Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2024 - A.C. 1627 - Quadro di sintesi degli interventi
Riferimenti: AC N.1627/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 200/3
Data: 22/12/2023
Organi della Camera: V Bilancio


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Legge di bilancio 2024 - A.C. 1627 - Quadro di sintesi degli interventi

22 dicembre 2023
Progetti di legge


Indice

Premessa - Guida alla lettura|LAVORO E PREVIDENZA|ENERGIA|AMBIENTE E TERRITORIO|IMPRESE E SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI|INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI|TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI|AGRICOLTURA|SANITA'|DIFESA|GIUSTIZIA|ESTERI|FISCO|MISURE ASSICURATIVE|POLITICHE SOCIALI|CULTURA ED EDITORIA|SPORT|ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA|REGIONI ED ENTI LOCALI|REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA|INTERNO|IMMIGRAZIONE ED ASILO|TURISMO|SICUREZZA|


Premessa - Guida alla lettura

Il presente dossier illustra sinteticamente i più significativi e rilevanti interventi contenuti all'interno degli articoli della prima sezione del disegno di legge di bilancio 2024 - A.C. 1627, assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera.

In carattere di colore blu sono indicate le modifiche introdotte nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, conclusosi in data 22 dicembre 2023.

Si ricorda che la prima sezione del disegno di legge di bilancio, a norma dell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio cui si riferisce la manovra di finanza pubblica, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, nonché gli eventuali aggiornamenti di tali obiettivi fissati dalla Nota di aggiornamento al DEF.

Nel presente dossier, i principali interventi normativi di cui alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono raggruppati in base a settori omogenei delle diverse politiche pubbliche. Tali settori corrispondono, in numerosi casi, ai Titoli nei quali si articola la prima sezione del disegno di legge di bilancio. In alcuni casi, invece, i raggruppamenti degli interventi all'interno di una specifica politica di settore risultano trasversali ai diversi Titoli della prima sezione del ddl di bilancio.

Per ciascuno degli interventi riportati, il dossier specifica il comma o il gruppo di commi dell'articolo unico della prima sezione del disegno di legge di bilancio e riporta, lateralmente, un titolo volto a identificare sinteticamente il contenuto dell'intervento.

Sono indicate, altresì, le principali modifiche intervenute sulla seconda sezione nel corso dell'esame parlamentare presso il Senato, sulla base dei Ministeri interessati dalle suddette modifiche. La seconda sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese.

Il disegno di legge di bilancio originario (A.S. 926) si componeva, nella sua prima sezione, di 89 articoli, seguiti da altri 20 articoli (da 90 a 109) della seconda sezione, recanti l'approvazione degli stati di previsione dei Ministeri.

A seguito dell'esame al Senato, all'esito del quale le norme di cui alla prima sezione sono state rinumerate all'interno di un articolo unico, quest'ultimo si compone di 561 commi, mentre la seconda sezione si compone degli articoli da 2 a 21.

Per un'analisi più dettagliata e approfondita delle singole disposizioni del disegno di legge, si rinvia al dossier - Schede di lettura

Volume I (Articoli 1, commi 1-247) e

Volume II (Articolo 1, commi 248-561 e Articoli da 2 a 21).


LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito sono riportati i principali interventi recati dal disegno di legge di bilancio in materia di lavoro e previdenza.

 

Per quanto concerne le misure di sostegno al reddito, il ddl di bilancio:

  • introduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati pari al 6 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 7 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo Cuneo fiscalemensile di 1.923 euro (comma 15);
  • eleva, per il periodo d'imposta 2024, da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile e dalla tassazione sostitutiva agevolata del lavoratore dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l'affitto o il mutuo della prima casa (commi 16 e 17);
  • anche per il 2024, riduce dal 10 al 5 per cento la Welfare aziendaletassazione agevolata per i premi di produttività (comma 18);
  • dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, riconosce una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi, in favore dei dipendenti di Strutture turistico-alberghierestrutture turistico-alberghiere con un reddito fino a 40.000 euro (commi da 21 a 25);
  • prevede, per il triennio 2024-2026, un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, madri di tre o più figli, fino al diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo. Lavoratrici madriLimitatamente al 2024, lo stesso esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di due figli, fino al decimo anno di età da parte del figlio più piccolo (commi da 180 a 182).

 

In materia previdenziale il ddl di bilancio:

  • riduce la Trattamento pensionistico minimomisura minima del trattamento pensionistico maturato posta come condizione per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia dei lavoratori che rientrano nel sistema contributivo integrale: sarà sufficiente che l'importo di questa sia non inferiore a quello dell'assegno sociale (non più all'1,5 di questo) (comma 125, lett. a));
  • modifica per i lavoratori che rientrano nel sistema contributivo integrale la misura minima posta come condizione per il riconoscimento del trattamento secondo una delle possibili tipologie di pensione anticipata con 64 anni e 20 di contributi, finora pari a 2,8 volte la misura Trattamento pensionistico per lavoratori con sistema contributivodell'assegno sociale; tale misura viene stabilita pari a 3,0 volte l'assegno sociale per gli uomini e le donne senza figli, 2,8 volte per le donne con un figlio; 2,6 volte per le donne con almeno due figli. Per tale forma di pensionamento anticipato si stabilisce un limite transitorio di importo, pari a 5 volte il trattamento minimo (comma 125, lett. b));
  • dispone che il requisito di 20 anni di anzianità contributiva previsto per la suddetta forma di pensionamento anticipato sia adeguato alla speranza di vita (comma 125, lett. c));
  • riconosce la possibilità di Riscattoriscattare i periodi non coperti da retribuzione, antecedenti il 1° gennaio 2024, per i lavoratori che rientrano nel sistema contributivo integrale, non titolari di pensione, nella misura massima di 5 anni anche non continuativi (commi da 126 a 130);
  • dispone che le pubbliche amministrazioni, al fine dell'estinzione delle eventuali pendenze in materia di versamento dei contributi previdenziali relativi a dipendenti pubblici e concernenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, trasmettano all'INPS le denunce retributive mensili inerenti al periodo suddetto (commi da 131 a 133);
  • modifica la Perequazione perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il 2024 riducendo la rivalutazione delle pensioni superiori a 10 volte il trattamento minimo dal 32 al 22 per cento (articolo 29);
  • proroga l'istituto dell'APE socialeAPE sociale per il 2024 ed eleva il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi (commi 136 e 137);
  • estende l'istituto Opzione donnaOpzione donna alle lavoratrici che maturano i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2023, al contempo elevando il requisito anagrafico da 60 a 61 anni (comma 138);
  • estende Quota 103 Quota 103 a chi raggiunge i requisiti previsti (63 anni di età più 41 anni di contributi) nel corso del 2024, disponendo che la pensione così maturata sia liquidata con il sistema contributivo integrale. Inoltre, si prevede che fino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, l'importo non può essere superiore a 4 volte il minimo (anziché 5) e che le finestre siano di otto mesi per i soggetti privati e di nove mesi per i soggetti pubblici (al posto, rispettivamente, di 4 e 7 mesi) (commi 139 e 140);
  • proroga anche per il 2024, con una modifica introdotta al Senato, una disciplina transitoria, già prevista per gli anni dal 2020 al 2023, che consente ai lavoratori Prepensionamento poligraficipoligrafici di accedere al trattamento pensionistico con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, in deroga al requisito contributivo più elevato previsto a regime per la possibilità di prepensionamento per la medesima categoria (comma 141);

  • modifica, per determinate gestioni previdenziali (CPDEL, CPS, CPI e CPUG) i criteri di Calcolo delle pensioni retributivecalcolo delle quote di trattamento pensionistico liquidate con il sistema retributivo limitatamente, come specificato al Senato, ai casi di pensionamento anticipato liquidato in base al solo requisito di anzianità contributiva (requisito ordinario o quello specifico previsto per i cosiddetti lavoratori precoci), i cui requisiti siano maturati dopo il 31 dicembre 2023 (il testo originario faceva invece riferimento a tutti i trattamenti pensionistici, non solo a quelli anticipati, aventi una decorrenza iniziale successiva al 31 dicembre 2023). Tale modifica opera esclusivamente nei casi in cui l'anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni (commi da 157 a 161);
  • modifica, per determinate Decorrenza pensionamento anticipatogestioni previdenziali (CPDEL, CPS, CPI e CPUG) i termini di decorrenza iniziale del trattamento per i casi di pensionamento anticipato liquidato in base al solo requisito di anzianità contributiva (requisito ordinario o quello specifico previsto per i cosiddetti precoci (commi 162 e 163);
  • prevede, come disposto al Senato, la possibilità di permanenza in servizio oltre i limiti finora vigenti per i dirigenti medici, gli altri dirigenti sanitari e gli infermieri del Servizio sanitario nazionale; la prosecuzione è ammessa, su domanda e in base a successiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo del Medici e infermierisettantesimo anno di età (comma 164);
  • modifica i limiti massimi di permanenza in servizio per i medici di ruolo dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo la possibilità di presentare domanda di autorizzazione per la permanenza in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età (comma 165);
  • stanzia ulteriori risorse per il prepensionamento dei Giornalisti giornalisti (articolo 62, comma 5);
  • prevede, con una modifica introdotta al Senato, un incremento  di 5 mln per il 2024 e di 10 mln per il 2025 della dotazione del Fondo per la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'adozione di misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici del Perequazione Forze armate, Polizia e Vigili del fuocopersonale che cessa dal servizio a partire dal 1° gennaio 2022, e non, come attualmente previsto, del personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo (comma 318);
  • istituisce una Commissione rivalutazione pensioniCommissione per la valutazione dei criteri da utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2027, per la rivalutazione delle prestazioni previdenziali (comma 520);
  • riduce il periodo transitorio durante il quale il valore del requisito di anzianità contributiva, relativo al Pensionamento anticipato ordinariopensionamento anticipato, non è adeguato alla speranza di vita, portando il termine finale dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2024 (commi 521 e 522).

 

In materia di Indennità e trattamenti di integrazione salarialeindennità e di trattamenti di integrazione salariale in favore di determinate categorie di lavoratori il ddl di bilancio:

  • riconosce a regime, per sei mensilità, l'indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata in possesso di determinati requisiti (commi da 142 a 155);
  • proroga alcune misure quali le indennità previste per i lavoratori dei call center e per i pescatori in caso di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, la CIGS per le imprese che cessano l'attività produttiva e per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, l'integrazione economica della CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, il trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate. Inoltre stanzia ulteriori risorse per la CIGS per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa e per la CIGS connessa alla riorganizzazione o crisi aziendale (commi da 168 a 176).

In materia di Facoltà assunzionali, stabilizzazioni di personale ed incentivi alle assunzionifacoltà assunzionali, stabilizzazioni di personale ed incentivi alle assunzioni:

  • dispone, con una modifica introdotta al Senato, che le amministrazioni centrali dello Stato, per il 2024, possono destinare determinate risorse, nel limite massimo del 50 per cento, al conferimento di incarichi ad esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione (comma 38);
  • specifica, con una modifica introdotta al Senato, che a tutte le amministrazioni statali aventi sede nel territorio della regione Calabria e non solo a quelle comunali è riconosciuta la possibilità prevista dalla normativa vigente di inquadrare nelle relative piante organiche - previo espletamento di procedure concorsuali - i tirocinanti già utilizzati dalle medesime amministrazioni in possesso di determinati requisiti. Conseguentemente viene posticipato al 31 agosto 2024 (in luogo del 31 luglio 2024) il termine entro cui le amministrazioni interessate comunicano al Dip.to della funzione pubblica le esigenze di personale relative alle suddette assunzioni (comma 39);
  • riconosce, come disposto dal Senato, uno sgravio contributivo totale (entro determinati limiti di spesa) in favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del contributo denominato Reddito di libertà. Tale sgravio è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di 24 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato, di 12 mesi se è a termine e di 18 se si tratta di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato (commi da 191 a 193);
  • dispone che le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 2024 dalle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dalle città metropolitane, province, unioni dei comuni e comuni appartenenti a tali regioni e dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, già autorizzate dalla normativa vigente, avvengano in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, fermo restando il rispetto dei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente alle assunzioni effettuate (comma 295);
  • riconosce, con una modifica introdotta al Senato, la possibilità di stabilizzare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e previa procedura selettiva, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato dai comuni sede di capoluogo di città metropolitana, che si trovano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con disavanzo pro capite superiore a euro 700, destinatari di un determinato contributo , che hanno proceduto alla sottoscrizione di un accordo l'accordo per il ripiano del disavanzo (commi 475 e 476).

 Tra le ulteriori disposizioni di interesse presenti nel ddl di bilancio si segnalano, in particolare:

  • l'incremento delle risorse per la Contrattazione collettivacontrattazione collettiva riferita al triennio 2022-2024 e l'indennità di vacanza contrattuale (commi da 27 a 31);
  • la previsione, con una modifica introdotta al Senato, che le risorse del Fondo istituito dalla legge di bilancio 2022 per la formazione dei dipendenti pubblici siano utilizzate anche per finanziare la gestione e l'evoluzione dei Sistemi informativisistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dip.to funzione pubblica (comma 43);
  • la ridefinizione dei criteri di calcolo dell'indennità di malattia per la Gente di maregente di mare (comma 156);
  • la modifica dei criteri di calcolo dell'indennità per i Congedi parentalicongedi parentali fruiti fino al sesto anno di vita del bambino. Alla misura specifica già prevista per un solo mese, pari all'80 per cento della retribuzione, si aggiunge una misura specifica, pari al 60 per cento della retribuzione, per un altro mese, la quale è ulteriormente elevata all'80 per cento per il 2024 (comma 179);
  • l'incremento di 50 milioni di euro pe ril 2024 delle risorse destinate al finanziamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) e all'Apprendistatoapprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (comma 202);
  • la proroga fino al 2026 dell'operatività Amiantodel Fondo per le vittime dell'amianto in favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso cantieri navali (commi 203 e 204).

Per quanto concerne lo Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche socialistato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il ddl bilancio 2024-2026 - aggiornato alla luce delle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, come risultanti dalla Nota di variazioniautorizza spese finali, in termini di competenza, pari a 202.948 milioni di euro per il 2024, a 194.913 milioni per il 2025 e a 185.231 per il 2026, con un incremento nel 2024 di circa il 13 per cento rispetto al 2023.

In particolare, le previsioni risultanti dopo la suddetta Nota determinano per il 2024, in termini di competenza, un incremento della Missione 25 Politiche previdenziali di 18,3 mln di euro (da 123.687 a 123.705,3 mln di euro) ed un decremento della Missione 26 Politiche per il lavoro di 6,9 milioni di euro (da 17.751,5 a 17.744,6 mln di euro).

Nell'ambito di tale Missione 26, nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto un incremento a regime di 500.000 euro delle somme per il funzionamento della Commissione di garanzia per l'attivazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici, la cui dotazione, peraltro, risulta ridotta annualmente di 95.000 euro per effetto delle disposizioni di spending review (art. 1, c. 523); il Senato ha inoltre disposto un definanziamento a regime di 715.000 del Fondo per l'occupazione e la formazione.


ENERGIA

Nell'ambito del Capo I del Titolo II, dedicato alle misure per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, vengono stanziati 200 milioni di euro per il riconoscimento nel I trimestre 2024 di un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di Bonus sociale elettricobonus sociale elettrico, analogo a quello già previsto dal D.L. n. 34/2023 per il quarto trimestre 2023. Detto contributo è, dunque, corrisposto in misura crescente con il numero di componenti del nucleo familiare (articolo 1, comma 14).

Nell'ambito del Capo I del Titolo VII, dedicato alle misure in favore delle imprese, si interviene, con una norma inserita dal Senato, sulla disciplina delle Cooperative elettriche delle Province autonome di Trento e Bolzanocooperative elettriche operanti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. Le cooperative esistenti, operanti nelle Province autonome, che connettono clienti non soci, vengono considerate, ai fini della regolamentazione delle cooperative elettriche (e, dunque, dei benefici ivi previsti), come cooperative storiche concessionarie fino alla data di rilascio di tutte le concessioni di distribuzione con le modalità previste dalla vigente normativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 (articolo 1, comma 258).


AMBIENTE E TERRITORIO

In materia di ambiente e territorio, il disegno di legge prevede:

  • Assicurazione calamità naturalil'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da calamità naturali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni (art. 1, commi 101-111, modificati al Senato);

  • Interventi per calamitàl'istituzione di un fondo con una dotazione complessiva di 13,5 milioni di euro per il periodo 2024-2026, per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi di soccorso per la popolazione civile, e per il sostegno dei comuni dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, per i quali sono previsti altresì complessivi 600.000 euro per il periodo 2024-2026 (art. 1, commi 123-124, introdotti al Senato)

  • misure in materia di utilizzo, per il finanziamento dei costi derivanti da aumenti di prezzi degli originali quadri economici dei Riqualificazione urbanaprogetti relativamente ai lavori ancora non appaltati e nei limiti del 40 per cento del finanziamento concesso, oltre che di nuovi bandi progettuali, delle risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione e degli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'art. 1, commi da 974 a 978, della L. 208/2015 (art. 1, comma 303, introdotto al Senato);

  • Vulnerabilità sismica degli edifici pubblicil'istituzione di un Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici e di una Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con una dotazione complessiva per il periodo 2024-2028 pari a 285 milioni di euro (art. 1, commi 400-402);
  • Dissesto idrogeologico e rischio sismicol'impiego di risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022, per le attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del rischio sismico nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia) (art. 1, comma 403);
  • il Eventi sismiciriordino e la risistemazione della normativa sulla ricostruzione delle zone colpite da vari eventi calamitosi, tra cui gli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia Romagna, del 2016-2017 in Centro-Italia, nonché le alluvioni del 2022 presso l'Isola di Ischia, prevedendo altresì diverse proroghe temporali (art. 1, commi 404-434);
  • Eventi alluvionali maggio 2023l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (art. 1, commi 435-442);
  • l'abrogazione della norma, introdotta dalla legge di bilancio 2022, che prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti, a valere sulle risorse della Fondo italiano per il climagestione separata, per interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima (FIC), possono beneficiare della garanzia del Fondo medesimo (art. 1, comma 542).

Con riferimento alle modifiche alla sezione II del disegno di legge, nel corso dell'esame al Senato Autorità di bacinoè stato incrementato di 12 milioni di euro (4 milioni per ciascuno degli anni 2024-2026) lo stanziamento destinato al rafforzamento delle capacità operative delle autorità di bacino distrettuali (cap. 3031).


IMPRESE E SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI

Il Capo I del Titolo VII reca una serie di misure a sostegno delle imprese. Nel dettaglio:

  • interviene sulla disciplina del Fondo credito alle esportazioniFondo di sostegno del credito alle esportazioni (Fondo Legge 295/1973) e, in particolare, modifica il regime degli accantonamenti che - ai fini di una ottimale gestione e tenuta finanziaria del Fondo - devono essere operati da SIMEST, in relazione agli impegni assunti e da assumere annualmente a valere sul Fondo stesso. La Società SIMEST è chiamata ad effettuare preliminarmente le stime degli accantonamenti - anziché direttamente gli accantonamenti - con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente e, sulla base di tali stime, provvede ad effettuare gli accantonamenti, solo se necessari. Il Ministero dell'economia e finanze viene autorizzato, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo, sempre con riferimento agli impegni assunti e da assumere annualmente, ad effettuare una serie di operazioni finanziarie consentite dal Testo unico del debito pubblico. A tale fine, le somme disponibili sulle contabilità del Fondo, necessarie alle predette operazioni finanziarie, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del MEF. Le somme derivanti dalle predette operazioni finanziarie e affluite all'entrata sono riassegnate alla spesa del medesimo Ministero, per essere successivamente versate sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo (articolo 1, comma 248);
  • interviene sul credito di imposta per investimenti nella Zes unica del Credito di imposta ZES unicaMezzogiorno, al fine di indicare le risorse da destinare al riconoscimento del medesimo credito per l'anno 2024, che vengono autorizzate nel limite di 1.800 milioni di euro. Si demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli (articolo 1, comma 249);
  • autorizza, per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai programmi di sviluppo industriale la spesa di 190 milioni per l'anno 2024, di 310 milioni per l'anno 2025 (in luogo dei 210 milioni per il 2025 previsti nel testo prima delle modifiche approvate dal Senato) e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 (lo stanziamento dal 2026 al 2030 è stato inserito nel corso dell'esame al Senato). Il Ministero delle imprese e del made in Italy può impartire ad INVITALIA, soggetto gestore della misura, direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse (articolo 1, commi 253-255).

  • rifinanzia di 100 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa relativa alla "Nuova SabatiniNuova Sabatini", misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese (articolo 1, coma 256);

  • incrementa la Fondo crescita sostenibiledotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 110 milioni per l'anno 2024 e di 220 milioni per l'anno 2025 (articolo 1, comma 257);

  • dispone l'applicazione – nel territorio del Comune di Caivano – del Aiuti alle imprese del territorio di Caivanoregime di aiuto per le aree di crisi industriale (D.M. 24 marzo 2022). Le agevolazioni si applicano ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato "de minimis" e in esenzione dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE per categoria. Per tali finalità, destina risorse disponibili, sino a 15 milioni di euro, che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa (articolo 1, commi 299-301);

  • riduce le risorse stanziate per il riconoscimento di Riduzione risorse promozione economia localecontributi per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi previsti dall'articolo 30-ter del D.L. n. 34/2019. In particolare, le risorse sono ridotte in misura pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 13 milioni di euro per l'anno 2026 e per 17 milioni di euro nell'anno 2027 (articolo 1, commi 509).

Il Capo II del Titolo VII reca poi una serie di interventi finalizzati ad incoraggiare gli investimenti. In particolare:

  • Garanzie SACE a condizioni di mercatoautorizza SACE S.p.A. a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie, a condizioni di mercato, connesse a investimenti infrastrutturali (anche a carattere sociale e dei servizi pubblici locali) e dell'industria (processi di transizione energetica e economia circolare, mobilità sostenibile, innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese). I beneficiari delle garanzie sono: partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU, banche e imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni (per fideiussioni e garanzie), nonché sottoscrittori di prestiti obbligazionari e di altri strumenti finanziari partecipativi e non convertibili. Le garanzie possono riguardare i finanziamenti, inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese, con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle PMI e dalle imprese in difficoltà. Le garanzie sono concesse, previa istruttoria, per una durata massima di 25 anni. La percentuale massima di copertura è differenziata in ragione delle operazioni finanziarie sottostanti. Gli impegni derivanti dalle garanzie sono assunti da SACE S.p.A. per il 20% e dallo Stato per l'80%, senza vincolo di solidarietà. SACE assume gli impegni secondo un piano annuale di attività e  un sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework - "RAF"), approvati dal CIPESS, su proposta del Ministro dell'economia e finanze. Nel corso dell'esame al Senato, è stata soppressa la previsione secondo la quale l'attività di SACE è assistita dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. In suo luogo, si prevede ora che gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività di cui all'articolo in esame sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato. Gli impegni assunti dallo Stato non possono superare i 60 miliardi di euro. Il limite degli impegni di SACE S.p.A. nell'anno 2024 è di 10 miliardi di euro (articolo 1, commi 259-268);
  • dispone una proroga al 2024 dell'operatività della garanzia SACE per progetti economicamente sostenibili (cd. Garanzia Green SACE Garanzia green SACE), prevedendo che, per tale anno, la copertura finanziaria delle garanzie sia reperita attraverso l'impiego delle risorse residue disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria relativo al Fondo Green New Deal (si rammenta che tale Fondo, che ha finanziato lo strumento di sostegno qui in commento, recava un'autorizzazione di spesa limitata all'anno 2023). L'impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. è pari a 3 miliardi di euro. Le garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50%, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa di settore (articolo 1, comma 269).

Quanto a Trasferimento riserve tecniche di SACE allo StatoSACE S.p.a, nell'ambito del Capo III del Titolo IV, relativo alle misure in materia di assicurazioni, si interviene sulla disciplina degli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato. Tali impegni, secondo la normativa vigente, sono assunti da SACE per il dieci per cento del capitale e degli interessi, e, per il restante 90 percento, dallo Stato (vige, in sostanza, un sistema di coassicurazione dello Stato per i rischi non di mercato derivanti dagli impegni assunti da SACE nell'espletamento della sua attività assicurativa). Dunque, sempre secondo la normativa vigente, il novanta per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito da SACE al Ministero dell'economia e delle finanze (ma SACE continua a gestirli, sulla base degli indirizzi del MEF). Con l'intervento contenuto nel disegno di legge in esame, si prevede, al riguardo, che il trasferimento avvenga al netto dei costi sostenuti dalla Società per gli impegni riassicurati dallo Stato, come risultanti dalla contabilità sociale (articolo 1, comma 112).

Quanto agli interventi di Sezione II, si segnala, tra i più rilevanti un rifinanziamento del Fondo per la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei Fondo microprocessorimicroprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, per complessivi 20 milioni dal 2026 al 2030 e del Fondo per l'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano all'IPCEI, anch'esso incrementato di 20 milioni dal 2026 al Fondo IPCEI2030 (importi così rideterminati nel corso dell'esame in prima lettura).


INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

In materia di infrastrutture e lavori pubblici si prevedono i seguenti interventi:

  • si Progettazione di opere pubblicherende permanente la possibilità di avviare le procedure di affidamento della progettazione di opere pubbliche anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione (articolo 1, comma 70, introdotto al Senato);

  • Infrastrutture idriche si stabilisce la stipula di una convenzione tra l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), la Cassa per i servizi energetici e ambientali e SACE S.p.A., avente ad oggetto la disciplina dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari, per il potenziamento delle infrastrutture idriche (articolo 1, comma 271, modificato al Senato);

  • al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo del Ponte Stretto di MessinaPonte sullo Stretto di Messina, si autorizza la spesa complessiva di 9,31 miliardi di euro per il periodo 2024-2032. Rispetto alla formulazione originaria della disposizione, che contemplava un'autorizzazione di spesa di 11,63 miliardi, il nuovo testo approvato dal Senato prevede una riduzione di 2,32 miliardi di euro della spesa a carico del bilancio dello Stato. Non si tratta, tuttavia, di un definanziamento, poiché le risorse vengono imputate a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, per 718 milioni di euro sulla quota afferente alle amministrazioni centrali e per 1,6 miliardi di euro sulle risorse indicate per la Regione Siciliana e la Regione Calabria dalla delibera CIPESS del 3 agosto 2023. I futuri accordi per la coesione da stipulare tra la Regioni Sicilia e Calabria con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR dovranno dare evidenza degli importi annuali del FSC destinati alla realizzazione dell'opera (articolo 1,  commi 272-275, modificati e introdotti al Senato)

  • Disagio abitativosi istituisce un fondo per il contrasto al disagio abitativo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2027 e 50 milioni di euro per il 2028 (articolo 1, commi 282-284, introdotti al Senato).

  • Viabilità Molisesi autorizza una spesa di 15,5 milioni di euro per l'anno 2024 in favore della Provincia di Isernia per il ripristino della viabilità tra le provincie di Chieti e Isernia (articolo 1, comma 288, introdotto al Senato);
  • si dettano disposizioni per il supporto tecnico dei commissari straordinari per le opere relative alla Supporto tecnico commissari straordinarimessa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, alla realizzazione del collegamento stradale Cisterna Valmontone e alla realizzazione del Collegamento intermodale Roma Latina tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave) (articolo 1, commi 289-290, introdotti al Senato);
  • Piano invasiviene rifinanziato il Piano invasi per 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro per l'anno 2028 (articolo 1, comma 292introdotto al Senato);
  • Contratto programma ANAS si rifinanzia il contratto di programma ANAS 2021-2025 per 535 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro per l'anno 2028 (articolo 1, comma 292, introdotto al Senato);
  • si rifinanziano per 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028, i programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e Viabilità stradaleresilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale (articolo 1, comma 292introdotto al Senato); 
  • Strade provincia Vibo Valentiasi prevede un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per il miglioramento strutturale e funzionale delle strade della Provincia di Vibo Valentia (articolo 1, comma 293introdotto al Senato)

  • si istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo con una dotazione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, al fine di favorire il riequilibrio socio-economico e lo sviluppo dei territori, demandando ad un decreto del Ministero delle Riqualificazione infrastrutture pubblicheinfrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione delle categorie di beneficiari, dei criteri e delle modalità di riparto delle somme e il monitoraggio degli interventi (articolo 1, comma 303, introdotto dal Senato); 

  • Fondo opere pubblichela proroga fino al 31 dicembre 2024 dell'operatività del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, che viene rifinanziato per 200 milioni per l'anno 2024 e 100 milioni per l'anno 2025 (articolo 1, comma 304);
  • in merito ai contributi assegnati agli enti locali da parte del Ministero dell'interno per la messa in sicurezza del territorio, si dispone che tali finanziamenti riguardano le attività di progettazione in generale (articolo 1, comma 485, modificato al Senato);
  • per il Giubileo 2025Giubileo 2025, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, 305 milioni di euro nell'anno 2025 e 8 milioni di euro nell'anno 2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane. È inoltre autorizzata la spesa, per interventi di conto capitale, di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026. Vengono inoltre dettate misure relative all'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile delle altre Regioni e delle Province autonome per il supporto alle attività delle analoghe organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Lazio per l'ordinato svolgimento degli interventi di assistenza alla popolazione funzionali allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo nella città di Roma aventi carattere di particolare rilevanza e impatto. Si prevede, infine, la facoltà per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni, nonché per i comuni delle isole minori, nonché specificamente per Roma Capitale e per il comune di Venezia, di incrementare, nell'anno 2025, l'ammontare dell'imposta di soggiorno (articolo 1, commi 488-493 modificati ed introdotti dal Senato).


TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI

In tema di trasporti il ddl di bilancio prevede i seguenti interventi di Sezione I:

  • autorizza il Ministero delle Immobili MITinfrastrutture e dei trasporti a stipulare con organismi pubblici o privati contratti di locazione di immobili da destinare a sedi istituzionali centrali (comma 76);
  • estende alle operazioni di Immatricolazioni veicoli San Marino e Città del vaticanoimmatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell'Unione europea (comma 93);
  • introduce disposizioni volte a semplificare le procedure per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto Funivia di Savonafuniviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali (comma 276) reca un'autorizzazione di spesa di 265.400 euro per il 2024 per l'Impianto funiviario di Savona (comma 277, Allegato V);
  • reca l'autorizzazione di Metropolitana di Milanospesa, per gli anni 2024 e 2025, nonché per gli anni dal 2026 al 2038, per coprire gli oneri del rimborso dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee metropolitane M4-M5 di Milano (comma 277, Allegato V);
  • reca alcune disposizioni in merito a finanziamenti di opere infrastrutturali relative alla rete Infrastrutture ferroviarieferroviaria, prevedendo che le somme a titolo di maggiori oneri per la realizzazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, siano corrisposte al contraente generale anche nei casi relativi alle varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante (comma 278); autorizza inoltre una spesa complessiva di 825 milioni di euro, di cui 250 milioni per l'anno 2024, 300 milioni per l'anno 2025100 milioni per l'anno 2026 e 175 milioni per l'anno 2027, che sono recepite nel prossimo aggiornamento del contratto di programma, parte investimenti, sottoscritto con Rete ferroviaria italiana Spa (comma 279);
  • per accelerare la realizzazione degli interventi di potenziamento e velocizzazione della linea ferroviaria linea ferroviaria adriaticaadriatica  dispone che con DPCM, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, venga nominato un Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi  (comma 280);
  • assegna un finanziamento di 100 milioni € complessivi alla Ferrovia centrale umbraFerrovia centrale umbra, scaglionati per metà sul 2025 e metà sul 2026 (comma 285);
  • assegna un finanziamento di 35 milioni € per il 2024 per il potenziamento e lo sviluppo del porto di Porto di CivitavecchiaCivitavecchia  (comma 287);
  • incrementa varie autorizzazioni di spesa (Piano Invasi; contratto di programma ANAS; infrastrutture stradali di regioni, province e città metropolitane; infrastrutture Autorizzazioni di spesaportuali; trasporto alternativo e logistica) (comma 292);
  • consente di affidare in concessione agli operatori economici interessati, per un massimo di trent'anni e sulla base di un piano degli Polo di Piombinoinvestimenti che sarà esaminato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, le aree appartenenti al demanio pubblico, ramo bonifica, ricadenti nel perimetro del polo siderurgico di Piombino, al fine di completare gli interventi infrastrutturali, portuali e ambientali e di favorire la riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo dell'area (comma 294);
  • estende alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 l'applicazione del Credito d'imposta per gli autotrasportatoricredito di imposta in favore delle imprese di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, nella misura massima del 12%cento, a fronte della spesa sostenuta, per l'acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore. L'estensione del credito d'imposta avviene nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 (commi 296-297);
  • estende l'accesso al Fondo per il settore navale e subacqueofondo istituito per promuovere la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale del settore navale, ai progetti di rilevanza strategica nel settore subacqueo e alle imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di sistemi elettronici nel settore navale; incrementa inoltre di 1 milione di euro l'anno, dal 2024 al 2026, l'autorizzazione di spesa per la valorizzazione del settore della subacquea nazionale da parte della Marina Militare (commi 323-324);
  • in materia di trasporto aereo nella regione autonoma del Friuli Aeroporti Friuli Venezia GiuliaVenezia Giulia, abolisce l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco prevedendo che la Regione autonoma compensi i comuni per la perdita di gettito e dispone l'incremento del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo e il sistema aeroportuale (commi da 529 a 532).

In tema di telecomunicazioni il ddl di bilancio prevede i seguenti interventi di Sezione I:

  • riconosce alla RAIRAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. un contributo pari a 430 milioni di euro, da erogare in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno 2024, per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell'ambito delle iniziative previste dal Contratto di servizio nazionale tra la società e il Ministero delle imprese e del made in Italy, di ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e delle piattaforme distributive, nonché di realizzazione delle produzione interne, radiotelevisive e multimediali (comma 20);
  • autorizza la spesa di 270 mila euro per il 2024 per la prosecuzione delle attività di controllo apparecchiature radiomarittimecontrollo delle apparecchiature radio in dotazione al naviglio marittimo (comma 42);
  • autorizza la sistema IT-ALERTspesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per l'adeguamento tecnologico degli operatori di rete mobile al sistema IT-ALERT (comma 277, Allegato V).

L'articolo 11 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese dello stato di previsione del Sezione II- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Tabella 10)Ministero delle infrastrutture e trasporti (Tabella 10) per l'anno finanziario 2024 e reca disposizioni relative al personale e alle spese del Corpo delle Capitanerie di porto nonché sulla riassegnazione di somme al Ministero per la definizione di eventuali pendenze con i concessionari autostradali uscenti. Per quanto riguarda la Sezione II, il disegno di legge di bilancio 2024-2026 autorizza spese finali del Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT), in termini di competenza, dopo la Nota di variazioni, pari a circa:

  •   20.727,7 milioni € nel 2024;
  •   18.646,6 milioni € per il 2025;
  •   18.180,6 milioni € per il 2026.

La Missione 13: Diritto alla mobilità e sistemi di trasportomissione 13 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", per la parte relativa al solo MIT, presentava uno stanziamento complessivo per il 2024 a legislazione vigente di circa 11.854 milioni di euro che viene  aumentato, con la manovra, di 149,8 milioni € a seguito degli effetti delle variazioni legislative della Sezione I, mentre in Sezione II vengono operati definanziamenti per complessivi 125 mln €, a cui si aggiunge un finanziamento di 1 milione € operato al Senato, per arrivare così ad una previsione di spesa nel bilancio integrato 2024 di circa 11.870,1 milioni €. La riduzione delle dotazioni finanziarie del MIT(c.d. spending review), operata in base al comma 523 del ddl di Bilancio, vede una riduzione della spesa per la Missione 13 per complessivi 20,4 mln € per il 2024, per 28,8 mln € per il 2025 e per 48,8 mln € per il 2026. 

Le principali variazioni di spesa  sui singoli programmi della Missione 13 del MIT, modificate al Senato, sono le seguenti:

  • sul Programma 13.1 "Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale" viene operato, in Sezione II, un rifinanziamento di 1 milione di €, introdotto al Senato (1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e oltre fino al 2028) sul comma 446 della legge di Bilancio del 2022 relativo agli autodromi di Imola e Monza; 
  • sul Programma 13.5 "Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario" in Sezione I, la Nota di variazioni propone sul  programma un aumento di 100 milioni per il 2024 e di 150 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026;
  • sul programma 13.9 "Sviluppo e sicurezza della navigazione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne" in Sezione I, la Nota di variazioni propone un aumento di 90 milioni € per il 2024.

Il programma 7.7 "Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste" affidato alle Capitanerie di porto, a seguito delle modifiche apportate al Senato in Sezione I, vede una riduzione di 5,6 mln € per il 2024.

Per quanto riguarda la Missione 15 Comunicazioni Missione 15  Comunicazioni, per la parte contenuta nello Stato di previsione del MEF (Tabella 2), nel corso dell'esame al Senato è stata oggetto di variazioni, prevedendosi in Sezione II un rifinanziamento di 50 milioni di euro per il 2024 del Programma "Sostegno al pluralismo dell'informazione" e una variazione per gli effetti di Sezione I per -10,4 mln €.

La parte della missione 15 Comunicazioni contenuta nello Stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy (Tabella 3) è stata anch'essa oggetto di variazioni al Senato, registrandosi effetti di Sezione I per +8,27 milioni €, di cui 8 milioni sul programma 15.8 "Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali".


AGRICOLTURA

Con riferimento al settore agricolo e della pesca il disegno di legge di bilancio :

  • dispone il rifinanziamento di alcune misure volte al sostegno degli indisostegno agli indigentigenti e degli acquisti di beni di prima necessità stabilendo l'incremento di 600 milioni per il 2024 del Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti ed abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF). La stessa disposizione dispone, inoltre, l'incremento di 50 milioni per il 2024 del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigent(articolo 1, comma 2-6);
  • prevede l'incremento di 2 milioni di euro delle risorse destinate agliUffici MASAF Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) a decorrere dal 2024 (articolo 1, comma 36);

  • incrementa di 2 milioni di euro, a decorrere dal 2024, l'indennità del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Rafforzamento MASAFMinistero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) (articolo 1, comma 40);

  •  autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEAAGEA), per l'anno 2024, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 40 unità di personale non dirigenziale (articolo 1, comma 41);

  • stabilisce l'estensione delle disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei Terreni a destinazione agricolaterreni edificabili e con destinazione agricola anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024 prevedendo, anche per tali operazioni, un'imposta sostitutiva con aliquota al 16% (articolo 1, commi 52-53);
  • introduce una disposizione volta ad autorizzare l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ad erogare Prestiti iSMEAprestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, per un importo massimo pari al 50 per cento dei ricavi del richiedente nel 2022 e comunque non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e di durata fino a 5 anni (articolo 1, commi 250-252);
  • dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Fondo per la gestione delleFondo gestione emergenza in agricoltura emergenze in agricoltura generate da eventi non prevedibili, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca. Al suddetto Fondo è attribuita una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 (articolo 1, commi 443-445);
  • introduce modifiche al decreto legislativo n. 102 del 2004 in materia di interventi a sostegno delle imprese agricoleIn particolare, sono ampliati gli obiettivi cui è finalizzato il Fondo nazionale di solidarietàFondo nazionale di solidarietà (lettera a) e sono estesi sia l'ambito oggettivo degli interventi finanziabili dallo stesso Fondo agli eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive (lettera b), sia l'ambito soggettivo dei beneficiari alle imprese e ai consorzi di acquacoltura e della pesca (lettera c) (articolo 1, comma 446);
  • autorizza la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2024-2026 per il finanziamento delle attività di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la Ricerca e sperimentazionericercaRicerca e sperimentazione e laRicerca e sperimentazione sperimentazione in campo agricolo di cui all'articolo 4, legge n. 499/1999 (articolo 1comma 447).

L'articolo 14 contiene disposizioni di natura contabile e autorizza l'impegno e il pagamento delle spese contenute nello stato di previsione del Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Tabella 13) per l'anno finanziario 2024.

Il disegno di legge di bilancio 2024-2026, come risultante dalla Nota di variazioni 2024-2026, autorizza per il 2024, spese finali, in termini di competenza, pari a circa 2.582,2 milioni di euro (spese correnti pari a circa 1.340,8 milioni di euro e spese in conto capitale pari a circa 1.241,4 milioni di euro) che sono allocate su 3 missioni, di cui la principale è "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" (stanziamento di competenza 2024 paria a 2.485 milioni di euro)Tale missione inoltre è ripartita in 3 programmi: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (stanziamento pari a 1.427,4 milioni di euro); Vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (stanziamento pari a 72,1 milioni di euro); Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (stanziamento pari a circa 985.4 milioni di euro).

L'altra Missione è quella relativa ai "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" (stanziamento di competenza per il 2024 paria a 44,1 milioni di euro) suddivisa in 2 programmi - Indirizzo politico (stanziamento pari a 14,9 milioni di euro) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (stanziamento pari a 29,1 milioni di euro).

Infine, la Missione "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" (stanziamento di competenza per il 2024 paria a 53,2 milioni di euro) rappresentata dal solo programma Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montali e forestali.

Le modifiche apportate alla Sezione I con la Nota di variazioni 2024-2026 sono pari a 25,3 milioni di euro.

Con riguardo ai Rifinanziamenti Sezione IIrifinanziamenti disposti nella Sezione IIcome presentati nel disegno di legge originario (A.S. 926) - si riporta, di seguito, l'indicazione di quelli relativi ad autorizzazioni legislative di spesa di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e riferiti alla Missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca". In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II determinano un aumento della spesa pari a 40 milioni di euro dal lato della spesa in conto capitale: si tratta di rifinanziamenti operati dal disegno di legge ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), tra cui:

  • "Fondo solidarieta' nazionale incentivi assiurativi" - di cui DLG n. 102/2004 art. 15 c. 2 p. 1 (Cap-pg: 7439/3) - con 10 milioni di euro per il triennio 2024-2026;
  •  "Innovazione in agricoltura" - di cui LB n. 197/2022 art. 1 c. 428 (Cap-pg: 7728/1) - con 25 milioni di euro per il 2024;
  •  "Interventi nel settore agricolo"  - di cui L n. 499 del 1999 art. 4- (Cap-pg: 7810/1) - con 5 milioni di euro per il biennio 2024-2025.

Nel corso dell'esame al Senato la Sezione II non è stata oggetto di variazioni. 


SANITA'

Riguardo le misure per la sanità, numerosi sono gli interventi di potenziamento del sistema sanitario previsti, tra i quali:

  • modifica dei termini di decorrenza della pensione per alcune categorie e di trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari, nonchè infermieri del SSN e dei medici di INPS e INAIL (commi 157-165).
  • viene rifinanziato il livello del Nuovo livello Fabbisogno sanitariofabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato con un incremento di 3.000 milioni per l'anno 2024, 4.000 milioni per il 2025 e 4.200 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare anche al finanziamento delle specifiche finalità indicate nel presente disegno di legge di bilancio. Tale livello viene comunque definanziato con specifiche riduzioni a partire dall'anno 2033 (comma 217);
  • per far fronte alla carenza di personale sanitario negli enti del Servizio sanitario Nazionale, al fine di Riduzione delle liste d'attesa ridurre le liste di attesa ed il ricorso alle esternalizzazioni, viene estesa fino al 31 dicembre 2026 la facoltà di ricorrere agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive del personale medico (pari a 100 euro lordi/h onnicomprensivi), disponendo, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte (commi 218-222). Vengono poi espressamente fatte salve le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive riguardanti il volume di prestazioni erogabili, l'orario massimo di lavoro ed i prescritti riposi. La misura si applica fino al 31 dicembre 2026 anche alle prestazioni aggiuntive svolte dal personale sanitario del SSN, dal 2024 al 2026, per tutte le prestazioni aggiuntive svolte. La tariffa oraria può arrivare fino a 60 euro lordi onnicomprensivi (invece dei 50 attualmente previsti), al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione;

  • Regioni e Province autonome vengono autorizzate a potersi avvalere fino al 31 dicembre 2024 delle predette misure, potendo coinvolgere anche le strutture private accreditate in deroga alla normativa vigente sui limiti dati dal tetto di spesa per gli Aggiornamento tariffe d'acquisto prestazioni da privatiacquisti di prestazioni sanitarie da privati come rideterminato dal successivo comma 233, relativamente all'aggiornamento del tetto di spesa per tali acquisti, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa (comma 232);

  • Il limite di spesa previsto per l'attuazione delle misure per una quota non superiore allo 0,4% del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard per il 2024 ed innalzamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati rispetto al valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026  (comma 233);

  • sonoNuovi tetti spesa farmaceutica rideterminati i tetti della spesa farmaceutica per acquisti diretti, nella misura dell'8,5 per cento a decorrere dall'anno 2024 (+0,2% rispetto alla disciplina vigente) e della spesa farmaceutica convenzionata in 6,8 per cento a decorrere dal medesimo anno (-0,2% rispetto alla disciplina vigente), confermando espressamente il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali già previsto dalla normativa vigente, pari allo 0,2 per cento (comma 223);

  • Nuovi prontuari terapeutici aggiornamento del prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio demandato all'AIFA, al fine di incrementare i livelli di assistenza di prossimità, consentendo alle farmacie convenzionate con il SSN dispensare farmaci che attualmente sono reperibili solo presso le farmacie ospedaliere. Viene inoltre definito un nuovo sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, con correlata abrogazione di una serie di disposizioni in materia di sconti. Per la verifica della sostenibilità economica delle predette innovazioni, si prevede l'istituzione di un apposito tavolo tecnico. Si prevede che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), predisponga linee guida dirette a definire modalità e tempistiche per l'attuazione della disciplina in materia di aggiornamento dei prontuari terapeutici regionali (commi 224-231);

  • assegnazione in via transitoria, anche per l'anno 2024, delleInnalzamento quote premiali Regioni virtuose quote premiali accantonate a valere sul finanziamento del SSN a favore delle Regioni che abbiano introdotto misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio, tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Limitatamente al 2024 viene inoltre disposto l'innalzamento di tale quota allo 0,5 per cento (comma 234);

  • vincolo di una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di una quota pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per consentire l'Aggiornamento livelli essenziali LEAaggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 558 e 559 della Legge di stabilità 2016. La quota viene vincolata a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato, come rideterminato dall'articolo 41 (comma 235);

  • una proroga al 31 dicembre 2025 dell'autorizzazione alla Regione siciliana – attualmente prevista fino al 31 dicembre 2024 - ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria e delle funzioni dell'ISMETT, Istituto mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione, in ragione dell'elevata specializzazione e del rilievo nazionale raggiunto (comma 236);
  • introduzione di una Compartecipazione spesa sanitaria lavoratori frontalieriforma di compartecipazione alla spesa sanitaria posta a carico dei residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale, nonchè di alcune categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera, dei familiari a carico delle due predette tipologie di soggetti, destinando le risorse aggiuntive al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, con modalità da definirsi con decreto interministeriale. Sono inoltre previste modifiche alla disciplina in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri, relative all'importo minimo del contributo dovuto dallo straniero che opti per l'iscrizione al SSN in luogo della stipula di polizza assicurativa e all'importo minimo del contributo dovuto dagli stranieri soggiornanti con permesso di soggiorno per motivi di studio e dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai fini della loro iscrizione facoltativa al SSN. Viene inoltre introdotto un sistema di adeguamento degli importi dei contributi anzidetti e si precisa la destinazione di questi ultimi (commi 237-241);

  • distinti interventi di incremento delle risorse destinate all'Potenziamento assistenza territorialeassistenza territoriale e distrettuale: 1) un incremento di 250 milioni per il 2025 e di 350 milioni dal 2026 per il corrispondente potenziamento dell'assistenza territoriale riferito ai maggiori oneri di spesa per il personale dipendente – in deroga a limiti vigenti - e del personale convenzionato; 2) un incremento di 10 milioni a decorrere dal 2024 delle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione della finalità della legge che garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore; 3) un incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, pari a 240 milioni per il 2025 e a 340 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 (commi 244-246);

  • definizione della dotazione del Fondo per l'Alzheimer e le demenze per il triennio 2024-2026 pari a 4,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (comma 247).

  • viene istituito il Fondo per il test di Next Generation Sequencing di profilazione genomica per la diagnosi delle Profilazione genomica malattie raremalattie rare con una dotazione di 1 milione di euro per il 2024 e rifinanziato l'analogo Fondo per il test di Next Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori, già istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute (commi 556-558);

    Adeguamento e ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio (comma 277, All. V, riga 4);

    Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano per l'aggiornamento del Documento recante la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità (comma 281);

  • specifica procedura per gli investimenti immobiliari dell'INAIL destinati all'ammodernamento delle strutture sanitarie e all'ampliamento della rete sanitaria territoriale (commi 306-307);

  • corresponsione di un contributo di 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2024, in favore dellSostegno all'Istituto nazionale per le popolazioni migranti'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), a valere sul Fondo sanitario nazionale, al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica (commi 362-363);

    estensione fino al 31 dicembre 2024 dei Servizi cimiteriali della città di Palermo (commi 477-478);

    finanziamento a favore del Comune di Trento per l'iniziativa denominata "Trento Capitale europea del volontariato 2024", pari a 500.000 euro per l'anno 2024 (comma 561).


DIFESA

Nel settore della Difesa:

  • si incrementa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 659, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), per la valorizzazione del Settore della subacqueasettore della subacquea nazionale da parte della Marina Militare, nonché per la promozione delle connesse attività di ricerca e tecnico-scientifiche e per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprietà intellettuale (comma 658) (articolo 1, commi 323-324);

  • viene prorogato, fino al 31 dicembre 2024, l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate nell'ambito dell'operazione Strade sicureStrade sicure. Tale contingente è fissato in 6.000 unità (con un incremento di 1000 unità rispetto al contingente attualmente impiegato), con una spesa di 190.899.593 euro. Il personale è destinato ai soli servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili (articolo 1, commi 342-343);
  • viene prorogato, sempre per il 2024, l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate per la finalità specifica di rafforzamento dei dispositivi di controllo e sicurezza delle principali Stazioni sicureinfrastrutture ferroviarie del Paese. Tale contingente è fissato a 800 unità (con un incremento di 400 unità rispetto al contingente attualmente impiegato), con una ulteriore spesa di euro 34.171.409 (articolo 1, commi 344-345);
  • per quanto riguarda le provvidenze per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'articolo 1, comma 347 costituisce un Fondo da destinare alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori. I commi 348 e 349 destinano risorse alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa. I commi 354 e 355 prorogano a tutto il 2024 la disapplicazione (vigente per il quinquennio 2018-2023) dell'ordinario meccanismo dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia (ad ordinamento così civile come militare) e delle Forze armate, con correlativa destinazione di risorse aggiuntive;

  • si interviene sulle modalità di realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dispone un incremento del relativo Fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025 (articolo 1, commi 350-351);
  • si concede ai rappresentanti delle Sindacati militariAssociazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) una licenza speciale per le attività sindacali, fino all'emanazione del decreto che provvederà alla ripartizione dei distacchi e dei permessi retribuiti alle APCSM (articolo 1, comma 357);
  • si opera una riprogrammazione dei programmi di spesa del Ministero della difesa, per gli anni dal 2024 al 2029 (con l'eccezione del 2025), lasciando invariato l'ammontare complessivo delle risorse (articolo 1, comma 544);
  • in Sezione II viene operato il rifinanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di investimento della difesaFondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale, per 4,5 miliardi di euro nel triennio di riferimento (1,5 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026). Nell'orizzonte quindicennale 2024-2038 il Fondo viene rifinanziato per complessivi 22,5 miliardi di euro.

GIUSTIZIA

Si dà di seguito sinteticamente conto delle disposizioni in materia di giustizia contenute nella Sezione I.

Fondo per la magistratura onorariaI commi 370-373 concernono l'istituzione di un fondo per la magistratura onoraria, al fine di dare attuazione alla riforma della medesima e destinato a coprire anche gli oneri di natura economica e previdenziale connessi con l'esercizio della funzione onoraria.

In particolare:

  • è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un apposito fondo (177,47 milioni di euro per il 2024, 158 milioni per il 2025, 157 milioni per il 2026), al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal d. lgs. 116/2017 recante una riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace;
  • si prevede che si provveda per legge, nei limiti di spesa di cui al predetto fondo, ad apportare al citato d.lgs. le modifiche necessarie alla costituzione del  ruolo a esaurimento dei magistrati onorari attualmente in servizio, composto sia dai magistrati che, dopo la verifica, optino per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sia da quelli che intendano esercitare tali funzioni in via non esclusiva;
  • si delinea il regime previdenziale e assistenziale da applicare ai magistrati onorari confermati in base all'opzione esercitata (regime esclusivo/non esclusivo);
  • si stabilisce che il compenso corrisposto ai magistrati onorari sia equiparato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

Transizione digitaleI commi 374-377, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, reca norme in materia di riorganizzazione e rideterminazione della dotazione organica del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione. In particolare, esso reca disposizioni concernenti il potenziamento della struttura dipartimentale per l'innovazione tecnologica e il monitoraggio dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia, la creazione di nuovi posti dirigenziali.

In particolare, al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero in materia informatica e di transizione digitale, assicurando il potenziamento dei servizi del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, si prevede con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024 l'istituzione di una apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione infrastrutturale e un ufficio di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero-Dipartimento per la transizione digitale della giustizia e autorizzazione all'assunzione di 1 unità di personale dirigenziale non generale, mediante l'espletamento di procedure concorsuali, anche tramite procedure di mobilità tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per il Dipartimento.

Si prevede il conseguente aggiornamento del regolamento di organizzazione del Ministero, il quale potrà avere luogo entro il 30 giugno 2024 con procedura semplificata (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero della giustizia e di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e con facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato).

E' autorizzata, per la copertura della norma, la spesa di euro 403.096 per l'anno 2024 e di euro 439.741 annui a decorrere dall'anno 2025.

Giustizia riparativa e giustizia minorileI commi 378-383, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, reca norme in materia di rafforzamento organizzativo in materia di giustizia riparativa, potenziamento dei servizi per la giustizia minorile e di comunità e rideterminazione della dotazione organica del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità. Nello specifico, esso reca disposizioni concernenti il potenziamento della struttura dipartimentale per i minori e la comunità, cui vengono assegnati compiti in materia di giustizia riparativa e in tema di esecuzione penale esterna, messa alla prova e pene sostitutive, alla conseguente creazione di nuovi posti dirigenziali.   

In particolare, al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero in materia di giustizia riparativa e di potenziare l'azione dei servizi del Dipartimento per la giustizia minorile, si prevede:

  • che il Ministero della Giustizia eserciti le funzioni assegnate dalla legge al Ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa e quelle relative all'esecuzione penale esterna, alla messa alla prova e alle pene sostitutive;
  • l'istituzione nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità di una struttura di livello dirigenziale generale per i servizi minorili e per la giustizia riparativa e di due uffici aggiuntivi di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero;
  • l'aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità di 54 unità di personale del comparto funzioni centrali dell'Area funzionari.

Sono previste le conseguenti autorizzazioni all'assunzione di personale, nonché  il conseguente aggiornamento del regolamento di organizzazione del Ministero, il quale potrà avere luogo entro il 30 giugno 2024 con procedura semplificata (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero della giustizia e di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e con facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato).

E' autorizzata, per la copertura della norma, la spesa di euro 2.756.976 per l'anno 2024 e di circa 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Violenza contro le donne e violenza domesticaSi segnalano, inoltre, talune disposizioni in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica recate dall'articolo 39. In particolare: 

  • il comma 187 prevede un finanziamento permanente, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 e a 6 milioni annui a decorrere dal 2027, in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza;
  • il comma 188 – inserito nel corso dell'esame presso il Senato – prevede un incremento nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 dello stanziamento relativo all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per il recupero degli uomini autori di violenza di genere;
  • il comma 189 – inserito nel corso dell'esame presso il Senato – prevede un incremento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 delle risorse per la realizzazione di centri contro la violenza nei confronti delle donne;
  • il comma 190 – inserito nel corso dell'esame presso il Senato – incrementa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, lo stanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il rafforzamento della prevenzione della violenza nei confronti delle donne e domestica al fine di rendere a carattere continuo e permanente le iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica previste dall'articolo 6 della legge n. 168 del 2023, nonché di garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o con atti persecutori;

  • il comma 194 – inserito nel corso dell'esame presso il Senato – istituisce il Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026.

 

Infine, ulteriori disposizioni aventi profili relativi alla materia giustizia sono altresì contenute nei commi 339 e 540.

Recupero contributo unificatoIn particolare, il comma 539 apporta modifiche alla disciplina del processo di recupero del contributo unificato, abrogando il comma 1-ter dell'articolo 16 del TU spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002), nella parte in cui disciplina la notifica, anche per posta elettronica certificata, della sanzione da omesso versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo e modificando l'articolo 248 citato TU al fine di prevedere che debba essere data espressa avvertenza che si procederà non solo ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, ma anche all'irrogazione della sanzione.

Consigli giudiziariIl comma 540 abroga l'articolo 14 del d. Lgs. n. 25 del 2006, il quale prevede la corresponsione di un gettone di presenza ai componenti non togati dei consigli giudiziari

Sezione IIPer quanto concerne gli interventi di Sezione II riguardanti lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tab. 5), le spese finali del Ministero della giustizia, alla luce delle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, come risultanti dalla Nota di variazioni, sono pari a 11.228,7 milioni di euro nel 2024, 11.006,6 milioni di euro per il 2025 e 10.290,5 milioni di euro per il 2026.

In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 11.273,7 milioni di euro nel 2024, 11.006,7 milioni di euro per il 2025 e 10.290,5 milioni di euro per il 2026. Rispetto alla legge di bilancio 2023, il disegno di legge di bilancio 2024-2026 presenta dunque per il Ministero della Giustizia, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente nell'anno 2024 e decrescente negli anni 2025 e 2026.


ESTERI

In materia di Affari esteri, il disegno di legge di bilancio 2024-2026:

  • interviene sulla disciplina del Fondo credito alle esportazioniFondo di sostegno del credito alle esportazioni, modificando il regime degli accantonamenti che - ai fini di una ottimale gestione e tenuta finanziaria del Fondo - devono essere operati da SIMEST, in relazione agli impegni assunti e da assumere annualmente a valere sul Fondo stesso (articolo 1, comma 248);
  • per incentivare le amministrazioni pubbliche ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie, prevede che, in sede di programmazione degli investimenti e di quantificazione degli appositi stanziamenti, vengano valutati preliminarmente i progetti proposti dalle amministrazioni pubbliche che abbiano espresso contestualmente alla richiesta di finanziamento e per i medesimi investimenti la propria disponibilità a stipulare accordi di progetto con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie (articolo 1, comma 305);
  • autorizza la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026 finalizzata ad alcune attività connesse all'esposizione EXPO 2025 di Osaka (articolo 1, comma 311);
  • finanzia la partecipazione del nostro Paese all'iniziativa EU for Ukraine FundEU for Ukraine Fund (EU4U) della Banca europea per gli investimenti (BEI), nell'ambito del Pacchetto di Supporto all'Ucraina (Ukraine Support package). Si tratta di un fondo di garanzia per i prestiti concessi da BEI per la ricostruzione dell'Ucraina. L'Italia partecipa con un importo complessivo massimo di euro 100.000.000 per l'anno 2024, destinato alla copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei potenziali rischi correlati. Per il pagamento delle commissioni spettanti a BEI per le attività di gestione, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2024 e fino a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025 (articolo 1, commi 384-386);
  • rifinanzia la partecipazione italiana a due fondi istituiti rispettivamente in sede Unione europea e Nato. Il primo riguarda lo European Peace Facility (Strumento europeo per la paceStrumento europeo per la pace), il fondo attraverso cui l'Unione europea da un lato finanzia i costi comuni delle sue missioni militari e dall'altro fornisce assistenza militare ad organizzazioni internazionali (come l'Unione africana) e a Paesi terzi. Il fondo è il principale strumento con cui, a partire dall'avvio dell'aggressione russa, nel febbraio dello scorso anno, è stata finora finanziata la cessione di materiali d'armamento all'Ucraina. Il contributo italiano al fondo è incrementato di 203.000.000 euro per l'anno 2024, 258.889.134 euro per il 2025, 265.680.411 euro per il 2026 e 273.980.862 euro per il 2027 (articolo 1, comma 387). Il secondo riguarda invece il NATO Innovation FundNATO Innovation Fund, un fondo di venture capital, il primo istituito da un'organizzazione internazionale, che ha lo scopo di sostenere start-up innovative che sviluppino soluzioni tecnologiche all'avanguardia, per affrontare le sfide critiche in materia di difesa e sicurezza e contribuire al mantenimento della superiorità tecnologica dell'Alleanza. Il fondo, la cui istituzione è stata decisa nel vertice Nato di Madrid del giugno 2020, ha sede ad Amsterdam e può contare su un bilancio di 1 miliardo di euro. La disposizione in esame autorizza per il 2024, come contributo italiano al fondo, la spesa di 1 milione di euro (articolo 1, comma 388);
  • proroga al 31 dicembre 2024, senza ulteriori oneri finanziari, lo Stato di emergenza per intervento all'esterostato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza della guerra nel territorio dell'Ucraina (articolo 1, comma 393);
  • autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024, per l'adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto assunto presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura. Ulteriori 2 milioni di euro annui sono stanziati per analogo adeguamento del personale locale impiegato presso gli uffici della rete estera dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (articolo 1, commi 397-398);

  • incrementa di 5 milioni di euro annui, a partire dal 2024, le risorse da destinare a Borse di studio per giovani africaniborse di studio destinate a favore di giovani studenti provenienti da Paesi africani  (articolo 1, comma 399);
  • esclude la possibilità che le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, nei confronti di Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati nonché di organizzazioni finanziarie internazionali, possano essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza (articolo 1, comma 543).
  • in Sezione II si segnalano due rifinanziamenti riguardanti spese in conto capitale. Il primo è relativo all'adeguamento delle strutture informatiche, per un totale di 45 milioni di euro nel triennio 2024-2026 (15 milioni per ciascuno degli anni del triennio). Il secondo è relativo all'acquisto di sedi estereper un totale di 35 milioni di euro nel periodo 2024-2025 (25 milioni nel 2024 e 10 milioni nel 2025). 


FISCO

L'articolo 1, comma 7 , interviene sulla disciplina delFondo di garanzia prima casa Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. Il comma 8  assegna al citato Fondo di garanzia ulteriori 282 milioni per l'anno 2024.

I commi da 9 a 13, inseriti nel corso dell'esame in Senato prevedono l'inclusione tra le categorie prioritarie di "famiglie numerose" che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali. In relazione alle domande presentate da tali famiglie sono dettate specifiche disposizioni.

I commi 16 e 17  prevedono, limitatamente al periodo d'imposta 2024, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (Tassazione fringe benefitsfringe benefits).

Il comma 18  estende ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell'anno 2023, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati.

I commi da 21 a 25 prevedono, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi. A fronte dell'erogazione di tale contributo è riconosciuto al datore di lavoro un credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

Il comma 44 posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. Plastic tax e sugar taxplastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.

Il successivo comma 45, riporta al 10% Iva prodotti igiene femminilel'IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5 per cento. Ripristina inoltre l'aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch'essa precedentemente fissata al 5 per cento dalla legge di bilancio per il 2023.

L'articolo 1, comma 46, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10%, in luogo dell'aliquota ordinaria al 22%, la cessione dei pellet anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

L'articolo 1, comma 47, introdotto in corso di esame parlamentare, fornisce un'interpretazione autentica sulla natura dei contratti di finanziamento intercorsi tra alcuni distributori di veicoli commerciali e i costruttori automobilistici o importatori.

L'articolo 1, comma 48, rimodula, innalzandoli, taluni valori previsti per le Accise sui tabacchiaccise, gli oneri fiscali e l'aliquota di un'imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo. Si tratta in particolare dei seguenti oneri:

  • gli importi previsti per calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati
  • l'importo dell'accisa minima del tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette;
  • l'importo dell'onere fiscale minimo sulle sigarette;
  • l'accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione;
  • l'imposta di consumo per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.

L'articolo 1, ai commi da 49 a 51, differisce una quota di Differimento deduzione perditededuzione, a fini IRES e IRAP, delle eccedenze derivanti da perdite sui crediti, per enti creditizi e finanziari e imprese assicurative.

In particolare si prevede:

  • il differimento della deduzione della quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo;
  • analogamente, il differimento della deduzione di una quota pari al 3 per cento, prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.

L'articolo 1,  ai commi 52 e 53, estende le disposizioni in materia diRivalutazione terreni e partecipazioni rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024 - disposizioni già previste in passato e più volte prorogate nel tempo - stabilendo anche per tali operazioni un'imposta sostitutiva con aliquota al 16%.

Analogamente a quanto già previsto in passato, le disposizioni in esame prevedono la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali asset, purché posseduti alla data del 1° gennaio 2024, in luogo del loro costo o valore di acquisto dietro il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 16%

Il comma 54 modifica tra l'altro la disciplina relativa al cosiddettoTax credit cinema tax credit cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e ad ulteriori contributi previsti dalla medesima legge.

L'articolo 1, al comma 59, estende la disciplina della cosiddetta participation exemption, - ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze – anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri del'UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

L'articolo 1, ai commi 60-62, dispone che l'Agenzia delle entrate e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale realizzino la piena interoperatività delle rispettive banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati al fine di contrastare lContrasto all'evasione nel lavoro domestico'evasione fiscale nel settore del lavoro domestico.

L'articolo 1, comma 63, aumenta dal 21 al 26 per cento l'aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di Locazioni brevilocazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta. Prevede inoltre che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta venga operata a titolo di acconto. Modifica, infine, le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall'Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell'Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.

Il comma 64 dell'articolo 1 aggiunge tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le Cessione immobili superbonusplusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus. Il comma 65 prevede che alle plusvalenze suddette si può applicare l'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento. Il comma 66 dispone che le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il comma 67 specifica che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi precedenti affluiranno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al "Fondo per la riduzione della pressione fiscale".

L'articolo 1, al comma 77 modifica da 300 mila lire a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell'IVA. Le disposizioni si applicano, per effetto di una precisazione introdotta durante l'esame parlamentare, a decorrere dal 1° febbraio 2024.

Il comma 71 detta una norma interpretativa in materia di esenzione IMU enti non commerciali IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto con riguardo alle attività svolte da: enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato.

Il comma 72 detta una norma concernente la tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l'IMU. Il comma 73 detta la disciplina applicabile in caso di differenza (positiva o negativa) fra l'IMU versata e quella effettivamente dovuta. Il comma 74 contiene una norma di coordinamento, valevole a regime, nelle ipotesi in cui alcuni termini scadano nei giorni di sabato o di domenica.

Il comma 77 converte da 300 mila lire a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell'IVA

 

I commi da 78 a 85 dell'articolo 1 recano norme circa l'adeguamento delle esistenze fiscali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio. L'adeguamento, relativo al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse. A seconda che venga effettuato tramite l'eliminazione o l'iscrizione di valori, dà luogo al pagamento di diverse imposte, non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori di alcun genere.

L'articolo 1, ai commi 86 e 87, dispone che l'Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal c.d. Superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull'immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.

I commi da 88 a 90 dell'articolo 1 elevano, a decorrere dal 1° marzo 2024, la Ritenuta sui bonificiritenuta d'acconto d'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta ed estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

Il comma 91  eleva l'aliquota ordinaria dell'IVIE e IVAFEIVIE - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero -  dallo 0,76 all'1,06 per cento e l'aliquota dell'IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Il comma 92  introduce delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi-TUIR in materia di:

  • atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società;
  • redditi rientranti nella categoria redditi diversi;
  • plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi.

Il comma 93 estende alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell'Unione europea.

I commi da 94  a 98 introducono una serie di restrizioni all'uso delle Compensazioni fiscali tramite F24compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite.

Il successivo comma 99 fa scaturire i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell'attività.

Il comma 100 riconosce all'agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l'acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l'attività di riscossione. Tale attività dovrà comunque garantire la protezione dei dati personali.

Il comma 249 dell'articolo 1 modifica la disposizione di copertura del credito di imposta per investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno in modo da specificare il tetto di spesa autorizzato per il credito (1.800 milioni di euro per l'anno 2024), eliminare la scadenza del 30 dicembre 2023 per l'emanazione del decreto attuativo, e eliminare il riferimento alle risorse europee e nazionali della politica di coesione quali fonti di copertura.

Il comma 296, introdotto nel corso dell'esame parlamentare,  estende alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 l'applicazione del Credito di imposta autotrasportocredito di imposta in favore delle imprese che effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nella misura massima del 12 per cento, a fronte della la spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore. L'estensione del credito d'imposta avviene nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024. Il successivo 297 chiarisce che le predette disposizioni acquistano efficacia dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame in Gazzetta Ufficiale.

Il comma 305 intende incentivare le amministrazioni pubbliche ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie.

Il comma 528 prevede che si applichino dal periodo d'imposta 2023, all'imposta locale immobiliare autonoma istituita nella regione autonoma Friuli Venezia-Giulia le disposizioni inerenti l'imposta municipale propria.

I commi 544-547, introdotti nel corso dell'esame parlamentare, modificano le disposizioni del decreto-legge n. 44 del 2023 che hanno disposto l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze del Dipartimento della giustizia tributariaDipartimento della giustizia tributaria.

Per effetto delle modifiche in esame:

  • viene fissato il termine massimo del 31 dicembre 2023 per la nomina del Capo del Dipartimento della giustizia tributaria;
  • viene fissato al 30 giugno del 2024 il termine entro cui provvedere alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del personale dirigenziale e delle aree tra i differenti dipartimenti, nonché all'organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria.

Sono poi introdotte disposizioni transitorie, volte a garantire il funzionamento del Dipartimento nelle more del compimento delle predette operazioni di nomina e organizzazione.

I commi 548 e 549, introdotti nel corso dell'esame parlamentare, modificano la disciplina dellaCabina di regia immobili pubblici Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, introdotta dal decreto-legge n. 75 del 2023. Le norme in esame dispongono che della Cabina di regia facciano parte anche rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero per lo sport e i giovani e integrano la dotazione organica della medesima con due posti di funzione dirigenziale di livello non generale.

Il comma 559, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 per il finanziamento del fondo di rotazione immobiliare istituito presso Cooperfidi Trento, per il riscatto degli immobili ceduti al fondo di rotazione immobiliare dalle cooperative che hanno fatto ricorso ai piani di risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa.

Il comma 560 prevede una esenzione dall'IMU immobili per i fabbricati ad uso abitativo ubicati nel territorio del Comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023.


MISURE ASSICURATIVE

I commi da 101 a 111 Obbligo contratti assicurativiistituiscono l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. L'inadempimento dell'obbligo di assicurazione viene considerato nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, disciplinando inoltre l'entità della franchigia, le modalità di aggiornamento della stessa, le sanzioni in caso di inadempimento, il ruolo di garanzia svolto da SACE spa e l'esclusione dall'ambito applicativo di questa norma degli imprenditori agricoli.

I commi da 113 a 122, Fondo di garanzia assicurativo dei rami Vitaistituiscono e disciplinano il Fondo di garanzia assicurativo dei rami Vita indicando i soggetti obbligati all'adesione, la natura del Fondo ed il suo finanziamento, le modalità di calcolo dell'ammontare dei contributi da versare, la struttura amministrativa del Fondo stesso nonché le forme di vigilanza dell'IVASS e di controllo interno del Fondo medesimo. Il Fondo interviene nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione aderenti, nonché per prevenire o superare una situazione di crisi o in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.


POLITICHE SOCIALI

In tema di politiche sociali il disegno di legge di bilancio 2024 prevede le seguenti misure:

  • come Rifinanziamento misure a sostegno degli indigentiammortizzatori sociali, il rifinanziamento, per l'anno 2024, del Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti ed abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, già istituito presso il MASAF - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per ulteriori 600 milioni di euro e l'autorizzazione di spesa, rifinanziata anche per il 2024 con 2.231.000 euro, a valere sulle risorse del predetto Fondo, per consentire al MASAF di continuare ad avvalersi della stipula di convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell'erogazione dei contributi. Viene inoltre rifinanziato per 50 milioni di euro il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti (commi 2-6);

  • come sostegno all'infanzia, per una specifica fattispecie, un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla Sostegno all'infanzia: asili nido e interventi socio-sanitarifrequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche. l'incremento concerne i nuclei familiari in relazione a un figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a dieci anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro; la misura dell'incremento (che è definita in forma di elevamento a 2.100 euro annui di un precedente incremento) è pari a 600 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro e a 1.100 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro, con una conseguente misura complessiva del buono pari a 3.600 euro annui (commi 177-178);

  • l'Sostegno al piccolo risparmio privatoesclusione dal calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio, stabilendo l'aggiornamento del Regolamento in materia di revisione dell'Indicatore ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate (commi 183-185). Viene inoltre incrementato di 282 milioni di euro il Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa,  prorogando al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo medesimo. Sono state introdotte inoltre specifiche disposizioni per includere tra le categorie prioritarie per tale agevolazione le famiglie numerose con determinati requisiti (commi 7-13)

  • Lotta alla drogamisure per la lotta alla droga, mediante l'istituzione, all'interno dello stato di previsione del MEF e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026. L'importo suddetto è comprensivo delle risorse per il finanziamento dei progetti per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze, risorse poi confluite nel Fondo nazionale per le politiche sociali, senza vincolo di destinazione in sede di riparto annuo di quest'ultimo Fondo. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali non subisce riduzioni in ragione della previsione in esame (comma 186). Viene inoltre finanziata una spesa di 18 milioni nel 2024 per assicurare l'adeguamento alle prescrizioni tecnico-scientifiche dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) per l'acquisto, la riqualificazione e l'allestimento della sua sede (comma 291).

  • interventi per il pSostegno al personale della Croce Rossaersonale della Croce Rossa  (comma 26)  relativi al trattamento economico di alcune tipologie di personale ai fini della riorganizzazione dell'Associazione italiana CRI.
  • specifiche norme relative alle assunzioni a tempo indeterminato presso Regioni e Province autonome negli uffici del Registro per il Terzo settore (comma 37) da destinare al potenziamento degli uffici regionali e provinciali del Registro. 
  • un finanziamento permanente, a decorrere dal 2024, nella misura di 6 milioni di euro, in favore del cosiddetto Sostegno alle donne vittime di violenzareddito di libertà per le donne vittime di violenza. Le risorse finanziarie – così come quelle disposte da norme precedenti, con risorse limitate agli anni 2020-2023 – sono volte al sostegno delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché alla promozione, attraverso l'indipendenza economica, di percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà (commi 187-189);

  • una riduzione da 5 a 3 milioni annui di euro dello stanziamento permanente in favore dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona-Istituto degli Innocenti di Firenze, destinato alle attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, e richiede, al fine dell'attribuzione delle risorse, la stipulazione di una convenzione di durata triennale tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la medesima Azienda (comma  195); 

  • supporto tecnico-scientifico per le funzioni del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio, con una spesa di 1.250.000 euro annui, a decorrere dal 2024, per le attività relative all'attuazione, al monitoraggio e all'analisi degli interventi del Fondo per le politiche della famiglia (comma 196);

  • specifiche disposizioni per l'Attuazione LEPS per la non autosufficienzaattuazione dei livelli delle prestazioni sociali (LEPS) per la non autosufficienza  (commi 198-200);
  • richiesta di specificazione della destinazione del contributo versato per l'attività ispettiva sulle imprese sociali e sul versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei contributi delle medesime imprese sociali per l'attività ispettiva, nel caso in cui non aderiscano ad alcuna associazione (comma 201);
  • istituzione di un apposito Sostegno agli animali d'affezioneFondo per i proprietari di animali d'affezione con specifici requisiti anagrafici e reddituali, a fronte delle spese per la cura di tali animali, con dotazione di 250.000 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026 presso il Ministero della salute (commi 207-209);

  • istituzione di unUnificazione delle risorse per l'inclusione delle persone con disabilità Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 231.807.485 euro annui, all'interno dello stato di previsione del MEF per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. L'importo corrisponde alle risorse complessive di Fondi preesistenti che vengono conseguentemente abrogati, quali il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, il Fondo per l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni con disabilità, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare ed il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia. Viene inoltre incrementato di 85 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, destinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da futuri interventi legislativi in materia di disabilità (commi 210-213);

  • contributo di 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2024, in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), a valere sul Fondo sanitario nazionale, al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria per coloro che sono in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica. L'INMP viene peraltro inserito tra i soggetti deputati a svolgere le attività di ricerca corrente e finalizzata (commi 362-363).


CULTURA ED EDITORIA

In tema di cultura ed editoria si segnalano i seguenti interventi di Sezione I:

- in deroga a quanto previsto Canone RAIdall'art. 1, comma 40, della L. 232/2016, limitatamente all'anno 2024, si riduce da 90 a 70 euro l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, cioè il c.d. canone ordinario o canone RAI (art. 1, comma 19);

- si modifica la disciplina relativa al cosiddetto Tax credit cinematax credit cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, novellando la stessa agli articoli 13 (che istituisce il "Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo"), 15 (in materia di credito d'imposta per le imprese di produzione), 17 (in materia di credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico), 18 (che regola il credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica), 20 (che disciplina il credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo), 21 (che reca disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta), 25 (che reca disposizioni di attuazione), 26 (che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive) e 27 (in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva) (articolo 1, comma 54);

- si prevede che le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoriaFondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e non impiegate – con oneri quantificati in 14,105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025possono  essere utilizzate negli anni 2024 e 2025 negli stessi casi e modi previsti dalla disciplina istitutiva del Fondo stesso, cioè al fine di: i) incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media; ii) sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione (art. 1, comma 298, con disposizione introdotta in Senato);

- si interviene in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, contestualmente ridenominato Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoriaFondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, da un lato novellando direttamente la fonte istitutiva, cioè l'art. 1 della legge n. 198/2016; dall'altro lato, con una previsione autonoma, autorizzando il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione ex art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, al fine di ridefinire e integrare i criteri per l'erogazione, a valere sul predetto Fondo, dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, individuati dal decreto legislativo n. 70/2017 (art. 1, commi da 315 a 317 e 322);

- si stabilisce che, a decorrere dal 2024, alla copertura degli oneri derivanti dal pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti previsto dalla normativa vigente si provvede a valere su una quota specifica del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria (art. 1, comma 318);

- si introducono una serie di misure in materia di cultura, che intervengono su due versanti: 1) un primo gruppo d'interventi riguarda i beni culturali e comprende: a) un'autorizzazione di spesa pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 finalizzata sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, oltreché attività di conservazione e tutela dei medesimi siti; b) la facoltà di effettuare anche tramite strumenti diversi da quelli della piattaforma PAGO PA i pagamenti versati dai visitatori per i servizi di assistenza culturale e di ospitalità negli istituti e luoghi della cultura; c) un duplice, e differenziato, meccanismo di riassegnazione di fondi di pertinenza del MIC, da destinare alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nonché al sostegno, alla valorizzazione e alla tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali; d) un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un'attività di manutenzione ordinaria e programmata; 2) un secondo gruppo d'interventi è teso all'incremento del numero di sale cinematografiche e polifunzionali e all'adeguamento funzionale e tecnologico delle stesse, anche alla luce delle esigenze delle persone con disabilità, con una dotazione d 20 milioni di euro a decorrere dal 2024 (art. 1, commi 333-338);

- si dispone che il Consiglio dei ministri conferisca annualmente il titolo di «Capitale italiana dell'arte contemporaneaCapitale italiana dell'arte contemporanea» ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Alla città assegnataria del titolo è attribuita la somma di 1 milione di euro per interventi di realizzazione e riqualificazione di aree e spazi destinati alla fruizione dell'arte contemporanea. Esso autorizza quindi una spesa pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2024 (art. 1, comma 339, con disposizione introdotta al Senato);

- si rifinanzia il fondo di cui all'art. 1, comma 632, della L. 197/2022 (cioè il fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo) per un importo di 6,794 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 (art. 1, comma 341, con disposizione introdotta al Senato);

- si incrementa Fondo tutela patrimonio culturaledi 1,694 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024, il Fondo per la tutela del patrimonio culturale (art. 1, comma 340);

- si assegnano 200.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, per il recupero di un immobile sito nel comune di Poggioreale (TP) da destinare a museo archeologico del comune (art. 1, comma 486);

- si riduce da Fondo cinema e audiovisivo750 a 700 milioni di euro annui il livello di finanziamento minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (art. 1, comma 538).

Si ricorda poi – sempre in relazione alla Sezione I, che l'art. 1, comma 523, prevede delle riduzioni di spesa per i diversi dicasteri (rispetto alla legislazione vigente), ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, riportate nel dettaglio nell'allegato VI del medesimo disegno di legge (si vedano pagg. 125 e seguenti del Tomo II dell'AS 926). Per quanto concerne, in particolare, il Ministero della cultura, sono previste riduzioni degli stanziamenti di tale dicastero per circa 23,4 milioni di euro per il 2024 e per circa 23,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e per gli anni successivi (pag. 139).

Per quanto attiene agli Gli interventi di Sezione II del Ministero della culturainterventi di Sezione II concernenti lo stato di previsione del Ministero della cultura (Tab. 14), il disegno di legge iniziale - che autorizza, per lo stato di previsione del MIC, spese finali, in termini di competenza, pari a 3.536,3 milioni di euro nel 2024 (con una riduzione di 294,5 mln di euro rispetto alla legge di bilancio 2023), a 3.420,3 milioni di euro per il 2025 e a 3.254,1 milioni di euro per il 2026 - prevede rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di autorizzazioni di spesa, che determinano una diminuzione degli stanziamenti del dicastero (rispetto al bilancio a legislazione vigente), in termini di competenza, per il 2024, per complessivi 72,5 milioni di euro (si veda AS 926, TOMO III, pagg. 827 e 828). Nel corso dell'esame presso il Senato è stato disposto un incremento di 500.000 euro, per il 2025, sia in conto competenza sia in conto cassa, alla sezione II, stato di previsione del Ministero della cultura, missione 1 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici", programma 1.10 "Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane". 


SPORT

In materia di sport si segnalano i seguenti interventi in Sezione I:

- viene elevata da 2 a 3 Fondo unico movimento sportivo italianomilioni di euro annui a partire dal 2024 la misura dell'incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui 1 milione di euro, a decorrere dal 2023, è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste (art. 1, comma 197);

- si autorizza la spesa di euro 210.265.400 per l'anno 2024, 154 milioni di euro per l'anno 2025, 176 milioni di euro per l'anno 2026, 70 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038, per il rifinanziamento di interventi in Investimenti in sportmateria di investimenti e infrastrutture.  L'allegato V al disegno di legge elenca gli interventi in oggetto, specificando l'importo ad essi destinato: in materia di sport vengono in rilievo quelli relativi ai Giochi del Mediterraneo di Taranto e agli impianti sportivi (art. 1, comma 277);

- si prevede in favore di Sport e Salute s.p.a. un'autorizzazione di spesa, per il 2024, di 18 milioni di euro, al fine di assicurare l'adeguamento alle prescrizioni tecnico-scientifiche dell'Agenzia Mondiale Anti-doping (WADA) per l'acquisto, la riqualificazione e l'allestimento della sede per l'effettuazione dei controlli anti- doping (art. 1, comma 291, secondo una disposizione introdotta al Senato).


ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

In materia di istruzione, università e ricerca si prevedono i seguenti interventi di Sezione I:

- si dispone, per una specifica fattispecie, un incremento delBuono rette asili nido buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche; l'incremento concerne i nuclei familiari in relazione a un figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a dieci anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro; la misura dell'incremento (che è definita in forma di elevamento a 2.100 euro annui di un precedente incremento) è pari a 600 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro e a 1.100 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro, con una conseguente misura complessiva del buono pari a 3.600 euro annui (art. 1, commi 177-178);

- si autorizza la spesa di euro 210.265.400 per l'anno 2024, 154 milioni di euro per l'anno 2025, 176 milioni di euro per l'anno 2026, 70 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038, per il rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture.  L'allegato V al disegno di legge elenca gli interventi in oggetto, specificando l'importo ad essi destinato: in materia di università e ricerca vengono in rilievo quelli relativi al Campus Università Milano e al Progetto Bandiera @Erzelli (art. 1, comma 277);

- Politecnico di Milanosi autorizza la spesa di 16 milioni di euro per il 2024, 10 milioni di euro per il 2025 e 19 milioni di euro per il 2026 per la rigenerazione dell'ambito Bovisa – Goccia e del nuovo "campus Nord" del Politecnico di Milano (art. 1, comma 286);

- si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Fondo per l'Erasmus italianouniversità e della ricerca, il "Fondo per l'Erasmus italiano", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni (art. 1, commi 312-314);

- si generalizza, a decorrere dall'a.s. 2024-2025,Contributo per acquisto quotidiani il contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale, per tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado. Attualmente, l'articolo 1, comma 389, della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019) limita tale contributo all'acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Un contributo fino al 90% della spesa per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale è stato altresì riconosciuto, a decorrere dal 2020, alle sole scuole secondarie di primo grado statali e paritarie che adottano, nell'ambito del piano triennale per l'offerta formativa (PTOF), programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi (articolo 1, comma 390, della legge di bilancio per il 2020 - L. n. 160/2019). Infine, a decorrere dall'a.s. 2020-2021, gli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano, nella scuola di appartenenza, a programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi, possono concorrere, per il tramite della stessa scuola, all'assegnazione di un contributo in forma di voucher, associato alla Carta dello studente "Io studio", per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale; per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi sono destinati solo agli studenti che frequentano la prima classe della scuola secondaria di secondo grado (articolo 1, comma 391, della legge di bilancio per il 2020 - L. n. 160/2019) (art. 1, commi 320-321);

- si prorogano, dal 1° gennaio al 15 aprile 2024, i Contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud, per le seguenti finalità: 1) svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori (articolo 21, comma 4-bis, del D.L. n. 75/2023 - L. n. 112/2023); 2) contrasto della dispersione scolastica e riduzione dei divari territoriali e negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (articolo 21, comma 4-bis.1, del D.L. n. 75/2023 - L. n. 112/2023). Per le finalità sopra descritte, si rifinanzia di 50,33 milioni di euro per il 2024 il fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per far fronte all'attivazione di incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud (art. 1, commi 326-327);

- si conferma, per l'a.s. 2024/2025, l'autorizzazione di spesa di 3.333.000 euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per il 2025, già disposta per l'a.s. 2023/2024, al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud». Viene autorizzata per il 2025 la spesa di 40 milioni di euro destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale (art. 1, commi 328-329);

- si incrementa di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ilFondo per la valorizzazione del personale scolastico fondo per la valorizzazione del personale scolastico, istituito dall'articolo 1, comma 561, della legge di bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022), ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento. Le modalità ed i criteri di utilizzo delle risorse sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale in una apposita sessione contrattuale che disciplina l'utilizzo anche delle ulteriori risorse individuate nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto Istruzione e Ricerca, ovvero derivanti da altre fonti di finanziamento europee. Tra i criteri di cui al secondo periodo è assegnata priorità alle attività, di cui al primo periodo, svolte nelle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano «Agenda Sud» sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI (art. 1, comma 330).

- si autorizza la spesa di 39,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in coerenza con gli obiettivi della M4C1 - riforma 2.2 del PNRR (formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo) ed in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico (art. 1, comma 331, secondo una disposizione introdotta al Senato);

- si incrementa il fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici di 700.000 euro per il 2024 e di 3 mln di euro a decorrere dal 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici (art. 1, comma 332, secondo una disposizione introdotta al Senato);

- si assegna un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per interventi infrastrutturali presso il centro scolastico unificato del comune di Montereale Valcellina (PN) (art. 1, comma 487, secondo una disposizione introdotta in Senato);

- si autorizza la spesa di 300.000 euro per il 2024 in favore del comune di Vogogna (VB) per finanziare, nell'ambito di attuazione della Strategia nazionale aree interne (SNAI) l'intervento di recupero dell'episodio di archeologia industriale della Bulloneria Morino di Vogogna (VB) come struttura culturale, formativa e di ricerca, anche attraverso l'accordo di programma tra l'Università del Piemonte Orientale e il comune di Vogogna, beneficiario del contributo (art. 1, comma 517, secondo una disposizione introdotta in Senato).

Si ricorda poi – sempre in relazione alla Sezione I - che l'art. 1, comma 523, prevede delle riduzioni di spesa per i diversi dicasteri (rispetto alla legislazione vigente), ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, riportate nel dettaglio nell'allegato VI del medesimo disegno di legge (si vedano pagg. 125 e seguenti del Tomo II dell'AS 926). Per quanto concerne, in particolare, il Ministero dell'istruzione e del merito, sono previste riduzioni degli stanziamenti di tale dicastero per circa 44 milioni di euro per il 2024, per circa 44,8 milioni di euro per il 2025 e per 11,9 milioni di euro per l'anno 2026 e per gli anni successivi (pag. 132). Per quanto concerne, poi, il Ministero dell'università e della ricerca, sono previste riduzioni degli stanziamenti di tale dicastero per circa 82 milioni di euro per il 2024, per 19,5 milioni di euro per il 2025 e per 27,5 milioni di euro per il 2026 e per gli anni successivi (pag. 136).

• Per quanto concerne gliInterventi di sezione II relativi agli stati di previsione del MIM e del MUR interventi operati in Sezione II, si segnala quanto segue:

- in relazione allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito (Tab. 7), il disegno di legge iniziale - che autorizza, per lo stato di previsione del MIM, spese finali, in termini di competenza, pari a 52.248,6 milioni di euro nel 2024 (con un incremento di 224,9 mln di euro rispetto alla legge di bilancio 2023), a 49.894,2 milioni di euro per il 2025 e a 48.898,7 milioni di euro per il 2026 - prevede rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di autorizzazioni spesa, che determinano una diminuzione degli stanziamenti del dicastero (rispetto al bilancio a legislazione vigente), in termini di competenza, per il 2024, per complessivi 460,9 milioni di euro (si veda AS 926, TOMO III, pagg. 449 e 450);

- in relazione allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (Tab. 11), il disegno di legge iniziale - che autorizza, per lo stato di previsione del MUR, spese finali, in termini di competenza, pari a 14.044 milioni di euro per il 2024 (con un incremento di 359,6 mln di euro rispetto alla legge di bilancio 2023), a 14.175,1 milioni di euro per il 2025 e a 13.770,6 milioni per il 2026 - prevede rifinanziamenti e definanziamenti di autorizzazioni di spesa, che determinano un aumento degli stanziamenti del dicastero (rispetto al bilancio a legislazione vigente), in termini di competenza, per il 2024, per complessivi 20,3 milioni di euro (si veda pag. 675 del Tomo III dell'A.S. 926). Nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte, in particolare, le seguenti modifiche di sezione II allo stato di previsione del MUR:

- Missione 1 "Ricerca e innovazione", Programma 1.1 "Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata": -27.390.727 euro per il 2024; +500.000 euro per il 2025 e +500.000 euro per il 2026 (sia in conto competenza sia in conto cassa);

- Missione 2 "Istruzione universitaria e formazione post-universitaria", programma 2.1 "Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore": +73.890.727 euro per il 2024; +20.000.000 di euro per il 2025 e +50.000.000 di euro per il 2026 (sia in conto competenza sia in conto cassa);

- Missione 2 "Istruzione universitaria e formazione post-universitaria", programma 2.3 "Sistema universitario e formazione post-universitaria": -10.000.000 di euro per il 2024; -20.000.000 di euro per il 2025 e -50.000.000 di euro per il 2026 (sia in conto competenza sia in conto cassa);

- Missione 2 "Istruzione universitaria e formazione post-universitaria", programma 2.5 "Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale": -16.000.000 di euro per il 2024 (sia in conto competenza sia in conto cassa).


REGIONI ED ENTI LOCALI

In tema di Regioni sono previsti i seguenti interventi di Sezione I:

  • in attuazione dell'Attuazione dell'accordo con la Regione sicilianaaccordo del 16 ottobre 2023 con la Regione siciliana sono determinati gli importi, a decorrere dal 2024, quale concorso dello Stato all'onere assunto dalla Regione in relazione all'aumento del finanziamento regionale alla spesa sanitaria nel proprio territorio. Il contributo è determinato in importi progressivi, dai 350 milioni di euro per il 2024 ai 630 milioni annui a decorrere dal 2030 (comma 448);
  • in attuazione dell'accordo con le Province autonome di Trento e BolzanoProvince autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, sono determinati gli importi da attribuire a ciascuna Provincia autonoma per gli anni dal 2024 al 2027, a compensazione delle minori entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sui prodotti petroliferi ad uso riscaldamento, in relazione agli anni dal 2010 al 2022 (comma 449);
  • a favore delle Regioni colpite dal sisma del 2016Regioni colpite dal sisma del 2016, proroga all'anno 2026 della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti scaduti: la somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2027. Sono inoltre prorogati taluni vincoli per l'utilizzo, anche negli anni 2024, 2025 e 2026, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione. Per l'attuazione delle disposizioni in esame è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2024, 28 milioni per l'anno 2025 e 43 milioni di euro per l'anno 2026 (commi 452-454);

  • concessione di un Accordi per il ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinariocontributo alle Regioni a statuto ordinario di 20 milioni di euro annui per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021, in dieci esercizi a decorrere dal 2023, in presenza di determinate condizioni e previa sottoscrizione di un accordo con il Governo (commi 455-463). A seguito della modifica apportata in sede referente, il monitoraggio e la verifica di quanto stabilito nell'accordo sono stati affidati al collegio dei revisori dei conti della regione, anziché alla Sezione regionale della Corte dei conti;

  • sono assegnati alle Regioni a statuto ordinario Contributi per investimenti diretti contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 (art. 78);
  • si dispone di applicare, dal periodo d'imposta 2023, anche all'imposta locale immobiliare autonoma della IMU Regione Friuli Venezia Giuliaregione Friuli Venezia Giulia, istituita dalla legge della regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 2022, le disposizioni inerenti l'imposta municipale propria - IMU (comma 528);

A favore degli Enti locali sono previste le seguenti misure:

  • è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui, dal 2024 al 2033, da ripartire tra i Patti con i Comunicomuni che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo o del debito con il Presidente del Consiglio (commi 470-474);
  • i comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti possono Stabilizzazione personale non dirigenzialestabilizzare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il personale non dirigenziale assunto a tempo determinato per potenziare l'attività di accertamento e riscossione dei tributi e la valorizzazione del patrimonio (commi 475-476);

  • l'operatività delle norme della legge di bilancio 2023 in materia di Servizi cimiteriali della città di Palermo servizi cimiteriali della città di Palermo sono estese l'operatività fino al 31 dicembre 2024, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (commi 477-478);
  • in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie, si prevede l'Esonero CUP per fatture dei soggetti esteriesonero dall'obbligo di indicare il CUP per le fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato e per le fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (comma 479);
  • è previsto un contributo di 10 milioni di euro annui, dal 2024 al 2038, a favore dei Sostegno finanziario per comuni usciti dal dissestocomuni capoluogo di città metropolitana che al 31 dicembre 2023 escono dal dissesto finanziario. Gli stessi comuni possono deliberare un incremento dell'addizionale comunale all'Irpef e un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale (commi 480-483);

  • è istituito un Fondo per il riequilibrio finanziario delle provinceFondo per favorire il riequilibrio finanziario delle province che alla data del 1° gennaio 2024 si trovano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in stato di dissesto finanziario, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (comma 484);
  • in merito ai contributi assegnati agli enti locali da parte del Ministero dell'interno, per Contributi progettazione enti localiinterventi volti alla messa in sicurezza del territorio, si dispone che tali finanziamenti riguardino le attività di progettazione in generale. In sede referente, l'incremento dei contributi previsti per i comuni, pari a 100 milioni di euro per ciascuna annualità del periodo 2024-2026, è stato soppresso (comma 485);

  • per il recupero di un immobile nel comune di Museo archeologico PoggiorealePoggioreale (TP) da destinare a museo archeologico del comune è assegnato un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 (comma 486);
  • per interventi infrastrutturali presso il centro scolastico unificato del Centro scolastico unificato Montereale Valcellina (PN)comune di Montereale Valcellina (PN) è assegnato un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 (comma 487);

  • è istituito un fondo di parte corrente, con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, 305 milioni di euro nell'anno 2025 e 8 milioni di euro nell'anno 2026, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali al Interventi per il Giubileo 2025Giubileo 2025, anche con riferimento alle relative risorse umane. È inoltre autorizzata la spesa, per interventi di conto capitale, di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026 (comma 488).

    I commi 489-491, introdotti in sede referente, recano misure relative all'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile delle altre Regioni e delle Province autonome per il supporto alle attività delle analoghe organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Lazio per l'ordinato svolgimento degli interventi di assistenza alla popolazione funzionali allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo nella città di Roma aventi carattere di particolare rilevanza e impatto.

    Si dispone, inoltre, la facoltà per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di incrementare, nell'anno 2025, l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno, prevedendo analoga facoltà di incremento per il contributo di soggiorno di Roma Capitale e del comune di Venezia (comma 492). Tra le destinazioni del gettito dell'imposta di soggiorno rientra anche la copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (comma 493);

  • si prevede l'esenzione dell'IMU per i fabbricati ad uso abitativo distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, ubicati nel territorio del comune di Esenzione IMU Comune di UmbertideUmbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023 (comma 560);

  • si prevede uno stanziamento a favore del comune di Trento, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, per sostenere l'iniziativa "Trento Capitale europea del volontariato 2024Trento Capitale europea del volontariato 2024" (comma 561);
  • le risorse del Fondo di solidarietà comunale destinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, al potenziamento degli asili nido comunali e al potenziamento del trasporto scolastico di alunni con disabilità, vincolate al raggiungimento di specifici livelli delle prestazioni o, in mancanza, di obiettivi di servizio sono ridotte, a decorrere dall'anno 2025, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023 (commi 494-495). Tali risorse vanno a costituire la dotazione di un nuovo fondo, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei ServiziFondo Speciale Equità Livello dei Servizi (commi 496-501) per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona; si disciplina, infine, la procedura di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di servizio e dei livelli essenziali delle prestazioni da parte dei comuni beneficiari delle risorse del Fondo, nonché le conseguenze dell'inadempimento o del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, consistenti nel commissariamento degli enti risultati inadempienti;
  • sono previste Misure in favore di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiatemisure in favore di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate (commi 502-505): è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che presentano parametri di criticità sociale. Sono previste disposizioni agevolative in materia di prestazione di servizi di pagamento, con particolare riferimento alle aree interne e a rischio di desertificazione. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;
  • sono introdotte disposizioni finalizzate a definire le modalità finanziarie per il conguaglio dei ristori assegnati agli enti locali in relazione all'emergenza COVID-19. Inoltre è istituito un Fondo per enti locali in deficit di risorse per gli effetti del Covid-19Fondo di importo pari a 113 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, da destinare prioritariamente, ed in quote costanti nel quadrienni 2024-2027, agli enti locali in deficit di risorse rispetto agli effettivi fabbisogni di spesa o di minori entrate generati dall'emergenza COVID-19, come saranno definiti in sede di verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese degli enti locali rispetto ai ristori erogati (commi 506-508); 
  • si dispone una Riduzione delle risorseriduzione delle risorse stanziate a decorrere dall'anno 2020 per la concessione di contributi destinati a promuovere l'economia locale attraverso la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi; la riduzione è pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 13 milioni di euro per l'anno 2026 e per 17 milioni di euro nell'anno 2027. Sono inoltre ridotte le risorse stanziate a decorrere dal 2021 per l'avvio da parte dei piccoli comuni di un programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; la riduzione è pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, a 14 milioni di euro per l'anno 2025 e a 26 milioni di euro per l'anno 2027(commi 509-510);

  • in favore del comune di Bulloneria Morino di VogognaVogogna (VB) è autorizzata la spesa di 300.000 euro per il 2024 per finanziare, nell'ambito di attuazione della Strategia nazionale aree interne (SNAI), l'intervento di recupero della Bulloneria Morino di Vogogna (comma 517).

Si segnala, inoltre, il Contributo delle Regioni e degli enti locali alla finanza pubblicacontributo delle Regioni e degli enti locali alla finanza pubblica. In particolare, Il concorso alla finanza pubblica del comparto delle Regioni a statuto ordinario è pari a 350 milioni di euro annui dal 2024 al 2028; sono inoltre disciplinate le modalità di ripartizione dello stesso tra le regioni e di versamento dell'importo stabilito per ciascun ente all'entrata del bilancio dello Stato (comma 527).

comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane. Dall'obbligo di assicurare tale contributo sono esclusi, peraltro, gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario, nonché gli enti che abbiano sottoscritto con il Governo gli accordi per il ripiano del disavanzo o per l'avvio percorsi di riequilibrio strutturale previsti dalla legge di bilancio 2022 e dal decreto-legge n. 50 del 2022. Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il termine del 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali (commi 533-535).

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti Fondi della Presidenza del Consiglio dei ministridue fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ciascuno dei quali con una dotazione di circa 4,7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il fondo di parte corrente è destinato all'attuazione di misure per gli enti locali, in materia sociale, di infrastrutture, sport e cultura. Il fondo di parte capitale è destinato a investimenti in materia di infrastrutture, di mobilità e di riqualificazione ambientale (commi 551-553).

Nel corso dell'esame in Senato è stato introdotta una disposizione che prevede, al fine di sopperire con urgenza alla carenza di Segretari comunali segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, che il Ministero dell'interno organizzi, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione, per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie speciale - Concorsi ed Esami - n. 89 del 9 novembre 2021, una sessione straordinaria del corso di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (comma 366). I successivi commi 367 e 368 stabiliscono quindi i criteri per l'ammissione dei candidati alla sessione straordinaria e gli oneri finanziari connessi. Infine il comma 369, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in Senato, dispone che, per le amministrazioni dei consigli comunali o provinciali di cui sia stato disposto lo scioglimento per fenomeni di infiltrazione mafiosa, le commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica anche attraverso la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) sono individuate con delibera della Commissione RIPAM medesima.

Il d.d.l. modifica il criterio in base al quale sono individuati i soggetti su cui gravano gli oneri per la fruizione dei Permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali che esercitano le funzioni di amministratori in un ente locale diverso da quello in cui prestano servizio. In particolare, per effetto della disposizione in commento, tali oneri vengono posti a carico dell'ente presso cui le predette funzioni sono svolte, senza modificare la quantità dei permessi retribuiti previsti dalla vigente normativa ma identificando unicamente un diverso soggetto su cui i predetti oneri gravano in via diretta, con le modalità di rimborso previste dall'articolo 80 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (comma 536).


REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA

In tema di revisione della spesa sono previste le seguenti misure:

  • si prevede l'istituzione, presso il MEF, di una Commissione rivalutazione prestazioni di carattere previdenziale e socialeCommissione composta da esperti nominati dal Ministro del medesimo ministero e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di procedere alla valutazione dei parametri e dei criteri da utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2027, per la rivalutazione delle prestazioni di natura previdenziale e sociale, per le quali è prevista, a legislazione vigente, tale rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita (comma 520);

  • si riduce il periodo transitorio durante il quale il valore del Requisiti di anzianità contributiva e adeguamentirequisito di anzianità contributiva, relativo al trattamento pensionistico anticipato, non è oggetto di adeguamenti in base all'evoluzione della speranza di vita; il termine finale di esclusione dell'applicazione degli adeguamenti viene anticipato dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2024; il limite di spesa previsto per il riconoscimento della pensione anticipata in base al suddetto requisito ridotto relativo ai lavoratori precoci è ridotto di 10 milioni di euro, per il solo anno 2024 (commi 521-522);
  • sono Spending review dei Ministeriridotte le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF2023. Il taglio complessivo ammonta a 821,7 milioni di euro per il 2024, a 877,2 milioni di euro per il 2025 e a 898,1 milioni di euro a decorrere dal 2026. La tabella contenuta nell'Allegato VI dettaglia per ciascun Ministero le riduzioni operate con riferimento alle Missioni e ai Programmi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, possono essere modificate le rimodulazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda, inerenti al riparto dei fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali. Resta fermo il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica. Le misure previste dai Ministeri nell'ambito del processo annuale di revisione e valutazione della spesa (disciplinato dall'art. 22-bis della legge di contabilità) sono oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (commi 523-526);

  • sono prorogate al 2026 le disposizioni di contenimento della spesa previste per le Agenzie fiscaliAgenzie fiscali dalla legislazione vigente (comma 537);
  • il livello di finanziamento minimo del Fondo cinemaFondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo è ridotto da 750 a 700 milioni di euro annui (comma 538);
  • è abrogato dal 1° gennaio 2025 il Fondo commercio equo e solidaleFondo per il commercio equo e solidale (comma 541).

Si evidenzia, inoltre, come nel corso dell'esame al Senato siano stati introdotti alcuni commi finali all'articolo 20 (Disposizioni diverse, articolo 108 del disegno di legge di bilancio originario).

In particolare, il comma 31 stabilisce che con la nota di variazioni di cui all'articolo 21, comma 12, della legge n. 196 del 2009, sono apportate le modifiche alla struttura del bilancio derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, recanti la riorganizzazione delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 2, decreto-legge n. 44 del 2023, e di cui all'articolo 14, decreto-legge n. 132 del 2023 (norma, quest'ultima, che ha prorogato dal 30 ottobre al 30 novembre 2023 il termine per l'adozione delle modifiche del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione di quest'ultimo e del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato).

I commi 32 e 33 recano disposizioni in materia di determinazione delle risorse finanziarie annuali da destinare al bilancio autonomo della Corte dei conti. Le norme introdotte prevedono che, a partire dall'esercizio finanziario 2024, le risorse da assegnare alla Corte dei conti saranno quantificate in misura percentuale delle spese finali del bilancio dello Stato, come previste in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio di previsione, al netto degli interessi passivi e delle risorse relative al PNRR, secondo le seguenti percentuali: 0,41 per mille per il 2024; 0,437 per mille per il 2025; 0,45 per mille a decorrere dal 2026. Alla Corte dei conti non potranno comunque essere destinati, in applicazione del nuovo sistema di quantificazione delle risorse, importi finanziari inferiori a 325 milioni di euro annui. In sede di approvazione del conto consuntivo di ciascun anno, la Corte dei conti provvede a versare la quota libera dell'avanzo di amministrazione all'entrata del bilancio dello Stato.


INTERNO

Per quanto riguarda l'Amministrazione dell'interno si segnalano le seguenti misure:

  • l'autorizzazione di Personale della carriera prefettiziarisorse aggiuntive - per complessivi 8,6 milioni di euro per il 2024 e 8,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 – in favore del personale della carriera prefettizia, alla luce delle specificità delle funzioni e delle responsabilità "in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di immigrazione", nonché in relazione alle esigenze di perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre amministrazioni statali (comma 32);
  • la modifica della dotazione organica della carriera prefettizia del Ministero dell'interno. Si dispone un incremento del numero di posti di vice-prefetto aggiunto (che è la qualifica iniziale della carriera) ed un decremento di posti di vice-prefetto (commi 352 e 353);

  • la destinazione di 5 milioni annui, a decorrere dal 2024, al Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno (comma 33);
  • l'istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'interno, con autorizzazione di spesa di 330.515 euro a decorrere dal 2024. Il dirigente generale ha competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, e si avvale di esperti (commi 34 e 35).

Inoltre, sono state introdotte alcune disposizioni in materia di Obblighi anagraficiobblighi anagrafici:

  • viene elevato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi, anagrafici nonché relativi al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero. Al contempo, introduce una mitigazione di tale sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di comunicazioni tardive purché rese comunque entro novanta giorni dal termine prescritto (comma 242);
  • viene introdotto un obbligo di comunicazione per le pubbliche amministrazioni al Comune di iscrizione anagrafica ed all'ufficio consolare competente, nel caso in cui esse acquisiscano, nell'esercizio delle loro funzioni, elementi "rilevanti" tali da indicare una residenza di fatto all'estero del cittadino italiano. Nonché prevede che il Comune comunichi all'Agenzia delle entrate, per i controlli fiscali conseguenti, le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio dall'anagrafe degli italiani all'estero (comma 243).

IMMIGRAZIONE ED ASILO

In materia di immigrazione il disegno di legge di bilancio dispone il rifinanziamento del Fondo per l'immigrazioneFondo per l'immigrazione, per 172,7 milioni nel 2024; 269,1 milioni nel 2025; 185 milioni nel 2026 (il testo originario del disegno di legge prevedeva lo stanziamento di: 190 milioni nel 2024; 290 milioni nel 2025; 200 milioni nel 2026). Tale Fondo, istituito dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, è destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei Comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati. La determinazione dei criteri e modalità di riparto sono demandati a decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Al successivo riparto del Fondo è previsto si provveda con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 361).

Inoltre, autorizza la corresponsione di un contributo di 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2024, in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della Salute dei migrantisalute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), a valere sul Fondo sanitario nazionale, al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica. Il contributo viene destinato, tra l'altro, alle iniziative finalizzate dall'INMP alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario del SSN, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sulle tematiche preventive e assistenziali relative alla salute dei migranti e dei rifugiati in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità (commi 362 e 363).

In materia di asilo il d.d.l. con una disposizione introdotta in sede referente,  Commissioni territoriali per l'asiloautorizza il Ministero dell'interno a reclutare (nel 2024 e 2025) 118 unità di personale dell'area funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale, comparto funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica ma in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti. Il reclutamento di queste unità di personale è volta a corrispondere alle maggiori esigenze sopravvenute, in particolare delle Commissioni e delle Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (commi 364 e 365).

Per la Proroga misure di assistenza profughi Ucrainaprosecuzione delle misure connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia per l'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina, il disegno di legge di bilancio prevede un'autorizzazione di spesa pari a 274 milioni di euro per l'anno 2024 (comma 389). Lo stato di emergenza viene ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024 (comma 390). Sono conseguentemente prorogate le misure di assistenza già disposte per gli anni precedenti: le misure di accoglienza diffusa nel limite di 7.000 unità; il sostentamento finanziario per chi ha trovato una sistemazione autonoma; il contributo alle regioni per l'assistenza sanitaria; le ulteriori forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni e delle province autonome. Si prevede che le risorse disponibili a tal fine sono ripartite e rimodulate tra le diverse misure sulla base delle effettive esigenze con ordinanze di protezione civile (comma 392). È altresì nuovamente autorizzata per il 2024, l'assegnazione di un contributo una tantum, nel limite di 40 milioni, per rafforzare l'offerta di servizi sociali da assegnare ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea (comma 391). Il comma 394 rifinanzia in misura pari a 26 milioni euro per l'anno 2024 il Fondo per le emergenze nazionali. È infine prorogata al 31 dicembre 2024 la validità dei permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023 rilasciati ai profughi provenienti dall'Ucraina in conseguenza al riconoscimento agli stessi da parte dell'Unione europea della protezione temporanea, prevedendone altresì la possibilità di conversione in permessi di soggiorno per lavoro (commi 395-396).


TURISMO

La Sezione II del disegno di legge dispone un rifinanziamento:

  • del Fondo unico per il Turismoturismo di conto capitale, per 35 milioni per l'anno 2024 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2025-2028;
  • del Fondo per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento, per 30 milioni per ciascuno degli anni 2024 e per il 2025, 50 milioni per il 2026 e ulteriori 80 milioni per il biennio 2027-2028;
  • del rilancio e promozione turistica dei percorsi "cammini religiosi, per 5 milioni per ciascun anno del triennio 2024-2026.

SICUREZZA

In materia di sicurezza si segnalano le seguenti misure:

  • l'istituzione di un Mezzi e attrezzatureFondo per il potenziamento e ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture del Ministero dell'interno, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato.     Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno (comma 346). Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

    La sua dotazione è pari a:

    20 milioni nel 2024;

    40 milioni nel 2025;

    50 milioni nel 2026;

    60 milioni nel 2027;

    60 milioni nel 2028;

   40 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031.

  • l'istituzione di Trattamenti economici accessoriun Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (comma 347). Tale Fondo è provvisto di una dotazione di 32 milioni per gli anni 2024 e 2025; di 42 milioni annui a decorrere dal 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024.
  • la destinazione di risorse per la stipula di Polizze assicurative polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa rispetto a quanto già vigente, per il personale delle Forze di polizia, e delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tali complessive risorse ammontano a 38.299.275 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 (commi 348 e 349). Quanto alla ripartizione di tale ammontare, essa è così determinata:

    6.948.600 euro per l'Esercito;

    2.217.525 euro per la Marina militare;

    2.981.475 euro per l'Aeronautica militare; 

    775.125 euro per le Capitanerie di porto;

    8.000.550 euro per l'Arma dei carabinieri;

    4.449.000 euro per la Guardia di finanza;

    7.426.200 euro per la Polizia di Stato;

    2.855.400 euro per la Polizia penitenziaria;

    2.645.400 euro per i Vigili del fuoco.

  • la proroga a tutto il 2024 della disapplicazione (vigente per il quinquennio 2018-2023) dell'ordinario meccanismo dell'Area negoziale per i dirigenti Forze di Polizia e Forze armate area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia (ad ordinamento civile come militare) e delle Forze armate, con correlativa destinazione di risorse aggiuntive, pari a 18 milioni annui a decorrere dall'anno 2024 (commi 354 e 355).

In materia di Agenzia per la Cyber sicurezza nazionalesicurezza cibernetica si prevede che, per i contratti di locazione passiva o di acquisto di immobili da destinare a sede istituzionale, l'Agenzia per la Cyber sicurezza nazionale ha facoltà di chiedere la congruità all'Agenzia del demanio, fermo restando l'obbligo di chiedere la verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica (comma 75). 

Si segnala, infine, lo stanziamento di 250.000 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026. di risorse per l'installazione di Colonnine per le chiamate di emergenzacolonnine per le chiamate di emergenza collegate con le centrali operative delle Forze di polizia e di pronto intervento (commi 359 e 360).

I commi 354 e 355 prorogano a tutto il 2024 la disapplicazione (vigente per il quinquennio 2018-2023) dell'ordinario meccanismo dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia (ad ordinamento così civile come militare) e delle Forze armate, con correlativa destinazione di risorse aggiuntive.