Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Le leggi - Legge di bilancio 2023 - Volume I
Riferimenti: AC N.643/XIX AC N.643-bis/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 9/6 Volume I
Data: 26/01/2023
Organi della Camera: V Bilancio

LEGGE DI

BILANCIO 2023

Legge 29 dicembre 2022 n. 197

Volume I

Articolo 1, commi 1-368

26 gennaio 2023

 

 

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Dossier n. 18/6 - Volume I

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 9/6 - Volume I

 

 

 

 

Il presente dossier è articolato in quattro volumi:

§  Volume I – Articolo 1, commi 1-368;

§  Volume II – Articolo 1, commi 369-591;

§  Volume III - Articolo 1, commi 592- Articolo 21;

§  Volume IV – Stati di previsione dei Ministeri.

 

 

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INDICE VOLUME I

 

Tavola di raffronto. 21

SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali). 37

Articolo 1, commi 2-9 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale). 39

Articolo 1, comma 10 (Superbonus). 52

Articolo 1, commi 11 e 12 (Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il I trimestre 2023). 54

Articolo 1, commi 13 e 14 (Riduzione dell’imposta sul valore aggiunto nel settore del gas per il primo trimestre 2023 e riduzione dell'imposta sul valore aggiunto sulle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano). 59

Articolo 1, comma 15 (Riduzione degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023)  62

Articolo 1, comma 16 (Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento)  66

Articolo 1, commi 17-19 (Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas). 68

Articolo 1, commi 20-23 (Fiscalizzazione oneri generali di sistema impropri -  attuazione obiettivo M1C2-7 PNRR). 71

Articolo 1, commi 24-28 (Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale). 80

Articolo 1, comma 29 (Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali). 83

Articolo 1, commi 30-38 (Attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia) 86

Articolo 1, commi 39 e 40 (Proroga del termine dell'entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell'accesso agli incentivi). 91

Articolo 1, commi 41-44 (Riduzione dei consumi di energia elettrica). 93

Articolo 1, commi 45-50 (Estensione credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca). 95

Articolo 1, comma 51 (Modalità di utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti utilizzato per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca). 103

Articolo 1, commi 52 e 53 (Settore del vetro di Murano). 109

Articolo 1, comma 54 (Regime forfettario). 112

Articolo 1, commi 55-57 (Tassa piatta incrementale). 114

Articolo 1, commi 58-62 (Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande). 116

Articolo 1, comma 63 (Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti). 118

Articolo 1, comma 64 (Differimento delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)  120

Articolo 1, commi 65-71 (Imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio e destinazione degli interessi su conti correnti vincolati) 122

Articolo 1, comma 72 (Aliquota IVA per prodotti dell’infanzia e per la protezione dell’igiene intima femminile). 127

Articolo 1, comma 73 (Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet). 131

Articolo 1, commi 74 e 75 (Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione in favore di coloro che non hanno compiuto 36 anni). 132

Articolo 1, comma 76 (Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare (detrazione IVA imprese costruttrici)). 136

Articolo 1, commi 77 e 78 (Imposta sostitutiva sulle prestazioni corrisposte dall’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera e dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Svizzera) 137

Articolo 1, comma 79 (Pensioni corrisposte dal Principato di Monaco). 139

Articolo 1, comma 80 (Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari)  140

Articolo 1, commi 81 e 82 (Esenzione IMU su immobili occupati). 143

Articolo 1, comma 83 (Piano di potenziamento delle cure palliative). 146


 

Articolo 1, commi 84-86 (Disposizioni in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali) 149

Articolo 1, commi 87-95 (Imposta sostitutiva sulle riserve di utili). 156

Articolo 1, commi 96-99 (Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri). 163

Articolo 1, commi 100-105 (Assegnazione agevolata ai soci). 167

Articolo 1, comma 106 (Estromissione dei beni delle imprese individuali). 172

Articolo 1, commi 107-109 (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni). 174

Articolo 1, comma 110 (Agevolazioni piccola proprietà contadina). 178

Articolo 1, comma 111 (Agevolazioni tributarie trasferimenti di proprietà di fondi rustici)  179

Articolo 1, commi 112-114 (Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative)  181

Articolo 1, commi 115-121 (Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023)  187

Articolo 1, comma 122 (Accisa tabacchi). 193

Articolo 1, commi 123-125 (Proroga di scadenze delle concessioni per l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici). 202

Articolo 1, commi 126-147 (Norme in materia di cripto-attività). 208

Articolo 1, commi 148-150 (Presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA). 230

Articolo, 1 comma 151 (Vendita di beni tramite piattaforme digitali). 233

Articolo 1, comma 152 (Responsabilità cessionario e committente per operazioni IVA inesistenti). 236

Articolo 1, commi 153-161 e 163-165 (Definizione agevolata avvisi bonari ). 238

Articolo 1, comma 162 (Compartecipazione alla spesa sanitaria della Regione siciliana)  246

Articolo 1, commi 166-173 (Regolarizzazione irregolarità formali). 250

Articolo 1, commi 174-178 (Ravvedimento speciale). 252

Articolo 1, commi 179-185 (Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento) 257

Articolo 1, commi 186-205 (Definizione agevolata delle controversie tributarie) 264

Articolo 1, commi 206-212 (Conciliazione agevolata delle controversie tributarie)  275

Articolo 1, commi 213-218 (Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione)  279

Articolo 1, commi 219-221 (Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale)  282

Articolo 1, commi 222-230 (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione). 286

Articolo 1, commi 231-252 (Definizione agevolata carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022). 293

Articolo 1, commi 253 e 254 (Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità)  311

Articolo 1, comma 255 (Implementazione in Italia della c.d. Investment Management Exemption). 315

Articolo 1, commi 256 e 257 (Potenziamento dell’Amministrazione finanziaria)  320

Articolo 1, commi 258-263 (Servizi informatici strumentali al servizio nazionale della riscossione). 322

Articolo 1, comma 264 (Imposta sulle riserve matematiche rami vita). . 325

Articolo 1, commi 265 e 266 (Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno)  327

Articolo 1, comma 267 (Credito di imposta nelle ZES). 329

Articolo 1, comma 268 e 269 (Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno). 331

Articolo 1, comma 270 (Credito d’imposta per impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari di alcune regioni del Mezzogiorno). 334

Articolo 1, commi 271 e 272 (Proroga dei termini di riversamento del credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo). 336

Articolo 1, comma 273-275 (Estensione del principio di derivazione rafforzata)  342

Articolo 1, comma 276 (Contabilità semplificata) 344

Articolo 1, comma 277 (Bonus mobili). 346


 

Articolo 1, commi 278-280 (Rifinanziamento e modifiche del fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva). 348

Articolo 1, comma 281 (Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti). 352

Articolo 1, comma 282 (Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo)  354

Articolo 1, commi 283-285 (Disposizioni in materia di pensione anticipata) 356

Articolo 1, commi 286 e 287 (Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa)  363

Articolo 1, commi 288-291 (Ape sociale). 365

Articolo 1, comma 292 (Opzione donna). 370

Articolo 1, comma 293 (Benefici economici per soggetti esposti all’amianto)  374

Articolo 1, commi 294-300 (Esoneri contributivi per assunzioni di determinati soggetti e proroga decontribuzione per imprenditori agricoli). 375

Articolo 1, comma 301 (Sostegno imprenditoria giovanile e femminile). 382

Articolo 1, comma 302 (Incremento del Fondo danni catastrofali) 384

Articolo 1, comma 303 (Istituzione Fondo sulla biodiversità agricola) 385

Articolo 1, commi 304 e 305 (Consiglio nazionale dei giovani). 388

Articolo 1, commi 306 e 307 (Lavoro agile per i cosiddetti lavoratori fragili e Risorse per le sostituzioni di personale nelle istituzioni scolastiche). 390

Articolo 1, comma 308 (Misure per favorire l’attività lavorativa dei detenuti)  393

Articolo 1, commi 309 e 310 (Disposizioni in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici e di incremento transitorio dei trattamenti pensionistici pari o inferiore al minimo). 394

Articolo 1, commi 311 e 312 (Disposizioni relative agli investimenti degli enti previdenziali di diritto privato e altre disposizioni relative all'INPGI). 400

Articolo 1, commi 313-321 (Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa) 404

Articolo 1, comma 322 (Rinegoziazione mutui ipotecari). 413

Articolo 1, comma 323 (Misure di semplificazione in materia di ISEE). 416

Articolo 1, commi 324-329 (Rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione e relativi utilizzi). 420

Articolo 1, commi 330-333 (Emolumento accessorio una tantum). 426

Articolo 1, commi 334-337 (Armonizzazione indennità amministrazione per il personale dell’ANPAL e dell’Ispettorato nazionale del lavoro). 428

Articolo 1, commi 338-341 (Misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e rifinanziamento del Fondo per le misure anti-tratta). 431

Articolo 1, commi 342-354 (Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali)  435

Articolo 1, comma 355 (Sostegno all’ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi) 442

Articolo 1, comma 356 (Contributo Confederazione Misericordie d’Italia). 443

Articolo 1, commi 357 e 358 (Norme in materia di assegno unico e universale per i figli a carico). 445

Articolo 1, comma 359 (Congedo parentale). 449

Articolo 1, commi 360 e 361 (Fondo per alfabetizzazione mediatica e digitale) 451

Articolo 1, commi 362-364 (Fondo per le periferie inclusive). 453

Articolo 1, comma 365 (Rimozione barriere architettoniche). 457

Articolo 1, commi 366-368 (Contributo straordinario in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza). 459


 

INDICE VOLUME II

 

Tavola di raffronto. 463

Articolo 1, commi 369-379 (Misure per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche). 479

Articolo 1, commi 380-382 (Disposizioni per l'attuazione del PNRR in materia di processo civile e di tirocinio dei magistrati ordinari). 486

Articolo 1, comma 383 (Concessioni autostradali). 495

Articolo 1, commi 384-388 (Mezzi di pagamento). 499

Articolo 1, commi 389 e 390 (Rifinanziamento dei contratti di sviluppo). 503

Articolo 1, comma 391 (Sostenimento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it). 512

Articolo 1, commi 392 e 393 (Proroga dell’operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI). 514

Articolo 1, comma 394 (Garanzie ISMEA per capitalizzazione imprese agricole)  519

Articolo 1, comma 395 (Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI). 521

Articolo 1, commi 396-401 (Promozione e sostegno delle comunità dei territori delle fondazioni di origine bancaria in difficoltà). 523

Articolo 1, commi 402 e 403 (Fondo per politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy). 528

Articolo 1, commi 404-413 (Fondazione Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore). 530

Articolo 1, commi 414-416 (Sostegno agli investimenti produttivi delle PMI). 534

Articolo 1, commi 417 e 418 (Sostegno del credito alle esportazioni). 537

Articolo 1, comma 419 (Fondo per la crescia sostenibile). 540

Articolo 1, comma 420 (Limite dei compensi degli organi apicali delle banche oggetto di intervento statale) 543

Articolo 1, comma 421 (Garanzia a favore di progetti del Green New Deal). 545

Articolo 1, comma 422 (Piano radio digitale - DAB). 548

Articolo 1, comma 423 (Termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 per la fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi). 549

Articolo 1, commi 424 e 425 (Fondo per la sovranità alimentare). 551

Articolo 1, comma 426 (Misure di contenimento del cosiddetto “mal secco degli agrumi”)  555

Articolo 1, comma 427 (Fondo per il ristoro delle aziende della filiera bufalina) 556

Articolo 1, commi 428-431 (Fondo per l’innovazione in agricoltura). 558

Articolo 1, comma 432 (Fondo per il recupero e la cura della fauna selvatica)  562

Articolo 1, comma 433 (Sostegno alle imprese colpite della flavescenza dorata della vite)  563

Articolo 1, commi 434 e 435 (Reddito alimentare). 565

Articolo 1, commi 436 e 437 (Indennità personale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste). 567

Articolo 1, comma 438 (Potenziamento strutture MASAF). 569

Articolo 1, comma 439 (Integrazione della dotazione finanziaria del Programma triennale della pesca e dell’acquacoltura). 571

Articolo 1, comma 440 (Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura). 573

Articolo 1, commi 441 e 442 (Funzionalità degli impianti ippici). 575

Articolo 1 commi 443-445 (Fondo per gli imprenditori agricoli per la raccolta di legname depositato nell’alveo dei fiumi). 576

Articolo 1, comma 446 (Assunzioni MIMIT). 580

Articolo 1, commi 447-449 (Controllo e contenimento della fauna selvatica). 582

Articolo 1, commi 450 e 451 (Agevolazioni per l’acquisto di alimentari di prima necessità)  588

Articolo 1, comma 452 (Assunzioni per il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste). 590

Articolo 1, commi 453-456 (Rifinanziamento fondo MASAF e misure di sostegno finanziario alle attività in ambito agricolo). 593

Articolo 1, comma 457 (Incremento dotazione Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR). 597

Articolo 1, comma 458 (Disposizioni in materia di revisione prezzi) 599

Articolo 1, commi 459-470 (Unificazione degli strumenti residuali di pianificazione e programmazione delle infrastrutture secondo criteri di rendimento) 603

Articolo 1, commi 471 e 472 (Fondo sicurezza lavoro portuale). 614

Articolo 1, commi 473-476 (Collegamento intermodale Roma-Latina). 616

Articolo 1, commi 477 e 478 (Trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa)  621

Articolo 1, commi 479-482 (Fondo ciclovie urbane intermodali) 624

Articolo 1, commi 483 e 484 (Metropolitana Milano M4 e rete trasporto Napoli)  626

Articolo 1, commi 485 e 486 (Riversamento somme Roma). 629

Articolo 1, commi 487-493 (Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente). 632

Articolo 1, commi 494-496 (Misure per l’insularità). 637

Articolo 1, comma 497 (Sospensione dell’aggiornamento biennale sanzioni amministrative previsto dal codice della strada). 638

Articolo 1, commi 498-502 (Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina). 640

Articolo 1, commi 503 e 504 (Misure a favore del settore dell’autotrasporto)  647

Articolo 1, comma 505 (Riduzione indennità usura strade da parte di mezzi agricoli)  649

Articolo 1, comma 506 (Finanziamento del lotto costruttivo n. 3 della linea ferroviaria Torino-Lione). 650

Articolo 1, commi 507 e 508 (Finanziamento delle tratte nazionali di accesso al tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione) 653

Articolo 1, commi 509 e 510 (Funivia Savona-San Giuseppe di Cairo). 656

Articolo 1, commi 511-513 (Finanziamento di assi viari stradali). 660

Articolo 1, comma 514 (Strade statali sismi 2009 e 2016). 663

Articolo 1, commi 515 e 516 (Strada Statale n. 4 Salaria). 665

Articolo 1, comma 517 (Corridoio Reno-Alpi). 667

Articolo 1, comma 518 (Progetto di sviluppo del territorio piemontese) 669

Articolo 1, commi 519 e 520 (Peschiera). 670

Articolo 1, comma 521 (Contributo straordinario alla Regione Calabria per opere pubbliche) 673

Articolo 1, commi 522-525 (Rafforzamento Autorità trasporti). 674

Articolo 1, commi 526 e 527 (Incremento dell’indennità di pronto soccorso). 675


 

Articolo 1, comma 528 (Stabilizzazione del personale sanitario e sociosanitario del SSN)  677

Articolo 1, comma 529 (Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all’Antibiotico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025). 679

Articolo 1, comma 530 (Programma nazionale di screening per diabete e celiachia)  683

Articolo 1, comma 531 (Finanziamento alla rete CAR-T e degli IRCCS della “Rete cardiovascolare” del Ministero della salute). 684

Articolo 1, commi 532-534 (Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie)  686

Articolo 1, commi 535 e 536 (Adeguamento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci). 688

Articolo 1, comma 537 (Risorse per il trattamento accessorio del personale del Ministero della salute). 693

Articolo 1, comma 538 (Disposizioni urgenti a sostegno della salute mentale)  696

Articolo 1, comma 539 (Incremento del Fondo per i test Next generation sequencing per il colangiocarcinoma). 698

Articolo 1, commi 540 e 541 (Payback farmaceutico). 701

Articolo 1, comma 542 (Modifica del regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico degli specializzandi). 704

Articolo 1, comma 543 (Estensione al 2027 dei contributi ai policlinici universitari)  706

Articolo 1, comma 544 (Incremento della quota premiale sulle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale). 708

Articolo 1, commi 545-547 (Presidi e strutture ospedaliere pubbliche al servizio del Basso Lazio). 711

Articolo 1, commi 548-554 (Promozione delle competenze STEM nel sistema educativo di istruzione e formazione). 713

Articolo 1, comma 555 (Estensione dei percorsi di orientamento scolastico). 719

Articolo 1, comma 556 (Nomina degli organi della Scuola di alta formazione dell’istruzione)  722

Articolo 1, commi 557-559 (Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica). 724


 

Articolo 1, comma 560 (Disposizioni in materia di edilizia scolastica). 736

Articolo 1, commi 561-563 (Misure in materia di istruzione e merito). 738

Articolo 1, comma 564 (Penalizzazioni economiche per le università che non rispettino il fabbisogno finanziario programmato). 744

Articolo 1, comma 565 (Risorse per l’assistenza informatica del MUR nell’attuazione del PNRR). 746

Articolo 1, comma 566 (Risorse per le borse di studio destinate a studenti universitari e AFAM)  748

Articolo 1, comma 567 (Riqualificazione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste). 750

Articolo 1, commi 568-571 (Contributo CNR,  disposizioni in materia di compensi e rimborsi di organismi ed esperti tecnico-scientifici e borse di studio vittime di reati). 751

Articolo 1, comma 572 (Quota premiale università non statali riconosciute). 754

Articolo 1, commi 573 e 574 (Progressioni di carriera per ricercatori e tecnologi negli EPR vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca) 756

Articolo 1, commi 575-578 (Indennità di amministrazione ANVUR). 757

Articolo 1, comma 579 (Computo delle borse di studio degli studenti universitari con disabilità ai fini della percezione di provvidenze pubbliche). 759

Articolo 1, comma 580 (Fondo alloggi studenti universitari fuori sede). . 762

Articolo 1, comma 581 (Contributo all’Istituto universitario di studi superiori di Pavia)  763

Articolo 1, commi 582 e 583 (Università a vocazione collegiale). 764

Articolo 1, comma 584 (Incremento dei fondi per le iniziative e i servizi delle AFAM a beneficio degli studenti con disabilità). 766

Articolo 1, comma 585 (Fondi per il progetto della Scuola europea di industrial engineering and management). 768

Articolo 1, commi 586 e 587 (Fondi per il rafforzamento delle Scuole Superiori d’Ateneo)  770

Articolo 1, comma 588 (Borse di studio per la formazione dei medici di medicina generale)  772


 

Articolo 1, commi 589-591 (Contributo straordinario alla regione Piemonte per la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell’innovazione di Torino)  775

 


 

INDICE VOLUME III

 

 

Tavola di raffronto. 779

Articolo 1, commi 592-594 (Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento). 795

Articolo 1, commi 595-602 (Aiuti di stato Covid e recupero aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali). 798

Articolo 1, commi 603-606 (Fondo per accrescere il livello e l'offerta professionale nel turismo). 807

Articolo 1, commi 607-609 (Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica). 810

Articolo 1, comma 610 (Cammini religiosi). 815

Articolo 1, commi 611 e 612 (Fondo per il turismo sostenibile). 816

Articolo 1, comma 613 (Sostegno alla maternità delle atlete non professioniste)  821

Articolo 1, commi 614 e 615 (Crediti d’imposta in materia sportiva). 823

Articolo 1, comma 616 (Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano). 828

Articolo 1, comma 617 (Incremento Fondo “Sport e periferie”). 830

Articolo 1, comma 618 (Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva). 832

Articolo 1, commi 619-626 (Trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in società per azioni). 836

Articolo 1, commi 627 e 628 (Finanziamento a favore di Sport e Salute per il progetto “Bici in Comune”). 844

Articolo 1, comma 629 (Progetto Filippide). 847

Articolo 1, comma 630 (Istituzione della “Carta della cultura Giovani” e della “Carta del merito”). 848

Articolo 1, comma 631 (Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo).. 855

Articolo 1, comma 632 (Istituzione di un fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero della cultura). 857

Articolo 1, comma 633 (Fondi per l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia finalizzati al censimento e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dei piccoli Comuni)  858

Articolo 1, comma 634 (Imprese culturali). 860

Articolo 1, comma 635 (Finanziamento della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce)  862

Articolo 1, comma 636 (Contributo all'Accademia Vivarium novum). 863

Articolo 1, commi 637 e 638 (Fondo editoria). 864

Articolo 1, commi 639-641 (Agevolazioni tributi immobiliari Accademia dei Lincei)  868

Articolo 1, commi 642 e 643 (Rifinanziamento del contratto tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Centro di produzione S.p.A.). 871

Articolo 1, comma 644 (Contributo al comune di Roma Capitale per le celebrazioni in occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a Via del Portico d'Ottavia)  873

Articolo 1, comma 645 (Concessione di un contributo al Censis). 874

Articolo 1, comma 646 (Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica). 876

Articolo 1, commi 647 e 648 (Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari)  878

Articolo 1, commi 649 e 650 (Misure per la funzionalità del Ministero della difesa)  881

Articolo 1, commi 651-655 (Disposizioni in materia di cassa di previdenza delle forze armate) 883

Articolo 1, commi 656 e 657 (Polizze assicurative Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco). 889

Articolo 1, commi 658 e 659 (Misure per la valorizzazione del settore nazionale della subacquea). 891

Articolo 1, commi 660 e 661 (Misure per assicurare l’attuazione degli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato). 892

Articolo 1, comma 662 (Assunzioni in deroga Forze di polizia e Vigili del fuoco)  894

Articolo 1, commi 663-665 (Istituzione del fondo per il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati). 897

Articolo 1, commi 666 e 667 (Potenziamento del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare). 902

Articolo 1, comma 668 (Risorse per assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra). 904

Articolo 1, commi 669-671 (Accoglienza profughi dall’Ucraina). 907


 

Articolo 1, comma 672 (Tecnologia robotica per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)  917

Articolo 1, comma 673 (Dotazioni tecnologiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la capacità di risposta negli scenari di incendio). 919

Articolo 1, comma 674 (Implementazione sistema IT-alert). 921

Articolo 1, comma 675 (Fondo per le strutture alloggiative del personale dei vigili del fuoco) 922

Articolo 1, commi 676 e 677 (Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana)  923

Articolo 1, commi 678 e 679 (Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio – C.P.R). 927

Articolo 1, commi 680 e 681 (Misure in materia di riconoscimento della protezione internazionale). 932

Articolo 1, comma 682 (Corpo nazionale dei vigili del fuoco  e risposta al rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico). 935

Articolo 1, comma 683 (Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell’interno)  937

Articolo 1, comma 684 (Spese per attività demandate ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica). 941

Articolo 1, commi 685-690 (Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata). 947

Articolo 1, comma 691 (Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica)  951

Articolo 1, commi 692 e 693 (Finanziamenti per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea) 952

Articolo 1, comma 694 (Bonifica area Trento Nord). 955

Articolo 1, commi 695 e 696 (Fondo per il contrasto al consumo di suolo). 956

Articolo 1, comma 697 (Interventi prevenzione dissesto idrogeologico Regione Calabria) 959

Articolo 1, commi 698-700 (Rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuali). 960

Articolo 1, comma 701 (Finanziamento per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l’ISPRA). 964

Articolo 1, commi 702-706 (Disposizioni per il completamento della Carta geologica d’Italia) 965

Articolo 1, commi 707 e 708 (Proventi aste CO2). 969

Articolo 1, commi 709-711 (Disposizioni in materia di personale in servizio all’estero)  971

Articolo 1, commi 712-716 (Misure per la funzionalità del MAECI). 976

Articolo 1, comma 717 (Personale docente e amministrativo madrelingua della Scuola europea di Brindisi). 978

Articolo 1, commi 718-722 (Interventi connessi alla presidenza italiana al G7 e partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo Monetario Internazionale). 980

Articolo 1, comma  723 (Aumento di capitale della Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa) 985

Articolo 1, comma 724 (Partecipazione al Nato Innovation Fund). 986

Articolo 1, comma 725 (Banca Asiatica di sviluppo). 987

Articolo 1, commi 726 e 727 (Rafforzamento delle strutture della Ragioneria Generale dello Stato)  988

Articolo 1, commi 728 e 729 (Consulenze presso il Ministero dell’economia e delle finanze)  991

Articolo 1, comma 730 (Alluvione Marche 2022). 993

Articolo 1, comma 731 (Contributi per gli eventi calamitosi a Maratea nei mesi di ottobre e novembre del 2022). 996

Articolo 1, commi 732 e 733 (Sisma Molise e Sicilia 2018). 997

Articolo 1, commi 734-737 (Sisma Ischia 2017). 1000

Articolo 1, commi 738-745 e 749-761 (Sisma Italia Centrale 2016). 1005

Articolo 1, commi 746-748 (Proroga esenzioni professionisti Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia). 1019

Articolo 1, commi 762 e 763 (Poteri CONSAP nella gestione delle garanzie pubbliche per finanziamenti a imprese danneggiate da eventi sismici). 1022

Articolo 1, commi 764-769 (Sisma Emilia 2012). 1024

Articolo 1, commi 770-773 (Sisma Abruzzo 2009). 1029

Articolo 1, comma 774 (Incremento del fondo di solidarietà comunale). 1033

Articolo 1, comma 775 (Avanzo libero e differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali). 1037

Articolo 1, commi 776-778 (Fondo per il potenziamento di sicurezza urbana da parte dei comuni). 1039

Articolo 1, commi 779 e 780 (Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni). 1042

Articolo 1, commi 781-784 (Misure in favore dei Comuni). 1044

Articolo 1, comma 785 (Conguaglio finale ristori COVID-19). 1051

Articolo 1, comma 786 (Stabilizzazione contributi ai comuni per ristori TASI)  1057

Articolo 1, comma 787 (Disposizioni in materia di imposta di soggiorno). 1060

Articolo 1, comma 788 (Adeguamento dei termini per l’attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR). 1062

Articolo 1, comma 789 (Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità). 1067

Articolo 1, comma 790 (Finanziamento del Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale). 1071

Articolo 1, commi 791-798 (Determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione). 1073

Articolo 1, commi 799- 804 (Istituzione della Segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP). 1086

Articolo 1, comma 805 (Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)  1091

Articolo 1, commi 806-814 (Fondo per l’insularità e Commissione bicamerale)  1093

Articolo 1, comma 815 (Proroghe in tema di occupazione di suolo pubblico per il settore della ristorazione) 1097

Articolo 1, commi 816-818 (Disposizioni in materia di regolazione finanziaria con le Regioni) 1099

Articolo 1, comma 819 e 821 (Interventi per favorire gli investimenti delle regioni a statuto ordinario). 1105

Articolo 1, comma 820 (Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori). 1110

Articolo 1, commi 822-824 (Ampliamento della capacità di spesa di regioni ed enti locali per l’emergenza energetica). 1115

Articolo 1, commi 825-828 (Disposizioni in materia di segretari comunali). 1118

Articolo 1, comma 829 (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). 1124

Articolo 1, commi 830 e 831 (Circoscrizioni di decentramento delle città metropolitane)  1127

Articolo 1, comma 832 (Oneri di servizio pubblico regione Friuli-Venezia Giulia)  1130


Articolo 1, comma 833 (Contributo in favore di Lampedusa e Linosa e altri comuni interessati da flussi migratori). 1131

Articolo 1, commi 834- 836 (Modifica della disciplina dell’IMU a seguito della legge della regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 2022 istitutiva dell’imposta locale immobiliare autonoma). 1133

Articolo 1, comma 837 (Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all’articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019). 1135

Articolo 1, comma 838 (Modifica alla disciplina del canone unico patrimoniale) 1140

Articolo 1, comma 839 (Norma di interpretazione autentica sull’iter di approvazione del Fondo di solidarietà comunale). 1142

Articolo 1, comma 840 (Oneri servizio pubblico regione Marche) 1145

Articolo 1, commi 841-845 (Ripiano pluriennale del disavanzo della Regione siciliana)) 1146

Articolo 1, commi 846-851 (Servizi cimiteriali del Comune di Palermo). 1149

Articolo 1, commi 852 e 853 (Contributo ai comuni sedi di città metropolitane della Regione siciliana). 1152

Articolo 1, comma 854 (Dotazione finanziaria a disposizione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo). 1155

Articolo 1, comma 855 (Rifinanziamento di Fondi per l’edilizia giudiziaria). 1157

Articolo 1, commi 856 e 857 (Fondo a favore di iniziative per il recupero e il reinserimento di detenuti, internati, per le loro famiglie, per il recupero di tossicodipendenti e per l' integrazione di stranieri sottoposti ad esecuzione penale). 1159

Articolo 1, comma 858 (Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale). 1161

Articolo 1, comma 859 (Giustizia riparativa). 1164

Articolo 1, commi 860 e 861 (Compensazione dei debiti degli avvocati). 1166

Articolo 1, comma 862 (Fondo rimborso spese legali per imputati assolti). 1169

Articolo 1, commi 863-866 (Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della Polizia penitenziaria) 1171

Articolo 1, commi 867-869 (Assunzioni uffici giudiziari). 1174

Articolo 1, comma 870 (Tabelle A e B). 1176

Articolo 1, commi 871-874 (Fondi). 1188

Articolo 1, commi 875 e 876 (Istituzione di un fondo per interventi di recupero e di restauro del patrimonio storico). 1193

Articolo 1, comma 877 (Spending review dei Ministeri). 1194

Articolo 1, comma 878 (Risparmi di spesa del Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria). 1200

Articolo 1, comma 879 (Risparmi di spesa Ministero della giustizia – razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale). 1202

Articolo 1, comma 880 (Riduzione delle spese per le intercettazioni). 1204

Articolo 1, comma 881 (Risparmi di spesa Presidenza del Consiglio – Soppressione InvestItalia). 1207

Articolo 1, commi 882 e 883 (Agenzia delle entrate). 1209

Articolo 1, comma 884 (Adeguamento tariffe operazioni in materia di motorizzazione)  1212

Articolo 1, comma 885 (Posticipo del reclutamento dei dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione e del merito e proroga degli incarichi temporanei in essere). 1213

Articolo 1, comma 886 (Incarichi temporanei di dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione e del merito). 1215

Articolo 1, comma 887 (Trattamento pensionistico per i cosiddetti lavoratori precoci)  1218

Articolo 1, comma 888 (Autorizzazione di spesa Fondo per il pensionamento anticipato addetti a lavorazioni pesanti). 1220

Articolo 1, comma 889 (Risorse Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza) 1221

Articolo 1, comma 890 (Interpretazione del regime fiscale delle competenze attribuite ad avvocati e procuratori dello Stato) 1224

Articolo 1, commi 891-893 (Fondo per Ministeri per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato). 1227

Articolo 1, commi 894 e 895 (Proroga superbonus al 110 per cento). 1230

Articolo 1, commi 896 e 897 (Potenziamento della Corte dei conti). 1235

Articolo 1, comma 898 (Comando o distacco di dipendenti di società a controllo pubblico e di enti pubblici non economici presso pubbliche amministrazioni). 1238


Articolo 1, commi 899-902 (Misure in materia di Strategia nazionale di cybersicurezza)  1240

Articolo 1, comma 903 (Clausola di salvaguardia). 1245

SEZIONE II – APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Articoli 2-17 (Approvazione stati di previsione del Ministeri –  Finanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni di leggi di spesa). 1247

Articoli 18-20 (Quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato) 1277

Articolo 21 (Entrata in vigore). 1286

 

 

 

 

 


Tavola di raffronto

Oggetto

A.C. 643
Art. co.

A.C. 643-A/R Art. co.

A.S. 442, Legge n. 197/2022

Risultati differenziali bilancio dello Stato

1

1

1

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

2

2-9

2-9

Interventi per l’efficientamento energetico (superbonus)

 

9-bis

10

Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023

3

10-11

11-12

Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023

4, co. 1

12

13

Riduzione IVA somministrazioni energia termica prodotta con gas metano

 

12-bis

14

Contenimento dei prezzi nel settore del gas naturale

4, co. 2

13

15

Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento

 

13-bis

16

Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas

5

14-16

17-19

Fiscalizzazione oneri generali di sistema impropri per attuazione obiettivo M1C2-7 PNRR

6

17-20

20-23

Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale

7

21-23 e 23-bis

24-28

Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali

8

24

29

Attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia

9

25-33

30-38

Proroga del termine dell’entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato

 

33-bis e 33-ter

39-40

Riduzione dei consumi di energia elettrica

10

34-37

41-44

Estensione del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca

11

38-43

45-50

Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca

 

43-bis

51

Settore del vetro di Murano

 

43-ter-quater

52-53

Modifiche al regime forfetario

12

44

54

Flat tax incrementale (tassa piatta incrementale)

13

45-47

55-57

Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande

14

48-52

58-62

Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti

15

53

63

Differimento termini decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax

16

54

64

Disposizioni finanziarie per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio

 

54-bis-54-octies

65-71

Aliquota IVA per prodotti dell’infanzia e per la protezione dell’igiene intima femminile

17

55

72

Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet

 

55-bis

73

Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l’acquisto prima casa per under 36

18

56-57

74-75

Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare (detrazione IVA imprese costruttrici)

 

57-bis

76

Norma imposta sostitutiva AVS-LPP SVIZZERA

19

58-59

77-78

Pensioni corrisposte dal  Principato di Monaco

 

59-bis

79

Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari

20

60

80

Esenzione IMU su immobili occupati

21

61-62

81-82

Piano potenziamento cure palliative

 

62-bis

83

Disposizioni in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali

22

63-65

84-86

Imposta sostitutiva sulle riserve di utili

23

66-74

87-95

Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri

24

75-76

96-98

Esclusioni ai fini della tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri

 

76-bis e 76-ter

98-99

Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali

25 co.1-6

77-82

100-105

Estromissione dei beni delle imprese

25 co. 7

83

106

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni

26

84-86

107-109

Agevolazioni piccola proprietà contadina

 

86-bis

110

Agevolazioni tributarie trasferimenti di proprietà di fondi rustici

 

86-ter

111

Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative

27

87, 87-bis e 88

112-114

Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023

28

89-93, 93-bis e 93-ter

115-121

Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo

29

94

122

Proroga della scadenza delle concessioni per l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici

30

95, 95-bis e 95-ter

123-125

Tassazione delle operazioni su cripto-attività

31

96-100

126-130

Valutazione cripto-attività

32

101-102

131-132

Rideterminazione del valore delle cripto-attività

33

103-107

133-137

Regolarizzazione delle cripto-attività

34

108-113

138-143

Imposta di bollo sulle cripto-attività

35

114-117

144-147

Rafforzamento del presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA

36

118-120

148-150

Vendita di beni tramite piattaforme digitali

37

121

151

Responsabilità cessionario e committente per operazioni inesistenti

 

121-bis

152

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

38

122-128

153-161

Compartecipazione alla spesa sanitaria della Regione Siciliana

 

128-quater

162

Estensione termini versamento ritenute d'acconto per enti dello sport

 

128-bis-128-ter e 128-quinquie-128-septies

163-165

Regolarizzazione irregolarità formali

39

129-136

166-173

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

40

137-141

174-178

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

41

142-148

179-185

Definizione agevolata delle controversie tributarie

42

149-167

186-205

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

43

168-174

206-212

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione

44

175-180

213-218

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale

45

181-183

219-221

Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015

46

184-189 e 189-bis-189*-quater

222-230

Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022

47

190-211

231-252

Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità

48

212-213

253-254

Modifiche all’articolo 162 del DPR 917 del 1986 per l’implementazione in Italia della c.d. Investment Management Exemption

49

214

255

Potenziamento dell’Amministrazione finanziaria

50

215-215-bis

256-257

Disposizioni in materia di gestione dei sistemi informativi strumentali al servizio nazionale della riscossione

 

215-ter-215-octies

258-263

Imposta sulle riserve matematiche – rami vita

51

216

264

Proroga agevolazioni fiscali Mezzogiorno

 

216-ter-216-septies

265-270

Proroga dei termini di riversamento del credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo

 

216-octies-216-novies

271-272

Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese

 

216-decies-216-duodecies

273-275

Soglie per l’accesso alla contabilità semplificata

 

216-ter-decies

276

Incremento delle detrazioni fiscali prevista per l'acquisto di mobili

 

216-quater-decies

277

Fondo indennizzo immobili Taranto ILVA

 

216-quinquies-decies-216-septiesdecies

278-280

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

52

217

281

Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo

 

217-bis

282

Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile (Quota 103)

53

218-220

283-285

Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori

54

221-222

286-287

APE sociale

55

223-226

288-291

Opzione donna

56

227

292

Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all’amianto

 

227-bis

293

Proroga dell’esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli

57

228-234

294-300

Sostegno all’imprenditoria giovanile e femminile e contrasto ai cambiamenti climatici e valorizzazione biodiversità

 

234-bis-234-quater

301-303

Consiglio nazionale dei giovani

 

234-quinquies-234-sexies

304-305

Disposizioni in materia di lavoro agile per soggetti fragili e finanziamenti supplenze

 

234-septies e 234-septies.1

306-307

Misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti

 

234-octies

308

Revisione del meccanismo di indicizzazione per il biennio 2023-2024 e estensione per le pensioni minime delle misure di supporto per contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche (Perequazione pensioni)

58

235-236

309-310

Disposizioni in materia di enti di previdenza di diritto privato

 

236-bis-236-ter

311-312

Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa

59

237-239, 239-bis-240-244

313-321

Rinegoziazioni mutui ipotecari

 

244-bis

322

Misure di semplificazione in materia di ISEE

60

245

323

Rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione e relativi utilizzi

61

246-251

324-329

Emolumento accessorio una tantum

62

252-255

330-333

Armonizzazione indennità amministrazione per il personale ANPAL e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

 

255-bis-255-quinquies

334-337

Misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e rifinanziamento del Fondo per le misure anti-tratta

63

256-257-ter

338-341

Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali

64

258

342

Impiego occasionale della manodopera in agricoltura

 

258-bis-258-terdecies

343-354

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi

 

258-quaterdecies

355

Contributo carburante Misericordie d’Italia

 

258-quiesdecies

356

Assegno unico universale

65

259-260

357-358

Congedo parentale

66

261

359

Fondo per alfabetizzazione mediatica e digitale

 

261-bis-261-ter

360-361

Fondo per le periferie inclusive

67

262-264

362-364

Detrazioni per barriere architettoniche

 

264-bis

365

Disposizioni in favore degli enti erogatori di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali

 

264-ter-264-quinquies

366-368

Misure per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche

68

265-275

369-379

Disposizioni per l’attuazione del PNRR in materia di processo civile e di tirocinio dei magistrati ordinari

 

275-bis-275-quater

380-382

Concessioni autostradali

 

275-quinquies

383

Misure in materia di mezzi di pagamento

69

276-277-quater

384-388

Rifinanziamento dei contratti di sviluppo

70

278-279

389-390

Sostenimento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it

71

280

391

Proroga dell’operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI

72

281-282

392-393

Garanzie ISMEA per capitalizzazione imprese agricole

 

282-bis

394

Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI

73

283

395

Promozione e sostegno comunità dei territori delle fondazioni bancaria attraverso la fusione degli enti

 

283-bis-283-septies

396-401

Fondo per politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy

74

284-285

402-403

Fondazione Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore

 

285-bis-285-undecies

404-413

Sostegno agli investimenti produttivi delle PMI

 

285-duodecies-285-quaterdecies

414-416

Sostegno del credito alle esportazioni

 

285-quinquiesdecies- 285-sexiesdecies

417-418

Fondo crescita sostenibile imprese cooperative

 

285-septiesdecies

419

Limite ai compensi degli organi apicali delle banche oggetto di intervento statale

 

285-duodevicies

420

Garanzia a favore di progetti del Green New Deal

75

286

421

Digitalizzazione ed attuazione del Piano Radio Digitale DAB

 

286-bis

422

Credito di imposta Termini di consegna beni ordinati entro 31 dicembre 2022

 

286-ter

423

Fondo per la Sovranità Alimentare

76

287-288

424-425

Fondo per il contenimento “mal secco agrumi”

 

287-bis

426

Ristoro imprese filiera bufalina

 

288-ter

427

Fondo per l’innovazione in agricoltura

77

289-292

428-431

Fondo recupero fauna selvatica

 

292-bis

432

Imprese colpite dalla flavescenza dorata

 

292-ter

433

Reddito alimentare

 

292-quater-292-quinquies

434-435

Indennità di amministrazione personale non dirigente MASAF

 

292-sexies-292-septies

436-437

Potenziamento strutture del MASAF

 

292-octies

438

Dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura

 

292-novies

439

Fondo di solidarietà nazionale

 

292-decies

440

Fondo impianti ippici

 

292-undecies-292-duodecies

441-442

Raccolta legname alvei dei fiumi

 

292-terdecies-292-quinquiesdecies

443-445

Dotazione organica Ministero Imprese e Made in Italy

 

292-sexiesdecies

446

Controllo e contenimento della fauna selvatica

 

292-septiesdecies-292-undevicies

447-449

Agevolazioni per l’acquisto di alimentari di prima necessità

78

293-294

450-451

Assunzioni per il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

 

294-bis

452

Rifinanziamento fondo MASAF e misure di sostegno finanziario alle attività in ambito agricolo (AGEA)

 

294-ter-294-sexies

453-456

Dotazione per l’attività di ordine tecnico operativo per il PNRR di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

 

294-septies

457

Disposizioni in materia di revisione prezzi

79

295

458

Unificazione degli strumenti residuali di pianificazione e programmazione delle infrastrutture secondo criteri di rendimento

80

296-307

459-470

Fondo sicurezza lavoro portuale

 

307-bis-307-ter

471-472

Collegamento intermodale Roma Latina

 

307-quater-307-septies

473-476

Trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa

81

308-309

477-478

Fondo ciclovie urbane intermodali

 

309-bis-309-quinquies

479-482

Metropolitana Milano M4, rete trasporto Napoli

 

309-sexies-309-septies

483-484

Riversamento somme del Comune di Roma

 

309-octies-309-novies

485-486

Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente

82

310-316

487-493

Misure per l’insularità

 

316-bis-316-quater

494-496

Sospensione aggiornamento biennale sanzioni amministrative codice della strada

83

317

497

Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina

84

318-322

498-502

Misure a favore del settore dell’autotrasporto

85

323-324

503-504

Riduzione indennizzo usure strade a causa di mezzi agricoli

 

324-bis

505

Finanziamento terzo lotto costruttivo Torino -Lione

86

325

506

Finanziamento tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino-Lione

87

326-327

507-508

Funivia Savona – San Giuseppe di Cairo

 

327-bis-327-ter

509-510

Strada Statale 106 Jonica

88

328-329

511-512

Infrastrutture stradale regione Abruzzo

 

329-bis

513

Strade sismi

89

330

514

Strada Statale n. 4 Salaria

90

331-332

515-516

Finanziamento per la progettazione della linea ferroviaria Chiasso-Monza nell’ambito del corridoio Reno-Alpi

91

333

517

Progetto di sviluppo del territorio piemontese

 

333-bis

518

Finanziamento per la messa in sicurezza e l’ammodernamento del sistema idrico del Peschiera

92

334-335

519-520

Contributo contro il divario infrastrutturale in Calabria

 

335-bis

521

Rafforzamento Autorità Regolazione Trasporti

 

335-ter-335-sexies

522-525

Incremento dell’indennità di pronto soccorso

93

336-337

526-527

Personale sanitario retribuzione medici

 

337-bis

528

Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025

94

338

529

Fondo Programma nazionale screening diabetico

 

338-bis

530

Rete CAR-T e IRCCS

 

338-ter

531

Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie

95

339-341

532-534

Adeguamento del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci

96

342-343

535-536

Incremento risorse per personale non sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità.

 

343-bis

537

Sostegno salute mentale

 

343-ter

538

Fondo test Next generation sequencing

 

343-quater

539

Payback farmeceutico

 

343-quinquies-343-sexies

540-541

Disposizione diretta a modificare il regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico degli specializzandi

97

344

542

Policlinici universitari

 

344-bis

543

Quota premiale risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale

 

344-ter

544

Presidi e strutture ospedaliere pubbliche al servizio del Basso Lazio

 

344-quater-344-sexies

545-547

Promozione delle competenze STEM nelle istituzioni scolastiche

98

345-351, 351-bis-351-ter

548-556

Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica

99

352-353 e 353-bis

557-559

Edilizia scolastica

 

353-ter

560

Misure in materia di istruzione e merito

100

354-356

561-563

Penalizzazioni università che non rispettino il fabbisogno finanziario programmato

101, co. 1

357

564

Risorse per l’assistenza informatica del MUR nell’attuazione del PNRR

101, co. 2

358

565

Borse di studio studenti universitari e AFAM

101, co. 3

359

566

Contributo per la riqualificazione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste

 

359-bis

567

Contributo CNR e disposizioni in materia di compensi e rimborsi di organismi ed esperti tecnico-scientifici. Borse di studio per vittime di reati

 

359-ter-359-sexies

568-571

Disposizioni concernenti le università non statali legalmente riconosciute

 

359-septies

572

Progressione di carriera per ricercatori e tecnologi negli EPR vigilati dal MUR

 

359-novies-359-decies

573-574

Perequazione indennità di amministrazione ANVUR

 

359-undecies-359-quaterdecies

575-578

Borse di studio destinate a studenti universitari con disabilità

 

359-quinquiesdecies

579

Fondo alloggi studenti universitari fuori sede

 

359-sexiesdecies

580

Fondo funzionamento Università Studi superiori di Pavia

 

359-septiesdecies

581

Fondo per la valorizzazione università a vocazione collegiale

 

359-duodevicies-359-undevicies

582-583

Studenti con disabilità nelle AFAM

 

359-vicies

584

Finanziamenti Scuola europea di industrial engineering and management

 

359-vicies semel

585

Scuole superiori ordinamento speciale

 

359-vicies bis -359-vicies ter

586-587

Borse di studio medici in formazione specialistica

 

359-vicies quater

588

Parco della salute di Torino

 

359-vicies quinquies-359-vicies septies

589-591

Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento

102

360-362

592-594

Aiuti di stato Covid e recupero aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali

103

363-370

595-602

Fondo per accrescere il livello e l’offerta professionale nel turismo

104

371-374

603-606

Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica

105

375-377

607-609

Cammini religiosi

 

377-bis

610

Fondo per il turismo sostenibile

106

378-379

611-612

Sostenere la maternità delle atlete non professioniste

107, co. 1

380

613

Crediti d’imposta impianti sportivi

107, co. 2-3

381-382

614-615

Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano

107, co. 4

383

616

Incremento Fondo “Sport e periferie”

107, co. 5

384

617

Incremento Fondi speciali per lo sport per l’impiantistica sportiva

107, co. 6

385

618

Trasformazione in SPA dell’Istituto per il Credito sportivo

 

385-bis-385-novies

619-626

Società sport e salute – Progetto Bici in comune

 

385-decies-385-undecies

627-628

Fondo disabilità sportive – Progetto Filippide

 

385-duodecies

629

“Carta della Cultura giovani” e “Carta del merito”

108

386

630

Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo

 

386-bis

631

Istituzione di un Fondo nello stato di previsione del MIC

 

386-ter

632

Finanziamento Unione nazionale pro-loco

 

386-quater

633

Imprese culturali

 

386-quinquies

634

Fondazione Biblioteca Benedetto Croce

 

386-sexies

635

Istituzione culturale denominata  Accademia  Vivarium  novum

 

386-septies

636

Contabilità speciali Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (per interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale)

109
Stralciato

 

 

Fondo editoria

110

387-388

637-638

Agevolazioni tributi locali Accademia dei Lincei

 

388-bis-388-quater

639-641

Proroga contratto Centro di produzione SPA (Radio Radicale)

 

388-quinquies-388-sexies

642-643

80° anniversario rastrellamento Portico d’Ottavia

 

388-septies

644

Contributo Censis

 

388-octies

645

Fondazione Ascoli cultura ebraica

 

388-novies

646

Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario

111

389-390

647-648

Misure per la funzionalità del Ministero della difesa

 

390-bis-390-ter

649-650

Disposizioni in materia di cassa di previdenza delle Forze armate

112

391-395

651-655

Polizze assicurative Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco

 

395-bis-395-ter

656-657

Misure per la valorizzazione del settore della subacquea

 

395-quater-395-quinquies

658-659

Misure per assicurare l’attuazione degli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato

113

396-397

660-661

Assunzioni in deroga Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

397-bis

662

Istituzione del fondo per il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati

114

398-400

663-665

Carabinieri per la tutela agroalimentare

 

400-bis-400-ter

666-667

Risorse per assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra

115

401

668

Accoglienza profughi dall’Ucraina

116

402-404

669-671

Disposizioni per lo sviluppo di tecnologia robotica per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

117

405

672

Investimenti tecnologici per il miglioramento della capacità di risposta negli scenari di incendio

118

406

673

Implementazione sistema IT-Alert

 

406-bis

674

Fondo per le strutture alloggiative del personale dei vigili del fuoco

 

406-ter

675

Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana

119

407-408

676-677

Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio – C.P.R

120

409-410

678-679

Misure in materia di riconoscimento di protezione internazionale

121

411-412

680-681

Disposizioni per l’aggiornamento e il potenziamento del sistema di risposta al rischio NBCR

122

413

682

Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell’interno

123

414

683

Spese per attività demandate ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica

 

414-bis

684

Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata

124

415-420

685-690

Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica

125

421

691

Finanziamenti per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea

126

422-423

692-693

Bonifica SIN TrentoNord

 

423-bis

694

Fondo per il contrasto al consumo di suolo

127

424-425

695-696

Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria

 

425-bis

697

Rafforzamento Autorità di bacino distrettuali

 

425-ter-425-quinquies

698-700

Finanziamento per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l’ISPRA

128

426

701

Completamento Carta geologica d’Italia

 

426-bis-426-quinquies

702-705

Cartografia geologica

 

426-sexies

706

Proventi aste CO2

 

426-septies-426-octies

707-708

Disposizioni in materia di personale in servizio all’estero

129

427-429

709-711

Personale a contratto uffici all’estero

 

429-bis

712

Misure per la funzionalità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

 

429-ter-429-sexies

713-716

Assunzioni personale docente madrelingua

 

429-septies

717

Attuazione interventi connessi alla presidenza italiana al G7

130

430

718

Partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo Monetario Internazionale

 

430-bis-430-quater

719-721

Convenzione con Eutalia srl per le attività di supporto all’elaborazione dei contenuti del programma della Presidenza italiana del G7

 

430-quinquies

722

Aumento di capitale della banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa

 

430-sexies

723

Partecipazione al Nato Innovation Fund

 

430-septies

724

Banca Asiatica di Sviluppo

 

430-octies

725

Rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

 

430-novies-430-decies

726-727

Consulenza società, esperti e singoli per MEF

 

430-undecies-430-duodecies

728-729

Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022

131

431

730

Eventi calamitosi Maratea

 

431-bis

731

Sisma Molise e Sicilia 2018

132

432-433

732-733

Sisma Ischia 2017

133

434-437

734-737

Sisma Italia Centrale 2016

134

438-445 e 446-458

738-745 e 750-761

Proroga esenzioni professionisti Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia

 

445-bis-445-quater

746-749

Garanzie CONSAP per imprese danneggiate da eventi sismici

 

458-bis-458-ter

762-763

Sisma Emilia 2012

135

459-464

764-769

Sisma Abruzzo 2009

136

465-468

770-773

Incremento del fondo di solidarietà comunale

137

469

774

Avanzo libero enti locali e differimento termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023

 

469-bis

775

Fondo sicurezza urbana

 

469-ter-quinquies

776-778

Risorse per progettazione

138

470-471

779-780

Misure in favore dei Comuni

 

471-bis-471-quinquies

781-784

Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid

139

472

785

Stabilizzazione contributi ai comuni per ristori TASI

140

473

786

Imposta di soggiorno

 

473-bis

787

Adeguamento dei termini per l’attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR

141

474

788

Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità

142

475

789

Finanziamento del Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale

 

475-bis

790

Determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione

143

476-484

791-798

Istituzione della Segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP

 

484-bis-484-septies

799-804

Commissione tecnica Fabbisogni standard

 

484-octies

805

Fondo insularità e Commissione bicamerale

 

484-novies-484-septiesdecies

806-814

Proroga occupazione suolo pubblico per il settore della ristorazione

 

484-duodevicies

815

Disposizioni in materia di regolazione finanziaria con le Regioni

144

485-487

816-818

Interventi per favorire gli investimenti delle regioni a statuto ordinario

 

487-bis e 487-quater

819 e 820

Fondo legalità e tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori

 

487-ter

820

Ampliamento della capacità di spesa di regioni ed enti locali per l’emergenza energetica

 

487-quinquies-487-septies

822-824

Disposizioni in materia di segretari comunali

145

488-491

825-828

Anticipazioni di liquidità regioni disavanzo sanitario

 

491-bis

829

Circoscrizioni di decentramento città metropolitane

 

491-ter-491-quater

830-831

Oneri di servizio pubblico regione Friuli-Venezia Giulia

146

492

832

Disposizioni urgenti in favore del comune di Lampedusa e Linosa e di altri comuni

 

492-bis

833

Modifica della disciplina dell’IMU a seguito della legge n. 17 del 2022 della regione Friuli Venezia-Giulia istitutiva dell’ILIA

 

492-ter-492-quinquies

834-836

Modifica prospetto aliquote IMU

 

492-sexies

837

Modifica del Canone unico patrimoniale

 

492-novies

838

Norma di interpretazione autentica sull’iter di approvazione del Fondo di solidarietà comunale

 

492-decies

839

Oneri servizio pubblico regione Marche

 

492-undecies

840

Ripiano pluriennale del disavanzo della Regione Siciliana

 

492-duodecies-492-sedecies

841-845

Servizi cimiteriali del Comune di Palermo

 

492-septies decies-492-vicies bis

846-851

Contributi alle città metropolitane della Regione Siciliana

 

492-vicies ter-492-vicies quater

852-853

Dotazione finanziaria a disposizione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

147

493

854

Rifinanziamento di Fondi per l’edilizia giudiziaria

148

494

855

Giustizia penitenziaria

 

494-bis-494-ter

856-857

Assunzioni funzionario giuridico pedagogico

 

494-quater

858

Giustizia riparativa

149

495

859

Compensazione dei debiti degli avvocati

150

496-497

860-861

Fondo imputati assolti

 

497-bis

862

Assunzioni polizia penitenziaria

 

497-ter-497-sexies

863-866

Assunzioni uffici giudiziari

 

497-septies-497-novies

867-869

Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - parte corrente e conto capitale (Tabella A e B)

151

498

870

Fondi

152

499-502 e 502-bis

871-874

Fondo per il recupero patrimonio storico

 

502-ter e 502-quater

875-876

Spending review dei Ministeri

153, co. 1

503

877

Risparmi di spesa Ministero della Giustizia - riorganizzazione ed efficientamento dei servizi degli istituti penitenziari

153, co. 2

504

878

Risparmi di spesa Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, assicura - efficientamento processi di lavoro e razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale

153, co. 3

505

879

Riduzione spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni

153, co. 4

506

880

Risparmi di spesa della Presidenza del Consiglio

153, co. 5

507

881

Riorganizzazione e personale Agenzia delle entrate

153, co. 6-7

508-509

882-883

Adeguamento tariffe operazioni in materia di motorizzazione

153, co. 8

510

884

Attuazione disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione

153, co. 9
Stralciato

 

 

Reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione

153, co. 10

511

885

Posti relativi a concorsi già indetti per l’assunzione di docenti nella scuola secondaria

153, co. 11

512

886

Riduzione stanziamenti per anticipo pensionistico

153, co. 12

513

887

Riduzione fondo pensionamenti anticipati

 

513-bis

888

Organizzazione spese dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

153, co. 13

514

889

Interpretazione regime fiscale Avvocatura generale dello Stato

153, co. 14

515

890

Fondo per Ministeri per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato

153, co. 15-17

516-518

891-893

Superbonus

 

518-bis-518-ter

894-895

Potenziamento della Corte dei conti

 

518-quater-518-quinquies

896-897

Disposizioni in materia di distacco e/o comando dei dipendenti delle società a controllo pubblico

 

518-sexies

898

Misure in materia di Strategia nazionale di cybersicurezza

154

519-522

899-902

Clausola di salvaguardia

 

522-bis

903

SEZIONE II

Art.

Art.

Art.

Entrata

155

2

2

Ministero dell'economia e delle finanze

156

3

3

Ministero delle imprese e del made in Italy

157

4

4

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

158

5

5

Ministero della giustizia

159

6

6

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

160

7

7

Ministero dell'istruzione e del merito

161

8

8

Ministero dell'interno

162

9

9

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

163

10

10

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

164

11

11

Ministero dell’università e della ricerca

165

12

12

Ministero della difesa

166

13

13

Ministero dell’agricoltura, sovranità alimentare e foreste

167

14

14

Ministero della cultura

168

15

15

Ministero della salute

169

16

16

Ministero del turismo

170

17

17

Totale generale della spesa e quadri riassuntivi

171-173

18-20

18-20

Entrata in vigore

174

21

21

 

 

 

 


SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Articolo 1, comma 1
(Risultati differenziali)

 


1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2023, 2024 e 2025, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.


 

 

La disposizione fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa.

 

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), la disposizione in esame determina, mediante rinvio all'allegato 1 annesso alla legge di bilancio medesima, i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per ciascun anno del triennio di riferimento (2023, 2024 e 2025).

I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

 

Tabella 1: risultati differenziali                                    (importi in milioni di euro)

 

2023

2024

2025

COMPETENZA

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

206.000

138.500

116.500

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

516.820

451.968

435.240

CASSA

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

261.000

180.500

152.500

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

571.831

493.968

471.240

 

Si rammenta che il saldo netto da finanziare (SNF) è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato finanziario, invece, rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che non sono coperte dalle entrate finali. Tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

 

Si rammenta inoltre che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, della legge di contabilità e finanza pubblica, i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sono determinati dal presente articolo coerentemente con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica medesima, riguardante i contenuti del Documento di economia e finanza pubblica (DEF). Tali obiettivi per il triennio di riferimento sono stati aggiornati da ultimo lo scorso novembre dalla Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) 2022 (cfr. la tavola II.1 a pagina 18 della NADEF 2022), la quale indica un indebitamento netto programmatico pari a -4,5% del PIL nel 2023, -3,7% nel 2024 e -3,0% nel 2025, obiettivi confermati dal successivo Documento programmatico di bilancio 2023.

A tali valori corrispondono, in base alla tavola di "Raccordo tra il saldo netto da finanziare (SNF) programmatico e il conto PA programmatico 2023-2025" contenuta nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio i seguenti valori, in termini di competenza, del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato: 201 miliardi di euro per l'anno 2023, 134 miliardi per il 2024, 113 miliardi per il 2025. Tali valori sono pertanto coerenti con il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di competenza riportati nell'allegato 1 all'articolo in esame.

Su tale percorso programmatico, le Camere si sono espresse favorevolmente con l'approvazione della risoluzione n. 6/00006 del Senato e della risoluzione n. 6/00006 della Camera.


 

Articolo 1, commi 2-9
(
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore
delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale
)

 


2. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre dell'anno 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 2, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 4, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

6. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel quarto trimestre dell'anno 2022 e nel primo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre dell'anno 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonché, in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui commi da 2 a 5, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


 

 

I commi da 2 a 9 riconoscono anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese, e da ultimo estesi alle spese relative all’energia e al gas sostenute fino a dicembre 2022.

Si tratta in particolare:

§  del credito d’imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 45% (in luogo del 40%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di primo trimestre 2023;

§  del credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 35% (in luogo del 30 per cento) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;

§  del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 45% per cento (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

§  del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 45% (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d’imposta e il regime di cedibilità, tra l’altro fissando al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione.

 

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle predette agevolazioni con la circolare 13/E del 2022.

 

Credito d’imposta imprese energivore (comma 2)

Il comma 2 riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017), a condizione che i relativi costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Per effetto delle norme in esame, l’ammontare dell’agevolazione è pari al 45 % delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. Le disposizioni in commento, dunque, oltre a prorogare l’agevolazione, ne elevano la misura dal previgente 40 al 45%.

L’agevolazione è riconosciuta anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica; sempre in tale ipotesi, il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PUN, ovvero il prezzo di riferimento dell’energia elettrica in Italia acquistata alla borsa elettrica).

 

L’articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2022 ha concesso alle imprese "energivore" che hanno subito un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

L’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 17 del 2022 ha riconosciuto alle medesime imprese un analogo credito di imposta, originariamente pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022 ha incrementato dal 20 al 25 per cento la quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. L’articolo 6, comma 1 del decreto-legge n. 115 del 2022 ha prorogato l’agevolazione al 25 per cento anche nel terzo trimestre 2022. Successivamente l’agevolazione è stata estesa ai mesi di ottobre e novembre 2022 dal decreto-legge n. 144 del 2022 nella misura del 40 per cento e, infine, il decreto-legge n. 176 del 2022 l’ha estesa, nella medesima misura del 40 per cento, al mese di dicembre 2022.

 

Le imprese a forte consumo di energia elettrica sono identificate, in base alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, come quelle che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

§  operano nei settori dell’Allegato 3 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.);

§  operano nei settori dell’Allegato 5 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell’allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al valore medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato non inferiore al 20 per cento;

§  non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del decreto legge n. 83 del 2012;

 

Di seguito si illustra l’andamento della misura del credito d’imposta in parola, come modificata nel tempo:

 

Destinatari

I trim. 2022
(DL 4/2022)

II trim. 2022
(DL 17 e 21/2022)

III trim. 2022
(DL 115/2022)

Ott. Nov. 2022
(DL 144/2022)

Dic. 2022
(DL 176 /2022)

I trim. 2023
(DLB)

Imprese energivore

20%

25%*

25%

40%

40%

45%

 

*Il credito di imposta, originariamente fissato nella misura del 20 per cento per il secondo trimestre 2022 dal decreto-legge n. 17 del 2022, è stato così rideterminato dal decreto-legge n. 21 del 2022.

Credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (comma 3)

Il comma 3 attribuisce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 35 per cento (in luogo del previgente 30 per cento) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023. Tale acquisto va comprovato mediante le relative fatture. L’agevolazione è concessa qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

 

L’articolo 3 del decreto-legge n. 21 del 2022 ha concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari originariamente al 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. L’articolo 2 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha elevato la misura del predetto credito innalzando dal 12 al 15 per cento l’importo della spesa agevolabile, riferita al secondo trimestre 2022. Come per le misure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l’agevolazione è stata estesa al terzo trimestre 2022 dall’articolo 6 del decreto-legge n. 115 del 2022.

L’articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 144 del 2022 ha riconosciuto l’agevolazione a un novero diverso e più ampio di imprese, e cioè quelle dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, altresì elevando l’agevolazione al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. L’agevolazione spetta, nella medesima misura del 30%, anche per il mese di dicembre 2022 (decreto-legge n. 176 del 2022).

Credito d’imposta per le imprese gasivore (comma 4)

Il comma 4 riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale (cd. gasivore), a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas medesimo, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento (in luogo della precedente misura del 40 per cento) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Il contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Viene definita “impresa a forte consumo di gas naturale” quella di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali operante in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541 (comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2022).

 

L’articolo 15.1 del decreto-legge n. 4 del 2022 (introdotto dal decreto-legge n. 50 del 2022) ha riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta dalle imprese gasivore per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022. L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022 ha riconosciuto alle cosiddette "gasivore", ad analoghe condizioni, un credito di imposta pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. L’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022 ha poi incrementato dal 15 al 20 per cento la quota delle spese sostenute oggetto del contributo straordinario. L’articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha ulteriormente elevato dal 20 al 25 per cento la quota della spesa agevolabile sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. L’agevolazione è stata estesa, nella medesima misura del 25 per cento, anche ai costi sostenuti nel terzo trimestre 2022 dal decreto-legge n. 115 del 2022 (e nei mesi di ottobre e novembre 2022, nella misura del 40 per cento, dal decreto-legge n. 144 del 2022. Da ultimo, il decreto-legge n. 176 del 2022 ha esteso l’agevolazione, nella misura del 40 per cento, al mese di dicembre 2022.

 

Le imprese a forte consumo di gas naturale sono identificate facendo riferimento alle disposizioni del decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 dicembre 2021, come quelle che: a) operano nei settori elencati nell’allegato 1 al medesimo decreto; b) che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3); e c) hanno consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento di tale volume di gas naturale (indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. Per "periodo di riferimento" si intende, per l’anno di competenza “N” in cui si fruisce dell’agevolazione, il triennio che va da “N-4” a “N-2”, salvo che per le imprese di più recente costituzione. Al riguardo, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), nel rispetto delle disposizioni impartite dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), è tenuta a costituire, in riferimento a ciascun anno di competenza, l’Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.

 

Di seguito si illustra l’andamento della misura del credito d’imposta in parola, come modificata nel tempo:

 

 

Destinatari

I trim 2022

(DL 50/2022 e 4/2022)

II trim 2022

(DL 21 e 50/2022)

III trim 2022
(DL 115/2022)

Ott. Nov. 2022

 (DL 144/2022)

Dic. 2022
(DL 176/2022)

I trim 2023

(DLB) 2023)

 

Imprese gasivore

10%

25%*

25%

40%

40%

45%

 

 

*Il credito di imposta, originariamente fissato nella misura del 15 per cento per il secondo trimestre 2022 dal decreto-legge n. 17 del 2022, è stato poi rideterminato al 20 per cento dal decreto-legge n. 21 del 2022 e al 25 per cento dal decreto-legge n. 50 del 2022.

Credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale da parte di imprese non gasivore (comma 5)

Il comma 5 riconosce alle imprese diverse da quelle gasivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

L’articolo 4 del decreto-legge n. 21 del 2022 ha attribuito un credito di imposta, per l’acquisto del gas naturale, da riconoscersi alle imprese diverse da quelle gasivore, inizialmente in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. Il contributo è stato incrementato dal decreto-legge n. 50 del 2022, elevando dal 20 al 25 per cento la spesa oggetto di beneficio sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. La misura è stata prorogata al terzo trimestre 2022 dal decreto-legge n. 115 del 2022 (articolo 6) per un ammontare pari al 25 per cento della spesa e ai mesi di ottobre e novembre 2022, nella misura del 40 per cento, dal decreto-legge n. 144 del 2022. La misura del 40 per cento è stata confermata dal decreto-legge n. 176 del 2022 anche per il mese di dicembre 2022.

 

Di seguito si illustra l’andamento della misura del credito d’imposta in parola, come modificata nel tempo:

 

 

Destinatari

II trim 2022

(DL 50/2022)

III trim 2022

(DL 115/2022)

Ott. Nov. 2022

(DL 144/2022)

Dic. 2022

(DL 176/2022)

I trim 2023

(DLB 2023)

Imprese non gasivore

25%*

25%

40%

40%

45%*

 

*Il credito di imposta, originariamente fissato nella misura del 20 per cento per il secondo trimestre 2022 dal decreto-legge n.21 del 2022, è stato così rideterminato dal decreto-legge n. 50 del 2022.

Regime dei crediti d’imposta, cedibilità e controlli

Il comma 6  chiarisce che ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, per le imprese non energivore e non gasivore, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre 2023.

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

 

Il comma 7 dispone in ordine all’utilizzo dei crediti di imposta in commento chiarendo che il termine per il relativo utilizzo è fissato al 31 dicembre 2023.

Più in dettaglio, i crediti di imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Al riguardo, si ricorda che l’articolo 22 del decreto legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni-bis) aveva modificato per l’anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili per soggetti intestatari di conto fiscale individuato dal menzionato articolo 34, elevandolo a 2 milioni di euro. Tale limite è stato reso strutturale dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 72 della legge n. 234 del 2021) a decorrere dal 2022. Resta fermo il limite di compensazione annuale per le agevolazioni alle imprese, di cui alla già menzionata legge n. 244 del 2007, pari a 250.000 euro.

Le agevolazioni non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986 - TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

Il comma 8 chiarisce che i crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dal Testo Unico Bancario - TUB (articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo apposito (articolo 64 TUB) ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private - CAP, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Resta ferma l’applicazione dei controlli preventivi e delle misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2020, in base al quale i soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle predette cessioni, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione (rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del predetto d.lgs. n. 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio), per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

 

I contratti di cessione conclusi in violazione delle predette prescrizioni sono nulli.

 

In caso di cessione dei crediti d’imposta le imprese beneficiarie sono tenute a chiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta.

Inoltre il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 31 dicembre 2023.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

L’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997 prevede che il responsabile del Centro di assistenza fiscale (CAF) rilasci un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile. Sono abilitati al rilascio del visto gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro (lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998), gli iscritti nel registro dei revisori legali e i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria (lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998), nonché i responsabili dei CAF.

 

Si demanda a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998.

 

Oltre all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis del decreto legge n. 34 del 2020, già richiamate, si prevede l’applicazione di quelle recate dall’articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto legge, in quanto compatibili.

Il comma 4 dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 dispone che, ai fini del controllo sulla cessione dei crediti d’imposta, si applichino le attribuzioni e i poteri di accertamento in tema di imposte sui redditi, posti in capo all’Amministrazione finanziaria dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973. Si chiarisce che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. L’Agenzia delle entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta negli ordinari termini di accertamento (per i crediti non spettanti: cinque anni dalla dichiarazione, ai sensi articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973; per i crediti inesistenti: otto anni dall’utilizzo del credito ai sensi dell’articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto legge n. 185 del 2008).

Ai sensi del successivo comma 5, in assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia delle entrate provvede a recuperare l’importo corrispondente alla detrazione non spettante. Tale importo è maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (di cui all’articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973) e delle sanzioni per utilizzo di crediti di imposta in misura superiore a quella spettante, ovvero inesistenti (di cui all’ articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997).

Il comma 6 prevede infine che il recupero del predetto importo sia effettuato nei confronti del soggetto beneficiario delle originarie detrazioni. Resta ferma, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, l’applicazione della norma per cui, ove più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (articolo 9, comma 1 del decreto legislativo n. 472 del 1997); rimane ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo maggiorato di sanzioni e interessi.

 

Le norme in esame richiamano, sostanzialmente, il regime di cedibilità dei crediti di imposta già previsto dai precedenti decreti-legge.

 

Il comma 9 affida al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta, ai fini del rispetto delle norme di contabilità pubblica.


 

Articolo 1, comma 10
(Superbonus)

 


10. 10. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

b) al comma 16-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute».


 

 

Il comma 10 prevede, a determinate condizioni, l’applicazione della detrazione 110 per cento-Superbonus per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, se realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, anche in aree o strutture non pertinenziali.

La disposizione specifica anche la soglia chilowatt per l’applicazione della detrazione al 110 per cento alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per l’installazione di impianti a fonte rinnovabile.

 

Più in dettaglio il comma 10, lettera a) riconosce la detrazione nella misura del 110% (superbonus) anche per le spese per l'installazione di impianti solari fotovoltaici se realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, realizzate in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4 dell’articolo 119 (cd interventi trainanti), sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri  storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ), e all'articolo 142, comma 1 (aree tutelate di interesse paesaggistico ) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La disposizione riconosce inoltre alla lettera b) che, fermo restando il calcolo del limite di spesa ammesso alle detrazioni del Superbonus previsto dal comma 10-bis, per gli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari realizzati dalle ONLUS che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, l'applicazione della disciplina del comma 16-ter, che estende la detrazione agli impianti realizzati nell’ambito delle comunità energetiche, avviene fino alla soglia di 200 chilowatt all'aliquota del 110 per cento.

 

Nel merito del sopra citato comma 16-ter, l’Agenzia delle entrate (Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020) precisa che tale comma estende il Superbonus agli impianti realizzati nell’ambito delle comunità energetiche e regola anche la modalità di applicazione della relativa detrazione stabilendo che il Superbonus si applica sul costo dell’impianto fino alla potenza di 20 kW e per la quota riferita alla eccedenza (e, comunque, fino a 200 kW) spetta la detrazione pari al 50 per cento delle spese di cui all’art. 16-bis, lett. h), del TUIR, e fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000 riferito all’intero impianto.


 

Articolo 1, commi 11 e 12
(Azzeramento
degli oneri generali di sistema
nel settore elettrico per il I trimestre 2023)

 


11. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre dell'anno 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

12. Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 963 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2023.


 

 

L’articolo 1, comma 11 dispone che l’ARERA provveda ad annullare, per il I trimestre 2023 le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Per le finalità di cui sopra, un importo pari a 963 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali-CSEA entro il 28 febbraio 2023 (comma 12).

 

Il comma 11 dunque conferma per il I trimestre 2023 l’annullamento delle componenti tariffarie ASOS e ARIM della bolletta elettrica – già annullate nel corso di tutto il 2022 per tutte le utenze elettriche - per i clienti domestici e per i non domestici con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Per tutti gli altri clienti le due componenti, a decorrere dal I trimestre 2023, sono pertanto riattivate (si tratta dei clienti con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, i quali invece hanno goduto del beneficio nell’anno 2022).

In attuazione di quanto previsto dalla norma qui in esame, l’ARERA ha adottato, il 29 dicembre 2022, la delibera 735/2022/R/COM.

 

Si evidenzia che quota parte degli oneri generali del sistema elettrico – quella afferente allo smantellamento delle centrali nucleari e alle relative misure di compensazione territoriale – è fiscalizzata a decorrere dall’anno 2023, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, commi da 20 a 23 della legge in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia. Ciò significa che i predetti oneri nucleari e relative misure di compensazione territoriale, a decorrere dall’anno 2023 non sono più riscossi dai fornitori nella bolletta elettrica, bensì coperti a valere su risorse appostate a bilancio statale.

La relazione tecnica precisa dunque che, dalla stima degli oneri derivanti dall’articolo 1, commi 11, qui in esame – il quale, in via transitoria, per il I trimestre 2023 dispone l’azzeramento delle (altre) aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico - sono detratti gli oneri coperti dalla fiscalizzazione disposta dalla legge di bilancio.

Tale stima non comprende inoltre gli oneri derivanti dall’ampliamento della platea di beneficiari del bonus sociale, disposto dall’articolo 1, comma 17, alla cui scheda di lettura si rinvia.

 

La spesa sostenuta da famiglie e imprese per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale è composta dalle seguenti voci di spesa indicate su tutte le bollette:

·         il costo della materia prima (spesa per la materia energia),

·         il costo dei servizi di rete (trasporto) e di misura (gestione del contatore),

·         gli oneri generali di sistema,

·         le imposte (accise ed IVA) (si rinvia ad ARERA, guida alle voci di spesa per la bolletta elettrica e del gas).

Gli oneri generali di sistema sono componenti della bolletta volte a finanziare obiettivi di interesse generale identificati da una serie di misure legislative. Tali obiettivi attengono precipuamente allo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. Accanto a questi obiettivi direttamente connessi al sistema energetico, nel corso degli anni, con tali componenti tariffarie, sono stati finanziati anche altri obiettivi, di politica sociale, come il bonus per le famiglie economicamente disagiate, o industriale, quali il sostegno alle imprese energivore, quali la copertura del regime tariffario speciale riconosciuto alla società RFI per i consumi di energia elettrica relativi ai servizi ferroviari su rete tradizionale (ARERA, Memoria 8 febbraio 2022).

Per quanto attiene al settore elettrico, gli oneri sono suddivisi in due raggruppamenti:

·         ASOS, principalmente finalizzata a finanziare gli incentivi alle fonti rinnovabili, e

·         ARIM, per altre finalità, quali la promozione dell'efficienza energetica, la messa in sicurezza del nucleare da parte di SOGIN S.p.a, le compensazioni alle imprese elettriche minori, i regimi tariffari speciali per il servizio ferroviario (RFI), il bonus elettrico, misure di compensazione teritoriale, il sostegno alla ricerca di sistema (si rinvia più nel dettaglio ad ARERA, sito istituzionale, pagina dedicata agli oneri di sistema, e alla Memoria presentata l’8 febbraio 2022 in occasione dell’audizione svolta dall’autorità presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti)[1].

Il settore elettrico è quello in cui gli oneri di sistema hanno il maggior peso: nel II trimestre 2021, ultimo trimestre prima della crisi dei prezzi, tali oneri gravavano sulla bolletta del cliente domestico tipo servito in regime di maggiore tutela per più del 20% della spesa annua

Dunque, per far fronte a all’aumento dei prezzi energetici, la componente tariffaria relativa degli oneri di sistema elettrico è stata dapprima ridotta e poi del tutto azzerata.

Nella sostanza, per calmierare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia, il peso di tali oneri è stato spostato a carico delle finanze pubbliche, anziché a carico dell'utente che lo pagava attraverso le bollette.

In particolare, sia per il I che per il II, il III e il IV trimestre 2022, vi è stato un annullamento delle componenti tariffarie ASOS e ARIM per tutte le utenze elettriche.

La Tabella che segue sistematizza gli interventi sugli oneri generali di sistema elettrico, con indicazione dei destinatari e del periodo di riferimento. La Tabella è stata redatta sulla base dei testi normativi e delle informazioni attuative fornite da ARERA (cfr. Memoria 8 febbraio 2022 e Relazione 212/2022/I/com).


Intervento legislativo

Art/co

Risorse statali

Contenuto

Trimestre di riferimento

Settore
di riferimento

Delibera ARERA
attuativa

D.L. n. 73/2021
(
conv. con mod. in L. n. 106/2021)

Art. 5-bis

1.200

Dimezzamento livello ASOS per tutte le utenze elettriche

III 2021
(luglio-settembre)

elettrico

278/2021/Com

D.L. n. 130/2021 (**)
(conv. con mod. in L. n. 171/2021)

Art. 1,
co.1

1.200

Dimezzamento livello ASOS per tutte le utenze elettriche

(proroga)

IV 2021
(ottobre-
dicembre)

elettrico

396/2021R/Com

D.L. n. 130/2021 (**)
(conv. con mod. in L. n. 171/2021)

Art. 1,
co.2

800

Annullamento ASOS e ARIM per utenze domestiche (DOM) e per utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (BTAU 1-5)

IV 2021
(ottobre-
dicembre)

elettrico

396/2021R/Com

L. n. 234/2021
Legge di bilancio 2022

Art. 1 co. 503
-505

1800

Dimezzamento livello ASOS per tutte le utenze elettriche (c.503)

Annullamento ASOS e ARIM per utenze domestiche (DOM) e per utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW BTAU 1-5 (c.504)

(proroga)

I 2022
(gennaio-marzo)

elettrico

635/2021R/Com

D.L. n. 4/2022
(conv. con mod. in L. n. 25/2022)

Art.14

1200

Annullamento oneri generali per le utenze con potenza pari o superiore a 16,5 kW, anche in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

I 2022
(gennaio
marzo)

elettrico

35/2022/R/eel

D.L. n. 17/2022
(conv. con mod. in L. n. 34/2022)

Art. 1

3.000

Annullamento ASOS e ARIM per utenze domestiche (DOM) e per utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (BTAU 1-5), nonché per utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

(proroga)

II 2022
(aprile-giugno)

elettrico

141/2022/R/Com

D.L. n. 80/2022
(trasposto, in sede di conversione, nel D.L. n. 50/2022)

Art. 1, co.
1-2

1.915

Annullamento ASOS e ARIM per utenze domestiche (DOM) e per utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (BTAU 1-5), nonché per utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

(proroga)

III 2022
(luglio-settembre)

elettrico

295/2022/R/com

D.L. n. 115/2022
(conv. con mod. in L. n. 142/2022)

Art. 4

1.100

Annullamento ASOS e ARIM per utenze domestiche (DOM) e per utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (BTAU 1-5), nonché per utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

(proroga)

IV 2022
(ottobre-dicembre)

elettrico

462/2022/R/com

Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023)

Art. 1, commi 11 e 12

963

Annullamento ASOS e ARIM per utenze domestiche (DOM) e per utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (BTAU 1-5)

I 2023

(gennaio-marzo)

elettrico

735/2022/R/com

 


 

Articolo 1, commi 13 e 14
(Riduzione dell’imposta sul valore aggiunto nel settore del gas per il primo trimestre 2023 e riduzione dell'imposta sul valore aggiunto sulle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano)

 


13. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023 sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023.

14. Le disposizioni del comma 13 si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.


 

 

Il comma 13 proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. Il comma 14 prevede la riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA anche in relazione alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.

 

In particolare, il comma 13 prevede che, in deroga a quanto previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

 

Si rammenta che l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995 stabilisce che il gas naturale, destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, è sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio. L'allegato I citato individua i seguenti usi di gas naturale (oltre alle relative aliquote vigenti): per autotrazione, per combustione per usi industriali, per combustione per usi civili a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda b) per usi di riscaldamento individuale c) per altri usi civili, per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica.

In base alla normativa in vigore dal 1° gennaio 2008, l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili è determinata sulla base di scaglioni di consumo. In particolare, l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 26 del 2007, armonizzando le disposizioni IVA con quelle previste in materia di accise, ha modificato il n. 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento per la somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui (riferiti all’anno solare). Per i consumi per uso civile, eccedenti il predetto limite, si applica l’aliquota del 22 per cento.

I consumi di gas metano per uso industriale sono ordinariamente assoggettati all’aliquota IVA del 22 per cento, ad eccezione di quanto previsto dal n. 103) della Tabella A, parte III, allegata al medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, che assoggetta all’aliquota IVA del 10 per cento le somministrazioni per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili.

 

L’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguarda, pertanto, sia le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10 per cento sia a quelle per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22 per cento. La riduzione di aliquota si applica in via temporanea, limitatamente alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per suddetti consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

 

Come ricordato nella relazione illustrativa, la misura era inizialmente stata introdotta dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 130 n. 2021, per contenere gli effetti dell’aumento del prezzo del gas metano sui consumi, stimati o effettivi, dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. La riduzione dell’aliquota IVA è già stata estesa, dall'articolo 1, comma 506, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), ai consumi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, ai consumi relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022, dall’articolo 2 del decreto-legge n. 80 del 2022, ai consumi relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022 e dall’articolo 5 del decreto-legge n. 115 del 2022, ai consumi relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. La riduzione di aliquota al 5 per cento sui consumi, quindi, è vigente da ottobre del 2021.

 

Nella relazione tecnica, il Governo stima una perdita di gettito complessiva attribuibile alla proroga in esame pari a circa 834 milioni di euro per l'anno 2023.

 

Ai sensi del comma 14, la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento si applica anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 115 del 2008, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.

 

Il contratto servizio energia è un contratto che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia. I requisiti e le prestazioni che qualificano il contratto servizio energia sono definiti dall'Allegato II al decreto legislativo n. 115 del 2008.

 

In base alla normativa vigente, la riduzione dell'aliquota IVA finora disposta per i consumi di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali non si applica alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano con contratto servizio energia perché, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 283 del 20 maggio 2022, tale tipologia contrattuale si concretizza nella cessione al cliente finale di energia termica e non, direttamente, nella somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali.


 

Articolo 1, comma 15
(Riduzione
degli oneri generali nel settore del gas
per il primo trimestre 2023)

 


15. Al fine di contenere, per il primo trimestre dell'anno 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA fissa una componente negativa degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 3.543 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1.200 milioni di euro rispettivamente entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento di 1.143 milioni di euro entro il 31 maggio 2023.


 

 

L’articolo 1, comma 15, al fine di contenere per il I trimestre del 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, dispone che l’ARERA fissi una componente negativa degli oneri generali di sistema gas per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell’importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l’azzeramento di tutte le altre aliquote.

Per queste finalità è autorizzata per l’anno 2023 la spesa di 3.543 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

 

Segnatamente, il comma 15 autorizza la spesa di 3.543 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1.200 milioni di euro rispettivamente entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento da 1.143 milioni entro il 31 maggio 2023, per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi del gas sulle tariffe a carico degli utenti relative al I trimestre dell’anno 2023.

In particolare, si dispone che l’ARERA fissi una componente negativa degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell’importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l’azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro.

 

In attuazione di quanto previsto dalla norma qui in esame, l’ARERA ha adottato, il 29 dicembre 2022, la delibera 735/2022/R/COM, con la quale dunque è stato confermato anche per il I trimestre 2023, l’annullamento, per tutti gli utenti del settore gas, delle aliquote delle componenti tariffarie della bolletta del gas RE/RET, GS/GST e UG3/UG3T; con riferimento alla componente UG2, il valore di tale componente è stato rideterminato azzerandone l’elemento UG2k e modificando in leggera diminuzione la parte a restituzione dell’elemento UG2c. Per dettagli circa tali componenti tariffarie si rinvia al box infra e alla scheda tecnica ARERA.

 

La spesa sostenuta da famiglie e imprese per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale è composta dalle seguenti voci di spesa indicate su tutte le bollette:

·         il costo della materia prima (spesa per la materia energia),

·         il costo dei servizi di rete (trasporto) e di misura (gestione del contatore),

·         gli oneri generali di sistema,

·         le imposte (accise ed IVA) (si rinvia ad ARERA, guida alle voci di spesa per la bolletta elettrica e del gas).

Per quanto riguarda il settore gas, le componenti tariffarie degli oneri generali di sistema sono quattro:

·         RE/REt che raccolgono il gettito tariffario necessario alla promozione dell'efficienza energetica per il settore (certificati bianchi)

·         GS/GSt che raccolgono il gettito tariffario necessario al bonus sociale per il settore gas

·         UG2 che compensa i costi di commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale degli esercenti i servizi di tutela (QVD) tenendo conto dell'obiettivo di contenimento della spesa dei clienti finali con bassi consumi

·         UG3/UG3t che servono alla copertura degli oneri sostenuti dalle imprese distributrici per alcuni interventi di interruzione della fornitura gas, nonché dei meccanismi di reintegrazione gli oneri relativi alla morosità dei clienti finali (si rinvia ad ARERA, Relazione 212/2022/I/com sull'utilizzo delle risorse rese disponibili dal Bilancio dello Stato per la riduzione degli oneri generali di sistema e il rafforzamento dei bonus sociali a partire dal luglio 2021 (la cui presentazione è stata prevista dall'articolo 2-bis del D.L. n. 17/2022, conv. con modificazioni in L. n. 34/2022).

Per contrastare gli aumenti dell’energia, sia per il I che per il II, il III e il IV trimestre 2022, è stato disposto l'azzeramento delle componenti tariffarie RE/REt, GS/GSt e UG3/UG3t per tutte le utenze gas. Quanto alla componente UG2 gas, questa è stata ridotta nell'anno 2022 da ARERA – attraverso l'utilizzo delle giacenze CSEA - con la deliberazione 148/2022/R/gas, a vantaggio di tutti gli utenti in fascia di consumi fino a 5.000 metri cubi di gas all'anno. Il decreto legge n. 80/2022 ha disposto, per essi, una ulteriore riduzione della componente UG2 nel III trimestre, confermata anche per il IV trimestre in attuazione del decreto-legge n. 115/2022.

Dal III trimestre 2022, per effetto delle disposizioni di cui sopra, l’aliquota degli oneri generali di sistema per il settore gas è stata negativa, pari a -33,32 c€/mc, per una famiglia con un consumo annuale di 1.400 m³, in c€/m³.

 

 

Intervento legislativo

Art/co

Risorse statali

Contenuto

Trimestre di riferimento

Settore
di riferimento

Delibera ARERA
attuativa

D.L. n. 130/2021 (**)
(conv. con mod. in L. n. 171/2021)

Art. 2, co.2

480

annullamento componenti RE/REt, GS/GSt e UG3/UG3t per tutte le utenze

IV 2021
(ottobre-
dicembre)

gas

396/2021R/Com

401/2021/R/gas

L. n. 234/2021
Legge di bilancio 2022

Art. 1
co. 507

480

annullamento componenti RE/REt, GS/GSt e UG3/UG3t per tutte le utenze del gas.

(proroga)

I 2022
(gennaio-marzo)

gas

635/2021R/Com

637/2021R/Com

D.L. n. 17/2022
(conv. con mod. in L. n. 34/2022)

Art. 2,
co. 3-4

250

Annullamento componenti RE/REt, GS/GSt e UG3/UG3t*** per tutte le utenze del gas.

(proroga)

II 2022
(aprile-giugno)

gas

141/2022/R/com

D.L. n. 80/2022
(trasposto, in sede di conversione, nel D.L. n. 50/2022)

Art. 2,
co. 3

292

Annullamento componenti RE/REt, GS/GSt e UG3/UG3t***per tutte le utenze del gas.

(proroga)

III 2022
(luglio-settembre)

gas

295/2022/R/com

D.L. n. 80/2022
(trasposto, in sede di conversione, nel D.L. n. 50/2022)

Art. 2,
co. 5

240

Ulteriore riduzione della componente UG2 a vantaggio dei clienti con consumi fino a 5.000 metri cubi di gas,  rispetto a quanto già disposto da ARERA con la deliberazione 148/2022/R/gas***

III 2022
(luglio-settembre)

gas

295/2022/R/com

D.L. n. 115/2022
(conv. con mod. in L. n. 142/2022)

Art.5,
co. 3

1.820

Mantenimento annullamento componenti RE/REt, GS/GSt e UG3/UG3t***per tutte le utenze del gas e conferma riduzione componente UG2 a vantaggio dei clienti con consumi fino a 5.000 metri cubi di gas come nel III trim

(proroga)

IV 2022
(ottobre-dicembre)

gas

462/2022/R/com

Legge n. 197/2022

Legge di bilancio 2023

Art 1, co. 15

3.543

Mantenimento annullamento, per tutti le utenze, componenti RE/RET, GS/GST e UG3/UG3T; riduzione UG2, con azzeramento dell’elemento UG2k e diminuzione della parte a restituzione dell’elemento UG2c

I 2023

(gennaio-marzo)

gas

735/2022/R/COM

 


 

Articolo 1, comma 16
(Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento)

 


16. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento. Qualora le forniture di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA, da emanare entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.


 

 

Il comma 16 estende l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 5% alle forniture di servizi di teleriscaldamento contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023.

 

Si ricorda che, secondo quanto indicato nel glossario dell’ARERA, per teleriscaldamento si intende un “sistema di riscaldamento a distanza di un quartiere o di una città che utilizza il calore prodotto da una centrale termica, da un impianto a cogenerazione o da una sorgente geotermica. In un sistema di teleriscaldamento il calore viene distribuito agli edifici tramite una rete di tubazioni in cui fluisce l’acqua calda o il vapore”.

 

Più in dettaglio, le norme in esame si pongono in espressa deroga alla disciplina generale dell’Iva (di cui al D.P.R. n. 633 del 1972).

 

Si ricorda che il comma 11 del provvedimento in esame estende alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento, in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente e in continuità coi provvedimenti emanati nel corso del 2021 e del 2022; per una ricostruzione della riduzione Iva si rinvia alla relativa scheda di lettura.

 

Se le forniture sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023.

Si demanda infine a un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 28 febbraio 2023, sentita l’ARERA, l’individuazione delle modalità attuative delle disposizioni in esame.


 

Articolo 1, commi 17-19
(Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas)

 


17. Per l'anno 2023, sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e alla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido nel corso dell'anno 2023 fino a 15.000 euro.

18. Per il primo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate, nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas, con delibera dell'ARERA. La suddetta delibera ridetermina le agevolazioni di cui al primo periodo, tenendo conto del valore dell'ISEE stabilito dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e, in particolare, della necessità di determinare risparmi più elevati per le famiglie con valori dell'ISEE di cui al primo periodo.

19. Per le finalità di cui ai commi 17 e 18, un importo pari a 2.515 milioni di euro è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2023.


 

 

L’articolo 1, commi da 17 a 19, modifica i requisiti di accesso ai bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas aumentando da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere alle agevolazioni per l'anno 2023 con riferimento ai clienti domestici economicamente svantaggiati. La norma prevede inoltre che, per il primo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale sino rideterminate dall'ARERA, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2022, nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivamente tra elettricità e gas.

 

I bonus sociali elettrico e del gas sono una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico. Sono stati gradualmente introdotti nel corso degli anni dalla legislazione e successivamente attuati con provvedimenti di regolazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Per quanto riguarda la disciplina dei bonus sociali, si ricorda che l'articolo 1, comma 375, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), ha affidato ad un decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, il compito di definire i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate per l’energia elettrica ai clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate. Sulla base di tale disposizione è intervenuto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, citato dalla norma in esame. Lo stesso decreto disciplina anche i criteri per individuare i clienti aventi diritto alle tariffe agevolate per gravi condizione di salute.

L'articolo 3, comma 9, del decreto legge n. 185 del 2008, a sua volta citato dalla disposizione in esame, ha esteso il diritto alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007 anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita.

La medesima disposizione ha altresì disposto che ai clienti aventi diritto alle forniture elettriche agevolate spetti anche una compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.

L’articolo 5, comma 7, del decreto legge n. 4 del 2019 ha accordato la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica anche ai beneficiari del reddito o della pensione di cittadinanza.

Si ricorda che in base all’articolo 57-bis, comma 5, del decreto legge n. 124 del 2019, i bonus sociali per disagio economico, compreso quello elettrico, sono riconosciuti automaticamente ai cittadini e nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che sia necessario presentare domanda.

Il potenziamento del bonus applicato ai clienti domestici del settore elettrico e del gas naturale in condizione economicamente svantaggiata ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute era stato oggetto dell'articolo 1, comma 508 della legge n. 324 del 2021 (legge di bilancio 2022).

 

Il comma 17 in esame, ai fini del potenziamento del bonus sociale nel settore elettrico e in quello del gas, l'articolo in esame modifica i requisiti di accesso ai medesimi bonus, aumentando da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di accesso alle agevolazioni per l'anno 2023 () con riferimento ai clienti domestici economicamente svantaggiati.

 

Il comma 18 prevede che, per il primo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall'ARERA, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2022, nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivamente tra elettricità e gas.

 

L'ARERA delibera con l'obiettivo conseguire risparmi più elevati per le famiglie il cui valore di ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas sia quello fissato secondo l’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall’ARERA in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, del medesimo decreto (valore pari a pari a 8.265 euro).

 

Il comma 19 prevede, infine, il trasferimento di un importo pari a 2.515 milioni di euro alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2023, per le finalità di cui all'articolo in esame.


 

Articolo 1, commi 20-23
(
Fiscalizzazione oneri generali di sistema impropri -
attuazione obiettivo M1C2-7 PNRR)

 


20. In prima attuazione, in coerenza con l'obiettivo intermedio 7 della missione 1, componente 2, gli oneri nucleari coperti tramite il conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui all'articolo 42 dell'allegato A alla delibera dell'ARERA n. 231/2021/R/eel, del 1° giugno 2021, e il conto per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale, di cui all'articolo 51 della medesima deliberazione, non sono più soggetti all'obbligo di riscossione da parte dei fornitori. A decorrere dall'anno 2023 le relative misure sono adottate nel limite delle risorse di cui al comma 22. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'ARERA, nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze in relazione alla definizione dei criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività connesse al decomissioning delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'aggiornamento del piano delle attività, anche ai fini delle eventuali rimodulazioni finanziarie.

21. Il comma 298 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e il comma 493 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.

22. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, di cui 15 milioni di euro annui destinati alle misure di compensazione di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio di ciascun anno.

23. Entro il 30 settembre 2023, l'ARERA formula proposte e relative stime per l'estensione di quanto previsto al comma 20 ad altre tipologie di oneri generali di sistema.


 

 

L’articolo 1, commi da 20 a 23 – in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (M1C2-7) – dispone la fiscalizzazione degli oneri generali di sistema afferenti al nucleare e alle connesse misure di compensazione territoriale. Tali oneri non sono dunque più assoggettati all’obbligo di riscossione da parte dei fornitori (attraverso la componente tariffaria A2RIM e AmctRIM della bolletta elettrica) (comma 20). A decorrere dall’anno 2023, quindi, le relative misure (afferenti al nucleare e alla compensazione territoriale) sono adottate nel limite di spesa (fissato dal comma 22) di 400 milioni di euro annui, di cui 15 milioni destinati alle misure di compensazione territoriale, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA entro il 28 febbraio di ogni anno.

Ogni anno, entro il 30 giugno, l’ARERA, nello svolgimento delle attività connesse al decomissioning, comunica al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica l’aggiornamento del piano delle attività anche ai fini delle eventuali rimodulazioni finanziarie (comma 20).

Contestualmente, sono abrogate talune disposizioni legislative, di cui alle leggi finanziarie 2005 e 2006, che prevedono che una parte del gettito derivante dagli oneri nucleari riscossi dai fornitori sia annualmente versato al bilancio statale a compensazione di interventi ivi previsti (comma 21).

Entro il 30 settembre 2023 l’ARERA formula proposte e relative stime per l’estensione della fiscalizzazione ad altre tipologie di oneri generali di sistema (comma 23).

 

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (M1C2-7), nell’ambito della Riforma 2[2]- si prefigge di garantire la diffusione della concorrenza nei mercati al dettaglio dell’elettricità, con l’adozione, entro il quarto trimestre 2022 (milestone T4 2022), di una serie di misure, tra le quali l’eliminazione dell’obbligo per i fornitori[3] di riscuotere (in bolletta) oneri “impropri”, ossia non collegati al settore energetico. L’impegno assunto in sede di PNRR risponde anche ad una serie di osservazioni e rilievi espressi sia dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM, cfr. Segnalazione AS1730 del 19 marzo 2021) sia dall’Autorità per l’energia le reti e l’ambiente (ARERA, cfr., Memoria 8 febbraio 2022) circa la necessità di eliminare il peso improprio degli oneri sulla filiera elettrica.

Gli “oneri generali di sistema” sono componenti della bolletta volti a finanziare obiettivi di interesse generale identificati da una serie di misure legislative.

Al riguardo, come evidenziato da ARERA, nel corso degli anni si è assistito a notevoli mutamenti in relazione al dimensionamento di tali oneri, con particolare riguardo al settore elettrico. Da un lato, la necessità di gettito per le diverse finalità di incentivi è andata progressivamente aumentando, soprattutto in relazione al crescente sostegno dato alle fonti rinnovabili (componente tariffaria ASOS della bolletta elettrica), in considerazione dello sviluppo di tali fonti. Dall’altro, la voce “oneri generali” è andata a finanziare anche obiettivi di interesse generale non direttamente connessi al sistema energetico, per esempio di politica sociale o industriale, determinando un’incidenza via via maggiore sulla bolletta di famiglie e imprese. Col passare del tempo, dunque, la voce oneri generali di sistema ha assunto un’incidenza sempre maggiore nella bolletta. Nel II trimestre 2021, ultimo trimestre prima degli interventi legislativi di riduzione per far fronte all’aumento dei costi dell’energia, gli oneri generali di sistema gravavano sulla bolletta del cliente domestico tipo servito in regime di maggior tutela per più del 20% della spesa annua.

Questo peso considerevole – secondo l’ARERA e l’AGCM – è suscettibile di incidere anche sul processo di liberalizzazione del mercato della vendita al dettaglio, poiché riduce la capacità di scelta e la comprensione delle offerte da parte dei clienti finali[4].

Le Autorità hanno dunque sottolineato la necessità di eliminare dalla bolletta gli oneri non strettamente afferenti al sistema energetico – quali bonus sociali, sostegno alle imprese energivore, regime tariffario speciale riconosciuto alla società RFI, costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse - con una copertura degli stessi mediante trasferimenti dal bilancio dello Stato, finanziati attraverso la stabile destinazione del gettito delle aste per l’assegnazione delle quote di emissione di CO2.

In particolare, l’AGCM ha evidenziato la necessità di iniziare eliminando le componenti relative alla copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse (componente tariffaria A2RIM della bolletta, nonché componente AmctRIM di cui si darà approfonditamente conto infra) – oggetto dell’intervento qui in esame - nonché la copertura del regime tariffario speciale riconosciuto alla società RFI per i consumi di energia elettrica relativi ai servizi ferroviari su rete tradizionale (componente tariffaria A4RIM).

 

Segnatamente, ai sensi del comma 20, in prima attuazione, in coerenza con la milestone 7 della Missione 1, componente 2 (M1C2-7), gli oneri nucleari coperti tramite il conto per il finanziamento delle attività nucleari e il conto per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale - di cui, rispettivamente, all’articolo 42 e all’articolo 51 dell’Allegato A della deliberazione ARERA n. 231/2021/R/eel – non sono più soggetti all’obbligo, da parte dei fornitori, di riscossione.

A decorrere dall’anno 2023, le relative misure sono adottate nel limite delle risorse di cui al comma 22, il quale stanzia 400 milioni di euro annui (cfr. infra).

 

Si segnala che l’ARERA ha adottato, il 29 dicembre 2022, la delibera 735/2022/R/COM, nella quale, prendendo atto di quanto previsto nella legge di bilancio in esame, ha ritenuto necessario abrogare, a partire dal I trimestre 2023, gli elementi A2RIM e AmctRIM della componente tariffaria ARIM della bolletta elettrica (relative appunto agli oneri nucleari), ferma restando ogni altra disposizione in merito al relativo conto presso CSEA (ora alimentato con le risorse statali destinate a compensare tali oneri).

Con la medesima delibera, ARERA ha dato mandato alla Cassa di provvedere all’erogazione a Sogin di

- 29,470 milioni di euro entro il 31 gennaio 2023;

- 19,654 milioni di euro entro il 28 febbraio 2023;

- 14,654 milioni di euro entro il 31 marzo 2023;

a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività di decommissioning; nonché di

- 0,530 milioni di euro entro il 31 gennaio 2023;

- 0,346 milioni di euro entro il 28 febbraio 2023;

- 0,346 milioni di euro entro il 31 marzo 2023;

a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto relativo (ex A2), per le attività relative al Deposito Nazionale –Parco Tecnologico per l’anno 2023.

 

Si valuti l’opportunità, in conseguenza del trasferimento “a regime” a carico del bilancio statale degli oneri inerenti il nucleare, di abrogare l’articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, la quale dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2004, gli oneri generali del sistema elettrico di cui all’articolo 3, comma 11 del D.lgs. n. 79/1999 comprendano i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare, alle attività derivanti dagli obblighi di cui all'Accordo transattivo tra il Governo italiano e la Comunità europea dell'energia atomica stipulato a Roma e Bruxelles il 27 novembre 2009 ed alle attività connesse e conseguenti.

 

Il D.lgs. 79/19999 – all'articolo 3, comma 11- ha istituito gli oneri generali del sistema elettrico come “maggiorazioni” dei corrispettivi del servizio di trasporto di energia elettrica pagati in bolletta. Questo significa che i fornitori (ossia i venditori) fatturano e riscuotono dai propri clienti finali gli oneri generali, con le altre voci che compongono la bolletta. I fornitori, a loro volta, pagano gli oneri generali ai distributori nelle fatture del servizio di trasporto. I distributori, quindi, ai sensi di quanto previsto nell’articolo 36 del “Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica”, approvato con la deliberazione ARERA n. 231/2021/R/eel, versano, con cadenza mensile, il gettito degli oneri generali (componente ASOS e ARIM della bolletta) in appositi conti presso la Cassa per i servizi energetico ambientali CSEA, la quale li destina alle diverse finalità definite dalla legge[5]. I conti aperti presso CSEA sono molteplici e indicati nell’articolo 41 del Testo integrato. La molteplicità dei conti è dovuta al fatto che, come sopra illustrato, sono molteplici le finalità per le quali sono riscossi gli oneri generali di sistema. A tale fine, le componenti ASOS e ARIM sono suddivise al loro interno in diverse sotto componenti, dette elementi. Ciascuno dei quali è destinato a finanziare ciascuna delle predette finalità. Per quanto qui interessa, l’elemento A2RIM[6] della componente tariffaria ARIM alimenta il Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, che viene utilizzato, previa autorizzazione dell’ARERA, per la copertura dei costi connessi alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e di chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 25/2003[7]. Si evidenzia che predetti costi, ai sensi di quest’ultima norma, costituiscono oneri generali del sistema elettrico.

Invece, l’elemento AmctRIM [8]della componente tariffaria ARIM alimenta il conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale disciplinato dall’articolo 51, che viene utilizzato per la copertura degli oneri derivanti dalle misure di compensazione territoriale nei siti su cui insistono gli impianti nucleari (e, dopo lo smantellamento definitivo il deposito nazionale), di cui all’articolo 4, comma 1-bis, del decreto legge n. 314/2003 (L. n. 368/2003), nonché degli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 298, della legge finanziaria 2005 di cui subito infra si dirà.

 

Il comma 20 dispone che entro il 30 giugno di ogni anno, l’ARERA, nell’esercizio delle proprie funzioni e competenze in relazione alla definizione dei criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività connesse al decomissioning delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, comunica al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica l’aggiornamento del piano delle attività anche ai fini delle eventuali rimodulazioni finanziarie.

 

 

Il comma 21 dispone l’abrogazione di due norme - comma 298 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2005 (L. n. 311/2004) e comma 493 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006 (L. n. 266/2005) - che dispongono il versamento all’entrata del bilancio statale di quota parte del gettito derivante dalla componente tariffaria afferente agli oneri generali per la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e alle misure di compensazione territoriale per i relativi siti interessati (si tratta della sotto componente tariffaria A2RIM  e della sotto componente AmctRIM ).

Ai sensi dell’articolo 1, comma 298, della legge finanziaria 2005 (L. n. 311/2004), a decorrere dal 1º gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota[9] della componente della tariffa elettrica (sotto componente AmctRIM, denominata fino all’anno 2017 componente tariffaria MCT) di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del D.L. n. 314/2003 (L. n. 368/2003) destinata a favore dei siti che ospitano gli impianti nucleari fino al definitivo smantellamento delle centrali nucleari e, dopo il loro smantellamento, a favore del territorio che ospita il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, nonché di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla sotto componente tariffaria A2RIM (fino al 2017 denominata componente A2) sul prezzo dell'energia elettrica.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 493 della legge finanziaria 2006 (L. n. 266/2005), fatto salvo quanto disposto dal citato articolo 1, comma 298, L. n. n. 311/2004, a decorrere dall'anno 2006, sono assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro annui, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota degli introiti della sotto componente tariffaria A2RIM (la ex componente A2) sul prezzo dell'energia elettrica.

 

Per le finalità di cui al comma 20, il successivo comma 22 autorizza la spesa di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, di cui 15 milioni di euro annui destinati alle misure di compensazione territoriale per i siti interessati dagli impianti nucleari e, successivamente allo smantellamento, interessati dal deposito nazionale (di cui all’articolo 4, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2003).

Le risorse sono trasferite alla CSEA entro il 28 febbraio di ciascun anno.

 

Infine, ai sensi del comma 23, entro il 30 settembre 2023, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - ARERA formula proposte e relative stime per l’estensione della fiscalizzazione ad altre tipologie di oneri generali di sistema.

 

 

La spesa sostenuta da famiglie e imprese per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale è composta dalle seguenti voci di spesa indicate su tutte le bollette:

il costo della materia prima (spesa per la materia energia),

il costo dei servizi di rete (trasporto) e di misura (gestione del contatore),

gli oneri generali di sistema,

le imposte (accise ed IVA) (si rinvia ad ARERA, guida alle voci di spesa per la bolletta elettrica e del gas).

Gli oneri generali di sistema sono componenti della bolletta volte a finanziare obiettivi di interesse generale identificati da una serie di misure legislative.

Nel dettaglio, gli oneri generali di sistema del settore elettrico sono suddivisi in due raggruppamenti:

·         ASOS, essenzialmente finalizzata a finanziare gli incentivi alle fonti rinnovabili. La ASOS è composta dai seguenti elementi:

-     A3*SOS a copertura dei costi per il sostegno delle fonti rinnovabili, corrispondente approssimativamente alla componente A3 applicata fino al 31 dicembre 2017;

-     AESOS a copertura degli oneri derivanti dallo sconto praticato sull’elemento A3*SOS (applicazione in misura ridotta) alle imprese a forte consumo di energia elettrica. Tale sconto agli energivori è dunque compensato con l’elemento AESOS imposto agli utenti non energivori (clienti finali, persone fisiche ed imprese che non sono a forte consumo di energia elettrica). Corrisponde alla componente tariffaria AE applicata fino al 31 dicembre 2017;

-     A91/14SOS per la riduzione dell'elemento A3*SOS . Si tratta di un elemento negativo, nel senso che produce un effetto di sconto sulle categorie individuate dall'art.23 del DL 91/14 (clienti in media e bassa tensione) applicato ai punti di prelievo di media tensione e di bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica. Gli effetti di riduzione del cd. "spalma incentivi fotovoltaico" di cui alla medesima legge sono in sostanza inclusi in questa componente negativa[10].

·         ARIM, composta dai seguenti elementi

-      A2RIM per la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti. Corrisponde alla componente tariffaria A2 applicata fino al 31 dicembre 2017;

-     AmctRIM per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale. Corrisponde alla componente tariffaria MCT applicata fino al 31 dicembre 2017

-     A3RIM per la copertura dei costi per l'incentivazione della produzione di energia elettrica ascrivibile a rifiuti non biodegradabili. Corrisponde a quota parte della ex componente A3 che non è rientrata nell'elementoA3*SOS;

-     A4RIM per la copertura dei costi per la perequazione dei contributi sostitutivi del regime tariffario speciale riconosciuto a RFI (gruppo Ferrovie dello Stato). Corrisponde alla componente tariffaria A4 applicata fino al 31 dicembre 2017;

-     A5RIM per la copertura dei costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale del sistema elettrico. Corrisponde alla componente tariffaria A5 applicata fino al 31 dicembre 2017;

-     ASRIM per la copertura degli oneri derivanti dall'adozione di misure di tutela tariffaria per i clienti del settore elettrico in stato di disagio. Corrisponde alla componente tariffaria AS applicata fino al 31 dicembre 2017;

-     Auc4RIM per la copertura delle integrazioni alle imprese elettriche minori. Corrisponde alla componente tariffaria UC4 applicata fino al 31 dicembre 2017;

-     Auc7RIM per la copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali. Corrisponde alla quota parte della componente UC7 relativa ai suddetti oneri applicata fino al 31 dicembre 2017;

-     ASVRIM per la copertura degli oneri per il finanziamento di interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale per l'efficienza energetica. Corrisponde alla quota parte della componente UC7 relativa ai suddetti oneri applicata fino al 31 dicembre 2017.

Gli elementi di cui sopra sono calcolati ed aggiornati dall'Autorità. Non sono distintamente applicati dai distributori, che invece applicano il totale di suddetti elementi, la componente tariffaria ARIM.

Si rinvia alla pagina del sito istituzionale di ARERA dedicata agli oneri di sistema, e alla Memoria ARERA 8 febbraio 2022)[11].


 

Articolo 1, commi 24-28
(
Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale)


 

24. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione dell'effettivo fabbisogno da parte dell'ARERA. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

25. Con delibera dell'ARERA, i procedimenti di interruzione della fornitura del gas naturale per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale possono essere sospesi fino al 31 gennaio 2023, nel limite di 50 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2023, limitatamente all'effettivo fabbisogno.

26. Al fine della compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio, di cui alla delibera dell'ARERA n. 274/2022/R/gas, del 24 giugno 2022, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione, da parte dell'ARERA, dell'effettivo fabbisogno derivante dalla vendita da parte del responsabile del bilanciamento, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

27. Al fine della compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per l'esecuzione del premio giacenza e del contratto per differenze a due vie, di cui alle delibere dell'ARERA n. 165/2022/R/gas, dell'8 aprile 2022, e 189/2022/R/gas, del 27 aprile 2022, è autorizzata la spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione, da parte dell'ARERA, dell'effettivo fabbisogno degli importi netti da riconoscere agli utenti, nel limite delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma. Eventuali risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

28. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica procedono all'individuazione di uno o più intermediari finanziari abilitati affinché, con apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina pertinente in tema di mercati finanziari, siano adottate pratiche volte a facilitare la liquidità e assicurare la fluidità dei mercati finanziari nei quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas, anche attraverso esposizione in maniera continuativa di proposte impegnative di acquisto e vendita su quantità minime di titoli rappresentativi di forniture, ovvero attraverso ogni altra pratica di mercato consentita volta a garantire maggiore liquidità del mercato, consentendo di stabilizzare il prezzo in un contesto di alta volatilità. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.


 

 

L’articolo 1, nei commi da 24 a 28, reca delle misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale attraverso l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione finanziaria, per l'anno 2023, pari a 220 milioni di euro.

 

In particolare il comma 24, istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.

La dotazione finanziaria per l'anno 2023 è di 220 milioni di euro.

 

Il comma 25 prevede che con delibera dell'Autorità di regolazione energia reti e ambiente (ARERA) possano essere sospesi i procedimenti di interruzione della fornitura di gas naturale per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale.

Tale sospensione può essere disposta fino al 31 gennaio 2023, nel limite di 50 milioni di euro che dovranno essere trasferiti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2023, nel limite dell'effettivo fabbisogno.

 

I commi 26 e 27 autorizzano la spesa necessaria alla compensazione derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale. Le risorse in questione sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione da parte dell’Autorità di regolazione energia reti e ambiente (ARERA) dell’effettivo fabbisogno finanziario.

Si prevede, infine, che le eventuali risorse residue siano destinate alla riduzione degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

 

Per quanto attiene ai profili relativi agli oneri generali di sistema che gravano sul gas naturale, nonché, più in generale, sulle diverse voci che compongono la bolletta del gas, si rinvia alla scheda di lettura contenuta nel presente dossier.

 

Il comma 28, infine, prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, il Ministero dell’economia delle finanze e il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica procedono all’individuazione di uno o più intermediari finanziari abilitati affinché, con apposita convenzione, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 siano adottate pratiche volte a facilitare la liquidità e assicurare la fluidità dei mercati finanziari nei quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas.


 

Articolo 1, comma 29
(
Contributi per maggiore spesa per energia e gas
in favore degli enti territoriali)

 


29. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.


 

 

Il comma 29 autorizza, per l’anno 2023, un contributo straordinario agli enti locali per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia, e garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali.

A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare, per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas.

 

La norma è finalizzata ad attribuire anche per l’anno 2023 risorse in favore di Comuni, Province e Città metropolitane per fronteggiare le maggiori spese che gli enti locali devono affrontare per garantire la continuità dei servizi locali, a seguito degli aumenti dei prezzi di gas ed energia dopo la fine dell’emergenza epidemiologica, ulteriormente aggravati dalle tensioni prodotte sui mercati dal conflitto russo-ucraino.

Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali - da adottare entro il 31 marzo 2023, in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas, rilevata anche sulla base dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici.

 

Si tratta di un Fondo del tutto analogo a quello già istituito per l’anno finanziario 2022 dall’articolo 27, comma 2, del D.L. n. 17 del 2022 (c.d. decreto energia), più volte rifinanziato nel corso dell’anno dai decreti legge n. 50/2022 (c.d. decreto Aiuti), n. 115/2022 (decreto Aiuti-bis), n. 144/2022 (Aiuti-ter) e n. 179/2022 (c.d. decreto carburanti), in conseguenza del perdurare della crisi energetica. A seguito dei successivi rifinanziamenti, il contributo straordinario agli enti locali per la continuità dei servizi erogati è stato complessivamente pari, nel 2022, a 1.170 milioni di euro per l’anno 2022, di cui:

§  990 milioni destinati ai comuni;

§  180 milioni destinati a città metropolitane e province (di cui 67,7 milioni alle Città metropolitane e 112,3 milioni alle province).

 

 

Il D.L. n. 17 del 2022 (c.d. decreto energia), all’articolo 27, comma 2, ha autorizzato un contributo straordinario agli enti locali finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas. A tal fine è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un apposito fondo dotato di 250 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare, per 200 milioni in favore dei comuni e per 50 milioni in favore delle città metropolitane e delle province.

Per la ripartizione del fondo, la norma rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno - di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali – da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione[12] del D.L. n. 17/2022 (vale a dire, entro il 28 maggio 2022), tenendo conto della spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas, secondo i dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici. Al riparto delle risorse si è provveduto con decreto del Ministro dell’interno 1 giugno 2022.

Il Fondo è stato successivamente incrementato di 170 milioni di euro, dall’articolo 40, comma 3, del D.L. n. 50/2022 (decreto Aiuti), destinati per 150 milioni in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, da ripartire tra gli enti in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas entro il 30 giugno 2022. Al relativo riparto si è provveduto con il decreto del Ministro dell’interno 22 luglio 2022.

Un ulteriore incremento del Fondo è stato disposto dall’articolo 16, comma 1, del D.L. n. 115/2022 (Aiuti-bis), per 400 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 350 milioni ai comuni e 50 milioni a città metropolitane e province, da ripartirsi, con i medesimi criteri, entro il 30 settembre 2022. Le risorse sono state ripartite con il decreto del Ministro dell’interno 27 settembre 2022.

L’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 144/2022 (Aiuti-ter) ha ulteriormente rifinanziato il Fondo di 200 milioni di euro per l’anno 2022, destinati per 160 milioni in favore dei comuni e per 40 milioni in favore delle città metropolitane e delle province. Al riparto si è provveduto con il D.M. interno 6 dicembre 2022.

Ulteriori 150 milioni sono stati stanziati dal D.L. n. 179/2022 (poi confluito nel D.L. n. 176/2022, c.d. Aiuti-quater), di cui 130 milioni ai comuni e 20 milioni alle città metropolitane e province, da ripartirsi entro il 10 dicembre 2022. A seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 13 dicembre 2022, il riparto è stato effettuato con il D.M. 29 dicembre 2022.


 

Articolo 1, commi 30-38
(
Attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte
ai prezzi elevati dell'energia)

 


30. In attuazione del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023, è applicato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell'energia elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a una via, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:

a) impianti a fonti rinnovabili non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

b) impianti alimentati da fonti non rinnovabili di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento (UE) 2022/1854.

31. Il tetto sui ricavi si applica a qualsiasi ricavo di mercato dei produttori di energia elettrica generata dagli impianti di cui al comma 30 e, ove presenti, degli intermediari che partecipano ai mercati all'ingrosso dell'energia elettrica per conto dei produttori medesimi, indipendentemente dall'orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l'operazione che genera il ricavo e dal fatto che l'energia elettrica sia negoziata bilateralmente o in un mercato centralizzato.

32. Per le finalità di cui al comma 30, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

a) un prezzo di riferimento pari a 180 euro per MWh ovvero, per le fonti con costi di generazione superiori al predetto prezzo, a un valore per tecnologia stabilito secondo criteri definiti dall'ARERA nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 35, tenuto conto dei costi di investimento e di esercizio e di un'equa remunerazione degli investimenti. A tal fine, nel caso di impianti incentivati con meccanismi a una via diversi da quelli sostitutivi dei certificati verdi, il prezzo di riferimento è pari al valore massimo tra l'importo di 180 euro per MWh e la tariffa spettante;

b) un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato, calcolata quale media ponderata per gli impianti non programmabili, sulla base del profilo di produzione del singolo impianto, e quale media aritmetica per gli impianti programmabili, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che non rientrano nelle ipotesi di cui al comma 37, al prezzo indicato nei contratti medesimi.

33. Qualora la differenza di cui al comma 32 risulti negativa, il GSE conguaglia o richiede al produttore l'importo corrispondente.

34. I produttori interessati, previa richiesta da parte del GSE, trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla richiesta stessa, una dichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per le finalità di cui ai commi da 30 a 38, come individuate dall'ARERA con i provvedimenti di cui al comma 35.

35. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 30, 31, 32, 33 e 34, anche in continuità con le modalità operative definite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

36. I proventi derivanti dall'attuazione dei commi da 30 a 38 sono versati dal GSE ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 1.400 milioni di euro e degli eventuali maggiori oneri derivanti dai crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 9, come accertati a seguito di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate. Le maggiori somme eventualmente affluite all'entrata del bilancio dello Stato rispetto a quanto previsto al primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, volto al finanziamento delle misure aventi le finalità di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2022/1854, sulla base di modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

37. Le disposizioni dei commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 non si applicano:

a) agli impianti di potenza fino a 20 kW;

b) all'energia elettrica rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28;

c) all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 1° dicembre 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore al valore di cui al comma 32, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti;

d) all'energia elettrica oggetto di contratti di ritiro conclusi dal GSE ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore al valore di cui al comma 32, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti;

e) agli impianti a fonti rinnovabili con contratti di incentivazione attivi che risultino regolati con meccanismo a due vie, agli impianti a fonti rinnovabili con contratti che prevedono il ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva dell'energia elettrica da parte del GSE nonché all'energia elettrica condivisa nell'ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

38. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai commi 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 si interpretano nel senso che, ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.


 

 

L’articolo 1, nei commi da 30 a 38, mira a dare piena attuazione a quanto contenuto nel Regolamento (UE) 2022/1854 che ha previsto l’applicazione di un limite massimo di 180€/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e della vendita di energia elettrica da diverse fonti di energia che, per completezza, si indicano di seguito: energia eolica;  energia solare (termica e fotovoltaica); energia geotermica; energia idroelettrica senza serbatoio; combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da biomassa), escluso il biometano; rifiuti; energia nucleare; lignite;  prodotti del petrolio greggio; torba.

 

In merito al Regolamento (UE) 2022/1854 è utile ricordare come lo stesso ha previsto che gli Stati membri provvedono affinché tutti i ricavi eccedenti derivanti dall'applicazione del tetto di 180 euro/MWh siano utilizzati in modo mirato per finanziare misure a sostegno dei clienti finali di energia elettrica che attenuino l'impatto su questi ultimi dei prezzi elevati dell'energia elettrica. Tali misure possono comprendere:

 

§  la concessione di una compensazione finanziaria ai clienti finali di energia elettrica per la riduzione del loro consumo di energia elettrica, anche attraverso procedure d'asta o di gara per la riduzione della domanda;

§  trasferimenti diretti ai clienti finali di energia elettrica, anche attraverso riduzioni proporzionali nelle tariffe di rete;

§  compensazioni ai fornitori obbligati a fornire energia elettrica ai clienti sotto il prezzo di costo a seguito di un intervento dello Stato o pubblico nella fissazione dei prezzi;

§  la riduzione dei costi di acquisto dell'energia elettrica sostenuti dai clienti finali, anche limitatamente a un volume determinato di energia elettrica consumata;

§  la promozione di investimenti dei clienti finali di energia elettrica nelle tecnologie di decarbonizzazione, nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica

 

Passando quindi all'esame dell'articolo in questione si segnala che con i commi 30, 31 e 32 si prevede l’applicazione di un meccanismo di compensazione cosiddetto a una via, in base al quale il Gestore dei servizi energetici-GSE calcola, relativamente all’energia immessa in rete dagli impianti interessati, la differenza tra il tetto ai ricavi prestabilito e un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato, ponderata, per gli impianti non programmabili, sulla base del profilo di produzione del singolo impianto e aritmetica per gli impianti programmabili,

 

Il tetto ai ricavi è posto, in base a quanto stabilito dallo stesso comma 2, come detto in precedenza, a 180€/MWh ovvero ad un valore più elevato per tecnologia stabilito sulla base di criteri definiti dall’Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA), tenuto conto dei costi di investimento e di esercizio e di un’equa remunerazione degli investimenti.

 

Nel caso la differenza predetta sia negativa, il GSE procede a richiederne la restituzione (comma 33).

 

Secondo quanto previsto, il suddetto meccanismo si applica a partire dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023, come stabilito dal Regolamento UE medesimo.

 

Viene inoltre affidata (commi 34 e 35) all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) la disciplina delle modalità con le quali è data attuazione all'articolo in esame.

 

Il comma 36 prevede che i proventi derivanti dalle restituzioni al GSE da parte dei produttori dei maggiori ricavi rispetto al tetto prestabilito restano acquisiti all’erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 1.400 milioni di euro.  

Le eventuali maggiori somme affluite  all'entrata  del  bilancio dello  Stato  rispetto  a quanto previsto al primo periodo sono riassegnate ad  un apposito Fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, volto al finanziamento delle finalità di cui al citato regolamento (UE) 2022/1854, sulla base di criteri e modalità da definire con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Il comma 37, invece, prevede una serie di esclusioni.

In particolare il sopradescritto meccanismo non si applica:

§  all’energia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kW;

§  all’energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 1° dicembre 2022, purché le condizioni di tali contratti non siano collegate all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia (limitatamente alla durata di tali contratti) e prevedano un prezzo medio, comunque, non superiore al tetto previsto;

§  all’energia oggetto di contratti di ritiro da parte del GSE ad un prezzo non superiore al tetto previsto;

§  agli impianti a fonti rinnovabili che producono energia elettrica condivisa nell’ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo.

 

Da ultimo il comma 38 contiene una norma di interpretazione autentica in base alla quale nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai precedenti commi vengono applicate esclusivamente ai contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.

 


 

Articolo 1, commi 39 e 40
(Proroga del termine dell'entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano,
ai fini dell'accesso agli incentivi)

 


39. Il termine di entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell'accesso agli incentivi di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, è prorogato al 31 dicembre 2023.

40. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 39 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


 

 

L’articolo 1, comma 39, posticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro cui devono entrare in esercizio gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano per accedere al riconoscimento, da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE), di una somma pari a 375 euro per ciascun Certificato di immissione di consumo di biocarburanti (CIC).

 

Il comma 39 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 stabilisce che, per accedere agli incentivi previsti dall’articolo 7 del D.M. 2 marzo 2018, il termine di entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano venga prorogato al 31 dicembre 2023.

Il successivo comma 40 subordina l'’efficacia delle disposizioni di cui al comma precedente all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

L'articolo 7 del citato D.M. 2 marzo 2018 prevede che, su richiesta del produttore di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, il GSE riconosca al produttore stesso il valore dei corrispondenti Certificati di immissione in consumo (CIC) attribuendo a ciascun certificato un valore pari a 375 euro per la quantità massima annua prevista dall’articolo 3, comma 3 del medesimo decreto, secondo le seguenti modalità:

a) gli oneri di ritiro dei CIC sono fatturati dal GSE ai soggetti obbligati in proporzione e nel limite delle rispettive quote d’obbligo e, a seguito del pagamento, i relativi CIC sono assegnati ai medesimi soggetti obbligati, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal GSE nelle proprie procedure operative;

b) il GSE riconosce i CIC in maniera cronologica rispetto alla data di presentazione della domanda di qualifica in esercizio dell’impianto ai diversi produttori fino al raggiungimento della citata quantità massima. Entro quindici giorni dalla data ultima per la presentazione delle autodichiarazioni, il GSE, sulla base delle informazioni ivi contenute, pubblica il valore di riferimento, per l’anno in corso, della quantità massima annua di CIC ritirabili. Fino a tale pubblicazione si fa riferimento al valore relativo all’anno precedente;

c) a tal fine, il GSE aggiorna e pubblica, con continuità sul proprio sito internet, un contatore con dati stimati, alla cui determinazione concorrono i dati della producibilità degli impianti di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, o dell’effettiva produzione annua, qualificati in esercizio, il cui biocarburante è oggetto di ritiro dei CIC da parte del GSE. Il GSE, inoltre, identifica e pubblica, con continuità, l’elenco degli impianti a cui ritirare i CIC, dando precedenza a quelli con data di domanda di qualifica in esercizio anteriore nel caso in cui tale producibilità sia superiore alla quantità massima annua di CIC ritirabili;

d) ai fini della determinazione della quantità di biocarburante avanzato diverso dal biometano massima producibile di ogni singolo impianto, il GSE utilizza i dati relativi alla capacità produttiva di ogni singolo impianto e un numero di ore teorico di funzionamento che definisce nelle proprie procedure applicative.

I produttori di biocarburante avanzato diverso dal biometano provvedono autonomamente alla vendita di tali biocarburanti ai soggetti obbligati tra quelli che hanno ricevuto CIC dal GSE e con i quali hanno un contratto di fornitura, ai fini della successiva immissione in consumo nel settore dei trasporti. Il riconoscimento del valore dei CIC è effettuato dal GSE a valle della vendita ad un soggetto obbligato del biocarburante avanzato diverso dal biometano e dopo che lo stesso soggetto obbligato abbia trasmesso al GSE tutte le informazioni attestanti l’effettiva immissione in consumo sul territorio nazionale di tali biocarburanti. Il Biocarburante avanzato diverso dal biometano viene acquistato dai soggetti obbligati ad un prezzo massimo, espresso in euro a tonnellata, pari alla media della quotazione mensile del mese precedente, pubblicate dal Platt’s, del prodotto entro il quale tale biocarburante viene miscelato per l’utilizzo finale come carburante e convertito in euro a tonnellata alla media dei cambi dollaro/euro calcolata utilizzando la media mensile dei cambi quotidiani, ridotto del 5 per cento.

La norma prevedeva in origine che tali disposizioni si applicassero per le produzioni di biocarburanti avanzati diversi dal biometano realizzate da impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2022, per un periodo massimo di 10 anni dalla data di decorrenza dell’incentivo, periodo successivo al quale, il produttore accede alle disposizioni previste dal D.M. 10 ottobre 2014. Per effetto delle disposizioni in esame l'applicazione viene estesa alle produzioni di biocarburanti avanzati diversi dal biometano realizzate da impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2023.


 

Articolo 1, commi 41-44
(Riduzione dei consumi di energia elettrica)

 


41. Per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco, previsti dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, è istituito un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato dalla società Terna Spa su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. La procedura di cui al primo periodo è volta a selezionare i soggetti che assumono l'impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023, ai sensi del citato regolamento (UE) 2022/1854. Ai fini di cui al presente comma, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società Terna Spa trasmette una proposta di procedura al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede all'approvazione della stessa, sentita l'ARERA.

42. La proposta di procedura di cui al comma 41 individua le ore di picco che, nel rispetto dei parametri previsti dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/1854, rappresentano la base per il calcolo dell'obiettivo di riduzione dei consumi e formula le previsioni sul consumo lordo di energia elettrica nelle ore di picco, anche considerando i dati storici, rispetto alle quali è definito l'obiettivo di riduzione dei consumi stessi.

43. Il servizio di riduzione dei consumi di cui al comma 41 è coordinato con la procedura prevista dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 464 del 21 ottobre 2022, finalizzata al contenimento indiretto dei consumi di gas da parte dei carichi industriali che offrono il servizio di interrompibilità elettrica, e tiene conto delle esigenze di adeguatezza del sistema elettrico nazionale. Il servizio di riduzione dei consumi di cui al comma 41 può essere esteso, su base annuale, per le esigenze di riduzione indiretta dei consumi di gas per l'anno 2023, nel limite delle risorse di cui al comma 44.

44. Per le finalità di cui ai commi da 41 a 43 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2023.


 

 

L’articolo 1, nei commi da 41 a 44, prevede, al fine di raggiungere i target di riduzione dei consumi energetici, recentemente fissati a livello europeo, una estensione della misura all’intero anno 2023 in modo da garantire la prevista riduzione dei consumi in un arco temporale più ampio con riguardo ai consumi elettrici nelle ore di maggior consumo (cosiddette ore di picco).

 

In particolare, il comma 41 stabilisce che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco, di cui all’articolo 4 del Regolamento (UE) 2022/1854, venga istituito un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato da Terna S.p.A. su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. Tale procedura ha l’obiettivo di selezionare i soggetti che assumono l’impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023.

Si prevede, quindi, che entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Terna S.p.A. trasmette una proposta di procedura al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che provvede all’approvazione della stessa, sentita l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

 

In merito al sopracitato Regolamento europeo, è utile ricordare che tale provvedimento prevede un intervento di emergenza per attenuare gli effetti dei prezzi elevati dell'energia per mezzo di misure eccezionali, mirate e limitate nel tempo. Tali misure mirano a: ridurre il consumo di energia elettrica; introdurre un tetto sui ricavi di mercato che alcuni produttori ricevono dalla produzione di energia elettrica ridistribuendoli in modo mirato ai clienti finali di energia elettrica; consentire agli Stati membri di applicare misure di intervento pubblico nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica ai clienti civili e alle PMI; a istituire norme per un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio alimentato dalle imprese e dalle stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, al fine di contribuire all'accessibilità economica dell'energia per le famiglie e per le imprese. Il Regolamento è in vigore dall'8 ottobre dl 2022 e si applica fino al 31 dicembre del 2023.

 

Il comma 42 dispone che la proposta di procedura di cui al comma 41 individua le ore di picco che rappresentano la base per il calcolo dell’obiettivo di riduzione dei consumi.

Il comma 43 stabilisce che il servizio di riduzione dei consumi sia coordinato con le restanti misure già previste per il contenimento indiretto dei consumi di gas da parte dei carichi industriali che offrono il servizio di interrompibilità elettrica e deve tenere conto delle esigenze di adeguatezza del sistema elettrico nazionale.

 

Il comma 44, da ultimo, autorizza, per le sopra richiamate finalità, la spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2023.


 

Articolo 1, commi 45-50
(Estensione credito di imposta per l’acquisto di carburanti
per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca)

 


45. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

46. Il contributo di cui al comma 45 è altresì riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

47. Il credito d'imposta di cui ai commi 45 e 46 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

48. Il credito d'imposta di cui ai commi 45 e 46 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui ai commi 45 e 46. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 (2), sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonché, in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

49. Le disposizioni dei commi da 45 a 50 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

50. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 45 al presente comma, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


 

 

Le norme riconoscono un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023. Tale agevolazione è, altresì, estesa per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti. Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

 

Il comma 45 stabilisce che al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica, ovvero attività di supporto alla produzione vegetale (codice ATECO 01.61), è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023.

Tale acquisto deve essere comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

 

In merito all’agevolazione, si ricorda che in precedenza l’articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022 aveva introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante, per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto e al netto dell’imposta sul valore aggiunto. La norma dell’articolo 18 concede tale credito d’imposta per gli acquisti effettuati nel primo trimestre solare dell’anno 2022. L’articolo 3-bis del decreto legge n. 50 del 2022 ha prorogato al secondo trimestre solare 2022 il credito richiamato ma limitatamente alle imprese esercenti la pesca. L’articolo 17 del decreto legge 115 del 2022 ha prorogato la misura ulteriormente al terzo trimestre solare 2022 estendendola nuovamente sia all’attività agricola, che alla pesca, mentre, da ultimo, l’articolo 2 del decreto legge 144 del 2022 ha riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica, ovvero attività di supporto alla produzione vegetale (codice ATECO 01.61), un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022.

 

Il comma 46 estende la possibilità di avvalersi del contributo di cui al comma 38 anche ad altre attività non riconducibili alla trazione dei mezzi. Nello specifico, il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta primo trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

 

Il comma 47 specifica che il credito d’imposta di cui ai commi 45 e 46:

§  è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, entro la data del 31 dicembre 2023.

 

Il citato articolo 17 stabilisce che i contribuenti eseguano versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate. La compensazione, sempre secondo il citato articolo 17, deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

 

A tal fine, non si applicano alcuni dei vigenti limiti e divieti alla compensazione e, in particolare:

§  il limite annuale all’utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (di cui all’articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007);

 

L’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, in quanto derivanti a agevolazioni concesse alle imprese, possano essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro e che l'ammontare eccedente debba essere riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive e sia comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

 

§  il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000);

 

L’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha previsto un limite massimo di crediti imposta compensabili ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a 2 milioni di euro, come da ultimo stabilito dall’articolo 1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), che ha reso così permanente il limite indicato transitoriamente, per il 2021, dall’articolo 22 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. sostegni-bis).

 

Resta, pertanto, fermo il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui all’articolo 31, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010);

 

Il credito d’imposta, di cui ai commi 45 e 46, inoltre:

§  non concorre alla formazione del reddito d’impresa;

§  non concorre alla formazione della base imponibile dell’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997;

§  non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito Pertanto, non è considerato ai fini dell’applicazione dei limiti previsti dal TUIR per la deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative indistintamente riferibili ad attività o beni produttivi di proventi imputabili a reddito, secondo quanto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986);

 

Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del TUIR, gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Pertanto, gli interessi passivi dei soggetti IRPEF imprenditori sono deducibili pro rata, nella stessa misura in cui i ricavi e proventi dell’impresa sono imponibili.

Ai sensi dell'articolo 109, comma 5 del TUIR, le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Pertanto, nei casi previsti agli articoli 61 e 109 del TUIR, il credito di imposta previsto all’articolo 3 non concorre a formare l’ammontare dei ricavi e proventi complessivi da imputare al denominatore, il cui aumento determinerebbe una riduzione della parte deducibile degli interessi passivi per i soggetti IRPEF e, per i soggetti IRES, di altre componenti negative indistintamente riferite a beni o attività produttivi di proventi computabili e non computabili ai fini delle imposte sui redditi.

 

§  è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

Il comma 48 stabilisce i criteri per avvalersi della possibilità di cedere il credito maturato in base al disposto dei commi 45 e 46.

In particolare la norma prevede che il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo (articolo 64 del medesimo decreto legislativo) ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di segnalazione delle operazioni sospette di previste all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del delle norme in commento sono nulli.

 

Il richiamato comma 4 stabilisce che i soggetti obbligati che intervengono nelle cessioni comunicate non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti della segnalazione di operazioni sospette (articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007), fermi restando gli obblighi ivi previsti. Si ricorda che in base al testo del sopra citato articolo 35 per operazioni sospette si intendono le operazioni per le quali i soggetti obbligati sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto può essere desunto da caratteristiche, entità e natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsiasi altra circostanza conosciuta dai segnalanti in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o dell’attività svolta dai soggetti cui le operazioni sono riferite.

Per una ricostruzione dettagliata della materia si rinvia alla consultazione della pagina web della UIF(Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia)-Banca d’Italia.

 

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

 

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

 

A tal fine si ricorda che i soggetti richiamati alle lettere a) e b) sono rispettivamente:

§  gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

§  i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Mentre i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale sono:

§  associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;

§  associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;

§  organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale;

§  organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

§  sostituti di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;

§  associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti

 

Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal richiamato comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 rispettivamente in materia di misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti, rafforzamento dei controlli preventivi e opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

 

Il comma 49 dispone che le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il comma 50 specifica che il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

Articolo 1, comma 51
(Modalità di utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti utilizzato per l'esercizio dell'attività agricola
e della pesca)

 


51. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al medesimo credito d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonché, in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».


 

 

Il comma 51, disciplina le modalità di utilizzazione nonché di cessione del credito di imposta per le spese sostenute per l’acquisto di carburanti utilizzato per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca effettuate nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.

 

Si ricorda che il disegno di legge di bilancio 2023 (articolo 1 commi 38-43) riconosce il credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati, con riferimento agli acquisti effettuati nel primo trimestre solare dell'anno 2023. Si rinvia alla citata scheda per approfondimenti.

 

Con riferimento alla cessione del credito d’imposta la norma dispone che:

 

-          è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 entro la data del 31 marzo 2023.

 

Il citato articolo 17 stabilisce che i contribuenti eseguano versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate. La compensazione, sempre secondo il citato articolo 17, deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

 

A tal fine, non si applicano alcuni dei vigenti limiti e divieti alla compensazione e, in particolare:

o  il limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (di cui all’articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007);

 

L’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, in quanto derivanti a agevolazioni concesse alle imprese, possano essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro e che l'ammontare eccedente debba essere riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive e sia comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

 

o  il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000);

 

L’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha previsto un limite massimo di crediti imposta compensabili ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a 2 milioni di euro, come da ultimo stabilito dall’articolo 1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), che ha reso così permanente il limite indicato transitoriamente, per il 2021, dall’articolo 22 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. sostegni-bis).

 

Resta, pertanto, fermo il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui all’articolo 31, comma 1del decreto-legge n. 78 del 2010);

 

-          non concorre alla formazione del reddito d’impresa;

-          non concorre alla formazione della base imponibile dell’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997;

-          non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito Pertanto, non è considerato ai fini dell’applicazione dei limiti previsti dal TUIR per la deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative indistintamente riferibili ad attività o beni produttivi di proventi imputabili a reddito, secondo quanto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986);

 

Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del TUIR, gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Pertanto, gli interessi passivi dei soggetti IRPEF imprenditori sono deducibili pro rata, nella stessa misura in cui i ricavi e proventi dell’impresa sono imponibili.

Ai sensi dell'articolo 109, comma 5 del TUIR, le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Pertanto, nei casi previsti agli articoli 61 e 109 del TUIR, il credito di imposta previsto all’articolo 3 non concorre a formare l’ammontare dei ricavi e proventi complessivi da imputare al denominatore, il cui aumento determinerebbe una riduzione della parte deducibile degli interessi passivi per i soggetti IRPEF e, per i soggetti IRES, di altre componenti negative indistintamente riferite a beni o attività produttivi di proventi computabili e non computabili ai fini delle imposte sui redditi.

 

-          è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

 

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia,

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di segnalazione delle operazioni sospette di previste all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

I contratti di cessione conclusi in violazione di quanto previsto sopra sono nulli.

In caso di cessione del credito d’imposta le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al medesimo credito d’imposta.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

A tal fine si ricorda che i soggetti richiamati alle lettere a) e b) sono rispettivamente:

a)   gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b)   i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Mentre i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale sono:

a)   associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;

b)   associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;

c)   organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale;

d)   organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

e)   sostituti di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;

f)    associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti

 

Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 31 marzo 2023.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuare in via telematica sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 rispettivamente in materia di misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti, rafforzamento dei controlli preventivi e opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.


 

Articolo 1, commi 52 e 53
(Settore del vetro di Murano)

 


52. In considerazione delle difficoltà causate dalla crisi energetica che interessano il settore del vetro di Murano, il fondo istituito dall'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano, è rifinanziato nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023. Gli interventi di sostegno finanziati a valere sulle risorse di cui al primo periodo sono concessi ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea concernente il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 131I del 24 marzo 2022.

53. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 52 tra domande nuove e domande già presentate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2022, non finanziate in tutto o in parte a causa della mancata applicazione del quadro temporaneo di cui al predetto comma 52. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono stabilite le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate nonché l'individuazione del soggetto in house dello Stato a cui demandare l'attuazione degli interventi.


 

 

L’articolo 1, comma 52 rifinanzia di 1,5 milioni di euro per il 2023 il Fondo istituito con Legge di bilancio 2023 destinato alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano e rinvia ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo tra domande nuove e domande già presentate ma non finanziate in tutto o in parte.

 

L’articolo 1, comma 52 è volto al rifinanziamento di 1,5 milioni di euro per il 2023 del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico all’articolo 1, comma 702 della legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022). La finalità del fondo, le cui risorse sono destinate  alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano, è quello di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, scongiurare così il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo.

Gli interveti di sostegno a valere sulle risorse del fondo sono concessi ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea concernente il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, efficace fino al 31 dicembre 2023.

Il successivo comma 53 rinvia ad un successivo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro il 31 gennaio 2023, l’individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo tra domande nuove e domande già presentate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2022, che ha stabilito le modalità attuative della disposizione istitutiva del fondo nel 2022.

 

 

L’articolo 1, comma 702 della legge n. 234/2021 ha istituito il Fondo a sostegno ai settori del vetro e della ceramica di Murano con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2022. Ha rinviato, quindi, ad un successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse stanziate, nonché delle modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate.

Tale decreto è stato adottato il 29 marzo 2022 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 luglio 2022, n. 172.

Le imprese che, ai sensi del citato decreto, possono beneficiare delle agevolazioni sono quelle con sede operativa nell'isola di Murano (Comune di Venezia), operanti nel settore del vetro artistico di Murano - codice ATECO 2007 23.1 «Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro», o nel settore della ceramica artistica - codice ATECO 2007 23.41 «Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali». Per accedere alle agevolazioni, tali imprese devono essere regolarmente iscritte nel registro imprese, risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie. Inoltre, devono essere in regola con gli obblighi relativi al regolamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente.

Il gestore del fondo è stato individuato in Invitalia.

L’articolo 6 del D.M. 29 marzo 2022 ha indicato le modalità di calcolo del contributo a fondo perduto riconoscibile a ciascuna impresa, entro i limiti previti dalla normativa europea. Tale contributo è pari al:

a) prodotto tra i consumi effettivi e il differenziale tra il prezzo del gas naturale nel periodo compreso tra il 16 maggio ed il 31 agosto 2022 e un prezzo convenzionalmente fissato in misura pari a 0,25 euro/mc;

b) prodotto tra i consumi effettivi su base mensile e il differenziale tra il costo medio unitario dell'energia elettrica su base mensile, nel periodo compreso tra il 16 maggio ed il 31 agosto 2022, e un costo medio fissato in misura pari a 0,070 euro/kWh.

Pertanto, le risorse del fondo sono state impiegate a copertura dei maggiori costi del gas e dell’energia elettrica sostenuti dalle imprese dal 16 maggio al 31 agosto 2022 rispetto ad un prezzo convenzionale rispettivamente pari a 0,25€/mc e 0,07 euro/kWh.

Il termine entro cui le imprese potevano presentare istanza è scaduto il 15 settembre 2022.


 

Articolo 1, comma 54
(Regime forfettario)

 


54. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 54, lettera a), le parole: « euro 65.000» sono sostituite dalle seguenti: « euro 85.000»;

b) al comma 71 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite».


 

 

Il comma 54 innalza a 85 mila euro, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15 per cento sostitutiva di quelle ordinariamente previste. La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente.

 

La norma, lettera a), modifica il comma 54, dell’articolo 1, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che istituisce per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva di quelle dovute con aliquota al 15 per cento. La lettera a) del comma 54, della legge sopra richiamata, come modificata, porta a 85.000 euro (rispetto al precedente limite previsto a 65.000 euro) il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato.

 

Si ricorda che conformemente a quanto stabilito dalla legge di delega fiscale 11 marzo 2014, n. 23, il cui articolo 11, comma 1, prevede l’introduzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, i commi da 54 a 89 della legge di stabilità 2015 hanno introdotto un nuovo regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni che assicura rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste.

La disciplina del regime forfetario è riservata alle persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro e hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori. In estrema sintesi, l’accesso a tale regime comporta i seguenti sconti fiscali:

§  determinazione agevolata del reddito imponibile mediante l’applicazione, ai ricavi conseguiti o compensi percepiti, di un coefficiente di redditività stabilito ex lege, con deduzione dei contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico;

§  applicazione al reddito imponibile di un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

Per una ricognizione completa della disciplina del regime forfettario si rinvia alla consultazione delle schede Nuovo regime forfetario agevolato presenti sul sito dell’Agenzia delle entrate.

 

La lettera b) modifica il comma 71 disponendo che chi avrà compensi o ricavi superiori ai 100 mila uscirà immediatamente dal forfettario, senza aspettare l’anno fiscale seguente. Conseguentemente sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Chi invece supererà la nuova soglia degli 85 mila, restando sotto ai 100 mila, uscirà dal regime forfettario a partire dall’anno successivo come già previsto dalla legislazione vigente.


 

Articolo 1, commi 55-57
(Tassa piatta incrementale)

 


55. Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l'aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.

56. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 55.

57. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 55 e 56.


 

 

I commi da 55 a 57 introducono, a determinate condizioni e limitatamente all’anno 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, una tassa piatta al 15 per cento da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti. La norma precisa altresì le conseguenze di tale nuovo regime relativamente alla determinazione dei requisiti reddituali validi ai fini del riconoscimento di benefici fiscali nonché degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2024.

 

La norma stabilisce che ai lavoratori autonomi con redditi fino a 40 mila euro che non aderiscono al regime forfettario, si applicherà una tassa piatta del 15 per cento sulle variazioni di reddito (superiori al 5 per cento) calcolate come differenza tra il maggior reddito prodotto nell'anno 2023 rispetto al più elevato dei redditi dichiarato nel triennio precedente.

 

Si segnala che in tema di regime forfettario il comma 54 introduce rilevanti modifiche alla disciplina dell’istituto agevolativo. Si rimanda alla scheda dell’articolo citato per ulteriori dettagli.

 

In particolare la disposizione, al comma 55, prevede per il solo anno 2023 che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito vigenti (previste dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,) un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali. Tale imposta viene calcolata con un’aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare.

 

Il comma 56 precisa che quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva introdotta al comma 55.

 

Il comma 57 dispone che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 55 e 56.

 


 

Articolo 1, commi 58-62
(Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande)

 


58. Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

59. Qualora le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 58.

60. L'imposta sostitutiva di cui al comma 58 è applicata dal sostituto d'imposta.

61. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

62. Le disposizioni dei commi da 58 a 61 si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000.


 

 

I commi 58-62 qualificano come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (ossia le cosiddette mance) nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive, sottoponendole a un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%, individuandone inoltre il regime giuridico e l’ambito applicativo.

 

In particolare il comma 58 individua come costituenti reddito da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande a titolo di liberalità (di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62.

 

Il regime di tassazione sostitutiva è applicabile:

§  entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;

§  ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 50.000 euro (comma 62);

§  salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.

 

Ne consegue che il regime di tassazione separata è il regime naturale di tassazione delle cosiddette mance, alle condizioni sopra indicate, essendo possibile l’applicazione dell’ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore a tale regime di favore.

 

Si ricorda che con la sentenza 26512 del 1 ottobre 2021, la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, aveva classificato come reddito da lavoro dipendente quanto percepito, a titolo di liberalità, dal dipendente, in quanto ritenuto nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito, fissata dall’articolo 51, primo comma, del TUIR, assoggettandolo conseguentemente a tassazione secondo le ordinarie aliquote IRPEF.

 

Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

I redditi soggetti a tassazione separata sopra descritti sono comunque computati ai fini della determinazione del reddito da prendere in considerazione per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria (comma 59).

Il comma 60 dispone che l’imposta sostitutiva sia applicata dal sostituto d’imposta.

Il comma 61 rinvia alle le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, in quanto compatibili, per la determinazione delle norme applicabili per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso con riferimento alle suddette fattispecie.


 

Articolo 1, comma 63
(Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti)

 

63. Per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.

 

 

La disposizione riduce dal 10 al 5 per cento l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

 

In particolare, la disposizione stabilisce la riduzione al 5 per cento (in luogo del vigente 10 per cento) dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, di cui all’articolo 1, comma 182, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), per i premi e le somme erogati nell’anno 2023.

 

Si rammenta che, ai sensi del citato articolo 1, comma 182, della legge di stabilità 2016, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi (innalzato a 4 mila euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro), i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Ai sensi del comma 186, le disposizioni di cui al comma 182 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 80.000. Inoltre, ai sensi del comma 187, le somme e i valori di cui al comma 182 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015. Il comma 188 rinvia a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 182. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, si veda il D.M. 25 marzo 2016.

 

Nella relazione tecnica, il Governo stima, sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all’anno d’imposta 2019, un ammontare di premi di circa 2.647,3 milioni di euro. Stima altresì, prudenzialmente, un incremento dell’ammontare dei premi a tassazione separata di circa il 10 per cento per considerare l’effetto incentivante relativo alla nuova aliquota, e quindi pari a 264,7 milioni di euro, per un totale di base imponibile di circa 2.912,0 milioni di euro.

Il costo totale della misura, considerando il mancato gettito dell'Irpef e delle addizionali comunale e regionale, ammonta a 222,3 milioni di euro nel 2023 e 6,9 milioni nel 2024.


 

Articolo 1, comma 64
(Differimento delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)

 


64. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: « dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2024»;

b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: « dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2024».


 

 

Il comma 64 posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.

 

In particolare il comma in esame apporta le seguenti modifiche all'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019):

a)   posticipa al 1° gennaio 2024 l’efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. plastic tax (lettera a).

 

A tale proposito si ricorda che i commi 634-658 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) hanno istituito e disciplinato l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali. Le disposizioni riconoscono altresì un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili. Il comma 651 ha demandato a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la definizione delle modalità di attuazione dell’imposta e ha affidato a un provvedimento interdirettoriale dell'ADM e dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle Entrate. Tali provvedimenti non risultano ancora emanati.

Sul sito dell'ADM sono disponibili alcuni elementi preliminari all'adozione dei suddetti provvedimenti attuativi.

 

La decorrenza dell’imposta di consumo sui MACSI, ai sensi della formulazione originaria dell'articolo 1, comma 652, della legge di bilancio 2020 era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del predetto provvedimento interdirettoriale. Tale termine è stato più volte modificato e differito nel tempo e da ultimo portato al 1° gennaio 2023 dall'articolo 1, comma 12, lettera a), della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021).

La norma in commento posticipa il termine di decorrenza dell'efficacia dell’imposta al 1° gennaio 2024, a tal fine intervenendo sul termine previsto dal comma 652 sopra citato.

 

b)   posticipa altresì al 1° gennaio 2024 l’efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. sugar tax (lettera b).

 

Si rammenta innanzitutto, sinteticamente, che i commi 661-676 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) prevedono l'istituzione e disciplinano l'applicazione di un’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Successivamente, l'articolo 1, comma 1086, lettera e), della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) è intervenuto per modificare la platea dei soggetti che effettuano la cessione da cui origina l'obbligazione tributaria, ampliare la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e modificare la disciplina delle sanzioni amministrative.

 

La decorrenza dell’imposta sul consumo di bevande edulcorate, ai sensi della formulazione originaria dell'articolo 1, comma 676, della legge di bilancio 2020 era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze (si veda il D.M. 12 maggio 2021). Tale termine è stato più volte modificato e differito nel tempo e da ultimo portato al 1° gennaio 2023 dall'articolo 1, comma 12, lettera b), della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021).

La norma in commento posticipa il termine di decorrenza dell'efficacia dell’imposta al 1° gennaio 2024, a tal fine intervenendo sul termine previsto dal comma 676 sopra citato.


 

Articolo 1, commi 65-71
(Imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio e destinazione degli interessi su conti correnti vincolati)

 


65. Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle imprese, operanti nei settori indicati al comma 66, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6 per cento. La disposizione del primo periodo si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l'attività svolta nei settori indicati al comma 66.

66. Ai fini del comma 65, le imprese devono svolgere una delle attività riferite ai seguenti codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

67. Le imprese di cui ai commi 65 e 66 il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi della disposizione del comma 65 in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori di cui al comma 66 del presente articolo e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

68. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi da 65 a 67.

69. Le disposizioni dei commi da 65 a 68 si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi di imposta.

70. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un fondo destinato all'attenuazione degli oneri fiscali connessi alla cessione gratuita, da parte di imprese di commercio di prodotti di consumo al dettaglio, nell'ambito di manifestazioni a premi, di materiale informatico e didattico per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonché delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati nonché da enti religiosi, nel rispetto delle previsioni in materia di regime degli aiuti « de minimis ». Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di attuazione del presente comma. La dotazione finanziaria del fondo di cui al primo periodo è pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024.

71. All'articolo 1, comma 67, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023. Con il medesimo decreto possono essere previste le modalità di gestione unitaria delle somme depositate, anche mediante l'apertura di un apposito conto di tesoreria».


 

 

I commi da 65 a 71 stabiliscono che le imprese che esercitano attività del commercio al dettaglio di beni deducono le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione di un coefficiente del 6 per cento al costo degli stessi fabbricati.

Tale modalità riguarda le imprese che operano prevalentemente in alcuni settori del commercio al dettaglio e limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per tale attività. Sono stabilite specifiche regole per le imprese il cui valore patrimoniale è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa: esse, ove aderiscano al regime di tassazione di gruppo, possono avvalersi della deduzione agevolata dei costi in relazione ai fabbricati concessi in locazione ad imprese che operano nei settori destinatari delle agevolazioni e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

La speciale deducibilità dei costi degli immobili strumentali delle imprese che esercitano il commercio di beni si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro successivi.

Il comma 70 costituisce un Fondo per l’attenuazione degli oneri fiscali connessi alla cessione gratuita, da parte di imprese di commercio di prodotti di consumo al dettaglio nell'ambito di manifestazioni a premi, di materiale informatico e didattico per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonché delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati nonché da enti religiosi, nel rispetto delle regole in tema di aiuti de minimis.

Il comma 71 modifica le disposizioni della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) relative agli obblighi di depositare alcune somme su conti correnti dedicati, imposto a notai e pubblici ufficiali, al fine di semplificare le procedure utili a destinare gli interessi maturati sulle somme depositate al rifinanziamento dei fondi di credito agevolato, i cui destinatari sono le piccole e medie imprese.

 

Più in dettaglio, il comma 65 dispone che, per le imprese che esercitano l’attività del commercio al dettaglio (individuate più precisamente al comma 66) le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio dell’impresa siano deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione, al costo degli stessi fabbricati, di un coefficiente fissato al 6 per cento.

La norma si applica alle imprese che operano prevalentemente in specifici settori del commercio al dettaglio e limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per tale attività.

II comma 66 individua le attività prevalenti valevoli a individuare il perimetro dei soggetti destinatari della norma e all’individuazione dei fabbricati strumentali oggetto della speciale deduzione. Si tratta in sintesi di attività di commercio di beni al dettaglio (alimentare e non, ivi compresi i grandi magazzini, tabacco ed elettronica), individuati dai relativi codici ATECO.

L'impresa deve svolgere una delle attività riferite ai codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

 

Il comma 67 chiarisce l’applicabilità della norma alle imprese il cui valore patrimoniale è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Ove aderiscano al regime di consolidato nazionale (di cui all’articolo 117 TUIR) queste imprese possono avvalersi della speciale deduzione in relazione ai fabbricati concessi in locazione ad imprese che operano nei settori destinatari delle agevolazioni, aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

 

Il consolidato nazionale è una particolare regime di determinazione del reddito complessivo Ires per tutte le società partecipanti a un gruppo, rappresentato dalla somma algebrica delle singole base imponibili che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei redditi. Le società che intendono adottare la tassazione consolidata di gruppo (articoli 117-129 del Tuir) devono esercitare la specifica opzione che dura per un triennio ed è irrevocabile.

Il comma 68 affida le disposizioni attuative a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 2 febbraio 2023 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame).

Il comma 69 chiarisce che la speciale deducibilità dei costi degli immobili strumentali delle imprese che esercitano il commercio di beni si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro successivi.

 

Il comma 70 costituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, con dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni per l’anno 2024, per l’attenuazione degli oneri fiscali connessi alla cessione gratuita, da parte di imprese di commercio, di prodotti di consumo al dettaglio, nell'ambito di manifestazioni a premi, di materiale informatico e didattico per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonché delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati nonché da enti religiosi, nel rispetto delle regole in tema di aiuti de minimis.

Si affida l’attuazione delle norme a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma in esame.

 

Il comma 71 modifica le disposizioni della legge di stabilità 2014 (all’articolo 1, comma 67 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla legge sulla concorrenza 2017) che concernono gli obblighi di depositare alcune somme su conti correnti dedicati, imposto a notai e pubblici ufficiali.

In particolare, si interviene sulle norme che finalizzano gli interessi maturati su tutte le somme depositate al rifinanziamento dei fondi di credito agevolato, i cui destinatari sono le piccole e medie imprese. Con le modifiche in esame sono semplificate le modalità di attuazione della predetta destinazione, che viene affidata a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (e non più a un DPCM, su proposta del MEF) da adottare entro e non oltre il 31 marzo 2023.

Inoltre si affida al medesimo decreto il compito di prevedere le modalità di gestione unitaria delle somme depositate, anche mediante l’apertura di un apposito conto di tesoreria.


 

Articolo 1, comma 72
(Aliquota IVA per prodotti dell’infanzia e per
la protezione dell’igiene intima femminile)

 


72. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-bis, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento:

1) al numero 1-quinquies), dopo la parola: « prodotti» sono inserite le seguenti: « assorbenti e tamponi» e le parole: « compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili» sono soppresse;

2) dopo il numero 1-quinquies) è aggiunto il seguente:

« 1-sexies) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli»;

b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

1) al numero 65), dopo le parole: « per l'alimentazione dei fanciulli» sono inserite le seguenti: «, diversi dai prodotti per l'alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia indicati al numero 1-sexies) della parte II-bis della presente tabella»;

2) il numero 114-bis) è abrogato.


 

 

Il comma 72 assoggetta all’aliquota IVA ridotta al 5% i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all’aliquota IVA al 10%), nonché alcuni prodotti per l’infanzia.

 

Riduzione IVA per tamponi e assorbenti

Il comma 1, lettera a) n. 1 estende il regime IVA al 5% ai prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile, prevista dalla normativa vigente solo per i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile compostabili e lavabili, modificando il numero 1-quinquies della Parte II-bis, della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Sulla base della normativa vigente sono assoggettati, come detto:

§  all’aliquota IVA del 5% i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile, se compostabili secondo la norma UNI EN 13432: 2002 o lavabili (alla stessa aliquota sono assoggettate le coppette mestruali);

§  all’aliquota del 10% i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile non compostabili o lavabili.

 

Si ricorda che rispetto ai prodotti assorbenti e tamponi non compostabili o lavabili, la legge di bilancio 2022 era già intervenuta (articolo 1, comma 13) per abbassare l’aliquota IVA ad essi applicabile dal 22% al 10% introducendo, a tale scopo il numero 114-bis alla parte III della citata Tabella A (contenente l’elenco dei beni soggetti all’aliquota IVA al 10%).

 

In conseguenza delle modifiche apportate è quindi abrogato il citato numero 114-bis della parte III della citata Tabella A (lettera b), n. 2).

 

La relazione tecnica specifica che la stima della riduzione di gettito IVA di 36,9 milioni di euro su base annua dal 2023.

Riduzione IVA per prodotti per l’infanzia

La lettera a) n. 2) assoggetta all’IVA al 5% i seguenti prodotti per l’infanzia:

§  latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;

§  preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);

§  pannolini per bambini;

§  seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

 

A tal fine viene inserito un numero 1-sexies nella Parte II-bis, della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento (UE) N. 609/2013 per “lattanti” si intendono i bambini di età inferiore a dodici mesi e per “bambini nella prima infanzia” i bambini di età compresa tra uno e tre anni.

 

In conseguenza di ciò, a fini di coordinamento, il n. 1, lettera b) del comma 72 modifica la disposizione che assoggetta all’aliquota del 10% tutti i prodotti per l’alimentazione dei fanciulli (n. 65 della parte III della tabella A) precisando che tale aliquota non si applica a prodotti per l’alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia indicati al n. 1-sexies) della Tabella A, Parte II-bis allegata al d. P. R. n. 633 del 1972, sopra descritto.

 

Si ricorda che l’imposta sul valore aggiunto (Iva) è una imposta armonizzata a livello europeo (articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - TFUE), disciplinata dalla cosiddetta direttiva Iva (direttiva 2006/112/CE), che ha istituito il Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Ciò significa che i lineamenti fondamentali della disciplina e i livelli minimi di aliquote sono stabiliti dal legislatore europeo, lasciando agli Stati membri il compito di innalzare o mantenere le aliquote e dettare la disciplina di dettaglio, anche in materia di fatturazione e documentazione necessaria al corretto adempimento dell'obbligo tributario, coerentemente agli indirizzi forniti in sede UE.

La direttiva (UE) 2022/542 ha recentemente modificato la "direttiva IVA" al fine di riformare il sistema delle aliquote IVA, in particolare aggiornando l'elenco di beni e servizi per cui sono concesse aliquote IVA ridotte, quindi l'allegato III. Le modifiche saranno applicabili dal 1° gennaio 2025: gli Stati membri avranno tempo fino a fine 2024 per recepirne le disposizioni.

In concreto, gli Stati membri avranno la possibilità di avvalersi di non più di due aliquote ridotte non inferiori al 5%, un'aliquota super-ridotta inferiore al 5% e un'aliquota zero, cioè un'esenzione con diritto alla detrazione dell'IVA a monte. Il numero di articoli a cui è possibile applicare aliquote ridotte viene limitato al fine di evitare la proliferazione di aliquote ridotte.

Tra l'altro, la direttiva (UE) 2022/542 prevede anche l'eliminazione di periodi di aliquote ridotte o eccezioni applicate a prodotti con un impatto negativo sull'ambiente, come ad esempio ai combustibili fossili e ad altri beni con un impatto analogo sulle emissioni di gas a effetto serra, che cesseranno di applicarsi al più tardi dal 1° gennaio 2030 e ai pesticidi e fertilizzanti chimici, che cesseranno di applicarsi al più tardi dal 1° gennaio 2032.

Concede, altresì, agli Stati membri di applicare un'aliquota ridotta in particolare a servizi di accesso a Internet, allo scopo di intervenire sulla bassa copertura di tali servizi e promuoverne lo sviluppo, a pannelli solari, biciclette elettriche e servizi di riciclaggio dei rifiuti, ritenuti beni e servizi rispettosi dell'ambiente, e a beni e servizi che favoriscono finalità di politica sociale e culturale specifiche.

 

A questo proposito si ricorda che l’allegato III alla direttiva 2006/112/CE, come da ultimo modificato dalla direttiva (UE) 2022/542 ricomprende tra i beni assoggettabili ad IVA ridotta i prodotti alimentari (n. 1), i prodotti utilizzati per fini (…) di protezione dell'igiene femminile, e i prodotti igienici assorbenti -in cui rientrano secondo la nomenclatura doganale anche i pannolini per bambini - (n. 3) e i seggiolini per bambini installati negli autoveicoli (n. 24).

Si segnala che, secondo quanto prevede il medesimo n. 24 della direttiva (aggiunto dalla direttiva (UE) 2022/542) possono essere assoggettati ad aliquota ridotta anche l’abbigliamento e le calzature per bambini.

 

La relazione tecnica specifica che la stima della riduzione di gettito con riferimento è pari a circa 178,18 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2023 (-86,26 per i pannolini, -69,58 per i seggiolini e -22,35 per latte e alimenti per bambini).

 


 

Articolo 1, comma 73
(Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet)

 

73. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento.

 

 

Il comma 73 assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10% la cessione dei pellet, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%.

 

Più in dettaglio, la norma stabilisce che in deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 1, comma 711, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l’anno 2023 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all’aliquota d’imposta sul valore aggiunto (IVA) del 10 per cento.

A tale proposito si ricorda che il sopra citato comma 711, modificando il n. 98) della Tabella A, Parte III, stabilisce che sono soggetti all'aliquota del 10 per cento la legna da ardere in tondelli, i ceppi, le ramaglie o fascine; i cascami di legno, compresa la segatura, escludendo espressamente da tale prescrizione le cessioni di pellet, che pertanto rientra nell’ambito delle operazioni sottoposte ad aliquota ordinaria pari al 22 per cento.


 

Articolo 1, commi 74 e 75
(Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione in favore di coloro che non hanno compiuto 36 anni)

 


74. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente misure per l'acquisto della casa di abitazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023»;

b) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023»;

c) al comma 9, le parole: « il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2023».

75. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 430 milioni di euro per l'anno 2023, derivanti dalla disposizione di cui al comma 74, lettera b), del presente articolo.


 

 

La disposizione, al comma 74, proroga al 2023 le misure previste per agevolare l'acquisto della prima casa di abitazione a favore dei giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età con riguardo all'operatività del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa, al Fondo di garanzia per la prima casa e alle speciali agevolazioni in materia di imposte indirette. Il comma 75 dispone il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa per l’anno 2023 con l'assegnazione di ulteriori 430 milioni di euro.

 

In particolare, il comma 74 apporta modificazioni all’articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021.

Nello specifico, la disposizione di cui alla lettera a) estende dal 31 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2023 l'orizzonte temporale di operatività delle misure di deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480, della legge n. 244 del 2007.

 

Per tali misure, introdotte dall’articolo 54, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”), convertito in legge n. 27 del 2020, era originariamente previsto un periodo di durata di nove mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, successivamente prorogato al 31 dicembre 2021 e poi al 31 dicembre 2022.

 

La lettera b), a fronte del protrarsi e dell'aggravarsi dell’emergenza socio-economica, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa (di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013), al fine di continuare a garantire ai soggetti più fragili (rientranti nelle categorie prioritarie, come le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni) l’accesso ai mutui garantiti al pari di quanto avvenuto durante l’emergenza sanitaria da Covid -19, nel corso della quale la misura ha avuto origine.

In primo luogo, difatti, viene prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il regime speciale introdotto dall’articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. "Sostegni-bis"), convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021, ai sensi del quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata, per le categorie prioritarie (di cui sopra), dal 50 fino all’80 per cento della quota capitale, qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all’80 per cento del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori (Loan to Value (LTV)).

In aggiunta, viene altresì prorogata al 31 marzo 2023, per le istanze ricomprese nel regime speciale dell’80 per cento, l’applicazione di un add-on rispetto al TEGM, quale introdotto dall’articolo 35-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 175 del 2022, per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2022.

 

In particolare, si rammenta che il citato articolo 35-bis prevede che la garanzia massima dell'80 per cento sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie possa essere concessa anche quando il Tasso Effettivo Globale (TEG) sia superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), nel rispetto di determinate condizioni, laddove la disciplina attuativa del Fondo recata dal D.M. 31 luglio 2014 stabilisce (articolo 3, comma 5) che per i mutui ai quali è assegnata priorità il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM).

Con la modifica in esame si prevede che la garanzia all’80 per cento può essere concessa, in favore delle citate categorie prioritarie, a determinate condizioni, anche quando il TEG risulti superiore al TEGM.

Quanto alle condizioni, viene stabilito che il TEG può superare il TEGM nella misura massima pari al differenziale tra la media del tasso Interest Rate Swap a 10 anni calcolata nel mese precedente al mese di erogazione e la medesima media calcolata nel trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore. Tale disposizione si applica in caso di differenziale positivo. Qualora, invece, tale differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni di maggior favore in relazione al TEGM in vigore.

 

Con la successiva lettera c), vengono prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2023, anche le speciali agevolazioni in materia di imposte indirette, previste per l'acquisto della “prima casa” di abitazione e per i finanziamenti a tal fine erogati, disposte a favore dei giovani che presentino il duplice requisito, anagrafico ed economico, di non aver compiuto trentasei anni di età e di avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.

 

Il comma 75 dispone il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa per l’anno 2023, con l'assegnazione di ulteriori 430 milioni di euro, derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 lettera b), per riuscire ad assicurare di far fronte al potenziale di domande di garanzia stimate dal Gestore per l’anno 2023, considerando sia la prosecuzione dell’operatività ordinaria della copertura al 50 per cento, sia la proroga al 31 marzo 2023 della copertura fino all’80 per cento.

 

Si ricorda che l'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo di garanzia per la prima casa (Fondo prima casa), nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese e in sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa, Il Fondo, rifinanziato nel tempo, prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell'importo massimo di 250 mila euro, per l'acquisto ovvero per l'acquisto anche con interventi di ristrutturazione purché con accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

Con D.M. 31 luglio 2014 sono state emanate le norme di attuazione della disciplina ed è stata individuata Consap quale soggetto gestore del Fondo.

Al nuovo Fondo sono state attribuite risorse pari complessivamente a 600 milioni di euro nel triennio 2014-2016 (200 milioni annui), nonché le attività e le passività del precedente Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori (istituito dall’articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008), che ha continuato ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi necessari a rendere operativo il nuovo Fondo di garanzia. Si ricorda che l'articolo 1, comma 233, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) ha assegnato 10 milioni di euro per il 2020 al Fondo, riducendo altresì - dall'8 al 6,5 per cento - la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio. L'articolo 19 del decreto-legge n. 34 del 2019, novellato dal suddetto comma 233, oltre a disporre un rifinanziamento del Fondo pari a 100 milioni per l'anno 2019, aveva già ridotta, dal 10 all’8 per cento, la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio. L'articolo 31, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. "Rilancio") assegna 100 milioni di euro per il 2020 al Fondo.

La dotazione del fondo è stata incrementata di 290 milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni di euro per l'anno 2022.

Il Fondo concede garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età. Si ricorda che la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata, per le categorie prioritarie (di cui sopra), dal 50 fino all’80 per cento della quota capitale, qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all’80 per cento del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori (Loan to Value (LTV)).

Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 658, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), dispone che il Fondo possa essere alimentato, oltre che mediante il versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, con l’intervento della Cassa depositi e prestiti, anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo.

Si prevede inoltre che le norme di rango secondario di attuazione del Fondo stabiliscano le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell’efficacia della garanzia del Fondo, in caso di cessione del mutuo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.

 

Si evidenzia, infine, che nella relazione tecnica il Governo stima un effetto finanziario negativo (perdita di gettito complessiva) derivante dalle varie disposizioni dell'articolo ammontante a circa 132 milioni di euro per l'anno 2023.


 

Articolo 1, comma 76
(Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare
(detrazione IVA imprese costruttrici))

 


76. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.


 

 

Il comma 76 consente di detrarre dall’IRPEF il 50 per cento dell’IVA versata, per l’acquisto entro il 31 dicembre 2023 di immobili residenziali di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi.

 

In particolare, il comma 76 consente di detrarre dall'IRPEF lorda il 50 per cento dell’IVA versata per l’acquisto entro il 31 dicembre 2023 di immobili residenziali di classe energetica A o B cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari (OICR) o dalle imprese costruttrici degli immobili stessi. La detrazione è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

 

Nella relazione tecnica all'emendamento 18.0.1000 con cui è stato inserito il comma durante l'esame alla Camera, il Governo rammenta che tale agevolazione è stata introdotta per la prima volta dall'articolo 1, comma 56, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016, e successivamente prorogata dall'articolo 9 del decreto-legge n. 244 del 2016 per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2017. La relazione tecnica stima una riduzione di gettito IRPEF in termini di competenza annua pari a 1,5 milioni di euro annui, mentre la riduzione di gettito in termini di cassa sarebbe pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.


 

Articolo 1, commi 77 e 78
(Imposta sostitutiva sulle prestazioni corrisposte dall’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera e dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti
e l’invalidità Svizzera)

 


77. All'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente il trattamento tributario delle prestazioni corrisposte dall'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera e dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) svizzera, ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 1-bis ».

78. Le disposizioni del comma 1-ter dell'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dal comma 77 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187. Non si dà luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già versato a titolo definitivo.


 

 

Le disposizioni estendono il regime della ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 5 per cento, operata dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione sulle somme corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), anche al contribuente che riceva all’estero l’accredito delle suddette somme, senza intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani.

 

In particolare, il comma 77 aggiunge all’articolo 76 della legge n. 413 del 1991 un nuovo comma 1-ter, al fine di stabilire che le somme ovunque corrisposte da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, in qualunque forma e titolo erogate, che vengano percepite da soggetti residenti senza intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota del 5 per cento della ritenuta prevista dai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo 76.

 

È bene ricordare che, a norma dell’articolo 76 della legge n. 413 del 1991, le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite gli enti previdenziali svizzeri le erogano ai beneficiari in Italia. La ritenuta esclude l’obbligo dichiarativo da parte del contribuente.

Come evidenziato dal Governo nella relazione illustrativa, si intende apprestare rimedio alla disparità di trattamento generata dalla lacuna normativa, considerato che, a legislazione vigente, nel caso in cui l’accredito delle prestazioni AVS o LPP non venga canalizzato in Italia, in assenza di un sostituto d’imposta che operi la ritenuta del 5 per cento, i commi 1 e 1-bis del citato articolo 76 non potrebbero trovare applicazione e il contribuente non potrebbe fruire dell'aliquota impositiva del 5 per cento. Ne consegue, che il contribuente che riceve l’accredito delle somme in questione all’estero, a legislazione vigente, non ha la possibilità di godere del trattamento fiscale agevolativo aliquota del 5 per cento che sarebbe previsto a suo favore nel caso in cui canalizzasse la riscossione in Italia.

 

Nella relazione tecnica si stima una perdita di gettito derivante da tale disposizione pari a 6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025.

 

Al comma 78 è disciplinata la decorrenza dell'efficacia della predetta disposizione, individuata alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 153 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 187 del 2015. Infine, viene specificato che non può darsi luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato.

 


 

Articolo 1, comma 79
(Pensioni corrisposte dal Principato di Monaco)

 


79. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del Principato di Monaco, comprese le prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del Principato di Monaco, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5 per cento.


 

 

La disposizione assoggetta a imposta sostitutiva con aliquota del 5 per cento le somme corrisposte da enti di previdenza e assistenza del Principato di Monaco, ove siano percepite da soggetti residenti in Italia senza l’intervento di intermediari italiani.

 

In particolare, la disposizione prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del Principato di Monaco, comprese le prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del Principato di Monaco, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 5 per cento.

 

Alla misura sono associati oneri pari a 6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.


 

Articolo 1, comma 80
(Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari)

 


80. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente l'esclusione dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le parole: « 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: « 2021, 2022 e 2023».


 

 

Il comma 80 estende all'anno 2023 l’esenzione ai fini IRPEF - già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

 

Nel dettaglio il comma 80 stabilisce che, con riferimento all'anno d'imposta 2023, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'art. 1, d.lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola.

A tal fine è novellato l'articolo 1, comma 44, primo periodo, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016). Tale comma 44, nel testo previgente, prevedeva già l'esenzione con riferimento agli anni di imposta dal 2017 al 2022.

 

Si ricorda che l'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 definisce imprenditore agricolo professionale (IAP) chi sia in possesso di competenze e conoscenze professionali specifiche e dedichi alle attività agricole (di cui all’articolo 2135 del codice civile) almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando dalle attività così svolte almeno il 50% del proprio reddito globale. Ai fini del calcolo del reddito globale, vengono esclusi una serie di redditi, tra cui pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo.

Inoltre, vengono considerati imprenditori agricoli professionali anche i soci o amministratori di società di persone, di capitali e cooperative che, oltre all’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, presentino i seguenti requisiti:

§  nel caso di società di persone, che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per la società in accomandita la qualifica è riferita ai soci accomandatari);

§  per le società di capitali o cooperative, che almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.

I requisiti - lavoro e reddito - sono ridotti al 25% per l'imprenditore che opera nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 (zone di montagna, minacciate di spopolamento e altre zone nelle quali l’attività agricola dovrebbe essere continuata per assicurare la conservazione o il miglioramento dell'ambiente naturale).

L’attribuzione della qualifica di IAP consente il riconoscimento delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto (colui che contribuisce, con il lavoro proprio e della propria famiglia, ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo aziendale).

I redditi dominicali e i redditi agrari costituiscono, insieme ai redditi dei fabbricati, due delle tre categorie in cui il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917 del 1986) suddivide i redditi fondiari (cfr. in particolare il capo II del Titolo I, artt. 25-43).

L’articolo 25 definisce “fondiari” i redditi (di seguito: r.) inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono iscritti o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. Si prescinde dal fatto che il possessore sia residente o meno nel territorio dello Stato. Limitando il campo di analisi alle due categorie oggetto della presente disposizione i r. fondiari sono determinati sulla base delle risultanze catastali e si distinguono per l'appunto in: r. dominicale dei terreni, attribuibile al proprietario del terreno o al titolare di un diritto reale di godimento (artt. 27-31) e r. agrario, attribuibile al soggetto che coltiva il terreno, direttamente o avvalendosi di dipendenti, a prescindere dal fatto che sia il proprietario del terreno, il titolare di un diritto reale di godimento sul terreno medesimo ovvero l’affittuario (artt. 32-35).

Nell'ordinamento fiscale l’esistenza di due diverse tipologie di reddito associata ai terreni è motivata dalla possibilità che, su di essi, sia svolta un’attività agricola e nella conseguente necessità di distinguere il reddito derivante dal possesso dell’immobile (il reddito dominicale) da quello derivante dall’esercizio dell'attività agricola, anche ad opera di un soggetto diverso dal possessore (il r. agrario).

I redditi fondiari sono dunque determinati con un sistema forfetario basato sulle risultanze catastali, oggetto dell’imposizione non è il reddito effettivo del singolo terreno o del singolo fabbricato, ma la astratta e potenziale capacità del bene di produrre un reddito, a prescindere dal suo concreto manifestarsi e dalla sua effettiva entità. Tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del possessore a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, indipendentemente dalla loro percezione e in relazione alla durata del possesso.


 

Articolo 1, commi 81 e 82
(Esenzione IMU su immobili occupati)

 


81. All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione».

82. Per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione della lettera g-bis) del comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotta dal comma 81 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le modalità di accesso alle erogazioni del fondo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.


 

 

La disposizione è volta ad esentare dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia.

 

Nello specifico, il comma 81, introduce una nuova lettera g-bis) all’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che esenta dal pagamento dell’IMU, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, una serie di fattispecie.

 

A tale proposito si ricorda che il sopra citato comma 759 prevede che sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a)    gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b)   i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c)    i fabbricati con destinazione ad usi culturali;

d)   i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e)    i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f)    i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g)   gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, attività di religione o di culto.

 

In particolare, la norma prevede che sono esenti dal pagamento dell’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (rispettivamente articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

 

Sul punto si ricorda la sentenza del 19/01/2022 n. 67/1 - Comm. trib. reg. per la Toscana nella quale si evidenziava, tra l’altro, che: il titolare di un immobile occupato non trae nessun utile dal suo diritto di proprietà né quello di un godimento diretto del bene, né di un godimento mediato attraverso il conseguimento di un corrispettivo per il suo utilizzo ed è anzi costretto a subire un deterioramento del bene con conseguente diminuzione patrimoniale.

 

Il soggetto passivo deve comunicare al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione.

 

Il comma 82 prevede un ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione. In particolare la norma stabilisce che per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall’attuazione della sopra descritta nuova lettera g-bis), nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. Le modalità di accesso al Fondo sono definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.


 

Articolo 1, comma 83
(Piano di potenziamento delle cure palliative)

 


83. All'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano, entro il 30 gennaio di ciascun anno, un piano di potenziamento delle cure palliative al fine di raggiungere, entro l'anno 2028, il 90 per cento della popolazione interessata. Il monitoraggio dell'attuazione del piano è affidato all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che lo realizza a cadenza semestrale. La presentazione del piano e la relativa attuazione costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato».


 

 

Il comma 83, aggiungendo il nuovo comma 4-bis alla vigente legge di disciplina delle cure palliative, prevede la presentazione da parte delle regioni, entro il 30 gennaio di ciascun anno, di un piano di potenziamento delle cure palliative finalizzato al raggiungimento entro il 2028 del 90 per cento della relativa popolazione regionale. Il monitoraggio del piano è affidato, a cadenza semestrale, all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

Si prevede che la presentazione del Piano in esame e la relativa attuazione costituiscano adempimento regionale ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo statale del Servizio sanitario nazionale.

 

La disposizione contenuta nel  comma 83 aggiunge il comma 4-bis alla L. n. 38/2010[13] che ha introdotto nell’ordinamento nazionale specifiche norme volte a garantire l'accesso dei pazienti alle cure palliative e alla terapia del dolore, con l’obiettivo del raggiungimento del 90 per cento della popolazione, per ciascuna regione, allo scopo di assicurare l’erogazione delle cure palliative previste nel LEA mediante piani di potenziamento presentati dalle singole regioni, entro il 30 gennaio di ogni anno.

Riguardo la presentazione di programmi regionali per l’attuazione della legge n. 38/2010 che ha introdotto nell’ordinamento nazionale specifiche disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, si segnala che già il DL. n. 73/2021 (cd. Sostegni-bis, L. n. 106/2021) all’art. 35, commi 2-bis- 2-quinquies, ha previsto l’elaborazione di un programma attuativo triennale di tale legge, per garantire, entro il 2025, l’uniforme erogazione dei livelli di assistenza del decreto relativo ai nuovi LEA in materia, con particolare riferimento alle cure palliative domiciliari, all’assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita ed al ricovero ordinario per acuti.

In ottemperanza a tali norme del richiamato decreto Sostegni-bis, l’Agenas ha realizzato l’istruttoria sullo stato di attuazione della legge 38/2010 in materia di rete delle cure palliative (qui il documento integrale), con l’obiettivo di supportare il Ministero della Salute e le singole Regioni e Province Autonome nell’individuazione dei campi prioritari di intervento, per uno sviluppo omogeneo sul tutto il territorio nazionale sia della rete di cure palliative, sia di quelle a carattere pediatrico.

 

Allo scopo, l’Agenzia ha condotto una rilevazione nazionale, con una rispondenza di tutte le 21 regioni e province autonome e le 99 aziende territoriali oggetto del sondaggio, sull’attuazione e sui programmi in materia di Rete per le cure palliative, che ha preso ufficialmente avvio il 15 novembre e si è conclusa il 2 dicembre 2021, con la somministrazione di due differenti tipologie di questionari, uno a cura dei referenti per regioni o provincia autonoma, l’altro per il profilo dell’azienda territoriale a cura dei referenti sulla materia nelle diverse aziende, da validare a cura del referente per regione o provincia autonoma di riferimento.

I temi affrontati sono stati innanzitutto quelli a carattere organizzativo e formale per livello regionale, indicando le specificità a livello di rete locale per i setting di carattere 1) ospedaliero; 2) residenziale (hospice); 3) di assistenza domiciliare.

 

Il nuovo 4-bis della citata L. n. 38/2010 precisa che il monitoraggio dell’Agenas deve essere realizzato con cadenza semestrale e che la presentazione del piano e la relativa attuazione da parte di Regioni e Province autonome costituisce un adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo statale del SSN.

 

In proposito di ricorda che l’articolo 2, comma 68, lett. c) della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) fino al 2012 e, dal 2013, l’art. 15, comma 24 del DL. n. 95/2012[14] di revisione della spesa, hanno stabilito che una quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta a regime come anticipazione di tesoreria del finanziamento per il SSN, venga condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali nella misura del 3% e del 2% da calcolare con riferimento alla quota indistinta del suddetto finanziamento, al netto delle entrate proprie regionali, rispettivamente per le regioni che accedono all'erogazione nella misura del 97% e per quelle che accedono all'erogazione nella misura del 98% o in misura superiore, queste ultime regioni in regola, nell'ultimo triennio, con gli adempimenti degli equilibri bilancio previsti dalla normativa vigente.

 

Le cure palliative sono presenti nei livelli essenziali di assistenza  DPCM 12 gennaio 2017 (decreto LEA), allo scopo di garantirne l’uniforme erogazione, con particolare riferimento agli interventi previsti ai seguenti articoli:

-                      articolo 23: cure palliative domiciliari;

Le cure palliative a domicilio sono erogate dall’unità di cure palliative domiciliari, che ne assicura il coordinamento e vede la collaborazione integrata tra i medici di medicina generale o i pediatri di libera scelta e l’equipe medico-infermieristica, composta prevalentemente, dal medico palliativista, dall’infermiere e dall’operatore socio-sanitario. L’équipe garantisce l’erogazione delle seguenti prestazioni sulla base di protocolli formalizzati: prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, accertamenti diagnostici, fornitura di farmaci, dispositivi medici e preparati per nutrizione artificiale, aiuto infermieristico e assistenza tutelare professionale.

-                      articolo 31: assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita;

L’erogazione delle cure palliative residenziali, nell’ambito della Rete locale di cure palliative, avviene presso strutture residenziali dette hospice[15] che garantiscono il complesso integrato di accertamenti diagnostici, prestazioni mediche specialistiche, infermieristiche, riabilitative, psicologiche, l’assistenza farmaceutica, la somministrazione di preparati di nutrizione artificiale, le prestazioni sociali, tutelari e alberghiere e il sostegno spirituale. Le prestazioni sono erogate da équipe multidisciplinari e multiprofessionali, e sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale

-                      articolo 38, comma 2: prestazioni garantite nell’ambito delle attività di ricovero ordinario per acuti.

In tale ambito sono garantite tutte le prestazioni cliniche, mediche e chirurgiche, ostetriche, farmaceutiche, strumentali e tecnologiche necessarie ai fini dell'inquadramento diagnostico, della terapia, inclusa la terapia del dolore e le cure palliative, o di specifici controlli clinici e strumentali.


 

Articolo 1, commi 84-86
(Disposizioni in materia di indeducibilità dei costi derivanti
da operazioni intercorse con imprese localizzate
in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali)

 


84. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme generali sulle valutazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

« 9-bis. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.

9-ter. Le disposizioni del comma 9-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al primo periodo. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

9-quater. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 167, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate.

9-quinquies. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma 9-bis ».

85. All'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni, le parole: « comma 11» sono sostituite dalle seguenti: « comma 9-ter ».

86. All'articolo 31-ter, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, le parole: « comma 10» sono sostituite dalle seguenti: « comma 9-bis ».


 

 

I commi 84-86 ripristinano alcuni limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti, ovvero localizzati in Stati non cooperativi a fini fiscali.

In particolare, si prevede la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti, ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, nei limiti del loro valore normale, a condizione che tali operazioni abbiano avuto concreta esecuzione.

La deducibilità nei limiti del valore normale non si applica in presenza di due condizioni, che devono essere provate dalle imprese residenti in Italia:

§  le operazioni poste in essere devono rispondere a un effettivo interesse economico;

§  le stesse operazioni devono avere avuto concreta esecuzione.

Le norme così introdotte trovano applicazione anche per le prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori non collaborativi a fini fiscali.

 

La disciplina riguardante il regime di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti, ovvero localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata (di seguito costi black list), contenuta nell’articolo 110, commi da 10 a 12-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi - decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), è stata riformata per effetto di importanti interventi normativi succedutesi nel corso del 2015 e 2016, come diffusamente commentato dall’Agenzia delle entrate nella Circolare n. 39/E del 2016.

In estrema sintesi, la disciplina delle transazioni intercorse con controparti estere è stata introdotta nell’ordinamento con l’articolo 11, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevedendo la totale indeducibilità dei relativi costi, salvo dimostrazione di specifiche esimenti, in deroga ai principi generali di rilevanza fiscale dei componenti negativi di reddito (contenuti nell’articolo 109 TUIR).

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015, comma 678) ha modificato i criteri fissati per l’identificazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, rilevanti ai fini della redazione della lista contenuta nel D.M. 23 gennaio 2002, facendo esclusivo riferimento “alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni”.

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. decreto internazionalizzazione) ha modificato la disciplina applicabile ai costi black list, introducendo un diverso regime fiscale basato sul riconoscimento:

-          della deducibilità dei costi black list fino a concorrenza del relativo valore normale;

-          della deducibilità dell’eventuale importo del costo black list eccedente il valore normale del bene o servizio acquistato, a condizione che fosse dimostrato l’effettivo interesse economico, da parte del soggetto residente, a porre in essere l’operazione (c.d. seconda esimente) e l’avvenuta esecuzione della operazione medesima.

Da ultimo la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016, comma 142 dell’articolo 1) ha abrogato i commi da 10 a 12-bis dell’articolo 110 TUIR, con la conseguente soppressione tout court del trattamento fiscale specifico riservato ai costi derivanti da transazioni commerciali intercorse con controparti estere localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata.

Per effetto della predetta evoluzione normativa, il regime sulle restrizioni piene alla deducibilità dei costi black list è stato sostituito - in una prima fase - da un regime basato su limitazioni parziali collegate ad un certo limite prestabilito (i.e. eccedenza rispetto al valore normale del bene o servizio acquistato), fino a giungere ad ammettere i costi in parola alle regole ordinarie di deducibilità previste per la generalità dei componenti negativi di reddito.

 

Al riguardo, il Governo nella relazione illustrativa al disegno di legge ha chiarito che la norma intende garantire il rispetto, da parte dell’Italia, dell’impegno politico assunto da tutti gli Stati membri nell’ambito dei lavori del Consiglio Ecofin nel 2019, in materia di tassazione del reddito d’impresa, con riferimento alle giurisdizioni incluse nella lista europea di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. In particolare, con le Conclusioni del 5 dicembre 2017 (cfr. Conclusioni del Consiglio 5 dicembre 2017, documento 15429/17), il Consiglio Ecofin ha adottato la prima lista europea di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (Allegato I al documento 15429/17), su impulso del Gruppo tecnico di lavoro “Codice di Condotta per la tassazione del reddito di impresa” costituito in seno al Consiglio europeo. Con le Conclusioni del 5 dicembre 2019, il Consiglio Ecofin ha adottato le Linee Guida (Allegato 4 al Report semestrale del Gruppo Codice di Condotta al Consiglio Ecofin documento n. 14114/19, di seguito Linee Guida) relative alle misure difensive in materia fiscale, legislative ed amministrative, che gli Stati membri si sono impegnati ad adottare nei confronti delle giurisdizioni terze incluse nella lista. Di regola, gli Stati membri devono avere introdotto le suddette misure difensive nella normativa nazionale che deve essere in vigore dal 1° gennaio 2021. Gli Stati membri sono obbligati a selezionare ed introdurre nella normativa domestica almeno una tra le misure legislative contenute nelle Linee Guida: indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali; disposizioni in materia di società controllate estere (CFC); applicazione di ritenute alla fonte sui pagamenti in uscita e, infine, limitazioni all’applicazione della disciplina della c.d. “participation exemption” sui pagamenti effettuati a soggetti localizzati in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali. Le Linee Guida prevedono che le misure difensive debbano avere l’effetto di incoraggiare le giurisdizioni terze, incluse nella lista, ad allinearsi ai principi di buon governo fiscale. Le Linee Guida, specificano che l'adozione delle misure difensive non debba pregiudicare le disposizioni del diritto nazionale che consentono al contribuente di fornire la prova contraria per disapplicare la norma.

 

Il comma 84 introduce i commi da 9-bis a 9-quinquies nell’articolo 110 del TUIR, allo scopo di ripristinare una disciplina speciale e più limitata della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti, ovvero localizzati in Stati o territori non cooperativi a fini fiscali.

 

Il comma 9-bis più in dettaglio prevede la deducibilità di spese e altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR, qualora tali operazioni abbiano avuto concreta esecuzione.

In sostanza tali componenti sfuggono al regime ordinario di deducibilità previsto dall’articolo 110 TUIR, per essere deducibili nel limite del valore normale, qualora derivino da operazioni che abbiano avuto concreta esecuzione.

Viene dunque ripresa la dicitura, già illustrata supra, contenuta nel decreto internazionalizzazione (D.Lgs. n. 147 del 2015), che richiamava la deducibilità al cd. valore normale dei predetti componenti reddituali.

 

Ai sensi dell’articolo 9 del TUIR, per “valore normale” si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

Per specifici beni il valore normale è determinato secondo le seguenti regole (comma 4 dell’articolo 9):

a)    per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;

b)   per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;

c)    per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

 

Le disposizioni considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell’Allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea.

 

Ai sensi del comma 9-ter la precedente disposizione (che prevede la deducibilità dei componenti negativi nei limiti normale delle stesse) non si applica in presenza di due condizioni, che devono essere provate dalle imprese residenti in Italia:

§  che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico;

§  che le stesse operazioni hanno avuto concreta esecuzione.

 

La relazione illustrativa chiarisce che dal ripristino del limite, qualora il costo risulti inferiore o uguale al valore normale del bene o servizio, lo stesso sarà deducibile per l’intero valore. Viceversa, se il costo in questione risulta superiore, lo stesso sarà comunque ammesso in deduzione fino a concorrenza del valore normale; l’eventuale eccedenza, rispetto al valore normale, potrà essere dedotta dal reddito d’impresa del soggetto residente, qualora sia dimostrato che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

 

Le norme dispongono che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata, nei limiti del loro valore normale o in assenza dell’applicazione di tale limite, siano separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.

 

L’Amministrazione finanziaria, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove richiese ex lege. Dal tenore letterale della disposizione si evince dunque che le imprese residenti debbano provare l’effettiva esecuzione dell’operazione (per la deducibilità limitata, al valore normale) e l’ulteriore presenza di un effettivo interesse economico (per l’applicazione del regime ordinario).

Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, è tenuta a darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. A tal fine, il contribuente può avvalersi dello strumento dell’interpello probatorio all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente: si tratta dello strumento col quale il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla sussistenza delle condizioni e alla valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali.

 

Il nuovo comma 9-quater contiene una disposizione di chiusura, che prevede la disapplicazione delle norme in esame nel caso di operazioni intercorse con soggetti non residenti per cui risulti applicabile l’articolo 167, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate (cd. disciplina CFC – Controlled Foreign Companies).

 

La disciplina contenuta nell’articolo 167 del TUIR ha la finalità di rendere imponibili in capo ai soggetti residenti o stabiliti in Italia gli utili prodotti dalle società estere controllate che beneficiano di una tassazione ridotta nello Stato di insediamento e che, al tempo stesso, risultano titolari di determinate categorie di proventi (passive income), senza svolgere un’attività economica effettiva. L’imposizione derivante dall’applicazione delle disposizioni previste dalla disciplina CFC viene subita dal soggetto controllante italiano, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e in modo separato, indipendentemente dall’effettiva percezione degli stessi utili sotto forma di dividendi. La normativa CFC, introdotta nel nostro ordinamento con l’articolo 1, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 342 e oggetto di ripetute modifiche nel corso degli anni, e? stata riformata dall’articolo 4 del decreto legislativo 29 novembre 2018 n. 142. Si rinvia ai chiarimenti dell’Agenzia delle entrate per ulteriori approfondimenti.

 

Il comma 9-quinquies estende le norme così introdotte anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori non collaborativi a fini fiscali, come definiti dal comma 9-bis.

 

Il comma 85 reca le conseguenti modifiche di coordinamento, intervenendo sull’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che si occupa del regime sanzionatorio per le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni; in particolare, si stabilisce che al comma 3-bis il riferimento all’abrogato comma 11 dell’articolo 110 TUIR sia sostituito dal riferimento al comma 9-ter introdotto dall’articolo in esame.

Di conseguenza, per effetto delle norme in commento, quando l'omissione o incompletezza riguardi l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata, (di cui all'articolo 110, comma 9-ter del TUIR, come introdotto dalle norme in esame), si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di 500 ed un massimo di 50.000 euro.

 

Analogamente, il comma 86 modifica la disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, di cui all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

In particolare, analogamente a quanto previsto dal comma 2, all’articolo 31-ter sopra menzionato (comma 1, lettera a), secondo periodo), il riferimento all’abrogato comma 10 dell’articolo 110 TUIR è sostituito dal riferimento al nuovo comma 9-bis.

Di conseguenza. per effetto delle norme in esame, le imprese con attività internazionale che hanno accesso al regime dell'adempimento collaborativo possono sottoscrivere accordi preventivi, in contraddittorio col Fisco, volti a definire i metodi di calcolo del valore normale delle operazioni con Paesi non collaborativi da cui discendono componenti di reddito negativi parzialmente deducibili, ai sensi del nuovo comma 9-bis dell’articolo 110 TUIR.


Articolo 1, commi 87-95
(Imposta sostitutiva sulle riserve di utili)

 


87. Ai fini di cui agli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata l'opzione di cui al comma 88.

88. L'opzione è esercitabile solo dai contribuenti che detengono le partecipazioni nell'ambito dell'attività di impresa. I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle società possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 9 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87. I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 30 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87.

89. Le aliquote di cui al comma 88 sono ridotte di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al periodo precedente, entro i trenta giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell'utile accantonato nell'apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 88 e l'imposta sostitutiva determinata ai sensi del presente comma.

90. L'imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate ai sensi dell'articolo 167, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

91. L'opzione di cui al comma 88, che può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile, si perfeziona con l'esercizio dell'opzione stessa mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa la compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'opzione è efficace a decorrere dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

92. Gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati alle imposte sostitutive nella misura di cui ai commi 88 e 89.

93. Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell'entità estera detenuta dal soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato è incrementato, fino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell'importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all'imposta sostitutiva e diminuito dell'importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.

94. L'opzione di cui al comma 88 può essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall'articolo 168-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

95. Le disposizioni di attuazione del comma 87, anche ai fini del suo coordinamento con le altre norme vigenti, sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

L’articolo 1, ai commi 87-95, consente ai contribuenti che, nell’ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri, in particolare ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, di affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di utili non distribuiti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, come risultanti dal bilancio chiuso nell’esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022). Con l’esercizio dell’opzione sono esclusi da imposizione, in capo al soggetto fiscalmente residente o localizzato in Italia, tali utili affrancati provenienti dalle suddette partecipate estere.

Più in dettaglio, a tali contribuenti è consentito di optare per l’assoggettamento a imposta sostitutiva (al 9% o al 30%, a seconda che si tratti di soggetti Ires o Irpef, o con aliquote ulteriormente ridotte per i proventi accantonati per almeno due esercizi) degli utili e delle riserve di utile non distribuiti, relativi all’esercizio chiuso nel periodo di imposta 2021 (più precisamente, antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022).

L’opzione è esercitabile anche per gli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano la cd. branch exemption, ovvero l’opzione che consente di esentare da imposizione in Italia i proventi prodotti all’estero dalla stabile organizzazione dell’impresa residente nello Stato.

 

Il comma 87 in particolare prevede che, ai fini della disciplina della tassazione degli utili di fonte estera, in particolare provenienti da Stati e territori a regime fiscale privilegiato, percepiti da persone fisiche e da persone giuridiche (rispettivamente ai fini dei menzionati articoli 47, comma 4 e 89, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) gli utili e le riserve di utili non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, risultanti dal bilancio di società o enti, direttamente o indirettamente partecipati, non residenti nel territorio dello stato (soggetti IRES di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR), relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata una specifica opzione per l’assoggettamento di tali proventi a imposta sostitutiva, secondo il comma 88.

 

In estrema sintesi si ricorda che la vigente disciplina della tassazione degli utili, ovvero dei proventi derivanti dal possesso di un titolo partecipativo (dividendi; rientrano tra i redditi di capitale di cui all’articolo 44 del Testo Unico delle Imposte sui redditi - TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) si declina diversamente secondo la natura giuridica del percipiente e, in particolare, dipende dalla circostanza che il soggetto percipiente agisca o meno nell’esercizio dell’attività di impresa. La tassazione degli utili, in linea generale, avviene al momento dell’effettiva percezione dell’utile medesimo (principio di cassa).

In particolare, è previsto un regime fiscale differenziato per gli utili percepiti:

§  al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali, dai soggetti passivi dell'Irpef;

§  nell'esercizio di imprese commerciali, dai soggetti passivi dell'Irpef;

§  da società ed enti soggetti all'Ires.

Le norme di riferimento contenute negli  articoli 44, 47, 59, e 89 del TUIR, che qualificano tali redditi e individuano l’imponibile; negli articoli 27 e 27-bis del DPR n. 600 del 1973, che disciplinano le ritenute da applicare alla distribuzione degli utili.

 

Schematicamente:

§  con le modifiche recate dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) è stata equiparata la tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate a quelle non qualificate, detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa. A decorrere dal 1° gennaio 2018, su tali utili è prevista la tassazione, per l’intero ammontare, con aliquota del 26 per cento (ai sensi dell’articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973). Tale equiparazione si applica anche agli utili e ai proventi equiparati di fonte estera derivanti da soggetti residenti in Paesi che non sono considerati a regime fiscale privilegiato: per le persone fisiche, essi sono sottratti al reddito imponibile e sull’intero ammontare è applicata la tassazione al 26%.

§  per le imprese individuali e le società di persone, il dividendo concorre alla base imponibile nella misura del 58,14% su cui si applica la tassazione progressiva Irpef (articolo 59 TUIR, che rinvia a sua volta all’articolo 47 TUIR, e decreti ministeriali di attuazione), anche nel caso di dividendi di fonte estera, salvo che per i Paesi black list;

§  se il socio che percepisce degli utili è una società di capitali, il dividendo concorre alla formazione del reddito del percipiente (concorre a formare la base imponibile Ires) nella misura del 5%, mentre per il restante 95% il socio deve effettuare in dichiarazione una variazione in diminuzione per l’importo corrispondente (articolo 89 TUIR). Questa disciplina è applicabile anche nel caso in cui la società che distribuisce utili non risieda nel territorio dello Stato, salvo il caso di Paesi cd. black list.

 

L’articolo 47 del TUIR prevede un regime di tassazione differente dei dividendi percepiti da soggetti residenti in Italia in relazione a partecipazioni detenute in società non residenti, a seconda che essi provengano o meno da Paesi qualificabili come a fiscalità privilegiata. In particolare, il comma 4 di tale disposizione stabilisce, relativamente agli utili percepiti da persone fisiche residenti, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa (nonché agli utili percepiti da persone fisiche titolari di imprese commerciali, in virtù del rinvio contenuto nell'articolo 59 del Tuir), il concorso integrale alla formazione del reddito imponibile del socio residente degli utili provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, qualora non abbiano già concorso a formare il reddito imputato ai soci per trasparenza. Si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti, o di partecipazioni di controllo in società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. L’imponibilità totale non si applica se detti utili sono stati già imputati al socio ai sensi della disciplina specifica per le controllate estere (articolo 167 TUIR), ovvero se è dimostrato che, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione nel soggetto estero (ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, lettera b), del TUIR) non è stato conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 59 e dell’articolo 47 TUIR, la medesima regola si applica al caso di persona fisica imprenditore.

L’articolo 89, comma 3 del TUIR stabilisce che, a fini Ires, gli utili provenienti da società ed enti non residenti scontano il medesimo regime fiscale degli utili distribuiti dalle società italiane, a condizione che gli utili siano totalmente indeducibili nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente e che detti soggetti non siano stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata. Se ivi residenti o localizzati, per l’applicazione dell’esenzione al 95%, deve essere dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, di specifiche condizioni di legge.

In altri termini, l'articolo 89, comma 3, del TUIR prevede la tassazione integrale degli utili provenienti da società o enti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, ferma restando la possibilità di dimostrare, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione nel soggetto estero, la sussistenza della condizione (indicata nell'articolo 47-bis, comma 2, lettera b), del TUIR), cioè che non è stato conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Si veda la risposta all’interpello n. 587/2020 dell’Agenzia delle entrate per ulteriori informazioni.

 

In sostanza le norme in esame consentono, ai contribuenti che detengono le partecipazioni in società estere nell’ambito dell’attività di impresa, di affrancare o rimpatriare con pagamento di imposta sostitutiva (al 9% o al 30%) gli utili e le riserve di utile di fonte estera non distribuiti, risultanti dal bilancio delle partecipate estere relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

L’opzione (comma 88) è esercitabile, come anticipato, a condizione che le partecipazioni siano detenute nell’ambito dell’attività di impresa. Dall’esercizio dell’opzione consegue:

-        l’esclusione di tali utili dalle imposte sui redditi, che per utili di fonte estera, come anticipato, sono tassati integralmente con le ordinarie aliquote Irpef e Ires;

-       l’assoggettamento di tali proventi a imposta sostitutiva con le seguenti aliquote:

o  9% per i soggetti Ires;

o  30% per i soggetti Irpef.

 

La relazione illustrativa chiarisce che l’opzione è di tipo cherry-picking, nel senso che può essere esercitata in relazione a tutte o soltanto ad alcune (o una sola) delle partecipate estere.

 

Il comma 89 dispone la riduzione di tali aliquote di 3 punti percentuali (dunque l’applicazione dell’imposta sostitutiva al 6% per i soggetti Ires e al 27% per i soggetti Irpef) in relazione agli utili percepiti, dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato, entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2023 (più precisamente, quello successivo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022; 30 giugno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). L’applicazione dell’aliquota ridotta avviene a condizione che gli stessi utili siano accantonati, per un periodo non inferiore a due esercizi, in una specifica riserva di patrimonio netto.

Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui al periodo precedente, entro i successivi 30 giorni, che decorrono dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell’utile accantonato nell’apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva determinata secondo l’aliquota ordinaria (ai sensi del comma 2) e l’imposta sostitutiva decurtata, ai sensi del comma 3 in esame.

 

Ai sensi del comma 90 l’imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nell’ente estero, e tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della quota di possesso, in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate (ai sensi dell’articolo 167, comma 2, dello stesso testo unico).

 

Il comma 91 individua le modalità di esercizio dell’opzione per l’imposta sostitutiva sugli utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata e del relativo versamento.

Essa è esercitabile distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile. L’opzione si perfeziona mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 ed è efficace a decorrere dall’inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 (30 giugno 2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) e non è ammessa compensazione in F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

Ai sensi del comma 92, gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati alle imposte sostitutive di cui ai commi precedenti.

La presunzione di distribuzione appare diretta ad assicurare un'omogeneità di tassazione in capo ai soci in relazione ai dividendi distribuiti (rispetto al livello impositivo degli utili in capo alla società) che produce, pertanto, sul piano fiscale una "stratificazione" temporale degli utili conseguiti dalla società, in ragione della diversa aliquota d'imposta applicata nel corso del tempo.

 

Ai sensi del comma 93, per evitare fenomeni di doppia imposizione e di limitare l’impatto di eventuali cessioni di partecipazioni, il costo fiscalmente riconosciuto (ai fini della determinazione dell’imponibile) della partecipazione nella entità estera detenuta dal soggetto residente è incrementato, sino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell’importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all’imposta sostitutiva ed è diminuito dell’importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.

 

Con il comma 94 si consente di applicare l’opzione per l’imposta sostitutiva anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano la cd. branch exemption, ovvero il regime fiscale disciplinato dall’articolo 168-ter del TUIR.

 

L’articolo 168-ter attribuisce alle imprese residenti nel territorio dello Stato la facoltà di optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero (cd. branch exemption).

In virtù dell’esercizio dell’opzione, che è irrevocabile, il regime della branch exemption prevede che i proventi prodotti all’estero dalla stabile organizzazione siano esenti da imposta, in deroga al principio per cui devono essere tassati in Italia i redditi ovunque prodotti. L’opzione è esercitata da qualunque soggetto residente in Italia titolare di reddito di impresa, a condizione che svolga la propria attività commerciale anche all’estero, tramite una o più stabili organizzazioni. Essa va esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal medesimo periodo: per effetto dell’opzione esercitata dalla casa madre italiana sono irrilevanti, ai fini fiscali, gli utili e le perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all’estero. Il reddito viene indicato separatamente nella dichiarazione dei redditi dell'impresa.

 

Ai sensi del comma 95, si affida il compito di emanare le disposizioni di attuazione e coordinamento delle norme introdotte al comma 1 emanate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 1° aprile 2023, 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 


 

Articolo 1, commi 96-99
(Disposizioni in materia di tassazione
delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri)

 


96. All'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di applicazione dell'imposta ai non residenti, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato. La disposizione del primo periodo non si applica con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati».

97. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Le disposizioni del comma 5 non si applicano ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel territorio dello Stato».

98. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 96 e 97 non si considerano i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa nonché quelli utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa.

99. Le disposizioni di cui ai commi 96 e 97 non si applicano alle plusvalenze realizzate dagli organismi di investimento collettivo del risparmio individuati dall'articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.


 

 

I commi da 96 a 99 assoggettano a imposizione in Italia le plusvalenze derivanti, ai soggetti non residenti, dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più del 50%, deriva direttamente o indirettamente da beni immobili situati in Italia.

Si prevede tra l’altro che:

-      gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa (cd. immobili merce), nonché quelli utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa (cd. immobili strumentali), sono stati esclusi dalle soglie rilevanti per l’imposizione in Italia delle plusvalenze derivanti dalle relative cessioni;

-      sono esclusi dall’applicazione delle norme sulla tassazione in Italia anche le plusvalenze realizzate da organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

 

Più precisamente, il comma 96 introduce un nuovo comma 1-bis all’articolo 23 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, norma che individua i proventi considerati come prodotti nel territorio dello Stato, ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi nei confronti dei soggetti non residenti.

 

Di conseguenza, per effetto dell’introduzione del nuovo comma 1-bis nell’articolo 23 del TUIR, sono assoggettati a imposta in Italia - in quanto si considerano prodotti nel territorio italiano - i redditi diversi (plusvalenze) realizzati dai soggetti non residenti mediante la cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni in società ed enti non residenti, a condizione che il valore di tali partecipazioni per più del 50% derivi, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.

Sono esclusi dalle norme introdotte - dunque non si presumono prodotti in Italia e non sono assoggettati alle imposte sui redditi nel territorio dello Stato - i proventi derivanti da cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati.

 

A norma dell'articolo 23 del TUIR, sono assoggettati a imposta in Italia, tra l’altro, i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti.

Sono invece tassate nello Stato estero di residenza fiscale del percipiente: le plusvalenze realizzate da soggetti residenti all'estero e derivanti da cessioni di azioni negoziate in mercati regolamentati; le plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso, ovvero da rimborso, di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; i redditi derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati.

Il Governo, nella relazione illustrativa, chiarisce che la disposizione in esame è conforme all’articolo 13, paragrafo 4, del Modello di Convenzione OCSE per evitare le doppie imposizioni, con particolare riferimento alla tassazione sul reddito e sul patrimonio stipulate dall’Italia.  L’inserimento nell’articolo 23 del TUIR del criterio di collegamento allo Stato della fonte, previsto dal citato modello di Convenzione, mira ad assoggettare ad imposizione in Italia le medesime plusvalenze, qualora ciò sia consentito da una specifica disposizione nelle Convenzioni già stipulate.

 

Il comma 97 interviene sull’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, che disciplina l’imposta sostitutiva (la cui aliquota è oggi al 26%) applicabile alle plusvalenze.

In particolare l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 461 del 1997 prevede che non concorrono a formare il reddito, quindi sono esenti da imposta sostitutiva, le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite percepiti o sostenuti da soggetti residenti all'estero residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni; non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:

a)   enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

b)   gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;

c)   banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

 

Per effetto delle disposizioni in commento, con una formulazione simmetrica al comma 1, rientrano nei proventi tassabili (poiché a essi non si applica l’esclusione di cui al comma 5 dell’articolo 5) i redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.

 

La relazione illustrativa chiarisce che la norma intende evitare che il regime di esenzione previsto all’articolo 5 sia applicabile anche alle partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia. In sintesi, le plusvalenze in esame – essendo assimilate a quelle derivanti dalla cessione di partecipazione in società residenti - sono redditi diversi di natura finanziaria cui non si applica l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997, secondo cui non concorrono a formare il reddito, tra l’altro, le plusvalenze da partecipazioni non qualificate realizzate da soggetti residenti in Paesi o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

 

I commi 98 e 99 rispettivamente:

·      escludono gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa (cd. immobili merce), nonché quelli utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa (cd. immobili strumentali) dalle soglie rilevanti per l’imposizione in Italia delle plusvalenze derivanti dalle relative cessioni;

·      escludono dall’applicazione delle norme sulla tassazione in Italia anche le plusvalenze realizzate da organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni (individuati dall'articolo 1, comma 633, della legge di bilancio 2021, legge 30 dicembre 2020, n. 178).


 

Articolo 1, commi 100-105
(
Assegnazione agevolata ai soci)

 


100. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 101 a 105 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.

101. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

102. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

103. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dei commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

104. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 100 a 102, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

105. Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 100 a 104 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.


 

 

I commi 100-105 introducono delle agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società - ivi incluse le cd. società non operative - di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: a queste operazioni si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è ridotta l’imposta di registro. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie.

 

L'assegnazione dei beni costituisce, insieme all'attribuzione di denaro, lo strumento col quale la società effettua la distribuzione di utili o la restituzione di capitale. Con le norme in oggetto viene riproposta la misura in passato già prevista dall’articolo 29 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, come successivamente integrato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, nonché, da ultimo, dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), prorogata dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 565).

Sulle questioni applicative di questa ultima disposizione era intervenuta la Circolare n. 26 del 1° giugno 2016 del Ministero delle finanze, cui si farà riferimento in seguito

 

In particolare il comma 100 individua i destinatari di tale agevolazione, ovvero le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che assegnino o cedano ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Le medesime norme si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformino in società semplici.

 

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del TUIR, l’assegnazione dei predetti beni ovvero la trasformazione di una società commerciale in società semplice, in assenza dell’agevolazione introdotta, comporterebbe il realizzo al valore normale dei citati beni.

 

Le agevolazioni previste si applicano a condizione che:

§  le cessioni o assegnazioni siano avvenute entro il 30 settembre 2023;

§  tutti i soci siano iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.

 

Il comma 101 individua in primo luogo la base imponibile cui applicare l’imposta sostitutiva ossia la differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP ha un’aliquota dell’8 per cento, che cresce al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.

 

In assenza di tale agevolazione il regime ordinario applicabile sarebbe: 24% di Ires, la tassazione progressiva Irpef, nonché l’aliquota del 3,9% di Irap salvo maggiorazione settoriale o regionale.

 

L’aliquota è fissata nella misura del 13 per cento per le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.

 

Le riserve e i fondi in sospensione d’imposta sono poste patrimoniali costituite in occasione di particolari situazioni, in genere previste da norme speciali (ad esempio nel caso di rivalutazioni di beni d’impresa), che ne rinviano l’imposizione ad un momento successivo, generalmente coincidente con la distribuzione di detti fondi e riserve o con il verificarsi di uno dei presupposti che comportano il venir meno del regime di sospensione.

 

Il comma 102 chiarisce i criteri di determinazione del valore normale, necessario per la determinazione della base imponibile.

Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in tema di imposta di registro.

Si fa riferimento in particolare ai criteri e alle modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

 

Il comma 4, primo periodo, dell’articolo 52 del Testo Unico dell’imposta di registro prevede che la rendita dominicale (per i terreni) e la rendita catastale (per i fabbricati) moltiplicati per specifici coefficienti (rispettivamente 75 e 100) ed aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito non danno luogo a rettifica di valore ai fini della predetta imposta.

 

Si precisa inoltre che, nel caso di cessione, il corrispettivo della stessa, ove inferiore al valore normale del bene - determinato ai sensi delle regole generali del TUIR (art. 9) o, in alternativa, con l’applicazione dei moltiplicatori di cui al precedente inciso - sia computato in misura non inferiore ad uno dei due valori (valore normale o valore catastale).

 

Secondo l’articolo 9 del TUIR per valore normale si intende il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

 

Il comma 103 dispone che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.

 

Viene inoltre disposto che, nei confronti dei soci assegnatari, non si applichino le disposizioni sul trattamento fiscale degli utili di cui al comma 1, secondo periodo e dal 5 all'8 del menzionato articolo 47, relativi alla presunzione di distribuzione degli utili di esercizio, nonché in tema di distribuzione di beni ai soci e trattamento fiscale di dette assegnazioni.

 

Si chiarisce inoltre che il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

 

Per quanto concerne il costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato, la citata Circolare n. 26 del 1° giugno 2016 rimandava, relativamente ai beni plusvalenti, ai criteri previsti dall'art. 110, comma 1, lettera b), del Tuir, norma secondo cui si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali; la circolare chiariva che tale costo andava computato al netto degli ammortamenti fiscalmente dedotti.

Per quanto invece riguarda i cd. “beni merce” (beni che in caso di cessione danno luogo a ricavi), ove non siano valutati dalla società in base al metodo del "costo specifico", il costo fiscalmente riconosciuto era determinato con criteri corrispondenti a quelli stabiliti per la determinazione del costo del venduto, facendo quindi riferimento ad una situazione di magazzino, relativa ai beni assegnati, redatta alla data di assegnazione.

 

Il comma 104 stabilisce che le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili alle assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 77 a 79 sono ridotte alla metà (in via generale dal 9% al 4,5%) e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (in luogo dell’aliquota del 2% per le imposte ipotecarie e dell’1% per quelle catastali).

 

Quanto al versamento dell’imposta il comma 105 precisa che esso deve avvenire in due rate: il 60 per cento entro il 31 luglio 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023 secondo le norme generali sui versamenti (di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

 


 

Articolo 1, comma 106
(
Estromissione dei beni delle imprese individuali)

 


106. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.


 

 

Il comma 106 prevede che le disposizioni concernenti la cd. estromissione dei beni di imprese individuali - ossia la possibilità di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva -  possano applicarsi anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

 

Il comma 106 estende l’applicazione delle previsioni contenute nell’articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il comma 121 aveva disposto l’applicazione opzionale, per gli imprenditori individuali, di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8 per cento, sugli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2015. Il pagamento dell’imposta consentiva di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016.

Più in dettaglio, si disponeva che l'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possedeva beni immobili strumentali potesse, entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016. L’esclusione implicava il pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento, applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

La disposizione prevedeva inoltre l’applicazione, in quanto compatibili delle norme dei già commi 115 a 120 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, che sono sostanzialmente analoghi ai commi da 1 a 6 dell’articolo 25, alla cui scheda pertanto si rinvia per approfondimenti.

 

La disposizione citata disciplina inoltre i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva che deve essere fatto in due rate, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024.

Si chiarisce, infine, che per i soggetti che si avvalgono della disposizione in esame gli effetti della estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.

 


 

Articolo 1, commi 107-109
(
Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni)

 


107. All'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi».

108. All'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2023».

109. Sui valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 108 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, commi 1-bis e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come da ultimo modificato dal comma 107 del presente articolo, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002 sono pari al 16 per cento.


 

 

I commi 107-109 prevedono la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto (comma 107), dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16% (nel testo iniziale era al 14%).

Sono inoltre estese alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola - posseduti alla data del 1° gennaio 2023 - le disposizioni in materia di rivalutazione, già previste in passato e più volte prorogate nel tempo, stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 14%.

 

In particolare il comma 107, lettera b), consente di rideterminare a fini fiscali le plusvalenze e minusvalenze di natura finanziaria relative ai titoli, alle quote o ai diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR, d. P. R. n. 917 del 1986), posseduti alla data del 1° gennaio 2023.

La rideterminazione consiste nell’assumere, a fini fiscali, il valore normale degli stessi al mese di dicembre 2022, in luogo del costo o valore di acquisto, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota, stabilita al comma 86 del presente articolo, al 16% (nel testo iniziale era al 14%).

 

A tal fine viene aggiunto un nuovo comma 1-bis all’articolo 5 della legge n. 448 del 2001, che disciplina la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.

In considerazione del fatto che la possibilità di rideterminazione dei valori d’acquisto di partecipazioni viene consentita anche con riferimento ai titoli negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, la lettera a) del comma 107 modifica la rubrica del predetto articolo sopprimendo il riferimento all’esclusione dei titoli negoziati nei mercati regolamentati.

 

Secondo quanto stabilito dall’articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR (d. P. R. n. 917 del 1986) il valore normale è determinato per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese.

L'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR (d. P. R. n. 917 del 1986) definisce rispettivamente le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (lettera c)) e le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c) (lettera c-bis).

In particolare la lettera c) precisa che sono partecipazioni qualificate quelle che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. La medesima disposizione indica le modalità secondo le quali è accertata la sussistenza di queste condizioni e definisce le plusvalenze assimilabili a quelle appena descritte.

Anche la lettera c-bis) dopo aver individuato l’ambito applicativo, precisando che oggetto della disposizione sono le plusvalenze, diverse da quelle di cui alla lettera c) realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, definisce le plusvalenze assimilabili.

 

Il comma 108, novellando l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 estende l’applicazione delle disposizioni dei commi da 5 a 7 del citato articolo 5 della legge n. 488 del 2001 anche alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023.

 

I commi da 5 a 7 dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 stabiliscono le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, secondo le quali il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti. In particolare il comma 5 dispone che se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società o dell’ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori. L'assunzione del valore così definito quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi (comma 6). Infine il comma 7 stabilisce gli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata.

 

Si dispone inoltre che le imposte sostitutive, ivi previste, possano essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2023 (nel testo originario il termine era il 30 giugno 2023); prevedendo un interesse, da versarsi contestualmente, pari al 3% sull'importo delle rate successive alla prima.

Si prevede inoltre che la redazione e il giuramento della perizia, previsti dalle citate norme, debbano essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2023 (nel testo originario il termine era il 30 giugno 2023).

 

Il comma 109 prevede un’aliquota d’imposta sostitutiva al 16% sui valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 108 del presente articolo.

 

La stessa aliquota d’imposta sostitutiva è inoltre applicabile alla fattispecie di cui all'articolo 5, commi 1-bis, introdotta dalla disposizione in commento e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e alla fattispecie di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge riguardante le plusvalenze e le minusvalenze afferenti ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti.

 

Si ricorda che la rideterminazione del valore delle partecipazioni (di cui all’articolo 5 della legge n. 448 del 2001), dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e dell’acquisto di partecipazioni, di cui all’articolo 7 della medesima legge, sono state più volte oggetto di proroga, da ultimo dall’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

Si segnala tuttavia che la presente disposizione estende tale regime anche ai titoli e alle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.


 

Articolo 1, comma 110
(Agevolazioni piccola proprietà contadina)

 


110. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

« 4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali».


 

 

Il comma 110 estende le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni.

 

Nel dettaglio, il comma 110 – inserendo il comma 4-ter all’articolo 2, D.L. n.194/2009 (L. 25/2010) – estende le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (previste al comma 4-bis) - cioè le imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa e l'imposta catastale nella misura dell'1 per cento - anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.

 

Si ricorda che il comma 4-bis dell’articolo 2, D.L. n.194/2009 (L. 25/2010) prevede che, al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento.


 

Articolo 1, comma 111
(Agevolazioni tributarie trasferimenti di proprietà di fondi rustici)

 


111. Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

« Nei territori montani di cui al primo comma, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale di cui al primo periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni».


 

 

Il comma 111 estende ai trasferimenti immobiliari di fondi rustici nei territori montani l’esenzione dall’imposta catastale e di bollo e l’assoggettamento all’imposta ipotecaria e di registro in misura fissa a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, nonché delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

 

La disposizione pone, come condizione per fruire del regime fiscale di favore introdotto dalla stessa che i soggetti sopra indicati siano iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

 

È altresì introdotta una ulteriore possibilità di fruizione dell’agevolazione con riferimento ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale sopra indicata, con apposita dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto, si impegnino a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni.

 

In tal caso se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, i soggetti sopra indicati (ovvero le cooperative agricole) alienino volontariamente i terreni ovvero cessino di coltivarli o di condurli direttamente esse decadono dal beneficio fiscale.

 

Si ricorda che l’aliquota ordinaria dell’imposta di registro è pari al 9 per cento, sul corrispettivo pagato ovvero, su richiesta dell’acquirente al notaio rogante, sul valore catastale del fabbricato che scende al 2 per cento per la casa adibita ad abitazione, ove non di lusso. Con riferimento agli atti aventi ad oggetto cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, l'imposta di registro si applica in una misura fissa pari a 200 euro. Di identico importo è l’imposta ipotecaria nei casi nei quali è corrisposta in misura fissa.


 

Articolo 1, commi 112-114
(Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative)

 


112. I redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 14 per cento, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

113. L'opzione di cui al comma 112 è resa entro il 30 giugno 2023 mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto. L'imposta sostitutiva è versata entro il 16 settembre 2023 dai soggetti di cui ai commi 1 e 6-bis dell'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai commi 1, 2, 2-ter, 5 e 7 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, ai commi 1, 2-bis e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché ai commi 2 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, i quali ne ricevono provvista dal contribuente. In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi. L'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione. L'opzione di cui al comma 112 non può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio detenute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

114. Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I e V del comma 1 dell'articolo 2 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, si considerano corrisposti, a condizione che, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall'impresa di assicurazione a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento. L'imposta sostitutiva è versata dall'impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023. La provvista dell'imposta sostitutiva è fornita dal contraente. L'imposta sostitutiva non è compensabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265. I contratti per i quali è esercitata l'opzione di cui al primo periodo del presente comma non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente comma i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2024.


 

 

Le disposizioni prevedono la facoltà di considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) assoggettando ad imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. Si prevede altresì la facoltà di considerare corrisposti i redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e al ramo V (operazioni di capitalizzazione) assoggettando a imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento la differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati.

 

In particolare, il comma 112 stabilisce una condizione affinché i redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, e i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si possano considerare realizzati, e quindi assoggettati a tassazione. La condizione prevede che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento, la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

 

In buona sostanza, il comma 112 prevede la facoltà, ai fini della determinazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria di sostituire, previo pagamento di un’imposta sostitutiva, il costo di acquisto delle quote o azioni di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), con il valore rideterminato secondo i criteri stabiliti nel medesimo comma 112, ovvero con la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

 

Si rammenta che i suddetti redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del TUIR corrispondono ai proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti. I redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del TUIR corrispondono invece alle le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis) del medesimo comma, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente.

 

Si rammenta, inoltre, che il Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (TUIF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, definisce gli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) identificandoli con i fondi comuni (OICR aventi forma contrattuale) e le Sicav (OICR aventi forma statutaria). Entrambe le categorie sono disciplinate da un apposito documento, il regolamento di gestione nel caso dei fondi comuni e lo statuto nel caso delle Sicav. Tale documento definisce le caratteristiche e i criteri di funzionamento, la denominazione, la durata, le modalità di partecipazione, i termini e le modalità di emissione ed estinzione dei certificati, di sottoscrizione, di rimborso e di liquidazione, gli organi competenti per la scelta degli investimenti, il tipo di beni e strumenti finanziari oggetto di investimento, le spese e le modalità di pubblicizzazione del valore.

 

Ai sensi del comma 113, il contribuente esercita l'opzione per l'imposta sostitutiva rendendo apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto entro il 30 giugno 2023.

L'imposta sostitutiva è versata, entro il 16 settembre 2023, ricevendone provvista dal contribuente, da:

-         le società di gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti incaricati del collocamento o società di gestione estera ovvero da un rappresentante fiscale (soggetti di cui ai commi 1 e 6-bis dell'articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973),

-         soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, società di gestione del risparmio italiana che istituisce e gestisce all'estero organismi di investimento collettivo del risparmio (soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-ter, 5 e 7 dell'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983),

-         società di gestione del risparmio, soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al sistema di deposito accentrato nonché dai soggetti non residenti aderenti al sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema, società di gestione estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale (soggetti di cui ai commi 1, 2-bis e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge n. 351 del 2001), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001,

-         nonché soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni (soggetti di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 44 del 2014).

In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione sui redditi.

L'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione.

L'opzione non può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio detenute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione della imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997.

 

Le cd. rendite finanziarie, che nella disciplina del TUIR sono riconducibili alle due categorie dei redditi di capitale (ovvero che derivano dall’investimento in capitali: dividendi, interessi e altri proventi analoghi) e dei redditi diversi (plusvalenze e minusvalenze derivanti da transazioni su azioni, su titoli rappresentativi di capitale d’impresa e altri prodotti), sono assoggettate a Irpef.

In linea generale, l’aliquota dell’imposizione su tali redditi è proporzionale e pari al 26% (misura così stabilita, da ultimo, dal decreto-legge n. 66 del 2014). Secondo il tipo di reddito oggetto di imposizione, si applica la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva.

Più in dettaglio i redditi da capitale (interessi e dividendi) sono tassati per cassa, al lordo delle spese e sottoposti all’aliquota sostitutiva del 26%, tranne i proventi derivanti da:

?          titoli di Stato, risparmio postale e interessi dei project bond (12,5%);

?          PIR (esenti, se mantenuti per 5 anni);

?          partecipazione qualificata detenuta da un titolare di reddito di impresa;

?          partecipazione a Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, se la quota di partecipazione è superiore al 5% (tassati in Irpef).

La tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria per i soggetti che non svolgono attività d’impresa, le persone fisiche, le società semplici e soggetti equiparati, gli enti non commerciali prevede tre regimi: il regime della dichiarazione, quello del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito. La differenza tra i tre regimi si sostanzia negli adempimenti posti a carico dell’investitore o del gestore, nel momento in cui viene applicata la tassazione (maturato o realizzato) nonché nel trattamento fiscale di profitti e perdite (con particolare riferimento alla loro compensabilità). I redditi diversi sono tassati per cassa nei regimi di risparmio amministrato e di risparmio dichiarativo, mentre sono tassati per competenza nel caso del risparmio gestito. Con riferimento alla tassazione dei fondi comuni di investimento, con il decreto legge n. 225 del 2010 è stato effettuato il passaggio da un sistema di tassazione per maturazione in capo al fondo a un sistema di tassazione per cassa in capo agli investitori.

Per maggiori dettagli, si rinvia al dossier del Servizio studi della Camera e del Senato "Elementi essenziali della tassazione in Italia".

 

Il comma 114 stabilisce una condizione affinché, per i contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e al ramo V (operazioni di capitalizzazione) dell'articolo 2,  comma 1, del codice delle assicurazioni private, approvato con decreto legislativo n. 209 del 2005, i redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, si possano considerare corrisposti, e quindi assoggettati a tassazione.

La condizione prevede che, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall’impresa di assicurazione ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento. L’imposta sostitutiva è versata dall’impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023. La provvista dell’imposta sostitutiva è fornita dal contraente.

 

Si rammenta che i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater) del TUIR corrispondono ai redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

 

Il comma prosegue specificando che l’imposta sostitutiva non è compensabile con il credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 209 del 2002, convertito, con modificazione, dalla legge n. 265 del 2002. Inoltre, i contratti per i quali è esercitata l’opzione di cui al primo periodo non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025. Il comma esclude tuttavia dall’applicazione delle disposizioni precedenti i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2024.

 

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 209 del 2002, le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione. Il versamento è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall'articolo 6 della legge n. 482 del 1985 (ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,5 per cento commisurata alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi), e dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.


 

Articolo 1, commi 115-121
(Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023)

 


115. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 116, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

116. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

117. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 116, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.

118. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

119. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

 

120. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d'affari dell'anno 2021 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1.

3-ter. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive, di cui al comma 3, le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell'IVA».

121. Se per effetto delle modificazioni apportate all'articolo 37 del citato decreto-legge n. 21 del 2022 dal comma 120 del presente articolo:

a) l'ammontare del contributo risulta maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il versamento dell'importo residuo è effettuato entro il 31 marzo 2023 con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

b) l'ammontare del contributo risulta minore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il maggiore importo versato può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 31 marzo 2023.


 

 

L’articolo 1, comma 115 istituisce un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l’anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori. Il contributo è determinato applicando un'aliquota del 50 per cento a una quota del maggior reddito conseguito dai suddetti soggetti passivi nel 2022 rispetto alla media dei quattro anni precedenti, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi dell'energia. Il contributo è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e non è deducibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP. I commi 120 e 121 modificano inoltre la disciplina del contributo straordinario contro i rincari energetici per l'anno 2022 introdotto dall'articolo 37 del decreto legge n. 21 del 2022, regolando gli effetti della variazione dell’importo dovuto per il periodo d’imposta 2022.

 

Il comma 115 dell'articolo 1 istituisce un contributo di solidarietà temporaneo per l’anno 2023 a carico dei soggetti che:

§  esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica;

§  esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;

§  rivendono energia elettrica, gas metano e gas naturale;

§  esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;

§  importano energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi a titolo definitivo, per la successiva rivendita o introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea;

§  abbiano realizzato almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 dalle attività indicate nei punti precedenti.

Il contributo non è invece dovuto dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole e microimprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 473000.

La relazione illustrativa del Governo stima il numero complessivo dei soggetti passivi del contributo in circa 7.000 unità.

 

Il comma 116 disciplina le modalità di determinazione del contributo straordinario e prevede l'applicazione di un'aliquota del 50 per cento a una quota del maggior reddito conseguito dai soggetti passivi nel 2022 rispetto alla media dei quattro anni precedenti, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi nel settore energetico. Più in particolare, la base imponibile è data dall’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES) relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’IRES conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022, assumendo un valore pari a zero nel caso in cui tale media sia negativa. La norma identifica anche un limite all’ammontare del contributo straordinario, che non può essere superiore al 25 per cento del valore del patrimonio netto del soggetto passivo alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Il contributo così determinato è versato, ai sensi del comma 117, entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Per i soggetti che chiudono il bilancio al 31 dicembre, il contributo deve quindi essere calcolato sull'esercizio 2022 e corrisposto entro il mese di giugno 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.

Nella relazione illustrativa del Governo l'ammontare atteso del contributo viene stimato in circa 2,5 miliardi di euro con effetto di cassa interamente nel 2023.

 

Il comma 118 prevede che il contributo non sia deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRES e IRAP). Il successivo comma 119 stabilisce inoltre che ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché del contenzioso, vengano applicate le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

 

La relazione illustrativa del Governo ha precisato che il contributo di solidarietà temporaneo in esame costituisce, per l’anno 2023, una misura nazionale equivalente al contributo temporaneo istituito ai sensi del regolamento (UE) 2022/1854, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia, un contributo di solidarietà temporaneo.

L'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/1854 prevede che gli utili eccedenti generati da imprese e stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione siano soggetti a un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio, a meno che gli Stati membri non abbiano adottato misure nazionali equivalenti. Gli Stati membri sono tenuti aa adottare tali misure entro il 31 dicembre 2022 e a provvedere che le stesse condividano obiettivi simili a quelli del contributo di solidarietà temporaneo europeo, siano soggette a norme analoghe e generino proventi comparabili o superiori ai proventi stimati del contributo di solidarietà.

Il successivo articolo 15 disciplina il contributo di solidarietà temporaneo per le imprese e le stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, comprese quelle che fanno parte di un gruppo consolidato unicamente a fini fiscali, calcolato sugli utili imponibili, determinati in base alla normativa fiscale nazionale, nell'esercizio fiscale 2022 e/o nell'esercizio fiscale 2023 e per tutta la rispettiva durata, che eccedono un aumento del 20 per cento degli utili imponibili medi, determinati secondo la normativa tributaria nazionale, nei quattro esercizi fiscali che iniziano il 1° gennaio 2018 o successivamente. Qualora la media degli utili imponibili di tali quattro esercizi fiscali sia negativa, ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo l'utile imponibile medio è pari a zero. Il successivo articolo 16 stabilisce il tasso applicabile per il calcolo del contributo di solidarietà temporaneo, pari ad almeno il 33 per cento della base imponibile. L'articolo 17 elenca gli scopi per sostenere i quali possono essere utilizzati i proventi del contributo di solidarietà temporaneo.

 

I commi 120 e 121 modificano la disciplina del contributo straordinario contro i rincari energetici per l'anno 2022

Per effetto dell'articolo 37 del decreto legge n. 21 del 2022 è stato istituito il cosiddetto contributo straordinario contro il caro bollette, a carico delle imprese energetiche che svolgono attività di produzione, importazione, estrazione, vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi.

La base imponibile è data dall'incremento del saldo tra operazioni attive e passive, come da comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero. Il contributo si applica solo qualora il suddetto incremento sia superiore a 5 milioni di euro e almeno del 10 per cento.

Il decreto legge n. 50 del 2022 ha elevato l'aliquota dell'imposta dal 10 al 25 per cento ed esteso il periodo di riferimento al mese di aprile (in origine, erano considerate le operazioni attive e passive riferite al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022).

Il predetto decreto ha, inoltre, previsto il versamento dell'imposta in due rate: un acconto del 40 per cento entro il 30 giugno ed il saldo entro il 30 novembre del 2022.

Infine, l'articolo 42 del decreto legge n. 115 del 2022 prevede che i soggetti tenuti al versamento del contributo straordinario contro il caro bollette che non abbiano provveduto, in tutto o in parte, ad effettuare tale versamento, decorso il termine del 31 agosto 2022 per l'acconto e del 15 dicembre 2022 per il saldo, non possono avvalersi di talune disposizioni in materia di ravvedimento e riduzione delle relative sanzioni. Stabilisce, altresì, l'applicazione della sanzione in misura doppia in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, o di versamento successivo alle medesime date.

 

Il comma 120 integra il comma 1 dell’articolo 37 del decreto legge n. 21 del 2022, prevedendo che il contributo di solidarietà ivi disciplinato sia dovuto solo se almeno il 75 per cento del volume d'affari dell'anno 2021 deriva dalle attività di:

- produzione di energia elettrica,

- produzione di gas metano

- estrazione di gas naturale,

- rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale

- produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi,

- importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o introduzione nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

 

Viene modificata la base imponibile di calcolo del contributo, posticipando dal 31 marzo al 30 aprile il termine da prendere in considerazione in caso di saldo negativo (che, ai fini del calcolo della base imponibile, determina l'assunzione di un valore di riferimento pari a zero).

 

Viene inoltre stabilito che non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive:

-         le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti a carico dei quali si applica il contributo (nuovo comma 3-bis dell'articolo 37 del decreto legge 21 del 2022);

-         le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633 del 1972, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini IVA (nuovo comma 3-ter).

 

Alla luce delle modifiche introdotte nelle modalità di calcolo del contributo straordinario, il comma 121 disciplina gli effetti della variazione dell’importo dovuto per il periodo d’imposta 2022 prevedendo che:

•   qualora tale importo risulti maggiore di quello dovuto entro il 30 novembre 2022, il residuo debba essere versato entro il 31 marzo 2023 con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;

•   qualora invece l’importo risulti inferiore a quello dovuto entro il 30 novembre 2022, il maggior importo versato sia ammesso in compensazione a decorrere dal 31 marzo 2023.


 

Articolo 1, comma 122
(Accisa tabacchi)

 


122. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-octies:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato, per l'anno 2023, in 28 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette;

b) un importo risultante dall'applicazione dell'aliquota di base, di cui alla voce "Tabacchi lavorati", lettera c), dell'allegato I, al prezzo di vendita al pubblico»;

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 5, lettera c), le parole: « euro 130» sono sostituite dalle seguenti: « euro 140»;

4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari, per l'anno 2023, al 98,10 per cento della somma dell'accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette"; la medesima percentuale è determinata al 98,50 per cento per l'anno 2024 e al 98,60 per cento a decorrere dall'anno 2025»;

5) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2023, è determinata l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettera a), sull'importo dell'onere fiscale totale calcolato con riferimento al "PMP-sigarette" rilevato in relazione all'anno precedente; qualora la predetta incidenza percentuale non risulti compresa nell'intervallo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, con il medesimo decreto è conseguentemente rideterminata, entro il 1° gennaio del secondo anno successivo, la predetta componente specifica in modo da garantire che dalla medesima rideterminazione non derivino minori entrate erariali, rispetto all'anno solare precedente, relativamente all'applicazione dell'accisa sulle sigarette»;

b) all'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole: « e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, al 36,5 per cento dal 1° gennaio 2023, al 38 per cento dal 1° gennaio 2024, al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2025 e al 41 per cento dal 1° gennaio 2026»;

c) all'articolo 62-quater, comma 1-bis, le parole: « al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: « al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023»;

d) all'articolo 62-quater.1:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera c), le parole: « da uno Stato dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: « da un altro Stato dell'Unione europea»;

1.2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) il soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ai sensi del comma 4-bis ad effettuare l'immissione in consumo dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea»;

2) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: « dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli» sono aggiunte le seguenti: « all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono realizzati i prodotti di cui al comma 1» e, al secondo periodo, dopo le parole: « Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67,» sono inserite le seguenti: « l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1,»;

3) al comma 4, le parole: « da uno Stato dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: « da un altro Stato dell'Unione europea»;

4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla predetta Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, le generalità del rappresentante legale, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si intende ricevere i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4-ter. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuati i controlli di competenza e verificata l'idoneità della cauzione prestata ai sensi del comma 5, rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione richiesta ai sensi dei medesimi commi 3, 4 e 4-bis, attribuendo altresì un codice d'imposta»;

5) al comma 5, dopo le parole: « Per il fabbricante» sono inserite le seguenti: « e per il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis) »;

6) al comma 6, le parole: « ai commi 3 e 4», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 3, 4 e 4-bis »;

7) al comma 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Allo stesso adempimento sono tenuti il rappresentante di cui al comma 2, lettera c), e il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Stati dell'Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 e il soggetto di cui al medesimo comma 2, lettera c-bis), intendono immettere in consumo nel territorio nazionale»;

8) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

« 9-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), può solo ricevere i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati dell'Unione europea, dei quali effettua l'immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13 ai fini della successiva vendita ai consumatori finali. Anche per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale, l'immissione in consumo si verifica all'atto della cessione degli stessi prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13, mentre per i prodotti di cui al comma 1 importati da Stati non appartenenti all'Unione europea la predetta immissione si verifica all'atto dell'importazione degli stessi.

9-ter. Per la circolazione dei prodotti di cui al comma 1, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis), il mittente è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'imposta di consumo gravante sui prodotti spediti in misura pari al 100 per cento di tale imposta»;

9) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per l'approvvigionamento dei predetti contrassegni di legittimazione»;

10) al comma 13, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche unitamente ai prodotti di cui all'articolo 62-quater »;

11) il comma 16 è sostituito dal seguente:

« 16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni del comma 5 e sono stabilite la documentazione di accompagnamento e le modalità con le quali i prodotti di cui al comma 1 sono movimentati, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis) »;

e) all'allegato I, voce: « Tabacchi lavorati»:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) sigarette 49,50 per cento»;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 60 per cento».


 

 

Il comma 122 riconfigura i criteri utilizzati per il calcolo della quota specifica in misura fissa, nonché di quella ad valorem, che determina l’accisa sui tabacchi lavorati. Viene innalzato inoltre l’importo dell’accisa minima gravante sul tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette, aggiornato l’importo dell’onere fiscale minimo per le sigarette, ridotte le aliquote dell’imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione e rideterminata, in riduzione, la tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinate ad essere inalate senza combustione.

Vengono anche definiti alcuni adempimenti a cui sono tenuti i soggetti che effettuano l’immissione in consumo di prodotti contenenti nicotina diversi dai tabacchi lavorati provenienti da uno Stato dell’UE. La norma stabilisce, tra l’altro, che tali soggetti sono tenuti al pagamento dell'imposta di consumo.

 

 

La disposizione modifica la disciplina in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

In particolare il comma 1, lettera a), come modificato alla Camera, sostituisce il comma 3 dell’articolo 39-octies del richiamato decreto legislativo, che con riferimento alla struttura delle accise sulle sigarette, prevede una tassazione di tipo misto che presenta:

§  una componente specifica, in cui la tassazione è calcolata come un ammontare fisso secondo la quantità di prodotto, uguale per tutti i prodotti indipendentemente dal prezzo;

§  una componente ad valorem, calcolata in percentuale rispetto ad un determinato parametro, generalmente il prezzo di vendita del prodotto.

 

In particolare il vigente sistema di determinazione dell'ammontare dell'accisa per le sigarette è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a)    un importo specifico fisso per unità di prodotto, pari all'11 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" ovvero al prezzo medio ponderato delle sigarette;

b)   un importo risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale sul "PMP-sigarette" dell'accisa globale sul medesimo "PMP-sigarette" diminuita dell'importo di cui alla lettera a).

Nella Relazione illustrativa che accompagna il testo, a tale proposito, si ricorda che la tassazione dei prodotti a base di tabacco si inserisce in un quadro normativo sovranazionale che ne delinea i principi generali. In particolare, le linee guida essenziali relative alla tassazione delle sigarette sono contenute nel Capo III della direttiva (UE) del Consiglio del 2011/64/UE del 21 giugno 2011. Conformemente alle disposizioni ivi stabilite, il sistema di tassazione delle sigarette è un sistema misto, ossia composto da un’accisa ad valorem e da un’accisa specifica. Il diritto unionale richiede quindi che gli Stati membri applichino, a tutte le tipologie di sigarette, un medesimo regime di tassazione; inoltre deve risultare che il peso dell’accisa specifica (la sua incidenza) nell’ambito dell’onere fiscale totale (costituito dall’accisa specifica, dall’accisa ad valorem e dall’IVA calcolate con riguardo al prezzo medio ponderato - PMP) deve essere compreso tra il 7,5% e il 76,5%. Infine, l’accisa totale (specifica più ad valorem) non deve essere inferiore al 60% del prezzo medio ponderato e comunque non inferiore a 90 euro per 1000 sigarette. A questa regola è prevista una deroga se l’accisa corrispondente al prezzo medio ponderato sia comunque superiore a 115 euro, come nell’ordinamento nazionale.

 

La norma, innovando la disciplina sopra descritta, stabilisce che per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato,

§  per l'anno 2023 in 28,00 euro per 1.000 sigarette;

§  per l'anno 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette;

§  a partire dall'anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette;

 

Tali importi modificati risultano diminuiti rispetto ai precedenti previsti dal disegno di legge di bilancio

L’originaria lettera a) prevedeva un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato, per l’anno 2023, in 36 euro per 1.000 sigarette, per l’anno 2024, in 36,5 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall’anno 2025, in 37 euro per 1.000 sigarette.

 

 

b) un importo risultante dall’applicazione dell’aliquota di base, di cui alla voce “Tabacchi lavorati”, lettera c), dell’Allegato I (sigarette 59,5%, valore modificato dalla successiva lettera d)), al prezzo di vendita al pubblico.

 

Conseguentemente alla nuova modalità di determinazione dell’accisa viene soppresso il comma 4 dell’articolo 39-octies che prevedeva che l'accisa globale, di cui alle sopra descritte lettere a) e b) del comma 3, è calcolata applicando l’aliquota di base di cui al comma 1, al "PMP-sigarette".

 

La lettera a), n.2.1, introdotta alla Camera innalza inoltre l’importo dell’accisa minima gravante sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette da 130 euro a 140 euro.

 

Viene inoltre sostituito interamente il comma 6 dell’articolo 39-octies che determina l'onere fiscale minimo sulle sigarette.

Il nuovo comma 6 stabilisce che per i tabacchi lavorati (sigarette), l’onere fiscale minimo, (previsto all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011) l’onere fiscale minimo, (previsto all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011) è pari, per l’anno 2023, al 98,10 per cento (rispetto al 96,22 per cento previsto dal testo originario) della somma dell’accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette".

 

La medesima percentuale è determinata al 98,50 per cento per l’anno 2024 e al 98,60 per cento a partire dall’anno 2025 (96,5 per cento per l’anno 2024 e 96,9 per cento a partire dall’anno 2025 nel testo originario).

 

Viene inserito, inoltre, un nuovo comma 10-bis che prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dall’anno 2023, è determinata l’incidenza percentuale dell’importo specifico fisso per unità di prodotto, sull’importo dell’onere fiscale totale calcolato con riferimento al “PMP-sigarette” rilevato in relazione all’anno precedente.

Qualora la predetta incidenza percentuale non risulti compresa nell’intervallo di cui all’articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, con il medesimo decreto, la componente specifica è conseguentemente rideterminata entro il 1° gennaio del secondo anno successivo, in modo da garantire che dalla medesima rideterminazione non derivino minori entrate erariali, rispetto all’anno solare precedente, relativamente all’applicazione dell’accisa sulle sigarette.

 

Si ricorda a tale proposito che l’articolo 8 richiamato prevede che dal 1° gennaio 2014 l'elemento specifico dell'accisa sulle sigarette non può essere inferiore al 7,5% e non può essere superiore al 76,5% dell'importo dell'onere fiscale totale derivante dall'aggregazione dei seguenti elementi:

a)    l'accisa specifica;

b)   l'accisa ad valorem e l'IVA applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

 

La lettera b) modifica l’articolo 39-terdecies, in tema di tabacchi da inalazione senza combustione, stabilendo che tali tabacchi sono sottoposti ad accisa in misura pari a al 36,5 per cento dal 1° gennaio 2023 (rispetto al quaranta per cento previsto in precedenza) al 38 per cento dal 1° gennaio 2024, al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2025 e al 41 per cento dal 1° gennaio 2026.

 

La lettera c) rimodula, diminuendola per il 2023, l’imposta di consumo prevista per i prodotti succedanei dei prodotti da fumo (articolo 62-quater). La norma prevede che i prodotti da inalazione senza combustione (c.d. sigarette elettroniche). costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al 15 per cento e al 10 per cento dal 1° gennaio 2023 (rispetto al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023) dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette.

 

La lettera c-bis), inserita alla Camera, introduce nuove norme all’articolo 62-quater del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. Con la nuova lettera si modifica in più parti la disciplina dei prodotti che contengono nicotina

In particolare vengono definiti alcuni adempimenti a cui è tenuto il soggetto che effettua l’immissione in consumo di prodotti contenenti nicotina diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo.

Si stabilisce, tra l’altro, che tale soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ad effettuare l’immissione in consumo dei prodotti sopra citati provenienti da uno Stato dell’Unione europea, è obbligato al pagamento dell'imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo.

Vengono altresì definiti i rapporti che intercorrono tra tali soggetti e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini dell’istituzione e della gestione di un deposito in cui sono introdotti i prodotti medesimi, nonché dell’approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione.

In particolare si stabilisce che il soggetto che effettua l’immissione in consumo dei richiamati prodotti deve essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono introdotti i prodotti. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla predetta Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati:

·      i dati previsti dalla Determinazione 9 settembre 2022, n. 406606/RU dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le generalità del rappresentante legale,

·      il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67,

·      l'ubicazione del deposito in cui si intende ricevere i prodotti,

·      la denominazione e il contenuto dei prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale

·      la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Inoltre la norma stabilisce che anche il soggetto che intende fabbricare tali prodotti deve essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono realizzati i medesimi prodotti.

 

La disposizione chiarisce che il soggetto autorizzato ad effettuare l'immissione in consumo dei menzionati prodotti può solo ricevere i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, dei quali effettua l'immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite autorizzate e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie ai fini della successiva vendita ai consumatori finali.

Anche per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale, l'immissione in consumo si verifica all'atto della cessione degli stessi prodotti alle rivendite e agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie mentre per i prodotti importati da Paesi terzi, la predetta immissione si verifica all'atto dell'importazione degli stessi.

Per la circolazione dei prodotti, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo il mittente è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'imposta di consumo gravante sui prodotti spediti in misura pari al 100 per cento di tale imposta.

 

Viene altresì previsto che con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti.

Sempre con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione prevista per il soggetto cedente, il soggetto che intende fabbricare e colui che effettua l’immissione in consumo, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei nella tabella di commercializzazione, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni che prevedono la garanzia del pagamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta mediante la costituzione di cauzioni, e sono stabilite la documentazione di accompagnamento e le modalità con le quali i prodotti sono movimentati, nella fase antecedente alla relativa immissione in consumo.

 

La lettera d) modifica l’aliquota di base, di cui alla voce tabacchi lavorati, dell’Allegato I, lettere c) e d). Le aliquote modificate sono pertanto:

·        per le sigarette al 49,50 per cento rispetto al 47,50 per cento del testo originario del disegno di legge;

·        per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 60,00 per cento rispetto al 56,00 per cento previsto dalla legge vigente.


 

Articolo 1, commi 123-125
(Proroga di scadenze delle concessioni per l’esercizio
e la raccolta di giochi pubblici)

 


123. Per il perseguimento della garanzia del gettito erariale, di un'effettiva e adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici, che assicuri altresì la tutela della salute pubblica, nonché dell'esigenza di evoluzione delle pertinenti concessioni alle innovazioni tecnologiche quanto agli strumenti e agli ambiti di raccolta, con particolare riferimento alle nuove forme di intrattenimento e sport, anche virtuali, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024 le concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e dell'articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in scadenza il 31 dicembre 2022. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno.

124. Per le stesse finalità di cui al comma 123, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024:

a) le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni e sono versati da ciascun concessionario con le medesime modalità previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno;

b) le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza il 29 giugno 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono per la proroga sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del medesimo testo unico, maggiorato del 15 per cento e proporzionato alla durata della proroga, posseduti da ciascun concessionario al 31 ottobre 2022. Il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico è integralmente versato nel 2023 da ciascun concessionario in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno. L'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del medesimo testo unico, maggiorato del 15 cento, è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno;

c) le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente e sono versati da ciascun concessionario, maggiorati del 15 per cento, entro il 15 luglio 2024.

125. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali delle proroghe disposte dai commi 123 e 124.


 

 

Il comma 123 proroga, a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2024, talune concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2022.

Il comma 124 reca la proroga alla medesima data del 31 dicembre 2024 delle concessioni:

§   per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023;

§   per la realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, in scadenza il 29 giugno 2023;

§   delle concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024.

Si demanda ad una determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la definizione della disciplina inerente agli obblighi, posti in capo ai concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate al periodo di proroga delle concessioni (comma 125).

 

Il comma 123 specifica che gli importi dovuti dai concessionari a seguito della proroga in esame sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle concessioni e dalla normativa vigente. Si tratta delle concessioni assegnate ai sensi delle seguenti norme:

§  articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008);

§  articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016).

 

Dispone altresì una maggiorazione del 15 per cento del corrispettivo una tantum versato dai concessionari interessati, calcolata in proporzione alla durata della proroga.

Tale somma è versata in due rate di pari importo con scadenza:

§  al 15 luglio ed al 1° ottobre 2023, per quanto dovuto per il 2023;

§  al 15 gennaio e al 1° giugno 2024, per quanto dovuto per il 2024.

 

L’articolo 1, comma 935, della citata legge n. 208 del 2015 reca disciplina concernente la gara per il gioco a distanza: ai fini di un riallineamento temporale al 31 dicembre 2022 tale disposizione prevedeva un bando di gara – da emanarsi entro il 31 luglio 2016 - per selezionare, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, 120 concessioni, previo versamento di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione, pari a 200.000 euro. Il comma 933 del medesimo articolo 1 stabilisce che i concessionari per la raccolta delle scommesse e per la raccolta del gioco a distanza proseguono le loro attività fino alla sottoscrizione delle nuove concessioni, a condizione che presentino domanda di partecipazione ai nuovi bandi. Prima dell’entrata in vigore di tale norma della legge di stabilità 2016, tali concessioni risultavano in scadenza al 30 giugno 2016.

Il comma 935 citato si applica alle concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di cui all'articolo 24, comma 11, lettere da a) ad f), della legge n. 88 del 2009, ossia:

a)   scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;

b)   concorsi a pronostici sportivi e ippici;

c)    giochi di ippica nazionale;

d)   giochi di abilità;

e)    scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;

f)     bingo.

L’articolo 24 della legge n. 88 del 2009, al comma 13, lettera a) - lettera richiamata dalle disposizioni in epigrafe - stabilisce che l'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi qui sopra elencati è consentito ai soggetti in possesso di requisiti e che assumono taluni obblighi (ivi specificati, al comma 15) ai quali l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attribuisce la relativa concessione.

Per completezza di informazione si rammenta che la lettera b) del medesimo comma 13 reca una disposizione inerente ai soggetti già titolari di concessione alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 2009.

 

Secondo quanto rappresentato dalla relazione illustrativa al disegno di legge originario, attualmente sono attive 93 concessioni per la raccolta del gioco a distanza: 34 concessioni sono state assegnate in esito alla gara pubblica svolta in ossequio alla previsione recata dall’articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n 88 e 59 concessioni in esito alla gara svolta in attuazione dell’articolo 1 comma 935 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

Sono state prorogate al 31 dicembre 2024 anche le concessioni per la raccolta del Bingo e per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali.

Anche per queste proroghe, le disposizioni in esame specificano che gli importi dovuti dai concessionari, a seguito della proroga, sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle concessioni e dalla normativa vigente.

Si prevede, inoltre, una maggiorazione del 15 per cento del corrispettivo una tantum versato dai concessionari interessati, calcolata in proporzione alla durata della proroga. Tale somma è versata:

§  riguardo al Bingo (in scadenza il 31 marzo 2023) in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1 ° ottobre 2023 per quanto dovuto nell’anno 2023; entro il 15 gennaio ed il 1° giugno 2024, per quanto dovuto nell’anno 2024;

§  riguardo alla raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali (in scadenza il 30 giugno 2024) entro il 15 luglio dell’anno 2024.

 

Ulteriore proroga riguarda le concessioni (in scadenza il 29 giugno 2023) di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento.

La disposizione in parola fa riferimento agli apparecchi idonei per il gioco lecito disciplinati dall’art. 110, comma 6, del TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931).

Analogamente ai casi precedenti, si dispone un incremento del 15 per cento degli importi dovuti dai concessionari, ragguagliato alla durata della proroga, in relazione agli apparecchi posseduti al 31 ottobre 2022. Tale maggiorazione si applica al corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e l’importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS.

Per l’individuazione di tali apparecchi, v. box, infra.

Quanto al pagamento, si prevede che:

§  il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) è integralmente versato nel 2023 da ciascun concessionario in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1° ottobre di tale anno

§  l’importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS, maggiorato del 15 cento, è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto nell’anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell’anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio ed il 1° giugno di tale anno.

 

A tale riguardo si rammenta che la legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) ha disciplinato, all’articolo 1, commi da 727 a 730, stabilisce l'indizione di una gara per l'affidamento da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di una serie di concessioni, allora in scadenza, per la gestione di apparecchi da gioco con vincita in denaro. Il comma 729, tra l’altro, ha fissato la durata delle concessioni in nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d'asta, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della concessione e la seconda, pari alla differenza tra l'offerta presentata e il versamento effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.

 

Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) del regio decreto n. 773 del 1931, cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot),  sono quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal MEF - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del MEF - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.

Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali (articolo 110, comma 6, lettera a)).

Si tratta inoltre (articolo 110, comma 6, lettera b)) degli apparecchi facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del MEF di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

 

Le finalità dichiarate delle disposizioni in esame sono il perseguimento della garanzia del gettito erariale, di un’effettiva e adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici - ferma restando la tutela della salute pubblica - nonché dell’esigenza di evoluzione delle pertinenti concessioni (ivi compresi i relativi strumenti e gli ambiti di raccolta) alle innovazioni tecnologiche, con particolare riferimento alle nuove forme di intrattenimento e sport, anche virtuali.

 

Si segnala che, secondo i dati comunicati dal MEF -Dipartimento delle finanze, nel 2021 le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a 12.407 milioni di euro; considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 11.712 milioni di euro (estratto da: temawebGiochi” nel portale della documentazione della Camera dei deputati).


 

Articolo 1, commi 126-147
(Norme in materia di cripto-attività)

 


126. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, in materia di redditi diversi, dopo la lettera c-quinquies) è inserita la seguente:

« c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Ai fini della presente lettera, per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni»;

b) all'articolo 68, in materia di plusvalenze, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione».

127. Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l'articolo 68, comma 6, del predetto testo unico.

128. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, concernente l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

1) alla rubrica, la parola: « c-quinquies) » è sostituita dalla seguente: « c-sexies) »;

2) al comma 2, primo periodo, la parola: « c-quinquies) » è sostituita dalla seguente: « c-sexies) »;

b) all'articolo 6, in materia di opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso comma 1,» sono inserite le seguenti: « nonché per i rimborsi, le cessioni, le permute o la detenzione di cripto-attività di cui alla lettera c-sexies) del medesimo comma 1,»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Per le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'opzione di cui al comma 1 del presente articolo può essere resa agli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231»;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione sostitutiva di cui al secondo periodo del presente comma non è ammessa»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività»;

5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché a un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti e i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività trasferiti»;

6) al comma 7, le parole: « o rapporti» sono sostituite dalle seguenti «, rapporti o cripto-attività»;

7) al comma 9, primo e terzo periodo, le parole: « I soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis »;

8) al comma 10, le parole: « I soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis »;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, la parola: « c-quinquies) » è sostituita dalla seguente: « c-sexies) »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio e alla fine di ciascun periodo d'imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in attuazione del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tuttavia, nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati in mercati regolamentati o delle cripto-attività, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti o cripto-attività. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione del presente comma»;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il conferimento di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso e il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 6. Tuttavia, nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività che formavano già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 del presente articolo, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attività per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo»;

4) al comma 8, le parole: « e rapporti» sono sostituite dalle parole «, rapporti e cripto-attività»;

5) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato a imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attività»;

d) all'articolo 10, comma 1, la parola: « c-quinquies) » è sostituita dalla seguente: « c-sexies) ».

129. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, in materia di trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori, le parole: « lettera i) » sono sostituite dalle seguenti « lettere i) e i-bis) » e dopo le parole: « valuta virtuale» sono inserite le seguenti: « ovvero in cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), in materia di trasferimenti attraverso non residenti, le parole: « lettera i) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere i) e i-bis) »;

c) all'articolo 4, comma 1, in materia di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività, al primo periodo, le parole: « ovvero attività estere di natura finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività» e, al secondo periodo, le parole: « e delle attività estere di natura finanziaria» sono sostituite dalle seguenti «, delle attività estere di natura finanziaria e delle cripto-attività».

130. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 126 a 129 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, a un fondo denominato « Fondo per la riduzione della pressione fiscale», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

131. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme generali sulle valutazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico».

132. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica il comma 3-bis dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 131 del presente articolo.

133. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 126, lettera a), del presente articolo, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento.

134. L'imposta sostitutiva di cui al comma 133 è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023.

135. L'imposta sostitutiva di cui al comma 133 può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

136. L'assunzione del valore di cui al comma 133 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 126, lettera b), del presente articolo.

137. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 133 a 136 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.

138. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 141.

139. I soggetti di cui al comma 138 che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta e versando la sanzione per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate.

140. I soggetti di cui al comma 138 che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo comma e il pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5 per cento del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonché di un'ulteriore somma, pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

141. Il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 138 nonché le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 138 a 140 sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

142. Ferma restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi relativi alle attività di cui al comma 138 e alla non applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

143. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 138 a 142, versate ai sensi del comma 140, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.

144. Al comma 2-ter dell'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: « anche se rappresentati da certificati» sono sostituite dalle seguenti: « anche se rappresentati da certificati o relative a cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

145. Alla nota 3-ter dell'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: « anche non soggetti all'obbligo di deposito,» sono inserite le seguenti: « nonché quella relativa alle cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».

146. Al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (3), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo».

147. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 144 a 146, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.


 

 

I commi da 126 a 147 dell'articolo 1 contengono una disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività.

Il comma 126 include in modo esplicito le cripto-attività nell'ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche. Il comma 126, lettera a) inserisce nell'articolo 67, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) una nuova categoria di "redditi diversi" (nuova lettera c-sexies) costituita da le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Il comma 126, lettera b) definisce le plusvalenze realizzate su cripto-attività. Il comma 127 stabilisce i riferimenti normativi per il calcolo delle plusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate fino alla data di entrata in vigore della disposizione in esame e consente di portare in deduzione le relative minusvalenze. Il comma 128 modifica gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, i quali introducono la disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi, configurando i tre diversi regimi della "dichiarazione", quello cosiddetto del "risparmio amministrato" e quello del "risparmio gestito". Il comma 129 dell'articolo 1 modifica il decreto legge n. 167 del 1990, che disciplina la rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, includendovi i riferimenti alle cripto-attività e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale. Il comma 130 dell'articolo 1 stabilisce che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del medesimo articolo sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito nello stato di previsione del MEF.

Il comma 131 stabilisce che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

I commi da 133 a 137 consentono di determinare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento. Anche le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'imposta sostitutiva sono destinate al citato Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

I commi da 138 a 143 della legge in esame consentono ai contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, di regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5 per cento del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

I commi da 144 a 147 applicano l’imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore. Le modalità e i termini di versamento sono le stesse di quelle dell’imposta di bollo. A decorrere dal 2023 si prevede l'applicazione di un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato le cui entrate sono anch'esse sono destinate al citato Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

 

I commi da 126 a 147 dell'articolo 1 contengono una disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività.

 

Le cripto-attività e il loro trattamento fiscale nella legislazione vigente

Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore e di diritti, la cui diffusione è andata di pari passo con una nuova tecnologia cosiddetta di "registro distribuito" di informazioni digitali ("Distributed Ledgers Technology"), la cui principale applicazione è rappresentata dalla blockchain. Il registro è "distribuito" in quanto è composto da unità indipendenti ("nodi") invece che essere centralizzato in una unità da cui dipende l'accesso delle altre. La blockchain ne rappresenta una specifica tipologia, che prevede l'archiviazione delle informazioni in "blocchi" che, ad intervalli regolari, vengono condivisi dai nodi del sistema e resi immutabili.

Questi registri possono ospitare una grande varietà di informazioni. In ambito finanziario la loro utilità dipende dal fatto che possono contenere informazioni sui diritti che spettano al possessore (token di attività), al quale è garantito l'accesso esclusivo per mezzo della crittografia, per cui un solo soggetto è in possesso della chiave di accesso all'informazione da cui dipende l'esercizio di uno o più diritti. Il token è il gettone (virtuale) che consente questo esercizio e per questo è dotato di un valore, che non è intrinseco ma dipende dal bene o dalla prestazione alla quale consente di accedere. Più tale bene o prestazione è diffusa e standardizzata e più aumentano le potenzialità di un token come mezzo di scambio, unità di conto e riserva di valore (caratteristiche della moneta). In altri termini, il valore del token dipende dal "contesto" in cui viene accettato come strumento rappresentativo, come una fiches, un buono pasto o un titolo azionario. I token più diffusi nell'attuale contesto di mercato sono i token di moneta elettronica (o "valute virtuali"). Come già accennato, dal punto di vista tecnico le valute virtuali sono stringhe di codici digitali criptati, generati in via informatica mediante algoritmi. Lo scambio di tali codici criptati tra gli utenti avviene attraverso specifiche applicazioni software come la blockchain. Pertanto, tali "valute" hanno natura esclusivamente "digitale" essendo create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici e sono conservate, generalmente, in "portafogli elettronici"(cosiddetti wallet). In sostanza, i wallet consistono in una coppia di chiavi crittografiche di cui la chiave pubblica, comunicata agli altri utenti, rappresenta l'indirizzo a cui associare la titolarità delle valute virtuali ricevute, mentre la chiave privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza, consente di effettuare operazioni di trasferimento.

Poiché un token è un sistema di informazioni gestite attraverso un registro distribuito (DLT), esso può assumere una varietà enorme di forme virtuali, al di là della valuta virtuale. Questo rende estremamente complesso il suo inquadramento dal punto di vista normativo.

In tale contesto, la Commissione europea ha ritenuto necessario proporre un quadro specifico e armonizzato a livello dell'Unione, allo scopo di definire norme specifiche per le cripto-attività e le attività e i servizi correlati e per chiarire il quadro giuridico applicabile. Con la sua comunicazione del 24 settembre 2020 (COM (2020) 591 final) la Commissione ha adottato una strategia in materia di finanza digitale per l'Ue indicando i principali obiettivi da portare a compimento entro il 2024. Insieme alla comunicazione strategica, la Commissione ha presentato un "Pacchetto finanza digitale", di cui facevano parte tre proposte di regolamento: sulle cripto-attività (Markets in Crypto Assets - MiCA), sulla resilienza digitale operativa del settore finanziario (Digital Operational Resilience Act - DORA) e un regime "pilota" per infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia dei registri distribuiti (tra le quali rientra la blockchain). Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio alla Nota n. 83 del Servizio studi del Senato sulle Proposte europee in materia di pagamenti e finanza digitale. Con riferimento a tali proposte, si segnala la definitiva approvazione e pubblicazione del Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE. Le altre due proposte MiCA e DORA sono in fase di finalizzazione, sulla base degli accordi raggiunti nei rispettivi triloghi.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale applicabile a legislazione vigente alla detenzione di cripto-attività in capo a persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di arte, professione o impresa, si segnala che lo stesso è stato oggetto di chiarimenti nella risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E dell'Agenzia delle entrate, con particolare riferimento alla valuta virtuale bitcoin (la cripto-attività caratterizzata dalla maggiore diffusione fra gli operatori). Come precisato nella risoluzione, in assenza di una specifica normativa applicabile al sistema delle monete virtuali, il punto di riferimento sul piano della disciplina fiscale applicabile alle stesse è costituito dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, causa C-264/14, secondo cui tali operazioni rientrano tra le operazioni "relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio" di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE. Alla luce di quanto precede, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell'attività d'impresa, alle operazioni in valuta virtuale debbano essere applicati i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.

Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) costituiscono redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze realizzate mediante "cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente". Ai sensi del comma 1-ter) del medesimo articolo 67, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui. In via generale, una plusvalenza corrisponde ad una cessione realizzata a un prezzo maggiore rispetto ad un precedente accertamento del valore (ad esempio al costo di acquisto o ad una successiva diversa valutazione contabile). Viceversa, in caso di cessione ad un prezzo inferiore a quello precedentemente accertato si realizza una minusvalenza.

Conseguentemente, secondo l'Agenzia delle entrate, le cessioni a termine di valute virtuali rilevano sempre fiscalmente, in quanto sono effettuate con lo scopo precipuo di ottenere un risultato economico dalla differenza fra il valore atteso al momento dell'operazione e quello espresso dal mercato al termine stabilito. Diversamente, le cessioni a pronti (ovvero transazioni in cui si ha lo scambio contestuale di una valuta contro una valuta differente e la cui esecuzione ha luogo immediatamente) generalmente non danno origine a redditi imponibili né a minusvalenze deducibili, mancando la finalità speculativa, salva l'ipotesi in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lettera c-ter), e comma 1-ter. Agli effetti di quest'ultima disposizione, il prelievo dai wallet è equiparato ad una cessione a titolo oneroso.

Il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il cambio di riferimento all'inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell'anno in cui si verifica il presupposto di tassazione. Tenuto conto che manca un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento per il rapporto di cambio tra la valuta virtuale e l'euro all'inizio del periodo di imposta, il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove effettua la maggior parte delle operazioni. La giacenza media va verificata rispetto all'insieme dei wallet detenuti dal contribuente.

Pertanto, nel caso in cui si realizzi la conversione di una data valuta virtuale con altra valuta virtuale (oppure da valute virtuali in euro o altra valuta avente corso legale) per effetto di una cessione a termine oppure in caso di cessione a pronti o di prelievo se la giacenza media dei wallet abbia superato il controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta, il reddito risultante, se percepito da una persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, è soggetto ad imposta sostitutiva generalmente prevista per le rendite finanziarie nella misura del 26 per cento, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997 (vedi infra).

L'Agenzia ha altresì chiarito che i soggetti che detengono valute virtuali devono indicarle nella dichiarazione annuale dei redditi fra le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990).

Da ultimo, L'Agenzia dell'entrate ha precisato che le valute virtuali non sono soggette all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancaria.

 

Tutto ciò premesso, il comma 126 include in modo esplicito le cripto-attività nell'ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche.

Il comma 126, lettera a) inserisce nell'articolo 67, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) una nuova categoria di "redditi diversi" (nuova lettera c-sexies) costituita da le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. La norma specifica invece che non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni. Viene inoltre chiarito che, ai fini della disposizione in esame, per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

La distinzione fra “redditi di capitale” (articolo 44 del TUIR) e “redditi diversi” (articolo 67 del TUIR), costituisce una specificità del sistema fiscale nazionale rispetto a quello internazionale, la cui principale conseguenza è di non consentire all’investitore la compensazione tra guadagni e perdite conseguiti nelle citate diverse tipologie di redditi. Appartengono al primo gruppo, in linea generale, gli interessi, gli utili e i proventi che sono prodotti da un impiego stabile di capitale, i quali sono tassati nella misura lorda. Sono redditi diversi di natura finanziaria, quei redditi che producono plusvalenze o minusvalenze in relazione ad eventi incerti. La categoria dei redditi diversi include inoltre, in via residuale, tutti gli altri redditi che derivano da altre forme di impiego del capitale, tassati al netto di minusvalenze, perdite e costi. Le due suddette categorie reddituali sono autonome e distinte e non possono formare oggetto di compensazione tra di loro.

Il comma 126, lettera b) definisce le plusvalenze realizzate su cripto-attività (nuovo comma 9-bis dell'articolo 68 del TUIR) prevedendo che esse siano costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Tali plusvalenze possono essere portate in compensazione (sono sommate algebricamente) alle relative minusvalenze. Se le minusvalenze indicate nella dichiarazione dei redditi relativa a un dato periodo d’imposta sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza può essere integralmente riportata in deduzione dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto periodo. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo sostenuto dal donante. Il costo o valore di acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente, in mancanza dei quali dovrà considerarsi pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d’imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.

Il comma 127 disciplina le plusvalenze realizzate su cripto-attività fino all’entrata in vigore della norma in esame, stabilendo che le stesse si considerano realizzate ai sensi dell’articolo 67 del TUIR. Per determinare la plusvalenza, la norma prevede l'applicazione dell’articolo 68, comma 6 del TUIR, ai sensi del quale le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito, ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati, e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione e con esclusione degli interessi passivi. Alle plusvalenze così determinate, si consente di portare in deduzione, ai sensi dell'articolo 68, comma 5 del TUIR, le minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate fino alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. 

 

Il comma 128 dell'articolo 1 in esame modifica il decreto legislativo n. 461 del 1997, recante la disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi. Più in particolare, sono oggetto di modifica, a seguito dell'inclusione del riferimento esplicito alle cripto-attività nel TUIR effettuata dal comma 1, gli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto legislativo, i quali introducono la disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi.

Il decreto legislativo n. 461 del 1997 ha complessivamente riorganizzato la tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Gli articoli 5, 6 e 7 del decreto configurano tre diversi regimi: il regime della dichiarazione, quello cosiddetto del "risparmio amministrato" e quello del "risparmio gestito". La differenza tra i tre regimi si sostanzia negli adempimenti posti a carico dell’investitore o del gestore delle attività finanziarie, nel momento in cui viene applicata la tassazione (maturato o realizzato) nonché nel trattamento fiscale di profitti e perdite (con particolare riferimento alla possibilità di portare in deduzione le minusvalenze).

Il regime dichiarativo (di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997) prevede che tutti gli adempimenti di natura fiscale sui redditi finanziari siano compiuti dal titolare delle attività che hanno generato il reddito. Tale regime si caratterizza per l'applicazione di un'imposta sui redditi di capitale al momento del loro realizzo, con l’assoggettamento alla ritenuta alla fonte da parte dell’intermediario, oppure in dichiarazione dei redditi. In questa dichiarazione vengono, in ogni caso, tassati i redditi diversi di natura finanziaria, con imposta sostitutiva al 26 per cento. Il regime della dichiarazione costituisce il regime ordinario di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria ed è caratterizzato dall’applicazione di un'imposta sostitutiva dovuta dal contribuente direttamente nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta di realizzo, su una base imponibile determinata compensando le componenti reddituali positive e negative. Le eventuali eccedenze di minusvalenze e perdite possono essere utilizzate in compensazione nei quattro periodi d’imposta successivi.

Nel regime dichiarativo il contribuente ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi annuale, identificandosi come titolare delle attività finanziarie che hanno prodotto i redditi. La tassazione avviene "per cassa" alla realizzazione del provento. Inoltre la compensazione tra guadagni e perdite può avere luogo solo tra redditi della stessa natura (non è possibile compensare la plusvalenza realizzata da partecipazioni qualificate con la minusvalenza realizzata da partecipazioni non qualificate).

Il regime del risparmio amministrato (di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997) riguarda il caso in cui l’investitore affidi i propri risparmi in deposito a un intermediario, generalmente attraverso un contratto di amministrazione e custodia, senza delegarne la gestione. L’investitore delega l’intermediario per gli adempimenti fiscali: è l’intermediario a calcolare, per ogni operazione, l’imposta dovuta e a versarla al fisco in base all'aliquota corrente. Il regime del risparmio amministrato costituisce un regime opzionale di tassazione per i redditi diversi di natura finanziaria che comporta la tassazione al realizzo dei redditi mediante applicazione di una imposta sostitutiva da parte degli intermediari con cui il contribuente detiene uno stabile rapporto (custodia e amministrazione titoli, deposito titoli, gestione individuale di portafogli o rubrica fondi).

Le imposte sono calcolate solo sulle plusvalenze effettivamente realizzate a seguito di un’attività di compravendita ed è possibile effettuare la compensazione con le minusvalenze. La compensazione può avere luogo solo tra redditi della stessa natura. Eventuali perdite o minusvalenze possono essere compensate con successive plusvalenze realizzate nel medesimo periodo d’imposta o in quelli successivi, ma non oltre il quarto. Anche tale regime prevede la tassazione secondo il principio di cassa, con l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento a cura degli intermediari. La tassazione avviene a conclusione di ogni singola operazione e non al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il regime cosiddetto del risparmio gestito (di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997) riguarda il caso in cui un intermediario finanziario specializzato (Banca, Società d’intermediazione mobiliare, fondo comune d’investimento aperto o chiuso e SICAV) gestisca una serie di attività finanziarie in base a uno specifico contratto di investimento relativo al servizio di gestione individuale di portafogli.

L’imposta viene pagata dall’intermediario che gestisce i risparmi dell’investitore ed è calcolata sul risultato netto della gestione maturato, confrontando cioè la valorizzazione complessiva del portafoglio investimenti alla fine dell’esercizio con quella all’inizio. Pertanto l’investitore è esente da obblighi nei confronti dell'amministrazione fiscale, in quanto ad essi adempie il gestore del suo risparmio. Di conseguenza, rispetto agli altri regimi in questo caso la tassazione avviene "per competenza", cioè in un momento preciso in cui viene valutata la maturazione del provento, e non al momento della sua effettiva percezione.

Il risultato maturato dalla gestione, se positivo, deve essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 26 per cento. Il regime del risparmio gestito costituisce un regime opzionale di tassazione non solo dei redditi diversi ma anche dei redditi di capitale, la cui applicazione è demandata agli intermediari che prestano il servizio di gestione individuale di portafogli. Tale regime, che si basa sulla tassazione del risultato maturato di gestione dell’anno, determinato come differenza tra il valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare e il valore dello stesso a inizio del medesimo anno, è l’unico che consente di compensare le perdite e le minusvalenze con i redditi di capitale.

 

La lettera a) del comma 128 in esame modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997, il quale prevede che i redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR siano soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. La misura di tale aliquota è stata successivamente innalzata dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014, ai sensi del quale le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del TUIR, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento. Pertanto, per effetto della modifica introdotta, la nuova lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR viene inserita nell'elenco previsto dal citato articolo 5, fra i redditi diversi oggetto dell'imposta sostitutiva. Di conseguenza, le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, al di sopra della soglia definita vengono assoggettate a un’imposta del 26 per cento.

Con riferimento alla misura dell'aliquota, si valuti inoltre di apportare la medesima modifica all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014.

 

La lettera b) del comma 128 dell'articolo in esame modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997 che prevede l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato (regime cosiddetto del risparmio amministrato, vedi supra). Il numero 1) ne modifica il dettato includendo "i rimborsi, le cessioni, le permute o la detenzione di cripto-attività di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR" fra le operazioni per cui è possibile optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato. L'esercizio dell'opzione è consentito sempreché intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come controparti, banche o imprese di investimento autorizzate, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito (soggetti amministratori).

Il successivo numero 2) inserisce al citato articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997 il comma 1-bis ai sensi del quale l'opzione per il regime del risparmio amministrato può essere resa, con riferimento alle plusvalenze e gli altri proventi realizzati sulle cripto-attività, anche ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale.

I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono operatori non finanziari inclusi dalle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007 fra i soggetti ai quali si applicano le regole previste dal medesimo decreto, per prevenire che il sistema finanziario venga utilizzato a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (normativa antiriciclaggio). Tali soggetti sono iscritti nel Registro dei cambiavalute tenuto dall'Organismo Agenti e Mediatori (OAM) in base al disposto del decreto 13 gennaio 2022 del MEF.

Il numero 3) della lettera b) del comma 128 modifica l'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 461 del 1997 specificando che, nel caso in cui i soggetti deputati al pagamento dell'imposta sostitutiva non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione della stessa alle plusvalenze e agli altri redditi realizzati sulle cripto-attività, il contribuente è tenuto a consegnare, anche in copia, la relativa documentazione. Viene invece esclusa la possibilità (riservata ad altre tipologie di redditi diversi) di presentare, in mancanza dei suddetti dati, una dichiarazione sostitutiva in cui gli stessi siano attestati dal contribuente.

Il numero 4) include il riferimento alle cripto-attività nell'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo n. 461 del 1997, che specifica la modalità con cui i soggetti amministratori sono tenuti a calcolare ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, ai fini dell’applicazione dell’imposta nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività appartenenti a categorie omogenee.

In particolare per applicare l'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti amministratori, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività.

Il numero 5) include il riferimento alle cripto-attività nell'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997, il quale specifica che si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività a rapporti di custodia o amministrazione intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché il passaggio dal regime del risparmio amministrato a quello del risparmio gestito (di cui al successivo articolo 7 del decreto), salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione.

Il numero 6) include il riferimento alle cripto-attività nell'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, che disciplina la modalità di valutazione delle plusvalenze e minusvalenze nei casi di prelievo delle attività, di loro trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, o di revoca dell'opzione l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato (regime del risparmio amministrato).

I numeri 7) e 8) della lettera b) del comma 128 includono i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale fra i soggetti tenuti a:

§  provvedere al versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente (comma 9 del decreto legislativo n. 461 del 1997);

§  comunicare all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente (comma 10 del decreto legislativo n. 461 del 1997).

La lettera c) del comma 128 interviene sull'articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997 che prevede l'opzione per l'applicazione dell’imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime cosiddetto del risparmio gestito, vedi supra). Il numero 1) ne modifica il dettato includendo i rimborsi, le cessioni, le permute o la detenzione di cripto-attività di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR" fra le operazioni per cui è possibile optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio. In tal caso le citate operazioni su cripto-valute andranno a concorrere alla determinazione del risultato della gestione ai fini dell'applicazione dell'imposta. L’esercizio di tale opzione è consentito sempreché il contribuente abbia conferito a un soggetto, abilitato alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa.

Il numero 2) include il riferimento alle cripto-attività nell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 461 del 1997, che prevede le modalità di valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine di ciascun periodo d'imposta.

Il numero 3) include il riferimento alle cripto-attività nell'articolo 7, comma 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, il quale specifica che si considera cessione a titolo oneroso il conferimento al regime del risparmio gestito di titoli, quote, certificati, rapporti o (per effetto della novella in esame) cripto-attività. La norma specifica inoltre le modalità di valutazione delle attività, fra cui vengono incluse le cripto-attività, in caso di passaggio dal regime del risparmio amministrato a quello del risparmio gestito, nonché nel caso di passaggio da due diversi rapporti contrattuali entrambi in regime di risparmio gestito.

Il numero 4) include il riferimento alle cripto-attività nell'articolo 7, comma 8 del decreto legislativo n. 461 del 1997, che disciplina la modalità di determinazione del risultato della gestione nei casi di prelievo delle attività, di loro trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione.

Il successivo numero 5) include il riferimento alle cripto-attività nell'articolo 7, comma 9 del decreto, che reca ulteriori elementi ai fini della valutazione delle plusvalenze e minusvalenze nei casi appena citati.

La lettera d) del comma 128 include il riferimento alle cripto-attività nell'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 461 del 1997, che disciplina gli obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti (rilascio della relativa certificazione; comunicazione all'amministrazione finanziaria dei dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente e dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti).

 

Il comma 129 in esame modifica il decreto legge n. 167 del 1990, che disciplina la rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, includendovi i riferimenti alle cripto-attività e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale.

In particolare, l'articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990 stabilisce che gli intermediari bancari e finanziari che intervengono nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati acquisiti in occasione dell'adeguata verifica dell'identità della clientela in relazione alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale ovvero (per effetto della lettera a) del comma 4) in cripto-attività, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR. Nella norma in vigore, fra gli intermediari è già incluso il riferimento ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale mentre quello ai prestatori di servizi di portafoglio digitale viene inserito mediante la novella in esame (lettera b) del comma 4). I medesimi prestatori di servizi sono inclusi fra gli intermediari soggetti ai poteri informativi dell'Unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale dell'Agenzia delle entrate costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legge n. 78 del 2009, e dei reparti speciali della Guardia di finanza in relazione ai trasferimenti effettuati attraverso non residenti (articolo 3 del decreto legge n. 167 del 1990).

Il successivo articolo 4 stabilisce che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 TUIR, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria ovvero (per effetto della lettera c) del comma 4) delle cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i medesimi soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria ovvero (per effetto della modifica in esame) in cripto-attività, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio.

 

Il comma 130 stabilisce che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del medesimo articolo sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito nello stato di previsione del MEF.

 

L'articolo 131 stabilisce che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

A tal fine, viene integrato l’articolo 110 del TUIR, recante norme generali sulle valutazioni necessarie per la determinazione della base imponibile IRES, inserendovi il comma 3-bis, per effetto del quale, in deroga alla disciplina generale, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico. Il comma 132 stabilisce che tale disposizione si applichi anche ai fini dell'IRAP.

Come illustrato dal Governo nella sua relazione, "resta fermo che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo".

 

I commi da 133 a 137 consentono di determinare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento.

Più in particolare il comma 133, stabilisce che, per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del TUIR, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento. L’imposta sostitutiva così determinata è versata entro il 30 giugno 2023, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997 (comma 134) e può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 giugno 2023 (comma 135). Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

La norma in esame specifica inoltre (comma 136) che le minusvalenze calcolate per effetto della rideterminazione del valore di acquisto delle cripto-attività al 1° gennaio 2023 non sono utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 68 del TUIR, la cui introduzione è prevista dall'articolo 1, comma 127 della legge in esame (vedi supra).

 

Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'imposta sostitutiva sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito nello stato di previsione del MEF (comma 137).

 

I commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge in esame consentono ai contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, di regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5 per cento del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

Tali norme si applicano alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 TUIR, residenti in Italia che, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati (ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge n. 167 del 1990). Tali soggetti possono presentare una istanza di emersione secondo il modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (comma 141) che disciplina il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza stessa, nonché le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni relative alla regolarizzazione delle cripto-attività.

Il comma 139 dispone che, nel caso in cui le cripto-attività non abbiano prodotto reddito, per regolarizzare la propria posizione è sufficiente presentare l'istanza, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e versando la sanzione per la omessa indicazione delle proprie attività, nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate.

I soggetti che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento, invece, ai sensi del comma 140 dell'articolo in esame, possono regolarizzare la propria posizione presentando l'istanza e pagando un’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di una ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, per la omessa indicazione delle attività.

Ferma restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi relativi alle attività di cui al comma 1 e alla non applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.

Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi da 138 a 142 affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all’articolo 1, comma 130.

 

L'articolo 1, commi da 144 a 147, applica l’imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore. Le modalità e i termini di versamento sono le stesse di quelle dell’imposta di bollo.

L'articolo in esame, al comma 144, modifica il D.P.R. n. 642 del 1972 (disciplina dell'imposta di bollo) all’articolo 13 dell'Allegato A - Tariffa, parte prima, comma 2-ter che prevede l'applicazione dell'imposta del 2 per mille alle "Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati". A tale elenco, per effetto della disposizione in esame vengono aggiunte le comunicazioni relative a cripto-attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), TUIR.

Il comma 145 modifica l’articolo 13 dell'Allegato A - Tariffa, parte prima, nota 3-ter, del D.P.R. n. 642 del 1972 là dove specifica che la comunicazione relativa ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione e che l'imposta è comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto, per includere le cripto-attività fra i prodotti finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione.

 

Il comma 146 interviene sull'articolo 19, comma 18, del decreto legge n. 201 del 2011 che ha previsto, a decorrere dal 2012, un’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato applicabile ai soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990. Con la modifica in esame viene integrata tale disposizione prevedendo che, a decorrere dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, si applichi un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato e non solo ai soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.

La relazione illustrativa del Governo, al riguardo, rappresenta che l’applicazione di un’imposta sul valore delle stesse detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato nella medesima misura del 2 per mille da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi sarebbe prevista in luogo dell’imposta di bollo con esclusivo riferimento ai "casi in cui, ad esempio, le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer e smartphone". Tale imposta si applica a decorrere dal 2023 a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato e non solo a quelli tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.

 

Alla luce della lettera della disposizione in esame – anche  in considerazione di quanto chiarito dal Governo nella relazione illustrativa – si valuti l'opportunità di specificare con maggiore precisione, nel testo della disposizione in commento, quali sono i presupposti al ricorrere dei quali trova applicazione l’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 e, quali invece, siano le condizioni alle quali si applica l’introdotta imposta sul valore delle cripto attività.

 

Il comma 147 prevede infine che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 35 in commento siano destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito nello stato di previsione del MEF.


 

Articolo 1, commi 148-150
(Presidio preventivo connesso all’attribuzione
e all’operatività delle partite IVA)

 


148. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività, dopo il comma 15-bis sono inseriti i seguenti:

« 15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al comma 15-bis, l'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio, ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.

15-bis.2. Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse».

149. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

« 7-quater. Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

150. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui al comma 148.


 

 

I commi 148-150 rafforzano l’attività di presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA. In particolare, la norma riconosce all’Agenzia delle entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio anche attraverso l’esibizione di documentazione tramite cui sia possibile la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività. Vengono altresì specificate le modalità con le quali, successivamente al provvedimento di cessazione, la partita IVA può essere nuovamente richiesta nonché il regime sanzionatorio applicabile.

 

La disposizione introduce nuove misure a quelle già previste per l’esercizio del presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA disposte dall’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Si ricorda che il citato comma 15-bis prevede che l’attribuzione del numero di partita IVA determina l’esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal medesimo decreto. Gli Uffici verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

 

Il comma 148 introduce due nuovi commi 15-bis.1. e 15-bis.2 al sopra richiamato articolo 35.

Nello specifico, il nuovo comma 15-bis.1. stabilisce che ai fini del rafforzamento del presidio previsto dal comma 15-bis, l’Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, a esito delle quali l’ufficio invita il contribuente a presentarsi in ufficio per esibire la documentazione prevista agli articoli 14 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, ove obbligatoria. Si tratta in particolare di scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati nonché degli esercenti arti e professioni. L’esibizione di tale documentazione è volta a consentire in ogni caso la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività di esercizio di impresa nonché di arti e professioni e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati.

In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.

Il comma 15-bis.2. chiarisce che, ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro.

In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.

 

Il comma 149 introduce un nuovo comma 7-quater. all’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto. Tale norma prevede che il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA.

Nel corso dell’esame alla Camera dei deputati è stato soppresso l’inciso che estendeva la sanzione anche agli intermediari che trasmettono, per conto del contribuente la dichiarazione.

Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di concorso di violazioni e continuazione.

 

Il comma 150 specifica che con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni.


 

Articolo, 1 comma 151
(Vendita di beni tramite piattaforme digitali)

 


151. Il soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.


 

 

La disposizione prevede obblighi comunicativi, relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma digitale che facilita la vendita on line di determinati beni, presenti nel territorio dello Stato.

 

La disposizione, al fine di apprestare misure di contrasto alle frodi IVA, impone obblighi comunicativi, relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma digitale che facilita la vendita on line ai consumatori finali di determinati beni (quali, ad esempio, telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop), successivamente individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che siano presenti nel territorio dello Stato.

     La presente disposizione, in sostanza, prevede nuovi adempimenti a carico delle piattaforme e-commerce e dei loro fornitori per contrastare frodi ed evasione in materia di imposta sul valore aggiunto.

 

In tema di vendita di beni tramite piattaforme digitali, si ritiene opportuno richiamare quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 34 del 2019, a norma del quale il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea deve trasmettere all'Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati relativi alle transazioni effettuate per ciascun fornitore.

In particolare, la disposizione obbliga il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (provvedimento del 31 luglio 2019, prot. n. 660061), per ciascun fornitore i seguenti dati:

a) la denominazione, la residenza o il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica;

b) il numero totale delle unità vendute in Italia;

c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

Il soggetto passivo è considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i suddetti dati, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore.

Il comma 4, nello specifico, dispone che anche il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di apparecchi elettronici, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 1° maggio 2019, è tenuto a inviare all'Agenzia delle entrate i dati relativi a dette operazioni nel mese di luglio 2019

In proposito, va chiarito che il riferimento è alla disciplina IVA relativa alle cessioni di apparecchi elettronici introdotta a decorrere dal 13 febbraio 2019 dall’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge n. 135 del 2018.

Nello specifico, si dispone che, se un soggetto passivo facilita le vendite a distanza dei suddetti apparecchi elettronici importati da territori o paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro (comma 11), ovvero facilita le cessioni dei medesimi beni da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione europea a una persona che non è soggetto passivo (comma 12), lo stesso soggetto passivo che favorisce (le vendite o) la cessione sia considerato come avente "ricevuto e ceduto detti beni".

Il comma 13 stabilisce che, ai fini dell'applicazione dei due commi appena richiamati, si presume che la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.

Il comma 14, con il fine di agevolare le azioni di contrasto di fenomeni fraudolenti, pone in capo al soggetto passivo che facilita le vendite a distanza l'onere di conservare la documentazione di tali vendite e di metterla a disposizione delle amministrazioni fiscali degli Stati membri (s'intende dell'Unione europea) in cui dette cessioni sono imponibili.

Ai sensi del comma 15, il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza, nel caso in cui stabilito in un paese che non ha sottoscritto alcun accordo di assistenza reciproca con l'Italia, ha l'obbligo di designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto.

La Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017, al fine di contrastare più efficacemente l’evasione dell’Iva sull’e-commerce di provenienza extra Ue, ha introdotto disposizioni particolari che responsabilizzano i titolari delle piattaforme digitali che facilitano le transazioni. Dal 1° luglio 2021, data di applicazione delle nuove disposizioni (di cui al decreto legislativo n. 83 del 2021, che recepisce gli articoli 2 e 3 della direttiva citata), vengono meno gli obblighi di comunicazione a carico dei gestori delle piattaforme elettroniche introdotti nell’ordinamento nazionale con il decreto-legge n. 34 del 2019.

In particolare, con l'articolo 8, comma 1, decreto legislativo n. 83 del 2021, i commi da 11 a 15 dell'articolo 11-bis del decreto-legge n. 135 del 2018 vengono abrogati.


 

Articolo 1, comma 152
(Responsabilità cessionario e committente
per operazioni IVA inesistenti)

 


152. All'articolo 6, comma 9-bis.3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni degli obblighi relativi a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto applicata mediante inversione contabile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni dei periodi precedenti non si applicano e il cessionario o committente è punito con la sanzione di cui al comma 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti imponibili è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole».


 

 

Il comma 152 dispone in ordine alla responsabilità di cessionario o committente nell’ipotesi di cessione di crediti IVA inesistenti.

 

Il comma 152 modifica l'articolo 6, comma 9-bis.3 del decreto legislativo n. 471 del 1997, disciplinando la responsabilità di cessionario o committente nell’ipotesi di cessione di crediti IVA inesistenti, nei casi in cui il cessionario applichi l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta.

 

Il suddetto articolo 6, comma 9-bis.3, del decreto legislativo n. 471 del 1997, nel testo vigente, stabilisce che se il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta. La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

 

Con la modifica in esame si esclude l’applicazione di questo regime e si prevede invece che il cessionario o il committente siano soggetti a responsabilità con riferimento all’imposta che non avrebbero potuto detrarre solo quando le operazioni inesistenti imponibili sono state determinate da un intento di evasione o di frode, del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole. La sanzione amministrativa applicata in questo caso è pari al novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta ovvero, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o il committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.


 

Articolo 1, commi 153-161 e 163-165
(Definizione agevolata avvisi bonari )

 


153. Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

154. Il pagamento delle somme di cui al comma 153 avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

155. Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

156. Il pagamento rateale delle somme di cui al comma 155 prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

157. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi dei commi da 153 a 159, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

158. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno.

159. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, le parole: « in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro,» sono soppresse.

160. I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto già sospesi ai sensi dell'articolo 1, comma 923, lettere a) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dell'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dell'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dell'articolo 13 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e con scadenza il 22 dicembre 2022 si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata.

161. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione di cui al comma 160. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

163. Il Fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 222,25 milioni di euro per l'anno 2023, di 177,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 133,35 milioni di euro per l'anno 2027.

164. Agli oneri derivanti dai commi da 160 a 163 si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 2 alla presente legge nonché mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 160.

165. I commi da 160 a 164 e il presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

I commi da 153 a 159 consentono di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma in esame (1° gennaio 2023), ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

Tali importi possono essere definiti con il pagamento:

§  delle imposte e dei contributi previdenziali;

§  degli interessi e delle somme aggiuntive;

§  delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all’1 gennaio 2023 (dunque all’entrata in vigore della norma in esame), che possono essere definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

I commi 160 e 161  riaprono i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, ivi comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per IVA, già sospese da precedenti provvedimenti in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento,  in scadenza il 22 dicembre 2022.  Ai sensi delle norme in esame i versamenti sono dunque considerati tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero con possibilità di dilazione in sessanta rate; in caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata.

Il comma 165 chiarisce la decorrenza delle norme in esame.

 

Al riguardo si ricorda che l’articolo 5, commi da 1 a 11 e comma 17 del decreto-legge Sostegni (n. 41 del 2021) ha consentito agli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020 (più del 30%), in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, le cui comunicazioni sono state elaborate entro il 31 dicembre 2020 (con riferimento alle dichiarazioni 2017) ovvero devono essere elaborate entro il 31 dicembre 2021 (con riferimento alle dichiarazioni 2018), qualora tali comunicazioni di irregolarità non siano state inviate per la sospensione disposta dai provvedimenti emergenziali. La definizione agevolata ha consentito di abbattere le sanzioni e le somme aggiuntive richieste con gli avvisi bonari; restano dovuti imposte, interessi e contributi previdenziali.

Inoltre il decreto-legge n. 21 del 2022 ha disposto che il termine entro il quale è possibile per il contribuente o il sostituto d'imposta provvedere a pagare le somme dovute a seguito di controlli automatizzati e conseguentemente evitare l’iscrizione a ruolo, è fissato in sessanta giorni piuttosto che trenta (come previsto a regime dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462).

 

Il richiamato comma 153 individua le somme oggetto di definizione agevolata.

Si tratta di somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento alle imposte dirette, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento all’IVA, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

 

Le comunicazioni emesse in seguito al controllo automatico evidenziano la correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità) o l’eventuale presenza di errori (comunicazione di irregolarità). In quest’ultimo caso, il contribuente può pagare le somme indicate con una riduzione delle sanzioni, oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate le ragioni per cui ritiene il pagamento non dovuto.

Come anticipato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione con il pagamento di una sanzione ridotta, oltre all’imposta e agli interessi. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito e la sanzione è prevista nella misura agevolata di 1/3 di quella ordinaria (10% invece del 30%). Gli interessi dovuti sono calcolati al tasso del 3,5% annuo, dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento all’ultimo giorno del mese antecedente alla data di elaborazione della comunicazione (articolo 6, comma 1 del D.M. 21 maggio 2009 e articolo 3 del D.Lgs. n. 462 del 1997).

A decorrere dall’anno d’imposta 2017 il controllo automatico è effettuato anche sulle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. In questo caso, prima dell’emissione della comunicazione di irregolarità, le eventuali incoerenze riscontrate a seguito del controllo sono rese disponibili al contribuente attraverso un’apposita lettera di invito alla compliance. Si rinvia alla scheda informativa dell’Agenzia delle entrate per ulteriori dettagli.

 

Condizione per la definizione agevolata è che, al 1° gennaio 2023 (al momento di entrata in vigore della norma in commento):

§   non sia scaduto il termine di pagamento di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, ovvero non siano decorsi trenta giorni dal ricevimento dell’avviso o della comunicazione definitiva, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta; tale termine, come anticipato supra, è stato allungato a 60 giorni fino al 31 agosto 2022 dal decreto-legge n. 21 del 2022;

§  ovvero, che le comunicazioni di irregolarità siano state recapitate successivamente al 1° gennaio 2023.

Come anticipato, la definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali ivi contenuti, degli interessi e delle somme aggiuntive (maggiorazioni Inps sui crediti di natura previdenziale).

 

Inoltre, in caso di adesione (comma 154), è previsto che il versamento delle somme dovute avvenga secondo le modalità di riscossione delle somme dovute in seguito a controlli automatici, in un’unica soluzione entro 30 giorni ovvero a rate, rispettivamente ai sensi degli articoli 2 e 3-bis del già citato D.Lgs. n. 462 del 1997.

 

Il pagamento avviene dunque entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso o della comunicazione definitiva contenente l’imposta rideterminata a seguito dell’esperimento dei mezzi di autotutela del contribuente.

 

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

 

Il comma 159 interviene sull’articolo 3-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 462 del 1997, al fine di prevedere che il pagamento delle somme da versare possa sempre essere rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, a prescindere dal quantum dovuto.

Viene dunque eliminata la previsione che consentiva la dilazione del pagamento in un numero massimo di otto rate trimestrali, per gli importi pari o inferiori a cinquemila euro.

 

L’articolo 3-bis prevede inoltre che la prima rata sia versata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni generali previste nel caso di inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute per i controlli dell’Agenzia delle entrate (di cui all'articolo 15-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 602).

 

Il comma 155 consente di definire con modalità agevolate anche le rate, relative a comunicazioni di irregolarità, delle dilazioni ancora in corso all’entrata in vigore della norma in commento (ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, come modificato dalle norme in esame), mediante il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.

Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%, senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. 

Il pagamento rateale delle suddette somme prosegue quindi secondo le modalità e i termini già illustrati (previsti dall’articolo 3-bis del D. Lgs. n. 462 del 1997, come modificato).

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione (comma 156).

Le somme residue sono dunque iscritte a ruolo delle residue somme dovute con l’applicazione della sanzione per gli omessi o ritardati versamenti (come chiarisce la relazione illustrativa che accompagna la norma; la sanzione è dovuta nella misura del 30% ordinariamente prevista dall’articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997).

 

La relazione illustrativa chiarisce che per i pagamenti rateali regolarmente in corso dei debiti emergenti dalle suddette comunicazioni, per qualunque periodo d’imposta, è previsto che:

§  la durata del periodo di rateazione venga estesa fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo (come da previsione del comma 7), anche nei casi in cui, secondo le disposizioni previgenti, era ammessa solo la rateazione fino a un massimo di otto rate;

§  le sanzioni sono dovute nella misura del 3% (anziché del 30% ridotte a un terzo), senza alcuna riduzione, sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Restano dovuti gli interessi (anche di rateazione);

§  in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, la definizione non produce effetti e si procede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l’applicazione della sanzione nella misura ordinariamente prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

 

Ai sensi del comma 157, le somme già versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi delle norme in esame, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono dunque rimborsabili al contribuente.

 

Il comma 158 chiarisce che, in deroga allo statuto del contribuente (articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che all’ultimo comma vieta la proroga dei termini di prescrizione e decadenza), i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato, contemplati dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 602 del 1973, ordinariamente previsti entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, sono prorogati di un anno.

 

Il comma 160  riapre i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, ivi comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per l’IVA, già sospese da precedenti provvedimenti e in scadenza il 22 dicembre 2022.

 

Si tratta di versamenti già sospesi in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi:

-        dell’articolo 1, comma 923, lettere a) e c), della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) con riferimento alle ritenute alla fonte e all’IVA;

-       dell’articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, che ha disposto una prima proroga della scadenza dei versamenti al 31 luglio 2022;

-       dell’articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 5 che ne ha posticipato la scadenza al 30 novembre 2022.

 

Benché non citato dalle norme in esame, si ricorda che l’articolo 13 del decreto-legge n. 176 del 2022 ha, da ultimo, disposto la proroga di tale scadenza al 22 dicembre 2022. 

 

Ai sensi delle norme in commento, i termini riaperti sono dunque considerati tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.

In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata;

Il successivo comma 161 disciplina le cause di decadenza dal beneficio della dilazione per mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze: in tale ipotesi si decade dal beneficio della rateazione e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

 

Il comma 163 incrementa di 222,25 milioni di euro per l’anno 2023, di 177,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 133,35 milioni di euro per l’anno 2027, il Fondo finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro per i soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che registrino una significativa perdita di fatturato.

 

Il comma 164 disciplina la copertura finanziaria dei commi da 160 a 163 (ivi compreso il comma 162, alla cui scheda si rinvia per i relativi contenuti).

 

Si ricorda che il comma 165 chiarisce che le norme in esame entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, ovvero il 29 dicembre 2022.


 

Articolo 1, comma 162
(Compartecipazione alla spesa sanitaria della Regione siciliana)

 


162. In considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 16 dicembre 2022 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, è riconosciuto in favore della Regione siciliana l'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.


 

 

Il comma 162, in attuazione dell’accordo bilaterale tra Regione e Stato del 16 dicembre 2022, attribuisce alla Regione siciliana l’importo di 200 milioni di euro per il 2022, a chiusura della controversia sulla compartecipazione  alla spesa sanitaria regionale a carico della Regione.

 

Il comma 162 dell’articolo 1, riconosce alla Regione siciliana l’importo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 a titolo di definizione della controversia sull’aumento della compartecipazione della regione alla spesa sanitaria, prevista dalla legge di bilancio del 2007 (commi 830-830, legge  n. 296 del 2006).

La norma recepisce quanto stabilito dell’accordo, firmato in data 16 dicembre 2022, tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, nella quale si invitavano le parti a trovare un accordo al fine di intraprendere il percorso per la progressiva assunzione della spesa sanitaria da parte regionale, previa compensazione finanziaria.

 

La Regione siciliana è l’unica autonomia speciale per la quale lo Stato provvede ancora al finanziamento di oltre la metà della spesa sanitaria regionale erogando annualmente i trasferimenti dal Fondo sanitario nazionale.

Le altre regioni a statuto speciale e le due province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprie risorse al finanziamento della spesa sanitaria nel proprio territorio senza alcun onere per Stato e non partecipano, quindi, della ripartizione del Fondo sanitario nazionale. Le funzioni in materia sanitaria, come le altre funzioni di competenza della regione, sono finanziate con le entrate ordinarie stabilite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. Per le regioni Sardegna e Sicilia, in considerazione della loro situazione di svantaggio, è stato invece attribuito un contributo al finanziamento della spesa sanitaria.

Con la legge di bilancio per il 2007 è stato avviato per entrambe le regioni il processo per la progressiva assunzione da parte regionale dell’intero finanziamento della spesa sanitaria. Per la Sardegna l’attribuzione dell’intero onere del finanziamento della sanità regionale è in vigore dal 2010, a seguito della revisione (e del conseguente aumento) delle entrate regionali.

Per la Regione siciliana le norme della legge n. 296 del 2006, hanno stabilito:

-          l’aumento progressivo dell’ammontare della spesa sanitaria corrente che è posta a carico del bilancio della Regione siciliana dal 42,5% del 2007 al 49,11% dell’anno 2009 (comma 830);

-          la necessità della modifica delle norme di attuazione dello statuto speciale in materia sanitaria, affinchè sia applicabile l’aumento della quota regionale; l’applicabilità del comma 830 è sospesa fino al 30 aprile 2007, se per quella data, nessuna intesa preliminare all’adozione delle norme di attuazione sarà raggiunta, il concorso regionale è determinato nella misura del 44,09 (comma 831);

-          un ulteriore aumento della quota di spesa sanitaria posta direttamente a carico del bilancio della Regione siciliana, compensandone però l’onere con una quota di compartecipazione (rectius: ‘retrocessione’) al gettito delle accise riscosse sui prodotti petroliferi immessi al consumo nel territorio regionale, nella misura di una percentuale compresa tra il 20 e il 50 per cento del gettito (comma 832).

In questi anni, Stato e Regione hanno interpretato diversamente le norme sopra illustrate.

La Regione siciliana ha ritenuto di essere stata onerata di una ulteriore quota di finanziamento della sanità regionale senza ricevere alcuna compensanzione con la prevista ‘retrocessione’ delle accise, per tale motivo, in mancanza delle norme di attuazione, la quota di partecipazione regionale alla spesa sanitaria avrebbe dovuto essere quella fissata antecedentemente la legge di bilancio del 2007 (stabilita in 42,50 % dalla legge n. 662 del 1996, comma 143).

Contraria l’interpretazione del MEF che ha ritenuto che il progressivo aumento della quota regionale fosse già stabilita dalle norme ‘a costo zero’ e che l’attribuzione di una percentuale del gettito delle accise sui prodotti petroliferi fosse solo a compensazione di un ultriore aumento, rispetto al 49,11 per cento, della quota di partecipazione regionale alla spesa sanitaria.

 

Nella controversia è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 62 del 2020, che decide il ricorso dello Stato avverso le norme regionali che prevedono l’iscrizione nel bilancio regionale delle entrate derivanti dalla ‘retrocessione’ delle accise di cui al comma 832 della legge n. 296 del 2006. La Corte ripercorre il contenzioso che vede opposti Stato e Regione nella definizione della misura del concorso al finanziamento della spesa sanitaria regionale ed evidenzia come non siano state attuate le citate norme della legge di bilancio del 2007: né quelle riguardanti il progressivo aumento della quota regionale di partecipazione alla spesa sanitaria, né quelle che dovevano disciplinare la retrocessione alla regione di una quota delle accise sui prodotti petroliferi per garantire alla regione entrate aggiuntive che potessero compensare il maggiore onere. La Corte censura le norme regionali impugnate, per quanto qui interessa, perché non idonee a garantire la copertura dei LEA in ambito regionale e sottolinea la necessità della leale collaborazione tra Stato e Regione per garantire il finanziamento della sanità regionale.

 

Con la sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020 la Consulta ha accolto il ricorso proposto dallo Stato per dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge della Regione Siciliana n. 8 del 2018 riguardante le disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018 (Legge di stabilità regionale), nella parte in cui disciplina le modalità di iscrizione e allocazione nel bilancio regionale delle risorse derivanti dalla retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale, da attribuire alla regione siciliana medesima ai sensi dell'articolo 1, comma 832, della legge n. 296 del 2006 e da destinare al finanziamento del concorso della Regione alla spesa sanitaria. La dichiarazione di illegittimità costituzionale è stata motivata, in primo luogo, in ragione del fatto che le modalità di allocazione e di destinazione delle risorse previste dall’articolo 31, commi 4 e 5, citati contrastano con l’obbligo indefettibile di destinare la retrocessione delle accise a garantire i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, terzo comma, quale materia di potestà legislativa concorrente con lo Stato.

Verrebbe peraltro lesa la legittimità costituzionale per violazione del secondo comma, del medesimo art. 117, lett. m), in materia di potestà legislativa esclusiva dello Stato sui livelli essenziali delle prestazioni, per l’effettività della garanzia più generale dei diritti fondamentali di carattere sociale che devono essere assicurati uniformemente su tutto il territorio nazionale, come il diritto alla salute, non comprimibile per esigenze finanziarie[16]. La Corte sottolinea inoltre come la determinazione, il finanziamento e l’erogazione dei LEA costituisce un sistema articolato nel quale è imprescindibile (“doverosa”) la leale collaborazione tra i soggetti coinvolti. Ricorda infatti che “la determinazione dei LEA è un obbligo del legislatore statale, ma che la sua proiezione in termini di fabbisogno regionale coinvolge necessariamente le regioni, per cui la fisiologica dialettica tra questi soggetti deve essere improntata alla leale  collaborazione”.

 

Con l’accordo del 16 dicembre 2022 le parti hanno conveuto di definire la controversia nei seguenti termini:

-         per gli anni dal 2007 al 2021 non è dovuta alla regione alcuna compensazione finanziaria

-         per l’anno 2022 è attribuito alla regione “in via fortetaria e a titolo definitivo” l’importo di 200 milioni di euro;

-         a decorrere dal 2023 lo Stato si impegna ad individuaere una soluzione  che possa concorrere progressivamente all’onere derivante dall’aumento della quota di partecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento.


 

Articolo 1, commi 166-173
(Regolarizzazione irregolarità formali)

 


166. Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

167. Il pagamento della somma di cui al comma 166 è eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

168. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 167 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

169. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

170. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

171. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.

172. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 166 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

173. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi da 166 a 172.


 

 

I commi da 166 a 173 consentono di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

 

Preliminarmente si ricorda che l’articolo 9 del decreto-legge n. 119 del 2018 aveva consentito di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, se commesse fino al 24 ottobre 2018, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020.

Le norme in esame presentano un contenuto sostanzialmente analogo al richiamato articolo 9, da cui si differenziano per la tempistica.

 

Il comma 166 consente di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione (comma 168) e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate (comma 167) di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

 

Tale procedura di regolarizzazione non può essere esperita:

§  con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) di cui all'articolo 5-quater del decreto legge n. 167 del 1990 (comma 169);

§  per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato (comma 170);

§  per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della disposizione in esame (comma 172).

 

Il comma 171 prevede che, in deroga all'articolo 3, comma 1, dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000 che dispone l’irretroattività delle norme tributarie), con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione (cinque anni) previsti all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, sono prorogati di due anni.

Le modalità di attuazione dell'articolo in esame devono essere disciplinate con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate (comma 173).


 

Articolo 1, commi 174-178
(Ravvedimento speciale)

 


174. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175 a 178 è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178 si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

176. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

177. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.

178. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione dei commi da 174 a 177.


 

 

I commi 174-178 consentono - in deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso - di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.

Gli effetti della regolarizzazione sono circoscritti alle sole dichiarazioni validamente presentate.

Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o a rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

 

Le norme in commento si riferiscono ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e concernono le violazioni diverse da quelle definibili con i commi 153-165 e 166-173, rispettivamente concernenti la definizione agevolata degli avvisi bonari e la regolarizzazione delle irregolarità formali. Si rinvia alle relative schede di lettura per ulteriori informazioni.

Per effetto del comma 174 possono essere regolarizzate le violazioni, diverse da quelle menzionate, che riguardano le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, con il pagamento:

§  dell’imposta;

§  degli interessi dovuti;

§  delle sanzioni, ma in misura ridotta a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge.

 

Gli effetti della regolarizzazione sono circoscritte alle sole dichiarazioni validamente presentate.

 

Le disposizioni in esame appaiono, per le annualità fino al 31 dicembre 2021, in deroga all’istituto del cd. ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, strumento con il quale tutti contribuenti possono regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e sanare altre irregolarità fiscali. La legge di stabilità per il 2015 - articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – ha innovato la disciplina del ravvedimento operoso e, in particolare, ai fini di una maggiore semplificazione del rapporto tra fisco e contribuenti, ha rimodulato l’istituto attraverso un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per la sua applicazione. La predetta legge ha consentito di esperire l’istituto senza limiti di tempo e ha eliminato ulteriori condizioni ostative all’esperimento del medesimo, relative alle attività di controllo del fisco.

Il ravvedimento è inibito, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni). Il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Errori, omissioni e versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, e della sanzione in misura ridotta.

La sanzione ridotta è pari:

§  a 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza;

§  a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;

§  a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

§  a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

§  a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

§  a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale);

§  a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Il decreto legislativo n. 158 del 2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%. Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%). Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare è pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).

 

Si consente il versamento delle somme dovute a seguito del ravvedimento speciale anche in otto rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Condizione per regolarizzare le violazioni è che esse non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni (di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).

 

Ai sensi del comma 175, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Sono disciplinate le conseguenze del mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva: ciò  comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella misura del 4% annuo prevista all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023.

In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

 

Si chiarisce che (comma 176) la regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Il comma 177 chiarisce che restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non si dà luogo a rimborso.

 

Il comma 178 affida a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la facoltà di definire le modalità di attuazione delle norme in esame.


 

Articolo 1, commi 179-185
(Adesione agevolata e definizione agevolata
degli atti del procedimento di accertamento)

 


179. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023.

180. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.

181. Le disposizioni di cui al comma 180 si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

182. Le somme dovute ai sensi dei commi 179, 180 e 181 possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non derogate.

183. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

184. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 179 a 183.

185. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 179 a 184, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.


 

 

I commi da 179 a 185 consentono di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle entrate entro la data del 31 marzo 2023.

Più in dettaglio sono previste sanzioni ridotte, da un terzo a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a:

§  processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;

§  avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023.

La medesima riduzione sanzionatoria a un diciottesimo è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.

Le norme consentono di definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analoga riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle sanzioni irrogate. La medesima riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi.

Le somme dovute possono essere anche dilazionate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima.

 

Preliminarmente si ricorda che l’articolo 1 del decreto-legge n. 119 del 2018 ha consentito di definire con modalità agevolate i processi verbali di constatazione - PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018 effettuando un’apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi, in un’unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali.  Il successivo articolo 2 del richiamato decreto-legge n. 119 ha consentito di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione notificati o sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, mediante pagamento delle sole imposte in un’unica soluzione o in più rate, senza pagare sanzioni, interessi ed eventuali somme accessorie.

 

Più in dettaglio, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, il comma 179 dispone la riduzione delle sanzioni da un terzo a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge per gli accertamenti con adesione, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a:

§  processi verbali di constatazione, redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023.

§  I processi verbali di constatazione (PVC) di cui all’articolo 24 della legge n. 4 del 1929 sono i verbali coi quali, in caso di verifica fiscale presso la sede del contribuente, si conclude l’attività di controllo svolta dagli uffici dell’Agenzia o dalla Guardia di finanza. In tali verbali, che vanno consegnati al contribuente, sono indicate le eventuali violazioni rilevate e i relativi addebiti;

§  avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della disposizione in esame, nonché a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023.

 

Le norme in esame si riferiscono agli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e riducono a un diciottesimo del minimo di legge le sanzioni disposte dal comma 5 dell’articolo 2 e dell’articolo 3, comma 3 del medesimo decreto legislativo, ordinariamente previste in un terzo del minimo di legge.

 

L’accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite tributaria; si tratta di un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.

La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Con l’accertamento con adesione il contribuente può usufruire della riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

 Inoltre, per i fatti accertati, perseguibili anche penalmente, costituisce una circostanza attenuante il perfezionamento dell’adesione con il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. L’effetto premiale si concretizza nell’abbattimento fino a un terzo delle sanzioni penali previste e nella non applicazione delle sanzioni accessorie.

Il procedimento può essere attivato per iniziativa d’ufficio (che, tramite un invito a comparire, può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento) o a richiesta del contribuente, che può presentare una domanda in carta libera in cui chiede all’ufficio di formulargli una proposta di accertamento per un’eventuale definizione, prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire o dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso.

La domanda di adesione, corredata di tutte le informazioni richieste dalla legge, deve essere presentata – prima dell’impugnazione dell’avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale – all’ufficio che lo ha emesso entro 60 giorni dalla notifica dell’atto mediante consegna diretta o a mezzo posta.

Il contribuente può avviare il procedimento anche quando nei suoi confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, sia da parte dell’Amministrazione finanziaria che da parte della Guardia di Finanza, che si sono conclusi con un processo verbale di constatazione.

Il raggiungimento o meno dell’accordo avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per la partecipazione ai quali il contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore.

Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va sottoscritto da entrambe le parti.

L’intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall’accordo stesso (articolo 9 del D. Lgs. n. 218 del 1997). Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può presentare ricorso al giudice tributario contro l’atto già emesso (o che sarà in seguito emesso) dall’ufficio.

Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte accertate. Anche l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate dall’ufficio è effettuata, ricorrendone i presupposti, dopo la scadenza del termine di sospensione. Al termine di questo arco di tempo il contribuente se non ha raggiunto l’accordo con l’Amministrazione può impugnare l’atto ricevuto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato, a seconda del tipo di imposta, tramite i modelli di versamento F24 o F23.

Il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento:

§  in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell’atto;

§  in forma rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (16 rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro), delle quali la prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto.

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza.

Per il versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione il contribuente può effettuare la compensazione con eventuali crediti d’imposta vantati, sempre che gli importi a debito siano da versare con il modello F24 (non è infatti possibile compensare i debiti che devono essere pagati con il modello F23).

Con il decreto-legge 35 del 2013 è stata introdotta la possibilità per il contribuente di utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazioni, forniture e appalti, per compensare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, adesione all'invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione.

 

La riduzione sanzionatoria si applica anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento, di cui all’articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023.

 

Ai sensi del richiamato articolo 5-ter, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.

 

Il comma 180 consente di definire in acquiescenza gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, purché non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della disposizione in esame, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, fino al 31 marzo 2023, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto, con la riduzione a un diciottesimo delle sanzioni irrogate.

 

Ai sensi dell’articolo 15 del D. Lgs. n. 218 del 1997, il contribuente che riceve un avviso di accertamento ha l’opportunità, se rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni. Tale accettazione è giuridicamente definita acquiescenza e comporta la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente:

§  rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento;

§  rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;

§  paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell'atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano, in unica soluzione o in forma rateale, presso banche, poste o agenti della riscossione, utilizzando, a seconda del tributo, il modello F24 o il modello F23. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento.

Anche gli atti di contestazione con cui vengono irrogate solo sanzioni possono essere definiti per acquiescenza mediante il pagamento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, di 1/3 della sanzione indicata.

Il richiamato decreto-legge n. 35 del 2013 ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche, per somministrazioni, forniture e appalti, per compensare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, adesione all’invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione.

 

Il comma 181 estende l’acquiescenza agevolata, nonché la riduzione sanzionatoria, anche all’acquiescenza nei confronti di atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della disposizione in esame e a quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, fino al 31 marzo 2023. Anche in tal caso la definizione prevede il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

 

In assenza di precisazioni della lettera della norma, essa sembra doversi riferire agli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati (di cui ai commi da 421 a 423 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311), da notificare ai contribuenti.

 

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva. Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione con modello F24. prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La competenza all'emanazione degli atti di recupero, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta.

 

In deroga alle disposizioni specifiche per ciascun istituto, ai sensi del comma 182 le somme dovute ai sensi delle norme in esame possono essere versate anche ratealmente, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.  Per tali importi è esclusa la compensazione con F24.

Con una disposizione di chiusura si chiarisce che resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non esplicitamente derogate.

 

Il comma 183 esclude dalla definizione agevolata gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) di cui all’articolo 5-quater  del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, che ha consentito ai contribuenti che detenevano illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all’Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio.

 

Il comma 184 affida a uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di adottare le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme in esame e il comma 185 destina le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi del comma 130.


 

Articolo 1, commi 186-205
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

 


186. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

187. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

188. In deroga a quanto previsto dal comma 186, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

189. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 188, per la parte di atto annullata.

190. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

191. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.

192. La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

193. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

195. Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

199. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2023.

200. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

201. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200.

202. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196.

203. Con uno o più provvedimenti del direttore della competente Agenzia fiscale sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 186 a 202.

204. Resta ferma, in alternativa a quella prevista dai commi da 186 a 203, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui all'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.

205. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.


 

 

I commi 186-205 consentono di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 (alla data di entrata in vigore della norma medesima), anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore.

Se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

Con riferimento agli effetti della definizione agevolata delle controversie sul processo tributario, si prevede la sospensione della controversia fino al 10 luglio 2023, condizionata alla presentazione di apposita richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata, ponendo in capo al contribuente l’obbligo di depositare, perentoriamente entro la medesima data, la domanda di definizione e il versamento degli importi dovuti o della prima rata.  Al deposito della documentazione richiesta dalle norme il processo è dichiarato estinto (con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione) e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, in relazione alle controversie pendenti in ogni stato e grado.

Si prevede inoltre che l’eventuale diniego della definizione sia impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione; che il predetto diniego sia motivo di revocazione del provvedimento di estinzione per adesione alla definizione agevolata; che la revocazione sia chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego.

 

Secondo quanto emerge dalla Relazione sullo stato del contenzioso tributario per l’anno 2021, al 31 dicembre 2021 risultavano pendenti 147.889 ricorsi in commissione tributari provinciale (-27,8% rispetto all’anno precedente) per un valore pari a 17,8 miliardi di euro e 124.788 appelli in secondo grado (-11,2% rispetto all’anno precedente) per un valore di 19,8 miliardi di euro. Nei due gradi di giudizio il valore complessivo delle pendenze ammonta a 37,6 miliardi di euro.  Il 39,4% delle controversie pendenti al 31 dicembre 2021 (107.414 unità) aveva valore fino a 3.000 euro ed il 39,4% (107.375 unità) compreso tra 3.000 e 50.000 euro. L’analisi per ente impositore rivela che il 38,0% (56.174 unità) dei ricorsi pendenti presso le commissioni tributarie provinciali ed il 59,0% (73.584 unità) degli appelli pendenti presso gli organi di secondo grado riguardano l’Agenzia delle Entrate, che risulta essere, quindi, l’ente impositore con il maggior numero di controversie pendenti. Un dato rilevante attiene all’anzianità media delle controversie pendenti, calcolata come la somma del numero di giorni intercorsi tra la data di presentazione della singola controversia e il 31 dicembre 2021, rapportata al numero delle controversie pendenti. L’analisi evidenzia che l’anzianità media generale registrata nel 2021 nei due gradi di giudizio, pari a 736 giorni (circa 2 anni), è superiore del 2,7% rispetto al valore fatto registrare nel 2020 (716 giorni) e del 7,9% rispetto al valore fatto registrare nel 2019 (682 giorni).  È stato calcolato anche un valore sintetico della capacità di riduzione delle controversie pendenti da parte delle Commissioni tributarie, ossia il c.d. “tasso di smaltimento” di periodo, ottenuto rapportando il numero di controversie definite al numero delle controversie pervenute nello stesso periodo. Un valore del tasso superiore a 100 indica la capacità della singola Commissione tributaria, mediante le definizioni, di smaltire non solo un numero di ricorsi pari a quelli nuovi in entrata ma anche parte delle pendenze esistenti; un valore inferiore a 100 segnala, invece, che la singola Commissione non riesce a far fronte al numero dei nuovi ricorsi affluiti nel medesimo periodo, generando di conseguenza un aumento delle pendenze. Il primo grado di giudizio ha fatto registrare nel 2021 un tasso pari a 173,6, con un deciso miglioramento rispetto al 2020 (93,4) ed al 2019 (119,8). Anche nel secondo grado, il tasso di smaltimento registrato nel 2021 è stato superiore a 100, più precisamente pari a 136,6, migliorando le prestazioni registrate nel 2020 (93,9) e nel 2019 (123,0). 

 

 

L’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018 ha concesso di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in cassazione e a seguito di rinvio, in cui fosse parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione).

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia poteva essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia. In deroga alla regola generale che prevede il pagamento di un importo uguale al valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia, le controversie potevano essere definite con il pagamento:

§  del 40% del valore della controversia (soccombenza in primo grado)

§  del 15% del valore della controversia (soccombenza in secondo grado).

La norma ha consentito di definire le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 119), per le quali l'Agenzia delle Entrate fosse soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia. Legittimati alla presentazione della domanda sono stati coloro che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne aveva la legittimazione.

La definizione ha riguardato solo le controversie in cui il ricorso in primo grado fosse stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si fosse concluso con una pronuncia definitiva. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma (una per ogni atto impugnato) poteva essere presentata una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, con effettuazione di un distinto versamento. Per importi superiori a 1.000 euro è stato ammesso il pagamento rateale. Nel caso di assenza di importi da versare, la definizione si perfezionava con la sola presentazione della domanda.

 

La riforma della giustizia tributaria, operata dalla legge n. 130 del 2022 (modificando il decreto legislativo n. 545 del 1992, provvedimento il quale disciplina l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e l'organizzazione degli uffici di collaborazione) da un lato ha razionalizzato il sistema della giustizia tributaria prevedendo la figura del magistrato tributario a tempo pieno e, conseguentemente,  modificando le norme che disciplinano il reclutamento, il tirocinio e la formazione professionale, la nomina alle funzioni direttive e le progressioni in carriera dei componenti delle commissioni tributarie. Dall’altro lato, con riguardo agli aspetti processuali della riforma, la legge n. 130 apporta una serie di modifiche - anche conseguenti alla nuova articolazione degli organi di giustizia tributaria - al decreto legislativo n. 546 del 1992, che disciplina il processo tributario.

In questa sede occorre in particolare segnalare che la riforma, all’articolo 5, consente di definire con modalità agevolata le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, con valore della lite non superiore a 100.000 euro.

In sintesi tali controversie sono definite, a domanda dei soggetti legittimati, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della lite.

Analogamente, sono definibili le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il cui valore delle quali non superi i 50.000 euro. In tal caso per la definizione è previsto il previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della lite.

Legittimato a chiedere la definizione agevolata è il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro il 15 settembre 2022 purché, alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva. L’adesione alla definizione agevolata delle controversie comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione e le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo le controversie concernenti anche solo in parte:

a)    le risorse proprie tradizionali UE e l’Iva all’importazione;

b)   le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle relative disposizioni.  L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto.

 

Preliminarmente all’analisi più dettagliata delle disposizioni in commento, si rileva che il comma 204 dispone in ordine al rapporto tra la definizione agevolata prevista dalle norme in parola e quella disposta dalla riforma della giustizia tributaria. Si chiarisce che la definizione della legge n. 130 del 2022 resta ferma ed è alternativa a quella prevista dalle norme in commento. 

 

Le norme in esame appaiono analoghe, nel contenuto, a quanto già disposto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018.

 

In particolare, il comma 186 consente di definire con modalità agevolate le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate e, come precisato nel corso dell’esame parlamentare, dell’Agenzia delle dogane, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello pendente presso la Corte di cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. La definizione agevolata è adita su domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione; si consente il pagamento di un importo pari al valore della controversia, stabilito ai sensi dell’articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Ai sensi del richiamato comma 2 dell’articolo 12, il valore della lite è l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative alle sole irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

 

Ai sensi del comma 187, per i ricorsi pendenti iscritti nel primo grado, si prevede che la controversia possa essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della stessa.

 

In deroga al comma 186, per il caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della norma in esame, le controversie possono essere definite con il pagamento di una quota parte del valore della controversia pari al:

a)    40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b)  15% del valore della lite in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado (comma 188).

 

Il comma 189 reca disposizioni applicabili ai casi di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia. Per tali fattispecie, viene chiarito che è dovuto, per intero, l’importo del tributo relativo alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale. Per la parte di atto annullata viene applicata la misura ridotta (40 o 15 per cento), secondo le disposizioni sopra illustrate.

La relazione illustrativa chiarisce che, in sostanza, le misure ridotte si applicano limitatamente alla parte del valore della controversia in cui l’Agenzia è risultata soccombente, mentre per la parte del valore della controversia in cui è risultato soccombente il contribuente è dovuto l’intero importo. Si chiarisce inoltre, nella stessa relazione, che ove sia intervenuta sentenza di Cassazione con rinvio, la controversia si considera pendente in primo grado, in coerenza con la previsione dell’articolo 68, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di riscossione in pendenza di giudizio di rinvio.

 

Ai sensi del comma 190, le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

 

Il comma 191 prevede che le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possano essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore delle norme in esame, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione in commento.

 

Possono essere definite con modalità agevolate le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della norma in esame e per le quali, alla data della presentazione della domanda di definizione, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva (comma 192).

 

Sono invece escluse dalla definizione, ai sensi del comma 193, le controversie concernenti anche solo in parte:

a)   le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

b)  le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

 

La definizione (comma 194) si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino mille euro, è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

Trovano applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativo al versamento delle somme dovute a seguito dell’accertamento con adesione.

 

Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione. Nel caso di versamento rateale, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.

 

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

 

Ai sensi del comma 195, in presenza di autonome controversie, occorre presentare una distinta domanda di definizione, entro il 30 giugno 2023, esente dall’imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

 

Il comma 196 prevede che dagli importi dovuti vanno scomputati quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio (importi versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio).

In ogni caso, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore delle norme in commento.

 

Il comma 197 prevede che le controversie definibili siano sospese soltanto a seguito di apposita istanza al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento e in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023.

Entro la stessa data del 10 luglio 2023, il contribuente ha l'onere di depositare presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia la documentazione sopra menzionata (copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata).

 

Ai sensi del comma 198, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, se avviene il deposito tempestivo della predetta documentazione il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

 

Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dalla data di entrata in vigore delle norme in esame fino al 31 luglio 2023 (comma 199).

 

In base al comma 200, l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

 

Il comma 201 dispone che, per i processi dichiarati estinti – in quanto è stata presentata la documentazione attestante l’adesione alla definizione agevolata, ai sensi del comma 198 – l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione del diniego di definizione agevolata (di cui al comma 200).

 

Il comma 202 prevede che, nei casi in cui la definizione sia perfezionata dal coobbligato, la stessa giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fermo restando che la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato, anche in eccesso.

 

Il comma 203 demanda a uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia competente le modalità di attuazione del presente articolo.

 

Il comma 205 dà facoltà agli enti territoriali di stabilire, entro il 31 marzo 2023, l’applicazione delle disposizioni in esame alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.


 

Articolo 1, commi 206-212
(Conciliazione agevolata delle controversie tributarie)

 


206. In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

207. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48-ter, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, all'accordo conciliativo di cui al comma 206 del presente articolo si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

208. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

209. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 207 e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

210. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

211. Si applica, in quanto compatibile con la presente disposizione, l'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

212. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 206 a 211, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130.


 

 

I commi da 206 a 212, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie, disciplinata dai commi 186-205 del provvedimento in esame, consentono di definire - entro il 30 giugno 2023 - con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.

Si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di quaranta o cinquanta per cento del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

 

In estrema sintesi si ricorda che i commi 186-205 del provvedimento in esame - alla cui scheda di lettura si rinvia per maggiori informazioni - consentono di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Le controversie possono essere definite con il pagamento della metà del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e di un quinto del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

 

In particolare il comma 206 in alternativa alla definizione agevolata di cui all’articolo 42, permette di definire entro il 30 giugno 2023 le controversie in cui è parte l’Agenzia delle entrate pendenti al 1° gennaio 2023 - data di entrata in vigore della disposizione in esame - innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado e aventi ad oggetto atti impositivi, con l’accordo conciliativo fuori udienza disciplinato dall’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Ai sensi del richiamato articolo 48, ove in pendenza del giudizio le parti raggiungano un accordo conciliativo, devono presentare un’istanza congiunta - sottoscritta personalmente o dai difensori - per la definizione totale o parziale della controversia. Qualora la data di trattazione sia già fissata e sussistano le condizioni di ammissibilità, la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa. In caso di data di trattazione non fissata, il presidente della sezione provvede con decreto. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

 

In sostanza la disposizione in esame introduce e disciplina una ipotesi di conciliazione agevolata delle controversie tributarie basata sulla cd. conciliazione fuori udienza, che si realizza con il deposito in giudizio – di primo o di secondo grado – di un’istanza congiunta, ovvero una proposta di conciliazione alla quale l’altra parte abbia previamente aderito.

Ai sensi del comma 207, in deroga a quanto previsto dall’articolo 48-ter, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il beneficio dell’accordo conciliativo consiste nell’applicare le sanzioni in misura ridotta ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, oltre agli interessi e agli eventuali accessori.

 

Il comma 1 dell’articolo 48-ter sopra richiamato prevede che, ordinariamente, alla conciliazione le sanzioni amministrative si applichino nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado.

 

Ai sensi del comma 208, come previsto dall’articolo 48-ter, commi 2 e 4 del più volte richiamato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo.

 

I commi 2 e 4 dell’articolo 48-ter sanciscono, rispettivamente, che il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata sia effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo e che rinvia, per il versamento rateale, in quanto compatibili, alle disposizioni previste per l'accertamento con adesione.

 

La dilazione di pagamento è effettuata in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata, con esclusione della compensazione.

 

Ai sensi del comma 209, in caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione del 30% degli importi non versati (di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

 

 

Dalla conciliazione agevolata sono escluse (comma 210) le controversie concernenti, anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali UE (previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020), e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015).

 

Con una norma di chiusura, il comma 211 dispone, l’applicazione, in quanto compatibile con la presente disposizione, del già illustrato articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in tema di conciliazione fuori udienza.

 

Il comma 212 destina le eventuali maggiori entrate, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 130.


 

Articolo 1, commi 213-218
(Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione)

 


213. In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, nelle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 215, di tutte le pretese azionate in giudizio.

214. La definizione transattiva di cui al comma 213 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

215. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

216. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.

217. Alla rinuncia agevolata di cui al comma 213 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 390 del codice di procedura civile.

218. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.


 

 

L’articolo 1, ai commi 213-218, introduce e disciplina, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’articolo 42 del provvedimento in esame, la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione. La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

 

In particolare, il comma 213 prevede, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie disciplinata dai commi 186-205 del provvedimento in esame, che nelle controversie tributarie pendenti – al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della disposizione in esame - innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte l’Agenzia delle entrate e aventi ad oggetto atti impositivi, che il ricorrente possa rinunciare entro il 30 giugno 2023 al ricorso principale o incidentale, a seguito della intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.

 

In estrema sintesi si ricorda che i commi 186-205 del provvedimento in esame - alla cui scheda di lettura si rinvia per maggiori informazioni - consentono di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l’Agenzia delle entrate e l’agenzia delle dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Le controversie possono essere definite con il pagamento della metà del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e di un quinto del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

 

L’articolo 62 del richiamato D.Lgs. n. 546 del 1992 consente di proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili.

 

Il comma 214 prevede che tale definizione transattiva comporti il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

Essa (comma 215) si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti.

È esclusa la compensazione (con F24) e la rinuncia non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione (comma 216).

 

Ai sensi del comma 217, alla rinuncia agevolata del ricorso per cassazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 390 del codice di procedura civile.

L’articolo 390 c.p.c., nella formulazione applicabile fino al 30 giugno 2023, permette alla parte di rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza o sino alla data dell'adunanza camerale, o finché non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero. La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto. L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

 

Il comma 218 esclude dalla rinuncia agevolata le controversie concernenti, anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali UE (previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/ UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020), e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015).


 

Articolo 1, commi 219-221
(Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale)

 


219. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento:

a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;

b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.

220. La regolarizzazione di cui al comma 219 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

221. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione di cui ai commi 219 e 220, non si producono gli effetti di cui ai medesimi commi e il competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.


 

 

L’articolo 1, commi 219-221, consente di regolarizzare l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e, in particolare:

§  delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;

§  degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.

La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.

Nel caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, il competente ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione prevista per ritardati ovvero omessi versamenti, pari al 30 per cento delle somme dovute.

 

Il comma 219 consente di regolarizzare l’omesso o carente versamento di somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

In particolare, è possibile regolarizzare i pagamenti:

a)   delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione (ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546), qualora siano scadute alla data di entrata in vigore della norma in esame e a condizione che non sia stata notificata la cartella di pagamento, ovvero l’atto di intimazione. Tali versamenti si regolarizzano mediante il versamento integrale della sola imposta. Non sono dunque dovute sanzioni e interessi;

b)   degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali (di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546), ove siano scaduti alla data di entrata in vigore della disposizione in esame e a condizione che non sia stata ancora notificata la cartella di pagamento, ovvero l’atto di intimazione, anche in tal caso con versamento integrale della sola imposta (senza sanzioni e interessi).

 

In estrema sintesi si ricorda che l’accertamento con adesione, disciplinato dal D.lgs. n. 218 del 1997, è un istituto deflativo del contenzioso che consente al contribuente di definire le imposte dovute mediante un accordo tra contribuente e Amministrazione finanziaria. L’accordo può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, sia dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario. La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.

Con l’acquiescenza agli avvisi di accertamento (articolo 15 del richiamato D.Lgs. n. 218 del 1997) il contribuente ha l’opportunità, previa rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni. Effetto dell’acquiescenza è la riduzione a un terzo delle sanzioni irrogate, sempre che il contribuente rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento, rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione e paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell'atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

La mediazione tributaria si applica alle controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative a tutti gli atti impugnabili (individuati dall’art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992): in tale ipotesi, il ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la mediazione è applicabile anche alle controversie relative all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, agli enti locali e all'agente e ai concessionari della riscossione (per i ricorsi introduttivi presentati a partire dal 1° gennaio 2016).

Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.  Le controversie instaurate a seguito di rigetto dell'istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell'accordo di mediazione rientrano nell'ambito di applicabilità della conciliazione giudiziale, disciplinata dagli articoli 48, 48-bis e 48-ter del D.Lgs. n. 546 del 1992.

La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso fiscale, applicabile a tutte le controversie tributarie (in primo o in secondo grado) anche se instaurate a seguito di rigetto dell'istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell'accordo di mediazione. Può essere proposta dalla Commissione tributaria, che può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione, o dalle parti stesse (contribuente, Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione). Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante.

 

Ai sensi del comma 220, la regolarizzazione comporta il versamento dell’imposta dovuta si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023.

Sull’importo delle rate successive alla prima, aventi scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione.

 

Il comma 221 disciplina le conseguenze del mancato perfezionamento della regolarizzazione.

Oltre a non prodursi lo sconto sul quantum dovuto, il competente ufficio in tale ipotesi procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione prevista per ritardati ovvero omessi versamenti, pari al 30 per cento (di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), da applicare sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l’omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.


 

Articolo 1, commi 222-230
(
Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati
agli agenti della riscossione)

 


222. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi princìpi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

223. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data dell'annullamento di cui al comma 222 è sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso comma 222.

224. Per il rimborso delle spese di notificazione della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e no, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e annullate ai sensi del comma 222, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato.

225. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

226. Le disposizioni dei commi da 222 a 225 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

227. Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.

228. Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

229. Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

230. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 del presente articolo e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.


 

 

I commi da 222 a 230 dispongono l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione.

Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all’annullamento automatico.

Viene introdotta, altresì, una specifica disciplina dell’annullamento automatico per le altre sanzioni amministrative incluse quelle per violazioni del codice della strada diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

 

Più in dettaglio, il comma 222, come modificato alla Camera, dispone l’annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della  presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione introdotte anteriormente (articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

 

Si tratta, in particolare, delle definizioni agevolate:

§  di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (cd. rottamazione ter delle cartelle), relativa ai carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. Tale misura ha consentito ai contribuenti di estinguere il debito con abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora, delle sanzioni e delle somme aggiuntive e anche in più rate, la cui scadenza è stata successivamente posposta nel tempo;

§  di cui all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge di bilancio 2019, (legge n. 145 del 2018), cd. saldo e stralcio, che ha consentito la definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi per le persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica,  affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. Il contribuente ha potuto estinguere il debito con pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione, secondo percentuali diversificate in funzione dell’ISEE, indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;

§  di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, che ha riaperto i termini per aderire alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio dei contribuenti in difficoltà economica, fissando la scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019.

 

Si ricorda inoltre che successivamente l’articolo 4, ai commi 4-11, del decreto legge n. 41 del 2021 dispone l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017. L’agevolazione opera in favore di persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro e di soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

 

Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che stabiliscono che ai crediti annullati non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 in materia di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.

Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall’operazione di annullamento.

Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

 

Il comma 223, conseguentemente a quanto disposto al comma 184, stabilisce che dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data dell’annullamento, è sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso comma 1.

 

Il comma 224 specifica che per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle dello stralcio dei debiti previste da precedenti provvedimenti (articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41), e annullate ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato.

 

Il comma 225 specifica che restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni già previste dai precedenti provvedimenti di stralcio dei debiti (articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 e articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge22 marzo 2021, n. 41).

 

Il comma 226 esclude dall’annullamento automatico (e dunque dalle disposizioni dei commi da 184 a 187):

§  le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge n. 119 del 2018);

§  le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, (previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020), vale a dire i dazi e i diritti doganali e i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero;

§  l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

 

Il comma 227, che nella formulazione originaria disponeva l’estensione dell’annullamento automatico agli enti di previdenza privati, conseguentemente alle modifiche introdotte alla Camera, stabilisce che, per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri anche dagli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati) l’annullamento automatico disciplinato dalle norme opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora ma non opera per quanto dovuto a titolo di capitale e al quantum maturato a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Tali importi restano integralmente dovuti.

Il comma 228, che reca una specifica disciplina dell’annullamento automatico per le altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali). In relazione ai predetti debiti l’annullamento opera solo per gli interessi comunque denominati e non, invece, per le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, le quali restano integralmente dovute.

Il comma 229, che consente agli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri anche dagli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati) di non applicare le disposizioni speciali relative all’annullamento automatico dei loro crediti e delle sanzioni amministrative (di cui al comma 189 e, conseguentemente, quelle del comma 189-bis), con provvedimento emanato entro il 31 gennaio 2023 avvalendosi delle forme previste per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

Il comma 230, che prevede che dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data del 31 marzo 2023 è comunque sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi i commi 189 e 189-bis e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora.

 


 

Articolo 1, commi 231-252
(Definizione agevolata carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022)

 


231. Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

233. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

234. L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

235. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232.

236. Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

237. Entro il 30 aprile 2023 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 235, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

238. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 231, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 231, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 235.

239. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

240. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

241. Entro il 30 giugno 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione.

242. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241;

b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

243. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 235:

a) alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese ai sensi del comma 240, lettera b), sono automaticamente revocate;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

244. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

245. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 231 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

246. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 231 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

247. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni dei commi da 231 a 252 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

248. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 231, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

249. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 231 a 248, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

c) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

d) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

e) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

250. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 231, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2028, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

251. Le disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023 e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

252. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'eventuale maggiore disavanzo determinato dall'applicazione dei commi da 222 a 227 e dei commi da 231 a 251 può essere ripianato in non più di cinque annualità, in quote annuali costanti secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021.


 

 

I commi 231-252 recano la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, così collocandosi nel solco degli interventi previsti dai decreti-legge n. 193 del 2016, n. 148 del 2017, n. 119 del 2018, n. 34 del 2019 e dalla legge di bilancio 2019 (n. 145 del 2018).

Il debitore beneficia dell'abbattimento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.

Innovando rispetto alla disciplina precedente, con l’adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione.  

La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme:

§  dovute a titolo di capitale;

§  maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.

Accanto ad alcune novità, le norme riproducono in sostanza le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate, disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all’agente della riscossione. A seguito dell’accoglimento della domanda, l’agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Rispetto alle precedenti rottamazioni, sono innovative anche le norme che:

§  rimettono i termini, con riferimento alle precedenti istituti di pace fiscale (rottamazioni e saldo e stralcio) i contribuenti che siano decaduti dai relativi benefici, più precisamente nei confronti del quali tali istituti non siano stati efficaci, purché la relativa dichiarazione sia stata presentata nei termini di legge;

§  estendono la cd. rottamazione anche ai carichi relativi alle somme dovute a enti di previdenza privati;

§  escludono la definizione agevolata per le cd. risorse proprie UE.

La definizione agevolata è estesa alle sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

 

L’articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 ha consentito la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 (cd. rottamazione delle cartelle).

Successivamente, l’articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017 (cd. rottamazione-bis) oltre a prorogare il termine per il pagamento delle rate relative alla definizione 2016 - ha riaperto i termini per la definizione agevolata dei carichi, permettendo di estinguere con modalità agevolate anche i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (cd. rottamazione 2017). Il citato provvedimento ha anche riaperto la definizione agevolata dei carichi 2000-2016 per i quali non fosse stata presentata tempestivamente la domanda, oppure ove il contribuente non avesse potuto accedere alla rottamazione 2016 per mancato pagamento tempestivo di precedenti piani di rateazione. Il decreto-legge n. 148 del 2017 ha rinviato, per quanto non espressamente derogato, alla procedura individuata dal richiamato decreto-legge n. 193. Con l’adesione alla definizione agevolata al contribuente è stato consentito di pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione, senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.

La procedura prevedeva la presentazione di una domanda e una successiva comunicazione di diniego o di accoglimento da parte dell’Agenzia delle Entrate avente a oggetto l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Sia il decreto-legge n. 193 del 2016, sia il decreto-legge n. 148 del 2017 hanno consentito al debitore aderente alla procedura di pagare il quantum dovuto in un’unica soluzione, ovvero a rate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o di ciascuna delle rate in cui è dilazionata la somma “rottamabile”, la definizione agevolata non ha prodotto effetti e Agenzia delle entrate-Riscossione ha ripreso le procedure di riscossione ordinarie.

Oltre alle risorse proprie tradizionali UE, alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ed ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, sono state escluse dalla definizione agevolata le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché le altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali, ai sensi dell’articolo 6, comma 10 del decreto-legge n. 193 del 2016. Con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, la definizione agevolata ha riguardato (articolo 6, comma 11 del decreto-legge n. 193 del 2016) i soli interessi sulle sanzioni amministrative. Con la circolare 2/E dell’8 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativi alla disciplina in esame.

L'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (cd. rottamazione-ter) ha consentito di definire con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, così collocandosi nel solco degli interventi previsti dal decreto-legge n. 193 del 2016 (in relazione ai carichi 2000-2016) e dal decreto-legge n. 148 del 2017 (per i carichi affidati fino al 30 settembre 2017).

Analogamente alle precedenti rottamazioni, il debitore ha beneficiato dell'abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive.

Rispetto alle passate rottamazioni, tuttavia:

-          è stata rimodulata la dilazione dei pagamenti;

-          è stato possibile avvalersi della compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti della PA;

-          col versamento della prima o unica rata delle somme dovute si è verificata l’estinzione delle procedure esecutive già avviate.

Le norme hanno riprodotto le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate (presentazione di apposita dichiarazione all’agente della riscossione; a seguito dell’accoglimento della domanda, comunicazione da parte dell’agente della riscossione del quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, del giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata).  È stato poi consentito l’accesso alla definizione agevolata anche a chi ha aderito alle precedenti “rottamazioni” con pagamento tempestivo del quantum dovuto per la restante parte del debito. Il decreto-legge n. 34 del 2019 ha riaperto i termini per aderire alla rottamazione-ter, fissando la scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019. Tale agevolazione ha interessato solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla “Rottamazione-ter” già presentate entro il 30 aprile 2019.

Nel corso degli anni, anche in considerazione dell’emergenza da Covid-19, i termini per il pagamento delle rate dovute per aderire alla rottamazione-ter sono stati posticipati e rimodulati dai provvedimenti emergenziali.

Da ultimo, il decreto-legge Sostegni-ter (n. 4 del 2022) ha previsto la riammissione ai benefici della definizione agevolata per i contribuenti che non hanno corrisposto, entro il 9 dicembre 2021, le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, fissando nuovi termini per il pagamento.  Inoltre è stato stabilito che, per le rate in scadenza nell’anno 2022, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022.

In particolare il termine per pagare le rate in scadenza nel 2020 è stato fissato al 30 aprile 2022; per mantenere i benefici della definizione agevolata entro tale termine devono essere state corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020. Per il pagamento entro questo termine la norma ha previsto i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Pertanto, il pagamento è stato considerato tempestivo se effettuato entro il 9 maggio 2022. Se il pagamento è avvenuto oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfeziona e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Il termine per pagare le rate in scadenza nel 2021 è stato fissato al 31 luglio 2022, a patto che siano state corrisposte entro tale termine le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021. Per il pagamento entro questo termine la norma ha previsto i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Pertanto, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro l’8 agosto 2022. Se il pagamento è avvenuto oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfeziona e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Con riferimento alle rate in scadenza 2022, il termine è stato fissato al 30 novembre 2022, a patto che siano state corrisposte le rate in scadenza del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2022. Considerati i cinque giorni di tolleranza il pagamento deve avvenire entro il 5 dicembre 2022.

Per completezza si ricorda infine che la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 184 a 199 della legge n. 145 del 2018) ha consentito di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche versanti in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (diversi da quelli annullati automaticamente ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018), affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti  dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA. Detti debiti sono stati resi definibili col pagamento del capitale, degli interessi e delle somme spettanti all’agente della riscossione. Gli interessi sono stati versati in misura differenziata e graduale secondo la condizione economica del debitore. Il pagamento è stato consentito in unica soluzione o in più rate. Per accedere alla misura il debitore è stato tenuto a inoltrare apposita dichiarazione (entro il 31 luglio 2019, termine così riaperto dal decreto-legge n. 34 del 2019).

È stato consentito di versare le somme dovute in unica soluzione (entro il 30 novembre 2019), o in rate suddivise per importo e percentuale rispetto all’anno di riferimento, con interessi al tasso del 2 per cento annuo.

Anche i termini per il versamento delle rate di tale istituto sono stati prorogati nel tempo, anche in ragione dell’emergenza da Covid-19. Da ultimo, il citato decreto Sostegni-ter (n. 4 del 2022) ha disposto la riammissione dei contribuenti decaduti dall’agevolazione per il mancato o parziale pagamento, entro il 9 dicembre 2021, delle rate originariamente in scadenza negli anni 2020 e 2021, fissando nuovi termini per considerare tempestivo il pagamento di tali rate.

La riammissione al beneficio è stata subordinata al pagamento delle somme dovute entro il:

·         30 aprile 2022 per le rate in scadenza nel 2020 (9 maggio con i cinque giorni di tolleranza);

·         31 luglio 2022 (8 agosto con i cinque giorni di tolleranza) per le rate in scadenza nel 2021.

Per le rate in scadenza nell’anno 2022, il pagamento è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia della definizione se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022 (5 dicembre coi predetti giorni di tolleranza).

 

Al comma 231, fermo restando l’annullamento automatico delle cartelle fino a 1000 euro (di cui ai commi 222-227 del provvedimento in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia), consente di definire con modalità agevolate i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Con riferimento alla formulazione della norma, si fa presente che il comma 231 fa riferimento agli “agenti della riscossione” e non all’”Agente della riscossione” che per legge è identificato nell’Agenzia delle entrate Riscossione-AdeR (ex articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 193 del 2016 e articolo 1, comma 3 dello Statuto dell’Agenzia delle entrate-Riscossione).

Dalle disposizioni in commento (v. infra) appare dunque chiaro che le disposizioni sulla definizione agevolata trovano applicazione anche ai carichi affidati ad AdeR dagli enti territoriali in ragione della facoltà esercitata, dai singoli enti, di avvalersi dell’Agente nazionale della riscossione (ex decreto-legge n. 193 e legge di bilancio 2020).

 

Com’è noto, il sistema della riscossione degli enti locali è stato profondamente modificato nel tempo; dal 1° luglio 2017 gli enti locali possono svolgere il servizio di riscossione delle proprie entrate secondo le seguenti modalità:

- svolgimento del servizio tramite risorse interne;

- affidamento in house del servizio (tramite società strumentali);

affidamento del servizio all’ente pubblico economico (AdeR) titolare dello svolgimento delle funzioni della riscossione nazionale, previa delibera;

- affidamento del servizio tramite le ordinarie procedure ad evidenza pubblica.

Con la legge di bilancio 2020 sono state dettate alcune disposizioni di riforma della riscossione degli enti locali che, con l’obiettivo di potenziarne l’efficacia, hanno introdotto l’istituto dell’“accertamento esecutivo” anche per le entrate tributarie (IMU, TARI, ecc.) e patrimoniali degli enti locali con l’eccezione delle contravvenzioni del Codice della strada.

 

In relazione alle precedenti definizioni agevolate, il legislatore (v. articolo 15 del decreto-legge n. 34 del 2019) si è occupato di raccordare la disciplina della cd. rottamazione anche ai carichi degli enti territoriali, con riferimento alle entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale.

Le disposizioni in commento non contengono tale disciplina di raccordo e, di conseguenza, occorrerebbe chiarire se, ed eventualmente in che termini, le norme in commento sulla definizione agevolata dei carichi siano estensibili agli enti territoriali che hanno operato mediante l’ingiunzione fiscale, anche alla luce della disciplina della legge di bilancio 2020 che ha introdotto anche per tali enti il cd. accertamento esecutivo.

 

Ove si aderisca a tale procedura sono dovute le sole somme affidate a titolo di capitale e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica.

 

Sono abbattuti dunque:

§  gli importi affidati a titolo di interessi e sanzioni;

§  gli interessi di mora (ai sensi dell’articolo 30, comma 1 del DPR n. 602 del 1973), come in passato.

Gli interessi di mora sono oneri aggiuntivi, previsti dalla legge, che si applicano alle somme da pagare in caso di scadenza dei termini previsti. Gli interessi di mora, decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, si applicano giornalmente sulle somme richieste a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento. A partire dai ruoli consegnati dal 13 luglio 2011, gli interessi di mora non sono più calcolati sulle sanzioni pecuniarie tributarie e sugli altri interessi. La misura degli interessi di mora viene determinata annualmente dall’Agenzia delle Entrate, tenendo conto della media dei tassi bancari attivi stimati dalla Banca d’Italia. Dal 23 maggio 2019 sono pari al 2,68% annuo;

§  le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (cd. sanzioni civili, di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46), analogamente alle passate rottamazioni.

Si ricorda brevemente che nella cartella di pagamento (oggi anche nell’accertamento esecutivo) viene indicato l’importo totale da saldare e gli enti che ne hanno fatto richiesta tramite l’agente della riscossione. Sono inoltre indicati il dettaglio dei singoli tributi / somme non pagati, gli interessi, le sanzioni, la remunerazione dell’agente della riscossione e le altre spese;

§  con una novità rispetto alle precedenti definizioni agevolate, le somme maturate a titolo di aggio per l’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

 

Come già illustrato, la cd. rottamazione-ter (Decreto-legge n. 119 del 2018) consentiva di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento fino al 31 dicembre 2017, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Dovevano dunque essere versate le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, nonché quelle maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

La legge di bilancio 2022 (commi 18-24 della legge n. 234 del 2021) in ragione delle modifiche apportate alla governance all’Agenzia delle entrate-Riscossione, ha modificato il sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione, attraverso una dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato volta ad assicurare il funzionamento dell'ente e la copertura dei relativi costi.

La riforma è vigente a decorrere dal 1° gennaio 2022; tuttavia, fino alla data di entrata in vigore delle norme attuative (del decreto di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1999, come modificato), continuano ad applicarsi le disposizioni di rango secondario, in quanto compatibili, contenute nel decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 21 novembre 2000.

Per i ruoli affidati all’Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di notifica della relativa cartella di pagamento che potrà essere notificata anche successivamente a tale data, permangono ancora a carico del contribuente gli aggi e gli oneri di riscossione nella misura e secondo la ripartizione previste dalle previgenti norme.

Per ulteriori informazioni sulla disciplina della riscossione si rinvia al relativo tema web, e al sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione con particolare riferimento alle cartelle di pagamento. Si rinvia al dossier di ricerca sulla tassazione in Italia per una disamina della disciplina degli interessi.

 

Analogamente alle precedenti rottamazioni, ai sensi del comma 232 il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero usufruendo di una dilazione dei pagamenti.

In particolare, il pagamento può essere effettuato nel numero massimo di diciotto rate, da corrispondersi con le modalità e nell’ammontare di seguito illustrati:

-       la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023;

-       le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

 

Ai sensi del comma 233 - che riprende quanto già disposto per la cd. rottamazione-ter dall’articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 - in caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

Non si applicano le disposizioni generali sulla rateazione delle somme iscritte a ruolo, contenute nell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

In sintesi si ricorda che l’articolo 19, modificato più volte nel tempo, consente al contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà di accedere alla dilazione delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Se le somme iscritte a ruolo sono superiori a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta una temporanea situazione di obiettiva difficoltà. In caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il piano di rateazione può prevedere, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. Sono previsti specifici limiti all’iscrizione di fermo e ipoteca nel caso di rateazione. Se il debitore si trova, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può vedere aumentata la propria rateazione fino a centoventi rate mensili. Si decade dal beneficio nel caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive; in tal caso l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione ed il carico non può essere nuovamente rateizzato.

 

Ricalcando le procedure previste per le precedenti definizioni agevolate, il comma 234 pone a carico dell'agente della riscossione l'onere di fornire i dati necessari ad individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del suo sito internet;  il comma 235 stabilisce che il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare entro i1 30 aprile 2023 una dichiarazione all'agente della riscossione in cui indica anche il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato, nel limite massimo di diciotto rate.

L’agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet, entro 20 giorni dalla data in vigore della norma in esame, le modalità - esclusivamente telematiche - con cui è effettuata la predetta dichiarazione.

 

Analogamente alla cd. rottamazione-ter, il comma 236 prevede che nella predetta dichiarazione il debitore indichi l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assuma l'impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.

Le disposizioni in commento chiariscono puntualmente le conseguenze della procedura di definizione agevolata sui giudizi pendenti. In particolare, tali giudizi sono sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione. Successivamente, il giudizio si estingue a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se, invece, le somme dovute non sono integralmente pagate, la sospensione de1 giudizio viene revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti.

 

Il comma 237 dispone che la dichiarazione già presentata possa essere integrata entro la stessa data del 30 aprile 2023.

 

Il comma 238 stabilisce che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare per la definizione - a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento - si considerano unicamente gli importi già pagati allo stesso titolo e che il debitore, se ha già interamente versato le medesime somme con precedenti pagamenti parziali, deve comunque dichiarare la sua volontà di aderire alla definizione per beneficiare degli effetti di quest'ultima.

 

In base al comma 239 restano comunque definitivamente acquisite, e non sono rimborsabili, le somme versate a qualunque titolo e relative ai debiti definibili.

 

Con il comma 240 sono chiariti gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione con procedura agevolata.

Essa, riprendendo in parte quanto previsto dalla cd. rottamazione-bis e rottamazione-ter:

§  sospende i termini di prescrizione e decadenza;

§  sospende, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;

§  inibisce l'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data;

§  vieta l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;

§  vieta di considerare “irregolare” il debitore nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta ex articolo 28-ter del D.P.R. n. 602 del 1973.

In estrema sintesi, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare. Ricevuta la segnalazione, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta;

§  vieta di considerare inadempiente il debitore ai fini della verifica della morosità da ruolo, ex articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delie società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo.

Il richiamato articolo dispone che le Amministrazioni Pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, siano tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

§  estende alla rottamazione in esame la norma (articolo 54 del D.L. n. 50 del 2017) che consente il rilascio del DURC a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina ai fini del rilascio del documento.

Opera dunque una deroga al principio generale in base al quale, in caso di inadempimento degli obblighi di versamento dei contributi, il DURC è rilasciato solo successivamente all'adozione di un provvedimento di rateizzazione, adozione che, peraltro, secondo le determinazioni in materia dell'INPS, non si considera perfezionata prima del pagamento della prima rata (Cfr. il DM 30 gennaio 2015), già applicata per le precedenti edizioni della definizione agevolata dei carichi.

 

Al comma 241, analogamente a quanto previsto per le precedenti definizioni agevolate, si affida all'agente della riscossione, entro il 30 giugno 2023, il compito di comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione.

 

Il comma 242 individua le modalità di versamento delle somme dovute, che può essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente ovvero con bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione delle somme da pagare, o, in alternativa, presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

 

Il comma 243 disciplina le conseguenze della domanda di definizione agevolata sulle dilazioni di pagamento già in atto.

Alla lettera a) si stabilisce che, limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione, alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione di adesione siano automaticamente revocate.

La lettera b) permette al debitore che ha aderito alla definizione agevolata di ottenere, sempre limitatamente ai debiti definibili e a seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme in parola, di ottenere l’estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

 

Il comma 244 disciplina l’ipotesi di omesso, insufficiente o tardivo versamento (superiore ai cinque giorni di tolleranza) di una sola rata ovvero del versamento unico, relativi alle somme “rottamate”.

Analogamente a quanto prescritto per il passato, in tal caso la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione; i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo e non determinano l’estinzione del debito residuo. Al verificarsi delle predette condizioni, l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero coattivo del debito residuo.

 

Il comma 245 ricomprende nella definizione agevolata, analogamente a quanto disposto per il passato, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori per l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore (ai sensi del capo II, sez. I, della legge n. 3 del 2012 in tema di crisi da sovra indebitamento) e nei procedimenti instaurati in seno alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e del cd. concordato minore, ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14 del 2019).

I debitori possono provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

 

Il comma 246 riprende parzialmente le previsioni dei decreti-legge n. 193 del 2016 e n. 119 del 2018 in merito alle esclusioni dalla definizione agevolata.

 

In particolare, sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi:

a)   alle risorse proprie tradizionali UE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 200 /436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020) all’imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b)   alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015);

c)   ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d)   alle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

 

Si ricorda in questa sede che l’articolo 11, comma 10-bis del decreto-legge n.8 del 2017 ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell’articolo 6, comma 10 del decreto-legge n. 193 del 2016, nella parte che ha escluso dalla procedura di definizione agevolata i carichi relativi alle altre sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. Si chiarisce in particolare che, ai fini dell'accesso alla definizione agevolata, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi, anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale.

 

Si rammenta inoltre che l’articolo 5 del decreto-legge n. 119 del 2018 ha consentito di definire con modalità agevolate i carichi concernenti i dazi doganali, i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero (risorse proprie tradizionali UE) nonché l'IVA sulle importazioni, affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. I termini per il pagamento delle rate sono stati più volte dilazionati nel tempo. Da ultimo, il decreto-legge Sostegni-ter (n.  4 del 2022) ha previsto la riammissione ai benefici della definizione agevolata delle risorse UE per i contribuenti che non avessero corrisposto, entro il 9 dicembre 2021, le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, fissando nuovi termini per il pagamento. Inoltre ha stabilito che, per le rate in scadenza nell’anno 2022, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022.

 

Il comma 247 chiarisce che la definizione agevolata opera anche per le sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

In tal caso l’agevolazione consente di abbattere gli interessi, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento delle somme dovute (ai sensi dell’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689).

L’articolo 27 sopra richiamato prevede che, in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Con una novità rispetto alle precedenti rottamazioni, la definizione agevolata per violazioni del codice della strada opera anche con riferimento alle somme maturate dall’agente della riscossione a titolo di aggio, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

 

 

Il comma 248 riconosce la prededucibilità delle somme occorrenti per la definizione con riferimento ai soggetti che si trovano in procedura concorsuale o di composizione negoziale della crisi di impresa di cui alla legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) e al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (richiamato decreto legislativo n. 14 del 2019).

Di conseguenza le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono destinate, con priorità, alla definizione agevolata, conseguentemente modificando l’ordine di ripartizione dell’attivo.

 

Il comma 249 consente di estinguere con le procedure in esame anche i debiti relativi a precedenti istituti di “pace fiscale” (definizioni agevolate) e, in particolare, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017, anche se con riferimento a essi si è determinata l’inefficacia della definizione, purché oggetto di dichiarazioni rese nei termini di legge.

Si tratta di istituti disciplinati ai sensi:

a) dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (rottamazione)

b) dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (rottamazione-bis)

c) dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 e dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, (rottamazione-ter);

d) dell’articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“saldo e stralcio” o più precisamente definizione agevolata per le persone fisiche in difficoltà economiche).

 

Come anticipato, viene consentito di utilizzare le procedure in esame anche con riferimento a precedenti definizioni agevolate, incluse le pregresse misure di pace fiscale per cui si sia determinata l’inefficacia della relativa procedura.

In sostanza, il comma 249 sembra rimettere i termini i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni (carichi affidati fino al 2017), purché sia stata presentata la relativa dichiarazione nei termini prescritti ex lege, e tra l’altro a condizioni più vantaggiose: le norme in esame abbattono, tra l’altro, anche l’aggio per l’agente della riscossione.

Il comma 250 stabilisce che, per effetto del pagamento delle somme dovute per la definizione, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo contenuto nei carichi definiti. La norma disciplina altresì le modalità operative da seguire per eliminare i carichi dalle scritture contabili degli enti creditori.

Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2028, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni in esame e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

 

Con una novità rispetto al passato, il comma 251 estende la rottamazione anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione degli enti di previdenza privati (enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), previe apposite delibere dei medesimi enti (approvate ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994) e  pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023, se comunicate entro la medesima data all’agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

 

Infine, il comma 252 consente agli enti territoriali e ai loro enti e organismi strumentali di ripianare in cinque esercizi, in quote costanti, il disavanzo derivante dalla cancellazione dei propri crediti determinata dall’applicazione determinato dall’applicazione dei commi da 184 a 189 (stralcio dei debiti fino a mille euro) e delle norme in esame.

Si chiarisce che le modalità di ripiano sono quelle previste dall’art. 1, commi 5 e 6, del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2021, che ha disciplinato le modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro, risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, previsto dal cd. decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021). 

Ai sensi del richiamato decreto il ripiano dei disavanzi, ai fini del rendiconto degli enti territoriali, è effettuato in sede di riaccertamento straordinario dei residui, attraverso la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati in apposito elenco, che deve essere trasmesso dall'agente della riscossione, già stralciati dal conto del bilancio.


 

Articolo 1, commi 253 e 254
(Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità)

 


253. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 684, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031 e, per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032»;

b) dopo il comma 684 sono inseriti i seguenti:

« 684-bis. L'agente della riscossione può presentare in qualsiasi momento le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684 nei seguenti casi:

a) intervenuta chiusura del fallimento, in presenza di debitore fallito;

b) assenza di beni del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in qualunque momento effettuato dall'agente della riscossione;

c) intervenuta prescrizione del diritto di credito;

d) esaurimento delle attività di recupero cui all'articolo 19, comma 2, lettere d) e d-bis), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

e) mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio antecedente, le attività di cui alla lettera d) sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso;

f) rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti alla data dell'accesso di cui alla lettera b) e l'importo complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento.

684-ter. Alle comunicazioni di inesigibilità di cui al comma 684-bis si applicano le disposizioni dei commi 684, secondo periodo, 685 e 688, fermo restando che, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 684-bis, lettere e) e f), il mancato svolgimento delle attività di recupero non costituisce causa di perdita del diritto al discarico. Relativamente a tali comunicazioni il controllo di cui al comma 687, secondo periodo, può essere avviato dal giorno successivo a quello di presentazione»;

c) al comma 686, dopo la parola: « legittimato» sono inserite le seguenti: «, anche nei casi di cui al comma 684-bis, lettere e) e f), del presente articolo,».

254. Il comma 4 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.


 

 

I commi 253-254 rimodulano i termini per la comunicazione di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione, non prevedendo solamente un differimento delle scadenze attualmente previste per adeguarle ai tempi di chiusura della nuova misura di definizione agevolata, ma introducendo anche una contrazione del calendario complessivo dei termini di invio delle comunicazioni.

La norma riconosce, inoltre, la possibilità per l’agente della riscossione di presentare le predette comunicazioni di inesigibilità anche anteriormente alle scadenze fissate al verificarsi di alcuni specifici casi di palese inesigibilità.

 

Nello specifico, il comma 253, lettera a) introduce dei nuovi termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell'agente della riscossione, segnatamente novellando l'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) anche per adeguare i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità ai tempi di chiusura della nuova procedura di definizione agevolata prevista sempre dalla legge di bilancio 2023.

Con le modifiche introdotte, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate:

§  per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028;

§  per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029;

§   per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030;

§  per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031;

§  per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032.

La norma, in questo modo, interviene sul meccanismo dello scalare inverso annuale (per cui si controllano prima i ruoli più recenti) introducendo uno scalare inverso a scaglioni.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 684 stabilisce che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026. Inoltre, in base al comma 687 le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge (ovvero 1à gennaio 2015), possono essere integrate entro i termini previsti dallo stesso comma 684.

Pertanto in pratica i termini per la presentazione dei ruoli consegnati tra il 2000 ed il 2017 sono il:

31/12/2026 per i ruoli consegnati nel 2016 e nel 2017;

31/12/2027 per i ruoli consegnati nel 2015;

Ogni anno successivo scadono i termini per i ruoli consegnati in ogni anno precedente al 2015, fino al 31/12/2042, quando scadono i termini per i ruoli del 2000.

 

Nella Relazione che accompagna il testo si evidenzia che a differenza di quanto avvenuto nelle precedenti definizioni, la norma non si limita a contemplare il differimento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative ai carichi affidati in alcuni anni, ma bilancia gli effetti di tale differimento con una contrazione del calendario complessivo delle scadenze per le comunicazioni relative alle quote affidate agli agenti della riscossione. Infatti, con il nuovo calendario delineato dalla disposizione in commento, l’attività di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità afferenti ai carichi consegnati negli anni 2000-2022 dovrà essere esaurita - partendo dalle annualità più remote, in luogo di quelle più recenti - entro il 31 dicembre 2032, anziché, come stabilito dalla legislazione attualmente vigente, entro il 31 dicembre 2042. In pratica si prevede un differimento delle prime scadenze attualmente previste, al fine di adeguarle ai tempi di chiusura della nuova misura di definizione agevolata e, al contempo, bilanciando gli effetti di tale differimento con una contrazione del calendario complessivo dei termini di invio delle comunicazioni inesigibilità.


La lettera b) introduce, nel citato articolo 1 della legge n. 190 del 2014 il nuovo comma 684-bis, che prevede i casi in cui l’agente della riscossione può presentare in qualsiasi momento le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684:

§  intervenuta chiusura del fallimento, in presenza di debitore fallito (lett. a));

§  assenza di beni del debitore, risultante alla data dell’accesso al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze in qualunque momento effettuato dall’agente della riscossione (lett. b));

§  intervenuta prescrizione del diritto di credito (lett. c));

§  esaurimento delle azioni di recupero previste all’art. 19, comma 2, lett. d) e d-bis), del D.Lgs. n. 112/1999 (lett.d));

§  mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio antecedente, le attività di recupero sopra citate sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso (lett. e));

§  rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze e l'importo complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento (lett. f)).

 

Viene, altresì introdotto un nuovo comma 684-ter che dispone che nei casi di presentazione anticipata della comunicazione di inesigibilità di cui al comma 684-bis si applicano le previsioni dei seguenti commi:

§  684, secondo periodo, e 685, relativi a tempi e modalità di restituzione all’agente della riscossione delle spese, rispettivamente, afferenti alle procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010 e maturate negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere per conto dei comuni;

§  688, relativo all’applicabilità degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112/1999, con la precisazione che, al ricorrere delle condizioni previste al comma 684-bis, lettere e) e f), in deroga a quanto stabilito dallo stesso articolo 19, il mancato svolgimento delle attività di recupero non costituisce causa di perdita del diritto al discarico.

Relativamente a tali comunicazioni il controllo di cui al comma 687, secondo periodo, può essere avviato dal giorno successivo a quello di presentazione.

 

La lettera c) modifica il comma 686 al fine di prevedere che, fino alla presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista al comma 684, l’agente della riscossione è facoltizzato a procedere alla riscossione delle somme non pagate, ai sensi del DPR n. 602/1973, anche nei casi previsti al comma 684-bis, alle sopra descritte lettere e) e f).

Conseguentemente alle norme introdotte alla lettera a), il comma 254 abroga il comma 4 dell’art. 68 del dl n. 18/2020 in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione che prevede, tra l’altro, che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.


 

Articolo 1, comma 255
(I
mplementazione in Italia della
c.d.
Investment Management Exemption)

 


255. All'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: « dal comma 7» sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 7, 7-ter e 7-quater »;

b) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

« 7-ter. Ai fini del comma 7, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 7-quater, si considera indipendente dal veicolo di investimento non residente il soggetto, residente o non residente anche operante tramite propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che, in nome o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto, di vendita o di negoziazione, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto, alla vendita o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e comprese le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.

7-quater. Le disposizioni del comma 7-ter si applicano a condizione che:

a) il veicolo di investimento non residente e le relative controllate siano residenti o localizzati in uno Stato o territorio compreso nell'elenco di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

b) il veicolo di investimento non residente rispetti i requisiti di indipendenza stabiliti dal decreto previsto dal comma 7-quinquies;

c) il soggetto residente o non residente, che svolge l'attività nel territorio dello Stato in nome o per conto del veicolo di investimento non residente di cui alla lettera a), non ricopra cariche negli organi di amministrazione e di controllo del veicolo di investimento e di sue controllate, dirette o indirette, e non detenga una partecipazione ai risultati economici del veicolo d'investimento non residente superiore al 25 per cento. A tal fine si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto. Il decreto previsto dal comma 7-quinquies stabilisce le modalità di computo della partecipazione agli utili;

d) il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo riceva, per l'attività svolta nel territorio dello Stato, una remunerazione supportata dalla documentazione idonea di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono definite le linee guida per l'applicazione a tale remunerazione dell'articolo 110, comma 7.

7-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina dei commi 7-ter e 7-quater »;

c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 7-quater, la sede fissa d'affari a disposizione di un'impresa residente che vi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non si considera, ai fini del comma 1, a disposizione del veicolo di investimento di cui alla lettera a) del comma 7-quater non residente per il solo fatto che l'attività dell'impresa residente reca un beneficio al predetto veicolo».


 

 

Il comma 255 introduce alcune misure volte a chiarire le condizioni secondo le quali non si configura una stabile organizzazione in Italia, da cui discende l’applicazione della normativa fiscale, di un veicolo d’investimento non residente che opera sul territorio nazionale tramite un soggetto indipendente che svolge, per suo conto, l’attività di gestione di investimenti (asset manager).

 

In particolare la lettera b) del comma 255 aggiunge i nuovi commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies all’articolo 162 del TUIR, avente ad oggetto la definizione a fini fiscali della “stabile organizzazione”; la lettera a) del medesimo comma modifica il comma 6 del medesimo articolo 162, per inserirvi i riferimenti ai nuovi commi introdotti dalla citata lettera b).

 

Ai fini della comprensione delle disposizioni qui descritte, occorre preliminarmente ricordare quanto segue.

Innanzi tutto si ricorda che la nozione di stabile organizzazione di cui all’articolo 162 risulta rilevante ai fini delle imposte sul reddito nonché dell’IRAP in quanto è ad essa che occorre far riferimento per individuare espressamente quali redditi d’impresa risultino tassabili in Italia.

Va inoltre ricordato che il comma 6 dell’articolo 162 del TUIR prevede che se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente svolgendo una serie di attività di gestione di asset si considera che quest’ultima impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa.

 

L’articolo 162, comma 6, indica le seguenti attività di gestione di asset:

-          conclusione abituale conclude contratti,

-          attività dirette ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa.

I contratti di cui sopra sono conclusi in nome dell'impresa, relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa.

Il comma 6 esclude che possa considerarsi essere presente la stabile organizzazione esclusivamente quando si faccia riferimento ad alcune attività ausiliarie o preparatorie (quali ad esempio il deposito, l’esposizione o la consegna di merci dell’impresa) che, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione.

 

In deroga a quanto previsto dal comma 6 il successivo comma 7 dell'art. 162 TUIR chiarisce che, quando il soggetto che opera nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente svolge la propria attività in qualità di agente indipendente, e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività, non sussiste il requisito della stabile organizzazione a fini fiscali (più esattamente, non opera il comma 6 dell’articolo 162).

 

Tale principio conosce alcuni contemperamenti, previsti dalla medesima disposizione: in particolare, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente in relazione a ciascuna di tali imprese.

Inoltre, il vigente comma 7-bis definisce a quali condizioni un soggetto può essere considerato strettamente correlato ad un’impresa (in caso di controllo anche da parte di una comune controllante, o di possesso di una partecipazione diretta o indiretta di più del 50% delle quote dell’altra o dei diritti di voto nonché nel caso in cui una società possieda più del 50% delle quote di entrambe).

 

Passando ora all’analisi delle nuove disposizioni introdotte dal comma 255, il comma 7-ter precisa che ai fini del comma 7, e cioè ai fini di considerare un “agente indipendente” senza che si configuri una stabile organizzazione da parte del veicolo d’investimento, al ricorrere di specifiche condizioni (di cui al comma 7-quater), si presume l’indipendenza dal veicolo di investimento non residente del soggetto (asset manager), residente o non residente, anche operante tramite propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che:

§  in nome e/o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, ed anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione;

§  ovvero contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all’acquisto e/o alla vendita e/o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati ed incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.

 

Il comma 7-quater stabilisce le condizioni affinché la disposizione sopra indicata possa considerarsi applicabile e, pertanto, il soggetto residente all’estero sia sottratto all’applicazione di quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 162 e non si configuri la stabile organizzazione.

In primo luogo, il veicolo di investimento non residente e le relative controllate devono essere residenti o localizzati in uno Stato o territorio incluso nell’elenco di cui all’articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni (ossia essere in territori che consentono un adeguato scambio di informazioni fiscali con l’Italia).

Inoltre, il veicolo di investimento non residente deve rispettare i requisiti di indipendenza stabiliti dal decreto previsto dal comma 7-quinquies (vedi infra).

Il soggetto residente o non residente, che svolge l’attività nel territorio dello Stato in nome e/o per conto del veicolo di investimento non residente non deve poi ricoprire cariche negli organi di amministrazione e controllo del veicolo di investimento e di sue controllate, dirette o indirette, e non deve detenere una partecipazione ai risultati economici del veicolo d’investimento non residente superiore al 25%.

A tal fine si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto.

Si dispone inoltre che il decreto previsto dal comma 7-quinquies stabilisca le modalità di computo della partecipazione agli utili.

 

Infine il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo deve ricevere, per l’attività svolta nel territorio dello Stato una remunerazione supportata dalla documentazione idonea di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

 

L’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 471 del 1997 dispone che il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Tale documentazione è individuata nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 23 novembre 2020.

 

Spetta ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle linee guida per l’applicazione a tale remunerazione dell’articolo 110 comma 7.

 

L’articolo 110, comma 7 del TUIR dispone che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito.

Il comma 7-quinquies stabilisce che le disposizioni di attuazione della disciplina di cui ai precedenti commi 7-ter e 7-quater siano fissate da un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

 

Infine la lettera c) introduce un nuovo comma 9-bis all’articolo 162, diretto a chiarire che, anche quando ricorrano le condizioni del comma 7-quater (sopra descritte), la sede fissa d’affari a disposizione di un’impresa residente che vi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non si considera a disposizione del veicolo di investimento non residente per il solo fatto che l’attività dell’impresa residente reca un beneficio alla società veicolo di investimento.

 

La relazione illustrativa segnala che lo scopo della norma è quello di evitare il rischio derivante dalla possibile configurazione di una stabile organizzazione in capo alla struttura di investimento (e quindi al veicolo e alle sue controllate e, in ultima analisi, in capo agli investitori) che potrebbe avere effetti fortemente deterrenti relativamente alla decisione di localizzare in Italia gli “asset manager” (e quindi dei loro dipendenti e/o collaboratori).

 

La relazione tecnica precisa che sotto il profilo finanziario la misura è suscettibile di determinare effetti positivi prudenzialmente non stimati.

 


 

Articolo 1, commi 256 e 257
(Potenziamento dell’Amministrazione finanziaria)

 


256. L'Agenzia delle entrate, per gli anni 2023 e 2024, è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di personale pari a 3.900 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal vigente sistema di classificazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché alle disposizioni in materia di mobilità tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

257. Ai fini dell'attuazione del comma 256, è autorizzata la spesa di euro 48.165.000 per l'anno 2023 e di euro 191.840.220 annui a decorrere dall'anno 2024.


 

 

La disposizione riconosce all’Agenzia delle entrate la possibilità di indire procedure concorsuali pubbliche volte al reclutamento di nuovo personale, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite, anche in deroga alle norme vigenti sul reclutamento delle figure professionali e sulla mobilità nelle amministrazioni pubbliche.

 

La norma, al comma 256, stabilisce, in particolare, che l’Agenzia delle entrate, nel biennio 2023-2024, è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di personale pari a 3.900 unità da inquadrare nell’Area dei Funzionari del vigente sistema di classificazione del C.C.N.L. 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali, mediante l’indizione di procedure concorsuali pubbliche.

 

Tali procedure concorsuali potranno essere svolte anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico (contenute nell’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101) e a quelle in materia di mobilità tra pubbliche amministrazioni (contenute nell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

 

Il richiamato comma 3-quinquies stabilisce, tra l’altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Mentre l’articolo 30, in materia di mobilità, prevede che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.

 

Il comma 257 quantifica gli oneri finanziari della misura stabilendo che, ai fini dell’attuazione del comma 256, è autorizzata la spesa di euro 48.165.000 per l'anno 2023 e di euro 191.840.220 annui a decorrere dall'anno 2024.


 

Articolo 1, commi 258-263
(Servizi informatici strumentali
al servizio nazionale della riscossione)

 


258. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, per ottimizzare i servizi informatici strumentali al servizio nazionale della riscossione, trasferisce, entro il 31 dicembre 2023, le attività relative all'esercizio dei sistemi ICT, demand and delivery riscossione enti e contribuenti e demand and delivery servizi corporate alla società SOGEI Spa, mediante cessione del ramo di azienda individuato con il decreto di cui al comma 263 e con gli effetti di cui all'articolo 2112 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni speciali di cui al presente comma e ai commi da 259 a 263. Il corrispettivo di cessione è pari al valore patrimoniale del ramo di azienda alla data della cessione.

259. A decorrere dalla data di cessione del ramo d'azienda, le attività di cui al comma 258 sono erogate all'Agenzia delle entrate-Riscossione dalla società SOGEI Spa sulla base di apposite convenzioni.

260. Il personale con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, assegnato alle specifiche unità che compongono il ramo di azienda alla data della cessione, è trasferito alla società SOGEI Spa senza soluzione di continuità, con applicazione della contrattazione collettiva di primo e di secondo livello applicata presso la SOGEI Spa e con salvezza di eventuali differenze retributive specificamente riscontrate con riferimento ai soli trattamenti minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati prima e dopo la cessione, da conglobare in un elemento distinto della retribuzione assorbibile.

261. Le operazioni di cui ai commi 258 e 259 sono esenti da imposizione fiscale.

262. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 258 a 263 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

263. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni dei commi 258 e 260.


 

 

La disposizione stabilisce che l’Agenzia delle entrate-Riscossione, per ottimizzare i servizi informatici strumentali al servizio nazionale della riscossione trasferisce entro il 31 dicembre 2023 le attività relative all’esercizio dei sistemi ICT, demand & delivery riscossione enti e contribuenti, demand & delivery servizi corporate, a Sogei S.p.a., mediante cessione del ramo di azienda.

Dalla data di cessione del ramo d’azienda, le attività trasferite sono erogate da Sogei S.p.a. sulla base di apposite convenzioni.

Viene disciplinato altresì il regime del personale con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di Agenzia delle entrate- Riscossione, assegnato alle specifiche unità che compongono il ramo di azienda al momento della cessione, che viene trasferito a Sogei S.p.a. senza soluzione di continuità, con applicazione della contrattazione collettiva di primo e secondo livello applicata presso Sogei S.p.a. e con salvezza di eventuali differenze retributive specificatamente riscontrate con riferimento ai soli trattamenti minimi previsti dai CCNL applicati prima e dopo la cessione.

Le operazioni di cessione sono esenti da imposizione fiscale.

 

Il comma 258 definisce le modalità di cessione di alcune attività dall’Agenzia delle entrate alla SOGEI spa (società di Information Technology controllata al 100% dal Ministero dell'economia e delle finanze che opera sulla base del modello organizzativo dell'in-house providing).

La disposizione nello specifico prevede che l’Agenzia delle entrate-Riscossione, per ottimizzare i servizi informatici strumentali al servizio nazionale della riscossione, trasferisce, entro il 31 dicembre 2023, le attività relative all’esercizio dei sistemi ICT, demand and delivery riscossione enti e contribuenti e demand and delivery servizi corporate alla società SOGEI Spa, mediante cessione del ramo di azienda individuato con il decreto di cui al comma 263 e con gli effetti di cui all’articolo 2112 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni speciali di cui al presente comma e ai commi da 259 a 263.

 

A tale proposito si ricorda che l’articolo 2112 del codice civile, che disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, prevede che in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.

 

Il corrispettivo di cessione è pari al valore patrimoniale del ramo di azienda alla data della cessione.

 

Il comma 259 stabilisce che a decorrere dalla data di cessione del ramo d’azienda, le attività sopra indicate sono erogate all’Agenzia delle entrate-Riscossione dalla società SOGEI Spa sulla base di apposite convenzioni.

 

Il comma 260 disciplina la modalità del trasferimento del personale.

La norma prevede che il personale con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, assegnato alle specifiche unità che compongono il ramo di azienda alla data della cessione, è trasferito alla società SOGEI Spa senza soluzione di continuità, con applicazione della contrattazione collettiva di primo e di secondo livello applicata presso la SOGEI Spa e con salvezza di eventuali differenze retributive specificamente riscontrate con riferimento ai soli trattamenti minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati prima e dopo la cessione, da conglobare in un elemento distinto della retribuzione assorbibile.

 

Il comma 261 dispone che le operazioni di cui ai commi 258 e 259 sono esenti da imposizione fiscale mentre il comma 262 reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall’attuazione delle disposizioni dei commi da 258 a 263 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il comma 263 precisa che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni dei commi 258-260.


 

Articolo 1, comma 264
(Imposta sulle riserve matematiche rami vita)

 


264. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento».


 

 

Il comma 264 a decorrere dal 2023 (più precisamente, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022) eleva dallo 0,45 allo 0,50 l’aliquota dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio delle imprese assicurative.

 

Viene in particolare introdotta una lettera b-bis) all’articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge n. 2019 del 2022, che reca la disciplina degli aumenti, nel tempo, della predetta imposta.

 

L'articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209 stabilisce che le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta, originariamente pari allo 0,20 per cento e che nel corso del tempo è stata successivamente elevata allo 0,45 per cento, delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.

Il prelievo avviene, in sostanza, sullo stock delle riserve matematiche dei rami vita esistente alla fine di ogni esercizio e il relativo pagamento è effettuato, per ciascun periodo di imposta, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione annuale dei redditi. 

Le riserve da assoggettare all’imposta sulle riserve matematiche sono quelle relative ai contratti assicurativi, i cui rendimenti sono potenzialmente assoggettabili alla ritenuta prevista dall’articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 o all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: si tratta delle ritenute applicabili sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e dell’imposta sostitutiva da applicare sui redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione stipulati a partire dal 1° gennaio 2001, sui redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma periodica e sui redditi derivanti dalle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale di cui all’articolo 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al dPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Dunque, ai sensi di legge, versamento dell’imposta sulle riserve matematiche costituisce un credito di imposta, da utilizzare per il versamento delle predette ritenute e imposte sostitutive che sono applicate in sede di erogazione delle prestazioni agli assicurati.

Come già richiamato supra, la disposizione è stata successivamente modificata nel tempo e, in particolare, dalla legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) Le modifiche hanno implicato la variazione in aumento dell’aliquota dell’imposta e l’introduzione di un limite - parametrato allo stock delle riserve matematiche - all’importo complessivo del credito di imposta derivante dal versamento dell’imposta medesima, al superamento del quale si riduce l’imposta da versare.

In particolare il comma 506 della legge di stabilità 2013 ha elevato l’aliquota dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio. In particolare, l’imposta dovuta, già elevata allo 0,35 per cento (dal valore originario dello 0,20 per cento) è stata aumentata allo 0,50 per cento per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012 e, dal periodo di imposta successivo, fissata allo 0,45 per cento.

Il comma 507 ha inserito un nuovo periodo al citato comma 2, in base al quale è stato previsto che, qualora in un anno l'ammontare del credito di imposta non ancora compensato o ceduto, aumentato dell'imposta da versare, ecceda un determinato limite, parametrato allo stock di riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta sulle riserve matematiche (IRM) da versare per tale anno sia corrispondentemente ridotta. In tal modo, come chiarito dall’Agenzia delle entrate nella Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, il versamento dell’imposta da eseguire, in un determinato periodo d'imposta, è ridotto, fino ad azzerarsi del tutto, in misura pari all'eventuale eccedenza del credito d'imposta - aumentato dell'imposta teorica da versare - rispetto al limite delle predette riserve. Il comma 511 della medesima legge di stabilità ha chiarito che il versamento dell’acconto del prelievo sulle riserve tecniche – il quale, come si è detto, costituisce credito d’imposta - può essere compreso tra i crediti d'imposta da utilizzare ai fini della copertura delle riserve tecniche, nonché tra gli attivi delle gestioni separate.

 

Per effetto delle modifiche in esame, dal 2023 (più precisamente dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022) viene elevata dallo 0,45 allo 0,50 l’aliquota di imposta sulle riserve matematiche dei rami vita, iscritte nel bilancio dell'esercizio delle imprese assicurative, ferme restando le altre condizioni vigenti ex lege.


 

Articolo 1, commi 265 e 266
(Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno)

 


265. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023»;

b) al comma 108, primo periodo, le parole: « 2020 e in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti « 2020, in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 1.467 milioni di euro per l'anno 2023».

266. Agli oneri derivanti dal comma 265, quantificati in 1.467 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.


 

 

Il comma 265 proroga al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno, ponendo la copertura dell’onere, pari a in 1.467 milioni, a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) - ciclo di programmazione 2021-2027.

 

Il comma 265, modificando il comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno.

Provvede, altresì, a modificare il primo periodo del comma 108 della medesima legge, indicando in 1.467 milioni l’ammontare degli oneri per l’annualità 2023.

 

Conseguentemente il comma 266 provvede alla copertura degli oneri per il 2023 che vengono indicati in 1.467 milioni, ponendola a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027 (art. 1, co. 177, legge n. 178/2020), fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

 

 

La legge n. 208 del 2015 (legge di bilancio 2016, commi da 98 a 108) ha autorizzato un credito d'imposta per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 per l'acquisto di beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

La misura è stata poi prorogata di anno in anno: da ultimo, al 31 dicembre 2022 dall'articolo 1, comma 171, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

 

I soggetti destinatari dell’agevolazione sono le imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite:

§  delle regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Sardegna: si tratta delle regioni meno sviluppate, che ricomprendono quelle in cui il Pil pro-capite è inferiore al 75% della media UE;

§  delle regioni Abruzzo e Molise, vale a dire quelle c.d. in transizione, in cui il Pil pro-capite è ricompreso tra il 75% ed il 90% della media UE.

Le zone assistite sono, quanto al primo gruppo di regioni, quelle ammissibili alle deroghe agli aiuti di Stato previste dall’articolo 107, par. 3, lettera a) del Trattato UE e, quanto al secondo gruppo, quelle ammissibili alle deroghe previste dalla lettera c) del medesimo paragrafo.

 

In base all’articolo 1, comma 98, della legge di stabilità 2016 il credito d'imposta compete nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero del 25 per cento per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e del 10 per cento per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise. Le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni.

Da ultimo, la legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021), all'art. 1, co. 175, al fine di adeguare l'individuazione dei territori destinatari della misura agevolativa a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 e alla conseguente rideterminazione del perimetro di applicazione della misura, ha consentito nella regione Molise l'applicazione agli investimenti di un'intensità del credito superiore rispetto al regime precedente.


 

Articolo 1, comma 267
(Credito di imposta nelle ZES)

 


267. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: « 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 65,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.


 

 

Il comma 267 proroga al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali), ponendo la copertura degli oneri a carico del Fondo sviluppo e coesione (FSC) - ciclo di programmazione 2021-2027.

 

 

Il comma 267, modificando l'articolo 5, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 91 del 2017, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali)

Conseguentemente provvede alla copertura degli oneri per il 2023 (indicati in 65,2 milioni) che viene posta a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027 (art. 1, co. 177, legge n. 178/2020), fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

 

 

Il D.L. 20 giugno 2017 n. 91, nell'ambito degli interventi urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, ha previsto e disciplinato la possibilità di istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES) all'interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative.

Le Zone economiche speciali (ZES), istituite a valere sulle risorse Fondo sviluppo e coesione, sono concentrate nelle aree portuali e nelle aree ad esse economicamente collegate, nelle regioni meridionali.

Lo scopo delle ZES è quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese. Tali imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES, e beneficiano di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

La Zona economica speciale è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

In Italia - nelle regioni in cui possono essere istituite le ZES - sono porti della rete centrale: Palermo, Augusta, Gioia Tauro, Cagliari, Taranto, Bari, Napoli. Tra i porti della rete globale rientrano, tra gli altri, Catania, Messina, Milazzo, Siracusa, Trapani, Gela, Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Brindisi, Salerno, Olbia, Porto Torres.

Le regioni che presentino tali condizioni possono presentare una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche stabilite dal regolamento europeo, accompagnata da un piano di sviluppo strategico. Inoltre, anche le regioni che non posseggano aree portuali possono presentare istanza di istituzione di una ZES, ma solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche richieste.

In particolare, le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o effettuano investimenti incrementali all'interno delle ZES usufruiscono di benefici fiscali, nonché di riduzione dei termini dei procedimenti e di semplificazione degli adempimenti rispetto alla normativa vigente, che sono definiti nell'articolo 5 del D.L. n. 91/2017.

Il Regolamento sull'istituzione delle Zone economiche speciali (ZES) è recato dal DPCM 25 gennaio 2018, n. 12.

Per gli investimenti effettuati nelle ZES il D.L. n. 91/2017 prevede inoltre che le imprese possano usufruire del credito d'imposta (si tratta di quello già previsto per gli investimenti in beni strumentali nuovi nelle regioni del Mezzogiorno nella misura stabilita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale). La fruizione del beneficio - a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2020 e poi dal decreto-legge n. 77 del 2021 - è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro ed esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti. Le imprese devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni e non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.


 

Articolo 1, comma 268 e 269
(Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca
e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno)

 


268. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185, le parole: « per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021, 2022 e 2023»;

b) al comma 187, le parole: « di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: « di 159,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 107,2 milioni di euro per l'anno 2025».

269. Agli oneri derivanti dal comma 268, valutati in 55,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.


 

 

Il comma 268 estende all’esercizio 2023 il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il comma 269 provvede alla copertura dell’onere attraverso una riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) - ciclo di programmazione 2021-2027.

 

 

Il comma 268, modificando l’art. 1, comma 185, della legge n.178 del 2020, estende all’esercizio 2023 il credito di imposta “potenziato” per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Viene pertanto modificato il comma 187 della legge n.178 del 2020, che provvedeva alla copertura dell’onere attraverso la riduczione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – ciclo di programmazione 2021-2027 di 52 milioni per il 2022, di 104 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni per il 2025.

La nuova formulazione del comma 187 indica l’ammontare delle risorse destinate al credito d’imposta “potenziato” per il Mezzogiorno in 159,2 milioni sia per il 2023 che per il 2024, e in 107,2 milioni per il 2025 (+55,2 milioni per ciascuna annualità considerata).

Conseguentemente, il comma 269 dispone la riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) - ciclo di programmazione 2021-2027 nella misura di 55,2 milioni per ciascuna annualità 2023-2025.

 

 

La legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 198) ha introdotto un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese, alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206. Questa nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce, si rammenta, a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 3 del D.L. n. 145/2015, il cui periodo di operatività è stato anticipatamente cessato all’anno 2019.

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, che effettuano investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo, indicate quali attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico (co. 200); attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati (co. 201); attività innovative, intendendo come tali le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (co. 202).

 

I costi ammissibili possono rientrare in una o più delle seguenti categorie:

§  spese del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati nei progetti);

§  strumentazioni e attrezzature;

§  costi relativi a immobili e terreni;

§  costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti;

§  spese generali supplementari e altri costi di esercizio (materiali e forniture).

 

Sulla materia è poi intervenuto l’articolo 244 del D.L. n. 34 del 2020 incrementando la misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo – già introdotto con riferimento a tutto il territorio nazionale dall’articolo 1, commi da 198 a 209, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) – in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (nonché delle imprese operanti nelle regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017), al fine di incentivare l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo, ricomprendendovi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni.

Tale incremento è stato comunemente qualificato utilizzando l’aggettivo “potenziato” (rispetto all’intensità della misura disposta per le altre regioni).

La misura del credito d’imposta è aumentata, per le imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, nella seguente misura:

§  dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;

§  dal 12 al 35 per cento per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;

§  dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Tale “regime potenziato” è stato poi prorogato per le annualità 2021 e 2022 dall’art. 1, commi 185-187 della legge n. 178 del 2020.


 

Articolo 1, comma 270
(Credito d’imposta per impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari di alcune regioni del Mezzogiorno)

 


270. All'articolo 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023» e le parole: « nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.


 

 

Il comma 270 proroga al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per le spese documentate relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia nel limite massimo di un milione ora esteso anche all’annualità 2024.

 

 

Il comma 270, modificando l’art. 1, comma 831, della legge n. 234 del 2021, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per le spese documentate relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia nel limite massimo di un milione ora esteso anche all’annualità 2024 (oltre che al 2023).

Alla copertura degli oneri (indicata in 1 milione nel 2024) si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) - ciclo di programmazione 2021-2027.

 

 

La legge di bilancio per il 2022, all’articolo 1, commi 831-834, ha riconosciuto un contributo nel limite massimo di 1 milione di euro per l’anno 2023, sotto forma di credito d’imposta, pari al 70% degli importi rimasti a carico del contribuente, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sono altresì disciplinate le condizioni e le modalità per l’utilizzo del credito d’imposta (comma 831).

Il comma 832 dispone che l’agevolazione è richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l’impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici prodotti dal medesimo centro.

Nel fare riferimento ai rifiuti organici in questione, il comma in oggetto richiama la definizione recata dall’art. 183, comma 1, lettera d), del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).

Ai sensi di tale lettera d), sono «rifiuti organici» i “rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare”.

Ai sensi del comma 832, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, in data 14 marzo 2022, sono state definite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 831.

Il comma 833 reca disposizioni sulle modalità di utilizzazione del credito d’imposta, stabilendo che lo stesso è utilizzabile in compensazione mediante F24 (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997); all’agevolazione non si applicano il limite annuale di utilizzazione di 250.000 euro, previsto dall’art. 1, comma 53 della legge 244/2007, e il limite massimo per la compensazione previsto dall’art. 34 della legge 388/2000.

Lo stesso comma dispone che il credito d'imposta in questione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 834 chiarisce che l’agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento UE sui cd. aiuti di Stato “de minimis” (regolamento n. 1407/2013 della Commissione).

 


 

Articolo 1, commi 271 e 272
(Proroga dei termini di riversamento del credito d'imposta
per l'attività di ricerca e sviluppo)

 


271. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, in materia di termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, le parole: « entro il 31 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre 2023».

272. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di rilascio della certificazione degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate con processo verbale di constatazione».


 

 

Il comma 271 stabilisce che i soggetti che abbiano indebitamente utilizzato in compensazione il credito di imposta per ricerca e sviluppo siano tenuti a inviare la richiesta di riversamento spontaneo del medesimo credito all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023 (anziché il 31 ottobre del medesimo anno).

Il comma 272 stabilisce che le certificazioni relative alle spese per attività di ricerca, sviluppo e innovazione possono essere richieste alla sola condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei relativi crediti d’imposta non siano già state constatate. La disposizione espunge il riferimento, presente nelle disposizioni finora vigenti, all’ulteriore condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui si abbia avuto formale conoscenza.

 

Proroga termini di riversamento del credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo

 

Il comma 271 reca novella all'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge n. 146 del 2021 (convertito dalla legge 17 n. 215 del 2021) in materia di riversamento spontaneo dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo.

La procedura di riversamento spontaneo disciplinata all’art. 5, commi da 7 a 12, del citato decreto-legge n. 146 del 2021, è destinata ai soggetti che - a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 - abbiano svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta. La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che:

§  abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento;

§  in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, abbiano applicato l'ambito di applicazione della misura in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge di bilancio 2019 (vedi supra).

 

L’accesso alla procedura è invece in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta. L'accertamento di condotte fraudolente da parte degli uffici delle imposte comporta la decadenza dalla procedura e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti.

La procedura non può essere altresì utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Nel caso in cui l’indebito utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto in esame, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione ivi prevista.

Per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta il soggetto deve inviare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate entro, secondo la proroga in esame, il 30 novembre 2023

Si segnala, peraltro, che tale temine era stato già prorogato dal 30 settembre 2022 al 31 ottobre 2023 dall’art. 38, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 144 del 2022 (come convertito dalla legge n. 175 del 2022).

 

 

Sistema di certificazione relativo alle spese per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative

 

Il comma 272 reca novella all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2022 (convertito dalla legge n. 122 del 2022).

Tale comma 2 consente alle imprese di richiedere una certificazione che attesti:

§  la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative;

§  la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione delle rispettive aliquote dell'agevolazione previste per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, per il periodo d'imposta ad esso successivo e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025.

La richiesta delle certificazioni è subordinata alla condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti nei medesimi periodi non siano state già constatate. Con la novella, come sopra accennato, viene espunta l’ulteriore condizione che non siano comunque iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

 

L’art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 73 del 2022 specifica che l'introduzione di tale sistema di certificazione ha la finalità di favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019).

Il comma 198 della legge di bilancio per il 2020 ha riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206.

Il comma 199 consente l'accesso al credito d'imposta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202. Sono escluse:

- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. n. 267/1942, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (come definite dall'articolo 9, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001).

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il comma 200 qualifica come attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

La «ricerca fondamentale» comprende i lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette.

La «ricerca industriale» è la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.

Lo «sviluppo sperimentale» è l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Lo stesso comma 200 ha demandato a un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione dei criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). In attuazione di tale disposizione è stato quindi emanato il D.M. 26 maggio 2020 (Disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design).

Il comma 201 considera quali attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

Il comma 202 considera attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

I commi 200, 201 e 202 provvedono poi, per le attività di rispettiva competenza, alla descrizione delle spese ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità.

Il comma 203 disciplina quindi la misura e le modalità di calcolo del credito d'imposta relativamente a ciascuna categoria di attività ammissibili.

Per quanto qui rileva, i commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies prevedono un'aliquota maggiore del credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0:

- fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi (comma 203, quarto periodo);

- per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi (comma 203-quinquies);

- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta è riconosciuto, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.


 

Articolo 1, comma 273-275
(Estensione del principio di derivazione rafforzata)

 


273. All'articolo 83, comma 1, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di imputazione temporale di componenti negativi di reddito, ai fini della determinazione del reddito complessivo, a seguito della correzione di errori contabili, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti».

274. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti».

275. Le disposizioni di cui ai commi 273 e 274 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73.


 

 

I commi 273-275 prevedono che l’estensione del criterio di cd. “derivazione rafforzata” alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applichi ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.

Le norme in esame si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2022).

 

Le disposizioni modificano la disciplina (articolo 8 del decreto-legge n. 73 del 2022) che ha esteso il cd. principio di derivazione rafforzata alle micro imprese.

In particolare, l’articolo 8 - oggetto di modifica – ha previsto l’applicazione del cd. principio di derivazione rafforzata (secondo il quale la determinazione del reddito d’impresa a fini Ires è coerente con la rappresentazione contabile, in deroga alle norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) alle microimprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Ha esteso poi l’applicazione del criterio di derivazione rafforzata alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili, a condizione che non sia scaduto il termine per la dichiarazione integrativa. Per ulteriori informazioni si invia al dossier.

 

Per effetto delle modifiche in commento, si prevede che l’estensione del criterio di derivazione rafforzata alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applichi ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti, sussistendo gli altri presupposti di legge, sia con riferimento alle imposte sui redditi (comma 273) che all’Irap (comma 274).

Le norme introdotte si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2022), ai sensi del comma 275.


 

Articolo 1, comma 276
(Contabilità semplificata)

 


276. All'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di contabilità semplificata per le imprese minori, le parole: « non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività» sono sostituite dalle seguenti: « non abbiano superato l'ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività».


 

 

Il comma 276 amplia l’ambito operativo del regime di contabilità semplificata per imprese minori. Con le norme in esame le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

 

Le norme in particolare novellano l’articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 che contiene i requisiti dimensionali affinché le imprese ricadano nel cd. regime di contabilità semplificata, che comporta una semplificazione nella tenuta delle scritture previste dal codice civile e, dal punto di vista fiscale, specifiche modalità di determinazione del reddito imponibile. A tali soggetti si applica il sistema di scaglioni e aliquote Irpef.

Ai sensi del previgente articolo 18 rientrano in tale regime le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali, con ricavi inferiori a 400.000 euro (per prestazioni di servizi) o 700.000 euro (per cessione di beni). L’imponibile è determinato sul principio di cassa “impuro” (perché ad esempio rimane necessario l’ammortamento dei beni strumentali – anziché la sua deduzione integrale nell’esercizio entro il quale il costo viene sostenuto – e la deduzione degli accantonamenti di quiescenza e previdenza per il personale dipendente).

Con le modifiche in commento, si elevano le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata; esse sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Al di sopra di specifiche soglie di fatturato, ovvero per le imprese con alcune forme giuridiche, nonché per scelta del contribuente, l’ordinamento prescrive la cd. contabilità ordinaria, a cui si applica di norma il sistema di scaglioni e aliquote Irpef. Qualora l’impresa rientri tra i soggetti individuati dall’art. 73 TUIR, principalmente società di capitali ed enti non residenti si applica l’imposta sui redditi di impresa, Ires, con aliquota proporzionale e unica al 24 per cento (salvo l’applicazione di addizionali previste dalla legge per specifiche categorie di imprese).


 

Articolo 1, comma 277
(Bonus mobili)

 


277. All'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di detrazioni fiscali collegate agli interventi di ristrutturazione edilizia, le parole: « e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, a 8.000 euro per l'anno 2023 e a 5.000 euro per l'anno 2024».


 

 

Il comma 277 incrementa l’importo per il 2023 della detrazione prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

 

La lettera b), numero 2, del comma 37 della legge di bilancio 2022 sostituisce integralmente il comma 2 dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, che disciplina le norme che definiscono la detrazione Irpef prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. In particolare, la disposizione prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia (elencati all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione richiamata, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 ed a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (rispetto al precedente limite di 16.000 euro).

La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

 

La norma incrementa a 8.000 euro per l’anno 2023 la misura della detrazione (lasciando a 5.000 euro l’importo previsto per l’anno 2024).


 

Articolo 1, commi 278-280
(Rifinanziamento e modifiche del fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici
di Taranto del gruppo Ilva)

 


278. La dotazione del fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

279. All'articolo 77, comma 2-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda» sono sostituite dalle seguenti: « stabilita con sentenza definitiva di risarcimento dei danni di cui al comma 2-ter o con provvedimento di insinuazione del credito allo stato passivo della procedura concorsuale».

280. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2022, recante le condizioni e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: « fisiche o giuridiche,» sono inserite le seguenti: « entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto,»;

b) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato;

c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Art. 10. - (Autocertificazione dei requisiti e controlli) - 1. I beneficiari sono tenuti ad allegare all'istanza di indennizzo di cui all'articolo 6, comma 2, un'autocertificazione che attesti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1.

2. Il Ministero, anche avvalendosi della commissione tecnica di cui all'articolo 9, comma 2, può verificare, successivamente all'erogazione del contributo, la sussistenza delle condizioni poste alla base della richiesta di indennizzo.

3. Qualora il Ministero accerti la falsità dell'autocertificazione di cui al comma 1, oltre alla revoca dell'indennizzo ai sensi dell'articolo 12, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 495 del codice penale».


 

 

L’articolo 1, comma 278 incrementa di 3,5 milioni di euro nel 2023 e di 4,5 milioni di euro dal 2024 la dotazione del fondo istituito dal decreto legge n. 73 del 2021 a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA. Il comma 279, fermo restando il limite massimo dell'indennizzo paria a 30.000 euro per unità abitativa, elimina l'ulteriore limitazione attualmente stabilita per legge e pari al 20 per cento del valore dell’immobile.

Il comma 280 reca, infine, le seguenti modifiche al D.M. 23 settembre 2022 con il quale è stata data adottata la disciplina attuativa del fondo: viene fissato al 29 maggio 2023 il termine la trasmissione delle istanze dei beneficiari, persone fisiche o giuridiche, al Ministero; viene eliminato il limite per cui ciascuna persona, fisica o giuridica, può presentare richiesta per un solo immobile di proprietà; viene richiesta la presentazione, unitamente all'istanza di un’autocertificazione con la quale si attesti che sono soddisfatte le condizioni a cui è subordinato il riconoscimento dell’indennizzo e vengono previste sanzioni in caso di autodichiarazione falsa.

 

Il comma 278 incrementa la dotazione del fondo di cui al comma 2-bis dell’articolo 77 del decreto legge n. 73 del 2021 di 3,5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

Il citato comma 2-bis ha istituito nello stato di previsione del MIMIT un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, per il riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa delle dotazioni previste, per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA.

Il successivo comma 2-ter riconosce il diritto di accesso al fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie del medesimo, ai proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a carico di ILVA S.p.A., con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subìto dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.

 

In merito, la terza sezione civile della Corte di cassazione ha confermato nella sentenza n. 18810 del 2021, respingendo il ricorso del gruppo ILVA, la legittimità delle sentenze del Tribunale di Taranto del 2014 (sentenza n. 708 del 6 marzo 2014) e della Corte d'Appello Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto del 2018 (sentenza n. 45 del 31 gennaio 2018) , che avevano riconosciuto il diritto al risarcimento per il "ridotto godimento dei propri immobili" determinato dalle emissioni inquinanti del gruppo ILVA S.p.A. di Taranto. La Corte di cassazione sottolinea che “…la giurisprudenza di questa Corte ha già più volte riconosciuto che la compressione o la limitazione del diritto di proprietà o altro diritto reale, che siano causate dall'altrui fatto dannoso, sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (cosiddetto danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa (lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio (v., da ultimo, Cass. 17/12/2019, n. 33439; v. anche Cass. 26/09/2018, n. 22824; sulla risarcibilità dei danni conseguenti al ridotto godimento dell'immobile, v. già Cass. 27/07/1988, n. 4779; Cass. 29/11/2005, n. 25921, nella quale, diversamente da quanto argomentato dalla ricorrente in memoria, non si fa solo riferimento ai danni, derivanti in quel caso da vizi dell'opera appaltata, "riconducibili alla necessità di procedere ad interventi finalizzati alla eliminazione dei vizi dell'opera appaltata", ma anche a quelli conseguenti alla "ridotta utilizzazione dell'appartamento a seguito della ingiustificata protrazione dei lavori da eseguire all'interno dell'immobile rispetto ai termini contrattualmente previsti”.

Per approfondimenti sull’intera vicenda dell’ILVA si rinvia alla ricostruzione fornita con l’informativa resa, al Senato e alla Camera, da parte del Ministro dello sviluppo economico in data 7 novembre 2019.

 

Il comma 279 dell'articolo 1 modifica il comma 2-quater dell'articolo 77 del decreto legge 25 maggio 2021 eliminando uno dei due limiti massimi dell'indennizzo ivi previsto, pari al a del 20 per cento del valore di mercato dell’immobile danneggiato al momento della domanda. Pertanto, fermo restando il limite massimo di 30.000 euro per unità abitativa, l'indennizzo è riconosciuto nella misura stabilita con sentenza definitiva di risarcimento dei danni o con provvedimento di insinuazione del credito allo stato passivo della procedura concorsuale.

 

Il comma 280 modifica il D.M. 23 settembre 2022 con il quale è stata data attuazione alla disciplina del fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dell'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA.

In particolare, viene previsto che il fondo operi tramite istanza d’indennizzo presentata dai beneficiari, persone fisiche o giuridiche, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto al Ministero. Viene eliminato il limite per cui ciascuna persona, fisica o giuridica, può presentare richiesta per un solo immobile di proprietà.

Viene, infine, sostituito il contenuto dell'articolo 10 del decreto che reca norma in materia di monitoraggio, ispezioni e controlli, e nel testo vigente consente al MIMIT, in ogni fase del procedimento, di effettuare monitoraggi, controlli e ispezioni, anche a campione, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni poste alla base della richiesta di indennizzo.

Tale previsione è sostituita introducendo un'autocertificazione dei requisiti, per cui i beneficiari sono tenuti ad allegare all’istanza di indennizzo, un’autocertificazione che attesti la sussistenza delle condizioni di accesso alla procedura di indennizzo. Il MIMIT, anche avvalendosi della commissione tecnica che valuta le istanze, può verificare, successivamente all’erogazione del contributo, la sussistenza delle condizioni poste alla base della richiesta di indennizzo e qualora accerti la falsità dell’autocertificazione, oltre alla revoca dell’indennizzo, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 495 del codice penale, che prevede la reclusione da uno a sei anni per chiunque dichiari o attesti falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona.


 

Articolo 1, comma 281
(Esonero parziale dei contributi previdenziali
a carico dei lavoratori dipendenti)

 


281. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.


 

 

Il comma 281 reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per il 2022.

Tale esonero è pari al 2 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

 

In entrambi i casi la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità, e i suddetti limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre[17].

Inoltre, tenuto conto dell'eccezionalità di tale misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche[18].

L’esonero in questione, come anticipato, è stato introdotto dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 121, L. 234/2021) nella misura dello 0,8 per cento sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad eccezione di quelli domestici, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, a condizione che la predetta retribuzione imponibile non eccedesse l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Successivamente la suddetta percentuale dello 0,8 è stata elevata a 2 punti percentuali (art. 20 del D.L. 115/2022) per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 nei confronti dei medesimi lavoratori e alle stesse condizioni retributive.

 

Gli oneri conseguenti per la finanza pubblica sono stimati in 3.899 milioni di euro per il 2023 e in 869 milioni di euro per il 2024, ovvero, in termini di indebitamento netto, in 4.633 milioni di euro nel 2023 e in 135 milioni di euro nel 2024.


 

Articolo 1, comma 282
(Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo)

 


282. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, le risorse di cui al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025.


 

 

Il comma 282 stanzia delle risorse – pari a 60 milioni di euro per il 2023, 6 milioni di euro per il 2024 e 8 milioni di euro per il 2025- ai fini dell’introduzione di un'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo.

 

Tali risorse sono volte a concorrere all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, della legge di delega in materia di spettacolo n. 106 del 2022, il quale reca una delega al Governo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità, compresa quella strutturale di discontinuità in oggetto, in favore dei lavoratori a tempo determinato, dipendenti o autonomi, che prestino attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli nonché in favore dei lavoratori discontinui, dipendenti o autonomi, che prestino, nel settore dello spettacolo, altre attività a tempo determinato (da individuarsi con apposito decreto ministeriale).

 

Per la suddetta finalità il presente comma incrementa di 60 milioni di euro per il 2023, di 6 milioni per il 2024 e di 8 milioni per il 2025 le risorse del Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET (di cui all’art. 1, co. 352, della L. 234/2021), istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura proprio al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei suddetti lavoratori dello spettacolo in ragione del carattere strutturalmente discontinuo delle loro prestazioni lavorative.

La dotazione di tale fondo è pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Sul punto, si ricorda che, limitatamente al 2022, tale dotazione è stata azzerata dall’art. 8, co. 4-bis, del D.L. 4/2022 che ha destinato le relative risorse, per il medesimo anno 2022, ad un fondo di parte corrente (già istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura) volto a sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo in relazione alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

 


 

Articolo 1, commi 283-285
(Disposizioni in materia di pensione anticipata)

 


283. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« Art. 14.1. - (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile) - 1. In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita "pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7 del presente articolo.

3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023.

5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:

a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;

b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;

c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;

d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1, per il personale del comparto scuola e AFAM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il relativo personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.

8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), dell'articolo 27, comma 5, lettera f), e dell'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e del Corpo di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale del Corpo della Guardia di finanza».

284. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1, le parole: « di cui all'articolo 14, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 14.1»;

b) all'articolo 23, comma 1, le parole: « di cui all'articolo 14, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 14.1,».

285. I commi 89 e 90 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono abrogati.


 

 

Il comma 283 introduce, in via sperimentale per il 2023, un'ulteriore fattispecie - denominata pensione anticipata flessibile - di diritto al trattamento pensionistico anticipato, la quale si aggiunge - come possibilità alternativa - alle ipotesi in cui, nella disciplina vigente, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata. Il diritto al trattamento in base alla fattispecie in esame si consegue al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni (cosiddetta quota 103). La fattispecie è introdotta per i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, ai lavoratori autonomi e parasubordinati; sono esclusi dall'ambito i soggetti di cui al capoverso 10 del presente comma 283. Per il trattamento riconosciuto in base alla fattispecie in esame sono previste disposizioni specifiche sui criteri di calcolo (capoverso 1), sui termini dilatori per la decorrenza della prestazione (capoversi 2 e da 4 a 7) e sui limiti di cumulo con redditi da lavoro (capoverso 3). Il successivo comma 284 specifica che i trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato in base alla fattispecie di cui al comma 283 decorrono dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base ad altri istituti.

Il comma 285 abroga la disciplina istitutiva di un fondo destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori aventi almeno 62 anni di età e dipendenti da piccole e medie imprese in crisi.

 

Come accennato, la novella di cui al comma 283 introduce[19], in via sperimentale per il 2023, un'ulteriore fattispecie - denominata pensione anticipata flessibile - di diritto al trattamento pensionistico anticipato, la quale si aggiunge - come possibilità alternativa - alle fattispecie per le quali, nella disciplina vigente, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata. I soggetti che, in base alla nuova fattispecie transitoria, conseguono il diritto entro il 31 dicembre 2023 possono presentare la domanda per il relativo trattamento anche successivamente, ferma restando l'applicazione delle norme previste dalla novella in esame (capoverso 1 del citato comma 283).

La nuova fattispecie è introdotta per i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, ai lavoratori autonomi e parasubordinati; sono esclusi dall'applicazione (capoverso 10) il personale militare delle Forze armate (ivi compreso il personale il personale della Guardia di finanza), il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (ivi compreso il Corpo di polizia penitenziaria), il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il diritto al trattamento in base alla fattispecie in esame si consegue al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni (cosiddetta quota 103). Al fine del conseguimento del requisito contributivo, i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche summenzionate sono cumulabili secondo la disciplina richiamata che consente il cumulo gratuito delle contribuzioni pensionistiche (capoverso 2)[20]; resta fermo, come nella suddetta disciplina richiamata, che il cumulo è consentito solo per periodi assicurativi non coincidenti e che esso è subordinato alla condizione che il soggetto non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto[21]. Resta implicitamente fermo che, per i soggetti la cui pensione sia interamente determinata secondo il sistema contributivo, il cumulo (sempre di periodi assicurativi non coincidenti) è disciplinato dall'articolo 1 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, e successive modificazioni.

Per il trattamento riconosciuto in base alla nuova fattispecie sono previste disposizioni specifiche sui criteri di calcolo, sui termini dilatori per la decorrenza della prestazione e sui limiti di cumulo con redditi da lavoro. Sono in ogni caso fatte salve le normative che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento (capoverso 8)[22] - fermo restando che, come detto, la fattispecie sperimentale ha carattere aggiuntivo rispetto alle altre fattispecie di riconoscimento del diritto alla pensione anticipata (per ciascuna delle quali resta applicabile la rispettiva disciplina) -.

Come disposizione specifica sui criteri di calcolo, si prevede (capoverso 1) che il trattamento conseguito in base alla fattispecie sperimentale sia riconosciuto, in una prima fase, nel rispetto di un limite massimo mensile di importo, pari al quintuplo del valore lordo mensile del trattamento minimo previsto - tempo per tempo - nel regime generale INPS[23]; la successiva liquidazione in base agli ordinari criteri di calcolo ha luogo a decorrere dal mese in cui si avrebbe diritto al trattamento in base alla disciplina della pensione di vecchiaia - quindi, dal mese successivo al compimento di 67 anni (salvi casi specifici) -.

Il trattamento liquidato in base alla fattispecie sperimentale, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione parziale di quelli da lavoro autonomo occasionale[24]; questi ultimi sono cumulabili nel limite di 5.000 euro lordi annui, limite che corrisponde - per i redditi da lavoro autonomo occasionale - a quello di esclusione[25] dalla contribuzione pensionistica.

I termini dilatori per la decorrenza del trattamento riconosciuto in base alla fattispecie sperimentale sono i seguenti (capoversi 2 e da 4 a 6) - per i dipendenti del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato, cfr. infra -:

-         i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 hanno diritto al trattamento a decorrere dal 1° aprile 2023, ovvero, se dipendenti pubblici[26], dal 1° agosto 2023, con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi;

-         i soggetti che maturino i requisiti successivamente al 31 dicembre 2022 conseguono il diritto al trattamento a decorrere dal quarto mese successivo a quello di maturazione dei requisiti, ovvero, se dipendenti pubblici, dal settimo mese successivo - e in ogni caso non prima della suddetta data del 1° agosto 2023 -, con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi.

Ai dipendenti pubblici si applicano i termini temporali ad essi relativi anche qualora siano o siano stati iscritti presso più di una gestione pensionistica (capoverso 2).

Per i dipendenti del comparto scuola e AFAM[27] a tempo indeterminato il trattamento in esame decorre dal primo giorno dell'anno scolastico o accademico avente inizio nel 2023, a condizione che la domanda di cessazione dal servizio sia presentata entro il 28 febbraio 2023[28] (capoverso 7).

Per i dipendenti pubblici il possesso dei requisiti per l'accesso al pensionamento in base alla fattispecie sperimentale in esame non costituisce motivo di collocamento a riposo di ufficio, pur in caso di compimento del limite anagrafico per tale collocamento (lettera d) del capoverso 6[29]); la norma garantisce dunque al soggetto la possibilità di rimanere in servizio oltre tale limite, fermo restando il successivo collocamento a riposo di ufficio in caso di conseguimento dei requisiti posti da altre fattispecie di riconoscimento del pensionamento anticipato ovvero fino al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (pari in genere, come detto, a 67 anni).

Il capoverso 9 del presente comma 283 esclude che i requisiti posti per la fattispecie sperimentale in esame possono essere considerati ai fini dell'applicazione ai lavoratori: degli accordi cosiddetti di isopensione - di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della L. 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni; degli istituti di assegno straordinario previsti dai fondi di solidarietà bilaterali - di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b), e all'articolo 27, comma 5, lettera f), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 -, ferma restando, ai sensi della novella di cui al successivo comma 284[30], la possibilità che la regolamentazione del fondo preveda uno specifica forma di assegno straordinario con riferimento ai requisiti di cui alla fattispecie sperimentale; dell'indennità di prepensionamento nell'ambito dei contratti di espansione, disciplinata dall'articolo 41, comma 5-bis, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni.

Riguardo al capoverso 10, cfr. supra.

La summenzionata novella[31] di cui al comma 284 specifica altresì che i termini temporali per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato in base alla fattispecie sperimentale di cui al comma 283 decorrono solo con riferimento alla data in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata di cui all'articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni[32].

Il successivo comma 285 abroga la disciplina[33] istitutiva di un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2022 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori aventi almeno 62 anni di età e dipendenti da piccole e medie imprese in crisi (si ricorda che il decreto ministeriale attuativo di tale normativa non è stato emanato).

 

 


 

Articolo 1, commi 286 e 287
(Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa)

 


286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

287. Le modalità di attuazione del comma 286 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

I commi 286 e 287 prevedono la facoltà, per il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato posti dalla disciplina transitoria - di cui al precedente comma 283 - relativa alla cosiddetta quota 103, di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito. Si demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2023) della presente legge, la definizione delle modalità attuative della norma in esame.

 

La norma specifica che la decorrenza degli effetti dell'esercizio della facoltà è in ogni caso successiva alla data del medesimo esercizio ed esclude che la decorrenza in oggetto possa essere anteriore alla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente. A quest'ultimo riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire se si faccia riferimento al momento di maturazione dei requisiti per il pensionamento ovvero al momento in cui il trattamento pensionistico avrebbe avuto decorrenza (dopo il decorso dei termini dilatori, previsti da alcune discipline pensionistiche, tra le quali quella - posta dalla novella di cui al citato comma 283 - sulla suddetta quota 103).

La norma in oggetto - che, come detto, demanda le relative modalità attuative ad un decreto ministeriale - non specifica se l'opzione possa essere revocata.


 

Articolo 1, commi 288-291
(Ape sociale)

 


288. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023».

289. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2023.

290. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2023.

291. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 64 milioni di euro per l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 235 milioni di euro per l'anno 2025, di 175 milioni di euro per l'anno 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 8 milioni di euro per l'anno 2028.


 

 

L’articolo 1, ai commi 288-291, novella la disciplina dell’APE sociale – consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni – prorogandone l’applicazione in via sperimentale a tutto il 2023.

 

In dettaglio, il comma 288 dell’articolo 1 della legge di bilancio, con una modifica all’art. 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che istituisce l’APE sociale (cfr. infra il box a fine scheda) ne proroga l’applicazione di un anno, fino al 31 dicembre 2023.

 

Inoltre, al comma 289 dell’articolo 1, viene confermata anche per il 2023 la possibilità per gli appartenenti alle categorie professionali individuate all’allegato 2, annesso alla legge di bilancio 2022[34], ulteriori rispetto a quelle già individuate dall’elenco di cui all’allegato C) alla l. 232/2016, di accedere all’Ape sociale qualora svolgano tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni (32 nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta).

 

Il comma 290 dell’articolo 1 dispone l’applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (che semplifica la procedura per l'accesso all’APE sociale), anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2023.

 

Pertanto, devono ritenersi conseguentemente adeguati i termini e le scadenze attualmente previsti, per cui i soggetti che ne hanno i requisiti possono presentare domanda per il loro riconoscimento dell’APE sociale entro il 31 marzo 2023, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2023. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2021) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate.

 

Il richiamato comma 165 stabilisce per i soggetti che si trovavano nelle condizioni per la fruizione dell’istituto nel corso dell'anno 2018 un termine di presentazione della domanda entro il 31 marzo 2018, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2018. Ai sensi del terzo periodo, restava comunque fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018 venissero prese in considerazione esclusivamente se all'esito dello specifico monitoraggio e ordinamento delle domande per l’accesso all’istituto e l’eventuale clausola di salvaguardia residuavano le necessarie risorse finanziarie.

 

Infine, il comma 291 dell’articolo 1 incrementa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che finanzia il beneficio in esame, di 64 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l’anno 2027 e 8 milioni di euro per l’anno 2028.

 

La relazione tecnica allegata alla legge di bilancio stima in 20.000 soggetti i lavoratori che accederanno all’Ape sociale in virtù della proroga disposta per il 2023.

 

 

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della L. 232/2016 ha introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2021 - termine da ultimo prorogato dalla Legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 91-93, L. 234/2021) - l'istituto dell'APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Successivamente, l'articolo 1, commi 162-167, della L. 205/2017, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dell'indennità.

In base a quanto disposto dai richiamati commi da 179 a 186 della L. 232/2016 (come modificati sostanzialmente dalla L. 205/2017) possono accedere all'APE sociale i soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni, che non siano già titolari di pensione diretta e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

- soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (avvenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della L. 604/1966 e successive modificazioni) che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e abbiano concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione si configura anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;

- soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (ai sensi dell'articolo 3, c. 3, della L. 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

- soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

- lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" (indicate negli appositi Allegati[35]) da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. Si segnala che con L. 234/2021, è stato stabilito che per gli operai edili[36], per i ceramisti[37] e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta[38] il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni (anziché 36 anni);

È stata inoltre semplificata la procedura per l'accesso all'indennità per tali attività, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 88/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio.

Inoltre:

§  per quanto riguarda le donne, è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna);

§  per quanto concerne l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, si è assunto come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all'anno di contribuzione, previsto dalla normativa vigente;

L'erogazione dell'APE sociale è esclusa nei seguenti casi:

§  mancata cessazione dell'attività lavorativa;

§  titolarità di un trattamento pensionistico diretto;

§  soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;

§  soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI);

§  soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale;

§  raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.

L'indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro annui e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro 4.800 annui.

L'indennità, erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno, è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non soggetto a rivalutazione, e non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro.

Per i dipendenti pubblici che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'APE sociale si prevede che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio (comunque denominate) iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia.

 


 

Articolo 1, comma 292
(Opzione donna)

 


292. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli»;

b) al comma 2, le parole: « di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1 e 1-bis »;

c) al comma 3, le parole: « 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2023».


 

 

L’articolo 1, comma 292 estende la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato denominato “Opzione donna” a favore delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, un’età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso di particolari requisiti. Nel caso di lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, il requisito anagrafico è ridotto a cinquantotto anni.

 

L’articolo 1, al comma 292, della legge di bilancio, modificando l’articolo 16 del D.L. n. 4/2019 (“opzione donna”) e inserendovi il comma 1-bis, consente l’accesso anticipato al trattamento pensionistico, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, abbiano un’età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

§  assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave[39], ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

§  abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile);

§  siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296[40]. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

Resta fermo che le lavoratrici che già entro il 31 dicembre 2021 abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno trentacinque anni e un’età di almeno 58 anni per le lavoratrici dipendenti o 59 anni nel caso di lavoratrici autonome possano comunque accedere al trattamento pensionistico anticipato “opzione donna”, ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del D.L. n. 16/2019, non modificato dalle norme in esame.

 

Come indicato nella Relazione illustrativa alla legge di bilancio, viene confermato il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12 del D.L. n. 78/2010 (richiamato dall’articolo 16 del D.L. n. 4/2019), che comporta il conseguimento al diritto al trattamento pensionistico trascorsi un numero di mesi dalla data di maturazione dei requisiti pari a diciotto per le lavoratrici autonome e dodici per le lavoratrici dipendenti.

 

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 59, comma 9 della legge n. 449/1997, richiamato dall’articolo 16 del D.L. n. 4/2019, in forza del quale, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico da parte delle lavoratrici dei comparti scuola e AFAM, la cessazione dal servizio e la decorrenza del relativo trattamento pensionistico hanno effetto dalla data di inizio del nuovo anno scolastico o accademico.

 

In sede di prima applicazione, per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato, la domanda di cessazione del servizio può essere presentata entro il 28 febbraio 2023, con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

 

 

L'articolo 1, comma 9, della L. 243/2004 ha introdotto una misura sperimentale (cd. opzione donna) che prevede la possibilità per le lavoratrici che hanno maturato 35 anni di contributi e 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti o 58 anni per le lavoratrici autonome (requisito anagrafico per il quale era inizialmente previsto l'adeguamento all'aumento della speranza di vita), di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale.

Tale opzione, per anni poco utilizzata, è stata esercitata invece in maniera più consistente dopo la riforma pensionistica realizzata dal D.L. 201/2011 (cd. Riforma Fornero), che ha notevolmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico, consentendo alle lavoratrici di anticipare di parecchi anni l'uscita dal lavoro, sia pur con una riduzione dell'importo della pensione. La riforma Fornero ha confermato la possibilità di accedere ad un pensionamento anticipato avvalendosi dell'opzione donna, a condizione che le lavoratrici maturassero i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2015.

L'articolo 1, commi 222 e 223, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha ulteriormente esteso la possibilità di accedere alla cd. opzione donna alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti (di cui all'art. 1, c. 9, della L. 243/2004) a causa degli incrementi determinati dall'adeguamento dei medesimi all'aumento della speranza di vita (di cui all'art. 12 del D.L. 78/2010).

Successivamente, l'articolo 16 del D.L. 4/2019 ha esteso la possibilità di ricorrere all'opzione donna alle lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 2018 (in luogo del 31 dicembre 2015), disponendo al contempo che a tale trattamento si applichino le decorrenze (cd. finestre) pari, rispettivamente, a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome, mentre i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita.

Il suddetto termine è stato poi prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 336, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) e, da ultimo, al 31 dicembre 2021, dall’articolo 1, comma 94, della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

 


 

Articolo 1, comma 293
(Benefici economici per soggetti esposti all’amianto)

 


293. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 356, dopo le parole: « 15 per cento» sono inserite le seguenti: «, elevata al 17 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023,»;

b) al comma 357, dopo le parole: « pari ad euro 10.000» sono inserite le seguenti: «, elevato a euro 15.000 a decorrere dal 1° gennaio 2023,».


 

 

Il comma 293 incrementa, dal 1° gennaio 2023, l’importo di talune prestazioni aggiuntive erogate dall’INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell'amianto, ai soggetti che hanno contratto determinate patologie in seguito all’esposizione all’amianto.

 

Nel dettaglio, dal 1° gennaio 2023:

§  viene elevata di 2 punti - dal 15 al 17 per cento - la misura percentuale, calcolata sulla rendita già in godimento, della prestazione aggiuntiva erogata dall’INAIL ai soggetti (o ai superstiti) già titolari di una rendita riconosciuta dallo stesso Istituto (o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo) per una patologia asbesto correlata (lett. a)). Resta fermo che la suddetta prestazione aggiuntiva è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento;

La suddetta percentuale del 15% è attualmente riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall’art. 1, co. 356, della L. 178/2020

§  viene aumentato da 10.000 a 15.000 euro l’importo della prestazione una tantum che l’INAIL eroga, per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale (lett. b)).

Come disposto dall’art. 1, co. 357, della L. 178/2020, si tratta di una prestazione di importo fisso da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso, da presentarsi, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data dell'accertamento della malattia.

 


 

Articolo 1, commi 294-300
(Esoneri contributivi per assunzioni di determinati soggetti e proroga decontribuzione per imprenditori agricoli)

 


294. Al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

295. L'esonero di cui al comma 294 è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

296. L'esonero di cui ai commi 294 e 295 è alternativo all'esonero di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

297. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 10 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020è elevato a 8.000 euro.

298. Al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 16 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro.

299. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 294, 297 e 298 del presente articolo è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

300. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « e il 31 dicembre 2023».


 

 

I commi da 294 a 300 recano disposizioni in merito all’introduzione o alla proroga degli esoneri contributivi riconosciuti, previa autorizzazione della Commissione europea, ai datori di lavoro privati[41] per le assunzioni, effettuate nel 2023, di determinati soggetti e ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quarant'anni per la promozione dell’imprenditoria in agricoltura.

In primo luogo, in alternativa all’esonero previsto dalla normativa vigente per l’assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza, viene introdotto un nuovo esonero contributivo totale per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato (ad esclusione di quelli domestici) effettuate nel 2023. Tale esonero si applica anche alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Vengono altresì estesi anche alle assunzioni effettuate nel 2023 gli esoneri per le assunzioni di donne svantaggiate e di giovani al di sotto di 36 anni e viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della decontribuzione prevista dalla normativa vigente.

 

Esonero contributivo per assunzioni effettuate nel 2023 (commi 294, 295, 296 e 299)

Il comma 294 riconosce ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a loro carico - con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche[42].

Tale esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea (comma 299); esso è riconosciuto:

§  per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;

§  in alternativa all’esonero previsto dall’articolo 8 del D.L. 4/2019 per l’assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza (comma 296).

 

Il richiamato art. 8 del D.L. 4/2019, istitutivo del Rdc, ha previsto, a favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo determinato, indeterminato o di apprendistato percettori del reddito di cittadinanza, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel limite dell'importo mensile del Reddito di Cittadinanza percepito dal lavoratore e, comunque, non superiore a 780 euro mensili.
La durata dell'esonero è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute del reddito di cittadinanza e, comunque, non inferiore a cinque mesi; nel caso il beneficio del Rdc sia stato rinnovato, la durata dell'esonero è pari a cinque mensilità. Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono conseguire un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato.
Qualora l'assunzione consegua ad un percorso formativo, svolto a cura di un ente accreditato, la misura dell'incentivo è riconosciuta per metà al datore di lavoro e per metà all'ente di formazione. In tal caso, la durata minima dell'incentivo è pari a sei, anziché cinque, mensilità. Se l'assunzione ha luogo con la mediazione di un'agenziale per il lavoro, il 20 per cento dell'incentivo è decurtato al datore di lavoro e riconosciuto alla medesima agenzia.

 

Il comma 295 prevede che l’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel medesimo arco temporale.

La Relazione tecnica allegata al disegno di legge ipotizza l’assunzione di 30.000 percettori di Rdc con un onere medio per esonero contributivo al lordo fiscale pari a 4.000 euro. La RT allegata all’emendamento approvato dalla Camera, che ha elevato da 6.000 a 8.000 euro il limite massimo di importo per l’esonero in oggetto, stima che il 5 per cento dei predetti 30.000 soggetti interessati ecceda il precedente limite di 6.000 euro e per l’importo di 1.000 euro.

Gli effetti per la finanza pubblica (al netto degli effetti fiscali) si stimano dunque negativi per 61,5 milioni di euro nel 2023 e 37,9 milioni di euro nel 2024. Nel 2025 si ipotizzano effetti positivi per 14,4 milioni di euro e per il 2026 un saldo negativo per 10,3 milioni di euro.

 

Esonero contributivo per assunzioni di giovani al di sotto di 36 anni (commi 297 e 299)

Il comma 297 estende alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, effettuate nel corso del 2023, l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022 dall’articolo 1, comma 10, della L. 178/2020, che a tal fine aveva modificato in via transitoria la normativa a regime vigente per il medesimo esonero dettata dall’articolo 1, commi da 100 a 107 e da 113 a 115, della L. 205/2017.

Sulla base di quanto detto, l’esonero in questione, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea (comma 299), è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel 2023 e relative a soggetti che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età, in luogo del trentesimo anno richiesto dalla normativa a regime, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa[43]:

§  nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, in luogo dei valori previsti a regime, pari, rispettivamente, al 50 per cento ed a 3.000 euro su base annua;

§  per un periodo massimo di 36 mesi, come previsto a regime, elevato però in via transitoria a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;

§  ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa (in luogo dei 6 richiesti dalla normativa a regime), a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva (nella normativa a regime non è richiesta invece la medesima qualifica).

L’esonero totale dal versamento dei contributi non si applica:

§  ai rapporti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico[44];

§  alle prosecuzioni di contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato;

§  alle assunzioni, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (per un determinato minimo di ore) o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione per le quali già opera a regime l’esonero del 100 per cento previsto dall’articolo 1, comma 108 della legge n. 205/2017.

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge ipotizza una platea complessiva di potenziali beneficiari per il 2023 pari a 200.000 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e a 78.000 apprendisti. In conseguenza della modifica apportata in sede referente, che ha elevato da 6.000 a 8.000 euro il limite massimo di importo per l’esonero in oggetto, si stimano maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 352,8 milioni di euro nel 2023, 733,6 milioni di euro nel 2024, 625,5 milioni di euro nel 2025, 371,2 milioni di euro nel 2026, 8,2 milioni di euro nel 2027, 63,1 milioni di euro nel 2028, 13 milioni di euro nel 2029 e 0,7 milioni di euro nel 2030.

 

Esonero contributivo per promuovere l’occupazione femminile (commi 298 e 299)

Il comma 298 estende alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate nel corso del 2023, l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni delle medesime donne effettuate nel biennio 2021-2022 dall’articolo 1, comma 16, della L. 178/2020 per le medesime assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022[45], che a tal fine aveva modificato in via transitoria la normativa a regime vigente per il medesimo esonero dettata dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della L. 92/2012.

Con riferimento all’esonero oggetto dell’estensione temporale in commento, si ricorda che la Circ. INPS n. 32 del 2021 specifica che esso spetta per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Sulla base di quanto detto, l’esonero in questione, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea (comma 299), è riconosciuto nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro (in luogo del 50 per cento previsto dalla normativa a regime) e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua (in luogo dei 6.000 euro previsti dalla precedente disciplina transitoria per gli anni 2021-2022), per la durata di dodici mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, per le assunzioni effettuate nel 2023 di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

§  donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;

§  donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

Ai fini del rispetto del requisito, è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea in data 16 settembre 2014 e successivamente modificata con decisione della medesima Commissione C (2016) final del 23 settembre 2016. Si ricorda che non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza nelle aree svantaggiate appositamente previste nella suddetta Carta e che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate.

§  donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi[46];

§  donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

 

La Relazione tecnica allegata al ddl di bilancio ipotizza una platea complessiva di potenziali beneficiari per il 2023 pari a 80.000 lavoratrici. In conseguenza della modifica apportata in sede referente, che ha elevato da 6.000 a 8.000 euro il limite massimo di importo per l’esonero in oggetto, gli oneri per la finanza pubblica sono stimati in 68,8 milioni di euro nel 2023, 93,8 milioni di euro nel 2024. Nel 2025 sono previsti effetti positivi per 17,5 milioni di euro; nel 2026, 2027 e 2028 effetti nuovamente negativi rispettivamente per 12,7 milioni di euro, 2,7 milioni di euro e 0,1 milioni di euro.

 

Decontribuzione giovani imprenditori agricoli (comma 300)

Il comma 300, infine, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale entro cui effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del d.lgs. 99/2004[47], con età inferiore a quarant'anni.

La disposizione modifica a tal fine l'articolo l, comma 503, della L.  160/2019 il quale specifica altresì che l’esonero in oggetto non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

 

La Relazione tecnica allegata al ddl di bilancio ipotizza una platea complessiva di 10.000 nuovi iscritti e stima effetti di finanza pubblica negativi per 9 milioni di euro nel 2023, 27,9 milioni di euro nel 2024, 15,7 milioni di euro nel 2025, nonché effetti positivi per 1 milione di euro nel 2026 e oneri per 1 milione di euro nel 2027.


 

Articolo 1, comma 301
(Sostegno imprenditoria giovanile e femminile)

 

301. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2023.

 

 

Il comma 301 stanzia 20 milioni di euro, per l’anno 2023, per le misure inerenti lo sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale.

 

Nel dettaglio, la disposizione in esame dispone lo stanziamento di 20 milioni di euro per l’anno 2023 a sostegno dell’imprenditoria giovanile e femminile di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo n. 185 del 2000.

 

Si ricorda, in proposito, che il decreto legislativo n. 185 del 2000 recante incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, prevede al Capo III (art. 9- 10 quater) diverse misure di sostegno allo sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale.

 

Con riferimento alla finalità perseguita dalla disposizione in commento, si ricorda che negli ultimi anni sono state adottate diverse iniziative normative volte a sostenere i giovani e le donne che operano nel settore agricolo. Tali iniziative hanno riguardato, in particolare, l’erogazione di mutui agevolati e l’istituzione, per l’imprenditoria femminile, di un Fondo rotativo. Al fine di incentivare la presenza giovanile e femminile nel settore agricolo, anche al fine di un ricambio generazionale, il legislatore italiano ha infatti approvato numerosi interventi in favore dei giovani e delle donne che operano nel settore agricolo. Le misure adottate sono state sia a carattere economico sia legate alla proprietà terriera o all’assegnazione di terreni.

Sotto il profilo dell’assegnazione dei terreni, il legislatore ha previsto l'assegnazione, a titolo gratuito, di una quota dei terreni agricoli a favore dei nuclei familiari con tre o più figli, uno dei quali nato negli anni 2019, 2020 e 2021, o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservino una quota del 30 per cento della società ai nuclei familiari prima richiamati. Inoltre, anche al fine del ripopolamento delle campagne, per l'acquisto della cosiddetta "prima casa", che deve essere ubicata in prossimità del terreno assegnato, i soggetti su descritti possono richiedere un mutuo fino a 200.000 euro, senza interessi. (art. 1, commi 654-656, L. n. 145 del 2018). La finalità del ricambio generazionale e favorire i giovani agricoltori è stata perseguita anche con l’introduzione di una disciplina relativa al regime giuridico di vendita dei terreni ISMEA (art. 1, comma 510, l. 160 del 2019), con un aggiornamento di quella relativa al diritto di prelazione (articolo 19-bis. D.L. n. 21 del 2022) e con una modifica alla procedura di assegnazione dei terreni demaniali (articolo 20, comma 2-bis, D. L.n. 50 del 2022).

Con riferimento alla previdenza agricola, il Parlamento ha approvato l'esonero dal versamento totale dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni effettuate nel corso del 2020, per un periodo massimo di 24 mesi (art. 1, comma 503, legge n. 160 del 2019);

Con riferimento allo sviluppo e al consolidamento delle aziende agricole il legislatore è intervenuto soprattutto con la concessione di mutui a tasso zero o agevolati. La concessione di mutui a tasso zero è stata prevista in favore di aziende agricole condotte da imprenditrici agricole, attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.  A tal fine, è stato istituito nello stato di previsione del MIPAAF un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 (articolo 1, commi 504-506, L. n. 160/2019) rifinanziato successivamente con ulteriori risorse (L. n. 234/2021, art. 1 co. 524). Tale misura è stata prevista anche per aziende agricole condotte dai giovani che subentrano nella gestione di altre aziende (articolo 43-quater del D.L. n. 76/2020)

Infine, si ricorda che il PNRR prevede il «Sistema di certificazione della parità di genere» (M5,C1, Investimento 1.3) il cui obiettivo è la definizione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre la differenza di genere.

 

 


 

Articolo 1, comma 302
(Incremento del Fondo danni catastrofali)

 


302. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 9,5 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di consentire l'avvio dell'operatività del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all'implementazione delle procedure finanziarie.


 

 

Il comma 302 dispone un incremento di 9,5 milioni di euro, per il 2023, della dotazione finanziaria del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità al fine di garantire l’avvio della operatività e della gestione del Fondo stesso.

 

Nel dettaglio, la disposizione in esame stabilisce un incremento di 9,5 milioni di euro, per il 2023, della dotazione finanziaria del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità istituito presso il Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, dall’articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022). Ciò al fine di garantire l’avvio dell’operatività del Fondo in esame e della sua gestione, compresi il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all’implementazione delle procedure finanziarie.

 

Si ricorda, in proposito, che i commi da 515 a 519 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2022  (legge n. 234 del 2021) hanno istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (ora Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) il suddetto “Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità”, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro nel 2022.

 


 

Articolo 1, comma 303
(Istituzione Fondo sulla biodiversità agricola)

 


303. Per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al supporto dell'Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con la dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023.


 

 

Il comma 303 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo - con una dotazione di 500.000 euro per l’anno 2023 -, al fine di realizzare interventi volti alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al supporto dell’Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale.

 

Nel dettaglio, la disposizione in esame, prevede, l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per l’anno 2023, al fine di realizzare interventi volti alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al supporto dell’Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale.

 

Con riferimento alla tutela della biodiversità agricola si ricorda la legge 1° dicembre 2015, n. 194, in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Il provvedimento definisce «risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario» il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e per l'agricoltura mentre sono classificate come  «risorse locali»  le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario, che: a) sono originarie di uno specifico territorio; b) pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, sono state introdotte da lungo tempo nell'attuale territorio di riferimento, naturalizzate e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento; c) pur essendo originarie di uno specifico territorio, sono attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti ovvero centri di conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi. A tal fine, sono stabiliti i princìpi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione. Tale sistema è costituito: a) dall'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (dove sono indicate tutte le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica. Esse sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico, non sono assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale ovvero ad altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione da parte degli agricoltori, compresi i brevetti di carattere industriale, e non possono essere oggetto, in ogni caso, di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali); b) dalla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma ex situ e dagli agricoltori e dagli allevatori custodi; c) dal Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per costituire un sistema di banche di dati interconnesse delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali individuate, caratterizzate e presenti nel territorio nazionale e per consentire la diffusione delle relative informazioni, consentendo il monitoraggio dello stato di conservazione; d) dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Il MASAF, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono chiamate ad individuare i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione ex situ delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali del proprio territorio. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267,Il 12 marzo 2018 è stata trasmessa al Parlamento la prima relazione sull'attività svolta dal citato Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, aggiornata al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 194 del 2015 (Doc. CCLX, n. 1). E' stata trasmessa poi, a luglio 2020, la seconda relazione relativa all'anno 2019 (DOC CCLX, n. 2) e, a maggio 2021, la terza relazione relativa all'anno 2020 (DOC. CCXXVI, n. 3). In merito alla salvaguardia della biodiversità in ambito europeo, si ricorda, inoltre, che essa costituisce, accanto alla tutela e al contrasto dei cambiamenti climatici, uno dei 10 obiettivi chiave della nuova PAC.

 

Con riferimento alla disposizione in esame, si fa presente che l’articolo 10 della sopra citata legge n. 194 del 2015 ha istituito, nello stato di previsione dell’ex MIPAAF (ora MASAF) il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare con una dotazione annua, a partire dal 2015 di euro 500.000 e successivamente, con decreto interministeriale n. 1803 del 2017 sono state, tra l’altro, descritte le azioni promosse da parte del predetto Fondo.

 

In merito all’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali si ricorda che esso è stato istituito dal decreto n. 17070 del 19 novembre 2012 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Lo stesso - come si legge nell’articolo 1 del predetto decreto - è stato istituito ai fini della programmazione della politica agricola comune e di un miglior indirizzo delle misure dello sviluppo rurale per la valorizzazione e tutela del paesaggio rurale e delle tradizioni agricole nonché del patrimonio agroalimentare espressione di tali territori. L’Osservatorio ha il compito di censire i paesaggi rurali tradizionali, la conservazione e valorizzazione delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, intese come sistemi complessi basati su tecniche ingegnose e diversificate, sulle conoscenze locali espresse dalla civiltà rurale che hanno fornito un contributo importante alla costruzione ed al mantenimento dei paesaggi tradizionali ad essi associati e di promuovere attività di ricerca che approfondiscano i valori connessi con il paesaggio rurale, la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione, anche al fine di preservare la diversità bio-culturale. L’Osservatorio gestisce inoltre, il registro nazionale dei paesaggi rurale di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui all’art. 4 del sopra citato decreto 17070 del 2012.

Per una più ampia ricostruzione delle funzioni attribuite a tale organismo si rinvia alla pagina web rete rurale.it.


 

Articolo 1, commi 304 e 305
(Consiglio nazionale dei giovani)

 


304. Al fine di promuovere la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dalle missioni 4 e 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della medesima legge n. 145 del 2018 è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

305. All'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: « entro» sono inserite le seguenti: « e non oltre».


 

 

Il comma 304 eleva da 500.000 euro a 1.000.000 euro la dotazione per il 2023 del Fondo per il finanziamento delle attività del Consiglio nazionale dei giovani ed introduce una dotazione, pari a 1.000.000 euro, del medesimo Fondo anche per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (il 2025 costituisce, quindi, il nuovo anno terminale). La novella di cui al comma 305 è intesa a confermare la norma già vigente, secondo la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce le risorse del Fondo al Consiglio nazionale dei giovani entro - e non oltre, come recita la novella - i primi sessanta giorni del singolo anno.

 

Il Fondo in oggetto è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 2153 del programma 18.2), ai fini del successivo trasferimento delle risorse nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - la quale, come detto, in base alla presente novella, trasferisce le risorse del Fondo al Consiglio nazionale dei giovani entro i primi sessanta giorni del singolo anno -.

Si ricorda che il Consiglio nazionale dei giovani e il relativo Fondo sono stati istituiti dall'articolo 1, commi da 470 a 477, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni. Il Consiglio in esame è un organo consultivo e di rappresentanza, con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell’Italia. Tra le funzioni in capo al Consiglio figurano: la promozione del dialogo tra istituzioni ed organizzazioni giovanili; la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale; l’espressione di pareri e proposte su atti normativi di iniziativa del Governo che interessino i giovani; la partecipazione ai forum associativi, europei ed internazionali. Il Consiglio è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel proprio statuto.

Per approfondimenti sul Consiglio nazionale, cfr. il sito internet del medesimo.

Le norme in esame relative ai nuovi stanziamenti operano anche un richiamo generale alla coerenza con gli obiettivi perseguiti dalle missioni 4 ("Istruzione e ricerca") e 5 ("Inclusione sociale") del Piano nazionale di ripresa e resilienza


 

Articolo 1, commi 306 e 307
(Lavoro agile per i cosiddetti lavoratori fragili e Risorse per le sostituzioni di personale nelle istituzioni scolastiche)

 


306. Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

307. Per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, affetto dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui al comma 306, è autorizzata la spesa di 15.874.542 euro per l'anno 2023.


 

 

Il comma 306 concerne l'applicazione, per il primo trimestre del 2023, dell'istituto del lavoro in modalità agile[48] per i dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022. Si prevede che il datore di lavoro, per tali soggetti, assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli.

Il comma 307 provvede - in relazione alla norma di cui al comma 306 - all'incremento - nella misura di 15.874.542 euro per il 2023 - dell'autorizzazione di spesa per le sostituzioni del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.

 

Si ricorda che il suddetto D.M. 4 febbraio 2022 - emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11 - individua le condizioni del soggetto e le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore la situazione di fragilità ai fini dell'applicazione di alcune norme transitorie di favore.

Riguardo al lavoro agile, l'ultima disciplina transitoria - vigente fino al 31 dicembre 2022[49] - precedente quella di cui al comma 306 in esame ha fatto riferimento ad una nozione diversa di lavoratori fragili, ovvero ai soggetti rientranti in una delle seguenti condizioni:

-         riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104;

-         possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita[50] (certificazione rilasciata, qualora non sussista il verbale di riconoscimento della condizione di handicap[51], dagli organi medico-legali dell'azienda sanitaria locale competente per territorio[52]).

Si ricorda che la suddetta precedente disciplina transitoria ha previsto che la prestazione lavorativa sia di norma svolta in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto; inoltre, il diritto al ricorso alla modalità agile, sempre se compatibile con le caratteristiche della prestazione medesima, è stato previsto da altre norme[53], fino al 31 dicembre 2022, per alcune categorie di lavoratori[54], le quali in parte si sovrappongono a quelle suddette.

Si consideri l'opportunità di valutare la formulazione della nuova norma transitoria di cui al presente comma 306, la quale non sembra contemplare il caso di impossibilità di svolgimento del lavoro in modalità agile.


 

Articolo 1, comma 308
(Misure per favorire l’attività lavorativa dei detenuti)

 

308. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, è incrementata di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

 

 

L’articolo 1, comma 308 incrementa di 6 milioni di euro dal 2023 l'autorizzazione di spesa stanziata per favorire l'attività lavorativa dei detenuti.

 

Nel dettaglio, l’articolo 1, comma 308 della legge di bilancio prevede che l’autorizzazione di spesa per l’attuazione delle norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti sia incrementata di 6 milioni di euro a partire dal 2023.

La disposizione fa riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193 (cd. legge Smuraglia) riguardante norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti.

A riguardo si ricorda che già l’articolo 10, comma 7-bis, del DL n. 76/2013, ha incrementato tale autorizzazione di spesa, originariamente pari a 9 miliardi di lire l’anno, di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

La cd. legge Smuraglia (L. 193/2000), ha introdotto un credito di imposta a favore delle imprese che assumono per almeno trenta giorni o svolgono attività formative a favore di lavoratori detenuti o internati, compresi quelli ammessi al lavoro all’esterno. Ha inoltre esteso gli sgravi contributivi previsti per le cooperative sociali che occupano persone svantaggiate anche ai rapporti di lavoro avviati con persone detenute o internate negli istituti penitenziari o ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno.

Per completezza, sull’argomento si segnala anche la circolare INPS n. 27/2019,  riguardante benefici contributivi per l’assunzione di persone detenute o internate.

Da ultimo, si riporta che la Ragioneria Generale dello Stato, al fine di evitare oneri privi di copertura finanziaria, in relazione all’articolo 1, comma 308 della legge di bilancio aveva segnalato la necessità che l’autorizzazione di spesa stanziata per l’attuazione delle norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti fosse incrementata di 6 milioni di euro a partire dal 2024, invece che dal 2023.


 

Articolo 1, commi 309 e 310
(Disposizioni in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici e di incremento transitorio dei trattamenti pensionistici pari o inferiore al minimo)

 


309. Per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

310. Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui al presente comma è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.


 

 

Il comma 309 reca, per gli anni 2023-2024, una disciplina speciale in materia in materia di indicizzazione - cosiddetta perequazione automatica - dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale)[55]; tali norme transitorie prevedono, rispetto alla disciplina a regime, una perequazione in termini più restrittivi per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia superiore a quattro volte il trattamento minimo del regime generale INPS e confermano, per i casi in cui il valore complessivo sia pari o inferiore al suddetto quadruplo, il relativo criterio vigente a regime. Il successivo comma 310 prevede, per i trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale)[56] e in via aggiuntiva rispetto alla summenzionata perequazione automatica, un incremento transitorio - con riferimento esclusivo alle mensilità relative agli anni 2023 e 2024 - per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale INPS. Tale incremento è pari a 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 - ovvero a 6,4 punti per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni - e a 2,7 punti per l'anno 2024; la seconda percentuale non si somma alla prima; l'incremento per il 2024 si applica, dunque, sulla base di calcolo al netto del primo incremento (fermo restando il previo adeguamento della medesima base in virtù della perequazione automatica).

 

Più in particolare, il comma 309 prevede che, per gli anni 2023 e 2024, la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale) si applichi nei seguenti termini:

-       per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore (nella misura lorda) a quattro volte il trattamento minimo del regime generale INPS[57], la perequazione è riconosciuta nella misura del 100 per cento della variazione dell'indice del costo della vita (riguardo a tale base di calcolo, cfr. anche infra);

-       per gli altri casi, la perequazione è riconosciuta in misura variabile da 85 a 32 punti percentuali, in relazione a determinate classi di importo del complesso dei trattamenti. Il valore percentuale è in ogni caso riconosciuto nella misura immediatamente superiore a quella spettante per la relativa classe, fino a concorrenza dell'importo che deriva dall'applicazione del medesimo valore percentuale superiore sull'importo massimo della classe per la quale è attribuita tale percentuale superiore.

Si ricorda che, nell'ambito della disciplina della perequazione automatica, si fa riferimento (in via interpretativa) all'importo del trattamento minimo INPS nell'anno precedente a quello di applicazione della perequazione medesima[58].

In base alla disciplina generale, gli incrementi a titolo di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici - ivi compresi i trattamenti di natura assistenziale -[59] si basano sulla variazione dell'indice del costo della vita e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento[60]. Più in particolare, la decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo concerne sia l'incremento riconosciuto in base alla variazione dell'indice del costo della vita relativa all'anno precedente e provvisoriamente accertata con decreto ministeriale entro il 20 novembre di quest'ultimo anno[61] sia l'eventuale conguaglio, relativo alla differenza tra il valore - definitivamente accertato con il suddetto decreto - della variazione dell'indice relativo al penultimo anno precedente e il valore provvisoriamente accertato con il precedente decreto annuo[62]. Tale eventuale conguaglio comprende il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dal 1° gennaio dell'anno precedente[63].

Le percentuali di perequazione delle norme a regime - norme che, come detto, sono oggetto di deroga transitoria da parte del presente comma 309 per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia superiore a quattro volte il trattamento minimo - possono essere più di una per ogni soggetto, in relazione a fasce di importo del complesso dei trattamenti, mentre la disciplina transitoria di cui al comma 309 prevede l'applicazione di una percentuale unica per il soggetto (ferma restando l'articolazione delle percentuali nei casi specifici summenzionati). 

In base alla disciplina generale, la perequazione è riconosciuta: nella misura del 100% della variazione dell'indice del costo della vita per la fascia di importo complessivo (sempre lordo) dei trattamenti pensionistici del soggetto fino a 4 volte il trattamento minimo INPS[64]; nelle misure - ferma restando la deroga transitoria di cui al presente comma 309 - del 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo e del 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo[65].

Riguardo alla giurisprudenza costituzionale in materia di perequazione automatica, si ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 22 ottobre 2020-9 novembre 2020, facendo riferimento anche a precedenti sentenze della stessa Corte, ha rilevato che il carattere parziale, per alcuni trattamenti pensionistici, della rivalutazione al costo della vita non costituisce, di per sé, una violazione del principio di adeguatezza dei trattamenti previdenziali (principio di cui all'articolo 38, secondo comma, della Costituzione) e che, nella valutazione del rispetto o meno (da parte di normative che presentino il suddetto effetto) di tale principio, sono fondamentali "la considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo" nonché la sussistenza di una "motivazione sostenuta da valutazioni della situazione finanziaria basate su dati oggettivi, emergenti, ad esempio, dalle relazioni tecniche di accompagnamento delle misure legislative".

Come accennato, il comma 310 prevede, per i trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale)[66] e in via aggiuntiva rispetto alla summenzionata perequazione automatica, un incremento transitorio ed eccezionale - con riferimento esclusivo alle mensilità (ivi inclusa la tredicesima) relative agli anni 2023 e 2024 - per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia (nella misura lorda) pari o inferiore al suddetto trattamento minimo del regime generale INPS; tale incremento transitorio resta distinto rispetto al valore dell'importo minimo suddetto (al quale, come noto, fanno riferimento, a vari fini, diverse normative). L'incremento è pari a 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 - ovvero a 6,4 punti per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni - e a 2,7 punti per l'anno 2024; la seconda percentuale non si somma alla prima; l'incremento per il 2024 si applica, dunque, sulla base di calcolo al netto del primo incremento, fermo restando il previo adeguamento della medesima base in virtù della perequazione automatica. Resta altresì fermo che quest'ultima si applica sui valori al netto dell'incremento transitorio medesimo.

L'incremento si commisura - nei termini suddetti - in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore (1° gennaio 2023) della presente legge di bilancio.

Considerato che nella disciplina della perequazione automatica si fa riferimento (in via interpretativa) all'importo del trattamento minimo INPS nell'anno precedente a quello di applicazione della perequazione medesima, si valuti l'opportunità di chiarire se per l'incremento transitorio ed eccezionale in esame si faccia riferimento allo stesso criterio oppure al valore minimo dell'anno medesimo di applicazione dell'incremento. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio[67] opera le quantificazioni finanziarie sulla base del secondo criterio suddetto, in quanto essa fa riferimento al valore provvisorio per il 2023 del trattamento minimo, nonché, implicitamente, al successivo eventuale conguaglio e ai valori relativi al 2024.  

Per i casi in cui il valore del complesso dei trattamenti pensionistici del soggetto sia di poco superiore al minimo, l'incremento transitorio in esame si applica fino a concorrenza dell'importo derivante dall'applicazione dell'incremento medesimo sul suddetto minimo.

Inoltre, l'incremento transitorio non rileva ai fini del computo dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Il comma 310 in esame specifica che l'incremento transitorio è disposto al fine di contrastare gli effetti negativi derivanti dall'aumento del tasso di inflazione.


 

Articolo 1, commi 311 e 312
(Disposizioni relative agli investimenti degli enti previdenziali di diritto privato e altre disposizioni relative all'INPGI)

 


311. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

« 3. Entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui al primo periodo e nel rispetto di quanto disposto dallo stesso, gli enti previdenziali adottano regolamenti interni sottoposti alla procedura di approvazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

312. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 116, le parole: « 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2023»;

b) dopo il comma 116 è inserito il seguente:

« 116-bis. Decorso inutilmente il termine del 31 gennaio 2023 di cui al comma 116, i Ministeri vigilanti nominano un commissario ad acta. Il commissario, entro tre mesi, adotta le modifiche statutarie previste dalla legge e le sottopone all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».


 

 

Il comma 311 modifica la norma che, nel testo finora vigente, demanda ad un decreto ministeriale - non ancora emanato - la definizione di disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza nonché in materia di conflitti di interessi e di banca depositaria dei medesimi enti. La novella limita l'ambito delle disposizioni da definire con decreto ministeriale a quelle di indirizzo e demanda a regolamenti interni dei singoli enti la definizione delle disposizioni attuative; si sopprime, inoltre, la previsione che le disposizioni del decreto ministeriale siano adottate tenendo conto dei princìpi posti dalla disciplina relativa ai fondi pensione.

Il comma 312 differisce dal 30 giugno 2022 al 31 gennaio 2023 il termine entro il quale l’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola") deve adottare le modifiche allo statuto[68] - in relazione alla riduzione delle competenze del medesimo Istituto - e introduce una procedura sostitutiva per il caso di mancato rispetto del suddetto termine.

 

Più in particolare, riguardo al comma 311, si ricorda che gli enti interessati dalla novella sono quelli di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 - enti, come detto, che gestiscono forme obbligatorie di previdenza - e che il decreto ministeriale (in base alla procedura non modificata dalla novella) deve essere emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); il nuovo termine (ordinatorio) per l'emanazione del decreto è posto al 30 giugno 2023. Per l'adozione dei regolamenti interni attuativi dei singoli enti previdenziali di diritto privato, si pone il termine di sei mesi dall'emanazione del decreto suddetto; i regolamenti devono essere approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministeri eventualmente anch'essi competenti per la vigilanza sul relativo ente[69].

  La novella - oltre alle modifiche summenzionate - specifica che le materie in oggetto comprendono anche l'informazione nei confronti degli iscritti e gli obblighi relativi alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio.

Riguardo al suddetto venir meno della previsione che le disposizioni del decreto ministeriale siano adottate tenendo conto dei princìpi posti dalla disciplina relativa ai fondi pensione, si ricorda che tale soppressione concerne il richiamo dei princìpi di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, e alla relativa normativa attuativa. Letteralmente, la novella sopprime anche il richiamo della norma di cui all'articolo 2, comma 2, del citato D.Lgs. n. 509 del 1994. Tuttavia, quest'ultima - la quale richiede che la gestione economico-finanziaria dell'ente deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, da redigersi con periodicità almeno triennale - è posta con specifico riferimento ai medesimi enti di diritto privato in oggetto[70] e resta applicabile, dunque, a prescindere dalla sussistenza di un richiamo.

Si ricorda che i summenzionati articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 252 del 2005 riguardano, rispettivamente, i modelli gestionali dei fondi pensione e il relativo soggetto depositario. Il suddetto articolo 6 prevede, tra l'altro, che le risorse dei fondi pensione siano gestite mediante convenzioni con determinati soggetti e mediante sottoscrizione o acquisizione: di azioni o quote di società immobiliari; di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi (entro determinati limiti); di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (entro determinati limiti).

 

Riguardo al comma 312, si ricorda che all'INPGI (il quale costituisce uno degli enti di diritto privato rientranti nell'ambito della novella di cui al precedente comma 311) non fa più capo la gestione pensionistica relativa ai giornalisti lavoratori dipendenti; tale gestione è stata trasferita all'INPS a decorrere dal 1° luglio 2022[71]. In relazione a tale trasferimento, l'articolo 1, comma 116, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto l'adozione di modifiche dello statuto[72] dell'INPGI, da adottare secondo la relativa procedura ordinaria - ovvero con deliberazione dell'ente, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze -, al fine dell'adeguamento alla funzione (rimasta all'Istituto) di gestione della previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica (anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa). La novella di cui al comma 312, come detto, differisce dal 30 giugno 2022 al 31 gennaio 2023 il termine per l'adozione di tali modifiche da parte dell’INPGI e introduce una procedura sostitutiva per il caso di mancato rispetto del termine. Quest'ultima prevede che i Ministeri vigilanti nominino un commissario ad acta e che il medesimo adotti le modifiche statutarie entro tre mesi, ferma restando la procedura di approvazione ministeriale summenzionata.

Si ricorda che, in base al citato articolo 1, comma 116, della L. n. 234 del 2021:

-       le modifiche statutarie devono essere conformi ai princìpi e criteri di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni; tali norme prevedono, in primo luogo, che lo statuto definisca i criteri di composizione dell'organo di amministrazione dell'ente e contempli anche la costituzione di un organo di indirizzo generale, composto da membri elettivi[73]; in secondo luogo, pongono il principio secondo cui i componenti dei due organi summenzionati devono essere iscritti all'ente gestore;

-       entro quindici giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie da parte dei Ministeri vigilanti, sono indette le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Istituto.


 

Articolo 1, commi 313-321
(Disposizioni di riordino delle misure
di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa)

 


313. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità.

314. Le disposizioni di cui al comma 313 non si applicano in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età.

315. Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza.

316. Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti e, comunque, per l'efficace attuazione delle disposizioni del comma 315 e del presente comma. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

317. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La componente di cui alla presente lettera è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tale fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui alla presente lettera è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di attuazione delle norme dei periodi dal secondo al quarto della lettera b) del comma 1. Alle conseguenti attività le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

3) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all'INPS, con le modalità di cui al presente comma, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente»;

b) all'articolo 4, comma 15, secondo periodo, le parole: « almeno un terzo dei» sono sostituite dalle seguenti: « tutti i»;

c) all'articolo 7, comma 5, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) non accetta la prima offerta ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5)».

318. A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.

319. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rideterminata da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotta di 958 milioni di euro per l'anno 2023.

320. Gli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementati di 11 milioni di euro per l'anno 2023, di 708,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 717,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 727,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 732,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 736,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 740,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

321. Ai fini dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva di cui al comma 313 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il « Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva», nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione, dall'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 319, rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al comma 320 e sulla base di quanto stabilito nella parte II della presente legge.


 

 

I commi da 313 a 321 prevedono che, nel corso del 2023, nelle more di una riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, il reddito di cittadinanza sia riconosciuto per un massimo di sette mensilità, salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, minorenni o con almeno sessant’anni di età.

Dal 1° gennaio 2023, si dispone l’obbligo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, di frequentare, per sei mesi, un corso di formazione e/o riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare.

L’erogazione del reddito di cittadinanza ai beneficiari di età tra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico è, inoltre, condizionata alla frequenza di percorsi di istruzione funzionali al suo adempimento.

Inoltre, si richiede ai comuni di impiegare tutti i percettori di reddito di cittadinanza residenti che sottoscrivono un patto per il lavoro o per l’inclusione sociale, anziché solo un terzo di essi, nell’ambito di progetti utili alla collettività.

Si dispone poi che intervenga sempre la decadenza dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro, anche se perviene nei primi diciotto mesi di godimento del beneficio.

Si prevede, inoltre, che il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente, fino a 3.000 euro lordi, non concorra alla determinazione del beneficio economico.

Si dispone poi che la componente del reddito di cittadinanza riconosciuta ai nuclei familiari residenti in abitazione sia erogata direttamente al locatore dell'immobile che la imputa al pagamento parziale o totale del canone.

Infine, si dispone l’abrogazione delle norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza dal 1° gennaio 2024.

Per effetto di tali misure, è ridotta di 743 milioni di euro per l’anno 2023 l’autorizzazione di spesa prevista per il finanziamento del reddito e della pensione di cittadinanza. È, invece, incrementato, di 11 milioni di euro nel 2023 e di oltre 700 milioni di euro l’anno dal 2024, lo stanziamento a favore dell’assegno unico e universale per i figli a carico. Infine, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il “Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva”, dove confluiscono risorse derivanti dalla soppressione del reddito e della pensione di cittadinanza, nella misura stabilita dalla Sezione II della legge di bilancio.

 

L’articolo 1, commi da 313 a 321 prevedono alcune modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza applicabile nel 2023, in vista della soppressione di tale istituto e della pensione di cittadinanza dal 2024, nell’ambito di una più ampia riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva.

 

Il comma 313 prevede che, dal 1° gennaio 2023, la misura del reddito di cittadinanza sia riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità. Si rammenta, a tal proposito, che in precedenza il beneficio è stato riconosciuto per un periodo massimo di diciotto mesi, rinnovabile, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un mese.

 

Il comma 314 precisa che la riduzione del periodo massimo di fruizione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei al cui interno siano presenti componenti con disabilità come definita ai fini ISEE (ai sensi del D.P.C.M n. 159 del 2013[74]), minorenni o persone con almeno sessant’anni di età.

 

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valuta la situazione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio e di una scala di equivalenza che varia in base alla composizione del nucleo familiare. L'indicatore tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore per i nuclei con tre o più figli o dove sono presenti persone con disabilità o non autosufficienti. Viene considerato disabile ai fini della dichiarazione ISEE chi soddisfa le condizioni indicate nell’Allegato 3 al D.P.C.M n. 159 del 2013. In particolare, il decreto differenzia le persone con disabilità media dalle persone con disabilità grave e dai non autosufficienti. Inoltre, i disabili e le persone non autosufficienti, presentando l’ISEE socio sanitario, hanno diritto ad ottenere prestazioni sociali agevolate, assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali, e prestazioni di natura residenziale. L'ISEE socio sanitario è infatti utile per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie come l'assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, e l'ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone che non possono essere assistite a domicilio.

 

Il comma 315 prevede che i percettori del Reddito di cittadinanza di età tra i diciotto e i sessantacinque anni, non già occupati o pensionati, né frequentanti un regolare corso di studi, né con disabilità o gravati da carichi di cura, debbano essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale di cui alla legge n. 53/2003. In caso di mancata frequenza al programma assegnato, si prevede la decadenza del nucleo familiare di appartenenza dal diritto alla prestazione. A tal fine, le regioni sono tenute a trasmettere all’Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza.

 

Tale obbligo di frequenza a corsi di formazione e riqualificazione è previsto dalla norma in commento per “i soggetti tenuti agli obblighi di cui all’articolo 4” del D.L. n. 4/2019. Il medesimo articolo 4 condiziona, al comma 1, l’erogazione del reddito di cittadinanza alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni (…) nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale”. Il successivo comma 2 precisa che sono tenuti agli obblighi previsti dal medesimo articolo “tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, ferma restando per il componente con disabilità interessato la possibilità di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale” che tenga conto “delle condizioni e necessità specifiche dell’interessato”. Esclude, inoltre, dai medesimi obblighi “i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità”. Il successivo comma 3 precisa che “possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza”, nonché i lavoratori il cui reddito da lavoro corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 917/1986 (pari a 690 euro per i lavoratori a tempo indeterminato, 1.380 euro per i lavoratori a tempo determinato).

 

Il comma 316 condiziona l’erogazione del reddito di cittadinanza ai beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico di cui all’art. 1, comma 622, della L. 296/2006 – secondo cui l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria – all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo. Viene altresì demandata ad apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell’istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle azioni volte a facilitare l’iscrizione ai percorsi erogati dai CPIA (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti). Le amministrazioni interessate, si precisa, provvedono alle attività conseguenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il comma 317 prevede, alla lettera c), modificativa dell’articolo 7, comma 5, lettera e), che i medesimi beneficiari decadano, con i propri nuclei familiari, dal diritto al reddito di cittadinanza qualora non accettino la prima offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5, anche se perviene nei primi diciotto mesi di fruizione del reddito di cittadinanza (in precedenza, invece, la decadenza interveniva qualora non fosse accettata la seconda offerta congrua nei primi diciotto mesi di fruizione o la prima offerta congrua a seguito del rinnovo del beneficio).

 

Il citato articolo 4, comma 8 prevede, alla lettera b), numero 5) che i beneficiari del reddito di cittadinanza siano tenuti ad accettare almeno una di due offerte congrue, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 150/2015, come integrato al comma 9.

L'offerta è giudicata congrua, ai sensi del successivo comma 9, dell'art. 25 del D.Lgs. n. 150/2015 a cui il D.L. n. 4/2019 rinvia e delle disposizioni attuative contenute nel D.M. 10 aprile 2018, se:

§  essa è coerente con le esperienze e le competenze maturate (il criterio si applica in modo meno stringente dopo sei e dodici mesi);

§  la sede di lavoro è localizzata entro:

-     ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi pubblici, se si tratta di prima offerta;

-     ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta o, salvo non siano presenti figli minori nel nucleo familiare, di prima offerta ricevuta dopo il rinnovo del beneficio;

-     entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi pubblici, in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, sia che si tratti di prima che di seconda offerta.

§  la retribuzione è:

-     superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione, riproporzionata in base all'orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro;

-     non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.

§  il rapporto di lavoro è:

-     a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi;

-     a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi.

 

Sul punto, si evidenzia come l’articolo 4, comma 8 non sia oggetto di modifiche, per quanto rechi disposizioni incompatibili con le modifiche intervenute.

 

 Si valuti l’opportunità di coordinare il testo dell’articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5, che prevede l’obbligo per il beneficiario di accettare almeno una di due offerte congrue, con l’articolo 7, comma 5, lettera e) che prevede, a seguito delle modifiche previste dalla legge di bilancio 2023, la decadenza dal beneficio in caso di mancata accettazione già della prima offerta.

 

Quanto al requisito della congruità dell’offerta, ai fini della decadenza dal beneficio in caso di mancata accettazione, si osserva che è stato mantenuto il rinvio al medesimo articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5 che precisa che l’offerta di lavoro che il beneficiario è tenuto ad accettare deve essere congrua ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. n. 150/2015 e del successivo comma 9, anch’esso non modificato dalla legge di bilancio.

 

Si valuti l’opportunità di un chiarimento anche in merito all’applicazione di dette disposizioni in tema di congruità dell’offerta.

 

 

La lettera a) del comma 317 prevede, al numero 1), che la componente del reddito di cittadinanza pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino ad un massimo di euro 3.360 annui, sia erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del canone. Al successivo numero 2) è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro il 2 marzo 2023 la definizione delle relative modalità di attuazione. In ogni caso, alle conseguenti attività le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Sempre la lettera a) del comma 317, al numero 3) prevede una deroga alla norma secondo cui, in caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente dei componenti il nucleo familiare durante l'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. In particolare, si prevede che il maggior reddito da lavoro percepito svolgendo lavoro stagionale o intermittente non concorra alla determinazione del beneficio economico (e pertanto non determina alla sua riduzione), entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Pertanto, sono comunicati all’INPS, ai fini della decurtazione dell’importo spettante, solo i redditi eccedenti tale limite massimo, con riferimento alla parte eccedente.

 

Il comma 317, alla lettera b), dispone che i comuni debbano impiegare tutti i percettori di Rdc residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale, e non più almeno un terzo di essi, nell’ambito dei progetti utili alla collettività.

 

Sul punto, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 4, comma 15 del D.L. n. 4/2019, salvo i casi di esclusione dagli obblighi di cui al medesimo articolo (vedi supra), i beneficiari del reddito di cittadinanza sono tenuti ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione a titolo gratuito un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore a otto e non superiore a sedici ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc.

La pubblicazione Progetti utili alla collettività (PUC): spunti per la progettazione. Esperienze nei Comuni italiani , del febbraio 2020, ha fornito una prima panoramica delle esperienze e delle buone prassi realizzate su tutto il territorio nazionale, attraverso forme di volontariato, cittadinanza attiva, lavoro protetto ed altro, attuate nei Comuni anche con l'apporto di Enti Pubblici e di Soggetti del Terzo Settore. Attualmente, l'elenco dei PUC attivati dai Comuni (Catalogo PUC) è disponibile nella sezione dedicata della pagina web GEPI - Piattaforma per la gestione del Patto per l'inclusione sociale (lo strumento per l'attuazione delle attività di competenza dei Comuni rivolte ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza).

 

Il comma 318 prevede che dal 1° gennaio 2024 siano abrogate le disposizioni del D.L. n. 4/2019 che disciplinano il reddito e la pensione di cittadinanza, istituti di cui, dunque, si prevede l’abolizione dal 2024.

 

Il comma 241 si limita ad abrogare le disposizioni in materia di reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019. Si ricorda che tale istituto è richiamato da altre disposizioni, quali l’articolo 25, comma 1, lett. d-bis) del D.Lgs. n. 150/2015, introdotte con legge n. 234/2021, in materia di offerta di lavoro congrua.

 

Il comma 319 prevede che, per effetto delle precedenti disposizioni, l’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 12 del D.L. n. 4/2019 per l’erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza sia ridotta di 958 milioni di euro per il 2023.

 

Il comma 320 dispone, invece, l’incremento dello stanziamento a favore dell’assegno unico e universale per i figli a carico, previsto dall’articolo 6, comma 8 del D.Lgs. n. 230/2021, per 11 milioni di euro nel 2023, 708,8 milioni di euro nel 2024, 717,2 milioni di euro nel 2025, 727,9 milioni di euro nel 2026, 732,2 milioni di euro nel 2027, 736,5 milioni di euro nel 2028 e 740,8 milioni di euro l’anno dal 2029.

 

Tale incremento si reputa necessario, si legge nella relazione tecnica, in ragione del fatto che le modifiche previste dalla legge di bilancio 2023 alla disciplina del reddito di cittadinanza e dell’assegno unico universale, unitamente al superamento del reddito di cittadinanza comporteranno il riconoscimento del beneficio in misura maggiore ad una platea più ampia di destinatari. In merito alle modifiche alla disciplina dell’Assegno unico e universale, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 1, comma 357 e seguenti.

 

Infine, il comma 321 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un capitolo denominato “Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva” nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione dal 2024 dell’autorizzazione di spesa prevista dalle norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza, rideterminate al netto delle risorse destinate al rafforzamento dell’assegno unico e universale e sulla base di quanto stabilito in Sezione II della legge di bilancio.

La sezione II indica gli importi riferiti agli anni 2024 e 2025, in misura pari a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025.

Solo dalla relazione tecnica si evince che la dotazione del Fondo per gli esercizi successivi è pari a 7.057,0 milioni di euro per l'anno 2026, 7.052,7 milioni di euro per l'anno 2027, 7.048,4 milioni di euro per l'anno 2028 e 7.044,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

In relazione alla dotazione finanziaria del nuovo Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva, si valuti l’opportunità di indicare con norma di legge la dotazione del Fondo anche per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e a decorrere dall’anno 2029.


 

Articolo 1, comma 322
(Rinegoziazione mutui ipotecari)

 


322. All'articolo 8, comma 6, lettera a), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: « 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023» e le parole: « - prima dell'entrata in vigore del presente decreto -» sono sostituite dalle seguenti: «, prima del 1° gennaio 2023,».


 

 

Il comma 322 riapre fino al 31 dicembre 2023 i termini di operatività della disciplina (contenuta nel decreto-legge n. 70 del 2011 e in origine applicabile fino al 31 dicembre 2012) che consente di rinegoziare i mutui ipotecari stipulati prima dell’entrata in vigore del provvedimento in esame, assicurando tra l’altro l’applicazione, in luogo del tasso variabile, di un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati. La riapertura opera per i mutui stipulati (ovvero accollati) prima del 1° gennaio 2023 (data di entrata vigore del provvedimento in esame).

 

Le norme in esame di fatto riespandono l’operatività temporale delle disposizioni contenute nell’articolo 8, comma 6 del decreto-legge n. 70 del 2011 in tema di rinegoziazione dei mutui ipotecari.

Modificando la lettera a) del comma 6:

-       si estende fino al 31 dicembre 2023 la relativa procedura di rinegoziazione (lettera a) del comma 322);

-       si chiarisce che essa opera per i mutui stipulati prima dell’entrata in vigore del provvedimento in esame, ossia prima del 1° gennaio 2023 (lettera b)).

 

La lettera a) del richiamato comma 6 ha consentito, in origine fino al 31 dicembre 2012, di rinegoziare alcune tipologie di mutui assistiti da garanzia ipotecaria, e in particolare quelli aventi le seguenti caratteristiche:

-       stipulati, ovvero accollati anche a seguito di frazionamento, prima del 14 maggio 2011 (ovvero prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 70 del 2011);

-       aventi un importo originario non superiore a 200 mila euro;

-       finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione;

-       con tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto.

Il mutuatario poteva ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni di legge in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

-       possedere un ISEE, al momento della richiesta, non superiore a 35 mila euro;

-       salvo diverso accordo tra le parti, non avere avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.

 

La successiva lettera b) ha fissato le condizioni della rinegoziazione.

Mediante la rinegoziazione si assicurava l’applicazione, in luogo del predetto tasso variabile, di un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati, ovvero non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra i seguenti: l’IRS (Interest Rate Swap) in euro a 10 anni e l’IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo; se tale ultimo valore non è disponibile, si fa riferimento alla quotazione dell’IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters.

Il valore così calcolato era maggiorato di uno spread pari a quello indicato nel contratto di mutuo ai fini della determinazione del tasso.

In sostanza, le norme del 2011 consentivano di calcolare la nuova rata in base al minore dei suddetti due tassi (IRS a 10 anni e quello di scadenza pari alla durata residua del mutuo o, in mancanza, alla scadenza precedente) cui aggiungere uno spread pari a quello indicato nel mutuo originario.

L’applicazione del suddetto tasso di interesse poteva operare, in funzione delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l'accordo con il cliente, per un periodo inferiore.

 

Si ricorda che gli interessi sui mutui - che rappresentano il compenso che le banche richiedono a fronte del prestito concesso - sono determinati sulla base di un tasso percentuale, da applicare al capitale erogato in ragione della durata del mutuo. Il tasso di interesse deve essere previsto espressamente nel contratto. Esso è determinato con riferimento a parametri riscontrabili sui mercati monetari e finanziari, a cui la banca aggiunge una maggiorazione (spread). L’entità di tale maggiorazione, che rappresenta la differenza tra il parametro di riferimento e il tasso effettivamente applicato, cresce in relazione alla durata del contratto. Il tasso può essere fisso ovvero variabile; il parametro di riferimento per il primo è l’EURIRS (Euro Interest Rate Swap), per il secondo l’EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate). L'EURIRS (acronimo di Euro Interest Rate Swap, tasso per gli swap su interessi) è il tasso di riferimento, calcolato giornalmente dalla European Banking Federation, che indica il tasso di interesse medio al quale i principali istituti di credito europei stipulano contratti derivati (swap) a copertura del rischio di interesse. L'IRS (Interest Rate Swap) è l’interesse correlato agli swap che la banca sottoscrive in occasione di concessione di mutui a tasso fisso con soggetti disposti ad accollarsi il rischio, nell'ambito di un intento speculativo.

 

 

 La lettera c) ha consentito al mutuatario e al soggetto finanziatore di concordare, ai fini della rinegoziazione, anche l’allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di cinque anni, purché la durata residua del mutuo all’atto della rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni.

 

La lettera d) ha disciplinato la sorte delle garanzie ipotecarie nella rinegoziazione, prevedendo che quelle già prestate a fronte del mutuo rinegoziato potessero continuare ad assistere il rimborso.

Inoltre, la rinegoziazione ha trovato applicazione anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti, ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite (ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130).

 

La lettera e) ha previsto che qualora la banca, al fine di realizzare la rinegoziazione, avesse riacquistato il credito in precedenza oggetto di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti, ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite, l’istituto cessionario ne desse notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservavano la loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.


 

Articolo 1, comma 323
(Misure di semplificazione in materia di ISEE)

 


323. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole: « Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata» sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2022 resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per quanto attiene al trattamento dei dati e alle misure di sicurezza»;

b) il comma 3 è abrogato.


 

 

Il comma 323 è diretto ad incoraggiare, fino a renderla ordinaria, la presentazione della DSU in modalità precompilata. A tal fine prevede che fino al 31 dicembre 2022 permanga la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata, ma che, a decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avvenga prioritariamente in modalità precompilata fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con successivo decreto sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.

 

L’intervento legislativo è attuato modificando l’articolo 10 del D.Lgs. n. 147 del 2017[75], di cui viene modificato il comma 2-bis e abrogato il comma 3.

In premessa si ricorda che l'erogazione di molti servizi e prestazioni sociali è effettuata in base alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente ponderata attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), istituito nel 1998 e successivamente riformato dal d.P.C.M. n. 159 del 2013[76] (c.d. Regolamento ISEE) per migliorare l'equità nell'accesso alle prestazioni agevolate. L'ISEE viene calcolato sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e vale annualmente per tutti i membri del nucleo familiare e per tutte le prestazioni sociali. Per semplificare il rilascio dell’ISEE, l’articolo 10 del D. Lgs n. 147 del 2017 ha introdotto la DSU precompilata, caratterizzata dalla coesistenza di dati autodichiarati da parte del cittadino con dati precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS.

 

L’art 10, comma 1, del D.Lgs. n. 147 del 2017, stabilisce che, per precompilare la DSU, l’INPS cooperi con l’Agenzia delle Entrate, utilizzi le informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell’INPS, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare. Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del citato D.Lgs. n. 147 del 2017, la DSU precompilata dall'INPS è resa disponibile mediante i servizi telematici dell'INPS direttamente al cittadino, che può accedervi anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate attraverso sistemi di autenticazione federata, o tramite un centro di assistenza fiscale, conferendo apposita delega. In attuazione del citato comma 2, il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019[77] ha consentito la possibilità di utilizzare la DSU precompilata a decorrere dal 1° gennaio 2020, disciplinandone al contempo l’accesso, le componenti che continuano ad essere autodichiarate, nonché le omissioni o difformità rispetto al patrimonio mobiliare dichiarato. Il D.M. 9 agosto 2019 è stato modificato dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 12 maggio 2022[78], così come  il disciplinare tecnico, modificato da ultimo in data 1° agosto 2022, con la previsione di ulteriori modalità semplificate di accesso alla DSU precompilata con l’obiettivo principale di favorirne la più ampia diffusione (sul punto il Messaggio INPS n° 3041 del 2 agosto 2022). Nello specifico, è stato previsto che, in alternativa agli elementi di riscontro, è possibile autorizzare la precompilazione dei dati da parte dei componenti maggiorenni del nucleo, diversi dal dichiarante, mediante accesso diretto al Sistema Informativo dell’ISEE con la propria identità digitale, ossia SPID almeno di 2° livello, Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)[79]. Tale nuova modalità di precompilazione dell’ISEE, presupponendo un’autorizzazione espressa alla precompilazione dei dati da parte dei componenti maggiorenni del nucleo, semplifica notevolmente il processo di rilascio dell’ISEE, in quanto il caricamento automatico dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate esclude l’ipotesi, a oggi frequente, di esito negativo del controllo preliminare sui dati di riscontro inseriti e solleva il dichiarante dall’onere di fornirli.

Il successivo comma 2-bis dell’articolo 10, del D. Lgs. 147 del 2017 fa salva la possibilità di presentare la DSU in modalità non precompilata  prevedendo, in tal caso, che in sede di attestazione dell’ISEE, siano riportate analiticamente le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell’INPS, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo le modalità definite dal citato decreto del 9 agosto 2019.

 

Più nel dettaglio, la lettera a) del comma 323 modificando il comma 2-bis dell’art. 10 del D. Lgs. n. 147 del 2017, prevede che, fino al 31 dicembre 2022, resti ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare, secondo modalità definite con il decreto 9 agosto 2019 (si veda supra). A decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS. Resta fermo quanto previsto dal Regolamento ISEE per quanto attiene al trattamento dei dati e alle misure di sicurezza (art. 10, comma 6; art.  11, commi 1-4;  art. 12, comma 3  del d.P.C.M. 159 del 2013)[80].

 

          Infine, il comma 323 alla lettera b), abroga il comma 3 dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 147 del 2017, contenente norme prescrittive ormai soddisfatte con l’emanazione del decreto 9 agosto 2019 (fissazione della data a partire dalla quale è possibile accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU; fissazione della data a partire dalla quale è avviata una sperimentazione in materia, anche ai soli fini del rilascio dell'ISEE corrente; determinazione delle componenti della DSU che restano interamente autodichiarate e non precompilate).


 

Articolo 1, commi 324-329
(Rifinanziamento del fondo sociale
per occupazione e formazione e relativi utilizzi)

 


324. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

325. Ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 del presente articolo, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni possono destinare, nell'anno 2023, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo del presente comma, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

326. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 si provvede, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2023, al finanziamento di un'indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.

327. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 si provvede, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2023, al finanziamento delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

328. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2023, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 del presente articolo.

329. E' prorogato per l'anno 2023 il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 del presente articolo.


 

 

I commi da 324 a 329 recano la proroga di alcune misure, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che viene conseguentemente incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

I suddetti interventi concernono: lo stanziamento di ulteriori risorse per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa; l’indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio; le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center; la proroga dell’integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva; la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l’attività produttiva.

 

Nel dettaglio, il suddetto incremento del Fondo, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 (comma 324), viene disposto per finanziare le seguenti misure.

 

Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa (comma 325)

La norma in esame stanzia per il 2023 ulteriori risorse, pari a 70 milioni di euro a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, incrementato dal comma 324, per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti, e di mobilità in deroga, previsti – rispettivamente, dall’art. 44, co. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, e dall’art. 53-ter del D.L. 50/2017 - in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

Le suddette risorse saranno ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L’articolo 44, comma 11-bis del D.Lgs. n. 148/2015 autorizza un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, previo accordo stipulato in sede governativa, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa che, a tal fine, debbono presentare un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del citato decreto, né secondo le disposizioni attuative dello stesso. Tali risorse, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, sono assegnate alle regioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede ad una ripartizione proporzionale alle esigenze rappresentate.

Ai sensi dell’articolo 53-ter del D.L. 50/2017, le suddette risorse finanziarie  possono essere destinate dalle regioni, nei limiti della parte non utilizzata, per la prosecuzione - senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al DM n. 83473 del 1° agosto 2014 - del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che, alla data del 1º gennaio 2017, risultavano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale.

Inizialmente, il citato art. 44, co. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015 ha disposto che il trattamento straordinario di integrazione salariale ivi previsto fosse concesso entro un limite massimo di spesa di 216 mln di euro per il 2016 (ripartite con il decreto interministeriale n. 1 del 12 dicembre 2016) e di 117 mln per il 2017 (ripartite con il decreto interministeriale n. 12 del 5 aprile 2017).

Successivamente, le leggi di bilancio dal 2018 al 2022, per la prosecuzione dei trattamenti di CIGS in oggetto, hanno più volte autorizzato l’impiego delle risorse residue anche per le annualità successive al 2017 e hanno altresì stanziato ulteriori risorse. In dettaglio:

§  per il 2018 e 2019 è stato consentito l’impiego delle risorse residue stanziate per il 2016 ed il 2017 (art. 1, co. 139, della L. 205/2017 e art. 1, co. 282, della L. 145/2018);

§  per il 2019 sono stati stanziati ulteriori 117 mln di euro, ripartiti con il decreto interministeriale n. 16 del 29 aprile 2019 (art. 1, co. 282, della L. 145/2018);

§  per il 2020 sono stati stanziati ulteriori 45 mln di euro, ripartiti con il DM 5 marzo 2020 (art. 1, co. 491, L. 160/2019);

§  per il 2021 sono stati stanziati ulteriori 180 mln di euro, ripartiti con il DM n. 18 del 16 aprile 2021  (art. 1, co. 289, L. 178/2020)[81];

§  per il 2022 sono stati stanziati ulteriori 60 mln di euro, ripartiti con il DM n. 5 del 9 marzo 2022 (art. 1, co. 127, L. 234/2021).

 

Indennità per i lavoratori del settore della pesca (comma 326)

Per l’erogazione, anche per il 2023, dell’indennità giornaliera onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, vengono stanziate risorse pari a 30 milioni di euro per il medesimo anno 2023, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, rifinanziato dal comma 324.

La suddetta indennità è pari a trenta euro giornalieri ed è riconosciuta ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.

Si ricorda che la misura in oggetto è stata rifinanziata più volte, da ultimo dall’art. 1, co. 123 e 124, della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) che ha stanziato risorse pari a 19 mln di euro per il 2022 (di cui 12 mln per il riconoscimento dell’indennità legata al fermo pesca obbligatorio e 7 mln per quella connessa al fermo pesca non obbligatorio).

 

Sostegno al reddito per i lavoratori dei call center (comma 327)

La disposizione in commento rifinanzia anche per il 2023, nella misura di 10 milioni di euro - a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione incrementato dal comma 324 - le misure di sostegno al reddito previste in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center dall’art. 44, co. 7, del D.Lgs. 148/2015.

La misura dell’indennità in oggetto è pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria e può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale ed il relativo programma contenga un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri creatisi.

In base al combinato disposto del richiamato art. 44, co. 7, del D.Lgs. 148/2015 e del relativo decreto attuativo DM 22763/2015, le citate misure di sostegno al reddito consistono nell’erogazione di un’indennità in favore dei lavoratori appartenenti alle aziende del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda.

Si ricorda che la misura di cui al presente comma è stata rifinanziata più volte, da ultimo, per il 2022, dall’art. 1, co. 125, della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) nel limite di spesa di 20 mln di euro.

 

Integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA (comma 328)

Viene altresì prorogato per il 2023 - nel limite di spesa di 19 mln di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione incrementato dal comma 324 - l’integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche (ex art. 1-bis, del D.L. 243/2016, vedi infra), in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA.

Il richiamato art. 1-bis del D.L. 243/2016 ha autorizzato una spesa di 24 mln di euro per il 2017 allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia stato avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (anche in relazione ad impegni dei lavoratori in corsi di formazione professionale per la gestione delle bonifiche relative ai medesimi stabilimenti). La misura è stata successivamente prorogata per il 2018 nel limite di spesa di 24 milioni di euro (art. 1, co. 1167, della L. 205/2017), per il 2019 nel limite di spesa di 35 milioni di euro (art. 1, co. 248, della L. 145/2018), per il 2020 nel limite di spesa di 19 milioni di euro (art. 11-quater, co. 1, del D.L. 162/2019), per il 2021 nel limite di spesa di 19 milioni di euro (art. 9 del D.L. 41/2021) e per il 2022 nel limite di spesa di 19 milioni di euro (art. 1, co. 128, L. 234/2021).

 

Proroga CIGS per cessazione di attività (comma 329)

La disposizione in commento proroga per 2023 - nel limite di spesa di 50 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione incrementato dal comma 324 - la possibilità (attualmente prevista sino al 2022) per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all’articolo 44 del D.L. 109/2018.

La disposizione in commento fa salva la disciplina prevista dal richiamato articolo 44 del D.L. 109/2018 (vedi infra) in materia di condizioni e presupposti per l’accesso al suddetto intervento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività.

In particolare l’autorizzazione è concessa:

§  qualora sussista una delle seguenti ipotesi:

-     risultino concrete prospettive di cessione dell’attività, con conseguente riassorbimento occupazionale;

-     sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo;

-     siano svolti specifici percorsi di politica attiva del lavoro, posti in essere dalla regione interessata e relativi ai lavoratori dell'azienda in oggetto;

§  per un periodo massimo complessivo di dodici mesi;

§  anche in deroga ai limiti di durata massima per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che prevedono, rispettivamente, in generale, una durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile e di 12 mesi, anche continuativi, in caso di crisi aziendale;

§  subordinatamente alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in cui viene altresì verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario e indicato il relativo onere finanziario. Tali accordi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile del rispetto dei limiti di spesa. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.

In attuazione della delega di cui alla L. 183/2014, che ha disposto, nell’ambito del riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, l’esclusione di ogni forma di integrazione salariale in caso di cessazione definitiva dell'attività aziendale o di un ramo di essa, il D.Lgs. 148/2015 ha escluso (dal 1° gennaio 2016) la cessazione di attività di impresa (o di un ramo di essa) tra le cause di richiesta di cassazione integrazione guadagni. Tuttavia, l’articolo 21, comma 4, del medesimo decreto n. 148 ha previsto (in deroga ai limiti di durata massima) la possibilità di autorizzare, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione), sino a un limite massimo di 12, 9 e 6 mesi, e previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di CIGS, nel caso in cui all'esito dello specifico programma di crisi aziendale, l'impresa avesse cessato l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale.

Successivamente, il richiamato art. 44 del D.L. 109/2018 – come modificato da ultimo dal D.L. 162/2019 - ha prorogato la concessione della CIGS in oggetto per il periodo dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020, nel limite di spesa costituito dalle risorse stanziate ai sensi del predetto art. 21, c. 4, del D.Lgs. 148/2015 e non utilizzate, nonché (come disposto dai decreti legge nn. 124 e 162 del 2019) nel limite di 45 milioni di euro per il 2019 e di 28,7 milioni di euro per il 2020.

Infine, il trattamento in oggetto è stato prorogato anche per gli anni 2021 e 2022 (art. 1, co. 278, L. 178/2020) nel limite di spesa, rispettivamente, di 200 e di 50 milioni di euro.


 

Articolo 1, commi 330-333
(Emolumento accessorio una tantum)

 


330. Per l'anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

331. L'importo di cui al comma 330, comprensivo degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorre a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

332. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui al comma 330, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base di quanto previsto al medesimo comma, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

333. Le somme di cui al comma 330 sono ripartite, nell'anno 2023, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023.


 

 

I commi da 330 a 333 incrementano di 1 miliardo di euro, per il solo 2023, gli oneri posti dalla normativa vigente a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2022-2024 e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. Tale incremento è volto all’erogazione, esclusivamente nel medesimo 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondersi per tredici mensilità, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale i predetti oneri, da destinare alla medesima finalità, sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse.

 

Preliminarmente, si ricorda che gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2022-2024 sono attualmente pari a 310 milioni di euro per il 2022 e a 500 milioni a decorrere dal 2023 (art. 1, co. 609, L. 234/2021). Con il suddetto incremento, tali oneri vengono portati, per il solo 2023, a 1,5 miliardi di euro.

Come anticipato, l’incremento disposto dalla disposizione in commento è destinato all’erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza. Pertanto, tale emolumento, come specificato dalla Relazione tecnica allegata al disegno di legge, non è computabile agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso, del TFR, nonché delle indennità per cessazione del rapporto di lavoro da corrispondersi agli eredi che vivevano a carico del prestatore di lavoro in caso di morte di quest’ultimo (comma 330).

Le relative somme saranno ripartite, nel 2023, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023 (comma 333).

Il suddetto importo - comprensivo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) -concorre a costituire l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 21, comma 1-ter, lett. e) della legge n. 196 del 2009[82] (comma 331).

Infine, si dispone che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri di cui al comma 252 sono posti a carico dei rispettivi bilanci e sono destinati alla medesima finalità (comma 332).


 

Articolo 1, commi 334-337
(Armonizzazione indennità amministrazione per il personale dell’ANPAL e dell’Ispettorato nazionale del lavoro)

 


334. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale a essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali.

335. Per lo stesso personale e con la decorrenza di cui al comma 334, il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del contratto collettivo di cui al predetto comma 334 è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle Aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022.

336. Per le stesse finalità di cui al comma 334, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati di 56.670 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 901.770 euro per il personale dirigenziale di livello non generale e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro sono incrementati di 42.500 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 86.920 euro per il personale dirigenziale di livello non generale.

337. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 334, 335 e 336 sono autorizzate la spesa di 20.542.346 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.


 

 

I commi da 334 a 337 recano disposizioni al fine di armonizzare i trattamenti economici accessori del personale delle aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale delle politiche attive a quelli del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Per la suddetta finalità, a decorrere dal 2023, si dispone:

§  che le indennità di amministrazione spettanti al suddetto personale sono riconosciute nella misura delle medesime indennità spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come rideterminate secondo i criteri fissati dal CCNL 2019-2021 del comparto funzioni centrali sottoscritto il 9 maggio 2022 (comma 334);

Sul punto, si ricorda che sulla misura di tali indennità è intervenuto anche il DPCM 23 dicembre 2021 e che, in attuazione della dichiarazione congiunta di cui all’art. 10 del richiamato CCNL 2019-2021 delle funzioni centrali, il Dipartimento della funzione pubblica, la Ragioneria generale dello Stato e l’Aran hanno elaborato una tabella ricognitiva che tiene conto degli incrementi e delle variazioni definiti nel suddetto DPCM e nel CCNL[83].

§  che una parte dell’indennità di amministrazione confluisca nel differenziale stipendiale, ai sensi dell’art. 52, co. 4, del più volte richiamato CCNL funzioni centrali. In dettaglio, si dispone che il differenziale stipendiale è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell’indennità di amministrazione del personale delle aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022 (comma 335);

Il richiamato art. 52, co. 4, del CCNL dispone che al personale in servizio al 1° novembre 2022 sono mantenuti a titolo di differenziale stipendiale (a carico del Fondo risorse decentrate):

-        la differenza, ove presente, tra gli stipendi tabellari in corrispondenza di ciascuna fascia retributiva o posizione economica, come rideterminati in seguito agli incrementi tabellari disposti dal CCNL medesimo, ed i nuovi stipendi tabellari delle nuove aree di inquadramento;

-        l’importo annuale corrispondente alla differenza, ove presente, tra i valori delle indennità di amministrazione di Ministeri, Agenzie fiscali e CNEL ed i valori delle medesime indennità di amministrazione, in corrispondenza della fascia retributiva iniziale di ciascuna area;

-        il 50% dell’importo annuale corrispondente agli importi sottratti ai valori di partenza delle indennità di amministrazione o di ente di Ministeri, Agenzie fiscali, CNEL ed Enti pubblici non economici.

 

I presenti commi dispongono altresì, a decorrere dal 2023, l’incremento dei fondi dell’INL e dell’ANPAL per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti nella misura di (comma 336):

§  958.440 euro per il personale dell’INL (56.670 per il personale dirigenziale di livello generale e 901.770 per quello non generale):

§  129.420 euro per il personale dell’ANPAL (42.500 per il personale dirigenziale di livello generale e 86.920 per quello non generale).

Sul punto, la Relazione tecnica allegata specifica che per la quantificazione degli oneri relativi al personale delle aree sono state considerate le modifiche intervenute sia con il DPCM del 23 dicembre 2021, che con il CCNL 2019-2021 funzioni centrali, calcolando il differenziale rispetto alle misure percepite dal personale dell’INL e dell’ANPAL, nonché le seguenti unità di personale:

-        per ANPAL, 127 di livello non dirigenziale e 11 di livello dirigenziale;

-        per l’INL, 6.498 di livello non dirigenziale 87 di livello dirigenziale

 

Per le suddette finalità, si autorizza la spesa di 20.542.346 euro annui dal 2023 per il personale dell’INL e di 493.640 euro annui dal 2023 per il personale dell’Anpal (comma 337).


 

Articolo 1, commi 338-341
(Misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e rifinanziamento del Fondo per le misure anti-tratta)

 


338. All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le parole: « annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

339. All'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018» sono aggiunte le seguenti: «, a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

340. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare alle finalità di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 93 del 2013.

341. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1.850.000 euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo i criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2022.


 

 

Il comma 338 incrementa – portandole da 5 a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 - le risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di potenziare le azioni previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne.

Il comma 339 stanzia 2 milioni di euro per il 2023 e 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 da destinare all’attuazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

I commi 340 e 341 incrementano il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, comma 3, DL 223/2006) rispettivamente di 4 milioni di euro per il 2023 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 - da destinare al potenziamento dell’assistenza e del sostegno alle donne vittime di violenza e di 1.850.000 euro per il 2023 da destinare al Fondo per il reddito di libertà delle donne vittime di violenza.

 

Il comma 338 interviene sull’art. 5 del d.l. n. 93 del 2013, che disciplina il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, prevedendo che - per il finanziamento del suddetto Piano - le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, siano incrementate di 10 milioni di euro annui rispetto ai 5 milioni attualmente previsti e portando dunque le risorse stanziate annualmente a 15 milioni di euro a decorrere dal 2023.

 

La disciplina del Piano, previsto e disciplinato dall’art. 5 del D.L. n. 93 del 2013, è stata in parte recentemente modificata dall'art. 1, comma 149, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021), che ne ha innanzitutto mutato la denominazione da Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere a Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; il Piano perde quindi la qualifica di "straordinario" per diventare uno strumento "strategico" nel contrasto alla violenza sulle donne. 

Dopo l'emanazione nel 2015 del primo Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, è stato adottato, il 21 novembre 2021, il terzo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne per il biennio 2021-2023. Il Piano 2021-2023 ripropone la struttura del Piano precedente, con un'articolazione in 4 assi tematici (prevenzione, protezione e sostegno, perseguire e punire, assistenza e promozione) secondo le linee indicate dalla Convenzione di Istanbul, a ciascuna delle quali si ricollegano specifiche priorità.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie a sostegno degli interventi previsti dal Piano, occorre fare riferimento alle risorse del Fondo per le pari opportunità che sono appostate - unitamente agli altri eventuali ulteriori interventi a carico del Fondo - nel cap. 2108 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), per essere successivamente trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio, dove il cap. 496 contiene le somme da destinare al Piano contro la violenza alle donne.

 

Il comma 339 rifinanzia con 2 milioni di euro per il 2023 e 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, il programma di emersione, assistenza e integrazione sociale attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani. Le somme sono destinate al bilancio della Presidenza del Consiglio.

 

A tal fine la disposizione interviene sull’articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che da ultimo aveva destinato al suddetto programma una somma pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, in attuazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, nonché per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per le pari opportunità.

L’art. 18 del TU immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998), ha previsto un programma di emersione, assistenza e integrazione sociale destinato agli stranieri e ai cittadini UE vittime del reato di riduzione (o mantenimento) in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) e del reato di tratta (art. 601 c.p.) o nei cui confronti siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento ed emergano concreti pericoli per la loro incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione criminale dedita alla tratta o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio penale (comma 3-bis). Il programma garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale. La disciplina del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale è contenuta nel D.P.C.M. del 16 maggio 2016.

Il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata, al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime.. Il Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani relativo al periodo 2022-2025 è stato adottato dal Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2022 (l’adozione del precedente Piano risaliva a febbraio 2016 ed era relativo agli anni 2016-2018).

 

Il comma 340 prevede, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del DL 93/2013 (Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), l’incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, comma 3, DL 223/2006) di 4 milioni di euro per il 2023 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, da destinare alle finalità di cui all’art. 5, comma 2, lett. d del citato DL 93/2013 (potenziamento dell’assistenza e del sostegno alle donne vittime di violenza).

 

Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall’art. 19, comma 3, del DL 223/2006, al fine di promuovere le predette politiche, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007.

L’art. 5, comma 2, del DL 93/2013 prevede l’adozione, con cadenza almeno triennale, di un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Il Piano è elaborato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata per le pari opportunità.

Il comma 2 definisce le finalità del Piano, che deve garantire azioni omogenee sul territorio (campagne di informazione e sensibilizzazione, anche nei confronti degli operatori della comunicazione anche commerciale, formazione del personale scolastico e di tutte le altre professionalità interessate, potenziamento dell’assistenza e del sostegno alle vittime e ai loro figli anche attraverso il rafforzamento dei servizi territoriali e dei centri antiviolenza, percorsi di recupero dei soggetti responsabili anche al fine di limitare i casi di recidiva, raccolta di dati strutturata e periodicamente aggiornata).

In particolare, la lettera d, specificamente richiamata dall’articolo in commento per quanto concerne la destinazione dell’incremento da esso disposto, riguarda il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza.

 

Il comma 341 prevede l’incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, comma 3, DL 223/2006) di 1.850.000 euro per il 2023 da destinare alle finalità di cui all’art. 105-bis del DL 34/2020 (Fondo per il reddito di libertà delle donne vittime di violenza).

I criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti con DPCM, su proposta dei Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

 

Sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità vedi sopra.

L’art. 105-bis del DL 34/2020 ha previsto l’incremento del Fondo di 3 milioni di euro per l’anno 2020, al fine di contenere i gravi effetti economici della pandemia, in particolare per quanto concerne le donne in condizioni di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.


 

Articolo 1, commi 342-354
(Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali)

 


342. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: « 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano, entro i limiti stabiliti dal presente articolo, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1»;

c) il comma 8-bis è abrogato;

d) al comma 14:

1) alla lettera a), le parole: « cinque lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: « dieci lavoratori» e le parole: «, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori» sono soppresse;

2) alla lettera b), le parole: «, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli» sono soppresse.

343. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, si applicano per il biennio 2023-2024 le disposizioni dei commi da 344 a 354. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16, le parole: «, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» sono soppresse;

b) al comma 17, primo periodo, alla lettera d), le parole: « di imprenditore agricolo,» e, alla lettera e), le parole: «, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma» sono soppresse;

c) al comma 20, le parole: «; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16» e le parole: «, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8» sono soppresse.

344. 344. Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto ai sensi dei commi da 343 a 354, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali:

a) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o dell'indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;

b) pensionati di vecchiaia o di anzianità;

c) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università;

d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

345. Il datore di lavoro, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.

346. Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione i quarantacinque giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi.

347. L'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

348. Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro, con le modalità previste dall'articolo 1, commi da 910 a 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

349. Per il lavoratore il compenso erogato nei termini di cui al comma 348 è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.

350. L'iscrizione dei lavoratori di cui ai commi da 343 a 354 del presente articolo nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile, con le modalità di cui al comma 348 del presente articolo.

351. L'informativa al lavoratore di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, si intende soddisfatta nei confronti dei lavoratori di cui ai commi da 343 a 354 del presente articolo con la consegna di copia della comunicazione di assunzione di cui al comma 346.

352. Il datore di lavoro effettua all'Istituto nazionale della previdenza sociale il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, secondo modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, d'intesa tra loro.

353. Al fine di verificare, mediante apposita banca di dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle prestazioni agricole di lavoro occasionale a tempo determinato di cui ai commi da 343 a 354, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'Istituto nazionale della previdenza sociale stipula apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

354. In caso di superamento del limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al presente comma si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 346 ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione del comma 344 da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.


 

 

Il comma 342 è volto a estendere la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, innanzi tutto elevando da cinque a dieci mila euro l’anno il limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore e ammettendone il ricorso da parte degli utilizzatori con un numero di lavoratori a tempo indeterminato fino a dieci.

Si precisa che la disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

Nel settore agricolo, è prevista ai commi da 343 a 354, in via sperimentale, per il biennio 2023-2024, l’applicazione di una disciplina speciale, che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore.

 

L’articolo 1, comma 342, attraverso modifiche puntuali all’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, estende la possibilità di acquisire prestazioni occasionali.

 

Al comma 342, lettera a), è elevato da cinque a dieci mila euro nel corso di un anno civile il limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo a 5 mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile.

 

Al comma 342, lettera b) si precisa che la disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

 

Al comma 342, lettera d), si prevede che il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale si applichi agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori subordinati a tempo indeterminato superiore a dieci, anziché cinque. Attualmente, infatti, il divieto interessa gli utilizzatori con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato. Tale soglia è elevata a dieci dalla disposizione in esame. Detto limite si applicherebbe anche a tutte le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, equiparate, dunque, agli altri utilizzatori.

 

Si rammenta che il testo previgente dell’articolo 54-bis, comma 14 del D.L. n. 50/2017 consentiva ai medesimi operatori del settore del turismo di ricorrervi anche in deroga al limite di cinque lavoratori a tempo indeterminato a condizione che alle proprie dipendenze abbiano fino a otto lavoratori (a tempo indeterminato o determinato) e purché le prestazioni siano rese dai seguenti soggetti: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni iscritti a un corso di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

 

 

Specifiche disposizioni sono dedicate alle prestazioni occasionali nel settore agricolo.

 

In particolare, la disciplina generale delle prestazioni occasionali contenute all’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017 è modificata dal comma 342, lett. d), numero 2) prevedendo che il ricorso al contratto di prestazione occasionale sia, di norma, vietato da parte delle imprese del settore agricolo, anche con riferimento alle attività lavorative rese da titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni iscritti a un corso di studi, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito e purché, in ogni caso, non siano iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Conseguentemente, al comma 343, è abrogata la disposizione che prevedeva l’obbligo per il lavoratore che eroga prestazioni a favore delle imprese del settore agricolo di autocertificare di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Sono altresì abrogate, al comma 343, le altre disposizioni di cui ai commi 16, 17 e 20 specificatamente previste per il ricorso alle prestazioni occasionali in ambito agricolo.

 

Ai successivi commi 344 e seguenti, tuttavia, si prevede, una disciplina transitoria per il biennio 2023-2024 che ammette il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura.

Ciò, si legge al comma 343, per garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato.

 

Il comma 344 prevede che le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato siano riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti. La norma poi indica alcuni soggetti a cui parrebbe si rivolga in via principale la disciplina transitoria sulle prestazioni occasionali in agricoltura: disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali, pensionati, studenti con meno di 25 anni, detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno.

 

Si precisa al comma 346 che la durata del contratto di lavoro può avere una durata massima di dodici mesi, mentre il limite di 45 giorni si applica al numero massimo delle presunte giornate di effettivo lavoro.

 

Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, ai sensi del comma 345, è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.

 

Il comma 346 dispone l’obbligo per i datori di lavoro agricoli che ricorrono a prestazioni di lavoro occasionale agricolo di darne previa comunicazione al competente Centro per l’impiego.

 

L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa, ai sensi del comma 347, ai datori di lavoro agricolo che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato, ai sensi del comma 348, percepisce il proprio compenso, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro.

Il comma 349 prevede l’esenzione del compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale da qualsiasi imposizione fiscale. Il compenso, per altro, non incide sullo stato di disoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

 

L’iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile (comma 350).

 

Il comma 351 dispone che l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 152/1997 si intende soddisfatto, con la consegna di copia della comunicazione di assunzione trasmessa al Centro per l’impiego.

 

Il comma 352 dispone che il datore di lavoro debba effettuare all’INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, nelle modalità stabilite da INPS e INAIL. Si precisa l’applicabilità delle aliquote ridotte previste per le zone agricole e i territori montani svantaggiati dall’articolo 1, comma 45 della legge n. 220/2010.

 

Il comma 353 prevede la stipula di una convenzione tra INPS e Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il monitoraggio, mediante apposita banca di dati informativa, dell’andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi.

 

Il comma 354 prevede la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni. Dispone l’applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulta accertata la violazione in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali o di violazione dell’obbligo di comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego, a meno che non siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore.


 

Articolo 1, comma 355
(Sostegno all’ente nazionale per la protezione
e l’assistenza dei sordi)

 


355. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.


 

 

Il comma 355, autorizza la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 allo scopo di sostenere l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi[84] (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979.

 

L’Ens Onlus è l’ente nazionale preposto alla protezione e l’assistenza dei sordi in Italia nonché Associazione di promozione sociale iscritta nel relativo registro nazionale con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10.10.2002. La missione dell’ENS è l’integrazione delle persone sorde nella società, la promozione della loro crescita, autonomia e piena realizzazione umana.  Ai sensi della L. 12 maggio 1942 n. 889 l’ENS è stato eretto ad ente morale ed ai sensi della L. 21 agosto 1950 n. 698 è stato riconosciuto quale ente morale per la protezione e l’assistenza dei sordi con l’espresso scopo, tra gli altri, di avviare i sordi alla vita sociale, aiutandoli a partecipare all’attività produttiva ed intellettuale, di agevolare, nel periodo post-scolastico, lo sviluppo della loro attività e capacità alle varie attività professionali, di agevolare il loro collocamento al lavoro, di collaborare con le competenti Amministrazioni dello Stato, nonché con gli Enti e gli Istituti che hanno per oggetto l’assistenza, l’educazione e l’attività dei sordi, nonché di rappresentare e difendere gli interessi morali, civili, culturali ed economici dei minorati dell’udito e della favella presso le pubbliche Amministrazioni.


 

Articolo 1, comma 356
(Contributo Confederazione Misericordie d’Italia)

 


356. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, dei prodotti energetici e dei prodotti di consumo, nonché di sostenere le organizzazioni di volontariato impegnate nel servizio di trasporto sanitario, anche emergenziale, e nel mantenimento di presìdi di coesione sociale, di soccorso e di contrasto delle situazioni di svantaggio sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 e 118, quarto comma, della Costituzione nonché degli articoli 55, 56 e 57 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.


 

 

Il comma 356, autorizza la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, con la finalità di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, dei prodotti energetici e dei beni di consumo, nonché per il sostegno delle organizzazioni di volontariato impegnate nel trasporto sanitario, anche emergenziale, e nel mantenimento di presidi di coesione sociale, di soccorso e contrasto a situazioni di svantaggio sociale.

 

Il comma 356 dispone che, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, dei prodotti energetici e dei prodotti di consumo, nonché di sostenere le organizzazioni di volontariato impegnate nel servizio di trasporto sanitario, anche emergenziale, e nel mantenimento di presìdi di coesione sociale, di soccorso e di contrasto delle situazioni di svantaggio sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 e 118, quarto comma, della Costituzione nonché degli articoli 55, 56 e 57 del codice del Terzo settore[85], di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia.

 

La Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia è una delle più grandi e antiche entità federative del Paese nell’ambito del Volontariato. Ente morale con sede a Firenze, la Confederazione riunisce oggi oltre 700 Misericordie, arciconfraternite, confraternite e fraternite, alle quali aderiscono circa 670 mila iscritti, dei quali oltre 100mila sono attivamente impegnati in opere di carità.

Le Misericordie nascono in Toscana, a Firenze, nel 1244. Hanno le loro origini nelle prime forme di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità che presero il nome di Confraternite. Dalla Toscana, le Misericordie si sono diffuse in tutta Italia e oggi sono presenti in ogni regione con particolare sviluppo nel Centro-Sud.

Attualmente le Misericordie operano in molteplici e complessi servizi nell’ambito socio-sanitario, avvalendosi di strutture moderne e di oltre 2500 automezzi. I principali settori di intervento sono: trasporti sanitari e sociali; emergenza/urgenza e pronto soccorso, operatività 24h; Protezione Civile, con gruppi attrezzati e specificamente addestrati in quasi tutte le Misericordie; raccolte di aiuti e missioni umanitarie internazionali; gestione di ambulatori specialistici; gestione di case di riposo; assistenza domiciliare e ospedaliera; telesoccorso e teleassistenza; assistenza ad anziani e portatori di handicap; centri di accoglienza e servizi di assistenza per immigrati; strutture per emergenza abitativa; gestione mense e dormitori; aiuto alimentare; prevenzione dell’usura e microcredito; consultori familiari; servizio di telefono amico; onoranze funebri; gestione cimiteriale.

 


 

Articolo 1, commi 357 e 358
(Norme in materia di assegno unico e universale per i figli a carico)

 


357. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «, limitatamente all'anno 2022» sono soppresse e dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del presente comma, come rivalutati ai sensi del comma 11, sono incrementati del 50 per cento; tale incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro»;

2) al comma 4, le parole: «, limitatamente all'anno 2022,» sono soppresse;

3) i commi 5 e 6 sono abrogati;

4) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile di cui al primo periodo del presente comma è incrementata del 50 per cento»;

b) all'articolo 5, comma 9-bis, le parole: « per l'anno 2022» sono soppresse.

358. Per effetto di quanto disposto dal comma 357 e tenuto conto delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio relativa all'anno 2022 e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 409,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 525,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 550,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 554,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 557,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 560,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.


 

 

Il comma 357 reca alcune novelle alla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230. Le novelle rendono permanenti, al fine della misura dell'assegno, le equiparazioni, già previste fino al 31 dicembre 2022, rispettivamente: tra il figlio minorenne a carico e il figlio maggiorenne disabile e a carico; tra il figlio minorenne a carico e disabile e il figlio di età inferiore a ventuno anni, sempre disabile e a carico. Inoltre, si proroga, nell'ambito dell'istituto in esame, un ulteriore beneficio con riferimento ai figli a carico con disabilità, nell'ambito dei nuclei familiari rientranti in una determinata fattispecie, e si introducono: un incremento dell'assegno con riferimento ai figli di età inferiore ad un anno ovvero, in una determinata ipotesi, di età inferiore a tre anni; un elevamento da 100 a 150 euro mensili della maggiorazione forfettaria dell'assegno, prevista per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico.

In relazione alle suddette novelle, nonché sulla base dell'attività di monitoraggio finanziario svolta dall'INPS, il comma 358 provvede alla riquantificazione degli oneri finanziari inerenti all'assegno in esame; a tale riquantificazione occorre tuttavia aggiungere gli importi di cui al precedente comma 320.

 

Più in particolare, in base alle novelle in esame:

§  la misura di base[86] dell'assegno in esame per ciascun figlio maggiorenne a carico[87] e disabile[88] viene equiparata in via permanente a quella generale prevista per ciascun figlio minorenne a carico (cfr. la lettera a), numeri 1) e 3), del presente comma 357). Si ricorda che l'equiparazione è già stata prevista in via transitoria fino al 31 dicembre 2022[89]; la novella sopprime sia tale termine temporale sia, correlativamente, gli importi complessivi specifici (meno elevati di quelli suddetti) previsti, a decorrere dal 2023, per i figli maggiorenni disabili e a carico[90];

§  la maggiorazione (dell'assegno in esame) prevista per ciascun figlio minorenne a carico e disabile viene estesa in via permanente per i figli maggiorenni - a carico e disabili - di età inferiore a ventuno anni[91] (numero 2) della citata lettera a)). Anche in tal caso, l'equiparazione è già stata prevista in via transitoria fino al 31 dicembre 2022 (riguardo alle novelle soppressive, cfr. supra);

§  si prevede (analogamente alla disposizione operante fino al 31 dicembre 2022) un importo aggiuntivo (dell'assegno in esame) per i nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità e rientranti nell'ambito di applicazione della maggiorazione temporanea di cui all'articolo 5 del citato D.Lgs. n. 230 del 2021, e successive modificazioni (novella di cui alla lettera b) del presente comma 357). L'importo aggiuntivo in esame è pari, in base alla formulazione letterale della norma oggetto di novella[92], a 120 euro mensili. Si ricorda che la suddetta maggiorazione temporanea ha natura decrescente, essendo il relativo importo ridotto a due terzi a partire dal 1° gennaio 2023 e ad un terzo per il 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio del 2025 (dal mese di marzo 2025 la maggiorazione cessa); la relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio[93] sembrerebbe considerare gli oneri finanziari derivanti dalla novella in oggetto secondo un importo fisso e permanente - importo pari, come detto, a 120 euro -; si valuti l'opportunità di chiarire tale profilo, considerato che l'importo aggiuntivo in esame è qualificato dalla normativa oggetto di novella (cfr. il comma 9-bis del citato articolo 5 del D.Lgs. n. 230) come un incremento della maggiorazione temporanea. Riguardo all'ambito di applicazione - all'interno del quale è riconosciuto, con riferimento, come detto, ai casi di presenza di un figlio a carico con disabilità, l'importo aggiuntivo -, si ricorda che la maggiorazione di cui al citato articolo 5 del D.Lgs. n. 230[94] spetta qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni: il valore dell’ISEE[95] del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro; sia stato effettivamente percepito[96], nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori;

§  si introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, un incremento della misura dell'assegno in esame - incremento pari al 50 per cento (commisurato sull'assegno al netto dell'eventuale maggiorazione temporanea suddetta) - per ciascun figlio di età inferiore ad un anno, oppure di età inferiore a tre anni nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno tre figli (lettera a), numero 1), del comma 357 in esame). Si valuti l'opportunità di chiarire se l'incremento percentuale in oggetto si applichi anche prima della nascita del figlio, considerato che la disciplina dell'assegno in esame prevede il riconoscimento dell'assegno, per i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza[97], e se nel computo dei tre figli rientrino anche quelli non a carico;

§  si eleva da 100 a 150 euro mensili (numero 4) del presente comma 357) la maggiorazione forfettaria dell'assegno in esame, prevista per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico; l'elevamento si applica dal 1° gennaio 2023. Si ricorda che, per il riconoscimento di tale maggiorazione, rilevano, al fine del soddisfacimento della suddetta condizione numerica, i figli che siano a carico e facciano parte del nucleo familiare, a prescindere dalla loro età anagrafica[98].

Si ricorda che, per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, la misura dell'assegno unico e universale per i figli a carico è determinata secondo uno specifico criterio di calcolo[99].

In relazione alle suddette novelle, nonché sulla base dell'attività di monitoraggio finanziario svolta dall'INPS, il comma 358 provvede alla riquantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'istituto dell'assegno unico e universale; a tale quantificazione occorre tuttavia aggiungere gli importi di cui al precedente comma 320, alla cui scheda si rinvia.

 


 

Articolo 1, comma 359
(Congedo parentale)

 


359. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre 2022.


 

 

Il comma 359 prevede, con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente ad un periodo o ad un complesso di periodi[100] non superiori ad un mese e compresi entro il sesto anno di vita del bambino - ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento[101] -, un elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale; tale elevamento è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo[102]) alla madre o al padre (il testo originario del disegno di legge faceva riferimento soltanto alla madre); in base a tale elevamento, l'aliquota (commisurata sulla retribuzione) per il calcolo dell'indennità per congedo parentale è pari, limitatamente al periodo o ai periodi in oggetto, all'ottanta per cento - anziché al trenta per cento -. L'elevamento non si applica per i casi in cui - per la madre o, rispettivamente, per il padre - il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2022[103].

 

La novella di cui al comma 359 concerne l'articolo 34, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.

Il citato comma 1 riconosce il trattamento economico - pari, come accennato, al trenta per cento della retribuzione[104] e costituito da un'indennità corrisposta dall'INPS o, per i dipendenti pubblici, dal datore di lavoro - per i seguenti periodi di congedo parentale, salvi i casi di periodo più ampio in relazione al reddito individuale o all'ipotesi che il congedo riguardi un minore disabile in situazione di gravità accertata[105]: per tre mesi per ciascun genitore - tale diritto non è trasferibile all'altro genitore -; per un ulteriore periodo di tre mesi, fruibile in alternativa (o anche divisibile) tra i genitori[106]; per nove mesi di congedo, qualora vi sia un solo genitore o l'affidamento del minore sia esclusivo di un genitore.

La novella in esame inserisce la norma sul suddetto elevamento nel primo periodo del citato articolo 34, comma 1, del testo unico, periodo concernente la quota di tre mesi di congedo usufruibile da ciascun genitore. Si valuti l'opportunità di inserire una novella di coordinamento nel terzo periodo dello stesso articolo 34, comma 1, periodo relativo ai nove mesi di congedo parentale a cui ha diritto il genitore unico o titolare dell'affidamento esclusivo, al fine di fare salva esplicitamente - nell'ambito della formulazione sull'aliquota del trenta per cento - l'ipotesi di elevamento in oggetto.


 

Articolo 1, commi 360 e 361
(Fondo per alfabetizzazione mediatica e digitale)

 


360. Al fine di sostenere e promuovere progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori, realizzati dai fornitori di servizi di media e dai fornitori di piattaforme di condivisione video, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

361. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 360, con particolare riferimento alla predisposizione dei progetti e all'assegnazione delle risorse.


 

 

L’articolo 1, comma 360 istituisce un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 per la promozione di progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori da parte dei fornitori di servizi di media e di piattaforme di condivisione video. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'intervento sono rinviate a un decreto del MIMIT (comma 361).

 

Il comma 360 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 volto a sostenere e promuovere progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori, realizzati dai fornitori di servizi di media e dai fornitori di piattaforme di condivisione video.

Il comma 361 prevede che i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento, con particolare riferimento alla predisposizione dei progetti e all’assegnazione delle risorse siano definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con "l’Autorità politica delegata all’innovazione tecnologica", da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Si rammenta che Il Consiglio dei Ministri riunito lunedì 31 ottobre 2022 per la nomina dei Sottosegretari ha nominato Alessio Butti Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica.


 

Articolo 1, commi 362-364
(Fondo per le periferie inclusive)

 


362. Al fine di favorire e promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità, contrastando, al contempo, i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città, in coerenza con gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato « Fondo per le periferie inclusive», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del loro livello di autonomia possibile.

363. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i tempi e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti del Fondo di cui al comma 362, i relativi requisiti di ammissibilità e le relative modalità di erogazione del finanziamento, nonché le eventuali forme di co-finanziamento;

b) i criteri per la valutazione dei progetti di cui al comma 362 da parte del Comitato di cui al comma 364, individuati in coerenza con le finalità del Fondo, privilegiando in particolare l'attivazione di finanziamenti sia pubblici sia privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione previste dall'articolo 55 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

c) le modalità di monitoraggio e le ipotesi di revoca del finanziamento.

364. Ai fini della valutazione dei progetti di cui al comma 362, con il decreto di cui al comma 363 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato per la valutazione dei progetti, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso di spese né ogni altro emolumento comunque denominato.


 

 

I commi 362-364 istituiscono il Fondo per le periferie inclusive con una dotazione di 10 milioni per il 2023. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire, nelle periferie, l’inclusione sociale delle persone con disabilità e il miglioramento del loro livello di autonomia. A un decreto del Presidente del Consiglio è demandato il compito di regolamentare il Fondo (requisiti di ammissibilità dei progetti, modalità di erogazione del finanziamento e eventuali forme di co-finanziamento), e di istituire un Comitato di valutazione che definisca i criteri per la valutazione dei progetti favorendo l'attivazione di finanziamenti pubblici e privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione.

 

Il comma 362, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo denominato “Fondo per le periferie inclusive”, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2023, il cui stanziamento è da trasferirsi al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità nelle aree periferiche urbane delle grandi città, favorendo al contempo un miglioramento del livello di autonomia, in coerenza con gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015. Con riguardo alla dotazione del Fondo, la RT al provvedimento evidenzia che, tenuto conto del numero dei comuni italiani con più di 300 mila abitanti (pari a 10), si stima un contributo medio per ciascuna città di circa 1 milione di euro.

 

Il Rapporto del 2018 dell’ONU “Un Flagship Report on Disability and Development 2018: Realization of the Sustainable Development Goals by, for and with persons with disabilities” ha analizzato per la prima volta lo stato dell’arte rispetto ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle persone con disabilità: più diffusa povertà, minore accesso a salute, istruzione e lavoro, inaccessibilità dei trasporti pubblici, maggiore rischio di violenza. D’altra parte il Rapporto evidenzia il crescente numero di buone pratiche che possono creare una società più inclusiva, sottolineando l’esigenza di riconoscere il contributo che le persone con disabilità possono dare allo sviluppo della società (qui una sintesi del Rapporto).

 

Il comma 363 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità con delega in materia di disabilità[107], da adottarsi, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione:

a) dei tempi e delle modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità e le relative modalità di erogazione del finanziamento e le eventuali forme di co-finanziamento;

b) dei criteri per la valutazione delle proposte da parte del Comitato per la valutazione dei progetti (a cui è dedicato il successivo comma 364), individuati in coerenza con le finalità del Fondo, privilegiando in particolare l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;

 

Il Titolo VII (artt. 55, 56 e 57) del Codice del terzo settore (CTS) individua una serie di istituti specifici che valorizzano i rapporti collaborativi sulle “attività di interesse generale” (di cui all’art. 5 del CTS) fra la Pubblica amministrazione ed il Terzo settore. In particolare l’art. 55 prevede rapporti di partenariato fra enti della pubblica amministrazione e gli Enti del Terzo settore (ETS) attraverso forme di partenariato, co-programmazione e co-progettazione (con possibilità di accreditamento). Il successivo art. 56 prevede convenzioni fra pubblica amministrazione ed Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS) finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Infine, l’art. 57 dispone che i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possano essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle Organizzazioni di volontariato. Sul punto è intervenuta la  Sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020 che sottolinea come l’art. 55 del CTS realizzi per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria, realizzando “una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, quarto comma, Cost.”. La Corte ritiene che in tal modo si instauri, tra i soggetti pubblici e gli ETS, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la ‘co-programmazione’, la ‘co-progettazione’ e il ‘partenariato’ (che può condurre anche a forme di ‘accreditamento’) si configurano come fasi di un procedimento complesso, espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico (contratto a prestazioni corrispettive). Il modello configurato dall’art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”. La Corte inoltre evidenzia che “lo stesso diritto dell’unione … mantiene, a ben vedere, in capo agli stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà”;

 

c) delle modalità di monitoraggio e le ipotesi di revoca del finanziamento.

 

Ai sensi del comma 364, il d.P.C.M di cui comma 363 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per la valutazione dei progetti, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell’Autorità con delega in materia di disabilità, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso di spese e ogni altro emolumento comunque denominato.


 

Articolo 1, comma 365
(Rimozione barriere architettoniche)

 


365. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1 è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio».


 

 

Il comma 365 proroga al 31 dicembre 2025 la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche. Viene, altresì precisato che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.

 

L’articolo 119-ter del decreto legge 34 del 2020 in materia di detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche stabilisce che ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

 

La norma prevede altresì che la suddetta detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

 La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

 

La norma, lettera a), proroga al 31 dicembre 2025 l’agevolazione sopra descritta.

 

La lettera b) introduce un nuovo comma 5 nell’articolo 119-ter che stabilisce che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di rimozione di barriere architettoniche, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.


 

Articolo 1, commi 366-368
(Contributo straordinario in favore delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza)

 


366. Il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Il rifinanziamento di cui al primo periodo è finalizzato alla concessione di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani, in proporzione all'incremento dei costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021.

367. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto del limite di spesa previsto dal comma 366, i criteri, le modalità e i termini di presentazione delle richieste per l'accesso al contributo di cui al medesimo comma, i criteri di determinazione dell'importo del contributo stesso nonché le procedure di controllo.

368. Allo stanziamento di cui al comma 366 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.


 

 

I commi da 366 a 368 recano uno stanziamento di 5 milioni di euro per il 2023, al fine del riconoscimento di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, in regime semiresidenziale o residenziale, in favore di anziani; il contributo è determinato - secondo i criteri da definire con decreto attuativo - in proporzione all'incremento dei costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021.

 

Le disposizioni in esame fanno riferimento alle "istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"; il riferimento concerne le istituzioni suddette residue che non siano state trasformate, ai sensi del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, in aziende pubbliche di servizi alla persona o in fondazioni o associazioni di diritto privato; si ricorda che i soggetti trasformati che eroghino i servizi summenzionati rientrano invece tra i beneficiari di un analogo contributo straordinario (nell'ambito di uno stanziamento relativo al 2022), ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, e successive modificazioni.

Si valuti l'opportunità, sotto il profilo formale, di un'individuazione in termini più chiari dei soggetti rientranti nel comma 366 in esame.

 Il comma 367 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'individuazione - nel rispetto del limite di spesa (corrispondente al suddetto stanziamento di 5 milioni per il 2023) - dei criteri, delle modalità e dei termini per la presentazione delle richieste per l'accesso al contributo di cui al comma 366, dei criteri di determinazione dell'importo del contributo stesso, nonché delle procedure di controllo.

Lo stanziamento in oggetto è disposto mediante incremento del fondo di cui al citato articolo 8, comma 1, del D.L. n. 144 del 2022 (Fondo destinato al riconoscimento di contributi in favore di vari soggetti in relazione all'incremento dei costi dell'energia).

Il comma 368 prevede che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 8 del D.L. n. 144.

In base al richiamo del suddetto comma 4: il contributo in oggetto non concorre alla formazione del reddito d'impresa (computato ai fini delle imposte sui redditi) e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; come ulteriore beneficio, sia il contributo sia la suddetta esclusione dalla formazione del reddito d'impresa non rilevano ai fini della deducibilità di interessi passivi e di altri componenti negativi[108]; il contributo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche dell'esclusione dalla formazione del reddito e dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

In base al richiamo del suddetto comma 5: per le operazioni relative alla gestione dello stanziamento e all’erogazione dei contributi del fondo, le amministrazioni interessate si avvalgono di società in house[109], previa stipula di apposite convenzioni e con oneri a carico delle risorse del medesimo fondo - entro i limiti delle quote di risorse individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri -. In relazione a tale modalità, le risorse sono trasferite su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla società incaricata della gestione.

 



[1]     Dicasi anche che il peso delle diverse componenti tariffarie (componente energia, trasporto, oneri di sistema, imposte) non è omogeneo al variare delle quantità consumate e dunque la variazione di ognuna di esse ha un differente impatto sulla bolletta per gli utenti che consumano diverse quantità di energia. A fronte della sola componente dell'IVA, proporzionale ai consumi, vi sono componenti che pesano maggiormente in corrispondenza di bassi consumi (trasporto e commercializzazione) e altre che aumentano con essi (come appunto gli oneri di sistema e le accise). Una ricostruzione in tal senso è stata fatta dall'UPB, nella Memoria del 30 maggio 2022, il quale ha evidenziato come – tra giugno 2021 e oggi - siano variate due delle componenti tariffarie della bolletta elettrica: la componente energia dovuta all'aumento dei prezzi, che indirettamente modifica anche l'impatto dell'IVA, e quella degli oneri di sistema.

[2]     Nell’ambito della Riforma 2, attinente all’adozione della legge annuale per la concorrenza 2022 (L. n. 118/2022).

[3]     Ai sensi dell’articolo 1, comma 25-sexies del D.lgs. n. 79/1999 Attuazione della direttiva 96/92/CE sul mercato interno dell'energia elettrica, è fornitura la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti.

[4]     Inoltre, sempre secondo quanto rileva ARERA nella Memoria presentata alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti l’8 febbraio 2022, la catena di esazione di tali componenti, che passa attraverso le società di vendita, comporta la presenza di rischi di controparte di complessa gestione, che hanno portato all’esigenza di socializzare importi rilevanti corrispondenti ad insoluti all’interno della medesima catena. Ciò in particolare alla luce delle sentenze della giustizia amministrativa, che hanno limitato la responsabilità delle società di vendita in relazione al versamento degli oneri in caso di insoluti del cliente finale.

[5]     L’articolo 33-ter del D.L. n. 77/2021 ha demandato ad un decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica (ora ambiente e sicurezza energetica), da adottare su proposta dell’ARERA, la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali, entro un termine fissato da ultimo con l’art. 11, comma 5-octies del D.L. n. 228/2021 al 30 giugno 2022. L’ARERA, con Deliberazione 17 maggio 2022, n. 216/2022/R/eel, ha presentato ai Ministri interessati una proposta di riforma.

      Svariate sentenze del giudice amministrativo hanno individuato nel cliente finale l’unico soggetto tenuto a pagare gli oneri generali di sistema (cfr. Consiglio di Stato, Sez VI, sent. 2182/2016; Tar Lombardia, Sez. II, sent.237/2017, 238/2017, 243/2017, 244/2017; Consiglio di Stato, Sez. VI, sent.5619/20 17 e 5620/2017). Le statuizioni giurisprudenziali hanno in sostanza ribaltato il principio generale del metodo di riscossione precedentemente impostato dall’ARERA, che poneva in capo ai venditori e ai distributori l’eventuale rischio legato alla morosità della propria controparte (per i venditori, dei clienti finali, e, per i distributori, dei venditori). Pertanto, i venditori - secondo le sentenze sopra richiamate - sono tenuti a versare ai distributori solo quanto effettivamente incassato dai clienti finali.

      Successivamente alle pronunce giurisprudenziali, l’Autorità ha adottato da ultimo la Delibera 32/2021/R/eel del 2 febbraio 2021 che istituisce il "Meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali e già versati dai venditori alle imprese distributrici". La delibera interviene a conclusione del procedimento di ottemperanza alle sentenze della giustizia amministrativa. La delibera (che opera i rimborsi a partire dal 2016) individua le condizioni di accesso al meccanismo, i criteri per la quantificazione e il riconoscimento degli oneri generali non riscossi e le tempistiche di presentazione delle istanze e di liquidazione dei corrispettivi da parte della CSEA. Cfr. ARERA, memoria depositata al Senato sull’Affare (Atto 397). Sul punto, l’Autorità ha più volte evidenziato la necessità di un intervento riformatore (cfr. documento per la consultazione 597/2017/R/eel e Nota ARERA sul tema riscossione e versamento oneri generali di sistema del febbraio 2018).

[6]     Denominata componente tariffaria A2 fino al 31 dicembre 2017

[7]     Il Conto viene utilizzato anche per la copertura degli oneri derivanti dalle misure di compensazione dei territori interessati, di cui all’articolo 4, comma 1-bis, del decreto legge n. 314/2003 di competenza dell’anno 2004, nonché, degli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 298, della legge finanziaria 2005 e dell’articolo 1, comma 493, della legge finanziaria 2006, per cui si rinvia al comma 2 dell’articolo in esame.

[8]     Denominata componente tariffaria MCT, fino al 31 dicembre 2017.

[9]     Pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota.

[10]   Come evidenzia ARERA, sul suo sito istituzionale, gli elementi di cui sopra sono calcolati dall'Autorità. Non sono distintamente applicati dai distributori, che invece applicano il totale dei suddetti elementi, la componente ASOS. Poiché, come sopra evidenziato, gli elementi si applicano in maniera differenziata a seconda che l'utente sia incluso tra le imprese a forte consumo di energia elettrica o meno e, nel primo caso, a seconda della classe e di agevolazione, ne deriva che la componente ASOS risulta distinta per classi di agevolazione.

[11]   Dicasi anche che il peso delle diverse componenti tariffarie (componente energia, trasporto, oneri di sistema, imposte) non è omogeneo al variare delle quantità consumate e dunque la variazione di ognuna di esse ha un differente impatto sulla bolletta per gli utenti che consumano diverse quantità di energia. A fronte della sola componente dell'IVA che è proporzionale ai consumi, vi sono componenti che pesano maggiormente in corrispondenza di bassi consumi (trasporto e commercializzazione) e altre che aumentano con essi (come appunto gli oneri di sistema e le accise). Una ricostruzione in tal senso è stata fatta dall'UPB, nella Memoria del 30 maggio 2022, il quale ha evidenziato come – tra giugno 2021 e oggi - siano variate due delle componenti tariffarie della bolletta elettrica: la componente energia dovuta all'aumento dei prezzi, che indirettamente modifica anche l'impatto dell'IVA, e quella degli oneri di sistema.

[12]   Legge 27 aprile 2022, n. 34.

[13] Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

[14]   Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156/2012.

[15]   L’hospice è quel luogo in cui i malati vengono accolti temporaneamente o definitivamente quando non possono essere assistiti a domicilio per particolare aggravamento delle condizioni cliniche, o per impossibilità dei familiari a garantire l'assistenza necessaria, per mancanza del caregiver (familiare di riferimento) o per inadeguatezza dell'abitazione.

[16] La sentenza infatti rimarca la funzione sanitaria pubblica e il concorrente ruolo dello Stato (chiamato a definire i livelli essenziali di assistenza e l’ammontare delle risorse) e delle Regioni (tenute a organizzare il servizio e a garantire le prestazioni) , in quanto la Costituzione, insieme alle norme attuative dei suoi principi, qualificherebbe il diritto alla salute come diritto sociale di primaria importanza e ne conformerebbe il contenuto attraverso la “determinazione dei LEA, di cui il finanziamento adeguato costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per assicurare prestazioni direttamente riconducibili al fondamentale diritto alla salute” (così la sentenza n. 130 del 2020 intervenuta su analoga questione). Mentre “di regola la garanzia delle prestazioni sociali deve fare i conti con la disponibilità delle risorse pubbliche, dimensionando il livello della prestazione attraverso una ponderazione in termini di sostenibilità economica, tale ponderazione non può riguardare la dimensione finanziaria e attuativa dei LEA, la cui necessaria compatibilità con le risorse è già fissata attraverso la loro determinazione in sede normativa. In definitiva, la trasversalità e la primazia della tutela sanitaria rispetto agli interessi sottesi ai conflitti finanziari tra Stato e Regioni in tema di finanziamento dei livelli essenziali, impongono una visione trascendente della garanzia dei LEA che vede collocata al centro della tutela costituzionale la persona umana, non solo nella sua individualità, ma anche nell’organizzazione delle comunità di appartenenza che caratterizza la socialità del servizio sanitario.”

[17]   Per la corretta individuazione della retribuzione imponibile a fini previdenziali cfr. Circ. INPS n. 43 del 2022 e Messaggio INPS n. 3499 del 2022, con riferimento all’analogo esonero previsto per il 2022.

[18]   Si ricorda che tale aliquota - che consiste nella percentuale applicata alla retribuzione per calcolare il montante contributivo annuo da rivalutare nel sistema contributivo – per i lavoratori dipendenti è pari al 33 per cento.

[19]   Il comma 283 in esame inserisce l'articolo 14.1 nel D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

[20]   Riguardo a tale disciplina, cfr. l'articolo 1, commi da 239 a 248, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

[21]   Riguardo alla limitazione del riferimento ai soli trattamenti pensionistici diretti (con esclusione, dunque, di quelli in favore dei superstiti), cfr. la circolare dell'INPS n. 11 del 29 gennaio 2019.

[22]   Si rileva che nell'ambito della norma di salvezza rientrano anche i soggetti che, pur in possesso, entro il 31 dicembre 2022, dei requisiti previsti per la cosiddetta quota 102, intendano esercitare il diritto al trattamento in base a quest'ultima solo successivamente al 2022. Riguardo alla norma che ha ammesso, nel 2022, il pensionamento anticipato con la quota 102 - costituita dal possesso di almeno 62 anni di età e di almeno 38 anni di contribuzione - e alla relativa disposizione che fa salvo l'esercizio successivo del diritto, cfr. l'articolo 14, commi da 1 a 10, del citato D.L. n. 4 del 2019, e successive modificazioni.

[23]   Si ricorda che il valore minimo provvisorio per il 2023 del regime generale INPS è pari a 563,73 euro mensili. La misura del quintuplo - come risulta anche dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio - è quindi pari, nel gennaio 2023, a circa 2.818,7 euro mensili lordi (salvo successivo ricalcolo in base al valore definitivo del minimo INPS per il 2023).

[24]   Si rileva che l'identica distinzione nella possibilità di cumulo, posta nell'ambito di precedenti norme transitorie in materia di pensionamenti anticipati, è stata ritenuta legittima dalla sentenza n. 234 del 4 ottobre 2022-24 novembre 2022 della Corte costituzionale.

[25]   Riguardo a quest'ultimo limite, cfr. l'articolo 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

[26]   L'alinea del capoverso 6 richiama la specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e l'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

      Le pubbliche amministrazioni richiamate sono tutte quelle di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. In base a quest'ultimo comma, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[27]   In quest'ultimo rientra il personale delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati.

[28]   Cfr. il comma 9 dell'articolo 59 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, comma richiamato dal capoverso 7 del presente comma 283.

[29]   La suddetta lettera d), infatti, esclude l'applicazione del principio di cui all'articolo 2, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

[30]   Cfr. la parte della novella concernente l'articolo 22, comma 1, del citato D.L. n. 4 del 2019, e successive modificazioni.

[31]   Cfr. la parte della novella concernente l'articolo 23, comma 1, del citato D.L. n. 4 del 2019, e successive modificazioni.

[32]   Al fine in oggetto, non rileva, ai sensi dell'articolo 1, comma 201, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, la circostanza che il soggetto rientri nella disciplina pensionistica dei cosiddetti lavoratori precoci.

[33]   Di cui ai commi 89 e 90 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

[34]   L’elenco comprende le seguenti professioni sulla base della classificazione ISTAT:

2.6.4- Professori di scuola primaria, pre—primaria e professioni assimilate

32.1- Tecnici della salute

4.3.1.2 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

5.3.1.1- Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

5.4.3- Operatori della cura estetica

5.4.4- Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

6 - Artigiani, operai specializzati, agricoltori

7.11-Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali

7.1.2- Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli

7.1.3- Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati

7.14-Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta

7.1.5 -Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e perla fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

7.1.6- Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque

7.1.81-Conduttori di mulini e impastatrici

7.1,8.2- Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali

7.2- Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio

7.3 -Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare

7.4- Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

8.1.3- Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci

8.1.4 -Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli

8.1.52- Portantini e professioni assimilate

8.3- Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca

8.4-Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni.

[35]   L’Allegato C alla legge n. 232/2016, di cui all’articolo 1, comma 179, lettera d), in vigore dal 1 gennaio 2018, indica, in via di prima attuazione, le seguenti categorie professionali, per le quali si ritiene sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo:

A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici

B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

C. Conciatori di pelli e di pellicce

D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

E. Conduttori di mezzi pesanti e camion

F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni

G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza

H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido

I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati

L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca

O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative

P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011

Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

[36]   “Come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini”, precisa la novella.

[37]   Di cui alla classificazione Istat 6.3.2.1.2

[38]   Di cui alla classificazione Istat 7.1.3.3

[39]   L’handicap in situazione di gravità è definito dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, ove si prevede che “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.

[40]   Tale struttura è stata istituita, ai sensi dell’articolo 1, comma 852 della legge n. 296/2006, dal Ministero dello sviluppo economico, ora Ministero per le imprese e il Made in Italy, d’intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per valutare e coordinare gli interventi che possono essere realizzati per superare situazioni di crisi di impresa. La struttura opera in collaborazione con le competenti Commissioni parlamentari, nonché con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento. I parlamentari eletti nei territori nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento possono essere invitati a partecipare ai lavori della struttura.

[41]   In base all’interpretazione seguita dall’INPS nel settore degli sgravi contributivi, la locuzione "datori di lavoro privati" comprende anche gli enti pubblici economici (cfr., tra le altre, la circolare dell’INPS n. 57 del 28 aprile 2020).

[42]   Si ricorda che tale aliquota - che consiste nella percentuale applicata alla retribuzione per calcolare il montante contributivo annuo da rivalutare nel sistema contributivo – per i lavoratori dipendenti è pari al 33 per cento.

[43]   Si ricorda che l’INPS, con il messaggio n. 3389 del 2021, precisa che prendendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse fruibili in relazione alle nuove assunzioni, l’esonero contributivo oggetto della presente estensione non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, né con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne, c.d. svantaggiate, previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020, né con la cosiddetta Decontribuzione Sud, disciplinata, da ultimo, dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della medesima legge di Bilancio 2021.

[44]   Cfr. sul punto anche la Circ. INPS n. 56 del 2021.

[45] La fruizione dell’esonero in esame per tale biennio 2021-2022 era esplicitamente subordinata, ai sensi dell’art. 1, co. 17, della L. 178/2020 al fatto che le assunzioni comportassero un incremento occupazionale netto.

[46]   Per l’individuazione dei suddetti settori per il 2023 cfr il DM del 16 novembre 2022.

[47]   Per l'art. 1 del d.lgs. 99/2004, ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di determinate conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.

[48]   Riguardo alla disciplina generale del lavoro in modalità agile, cfr. il capo II della L. 22 maggio 2017, n. 81, e successive modificazioni.

[49]   Cfr. l'articolo 26, comma 2-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, e l'articolo 10, comma 1-ter, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, e successive modificazioni.

[50]   In merito, la norma in esame opera anche un richiamo di natura generale all’articolo 3, comma 1, della citata L. n. 104. Secondo quest’ultimo comma, è "persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

[51]   Riguardo alla condizione generale di handicap, cfr. supra, in nota.

[52]   Cfr., al riguardo, il messaggio dell’INPS n. 2584 del 24 giugno 2020.

[53]   Cfr. l'articolo 90, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l'articolo 10, comma 2, e l'allegato B del citato D.L. n. 24 del 2022 e l'articolo 23-bis, comma 2, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. L. 21 settembre 2022, n. 142.

[54]   Tali categorie sono costituite da: i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14 (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore); i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio.

[55]   Si ricorda che l'istituto della perequazione automatica non concerne i trattamenti delle forme gestite dagli enti previdenziali di diritto privato; per tali trattamenti, l'indicizzazione si applica in base alla disciplina della singola gestione.

[56]   Sono esclusi, come detto, i trattamenti delle forme gestite dagli enti previdenziali di diritto privato.

[57]   Per la perequazione decorrente dal 1° gennaio 2023, il valore minimo di riferimento è pari a 525,38 euro; tale importo costituisce il valore definitivo, per il 2022, del trattamento minimo del regime generale INPS. In merito, cfr. anche infra.

[58]   Riguardo al valore definitivo per il 2022 del trattamento minimo, cfr. supra, in nota.

[59]   Come detto, l'istituto della perequazione automatica non concerne i trattamenti delle forme gestite dagli enti previdenziali di diritto privato; per tali trattamenti, la perequazione si applica in base alla disciplina della singola gestione.

[60]   Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente.

      L'aumento della rivalutazione automatica dovuto viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo (articolo 34, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni). Nella valutazione dell'importo complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto si deve tener conto (ai sensi del medesimo articolo 34, comma 1, della L. n. 448, e successive modificazioni) anche degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, assegni che sono quindi inclusi nella base di riferimento pur essendo estranei all'ambito di applicazione degli incrementi a titolo di perequazione. 

[61]   Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (cfr. l'articolo 24, comma 5, della L. 28 febbraio 1986, n. 41).

[62]   La decorrenza sia degli incrementi a titolo di perequazione sia dei relativi conguagli dal 1° gennaio (dell'anno successivo a quello rispettivamente di riferimento) è stata introdotta dall'articolo 14 della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

[63]   Si ricorda che alcune norme transitorie (più favorevoli per i pensionati) in materia di anticipo e conguaglio - le quali hanno riguardato alcuni mesi dell'anno 2022 - sono state stabilite dall'articolo 21 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2022, n. 142.

[64]   Come già ricordato, ai fini in oggetto, si fa riferimento (in via interpretativa) all'importo del trattamento minimo INPS nell'anno precedente a quello di applicazione della perequazione medesima.

[65]   Tali aliquote a regime sono poste dall'articolo 1, comma 478, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, e hanno trovato applicazione (per la prima volta) per la perequazione riconosciuta dal 1° gennaio 2022. Riguardo ai criteri di calcolo per la perequazione per gli anni 2020 e 2021, cfr. il comma 477 dello stesso articolo 1 della L. n. 160.

[66]   Sono esclusi, come detto (cfr. supra, in nota), i trattamenti delle forme gestite dagli enti previdenziali di diritto privato.

[67]   La relazione tecnica è reperibile nel tomo I dell'A.C. n. 643.

[68]   La norma di cui all'articolo 1, comma 116, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 - oggetto della novella relativa al termine temporale - prevede anche l'adozione di modifiche ai regolamenti interni; tale previsione appare ultronea nel contesto della disposizione (riguardo a quest'ultimo, cfr. infra).

[69]   Oltre all'articolo 3, comma 2, del citato D.Lgs. n. 509 del 1994 - comma richiamato dalla novella in esame -, cfr. la norma di rinvio di cui all'articolo 6, comma 7, del citato D.Lgs. n. 103 del 1996.

[70]   Riguardo all'applicabilità per gli enti di cui al citato D.Lgs. n. 103 del 1996, cfr. in quest'ultimo l'articolo 6, comma 7.

[71]   Ai sensi dell'articolo 1, comma 103, della citata L. n. 234 del 2021.

[72]   Come detto, l'articolo 1, comma 116, della L. n. 234 del 2021 prevede anche l'adozione di modifiche ai regolamenti interni; tale previsione appare ultronea nel contesto della disposizione (riguardo a quest'ultimo, cfr. infra).

[73]   Il citato comma 1 prevede che il numero di membri elettivi corrisponda al rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente gestore - con arrotondamenti all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille -, nel massimo di cinquanta unità.

[74]   D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

[75]   D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.

[76]   D.P.C.M.  5 dicembre  2013, n. 159, Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

[77]   D.M. 9 agosto 2019, Individuazione delle modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS che ha introdotto nel corpo del D.M. 9 agosto 2019 l’articolo 2-bis.

[78]   D.M. 12 maggio 2022, Introduzione di meccanismi di semplificazione in materia di ISEE precompilato.

[79]   Prima delle modifiche introdotte dal decreto del 12 maggio 2022 il dichiarante poteva scegliere di presentare la DSU in modalità precompilata esclusivamente se era stato delegato da ogni componente maggiorenne del nucleo familiare ed aveva fornito per questi ultimi gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali. Nel caso in cui il dichiarante non intendeva avvalersi della facoltà di accesso alla DSU precompilata ovvero nei casi di riscontro negativo sugli elementi suddetti, la DSU doveva essere presentata nella modalità non precompilata.

[80]   Sul punto: Garante per la protezione dei dati personali, Parere in tema di ISEE precompilato - 20 giugno 2019.

[81]   La medesima legge di bilancio 2021 (al comma 290) ha istituito un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle regioni per l'anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria.

[82]   Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali.

[83]   Come si legge in tale tabella, gli importi mensili da corrispondere per 12 mensilità (13 mensilità per il personale del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ai sensi dell’art. 34, co. 6 del CCNL 16/5/1995), decorrenti dal 1° novembre 2022, al personale delle aree del Ministero della salute sono pari a 377,46 euro per i funzionari, a 279,40 euro per gli assistenti e a 253,34 euro per gli operatori.

[84]   La legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) al comma 370, al fine di sostenere l’ENS, ha autorizzato la spesa 1 milione di euro per l'anno 2021.

[85]   Gli articoli 55, 56 e 57 del codice del terzo settore riguardano, rispettivamente, il coinvolgimento degli enti del terzo settore nelle attività di interesse generale, le convenzioni stipulate tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza.

[86]   Tale misura è pari, per il periodo 1° marzo 2022-28 febbraio 2023, a 175 euro mensili qualora l'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare sia inferiore o pari a 15.000 euro; per livelli di ISEE superiori, essa si riduce gradualmente[86] fino (per i casi di ISEE pari o superiore a 40.000 euro) ad un valore pari a 50 euro. Si ricorda che tali valori (ivi compresi quelli relativi alle soglie dell'ISEE) sono adeguati annualmente - con decorrenza dal 1° marzo di ciascun anno - alle variazioni dell'indice del costo della vita (ai sensi del comma 11 del citato articolo 4 del D.Lgs. n. 230 del 2021). Riguardo all'ISEE, cfr. il regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

[87]   Si ricorda che, in base all'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a ventiquattro anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili).

[88]   Si ricorda che, per l'istituto dell'assegno unico e universale, rileva la disabilità almeno media (secondo le definizioni stabilite, nell'ambito della disciplina sull'ISEE, dall'allegato 3 del citato regolamento di cui al D.P.C.M. n. 159 del 2013). Cfr., in merito, la circolare dell'INPS n. 23 del 9 febbraio 2022.

[89]   L'istituto dell'assegno unico e universale per i figli a carico si applica a decorrere dalla data del 1° marzo 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato D.Lgs. n. 230 del 2021.

[90]   In base a tali importi complessivi specifici, la misura dell'assegno - salve le eventuali riduzioni in relazione ai valori dell'ISEE - sarebbe stata pari, nel gennaio 2023, a 165 euro fino al compimento del ventunesimo anno di età del figlio disabile maggiorenne ed a 85 euro in caso di figlio disabile di età pari o superiore a ventuno anni.

[91]   Si ricorda che tale maggiorazione è pari, per il periodo 1° marzo 2022-28 febbraio 2023, a 85, 95 o 105 euro mensili, a seconda che la disabilità sia media o grave o consista in una condizione di non autosufficienza (secondo le relative definizioni stabilite, nell'ambito della disciplina sull'ISEE, dal citato allegato 3 del regolamento di cui al D.P.C.M. n. 159 del 2013).

[92]   La novella in oggetto concerne l'articolo 5, comma 9-bis, del citato D.Lgs. n. 230 del 2021.

[93]   La relazione tecnica è reperibile nel tomo I dell'A.C. n. 643.

[94]   Riguardo ai criteri di calcolo della maggiorazione, cfr. il citato articolo 5 del D.Lgs. n. 230, e successive modificazioni.

[95]   Riguardo all'ISEE, cfr. supra, in nota.

[96]   Da parte del richiedente l'assegno unico e universale, o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

[97]   Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato D.Lgs. n. 230 del 2021.

[98]   Cfr. il messaggio dell'INPS n. 1714 del 20 aprile 2022. Tale messaggio reca altresì le specificazioni per il caso in cui nel nucleo siano presenti figli aventi anche genitori diversi.

[99]   In particolare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato D.Lgs. n. 230 del 2021, l'importo del Reddito di cittadinanza e della quota di integrazione del medesimo - la quale rappresenta, nel caso in esame, l'istituto dell'assegno - è determinato sottraendo dall'importo ipotetico complessivo - costituito dalla somma del Reddito di cittadinanza già spettante e dalla misura dell'assegno unico - la quota del Reddito di cittadinanza relativa ai figli facenti parte del nucleo familiare - quota calcolata in base alla scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 -. Si ricorda che la scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.

[100] Si ricorda che i congedi parentali sono fruibili in forma frazionata (cfr. l'articolo 32, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni).

[101] Si ricorda che, in ogni caso, il congedo non può essere fruito dopo il compimento della maggiore età del soggetto adottato o in affidamento (articolo 36, comma 2, del citato testo unico, e successive modificazioni).

[102] Riguardo alla fruibilità in forma frazionata, cfr. supra, in nota.

[103] Riguardo al termine finale del periodo di congedo di maternità, cfr. gli articoli 16, 16-bis, 20 e 26 del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, e successive modificazioni. Riguardo al termine finale del periodo di congedo di paternità, cfr. gli articoli 27-bis, 28 e 31 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.

[104] Per i dipendenti pubblici, in genere, in base ai relativi contratti collettivi, l'indennità in esame è pari, per i primi trenta giorni, al cento per cento della retribuzione.

      Riguardo alla determinazione della base di calcolo su cui si applica la suddetta aliquota del trenta per cento, si rinvia alla circolare dell'INPS n. 122 del 27 ottobre 2022.

[105] Si ricorda infatti che i commi 2 e 3 del citato articolo 34 del testo unico, e successive modificazioni, riconoscono la suddetta indennità per tutti i periodi di congedo fruibili dal soggetto, qualora il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o qualora si rientri nelle fattispecie di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33 del suddetto testo unico, e successive modificazioni (articolo concernente l'ipotesi che il congedo riguardi un minore disabile in situazione di gravità accertata).

      Riguardo alla durata dei periodi congedo fruibili, si rinvia alla citata circolare dell'INPS n. 122 del 2022.

[106] Cfr. la citata circolare dell'INPS n. 122 del 2022.

[107] La Dott.ssa Alessandra Locatelli ha giurato il 22 ottobre 2022 come Ministro per le Disabilità nel Governo guidato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.

[108] Il citato comma 4 prevede infatti che sia i contributi sia la suddetta esclusione dalla formazione del reddito d'impresa non rilevino ai fini della determinazione del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (in base a queste ultime norme, in presenza di ricavi fiscalmente esenti, la deducibilità di interessi passivi e di altri componenti negativi viene ridotta secondo un rapporto percentuale).

[109] Al riguardo, la norma in esame richiama l'articolo 19, comma 5, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. Tale comma prevede che le amministrazioni dello Stato a cui siano attribuiti, in base a una disciplina legislativa, fondi o interventi pubblici possano affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitino un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgano la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Il richiamato comma 5 dell'articolo 19 specifica altresì che gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.