Legge di bilancio 2024 - A.C. 1627 - Quadro di sintesi degli interventi 22 dicembre 2023 |
Premessa - Guida alla letturaIl presente dossier illustra sinteticamente i più significativi e rilevanti interventi contenuti all'interno degli articoli della prima sezione del disegno di legge di bilancio 2024 - A.C. 1627, assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera. In carattere di colore blu sono indicate le modifiche introdotte nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, conclusosi in data 22 dicembre 2023. Si ricorda che la prima sezione del disegno di legge di bilancio, a norma dell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio cui si riferisce la manovra di finanza pubblica, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, nonché gli eventuali aggiornamenti di tali obiettivi fissati dalla Nota di aggiornamento al DEF. Nel presente dossier, i principali interventi normativi di cui alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono raggruppati in base a settori omogenei delle diverse politiche pubbliche. Tali settori corrispondono, in numerosi casi, ai Titoli nei quali si articola la prima sezione del disegno di legge di bilancio. In alcuni casi, invece, i raggruppamenti degli interventi all'interno di una specifica politica di settore risultano trasversali ai diversi Titoli della prima sezione del ddl di bilancio. Per ciascuno degli interventi riportati, il dossier specifica il comma o il gruppo di commi dell'articolo unico della prima sezione del disegno di legge di bilancio e riporta, lateralmente, un titolo volto a identificare sinteticamente il contenuto dell'intervento. Sono indicate, altresì, le principali modifiche intervenute sulla seconda sezione nel corso dell'esame parlamentare presso il Senato, sulla base dei Ministeri interessati dalle suddette modifiche. La seconda sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese. Il disegno di legge di bilancio originario (A.S. 926) si componeva, nella sua prima sezione, di 89 articoli, seguiti da altri 20 articoli (da 90 a 109) della seconda sezione, recanti l'approvazione degli stati di previsione dei Ministeri. A seguito dell'esame al Senato, all'esito del quale le norme di cui alla prima sezione sono state rinumerate all'interno di un articolo unico, quest'ultimo si compone di 561 commi, mentre la seconda sezione si compone degli articoli da 2 a 21. Per un'analisi più dettagliata e approfondita delle singole disposizioni del disegno di legge, si rinvia al dossier - Schede di lettura |
LAVORO E PREVIDENZADi seguito sono riportati i principali interventi recati dal disegno di legge di bilancio in materia di lavoro e previdenza.
Per quanto concerne le misure di sostegno al reddito, il ddl di bilancio:
In materia previdenziale il ddl di bilancio:
In materia di Indennità e trattamenti di integrazione salarialeindennità e di trattamenti di integrazione salariale in favore di determinate categorie di lavoratori il ddl di bilancio:
In materia di Facoltà assunzionali, stabilizzazioni di personale ed incentivi alle assunzionifacoltà assunzionali, stabilizzazioni di personale ed incentivi alle assunzioni:
Tra le ulteriori disposizioni di interesse presenti nel ddl di bilancio si segnalano, in particolare:
Per quanto concerne lo Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche socialistato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il ddl bilancio 2024-2026 - aggiornato alla luce delle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, come risultanti dalla Nota di variazioni - autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a 202.948 milioni di euro per il 2024, a 194.913 milioni per il 2025 e a 185.231 per il 2026, con un incremento nel 2024 di circa il 13 per cento rispetto al 2023. In particolare, le previsioni risultanti dopo la suddetta Nota determinano per il 2024, in termini di competenza, un incremento della Missione 25 Politiche previdenziali di 18,3 mln di euro (da 123.687 a 123.705,3 mln di euro) ed un decremento della Missione 26 Politiche per il lavoro di 6,9 milioni di euro (da 17.751,5 a 17.744,6 mln di euro). Nell'ambito di tale Missione 26, nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto un incremento a regime di 500.000 euro delle somme per il funzionamento della Commissione di garanzia per l'attivazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici, la cui dotazione, peraltro, risulta ridotta annualmente di 95.000 euro per effetto delle disposizioni di spending review (art. 1, c. 523); il Senato ha inoltre disposto un definanziamento a regime di 715.000 del Fondo per l'occupazione e la formazione. |
ENERGIANell'ambito del Capo I del Titolo II, dedicato alle misure per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, vengono stanziati 200 milioni di euro per il riconoscimento nel I trimestre 2024 di un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di Bonus sociale elettricobonus sociale elettrico, analogo a quello già previsto dal D.L. n. 34/2023 per il quarto trimestre 2023. Detto contributo è, dunque, corrisposto in misura crescente con il numero di componenti del nucleo familiare (articolo 1, comma 14). Nell'ambito del Capo I del Titolo VII, dedicato alle misure in favore delle imprese, si interviene, con una norma inserita dal Senato, sulla disciplina delle Cooperative elettriche delle Province autonome di Trento e Bolzanocooperative elettriche operanti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. Le cooperative esistenti, operanti nelle Province autonome, che connettono clienti non soci, vengono considerate, ai fini della regolamentazione delle cooperative elettriche (e, dunque, dei benefici ivi previsti), come cooperative storiche concessionarie fino alla data di rilascio di tutte le concessioni di distribuzione con le modalità previste dalla vigente normativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 (articolo 1, comma 258). |
AMBIENTE E TERRITORIOIn materia di ambiente e territorio, il disegno di legge prevede:
Con riferimento alle modifiche alla sezione II del disegno di legge, nel corso dell'esame al Senato Autorità di bacinoè stato incrementato di 12 milioni di euro (4 milioni per ciascuno degli anni 2024-2026) lo stanziamento destinato al rafforzamento delle capacità operative delle autorità di bacino distrettuali (cap. 3031). |
IMPRESE E SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTIIl Capo I del Titolo VII reca una serie di misure a sostegno delle imprese. Nel dettaglio:
Il Capo II del Titolo VII reca poi una serie di interventi finalizzati ad incoraggiare gli investimenti. In particolare:
Quanto a Trasferimento riserve tecniche di SACE allo StatoSACE S.p.a, nell'ambito del Capo III del Titolo IV, relativo alle misure in materia di assicurazioni, si interviene sulla disciplina degli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato. Tali impegni, secondo la normativa vigente, sono assunti da SACE per il dieci per cento del capitale e degli interessi, e, per il restante 90 percento, dallo Stato (vige, in sostanza, un sistema di coassicurazione dello Stato per i rischi non di mercato derivanti dagli impegni assunti da SACE nell'espletamento della sua attività assicurativa). Dunque, sempre secondo la normativa vigente, il novanta per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito da SACE al Ministero dell'economia e delle finanze (ma SACE continua a gestirli, sulla base degli indirizzi del MEF). Con l'intervento contenuto nel disegno di legge in esame, si prevede, al riguardo, che il trasferimento avvenga al netto dei costi sostenuti dalla Società per gli impegni riassicurati dallo Stato, come risultanti dalla contabilità sociale (articolo 1, comma 112).
Quanto agli interventi di Sezione II, si segnala, tra i più rilevanti un rifinanziamento del Fondo per la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei Fondo microprocessorimicroprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, per complessivi 20 milioni dal 2026 al 2030 e del Fondo per l'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano all'IPCEI, anch'esso incrementato di 20 milioni dal 2026 al Fondo IPCEI2030 (importi così rideterminati nel corso dell'esame in prima lettura). |
INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICIIn materia di infrastrutture e lavori pubblici si prevedono i seguenti interventi:
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TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONIIn tema di trasporti il ddl di bilancio prevede i seguenti interventi di Sezione I:
In tema di telecomunicazioni il ddl di bilancio prevede i seguenti interventi di Sezione I:
L'articolo 11 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese dello stato di previsione del Sezione II- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Tabella 10)Ministero delle infrastrutture e trasporti (Tabella 10) per l'anno finanziario 2024 e reca disposizioni relative al personale e alle spese del Corpo delle Capitanerie di porto nonché sulla riassegnazione di somme al Ministero per la definizione di eventuali pendenze con i concessionari autostradali uscenti. Per quanto riguarda la Sezione II, il disegno di legge di bilancio 2024-2026 autorizza spese finali del Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT), in termini di competenza, dopo la Nota di variazioni, pari a circa:
La Missione 13: Diritto alla mobilità e sistemi di trasportomissione 13 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", per la parte relativa al solo MIT, presentava uno stanziamento complessivo per il 2024 a legislazione vigente di circa 11.854 milioni di euro che viene aumentato, con la manovra, di 149,8 milioni € a seguito degli effetti delle variazioni legislative della Sezione I, mentre in Sezione II vengono operati definanziamenti per complessivi 125 mln €, a cui si aggiunge un finanziamento di 1 milione € operato al Senato, per arrivare così ad una previsione di spesa nel bilancio integrato 2024 di circa 11.870,1 milioni €. La riduzione delle dotazioni finanziarie del MIT(c.d. spending review), operata in base al comma 523 del ddl di Bilancio, vede una riduzione della spesa per la Missione 13 per complessivi 20,4 mln € per il 2024, per 28,8 mln € per il 2025 e per 48,8 mln € per il 2026. Le principali variazioni di spesa sui singoli programmi della Missione 13 del MIT, modificate al Senato, sono le seguenti:
Il programma 7.7 "Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste" affidato alle Capitanerie di porto, a seguito delle modifiche apportate al Senato in Sezione I, vede una riduzione di 5,6 mln € per il 2024.
Per quanto riguarda la Missione 15 Comunicazioni Missione 15 Comunicazioni, per la parte contenuta nello Stato di previsione del MEF (Tabella 2), nel corso dell'esame al Senato è stata oggetto di variazioni, prevedendosi in Sezione II un rifinanziamento di 50 milioni di euro per il 2024 del Programma "Sostegno al pluralismo dell'informazione" e una variazione per gli effetti di Sezione I per -10,4 mln €.
La parte della missione 15 Comunicazioni contenuta nello Stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy (Tabella 3) è stata anch'essa oggetto di variazioni al Senato, registrandosi effetti di Sezione I per +8,27 milioni €, di cui 8 milioni sul programma 15.8 "Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali". |
AGRICOLTURACon riferimento al settore agricolo e della pesca il disegno di legge di bilancio :
L'articolo 14 contiene disposizioni di natura contabile e autorizza l'impegno e il pagamento delle spese contenute nello stato di previsione del Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Tabella 13) per l'anno finanziario 2024. Il disegno di legge di bilancio 2024-2026, come risultante dalla Nota di variazioni 2024-2026, autorizza per il 2024, spese finali, in termini di competenza, pari a circa 2.582,2 milioni di euro (spese correnti pari a circa 1.340,8 milioni di euro e spese in conto capitale pari a circa 1.241,4 milioni di euro) che sono allocate su 3 missioni, di cui la principale è "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" (stanziamento di competenza 2024 paria a 2.485 milioni di euro). Tale missione inoltre è ripartita in 3 programmi: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (stanziamento pari a 1.427,4 milioni di euro); Vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (stanziamento pari a 72,1 milioni di euro); Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (stanziamento pari a circa 985.4 milioni di euro). L'altra Missione è quella relativa ai "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" (stanziamento di competenza per il 2024 paria a 44,1 milioni di euro) suddivisa in 2 programmi - Indirizzo politico (stanziamento pari a 14,9 milioni di euro) e Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (stanziamento pari a 29,1 milioni di euro). Infine, la Missione "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" (stanziamento di competenza per il 2024 paria a 53,2 milioni di euro) rappresentata dal solo programma Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montali e forestali. Le modifiche apportate alla Sezione I con la Nota di variazioni 2024-2026 sono pari a 25,3 milioni di euro. Con riguardo ai Rifinanziamenti Sezione IIrifinanziamenti disposti nella Sezione II - come presentati nel disegno di legge originario (A.S. 926) - si riporta, di seguito, l'indicazione di quelli relativi ad autorizzazioni legislative di spesa di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e riferiti alla Missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca". In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II determinano un aumento della spesa pari a 40 milioni di euro dal lato della spesa in conto capitale: si tratta di rifinanziamenti operati dal disegno di legge ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), tra cui:
Nel corso dell'esame al Senato la Sezione II non è stata oggetto di variazioni. |
SANITA'Riguardo le misure per la sanità, numerosi sono gli interventi di potenziamento del sistema sanitario previsti, tra i quali:
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DIFESANel settore della Difesa:
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GIUSTIZIASi dà di seguito sinteticamente conto delle disposizioni in materia di giustizia contenute nella Sezione I. Fondo per la magistratura onorariaI commi 370-373 concernono l'istituzione di un fondo per la magistratura onoraria, al fine di dare attuazione alla riforma della medesima e destinato a coprire anche gli oneri di natura economica e previdenziale connessi con l'esercizio della funzione onoraria. In particolare:
Transizione digitaleI commi 374-377, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, reca norme in materia di riorganizzazione e rideterminazione della dotazione organica del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione. In particolare, esso reca disposizioni concernenti il potenziamento della struttura dipartimentale per l'innovazione tecnologica e il monitoraggio dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia, la creazione di nuovi posti dirigenziali. In particolare, al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero in materia informatica e di transizione digitale, assicurando il potenziamento dei servizi del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, si prevede con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024 l'istituzione di una apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione infrastrutturale e un ufficio di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero-Dipartimento per la transizione digitale della giustizia e autorizzazione all'assunzione di 1 unità di personale dirigenziale non generale, mediante l'espletamento di procedure concorsuali, anche tramite procedure di mobilità tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per il Dipartimento. Si prevede il conseguente aggiornamento del regolamento di organizzazione del Ministero, il quale potrà avere luogo entro il 30 giugno 2024 con procedura semplificata (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero della giustizia e di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e con facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato). E' autorizzata, per la copertura della norma, la spesa di euro 403.096 per l'anno 2024 e di euro 439.741 annui a decorrere dall'anno 2025. Giustizia riparativa e giustizia minorileI commi 378-383, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, reca norme in materia di rafforzamento organizzativo in materia di giustizia riparativa, potenziamento dei servizi per la giustizia minorile e di comunità e rideterminazione della dotazione organica del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità. Nello specifico, esso reca disposizioni concernenti il potenziamento della struttura dipartimentale per i minori e la comunità, cui vengono assegnati compiti in materia di giustizia riparativa e in tema di esecuzione penale esterna, messa alla prova e pene sostitutive, alla conseguente creazione di nuovi posti dirigenziali. In particolare, al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero in materia di giustizia riparativa e di potenziare l'azione dei servizi del Dipartimento per la giustizia minorile, si prevede:
Sono previste le conseguenti autorizzazioni all'assunzione di personale, nonché il conseguente aggiornamento del regolamento di organizzazione del Ministero, il quale potrà avere luogo entro il 30 giugno 2024 con procedura semplificata (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero della giustizia e di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e con facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato). E' autorizzata, per la copertura della norma, la spesa di euro 2.756.976 per l'anno 2024 e di circa 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
Violenza contro le donne e violenza domesticaSi segnalano, inoltre, talune disposizioni in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica recate dall'articolo 39. In particolare:
Infine, ulteriori disposizioni aventi profili relativi alla materia giustizia sono altresì contenute nei commi 339 e 540.
Recupero contributo unificatoIn particolare, il comma 539 apporta modifiche alla disciplina del processo di recupero del contributo unificato, abrogando il comma 1-ter dell'articolo 16 del TU spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002), nella parte in cui disciplina la notifica, anche per posta elettronica certificata, della sanzione da omesso versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo e modificando l'articolo 248 citato TU al fine di prevedere che debba essere data espressa avvertenza che si procederà non solo ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, ma anche all'irrogazione della sanzione.
Consigli giudiziariIl comma 540 abroga l'articolo 14 del d. Lgs. n. 25 del 2006, il quale prevede la corresponsione di un gettone di presenza ai componenti non togati dei consigli giudiziari. Sezione IIPer quanto concerne gli interventi di Sezione II riguardanti lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tab. 5), le spese finali del Ministero della giustizia, alla luce delle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, come risultanti dalla Nota di variazioni, sono pari a 11.228,7 milioni di euro nel 2024, 11.006,6 milioni di euro per il 2025 e 10.290,5 milioni di euro per il 2026.
In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 11.273,7 milioni di euro nel 2024, 11.006,7 milioni di euro per il 2025 e 10.290,5 milioni di euro per il 2026. Rispetto alla legge di bilancio 2023, il disegno di legge di bilancio 2024-2026 presenta dunque per il Ministero della Giustizia, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente nell'anno 2024 e decrescente negli anni 2025 e 2026. |
ESTERIIn materia di Affari esteri, il disegno di legge di bilancio 2024-2026:
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FISCOL'articolo 1, comma 7 , interviene sulla disciplina delFondo di garanzia prima casa Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. Il comma 8 assegna al citato Fondo di garanzia ulteriori 282 milioni per l'anno 2024. I commi da 9 a 13, inseriti nel corso dell'esame in Senato prevedono l'inclusione tra le categorie prioritarie di "famiglie numerose" che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali. In relazione alle domande presentate da tali famiglie sono dettate specifiche disposizioni.
I commi 16 e 17 prevedono, limitatamente al periodo d'imposta 2024, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (Tassazione fringe benefitsfringe benefits). Il comma 18 estende ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell'anno 2023, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati. I commi da 21 a 25 prevedono, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi. A fronte dell'erogazione di tale contributo è riconosciuto al datore di lavoro un credito d'imposta da utilizzare in compensazione.
Il comma 44 posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. Plastic tax e sugar taxplastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020. Il successivo comma 45, riporta al 10% Iva prodotti igiene femminilel'IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5 per cento. Ripristina inoltre l'aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch'essa precedentemente fissata al 5 per cento dalla legge di bilancio per il 2023. L'articolo 1, comma 46, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10%, in luogo dell'aliquota ordinaria al 22%, la cessione dei pellet anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.
L'articolo 1, comma 47, introdotto in corso di esame parlamentare, fornisce un'interpretazione autentica sulla natura dei contratti di finanziamento intercorsi tra alcuni distributori di veicoli commerciali e i costruttori automobilistici o importatori.
L'articolo 1, comma 48, rimodula, innalzandoli, taluni valori previsti per le Accise sui tabacchiaccise, gli oneri fiscali e l'aliquota di un'imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo. Si tratta in particolare dei seguenti oneri:
L'articolo 1, ai commi da 49 a 51, differisce una quota di Differimento deduzione perditededuzione, a fini IRES e IRAP, delle eccedenze derivanti da perdite sui crediti, per enti creditizi e finanziari e imprese assicurative. In particolare si prevede:
L'articolo 1, ai commi 52 e 53, estende le disposizioni in materia diRivalutazione terreni e partecipazioni rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024 - disposizioni già previste in passato e più volte prorogate nel tempo - stabilendo anche per tali operazioni un'imposta sostitutiva con aliquota al 16%. Analogamente a quanto già previsto in passato, le disposizioni in esame prevedono la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali asset, purché posseduti alla data del 1° gennaio 2024, in luogo del loro costo o valore di acquisto dietro il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 16%
Il comma 54 modifica tra l'altro la disciplina relativa al cosiddettoTax credit cinema tax credit cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e ad ulteriori contributi previsti dalla medesima legge.
L'articolo 1, al comma 59, estende la disciplina della cosiddetta participation exemption, - ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze – anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri del'UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
L'articolo 1, ai commi 60-62, dispone che l'Agenzia delle entrate e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale realizzino la piena interoperatività delle rispettive banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati al fine di contrastare lContrasto all'evasione nel lavoro domestico'evasione fiscale nel settore del lavoro domestico. L'articolo 1, comma 63, aumenta dal 21 al 26 per cento l'aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di Locazioni brevilocazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta. Prevede inoltre che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta venga operata a titolo di acconto. Modifica, infine, le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall'Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell'Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia. Il comma 64 dell'articolo 1 aggiunge tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le Cessione immobili superbonusplusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus. Il comma 65 prevede che alle plusvalenze suddette si può applicare l'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento. Il comma 66 dispone che le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il comma 67 specifica che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi precedenti affluiranno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al "Fondo per la riduzione della pressione fiscale". L'articolo 1, al comma 77, modifica da 300 mila lire a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell'IVA. Le disposizioni si applicano, per effetto di una precisazione introdotta durante l'esame parlamentare, a decorrere dal 1° febbraio 2024.
Il comma 71 detta una norma interpretativa in materia di esenzione IMU enti non commerciali IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto con riguardo alle attività svolte da: enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato. Il comma 72 detta una norma concernente la tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l'IMU. Il comma 73 detta la disciplina applicabile in caso di differenza (positiva o negativa) fra l'IMU versata e quella effettivamente dovuta. Il comma 74 contiene una norma di coordinamento, valevole a regime, nelle ipotesi in cui alcuni termini scadano nei giorni di sabato o di domenica. Il comma 77 converte da 300 mila lire a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell'IVA
I commi da 78 a 85 dell'articolo 1 recano norme circa l'adeguamento delle esistenze fiscali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio. L'adeguamento, relativo al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse. A seconda che venga effettuato tramite l'eliminazione o l'iscrizione di valori, dà luogo al pagamento di diverse imposte, non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori di alcun genere. L'articolo 1, ai commi 86 e 87, dispone che l'Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal c.d. Superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull'immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati. I commi da 88 a 90 dell'articolo 1 elevano, a decorrere dal 1° marzo 2024, la Ritenuta sui bonificiritenuta d'acconto d'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta ed estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione. Il comma 91 eleva l'aliquota ordinaria dell'IVIE e IVAFEIVIE - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero - dallo 0,76 all'1,06 per cento e l'aliquota dell'IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Il comma 92 introduce delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi-TUIR in materia di:
Il comma 93 estende alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell'Unione europea.
I commi da 94 a 98 introducono una serie di restrizioni all'uso delle Compensazioni fiscali tramite F24compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite. Il successivo comma 99 fa scaturire i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell'attività. Il comma 100 riconosce all'agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l'acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l'attività di riscossione. Tale attività dovrà comunque garantire la protezione dei dati personali. Il comma 249 dell'articolo 1 modifica la disposizione di copertura del credito di imposta per investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno in modo da specificare il tetto di spesa autorizzato per il credito (1.800 milioni di euro per l'anno 2024), eliminare la scadenza del 30 dicembre 2023 per l'emanazione del decreto attuativo, e eliminare il riferimento alle risorse europee e nazionali della politica di coesione quali fonti di copertura. Il comma 296, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, estende alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 l'applicazione del Credito di imposta autotrasportocredito di imposta in favore delle imprese che effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nella misura massima del 12 per cento, a fronte della la spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore. L'estensione del credito d'imposta avviene nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024. Il successivo 297 chiarisce che le predette disposizioni acquistano efficacia dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame in Gazzetta Ufficiale.
Il comma 305 intende incentivare le amministrazioni pubbliche ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie. Il comma 528 prevede che si applichino dal periodo d'imposta 2023, all'imposta locale immobiliare autonoma istituita nella regione autonoma Friuli Venezia-Giulia le disposizioni inerenti l'imposta municipale propria. I commi 544-547, introdotti nel corso dell'esame parlamentare, modificano le disposizioni del decreto-legge n. 44 del 2023 che hanno disposto l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze del Dipartimento della giustizia tributariaDipartimento della giustizia tributaria. Per effetto delle modifiche in esame:
Sono poi introdotte disposizioni transitorie, volte a garantire il funzionamento del Dipartimento nelle more del compimento delle predette operazioni di nomina e organizzazione.
I commi 548 e 549, introdotti nel corso dell'esame parlamentare, modificano la disciplina dellaCabina di regia immobili pubblici Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, introdotta dal decreto-legge n. 75 del 2023. Le norme in esame dispongono che della Cabina di regia facciano parte anche rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero per lo sport e i giovani e integrano la dotazione organica della medesima con due posti di funzione dirigenziale di livello non generale.
Il comma 559, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 per il finanziamento del fondo di rotazione immobiliare istituito presso Cooperfidi Trento, per il riscatto degli immobili ceduti al fondo di rotazione immobiliare dalle cooperative che hanno fatto ricorso ai piani di risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa.
Il comma 560 prevede una esenzione dall'IMU immobili per i fabbricati ad uso abitativo ubicati nel territorio del Comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023. |
MISURE ASSICURATIVEI commi da 101 a 111 Obbligo contratti assicurativiistituiscono l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. L'inadempimento dell'obbligo di assicurazione viene considerato nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, disciplinando inoltre l'entità della franchigia, le modalità di aggiornamento della stessa, le sanzioni in caso di inadempimento, il ruolo di garanzia svolto da SACE spa e l'esclusione dall'ambito applicativo di questa norma degli imprenditori agricoli. I commi da 113 a 122, Fondo di garanzia assicurativo dei rami Vitaistituiscono e disciplinano il Fondo di garanzia assicurativo dei rami Vita indicando i soggetti obbligati all'adesione, la natura del Fondo ed il suo finanziamento, le modalità di calcolo dell'ammontare dei contributi da versare, la struttura amministrativa del Fondo stesso nonché le forme di vigilanza dell'IVASS e di controllo interno del Fondo medesimo. Il Fondo interviene nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione aderenti, nonché per prevenire o superare una situazione di crisi o in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. |
POLITICHE SOCIALIIn tema di politiche sociali il disegno di legge di bilancio 2024 prevede le seguenti misure:
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CULTURA ED EDITORIAIn tema di cultura ed editoria si segnalano i seguenti interventi di Sezione I: - in deroga a quanto previsto Canone RAIdall'art. 1, comma 40, della L. 232/2016, limitatamente all'anno 2024, si riduce da 90 a 70 euro l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, cioè il c.d. canone ordinario o canone RAI (art. 1, comma 19); - si modifica la disciplina relativa al cosiddetto Tax credit cinematax credit cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, novellando la stessa agli articoli 13 (che istituisce il "Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo"), 15 (in materia di credito d'imposta per le imprese di produzione), 17 (in materia di credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico), 18 (che regola il credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica), 20 (che disciplina il credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo), 21 (che reca disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta), 25 (che reca disposizioni di attuazione), 26 (che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive) e 27 (in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva) (articolo 1, comma 54); - si prevede che le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoriaFondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e non impiegate – con oneri quantificati in 14,105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 – possono essere utilizzate negli anni 2024 e 2025 negli stessi casi e modi previsti dalla disciplina istitutiva del Fondo stesso, cioè al fine di: i) incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media; ii) sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione (art. 1, comma 298, con disposizione introdotta in Senato); - si interviene in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, contestualmente ridenominato Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoriaFondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, da un lato novellando direttamente la fonte istitutiva, cioè l'art. 1 della legge n. 198/2016; dall'altro lato, con una previsione autonoma, autorizzando il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione ex art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, al fine di ridefinire e integrare i criteri per l'erogazione, a valere sul predetto Fondo, dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, individuati dal decreto legislativo n. 70/2017 (art. 1, commi da 315 a 317 e 322); - si stabilisce che, a decorrere dal 2024, alla copertura degli oneri derivanti dal pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti previsto dalla normativa vigente si provvede a valere su una quota specifica del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria (art. 1, comma 318); - si introducono una serie di misure in materia di cultura, che intervengono su due versanti: 1) un primo gruppo d'interventi riguarda i beni culturali e comprende: a) un'autorizzazione di spesa pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 finalizzata sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, oltreché attività di conservazione e tutela dei medesimi siti; b) la facoltà di effettuare anche tramite strumenti diversi da quelli della piattaforma PAGO PA i pagamenti versati dai visitatori per i servizi di assistenza culturale e di ospitalità negli istituti e luoghi della cultura; c) un duplice, e differenziato, meccanismo di riassegnazione di fondi di pertinenza del MIC, da destinare alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nonché al sostegno, alla valorizzazione e alla tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali; d) un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un'attività di manutenzione ordinaria e programmata; 2) un secondo gruppo d'interventi è teso all'incremento del numero di sale cinematografiche e polifunzionali e all'adeguamento funzionale e tecnologico delle stesse, anche alla luce delle esigenze delle persone con disabilità, con una dotazione d 20 milioni di euro a decorrere dal 2024 (art. 1, commi 333-338); - si dispone che il Consiglio dei ministri conferisca annualmente il titolo di «Capitale italiana dell'arte contemporaneaCapitale italiana dell'arte contemporanea» ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Alla città assegnataria del titolo è attribuita la somma di 1 milione di euro per interventi di realizzazione e riqualificazione di aree e spazi destinati alla fruizione dell'arte contemporanea. Esso autorizza quindi una spesa pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2024 (art. 1, comma 339, con disposizione introdotta al Senato); - si rifinanzia il fondo di cui all'art. 1, comma 632, della L. 197/2022 (cioè il fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo) per un importo di 6,794 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 (art. 1, comma 341, con disposizione introdotta al Senato); - si incrementa Fondo tutela patrimonio culturaledi 1,694 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024, il Fondo per la tutela del patrimonio culturale (art. 1, comma 340); - si assegnano 200.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, per il recupero di un immobile sito nel comune di Poggioreale (TP) da destinare a museo archeologico del comune (art. 1, comma 486); - si riduce da Fondo cinema e audiovisivo750 a 700 milioni di euro annui il livello di finanziamento minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (art. 1, comma 538). Si ricorda poi – sempre in relazione alla Sezione I, che l'art. 1, comma 523, prevede delle riduzioni di spesa per i diversi dicasteri (rispetto alla legislazione vigente), ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, riportate nel dettaglio nell'allegato VI del medesimo disegno di legge (si vedano pagg. 125 e seguenti del Tomo II dell'AS 926). Per quanto concerne, in particolare, il Ministero della cultura, sono previste riduzioni degli stanziamenti di tale dicastero per circa 23,4 milioni di euro per il 2024 e per circa 23,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e per gli anni successivi (pag. 139). • Per quanto attiene agli Gli interventi di Sezione II del Ministero della culturainterventi di Sezione II concernenti lo stato di previsione del Ministero della cultura (Tab. 14), il disegno di legge iniziale - che autorizza, per lo stato di previsione del MIC, spese finali, in termini di competenza, pari a 3.536,3 milioni di euro nel 2024 (con una riduzione di 294,5 mln di euro rispetto alla legge di bilancio 2023), a 3.420,3 milioni di euro per il 2025 e a 3.254,1 milioni di euro per il 2026 - prevede rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di autorizzazioni di spesa, che determinano una diminuzione degli stanziamenti del dicastero (rispetto al bilancio a legislazione vigente), in termini di competenza, per il 2024, per complessivi 72,5 milioni di euro (si veda AS 926, TOMO III, pagg. 827 e 828). Nel corso dell'esame presso il Senato è stato disposto un incremento di 500.000 euro, per il 2025, sia in conto competenza sia in conto cassa, alla sezione II, stato di previsione del Ministero della cultura, missione 1 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici", programma 1.10 "Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane". |
SPORTIn materia di sport si segnalano i seguenti interventi in Sezione I: - viene elevata da 2 a 3 Fondo unico movimento sportivo italianomilioni di euro annui a partire dal 2024 la misura dell'incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui 1 milione di euro, a decorrere dal 2023, è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste (art. 1, comma 197); - si autorizza la spesa di euro 210.265.400 per l'anno 2024, 154 milioni di euro per l'anno 2025, 176 milioni di euro per l'anno 2026, 70 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038, per il rifinanziamento di interventi in Investimenti in sportmateria di investimenti e infrastrutture. L'allegato V al disegno di legge elenca gli interventi in oggetto, specificando l'importo ad essi destinato: in materia di sport vengono in rilievo quelli relativi ai Giochi del Mediterraneo di Taranto e agli impianti sportivi (art. 1, comma 277); - si prevede in favore di Sport e Salute s.p.a. un'autorizzazione di spesa, per il 2024, di 18 milioni di euro, al fine di assicurare l'adeguamento alle prescrizioni tecnico-scientifiche dell'Agenzia Mondiale Anti-doping (WADA) per l'acquisto, la riqualificazione e l'allestimento della sede per l'effettuazione dei controlli anti- doping (art. 1, comma 291, secondo una disposizione introdotta al Senato). |
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCAIn materia di istruzione, università e ricerca si prevedono i seguenti interventi di Sezione I: - si dispone, per una specifica fattispecie, un incremento delBuono rette asili nido buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche; l'incremento concerne i nuclei familiari in relazione a un figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a dieci anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro; la misura dell'incremento (che è definita in forma di elevamento a 2.100 euro annui di un precedente incremento) è pari a 600 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro e a 1.100 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro, con una conseguente misura complessiva del buono pari a 3.600 euro annui (art. 1, commi 177-178); - si autorizza la spesa di euro 210.265.400 per l'anno 2024, 154 milioni di euro per l'anno 2025, 176 milioni di euro per l'anno 2026, 70 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038, per il rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture. L'allegato V al disegno di legge elenca gli interventi in oggetto, specificando l'importo ad essi destinato: in materia di università e ricerca vengono in rilievo quelli relativi al Campus Università Milano e al Progetto Bandiera @Erzelli (art. 1, comma 277); - Politecnico di Milanosi autorizza la spesa di 16 milioni di euro per il 2024, 10 milioni di euro per il 2025 e 19 milioni di euro per il 2026 per la rigenerazione dell'ambito Bovisa – Goccia e del nuovo "campus Nord" del Politecnico di Milano (art. 1, comma 286); - si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Fondo per l'Erasmus italianouniversità e della ricerca, il "Fondo per l'Erasmus italiano", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni (art. 1, commi 312-314); - si generalizza, a decorrere dall'a.s. 2024-2025,Contributo per acquisto quotidiani il contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale, per tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado. Attualmente, l'articolo 1, comma 389, della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019) limita tale contributo all'acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Un contributo fino al 90% della spesa per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale è stato altresì riconosciuto, a decorrere dal 2020, alle sole scuole secondarie di primo grado statali e paritarie che adottano, nell'ambito del piano triennale per l'offerta formativa (PTOF), programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi (articolo 1, comma 390, della legge di bilancio per il 2020 - L. n. 160/2019). Infine, a decorrere dall'a.s. 2020-2021, gli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano, nella scuola di appartenenza, a programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi, possono concorrere, per il tramite della stessa scuola, all'assegnazione di un contributo in forma di voucher, associato alla Carta dello studente "Io studio", per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale; per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi sono destinati solo agli studenti che frequentano la prima classe della scuola secondaria di secondo grado (articolo 1, comma 391, della legge di bilancio per il 2020 - L. n. 160/2019) (art. 1, commi 320-321); - si prorogano, dal 1° gennaio al 15 aprile 2024, i Contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud, per le seguenti finalità: 1) svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori (articolo 21, comma 4-bis, del D.L. n. 75/2023 - L. n. 112/2023); 2) contrasto della dispersione scolastica e riduzione dei divari territoriali e negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (articolo 21, comma 4-bis.1, del D.L. n. 75/2023 - L. n. 112/2023). Per le finalità sopra descritte, si rifinanzia di 50,33 milioni di euro per il 2024 il fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per far fronte all'attivazione di incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud (art. 1, commi 326-327); - si conferma, per l'a.s. 2024/2025, l'autorizzazione di spesa di 3.333.000 euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per il 2025, già disposta per l'a.s. 2023/2024, al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud». Viene autorizzata per il 2025 la spesa di 40 milioni di euro destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale (art. 1, commi 328-329); - si incrementa di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ilFondo per la valorizzazione del personale scolastico fondo per la valorizzazione del personale scolastico, istituito dall'articolo 1, comma 561, della legge di bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022), ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento. Le modalità ed i criteri di utilizzo delle risorse sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale in una apposita sessione contrattuale che disciplina l'utilizzo anche delle ulteriori risorse individuate nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto Istruzione e Ricerca, ovvero derivanti da altre fonti di finanziamento europee. Tra i criteri di cui al secondo periodo è assegnata priorità alle attività, di cui al primo periodo, svolte nelle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano «Agenda Sud» sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI (art. 1, comma 330). - si autorizza la spesa di 39,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in coerenza con gli obiettivi della M4C1 - riforma 2.2 del PNRR (formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo) ed in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico (art. 1, comma 331, secondo una disposizione introdotta al Senato); - si incrementa il fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici di 700.000 euro per il 2024 e di 3 mln di euro a decorrere dal 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici (art. 1, comma 332, secondo una disposizione introdotta al Senato); - si assegna un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per interventi infrastrutturali presso il centro scolastico unificato del comune di Montereale Valcellina (PN) (art. 1, comma 487, secondo una disposizione introdotta in Senato); - si autorizza la spesa di 300.000 euro per il 2024 in favore del comune di Vogogna (VB) per finanziare, nell'ambito di attuazione della Strategia nazionale aree interne (SNAI) l'intervento di recupero dell'episodio di archeologia industriale della Bulloneria Morino di Vogogna (VB) come struttura culturale, formativa e di ricerca, anche attraverso l'accordo di programma tra l'Università del Piemonte Orientale e il comune di Vogogna, beneficiario del contributo (art. 1, comma 517, secondo una disposizione introdotta in Senato). Si ricorda poi – sempre in relazione alla Sezione I - che l'art. 1, comma 523, prevede delle riduzioni di spesa per i diversi dicasteri (rispetto alla legislazione vigente), ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, riportate nel dettaglio nell'allegato VI del medesimo disegno di legge (si vedano pagg. 125 e seguenti del Tomo II dell'AS 926). Per quanto concerne, in particolare, il Ministero dell'istruzione e del merito, sono previste riduzioni degli stanziamenti di tale dicastero per circa 44 milioni di euro per il 2024, per circa 44,8 milioni di euro per il 2025 e per 11,9 milioni di euro per l'anno 2026 e per gli anni successivi (pag. 132). Per quanto concerne, poi, il Ministero dell'università e della ricerca, sono previste riduzioni degli stanziamenti di tale dicastero per circa 82 milioni di euro per il 2024, per 19,5 milioni di euro per il 2025 e per 27,5 milioni di euro per il 2026 e per gli anni successivi (pag. 136). • Per quanto concerne gliInterventi di sezione II relativi agli stati di previsione del MIM e del MUR interventi operati in Sezione II, si segnala quanto segue: - in relazione allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito (Tab. 7), il disegno di legge iniziale - che autorizza, per lo stato di previsione del MIM, spese finali, in termini di competenza, pari a 52.248,6 milioni di euro nel 2024 (con un incremento di 224,9 mln di euro rispetto alla legge di bilancio 2023), a 49.894,2 milioni di euro per il 2025 e a 48.898,7 milioni di euro per il 2026 - prevede rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di autorizzazioni spesa, che determinano una diminuzione degli stanziamenti del dicastero (rispetto al bilancio a legislazione vigente), in termini di competenza, per il 2024, per complessivi 460,9 milioni di euro (si veda AS 926, TOMO III, pagg. 449 e 450); - in relazione allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (Tab. 11), il disegno di legge iniziale - che autorizza, per lo stato di previsione del MUR, spese finali, in termini di competenza, pari a 14.044 milioni di euro per il 2024 (con un incremento di 359,6 mln di euro rispetto alla legge di bilancio 2023), a 14.175,1 milioni di euro per il 2025 e a 13.770,6 milioni per il 2026 - prevede rifinanziamenti e definanziamenti di autorizzazioni di spesa, che determinano un aumento degli stanziamenti del dicastero (rispetto al bilancio a legislazione vigente), in termini di competenza, per il 2024, per complessivi 20,3 milioni di euro (si veda pag. 675 del Tomo III dell'A.S. 926). Nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte, in particolare, le seguenti modifiche di sezione II allo stato di previsione del MUR: - Missione 1 "Ricerca e innovazione", Programma 1.1 "Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata": -27.390.727 euro per il 2024; +500.000 euro per il 2025 e +500.000 euro per il 2026 (sia in conto competenza sia in conto cassa); - Missione 2 "Istruzione universitaria e formazione post-universitaria", programma 2.1 "Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore": +73.890.727 euro per il 2024; +20.000.000 di euro per il 2025 e +50.000.000 di euro per il 2026 (sia in conto competenza sia in conto cassa); - Missione 2 "Istruzione universitaria e formazione post-universitaria", programma 2.3 "Sistema universitario e formazione post-universitaria": -10.000.000 di euro per il 2024; -20.000.000 di euro per il 2025 e -50.000.000 di euro per il 2026 (sia in conto competenza sia in conto cassa); - Missione 2 "Istruzione universitaria e formazione post-universitaria", programma 2.5 "Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale": -16.000.000 di euro per il 2024 (sia in conto competenza sia in conto cassa). |
REGIONI ED ENTI LOCALIIn tema di Regioni sono previsti i seguenti interventi di Sezione I:
A favore degli Enti locali sono previste le seguenti misure:
Si segnala, inoltre, il Contributo delle Regioni e degli enti locali alla finanza pubblicacontributo delle Regioni e degli enti locali alla finanza pubblica. In particolare, Il concorso alla finanza pubblica del comparto delle Regioni a statuto ordinario è pari a 350 milioni di euro annui dal 2024 al 2028; sono inoltre disciplinate le modalità di ripartizione dello stesso tra le regioni e di versamento dell'importo stabilito per ciascun ente all'entrata del bilancio dello Stato (comma 527). I comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane. Dall'obbligo di assicurare tale contributo sono esclusi, peraltro, gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario, nonché gli enti che abbiano sottoscritto con il Governo gli accordi per il ripiano del disavanzo o per l'avvio percorsi di riequilibrio strutturale previsti dalla legge di bilancio 2022 e dal decreto-legge n. 50 del 2022. Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il termine del 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali (commi 533-535). Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti Fondi della Presidenza del Consiglio dei ministridue fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ciascuno dei quali con una dotazione di circa 4,7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il fondo di parte corrente è destinato all'attuazione di misure per gli enti locali, in materia sociale, di infrastrutture, sport e cultura. Il fondo di parte capitale è destinato a investimenti in materia di infrastrutture, di mobilità e di riqualificazione ambientale (commi 551-553).
Nel corso dell'esame in Senato è stato introdotta una disposizione che prevede, al fine di sopperire con urgenza alla carenza di Segretari comunali segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, che il Ministero dell'interno organizzi, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione, per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie speciale - Concorsi ed Esami - n. 89 del 9 novembre 2021, una sessione straordinaria del corso di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (comma 366). I successivi commi 367 e 368 stabiliscono quindi i criteri per l'ammissione dei candidati alla sessione straordinaria e gli oneri finanziari connessi. Infine il comma 369, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in Senato, dispone che, per le amministrazioni dei consigli comunali o provinciali di cui sia stato disposto lo scioglimento per fenomeni di infiltrazione mafiosa, le commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica anche attraverso la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) sono individuate con delibera della Commissione RIPAM medesima. Il d.d.l. modifica il criterio in base al quale sono individuati i soggetti su cui gravano gli oneri per la fruizione dei Permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali che esercitano le funzioni di amministratori in un ente locale diverso da quello in cui prestano servizio. In particolare, per effetto della disposizione in commento, tali oneri vengono posti a carico dell'ente presso cui le predette funzioni sono svolte, senza modificare la quantità dei permessi retribuiti previsti dalla vigente normativa ma identificando unicamente un diverso soggetto su cui i predetti oneri gravano in via diretta, con le modalità di rimborso previste dall'articolo 80 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (comma 536). |
REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICAIn tema di revisione della spesa sono previste le seguenti misure:
Si evidenzia, inoltre, come nel corso dell'esame al Senato siano stati introdotti alcuni commi finali all'articolo 20 (Disposizioni diverse, articolo 108 del disegno di legge di bilancio originario). In particolare, il comma 31 stabilisce che con la nota di variazioni di cui all'articolo 21, comma 12, della legge n. 196 del 2009, sono apportate le modifiche alla struttura del bilancio derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, recanti la riorganizzazione delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 2, decreto-legge n. 44 del 2023, e di cui all'articolo 14, decreto-legge n. 132 del 2023 (norma, quest'ultima, che ha prorogato dal 30 ottobre al 30 novembre 2023 il termine per l'adozione delle modifiche del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione di quest'ultimo e del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato). I commi 32 e 33 recano disposizioni in materia di determinazione delle risorse finanziarie annuali da destinare al bilancio autonomo della Corte dei conti. Le norme introdotte prevedono che, a partire dall'esercizio finanziario 2024, le risorse da assegnare alla Corte dei conti saranno quantificate in misura percentuale delle spese finali del bilancio dello Stato, come previste in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio di previsione, al netto degli interessi passivi e delle risorse relative al PNRR, secondo le seguenti percentuali: 0,41 per mille per il 2024; 0,437 per mille per il 2025; 0,45 per mille a decorrere dal 2026. Alla Corte dei conti non potranno comunque essere destinati, in applicazione del nuovo sistema di quantificazione delle risorse, importi finanziari inferiori a 325 milioni di euro annui. In sede di approvazione del conto consuntivo di ciascun anno, la Corte dei conti provvede a versare la quota libera dell'avanzo di amministrazione all'entrata del bilancio dello Stato. |
INTERNOPer quanto riguarda l'Amministrazione dell'interno si segnalano le seguenti misure:
Inoltre, sono state introdotte alcune disposizioni in materia di Obblighi anagraficiobblighi anagrafici:
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IMMIGRAZIONE ED ASILOIn materia di immigrazione il disegno di legge di bilancio dispone il rifinanziamento del Fondo per l'immigrazioneFondo per l'immigrazione, per 172,7 milioni nel 2024; 269,1 milioni nel 2025; 185 milioni nel 2026 (il testo originario del disegno di legge prevedeva lo stanziamento di: 190 milioni nel 2024; 290 milioni nel 2025; 200 milioni nel 2026). Tale Fondo, istituito dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, è destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei Comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati. La determinazione dei criteri e modalità di riparto sono demandati a decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Al successivo riparto del Fondo è previsto si provveda con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 361). Inoltre, autorizza la corresponsione di un contributo di 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2024, in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della Salute dei migrantisalute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), a valere sul Fondo sanitario nazionale, al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica. Il contributo viene destinato, tra l'altro, alle iniziative finalizzate dall'INMP alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario del SSN, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sulle tematiche preventive e assistenziali relative alla salute dei migranti e dei rifugiati in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità (commi 362 e 363). In materia di asilo il d.d.l. con una disposizione introdotta in sede referente, Commissioni territoriali per l'asiloautorizza il Ministero dell'interno a reclutare (nel 2024 e 2025) 118 unità di personale dell'area funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale, comparto funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica ma in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti. Il reclutamento di queste unità di personale è volta a corrispondere alle maggiori esigenze sopravvenute, in particolare delle Commissioni e delle Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (commi 364 e 365). Per la Proroga misure di assistenza profughi Ucrainaprosecuzione delle misure connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia per l'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina, il disegno di legge di bilancio prevede un'autorizzazione di spesa pari a 274 milioni di euro per l'anno 2024 (comma 389). Lo stato di emergenza viene ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024 (comma 390). Sono conseguentemente prorogate le misure di assistenza già disposte per gli anni precedenti: le misure di accoglienza diffusa nel limite di 7.000 unità; il sostentamento finanziario per chi ha trovato una sistemazione autonoma; il contributo alle regioni per l'assistenza sanitaria; le ulteriori forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni e delle province autonome. Si prevede che le risorse disponibili a tal fine sono ripartite e rimodulate tra le diverse misure sulla base delle effettive esigenze con ordinanze di protezione civile (comma 392). È altresì nuovamente autorizzata per il 2024, l'assegnazione di un contributo una tantum, nel limite di 40 milioni, per rafforzare l'offerta di servizi sociali da assegnare ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea (comma 391). Il comma 394 rifinanzia in misura pari a 26 milioni euro per l'anno 2024 il Fondo per le emergenze nazionali. È infine prorogata al 31 dicembre 2024 la validità dei permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023 rilasciati ai profughi provenienti dall'Ucraina in conseguenza al riconoscimento agli stessi da parte dell'Unione europea della protezione temporanea, prevedendone altresì la possibilità di conversione in permessi di soggiorno per lavoro (commi 395-396). |
TURISMOLa Sezione II del disegno di legge dispone un rifinanziamento:
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SICUREZZAIn materia di sicurezza si segnalano le seguenti misure:
La sua dotazione è pari a: 20 milioni nel 2024; 40 milioni nel 2025; 50 milioni nel 2026; 60 milioni nel 2027; 60 milioni nel 2028; 40 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031.
6.948.600 euro per l'Esercito; 2.217.525 euro per la Marina militare; 2.981.475 euro per l'Aeronautica militare; 775.125 euro per le Capitanerie di porto; 8.000.550 euro per l'Arma dei carabinieri; 4.449.000 euro per la Guardia di finanza; 7.426.200 euro per la Polizia di Stato; 2.855.400 euro per la Polizia penitenziaria; 2.645.400 euro per i Vigili del fuoco.
In materia di Agenzia per la Cyber sicurezza nazionalesicurezza cibernetica si prevede che, per i contratti di locazione passiva o di acquisto di immobili da destinare a sede istituzionale, l'Agenzia per la Cyber sicurezza nazionale ha facoltà di chiedere la congruità all'Agenzia del demanio, fermo restando l'obbligo di chiedere la verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica (comma 75).
Si segnala, infine, lo stanziamento di 250.000 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026. di risorse per l'installazione di Colonnine per le chiamate di emergenzacolonnine per le chiamate di emergenza collegate con le centrali operative delle Forze di polizia e di pronto intervento (commi 359 e 360). I commi 354 e 355 prorogano a tutto il 2024 la disapplicazione (vigente per il quinquennio 2018-2023) dell'ordinario meccanismo dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia (ad ordinamento così civile come militare) e delle Forze armate, con correlativa destinazione di risorse aggiuntive. |