Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Bilancio |
Titolo: | Legge di bilancio 2023 - Volume II - Articoli 93-174 |
Riferimenti: | AC N.643-bis/XIX |
Serie: | Progetti di legge Numero: 9/Volume II |
Data: | 01/12/2022 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
BILANCIO 2023
A.C. 643-bis
Volume II
Articoli 93-174
1° dicembre 2022
Servizio Studi
Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 18 - Volume II
Servizio Studi
Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - * st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Progetti di legge n. 9 - Volume II
Il presente dossier è articolato in tre volumi:
§ Volume I - Articoli 1-92;
§ Volume II – Articoli 93-174;
§ Volume III – Stati di previsione dei Ministeri.
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I N D I C E
PARTE I - SEZIONE I - MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI
Articolo 93 (Incremento dell’indennità di pronto soccorso).
Articolo 95 (Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie)
TITOLO VII – SCUOLA, UNIVERSITA’ E RICERCA
Articolo 98 (Promozione delle competenze STEM nel sistema educativo di istruzione e formazione)
Articolo 100 (Misure in materia di istruzione e merito)
Articolo 101, comma 2 (Risorse per l’assistenza informatica del MUR nell’attuazione del PNRR)
Articolo 101, comma 3 (Risorse per le borse di studio destinate a studenti universitari e AFAM)
TITOLO VIII – TURISMO, SPORT, CULTURA E INFORMAZIONE
Articolo 102 (Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento)
Articolo 103 (Aiuti di stato Covid e recupero aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali)
Articolo 104 (Fondo per accrescere il livello e l'offerta professionale nel turismo)
Articolo 105 (Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica)
Articolo 106 (Fondo per il turismo sostenibile)
Articolo 107, comma 1 (Sostegno alla maternità delle atlete non professioniste)
Articolo 107, commi 2 e 3 (Crediti d’imposta in materia sportiva)
Articolo 107, comma 4 (Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)
Articolo 107, comma 5 (Incremento Fondo “Sport e periferie”)
Articolo 108 (Risorse per l’esercizio della facoltà di prelazione da parte del MIC)
Articolo 109 (Contabilità speciali Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria - STRALCIATO)
TITOLO IX – DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE
Capo I Misure per la difesa nazionale
Articolo 111 (Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari)
Articolo 112 (Disposizioni in materia di cassa di previdenza delle forze armate)
Capo II Misure per la sicurezza nazionale
Articolo116 (Accoglienza profughi dall’Ucraina)
Articolo 117 (Tecnologia robotica per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Articolo 119 (Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana)
Articolo 120 (Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio – C.P.R)
Articolo 121 (Misure in materia di riconoscimento della protezione internazionale)
Articolo 123 (Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell’interno)
TITOLO X – MISURE IN MATERIA AMBIENTALE
Articolo 125 (Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica)
Articolo 127 (Fondo per il contrasto al consumo di suolo)
Articolo 128 (Finanziamento per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l’ISPRA)
TITOLO XI – MISURE PER LA PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA E A ORGANISMI INTERNAZIONALI
Articolo 129 (Disposizioni in materia di personale in servizio all’estero)
Articolo 130 (Attuazione interventi connessi alla presidenza italiana al G7)
TITOLO XII – MISURE IN MATERIA DI SISMA
Articolo 131 (Alluvione Marche 2022)
Articolo 132 (Sisma Molise e Sicilia 2018)
Articolo 133 (Sisma Ischia 2017)
Articolo 134 (Sisma Italia Centrale 2016)
Articolo 135 (Sisma Emilia 2012)
Articolo 136 (Sisma Abruzzo 2009)
TITOLO XIII – REGIONI ED ENTI LOCALI
Articolo 137 (Incremento del fondo di solidarietà comunale)
Articolo 138 (Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni)
Articolo 139 (Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid)
Articolo 140 (Stabilizzazione contributi per ristori TASI ai comuni)
Articolo 144 (Disposizioni in materia di regolazione finanziaria con le Regioni)
Articolo 145 (Disposizioni in materia di segretari comunali)
Articolo 146 (Oneri di servizio pubblico regione Friuli-Venezia Giulia)
Articolo 148 (Rifinanziamento di Fondi per l’edilizia giudiziaria).
Articolo 149 (Giustizia riparativa)
Articolo 150 (Compensazione dei debiti degli avvocati)
TITOLO XVI – DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Articolo 153, comma 1 (Spending review dei Ministeri)
Articolo 153, comma 4 (Riduzione delle spese per le intercettazioni)
Articolo 153, comma 5 (Risparmi di spesa Presidenza del Consiglio – Soppressione InvestItalia)
Articolo 153, commi 6 e 7 (Agenzia delle entrate)
Articolo 153, comma 8 (Riduzione della riassegnazione al MIT degli incrementi tariffari)
Articolo 153, comma 12 (Trattamento pensionistico per i cosiddetti lavoratori precoci)
Articolo 153, comma 13 (Risorse Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza)
Articolo 154 (Misure in materia di Strategia nazionale di cybersicurezza)
PARTE II - SEZIONE II - APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE
Articoli 171-173 (Quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato)
Articolo 174 (Entrata in vigore)
Articolo 93
(Incremento dell’indennità di pronto soccorso)
L’articolo 93 è volto ad incrementare le risorse destinate dalla legge di bilancio 2022 alla definizione di una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso.
Più in dettaglio, in base all’articolo 93, comma 1, le predette risorse sono incrementate di complessivi 200 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2024. Si stabilisce, infatti, che i limiti di spesa annui lordi previsti dall’articolo 1, comma 293, della legge di bilancio 2022, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità. La disposizione in commento esplicita, in linea con la corrispondente norma della legge di bilancio 2022, che il fine dell'incremento è il riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso.
Si ricorda che la citata legge di bilancio 2022 (L. 234/2021, articolo 1, commi 293 e 294) ha previsto che, in sede di contrattazione collettiva, si definisca una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni per il restante personale, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e in ragione dell'effettiva presenza in servizio. Ha previsto, altresì, che alla copertura del relativo onere si provveda a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
Per il personale del comparto sanità[1], all'attuazione delle norme summenzionate della legge di bilancio 2022 ha provveduto il contratto collettivo nazionale 2019-2021[2], sottoscritto il 2 novembre 2022.
Per il personale della dirigenza sanitaria, il 6 ottobre 2022 è stato adottato, da parte del competente comitato di settore[3], l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021, in cui si prefigura, tra l'altro, la "finalizzazione" delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022 in tema di indennità di natura accessoria per quanti operano nei servizi di pronto soccorso.
In base al comma 2 dell'articolo in esame, alla copertura degli oneri derivanti dalle descritte disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato (modalità di copertura identica a quella prevista dalla legge di bilancio 2022, v. sopra).
Si segnala che il disegno di legge in esame, al successivo articolo 96, comma 1 (v. scheda di lettura ad esso relativa), innova in ordine al livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
Articolo 94
(Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all’Antibiotico-Resistenza
(PNCAR) 2022-2025)
L’articolo 94 autorizza la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel “Piano Nazionale di Contrasto all’Antibiotico-Resistenza per il triennio 2022-2025”, su cui è in corso di definizione l’Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Detta somma è ripartita sulla base dei criteri da definirsi con Intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni. Le risorse non sono aggiuntive poiché sono a valere sul Fondo sanitario nazionale, in particolare sugli importi destinati alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale.
L’art. 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996[4], prevede che il CIPE (ora CIPESS), su proposta del Ministero della Salute, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, possa vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale ad obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dal Piano Sanitario Nazionale, assegnando alle Regioni le risorse per la predisposizione di specifici progetti ai sensi del comma 34-bis del medesimo art. 1. Tale componente del finanziamento del SSN (evidenziata nel decreto di riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno di riferimento) è oggetto di un ulteriore decreto (ripartizione delle quote vincolate agli obiettivi del Piano sanitario nazionale). L’Intesa 153/CSR del 4 agosto 2021 di riparto delle quote vincolate agli obiettivi del Piano sanitario nazionale per il 2021 ha destinato 40 mln di euro agli interventi di rafforzamento del Piano nazionale Antimicrobico.
Va evidenziato che la disposizione in commento indica che la somma di 40 mln per ciascun anno del triennio 2023-2025 è ripartita sulla base di (presumibilmente nuovi) criteri da definirsi con Intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni.
La RT al provvedimento riporta il prospetto del finanziamento ipotizzato per i primi 3 anni (pari, come detto a 40 mln per ciascun anno del trienno 2023-2025) per il parziale rimborso alle Regioni delle spese sostenute per la conduzioni di interventi per il contrasto dell’AMR, suddivise per macro-aree di attività e considerando solo gli interventi che hanno mostrato il miglior rapporto costo beneficio anche in termini economici: Programmi per migliorare l’igiene delle mani nelle strutture assistenziali per un valore di 22,99 mln; Programmi di stewardship pari a 12,26 mln; Programmi di igiene in strutture sanitarie pari a 4,60 mln; Campagne di informazione pari a 0,15 mln, per una somma totale di 40 mln, coincidente con lo stanziamento annuale proposto dalla disposizione in commento.
La resistenza agli antimicrobici (AMR), di cui l’antibiotico resistenza (ABR) rappresenta certamente il fattore più preoccupante, è un fenomeno biologico naturale di adattamento dei microrganismi dovuto alla capacità di questi ultimi di mutare ed acquisire la capacità di resistere a molecole potenzialmente in grado di ucciderli o arrestarne la crescita. Tuttavia, a causa dell’enorme pressione selettiva esercitata da un uso massiccio e spesso improprio degli antibiotici in ambito umano, veterinario e zootecnico, nel tempo questo fenomeno ha assunto i caratteri di una delle principali emergenze sanitarie globali, che minaccia la salute umana e animale, le piante e l’ambiente. Inoltre, il contrasto di molte patologie è resa difficoltosa dall’aumento delle resistenze in moltissimi batteri patogeni ed è aggravata dalla carenza di nuovi antibiotici; per questo Organismi, Enti e Istituzioni a livello internazionale e nazionale hanno programmato interventi finalizzati ad affrontare il fenomeno.
In Italia, nel 2021 le percentuali di resistenza alle principali classi di antibiotici per gli 8 patogeni sotto sorveglianza (Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter species) si mantengono tra le più elevate di Europa, anche se in qualche caso sono in diminuzione rispetto agli anni precedenti (qui un approfondimento sul sistema di sorveglianza nazionale dell’Antibiotico-Resistenza (AR-ISS ) e sul rapporto AR-ISS).
In occasione della Giornata europea degli antibiotici (fissata nella giornata del 18 novembre) l’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) ha rilasciato quattro pubblicazione che forniscono una esauriente fotografia del fenomento (qui la pagina dedicata del sito ECDC). Secondo le stime riportate, ogni anno nell'UE/SEE muoiono più di 35.000 persone a causa di infezioni resistenti agli antimicrobici. Il numero di decessi prende in esame gli anni 2016-2020 e mostra un aumento rispetto alle stime precedenti. I rapporti segnalano inoltre una significativa tendenza all'aumento delle infezioni in 18 paesi (Cipro, Cechia, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Spagna, Romania, Slovacchia e Svezia) con il più alto carico di infezioni da batteri resistenti agli antibiotici stimato in Grecia, Italia e Romania. In questi Paesi risulta in contrazione anche l'aspettativa di vita in piena salute, vale a dire che è più alto il numero di anni persi a causa dei batteri antibiotico-resistenti. Un ulteriore rapporto congiungo ECDC, EFSA, EMA e OCSE[5] del marzo 2022 quantifica la spesa necessaria per affrontare le complicazioni di AMR (fino a 3,5 miliardi di dollari l'anno in media tra i 33 paesi analizzati e 13 miliardi di dollari in Italia fino al 2050).
Sul punto si rinvia alla Tabella 1 inserita nella RT alla disposizione in commento “Morti evitate, dei costi sostenuti e dei risparmi ottenuti per il nostro Paese, per ciascuno dei programmi definiti come “soluzioni ottimali” dall’OCSE”
Programma |
Vite salvate ogni anno |
Costo per anno (milioni di euro) |
Ritorno per ogni euro investito |
Programmi per migliorare l’igiene delle mani nelle strutture assistenziali |
7120 |
210 |
2,4 |
Programmi di stewardship |
6660 |
112 |
1,5 |
Programmi di igiene in strutture sanitarie |
6700 |
42 |
0,7 |
Uso della “prescrizione ritardata” (post-datata) |
1900 |
4 |
0,7 |
Campagne di informazione |
1120 |
1,4 |
0,8 |
Uso di test diagnostici rapidi |
2980 |
113 |
0,1 |
Le iniziative di contrasto del Ministero della salute sono oggi coordinate dal Piano nazionale PNCAR, che affronta il fenomeno con azioni di monitoraggio, sorveglianza e contrasto del fenomeno dell’antibiotico-resistenza (ABR) sia nel settore umano sia veterinario, in linea con i piani delle agenzie internazionali.
Con l’Intesa Stato-regioni del 2 novembre 2017 l’Italia si è dotata del primo Piano Nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza (PNCAR) 2017-2020. Il Piano è stato poi prorogato al 2021 con Intesa sancita in Conferenza Stato-regioni in data 25 marzo 2021. A tal proposito, la RI al provvedimento ricorda che la quota di 40 milioni di euro destinata alle attività 2021 non è stata ancora stanziata, e, pertanto, le attività a contrasto all’AMR previste dalle Regioni/PPAA in questo ambito per il 2021 non sono state ancora svolte.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, nel settembre 2022, ha trasmesso alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e al Ministero dell’economia, la nota del 9 settembre 2022 con la quale il Ministero della Salute ha inviato, ai fini del perfezionamento dell’Intesa da parte della medesima Conferenza Stato-regioni, il Piano Nazionale di Contrasto all’Antibiotico-Resistenza per il triennio 2022-2025. Il PNCAR prevede uno sforzo di coordinamento nazionale, obiettivi specifici e azioni programmate, sia attraverso una sinergia tra i livelli nazionale, regionale e locale e i diversi attori chiave coinvolti, sia attraverso una governance in cui i ruoli delle istituzioni siano definiti chiaramente. L’obiettivo del piano è quello di fornire delle linee di indirizzo e delle indicazioni operative per la gestione e il contrasto dello sviluppo e della diffusione dell’antibiotico-resistenza. Il documento segue un approccio integrato (One Health) che include la collaborazione di tutti i settori coinvolti. I principali obiettivi strategici, basati sull’esperienza maturata con il PNCAR 2017-2020, sulle esperienze di altri Paesi e su raccomandazioni europee e internazionali, sono i seguenti:
§ rafforzamento dell’approccio One Health (sorveglianza coordinata ABR e uso degli antibiotici, prevenzione delle resistenze ambientali);
§ rafforzamento della prevenzione e sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) in ospedale e sul territorio. L'aumento della resistenza agli antibiotici di importanza critica utilizzati per trattare le comuni infezioni associate all'assistenza sanitaria è infatti particolarmente preoccupante (qui un approfondimento);
§ promozione dell’uso appropriato degli antibiotici e della ricerca per la prevenzione, la diagnosi e la terapia di infezioni resistenti;
§ rafforzamento della cooperazione nazionale e internazionale, favorendo la partecipazione dell’Italia alle iniziative internazionali nel contrasto all’antibioticoresistenza;
§ promuovere innovazione e ricerca nell’ambito della prevenzione, diagnosi e terapia delle infezioni resistenti agli antibiotici;
§ migliorare la consapevolezza della popolazione e promuovere la formazione degli operatori sanitari e ambientali sul contrasto all’antibioticoresistenza.
Articolo 95
(Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie)
L’articolo 95 prevede, in favore delle farmacie, una stabile remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.
In base al comma 1 dell'articolo in commento, la predetta remunerazione aggiuntiva è espressamente finalizzata a salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, ed è riconosciuta con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il comma precisa che il riconoscimento, con decorrenza dal 1° marzo 2023, avviene "anche" sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall’articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41[6], convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Si ricorda che i commi 4 e 5 del richiamato d.l. 41/2021 hanno previsto in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie, relativamente ai medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. Il riconoscimento della remunerazione aggiuntiva è stato demandato, nel rispetto di un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per il 2021 ed a 150 milioni per il 2022, a un decreto del Ministro della salute[7], di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Ai sensi del successivo comma 6 del d.l. 41/2021, i suddetti stanziamenti (di cui al comma 4) per gli anni 2021 e 2022 sono posti a valere sulle risorse destinate al finanziamento di progetti di carattere prioritario nel settore sanitario. Al finanziamento in questione accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
Il comma 2 dell'articolo in commento stabilisce che il decreto attuativo previsto dal comma 1 deve essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.
Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dal comma 1 in 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, e prevede che alla relativa copertura si provveda a valere sulle risorse destinate a progetti di carattere prioritario nel settore sanitario[8]. Precisa, inoltre, che al finanziamento di cui al comma 1 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente (modalità di copertura e ambito applicativo identici a quelli già previsti dalla normativa sperimentale di cui al d.l. 41/2021; v. sopra).
L’articolo 96, comma 1, è volto ad incrementare il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard stabilito dall’ultima legge di Bilancio (2022) di €2.150 milioni per l’anno 2023, €2.300 milioni per il 2024 e €2.600 milioni a decorrere dall’anno 2025. In particolare, per il 2023, una quota-parte di 1.400 milioni è destinata a far fronte ai maggiori costi dovuti all’aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Si prevede che al riparto accedano tutte le regioni e province autonome, indipendentemente dal concorso al finanziamento sanitario corrente.
Il comma 2 stabilisce inoltre l’incremento del Fondo per la sanità e i vaccini per un ammontare di 650 milioni per il 2023 da destinare all’acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19.
L’articolo 96 in esame, al comma 1, incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard stabilito dall’ultima legge di Bilancio (2022) di €2.150 milioni per l’anno 2023, €2.300 milioni per il 2024 e €2.600 milioni a decorrere dall’anno 2025.
La legge di Bilancio n. 234/2021 (art. 1, comma 258) per il 2022 ne aveva fissato, da ultimo, il livello complessivo in €124.061 milioni per il 2022, €126.061 milioni per il 2023 e €128.061 milioni a decorrere dall’anno 2024, mantenendo ferma l’applicazione delle disposizioni legislative in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario. Di seguito il quadro delle variazioni previste (in mln€):
Livello finanziamento SSN |
2022 |
2023 |
2024 |
a decorrere 2025 |
LB 2022 |
124.061 |
126.061 |
128.061 |
128.061 |
Ddl. Legge bilancio 2023 |
- |
+2.150 |
+2.300 |
+2.600 |
In particolare, per il 2023, l’incremento è destinato a contribuire all'aumento dei costi energetici, non preventivabile al momento della definizione del fabbisogno sanitario relativo all'anno 2022.
La compensazione di tale aumento è stata altresì prevista dal D.L. 144/2022[9] (art. 5, co. 3, 4 e 6, cd. Aiuti-ter, L. n. 175/2022) per un complesso di risorse pari a 1.400 milioni di euro. Il totale delle risorse a legislazione vigente per il 2022, per le finalità di compensazione dei maggiori costi energetici, ammonta complessivamente a 1.600 milioni di euro, tenuto conto della previsione del precedente incremento di 200 milioni di euro già fissato dal DL. 50/2022[10] (art. 40, comma 1, del cd. DL. Aiuti Energia, L. 91/2022).
Tali risorse compensative sono state perciò già assegnate per il 2022 agli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto del monitoraggio dei conti del settore sanitario, di cui 1.000 milioni risultavano già appostati a bilancio dalla legge di assestamento 2022 (L. n. 111/2022).
La ripartizione delle risorse per compensare l’aumento dei costi energetici viene effettuato con decreto del Ministero della salute, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2022. Come per la precedente integrazione di risorse, a tale riparto è previsto che accedano tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative per le autonomie speciali relative al concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
Il riparto delle maggiori risorse per compensare l’aumento dei costi energetici è stato previsto a beneficio di tutte le Regioni, incluse quelle a statuto speciale, e delle province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
L’accesso al finanziamento del fabbisogno sanitario tiene conto di quanto previsto ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 830, che stabilisce la compartecipazione delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome al finanziamento sanitario fino a concorrenza del fabbisogno non soddisfatto dalle fonti previste a legislazione vigente, quali le entrate proprie degli enti del SSN (ticket e ricavi derivanti dall'attività intramoenia dei propri dipendenti) e la fiscalità generale delle regioni, vale a dire IRAP (nella componente di gettito destinata alla sanità) e addizionale regionale all'IRPEF. Fa eccezione la sola Regione siciliana, per la quale l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura fissa dal 2009 nella misura del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario.
Il livello del fabbisogno nazionale standard, com’è noto, rappresenta il finanziamento complessivo della sanità pubblica e accreditata con risorse statali ed è determinato in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria. Trattandosi di un livello programmato, costituisce il valore di risorse che lo Stato è nelle condizioni di destinare al Servizio sanitario nazionale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA definiti con DPCM 12 gennaio 2017).
L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha causato una rideterminazione di tale livello per l'anno 2020 e successivi. Partendo dal quadro normativo antecedente all'emergenza sanitaria del 2020, la legge di bilancio 2019 (art. 1, co. 514-516, legge n. 145 del 2018) aveva determinato l'ammontare del finanziamento al SSN per il triennio 2019-2021 in 114.439 milioni di euro nel 2019, prevedendo un incremento di 2.000 milioni per il 2020 e di ulteriori 1.500 milioni per il 2021. Con riferimento al riparto 2019, l'ammontare è stato poi rideterminato in diminuzione e ripartito alle Regioni con diverse delibere CIPE ad un livello di 113.810 milioni di euro.
A seguito dell'emergenza pandemica, il riparto delle risorse statali per la sanità nel 2020 è stato effettuato già nel mese di maggio per un ammontare complessivo di 117.407,2 milioni. Per il medesimo anno 2020, sono stati poi definiti ulteriori incrementi in particolare con il DL. 104/2020 (cd. Agosto), mentre con riferimento all'anno 2021 il livello è stato ridefinito a 119.447,2 milioni.
Per il medesimo anno 2021 il livello di finanziamento del SSN è stato ulteriormente accresciuto a seguito delle misure approvate con la legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) a 121.370,1 milioni di euro.
Per l'anno 2022, l'incremento del livello di finanziamento è stato programmato pari a 822,87 milioni di euro e, successivamente, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, di un ammontare pari a 527,07 milioni.
A decorrere dal 2026, l'incremento programmato è stato fissato, a legislazione vigente, a 417,87 milioni di euro annui, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa prevista a decorrere dall'anno 2023.
Con la legge di Bilancio n. 234/2021 (art. 1, comma 258) per il 2022, il livello di finanziamento del SSN è stato da ultimo fissato in 124.061 milioni per l’anno 2022, 126.061 milioni per il 2023 e 128.061 milioni a decorrere dal 2024.
La relazione tecnica chiarisce che l’importo della spesa per il 2023, pari a €650 milioni è stimato per i primi 5 mesi dell’anno in considerazione del costo dei farmaci e delle dosi di vaccino prodotte dalle aziende farmaceutiche per le quali sono già stati assunti impegni a livello comunitario, nell’ambito delle procedure centralizzate gestite dalla Commissione Europea.
Il comma 447, art. 1, della legge n. 178/2020 (LB 2021) ha disposto, per l’anno 2021, l’istituzione di un Fondo per la sanità e i vaccini nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione di 400 milioni, finalizzato all’acquisto dei vaccini per contrastare il virus SARS-CoV-2 e dei farmaci specifici per la cura dei pazienti con l’infezione COVID-19 (cap. 4384 Ministero salute)[11].
Successivamente, il comma 1 del DL. 41 del 2021 (cd. Sostegni - L. 69/2021) ha incrementato, rispettivamente nella misura di 2.100 milioni di euro e di 700 milioni, le risorse stanziate per il 2021 per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima infezione, portando la dotazione del Fondo acquisto vaccini anti SARS-CoV-2 e farmaci anti COVID, complessivamente a 3.200 milioni di euro.
In aggiunta, il comma 650, art. 1, della legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021), trasponendo l'articolo 1, comma 2, del D.L. 10 dicembre 2021, n. 209 contenente misure urgenti finanziarie e fiscali poi abrogato con la clausola di salvezza degli effetti già prodottisi, ha incrementato la dotazione prevista dal Fondo acquisto vaccini di cui al comma 447 della LB 2021 di un ammontare di 1.850 milioni, non avente una dotazione per il 2022. Ne consegue che, nel medesimo anno 2021, allo stanziamento di 3.200 milioni del fondo di cui al cap. 4384 dello stato di previsione del Ministero della salute si è sommato l’incremento da ultimo stabilito per tale anno di 1.850 milioni di euro, per un ammontare complessivo di 5.050 milioni di euro (come risulta anche dal Rendiconto dello stato di previsione “Salute” per il 2021, qui il quadro del cap. 4384).
Si fa presente che, in relazione all’incremento previsto dalla citata legge di Bilancio 2022, la trasposizione della norma del DL. 209/2021 che incideva sull’anno 2021 si è sovrapposta, sopprimendola, alla disposizione contenuta al comma 1 dell'articolo 90 dell'originario disegno di legge di bilancio per il 2022, che recava, per il Fondo in oggetto, uno stanziamento appunto di 1.850 milioni per il 2022, anziché per il 2021. Pertanto, come risulta anche dall’assestamento 2022 (qui il quadro) non risultano stanziamenti di competenza per il Fondo in esame, mentre i residui ammontano a 4,8 milioni.
L’articolo 97 apporta alcune modifiche alla disciplina vigente in ambito sanitario volta a favorire la tempestività dei pagamenti, con particolare riferimento alle anticipazioni sul finanziamento della formazione dei medici specialisti, nelle more dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce e assegna alle Università le risorse previste.
Allo scopo, innanzitutto la disposizione incrementa dall’80 al 90 per cento la percentuale massima dell’anticipo consentito, estendendo poi la possibilità di calcolo al valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell’università con decreto direttoriale e non solo al valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Viene inoltre autorizzato il Ministero dell’economia ad effettuare, se necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi.
Più in dettaglio, l’articolo 97 modifica l’articolo 9-undecies, comma 3, del D.L. n. 78/2015 (L. 125/2015) che ha introdotto disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestività dei pagamenti e la corretta gestione di cassa[12], con particolare riferimento al finanziamento dei contratti (borse di specializzazione) da corrispondere ai medici specializzandi, per il tramite delle Università.
Più in generale, la norma ha il fine specifico di garantire, nel corso dell'esercizio, e nelle more dell'espressione dell'intesa Stato-Regioni di riparto del Fondo sanitario nazionale, una regolare gestione di cassa delle risorse stanziate per il SSN, al fine di evitare l'insorgenza, presso gli enti interessati, di ulteriori oneri connessi alla carenza di liquidità.
Alla lett. a) del comma 1 dell’articolo in esame, la disposizione incrementa di 10 punti percentuali, portandola al 90%, la misura dell’anticipo da calcolare sul valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile delle risorse a finanziamento dei contratti di specializzazione medica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, posto a valere sul livello del finanziamento di competenza dell'esercizio.
La lett. b), inoltre, aggiunge la possibilità di calcolare il valore dell’anticipo non solo sul valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ma altresì sul valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell’università con decreto direttoriale.
Pertanto si introduce un secondo possibile parametro di riferimento per la definizione di un valore provvisorio di finanziamento, da definirsi con decreto del Ministero dell’università e della ricerca sulla base dei più recenti dati disponibili, ancorché provvisori.
In aggiunta a tale possibilità, si autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad effettuare, ove necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi.
Si sottolinea che, in base a quanto indicato dalla Nota del Ministero dell’Università e della Ricerca (n. 27744 del 16 maggio 2022), riferita all’ultimo decreto del Ministero della salute (DM 2 settembre 2022) sull’assegnazione dei contratti di formazione medico specialistica per l’a.a. 2021-2022, le vigenti autorizzazioni di spesa per l’esercizio 2022 (che finanziano i contratti in oggetto) ammontano ad un importo complessivo pari a €1.269.593.876,28, in parte sostenuti con i fondi REACT-EU – programma Next Generation EU), cui si è aggiunta la stima della disponibilità che potrà derivare dai conteggi legati al precedente anno accademico (cioè il 2020-2021) pari a €215.589.129,07, per un ammontare totale di finanziamento statale, comunque stimato, disponibile per l’anno accademico 2021/2022, pari a €1.485.183.005,35.
Pertanto, per ottimizzare la possibilità di corrispondere le risorse, l’anticipazione sul valore pregresso deve essere consentita non solo sul riparto definitivamente assegnato, ma facendo riferimento anche ai valori stimati che beneficiano di recuperi e compensazioni di risorse precedentemente assegnate al finanziamento dei contratti di specializzazione medica.
Articolo 98
(Promozione delle competenze STEM nel sistema educativo
di istruzione e formazione)
L’articolo 98, in attuazione del PNRR, Missione 4 «Istruzione e ricerca» – Componente 1 «Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università», introduce una serie di misure volte a promuovere e potenziare le competenze e le discipline STEM in tutti i livelli del sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare attenzione a favorire il riequilibrio di genere.
L’articolo in commento – come evidenziato dalla relazione illustrativa e dal comma 6 dello stesso – concorre all’attuazione del PNRR, Missione 4 «Istruzione e ricerca» – Componente 1 «Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università». A questo specifico riguardo, gli Operational Arrangements sottoscritti il 28 dicembre 2021 impegnano l’Italia, entro il 31 dicembre 2022, ad adottare, a livello legislativo, interventi di «riforma del sistema di istruzione primaria e secondaria volta a migliorare i risultati scolastici», che annoveri, fra i suoi «elementi chiave», anche «iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione in tutti i cicli scolastici, dall'asilo nido alla scuola secondaria di secondo grado, con l'obiettivo di incentivare le iscrizioni ai curricula STEM terziari, in particolare per le donne» (cfr. riquadro M4C1-5).
Su un piano più generale, si ricorda che il PNRR pone particolare attenzione alle competenze e discipline scientifico-tecnologiche (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica: c.d. STEM).
Il Piano menziona espressamente la Comunicazione della Commissione europea COM(2020) 575 final del 17 settembre 2020, recante la Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021, là dove, fra le linee d’azione, si evidenzia la necessità del «Reskill and upskill (riqualificare e aggiornare le competenze): investimenti senza precedenti nella riqualificazione e nell'aggiornamento delle competenze sono fondamentali per sostenere le transizioni verde e digitale, rafforzare il potenziale di innovazione e di crescita, promuovere la resilienza economica e sociale e garantire un'occupazione di qualità e l'inclusione sociale. Gli investimenti e le riforme dovrebbero concentrarsi sulle competenze digitali e sull'istruzione e la formazione professionale per tutte le età. Nel 2019 il 42 % degli europei non possiede ancora almeno le competenze digitali di base. Entro il 2025 la percentuale di europei di età compresa tra i 16 e i 74 anni con competenze digitali di base dovrebbe aumentare fino a raggiungere il 70 %. I sistemi di istruzione devono essere ulteriormente adeguati alle sfide del 21º secolo. Gli Stati membri dovrebbero garantire un notevole incremento delle competenze digitali degli alunni, al fine di ridurre al di sotto del 15 % la percentuale di studenti di età compresa tra i 13 e i 14 anni che presentano risultati insufficienti in termini di alfabetizzazione informatica. Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai gruppi svantaggiati, alle donne e in particolare ai giovani che entrano nel mercato del lavoro, creando opportunità di lavoro di qualità e sostenendo un'offerta adeguata di posti di apprendistato e rafforzando l'istruzione e la formazione professionale. Entro il 2025 almeno quattro laureati su cinque dovrebbero essere occupati e tre su cinque dovrebbero beneficiare di una formazione sul posto di lavoro».
Particolarmente avvertito, in ambito europeo, è il tema di superare il divario di genere nelle discipline STEM: si vedano, fra l’altro, il rapporto EIGE – Istituto europeo per l’uguaglianza di genere e il riepilogo delle diverse politiche attivate in questo senso, anche per i necessari dati statistici. Significativa, al riguardo, è la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla promozione della parità tra donne e uomini in materia di istruzione e occupazione nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica, che lo stesso articolo in commento, al comma 5, richiama.
Occorre segnalare – allargando lo sguardo – che nella medesima direzione finalistica di rafforzare le competenze e discipline STEM si indirizzano, oltre alla disposizione qui in esame, anche altri interventi compresi nella M4.C1 del PNRR, a cominciare dalla riforma degli istituti tecnici e professionali (attuata con gli artt. 26, 27 e 28 del D.L. 144/2022: cfr. il relativo dossier) e dalla riforma degli ITS (attuata con L. 99/2022: cfr. qui il dossier), le quali peraltro aspirano a saldarsi fra loro in una logica “a filiera”, di continuità e integrazione dei percorsi formativi. Per un approfondimento sulle misure contemplate dal PNRR in materia d’istruzione, si rinvia all’apposito dossier.
Quanto al contenuto, le disposizioni di cui l’articolo si compone incidono sui diversi livelli dell’istruzione e della formazione, oltreché sul versante della formazione dei docenti.
In particolare, il comma 1 prevede che in via generale il Ministero dell’istruzione e del merito promuove specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti, volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione in ogni “segmento”: nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, al fine di fornire un primo approccio ai sistemi simbolico-culturali relativi al mondo naturale e artificiale; nel sistema di istruzione e formazione, per potenziare l’apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche; con riguardo all’istruzione superiore, con l’obiettivo di favorire l’accesso ai percorsi di istruzione e formazione terziaria in tali discipline, sostenendo l’uguaglianza di genere.
Il comma 2 interviene sul versante dei docenti, e più in particolare prevede che, nell’ambito della formazione continua obbligatoria e di quella continua incentivata dei docenti di ruolo siano previste specifiche iniziative formative dedicate alle discipline STEM: a tal fine, si aggiunge un nuovo terzo periodo all’art. 1, comma 3, del D.LGS. 59 del 2017, testo normativo già oggetto, peraltro, di ampie riforme, anch’esse realizzate in attuazione del PNRR, in forza dell’art. 44, comma 1, lett. b), del D.L. 36/2022 (cfr. il relativo dossier).
Il comma 3 opera sugli ITS con una novella all’art. 9, comma 3, della L. 99/2022, rafforzando il riferimento all’obiettivo di favorire l’equilibrio di genere nell’ambito delle linee di azione nazionali individuate dal Comitato nazionale ITS Academy.
Il comma 4 inserisce all’art. 3, comma 1, del D.LGS. 21/2008 la lettera c-bis) per aggiungere, tra le opportunità che i percorsi di orientamento forniscono allo studente, la conoscenza delle aree disciplinari relative alle materie STEM.
Il comma 5 affida al Ministero dell’istruzione e del merito il compito di promuovere tre tipologie di misure, anche in coerenza con la già richiamata Risoluzione del Parlamento europeo in materia del 10 giugno 2021:
a) definizione di linee guida entro il 30 giugno 2023 per l’introduzione nel piano triennale dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l’infanzia di azioni dedicate a rafforzare nei curricoli lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche legate agli specifici campi di esperienza e l’apprendimento delle discipline STEM;
b) azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche e educative della «Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza» per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse, superando gli stereotipi di genere;
La «Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza» è stata istituita dall’Assemblea generale dell’ONU il 22 dicembre 2015, con risoluzione A/RES/70/212, e si celebra l’11 febbraio di ogni anno; l’ultima edizione si è svolta a Dubai.
c) creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline STEM.
I commi 6 e 7 riguardano i profili finanziari.
In dettaglio, il comma 6 precisa che le iniziative di cui al comma 5 sono attuate nell’ambito delle linee di investimento previste nella Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimenti 1.4, 1.5, 2.1 e 3.1 del PNRR, nei limiti delle risorse previste per i citati singoli investimenti, dei fondi strutturali per l’istruzione 2021-2027 e delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito.
Per comodità di lettura, si riportano gli investimenti richiamati e gli stanziamenti globali per ciascuno previsti:
§ Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado (1,50 mld);
§ Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) (1,50);
§ Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico (0,80 mld);
§ Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi (1,10 mld).
§ Per lo stato di attuazione di ciascuno, si rinvia ancora all’apposito dossier.
Il comma 7 dispone che dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’articolo 99, comma 1, introduce, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni. Il comma 2 stabilisce la destinazione dei risparmi conseguenti all’applicazione della nuova disciplina introdotta dal comma 1.
Per i fini anzidetti, il comma 1 introduce all’articolo 19 del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/ 2011) i nuovi commi da 5-quater e 5-sexies.
L’art. 19, co. 5, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) – come modificato dall’art. 4, co. 69, della L. 183/2011 e, successivamente, dall'art. 12, co. 1, lett. a), del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto che, negli a.s. 2012/2013 e 2013/2014, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non potevano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e le stesse erano conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
Il co. 5-bis dello stesso art. 19 – introdotto dall’art. 4, co. 70, della L. 183/2011 e modificato dall’art. 12, co. 1, lett. b), del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto che, negli stessi a.s., alle medesime istituzioni scolastiche autonome di cui al co. 5 non poteva essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) e che, dunque, il posto era assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.
A sua volta, il co. 5-ter dello stesso art. 19 – introdotto dall’art. 12, co. 1, lett. c), del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto, per quanto qui interessa, che i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali può essere assegnato un dirigente scolastico e un DSGA devono essere definiti con decreto del Ministro (ora) dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata. Fino al termine dell'a.s. nel corso del quale tale accordo sarà adottato, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 19, co. 5 e 5-bis, dello stesso D.L. 98/2011 (L. 111/2011).
Successivamente, l’art. 1, co. 978, della L. 178/2020 ha disposto che, per l’a.s. 2021/2022, il numero minimo di alunni necessario perché alle istituzioni scolastiche autonome possano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato è ridotto (da 600) a 500 unità, ovvero (da fino a 400) a fino a 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Ha, altresì, confermato che le istituzioni scolastiche che non raggiungono il numero minimo di alunni indicato sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome e che alle stesse non può essere assegnato in via esclusiva un posto di DSGA. Quest’ultimo, è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche con decreto del Direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'Ufficio scolastico regionale competente.
Per completezza d'esposizione, si ricorda altresì che la novella prevista dall'articolo 47, comma 8, del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022), ha disposto che le istituzioni scolastiche che hanno un numero di alunni uguale o superiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. La novella ha altresì disposto che resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del D.L. n. 4/2022 (L. n. 25/2022), in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici. Inoltre, con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), non devono derivare situazioni di esubero di personale.
Il richiamato art. 19-quater prevede che, in deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, sia reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per la suddetta mobilità, oltre all'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. È previsto che dall'attuazione dell'articolo non derivino situazioni di esubero di personale, anche per gli anni scolastici successivi all'anno scolastico 2024/2025.
Sulla base di tali previsioni, la consistenza organica dei dirigenti scolastici per l’a.s. 2021/2022 è stata definita con DM 157 del 14 maggio 2021. Nella relativa premessa si faceva presente che l’intesa in sede di Conferenza unificata non era ancora stata raggiunta. Dalla tabella allegata si evince che, per lo stesso a.s., le istituzioni scolastiche con un numero di alunni inferiore a 600 ma almeno pari a 500, o inferiore a 400 ma almeno pari a 300 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, sono 370.
La nuova disciplina (contenuta nel nuovo comma 5-quater):
§ è operativa a decorrere dall'a.s. 2024/2025;
§ prevede che i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, da adottare entro il 30 giugno dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento;
§ specifica che essa intende dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla Missione 4 Componente 1 del PNRR;
Al riguardo, si ricorda che la maggior parte delle risorse destinate all'istruzione finanziano investimenti e riforme presenti nella Missione 4 ("Istruzione e ricerca"), nell'ambito della Componente 1 ("Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università "). In particolare, la Componente 1 riguarda quattro aree d'intervento, per un complesso di risorse pari a 19,436 miliardi di euro.
Tra le riforme previste nell'ambito della Componente 1 è prevista anche la riforma dell'organizzazione del sistema scolastico (M4C1-R.1.3-5,10) (a titolarità del MIM).
Missione/ Componente |
Investimenti/ Riforme |
Risorse PNRR |
Amministrazione Titolare/ Soggetto attuatore |
Traguardo/ Obiettivo |
M4C1 |
Riforma 1.3 - Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico (M4C1-R.1.3-5,10) |
-- |
MIM |
Traguardo: T4 2022 Traguardo: T4 2023 Entrata in vigore delle disposizioni per l’efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alla riforma, ove necessario. |
Nel dettaglio, la riforma intende adeguare il numero degli alunni per classe – in particolare, il numero di insegnanti sarà fissato allo stesso livello dell'a.s. 2020/2021, a fronte del calo demografico – e rivedere le norme relative al dimensionamento degli edifici scolastici.
Come "parametro efficace" per individuare i plessi accorpati ad altri istituti dovrà essere adottata la popolazione scolastica regionale, anziché la popolazione del singolo istituto (come previsto dalla legislazione vigente):
§ prevede che si deve tener anche conto della necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale;
§ stabilisce che, ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema dí decreto sia trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 30 aprile;
§ dispone che le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di definizione dei criteri sopra indicati provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto;
§ attribuisce alle Regioni la facoltà, da esercitare con deliberazione motivata, di determinare un differimento temporale, non superiore a 30 giorni;
§ demanda infine agli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, il compito di provvedere alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
Il nuovo comma 5-quinquies disciplina la procedura per la determinazione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni nel caso di mancata adozione del relativo decreto entro la data del 30 giugno. In tal caso, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze deve essere adottato entro il 31 luglio, sulla base di un coefficiente, indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per i primi tre anni scolastici si applica un correttivo non superiore all'1 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
Infine, il nuovo comma 5-sexies prevede che, in sede di prima applicazione:
§ per l'a.s. 2023/2024, restano ferme le disposizioni di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter con i parametri, in relazione ai quali si veda supra, indicati all'articolo 1, comma 978, della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 178/2020);
§ per l'a.s. 2024/2025, il decreto che stabilisce i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni (adottato ai sensi del comma 5-quater ovvero del comma 5-quinquies), definisce un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato dall'applicazione dei commi 5 e 5-bis;
§ a decorrere dall'a.s. 2025/2026 il decreto di cui al comma 5-quater, ovvero di quello di cui al comma 5-quinquies, definisce un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.
Il comma 2 prevede che i risparmi conseguiti con l'applicazione della nuova disciplina confluiscono, previo accertamento degli stessi, su di un Fondo, costituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, e possono essere destinati, oltre che al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico, ad incrementare:
- il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;
Il Fondo citato è disciplinato dall'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007). Al riguardo, si ricorda che, in base all’art. 1, co. 11, della L. 107/2015 – che ha previsto la ridefinizione dei criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche – è intervenuto il DM 834 del 15 ottobre 2015, in base al quale, dall’anno scolastico 2016/2017, per l’assegnazione del Fondo si fa riferimento ai seguenti parametri: tipologia dell’istituzione scolastica; consistenza numerica degli alunni e numero degli alunni diversamente abili; numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola e numero delle classi terminali.
§ il Fondo unico nazionale (FUN) della dirigenza scolastica;
§ il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi;
§ il Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica.
Il «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» è stato istituito nello stato di previsione del MIUR (ora Ministero dell'istruzione e del merito) dall’art. 1, co. 202, della L. 107/2015. Le relative risorse – rideterminate rispetto allo stanziamento iniziale da disposizioni legislative successivamente intervenute – sono state allocate sul cap. 1285.
Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede annualmente al riparto delle risorse del Fondo. I risparmi accertati sono iscritti sul relativo Fondo con uno o più decreti di variazione compensativa adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Articolo 100
(Misure in materia di istruzione e merito)
L’articolo 100, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, un fondo di 150 milioni di euro per il 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR. Il comma 2, primo periodo del medesimo art. 100, prevede che talune attribuzioni in materia di attestazioni siano svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti. Il comma 2, secondo periodo, dispone che una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, pari a 4,2 milioni di euro, sia destinata, a decorrere dall’anno 2023, all’incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche. Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nel dettaglio, l’articolo in commento, al comma 1, prevede che nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito (come ridenominato dall’art. 6 del D.L. 173/2022) sia istituito un fondo con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico (docenti e ATA, come rileva la relazione tecnica), con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione (rectius della presente legge), sono definiti i criteri di utilizzo delle risorse di cui al comma in esame.
Per un approfondimento sulle politiche del settore dell’istruzione all’interno del PNRR - e sulla relativa attuazione - si rinvia all’apposita sezione del sito web della Camera dei deputati, con particolare riferimento agli allegati “Riforme” e “Investimenti” ivi presenti.
Si segnala, in particolare, all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Riforma del sistema di reclutamento dei docenti (Missione 4, Componente 1-Riforma 2.1). Tale riforma mira a istituire un nuovo modello di reclutamento dei docenti, collegato a un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l'arco della carriera, al fine di migliorare la qualità del sistema educativo italiano. Essa ha previsto:
§ come Traguardo al 30 giugno 2022 (T2 2022) l’entrata in vigore della riforma della carriera degli insegnanti. Esso è stato considerato raggiunto, nel dettaglio, con l’approvazione dell’art. 59 del D.L. n. 73 del 2021 (L. 106/2021) che reca disposizioni specifiche per la tempestiva nomina del personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l’immissione in ruolo del medesimo personale, a cominciare da quelle relative alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche. Tale articolo è stato modificato dall’art. 46 del decreto-legge n. 36 del 2022 (L.79/2022). L’art. 44 del medesimo decreto-legge n. 36 del 2022, poi, introducendo diverse novelle al decreto-legislativo n. 59 del 2017, reca disposizioni in materia di formazione, abilitazione e accesso in ruolo dei docenti, in particolare, della scuola secondaria di I e II grado;
§ come Traguardo al 31 dicembre 2023 (T4 2023), l’entrata in vigore delle disposizioni per l’efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alla riforma, ove necessario. Si segnala, a tale proposito, l’art. 38 del decreto-legge n. 115 del 2022 (L.142/2022) (cosiddetto Aiuti-bis) che ha previsto per gli insegnanti di ruolo forme di premialità e progressione di carriera, legati al positivo superamento dei percorsi formativi.
§ come Obiettivo al 31 dicembre 2024 (T4 2024), almeno 70.000 insegnanti reclutati con il nuovo sistema di reclutamento.
Si ricorda che, nel provvedimento in esame, all’art. 153, commi 9, 10 e 11 - alle cui schede di lettura si rinvia - sono presenti ulteriori norme in materia di personale del sistema di istruzione, relative, rispettivamente, ai concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive, al reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico e di proroga degli incarichi conferiti a tempo determinato.
Per completezza d’informazione, si ricorda che è stata firmata, presso la sede dell'ARAN, l'11 novembre 2022, l'ipotesi di Contratto collettivo nazionale sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca - triennio 2019-2021, che consente di erogare l'anticipazione della parte economica che interessa 1.232.248 dipendenti, di cui 1.154.993 appartenenti ai settori scuola e AFAM (compresi 850 mila docenti) e 77.255 appartenenti ai settori Università (con esclusione dei docenti) ed enti di ricerca. Qui il relativo comunicato.
Il comma 2 dispone, al primo periodo, che le attribuzioni previste dall’art. 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 150 del 2009 (relativamente all’obbligo di attestazione dell’avvenuta pubblicazione dei documenti) siano svolte - presso le istituzioni scolastiche - dai revisori dei conti.
La relazione illustrativa del provvedimento in esame rileva che il comma 2 dell’art. 100 stabilisce che i revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgano l’attività di attestazione della pubblicazione, della completezza, dell’aggiornamento e dell’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione pubblicati da parte delle medesime istituzioni, prevista dall’art. 14, comma 4, lett. g) del decreto legislativo n. 150 del 2009. “Atteso, infatti – prosegue la relazione illustrativa - che per le istituzioni scolastiche non è prevista la costituzione di un OIV (Organismo indipendente di valutazione della performance), in quanto, alla luce delle specificità del sistema scolastico, l’art. 74, comma 4, d.lgs. n. 150/2009 esclude esplicitamente tale possibilità, si ritiene che l’assolvimento dell’obbligo di attestazione dell’avvenuta pubblicazione dei documenti prevista dall’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 150/2009 possa essere affidata ai revisori dei conti, garantendo così un controllo maggiore rispetto all’adempimento dell’obbligo, coerente con le funzioni già svolte dai revisori in tema di verifiche e controlli delle attività amministrative quali, ad esempio, quelli sulle procedure di gara o sui conferimenti degli incarichi. Con riferimento alla trasparenza, infatti, l’ANAC aveva affidato, in un primo momento (Delibera n. 201/2022), ai direttori degli USR il compito di attestare l’avvenuta pubblicazione degli obblighi di pubblicazione e, in un secondo momento (comunicato ANAC del 5 ottobre 2022), ai dirigenti scolastici che, peraltro, essendo tenuti ad adempiere agli obblighi di trasparenza, non possono adempiere anche alla verifica dell’avvenuta pubblicazione. La disposizione, dunque, affidando ai revisori dei conti le funzioni sopra descritte consente di risolvere due aspetti problematici relativi all’applicazione della legislazione anticorruzione e trasparenze nelle scuole”.
Si ricorda che il citato art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 disciplina l’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui ogni pubblica amministrazione si deve dotare (ad esclusione, come anticipato, - secondo l’art. 74, comma 4 del medesimo decreto legislativo 150/2009 - dell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale), che è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti.
Il comma 4 di tale articolo indica le funzioni di tale Organismo, che sono le seguenti:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui al successivo art. 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art. 9, comma 1, lettera d) del medesimo decreto legislativo, nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dallo stesso decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7 del decreto, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;
f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità di cui al Titolo II del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2009 (artt. 2-16), in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance (questa è la funzione che la disposizione in commento attribuisce, presso le istituzioni scolastiche, ai revisori dei conti);
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
Il medesimo comma 2, al secondo periodo, dispone (conseguentemente) che una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, come rifinanziato dalla medesima legge di bilancio in esame, pari a 4,2 milioni di euro (annui), sia destinata, a decorrere dall’anno 2023, all’incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 1, comma 616, della citata legge n. 296 del 2006, da definirsi con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze “in ragione del rafforzamento dei compiti loro affidati dalla disposizione in esame” (come rileva la relazione illustrativa).
Al riguardo, si valuti l’opportunità di esplicitare nel testo il termine entro il quale il decreto ministeriale previsto dall’art. 100, comma 2, sia da adottare (la relazione illustrativa riporta il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore della legge).
Si ricorda che il suddetto art. 1, comma 601 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha previsto che, a decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, fossero istituiti nello stato di previsione dell’allora Ministero della pubblica istruzione, i seguenti fondi: il "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi sono affluiti gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione di tale Ministero "Strutture scolastiche" e "Interventi integrativi disabili", nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità "Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi, nonché ulteriori autorizzazioni di spesa ivi indicate.
Inoltre, il citato art. 1, comma 616 della medesima legge n. 296 del 2006 prevede che il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali sia effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dall’attuale Ministro dell’istruzione e del merito, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici, e che gli ambiti territoriali scolastici siano limitati nel numero a non più di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni.
Si ricorda, poi, che il comma 2 dell’art. 99 del presente provvedimento prevede che i risparmi conseguiti dalla riorganizzazione del sistema scolastico disposta dal del medesimo art. 99 confluiscano, previo accertamento degli stessi, su di un Fondo, costituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, e possano essere destinati ad incrementare – tra gli altri – il suddetto Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006.
Ai sensi del comma 3, infine, ai fini della attuazione dell’articolo in esame, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
L’articolo 101, comma 1, novella l’art. 1, comma 977, della L. 145/2018, disponendo che il MUR, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, preveda penalizzazioni economiche per le università che non abbiano rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, qualora il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni 2022-2025, i limiti a esso assegnati in termini di fabbisogno complessivo generato.
La disposizione in commento si colloca nell’ambito della disciplina del finanziamento delle università, imperniata, fra l’altro, sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).
Il Fondo, ora facente capo al MUR sub cap. 1694 dello stato di previsione, è stato istituito dall'art. 5, comma 1, lett. a), della L. 537/1993. Esso finanzia la quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, a eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale (destinata a confluire nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, c.d. FIRST, ex art. 1, comma 870, della L. 296/2006) e della spesa per le attività sportive universitarie. L’evoluzione della normativa di riferimento è stata caratterizzata da interventi che hanno progressivamente ridotto l’incidenza dei finanziamenti su base storica a favore di parametri quali il costo standard per studente, la quota premiale in relazione ai risultati della didattica e della ricerca, gli interventi perequativi a salvaguardia di situazioni di particolare criticità. Per approfondimenti, cfr. l’apposito dossier.
Per quanto qui interessa più da vicino, l’art. 1, comma 971, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), come modificato dall’art. 238, comma 8, del D.L. 34/2020, ha disposto che le università statali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo 2019-2025, garantendo che il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale stabilito dall'ultima NADEF e delle maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti e le attività di ricerca e innovazione nel territorio nazionale, comunque le riscossioni e i pagamenti sostenuti per tali finalità non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario (cfr. per approfondimenti i dossier relativi al testo originario e alla novella).
L’art. 1, comma 977, della medesima L. 145/2018, anch’esso modificato dall’art. 236, comma 7, del D.L. 34/2020, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2023, per gli enti di cui al comma 971 che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità (cfr. per approfondimenti i dossier relativi al testo originario e alla novella).
Proprio su quest’ultima previsione viene a incidere la disposizione in commento, operando una sostituzione del comma 977, a tenore del quale, ora, nel caso in cui il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni 2022-2025, i limiti di cui al comma 971, per gli enti che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato, il Ministero dell’università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie di ciascun anno successivo a quello di riferimento, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Rispetto al testo vigente, la disposizione in commento, anche alla luce dei significativi finanziamenti rinvenienti dal PNRR, sembra introdurre due elementi di novità:
i) per l’applicazione delle penalizzazioni economiche, è condizione necessaria, ma non più da sola sufficiente, che il singolo ente disattenda il fabbisogno finanziario programmato; diviene infatti anche necessario, e anzi pregiudiziale visto l’ordine delineato dalla novella, l’avverarsi di una seconda condizione di carattere “sistemico”, e cioè che il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni di riferimento, i limiti stabiliti dal comma 971;
ii) la disciplina del comma 977, di cui prima si prevedeva l’applicazione a decorrere dal 2023, è ora riferita al periodo 2022-2025.
Articolo 101, comma 2
(Risorse per l’assistenza informatica del MUR
nell’attuazione del PNRR)
Nell’ambito delle attività di attuazione del PNRR e dei connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti facenti capo al MUR, l’articolo 101, comma 2, stanzia 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per finanziare l’assistenza informatica, e più in particolare le convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, i servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza.
La relazione illustrativa ricorda che il MUR, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e successiva rettifica del 23 novembre 2021, è assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR per complessivi 11,732 miliardi di euro, relativi a iniziative previste nell’ambito delle due componenti M4C1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università» e M4C2 «Dalla Ricerca all'Impresa». La stessa relazione evidenzia, però, come nell’ambito dei fondi PNRR assegnati al MUR non siano ricomprese le risorse da destinare all’assistenza tecnica per le funzioni svolte.
Sul punto, è quindi intervenuto, in un primo momento, l’art. 13 del D.L. 152/2021, che ha inserito all’interno dell’art. 64 del D.L. 77/2021 (articolo rubricato «Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca») un nuovo comma 6-ter.1. La disposizione, al fine di garantire l’attuazione del PNRR e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, ha autorizzato il MUR, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza. La copertura è stata individuata nella corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al MUR (cfr. qui, per approfondimenti, l’apposito dossier).
La relazione riferisce che il Ministero ha provveduto ad attivare, in forza di tale previsione, convenzioni per l’affidamento di servizi di Digital Transformation per le PA – Lotto 2 e Contratto esecutivo Sistema Pubblico di Connettività - Lotto 4. L’oggetto del servizio è relativo a un supporto specialistico in essere presso l’Unità di Missione del PNRR MUR e le diverse Direzioni Generali del MUR coinvolte nell’attuazione del Piano; i contratti sottoscritti prevedono la conclusione delle attività entro il mese di dicembre 2022.
In questo contesto si colloca la disposizione qui in commento, che è finalizzata a dare continuità finanziaria alle iniziative intraprese e alle convenzioni in essere per l’assistenza informatica, stanziando 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per le medesime esigenze già individuate dal primo periodo del citato art. 64, comma 6-ter.1, del D.L. 77/2021.
Articolo 101, comma 3
(Risorse per le borse di studio
destinate a studenti universitari e AFAM)
L’articolo 101, comma 3, incrementa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, da destinare agli studenti universitari e AFAM, anche al fine di dare continuità alle misure adottate nell’ambito del PNRR.
Come chiarito nella relazione illustrativa, la disposizione in commento stanzia risorse ulteriori volte ad assicurare la continuità dell’attuale sistema di erogazione delle borse di studio per studenti universitari e AFAM, finanziato pure grazie al PNRR, anche una volta che le risorse apportate da quest’ultimo si saranno esaurite.
Si ricorda, in proposito, che il PNRR, M4C1 – Investimento 1.7: Borse di studio per l’accesso all’università, ha l’obiettivo di garantire la parità di accesso all'istruzione, agevolando la partecipazione a percorsi di istruzione terziaria per gli studenti in difficoltà socioeconomiche, che sopportano un costo-opportunità relativamente alto nello scegliere un corso di studi avanzato rispetto a una transizione precoce verso il mercato del lavoro.
Più in dettaglio, la misura stanzia l’importo di 500 milioni di euro operando in una duplice direzione:
i) aumentare di 700 euro in media l’importo delle borse di studio, per giungere così ad un valore di circa 4.000 euro per studente;
ii) allargare la platea degli studenti beneficiari, riducendo il divario rispetto alla media dell’Unione europea di studenti con una borsa di studio. Attualmente, il 12% degli studenti italiani beneficia di una borsa di studio, in confronto al 25% della media dell’Unione europea (cfr. la seconda Relazione sullo stato di attuazione del PNRR presentata dal Governo il 5 ottobre 2022). L’obiettivo è quello di portare il tasso di copertura in Italia almeno al 20%, arrivando a 300 mila beneficiari nel 4° trimestre 2023 e a 336 mila beneficiari nel 4° trimestre 2024.
In attuazione di quanto previsto dal Piano, è giunto, innanzitutto, l’art. 12 del D.L. 152/2021, il quale ha stabilito che, da un lato, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del MUR; dall’altro lato, che le risorse indicate dal PNRR confluiscono sul fondo di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del D.LGS. 68/2012, cioè il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo (per approfondimenti, cfr. il dossier relativo all’art. 12 del D.L. 152/2021 e il dossier relativo a «La normativa vigente in materia di diritto allo studio nelle università e nelle istituzioni AFAM»).
Sono stati poi adottati il decreto del MUR n. 1320 del 17 dicembre 2021, che ha definito gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l’accesso alle stesse, e successivamente la circolare ministeriale n. 13676 dell'11 maggio 2022 con la quale sono state introdotte ulteriori specificazioni in tema di importi delle borse di studio e di rendicontazione delle risorse a valere sul PNRR.
In particolare, per gli studenti “fuori sede” e per gli studenti “indipendenti” l’attuale importo è incrementato di 900 euro, arrivando a 6.157,74 euro. Per gli studenti “pendolari” l’aumento è di 700 euro che porta il valore a 3.598,51 euro, mentre per quelli “in sede” la crescita è di 500 euro, arrivando a 2.481,75 euro. Specifiche ulteriori agevolazioni e incrementi sono previsti per gli studenti economicamente più svantaggiati, per quelli con disabilità e per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie STEM per le quali l’importo della borsa di studio spettante è incrementato del 20%. Incrementi mensili di 600 euro per massimo dieci mesi spettano, inoltre, agli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale. Il decreto, poi, alza i limiti massimi dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) in modo da consentire a una platea più ampia di studenti, in possesso dei requisiti di merito previsti, di poter fare la domanda per l’accesso alla borsa di studio: la soglia ISEE è portata a 24.335,11 euro, mentre quella ISPE a 52.902,43 euro.
In questo quadro normativo si viene a innestare la disposizione in commento, che – come anticipato – incrementa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del D.LGS. 68/2012.
Rispetto al fondo in parola, l’ultimo riparto è avvenuto, per l’anno 2021, con il decreto direttoriale n. 2795 del 25 novembre 2021. Per la ricognizione delle più recenti misure di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e delle altre iniziative statali in tema di diritto allo studio, cfr. il link all’apposita pagina del MUR.
Articolo 102
(Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione
impianti di risalita e di innevamento)
L'articolo 102, comma 1, istitutisce presso il Ministero del turismo un Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni per l'anno 2024, 70 milioni per l'anno 2025 e 50 milioni per l'anno 2026, da destinare alle imprese esercenti attività di risalita a fune e innevamento, con l'obiettivo di realizzare interventi di ammodernamento e manutenzione. Tale misura mira altresì ad incentivare l'offerta turistica delle località montane.
In base al comma 2, le risorse previste possono essere destinate alla dismissione di impianti di risalita non più utilizzati o obsoleti. È inoltre prevista la dotazione di 1 milione di euro per progetti di snow-farming per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
L'articolo 102, comma 1, istitutisce presso il Ministero del turismo un Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni per l'anno 2024, 70 milioni per l'anno 2025 e 50 milioni per l'anno 2026, da destinare alle imprese esercenti attività di risalita a fune e innevamento, già insistenti nei territori montani e nei comprensori sciistici nonché di innevamento artificiale, dismettendo impianti non utilizzati od obsoleti, e garantire più elevati standard di sicurezza. Tale misura mira altresì ad incentivare l'offerta turistica delle località montane.
In base al comma 2, le risorse previste dal comma precedente possono essere destinate alla dismissione di impianti di risalita non più utilizzati o obsoleti. E' inoltre prevista la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per progetti di snow-farming.
Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, la disposizione è volta ad evitare che si ripetano episodi tragici come quello del Mottarone e che si ripensino gli impianti e le sciovie, anche a fronte del progressivo scioglimento dei ghiacciai, come nel caso del comprensorio dello Stelvio.
Pertanto, si è intervenuti direttamente per garantire adeguati standard di sicurezza degli impianti, anche al fine di incentivare e garantire, soprattutto nel periodo invernale, l’attrattività turistica nelle zone montane.
Si ricorda che il decreto 18 giugno 2021, n. 172, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) contiene le disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone contenute nell’Allegato tecnico al decreto stesso. Tali disposizioni e specificazioni costituiscono l’articolazione in forma organica delle norme europee, integrate con le norme nazionali vigenti in materia e si applicano agli impianti a fune in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, effettuato con funivie, funicolari, sciovie (a fune alta e bassa) e slittinovie. L'Allegato tecnico è suddiviso in 20 capitoli che individuano le procedure da seguire nella redazione dei progetti ed i vari requisiti specifici riguardanti le infrastrutture degli impianti a fune per il trasporto di persone.
Nel quadro delle iniziative a supporto delle attività imprenditoriali legate alla gestione di impianti sciistici, sono stanziate risorse per la realizzazione di progettualità innovative in ambito snow-farming. Tale pratica innovativa consiste nella realizzazione di siti di stoccaggio di neve artificiale, al fine di supportare nelle stagioni più calde lo svolgimento tanto delle attività sportive, quanto di quelle legate allo svago. In particolare, tale pratica, già in uso presso numerose realtà nazionali, prevede la raccolta di grandi quantità di neve artificiale nei mesi primaverili, la realizzazione di meccanismi di copertura finalizzati a ostacolarne lo scioglimento, e infine il trasporto e la posa della stessa neve presso le piste e gli impianti sciistici, così da poter anticipare e supportare lo svolgimento della stagione turistica.
La relazione indica che, in via sperimentale, si prevede la realizzazione di sette progetti pilota, per un totale di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, subordinati alla presentazione di proposte progettuali che dettaglino gli estremi degli stessi progetti.
Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della disposizione, ivi comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e quelli ad esso collegati, il cronoprogramma procedurale coerente con gli stanziamenti previsti dal comma 1, nonché le modalità di revoca (comma 3).
Si valuti l'opportunità di integrare il processo decisionale di adozione del decreto prevedendo altresì l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.
Articolo 103
(Aiuti di stato Covid e recupero aiuti
corrisposti in eccedenza dei massimali)
L’articolo 103 contiene delle disposizioni per il recupero di aiuti di stato COVID-19 corrisposti in eccedenza rispetto alla misura consentita ai sensi del Quadro europeo temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell' emergenza del COVID-19, cd. Temporary Framework COVID-19 (Sezione 3.1).
Il comma 1 elenca le misure legislative agevolative interessate dall’articolo in esame: si tratta essenzialmente di misure introdotte durante il periodo pandemico a sostegno delle imprese del settore turistico. Il comma 2 dispone che gli aiuti di cui al comma 1, fruiti alle condizioni e nei limiti del Quadro (Sezione 3.1), possano essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati (ai sensi della medesima Sezione 3.1). In caso, invece, di superamento dei massimali ivi previsti, il comma 3 prevede, in primis, un meccanismo volontaristico di restituzione da parte del beneficiario, comprensiva degli interessi. In caso di mancata restituzione volontaria, il successivo comma 4 dispone che il corrispondente importo debba essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. In assenza di nuovi aiuti o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato. Ai sensi del comma 5, non è prevista l’applicazione di sanzioni in caso di restituzione. Ai fini della verifica del rispetto dei massimali e dell’obbligo di restituizione degli aiuti eccedenti di cui ai precedenti commi, si applica, per espresso richiamo del comma 7, la definizione di impresa unica contenuta nella disciplina europea sugli aiuti di stato “de minimis”. Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la definizione delle modalità di attuazione della norma. Ai sensi del comma 8, le disposizioni dell’articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio nella Gazzetta Ufficiale.
Secondo quanto evidenzia la relazione illustrativa, è sorta la necessità, in considerazione dello sviluppo che ha avuto il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19 - con le relative modifiche susseguitesi nel biennio 2020-2021 (per un approfondimento delle quali si rinvia all’apposito tema dell’attività parlamentare) - di considerare che vi sono stati molti operatori economici che hanno usufruito di agevolazioni in eccesso rispetto ai limiti previsti dalla Sezione 3.1 del predetto Quadro.
La disposizione sarebbe quindi volta a spingere gli operatori economici ai necessari controlli con riferimento alle agevolazioni ricevute dagli operatori economici del turismo, nonché a semplificare la restituzione degli aiuti ricevuti in eccesso agevolando anche il recupero da parte dello Stato.
Segnatamente, ai sensi del comma 1, le norme di cui all’articolo in esame si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti di cui alla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19, e successive modificazioni e integrazioni. Si tratta di misure di agevolazione per il settore turistico di cui agli:
a) articoli 182, comma 1 e 183, comma 2, del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020).
L’articolo 182, comma 1 del D.L. n. 34/2020, come integrato da successivi interventi legislativi, ha istituito nello stato di previsione dell’allora MIBACT (ora Ministero del turismo) un fondo destinato a sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le imprese turistico-ricettive, le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, danneggiate a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 [13].
L’articolo 183, comma 2 del D.L. n. 34/2020, come integrato da successivi interventi legislativi, ha istituito presso l’allora MIBACT, ora Ministero della cultura, un Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato, oltre che al sostegno dei musei, degli altri istituti e luoghi della cultura non statali, delle librerie e dell'intera filiera dell'editoria, anche al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre[14];
b) articolo 79, del D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020).
L’articolo in questione ha riconosciuto un credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (di cui all’art. 10 del D.L. n. 83/2014) nella misura del 65 per cento dei costi sostenuti, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Sono state ammesse a fruire del credito di imposta anche le strutture che svolgono attività agrituristica e le strutture termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.
c) articolo 6-bis, commi 3 e 11 del D.L. n. 137/2020 (L. n. 176/2020).
L’articolo 6-bis, comma 3 del D.L. n. 137/2020 ha rifinanziato il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, sopra commentato, di 350 milioni per il 2020 destinando le risorse al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi. Ha altresì rifinanziato il medesimo fondo di 50 milioni per il 2021[15].
L’articolo 6-bis, comma 11 ha istituito presso l’allora Mibact, ora Ministero del Turismo, un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, a ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte[16].
Ai sensi del comma 2, gli aiuti di cui al comma 1, fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1, possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.
Rinviando per ulteriori approfondimenti al box in calce alla presente scheda di lettura e all’apposito tema dell’attività parlamentare, si descrive di seguito la disciplina sugli aiuti di importo limitato contenuta nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato nell'emergenza del COVID-19, alla Sezione 3.1. Si tratta di aiuti - sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni – che il Quadro ha ritenuto concedibili, entro e non oltre il 30 giugno 2022, a favore imprese che, al 31 dicembre 2019, non si trovavano già in difficoltà.
Il limite previsto per tali aiuti è 2,3 milioni di EUR per impresa al lordo di qualsiasi imposta o onere (ai sensi dell'art. 2, punto 18) del GBER, dell'art. 2, punto 14, del Reg. n. 702/2014/UE e nell'art. 3, punto 5, del Reg. n. 1388/2014/UE). Il limite è stato innalzato a 2,3 milioni dalla sesta modifica del quadro temporaneo, disposta il 18 novembre 2021 (cfr. punto 32 della Comunicazione della Commissione 2021/C 473/01). In origine, tale limite era pari a 800 mila euro (2020/C 91 I/01), poi innalzato a 1,8 milioni di euro dalla quinta modifica (2021/C 34/C)[17].
Le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni sopra descritte.
Gli aiuti di importo limitato di cui alla Sezione 3.1 hanno potuto essere combinati con gli aiuti "de minimis". Si rammenta che gli aiuti “de minimis” possono essere concessi fino a 200 000 euro per impresa nell'arco di tre esercizi finanziari, a condizione che siano rispettati i requisiti della relativa disciplina sugli aiuti "de minimis", di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013[18].
Secondo quanto dispone il comma 3, in caso di superamento dei massimali previsti dal Quadro temporaneo, l'importo dell'aiuto eccedente è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004[19].
In caso di mancata restituzione volontaria, il corrispondente importo è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. Così dispone il comma 4, il quale prevede anche che a tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto.
In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.
In base al comma 5, in caso di restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente con le modalità previste dai commi 3 e 4, non è prevista l’applicazione di sanzioni. Si demanda ad un decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le modalità di attuazione delle morme suindicate ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro.
In base a quanto dispone il comma 7, ai fini dei commi da 1 a 5, si applica la definizione di impresa unica ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato «de minimis», nei diversi settori economici.
Il comma 7 richiama il Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti «de minimis», il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e il Regolamento (UE) n. 717/2014, relativo agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
I massimali di aiuti concedibili ai sensi dei predetti Regolamenti operano per singola “impresa”. In proposito, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità devono essere considerate un'impresa unica[20]. Dunque, i Regolamenti “de minimis” sopra indicati[21], definiscono, per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni suddette, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.
La ratio della definizione è evitare che un gruppo societario possa beneficiare di più aiuti, oltre i massimali, per effetto di richieste formulate da singole imprese appartenenti al gruppo.
La definizione di impresa unica è dunque essenziale ai fini della verifica del rispetto dei massimali di aiuti e gli Stati membri sono tenuti ad istituire modalità di controllo in tal senso.
Secondo quanto dispone il comma 8, le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
Il 19 marzo 2020, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione COM (2020) 1863 final "Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak", cd. "Temporary Framework". Si tratta dunque di un quadro eccezionale e temporaneo volto a consentire agli Stati membri di adottare misure di intervento nell'economia in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. Nella Comunicazione, la Commissione ha definito le condizioni di compatibilità da applicare a tali misure. Ai sensi della Comunicazione, gli Stati membri devono notificare le misure alla Commissione e dimostrare che sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio al grave turbamento dell'economia generato dall'epidemia e che sono pienamente rispettate tutte le condizioni previste nella stessa Comunicazione.
Il Temporary Framework è stato integrato e prorogato più volte:
o il 3 aprile 2020, con la Comunicazione C(2020) 2215 final per consentire di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi alla COVID-19 e tutelare i posti di lavoro durante la pandemia;
o l'8 maggio 2020, con la Comunicazione (C(2020 3156 final), al fine di agevolare l'accesso al capitale e alla liquidità per le imprese colpite dalla crisi:
o il 29 giugno, è stata adottata la terza modifica , per sostenere ulteriormente le micro e piccole imprese, le startup ed incentivare gli investimenti privati;
o il 13 ottobre 2020, con la Comunicazione C(2020)7127 final, al fine di prorogare le disposizioni del Quadro fino al 30 giugno 2021, ad eccezione delle misure di ricapitalizzazione, prorogate fino al 30 settembre 2021, nonchè ha esteso ulteriormente le tipologie di aiuti di Stato ammissibili. Il sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese a causa della pandemia è stato incluso, a date condizioni, nei regimi consentiti;
o il 28 gennaio 2021, la Comunicazione C 2021/C 34/06 ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2021 il Quadro delle misure di aiuto (sia quelle in scadenza al 30 giugno 2021, sia quelle per la ricapitalizzazione la cui scadenza era fissata al 30 settembre 2021). Sono stati inoltre aumentati i massimali degli aiuti di importo limitato e dei costi fissi non coperti, ed è stata consentita la conversione degli strumenti rimborsabili concessi nell'ambito del Quadro (garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate le condizioni del Quadro stesso;
o il 18 novembre 2021, con la Comunicazione C(2021) 8442, è stata approvata la sesta proroga, fino al fino al 30 giugno 2022, del Quadro temporaneo, definendo, nel contempo, un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi alla luce della ripresa in corso dell'economia europea. A tal fine, la Commissione introdotto due nuove misure "di accompagnamento" delle imprese per un ulteriore periodo limitato: le misure di sostegno alla solvibilità, ammissibili sino al 31 dicembre 2023, nonchè gli incentivi diretti per investimenti privati, ammissibili sino al 31 dicembre 2023, secondo la proroga di un anno disposta dalla Commissione il 28 ottobre 2022 (Comunicazione 2022/C 423/04).
Articolo 104
(Fondo per accrescere il livello e l'offerta professionale nel turismo)
L'articolo 104, al comma 1, istituisce un Fondo destinato a favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, facilitando altresì l'inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro, istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
L'articolo 104, al comma 1, istituisce un Fondo destinato a favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, facilitando altresì l'inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro. Tale Fondo, denominato "Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo", è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Le finalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo (comma 2) mirano a:
1. riqualificare il personale già occupato nel settore e a formare nuove figure professionali, attraverso percorsi formativi e scuole d'eccellenza, corsi di alta formazione e specializzazione, nell'ottica di una preparazione di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vitinicoli della cultura e tradizione italiana;
2. rafforzare le competenze degli operatori di settore attraverso cicli di aggiornamento continuo;
3. favorire l'inserimento nel mercato del lavoro;
4. ampliare i bacini di offerta di lavoro.
La relazione illustrativa del Governo specifica che la disposizione mira a colmare alcune debolezze strutturali che caratterizzano il settore del turismo, tra cui la carenza di personale qualificato e l’alto tasso di disoccupazione, che negli ultimi anni ha subito un forte incremento a causa delle contingenze derivanti dalla crisi da COVID-19 e una forte contrazione della domanda.
Si ricorda che con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono stati individuati progetti d’investimento in materia di turismo – Missione 1, Componente C3 “Turismo e cultura” – per complessivi 2 miliardi e 400 milioni di euro. Tali investimenti hanno il duplice obiettivo di innalzare la capacità competitiva delle imprese e promuovere un’offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi. Le azioni includono il miglioramento delle strutture ricettive e dei servizi collegati, la realizzazione di investimenti pubblici per una maggiore fruibilità del patrimonio turistico, il sostegno al credito per il comparto turistico e incentivi fiscali a favore delle piccole e medie imprese del settore. I principali interventi sono il Digital Tourism Hub, i Fondi per la competitività delle imprese turistiche, il progetto Caput Mundi – New generation EU per i grandi eventi turistici e la riforma dell’Ordinamento delle professioni delle guide turistiche.
Come evidenziato dal Rapporto competitività Istat 2022[22], gli investimenti legati al PNRR potranno rappresentare un traino della ripresa anche per il settore del turismo, il cui fatturato per il 2021 non ha ancora raggiunto i livelli del periodo pre-pandemico.
In tema di formazione dei lavoratori nel settore del turismo, presso gli istituti professionali, è previsto l’indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, in tre diverse articolazioni: enogastronomia, servizi di sala e di vendita e accoglienza turistica; mentre per gli Istituti tecnici del settore economico è presente l’indirizzo turismo, dove si studia il settore dal punto di vista tecnico-economico. La legge n. 99 del 2022 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore) ha ridefinito il percorso post-diploma di formazione tecnica parallelo alle lauree universitarie triennali e gestito da Fondazioni insieme alle imprese, finalizzato alla formazione di elevate competenze nei settori strategici per lo sviluppo del Paese. A livello universitario, sono previsti corsi di laurea triennale in Scienze del turismo, che formano operatori per la valorizzazione del settore del turismo culturale, in grado di promuovere e coordinare la fruizione delle risorse culturali territoriali e ambientali.
La relazione del Governo rappresenta che, ferme restando le competenze in materia di formazione e politiche attive del lavoro, l’istituzione di un fondo a titolarità del Ministero del turismo intende attribuire ad esso il ruolo di integratore delle politiche da definirsi a livello centrale e locale per lo specifico comparto turistico, in particolare al fine di elevare la qualità delle professionalità presenti nel settore e, conseguentemente, fare alzare il livello dei salari e la qualità dell’offerta turistica in Italia. Le proposte progettuali finanziate dal Fondo saranno finalizzate all’istituzione di una o più Scuole di alta formazione e all’attuazione di Programmi territoriali di sviluppo dell’occupazione nel settore turistico.
Le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo sono definite con l'emanazione di uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 3).
Si valuti l'opportunità di integrare il processo decisionale di adozione del decreto prevedendo altresì l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.
In base al comma 4, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 105
(Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica)
L’articolo 105 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di 10 milioni per il 2023 e 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (comma 1).
Il fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale (comma 2).
La definizione delle modalità attuative del Fondo è demandata ad un decreto interministeriale del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
La relazione illustrativa afferma che la grave crisi energetica, i cui effetti si sommano a quelli della crisi generata dall’epidemia, stanno mettendo a dura prova i piccoli centri a vocazione turistica, che si stanno spopolando. L’intervento normativo mira quindi a promuovere, in alternativa alle grandi e note città d’arte italiane, i piccoli centri e i borghi a rilevante interesse turistico, espressione della cultura e dell’identità del Paese, in modo che siano sempre più capaci di attrarre flussi turistici da ogni parte d’Italia e del mondo e di contribuire, in tal modo, alla crescita economica e al rilancio del Paese ed evitare lo spopolamento dei piccoli centri urbani.
Il D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020) ha previsto, all’articolo 182, che l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) definisca una classificazione delle attività economiche con riferimento alle aree ad alta densità turistica, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale e consentire l’accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti (data dal COVID). ISTAT ha classificato i Comuni italiani secondo due aspetti:
· la “categoria turistica prevalente”, cioè la vocazione turistica potenziale del Comune individuata per lo più su criteri geografici (vicinanza al mare, altitudine, ecc.) e antropici (grandi Comuni urbani)[23];
· la “densità turistica”, espressa da un set di indicatori statistici comunali definiti per misurare la dotazione infrastrutturale, i flussi turistici e l’incidenza a livello locale di attività produttive e livelli occupazionali in settori tourism oriented (settore turistico e/o culturale) (in quintili).
Secondo i dati ISTAT:
1. sono 1.575 (19,9%) i Comuni che appartengono ad una sola categoria turistica, mentre sono ben 633 (8,0% e il 13,7% della popolazione) quelli che appartengono a due o più categorie. Più della metà (50,6%) sono invece i Comuni che presentano strutture e flussi turistici, in alcuni casi anche di rilievo, ma non appartengono ad una categoria turistica specifica. Sono 1.704 (21,5%) i Comuni non turistici, cioè dove non sono presenti strutture ricettive e/o dove i flussi turistici risultano assenti;
2. la distribuzione regionale secondo la categoria turistica evidenzia una maggiore concentrazione di Comuni non turistici in Piemonte e in Lombardia, dovuta all’elevato numero di Comuni presenti in queste Regioni (2.691 su 7.926, pari al 34% del totale), molti dei quali di esigue dimensioni.
Fonte: ISTAT
La categoria delle “Grandi città” (12 Comuni con più di 250.000 abitanti) raccoglie il 15,3% della popolazione nazionale e rappresenta una delle categorie più importanti in termini di flussi turistici: oltre 86 milioni di giornate di presenza nelle strutture ricettive nel 2019, pari al 19,7% del totale nazionale. Tutte le città di questo gruppo si collocano nel quintile più alto dell’indice sintetico di densità turistica.
La seconda categoria considerata è quella dei “Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica”. Ne fanno parte 431 Comuni, distribuiti prevalentemente nelle Regioni del Centro-nord e un po’ meno nel Sud e nelle Isole. Si tratta di un gruppo di Comuni molto importanti sia per l’importanza della loro vocazione specifica, sia per la rilevanza in termini di popolazione: quasi 7,4 milioni di abitanti, pari al 12,2% del totale nazionale. Rilevante anche l’importanza in termini di giornate di presenza turistica di questo gruppo che raccoglie il 7,8% del totale nazionale. Quasi due terzi (63,1%) dei Comuni appartenenti a questa categoria si colloca nella parte alta della distribuzione dell’indice sintetico di densità turistica (5° e 4° quintile).
La categoria dei “Comuni con vocazione marittima” si compone di 414 Comuni (5,2% del totale), prevalentemente collocati nelle Regioni del Mezzogiorno (63,0%). Con poco più di 4,5 milioni di abitanti (7,5%) questo gruppo rappresenta però, con quasi 86 milioni di presenze turistiche, il 19,6% del totale, posizionandosi a ridosso della categoria delle “Grandi città”. Il 42,0% di questi Comuni si posiziona nella classe molto alta dell’indice sintetico di densità turistica.
La categoria dei “Comuni del turismo lacuale” è rappresentata da 167 Comuni (2,1%), quasi tutti concentrati nelle regioni del Nord (155, pari al 92,3% dei Comuni della categoria). Seppure di piccole dimensioni questi Comuni, con oltre 17 milioni di giornate di presenza turistica, rappresentano il 4,0% del totale nazionale.
La categoria dei “Comuni con vocazione montana” è rappresentata da 501 Comuni, in gran parte collocati nelle Regioni del Nord: il 23,7% in Piemonte, il 14,7% in Lombardia e il 20,5% in Trentino Alto Adige/Südtirol. Questi Comuni, che hanno una vocazione esclusivamente montana, rappresentano l’1,3% della popolazione nazionale e il 4,6% delle giornate di presenza turistica.
La categoria dei “Comuni del turismo termale” è la categoria numericamente più esigua, essendo composta da appena 50 Comuni, ma con una vocazione turistica molto specializzata. I Comuni di questo gruppo si collocano in prevalenza in Lombardia, Veneto e Toscana. In termini di popolazione e di giornate di presenza turistica rappresentano lo 0,6% e l’1,2%, rispettivamente.
Si rinvia nel dettaglio alla pagina dedicata dell’Istituto.
Quanto all’intervento in esame, si rammenta che, a legislazione vigente, il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni e la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni, sia oggetto dell’organico intervento legislativo contenuto nella Legge n. 158/2017. Ai fini della legge, per piccoli comuni si intendono i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i Comuni istituiti a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti (articolo 1, comma 2). Per espressa previsione, la legge favorisce l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico.
La legge, all’articolo 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Nel fondo sono anche confluite le risorse stanziate dall’articolo 1, comma 640, per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici di particolare valore storico e culturale.
Ai fini dell’utilizzo del Fondo, è stato adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni con D.P.C.M. 16 maggio 2022[24].
Si evidenzia che il Piano assicura priorità ad una serie di interventi, tra i quali quelli di recupero e riqualificazione urbana dei centri storici (ai sensi dell'art. 4 della legge) anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi. I piccoli comuni possono inoltre individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare interventi integrati pubblici e privati di riqualificazione urbana.
Articolo 106
(Fondo per il turismo sostenibile)
L’articolo 106 istiuisce un fondo denominato "Fondo per il turismo sostenibile", la cui dotazione è pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 e, per gli anni 2024 e 2025, 10 milioni di euro ciascuno. Tale fondo mira ad attenuare il sovraffollamento turistico, a creare itinerari turistici innovativi e a destagionalizzare alcune mete. Ulteriore finalità perseguita dalla disposizione diviene l’individuazione di percorsi turistici intermodali che facciano leva anche sull’utilizzo di mezzi di trasporto elettrici. Da ultimo il Fondo si propone di fornire supporto alle strutture ricettive e alle imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.
L'articolo 106 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Turismo, un fondo denominato "Fondo per il turismo sostenibile", la cui dotazione è pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 e, per gli anni 2024 e 2025, 10 milioni di euro ciascuno.
Tale fondo mira a sostenere ed implementare interventi che promuovano l'ecoturismo (per la cui definizione vedi infra) e il turismo sostenibile, in quanto iniziative idonee a minimizzare i costi economici e gli impatti ambientali e sociali e, al contempo, a generare reddito e occupazione, pur assicurando la conservazione degli ecosistemi locali.
In considerazione delle numerose attività coinvolte nella filiera, il settore del turismo assume un ruolo di fondamentale importanza per la riduzione dell’impatto ambientale e delle emissioni da CO2. In tal senso, è sempre più diffuso, anche nei viaggiatori, il concetto di turismo sostenibile che mira a minimizzare gli impatti sull’ambiente, sulla cultura e sulla società, generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali.
La disposizione, difatti, istituisce il Fondo per il Turismo Sostenibile al fine di finanziare e sostenere diversi interventi atti a raggiungere gli obiettivi generali di defaticare i centri nevralgici e fortemente impattati dall’overtourism sul territorio nazionale, di favorire la destagionalizzazione delle offerte turistiche e la transizione ecologica nel turismo.
Nello specifico, il Fondo è finalizzato a finanziare progetti relativi a tre aree tematiche, considerate di fondamentale importanza per la riduzione dell’impatto sull’ambiente delle attività della filiera turistica, orientando gli interventi alle seguenti finalità:
a) offrire supporto alle grandi destinazioni culturali incentivando forme di turismo sostenibile, attenuando il sovraffollamento turistico, anche ideando itinerari turistici innovativi, e promuovendo la destagionalizzazione del turismo;
L’obiettivo della proposta, pertanto, è quello di incentivare iniziative per il decongestionamento dei luoghi della città più visitati dai turisti, mediante la promozione di itinerari e proposte di visita alternativi che possano abbracciare l’intero ambito urbano, i suoi quartieri e le sue attrattive.
Decongestionare/delocalizzare l’accoglienza ricettiva risponde alla necessità di rendere l'alloggio turistico compatibile con un modello urbano sostenibile, basato sulla garanzia dei diritti fondamentali e sul miglioramento della qualità della vita per i cittadini residenti. Pertanto, al fine di favorire la sostenibilità del turismo e migliorare l’esperienza turistica stessa, si intende finanziare opere di riqualificazione e riconversione del patrimonio pubblico e privato in aree meno conosciute ovvero in zone periferiche di realtà urbane ad alta densità turistica.
La relazione illustrativa del Governo dà evidenza dei due ambiti di intervento che si intende promuovere:
i. Riqualificazione delle infrastrutture esistenti, anche in ottica “green”; attraverso la pubblicazione di appositi avvisi e bandi, si intende finanziare proposte progettuali presentate da parte di soggetti privati, proprietari di immobili in aree meno conosciute ovvero zone periferiche di realtà urbane ad alta densità turistica, che intendono riconvertire quest’ultimi in strutture ricettive a basso impatto ambientale. Si farà riferimento al sistema di certificazione ISO in materia di impatto ambientale.
Inoltre, si prevede di istituire un finanziamento a fondo perduto per gli enti locali, con competenze territoriali, per la riqualificazione di siti pubblici ad alto potenziale turistico ubicati in zone periferiche nonché di eventuali infrastrutture idonee a sviluppare l’offerta di servizi turistici connessi ai predetti siti (strutture ricettive e attrattive, mobilità sostenibile, riqualificazione urbana, ecc.).
ii. Promozione e creazione di itinerari turistici innovativi; attraverso la promozione e il sostegno di iniziative che migliorino la conoscenza del territorio a fini turistici, con il potenziamento di attività rivolte a target differenziati, che consentano non solo il decongestionamento dei siti a maggiore attrattività, ma anche la destagionalizzazione di alcune mete.
A tal fine, si prevede di pubblicare avvisi mirati, destinati sia a soggetti privati sia agli enti locali presenti sul territorio, per il sostegno all’ideazione e alla successiva promozione di itinerari e proposte di viaggio alternative ed innovative, diversi da quelli più comunemente apprezzati dal turista, che si concentrino su ambiti quali, ad esempio: (a) promuovere il turismo esperienziale (ad es. turismo enogastronomico, naturalistico, religioso, sportivo, culturale, ecc.); (b) stimolare un turismo in periodi diversi (ad esempio fuori stagione) e in fasce orarie diverse dalle più gettonate; (c) favorire un turismo lento e sostenibile; (d) migliorare le condizioni di accessibilità per le persone portatrici di bisogni speciali anche mediante gli opportuni servizi e la creazione di prodotti/pacchetti turistici ad hoc.
Requisito fondante per l’efficacia degli interventi proposti che saranno oggetto di finanziamento sarà il ricorso a strumenti di marketing digitale, anche in ottica di interoperabilità con il Tourism Digital Hub, e la promozione attraverso il portale Italia.it
b) favorire la transizione ecologica nel turismo, combinando singergicamente azioni di promozione del turismo intermodale e strategie di riduzione delle emissioni per il turismo;
In ottica di riduzione dell’impatto delle attività della filiera turistica sull’ambiente, il settore dei trasporti riveste un ruolo fondamentale. In particolare, l’individuazione di percorsi turistici intermodali che facciano leva anche sull’utilizzo di mezzi di trasporto elettrici, consente di agire con la stessa efficienza del trasporto turistico tradizionale, garantendo allo stesso tempo una riduzione dell’impatto ambientale.
Il Governo, nella relazione illustrativa, rappresenta che il fondo sarà utilizzato per la selezione e il finanziamento di progetti di partenariato pubblico-privato finalizzati a:
i. qualificare e potenziare la dotazione di servizi esistente del settore dei trasporti ed eventualmente le infrastrutture funzionali agli stessi servizi per il raggiungimento delle aree interne dell’Italia;
ii. individuare percorsi intermodali, caratterizzati da requisiti di accessibilità e da un basso impatto ambientale, quantificando la riduzione in termini di CO2 rispetto alle forme di trasporto tradizionale alternative;
iii. promuovere il turismo nelle aree interne, anche in ottica di cura dell’ambiente e conservazione delle tradizioni culturali locali;
iv. realizzare percorsi turistici che facciano leva sulle esistenti infrastrutture di ricarica elettrica e finanziare nuove stazioni di ricarica al fine di raggiungere i territori lontani dalle principali reti turistiche nazionali, localizzati nei comuni a vocazione turistica;
v. aumentare le infrastrutture di ricarica per imbarcazioni elettriche nei porti, al fine di favorire la creazione di un nuovo mercato, contribuendo alla riduzione dell’inquinamento e attirando flussi turistici appartenenti ad un segmento “luxury” alto-spendente verso la nostra Nazione.
vi. implementare soluzioni digitali anche in ottica di interoperabilità con il Tourism Digital Hub.
c) fornire supporto alle strutture ricettive e alle imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.
La relazione illustrativa del Governo evidenzia che l’intervento mira, pertanto, a regolamentare questo aspetto e dargli il necessario impulso. Per le imprese la certificazione di sostenibilità già esistente ed applicata è la ISO 14001, che ha come obiettivo quello di: limitare l'inquinamento; ottemperare ai requisiti legali applicabili dalla normativa vigente; migliorare in modo continuativo il sistema di gestione e impatto ambientale delle imprese.
Come indicato nella relazione, il Governo ritiene che gli interventi proposti, da attuarsi nell’ambito del Fondo, non determinino profili di sovrapponibilità con quanto finanziato a valere sul Fondo Unico azionale del Turismo.
Il comma 2 prevede che l'asegnazione delle risorse del Fondo avvenga con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
La definizione di "ecoturismo", fusione dei termini ecologico e turismo, trova per la prima volta una rielaborazione nei principi della Dichiarazione di Quebec (Quebec Declaration on Ecotourism, 2002), avutasi in occasione del summit mondiale dell'ecoturismo, organizzato dall'UNEP (Programma Ambiente delle Nazioni Unite), dall'organizzazione mondiale del turismo (OMT) e dall'International Ecotourism Society. È bene segnalare che la definizione condivisa sul significato del termine ecoturismo incorpora un concetto ben più ampio di quello di "turismo ecologico", giacché ricomprende anche aspetti legati al rispetto delle comunità locali e a uno sviluppo economico stabile, oltre alla soddisfazione del turista. La definizione di "turismo consapevole", invece, viene offerta dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), l'Agenzia delle Nazioni Unite competente per la promozione di un turismo responsabile, sostenibile e universalmente accessibile. Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite, si tratta del turismo consapevole del suo impatto sociale, economico e ambientale presente e futuro, in grado di soddisfare le esigenze dei visitatori, delle comunità locali, dell’ambiente e delle aziende.
Articolo 107, comma 1
(Sostegno alla maternità delle atlete non professioniste)
L’articolo 107, comma 1, incrementa di 2 milioni di euro (annui), a decorrere dal 2023, il Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui 1 milione di euro (annui) è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.
Il riferimento di tale disposizione è al Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui all’art. 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).
Si rammenta che il citato art. 1, comma 369 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) stabilisce che, al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano sia istituito, presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d) sostenere la maternità delle atlete non professioniste; e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.
La norma istitutiva del suddetto fondo rinvia ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati la determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse stanziate.
Con riguardo al 2022, il D.P.C.M. 19 maggio 2022, all’articolo 7, ha previsto l’erogazione, entro il limite massimo di spesa di 350 mila euro, di un contributo di maternità fino a un massimo di dodici mesi di importo pari a mille euro ciascuna alle atlete che ne facessero richiesta al Dipartimento per lo sport. Erano ammesse alla misura le atlete non appartenenti a gruppi sportivi che garantiscano una tutela previdenziale in caso di maternità, con reddito da altra attività fino a 15 mila euro lordi, che avessero svolto nella stagione sportiva in corso o prevedente un’attività sportiva agonistica. Inoltre, era posto come requisito l’aver partecipato negli ultimi cinque anni ad una competizione europea o internazionale oppure l’aver fatto parte almeno una volta negli ultimi cinque anni di una selezione nazionale della federazione di appartenenza in occasione di gare ufficiali o, infine, l’aver preso parte, per almeno due stagioni sportive, a un campionato nazionale federale.
Da ultimo, si segnala che l’articolo 107, comma 4 del presente provvedimento – alla cui scheda di lettura si rinvia – aggiunge 25 milioni di euro, per il 2023, all’incremento disposto, per il 2022, dall’art. 7 del decreto-legge n. 144 del 2022 del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute S.p.A., per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica.
Articolo 107, commi 2 e 3
(Crediti d’imposta in materia sportiva)
L’articolo 107, comma 2 dispone la proroga, anche per l’anno d’imposta 2023 e per i soli soggetti titolari di reddito d’impresa, del credito d’imposta, nella misura del 65 per cento, per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
L’articolo 107, comma 3 rende applicabile anche agli investimenti effettuati nel primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, nel limite massimo di 10 mila euro.
In dettaglio, la disposizione di cui all’articolo 107, comma 2 proroga per tutto il periodo d’imposta 2023, e solo a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta (cd. Sport bonus) per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, disciplinato, in prima battuta, dall’articolo 1, commi da 621 a 626, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).
Il comma 2 precisa, altresì, che l’istituto si applica, per l’anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro e secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 623, della menzionata legge di bilancio 2019.
Il citato comma specifica, infine, che per l’attuazione delle disposizioni in esso contenute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella G.U. n. 124 del 29 maggio 2019.
I commi da 621 a 626 della legge di bilancio 2019 hanno previsto, per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, un credito d’imposta, in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le queste ultime siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.
Sotto il profilo soggettivo, tale credito d’imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è stato riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali, nonché ai soggetti titolari di reddito di impresa. Per le prime due categorie, il credito d’imposta non può eccedere il 20 per cento del reddito imponibile; per la terza, il limite è fissato al 10 per mille dei ricavi annui.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il comma 623 stabilisce che, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta è fruibile tramite il meccanismo della compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d. lgs. n. 241 del 1997, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
La legge di bilancio 2019 ha previsto, inoltre, l’inapplicabilità dei limiti all’utilizzo in compensazione di 700 mila euro, previsto dall’art. 34 della legge n. 388 del 2000, e di quello annuale di 250 mila euro, di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.
Il credito d’imposta in questione non è cumulabile con altre agevolazioni previste da disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni liberali.
La legge di bilancio 2019 ha previsto, infine, un doppio ordine di obblighi di comunicazione, nei confronti dell’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, in capo ai soggetti che ricevono la donazione.
In primo luogo, i beneficiari devono dare immediata comunicazione all’atto della ricezione dell’erogazione liberale, rendendone noti importo e destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici.
In secondo luogo, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta l’erogazione liberale e fino alla fine dei lavori, i beneficiari devono comunicare lo stato di avanzamento dei lavori e rendere il conto sulle modalità di utilizzo delle somme donate.
La legge di bilancio 2019 ha demandato, infine, l’attuazione delle predette disposizioni a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della stessa legge di bilancio. Il provvedimento attuativo è stato adottato con DPCM 30 aprile 2019, il quale ha previsto l’apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre. Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati dispongono di 30 giorni per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale.
L’istituto, inizialmente introdotto per l’anno di imposta 2019, è stato successivamente prorogato all’annualità 2020 dall’art. 1, comma 177, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020). Successivamente il credito d’imposta è stato applicato, anche per l’anno 2022 e limitatamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa, dall’art. 1, comma 190, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).
Il comma 3 dell’articolo in esame è finalizzato a incentivare le imprese che promuovono i propri prodotti e servizi tramite campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche, che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.
Tali ultimi soggetti operano in un settore – quello sportivo, in particolare a livello locale – caratterizzato, come specificato dal Governo all’interno della Relazione illustrativa, da un’alta visibilità e da una funzione sociale, e tuttavia in condizioni di difficoltà finanziarie acuite prima dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalle misure restrittive introdotte al fine di fronteggiare quest’ultima, poi dalla crisi energetica, al punto da rischiare di compromettere la continuità aziendale di molte di queste società. Sotto questo profilo, la relazione illustrativa chiarisce che la previsione di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie si pone l’obiettivo di innescare un circolo virtuoso in cui l’attività di sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, attraverso la promozione dell’attività di advertising resa da tali ultimi soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su più ampia scala.
Il comma modifica, nello specifico, l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 del 2022, rendendo applicabile il contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, previsto dall’articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2023.
Il comma specifica, altresì, che per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, non può essere comunque superiore a 10 mila euro.
L’incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione. La Relazione illustrativa sottolinea, inoltre, che l’incentivo è adottato nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e che la misura di esso è prevista in linea con altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell’ordinamento.
L’art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, come modificato in sede di conversione, ha reiterato, per gli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli operatori del settore sportivo, previste dall’art. 81 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020.
Tale disposizione ha istituito in favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d’imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
L’art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021, ha successivamente esteso tale agevolazione alle spese sostenute durante il 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
Infine, il citato art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 del 2022, ha reso applicabile tale agevolazione anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.
Si rammenta che l’art. 81, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020 precisa che le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
Per quanto concerne il finanziamento della misura, la lettera b) del comma 3, intervenendo sul citato articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, autorizza la spesa per un importo complessivo pari a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023. La cifra costituisce un tetto di spesa.
Si rammenta, a tal proposito, che l’art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022 aveva autorizzato, per il primo trimestre 2022, una spesa pari a 20 milioni di euro. Precedentemente, l’art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 aveva autorizzato, per l’anno 2021, una spesa pari a 90 milioni di euro. Per la seconda metà del 2020, l’art. 81 del decreto-legge n. 104 del 2020 aveva autorizzato una spesa complessiva pari a 90 milioni di euro.
Articolo 107, comma 4
(Fondo unico a sostegno del potenziamento
del movimento sportivo italiano)
L’articolo 107, comma 4, aggiunge 25 milioni di euro, per il 2023, all’incremento disposto, per il 2022, dall’art. 7 del decreto-legge n. 144 del 2022, del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute S.p.A., per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica.
Ciò avviene novellando l’art. 7, comma 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, (cosiddetto Aiuti-ter), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 2022; disposizione modificata – da ultimo - dall’art. 3, comma 11, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, cosiddetto Aiuti-quater.
Ora, si ricorda che il suddetto art. 7, comma 1, del D.L. 144 del 2022 (L. 175/2022) ha previsto, per il 2022 – per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica – un incremento di 50 milioni di euro del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», di cui all’art. 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.
Si rammenta che il citato art. 1, comma 369 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) stabilisce che, al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano sia istituito, presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d) sostenere la maternita' delle atlete non professioniste; e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma disvolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.
Da ultimo, il comma 1 dell’art. 107 del presente provvedimento – alla cui scheda di lettura si rinvia - ha incrementato il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, di cui 1 milione di euro è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.
Successivamente, l'art. 3, comma 11 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (cosiddetto Aiuti-quater), in corso di conversione da parte del Parlamento, oltre ad aumentare di 10 milioni di euro, per il 2022, l'incremento del predetto Fondo unico (portandolo a complessivi 60 milioni per tale anno), prevede, quali destinatari delle relative risorse, anche il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico e la società Sport e Salute SpA.
Infine, la disposizione in commento aggiunge, per il 2023, 25 milioni di euro alle risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano destinate, dall’art. 7, comma 1, del D.L. 144 del 2022, all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute S.p.A.
Per le predette finalità, le relative risorse a fondo perduto si attestano, quindi, a 60 milioni di euro per il 2022 e a 25 milioni di euro per il 2023.
Articolo 107, comma 5
(Incremento Fondo “Sport e periferie”)
L’articolo 107, comma 5, incrementa il Fondo “Sport e periferie” di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
Nel dettaglio, la disposizione in commento prevede che l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 362, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), relativa al Fondo “Sport e periferie”, sia rifinanziata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
Si ricorda che il citato art. 1, comma 362 della L. 205/2018, prevede che, al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2015 (L. 9/2016) – che lo ha istituito, assegnando risorse allo stesso per il triennio 2015-2017 - sia autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, da iscrivere su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7457), da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport.
In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il DPCM 31 ottobre 2018 (modificato dal DPCM 12 dicembre 2018), recante “Individuazione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse del Fondo «Sport e Periferie»”.
Si ricorda, altresì, che il suddetto art. 15, comma 1 del D.L. 185/2015 ha previsto che, ai fini del potenziamento dell’attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, sia istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie». A tal fine, è stata autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, di cui 20 milioni di euro nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017.
Qui la sezione del sito del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri dedicata ai bandi Sport e periferie 2022.
L’articolo 107, comma 6, incrementa di 200 milioni di euro la dotazione del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva, costituito presso l’Istituto per il credito sportivo.
La norma in esame, al dichiarato fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro dell’Agenda 2030 adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in ambito economico, sociale e ambientale – favorendo la crescita sostenibile e inclusiva e la transizione ecologica ed energetica del settore dello sport – incrementa la dotazione del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva, di cui all’articolo 5, della legge n. 1295 del 1957.
Il Fondo è utilizzato per concedere contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive, contratti da ogni soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, una finalità sportiva relativi a progetti che abbiano ottenuto il parere tecnico favorevole del CONI.
La dotazione è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Per l’anno 2023 vengono destinati, in particolare, 10 milioni di euro per il programma straordinario per l’impiantistica sportiva, volto a favorire la redditività della gestione economico-finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli impianti, di cui all’articolo 28, comma 4, della legge n. 159 del 2007.
L’articolo 28, comma 4, della legge n. 159 del 2007 ha assegnato all’Istituto per il credito sportivo un contributo per agevolare il credito per l'impiantistica sportiva, anche al fine di realizzare il programma straordinario previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 8 del 2007, il quale prevede un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.
L'Istituto per il credito sportivo è un ente pubblico economico istituito con la legge n. 1295 del 1957, e successivamente disciplinato dal D.P.R. 20/10/2000, n. 453, che opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali. Si tratta quindi di una banca pubblica che opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 151 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario). Finalità dell'Istituto è quella di erogare, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. Alle menzionate finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti del proprio patrimonio e con l'emissione di obbligazioni.
Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai soggetti partecipanti al fondo di dotazione, è costituito:
a) dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonché dal fondo di garanzia, conferito dal CONI;
b) dal fondo patrimoniale di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;
c) dalle riserve.
Dai dati più recenti, riportati dal bilancio dell'esercizio finanziario 2021, risulta un patrimonio netto di 918,5 milioni di euro e un utile di esercizio pari a circa 14,9 milioni di euro. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita sull'Istituto la vigilanza a norma dell'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 368 del 1998, e dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri di vigilanza per quanto di propria competenza.
In forza dell'articolo 7 (Fondi Speciali) del vigente Statuto, l’Istituto gestisce e amministra a titolo gratuito due Fondi Speciali, di titolarità dello Stato:
a) Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva;
b) Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02 per l’impiantistica sportiva.
Si ricorda che l’articolo 14 del decreto-legge n. 23 del 2020 ha ampliato le facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi. Nei due Fondi sono stati istituiti dei Comparti Liquidità per contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19. A tal fine, ha assegnato, per l'anno 2020, una dotazione di 30 milioni di euro al primo Fondo e di 5 milioni di euro al secondo.
L’articolo 10, commi 8-14, del decreto-legge n. 73 del 2021, al fine di provvedere alle esigenze di liquidità delle società sportive, ha ampliato il perimetro soggettivo del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 30 milioni di euro per l'anno 2021) e il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 13 milioni di euro per l'anno 2021).
Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva
L’Istituto può concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive, anche se accordati da altre banche e dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., utilizzando, nel rispetto delle procedure fissate dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, le disponibilità di un Fondo speciale costituito presso l’Istituto medesimo, previsto dall’articolo 5 della legge n. 1295 del 1957 e alimentato con il versamento da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’aliquota a esso spettante, a norma dell’articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 496 del 1948, colpiti da decadenza.
I contributi sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto. Alla fine dell'esercizio finanziario 2021, il Fondo speciale per i contributi presentava una consistenza patrimoniale di 208,2 milioni di euro.
Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 653) ha incrementato, per il 2019, le risorse del Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive nella misura di 12,8 milioni di euro a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dell'Istituto per il credito sportivo.
Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02 per l’impiantistica sportiva
Ai sensi dell’articolo 90, comma 12, della legge n. 289 del 2002, presso l’Istituto è istituito il Fondo di Garanzia per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive, nonché di ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua anche indirettamente finalità sportive.
Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall’Autorità di Governo con la delega allo sport, ove nominata, su proposta dell’Istituto, sentito il CONI. Al Fondo possono essere destinati nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato e da Enti Pubblici.
Le disponibilità dei Fondi Speciali di cui al precedente articolo 7, previa deliberazione del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, possono essere depositate su conti correnti accesi presso l’Istituto o altre banche e possono essere investite in titoli, emessi o garantiti dallo Stato o da altre entità sovranazionali, o in quote di fondi comuni di investimento. I Fondi Speciali devono, peraltro, assicurare in ogni momento le disponibilità liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi concessi e per l’assolvimento delle obbligazioni a fronte delle garanzie prestate.
I proventi netti dei suddetti investimenti, così come periodicamente accertati dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, sono portati a incremento dei Fondi medesimi.
Al termine dell'esercizio finanziario 2021, il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva presentava una consistenza patrimoniale di 149,8 milioni di euro.
Articolo 108
(Risorse per l’esercizio della facoltà di prelazione da parte del MIC)
L’articolo 108, a decorrere dal 2023, incrementa di 20 milioni di euro annui l’autorizzazione di spesa già prevista dall’art. 1, comma 574, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), portandola così a un totale di 25 milioni di euro annui. Tale autorizzazione di spesa è finalizzata a consentire al Ministero della cultura l’esercizio della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali, ex art. 60 ss. del Codice dei beni culturali.
La prelazione sui beni culturali è disciplinata dagli artt. 60-63 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.LGS. 42/2004). L’art. 1, comma 574, della L. 178/2020, nel testo antecedente alla novella qui in commento, prevedeva un’autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
La relazione tecnica evidenzia che le nuove risorse andranno a incrementare gli stanziamenti dei capitoli come di seguito indicato:
§ 18 milioni di euro sul capitolo 8281, piano gestionale 19 “Acquisti ed espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello stato di immobili di interesse archeologico e monumentale e di cose”, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura e afferente al C.d.R. 21 – Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio;
§ 2 milioni di euro sul capitolo 7505, piano gestionale 1 “acquisti ed espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello stato di immobili di interesse archeologico e monumentale e di cose” iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura e afferente al C.d.R. 19 - Direzione generale musei.
In via generale, si ricorda che la prelazione consiste nel diritto di essere preferiti ad altri, a parità di condizioni, nella conclusione di un determinato contratto. Il soggetto gravato dalla prelazione è tenuto a comunicare al prelazionario la propria intenzione di contrarre e le relative condizioni (denuntiatio); il prelazionario, entro un congruo termine (spatium deliberandi), può esercitare il proprio diritto, concludendo il contratto, oppure rinunciarvi, nel qual caso il soggetto gravato dalla prelazione può stipulare il contratto con un terzo.
La prelazione può avere fonte contrattuale oppure fonte legale come nel caso della prelazione sui beni culturali. La prelazione legale si caratterizza per tre profili: ha efficacia reale, è opponibile ai terzi e attribuisce al prelazionario il diritto di riscatto o retratto.
La ratio della prelazione sui beni culturali, ove questi appartengano ai privati, consiste nell’esigenza di tutelare, tramite un presidio sulla circolazione, il particolare interesse pubblico a essi riconosciuto.
Per quanto qui più interessa – in forza delle richiamate disposizioni – il Ministero ha facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione così effettuata, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.
La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento del bene prevista dall'art. 59 del Codice dei beni culturali.
Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa.
Non è prevista la prelazione quando il trasferimento avvenga per successione, donazione, divisione, cessione di partecipazioni societarie, fusione, scissione, né in caso di costituzione di ipoteca.
Non è prevista la prelazione, ma l’autorizzazione, per l’alienazione di beni culturali che appartengono a enti pubblici o enti privati senza fine di lucro.
Articolo 109
(Contabilità speciali Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria - STRALCIATO)
L’articolo 109 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2 del Regolamento della Camera dei deputati in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.
L’articolo 110, comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2023, pone a carico del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la corresponsione del rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate per la spedizione di prodotti editoriali. Il comma 2 incrementa il predetto Fondo di euro 75.883.298 per il 2023 e di euro 55.000.000 a decorrere dal 2024.
A tal fine, il comma 1 novella l’articolo 3, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 353/2003 (L. n. 46/2004).
Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1 del D.L. 353/2003 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, che le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), le imprese editrici di libri, le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e associazioni d’arma e combattentistiche possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe agevolate sono determinate, anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, applicando la tariffa più bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie. Le tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali sono state quindi approvate con D.M. 21 ottobre 2010 (pubblicato nella GU n. 274 del 23 novembre 2010).
A sua volta, l'articolo 3 qui novellato ha previsto che:
- il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- i rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del D.L. 353/2003 e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo;
- con decreto del Ministro delle comunicazioni dovessero essere determinate le procedure per il monitoraggio dell'andamento degli oneri ai fini del rispetto del limite di spesa sopra indicato. In attuazione di tale disposizione è stato quindi adottato il D.M. 8 ottobre 2004 (pubblicato nella GU n. 248 del 21 ottobre 2004).
Dopo aver subìto, a partire dal 2009, forti limitazioni ad opera di diversi interventi normativi, dal 2017, con il decreto-legge n. 244 del 2016, il regime di agevolazioni postali all'editoria come previsto dalla normativa del 2003 è stato ripristinato.
Secondo quanto si evince dall'AS1370 – Poste Italiane - tariffa agevolata per le spedizioni postali di prodotti editoriali del 28 aprile 2017, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il regime delle tariffe agevolate è stato (...) sospeso per il periodo tra il 1° settembre 2010 e il 31 dicembre 2012 dal comma 1-bis dell’articolo 2 del D.L. 125/2010; la sospensione è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2013, e poi fino al 31 dicembre 2016.
La norma qui in esame [articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge 27 febbraio 2017, n. 19 (c.d. Decreto Milleproroghe 2016)] ha, quindi, reintrodotto le tariffe agevolate a favore delle imprese editrici e nuovamente designato Poste Italiane quale unico operatore titolato a ricevere i rimborsi statali. Il trattamento differenziato tra Poste Italiane e gli altri operatori postali, alla luce della normativa comunitaria sulla liberalizzazione del mercato postale e della collegata normativa nazionale di attuazione, risulta del tutto ingiustificato e ostacola la piena liberalizzazione del mercato europeo dei servizi postali. Si osserva infatti che, sulla base del d.lgs. 261/1999, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale (Poste Italiane), per esigenze di ordine pubblico, esclusivamente a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni e b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Gli altri servizi postali possono essere resi dagli operatori diversi da Poste Italiane previa licenza individuale (se rientranti nell’ambito del servizio universale) o autorizzazione generale. Risulta evidente, quindi, che, fatta eccezione per i servizi rientranti nella riserva e sopra richiamati, gli operatori postali devono essere equiparati a Poste Italiane al fine di non vedere messa a rischio la loro operatività. Al contrario, la distorsione concorrenziale causata dalla norma oggetto di segnalazione danneggia gli operatori postali diversi da Poste Italiane, che non possono fruire dei contributi statali e, pertanto, non riescono a sostenere sotto il profilo economico le tariffe agevolate (fissate a livelli non di mercato) che può offrire invece Poste Italiane beneficiando dei rimborsi appositamente previsti. Gli operatori postali alternativi sono, pertanto, estromessi dall’offerta di questo servizio che, seppur liberalizzato e quindi potenzialmente oggetto di concorrenza, ritorna in questo modo in una situazione di monopolio de facto.
Le criticità concorrenziali appena prospettate risultano ancora più manifeste se si considera che, in virtù del nuovo quadro regolamentare, Poste Italiane è autorizzata a consegnare la corrispondenza, tra cui i prodotti editoriali, con tempi di consegna potenzialmente più lunghi rispetto al passato, creando così - proprio per questo tipo di prodotti - potenziali disagi sia alle imprese editoriali sia ai consumatori. In questo contesto, un ampliamento delle possibilità di scelta del fornitore dei servizi postali appare ancor più auspicabile, anche al fine di abilitare una concorrenza sulla qualità del servizio e, in particolare, sui tempi di consegna.
L’Autorità auspica, pertanto, che, fatta salva l’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, si possa pervenire a una modifica della citata normativa nel senso di ampliare l’accesso ai contributi statali a tutti gli operatori postali, al fine di consentire il dispiegarsi di un pieno confronto competitivo.
Con la decisione n. C(2019) 5255 final del 22 luglio 2019 relativa all’aiuto di Stato SA.48492 (2019/NN) (Compensazioni statali per le tariffe ridotte offerte a editori e organizzazioni senza fine di lucro nel periodo 2017-2019), la Commissione europea ha concluso che la compensazione di servizio pubblico concessa a Poste Italiane dall'Italia nel periodo 2017-2019 costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, compatibile ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE, in quanto sono soddisfatte tutte le condizioni applicabili della disciplina dei SIEG del 2012.
Si veda, inoltre, l'apposito tema dell'attività parlamentare la disciplina delle agevolazioni postali all’editoria.
Si ricorda altresì che il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dalla L. 198/2016 (art. 1).
Per quanto qui rileva, al Fondo affluiscono, tra le altre, le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica.
Il Fondo è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con DPCM. Con DPCM 21 luglio 2022 si è provveduto al riparto delle risorse del Fondo per il 2022.
Inoltre, con DPCM è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il 2022 è stato adottato il DPCM 19 settembre 2022.
Per ulteriori ragguagli, si veda l'apposito tema dell'attività parlamentare il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.
Articolo 111
(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari)
L’articolo 111 proroga al 30 giugno 2023, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 31 dicembre 2022, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario in relazione all’emergenza COVID-19. Gli oneri relativi alla proroga sono quantificati in euro 5.726.703 per l’anno 2023
La relazione illustrativa fa presente che, considerata l’evoluzione del quadro epidemiologico, che richiederà verosimilmente un ulteriore rafforzamento della campagna vaccinale, si ravvisa la necessità di poter continuare ad avvalersi di tale personale in possesso di specifica esperienza acquisita e maturata sul campo, così da non disperdere le risorse impiegate per la selezione, l’addestramento e l'equipaggiamento. Si tratta quindi di una iniziativa volta principalmente a perseguire criteri di funzionalità ed economicità per l’organizzazione militare impegnata a fronteggiare un evento del tutto eccezionale.
La relazione precisa che, del personale medico e infermieristico arruolato ne gli anni 2020 e 2021 nell’ambito delle misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19 (in complesso n. 220 ufficiali medici con il grado di tenente e n. 370 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, in servizio temporaneo con ferme della durata di un anno), alla data di scadenza delle relative ferme fissata al 31 dicembre 2022 risultano ancora in servizio n. 26 ufficiali medici e n. 210 sottufficiali infermieri.
La relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dalla proroga, sino al 30 giugno 2023, della ferma eccezionale di queste unità di personale in euro 5.726.703 per l’anno 2023, moltiplicando le unità in servizio alla data del 31 dicembre 2022, distinte per Forza armata e categoria di appartenenza, per il costo unitario riferito al trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente.
Nel biennio 2020/2021 le Forze Armate hanno indetto, nell'alveo della specifica normativa per il contrasto alla pandemia da COVID-19, procedure straordinarie per l'arruolamento a chiamata diretta di personale militare medico e infermieristico, con ferma eccezionale della durata di un anno, previo consenso degli interessati, fino al termine dello stato d'emergenza. Il personale reclutato con tali modalità non è fornito di rapporto d'impiego, prestando servizio attivo per la sola durata della ferma contratta.
Da ultimo, il D.L. 73/2022 (articolo 36, comma 2) ha prorogato al 31 dicembre 2022 la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all’emergenza COVID-19. In particolare, la relazione tecnica ha quantificato gli oneri derivanti dalla proroga basandosi sulla ferma eccezionale di n. 30 ufficiali medici, con il grado di tenente o grado corrispondente, e di n. 224 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo o grado corrispondente, in servizio alla data del 30 giugno 2022, così ripartito:
- Esercito italiano: n. 16 ufficiali medici e n. 141 sottufficiali infermieri;
- Marina militare: n. 2 ufficiali medici e n. 31 sottufficiali infermieri;
- Aeronautica militare: n. 9 ufficiali medici e n. 52 sottufficiali infermieri;
- Arma dei carabinieri: n. 3 ufficiali medici.
In precedenza, il D.L. n. 228 del 2021 (cd. Proroga termini), con i commi 8-novies e 8-decies dell’articolo 4, aveva prorogato al 30 giugno 2022 la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all’emergenza COVID-19.
Più in particolare, il comma 8-novies è intervenuto sul comma 691 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il triennio 2022-2024 (legge n. 234/2021), che a sua volta aveva prorogato al 31 marzo 2022, con il consenso degli interessati, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari in servizio al 31 dicembre 2021 di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), all’articolo 22, comma 1, del D.L. n. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegni) e all’articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. decreto Ristori).
Si ricorda che:
§ il richiamato comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 18/2020 ha autorizzato l’Esercito di arruolare in via straordinaria e per un anno (dal 15 aprile 2020 al 15 aprile 2021, come specificato nella relativa relazione tecnica), 120 medici e 200 infermieri militari, da inquadrare, rispettivamente, con il grado di tenente (gli ufficiali medici) e di maresciallo (i sottufficiali infermieri);
§ a sua volta il comma 1 dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 ha autorizzato per l’anno 2020 l’arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle seguenti misure per ciascuna categoria e Forza armata:
a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri;
b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50 dell’Aeronautica militare.
L’articolo 22, comma 1, del D.L. n. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegni) ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la durata della ferma dei 190 medici e dei 300 infermieri militari di cui sopra.
§ Il richiamato articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. decreto Ristori) ha previsto l’arruolamento di:
a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militate e 8 dell'Aeronautica militare;
b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.
La norma precisa che la ferma ha la durata di un anno, non prorogabile.
Per approfondimenti sulle misure in materia di sanità militare adottate durante l’emergenza Covid-19 si rinvia al Tema dell’attività parlamentare “Le misure concernenti la sanità militare adottate durante l'emergenza COVID-19” e “Il rafforzamento della sanità militare”.
Articolo 112
(Disposizioni in materia di cassa di previdenza
delle forze armate)
L’articolo 112 reca una serie di disposizioni di riforma della disciplina della Cassa di previdenza delle forze armate, al fine di superare difformità esistenti tra le diverse forze armate, evitare disparità tra le diverse categorie di personale garantire la sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo.
L'intervento normativo prevede le seguenti misure:
§ istituzione di un fondo di previdenza integrativo anche per i graduati delle forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica), al pari di quanto già previsto per l'arma dei carabinieri. Viene anche chiarito, per evitare dubbi interpretativi, che la categoria dei sovrintendenti rientra nel fondo di previdenza appuntati e carabinieri (comma 1, lett. a, n. 1);
§ inclusione nei fondi di previdenza integrativi del personale appartenente al ruolo d’onore, richiamato in servizio (comma 1, lett. a, nn 2,3 e 4);
§ reiscrizione nel fondo del ruolo di provenienza per il personale militare transitato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Servizi informativi di sicurezza) (comma 1, lett. a, n. 5);
§ si chiarisce che l’indennità supplementare spetta a tutto il personale all’atto della cessazione dal servizio (anche per il personale transitato in altra pubblica amministrazione), purché sia maturato il requisito minimo di 6 anni di iscrizione al fondo (comma 1, lett. b, n. 1);
§ ridefinizione delle aliquote di liquidazione dell'indennità supplementare per il periodo successivo al 31 dicembre 2022 (con effetti migliorativi, a fronte di una maggiore contribuzione) (comma 1, lett. b, n. 3);
§ uniformizzazione della tempistica di liquidazione dell'indennità supplementare, prevista ordinariamente per tutto il personale all'atto della cessazione del servizio (salvo clausola di salvaguardia che consente, a certe condizioni, di differirla non oltre i 24 mesi) (comma 1, lett. b, n. 4);
§ soppressione dell’assegno speciale previsto (a fronte di una contribuzione maggiorata) solo per gli ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei carabinieri (con previsione di un regime transitorio) (comma 1, lett. c, l);
§ aggiornamento delle aliquote di contribuzione ai fondi di previdenza integrativa (3% di contribuzione per ufficiali e sottufficiali, 2% per le altre categorie), per garantire la sostenibilità del sistema (e a cui corrisponde un maggior rendimento in sede di liquidazione dell'indennità supplementare) (comma 1, lettera d);
§ estensione a tutto il personale del diritto alla restituzione dei contributi versati se non si beneficia dell’indennità supplementare per carenza di anni di iscrizione al relativo fondo (comma 1, lett. e);
§ disciplina dell’indennità supplementare in caso di transito tra ruoli, prevedendo che essa venga imputata, pro quota, a ciascun fondo di previdenza al quale l’iscritto ha contribuito (comma 1, lett. f);
§ previsione della possibilità di concedere sussidi a favore del personale, indipendentemente dal fondo di appartenenza, per gravi esigenze, utilizzando le somme eccedenti le finalità proprie della cassa, nell'ambito di una quota fissata al principio di ogni esercizio dal Ministro della difesa (comma 1, lett. g);
§ applicazione retroattiva (alla data dell’entrata in vigore del COM) del nuovo regime in materia di indennità supplementare, per sanare le disparità finora prodotte dalla normativa vigente (comma 3);
§ integrazione del Consiglio di amministrazione della Cassa (che passa così da 13 a 16 membri) con un rappresentante dei graduati per ciascuna forza armata (Esercito, Marina e Aeronautica), al pari di quanto già avviene per l’Arma dei carabinieri, nelle more dell'istituzione del fondo graduati (comma 5);
§ istituzione, nello stato di previsione del Ministero della difesa, di un Fondo per la sostenibilità della Cassa, per compensare i squilibri derivanti dai provvedimenti di razionalizzazione dello strumento militare. Il fondo è alimentato con le risorse di cui all’art. 619 del COM (dismissione e valorizzazione beni immobili) (comma 1, lett. i).
Articolo 113
(Misure per assicurare l’attuazione degli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato )
L’articolo 113 istituisce un fondo presso il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza mediante il quale assicurare la copertura finanziaria degli interventi, già programmati con precedenti strumenti di bilancio, per la realizzazione di interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato.
La disposizione in esame tiene conto dell'incremento del fabbisogno finanziario a seguito degli aumenti dei prezzi delle materie prime e dei conseguenti aggiornamenti dei prezzari regionali e mira a superare la mancanza di copertura finanziaria del quadro economico degli interventi programmati – revisionato proprio in ragione dell’aggiornamento dei prezzari regionali. In assenza dell'intervento in esame, dunque, vi sarebbe l’impossibilità di avviare le procedure ad evidenza pubblica per le attività tecniche ed esecutive, di fatto bloccando la realizzazione di tali opere infrastrutturali.
Nello specifico il comma 1 destina 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.
Il comma 2 prevede che con decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al comma 1 saranno ripartite per le finalità indicate nel medesimo comma.
L’articolo 114 istituisce, al comma 1, un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa per le esigenze del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, con una dotazione pari a 2,65 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2023. Il comma 2 autorizza l’Arma dei carabinieri all’assunzione di personale operaio a tempo determinato con contratti di durata massima di trentasei mesi anche discontinui, nel limite di spesa di 350.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2023.
Il Centro è stato istituito presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri dal comma 755 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Centro gestisce gli animali confiscati a seguito di violazioni della normativa internazionale che tutela le specie animali in via di estinzione e della normativa che disciplina la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
Come precisato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame il funzionamento del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati ai sensi della legge n. 150 del 1992 presuppone:
1. la creazione di apposite strutture di ricovero degli esemplari;
2. la relativa gestione logistica;
3. la disponibilità di personale specializzato.
La relazione precisa, altresì, che il consistente numero di animali confiscati appartenenti alle specie protette dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES), recepita nel nostro ordinamento con la legge 7 febbraio 1992, n. 150, comporta significative spese per la realizzazione di apposite aree di custodia e l’acquisto di alimenti, medicinali e materiali per l’igiene, cui si aggiungono gli ordinari costi di gestione delle strutture.
Si tratta, infatti, di animali caratterizzati da peculiarità anche di carattere etologico (in tale novero vi rientrano, tra gli altri, grandi felini e primati) che richiedono specifiche professionalità impiegate nella loro gestione quotidiana.
In generale, precisa la relazione, le particolari esigenze che caratterizzano la gestione dei citati centri di ricovero non possono essere soddisfatte integralmente impiegando le sole risorse umane e strumentali già disponibili presso i reparti dell’Arma, nei quali saranno inseriti. Da qui la necessità di prevedere l’assunzione di operai a tempo determinato (indicativamente 28 operai a tempo determinato, per 4 mesi) i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui).
Si ricorda, che la Convenzione CITES del 1973 regolamenta il commercio (esportazione, riesportazione, importazione e detenzione), per qualsiasi scopo, di specie di animali e vegetali nei Paesi che vi hanno aderito, al fine di tutelare le specie minacciate di estinzione e controllarne il commercio. La citata Convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge 19 dicembre 1975, n. 874, a cui ha fatto seguito la legge n. 150/1992, recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della citata legge 150/92, il Ministero dell’ambiente (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) può avvalersi per il necessario supporto delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato, oggi Arma dei Carabinieri - Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri. L'Autorità di gestione della CITES in Italia è costituita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ha funzioni di indirizzo politico, amministrativo e di coordinamento.
In tale ambito nel 2018 è stata stipulata una convenzione tra il Ministero dell’ambiente (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) e il CUFA in materia di controlli relativi alla detenzione e al commercio di specie animali e vegetali incluse nelle Appendici della Convenzione CITES, nonché delle parti e dei prodotti da essi derivati.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo in esame gli oneri derivanti dall’istituzione del Fondo di cui al comma 1 e dalle assunzioni di cui al comma 2 e pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2023, vengono coperti riducendo l’autorizzazione di spesa di pari importo prevista dalla legge di bilancio per il 2021-2023 (articolo 1, comma 755) nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la stipula di una convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati istituito con la medesima disposizione.
In relazione al comma in esame si ricorda che il comma 755 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 20220, nell’istituire il richiamato Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati ha autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la stipula di una convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del Centro.
Con il D.Lgs. n. 177 del 2016 (entrato in vigore il 13 settembre 2016 ed integrato e corretto dal D.Lgs. n. 228 del 2017) è stato previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, a cui sono state conferite le funzioni già svolte dal citato Corpo, ad eccezione di alcuni compiti, tra cui quelli in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuiti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (artt. 7-9).
A sua volta l’art. 174-bis del Codice dell’ordinamento militare, inserito dall'art. 8, comma 2, lett. c), del citato D.Lgs. n. 177 del 2016 ha disciplinato l’organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, attribuita all’Arma dei carabinieri, e articolata, in particolare, in un Comando delle unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), dal quale dipendono reparti dedicati all’espletamento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell’organizzazione territoriale.
Da un punto di vista strutturale il Comando fa parte della più generale struttura della difesa preposta alla tutela forestale, ambientale e agroalimentare del Paese e comprensiva di reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.
Secondo quanto previsto dall’articolo 174–bis del Codice dell’ordinamento militare, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, ferma restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dipende funzionalmente dal Ministro della transizione ecologica (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del Comando carabinieri per la tutela agro-alimentare(ora Ministero dell’agricoltura, della sovranità nazionale e delle foreste).
Il Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero, mentre il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico.
Dal CUFAA dipendono:
- il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale, istituito il 1° giugno 2017;
- il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi, istituito il 1° giugno 2017;
- il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale;
- il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare.
Si segnala che il Comando carabinieri per la tutela ambientale è stato ridenominato “Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica” dal D.L. n. 22/2021, articolo 2, comma 5.
L’articolo 115 autorizza la spesa complessiva di 211.518.217 euro, distribuiti negli anni 2023-2027, per il funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, e l’interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella LTE Public Safety.
In particolare, la spesa è distribuita come segue: euro 33.324.521 per l’anno 2023, euro 46.655.957 per l’anno 2024, euro 50.417.925 per l’anno 2025, euro 64.946.499 per l’anno 2026 e euro 16.173.315 per l’anno 2027.
Come indicato nella Relazione tecnica del provvedimento in esame “si tratta di una misura che non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che viene previsto l’impiego di risorse economiche già allocate su capitoli di bilancio gestiti da quest’Amministrazione [dell’Interno], senza l’assegnazione di stanziamenti aggiuntivi.
Infatti, [la disposizione] alla luce della stretta interconnessione tra le due tecnologie – Te.T.Ra ed LTE –, consente di coprire i costi a valere sui fondi di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Fondo “NUVAL 1”, Cap. 7461, Piano Gestionale 1), all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Fondo “NUVAL 2”, Cap. 7457, Piano Gestionale 6), all’articolo 1, commi 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Fondo “NUVAL 4”, Cap. 7509, Piano Gestionale 1), come di seguito riportato:
- 2023: 5.000.000 sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1, e 28.324.521 euro sul capitolo 7509, Piano Gestionale 1;
- 2024: 20.000.000 euro sul capitolo 7457, Piano Gestionale 6 e 26.655.957 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1;
- 2025: 10.000.000 euro sul capitolo 7457, Piano Gestionale 6, 20.000.000 euro sul capitolo 7509, Piano Gestionale 1 e 20.417.925 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1;
- 2026: 15.000.000 euro sul capitolo 7457, Piano Gestionale 6; 35.000.000 sul capitolo 7509, Piano Gestionale 1 e 14.946.499 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1;
- 2027: 16.173.315 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1”.
Te.T.Ra. (TErrestrial Trunked RAdio) è un sistema di comunicazione a onde radio per uso professionale, con sistemi veicolari e portatili, usato principalmente dalle forze di polizia e militari e dai servizi di emergenza oltre che dai servizi privati civili. Il sistema garantisce un particolare grado di riservatezza o confidenzialità delle comunicazioni ottenuta mediante cifratura delle trasmissioni in aria usando una unica chiave comune a tutti gli utenti, oppure chiavi individuali e di gruppo rigenerate su base sessione. Te.T.Ra. è uno standard dell’ETSI - European Telecommunications Standards Institute.
Uno dei primi atti relativo al programma e alla progettazione e realizzazione sul territorio nazionale di un sistema digitale per le comunicazioni radiomobili delle Forze di polizia attraverso il sistema Te.T.Ra è il protocollo d'intesa sottoscritto il 24 febbraio 2003 tra il Ministero dell'Interno ed il gruppo Finmeccanica (Ministero dell’interno, Relazione al parlamento sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica, anno 2014, doc. XXXVIII, n. 3 Tomo I).
L'articolo 1, comma 209, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha assegnato al Ministro dell'interno il compito di predisporre un programma straordinario di interventi ai fini del completamento della rete Te.T.Ra., considerata necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l'attuazione di tale programma, l'Amministrazione è stata autorizzata ad assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. La medesima disposizione ha autorizzato le relative spese, fissate nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2013, e di 50 milioni di euro per l'anno 2014.
Il successivo comma 210 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, inoltre, ha istituito presso il Ministero dell'interno una Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma Te.T.Ra, con il compito di formulare pareri sullo schema del programma, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione dello stesso, su ciascuna fornitura o progetto (una prima istituzione della Commissione era stata disposta dall’art. 33, comma 7-bis del D.L. 179/2012).
Per garantire il completamento degli interventi, successivamente l’articolo 1, comma 41, della legge di Stabilità 2014 (L n. 147/2013) ha disposto un finanziamento per il programma Te.T.Ra, di 30 milioni per l’anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.
Tali risorse sono destinate alla prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra finalizzata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle forze di polizia.
Long-Term Evolution, abbreviato in LTE e noto anche come 4G, è uno standard per la comunicazione wireless a banda larga per dispositivi mobili e terminali dati, basato sulle tecnologie GSM/EDGE e UMTS/HSPA.
Il LTE può essere utilizzato per fornire alle Forze di Polizia un servizio per la videosorveglianza in mobilità in grado di raccogliere in tempo reale i flussi video provenienti da diverse sorgenti.
L’Amministrazione dell’interno ha indetto nel 2021 una gara d'appalto per la realizzazione e la gestione di un servizio di comunicazioni per le Forze di Polizia denominato LTE Public Safety sul territorio di 11 province, il cui impiego consente la fruizione di un servizio di sorveglianza in mobilità, che prevede la trasmissione di flussi video in tempo reale dallo scenario operativo alle “Sale e Centrali Operative” della Forze di Polizia. Si veda in proposito anche l’intervento del Ministro dell’interno pro tempore in risposta ad una interrogazione a risposta immediata in ordine alle garanzie di sicurezza e affidabilità del bando di gara, Camera dei deputati, seduta del 26 maggio 2021. Il 30 settembre 2022 è stato pubblicato il decreto di aggiudicazione definitiva in favore di Telecom Italia S.p.A.
Articolo116
(Accoglienza profughi dall’Ucraina)
L’articolo 116 proroga dal 31 dicembre 2022 al 3 marzo 2023 la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina (comma 1). Inoltre sopprime la data del 31 dicembre 2022 come termine di durata massima del contributo di sostentamento in favore delle persone titolari di protezione temporanea che hanno provveduto ad autonoma sistemazione (comma 2).
Da ultimo, autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio a rimodulare, sulla base delle effettive esigenze, le misure di assistenza e accoglienza in favore dei profughi ucraini previste dal decreto-legge n. 21 del 2022 per fronteggiare la situazione emergenziale (comma 3).
In premessa è utile sottolineare che gli interventi previsti dalla disposizione in esame si inquadrano in una più ampia serie di misure finalizzate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e dei suoi progressivi sviluppi (per cui si rinvia, infra, al box dedicato in calce alla scheda).
Nel dettaglio, il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2022 al 3 marzo 2023 la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale che è stato dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 (pubblicata in G.U. n. 58 del 10 marzo 2022) in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice della protezione civile ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c) e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018[25].
ll Codice di protezione civile reca la procedura da seguire per la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, nonché ne stabilisce i limiti temporali (art. 24, D.Lgs. n. 1 del 2018).
In base all’art. 24 del Codice di protezione civile la deliberazione dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è adottata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della regione o provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi; la delibera autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile.
In base al medesimo art. 24 la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.
Pertanto, in deroga alle disposizioni del Codice di protezione civile, si procede alla proroga dello stato di emergenza direttamente con norma di legge, in luogo della deliberazione del Consiglio dei Ministri, che pure sarebbe stato possibile utilizzare. Al riguardo si valuti l’opportunità di un approfondimento.
La proroga in esame consente di allineare temporalmente la durata dello stato di emergenza nazionale con il termine di vigenza degli effetti del meccanismo europeo di protezione temporanea di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione europea, in base alla quale il regime speciale di protezione temporanea ha la durata di un anno a decorrere dal 4 marzo 2022.
Nel diritto dell’Unione europea, la «protezione temporanea» è la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro paese d’origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione. L’obiettivo è alleviare la pressione sui sistemi nazionali di asilo e consentire agli sfollati di godere di diritti armonizzati in tutta l’UE. Tra questi diritti rientrano il soggiorno, l'accesso al mercato del lavoro e agli alloggi, l'assistenza medica e l'accesso all'istruzione per i minori.
Tale meccanismo è disciplinato dalla direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, che in Italia è stata recepita con il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85.
La tutela temporanea viene accordata in tutti gli Stati membri allorché il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, una decisione che accerta un afflusso massiccio di sfollati nell'UE e che specifica i gruppi di persone cui si applicherà la protezione.
Possono essere escluse dal beneficio della protezione temporanea le persone sospettate di crimine contro la pace, crimine di guerra, crimine contro l'umanità, reato grave di natura non politica, azioni contrarie alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite e le persone che rappresentano un pericolo per la sicurezza dello Stato membro ospitante.
Tale procedura di carattere eccezionale non era stata mai utilizzata fino allo scorso 4 marzo 2022, quando il Consiglio dell’UE giustizia affari interni ha approvato, su proposta della Commissione europea, la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea. Secondo i dati forniti dall’UNHCR il 5 marzo 2022, circa 1,6 milioni cittadini ucraini avrebbero attraversato a quella data, i confini dell’Ucraina, in fuga dalla guerra. Nella decisione si legge che le stime indicano come possibile una cifra compresa tra 2,5 e 6,5 milioni di sfollati a causa del conflitto armato, da 1,2 a 3,2 milioni dei quali potrebbero chiedere protezione internazionale. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati stima che, nello scenario peggiore, potrebbero fuggire dall'Ucraina fino a 4 milioni di persone.
La decisione prevede la possibilità per i cittadini dell’Ucraina e loro familiari in fuga dal Paese di risiedere e muoversi nel territorio dell’UE, con possibilità di lavorare e di avere accesso a diritti sociali, come il diritto di alloggio e di assistenza sanitaria. Nel concreto della Decisione 2022/382, il Consiglio ha stabilito che la protezione temporanea sia attiva retroattivamente, a far data dal 24 febbraio 2022. Il Consiglio non ha previsto una data di conclusione della protezione stessa, motivo per cui si considera la durata di almeno un anno dalla data di inizio.
In base all'articolo 2 della decisione, la protezione temporanea si applica alle seguenti categorie di persone che sono sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data:
- cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; e
- familiari delle predette categorie di persone (che poi sono definiti in dettaglio dal comma 4 dell’art. 2).
Gli Stati membri applicano la decisione o una protezione adeguata ai sensi del loro diritto nazionale nei confronti degli apolidi e dei cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.
Inoltre gli Stati membri possono applicare la decisione anche ad altre persone, compresi gli apolidi e i cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina, che soggiornavano legalmente in Ucraina e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.
Nella premessa della decisione si prevede altresì che “gli Stati membri possono inoltre ammettere alla protezione temporanea ulteriori categorie di sfollati oltre a quelle a cui si applica la decisione, qualora tali persone siano sfollate per le stesse ragioni e dal medesimo paese o regione d'origine di cui alla presente decisione. In tale caso, gli Stati membri dovrebbero informare immediatamente il Consiglio e la Commissione”.
La decisione prevede anche che la Commissione coordini la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio delle capacità di accoglienza e l’individuazione di eventuali necessità di ulteriore sostegno. Le agenzie dell’UE, tra cui Frontex, l’Agenzia dell’UE per l’asilo ed Europol, possono fornire ulteriore sostegno operativo su richiesta degli Stati membri.
Sul piano del diritto interno, in attuazione della Decisione di esecuzione 2022/382 è stato emanato il d.P.C.M. 28 marzo 2022, ai sensi del quale (articolo 1) la protezione temporanea si applica alle seguenti categorie di persone che sono sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data:
- cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; e
- familiari delle predette categorie di persone (che poi sono definiti in dettaglio dal comma 4 dell’art. 1);
- gli apolidi e i cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.
La protezione temporanea ha la durata di un anno a decorrere dal 4 marzo 2022.
Al contempo la disposizione in esame precisa che ulteriori proroghe del termine dello stato di emergenza, funzionali ad assicurare l’allineamento temporale delle misure nazionali con le eventuali proroghe che potrebbero essere adottate dall’Unione europea, potranno essere adottate con le modalità previste dall’articolo 24 del citato D.Lgs. 1/2018, ossia con deliberazione del Consiglio dei Ministri, e sembra doversi desumere, entro i limiti temporali previsti dal medesimo articolo 24 (massimo 12 mesi non prorogabili per non più di 12 mesi) già sopra richiamati. La ratio della previsione sembra quindi quella di fugare ogni dubbio rispetto ad un’eventuale “legificazione” in via permanente dello stato di emergenza relativo al soccorso e all’assistenza della popolazione ucraina.
In proposito si ricorda che la durata della protezione temporanea è fissata al massimo ad un anno, dal giorno in cui essa viene attivata dal Consiglio. Tale termine può essere ridotto in qualunque momento, e quindi la protezione cessare, nel caso in cui lo stesso Consiglio decida in tal senso, ma anche prorogato, in via ordinaria, di un anno (in due tranche da sei mesi l’una) e, in via straordinaria, di un ulteriore anno, su richiesta della Commissione. Alla scadenza o in vigenza della protezione temporanea, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire il rimpatrio volontario delle persone che godono della protezione stessa.
Il comma 2 sopprime il termine del 31 dicembre 2022, previsto come termine di durata massima del contributo di sostentamento in favore delle persone titolari di protezione temporanea che hanno provveduto ad autonoma sistemazione, ai sensi dell’art. 31, co. 1, lett. b), D.L. 21 del 2022.
La richiamata disposizione ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile a definire tale contributo, insieme ad altre misure di assistenza delle persone provienenti dall’Ucraina, per la durata massima di 90 giorni dall’ingresso in Italia con termine non oltre il 31 dicembre 2022, per un massimo di 60.000 unità. Il successivo decreto-legge n. 50 del 2022 (art. 44, co. 1, lett. b) ha incrementato, per un massimo di ulteriori 20.000 unità, i potenziali destinatari del contributo di sostentamento, che dunque risultano complessivamente 80.000.
Infine, la disposizione di cui al comma 3 abilita il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio a rimodulare, sulla base delle effettive esigenze, le misure di assistenza e accoglienza in favore dei profughi ucraini previste dal decreto-legge n. 21 del 2022 per fronteggiare la situazione emergenziale (articolo 31, comma 1, lettere a), b) e c)).
In sintesi le misure a cui la disposizione fa riferimento, riguardano:
· l'attivazione, fino a 22.000 unità, di forme e modalità di accoglienza diffusa, diverse da quelle ordinarie per l'accoglienza dei migranti, assicurate mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i centri di servizio per il volontariato, altri enti e associazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 31, co. 1, lett. a), D.L. 21 del 2022; art. 44, co. 1, lett. a), D.L. 50 del 2022; art. 26, co. 1, lett a), D.L. 115 del 2022);
· la concessione per un massimo di 80.000 persone titolari della protezione temporanea di un contributo per il sostentamento di coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni dall’ingresso in Italia (art. 31, co. 1, lett. b), D.L. 21 del 2022 e art. 44, co. 1, lett. b), D.L. 50 del 2022);
· un contributo alle regioni per le spese di assistenza sanitaria per complessivi 120.000 posti per richiedenti e titolari della protezione temporanea (art. 31, co. 1, lett. c), D.L. 21 del 2022 e art. 44, co. 1, lett. c), D.L. 50 del 2022);
Per una sintesi complessiva di tutte le misure di assistenza e accoglienza predisposte a seguito della crisi ucraina, si rinvia, infra, al box in calce alla scheda.
In particolare il Dipartimento è autorizzato a rimodulare il numero dei soggetti benedificiari dalle diverse misure, che è ora stabilito nei limiti massimi dal medesimo D.L. n. 21/2022 nonché dai decreti successivi che hanno ampliato la platea dei potenziali beneficiari.
Le misure non sono rifinanziate; pertanto il Dipartimento potrà operare nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e, come precisato dalla stessa disposizione, nel rispetto dei nuovi limiti temporali dello stato di emergenza. Tuttavia, autorizzando il Dipartimento a rimodulare sulla base delle effettive esigenze il numero dei soggetti coinvolti, sembrerebbe altresì disporsi la facoltà di rimodulare le risorse finanziarie stanziate per le diverse misure dalla legge.
A tal fine, il Dipartimento è autorizzato a provvedere con l’usuale strumento emergenziale delle ordinanze ex art. 25 del Codice della protezione civile.
Ai sensi dell’articolo 25 del Codice le ordinanze di protezione civile possono essere adottate in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Ove rechino deroghe alle leggi vigenti, le ordinanze devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.
In proposito si ricorda che nella deliberazione dello stato di emergenza dello scorso 28 febbraio, erano previste ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai soli fini dell’“organizzazione ed attuazione degli interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione” proveniente dal teatro operativo, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018. Nella disposizione in esame, invece, non viene indicata in particolare nessuna delle categorie di cui all’articolo 25, comma 2, Codice della protezione civile.
Si segnala che, in particolare, nella prima ordinanza adottata a seguito della deliberazione dello stato di emergenza (ordinanza n. 872 del 4 marzo 2022), sono individuate le seguenti norme che è possibile derogare: in materia di contabilità (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; R.D. 23 maggio 1924, n, 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; articolo 191, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); in materia di vincoli alla proprietà terriera (R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 articoli 7 e 8); in materia di procedimento amministrativo (L. 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20); in materia di espropriazione per pubblica utilità (d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49); in materia di appalti (numerose disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
Sono successivamente intervenute le ulteriori ordinanze n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, nn. 902, 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022; n. 937 del 20 ottobre 2022, che hanno previsto solo parziali integrazioni delle deroghe in materia di contratti pubblici.
La ratio della previsione in commento appare quindi quella di dare “copertura” legislativa all’esigenza che potrebbe manifestarsi, nell’ambito della gestione dell’emergenza, di rimodulare gli interventi previsti dai decreti-legge sopra richiamati.
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 (pubblicata in G.U. n. 58 del 10 marzo 2022) è stato dichiarato fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale. Contestualmente, per i primi interventi di soccorso, sono stati stanziati 10 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali, come previsto della medesima deliberazione.
Per far fronte alle eccezionali esigenze connesse all’accoglienza, sono successivamente intervenuti numerosi decreti-legge.
Innanzitutto, il decreto-legge n. 16 del 2022 (articolo 3)[26] ha stabilito che i cittadini ucraini, a decorrere dall'inizio del conflitto, possono essere accolti, sia nell'ambito delle strutture territoriali del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), che nei centri governativi di prima accoglienza e nei centri di accoglienza temporanea (CAS), di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (c.d. decreto accoglienza) anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente. A tal fine il decreto ha disposto un potenziamento del sistema di prima accoglienza e del sistema di accoglienza integrata (SAI) attraverso:
· un incremento delle risorse finanziarie del capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'Interno destinate alle attività del sistema di prima accoglienza di competenza del medesimo dicastero (+54,2 mln di euro per il 2022, corrispondenti al costo di circa 5.000 posti), destinandole in via prioritaria per l'accoglienza delle persone vulnerabili provenienti dall'Ucraina;
· l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), gestito dagli enti locali.
È stata inoltre estesa ai profughi provenienti dall'Ucraina la riserva di posti (complessivamente 5.000) del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) già prevista e finanziata per i cittadini afghani con il D.L. n. 139 del 2021 e la legge dì bilancio per il 2022.
Con la successiva ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 sono state stabilite le modalità, anche in deroga alla normativa vigente, per reperire idonee strutture ricettive per le esigenze di accoglienza, a partire dalle operazioni di identificazione, nonché per accelerare le procedure di attivazione dei posti del SAI.
In seguito dell'attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea, al fine di potenziare gli interventi di assistenza ed accoglienza a fronte del continuo incremento del numero delle persone provenienti dall'Ucraina, il decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 31) ha previsto misure ulteriori, che sono state successivamente rafforzate e rimodulate mediante i decreti-legge n. 50 (articolo 44) e n. 115 del 2022 (articolo 26).
Per effetto di questa sequenza di disposizioni, in favore dei profughi provenienti dall'Ucraina è stata prevista:
· l'attivazione, fino a 22.000 unità, di forme e modalità di accoglienza diffusa, diverse da quelle ordinarie per l'accoglienza dei migranti, assicurate mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i centri di servizio per il volontariato, altri enti e associazioni (iscritte nell'apposito registro delle associazioni di stranieri o che operano stabilmente in favore di stranieri), gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 31, co. 1, lett. a), D.L. 21 del 2022; art. 44, co. 1, lett. a), D.L. 50 del 2022; art. 26, co. 1, lett a), D.L. 115 del 2022);
· la concessione per un massimo di 80.000 persone titolari della protezione temporanea di un contributo per il sostentamento di coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni dall’ingresso in Italia (art. 31, co. 1, lett. b), D.L. 21 del 2022 e art. 44, co. 1, lett. b), D.L. 50 del 2022);
· un contributo alle regioni per le spese di assistenza sanitaria per complessivi 120.000 posti per richiedenti e titolari della protezione temporanea (art. 31, co. 1, lett. c), D.L. 21 del 2022 e art. 44, co. 1, lett. c), D.L. 50 del 2022);
· un contributo fino al massimo di 100 euro al giorno pro-capite a titolo di rimborso per i comuni che accolgono direttamente o sostengono le spese per l'affidamento familiare dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina (art. 31-bis, D.L. 21 del 2022);
· un contributo una tantum, nel limite di 40 milioni per l'anno 2022, allo scopo di rafforzare l'offerta di servizi sociali da assegnare ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea (art. 44, co. 4, D.L. 50 del 2022).
Le attività così autorizzate possono svolgersi entro il termine del 31 dicembre 2022 e nel limite complessivo delle risorse finanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, di cui è stato contestualmente disposto un corrispondente incremento per l'anno 2022.
Il decreto-legge n. 115 del 2022 (art. 26, co. 1, lett. c-bis)) ha altresì previsto l'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, a partire da quelli già resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad integrazione di quanto già disposto con il citato decreto-legge n. 16 del 2022.
Inoltre, per effetto dei citati decreti è stato disposto un incremento di ulteriori 113 milioni di euro per l'anno 2022 delle risorse iscritte nel bilancio statale al fine di incrementare la capacità i centri governativi di accoglienza ordinari e straordinari, da destinare in via prioritaria all'accoglienza delle persone vulnerabili provenienti dall'Ucraina (art. 44, co. 3, D.L. 50 del 2022).
Per quanto riguarda la governance di questo sistema di accoglienza, occorre ricordare che in base all’art. 1 della ocdpc n. 872/2022, il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Le Regioni e le Provincie autonome assicurano, nell’ambito dei rispettivi territori, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile.
Al fine di assicurare il più efficace raccordo fra i diversi livelli operativi è stato istituito un Comitato ai sensi dell’art. 1, comma 3, della citata ordinanza, composto dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, dal Direttore della Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia di frontiera del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, dal Coordinatore tecnico della Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Segretario Generale dell’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia.
Per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati (MSNA) provenienti dall’Ucraina il Prefetto Francesca Ferrandino, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno è stata nominata Commissario delegato provvedendo all’adozione il 25 marzo 2022 di un “Piano minori stranieri non accompagnati”.
A completamento delle prime indicazioni operative, il 13 aprile è stato adottato il Piano nazionale per l’accoglienza e l’assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina, che descrive le misure generali organizzative messe in atto dal Servizio Nazionale della protezione civile per assicurare il monitoraggio qualitativo dei flussi, l’accoglienza e l’assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina. Con le indicazioni operative emanate in data 9 maggio 2022, il Piano è stato integrato con le misure di accoglienza diffusa da realizzarsi attraverso gli enti del Terzo Settore e del Privato Sociale.
Articolo 117
(Tecnologia robotica
per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
L’articolo 117 destina risorse al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - complessivamente 35 milioni nel triennio 2023-25 - per l'acquisizione di nuova tecnologia robotica.
Gli articoli 117 e 118 destinano risorse ad investimenti tecnologici per potenziare la capacità operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L’articolo 117 - avverte la sua intestazione - è orientato in particolare allo sviluppo di tecnologia robotica.
L'intento è di migliorare la capacità di risposta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - mediante l'impiego di sistemi robotizzati e di sistemi a realtà aumentata, è da intendersi - in scenari emergenziali complessi, caratterizzati dalla pericolosità per gli operatori del soccorso (per l'elevata concentrazione di calore, fumi e gas tossici o per la difficile accessibilità) oppure dall'estensione dell'area in cui vi sia minaccia per la sicurezza delle persone e del territorio, risultando così decisivi la rapida ricognizione e la mappatura della aree per determinare le risorse operative necessarie.
La relazione illustrativa riporta in via esemplificativa, quali casi di possibile impiego della strumentazione robotica: incendi confinati (all'interno di edifici, gallerie stradali e ferroviari) o presso insediamenti industriali in cui sia da temere l'emissione di sostanze pericolose, o in edifici di interesse storico-artistico, o ambienti ipogei, subacquei e impervi, per la ricerca di persone disperse. Così come la lotta attiva agli incendi boschivi o il soccorso tecnico in ambiente acquatico potranno essere interessati dall'impiego della nuova strumentazione.
Conseguentemente la disposizione reca un'autorizzazione di spesa (a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione “Soccorso civile”; programma di spesa “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico”).
Essa si proietta lungo il triennio secondo la seguente scansione:
§ 3 milioni per l'anno 2023;
§ 10 milioni per l'anno 2024;
§ 22 milioni per l'anno 2025.
Queste risorse sono destinate all'acquisto - riferisce la relazione tecnica - di:
§ robot di soccorso in ambiente terrestre (diciannove sistemi robotizzati ad elevate prestazioni per antincendio, soccorso con sensoristica, monitoraggio e controllo, anche per ambienti e scenari a rischio nucleare biologico chimico radioattivo a rischio di esplosione, per complessivi 9,5 milioni; centodieci sistemi robotizzati leggeri per attacco all'incendio, soccorso con adeguata sensoristica e provvisti di sistemi di accesso in aree operative a elevato rischio, per complessivi 16,5 milioni);
§ robot di ricognizione aerea (tre sistemi robotizzati montati su droni ad ala fissa di tipo “mini” di peso inferiore a 25 kg, con relativi sistemi di governo, finalizzati alla ricognizione e al rilievo degli scenari operativi, da dislocare presso 3 reparti volo individuati a copertura dell’Italia Nord, Centro e Sud, per complessivo 1,5 milione; venti sistemi robotizzati montati su droni ad ala fissa per aerofotogrammetria dotati di sensori con visibilità a infrarosso, per complessivi 600.000 euro; duecento sistemi robotizzati montati su droni multirotore per ricognizione e controllo degli scenari operativi dal Posto di Comando Avanzato, per complessivi 400.000 euro);
§ robot di ricognizione e soccorso in ambiente subacqueo (otto ROV avanzati - l'acronimo sta per Remote Operated Vehicle, veicolo sottomarino pilotato da una postazione remota - da destinare ai quattro nuclei orientati alla ricerca strumentale avanzata, per complessivi 3,2 milioni; ventidue ROV base destinati a tutti i nuclei sommozzatori, per complessivi 3,3 milioni).
L’articolo 118 destina risorse al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - complessivamente 10 milioni nel triennio 2023-25 - per aumentarne la capacità di risposta negli scenari di incendio, mediante dotazioni tecnologiche mirate.
L’articolo 118 è volto ad accrescere le capacità operative delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi.
A tal fine autorizza la spesa per l'acquisto di nuove dotazioni tecnologiche - per un totale di 4.000 sistemi di spegnimento innovativi completi, si legge nella relazione illustrativa.
Siffatte dotazioni - è da intendersi - sono mirate a 'modernizzare' i sistemi di estinzione degli incendi, mediante alcune innovazioni relative all'utilizzo in forma contemporanea o alternativa di uno o più diversi agenti estinguenti (acqua, schiuma, gas inerte), ottimizzati altresì nei consumi; alla massimizzazione delle prestazioni di impiego delle lance di erogazione; alla cura per la facilità d'uso, funzionalità, trasportabilità delle tubazioni; all'adeguatezza delle caratteristiche idrauliche dei sistemi di pompaggio rispetto ai diversi scenari.
Un miglioramento della capacità operativa è sollecitata - ancora ricorda la relazione illustrativa - dall'evoluzione della natura stessa degli incendi, alimentati sovente da materiali artificiali e sintetici o da rifiuti o da materiali edili, talché risultano caratterizzati dalla rapida propagazione della combustione nonché dall'emissione di sostanze fortemente inquinanti in aria come al suolo.
Si pone pertanto, sul piano operativo, l'esigenza di un rapido controllo della combustione, oltre che di un ottimale utilizzo (contenendone i quantitativi, posto altresì l'impatto ambientale) delle sostanze estinguenti.
Per l'acquisto di sistemi innovativi di spegnimento - utilizzabili beninteso anche in caso di incendi boschivi[27] - la disposizione reca un'autorizzazione di spesa (a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione “Soccorso civile”; programma di spesa “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico”; azione “Ammodernamento e potenziamento dei vigili del fuoco”).
Essa si proietta lungo il triennio secondo la seguente scansione:
§ 3 milioni per l'anno 2023;
§ 4 milioni per l'anno 2024;
§ 3 milioni per l'anno 2025.
Le risorse sono destinate all'acquisto - riferisce la relazione tecnica - in parte di sistemi di miscelazione a carattere innovativo per la formazione della soluzione schiumogena finalizzata all'estinzione degli incendi da installare a bordo delle autopompe (per complessivi 7 milioni), in parte di attrezzature di spegnimento a carattere innovativo (lance, tubazioni, accessori) (per complessivi 3 milioni).
Articolo 119
(Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana)
L’articolo 119 è finalizzato a potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui ai patti per la sicurezza urbana in relazione all’installazione da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità. A tal fine, il provvedimento rifinanzia la relativa autorizzazione di spesa per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
La disposizione in commento è volta a rifinanziare per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l’autorizzazione di spesa finalizzata a potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi definiti dall’articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 14 del 2017 (disposizioni urgenti sulla sicurezza urbana).
Si tratta della prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza.
In particolare, la disposizione intende rifinanziare per il triennio 2023-2025 l’autorizzazione di spesa per gli interventi di installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza per le predette finalità di sicurezza urbana, autorizzazione di spesa recata dal successivo comma 2-ter del citato articolo 5 del decreto-legge n. 14 del 2017 (comma 1)
Si ricorda che l’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020 (recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) ha disposto che l’installazione e l’esercizio dei sistemi di videosorveglianza di cui al richiamato da parte degli enti locali, è considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale ai sensi e per gli effetti del Codice delle comunicazioni digitali (di cui al d.lgs. n. 259 del 2003).
La disposizione appare collocarsi nel contesto dei patti per l'attuazione della sicurezza urbana disciplinati dal decreto-legge n. 14 del 2017 recante disposizioni urgenti volte a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori e a promuovere interventi volti al mantenimento del decoro urbana.
L’articolo 2 del decreto-legge n. 14 del 2017 prevede che, ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale (art. 117, comma 2, lettera h) della Costituzione), le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata siano adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e siano rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale, attraverso lo scambio informativo, l’interconnessione delle rispettive sale operative e la regolamentazione dell'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio, nonché l’aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia. In attuazione dell’articolo 2, le linee generali per la realizzazione delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata sono state adottate con l’accordo stipulato il 24 gennaio 2018 in sede di Conferenza Unificata.
In coerenza con le predette linee generali, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, possono essere poi individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano (art. 5, comma 1, DL 14/2017),
Si ricorda che tali patti devono essere adottati nel rispetto di apposite linee guida (diverse dalle predette linee generali) adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata.
In attuazione dell’articolo 5, comma 1, sono state adottate le linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana, con l’accordo stipulato il 26 luglio 2018, in sede di Conferenza Unificata.
Nel dettaglio, i patti per la sicurezza urbana perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi (comma 2):
a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, anche attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;
b) promozione e tutela della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita;
c) promozione del rispetto del decoro urbano;
c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità.
Si ricorda infine che, ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui alla lettera a) da parte dei comuni, era stata originariamente autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (comma 2-ter).
Successivamente, con l’art. 35-quinquies del D.L. 113/2018 l’autorizzazione di spesa è stata incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2019, di 17 milioni di euro per l’anno 2020, di 27 milioni di euro per l’anno 2021 e di 36 milioni di euro per l’anno 2022.
Il comma 2 rinvia a un decreto del Ministro dell’interno da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, la definizione delle modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 della disposizione in esame.
La procedura riproduce quella già prevista dall’art. 5, comma 2-quater, del decreto-legge n. 14 del 2017, in cui si dispone che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 14 del 2017) siano definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse sulla base delle medesime richieste.
In attuazione di quanto disposto dal comma 2-quater è stato adottato il D.M. 31 gennaio 2018, che ha definito le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse.
Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana l’articolo art. 11-bis, comma 19, del D.L. 135/2018 ha incrementato di 20 milioni di euro l’autorizzazione di spesa per l’anno 2019.
La medesima procedura prevista dal comma 2 della disposizione in commento è peraltro stata riprodotta anche dal D.L. 135/2018, art. 11-bis, comma 19, in relazione alle ulteriori risorse stanziate dal D.L. 113/2018.
In attuazione di tale più recente disposizione è stato adottato per l'anno 2020, il D.M. 27 maggio 2020 e, per l'anno 2021, il D.M. 9 ottobre 2021.
Articolo 120
(Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio – C.P.R)
L’articolo 120 dispone uno stanziamento complessivo di 42 milioni di euro per l’ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri degli stranieri irregolari.
L’articolo 120, al comma 1, autorizza il Ministero dell’interno ad ampliare la rete dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) dove sono trattenuti temporaneamente gli stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione.
Il comma 2 provvede ad incrementare le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno per complessivi 42.045.939 di euro per gli anni 2023-2025. Le risorse sono destinate da un lato alla costruzione e alla ristrutturazione dei centri di trattenimento e di accoglienza (che comprendono anche i CPR) e dall’altro alla gestione dei medesimi centri.
Nella tabella che segue sono riportati nel dettaglio gli importi degli stanziamenti.
|
2023 |
2024 |
2025 |
Totale |
Costruzione, acquisizione, completamento, adeguamento e ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza |
5.397.360 |
14.392.960 |
16.192.080 |
35.982.400 |
Attivazione, locazione, gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza |
260.544 |
1.730.352 |
4.072.643 |
6.063.539 |
Totale |
5.657.904 |
16.123.312 |
20.264.723 |
42.045.939 |
Come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, alla data del 18 ottobre 2022, risultano attivi sul territorio nazionale 10 C.P.R. (Torino, Gradisca d’Isonzo, Milano, Roma, Bari, Brindisi, Palazzo S. Gervasio, Caltanissetta, Trapani, Macomer) per una capienza complessiva di 1.378 posti.
La relazione illustrativa afferma anche che l’ampliamento della rete dei CPR si rende necessaria al fine di rendere più efficace l’esecuzione dei provvedimenti di espulsione. La dislocazione delle nuove strutture sarà individuata, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, sulla base di criteri che privilegiano un rapido e agevole accesso alle stesse, nonché attraverso l’utilizzo di strutture pubbliche già esistenti che possono essere convertite allo scopo.
Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, l’ampliamento della rete nazionale dei CPR sarà realizzata sia attraverso un ampliamento di taluni CPR già esistenti, incrementando i posti ivi disponibili per un totale di n. 106, sia attraverso la realizzazione di nuove strutture, per ulteriori n. 100 posti, per un totale n. 206 posti.
L’ampliamento riguarda il CPR di Macomer (ulteriori 50 posti) e quello di Caltanissetta (ulteriori 92 posti).
Gli stanziamenti disposti dall’articolo in esame sono appostati nello stato di previsione del Ministero dell’interno:
- per la costruzione dei nuovi CPR al capitolo 7351, piano gestionale 2 Spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di identificazione ed espulsione, di accoglienza per gli stranieri irregolari e richiedenti asilo che a legislazione vigente reca stanziamenti pari a 26.791.070 euro per il 2023, 31.791.070 per il 2024 e 16.791.070 per il 2025. All’esito dell’intervento recato dalla disposizione in esame risultano stanziamenti per 32.188.430 euro per il 2023, 46.184.030 per il 2024 e 32.983.150 per il 2025;
- per la gestione dei nuovi CPR al capitolo 2351, piano gestionale 2 Spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. spese per interventi a carattere assistenziale, anche al di fuori dei centri. spese per studi e progetti finalizzati all'ottimizzazione ed omogeneizzazione delle spese di gestione che a legislazione vigente reca stanziamenti pari a 855.028.350 euro per il 2023, 900.000.000 per il 2024 e 950.000.000 per il 2025. All’esito dell’intervento recato dalla disposizione in esame risultano stanziamenti per 855.288.894 euro per il 2023, 901.730.352 per il 2024 e 954.072.643 per il 2025.
I centri di permanenza per i rimpatri (CPR) sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione (art. 14, D.Lgs. 286/1998).
Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In tali strutture lo straniero deve essere trattenuto con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Il trattenimento è disposto con provvedimento del questore per un periodo di 30 giorni, prorogabile fino ad un massimo di 90 giorni. In casi particolari il periodo di trattenimento può essere prolungato di altri 30 giorni.
Il decreto-legge n. 130 del 2020 recante misure urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale ha introdotto diverse disposizioni sul trattenimento del cittadino straniero nei centri di permanenza per i rimpatri (articolo 3), tra queste si ricordano:
• la riduzione dei termini massimi di trattenimento da 180 a 90 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia ha sottoscritto accordi in materia di rimpatri;
• la previsione che il trattenimento deve essere disposto con priorità nei confronti degli stranieri che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica; siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per gravi reati; siano cittadini o provengano da Paesi terzi con i quali risultino vigenti accordi in materia di cooperazione o altre intese in materia di rimpatri;
• l'estensione dei casi di trattenimento del richiedente protezione internazionale limitatamente alla verifica della disponibilità di posti nei centri;
• l'introduzione della possibilità, per lo straniero in condizioni di trattenimento di rivolgere istanze o reclami al Garante nazionale ed ai garanti regionali e locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e, per il Garante nazionale, di formulare specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata.
Inoltre, si prevede l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture di primo soccorso e accoglienza (articolo 6).
Come già si è accennato, al 18 ottobre 2022 risultano attivi 10 centri di permanenza per il rimpatrio per una capienza complessiva di 1.378 posti. Essi sono dislocati a:
Bari;
Brindisi;
Caltanissetta;
Gradisca d’Isonzo (GO);
Macomer (NU);
Milano
Palazzo San Gervasio (PZ);
Roma;
Torino;
Trapani.
Nel 2021 sono transitati nei CPR 5.147 persone, di queste 2.520 sono state effettivamente rimpatriate (Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Relazione al Parlamento 2022)
Per quanto riguarda i requisiti strutturali dei CPR, l’articolo 19, comma 3 del decreto-legge n. 13 del 2017, ha previsto che spetta al Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottare le iniziative per ampliare della rete dei CPR. La dislocazione dei centri di nuova istituzione deve avvenire, sentito il presidente della regione interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto della necessità di realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona.
Successivamente è intervenuto il decreto-legge n. 113 del 2018 che consente, al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei CPR, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’articolo 63 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016).
Il ricorso a tale procedura è autorizzato per un periodo non superiore a 3 anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione deve essere rivolto ad almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
Articolo 121
(Misure in materia di riconoscimento
della protezione internazionale)
L’articolo 121 autorizza il Ministero dell'interno a prorogare fino al 27 marzo 2023 i contratti di prestazione di lavoro a termine già stipulati al fine di assicurare la funzionalità delle Questure, delle Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, in considerazione delle eccezionali esigenze di accoglienza determinatesi durante l’anno 2022 e del perdurare della crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina.
I contratti della cui proroga si tratta sono individuati facendo riferimento all’articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, e all’articolo 1 della Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 883 del 31 marzo 2022.
Si tratta in sintesi dei contratti di prestazione di lavoro a termine, già stipulati nell’ambito del progetto EmAs.Com (Empowerment Asylum Commission, Sub Action 2), finanziato con i fondi destinati dalla Commissione Europea all'Italia per fronteggiare situazioni emergenziali in materia di asilo, e originariamente limitati dalla citata misura europea fino al 31 marzo 2022.
Il progetto «EmAs.Com — Empowerment asylum commission» è finalizzato allo sviluppo di un piano di assistenza, per supportare e semplificare il sistema nazionale di accoglienza attraverso il miglioramento delle strutture e dei servizi connessi alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.
Fra le specifiche azioni di intervento, è previsto il potenziamento della struttura organizzativa, con l'assunzione, tramite Agenzia di somministrazione del lavoro, di personale temporaneo da impiegare presso le questure, le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e la Commissione nazionale per il diritto di asilo.
Il progetto è finanziato tramite il “Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020” (Fami)”, strumento finanziario istituito dal Regolamento UE n. 516/2014 con l’obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio.
Il Regolamento UE n. 516/2014 è stato successivamente modificato dal Regolamento (UE) 2018/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal Regolamento delegato (UE) 2020/445 della Commissione (cfr. la versione consolidata).
Per approfondimenti, si rimanda inoltre alla pagina dedicata al Fami, a cura della Commissione europea.
I lavoratori interinali così assunti nel 2021 sono stati impiegati presso le Questure, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e le loro Sezioni o presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo e successivamente sono stati mantenuti in servizio fino al 31 dicembre 2022 ai sensi dell’articolo 33, co. 1, del decreto-legge n. 21 del 2022 e dell’art. 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 883 del 31 marzo 2022, per garantire la funzionalità dei medesimi organismi in relazione alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale, in seguito alla crisi internazionale in atto in Ucraina[28].
In particolare, l’articolo 33, co. 1, D.L. 21/2022 ha autorizzato la prima proroga per l’impiego dei citati lavoratori interinali presso gli organismi territoriali e centrale del sistema di asilo, mentre l’art. 1, della citata ordinanza CDPC ne ha esteso l’impiego anche per le esigenze delle Questure, sempre al fine di assicurare il tempestivo espletamento dei procedimenti connessi alla definizione della condizione giuridica delle persone provenienti dall’Ucraina.
Pertanto, la disposizione in esame autorizza un’ulteriore proroga dei contratti di lavoro interinale in corso di esecuzione fino al 27 marzo 2023.
La relazione sottolinea in proposito che la proroga si rende necessaria per assicurare la definizione delle numerose istanze di protezione internazionale e di protezione temporanea già in trattazione o di prevedibile prossimo inoltro.
La disposizione specifica che la proroga è autorizzata anche in deroga all’articolo 106 del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50 del 2016). Quest’ultimo articolo definisce la procedura di modifica dei contratti durante la loro efficacia e delimita i casi in cui sia consentita la modifica contrattuale senza una nuova procedura di affidamento.
Dalla relazione tecnica al provvedimento si evince che la proroga contrattuale riguarda 177 lavoratori (di cui 173 lavoratori con profilo corrispondente al personale Area II, F3 e 4 lavoratori con profilo corrispondente al personale Area III, F1).
Il comma 2 quantifica gli oneri di spesa conseguenti alla disposizione del presente articolo, pari a circa 2,3 milioni per l’anno 2023 (euro 2.272.418,14), a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell’interno per le finalità di cui al comma 1.
In proposito, la relazione illustrativa chiarisce che l’onere totale graverà a valere sul capitolo di bilancio del Ministero dell’interno 2255 per l’anno 2023, che riguarda le spese per il funzionamento della Commissione nazionale e delle Commissioni territoriali preposte all’esame delle richieste di protezione internazionale.
Articolo 122
(Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e risposta al rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico)
L’articolo 122 destina risorse al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - complessivamente 20 milioni nel triennio 2023-25 - per aumentarne la capacità di risposta ad emergenze dovute al rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico.
Entro un novero di disposizioni dedicate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco si pone (insieme con gli articoli 117 e 118) l’articolo 122. Esso è volto a potenziare ed aggiornare il sistema di risposta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico (nell'acronimo: NBCR).
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, infatti, annovera tra le sue competenze, talune in materia di difesa civile. Tra queste il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (che ha operato il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) ricomprende (all'articolo 24, comma 2, lettera c)), entro le funzioni di soccorso pubblico, il contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche (tale competenza era peraltro già attribuita al Ministero dell'interno ed al Corpo dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, abrogata dal medesimo decreto legislativo n. 139 del 2006).
Il soccorso in caso di pericolo NBCR è condotto dal Corpo mediante nuclei specializzati (squadre base, nuclei provinciali e nuclei regionali ordinari e avanzati).
Una programmazione relativa alle dotazioni di mezzi e materiali, sia per fronteggiarne l'invecchiamento sia per adeguarle allo sviluppo tecnologico in ambito di rilevamento e analisi strumentale, importa l'erogazione di risorse.
Inoltre - si legge nella relazione illustrativa - lo scenario internazionale causato della guerra in Ucraina, comporta un maggior livello di attenzione su possibili eventi incidentali (sia convenzionali che non convenzionali) con il coinvolgimento di agenti NBCR, con conseguente applicazione di procedure di monitoraggio preventivo che richiedono l'acquisizione di ulteriori e più innovativi mezzi ed attrezzature.
A tali fini, la disposizione reca un'autorizzazione di spesa (a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione “Soccorso civile”; programma di spesa “Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva”).
Essa si proietta lungo il triennio secondo la seguente scansione:
§ 5 milioni per l'anno 2023;
§ 7 milioni per l'anno 2024;
§ 8 milioni per l'anno 2025.
Le risorse sono destinate - riferisce la relazione tecnica - all'aggiornamento dei sistemi di decontaminazione primaria e secondaria dei nuclei NBCR regionali e provinciali (per complessivi 9 milioni) nonché della strumentazione NBCR in dotazione ai Comandi (3,5 milioni); all'acquisto di strumenti, mezzi ed attrezzature per la messa in sicurezza a seguito di incidenti che coinvolgono veicoli adibiti al trasporto di sostanze pericolose (2,5 milioni); acquisto di sistemi per avio-trasportabilità (2 milioni); acquisto di veicoli per gestione e coordinamento interventi per i nuclei regionali (3 milioni).
Articolo 123
(Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell’interno)
L’articolo 123 autorizza il Ministero dell’interno a utilizzare per l’anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine nel limite massimo di spesa di euro 37.259.690. Tali prestazioni di lavoro sono destinate a consentire la definizione delle procedure per l’instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro, che opera in Italia, e il lavoratore straniero che entra nel nostro Paese in attuazione dei decreti-flussi per gli anni 2021 e 2022 (di cui agli articoli 42, 43 e 44 del D.L. 73/2022) e delle procedure di regolarizzazione dei lavoratori stranieri (di cui all’articolo 103 del D.L. 77/2020).
Gli articoli 42 e 43 del decreto-legge n. 73 del 2022 hanno introdotto alcune misure per la semplificazione delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri. In particolare, hanno ridotto da 60 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello sportello unico per l'immigrazione, esclusivamente per le istanze presentate a seguito del decreto sui flussi d'ingresso per l'anno 2022 e per quelle che saranno presentate con il decreto flussi per l’anno 2023.
Parimenti, è stato ridotto da 30 a 20 giorni il termine per il rilascio del visto da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane per l’ingresso in Italia dei lavoratori stranieri che si trovano all’estero e che hanno ottenuto il nulla osta.
Infine, hanno estenso, nel rispetto di determinate condizioni, l'ambito applicativo delle disposizioni di semplificazione anche nei confronti dei cittadini stranieri che si trovano nel territorio nazionale, anziché all’estero, alla data del l° maggio 2022, sempreché per i quali sia stata presentata domanda diretta a istaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell’ambito del decreto flussi 2021.
L’articolo 44 del medesimo decreto-legge n. 73 del 2022, sempre al fine di semplificare gli ingressi in Italia di lavoratori extra UE previsti dai decreti flussi per il 2021 e il 2022, ha modificato la procedura di verifica circa l'osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri, affidando tale verifica – qualora non sia già stata effettuata per il 2021 – in via esclusiva a professionisti iscritti in appositi albi e alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in luogo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, al quale viene comunque riconosciuta la possibilità di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dall’articolo in commento.
Si segnala, inoltre, l’articolo 45 del decreto-legge n. 73 del 2022, per consentire una più rapida definizione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro, autorizza il Ministero dell’interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga alle norme previste dal codice dei contratti pubblici, nel limite massimo di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate. Per la medesima finalità, il Ministero dell’interno potrà inoltre potenziare le risorse umane impiegate con l’incremento del lavoro straordinario del personale già in servizio, incrementare il servizio di mediazione culturale e realizzare interventi di adeguamento delle piattaforme informatiche. A tal fine, sono stanziate ulteriori risorse pari a 6,7 milioni di euro per il 2022.
L’articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto la possibilità di emersione dei lavoratori irregolari impiegati in agricoltura, lavori domestici e cura della persona. Si tratta di due forme distinte di regolarizzazione: con la prima i datori di lavoro possono presentare domanda per assumere cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare preesistente con lavoratori italiani o stranieri sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 o soggiornanti in Italia prima di tale data in base alle attestazioni ivi previste, ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro.
La seconda consiste nella concessione di un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi, valido solo nel territorio nazionale, agli stranieri con permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019 che ne fanno richiesta e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 e che abbiano svolto attività di lavoro nei settori di cui sopra, prima del 31 ottobre 2019 e sulla base di documentazione riscontrabile dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Il permesso temporaneo è convertito in permesso di soggiorno per lavoro se il lavoratore viene assunto. In entrambi i casi gli stranieri devono risultare presenti nel territorio nazionale ininterrottamente dall'8 marzo 2020.
Le domande, sia quelle di emersione del lavoro, sia quelle di regolarizzazione del permesso di soggiorno, sono state presentate dal 1° giugno al 15 agosto 2020 (il termine originario, 15 luglio, è stato così prorogato dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52) previo pagamento di un contributo forfetario. Le domande sono presentate dal datore di lavoro all'INPS, per i lavoratori italiani e comunitari, o allo sportello unico per l'immigrazione, per i cittadini di Paesi terzi. Le domande per il permesso di soggiorno temporaneo sono presentate dal lavoratore straniero alla questura.
Inoltre, la disposizione ha autorizzato il Ministero dell'interno ad utilizzare tramite agenzie di somministrazione di lavoro, lavoratori da impiegare nelle procedure di regolarizzazione con il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro.
Al 15 agosto 2020, data del termine finale per la presentazione delle istanze, il totale delle domande ricevute dal portale del Ministero dell'Interno ammonta a 207.542. Per quanto riguarda invece le richieste di permesso di soggiorno temporaneo presentate agli sportelli postali da cittadini stranieri il totale ammonta a 12.986.
La disposizione in esame deroga espressamente a quanto disposto dall’articolo 9, comma 28, del D.L. 7/2010 che prevede che dal 2011 le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
Inoltre, il Ministero dell’interno può utilizzare prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106, riguardanti rispettivamente: le fasi delle procedure di affidamento, i contratti “sotto soglia” (cioè di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea indicate nell'art. 35 del medesimo Codice), le procedure di scelta del contraente per i settori ordinari e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia.
Si ricorda che, con riferimento all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, la Corte costituzionale ha affermato costantemente (si veda da ultimo la sentenza 227 del 2021) che «la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle» (sentenza n. 40 del 2018 e n. 110 del 2017; nello stesso senso, sentenze n. 7 del 2015 e n. 134 del 2014) e, comunque, sempre che siano previsti «adeguati accorgimenti per assicurare [...] che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell’incarico» (sentenza n. 225 del 2010).
La relazione tecnica stima un fabbisogno di 300 unità lavorative per l’anno 2023 per il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione in ragione delle esigenze connesse all’attività degli Sportelli unici per l’immigrazione presso le Prefetture e di 500 unità lavorative per l’anno 2023 per le esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per le medesime finalità svolte presso gli uffici delle Questure, nonché della Direzione centrale dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della P.S.
L'articolo 124 ripropone, per gli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute ed entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l'acquisto di materiali riciclati precedentemente introdotto dalla legge di bilancio 2019 (commi 1, 2 e 3). L'articolo specifica inoltre la disciplina del credito d'imposta (commi 4 e 5) e rinvia a un decreto ministeriale la specificazione dei requisiti tecnici (comma 6).
In particolare, il comma 1, al dichiarato fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, dispone il rifinanziamento del credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 73 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), con una dotazione di ulteriori euro 10 milioni per l’anno 2023 per assicurare la copertura alle istanze pervenute a seguito dell’avviso emanato con decreto ministeriale.
Si rammenta che i commi da 73 a 77 della legge di bilancio 2019 riconoscono, per gli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio. La disciplina dei limiti di fruizione (pari a 20.000 euro per ciascun beneficiario e, complessivamente, a 1 milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021) e le modalità di applicazione del credito d’imposta sono contenuti nel D.M. 14 dicembre 2021 (Requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale).
Nella relazione illustrativa al DDL di bilancio 2023, il Governo chiarisce che l’applicazione della norma originaria ha raggiunto gli obiettivi prefissati con una domanda pari a circa 4 volte le risorse disponibili. Nella relazione tecnica si precisa ulteriormente che sono necessarie risorse finanziarie per assicurare la copertura di ulteriori 566 istanze pervenute.
La disposizione fa riferimento, anche per le istanze perventue a seguito di avviso, al decreto 14 dicembre 2021 del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022, recante “Requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale”.
Il comma 2 riproduce esattamente, con le medesime finalità di cui al comma precedente, il testo della disposizione originaria (articolo 1, comma 73 della legge di bilancio 2019, che limitava il beneficio agli anni 2019 e 2020), riconoscendo, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute (e documentate) dalle imprese per gli acquisti di:
§ prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
§ imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.
La norma tecnica UNI EN 13432:2002 (intitolata “Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi”) è la versione ufficiale in lingua italiana della norma tecnica europea EN 13432 (del settembre 2000) che specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio.
Analogamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 74, della legge di bilancio 2019, il comma 3 stabilisce che il credito d’imposta di cui al comma 2 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025.
I commi 4 e 5 recano i dettagli della disciplina.
Il comma 4 precisa che il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi (articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986). Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applica il limite annuale di 250 mila euro, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 2 del presente articolo.
Ai sensi del comma 5, ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».
Il comma 6 rinvia a un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione:
§ dei requisiti tecnici e delle certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio come da allegato E parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale),
§ nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 3 del presente articolo.
Articolo 125
(Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica)
L’articolo 125, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l’utilizzo di eco-compattatori, prevede il rifinanziamento del fondo denominato “Programma sperimentale Mangiaplastica”, per un importo di 6 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro per l’anno 2024.
Il fondo denominato “Programma sperimentale Mangiaplastica” è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dall’articolo 4-quinquies, comma 1, del D.L. 111/2019.
Tale norma prevede che, a valere sulle risorse di tale fondo, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente progetti finalizzati all'acquisto di ecocompattatori, ai fini dell'ottenimento di un contributo corrisposto sino ad esaurimento delle relative risorse e nel limite di uno per comune ovvero di uno ogni 100.000 abitanti.
Il fondo ha una dotazione complessiva a legislazione vigente di 27 milioni di euro per il periodo 2019-2024.
In virtù del rifinanziamento operato dalla norma in esame, le risorse per il 2023 risultano pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi in favore dei Comuni, a valere sulle risorse del fondo, sono stati disciplinati con il D.M. 2 settembre 2021.
La relazione tecnica evidenzia che “dalla sperimentazione ancora in atto è emersa la inadeguatezza delle risorse disponibili; infatti, sono pervenute 1191 richieste di finanziamento finalizzate all’acquisto di 1211 eco-compattatori, per un valore complessivo di oltre 27 milioni euro per il primo bando e per il secondo avviso circa 780 per un valore complessivo di circa 19 milioni. Tali richieste hanno notevolmente superato le risorse disponibili per i primi due avvisi determinando l’esclusione di numerose istanze. Le Amministrazioni che risultano ad oggi beneficiarie del contributo sono circa 1000” e “pertanto, si ritiene necessario incrementare le risorse del citato Fondo, al fine di garantire la copertura di ulteriori 1000 eco compattatori”.
L’articolo 126 prevede una autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro nel 2026 a favore del Commissario unico per la depurazione al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane.
Per quanto attiene alle censure della Corte di giustizia dell'Unione europea, giova ricordare che per le inadempienze nell'attuazione della normativa europea, che prevede che tutti gli agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti siano forniti di adeguati sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue, l'Italia ha subito due condanne da parte della Corte di giustizia dell'UE, la C565-10 (procedura di infrazione n. 2004/2034) e la C85-13 (procedura di infrazione n. 2009/2034) ed è stata aperta una ulteriore procedura di infrazione (n. 2014/2059).
Con la successiva sentenza del 31 maggio 2018, causa C-251/17, la stessa Corte ha condannato l'Italia, per non aver adottato tutte le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012 (causa C-565/10), al pagamento di una somma forfettaria di 25 milioni di euro, nonché di una penalità di 30,1 milioni per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per ottemperare alla sentenza citata.
Dopo tale sentenza, la Commissione europea ha avviato un'ulteriore procedura di infrazione (n. 2017/2181) per violazione della direttiva in questione, in particolare per assenza o non corretta funzionalità dei sistemi di raccolta e/o trattamento dei reflui. Alle citate sentenze si è aggiunta l'ulteriore condanna di cui alla sentenza 6 ottobre 2021, causa C-668/19.
Al fine di evitare l'aggravamento del contenzioso in atto con l'UE, l'articolo 4-septies del D.L. 32/2019 (c.d. decreto sblocca cantieri) ha attribuito ad un Commissario unico i compiti di coordinamento e realizzazione di interventi funzionali volti a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alla normativa dell'Unione europea e quindi a superare tutte le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche.
Ritornando al contenuto dell'articolo in questione si segnala che il comma 1, come evidenziato precedentemente, prevede lo stanziamento delle risorse finanziarie sopra indicate per gli anni dal 2023 al 2026.
Il comma 2 stabilisce che le risorse finanziarie iscritte anche in conto residui nel bilancio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica negli esercizi finanziari 2020-2023 destinate, a qualsiasi titolo, al completamento di adeguati sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue da destinare alle Regioni Sicilia, Campania e Calabria oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane, sono trasferite dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario Unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue
Si prevede, infine che il Commissario unico, entro il 30 giugno 2023, trasmetta al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una ricognizione degli interventi con l'indicazione dei costi e delle fonti finanziarie per farvi fronte.
Articolo 127
(Fondo per il contrasto al consumo di suolo)
L’articolo 127 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il “Fondo per il contrasto al consumo di suolo” con l’assegnazione di uno stanziamento complessivo di 160 milioni di euro per gli anni 2023-2027, al fine di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano (comma 1). Viene demandata ad decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei criteri per il riparto del fondo a favore delle regioni e delle province autonome, delle modalità di monitoraggio e delle modalità di revoca delle risorse assegnate (comma 2).
Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il “Fondo per il contrasto al consumo di suolo” con l’assegnazione di uno stanziamento complessivo di 160 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2027, così articolato:
§ 10 milioni di euro nel 2023;
§ 20 milioni di euro nel 2024;
§ 30 milioni di euro nel 2025;
§ 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027.
La norma precisa che l’istituzione del Fondo è finalizzata a consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano.
La relazione illustrativa evidenzia che “il consumo di suolo è diventato un argomento di grande attenzione a livello nazionale e comunitario in quanto rappresenta l’impatto dell’attività antropica sulla naturalità del territorio e quindi sulla sua resilienza contro gli effetti del cambiamento climatico” e che “Dal rapporto sul consumo di suolo 2022 di ISPRA risulta che, al 2021, 2,15 milioni di ettari di suolo è stato trasformato per la realizzazione di beni e attività antropiche, corrispondente al 7,13% del territorio nazionale. Risulta anche che nell’ultimo decennio l’incremento annuale di consumo di suolo è stato mediamente di 6 mila ettari, corrispondente a circa 16 ettari al giorno”.
A livello europeo, la gestione sostenibile del suolo e la necessità di politiche che
monitorino gli impatti derivanti dall’occupazione del suolo ha condotto alla definizione dell’obiettivo di raggiungere un consumo netto di suolo pari a zero per il 2050 (Environment Action Program EU, settimo programma quadro – Decisione
1386/2013). La Commissione europea, inoltre, nel mese di febbraio 2021 ha lanciato una consultazione pubblica sullo sviluppo di una nuova Strategia dell’UE per il suolo, poi adottata con la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni del 17 novembre 2021 {SWD(2021) 323 final}. L’obiettivo della nuova Strategia dell’UE per il suolo per il 2030 è quello di affrontare le questioni relative al suolo in maniera organica e contribuire così a raggiungere la neutralità del degrado del suolo e del territorio entro il 2030, uno degli obiettivi principali degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.
Il comma 2 demanda ad decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione:
§ dei criteri per il riparto del fondo di cui al comma 1 a favore delle regioni e delle Province autonome;
§ delle modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad essi collegati;
§ delle modalità di revoca delle risorse.
Nella relazione illustrativa si legge che “Gli interventi programmati dovranno riguardare azioni di contrasto al consumo del suolo mediante la rinaturalizzazione del territorio e il ripristino della naturalità dei suoli nelle aree urbane e periurbane che prevedano la riduzione dei deflussi, l’incremento della capacità di ritenzione idrica o della permeabilità del suolo, la realizzazione di infrastrutture verdi, il recupero delle acque meteoriche ai fini irrigui delle aree verdi, il contrasto al degrado del suolo e alla desertificazione a scala locale, ambienti verdi di fruizione pubblica. L’obiettivo principale è quello di individuare aree su cui avviare gli interventi e valutare le tipologie di opere necessarie perché si possa generare un effetto di rinaturalizzazione del suolo e di ripristino delle relative funzionalità. Per tale finalità è prevista la costituzione di un ‘Tavolo tecnico per il contrasto al consumo di suolo’ (…) composto da rappresentanti della DG USSRI (Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche), in qualità di coordinatori, delle Autorità di bacino distrettuali e di ISPRA”.
Articolo 128
(Finanziamento per la realizzazione
del Nuovo Polo Laboratoriale per l’ISPRA)
L’articolo 128, al fine di consentire l’espletamento delle attività strategiche dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ivi comprese quelle connesse all’attuazione del PNRR, autorizza a favore dell’ISPRA la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
La relazione illustrativa evidenzia che lo stanziamento recato dall’articolo in esame è destinato alla realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l’ISPRA e che “per la verifica del progetto di riqualificazione è stato acquisito uno studio di fattibilità urbanistica che ha fornito un positivo riscontro sulla base del quale, attualmente, è in corso la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica propedeutico all’affidamento dei successivi livelli di progettazione necessari per la realizzazione di tutte le opere”.
Articolo 129
(Disposizioni in materia di personale in servizio all’estero)
L’articolo 129 proroga in primo luogo per tutto il 2023 l’autorizzazione di spesa per l’invio di militari dell’Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all’estero. Prevede inoltre una serie di misure per il personale in servizio all’estero, disponendo che, con decreto interministeriale MAECI-MEF, vengano individuate sedi particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità. Sono inoltre dettate nuove previsioni riguardanti la disciplina dei congedi e permessi per il personale del MAECI all’estero, un aumento della soglia massima della maggiorazione rischio e disagio (MRD) dell’indennità di servizio all’estero nelle sedi caratterizzate da comprovate difficoltà di copertura, l’erogazione di provvidenze scolastiche per i figli dei dipendenti in servizio all’estero ed il rimborso delle spese per i viaggi di trasferimento da e per le sedi all’estero.
Il comma 1 dispone la proroga per tutto il 2023 dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14[29], per l’invio di militari dell’Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all’estero maggiormente esposti a seguito dell’aggressione russa all’Ucraina.
La disposizione richiamata prevede un’autorizzazione di 2 milioni per il 2022 per l’invio di militari dell’Arma a tutela degli uffici all’estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio, ai sensi dell’art. 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 158 2021 disponendo che ai militari si corrisponda il trattamento economico all’estero, secondo quanto previsto dall’art. 170, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
La relazione illustrativa sottolinea come permangano le forti esigenze di garantire un accresciuto livello di protezione alle sedi degli uffici italiani presenti nell’area e al personale che ivi presta servizio.
Il comma 2, lettera a integra il disposto dell’art. 143, comma 3, del richiamato DPR n. 18/1967 in materia di congedi e permessi per il personale del MAECI all’estero, disponendo che il personale in servizio in sedi particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità (v. infra), fruisca, nell’arco di un anno, di almeno due periodi di ferie obbligatoriamente trascorsi in un Paese diverso da quello di servizio.
Come riportato nella relazione illustrativa, la misura, da vari anni reiterata annualmente all’interno dei decreti di rinnovo delle missioni internazionali, attribuisce, in analogia a quanto previsto per il personale dei principali Paesi partner e delle maggiori organizzazioni internazionali, più frequenti periodi di congedo al personale per ridurne lo stress psicofisico, anche nell’interesse dell’Amministrazione (il che giustifica la previsione dell’obbligo di fruire il congedo fuori del Paese di servizio).
La lettera b) reca una modifica all’art. 144 del DPR n. 18/1967, strettamente connessa alla precedente, prevedendo, attraverso l’inserimento di un periodo aggiuntivo, che con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possano essere individuate residenze particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità.
Il comma 1, lettera c) modifica il disposto dell’art. 171, comma 5 del DPR n. 18/1967, prevedendo un aumento della soglia massima della maggiorazione rischio e disagio (MRD), elevandola dall’attuale 80% al 120% dell’indennità di servizio all’estero nelle sedi caratterizzate da “comprovate difficoltà di copertura” o situazioni difficoltà di rischio e disagio.
La relazione illustrativa evidenzia che nel corso dell’ultimo biennio, il moltiplicarsi di fattori di destabilizzazione sullo scenario internazionale abbia comportato, come conseguenza, una mutata percezione dei rischi legati alla sicurezza personale, in occasione di trasferimenti in Paesi caratterizzati da condizioni di particolare disagio. Le difficoltà legate agli effetti di lungo periodo dell’emergenza pandemica, come pure le conseguenze sistemiche del conflitto in corso in Ucraina, hanno infatti aggravato il quadro securitario globale, rendendo ancor più difficoltosa la copertura di posti funzione sulla rete diplomatico-consolare all’estero. La misura dovrebbe consentire di rendere comparativamente più incentivante il trasferimento verso le sedi che soffrono oggi oggettive carenze in organico e con ciò assicurare una migliore erogazione dei servizi ai cittadini all’estero e sostegno alla presenza delle imprese italiane nei mercati esteri.
Il comma 2, lettera d) novella la norma di cui all’art. 179, comma 1, in materia di provvidenze scolastiche per i figli dei dipendenti in servizio all’estero, prevedendo un rimborso delle spese scolastiche sostenute per l’iscrizione e la frequenza fino al completamento dell’anno scolastico.
La disciplina vigente prevede che venga riconosciuto a tale personale – ove sostenga una spesa superiore all’ammontare della maggiorazione di famiglia dell’indennità di servizio percepite per ciascun figlio, sia accordato, a domanda, un rimborso delle spese scolastiche relative all’iscrizione e alla frequenza, commisurato alla differenza fra le spese effettivamente sostenute e l’ammontare della maggiorazione percepita.
La relazione illustrativa rileva come l’applicazione di tale norma abbia presentato negli anni la necessità di alcuni correttivi, volti ad assicurare una maggiore equità e una maggiore aderenza alla natura e ratio del predetto contributo, che è volto a reintegrare il dipendente degli oneri che deve sostenere per l’iscrizione dei figli a scuole straniere nel Paese di destinazione, nei casi in cui le rette siano particolarmente elevate. Il testo vigente, infatti, comporta, come conseguenza, non solo l’assorbimento dell’aggiunta di famiglia a fronte delle spese scolastiche, ma anche una disparità di trattamento tra i dipendenti che possono iscrivere i figli a scuole pubbliche locali e quelli che, per le particolari situazioni locali, non hanno questa possibilità.
La lettera successiva fissa un tetto massimo di spesa, pari a 1,5 volte la maggiorazione di famiglia percepita dal dipendente per ogni figlio a carico (comma 2, lettera e)).
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, tale limite, sulla base di alcune simulazioni effettuate su varie sedi, non dovrebbe produrre effetti distorsivi, che sarebbero stati causati invece dalla scelta di un limite più basso, che avrebbe, al contrario, comportato, in molti casi, un rimborso di importo inferiore rispetto a quello riconosciuto in applicazione della normativa vigente.
Il comma 2, lettera f) inserisce un comma aggiuntivo, dopo il comma 1 dell’art. 181 del DPR n. 18/1967: la nuova disposizione prevede che al personale in servizio all’estero in sedi residenze particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità spetti ogni 6 mesi il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico e il beneficio di cui al medesimo comma spetti due volte l’anno.
L’attuale disciplina, recata dal menzionato comma 1, prevede che il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia, anche per i familiari a carico, spetti ogni 18 mesi, ed a quello che si trova in sedi particolarmente disagiate ogni 12 mesi.
Il comma 2, lettera g) novella integralmente l’art. 193 del DPR n. 18/1967 che regola la corresponsione dei rimborsi delle spese per i viaggi di trasferimento da e per le sedi all’estero prevedendo il diritto al rimborso della classe di viaggio superiore all’economica solo in caso di voli superiori alle 5 ore, per tutto il personale (comma 1).
La previsione richiama quanto già previsto dal combinato disposto dell’art. 1, comma 216 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), dall’art. 1, comma 468 della legge , c. 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’art. 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138[30].
Qualora il dipendente rinunci al contributo per il trasporto degli effetti, per il viaggio aereo di trasferimento ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari a carico che viaggiano anche separatamente. Il rimborso spetta nel limite massimo di quattro colli a persona in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia. Nel caso di assegnazioni che, anche per effetto di eventuali proroghe, non siano complessivamente superiori ad un anno ex art. 170 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica, il personale ha titolo al rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito spetta per un massimo di due colli per dipendente (comma 2).
La disposizione – secondo quanto riferisce la relazione illustrativa - ha la finalità di incoraggiare i dipendenti in assegnazione ordinaria a rinunciare al beneficio di cui all’art. 199 nei casi in cui in loco possano essere reperiti idonei immobili arredati. Nel contempo, applicandosi anche ai dipendenti che partiranno in assegnazione breve, la disposizione serve a incoraggiare tale importante forma di copertura delle sedi.
Il comma 3 autorizza la spesa di 22,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
Articolo 130
(Attuazione interventi connessi alla presidenza italiana al G7)
L’articolo 130 dispone il finanziamento delle attività logistiche e organizzative relative alla presidenza italiana del G7 del 2024, per le quali viene autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per il 2023, di 40 per il 2024 e di 1 milione per il 2025. Viene inoltre prevista l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una delegazione per la Presidenza italiana del G7 che dovrà svolgere le suddette attività entro il 31 dicembre 2025.
La norma autorizza le spese necessarie per organizzare l’evento (a parte quelle relative agli interventi infrastrutturali e la sicurezza, questi ultimi di competenza di Amministrazioni quali Interni e Difesa), dispone l’istituzione di una delegazione per l’organizzazione degli eventi nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’economia e delle finanze, con compiti (elencati nella relazione illustrativa) di coordinamento operativo, organizzazione di riunioni, cerimoniale, logistica, promozione e immagine, stampa e tipografia, interpretariato e traduzioni, allestimenti e adattamenti di sedi esistenti. La Delegazione potrà acquistare beni e servizi ed assumere personale esterno, in considerazione della numerosità e complessità degli eventi previsti ovvero avvalersi del supporto specialistico di Eutalia Srl, società in house del Ministero dell’economia.
La relazione illustrativa richiama il consistente impegno organizzativo e logistico della presidenza di turno del G7, data la previsione di circa 80 incontri a livello politico e di alti funzionari in diverse località italiane. Infatti oltre al Vertice dei Capi di Stato e di Governo si terranno riunioni ministeriali tematiche, seminari a livello di alti funzionari, summit dei gruppi di impegno e incontri preparatori in vari formati. In particolare si prevede l’organizzazione delle seguenti iniziative:
§ vertice dei Capi di Stato e di Governo (di solito a inizio giugno);
§ riunioni ministeriali tematiche proposte dalla presidenza (in numero variabile a seconda dei temi in agenda, distribuite nell’arco dell’anno);
§ seminari a livello alti funzionari ed esperti (in numero variabile a seconda dei temi in agenda);
§ summit dei Gruppi d’impegno (imprenditori, lavoro, scienze, giovani, donne, centri di ricerca, società civile), sostenuti e promossi dal Governo;
§ incontri preparatori nei seguenti formati: sherpa dei Capi di Stato e di Governo (supervisione di alto livello politico), sous-sherpa Esteri (temi globali e trasversali), Deputy Finanze (temi economico-finanziari), Direttori Politici (temi di politica estera) e Gruppi di lavoro ad hoc, coordinati dai singoli Ministeri competenti.
Nella relazione tecnica si dettaglia la previsione delle spese necessarie per l’organizzazione del vertice, quantificate in base a criteri che tengono conto di diversi fattori tra i quali i costi organizzativi delle diverse iniziative a carico del Paese ospite.
Articolo 131
(Alluvione Marche 2022)
L’articolo 131 autorizza la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, ad integrazione delle risorse gia stanziate dal D.L. 179/2022, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici del 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona.
L’articolo 131 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, da destinare alla realizzazione degli interventi previsti dall’art. 25, comma 2, lettera d) e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera e), del Codice della Protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1).
La norma specifica che si tratta di una integrazione dei 200 milioni di euro stanziati per l’anno 2023 dall’art. 3 del D.L. 179/2022 (in corso di conversione in legge).
Le suddette risorse sono trasferite alla contabilità speciale prevista dall'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza n. 922 del 2022 intestata al Commissario delegato.
I relativi interventi sono approvati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato, anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone (si tratta delle modalità previste dall’art. 3 del D.L. 179/2022).
Gli interventi previsti dall’art. 25, comma 2, lett. d)-e), del Codice della protezione civile riguardano:
d) la realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio.
Gli altri interventi previsti alle lettere a)-c) dell’art. 25 del Codice di protezione civile riguardano, fra gli altri, l'organizzazione e l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, le attività di gestione dei rifiuti e l'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno.
In relazione agli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 sul territorio marchigiano, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, è stata emanata la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi (cioè fino al 16 settembre 2023), lo stato di emergenza e sono stati stanziati 5 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (previsto dall’art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018). Successivamente, sono state emanate l'ordinanza n. 922 del 17 settembre 2022, l'ordinanza n. 924 del 20 settembre 2022, l’ordinanza n. 930 del 12 ottobre 2022 e l’ordinanza n. 935 del 14 ottobre 2022, che hanno previsto, tra l’altro, la nomina del presidente della Regione Marche quale Commissario delegato, la predisposizione di un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, la gestione dei materiali, le prime misure economiche, e l’apertura di una contabilità speciale per il commissario delegato, a cui possono essere trasferite ulteriori risorse da parte della Regione Marche, finalizzate al superamento del contesto emergenziale, incluse quelle eventualmente provenienti da donazioni, da altre amministrazioni, nonché dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea.
Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2022, è stata prevista l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza (adottata con la citata delibera del 16 settembre 2022), relativa alle Province di Ancona e di Pesaro-Urbino, al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona.
Per approfondire la dinamica degli eventi eccezionali del 15 settembre 2022, si rinvia al Rapporto della Protezione civile della regione Marche.
Articolo 132
(Sisma Molise e Sicilia 2018)
L’articolo 132 proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023: il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio della città metropolitana di Catania; i termini di durata dell’incarico dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, nonché i termini delle relative gestioni straordinarie, strutture commissariali e relativo personale; i termini per assunzioni in deroga da parte della città metropolitana di Catania. È altresì disciplinata la copertura degli oneri conseguenti.
Il comma 1 dell'articolo in esame proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, che ha colpito il territorio della città metropolitana di Catania.
Lo stesso comma dispone che alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziate per l'emergenza.
Si ricorda che in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della città metropolitana di Catania, è stato dichiarato lo stato di emergenza, con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, il cui termine, più volte oggetto di proroghe, è stato da ultimo stabilito al 31 dicembre 2022 dall’art. 1, comma 462, della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).
Il comma 2 proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, i termini – indicati dall’art. 6, comma 2, primo e secondo periodo, del D.L. 32/2019 – di durata della nomina dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, nonché i termini delle relative gestioni straordinarie. La medesima proroga di un anno (cioè dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023) è prevista, dal comma in esame, anche per i termini relativi alle strutture commissariali e al relativo personale, previsti dall’art. 18 del D.L. 32/2019, nonché per i termini per assunzioni in deroga da parte della città metropolitana di Catania previsti dall’art. 14-bis del D.L. 32/2019.
Per la copertura degli oneri derivanti dalle proroghe disposte dal comma 2, lo stesso comma autorizza la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2023.
Relativamente agli eventi sismici avvenuti, a far data dal 16 agosto 2018, in diversi comuni della Provincia di Campobasso, si ricorda che lo stato di emergenza è stato dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 ed il relativo termine, più volte oggetto di proroghe, è cessato il 24 ottobre 2021 (delibera consiglio dei ministri del 14 aprile 2021).
Per quanto riguarda le strutture commissariali, si evidenzia che per avviare la fase post-emergenziale nei due ambiti territoriali colpiti dai due sismi del 2018, è stata prevista la nomina di due Commissari straordinari, uno per le attività riguardanti la provincia di Catania (con il D.P.C.M. 5 agosto 2019 è stato nominato il dott. Scalia) e l'altro per l'ambito territoriale di Campobasso (con il D.P.C.M. 16 luglio 2020 è stato nominato il presidente della Regione Molise). Le nomine dei due Commissari straordinari e la relativa gestione straordinaria sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 (art. comma 463, legge di bilancio 2022, L. n. 234/2021). Entrambi i Commissari straordinari sono stati dotati (in base a quanto disposto dal D.L. 32/2019, in particolare dall’art. 18) di una propria struttura commissariale (5 unità di personale per Campobasso e 15 unità per Catania). Le assunzioni di personale delle due strutture commissariali sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 463, della L. 234/2021 - legge di bilancio 2022). I due Commissari nominati per gli eventi sismici del 2018 per Campobasso e Catania possono, in alternativa alle due strutture commissariali, utilizzare un'apposita struttura regionale a disposizione di ciascuno dei due Commissari, utilizzando le risorse assegnate pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2022, e comunque fino al 31 dicembre 2022 (art. 18, comma 4-ter, del D.L. 32/2019).
In relazione alle facoltà assunzionali in deroga previste per la città metropolitana di Catania dall’art. 14-bis del D.L. 32/2019, si fa notare che la norma in esame rinnova, per tutto il 2023, la proroga disposta per l’anno 2022 dal comma 463 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).
La relazione illustrativa sottolinea che l’articolo in esame, “nel prolungare la durata della gestione commissariale, conferma, in analogia con le attuali previsioni, i limiti di spesa per il funzionamento della struttura commissariale (articolo 18 del decreto-legge 32 del 2019) e per il personale aggiuntivo di supporto a comuni interessati (articolo 14-bis del decreto-legge 32 del 2019). La norma, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, prevede l’automatica proroga di tutto personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto”.
Per approfondimenti sulla normativa emanata nel corso della XVIII legislatura in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici in questione si rinvia al paragrafo “Terremoti di minore entità” del tema “Terremoti” del dossier di inizio legislatura.
Articolo 133
(Sisma Ischia 2017)
L’articolo 133 è volto ad introdurre una serie di misure per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2017 nell’isola di Ischia. In particolare, si proroga fino al 31 dicembre 2023 la gestione straordinaria, per una spesa di 4,95 milioni per l’anno 2023 (comma 1); si autorizza, per l'anno 2023, la spesa di 4,9 milioni per la struttura commissariale, la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le assunzioni a tempo determinato e la stipula di una convenzione con Invitalia S.p.A. (comma 2); si prevede, fino al 31 dicembre 2023, l’applicazione della sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, già prevista per i comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 (comma 3); si autorizza per il periodo 2023-2027 una spesa complessiva pari a 190 milioni per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata e pubblica (comma 4).
Il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria prevista dall’art. 17, comma 2, terzo periodo, del D.L. 109/2018.
La norma in esame autorizza, inoltre, la spesa di 4,95 milioni per l'anno 2023 per lo svolgimento delle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, come indicato dall’art. 18, comma 1, lettera i-bis) del citato D.L. 109/2018, da assegnare alla contabilità speciale del Commissario straordinario.
In conseguenza dell'evento sismico che il 21 agosto 2017 ha colpito i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme dell'isola di Ischia è stato dichiarato, con la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017, lo stato di emergenza, cessato il 21 febbraio del 2019, per effetto della delibera del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2018, che ha inoltre provveduto ad integrare le risorse per la ricostruzione di 11,6 milioni di euro. In data 10 maggio 2019 è stata pubblicata la Relazione conclusiva sullo stato di emergenza che ha interessato, per il periodo 29 agosto 2017-21 febbraio 2019, i comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017. Con il DPCM del 21 febbraio 2022 l’avv. Giovanni Legnini è stato nominato fino al 31 dicembre 2022, Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori di Ischia.
Il comma 2, lett. a)-d), autorizza, per l'anno 2023, la spesa di 4,9 milioni, di cui:
a) 1,4 milioni, per la struttura del Commissario straordinario di cui all'art. 31 del D.L. 109/2018;
L’art. 31 del D.L. 109/2018 stabilisce che il Commissario straordinario si avvale, oltre che dell'Unità tecnica prevista, di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, le cui sedi sono individuate a Roma e quelle operative a Napoli e nell'Isola di Ischia, composta da un contingente nel limite massimo di 12 unità di personale non dirigenziale e 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche.
b) 1,8 milioni, per la stipula di una convenzione con Invitalia S.p.A., di cui all’art. 18, comma 5, del D.L.109/2018;
Per le attività di ricostruzione svolte dal Commissario straordinario, l’art. 18, comma 5, del D.L. 109/2018 prevede la possibilità di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione.
c) 1 milione, per consentire ai comuni colpiti la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui all'art. 32, comma 3, del D.L. 109/2018;
L’art. 32, comma 3, al fine di assicurare ai comuni interessati dal sisma di Ischia del 2017 la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, autorizza il Commissario straordinario a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della propria contabilità speciale, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro con riferimento all'anno 2018, da erogare nel 2019, e fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI.
d) 0,7 milioni, per le assunzioni di personale a tempo determinato addetto alla ricostruzione, di cui all'art. 30-ter del D.L. 41/2021.
L’art. 30-ter del D.L. 41/2021, al fine di garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, autorizza i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme ad assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unità per l'anno 2021, con contratti di lavoro a tempo determinato.
Il comma 3 estende, fino al 31 dicembre 2023, ai comuni dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, già prevista per i comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e la sospensione automatica dei medesimi pagamenti, nel caso in cui i beneficiari non siano stati avvisati dalle banche e dagli intermediari finanziari in merito all’esercizio della facoltà di sospensione dei pagamenti.
Si specifica, inoltre, che i relativi termini decorrono dall’entrata in vigore della presente legge.
Si tratta delle misure previste dall’art. 14, comma 6, del D.L. 244/2016 e dall’art. 2-bis, comma 22, del D.L. 148/2017, previste fino al 31 dicembre 2022 (come da modifica recata dall’art. 22, commi 3 e 4 del D.L. 4/2022), per le attività economiche e produttive e i soggetti privati dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017, incluse le attività economiche e le prime case di abitazione, inagibili o distrutte, localizzate nella c.d. “zona rossa”.
Nello specifico, il rinvio di tali pagamenti, disposto dal primo periodo del citato art. 14 comma 6 del decreto-legge n. 244 del 2016 fino al 31 dicembre 2017, è stato, poi, prorogato al 31 dicembre 2018 dall’art. 2-bis, comma 21, del D.L. 148/2017, che, inoltre, ha modificato il citato art. 14, comma 6, del D.L. 244/2016 con l’introduzione di un secondo periodo, disponendo in particolare la sospensione dei pagamenti anche per le attività economiche e per le abitazioni principali localizzate nella c.d. “zona rossa”, istituita con apposita ordinanza sindacale, fissandola al 31 dicembre 2020.
L’art. 1-bis, comma 1, lett. a) e b), del D.L. 55/2018, ha esteso, successivamente, la sospensione, prevista dal primo periodo del citato art. 14 comma 6 del D.L. 244/2016, fino al 31 dicembre 2020, e la sospensione specifica per la “zona rossa” (secondo periodo), fino al 31 dicembre 2021. La legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 946, L. 30 dicembre 2020, n. 178) ha allineato le due sospensioni previste dal citato art. 14 comma 6 del D.L. n. 244/2016, prevedendo un termine unico fino al 31 dicembre 2021.
L’art. 2-bis, comma 22, del D.L. 148/2017 ha previsto, nel primo e secondo periodo, che nei casi contemplati dal predetto art. 14, comma 6, del D.L. 244/2016, i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possano optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi. Le banche e gli intermediari finanziari devono informare i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Il terzo periodo del richiamato art. 2-bis, comma 22, del D.L. 148/2017 ha previsto, in caso di mancata comunicazione di tali informazioni al beneficiario del mutuo o del finanziamento, la sospensione automatica dei pagamenti e dei mutui, previsti nel primo periodo del comma 6 dell’art. 14 del D.L. 244/2016, fino al termine del 31 dicembre 2018, e la sospensione specifica per la “zona rossa”, prevista nel secondo periodo del comma 6 dell’art. 14 del D.L. 244/2016, fino al 31 dicembre 2020.
L’art. 1-bis, comma 2, lett. a) e b), del D.L. 55/2018, ha poi esteso le suddette due sospensioni, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
La legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 947, L. 30 dicembre 2020, n. 178) ha allineato le due sospensioni previste all’art. 2-bis, comma 22, del D.L. 148/2017, prevedendo una proroga unica fino al 31 dicembre 2021.
Nella RT si specifica che per la valutazione degli oneri, si prende a riferimento il sisma 2016 nel quale gli immobili danneggiati sono pari a circa 60.000, mentre per l’Isola di Ischia la valutazione del danno riguarda circa 1.600 immobili privati; poiché l’onere per il sisma 2016 ammonta a 1,5 milioni di Euro, si può valutare l’onere per la norma relativa al sisma di Ischia in 40.000 Euro per l’anno 2023.
Il comma 4 autorizza la spesa di 10 milioni per l'anno 2023, di 30 milioni per l’anno 2024, di 50 milioni per l’anno 2025, di 80 milioni per l’anno 2026 e 20 milioni per l’anno 2027, per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata e pubblica.
L’art. 20 del D.L.109/2018 prevede, per la ricostruzione privata, che il commissario straordinario con proprie ordinanze riconosca contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici:
a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei.
In merito alla ricostruzione pubblica, prevista dall’art. 26 del medesimo D.L.109/2018, si prevede l'approvazione di un piano delle opere pubbliche e delle chiese e edifici di culto, piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili, un piano dei beni culturali e un piano di interventi sui dissesti idrogeologici (art. 26 D.L. 109/18). Sono soggetti attuatori degli interventi relativi a opere pubbliche e beni culturali: a) la Regione Campania; b) il Ministero dei beni e delle attività culturali; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l'Agenzia del demanio; e) i Comuni; f) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; g) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture viarie; h) la Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici (art. 27 D.L. 109/18).
In tale ambito, è previsto inoltre la redazione di un piano di ricostruzione da parte della Regione Campania, finalizzato alla riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati, e alla riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori colpiti (art. 24-bis del D.L. 109/2018, introdotto dall'art. 9-septiesdecies del D.L. 123/19). Nello specifico, in merito alle procedure di approvazione del piano di ricostruzione, si prevede l'applicazione delle misure previste per i programmi straordinari di ricostruzione dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016-2017, disposte dall'art. 3-bis del D.L. 123/2019, in luogo della disciplina che prevedeva invece la predisposizione di piani attuativi finalizzati alla programmazione integrata degli interventi sui centri storici e sui centri e nuclei urbani e rurali del sisma 2016-2017 in Centro Italia, come indicati dall'art. 11 del D.L. 189/2016 (art. 13, comma 4-quater, D.L. 228/2021).
Articolo 134
(Sisma Italia Centrale 2016)
L’articolo 134 reca una serie di disposizioni, per lo più di proroga di una serie di termini in scadenza al 31 dicembre 2022, relative (quasi esclusivamente) ai territori colpiti dagli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016. In particolare sono previste: la proroga fino al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza e della gestione straordinaria (commi 1 e 2); disposizioni in materia di personale (commi 3, 4, 20 e 21) e per la Struttura di missione antimafia per la ricostruzione (comma 5); un finanziamento per garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario per la ricostruzione (comma 6); disposizioni per la sospensione delle rate dei mutui e norme di natura fiscale (commi 7, 8, 10-14); disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti urbani (comma 9) e lo stoccaggio e il recupero delle macerie e dei rifiuti da costruzione e demolizione (commi 17 e 18); agevolazioni per le utenze (commi 15 e 16); esclusione, anche per il 2023, di immobili distrutti o inagibili a fini Isee (comma 19).
Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni recate dall'articolo in esame.
Proroga dello stato di emergenza e della gestione straordinaria (commi 1 e 2)
Il comma 1 dell'articolo in esame introduce - allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione - il comma 4-septies all’art. 1 del D.L. 189/2016, al fine di prorogare, fino al 31 dicembre 2023, lo stato di emergenza dichiarato per gli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016.
Lo stesso comma aggiuntivo dispone che, per la finalità indicata, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile) è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023.
Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, lo stato di emergenza, dichiarato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 , e la gestione straordinaria, già in precedenza oggetto di diverse proroghe, sono stati ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2022 (art. 1, commi 449 e 450 della legge di bilancio 2022 - L. 234/2021).
Si ricorda che l’art. 24 del Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018) dispone che “la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi”, pertanto per prolungare ulteriormente tali termini, in deroga al Codice, è necessario che la proroga venga disposta con atto avente valore di legge ordinaria.
Il comma 2 modifica il comma 990 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), al fine di prorogare fino al 31 dicembre 2023 anche il termine della gestione straordinaria dell’emergenza per gli eventi sismici in questione, previsto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 189/2016, ivi incluse le dotazioni di personale degli Uffici speciali per la ricostruzione post-sisma 2016, della Struttura del Commissario straordinario, dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile, nei limiti di spesa previsti per l’anno 2022.
A tal fine, si autorizza la spesa di 71,8 milioni di euro per l’anno 2023.
Si fa notare che le proroghe contenute nei commi 1 e 2 ripropongono, rinnovandole per un ulteriore anno (vale a dire per tutto il 2023), le proroghe recate, fino al 31 dicembre 2022, dai commi 449 e 450 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).
Disposizioni in materia di personale (commi 3 e 4)
Il comma 3 consente al Commissario straordinario di destinare, con propri provvedimenti, ulteriori unità di personale per gli Uffici Speciali per la Ricostruzione (USR), gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A e con Fintecna S.p.A., nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2023.
A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2023.
Il comma 4 autorizza la spesa di 470.000 euro, per l’anno 2023, per le spese di personale di cui all’art. 50, comma 3 del D.L. 189/2019.
Il richiamato comma:
- fa riferimento alle unità di personale con funzioni di livello dirigenziale assegnate alla struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario (si tratta dei dirigenti compresi nell'ambito del contingente dirigenziale previsto dall'art. 2 del D.P.R. 9 settembre 2016, che dispone che il Commissario si avvale di una struttura dedicata alle sue dipendenze e disciplina il contingente di personale ad essa assegnato, e di un ulteriore dirigente aggiunto dal comma 3 dell’art. 50);
- prevede l’assegnazione aggiuntiva alla struttura commissariale di cinque esperti, retribuiti con un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico;
- disciplina l’individuazione di 225 unità di personale, aggiuntive rispetto alla dotazione prevista dal succitato D.P.R. 9 settembre 2016, di cui la struttura commissariale può avvalersi.
Struttura di missione antimafia per la ricostruzione (comma 5)
Il comma 5, per far fronte alle esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali della c.d. struttura di missione antimafia per il sisma 2016 (istituita e disciplinata dall’art. 30 del D.L. 189/2016), autorizza la spesa di 500.000 euro per l’anno 2023.
L’istituzione della citata struttura è in particolare prevista dal comma 1 dell’art. 30 del D.L. 189/2016 ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni terremotati.
La relazione illustrativa ricorda che “l’ambito di competenza del citato art. 30 è stato nel tempo esteso anche alla ricostruzione pubblica e privata nell’ambito del Sisma dell’Abruzzo 2009, agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 e alla ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Campobasso interessati dal sisma del 16 agosto 2018 e nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania interessati dal sisma del 26 dicembre 2018”.
Piattaforme informatiche del Commissario (comma 6)
Il comma 6, al fine di garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici in questione, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2023.
Lo stesso comma dispone che il Commissario straordinario provvede con proprie ordinanze, anche attraverso la stipula di convenzioni con le società di cui all’art. 50, comma 3, del D.L. 189/2016.
Il riferimento sembra essere alle società indicate nelle lettere b) e c) di tale comma, ove sono richiamate l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata, e Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata.
Mutui e disposizioni fiscali (commi 7, 8, 10-14)
Il comma 7, al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici in questione, incrementa l'autorizzazione di spesa per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, di 200 milioni di euro per l’anno 2047, di 400 milioni di euro per l’anno 2048 e 500 milioni di euro per l’anno 2049.
L’autorizzazione di spesa che viene incrementata è quella recata dall’art. 1, comma 362, lettera a), della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), che prevede una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, previsti per la ricostruzione privata. Tale autorizzazione di spesa è stata incrementata, dal comma 466 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), di 200 milioni annui a decorrere dal 2022 per un periodo di venticinque anni e di ulteriori 100 milioni annui a decorrere dal 2024 per un periodo di venticinque anni.
Il comma 8 novella il comma 1 dell’art. 44 del D.L. 189/2016, al fine di prorogare di un anno, cioè dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, l’efficacia della disposizione ivi contenuta.
La disposizione novellata consente la sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, del pagamento delle rate dei mutui, in scadenza nel corso dell’esercizio, concessi ai comuni colpiti dagli eventi sismici in questione, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il comma 10, lettera a) proroga fino all’anno d’imposta 2022 l’esclusione dei redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi.
Il comma 10, lettera b) proroga fino a dicembre 2023 l’esenzione dei medesimi fabbricati dall’IMU fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi.
Tali esclusioni erano previste dall’articolo 48, comma 16, primo e secondo periodo del decreto-legge n. 189 del 2016.
Il comma 10, lettera b) proroga fino a dicembre 2023 l’esenzione dei medesimi fabbricati dall’IMU fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi.
Il comma 11 proroga l’esenzione, fino al 31 dicembre 2023, dei canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’installazione di mezzi pubblicitari per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ricompresi nel cratere sismico,
Al fine di compensare le minori entrate dei comuni derivanti da tale esenzioni viene rifinanziato con 4 milioni di euro per l’anno 2023 il Fondo, istituito dall’articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, destinato proprio a compensare gli enti locali delle minori entrate derivanti da analoghe misure di esenzione disposte dal medesimo articolo.
Il comma 12 Il comma 12, modificando l’articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 244 del 2016 proroga al 31 dicembre 2023 in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sita nei medesimi comuni, il termine di sospensione dei pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
L’articolo 48, comma 1, lettera g) fa riferimento alle rate dei mutui e dei finanziamenti, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
Il comma 13 dispone la proroga al 31 dicembre 2023 della misura di cui all’articolo 2- bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate in scadenza entro la predetta data del 31 dicembre 2023 dei mutui e dei finanziamenti di cui al sopra ricordato comma 12, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell’opzione tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale.
Il comma 14 dispone che lo Stato concorra in tutto o in parte agli oneri di cui ai commi 12 e 13 nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro nel 2023.
Smaltimento dei rifiuti urbani (comma 9)
Il comma 9, al fine di garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione, autorizza l’utilizzo, nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2023, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario.
Utenze (commi 15 e 16)
Il comma 15 proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, le esenzioni tariffarie previste dal secondo periodo del comma 25 dell'art. 2-bis del D.L. 148/2017. Le esenzioni riguardano le utenze localizzate nelle "zone rosse" istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel “cratere sismico” relativo agli eventi sismici in questione.
Si fa notare che la disposizione recata dal comma in esame proroga di un ulteriore anno la proroga disposta fino al 31 dicembre 2022 dal comma 452 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).
Il comma 16 proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia, nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione, per i titolari di utenze che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti (Agenzia delle entrate e INPS), l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.
La proroga è disposta modificando l'art. 8, comma 1-ter, terzo periodo, del D.L. 123/2019.
Le agevolazioni consistono nella sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia, con una rateizzazione dei predetti pagamenti e in agevolazioni di natura tariffaria disposte dalle competenti autorità di regolazione.
Si fa notare che la disposizione recata dal comma in esame proroga di un ulteriore anno la proroga disposta fino al 31 dicembre 2022 dal comma 453 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).
Macerie e rifiuti da costruzione e demolizione (commi 17 e 18)
Il comma 17 proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2023, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, i termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dagli eventi sismici in questione.
La proroga in esame riguarda, nello specifico, il termine ricorrente nel comma 7 (relativo al deposito del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione) e nel comma 13-ter (di operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo prevista per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all'emergenza in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione) dell'art. 28 del D.L. 189/2016.
Si fa notare che la disposizione recata dal comma in esame proroga di un ulteriore anno la proroga disposta fino al 31 dicembre 2022 dal comma 454 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).
Il comma 18 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, la disposizione (recata dall’art. 28-bis, comma 2, del D.L. 189/2016), che consente l’aumento del 70% del quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici in questione, indicato nelle autorizzazioni concesse agli impianti di gestione dei rifiuti e destinati al recupero.
Si ricorda che, in base al disposto del citato comma 2 dell’art. 28-bis, l’aumento in questione è consentito previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti e previa certificazione della regione relativamente all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato.
Si fa notare che la disposizione recata dal comma in esame proroga di un ulteriore anno la proroga disposta fino al 31 dicembre 2022 dal comma 455 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).
Esclusione di immobili distrutti o inagibili a fini Isee (comma 19)
Il comma 19 modifica l’art. 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), prevedendo l’estensione all’anno 2023 della possibilità, attualmente concessa fino all’anno 2022, di escludere gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o inagibili in seguito a calamità naturali dal calcolo del patrimonio immobiliare ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee)[31].
Supporto al Commissario straordinario per gli interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR (comma 20)
Il comma 20, lettera a), reca modifiche al primo periodo del comma 1 dell’art. 13-ter del D.L. 228/2021, al fine precipuo di prolungare fino al 31 dicembre 2024 la possibilità (attualmente prevista dal 1° marzo al 31 dicembre 2022), per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione, di avvalersi di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR, indicati dall’art. 1, comma 2, lettera b), numero 1), del D.L. 59/2021.
Si ricorda che l’art. 1 del D.L. 59/2021 ha approvato il “Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza”, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR. In particolare il comma 2, lett. b), n. 1, del medesimo articolo, prevede l’assegnazione di complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per un programma di “interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016” (per approfondimenti si rinvia al sito web dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere).
Nel disporre il succitato prolungamento, la lettera in esame precisa che restano ferme le scadenze previste per i contratti in essere.
È altresì modificato il limite della retribuzione prevista per ogni singolo incarico.
Mentre la norma attualmente vigente prevede che la retribuzione non possa superare l’importo massimo onnicomprensivo di 106.000 euro lordi annui per singolo incarico, il nuovo testo risultante dalle modifiche operate dal comma in esame prevede che tale limite massimo sia pari all’importo complessivo di euro 108.000 in ragione d’anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell’amministrazione per singolo incarico conferito.
La lettera b) del comma in esame modifica il secondo periodo del comma 1 dell’art. 13-ter del D.L. 228/2021, ove si prevede l’obbligo di affidare gli incarichi in questione con le modalità previste (dall’art. 1 del D.L. 80/2021) per il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR.
In base a quanto previsto dalla lettera in esame, tale obbligo è mutato in mera facoltà.
La lettera c), conseguentemente al prolungamento degli incarichi fino a tutto il 2024, elimina il riferimento all’anno 2022 dalle disposizioni di copertura degli oneri recate dai commi 1 e 2 dell’art. 13-ter del D.L. 228/2021. In tal modo, il limite di spesa complessivo di 2,5 milioni previsto per la copertura degli oneri viene a configurarsi come limite di spesa per tutto il periodo (cioè fino al 31 dicembre 2024) e non solo per l’anno 2022.
Si fa notare che, in virtù del disposto del comma 2 dell’articolo 13-ter del D.L. 228/2021, nel limite di spesa citato rientra anche il supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA di cui il Commissario straordinario può avvalersi, per l'attuazione degli interventi di cui trattasi, mediante apposite convenzioni. Per tale motivo la modifica recata dalla lettera c) interviene non solo sul comma 1 ma anche sul comma 2.
Stabilizzazione del personale dei Comuni impegnato nelle operazioni di ricostruzione (comma 21)
Il comma 21 consente una riapertura dei termini per la stabilizzazione, prevista dal D.L. 104/2022 all’art. 57, del personale degli enti locali impegnato nelle operazioni di ricostruzione a seguito dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016.
Il riparto delle risorse è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, fino all’esaurimento del fondo istituito dal citato art. 57 del D.L. 104/2017, tra gli enti che, entro trenta giorni dalla data di riapertura del termine, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.
Si rammenta che l’art. 57, comma 3 del D.L. 104/2020, oggetto delle modificazioni previste dal comma 21 in esame, stabilisce che le regioni, gli enti locali e gli Enti parco nazionali possano assumere a tempo indeterminato il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016 con le procedure, i termini e le modalità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Quest’ultima disposizione consente, in particolare, alle amministrazioni, in coerenza con il proprio piano triennale dei fabbisogni: a) fino al 31 dicembre 2023, l’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in servizio dopo il 28 agosto 2015 presso la medesima amministrazione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati, reclutato con contratto a tempo determinato con procedure concorsuali, che abbia maturato, al 31 dicembre 2022, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni; tale ultimo requisito, ai fini della stabilizzazione del personale impegnato nella ricostruzione, può essere maturato anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri; b) fino al 31 dicembre 2024, lo svolgimento di procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale titolare, dopo il 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile, con almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.
Per concorrere agli oneri derivanti da tali assunzioni, il D.L. n. 104/2020 ha istituito, all’art. 57, comma 3-bis, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2020, a 31 milioni di euro nel 2021 e a 83 milioni di euro annui dal 2022.
Si ricorda che, ai fini della stabilizzazione del personale impegnato nella ricostruzione, l’articolo 57, comma 3 del D.L. 104/2020 consente la riserva di una quota fino al 50 per cento dei posti disponibili nell’ambito dei concorsi pubblici banditi dagli enti interessati dagli eventi sismici a favore del personale con contratto a tempo determinato che abbia lavorato presso le medesime amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni alla data del 31 dicembre 2021, mentre l’articolo 20 del D.Lgs. 75/2017, richiamato dalla norma speciale, ora prevede, in generale, la possibilità di riservare fino al 50 per cento dei posti disponibili ai lavoratori che abbiano maturato il medesimo requisito di anzianità al 31 dicembre 2024 (termine da ultimo prorogato dall’articolo 3, comma 4-bis del D.L. 36/2022).
Si valuti pertanto l’opportunità di chiarire quale dei due termini si applica in caso di riapertura dei termini per la stabilizzazione del personale impegnato nella ricostruzione.
A seguito del verificarsi degli eventi sismici del 24 agosto 2016, con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato d'emergenza per i territori colpiti, i cui effetti sono stati estesi ad altri territori in conseguenza del reiterarsi degli eventi sismici nei mesi successivi.
Al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici sono state adottate numerose disposizioni, a partire dal D.L. 189/2016 (recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”), che rappresenta il testo “base” in cui è confluita la maggior parte delle disposizioni introdotte successivamente. Per una ricostruzione approfondita della normativa emanata in favore dei territori in questione si rinvia al tema “Terremoti” del dossier di inizio legislatura.
Relativamente all’individuazione dei territori colpiti dagli eventi sismici in questione si ricorda che l’ambito di applicazione del D.L. 189/2016, disciplinato dall’art. 1 del medesimo decreto, come esteso in conseguenza delle ulteriori scosse verificatesi successivamente al 24 agosto 2016, fa riferimento ai “territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis” del medesimo decreto-legge. Tali allegati 1, 2 e 2-bis, elencano, rispettivamente, i Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, i Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché i Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.
Nei territori in questione, lo stato di emergenza e la gestione straordinaria sono attualmente in corso (la scadenza, attualmente prevista al 31 dicembre 2022, in virtù della proroga disposta dall’art. 1, commi 449 e 450, della L. 234/2021, è oggetto di proroga da parte dell'articolo in esame, v. supra).
Con il D.P.C.M. 10 Gennaio 2022, Giovanni Legnini è stato confermato per l’anno 2022 Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Articolo 135
(Sisma Emilia 2012)
L’articolo 135 è volto a prorogare una serie di misure riguardanti il sisma avvenuto nel 2012 nei territori dei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. In particolare, è prorogato fino al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza (comma 1); è prorogata fino all’anno 2023 l’assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, per una spesa per l’anno 2023 di 9,505 milioni (comma 2); è prorogato fino al 31 dicembre 2023 il riconoscimento da parte dei commissari delegati del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, per una spesa, per l’anno 2023, pari a 200.000 euro (comma 3); si proroga all’anno 2023 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (comma 4); si proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, il termine per l'esenzione dall'applicazione dell'IMU (comma 5); si autorizza la spesa di 14,2 milioni per l’anno 2023 per le spese relative a diversi interventi riguardanti gli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012 (comma 6).
Il comma 1 dell’articolo 135 proroga al 31 dicembre 2023 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, previsto dall’art. 1, comma 3, del D.L. 74/2012.
Il termine di scadenza dello stato di emergenza, previsto dall’articolo 1, comma 3, del D.L. 74/2012, per gli eventi sismici del 2012, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma, già oggetto di diverse proroghe, è stato da ultimo fissato al 31 dicembre 2022 dall’art. 1, comma 459 della legge di bilancio 2022 (L. n. 234 del 2021).
Proroga delle assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile
Il comma 2 stabilisce la proroga fino all’anno 2023 dell’autorizzazione prevista dal comma 2 dell’art. 3-bis del D.L. 113/2016, che consente ai Commissari delegati, ossia i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i comuni colpiti dal sisma, le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara di procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli previsti dai commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge finanziaria del 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), nel limite di spesa di 9,505 milioni per l’anno 2023.
I commi 557 e 562 dell’art. 1 della L. n. 296 del 2006 riguardano, rispettivamente, gli enti sottoposti e quelli non sottoposti al patto di stabilità interno (riferimento da intendersi ora al vincolo del pareggio di bilancio). I primi assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia. Per i secondi, le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 e possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente.
Proroga del compenso per prestazioni di lavoro straordinario
Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2023 il riconoscimento da parte dei commissari delegati del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, per una spesa di 200.000 euro per l’anno 2023, reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili, previsto dal comma 9 dell’art. 14 del D.L. 244/2016. Tale riconoscimento è corrisposto al personale, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale.
Proroga della sospensione del pagamento dei mutui agli enti locali
Il comma 4 proroga fino all’anno 2023 per gli enti locali colpiti dal sisma, individuati dall’art. 2-bis del D.L. 148/2017 (vedi infra), la sospensione (prevista dal comma 456 dell’art. 1 della legge di stabilità del 2016 – L. n. 208 del 2015) degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui da corrispondere nel 2023, concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP), poi trasferiti al MEF in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del D.L 269/2003, che disciplina la trasformazione della CDP in società per azioni.
Nella suddetta sospensione, vengono ricomprese anche le rate il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015 (articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Agli oneri derivanti, si provvede, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall’anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
L’art. 57, comma 17, del D.L.104/2020 ha prorogato, da ultimo, fino all’anno 2022 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui, da corrispondere nel 2021. Tali oneri sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili
Il comma 5 proroga l'esenzione dall'applicazione dell’IMU (imposta municipale propria) fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, per determinati comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
Il termine per l’esenzione dall'applicazione dell'IMU, prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 8 del D.L.74/2012, per i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, già oggetto di diverse proroghe, è stato fissato, da ultimo, al 31 dicembre 2022 dall’art. 22-bis del D.L. 4/2022.
Nello specifico, i comuni interessati dall’esenzione dell’IMU sono stati elencati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'art. 1 del D.L. 74/2012, in cui è disciplinata la sospensione dei termini per gli adempimenti degli obblighi tributari previsti. Tale elenco ministeriale è stato integrato dall’art. 67-septies del D.L. 83/2012, a favore dei territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de’ Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta. Il perimetro dei comuni della regione Emilia–Romagna colpiti dal sisma del 2012 e interessati dalla esenzione IMU, elencati nel citato D.M. 1° giugno 2012, è stato ridotto, a far data dal 2 gennaio 2019, dall’art. 2-bis, comma 43, del D.L. 148/2017 ai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. L’art. 2-bis, comma 43, del D.L. 148/2017, ha previsto, inoltre, che i Presidenti delle regioni interessate dal sisma del 2012, in qualità di commissari delegati, possano procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, per ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.
Contributi per la Regione Emilia-Romagna
Il comma 6 autorizza la spesa di 14,2 milioni per l’anno 2023 per il funzionamento, l’assistenza tecnica, i contributi per l’autonoma sistemazione e per l’assistenza alla popolazione, e per gli interventi sostitutivi relativi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012.
Articolo 136
(Sisma Abruzzo 2009)
L’articolo 136 è volto ad assegnare, per il periodo 2023-2025, un contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila, pari a complessivi 53 milioni di euro, un contributo straordinario per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, pari a complessivi 5,3 milioni, ed un contributo destinato all’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, pari a complessivi 1,5 milioni (comma 1); si proroga, inoltre, fino al 31 dicembre 2025, a favore del comune dell’Aquila, la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, per una spesa di 1 milione per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 (comma 2); si prorogano, fino al 31 dicembre 2025, nel limite di 2,32 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, i contratti a tempo determinato previsti nei due Uffici speciali per la ricostruzione (comma 3); si prorogano fino all'anno 2025 i contratti a tempo determinato stipulati dai comuni del cratere sismico, per una spesa di 1,45 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025 (comma 4).
Il comma 1, lett. a), dell’articolo 136 modifica l’art. 3 del D.L. 113/2016, al fine di assegnare un contributo straordinario al comune dell’Aquila di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 18 milioni per l’anno 2024 e di 15 milioni di euro per l’anno 2025 a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate del comune.
In particolare, relativamente alle maggiori spese, il citato contributo è destinato: per esigenze dell'Ufficio tecnico; esigenze del settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido; esigenze connesse alla viabilità; esigenze per il trasporto pubblico locale; ripristino e manutenzione del verde pubblico. Relativamente alle minori entrate, il citato contributo è destinato: per le entrate tributarie, per le minori entrate delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e, per le entrate extra-tributarie, per le minori entrate dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni di mezzi pubblicitari.
Il comma 1, lett. b) prevede altresì l’assegnazione di un contributo straordinario di 2 milioni per l’anno 2023, di 1,8 milioni per l’anno 2024 e di 1,5 milioni per l’anno 2025, a favore degli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione.
Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni.
Il comma 1, lett. c) assegna un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (istituito dall’art. 67-ter, comma 3, del D.L. 83/2012), per le spese derivanti dalla soppressione degli UTR e dal trasferimento delle relative competenze al medesimo Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (come disposto dall'art. 2-bis, comma 32, del D.L. 148/2017), nonché per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere.
Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2025, a favore del comune dell’Aquila, la possibilità di avvalersi di personale con contratto a tempo determinato, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, come previsto dall'art. 9-sexies, comma 1, del D.L. 123/2019.
A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
L’art. 9-sexies, comma 1, del D.L. 123/2019, come modificato da ultimo dal comma 471 della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), ha previsto, fino all’anno 2022, la facoltà per il comune dell’Aquila di avvalersi di personale a tempo determinato in deroga a quanto disposto in materia dalla normativa vigente. Più nel dettaglio, l’art. 9-sexies dispone che tale facoltà è esercitabile: in deroga ai limiti al ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni (limiti posti dall’art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78); applicando il sistema derogatorio previsto dall’art. 4, comma 14, del D.L. 101/2013, che consente al comune de L’Aquila, in relazione agli eventi sismici del 2009, di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato.
Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2025 i termini previsti dall'art. 57, comma 10, del D.L. 104/2020, nel limite di 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, riguardanti la dotazione di risorse umane assunte con contratto a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione (si tratta dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere).
L’art. 62-ter, comma 2, del D.L. 83/2012 ha istituito due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere nonché sui comuni fuori cratere. L’art. 67-ter, comma 3, del D.L. 83/2012 ha riconosciuto la possibilità a ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione di impiegare fino ad un massimo di 25 unità di personale a tempo determinato, nell’ambito del limite massimo di 50 unità fissato in generale per la dotazione organica degli Uffici medesimi.
Il comma 4 proroga fino all'anno 2025 i contratti stipulati dai comuni del cratere sismico, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, previsti dall'art. 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del D.L. 148/2017. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025.
L’art. 2-bis comma 38, primo e secondo periodo del D.L. 148/2017, modificato da ultimo dal comma 471 della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), ha autorizzato, per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
Articolo 137
(Incremento del fondo di solidarietà comunale)
L’articolo 137 reca un incremento di 50 milioni di euro per il 2023 del Fondo di solidarietà comunale – che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione - destinato ad aumentare la quota parte delle risorse del Fondo destinate a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo stesso tra i comuni.
Si tratta, in particolare, della quota del Fondo costituita dalla legge di bilancio per il 2020 con le risorse destinate dallo Stato al progressivo reintegro del taglio di 560 milioni di euro annui a suo tempo operato sul Fondo di solidarietà comunale a titolo di concorso alla finanza pubblica, ai sensi del D.L. n. 66/2014, concorso venuto meno dal 2019.
Con l’incremento di risorse disposto dall’articolo in esame aumenta, dunque, l’entità del ristoro ai comuni per l’anno 2023.
A tal fine, l’articolo interviene:
§ sul comma 448 della legge n. 232/2016, che quantifica la dotazione finanziaria annuale del Fondo di solidarietà comunale, incrementandone la dotazione per l’anno 2023 di 50 milioni di euro, fissandola dunque a 7.157,5 milioni;
§ sul comma 449 della stessa legge, che disciplina il riparto delle risorse del Fondo, incrementando di 50 milioni di euro per il 2023 (da 330 a 380 milioni) la quota del Fondo, di cui alla lettera d-quater), destinata a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale.
La quota di risorse complessivamente destinata a tale finalità è indicata, dal comma 449, lettera d-quater), in un ammontare pari a 100 milioni di euro per il 2020, 200 milioni per il 2021, 300 milioni per il 2022, 330 milioni nel 2023 e a 560 milioni a decorrere dal 2024.
Tali importi sono stati finanziati con le risorse restituite al Fondo con la legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019, art. 1, commi 848-849) a graduale e progressivo reintegro delle somme, pari a 560 milioni di euro annui, a suo tempo decurtate ai comuni a titolo di concorso alla finanza pubblica (ai sensi dell’art. 47 del D.L. n. 66/2014), concorso venuto meno a decorrere dal 2019.
In base alle risorse autorizzate dal comma 848 della legge di bilancio 2020, il ristoro del taglio di 560 milioni di euro annui operato sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale è stato graduale, con un incremento progressivo negli anni successivi, fino ad arrivare all’importo integrale di ristoro a partire dal 2024.
Si ricorda che l’art. 47 del D.L. n. 66/2014, come successivamente integrato dall’art. 1, coma 451, della legge n. 190/2014, ha introdotto l’obbligo per i comuni di assicurare un contributo alla finanza pubblica negli anni dal 2014 al 2018, pari a 375,6 milioni per il 2014 e a 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. Nel definire tale contributo, il comma 9 indicava espressamente le fonti di spesa poste in riduzione, con riferimento alle misure di razionalizzazione della spesa pubblica complessivamente disposte dal medesimo D.L. n. 66/2014 (spese per beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa). Ai fini del recupero dei risparmi, è stato corrispondentemente ridotto il Fondo di solidarietà comunale.
Con il comma 848 della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019) la dotazione del Fondo di solidarietà è stata incrementata di 100 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni per il 2021, di 300 milioni per il 2022, di 330 milioni nel 2023 e di 560 milioni a decorrere dal 2024. L’incremento di risorse è stato disposto al fine di tenere conto del venir meno del contributo alla finanza pubblica richiesto ai comuni ai sensi del predetto articolo 47, comma 8, del D.L. n. 66 del 2014 e della conseguente riduzione del Fondo di solidarietà disposta a tale titolo.
Con il rifinanziamento del Fondo di solidarietà comunale si è, in sostanza, garantito ai comuni il graduale e progressivo reintegro del taglio subito dai comuni a titolo di concorso alla finanza pubblica, che sarà tuttavia integrale solo a decorrere dal 2024.
Come riportato nella Relazione tecnica, l’incremento di risorse disposto dall’articolo in esame è dunque finalizzato ad accelerare il percorso di entrata a regime del ristoro del taglio di 560 milioni di euro annui operato sul Fondo di solidarietà comunale per effetto del D.L n. 66 del 2014.
Le somme così restituite sono espressamente destinate, ai sensi della lettera d-quater) nel comma 449 della legge n. 232/2016 (introdotta dal comma 849 della legge di bilancio 2020) a specifiche esigenze di correzione nella ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, principalmente dovute all’applicazione dei criteri perequativi di riparto. L’individuazione dei comuni beneficiari, dei criteri e delle modalità di riparto delle suddette risorse sono stabiliti con il D.P.C.M. annuale di ripartizione del Fondo medesimo, previo accordo in Conferenza Stato-Città. Solo per l’anno 2020 il riparto della quota aggiuntiva di 100 milioni è stato rimandato ad un apposito provvedimento (DPCM 26 maggio 2020).
Per l'anno 2022, in base all'accordo del 22 dicembre 2021 raggiunto in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la quota pari a 300 milioni di euro è stata ripartita, in linea con i precedenti accordi, secondo due criteri di riparto:
- il primo direttamente collegato al taglio a suo tempo subito da ciascun ente per effetto del D.L. n. 66/2014 (134,6 milioni ai comuni delle RSO). Nel caso dei Comuni di Sicilia e Sardegna, il riparto ha riguardato l'intero ammontare ad essi attribuibile (32,3 milioni) considerato che tali enti non partecipano al riparto su basi perequative;
- il secondo, diretto invece a compensare integralmente i comuni che abbiano subito una riduzione di risorse tra il 2020 e il 2021, tenuto conto del progressivo incremento del meccanismo perequativo (133,1 milioni).
La necessità di un sistema di correzione nella ripartizione del Fondo di solidarietà comunale discende dall’applicazione del sistema di perequazione nella distribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale tra i comuni, avviato nel 2015, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali. La normativa vigente prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse del Fondo da distribuire tra i comuni con criteri perequativi, in coerenza con un principio di gradualità nella sostituzione del modello basato sulla spesa storica.
Il progressivo rafforzamento della componente perequativa ha comportato tuttavia alcune distorsioni nella distribuzione del Fondo, che ha penalizzato soprattutto i comuni di piccolissime dimensioni, mediamente più colpiti da alte percentuali di perequazione negativa, che hanno richiesto, a più riprese, l'intervento del legislatore per la definizione di meccanismi correttivi in grado di contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento.
A partire dal 2020, il processo di perequazione delle risorse è stato pertanto rivisto e reso più graduale con il D.L. n. 124/2019, con una progressione della quota percentuale del Fondo da distribuire su base perequativa stabilita nella misura del 5 per cento annuo, posticipando il raggiungimento del 100 per cento della perequazione all'anno 2030, anno in cui tutta la componente tradizionale del Fondo di solidarietà sarà integralmente commisurata alla differenza fra fabbisogni standard e capacità fiscale standard.
Contestualmente, sono state stanziate nel Fondo apposite somme destinate a finalità correttive della ripartizione stessa del Fondo, per contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che si viene a determinare per alcuni comuni con l'applicazione dei criteri perequativi.
Il Fondo di solidarietà comunale (FSC), si rammenta, costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi (cap. 1365/Interno).
La disciplina del Fondo di solidarietà comunale è definita nella legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 446-452, legge n. 232/2016 e successive integrazioni) che ne fissa la dotazione finanziaria annuale (comma 448), composta in parte da risorse statali ed in parte, come detto, attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente, derivante dalla trattenuta del 22,43 per cento del gettito IMU standard che Agenzia delle Entrate effettua per ogni comune, quantificata in 2.768,8 milioni di euro annui.
Riguardo ai criteri di ripartizione delle risorse, il comma 449 distingue tra la componente puramente ristorativa delle minori entrate ai comuni per le esenzioni e agevolazioni IMU e TASI, introdotte nel 2016, e la c.d. componente tradizionale del Fondo, da distribuire, in parte, sulla base di criteri di tipo compensativo rispetto all'allocazione storica delle risorse e, in parte, secondo logiche di tipo perequativo. Ulteriori somme sono specificamente destinate a finalità correttive della ripartizione stessa del Fondo, a seguito dell'avvio del meccanismo di perequazione delle risorse, nonché al finanziamento sulla base dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali dei comuni in ambito sociale (servizi sociali comunali, asili nido, trasporto studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado).
Il Fondo è ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il riparto per l'anno 2022 è stato definito con il D.P.C.M. 3 maggio 2022, sulla base dell’accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-città in data 22 dicembre 2021.
Articolo 138
(Risorse per progettazione e assistenza tecnica
specialistica in favore dei comuni)
L’articolo 138, al fine di favorire gli investimenti, incrementa i contributi a favore degli enti locali, già previsti dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza delle strade.
Viene inoltre istituito un apposito Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica in favore dei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame incrementa i contributi di cui sopra per gli anni 2023, 2024 e 2025, prevedendo 50 milioni per il 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
L'intervento si è reso necessario in quanto, in base ai dati che emergono nella relazione illustrativa al disegno di legge, nel 2021 e 2022 le domande pervenute dagli enti locali hanno superato, rispettivamente, i 1.000 milioni di euro (a fronte di uno stanziamento pari a 128 milioni di euro) e i 1.500 milioni di euro (a fronte di uno stanziamento pari a 280 milioni di euro).
Tali dati dimostrano, pertanto, che l’ammontare annuo dei contributi stanziati per la progettazione, pari a 350 milioni di euro per l’anno 2023 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, è insufficiente ad assicurare un’efficace azione di rilancio degli investimenti sul territorio attraverso la predisposizione di progetti definitivi ed esecutivi utili per la partecipazione ai bandi di gara per il finanziamento di opere pubbliche.
Il comma 2, invece prevede l’istituzione nello stato di previsione del MEF di un apposito Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) al fine di superare le attuali criticità nell’espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR.
Articolo 139
(Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid)
L’articolo 139 interviene sulle modalità per la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese degli enti locali nel biennio 2020 e 2021 - che ha consentito agli enti, sulla base di periodiche certificazioni, di beneficiare dei contributi del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (c.d. Fondone Covid) - ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.
Si rammenta, preliminarmente, che l'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 ha comportato la necessità di una serie di interventi straordinari di sostegno alla finanza degli enti territoriali, principalmente indirizzati alla compensazione della perdita di gettito delle entrate proprie connessa all'emergenza sanitaria, al fine di garantire il finanziamento delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni ed evitare che l'insorgere della pandemia potesse comportare un indiscriminato deterioramento degli equilibri di bilancio degli enti locali.
Le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali degli enti locali sono state garantite, nel 2020 e nel 2021, mediante la costituzione di un apposito Fondo che ha assicurato agli enti locali il ristoro delle minori entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 rispetto ai fabbisogni di spesa, per un complesso di risorse pari complessivamente a 5,2 miliardi di euro nel 2020 e a 1,5 miliardi di euro nel 2021 (c.d. Fondone Covid).
Le relative risorse sono state stanziate principalmente dal decreto-legge n. 34/2020 ("decreto rilancio"), istitutivo del Fondo, e dal decreto-legge n. 104/2020 ("decreto agosto") e, per quanto riguarda l'anno 2021, dall'art. 1, comma 822, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020) e dal decreto-legge n. 41/2021 ("decreto sostegni"), ed assegnate con successivi decreti del Ministero dell’interno, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali (cfr. il box in calce alla scheda).
Agli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo è stato prescritto l’obbligo di periodiche certificazioni – da presentare per via telematica al Ministero dell'economia e finanze (RGS) entro i termini stabiliti dalle norme – volte ad attestare che la perdita di gettito nei singoli esercizi fosse riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente. Tali certificazioni – alla cui mancata presentazione sono collegate sanzioni di ordine finanziario[32] – sono tenute in conto ai fini della successiva verifica a consuntivo prevista dall'art. 106, comma 1, del D.L. 34/2020, con conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti e tra i comparti.
In base alla normativa vigente, la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese degli enti locali – più volte differita nel tempo in ragione dei successivi rifinanziamenti del Fondo[33] – è prevista al 31 ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 4/2022 (c.d. sostegni-ter), ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo già assegnato agli enti.
La norma in esame, intervenendo sull’articolo 106, comma 1, del D.L. n. 34/2020, istitutivo del Fondo, chiarisce la procedura per la predetta verifica a consuntivo.
In particolare, si prevede l’adozione entro la data del 31 ottobre 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, di un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che individui i criteri e le modalità per la predetta verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese correlate alla crisi pandemica, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese correlate alla crisi pandemica.
Il medesimo decreto provvede, altresì, all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021.
La norma stabilisce, infine, che le eventuali risorse ricevute in eccesso dagli enti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Riguardo al complesso delle risorse assegnate agli enti locali a valere sul c.d. Fondone Covid, va qui ricordato che il comma 823 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020 ha espressamente vincolato i trasferimenti a carico del Fondo alla esclusiva finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Analogamente, anche le risorse assegnate a titolo di ristori specifici di spesa legati all'emergenza, che rientrano nelle certificazioni del Fondo, sono state vincolate per le finalità cui sono state assegnate nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
L'articolo 13 del D.L. n. 4/2022 ha previsto una deroga, consentendo che le risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021 per l'emergenza sanitaria a titolo di Fondo e di ristori specifici di spesa, che rientrano nelle certificazioni previste per il 2020 e 2021[34], possano essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le medesime finalità per cui sono state assegnate. Le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate.
Con il sopraggiungere della crisi energetica, l'articolo 37-ter del D.L. n. 21/2022 ha integrato la disposizione di cui sopra, prevedendo la possibilità di impiegare le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali nell'anno 2022, anche per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa degli enti locali per energia elettrica non coperti da specifiche assegnazioni statali. Tale facoltà è stata poi estesa, dall'articolo 40, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2022, anche alle maggiori spese per il gas.
L'articolo 40, comma 5-ter, del medesimo D.L. n. 50/2022, consente inoltre l'utilizzo degli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021 anche per fronteggiare gli effetti dell'inflazione sulla Tari, e finanziare riduzioni delle tariffe, per alcune categorie di utenti.
Per gli enti locali che utilizzano nell'anno 2022 le risorse del Fondo confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2021, è previsto l'obbligo di inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze una ulteriore certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ivi incluse quelle connesse ai maggiori oneri per incremento energia elettrica e gas, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023 (cfr. al riguardo il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 242764 del 18 ottobre 2022[35]).
Entro il 31 ottobre 2023, dunque, il Ministero provvederà alla definitiva verifica della perdita di gettito degli enti, per la definizione del conguaglio finale con riferimento alle complessive gestioni 2020, 2021 e 2022, considerando le risorse del c.d. "fondone" 2020 e 2021 non utilizzate alla data del 31 dicembre 2022, unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-2022.
Il Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali è stato istituito dal D.L. n. 34 del 2020 (articolo 106, commi 1-3), con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 (di cui 3 miliardi in favore dei comuni e 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane), al fine di assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Fondo è stato poi rifinanziato nell'importo di 1,67 miliardi di euro per l'anno 2020 (di cui 1,22 miliardi ai comuni e 450 milioni di euro a province e città metropolitane), dall'articolo 39, comma 1, del D.L. n. 104/2020 (c.d. decreto agosto), per garantire agli enti locali un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica di COVID-19.
Il riparto delle risorse del fondo è effettuato con decreti del Ministro dell'interno, sulla base degli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle entrate locali, come valutati da un apposito Tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell’economia (con D.M. economia 29 maggio 2020).
Ai fini della verifica della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese nel 2020, l'art. 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020 ha disposto l'obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, una certificazione finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente. Tale termine – originariamente fissato al 30 aprile - è stato rinviato al 31 maggio 2021 dal comma 830, lett. a), della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).
Il D.L. n. 104/2020 ha inoltre introdotto una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, consistente in una riduzione del fondo di solidarietà comunale o del fondo sperimentale di riequilibrio per le province, da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità a decorrere dall'anno 2023 (termine così rinviato, rispetto all’originario 2022, dall’art. 13, comma 2-ter, del D.L. n. 121/2021).
I criteri di riparto della dotazione del Fondo per i due comparti dei comuni e delle province e città metropolitane sono stati definiti con il D.M. interno del 16 luglio 2020 – cfr. Allegato A per il comparto comuni e Allegato B per il comparto province e città metropolitane - a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020. L’effettiva ripartizione dei 3,5 miliardi autorizzati dal D.L. n. 34/2020, tra gli enti beneficiari di ciascun comparto, è stata effettuata con il Decreto del 24 luglio 2020 del direttore centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno. Per il riparto delle risorse stanziate dal D.L. n. 104/2020, con il D.M. Interno 11 novembre 2020 è stato effettuato un primo riparto di un acconto di 500 milioni di euro (di cui 400 milioni a favore dei comuni e 100 milioni a favore delle province e città metropolitane). Con il successivo D.M. 14 dicembre 2020 è stato ripartito il saldo delle risorse stanziate dal D.L. n. 104/2020, pari a 1.170 milioni di euro (di cui 820 milioni di euro a favore dei comuni e 350 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province).
La legge di bilancio per il 2021 (art. 1, commi 822-823, legge n. 178/2020) ha previsto un incremento di 500 milioni di euro per l'anno 2021 della dotazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali. Le risorse sono assegnate per 450 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. Le risorse sono state poi ulteriormente incrementate dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni, art. 23) di 1.000 milioni di euro, portando lo stanziamento del Fondo per l'anno 2021 a 1.500 milioni di euro.
Per la verifica della perdita di gettito nel 2021, è previsto l'obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare, per via telematica al Ministero dell'economia e finanze, una certificazione per l'anno 2021 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022 (comma 827). Anche in questo caso è prevista una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine previsto (comma 828).
Le risorse complessivamente stanziate per il 2021 sono state ripartite tramite un primo acconto di 220 milioni di euro (D.M. del 14 aprile 2021) e poi a saldo (1.280 milioni di euro) con il D.M. del 30 luglio 2021 (di cui 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e di 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province), sulla base di criteri che tengono conto, oltre che dei lavori del tavolo tecnico, anche delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 inviata al MEF dagli enti entro il termine del 31 maggio 2021, ai sensi del comma 2 dell'articolo 39 del D.L. n. 104/2020, finalizzata da attestare la effettiva perdita di gettito dovuta alla pandemia. Gli allegati al decreto contengono le note metodologiche di individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del saldo e gli importi spettanti sia ai comuni che alle province e città metropolitane.
Articolo 140
(Stabilizzazione contributi per ristori TASI ai comuni)
L’articolo 140 stabilizza a regime il contributo di 110 milioni di euro riconosciuto ai comuni per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile a seguito dell’introduzione della Tariffa per i servizi indivisibili (TASI), nell'ambito della riforma dell'imposizione immobiliare del 2013.
La disposizione conferma il contributo nell’importo già disposto dall'art. 1, comma 554 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per la medesima finalità.
Restano anche ferme le modalità di ripartizione del contributo, già previste dal comma 554, che ne dispone l’assegnazione agli enti secondo i medesimi importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al D.M. interno 14 marzo 2019, recante il riparto del medesimo contributo compensativo 110 milioni di euro disposto per l'anno 2019 (ai sensi dell'art.1, comma 895-bis, della legge di bilancio 2019).
Le quote assegnate agli enti beneficiari del contributo 2019, si rammenta, sono state determinate dal D.M. 14 marzo 2019 in proporzione a quelle già attribuite ai comuni dalla Tabella B del precedente D.P.C.M. 10 marzo 2017 di riparto del precedente contributo di 300 milioni per il 2017 (secondo quanto previsto dal menzionato comma 895-bis). Il riparto ha interessato 1.825 comuni, ciascuno dei quali ha ottenuto una quota del contributo complessivo secondo quanto disposto nell'allegato A al medesimo decreto del 2017.
Al contributo che viene qui consolidato si affianca, si rammenta, quello previsto, per le medesime finalità di ristoro TASI, dalla legge di bilancio per il 2019 nell’importo di 190 milioni di euro annui per il periodo 2019-2033 (articolo 1, commi 892-895, L. n. 145/2018), che porta la quota ristorativa a complessivi 300 milioni di euro annui, almeno fino al 2033.
Tale ultimo contributo è peraltro vincolato al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.
Anche questo ulteriore contributo viene ripartito, con decreto del Ministro dell’interno, in proporzione ai contributi già assegnati negli anni precedenti a ciascun comune in base alla tabella B allegata al D.P.C.M. 10 marzo 2017, sopra richiamato, di ripartizione del contributo di 300 milioni per il 2017 e poi via via applicato anche per il riparto dei contributi per gli anni successivi.
Va rilevato che, a titolo di compensazione del gettito non più acquisibile dai comuni in conseguenza dell'introduzione della TASI, sono stati concessi contributi in favore dei comuni già a partire dal 2014. L’importo del contributo, originariamente stabilito in 625 milioni, è stato poi oggetto di ridefinizione e dal 2019 ridefinito nell’importo di 300 milioni annui, di cui 110 milioni ai sensi del comma 554 della legge 160/2019, qui novellata, e 190 milioni ai sensi del sopra richiamato comma 892 della legge n. 145/2018.
La sostituzione dell’IMU con la TASI, disposta dal comma 639 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di bilancio 2014), presupponeva, infatti, l’invarianza di gettito, in connessione con la possibilità per ciascuno dei comuni interessati di poter applicare un’aliquota TASI all’1 per mille su tutte le fattispecie imponibili. Tuttavia tale invarianza non era assicurata nei casi in cui le previgenti aliquote TASI non consentivano l’integrale applicazione dell’incremento a compensazione della perdita di gettito IMU sull’abitazione principale. Gli importi annui di compensazione sono stati:
- per 2014, 625 milioni di euro, ai sensi dell’art, 1, comma 731, legge n. 147/2013 (modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d), del D.L. n. 16/2014);
- per il 2015, 530 milioni, ai sensi dell'art. 8, comma 10, del D.L. n. 78/2015;
- per il 2016, 390 milioni, ai sensi dell’art. 1, comma 20, legge n. 208/2015;
- per il 2017, 300 milioni in sede di ripartizione delle risorse di un Fondo per gli enti locali istituito dall’art. 1, comma 433, della legge n. 232/2016;
- per il 2018, 300 milioni, ai sensi dell'art. 1, commi 870-871, legge n. 205/2017;
- per il 2019, 110 milioni di euro disposto dall'art.1, comma 895-bis, legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018);
- per gli anni 2020-2022, 110 milioni di euro disposti dall'art. 1, comma 554, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019).
- per gli anni dal 2019 al 2033, si aggiungono ulteriori 190 milioni di euro, autorizzati dall'art.1, comma 892, della legge n. 145/2018), per un complesso di risorse a ristoro, fino al 2033, pari a 300 milioni di euro annui.
Riguardo all’entità del contributo consolidato, nella Relazione illustrativa si riporta la Sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2021, che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 1, comma 554, della legge n. 160/2019, laddove prevede l’assegnazione di 110 milioni di euro da parte dello Stato a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dalla TASI, in luogo dei 625 milioni originariamente individuati.
Al riguardo, la Corte ricorda che, sulla base di quanto affermato dal Ragioniere generale dello Stato nell’audizione resa nella camera di consiglio del 24 giugno 2021, il contributo ristorativo di IMU e TASI sarebbe stato oggetto di una ridefinizione, calcolata sulla base delle effettive perdite di gettito subite, rispetto al precedente regime IMU e allo sforzo fiscale esercitabile sulla nuova TASI, importo pari a circa 340 milioni di euro, e non più a 625 milioni di euro.
In relazione a ciò, la Corte ha dunque stabilito che il “ridimensionamento” – determinato dal fatto che lo Stato, con la disposizione impugnata, assegna complessivamente 300 milioni di euro, a fronte di un “ricalcolo” di effettiva perdita di gettito pari a 340 milioni di euro – consente di affermare che le riduzioni oggetto d’impugnazione non sono tali da incidere significativamente sul livello dei servizi fondamentali, pur in assenza della definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP)”.
L’articolo 141 interviene sugli articoli 2, 4, 7, 13 e 15 del decreto legislativo n 68 del 2011, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, differendo al 2027 o ad un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al medesimo decreto legislativo n. 68, l’entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali.
Il decreto legislativo n. 68 del 2011 (federalismo regionale) è volto, tra l'altro ad assicurare l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario (RSO) attraverso la cosiddetta fiscalizzazione dei trasferimenti statali, con contestuale soppressione di questi ultimi, dando attuazione su questo versante alla riforma costituzionale del 2001, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione delle decisioni di spesa e di una gestione più efficiente delle risorse pubbliche.
L'autonomia di entrata è diretta a garantire il funzionamento degli enti in questione mediante tributi propri, nonché mediante il gettito derivante dalla rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dalla compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dai trasferimenti per finalità perequative.
Il nuovo sistema, che avrebbe dovuto essere effettivo, nelle intenzioni del legislatore delegato, sin dal 2013, è stato oggetto di rinvio attraverso plurimi interventi legislativi adottati negli anni scorsi. L'ultimo di questi interventi, come ricordato anche nella relazione di accompagnamento del disegno di legge in esame, è stato effettuato con l’articolo 31-sexies del decreto-legge n. 137 del 2020, che ha differito all’anno 2023 l'attivazione dei predetti meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, confermando, al fine di garantire la neutralità finanziaria della proroga, fino all’anno 2022, i criteri di determinazione dell’aliquota di compartecipazione all’IVA come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000.
La citata relazione di accompagnamento rileva altresì che, con riferimento alle regioni, il PNRR prevede un’unica Milestone-UE per l’attuazione del federalismo fiscale regionale, da realizzare entro il primo quadrimestre dell’anno 2026. Entro aprile 2026 occorrerà quindi aver definito il quadro normativo di riferimento, per ciò che concerne sia la legislazione primaria sia quella secondaria, procedendo, tra l'altro, all'individuazione dei trasferimenti dallo Stato alle RSO che saranno fiscalizzati e alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei fabbisogni standard. In questo contesto la relazione ritiene che l’attuazione del federalismo regionale debba necessariamente costituire un obiettivo da raggiungere nei tempi condivisi con la Commissione europea.
L'articolo 141 in esame, tenuto conto della complessa procedura per l’avvio del nuovo meccanismo di finanziamento delle RSO nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR, rinvia, pertanto, ulteriormente l'entrata a regime dello stesso all’anno 2027 o ad un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al predetto decreto legislativo n.68 del 2011. La relazione di accompagnamento evidenzia, infatti, che la scadenza del primo quadrimestre dell’anno 2026 per il completamento del quadro normativo di riferimento comporta necessariamente la concreta applicazione del federalismo regionale (con l’effettiva costituzione dei fondi perequativi) a decorrere dall’anno 2027. Si confermano quindi fino all’anno 2026 i criteri di determinazione dell’aliquota di compartecipazione all’IVA, come attualmente disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000.
Relativamente, invece, alla sostituzione, all'interno del decreto legislativo n. 68 del 2011, del riferimento ai Ministri per le riforme per il federalismo e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale con il riferimento al Ministro per gli affari regionali e le autonomie - attuata anch'essa con l'articolo 141 - la relazione di accompagnamento rileva che tale sostituzione è da ricondurre alle modifiche di nomenclatura e competenza intervenute dopo l’approvazione del citato decreto legislativo n. 68 e, pertanto, è finalizzata a rendere coerente il quadro normativo con le attribuzioni dei Ministri nell’ambito dell’attuazione del federalismo fiscale regionale.
Più nel dettaglio, la lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame interviene sull'articolo 2, comma l, del decreto legislativo n. 68 del 2011 modificando il termine ivi previsto per la rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e differendolo dall'anno 2023 all'anno 2027 o ad un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al medesimo decreto legislativo n. 68, nonché sostituendo i riferimenti al Ministro per le riforme per il federalismo e al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territorial con il riferimento al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
La successiva lettera b) del comma 1 interviene sull'articolo 4 del decreto legislativo n. 68 del 2011, avente ad oggetto la compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, modificando in primo luogo il comma 2 nel senso di estendere il periodo transitorio nel quale continua ad applicarsi la normativa attualmente vigente fino al 2026 e di prevedere quindi che il nuovo regime di compartecipazione si applicherà a decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo n.68. Viene poi modificato il comma 3 dell'articolo 4 prevedendo che a decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo n.68 - invece che a decorrere dall'anno 2023 come attualmente previsto - le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformità con il principio di territorialità (secondo le specifiche modalità stabilite nel richiamato comma 3[36]), nonchè sostituendo i riferimenti al Ministro per le riforme per il federalismo e al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale con il riferimento al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 141 interviene sull'articolo 7 del decreto legislativo n. 68, avente ad oggetto la soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario. Viene innanzitutto modificato il comma 1 di tale articolo nel senso di prevedere che a decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 - invece che a decorrere dall'anno 2023 come attualmente previsto - sono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali[37]. Viene quindi correlativamente modificato il comma 2 dell'articolo 7 fissando al 31 dicembre 2023 - in luogo del 31 luglio 2022 attualmente previsto - il termine entro il quale devono essere individuati i trasferimenti statali che verrano soppressi, nonchè sostituendo - nel medesimo comma 2 - i riferimenti al Ministro per le riforme per il federalismo e al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale con quello al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 141 interviene sull'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011, avente ad oggetto il tema dei livelli essenziali delle prestazioni, sostituendo, nel comma 4 dell'articolo 13 richiamato, i riferimenti al Ministro per le riforme per il federalismo e al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale con il rifeirmento al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
Infine, la lettera e) del comma 1 dell'articolo in esame interviene sull'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, prevedendo, al comma 1 di tale articolo, l'avvio della fase a regime del federalismo fiscale a decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo n. 68, nonché correlativamente modificando il successivo comma 5 nel senso di disporre l'istituzione del fondo perequativo ivi previsto non più dall'anno 2023, ma a decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo n. 68. Il comma 2 e lo stesso comma 5 vengono altresì modificati sostituendo i riferimenti al Ministro per le riforme per il federalismo e al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale con il riferimento al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
Da ultimo si evidenzia che la relazione tecnica del disegno di legge di bilancio rileva che l'articolo in esame non comporta oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 142
(Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità)
L’articolo 142, con una modifica al T.U.E.L., stabilisce che le anticipazioni di liquidità ricevute da Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento dei debiti commerciali debbano essere rimborsate a carico della gestione ordinaria degli enti locali in dissesto, e non della gestione dell’Organo straordinario di liquidazione.
Con la norma in esame si attribuisce alla gestione ordinaria dell’ente locale la competenza sui rimborsi delle anticipazioni di liquidità ricevute (anteriormente alla dichiarazione di dissesto) dagli enti locali in dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei propri debiti commerciali.
La norma modifica l’articolo 255, comma 10, del d. lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico degli enti locali – TUEL), esplicitando che non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle anticipazioni di liquidità (previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e di strumenti finanziari assimilabili.
In tal modo si chiarisce – in antitesi a quanto indicato dalla delibera n. 8 del 2022 della Corte dei conti – che la competenza al rimborso delle anticipazioni di liquidità erogate dalla CDP sulla base della normativa citata spetta all’ente locale attraverso la gestione ordinaria, attraverso il bilancio stabilmente riequilibrato, e non all’Organo straordinario di liquidazione, utilizzando le risorse della massa attiva.
L’articolo 255, comma 10, nel testo vigente, esclude dalla competenza dell'Organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento. di cui all'articolo 206.
Nella ricordata delibera n. 8 del 2022 la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti ha escluso che il pagamento delle anticipazioni di liquidità possa rientrare nelle fattispecie previste dall’art. 255, comma 10, ultimo inciso. In particolare – a differenza di quanto pronunciato dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, nella delibera n. 32 del 2022 (che ha espresso un diverso orientamento) – non può considerarsi applicabile alle anticipazioni di liquidità concesse da CDP il riferimento alle “anticipazioni di tesoreria di cui all’art. 222” e ai “debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento”, in quanto, pur trattandosi in entrambi i casi di debiti di cassa, mancano i due elementi tipici rilevabili dalla disposizione, e cioè la natura di debito e l’elemento di specificazione della particolare garanzia della delegazione di pagamento pubblicistico.
Al riguardo, si ricorda che le anticipazioni in questione non comportano il trasferimento di risorse aggiuntive in favore degli enti richiedenti, poiché costituiscono un mero strumento di pagamento di debiti conseguenti a spese che hanno già una relativa copertura di bilancio. Per tale ragione la più recente norma che li disciplina specifica che le anticipazioni “non costituiscono indebitamento” (articolo 116, comma 2, del D.L. n. 34 del 2020).
La Sezione delle autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 8 del 2022, pronunciandosi su una richiesta di parere posta dall’ANCI, ha affermato la competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) a gestire le anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti per l’estinzione di debito pregresso, contratte dall’ente prima del 31 dicembre dell’anno antecedente la dichiarazione di dissesto, in quanto relative ad atti o fatti verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di dissesto.
La Corte dei Conti, nel ricostruire la normativa applicabile, dà conto del contrasto giurisprudenziale in essere sulla gestione dei debiti da anticipazione di liquidità di un ente dissestato.
Nella delibera la Corte sottolinea, inoltre, che al termine della procedura di risanamento, l’anticipazione di liquidità ancora da rimborsare alla CDP sarà ascrivibile nuovamente all’ente locale rientrato in bonis. Pertanto l’ente è tenuto ad eseguire un costante e attento monitoraggio del debito residuo in gestione all’OSL e a verificare se quest’ultimo ha estinto le rate scadute, ovvero ha ridotto o estinto il debito residuo a tale titolo. Al fine di evitare che possano porsi nuove tensioni sugli equilibri, l’ente sarà tenuto ad accantonare la necessaria provvista finanziaria e prevedere un’adeguata copertura delle rate di rimborso, nei bilanci stabilmente riequilibrati futuri, per tutte le annualità ancora dovute.
Al fine di dare attuazione alle conclusioni della citata delibera n. 8 della Corte dei Conti, l’articolo 16, commi 6-ter–6-sexies, del decreto-legge n. 115 del 2022 (cd. “Aiuti-ter”) ha disposto che gli enti locali in stato di dissesto finanziario che alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, debbano accantonare un apposito fondo, in sede di approvazione del rendiconto 2022, per un importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni ricevute da CDP per il pagamento dei debiti commerciali (ai sensi del D.L. n. 35 del 2013 e del D.L. n. 34 del 2020, e successivi rifinanziamenti), incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022.
Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali, gli enti locali possono ripianare in dieci anni, a decorrere dall'esercizio 2023, l’eventuale maggior deficit al 31 dicembre 2022 rispetto all’esercizio precedente, derivante dalla predetta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022. L’importo del ripiano, articolato in quote costanti ripartite sul predetto termine massimo decennale, è pari al maggiore disavanzo.
Si ricorda infine che i richiamati decreti (D.L.n. 35 del 2013 e D.L. n. 34 del 2020) hanno disciplinato le anticipazioni di liquidità da parte di CDP a favore degli enti territoriali per il pagamento dei debiti commerciali.
In particolare il D.L. n. 35 del 2013 reca, all'art. 1, strumenti diretti a garantire la puntualità dei pagamenti dei debiti contratti dalla PA. Il comma 10 istituisce un Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili con tre distinte sezioni, una relativa agli enti locali, una alle regioni e province autonome e una agli enti del Servizio Sanitario Nazionale. L'obbligo di adempiere con puntualità le obbligazioni scadute della PA è contenuto nella direttiva 2011/7/UE e nel decreto legislativo n. 192 del 2012 che ne recepisce i contenuti. In estrema sintesi, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale (per i quali il termine è di 60 giorni).
L’articolo 116 del D.L. n. 34 del 2020, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, ha disciplinato le modalità di attivazione delle anticipazioni di liquidità degli enti locali e delle regioni, che può essere disposta attingendo alle dotazioni di una delle due sezioni (quella per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari) di cui si compone il Fondo per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali, istituito dall'art.124 dello stesso provvedimento.
Nella Relazione illustrativa il Governo chiarisce che la norma in esame, pertanto, è finalizzata ad includere, analogamente a quanto previsto per le anticipazioni di tesoreria, le anticipazioni di liquidità tra le fattispecie che sono sottratte alla competenza dell’OSL, restituendo certezza al quadro normativo, attraverso, peraltro, l’inclusione, nell’ipotesi di bilancio riequilibrato e nei successivi, del debito derivante dalla restituzione delle quote capitale e dei ratei interessi delle anticipazioni di liquidità contratte dall’ente anche se provengono dalla gestione precedente al dissesto. La gestione ordinaria dell’ente dissestato dovrà altresì includere tra le quote del risultato di amministrazione anche l’apposito fondo creato per sterilizzare gli effetti espansivi delle anticipazioni di liquidità contratte per estinguere i debiti certi liquidi ed esigibili.
Il superamento delle incertezze interpretative riguardanti la gestione delle anticipazioni di liquidità degli enti in dissesto consente, in conclusione, di superare i rischi di effetti finanziari negativi determinati dal possibile mancato versamento al bilancio dello Stato del rimborso delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità da parte degli OSL degli enti locali, per insufficienza della massa attiva.
Articolo 143
(Determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione)
L’articolo 143 reca disposizioni in materia di accelerazione del processo di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, le quali sono finalizzate all’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario, al superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, alla garanzia di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, nonché all’equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
A questo fine, l’articolo 143 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per la determinazione dei LEP, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e costituita da Ministri competenti nelle materie chiamate in causa dai compiti e dalle funzioni della Cabina di regia, oltre che dai Presidenti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell’UPI e dell’ANCI.
L’articolo 143 stabilisce i compiti e gli obiettivi che la Cabina di regia è chiamata a conseguire, nonché le tempistiche di svolgimento delle attività ad essa affidate, le procedure di realizzazione di tali attività e le forme e modalità di interazione con le amministrazioni competenti nelle materie coinvolte e con la Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
Per l’ipotesi in cui la Cabina di regia non riesca a concludere le proprie attività nei termini stabiliti, l’articolo prevede, altresì, la nomina di un Commissario.
Sono disciplinate, infine, le procedure di predisposizione e adozione degli schemi di DPCM volti alla determinazione dei LEP e dei costi e fabbisogni standard nelle materie suscettibili di devoluzione alle Regioni ad autonomia ordinaria, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Le disposizioni di cui all’articolo in esame risultano dirette ad accelerare la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che attribuisce la determinazione dei suddetti livelli essenziali alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
L’adozione delle disposizioni di cui all’articolo in esame viene espressamente ricondotta, al comma 1, alla completa attuazione dell’articolo 116, terzo comma della Costituzione, concernente l’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia a Regioni a statuto ordinario, nonché al pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni.
Premesse le suddette finalità, il comma 1 dell’articolo 143 definisce i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per il conseguimento dei seguenti obiettivi e finalità, esplicitati dalla norma:
· erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale;
· assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali;
· favorire un’equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
· conseguire il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.
Il medesimo comma 1, nell’ultimo periodo, subordina l’attribuzione alle Regioni ordinarie di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili, ai sensi del successivo comma 3, lettera c), ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni.
Si rammenta che l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di legislazione concorrente (di cui all'articolo 117 terzo comma della Costituzione) e alcune materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato – l'organizzazione della giustizia di pace, le norme generali sull'istruzione e la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali: articolo 117, secondo comma, lettere l), n) ed s) – possono essere attribuite alle regioni a statuto ordinario con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 in materia di autonomia finanziaria degli enti territoriali. La legge deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, sulla base dell'intesa fra lo Stato e la regione interessata.
Per approfondimenti sullo stato attuale del processo di attuazione dell’autonomia differenziata nell’ordinamento italiano, si rinvia allo specifico tema web curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.
La disposizione in esame, dunque, instaura un collegamento finalistico diretto tra la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e l’attuazione dell’autonomia regionale differenziata, vale a dire la realizzazione del processo di attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni ordinarie nelle materie di legislazione concorrente e in alcune materie di legislazione esclusiva dello Stato.
A tale collegamento finalistico corrisponde l’attribuzione dei compiti della Cabina di regia per la determinazione dei LEP – istituita dall’articolo in esame, come spiegato infra – che vengono riferiti alle materie richiamate dall’articolo 116, comma 3, della Costituzione.
La menzionata delimitazione tanto del novero di materie finalisticamente ricollegate alla determinazione dei LEP, quanto del perimetro di operatività della Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, pare escludere dal percorso di fissazione dei LEP delineato dall’articolo in esame tanto le altre materie di competenza esclusiva dello Stato, quanto le materie di competenza legislativa residuale delle Regioni, che potrebbero essere idonee a incidere su prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (si pensi, a titolo di esempio, alla materia dei servizi sociali).
I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
I livelli essenziali delle prestazioni (LEP) costituiscono il nucleo di prestazioni da erogare in modo uniforme sul territorio nazionale al fine di garantire la tutela dei diritti civili e sociali. Tale esigenza di uniformità ha indotto, in sede di riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001, ad attribuire espressamente la potestà legislativa relativamente alla loro definizione alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lettera m) Cost.).
La giurisprudenza costituzionale ha chiarito inoltre (da ultimo, con la sentenza n. 220 del 2021) che i LEP indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, nonché il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivi tali diritti (nello stesso senso anche le sentenze n. 142 del 2021 e n. 62 del 2020).
L’art. 20, comma 2, della legge n. 42 del 2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) ha stabilito che la legge statale disciplina la determinazione dei LEP. Fino a tale nuova determinazione, si considerano i LEP già fissati in base alla legislazione statale.
L’art. 13 del d. lgs. n. 68 del 2011 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) ha delineato, inoltre, un procedimento per la definizione, il finanziamento e l’attuazione dei LEP, basato sulle seguenti fasi:
§ l’indicazione, da parte della legge statale, delle modalità di determinazione dei LEP che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e la contestuale determinazione delle macroaree di intervento, ciascuna delle quali omogenea per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore;
§ la determinazione, per ciascuna macroarea di intervento, dei costi e dei fabbisogni standard, nonché delle metodologie di monitoraggio e valutazione dell’efficienza e appropriatezza dei servizi offerti;
§ la proposizione da parte del Governo, nell’ambito del disegno di legge di stabilità (oggi confluito nella legge di bilancio) o con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, previo parere della Conferenza unificata, di norme volte a realizzare l’obiettivo della convergenza verso i LEP dei costi e fabbisogni standard dei diversi livelli di governo, nonché degli obiettivi di servizio;
§ la ricognizione con DPCM, d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni di Camera e Senato competenti per i profili di carattere finanziario, dei LEP nelle materie dell’assistenza, dell’istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonché la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale.
Allo stato attuale, numerose norme statali hanno individuato i LEP nelle materie di competenza concorrente e in quelle di competenza esclusiva che potrebbero rientrare nelle intese Stato-Regione per l’attuazione dell’autonomia differenziata. Alcune di queste norme sono state adottate, nel corso del tempo, anche al di fuori dell’iter delineato dall’art. 13 del d. lgs. n. 68 del 2011. Si possono distinguere, a tal riguardo:
§ Norme che hanno determinato direttamente i LEP, senza necessità di ulteriori interventi attuativi da parte di fonti normative. Si tratta spesso di norme di carattere procedimentale, quali, ad esempio, quelle individuate dall’art. 29, commi 2-bis e 2-ter della legge n. 241 del 1990 – introdotti dall’art. 10 della legge n. 69 del 2009 – in materia di obblighi della pubblica amministrazione relativamente ad alcuni istituti e diritti dei soggetti interessati nell’ambito del procedimento amministrativo;
§ Norme che hanno rinviato ad altre fonti, in particolare a decreti legislativi, a DPCM o a decreti ministeriali. In linea generale, si ricorre ai decreti legislativi quando si intende conferire valore di norma di rango primario a LEP la cui definizione non richiede disposizioni di carattere eccessivamente tecnico; è il caso, ad esempio, dei LEP in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale (individuati con i d. lgs. n. 59 del 2004, nn. 76 e 77 del 2005, n. 226 del 2005), o del reddito di inclusione (ReI), introdotto come LEP da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale dal d. lgs. n. 147 del 2017, in attuazione della delega di cui alla legge n. 33 del 2017. Il ricorso alla fonte secondaria prevale, invece, quando occorre procedere a un’individuazione dettagliata e puntuale delle prestazioni da erogare. È il caso, ad esempio, dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in materia sanitaria, individuati dal DPCM 29 novembre 2001, aggiornato, da ultimo, con DPCM 12 gennaio 2017;
§ Norme che hanno previsto prestazioni non espressamente configurate dal legislatore come LEP, ma individuate ex post come tali in sede interpretativa. Si tratta, ad esempio, del caso dei criteri di assegnazione delle case popolari, definite dalla Corte costituzionale come LEP nella sentenza n. 121 del 2010.
Sempre sul fronte della definizione e individuazione dei LEP, si segnala che, più recentemente, l’art. 1, comma 159, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) ha fornito una definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) – sottoinsieme della più ampia categoria dei LEP, analogamente ai menzionati LEA – come gli interventi, i servizi, le attività e le prestazioni integrate che la Repubblica assicura con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità. Il successivo comma 160 ha previsto che, al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell’offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonché di concorrere all’attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell’ambito delle politiche per l’inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all’art. 8, comma 3, lettera a) della legge n. 328 del 2000 (legge non attuata che all’art. 22 definiva le aree delle prestazioni sociali che costituiscono LEP).
I successivi commi 167 e 169 della legge di bilancio 2022 hanno stabilito, infine, che rispettivamente con DPCM e con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano, nel primo caso, determinate le modalità attuative dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti e, nel secondo caso, definiti i LEPS negli altri ambiti del sociale individuati dall’art. 22 della legge n. 328 del 2000.
Determinazione dei LEP, attuazione del federalismo fiscale, definizione dei fabbisogni e costi standard e ruolo del PNRR
Uno dei principali fattori di criticità riscontrati nel percorso attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale è stato storicamente rappresentato dall’assenza di una precisa individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle funzioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. In proposito si è osservato che la determinazione dei LEP richiede un’assunzione di responsabilità politica – e quindi non della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (su cui, v. infra) – circa gli effetti prodotti sugli equilibri di bilancio; anche per il necessario orientamento nell’individuazione degli obiettivi e degli ambiti di riduzione delle risorse impiegate, a parità di obiettivo.
La Corte costituzionale, nella richiamata sentenza n. 220 del 2021, ha richiamato il legislatore a superare il perdurante ritardo nella definizione dei LEP, che rappresentano un elemento imprescindibile dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, osservando, altresì, come tale adempimento appaia “particolarmente urgente anche in vista di un’equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
A regime, in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009, la spesa relativa ai LEP dovrà essere finanziata integralmente mediante compartecipazione all’IVA (art. 15 d. lgs. n. 68 del 2011) e, in caso di insufficienza del gettito tributario, attraverso l’attribuzione agli enti locali di quote di risorse perequative finanziate dalla fiscalità generale, dedicate alla perequazione integrale delle funzioni fondamentali dei Comuni.
Particolare rilievo assume, nel processo di determinazione e nel finanziamento dei LEP, la definizione dei fabbisogni e dei costi standard – vale a dire, l’ammontare di risorse necessarie all’erogazione delle prestazioni e i relativi costi. Attraverso la loro definizione, infatti, è possibile individuare l’impatto sulla finanza regionale derivante dall’erogazione dei LEP che siano già stati individuati; si accerta l’adeguatezza delle risorse a disposizione delle Regioni per il finanziamento dei LEP; si consente una integrazione di tali risorse, ove insufficienti, mediante il fondo perequativo statale; è possibile operare successive integrazioni delle stesse prestazioni da includere nel novero dei LEP.
In assenza di LEP, tuttavia, la definizione dei fabbisogni standard si è finora basata sostanzialmente sui livelli storici di copertura dei servizi, sebbene, per alcune funzioni, il livello storico non sempre risulti coerente con la tutela dei diritti civili e sociali. L’attività di definizione dei fabbisogni e dei costi standard è finalizzata, infatti, a superare il più semplice criterio della spesa storica, che riflettendo, inevitabilmente, i preesistenti squilibri tra le diverse Regioni, può rivelarsi meno equo in un’ottica di garanzia uniforme dei diritti civili e sociali. Allo stato attuale – come è stato recentemente sottolineato dalla Commissione tecnica sui fabbisogni standard: v. infra – i fabbisogni standard nelle materie diverse da quella sanitaria non sono stati ancora delineati, in ragione, soprattutto, delle notevoli difficoltà tecniche e pratiche legate all’attività di raccolta e analisi delle informazioni sulle prestazioni erogate e sulle spese sostenute nelle varie Regioni, oltre alla circostanza che l’attuazione del federalismo fiscale in ambito regionale si trova ancora a uno stadio iniziale.
Al fine di individuare un percorso di convergenza ai livelli essenziali delle prestazioni e dei costi e fabbisogni standard dei vari livelli di governo, la legge n. 42 del 2009 e il citato art. 13 del d. lgs. n. 68 del 2011 hanno tracciato un percorso di graduale avvicinamento ai LEP, con la fissazione di obiettivi intermedi, denominati obiettivi di servizio. Tale approccio attenua le tensioni sugli equilibri di bilancio inevitabilmente prodotte dalla definizione dei LEP, garantendo un assorbimento più graduale delle maggiori esigenze di spesa, laddove emergano.
Un intervento in questo senso è stato compiuto con la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) che, incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà comunale al fine di finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali e il numero di posti disponibili negli asili nido, ha integrato i criteri e le modalità di riparto delle quote incrementali del Fondo per servizi sociali e asili nido. La legge ha previsto, in particolare, l’attivazione di un meccanismo di monitoraggio basato sull’identificazione degli obiettivi di servizio, dando luogo, per la prima volta dall'introduzione dei fabbisogni standard, a un superamento del vincolo della spesa storica complessiva della funzione sociale, stanziando risorse aggiuntive vincolate al raggiungimento degli obiettivi di servizio e compiendo un passo in avanti nel percorso di avvicinamento ai livelli essenziali delle prestazioni. Gli obiettivi di servizio in materia di servizi sociali sono stati individuati con la nota metodologica della Commissione tecnica sui fabbisogni standard del 16 giugno 2021 e adottati con DPCM 1° luglio 2021.
Si ricorda, tra l'altro, al riguardo, che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) contempla la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per alcuni dei principali servizi alla persona, a partire dagli asili nido in modo da aumentare l'offerta delle prestazioni di educazione e cura della prima infanzia. Al riguardo nella Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1, sono stanziati 4,6 miliardi di euro fino al 2026 per finanziare il Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.
Per un approfondimento sullo stato dell’arte in materia di determinazione dei LEP e dei fabbisogni standard, nel quadro del processo di attuazione del federalismo fiscale, si rinvia all’ultima Relazione sull’attuazione della legge delega n. 42 del 2009, approvata dalla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 15 dicembre 2021.
Si ricorda, infine, che il PNRR italiano prevede, nell’ambito della Missione 1, Componente 1, la “riforma del quadro fiscale subnazionale” (Riforma 1.14), la quale consiste nel completamento del federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009, con l’obiettivo di migliorare la trasparenza delle relazioni fiscali tra i diversi livelli di governo, assegnare le risorse alle amministrazioni subnazionali sulla base di criteri oggettivi e incentivare un uso efficiente delle risorse medesime. La riforma, da completare entro il primo trimestre del 2026 (M1C1-119), dovrà definire in particolare i parametri applicabili e attuare il federalismo fiscale per le regioni a statuto ordinario e per le province e le città metropolitane. Pertanto, la determinazione dei LEP e dei relativi fabbisogni e costi standard dovrà avvenire necessariamente entro tale termine.
Sul punto, si rinvia, per approfondimenti, al tema web curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.
Per le finalità indicate nel comma 1, il comma 2 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per la determinazione dei LEP. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
Alla Cabina di regia partecipano:
- il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
- il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;
- il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa;
- il Ministro dell’economia e delle finanze;
- i Ministri competenti per le materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, o suoi delegati;
- il Presidente dell’Unione province d’Italia (UPI), o suoi delegati;
- il Presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), o suoi delegati.
Il comma 3 fissa i compiti e gli obiettivi che la Cabina di regia è chiamata a conseguire, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2023:
a) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
b) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell’ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l’insieme delle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato;
c) individua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
d) determina, nel rispetto dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, i LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi dell’articolo 1, comma 29-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predisposte secondo il procedimento e le metodologie di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ed elaborate con l’ausilio della Società Soluzioni per il sistema economico SOSE Spa., in collaborazione con l’Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro inter-regionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni.
Il comma 4 stabilisce che la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base della ricognizione effettuata e a seguito delle attività della Cabina di regia poste in essere ai sensi del comma 3, trasmette a quest’ultima le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, secondo le modalità di cui al comma 3, lettera d) dell’articolo in esame.
La Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui al d. lgs. n. 2016 del 2010, è stata istituita dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 29, legge n. 208 del 2015) al fine di analizzare e valutare le attività, le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali. La Commissione, formata da 12 componenti, è stata istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze con DPCM 23 febbraio 2016. Contestualmente, è stata soppressa la precedente Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale.
Il comma 29-bis della legge di stabilità 2016 stabilisce che la Commissione presenti, a partire dal 2018 e con cadenza biennale, una relazione alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, in merito allo stato di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009), con particolare riguardo alle ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo.
L’art. 5 del d. lgs. n. 216 del 2010 (Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province), come successivamente modificato, delinea il procedimento e le metodologie di determinazione dei fabbisogni standard. In particolare, le metodologie finalizzate alla determinazione dei fabbisogni standard sono predisposte con l’ausilio della SOSE – Soluzioni per il sistema economico S.p.A. I dati relativi alla determinazione dei fabbisogni standard sono disponibili sul portale OpenCivitas.
Sul punto, si rileva che, in sede di audizione presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, tenutasi in data 11 maggio 2022, il Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, prof. Alberto Zanardi, ha riferito che non si dispone ancora di informazioni sufficientemente affidabili in merito alle prestazioni e alle spese erogate dalle Regioni per l’attuazione delle prestazioni di loro competenza.
Il comma 5 prevede che entro sei mesi dalla conclusione delle attività individuate dal comma 3 dell’articolo in commento, la Cabina di regia predisponga uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Il comma 6 specifica, sul piano procedimentale, che ciascuno dei DPCM di cui al comma 5 è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto è acquisita, inoltre, l’intesa della Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del d. lgs. n. 281 del 1997.
Il comma 7 stabilisce che qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti dall’articolo in esame, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nominano un Commissario entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 12 mesi, per il completamento delle attività non perfezionate. Il decreto di nomina definisce i compiti, i poteri e la durata in carica del Commissario, al quale non spettano, per lo svolgimento di tale attività, compensi, indennità o rimborsi di spese.
Si specifica, altresì, che sulla base dell’istruttoria condotta e delle proposte formulate dal Commissario, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie propone l’adozione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, seguendo la medesima procedura di cui al comma 5.
Il comma 8 prevede che la Cabina di regia e il Commissario si avvalgano del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all’articolo 33 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, con funzioni di segreteria tecnica, cui partecipa un rappresentante tecnico per il Ministero dell’economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell’UPI e dell’ANCI. A tali rappresentanti tecnici non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il comma 9 stabilisce, infine, che per le spese di funzionamento derivanti dalle attività di cui all’articolo in esame, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
Articolo 144
(Disposizioni in materia di regolazione finanziaria con le Regioni)
I commi 1 e 2 dell’articolo 144 modificano le modalità di recupero da parte dello Stato del maggior gettito della tassa automobilistica, riferita sia agli autoveicoli (comma 1) che ai motocicli (comma 2), in relazione agli anni dal 2016 fino al 2022, consentendo in sostanza una dilazione di pagamento. Gli importi dovuti da ciascuna regione a statuto ordinario dovranno essere definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Ciascuna regione potrà assolvere alla regolazione di una annualità per ciascun anno dal 2023 al 2029, salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità.
Il comma 3 riguarda il contenzioso tra Stato e regione per il mancato versamento alla regione del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF. Nel caso in cui tale contenzioso sia stato definito con sentenza passata in giudicato o a seguito di transazione, l’Agenzia delle entrate è autorizzata a far fronte ai conseguenti oneri con risorse del proprio bilancio accantonate a tale scopo.
Il recupero da parte dello Stato del maggior gettito della tassa automobilistica
I commi 1 e 2 dell’articolo 144 modificano le modalità di acquisizione al bilancio dello Stato delle maggiori entrate delle regioni, conseguenti l’aumento (giustificato dal principio di sostenibilità ambientale) delle tasse automobilistiche, stabilite per gli autoveicoli dall’art. 1 commi 321 e 322 della legge n. 296 del 2006 e per i motocicli dall’articolo 2 del decreto legge n. 262 del 2006.
In entrambi i casi (autoveicoli e motocicli) a seguito delle modifiche apportate dal decreto legge n. 162 del 2019 (art. 39), la suddetta riduzione dei trasferimenti è stata limitata fino all’anno 2022, dal momento che per gli anni dal 2023 al 2033 è stato escluso il taglio dei trasferimenti.
L’acquisizione al bilancio dello Stato delle maggiori entrate è avvenuta fino all’anno 2015. Gli ultimi decreti emanati, datati 10 ottobre 2022, sono quelli relativi agli anni 2014 e 2015 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2022); pertanto, le annualità che lo Stato deve ancora acquisire sono sette: dal 2016 al 2022.
La regolazione finanziaria dovrà essere determinata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 28 febbraio 2023. In mancanza di dati definitivi relativi al 2022, si utilizzano i dati relativi al 2021. Si può procedere alla regolazione di una annualità per ciascun anno dall’esercizio 2023 all’esercizio 2029.
La relazione tecnica riporta gli importi che lo Stato prevede di incassare per ciascun anno, per complessivi 1.280 milioni di euro:
Le norme riguardano tutte le regioni a statuto ordinario.
Quanto alle regioni a statuto speciale, invece, le cui entrate sono stabilite dagli statuti speciali e dalle norme di attuazione, il regime è diverso per ciascuna autonomia. Nei casi in cui la Corte costituzionale è stata chiamata a decidere sulla materia lo ha fatto in favore dell’autonomia speciale, escludendo la possibilità per lo Stato di esigere la restituzione all’erario della maggiorazione della tassa (è il caso della Sardegna) oppure negando la possibilità di intervenire nel gettito di un tributo proprio (Province autonome di Trento e di Bolzano).
Con la sentenza n. 31 del 2019[38], la Corte esclude l’applicazione delle regolazioni contabili concernenti la tassa automobilistica nei confronti della Regione Sardegna, regione che riceve una compartecipazione della tassa (che rimane tributo erariale) nella misura di sette decimi, il cui gettito non può essere oggetto di riserva all’erario se non nei casi e con le modalità disciplinati dalle norme di attuazione.
La sentenza n. 107 del 2021[39] riguarda invece le due Province autonome di Trento e di Bolzano. La Corte stabilisce che lo Stato non può intervenire sul gettito della tassa automobilistica che, in quei territori, è stata sostituita da un tributo proprio, disciplinato da ciascuna Provincia autonoma.
Per la Regione Friuli Venezia Giulia, invece, lo statuto non prevede alcuna compartecipazione del suddetto tributo, nel suo territorio, quindi, la tassa automobilistica è interamente di spettanza erariale.
Le regioni a statuto ordinario sono titolari del gettito della tassa automobilistica a decorrere dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 504/1992, articoli 23-27) e, a decorrere dal 1° gennaio 1999 (L.449/1999, articolo 17, comma 10), sono inoltre titolari delle competenze in materia di accertamento, riscossione, recupero, applicazione delle sanzioni, rimborsi e contenzioso.
Le regioni ordinarie possono determinare con propria legge, entro il 10 novembre di ogni anno, gli importi delle tasse automobilistiche in una misura compresa tra il 90 e il 110 per cento degli importi vigenti nell’anno precedente. A decorrere dal 1° gennaio 1999, inoltre, è stata prevista l'attribuzione, alle regioni a statuto ordinario, delle competenze in materia di accertamento, riscossione, recupero, applicazione delle sanzioni, rimborsi e contenzioso relativamente alle tasse automobilistiche non erariali. Il tariffario unico nazionale è contenuto nel D.M. 27 dicembre 1997, modificato dalla tabella 2 allegata alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007, comma 321 dell'articolo 1). Le nuove tariffe sono entrate in vigore nel 2007. Successivamente con il D.Lgs. n. 68 del 2011, articolo 8, comma 2, è stata attribuita alle regioni la competenza a disciplinare la tassa automobilistica regionale, fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale.
Nel territorio delle regioni a statuto speciale Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna la tassa automobilistica è rimasta un tributo erariale, del cui gettito ricevono una compartecipazione la regione Valle d’Aosta, nella misura di dieci decimi e la regione Sardegna, nella misura di sette decimi. La regione Friuli Venezia Giulia non riceve compartecipazione alcuna.
La compartecipazione all’imposta erariale è stata, invece, sostituita da una imposta propria nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione siciliana. Le Province autonome hanno, ciascuna, istituito con legge la tassa automobilistica provinciale (ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 268/1992, come modificato dal D.Lgs. 432/1996) a decorrere dal 1° gennaio 1999. La Regione siciliana ha istituito con la legge regionale n. 16 del 2015 la tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Il comma 1 dell’articolo 144 in esame, detta le nuove modalità di regolazione finanziaria in riferimento agli anni dal 2016 al 2022 in relazione alla tassa automobilistica per gli autoveicoli.
L’art. 1 comma 322 della legge di bilancio 2007 (legge n. 296 del 2006), come modificato dal decreto legge n. 162 del 2019 (art. 39) ha previsto la riduzione dei trasferimenti erariali per le regioni a statuto ordinario in conseguenza dell’incremento del gettito della tassa automobilistica, come stabilito dal comma 321 della medesima legge di bilancio. Successivamente, le modifiche apportate dal decreto legge n. 162 del 2019 (art. 39), hanno limitato la suddetta riduzione dei trasferimenti fino all’anno 2022, escludendo il taglio per gli anni dal 2023 al 2033.
Il comma 321 dell’articolo 1, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha introdotto, a decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, un incremento della tassa automobilistica, il cui gettito è destinato alle regioni, disponendo conseguentemente la riduzione dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario, nella misura corrispondente al maggior gettito derivante dall’incremento della tassa.
L’ultimo periodo del comma 322 (che la norma in esame modifica come sopra illustrato) riguarda perciò solo gli anni 2020, 2021 e 2022 per i quali viene stabilito che la regolazione finanziaria è effettuata entro l’anno 2022 confermando gli importi dell’ultima annualità definita con Decreto.
Il comma 2 dell’articolo 144 detta le medesime regole per gli anni dal 2016 al 2022 in relazione alla tassa automobilistica per i motocicli.
A seguito dell’incremento della tassa automobilistica prevista per i motocicli dal comma 63 dell’art. 2 del decreto legge 262 del 2006, il comma 64 ha stabilito la riduzione dei trasferimenti in favore delle regioni; anche in questo caso le modifiche apportate dal decreto legge n. 162 del 2019 (art. 39), hanno limitato la suddetta riduzione fino all’anno 2022, escludendo il taglio dei trasferimenti per gli anni dal 2023 al 2033.
La norma in esame modifica, nel senso sopra illustrato, l’ultimo periodo del comma 64, che disciplina la regolazione finanziaria della restituzione all’erario delle maggiori entrate per gli anni 2020-2022.
Attribuzione alla regione del gettito dell’attività di recupero fiscale riferita all’IRAP e all’addizionale IRPEF
Il comma 3 dell’articolo 144 autorizza l’Agenzia delle entrate a far fronte agli oneri derivanti dalla definizione, con sentenza passata in giudicato o a seguito di transazione, del contenzioso tra Stato e regione per il mancato versamento alla regione del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale.
Riguardo i proventi derivanti dall’attività di recupero fiscale, la norma fa riferimento all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 68 del 2011 (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario), che stabilisce che deve essere assicurato il riversamento diretto alle regioni dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali ai tributi erariali di cui allo stesso decreto legislativo (in sostanza IRAP e addizionale IRPEF) in coerenza con quanto previsto dalla legge delega sul federalismo fiscale (legge 42 del 2009) in merito alla determinazione ed al riparto del fondo perequativo per il finanziamento della sanità (articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1) ed in relazione ai principi di territorialità (articolo 7, comma 1, lettera d)).
In particolare, per quanto concerne il riparto del fondo perequativo tra le regioni con minore capacità fiscale, la norma stabilisce che la quota di pertinenza di ciascuna regione è determinata dalla differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura della spesa sanitaria indistinta e il gettito regionale dei tributi ad essa dedicati (IRAP e addizionale IRPEF). Dal computo del gettito regionale dei tributi di cui sopra, la legge 42 del 2009 (articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1)) stabilisce che siano escluse le entrate derivanti dal recupero dell’evasione fiscale e quelle derivanti dalle variazioni di gettito prodotte dall’esercizio dell’autonomia tributaria.
Nella stessa materia è intervenuto l’articolo 43 del decreto legge n. 104 del 2020. In quel caso la norma era indirizzata a sanare il contenzioso sorto tra la regione Campania e lo Stato che era stato deciso in primo grado dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti della Campania con sentenza n. 1045 del 2018. La citata sentenza ha accertato la sussistenza di un credito della regione nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate, pari a complessivi 249 milioni di euro, di cui 237 quale parte capitale (vale a dire escluse le voci accessorie). L’articolo 43, nel caso in cui il contenzioso fosse stato definito con sentenza di primo grado (appunto il caso della regione Campania) autorizzava il Ministro dell'economia e delle finanze a stipulare un’intesa con la regione, come poi è avvenuto per il pagamento di una quota non superiore al 90 per cento di quanto accertato dalla sentenza di primo grado, suddiviso in due rate di 120 e 90 milioni di euro, da attribuire alla regione rispettivamente entro il 31 ottobre 2020 e il 30 giugno 2021. A fronte dell’intesa, specificava la norma, la Regione rinunciava ad ogni altra pretesa e lo Stato rinunciava al ricorso in appello, anche se già presentato.
La Relazione illustrativa informa che il contenzioso tra Stato e Regione Campania è stato deciso con un’intesa, come prescriveva la norma citata, e che attualmente risultano due contenziosi concernenti l’attribuzione alle regioni del gettito dell’attività di recupero fiscale riferita all’IRAP e all’addizionale IRPEF: uno con la Regione Basilicata, definito con sentenze passate in giudicato e uno con la Regione Molise ancora pendente.
Articolo 145
(Disposizioni in materia di segretari comunali)
L’articolo 145, in deroga alla disciplina vigente, autorizza ad iscrivere all’Albo dei segretari comunali e provinciali anche i borsisti non vincitori ma risultati idonei al termine del corso-concorso del 2021, al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti PNRR e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria (comma 1).
Per le stesse finalità e, in particolare, per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall’anno 2023 e fino al 31 dicembre 2026 le risorse del fondo del Ministero dell’interno istituito a copertura dei costi delle assunzioni a tempo determinato di personale tecnico di supporto per l’attuazione del PNRR possono essere destinate anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali nonché a finanziare iniziative di assistenza tecnica in favore dei piccoli comuni per l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR (comma 4).
Il comma 1 prevede che, al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell’interno, in relazione al concorso pubblico per l’abilitazione – edizione 2021 (c.d. COA 6) è autorizzato ad iscrivere all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minino di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.
Segnatamente, la disposizione si applica al concorso pubblico per esami, per l’ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021.
In proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020, pur con riferimento alla diversa fattispecie, giudicata incostituzionale, di un’approvazione ex lege da parte della Regione Molise del programma operativo straordinario, ha affermato, in materia di “leggi-provvedimento”, che l’elevazione a livello legislativo di disciplina precedentemente riservata all’azione amministrativa non è di per sé contraria a Costituzione ma impone alla Corte di valutare “il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo”, con particolare riferimento al ruolo svolto ordinariamente dal procedimento amministrativo, come “luogo elettivo di composizione degli interessi”: interessi che non possono essere interamente sacrificati nella “successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto”. Si valuti l’opportunità quindi di approfondire la disposizione alla luce del principio richiamato dalla Corte.
Decreto Sostegni ter
Si ricorda che l’articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022 (c.d. Sostegni ter), al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, a decorrere dal 2022 e per la durata del medesimo Piano ha previsto che a decorrere dal 2022 e per la durata del Piano:
a) le assunzioni di segretari comunali e provinciali siano autorizzate per un numero di unità pari al 120 per cento delle cessazioni dal servizio nel corso dell'anno precedente;
b) il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, può assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore fascia aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici;
c) i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui alla precedente lettera b), siano stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi su proposta del Consiglio direttivo (v. infra), sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali, le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali.
In attuazione di quanto disposto dalla lettera c) è stato adottato il D.M. 29 aprile 2022, il quale, al fine di supportare i comuni di minore dimensione demografica nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), disciplina i criteri e le modalità per l’attribuzione ai segretari comunali della fascia iniziale della carriera “C”, abilitati alle sedi di segreteria fino a 3.000 abitanti, della titolarità in sedi singole o convenzionate, tra i 3.001 e i 5.000 abitanti.
d) per il periodo di effettiva prestazione il segretario ha diritto al trattamento economico previsto per la sede superiore.
Per le medesime finalità di supporto degli enti locali nell’attuazione del PNRR, a decorrere dal 2023 e per la durata del PNRR, il comma 2 prevede che:
a) il corso-concorso di formazione abbia una durata di quattro mesi e sia seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o più comuni. Resta ferma, per il resto, la disciplina del comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 162 del 2019.
b) una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.
Decreto Reclutamento PNRR
Al fine di sopperire con urgenza alla contingente carenza di segretari comunali iscritti all'Albo, considerata anche la necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali connessa agli interventi previsti nel PNRR, l’articolo 6-bis del decreto-legge n. 80 del 2021 (c.d. Decreto Reclutamento PNRR), aveva già autorizzato le assunzioni di segretari comunali e provinciali per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.
Il comma 2 prevede che l’iscrizione dei borsisti aggiuntivi all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali ai sensi del comma 1 sia comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente, come previsto per i vincitori della sessione aggiuntiva del corso-concorso ai sensi del comma 8 dell’articolo 16-ter del decreto-legge n. 162 del 2019, richiamato dalla disposizione in esame.
Il comma 3 applica al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 1 la disciplina prevista dal comma 1 dell’articolo 16-ter del decreto-legge n. 162 del 2019, in materia di svolgimento del corso concorso di formazione e di tirocinio pratico.
Precedentemente ai richiamati interventi di semplificazione adottati nell’ambito del PNRR (di cui al box sopra) l'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019 (c.d. Milleproroghe 2020) aveva già ridotto (da diciotto) a sei mesi la durata del corso-concorso di formazione per i segretari comunali e provinciali, e (da sei) a due mesi la durata del tirocinio pratico presso uno o più Comuni che segue l’abilitazione successiva al corso concorso.
La stessa norma prevede altresì che durante il corso sia effettuata una verifica volta ad accertare l'apprendimento. Nel biennio successivo alla data della prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione è tenuto, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione dell'attività didattica da parte del Consiglio direttivo.
Si ricorda che il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali (cfr. art. 10, c. 7, DL n. 162/2019), è un organo presieduto dal Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e da un rappresentante dell'UPI.
Tra gli altri compiti, il Consiglio direttivo:
a) definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;
b) definisce e approva gli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica ed il piano generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza, verificandone la relativa attuazione.
Per effetto del richiamo espressamente operato dal comma 3 della disposizione in commento al citato comma 1 dell’articolo 16-ter del decreto-legge n. 162 del 2019, i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minino di idoneità al termine del corso-concorso dovranno quindi sostenere un tirocinio pratico di due mesi (invece che di quattro mesi, come previsto a decorrere dal 2023 dal DL 4/2022, richiamato sopra nel box).
Il comma 4 prevede infine che, per assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, per riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria e, in particolare, per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall’anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026 le risorse di cui all’articolo 31-bis, comma 5 del decreto-legge n. 152 del 2021, possono essere destinate, con il medesimo decreto ivi previsto (D.P.C.M.), anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico dell’incarico conferito al segretario comunale ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del TUEL (d.lgs. n. 267 del 2000), nonché per finanziare iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le attuali criticità nell’espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR.
Si stabilisce infine che la durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle predette risorse non possa eccedere la data del 31 dicembre 2026.
Si ricorda che, al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 (articolo 31-bis, comma 5, DL 152/2021) .
Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.
Articolo 146
(Oneri di servizio pubblico regione Friuli-Venezia Giulia)
L’articolo 146 stanzia complessivamente 7,2 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico per i collegamenti con l’aeroporto di Trieste. La Regione Friuli-Venezia Giulia si impegna per la medesima cifra a titolo di cofinanziamento.
L’articolo 146 concerne gli oneri di servizio pubblico per i collegamenti con l’aeroporto di Trieste. La norma stanzia:
§ 2 milioni di euro per l’anno 2023;
§ 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
La Regione Friuli Venezia Giulia deve concorrere per le medesime somme a titolo di cofinanziamento.
La disposizione s’inserisce in un solco normativo che prende le mosse dall’art. 36 della legge n. 144 del 1999, in punto di continuità territoriale aerea per la Sardegna, il quale prevede la cornice giuridica entro cui sono erogate le compensazioni ai vettori per l’assolvimento degli oneri di servizio pubblico (collegati al diritto alla mobilità, di cui all’art. 16 della Costituzione).
Successivamente, l’art. 82 della legge finanziaria per il 2003 (la n. 289 del 2002) aveva esteso il regime della legge n. 144 del 1999 ai collegamenti con altre città.
La legge di bilancio per l’anno 2022 (n. 234 del 2021) aveva aggiunto, tra queste, Trieste (e Ancona: art. 1, comma 953).
Il comma 954 della medesima legge prevedeva già il concorso della Regione Friuli Venezia Giulia per 3 milioni di euro per il 2022 per le compensazioni inerenti al capoluogo.
La nuova disposizione rifinanzia le compensazioni ai vettori per gli anni di riferimento del bilancio pluriennale qui in commento.
Articolo 147
(Dotazione finanziaria a disposizione
della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo)
L’articolo 147 è volto ad attribuire una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per il funzionamento della Direzione medesima e per l’esercizio delle funzioni previste dall’art. 371-bis c.p.p., nell’ambito delle disponibilità finanziarie già iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia. La norma non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri.
L’articolo 137 inserisce il nuovo comma 1-bis all’art. 14 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367 (Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata).
La novella prevede che la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo disponga, per il proprio funzionamento e per l’esercizio delle funzioni previste dall’art. 371-bis c.p.p., di una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, nell’ambito delle disponibilità finanziarie iscritte a legislazione vigente.
Nella Relazione illustrativa si precisa che la disposizione è volta a fornire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo una specifica dotazione finanziaria per l’acquisto di beni e servizi e a consentire una gestione più dinamica delle spese che afferiscono alla Direzione.
Secondo quanto precisato nella relazione tecnica, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di una dotazione finanziaria già prevista a legislazione vigente nella missione “Giustizia”, programma “Giustizia civile e penale”; centro di responsabilità “Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
Come è noto la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (originariamente istituita, come Direzione nazionale antimafia, dall’art. 6 del DL 367/1991) è attualmente disciplinata dall’art. 103 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia). Essa è costituita nell’ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e ad essa sono preposti il Procuratore nazionale, due procuratori aggiunti e i procuratori sostituti. I predetti procuratori sono scelti tra magistrati che abbiano svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica. Alla Direzione sono state attribuite anche funzioni antiterrorismo dagli artt. 9 e 10 del DL 7/2015 (che hanno modificato rispettivamente le relative norme del c.p.p. e del codice delle leggi antimafia), e la Direzione ha pertanto assunto la denominazione di “Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo”
Le funzioni del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono definite dall’art. 371-bis c.p.p. e riguardano i procedimenti per i delitti indicati nell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del medesimo codice[40], e i procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo. In particolare, il procuratore esercita funzioni di impulso e coordinamento delle attività investigative delle procure distrettuali, anche disponendo applicazioni temporanee di magistrati della Direzione nazionale, impartendo direttive, promuovendo riunioni al fine di risolvere i contrasti insorti. Il Procuratore nazionale, inoltre, mediante decreto motivato reclamabile al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, può avocare le indagini preliminari nel caso di perdurante e ingiustificata inerzia e di ingiustificata e reiterata violazione dei doveri di coordinamento di cui all’art. 371 c.p.p.
Articolo 148
(Rifinanziamento di Fondi per l’edilizia giudiziaria)
L’articolo 148 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per il 2023, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 50 milioni di euro per il 2027 per interventi sull’edilizia giudiziaria.
L’articolo 148 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per il 2023, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 50 milioni di euro per il 2027 per l’edilizia giudiziaria, al fine di:
§ assicurare l’adeguamento strutturale e impiantistico degli edifici adibiti a uffici giudiziari, anche con riferimento alla normativa antincendio;
§ finanziare gli interventi finalizzati all’efficientamento energetico e all’analisi della vulnerabilità sismica;
§ ampliare e realizzare cittadelle giudiziarie e poli archivistici;
§ acquisire immobili dal patrimonio demaniale.
Si rileva al riguardo che il PNRR, nella Missione n. 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica), reca la componente "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici" che comprende anche l'obiettivo dell'efficientamento degli edifici pubblici, con un investimento di 411,7 milioni di euro per l'efficientamento degli edifici giudiziari (M2C3-1.2).
L’investimento mira ad intervenire sulle strutture inadeguate che influiscono sull'erogazione del servizio giudiziario. L'intervento si focalizza sulla manutenzione di beni esistenti e sulla tutela, la valorizzazione e il recupero del patrimonio storico che spesso caratterizza gli uffici dell'amministrazione della giustizia; gli Allegati al PNRR danno indicazione specifica degli edifici che saranno coinvolti nel progetto. Gli immobili sono collocati nelle seguenti città: Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Latina, Messina, Milano, Monza, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Trani, Torino, Velletri, Venezia.
Si segnala, inoltre, che il Ministro della giustizia, in data 17 novembre 2022, ha trasmesso al Parlamento la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero della giustizia finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (Doc. XL, n. 1).
Articolo 149
(Giustizia riparativa)
L’articolo 149 incrementa di 5 milioni le risorse del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa.
La disposizione reca un incremento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 dello stanziamento del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.
L’articolo 67 del decreto legislativo n. 150 in attuazione della legge n. 134 del 2021 (c.d. legge Cartabia) prevede l’istituzione di un apposito Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa presso lo stato di previsione del Ministero della giustizia, con uno stanziamento di 4.438.524 annui, finanziato tramite corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo penale e annualmente ripartito tra gli enti locali presso cui operano i Centri per la giustizia riparativa con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Regioni e Province autonome, Città metropolitane, Province, Comuni e Cassa delle ammende possono concorrere al finanziamento dei programmi di giustizia riparativa.
Sulla congruità dello stanziamento previsto dall’articolo 67, ed in particolare sui criteri di calcolo utilizzati per addivenire alla stima del fabbisogno per il funzionamento dei programmi di giustizia riparativa, occorre ricordare che le Commissioni competenti per i profili finanziari di Camera e Senato avevano chiesto - in sede di esame dello schema di decreto legislativo (AG 414/XVIII legislatura) - chiarimenti che il Ministero dell’economia ha provveduto a fornire tramite il deposito di una nota dell’Ufficio legislativo, in cui viene esplicitato che i parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri sono stati estrapolati dall’analisi di analoghi progetti di mediazione culturale. Più nel dettaglio, è stato stimato un numero medio di mediatori esperti per ciascun distretto di Corte d’appello pari a 10 ed un numero complessivo di professionisti che saranno nominati in relazione ai progetti affidati pari a 290; è stata inoltre calcolata una durata media degli incarichi pari a 10 mesi per un impegno settimanale di 20 ore. A seguito dei predetti chiarimenti, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo sullo schema di decreto in data 13 settembre 2022 e la Commissione Bilancio della Camera parere favorevole in data 15 settembre 2022.
Articolo 150
(Compensazione dei debiti degli avvocati)
L’articolo 150 amplia le fattispecie per le quali è prevista la possibilità di compensare i crediti dovuti dallo Stato ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002, ovvero dei pagamenti che lo Stato esegue in favore degli avvocati per la difesa di soggetti ammessi a patrocino dello Stato, ai contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense.
Più nel dettaglio la disposizione, al fine di limitare alcuni degli effetti negativi conseguenti ai ritardi dello Stato nei pagamenti dei crediti da gratuito patrocinio, apporta una serie di modifiche al comma 778 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
Come evidenzia la relazione illustrativa, il sistema dei pagamenti che lo Stato esegue in favore degli avvocati per la difesa di soggetti ammessi a patrocinio dello Stato presenta una serie di criticità sul piano delle tempistiche. Nello specifico, sempre la relazione sottolinea come il corrispettivo per le attività professionali svolte dagli avvocati venga corrisposto diversi anni dopo il termine della prestazione professionale e con tempistiche differenti a seconda del distretto di Corte di Appello all’intero del quale si svolge la professione forense. Ancora, i dati storici, relativi agli importi di spesa impegnati dagli uffici giudiziari attraverso l’emissione di decreti ed ordinativi di pagamento in favore dei difensori, mostrano come l’incremento costante degli importi liquidati dall’erario sia un ulteriore fonte di criticità in quanto si ripercuote, negativamente, sulle tempistiche effettive di pagamento. Ulteriore problematica, richiamata nella relazione, è quella dell’accreditamento dei fondi mediante i quali il Funzionario delegato provvede al pagamento: nel momento in cui i fondi all’uopo stabiliti risultano esauriti, tutta “la filiera” risulta bloccata generando ulteriori aggravi complessivi dei termini di pagamenti.
Il comma 778 della legge n. 208 del 2016 (legge di stabilità 2016), oggetto dell'intervento modificativo, prevede che a decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. La legge specifica che possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
Attualmente per poter accedere alla compensazione dei suddetti crediti, gli avvocati devono emettere fattura registrata su apposita piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze, denominata piattaforma elettronica di certificazione, attraverso la quale gli stessi possono esercitare l’opzione di utilizzazione del credito in compensazione, certificando altresì che gli stessi crediti sono stati liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, non opposto, e che non sono stati nel frattempo pagati.
L'articolo in commento interviene sul comma 778 della legge di stabilità 2016 ampliando la possibilità di compensare i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002, con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali.
Tale possibilità, come evidenzia la relazione illustrativa, è "oggi resa attuale in virtù di una specifica Convenzione sottoscritta tra Cassa Forense ed Agenzia delle Entrate in data 26/11/2020 ai sensi della quale è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla citata Cassa. Grazie alla convenzione tra Agenzia delle Entrate e Cassa Forense, il pagamento dei contributi previdenziali può avvenire tramite F24, con la possibilità per l’iscritto di potere direttamente compensare i crediti vantati nei confronti dell’Erario". La ratio sottesa alla formulazione della proposta - sottolinea sempre la relazione - è quella di ridurre gli effetti negativi derivanti dai già ricordati ritardi dei pagamenti dello Stato ampliando le casistiche di compensazione agli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense in quanto, gli stessi, sono dovuti sempre ed in ogni caso da tutti gli avvocati a differenza dei debiti fiscali o contributi previdenziali da pagare per i dipendenti che potrebbero, invece, non esistere per tutti gli avvocati.
L'articolo incrementa poi la dotazione finanziaria del fondo (per gli anni dal 2016 al 2022 10 milioni di euro e 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023) attualmente previsto dalla legge n. 208 del 2015.
Più in generale, come ricorda la relazione illustrativa, "gli obiettivi specifici che si intendono perseguire mediante l’adozione della norma sono finalizzati al raggiungimento di molteplici scopi: ridurre la rilevanza della problematica derivante dai tempi medi di pagamento dell’attività professionale svolta per la difesa dei soggetti ammessi a patrocinio a spese dello Stato; ampliare il perimetro della compensazione agli oneri previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense; razionalizzare e snellire l’attività degli uffici giudiziari che si vedrebbero sgravati dall’attività di erogazione effettiva del credito; migliorare la performance in termini di pagamento della PA in quanto tanto più saranno i crediti oggetto di compensazione tanto migliorata risulterà la performance". L’adozione della modifica normativa potrebbe generare, aggiunge sempre la relazione, una serie di benefici, puntualmente indicati, nei confronti di tutti i principali stakeholder coinvolti, ovvero gli avvocati, il Ministero della Giustizia, la Cassa Forense e da ultimo l’Erario.
L’articolo 151 dispone in ordine all’entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B, allegate al disegno di legge in esame.
Si tratta degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.
Gli importi complessivi della tabella A (fondo speciale di parte corrente) ammontano a 390,7 milioni per il 2023; 473,4 milioni per il 2024; 521 milioni annui dal 2025. Per gli accantonamenti di parte corrente si viene a determinare un incremento, rispetto agli stanziamenti a legislazione vigente, di 164,7 milioni per il 2023, 228,3 milioni per il 2024, 275,9 milioni dal 2025.
Per quanto riguarda la tabella B (fondo speciale di conto capitale), espone importi complessivi pari a 472,3 milioni per il 2023; 531,4 milioni annui per 2024; 561,4 milioni dal 2025. Per gli accantonamenti in conto capitale il disegno di legge in esame determina un incremento di 100 milioni per il 2023, 120 milioni per il 2024 e 150 milioni dal 2025.
I prospetti che seguono riportano gli stanziamenti complessivi (in milioni di euro) di cui alle tabelle A e B, a legislazione vigente e nel disegno di legge di bilancio.
(milioni di euro)
TABELLA A |
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
226,0 |
245,1 |
245,1 |
A.C. n. 643 |
390,7 |
473,4 |
521,0 |
(milioni di euro)
TABELLA B |
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
372,3 |
411,4 |
411,4 |
A.C. n. 643 |
472,3 |
531,4 |
561,4 |
L'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) inserisce tra i contenuti della prima sezione del disegno di legge di bilancio la determinazione degli importi dei fondi speciali e le relative tabelle. Con la disposizione in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella tabella A e per quella in conto capitale nella tabella B, allegate al disegno di legge di bilancio, ripartite per Ministeri. In sede di relazione illustrativa al disegno di legge sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.
Nei prospetti seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi (espressi in migliaia di euro) degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale nel disegno di legge di bilancio.
La relazione illustrativa annessa al disegno di legge A.C. n. 643 afferma che le finalizzazioni sono in via generale ricondotte alla voce “Interventi diversi” ad eccezione dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, individuato nella voce “Accordi Internazionali”. Tale circostanza è connessa all’avvio recente, nel mese di ottobre, della corrente XIX legislatura.
Gli importi delle tabelle A e B a legislazione vigente per i singoli Dicasteri, ove sussistenti, sono stati forniti dalla RGS su richiesta degli Uffici parlamentari.
Tabella A - Fondo speciale di parte corrente
Ministero dell'economia e delle finanze
(migliaia di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
40.453,2 |
66.686,4 |
66.686,4 |
A.C. 643 |
65.453,2 |
86.686,4 |
96.686,4 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero delle imprese e del made in Italy
(migliaia di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
20.301,1 |
20.601,1 |
20.601,1 |
A.C. 643 |
22.301,1 |
25.601,1 |
25.601,1 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(migliaia di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
12.207,6 |
3.907,6 |
3.907,6 |
A.C. 643 |
20.207,6 |
20.907,6 |
20.907,6 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero della giustizia
(migliaia di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
6.911,2 |
8.498,9 |
8.498,9 |
A.C. 643 |
21.911,2 |
30.498,9 |
35.498,9 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(migliaia di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
66.736,1 |
65.887,8 |
65.887,8 |
A.C. 643 |
76.736,1 |
86.887,8 |
95.887,8 |
Finalizzazioni: accordi internazionali.
Ministero dell'istruzione e del merito
(migliaia di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
5.353,3 |
5.353,3 |
5.353,3 |
A.C. 643 |
20.353,3 |
25.353,3 |
30.353,3 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero dell'interno
(migliaia di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
541,5 |
541,5 |
541,5 |
A.C. 643 |
15.280,5 |
18.810,5 |
21.468,5 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
(migliaia di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
4.261,7 |
7.511,7 |
7.511,7 |
A.C. 643 |
15.261,7 |
17.511,7 |
17.511,7 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(migliaia di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
422,3 |
3.022,3 |
3.022,3 |
A.C. 643 |
15.422,3 |
23.022,3 |
28.022,3 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero dell'università e della ricerca
(migliaia di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
26.753,7 |
1.053,7 |
1.053,7 |
A.C. 643 |
26.753,7 |
24.053,7 |
24.053,7 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero della difesa
(migliaia di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
16.840,8 |
16.840,8 |
16.840,8 |
A.C. 643 |
18.840,8 |
21.840,8 |
21.840,8 |
Finalizzazioni: interventi diversi
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
(migliaia di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
17.122,2 |
33.122,2 |
33.122,2 |
A.C. 643 |
27.122,2 |
43.122,2 |
43.122,2 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero della cultura
(migliaia di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
5.376,1 |
5.376,1 |
5.376,1 |
A.C. 643 |
15.376,1 |
17.376,1 |
20.376,1 |
Finalizzazioni: interventi diversi
Ministero della salute
(migliaia di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
2.670,9 |
6.719,3 |
6.719,3 |
A.C. 643 |
14.670,9 |
16.719,3 |
21.719,3 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero del turismo
(migliaia di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
- |
- |
- |
A.C. 643 |
15.000 |
15.000 |
18.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Tabella B - Fondo speciale di conto capitale
Ministero dell'economia e delle finanze
(migliaia di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
122.648 |
127.648 |
127.648 |
A.C. 643 |
142.648 |
157.648 |
167.648 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero delle imprese e del made in Italy
(migliaia di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
A.C. 643 |
10.000 |
10.000 |
15.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(migliaia di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
15.753 |
15.753 |
15.753 |
A.C. 643 |
15.753 |
15.753 |
20.753 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero della giustizia
(migliaia di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
A.C. 643 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(migliaia di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
A.C. 643 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
Finalizzazioni: accordi internazionali.
Ministero dell'istruzione e del merito
(migliaia di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
A.C. 643 |
25.000 |
25.000 |
30.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero dell'interno
(migliaia di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
- |
- |
- |
A.C. 643 |
15.000 |
20.000 |
20.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
(migliaia di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
A.C. 643 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(migliaia di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
- |
- |
- |
A.C. 643 |
20.000 |
35.000 |
40.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero dell'università e della ricerca
(migliaia di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
21.000 |
22.000 |
22.000 |
A.C. 643 |
26.000 |
27.000 |
27.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero della difesa
(migliaia di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
17.900 |
25.000 |
25.000 |
A.C. 643 |
22.900 |
30.000 |
30.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
(migliaia di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
9.000 |
35.000 |
35.000 |
A.C. 643 |
24.000 |
35.000 |
35.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero della cultura
(migliaia di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
36.000 |
36.000 |
36.000 |
A.C. 643 |
36.000 |
36.000 |
36.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero della salute
(migliaia di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
A.C. 643 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero del turismo
(migliaia di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Bilancio a legislazione vigente |
- |
- |
- |
A.C. 643 |
10.000 |
15.000 |
15.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi
L’articolo 152 reca la rideterminazione di alcuni Fondi. In particolare:
§ il Fondo per l’attuazione della manovra di bilancio 2023-2025, istituito dal D.L. n. 176/2022 (Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica: cd. “Aiuti-quater”), è ridotto a decorrere dal 2023 fino al 2033 (comma 1);
§ il Fondo per interventi di riforma del sistema fiscale è ridotto di 1.393 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 (comma 2).
§ il Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione è incrementato di 400 milioni annui a decorrere dal 2023 (comma 3).
§ è istituito un fondo di 300 milioni annui a decorrere dal 2023 per la copertura degli interventi di competenza dei Ministeri in coerenza con gli obiettivi indicati nella manovra di bilancio (comma 4).
In particolare, il comma 1 riduce il Fondo da destinare all’attuazione della manovra di bilancio 2023-2025, istituito nello stato di previsione del MEF dall’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. Aiuti-quater).
Il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. Aiuti-quater) – tenuto conto del ricorso all’indebitamento per l’anno 2022 autorizzato dalle Camere il 9 novembre 2022[41] con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012 – ha introdotto alcuni interventi urgenti per il contrato del caro energia. Il provvedimento, al contempo, ha posticipato al 2023 il termine entro il quale il Gestore dei servizi energetici (GSE) è tenuto alla vendita del gas naturale acquistato ai fini del suo stoccaggio, nonché il termine per la restituzione allo Stato delle somme precedentemente trasferite per tali finalità. È stata altresì rivista la disciplina degli incentivi fiscali per l’efficientamento energetico.
Gli effetti migliorativi associati a tali misure sono confluiti in un apposito fondo, costituito dall’articolo 15, comma 4, del medesimo D.L. n. 176 (circa 4,1 miliardi nel 2023, 0,5 miliardi nel 2024 e 0,3 miliardi nel 2025 e importi via via inferiori nelle annualità successive[42]), destinato all’attuazione della manovra di finanza pubblica 2023-2025 (capitolo 3074 dello stato di previsione del MEF), ed in particolare – come esplicitato nella Relazione tecnica del D.L. n. 176 del 2022 – alle misure a favore di famiglie e imprese in relazione alla situazione di crisi energetica.
Una quota di queste risorse, pari a 1,5 miliardi nel 2023, tenuto conto delle oscillazioni dei prezzi energetici, è stata accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5-bis del D.L. n. 50 del 2022.
Si rammenta che ai sensi del citato articolo 5-bis, al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il GSE, anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l’acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.
La riduzione disposta dal comma in esame è pertanto operata sull’intera dotazione del Fondo per gli anni dal 2023 fino al 2033, ai fini della copertura necessaria per il finanziamento degli interventi di manovra introdotti con il disegno di legge di bilancio in esame, ed in particolare delle misure a favore di famiglie e imprese in relazione alla situazione di crisi energetica, fatta eccezione per l’anno 2023, in cui la riduzione (pari a 2,6 miliardi su una dotazione di 4,1 miliardi) è operata facendo salvo l’accantonamento di 1,5 miliardi reso indisponibile fino al versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas.
Il comma 2 riduce di 1.393 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 il Fondo per interventi di riforma del sistema fiscale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3338/MEF) dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020, al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale.
Si ricorda che nel corso della XVIII Legislatura il Governo ha presentato un disegno di legge di delega per la riforma del sistema fiscale trasmesso alla Camera dei deputati il 29 ottobre 2021. La Camera dei deputati il 22 giugno 2022 ha approvato in prima lettura il testo (A.C. 3343). A seguito della conclusione anticipata della legislatura, il disegno di legge non ha concluso il suo iter.
Si segnala, tuttavia, che alcune delle misure inserite come principi di delega sono state attuate in via legislativa (ad esempio la revisione delle aliquote IRPEF e il parziale superamento dell'IRAP, mediante la legge di bilancio 2022).
Nel ddl di bilancio, il Fondo, a seguito del definanziamento in esame, presenta dunque uno stanziamento residuale di 1,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2025.
Il comma 3 incrementa di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.
Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3076).
Nel ddl di bilancio il Fondo, a seguito del rifinanziamento in esame, presenta uno stanziamento pari a 569,7 milioni di euro per il 2023, 574,8 milioni per il 2024 e di 573,8 milioni per il 2025.
Il comma 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la copertura degli interventi disposti dai Ministeri competenti, in coerenza con gli obiettivi delineati nella manovra di bilancio, con una dotazione di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
Il Fondo è iscritto nel cap. 3078 del ministero dell’economia e delle finanze.
Articolo 153, comma 1
(Spending review dei Ministeri)
L’articolo 153, comma 1, prevede che le riduzioni di spesa dei Ministeri apportate con i commi da 2 a 14 dell’articolo in esame concorrono, quale contributo dei Ministeri medesimi alla manovra di finanza pubblica, al conseguimento degli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, come definiti nel D.P.C.M. 4 novembre 2022.
Il citato D.P.C.M., sulla base dell’obiettivo programmatico di razionalizzazione della spesa fissato nel Documento di economia e finanza 2022 per le Amministrazioni centrali dello Stato – che prevede a decorrere dal 2023 riduzioni di spesa strutturali per i Ministeri di importo pari a 800 milioni nel 2023, di 1,2 miliardi per il 2024 e di 1,5 miliardi annui a decorrere dal 2025 – ha ripartito il suddetto importo tra i singoli Dicasteri, definendo degli obiettivi di spesa per ciascun Ministero per il ciclo di bilancio 2023-2025, ai sensi della disposizione di spending review contenuta nella legge di contabilità e finanza pubblica.
Le riduzioni di spesa finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di risparmio sono state realizzate, in parte, con interventi normativi introdotti in Sezione I, disposti ai commi da 2 a 14 dell’articolo 153 in esame, e per la restante parte, attraverso definanziamenti di leggi vigenti effettuati di Sezione II.
Il D.P.C.M. 4 novembre 2022, richiamato dalla norma in esame – non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale – dà attuazione, per il ciclo di bilancio 2023-2025, alla disposizione di spending review prevista dalla legge di contabilità e finanza pubblica, all’articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009, che prevede la definizione, nell’ambito del contributo dello Stato alla manovra di finanza pubblica, degli obiettivi di spesa di ciascun Ministero riferiti al successivo triennio di programmazione – in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire – in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza (DEF).
Ai fini dell’esposizione del contenuto del comma in esame va previamente rammentato che una delle novità più rilevanti della legge di contabilità – come riformata nel 2016[43] – è rappresentata dall’integrazione del processo di revisione della spesa delle amministrazioni centrali nel ciclo di bilancio, nell’ottica di un rafforzamento della programmazione economico-finanziaria delle risorse e del raggiungimento di un maggior grado di strutturazione e sistematicità del processo stesso di revisione della spesa.
L’articolo 22-bis della legge n. 196/2009 prevede che, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza (DEF) e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con apposito D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’economia e finanze (previa deliberazione del Consiglio dei Ministri), sono definiti gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, riferiti al successivo triennio. Gli obiettivi possono essere definiti in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire, e su tale base i Ministri definiscono la propria programmazione finanziaria, proponendo, per il conseguimento degli obiettivi di spesa, gli interventi da adottare con il disegno di legge di bilancio.
La disposizione stabilisce che, dopo l'approvazione della legge di bilancio, entro il 1°marzo di ciascun anno, il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa stabiliscono in appositi accordi le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa. Negli accordi sono indicati gli interventi che si intende porre in essere per la realizzazione degli obiettivi e il relativo cronoprogramma. Entro il 1° marzo dell’anno successivo ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una relazione – che verrà allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati degli accordi in essere nell'esercizio precedente.
La procedura indicata nella legge di contabilità ha finora trovato attuazione una sola volta, nel 2017, con riferimento al triennio di programmazione 2018-2020: l’obiettivo di razionalizzazione della spesa stabilito dal DEF 2017 a carico delle Amministrazioni centrali dello Stato è stato determinato in 1 miliardo di euro a decorrere dal 2018, in termini di indebitamento netto e ripartito tra i Ministeri con il D.P.C.M. 28 giugno 2017. Gli accordi di monitoraggio, perfezionati con appositi decreti interministeriali, sono stati pubblicati sul sito internet del MEF. La Relazione sul monitoraggio degli obiettivi di spesa dei Ministeri del ciclo 2018-2020 è stata allegata al DEF 2019 (cfr. DEF 2019 - Allegato VI, pag. 149 e segg.).
La procedura di cui all’articolo 22-bis della legge di contabilità trova attuazione per la seconda volta nell’anno in corso, con riferimento al triennio di programmazione 2023-2025.
A tale riguardo, nel preambolo del D.P.C.M. del 4 novembre 2022, si evidenzia espressamente che nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la riforma del quadro di revisione della spesa (R.1.13) è prevista nell’ambito della Componente 1 della Missione 1, la cui attuazione è legata alla procedura prevista dall’articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009.
Ai fini della definizione della manovra di finanza pubblica 2023-2025, l’obiettivo di razionalizzazione della spesa stabilito dal Documento di Economia e Finanza 2022, presentato in aprile, stabilisce che le Amministrazioni centrali dello Stato devono realizzare, rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente, risparmi di spesa pari a 800 milioni di euro per l’anno 2023, 1.200 milioni per l’anno 2024 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 in termini di indebitamento netto.
In relazione a ciò, il D.P.C.M. del 4 novembre 2022 provvede alla ripartizione, in capo a ciascun Ministero, dell’obiettivo di riduzione di spesa in termini di indebitamento netto, indicato nel suo ammontare complessivo nel DEF 2022, come riportato nella tabella che segue, allegata al D.P.C.M.
DPCM 4 novembre 2022 – Obiettivi di riduzioni di spesa
in termini di indebitamento netto
(milioni di euro)
|
2023 |
2024 |
Dal 2025 |
Economia e finanze di cui: Presidenza del Consiglio |
419,0 19,3 |
620,1 29,0 |
775,1 36,3 |
Sviluppo economico |
12,7 |
19,4 |
24,3 |
Lavoro e politiche sociali |
9,8 |
15,0 |
18,8 |
Giustizia |
49,0 |
77,2 |
96,5 |
Affari esteri e cooperazione internazionale |
49,2 |
76,0 |
94,9 |
Istruzione |
28,3 |
39,4 |
49,2 |
Interno |
52,8 |
85,2 |
106,5 |
Transizione ecologica |
3,8 |
5,2 |
6,5 |
Infrastrutture e mobilità sostenibili |
80,8 |
122,4 |
153,0 |
Università e ricerca |
7,2 |
10,8 |
13,5 |
Difesa |
55,6 |
85,9 |
107,3 |
Politiche agricole |
7,2 |
10,1 |
12,6 |
Cultura |
13,8 |
19,7 |
24,6 |
Salute |
7,6 |
11,2 |
14,0 |
Turismo |
3,2 |
2,5 |
3,1 |
Totale |
800,0 |
1.200,0 |
1.500,0 |
Per il conseguimento degli obiettivi di spesa assegnati con il richiamato D.P.C.M., i Ministri, con il disegno di legge di bilancio 2023-2025, hanno formulato proposte sia in termini di disposizioni legislative da inserire nella Sezione I sia in termini di riduzione degli stanziamenti di leggi di spesa indicati nella Sezione II.
Secondo le linee guida allegate al D.P.C.M. 4 novembre 2022, le proposte di intervento per il conseguimento dell’obiettivo di risparmio potevano riguardare:
- la revisione di politiche e di specifici interventi di settore in relazione alla loro efficacia rispetto agli obiettivi previsti ed alle priorità strategiche del Governo;
- la revisione di modalità di produzione ed erogazione dei servizi, nonché del funzionamento, delle procedure amministrative o degli assetti organizzativi delle amministrazioni centrali dello Stato, per il miglioramento del grado di efficienza.
Lo stesso D.P.C.M. esclude espressamente la possibilità di formulare proposte in termini di mera riduzione lineare delle dotazioni di bilancio. Le proposte, corredate da relazione tecnica, devono essere formulate con riferimento alle voci di spesa di natura corrente relative ai settori di spesa di competenza di ciascun Ministero. Laddove le proposte formulate non consentano di raggiungere l’obiettivo di spesa, il D.P.C.M. consente, per ciascun Ministero inadempiente, riduzioni degli stanziamenti fino a concorrenza dell’obiettivo di risparmio.
Nel complesso – come riportato nella Relazione tecnica del ddl di bilancio - per il raggiungimento degli obiettivi di spending review, sono state proposte riduzioni degli stanziamenti di bilancio, in termini di saldo netto da finanziare, per complessivi:
- 883,1 milioni di euro nel 2023,
- 1.319,0 milioni nel 2024
- 1.480,4 milioni a partire dal 2025.
Tali riduzioni sono stati realizzate, per la gran parte, attraverso definanziamenti disposti Sezione II nonché con interventi normativi introdotti in Sezione I, in particolare disposti ai commi da 2 a 14 dell’articolo 153 in esame, come indicato nella tabella che segue:
Riduzioni di spesa dei Ministeri
(milioni di euro)
Spending review |
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno/Indebitamento |
||||
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Sezione I |
73,4 |
84,2 |
68,3 |
63,1 |
71,6 |
64,6 |
Sezione II |
809,7 |
1.234,8 |
1.412,1 |
748,6 |
1.128,7 |
1.436,0 |
TOTALE |
883,1 |
1.319,0 |
1.480,4 |
811,7 |
1.200,3 |
1.500,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Obiettivi di riduzioni di spesa |
|
|
|
800,0 |
1.200,0 |
1.500,0 |
Fonte: A.C. 643, Tomo I, Relazione illustrativa al ddl di bilancio, pag. 10. RT di Sezione II, pag. 370.
In particolare, gli interventi normativi introdotti in Sezione I, disposti ai commi da 2 a 14 dell’articolo 153 in esame, hanno determinato tagli di spesa per un totale di 73,4 milioni nel 2023, 84,3 milioni per il 2024 e 68,3 milioni per il 2025, come riepilogato dalla seguente tabella:
(milioni di euro)
Fonte: A.C. 643, Tomo I, Relazione illustrativa al ddl di bilancio, pag. 10.
I tagli di spesa realizzati attraverso i definanziamenti di Sezione II, molto più corposi, hanno consentito risparmi, in termini di saldo netto da finanziare, pari a complessivi 809,7 milioni nel 2023, 1.234,8 milioni nel 2024 e 1.412,1 milioni per il 2025, sia in termini di spesa corrente che in conto capitale:
(milioni di euro)
Spending review dei Ministeri |
2023 |
2024 |
Dal 2025 |
Parte corrente |
-628,4 |
-947,2 |
-1.233,8 |
Conto capitale |
-181,3 |
-287,6 |
-178,3 |
Totale |
809,7 |
1.234,8 |
1.412,1 |
Fonte: A.C. 643, Tomo I, RT di Sezione II, pag. 368.
Per un’analisi dettagliata delle misure di definanziamento effettuate in Sezione II che concorrono agli obiettivi di riduzione della spesa, distinti per singoli Ministeri, si rinvia al Volume III del presente dossier.
Nella Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio (A.C. 643) sono riportate due tabelle riepilogative degli effetti complessivi della spending review effettuata in Sezione II per missioni e programmi, nonché per categorie economiche (Tomo I, A.C. 643, rispettivamente, pag. 370 e seguenti e pag. 374).
Per completezza, si segnala che il D.P.C.M. del 4 novembre 2022 definisce, inoltre, le procedure per la definizione degli accordi e per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di spesa prefissati. In particolare, l’articolo 4 del D.P.C.M. prevede che entro il 1° marzo 2023 siano definiti, con appositi decreti interministeriali, gli accordi per il conseguimento degli obiettivi di spesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e gli altri Ministeri di spesa, recanti le modalità e i termini per il monitoraggio dell’effettivo conseguimento degli obiettivi.
Riguardo al monitoraggio degli obiettivi di spesa, l’articolo 5 stabilisce che il Ministro dell'economia e finanze, entro il 15 luglio 2023, informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli interventi oggetto di monitoraggio negli accordi, sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro entro il 30 giugno 2023. Entro il 1° marzo 2024 ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa del grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi relativi al periodo 2023-2025 e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, che verrà allegata al DEF.
Va segnalato, infine, che l’articolo 8 del D.P.C.M. contiene un meccanismo di incentivazione per i Ministeri che conseguono gli obiettivi di spesa ad essi assegnati. In questi casi, il D.P.C.M. prevede che con il disegno di bilancio 2023-2025 si potrà disporre l’assegnazione di risorse da destinare esclusivamente al potenziamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa. È previsto un limite massimo di tali risorse da definire nello stesso disegno di legge di bilancio e la parametrazione all’ammontare complessivo degli stanziamenti di bilancio riferiti ai settori di spesa.
Tale previsione ha trovato attuazione con i commi dal 15 a 17 dell’articolo 153 in esame, che stabiliscono lo stanziamento destinato a tali finalità (cfr. relativa scheda di lettura).
Articolo 153, comma 2
(Risparmi di spesa del Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria)
L’articolo 153, comma 2, prevede che il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria consegua risparmi di spesa non inferiori a 9.577.000 euro per l’anno 2023, 15.400.237 euro per l’anno 2024 e 10.968.518 euro annui a decorrere dall’anno 2025.
L’articolo 153, comma 2, prevede che il che il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria assicuri, mediante la riorganizzazione e l’efficientamento dei servizi degli istituti penitenziari presenti su tutto il territorio nazionale, risparmi di spesa non inferiori a:
· 9.577.000 euro per l’anno 2023;
· 15.400.237 euro per l’anno 2024;
· 10.968.518 euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Secondo quanto previsto dal disegno di legge di bilancio 2023 il programma “Amministrazione Penitenziaria” - interamente gestito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – presenta uno stanziamento di bilancio pari 3.314.481,4 milioni di euro per il 2023, a 3.337,7 milioni per il 2024 e a 3.321,1 milioni per il 2025. Gran parte di tale stanziamento risulta assorbito dalle spese per il personale (per il 2023 2.319,4 milioni, di cui 2.062,8 milioni per la polizia penitenziaria e 256,6 milioni per personale amministrativo e magistrati).
La riduzione di spesa per il 2023 incide integralmente sull’azione “Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)”, mentre per il 2024 e il 2025 in larga parte (87% nel 2024 e 60,5% nel 2025) sulla medesima azione “Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)” e, in misura minore, sulle azioni “Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute” (6% nel 2024 e 30,1% nel 2025) e “Gestione assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria” (7% nel 2024 e 9,4% nel 2025).
In particolare, lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella n. 5) evidenzia, per il 2023, come la riduzione di spesa intervenga sulle competenze accessorie, in relazione – secondo quanto precisato nella nota esplicativa – alla situazione di fatto del personale.
L’articolo 153, comma 3, prevede che il Ministero della giustizia, mediante l’efficientamento dei processi di lavoro nell'ambito delle attività per l'attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'Autorità giudiziaria e la razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale, assicuri, a partire dal 2023, risparmi di spesa.
Più nel dettaglio il comma in esame prevede che nell’ambito del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia si possano realizzare riduzioni di spesa non inferiori a 331.583 euro per l’anno 2023, 588.987 euro per l’anno 2024 e 688.987 euro annui a decorrere dall’anno 2025, attraverso misure di riorganizzazione ed efficientamento dei servizi in materia di giustizia minorile ed esecuzione penale esterna, con particolare riferimento all’efficientamento dei processi di lavoro nell’ambito delle attività per l’attuazione dei provvedimenti penali emessi dall’Autorità giudiziaria e alla razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale.
Al riguardo la relazione tecnica evidenzia "per effetto di importanti interventi di edilizia a valere sul piano complementare al PNRR e grazie a processi di recupero di efficienza, conseguente ad un migliore utilizzo delle potenzialità offerte dalla tecnologia è possibile ridurre la spesa potendo rafforzare progressivamente le sinergie con gli altri Ministeri, le Regioni, gli enti locali, il terzo settore, le comunità e i territori, per l’attivazione di azioni comuni a favore dei soggetti in carico; riorganizzare ed efficientare i processi di lavoro, ad avvenuta attuazione del piano assunzionale in corso che prevede un incremento del 30% degli organici DGMC ex art. 17 DL 36/2022; completare le opere infrastrutturali previste, con particolare riferimento alle strutture residenziali minorili; attuare i processi di recupero di efficienza, grazie ad un migliore utilizzo delle potenzialità offerte dalla tecnologia (sono in corso numerosi progetti che potranno consentire un recupero di efficienza, in termini di ore-uomo liberate, e alla possibilità di utilizzo dei diversi sistemi informativi da remoto)".
Articolo 153, comma 4
(Riduzione delle spese per le intercettazioni)
L’articolo 153, comma 4, dispone una riduzione di 1.575.136 euro annui a decorrere dal 2023 delle spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni.
Più dettagliatamente la disposizione, alla luce del completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del TU in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002), prevede una riduzione di 1.575.136 euro annui a decorrere dal 2023 delle spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni.
Ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 115 del 2002 (TU in materia di spese di giustizia) le spese nel processo penale sono distinte in ripetibili e non ripetibili. Il comma 1, lett i-bis) dell'art. 5 include fra le spese ripetibili quelle relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime. In seguito alla adozione del D.Lgs. 08/11/2021, n. 207, recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione), il contenuto dell'articolo 96 è confluito nel vigente articolo 57 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Il vigente art. 57, rubricato "Prestazioni obbligatorie", prevede che le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori. La determinazione del canone annuo forfettario per le prestazioni obbligatorie è demandato a un decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto:
§ disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;
§ individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;
§ definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni.
É opportuno ricordare che i commi 88 e ss. dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 (c.d. riforma Orlando) hanno previsto una serie di misure per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni. In attuazione di tali disposizioni è stato adottato il decreto interministeriale 28 dicembre 2017 con il quale sono state revisionate le voci di listino per le prestazioni obbligatorie al fine di conseguire una riduzione di spesa. Come si sottolinea nell'ultima Relazione sullo Stato delle spese di giustizia (Doc. XCV, n. 5) i primi effetti di risparmio sulla spesa del nuovo listino si sono potuti apprezzare soltanto a partire dall'anno 2018. Con riguardo all'andamento della spesa per le intercettazioni, l'analisi dei dati, riportati nella richiamata Relazione, mostra una forte flessione della spesa, che è passata dai circa 300/280 milioni di euro rilevati negli anni 2009 e 2010 ad una spesa di circa 245 milioni nell'anno 2015 e ai circa 205 milioni di euro nell'anno 2016, aumentata a circa 230 milioni di euro nell'anno 2017 e diminuita nell'anno 2018 a circa 205 milioni di euro. Considerando il triennio 2019-2021 il trend è stato sempre improntato comunque al risparmio della spesa: nell'anno 2019 le spese sono complessivamente diminuite a circa 200 milioni di euro, per arrivare a circa 177 milioni di euro nel 2020 (dato quest'ultimo legato al periodo di sospensione delle attività processuali causato dal lockdown per l'emergenza sanitaria da Covid 19) per aumentare nel corso dell'anno 2021 a circa 203 milioni di euro. Nell'anno 2022 la dotazione iniziale di bilancio del cap. 1363 è stato pari a circa 213 milioni di euro.
Con riguardo alla disposizione in commento la relazione tecnica precisa che essa "è tesa a recepire in bilancio gli effetti di risparmio, ancora non scontati, derivanti dal completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni, attraverso la riduzione dello stanziamento di bilancio del capitolo 1363 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, a decorrere dall’anno 2023. [...] si è proceduto [...] ad individuare le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazioni, indicando nel listino allegato al d.i., le singole tariffe, suddivise a seconda dei servizi di intercettazioni telefoniche tra presenti, telematiche, di localizzazione GPS e videosorveglianza classificate in diverse categorie. Con il decreto interministeriale Giustizia – MEF, in via di perfezionamento, che disciplina pertanto le prestazioni funzionali e ne determina le relative tariffe, si conseguono gli ulteriori effetti di risparmio che si realizzeranno a decorrere dal 2023. L’ammontare dei predetti risparmi è stimato prudenzialmente in euro 1.575.136 annui a decorrere dall’anno 2023, ipotizzando un volume di prestazioni funzionali costanti per anno (per numero e per tipologia)”.
Articolo 153, comma 5
(Risparmi di spesa Presidenza del Consiglio –
Soppressione InvestItalia)
L’articolo 153 al comma 5 dispone la soppressione della struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri denominata «InvestItalia», con una conseguente riduzione di spesa pari a 24 milioni a decorrere dal 2023.
L’articolo 153 al comma 5 stabilisce che, a decorrere dal 2023, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, mediante un efficientamento delle strutture interne deputate a favorire gli investimenti pubblici, un conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 24 milioni.
A tal fine, vengono abrogati i commi da 179 a 183 della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), con i quali veniva prevista l’istituzione di una struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati denominata «InvestItalia» .
In base al comma 180 della legge di bilancio 2019, a InvestItalia sono attribuiti i seguenti compiti:
§ analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali;
§ valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni;
§ verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;
§ elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell’economia e delle finanze;
§ individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri;
§ affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;
§ individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;
§ elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente comma;
§ ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La struttura di missione è stata poi istituita con D.P.C.M. 15 febbraio 2019.
Nel bilancio dello Stato le risorse destinate al funzionamento di InvestItalia sono allocate sul cap. 2107 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per poi essere trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio sul cap. 205 (Somme destinate alle attività relative al coordinamento delle politiche di governo in materia di investimenti pubblici e privati).
Nel bilancio a legislazione vigente sono a tal fine stanziati 24.037.423 euro per il 2023 e anni seguenti, che in virtù del presente comma vengono azzerati.
Articolo 153, commi 6 e 7
(Agenzia delle entrate)
Il comma 6 dell’articolo 153 dispone che l’Agenzia delle entrate effettui riduzione della propria spesa nella misura di almeno 25,2 milioni nel 2023 e di 30 milioni annui a decorrere dal 2024 attraverso la riorganizzazione dei servizi, l’ottimizzazione e digitalizzazione dei processi e la razionalizzazione delle sedi territoriali. Il comma 7 autorizza l’Agenzia delle entrate ad incrementare dal 2023 di 12,7 milioni le risorse del Fondo risorse decentrate per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali.
Il comma 6 dispone risparmi strutturali di spesa da parte dell’Agenzia delle entrate per un ammontare non inferiore a 25.241.000 euro per il 2023 e a 30.000.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024, che saranno determinati dalla riorganizzazione dei servizi, l’ottimizzazione e digitalizzazione dei processi, nonché la razionalizzazione delle sedi territoriali. Tali processi di risparmio della spesa saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previa verifica per gli aspetti finanziari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
L’Agenzia dovrà rendicontare semestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze lo stato di avanzamento del processo di attuazione del presente comma ed effettuare un versamento all’entrata del bilancio dello Stato per l’importo di 25.241.000 euro per l’anno 2023 e a 30.000.000 euro annui a decorrere dal 2024.
Al fine di potenziare l’efficienza e migliorare la gestione delle strutture operative dislocate sul territorio nazionale tenuto conto delle misure da adottare ai sensi del precedente comma, a decorrere dal 2023, al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 6, il comma 7 autorizza l’Agenzia delle entrate è autorizzata ad incrementare di 12,7 milioni le risorse certe e stabili del Fondo Risorse Decentrate[44], a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell’Agenzia stessa, da destinare esclusivamente al finanziamento delle posizioni organizzative e professionali previste dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017[45].
Come riportato nella Relazione tecnica al d.d.l., la “disposizione, destinata al finanziamento delle posizioni organizzative, consente la diminuzione da 12 a 8 delle unità necessarie per l’attivazione di un team e una attivazione potenziale di circa 3000 capi teams (numero da definire in ragione delle esigenze organizzative degli uffici) e un incremento della retribuzione di posizione e di risultato dei responsabili, a partire dalle posizioni organizzative con la retribuzione più bassa, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa contrattuale vigente. La stima del costo complessivo annuo lordo dipendente da sostenere, per indennità di posizione e di risultato, è pari a circa 18,8 milioni di euro. Rispetto al costo attuale, necessita di risorse aggiuntive pari a circa 9,6 mln di euro annui lordo dipendente a carico del Fondo risorse decentrate. Considerando gli oneri riflessi a carico dell’Agenzia, nella misura del 32,70%, l’importo totale lordo annuo necessario è pari a circa 12,7 mln di euro, a decorrere dal 2023”.
Articolo 153, comma 8
(Riduzione della riassegnazione al MIT degli incrementi tariffari)
Il comma 8 dell’articolo 153 reca una riduzione degli stanziamenti per il MIT di un milione di euro all’anno a partire dal 2023.
In dettaglio, l’art. 153, comma 8, modifica una disposizione contenuta nell’art. 1, comma 238, della legge finanziaria per il 2005 (la n. 311 del 2004). In tale disposizione si prevede che le tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione civile[46] dovessero (e debbano ancora) essere elevate con decreto interministeriale MIT-MEF[47], onde assicurare un’entrata allo Stato di 24 milioni di euro all’anno.
Il medesimo comma 238 prevede che una quota delle entrate derivanti da tali aumenti tariffari sia riassegnata allo stesso MIT per le funzioni inerenti ai progetti infrastrutturali, di cui al decreto attuativo (il n. 190 del 2002) della legge c.d. obiettivo (la n. 443 del 2001).
Peraltro, si osservi – sotto il profilo della tecnica legislativa – che il decreto legislativo n. 190 del 2002 è stato abrogato dal codice degli appalti del 2006 (decreto legislativo n. 163, a sua volta poi sostituito dal decreto legislativo n. 50 del 2016), sicchè il riferimento al suo testo appare una mera indicazione di materia e non un rinvio normativo.
A tale riguardo, era previsto – anche in virtù di successive modifiche al medesimo comma 238 – che a decorrere dal 2022 sarebbero stati riassegnati al MIT 10 milioni e 883.900 euro. La nuova disposizione riduce tale riassegnazione a 9 milioni e 883.900 ad anno a partire dal 2023.
Si segnala, comunque, una correzione materiale: occorre che si novelli l’art. 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004 e non già l’art. 238.
Il comma 9 dell’articolo 153 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2 del Regolamento della Camera dei deputati in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.
L’articolo 153, comma 10, interviene sull’art. 2, commi 3 e 4, del D.L. 126/2019, posticipando dal gennaio 2021 al 2024 l’assunzione dei primi 59 dirigenti tecnici a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione e del merito previsti dalla disposizione, e dal 2023 al 2025 l’assunzione dei restanti 87; vengono al contempo prorogati, fino al 2024, gli incarichi temporanei in essere relativi ai dirigenti tecnici.
La disposizione in esame interviene in materia di dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione e del merito,
Si ricorda che l’art. 2, comma 3, del D.L. 126/2019 ha autorizzato l’allora MIUR a bandire un concorso per l’assunzione, a decorrere da gennaio 2021, di 59 dirigenti tecnici e, a decorrere dal 2023, di ulteriori 87 dirigenti tecnici, con conseguente maggiore spesa di personale per € 7,90 mln annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e per € 19,55 mln annui a decorrere dal 2023
recando, al contempo, un’autorizzazione di spesa per lo svolgimento del concorso. Nelle more dell’espletamento del concorso, il comma 4 ha rifinanziato, con € 1,98 mln per il 2019 e € 7,90 mln per il 2020, l’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 1, comma 94, della L. 107/2015, al fine di continuare a consentire l’attribuzione, anche per parte del 2019 e per il 2020, di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive, ferma restando la procedura prevista dallo stesso comma 94. Gli incarichi temporanei sarebbero dovuti comunque terminare all’atto dell’immissione in ruolo dei (primi 59) dirigenti tecnici a seguito del concorso e, comunque, entro il 31 dicembre 2020. Cfr., per approfondimenti, il relativo dossier.
La disposizione qui in commento differisce l’operatività dell’impianto normativo esaminato, prevedendo – come chiarito dalla relazione tecnica – la proroga degli incarichi temporanei in essere fino all’anno 2024.
Infatti, rispetto al comma 3, essa posticipa dal gennaio 2021 al 2024 l’assunzione dei primi 59 dirigenti tecnici, e dal 2023 al 2025 l’assunzione dei restanti 87; determina in 7,90 milioni di euro annui anche per il 2023 e il 2024 i maggiori oneri per spese di personale, posticipando dal 2025 in poi la quantificazione del maggiore onere in 19,55 milioni di euro annui.
Rispetto al comma 4, posticipa dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2024 il termine ultimo di durata degli incarichi temporanei in essere.
Nella relazione tecnica, si evidenzia come «atteso che l’art. 2 comma 3 de DL n. 126/2019, prevede uno stanziamento pari a 19,55 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si genera un risparmio di spesa, pari a 11,65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, derivante dalla differenza tra l’importo di 19,55 milioni relativo al costo delle assunzioni a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici e la spesa da sostenere per la proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici a tempo determinato pari a 7,9 milioni di euro per l’anno 2023 e 2024».
L’articolo 153, comma 11, estende dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine di durata massima degli incarichi temporanei di dirigenti tecnici già attribuiti o da conferire da parte del Ministero dell’istruzione e del merito, nelle more dello svolgimento del relativo concorso previsto dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019). Di conseguenza, dispone anche per ciascuno degli anni 2023 e 2024 un'autorizzazione di spesa pari a 7,9 mln di euro annui, di importo identico a quella già prevista, a legislazione vigente, per il 2021 e il 2022.
A tali fini, si novella l’articolo 230-bis, comma 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 1, co. 94, periodi terzo e ss., della L. 107/2015 aveva previsto la possibilità per il triennio 2016-2018 di conferire incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive al fine di garantire azioni di supporto alle scuole nell’attuazione della medesima legge, nonché assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione. Aveva altresì disposto che tali incarichi potevano essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici dell’allora MIUR, anche in deroga alle percentuali previste dall'art. 19, co. 5-bis e 6, del d.lgs. 165/2001 per i dirigenti di seconda fascia. A tal fine, aveva autorizzato una spesa nel limite massimo di € 7 mln annui per il triennio 2016-2018.
Infine, la disposizione aveva previsto che gli incarichi dovevano essere conferiti, in base all'art. 19, co. 1-bis, del medesimo d.lgs. 165/2001, mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del MIUR, che rendesse conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa.
Con DM 12 novembre 2015, n. 882, il numero degli incarichi da conferire era stato individuato in 48, da ripartire fra Amministrazione centrale (3) e Amministrazione periferica (45).
Successivamente, l’art. 2, co. 3, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) ha autorizzato l’allora MIUR, nell’ambito della dotazione organica vigente e in deroga a specifiche disposizioni relative all’avvio di procedure concorsuali da parte delle pubbliche amministrazioni, a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo, a decorrere da gennaio 2021, di 59 dirigenti tecnici e, a decorrere dal 2023, di ulteriori 87 unità, con conseguente maggiore spesa di personale per € 7,9 mln annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e per € 19,55 mln annui a decorrere dal 2023.
Nelle more dell’espletamento del concorso, il co. 4 dello stesso art. 2 ha rifinanziato l’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 1, co. 94, della L. 107/2015, al fine di continuare a consentire l’attribuzione, anche per parte del 2019 e per il 2020, di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive, ferma restando la procedura prevista dallo stesso co. 94. Ha comunque previsto che gli incarichi temporanei avrebbero dovuto avere termine all’atto dell’immissione in ruolo dei dirigenti tecnici a seguito del concorso e, comunque, entro il 31 dicembre 2020. In particolare, il rifinanziamento è stato pari a € 1,98 mln per il 2019 e a € 7,9 mln per il 2020.
In attuazione di tali disposizioni, con DM 14 maggio 2020, n. 3 si è proceduto alla ripartizione tra il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e gli Uffici scolastici regionali (USR) di 59 incarichi a tempo determinato di dirigente con funzioni tecnico-ispettive. In base al DM, gli incarichi sono conferiti mediante procedura di selezione comparativa dei curricula, previa pubblicazione, sul sito del Ministero dell’istruzione e degli USR di appositi avvisi. Le procedure di selezione dovevano essere avviate entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
Successivamente, l’art. 230-bis, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha autorizzato il Ministero dell’istruzione a prorogare, al massimo fino al 31 dicembre 2021, nelle more dello svolgimento del concorso, gli incarichi temporanei in questione, a tal fine facendo fronte ai relativi oneri, pari a € 7,9 mln per il 2021, con le risorse destinate dall’art. 2, co. 3, del D.L. 126/2019, per il medesimo anno, alle assunzioni dei dirigenti tecnici. Conseguentemente, ha disposto che le assunzioni dei dirigenti tecnici avvengono con decorrenza successiva alla scadenza degli incarichi temporanei.
Infine, l'articolo 1, comma 959, della L. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), novellando l’art. 230-bis, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), ha previsto la possibilità, per l'allora Ministero dell’istruzione, di continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2022, di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale per le funzioni ispettive, nelle more dello svolgimento del concorso per dirigenti tecnici previsto dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019). Oltre alla possibilità di prorogare gli incarichi già conferiti fino alla data indicata, ha stabilito anche la possibilità – nei limiti della spesa, pari a € 7,9 mln per il 2022, che contestualmente si autorizzava (spesa identica a quella già autorizzata per il 2021) – di conferirne di nuovi. Ai relativi oneri si sarebbe dovuto provvedere a valere sulle risorse destinate dallo stesso D.L. 126/2019 (L. 159/2019), per il medesimo anno, alle assunzioni dei dirigenti tecnici.
Si fa presente che, per effetto delle modificazioni qui disposte, tale copertura è ora estesa anche agli anni 2023 e 2024.
Articolo 153, comma 12
(Trattamento pensionistico per i cosiddetti lavoratori precoci)
Il comma 12 dell'articolo 153 riduce il limite di spesa entro il quale, per i lavoratori cosiddetti precoci, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto con un requisito contributivo ridotto; la relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio[48] afferma che la riduzione è disposta in seguito agli esiti del monitoraggio finanziario e non compromette il riconoscimento dei benefici pensionistici in oggetto.
Come accennato, il comma 12 riduce il limite di spesa[49] entro il quale è riconosciuto con un requisito contributivo ridotto - pari attualmente a 41 anni di contribuzione[50] - il diritto al trattamento pensionistico anticipato per i lavoratori cosiddetti precoci. La riduzione è pari a 80 milioni di euro per il 2023, 90 milioni per il 2024 e 120 milioni annui a decorrere dal 2025. Si ricorda che la suddetta categoria di lavoratori è costituita dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria da una data precedente il 1° gennaio 1996 e rientrino in una delle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 199, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni; il trattamento decorre (su domanda) dal quarto mese successivo a quello di maturazione del requisito contributivo[51]; qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della data di maturazione del requisito per il trattamento in oggetto e, a parità della stessa, in ragione della data di presentazione della domanda[52].
Come detto, la relazione tecnica afferma che la riduzione del limite di spesa è disposta in base agli esiti del monitoraggio finanziario e non compromette il riconoscimento dei benefici pensionistici in oggetto.
Articolo 153, comma 13
(Risorse Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza)
L’articolo 153, al comma 13, dispone il trasferimento diretto delle risorse previste a legislazione vigente al bilancio dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l'adolescenza, eliminando il passaggio delle risorse attraverso il bilancio della Presidenza del Consiglio di ministri.
A tal fine, la disposizione in esame modifica l’articolo 5, comma 3, della legge istitutiva dell’Autorità (L. n. 112 del 2011), in base al quale le spese per l’espletamento delle competenze attribuite dalla medesima legge all’Autorità e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Si tratta del capitolo 841 del bilancio della Presidenza del Consiglio nel quale sono trasferite le somme assegnate all’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza a valere sul capitolo 2118 del Ministero dell’economia e delle finanze.
Con la novella in esame, si dispone l’assegnazione diretta nel bilancio dello Stato, in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, eliminando il trasferimento a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio.
La relazione tecnica sottolinea che la misura è volta a migliorare l’allocazione delle risorse.
Si ricorda che l’Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è l’organo amministrativo di supporto alle dipendenze dell'Autorità garante è posto l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. La disciplina di tale Ufficio è stata di recente riformata ad opera del D.L. n. 36/2022 (art. 15-ter), prevedendo in particolare l'istituzione di un apposito ruolo del personale dell'Ufficio dell'Autorità garante, nonché l'incremento della relativa relazione organica, in luogo del regime fino a quel momento vigente[53].
Secondo la nuova formulazione, il personale tutto sarebbe vincolato al segreto d'ufficio.
Si viene dunque a prevedere che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (da adottarsi entro trenta giorni) sia istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio. Si specifica che il personale è vincolato al segreto d'ufficio.
Al personale si applicano (in quanto compatibili), le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri - comprese quelle relative alla vigente contrattazione collettiva.
La dotazione organica è costituita da: 2 posti di livello dirigenziale non generale; 1 di livello dirigenziale generale; 20 unità di personale non dirigenziale (di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B).
Il personale è assunto per pubblico concorso. Dev'essere in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e all'indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante.
Il D.L. 36 del 2022 ha stabilito che in fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, il quale sia in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione D.L. 36/2022, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. Qualora dopo tale inquadramento rimangano posti della dotazione organica non coperti, ancora per la "prima attuazione" l'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato all'assunzione di personale non dirigenziale di categoria A-Fi, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023. Seguono disposizioni attinenti a profili finanziari.
Si ricorda, infine, che la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha previsto l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate a migliorare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nonché a garantire la professionalità e la competenza del personale dell'Autorità stessa.
L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA) è stata istituita dalla legge n. 112 del 2011 per la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza di New York del 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, e alla Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori del 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge n. 77 del 2003, nonché dal diritto dell’Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti.
Più nello specifico, l’AGIA svolge compiti di promozione dell’attuazione della Convenzione di New York del 1989 e segnala alle istituzioni tutte le iniziative opportune per assicurare la piena tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Esprime pareri sulla formazione degli atti normativi in materia di infanzia e adolescenza, sul piano nazionale di interventi per l’infanzia e sul rapporto presentato dal Governo al Comitato Onu. All’Autorità sono affidati altresì compiti di studio, ricerca, proposta e segnalazione -sia a livello nazionale che internazionale - finalizzati alla piena attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché all’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei minorenni. I poteri di visita e accesso alle informazioni detenute da enti pubblici e privati, ove siano presenti persone di minore età, vengono attivati su segnalazione degli interessati o attraverso indagini svolte a campione, anche in considerazione della mancanza di uffici periferici e della limitata dotazione organica e finanziaria di cui dispone l’Autorità. In ogni modo le visite sono subordinate per legge a una preventiva autorizzazione. All’Autorità garante non sono attribuiti compiti sanzionatori e, in nessun caso, compiti sostitutivi rispetto ad altre amministrazioni dello Stato e degli enti locali o della magistratura, nei confronti dei quali opera nel rispetto del principio di sussidiarietà e a cui può segnalare situazione di violazioni di diritti. Il rapporto con le altre figure di garanzia presenti a livello regionale e locale è fondata sulla condivisione di intenti - da ricercare nell’ambito della Conferenza nazionale di garanzia - che prescinde da un rapporto gerarchico, di coordinamento e subordinazione.
L’articolo 153, comma 14 stabilisce che le competenze di avvocato e di procuratore la cui esazione è curata, nei confronti delle controparti, dall’Avvocatura generale dello Stato e dalle avvocature distrettuali, nei giudizi da esse trattati, sono assoggettate, a fini fiscali, al regime dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tali competenze sono inoltre escluse dalla disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).
L’articolo 153, comma 14 interviene sulla disciplina del regime fiscale delle competenze attribuite agli avvocati e ai procuratori dello Stato ai sensi dell’articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
La norma dispone, in particolare, che le competenze di avvocato e di procuratore la cui esazione sia curata, nei confronti delle controparti, dall’Avvocatura generale dello Stato e dalle avvocature distrettuali – con riferimento ai giudizi da esse trattati, nei casi in cui tali competenze siano state poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione – si interpretano come assoggettate al regime dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
La disposizione, inoltre, esclude il regime cui sono assoggettate le predette competenze dalla disciplina di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, recante la disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), nonché dell’addizionale regionale Irpef e dei tributi locali.
L’art. 50 del TUIR enumera le tipologie di compensi, somme, indennità, remunerazioni e gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai fini dell’applicazione della disciplina delle imposte sui redditi.
Tra questi, la lettera b) dell’articolo 50 assimila ai redditi di lavoro dipendente le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato.
Come accennato, la norma in esame interviene sull’interpretazione del regime fiscale delle competenze attribuite agli avvocati e ai procuratori dello Stato ai sensi dell’articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
L’art. 21 del r.d. n. 1611 del 1933, recante il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, stabilisce che l’Avvocatura generale e le avvocature distrettuali, nei giudizi da esse rispettivamente trattati, curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti, quando tali competenze siano poste a carico di queste ultime per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.
Tali somme sono ripartite: per sette decimi, tra gli avvocati e i procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento dell’Avvocatura dello Stato; per tre decimi, in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo una volta che i titoli in base ai quali le somme sono state riscosse siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato; le rinunce al momento dell’accettazione; le transazioni al momento dell’approvazione.
Le predette competenze sono corrisposte in base a liquidazione dell’avvocato generale predisposta in conformità delle tariffe di legge. Tale disciplina è applicabile anche per i giudizi nei quali l’Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle regioni, delle altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici, nonché per i giudizi nei quali l’Avvocatura assuma la rappresentanza e difesa degli impiegati e agenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici.
Sulla disciplina della materia è intervenuto, nel 2014, l’art. 9 del decreto-legge n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, il quale ha abrogato (al comma 2), il comma 3 del citato art. 21 del r.d. n. 1611 del 1933. Tale disposizione stabiliva la corresponsione, da parte dell’Erario all’Avvocatura dello Stato, di metà delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente, negli altri casi di transazione dopo sentenza favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti.
Il menzionato decreto-legge del 2014 ha stabilito, inoltre (art. 9, commi 4 e 5), che nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 75 per cento delle somme recuperate sia ripartito tra gli avvocati e i procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell’Avvocatura dello Stato; il rimanente 25 per cento è destinato, invece, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’art. 1, comma 431, della legge n. 147 del 2013 e successive modificazioni. La determinazione dei criteri di riparto di tali somme è stata demandata ai regolamenti dell’Avvocatura dello Stato, da adottarsi (art. 9, comma 8) entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione n. 114 del 2014, a pena di impossibilità per le Amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti di queste ultime, ivi incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato.
Nell’applicazione di quanto previsto dal comma in oggetto, resta fermo, per espressa previsione della norma, quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014, in materia di tetto retributivo agli emolumenti dei dipendenti pubblici.
Si tratta della disposizione che stabilisce che i compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo per i trattamenti economici annui percepiti da chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali (art. 23-ter, decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011).
L’articolo 153, commi da 15 a 17 istituisce un Fondo per le assunzioni di personale da parte delle amministrazioni centrali dello Stato che hanno conseguito determinati obiettivi di spesa, con una dotazione pari ad euro 20 milioni per il 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni a decorrere dal 2025, al fine del potenziamento delle competenze delle medesime amministrazioni in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa.
Dal 2024, almeno l’80 per cento di tali risorse deve essere destinato alle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e la eventuale restante quota al conferimento di incarichi a esperti nelle suddette materie, mentre per il solo 2023 le medesime risorse potranno essere impiegate anche solo per tale ultima finalità.
L’istituzione del predetto Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è posta dalle presenti disposizioni in relazione a quanto previsto dall’articolo 8 del DPCM del 4 novembre 2022, che consente al disegno di legge di bilancio 2023-2025 di assegnare risorse, da destinare esclusivamente al potenziamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, ai Ministeri che conseguiranno i seguenti obiettivi di risparmio in termini di indebitamento netto previsti dal citato decreto:
DESCRIZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE |
2023 |
2024 |
2025 |
Ministero dell’economia e delle finanze di cui Presidenza del consiglio dei ministri |
419,0 19,3 |
620,1 29,0 |
775,1 36,3 |
Ministero dello sviluppo economico |
12,7 |
19,4 |
24,3 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
9,8 |
15,0 |
18,8 |
Ministero della giustizia |
49,0 |
77,2 |
96,5 |
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
49,2 |
76,0 |
94,9 |
Ministero dell’istruzione |
28,3 |
39,4 |
49,2 |
Ministero dell’interno |
52,8 |
85,2 |
106,5 |
Ministero della transizione ecologica |
3,8 |
5,2 |
6,5 |
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili |
80,8 |
122,4 |
153,0 |
Ministero dell’università e della ricerca |
7,2 |
10,8 |
13,5 |
Ministero della difesa |
55,6 |
85,9 |
107,3 |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali |
7,2 |
10,1 |
12,6 |
Ministero della cultura |
13,8 |
19,7 |
24,6 |
Ministero della salute |
7,6 |
11,2 |
14,0 |
Ministero del turismo |
3,2 |
2,5 |
3,1 |
Totale complessivo |
800,0 |
1.200,0 |
1.500,0 |
Su richiesta delle amministrazioni interessate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (a cui possono successivamente essere apportate le opportune variazioni) - da adottare entro il 2 marzo 2023 (ossia 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023-2025) – si provvederà alla ripartizione del Fondo in oggetto e ad autorizzare le unità di personale assumibili. Il Fondo dovrà essere destinato (comma 15):
§ a partire dal 2024, almeno per l’80 per cento al finanziamento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area dei “Funzionari” prevista dal C.C.N.L. 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle vacanze di organico, nonché nel rispetto delle disposizioni che regolano il passaggio diretto di personale tra amministrazioni in caso di posti vacanti in organico (art. 30 D.Lgs. 165/2001[54]) e l’immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi (art. 4 del D.L. 101/2013[55]);
§ per l’eventuale restante quota, al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, convenzioni con università e formazione. Per il solo 2023 i Ministeri possono utilizzare le risorse a disposizione anche solo per il conferimento di tali incarichi (comma 17).
A valere sul Fondo in oggetto, viene autorizzata la spesa complessiva di 1.250.000 euro per il 2023, di 1.562.500 euro per il 2024 e di 1.875.000 euro a decorrere dal 2025 a favore della Presidenza del consiglio dei ministri e di ciascun Ministero (comma 16).
Articolo 154
(Misure in materia di Strategia nazionale di cybersicurezza)
L’articolo 154 istituisce nello stato di previsione del MEF due fondi finalizzati ad attuare la Strategia nazionale di cybersicurezza ed il relativo Piano di implementazione. Si tratta del Fondo per l’attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2023, 90 milioni per il 2024, 110 milioni per il 2025 e 150 milioni annui dal 2026 al 2037, e il Fondo per la gestione della cybersicurezza, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 50 milioni per il 2024 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2025.
Il coordinamento e il monitoraggio dell’attuazione del Piano di implementazione della Strategia è affidato all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri le risorse dei due fondi sono assegnate alle amministrazioni individuate dal Piano e, sempre con DPCM, eventualmente revocate, all’esito del monitoraggio operato dall’Agenzia, e riassegnate.
Infine, vengono incrementate di 2 milioni di euro all’anno le risorse per il funzionamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all’art. 18 del D.L. 82/2021.
In particolare, il comma 1 dell’articolo in esame istituisce i due fondi con le finalità e le dotazioni che seguono:
§ il Fondo per l’attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, è volto a finanziare, anche integrando le risorse già assegnate a tale fine, gli investimenti volti al conseguimento dell’autonomia tecnologica in ambito digitale, e all’innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali, con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2023, 90 milioni di euro per l’anno 2024, 110 milioni di euro per l’anno 2025 e 150 milioni di euro annui dal 2026 al 2037;
§ il Fondo per la gestione della cybersicurezza, è destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti finanziati con il primo fondo, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per l’anno 2024 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2025.
I due fondi, allocati nello stato di previsione del MEF, sono finalizzati ad attuare la Strategia nazionale di cybersicurezza ed il relativo Piano di implementazione.
Con il DPCM 17 maggio 2022 è stata adottata la Strategia nazionale di cybersicurezza (2022-2026) e l'annesso Piano di implementazione come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. 82/2021 recante l’architettura della sicurezza cibernetica nazionale.
I due documenti sono finalizzati ad affrontare il rafforzamento della resilienza nella transizione digitale del sistema Paese; il conseguimento dell'autonomia strategica nella dimensione cibernetica; l'anticipazione dell'evoluzione della minaccia cyber; la gestione di crisi cibernetiche.
La Strategia nazionale di cybersicurezza individua tre obiettivi fondamentali: protezione, risposta, sviluppo.
La protezione degli asset strategici nazionali, attraverso un approccio orientato alla gestione e mitigazione del rischio, formato sia da un quadro normativo sia da misure, strumenti e controlli che possono abilitare una transizione digitale resiliente del Paese. Di particolare importanza è lo sviluppo di strategie e iniziative per la verifica e valutazione della sicurezza delle infrastrutture ICT, ivi inclusi gli aspetti di approvvigionamento e supply-chain a impatto nazionale.
La risposta alle minacce, agli incidenti e alle crisi cyber nazionali, attraverso l’impiego di elevate capacità nazionali di monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta e l’attivazione di processi che coinvolgano tutti gli attori facenti parte dell’ecosistema di cybersicurezza nazionale.
Lo sviluppo consapevole e sicuro delle tecnologie digitali, della ricerca e della competitività industriale, in grado di rispondere alle esigenze del mercato.
Il Piano di implementazione riporta, per ciascuno degli obiettivi della Strategia nazionale – protezione, risposta e sviluppo – le misure da porre in essere per il loro conseguimento per ognuna delle quali è indicato il novero degli attori responsabili per la loro attuazione. Le Amministrazioni indicate come attori responsabili, sono chiamate a porre in essere le attività necessarie a dare attuazione alle corrispondenti misure, utilizzando le risorse finanziarie a disposizione, a legislazione vigente comprese quelle del PNRR, occorrenti allo scopo.
La sicurezza cibernetica è compresa tra i progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
In particolare la Cybersecurity è uno dei 7 investimenti della Digitalizzazione della pubblica amministrazione, primo asse di intervento della componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" compresa nella Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo".
All'investimento, volto alla creazione ed al rafforzamento delle infrastrutture legate alla protezione cibernetica del Paese a partire dalla attuazione della disciplina prevista dal perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, sono destinati ca. 620 milioni di euro di cui 241 per la creazione di una infrastruttura per la cybersicurezza; 231 per il rafforzamento delle principali strutture operative del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica PNSC; 15 per il rafforzamento delle capacità nazionali di difesa informatica presso il ministero dell'Interno, Difesa, Guardia di Finanza, Giustizia e Consiglio di Stato.
L'intervento si articola in 4 aree principali:
§ rafforzamento dei presidi di front-line per la gestione degli alert e degli eventi a rischio verso la PA e le imprese di interesse nazionale;
§ consolidamento delle capacità tecniche di valutazione e audit della sicurezza dell'hardware e del software;
§ potenziamento del personale delle forze di polizia dedicate alla prevenzione e investigazione del crimine informatico;
§ implementazione degli asset e delle unità incaricate della protezione della sicurezza nazionale e della risposta alle minacce cyber.
Il Piano prevede, tra l'altro, l'individuazione di un nuovo organismo per la sicurezza informatica nazionale per guidare l'architettura nazionale generale della cibersicurezza: "Nell'ambito delle capacità previste, tale autorità contribuirebbe alla creazione di programmi di accelerazione per le PMI e le start-up in materia di cibersicurezza, alla direzione delle pertinenti attività di ricerca e all'individuazione del punto di contatto nazionale con le controparti europee pertinenti nell'ambito dello scudo informatico dell'UE (ad esempio, la rete e i centri di competenza in materia di cibersicurezza e i centri di condivisione e analisi delle informazioni)".
Anche alla luce di tali previsioni con il decreto-legge n. 82 del 2021 è stata definita la governance del sistema nazionale di sicurezza cibernetica cha ha al suo vertice il Presidente del Consiglio dei ministri cui è attribuita l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cibersicurezza e a cui spetta l'adozione della relativa strategia nazionale e la nomina dei vertici della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare alla Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica le funzioni che non sono a lui attribuite in via esclusiva. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) è istituita a tutela degli interessi nazionali nel campo della cibersicurezza. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
L'Agenzia è l'Autorità nazionale per la cybersicurezza e in quanto tale ha il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti nella cibersicurezza a livello nazionale. Promuove azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza cibernetica, a sviluppare la digitalizzazione del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni e del Paese, nonché a conseguire autonomia (nazionale ed europea) per i prodotti e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela degli interessi nazionali nel settore. Essa predispone la strategia nazionale di cibersicurezza.
Ai sensi del comma 2, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale - ACN è investita dei compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell’attuazione del Piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza. In particolare, sviluppa una rilevazione dei fabbisogni finanziari necessari alle amministrazioni responsabili nell’ambito del Piano.
Una volta rilevati i fabbisogni finanziari di ciascuna amministrazione, le risorse dei due fondi sono materialmente assegnate con uno o più DPCM, adottati su proposta dell’ACN, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze. In seguito al monitoraggio operato dalla ACN, le risorse assegnate alle amministrazioni possono essere eventualmente revocate sempre con DPCM adottato con le medesime procedure viste sopra, e riassegnate con le modalità previste dal predetto decreto (comma 3).
Il comma 4, infine, incrementa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 le risorse che il D.L. 82/2021 ha stanziato per le spese di funzionamento dell’ACN. Lo stanziamento è destinato a finanziare lo svolgimento dei nuovi compiti assegnati all’ACN dall’articolo in esame.
L'articolo 18 del D.L. 82/2021 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo per il funzionamento dell’ACN con dotazione pari a:
§ 2 milioni per il 2021;
§ 41 milioni per il 2022;
§ 70 milioni per il 2023;
§ 84 milioni per il 2024;
§ 100 milioni per il 2025;
§ 110 milioni per il 2026;
§ 122 milioni a decorrere dall'anno 2027.
Gli articoli da 155 a 170 dispongono:
§ l’approvazione dello stato di previsione dell’entrata, con l’ammontare delle relative entrate previste per l’anno finanziario 2023, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento (art. 155);
§ l’approvazione dei singoli stati di previsione della spesa, con l’autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese di ciascun Ministero per l'anno finanziario 2023 (art. 156-170). Gli articoli recano, altresì, disposizioni di carattere gestionale delle risorse afferenti il singolo Ministero.
Nella presente scheda si dà, inoltre, conto della parte di manovra effettuata mediante interventi di II Sezione di ciascun Ministero, attraverso operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa vigenti, le quali, non necessitando di modifiche normative, hanno potuto essere effettuate direttamente da ciascun Ministero in Sezione II.
Si rammenta, al riguardo, che l’articolo 21, coma 14, della legge di contabilità (legge n. 196/2009) dispone l'approvazione con distinti articoli di ciascuno stato di previsione dell’entrata e della spesa.
Per l’analisi dei singoli stati di previsione, approvati con i suindicati articoli da 155 a 170, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi sia per gli aspetti contabili, si rinvia al Volume III del presente dossier.
Nella tavola seguente è riportato l’ammontare delle entrate e delle spese autorizzate per ciascuno stato di previsione:
Tabella 1 - Analisi delle spese finali per Ministeri 2023-2025 – Bilancio integrato
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
Ddl Integrato 2023 |
% |
Ddl Integrato 2024 |
% |
Ddl Integrato 2025 |
% |
Economia e finanze |
482.014 |
55,2 |
438.761 |
54,7 |
444.342 |
55,2 |
Imprese e made in Italy |
19.168 |
2,2 |
17.709 |
2,2 |
15.238 |
1,9 |
Lavoro e politiche sociali |
179.693 |
20,6 |
184.506 |
23,0 |
186.338 |
23,1 |
Giustizia |
11.051 |
1,3 |
11.036 |
1,4 |
10.814 |
1,3 |
Affari esteri |
3.283 |
0,4 |
3.251 |
0,4 |
3.091 |
0,4 |
Istruzione e merito |
52.005 |
6,0 |
51.011 |
6,4 |
48.116 |
6,0 |
Interno |
30.897 |
3,5 |
29.850 |
3,7 |
29.083 |
3,6 |
Ambiente e sicurezza energetica |
23.034 |
2,6 |
3.405 |
0,4 |
2.962 |
0,4 |
Infrastrutture e trasporti |
20.242 |
2,3 |
19.085 |
2,4 |
16.952 |
2,1 |
Università e ricerca |
13.638 |
1,6 |
13.881 |
1,7 |
13.921 |
1,7 |
Difesa |
27.723 |
3,2 |
27.261 |
3,4 |
27.468 |
3,4 |
Agricoltura, sovranità alimentare e foreste |
2.409 |
0,3 |
1.573 |
0,2 |
1.338 |
0,2 |
Cultura |
3.891 |
0,4 |
3.451 |
0,4 |
3.435 |
0,4 |
Salute |
3.336 |
0,4 |
2.452 |
0,3 |
2.295 |
0,3 |
Turismo |
420 |
0,0 |
273 |
0,0 |
226 |
0,0 |
SPESE FINALI |
872.803 |
100 |
807.504 |
100 |
805.619 |
100 |
Di seguito, si riportano, suddivise per Ministero, le principali leggi di spesa interessate dalle operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione, effettuate in Sezione II, che costituiscono parte integrante della manovra di finanza pubblica.
Si ricorda, infatti, che dopo la riforma operata nel 2016, la legge di bilancio risulta costituita da un provvedimento unico, articolato in due sezioni. La parte contabile del ddl di bilancio, contenuta nella Sezione II, è venuta ad assumere un contenuto sostanziale, potendo apportare variazioni quantitative della legislazione vigente ed incidere, dunque, direttamente sugli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti, per un periodo temporale anche pluriennale, mediante rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni, sulla base dell’articolo 23, comma 3, lettera b), della legge di contabilità (legge 196/2009).
Nelle tavole, le leggi di spesa oggetto di variazione sono riportate suddivise per Ministero (cfr. gli Allegati contenuti nel deliberativo di ciascuno stato di previsione, A.C. 643 - Tomo III).
Per ciascuna legge, sono indicate le risorse disponibili a legislazione vigente (LV) e l’intervento di rifinanziamento (Rif.), definanziamento (Def.) o riprogrammazione (Ripr) disposto dal ddl di bilancio, con l’anno di scadenza della variazione.
Nelle tavole sono altresì riportati i rifinanziamenti e i definanziamenti disposti ai sensi del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (Aiuti-quater), i cui effetti sono considerati nella manovra complessiva di finanza pubblica per il triennio 2023-2025, e contabilizzati in bilancio mediante variazioni di Sezione II.
Infine, tra le voci di definanziamento, è riportata, con autonoma evidenza contabile, per ciascun Ministero, l’entità delle riduzioni di spesa effettuate per esigenze di spending review ai sensi dell’art. 153, co. 1, che incidono complessivamente sulla Sezion e II per -800,9 milioni di euro per l’anno 2023, -1.234,8 milioni di euro per l’anno 2024 e -1.412,1 milioni di euro per l’anno 2025, in termini di saldo netto da finanziare (cfr la relativa scheda).
N.B. Gli importi esposti in Tabella per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati sul un periodo temporale massimo di 10 anni. Per i rifinanziamenti permanenti è riportata la quota annuale. Il simbolo (*) individua le leggi di spesa permanente.
Ministero dell’economia e delle finanze
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIFINANZIAMENTI |
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 e seguenti |
LB n. 145/ 2018 art. 1 c. 645 - “Assegno Giulio Onesti per sportivi in disagio economico” (Cap-pg: 1899/1) (Variazione Permanente) |
LV |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
Rif. |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
L n. 145 del 2016 art. 4 c. 1 - Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali - (Cap-pg: 3006/1) |
LV |
1.357,1 |
300,0 |
- |
- |
Rif. |
200,0 |
- |
- |
- |
|
DL n. 78 del 2009 art. 22 c. 6 - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - (Cap-pg: 2705/1) a decorrere dal 2023 |
LV |
45,5 |
45,5 |
45,5 |
45,5 |
Rif. |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
36,0 |
|
LS. n. 208 del 2015 art. 1 c. 813 - Fondo per il recepimento della normativa europea" - (Cap-pg: 2815/1) a decorrere dal 2023 |
LV |
75,4 |
80,4 |
85,4 |
830,7 |
Rif. |
80,0 |
100,0 |
100,0 |
1.200,0 |
|
LS. n. 208/2015 art. 1 c. 813 - Fondo recepimento normativa europea – Sentenze di condanna Corte di giustizia della UE (Cap-pg: 2816/1) |
LV |
161,0 |
- |
- |
- |
Rif. |
0 |
100,0 |
100,0 |
- |
|
D.Lgs.n. 300 del 1999 art. 2 – Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (Cap-pg: 7852/5) - (Scad. Variazione 2035) |
LV |
44,2 |
44,2 |
44,2 |
44,2 |
Rif. |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
180,0 |
|
LB n. 23472021 art. 1 c. 476 - Ammodernamento parco infrastrutturale Guardia di finanza - (Cap-pg: 7844/1) - (Scad. Variazione 2036) |
LV |
20,0 |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
Rif. |
3,0 |
2,5 |
11,0 |
75,0 |
|
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 476 - Ammodernamento parco infrastrutturale Guardia di finanza - (Cap-pg: 7845/1) - (Scad. Variazione 2036) |
LV |
20,0 |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
Rif. |
3,0 |
2,5 |
11,0 |
75,0 |
|
LS n. 147 del 2013, art. 1, co. 109 Contributo ammodernamento Guardia di finanza - (Cap-pg: 7851/1) - (Scad. Variazione 2036) |
LV |
65,9 |
81,1 |
56,0 |
265,6 |
Rif. |
34,0 |
45,0 |
48,0 |
610,0 |
|
DLG n. 300/1999, art. 70, c. 2, p. A - Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia del demanio) - (Cap-pg: 3901/1 - 3901/2 - 3920/2) - (Variazione Permanente) |
LV |
155,7 |
155,7 |
155,7 |
155,7 |
Rif. |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. D/bis – Ricerca aerospaziale – (Cap-pg: 7477/1) Fino al 2031 |
LV |
142,0 |
130,0 |
122,0 |
835,0 |
Rif. |
100,0 |
200,0 |
200,0 |
1.800,0 |
|
DL n. 181/2006 art. 1, c. 19, p. A - Somme alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche dello sport (cap-pg. 2111/1) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
2,0 |
- |
- |
- |
|
L n. 230 del 1998 art. 19 c. 4 – Servizio civile nazionale – (Cap-pg: 2185/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
97,6 |
97,6 |
97,6 |
97,6 |
Rif. |
39,0 |
39,0 |
39,0 |
39,0 |
|
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 170 - Banche e fondi internazionali - (Cap-pg: 7175/1-3) – fino al 2032 |
LV |
422,0 |
350,0 |
352,0 |
1.574,0 |
Rif. |
110,2 |
60,2 |
90,2 |
1.092,0 |
|
DL n. 282 del 2004 art. 10 c. 5 "Fondo interventi strutturali politica Economica- FISPE" - (Cap-pg: 3075/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
299,6 |
34,0 |
133,6 |
782,7 |
Rif. |
1,6 |
50,0 |
100,0 |
1.547,8 |
|
DLG n. 56 del 2000 art. 1 Spesa sanitaria - (Cap-pg: 2862/1) |
LV |
65.145 |
66.594 |
65.806 |
680.169 |
Rif. |
- |
1,3 |
4,1 |
- |
|
L. 266/2005, art. 1, co. 86: Contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa (cap. 7122/2) (cfr riprogrammazione e definanziamento) fino al 2037 |
LV |
2.252,4 |
307,3 |
2.184,8 |
13.133,6 |
Rif. |
- |
200,0 |
200,0 |
2.400,0 |
|
DL n. 176 del 2022, art. 8, c. 1 - Credito di imposta adeguamento tecnico registratori telematici - (Cap-pg: 7791/1) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
80,0 |
- |
- |
- |
|
DL n. 176 del 2022, art. 9, c. 3 - Contributo ai condomini e persone fisiche per interventi di efficientamento energetico (Cap-pg: 3859/1) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
20,0 |
- |
- |
- |
|
DL n. 176 del 2022, art. 15, c. 4 - Fondo attuazione manovra 2023-2025 - (Cap-pg: 3074/1) - (Scad. Variazione 2033) |
LV |
-2.627,7 |
-453,1 |
-324,5 |
-779,5 |
Rif. |
4.127,7 |
453,1 |
324,5 |
779,5 |
|
DEFINANZIAMENTI |
|
|
|
|
|
L. 266/2005, art. 1, co. 86: Contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa (cap. 7122/2) (cfr riprogrammazione e rifinanziamento). Riduzione compensativa ex art. 14, co. 1, DL n. 176/2022 |
LV |
2.252,4 |
307,3 |
2.184,8 |
13.133,6 |
Def. |
-1.080,0 |
- |
- |
- |
|
L. n. 148/2018, Somme alla Corte dei conti (controllo finanziamento investimenti infrastrutturale edilizia pubblica (Cap-pg: 7270/1) |
LV |
24,0 |
33,0 |
25,0 |
183,0 |
Def. |
-19,0 |
-28,0 |
-20,0 |
0 |
|
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 177 – Fondo sviluppo e coesione (FSC) Ciclo di programmazione 2021-2027 - (Cap-pg: 8000/11) |
LV |
5.188,5 |
9.083,5 |
12.235,5 |
45.437,5 |
Def. |
-600,0 |
-1.000,0 |
-1.400,0 |
- |
|
DL n. 59/2016, art. 11 - Minore IRAP per deducibilità canone DTA (imposte differite attive) (Cap-pg: 3887/1) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
807,9 |
1.501,4 |
1.500,9 |
3.001,6 |
Def. |
- |
- |
-300,0 |
-2.000,0 |
|
L. n. 413/1991, art. 78 -Rimborsi IVA – Variazione compensativa (Cap-pg: 3814/1) |
LV |
33.237,0 |
33.237,0 |
33.237,0 |
345.470,0 |
Def. |
-35,0 |
-35,0 |
-35,0 |
-13.960,0 |
|
L n. 825 del 1971 - Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria - (Cap-pg: 3811/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
4.221,0 |
5.221,0 |
5.121,0 |
48.710,0 |
Def. |
- |
- |
-1.200,0 |
-20.000,0 |
|
Spending review |
Def. |
-401,9 |
-615,4 |
-782,0 |
n.d. |
RIPROGRAMMAZIONI |
|
|
|
|
|
L. 266/2005, art. 1, co. 86: Contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa (cap. 7122/2) (cfr rifinanziamento e definanziamento) |
LV |
2.252,4 |
307,3 |
2.184,8 |
13.133,6 |
Ripr. |
- |
200,0 |
-200,0 |
- |
|
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 177 – Fondo sviluppo e coesione (FSC) Ciclo di programmazione 2021-2027 - (Cap-pg: 8000/11) |
LV |
5.188,5 |
9.083,5 |
12.235,5 |
45.437,5 |
Ripr. |
- |
550,0 |
-550,0 |
-- |
|
L. n. 183 del 1987 - "Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - (Cap-pg: 7493/1) (al 2027) |
LV |
3.454,3 |
3.078,3 |
3.178,3 |
17.210,6 |
Ripr. |
- |
- |
-2.000,0 |
2.000,0 |
|
DL n. 59 del 2021, art. 4, c. 1 – FS AV Vicenza Padova- attraversamento Vicenza - (cap-pg: 7122/7) |
LV |
- |
150,0 |
200,0 |
455,0 |
Ripr. |
- |
50,0 |
-50,0 |
- |
|
DL n. 59 del 2021, art. 4, c. 1 – FS AV Salerno-Reggio Calabria - (cap-pg: 7122/13) |
LV |
300,0 |
250,0 |
740,0 |
8.052,0 |
Ripr. |
- |
100,0 |
-100,0 |
- |
|
LB n. 234 del 2021 art. 1, co. 396 – Contratto di programma con RFI- parte servizi- (Cap-pg: 7122/5) |
LV |
1.000,0 |
1.000,0 |
1.000,0 |
1.600,0 |
Ripr. |
- |
100,0 |
-100,0 |
- |
|
L. n. 448 del 1998, art. 50, c. 1, p. C, - Edilizia sanitaria pubblica - (Cap-pg: 7464/1) |
LV |
1.505,0 |
1.55,0 |
1.115,0 |
7.710,0 |
Ripr. |
-600,0 |
- |
600,0 |
- |
|
LB n. 232/ 2016 art. 1 c. 140 p. E/primum - Somma Agenzia del demanio interventi connessi al finanziamento degli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale- (Cap-pg: 7759/2) |
LV |
112,1 |
116,0 |
146,6 |
1.056,5 |
Ripr. |
- |
- |
-50,0 |
50,0 |
|
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. A/bis "PCM piattaforma notifiche digitali" - (Cap-pg: 7485/1) |
LV |
26,8 |
29,2 |
94,7 |
51,8 |
Ripr. |
- |
31,4 |
-24,7 |
-6,8 |
Per quanto riguarda i definanziamenti disposti dal Ministero dell’economia, si segnala quello relativo alle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 con un definanziamento di 600 milioni nel 2023, di un miliardo nel 2024 e di 1.400 milioni nel 2025, al quale si associa una riprogrammazione di 550 milioni di risorse del 2025 che vengono anticipate al 2024.
Relativamente alle spese di investimento di Ferrovie dello Stato Spa il Ministero dispone un definanziamento di 1.080 milioni nel 2023 a compensazione dell’anticipazione di risorse per pari importo disposto dall’art. 14, co. 1, del D.L. n. 176 del 2022 (Aiuti-quater), un rifinanziamento di 200 milioni annui dal 2024 fino al 2037nonché una riprogrammazione di risorse con un anticipo di risorse per 200 milioni dal 2025 al 2024.
Ministero delle imprese e del made in Italy
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIFINANZIAMENTI |
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 e seguenti |
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 203 - Erogazione contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'IPCEI" - (Cap-pg: 7348/1) |
LV |
883,4 |
266,4 |
33,0 |
165,0 |
Rif. |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
1.500,0 |
|
L n. 140 del 1999 art. 3 - Studi e ricerche per la politica industriale (Cap-pg: 2234/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,8 |
Rif. |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
- |
|
L n. 266 del 1997 art. 4 c. 3 - Programmi tecnologici per la difesa aerea nazionale - (Cap-pg: 7421/3) - (Scad. Variazione 2037) |
LV |
450,0 |
185,0 |
335,0 |
700,0 |
Rif. |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
490,0 |
|
DL n. 34/ 2020 art. 39 c. 1 - Nucleo dei consulenti ed esperti in materia di politica industriale - (Cap-pg: 2234/2) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rif. |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
- |
|
DL n. 34/2020 art. 39 c. 4 - Consulenti ed esperti monitoraggio politiche volte a contrastare il declino dell'apparato produttivo - (Cap-pg: 2246/2) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rif. |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
- |
|
DL n. 321 del 1996 art. 5 c. 2 p. C - Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico - (Cap-pg: 7420/2) - (Scad. Variazione 2037) |
LV |
25,0 |
10,0 |
20,0 |
185,0 |
Rif. |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
50,0 |
|
LB n. 145/2018 art. 1 c. 241 - Spese attività di monitoraggio, controllo e valutazione sui progetti (Cap-pg: 2270/1) - (Scad. Variazione 2037) |
LV |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
1,5 |
Rif. |
- |
0,3 |
0,3 |
3,3 |
|
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 37 - Contributi ventennali settore marittimo - difesa nazionale - (Cap-pg: 7419/7) - (Scad. Variazione 2036) |
LV |
25,0 |
25,0 |
50,0 |
545,0 |
Rif. |
- |
- |
- |
560,0 |
|
R.D. n. 2011/1934, art. 41 - Restituzione somme indebitamente versate in entrata –(Cap-pg: 1228/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rif. |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
- |
|
DEFINANZIAMENTI |
|
|
|
|
|
LB n. 178/2020 art. 1 c. 1144 - Somme a enti, istituti, associazioni per promuovere la rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo - (Cap-pg: 2515/3) - (Scad. Variazione 2023) |
LV |
1,0 |
0 |
0 |
0 |
Def. |
-1,0 |
- |
- |
- |
|
Spending review |
Def. |
-12,7 |
-19,4 |
-14,3 |
n.d. |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
DEFINANZIAMENTI |
|
|
|
|
|
Spending review |
Def. |
-9,8 |
-15,0 |
-18,8 |
n.d. |
Ministero della giustizia
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIFINANZIAMENTI |
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 e seguenti |
LB n. 160/2019 art. 1 c. 14 p. Q/quinquies - Sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico, anche mediante il rinnovo del parco tecnologico - (Cap-pg: 7300/17) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
6,5 |
2,7 |
5,5 |
13,6 |
Rif. |
6,0 |
10,0 |
10,0 |
57,0 |
|
DEFINANZIAMENTI |
|
|
|
|
|
Spending review |
Def. |
-42,2 |
-66,6 |
-87,0 |
n.d. |
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
DEFINANZIAMENTI |
|
|
|
|
|
Spending review |
Def. |
-49,2 |
-76,0 |
-94,9 |
n.d. |
Ministero dell’istruzione e del merito
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIFINANZIAMENTI |
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 e seguenti |
DL n. 42 del 2016 art. 1/quinquies c. 1 - Contributo alle scuole paritarie per alunni con disabilità frequentanti" (*) - (Cap-pg: 1477/2) - (Variazione Permanente) |
LV |
102,2 |
32,2 |
32,2 |
32,2 |
Rif. |
- |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
|
LB n. 234/2021 art. 1 c. 328 - Contributo alle scuole dell'infanzia paritarie" (*) - (Cap-pg: 1477/9) - (Variazione Permanente) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
20,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
DLG n. 59 del 2017 art. 19 c. 1 - Oneri di organizzazione dei concorsi - (Cap-pg: 2309/4) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rif. |
- |
10,0 |
10,0 |
- |
|
DL n. 179/2012 art. 11 c. 4/sexies - Fondo unico per l'edilizia scolastica - (Cap-pg: 8105/1) - (Scad. Variazione 2028) |
LV |
171,0 |
160,0 |
190,0 |
2.920,0 |
Rif. |
- |
50,0 |
80,0 |
250,0 |
|
LB n. 234/2021 art. 1 c. 671 - Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (Cap-pg: 1361/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
|
DEFINANZIAMENTI |
|
|
|
|
|
L n. 440 del 1997 art. 4/nongenti nonaginta novem - Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa. Istruzione del primo ciclo (Cap-pg: 1195/1 - 1204/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
12,2 |
17,9 |
17,9 |
177,9 |
Def. |
-1,4 |
-1,5 |
-1,0 |
- |
|
LF n. 296/2006 art. 1 c. 601 p. B fondo funzionamento delle istituzioni scolastiche. Istruzione del primo ciclo (*) - (Cap-pg: 1196/1) |
LV |
50,8 |
50,8 |
50,8 |
50,8 |
Def. |
-1,0 |
-1,2 |
- |
- |
|
L n. 440 del 1997 art. 4/nongenti nonaginta novem - Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa. Istruzione del secondo ciclo - (Cap-pg: 1194/1) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
7,5 |
9,8 |
9,8 |
96,5 |
Def. |
-1,8 |
-1,9 |
-1,0 |
- |
|
Spending review |
Def. |
-22,5 |
-33,6 |
-49,2 |
n.d. |
Ministero dell’interno
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIFINANZIAMENTI |
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 e seguenti |
DL n. 115 del 2022 art. 12 c. 1 - Welfare aziendale- (Cap-pg: 1322/1) - (Scad. Variazione 2023) |
LV |
2,5 |
- |
- |
- |
Rif. |
7,0 |
- |
- |
- |
|
DEFINANZIAMENTI |
|
|
|
|
|
LB n. 145/2018 art. 1 c. 9 p. 1 - Estensione regime dei minimi ai soggetti con ricavi fino a 65.000 euro con l'aliquota del 15% - addizionale comunale (*) - (Cap-pg: 1322/1) - (Scad. Variazione 2024) |
LV |
35,8 |
22,0 |
35,8 |
35,8 |
Def. |
- |
-1,6 |
- |
- |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/quinquies - Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016 - (Cap-pg: 7461/1) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
177,1 |
100,0 |
40,0 |
130,0 |
Def. |
-5,0 |
-26,7 |
-20,4 |
-31,1 |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/octies - Digitalizzazione delle amministrazioni statali - (Cap-pg: 7509/1) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
46,5 |
30,4 |
23,4 |
409,8 |
Def. |
-28,3 |
- |
-20,0 |
-35,0 |
|
LB n. 205/2017 art. 1 c. 1072 p. M/octies - infrastrutture e mezzi per ordine pubblico, sicurezza e soccorso (Cap-pg: 7457/6) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
20,0 |
20,0 |
10,0 |
145,0 |
Def. |
- |
-20,0 |
10,0 |
-15,0 |
|
DLG n. 25 del 2008 art. 4/bis c. 3 Commissioni territoriali (*) - (Cap-pg: 2255/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
Def. |
-0,7 |
-0,7 |
-0,7 |
-0,7 |
|
LF n. 296/2006 art. 1 c. 1262 - Fondo esigenze interventi in materia di immigrazione e asilo (*) (Cap-pg: 2390/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
Def. |
-0,5 |
-0,5 |
-1,0 |
-1,0 |
|
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 181 - Fondo minori non accompagnati (*) - (Cap-pg: 2353/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
116,3 |
164,6 |
164,6 |
164,6 |
Def. |
- |
-11,0 |
-44,3 |
-44,3 |
|
DLG n. 300 del 1999 art. 14 c. 2 - Riordino dell'organizzazione del Governo (*) - (Cap-pg: 2950/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
6,3 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
Def. |
- |
-1,5 |
-1,5 |
-1,5 |
|
LF n. 289/2002 art. 23 c. 1 - Fondo da ripartire per spese concernenti i consumi intermedi - (Cap-pg: 3000/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
24,4 |
21,2 |
22,3 |
263,5 |
Def. |
-8,6 |
-20,0 |
-21,0 |
-210,0 |
|
Spending review |
Def. |
-52,8 |
-85,2 |
-106,5 |
n.d. |
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIFINANZIAMENTI |
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 e seguenti |
DL n. 17/2022 art. 4 c. 1 - Credito d'imposta per imprese energivore - (Cap-pg: 2036/2) - (Scad. Variazione 2023) |
LV |
250,9 |
- |
- |
- |
Rif. |
78,3 |
- |
- |
- |
|
DL n. 17/2022 art. 5 c. 1 - Credito d'imposta per imprese a forte consumo di gas naturale (Cap-pg: 7662/1) - (Scad. Variazione 2023) |
LV |
277,9 |
- |
- |
- |
Rif. |
90,3 |
- |
- |
- |
|
DL n. 21/2022 art. 3 c. 1 - Credito d'imposta, per imprese per l'acquisto di energia elettrica (Cap-pg: 2036/3) - (Scad. Variazione 2023) |
LV |
334,3 |
- |
- |
- |
Rif. |
104,4 |
- |
- |
- |
|
DL n. 21/ 2022 art. 4 c. 1 - Credito d'imposta, per imprese per l'acquisto di gas naturale - (Cap-pg: 7662/2) - (Scad. Variazione 2023) |
LV |
136,8 |
- |
- |
- |
Rif. |
44,5 |
- |
- |
- |
|
DEFINANZIAMENTI |
|
|
|
|
|
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 755 - Centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati (*) - (Cap-pg: 1391/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
Def. |
-3,0 |
-3,0 |
-3,0 |
-3,0 |
|
Spending review |
Def. |
-3,8 |
-5,2 |
-6,5 |
n.d. |
Ministero delle infrastrutture e i trasporti
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIFINANZIAMENTI |
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 e seguenti |
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 397 - Contratto di programma ANAS 2021- 2025 - (Cap-pg: 7002/55) - (Scad. Variazione 2034) |
LV |
100,0 |
100,0 |
250,0 |
3.700,0 |
Rif. |
100,0 |
150,0 |
200,0 |
1.800,0 |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/decies - Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria - (Cap-pg: 7340/4) - (Scad. Variazione 2025) |
LV |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
- |
Rif. |
10,0 |
10,0 |
15,0 |
- |
|
DL n. 68 del 2022 art. 10 c. 5/septies - Somme a favore della rete ferroviaria italiana per riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova - (Cap-pg: 7518/2) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
3,0 |
3,0 |
10,0 |
70,0 |
Rif. |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
50,0 |
|
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 208 - Nuova linea ferroviaria Torino-Lione - (Cap-pg: 7532/1) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
462,5 |
412,5 |
242,2 |
1.032,8 |
Rif. |
- |
91,0 |
120,0 |
1.020,0 |
|
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 239 - Potenziamento trasporto marittimo Stretto di Messina - (Cap-pg: 7255/1) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
Rif. |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1016 - Trasporto rapido di massa - (Cap-pg: 7400/1) - (Scad. Variazione 2030) |
LV |
79,7 |
85,7 |
151,9 |
924,7 |
Rif. |
50,0 |
100,0 |
100,0 |
800,0 |
|
DL n. 68 del 2022 art. 3 c. 1 - Fondo per ristrutturazione e costruzione di nuove sedi ed infrastrutture della Capitaneria di Porto - (Cap-pg: 7172/1) - (Variazione Permanente) |
LV |
0,5 |
6,4 |
6,4 |
46,0 |
Rif. |
- |
1,0 |
3,0 |
30,0 |
|
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1039 - Potenziamento componenti aereonavali Capitanerie di Porto - (Cap-pg: 7842/1) - (Scad. Variazione 2039) |
LV |
31,0 |
39,0 |
49,0 |
271,0 |
Rif. |
- |
- |
26,0 |
250,0 |
|
DEFINANZIAMENTI |
|
|
|
|
|
DL n. 109 del 2018 art. 1 c. 6 - Spese per la ricostruzione delle infrastrutture, in ripristino del sistema viario e attività connesse - (Cap-pg: 7650/1) - (Scad. Variazione 2029) |
LV |
30,0 |
30,0 |
20,0 |
50,0 |
Def. |
-20,0 |
-20,0 |
-20,0 |
-50,0 |
|
DLG n. 50 del 2016 art. 202 c. 1 - Progettazione infrastrutture sviluppo Paese - (Cap-pg: 7008/4) - (Scad. Variazione 2023) |
LV |
10,0 |
- |
- |
- |
Def. |
-10,0 |
- |
- |
- |
|
Spending review |
Def. |
-120,2 |
-173,2 |
-68,7 |
n.d. |
RIPROGRAMMAZIONI |
|
|
|
|
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. A/primum "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n.232 del 2016 - (Cap-pg: 7002/33) - (Scad. Variazione 2027) |
LV |
590,7 |
791,9 |
962,6 |
2.052,3 |
Ripr. |
- |
- |
-200,0 |
200,0 |
Ministero dell’università e della ricerca
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIFINANZIAMENTI |
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 e seguenti |
L n. 338 del 2000 art. 1 c. 1 - Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (Cap-pg: 7273/1) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
180,1 |
Rif. |
50,0 |
100,0 |
100,0 |
50,0 |
|
L n. 508 del 1999 - Riforma Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica, Istituti musicali pareggiati e Centro sperimentale di cinematografia (*) - (Cap-pg: 1673/5) - (Variazione Permanente) |
LV |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
Rif. |
4,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
DEFINANZIAMENTI |
|
|
|
|
|
Spending review |
Def. |
-7,2 |
-10,8 |
-13,5 |
n.d. |
Ministero della difesa
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIFINANZIAMENTI |
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 e seguenti |
DLG n. 66 del 2010 art. 608 - Spese di investimento del Ministero della difesa - Acquisto mezzi e spese per Giubileo (Cap-pg: 7763/1) |
LV |
57,4 |
67,8 |
80,0 |
80,0 |
Rif. |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
- |
|
DLG n. 66 del 2010 art. 608 - - Spese di investimento del Ministero della difesa - (Cap-pg: 7120/2 - 7140/1) - (Scad. Variazione 2037) |
LV |
1.719,4 |
1.674,4 |
1.521,8 |
19.179,7 |
Rif. |
800,0 |
850,0 |
1.000,0 |
10.300,0 |
|
DEFINANZIAMENTI |
|
|
|
|
|
DL n. 176 del 2022 (Aiuti-quater), art. 14, co. 2 Anticipazione di 45 mln nel 2022 per il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale - (Cap-pg: 7120/2 - 7140/1) - (Scad. Variazione 2037) |
LV |
1.719,4 |
1.674,4 |
1.521,8 |
19.179,7 |
Def. |
-45,0 |
- |
- |
- |
|
Spending review |
Def. |
-55,6 |
-85,9 |
-107,3 |
n.d. |
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIFINANZIAMENTI |
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 e seguenti |
DL n. 27/ 2019 art. 1 c. 1 - Fondo per la competitività del settore lattiero - caseario del comparto del latte ovino -(Cap-pg: 7826/1) |
LV |
2,0 |
4,0 |
4,0 |
- |
Rif. |
4,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
|
DL n. 27/2019 art. 11/bis c. 1 - Fondo nazionale per la suinicoltura - (Cap-pg: 7827/1) - |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
4,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
|
DL n. 113/2016 art. 23/bis c. 1 - Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali - Miglioramento qualità prodotti cerearicoli - (Cap-pg: 7825/1) |
LV |
14,0 |
12,0 |
10,0 |
10,0 |
Rif. |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
- |
|
DEFINANZIAMENTI |
|
|
|
|
|
Spending review |
Def. |
-7,2 |
-10,1 |
-14,0 |
n.d. |
Ministero della cultura
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIFINANZIAMENTI |
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 e seguenti |
L n. 92 del 2004 art. 2 c. 1 - Contributo all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) - (Cap-pg: 5132/1) - (Scad. Variazione 2050) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
DL n. 34/2011 art. 1 c. 1 p. B - Manutenzione e conservazione dei beni culturali (Cap-pg: 7433/2 - 7435/1) - (Scad. Variazione 2039) |
LV |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
147,1 |
Rif. |
20,0 |
30,0 |
50,0 |
940,0 |
|
DEFINANZIAMENTI |
|
|
|
|
|
Spending review |
Def. |
-13,8 |
-19,7 |
-24,6 |
n.d. |
Ministero della salute
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
DEFINANZIAMENTI |
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 e seguenti |
Spending review |
Def. |
-7,6 |
-11,2 |
-14,0 |
-14,0 |
Ministero del turismo
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIFINANZIAMENTI |
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 e seguenti |
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 366 -Fondo unico per il turismo - (Cap-pg: 2025/1) |
LV |
137,0 |
43,6 |
0 |
0 |
Rif. |
39,0 |
- |
- |
- |
|
DEFINANZIAMENTI |
|
|
|
|
|
Spending review |
Def. |
-3,2 |
-2,5 |
0 |
n.d. |
Articoli 171-173
(Quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato)
Gli articoli 171 e 172 dispongono l’approvazione del totale generale della spesa e dei quadri generale riassuntivi per il triennio 2023-2024.
L’articolo 173 riporta norme aventi carattere gestionale – di natura prettamente formale – riprodotte annualmente nella legge di bilancio.
La tabella che segue riporta i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2023-2025, comprensivi del rimborso delle passività finanziarie, in termini di competenza e di cassa, come approvati dall’articolo 171.
Tabella 1 – Totali generali della spesa
(valori in milioni di euro)
|
Competenza |
Cassa |
||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
Spese complessive |
1.183.623 |
1.120.972 |
1.124.360 |
1.203.414 |
1.128.449 |
1.125.995 |
L’articolo 172 approva il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, e le tabelle ad esso allegate, che espone le entrate e le spese del bilancio integrato dello Stato, in termini di competenza e di cassa, e i risultati differenziali del bilancio, nonché i valori effettivi del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali), del risparmio pubblico (pari alla differenza tra entrate tributarie ed extra-tributarie e le spese correnti) nonché del ricorso al mercato (quale differenza tra le entrate finali e le spese complessive).
Tabella 2 - Quadro generale riassuntivo del ddl bilancio 2023-2025 – dati di competenza
(valori in milioni di euro)
|
2023 |
2024 |
2025 |
Tributarie |
588.332 |
596.353 |
615.975 |
Extratributarie |
83.259 |
76.703 |
76.260 |
Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali |
399 |
252 |
157 |
Entrate finali |
671.990 |
673.307 |
692.392 |
Spese correnti |
715.048 |
711.090 |
712.563 |
Spese conto capitale |
157.755 |
96.414 |
93.057 |
Spese finali |
872.803 |
807.504 |
805.620 |
Rimborso prestiti |
310.820 |
313.468 |
318.740 |
Spese complessive |
1.183.623 |
1.120.972 |
1.124.360 |
Saldo netto da finanziare |
-200.813 |
-134.197 |
-113.228 |
Risparmio pubblico |
-43.457 |
-38.035 |
-20.328 |
Ricorso al mercato |
-511.633 |
-447.664 |
-431.968 |
Nelle tabelle che seguono sono esposti i dati del quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato ripartiti in categorie (secondo la classificazione economica) e in divisioni (secondo la classificazione funzionale). Le entrate sono esposte soltanto secondo la classificazione economica.
Tabella 3 - Spese complessive per funzioni ddl bilancio 2023-2025 – dati di competenza
(valori in milioni di euro)
DIVISIONI |
2023 |
2024 |
2025 |
Servizi generali delle PA |
687.358 |
702.388 |
712.545 |
Difesa |
25.115 |
23.341 |
23.185 |
Ordine pubblico e sicurezza |
31.474 |
30.985 |
30.194 |
Affari economici |
165.764 |
90.860 |
87.615 |
Protezione dell’ambiente |
4.447 |
3.356 |
3.399 |
Abitazione e assetto territoriale |
8.346 |
6.967 |
5.936 |
Sanità |
15.699 |
15.049 |
15.280 |
Attività ricreative, culturali e di culto |
8.992 |
8.166 |
8.257 |
Istruzione |
63.058 |
62.404 |
59.480 |
Protezione sociale |
173.372 |
177.456 |
178.471 |
Spese complessive |
1.183.623 |
1.120.972 |
1.124.360 |
Tabella 4 – Entrate finali per categorie economiche ddl bilancio 2023-2025 – dati di competenza
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
CATEGORIE |
2023 |
2024 |
2025 |
Imposte sul patrimonio e sul reddito |
309.490 |
309.594 |
321.111 |
Tasse e imposte sugli affari |
225.774 |
232.512 |
239.863 |
Imposte sulla produzione e sui consumi |
35.045 |
36.044 |
36.610 |
Entrate tributarie da gestione Monopoli |
11.076 |
11.141 |
11.227 |
Tasse e imposte su attività di giuoco |
6.946 |
7.062 |
7.165 |
Totale entrate tributarie |
588.332 |
596.353 |
615.975 |
Risorse proprie dell’Unione Europea |
3.700 |
3.700 |
3.700 |
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali |
1.543 |
1.548 |
1.558 |
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato |
1.148 |
1.077 |
1.034 |
Entrate derivanti dal controllo e repressione di irregolarità e illeciti |
17.095 |
17.066 |
17.183 |
Entrate da contributi versati allo Stato |
10.478 |
9.004 |
8.587 |
Entrate da recuperi e rimborsi di spese |
9.188 |
9.029 |
9.018 |
Partite che si compensano nella spesa |
590 |
590 |
590 |
Altre entrate extratributarie |
27.645 |
22.624 |
22.596 |
Totale entrate extratributarie |
83.259 |
76.703 |
76.260 |
Totale alienazione ed ammortamento beni, ecc. |
399 |
252 |
157 |
ENTRATE FINALI |
671.990 |
673.307 |
692.392 |
Tabella 5 - Spese finali per categorie economiche ddl bilancio 2023-2025– dati di competenza
(valori in milioni di euro)
CATEGORIE |
2023 |
2024 |
2025 |
Redditi da lavoro dipendente |
103.571 |
102.304 |
100.339 |
Consumi intermedi |
14.634 |
13.989 |
13.782 |
Imposte pagate sulla produzione |
5.573 |
5.292 |
5.106 |
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche |
355.033 |
352.677 |
353.957 |
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private |
10.210 |
10.023 |
10.027 |
Trasferimenti correnti a imprese |
17.151 |
10.009 |
9.258 |
Trasferimenti correnti all'estero |
1.331 |
1.303 |
1.186 |
Risorse proprie UE |
22.565 |
22.650 |
22.750 |
Interessi passivi altri oneri finanziari |
81.106 |
91.214 |
97.893 |
Rimborsi e poste correttive delle entrate |
88.670 |
89.619 |
88.401 |
Ammortamenti |
0 |
0 |
0 |
Altre uscite correnti |
4.895 |
4.986 |
3.235 |
Fondi da ripartire di parte corrente |
10.310 |
7.024 |
6.629 |
Totale Spese Correnti |
715.048 |
711.090 |
712.563 |
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni |
11.591 |
10.605 |
9.707 |
Contributi investimenti ad amministrazioni pubbliche |
96.558 |
45.380 |
44.976 |
Contributi agli investimenti ad imprese |
36.981 |
29.397 |
28.205 |
Contributi investimenti a famiglie e ist. sociali private |
537 |
65 |
65 |
Contributi agli investimenti a estero |
446 |
871 |
507 |
Altri trasferimenti in conto capitale |
3.626 |
3.621 |
2.887 |
Fondi da ripartire in conto capitale |
3.951 |
4.042 |
4.923 |
Acquisizioni di attività finanziarie |
4.065 |
2.433 |
1.787 |
Totale spese Conto Capitale |
157.755 |
96.414 |
93.057 |
Totale Spese Finali |
872.803 |
807.504 |
805.620 |
Articolo 174
(Entrata in vigore)
L’articolo 174 dispone che la legge di bilancio entri in vigore il 1° gennaio 2023, ove non diversamente previsto.
Una diversa entrata in vigore, fissata al giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge, è stabilita, per l’articolo 103 (Aiuti di stato Covid e recupero aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali).
[1] Rientra in tale comparto il personale non dirigente dipendente dagli enti ed aziende elencati dall'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro 2016-2018 del 13 luglio 2016.
[2] E' stato ivi stabilito (art. 107, co. 4) che nei servizi di pronto soccorso, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale assegnato a tali servizi compete una indennità mensile lorda, da corrispondersi per dodici mensilità in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo è stabilito presso ciascuna Azienda o Ente in funzione delle risorse confluite nel Fondo premialità e condizioni di lavoro. Nelle more della individuazione, presso ciascuna Regione, della quota di risorse finanziarie di pertinenza di ciascuna azienda o ente a copertura dell’onere (nei limiti delle risorse individuate ai sensi della Tabella G allegata al contratto), è riconosciuto, in ragione della effettiva presenza in servizio ed a titolo di anticipazione della predetta indennità, l’importo mensile lordo di Euro 40,00, da conguagliarsi con i valori che saranno successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente.
[3] Si tratta del comitato di settore Regioni-Sanità, costituito nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita i poteri di indirizzo verso l'Aran per le regioni, i relativi enti dipendenti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale (art. 41, co. 2, d. lgs. 165/2001).
[4] L. 23 dicembre 1996, n. 662, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
[5] ECDC, EFSA, EMA, OCSE, Antimicrobial Resistance in the EU/EEA - A One Health response, marzo 2022
[6] Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
[7] Si veda al riguardo il D.M. 11 agosto 2021, recante "Riconoscimento della remunerazione aggiuntiva alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale".
[8] Di cui ai richiamati commi 34 e 34-bis dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
[9] Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
[10] Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
[11] L’acquisto è effettuato per il tramite del Commissario straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica previsto dall’articolo 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Cura Italia, L. n. 27/2020), provvedendo alla copertura di tali oneri con le risorse del Programma Next Generation EU.
[12] Si ricorda che, a decorrere dall’anno 2015, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad elaborare un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. L’indicatore di tempestività dei pagamenti, che per Aziende del Servizio Sanitario Regionale è pubblicato dall’Agenas (qui il link).
[13] Il Fondo era stato istituito con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e inizialmente destinato solo a sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, danneggiate a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. L’ art. 77, comma 1, lett. c), D.L. n. 104/2020 ha rifinanziato il Fondo di 245 milioni di euro - portandone quindi la dotazione per il 2020 a 265 milioni- e ne ha esteso l’operatività anche a favore delle guide e degli accompagnatori turistici. L’art. 5 comma 2 del D.L. n. 137/2020 ha ulteriormente rifinanziato il Fondo di 400 milioni di euro per l'anno 2020. Il successivo D.L. n. 157/2020 (articolo 12, comma 2, le cui disposizioni sono confluite nell’articolo 6-bis, co. 2 del D.L. n. 137/2020, nel corso dell’iter di conversione in L. n. 176/2020) ha esteso la platea dei beneficiari del Fondo alle imprese che effettuano trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti e lo ha rifinanziato di 10 milioni di euro per l’anno 2020.
La legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, co. 603) ha incluso tra i destinatari del Fondo anche le imprese turistico-ricettive e l’ha rifinanziato di 100 milioni di euro per l’anno 2021.
Il D.L. n. 77/2021 ha poi esteso l’ambito dei beneficiari del Fondo alle agenzie di animazione per feste e villaggi turistici (articolo 7-bis, comma 2) e l’ha ulteriormente rifinanziato di 160 milioni di euro per l’anno 2021 (articolo 7, comma 1), nonché di ulteriori 10 milioni di euro per il 2021 precisando che, entro tale limite di spesa, fossero individuati, quali beneficiari, le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA che non fossero risultati beneficiari dei contributi in precedenza riconosciuti (con D.M. 2 ottobre 2020, n. 440) (articolo 7. comma 6-ter) Quanto al riparto delle risorse del Fondo, si rinvia ai seguenti Decreti ministeriali:
§ D.M. Mibact 12 agosto 2020, che ha messo a riparto una prima quota delle risorse del Fondo, pari a 25 milioni per l’anno 2020, per agenzie di viaggio e tour operator;
§ D.M. Mibact 2 ottobre 2020, che ha messo a riparto una seconda quota pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, per guide turistiche e accompagnatori turistici;
§ D.M. Mibact 5 ottobre 2020, che ha messo a riparto una ulteriore quota pari a pari a 220 milioni di euro per il 2020, destinate al ristoro delle agenzie di viaggio e dei tour operator;
§ D.M. Mibact 2 novembre 2020, che ha messo a riparto una quota pari a 380 milioni di euro per il 2020, destinate al ristoro delle agenzie di viaggio e dei tour operator; e una ulteriore quota pari a 20 milioni di euro destinata al ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici;
§ D.M. Mibact 3 dicembre 2020 che ha messo a riparto una quota pari a 5 milioni di euro per il 2020, destinata al ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici;
§ D.M. 18 gennaio 2021 che ha destinato la somma di 240.000 euro al ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici;
§ D.M. Turismo 24 agosto 2021 che ha messo a riparto una quota pari a 269,76 milioni di euro per il 2021, nonché ha disposto l’assegnazione di 128,7 milioni di economie di spesa con un residuo attivo, facente parte delle risorse, oggetto del decreto ministeriale 2 novembre 2020, stanziate per l’anno 2020., e di 5 milioni di cui al D.M. 4 dicembre 2020, revocandolo contestualmente, unitamente al D.M. Mitur n. 281 del 27 aprile 2021.
[14] Il Fondo è stato inizialmente dotato di 171,5 milioni per il 2020. Successivamente:
§ l’art. 80, comma 1, lettera a), del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha incrementato la disponibilità del Fondo per il 2020 di 60 milioni e lo ha destinato, con riferimento a spettacoli, fiere, congressi e mostre, al ristoro delle perdite derivanti anche dai casi di rinvio (come già previsto in alcuni decreti ministeriali attuativi intervenuti) o di ridimensionamento;
§ il D.L. 137/2020 (L. 176/2020), che, all’art. 5, comma 3 ha incrementato il Fondo di 50 milioni per il 2020, all’art. 6-bis, comma 3 lo ha incrementato di 350 milioni per l’anno 2020 – destinando tali risorse al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi - e di 50 milioni per il 2021, e, infine, lo stesso articolo 6-bis, al comma 4 ha incrementato di 1 milione ulteriore la dotazione 2021, per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, per l’annullamento delle presenze di pubblico stabilito con il DPCM 24 ottobre 2020 (adottato nell’ambito delle misure per il contenimento della diffusione del COVID-19). Il ristoro è stato limitato alle spese che gli organizzatori avevano sostenuto per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, con riferimento ai 10 giorni successivi all’adozione del DPCM;
§ l’art. 36, commi 2 e 3, del D.L 41/2021 (L. 69/2021) ha incrementato il Fondo di ulteriori 120 milioni per il 2021 e ha escluso le fiere e i congressi dai possibili destinatari delle risorse del Fondo;
§ l’art. 65, comma 2, del D.L. 73/2021 (L. 69/2021) ha incrementato di 20 milioni per il 2021 il suddetto Fondo;
§ l’articolo 8, comma 2 ha incrementato il Fondo di 30 milioni di euro per il 2022;
§ l’articolo 12-quater de D.L. n. 68/2022 ha poi ridotto il Fondo di 15 milioni per l’anno 2022;
§ l’articolo 11 del D.L. n. 144/2022, lo ha ulteriomente ridotto di 15 milioni per l’anno 2022.
Sono stati adottati numerosi D.M. di riparto. Per l’anno 2021, si rammenta il D.M. 28 giugno 2021 e il D.M. 4 agosto 2021. Un avviso pubblico è stato pubblicato dal Ministero della cultura il 21 luglio 2022 (disponibile qui).
[15] Si rinvia alla nota precedente.
[16] In data 30 settembre 2021, è stato adottato dal Ministero del turismo l’avviso pubblico per l’assegnazione ed erogazione dei contributi in questione.
[17] Gli aiuti non sono stati concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del GBER) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e purchè non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della sezione in esame e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma della stessa sezione non sono presi in considerazione, quando si verifica che il massimale applicabile non è superato.
Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, il limite per gli aiuti di importo limitato è di 345 mila euro e non devono riguardare alcuna delle categorie già escluse dal regime "de minimis" (cfr. lett. da a) a k) dell'art.1 del Reg. 717/2014/UE). Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, 290 mila euro per impresa. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 2,3 milioni euro per impresa. Gli aiuti concessi ai sensi della sezione e rimborsati prima del 31 dicembre 2021 non sono presi in considerazione nel determinare se il massimale è superato. Il limite degli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e dei prodotti agricoli è stato innalzato nel modo sopra indicato dalla sesta modifica al quadro temporaneo (2021/C 473/01). In origine, tale limite era pari a 100 mila euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (2020/C 91 I/01), poi portato a 225 000 mila euro dalla quinta modifica del Quadro (2021/C 34/C) e, settore della pesca e dell'acquacoltura, il limite era originariamente pari a 120 mila euro (2020/C 91 I/01), poi portato a 270 mila euro sempre dalla quinta modifica (2021/C 34/C).
[18] Fino a 30 mila euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e fino a 25 mila euro per impresa operante nel settore agricolo, ai sensi della disciplina “ de minimis” in tali settori di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 e e del regolamento (UE) n. 717/2014.
[19] Reg. (CE) 21/04/2004, n. 794/2004 Regolamento della Commissione recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L’articolo 9 disciplina il metodo di fissazione dei tassi di interesse per il recupero di aiuti illegittimi. Salvo che sia altrimenti previsto da una decisione specifica, il tasso di interesse da utilizzare è fissato anticipatamente dalla Commissione per ogni anno civile. Il tasso di interesse è calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso del mercato monetario a 1 anno. Se tali tassi non sono disponibili, si utilizza il tasso del mercato monetario a 3 mesi oppure, in mancanza di quest'ultimo, il rendimento dei titoli di Stato.
[20] Causa C-382/99, Regno dei Paesi Bassi/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 2002, pag. I-5163).
[21] Cfr. art. 2, par 2. Regolamento (UE) n. 1407/2013; art. 2, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1408/2013, e art. 2, par. 2 Regolamento (UE) n. 717/2014.
[22] Istat, "Rapporto sulla competitività nei settori produttivi. edizione 2022"
[23] La definizione della categoria turistica prevalente è stata ulteriormente affinata introducendo condizioni minime relative alle presenze turistiche.
[24] Il DPCM è stato adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle forestali e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
[25] Quelle indicate dalla lettera c) dell’articolo 7, comma 1, sono le emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.
[26] Tali disposizioni sono successivamente confluite nel decreto legge n. 14 del 2022 (articolo 5-quater) in sede di conversione con legge 5 aprile 2022, n. 28.
[27] Per tale riguardo, si ricorda che la legge 21 novembre 2000, n. 353 è la legge-quadro in materia di incendi boschivi. La sua disciplina fa perno sul Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto sulla base di determinate Linee guida (d.m. 20 dicembre 2001), emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione civile, sentita la Conferenza unificata. Tale Piano, approvato dalla Regione (e sottoposto a sua revisione annuale), deve individuare un novero di elementi, tra i quali, per ricordarne qui solo alcuni, le aree a rischio di incendio boschivo (con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalente), le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, i periodi a rischio di incendio boschivo (con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti) e gli indici di pericolosità, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare, la consistenza e la localizzazione dei mezzi e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi, la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico, le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco.
[28] L’articolo 33, co. 1, del decreto-legge n. 21 del 2022 ha consentito di modificare tali contratti anche in deroga all’articolo 106 del Codice degli appalti.
[29] Convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28
[30] Convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
[31] L’Isee, istituito dal D.Lgs. 109/1998, e riformato dal D.P.CM. 153/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione ISEE) per migliorare l'equità nell'accesso alle prestazioni agevolate, è l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. L'accesso a queste prestazioni, infatti, è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia. Per il calcolo dell’indicatore ISEE occorre presentare all’INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare (per approfondimenti si rinvia alla pagina dedicata del sito web dell’INPS).
[32] Consistenti in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale, commisurata al ritardo con cui gli enti producono la certificazione, da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità.
[33] La verifica a consuntivo – originariamente fissata al 30 giugno 2021 dal D.L. n. 34/2020 - è stata più volte rinviata, in ragione dei successivi rifinanziamenti del Fondo, al 30 giugno 2022 dall'art. 1, comma 831, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), poi al 31 ottobre 2022, dall'art. 1, comma 591, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), infine, al 31 ottobre 2023, dall'articolo 13 del D.L. n. 4/2022 (c.d. sostegni-ter).
[34] La certificazione finalizzata da attestare la effettiva perdita di gettito 2020, inizialmente stabilita al 30 aprile 2021 dall'art. 39 del D.L. n. 104/2020, è stata poi differita al 31 maggio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 830, lett a) della legge n. 178/2020 (cfr. decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1 aprile 2021, n. 59033). La certificazione relativa alla perdita di gettito 2021 è stata fissata al 31 maggio 2022, ai sensi del comma 827 dell'art. 1 della legge n. 178/2020 (cfr. decreto Ministero dell'economia e delle finanze 28 ottobre 2021, n. 273932).
[35] Il DM economia 18 ottobre 2022 chiarisce che sono attestate nella stessa certificazione COVID-19/2022 anche l’utilizzo nell’anno 2022 delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali usate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del D.L. n. 4 del 2022, come modificato dall’articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del D.L. n. 21 del 2022, e, successivamente, dall’articolo 40, comma 3-bis, lettera a), del D.L. n. 50 del 2022, nonché l’utilizzo nell’anno 2022 del contributo straordinario di cui all’articolo 27, comma 2, del D.L n. 17 del 2022, e successivi incrementi, assegnato per garantire la continuità dei servizi erogati e ripartito fra gli enti interessati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.
[36] In particolare tale principio tiene conto del luogo in cui avviene la cessione, nel caso di beni di consumo, del luogo di ubicazione, nel caso di immobili, e del luogo del domicilio del fruitore, nel caso di prestazione di servizi.
[37] Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge n. 549 del 1995.
[38] La sentenza n. 31 del 2019, decide il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna nei confronti dello Stato in relazione in relazione ai decreti ministeriali 21 settembre 2016 e 8 maggio 2017, con i quali è stato determinato il maggior gettito da riservare allo Stato per gli anni, rispettivamente, 2012 e 2013, in relazione alle modifiche apportate alle tariffe della tassa automobilistica. La Corte ha dichiarato che non spetta allo Stato adottare i decreti ed ha conseguentemente annullato i decreti nella parte in cui imponevano alla regione il versamento nel bilancio dello Stato delle somme calcolate come riserva all’erario. La riserva all’erario è illegittima in quanto contrasta con le norme di attuazione dello statuto adottate con il d. lgs. 114/2016, che danno seguito alla riforma dell’ordinamento finanziario della Regione del 2010.
[39] La sentenza n. 107 del 2021, decide il ricorso avverso le norme del decreto legge n. 162 del 2019. La Corte ribadisce che, ai sensi dell'art. 73, comma 1 dello statuto, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano la tassa automobilistica si connota come tributo proprio "in senso stretto", nel senso che è interamente riservata a ciascuna provincia autonoma la disciplina normativa della tassa automobilistica. Lo Stato, perciò, non ha competenza a dettare alcuna disposizione che disciplini la tassa in questione.
[40] Il comma 3-bis dell’art. 51 c.p.p. richiama l’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti concernenti schiavitù, tratta, traffico di organi, prostituzione minorile, pedopornografia, violenza sessuale, immigrazione clandestina, contraffazione, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, il traffico illecito di rifiuti; il sequestro di persona a scopo di estorsione; i delitti commessi avvalendosi del vincolo associativo di tipo mafioso; i delitti commessi al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso; l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; l’associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi. Il comma 3-quater richiama i delitti per finalità di terrorismo. Nei procedimenti per i delitti richiamati dai predetti commi le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore distrettuale (vale a dire dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello)
[41] Con la citata relazione, il Governo ha chiesto, rispetto al precedente quadro programmatico fissato nel DEF 2022 e confermato con le successive Relazioni al Parlamento, l’autorizzazione alla revisione degli obiettivi programmatici di indebitamento netto per un importo in termini percentuali di PIL pari a 0,6 per cento nel 2023, 0,4 per cento nel 2024 e 0,2 per cento del 2025. La presentazione della Relazione è motivata dal fatto che, tenuto conto del quadro macroeconomico complessivo e del rischio di un rallentamento dell’economia nei prossimi mesi – nonostante la crescita ancora significativa registrata per quest’anno – e a fronte di una previsione di deficit tendenziale della PA del 5,1 per cento del PIL quest’anno e in discesa fino al 3,3 per cento del PIL nel 2025, il Governo ha ritenuto necessario prevedere un rientro più graduale del deficit. Con la citata Relazione, sentita la Commissione europea, il Governo ha richiesto l’autorizzazione al ricorso all’indebitamento nell’anno 2022 per l’utilizzo del margine di 9,1 miliardi di euro, quale differenza tra l’andamento tendenziale (5,1 per cento) e quello programmatico (confermato al 5,6 per cento) da destinare al finanziamento di interventi di contrasto agli effetti negativi dell’incremento dei prezzi dei prodotti energetici su famiglie, imprese ed enti, nonché altre misure inerenti al settore dell’energia.
Gli obiettivi rivisti di indebitamento netto comportano la disponibilità di un ammontare di risorse, rispetto alla previsione tendenziale, di oltre 21 miliardi di euro per il 2023 e di circa 2,4 miliardi di euro per il 2024. Secondo quanto indicato nella relazione, queste risorse saranno destinate a misure dirette al rafforzamento del contrasto del caro energia per famiglie e imprese nell’ambito della legge di bilancio 2023-2025.
Per un approfondimento sui profili ordinamentali e su quelli quantitativi dei ricorsi a maggiore indebitamento richiesti dal Governo e autorizzati dalle Camere nel corso della XVIII legislatura, fino a settembre 2022, si vedano i temi web curati, rispettivamente, dal Servizio Studi e dal Servizio del bilancio dello Stato della Camera dei deputati.
[42] E precisamente, 4.127,7 milioni di euro per l’anno 2023, 453,1 milioni per l’anno 2024, 324,5 milioni per l’anno 2025, 353,6 milioni per l’anno 2026, 24,89 milioni per l’anno 2027, 85,4 milioni per l’anno 2028, 48,1 milioni per l’anno 2029, 65 milioni per l’anno 2030, 64,2 milioni per l’anno 2031, 66 milioni per l’anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l’anno 2033.
[43] Con i due decreti legislativi n. 90 e 93 del 2016 nonché con la legge n. 163 del 2016.
[44] Il 14 settembre 2021 è stato sottoscritto dai rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni sindacali delle aree professionali l’accordo per la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo risorse decentrate dell’anno 2019.
[45] La norma richiamata dispone che, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
[46] Le operazioni di motorizzazione civile soggette a tariffa sono indicate nella legge n. 870 del 1986.
[47] V. i decreti di adeguamento delle tariffe 2 agosto 2007 (n. 161) e 5 ottobre 2015.
[48] La relazione tecnica è reperibile nel tomo I dell'A.C. n. 643.
[49] Riguardo all'applicazione del limite, cfr. infra.
[50] Ai sensi dell'articolo 17 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, al requisito in oggetto, fino al 31 dicembre 2026, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.
[51] Ai sensi del citato articolo 17 del D.L. n. 4 del 2019.
[52] Riguardo alla disciplina del trattamento pensionistico in oggetto, cfr. - oltre che i commi da 199 a 205 della citata L. n. 232 del 2016, e successive modificazioni, e il suddetto articolo 17 del D.L. n. 4 del 2019 - il regolamento di cui al D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87.
[53] Secondo la disciplina fino ad allora vigente - recata dall'articolo 5 della legge n. 112 ante modifica – l’Ufficio è composto da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità (di cui una di livello dirigenziale non generale); ed i funzionari sono vincolati dal segreto d'ufficio.
[54] In base al richiamato art. 30, salvo determinate eccezioni (che riguardano le aziende e gli enti del SSN e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100), le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti ad una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.
[55] Che, tra l’altro, subrodina l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali alla previa verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti