Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2024 - Volume II - Articoli 51-109
Serie: Progetti di legge   Numero: 200/Volume II
Data: 06/11/2023
Organi della Camera: V Bilancio

 

 

LEGGE DI

BILANCIO 2024

 

A.S. n. 926 Annesso

 

Volume II

Articoli 51-109

 

6 novembre 2023

 

 

 

 

 


 

 

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Dossier n. 175 - Volume II

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 200 - Volume II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier è articolato in tre volumi:

§  Volume I - Articoli 1-50;

§  Volume II – Articoli 51-109;

§  Volume III – Stati di previsione dei Ministeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Schede di lettura

Titolo VII - Crescita e investimenti

Capo I - Misure in favore delle imprese

Articolo 51 (Misure a sostegno del credito alle esportazioni) 11

Articolo 52 (Modifica copertura credito d’imposta Zes unica del Mezzogiorno). 16

Articolo 53 (Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo). 18

Articolo 54 (Misure in favore delle imprese). 20

Capo II - Misure per il potenziamento degli investimenti e della ricerca nonché interventi in materia di istruzione e di cultura

Articolo 55, commi 1-10 (“Garanzia Archimede” SACE a condizioni di mercato)  33

Articolo 55, comma 11 (Garanzia Green SACE). 45

Articolo 55, comma 12 (Supporto tecnico-operativo al MEF di società partecipate)  48

Articolo 55, comma 13  (Garanzie a favore di investimenti in infrastrutture idriche) 49

Articolo 56, comma 1 (Ponte sullo Stretto di Messina). 51

Articolo 56, comma 2 (Interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona). 54

Articolo 56, comma 3 (Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture) 56

Articolo 56 commi 4 e 5 (Interventi rete ferroviaria) 67

Articolo 56, comma 6 (Linea ferroviaria adriatica) 70

Articolo 56, comma 7 (Aggiornamento del documento sui programmi di investimento in sanità) 71

Articolo 57 (Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche  74

Articolo 58 (Programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni degli investimenti e operazioni finanziabili mediante mutui concessi dalle organizzazioni e istituzioni internazionali e comunitarie a favore della Repubblica italiana). 76

Articolo 59 (Investimenti dell’INAIL in edilizia sanitaria) 78

Articolo 60 (Enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca)  79

Articolo 61 (Borse di studio per l’Erasmus italiano). 81

Articolo 62, commi 1-3 e 9 (Modifiche alla disciplina del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione). 83

Articolo 62, comma 4 (Esodo lavoratori poligrafici). 89

Articolo 62, comma 5 (Copertura degli oneri per il pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti). 97

Articolo 62, comma 6 (Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali)  99

Articolo 62, commi 7 e 8 (Contributo alle scuole per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore). 100

Articolo 63, commi 1 e 2 (Proroga degli incarichi temporanei di personale ATA nell’ambito degli organici PNRR e Agenda Sud). 103

Articolo 63, commi 3 e 4 (Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno) 105

Articolo 63, comma 5 (Incremento del fondo per la valorizzazione dei docenti tutor e orientatori). 108

Articolo 64 (Misure in materia di beni culturali nonché di sale cinematografiche e polifunzionali). 109

Titolo VIII - Misure per la difesa e la sicurezza nazionale

Capo I - Misure per la difesa nazionale e per la sicurezza

Articolo 65, commi 1-4 (Misure per la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio e per il potenziamento e l’ammodernamento di mezzi, sistemi e dispositivi per la sicurezza). 115

Articolo 65, comma 5 (Fondo per il potenziamento e ammodernamento  di Ministero dell’interno, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Polizia di Stato). 117

Capo II - Misure per l’immigrazione

Articolo 66, comma 1 (Rifinanziamento del Fondo per l’immigrazione). 118

Articolo 66, commi 2 e 3 (Contributo in favore dell’Istituto nazionale per la promozione della salute in favore delle popolazioni migranti). 119

Titolo IX - Giustizia

Articolo 67 (Misure in materia di magistratura onoraria). 122

Titolo X - Misure per la partecipazione dell’Italia e all’Unione europea e a organismi internazionali nonché misure in favore dell’Ucraina

Articolo 68 (Partecipazione dello Stato italiano al programma della Banca europea per gli investimenti a supporto dell’Ucraina). 127

Articolo 69 (Rifinanziamento della European Peace Facility e del NATO Innovation Fund)  129

Articolo 70 (Fondo per le attività connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina). 132

Titolo XI - Misure in materia di calamità naturali ed emergenze

Articolo 71 (Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici). 138

Articolo 72 (Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli uffici speciali per la ricostruzione). 142

Articolo 73 (Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)  151

Articolo 74 (Fondo per le emergenze in agricoltura). 157

Titolo XII - Enti territoriali

Capo I - Regioni

Articolo 75, comma 1 (Attuazione dell’accordo con la Regione siciliana). 160

Articolo 75, comma 2 (Attuazione dell’accordo con le Province autonome di Trento e Bolzano) 163

Articolo 76 (Sospensione della restituzione delle quote capitale delle anticipazioni di liquidità per le Regioni colpite dal sisma del 2016). 165

Articolo 77 (Ripiano disavanzo regioni a statuto ordinario) 167

Articolo 78 (Risorse per investimenti Regioni a statuto ordinario). 171

 

Capo II - Enti locali

Articolo 79 (Patti con i Comuni per favorire il riequilibrio finanziario e strutturale)  174

Articolo 80 (Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario)  181

Articolo 81 (Contributi progettazione enti locali). 185

Articolo 82 (Interventi per il Giubileo). 187

Articolo 83 (Rimodulazione del Fondo di solidarietà comunale). 190

Articolo 84 (Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi). 208

Articolo 85 (Misure in favore di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate)  218

Titolo XIII - Disposizioni finanziarie di revisione delle spesa e finali

Capo I - Fondi

Articolo 86, comma 1 (Tabelle A e B). 223

Articolo 86, comma 2 (Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione). 236

Articolo 87 (Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso)  237

Capo II - Revisione della spesa

Articolo 88, comma 1 (Commissione per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale) 238

Articolo 88, comma 2 (Requisiti di anzianità contributiva per i trattamenti pensionistici anticipati e adeguamenti in base all’evoluzione della speranza di vita). 239

Articolo 88, commi 3-6 (Spending review dei Ministeri). 240

Articolo 88, comma 7 (Concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario)  249

Articolo 88, commi 8-10 (Contributo degli enti locali alla finanza pubblica). 252

Articolo 88, comma 11 (Permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli enti locali)  256

Articolo 88, comma 12 (Proroga norme di contenimento costi Agenzie fiscali). 259

Articolo 88, comma 13 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo) 260

Articolo 88, comma 14 (Notifica della sanzione derivante da omesso o parziale pagamento del contributo unificato). 262

Articolo 88, comma 15 (Compensi spettanti ai componenti non togati dei consigli giudiziari)  264

Articolo 88, comma 16 (Abrogazione del Fondo per il commercio equo e solidale)  266

Articolo 88, comma 17 (Fondo italiano per il clima). 267

Articolo 88, comma 18 (Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo). 269

Articolo 88, comma 19 (Rimodulazione programmi di spesa Ministero difesa). 271

Articolo 89 (Disposizioni in materia di interessi passivi sui titoli del debito pubblico)  273

Parte II - Sezione II - Approvazione degli stati di previsione

Articolo 90 (Stato di previsione dell’Entrata e disposizioni relative) 274

Articolo 91 (Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze). 275

Articolo 92 (Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy)  286

Articolo 93 (Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative). 289

Articolo 94 (Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative) 293

Articolo 95 (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative). 296

Articolo 96 (Stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito e disposizioni relative). 298

Articolo 97 (Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni relative)  300

Articolo 98 (Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica)  305

Articolo 99 (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti e disposizioni relative). 307

Articolo 100 (Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca) 310

Articolo 101 (Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)  312

Articolo 102 (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)  316

Articolo 103 (Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)  318

Articolo 104 (Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)  321

Articolo 105 (Stato di previsione del Ministero del turismo). 322

Articoli 106-108 (Quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato). 323

Articolo 109 (Entrata in vigore). 327

 


Schede di lettura


Titolo VII
Crescita e investimenti

 

Capo I
Misure in favore delle imprese

 

 

Articolo 51
(Misure a sostegno del credito alle esportazioni)

 

 

L’articolo 51 interviene sulla disciplina del Fondo Legge 295/1973 e, in particolare, degli accantonamenti che - ai fini di una ottimale gestione e tenuta finanziaria del Fondo - devono essere operati da SIMEST, in relazione agli impegni assunti e da assumere annualmente a valere sul Fondo stesso. Le lettere a) e b) dispongono che SIMEST provveda ad effettuare preliminarmente le stime degli accantonamenti - anziché direttamente gli accantonamenti - con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente (lett. a)). Sulla base di tali stime, SIMEST provvede ad effettuare gli accantonamenti, solo se necessari (lett. b)). Rileva, in proposito, quanto prevede la lettera c), che autorizza, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo, il Ministero dell’economia e delle finanze, sempre con riferimento agli impegni assunti e da assumere annualmente, ad effettuare una serie di operazioni finanziarie consentite dal Testo unico del debito pubblico. A tale fine, le somme disponibili sulle contabilità del Fondo, necessarie alle predette operazioni finanziarie, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del MEF. Le somme derivanti dalle predette operazioni finanziarie e affluite all’entrata sono riassegnate alla spesa del medesimo Ministero, per essere successivamente versate sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo (lett. c)).

 

L’articolo 51, composto da un unico comma, interviene sulla disciplina del Fondo Legge 295/1973.

 

La relazione illustrativa afferma che l’articolo mira a rafforzare e migliorare il processo di gestione delle risorse pubbliche necessarie per l’implementazione del Contributo Export, quale misura gestita da SIMEST S.p.A., a valere sul Fondo 295/73 e strettamente connessa alla Coassicurazione pubblica SACE – MEF per il supporto alle esportazioni, in coerenza a quanto già previsto con riferimento ad altri strumenti di supporto all’esportazioni e all’internazionalizzazione delle imprese italiane, e come effetto dell’attuale scenario macroeconomico caratterizzato da forti pressioni inflazionistiche ed elevata volatilità dei tassi di interesse e di cambio.

 

Le lettere a) e b) novellano e integrano il comma 1-bis) dell’articolo 16 del D.lgs. n. 143/1998, il quale – nella sua formulazione vigente – dispone che il gestore del fondo, SIMEST S.p.A., provveda ad effettuare accantonamenti, in linea con le migliori pratiche di mercato, con riferimento agli impegni assunti e da assumere annualmente a valere sul Fondo, applicando una metodologia proposta dalla stessa SIMEST e approvata dal Comitato agevolazioni (soggetto amministratore del Fondo).

 

La lettera a) dispone che SIMEST provveda preliminarmente ad effettuare le stime degli accantonamenti, anziché direttamente gli accantonamenti.

La lettera b) aggiunge la previsione secondo la quale, sulla base di tali stime, SIMEST provvede ad effettuare gli accantonamenti, se necessari, ai fini della copertura delle uscite di cassa stimate per il triennio successivo che, tenuto conto delle disponibilità di cassa presenti sul Fondo e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente, anche in via pluriennale, ne assicurino la continuità, l’operatività e la sostenibilità.

 

La lettera c) inserisce un nuovo comma 1-ter) nell’articolo 16, ai sensi del quale. per le finalità di cui al comma 1-bis, come sopra integrato e modificato, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo, il Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del T.U. sul debito pubblico (D.P.R. n. 398/2003).

La lettera c) testé citata consente al MEF di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali.

A tale fine, le somme disponibili sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo, necessarie alle predette operazioni finanziarie, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del MEF. Le somme derivanti dalle predette operazioni finanziarie e affluite sugli appositi capitoli dello stato di previsione dell’entrata ad essi relativi, sono poi riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, per essere versate sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo.

 

Secondo la relazione tecnica, la facoltà concessa al MEF è finalizzata a sterilizzare la volatilità del rischio di tasso di interesse e di cambio, con conseguente minor assorbimento di risorse disponibili sul Fondo e funzionali alla copertura della componente di stress alla quale la misura è esposta.

 

L’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 ha istituito il “Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi” a sostegno delle imprese italiane, nelle loro attività di internazionalizzazione. Il Fondo – con carattere rotativo e fuori bilancio - è alimentato sia da assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, sia dagli introiti dei c.d. “contributi negativi” (differenziali, qualora positivi, di interessi pagati dalle banche al Fondo).

Con il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, a decorrere dal 1° gennaio 1999, è stata attribuita alla SIMEST S.p.A. - Società italiana per le imprese all’estero - la gestione di diversi interventi di sostegno finanziario alle esportazioni e alla internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, che, in precedenza, era affidata al Medio Credito Centrale (MCC). Tra gli interventi, la concessione di contributi per operazioni di credito all’esportazione (decreto legislativo n. 143 del 1998, Capo II, articoli 14-19) e per investimenti in imprese all’estero (legge n. 24 aprile 1990, n. 100, art. 4 e legge 5 ottobre 1991, n. 317, art. 14), a valere sul Fondo di cui all’art. 3 della legge n. 295/1973[1].

Il Fondo qui in esame, sulla base di tale riassetto, modificato e integrato da successivi interventi normativi, è destinato a corrispondere contributi agli interessi, a supporto di

-          finanziamenti per il credito all’esportazione (art. 14 e ss. del D.lgs. n. 143/1998);

-          finanziamenti per l’internazionalizzazione, che consentono ad imprese italiane di finanziare la propria quota di capitale di rischio in società all’estero, partecipate da SIMEST/FINEST, in Paesi non appartenenti all’UE, tramite l’accesso a finanziamenti bancari agevolati (articolo 4 della L. n. 100/1990, come modificato dal D.lgs. n. 143/1998)[2].

Per quanto qui interessa, ai sensi dell’articolo 14 del D.lgs. n. 143/1998, i contributi agli interessi a valere sul Fondo legge 295/1973 sono corrisposti da SIMEST a fronte di finanziamenti per il credito all’esportazione di merci, prestazioni di servizi, nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero[3].

I destinatari dei contributi agli interessi sono, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs.:

a)      gli operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione, che ottengano finanziamenti in Italia o all'estero[4] (comma 1, lett. a), da ultimo modificato dal D.L. n. 73/2021)

b)      le banche, nazionali o estere, gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane, che concedano finanziamenti agli operatori nazionali o alle loro società controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione o alla controparte estera (comma 1, lett. b), da ultimo modificato dal D.L. n. 73/2021).

c)      gli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali, nonché i committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali (comma 1, lett. b).

Si rinvia al sito istituzionale di SIMEST per le modalità operative del contributo agli interessi su credito acquirente e su credito fornitore.

L’articolo 16 del D.lgs. n. 143/1998, contiene poi norme per ottimizzare la gestione del Fondo e la gestione degli oneri a carico dello Stato connessi ai rischi sui tassi di interesse o di cambio nella gestione del Fondo 295/1973.

Sotto tale ultimo profilo, ai sensi del comma 1, SIMEST è autorizzato ad effettuare, su direttive del MEF, operazioni di copertura, totale o parziale, di rischi sui tassi di interesse o di cambio, anche per importi o durate globali non coincidenti con gli importi o le durate delle operazioni sottostanti. Eventuali proventi o oneri derivanti dalle operazioni di copertura vengono accreditati o addebitati al Fondo.

Ai sensi del comma 1-bis, come modificato dalla Legge di bilancio 2023, dispone che SIMEST provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni assunti e da assumere annualmente, accantonamenti in linea con le migliori pratiche di mercato, quantificati applicando la metodologia adottata dal Comitato agevolazioni (amministratore del Fondo) su proposta della stessa SIMEST, e trasmessa, per informativa, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), unitamente al piano strategico annuale e al piano previsionale dei fabbisogni finanziari.

 

Con Delibera del 27 dicembre 2022, n. 58 il CIPESS ha approvato, ai sensi dell’articolo 17, il Piano strategico annuale e il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo per l’anno 2023 (e proiezioni per gli anni 2024 e 2025).

La legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) ha stanziato 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e complessivi 100 milioni per gli anni 2025 (capitolo 7298/ MEF).

La legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) non ha rifinanziato il Fondo per il 2023, ma, all’articolo 1, commi 417 e 418, ha, come sopra accennato, modificato l’articolo 16, comma 1- bis del d.lgs. n. 143/1998 al fine di pervenire ad una nuova metodologia di calcolo degli impegni del Fondo 295 e disciplinato la continuità operativa del Fondo 295 nel 2023. Il comma 418 ha infatti disposto che - per l'anno 2023 - nelle more della definizione e approvazione della nuova metodologia di calcolo degli impegni di cui all'articolo 16, comma 1-bis (rispetto a quella approvata con D.M. 28 maggio 2019), considerato l'attuale contesto di volatilità dei tassi di interesse, il Comitato agevolazioni può implementare strategie flessibili di copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio che, in linea con le migliori pratiche di mercato e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assicurino la continuità operativa e la sostenibilità del fondo.


Articolo 52
(Modifica copertura credito d’imposta Zes unica del Mezzogiorno)

 

 

L’articolo 52 modifica la disposizione di copertura del credito di imposta per investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno in modo da specificare il tetto di spesa autorizzato per il credito (1.800 milioni di euro per l’anno 2024), eliminare la scadenza del 30 dicembre 2023 per l’emanazione del decreto attuativo, e eliminare il riferimento alle risorse europee e nazionali della politica di coesione quali fonti di copertura.

 

Nel dettaglio, l’articolo 52 in esame sostituisce, all’articolo 16 (che istituisce il Credito d’imposta per investimenti nella Zes unica) del decreto-legge n. 124 del 2023, il comma 6 in modo da prevedere che il credito di imposta per investimenti nella Zes unica è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024. Gli importi sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Il comma rinvia quindi a un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

 

Si valuti l’opportunità di fissare un termine per l’emanazione del predetto decreto attuativo del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Nel testo vigente, il suddetto articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 introduce, per l’anno 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise (commi 1 e 2). Il comma 3 individua i settori esclusi dall’agevolazione, il comma 4 indica i criteri di determinazione della misura del contributo, il comma 5 specifica la base giuridica europea per la compatibilità della misura.

Il comma 6, oggetto della sostituzione in esame, stabilisce che il credito di imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per l'anno 2024, determinato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure di utilizzo delle citate risorse. Gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all’Agenzia delle entrate.

 

Nella relazione tecnica, il Governo fa presente che la disposizione, oggetto di novella, prevedeva l’utilizzo delle risorse europee e nazionali della politica di coesione, come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, demandando a un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la puntuale individuazione delle risorse europee e nazionali della politica di coesione da destinare alla concessione dei crediti d’imposta che avrebbero, quindi, costituito il limite di spesa della misura. Con la novella in esame si stabilisce il limite massimo di spesa della misura in 1.800 milioni di euro per l’anno 2024, prevedendo che tale importo venga versato alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Conseguentemente si demanda al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la sola definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del predetto limite di spesa.


Articolo 53
(Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo)

 

 

L’articolo 53 autorizza l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, per un importo massimo pari al 50 per cento dei ricavi del richiedente nel 2022 e comunque non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni. I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013.

 

Il comma 1 dell’articolo 53 stabilisce che, al fine di assicurare continuità aziendale delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, l'ISMEA è autorizzato ad erogare prestiti cambiari in favore delle stesse, per un importo massimo pari al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dall’impresa richiedente e, comunque, non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni.

Con riferimento alla definizione di “settore ortofrutticolo”, la norma rinvia alla definizione recata dal regolamento (UE) n. 1308/2013, allegato I, parte IX (che elenca i prodotti ortofrutticoli) e X (che elenca invece i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

 

I prestiti sono concessi, ai sensi del comma 2, a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, la cui disciplina si applica fino al 31 dicembre 2027, ai sensi di quanto disposto dal regolamento n. 2019/316/UE.

 

Le risorse a disposizione per gli interventi in esame sono indicate dal comma 3, che distingue la dotazione per l’erogazione dei prestiti cambiari da quella per l’integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento.

In particolare per l’erogazione dei prestiti cambiari in esame, ISMEA è autorizzato, ai sensi del comma 3, ad utilizzare, fino ad esaurimento, le risorse residue del fondo costituito per gli interventi previsti dall’articolo 19, comma 2, decreto-legge n. 21 del 2022.

La disposizione richiamata autorizza l'ISMEA a concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB (Testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993), nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia può altresì essere concessa a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni. La norma subordina la concessione della garanzia al rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. Per la concessione delle predette garanzie è stata stanziata, in favore di ISMEA, la somma di 20 milioni di euro per il 2022.

 

Per l’integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento, ISMEA è autorizzato ad utilizzare fino a 5 milioni di euro, le risorse residue di cui all’articolo 13, comma 2, decreto-legge n. 193 del 2016.

Tale norma, come modificata dall'articolo 13, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, ha autorizzato, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016 in favore dell'ISMEA per la concessione da parte del medesimo Istituto di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004. La garanzia dell'ISMEA è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni.

Il disposto dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 riprende quello del sopracitato articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022 là dove autorizza l'ISMEA a concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia può (anche in questo caso) altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni.


Articolo 54
(Misure in favore delle imprese)

 

 

L’articolo 54, ai commi 1 e 2, autorizza la spesa di 190 milioni per l’anno 2024 e di 210 milioni per l’anno 2025, per il finanziamento dei contratti di sviluppo, relativi ai programmi di sviluppo industriale (comma 1), consentendo al Ministero delle imprese e del made in Italy di impartire ad INVITALIA, soggetto gestore della misura, direttive specifiche per l’utilizzo delle risorse (comma 2).

Il comma 3 dell’articolo rifinanzia di 100 milioni di euro per l’anno 2024 l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

Il comma 4, infine, incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 110 milioni per l’anno 2024 e di 220 milioni per l’anno 2025.

 

L’articolo 54, ai commi 1 e 2, autorizza la spesa di 190 milioni per l’anno 2024 e di 210 milioni per l’anno 2025, per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui all’articolo 43 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008), relativi ai programmi di sviluppo industriale (comma 1), consentendo al Ministero delle imprese e del made in Italy di impartire ad INVITALIA, soggetto gestore della misura, direttive specifiche per l’utilizzo delle risorse, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo (comma 2).

 

Secondo quanto evidenzia la relazione illustrativa, lo strumento dei contratti di sviluppo si è dimostrato in grado di intercettare e soddisfare un’ampia gamma di esigenze imprenditoriali, anche grazie agli ampi margini di flessibilità che caratterizzano le modalità attuative, registrando negli anni una forte risposta da parte del tessuto produttivo ed una sempre crescente richiesta di intervento.

In tale contesto, la dotazione finanziaria disponibile – si rammenta, al riguardo, che l’ultimo rifinanziamento è stato disposto con la legge di bilancio 2023 (si rinvia, per un approfondimento, al box “Il contratto di sviluppo” successivo) - risulta non sufficiente a garantire – anche in prospettiva – una piena operatività dello strumento, anche tenuto conto dei particolari ambiti di intervento propri di talune delle assegnazioni in passato intervenute. Le domande già presentate al Soggetto gestore determinano, infatti, un fabbisogno di risorse ampiamente superiore alle dotazioni nel tempo assegnate allo strumento agevolativo, sia pure considerando un congruo tasso di respingimento delle istanze che, sulla base dei dati storici, può essere quantificato nell’ordine del 30/40%.

La relazione, inoltre, evidenzia che le nuove regole comunitarie in materia di aiuti di Stato rendono ancor più interessante per le imprese lo strumento medesimo, con un presumibile continuo aumento delle domande di agevolazione e conseguenti maggiori esigenze finanziarie (anche in ragione dei maggiori tassi di contribuzione previsti dalle predette normative comunitarie che, a parità di investimento, determineranno maggiori oneri per la finanza pubblica).

Per quanto esposto, la norma è volta a garantire, attraverso un adeguato finanziamento, il soddisfacimento delle richieste già in essere al fine di consentire la continuità operativa dello strumento agevolativo.

 

I Contratti di Sviluppo - finalizzati al sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale, e della tutela ambientale – costituiscono uno strumento di politica industriale che riscuote un significativo interesse da parte del tessuto produttivo nazionale, con particolare riferimento alle aree del Sud del Paese, sebbene non sia esclusivamente e direttamente destinato a tali realtà territoriali. In tal senso, i contratti di sviluppo rientrano tra gli strumenti di politica di coesione economica, essendo, per buona parte, finanziati attraverso le risorse dei Fondi strutturali europei, PON Competitività, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con i relativi vincoli territoriali per esse previsti (80% Mezzogiorno e 20% Centro-Nord). Negli ultimi anni, lo strumento è stato potenziato, estendendone l’ambito di intervento, velocizzandone le procedure e incrementandone le risorse (sul punto, si rinvia al paragrafo infra, accennandosi già qui dette risorse non derivano solo da interventi legislativi ad hoc, ma anche dal riparto del Fondo sviluppo e coesione e dai Fondi strutturali).

 

La disciplina dei contratti di sviluppo

Il "contratto di sviluppo" è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008 in funzione di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa. È divenuto operativo dal 2011.

L’articolo 43 ha affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA le funzioni di gestione dell'intervento.

 

Lo strumento è stato riformato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013). In attuazione della norma testé citata è stato adottato il D.M. 14 febbraio 2014 e il D.M. 9 dicembre 2014, che ha adeguato la disciplina della misura alla normativa sugli aiuti di Stato di cui al Regolamento generale di esenzione per categoria (di determinate tipologie di aiuti dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE), cd. GBER (General Block Exempion Regulation), Regolamento 651/2014/UE, la cui efficacia è stata prorogata al 31 dicembre 2023[5].

Il D.M. 9 dicembre 2014 è stato modificato ed integrato più volte:

§  dal D.M 2 novembre 2021, che ha introdotto nuovi requisiti volti a valutare la rilevanza strategica dei programmi di sviluppo finanziati attraverso lo strumento;

§  dal D.M. 12 agosto 2022, per adeguarlo alla disciplina del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato nell’attuale contesto di crisi Ucraina;

§  dal D.M. 19 aprile 2023, per aggiornarlo al nuovo regime di aiuti UE inerente al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per apportare ulteriori modifiche in materia di semplificazione del procedimento;

§  dal D.M. 13 settembre 2023, che apporta modifiche inerenti all’applicazione delle nuove disposizioni europee relative agli aiuti di Stato di esenzione per categoria, di cui al regolamento “GBER”, nonché all’applicazione di alcune disposizioni del Quadro temporaneo “Ucraina”.

 

Ai sensi dell’articolo 4, i programmi finanziabili sono:

§  di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

§  di sviluppo per la tutela ambientale;

§  di sviluppo di attività turistiche.

L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, deve essere pari almeno a 20 milioni di euro ovvero 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli o in caso di programmi di sviluppo di attività turistiche (comma 3).

I beneficiari delle agevolazioni previste per i contratti di sviluppo sono l'impresa che promuove il programma di sviluppo ("soggetto proponente") e le eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti di investimento che compongono il programma ("aderenti"). Il programma di sviluppo può comunque anche essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete tra imprese (comma 5).

Il programma deve essere concluso entro 36 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, ovvero entro un termine più breve se reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie. Il termine di conclusione del programma può essere prorogato, su richiesta dell'impresa beneficiaria, per un massimo di diciotto mesi, ferma restando la compatibilità del termine richiesto con eventuali vincoli relativi alle risorse finanziarie dedicate (comma 4).

 

L’articolo 4 ammette poi che specifici Accordi di programma, sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle Regioni, dagli enti pubblici, da INVITALIA, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono (comma 6).

 

L’articolo 9-bis, inserito dal D.M. 8 novembre 2016 e da ultimo modificato con il D.M. di settembre scorso, disciplina poi in modo specifico i programmi di sviluppo di grandi dimensioni (con un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro) aventi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, di rilevante impatto ambientale, inteso come programma di sviluppo per la tutela ambientale[6], ovvero realizzati in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. Tali programmi di sviluppo sono denominati “Accordi di sviluppo”. Ai fini della loro sottoscrizione in quanto programmi di rilevanza strategica, INVITALIA valuterà alternativamente la sussistenza di almeno tre dei quattro requisiti per l’accesso al beneficio dei contratti di sviluppo previsti dall’articolo 9, comma 6[7], del decreto, come recentemente modificato, ovvero il rilevante impatto ambientale del programma, ovvero la realizzazione del programma di sviluppo in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

Gli Accordi sono quindi sottoscritti dal MISE, da INVITALIA e l'impresa proponente nonché, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, con le regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate. Gli Accordi di sviluppo godono di una corsia preferenziale con priorità nella prenotazione delle risorse e nei tempi di valutazione e di attuazione: i tempi di istruttoria sono di 90 giorni (cfr. sito istituzionale INVITALIA).

Ai fini della sottoscrizione di un accordo di sviluppo, i beneficiari, nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale, si impegnano a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero delle imprese e del made in Italy[8].

Ai fini della sottoscrizione dell'Accordo, le regioni comunicano al MISE e all'Agenzia la propria eventuale volontà di stipularlo, impegnandosi ad intervenire nel cofinanziamento del programma di sviluppo.

Le imprese sottoscrittrici non maturano alcun diritto alle agevolazioni, che sono, comunque, subordinate al positivo esito dell'istruttoria da parte di INVITALIA (cfr. articolo 9, che disciplina la fase di accesso, negoziazione e concessione delle agevolazioni).

Le agevolazioni concedibili attraverso i contratti di sviluppo sono indicate dagli articoli 8 e 8-bis.

Le agevolazioni, ai sensi dell’articolo 8, assumono diverse forme, anche in combinazione tra loro: finanziamento agevolato nei limiti del 75% delle spese ammissibili e assistito da garanzie ipotecarie, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa. L'utilizzo delle varie forme di agevolazioni e la loro entità è determinato, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato (cfr. art. 16 del decreto), nell'ambito della negoziazione sulla base della tipologia di progetto, della localizzazione dell'iniziativa e della dimensione dell’impresa. Gli incentivi sono diversi per i progetti a finalità ambientale.

Relativamente alle iniziative oggetto:

§  degli accordi di programma per l'attuazione degli interventi al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività (di cui agli articoli 4, comma 6)

§  degli Accordi di sviluppo (di cui all’articolo 9-bis), sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dal Soggetto gestore e dalle imprese interessate, finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi o comunque nei quali l'attività produttiva è stata o verrebbe interrotta.

Il proponente può richiedere ad INVITALIA, a date condizioni dettagliate nell’articolo 8-bis del decreto, l'assunzione di una partecipazione temporanea e di minoranza nel capitale del medesimo proponente, che viene finanziata dal MISE a valere sulle risorse del Fondo crescita sostenibile. Alla scadenza del decimo anno dalla data di erogazione, INVITALIA deve restituire il finanziamento, per l'importo corrispondente al valore complessivo di smobilizzo degli investimenti, nettizzato di alcune voci.

Per una ricostruzione di dettaglio si rinvia al sito istituzionale dei MISE e al sito di Invitalia S.p.A., soggetto gestore per conto del MISE.

 

Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie destinate dall’anno 2014 ai contratti di sviluppo sono indicate nell’apposita pagina del sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy. Tali risorse, come detto, non derivano solo da interventi legislativi ad hoc, ma anche dal riparto del Fondo sviluppo e coesione e dai Fondi strutturali.

Secondo le informazioni ivi riportate, allo strumento sono state assegnate, dal 2014 al 2022, risorse pari a 7.912,4 milioni di euro, come di seguito dettagliato:

§  250 milioni di euro di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione-FSC 2014-2020 (Deliberazione CIPE n. 33/2015)

§  336,3 milioni di euro di risorse del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività FESR 2014-2020 (decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy del 29 luglio 2015 e del 21 maggio 2018)

§  352,2 milioni di euro di risorse del Programma nazionale complementare “Imprese e competitività 2014-2020” (Deliberazione CIPE n. 10/2016)

§  90 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile (decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 9 agosto 2016, successivamente modificato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 2 agosto 2017 e decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 18 dicembre 2017)

§  20 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile destinati ad interventi nel capitale di rischio (decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 23 marzo 2018)

§  1.745,6 milioni di euro del “Piano imprese e competitività FSC 2014-2020” (Deliberazioni CIPE n. 25/2016, n. 52/2016 e n. 14/2018)

§  155,8 milioni di euro destinati a programmi di sviluppo promossi da piccole e medie imprese nel territorio della regione Sicilia

§  112,5 milioni di euro di risorse assegnate dalla legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

§  200 milioni di euro di risorse assegnate dalla legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

§  400 milioni di euro di risorse assegnate dall’articolo 80 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

§  500 milioni di euro per l’anno 2020 autorizzate dall’articolo 60, comma 2, del DL. n. 104/2020

§  50 milioni di euro di risorse assegnate dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, 17 gennaio 2020 destinati al consolidamento della filiera produttiva del trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto (gli ulteriori 50 milioni originariamente destinati all’intervento sono confluiti nella dotazione assegnata all’Investimento 5.3 Misura Missione 2, Componente 2) del PNRR;

§  130 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro per l'anno 2022, di risorse assegnate dalla legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 86, L. 30 dicembre 2020, n. 178), specificamente destinati al finanziamento di programmi di sviluppo turistici realizzati nelle aree interne del Paese ovvero che prevedono il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse e per programmi riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli accompagnati da investimenti finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità connessi alle suddette attività.

§  200 milioni di euro di risorse assegnate dal D.L. n. 41/2021, articolo 20, commi 7-10, destinati a sostenere gli investimenti finalizzati alla ricerca e alla riconversione industriale nel settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini.

§  1.050 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per il 2023, 80 milioni per il 2024 e 70 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035, disposti, a titolo di rifinanziamento sul capitolo7343/1/MISE, dalla Legge di bilancio 2021, L. 30 dicembre 2020, n. 178, Sez. II.

§  1.950 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2022, 250 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2023, e 100 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2024 al 2036, disposti, a titolo di rifinanziamento sul capitolo7343/1/MISE dalla Legge di bilancio per il 2022, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, Sez. II [9];

§  2.000 milioni di euro assegnati dal CIPESS con deliberazione n. 7 del 14 aprile 2022, nell’ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027[10];

§  525 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo istituito dall’articolo 22 del D.L. n. 17/2022 a sostegno della transizione verde, della ricerca e dello sviluppo nel settore automotive;

§  128,092 milioni euro per l’esercizio finanziario 2022 autorizzati sul capitolo 7343/1/MISE, dalla legge di assestamento 2022, L. 5 agosto 2022, n. 111.

§  524 milioni di euro assegnati dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, articolo 35, comma 1, lett. a) di cui 40 milioni di euro per l’anno 2022, 400 milioni di euro per l’anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Le risorse sono state autorizzate.

Nel corso dell’attuale legislatura, con la legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, articolo 1, commi 389-390), sono stati stanziati:

§  160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale;

§  40 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche;

§  100 mila euro per l’anno 2023 e 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il progetto di risanamento e riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia.

Il D.M. 11 maggio 2023 ha disciplinato le modalità di utilizzo delle risorse destinate al rifinanziamento dei contratti di sviluppo dalla legge di bilancio 2023 e le modalità di utilizzo delle economie rivenienti da precedenti assegnazioni con la definizione di uno specifico sportello agevolativo in favore di programmi di sviluppo volti a rafforzare la resilienza e lo sviluppo tecnologico di filiere produttive strategiche.

 

La Direttiva ministeriale 3 ottobre 2022 – pubblicata in G.U. 22 novembre 2022 - ha stabilito le modalità di utilizzo delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo da norme di legge approvate nel 2022 e delle risorse residue destinate agli stessi contratti con direttiva ministeriale 2 marzo 2022.

 

 

Contratti di sviluppo e PNRR

Il contratto di sviluppo costituisce anche uno degli strumenti principali prescelti per l’attuazione degli investimenti del PNRR. La revisione della relativa disciplina (operata con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy  2 novembre 2021 (cfr. infra) è stata in questo senso finalizzata ad orientare lo strumento verso programmi in grado di determinare un maggiore impatto sulla competitività del sistema produttivo nazionale. Di seguito una descrizione degli investimenti per la cui attuazione è stato scelto l’utilizzo dei contratti di sviluppo.

La Missione 1 Componente 2 del PNRR si prefigge di promuovere la digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo attraverso investimenti in politiche industriali di filiera. In particolare, nell’ambito dell’Investimento 5 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione”:

§  l’Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie, con una dotazione finanziaria di 1 miliardo di euro mira a sviluppare le filiere industriali nel settore fotovoltaico, eolico e delle batterie (sono previsti tre sub investimenti)[11];

§  l’Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive” è volto a potenziare la capacità delle filiere più innovative e/o strategiche, attraverso il riconoscimento di un supporto finanziario agli investimenti da concedere tramite i contratti di sviluppo. Il target da conseguire entro il 31 dicembre 2023 prevede la firma di almeno 40 contratti di sviluppo. Le risorse PNRR stanziate sono 750 milioni. Il principio per cui almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente va alle regioni del Mezzogiorno (art. 2, comma 6-bis del D.L. 77/2021, conv. con mod. in L. 108/2021) è stato attuato per la misura in esame dall’art. 1, comma 3, del DM del 13 gennaio 2022, decreto ministeriale attuativo dell’Investimento in questione[12].

 

Nella Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 2 Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile si segnala, infine, l’Investimento 5.3 “Bus elettrici, che prevede una dotazione di 300 milioni euro per il periodo 2021 – 2026, di cui 50 milioni imputati a progetti già in essere, per promuovere, mediante contratti di sviluppo, la realizzazione di programmi di investimento finalizzati a sostenere circa 45 progetti capaci di promuovere la trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi sostenendo gli investimenti a favore del rinnovo del parco autobus elettrici, ad esclusione degli autobus ibridi. Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 29 novembre 2021 ha dato attuazione normativa all’investimento demandando ad un successivo provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy la definizione delle modalità di utilizzo ed erogazione delle risorse destinate all’Investimento. Con decreto direttoriale 8 aprile 2022 è stata fissata l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni. Il soggetto gestore degli aiuti concessi attraverso i contratti di sviluppo, per tutti gli investimenti del PNRR sopra richiamati, previsti è INVITALIA. Si rinvia all’apposita pagina istituzionale.

 

Il comma 3 dell’articolo, rifinanzia di 100 milioni di euro per l’anno 2024 l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in leasing) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

 

Si rammenta che la misura è stata recentemente rifinanziata di 50 milioni di euro per il 2023 dal D.L. n. 145/2023, il cui disegno di legge di conversione in legge è in corso di esame al Senato in prima lettura (S.912).

 

La relazione illustrativa – nel rilevare come la “Nuova Sabatini” abbia una rilevanza strategica nel panorama delle politiche industriali, fa presente che nel 2021 e 2022, a fronte rispettivamente di n. 59.479 e di n. 56.152 domande di agevolazione – pari a circa il 45% delle istanze trasmesse dall’avvio dell’operatività della misura – gli istituti convenzionati hanno deliberato circa 19,5 miliardi di euro di finanziamenti a favore delle imprese per l’acquisto, o l’acquisizione in caso di operazioni di leasing, di beni strumentali. Nei medesimi anni, il MIMIT ha concesso contributi rispettivamente per circa 815 milioni di euro e oltre 960 milioni di euro e disposto erogazioni, anche a valere su concessioni degli anni precedenti, rispettivamente per quasi 400 milioni di euro nel 2021 e oltre un miliardo di euro nel 2022.

A fronte dell’assorbimento di risorse registrato nel corso del 2022 e nei primi dieci mesi del 2023 (pari a circa 60 milioni di euro mensili) e di quello ipotizzato per i restanti mesi dell’anno, la relazione illustrativa stima un fabbisogno di 578 milioni di euro al fine di garantire la continuità operativa della misura per tutto il 2024.

 

La "Nuova Sabatini " è una misura istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98/2013). La misura è stata rifinanziata più volte e potenziata, in ragione del forte riscontro del settore produttivo. Costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, eccettuati il settore finanziario e assicurativo e le attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione[13].

La nuova Sabatini sostiene l'acquisto, o l'acquisizione in leasing, da parte di micro, piccole e medie imprese (MPMI) di beni strumentali materiali - macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware - o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo e, in particolare, consente:

§  l'accesso a finanziamenti agevolati per gli investimenti in beni strumentali, anche mediante operazioni di leasing finanziario.
Il D.L. n. 34/2019 ha incluso tra i soggetti finanziatori anche gli intermediari finanziari (iscritti all'albo di cui all'art. 106 del TUB) che statutariamente operano nei confronti delle PMI.

Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino all'80% del finanziamento.
Il finanziamento deve essere:

o   di durata non superiore a 5 anni

o   tra 20.000 euro e 4 milioni di euro (importo così innalzato dal D.L. n. 34/2019)

o   interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

§  l'accesso ad un contributo statale in conto impianti per gli investimenti in questione, parametrato a un tasso di interesse annuo convenzionalmente assunto e pari al:

o   2,75% per gli investimenti ordinari

o   3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali, compresi gli investimenti in big data, cloudcomputing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequencyidentification (RFID) e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "industria 4.0"). Tale maggiorazione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2019 (L. n.160/2019) e successivamente confermata.
La Circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823, in attuazione del decreto interministeriale 22 aprile 2022[14]. Ha incluso, tra gli investimenti oggetto della maggiorazione al 3,575%, a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli investimenti green, per essi intendendo “l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e/o dei processi produttivi”.

 

Nella attuale legislatura, la misura (recte: l’autorizzazione di spesa finalizzata al contributo statale in conto impianti, di cui all’articolo 2 comma 8 del D.L. n. 69/2013) è stata rifinanziata dalla legge di bilancio 2023 per 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Inoltre, limitatamente alle iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di dodici mesi per l'ultimazione degli investimenti, previsto dalle disposizioni attuative, è prorogato per ulteriori 6 mesi. E' stato conseguentemente prorogato di 6 mesi anche il termine per la trasmissione della richiesta di erogazione, da effettuarsi entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento (L. n. 197/2022, articolo 1, commi 414-415).

La misura è stata, infine, recentemente rifinanziata di 50 milioni di euro per il 2023 dal D.L. n. 145/2023 recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, il cui disegno di legge di conversione in legge è in corso di esame al Senato in prima lettura (S.912).

I dati attuativi della misura sono costantemente aggiornati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, sul suo sito istituzionale, cui si rinvia.

Si rinvia, altresì, alla Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente (Volume II – Appendice) allegata alla NADEF 2023 (Doc. LVII - n. 1-bis, All. I), pag. 171, che illustra il profilo temporale degli stanziamenti alla misura via via susseguitisi.

 

Il comma 4, infine, incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 110 milioni per l’anno 2024 e di 220 milioni per l’anno 2025.

 

 

Il Fondo per la crescita sostenibile (FCS) costituisce uno dei principali strumenti di sostegno alla crescita produttiva e tecnologica del Paese. Il Fondo è stato istituito in luogo del precedente Fondo speciale rotativo sull'innovazione tecnologica - FIT, nell'ambito dell'azione di riordino e razionalizzazione degli interventi a sostegno del sistema produttivo, operata dall'articolo 23 del D.L. n. 83/2012. A seguito di tale riordino, sul FCS si sono dunque concentrate una serie di fonti di finanziamento prima destinate ad eterogenei interventi di sostegno.

Il FCS è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli  derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla  competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese.

In particolare, ai sensi dell’articolo 23, comma 2 del D.L. n. 83/2012, con le risorse del Fondo sono perseguite le seguenti finalità:

a)     la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale;

b)    il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

c)     la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Nel corso del tempo, con successivi interventi sulla norma, alle finalità generali sopra illustrate sono state aggiunte altre, più specifiche, quali:

§  gli interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione (art. 11 D.L. n. 148/2017);

§  la definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata (art. 15, co. 2, D.L. n. 161/2017);

§  gli interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali (art. 1, co. 270, L. n. 178/2020).

Il D.M. 8 marzo 2013, in attuazione dell'articolo 23, comma 3, ha individuato le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo.

L'art. 15 del decreto, in particolare, prevede al comma 1 che gli interventi del Fondo siano attuati con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del made in Italy, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti, e al comma 4 riporta le disposizioni concernenti l'utilizzo delle procedure valutative che devono prevedere specifiche riserve in favore di micro, piccole e medie imprese e reti di imprese.

L’articolo 18 dello stesso decreto, al comma 2, prevede che il Fondo operi attraverso le contabilità speciali, già intestate all’ex Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica: contabilità n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati[15] e contabilità n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio – istituito nello stato di previsione del MIMIT - per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese (cap. 7483/MIMIT).

Le agevolazioni del Fondo, in sostanza, sono concesse nella forma del finanziamento agevolato. La possibilità di concedere incentivi in forma diversa è subordinata al cofinanziamento comunitario o regionale.

Nell’attuale legislatura, la legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, articolo 1 comma 419) ha rifinanziato il Fondo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale (cd. “Nuova Marcora”).

Il D.L. n. 104/2023, tuttavia, all’articolo 6, comma 12, ha disposto una riduzione delle disponibilità del Fondo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e a 4 milioni di euro per l'anno 2028, a parziale copertura degli oneri derivanti dalle accresciute esigenze di partecipazione dell'Italia ai progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo «Chips Joint Undertaking», nell'ambito della strategia di cui alla comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 Final, nonché per lo sviluppo dell'infrastruttura di ricerca per le nanostrutture e le eterostrutture e per i materiali avanzati a semiconduttore.

 


Capo II
Misure per il potenziamento degli investimenti e della ricerca nonché interventi in materia di istruzione e di cultura

 

 

Articolo 55, commi 1-10
(“Garanzia Archimede” SACE a condizioni di mercato)

 

 

L’articolo 55, al comma 1, autorizza SACE S.p.A. a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell’industria e ai processi di transizione verso un’economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici la sostenibilità e la resilienza ambientale e l’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.

Il comma 2 indica i beneficiari delle garanzie: partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU, banche, e gli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia (lett. a)); nonché imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni (per fideiussioni e garanzie), nonché sottoscrittori di prestiti obbligazionari e di altri strumenti finanziari partecipativi e non convertibili, anche di rango subordinato (lett. c)). Le garanzie possono riguardare i finanziamenti, inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese, con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle PMI e dalle imprese in difficoltà (lett. b)). Le garanzie possono essere concesse da SACE previa istruttoria, svolta in linea con le migliori pratiche bancarie e assicurative, inclusa la previa valutazione dell’idoneità a generare elementi di addizionalità (lett. d)). Le garanzie sono concesse per una durata massima di 25 anni e per una percentuale massima di copertura differenziata in ragione delle operazioni finanziarie sottostanti (lett. e)).

Ai sensi del comma 3, gli impegni derivanti dall’attività di garanzia sono assunti da SACE S.p.A. per il 20% e dallo Stato per l’80% del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà. Gli impegni sono assunti da SACE S.p.A. secondo un piano annuale di attività, che definisce l'ammontare previsto di operazioni da assicurare, e di un sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework - "RAF"). Piano e sistema dei limiti sono approvati con delibera CIPESS, su proposta del Ministro dell’economia e finanze. L’attività di SACE è assistita dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Ai sensi del comma 4, SACE rilascia le garanzie e le coperture assicurative anche in nome proprio e per conto dello Stato. Il comma, inoltre, subordina al nulla osta del Ministro dell’economia e finanze il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative di importo significativo, ivi indicandolo. Il comma 5 demanda all’allegato tecnico (All. IV) del disegno di legge, che fissa i criteri cui SACE deve attenersi. Il comma 6 dispone che SACE determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti.

Il comma 7 demanda a SACE S.p.A. le modalità operative della assunzione e gestione delle garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti. Escussione e recupero crediti, ai sensi del comma 8, sono svolte da SACE anche per conto del MEF. Ai sensi del comma 9, gli impegni assunti dallo Stato non possono superare l'importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro – cui si provvede a valere sulle risorse libere disponibili del Fondo a copertura delle garanzie dello Stato, già istituito dall’art. 1, comma 14 del D.L. n. 23/2020, e il limite di tali impegni è fissato annualmente con legge di bilancio.

Ai sensi del comma 10, il limite massimo degli impegni che SACE S.p.A. può assumere per il rilascio di garanzie nell’anno 2024 ai sensi dell’articolo in esame è fissato in 10 miliardi di euro.

 

Il comma 1 autorizza SACE S.p.A. a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell’industria e ai processi di transizione verso un’economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.

 

La finalità esplicitata dalla norma è supportare investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, anche in ambiti caratterizzati da condizioni di parziale fallimento di mercato e di livelli subottimali di investimento, connessi alla elevata rischiosità anche associata a esposizioni di medio-lungo periodo, all’uso di tecnologie innovative o alla limitata offerta di prodotti finanziari.

 

Ai sensi del comma 2, le garanzie:

§  possono essere rilasciate in favore:

o  dei soggetti identificati come partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU di cui al Regolamento (UE) 2021/523 ovvero di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia (lett. a));

o  di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, nonché in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari partecipativi e non convertibili anche di rango subordinato (lett. c));

§  possono riguardare finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese, con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese e e dalle imprese in difficoltà (lett. b));

La Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, richiamata nel testo, individua le micro, piccole e medie imprese (a tale individuazione si è conformato l’ordinamento nazionale con il D.M. 18 aprile 2005). Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce:

o  media impresa l’impresa che ha meno di 250 occupati, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

o  piccola impresa l’impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro.

o  microimpresa l’impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 2 milioni di euro.

Quanto alle imprese in difficoltà, si richiama la definizione di cui agli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, adottati dalla Commissione europea con la Comunicazione 2014/C 249/01, e il cui periodo di applicazione è stato prorogato di tre anni, fino al 2023 (cfr. Comunicazione 2020/C 224/02). Ai sensi degli Orientamenti, Una impresa è qualificata in difficoltà se, in assenza di un intervento dello stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine. Nel caso di un’impresa diversa da una PMI, è in difficoltà un’impresa, qualora, negli ultimi due anni:

·      il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5;

·      il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0 (Sez. 2.2. punti 19-20).

§  possono essere concesse previa istruttoria da parte di SACE S.p.A., svolta in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, ivi inclusa la previa valutazione dell’idoneità delle predette garanzie a generare elementi di addizionalità, ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1017, ove applicabile (lett. d));

Si ricorda che per Addizionalità: nell’ambito del FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici) si indica il sostegno a operazioni che ovviano a carenze del mercato o a situazioni di investimento subottimali, e che non avrebbero potuto essere realizzate nel periodo in cui può essere utilizzata la garanzia dell’Unione, o non nella stessa misura, dal Gruppo BEI o nell’ambito degli strumenti finanziari dell’Unione esistenti senza il sostegno del FEIS. Più in particolare, per addizionalità, come definita all'articolo 5, paragrafo 1 del citato Regolamento (UE) 2015/10171. si intende il sostegno fornito dal FEIS a operazioni che fanno fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che la BEI, il FEI o gli strumenti finanziari esistenti dell'Unione non avrebbero potuto effettuare, o non avrebbero potuto effettuare in egual misura, nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell'Unione, senza il sostegno del FEIS. I progetti sostenuti dal FEIS hanno tipicamente un profilo di rischio più elevato di quello dei progetti sostenuti tramite operazioni ordinarie della BEI e il portafoglio del FEIS ha, complessivamente, un profilo di rischio più elevato di quello del portafoglio di investimenti sostenuto dalla BEI, nel quadro delle sue ordinarie politiche di investimento, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Si considera che i progetti sostenuti dal FEIS, oltre a mirare a creare occupazione e una crescita sostenibile, assicurino addizionalità se presentano un rischio corrispondente a quello delle attività speciali della BEI quali definite all'articolo 16 dello statuto della BEI e nelle linee guida della BEI sulle politiche in materia di rischi di credito. I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI possono essere parimenti sostenuti dal FEIS se è richiesto l'impiego della garanzia dell'Unione per garantire l'addizionalità.

 

·      sono concesse per una durata massima di 25 anni e per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento, ovvero il 60 per cento, se rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore, ovvero il 50 per cento nel caso di esposizioni di rango subordinato.

     Con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti, la percentuale massima di copertura di ciascuna tranche, anche con percentuali asimmetriche tra tranches, è pari al 50 per cento, o al 100 per cento qualora nella tranche sia incluso non oltre il 50 per cento di ciascun finanziamento, fermo restando che per le tranche “junior” o “mezzanine il relativo spessore non può in ogni caso superare il 15 per cento dell’importo nominale complessivo del portafoglio e la percentuale massima di copertura è pari al 50 per cento (lett. e));

Si rammenta che la «tranche junior» è la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio; mentre, le «tranche mezzanine» sono la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della tranche junior

 

 

GARANZIA ARCHIMEDE SACE

Durata massima

25 anni

Percentuale massima di copertura

70%

- se rilasciata in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore

60%

- nel caso di esposizioni di rango subordinato

50%

- con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti

 

- per ciascuna tranches, anche tra loro asimmetriche (diversa dalle “junior” o “mezzanine”)

50%
o
100%
se nella tranche è incluso non più del 50% di ciascun finanziamento

- per tranche “junior” o “mezzanine”
(il cui spessore non può superare il 15% dell’importo nominale del portafoglio)

50%

 

Ai sensi del comma 3, gli impegni derivanti dall’attività di garanzia qui in esame sono assunti da SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura del 80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà.

Gli impegni sono assunti da SACE S.p.A. coerentemente con un piano annuale di attività, che definisce l'ammontare previsto di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori tematici, evidenziando gli importi delle operazioni, e di un sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework - "RAF"), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o settori di attività nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

Il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

L’attività di SACE S.p.A. è assistita dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato.

 

Ai sensi del comma 4, a società SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni anche in nome proprio e per conto dello Stato. La richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza devono essere rivolte unicamente a SACE S.p.A.

 

Il comma subordina al nulla osta del Ministro dell’Economia e delle Finanze adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.A. il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative il cui importo è significativo, e in particolare;

§  il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 375 milioni di euro e superi il 25% del fatturato dell’impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato, e

§  in ogni caso qualora l'importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro ovvero, per le garanzie su singoli portafogli di finanziamenti, l’importo garantito del portafoglio superi 3 miliardi di euro.

Per le garanzie su portafogli di finanziamenti, i parametri devono essere calcolati riguardo alla percentuale garantita di ogni finanziamento singolo e ai dati di fatturato di ciascuna impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, se esistente.

 

Il comma 5 demanda all’allegato tecnico, allegato IV, del disegno di legge. In conformità alle disposizioni di tale allegato devono essere definiti i criteri e le modalità di rilascio della garanzia nonché della composizione del portafoglio di garanzie gestito da SACE S.p.A., inclusi i profili della distribuzione dei limiti di rischio, in funzione dell'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi e in considerazione dell'andamento complessivo delle ulteriori esposizioni statali derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla stessa SACE.

 

Il comma 6 dispone che SACE determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti.

 

Il comma 7 demanda a SACE S.p.A. le modalità operative ai fini della assunzione e gestione delle garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle garanzie stesse, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all’inadempimento del soggetto garantito.

 

Ai sensi del comma 8, la società SACE – anche per conto del MEF – svolge le attività di escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare terzi o gli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale.

 

Ai sensi del comma 9, gli impegni assunti dallo Stato non possono superare l'importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro.

A tali impegni- il cui limite è annualmente fissato dalla legge di bilancio - si provvede a valere sulle risorse libere disponibili sul Fondo a copertura delle garanzie dello Stato – istituito, durante il periodo pandemico, nell’ambito del meccanismo della “Garanzia Italia SACE” (ora non più attivabile) - di cui all’articolo 1, comma 14, del D.L. n. 23/2020 (L. n. 40/2020), tenuto conto degli impegni, tempo per tempo in essere, già assunti da SACE S.p.A. a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo.

 

Secondo quanto evidenzia la relazione illustrativa, il Fondo in questione, già istituito per la Garanzia Italia SACE, è stato impiegato – quanto alle sue disponibilità residue – a copertura degli gli impegni assunti anche in relazione alle garanzie per la Riassicurazione Crediti Commerciali, ex articolo 35 del decreto-legge n. 34 2020, per la Riassicurazione Crediti Energia, ex articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 21/2022, per la Garanzia SupportItalia ex D.L. n. 50/2022, per un ammontare complessivo, al 30 giugno 2023, pari a circa 47 miliardi di euro.

 

Tale fondo, dispone il comma 9, è alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, versati sul conto corrente relativo al Fondo stesso, al netto delle commissioni trattenute dalla medesima SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità della Società, salvo conguaglio all’esito dell’approvazione del bilancio. Le commissioni sono limitate alla copertura dei costi sostenuti, imputabili alle attività svolte per l’acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.

Ai sensi del comma 10, il limite massimo degli impegni che SACE S.p.A. può assumere per il rilascio di garanzie nell’anno 2024 ai sensi dell’articolo in esame è fissato in 10 miliardi di euro.

Le garanzie rilasciate in favore di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni (ai sensi del sopra indicato comma 2, lettera c)), non possono superare il 10 per cento dell’importo complessivo per l’anno, dunque non possono superare 1 miliardo di euro. La percentuale può essere rideterminata, nel rispetto del limite di impegni di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Si osserva che la misura qui in esame, di carattere transitorio, in quanto operante sino a tutto il 2029, appare simile come meccanismo, pur prevedendo percentuali di garanzia differenziati, alla nuova forma di intervento in garanzia di SACE, che il D.L. liquidità, D.L. n. 23/2020 (articolo 2, comma 1, lett. c)) ha introdotto, non già in via transitoria, bensì a regime, previa autorizzazione della Commissione UE (circa la conformità a condizioni di mercato del regime di garanzia).

Tale misura, che si descrive in calce al box di approfondimento successivo, è stata implementata e modificata da successivi interventi legislativi, da ultimo il D.L. n. 50/2022 (articolo 17), che ha introdotto le specifiche tecniche, senza più demandare ad un decreto ministeriale attuativo.

 

Il box di approfondimento successivo dà anche indicazione degli interventi straordinari in garanzia di SACE, introdotti in regime pandemico e nell’attuale contesto di crisi dei prezzi energetici. Si tratta di misure dallo schema analogo, nelle quali gli impegni assunti da SACE, operanti entro certi limiti, sono garantiti dallo Stato. Il Fondo a copertura dei relativi oneri statali, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è quello di cui all’articolo 1, comma 14 del D.L. n. 23/2020, impiegato anche dall’intervento qui in esame.

 

SACE, già Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero, è stata trasformata in società per azioni per effetto dell’articolo 6 del decreto legge n. 269 del 2003, subentrando, a decorrere dal 1° gennaio 2004, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in capo al predetto ente pubblico economico.

La Società svolge un ruolo centrale nell'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese, ma non solo. I compiti legislativamente attribuiti a SACE sono, infatti, plurimi e sono stati notevolmente estesi, a decorrere dall’anno 2020.

Come evidenziato dalla Corte dei Conti nella Relazione n. 2/2023[16]“in un contesto macroeconomico complesso, profondamente modificato dall’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, nel corso del 2020 numerosi interventi normativi hanno previsto per SACE un nuovo ruolo di sostegno e rilancio dell’economia nazionale, ruolo che si è affiancato all’operatività tradizionale”. A SACE sono stati, in particolare, attribuiti alcuni compiti di supporto alla liquidità del tessuto produttivo, sia nell’ambito della strategia di contrasto agli effetti economico-finanziari dell’emergenza da Covid-19, sia nell’ambito della strategia per far fronte all’incremento dei prezzi dell’energia, nel contesto dell’attuale conflitto russo ucraino.

L'implementazione delle competenze di SACE, anche di quelle ordinarie, avvenuta in particolare nel corso della crisi pandemica, ha determinato la necessità, posta anche l’estensione degli impegni finanziari (garantiti dallo Stato) che la Società è stata autorizzata ad assumere, di una revisione della sua governance, nell’ambito della quale il Gruppo SACE è stato ceduto (al netto del gruppo SIMEST) da CDP al Ministero dell’economia e finanze (cfr. D.M. 17 marzo 2022[17], qui il comunicato stampa[18]).

 

Garanzia Italia

L'articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020, convertito in L. n. 40/2020, ha autorizzato SACE S.p.A a concedere, fino al 30 giugno 2022, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma da questi concessi alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19. Hanno potuto beneficiare dei finanziamenti garantiti le imprese di qualsiasi dimensione, ma le PMI dovevano aver pienamente già utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI (strumento utilizzato in via straordinaria durante il periodo pandemico a supporto della liquidità delle PMI), nonché alle garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Sono state escluse dal beneficio le società, direttamente o indirettamente, controllanti o controllate da una società residente in un Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali. L'operatività della misura, inizialmente prevista sino al 31 dicembre 2020, è stata dapprima prorogata fino al 30 giugno 2021 con la legge di bilancio 2021, l. n. 178/2020, art. 1, co. 206, lett. a)), successivamente, sino al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge n. 73/2021(articolo 13, comma 1, lett. a)), nonché, da ultimo, con la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 59) al 30 giugno 2022.

Agli impegni complessivamente assunti da SACE è stato posto un limite di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati alle PMI (ivi inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti).

Gli impegni assunti da SACE sono stati garantiti dallo Stato e, a tal fine, è stato istituito un apposito, dall’articolo 1, comma 14 del D.L. n, 23/2020, un Fondo a copertura dei relativi oneri statali presso il Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione iniziale del Fondo era pari a 1.000 milioni di euro per il 2020. Per la gestione del fondo, il medesimo comma 14, ha autorizzato l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE S.p.A., su cui versare le commissioni incassate dalla stessa Società, al netto dei costi di gestione sostenuti per le attività svolte e risultanti dalla contabilità della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a seguito dell'approvazione del bilancio.

 

Riassicurazione crediti commerciali

Il decreto-legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, ha, successivamente, consistentemente rifinanziato il Fondo, di 30 miliardi di euro per l'anno 2020 destinando, di tale importo, 1.700 milioni di euro alle garanzie rilasciate da SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali, ai sensi dell’art. 35 del medesimo decreto (articolo 31, comma 1).

Gli stanziamenti complessivi a favore del Fondo, unitamente a quelli già autorizzati dal citato D.L. n. 23/2020, sono dunque stati complessivamente pari a 31 miliardi, di cui 29,3 miliardi di euro per la “Garanzia Italia” e 1,7 miliardi per le assicurazioni sui crediti commerciali.

La legge di bilancio 2021 ha poi consentito alle imprese "mid-cap" di accedere allo strumento "Garanzia Italia" SACE[19], a decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2022, ai sensi della proroga contenuta nella Legge di bilancio 2022.

 

Riassicurazione crediti energia

Durante il contesto di crisi energetica, acuita dal conflitto russo Ucraino, l’articolo 8, al comma 2 del D.L. n. 21/2022, ha autorizzato SACE S.p.A. a rilasciare garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9 miliardi di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui della “Garanzia Italia” di cui al D.L. n. 23/2020 (L. n. 40/2020), al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia.

Il medesimo articolo, al comma 3, ha autorizzato SACE S.p.A., a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte delle imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2024 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023 (termini così prorogati dal D.L. n. 176/2022 (L. n. 6/2023), articolo 3, comma 8), conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35 del D.L. n. 34/2020. La norma, infatti, accorda di diritto, sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie, la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. Contestualmente, istituisce nell'ambito del Fondo per le garanzie rilasciate da SACE di cui all’articolo 1, comma 14, del D.L. n. 23/2020 (L. 40/2020), due sezioni speciali, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie prestate da SACE, con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 5000 milioni di euro (importo così innalzato dall’articolo 3 del D.L. n. 176/2022) alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte e risultanti dalla sua contabilità, salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative. Si evidenzia che l’importo sopra indicato di 5000 milioni è stato così innalzato dall’articolo 3 del D.L. n. 176/2022, il quale ha potenziato le misure contro il caro bollette (commi 1-7), facendo rientrare tali nuove misure entro lo stesso schema del citato D.L. n. 21, articolo 8, comma 3.

Segnatamente, l’articolo 3 consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche[20], per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (comma 1). Nel caso in cui l'impresa richiedente presenti la disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sull’intero credito rateizzato e l'effettivo rilascio della garanzia SACE su tale polizza, il fornitore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha l'obbligo di formulare ai richiedenti una proposta di rateizzazione (comma 2). Il comma 4 disciplina la garanzia SACE per gli indennizzi corrisposti a fronte di crediti rimasti insoluti dei fornitori di energia elettrica e gas naturale, disponendo che la garanzia sia concessa conformemente alle disposizioni dell’art. 8, comma 3 del D.L. n. 21/2022. I commi 5 e 6 riconoscono la possibilità per i medesimi fornitori di richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia SACE, prestata alle medesime condizioni di cui all’articolo 15 del D.L. n. 50/2022 (cfr. subito infra), quale sostegno alla liquidità conseguente all'operatività dei piani di rateizzazione.

 

 

 

SupportItalia

Infine, con l’articolo 15 del D.L. n. 50/2022 , SACE è stata autorizzata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2023 (termine così prorogato dall’articolo 3 del D.L. n. 176/2022), garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese aventi sede in Italia colpite dagli effetti economici negativi derivanti dall’aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa. L'efficacia della misura è stata subordinata, ai sensi del comma 14, alla previa approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'art.108 TFUE.

Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dal rilascio delle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. SACE S.p.A. assume gli impegni a valere sulle risorse disponibili del Fondo a copertura degli oneri statali già costituito dall’articolo 1, comma 14, D.L. n. 23/2020, per la “Garanzia Italia SACE”. La nuova garanzia SACE può essere concessa entro l’importo complessivo dei 200 miliardi della “Garanzia Italia SACE” ivi previsto. Inoltre, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la “Garanzia Italia SACE”, ai fini della determinazione, nei casi di imprese beneficiarie appartenenti a gruppi di imprese, della percentuale di garanzia applicabile (le cui soglie sono comunque indicate nel successivo comma 5, lett. c)), e di ogni altra disposizione operativa riguardante lo svolgimento dell’istruttoria per il rilascio della garanzia, incluso quanto disposto in merito alle operazioni di cessione del credito pro-solvendo o pro-soluto.

 

Nuova forma ordinaria di operatività di SACE

Il D.L. liquidità, D.L. n. 23/2020 ha introdotto una nuova forma di intervento in garanzia di SACE, implementata e modificata da successivi interventi legislativi, da ultimo il D.L. n. 50/2022 (articolo 17), che ha introdotto le specifiche tecniche della misura, senza più demandare ad un decreto ministeriale attuativo. La misura, che non è transitoria, ma opera a regime, è finalizzata al sostegno e rilancio dell'economia e a supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o l'incremento della loro competitività, migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo l'occupazione.

SACE è autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa europea, per una percentuale massima di copertura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge, del 70 per cento, garanzie sotto qualsiasi forma e controgaranzie, verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all' esercizio del credito in Italia, nonché di imprese di assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, per finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese con sede in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Per le medesime finalità ed entro tale importo massimo complessivo, la SACE S.p.A. è altresì abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione europea, garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia. L'attività è svolta con contabilità separata rispetto alle altre attività.

Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente comma, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta. I criteri e le modalità di rilascio della garanzia nonché di definizione della composizione del portafoglio di garanzie gestito dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, inclusi i profili relativi alla distribuzione dei relativi limiti di rischio, in funzione dell'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi e in considerazione dell'andamento complessivo delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.A., sono definiti in apposito allegato tecnico (aggiunto con il D.L. n. 50/2022).

L'efficacia di questa misura è stata subordinata alla positiva decisione della Commissione UE sulla conformità a condizioni di mercato del regime di garanzia. E’ stato demandato ad uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, la possibilità di disciplinare, in conformità alla decisione della Commissione, ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per il rilascio delle garanzie (articolo 2, comma 1, lett.c), del D.L. n. 23/2020, che introduce un nuovo comma 14-bis, nell’articolo 6 del D.L. n. 269/2003 (L. n. 323/2003), recante la disciplina delle attribuzioni di SACE. Il comma 14-bis è stato successivamente novellato dall’articolo 17 del D.L. n. 50/2022 (L. n. 77/2022)).

 

Secondo quanto evidenzia la rubrica dell’articolo e la relazione illustrativa e tecnica, la garanzia in questione opera a condizioni di mercato e a titolo oneroso. Si valuti l’opportunità di esplicitare – posti i commi 3 e 6 - entrambi gli aspetti nel testo normativo.


Articolo 55, comma 11
(Garanzia Green SACE)

 

 

L’articolo 55, al comma 11, dispone che, per l'anno 2024, le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria relativo al Fondo Green New Deal siano destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per progetti economicamente sostenibili (cd. Garanzie green SACE), per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro. Le garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50%, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa di settore.

 

In particolare, il comma 11 in esame - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 64, commi 2 e 5 del D.L. n. 76/2020 - dispone che, per l'anno 2024, le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria relativo al Fondo Green New Deal, ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della legge di bilancio 2020, siano destinate alla copertura delle garanzie SACE per la realizzazione dei progetti economicamente sostenibili volti ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, agevolare la transizione verso un’economia pulita o ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni, nel limite di impegno assumibile dalla stessa Società pari a 3.000 milioni di euro.

Le predette garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50 per cento, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore.

 

Come evidenzia la relazione illustrativa, le risorse del Fondo Green New Deal - già destinate alla Garanzia green SACE - sono state legislativamente programmate fino al 2023. In particolare, allo strumento di SACE sono stati destinati, dalle annuali leggi di bilancio, a valere sul Fondo stesso:

§  per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 470 milioni di euro (cfr. art. 64, comma 5, D.L. n. 76/2020 e art. 1, comma 231, L. di bilancio 2021, L. n. 178/2020)

§  per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 565 milioni di euro (cfr. art, 1, comma 61 della Legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021) e da ultimo, l’art. 1, comma 421 della L. di bilancio 2023, L. n. 197/2022).

Pertanto, la norma qui in esame intende disporre una proroga dell’operatività al 2024 della Garanzia Green SACE, a valere sulle risorse rimaste disponibili sul Fondo.

 

La legge di bilancio 2020 - legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi da 85 a 89 - ha costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo da ripartire a supporto di progetti economicamente sostenibili, che abbiano come obiettivo:

§  la decarbonizzazione dell'economia,

§  l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile,

§  la riduzione dell'uso della plastica a favore di materiali alternativi,

§  la rigenerazione urbana,

§  il turismo sostenibile

§  l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale

§  programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale, in coerenza con il Green Deal europeo (comma 86).

 

Per il sostegno a tali interventi - definiti come "Green and Innovation Deal italiano" - il Fondo è stato dotato di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (comma 85).

Per la realizzazione dei predetti progetti, il Ministro dell'economia e finanze, a valere sulle disponibilità del Fondo, è stato autorizzato ad intervenire con la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, nella misura massima dell'80 per cento e anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni (comma 86). Il Ministro è stato autorizzato ad intervenire anche attraverso la partecipazione indiretta in quote di capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata (comma 87). Per ciascuna delle finalità suddette è stata autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria centrale (comma 88).

L'articolo 64 del D.L. n. 76/2020 ha disciplinato il rilascio delle predette garanzie, da parte della SACE, per conto del MEF, in virtù della convenzione tra questi stipulata, approvata con delibera del CIPE (ora CIPESS) n. 56 del 29 settembre 2020.

L’articolo 64, comma 2 ha disposto che SACE S.p.A. assuma le garanzie nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, dei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo, le garanzie possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il CIPESS può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente al Green Deal europeo:

a)    progetti verso un'economia pulita e circolare e per integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;

b)   progetti verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.

Ai sensi del comma 3, il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di importo pari o superiore a 600 milioni di euro è subordinato a decisione ministeriale (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle imprese e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica) sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A.

Ai sensi del comma 4, sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute da SACE stessa.

Secondo quanto previsto dal comma 5, le risorse disponibili del Fondo Green Deal, per l'anno 2020, sono state interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto di tesoreria centrale. Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte e risultanti dalla contabilità, salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.

Per gli esercizi successivi, le risorse del fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono state determinate con la legge di bilancio, tenuto conto dei limiti di impegno definiti ai sensi del comma 2.


Articolo 55, comma 12
(Supporto tecnico-operativo al MEF di società partecipate)

 

 

L’articolo 55, al comma 12, attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze la facoltà di avvalersi, per l’espletamento di attività di natura amministrativa e contabile connesse all’attuazione degli interventi finanziari nell’economia, del supporto tecnico-operativo di società dallo stesso partecipate. Con apposito disciplinare da sottoscrivere tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le società partecipate sono stabiliti i termini e le modalità di svolgimento delle suddette attività di supporto alle strutture del Ministero.

 

In particolare, il comma 12 in esame dispone, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziari nell’economia, che per l’espletamento delle attività di natura amministrativa e contabile connesse all’attuazione di tali interventi, il Ministero dell’economia e delle finanze può avvalersi del supporto tecnico–operativo di società interamente partecipate dal Ministero medesimo, che esercita il controllo analogo in conformità alla disciplina interna e dell’Unione europea in materia di in-house providing.

 

Con apposito disciplinare, da sottoscrivere tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le predette società partecipate, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo.

Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024.

 


Articolo 55, comma 13
(Garanzie a favore di investimenti in infrastrutture idriche)

 

 

L’articolo 55, comma 13, stabilisce la stipula di una convenzione tra l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), la Cassa per i servizi energetici e ambientali e SACE S.p.A., avente ad oggetto la disciplina dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari, per assicurare il coordinamento e l'efficace attuazione degli interventi in garanzia, a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale e per la tutela della risorsa idrica e dell’ambiente.

 

Il comma 13 prevede la stipula di una convenzione tra l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), la Cassa per i servizi energetici e ambientali e SACE S.p.A., avente ad oggetto la disciplina:

§  dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari ovvero eleggibili alla fruizione delle garanzie disposte dall’articolo 55 (alla cui scheda di lettura si rinvia), ovvero delle garanzie previste all’articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (vedi infra) e relative disposizioni attuative;

§  delle modalità di comunicazione e informativa, riguardante i predetti interventi, al Ministero dell’economia e delle finanze;

§  e delle procedure operative inerenti alle attività di originazione, di istruttoria, gestione, indennizzo e recupero delle predette garanzie.

La stipula della suddetta convenzione è finalizzata in particolare ad assicurare il coordinamento e l'efficace attuazione degli interventi in garanzia, a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale e per la tutela della risorsa idrica e dell’ambiente.

Si prevede inoltre che, ai fini della definizione dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari ovvero eleggibili alla fruizione delle garanzie previste, si tenga conto anche dei criteri adottati per la definizione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico istituito all’articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018).

Il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico è finalizzato alla pianificazione e programmazione di interventi nel settore dell’approvvigionamento idrico primario, anche ad uso plurimo, compresa la manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuovi serbatoi, nonché di interventi relativi alle reti idriche. Gli obiettivi del Piano sono: 1) l’incremento della sicurezza delle infrastrutture; 2) il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche; 3) l’aumento della resilienza dei sistemi ai cambiamenti climatici.

Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività disciplinate dalla convenzione si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia delle opere idriche istituito dall’articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), nel limite delle risorse destinate alla copertura dei costi di gestione dello stesso.

Il richiamato articolo 58 ha istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali - Csea), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe; il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità, nel rispetto della normativa vigente. Gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

 


Articolo 56, comma 1
(Ponte sullo Stretto di Messina)

 

 

L’articolo 56, comma 1, al fine di consentire l’approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) entro l’anno 2024 del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, autorizza la spesa complessiva di 11,63 miliardi di euro per il periodo 2024-2032 e prevede che, con apposite delibere CIPESS, sia attestata la sussistenza di eventuali ulteriori risorse e ridotta corrispondentemente la predetta autorizzazione di spesa.

 

Il primo periodo del comma in esame reca una disposizione finalizzata a consentire l’approvazione da parte del CIPESS entro l’anno 2024 del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina ai sensi dell’art. 3, commi 7 e 8, del D.L. 35/2023.

A tal fine, nelle more dell’individuazione di ulteriori fonti di finanziamento atte a ridurre l’onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, così articolata nei diversi esercizi finanziari:

§ 780 milioni per l’anno 2024;

§ 1.035 milioni per l’anno 2025;

§ 1.300 milioni per l’anno 2026;

§ 1.780 milioni per l’anno 2027;

§ 1.885 milioni per l’anno 2028;

§ 1.700 milioni per l’anno 2029;

§ 1.430 milioni per l’anno 2030;

§ 1.460 milioni per l’anno 2031;

§ 260 milioni per l’anno 2032.

 

Nella relazione tecnica viene evidenziato che lo stanziamento di 11,63 miliardi previsto dal comma in esame assicura “unitamente ai 370 milioni di euro costituiti dall’apporto al capitale della Società Stretto di Messina da parte del MEF ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 35/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2023, l’integrale copertura finanziaria del costo del collegamento ferroviario e stradale (escluse le opere a terra, di competenza di RFI), quantificato in 12.000 milioni di euro sulla base dei criteri previsti dall’articolo 2, comma 8-bis e seguenti, del medesimo decreto-legge. Al riguardo si precisa, in particolare, che ai sensi del comma 8-bis il costo complessivo dell'opera è stato rideterminato escludendo: gli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall’investitore privato, non coerenti con l’impianto finanziario delineato dal richiamato d.l. n. 35/2023; gli oneri funzionali all’adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del medesimo d.l., che sono previsti nell’aggiornamento complessivo del costo del progetto”.

 

Il secondo periodo del comma in esame prevede inoltre che, entro il 30 giugno di ogni anno e fino all’entrata in esercizio dell’opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) presenta informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazione dell’opera.

Con apposite delibere, su proposta del MIT d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse testé menzionate determinando conseguentemente la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al primo periodo e la relativa articolazione annuale. Il Ministro dell’economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio

 

 

Nel disciplinare il riavvio dell’iter realizzativo del Ponte sullo Stretto di Messina, il decreto-legge 35/2023 ha previsto, al comma 2 dell’art. 3, che il progetto definitivo dell'opera approvato il 29 luglio 2011 è integrato da una relazione del progettista:

- attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera;

- contenente le ulteriori prescrizioni da sviluppare nel progetto esecutivo al fine di adeguarlo alle nuove norme tecniche sulle costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018) e alle conseguenti modifiche alla modellazione geologica e alla caratterizzazione geotecnica, nonché, tra l’altro, alla compatibilità ambientale e agli eventuali ulteriori adeguamenti progettuali ritenuti indispensabili anche in relazione all'evoluzione tecnologica e all'utilizzo dei materiali di costruzione.

Il successivo comma 3 dispone che la relazione in questione (corredata degli eventuali elaborati grafici necessari per il perfezionamento del procedimento di approvazione del progetto in relazione alle prescrizioni contenute nella medesima) è trasmessa per l'approvazione al Consiglio di amministrazione della società concessionaria che si esprime entro i successivi trenta giorni.

In proposito si fa notare che con il comunicato stampa di Webuild del 30 settembre 2023 viene reso noto che il “Consorzio Eurolink, guidato da Webuild, ha consegnato la documentazione di aggiornamento del progetto definitivo a Società Stretto di Messina”.

I commi 7 e 8 dell’art. 3 del D.L. 35/2023 (che sono richiamati dalla norma in esame) disciplinano l’approvazione di una serie di documenti, ivi incluso il progetto definitivo.

In particolare il comma 7 prevede, tra l’altro, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) trasmette al CIPESS per l'approvazione i seguenti atti e documenti: a) le osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenute assentibili dal MIT; b) le eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale; c) il progetto definitivo e la relazione del progettista di cui al comma 2 (poc’anzi illustrato); d) il piano economico-finanziario; e) la relazione istruttoria del MIT che indichi l'integrale copertura finanziaria dei costi di realizzazione dell'intervento. Il comma 8 dispone poi che l’approvazione richiesta ai sensi del comma 7, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPESS, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

In relazione al costo complessivo dell’opera in questione, si ricorda che i commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies dell’articolo 2 del medesimo decreto-legge recano disposizioni finalizzate a garantire la piena coerenza del processo di aggiornamento del costo complessivo dell'opera con i documenti di finanza pubblica (Allegato "Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica" al Documento di economia e finanza 2023, che quantifica il costo aggiornato dell'opera - comprensiva delle opere a terra - in 13,5 miliardi di euro).

Nella risposta all’interrogazione 3/00697, resa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nella seduta della Camera del 4 ottobre scorso, viene evidenziato che “il costo che il DEF prevedeva di 13 miliardi e mezzo contiamo che possa essere inferiore ai 12 miliardi, con un contributo da parte delle regioni Sicilia e Calabria e con un contributo da parte delle istituzioni europee” e che “l'obiettivo è chiaro, far partire i cantieri entro l'estate del 2024”.

 

Per un approfondimento sulle disposizioni recate dal decreto-legge 35/2023 si rinvia al dossier n. 77/2 del 17 maggio 2023.

 

 

 


 

Articolo 56, comma 2
(
Interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona)

 

 

L’articolo 56, comma 2, contiene alcune disposizioni volte a semplificare le procedure per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali.

 

A tale proposito è utile ricordare come l’articolo 94-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, aveva previsto la nomina di due distinti Commissari straordinari che operano a titolo gratuito:

 

Ø  il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019. A tale Commissario era affidato il compito di seguire la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a.;

 

Ø  il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, con il compito di provvedere ad eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, nonché all'individuazione di un nuovo concessionario e provvedere, altresì, alla gestione diretta dell'impianto funiviario.

 

Tanto premesso, si segnala che il comma 2 dell’articolo 56 del disegno di legge in esame prevede che, dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, al Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, già Commissario straordinario per i compiti specificati sopra, sono attribuiti i compiti e le funzioni relativi allo svolgimento delle attività che riguardano, in particolare, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a.

 

La disposizione in commento precisa, inoltre, che per lo svolgimento di tali attività il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, già Commissario straordinario, opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019. Si stabilisce, inoltre, che il Commissario straordinario possa nominare fino a due sub-commissari il cui incarico cessa alla scadenza del Commissario straordinario, ovvero al 31 dicembre 2024.

 

Da ultimo si prevede che dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, il Commissario straordinario di cui al comma 3 dell’articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (individuato, come detto in precedenza, nel Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria) cessi le proprie funzioni, precisando che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

In base agli elementi presenti nella relazione illustrativa, l’intervento normativo in commento è volto a concentrare in un un’unica figura Commissariale le funzioni sopra descritte, e attualmente previste dal citato articolo 94-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 in capo a due distinti Commissari straordinari, al fine di consentire una più celere realizzazione degli interventi ed un più efficiente e sinergico svolgimento delle attività.

 


Articolo 56, comma 3
(Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture)

 

 

L’articolo 56, comma 3, autorizza la spesa di euro 210.265.400 per l’anno 2024, 154 milioni di euro per l’anno 2025, 176 milioni di euro per l’anno 2026, 70 milioni di euro per l’anno 2027, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038, per il rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture.  L’allegato V al disegno di legge elenca gli interventi in oggetto, specificando l’importo ad essi destinato.

 

Qui di seguito si riporta il prospetto contenuto nell’allegato V.

 

Finalità

Ministero

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Annui 2030-2038

Totale

Impianto funiviario di Savona – Subcommissari

MIT

0,2654

0,2654

Contributo per la realizzazione Campus dell’Università degli studi di Milano EXPO 2015

MUR

30

24

16

10

80

Completamento Progetto Bandiera @Erzelli – strutture sanitarie per la ricerca traslazionale, di cui all’Allegato C del dPCM 14 settembre 2022

MUR

20

20

20

20

20

20

120

Adeguamento e ristrutturazione della rete del sistema dell’emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio

MEF

40

50

55

145

Integrazione risorse per le finalità di cui all’articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022 (Giochi del Mediterraneo di Taranto)

PCM

40

40

45

125

Incremento dotazione del fondo di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

PCM

50

50

Adeguamento tecnologico del sistema di allarme pubblico (IT ALERT)

PCM

10

10

Contributo per il Comune di Milano per gli oneri del rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4-M5

MIT

20

20

40

40

40

40

40

560

Totale

210,3

154,0

176,0

70,0

60,0

60,0

40,0

1090,3

 

 

Impianto funiviario di Savona – Subcommissari

 

L’Allegato V autorizza la spesa di 265.400 euro per il 2024 per la finalità in epigrafe.

 

Riguardo all’impianto delle funivie di Savona, si veda la scheda relativa al comma 2 del presente articolo.

 

 

Contributo per la realizzazione Campus dell’Università degli studi di Milano EXPO 2015

 

L’Allegato V autorizza la spesa di 30 milioni nel 2024, 24 milioni di euro nel 2025, di 16 milioni di euro nel 2026 e di 10 milioni di euro nel 2027, a titolo di contributo per la realizzazione del nuovo campus dell’Università degli studi di Milano nell’ex sito EXPO 2015.

 

Il riferimento è al progetto del Campus scientifico in MIND - Milano Innovation District.

Il Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Milano, con delibera del 23/07/2019, ha autorizzato l’indizione della procedura aperta per l’affidamento del contratto di concessione avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione della nuova sede del Campus, attraverso procedimento di finanza di progetto. Il Consiglio di amministrazione, nella seduta straordinaria tenuta il giorno 11 dicembre 2020, ha deliberato l’approvazione della proposta di aggiudicazione, resa dalla Commissione giudicatrice, per l’affidamento del suddetto contratto a un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese.

Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 23 novembre 2021, ha deliberato:

- di approvare, al fine dell’avanzamento del progetto per la realizzazione nuovo Campus MIND presso l’area EXPO - Nuova sede delle Facoltà scientifiche dell’Università degli Studi di Milano – la spesa complessiva per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura attinenti le attività di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Responsabile dei Lavori per un importo complessivo rivalutato da porre a base di gara pari ad € 6.800.000,00 (IVA, spese tecniche e oneri di legge compresi). La copertura della spesa complessiva presunta di € 6.800.000,00 (IVA, spese tecniche e oneri di legge compresi), è garantita dalle risorse già stanziante per la realizzazione dell’opera;

- di approvare l’esperimento della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento delle attività di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l’importo complessivo a base d’appalto di € 5.039.537,97 (comprensivo di onorario e spese, oneri di legge esclusi;

- di dare mandato al Rettore di nominare la Commissione giudicatrice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 28 marzo 2023, ha deliberato

- di approvare, al fine dell’avanzamento del progetto per la Realizzazione nuovo Campus MIND presso l’area EXPO – Nuova sede delle Facoltà scientifiche dell’Università degli Studi di Milano – gli importi previsti per i servizi tecnici, come ridefiniti in premessa sulla base del progetto definitivo approvato dall’Amministrazione:

- di approvare l’esperimento di una gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura attinenti alle attività di progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per gli allestimenti e direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione dell’opera, per un importo complessivo rivalutato da porre a base di gara pari ad € 8.549.711,91;

La copertura della spesa complessiva presunta di € 11.324.000,00 (IVA, e oneri di legge compresi), è garantita dalle risorse già stanziante per la realizzazione dell’opera.

Con decreto del rettore del 14 settembre 2023, è stata:

- convalidata la revoca, disposta con provvedimento del RUP del 30 giugno 2023, per le ragioni indicate in premessa, della pubblicazione della procedura d’appalto in epigrafe, avviata in data 23 giugno 2023;

- autorizzata la pubblicazione di una nuova procedura d’appalto – sulla base dei requisiti e dei criteri di aggiudicazione già approvati dal Consiglio di amministrazione del 28 marzo 2023, come modificati dal presente decreto - che tenga conto dell’adeguamento economico delle competenze professionali poste a base d’appalto, derivante dall’adeguamento degli importi contrattuali definiti negli atti sottoscritti in data 29 giugno 2023, nonché delle intervenute modifiche normative come determinati in premessa e così definiti:

- importo complessivo a base d’appalto: € 20.104.359,22, di cui:

·         Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per lavori (opere listino 2019) € 14.407.405,95.

·         Progettazione Definitiva, Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per opere di Allestimento spazi € 5.696.953,27.

Il bando di gara, pubblicato il 10 ottobre 2023, è stato poi rettificato il 27 ottobre 2023.

 

 

 

Completamento Progetto Bandiera @Erzelli – strutture sanitarie per la ricerca traslazionale, di cui all’Allegato C del DPCM 14 settembre 2022

 

L’Allegato V autorizza la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029.

 

Con riferimento al “Progetto Bandiera @Erzelli – strutture sanitarie e per la ricerca traslazionale” occorre anzitutto ricordare che l’art. 1, comma 999, della L. 234/2021 ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per il trasferimento della Scuola Politecnica — Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli (Great Campus). Tale disposizione ricollega l'intervento alle finalità di cui all'art. 1, comma 1333, della L. 296/2006, con cui è stato disposto che le risorse residue menzionate da una precedente disposizione, l'art. 145, comma 52, della L. 388/2000, sono interamente destinate alle opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ed alta tecnologia; inoltre, per l'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del suddetto polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia, il comma 1333 ha autorizzato la spesa annua di 5 milioni di euro all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007. Andando a ritroso nella catena normativa, l’art. 145, comma 52, della L. 388/2000, aveva a sua volta previsto che il programma speciale di reindustrializzazione di cui all'art. 5 del D.L. 120/1989 fosse integrato con la previsione dello sviluppo di un polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova, anche in relazione all'attuazione del sopraggiunto art. 4 del D.L. 269/2003 che ha istituito l’Istituto italiano di tecnologia. Per finanziare gli interventi previsti da tale integrazione veniva autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

L’anello più risalente della catena normativa è il menzionato art. 5 del D.L. 120/1989, il quale prevedeva una serie d’interventi al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale delle aree interessate dal processo di ristrutturazione del comparto siderurgico in crisi, fra cui la provincia di Genova.

 

Il “Progetto Bandiera @Erzelli – strutture sanitarie e per la ricerca traslazionale”, è stato individuato quale progetto bandiera della Regione Liguria, nell’ambito del PNRR, nel giugno 2022, e consiste nella realizzazione, presso Genova, di un nuovo centro di medicina traslazionale che unirà istituti di ricerca, ateneo e ospedali.

 

Si ricorda che i progetti bandiera regionali nell’ambito del PNRR sono previsti dall’art. 33, comma 3, lett. b) del D.L. 152/2021. In particolare, l’art. 33, comma 1, istituisce presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni». L’art. 33, comma 3, lett. b) in parola attribuisce a esso, fra l’altro, il compito di prestare supporto alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, denominato «Progetto bandiera».

Qui il protocollo generale d’intesa per l’elaborazione e la realizzazione dei progetti bandiera, sottoscritto il 20 aprile 2022 dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e gli altri Ministeri.

 

Il progetto è stato poi inserito all’interno dell’Allegato C del DPCM 14 settembre 2022, recante «Programma di investimento per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL», con un importo stimato complessivo pari a 280 milioni di euro.

 

 

Adeguamento e ristrutturazione della rete del sistema dell’emergenza del servizio sanitario regionale della Regione Lazio

 

L’allegato V autorizza la spesa di 40 milioni per il 2024, di 50 milioni per il 2025, di 55 milioni per il 2026.

 

 

Integrazione risorse per le finalità di cui all’articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022 (Giochi del Mediterraneo di Taranto)

 

L’allegato V autorizza la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per il 2026, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

 

Il 24 agosto 2019 il CONI ha reso noto che l’assemblea annuale del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM) ha deliberato che la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, posticipata al 2026, si svolgerà a Taranto. Qui il dossier di candidatura. L’Italia ha già ospitato tre volte la manifestazione, l’ultima delle quali nel 2009, a Pescara; a Bari si era svolta l’edizione del 1997. L’atto costitutivo e lo statuto del comitato organizzatore della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo "Taranto 2026" sono stati approvati il 9 giugno 2020.

 

L’art. 9 del D.L. 4/2022 (L. 25/2022), comma 5-bis, novellato dall'articolo 33, comma 5-ter, lett. a), nn. 1) e 2), del D.L. n. 13/2023 (L. n. 41/2023), ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - periodo di programmazione 2021-2027.

Lo stanziamento complessivo di 150 milioni di euro stabilito dalla disposizione in commento si aggiunge ad altri due stanziamenti operati in precedenza:

- quello di 4 milioni di euro, a beneficio del Comune di Taranto, per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi (art. 213-bis del decreto-legge n. 34 del 2020);

- quello di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, riconosciuto al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo (art. 1, comma 564, della legge n. 178 del 2020).

Il comma 5-bis ha inoltre demandato a un DPCM adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, la nomina di un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021), al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Da fonti di stampa si apprende che, con DPCM in data 4 maggio 2023, si è proceduto alla nomina del commissario.

 

Si tratta dei poteri sostitutivi previsti in caso di mancata attuazione degli impegni legati al PNRR. In particolare, l’art. 12, comma 1, secondo periodo, attribuisce ai commissari ad acta, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'art. 2 del D.LGS. 175/2016 (cioè il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti. Il comma 5, primo periodo, stabilisce che l'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'art. 5 del medesimo D.L. 77/2021, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.LGS. 159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il comma 5, quarto periodo, prevede che tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il Commissario straordinario provvede ad informare periodicamente il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sullo stato di avanzamento delle attività. Con il medesimo decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario. Il compenso del Commissario straordinario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011).

 

La disposizione da ultimo richiamata prevede una parte fissa e una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.

 

Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 136/2013 (L. n. 6/2014), nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della L. n. 196/2009 (cioè gli enti e i soggetti ricompresi nell’apposito allegato ISTAT), con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale del 3% di cui sopra.

Il comma 5-ter dell’art. 9 del D.L. 4/2022 (L. 25/2022), modificato dall'articolo 33, comma 5-ter, lett. b), del D.L. n. 13/2023 (L. n. 41/2023), prevede che il Commissario straordinario, entro 90 giorni dall'atto di nomina, provvede alla predisposizione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate e sentito il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, della proposta del programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entità del finanziamento concedibile, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. Il programma è approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i decreti di cui al secondo periodo sono altresì stabiliti, per ciascuna opera, il cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, le modalità di attuazione, le modalità di monitoraggio delle opere indicate nel predetto elenco, nonché le modalità di revoca del finanziamento in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale degli interventi. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti, di cui al d.lgs. n. 229/2011, e sistemi collegati. Nell'ambito degli interventi, si intendono: a) per opere essenziali, le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura; b) per opere connesse, le opere necessarie per connettere le infrastrutture di cui alla lettera a) ai luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi nonché alla rete infra-strutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità; c) per opere di contesto, le opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di svolgimento degli eventi sportivi e alle altre localizzazioni che sono interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

I commi 5-quater e 5-quinquies dell’art. 9 del D.L. 4/2022 (L. 25/2022) sono inseriti dall'articolo 33, comma 5-ter, lett. c), del D.L. n. 13/2023 (L. n. 41/2023).

Il comma 5-quater ha autorizzato l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale.

Il comma 5-quinquies ha previsto che alle controversie relative all'approvazione degli elenchi degli interventi, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi si applica l'art. 125 del codice del processo amministrativo, sulle controversie relative a infrastrutture strategiche, che, fra l’altro, detta una particolare disciplina per quanto attiene alla tutela cautelare e al risarcimento per equivalente.

 

In particolare, in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure. Al di fuori dei casi specificamente contemplati la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

 

 

Incremento dotazione del fondo di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

 

L’Allegato V incrementa di 50 milioni di euro per il 2024 la dotazione del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e i grandi eventi sportivi internazionali.

La disposizione rinvia espressamente all'articolo 90, comma 12, della legge finanziaria 2003 (L. n. 289/2002).

 

L'articolo 90, comma 12, della legge finanziaria 2003 (L. n. 289/2002) ha istituito presso l'Istituto per il credito sportivo il Fondo di garanzia per i finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compresi garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma: a) relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive b) concessi a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026.

Per ulteriori ragguagli sul Fondo, si veda il Giudizio di parificazione del Rendiconto generale dello Stato, volume I tomo II - i conti dello Stato e le politiche di bilancio 2022, pp. 266-267.

Al riguardo, si ricorda che i commi da 619 a 626 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022), hanno disciplinato la trasformazione dell’Istituto per il credito sportivo in società per azioni. Il nuovo ente è denominato “Istituto per il credito sportivo e culturale” e se ne prevede l'assoggettamento alle disposizioni del TU in materia bancaria e creditizia nonché ai poteri di controllo della Corte dei conti.

In particolare, il comma 623 ha assegnato al nuovo Istituto per il credito sportivo e culturale la gestione a titolo gratuito di alcuni fondi speciali, tra i quali il Fondo di garanzia l’impiantistica sportiva e i grandi eventi sportivi internazionali (articolo 90, comma 12, della L. n. 289/2002 e articolo 9 dello statuto). Con DM del 18 luglio 2023 sono stati approvati i nuovi criteri di gestione del Fondo. Si veda anche il regolamento sulle modalità di gestione.

 

 

Adeguamento tecnologico del sistema di allarme pubblico (IT ALERT)

 

L’Allegato V autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2024 per l’adeguamento tecnologico degli operatori di rete mobile al sistema IT-ALERT.

 

In dettaglio, l’autorizzazione di spesa di cui all’Allegato V riga 7, richiamato dal comma 3 dell’art. 56, è finalizzata a far fronte alle esigenze di adeguamento tecnologico degli operatori di comunicazioni elettroniche di rete mobile derivanti dall'inclusione nel perimetro della sicurezza cibernetica nazionale del Sistema di allarme pubblico IT-ALERT, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera uuu), del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).

 

Il sistema IT-alert è un nuovo sistema di allarme pubblico, come definito dall’art. 2, co. 1, lett. uuu) del Codice delle comunicazioni elettroniche, per gli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, cioè per l'informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o eventi catastrofici imminenti o in corso (art. 2, co. 1, lett. ee) del Codice delle comunicazioni elettroniche). Il messaggio IT-alert, che viene ricevuto da chiunque si trovi nella zona interessata dall'emergenza o dall'evento calamitoso, contiene informazioni circa lo scenario di rischio e le relative misure di autoprotezione da adottare rapidamente. Il sistema IT-alert è conforme allo standard internazionale "Common Alerting Protocol" (CAP) per garantire la completa interoperabilità con altri sistemi, nazionali e internazionali. Con direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 2023Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-alert”, è stata aggiornata la precedente direttiva del 23 ottobre 2020, per allinearla alle modifiche introdotte al Codice delle comunicazioni elettroniche, di recepimento della direttiva  (UE) 2018/1972, relativamente alle parti afferenti la regolazione del Sistema di allarme pubblico in riferimento alle attività di protezione civile.

Si ricorda che la legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 674 della legge n. xx 2022), ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il successivo trasferimento nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, allo scopo di consentire l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico denominato IT-ALERT.

 

 

Contributo per il Comune di Milano per gli oneri del rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4-M5

 

L’Allegato V reca l’autorizzazione di spesa, per gli anni 2024 e 2025, nonché per gli anni dal 2026 al 2038, per coprire gli oneri del rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4-M5 di Milano.

 

In dettaglio, l’Allegato V, richiamato dal comma 3 dell’art. 56, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2038.

L’autorizzazione di spesa è a favore del Comune di Milano ed è destinata a coprire gli oneri del rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4-M5, compresi quelli accesi dalle Società veicolo della M4 e della M5 inclusi nei canoni di disponibilità alle stesse erogati.

La disposizione rinvia poi ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione delle modalità di erogazione del contributo.

 

Si ricorda che per quanto riguarda la realizzazione delle linee metropolitane della città di Milano, la legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 comma 483), ha disposto l'assegnazione al comune di Milano di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 per la costruzione della linea M4 della metropolitana. La norma ha altresì previsto che entro il 31 gennaio 2023, il comune di Milano presentasse un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sul fabbisogno derivante dalla realizzazione delle tratte della linea M4 della metropolitana, rappresentando con separata evidenza:

§  il fabbisogno emergente dall’incremento dei prezzi;

§  il fabbisogno derivante dalla realizzazione dell’intervento, e specificando, altresì:

·      le tratte e i relativi costi;

·      le fonti di copertura disponibili;

·      il cronoprogramma degli interventi ancora da realizzare.

L’erogazione delle risorse è stata subordinata all’aggiornamento tempestivo e costante dei sistemi informativi di cui sopra e al riscontro degli stessi da parte del MIT.

Si ricorda altresì che con Decreto ministeriale n. 191 del 07/08/2023 è stato definito il riparto, per oltre 362 milioni €, delle risorse del Fondo investimenti destinate al trasporto rapido di massa (TRM) rifinanziato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel cui ambito sono stati assegnati al Comune di Milano, 20,9 milioni di €, per l’adeguamento dei sistemi antincendio della linea 3 e 45 milioni € per l’adeguamento dei sistemi antincendio delle linee M1 e M2.

 


Articolo 56 commi 4 e 5
(Interventi rete ferroviaria)

 

 

L’articolo 56, ai commi 4 e 5, reca alcune disposizioni in merito a finanziamenti di opere infrastrutturali relative alla rete ferroviaria.

 

In particolare il comma 4 modifica in parte il testo dell’articolo 18 del decreto-legge n. 104 del 2023 relativo alla realizzazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nello specifico le modifiche apportate dal comma 4 prevedono che le somme a titolo di maggiori oneri, come determinate ai sensi del citato articolo 18 siano corrisposte al contraente generale anche nei casi relativi alle varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Tra queste, sulla base di quanto previsto dalla normativa proposta rientrano anche le nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

 

Da ultimo il comma in questione specifica, al fine di garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, che il soggetto attuatore sia autorizzato a negoziare con il contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, delle modifiche contrattuali derivanti dal recepimento di disposizioni legislative o specifiche tecniche sopravvenute o da cause di forza maggiore e sorpresa geologica.

 

A tale proposito è utile ricordare come il richiamato articolo 18 del decreto-legge n. 104 del 2023 aveva introdotto, al comma 2, alcune disposizioni urgenti di carattere finanziario per consentire la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati, anche in parte, sulle risorse previste dal PNRR e affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021.

 

In particolare, i contratti interessati dalla disposizione in esame sono relativi ai seguenti interventi:

 

Ø  la linea A/V Milano-Verona: tratta Brescia-Verona, 1° lotto funzionale.

 

Il 1° lotto funzionale rientra nel progetto complessivo che prevede la realizzazione della nuova linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Brescia - Verona - Padova che fa parte dell’asse AV/AC Milano - Venezia. Tale linea riveste un’importanza strategica sia a livello nazionale che europeo, infatti, è uno dei tasselli del Core Corridor Mediterraneo che collegherà i porti del sud della Penisola iberica all'Europa orientale, passando per il sud della Francia, l’Italia Settentrionale e la Slovenia.

L'intervento consentirà di incrementare l’offerta di trasporto alta velocità, regionale e merci lungo la direttrice orizzontale Milano – Venezia, garantendo una migliore separazione dei flussi di traffico, con un conseguente incremento della capacità e della regolarità del servizio, riduzione dei tempi di viaggio e aumento della frequenza dei treni.

 

Ø  la linea A/V Milano-Venezia: subtratta Verona-Vicenza 1° lotto funzionale.

 

Il primo lotto Funzionale Verona – Bivio di Vicenza ha un valore di circa 2,5 miliardi di euro, nell’ambito di un investimento complessivo di oltre €2,7 miliardi da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). La nuova tratta correrà per 44Km da Verona a Vicenza, attraversando 13 Comuni – 8 in provincia di Verona (Verona, San Martino Buon Albergo, Zevio, Caldiero, Belfiore, S. Bonifacio, Arcole e Monteforte d’Alpone) e 5 in provincia di Vicenza (Lonigo, Montebello Vicentino, Brendola, Montecchio Maggiore e Altavilla Vicentina).

Il viaggio della nuova linea inizierà dalla stazione di Verona Porta Vescovo (Punta scambi estrema, lato Est) a partire da cui correrà parallelamente alla linea storica per circa 3,5 km fino a raggiungere la galleria artificiale di San Martino Buon Albergo (VR). Questa galleria consentirà alla ferrovia di sottopassare l’abitato e l’autostrada, e – risalendo al piano campagna – di continuare il viaggio fino al nodo di scambio nei pressi di Vicenza, punto in cui termina il tracciato del 1° Lotto Funzionale e da cui partirà il tracciato del 2° Lotto funzionale, l’attraversamento di Vicenza.

 

Ø  la Tratta AV/AC Terzo valico dei Giovi.

 

Il Terzo Valico dei Giovi rappresenta uno dei principali investimenti delle nuove linee ad alta capacità veloce. Il progetto si sviluppa complessivamente per 53 km, di cui 37 km in galleria, e interessa 14 comuni attraversando le provincie di Genova e di Alessandria e le regioni Liguria e Piemonte. Nel suo insieme la linea è caratterizzata da gallerie costituite da due canne gemelle a singolo binario, all’interno delle quali i treni potranno raggiungere una velocità di 250 km/h. Per ogni galleria, le due canne affiancate sono collegate tra loro da una serie di tunnel trasversali in modo che ciascuna possa servire da via di sicurezza per l’altra. La nuova linea sarà collegata alle linee esistenti attraverso quattro punti di innesto: l'interconnessione di Voltri, Genova (Bivio Fegino), Novi Ligure e Tortona.

 

In particolare, il comma 2 prevedeva che ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione dei predetti interventi si provvedesse, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l’anno 2023 e 841 milioni di euro per l’anno 2024, a valere sulle somme, anche nel conto dei residui, del ‘Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche’, fino a concorrenza delle somme ivi stanziate a legislazione vigente.

 

A tale riguardo si ricorda che il predetto Fondo è stato istituito per far fronte ai maggiori fabbisogni finanziari connessi al finanziamento delle opere pubbliche in ragione di sopravvenute esigenze ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali. Successivamente, a seguito dell’aumento dei materiali da costruzioni, il Fondo è stato finalizzato anche alla compensazione dei prezzi di materiali e delle lavorazioni degli appalti pubblici.

 

Il comma 5 dell’articolo 56, da ultimo, autorizza una spesa pari a 350 milioni di euro, di cui 150 milioni per l’anno 2024, e 200 milioni per l’anno 2025 per la realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato.

 


Articolo 56, comma 6
(Linea ferroviaria adriatica)

 

 

L’articolo 56, comma 6 reca alcune disposizioni volte ad accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati al potenziamento e alla velocizzazione della linea ferroviaria adriatica.

 

A tale proposito è utile ricordare come la linea Adriatica fa parte del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo della Rete europea TEN-T e costituisce il principale itinerario di collegamento per le merci provenienti dai (o dirette ai) porti del Mezzogiorno (tra cui Gioia Tauro, Taranto, Bari, Brindisi) e dell’Adriatico Centrale (tra cui Ancona, Ortona, Vasto, Termoli). Il progetto di potenziamento di tale linea è dotato, quindi, di una forte valenza strategica per l’intero Paese. 

 

Per quanto attiene all’intervento normativo, si evidenzia che il comma in esame prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, venga nominato un Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione degli interventi, con i poteri e le funzioni tipici dei Commissari straordinari e attribuiti dal decreto-legge n. 32 del 2019.

 


Articolo 56, comma 7
(Aggiornamento del documento sui programmi di investimento in sanità)

 

 

L’articolo 56, al comma 7, rimette ad un Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, adottato ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs n. 281/1997[21], l’aggiornamento del Documento recante la definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità di cui all’analogo Accordo del 28 febbraio 2008.

 

Il comma 7 dell’articolo 56 prevede l’aggiornamento del documento recante la Definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità di cui all’ Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, raggiunto il 28 febbraio 2008. L’aggiornamento è rimesso ad un Accordo della stessa natura, da adottare ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281.

 

Il citato articolo 4 prevede che Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Si valuti l’opportunità di prevedere un termine entro il quale procedere all’aggiornamento dell’Accordo.

 

Il citato accordo del 28 febbraio 2008 concerne le procedure inerenti i finanziamenti ex articolo 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67[22], che ha autorizzato l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi.

L'articolo 5 bis del D.Lgs. n. 502/1992[23], prevede che il Ministero della Salute, nell’ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall’art. 20 della legge n. 67/1988, possa stipulare accordi di programma con le Regioni e con altri soggetti pubblici interessati, acquisito il concerto con il Ministero dell’economia e finanze e d’intesa con la Conferenza Stato Regioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali.

 

 

In proposito va ricordato che da alcuni anni – cfr. anche interventi AGENAS e Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome -, è stata sottolineata la necessità di promuovere un processo non rinviabile di semplificazione delle procedure inerenti i finanziamenti ex art. 20 della Legge n. 67/88 da attuare mediante la revisione degli Accordi tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 dicembre 2002 e 28 febbraio 2008. Le principali criticità sono riscontrabili nella complessità e nella durata della procedura che non consentono un agevole e tempestivo impiego delle risorse pubbliche rese disponibili. La lunghezza dell’iter determina spesso inoltre un parziale superamento della programmazione, con l’aumento dei costi degli interventi e/o l’emergere di nuovi/diversi fabbisogni che richiedono la variazione degli interventi stessi e, quindi, la conseguente necessità di procedere a rimodulazioni dell’Accordo di programma per aggiornarne i contenuti, nonché a revoche di interventi già approvati e relativa richiesta di sostituzione con nuovi interventi.

Va inoltre brevemente ricordato che le risorse per l'edilizia sanitaria, sono unificate in una sola autorizzazione contenuta nella legge finanziaria per il 1988 (articolo 20 L. n. 67 dell'11 marzo 1988), per un ammontare definito in base alle seguenti autorizzazioni di spesa:

§  l'importo fissato dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico - rideterminato in 23 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) - è stato incrementato di 1 miliardo (pertanto per il complessivo ammontare di 24 miliardi di euro) dall'art. 2, comma 69, legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010);

§  successivamente, l'art. 1, comma 555, legge n. 145 del 2018[24] ha incrementato complessivamente le risorse per 4 miliardi di euro con riferimento al periodo 2021-2033, da destinare prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sul livello di risorse precedenti (in base alla seguente modulazione: 100 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 300 milioni per ciascuno degli anni 2023-2025, 400 milioni per ciascuno degli anni 2026-2031, 300 milioni per il 2032 e 200 milioni per il 2033).

Tali risorse sono state ripartite con delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019 insieme alle somme residue derivanti dalla legge finanziaria 2010 per un totale di complessivi 4.695 milioni di euro.

 

A seguire, sono stati approvate successive autorizzazioni di spesa:

§  un incremento di 2 miliardi di euro (risorse complessive per l'ediilizia sanitaria aumentate complessivamente a 30 miliardi di euro) ai sensi dell'art. 1, comma 81, legge di Bilancio 2020 (L. n. 160 del 2019), ripartite in base all'allegato B annesso alla legge di bilancio 2021 (v. comma 443, art. 1, legge n. 178 del 2020); 

§  ulteriore incremento di 2 miliardi (con rideterminazione delle risorse a 32 miliardi di euro) di cui al comma 442, art. 1, della legge di Bilancio 2021 (L. n. 178 del 2020), con destinazione (comma 444) di una quota dello 0,5% di tali risorse alla telemedicina. La ripartizione complessiva dell'incremento di 2 miliardi è stabilita nei termini riportati nella prima colonna della tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge di bilancio 2021;

§  da ultimo, il comma 263, art. 1, della legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) ha disposto l'incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di ulteriori 2 miliardi di euro per il periodo 2024-2035 (elevando a 34 miliardi la previsione finale). La rideterminazione di ulteriori 2 miliardi di euro è prioritariamente destinata alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità sulla precedente rideterminazione di 32 miliardi euro.

 

In particolare, ai fini della prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'incremento di risorse della legge di Bilancio 2022 è finalizzato (v. anche Il DM Salute 20 luglio 2022 ):

a) per 1.900 milioni alle regioni, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente per l'anno 2021 (qui il link).

b) per 100 milioni all'accantonamento quale quota di riserva per interventi urgenti, da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della salute, adottati previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome.

 


Articolo 57
(Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

 

 

L’articolo 57 proroga il meccanismo previsto dall’articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure fino al 31 dicembre 2024.

 

A tale riguardo è utile ricordare come larticolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 aveva introdotto alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Si prevedeva che tali disposizioni si applicassero ai contratti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A. Si stabiliva, inoltre, che le medesime disposizioni fossero applicabili anche ai soggetti che svolgono attività ricadenti nei settori speciali - a condizione che non siano applicati i prezzari regionali - e nei settori della difesa e sicurezza, in quanto compatibili.

Attraverso tale intervento normativo si mirava, tra l'altro, ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.

 

Passando quindi all’esame della disposizione in commento si dà conto delle principali modifiche apportate al sopra citato articolo 26:

 

Ø  al comma 6-bis, relativo ai contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021. Si prevede l’adozione di un nuovo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – ulteriore rispetto a quello già previsto per il 2023 - da adottare entro il 31 gennaio 2024, mediante il quale definire le nuove modalità di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;

 

Ø  al comma 6-quater, la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, viene incrementata dagli attuali 500 milioni di euro a 700 milioni per l’anno 2024 stanziando al contempo 100 milioni di euro anche per l’anno 2025;

 

Ø  al comma 8, terzo periodo, in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, o annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022» relativamente gli accordi quadro di lavori già in esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 (17 agosto 2023);

 

Ø  al comma 12, relativo ai contratti affidati a contraente generale delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dell’ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022, per i quali si estende la maggiorazione del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Al contempo viene precisato che tale proroga non incide sulla norma speciale introdotta dall’articolo 18, comma 2 del decreto-legge n. 104 del 2023 per gli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021.

 


Articolo 58
(Programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni degli investimenti e operazioni finanziabili mediante mutui concessi dalle organizzazioni e istituzioni internazionali e comunitarie a favore della Repubblica italiana)

 

 

L’articolo 58 si propone la finalità di incentivare le amministrazioni pubbliche ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui stipulati dal Ministero dell’economia e delle finanze con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie.

 

L’articolo 58 prevede che, in sede di programmazione degli investimenti e di quantificazione degli appositi stanziamenti, vengano valutati preliminarmente i progetti proposti dalle amministrazioni pubbliche che abbiano espresso contestualmente alla richiesta di finanziamento e per i medesimi investimenti la propria disponibilità a stipulare accordi di progetto con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie, per consentire al Ministero dell’economia e delle finanze di sottoscrivere, in rappresentanza della Repubblica italiana, mutui con le predette organizzazioni e istituzioni internazionali o comunitarie.

 

La disposizione punta, come si è detto, all’incentivazione di forme alternative di provvista dello Stato italiano mediante il ricorso a linee di finanziamento offerte dalle organizzazioni o dalle istituzioni internazionali o comunitarie di cui all’articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Si ricorda che l’articolo 54, comma 13, della legge n. 449/1997 ha disposto la soppressione di tutte le norme che autorizzavano la contrazione di mutui da parte del Tesoro (presso la Cassa Depositi e Prestiti o istituti di credito) destinati a specifiche finalità. Resta escluso dall’abrogazione il caso in cui si tratti di mutui sottoscritti con organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo Stato partecipi. Le organizzazioni e le istituzioni in questione devono essere vincolate per statuto a concedere mutui soltanto per finalità specifiche di interesse pubblico.

 

La relazione illustrativa ricorda che le organizzazioni e istituzioni internazionali o comunitarie con cui lo Stato ha già stipulato mutui sono: la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB), ai cui capitali lo Stato Italiano partecipa rispettivamente ai sensi dell’articolo 308 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ed ai sensi dell’articolo 17 del Terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa del 6 marzo 1959 e degli articoli III e IV del nuovo Statuto della Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB), approvato con risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 16 giugno 1993 e successive modifiche del 17 dicembre 1999, del 26 novembre 2010 e del 25 novembre 2011.

La richiamata relazione illustra nel dettaglio la procedura del finanziamento.

 

Nel dettaglio si prevede che la Repubblica italiana, per il tramite del Ministero dell’economia e delle finanze (definito il «Prenditore»), e le citate Banche possano stipulare un contratto di finanziamento, denominato «Contratto Quadro» o «Accordo Quadro», in base al quale, identificato lo specifico progetto da finanziare, la Banca mette a disposizione dello Stato italiano una linea di finanziamento per un importo specifico, la cui erogazione avverrà in diverse tranches a seguito della successiva stipula di singoli “Contratti di Prestito”. Il Contratto è definito “Quadro” in quanto contiene tutte le clausole contrattuali, i diritti e le obbligazioni delle parti che fanno da “cornice” alle singole erogazioni attualizzate per il tramite dei successivi “Contratti di Prestito”. Parallelamente, il «Soggetto Promotore» (ovvero colui che cura la realizzazione del progetto oggetto del finanziamento: le altre amministrazioni pubbliche e/o le società partecipate dallo Stato come RFI e ANAS) stipula con la Banca un diverso contratto, denominato «Contratto di Progetto» o «Accordo di Progetto», in forza del quale il Promotore assume per tutta la durata dell’intervento della Banca impegni di varia natura relativi al Progetto finanziato quali, tra gli altri, gli obblighi informativi e di reportistica.

Ad oggi le iniziative di finanziamento da parte dello Stato italiano sono vincolate alla necessità di prevedere appositi stanziamenti di bilancio a copertura delle misure e dei progetti da realizzare. Tali stanziamenti – valutata la convenienza economica in termini di tassi di interessi e di durata delle offerte di finanziamento delle citate Banche rispetto ad analogo finanziamento tramite ricorso a BTP – possono essere sostituiti con linee di finanziamento delle due Banche, il cui ammortamento è disposto a valere sui capitoli di bilancio 2223 (interessi) e 9503 (capitale) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

Al riguardo, la relazione governativa rappresenta che i tassi offerti dalla BEI e dalla CEB, beneficiando del miglior rating sul mercato delle citate istituzioni, risultano molto più convenienti rispetto ad analoga provvista tramite ricorso ad emissione di BTP dello Stato italiano. A tutela dell’erario, infatti, le proposte delle Banche vengono sottoposte a preventiva idonea valutazione di convenienza in termini di interessi ad opera delle strutture competenti del Dipartimento del tesoro. Le operazioni finanziarie verranno concluse solo se alla data di comparazione tra i due strumenti di finanziamento emerga che, individuando il BTP con una durata finanziaria sostanzialmente pari a quella del piano di ammortamento indicato nell’offerta delle citate Banche, il costo della raccolta della Repubblica italiana sia superiore rispetto a quello offerto su base annua dalle Banche medesime. In considerazione della richiamata convenienza economica a contrarre i summenzionati mutui, la norma in esame mira a standardizzare tali operazioni di provvista incentivando a tal fine le amministrazioni ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui della BEI e della CEB. Le amministrazioni potrebbero così sfruttare integralmente le relative convenienze derivanti dai differenziali di interessi e durata.


Articolo 59
(Investimenti dell’INAIL in edilizia sanitaria)

 

 

L’articolo 59 prevede una specifica procedura per gli investimenti immobiliari dell’INAIL destinati all’ammodernamento delle strutture sanitarie e all’ampliamento della rete sanitaria territoriale. Si prevede che le iniziative di investimento per la realizzazione o l’acquisto di immobili destinati a tali finalità siano individuate con decreto ministeriale annuo, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Le disposizioni di cui al presente articolo 59 si inseriscono nell’ambito della disciplina generale, ivi richiamata, sugli investimenti immobiliari degli enti previdenziali, pubblici e privati, che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza. Quest’ultima disciplina prevede che gli investimenti immobiliari da parte di ciascuno dei suddetti enti siano operati nell’ambito di un piano triennale, la cui efficacia è subordinata alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da parte del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali[25].

L’articolo 59 prevede che le iniziative di investimento dell’INAIL relative all’ammodernamento delle strutture sanitarie e all’ampliamento della rete sanitaria territoriale siano individuate con decreto del Ministro della salute, da emanarsi, entro il 31 luglio di ciascun anno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e finanze, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, al fine dell’inserimento nell’ambito dei suddetti piani triennali. Le iniziative in oggetto sono identificate in base al codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), di cui all’articolo 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni.

Le relazioni illustrativa e tecnica dell’originario disegno di legge di bilancio per il 2024[26] osservano che il presente articolo 59 determina il superamento del rinvio, per la definizione degli investimenti dell’INAIL nel settore dell’edilizia sanitaria, a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, rinvio previsto dalle norme legislative richiamate dalle stesse relazioni.

 

 


Articolo 60
(
Enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca)

 

 

L’articolo 60 istituisce un fondo di 35,32 milioni annui a decorrere dal 2024, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, da ripartire in favore di enti di ricerca non vigilati dal Ministro dell’università e della ricerca. Tali risorse sono specificamente destinate alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello (quanto a 14,52 milioni) e alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo (quanto a 20,80 milioni). Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la ripartizione delle risorse tra gli enti di ricerca beneficiari.

 

Gli enti beneficiari delle risorse sono i seguenti:

§  Istituto nazionale di statistica (ISTAT),

§  Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),

§  Istituto superiore di Sanità (ISS),

§  Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA),

§  Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP),

§  Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN),

§  Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA),

§  Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con riferimento al personale ex ISPESL (INAIL),

§  Agenzia Spaziale Italiana (ASI)

§  Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).

 

Quanto alle finalità, la disposizione fa esplicito riferimento all’art. 1, comma 310, lett. b) e c), della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022).

Tali norme, richiamate dalla disposizione in esame, recano risorse finanziarie per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello e per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo (quindi le medesime categorie di personale qui menzionate) degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR. Si veda al riguardo il dossier sulla legge di bilancio 2022 (volume II).

 

Quanto alla destinazione delle risorse:

§  14,52 milioni sono stanziati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio (quindi al 1° gennaio 2024). La disposizione attribuisce agli enti di ricerca in oggetto la facoltà di indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello nei limiti delle risorse assegnate con il d.P.C.m. di riparto, da adottarsi entro il 31 marzo 2024 (novantesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di bilancio);

§  20,80 milioni sono diretti alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti di ricerca in oggetto. La disposizione mira a premiare tale personale tenendo conto delle specifiche attività svolte e del "raggiungimento di più elevati obiettivi" nell’ambito della ricerca pubblica. Con il medesimo d.P.C.m di riparto, sono individuati i criteri per il riparto tra i singoli enti, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l’attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Si stabilisce che l’assegnazione delle risorse al personale debba avvenire in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca. Il riconoscimento economico aggiuntivo introdotto dalla disposizione in commento non può comunque eccedere il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo. In proposito, la norma rinvia ai criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dall’emanando d.P.C.m. più volte citato.

§


Articolo 61
(Borse di studio per l’Erasmus italiano)

 

 

L’articolo 61 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, il “Fondo per l’Erasmus italiano”, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2024 e 7 milioni di euro per l’anno 2025, finalizzato all’erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni.

 

Nel dettaglio, l’articolo 61, al comma 1, prevede che, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, sia istituito il “Fondo per l’Erasmus italiano”, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2024 e 7 milioni di euro per l’anno 2025, finalizzato all’erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dall’art. 5, comma 5-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, come modificato dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 6 giugno 2023, n. 96.

 

Si ricorda che il citato comma 5-bis dell’art. 5 del suddetto regolamento (articolo che disciplina i crediti formativi universitari) è stato introdotto dal predetto decreto del 6 giugno 2023, n. 96 e prevede che i regolamenti didattici di ateneo disciplinino anche le modalità di acquisizione di parte dei  crediti in altri atenei italiani sulla base di convenzioni di mobilità stipulate tra le istituzioni interessate.

 

La relazione tecnica del disegno di legge di bilancio, con riferimento a tale disposizione, rileva che, considerando che l’importo annuo della borsa di studio per ciascuno studente sarà pari a circa 1.000 euro, beneficeranno della predetta misura n. 3.000 studenti per l’anno 2024 e n. 7.000 studenti per l’anno 2025, per un numero complessivo di n. 10.000 studenti universitari.

 

Ai sensi del comma 2 dell’articolo in commento i contributi di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale.

 

Il comma 3 del medesimo articolo, infine, prevede che, con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (che regola appunto le intese in sede di Conferenza Stato-regioni), sono stabiliti l’ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l’erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l’accesso alla borsa di studio.

 

La relazione illustrativa del disegno di legge in esame rileva che la finalità di tali disposizioni è quella di supportare la costruzione di percorsi di studio innovativi per gli studenti universitari, nonché di incentivare le università statali e non statali, legalmente riconosciute, a rafforzare l’integrazione e la complementarità tra le rispettive offerte formative.  Il nuovo Regolamento sulle classi di laurea prevede, infatti, il riconoscimento dei crediti formativi di esami sostenuti in altri atenei italiani sulla base di convenzioni tra le università e del modello Erasmus internazionale, sulla base di quanto previsto dai regolamenti didattici di ateneo.  Si tratta  - prosegue la relazione illustrativa - della prima applicazione della novella recata dal decreto ministeriale n. 96 del 6 giugno 2023, che modifica il regolamento sulle classi di laurea di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004, consentendo di supportare la diffusione di una proposta didattica innovativa, nell’ottica di rafforzare l’interdisciplinarità e la flessibilità dell’offerta formativa universitaria, che costituiscono gli assi portati della Riforma 1.5 «Riforma delle classi di laurea» della Missione 4, Componente 1, del PNRR.  Grazie al progetto dell’Erasmus italiano, infatti – rileva la relazione illustrativa - gli studenti universitari potranno liberamente associare più opzioni formative proposte nell’ateneo di iscrizione oppure disponibili in ogni altro ateneo italiano, secondo un piano di studi comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché coerenti con il corso di studi dell’anno accademico di immatricolazione.


Articolo 62, commi 1-3 e 9
(Modifiche alla disciplina del
Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione)

 

 

L’articolo 62, commi 1-3 e 9 interviene in materia di Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, contestualmente ridenominato Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell’editoria, da un lato novellando direttamente la fonte istitutiva, cioè l’art. 1 della L. 198/2016; dall’altro lato, con una previsione autonoma, autorizzando il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione ex art. 17, comma 2, della L. 400/1988, al fine di ridefinire e integrare i criteri per l’erogazione, a valere sul predetto Fondo, dei contributi a sostegno del settore dell’editoria e dell’informazione, individuati dal D.LGS. 70/2017. 

 

Rinviando, per l’inquadramento normativo in materia di contributi all’editoria e all’informazione, al focus in calce alla presente scheda, e analizzando nel dettaglio il contenuto delle disposizioni in commento, il comma 1 apporta una serie di modifiche all’art. 1 della L. 198/2016:

§  si modifica, all’art. 1, comma 1, la denominazione del «Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione», che diviene «Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell’editoria». Secondo la relazione illustrativa, tale intervento sarebbe volto a razionalizzare e stabilizzare, rendendole strutturali, le risorse destinate al sostegno al settore editoriale e dell’informazione che, fino ad oggi, confluiscono in Fondi diversi, aventi natura straordinaria, destinati alla medesima finalità;

§  si aggiunge, dopo il comma 6 – il quale si limita oggi a prevedere che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri – un nuovo comma 6-bis, con cui si prevede che, con un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è altresì annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5%, la quota del Fondo a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell’informazione e dell’editoria.

Il comma 2 dispone poi che, al fine di razionalizzare l’impiego delle risorse finanziarie del medesimo Fondo, anche in ragione della trasformazione tecnologica digitale e dei nuovi contenuti informativi, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale si provvede alla ridefinizione e integrazione dei criteri per l’erogazione dei contributi a sostegno del settore dell’editoria e dell’informazione, nel rispetto di una serie di previsioni, o  meglio norme generali, regolatrici della materia.

 

Si ricorda che i regolamenti di delegificazione sono disciplinati dall’art. 17, comma 2, della L. 400/1988, ai sensi del quale, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

 

Tali norme generali sono:

a)   previsione tra i requisiti per l’accesso ai contributi, anche per le testate digitali, della dotazione di una struttura redazionale con almeno quattro giornalisti assunti a tempo indeterminato per le imprese editrici di quotidiani e di almeno tre giornalisti per le imprese editrici di periodici, quale garanzia di un un’informazione di qualità;

b)   valorizzazione delle voci di costo legate a modelli imprenditoriali orientati a un’offerta editoriale innovativa;

c)   ammissione ai contributi a fronte della corresponsione ai giornalisti di una

d)   retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo

e)   nazionale del comparto giornalistico;

f)    previsione di criteri premianti per l’assunzione di giornalisti e di professionisti in possesso di qualifica professionale nel campo della digitalizzazione editoriale, comunicazione e sicurezza informatica finalizzata anche al contrasto del fenomeno delle fake news, con una età anagrafica non superiore ai trentacinque anni;

g)   previsione di incentivi o criteri premiali a fronte della comprovata disponibilità delle imprese all'assunzione di giornalisti a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale;

h)   previsione, per le testate locali espressioni delle realtà territoriali, di percentuali, limiti massimi al contributo erogabile e criteri premiali differenziati anche in proporzione ai giornalisti assunti a tempo indeterminato in misura superiore al numero minimo richiesto come requisito di accesso;

i)    con riferimento alle edizioni su carta, valorizzazione delle voci di costo per la produzione della testata che hanno subito incrementi in ragione di eventi eccezionali;

j)    applicazione di criteri premiali per l’edizione digitale, anche in parallelo con l’edizione in formato cartaceo;

k)   revisione e razionalizzazione di norme procedimentali anche in un’ottica di semplificazione delle procedure.

 

Il comma 3 prevede – in linea con quanto disposto in via generale dall’art. 17, comma 2, della L. 400/1988 – che il regolamento di delegificazione individua le disposizioni del D.LGS. 70/2017 da abrogare.

 

Si ricorda che il D.Lgs. 70/2017 reca la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione della delega conferita dall’art. 2, commi 1 e 2, della L. 198/2016.

 

Il comma 9, infine, dispone che per la ripartizione delle risorse del Fondo restano fermi i criteri previsti a legislazione vigente, così come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L. 198/2016. 

 

Occorre rammentare – per comodità di lettura – che l’art. 1, comma 4, della L. 198/2016 prevede che il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’art. 1 sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Il DPCM può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

 

La relazione illustrativa, sotto il profilo della ratio, afferma che lo scopo complessivo dell’intervento è ridefinire e integrare i criteri alla base della contribuzione a sostegno del sistema dell’editoria e dell’informazione, ed è ispirato a incentivare l’occupazione di giornalisti e professionisti, quale garanzia di un’informazione di qualità, la digitalizzazione dell’informazione e la conseguente ricerca, da parte degli organi di informazione, di nuovi modelli commerciali redditizi per i contenuti digitali, a tutelare nel contempo anche l’edizione cartacea dei giornali, i quali hanno assistito ad una diminuzione degli abbonamenti e delle vendite nonché ad una diminuzione dei proventi pubblicitari determinata, altresì, dall’intensa evoluzione tecnologica nel settore dell'informazione, che ha modificato drasticamente le abitudini dei lettori e imposto alle imprese editrici nuovi modelli commerciali digitali.  

 

Focus: il quadro normativo in materia di contributi all’editoria e all’informazione

 

La disciplina italiana in materia di contributi all’editoria e all’informazione si basa, principalmente, sul sulla legge n. 198 del 2016, sul decreto legislativo 70 del 2017 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017.

Lo strumento principale attraverso cui si realizza il sostegno pubblico diretto è il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, all’interno del quale confluiscono tutte le risorse ordinarie statali destinate a sostenere l’editoria, istituito dall’art. 1 della legge n. 198 del 2016. Esistono comunque anche fondi speciali ad hoc (come ad esempio il Fondo straordinario per l’editoria istituito subito dopo il Covid); inoltre, le Regioni possono adottare autonome iniziative di sostegno e finanziamento, nell’ambito delle proprie competenze costituzionali.

Le risorse sono finalizzate ad assicurare i diritti, le libertà, l’indipendenza e il pluralismo dell'informazione; a incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita; a potenziare la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo; a sviluppare nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale

I beneficiari del contributo sono:

§  le imprese editrici di quotidiani e periodici;

§  le imprese dell’emittenza radiofonica e televisiva locale.

La gestione dei fondi a livello nazionale è attribuita principalmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, e al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

La ripartizione dei fondi fra le due strutture – che poi provvedono a loro volta alle assegnazioni e agli stanziamenti – è operata ogni anno, anche qui, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

A livello di quantificazioni, la consistenza del Fondo per l’esercizio finanziario 2023 è stata pari a 245.766.931 euro, di cui euro 86.329.658 destinati agli interventi di sostegno all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i restanti euro 159.437.273 alla Presidenza del Consiglio. Per l’esercizio finanziario 2022 l’ammontare complessivo è stato pari a euro 200.633,833, di cui 71.329.658 per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i restanti 129.353.975 alla Presidenza del Consiglio.

§  Per i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la disciplina di riferimento è posta dal decreto legislativo 70 del 2017.

In base all’art. 2, possono essere beneficiari dei contributi:

a)    cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;

b)   imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni a decorrere dal 2016;

c)    enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;

d)   imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche;

e)    imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;

f)    associazioni dei consumatori e degli utenti che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell'elenco istituito ai sensi del Codice del consumo;

g)   imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

Sono espressamente escluse dalla possibilità di accedere al contributo:

a)    le imprese editrici di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali;

b)   le imprese editrici di periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico che abbiano diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;

c)    le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.

I criteri di calcolo dei contributi sono previsti nel dettaglio dagli artt. 8 e 9 (quest’ultimo con riferimento alle edizioni esclusivamente digitali) e si correlano a due aspetti: una quota consiste nel rimborso dei costi direttamente connessi alla produzione della testata, mentre un’altra quota dipende dalle copie vendute.

Le modalità di presentazione delle domande e i requisiti sono disciplinate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2017.

§  Per le emittenti televisive e radiofoniche locali la disciplina di dettaglio è dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017.

Sono ammessi ai benefici tv titolari di autorizzazioni, radio operanti in tecnica analogica e titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica, emittenti a carattere comunitario.

I criteri di riparto sono i seguenti:

a)    85 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 5 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario;

b)   15 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 25 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo.

I requisiti di ammissione al contributo tengono conto di un numero minimo di dipendenti e giornalisti in regola con i versamenti dei contributi previdenziali che l’emittente deve avere per il marchio e la regione per i quali presenta la domanda di accesso ai contributi. 

Ad ogni emittente che accede ai contributi verrà assegnato un punteggio in base al quale viene quantificato il contributo, basato sul numero medio di dipendenti effettivamente applicati, del fatturato per le radio e dell’indice di ascolto per le televisioni.  

La procedura (raccolta delle domande, valutazione, erogazione) è gestita dal Ministero delle imprese e del Made in Italy.

 


Articolo 62, comma 4
(Esodo lavoratori poligrafici)

 

 

L’articolo 62, comma 4, autorizza la spesa massima di 1,5 milioni di euro per l’anno 2024 e di euro 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell’editoria, per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di quotidiani e di periodici e di imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale.

 

Nel dettaglio, la disposizione riguarda il trattamento di pensione per i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi. In particolare, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, la norma autorizza la spesa massima di euro 1,5 milioni di euro per l’anno 2024 e di euro 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell’editoria di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della, legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall’art.1 comma 616 della legge 178/2020[27].

 

Il comma 500, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 deroga, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 alla disposizione di cui all’art. 37, comma l, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, che definisce i requisiti contributivi per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici.

 

L’art. 37, comma l, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 41 dispone che i lavoratori poligrafici che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018, possano optare per il trattamento di pensione, entro 60 giorni dall’ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro 60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta (limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

 

In deroga a tale disposizione, il comma 500, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di anzianità contributiva, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il l gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera  a), del  decreto  legislativo  14 settembre 2015, n. 148[28]. I suddetti trattamenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

I trattamenti pensionistici sono erogati nell'ambito del limite di spesa di: 26,7 milioni di euro per l'anno 2020,

§  44,6 milioni di euro per l'anno 2021;

§  51,2 milioni di euro per l'anno 2022;

§  54,7 milioni di euro per l'anno 2023;

§  50,8 milioni di euro per l'anno 2024;

§  33,3 milioni di euro per l'anno 2025;

§  19,3 milioni di euro per l'anno 2026;

§  1,3 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa.

La copertura di tali oneri è a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, per 6,1 milioni nel 2020, 10,2 milioni nel 2021, 11,7 milioni nel 2022, 12,5 milioni nel 2023, 11,6 milioni nel 2024, 7,6 milioni nel 2025, 4,4 milioni nel 2026, 0,3 milioni nel 2027.

L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente, verificando il rispetto, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti, se del caso non prendendo in esame ulteriori domande di pensionamento

Non si applicano le disposizioni sulla speranza di vita di cui all’articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies del DL 31 maggio 2010, n. 78[29].

 

 

 

 

 

Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dalla L. 198/2016 (art. 1).

Al Fondo affluiscono:

§  le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica;

§  le risorse statali destinate all' emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale;

§  le somme derivanti dal gettito annuo di un contributo di solidarietà, pari allo 0,1% del reddito complessivo dei: concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali; società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgono raccolta pubblicitaria diretta; altri soggetti che esercitano l' attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet;

§  risorse provenienti dalle entrate derivanti dal canone di abbonamento alla radiotelevisione. Al riguardo, da ultimo, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 616) ha disposto, che, dal 1° gennaio 2021, sono destinati al Fondo € 110 milioni annui. Da ultimo, la L. di bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, co. 974) ne ha disposto l'incremento di 5 milioni per il 2022 e 2023.

In precedenza, la L. 208/2015 (art. 1, co. 160) – come modificata, in particolare, dalla L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 90) – aveva disposto che, dal 2017, la metà delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone RAI (c.d. extra gettito) era riversata all'Erario per essere destinata, tra l'altro, fino ad un importo massimo di € 125 milioni ogni anno, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

Il Fondo è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con DPCM.

§  Per il 2017 è intervenuto il DPCM 12 ottobre 2017.

§  Per il 2018 è intervenuto il DPCM 17 aprile 2018.

§  Per il 2019 è intervenuto il DPCM 6 maggio 2019.

§  Per il 2020 è intervenuto il DPCM 16 settembre 2020.

§  Per il 2021 è intervenuto il DPCM 21 settembre 2021.

Il DPCM che ripartisce annualmente le risorse tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico può anche prevedere che una determinata percentuale del Fondo è destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. I requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti devono essere stabiliti con ulteriore DPCM, sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari.

I DPCM finora intervenuti non hanno esercitato tale possibilità.

La destinazione delle risorse del Fondo assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri è stabilita annualmente con altro DPCM.

§  Per il 2017 è intervenuto il DPCM 27 novembre 2017, che ha ripartito, complessivamente, € 114.429.960.

§  Per il 2018 è intervenuto il DPCM 18 ottobre 2018, che, considerato l'afflusso di € 50 mln provenienti dal canone di abbonamento RAI per il 2016, ha ripartito, complessivamente, € 112.589.609.

§  Per il 2019 è intervenuto il DPCM 29 ottobre 2019 che, considerato l'afflusso di € 43,3 mln provenienti dal canone di abbonamento RAI per il 2017, ha ripartito, complessivamente, € 143.316.7127,50.

§  Per il 2020 è intervenuto il DPCM 17 novembre 2020 che, considerato l'afflusso di € 41,6 mln provenienti dal canone di abbonamento RAI per il 2018, ha ripartito, complessivamente, € 148.312.874.

§  Per il 2021 è intervenuto il DPCM 25 novembre 2021 che ha ripartito, complessivamente, € 187.053.975.

Con riguardo alle destinazioni delle risorse del Fondo – oltre a quelle più direttamente legate all'emergenza derivante dal COVID-19 -, si ricorda, in particolare, che:

·      il D.L. 50/2017 (L. 96/2017: art. 57-bis) ha previsto l'emanazione – con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria – di un bando annuale per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione, il cui scopo è quello di favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche per rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell'identità femminile, e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali.

I relativi finanziamenti sono concessi, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite massimo di spesa stabilito annualmente con il DPCM che ripartisce le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione tra gli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per il 2018, il DPCM 18 ottobre 2018 ha destinato a tale obiettivo € 2 mln.

Per il 2019, il DPCM 29 ottobre 2019 ha destinato a tale obiettivo € 0,5 mln.

Per il 2020, il DPCM 17 novembre 2020 ha destinato a tale obiettivo € 0,3 mln;

·      la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 810, lett. d)) ha disposto che, con uno o più DPCM, sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di progetti, presentati da soggetti sia pubblici che privati, finalizzati a diffondere la cultura della libera informazione plurale, della comunicazione partecipata, dell'innovazione digitale e sociale, dell'uso dei media, nonché a sostenere il settore della distribuzione editoriale, anche con l'avvio di processi di innovazione digitale;

·      il D.L. 34/2019 (L. 58/2019: art. 30-quater) e il D.L. 183/2020 (L. 21/2021: art. 7, co. 4-bis) hanno previsto che alla copertura dell'onere per la concessione alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale di un ulteriore contributo pari, rispettivamente, a € 3 mln per il 2019 e a € 2 mln per il 2021, finalizzato a favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione;

·      la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, co. 389-392) ha incrementato il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di € 20 mln annui dal 2020 ai fini la concessione di contributi a favore delle scuole statali e paritarie e di alcune categorie di studenti, per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore. L'importo complessivo dei contributi, nel limite di € 20 mln annui dal 2020, è fissato annualmente dal DPCM che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le disposizioni applicative di quanto previsto dalla L. di bilancio 2020 sono state emanate con DPCM 4 maggio 2020.

Per il 2020, con il DPCM del 17 novembre 2020, lo stanziamento di € 20 mln è stato ripartito assegnando:

§  € 10 mln ai contributi destinati alle istituzioni scolastiche di ogni grado di istruzione, statali e paritarie, per l'acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore (art. 1, co. 389, L. 160/2019).

Qui il bando per l'assegnazione delle risorse. Qui la proroga del termine per la presentazione delle domande;

§  € 4 mln ai contributi destinati alle istituzioni scolastiche secondarie di primo grado, statali e paritarie, che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi, per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore nell'ambito di programmi per la promozione della lettura (art. 1, co. 390, L. 160/2019).

Qui il bando per l'assegnazione delle risorse. Qui la proroga del termine per la presentazione delle domande. Qui l'elenco dei beneficiari;

§  € 6 mln per il finanziamento del bonus destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi, per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici (art. 1, co. 391, L. 160/2019).

Per il 2021, è stata confermata la medesima ripartizione delle risorse prevista per il 2020.

Qui il bando ex art. 1, co. 389, L. 160/2019. Qui il bando ex art. 1, co. 390, L. 160/2019.

·      il D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 67, co. 13) ha autorizzato (direttamente) la spesa di € 45 mln annui per la concessione del credito di imposta relativo agli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici ed emittenti radiofoniche e televisive, a decorrere dal 2023, confermando che al relativo onere si provvede a carico del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e imputando (direttamente) la riduzione per € 30 mln sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per € 15 mln sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.

Al riguardo, si ricorda che il D.L. 50/2017 (L. 96/2017: art. 57- bis, ripetutamente modificato) ha previsto, a decorrere dal 2018, l'attribuzione di un credito di imposta in favore di imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell'1% quelli, di analoga natura, effettuati nell'anno precedente.

La disposizione istitutiva, tuttavia, aveva stanziato solo le risorse occorrenti per il primo anno, pari ad un massimo di € 62,5 mln a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

La misura del credito di imposta era stata definita pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, innalzato al 90% nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative. In via di prima applicazione, era stata stabilita in € 20 mln la quota dello stanziamento relativo al 2018 destinata al riconoscimento del credito di imposta relativo ai soli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore avesse superato almeno dell'1% quelli di analoga natura effettuati nel corrispondente periodo del 2016.

Le modalità e i criteri di attuazione sono stati definiti con DPCM 90 del 16 maggio 2018 (pubblicato nella GU n. 170 del 24 luglio 2018). In particolare, per accedere all'agevolazione, i soggetti interessati devono presentare, nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 marzo di ciascun anno, un'apposita comunicazione telematica le cui modalità sono definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Il 30 novembre 2018 sul sito del Dipartimento per l'editoria era poi stata data notizia di una serie di rilievi formulati dalla Commissione europea su diversi aspetti della misura. Una prima obiezione aveva riguardato l'ipotesi che si configurasse un aiuto di Stato indiretto, con profili di selettività rispetto ai media non presi in considerazione dalla norma. Una seconda obiezione aveva riguardato gli investimenti per l'anno 2017, per i quali la misura avrebbe avuto carattere sostanzialmente retroattivo, perdendo quindi la sua funzione incentivante. Infine, era stato obiettato che i costi della pubblicità – generalmente classificati come costi di funzionamento (e non di investimento) – non avrebbero potuto essere considerati, in quanto tali, quale base di calcolo per una misura di aiuto coerente con i principi della normativa europea in materia.

In seguito, la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co.762) ha precisato che le misure introdotte sono concesse entro i limiti consentiti dalle specifiche disposizioni dell'UE in materia di aiuti c.d. de minimis.

Successivamente, il D.L. 59/2019 (L. 81/2019: art. 3- bis, co. 1) ha disposto che la disciplina citata si riferiva (solo) al 2018 e che, a decorrere dal 2019, il credito d'imposta doveva essere concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Ha altresì previsto che continuavano ad applicarsi le disposizioni del DPCM 90/2018 ma, per il 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito di imposta dovevano essere presentate dal 1° al 31 ottobre. Infine, ha previsto che alla copertura del relativo onere si provvede, a regime, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite complessivo (originariamente: v., ante, modifica dal 2023 prevista dal D.L. 73/2021) determinato annualmente con il DPCM che ripartisce le risorse fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno.

Ancora dopo, tuttavia, in considerazione dell'attesa caduta dei volumi di investimento derivante dall'emergenza sanitaria relativa al COVID-19, il D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 98, co. 1) ha previsto, per il 2020, un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari.

In particolare, ha disposto che il credito di imposta era concesso, per il 2020, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati, nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati (e non già entro il limite del 75% dei soli investimenti incrementali).

In considerazione della novità, ha, altresì, disposto che la comunicazione per l'accesso al beneficio doveva

essere presentata tra il 1° ed il 30 settembre 2020. Le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restavano comunque valide.

Nel prosieguo, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 186) e il D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 96, co. 1) hanno progressivamente rafforzato il regime straordinario introdotto per il 2020.

In particolare, l'importo massimo dell' investimento ammesso al credito d'imposta è stato elevato, per il medesimo 2020, (dal 30) al 50% ed è stato direttamente fissato in € 85 mln il tetto di spesa: nell'ambito del tetto, è stato previsto che il beneficio doveva essere concesso nel limite di € 50 mln per gli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di € 35 mln per quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, nonché nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Si è così, determinato anche un ampliamento della platea di emittenti televisive e radiofoniche sulle quali è possibile effettuare gli investimenti.

Ancora dopo, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 608) aveva previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta era concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici, anche digitali, entro il limite massimo di € 50 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Successivamente, il D.L. 73/2021 (L: 106/2021: art. 67, co. 10 e 12), modificando quanto previsto dalla L. di bilancio 2021, ha esteso la concessione del credito di imposta nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari anche a quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Il credito di imposta è concesso nel limite massimo di € 90 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di cui € 65 mln per gli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici, anche on line, ed € 25 mln per quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Aveva, altresì, disposto che, per il 2021, la comunicazione per l'accesso al beneficio doveva essere presentata tra il 1° ed il 30 settembre 2021. Le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide.

Al riguardo, tuttavia, il 31 agosto 2021 il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha comunicato che, a causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 67, co. 10, del D.L. 73/2021 (L. 106/2021), la finestra temporale per l'invio della comunicazione telematica per l'accesso al beneficio veniva spostata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021.

Qui la pagina dedicata sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Inoltre, in attuazione dell'art. 67, commi 1-4 del D.L. 73/2021, è stato adottato il DPCM 26 ottobre 2021, recante "Disposizioni applicative per la concessione del credito d'imposta per la distribuzione delle testate edite dalle imprese editrici di quotidiani e periodici".

Da ultimo, la L. di bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, co. 375-377) ha previsto l'istituzione di un nuovo fondo denominato Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, con una dotazione di € 90 mln per il 2022 e di € 140 mln per il 2023. Il Fondo, istituito presso il MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all' innovazione tecnologica e alla transizione digitale e all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, oltre che a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Il decreto di riparto è previsto entro il 31 marzo di ciascun anno del biennio 2022-2023, previa ricognizione delle specifiche esigenze.

La medesima L. di bilancio 2022 (art. 1, co. 378-379) ha peraltro prorogato per gli anni 2022 e 2023 il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici, per le spese sostenute per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, originariamente prevista quale misura di sostegno fiscale straordinaria al settore editoriale a seguito dell'emergenza sanitaria, incrementandone l'entità ed il limite di spesa.


Articolo 62, comma 5
(Copertura degli oneri per il pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti)

 

 

L’articolo 62, comma 5, stabilisce che, a decorrere dal 2024, alla copertura degli oneri derivanti dal pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti previsto dalla normativa vigente si provvede a valere su una quota specifica del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell’editoria (si sostituisce il riferimento all’intera quota del Fondo relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri).

 

Il comma 5 in oggetto dispone che, dal 2024, agli oneri derivanti dal pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale[30] si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell’editoria[31] derivanti da una quota delle entrate relative al cosiddetto canone Rai (quota pari a 110 milioni di euro annui ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della L. 198/2016, come modificato dall’art. 1, c. 616, della L. 178/2020). La previsione di cui al comma 5 sostituisce la disposizione finora in vigore, facente riferimento, per la copertura degli oneri suddetti, all’intera quota del Fondo relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si ricorda che il richiamato art. 25-bis del D.L. 48/2023 ha previsto un incremento di risorse per i trattamenti pensionistici anticipati in oggetto nella misura di 1,2 milioni di euro per il 2023, di 4 milioni per ciascuno degli anni 2024-2027 e di 2,8 milioni per il 2028. Tali risorse limite di spesa si aggiungono a quelle previste dalla normativa vigente[32], pari a 23 milioni annui fino al 2027 ed a 20 milioni annui a decorrere dal 2028, e costituiscono complessivamente un limite di spesa.

Le risorse così complessivamente determinate costituiscono un limite di spesa per il riconoscimento, in presenza di determinati presupposti, di trattamenti di vecchiaia anticipata, in favore di giornalisti professionisti, dipendenti dalle imprese editrici summenzionate. Nell’ambito di tale trattamento possono rientrare[33] esclusivamente i soggetti che siano in possesso di almeno 25 anni e 5 mesi di contribuzione, che abbiano almeno 62 anni di età (tali requisiti sono adeguati, a decorrere dal 2025, in relazione all’evoluzione della speranza di vita) e che abbiano fruito per almeno tre mesi (anche non continuativi) di un trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale in presenza di crisi. Il riconoscimento del pensionamento anticipato in oggetto inoltre: è limitato[34] al numero di unità definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti dal suddetto Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili; è subordinato alla condizione[35] che l’impresa interessata presenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un piano di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, il quale preveda, in relazione al pensionamento anticipato, la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di soggetti rientranti in determinate categorie[36].

Riguardo ai criteri di calcolo del trattamento anticipato in oggetto, si rinvia alla circolare dell’INPS n. 10 del 31 gennaio 2023.

 


Articolo 62, comma 6
(Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali)

 

 

L’articolo 62, comma 6, prevede, per gli anni 2024 e 2025, un credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.

 

La disposizione estende agli anni 2024 e 2025 il beneficio già previsto, per il 2020, dall'articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto rilancio, come convertito dalla legge n. 77 del 2020). Precedentemente, il medesimo beneficio era stato esteso dapprima al 2021, dall’articolo 67, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 (come convertito dalla legge n. 106 del 2021), quindi agli anni 2022 e 2023 dalla legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022), articolo 1, comma 378.

 

Il comma in esame prevede che le disposizioni di tale articolo 188 continuino ad applicarsi, in quanto compatibili.

Per tale finalità, le risorse destinate al credito di imposta sono iscritte nel pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del MEF e sono successivamente trasferite nella contabilità speciale n. 1778 ("Agenzia delle entrate - fondi di bilancio") per le necessarie regolazioni contabili.  

 

L’articolo 188 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 ha previsto, in via straordinaria, per l’anno 2020, un credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto, nel 2019, della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, quale misura di sostegno fiscale al settore editoriale a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

In particolare, in base al comma 1, il credito di imposta è riconosciuto, per l’anno 2020, a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione (ROC) ed è pari al 10% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite. Il credito d’imposta è riconosciuto entro il limite di 30 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d’imposta si applicano le disposizioni introdotte per il credito d’imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno 2004, ossia l’art. 4, co. 182, 183, 184, 185 e 186 della L. 350/2003, e il d.P.C.m. 318/2004, la cui disciplina è stata successivamente estesa alle spese sostenute nel 2005 dall'art. 1, co. 484, della L. 311/2004.

Il credito d’imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, co. 1 e 2, della L. 198/2016, e al d.lgs. 70/2017, conseguentemente emanato.

 

 

 

Articolo 62, commi 7 e 8
(Contributo alle scuole per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore)

 

 

L’articolo 62, comma 7, generalizza, a decorrere dall'a.s. 2024-2025, il contributo fino al 90 per cento della spesa per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale, per tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado. Attualmente, l'articolo 1, comma 389, della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019) limita tale contributo all’acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Un contributo fino al 90% della spesa per l’acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale è stato altresì riconosciuto, a decorrere dal 2020, alle sole scuole secondarie di primo grado statali e paritarie che adottano, nell’ambito del piano triennale per l’offerta formativa (PTOF), programmi per la promozione della lettura critica e per l’educazione ai contenuti informativi (articolo 1, comma 390, della legge di bilancio per il 2020 - L. n. 160/2019). Infine, a decorrere dall’a.s. 2020-2021, gli studenti censiti nell’Anagrafe nazionale degli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano, nella scuola di appartenenza, a programmi per la promozione della lettura critica e per l’educazione ai contenuti informativi, possono concorrere, per il tramite della stessa scuola, all’assegnazione di un contributo in forma di voucher, associato alla Carta dello studente “Io studio”, per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale; per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi sono destinati solo agli studenti che frequentano la prima classe della scuola secondaria di secondo grado (articolo 1, comma 391, della legge di bilancio per il 2020 - L. n. 160/2019).

Il comma 8 dispone, a decorrere dall’a.s. 2024-2025 (quindi da settembre 2024), l’abrogazione dei commi 390 e 391 sopra descritti.

 

Le disposizioni in esame intervengono sul comma 389 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019).

La disposizione in commento attribuisce alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo, sulla base dei criteri fissati dal DPCM che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (decreto la cui emanazione è prevista dal comma 392, in relazione al quale si veda più avanti).

 

Al riguardo, si rammenta che i commi 389-392 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019) hanno previsto la concessione di contributi a favore delle scuole statali e paritarie e di alcune categorie di studenti, per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore. In particolare, i commi 389 e 390 hanno previsto contributi alle scuole, mentre il comma 391 ha previsto contributi agli studenti. Nello specifico, il comma 389 dispone che, a decorrere dal 2020, alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito – previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri – un contributo fino al 90% della spesa. Il bando per l’assegnazione dei contributi è emanato annualmente, con decreto del capo del medesimo Dipartimento per l’informazione e l’editoria, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392. Ulteriori contributi sono destinati alle scuole secondarie statali e paritarie che adottano programmi per la promozione della lettura critica e per l’educazione ai contenuti informativi.

Nello specifico, il comma 390 stabilisce che, sempre a decorrere dal 2020, alle scuole secondarie di primo grado statali e paritarie che adottano, nell’ambito del piano triennale per l’offerta formativa (PTOF), programmi per la promozione della lettura critica e per l’educazione ai contenuti informativi, è attribuito anche – sempre previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria – un contributo fino al 90% della spesa per l’acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale.

Il bando per l’assegnazione del contributo è emanato con le medesime modalità illustrate con riferimento al comma 389.

Il comma 391 prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2020-2021 – e, dunque, in tal caso, a partire da settembre 2020 –, gli studenti censiti nell’Anagrafe nazionale degli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano, nella scuola di appartenenza, a programmi per la promozione della lettura critica e per l’educazione ai contenuti informativi, possono concorrere, per il tramite della stessa scuola, all’assegnazione di un contributo per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale.

Il contributo è concesso attraverso una piattaforma di erogazione voucher in forma virtuale associata alla Carta dello studente “Io studio”, secondo le modalità e i limiti di importo stabiliti dal decreto di cui al comma 392. Esso non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini del computo dell’ISEE.

In via sperimentale, per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi sono destinati solo agli studenti che frequentano la prima classe della scuola secondaria di secondo grado.

Il comma 392 dispone, anzitutto, che i contributi di cui ai commi 389, 390 e 391 sono concessi per un importo complessivo – non superiore a € 20 mln annui dal 2020 – fissato annualmente dal DPCM che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1, co. 6, della L. 198/2016.

A tali fini, il medesimo Fondo è incrementato di € 20 mln annui dal 2020.

Dispone, altresì, che con DPCM o con decreto del Sottosegretario con delega all’informazione e all’editoria, di concerto con il Ministro dell’istruzione, sono stabiliti i criteri per l’accesso ai contributi di cui ai commi 389, 390 e 391, nonché i criteri per l’individuazione annuale della platea degli studenti aventi diritto ai contributi di cui al comma 391 anche con riferimento ai risultati del monitoraggio e al rispetto del limite di spesa.

In attuazione di tale disposizione è stato adottato il D.P.C.M. 4 maggio 2020, pubblicato nella GU n. 203 del 14 agosto 2020.

Il decreto del Capo del Dipartimento del 13 febbraio 2023 ha approvato l’elenco delle istituzioni scolastiche cui è stato riconosciuto per l'anno 2022 il contributo di cui all’articolo 1, comma 389, della L. 160/2019.

 


Articolo 63, commi 1 e 2
(Proroga degli incarichi temporanei di personale ATA nell’ambito degli organici PNRR e Agenda Sud)

 

 

L’articolo 63, comma 1, proroga dal 1° gennaio al 15 aprile 2024 i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell’ambito degli organici PNRR e Agenda Sud, per le seguenti finalità:

- per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori (articolo 21, comma 4-bis, del D.L. n. 75/2023 - L. n. 112/2023);

- al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (articolo 21, comma 4-bis.1, del D.L. n. 75/2023 - L. n. 112/2023).

Per le finalità sopra descritte, il comma 2 rifinanzia di 50,33 milioni di euro per il 2024 il fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per far fronte all’attivazione di incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 nell’ambito degli organici PNRR e Agenda Sud.

 

A tal fine, il nuovo comma 4-bis.2 è introdotto nell’articolo 21 del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023), del quale sono espressamente richiamate le finalità di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1.

 

Si rammenta in proposito che l’articolo 21, comma 4-bis, del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023), ha consentito alle istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR la possibilità di attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le finalità di cui sopra, le istituzioni scolastiche sono state autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite del fondo di seguito indicato, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2023. Per le predette finalità è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo, con la dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2023, da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri relativi, pari a 50 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del d.lgs. n. 59/2017 (consistente in 16,6 milioni di euro per il 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, destinati alla formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria tramite attività di tutoraggio).

Per un’analisi degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della loro attuazione nel settore dell’istruzione, si rinvia all’apposita sezione del Portale della documentazione.

Il comma 4-bis.1 dell'articolo 21 del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023), introdotto dall'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 123/2023, attualmente in corso di conversione (AC n. 1517), ha autorizzato le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. L’attivazione di tali incarichi è ammessa nel limite dell’incremento, pari a € 12 mln per il 2023, delle risorse del fondo istituito dal comma 4-bis (si veda sopra). Le risorse aggiuntive sono destinate prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" di cui al DM 176 del 30 agosto 2023 sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Si veda la pagina Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado.

Per ulteriori approfondimenti sul piano Agenda Sud, si veda l’apposito dossier, alla scheda di lettura relativa all’articolo 10 nonché il comunicato del 27 ottobre 2023.

 


Articolo 63, commi 3 e 4
(Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno)

 

 

L’articolo 63, comma 3, conferma, per l’a.s. 2024/2025, l’autorizzazione di spesa di 3.333.000 euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per il 2025, già disposta per l’a.s. 2023/2024, al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud». Il comma 4 autorizza per il 2025 la spesa di 40 milioni di euro destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale.

 

Nel dettaglio, il comma 3 autorizza per l’a.s. 2024/2025 la spesa di 3.333.000 euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per il 2025 per le finalità di cui all’articolo 10, comma 2, del D.L. n. 123/2023 (si veda il dossier sull’AC n. 1517).

 

In proposito si rammenta che il comma 2 in questione ha autorizzato per l'a.s. 2023/2024 la spesa di € 3.333.000 per il 2023 e di € 10.000.000 per il 2024 al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud».

Si veda il comunicato del 31 agosto 2023.

Al riguardo, si ricorda che il DM 176 del 30 agosto 2023, all’articolo 1, ha autorizzato la spesa complessiva di euro 34.300.000 in favore delle scuole statali primarie, secondarie di primo e di secondo grado delle regioni del Mezzogiorno di cui all’Allegato 1, per iniziative formative da realizzare negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Le scuole beneficiarie sono quelle del primo e del secondo ciclo di istruzione, individuate da INVALSI, sulla base dei relativi dati. La finalità è quella di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. A ciascuna delle istituzioni scolastiche beneficiarie è assegnato l’importo complessivo di euro 140.000, a carico, in quota parte, del PNRR, del PON “Per la scuola” 2014-2020 o del PN “Scuola e competenze” 2021-2027. Le risorse sono a valere:

-      per euro 17.220.000 per n. 123 istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado delle regioni del Mezzogiorno individuate da Invalsi, di cui all’Allegato 1, con le risorse della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.4 del PNRR, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

-      per euro 17.080.000, di cui euro 8.540.000,00 a valere sul Programma operativo nazionale “Per la scuola” 2014-2020 per l’anno scolastico 2023-2024 ed euro 8.540.000,00 a valere sul Programma nazionale “PN Scuola e competenze 2021-2027” – Obiettivo specifico ESO4.5 per l’anno scolastico 2024-2025, per le n. 122 scuole primarie delle regioni del Mezzogiorno individuate da Invalsi, di cui all’Allegato 1.

L’articolo 2 autorizza altresì, al fine di superare i divari territoriali, potenziare le competenze di base e contrastare la dispersione scolastica, la spesa complessiva di euro 184.800.000 in favore delle 1.906 scuole statali primarie delle regioni del Mezzogiorno, di cui all’Allegato 2. Le risorse sono a valere:

- per euro 92.400.000 a valere sul Programma operativo nazionale “Per la scuola” 2014-2020 per l’anno scolastico 2023-2024;

- per euro 92.400.000 valere sul Programma nazionale “PN Scuola e competenze 2021-2027” – Obiettivo specifico ESO4.5 per l’anno scolastico 2024-2025.

Le suddette risorse sono ripartite sulla base dei dati degli apprendimenti Invalsi e del numero di studenti fragili, assegnando a ciascuna istituzione scolastica ricompresa nell’Allegato 2 una quota proporzionale per fascia di importo. Al fine di realizzare nell’ambito dell’Agenda SUD un progetto pilota nei contesti con maggiore disagio educativo, affinché le scuole siano poli educativi e presidio di sviluppo dei territori, in rete con altre scuole, enti, istituzioni, associazioni del terzo settore per ridurre i divari territoriali, è autorizzata, in aggiunta all’autorizzazione disposta dall’articolo 2, la spesa complessiva di euro 15.000.000 a valere sul Programma operativo complementare 2014-2020. L’Autorità di gestione del PON 2014-2020 e del PN 2021-2027 presso l’Unità di missione per il PNRR provvede all’individuazione delle aree per la realizzazione del progetto pilota, sulla base dei dati Invalsi, dei dati sull’abbandono scolastico e della dispersione scolastica e dei dati di contesto, nonché di altri dati disponibili nelle banche dati del Ministero dell’istruzione e del merito, e all’adozione delle relative procedure di autorizzazione, ammissione a finanziamento e attuazione, nel rispetto dei regolamenti comunitari, del sistema di gestione e di controllo e del manuale delle procedure adottate dall’Autorità di gestione.

 

La 5ª Commissione permanente del Senato, nella seduta pomeridiana n. 132 dell’11 ottobre 2023, ha reso il proprio parere sull’AS n. 878 “nel presupposto che, in relazione all'articolo 10, comma 2, l'affidamento degli incarichi ivi previsti avvenga con decorrenza non anteriore al 1° novembre 2023, in linea con quanto affermato nella relazione tecnica”.

 

Il comma 4 autorizza per il 2025 la spesa di 40 milioni di euro per le finalità di cui all’articolo 10, comma 3, del D.L. n. 123/2023, attualmente in corso di conversione (AC n. 1517).

 

Il comma 3 in questione ha autorizzo la spesa di € 25 milioni a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020, destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale.

Il Programma operativo complementare "Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 – 2020 è stato approvato con la deliberazione del CIPE n. 21 del 28 febbraio 2018 e modificato con la deliberazione n. 30 del 20 maggio 2019.

 

Per le finalità di cui al comma 3 in questione sono adottate le seguenti azioni e iniziative:

a) rafforzare le competenze di base degli studenti;

b) promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori dal contesto di origine;

c) promuovere l'apprendimento in una pluralità di contesti attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative;

d) promuovere il supporto socio-educativo anche con il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore disciplinati dal relativo codice (d.lgs. n. 117/2017);

d-bis) potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale.

 

 


Articolo 63, comma 5
(Incremento del fondo per la valorizzazione dei docenti tutor e orientatori)

 

 

L’articolo 63, comma 5, incrementa di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il fondo per la valorizzazione del personale scolastico, istituito dall’articolo 1, comma 561, della legge di bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022), ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento. Le modalità ed i criteri di utilizzo delle risorse sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale in una apposita sessione contrattuale che disciplina l’utilizzo anche delle ulteriori risorse individuate nell’ambito della contrattazione collettiva del comparto Istruzione e Ricerca, ovvero derivanti da altre fonti di finanziamento europee. Tra i criteri di cui al secondo periodo è assegnata priorità alle attività, di cui al primo periodo, svolte nelle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano «Agenda Sud» sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI.

 

Si ricorda al riguardo che l’articolo 1, comma 561, della legge di bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito un fondo con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per il 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR. Ha, inoltre, previsto che con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, sono definiti i criteri di utilizzo delle risorse di cui al comma in esame. Il DM n. 63 del 5 aprile 2023 ha fissato i criteri di ripartizione e le modalità di utilizzo dei 150 milioni di euro per la valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e di docente orientatore.

Si ricorda che, nell’ambito della M4C1 del PNRR, la riforma 1.4 prevede la Riforma del sistema di orientamento (a titolarità del MIM). Al riguardo, è stato adottato il DM n. 328 del 22 dicembre 2022, che prevede le "Linee guida per l'orientamento". Sono state inoltre emanate ulteriori circolari.

Per un approfondimento sulle politiche del settore dell’istruzione all’interno del PNRR - e sulla relativa attuazione - si rinvia all’apposita sezione del sito web della Camera dei deputati, con particolare riferimento agli allegati “Riforme” e “Investimenti” ivi presenti.


Articolo 64
(Misure in materia di beni culturali nonché di sale cinematografiche e polifunzionali)

 

 

L’art. 64 reca una serie di misure in materia di cultura, che intervengono su due versanti: 1) un primo gruppo d’interventi riguarda i beni culturali e comprende: a) un’autorizzazione di spesa pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 finalizzata sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, oltreché attività di conservazione e tutela dei medesimi siti (comma 1); b) la facoltà di effettuare anche tramite strumenti diversi da quelli della piattaforma PAGO PA i pagamenti versati dai visitatori per i servizi di assistenza culturale e di ospitalità negli istituti e luoghi della cultura (comma 2); c) un duplice, e differenziato, meccanismo di riassegnazione di fondi di pertinenza del MIC, da destinare alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nonché al sostegno, alla valorizzazione e alla tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (commi 3 e 6); d) un’autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un’attività di manutenzione ordinaria e programmata (comma 4); 2) un secondo gruppo d’interventi è teso all’incremento del numero di sale cinematografiche e polifunzionali e all’adeguamento funzionale e tecnologico delle stesse, anche alla luce delle esigenze delle persone con disabilità, con una dotazione d 20 milioni di euro a decorrere dal 2024 (comma 5).

 

In dettaglio, il comma 1, autorizza la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, nonché interventi per la sicurezza e la conservazione e attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 101, comma 2, lett. d) ed e) del Codice dei beni culturali (D.LGS. 42/2004), s’intende, rispettivamente, per «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica; per «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto.

 

Per una mappatura dei parchi archeologici nazionali, cfr. la pagina dedicata del Ministero della cultura – Direzione generale Musei e l’art. 18, comma 3, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 («Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance») così come modificato dal nuovo DPCM recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169» approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 ottobre 2023, illustrato anche in un apposito comunicato del MIC.

 

Il comma 2, al fine di favorire la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, dispone che i pagamenti effettuati dai visitatori per i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all’art. 117 del Codice dei beni culturali, gestiti in forma diretta da tutti gli istituti e luoghi della cultura, di cui all’articolo 101 del medesimo Codice, possono essere effettuati anche mediante strumenti diversi da quelli messi a disposizione dalla piattaforma “PAGO PA” di cui all’art. 5, comma 2, del D.LGS. 82/2005.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 101 del Codice dei beni culturali, sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

In base al successivo art. 117, richiamato dalla disposizione in commento, negli istituti e luoghi della cultura possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e ospitalità per il pubblico, fra cui 

a)    il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altra materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;

b)    i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;

c)    la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;

d)    la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;

e)    i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;

f)     i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;

g)    l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.

Tali servizi – come precisa lo stesso art. 117 – possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi l'integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. E' ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli sopra indicati e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.

La gestione dei servizi medesimi è attuata in forma diretta o indiretta, secondo quanto previsto dall’art. 115 del Codice dei beni culturali. La fattispecie della gestione diretta – richiamata dalla disposizione in commento – è attuata per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.

Quanto alla c.d. “PAGO PA”, il D.LGS. 82/2005, all’art. 5, comma 1, i soggetti pubblici sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al successivo comma 2 (cioè, “PAGO PA”), i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite tale piattaforma elettronica resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico. Il successivo comma 2 prevede, appunto, che la Presidenza del Consiglio dei ministri metta a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. Qui di seguito, la pagina web istituzionale di PAGO PA.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione ha finalità di semplificazione contabile e non produce effetti finanziari.

 

Il comma 3 modifica l’art. 2, comma 8, del D.L. 34/2011 consentendo che i versamenti al bilancio dello Stato, disposti con decreto del MIC, di risorse depositate sui conti di tesoreria degli istituti del medesimo ministero, dotati di autonomia speciale, nonché degli utili delle società ALES S.p.A. possano essere riassegnati al bilancio del Ministero della cultura non solo per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ma anche per il sostegno, la valorizzazione e la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali.

Per comodità di lettura, si riporta qui di seguito il testo a fronte:

 

Testo vigente art. 2 D.L. 34/2011

Testo modificato art. 2 D.L. 34/2011

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome, nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, può disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilità depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, in relazione alle rispettive esigenze finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli impegni già presi su dette disponibilità, o versamenti all'entrata del bilancio dello Stato,  anche degli utili conseguiti dalla società ALES S.p.A., al netto della quota destinata alla riserva legale, per i quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini della loro riassegnazione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. 

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome, nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, può disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilità depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, in relazione alle rispettive esigenze finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli impegni già presi su dette disponibilità, o versamenti all'entrata del bilancio dello Stato,  anche degli utili conseguiti dalla società ALES S.p.A., al netto della quota destinata alla riserva legale, per i quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini della loro riassegnazione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, ivi inclusi quelli già autorizzati da espressa disposizione legislativa. allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché il sostegno, la valorizzazione e la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali.

Per un approfondimento relativo all’art. 2, comma 8, del D.L. 34/2011, si rinvia all’apposito dossier predisposto dal Servizio studi.

 

Il comma 4 autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un’attività di manutenzione ordinaria e programmata.

 

Il comma 5 – come si evince dalla relazione illustrativa – è volto sostenere l’incremento del numero di sale cinematografiche e a stimolare gli investimenti per l’adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, anche alla luce delle esigenze delle persone con disabilità.

A tal fine, si apportano una serie di modifiche all’art. 28 della L. 220/2016 – cioè l’articolo che disciplina il piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali all’interno della legge recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo» - disponendo:

§  la stabilizzazione della sezione del Fondo per il cinema e l’audiovisivo dedicata al piano per il potenziamento delle sale cinematografiche e polifunzionali, prevedendo una dotazione fino a 20 milioni di euro a decorrere dal 2024 e integrando espressamente il riguardo alle esigenze delle persone con disabilità;

§  l’attribuzione al Ministro della cultura, e non più al Presidente del Consiglio dei Ministri, dell’adozione del decreto che definisce le misure applicative per l’accesso ai benefici;

 

Si ricorda che le misure applicative sono attualmente dettate dal DPCM 4 agosto 2017, e successive modificazioni, recante «Disposizioni applicative del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali di cui all'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220».

 

§  la modifica della rubrica dell’art. 28, con l’eliminazione dell’attributo di “straordinario” al piano di potenziamento in oggetto.

Di seguito, in forma di testo a fronte, le modifiche apportate all’art. 28:

 

 

Testo vigente art. 28, commi 1-2, L. 220/2016  

Testo modificato art. 28, commi 1-2, L. 220/2016  

Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali

1. Al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati:

a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;

c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;

d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.

2. Le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata.

 

Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali

1. Al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale e di stimolare gli investimenti per l’adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati:

a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;

c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;

d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.

2. Le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono adottate con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata.

 

Infine, il comma 6 stabilisce che il Ministro della cultura può disporre con propri decreti che una quota dei proventi conseguiti in occasione di concerti, mostre, manifestazioni culturali e altri eventi, dagli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia o, in accordo con i soggetti interessati, dagli enti controllati o vigilati dal medesimo Ministero, incluse

le Fondazioni lirico sinfoniche e i teatri nazionali, nonché dai teatri di tradizione, dalle istituzioni concertistico – orchestrali e dai musei accreditati al sistema museale al netto dei relativi oneri, sia versata all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnata nel corrispondente esercizio finanziario con decreti del Ragioniere Generale dello Stato allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinata alla tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

La relazione illustrativa, nel giustificare l’intervento, muove dal presupposto «che le risorse finanziarie di cui dispone il Ministero della cultura sono da sempre ritenute insufficienti a preservare e salvaguardare l’intero patrimonio culturale, [e così si] delinea uno strumento di finanziamento alternativo che, mediante il coinvolgimento dei cittadini, possa favorire la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali». La relazione tecnica precisa che la disposizione non comporta oneri per le finanze pubbliche, poiché le eventuali risorse aggiuntive provengono da soggetti terzi.

 

 


Titolo VIII
Misure per la difesa e la sicurezza nazionale

Capo I
Misure per la difesa nazionale e per la sicurezza

 

 

Articolo 65, commi 1-4
(Misure per la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio e per il potenziamento e l’ammodernamento di mezzi, sistemi e dispositivi per la sicurezza)

 

 

Il comma 1 dell’articolo in esame proroga, fino al 31 dicembre 2024, l’impiego di un contingente di personale delle Forze armate nell’ambito dell’operazione Strade sicure. Tale contingente è fissato in 6.000 unità (con un incremento di 1000 unità rispetto al contingente attualmente impiegato). Il personale è destinato ai soli servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili. A tal fine, il comma 2 autorizza, per il 2024,  la spesa di euro 190.899.593.

 

Il comma 3 proroga invece, sempre per il 2014, l’impiego di un contingente di personale delle Forze armate per la finalità specifica di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie del Paese. Tale contingente è fissato a 800 unità (con un incremento di 400 unità rispetto al contingente attualmente impiegato).  A tale fine il comma 4 autorizza, per il 2024, una ulteriore spesa di euro  34.171.409.

 

L'operazione "Strade sicure", avviata nel 2008, rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate sul territorio nazionale, al fianco delle Forze dell'ordine, in funzione anti criminalità e terrorismo in numerose città italiane.

Il contingente militare, fornito per la quasi totalità dall’Esercito, assume la qualifica di agente di pubblica sicurezza e viene posto a disposizione dei Prefetti per la vigilanza a siti e obiettivi sensibili. In passato   il personale è stato impiegato anche per attività di perlustrazione e pattugliamento,  congiuntamente alle forze di polizia, oltre che per far fronte a specifici eventi, come EXPO 2015,  Giubileo straordinario, G7 e eventi calamitosi.

 

La legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020, commi 1023-1026) ha stabilito un processo di graduale riduzione del contingente di personale delle Forze armate impiegato nel dispositivo, secondo la seguente tempistica:

-  7.050 unità fino al 30 giugno 2021:

-   6.000 unità dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022;

-    5.000 unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

La legge di bilancio per il 2022 ha prorogato l’entità del personale,  5.000 unità,  fino al 31 dicembre 2023

 

La norma in esame inverte dunque tale processo di graduale riduzione del personale, che viene nuovamente portato a 6.000 unità (con un aumento di 1.000 unità).  

La spesa prevista per il 2024, che ammonta a  euro 190.899.593, è destinata per 185.310.224 alle Forze armate e  per euro 5.589.369 al personale delle Forze di polizia.

 

Durante l'emergenza COVID-19 i militari impegnati nell'operazione "Strade sicure",  oltre ai compiti tipici assegnati al dispositivo, sono stati chiamati a svolgere  anche una serie di attività di contrasto al diffondersi del virus. In considerazione di questi nuovi compiti, nel 2020, il dispositivo è stato integrato prima di 253 unità (dal decreto legge n. 18) e poi di ulteriori 500 unità (decreto  legge n. 34). Tale contingente aggiuntivo di 753 unità è stato poi prorogato, con successivi provvedimenti, fino al 31 marzo 2022.

 

L’art.9 del decreto legge n.103 del 5 ottobre 2023 (c.d. “decreto immigrazione e sicurezza”)  ha disposto un aumento  del personale del dispositivo Strade sicure, da impiegare in attività di supporto alle Forze di polizia già impiegate nella cd. operazione “stazioni sicure”, per la prevenzione e il contrasto di determinati illeciti, al fine di consentire la piena e sicura fruibilità dei servizi ferroviari alla cittadinanza e ai turisti, in particolare nelle principali città italiane.

Il contingente di  personale, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023, è stato fissato in 400 unità.

L’articolo in esame autorizza, per il 2024, 800 unità, raddoppiando la consistenza attuale.

La spesa autorizzata per il 2024 è di euro  34.171.409,  di cui euro 17.944.512 per gli oneri connessi con il personale ed euro 16.226.897 per gli oneri connessi con il funzionamento.

 

Il personale complessivo delle Forze armate impegnato in attività di pubblica sicurezza è dunque fissato, per il 2024, in 6.800 unità complessive (contro le 5.400 al 31 dicembre 2023).

 


Articolo 65, comma 5
(Fondo per il potenziamento e ammodernamento
di Ministero dell’interno, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Polizia di Stato)

 

 

Istituisce un Fondo per il potenziamento e ammodernamento di Ministero dell’interno, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Polizia di Stato, con una dotazione pluriennale dal 2024 al 2031.

 

Dell’articolo 65, il comma 5 istituisce un Fondo da ripartire per le necessità di potenziamento ed ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture del Ministero dell’interno, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato.

Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno.

La sua dotazione è pari a:

20 milioni nel 2024;

40 milioni nel 2025;

50 milioni nel 2026;

60 milioni nel 2027;

60 milioni nel 2028;

40 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031.

Le risorse saranno ripartite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Si ricorda che il decreto-legge n. 133 del 2023 (all’articolo 11, commi 1 e 2) ha previsto risorse per Polizia di Stato e Vigili del fuoco, pari a 5 milioni per l'anno 2023 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

 


Capo II
Misure per l’immigrazione

 

 

Articolo 66, comma 1
(Rifinanziamento del Fondo per l’immigrazione)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 66 finanzia il Fondo per l’immigrazione, per 190 milioni nel 2024; 290 milioni nel 2025; 200 milioni nel 2026.

 

Questo comma dispone il rifinanziamento per il triennio 2024-2026 del Fondo per l’immigrazione istituito dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.

Tale Fondo è destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all’accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei Comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati.

Esso è stato finanziato, all’atto dell’istituzione, per 46,8 milioni nel 2023 (così l’articolo 21, comma 1, del citato decreto-legge n. 145).

Ora se ne dispone l’ulteriore finanziamento, nella misura di:

190 milioni nel 2024;

290 milioni nel 2025;

200 milioni nel 2026.

La determinazione dei criteri e modalità di riparto sono demandati a decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Al successivo riparto del Fondo è previsto indi si provveda con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

 


Articolo 66, commi 2 e 3
(Contributo in favore dell’Istituto nazionale per la promozione della salute in favore delle popolazioni migranti)

 

 

L’articolo 66, al comma 2, autorizza la corresponsione di un contributo di un milione di euro, a decorrere dall’anno 2024, in favore dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), a valere sul Fondo sanitario nazionale, al fine di potenziare l’attività di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica.

Il contributo viene destinato, tra l’altro, alle iniziative finalizzate dall’INMP alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario del SSN, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sulle tematiche preventive e assistenziali relative alla salute dei migranti e dei rifugiati in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità.

Il comma 3, con una modifica all’articolo 12-bis, comma 6, primo periodo del D.Lgs. n. 502/1992[37], inserisce l’INMP tra i soggetti deputati a svolgere   le attività di ricerca corrente e finalizzata.

 

L’articolo 66, al comma 2, autorizza la corresponsione di un contributo di un milione di euro, a decorrere dall’anno 2024, in favore dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), a valere sul Fondo sanitario nazionale, al fine di potenziare l’attività di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica.

 

L'Istituto in esame (INMP) è un ente pubblico, centro di riferimento della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà, nonché centro nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario. Dal 2019 l’Istituto è anche Centro Collaboratore OMS per l’evidenza scientifica e il capacity building relativamente alla salute dei migranti.

 

 

Il contributo viene destinato, tra l’altro, alle iniziative finalizzate dall’INMP alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario del SSN, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sulle tematiche preventive e assistenziali relative alla salute dei migranti e dei rifugiati in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità.

 

Va ricordato che l’articolo 1, comma 452 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha autorizzato un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2022 in favore dell’INMP, inteso a consentire il corretto svolgimento delle funzioni demandate al suddetto Istituto in base alla normativa vigente. Inoltre l’articolo 1, commi 435 e 436 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021)  prevede che, a decorrere dal 2021, il citato Istituto,  al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza socio-sanitaria in favore di quanti versano in condizioni di elevata fragilità e marginalità anche a seguito dell'epidemia di COVID-19, possa procedere, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente e senza il previo espletamento di procedure di mobilità, ad assumere a tempo indeterminato 9 unità di personale, di cui 2 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 1 dirigente amministrativo, 2 unità appartenenti alla categoria D del comparto contrattuale relativo alla sanità (con posizione economica base) e 3 unità appartenenti alla categoria C del medesimo comparto (con posizione economica base).

Resta fermo il rispetto dei limiti della dotazione organica vigente.

 

Il comma 3, con una modifica all’articolo 12-bis, comma 6, primo periodo del D.Lgs. n. 502/1992[38], inserisce l’INMP tra i soggetti deputati a svolgere   le attività di ricerca corrente e finalizzata.

 

Ai sensi del citato articolo 12-bis la ricerca sanitaria pubblica risponde al fabbisogno conoscitivo scientifico ed operativo del Servizio sanitario nazionale e si presenta come essenziale per raggiungere gli obiettivi di salute prefissati tramite appositi atti del Ministero della salute.

Il Ministero è chiamato ad elaborare, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, un Programma nazionale di ricerca sanitaria (PNRS: l'ultimo per il triennio 2020-2022) da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, con validità triennale, per le iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale e nei programmi di ricerca internazionali e comunitari.

Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attività di ricerca corrente e di ricerca finalizzata. La ricerca corrente è attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca di cui al comma 6 nell'ambito degli indirizzi del programma nazionale, approvati dal Ministro della sanità. La ricerca finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del Piano sanitario nazionale. I progetti di ricerca biomedica finalizzata sono approvati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di favorire il loro coordinamento.

Il comma 6 dell’articolo 12-bis, primo periodo, del D.Lgs. n. 502/1992, richiamato dalla disposizione in commento, prevede che le attività di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati nonché dagli Istituti zooprofilattici sperimentali. Tra tali soggetti viene quindi inserito l’Istituto nazionale per la promozione della salute in favore delle popolazioni migranti.

Viene poi previsto (secondo periodo del comma 6) che alla realizzazione dei progetti possono concorrere, sulla. base di specifici accordi, contratti o convenzioni, le università, il Consiglio nazionale delle ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e privati, nonché imprese pubbliche e private.

 

Sulla disposizione in commento la relazione illustrativa precisa che le attività di ricerca per la salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà svolte dall’INMP, considerata la loro natura sovraregionale, necessitano di un sistema di facilitazione rispetto all’attuale sistema che prevede, per la presentazione delle proposte progettuali a valere sul predetto fondo, il necessario passaggio tramite il destinatario istituzionale della regione in cui insiste l’Istituto, al pari delle altre strutture del Servizio sanitario nazionale. Ciò risulta fortemente limitante per lo sviluppo di tali attività di ricerca che invece si ritiene necessario incrementare. L’area di ricerca per il contrasto alle patologie collegate alle migrazioni e alla povertà, infatti, attualmente, si presenta come un’area cd. orfana rispetto ad altri settori di ricerca biomedica e, pertanto, si rileva necessario stimolare lo sviluppo della produzione scientifica in tale ambito. Pertanto, considerato anche il carattere nazionale del predetto Istituto nell’essere individuato, all’interno del Servizio sanitario nazionale, quale Centro di riferimento della rete nazionale nel settore di propria competenza, si è ritenuto opportuno, con la norma in questione, far rientrare l’INMP, in analogia agli altri enti di cui al comma 6 dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tra gli enti che possono presentare direttamente progetti di ricerca biomedica finalizzata, consentendo ad esso così di candidarsi direttamente ai bandi ministeriali senza dover precedentemente passare per il predetto vaglio della regione. In assenza della predetta previsione normativa si avrebbe una perdita significativa nello sviluppo delle attività di ricerca per il contrasto alle patologie collegate con le migrazioni e la povertà.

 


Titolo IX
Giustizia

 

 

Articolo 67
(Misure in materia di magistratura onoraria)

 

 

L’articolo 67 istituisce un fondo per la magistratura onoraria, al fine di dare attuazione alla riforma della medesima e destinato a coprire anche gli oneri di natura economica e previdenziale connessi con l’esercizio della funzione onoraria.

 

L’articolo in commento, l’unico collocato nel Titolo IX del d.d.l. di bilancio rubricato Giustizia, si compone di 4 commi.

 

Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un apposito fondo per dare attuazione agli interventi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante una riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, con la finalità dichiarata di assicurare la continuità delle funzioni svolte dai magistrati onorari e aumentarne il grado di efficienza.

 

Il decreto legislativo n. 116 del 2017, in attuazione della delega conferita dalla legge n. 57 del 2016, ha proceduto ad una complessiva riforma della magistratura onoraria. In base alla riforma, l'incarico di magistrato onorario presenta le seguenti caratteristiche: ha natura inderogabilmente temporanea; si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali (per assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno superiore a due giorni a settimana); non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Il decreto legislativo supera, nel settore giudicante, la bipartizione tra giudice di pace e giudice onorario di tribunale (GOT) prevedendo un'unica figura di "giudice onorario di pace", magistrato addetto all'ufficio del giudice di pace. Il decreto legislativo ha previsto precise disposizioni relative alla durata dell'incarico, alle funzioni e ai compiti e all'indennità spettante ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della riforma. Quanto all'indennità, la riforma del 2017 individua la misura dei compensi annuali lordi del magistrato onorario, specificando che per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal decreto legislativo tali compensi sono onnicomprensivi. Inoltre la riforma, pur confermando che l'indennità spettante ai magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile di risultato, realizza tuttavia una drastica riduzione delle indennità spettanti in base alla disciplina antecedente.

Per approfondimenti, v. infra, par. La riforma della magistratura onoraria.

 

Le risorse stanziate nel fondo, destinate anche alla copertura degli oneri di carattere retributivo e previdenziale, sono le seguenti:

 

Anno

Euro (milioni)

2024

179

2025

158

2026

157

2027

152

2028

151

2029

146

2030

145

2031

138

2032

136

dal 2033

124

 

Il comma 2 dispone che, nell’ambito dei limiti di spesa costituiti dagli stanziamenti del fondo di cui al comma 1, si provveda con legge ad apportare le modifiche al Capo XI del citato d.lgs. n. 116 del 2017 che si rendano necessarie al fine di costituire un ruolo a esaurimento dei magistrati onorari attualmente in servizio, composto sia dai magistrati che, dopo la verifica, optino per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sia da quelli che intendano esercitare tali funzioni in via non esclusiva.

Il Capo XI del d.lgs. n. 116 reca disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio ed è costituito dagli articoli 29, 30 e 31. In particolare, l’art. 29, come riformulato dall’art. 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) disciplina già la costituzione di un contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio, composto dai magistrati confermati a seguito del superamento di un’apposita procedura valutativa (v. infra, par. La riforma della magistratura onoraria).

 

A tale proposito, si rammenta che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023 (NADEF – Doc. LVII, n. 1-bis, pag. 29) prevede, tra i collegati alla decisione di bilancio, un disegno di legge recante disposizioni in materia magistratura onoraria.

 

Il comma 3 delinea il regime previdenziale e assistenziale da applicare ai magistrati onorari confermati in base all’opzione esercitata (regime esclusivo/non esclusivo), stabilendo che:

§  i magistrati onorari confermati che hanno optato per il regime esclusivo sono iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS;

§  i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

Si evidenzia che, per quanto riguarda la magistratura onoraria, sui medesimi aspetti di carattere retributivo-previdenziale è da ultimo intervenuto, con intervento in parte sovrapponibile a quello in esame, l’art. 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, che:

o  novellando il testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. n. 917 del 1986)[39], ha assimilato i compensi corrisposti ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 116 del 2017 ai redditi da lavoro dipendente;

o  ha previsto l’iscrizione alla gestione dell’INPS riservata ai dipendenti pubblici per i magistrati onorari confermati che optino per il regime esclusivo;

o  ha previsto l’iscrizione alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335[40] per i magistrati onorari confermati che esercitino le funzioni in via non esclusiva; il relativo onere contributivo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del magistrato onorario e di 2/3 a carico del Ministero della giustizia;

o  ha confermato il mantenimento dell’iscrizione alla cassa forense per i magistrati onorari confermati che ne abbiano titolo ed esercitano le funzioni in via non esclusiva, secondo modalità applicative da stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la cassa forense;

o  ha stabilito che restano ferme le autorizzazioni già rilasciate in data precedente alla pubblicazione del decreto-legge medesimo per i magistrati onorari confermati che non optino per l’esercizio esclusivo delle funzioni e siano pubblici dipendenti.

 

Si valuti pertanto l’opportunità di coordinare quanto previsto dal comma 3 dell’articolo in esame  con quanto già previsto dall’articolo 15-bis del decreto n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2023.

 

Il comma 4, infine, stabilisce che il compenso corrisposto ai magistrati onorari è equiparato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. Tale trattamento economico, attualmente definito dall’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017, sarà rideterminato in base alle modifiche apportate ai sensi del comma 2.

 

La questione del trattamento giuridico ed economico dei magistrati onorari è stata al centro di una diatriba protrattasi per diversi anni tra lo stato italiano e la Commissione europea. La prima procedura di infrazione (EU-Pilot 7779/15/EMPL), risalente al 2015, si era chiusa negativamente nei confronti dell'Italia: venivano contestati, in particolare, il mancato riconoscimento di un periodo di ferie annuali retribuite, in violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, e del congedo di maternità, in violazione della direttiva 92/85/CEE sulla maternità e della direttiva 2010/41/UE sulla parità di trattamento; l'assenza di misure atte a prevenire eventuali abusi di successioni nei contratti di lavoro a tempo determinato, in violazione della clausola 5 dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE; la disparità di trattamento rispetto ai magistrati professionali in tema di retribuzione, di indennità di fine rapporto e di regimi di sicurezza sociale, in violazione della clausola 4 del citato accordo quadro sui contratti a tempo determinato.

A tale procedura aveva fatto seguito una prima riforma della magistratura onoraria, recata dal decreto legislativo n. 116 del 2017, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 57 del 2016, i cui caratteri principali erano costituiti dalla temporaneità dell’incarico del magistrato onorario e dall’esclusione che l’assunzione di tale incarico potesse determinare l’insorgenza di un rapporto di pubblico impiego; inoltre, ai magistrati onorari non poteva essere richiesto un impegno superiore a due giorni a settimana in modo da assicurare la compatibilità dell’esercizio della funzione con lo svolgimento di attività lavorative o professionali.

La riforma, tuttavia, non ha superato le criticità evidenziate dalla Commissione europea, che ha avviato, nel luglio 2021, una nuova procedura di infrazione (2016/4081).

È quindi intervenuta la legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 629-633, della legge n. 234 del 2021), che ha apportato notevoli modificazioni alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 116 del 2017, prevedendo, in particolare, la possibilità per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 116 (15 agosto 2017) di essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età, subordinando tale conferma al superamento di una procedura valutativa consistente in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico di diritto civile sostanziale e processuale ovvero di diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato le funzioni giurisdizionali onorarie. A tal fine, il Consiglio superiore della magistratura è chiamato ad indire tre distinte procedure valutative - nel triennio 2022/2024 - riguardanti i magistrati onorari in servizio che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato oltre 16 anni di servizio, tra i 12 e i 16 anni di servizio ovvero meno di 12 anni di servizio.

La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione implica la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa relativa al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto ad una indennità in caso mancata conferma. I magistrati onorari che non presentino domanda di partecipazione alla procedura per la conferma cessano dal servizio.

Ai magistrati onorari che decidano di non partecipare alla procedura per la conferma o che non la superino è riconosciuta una indennità determinata in misura forfettaria a titolo di ristoro integrale delle perdite subite per la illegittima reiterazione del rapporto onorario, parametrata alla durata e quantità del servizio prestato (2.500 euro lorde per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate e a euro 1.500 lorde per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, con un limite massimo complessivo pro capite di 50.000 euro lorde).

Ai magistrati confermati sono invece corrisposti:

§  un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1 in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati;

§  l'indennità giudiziaria di amministrazione spettante al medesimo personale amministrativo giudiziario, riconosciuta sia ai magistrati onorari che optino per il regime di esclusività sia a quelli che non optino per tale regime (ai primi tale indennità spetta in misura doppia).

Non sono invece dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate; per i soli magistrati onorari che hanno optato per il regime di esclusività viene precisato che tale trattamento economico non è cumulabile con i redditi di pensione e da lavoro autonomo e dipendente.

È inoltre riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiore a sei.

 

 


Titolo X
Misure per la partecipazione dell’Italia e all’Unione europea e a organismi internazionali nonché misure in favore dell’Ucraina

 

 

Articolo 68
(Partecipazione dello Stato italiano al programma della Banca europea per gli investimenti a supporto dell’Ucraina)

 

 

L’articolo in esame finanzia la partecipazione del nostro Paese all’iniziativa EU for Ukraine Fund (EU4U) della Banca europea per gli investimenti (BEI), nell’ambito del Pacchetto di Supporto all’Ucraina (Ukraine Support package). Si tratta di un fondo di garanzia per i prestiti concessi da BEI per la ricostruzione dell’Ucraina. L’Italia partecipa con un importo complessivo massimo di euro 100.000.000 per l’anno 2024, destinato alla copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei potenziali rischi correlati. Per il pagamento delle commissioni spettanti a BEI per le attività di gestione, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l’anno 2024 e fino a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025.

 

L’iniziativa EU for Ukraine è stata approvata dal Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) lo scorso marzo. Il fondo rappresenta uno strumento di garanzia dei prestiti concessi dalla BEI per la ricostruzione e la ripresa dell’Ucraina, sia nel settore pubblico che in quello privato. La Bei può così proseguire il suo impegno a favore di Kyiv, con una rafforzata garanzia per i crediti che concede, che riduce il rischio di dover far fronte direttamente ai ritardi o ai mancati pagamenti da parte dei beneficiari, circostanza che minerebbe la sua reputazione a livello internazionale.  Strumenti di garanzia di questo tipo, a sostegno delle attività delle banche di sviluppo, sono ormai molto diffusi a livello internazionale, per gli indubbi vantaggi che comportano: da un lato si garantisce un significativo effetto moltiplicatore dei finanziamenti disponibili; dall’altro il versamento da parte degli Stati è solo eventuale, nei casi di significative mancate restituzioni dei prestiti concessi.  

Al fondo partecipano attualmente 16 Paesi membri. L’Italia e la Francia forniscono il maggiore contributo, con 100 milioni ciascuno.

 

Il programma sostiene quindi gli sforzi dell’Unione europea, degli Stati membri e  degli altri donatori, nell’attesa che venga  definito il quadro di sostegno a medio termine dell’UE.

 

Nell’ambito della più ampia revisione del quadro finanziario 2021-2027, lo scorso giugno la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un nuovo Strumento per l’Ucraina, fondato su sovvenzioni, prestiti e garanzie, con una capacità complessiva di 50 miliardi di euro (indicativamente 33 miliardi in prestiti e 17 miliardi in sovvenzioni e garanzie) per il periodo 2024-2027. Il nuovo strumento finanzierebbe le necessità immediate dell’Ucraina, nonché la ripresa e l’ammodernamento del paese nel suo percorso verso l’UE.

Lo strumento si articola in tre pilastri, con una ripartizione di importi indicativa che potrà adattarsi alle esigenze dell’Ucraina:

·           pilastro I - sostegno finanziario allo Stato sotto forma di sovvenzioni e prestiti (indicativamente 39 miliardi). Per accedere al sostegno, il Governo ucraino dovrà preparare un piano per la ripresa, ricostruzione e modernizzazione del paese e precisare le riforme e gli investimenti che intende intraprendere nell’ambito del processo di adesione all’UE. I fondi previsti da questo pilastro saranno erogati in funzione della messa in atto del piano, subordinata a una serie di condizioni e comporterà un calendario per gli esborsi concordato con l’UE. Particolare importanza rivestiranno aspetti come la riforma della pubblica amministrazione, il buon governo, lo Stato di diritto, la lotta alla corruzione e la sana gestione finanziaria;

·           pilastro II - un quadro specifico per gli investimenti a favore dell’Ucraina (indicativamente 8 miliardi) inteso ad attrarre e mobilitare investimenti pubblici e privati per la ripresa e la ricostruzione del paese;

·           pilastro III - assistenza tecnica e altre misure di sostegno (indicativamente 3 miliardi), tra cui la mobilitazione di competenze in materia di riforme, l’aiuto ai comuni e alla società civile e altre forme di assistenza bilaterale normalmente disponibili per i Paesi candidati all’adesione nell’ambito dello strumento di preadesione (IPA).

Lo Strumento previsto non coprirà gli aiuti umanitari, la difesa o il sostegno alle persone in fuga dalla guerra, che continueranno ad essere finanziati attraverso gli strumenti esistenti. Sostituirà, invece, l’attuale sostegno bilaterale fornito all’Ucraina (AMF +, dotazione bilaterale NDICI) ed il sostegno che l’Ucraina avrebbe ricevuto nell’ambito dello Strumento di assistenza di preadesione.

 

Dall’inizio dell’aggressione russa, l’UE ha mobilitato circa 19,7 miliardi di euro a sostegno all’Ucraina, gran parte dei quali sotto forma di assistenza macro-finanziaria. Sono stati inoltre erogati 620 milioni in sovvenzioni a titolo di sostegno al bilancio per aiutare l’Ucraina a far fronte a bisogni urgenti sul campo. Si calcola che l’UE e gli Stati membri avrebbero fino ad ora fornito complessivamente assistenza all’Ucraina per circa 70 miliardi di euro.

In particolare, l’UE ha varato a fine dicembre 2022 un piano di sostegno macroeconomico finanziario straordinario per una cifra massima di 18 miliardi di euro per tutto il 2023, volto a fornire una assistenza finanziaria stabile, regolare e prevedibile all’Ucraina con una media di 1,5 miliardi di euro al mese. Tali risorse sono destinate a coprire una parte significativa del fabbisogno di finanziamento a breve termine dell’Ucraina per il 2023, che le autorità del Paese e il Fondo monetario internazionale stimano da 3 a 4 miliardi di euro per mese.


Articolo 69
(Rifinanziamento della European Peace Facility e del NATO Innovation Fund)

 

 

L’articolo in esame  rifinanzia la partecipazione italiana a due fondi istituiti rispettivamente in sede Unione europea e Nato.

Il comma 1 riguarda European Peace Facility (Strumento europeo per la pace), il fondo attraverso cui l’Unione europea da un lato finanzia i costi comuni delle sue missioni militari e dall’altro fornisce assistenza militare ad organizzazioni internazionali (come l’Unione africana) e a Paesi terzi. Il fondo è il principale strumento con cui, a partire dall’avvio dell’aggressione russa, nel febbraio dello scorso anno, è stata finora  finanziata  la cessione di materiali d’armamento all’Ucraina. Il contributo italiano al fondo è incrementato di 203.000.000 euro per l’anno 2024, 258.889.134 euro per il 2025, 265.680.411 euro per il 2026 e  273.980.862 euro per il 2027.

Il comma 2 riguarda invece il  NATO Innovation Fund,  un fondo di venture capital, il primo istituito da un’organizzazione internazionale, che ha lo scopo di sostenere start-up innovative che sviluppino soluzioni tecnologiche all’avanguardia, per affrontare le sfide critiche in materia di difesa e sicurezza e contribuire al mantenimento della superiorità tecnologica dell’Alleanza. Il fondo, la cui istituzione è stata decisa nel vertice Nato di Madrid del giugno 2020, ha sede ad Amsterdam e può contare  su un bilancio di 1 miliardo di euro.  La disposizione in esame  autorizza per il 2024, come contributo italiano al fondo, la spesa di 1 milione di euro.

 

Lo Strumento europeo per la pace (European Peace Facility, EPF), è un fondo fuori dal bilancio dell’UE, istituito nel marzo del 2021, con  un duplice scopo: rafforzare le missioni PSDC e finanziare  misure di assistenza nel settore della difesa a favore di organizzazioni internazionali (in particolare l’Unione Africana)  e Paesi partner.

EPF è lo strumento principale per il sostegno militare UE a Kyiv, attraverso il rimborso dei trasferimenti di armi  effettuati dagli Stati Membri.

Grazie alla disponibilità di tale strumento, il Consiglio UE  ha potuto adottare le prime misure di sostegno a Kyiv  già il 28 febbraio 2022, pochi giorni dopo l’avvio dell’aggressione. 

Con successive decisioni, tra marzo 2022 e febbraio 2023,  il sostegno finanziario è arrivato a 3.6 miliardi di euro. Tra marzo e maggio di quest’anno, con misure rivolte specificatamente alla fornitura di munizioni e missili, lo stanziamento complessivo EPF a favore delle forze armate ucraine è salito a 5.6 miliardi.

 

La nuova tranche di aiuti (che sarebbe l’ottava complessiva) è bloccata da diversi mesi dal veto dell’Ungheria, che chiede alle autorità ucraine di rimuovere una importante banca magiara dal (controverso) elenco delle aziende straniere accusate di proseguire le proprie attività in Russia in violazione delle sanzioni.

 

A fronte del protrarsi della guerra, lo stanziamento iniziale di EPF (che era  di circa 5,7 miliardi di euro, per il periodo 2021-2027) si è rivelato ben presto insufficiente. Nel marzo di quest’anno il Consiglio ha incrementato una prima volta il budget, portandolo a 7,98 miliardi. Il 26 giugno,  dopo una lunga opposizione da parte dell’Ungheria, il bilancio complessivo è stato ulteriormente aumentato a poco più di  12 miliardi di euro, sempre fino al  2027.

EPF è - come detto - un fondo istituito al di fuori del bilancio UE (che, a norma dei Trattati, non può finanziare spese legate alla difesa). Esso è quindi finanziato direttamente dagli Stati membri, in proporzione  al proprio PIL. Ogni aumento del budget complessivo richiede dunque un nuovo ri-finanziamento nazionale.

Oltre a finanziare i trasferimenti diretti  di armamenti,  EPF finanzia anche  la missione di assistenza militare EUMAM, avviata nel novembre 2022,  che ha l’obiettivo di concludere entro il 2023 l’addestramento (in territorio UE) di 30 mila soldati ucraini.

Anche se le necessità del sostegno all’Ucraina hanno drenato la maggior parte dei fondi EPF, il Consiglio ha cercato di mantenere l’attenzione anche alle altre priorità dell’azione esterna dell’Unione. Tra queste si segnala in particolare il piano di sostegno alle operazioni di mantenimento della pace condotte dall’Unione africana, che prevede complessivi 600 milioni, fino al 2024. Altre risorse sono state stanziate a favore di Paesi dove operano missioni UE di partenariato militare o di addestramento, talvolta in aggiunta al sostegno di iniziative di altre organizzazioni, tra cui  Somalia, Mozambico e (fino al recente colpo di Stato) Niger. Nei Paesi del Partenariato orientale, il Consiglio ha utilizzato fondi EPF a favore di Georgia e  Moldova. Altre misure di assistenza operano  a favore di Paesi come  Macedonia del Nord, Bosnia-Erzegovina, Giordania, Libano, Mauritania e Benin. 

 

 

Per quanto riguarda il Nato Innovation Fund (NIF), la norma in esame autorizza, per il 2024,  come contributo italiano al fondo, la spesa di 1 milione di euro.

L’Italia ha già contribuito al fondo, nel 2023, con 8 milioni di euro (autorizzati dalla legge di bilancio per il 2023). La stessa legge (n.197/2022, art.1, co. 274) stabilisce che le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al fondo siano stabilite da un  decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.

 

Tale decreto, approvato lo scorso 27 giugno, individua il Ministro della difesa come “soggetto investitore”, responsabile del trasferimento della quota italiana (art.2). Il Ministro della difesa nomina, previa intesa con gli altri ministri competenti, il soggetto incaricato di rappresentare l'Italia in seno al comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori, che è scelto fra dipendenti della Pubblica Amministrazione di adeguata professionalità (art.3). Il decreto istituisce il comitato tecnico nazionale, presieduto dal rappresentante italiano e composto dal rappresentante permanente nel consiglio di amministrazione di DIANA (su cui si veda infra)  e da un rappresentante ciascuno degli altri ministri competenti Alle riunioni del comitato, in relazione a specifiche esigenze di approfondimento, possono essere invitati anche rappresentanti del ministero dell'Università, di Cassa Depositi e Prestiti e altri soggetti pubblici o privati che operano nel settore finanziario e della ricerca. Il comitato definisce le linee di indirizzo per la partecipazione italiana al fondo; formula proposte e concerta la posizione nazionale; svolge attività di supporto e assistenza in favore del rappresentante italiano nel comitato consultivo dei Paesi investitori (art.4).          Il Ministero della difesa può affidare il servizio di supporto sugli aspetti legali e finanziari connessi alla gestione e monitoraggio a un operatore privato, per un compenso che non può comunque eccedere il limite dell'1% della quota di partecipazione nazionale (art.5).

 

Lo scorso marzo gli alleati della NATO hanno nominato, per consenso, i primi tre membri del Consiglio di amministrazione del Fondo per l'innovazione della NATO: il suo presidente, il dottor Klaus Hommels, fondatore e presidente della società di venture capital Lakestar; Dame Fiona Murray, Associate Dean of Innovation and Inclusion presso la School of Management del Massachusetts Institute of Technology (MIT); e il Dott. Roberto Cingolani, già Ministro della Transizione Ecologica, fondatore dell'Istituto Italiano di Tecnologia e attuale amministratore delegato di Leonardo.

 

Il fondo si inserisce in un più ampio  sforzo che l’Alleanza e i suoi Stati membri  hanno avviato negli ultimi anni con lo scopo di mantenere la propria superiorità tecnologica, rispetto a competitori internazionali sempre più agguerriti, a cominciare dalla Cina. NIF si collega in particolare al programma NATO denominato   DIANA (Defense innovation accelerator for the North Atlantic), istituto nel 2021 e operativo dalla metà di quest’anno, per sostenere le  società  più innovative in settori tecnologici critici  (tra cui  robotica, biotecnologie, cybersicurezza e tecnologie spaziali). L’Italia partecipa a DIANA con l’acceleratore di imprese Takeoff, avviato da Cassa depositi e prestiti a Torino. Per la valutazione tecnica dei progetti, il nostro Paese contribuisce anche con  il Centro di Supporto e sperimentazione navale (CSSN) della Marina miliare a La Spezia e con il Centro italiano di ricerche aereospaziali (CIRA) di Capua. 

 

 


Articolo 70
(Fondo per le attività connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina)

 

 

L’articolo 70 prevede un’autorizzazione di spesa pari a 300 milioni di euro per l’anno 2024 per la prosecuzione delle misure connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia innanzi all’insorgere della crisi ucraina, attualmente operative fino al 31 dicembre 2023, per l'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina.

 

A tal fine, la disposizione modifica esplicitamente l’articolo 21, comma 9, del decreto-legge n. 145/2023, attualmente all’esame del Senato per la conversione in legge (AS 962), che già ha autorizzato, per la prosecuzione delle medesime attività di soccorso e assistenza, la spesa di 180 milioni di euro per il 2023.

Al riguardo, si valuti l’opportunità di approfondire preliminarmente questo profilo, posto che eventuali modifiche introdotte durante l’iter di conversione al richiamato articolo 21, comma 9, del decreto-legge n. 145 potrebbero rendere la modifica recata dalla disposizione in commento non più riferibile.

 

In precedenza, l’articolo 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, attualmente anch’esso all’esame del Senato (S. 899)  ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile a garantire per l’anno 2023 la prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, con particolare riguardo alle forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione di quanto previsto dalla ordinanza n. 872/2022, destinando aggiuntivi 36 milioni (a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali).

 

L’autorizzazione finanziaria prevista dalla disposizione in esame s’inquadra nell’ambito di una serie diversificata di misure di assistenza, accoglienza e soccorso dei profughi sul territorio italiano (si v. infra) disciplinate e finanziate con ordinanze di protezione civile e decreti-legge conseguenti alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale adottata dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022, fino al 31 dicembre 2022, la cui durata è stata prorogata dapprima con la legge di bilancio 2023 fino al 3 marzo 2023 (art. 1, co. 669, L. n. 197/2022) e da ultimo, fino al 31 dicembre 2023 con deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 in conseguenza del perdurare della crisi internazionale.

Oltre alla deliberazione dello stato di emergenza, è intervenuto il decreto della Presidenza del Consiglio 28 marzo 2022, quale atto interno di recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2022/382, la quale accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina (ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001), con l’effetto della introduzione (per la prima volta) di una protezione temporanea. Si ricorda ancora che di recente il Consiglio UE ha convenuto di prorogare dal 4 marzo 2024 al 4 marzo 2025 la protezione temporanea riconosciuta alle persone in fuga dalla guerra della Russia contro l’Ucraina (sessione del 28 settembre 2023).

Nell’attuale legislatura, la prosecuzione delle misure assistenziali sul territorio nazionale è stata autorizzata dal decreto legge n. 16/2023 (articolo 1) fino al 31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste ed adattate in corso di anno dalle disposizioni sopra richiamate (art. 13, decreto-legge n. 132/2023 e art. 21, co. 9, decreto-legge n. 145/2023). Pertanto la disposizione in esame sembrerebbe disporre un’autorizzazione di spesa per il 2024 in relazione a misure che al momento non sono state ancora prorogate per il 2024.

 

In seguito dell'attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea, al fine di potenziare gli interventi di assistenza ed accoglienza a fronte del continuo incremento del numero delle persone provenienti dall'Ucraina, il decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 31) ha previsto diverse misure, che sono state successivamente rafforzate e rimodulate mediante i decreti-legge n. 50 (articolo 44) e n. 115 del 2022 (articolo 26) in conseguenza degli sviluppi della crisi bellica.

Nel corso dell'attuale legislatura, il decreto-legge n. 16 del 2023 ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2023, termine dello stato di emergenza, delle misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, già adottate sulla base di precedenti provvedimenti. Inoltre, con una clausola di flessibilità attuativa, il Dipartimento della protezione civile è stato autorizzato a disporre con ordinanze ex art. 25 del Codice di protezione civile (ossia ordinanze di protezione civile autorizzate sulla base della deliberazione dello stato di emergenza a derogare alla normativa vigente) la rimodulazione delle misure prorogate per il 2023, sulla base delle effettive esigenze, potendo individuare il numero dei soggetti coinvolti purché nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (art. 1, comma 2).

Il medesimo decreto ha altresì prorogato al 31 dicembre 2023 i permessi di soggiorno in scadenza il 4 marzo 2023 rilasciati ai profughi provenienti dall'Ucraina in conseguenza al riconoscimento agli stessi da parte dell'Unione europea della protezione temporanea (art. 2).

Per la prosecuzione delle attività connesse allo stato di emergenza il decreto-legge n. 145/2023 (art. 21, co. 9) ha autorizzato la spesa di 180 milioni di euro per il 2023.

 

L'accoglienza nei centri per migranti

Il decreto-legge n. 16 del 2022 (articolo 3, poi confluito nel decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, art. 5-quater) ha stabilito che i cittadini ucraini, a decorrere dall'inizio del conflitto, possono essere accolti, sia nell'ambito delle strutture territoriali del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), che nei centri governativi di prima accoglienza e nei centri di accoglienza temporanea (CAS), di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (c.d. decreto accoglienza) anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.

 

A tal fine è stato disposto, da un lato, un potenziamento del sistema di prima accoglienza, mediante l'incremento delle risorse finanziarie del capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'Interno destinate al finanziamento dei centri governativi di accoglienza ordinari e straordinari (CAS) di competenza del medesimo dicastero. Le citate risorse sono state rifinanziate:

§  dall'articolo 5-quater, co. 1, D.L. 25 febbraio 2022, n. 14 per un ammontare pari a 54,162 milioni di euro per il 2022, corrispondenti al costo di circa 5.000 posti), destinandole in via prioritaria per l'accoglienza delle persone vulnerabili provenienti dall'Ucraina;

§  dall'articolo 31, comma 3, D.L. 21 marzo 2022, n. 21, per un ammontare pari a 7,5 milioni di euro;

§  dall'articolo 44, comma 3, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, per oneri complessivi pari a 112,749 milioni di euro;

§  dall'articolo 1, comma 4, D.L. 2 marzo 2023, n. 16, per circa 137,9 milioni di euro per l'anno 2023, destinati ad assicurare l'accoglienza in tali centri dei profughi ucraini fino al 31 dicembre 2023.

 

Sulla base dei dati messi a disposizione nella relazione tecnica al D.L. 16/2023, il numero dei profughi accolti in strutture governative alla data del 31 dicembre 2022 era pari a 11.192. La quantificazione degli oneri finanziari è stata compiuta ipotizzando che il dato numerico resti invariato nel 2023.

 

Dall'altro lato, per garantire l''accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina anche nelle strutture territoriali della rete SAI (Sistema di accoglienza e integrazione), gestito dagli enti locali, il citato decreto-legge n. 16 del 2022 ha dapprima disposto l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), ad integrazione dei quali il decreto-legge n. 115 del 2022 (art. 26, co. 1, lett. c-bis)) ha altresì previsto l'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema, a partire da quelli già resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati.

Il successivo decreto-legge n. 16 del 2023 (art. 1, comma 5) ha incrementato di circa 53 milioni di euro per il 2023 il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per garantire la prosecuzione dell'accoglienza nelle strutture della rete SAI (rifinanziando dal 4 marzo al 31 dicembre 2023 complessivi 4.191 posti nell'ambito di progetti già attivati nel 2022).

 

È stata inoltre estesa ai profughi provenienti dall'Ucraina la riserva di posti (complessivamente 5.000) del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) già prevista e finanziata per i cittadini afghani con il D.L. n. 139 del 2021 e la legge dì bilancio per il 2022.

Con la successiva ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 sono state stabilite le modalità, anche in deroga alla normativa vigente, per reperire idonee strutture ricettive per le esigenze di accoglienza, a partire dalle operazioni di identificazione, nonché per accelerare le procedure di attivazione dei posti del SAI.

 

 

 

 

L'accoglienza diffusa

Il decreto-legge n. 21 del 2022 ha disposto l'attivazione di forme e modalità di accoglienza diffusa, diverse da quelle garantite attraverso le strutture di accoglienza per migranti.

Tali forme di accoglienza "diffusa" sono assicurate mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al Registro delle associazioni di stranieri o che operano stabilmente in favore di stranieri e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Tali attività sono svolte nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e province autonome e dall'ANCI con soggetti che dimostrino, oltre agli altri requisiti previsti, di non aver riportato condanne e non aver in corso processi penali per una serie specifica di reati, nonché di non essere destinatari di una misura di prevenzione.

In origine, i posti finanziati sono stati 15.000, successivamente incrementati fino a 22.000 (art. 31, co. 1, lett. a), D.L. 21 del 2022; art. 44, co. 1, lett. a), D.L. 50 del 2022; art. 26, co. 1, lett. a), D.L. 115 del 2022). Con il decreto-legge n. 16 del 2023 si stabilisce la prosecuzione dell'accoglienza diffusa per un massimo di 7.000 unità e di 49,6 milioni per l'anno 2023, autorizzando a tal fine anche convenzioni territoriali tra regioni, enti del terzo settore e privati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile (art. 1, comma 1, lett. a)).

 

Ulteriori forme di sostentamento 

Il decreto-legge n. 16 del 2023 (art. 1, comma 1, lett. b)) ha autorizzato la prosecuzione, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, dell'elargizione del contributo di sostentamento concesso ai sensi del D.L. n. 21 del 2022 (articolo 31, co. 1, lett. b)), nel limite massimo di 80.000 unità, per coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso in Italia.

Il finanziamento originario di tale misura riguardava un massimo di 60.000 unità. Il successivo decreto-legge n. 50 del 2022 (art. 44, co. 1, lett. b)) ha incrementato, per un massimo di ulteriori 20.000 unità, i potenziali destinatari del contributo di sostentamento, che dunque risultano complessivamente 80.000. Per dare attuazione alla richiamata disposizione del D.L. n. 21, l'ocdpc n. 881 del 29 marzo 2022 (art. 2) ha previsto che il contributo di sostentamento una tantum fosse pari ad euro 300 mensili pro capite, per la durata massima di tre mesi decorrenti dalla data di ingresso nel territorio nazionale, convenzionalmente individuata nella data di presentazione della richiesta di protezione temporanea ove non altrimenti determinabile. In presenza di minori, in favore dell'adulto titolare della tutela legale o affidatario, è riconosciuto un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio di età inferiore a 18 anni. Tale contributo, che è possibile richiedere tramite piattaforma dedicata, è alternativo alla fruizione contestuale, da parte del beneficiario, di altre forme di assistenza alloggiativa, anche temporanea, messe a disposizione con oneri a carico di fondi pubblici.

La legge ha altresì disposto un contributo una tantum, nel limite di 40 milioni, allo scopo di rafforzare l'offerta di servizi sociali da assegnare ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea sia per il 2022 (art. 44, co. 4, D.L. 50 del 2022), sia per il 2023 (art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 13 del 2023).

 

Il contributo per l'assistenza sanitaria

Il decreto-legge n. 21 del 2022 ha introdotto il contributo in favore delle regioni per l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini provenienti dall'Ucraina richiedenti e titolari della protezione temporanea (articolo 31, co. 1, lett. c)), per un massimo di 100.000 unità, nel limite di 152 milioni di euro per l'anno 2022. Il successivo decreto- legge n. 50 del 2022 (articolo 44, comma 1, lett. c)) ha integrato lo stanziamento a tal fine previsto nel limite di 27 milioni per l'anno 2022, in modo da finanziare ulteriori 20.000 unità.

Nell'esercizio dei poteri di rimodulazione riconosciuti in capo al Dipartimento della protezione civile dalla legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 671, L. n. 197/2022) per garantire le misure di accoglienza e assistenza fino al 2 marzo 2023 (termine dello stato di emergenza alla data di approvazione della legge di bilancio) con ordinanza 27 febbraio 2023 il contributo forfetario è stato riconosciuto per un massimo di ulteriori 50.000 unità, a tal fine provvedendo mediante le somme non utilizzate autorizzate per l'attivazione del contingente di 22.000 posti di accoglienza diffusa di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), del D.L. n. 21/2022. Pertanto, le risorse per l'accesso alle cure sono stanziate per fornire assistenza sanitaria a un bacino di utenza pari a 170.000 persone.

Da ultimo, il decreto-legge n. 16/2023 ha disposto la prosecuzione della garanzia di accesso all'assistenza medesima sul territorio nazionale per i richiedenti e titolari della protezione temporanea a condizioni di parità con i cittadini italiani nell'ambito del fabbisogno sanitario standard per l'anno 2023. Al contempo si dispone, che il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome, provvedono, entro il 30 aprile 2023, alla verifica dei costi effettivamente sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale finanziato ai sensi delle richiamate disposizioni, avvalendosi dei dati resi disponibili dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della protezione civile e dei dati aggregati delle prestazioni risultanti al sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia (art. 1, comma 6).

 

Assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina

Nell'ambito del più generale coordinamento nazionale delle misure e procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati (MSNA) provenienti dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022 è stato nominato un Commissario delegato che in data 25 marzo 2022 ha provveduto all'adozione di un "Piano minori stranieri non accompagnati", successivamente aggiornato il 5 maggio 2022. Il piano definisce le attività svolte dagli enti istituzionali a vario titolo coinvolti, ferme restando le competenze previste dalle normative vigenti in materia di minori stranieri non accompagnati.

Con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 960 del 23 gennaio 2023 (v. art. 1, comma 1, OCDPC n. 960/2023), al fine di assicurare continuità nello svolgimento delle funzioni affidate al Commissario delegato, il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno è stato nominato Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto.

Per rafforzare le capacità di accoglienza dei minori, l'articolo 31-bis del D.L. 21/2022 ha riconosciuto una somma fino ad un massimo di 100 euro al giorno pro-capite a titolo di rimborso per i comuni che accolgono direttamente o sostengono le spese per l'affidamento familiare dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina. L'efficacia delle misure di cui all'articolo 31-bis, inizialmente limitata all'anno 2022, è stata prorogata per tutto il 2023 per mezzo dell'ultimo decreto c.d. milleproroghe (si v. art. art. 2, comma 7, lett. a) e b), D.L. n. 198 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2023). 

Da ultimo, il decreto legge 16 del 2023 (art. 3) ha stabilito che la somma in favore dei comuni è riconosciuta non più a titolo di rimborso per i costi sostenuti, bensì a titolo di contributo e ha fissato al 30 settembre 2024 la data per la presentazione delle relative istanze da parte dei comuni interessati.

 

 

 

 


Titolo XI
Misure in materia di calamità naturali ed emergenze

 

 

Articolo 71
(Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici)

 

 

L’articolo 71 prevede l’istituzione di un Fondo per il finanziamento di un Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con una dotazione complessiva per il periodo 2024-2028 pari a 285 milioni di euro. Viene altresì prevista una Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si stabilisce poi l’approvazione del Programma da declinarsi attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività previste per la prevenzione del rischio sismico, delle quali sono responsabili le Amministrazioni di settore. Si prevede, inoltre, l’impiego di risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022 per gli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia), per le attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del rischio sismico nei medesimi territori.

 

Il comma 1 istituisce un Fondo per il finanziamento di un «Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici».

Tale Fondo, che presenta una dotazione iniziale pari a 45 milioni di euro per l’anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Il comma 2 istituisce la Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con un decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La predetta Cabina di coordinamento, che opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, è composta:

§  da rappresentanti dei Ministeri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dell’interno, della difesa, della cultura, dell’istruzione e del merito, dell’università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute;

§  nonché da rappresentanti dell’Agenzia del demanio, della Conferenza delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI.

Ai componenti della Cabina di coordinamento non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

 

Il comma 3 prevede l’approvazione del Programma con un decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta della Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, declinato attraverso diverse linee di azione,  incluso il potenziamento delle attività per la prevenzione del rischio sismico, finanziate dall’articolo 11 del D.L. 39/2009 (vedi nel box successivo), delle quali sono responsabili le Amministrazioni di settore.

Il Programma individua le priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti, restando ferme le regole gestionali vigenti in relazione alla quota di risorse destinate all’integrazione dei piani di intervento già in essere.

All’attuazione del Programma possono concorrere risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonché risorse europee e nazionali della coesione allo scopo destinate.

 

Il comma 4, che modifica l’articolo 1, comma 465, della legge di bilancio 2022 (L. n. 234 del 2021), prevede che gli 0,8 milioni di euro, previsti per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 59/2021 (c.d. Fondo nazionale complementare), per il supporto tecnico-operativo e le attività connesse alla definizione, attuazione, e valutazione degli interventi da avviare nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia), siano impiegati anche per le attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del rischio sismico da avviare nei medesimi territori.

L’articolo 1, comma 465, della legge di bilancio 2022 (L. n. 234 del 2021) ha autorizzato la spesa di 0,8 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti, per gli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia), dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 59/2021 (c.d. Fondo nazionale complementare), da ripartire tra il Commissario straordinario per il sisma del 2016, la Struttura di missione del sisma 2009 (istituita dal D.P.C.M. 3 maggio 2021) e il Dipartimento Casa Italia (istituito dall’art. 18-bis del D.L. 8/2017 e disciplinato con il decreto del 29 settembre 2020). In particolare, le suddette risorse sono da destinarsi al supporto tecnico-operativo e alle attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi.

Con il D.L. 59/2021 (art. 1, comma 2, lettera b)), sono previsti interventi per le aree del terremoto del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia) per un importo complessivo pari a 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

 

 

 

Vulnerabilità sismica

La vulnerabilità sismica è la propensione di una struttura a subire un danno di un determinato livello, a fronte di un evento sismico di una data intensità. Una delle cause principali di morte durante un terremoto è il crollo degli edifici. Per ridurre la perdita di vite umane, è necessario rendere sicure le strutture edilizie. Oggi, le norme per le costruzioni in zone sismiche prevedono che gli edifici non si danneggino per terremoti di bassa intensità, non abbiano danni strutturali per terremoti di media intensità e non crollino in occasione di terremoti forti, pur potendo subire gravi danni.

Un edificio può riportare danni strutturali agli elementi portanti (pilastri, travi) e/o danni non strutturali agli elementi che non ne determinano l’instabilità (camini, cornicioni, tramezzi). Il tipo di danno dipende da: struttura dell'edificio, età, materiali, luogo di realizzazione, vicinanza con altre costruzioni e elementi non strutturali. Quando si verifica un terremoto, il terreno si muove orizzontalmente e/o verticalmente, sottoponendo un edificio a spinte in avanti e indietro. L’edificio inizia così a oscillare, deformandosi. Se la struttura è duttile, e quindi capace di subire grandi deformazioni, potrà anche subire gravi danni, ma non crollerà. Il danno dipende anche dalla durata e dall’intensità del terremoto.

Dopo un terremoto, per valutare la vulnerabilità degli edifici è sufficiente rilevare i danni provocati, associandoli all’intensità della scossa. Più complessa è invece la valutazione della vulnerabilità degli edifici prima che si verifichi un evento sismico.

In tale ambito, le Norme tecniche per le costruzioni del 2018 (Decreto 17 gennaio 2018) definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni e forniscono i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto e inoltre definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.

Per approfondimenti ulteriori si rinvia al portale del Dipartimento della protezione civile.

 

In tema di risorse, l’articolo 11 del D.L. 39/2009 per la ricostruzione in Abruzzo ha istituito presso il MEF il Fondo per la prevenzione del rischio sismico, che prevede che siano finanziati interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale. Successivamente, la legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile, e non strutturale, per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, ha rifinanziato il suddetto Fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Con il decreto del 4 maggio 2023 sono stati ripartiti tra le Regioni i contributi per le annualità 2022 e 2023.

Come specificato nella Relazione (Doc. CCXL della XVIII legislatura), aggiornata  al settembre 2022, sullo stato di avanzamento degli interventi in capo a Casa Italia, finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese (articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 – L. n. 232 del 2016), in particolare, per interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture pubbliche di particolare interesse strategico e valenza sociale, consistenti in verifiche sismiche, progettazioni e realizzazione di lavori per la mitigazione del rischio sismico degli edifici, risultano essere stati stanziati complessivamente 120 milioni di euro per gli anni 2017-2021, e, per il triennio 2022-2024, sono state inoltre stanziate ulteriori risorse per complessivi 305 milioni.

Per l’attuazione di iniziative per la prevenzione e la riduzione del rischio sismico su immobili di interesse strategico, Casa Italia e l’Agenzia del Demanio hanno sottoscritto un accordo l’11 aprile  2022, che prevede di realizzare attività di progettazione o interventi di adeguamento e di miglioramento antisismico e, laddove indispensabili, interventi di efficientamento energetico. Successivamente, è stata firmata una Convenzione per l’avvio di interventi per la prevenzione e la riduzione del rischio sismico su 13 immobili di interesse strategico per un importo complessivo di circa 49,7 milioni di euro, riguardanti principalmente strutture in uso alle Forze dell’Ordine, al Ministero dell’Interno e al Ministero della Giustizia.


Articolo 72
(Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli uffici speciali per la ricostruzione)

 

 

L’articolo 72 si occupa di riordinare e risistemare la complessa materia della normativa sulla ricostruzione delle zone colpite da vari eventi naturali catastrofici, tra cui il terremoto del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia Romagna, del 2016 nel Lazio e nelle Marche, nonché le alluvioni del 2022 presso l’Isola di Ischia, prevedendo dilazioni temporali alle limitazioni annuali in scadenza il 31 dicembre 2023 e stanziando nuovi fondi per favorire questa attività. 

 

Il comma 1 dispone che, per le finalità di ricostruzione di cui all’art. 2-bis, comma 38, D.L. 148/2017, ossia nell’ambito della ricostruzione delle zone abruzzesi colpite dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni interessati possono prorogare o rinnovare i contratti di ricostruzione, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, dettata nella legge n. 165/2001 e godere di un incremento di spesa, per l’anno 2024, di 1,4 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio di previsione del 2023, ossia la legge n. 197/2022.

 

Il comma 3 dispone che le disposizioni dettate all’art. 1, c. 255, l. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) e dall’art. 11, c. 12, d. l. 78/2015 (risorse finanziarie al CIPE per una cifra pari alla quota fissa del 4% degli stanziamenti annuali di bilancio, per migliorare le condizioni territoriali) si applicano anche per i casi previsti dalla legge di bilancio 2021 (l. n. 178/2020) e ai casi di cui all’art. 3, c. 1, D.L. 39/2009 in materia di agevolazioni quali contributi a fondo perduto, esenzione tributi, concessione di crediti di imposta, indennizzi per le attività produttive alle vittime del terremoto del 6 aprile 2009.

 

In particolar modo, le finalità perseguite dall’art. 11, c. 12, d. l. 78/2015 sono le seguenti:

a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

 

Il comma 4 dispone che all’articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione e riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, i competenti uffici territoriali del Ministero della cultura possono altresì delegare attraverso accordi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  le funzioni di stazione appaltante ai competenti uffici periferici del Provveditorato alle opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione, ai comuni e alle diocesi.»

 

 

Testo originario D.L. 78/2015

Disegno di legge A.S. 926

Art. 11, c. 11-bis

Art. 11, c. 11-bis

 11-bis. Le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al periodo precedente, che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che assumono la veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo codice. Per i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di stazione appaltante di cui al periodo precedente è svolta dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente. La stazione appaltante può acquisire i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e depositati presso gli uffici competenti, verificandone la conformità a quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e valutarne la compatibilità con i princìpi della tutela, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché la rispondenza con le caratteristiche progettuali ed economiche definite nel programma di cui al comma 9 del presente articolo, e l'idoneità, anche finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse necessaria dovrà avvenire senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante. Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

 

 

 11-bis. Le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al periodo precedente, che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che assumono la veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo codice. Per i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di stazione appaltante di cui al periodo precedente è svolta dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente. La stazione appaltante può acquisire i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e depositati presso gli uffici competenti, verificandone la conformità a quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e valutarne la compatibilità con i princìpi della tutela, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché la rispondenza con le caratteristiche progettuali ed economiche definite nel programma di cui al comma 9 del presente articolo, e l'idoneità, anche finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse necessaria dovrà avvenire senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante. Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione e riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, i competenti uffici territoriali del Ministero della cultura possono altresì delegare attraverso accordi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  le funzioni di stazione appaltante ai competenti uffici periferici del Provveditorato alle opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione, ai comuni e alle diocesi.

 

 

Il comma 5 dispone che lo stato di emergenza per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, venga prorogato al 31 dicembre del 2024.

 

Il comma 6 prevede che vengano stanziati 12,2 milioni di euro in favore dell’assistenza alle popolazioni colpite dal terremoto in Emilia-Romagna nel 2012.

 

Il comma 7 stabilisce che si applichino sino all'anno 2024 le diposizioni in materia di assistenza finanziaria ai Comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. A tal fine è autorizzata la spesa 8,1 milioni di euro per l'anno 2024.

 

Il comma 8 dispone che le somme disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario per la ricostruzione per la regione Lombardia, di cui agli articoli 1, comma 4, del decreto-legge n. 74 del 2012 e aperte ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge, sono utilizzate per la prosecuzione delle attività di ricostruzione pubblica e privata.

 

Il comma 9 dispone che, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (emanato per la ricostruzione e il soccorso alle zone terremotate dell’estate 2016, ossia Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), dopo il comma 4-septies è inserito il seguente:

 «4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2024”.

 

 

Testo originario D.L. 189/2016

Disegno di legge xxx

Art. 1, c. 4-septies

Art. 1, c. 4-septies

Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023.

 

 Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023.

4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2024.

 

 

Il comma 10 prevede che, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023». A tal fine è autorizzata la spesa di 71,8 milioni di euro per l'anno 2024.

 

Il comma 11 dispone che, per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 470.000 per l'anno 2024.

 

In particolare, l’art. 50, c. 3, D.L. 189/2016 riguarda il contingente dirigenziale da affidare alla struttura commissariale istituita dal medesimo decreto-legge. Nello specifico, accanto al Commissario straordinario incaricato per la ricostruzione, si affiancano una figura con mansioni di dirigente generale, due con mansioni di dirigente non generale e un massimo di cinque esperti qualificati, a cui si può aggiungere, eventualmente, un’altra figura dirigenziale non generale.

 

Il comma 12 prevede che, per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-quater (intento di accelerazione delle procedure di ricostruzione) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il Commissario straordinario possa, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024.

 

In particolar modo, le lettere b) e c) di cui all’art. 50, c. 3, D.L. 189/2016 si riferiscono alle seguenti tipologie di convenzioni:
- apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione;

- apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche.”

 

 

Il comma 13 dispone che le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024; il presente articolo 2-bis, comma 25, riguarda le esenzioni tributarie da applicare per gli sgravi fiscali di cui fruiscono gli abitanti delle zone rosse, nell’ambito del sisma dell’estate 2016.

 

Il comma 14 dispone che all'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 (in materia di agevolazioni tariffarie nei territori terremotati) le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024», prolungando ulteriormente il termine della proroga.

 

Il comma 15 introduce una disposizione che si rende necessaria per garantire, anche per il 2024, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni dell’area del Cratere Sisma 2016, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Il comma 16, invece, prevede la facoltà per i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti di optare per la sospensione dell’intera rata di mutuo o della sola quota capitale senza oneri aggiunti.

 

Il comma 17 stabilisce la sospensione del pagamento dei mutui e dei finanziamenti delle attività economiche e produttive, nonché dei mutui relativi ad edifici inagibili di proprietà di persone fisiche e destinati ad abitazione principale. Tale misura è stata già prorogata nelle annualità precedenti.

 

Il comma 18 prevede che lo Stato concorra agli oneri derivanti dai commi 16 e 17 nel limite di spesa 1,5 milioni di euro per l’anno 2024.

 

Il comma 19 stabilisce la proroga al 2024 delle sole disposizioni contenute al comma 7 dell’articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 che riguardano l’esenzione dall’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione. Inoltre, la disposizione prevede che i redditi degli immobili inagibili a causa del sisma non concorrono, fino al 31 dicembre 2023, alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta sul reddito delle società (IRPEG). Tali immobili sono altresì esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TARI) sino alla medesima data.

 

Il comma 20 proroga, fino al 31 dicembre 2024, i termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia.

 

Il comma 21 proroga fino al 31 dicembre 2024, previo parere degli organi tecnico-sanitari, la deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017. L’aumento è consentito nel limite del 70% per ogni autorizzazione. Tenuto conto della competenza regionale in materia, viene modificata la previsione che attribuiva al Commissario la certificazione dell’effettivo avvio delle attività di recupero dei materiali nei siti di stoccaggio, riconducendola alla Regione.

 

Il comma 22 provvede all’estensione alla fattispecie della disposizione già prevista all’articolo 1 comma 467 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per consentire la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati/rinnovati ai sensi dei commi precedenti, compresi quelli derivanti da convenzioni con società: La disposizione si rende necessaria per disporre la proroga fino al 31 dicembre 2024 della deroga ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e della deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

 

Il comma 23 incrementa di 15 milioni di euro, a decorrere dal 2024, il Fondo destinato ad assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, nell’area dei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016.

 

Si segnala invece che il comma 24 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 126, comma 3 del Regolamento del Senato.

 

Il comma 25, invece, detta alcune disposizioni in ordine all’esenzione dall'imposta per le insegne commerciali e la tassa di occupazione di suolo pubblico, per le attività con sede legale od operativa nei territori colpiti dal sisma. In particolare il comma in esame incrementa per l’anno 2024 di 5 milioni di euro il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno per il ristoro ai comuni, a fronte delle minori entrate derivanti dalla esenzione sopra richiamata.

 

Il comma 26 prevede che, per far fronte alle esigenze legate ai compiti e alle funzioni istituzionali della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, sia autorizza una spesa pari a euro 500.000 per l'anno 2024.

 

Il comma 27, invece, proroga al 2024 la disposizione che esclude dal computo del patrimonio immobiliare, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui.

 

Il comma 28 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2024 per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni del cratere sismico di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

 

Il comma 29 proroga al 31 dicembre 2024 la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l’area di Ischia nell’anno 2017, cessa entro la data del 31 dicembre 2024. La disposizione comporta un onere pari a 4,5 milioni di euro per l’anno 2024.

 

Il comma 30, invece, proroga fino al 31 dicembre 2024 la gestione straordinaria finalizzata all’attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. Conseguentemente vengono rideterminati i limiti di spesa annuali, sulla base dei consuntivi di spesa e delle previsioni della struttura commissariale, già previsti, fissandoli, per l’anno 2024, a 5,05 milioni di euro.

 

Da ultimo i commi 31 e 32 prorogano per due eventi sismici, quello del 14 agosto 2018, che ha interessato il Molise, e quello del 26 dicembre 2018 che ha colpito l’Area Etnea, le relative gestioni commissariali, previste dal decreto-legge n. 32 del 2019 che costituisce il riferimento normativo per entrambi i sismi, portando al 31 dicembre 2024 l’attuale termine del 31 dicembre 2023.

I commi in esame nel prolungare la durata della gestione commissariale confermano, i limiti di spesa per il funzionamento della struttura commissariale (articolo 18 del decreto-legge n. 32/2019) e per il personale a tempo determinato aggiuntivo di supporto a comuni interessati (articolo 14-bis del decreto-legge 32/2019). Si prevede, inoltre, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, la proroga automatica di tutto il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto. La disposizione prevede maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per complessivi 2,60 milioni di euro per l’anno 2024 finanziando la proroga delle due gestioni commissariali relative ai sismi del 2018, tenuto conto che gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi ai due Commissari restano a carico delle risorse disponibili sulle rispettive contabilità speciali.

 


Articolo 73
(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

 

 

L’articolo 73 disciplina l’erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. In particolare, per talune finalità, viene prevista dal comma 1 l’erogazione diretta da parte del Commissario straordinario per importi inferiori ai limiti previsti dal comma medesimo. Per importi superiori viene prevista e disciplinata (dai commi seguenti) l’erogazione mediante finanziamenti agevolati. Viene inoltre riconosciuto al soggetto beneficiario del finanziamento un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione.

Per l’erogazione dei citati finanziamenti viene autorizzata (dal comma 8) la spesa di 50 milioni di euro annui per 25 anni a decorrere dall’annualità 2024.

 

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni recate dall’articolo in esame.

Erogazione da parte del Commissario (comma 1)

Il comma 1 disciplina l’erogazione dei contributi per la ricostruzione privata destinati a talune finalità, nello specifico quelle indicate dall’art. 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g) del D.L. 61/2023.

Tali lettere fanno riferimento ai contributi per:

a)    riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subìto;

b)   gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

c)    danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;

d)   danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

e)    danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

f)    delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la delocalizzazione definitiva delle attività agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale.

 

Il comma in esame dispone che i contributi in questione sono erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell’art. 20-septies del D.L. 61/2023, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di:

§  20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive;

§  40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive.

Si ricorda che l’art. 20-septies disciplina la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata, prevedendo, tra l’altro, che “l’istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato”. Lo stesso articolo individua altresì la documentazione che deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda.

 

Lo stesso comma precisa che l’erogazione avviene nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario e disciplinata dall’art. 20-quinquies del D.L. 61/2023.

 

Viene inoltre stabilito che per i contributi di cui all’art. 20-sexies, comma 3, lettera f), del D.L. 61/2023, cioè per i contributi per far fronte aoneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei”, resta fermo quanto previsto dal medesimo articolo.

Erogazione mediante finanziamenti agevolati e credito d’imposta (commi 2-5 e 7)

In base al comma 2, i contributi di importo complessivamente superiore a quelli di cui al comma precedente possono essere erogati, per l’intero importo, anche con le modalità del finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento relativi alla esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi ed alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

 

Il comma 3 dispone che, per l’erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma precedente, i soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell’art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del D.L. 269/2003, al fine di concedere – ai soggetti titolari dei contributi per la ricostruzione privata riconosciuti in base alla procedura prevista dall’art. 20-septies, comma 4, del D.L. 61/2023 – finanziamenti agevolati:

§  della durata massima di 25 anni e comunque nel limite temporale dell’autorizzazione di spesa annua indicato nel comma 8;

§  assistiti dalla garanzia dello Stato;

§  nel limite massimo di 700 milioni di euro.

 

Si ricorda a tale proposito che il richiamato articolo 5, comma 7, lettera a) prevede, tra l’altro che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.

Nel secondo periodo della lettera si prevede inoltre che l'utilizzo di tali fondi è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, nonché nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse, o al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale nonché su altri beni pubblici globali ai quali l'Italia ha aderito, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione.

 

Il comma in esame dispone altresì che con appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione:

§  sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma;

§  e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell’importo massimo succitato.

Viene inoltre stabilito che le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel quale sono indicate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

 

Il comma 4 indica le cause di risoluzione dei contratti di finanziamento nonché la disciplina delle conseguenze nel caso di mancato tempestivo pagamento da parte del beneficiario.

Nello specifico si prevede che i contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.

In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto.

In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,in materia di versamento unitario e compensazione.

Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

 

Il comma 5 riconosce al soggetto beneficiario del finanziamento un credito di imposta, da utilizzare in compensazione, in misura pari alla sorte capitale, agli interessi dovuti, nonché alle spese strettamente necessarie alla gestione.

Nello specifico, la disposizione riconosce in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dei commi da 2 a 4, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate.

 

Il comma 7 dispone che i contributi disciplinati dai commi da 2 a 5 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

Rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato (comma 6)

Il comma 6 prevede che le disposizioni recate dall’articolo in esame si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (GBER), in particolare, dall'articolo 50.

L’articolo 50 del GBER esenta dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Secondo l’articolo, gli aiuti devono essere concessi alle seguenti condizioni cumulative:

a)    le autorità competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento;

b)   vi è un nesso causale diretto tra danni provocati dalla calamità e danno subito dall'impresa.

I regimi devono adottati nei tre anni successivi alla data dell'evento e devono essere concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento stesso.

Sono eventi calamitosi di origine naturale: terremoti, frane, inondazioni, in particolare inondazioni provocate da straripamenti di fiumi o laghi, valanghe, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale. I danni causati da condizioni meteorologiche avverse quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità non dovrebbero essere considerati una calamità naturale ex art. 107, par. 2, lett. b).

Sono ammissibili Costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. La compensazione non deve superare quanto necessario per consentire al beneficiario di ripristinare la situazione in cui si trovava prima della calamità[41].

Il danno è calcolato individualmente per ciascun beneficiario. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non devono superare il 100% dei costi ammissibili.

Autorizzazione di spesa (comma 8)

Il comma 8 autorizza, per l’attuazione dei commi da 2 a 7, la spesa di 50 milioni di euro annui per 25 anni a decorrere dall’annualità 2024.

 

Al fine di superare la situazione emergenziale in atto nei territori dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche, colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici del maggio 2023 è stato emanato il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

In relazione alle disposizioni recate dall’articolo in esame, si ricorda in particolare che l’art. 20-sexies del D.L. 61/2023 disciplina i contributi per la ricostruzione privata nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-bis, vale a dire i territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, compresi nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto-legge. Tale disciplina è stata recentemente modificata dall’art. 30, comma 1, lettera b), del D.L. 104/2023, al fine precipuo di disporre un incremento complessivo dell’autorizzazione di spesa per gli interventi di ricostruzione privata di parte corrente di 519,65 milioni di euro per l'anno 2023. In virtù di tale incremento, le risorse per gli interventi di parte corrente di cui al citato articolo 20-sexies sono pari a 639,65 milioni di euro per il 2023.

Si fa altresì notare che l’art. 20-quinquies del D.L. 61/2023 ha istituito il “Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche” nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025. Lo stesso articolo, al comma 2, dispone che al citato fondo affluiscono ulteriori complessivi 1.500 milioni di euro.

Il comma 4 del medesimo articolo dispone che al Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 è intestata apposita contabilità speciale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal succitato fondo.

Ai sensi dell'art. 20-ter del D.L. 61/2023, con il D.P.R. 10 luglio 2023, il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione sul territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Per approfondimenti sui provvedimenti emanati per la gestione dell’emergenza e per la ricostruzione si rinvia alla scheda web L'alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche del maggio 2023”.

 


Articolo 74
(Fondo per le emergenze in agricoltura)

 

 

L’articolo 74 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un apposito  Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura generate da eventi non prevedibili, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca. Al suddetto Fondo è attribuita una dotazione finanziaria pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

 

In dettaglio, l’articolo in esame istituisce, al comma 1, un Fondo per la gestione delle emergenze generate da eventi non prevedibili, finalizzato ad intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo sostenendo gli investimenti delle imprese che operano nell’ambito agricolo, agroalimentare, zootecnico e  in quello della pesca e dell’acquacoltura. Al suddetto Fondo è conferita una dotazione finanziaria che ammonta a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

 

 

Le misure di emergenza adottate nel 2022 e 2023 in ambito agricolo

 

Nel 2002 e 2023 sono stati emanati diversi decreti-legge che hanno introdotto misure normative volte a fronteggiare situazioni di emergenza derivanti per lo più da eventi atmosferici eccezionali (siccità, grandine, allunvioni, gelate…ecc) o legati alla diffusione di determinate patologie di piante e animali.

Tra queste si ricordano, in particolare, il decreto-legge 176/2022 (L. n. 6/2023) cd. Aiuti-quater che, con riferimento al settore agricolo ha previsto:

§  la proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 dei termini per l'utilizzo del credito d'imposta in ragione della spesa sostenuta dalle imprese agricole, della pesca ed agromeccaniche per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi nonché per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati per l'allevamento degli animali, (art. 2-bis);

§  l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza (art. 12, comma 3);

§  la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, in relazione agli eventi meteorologici avversi  del settembre 2022, che hanno interessato, diversi territori  della regione Marche, destinati alla realizzazione di taluni interventi, tra i quali, l'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate (art. 12-bis).

ll decreto legge n. 44 del 2023 (L. n. 74/2023), tra le altre misure normative, ha implementato gli standard operativi del Servizio Fitosanitario Nazionale per fronteggiare la crescente diffusione, sul territorio nazionale, di nuove emergenze fitosanitarie. A tal fine si è disposto che il suddetto Servizio disponga di addetti - ispettore fitosanitario e agente fitosanitario - anche nell'ambito della dotazione organica del CREA; sono, inoltre, istituite tre nuove Unità in cui sono organizzate tali figure professionali (art. 23, comma 1).

ll decreto legge n. 51 del 2023 (L.n. 87/2023) ha poi previsto la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 per la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (art. 4-quinquies ) nonché il differimento dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 del termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022 (art. 8-bis). 

Successivamente il  decreto legge n. 61 del 2023convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023 c.d. “decreto alluvioni” ha disposto:

§  un'integrazione al reddito mensile in favore dei lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari verficatisi (art. 7);  

§  per le società e le imprese che hanno subito danni dagli eventi alluvionali, la sospensione dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023, tra gli altri, del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario (art. 11); 

§  il riconoscimento in favore delle imprese agricole operanti nei territori interessati dagli eventi alluvionali di cui allo stesso decreto n. 61 del 2023 che hanno subito danni eccezionali e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004. In particolare, il comma 8  della disposizione in esame, ha stabilito che un quota del  Fondo per l'innovazione in agricoltura istituito dalla legge di bilancio 2023 (10 milioni su 75 per l'anno 2023, di 30 su 75 milioni per l'anno 2024 e 35 milioni su 75 per l'anno 2025) sia destinata a sostenere i relativi investimenti e progetti di innovazione realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosfericifrane ed eventi alluvionali di cui al decreto in esame. Il comma 9-bis ha previsto un incremento di 2 milioni di euro per il finanziamento dei progetti di cui al Fondo istituito ai sensi del comma 444 della legge n. 197 del 2022.

Successivamente, il decreto legge n.98/2023 (cassa integrazione calore) (L. n.127/23) ha introdotto una disposizione rilevante per il settore primario che ha previsto l'integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica. In particolare, è stata estesa, in via transitoria, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l'attività degli operai agricoli sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto (art. 2, comma 1).  

Il decreto legge n. 75 del 2023 (L.n.112 /2023)  ha novellato  l'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 che prevede il potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA). Sono state, inoltre, assegnate risorse per 400 mila euro del Fondo nazionale per la suinicoltura per l'anno 2023, per il finanziamento di interventi a sostegno delle aziende che operano nel settore faunistico-venatorio e agrituristico-venatorio che nel 2022 hanno subito danni causati dalla PSA (art. 29).  

Più di recente il  decreto legge n. 104 del 2023 (L. n. 136/2023) ha previsto la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento del granchio blu ed ha istituito, per le imprese di acquacoltura colpite dalla stessa problematica un Fondo, con una dotazione di 500.000 euro per il 2023 per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti (art. 10). Sono state poi delineate misure urgenti in favore delle produzioni viticole, consentendo, tra l'altro, alle imprese agricole, che hanno subìto danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere, anche in deroga, alle agevolazioni previste per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, disponendo, a tal fine, risorse nel limite di 7 milioni di euro per il 2023 (art.11).

 

Il comma 2, demanda ad uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stat-  Regioni, la definizione delle condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

 

Il comma 3, stabilisce che agli interventi del Fondo si applicano, ove compatibili con la disciplina in materia di aiuti di Stato, le disposizioni in ambito di credito agrario e di esonero dai contributi previdenziali di cui agli  articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

L’art. 8 sopra citato, dispone, che alle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 dello stesso d. lgs 102 del 2004, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. La percentuale di esonero fino ad un massimo del 50 per cento è autorizzata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Titolo XII
Enti territoriali

Capo I
Regioni

 

 

Articolo 75, comma 1
(Attuazione dell’accordo con la Regione siciliana)

 

 

L’articolo 75, comma 1, in attuazione dell’accordo con il Governo del 16 ottobre 2023, determina gli importi da attribuire alla Regione siciliana, a decorrere dal 2024, quale concorso dello Stato all’onere assunto dalla Regione stessa in relazione all’aumento del finanziamento regionale alla spesa sanitaria nel proprio territorio. Il contributo è determinato in importi progressivi, dai 350 milioni di euro per il 2024 ai 630 milioni annui a decorrere dal 2030.

 

 

L’articolo 75, comma 1, concerne quanto stabilito con l’accordo bilaterale in materia finanziaria stipulato tra il Governo e la Regione siciliana il 16 ottobre 2023, in merito all’aumento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento, previsto dalla legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 830) e rimasto finora inattuato.

La norma attribuisce alla regione i seguenti importi a titolo di concorso dello Stato ai maggiori oneri assunti dalla stessa:

§  350 milioni di euro per l’anno 2024,

§  400 milioni di euro per l’anno 2025,

§  450 milioni di euro per l’anno 2026,

§  500 milioni di euro per l’anno 2027,

§  550 milioni di euro per l’anno 2028,

§  600 milioni di euro per l’anno 2029,

§  630 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030.

 

Per le medesime finalità, l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2023, in corso di conversione e all’esame del Senato, attribuisce alla regione la somma di 300 milioni di euro per il 2023.

 

Il punto 9 dell’accordo del 16 ottobre 2023 riguarda il concorso dello Stato al maggiore onere assunto dalla Regione siciliana a causa del progressivo aumento della quota di finanziamento regionale della spesa sanitaria. In attuazione del precedente accordo del 16 dicembre 2022, lo Stato riconosce alla Regione 300 milioni di euro da attribuire nell’esercizio 2023 e si impegna, con la legge di bilancio, ad individuare le coperture necessarie a concorrere progressivamente all’onere.

 

 

In materia è già intervenuta la legge di bilancio 2023, in attuazione dell’accordo con il Governo del 16 dicembre 2022. L’articolo 1, comma 162, della legge n. 197 del 2022, infatti, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, ha riconosciuto alla Regione siciliana l’importo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 a titolo di definizione della controversia, in relazione agli anni dal 2007 al 2022, sull’aumento della compartecipazione della regione alla spesa sanitaria per il 2022, prevista dalla legge finanziaria 2007 (commi 830-830, legge n. 296 del 2006).

La controversia nasce in quanto all’aumento dell’onere regionale per il finanziamento della sanità non sarebbero corrisposte adeguate risorse; la previsione dell’aumento della quota di compartecipazione alle accise sui prodotti petroliferi, anch’essa stabilita dalla legge finanziaria del 2007, infatti, è rimasta inattuata, al pari del previsto progressivo aumento della quota regionale di partecipazione alla spesa sanitaria.

L’accordo di dicembre 2022 sanciva, inoltre, l’impegno dello Stato, a decorrere dal 2023, ad individuare una soluzione che possa concorrere progressivamente all’onere derivante dall’aumento della quota di partecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento.

 

La Regione siciliana è l’unica autonomia speciale per la quale lo Stato provvede ancora al finanziamento di oltre la metà della spesa sanitaria regionale erogando annualmente i trasferimenti dal Fondo sanitario nazionale.

Le altre regioni a statuto speciale e le due province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprie risorse al finanziamento della spesa sanitaria nel proprio territorio senza alcun onere per Stato e non partecipano, quindi, della ripartizione del Fondo sanitario nazionale. Le funzioni in materia sanitaria, come le altre funzioni di competenza della regione, sono finanziate con le entrate ordinarie stabilite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Per le regioni Sardegna e Sicilia, in considerazione della loro situazione di svantaggio, è stato invece attribuito un contributo al finanziamento della spesa sanitaria. Con la legge di bilancio per il 2007 è stato avviato per entrambe le regioni il processo per la progressiva assunzione da parte regionale dell’intero finanziamento della spesa sanitaria. Per la Sardegna l’attribuzione dell’intero onere del finanziamento della sanità regionale è in vigore dal 2010, a seguito della revisione (e del conseguente aumento) delle entrate regionali.

Per la Regione siciliana le norme della legge n. 296 del 2006, hanno stabilito:

§  l’aumento progressivo dell’ammontare della spesa sanitaria corrente che è posta a carico del bilancio della Regione siciliana dal 42,5% del 2007 al 49,11% dell’anno 2009 (comma 830);

§  la necessità della modifica delle norme di attuazione dello statuto speciale in materia sanitaria, affinché sia applicabile l’aumento della quota regionale; l’applicabilità del comma 830 è sospesa fino al 30 aprile 2007, se per quella data, nessuna intesa preliminare all’adozione delle norme di attuazione sarà raggiunta, il concorso regionale è determinato nella misura del 44,09 (comma 831);

§  un ulteriore aumento della quota di spesa sanitaria posta direttamente a carico del bilancio della Regione siciliana, compensandone però l’onere con una quota di compartecipazione (rectius: ‘retrocessione’) al gettito delle accise riscosse sui prodotti petroliferi immessi al consumo nel territorio regionale, nella misura di una percentuale compresa tra il 20 e il 50 per cento del gettito (comma 832).

Le norme sopra illustrate, tuttavia, sono state interpretate diversamente dalle due parti generando una controversia, nella quale è intervenuta, da ultimo, la Corte costituzionale con la sentenza n. 62 del 2020, in cui è stata chiamata a decidere sul ricorso dello Stato avverso le norme regionali che prevedono l’iscrizione nel bilancio regionale delle entrate derivanti dalla ‘retrocessione’ delle accise di cui al comma 832 della legge n. 296 del 2006.

La Corte ripercorre il contenzioso che vede opposti Stato e Regione nella definizione della misura del concorso al finanziamento della spesa sanitaria regionale ed evidenzia come non siano state attuate le citate norme della legge di bilancio del 2007: né quelle riguardanti il progressivo aumento della quota regionale di partecipazione alla spesa sanitaria, né quelle che dovevano disciplinare la retrocessione alla regione di una quota delle accise sui prodotti petroliferi per garantire alla regione entrate aggiuntive che potessero compensare il maggiore onere. La Corte ha quindi censurato le norme regionali impugnate (art. 31, commi 4 e 5, legge reg. n. 8 del 2018), per quanto qui interessa, in quanto non idonee a garantire la copertura dei LEA in ambito regionale, sottolineando la necessità della leale collaborazione tra Stato e Regione per garantire il finanziamento della sanità regionale.

Con l’accordo del 16 dicembre 2022 le parti hanno convenuto, pertanto, di definire la controversia nei seguenti termini:

§  per gli anni dal 2007 al 2021 non è dovuta alla regione alcuna compensazione finanziaria

§  per l’anno 2022 è attribuito alla regione “in via forfetaria e a titolo definitivo” l’importo di 200 milioni di euro;

§  a decorrere dal 2023 lo Stato si impegna ad individuare una soluzione che possa concorrere progressivamente all’onere derivante dall’aumento della quota di partecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento.


Articolo 75, comma 2
(Attuazione dell’accordo con le Province autonome di Trento e Bolzano)

 

 

L’articolo 75, comma 2, in attuazione dell’accordo con il Governo del 25 settembre 2023, determina gli importi da attribuire a ciascuna Provincia autonoma per gli anni dal 2024 al 2027, a compensazione delle minori entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’accisa sui prodotti petroliferi ad uso riscaldamento, in relazione agli anni dal 2010 al 2022.

 

L’articolo 75, comma 2, recepisce i contenuti dei punti 1 e 2 dell’accordo del 25 settembre 2023 tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, con il quale le parti hanno, tra l’altro, definito le spettanze di ciascuna provincia autonoma in relazione alle minori entrate per gli anni dal 2010 al 2022 derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’accisa sui prodotti petroliferi utilizzati come combustibili per riscaldamento, attribuita alle Province di Trento e di Bolzano con la legge finanziaria 2010, nella misura di nove decimi.

 

La revisione dell’ordinamento finanziario delle due province operato con l’accordo del 30 novembre 2009, recepito con la legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009, art. 2 commi 106-116), ha stabilito l’attribuzione alle Province autonome dei nove decimi del gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento utilizzati nel rispettivo territorio e, in ragione delle maggiori entrate, un aumento del concorso alla finanza pubblica dovuto dalle Province stesse. Tuttavia la previsione di maggiori entrate non è stata del tutto soddisfatta alla luce degli incassi effettivi e per tale ragione le parti sono giunte alla definizione sopra illustrata.

In merito all’ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano si ricorda che è disciplinato dallo statuto (DPR n. 670 del 1972) e dalle norme di attuazione con riferimento sia alle entrate tributarie, in particolare alle aliquote delle compartecipazioni ai tributi erariali (artt. 69-75), sia al concorso alla finanza pubblica dovuto dalle Province stesse (art. 79). Le norme statutarie concernenti la finanza di ciascuna autonomia speciale, possono essere modificate con legge ordinaria previo accordo con la regione interessata (art. 104, statuto).

 

La questione relativa al mancato gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento è stata definita con l’accordo del 25 settembre 2023, recepito con l’articolo 9, commi 3-5, del decreto legge n. 145 del 2023, in corso di conversione, nei termini illustrati a seguire.

A decorrere dal 2023, da una parte le Province autonome di Trento e di Bolzano rinunciano al gettito relativo alle accise sui prodotti petroliferi utilizzati come combustibili per riscaldamento (comma 3, lettere a) e b) che modificano l’art. 75 dello statuto, D.P.R. n. 670 del 1972) e dall’altra parte viene ridotto di 25 milioni di euro il concorso annuo alla finanza pubblica dovuto dal sistema territoriale regionale integrato (comma 3, lettere c) e d) che modificano l’art. 79 dello statuto).

Per le minori entrate relative agli anni dal 2010 al 2020, lo Stato riconosce alla Provincia autonoma di Trento l’importo di 468,14 milioni di euro e alla Provincia autonoma di Bolzano l’importo di 267,74 milioni di euro. A parziale copertura dei suddetti importi sono attribuiti, nell’esercizio 2023, 40 milioni di euro a ciascuna Provincia autonoma. Lo Stato si impegna, inoltre, a reperire la copertura finanziaria per l’erogazione, entro il 2027, dei restanti importi spettanti a ciascuna Provincia.

 

Il citato articolo 9, comma 5 (decreto legge n. 145 del 2023, in corso di conversione) in attuazione di quanto concordato, attribuisce a ciascuna Provincia autonoma, 40 milioni di euro nell’esercizio 2023.

 

L’articolo 75, comma 2, in esame determina gli importi da attribuire a ciascuna Provincia dal 2024 al 2027 come ristoro definitivo delle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo della compartecipazione in oggetto.

Per ciascun anno dal 2024 al 2027 sono attribuiti:

§  alla Provincia autonoma di Trento l’importo di 107.035.000 euro  

§  alla Provincia autonoma di Bolzano l’importo di 56.935.000 euro.

 

 

La norma, analogamente a quanto stabilito dall’articolo 9, comma 5 del decreto legge n. 145 del 2023 (in corso di conversione) specifica che detti importi sono calcolati al netto degli eventuali residui trasferimenti statali per leggi di settore, attribuiti ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009.

La norma si riferisce ai trasferimenti statali per leggi di settore determinati ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009 e correlati esclusivamente alle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome, nonché a rapporti giuridici già definiti. Con la legge finanziaria del 2010, infatti, sono stati soppressi tutti i trasferimenti statali per leggi di settore alle province autonome, ad eccezione dei “contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti.”

 

Articolo 76
(Sospensione della restituzione delle quote capitale delle anticipazioni di liquidità per le Regioni colpite dal sisma del 2016)

 

 

L’articolo 76 reca la proroga all’anno 2026, per le Regioni colpite dal sisma del 2016, della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti scaduti della PA, prevedendo che la somma delle quote capitale annuali sospese sia rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2027. Sono inoltre prorogati taluni vincoli per l'utilizzo, anche negli anni 2024, 2025 e 2026, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione.

Per l’attuazione delle disposizioni in esame è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2024, 28 milioni per l’anno 2025 e 43 milioni di euro per l’anno 2026.

 

Si rammenta che la sospensione per le regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità, acquisite da ciascuna regione per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili ai sensi del D.L. n. 35 del 2013, è stata introdotta dall’articolo 44, comma 4, del D.L. n. 189/2016 (di cui la disposizione in esame propone la modifica) per il periodo 2017-2021, con l'obiettivo di concorrere a una riduzione, lungo un orizzonte temporale quinquennale, del grado di rigidità dei bilanci regionali, gravati dagli oneri per gli interventi a sostegno del tessuto economico e imprenditoriale locale a seguito del sisma del 24 agosto 2016. La sospensione è stata successivamente prolungata fino al 2022 dall’articolo 39, comma 14-bis, lett. a) e b), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162; quindi al 2023 dal D.L. n. 115/2022, art. 17

 

Il comma 1 apporta alcune modifiche all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” (come convertito dalla legge n. 142 del 2022).

In particolare:

a)      è estesa agli esercizi 2024, 2025 e 2026 la durata della sospensione del versamento della quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti scaduti ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013;

b)     è prorogata all'anno 2027 (in luogo del 2024) la decorrenza del rimborso della somma delle quote capitale annuali sospese negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario;

c)      vengono estesi negli anni 2024, 2025 e 2026 i vincoli per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione, introdotti dal medesimo art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 con riferimento all’anno 2022, in base ai quali tali enti possono utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione del debito, e possono accertare entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per rimborso prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio.

 

Il comma 2 prevede che gli enti i quali non intendano avvalersi della sospensione per l’esercizio 2024, debbano darne comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame. Per gli anni successivi, gli enti possono comunicare al Ministero medesimo di non essere interessati alla sospensione entro il 30 settembre di ogni anno precedente agli esercizi 2025 e 2026.

 

Il comma 3 autorizza la spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2024, 28 milioni per l’anno 2025 e 43 milioni di euro per l’anno 2026.

 

Le disposizioni in esame si applicano alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

 

 

 


Articolo 77
(Ripiano disavanzo regioni a statuto ordinario)

 

 

L’articolo 77 disciplina, nelle more dell’individuazione dei LEP e dell’attuazione del federalismo regionale, la concessione di un contributo alle regioni a statuto ordinario per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021, in dieci esercizi a decorrere dal 2023, in presenza di determinate condizioni e previa sottoscrizione di un accordo con il Governo.

Il contributo, dell’importo complessivo pari a 20 milioni di euro annui, è ripartito tra gli enti che ne hanno diritto entro il 31 marzo 2024 con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, deve essere utilizzato prioritariamente per il ripiano della quota annuale del disavanzo (commi 1-3) e sulle corrispondenti quote regionali non sono ammessi sequestri o procedure esecutive (comma 8).

Ciascuna regione nelle condizioni di accedere al contributo è tenuta a sottoscrivere un accordo con il Governo, entro il 15 febbraio 2024, con il quale si impegna ad assicurare risorse proprie pari alla metà della quota annuale di contributo, da reperire attraverso una serie di misure, elencate nella norma e da definire con l’accordo stesso, che vanno dall’aumento di imposte e canoni alla razionalizzazione e contenimento della spesa, specie con riferimento alla struttura amministrativa e al personale. I tempi e le modalità di realizzazione degli obiettivi sono definiti nel cronoprogramma di cui l’accordo deve essere corredato (commi 4-5). L’accordo è sottoposto a di monitoraggio e verifica semestrale da parte della Corte dei conti (comma 9).

Per le regioni destinatarie del contributo, in cui nel 2023 si siano verificate determinate condizioni inerenti i tempi di pagamento dei debiti commerciali, i commi 6 e 7 disciplinano, inoltre, specifiche procedure per la definizione transattiva dei debiti stessi, sulla base di un piano di rilevazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2023.

 

L’articolo 77 prevede, al comma 1, la concessione di un contributo annuo, dal 2024 al 2033, alle regioni a statuto ordinario per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021, qualora la quota pro capite di quest’ultimo sia superiore, al netto del debito autorizzato e non contratto, a euro 1.500.

Il contributo complessivo è ripartito tra le regioni che ne hanno diritto in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità; le suddette quantità devono risultare da specifica attestazione a firma del legale rappresentante della regione beneficiaria.

In riferimento al disavanzo di amministrazione delle regioni a statuto ordinario, si rammenta che il decreto legge n. 51 del 2023 (convertito con legge n. 87 del 2023, articolo 12-bis comma 3) consente alle regioni a statuto ordinario, in presenza di un disavanzo pro-capite al 31 dicembre 2021 superiore a 1.500 euro e a determinate condizioni, di procedere al ripiano del disavanzo stesso in nove esercizi a decorrere dal 2023, previa la deliberazione del consiglio regionale, verificata dal collegio dei revisori, in cui sia esposto il piano di ammortamento. La disciplina è esplicitamente adottata in deroga alla norma sul disavanzo di amministrazione contenuta nell’ordinamento contabile recato dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che non consente una dilazione così estesa nel tempo.

 

La ripartizione del contributo, stabilisce il comma 2, è formalizzata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2024.

Il comma 2 specifica, inoltre, che il disavanzo pro capite è calcolato sulla base dei dati inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 15 ottobre 2023, in relazione al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2021, anche su dati di preconsuntivo.

Quanto all’utilizzo del contributo, il comma 3 stabilisce che deve essere utilizzato prioritariamente per il ripiano della quota annuale del disavanzo e solo per la parte residuale, per le spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari.

 

Il comma 4 stabilisce che l’accesso al contributo annuo, da parte della singola regione a statuto ordinario, ai sensi del comma 1, è subordinato alla previa sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2024, di un accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il Presidente della Regione, con il quale ad assicurare, per ciascun anno (o con altra cadenza concordata), e per tutto il periodo coperto dal contributo, risorse proprie pari ad almeno la metà del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari. Le risorse sono reperite con un programma di misure da adottare secondo le modalità concordate, anche con riferimento ai tempi di realizzazione.

L’accordo, infatti, come stabilisce il comma 5, deve essere è corredato dal cronoprogramma delle fasi intermedie di attuazione degli obiettivi, con cadenza semestrale, tranne che per l'esercizio 2024, per il quale sono sufficienti obiettivi annuali.

 

La disciplina in esame è del tutto analoga a quanto già previsto per il ripiano del disavanzo di amministrazione dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana dalla legge di bilancio del 2022. I commi 567-580 della legge n. 234 del 2021, infatti, prevedono un contributo statale complessivo di 2.670 milioni, per gli anni dal 2022 al 2042, a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro. I contributi sono vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo e alle spese per le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari. Su di essi non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. L’erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di un Accordo con il Governo, in cui il comune si impegna, sulla base di uno specifico cronoprogramma con scadenze semestrali, a concorrere al ripiano del disavanzo per almeno un quarto del contributo statale attraverso una serie di misure volte ad incrementare le entrare dell’ente e a creare risparmi di spese.

 

Le misure che la regione può adottare al fine di reperire le risorse, dalle quali sono esplicitamente escluse quelle che incidono nel perimetro sanitario del bilancio, sono elencate al comma 4 e sono le seguenti:

a)   incremento dell'addizionale regionale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dalla legislazione vigente;

b)   incremento dei canoni di concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi del patrimonio regionale, da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione del patrimonio;

c)   riduzioni strutturali del 2 per cento annuo, rispetto ai dati di consuntivo 2021, degli impegni di spesa di parte corrente, della missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», ad esclusione dei programmi 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali; 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 06 Ufficio tecnico;

d)   attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie e delle prescrizioni in materia di gestione del personale ai sensi del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d. lgs. n. 175 del 2016);

e)   misure di risparmio concernenti la struttura amministrativa e il personale regionale: riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa, riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni; rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali; contenimento della spesa del personale in servizio, anche di livello dirigenziale;

f)    razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive;

g)   ulteriori interventi di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati dall'ente.

 

Il monitoraggio e la verifica degli obiettivi inseriti nel cronoprogramma sono affidati alla Corte dei conti. Il comma 9 stabilisce, infatti, che la Sezione regionale della Corte dei conti, con cadenza semestrale, effettua il monitoraggio delle misure adottate ai fini del corretto utilizzo delle risorse. La prima verifica è effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2024. In caso di esito negativo delle verifiche, è sospesa l’erogazione del contributo per le annualità successive a quella dell’esercizio in corso.

 

I commi 6 e 7 dettano norme per la rilevazione e lo smaltimento dei crediti commerciali. Le norme definiscono specifiche procedure per la definizione transattiva dei debiti commerciali, sulla base di un piano di rilevazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2023, da predisporre entro il 15 maggio 2024 da parte delle regioni che, nell’anno 2023, si trovino, in relazione ai tempi di pagamento dei debiti commerciali, nelle condizioni previste al comma 859 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).

 

Il comma 859 indica le condizioni in base alle quali le amministrazioni pubbliche, escluse gli enti del servizio sanitario, applicano le misure correttive disciplinate alla lettera a) dei commi 862 o 864, ovvero quando:

a) il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente, oppure quando il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispetti i termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 239 del 2002.

 

Ai fini della predisposizione del piano le regioni devono darne avviso entro il 31 gennaio 2024 tramite affissione all’albo pretorio on-line, assegnando un termine (non inferiore a 60 giorni) per la presentazione delle richieste di ammissione al piano da parte dei creditori. Per consentire la presentazione delle domande da parte di tutti i creditori l’ente dovrà adottare forme idonee per pubblicizzare la formazione del piano. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori determina, infatti, l’automatica cancellazione del credito vantato.

A seguito del censimento di tutti i debiti, per la definizione transattiva di ciascuno di essi, la regione propone, entro il 15 giugno 2024, a ciascun creditore, una somma variabile in relazione all’anzianità del debito tra il 40 per cento del debito (per quelli con una anzianità di maggiore di 10 anni) e l’80 per cento del debito (per quelli con una anzianità inferiore a 3 anni). La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a 30 giorni, prevede da parte del creditore la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro 20 giorni dalla conoscenza dell’accettazione della transazione.

Il comma 8 mette al riparo la regione destinataria delle misure in esame, nei confronti di eventuali procedure esecutive per debiti non assolti. La norma stabilisce che nei confronti della liquidità derivante dai contributi annuali ricevuti in base all’accordo, nonché dalle riscossioni conseguenti le misure adottate con l’accordo stesso (commi 1 e 4), non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Dalla data di approvazione del piano di rilevazione dei debiti e fino al completamento della presentazione da parte della regione delle proposte transattive (commi 6 e 7), inoltre, non possono essere intraprese o proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel predetto piano e i debiti non producono interessi né sono soggetti alla rivalutazione monetaria; la norma detta infine disposizioni su procedure pendenti e pignoramenti.


Articolo 78
(Risorse per investimenti Regioni a statuto ordinario)

 

 

L’articolo 78 assegna alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Il riparto di tali risorse tra le Regioni interessate è indicato in apposita tabella. L’articolo dispone quindi in ordine alle tipologie delle opere da realizzare, alla trasmissione dell’atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, ai termini temporali per la stipula dei contratti di affidamento dei lavori in ragione dei costi delle opere, alle modalità di erogazione delle somme e al monitoraggio della realizzazione opere in oggetto.

 

Il comma 1 assegna alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti, pari, come accennato, a 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Una tabella allegata alla disposizione (riportata in calce alla presente scheda) reca gli importi destinati a ciascuna Regione. Tali importi, possono essere modificati mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2024, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Rimane comunque fermo il limite di 50 milioni per ciascuno degli anni del quinquennio di riferimento.

Il comma 2 specifica le tipologie di opere che possono beneficiare delle suddette risorse. Si tratta di opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico - anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale - nonché di interventi per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili.

Il comma 3 prevede che le Regioni trasmettano al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 28 febbraio di ciascun anno, l’atto di individuazione degli interventi, completo dell’indicazione, per ciascun intervento, del codice unico di progetto (CUP) e del relativo importo.

Il comma 4 fissa i seguenti termini temporali, - “decorrenti dall’atto di individuazione degli interventi” - in ragione dei costi delle opere, per la stipula dei contratti di affidamento lavori:

a)      entro tre mesi per le opere con costo fino a 150.000 euro;

b)     entro dieci mesi per le opere il cui costo è compreso tra 150.001 euro e 750.000 euro;

c)      entro quindici mesi per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro;

d)     entro venti mesi per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro.

 

Si valuti l’opportunità di meglio precisare la data di decorrenza dei termini in esame.

 

Qualora nel corso del monitoraggio sulle opere (v. infra) si rilevi il mancato rispetto dei termini temporali qui sopra ricordati, le somme sono revocate e acquisite al bilancio dello Stato.

 

Il comma 5 concerne l’erogazione del contributo.

L’erogazione è effettuata per ciascuno degli interventi, identificati dal codice unico di progetto (CUP), dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:

§  per il 30 per cento previa verifica della stipula del contratto di affidamento dei lavori;

§  per il 50 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori;

§  per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

Tali passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio, anche al fine di valutare i tempi di realizzazione delle opere oggetto di finanziamento ed il rispetto del cronoprogramma procedurale.

 

Il comma 6 stabilisce che il monitoraggio delle opere in esame sia effettuato dalle regioni beneficiarie attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Il decreto legislativo n. 229 del 2011 definisce le informazioni che le amministrazioni pubbliche e i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, devono detenere e comunicare ai fini del monitoraggio e stabilisce le regole e le modalità di trasmissione dei dati.

 

Segue Tabella.

 


 

Tabella

 

Abruzzo

3,16%

1.580.000

Basilicata

2,50%

1.250.000

Calabria

4,46%

2.230.000

Campania

10,54%

5.270.000

Emilia- Romagna

8,51%

4.255.000

Lazio

11,70%

5.850.000

Liguria

3,10%

1.550.000

Lombardia

17,48%

8.740.000

Marche

3,48%

1.740.000

Molise

0,96%

480.000

Piemonte

8,23%

4.115.000

Puglia

8,15%

4.075.000

Toscana

7,82%

3.910.000

Umbria

1,96%

980.000

Veneto

7,95%

3.975.000

TOTALE

100,00%

50.000.000

 

 

 

 


Capo II
Enti locali

 

 

Articolo 79
(Patti con i Comuni per favorire il riequilibrio finanziario e strutturale)

 

 

L’articolo 79 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui, dal 2024 al 2033, da ripartire tra i comuni che sottoscrivono un accordo per il ripiano del disavanzo o del debito con il Presidente del Consiglio, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 50 del 2022 (art. 43, commi 2-8). Ai sensi della norma citata sono interessati i comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro e i comuni capoluoghi di città metropolitana o di provincia con un debito pro-capite superiore ad euro 1.000, sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022.

Il riparto del Fondo è effettuato con decreto del Ministro dell’interno, entro il 31 marzo 2024, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa.

Il contributo non può eccedere, per ogni anno, la somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa.

Dal 2025 l’effettiva erogazione annuale del contributo è condizionata alla positiva verifica, da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’interno, del rispetto degli indicatori del cronoprogramma allegato all’accordo relativi all’esercizio precedente e della riduzione del disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente.

 

Si ricorda, in premessa, che con la legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) e, successivamente, con il decreto-legge n. 50 del 2022 (cd. Aiuti) sono state introdotte delle procedure di affiancamento ai comuni in crisi finanziaria, incentrate sulla stipulazione di un Accordo con il Governo mediante il quale il comune si impegna ad adottare una serie di iniziative – quali l'incremento della riscossione, la revisione della spesa e l'incremento dell'addizionale comunale all'Irpef – i cui effetti finanziari in termini di maggiori entrate e minori spese sono oggetto di verifica da parte di uno specifico tavolo tecnico allo scopo istituito presso il Ministero dell'interno. La sottoscrizione dell’Accordo avvantaggia i comuni, in quanto sospende per due anni la possibilità di essere dichiarato in dissesto finanziario.

Per i comuni capoluogo di città metropolitana di Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria (aventi un disavanzo pro capite superiore a euro 700), che hanno stipulato l’Accordo sulla base di quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 567, legge n. 234 del 2021), è stato inoltre ripartito un contributo complessivo di 2,67 miliardi di euro per gli anni dal 2022 al 2034.

Per gli altri comuni capoluogo di città metropolitana e per i comuni capoluogo di provincia la sottoscrizione degli Accordi per il riequilibrio finanziario (in caso di disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 500 euro) o per il riequilibrio strutturale (in caso di debito pro capite superiore a 1.000 euro) non prevedeva, invece, un contributo statale per il ripiano del disavanzo o del debito.

Con la norma in esame sono stanziati 50 milioni di euro annui, dal 2024 al 2033, da ripartire tra i comuni che sottoscrivono gli Accordi suddetti, al fine di favorire il riequilibrio finanziario e strutturale.

 

In particolare, il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2033 da ripartire tra i comuni che sottoscrivono gli accordi disciplinati dai commi 2 e 8 dell’articolo 43 del decreto-legge n. 50 del 2022, al fine di favorire il riequilibrio finanziario e strutturale.

Il comma 2 dell’art. 43, al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 500 euro, ha previsto la facoltà, per i Sindaci di tali comuni, di sottoscrivere, entro il 15 ottobre 2022, un accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per il ripiano del disavanzo stesso.

La sottoscrizione dell'accordo è subordinata all'impegno del comune sottoscrittore ad adottare parte o tutte le seguenti misure (previste dall’articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021[42]):

§  incremento dell’addizionale comunale Irpef in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente e introduzione di una addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale;

§  valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio e l’incremento dei canoni di concessione e locazione e ulteriori utilizzi produttivi da realizzarsi attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti e istituti pubblici e privati;

§  incremento della riscossione delle entrate proprie, anche attraverso modalità di rateizzazione (per una durata massima di 24 rate mensili) da fissare in deroga alla normativa vigente;

§  incremento degli investimenti, anche attraverso l’utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari, garantendo un incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo 2022- 2026, rispetto alla media del triennio precedente, almeno pari alle risorse assegnate a valere dei richiamati fondi, incrementate del 5 per cento e, per il periodo successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno pari alla media del triennio precedente, al netto dei pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare;

§  realizzazione di un’ampia revisione della spesa, in particolare attraverso:

o  una riduzione strutturale del 2% della spesa di parte corrente della Missione 1 (“Servizi istituzionali, generali e di gestione”), rispetto a quella risultante dal rendiconto consuntivo 2020;

o  la completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell’articolo 24 del d. lgs. n. 175 del 2016 e, in particolare, delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo medesimo;

o  la riorganizzazione e lo snellimento della struttura amministrativa, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni, di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché di potenziare gli uffici coinvolti nell’utilizzo dei fondi del PNRR e del Fondo complementare e nell’attività di accertamento e riscossione delle entrate;

o  la costituzione di uffici comuni per la gestione unitaria dei servizi strumentali;

o  il contenimento della spesa del personale in servizio;

o  l’incremento della qualità, quantità e diffusione su tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza (con la predisposizione di un’apposita relazione annuale da parte dell’amministrazione comunale);

o  la razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di ridurre la spesa per locazioni passive;

o  ulteriori misure di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuate in piena autonomia dall’ente.

La sottoscrizione dell’Accordo con il Governo è subordinata alla verifica delle suddette misure, proposte dai comuni interessati entro il 31 luglio 2022, da parte di un tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell’Interno. Il tavolo, considerata l'entità del disavanzo da ripianare, individua anche l'eventuale variazione, quantitativa e qualitativa, delle misure proposte dal comune interessato per l'equilibrio strutturale del bilancio. Il tavolo termina l'istruttoria sulle proposte di accordo presentate dai comuni entro il 30 settembre 2022 (art. 43, comma 3).

Le maggiori entrate derivanti o correlate alle misure intraprese devono essere destinate, prioritariamente e fino a concorrenza della quota annuale del disavanzo da ripianare, al ripiano del disavanzo stesso. La sottoscrizione dell'Accordo sospende per due anni la possibilità di attivare la procedura del dissesto guidato; tale sospensione decade, tuttavia, nel caso di mancata deliberazione, entro i termini stabiliti nell'accordo, delle misure concordate tra il comune capoluogo di provincia e il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ad oggi, risultano aver sottoscritto tale accordo i comuni di Lecce e di Alessandria.

Il comma 8 dell’art. 43 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha previsto, inoltre, che la stessa procedura possa essere attivata anche dai comuni sede di città metropolitana (diversi da quelli con disavanzo pro capite superiore a euro 700, di cui all’art. 1, comma 567, legge n. 234 del 2021) e dai comuni capoluoghi di provincia con un debito pro capite superiore a 1.000 euro sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, che intendano avviare un percorso di riequilibrio strutturale.

Risultano avere sottoscritto tale accordo i comuni di Genova e Venezia.

Il decreto-legge n. 198 del 2022 (articolo 3, comma 10-quater) ha prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine entro il quale i comuni capoluogo di provincia che hanno presentato la proposta di accordo per il riequilibrio finanziario, non ancora sottoscritto con il Governo, possono presentare o riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ovvero l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

 

Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2024. Il riparto è effettuato in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, da inviare entro il 31 gennaio 2024, a firma del legale rappresentante dell'ente.

 

Il comma 2 dispone che il contributo destinato a ciascun comune beneficiario non può eccedere, per ogni anno, la somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa. Le somme non assegnate per eventuali eccedenze rispetto alla somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sono ripartite con il medesimo criterio tra i restanti comuni.

 

Il comma 3 vincola l’importo del contributo erogato annualmente prioritariamente al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le quote capitali annuali di ammortamento dei debiti finanziari.

 

Il comma 4 prevede che il contributo si aggiunge agli effetti delle misure inserite nell’accordo di cui all’articolo 43, commi 2 e 8, del decreto-legge n. 50 del 2022 ai fini del ripiano anticipato del disavanzo e non viene assegnato per quelle annualità che non sono ricomprese nell’arco temporale di durata dell’accordo.

 

Il comma 5 dispone che l’effettiva erogazione annuale del contributo è condizionata, a decorrere dal 2025, alla verifica, con esito positivo, da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL) del rispetto degli indicatori del cronoprogramma allegato all’accordo relativi all’esercizio precedente e della riduzione del disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, per un importo almeno pari agli effetti finanziari delle misure inserite nell’accordo per tale anno e del contributo ricevuto ai sensi del comma 1 dell’articolo in esame.

 

Si ricorda che in merito alla verifica e al monitoraggio sullo stato di attuazione dell’accordo, l’articolo 43, comma 6, del decreto-legge n. 50 del 2022 rinvia a quanto previsto dai commi 577 e 578 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022, i quali hanno disciplinato il meccanismo di monitoraggio degli accordi e di verifica della loro attuazione da parte del comune destinatario dei contributi statali. Tali compiti sono attribuiti alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell’interno. La Commissione è incaricata di effettuare verifiche semestrali sul raggiungimento degli obiettivi intermedi definiti nel cronoprogramma dei suddetti accordi. In caso di verifica negativa, la Commissione indica al comune le misure da assumere entro il semestre successivo. In caso di ulteriore inadempimento, la Commissione trasmette gli esiti della verifica alla sezione regionale della Corte dei conti e propone al Presidente del Consiglio dei ministri la sospensione del contributo per le annualità successive.

 

Gli Accordi per i comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700

La legge di bilancio per il 2022 (commi 567-580, legge n. 234 del 2021) ha stanziato per gli anni 2022-2042 un contributo complessivo di 2,67 miliardi di euro a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 (si tratta dei comuni di Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria). L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022 (termine prorogato al 31 gennaio 2023 dal comma 783 della legge n. 197 del 2022) di un Accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Sindaco, in cui il comune si impegna, sulla base di uno specifico cronoprogramma con scadenze semestrali, a concorrere al ripiano del disavanzo per almeno un quarto del contributo statale annuo concesso, attraverso: l'incremento dell'addizionale IRPEF e l'introduzione di una addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale; la valorizzazione del patrimonio e l'incremento dei canoni di concessione e locazione; l'incremento della riscossione delle entrate; un'ampia revisione della spesa, in particolare attraverso il riordino e la riduzione degli uffici (e dei relativi spazi), il contenimento della spesa per il personale, la razionalizzazione delle società partecipate; l'incremento progressivo della spesa per investimenti. I contributi sono vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo e alle spese per le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari. Su di essi non sono ammessi sequestri o procedure esecutive.

Il monitoraggio dell'Accordo e la verifica della sua attuazione spettano alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), operante presso il Ministero dell'interno. La Commissione effettua verifiche semestrali sul raggiungimento degli obiettivi intermedi definiti dal cronoprogramma e in caso di verifica negativa indica al comune le misure da assumere entro il semestre successivo. In caso di ulteriore inadempimento la Commissione trasmette gli esiti della verifica alla sezione regionale della Corte dei conti. La sottoscrizione dell'Accordo sospende per due anni la possibilità di attivare la procedura del dissesto guidato. La prima verifica dell'attuazione dell'accordo è effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2023 (termine così prorogato, di un anno, dal comma 783 della legge n. 197 del 2022).

Con il D.M. del 6 aprile 2022 il contributo complessivo di 2,67 miliardi di euro è stato ripartito, per ciascun anno dal 2022 al 2042, a favore dei comuni beneficiari in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa. Il contributo è ripartito, per gli anni 2022-2042, ai comuni di Napoli (1,231 milioni di euro), Torino (1,120 milioni), Palermo (180 milioni) e Reggio Calabria (138 milioni).

 

Gli Accordi per il riequilibrio finanziario e strutturale

Il decreto-legge n. 50 del 2022 (articolo 43, commi da 2 a 8) al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 500 euro prevede la facoltà, per i Sindaci di tali comuni, di sottoscrivere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, un accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per il ripiano del disavanzo stesso. A differenza della procedura sopra descritta, in questo caso non sono stanziati contributi statali per il ripiano del disavanzo. La sottoscrizione dell'accordo è subordinata all'impegno del comune sottoscrittore ad adottare una serie di iniziative previste dalle sopracitate norme della legge di bilancio 2022 (commi 567-580, legge n. 234 del 2021) -  tra le quali l'incremento della riscossione, la revisione della spesa e l'incremento dell'addizionale comunale all'Irpef (non superiore allo 0,4%) - i cui effetti finanziari in termini di maggiori entrate e minori spese sono oggetto di verifica da parte di uno specifico tavolo tecnico allo scopo istituito presso il Ministero dell'interno. Anche in questo caso la sottoscrizione dell'Accordo sospende per due anni la possibilità di attivare la procedura del dissesto guidato, tale sospensione decade, tuttavia, nel caso di mancata deliberazione, entro i termini stabiliti nell'accordo, delle misure concordate tra il comune capoluogo di provincia e il Presidente del Consiglio dei ministri. Risultano aver sottoscritto tale accordo i comuni di Lecce, Alessandria, Vibo Valentia, Salerno, Brindisi, Potenza e Avellino.

La stessa procedura può essere attivata anche dai comuni sede di città metropolitana (diversi da quelli con disavanzo pro capite superiore a euro 700) e dai comuni capoluoghi di provincia con un debito pro capite superiore a 1.000 euro sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, che intendano avviare un percorso di riequilibrio strutturale. Risultano avere sottoscritto tale accordo i comuni di Genova e Venezia.

 

Si evidenzia, al riguardo, che la Corte di Conti, nell'analizzare gli Accordi in esame, ha ritenuto che queste procedure di affiancamento e sostegno finanziario nel percorso di risanamento potrebbero costituire “un modello per una riforma sistematica dell'impianto normativo posto a presidio del superamento della criticità finanziaria degli enti locali” (Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali 2022). Nello stesso tempo, la Corte dei Conti si è espressa sugli istituti del dissesto e del predissesto, evidenziandone i limiti: “A dieci anni dalla sua introduzione si può affermare che l'istituto del riequilibrio finanziario pluriennale introdotto nel Titolo VIII del Tuel, nel complesso non è risultato idoneo a risolvere la criticità finanziaria. A ben vedere anche la disciplina più risalente, quella relativa al dissesto, introdotta nel 1989 con la previsione di un accollo integrale degli oneri da parte dello Stato, caratterizzata da un approccio aziendalistico mutuato dal diritto fallimentare, non è riuscita nell'intento”. Le maggiori criticità del vigente sistema di risanamento sono individuate dai giudici contabili nella scarsa tempestività della procedura istruttoria e nella ridotta efficacia delle procedure.

In conclusione, la Corte ha affermato che “per le ragioni esposte potrebbe essere ripensata la disciplina delle procedure di risanamento finanziario, superando lo stigma del dissesto e ipotizzando un solo iter nel quale viene rafforzato l'apporto di assistenza tecnica con un approccio incisivo nel quale l'ente viene affiancato e sostenuto sul piano finanziario”.


Articolo 80
(
Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario)

 

 

L’articolo 80 stanzia un contributo di 10 milioni di euro annui, dal 2024 al 2038, a favore dei comuni capoluogo di città metropolitana che al 31 dicembre 2023 escono dal dissesto finanziario. Il contributo è finalizzato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo dei comuni beneficiari.

I suddetti comuni possono deliberare un incremento dell'addizionale comunale all'Irpef non superiore a 0,4 punti percentuali (anche oltre il limite dello 0,8 per cento previsto in via generale) e un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non superiore a 3 euro per passeggero. In tal caso debbono adottare misure mirate all’incremento della riscossione delle proprie entrate.

Gli stessi comuni usciti dal dissesto, qualora si trovino a dover soddisfare debiti provenienti dal dissesto a causa dell'insufficienza della massa attiva, possono proporre ai singoli creditori la definizione transattiva dei debiti commerciali. Possono inoltre ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dall’organo straordinario di liquidazione.

 

Il comma 1 riconosce un contributo di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038, ai comuni capoluogo di città metropolitana che alla data del 31 dicembre 2023 terminano il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Il contributo, volto al riequilibrio strutturale, è ripartito in proporzione al disavanzo risultante dal rendiconto 2022 trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 31 dicembre 2023, anche su dati di preconsuntivo.

 

Il dissesto finanziario costituisce lo strumento finanziario attivabile laddove l'ente locale non sia più in grado di svolgere le proprie funzioni e di erogare servizi indispensabili ovvero non sia in grado di assolvere a debiti liquidi ed esigibili (art. 244 e ss. del TUEL).

Con la dichiarazione di dissesto da parte dell'ente locale si procede alla nomina dell'organo straordinario di liquidazione (OSL), con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, e di un'amministrazione straordinaria, con il fine di procedere all'accertamento della massa attiva e passiva (artt. 252-256). Dichiarato il dissesto, infatti, si ha la netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente. In particolare, viene demandata all'organo straordinario di liquidazione la competenza relativamente ai fatti verificatisi fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quella relativa alla predisposizione di un bilancio riequilibrato. L'organo straordinario di liquidazione provvede alla rilevazione della massa passiva, all'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili (massa attiva) ai fini del risanamento ed alla liquidazione e pagamento della massa passiva. La procedura prevede che tutte le posizioni debbano essere definite entro 5 anni dall’apertura del dissesto.

La dichiarazione di dissesto comporta per l'ente, sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato: limiti alla contrazione nuovi mutui (con alcune eccezioni relative ai mutui con oneri a carico dello Stato o delle regioni, nonché mutui per la copertura di spese di investimento strettamente funzionali alla realizzazione di interventi finanziati con risorse provenienti dall'UE o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati) (art. 249); limiti all'impegno delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso; i pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 250); l'aumento, nella misura massima consentita dalla legge, delle aliquote e delle tariffe di base delle imposte e tasse locali, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni (art. 251).

Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni, decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 265). Dall'emanazione del decreto che approva l'ipotesi di bilancio riequilibrato e per la durata del risanamento, gli enti locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per investimento e all'emissione di prestiti obbligazionari (art. 266 TUEL). Per la durata del risanamento la pianta organica rideterminata non può essere variata in aumento (art. 267).

Le anticipazioni di liquidità ricevute da Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento dei debiti commerciali devono essere rimborsate a carico della gestione ordinaria degli enti locali in dissesto, e non della gestione dell'Organo straordinario di liquidazione (legge n. 197 del 2022, art. 1, comma 789). Gli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione devono ripristinare, in sede di rendiconto 2022, un nuovo apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022 (D.L. n. 115 del 2022, art. 16, comma 6-ter). Il termine per adempiere a tale obbligo è stato rinviato all'approvazione del rendiconto 2023 (art. 18, comma 1, del D.L. n. 44 del 2023).

Il decreto-legge n. 104 del 2023 (articolo 21, commi 1-5) ha previsto l'erogazione di una anticipazione di liquidità a favore degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto dal 1° gennaio 2017 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del TUEL per la liquidazione dei debiti ammessi. L'anticipazione di liquidità è stanziata fino all'importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi alla gestione liquidatoria, da restituire in base ad un piano di ammortamento a rate costanti della durata massima di 10 anni. La ripartizione dell'anticipazione avviene in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'ISTAT. Per le province e le città metropolitane l'importo massimo dell'anticipazione è fissato in 20 euro per abitante. L'anticipazione è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno, nel limite di 100 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali (articolo 243-ter TUEL). Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023 (comma 1-bis).

Nel complesso, dal 1989 al 2021, sono state attivate 705 procedure di dissesto e, dal 2012, 462 procedure di riequilibrio finanziario pluriennale. Va tuttavia considerato che lo stesso ente può attivare più volte una procedura (doppio dissesto) e può determinarsi il passaggio dal riequilibrio al dissesto per il fallimento del primo. I dissesti attivati tra il 2017 e il 2021 sono 142, in crescita tra il 2017 e il 2019, anno del punto di massimo, e in flessione nel 2020 e nel 2021, anni interessati dall'evento pandemico e da interventi straordinari di sostegno finanziario agli enti locali. Nel 2022 sono state attivate 26 procedure di dissesto, in aumento rispetto ai 22 dissesti attivati nell'anno precedente. Le regioni in cui sono stati dichiarati il maggior numero di dissesti sono la Calabria, la Sicilia e la Campania: le procedure attive in queste regioni rappresentano circa l'80% dei dissesti attivati tra il 2018 e il 2022. Per approfondimenti sulla disciplina della criticità finanziaria negli enti locali si segnala l'ultima Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali della Corte dei conti (2023).

 

Il comma 2 stabilisce che il riparto del contributo, vincolato prioritariamente al ripiano anche anticipato del disavanzo, è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024.

 

Il comma 3 consente ai comuni capoluogo di città metropolitana che al 31 dicembre 2023 fuoriescono dal dissesto finanziario di istituire, con apposite delibere del Consiglio comunale, un incremento dell'addizionale comunale all'Irpef non superiore a 0,4 punti percentuali.

Tale facoltà è riconosciuta in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, il quale dispone che l’aliquota dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. Pertanto, nel caso in esame, l’aliquota potrebbe eccedere tale limite.

Gli stessi comuni possono istituire, inoltre, un’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non superiore a 3 euro per passeggero.

Tali addizionali possono essere introdotte se preliminarmente il comune adotta misure finalizzate all’incremento della riscossione delle proprie entrate.

La norma richiama espressamente le misure indicate dall’articolo 1, comma 572, lettera c), della legge n. 234 del 2021, in materia di Accordi per il ripiano del disavanzo dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana. La disposizione citata prevede l’incremento della riscossione delle proprie entrate attraverso:

1)              l’affidamento ai soggetti che effettuano l’attività di recupero coattivo, compresa l’Agenzia delle entrate-Riscossione, dei carichi relativi ai crediti maturati ed esigibili almeno trenta mesi prima del decorso del termine di prescrizione del relativo diritto; nei primi due anni di attuazione dell'accordo l'affidamento dei predetti crediti deve essere effettuato almeno venti mesi prima;

2)              l’introduzione di modalità di rateizzazione per una durata massima in 24 rate mensili, in deroga alla normativa vigente; nei primi due anni la durata massima della rateizzazione può essere fissata in 36 rate mensili.

 

Il comma 4 consente ai comuni di cui al comma 1 che si trovino a dover soddisfare debiti provenienti dal dissesto a causa dell’insufficienza della massa attiva, di proporre ai singoli creditori la definizione transattiva del credito secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 575 della legge n. 234 del 2021. Ai medesimi enti è riconosciuta, altresì, la facoltà di ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dalla Commissione (OSL). La rinuncia da parte dei creditori agli interessi dà diritto a essere soddisfatti entro il primo biennio.

I commi 574-576, in materia di Accordi per il ripiano del disavanzo dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana, dettano norme per la rilevazione e lo smaltimento dei crediti commerciali. In particolare è prevista una procedura per la definizione transattiva dei debiti commerciali, sulla base di un Piano di rilevazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2021, da predisporre entro il 15 maggio 2022 da parte degli enti che, per l’anno 2021, non abbiano rispettato gli indicatori relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali (comma 859 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Ai fini della predisposizione del Piano gli enti devono darne avviso entro il 31 gennaio 2022 tramite affissione all’albo pretorio on-line, assegnando un termine (non inferiore a 60 giorni) per la presentazione delle richieste di ammissione al Piano da parte dei creditori. Per consentire la presentazione delle domande da parte di tutti i creditori l’ente dovrà adottare forme idonee per pubblicizzare la formazione del Piano. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori determina, infatti, l’automatica cancellazione del credito vantato.

Il comma 575, richiamato dalla disposizione in esame, prevede che ai fini della definizione transattiva del credito l’ente comunale propone, entro il 15 giugno 2022, una somma variabile tra il 40 per cento e l’80 per cento del debito, che si riduce con il crescere dell’anzianità del debito (40 per cento per i debiti con anzianità maggiore di dieci anni; 50 per cento per i debiti con anzianità maggiore di cinque anni; 60 per cento per i debiti con anzianità maggiore di tre anni; 80 per cento per i debiti con anzianità inferiore a tre anni). La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a 30 giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro 20 giorni dalla conoscenza dell’accettazione della transazione.

Si evidenzia che la normativa richiamata prevede una procedura con dei termini temporali ormai scaduti.


Articolo 81
(Contributi progettazione enti locali)

 

 

L’articolo 81 interviene sulle finalità e sull’entità dei contributi assegnati agli enti locali da parte del Ministero dell’interno per interventi vari mirati alla messa in sicurezza del territorio; nello specifico, si dispone che i finanziamenti assegnati ai comuni sono per le attività di progettazione in generale e sono incrementati di 100 milioni di euro annui i contributi previsti per il periodo 2024-2026.

 

L’articolo 81 modifica il comma 51 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 (L. n. 160 del 2019), in cui sono previsti contributi assegnati agli enti locali da parte del Ministero dell’interno, per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi vari di messa in sicurezza del territorio.

 In primo luogo, i contributi previsti sono per tutti i livelli di progettazione di lavori in generale, senza alcuna specificazione ulteriore (sui livelli di progettazione indicati dal Codice dei contratti pubblici – D. Lgs. 36/2023 - si rinvia a quanto descritto nel successivo box).

In secondo luogo, si interviene sui contributi previsti per il periodo 2024-2031, per incrementare di 100 milioni di euro ciascuna annualità del periodo 2024-2026 (si passa da 200 a 300 milioni annui), restando fermo il finanziamento previsto per ciascuna annualità del periodo 2027-2031 (pari a 200 milioni di euro annui).

Il comma 51-ter dell’art. 1 della legge di bilancio 2020, introdotto dall'art. 1, comma 779, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), ha integrato di 100 milioni annui le risorse delle annualità 2024 e 2025. Per l’entità complessiva delle risorse previste si rinvia al successivo box.

 

I commi da 51 a 58 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 (L. n. 160 del 2019) disciplinano i contributi assegnati agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del territorio da parte del Ministero dell’interno nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031; in tale ambito, l’art. 28, comma 4 del D.L. 17/2022 ha definanziato per 40 milioni, a favore di progetti per la rigenerazione urbana PNRR, i contributi per l’anno 2022; sono stati incrementate di 300 milioni annui le risorse per gli anni 2020 e 2021, per effetto del comma 51-bis introdotto dall'art. 45, comma 1, lett. b), del D.L. 104/2020; inoltre, il comma 51-ter, introdotto dall'art. 1, comma 779, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), ha integrato di 100 milioni annui le risorse delle annualità 2024 e 2025.

Tali contributi sono rivolti, in particolare, alla progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

A decorrere dall’anno 2022, almeno il 40 per cento delle suddette risorse deve essere destinato agli enti locali del Mezzogiorno.

Per il biennio 2022-2023 l'ordine prioritario di assegnazione dei contributi è il seguente: a) opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

In definitiva, i finanziamenti previsti per gli enti locali ammontano a circa 3,2 miliardi per il periodo 2020-2031.

 

Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) stabilisce, all’art. 41, che la progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo, non prevedendo più il livello di progettazione definitiva, come invece indicava il precedente Codice dei contratti pubblici (art. 23 del D. Lgs. 50/2016).

In particolare, nel nuovo Codice dei contratti pubblici (in vigore dal 1° aprile 2023 ed avente efficacia dal 1° luglio 2023), l'art. 41, comma 6, dettaglia le finalità e il contenuto del progetto di fattibilità tecnico-economica, il quale:

- individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;

- contiene i necessari richiami all’eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;

- sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 dell’art. 41 del D.Lgs. 36/2023;

- individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;

- consente, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa;

- contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;

- contiene il piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

Ai sensi dell'art. 41, comma 8, il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:

- sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;

- è corredato del piano di manutenzione dell’opera per l’intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;

- se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;

- di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l’affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l’attività progettuale svolta in precedenza.


Articolo 82
(Interventi per il Giubileo)

 

 

L’articolo 82 dispone interventi per il Giubileo 2025. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell’anno 2024, 305 milioni di euro nell’anno 2025 e 8 milioni di euro nell’anno 2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane. È inoltre autorizzata la spesa, per interventi di conto capitale, di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l’anno 2025 e 100 milioni di euro per l’anno 2026 (comma 1).

Si dispone, inoltre, la facoltà per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 2011, di incrementare, nell’anno 2025, l’ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno, prevedendo analoga facoltà di incremento per il contributo di soggiorno di Roma Capitale e del comune di Venezia (comma 2). Si prevede, infine, che tra le destinazioni del gettito dell’imposta di soggiorno rientri anche la copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (comma 3).

 

Il comma 1, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell’anno 2024, 305 milioni di euro nell’anno 2025 e 8 milioni di euro nell’anno 2026.

Il medesimo comma autorizza, inoltre, la spesa per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l’anno 2025 e 100 milioni di euro per l’anno 2026.

Sempre il comma 1 dispone, al terzo periodo, che le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con le modalità di cui all’art. 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Si ricorda che il comma 422 dell’art. 1 della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), come da ultimo modificato dall'art. 40, comma 2, lett. c), del D.L. n. 36/2022, dispone che il Commissario straordinario per il Giubileo 2025 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'art. 1, comma 645, della L. n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021), e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi (inclusi quelli relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del PNRR - Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici) connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Con il D.P.C.M. 15 dicembre 2022 è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. Con successivo D.P.C.M. 8 giugno 2023 sono stati modificati e rimodulati alcuni interventi essenziali ed indifferibili approvati con il citato D.P.C.M. 15 dicembre 2022. Ai sensi dell’art. 9, comma 3, di tale ultimo D.P.C.M. il medesimo programma, entro sei mesi dalla data di adozione del medesimo decreto, può essere modificato e integrato, nei limiti delle risorse disponibili annualmente, con le medesime modalità di cui all’art. 1, comma 422, della L. n. 234/2021. Per approfondimenti sugli interventi contenuti nel programma dettagliato si rinvia alla pagina del sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Il comma 2 prevede, al primo periodo, la facoltà per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011, di incrementare, nell’anno 2025, in occasione del “Giubileo 2025”, con le modalità di cui al suddetto articolo, l’ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno. Si dispone, al secondo periodo, che il relativo gettito rimanga nella disponibilità degli stessi enti per essere destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo 2025.

Il D.Lgs. n. 23/2011 (recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”) prevede, all’art. 4, comma 1, che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

 

Il comma 2, al terzo periodo, stabilisce inoltre che per Roma Capitale e per il Comune di Venezia il contributo previsto dall’art. 14, comma 16, lettera e), del D.L. n. 78/2010 e dall’art. 1, comma 1129, della L. n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) può essere incrementato per un ammontare pari a quello di cui al primo periodo.

L’art. 14, comma 16, del D.L. 78/2010 prevede che, ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'art. 24 della L. n. 42/2009, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. Il citato comma 16 stabilisce, in particolare, che per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune di Roma può adottare le apposite misure ivi elencate tra le quali rientra quella (di cui alla lettera e) del medesimo comma) concernente l’introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno.

Il comma 1129 dell’articolo unico della L. n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019), come modificato dall'art. 12, comma 2-ter, del D.L. n. 228/2021, prevede che il comune di Venezia è autorizzato ad applicare, per l'accesso, con o senza vettore, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di cui all’art. 4, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 23/2011, alternativamente all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo, entrambi fino all'importo massimo di cui all'art. 14, comma 16, lettera e), del D.L. n. 78/2010 (cioè fino a 10 euro). Si ricorda che il citato comma 3-bis disciplina il contributo di sbarco da applicare, fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio di un'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali.

 

Il comma 3 novella, infine, l’art. 4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 23/2011 al fine di aggiungere, tra le destinazioni del gettito dell’imposta di soggiorno, anche la copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.


Articolo 83
(Rimodulazione del Fondo di solidarietà comunale)

 

 

L’articolo 83 reca, al comma 1, una rideterminazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dall’anno 2025, in riduzione di circa 858,9 milioni per il 2025, 1.069,9 milioni per il 2026, 1.808,9 milioni per il 2027, 1.876,9 milioni per il 2028, 725,9 milioni per il 2029, di 835,9 milioni per il 2030 e di circa 72 milioni a decorrere dall’anno 2031.

La riduzione riguarda, in particolare, la quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà comunale – finanziata dalle leggi di bilancio 2021 e 2022 - destinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, al potenziamento degli asili nido comunali e al potenziamento del trasporto scolastico di alunni con disabilità, vincolate al raggiungimento di specifici livelli delle prestazioni o, in mancanza, di "obiettivi di servizio" (comma 2, lettere a), b) e c)).

La riduzione del Fondo di solidarietà comunale è disposta in attuazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, con la quale il giudice costituzionale ha invitato il legislatore ad intervenire sulla disciplina del Fondo al fine di rimuovere l’anomalia costituita dall’esistenza – all’interno di un fondo destinato alla perequazione generale tra i comuni, in attuazione dell’art. 119, terzo comma, Costituzione – di poste di bilancio (introdotte con le leggi di bilancio 2021 e 2022) gravate da vincolo di destinazione.

Le risorse delle annualità 2025-2029 e gran parte delle risorse dell’annualità 2030 che vengono eliminate dal FSC vanno a costituire la dotazione di un nuovo fondo, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, istituito dal successivo articolo 84 del disegno di legge in esame (cfr. la relativa scheda di lettura).

La lettera d) del comma 2, infine, integra la disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale, disponendo l’assegnazione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, derivanti dai rifinanziamenti disposti dalle leggi di bilancio 2021 e 2022, che autorizzano contributi permanenti per il potenziamento dei predetti servizi in ambito sociale:

·        1.100 milioni a decorrere dal 2029, per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi gli asili nido;

·        120 milioni a decorrere dal 2029, per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità;

·        763,9 milioni a decorrere dal 2031, in proporzione ai fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente, per la funzione servizi sociali.

 

Il Fondo di solidarietà comunale (FSC) costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, le cui risorse vengono distribuite tra i comuni anche con finalità di perequazione. La disciplina del Fondo di solidarietà comunale è definita nella legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 448-452, legge n. 232/2016 e successive integrazioni) che ne fissa la dotazione annuale (comma 448), composta in parte da risorse statali ed in parte attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente, derivante dalla trattenuta del 22,43 per cento del gettito IMU standard che Agenzia delle Entrate effettua per ogni comune, quantificata in 2.768,8 milioni di euro annui.

Riguardo ai criteri di ripartizione delle risorse, il comma 449 distingue tra la componente puramente ristorativa delle minori entrate derivanti ai comuni per le esenzioni e agevolazioni IMU e TASI, introdotte nel 2016, e la componente tradizionale del Fondo da distribuire, in parte, sulla base di criteri di tipo compensativo rispetto all'allocazione storica delle risorse e, in parte, secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. Apposite somme sono destinate a finalità correttive della ripartizione stessa, a seguito degli effetti del meccanismo incrementale di perequazione delle risorse, avviato dal 2015. La dotazione del Fondo è stata, da ultimo, incrementata dalle leggi di bilancio 2021 e 2022, con l’inserimento di risorse aggiuntive vincolate al potenziamento e allo sviluppo di alcune funzioni fondamentali in ambito sociale (servizi sociali comunali, asili nido, trasporto studenti disabili).

Il riparto del Fondo è adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, su proposta del Ministro dell'economia e finanze previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di concerto con il Ministro dell'interno, e previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre (comma 451). Il riparto per il 2023 è stato definito con il D.P.C.M. 13 giugno 2023. Sullo schema di DPCM non è stato peraltro raggiunto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-città, a seguito del parere negativo espresso all'ANCI nella seduta del 18 aprile 2023.)

 

Il comma 1 – intervenendo sul comma 448 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 – ridefinisce la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale (FSC) a partire dall’anno 2025, rispetto agli importi a legislazione vigente stabiliti dalla precedente legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 774, lett. a), legge n. 197 del 2022), con una riduzione di circa:

-         858,9 milioni per il 2025;

-         1.069,9 milioni per il 2026;

-         1.808,9 milioni per il 2027;

-         1.876,9 milioni per il 2028;

-         725,9 milioni per il 2029;

-         835,9 milioni per il 2030;

-         72 milioni a decorrere dall’anno 2031.

Pertanto, il Fondo viene rideterminato dal comma in esame in 6.760,6 milioni per gli anni dal 2025 al 2028, in 7.980,6 milioni per l’anno 2029, in 7.908,6 milioni per l’anno 2030, e in 8.672,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.

La riduzione del Fondo di solidarietà comunale è disposta in attuazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, con la quale il giudice costituzionale ha invitato il legislatore ad intervenire sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale al fine di rimuovere dal suo ambito la quota parte delle risorse assegnate ai comuni con un preciso vincolo di destinazione, per la rimuozione degli squilibri territoriali nell'erogazione di determinati servizi in campo sociale. Si tratta, in particolare, delle risorse aggiuntive stanziate nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale dalle leggi di bilancio per il 2021 e 2022 – ripartite ai sensi delle lettere d-quinquies), sexies) e octies) del comma 449, dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 – e destinate specificamente al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, al potenziamento degli asili nido comunali e al potenziamento del servizio di trasporto scolastico di alunni con disabilità, in vista del raggiungimento di specifici obiettivi di servizio, sfuggendo dunque, alla disciplina costituzionale della perequazione, strutturata fin dalla sua istituzione secondo i canoni del terzo comma dell'art. 119 Cost. cui dovrebbero essere destinate le risorse aggiuntive statali.

Le risorse estrapolate dal FSC dal 2025 al 2029, nonché la gran parte delle risorse decurtate nel 2030, vanno a costituire, per effetto dell’articolo 84 del disegno di legge di bilancio in esame, la dotazione del nuovo e apposito Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, volto alla rimozione degli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona (articolo 119, comma quinto, della Costituzione).

Per un approfondimento dei contenuti della Sentenza n. 71/2023 e della disciplina del nuovo Fondo speciale, si rinvia alla scheda di lettura del successivo articolo 84 del disegno di legge in esame.

Il comma 2 dell’articolo in esame modifica la disciplina contenuta alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449, dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che riguardano l’assegnazione ai comuni della quota del FSC destinata, rispettivamente, al potenziamento dei servizi sociali, al potenziamento degli asili nido, all'incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.

In estrema sintesi, le modifiche sono essenzialmente volte a espungere, dalle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449:

?     i contributi previsti per tali finalità a decorrere dal 2025 (i quali fino al 2030, come già detto, vengono ricollocati al nuovo Fondo speciale equità livello dei servizi);

?     le disposizioni che prevedono il recupero dei contributi già assegnati ai comuni qualora, a seguito del monitoraggio, le risorse risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio.

Riguardo alla soppressione delle disposizioni recanti il recupero delle risorse assegnate ai comuni in caso di mancato utilizzo per le finalità indicate, il giudice costituzionale, nella Sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, ha altresì invitato il legislatore, con un ulteriore monito, ad introdurre strumenti sanzionatori adeguati che siano “in grado di condurre al potenziamento dell’offerta dei servizi sociali”, ritenendo le disposizioni che prevedono la mera restituzione delle risorse non impegate “insufficienti a garantire gli obiettivi di servizio/LEP”.

L’inadeguatezza della soluzione trova conferma, secondo la Corte, “nel diverso e ben più coerente meccanismo che il legislatore ha strutturato in materia di diritto alla salute, prevedendo, come è noto, il commissariamento della regione che non garantisce i livelli essenziali di assistenza”. Nella Sentenza, la Corte precisa che l’articolo 119, comma quinto, della Costituzione, quando sono in causa i LEP, “fa sistema con l’art. 120, secondo comma, Cost., che, ove lo richieda «la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», abilita l’intervento del potere sostitutivo dello Stato come rimedio all’inadempienza dell’ente territoriale”.

Si segnala, al riguardo, che tale potere sanzionatorio è ora disciplinato dai commi da 3 a 6 dell’articolo 84 del disegno di legge in esame, recante il nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, laddove risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, a seguito del monitoraggio previsto dal citato articolo 84 e del monitoraggio di cui al comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge n. 232 del 2016.

Per un approfondimento sulla disciplina della procedura di monitoraggio e dei poteri sanzionatori e sostitutivi dello Stato, si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 84, in particolare ai commi da 3 a 6.

 

Si rammenta che la legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 791-792, legge n. 178/2020) ha integrato la dotazione del Fondo di solidarietà comunale al fine di destinare risorse aggiuntive al finanziamento dei servizi sociali comunali, al potenziamento degli asili nido comunali e del trasporto scolastico di alunni con disabilità, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze.

Tali risorse, integrate dalla successiva legge di bilancio per il 2022 (commi 563 e 172-174, legge n. 234/2021), sono ripartite tra i comuni sulla base di criteri perequativi espressamente indicati dalle norme, tenendo conto dei fabbisogni standard per le funzioni "Servizi sociali", "Asili nido" ed "Istruzione" (art. 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-opties) della legge n. 232/2016).

Le norme citate prevedono l’attivazione di un sistema di monitoraggio e di rendicontazione dell’utilizzo delle risorse assegnate ai comuni, e di verifica del raggiungimento dei livelli di servizi offerti, con la previsione del recupero dei contributi assegnati a valere sul Fondo di solidarietà comunale nel caso in cui le risorse risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio.

 

Gli importi incrementali della dotazione del FSC, che discendono dalle suindicate norme di bilancio, sono indicati nella tabella seguente.

Il comma 2, come detto, sopprime, a partire dall’anno 2025, le risorse destinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti dai comuni delle regioni a statuto ordinario e dai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna di cui alla lettera d-quinquies), agli asili nido di cui alla lettera d-sexies), al trasporto studenti disabili di cui alla lettera d-octies), del comma 449 della legge n. 232 del 2016.

 

Risorse aggiuntive Fondo Solidarietà Comunale       (mln di euro)

Comma 449

Servizi sociali comuni RSO
lett. d-quinquies)

Servizi sociali comuni Sardegna e Sicilia
lett. d-quinquies)

Asili nido

lett. d-sexies)

Trasporto disabili
lett. d-octies)

Totale risorse

2021

215,9

 

 

 

215,9

2022

254,9

44

120

30

448,9

2023

299,9

52

175

50

576,9

2024

345,9

60

230

80

715,9

2025

390,9

68

300

100

858,9

2026

442,9

77

450

100

1.069,9

2027

501,9

87

1.100

120

1.808,9

2028

559,9

97

1.100

120

1.876,9

2029

618,9

107

1.100

120

1.945,9

dal 2030

650,9

113

1.100

120

1.983,9

 

Per l’anno 2024, pertanto, le risorse destinate al finanziamento e allo sviluppo dei tre predetti servizi – servizi sociali comunali, asili nido comunali e trasporto di studenti disabili – continueranno a essere contenute all’interno della dotazione del Fondo di solidarietà comunale. Tuttavia – come di seguito chiarito con l’esame in dettaglio delle lettere a), b), c) del comma 2 dell’articolo 83 in esame e come emerge dal testo a fronte collocato alla fine di questa scheda di lettura – mentre permangono, all’interno del citato comma 449, le disposizioni procedurali in materia di fissazione degli obiettivi di potenziamento dei predetti servizi e di fissazione delle modalità di monitoraggio dell’utilizzo delle predette risorse, viene meno, per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 83 alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449, ogni riferimento a procedure sanzionatorie e di recupero delle somme che, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate al raggiungimento dei predetti obiettivi di servizio. Tali disposizioni sono adesso contenute, insieme a quelle relative all’esercizio degli eventuali poteri sostitutivi statali, nei commi da 3 a 6 dell’articolo 84 del disegno di legge di bilancio, alla cui scheda di lettura si rinvia per ogni approfondimento.

 

Rimodulazione delle risorse per il finanziamento dei servizi sociali comunali (lettera a)

Nel dettaglio, il comma 2, lettera a), modifica la lettera d-quinquies) del comma 449 della legge n. 232/2016, riducendo i contributi destinati dal 2025 al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti, in forma singola o associata, dai comuni delle RSO - cui sono destinati importi del FSC pari a 215,9 milioni di euro per l'anno 2021, 254,9 milioni per l'anno 2022, 299,9 milioni per l'anno 2023, 345,9 milioni per l'anno 2024, 390,9 milioni per l'anno 2025, 442,9 milioni per il 2026, 501,9 milioni per il 2027, 559,9 milioni per il 2028, 618,9 milioni per il 2029 e a 650,9 milioni a decorrere dal 2030.

Le risorse dal 2025 al 2030 sono ora collocate nel nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, di cui al successivo articolo 84 del ddl in esame.

Dal 2031, esse rientreranno nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale, ai sensi della nuova lettera d-undecies) del comma 449, come introdotta dal comma 2, lettera d) in esame.

 

La normativa vigente prevede che i contributi siano ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali", approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026 l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500.

Le modifiche apportate dal comma in esame eliminano il riferimento all’anno 2026 per il raggiungimento del predetto obiettivo di servizio.

Viene altresì soppressa la disposizione di cui al nono periodo della lett. d-quinquies), il quale prevede che le somme assegnate ai comuni delle RSO e a quelli della regione Siciliana e della Sardegna, che, a seguito del monitoraggio risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al quinto e settimo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012. La disposizione è recuperata all’interno del comma 5 dell’articolo 84 del disegno di legge di bilancio in esame.

 

Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio delle risorse, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Con i D.P.C.M. 1 luglio 2021 e D.P.C.M. 13 ottobre 2022 sono stati definiti gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle RSO per il 2021 e per il 2022 (cfr. gli obiettivi si servizio approvati il 16 luglio 2021 e 5 luglio 2022), prevedendo, in particolare, che il raggiungimento dell'obiettivo di servizio deve essere certificato attraverso una apposita scheda di monitoraggio, da allegare al rendiconto annuale dell'ente e trasmettere a SOSE S.p.a.

Per il 2023, per i comuni con un livello di spesa (spesa storica) inferiore al corrispondente valore del fabbisogno standard monetario (cd. Comuni sotto-obiettivo), le risorse aggiuntive per lo sviluppo dei servizi sociali previste per il 2023 sono vincolate all'incremento della spesa nella misura sufficiente al raggiungimento del rispettivo fabbisogno standard monetario. Pertanto, ai Comuni sotto-obiettivo è richiesto di rendicontare l'utilizzo delle risorse aggiuntive assegnate per lo sviluppo dei servizi sociali, secondo le modalità definite nella Nota metodologica - Obiettivi di servizio per i servizi sociali e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i Comuni delle RSO (Anno 2023) Allegato Obiettivi di Servizio Sociale – RSO, approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 16 maggio 2023.

 

Sono altresì ridotti i contributi destinati al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali svolti dai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna dall’anno 2025 - assegnati in un importo del FSC pari a 44 milioni di euro per l'anno 2022, 52 milioni l'anno 2023, 60 milioni per l'anno 2024, 68 milioni per l'anno 2025, 77 milioni per l'anno 2026, 87 milioni per l'anno 2027, 97 milioni per l'anno 2028, 107 milioni per l'anno 2029 e a 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

Le risorse dal 2025 al 2030 sono ricollocate nel nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, di cui al successivo articolo 84 del ddl in esame.

Dal 2031, esse rientreranno nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale, ai sensi della nuova lettera d-undecies) del comma 449, come introdotta dal comma 2, lettera d) in esame.

 

Al riparto del contributo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna.

Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi assegnati.

Le modifiche apportate dal comma in esame eliminano la disposizione che prevede l’eventuale recupero dei contributi assegnati per il raggiungimento del predetto obiettivo di servizio.

 

I contributi per l'anno 2022 (44 milioni) sono stati ripartiti con il D.M. interno 8 agosto 2022, sulla base dei criteri e delle modalità esplicitate nella Nota metodologica recante "Obiettivi di servizio per i servizi sociali e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna – Anno 2022" approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 15 luglio 2022, contenuta nel decreto di riparto (Allegato 1 - Comuni della regione Sicilina, Allegato 2 - Comuni della regione Sardegna).

Per l'anno 2023, risorse aggiuntive per i Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna (52 milioni) sono state riparite con il D.M. interno 7 luglio 2023, sulla base degli obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio e di rendicontazione definiti nella Nota metodologica approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 16 maggio 2023 (Allegato 1 - Comuni della regione Sicilina, Allegato 2 - Comuni della regione Sardegna).

 

Rimodulazione delle risorse per l’incremento di posti disponibili negli asili nido (lettera b)

Il comma 2, lettera b), modifica la lettera d-sexies) del comma 449 della legge n. 232/2016, riducendo i contributi previsti dal 2025 per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna destinati ad incrementare i posti disponili negli asili nido, al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio - cui sono destinati importi complessivi del FSC pari a 120 milioni di euro per l'anno 2022, 175 milioni per l'anno 2023, 230 milioni per l'anno 2024, 300 milioni per l'anno 2025, 450 milioni per l'anno 2026 e 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 (autorizzati dall’art. 1, comma 792, legge n. 178/2020, e art. 1, comma 172, legge n. 234/2021).

La quota di risorse dal 2025 al 2028 viene ricollocata nel nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, di cui al successivo artoicolo 84 del ddl in esame.

Dal 2029, esse rientreranno nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale, ai sensi della nuova lettera d-novies) del comma 449, come introdotta dal comma 2, lettera d) in esame.

 

I contributi sono espressamente finalizzati ad incrementare i posti disponili negli asili nido, al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio. La disposizione fissa l'obiettivo del raggiungimento di un livello minimo garantito del numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia (nidi e micronidi) che ciascun comune o bacino territoriale deve garantire, per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi, fissato nel 33 per cento su base locale nel 2027, considerando anche il servizio privato. Il raggiungimento di tale livello minimo avviene in maniera graduale, attraverso obiettivi di servizio annuali incrementali differenziati per fascia demografica.

Tale obiettivo di servizio è fissato dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni.

Riguardo al riparto, la normativa vigente prevede un decreto del Ministro dell'interno - previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) - da adottarsi entro il 28 febbraio 2022, in sede di prima applicazione, e poi entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi.

Con le modifiche apportate dal comma in esame:

?     vengono eliminati i termini entro cui deve essere ripartito il contributo destinato al potenziamento del numero dei posti negli asili nido;

?     viene soppressa la disposizione di cui all’ottavo periodo della lett. d-sexies), la quale prevede che le somme assegnate ai comuni che, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili nido sono recuperate a valere sul FSC attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012. La disposizione è recuperata all’interno del comma 5 dell’articolo 84 del disegno di legge di bilancio in esame.

 

Riguardo ai contributi finora assegnati, la CTFS il 16 maggio 2022 ha determinato per ciascun ente gli obiettivi di servizio per gli asili nido quali tappe di avvicinamento al LEP previsto per il 2027, il meccanismo di ripartizione delle risorse stanziate per il 2022 ed ha stabilito le modalità di monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi assegnati. Il D.M. 19 luglio 2022 ha ripartito tra i comuni il contributo di 120 milioni di euro per l'anno 2022.

Per l'anno 2023, gli obiettivi di servizio asili nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerti per il 2023 sono definiti nella Nota metodologica approvata dalla CTFS il 27 febbario 2023. Con il D.M. 26 aprile 2023 è stato ripartito l'importo di 175 milioni per il potenziamento del servizio degli asili nido tra i comuni delle regioni a statuto ordinario della Regione siciliana e della Regione Sardegna (stanziati dal comma 172 della legge n. 234 del 2021).

 

Rimodulazione delle risorse per il servizio di trasporto di studenti disabili (lettera c)

Il comma 2, lettera c), modifica la lettera d-octies) del comma 449 della legge n. 232/2016, riducendo i contributi previsti dal 2025 per i comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna, finalizzata all'incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. La lettera d-octies) prevede per tale finalità risorse pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni per l'anno 2023, 80 milioni per l'anno 2024, 100 milioni per l'anno 2025 e per l'anno 2026 e 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 (stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 174, legge n. 234/2021).

La quota di risorse dal 2025 al 2028 viene ricollocata nel nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, di cui al successivo artoicolo 84 del ddl in esame. Dal 2029, esse rientreranno nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale, ai sensi della nuova lettera d-decies) del comma 449, come introdotta dal comma 2, lettera d) in esame.

 

Fino alla definizione dei LEP, la norma prevede la determinazione di obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati che devono essere conseguiti con le risorse assegnate, secondo un percorso di convergenza nei livelli dei servizi offerti sul territorio.

Per il riparto dei contributi, la normativa vigente rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno - previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della (CTFS), tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" - da adottarsi entro il 28 febbraio 2022, in sede di prima applicazione, e poi entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi.

Le modifiche apportate dal comma in esame:

?     eliminano i termini entro procedere al riparto del contributo;

?     sopprimono la disposizione di cui al quarto periodo della lett. d-octies), la quale prevede il recupero delle risorse assegnate qualora, dal monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare l’obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente, a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012. La disposizione, come gia detto, è recuperata all’interno del comma 5 dell’articolo 84 del disegno di legge di bilancio in esame.

 

La ripartizione tra i comuni del contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2022, quale quota di risorse per incrementare le prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili, è stato definito con il D.M.Interno 30 maggio 2022, sulla base della Nota metodologica recante gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, approvata dalla CTFS il 22 marzo 2022.

Per l'anno 2023, gli obiettivi di servizio del trasporto scolastico di studenti disabili e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerti per il 2023 sono definiti nella Nota metodologica approvata dalla CTFS il 27 febbraio 2023. Il riparto di 50 milioni di euro ai comuni beneficiari è stato effettuato con il D.M. 17 maggio 2023.

 

La ricollocazione nel FSC delle risorse per il finanziamento dei tre servizi a decorrere dal 2029 (asili nido e trasporto studenti disabili) e a decorrere dal 2031 (servizi sociali comunali)

La lettera d) del comma 2, infine, integra il riparto del Fondo di solidarietà comunale disponendo l’assegnazione a partire dall’anno 2029, ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna, delle risorse assegnate al Fondo dalle predette leggi di bilancio 2021 e 2022, finalizzate al potenziamento dei servizi sociali comunali, asili nido e trasporto studenti disabili, posto che tali disposizioni hanno autorizzato contributi permanenti per il potenziamento dei predetti servizi (art. 1, comma 791-792, legge n. 178/2020, e art. 1, commi 172, 174, 563 e 564 della legge n. 234/2021).

Secondo quanto evidenziato nella Relazione illustrativa, infatti, una volta conseguiti da parte di tutti i comuni gli obiettivi di servizio – in attuazione di quanto previsto dall’articolo 84 del ddl in esame, che disciplina il nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi – le risorse in questione perderebbero la loro natura di interventi speciali da inquadrare nel quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione.

Pertanto esse riconfluirebbero nel Fondo di solidarietà comunale, destinato alla perequazione generale.

Come specificato dalla Relazione tecnica relativa all’articolo 84, il Fondo speciale si esaurisce definitivamente, infatti, a decorrere dall’anno 2031, data fissata per il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni per tutte e tre le funzioni connesse alla sua istituzione.

 

In particolare, la lettera d) del comma 2 aggiunge le lettere da d-nonies) a d)-duodecies) nel comma 449, che specificano le destinazioni del Fondo di solidarietà comunale a partire dall’anno 2029 per le funzioni sociali in questione, per i comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione Sicialiane della Sardegna:

?        1.100 milioni a decorrere dal 2029 per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi gli asili nido (lettera d-novies));

?        120 milioni a decorrere dal 2029 per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità (lettera d-decies));

?        763,9 milioni a decorrere dal 2031, in proporzione ai fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente, per la funzione servizi sociali (lettera d-undecies)).

 

Infine, la lettera d) del comma 2 aggiunge l’ulteriore lettera d-duodecies) comma 449 della legge n. 232 del 2016, con la quale si prevede che, a decorrere dall’anno 2030, le assegnazioni in favore di ciascun comune delle risorse del Fondo di solidarietà comunale (operate ai sensi delle precedenti lettere del comma 449) vengano ridotte di complessivi 71.982.000 euro al fine di tener conto di quanto stabilito dal comma 8, lettera f), dell’articolo 19 del D.L. n. 124 del 2023, in materia di potenziamento amministrativo dei comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

L’articolo 19, commi da 1 a 9, del D.L. n. 124/2023 autorizza, a decorrere dal 2024, le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, personale non dirigenziale nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La norma citata di cui al comma 8, lettera f), provvede alla parziale copertura finanziaria, dal 2030, degli oneri derivanti delle misure introdotte dall’articolo 19 - pari a complessivi 62,7 milioni di euro per il 2024 e a 97,3 milioni per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025 – mediante corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà comunale per un importo pari a 71.982.000 euro annui a decorrere dal 2030.

 

Si riporta, di seguito, il testo a fronte dell’art. 1, comma 449, legge n. 232 del 2016, come modificato dall’art. 83 in esame, con la disciplina del nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, istituito dal successivo art. 84.


 

Comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies), d-duodecies)
testo coordinato con le modifiche introdotte dall’articolo 83 ddl di bilancio

Art. 84, comma 1, ddl bilancio

Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi

 

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, è istituito, presso il Ministero dell’interno, un Fondo speciale con una dotazione pari a euro 858.923.000 per il 2025, a euro 1.069.923.000 per il 2026, a euro 1.808.923.000 per il 2027, a euro 1.876.923.000 per il 2028, a euro 725.923.000 per il 2029 e a euro 763.923.000 per l’anno 2030. Il Fondo di cui al primo periodo:

d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299. 923.000 euro per l'anno 2023 e a 345.923.000 euro per l'anno 2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di solidarietà comunale è destinato, per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi assegnati. Per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Servizi sociali" dei comuni della regione Sardegna da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della medesima regione, ai fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna, non si tiene conto dei fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al quinto e settimo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al quinto e settimo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

a) è destinato quanto a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro per l’anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario.




I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di cui al comma 1 è destinato, per un importo di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro nel 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 30 novembre per l’anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I contributi di cui al primo periodo, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, sono stabiliti entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato;

d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023 e a 230 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

b) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire.

 

 

Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato.

In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. L'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione.

Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

 

 

 

 

 

 

 

 

I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

d-septies) omissis

 

d-octies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 80 milioni di euro per l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al periodo precedente, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

c) è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.

 

Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

d-novies) destinato, a decorrere dal 2029, per euro 1.100.000.000 ai comuni

delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi gli asili nido;

 

d-decies) destinato, a decorrere dal 2029, per euro 120.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità;

 

d-undecies) destinato, a decorrere dal 2031, per euro 763.923.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna, in proporzione ai fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente per la funzione servizi sociali.

 

d-duodecies) a decorrere dall’anno 2030, le assegnazioni in favore di ciascun comune, come risultanti dalle lettere da a) a d-undecies), sono ridotte in misura pari a euro 71.982.000 per effetto dell’articolo 19, comma 8, lettera f), del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.

 

 


Articolo 84
(Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi)

 

 

L’articolo in esame istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo speciale per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi.

Il Fondo è istituito in esplicita attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, con la quale il giudice costituzionale ha invitato il legislatore, attraverso un monito, a intervenire tempestivamente sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale, al fine di superare la presenza, all’interno di quest’ultimo, di componenti perequative speciali, non riconducibili alla perequazione generale e non dirette a colmare le differenze di capacità fiscale tra gli enti comunali – come prescritto dall’articolo 119, terzo comma, Costituzione – bensì vincolate al raggiungimento di determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio.

L’articolo disciplina la dotazione del nuovo Fondo, sostanzialmente corrispondente, per ciascuna annualità, alle riduzioni delle risorse previste sul Fondo di solidarietà comunale dall’articolo 83 del disegno di legge di bilancio, e determina le finalità cui sono destinate le relative risorse, i cui beneficiari sono i comuni delle Regioni a statuto ordinario e i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna.

Agli oneri relativi alla istituzione e al finanziamento del nuovo Fondo si provvede mediante l’utilizzo delle risorse rivenienti dalla rimodulazione degli importi del Fondo di solidarietà comunale, disposta dall’articolo 83, comma 1, del disegno di legge di bilancio in esame.

L’articolo disciplina, infine, la procedura di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di servizio e dei livelli essenziali delle prestazioni da parte dei comuni beneficiari delle risorse del Fondo, nonché le conseguenze dell’inadempimento o del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, consistenti nel commissariamento degli enti risultati inadempienti. Si demanda a un decreto del Ministero dell’interno, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge di bilancio di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la disciplina delle modalità di attuazione di tali procedure.

 

In dettaglio, l’articolo in esame istituisce, al comma 1, un nuovo Fondo speciale presso il Ministero dell’interno, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona.

Il Fondo è istituito, come specifica il comma, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, a seguito della corrispondente soppressione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale effettuata dai commi 1 e 2 dell’articolo 83 del disegno di legge di bilancio in esame.

Per un approfondimento sulla rimodulazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, anch’essa prevista in attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale, si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 83.

La dotazione del Fondo è fissata in:

-         euro 858.923.000 per il 2025;

-         euro 1.069.923.000 per il 2026;

-         euro 1.808.923.000 per il 2027;

-         euro 1.876.923.000 per il 2028;

-         euro 725.923.000 per il 2029;

-         euro 763.923.000 per il 2030.

La dotazione del nuovo Fondo per gli anni dal 2025 al 2029 equivale all’entità delle riduzioni previste sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale dall’articolo 83, comma 1, del disegno di legge di bilancio. La dotazione del nuovo Fondo per il 2030, invece, assorbe la gran parte della riduzione del Fondo di solidarietà comunale prevista per il medesimo anno (pari a euro 835.905.000).

 

La sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023

 

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 71 del 2023, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 172, 174, 563 e 564, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), sollevate dalla regione Liguria in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo, quarto e quinto comma, della Costituzione.

 

Il contenuto delle disposizioni impugnate

Le norme impugnate incrementano la dotazione del Fondo di solidarietà comunale con somme destinate specificamente al finanziamento delle funzioni fondamentali dei comuni in ambito sociale, finalizzate, in particolare, al potenziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario e dei comuni della Regione Siciliana e della Sardegna (comma 563) e al potenziamento degli asili nido (comma 172), nonché all'incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica (comma 174). Tali risorse, inserite nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale dalla legge di bilancio per il 2021 ed integrate dalla legge di bilancio per il 2022, sono state ripartite tra i comuni sulla base di criteri perequativi espressamente indicati dalla norma, che fanno riferimento ai fabbisogni standard per le funzioni "Servizi sociali", "Asili nido" e "Istruzione".

Per assicurare che le risorse aggiuntive siano effettivamente destinate dai comuni al potenziamento dei predetti servizi, le norme impugnate hanno previsto, inoltre, specifici obiettivi di servizio e l'attivazione di un sistema di monitoraggio e di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse e di verifica del raggiungimento di determinati livelli di servizi offerti. Le risorse integrative assegnate con il vincolo di destinazione sono recuperate, a valere sul Fondo di solidarietà comunale, nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio.

 

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in via principale, dalla regione Liguria hanno evidenziato come le disposizioni oggetto di impugnazione intervengano sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale incrementandone la dotazione, ma assoggettando le risorse statali aggiuntive a specifici vincoli di destinazione, legati alla realizzazione di specifici obiettivi di servizio, in maniera incoerente con la disciplina costituzionale degli strumenti di perequazione, cui dovrebbero essere destinate le risorse aggiuntive statali.

Con il ricorso alla Corte, la regione ha chiesto, quindi, l’eliminazione dei vincoli di destinazione imposti alle maggiori risorse stanziate a valere sul Fondo di solidarietà comunale, dovendo tali somme aggiuntive essere destinate alla perequazione generale e verticale operata dallo Stato, e ripartite tra i comuni, quindi, in base alla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Sarebbe questo infatti, ad avviso della regione ricorrente, il criterio di riparto delle risorse della perequazione stabilito dall’articolo 119, terzo comma Cost., a norma del quale “La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante”; criterio poi declinato dal legislatore ordinario nell’articolo 1, comma 449, lettera c), della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017).

 

La decisione della Corte e il monito al legislatore

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla regione Liguria riguardo alle norme che rifinanziano il fondo di solidarietà comunale apponendo vincoli di destinazione, in considerazione del variegato e plurale «ventaglio di soluzioni» potenzialmente idonee a rimediare al vulnus alla Costituzione prodotto.

La Corte ha, però, ritenuto opportuno rivolgere un deciso monito al legislatore per un urgente intervento di riforma, in quanto una soluzione perequativa ibrida non è coerente con l’art. 119 Cost.

La Corte, in particolare, ha stigmatizzato l’introduzione, a partire dal 2021, all’interno del Fondo di solidarietà comunale, di una coesistenza delle risorse riconducibili alla tradizionale perequazione ordinaria – strutturata, in base al citato art. 119, terzo comma, Cost., senza alcun vincolo di destinazione, in conformità alla valorizzazione dell’autonomia finanziaria degli enti locali costituzionalmente riconosciuta e garantita – e di componenti perequative speciali, riconducibili al quinto comma dell’art. 119 Cost., il quale prevede la possibilità, per lo Stato, di effettuare “interventi speciali”, diretti soltanto a determinati enti territoriali, assegnando “risorse aggiuntive” con vincolo di destinazione, quando lo richiedano la coesione e la solidarietà sociale, la rimozione di squilibri economici e sociali o l’effettivo esercizio dei diritti della persona.

Questa seconda tipologia di componenti perequative all’interno del Fondo di solidarietà comunale configura un finanziamento diretto non più a colmare le differenze di capacità fiscale tra enti locali, bensì al raggiungimento di determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio in specifiche funzioni fondamentali.

La Corte ha quindi ritenuto una siffatta ripartizione del FSC “un’ibridazione estranea al disegno costituzionale dell’autonomia finanziaria, il quale, a tutela dell’autonomia degli enti territoriali, mantiene necessariamente distinte le due forme di perequazione”. Sicché, conclude la Corte, “nell’unico fondo perequativo relativo ai comuni storicamente esistente ai sensi dell’art. 119, terzo comma, Cost., non possono innestarsi componenti perequative riconducibili al quinto comma della medesima disposizione, che devono, invece, trovare distinta, apposita e trasparente allocazione in altri fondi a ciò dedicati, con tutte le conseguenti implicazioni, anche in termini di rispetto, quando necessario, degli ambiti di competenza regionali”.

 

Sempre ai sensi del comma 1, la destinazione delle risorse del neo-istituito Fondo speciale è riservata a tre macroaree:

a)      in primo luogo, il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, nonché dai comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna;

b)     in secondo luogo, l’incremento in percentuale, nei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, del numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia (asili nido), sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire;

c)      infine, l’incremento, nei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, del numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.

Come specificato dalla Relazione tecnica, il Fondo si esaurisce a decorrere dall’anno 2031, data fissata per il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni per tutte e tre le funzioni connesse alla sua istituzione da parte dell’articolo in esame.

Più specificamente, come si vedrà in dettaglio nella tabella infra:

a)      le risorse del nuovo Fondo destinate al finanziamento dei servizi sociali comunali (sia nei comuni delle regioni a statuto ordinario, sia in quelli delle regioni Sicilia e Sardegna) sono stanziate fino al 2030, a fronte del raggiungimento di un obiettivo di servizio, in termini di rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente, da raggiungere entro il 2026;

b)     le risorse del Fondo destinate all’incremento dei posti negli asili nido sono stanziate fino al 2028, a fronte di un obiettivo di servizio fissato nel raggiungimento, entro il 2027, di un numero dei posti equivalenti, in termini di costo standard, al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, pari al 33 per cento su base locale;

c)      infine, le risorse del Fondo destinate al potenziamento del servizio di trasporto scolastico di studenti disabili sono stanziate fino al 2028, rinviando, fino alla definizione dei LEP nella suddetta materia, la determinazione degli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati da conseguire mediante l’utilizzo di tali risorse al decreto del Ministro dell’interno cui è demandato il riparto di tale quota di risorse del nuovo Fondo.

In collegamento con quanto previsto dall’articolo 84, comma 1, in merito all’orizzonte temporale di vita del nuovo Fondo, si ricorda che l’articolo 83, comma 2, del disegno di legge di bilancio (alla cui scheda di lettura si rinvia per ogni approfondimento), nell’aggiungere le lettere d-novies), d-decies) e d-undecies) all’art. 1, comma 449, legge n. 232 del 2016, prevede che il Fondo di solidarietà comunale sia rifinanziato, a decorrere dal 2029, in misura pari a 1,1 miliardi di euro annui per il finanziamento dei LEP relativi agli asili nido, e in misura pari a 120 milioni di euro annui per il finanziamento dei LEP relativi al trasporto degli alunni con disabilità, nonché che il medesimo FSC sia rifinanziato, a decorrere dal 2031, in misura pari a circa 763,9 milioni di euro annui per il finanziamento dei servizi sociali comunali.

La riconfluenza delle risorse destinate al finanziamento dei LEP in queste tre materie all’interno del FSC, rispettivamente dal 2029 e dal 2031, si giustifica – come riporta la Relazione illustrativa – in ragione del fatto che, una volta conseguiti, da parte di tutti i comuni, gli obiettivi di servizio – determinati ai sensi di quanto previsto dall’art. 84 in esame – cui è vincolata la destinazione delle risorse del nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, le suddette risorse “perdono la loro natura di interventi speciali da inquadrare nel comma quinto dell’articolo 119 della Costituzione”, potendo riconfluire, dunque, all’interno del FSC, destinato alla perequazione generale dei comuni, in attuazione del terzo comma dell’articolo 119 della Costituzione.

Si riportano, nella tabella di seguito, la disciplina prevista, rispettivamente, dalle lettere a), b) e c) del comma 1 in riferimento alla procedura e alle tempistiche di riparto di quote di risorse del nuovo Fondo per ciascuna delle 3 predette finalità, nonché le categorie di comuni beneficiari, i criteri di riparto delle risorse e gli obiettivi di servizio da conseguire.


 

Art. 84, comma 1

Finalità ed enti beneficiari

Anno

Risorse

Lettera a), primo periodo

Finanziamento e sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario

2025

390.923.000

2026

442.923.000

2027

501.923.000

2028

559.923.000

2029

618.923.000

2030

650.923.000

I contributi di cui al primo periodo, destinati ai comuni delle regioni a statuto ordinario, sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall’articolo 1, comma 797, alinea, della legge n. 178 del 2020[43] (legge di bilancio 2021), in modo che sia gradualmente raggiunto, entro il 2026, un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500.

In base a quanto stabilito dal terzo periodo della lettera a), i contributi di cui al primo periodo, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle RSO, sono stabiliti entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il d.P.C.M. può essere comunque emanato.

Art. 84, comma 1

Finalità ed enti beneficiari

Anno

Risorse

Lettera a), secondo periodo

Finanziamento e sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna

2025

68.000.000

2026

77.000.000

2027

87.000.000

2028

97.000.000

2029

107.000.000

2030

113.000.000

Le risorse del Fondo destinate ai comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono ripartite, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della Regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio.

Art. 84, comma 1

Finalità ed enti beneficiari

Anno

Risorse

Lettera b)

Quota di risorse destinata ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia (articolo 2, comma 3, lett. a), d. lgs. n. 65 del 2017), sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire

2025

300.000.000

2026

450.000.000

2027

1.100.000.000

2028

1.100.000.000

La lettera b) stabilisce che il livello minimo di posti nei servizi educativi per l’infanzia da garantire è definito come numero dei posti equivalenti, in termini di costo standard, al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato.

In considerazione delle risorse stanziate dal primo periodo della lettera b), i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali.

Tale obiettivo di servizio è fissato dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L’obiettivo di servizio è poi progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato.

Il contributo di cui al primo periodo della lettera b) è ripartito, e l’obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o bacino territoriale di appartenenza, è fissato con decreto del Ministro dell’interno, adottato entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione.

Con il suddetto decreto sono disciplinati, inoltre, gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla lettera b) e nei limiti delle stesse. A tal riguardo, la lettera b) specifica che si applica l’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.

Tale ultima norma stabilisce che, a decorrere dal 2021, le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva all’entrata in vigore della citata legge di conversione, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti ed espressamente finalizzate a nuove assunzioni, nonché le corrispondenti entrate correnti poste a copertura di tali spese non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore-soglia definito dall’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2 del decreto-legge n. 34 del 2019 per le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Art. 84, comma 1

Finalità ed enti beneficiari

Anno

Risorse

Lettera c)

Quota di risorse destinata ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni, il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica

2025

100.000.000

2026

100.000.000

2027

120.000.000

2028

120.000.000

Il contributo di cui alla lettera c) è ripartito entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione.

Fino alla definizione dei LEP nella suddetta materia, è altresì stabilito che con il citato decreto siano disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

 

Il comma 2 stabilisce che agli oneri previsti dal comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalle modifiche degli importi del Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 83, comma 1, del disegno di legge di bilancio.

Per un approfondimento sulla rimodulazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 83.

 

Il comma 3 stabilisce che, nel caso in cui, a seguito del monitoraggio previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo in esame, nonché dall’articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dell’interno di cui al successivo comma 6 del presente articolo, per gli esercizi 2021 e 2022, ed entro 30 giorni dalla presa visione delle certificazioni, per gli esercizi 2023 e successivi, la Società Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.A. invita l’ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell’obiettivo entro e non oltre i 30 giorni successivi. Qualora, decorsi inutilmente i 30 giorni, perduri l’inadempimento, la Società Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.A. trasmette specifica comunicazione al Ministero dell’interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell’ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l’assenza di utenti potenziali nell’anno di riferimento.

 

Il comma 4 prevede che entro i 30 giorni successivi alla comunicazione effettuata da SOSE S.p.A. al Ministero dell’interno, quest’ultimo provvede alla nomina di un commissario, individuato nel Sindaco pro tempore del comune inadempiente. Il commissario è nominato a titolo gratuito e deve provvedere all’invio della certificazione nei 30 giorni successivi alla nomina.

Nel caso non sia stato raggiunto l’obiettivo di servizio assegnato, il commissario è tenuto ad attivarsi affinché questo e/o il livello essenziale delle prestazioni venga garantito. Nel caso in cui perduri l’inadempimento da parte dell’ente, il Ministero dell’interno nomina, con successivo decreto, un commissario su designazione del Prefetto.

 

Il comma 5 prevede che le somme erogate a ciascun comune beneficiario ai sensi del comma 3 restino nella disponibilità di quest’ultimo, a seguito della nomina del commissario, per essere destinate alle medesime finalità originarie. Nel caso in cui il comune certifichi l’assenza di utenti potenziali del servizio o prestazione, le risorse erogate vengono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge n. 228 del 2012, per essere riassegnate al Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, istituito dall’articolo in esame.

Al riguardo, si ricorda che il comma 128 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Il successivo comma 129 prevede che, in caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 446 del 1997, riscossa tramite modello F24.3.

Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell' interno.

 

Il comma 6, infine, demanda a un decreto del Ministero dell’interno, adottato, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge di bilancio, la disciplina delle modalità di attuazione dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo in esame.

La Relazione tecnica precisa, al riguardo, che alle attività previste dai commi da 3 a 6 dell’articolo 84 il Ministero dell’interno provvede nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.


Articolo 85
(Misure in favore di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate)

 

 

L’articolo 85 prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che presentano parametri di criticità sociale (commi 1 e 2).

Il comma 3 reca disposizioni agevolative in materia di prestazione di servizi di pagamento, con particolare riferimento alle aree interne e a rischio di “desertificazione”, volte ad introdurre una soglia per esentare i prestatori di servizi di pagamento che prestino in via occasionale, per il tramite della loro rete distributiva, servizi di prelievo del contante per importi non superiori a 250 euro al giorno.

Il comma 4 incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Nel dettaglio, il comma 1 istituisce un nuovo fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2024, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che presentino criticità di ordine economico-sociale, legati principalmente al fenomeno dello spopolamento.

 

In particolare, il fondo è destinato ai comuni che presentano le seguenti caratteristiche:

a)   una popolazione definitiva ISTAT, al 31 dicembre 2022, ridotta di oltre il 5 per cento rispetto al 2011;

b)   un reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell’ultimo anno di imposta disponibili;

c)   un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore al valore medio nazionale.

L'IVSM è calcolato dall'ISTAT sulla base di indicatori elementari che descrivono le principali dimensioni “materiali” e “sociali” della vulnerabilità dei comuni italiani[44].

 

Il Fondo è ripartito in proporzione alla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022, entro il 28 febbraio 2024 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (comma 2).

 

Il comma 3 - mediante una novella all’articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231[45] - reca disposizioni agevolative in materia di prestazione di servizi di pagamento, con particolare riferimento alle aree interne e a rischio di desertificazione.

In particolare, la disposizione incide sull’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela dei prestatori di servizi di pagamento con riferimento al servizio di prelievo di contanti tramite reti di soggetti convenzionati.

Le modifiche apportate al citato comma 6 sono volte, in sostanza, ad introdurre nel servizio di prelievo di contante una soglia di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica della clientela per i prestatori di servizi di pagamento che prestino in via occasionale, per il tramite della loro rete distributiva, servizi di prelievo del contante per importi non significativi. Tale soglia è fissata nell’importo complessivo di 250 euro al giorno.

Art. 17, comma 6, D.Lgs. n. 231/2007
testo vigente

Art. 17, comma 6, D.Lgs. n. 231/2007
testo novellato dall’art. 85, comma 3 del disegno di legge di bilancio

Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonché le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni occasionali di importo inferiore a 15.000 euro. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3.

Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonché le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per le operazioni occasionali di qualsiasi importo; nel servizio di prelievo di contante, l’osservanza di tali obblighi è dovuta per le operazioni occasionali che superino l’importo complessivo di 250 euro al giorno. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3.

 

Il comma 4 incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

Il Fondo (c.d. Fondo Letta) è stato istituito dall’articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 81 del 2007, e poi successivamente modificato dall’articolo 35 del decreto-legge n. 159 del 2007 e dall’articolo 2, comma 45, della legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria per il 2009).

Il Fondo, destinato al finanziamento di progetti per lo sviluppo economico e l’integrazione in favore dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale, è gestito dal Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio[46] e viene erogato sulla base di criteri e modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato sentite la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Le somme autorizzate dallo Stato in favore del Fondo sono iscritte sul cap. 2149/MEF, per essere poi trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (cap. 446/Presidenza).

Per quel che concerne le risorse, il Fondo, inizialmente dotato di 25 milioni per il 2007, è stato rifinanziato per il triennio 2008-2010 dall’art. 2, comma 44, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008) di 10 milioni per il 2008 e di 5 milioni per gli anni 2009 e 2010; successivamente, è stato rifinanziato dall’art. 2, comma 46, della legge n. 203 del 2008 (finanziaria per il 2009) di ulteriori 22 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 27 milioni per il 2011.

Il Fondo, che dal 2011 non presentava più alcuna dotazione in bilancio, è stato rifinanziato dalle leggi di bilancio per il 2018 e per il 2019 (legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 1159 e legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 969), per un complesso di risorse pari a 1 milione di euro per l’anno 2018, 15 milioni per l’anno 2019, 16 milioni per l’anno 2020 e 20 milioni di euro per l’anno 2021.

Ulteriori 4 milioni per il 2020 e 24 milioni di euro per l’anno 2022 sono stati disposti dalla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 178 del 2020)[47]. Da ultimo, l’articolo 20-bis del D.L. n. 198 del 2022 ha rifinanziato il Fondo di 5 milioni di euro per l’anno 2023.

Quanto all’ambito territoriale di riferimento del Fondo, i destinatari delle risorse sono attualmente i comuni “confinanti” con le regioni a statuto speciale.

Inizialmente, con il DPCM 28 dicembre 2007 sono state individuate quali destinatarie del fondo le tre macroaree costituite dal complesso dei comuni confinanti con la regione Valle d’Aosta, la regione Trentino-Alto Adige e la regione Friuli-Venezia Giulia; quota parte delle risorse per il 2007 sono state assegnate con il successivo D.M. 3 marzo 2008.

A seguito degli interventi normativi intervenuti nel corso del 2007-2008, i criteri di ripartizione delle risorse tra le tre macroaree sono stati ridefiniti con il D.P.C.M. 13 ottobre 2011, che ne ha altresì individuato i singoli comuni beneficiari (elencati nell'Allegato 1 del DPCM). Con il Decreto del 14 settembre 2012 sono state ripartite le risorse residuali del 2007, nonché quelle stanziate per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011.

Per le risorse delle annualità 2018-2021 – essendo nel frattempo intervenuto il c.d. “Accordo di Milano”, siglato in data 30 novembre 2009 e poi trasfuso nell'art. 2, commi da 106 a 126, della legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010), che prevede, a far data dal 1° gennaio 2010, il subentro delle Province autonome di Trento e Bolzano allo Stato, nel finanziamento delle attività di perequazione in favore dei comuni con essa confinanti[48] – è stato necessario adottare un nuovo D.P.C.M. 21 settembre 2020 per definire i destinatari del Fondo e i criteri per la ripartizione delle risorse tra le due macroaree Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, con l’esclusione esplicita dei comuni confinanti con le Province autonome di Trento e Bolzano[49].

Le risorse riferite alle annualità 2018-2020 sono state ripartite tra le due macroaree e tra i singoli comuni, con il decreto 10 dicembre 2020; quelle per l’annualità 2021 con il decreto 23 settembre 2021, quelle per l’annualità 2022 con il decreto 19 luglio 2022.

Da ultimo, in data 24 ottobre 2023, il Governo ha trasmesso alle Camere la richiesta di parere parlamentare sullo schema di D.P.C.M. relativo alle modalità di erogazione delle risorse del Fondo per l’annualità 2023. Su tale schema di decreto la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole in data 12 ottobre 2023. Le Commissioni Bilancio di Camera e Senato dovranno pertanto esprimere il loro parere, ai sensi del citato art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 81 del 2007, entro il 13 novembre 2023.


Titolo XIII
Disposizioni finanziarie di revisione delle spesa e finali

Capo I
Fondi

 

Articolo 86, comma 1
(Tabelle A e B)

 

L’articolo 86, comma 1, dispone in ordine all’entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B, allegate al disegno di legge in esame. 

 

Si tratta degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

 

Gli importi complessivi della tabella A (fondo speciale di parte corrente) ammontano a 455,85 milioni per il 2024; 848,27 milioni per il 2025; 865,77 per il 2026. Per gli accantonamenti di parte corrente, il disegno di legge in esame propone un incremento di 164,84 milioni per il 2024; di 512,50 milioni per il 2025; di 530 milioni per il 2026.

Gli importi complessivi della tabella B (fondo speciale di conto capitale), ammontano a 496,25 milioni per il 2024; 586,90 milioni per il 2025; 586,90 milioni per il 2026. Per gli accantonamenti di conto capitale, il disegno di legge in esame propone un incremento di 95 milioni per il 2024 e di 100 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Il prospetto che segue riporta gli stanziamenti complessivi (in milioni di euro) di cui alle tabelle A e B, a legislazione vigente e nel disegno di legge di bilancio.

 

(in milioni di euro)

TABELLA A

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

291,02

335,77

335,77

A.S. 926 

455,85

848,27

865,77

TABELLA B

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

401,25

486,90

486,90

A.S. 926 

496,25

586,90

586,90

L'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) inserisce tra i contenuti della prima sezione del disegno di legge di bilancio la determinazione degli importi dei fondi speciali e le relative tabelle. Con la disposizione in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella tabella A e per quella in conto capitale nella tabella B, allegate al disegno di legge di bilancio, ripartite per Ministeri. In sede di relazione illustrativa al disegno di legge sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante.

 

La relazione illustrativa annessa al disegno di legge presentato alle Camera (A.S. n. 926) espone le finalizzazioni relative agli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.

 

Nei prospetti seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi (espressi in migliaia di euro) degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale nel disegno di legge di bilancio.

Gli importi delle tabelle A e B relativi alle finalizzazioni già iscritte in bilancio a legislazione vigente per i singoli Dicasteri, ove sussistenti, sono stati forniti dalla RGS su richiesta degli Uffici parlamentari.

 

 

Tabella A - Fondo speciale di parte corrente

 

 

Ministero dell’economia e delle finanze

 

                (in migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

60.839,48

72.439,48

72.439,48

A.S. 926 

60.839,48

119.439,48

117.439,48

 

Finalizzazioni:

§  Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy (A.C. 1341).

§  Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe (A.S. 317-A; A.C. 1457).

§  Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (A.S. 866; A.C. 536-A).

§  Interventi a sostegno della competitività dei capitali (A.S. 674; A.C. 1515).

§  Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (A.C. 1458).

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero delle imprese e del made in Italy

 

                    (in migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

21.273,02

21.273,02

21.273,02

A.S. 926 

34.765,02

54.268,02

69.416,02

 

Finalizzazioni:

§  Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy (A.C. 1341).

§  Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche (A.S. 571; A.C. 1406).

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

                    (in migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

15.918,10

17.838,10

17.838,10

A.S. 926 

28.883,10

57.938,10

40.943,10

 

Finalizzazioni: Interventi diversi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero della giustizia

 

   (in migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

6.760,63

12.964,24

12.964,24

A.S. 926 

11.396,63

56.637,24

57.614,24

 

Finalizzazioni:

§  Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (A.S. 808).

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

 

   (in migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

58.942,81

57.144,29

57.144,29

A.S. 926 

77.834,81

89.794,29

91.599,29

 

Finalizzazioni:

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021 (A.C. 922; A.S. 865).

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019 (A.S 563; A.C. 1150).

§  Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018 (A.S. 613; A.C. 1149).

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019 (A.S. 676; A.C. 1260).

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (A.S. 684; A.C. 1387).

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020 (A.S. 694; A.C. 1388).

§  Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022 (A.S. 857).

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020 (A.C. 1451).

§  Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (A.C. 1458).

§  Ulteriori ratifiche.

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero dell’istruzione e del merito

 

    (in migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

13.004,72

16.504,72

16.504,72

A.S. 926 

18.578,72

47.737,72

47.659,72

 

Finalizzazioni:

§  Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù (A.S. 403; A.C. 1424)

§  Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (A.S. 878; A.C. 1517)

§  Interventi diversi.

 

Ministero dell’interno

 

   (in migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

7.480,09

11.717,70

11.717,70

A.S. 926 

28.894,09

57.000,70

48.673,70

 

Finalizzazioni:

§  Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare (A.C. 115; A.S. 787).

§  Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (A.C. 1458).

§  Interventi diversi.

 

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

 

(in migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

4.535,41

35,41

35,41

A.S. 926 

7.201,41

30.061,41

31.843,41

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

(in migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

21.073,57

25.725,89

25.725,89

A.S. 926 

31.245,57

52.557,89

57.759,89

 

Finalizzazioni:

§  Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (A.C. 1458).

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero dell’università e della ricerca

 

(in migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

23.298,91

23.298,91

23.298,91

A.S. 926 

51.693,91

44.974,91

47.520,91

 

Finalizzazioni:

§  Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata nelle giovani generazioni (A.S. 317; A.C. 1457).

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero della difesa

 

(in migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

21.304,63

21.304,63

21.304,63

A.S. 926 

39.047,63

66.754,63

73.657,63

 

Finalizzazioni:

§  Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (A.C. 1458).

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

 

(in migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

23.401,65

36.292,65

36.292,65

A.S. 926 

27.069,65

48.859,65

57.069,65

 

Finalizzazioni:

§  Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura (A.S. 17; A.C. 1304).

§  Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy (A.C. 1341).

§  Istituzione del premio di "Maestro dell'arte della cucina italiana” (A.C. 1419).

§  Interventi diversi.

 


 

Ministero della cultura

 

(in migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

293,46

1.793,46

1.793,46

A.S. 926 

18.783,46

44.311,46

45.409,46

 

Finalizzazioni:

§  Istituzione del Museo della Shoah in Roma (A.S. 614; A.C. 1295).

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero della salute

 

(in migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

351,03

901,03

901,03

A.S. 926 

5.131,03

35.707,03

36.807,03

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero del turismo

 

                                        (in migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

12.538,75

16.538,75

16.538,75

A.S. 926 

14.488,75

42.229,75

42.538,75

 

Finalizzazioni:

§  Disciplina della professione di guida turistica (A.S. 833)

§  Interventi diversi.

 

 

 


 

Tabella B - Fondo speciale di conto capitale

 

 

Ministero dell’economia e delle finanze

 

(in migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

142.648,00

157.648,00

157.648,00

A.S. 926 

142.648,00

157.648,00

157.648,00

 

Finalizzazioni: Interventi diversi.

 

 

Ministero delle imprese e del made in Italy

 

(in migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

10.000,00

15.000,00

15.000,00

A.S. 926 

24.000,00

30.000,00

30.000,00

 

Finalizzazioni: Interventi diversi.

 

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

(in migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

15.753,00

20.753,00

20.753,00

A.S. 926 

15.753,00

20.753,00

20.753,00

 

Finalizzazioni: Interventi diversi.

 


 

Ministero della giustizia

 

(in migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

-

-

-

A.S. 926 

15.000,00

15.000,00

15.000,00

 

Finalizzazioni: Interventi diversi.

 

 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

 

  (in migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

15.000,00

15.000,00

15.000,00

A.S. 926 

20.000,00

20.000,00

20.000,00

 

§  Finalizzazioni: Interventi diversi.

 

 

Ministero dell’istruzione e del merito

 

                        (in migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

25.000,00

30.000,00

30.000,00

A.S. 926 

29.000,00

35.000,00

35.000,00

 

§  Finalizzazioni: Interventi diversi.

 

 

Ministero dell’interno

 

(in migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

20.000,00

20.000,00

20.000,00

A.S. 926 

34.000,00

35.000,00

35.000,00

Finalizzazioni:

§  Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (A.C. 1458).

§  Interventi diversi.

 

 

 

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

 

(in migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

25.000,00

35.000,00

35.000,00

A.S. 926 

30.000,00

40.000,00

40.000,00

 

Finalizzazioni:

§  Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (A.S. 795).

§  Interventi diversi.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

(in migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

10.850,00

25.500,00

25.500,00

A.S. 926 

25.850,00

35.500,00

35.500,00

 

§  Finalizzazioni: Interventi diversi.

 

 

 

Ministero dell’università e della ricerca

 

(in migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

27.000,00

27.000,00

27.000,00

A.S. 926 

32.000,00

37.000,00

37.000,00

 

§  Finalizzazioni: Interventi diversi.

 

Ministero della difesa

 

(in migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

21.000,00

30.000,00

30.000,00

A.S. 926 

25.000,00

30.000,00

30.000,00

 

Finalizzazioni:

§  Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (A.C. 1458).

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

 

(in migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

13.000,00

35.000,00

35.000,00

A.S. 926 

18.000,00

35.000,00

35.000,00

 

Finalizzazioni:

§  Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy (A.C. 1341).

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero della cultura

 

(in migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

36.000,00

36.000,00

36.000,00

A.S. 926 

36.000,00

41.000,00

41.000,00

 

Finalizzazioni:

§  Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy (A.C. 1341).

§  Istituzione del Museo della Shoah in Roma (A.S. 614; A.C. 1295).

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero della salute

 

 (in migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

25.000,00

25.000,00

25.000,00

A.S. 926 

25.000,00

30.000,00

30.000,00

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

Ministero del turismo

 

(in migliaia di euro)

 

2023

2024

2025

Bilancio a legislazione vigente 

15.000,00

15.000,00

15.000,00

A.S. 926 

24.000,00

25.000,00

25.000,00

 

Finalizzazioni:

§  Disciplina della professione di guida turistica (A.S. 833)

§  Interventi diversi.

 


Articolo 86, comma 2
(Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione)

 

 

L’articolo 86, comma 2, incrementa di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

 

Nel dettaglio, il comma 2 reca un incremento di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

 

Il Fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3076).

Nel disegno di legge di bilancio iniziale (AS 926) il Fondo, a seguito del rifinanziamento a decorrere dal 2024, presenta uno stanziamento, sia in conto competenza sia in conto cassa, pari a 188.521.890 euro per il 2023, 206.712.741 euro per il 2024 e 368.656.605 euro per il 2025.


Articolo 87
(Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso)

 

 

L’articolo 87 rifinanzia per 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso.

 

Nel dettaglio, l’unico comma dell’articolo in esame reca il rifinanziamento di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3035).

Il comma autorizza inoltre il Ministro dell’economia e delle finanze a ripartire le risorse del predetto Fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle suddette partite, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Le risorse del suddetto fondo non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.


Capo II
Revisione della spesa

 

 

Articolo 88, comma 1
(Commissione per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale)

 

L’articolo 88, comma 1, prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro del medesimo ministero e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di procedere alla valutazione dei parametri e dei criteri da utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2027, per la rivalutazione delle prestazioni di natura previdenziale e sociale, per le quali è prevista, a legislazione vigente, tale rivalutazione sulla base dell’indice del costo della vita.

Si stabilisce, inoltre, che questa Commissione proceda, anche sentiti il CNEL e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

La disposizione, infine, precisa che ai componenti della Commissione non sono dovuti, per le attività espletate, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate.

 

La disposizione in commento concerne l’istituzione di una Commissione, che è composta da esperti nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Tale Commissione -  che viene istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze - ha il compito di procedere alla valutazione dei criteri e dei parametri da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale, per le quali è prevista, a legislazione vigente, la predetta rivalutazione, sulla base dell’indice del costo della vita, anche tenendo in considerazione il deflatore del prodotto interno lordo. Ciò a decorrere dal 1° gennaio 2027.

 

La relazione tecnica specifica che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto dell’espressa previsione che esclude la corresponsione di emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati ai componenti della richiamata Commissione.

Parimenti – come sottolineato nella medesima relazione tecnica - è espressamente previsto che dall’attuazione delle finalità ivi previste non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 


Articolo 88, comma 2
(Requisiti di anzianità contributiva per i trattamenti pensionistici anticipati e adeguamenti in base all’evoluzione della speranza di vita)

 

 

Il comma 2 dell’articolo 88 riduce il periodo transitorio durante il quale il valore del requisito di anzianità contributiva, relativo al trattamento pensionistico anticipato, non è oggetto di adeguamenti in base all’evoluzione della speranza di vita; il termine finale di esclusione dell’applicazione degli adeguamenti viene anticipato dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2024; la riduzione del periodo temporale ha una valenza solo formale[50], in quanto per il biennio 2025-2026, come accertato dal decreto del Ragioniere generale dello Stato del 18 luglio 2023, comunque non ha luogo un incremento dei requisiti pensionistici in base all’evoluzione della speranza di vita. I trattamenti interessati dalla norma oggetto della presente novella[51] sono le pensioni di anzianità maturate in base al solo requisito di anzianità contributiva, ivi comprese quelle riconosciute in base al requisito ridotto in favore dei cosiddetti lavoratori precoci.

 

Il requisito di anzianità contributiva per il trattamento pensionistico anticipato è attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne ovvero a 41 anni di contribuzione per i lavoratori precoci (uomini e donne). Nelle fattispecie in oggetto il trattamento decorre (su domanda) dal quarto mese successivo a quello di maturazione del requisito contributivo.

Si ricorda che la suddetta categoria di lavoratori precoci è costituita dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria da una data precedente il 1° gennaio 1996 e rientrino in una delle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 199, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni; il trattamento anticipato è riconosciuto in base al suddetto requisito specifico nel rispetto di un determinato limite di spesa; qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della data di maturazione del requisito per il trattamento in oggetto e, a parità della stessa, in ragione della data di presentazione della domanda[52].

 

 


Articolo 88, commi 3-6
(Spending review dei Ministeri)

 

L’articolo 88 comma 3 riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023. Il taglio complessivo ammonta a 821,7 milioni di euro per il 2024, a 877,2 milioni di euro per il 2025 e a 898,1 milioni di euro a decorrere dal 2026. La tabella contenuta nell’Allegato VI dettaglia per ciascun Ministero le riduzioni operate con riferimento alle Missioni e ai Programmi.

Il comma 4 prevede la possibilità di modificare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, le rimodulazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda del disegno di legge in esame, inerenti al riparto dei fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa. Resta fermo il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione a quanto previsto dai commi precedenti.

Il comma 6 stabilisce che le misure previste dai Ministeri nell’ambito del processo annuale di revisione e valutazione della spesa (disciplinato dall’art. 22-bis della legge di contabilità) sono oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

 

I commi da 3 a 6 dell’articolo 88 disciplinano il concorso alla finanza pubblica per le Amministrazioni centrali dello Stato, in termini di riduzione della spesa.

In particolare, il comma 3 dispone una riduzione per gli anni 2024, 2025 e a decorrere dall’anno 2026 delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle Amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023.

Le riduzioni sono dettagliate, per Ministero, Missione e Programma, nell’Allegato VI annesso al disegno di legge in esame.

Il taglio complessivo ammonta a 821,7 milioni di euro per il 2024, a 877,2 milioni di euro per il 2025 e a 898,1 milioni di euro a decorrere dal 2026.

Di seguito si riporta una tabella con le riduzioni complessive delle dotazioni di spesa per Ministero.

 (migliaia di euro).

MINISTERO

2024

2025

2026

Economia e finanze

371.864

378.598

392.340

Imprese e made in Italy

 39.000

 65.700

 92.300

Lavoro e politiche sociali

 37.476

 80.819

 35.011

Giustizia

 13.400

 17.480

 24.480

Esteri

 54.608

 55.725

 56.960

Istruzione e merito

 44.042

 44.808

 11.900

Interno

 37.327

 41.885

 42.459

Ambiente

 7.708

 10.130

 9.300

Infrastrutture e trasporti

 29.381

 39.981

 57.581

Università e ricerca

 82.075

 19.500

 27.500

Difesa

 51.288

 64.430

 90.400

Agricoltura

 10.603

 11.220

 11.173

Cultura

 23.473

 23.751

 23.742

Salute

 13.816

 19.763

 21.091

Turismo

 5.635

 3.408

 1.915

TOTALE

 821.696

 877.198

 898.152

 

Il comma prevede altresì che su proposta dei Ministri competenti, le riduzioni di spesa disposte nell’Allegato VI possono essere rimodulate, in termini di competenza e cassa, nell'ambito di ciascuno stato di previsione della spesa, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro l’anno 2024, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Si ricorda che, con riferimento alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2024-2026, i risparmi di spesa richiesti alle Amministrazioni centrali, quale concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici, sono stati definiti dal DEF 2023, in termini di indebitamento netto, negli importi di 300 milioni nel 2024, 500 milioni nel 2025 e di 700 milioni di euro dal 2026, da realizzarsi con la legge di bilancio, nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 22-bis della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009).

Con il D.P.C.M. 7 agosto 2023che dà attuazione, per il ciclo di bilancio 2024-2026, alla citata disposizione di spending review prevista dalla legge n. 196/2009 - gli obiettivi di risparmio indicati dal DEF 2023 in termini di indebitamento netto sono stati ripartiti tra i Ministeri.

Come espressamente riportato nel DEF 2023, le riduzioni di spesa richieste per gli anni 2024-2026si aggiungono a quanto già previsto con la precedente manovra di bilancio” – facendo seguito al percorso di revisione della spesa già avviato lo scorso anno con il DEF 2022 ed attuato con il D.P.C.M. 4 novembre 2022[53] – per un complessivo risparmio di spesa delle Amministrazioni centrali pari a 1,5 miliardi nel 2024, 2 miliardi nel 2025 e 2,2 miliardi a partire dal 2026.

 

Risparmi di spesa, in termini di minore indebitamento netto, fissati dai DEF 2022 e 2023 e attuati, rispettivamente, dai DPCM 4 novembre 2022 e 7 agosto 2023

https://www.camera.it/temiap/leg18/25/Spending%202023.gif

 

Nella NADEF 2023 (pag. 17 e pag. 111-112) il Governo ha preannunciato ulteriori misure di riduzioni della spesa nella manovra per il 2024, rispetto a quelle già previste dal DEF 2023 e attuate dal DPCM 7 agosto 2023, anche al fine di rispettare le raccomandazioni del Consiglio dell’UE in materia di spending review.

 

Rispetto all’obiettivo di razionalizzazione della spesa stabilito dal DEF 2023 e ripartito tra i Ministeri con il citato D.P.C.M. 7 agosto 2023, i risparmi di spesa effettivamente richiesti alle Amministrazioni centrali dello Stato al disegno di legge di bilancio in esame – ripartiti tra i Ministeri con l’Allegato VI – risultano più consistenti, raggiungendo, in termini di minore saldo netto da finanziare, gli importi di 821,7 milioni di euro per il 2024, a 877,2 milioni per il 2025 e a 898,1 milioni a decorrere dal 2026.

Sarebbe opportuno chiarire, tuttavia, se gli obiettivi di risparmio di spesa indicati nell’Allegato VI sono ulteriori rispetto a quelli fissati nel DEF 2023 e attuati dal DPCM 7 agosto 2023, o se, invece, questi ultimi sono ricompresi nel perimetro delle riduzioni di spesa di cui all’Allegato VI. Ciò anche in considerazione del fatto che l’art. 88, comma 3, del ddl di bilancio non reca alcun riferimento al predetto DPCM.

 

Nella relazione tecnica, l’Allegato 3 riporta gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dall’articolo 88, comma 3, del disegno di legge, i quali ammontano, in termini di minore spesa corrente e minore spesa in conto capitale, alle cifre esposte nella tabella che segue:

dati in milioni di euro

Spending review (art. 88, comma 3)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno/Indebitamento netto

2024

2025

2026

2024

2025

2026

- Parte corrente

-769,6

-780,3

-753,4

-769,6

-780,3

-753,4

- Conto capitale

-52,0

-96,9

-144,7

-46,2

-87,6

-129,5

Totale risparmi di spesa

-821,6

- 877,2

-898,1

-815,8

-867,9

-882,9

L’Allegato VI evidenzia, inoltre, che una parte consistente degli obiettivi di riduzione di spesa è costituita da riduzioni di dotazioni dei Ministeri predeterminate per legge, secondo le cifre complessive indicate nella tabella che segue.

dati in milioni di euro

Spending review (art. 88, comma 3)

2024

2025

2026

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

Totale

-821,696

-492,157

-877,2

-541,409

-898,151

-521,694

 

L’Allegato VI, peraltro, nell’articolare le suddette riduzioni per ciascuno dei Ministeri, ripartisce le riduzioni medesime a livello di Missioni e Programmi, non specificando, tuttavia, quali siano le leggi di spesa e i capitoli di bilancio interessati dalle predette riduzioni.

 

Al riguardo, sarebbe opportuno acquisire elementi informativi sulle leggi di spesa interessate dalla spending review prevista dall’articolo 88, comma 3.

Si ricorda che una riduzione delle dotazioni di missioni e programmi di spesa del bilancio dello Stato è stata effettuata anche dal decreto-legge n. 145 del 2023, per finalità di copertura finanziaria del provvedimento (articolo 23, comma 7, lettera a) per un importo complessivo di 3.134,8 milioni di euro per l’anno 2023, con riferimento a missioni e programmi, di competenza e di cassa, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, indicati nell’Allegato 1 al citato decreto-legge.

 

Il comma 4 prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, da adottare entro l’anno 2024, è possibile modificare, in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, le riprogrammazioni delle spese in conto capitale operate con la Sezione II del ddl di bilancio (ai sensi dell’art. 23, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica) relative al riparto dei Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali (di cui all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, all’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, all’articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, e dell’articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019).

Resta fermo il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

In Sezione II le riprogrammazioni delle spese in conto capitale che riguardano i predetti Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali ammontano complessivamente a 3,9 miliardi di euro, che sono stati ridotti nel triennio 2024-2026 e riprogrammati negli anni successivi al triennio.

Come precisato nel successivo comma 6 dell’articolo in esame, tali riprogrammazioni non concorrono al raggiungimento degli obiettivi di risparmio di spesa stabiliti dal disegno di legge di bilancio.

 

L’articolo 23, comma 3, della legge n. 196 del 2009 consente, nella Sezione II, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

a)    la rimodulazione in via compensativa tra le dotazioni di spesa previste a legislazione vigente, relative ai fattori legislativi, all’interno di ciascuno stato di previsione, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese corrente. È consentita altresì la rimodulazione delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l’adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell’art. 30, co. 2, legge n. 196 del 2009);

b)    il rifinanziamento, definanziamento e la riprogrammazione delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle leggi di spesa vigenti, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica.

 

Per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori, a partire dal 2016 sono stati istituiti tre distinti Fondi.

Il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) con una dotazione di 47,5 miliardi per gli anni dal 2017 al 2032, e rifinanziato dall’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018) per complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033, finanzia interventi nei settori dei trasporti, delle infrastrutture, della ricerca, della difesa del suolo, dell'edilizia pubblica e della riqualificazione urbana.

L’articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) ha istituito il Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033. Una quota di 900 milioni di euro è stata destinata al finanziamento del prolungamento della linea metropolitana da Milano fino al comune di Monza.

L’articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) ha istituito un diverso Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, destinato in particolare all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali. Tale Fondo ha una dotazione complessiva di circa 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034.

Per un approfondimento sui Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali si rimanda a questa pagina del sito della Camera dei deputati.

 

Il comma 5 autorizza il Ministro dell’economia delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione ai commi 3 e 4.

 

Al fine di semplificare e rafforzare il monitoraggio, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, delle misure volte al conseguimento dei risparmi di spesa previsti in relazione all’articolo 22-bis, comma 3[54], della legge di contabilità e finanza pubblica, il comma 6 dell’articolo 88 in esame stabilisce che le misure di revisione della spesa proposte dai Ministeri ai sensi del citato articolo 22-bis sono oggetto di specifico monitoraggio da parte del MEF.

I contenuti, le modalità e i termini di tale specifico monitoraggio sono definiti secondo le nuove Linee guida per la formulazione e l’implementazione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa dello Stato adottate dalla Ragioneria generale dello Stato il 29 dicembre 2022.

I singoli Ministeri sono tenuti a fornire gli elementi necessari per lo svolgimento del suddetto monitoraggio al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale può richiedere agli stessi eventuali integrazioni degli elementi trasmessi.

L’ultimo periodo dispone che le riduzioni degli stanziamenti di bilancio disposte dal ddl di bilancio in esame concorrono al raggiungimento degli obiettivi di spesa definiti ai sensi dell’art. 22-bis, valorizzando a tal fine anche le eventuali variazioni di bilancio disposte ai sensi del secondo periodo del comma 3 – vale a dire, le rimodulazioni proposte dai Ministri competenti in relazione alle riduzioni di spesa indicate nell’Allegato VI.

 

Al riguardo, sarebbe opportuno acquisire elementi informativi  su quali riduzioni di spesa, tra quelle indicate nell’Allegato VI, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di spesa definiti ai sensi dell’articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009, alle quali sarà applicato lo specifico monitoraggio previsto dal comma 6 in esame.

 

Al riguardo, si ricorda che gli obiettivi di risparmio di spesa previsti ai sensi del citato articolo 22-bis sono stati definiti dal DEF 2023 e successivamente ripartiti tra i Ministeri, negli importi indicati dalla tabella che segue, allegata al menzionato DPCM 7 agosto 2023.

 

https://www.camera.it/temiap/leg18/25/Dip%20Bilancio/Spending%202023%20DPCM%20agosto%2023.gif

 

Non concorrono, invece, al raggiungimento degli obiettivi di risparmio di spesa le riprogrammazioni relative al riparto dei Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali effettuate ai sensi del comma 4.

 

 

Attraverso la revisione della spesa pubblica si persegue l'obiettivo di favorire una riqualificazione della spesa sostenuta dalle amministrazioni, individuando le misure legislative, amministrative e gestionali idonee a tale scopo.

Per le amministrazioni centrali dello Stato la spending review è stata inserita all'interno del processo di bilancio, con l'assegnazione di obiettivi annuali di risparmio ai singoli ministeri e la previsione di un obbligo (gradualmente esteso anche alle altre amministrazioni pubbliche) di redigere una relazione che illustra il grado di raggiungimento dei risultati previsti. La procedura è disciplinata dall'articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009 e prevede che, sulla base degli obiettivi programmatici e dal cronoprogramma delle riforme indicati nel Documento di economia e finanza (DEF), entro il 31 maggio di ciascun anno, con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (previa deliberazione del Consiglio dei Ministri) sono definiti gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero riferiti al successivo triennio. In relazione a tali obiettivi, definiti in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire, i Ministri definiscono la propria programmazione finanziaria, indicando gli interventi da adottare con il successivo disegno di legge di bilancio.

Dopo l'approvazione della legge di bilancio, entro il 1° marzo di ciascun anno, il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa stabiliscono in appositi accordi (definiti con decreti interministeriali) le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa. Negli accordi sono quindi indicati gli interventi che si intende porre in essere per la loro realizzazione e il relativo cronoprogramma. I medesimi accordi possono essere aggiornati, anche in considerazione di successivi interventi legislativi che possano avere effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi.

Il Ministro dell'economia informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi, sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro entro il 15 luglio. Entro il 1° marzo dell'anno successivo, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una relazione – che verrà allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente.

Il PNRR contiene l'impegno a intraprendere, sulla base del quadro giuridico esistente, una revisione annuale della spesa che consenta risparmi di bilancio diretti a sostenere le finanze pubbliche e/o a finanziare una riforma fiscale o riforme della spesa pubblica favorevoli alla crescita. In particolare la Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica (Riforma 1.13) intende rafforzare il processo di revisione e valutazione della spesa all'interno della programmazione economico-finanziaria e del bilancio annuale e pluriennale, come già previsto dalla legislazione nazionale (articolo 22-bis della legge n. 196/2009). In particolare si prevede un rafforzamento delle strutture esistenti e l'implementazione di nuove strutture appositamente dedicate all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze.

In attuazione del primo traguardo della Riforma stabilito al 31 dicembre 2021 (M1C1-100), il decreto-legge n. 152/2021, all'articolo 9, commi 8 e 9, ha istituito presso la Ragioneria generale dello Stato il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, al fine di rafforzare gli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa.

In attuazione del traguardo previsto entro il 31 dicembre 2022 (M1C1-102) la Ragioneria generale dello Stato, in collaborazione con il Ministero della salute e il Ministero della giustizia, ha pubblicato il 30 dicembre 2022 la relazione "La revisione della spesa del bilancio dello Stato: valutazione dell'efficacia delle prassi di alcuni ministeri. La RGS ha inoltre adottato alla fine del 2022 le citate “Linee guida per la formulazione e l’implementazione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa dello Stato”.

Per quel che concerne i risparmi conseguiti, in attuazione del traguardo M1C1-104, il DEF 2022 ha stabilito nel triennio 2023-2025 i seguenti risparmi di spesa da parte delle amministrazioni centrali dello Stato: 800 milioni per il 2023; 1.200 milioni per il 2024; 1.500 milioni per il 2025. Il D.P.C.M. 4 novembre 2022 ha quindi ripartito per ciascun Ministero l'obiettivo di riduzione di spesa indicato nel DEF 2022. La legge di bilancio per il 2023 ha disposto le riduzioni di spesa per Ministeri in attuazione di quanto previsto dal DEF, per la gran parte attraverso definanziamenti disposti in Sezione II, che hanno determinato riduzioni degli stanziamenti di bilancio, in termini di saldo netto da finanziare, per complessivi: 809,7 milioni di euro nel 2023; 1.234,8 milioni nel 2024; 1.412,1 milioni a partire dal 2025. Le ulteriori riduzioni di spesa utili al raggiungimento degli obiettivi complessivi sono state realizzate attraverso interventi normativi introdotti in Sezione I (commi da 878 a 890).

Il DEF 2023 ha stabilito un ulteriore obiettivo di risparmio che le amministrazioni centrali devono conseguire, in termini di minore indebitamento netto, pari a: 300 milioni nel 2024, 500 milioni nel 2025 e 700 milioni dal 2026. Nel DEF 2023 il Governo afferma che la revisione della spesa pubblica e la capacità di intervenire sulle sue determinanti assume un ruolo ancor più rilevante nel contesto della riforma della governance europea che si va definendo. In questo nuovo quadro, infatti, l'allineamento del tasso di crescita della spesa primaria delle amministrazioni pubbliche ad un parametro prestabilito potrebbe assumere un ruolo centrale nella programmazione finanziaria e nella sorveglianza fiscale. Si prevede pertanto un rafforzamento delle attività di analisi e valutazione della spesa e un ulteriore investimento in competenze specialistiche.

La fissazione degli obiettivi di risparmio dei singoli Ministeri e delle relative aree di intervento è stata disposta con il D.P.C.M. 7 agosto 2023. Le proposte di riduzione da parte dei singoli Ministeri relative ai settori di spesa di competenza possono essere formulate con riferimento a voci di spesa di natura corrente e a voci di spesa di natura capitale ad esclusione di quelle relative ai progetti a valere sul PNRR, sul PNC, per la ricostruzione a seguito di calamità naturali e per la transizione 4.0 e devono intervenire prioritariamente sugli investimenti caratterizzati da un minor impatto sulla crescita dell'economia nazionale. Le proposte inerenti la spesa di natura capitale non possono superare la percentuale massima del 30 per cento dell'obiettivo di risparmio assegnato.

Nella NADEF 2023 il Governo ha affermato che le amministrazioni centrali dello Stato concorreranno al finanziamento degli interventi previsti dalla legge di bilancio, continuando il percorso già avviato dallo scorso anno, di una rinnovata attività di valutazione e revisione della spesa. Le predette amministrazioni assicureranno, con un’attività di revisione della spesa, il proprio concorso alla prossima manovra di finanza pubblica. Nella manovra per il 2024 si preannunciano, pertanto, ulteriori misure di riduzione della spesa rispetto a quanto previsto nel DEF 2023, anche al fine di rispettare le raccomandazioni del Consiglio dell’UE in materia di spending review.

Le riduzioni di spesa utili per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio delle amministrazioni centrali nella manovra 2024-2026 sono state disposte dall’articolo 88, comma 3, del ddl di bilancio in esame.

Si ricorda infine che alla fine del 2022 la Ragioneria Generale dello Stato ha adottato delle Linee guida per la formulazione e l’implementazione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa dello Stato, al fine di orientare il processo di analisi per la revisione della spesa e il monitoraggio delle amministrazioni, allo scopo di garantire loro un’adeguata assistenza per raggiungere gli obiettivi di maggiore efficienza.

Nelle Linee guida è prevista la realizzazione, in via sistematica e strutturale, di attività di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e della spesa, programmate e organizzate in specifici piani triennali. Tali attività mirano a rendere disponibili indicazioni approfondite sull’efficacia delle politiche e sull’efficienza dei processi, con l’obiettivo di fornire al decisore e a chi è chiamato a dare attuazione alle politiche pubbliche informazioni su quali interventi sia più conveniente investire, quali ridimensionare o in che modo sia più utile riorganizzare il sistema di produzione e di offerta dei servizi. In tema di monitoraggio degli interventi si prevede un processo di reportistica ad intervalli trimestrali.


Articolo 88, comma 7
(Concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario)

 

 

L’articolo 88, comma 7, determina il concorso alla finanza pubblica del comparto delle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028, pari a 350 milioni di euro annui; disciplinando le modalità di ripartizione dello stesso tra le regioni e di versamento dell’importo stabilito per ciascun ente all’entrata del bilancio dello Stato.

 

L’articolo 88, comma 7, disciplina il concorso alla finanza pubblica del comparto delle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028.

La norma richiama, a fondamento della previsione, come già avvenuto in passato, la tutela dell’unità economica della Repubblica, la necessità del contenimento della spesa pubblica, nonché il rispetto del principio di coordinamento della finanza pubblica. Viene inoltre aggiunto il riferimento alle nuove regole della governance economica europea, in attesa della definizione delle quali è dettata la disciplina in esame sul contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni.

Le Regioni a statuto ordinario concorrono al contenimento della spesa pubblica con un contributo annuo complessivo pari a 350 milioni di euro.

 

Il contributo dovrà essere ripartito tra le regioni, in sede di autocoordinamento, entro il 30 aprile 2024. Il riparto è quindi formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

In assenza di accordo tra le regioni, il riparto è effettuato, entro il 31 maggio 2024 in proporzione agli impegni di spesa corrente risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall’ultimo rendiconto approvato. Il riparto è operato, tuttavia, al netto delle spese correlate ai settori diritti sociali, politiche sociali e famiglia (Missione 12) e tutela della salute (Missione 13).

Ciascuna regione a statuto ordinario provvederà a versare all’entrata del bilancio dello Stato – sul capo X – capitolo n. 3465 – art. 2 (“Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario”) gli importi del concorso alla finanza pubblica, come stabiliti con le modalità sopra descritte, entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2024 al 2028. In caso di mancato versamento entro il termine stabilito, la Ragioneria generale dello Stato è autorizzata ad operare una corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alla regione inadempiente.

 

Il concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario è stato disciplinato negli anni nell’ambito delle manovre di finanza pubblica, che hanno stabilito, per ciascun anno, la quota di risparmio richiesto sia in termini di indebitamento netto (vale a dire per contribuire alla riduzione del debito complessivo della PA) sia in termini di saldo netto da finanziare (riduzione di risorse erogate dallo Stato).

La realizzazione del risparmio è stata attuata principalmente attraverso il taglio di trasferimenti statali, la revisione della spesa regionale, la rinuncia ad altri tipi di contributi erogati dallo Stato. Dal 2014 le misure specifiche per la realizzazione del risparmio, l’entità di ciascuna, nonché il riparto delle stesse tra le regioni sono concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni. Si rammenta, inoltre, che dall’esercizio 2017 le regioni a statuto ordinario sono tenute al conseguimento del pareggio di bilancio, ovvero al conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, commi 465-466, della legge n. 232 del 2016).

 

Si rammenta, infine, che per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, il contributo dovuto a decorrere dal 2022, è determinato, in attuazione di accordi bilaterali sottoscritti con ciascuna autonomia negli ultimi mesi del 2021, dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) per le regioni Sardegna (comma 543), Sicilia (comma 545), Friuli-Venezia Giulia (comma 554) e Valle d'Aosta (comma 559, integrato dall’art. 18, comma 2, del decreto legge n. 44 del 2023, convertito con legge n. 74 del 2023). Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento il concorso alla finanza pubblica è stabilito dall’articolo 79 dello statuto (D.P.R. n. 670 del 1972, in particolare i commi 4-bis e 4-ter) come modificato, da ultimo, dal decreto legge n. 145 del 2023, art. 9, comma 3).

 

Una misura di concorso alla finanza pubblica è stata stabilita, per gli anni 2023-2025, dalla legge di bilancio 2021, come modificata dalla legge di bilancio 2022 (legge 178 del 2020, commi 850, 851 e 852 e legge 234 del 2021, comma 556) a carico di tutte le regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna.

Per le restanti autonomie speciali il concorso alla finanza pubblica è disciplinato in modo esaustivo dallo statuto e dalle norme di attuazione, come esplicitato dalla norma stessa della legge di bilancio 2021 (comma 852): l'articolo 79, comma 4 ter, dello statuto (DPR n. 670 del 1972) per la Regione Trentino Alto Adige, le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché per gli enti locali dei rispettivi territori e la norma di attuazione dello statuto speciale adottata con il D.Lgs. n.154 del 2019 per la Regione Friuli Venezia Giulia e i relativi enti locali.

Si tratta di un contributo stabilito in complessivi 196 milioni di euro annui richiesto alle regioni in relazione con i risparmi ottenuti da ciascuna di esse grazie alla razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi, ottenuto anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile.

Le norme della legge di bilancio 2021 stabiliscono che il riparto del contributo tra i vari enti è effettuato in sede di autocoordinamento entro il 31 maggio 2022 e formalizzato con DPCM su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto è effettuato entro il 30 settembre 2022, comunque previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La ripartizione del contributo per l’anno 2023, su proposta formulata dalle regioni in sede di autocoordinamento (con nota informale), è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.


Articolo 88, commi 8-10
(Contributo degli enti locali alla finanza pubblica)

 

 

L’articolo 88, commi da 8 a 10, stabilisce che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane.

Dall’obbligo di assicurare tale contributo sono esclusi, peraltro, gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi del Testo unico degli enti locali, nonché gli enti che abbiano sottoscritto con il Governo gli accordi per il ripiano del disavanzo o per l’avvio percorsi di riequilibrio strutturale previsti dalla legge di bilancio 2022 e dal decreto-legge n. 50 del 2022.

Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono determinati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il termine del 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

 

 

L’articolo 88, comma 8, disciplina il concorso alla finanza pubblica del comparto degli enti locali delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna per gli anni dal 2024 al 2028.

La norma richiama, a fondamento della previsione di tale contributo, come già avvenuto in passato, la tutela dell’unità economica della Repubblica, le esigenze di contenimento della spesa pubblica, nonché il rispetto del principio di coordinamento della finanza pubblica. Viene inoltre aggiunto il riferimento alle nuove regole della governance economica europea, in attesa della definizione delle quali è dettata la disciplina in esame sul contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni.

Si ricorda, a tal proposito, che il 26 aprile 2023 la Commissione europea, all’esito di un’ampia e articolata discussione svoltasi a livello europeo sull’opportunità di riformare le regole economiche e di bilancio dell’Unione europea, ha presentato tre proposte legislative per riformare il quadro di regole della governance economica dell’UE. Si tratta, in particolare:

¨        della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sostituisce e abroga il regolamento (CE) n. 1466/1997 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio, nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (cd. “braccio preventivo” del Patto di stabilità e crescita);

¨        della proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/1997 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (cd. “braccio correttivo” del Patto di stabilità e crescita);

¨        della proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

 

Il comma 8 prevede, in dettaglio, che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

Di questi, 200 milioni di euro annui sono previsti a carico dei comuni, mentre 50 milioni sono a carico delle province e città metropolitane.

 

Il contributo alla finanza pubblica richiesto agli enti locali a partire dal 2020 è stato assicurato, oltre che attraverso le regole e gli obiettivi del patto di stabilità interno (disciplina peraltro sostituita, a decorrere dal 2016, dalla nuova regola fiscale del pareggio di bilancio), anche tramite interventi di progressiva riduzione delle risorse a disposizione delle Amministrazioni locali, allocate sui c.d. Fondi di riequilibrio istituiti a seguito del varo della legge di attuazione del federalismo fiscale (per i comuni, ora Fondo di solidarietà comunale), che hanno obbligato gli enti ad intraprendere percorsi di revisione della spesa corrente.

Il contributo finanziario cumulato richiesto dai tre principali interventi di spending review (decreto-legge n. 95 del 2012, decreto-legge n. 66 del 2014 e legge n. 190 del 2014), in termini di riduzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, ammonta a oltre 4,3 miliardi per il comparto dei comuni, poi scesi dal 2019 a 3,8 miliardi, anno in cui sono venuti meno gli effetti del decreto-legge n. 66 del 2014.

 

Quanto al criterio di riparto di tale contributo, il comma precisa che esso è ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente, al netto della spesa relativa alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall’ultimo rendiconto approvato.

Il contributo è ripartito, inoltre, tenuto conto delle risorse PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo ReGiS, gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello stato e disciplinato dall’articolo 1, comma 1043, legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021).

La disposizione esclude espressamente dal perimetro degli enti locali tenuti a contribuire al predetto concorso alla finanza pubblica gli enti locali in dissesto finanziario, ai sensi dell’articolo 244 del TUEL (d. lgs. n. 267 del 2000) o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell’articolo 243-bis del TUEL, alla data del 1° gennaio 2024, o che abbiano sottoscritto, con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato:

-         gli accordi di cui all’articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) stipulati, per il ripiano del disavanzo di amministrazione e il rilancio degli investimenti, dai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro;

-         gli accordi di cui all’articolo 43, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022 (cd. Aiuti), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022, stipulati, per il ripiano del disavanzo di amministrazione, dai comuni capoluogo di provincia con disavanzo pro-capite superiore a 500 euro.

Per un approfondimento su queste due tipologie di accordi e sugli enti locali che hanno proceduto alla loro stipula, si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 79 del disegno di legge di bilancio in esame, in materia di patti con i Comuni.

 

Il comma 9 stabilisce che gli importi del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 8 e a carico di ciascun ente sono determinati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il termine del 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Nel caso in cui l’intesa non venga raggiunta entro 20 giorni dalla data di prima iscrizione della proposta di riparto delle suddette riduzioni all’ordine del giorno della Conferenza Stato-città e autonomie locali, il decreto è comunque adottato.

 

Il comma 10 prevede che il contributo alla finanza pubblica, come determinato ai sensi del comma 9, è trattenuto dal Ministero dell’interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale – art. 1, comma 380, legge n. 228 del 2012 – per i comuni, e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane – art. 1, comma 783, legge n. 178 del 2020.

Si tratta, in questo secondo caso, dei due specifici fondi nei quali sono confluiti, a decorrere dal 2022, i contributi e i fondi di parte corrente già attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, da ripartire in base a un meccanismo di perequazione delle risorse che tiene progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, secondo un modello analogo a quello applicato per i comuni, con il progressivo abbandono dei criteri storici di attribuzione delle risorse anche per tali enti.

Per un approfondimento sul Fondo di solidarietà comunale, si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 83 del disegno di legge di bilancio in esame, in materia di rimodulazione delle risorse del predetto Fondo.

Gli enti locali accertano in entrata le somme rispettivamente spettanti sulle base delle sopracitate norme di legge, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica nella misura determinata ai sensi del comma 9, provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all’emissione di mandati versati in quietanza in entrata.

In caso di incapienza dei menzionati fondi, si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge n. 228 del 2012.

Al riguardo, si ricorda che il comma 128 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Il successivo comma 129 prevede che, in caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 446 del 1997, riscossa tramite modello F24.3.

Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell’interno.


Articolo 88, comma 11
(Permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli enti locali)

 

 

L’articolo 88, comma 11, modifica il criterio in base al quale sono individuati i soggetti su cui gravano gli oneri per la fruizione dei permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali che esercitano le funzioni di amministratori in un ente locale diverso da quello in cui prestano servizio. In particolare, per effetto della disposizione in commento, tali oneri vengono posti a carico dell’ente presso cui le predette funzioni sono svolte, senza modificare la quantità dei permessi retribuiti previsti dalla vigente normativa ma identificando unicamente un diverso soggetto su cui i predetti oneri gravano in via diretta, con le modalità di rimborso previste dall’articolo 80 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

Più in particolare il comma 11 dell’articolo 88 stabilisce che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli enti locali di cui all’articolo 2 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267[55], sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi esercitano le funzioni pubbliche di cui all’articolo 79 del medesimo Testo unico e che al predetto personale si applicano le modalità di rimborso previste dall’articolo 80 del predetto Testo unico.

 

Il richiamato articolo 79 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali stabilisce che i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento[56]

La disposizione prevede, inoltre, che i lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. 

Il citato articolo 79 dispone poi che i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui sopra, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.  I lavoratori dipendenti che svolgono le funzioni sopra indicate hanno altresì diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

Il successivo articolo 80 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 stabilisce che le assenze dal servizio di cui all'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro e che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore.

Come emerge dal quadro normativo sopra richiamato, le disposizioni attualmente vigenti escludono l’applicazione del meccanismo di rimborso previsto dall’articolo 80 del citato Testo unico nel caso di dipendenti di enti pubblici non economici, fra i quali sono da ricomprendersi gli enti locali di cui all’articolo di cui all’articolo 2 del Testo unico medesimo[57]. L’intervento in commento modifica tale normativa estendendo l’applicabilità del predetto meccanismo di rimborso anche a favore dei dipendenti degli enti locali che esercitano le funzioni di amministratori pubblici in un ente locale diverso da quello in cui prestano servizio.

 


Articolo 88, comma 12
(Proroga norme di contenimento costi Agenzie fiscali)

 

 

L’articolo 88, comma 12, proroga al 2026 le disposizioni di contenimento della spesa previste per le Agenzie fiscali dalla legislazione vigente.

 

Nel dettaglio, il comma in esame estende al 2026 le disposizioni di risparmio della spesa pubblica recate dall’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Il comma precisa inoltre che rimangono ferme le previsioni recate dall’articolo 1, comma 591, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).

 

Si ricorda che l’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge n. 78 del 2010, consentiva alle Agenzie fiscali di assolvere - per gli anni dal 2011 al 2020 - alle disposizioni di contenimento della spesa vigenti per le amministrazioni dello Stato effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento. Tale disposizione è stata prorogata più volte, da ultimo al 2023 dall'articolo 1, comma 1133, lettera d), della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

 

Il suddetto articolo 1, comma 591, della legge di bilancio 2020 dispone che a decorrere dall'anno 2020, i soggetti della PA di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Tale disposizione non si applica alle agenzie fiscali, per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.


Articolo 88, comma 13
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)

 

 

L’articolo 88, comma 13, riduce da 750 a 700 milioni di euro annui il livello di finanziamento minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.

 

A tal fine, novella l’art. 13, comma 2, della L. 220/2016.

 

La RT osserva che la riduzione del Fondo dal 2024 concorre alla copertura della manovra nella misura di 50 mln di euro.

 

Secondo quanto si evince dalla Relazione sul rendiconto generale dello stato 2022 (documento XIV, n. 1), Volume I Tomo II - I conti dello Stato e le politiche di bilancio 2022, pp. 213-214, le risorse finanziarie del Fondo sono in parte allocate sul cap. 8599 dello stato di previsione del Ministero della cultura e, in parte, sui capitoli 7765 e 3872 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 39, comma 2 della legge 14 novembre 2016, n. 220). Ad eccezione dei contributi relativi agli incentivi fiscali di cui agli articoli da 15 a 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (le cui risorse finanziarie sono in parte allocate sul capitolo 8599 PG 2 dello stato di previsione del Ministero della cultura - Direzione generale cinema e audiovisivo e, in parte, sui capitoli 7765 e 3872 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), sono stati versati nella Contabilità Speciale n. 6071 (con decreto dirigenziale del 15 novembre 2017 è stata autorizzata l’apertura della contabilità speciale n. 6071 presso la Tesoreria dello Stato di Roma), denominata “DG CINEMA INT IND CIN AUDIO IT” e relativa alla gestione del Fondo Cinema e Audiovisivo, oltre 216 milioni per l’anno 2022. Nel corso del 2022 si è provveduto all’erogazione di risorse per circa 165,38 milioni per tutte le linee di intervento. La giacenza al 31 dicembre 2022 del conto n. 6071 ammonta a circa 489,85 milioni.

 

La L. 220/2016 ha istituito, all’art. 13, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, destinandolo al finanziamento di diverse tipologie di intervento. Si tratta di incentivi fiscali, incentivi automatici, contributi selettivi, contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche, Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

Il Fondo – le cui risorse sono allocate sul cap. 8599 dello stato di previsione del Ministero della cultura – è alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore (il complessivo livello di finanziamento è parametrato all'11% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili), per un importo che, originariamente, non poteva essere inferiore a € 400 mln annui, elevati dal 2021 – a seguito di quanto disposto dall’art. 1, co. 583, lett. a), della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) – a € 640 mln annui.

Prima dell’intervento della L. 178/2020, l’art. 1, co. 366, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) aveva incrementato di € 75 mln per il 2020 la dotazione del Fondo, utilizzando una quota delle risorse già assegnate con delibera CIPE n. 31/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza dell’allora MIBACT. In base alla relazione tecnica all’A.S. 1586/XVIII, tali risorse erano allocate sul già citato cap. 7765 dello stato di previsione del MEF.

Infine, l’articolo 1, comma 348, della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021), ha incrementato le risorse destinate al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, dal 2022, (da € 640 mln) a € 750 mln annui. La relazione tecnica all’A.S. 2448/XVIII sottolineava, in particolare, le crescenti necessità relative al credito di imposta destinato alla produzione nazionale e al credito di imposta per l’attrazione di investimenti internazionali in Italia. In particolare, il fabbisogno per il 2021, alla data del 30 settembre 2021, ammontava ad € 804,5 mln, a fronte di uno stanziamento disponibile quantificato in € 516,6 mln. Evidenziava, inoltre, che, il credito di imposta aveva potenziato la competitività del prodotto italiano sul mercato internazionale, favorendo le coproduzioni con grandi player internazionali. Parallelamente, aveva favorito la crescita degli investimenti delle produzioni straniere per opere estere girate in Italia.

Il riparto del Fondo fra le diverse tipologie di intervento è stato effettuato:

- per il 2017, con DM 13 luglio 2017;

- per il 2018, con DM 148 del 15 marzo 2018;

- per il 2019, con DM 149 del 14 marzo 2019, DM 179 del 2 aprile 2019, DM 199 del 24 aprile 2019, DM 520 del 7 novembre 2019 e DM 7 febbraio 2020;

- per il 2020, con DM 187 del 22 aprile 2020, DM 405 del 12 agosto 2020, DM 574 del 9 dicembre 2020 e DM 615 del 30 dicembre 2020;

- per il 2021, con DM 65 del 3 febbraio 2021, DM 154 del 9 aprile 2021, e DM 268 del 23 luglio 2021;

- per il 2022: DM 49 del 4 febbraio 2022 e DM 255 del 23 giugno 2022.

 


Articolo 88, comma 14
(Notifica della sanzione derivante da omesso o parziale pagamento del contributo unificato)

 

 

L’articolo 88, comma 14, apporta modifiche alla disciplina del processo di recupero del contributo unificato.

 

Più nel dettaglio la lett. a) del comma 14 abroga il comma 1-ter dell’articolo 16 del TU spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002), nella parte in cui disciplina la notifica, anche per posta elettronica certificata, della sanzione da omesso versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

 

L’abrogando comma 1-ter consente, infatti, agli uffici giudiziari di notificare la sanzione derivante da omesso o parziale pagamento del contributo unificato anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l’ufficio di segreteria o di cancelleria dell’autorità giudiziaria competente. La disposizione specifica che la notifica PEC è consentita anche qualora l’irrogazione della sanzione sia contenuta nell’invito al pagamento di cui all’articolo 248 del TU (vedi infra). L’invio per posta elettronica certificata presuppone l’elezione di domicilio presso il difensore; in alternativa la sanzione deve essere notificata mediante deposito presso l’ufficio competente, individuato dall’art. 247 del Tu nell’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione del contributo presso il magistrato dove è depositato l’atto per il quale è dovuto il pagamento del contributo. Il comma 1-ter, in altri termini, consente la possibilità di anticipare, già all’atto dell’invio dell’avviso di pagamento e con le modalità per questo previste dall’art. 248 – e dunque anche a mezzo PEC – “la sanzione irrogata” in caso di mancato rispetto del termine di un mese previsto dall’art. 248 del TU per regolarizzare il pagamento del contributo

 

La lett. b) del comma 14 dell’articolo in commento, interviene invece sull’articolo 248 del TU spese di giustizia

 

L’art. 248 del TU disciplina l’invito al pagamento del contributo unificato nei casi di omissione o di insufficiente versamento prevedendo che sia l’ufficio presso il magistrato competente a notificare alla parte l’invito al pagamento dell’importo dovuto, quale risulta tra il valore della causa e il corrispondente scaglione, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese. L’invito è notificato anche a mezzo posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, è depositato presso l’ufficio.

 

Il disegno di legge modifica l’articolo 248 TU spese di giustizia prevedendo che debba essere data espressa avvertenza che si procederà non solo ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale ma anche all’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 16 comma 1-bis.

 

Ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 16 TU spese di giustizia, in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del TU delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (d.P.R. n. 131 del 1986), esclusa la detrazione ivi prevista. Il richiamato articolo 71 prevede che se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 52[58] la sanzione si applica anche se la differenza non è superiore al quarto del valore accertato.

 

Come si precisa nella relazione illustrativa l’intervento legislativo in esame appare finalizzato a semplificare la procedura di recupero del contributo unificato e della relativa sanzione. A ben vedere “l’attuale impianto normativo, oltre a non incentivare l’adempimento dell’obbligo di tempestivo e integrale pagamento del contributo unificato, a generare una tendenza pluriennale alla riduzione degli incassi di tale tributo, e ad aumentare le procedure di recupero, delinea una procedura di recupero inefficiente per l’erario e penalizzante per il debitore”. Con il comma in commento si interviene sulla procedura, riducendo “a una sola la fase di riscossione bonaria e ad una sola la fase di riscossione a mezzo ruolo”.  Il disegno di legge prevede quindi “un’unica fase di riscossione coattiva comprendente anche il pagamento degli interessi al saggio legale decorrenti dalla data di iscrizione a ruolo della causa in relazione alla quale il contributo unificato non è stato, in tutto o in parte versato”.

 


Articolo 88, comma 15
(Compensi spettanti ai componenti non togati dei consigli giudiziari)

 

 

Il comma 15 interviene in materia di compensi spettanti ai componenti non togati dei consigli giudiziari.

 

Il comma 15 dell’articolo 88 abroga l’articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2006, il quale disciplina i compensi spettanti ai componenti non togati dei consigli giudiziari.

 

A questi, ai sensi dell’articolo 14, è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta. La definizione dell’entità del gettone è demandata ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

I Consigli giudiziari – disciplinati dagli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo n. 25 del 2006 - sono costituiti presso ciascun distretto di Corte d’Appello.

Essi sono composti da:

I magistrati con funzioni giudicanti e requirenti, che per essere eletti devono essere in servizio nel distretto di riferimento, sono votati da tutti i magistrati del distretto stesso.

I professori universitari sono nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione delle facoltà di giurisprudenza del territorio di competenza del Consiglio giudiziario.

Gli avvocati, che devono avere esercitato per almeno 10 anni la professione, sono nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati del distretto.

Il numero dei componenti, siano essi magistrati, professori universitari o avvocati, varia proporzionalmente in funzione del numero complessivo di magistrati in servizio nel distretto.

Si tratta, quindi, di un organo che rispecchia la composizione “mista” (magistrati, professori universitari, avvocati) del CSM, così da garantire la rappresentanza di tutte le professioni forensi.

Il fatto che i componenti dei Consigli giudiziari siano in parte eletti dai magistrati del distretto e in parte designati dalle facoltà di giurisprudenza e dai Consigli dell’Ordine del distretto serve ad assicurare competenza tecnica, professionalità specifica, nonché conoscenza attuale e diretta delle condizioni di efficienza e funzionalità degli uffici giudiziari del distretto, nonché dei magistrati che vi operano.

Infine, per i provvedimenti riguardanti i giudici onorari, presso ogni Consiglio giudiziario è istituita la sezione autonoma per i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari, composta da: i due componenti di diritto, un numero variabile di magistrati e avvocati eletti fra i componenti del Consiglio giudiziario stesso e un numero altrettanto variabile di giudici onorari di pace e vice procuratori onorari eletti fra quelli in servizio nel distretto, così da garantire la rappresentanza anche a quest’ultima categoria di soggetti. Il numero varia in relazione al numero di magistrati in servizio nel distretto (art. 10 d.lgs. n. 25 del 2006, come modificato da ultimo dall’art. 3 d.lgs. n. 92 del 2016).

I Consigli giudiziari (fatti salvi i due componenti di diritto) durano in carica 4 anni. La risoluzione CSM del 13 maggio 2020 detta le linee guida per l'organizzazione dei Consigli giudiziari

I Consigli giudiziari sono definiti organi “ausiliari” del Consiglio superiore della magistratura.

Essi, cioè, su numerose materie e provvedimenti di competenza del CSM, esprimono motivati pareri, fornendo elementi fondamentali per il corretto esercizio dei poteri del CSM stesso, poiché tali organi hanno una conoscenza diretta del magistrato o dell’ufficio interessato.

I principali ambiti su cui sono espressi i pareri sono:

Infine, i Consigli giudiziari vigilano sul corretto funzionamento degli uffici del distretto, segnalando eventuali disfunzioni al CSM e al Ministro della Giustizia.

I componenti non magistrati partecipano esclusivamente alle decisioni relative alle tabelle di composizione degli uffici e alle funzioni di vigilanza.

I Consigli giudiziari emettono, poi, pareri anche in altre materie, su richiesta del CSM, che può riguardare specifici casi o essere in generale prevista in circolari.

Tali organi (e nello specifico la sezione autonoma per i giudici onorari di pace) si occupano, infine, sempre attraverso pareri o proposte, dei diversi provvedimenti inerenti i magistrati onorari.

 


Articolo 88, comma 16
(Abrogazione del Fondo per il commercio equo e solidale)

 

 

L’articolo 88, comma 16, abroga il Fondo per il commercio equo e solidale.

 

Il comma 16 dell’articolo 88 modifica l’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), abrogando i commi 1089 e 1090 a decorrere dal 2025.

 

Il comma 1089 ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy il Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per le finalità di cui al successivo comma 1090, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture possono prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale.

In favore delle imprese aggiudicatrici, la norma riconosce un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo. Con D.M. 23 agosto 2022 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati individuati i criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso.

 

 


Articolo 88, comma 17
(Fondo italiano per il clima)

 

 

L’articolo 88, comma 17, dispone l’abrogazione della disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2022, che prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti, a valere sulle risorse della gestione separata, per interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima (FIC), possono beneficiare della garanzia del Fondo medesimo.

 

Il comma in esame dispone l’abrogazione dell’ultimo periodo del comma 494 dell’art. 1 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).

Si ricorda che i commi da 488 a 497 dell’art. 1 della citata legge di bilancio hanno istituito e disciplinato il Fondo italiano per il clima (v. infra). In particolare, il primo periodo del comma 494 – al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del FIC, affiancandone l'operatività e potenziandone la capacità d'impatto – ha previsto che la Cassa depositi e prestiti Spa può intervenire, tra l’altro, mediante l'impiego delle risorse della gestione separata. Il secondo ed ultimo periodo del medesimo comma – che viene abrogato dalla norma in esame – dispone che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti Spa a valere sulle risorse della gestione separata di cui al periodo precedente possono beneficiare della garanzia del FIC secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica (ora dell’ambiente, dopo la ridenominazione operata dal D.L. 173/2022).

 

 

I commi da 488 a 497 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) hanno istituito un fondo rotativo, denominato “Fondo italiano per il clima” (FIC), con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a partire dal 2027.

Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte.

Oltre a quanto richiamato, il comma 488 dispone inoltre, tra l’altro, che con uno o più decreti ministeriali sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo.

In attuazione di tale disposizione, la disciplina di dettaglio del FIC è stata emanata con il D.M. 21 ottobre 2022.

Il comma 488-bis (inserito dall'art. 45, comma 2-bis, del D.L. 13/2023) prevede che le risorse del FIC sono impignorabili, mentre il successivo comma 489 dispone che, per le finalità individuate dal comma 488, il FIC può intervenire, in conformità alla normativa dell'UE, attraverso:

a) l'assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata se l'iniziativa è promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione;

b) la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo;

c) il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonché altri soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito, di fondi multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione.

Il comma 493 dispone invece che il FIC è gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica (ora dell’ambiente, dopo la ridenominazione operata dal D.L. 173/2022).

In base al primo periodo del comma 494 – al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima, affiancandone l'operatività e potenziandone la capacità d'impatto – la Cassa depositi e prestiti Spa può intervenire sia nell'esercizio delle proprie funzioni di istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione dei fondi e delle garanzie di bilancio dell'UE, nonché di altri fondi multilaterali, sia mediante l'impiego delle risorse della gestione separata, con interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusi l'assunzione di capitale di rischio e di debito ed il rilascio di garanzie, anche mediante il cofinanziamento di singole iniziative.

Il secondo periodo del comma 494 (di cui viene disposta l’abrogazione dal comma in esame) prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti Spa a valere sulle risorse della gestione separata di cui al periodo precedente possono beneficiare della garanzia del Fondo ai sensi del comma 489 secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con apposito decreto ministeriale (che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, non è mai stato adottato).

Per assicurare la governance del FIC sono istituiti (dal comma 496) due organi interministeriali: il Comitato di indirizzo e il Comitato direttivo.

La disciplina di tali organi è stata emanata con il D.M. 21 ottobre 2022, come modificato dal D.M. 15 giugno 2023.

 

 


Articolo 88, comma 18
(Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo)

 

 

L’articolo 88, comma 18, è volto ad escludere la possibilità che le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, nei confronti di Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, possano essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze

 

Nel dettaglio la disposizione in esame interviene sull’articolo 22 della legge n. 125 del 2014 che reca la “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, prevedendo la soppressione del comma 4-bis di tale articolo il quale attualmente contempla la richiamata possibilità di ricorso alla garanzia dello Stato per le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. in qualità di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

 

In relazione alla disposizione in esame il Governo, nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, fa presente che la soppressione in esame è finalizzata ad armonizzare e razionalizzare le disposizioni in materia di garanzie statali, al fine di adeguarne il contenuto al mutato contesto economico e per equipararne la disciplina ad altri strumenti di garanzia medio tempore introdotti.

Nel dettaglio il Governo fa presente che la disposizione di cui si propone la soppressione necessita “di decreti attuativi interministeriali, (proposta MEF) ad oggi mai adottati, per la concessione della garanzia di ultima istanza dello Stato su operatività svolte dal gestore, con risorse proprie, in parallelo all’attività svolta, per il perseguimento delle medesime finalità, avvalendosi delle risorse dedicate che costituiscono la dotazione specifica dei due fondi”.

 

 

In via generale si ricorda cha il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo è stato interamente ridelineato dalla richiamata legge  legge 11 agosto 2014, n. 125.

In particolare, la riforma ha stabilito il principio secondo cui la cooperazione per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace è "parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia", e che essa “si ispira ai principi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La sua azione, conformemente al principio di cui all'articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato”.

A sua volta Cassa depositi e prestiti SpA è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la Cooperazione internazionale allo sviluppo (c.d. braccio finanziario della cooperazione), nonché di banca di sviluppo, con facoltà di operare in tutti i Paesi in via di sviluppo. Una convenzione MAECI-AICS-Cassa depositi e prestiti (CDP) firmata il 14 dicembre 2020 (ed emendata il 1° febbraio 2021) ne regola i rapporti in attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 5, della legge 125/2014.

L’articolo 8 della legge n. 125/2014 prevede che la Cassa depositi e prestiti possa essere autorizzata dal Ministro dell'economia e delle finanze a concedere, previa delibera del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo (CICS), anche in consorzio con enti o banche estere, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa agli Stati destinatari, banche centrali o enti pubblici degli Stati destinatari, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali.

Si tratta, in sostanza, di crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di tali Paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati. Tali crediti erano originariamente concessi da Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

La platea dei destinatari, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 125 è composta da popolazioni, organizzazioni e associazioni civili, settore privato, istituzioni nazionali e amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in coerenza con i princìpi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti concessionali possono essere destinati al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative in corso.

Ai sensi dell’articolo 22 della medesima legge n. 125, la Cassa depositi e prestiti assolve ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, regolati da apposita convenzione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo.

Ai sensi del comma 4, CDP può destinare, nel limite annuo stabilito dalla convenzione, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità della legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato.

 


Articolo 88, comma 19
(Rimodulazione programmi di spesa Ministero difesa)

 

 

La previsione in esame rimodula i programmi di spesa del Ministero della difesa, per gli anni dal 2024 al 2029 (con l’eccezione del 2025). L’ammontare complessivo delle risorse rimane invariato.

 

I programmi di spesa del Ministero della difesa, e le relative consegne, sono riprogrammati secondo la seguente tempistica:

 

-per il 2024: riduzione di 95 milioni;

-per il 2025: nessuna rimodulazione;

-per il 2026: riduzione di 1.546,78 milioni;

-per il 2027: aumento di 96,25 milioni;

-per il 2028: riduzione di 245,63 milioni;

-per il 2029: aumento di 1.791,15 milioni.

 

La rideterminazione dei programmi e del calendario delle acquisizioni, necessari per garantire la prevista rimodulazione delle risorse, deve essere stabilita entro il  30 gennaio 2024, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il parere parlamentare è necessario, ai sensi del comma 2 dell’articolo 536-bis del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) anche sui singoli programmi interessati dalla rimodulazione, sui quali le commissioni competenti abbiano già espresso (prima della rimodulazione) il proprio parere.

 

Ai sensi del medesimo Codice (art. 536 ess.) per i programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio (ad eccezione di quelli che riguardano il mantenimento delle dotazioni o il ripianamento delle scorte), lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni competenti (entro quaranta giorni dalla data di assegnazione). Qualora il governo non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle commissioni, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmette nuovamente lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Camere da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le commissioni esprimano parere contrario, a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il Documento programmatico pluriennale (su cui vedi infra), il programma non può essere adottato. In ogni altro caso, il governo potrà invece procedere all'adozione del decreto.

 

Si ricorda che l'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare prevede che il Ministro della difesa presenti alle Camere, entro il 30 aprile, un Documento programmatico pluriennale. Oltre al quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate (comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive) e alle spese relative alla funzione difesa (comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri), il documento  riassume l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicando  le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni (sono compresi anche i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico).

Per il triennio 2023/25 il documento è stato presentato alle Camere lo scorso 11 ottobre (su cui si veda il dossier di documentazione).

Anche tale documento potrebbe essere interessato dalle rimodulazione delle spese previste dalla disposizione  in esame. 

 


Articolo 89
(Disposizioni in materia di interessi passivi sui titoli del debito pubblico)

 

 

L’articolo 89 reca la valutazione della spesa per interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all’indebitamento autorizzato dalle Camere l’11 ottobre 2023.

 

Nel dettaglio, l’unico comma dell’articolo 89 reca la seguente valutazione degli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento, autorizzato dal Senato della Repubblica (risoluzione in Assemblea n. 6/00045) e dalla Camera dei deputati (risoluzione in Assemblea n. 6/00058) l’11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012:

-         215 milioni di euro per l'anno 2024,

-         568 milioni di euro per l'anno 2025,

-         662 milioni di euro per l'anno 2026,

-         580 milioni di euro per l'anno 2027,

-         597 milioni di euro per l'anno 2028,

-         656 milioni di euro per l'anno 2029,

-         692 milioni di euro per l'anno 2030,

-         731 milioni di euro per l'anno 2031,

-         775 milioni di euro per l'anno 2032,

-         818 milioni di euro per l'anno 2033

-         e 887 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034,

che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a:

-         291 milioni di euro per l'anno 2024,

-         642 milioni di euro per l'anno 2025,

-         617 milioni di euro per l'anno 2027,

-         657 milioni di euro per l'anno 2028,

-         703 milioni di euro per l'anno 2029,

-         751 milioni di euro per l'anno 2030,

-         798 milioni di euro per l'anno 2031,

-         846 milioni di euro per l'anno 2032,

-         891 milioni di euro per l'anno 2033

-         e 940 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.


Parte II
Sezione II
Approvazione degli stati di previsione

 

 

Articolo 90
(Stato di previsione dell’Entrata e disposizioni relative)

 

 

L’articolo 90 indica l’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2024, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata. Tali importi sono esposti nella Tabella n. 1 del d.d.l. di bilancio.

 

L’ammontare delle entrate indicate nella tabella 1 è così indicato.

 

Tabella 1 – Entrate del bilancio dello Stato – d.d.l. di bilancio

(valori in milioni di euro)

 

2024

2025

2026

Entrate Tributarie

608.939

619.687

634.151

Entrate Extratributarie

78.384

76.976

76.611

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

249

155

147

Entrate finali

687.572

696.819

710.909

Accensione di prestiti

527.578

459.224

472.851

Entrate complessive

1.215.150

1.156.043

1.183.761

 

Nella successiva tabella 2 sono riportate in dettaglio le entrate tributarie, come articolate per categorie economiche.

Tabella 2 – Entrate tributarie per categorie economiche legge di bilancio 2024-2026 – dati di competenza

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

CATEGORIE

2024

2025

2026

Imposte sul patrimonio e sul reddito

329.138

331.320

338.667

Tasse e imposte sugli affari

227.775

235.328

241.893

Imposte sulla produzione e sui consumi

33.752

34.605

35.003

Entrate tributarie da gestione monopoli

11.245

11.319

11.399

Tasse e imposte su attività di giuoco

7.029

7.114

7.189

Totale entrate tributarie

608.939

619.687

634.151

 


Articolo 91
(Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze)

 

 

L’articolo 91 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Contiene, inoltre, disposizioni di natura contabile, volte a regolare modalità di gestione ovvero determinazioni quantitative che le leggi vigenti rinviano alla legge di bilancio annuale.

 

Più in dettaglio, l’articolo 91 autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’economie e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

 

Il comma 2 stabilisce l’importo massimo di emissione di titoli pubblici (debito pubblico), al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, in 150.000 milioni di euro per l’anno 2024, in 140.000 milioni di euro per l’anno 2025 e in 120.000 milioni di euro per l’anno 2026.

 

I commi da 3 a 5 indicano i limiti degli impegni assumibili da SACE S.p.A. – Società per i Servizi assicurativi del commercio estero, per l’anno 2024, nell’esercizio delle attività di rilascio di garanzie di competenza[59].

In particolare, il comma 3 fissa i limiti degli impegni, di cui all’articolo 6, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003, assumibili da SACE nel rilascio delle garanzie dei rischi (politici, catastrofici, economici, commerciali e di cambio) ai quali sono esposti gli operatori nazionali nelle attività commerciali con l’estero o in quelle di internazionalizzazione dell’economia italiana. Per l’anno 2024, tali impegni sono assumibili da SACE S.p.A. in 7.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 53.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

Il comma 4 autorizza SACE Spa, per l’anno 2024, a rilasciare garanzie e coperture assicurative per il rischio di mancato rimborso di finanziamenti connessi all’internazionalizzazione di imprese italiane - di cui all’articolo 11-quinquies, comma 4, del D.L. n. 35/2005 (L. n. 80/2005) - entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3.

Il comma 5 indica in 175.000 milioni di euro per l’anno 2024 il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell’economia e delle finanze, per conto dello Stato, derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia della stessa SACE dei rischi non di mercato di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del D.L. n. 269/2003 (L. n. 326/2003).

 

Il comma 6 fissa per l'anno 2024 in 200.000 milioni di euro il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, può assumere in riferimento all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2023 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2024.

 

Il comma 7 quantifica gli stanziamenti per il 2024 dei Fondi di riserva, ai sensi degli articoli da 26 a 29 della legge di contabilità n. 196 del 2009:

-         il Fondo di riserva per le spese obbligatorie (985 milioni);

-         il Fondo di riserva per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti (1.350 milioni) e in conto capitale (1.711 milioni);

-         il Fondo di riserva per le spese impreviste (600 milioni);

-         il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa (9.000 milioni).

 

In considerazione degli effetti di cui all’articolo 26 della legge n. 196 del 2009, il comma 8 considera spese obbligatorie, per l’anno finanziario 2024, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Ai sensi del comma 9, le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge, n. 196 del 2009 (trasferimento dal Fondo di riserva per le spese impreviste), sono indicate, per l’anno finanziario 2024, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Il comma 10, ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 502 del 1992, autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Il comma 11 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, ai competenti programmi degli stati di previsione dei ministeri interessati in relazione agli adempimenti necessari allo svolgimento delle medesime.

 

Il comma 12 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2024, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

 

Relativamente al Corpo della Guardia di finanza, il comma 13 indica, nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal “fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze” (previsto di cui all'articolo 9, comma 4, della legge n. 831/1986).

Il comma 14 stabilisce in 70 unità il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio nell'anno 2024.

 

Ai sensi del comma 15 per l'anno finanziario 2024 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato – per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate – le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPESS con propria deliberazione alle amministrazioni (art, 1, co. 7, legge n. 144 del 1999) per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici.

 

Il comma 16 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, per l’anno finanziario 2024, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo previsto dall’articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008. Si tratta del fondo sul quale affluiscono le somme di denaro sequestrate e i proventi da beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione antimafia, o di irrogazione di sanzioni amministrative.

 

Ai sensi del comma 17, il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell’anno finanziario 2024, all’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l’effettivo andamento delle relative riscossioni.

 

Il comma 18 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare, con propri decreti, al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».

 

Il comma 19 autorizza per l’anno finanziario 2024 il Ministro dell'economia e delle finanze  ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503, al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

 

Per l’anno finanziario 2024 il comma 20 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare, con propri decreti, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze,  delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della Guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle».

 

Infine il comma 21 dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l’anno finanziario 2024, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni «Competitività e sviluppo delle imprese» e «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica «Acquisizione di attività finanziarie – Acquisto azioni e altre partecipazioni».

 

Le successive tabelle espongono le dotazioni di bilancio presenti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, articolate per titoli e secondo la classificazione economica.

Tabella 1 – Stato di previsione Ministero economia e finanze 2024-2026 – dati di competenza

(valori in milioni di euro)

 

2024

2025

2026

Spese correnti

416.401

416.491

418.501

Spese conto capitale

74.894

68.716

66.435

Spese finali

491.295

485.206

484.936

Rimborso prestiti

328.609

293.852

341.194

Spese complessive

819.904

779.058

826.130

 

Tabella 2 – Stato di previsione Ministero economia e finanze 2024-2026 – classificazione economica - dati di competenza

 

CATEGORIE

2024

2025

2026

Redditi da lavoro dipendente

21.226

23.844

24.234

Consumi intermedi

7.071

6.952

7.108

Imposte pagate sulla produzione

291

289

215

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

139.519

139.215

137.770

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

6.541

6.517

6.540

Trasferimenti correnti a imprese

7.703

6.932

6.127

Trasferimenti correnti all'estero

75

77

83

Risorse proprie UE

20.160

23.160

24.060

Interessi passivi altri oneri finanziari

96.890

106.837

112.524

Rimborsi e poste correttive delle entrate

98.645

90.937

88.504

Ammortamenti

0

0

0

Altre uscite correnti

4.655

3.155

3.155

Fondi da ripartire di parte corrente

13.624

8.575

8.180

Totale Spese Correnti

416.401

416.491

418.501

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

855

824

714

Contributi investimenti ad amministrazioni pubbliche

25.159

26.681

23.329

Contributi agli investimenti ad imprese

38.810

35.138

36.175

Contributi investimenti a famiglie e ist. sociali private

285

13

3

Contributi agli investimenti a estero

121

120

120

Altri trasferimenti in conto capitale

4.201

3.091

3.317

Fondi da ripartire in conto capitale

2.402

2.388

2.316

Acquisizioni di attività finanziarie

3.061

462

462

Totale spese Conto Capitale

74.894

68.716

66.435

TOTALE SPESE FINALI

491.295

485.206

484.936

 

Nelle successive tabelle, suddivise per “missioni”, si riporta l’indicazione dei rifinanziamenti disposti nella Seconda Sezione del d.d.l. di bilancio relative ad autorizzazioni legislative di spesa, dei definanziamenti e delle riprogrammazioni, ovvero l’anticipo o posticipo di risorse già autorizzate da precedenti norme di legge.

Si precisa che per le autorizzazioni di spesa esposte nel presente prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), in relazione alle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni viene indicata la scadenza della variazione.

 

 

RIFINANZIAMENTI

 

2024

2025

2026

2027 ss

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

 

 

 

 

 

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

 

 

 

 

 

 

LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 377 "POLICLINICO GEMELLI UNIVERSITARI" - (Cap-pg: 2707/1) - (Scad. Variazione 2026)

LV

35,0

35,0

35,0

35,0

 

Rif.

5,8

5,8

5,8

0

 

Difesa e sicurezza del territorio

 

 

 

 

 

 

L n. 145 del 2016 art. 4 c. 1 "FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI" - (Cap-pg: 3006/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

69,2

0

0

0

 

Rif.

1.500,0

300,0

0

0

 

 

Ordine pubblico e sicurezza

 

 

 

 

 

 

L.B. n. 234 del 2021 art. 1 c. 476 "AMMODERNAMENTO PARCO INFRASTRUTTURALE GDF" - (Cap-pg: 7844/1) - (Scad. Variazione 2035)

LV

12,5

21,0

23,0

170,5

 

Rif.

2,0

3,0

3,0

42,0

Soccorso civile

 

 

 

 

 

 

DLB n. 1 del 2023 art. 902 c. 2 "Contributo a L’Aquila e ai comuni del cratere" (*) - (Cap-pg: 8005/4) - (Variazione Permanente)

LV

1,4

1,4

0

0

 

Rif.

0

0

13,0

13,0

 

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 362 p. B "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA, DI CUI ALL'ART 14 DECRETO LEGGE N.189/2016" - (Cap-pg: 8006/1) - (Scad. Variazione 2034)

LV

400,0

1.310,0

770,0

600,0

 

Rif.

50,0

150,0

300,0

1.000,0

 

DL n. 90 del 2005 art. 7 c. 2 "INCREMENTO FONDO DELLA PROTEZIONE CIVILE" (*) - (Cap-pg: 2179/2) - (Scad. Variazione 2026)

LV

24,6

23,6

23,6

23,6

 

Rif.

5,0

5,0

5,0

0

 

DL n. 142 del 1991 art. 6 c. 1 p. 1/bis "FONDO PROTEZIONE CIVILE" (*) - (Cap-pg: 7446/2) - (Scad. Variazione 2038)

LV

51,2

51,2

51,2

51,2

 

Rif.

7,0

7,0

7,0

7,0

 

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto

 

 

 

 

 

 

DL n. 148 del 2017 art. 13/bis c. 2 "VERSAMENTI SOCIETA' AUTOBRENNERO" - (Cap-pg: 7122/16) - (Scad. Variazione 2033

LV

0

0

0

0

 

Rif.

0

0

5,0

89,6

 

LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 86 "CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A."

- (Cap-pg: 7122/2) - (Scad. Variazione 2038)

LV

157,3

1.934,8

1.598,0

11.585,5

 

Rif.

50,0

50,0

50,0

2.480,0

 

Ricerca e innovazione

 

 

 

 

 

 

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. D/bis "RICERCA" Programmi aerospaziali - (Cap-pg: 7477/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

415,0

3892,0

450,0

2.225,0

 

Rif.

20,0

18,0

0

0

 

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. D/bis "RICERCA" Fondazione RiMed - (Cap-pg: 7386/1) - (Scad. Variazione 2026

LV

0

0

0

0

 

Rif.

25,0

25,0

25,0

0

 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

 

 

 

 

 

 

DL n. 86 del 2018 art. 3 c. 7 "OSSERVATORIO FAMILIARE" (*) - (Cap-pg: 2091/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Rif.

1,0

1,0

0

0

 

DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 3 "FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' " - (Cap-pg: 2108/1) - (Variazione Permanente

LV

32,5

31,4

31,4

373,8

 

Rif.

4,0

4,0

4,0

40,0

 

 

Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica

 

 

 

 

 

 

L.B. n. 234 del 2021 art. 1 c. 476 "AMMODERNAMENTO PARCO INFRASTRUTTURALE GDF" - (Cap-pg: 7845/1) - (Scad. Variazione 2035)

LV

12,5

21,0

23,0

170,5

 

Rif.

2,0

3,0

3,0

42,0

 

LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 109 "CONTRIBUTO AMMODERNAMENTO CORPO GUARDIA DI FINANZA" - (Cap-pg: 7851/1) - (Scad. Variazione 2035)

LV

130,2

113,2

103,9

837,0

 

Rif.

8,0

26,0

25,0

291,0

 

L n. 94 del 1997 "LEGGE DI CONTABILITÀ DI STATO" - (Cap-p 7460/1) - (Scad. Variazione 2029)

LV

71,4

109,8

70,4

538,5

 

Rif.

12,0

20,0

26,0

60,0

 

L n. 335 del 1995 art. 2 c. 2 "CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LE COMPETENZE ACCESSORIE" - (Cap-pg: 2601/2) - (Variazione Permanente)

LV

30,3

29,1

27,7

27.7

 

Rif.

0,1

0,1

0,1

0,1

 

DLG n. 165 del 2001 art. 40 "CONTRATTAZIONE NAZIONALE COLLETTIVA" (*) - (Cap-pg: 2601/1) - (Variazione Permanente)

LV

101,6

97,5

92,7

92,7

 

Rif.

0,2

0,2

0,2

0,2

 

L n. 335 del 1995 art. 2 c. 2 "CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LE COMPETENZE ACCESSORI (*) - (Cap-pg: 2646/2) - (Variazione Permanente)

LV

30,3

28,0

25,9

25,9

 

Rif.

0,1

0,1

0,1

0,1

 

DLG n. 165 del 2001 art. 40 "CONTRATTAZIONE NAZIONALE COLLETTIVA" (*) - (Cap-pg: 2646/1) - (Variazione Permanente)

LV

101,3

93,6

86,7

86,7

 

Rif.

0,3

0,3

0,3

0,3

 

DL n. 98 del 2011 art. 12 c. 6 "MANUTENTORE UNICO"

- (Cap-pg: 7753/1) - (Scad. Variazione 2035)

LV

5,4

64,6

42,3

240,7

 

Rif.

0

0

0

470,0

 

DLG n. 300 del 1999 art. 65 "AGENZIA DEL DEMANIO PER ACQUISTO IMMOBILI" - (Cap-pg: 7754/1) - (Scad. Variazione 2030)

LV

104,7

103,1

90,4

600,0

 

Rif.

0

30,0

30,0

160,0

 

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/bis "EDILIZIA PUBBLICA" - (Cap-pg: 7759/9) - (Scad. Variazione 2027)

LV

10,0

15,0

20,0

180,0

 

Rif.

0

0

10,0

0

Giovani e sport

 

 

 

 

 

 

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 362 "SPORT E PERIFERIE" - (Cap-pg: 7457/3) - (Scad. Variazione 2026)

LV

39,3

39,3

39,3

213,3

 

Rif.

20,0

20,0

20,0

0

 

DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 2 "FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI" (*) - (Cap-pg: 2106/1) - (Scad. Variazione 2024)

LV

57,8

57,8

57,8

57,8

 

Rif.

15,0

0

0

0

 

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

L n. 94 del 1997 "LEGGE DI CONTABILITÀ DI STATO" - (Cap-pg: 7016) - (Scad. Variazione 2029)

LV

21,8

15,8

13,8

127,5

 

Rif.

5,5

9,5

13,5

32,0

 

L n. 144 del 1999 art. 51 "CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ" (*) - (Cap-pg: 7330/1) - (Variazione Permanente)

LV

1,5

1,5

1,5

1,5

 

Rif.

0,3

0,3

0,3

0,3

 

L n. 94 del 1997 "LEGGE DI CONTABILITÀ DI STATO" - (Cap-pg: 7022/1) - (Scad. Variazione 2029)

LV

6,4

6,4

4,4

3,9

 

Rif.

0,5

0,5

0,5

0

 


Fondi da ripartire

 

 

 

 

 

 

DL n. 282 del 2004 art. 10 c. 5 "FONDO INTERVENTI STRUTTURALI POLITICA ECONOMICA" - (Cap-pg: 3075/1) - (Variazione Permanente)

LV

114,4

248,6

236,2

2,200,6

 

Rif.

0

0

30,0

670,0

 

LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 200 "FONDO PER FAR FRONTE AD ESIGENZE INDIFFERIBILI IN CORSO DI GESTIONE" - (Cap-pg: 3076/1) - (Variazione Permanente)

LV

117,2

125,1

138,6

2.969,9

 

Rif.

23,2

58,2

44,2

170,0

 

 

 

DEFINANZIAMENTI

 

2024

2025

2026

2027 ss

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

 

 

 

 

L'Italia in Europa e nel mondo

 

 

 

 

 

DL n. 50 del 2022 art. 26 c. 7 "ISTITUZIONE "FONDO PER L'AVVIO DI OPERE INDIFFERIBILI"" - (Cap-pg: 7492/1) - (Scad. Variazione 2027)

LV

2.300,4

3.343,7

3.568,3

15.642,3

Def.

-2.000,0

-500,0

-500,0

-2.000,0

Comunicazioni

 

 

 

 

 

L n. 198 del 2016 art. 1 c. 1 "FONDO PER IL PLURALISMO E L'INNOVAZIONE DELL'INFORMAZIONE" - (Cap-pg: 2196/1) - (Scad. Variazione 2025

LV

154,0

157,9

160,5

1.675,8

Def.

-60,0

-60,0

0

0

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

 

 

 

 

 

DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 1 "FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA" (*) - (Cap-pg: 2102/7) - (Scad. Variazione 2050

LV

91,3

91,3

91,3

91,3

Def.

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

Fondi da ripartire

 

 

 

 

 

DL n. 145 del 2023 art. 23 c. 1 "FONDO DESTINATO ALL'ATTUAZIONE DELLA MANOVRA DI BILANCIO 2024-2026" - (Cap-pg: 3074/2) - (Scad. Variazione 2026)

Vedi Nota al rifinanziamento

LV

0

0

0

0

Def.

-2.760,0

-104,0

-16,0

0

DL n. 282 del 2004 art. 10 c. 5 "FONDO INTERVENTI STRUTTURALI POLITICA ECONOMICA" - (Cap-pg: 3075/1) - (Variazione Permanente)

LV

114,4

248,6

236,2

2,200,6

Def.

0

0

0

-370,3

LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 815 "FONDO PEREQUATIVO

INFRASTRUTTURALE" - (Cap-pg: 7580/1) - (Scad. Variazione 2033

LV

293,0

293,0

300,0

3,300,0

Def.

-293,0

-293,0

-300,0

-2.600,0

LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 200 "FONDO PER FAR FRONTE AD ESIGENZE INDIFFERIBILI IN CORSO DI GESTIONE" - (Cap-pg: 3076/1) - (Variazione Permanente)

LV

117,2

125,1

128,6

2.969,9

Def.

0

0

0

-100,0

LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 639 "INCREMENTO FONDO PER ESIGENZE INDIFFERIBILI" - (Cap-pg: 3076/1) - (Scad. Variazione 2029)

LV

17,5

10,9

144,1

1.810,8

Def.

0

0

0

-170,0

 

 

RIPROGRAMMAZIONI

 

2024

2025

2026

2027 ss

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

 

 

 

 

L'Italia in Europa e nel mondo

 

 

 

 

 

L n. 183 del 1987 "FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE" - (Cap-pg: 7493/1) - (Scad. Variazione 2030)

LV

3.078,3

1.178,3

3.568,3

15.642,3

Ripr.

-530,0

-1.050,0

-1.420,0

3.000,0

Ordine pubblico e sicurezza

 

 

 

 

 

L n. 189 del 1959 "ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA" - (Cap-pg: 7837/2) - (Scad. Variazione 2027)

LV

19,2

17,5

19,7

87,5

Ripr.

0

0

-2,0

2,0

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/bis "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO - – Guardia di finanza " - (Cap-pg: 7837/6) - (Scad. Variazione 2027)

LV

20,6

30,3

50,1

362,4

Ripr.

0

0

-20,0

20,0

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. M/bis "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO – Guardia di finanza " - (Cap-pg: 7837/7) - (Scad. Variazione 2027)

LV

56,8

36,8

40,4

307,1

Ripr.

0

0

-20,0

20,0

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/bis "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7837/4) - (Scad. Variazione 2027)

LV

50,8

49,1

40,8

253,1

Ripr.

0

0

-20,0

20,0

Soccorso civile

 

 

 

 

 

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 362 p. B "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA, DI CUI ALL'ART 14 DECRETO LEGGE N.189/2016" - (Cap-pg: 8006/1) - (Scad. Variazione 2034) Vedi anche rifinanziamento

LV

400,0

1.310,0

770,0

600,0

Ripr.

-200,0

-1.110,0

-170,0

1.480,0

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto

 

 

 

 

 

DL n. 59 del 2021 art. 4 c. 2 "FS AV SALERNO-REGGIO CALABRIA - (Cap-pg: 7122/13) - (Scad. Variazione 2030)

LV

650,000

640,0

1.800,0

6.252,0

Ripr.

0

0

-1.761,4

1.761,4

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. A/bis "TRASPORTI E VIABILITA'" - (Cap-pg: 7122/11) - (Scad. Variazione 2029)

LV

43,7

551,4

529,9

4.418,1

Ripr.

500,0

0

-529,9

29,9

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. A/bis "TRASPORTI E VIABILITÀ" - (Cap-pg: 7122/12) - (Scad. Variazione 2029)

LV

14,0

94,4

188,7

3.430,9

Ripr.

300,0

0

-188,7

-111,3

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. A/bis "TRASPORTI E VIABILITÀ" - (Cap-pg: 7122/10) - (Scad. Variazione 2030)

LV

0

190,0

320,0

5.095,6

Ripr.

0

350.0

-320,0

-30,0

LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 396 "CDP RFI - PARTE SERVIZI" - (Cap-pg: 7122/5) - (Scad. Variazione 2026)

LV

1.100,0

900,0

1.000,0

600,0

Ripr.

1.000,0

0

-1.000,0

0

Infrastrutture pubbliche e logistica

 

 

 

 

 

L n. 448 del 1998 art. 50 c. 1 p. C "EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA" - (Cap-pg: 7464/1) - (Scad. Variazione 2028)

LV

1.255,0

1.700,0

940,0

6.770,0

Ripr.

-355,0

-515,0

150,0

720,0

Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica

 

 

 

 

 

L n. 808 del 1985 "INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERO-NAUTICO." - (Cap-pg: 7822/3) - (Scad. Variazione 2027)

LV

12,6

0

0

0

Ripr.

-5,0

0

0

5,0

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/bis "EDILIZIA PUBBLICA" – Guardia di finanza - (Cap-pg: 7852/5) - (Scad. Variazione 2029)

LV

40,0

50,0

48,5

345,1

Ripr.

-20,0

-40,0

-40,0

100,0

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/bis "RISORSE RIPARTO FONDO INVESTIMENTI- EDILIZIA PUBBLICA – Guardia di finanza " - (Cap-pg: 7852/2) - (Scad. Variazione 2027)

LV

19,0

22,4

24,2

178,5

Ripr.

0

0

-10,0

10,0

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/primum "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" – Guardia di finanza - (Cap-pg: 7852/1) - (Scad. Variazione 2029)

LV

36,5

23,9

31,1

422,0

Ripr.

-20,0

-20,0

-20,0

60,0

LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 109 "CONTRIBUTO AMMODERNAMENTO CORPO GUARDIA DI FINANZA" - (Cap-pg: 7851/1) - (Scad. Variazione 2035)

LV

130,2

113,2

103,9

837,0

Ripr.

0

0

-2,0

2,0

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. I/bis "PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO" - (Cap-pg: 7759/7) - (Scad. Variazione 2028)

LV

14,3

22,3

33,3

340,1

Ripr.

0

-20,0

-33,0

53,0

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/bis "EDILIZIA PUBBLICA" - (Cap-pg: 7759/9) - (Scad. Variazione 2027)

LV

10,0

15,0

20,0

180,0

Ripr.

0

0

-10,0

10,0

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/bis "RISORSE RIPARTO FONDO INVESTIMENTI- EDILIZIA PUBBLICA" - (Cap-pg: 7759/5) - (Scad. Variazione 2028)

LV

58,7

33,8

39,1

58,2

Ripr.

0

-30,0

-35,0

65,0

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/primum "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7759/2) - (Scad. Variazione 2029)

LV

116,0

95,6

164,8

941,7

Ripr.

-50,0

-35,0

-150,0

235,0

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/primum "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7759/3) - (Scad. Variazione 2029)

LV

470,0

90,0

110,0

147,6

Ripr.

-40,0

-35,0

-100,0

175,0

 


 

Effetti DL 145/2023 considerati nel ddl di bilancio 2024

 

 

DL n. 145 del 2023 art. 9 c. 6 "COMPENSAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, DEL MINOR RIMBORSO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON LA RAI DEL 31 DICEMBRE 2012, AI SENSI DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 25 SETTEMBRE 2023" - (Cap-pg: 2790/4) - (Scad. Variazione 2024)

LV

0

0

0

0

 

Rif.

24,1

0

0

0

 

 

DL n. 145 del 2023 art. 23 - DL n. 34 del 2020 art. 27 c. 17 "PATRIMONIO DESTINATO" - (Cap-pg: 7415/1) - (Scad. Variazione 2024)

LV

0

0

0

0

 

Rif.

2.540,9

0

0

0

 

DL n. 145 del 2023 art. 23 c. 6 "INTERESSI PASSIVI" - (Cap-pg: 2214/1) - (Variazione Permanente)

LV

0

0

0

0

 

Rif.

21,0

65,0

105,3

1.466,1

 

DL n. 145 del 2023 art. 23 c. 1 "FONDO DESTINATO ALL'ATTUAZIONE DELLA MANOVRA DI BILANCIO 2024-2026" - (Cap-pg: 3074/2) - (Scad. Variazione 2026)

LV

0

0

0

0

 

Rif.

2.760,0

104,0

16,0

0

 

 

DL n. 145 del 2023 art. 9 c. 3 - LF n. 191 del 2009 art. 2 c. 108 "REGOLAZIONI CONTABILI TRENTINO ALTO ADIGE E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO" (*) - (Cap-pg: 2770/1 - 2770/2) - (Variazione Permanente)

LV

7.856,0

8.080,0

8.240,0

8.240,0

Def.

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

DL n. 145 del 2023 art. 27 c. 3 - LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 396 "CDP RFI - PARTE SERVIZI" - (Cap-pg: 7122/5) - (Scad. Variazione 2026)

LV

1.100,0

900,0

1.000,0

600,0

Def.

-1.000,0

0

0

0

 


Articolo 92
(Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy)

 

 

L’articolo 92 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy (Tabella 3) per l’anno finanziario 2024 e reca altresì disposizioni contabili relative al medesimo Dicastero.

 

In particolare, l’articolo 92 del disegno di legge di bilancio autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

Il comma 2 dispone che le somme impegnate in relazione agli interventi di sostegno nelle aree di crisi siderurgica di cui all’articolo 1 del decreto-legge 410/1993 (L. n. 513/1993), resesi disponibili a seguito dei provvedimenti di revoca, siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell’anno 2024, con decreti del Ministero dell’economia e finanze - Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del MIMIT ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410/1993[60].

Il comma 3 dispone che gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Entrate da recuperi e rimborsi di spese» e «Altre extra-tributarie» e «Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in competenza e di cassa, con decreti Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del MIMIT, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo (cap. 7342) e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile (cap. 7483).

Stato di previsione Ministero imprese e made in Italy 2024-2026 – dati di competenza

(valori in milioni di euro)

 

2024

2025

2026

Spese correnti

538

534

482

Spese conto capitale

17.688

14.786

8.945

Spese finali

18.226

15.320

9.427

Rimborso prestiti

22

12

12

Spese complessive

18.247

15.323

9.439

 

Nelle successive tabelle, suddivise per “missioni”, si riporta l’indicazione dei rifinanziamenti disposti nella Seconda Sezione del d.d.l. di bilancio relativi ad autorizzazioni legislative di spesa, dei definanziamenti e delle riprogrammazioni, ovvero l’anticipo o posticipo di risorse già autorizzate da precedenti norme di legge.

 

Si precisa che per le autorizzazioni di spesa esposte nel presente prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni viene indicata la scadenza della variazione.

 

 

RIFINANZIAMENTI

 

2024

2025

2026

2027 ss

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

 

 

 

 

 

Competitività e sviluppo delle imprese

 

 

 

 

 

DL n. 17 del 2022 art. 23 c. 1 "FONDO PER LA RICERCA, LO SVILUPPO DELLA TECNOLOGIA DEI MICROPROCESSORI E L'INVESTIMENTO IN NUOVE APPLICAZIONI INDUSTRIALI DI TECNOLOGIE INNOVATIVE" - (Cap-pg: 7357/1) - (Scad. Variazione 2038)

LV

456,0

336,0

336,0

1.627,0

Rif.

0

50,0

70,0

980,0

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 203 "EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE PARTECIPANO ALLA REALIZZAZIONE DELL'IPCEI" - (Cap-pg: 7348/1) - (Scad. Variazione 2038)

LV

466,4

233,0

233,4

1.432,0

Rif.

-

50,0

70,0

980,0

 

 

RIPROGRAMMAZIONI

 

2024

2025

2026

2027 ss

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

 

 

 

 

 

Competitività e sviluppo delle imprese

 

 

 

 

 

DL n. 124 del 2019 art. 58/bis c. 1 "SOMME DA DESTINARE ALLA SEZIONE SPECIALE DEL FONDO DI GARANZIA PMI PER LA GARANZIA IN FAVORE DEI FONDI PENSIONE CHE INVESTANO RISORSE PER LA CAPITALIZZAZIONE O RIPATRIMONIALIZZAZIONE DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE." - (Cap-pg: 7345/3) - (Scad. Variazione 2028)

LV

12,0

36,0

24,0

96,0

Ripr.

-

-

-12,0

12,0

LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 97 "FONDO IMPRESA FEMMINILE" - (Cap-pg: 7342/18) - (Scad. Variazione 2028)

                          

LV

10,0

10,0

10,0

 

Ripr.

-4,5

-5,0

-10,0

19,5

LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 109 "FONDO IMPRESE CREATIVE" - (Cap-pg: 7342/31) - (Scad. Variazione 2027)

LV

20,0

17,0

8,0

50,0

Ripr.

-

-7,0

-3,0

10,0

LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 486 "FONDO DA DESTINARE AL SOSTEGNO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEI SETTORI DEL TURISMO, DELLO SPETTACOLO E DELL'AUTOMOBILE" - (Cap-pg: 7494/1) - (Scad. Variazione 2027)

LV

50,0

-

-

-

Ripr.

-40,0

-

-

40,0

LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 951 "ISTITUZIONE DEL FONDO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO INDUSTRIALE BIOMEDICO" - (Cap-pg: 7636/1) - (Scad. Variazione 2029)

LV

60,0

68,0

68,0

504,0

Ripr.

-5,0

-12,0

-12,0

29,0

L n. 808 del 1985 "INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO." - (Cap-pg: 7423/13) - (Scad. Variazione 2027)

LV

76,0

77,60

39,8

61,9

Ripr.

-

-

-24,8

24,8

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. G/ter "ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI" - (Cap-pg: 7421/26 - 7491/3) - (Scad. Variazione 2029)

LV

140,0

134,0

215,0

109,0

Ripr.

-80,0

-80,0

-17,3

177,3

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. G/ter "ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI" - (Cap-pg: 7485/13) - (Scad. Variazione 2029)

LV

257,1

283,7

149,6

245,2

Ripr.

-200,0

-200,0

-

400,0

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. G/ter "ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI" - (Cap-pg: 7421/25) - (Scad. Variazione 2028)

LV

185,1

301,1

128,6

488,1

Ripr.

-40,0

-80,0

-

120,0

 

Effetti DL 145/2023 considerati nel ddl di bilancio 2024

 

DEFINANZIAMENTI

 

2024

2025

2026

2027 ss

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

 

 

 

 

 

Competitività e sviluppo delle imprese

 

 

 

 

 

L n. 266 del 1997 art. 4 c. 3 "PROGRAMMI TECNOLOGICI PER LA DIFESA AEREA NAZIONALE" - (Cap-pg: 7421/3) - (Scad. Variazione 2025)

LV

205,0

355,0

170,0

1.430,0

Def.

-150,0

-82,0

-

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. G/ter "ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI" - (Cap-pg: 7421/25) - (Scad. Variazione 2028)

LV

185.1

301,0

128,6

488,1

Def.

-22,0

72,0

-

-

Articolo 93
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

 

 

L’articolo 93 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione. Si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi.

Conseguentemente alla soppressione dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), le risorse finanziarie dell’Agenzia, successivamente alla approvazione del bilancio di chiusura sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere Generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.

 

Nel dettaglio, il comma 1 autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Ai sensi del comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149.

Il comma 3 dispone che, in seguito alla soppressione dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), prevista dall’articolo 3 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le risorse finanziarie dell’Agenzia, successivamente alla approvazione del bilancio di chiusura di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge 75 del 2023, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere Generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.

 

 

 

Stato di previsione Ministero lavoro e politiche sociali 2024-2026 – dati di competenza

(valori in milioni di euro)

 

2024

2025

2026

Spese correnti

202.878

194.845

185.179

Spese conto capitale

59

59

59

Spese finali

202.937

194.904

185.238

 

 

Nella successiva tabella, suddivisa per “missioni”, si riporta l’indicazione dei rifinanziamenti disposti nella Seconda Sezione del d.d.l. di bilancio relativi ad autorizzazioni legislative di spesa.

 

Si precisa che per le autorizzazioni di spesa esposte nel presente prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni viene indicata la scadenza della variazione.

 

 

RIFINANZIAMENTI

 

2024

2025

2026

2027 ss

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

 

 

 

 

Politiche per il lavoro

 

 

 

 

 

DL n. 185 del 2008 art. 18 c. 1 "FONDO SPECIALE PER L'OCCUPAZIONE E LA FORMAZIONE" - (Cap-pg: 2230/1) - (Scad. Variazione 2024)

LV

488,7

567,5

548,3

5,666,5

Rif.

200,0

-

-

-

LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1187 "FONDO DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE DELLE VITTIME DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO" (*) - (Cap-pg: 5063/1) - (Variazione Permanente)

LV

4,5

4,5

4,5

4,5

Rif.

5,0

5,0

5,0

5,0

 

 

Effetti del DL 145/2023 considerati nel ddl di bilancio 2024

 

Si ricorda che l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 145 del 2023 ha anticipato dal 1° gennaio 2024 al 1° dicembre 2023 la decorrenza del conguaglio per il calcolo della perequazione relativa al 2022, con il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dalla medesima data del 1° gennaio 2023. L’onere, indicato in 2.038 milioni nel 2023, è coperto dalle disposizioni di cui all’art. 23 del medesimo D.L., e tale anticipazione viene “scontata contabilmente” con riduzioni complessive per il medesimo importo, che figurano nel ddl di bilancio 2024-2026 quali definanziamenti per l’annualità 2024 di singole autorizzazioni di spesa presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si riportano di seguito.

 

 

DEFINANZIAMENTI

 

2024

2025

2026

2027 ss

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

 

 

 

 

Politiche previdenziali

 

 

 

 

 

L n. 48 del 1996 "RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO PER LA MODIFICA DELLACONVENZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE DEL 10 LUGLIO 1974, FATTO A ROMA IL 21 DICEMBRE 1991" (*) - (Cap-pg: 4356/8) - (Scad. Variazione 2024)

LV

0,2

0,2

0,2

0,2

Def.

-0,2

-

-

-

L n. 88 del 1989 art. 37 "GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI" - (Cap-pg: 4339/1 - 4356/10) - (Scad. Variazione 2024)

LV

2.956,7

7.030,2

2.791,3

27.231.5

Def.

-81,5

-

-

-

L n. 93 del 2015 art. 3 c. 1 "RATIFICA ACCORDO INTERNAZIONALE ITALIA-CANADA" (*) - (Cap-pg: 4356/19) - (Scad. Variazione 2024)

LV

2,5

2,5

2,5

2,5

Def.

-1,8

-

-

-

L n. 97 del 2015 art. 3 c. 1 "RATIFICA ACCORDO INTERNAZIONALE ITALIA-GIAPPONE" (*) - (Cap-pg: 4356/20) - (Scad. Variazione 2024)

LV

11,0

11,0

11,0

11,0

Def.

-7,9

-

-

-

L n. 98 del 2015 art. 3 c. 1 "RATIFICA ACCORDO INTERNAZIONALE ITALIA-ISRAELE" (*) - (Cap-pg: 4356/21) - (Scad. Variazione 2024)

LV

2,5

2,5

2,5

2,5

Def.

-1,8

-

-

-

L n. 101 del 1999 art. 3 "ACCORDO ITALIA-AUSTRALIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE" (*) - (Cap-pg: 4356/7) - (Scad. Variazione 2024)

LV

2,1

2,1

2,1

2,1

Def.

-1,5

-

-

-

L n. 119 del 1981 art. 23 c. 8 p. 1 "FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI" (*) - (Cap-pg: 4356/3) - (Scad. Variazione 2024)

LV

1,0

1,0

1,0

1,0

Def.

-0,7

-

-

-

L n. 172 del 1999 art. 2 "REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVE" (*) - (Cap-pg: 4356/11) - (Scad. Variazione 2024)

LV

4,1

4,1

4,1

4,1

Def.

-2,9

-

-

-

L n. 244 del 2003 art. 3 "CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIALE ITALIA - SANTA SEDE" (*) - (Cap-pg: 4356/13) - (Scad. Variazione 2024)

LV

0,3

0,3

0,3

0,3

Def.

-0,2

-

-

-

L n. 249 del 1990 "SCIOGLIMENTO DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER LE OSTETRICHE (ENPAO) E DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DELLE OSTETRICHE" (*) - (Cap-pg: 4356/4) - (Scad. Variazione 2024)

LV

3,9

3,9

3,9

3,9

Def.

-2,8

-

-

-

L n. 260 del 1991 "RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA, FATTA IL 7.6.88 A ROMA" (*) - (Cap-pg: 4356/6) - (Scad. Variazione 2024)

LV

19,1

19,1

19,1

19,1

Def.

-13,8

-

-

-

L n. 385 del 2000 art. 6 "INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO AL MINIMO" (*) - (Cap-pg: 4356/9) - (Scad. Variazione 2024)

LV

8,2

8,2

8,2

8,2

Def.

-5,9

-

-

-

L n. 485 del 1972 "CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1972, N.267 CONCERNENTE MIGLIORAMENTI AD ALCUNI TRATTAMENTI PENSIONISTICI ED ASSISTENZIALI" (*) - (Cap-pg: 4356/5) - (Scad. Variazione 2024)

LV

1,9

1,9

1,9

1,9

Def.

-1,4

-

-

-

L n. 537 del 1993 art. 11 c. 5 "ADEGUAMENTI PENSIONISTICI" (*) - (Cap-pg: 4356/2) - (Scad. Variazione 2024)

LV

183,1

183,1

183,1

183,1

Def.

-132,3

-

-

-

L n. 537 del 1993 art. 11 c. 38 "AUMENTO LIMITI DI REDDITO PER LA CONCESSIONE DELLE PENSIONI ALLE CASALINGHE" (*) - (Cap-pg: 4356/2) - (Scad. Variazione 2024)

LV

105,1

105,1

105,1

105,1

Def.

-75,9

-

-

-

L n. 544 del 1988 "ELEVAZIONE DEI LIVELLI DEI TRATTAMENTI SOCIALI E MIGLIORAMENTI DELLE PENSIONI" (*) - (Cap-pg: 4356/2) - (Scad. Variazione 2024)

LV

335,7

335,7

335,7

335,7

Def.

-242,6

-

-

-

L n. 903 del 1973 art. 21 "ISTITUZIONE FONDO PREVIDENZA DEL CLERO" (*) - (Cap-pg: 4356/3) - (Scad. Variazione 2024)

LV

10,6

10,6

10,6

10,6

Def.

-7,6

 

 

 

DL n. 50 del 2017 art. 3 c. 4/quater "MODIFICA RIVALUTAZIONE TRATTAMENTI PENSIONATI VITTIME DI TERRORISMO E DI STRAGI DI TALE MATRICE" (*) - (Cap-pg: 4356/24) - (Scad. Variazione 2024)

LV

2,3

2,6

3,0

3,4

Def.

-1,6

 

 

 

DL n. 65 del 2015 art. 1 c. 5 "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PENSIONI, DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DI GARANZIE TFR" - (Cap-pg: 4356/1) - (Scad. Variazione 2024)

LV

476,0

476,0

476,0

4.836,0

Def.

-441,5

 

 

 

DL n. 65 del 2015 art. 5 c. 2 "MODIFICA CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI CAPITALIZZAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO" - (Cap-pg: 4356/22) - (Scad. Variazione 2024)

LV

37,0

44,0

50,0

630,0

Def.

-26,7

 

 

 

DL n. 81 del 2007 art. 5 c. 6 "RIVALUTAZIONE PENSIONI" (*) - (Cap-pg: 4356/17) - (Scad. Variazione 2024)

LV

137,0

137,0

137,0

137,0

Def.

-99,0

 

 

 

DL n. 203 del 2005 art. 11 c. 1 "PREVIDENZA TOTALIZZAZIONE" (*) - (Cap-pg: 4356/12) - (Scad. Variazione 2024)

LV

500,0

500,0

500,0

500,0

Def.

-361,3

 

 

 

DL n. 249 del 2004 art. 1/quater c. 4 "RETRIBUZIONE PENSIONABILE PER GLI ISCRITTI AL FONDO DI PREVIDENZA PERSONALE NAVIGAZIONE AEREA" (*) - (Cap-pg: 4356/18) - (Scad. Variazione 2024)

LV

28,0

18,0

18,0

18,0

Def.

-20,2

 

 

 

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 477 "INCREMENTO DA TRE A QUATTRO VOLTE DEL LIMITE PER IL QUALE È GARANTITA L'INDICIZZAZIONE DELLE PENSIONI AL 100%" - (Cap-pg: 4356/17) - (Scad. Variazione 2024)

LV

186,0

246,0

308,0

4.789,0

Def.

-134,4

 

 

 

LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 310 "INCREMENTO DELLE PENSIONI DI IMPORTO PARI O INFERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO INPS" - (Cap-pg: 4356/9) - (Scad. Variazione 2024)

LV

379,0

 

 

 

Def.

-273,9

 

 

 

LF n. 388 del 2000 art. 69 "DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA PENSIONISTICO" (*) - (Cap-pg: 4356/1) - (Scad. Variazione 2024)

LV

113,3

113,3

113,3

113,3

Def.

-81,9

 

 

 

LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 299 "ABROGAZIONE PENALIZZAZIONE PENSIONI ANTICIPATE PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI LIQUIDATI NEGLI ANNI 2012, 2013 E 2014" (*) - (Cap-pg: 4356/23) - (Scad. Variazione 2024)

LV

22,2

22,5

22,5

22,5

Def.

16,0

 

 

 

Articolo 94
(Stato
di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

 

 

L’articolo 94 reca l’autorizzazione ad impegnare e a pagare le spese relative al Ministero della giustizia, di cui alla Tabella n. 5, e autorizza altresì il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare alla missione Giustizia somme versate all’entrata del bilancio statale al fine di destinarle all’assistenza e alla rieducazione dei detenuti, all’attività sportiva di detenuti e polizia penitenziaria, al funzionamento degli uffici giudiziari e alla cooperazione giudiziaria internazionale.

 

L’articolo in commento si colloca nella Sezione II, relativa all’approvazione degli stati di previsione dei Ministeri, e si compone di 3 commi.

 

Il comma 1 reca l’autorizzazione all’impegno e al pagamento delle spese del Ministero della giustizia, come determinate nel relativo stato di previsione contenuto nella Tabella n. 5.

 

Il comma 2 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare le somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all’entrata del bilancio dello Stato, nella missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno 2024, e in particolare nei seguenti programmi:

·        «Amministrazione penitenziaria» (6.1);

·        «Giustizia minorile e di comunità» (6.3).

 

Si tratta di somme relative:

-         alle spese per il mantenimento, per l’assistenza e per la rieducazione dei detenuti e degli internati;

-         per gli interventi e per gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali;

-         per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati.

 

Il Ragioniere generale provvede alla riassegnazione delle suddette somme, sia in termini di competenza che di cassa, tramite propri decreti.

 

Analogamente, il comma 3 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare le somme versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, nella missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno 2024, e segnatamente nei seguenti programmi:

 

·        «Giustizia civile e penale» (6.2);

·        «Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria» (6.6).

 

Si tratta di somme derivanti:

-         da convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio;

-         da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali.

 

Le suddette somme, che il Ragioniere generale provvede a riassegnare con propri decreti, sono destinate alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici, nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale.

Stato di previsione Ministero giustizia 2024-2026 – dati di competenza

(valori in milioni di euro)

 

2024

2025

2026

Spese correnti

10.040

10.023

9.621

Spese conto capitale

1.184

977

664

Spese finali

11.223

11.000

10.284

 

Nelle successive tabelle, suddivise per “missioni”, si riporta l’indicazione dei rifinanziamenti disposti nella Seconda Sezione del d.d.l. di bilancio relativi ad autorizzazioni legislative di spesa e delle riprogrammazioni, ovvero l’anticipo o posticipo di risorse già autorizzate da precedenti norme di legge.

 

Si precisa che per le autorizzazioni di spesa esposte nel presente prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni viene indicata la scadenza della variazione.

 

 

RIFINANZIAMENTI

 

2024

2025

2026

2027 ss

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

 

 

 

 

Giustizia

 

 

 

 

 

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/quinquies "DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI" - (Cap-pg: 7503/11) - (Scad. Variazione 2028)

LV

14,0

6,0

5,0

146,8

Rif.

-

10,0

20,0

50,0

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. G/primum "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7503/8) - (Scad. Variazione 2029)

LV

128,6

83,5

63,2

259,0

Rif.

20,0

40,0

40,0

140,0

 

 

RIPROGRAMMAZIONI

 

2024

2025

2026

2027 ss

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

 

 

 

 

Giustizia

 

 

 

 

 

L n. 395 del 1990 art. 35 "EDILIZIA PENITENZIARIA PERSONALE E RELATIVE ATTRIBUZIONI" - (Cap-pg: 7300/1 - 7300/5) - (Scad. Variazione 2027)

LV

56,9

39,1

18,8

188,1

Ripr.

-18,5

-19,3

-

37,8

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/quinquies "EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7300/14) - (Scad. Variazione 2027)

LV

12,2

8,8

5,4

43,8

Ripr.

-6,0

-

-

6,0

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "FONDO POTENZIAMENTO MEZZI CORPI DI POLIZIA E CNVVFF" - (Cap-pg: 7300/10 - 7321/4) - (Scad. Variazione 2027)

LV

34,5

23,1

18,8

54,2

Ripr.

-5,9

3,0

-

8,9

LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 619 "APPOSTAZIONE DELLE SOMME RELATIVE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA" - (Cap-pg: 7301/1) - (Scad. Variazione 2027)

LV

52,8

45,3

29,8

298,1

Ripr.

-11,5

-11,5

10,0

13,0

DL n. 91 del 2017 art. 11/quater "SPESE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE GIUDIZIARIE UBICATE NELLE REGIONI CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA E SICILIA" - (Cap-pg: 7233/1) - (Scad. Variazione 2027)

LV

97,2

98,8

-

-

Ripr.

-17,0

-25,4

10,0

32,4

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/quinquies "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7200/13) - (Scad. Variazione 2028)

LV

156,5

145,5

40,0

102,6

Ripr.

-

-40,0

-20,0

60,0

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/quinquies "EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7200/11) - (Scad. Variazione 2028)

LV

45,0

46,0

30,1

50,8

Ripr.

-4,0

-34,0

-14,9

52,9

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/novies "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7200/7) - (Scad. Variazione 2028)

LV

85,4

61,5

65,4

-

Ripr.

-20,0

-20,0

-20,0

60,0

L n. 164 del 1981 art. 35 "SPESE MINISTERO GIUSTIZIA" - (Cap-pg: 7400/4) - (Scad. Variazione 2027)

LV

6,3

8,2

8,2

54,5

Ripr.

-

-

-2,0

2,0

L n. 468 del 1978 art. 5 "RIASSEGNAZIONI AI CAPITOLI DI SPESA DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA ENTRO IL 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO FINANZIARIO" - (Cap-pg: 7503/2) - (Scad. Variazione 2027)

LV

10,1

10,5

5,3

53,1

Ripr.

-

-2,0

-

2,0

RD n. 2572 del 1923 "ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLAGIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO" - (Cap-pg: 7503/4) - (Scad. Variazione 2027)

LV

5,7

7,5

3,7

37,1

Ripr.

-

-3,0

-

3,0

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. G/primum "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7503/8) - (Scad. Variazione 2029)

LV

128,6

83,5

63,2

259,0

Ripr.

-10,3

-10,0

-5,9

26,2

 

 


Articolo 95
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

 

 

L’articolo 95 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del MAECI contenute nel relativo stato di previsione per il 2024 (comma 1) e provvede ad autorizzare il MAECI ad effettuare operazioni in valuta estera per le disponibilità esistenti nei conti costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, per l’effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all’estero (comma 2).

 

Più in dettaglio, l’articolo 95 del disegno legge di bilancio autorizza, al comma 1, l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), per il 2024, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

Il comma 2 autorizza il MAECI ad effettuare, previe intese con il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all’entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del MAECI, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l’anno finanziario 2024, per l’effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all’estero.

Il MAECI, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del MEF su richiesta della competente Direzione generale del MAECI.

Stato di previsione Ministero affari esteri e cooperazione internazionale   2024-2026 – dati di competenza

(valori in milioni di euro)

 

2024

2025

2026

Spese correnti

3.392

3.362

3.509

Spese conto capitale

132

56

45

Spese finali

3.524

3.418

3.554

 

Nella successiva tabella, suddivisa per “missioni”, si riporta l’indicazione dei rifinanziamenti disposti nella Seconda Sezione del d.d.l. di bilancio relativi ad autorizzazioni legislative di spesa.

 

 

RIFINANZIAMENTI

 

2024

2025

2026

2027 ss

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

 

 

 

 

 

L'Italia in Europa e nel mondo

 

 

 

 

 

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/sexies "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7245/4) - (Scad. Variazione 2025)

LV

10,0

-

-

-

Rif.

25,0

10,0

 

 

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. H/sexies "DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI" - (Cap-pg: 7240/5) - (Scad. Variazione 2026)

LV

7,0

-

-

-

Rif.

15,0

15,0

15,0

 

 


Articolo 96
(Stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito e disposizioni relative)

 

 

L’articolo 96 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’istruzione e del merito (MIM), per l’anno finanziario 2024, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

 

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’istruzione e del merito, per l’anno finanziario 2024, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

Il comma 2 del medesimo articolo, poi, prevede che il Ragioniere generale dello Stato sia autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, per l’anno finanziario 2024, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per realizzare azioni educative di prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti in età scolare.

Stato di previsione Ministero istruzione e merito 2024-2026 – dati di competenza

(valori in milioni di euro)

 

2024

2025

2026

Spese correnti

50.712

48.660

47.491

Spese conto capitale

1.537

1.234

1.408

Spese finali

52.249

49.894

48.899

 

Nelle successive tabelle, suddivise per “missioni”, si riporta l’indicazione dei rifinanziamenti disposti nella Seconda Sezione del d.d.l. di bilancio relative ad autorizzazioni legislative di spesa, dei definanziamenti e delle riprogrammazioni, ovvero l’anticipo o posticipo di risorse già autorizzate da precedenti norme di legge.

 

Si precisa che per le autorizzazioni di spesa esposte nel presente prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni viene indicata la scadenza della variazione.

 

RIFINANZIAMENTI

 

2024

2025

2026

2027 ss

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

 

 

 

 

 

Istruzione scolastica

 

 

 

 

 

LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 328 "CONTRIBUTO AGGIUNTIVO IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE" (*) - (Cap-pg: 1477/9) - (Variazione Permanente)

LV

40,0

40,0

40,0

40,0

Rif.

50,0

50,0

50,0

50,0

 

DEFINANZIAMENTI

 

2024

2025

2026

2027 ss

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

 

 

 

 

 

Istruzione scolastica

 

 

 

 

 

L n. 107 del 2015 art. 1 c. 202 "FONDO "LA BUONA SCUOLA" PER IL MIGLIORAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA" - (Cap-pg: 1285/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0,0

6,0

1,1

322,6

Def.

-

-5,0

-

-

L n. 440 del 1997 art. 4/nongenti nonaginta novem "ISTITUZIONE FONDO PER L'ARRICCHIMENTO E L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA" - (Cap-pg: 1195/1 - 1196/1 - 1204/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

18,7

19,7

20,1

199,2

Def.

-7,0

-7,0

-

-

L n. 440 del 1997 art. 4/nongenti nonaginta novem "ISTITUZIONE FONDO PER L'ARRICCHIMENTO E L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA" - (Cap-pg: 1194/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

7,2

8,1

9,0

89,0

Def.

-3,0

-5,0

-

-

L n. 107 del 2015 art. 1 c. 125 "PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEI DOCENTI" (*) - (Cap-pg: 2164/7 - 2164/8 - 2173/7 - 2173/8 - 2174/7 - 2174/8 - 2175/7 - 2175/8) - (Scad. Variazione 2025)

LV

34,1

24,7

26,0

26,0

Def.

-26,0

-19,0

-

-

 

RIPROGRAMMAZIONI

 

2024

2025

2026

2027 ss

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

 

 

 

 

 

Istruzione scolastica

 

 

 

 

 

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/septies "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 8105/13) - (Scad. Variazione 2027)

LV

110,7

95,0

100,0

832,0

Ripr.

-

-90,0

 

90,0

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. I/septies "PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO" - (Cap-pg: 8106/3) - (Scad. Variazione 2028)

LV

135,0

85,0

85,0

595,0

Ripr.

-50,0

-50,0

-

100,0

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 63 "CONTRIBUTO ALLE PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE PER FINANZ. OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NONCHÉ DI MANUTENZ. STRAORD. ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE" - (Cap-pg: 8105/15) - (Scad. Variazione 2026)

LV

992,9

235,0

245,0

1.340,0

Ripr.

-370,0

185,0

185,0

-

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/septies "EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 8105/12) - (Scad. Variazione 2028)

LV

36,0

55,2

84,4

1.256,8

Ripr.

-15,0

-50,0

-

65,0

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/ter "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016" - (Cap-pg: 8105/8) - (Scad. Variazione 2026)

LV

39,9

-

-

-

Ripr.

-39,9

20,0

19,9

-

 

 


Articolo 97
(Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni relative)

 

 

L’articolo 97, comma 1, reca l’autorizzazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno. I successivi commi da 2 a 10 contengono disposizioni relative a variazioni contabili a valere sul medesimo stato di previsione. 

 

L’articolo 97 del disegno di legge di bilancio autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2024, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

Il comma 2 prevede che le somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dagli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) e da altri enti pubblici e privati all’entrata del bilancio dello Stato, siano riassegnate con decreti del Ragioniere generale dello Stato ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Tali somme sono destinate alle spese per l’educazione fisica, l'attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi del comma 3, l'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell’interno individua le spese dell'amministrazione della pubblica sicurezza per le quali si possono fare prelevamenti nel 2024 dal Fondo di cui all’art. 1, legge n. 1001/1969 (che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione, indicati in apposita tabella da approvarsi appunto con la legge di bilancio: cfr. cap. 2676, che reca nel disegno di legge di bilancio 13,81 milioni per il 2024, con una riduzione di 727.069 euro rispetto allo stanziamento a legislazione vigente).

Il comma 4 autorizza per il 2024 il Ministro dell’economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le risorse iscritte nel cap. 2313 (Missione 5, Programma 5.1.), relativo al pagamento delle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e le risorse iscritte nel cap. 2872 (Missione 3, Programma 3.3), relativo al pagamento alle elargizioni in favore delle vittime del dovere, in attuazione delle norme vigenti (art. 1, comma 562, legge n. 266/2005; art. 34, decreto-legge n. 159/2007 e art. 2, comma 106, legge n. 244/2007).

 

Per quanto concerne il cap. 2313, nel quale sono iscritte risorse pari a 61,06 milioni per il 2024, è stata confermata la previsione di competenza e cassa a legislazione vigente. Lo stesso può dirsi per il capitolo 2872, per il quale sono iscritte risorse pari a 62,9 milioni per il 2024.

 

Il comma 5 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 2024, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, versati all’entrata del bilancio dello Stato e destinati al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (art. 14-bis, d.lgs. n. 286/1998).

Il comma 6 autorizza, per il 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare - nello stato di previsione del Ministero dell'interno - le variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza (art. 14-ter, d.lgs. n. 286/1998).

Il comma 7 autorizza per il 2024 il Ministro dell'economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell'interno le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell’albo dei segretari provinciali e comunali.

Il comma 8 autorizza il Ministro dell'interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno delle risorse iscritte nella Missione 3, Programma 3.1 (nel capitolo 2502, che reca previsioni integrate di competenza per il 2024 pari a 13,4 milioni) al fine di consentire la corresponsione delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell’ambito delle convenzioni stipulate con Poste italiane S.p.A, ANAS spa e Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.

Il comma 9 dispone che, nelle more del perfezionamento del decreto annuale del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sul numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario (ex art. 43, co. 13, legge n. 121 del 1981), trovi applicazione, ai fini del pagamento dei compensi per lavoro straordinario del personale dell’Amministrazione civile dell'Interno, il decreto adottato per il 2023.

Il comma 10 autorizza il Ministro dell’economia e finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio (anche in conto residui) per l’attuazione per l’esercizio finanziario 2024 dell’articolo 1, comma 767 della legge n. 145 del 2018 (il quale ha previsto che il Ministero dell'interno ponga in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, con risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari, per gli anni che qui interessino, a 650 milioni annui).

 

 

 

Stato di previsione Ministero interno 2024-2026 – dati di competenza

(valori in milioni di euro)

 

2024

2025

2026

Spese correnti

25.905

25.679

25.479

Spese conto capitale

4.691

4.190

3.955

Spese finali

30.596

29.869

29.434

Rimborso prestiti

21

23

24

Spese complessive

30.618

29.892

29.458

 

 

Nelle successive tabelle, suddivise per “missioni”, si riporta l’indicazione dei rifinanziamenti disposti nella Seconda Sezione del d.d.l. di bilancio relative ad autorizzazioni legislative di spesa e delle riprogrammazioni, ovvero l’anticipo o posticipo di risorse già autorizzate da precedenti norme di legge.

 

Si precisa che per le autorizzazioni di spesa esposte nel presente prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni viene indicata la scadenza della variazione.

 

RIFINANZIAMENTI

 

2024

2025

2026

2027 ss

MINISTERO DELL'INTERNO

 

 

 

 

 

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

 

 

 

 

 

L n. 189 del 2002 art. 38 "COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO DI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA" - (Cap-pg: 7351/2) - (Scad. Variazione 2027)

LV

31,8

16,8

13,4

84,9

Rif.

20,0

30,0

50,0

50,0

 

RIPROGRAMMAZIONI

 

2024

2025

2026

2027 ss

MINISTERO DELL'INTERNO

 

 

 

 

 

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

 

 

 

 

 

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 59 "CONTRIBUTO INVESTIMENTI COMUNI PER ASILI NIDO" - (Cap-pg: 7275/1) - (Scad. Variazione 2027)

LV

200,0

200,0

200,0

1.600,0

Ripr.

-

-

200,0

-200,0

Ordine pubblico e sicurezza

 

 

 

 

 

L n. 124 del 2015 art. 8 c. 3 "CONTRIBUTO PER L'ISTITUZIONE DEL NUE" - (Cap-pg: 7391/4) - (Scad. Variazione 2027)

LV

22,3

6,1

4,0

-

Ripr.

-

-6,0

-

6,0

DL n. 21 del 2022 art. 32/ter c. 1 p. A "RISORSE IN FAVORE DELLA POLIZIA DI STATO PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E AL TERRORISMO INTERNAZIONALE NONCHÉ PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DIVERSI PER IL SETTORE MOTORIZZAZIONE, ARMAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADATTAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI" - (Cap-pg: 7456/14) - (Scad. Variazione 2027)

LV

18,7

18,7

17,3

39,5

Ripr.

-

-

-6,0

6,0

DL n. 113 del 2018 art. 22 c. 1 p. A "POTENZIAMENTO DI APPARATI TECNICO LOGISTICI DELLA POLIZIA DI STATO" - (Cap-pg: 7417/4 - 7456/10) - (Scad. Variazione 2027)

LV

50,6

50,6

3,9

-

Ripr.

-

-24,0

3,5

27,5

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/octies "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7411/13) - (Scad. Variazione 2027)

LV

57,1

48,3

48,0

22,0

Ripr.

-

-24,0

-3,5

27,5

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/octies "EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7411/9) - (Scad. Variazione 2028)

LV

80,6

17,1

10,2

78,5

Ripr.

-50,0

-

-10,0

60,0

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. H/octies "DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI" - (Cap-pg: 7391/6) - (Scad. Variazione 2027)

LV

54,9

43,0

18,1

136,7

Ripr.

-

-

-15,0

15,0

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/quinquies "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7461/1) - (Scad. Variazione 2029)

LV

72,2

32,1

45,0

102,8

Ripr.

-50,0

-9,1

-30,0

89,1

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/sexies "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7411/6) - (Scad. Variazione 2029)

LV

121,0

61,7

14,7

77,5

Ripr.

-55,0

-50,0

-10,0

115,0

Soccorso civile

 

 

 

 

 

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/octies "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7302/7) - (Scad. Variazione 2027)

LV

14,1

16,9

18,5

104,3

Ripr.

-

-

-15,0

15,0

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/octies "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7325/23 - 7325/27) - (Scad. Variazione 2028)

LV

49,7

48,5

52,1

299,6

Ripr.

-

-15,8

-40,0

55,8

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/octies "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7302/10) - (Scad. Variazione 2027)

LV

11,8

15,0

14,0

-

Ripr.

-

-

-10,0

10,0

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/octies "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7325/17) - (Scad. Variazione 2027)

LV

36,1

9,0

30,0

173,6

Ripr.

-

-

-20,0

20,0

 

Effetti DL 145/2023 considerati nel ddl di bilancio 2024

 

RIFINANZIAMENTI

 

2024

2025

2026

2027 ss

 

MINISTERO DELL'INTERNO

 

 

 

 

 

 

Ordine pubblico e sicurezza

 

 

 

 

 

 

LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 683 p. 1 "UTILIZZO DI PRESTAZIONI DI LAVORO CON CONTRATTO A TERMINE PER L’ANNO 2023" - (Cap-pg: 2699/1) - (Scad. Variazione 2024)

LV

-

-

-

-

 

Rif.

21,8

-

-

-

 

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

 

 

 

 

 

 

 

LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 683 "UTILIZZO DI PRESTAZIONI DI LAVORO CON CONTRATTO A TERMINE PER L’ANNO 2023" - (Cap-pg: 2260/1) - (Scad. Variazione 2024)

LV

-

-

-

-

 

Rif.

22,6

 

 

 

 


Articolo 98
(Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica)

 

 

L’articolo 98 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), per l’anno finanziario 2024, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

 

Stato di previsione Ministero ambiente e sicurezza energetica 2024-2026 – dati di competenza

(valori in milioni di euro)

 

2024

2025

2026

Spese correnti

 

 

 

Spese conto capitale

2.546

2.121

2.100

Spese finali

3.807

3.257

3.235

Rimborso prestiti

1

1

1

Spese complessive

3.808

3.258

3.236

 

Nella successiva tabella, suddivisa per “missioni”, si riporta l’indicazione delle riprogrammazioni, ovvero l’anticipo o posticipo di risorse già autorizzate da precedenti norme di legge disposti nella Seconda Sezione del d.d.l. di bilancio, relative ad autorizzazioni legislative di spesa.

 

 

RIPROGRAMMAZIONI

 

2024

2025

2026

2027 ss

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

 

 

 

 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

 

 

 

 

 

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. E/novies "DIFESA DEL SUOLO, DISSESTO IDROGEOLOGICO, RISANA-MENTO AMBIENTALE E BONIFICHE" - (Cap-pg: 8535/3) - (Scad. Variazione 2028)

LV

132,5

110,2

101,0

698,6

Ripr.

-50,0

-50,0

0

100,0

LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 488 "FONDO ROTATIVO ITALIANO PER IL CLIMA" - (Cap-pg: 8413/1) - (Scad. Variazione 2029)

LV

1.120,0

1.120,0

1.120,0

400,0

Ripr.

-280,0

-280,0

-280,0

840,0

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

 

 

 

 

 

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. D/ter "RICERCA"

- (Cap-pg: 7620/3) - (Scad. Variazione 2029)

LV

138,9

83,9

144,9

776,5

Ripr.

-20,0

-20,0

-20,0

60,0

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/ter "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7660/5) - (Scad. Variazione 2027)

LV

45,0

0

0

1.260,0

Ripr.

-20,0

0

0

20,0

 


Articolo 99
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti e disposizioni relative)

 

 

L’articolo 99 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti (Tabella 10) per l’anno finanziario 2024 e reca altresì le disposizioni relative al personale e alle spese del Corpo delle Capitanerie di porto nonché sulla riassegnazione di somme al Ministero per la definizione di eventuali pendenze con i concessionari autostradali uscenti.

 

In dettaglio, l’art. 99 prevede:

§  il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle Capitanerie di porto come forza media nel 2024 (245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma e 35 ufficiali piloti di complemento, 6 ufficiali delle forze di completamento) (comma 2);

§  il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l’Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2024 (136 unità) (comma 3);

§  il rinvio all’elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del MIT per le spese per le quali possono effettuarsi, per il 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste» (comma 4);

§  la possibilità di versare in conto corrente postale da parte dei funzionari delegati, i fondi di qualsiasi provenienza, ai sensi del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto (comma 5);

§  l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto (comma 6);

§  l’autorizzazione al Ragioniere Generale dello Stato a riassegnare, allo stato di previsione del MIT per il 2024, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti (comma 7).

 

 

 

 

 

Stato di previsione Ministero infrastrutture e trasporti 2024-2026 – dati di competenza

(valori in milioni di euro)

 

2024

2025

2026

Spese correnti

7.957

7.595

7.618

Spese conto capitale

12.603

10.873

10.394

Spese finali

20.560

18.468

18.012

 

Nelle successive tabelle, suddivise per “missioni”, si riporta l’indicazione dei rifinanziamenti disposti nella Seconda Sezione del d.d.l. di bilancio relativi ad autorizzazioni legislative di spesa e delle riprogrammazioni, ovvero l’anticipo o posticipo di risorse già autorizzate da precedenti norme di legge.

 

Si precisa che per le autorizzazioni di spesa esposte nel presente prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni viene indicata la scadenza della variazione.

 

RIFINANZIAMENTI

 

2024

2025

2026

2027 ss

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

 

 

 

 

Infrastrutture pubbliche e logistica

 

 

 

 

 

LB N. 234 DEL 2021 ART. 1 C. 397 "CONTRATTO DI PROGRAMMA ANAS 2021- 2025" - (CAP-PG: 7002/55) - (Scad. Variazione 2038)

LV

250,0

450,0

500,0

5.400,0

Rif.

0

0

45,0

630,4

LB N. 160 DEL 2019 ART. 1 C. 14 P. F/DECIES "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (CAP-PG: 7340/4) - (Scad. Variazione 2026

LV

19,0

25,0

0

0

Rif.

15,0

15.0

15,0

0

 

 

RIPROGRAMMAZIONI

 

2024

2025

2026

2027 ss

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

 

 

 

 

 

Infrastrutture pubbliche e logistica

 

 

 

 

 

 

DL n. 69 del 2013 art. 18 c. 3 ASSE VIARIO MARCHE - UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA - MAXILOTTO 1 S.S.77 VAL DI CHIENTI TRATTA "FOLIGNO – PONTELATRAVE” - (Cap-pg: 7521/1) - (Scad. Variazione 2027)

LV

30,0

0

0

0

 

Ripr.

-30,0

0

0

30,0

 

DL n. 109 del 2018 art. 1 c. 6 "SPESE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE, IN RIPRISTINO DEL SISTEMA VIARIO E ATTIVITÀ CONNESSE" - (Cap-pg: 7650/1) - (Scad. Variazione 2027)

LV

40,0

0

0

0

 

Ripr.

-30,0

0

0

30,0

 

DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 2 p. B/novies "STRADA STATALE 131 IN SARDEGNA" - (Cap-pg: 7002/40) - (Scad. Variazione 2027)

LV

23,0

0

0

0

 

Ripr.

-15,0

0

0

15,0

 

DL n. 185 del 2008 art. 18 c. 1 p. B "ASSEGNAZIONE DI RISORSE A CARICO DEL FONDO INFRASTRUTTURE"

- (Cap-pg: 7002/2) - (Scad. Variazione 2028)

LV

5,0

5,0

45,0

275,6

 

Ripr.

0

0

-45,0

45,0

 

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. A/decies "TRASPORTI E VIABILITA'" - (Cap-pg: 7002/48) - (Scad. Variazione 2029)

LV

124,5

124,2

134,8

2.007,3

 

Ripr.

-50,0

-50,0

-85,0

185,0

 

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. A/decies "TRASPORTI E VIABILITA'" - (Cap-pg: 7002/45 - 7701/2) - (Scad. Variazione 2028)

LV

214,0

175,9

230,0

1.376,5

 

Ripr.

-70,0

-70,0

-49,7

189,7

 

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. B/decies "MOBILITA' SOSTENIBILE E SICUREZZA STRADALE" - (Cap-pg: 7582/3) - (Scad. Variazione 2028)

LV

30,0

10,0

35,0

0

 

Ripr.

-15,0

0

-25,0

40,0

 

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1169 "FINANZIAMENTO HUB PORTUALE DI LA SPEZIA" - (Cap-pg: 7002/43) - (Scad. Variazione 2027)

LV

20,0

0

0

0

 

Ripr.

-10,0

0

0

10,0

 

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 604 "CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO "CORTINA 2021"- ANAS" - (Cap-pg: 7002/30) - (Scad. Variazione 2027)

LV

0

0

33,1

0

 

Ripr.

0

0

-3,0

3,0

 

LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 68 "ANAS" - (Cap-pg: 7002/1) - (Scad. Variazione 2029)

LV

432,0

1.056,0

1.143,0

1.408,0

 

Ripr.

-429,0

-876,9

-951,2

2.257,1

 

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto

 

 

 

 

 

 

DL n. 124 del 2019 art. 53 c. 1 "RINNOVO PARCO VEICOLARE" - (Cap-pg: 7309/4) - (Scad. Variazione 2027)

LV

12,4

0

0

0

 

Ripr.

-10,0

0

0

10,0

 

DL n. 121 del 2021 art. 3 c. 1 "FONDO PER FINANZIARE I COSTI DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA EUROPEO DI GESTIONE DEL TRAFFICO FERROVIARIO EUROPEAN RAIL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM (ERTMS)" - (Cap-pg: 7142/1) - (Scad. Variazione 2027)

LV

120,0

60,0

60,0

0

 

Ripr.

-60,0

0

0

60,0

 

 

LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 236 "COMPETITIVITA' DEI PORTI ED EFFICIENZA DEL TRASFERIMENTO FERROVIARIO ALL'INTERNO DEI SISTEMI PORTUALI" - (Cap-pg: 7600/1) - (Scad. Variazione 2027)

LV

19,5

0

0

0

 

Ripr.

-15,0

0

0

15,0

 

DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 2 p. C/bis "TRAMVIA DI FIRENZE" - (Cap-pg: 7140/1) - (Scad. Variazione 2027)

LV

40,0

0

0

0

 

Ripr.

-30,0

0

0

30,0

 

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 931 "METROPOLITANA ROMA" - (Cap-pg: 7416/1) - (Scad. Variazione 2027)

LV

11,2

0

55,0

0

 

Ripr.

-10,0

0

0

10,0

 

 


Articolo 100
(Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca)

 

 

L’articolo 100 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’università e della ricerca, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

 

Stato di previsione Ministero università e ricerca 2024-2026 – dati di competenza

(valori in milioni di euro)

 

2024

2025

2026

Spese correnti

10.912

11.018

10.693

Spese conto capitale

3.132

3.156

3.077

Spese finali

14.044

14.175

13.770

Rimborso prestiti

4

5

5

Spese complessive

14.048

14.180

13.775

 

Nelle successive tabelle, suddivise per “missioni”, si riporta l’indicazione dei rifinanziamenti e dei definanziamenti disposti nella Seconda Sezione del d.d.l. di bilancio relative ad autorizzazioni legislative di spesa.

 

Si precisa che per le autorizzazioni di spesa esposte nel presente prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni viene indicata la scadenza della variazione.

 

RIFINANZIAMENTI

 

2024

2025

2026

2027 ss

 

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

 

 

 

 

 

 

Istruzione universitaria e formazione post-universitaria

 

 

 

 

 

 

L n. 107 del 2015 art. 1 c. 173 "CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA IN FAVORE DELLE AFAM"

- (Cap-pg: 7225/1) - (Scad. Variazione 2035)

LV

4,0

4,0

4,0

40,0

 

Rif.

0

6,0

20,0

180,0

 

 

DL n. 66 del 2014 art. 49 c. 2 "SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO" - (Cap-pg: 7266/1) - (Scad. Variazione 2027)

LV

75,0

0

0

0

 

Rif.

10,0

20,0

50,0

70,0

 

 


DEFINANZIAMENTI

 

2024

2025

2026

2027 ss

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

 

 

 

 

 

Istruzione universitaria e formazione post-universitaria

 

 

 

 

 

DL n. 50 del 2022 art. 28 c. 1 "PATTI TERRITORIALI DELL'ALTA FORMAZIONE DELLE IMPRESE" - (Cap-pg: 1699/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

90,0

90,0

0

0

Def.

-3,0

-7,0

0

0

 

 

Effetti DL 145/2023 considerati nel ddl di bilancio 2024

 

RIFINANZIAMENTI

 

2024

2025

2026

2027 ss

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

 

 

 

 

 

Istruzione universitaria e formazione post-universitaria

 

 

 

 

 

DL n. 145 del 2023 art. 11 "FONDO FINALIZZATO ALLA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI CO-FINANZIAMENTO AL FINE DI SOSTENERE GLI STUDENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE, NONCHÉ DI INCREMENTARE LA DISPONIBILITÀ DI ALLOGGI E POSTI LETTO PER GLI STUDENTI FUORI SEDE MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ O MEDIANTE RAPPORTO DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE" - (Cap-pg: 1825/1) - (Scad. Variazione 2053)

LV

-

-

-

-

Rif.

13,3

13,3

13,3

109,1

 


Articolo 101
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

 

 

L’articolo 101 contiene disposizioni di natura contabile relative allo stato di previsione del Ministero della difesa, oltre ad autorizzare l’impegno e il pagamento delle spese contenute nel relativo stato di previsione.

 

Più in dettaglio, l’articolo 101 autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

L'articolo reca inoltre disposizioni di natura contabile, volte a regolare modalità di gestione ovvero determinazioni quantitative che le leggi vigenti rinviano alla legge di bilancio annuale.

In particolare, i commi da 2 a 5, stabiliscono, rispettivamente, per l’anno 2024: il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media per l'anno 2024; la consistenza organica degli allievi ufficiali delle Forze amate, compresa l'Arma dei carabinieri, degli allievi delle scuole sottoufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e, infine, degli allievi delle scuole militari.

Il comma 6, consente di applicare alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico di alcuni programmi della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2024, le direttive NATO in materia di procedure di negoziazione in materia di affidamento dei lavori.

Il comma 7 rinvia agli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa per l’individuazione delle spese per le quali si possono effettuare, per l’anno finanziario 2024, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 613 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 66/2010).

Il comma 8 prevede la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

Il comma 9 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza» delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma stessa.

Il comma 10 autorizza il Ministero della Difesa, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte per l’anno 2024 da destinare alle associazioni combattentistiche.

Il comma 11 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le variazioni compensative tra il fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali delle Forze Armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione della Difesa.

Il comma 12 autorizza il Ministro della Difesa ad apportare, per l’anno finanziario 2024, le variazioni compensative tra capitoli di spesa del proprio stato di previsione ai fondi scorta.

Il comma 13 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2024, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell’Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF - European Peace Facility) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.

Per approfondimenti sullo strumento europeo per la pace si rinvia alla scheda dell’articolo 69 del presente disegno di legge di bilancio.

 

Stato di previsione Ministero difesa 2024-2026 – dati di competenza

(valori in milioni di euro)

 

2024

2025

2026

Spese correnti

21.189

20.875

20.925

Spese conto capitale

7.973

7.979

7.799

Spese finali

29.162

28.854

28.724

 

Nelle successive tabelle, suddivise per “missioni”, si riporta l’indicazione dei rifinanziamenti disposti nella Seconda Sezione del d.d.l. di bilancio relativi ad autorizzazioni legislative di spesa e delle riprogrammazioni, ovvero l’anticipo o posticipo di risorse già autorizzate da precedenti norme di legge.

 

Si precisa che per le autorizzazioni di spesa esposte nel presente prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni viene indicata la scadenza della variazione.

 

 

 

RIFINANZIAMENTI

 

2024

2025

2026

2027 ss

MINISTERO DELLA DIFESA

 

 

 

 

 

Difesa e sicurezza del territorio

 

 

 

 

 

DLG n. 66 del 2010 art. 608 "SPESE DI INVESTIMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA" - (Cap-pg: 7120/2 - 7140/1) - (Scad. Variazione 2038)

LV

1.903,5

1.788,5

2.202,9

24.337,1

Rif.

1,5

1,5

1,5

15,0

DL n. 152 del 2021 art. 7 c. 4/bis "SOMME DA ATTRIBUIRE ALL'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DELLE UNITÀ PRODUTTIVE DELL'AGENZIA" - (Cap-pg: 1235/1) - (Scad. Variazione 2024)

LV

0

0

0

0

Rif.

10,0

0

0

0

 

RIPROGRAMMAZIONI

 

2024

2025

2026

2027 ss

 

MINISTERO DELLA DIFESA

 

 

 

 

 

 

Difesa e sicurezza del territorio

 

 

 

 

 

 

LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 475 "ARMA DEI CARABINIERI- REALIZZAZIONE NUOVE CASERME DEMANIALI" - (Cap-pg: 7765/1) - (Scad. Variazione 2027)

LV

66,2

50,0

50,0

500,0

 

Ripr.

-12,0

0

0

12,0

 

DLG n. 66 del 2010 art. 608 "SPESE DI INVESTIMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA" - (Cap-pg: 7120/2 - 7140/1) - (Scad. Variazione 2038)

LV

1.903,5

1.788,5

2.202,9

24.337,1

 

Ripr.

-73,4

0

0

73,4

 

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. G/duodecies "ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI" - (Cap-pg: 7120/38) - (Scad. Variazione 2029)

LV

193,7

162,5

215,0

448,1

 

Ripr.

-25,0

-50,0

-20,0

95,0

 

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/duodecies "DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI" - (Cap-pg: 7120/39) - (Scad. Variazione 2027)

LV

46,7

45,2

48,4

455,1

 

Ripr.

0

0

-20,0

20,0

 

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/duodecies "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7120/40) - (Scad. Variazione 2029)

LV

353,4

345,2

293,1

797,7

 

Ripr.

-50,0

-150,0

-180,0

380,0

 

LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. G/duodecies "ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI" - (Cap-pg: 7120/42) - (Scad. Variazione 2028)

LV

72,2

172,8

236,8

1.659,5

 

Ripr.

0

0

-120,0

120,0

 

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/duodecies "EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7120/31) - (Scad. Variazione 2027)

LV

52,6

38,7

120,0

1.420,6

 

Ripr.

0

0

-100,0

100,0

 

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. G/duodecies "ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI" - (Cap-pg: 7120/32) - (Scad. Variazione 2028)

LV

325,6

244,8

154,3

222,0

 

Ripr.

0

-15,0

-15,0

30,0

 

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. H/duodecies "DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI" - (Cap-pg: 7120/33) - (Scad. Variazione 2027)

LV

30,0

285,7

32,0

293,3

 

Ripr.

0

0

-15,0

15,0

 

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/duodecies "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7120/34) - (Scad. Variazione 2027)

LV

114,8

112,1

89,0

125,7

 

Ripr.

0

-10,7

0

10,7

 

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/ter "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7120/23) - (Scad. Variazione 2027)

LV

24,6

37,0

45,0

269,2

 

Ripr.

0

0

-30,0

30,0

 

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. D/ter "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7120/25) - (Scad. Variazione 2027)

LV

58,9

52,0

40,6

259,3

 

Ripr.

0

-10,3

0

10,3

 

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/quater "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7120/26) - (Scad. Variazione 2028)

LV

38,5

68,8

152,3

2.239,9

Ripr.

0

0

-140,0

140,0

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. F/ter "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7120/27) - (Scad. Variazione 2027)

LV

158,7

175,2

236,7

3.563,5

Ripr.

0

0

-70,0

70,0

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/quater "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7120/28) - (Scad. Variazione 2027)

LV

56,1

49,6

45,3

359,0

Ripr.

0

0

-30,0

30,0

 

 


Articolo 102
(Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

 

 

L’articolo 102 contiene disposizioni di natura contabile relative allo stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), oltre ad autorizzare l’impegno e il pagamento delle spese contenute nel relativo stato di previsione.

 

Nel dettaglio il comma 1 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per l'anno 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, per l’anno 2024, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo assenso del MEF-RGS, per l’anno 2024, a provvedere con propri decreti al riparto tra i competenti capitoli dello stato di previsione del MASAF del Fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute.

Il comma 4 autorizza il Ministro dell’economia e finanze, per l’anno 2024, ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti all’attuazione della disciplina sulla soppressione e riorganizzazione di taluni enti vigilati dal MASAF (art. 12 e 23-quater del D.L. n. 95/2012).

Il comma 5 autorizza il Ministro dell’economia e finanze, per l’anno 2024, alla ripartizione, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810, denominato "Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale".

Il comma 6, infine, autorizza il Ragioniere generale dello Stato alla riassegnazione, per l’anno 2024, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del MASAF, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza nonché di progetti di cooperazione internazionale.


 

Stato di previsione Ministero agricoltura, sovranità alimentare e foreste 2024-2026 – dati di competenza

(valori in milioni di euro)

 

2024

2025

2026

Spese correnti

1.335

674

654

Spese conto capitale

1.221

913

573

Spese finali

2.556

1.588

1.227

 

 

Nella successiva tabella, suddivisa per “missioni”, si riporta l’indicazione dei rifinanziamenti disposti nella Seconda Sezione del d.d.l. di bilancio relativi ad autorizzazioni legislative di spesa.

 

Per le autorizzazioni di spesa esposte nel presente prospetto gli importi indicati negli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni viene indicata la scadenza della variazione.

 

RIFINANZIAMENTI

 

2024

2025

2026

2027 ss

 

MINISTERO DELL’AGRICOLTURA

 

 

 

 

 

 

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

 

 

 

 

 

 

DLG n. 102 del 2004 art. 15 c. 2 p. 1 "FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSIURATIVI" (*) - (Cap-pg: 7439/3) - (Scad. Variazione 2026)

LV

20,0

20,0

20,0

20,0

 

Rif.

10,0

10,0

10,0

0

 

LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 428 "INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA" - (Cap-pg: 7728/1) - (Scad. Variazione 2024)

LV

75,0

75,0

0

0

 

Rif.

25,0

0

0

0

 

 

L n. 499 del 1999 art. 4 "INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO" (*) - (Cap-pg: 7810/1) - (Scad. Variazione 2025)

LV

0

0

19,3

20,0

 


Articolo 103
(Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)

 

 

L’articolo 103 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura (MIC), per l’anno finanziario 2024, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 14) e reca ulteriori disposizioni relative.

 

In particolare prevede, al comma 1, che sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l’anno finanziario 2024, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

Autorizza altresì, al comma 2, il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l’anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell’ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (ex Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui all'art. 1 della legge n. 163 del 1985, che, in base all’art. 1, comma 631 della legge n. 197 del 2022 – legge di bilancio 2023 - ha assunto  la corrente denominazione).

 Prevede poi, al comma 3, che, ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l’anno finanziario 2024, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall’esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l’esportazione e dell’espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

 Dispone infine, al comma 4, che al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato “cedolino unico”, ai sensi dell’art. 2, comma 197, della legge n. 191 del 2009. A tal fine il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l’anno finanziario 2024, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Stato di previsione Ministero cultura 2024-2026 – dati di competenza

(valori in milioni di euro)

 

2024

2025

2026

Spese correnti

1.862

1.837

1.802

Spese conto capitale

1.675

1.584

1.453

Spese finali

3.536

3.420

3.2454

Rimborso prestiti

10

3

3

Spese complessive

3.546

3.423

3.257

Nelle successive tabelle, suddivise per “missioni”, si riporta l’indicazione dei rifinanziamenti disposti nella Seconda Sezione del d.d.l. di bilancio relativi ad autorizzazioni legislative di spesa e delle riprogrammazioni, cioè l’anticipo o posticipo di risorse già autorizzate da precedenti norme di legge.

Si precisa che per le autorizzazioni di spesa esposte nel presente prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni viene indicata la scadenza della variazione.

 

RIFINANZIAMENTI

 

2024

2025

2026

2027 ss

 

MINISTERO DELLA CULTURA

 

 

 

 

 

 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

 

 

 

 

 

 

LF n. 388 del 2000 art. 145 c. 87 p. A "CONTRIBUTI FONDAZIONI LIRICHE" (*) - (Cap-pg: 6652/4) - (Scad. Variazione 2050)

LV

0

0

0

0

 

Rif.

1,0

1,0

1,0

1,0

 

LF n. 388 del 2000 art. 145 c. 87 p. B "CONTRIBUTO AL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA E AL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO" (*) - (Cap-pg: 6652/2) - (Scad. Variazione 2050)

LV

1,4

1,4

1,4

1,4

 

Rif.

1,5

1,5

1,5

1,5

 

 

LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 574 "ACQUISTI ED ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'" - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (*) - (Cap-pg: 8281/19) - (Scad. Variazione 2038)

LV

21,0

21,0

21,0

21,0

 

Rif.

10,0

10,0

10,0

10,0

LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 574 "ACQUISTI ED ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale " (*) - (Cap-pg: 7505/1) - (Scad. Variazione 2038)

LV

2,0

2,0

2,0

2,0

 

Rif.

4,0

4,0

4,0

4,0

 

DL n. 83 del 2014 art. 7 c. 1 "SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO STRATEGICO «GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI»" - (Cap-pg: 8098/2) - (Scad. Variazione 2038)

LV

128,7

114,1

114,1

808,4

 

Rif.

10,0

10,0

30,0

500,0

 

L n. 29 del 2001 art. 3 c. 1 "PIANO PER L'ARTE CONTEMPORANEA" (*) - (Cap-pg: 7707/13) - (Scad. Variazione 2038)

LV

9,4

9,4

9,4

9,4

 

Rif.

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

 

RIPROGRAMMAZIONI

 

2024

2025

2026

2027 ss

MINISTERO DELLA CULTURA

 

 

 

 

 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

 

 

 

 

 

DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. D/primum "ATTUAZIONE DEL PIANO COMPLEMENTARE PNRR - MIC"

- (Cap-pg: 8130/1) - (Scad. Variazione 2026)

LV

367,3

260,0

82,3

0

Ripr.

-100,0

50,0

50,0

0

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. P/quater decies "TUTELA PATRIMONIO CULTURALE" - (Cap-pg: 8099/3) - (Scad. Variazione 2028)

LV

70,0

85,0

79,0

548,0

Ripr.

0

-85,0

-60,0

145,0

 

 


Articolo 104
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

 

 

L’articolo 104 contiene disposizioni per l’approvazione dello stato di previsione del Ministero della Salute aventi carattere formale e di natura contabile.

 

In particolare, l’articolo 104 autorizza, al comma 1, l'impegno ed il pagamento delle spese del Ministero della Salute, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

L'articolo reca inoltre, al comma 2, la specifica disposizione a carattere gestionale che autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, le necessarie variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, per la rimodulazione degli stanziamenti alimentati dal riparto della quota dell'1 per cento del Fondo sanitario nazionale,  prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del MEF per essere trasferita nei capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzata, tra l’altro, per il finanziamento dell’attività di ricerca corrente. Tali stanziamenti sono iscritti in bilancio nell’ambito della missione “Ricerca e innovazione” dello stato di previsione del Ministero della salute. Rimane comunque precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. 

 

Al riguardo, l’articolo 12, comma 2, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502[61] dispone che una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale sia trasferita dal bilancio del MEF allo stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzata per il finanziamento dell’attività di ricerca corrente e finalizzata, svolta da ISS (Istituto superiore di sanità), dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ex ISPESL), dagli Istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato (IRCCS) e dagli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZP) in particolare per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria.

Stato di previsione Ministero salute 2024-2026 – dati di competenza

(valori in milioni di euro)

 

2024

2025

2026

Spese correnti

 

 

 

Spese conto capitale

609

487

362

Spese finali

2.399

2.423

2.280

 


Articolo 105
(Stato di previsione del Ministero del turismo)

 

 

L’articolo 105 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese dello stato di previsione del Ministero del turismo (Tabella 16) per l’anno finanziario 2024.

 

In particolare, l’articolo 105 del disegno di legge di bilancio autorizza, nel suo unico comma, l'impegno e il pagamento delle spese dello stato di previsione del Ministero del turismo per l’anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Stato di previsione Ministero turismo 2024-2026 – dati di competenza

(valori in milioni di euro)

 

2024

2025

2026

Spese correnti

161

116

87

Spese conto capitale

205

234

158

Spese finali

366

350

245

 

Nella successiva tabella, suddivise per “missioni”, si riporta l’indicazione dei rifinanziamenti disposti nella Seconda Sezione del d.d.l. di bilancio relativi ad autorizzazioni legislative di spesa.

 

Si precisa che per le autorizzazioni di spesa esposte nel presente prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni viene indicata la scadenza della variazione.

 

RIFINANZIAMENTI

 

2024

2025

2026

2027 ss

MINISTERO DEL TURISMO

 

 

 

 

 

Turismo

 

 

 

 

 

LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 368 "FONDO UNICO PER IL TURISMO DI CONTO CAPITALE" - (Cap-pg: 7115/1) - (Scad. Variazione 2028)

LV

55,0

45,0

0

0

Rif.

35,0

50,0

50,0

100,0

LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 592 "FONDO PER L'AMMODERNAMENTO, LA SICUREZZA E LA DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DI INNEVAMENTO" - (Cap-pg: 8601/1) - (Scad. Variazione 2028)

LV

50,0

70,0

50,0

0

Rif.

30,0

30,0

50,0

80,0

LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 963 "RILANCIO E PROMOZIONE TURISTICA DEI PERCORSI "CAMMINI RELIGIOSI"" - (Cap-pg: 8513/1) - (Scad. Variazione 2026)

LV

0,5

0,5

0

0

Rif.

5,0

5,0

5,0

0

 


Articoli 106-108
(
Quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato)

 

 

Gli articoli 106 e 107 dispongono l’approvazione del totale generale della spesa e dei quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026.

L’articolo 108 riporta norme aventi carattere gestionale – di natura prettamente formale – riprodotte annualmente nella legge di bilancio.

 

La tabella che segue riporta i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2024-2026, comprensivi del rimborso delle passività finanziarie, in termini di competenza e di cassa, come approvati dall’articolo 106.

Tabella 1 – Totali generali della spesa

(valori in milioni di euro)

 

Competenza

Cassa

 

2024

2025

2026

2024

2025

2026

 Spese complessive

1.215.150

1.156.043

1.183.761

1.231.695

1.165.674

1.194.306

 

L’articolo 107 approva il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, e le tabelle ad esso allegate, che espone le entrate e le spese del bilancio integrato dello Stato, in termini di competenza e di cassa, e i risultati differenziali del bilancio, nonché i valori effettivi del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali), del risparmio pubblico (pari alla differenza tra entrate tributarie ed extra-tributarie e le spese correnti) nonché del ricorso al mercato (quale differenza tra le entrate finali e le spese complessive).

Tabella 2 - Quadro generale riassuntivo legge di bilancio 2024-2026 – dati di competenza

(valori in milioni di euro)

 

2024

2025

2026

Tributarie

608.939

619.687

634.151

Extra-tributarie

78.384

76.976

76.611

Entrate per alienazione e ammortamento beni patrimoniali

249

155

147

Entrate finali

687.572

696.819

710.909

Spese correnti

756.334

744.782

735.094

Spese conto capitale

130.148

117.365

107.427

Spese finali

886.482

862.148

842.521

Rimborso prestiti

328.668

293.895

341.240

Spese complessive

1.215.150

1.156.043

1.183.761

Saldo netto da finanziare

-198.910

-165.329

-131.611

Risparmio pubblico

-69.011

-48.119

-24.332

Ricorso al mercato

-527.578

-459.224

-472.851

Nelle tabelle che seguono sono esposti i dati del quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato ripartiti in categorie (secondo la classificazione economica) e in divisioni (secondo la classificazione funzionale). Le entrate sono esposte soltanto secondo la classificazione economica

Tabella 3 - Spese complessive per funzioni legge di bilancio 2024-2026 – dati di competenza

 (valori in milioni di euro)

DIVISIONI

2024

2025

2026

Servizi generali delle PA

740.156

707.564

752.968

Difesa

26.803

25.063

24.436

Ordine pubblico e sicurezza

31.482

30.720

29.474

Affari economici

136.969

111.879

105.243

Protezione dell’ambiente

3.629

3.684

3.752

Abitazione e assetto territoriale

8.045

6.579

6.956

Sanità

14.990

15.550

14.151

Attività ricreative, culturali e di culto

8.053

8.556

7.834

Istruzione

63.593

61.297

59.927

Protezione sociale

181.430

185.151

179.020

SPESE COMPLESSIVE

1.215.150

1.156.043

1.183.761

Tabella 4 – Entrate finali per categorie economiche legge di bilancio 2024-2026 – dati di competenza

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

CATEGORIE

2024

2025

2026

Imposte sul patrimonio e sul reddito

329.138

331.320

338.667

Tasse e imposte sugli affari

227.775

235.328

241.893

Imposte sulla produzione e sui consumi

33.752

34.605

35.003

Entrate tributarie da gestione monopoli

11.245

11.319

11.399

Tasse e imposte su attività di giuoco

7.029

7.114

7.189

Totale entrate tributarie

608.939

619.687

634.151

Risorse proprie dell’Unione Europea

3.500

3.700

3.900

Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali

1.572

1.582

1.581

Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato

1.309

1.090

1.089

Entrate di tipo finanziario

11.357

10.767

10.671

Entrate derivanti dal controllo e repressione di irregolarità e illeciti

17.076

17.264

17.271

Entrate da contributi versati allo Stato

9.289

8.872

8.759

Entrate da recuperi e rimborsi di spese

9.395

9.442

9.145

Partite che si compensano nella spesa

600

600

600

Altre entrate extra-tributarie

24.286

23.659

23.595

Totale entrate extra-tributarie

78.384

76.976

76.611

Totale alienazione ed ammortamento beni, ecc.

249

155

147

ENTRATE FINALI

687.572

696.819

71.909

Tabella 5 - Spese finali per categorie economiche legge di bilancio 2024-2026– dati di competenza

 (valori in milioni di euro)

CATEGORIE

2024

2025

2026

Redditi da lavoro dipendente

104.437

105.352

104.470

Consumi intermedi

15.070

14.499

14.204

Imposte pagate sulla produzione

5.537

5.239

5.065

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

374.122

364.664

353.529

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

9.904

9.855

9.841

Trasferimenti correnti a imprese

9.955

9.433

8.542

Trasferimenti correnti all'estero

1.519

1.458

1.620

Risorse proprie UE

20.160

23.160

24.060

Interessi passivi altri oneri finanziari

96.917

106.861

112.546

Rimborsi e poste correttive delle entrate

99.233

91.524

89.056

Ammortamenti

0

0

0

Altre uscite correnti

5.006

3.255

3.254

Fondi da ripartire di parte corrente

14.476

9.482

8.907

Totale Spese Correnti

756.334

744.782

735.094

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

12.008

10.856

9.773

Contributi investimenti ad amministrazioni pubbliche

42.731

43.428

39.466

Contributi agli investimenti ad imprese

60.199

52.175

47.627

Contributi investimenti a famiglie e ist. sociali private

406

75

65

Contributi agli investimenti a estero

883

527

536

Altri trasferimenti in conto capitale

4.548

3.187

3.428

Fondi da ripartire in conto capitale

4.257

5.060

4.976

Acquisizioni di attività finanziarie

5.118

2.049

1.557

Totale spese Conto Capitale

130.148

117.365

107.427

TOTALE SPESE FINALI

886.482

862.148

842.521

 


Articolo 109
(Entrata in vigore)

 

 

L’articolo 109 dispone che la legge di bilancio entri in vigore il 1° gennaio 2024, ove non diversamente previsto.

 

 



[1]     Anche trasferita a SIMEST è stata la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, a valere sul Fondo di rotazione, ex art. 2, del D.L. n. 251/1981(L. n. 394/1981).

[2]     In virtù del passaggio, con il D.L. n. 104/2019 (L. n. 132/2019), della competenza in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese dall’allora Ministero dello sviluppo economico (MISE) al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), è stata stipulata, tra tale Ministero e la SIMEST una nuova convenzione per la gestione del Fondo. L’amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato ministeriale (Comitato agevolazioni), istituito presso la SIMEST, ai sensi della legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

[3]     I contributi agli interessi possono essere estesi anche ai finanziamenti relativi alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero, o di altra idonea documentazione, prima della effettiva esportazione (art. 14, comma 2 del D.lgs. n. 143/1998),

[4]     da banche nazionali o estere ovvero da operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività o da sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane.

[5]     Per un approfondimento della disciplina europea degli aiuti di Stato, si rinvia al dossier “Gli aiuti di Stato” (Parte generale e Parte speciale)

[6]     Cfr. art. 6 del D.M.

[7]     I requisiti indicati dall’articolo 9, comma 6, sono i seguenti: 1. positivo impatto sull'occupazione, 2. idoneità del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta e allargata, 3. idoneità del programma a rafforzare la presenza dell'impresa sui mercati esteri o idoneità del programma di attrarre investimenti esteri, riconducibile, oltre che all'attrazione di nuovi investimenti, anche alla realizzazione di programmi di sviluppo in grado di consolidare la presenza dell'investitore estero sul territorio nazionale, 4. Contributo allo sviluppo tecnologico da valutarsi avuto riguardo alla presenza di investimenti che determinano rilevanti innovazioni di prodotto, di processo produttivo, dell'organizzazione aziendale e/o nelle modalità di commercializzazione.

[8]     La sottoscrizione di un Accordo di sviluppo concernente la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è, altresì, subordinata alla verifica della capacità del programma di sviluppo di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali.

[9]     Con direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2022, le risorse destinate al rifinanziamento della misura dei Contratti di sviluppo dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) per gli esercizi dal 2022 al 2026, pari a complessivi 1.370 milioni di euro, sono state destinate al finanziamento di istanze di Contratti di sviluppo e di istanze di Accordo di programma o di Accordo di sviluppo relative a programmi ubicati sull’intero territorio nazionale, nel rispetto delle priorità individuate nella medesima direttiva. Con la direttiva sono state altresì riprogrammate, per la quota non utilizzata, le risorse assegnate dall’articolo 60, co. 2 D.L. n. 104/2020, a parziale modifica delle disposizioni già dettate dal decreto ministeriale 5 marzo 2021.

[10]   Il decreto ministeriale del 10 agosto 2022 ha destinato i fondi (due miliardi) assegnati dal CIPESS con la deliberazione n. 7 del 14 aprile 2022 a istanze di Contratto di sviluppo presentate in procedura ordinaria (per 1,5 miliardi); Accordi di programma sottoscritti successivamente alla data di pubblicazione del decreto e istanze di Accordo di sviluppo aventi a oggetto programmi di sviluppo industriali o programmi di sviluppo per la tutela ambientale (500 milioni di euro). Le disponibilità sono soggette al vincolo di riparto 80% aree del Mezzogiorno e 20% aree del Centro-Nord

[11]   Sono previsti i seguenti tre sub-investimenti:

·       I. 5.1.1 “Tecnologia PV (PhotoVoltaics)”: sostiene investimenti privati nel settore della produzione di pannelli fotovoltaici innovativi ad alto rendimento (con una dotazione finanziaria di 400 mln di euro);

·       I. 5.1.2 “Industria eolica”: sostiene investimenti privati nel settore della produzione di aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande (con una dotazione finanziaria di 100 mln di euro);

·       I. 5.1.3 “Settore batterie”: sostiene investimenti privati nel settore della produzione di batterie (con una dotazione finanziaria di 500 mln di euro).

      Si rinvia a:

·       Decreto ministeriale 27 gennaio 2022 - Attuazione dell’Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L’utilizzo dello strumento agevolativo dei contrati di sviluppo, come era stato annunciato dal Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco in audizione del 23 febbraio 2022 presso la V Commissione (allegato III alla documentazione depositata).

·       Decreto direttoriale25 marzo 2022 ha fissato dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, dall’11 aprile 2022 fino all’11 luglio 2022 (la comunicazione dell’adozione del decreto è stata data in G.U. del 2 aprile 2022).

[12]   Si rinvia a:

·       Circolare 28 marzo 2022, n. 120820 – Contratti di sviluppo. Valutazione del principio DNSH ai fini del finanziamento con le risorse del PNRR

·       Decreto ministeriale 13 gennaio 2022 – Attuazione dell’Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con il quale è stato raggiunto il target al 31/03/222.

·       Decreto Direttoriale 25 Marzo 2022 ha approvato i termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, dall’11 aprile 2022 (di esso è stata data notizia in G.U. del 2 aprile 2022).

[13]   Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:

·    sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;

·    sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;

·    non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

·    non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;

·    abbiano sede legale o una unità locale in Italia; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

[14]   Il Decreto interministeriale contiene la disciplina d’attuazione delle misure di accesso al credito in oggetto, stabilendo altresì le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni (contributo statale).

[15]   Il Fondo si alimenta anche con i “rientri” (da finanziamenti, rifinanziamenti, riscatti di partecipazioni azionarie ed eventuali revoche) che con cadenza semestrale da INVITALIA, soggetto gestore, vengono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere poi riassegnati al competente capitolo di spesa del Ministero delle imprese e del Made in italy. Si tratta del capitolo 7483 “Fondo rotativo per la crescita sostenibile”, p.g.1). Le risorse sono successivamente trasferite alla contabilità speciale del Fondo crescita sostenibile (n. 1201)

[16]   Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della SACE S.p.A. n. 2/2023, relativa all’anno 2021.

[17]   SACE S.p.A. è attualmente detenuta al 100% dal MEF, e detiene, a sua volta, il 100 per cento delle azioni di SACE Fct, società per azioni operante nel factoring, costituita nell’anno 2009, iscritta all’albo degli intermediari finanziari e SACE BT S.p.A., costituita nel 2004 come società specializzata nell’assicurazione a breve termine (attività con dilazioni di pagamento fino a 12 mesi). Dal 2005, SACE BT ha esteso la propria operatività alle cauzioni e alla protezione dei rischi della costruzione mediante l’acquisizione di ASSEDILE (poi SACE Surety). SACE BT a sua volta detiene il 100 per cento di SACE SRV, società a responsabilità limitata specializzata in servizi d’informazione commerciale e recupero crediti (si rinvia al sito istituzionale della società). Qui lo statuto della società SACE

[18]   Il decreto ministeriale ha previsto il trasferimento da parte di SACE a Cassa Depositi e Prestiti (CDP) della partecipazione detenuta in SIMEST S.p.A., pari al 76 per cento del capitale sociale e il trasferimento da parte di CDP al MEF della partecipazione detenuta in SACE (pari al 100 per cento).

[19]   Alle medesime condizioni agevolate straordinarie già offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo di garanzia PMI ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020, la cui operatività straordinaria, per le imprese "mid cap", è cessata il 28 febbraio 2021 (art. 1, co. 245 e co. 209, che ha inserito un nuovo articolo 1-bis.1 nel decreto-legge n. 23/2020).

[20]   Ai sensi del comma 7, l’adesione al piano di rateizzazione è un'opzione alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta volti a contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas previsti dall'articolo 1 del decreto in esame e dal decreto legge n. 144 del 2022,

[21]   Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

[22]   Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

[23]   Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

[24]   Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

[25]   Riguardo alla suddetta disciplina generale, cfr., anche per la nozione di investimenti immobiliari e per la procedura di verifica, l’articolo 8, comma 15, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il D.M. 10 novembre 2010 e la direttiva interministeriale del 10 febbraio 2011.

[26]   Le suddette relazioni sono reperibili nell’A.S. n. 926.

[27]   I commi da 616 a 619 dell’art.1 della L 178/2020 prevedono un nuovo meccanismo di assegnazione delle risorse provenienti dal versamento del canone di abbonamento alla televisione, in particolare disponendo la destinazione della quota fissa di € 110 milioni annui al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e della restante quota alla RAI-Radiotelevisione italiana SPA.

[28]   In cui si dispone che “l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali: a) riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi;”

[29]   Si ricorda che attualmente è previsto un adeguamento biennale dei requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento. Per quanto concerne l’ultimo adeguamento previsto, il Decreto ministeriale del 18.7.2023 (Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2023) del Ministero dell'economia sulla variazione dei requisiti anagrafici per l'accesso ai trattamenti pensionistici nel biennio 2025-2026 sulla base della speranza di vita verificata dai dati ISTAT non ha previsto variazioni per il biennio 2025-2026.

[30]   Riguardo a quest’ultima categoria, la disciplina in oggetto fa riferimento alla nozione di agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all’articolo 27, secondo comma, della L. 416/1981.

[31]   Attualmente Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, ex art. 1, c. 1, della L. 198/2016, oggetto di novella

[32]   Di cui all’art. 41-bis, c. 7, del D.L. 207/2008, e l’art. 1, c. 498, della L. 160/2019.

[33]   Cfr. l’art. 37, c. 1, lett. b), della L. 416/1981 e gli artt. 8 e 9 del D.M. 23 novembre 2017.

[34]   Cfr. l’art. 37, c. 1, lett. b), della L. 416/1981 e gli artt. 8 e 9 del D.M. 23 novembre 2017.

[35]   Cfr. l’art. 2, c. 2, del D.Lgs. 69/2017.

[36]   Queste ultime sono costituite da: i giovani di età non superiore a 35 anni, i quali siano giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai medesimi piani; i giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo (anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa). Si ricorda altresì che il comma 2-bis del citato articolo 2 del D.Lgs. n. 69 del 2017 prevede la revoca del prepensionamento qualora la medesima azienda (o un’altra facente capo al medesimo gruppo editoriale) instauri un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero sottoscriva contratti per la cessione del diritto d'autore, con il giornalista beneficiario del medesimo prepensionamento. Cfr., a quest’ultimo riguardo, il messaggio dell’INPS n. 644 del 10 febbraio 2023, nonché, in generale sui prepensionamenti in oggetto, la circolare dell’INPS n. 10 del 31 gennaio 2023.

[37]   Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

 

[38]   Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

 

[39]   In particolare viene modificata la lettera f) del comma 1 dell’art. 50, la quale, oltre ai compensi dei magistrati onorari, prevede che siano assimilati ai redditi da lavoro dipendente: le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale; i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato.

[40]   Ai sensi dell’art. 2, comma 26, della n. 335 del 1995, a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e gli incaricati alla vendita a domicilio.

[41]   Tra i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad es. immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Il calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo la calamità.

      La perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità) confrontando i dati dei 6 mesi successivi all'evento con la media dei 3e anni scelti tra i 5 anni precedenti la calamità (escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario) e calcolata per lo stesso semestre dell'anno.

[42]   La citata disposizione della legge di bilancio 2022 ha stabilito, con riferimento al contributo disciplinato dai commi 567 e seguenti della legge n. 234/2021 – destinato ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro – che il Sindaco del comune che abbia sottoscritto con il Presidente del Consiglio dei ministri (o un suo delegato) l’accordo volto all’erogazione di tale contributo si impegna ad assicurare risorse proprie pari ad un quarto del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso parte o tutte le misure di cui al medesimo comma 572, da individuarsi per ciascun comune nell’ambito del predetto accordo.

[43]   L’articolo 1, comma 797, della legge n. 178 del 2020 ha fissato, nell’ambito del sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale determinato a livello regionale per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete.

[44]   Si tratta dei seguenti: 1) Incidenza percentuale delle famiglie monogenitoriali giovani (età del genitore inferiore ai 35 anni) o adulte (età del genitore compresa fra 35 e 64 anni) sul totale delle famiglie; 2) Incidenza percentuale delle famiglie con 6 e più componenti; 3) Incidenza percentuale della popolazione di età compresa fra 25 e 64 anni analfabeta e alfabeta senza titolo di studio; 4) Incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio assistenziale, ad indicare la quota di famiglie composte solo da anziani (65 anni e oltre) con almeno un componente ultraottantenne; 5) Incidenza percentuale della popolazione in condizione di affollamento grave, data dal rapporto percentuale tra la popolazione residente in abitazioni con superficie inferiore a 40 m2 e più di 4 occupanti o in 40-59 m2 e più di 5 occupanti o in 60-79 m2 e più di 6 occupanti, e il totale della popolazione residente in abitazioni occupate; 6) Incidenza percentuale di giovani (15-29 anni) fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione scolastica; 7) Incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio economico, ad indicare la quota di famiglie giovani o adulte con figli nei quali nessuno è occupato o percettore di pensione per precedente attività lavorativa. (si veda il documento "Le misure della vulnerabilità: un'applicazione a diversi ambiti territoriali", a cura dell'ISTAT, pagg. 9-10).

[45]   Recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.

[46]   https://www.affariregionali.it/attivita/aree-tematiche/ripartizione-dei-fondi-e-azioni-di-tutela/aree-svantaggiate-confinanti-con-regioni-autonome/

[47]   Si segnala che gli importi relativi agli anni 2020 e 2021 sono stati ridotti, rispettivamente, a 15,6 milioni per il 2020 e a 19,5 milioni per il 2021, a seguito del concorso della Presidenza del Consiglio dei ministri al raggiungimento degli obiettivi di manovra di finanza pubblica per il triennio 2020-2022, e incrementati di 4 milioni per l'anno 2020, con DRGS (decreto del Ragioniere generale dello Stato) n. 46624/2020.

[48]   Ai sensi dell'Accordo di Milano e della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono, a titolo di concorso alla finanza pubblica, alle azioni di perequazione a favore dei comuni confinanti con le Province autonome stesse e, pertanto, detti comuni non sono più destinatari dei finanziamenti perequativi previsti dal «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale».

[49]   Per tali comuni, è stato istituito un apposito “Fondo per lo sviluppo dei comuni confinanti” con le province autonome di Trento e Bolzano (cd. Fondo Brancher), ai sensi dell’articolo 2, commi 117-117-bis della legge n. 191 del 2009, il quale dispone che le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l’integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti con le due province. A tal fine, ciascuna delle due province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro. Le risorse stanziate dalle Province autonome non transitano nel bilancio di previsione o nel conto finanziario della Presidenza del Consiglio, ma affluiscono in un apposito conto speciale di Tesoreria intestato all'Organismo di indirizzo (ODI), previsto dal comma 117-bis dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009. Il territorio di riferimento è composto da 48 comuni, di cui 42 confinanti con la Provincia autonoma di Trento e 6 con la Provincia autonoma di Bolzano, appartenenti alla Regione Lombardia e alla Regione Veneto.

[50]   Riguardo all’assenza di effetti, cfr. la relazione tecnica allegata all’originario disegno di legge di bilancio per il 2024 (tale relazione è reperibile nell’A.S. n. 926).

[51]   La novella concerne gli articoli 15, comma 2, e 17, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

[52]   Riguardo alla disciplina del trattamento pensionistico relativo ai cosiddetti precoci, cfr. - oltre ai commi da 199 a 205 della citata L. n. 232 del 2016, e successive modificazioni, e al suddetto articolo 17 del D.L. n. 4 del 2019 - il regolamento di cui al D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87.

[53]   I risparmi di spesa assegnati alle Amministrazioni centrali dello Stato, in termini di indebitamento netto, per il triennio di programmazione 2023-2025 ammontano a 800 milioni per l’anno 2023, 1.200 milioni per l’anno 2024 e 1.500 milioni per l’anno 2025 (a decorrere), secondo quanto definito nel DEF 2022.

[54]   L’articolo 22-bis, comma 3, della legge di contabilità prevede che, dopo l'approvazione della legge di bilancio, entro il 1° marzo successivo, il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa provvedano a definire in appositi accordi le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa prefissati nella legge di bilancio, anche in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati. A tal fine, negli accordi sono indicati gli interventi che si intende porre in essere per la loro realizzazione e il relativo cronoprogramma. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo di ciascun anno con appositi decreti interministeriali pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. I medesimi accordi possono essere aggiornati, anche in considerazione di successivi interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi.

[55]   Si rammenta che il citato articolo 2 prevede che ai fini del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. Le norme sugli enti locali previste dal testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

[56]   Si prevede altresì che, nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

[57]   Sulla portata del richiamato articolo 80 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel senso qui ricordato è, in particolare, intervenuta a più riprese la Corte dei Conti in sede consultiva (si vedano, al riguardo,  Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 182/2013/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 346/2014/PAR; Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 198/2014/PAR; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 256/2017/PAR; Sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione n. 90/2022/PAR). Tali pronunce hanno, tra l’altro, ribadito che l'implicita esclusione della generalità degli enti pubblici istituzionali dal novero dei datori di lavoro aventi titolo al rimborso è ricavabile "a contrariis" dalla testuale attribuzione di tale diritto, oltreché ai soggetti privati, ai soli enti pubblici economici.

[58]   Art. 52 …omissis…4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a 75 volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 100 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, né i valori o corrispettivi della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli artt. 47 e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli artt. 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria

[59]   Si rammenta che la Società SACE S.p.A. esercita, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 143/1998 l’assicurazione, la riassicurazione, la coassicurazione e la garanzia dei rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, nonché dei rischi a questi complementari, ai quali sono esposti gli operatori nazionali e le società, anche estere, a questi collegate o da questi controllate, nelle attività commerciali con l’estero o in quelle di internazionalizzazione dell’economia italiana. La SACE, inoltre, rilascia, a condizioni di mercato e nel rispetto della normativa comunitaria, garanzie e coperture assicurative per imprese estere, relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l’economia italiana sotto i profili dell’internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell’attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia; le medesime garanzie e assicurazioni possono costituire oggetto di rilascio, anche a favore di banche nazionali ovvero a favore di altri operatori finanziari, per crediti destinati al finanziamento delle suddette attività (comma 1). La società può concludere anche accordi di riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese italiani, autorizzati, nonché con enti od imprese esteri ed organismi internazionali; e può stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori del settore (comma 2).

      L’articolo 6, comma 9 del D.L. n. n. 269/2003 (L. n. 326/2003) stabilisce che gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa di cui sopra sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi.

      La legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attività deliberato dal Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione e approvato dal CIPESS.

[60]   Il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 (l. n. 181/1989) ha disposto misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e, in particolare, con gli articoli 5 e 8, ha affidato alla SPI (allora Società per la promozione e lo sviluppo industriale, confluita nel 2000 in Sviluppo Italia, ora INVITALIA) la realizzazione di un Piano di promozione industriale. Successivamente a tale decreto, il decreto-legge 9 ottobre 1993 n. 410 (l. n. 513/1993) ha disposto, all’articolo 1, che la SPI (ora INVITALIA), previa autorizzazione dell’allora Ministero dell'industria potesse utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nel programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica (di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.L. n. 120), nonché taluni fondi (di cui alla legge n. 408/1989 e al decreto-legge n. 415/1989), già assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud in crisi siderurgica (indicate dal medesimo decreto-legge n. 120/1989), nonché per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area già definita in sede CIPI.

      Per le stesse finalità, è stato consentito alla SPI di utilizzare anche ulteriori risorse resesi disponibili per lo scopo, comprese quelle da revoche o riprogrammazioni di cui alla legge sugli interventi straordinari del Mezzogiorno (legge n. 64/1986).

      Infine, l’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (l. n. 134/2012) ha riordinato la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. Anche la nuova disciplina si alimenta con i “rientri” (da finanziamenti, rifinanziamenti, riscatti di partecipazioni azionarie ed eventuali revoche) che con cadenza semestrale da INVITALIA vengono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere poi riassegnati al competente capitolo di spesa del Ministero delle imprese e del Made in Italy. Si tratta del capitolo 7483 “Fondo rotativo per la crescita sostenibile”, p.g.1) per le finalità di cui alla L. 181/89. Le risorse sono successivamente trasferite alla contabilità speciale del Fondo crescita sostenibile (n. 1201).

[61]   Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.