Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2023 - A.C. 643-bis-A - Quadro di sintesi degli interventi
Riferimenti: AC N.643/XIX AC N.643-bis/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 9/3
Data: 21/12/2022
Organi della Camera: V Bilancio


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Legge di bilancio 2023 - A.C. 643-bis-A - Quadro di sintesi degli interventi

21 dicembre 2022
Progetti di legge


Indice

Premessa - Guida alla lettura|ENERGIA|FISCO|LAVORO, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA|CRESCITA E INVESTIMENTI|AGRICOLTURA|INFRASTRUTTURE e TRASPORTI|SANITA'|SCUOLA, UNIVERSITA' E RICERCA|TURISMO, SPORT, CULTURA E INFORMAZIONE|DIFESA E SICUREZZA CIBERNETICA|SICUREZZA e SOCCORSO PUBBLICO|IMMIGRAZIONE|POLITICA ESTERA|AMBIENTE E TERRITORIO|GIUSTIZIA|REGIONI ED ENTI LOCALI|REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA|


Premessa - Guida alla lettura

Il presente dossier illustra sinteticamente i più significativi e rilevanti interventi contenuti all'interno degli articoli della prima sezione del disegno di legge di bilancio 2023 - A.C. 643-bis, assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera.

In carattere di colore blu sono indicate le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la V Commissione.

Si ricorda che la prima sezione del disegno di legge di bilancio, a norma dell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio cui si riferisce la manovra di finanza pubblica, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, nonché gli eventuali aggiornamenti di tali obiettivi fissati dalla Nota di aggiornamento al DEF.

Nel presente dossier, i principali interventi normativi di cui alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono raggruppati in base a settori omogenei delle diverse politiche pubbliche. Tali settori corrispondono, in numerosi casi, ai Titoli nei quali si articola la prima sezione del disegno di legge di bilancio. In alcuni casi, invece, i raggruppamenti degli interventi all'interno di una specifica politica di settore risultano trasversali ai diversi Titoli della prima sezione del ddl di bilancio.

Per ciascuno degli interventi riportati, il dossier specifica l'articolo di riferimento della prima sezione del ddl di bilancio e riporta, lateralmente, un titolo volto a identificare sinteticamente il contenuto dell'intervento.

Per un'analisi più dettagliata e approfondita delle singole disposizioni del disegno di legge, si rinvia al dossier - Schede di lettura Volume I (Articoli 1-92) e Volume II (Articoli 93-174).


ENERGIA

Il disegno di legge di bilancio prevede numerosi interventi in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti, prevalentemente contenuti nel Titolo II dell'articolato (commi da 2 a 43-quater). Si tratta di misure finalizzate a contenere i costi dell'energia.

In questa sede si rileva che tra le disposizioni in materia di entrate, i commi da 89 a 93 istituiscono un Contributo di solidarietà imprese energetichecontributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori. Il contributo è determinato applicando un'aliquota del 50 per cento a una quota del maggior reddito conseguito dai suddetti soggetti passivi nel 2022 rispetto alla media dei quattro anni precedenti, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi dell'energia. Il contributo è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e non è deducibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

Il contributo di solidarietà è dovuto solo se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività di produzione di energia elettrica, di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Viene modificato, ai commi 93-bis e 93-ter, l'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022 relativo al regime del contributo di solidarietà dovuto per l'anno 2022 nel senso:

  • di prevedere che il contributo sia dovuto solo se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta 2021 è derivato dalle attività di produzione di energia elettrica, di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
  • di modificare la base imponibile di calcolo, estendendo (dal 31 marzo al 30 aprile) il periodo da prendere in considerazione per la definizione del saldo negativo;
  • di escludere dal computo dei totali delle operazioni attive e passive le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali intercorse tra soggetti passivi d'imposta;
  • di escludere dal computo degli attivi le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini IVA.
Qualora l'importo dovuto sia maggiore di quello dovuto entro il 30 novembre 2022, esso viene versato entro il 31 marzo 2023; qualora invece l'importo sia inferiore a quello dovuto entro il 30 novembre 2022 il maggior importo versato è ammesso in compensazione a decorrere dal 31 marzo 2023.

Con riferimento alle misure del Titolo II, volte al contenimento dei costi energetici, si riconoscono anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni Crediti di imposta per contrastare i costi dell'energia delle impresecrediti di imposta già concessi nel corso del 2022  per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, e da ultimo estesi alle spese relative all'energia e al gas sostenute fino a dicembre 2022 (commi da 2 a 9)

Si tratta in particolare:

  • del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 45% (in luogo del 40%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di primo trimestre 2023;
  • del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 35% (in luogo del 30 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
  • del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 45% per cento (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 45% (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

E' confermato, per il I trimestre 2023, l'annullamento delle aliquote relative agli Annullamento oneri generali di sistema elettricooneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Per queste finalità, un importo pari a 963 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali-CSEA entro il 28 febbraio 2023 (commi 10 e 11).

Peraltro, quota parte degli oneri generali del sistema elettrico – quella afferente allo smantellamento delle centrali nucleari e alle relative misure di compensazione territoriale – è fiscalizzata in via strutturale, a decorrere dall'anno 2023 (articolo 1, commi da 17 a 20). Ciò significa che i predetti oneri afferenti al nucleare e alle relative misure di compensazione territoriale sono, a decorrere dall'anno 2023 non più riscossi dai fornitori in bolletta elettrica, bensì coperti a valere su specifiche risorse appostate a bilancio statale, indicate in 400 milioni annui dall'anno 2023. Questa specifica misura si muove in coerenza con la milestone 7 della Missione 1, Componente 2 (M1C2-7) del PNRR, la quale si prefigge, tra l'altro, l'eliminazione dell'obbligo per i fornitori di riscuotere (in bolletta) oneri "impropri", ossia non collegati al settore energetico. Si tratta di una prima attuazione. Entro il 30 settembre 2023 l'ARERA, infatti, formula proposte e relative stime per l'estensione della fiscalizzazione ad altre tipologie di oneri generali di sistema (impropri). 

Il disegno di legge dispone, in relazione ai consumi del primo trimestre 2023, la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista, a seconda dei casi, dalla normativa vigente) sulle IVA ridotta somministrazioni gas metanosomministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia, nonché sulle forniture di servizi di teleriscaldamento (commi da 12 a 13-bis).

  Prevede lo stanziamento di 3.543 milioni di euro per l'applicazione, nel primo trimestre 2023, di una componente negativa degli oneri generali di sistema gas per i consumi fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro e l'azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro; dette risorse saranno trasferite a tal fine alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1200 milioni entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento da 11143 milioni entro il 31 maggio 2023 (comma 13)

Si modificano i requisiti di accesso ai bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas riconosciuti ai clienti domestici economicamente svantaggiati, aumentando da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere alle agevolazioni per l'anno 2023 e a tale fine si stanzia l'importo di 115 milioni per il 2023. Inoltre, per il primo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale sono rideterminate dall'ARERA, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2022, nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivamente tra elettricità e gas (articolo 1, commi da 14 a 16).

Si  istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Prevede la possibilità, con delibera dell'ARERA, di sospendere fino al 31 gennaio i procedimenti di interruzione della fornitura per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale. Stanzia 50 milioni di euro per gli oneri derivanti dall'eventuale morosità dei clienti finali interessati (commi da 21 a 23-bis).  

Si autorizza per l'anno 2023 un Contributo solidarietà enti locali caro energiacontributo straordinario agli enti locali per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia, e garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare, per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas (comm 24).

Una specifica disposizione è volta a dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/1854, il quale ha disposto l'applicazione di un limite massimo di 180€/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e della vendita di energia elettrica da una serie di fonti, rinnovabili e non. Quanto agli impianti da fonti rinnovabili non rientranti già nell'ambito di applicazione del meccanismo di compensazione a due vie disposto con il D.L. n. 4/2022 (articolo 15-bis) e agli impianti alimentati da fonti non rinnovabili individuati dal Regolamento UE, si dispone l'applicazione di un Meccanismo di compensazione a una via per imprese settore elettricomeccanismo di compensazione a una via, in base al quale il Gestore dei servizi energetici-GSE calcola, relativamente all'energia immessa in rete, la differenza tra il tetto ai ricavi prestabilito e un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato. Nel caso la differenza sia negativa, il GSE procede a richiederne la restituzione (commi da 25 a 33).

E' prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro cui devono entrare in esercizio gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano per accedere agli incentivi previsti dall'articolo 7 del DM 2 marzo 2028, che prevede il riconoscimento, da parte del GSE, di una somma pari a 375 euro per ciascun certificato di immissione di consumo di biocarburanti (CIC) ( commI 33-bis e 33-ter).

Per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco, di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) 2022/1854, è istituito un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato da Terna S.p.A. su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. La procedura ha l'obiettivo di selezionare i soggetti che assumono l'impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023 (articolo 1, commi a 34 a 37).

L'articolo 1, commi da 38 a 43 riconoscono un Credito d'imposta acquisto carburante imprese agricole e della pescacredito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023. Tale agevolazione è, altresì, estesa per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animaliSono poi precisate le modalità di fruizione della agevolazione in esame, con riferimento alle spese effettuate nel terzo trimestre solare dell'anno 2022 (commi da 43-bis a 43-quater).


FISCO

Nel corso dell'esame parlamentare le norme fiscali, pur rimanendo ferme nell'impianto fondamentale, hanno subito numerose modifiche.

 

Riduzione della pressione fiscale 

Il provvedimento contiene eterogenei interventi di Riduzione della pressione fiscaleriduzione della pressione fiscale e, segnatamente:

  • si innalza a 85 mila euro, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un'imposta Regime forfettarioforfettaria del 15 per cento sostitutiva di quelle ordinariamente previste. La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l'anno fiscale seguente (comma 44);
  • si introduce, a determinate condizioni e limitatamente all'anno 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, una Tassa piatta incrementaletassa piatta al 15 per cento da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti. La norma precisa altresì le conseguenze di tale nuovo regime relativamente alla determinazione dei requisiti reddituali validi ai fini del riconoscimento di benefici fiscali nonché degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2024 (commi 45-47);
  • sono qualificati come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (ossia le cosiddette Regime fiscale delle mancemance) nei settori della ristorazione e dell'attività ricettive, sottoponendole a un'imposta sostituiva dell'Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%, individuandone inoltre il regime giuridico e l'ambito applicativo (commi 48-52);
  • si Tassazione premi risultatodispone la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato (comma 53);

  • si applica un'aliquota IVA ridotta al 5% ai Teleriscaldamentoservizi di teleriscaldamento, contabilizzati nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023 (comma 13-bis);
  • si posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. Plastic tax e sugar taxplastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020 (comma 54);
  • si prevede che le imprese che esercitano l'attività del Commercio al dettagliocommercio di beni al dettaglio deducano le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa con speciali modalità, ovvero in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati di un coefficiente fissato al 6 per cento. La misura riguarda le imprese che operano prevalentemente in specifici settori del commercio al dettaglio e limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per tale attività (commi da 54-bis a 54-sexies);
  • sono assoggettati all'aliquota IVA ridotta al 5% i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile, i Iva ridotta su prodotti igienici e per l'infanziatamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all'aliquota IVA al 10%), nonché alcuni prodotti per l'infanzia (comma 55);
  • si assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10% la cessione dei IVA sui pelletpellet, in luogo dell'aliquota ordinaria al 22% (comma 55-bis);
  • rifinanziando con ulteriori 430 milioni di euro il Fondo di garanzia per la prima casa per l'anno 2023, il provvedimento proroga al 31 dicembre 2023 la speciale disciplina emergenziale del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa (cd. Fondo per la prima casaFondo Gasparrini), che ne consente l'accesso a un più ampio novero di soggetti rispetto alle regole ordinarie; proroga inoltre al 31 marzo 2023 la disciplina emergenziale del Fondo di garanzia per la prima casa, con particolare riferimento alla più alta misura della garanzia rilasciata dal medesimo Fondo e proroga al 31 dicembre 2023 le agevolazioni in materia di imposte indirette per l'acquisto della prima casa da parte degli under 36 (commi 56 e 57)

  • si consente di detrarre dall'Irpef il 50 per cento dell'IVA versata per l'acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di Iva acquisto immobili immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi ed è consentita anche con riferimento agli acquisti da OICR (comma 57-bis);

  • si estende il regime della ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 5 per cento, operata dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione sulle somme corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Tassazione pensioni SvizzeraSvizzera (AVS) e della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), anche al contribuente che riceva all'estero l'accredito delle suddette somme, senza intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani (commi 58 e 59);
  • si assoggettano a imposta sostitutiva con aliquota del 5% le somme corrisposte da enti di previdenza e assistenza del Principato di Pensioni Principato di MonacoMonaco, ove siano percepite da soggetti residenti senza l'intervento di intermediari italiani (comma 59-bis);
  • si estende all'anno 2023 l'esenzione ai fini IRPEF - già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 - dei Redditi agrariredditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (comma 60);
  • sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) i proprietari diEsenzione IMU immobili occupati immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia (comma 61).

 

Disposizioni in materia di entrate: tassazione di imprese e attività finanziarie, accise, giochi e cripto-attività 

Un'altra corposa parte del provvedimento interviene principalmente sulla tassazione d'impresa e delle attività finanziarie.

In particolare:

  • si intende ripristinare alcuni limiti alla Deduzione operazioni con Stati non cooperativi a fini fiscalideducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti, ovvero localizzati in Stati non cooperativi a fini fiscali (commi 63-65);

  • si consente ai contribuenti che, nell'ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri, in particolare ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, di affrancare o Affrancamento utili di fonte esterarimpatriare, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di utili non distribuiti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, come risultanti dal bilancio chiuso nell'esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022) (commi 66-74);

  • si assoggettano a imposizione in Italia le Plusvalenze da beni immobiliplusvalenze derivanti, per i soggetti non residenti, dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più del 50%, deriva direttamente o indirettamente da beni immobili situati in ItaliaGli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa (cd. immobili merce), nonché quelli utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa (cd. immobili strumentali) sono esclusi dalle soglie rilevanti per l'imposizione in Italia delle plusvalenze derivanti dalle relative cessioni; analogamente sono escluse dall'applicazione delle norme sulla tassazione in Italia anche le plusvalenze realizzate da organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni (commi 75-76-ter); 

  • sono introdotte Assegnazione beni ai sociagevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società - ivi incluse le cd. società non operative - di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: a queste operazioni si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è ridotta l'imposta di registro. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie; le disposizioni concernenti la cd. Estromissione estromissione dei beni di imprese individuali - ossia la possibilità di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, assegnandoli all'imprenditore dietro pagamento di un'imposta sostitutiva -  sono estese anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023 (commi da 77 a 83);

  • si consente di assumere, ai fini del computo di Rivalutazioneplusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto, dietro il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 16%. Sono inoltre estese alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola - posseduti alla data del 1° gennaio 2023 - le disposizioni in materia di rivalutazione, già previste in passato e più volte prorogate nel tempo. Dal 15 novembre 2023 decorre il termine per la rateizzazione delle somme dovute per la predetta rivalutazione; è fissata al 15 novembre 2023 la data entro la quale deve essere redatta la perizia giurata di stima.  Si prevede inoltre l'applicazione di alcune agevolazioni in materia di imposte indirette sui trasferimenti immobiliari (imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed imposta catastale nella misura dell'1 per cento) anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Infine, si dispone che nei territori montani siano soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e che i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, siano esenti dalle imposte catastale e di bollo  (commi 84-86);

  • si consente di considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (Tassazione cessioni quote OICROICR) assoggettando ad imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione; si introduce la facoltà di considerare corrisposti i redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e al ramo V (operazioni di capitalizzazione)  assoggettando a imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento la differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati. Sono precisate le modalità dell'esercizio dell'opzione, da effettuarsi mediante comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto entro il 30 giugno 2023; si chiarisce che l'esercizio dell'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti a una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione. L'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 settembre 2023, ricevendone provvista dal contribuente; altrimenti l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 (commi 87-88).

Il provvedimento interviene inoltre in materia di Accise sui tabacchiaccise, riconfigurando i criteri utilizzati per il calcolo della quota specifica in misura fissa, nonché di quella ad valorem, che determina l'accisa sui tabacchi lavorati. Viene innalzato inoltre l'importo dell'accisa minima gravante sul tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette, aggiornato l'importo dell'onere fiscale minimo per le sigarette mentre sono ridotte le aliquote dell'imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione e rideterminata, in riduzione, la tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinate ad essere inalate senza combustione. Nel provvedimento vengono anche definiti alcuni adempimenti a cui sono tenuti i soggetti che effettuano l'immissione in consumo di prodotti contenenti nicotina diversi dai tabacchi lavorati provenienti da uno Stato dell'UE. La norma stabilisce, tra l'altro, che tali soggetti sono tenuti al pagamento dell'imposta di consumo (comma 94).

Il disegno di legge poi proroga, a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2024, talune concessioni per la raccolta a distanza dei Giochigiochi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2022. Dispone altresì un incremento del 15 per cento, rispetto a quanto previsto dalle disposizioni applicabili, del corrispettivo una tantum versato dai concessionari interessati, calcolato in proporzione alla durata della proroga. Tale corrispettivo è versato in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 15 gennaio 2023 e al 1° giugno 2023.

Sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024:

  • le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023;
  • le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento in scadenza il 29 giugno 2023;
  • le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024 (commi 95-95-ter).

Il provvedimento introduce altresì una specifica disciplina fiscale applicabile alle Regime fiscale delle cripto-attivitàcripto-attività.

Più in dettaglio sono incluse in modo esplicito le cripto-attività nell'ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche. Viene a tal fine introdotta una nuova categoria di "redditi diversi" costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Viene precisata la disciplina relativa alle plusvalenze su criptoattività che si considerano realizzate, fino all'entrata in vigore del provvedimento in esame, secondo le norme generali di cui all'articolo 65 del TUIR (ossia a seguito di cessione). Si consente di portare in deduzione dalle plusvalenze le minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate fino alla data di entrata in vigore della disposizione in commento. Viene modificata la disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi, configurando i tre diversi regimi della "dichiarazione", quello cosiddetto del "risparmio amministrato" e quello del "risparmio gestito". Si novella la disciplina della rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, includendovi i riferimenti alle cripto-attività e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale. Le maggiori entrate derivanti dalla disciplina così introdotta sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del MEF (commi 96-100).

Viene stabilito che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (commi 101-102)

Si consente di determinare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento. Anche le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'imposta sostitutiva sono destinate al citato Fondo per la riduzione della pressione fiscale (commi 103-107).

Il disegno di legge permette ai contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, di regolarizzare la propria posizione presentando un'apposita dichiarazione e versando la sanzione per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un'imposta sostitutiva in misura pari al 3,5 per cento del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo. Le norme chiariscono che il contribuente, ove intenda effettuare la regolarizzazione, debba presentare un'istanza di emersione secondo un modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (e non una dichiarazione) (commi 108-113).

Infine, si applica l'imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore. Le modalità e i termini di versamento sono le stesse di quelle dell'imposta di bollo. A decorrere dal 2023 si prevede l'applicazione di un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato le cui entrate sono anch'esse destinate al citato Fondo per la riduzione della pressione fiscale (commi 114-117). 

 

Viene rafforzata l'attività di presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività dellePresidio partite IVA partite IVA. In particolare, la norma riconosce all'Agenzia delle entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio anche attraverso l'esibizione di documentazione tramite cui sia possibile la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività. Vengono altresì specificate le modalità con le quali, successivamente al provvedimento di cessazione, la partita IVA può essere nuovamente richiesta nonché il regime sanzionatorio applicabile. Viene eliminata la responsabilità in solido per il pagamento delle sanzioni da parte dell'intermediario che trasmette per conto del contribuente la dichiarazione di inizio attività a fini IVA (commi 118-120). 

Sono Comunicazioni piattaforme di vendita on-lineprevisti obblighi comunicativi, relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma digitale che facilita la vendita on line di determinati beni, presenti nel territorio dello Stato (comma 121).

Viene disciplinata la responsabilità di cessionario o committente nell'ipotesi di Responsabilità cessione crediti Ivacessione di crediti IVA inesistenti, nei casi in cui il cessionario applichi l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta. Si prevede che il cessionario o il committente siano soggetti a responsabilità con riferimento all'imposta che non avrebbero potuto detrarre solo quando le operazioni inesistenti imponibili sono state determinate da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole. La sanzione amministrativa applicata in questo caso è pari al novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta ovvero, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o il committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro (comma 121-bis).

Misure di sostegno ai contribuenti 

Con il disegno di legge di bilancio viene introdotto uno strumentario di norme che permette ai contribuenti di definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle regole ordinarie, la pretesa tributaria.

Le misure si riferiscono a un ampio ventaglio di fasi dell'adempimento fiscale, che va dall'accertamento alla cartella di pagamento, fino al contenzioso innanzi alle corti tributarie.

E' possibile usufruire di dilazioni dei pagamenti dovuti e dell'abbattimento di alcune somme dovute al fisco a titolo di aggio, di interessi, ovvero a titolo di sconto sulle sanzioni, secondo quanto previsto da ciascuna norma del Capo III in parola.  

Più in dettaglio:

  • si  consente di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del Definizione agevolata controlli automatizzaticontrollo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Tali importi possono essere definiti con il pagamento: delle imposte e dei contributi previdenziali; degli interessi e delle somme aggiuntive; delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso all'entrata in vigore della norma in parola, mediante pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%. Le norme riaprono i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, ivi comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per IVA, già sospese da precedenti provvedimenti, nei confronti di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, in scadenza il 22 dicembre 2022. Tali pagamenti possono essere dilazionati in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata (comma 122-128-ter);
  • si consente di sanare le Sanatoria irregolarità formaliirregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024  (commi 129-136);
  • si permette, in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di Ravvedimento specialeregolarizzare le dichiarazioni - purché validamente presentate - relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata), mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile (commi 137-141);
  • si introduce la possibilità di Definizione agevolata atti di accertamentodefinire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle entrate entro la data del 31 marzo 2023. Sono previste sanzioni ridotte, da un terzo a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a: processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023; avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023. La medesima riduzione sanzionatoria a un diciottesimo è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento. Le norme consentono di definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analoga riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle sanzioni irrogate. La medesima riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi. Le somme dovute possono essere anche dilazionate (commi 141-148);
  • è disciplinata la Definizione agevolata delle controversiedefinizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma medesima, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia. Se vi è soccombenza dell'Agenzia delle entrate, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado. Con riferimento agli effetti della definizione agevolata sul processo, si chiarisce che il deposito della documentazione attestante l'adesione alla procedura e della copia dei versamenti dovuti entro il 10 luglio 2023, il processo è dichiarato estinto (con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione) e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, in relazione alle controversie pendenti in ogni stato e grado (commi 149-167);
  • in alternativa alla definizione agevolata delle controversie è consentito definire - entro il 30 giugno 2023 - con un Conciliazione agevolataaccordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate. Si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. All'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di quaranta o cinquanta per cento del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori (commi 168-174);
  • si introduce e disciplina, in alternativa alla citata definizione agevolata delle controversie, la Rinuncia agevolata alle controversierinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione. La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (commi 175-180);
  • si consente di Regolarizzazione versamentiregolarizzare l'omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, in particolare: delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione; degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.  La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi (commi 181-183);
  • si dispone lAnnullamento automatico debiti fino a mille euro'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione. La data rilevante per l'annullamento automatico è fissata al 31 marzo 2023. Viene stabilito un regime differenziato per i carichi affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri anche dagli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati); per tali carichi l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora ma non opera per quanto dovuto a titolo di capitale e al quantum maturato a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Viene prevista una specifica disciplina per le altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, in relazione alle quali l'annullamento opera solo per gli interessi comunque denominati e non, invece, per le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, le quali restano integralmente dovute. Infine, si consente agli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri anche dagli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati) di non applicare le disposizioni speciali relative all'annullamento automatico dei loro crediti e delle sanzioni amministrative. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e fino alla data del 31 marzo 2023 è comunque sospesa la riscossione dell'intero ammontare (commi 184-189-quater);
  • viene prevista altresì la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. Definizione agevolata carichi (cd. rottamazione)rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. Il debitore beneficia dell'abbattimento delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Innovando rispetto alla disciplina precedente, aderendo alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione. La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate. Accanto ad alcune novità, le norme riproducono in sostanza le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate, disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all'agente della riscossione. A seguito dell'accoglimento della domanda, l'agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata. La definizione agevolata è estesa alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, ivi comprese le sanzioni per violazioni del codice della strada, ma limitatamente agli interessi e all'aggio (commi 190-211).

 Conseguentemente alle predette misure, i commi 212 e 213 rimodulano i termini per la comunicazione di Discarico per inesigibilitàinesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione, non prevedendo solamente un differimento delle scadenze attualmente previste per adeguarle ai tempi di chiusura della nuova misura di definizione agevolata, ma introducendo anche una contrazione del calendario complessivo dei termini di invio delle comunicazioni. La norma riconosce, inoltre, la possibilità per l'agente della riscossione di presentare le predette comunicazioni di inesigibilità anche anteriormente alle scadenze fissate al verificarsi di alcuni specifici casi di palese inesigibilità.

 

Altre misure fiscali

Con il comma 214 sono introdotte alcune misure volte a chiarire le condizioni secondo le quali non si configura una Stabile organizzazionestabile organizzazione in Italia, da cui discende l'applicazione della normativa fiscale, di un veicolo d'investimento non residente che opera sul territorio nazionale tramite un soggetto indipendente che svolge, per suo conto, l'attività di gestione di investimenti (asset manager).

Il comma 215 riconosce all'Agenzia delle entrate la possibilità di indire procedure concorsuali pubbliche volte al reclutamento di nuovo Concorsi Agenzia delle entratepersonale, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite, anche in deroga alle norme vigenti sul reclutamento delle figure professionali e sulla mobilità nelle amministrazioni pubbliche.

I commi 215-ter-215-octies prevede che l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per ottimizzare i servizi Trasferimento servizi ICT AdErinformatici strumentali al servizio nazionale della riscossione trasferisca entro il 31 dicembre 2023 le attività relative all'esercizio dei sistemi ICT, demand & delivery riscossione enti e contribuenti, demand & delivery servizi corporate, a Sogei S.p.a., mediante cessione del ramo di azienda.

Il comma  216 a Imposta su riserve matematiche rami vitadecorrere dal 2023 (più precisamente, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022) eleva dallo 0,45 allo 0,50 l'aliquota dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio delle imprese assicurative

Si innalzano le soglie di ricavi da non superare per usufruire della cd. Contabilità semplificatacontabilità semplificata, da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività (comma 216-terdecies).

I commi  216-bis-216-septies prorogano un insieme di interventi fiscali in favore del Agevolazioni fiscali MezzogiornoMezzogiorno e, in particolare:

  •  dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno;
  •  dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali) e si estende all'esercizio 2023 il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
  • dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per le spese documentate relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia, nel limite massimo di un milione di euro per l'anno 2024.

 

I commi 216-octies e 216-novies prorogano dal 31 ottobre al 30 novembre 2023 i termini per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo per i soggetti che hanno utilizzato tale credito indebitamente in compensazione (attraverso una modifica all'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146). Si modifica la disciplina delle certificazioni che le imprese possono richiedere per attestare la qualificazione dei propri investimenti nell'ambito di attività ammesse a crediti di imposta (tra cui per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica etc.), disponendo che tali certificazioni possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta, nei medesimi periodi, non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione.

I commi 216-decies-216-duodecies prevedono che l'estensione del criterio di Derivazione rafforzataderivazione rafforzata alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applichi ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.

Il comma 244-bis riapre fino al 31 dicembre 2023 i termini di operatività della disciplina (contenuta nel decreto-legge n. 70 del 2011 e in origine applicabile fino al 31 dicembre 2012) che consente di rinegoziare i mutui ipotecari per l'acquisto o la ristrutturazione di abitazioni e stipulati con tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, al fine di ottenere l'applicazione di un tasso fisso.

 

Il comma 515 stabilisce che le competenze di avvocato e di procuratore la cui esazione è curata, nei confronti delle controparti, dallRegime fiscale avvocatura dello Stato'Avvocatura generale dello Stato e dalle avvocature distrettuali, nei giudizi da esse trattati, sono assoggettate, a fini fiscali, al regime dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tali competenze sono inoltre escluse dalla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

 

Misure in materia di agevolazioni per l'edilizia 

In materia di agevolazioni fiscali per Edilizia e superbonusl'edilizia, viene incrementato e successivamente rimodulato l'importo della detrazione prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La misura massima dell'agevolazione passa da 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 a 8.000 euro per l'anno 2023 e a 5.000 euro per l'anno 2024 (comma 216-quaterdecies).

 In materia di superbonus, il comma 9-bis prevede, a determinate condizioni, l'applicazione della detrazione del 110 per cento per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, se realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, anche in aree o strutture non pertinenziali.

La disposizione specifica anche la soglia chilowatt per l'applicazione della detrazione al 110 per cento alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per l'installazione di impianti a fonte rinnovabile.

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I commi 518-bis e 518-ter individuano una serie di interventi rientranti nella disciplina del Superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 per cento della detrazione prevista a partire dal 2023.

Rientrano nella disciplina sia:

  • interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata la CILA;
  • interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata entro determinati termini;
  • interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

I commi 264-bis e 264-ter prorogano al 31 dicembre 2025 la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione diBarriere architettoniche barriere architettoniche. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.

Tributi locali 

Con riferimento ai IMU e tributi localitributi locali, il provvedimento interviene sul regime fiscale dell'Accademia dei Lincei prevedendo - con una norma di interpretazione autentica, dunque con applicazione retroattiva - che l'Accademia è esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa. Dal 1° gennaio 2023 opera l'esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Per il ristoro ai comuni del minor gettito IMU sia istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Si modifica la disciplina dell'IMU e del canone unico patrimoniale, entrambe contenute nella legge di bilancio 2020, al fine di prevedere (commi 492-ter-492-novies):

  • per la regione autonoma Friuli Venezia-Giulia si applichi, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), che per la componente dovuta per gli immobili strumentali è deducibile dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022;
  • a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote IMU, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU, in luogo di quelle previste per l'anno precedente;
  • modifica la definizione di "aree comunali" valevole ai fini dell'applicazione del Canone Unico Patrimoniale – Cup degli enti territoriali.

 

Si modifica inoltre la disciplina dell'imposta di soggiorno consentendo ai comuni capoluogo di provincia aventi forte vocazione turistica (ossia che abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti) di applicare l'imposta di soggiorno fino all'importo di 10 euro per notte di soggiorno (comma 244-bis).

Misure finanziarie e bancarie 

 Si segnala in questa sede che i commi da 276 a 277-quater innalzano il valore Soglia contante a cinquemila eurosoglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1°gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euroLe norme prevedono inoltre che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita, e che sono tenuti ad accettare anche pagamenti attraverso carte di pagamento, e quelle dei prestatori e dei gestori di servizi di pagamento, determinano in via convenzionale le modalità dei loro rapporti al fine di garantire oneri proporzionali alle transazioni. Viene, altresì istituito un tavolo permanente tra le categorie interessate per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche fino a 30 euro e parallelamente previsto un contributo straordinario pari al 50 per cento degli utili derivanti dalle commissioni qualora il tavolo suddetto non giunga alla definizione di un livello di costi equo.

Si attribuisce un credito di imposta alle fondazioni Fondazioni bancarie bancarie in caso di operazioni di fusione. Esso è pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro, previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate, operanti a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà e non siano in grado di raggiungere, per le ridotte dimensioni patrimoniali, una specifica capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata (commi 283-bis-283-septies).

Sempre in materia bancaria, sono posti limiti ai Compensi organi apicali banchecompensi degli organi apicali delle banche oggetto di intervento dello Stato per il rafforzamento patrimoniale ai sensi del decreto-legge n. 237 del 2016. Per gli incarichi conferiti a decorrere dal 1° gennaio 2023 il trattamento economico annuo non può superare il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione (comma 285-duodevicies).


LAVORO, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Di seguito sono riportati i principali interventi recati dal disegno di legge di bilancio in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali.

In tema di Politiche attive e incentivi all'occupazionepolitiche attive e incentivi all'occupazione, il ddl di bilancio:

  • introduce un esonero contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato (e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) di percettori del reddito di cittadinanza, effettuate nel 2023, alternativo a quello già previsto dalla normativa vigente. Il limite massimo di importo entro cui è riconosciuto tale esonero è pari a 8.000 euro (in luogo di 6.000 euro previsti dal ddl iniziale) (commi 228-230);
  • estende anche alle assunzioni effettuate nel 2023 l'esonero contributivo temporaneo al 100%, fino a 8.000 euro (in luogo di 6.000 euro previsti dal ddl iniziale), per le assunzioni di donne svantaggiate (in base a fattori come l'età, la durata della disoccupazione, il settore di specializzazione e il territorio in cui risiedono) e di giovani al di sotto di 36 anni (commi 231 e 232);
  • proroga al 31 dicembre 2023 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola fruendo della decontribuzione al 100 per cento per due anni prevista dalla normativa vigente a favore dei soggetti di età inferiore a quarant'anni (comma 234);
  • modifica temporaneamente la disciplina del reddito di cittadinanza, nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva. In particolare, si prevede:
    • che, nel corso del 2023, il reddito di cittadinanza sia riconosciuto per un massimo di 7 mensilità (in luogo delle 8 previste dal ddl iniziale e delle 18, rinnovabili, attualmente previste), salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età (commi 237 e 238);
    • l'obbligo, per i beneficiari del rdc tenuti a sottoscrivere un patto per il lavoro o per l'inclusione sociale, di frequentare un corso di formazione e/o riqualificazione professionale per 6 mesi, pena la decadenza dal beneficio per l'intero nucleo familiare (comma 239);
    • per i beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico, che l'erogazione del reddito sia subordinata all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo (comma 239-bis);

    • che la componente del reddito pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino ad un massimo di euro 3.360 annui, sia erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del canone (comma 240, lett. a), n. 1);

    • la decadenza dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro, anche se perviene nei primi diciotto mesi di fruizione del Rdc (comma 240, lett. e));
    • che i comuni nell'ambito dei progetti utili alla collettività impieghino tutti (e non più almeno un terzo, come attualmente previsto) i percettori di Rdc residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale (comma 240, lettera b));
    • che il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente non concorra alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi (comma 240, lettera a), n. 3);
    • l'abrogazione delle norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza dal 1° gennaio 2024 (comma 241);
    • l'istituzione di un Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva (comma 244).

 

In materia di Indennità e trattamenti di integrazione salarialeindennità e di trattamenti di integrazione salariale in favore di determinate categorie di lavoratori il ddl di bilancio, attraverso il rifinanziamento del Fondo sociale per l'occupazione, stanzia ulteriori risorse per il riconoscimento anche nel 2023:

  • dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa (comma 247);
  • dell'indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (comma 248);
  • delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (comma 249);
  • dell'integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva (comma 250);
  • del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l'attività produttiva (comma 251).

 

Il ddl di bilancio introduce anche le seguenti Misure di sostegno al redditomisure di sostegno al reddito:

  • per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al 2 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro (in luogo di 1.538 euro, previsti dal ddl iniziale) (comma 217);
  • lo stanziamento di 150 mln di euro per il 2023 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di introdurre un'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (comma 217-bis);
  • l'aumento dell'importo della prestazione aggiuntiva che l'INAIL eroga ai soggetti che abbiano contratto patologia asbesto correlata riconosciuta dall'Istituto, portando tale importo dal 15 al 17 per cento della rendita già in godimento, nonché l'aumento da 10.000 a 15.000 euro dell'importo della prestazione una tantum che lo stesso INAIL eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale (comma 227-bis);
  • in via aggiuntiva rispetto alla perequazione automatica, un incremento transitorio dei trattamenti pensionistici, pari all'1,5 per cento per le mensilità del 2023, elevato al 6,4 per cento per i pensionati con un'età pari o superiore a 75 anni, e al 2,7 per cento per quelle del 2024, per i casi in cui il complesso di tali trattamenti in capo ad un soggetto sia pari o inferiore al trattamento pensionistico minimo (comma 236);
  • lo stanziamento di 1 miliardo di euro, per il solo 2023, per l'erogazione di un emolumento accessorio una tantum, pari all'1,5% dello stipendio, da corrispondersi per tredici mensilità, a favore del personale statale; per il personale dipendente da altre amministrazioni, gli oneri da destinare alla medesima finalità sono posti a carico dei rispettivi bilanci (commi 252-255);
  • l'armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale delle aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale delle politiche attive a quelli del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come rideterminate dal CCNL 2019-2021 del comparto funzioni centrali del 9 maggio 2022 (comma 255-bis - 255-quinquies);
  • l'autorizzazione di una spesa pari a 2 milioni di euro per il 2023 per l'incremento di un'indennità (analoga a quella prevista per il personale del comparto "Sanità") a favore del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (commi 292-sexies e 292-septies).

 

In materia Previdenzaprevidenziale il ddl di bilancio:

  • introduce, in via sperimentale, un'ulteriore fattispecie di pensionamento anticipato (Quota 103) alla quale si può accedere maturando, entro il 31 dicembre 2023, un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, a condizione che il valore lordo mensile del trattamento di pensione anticipata non sia superiore a cinque volte il trattamento minimo (commi 218-220);
  • per i lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti pensionistici della predetta "quota 103", rimangono in servizio viene meno l'obbligo di versamento all'ente previdenziale dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro; il medesimo importo viene quindi corrisposto interamente al lavoratore (commi 221 e 222);
  • proroga anche per il 2023 l'istituto di pensionamento anticipato Ape sociale (commi 223-226);
  • ammette al trattamento pensionistico anticipato denominato "Opzione donna", calcolato su base contributiva, le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età di 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni) e che assistono un parente disabile, o che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74 per cento o che sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi (in tale ultimo caso il requisito anagrafico è pari a 58 anni) (comma 227);
  • introduce, per gli anni 2023-2024, una disciplina speciale per l'indicizzazione dei trattamenti pensionistici, confermando una perequazione automatica pari al 100 per cento della variazione dell'indice del costo della vita per i trattamenti di importo fino a quattro volte il trattamento minimo INPS e riconoscendo una perequazione in misura variabile da 85 a 32 punti percentuali (in luogo di una forbice compresa tra 80 e 35 punti percentuali, prevista dal ddl iniziale, e di quella attualmente prevista che varia dal 90 al 75 per cento), in relazione a determinate classi di importo del complesso dei trattamenti che variano da cinque a dieci volte il trattamento minimo INPS (mentre la normativa vigente considera solo i trattamenti tra quattro e cinque volte il trattamento minimo e quelli superiori a cinque volte il predetto importo) (comma 235);
  • riduce l'autorizzazione di spesa per il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci di 80 milioni di euro per il 2023, 90 milioni di euro per il 2024 e 120 milioni di euro l'anno dal 2025 (comma 513);
  • riduce di 100 milioni di euro per il 2023 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 l'autorizzazione di spesa relativa al fondo per il pensionamento anticipato in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (comma 513-bis).

In tema di Famigliafamiglia il disegno di legge di bilancio:

  • reca alcune novelle alla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230. Le novelle rendono permanenti, al fine della misura dell'assegno, le equiparazioni, già previste fino al 31 dicembre 2022, rispettivamente: tra il figlio minorenne a carico e il figlio maggiorenne disabile e a carico; tra il figlio minorenne a carico e disabile e il figlio di età inferiore a ventuno anni, sempre disabile e a carico. Inoltre, si proroga, nell'ambito dell'istituto in esame, un ulteriore beneficio temporaneo con riferimento ai figli a carico con disabilità, nell'ambito dei nuclei familiari rientranti in una determinata fattispecie, e si introduce un incremento dell'assegno con riferimento ai figli di età inferiore ad un anno ovvero, in una determinata ipotesi, di età inferiore a tre anni (commi 259-260).

 

Tra le ulteriori disposizioni di interesse presenti nel ddl di bilancio si segnalano, in particolare:

  • la previsione che i datori di lavoro, fino al 31 marzo 2023, favoriscano lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile da parte dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da gravi patologie croniche con scarso compenso clinico (lavoratori cd fragili), anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, a parità di retribuzione e salve le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali più favorevoli (comma 234-septies);
  • l'incremento di 6 milioni di euro dal 2023 dell'autorizzazione di spesa stanziata per l'attuazione delle norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti (comma 234-octies);
  • la limitazione dell'ambito delle disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali di diritto privato, nonché in materia di conflitti di interessi e di banca depositaria dei medesimi enti, a quelle di indirizzo, demandando ai regolamenti interni dei singoli enti la definizione delle relative disposizioni attuative (comma 236-bis);
  • la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 gennaio 2023 del termine entro il quale l'INPGI deve procedere alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni ai fini dell'adeguamento alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica (comma 236-ter);
  • le disposizioni dirette ad incoraggiare, fino a renderla ordinaria, la presentazione della DSU in modalità precompilata. A tal fine viene previsto che fino al 31 dicembre 2022 permanga la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata, ma che, a decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avvenga prioritariamente in modalità precompilata fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con successivo decreto sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS (comma 245);

  • l'ampliamento della possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale, attraverso l'aumento da cinque a dieci mila euro l'anno del limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore, la previsione che si possa ricorrere a tali prestazioni anche in relazione alle attività agricole, nonché da parte di utilizzatori con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato fino a dieci, anziché a cinque (commi 258 e da 258-bis a 258-terdecies);

  • l'incremento dal 30 all'80 per cento dell'indennità per congedo parentale per le madri lavoratrici dipendenti e per i padri lavoratori dipendenti, in alternativa tra loro, nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022 (comma 261);
  • l'istituzione del Fondo per le periferie inclusive con una dotazione di 10 milioni per il 2023. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire, nelle periferie, l'inclusione sociale delle persone con disabilità e il miglioramento del loro livello di autonomia. A un decreto del Presidente del Consiglio è demandato il compito di regolamentare il Fondo (requisiti di ammissibilità dei progetti, modalità di erogazione del finanziamento e eventuali forme di co-finanziamento), e di istituire un Comitato di valutazione che definisca i criteri per la valutazione dei progetti favorendo l'attivazione di finanziamenti pubblici e privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione (commi 262-264);
  • l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Fondo, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024, destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del Reddito alimentareReddito alimentare, quale misura per combattere lo spreco e la povertà alimentare. Il beneficio è finalizzato all'erogazione ai soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso uno dei centri di distribuzione ovvero ricevere nel caso di categorie fragili. Le modalità attuative della disposizione, la platea dei beneficiari, le forme di coinvolgimento dei soggetti del terzo settore sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 292-quater);  

  • l'incremento delle risorse del Fondo unico a sostegno del mobimento sportivo italiano, destinato, nella misura di un milione di euro l'anno dal 2023, al sostegno della maternità delle atlete non professioniste (comma 380);
  • la riapertura dei termini per la stabilizzazione del personale degli enti locali impegnato nelle operazioni di ricostruzione a seguito dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016 (comma 458);
  • l'istituzione di un Fondo per le assunzioni di personale da parte delle amministrazioni centrali dello Stato che hanno conseguito determinati obiettivi di spesa, con una dotazione pari ad euro 20 milioni per il 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni a decorrere dal 2025, al fine del potenziamento delle competenze delle medesime amministrazioni in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa (commi 516-518);
  • l'applicazione al personale dipendente delle società a controllo pubblico e degli enti pubblici non economici delle disposizioni vigenti che disciplinano gli istituti del distacco e del comando. Tali comandi o distacchi non possono eccedere la durata di un anno e restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dalla normativa vigente (comma 518-sexies).

CRESCITA E INVESTIMENTI

Il disegno di legge rifinanzia lo strumento agevolativo dei Rifinanziamento contratti di sviluppocontratti di sviluppo per 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 destinando le risorse ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale; nonchè per  40 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy può impartire ad INVITALIA, soggetto gestore, direttive specifiche per l'utilizzo delle predette risorse, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo. Autorizza, inoltre, la spesa di 100 mila euro per il 2023 e 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il progetto di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia (commi 278 e 279). 

Sono poi destinati 900 mila euro alla copertura dei costi di gestione e sviluppo del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it. L'obiettivo espresso della disposizione è quello di incrementare l'efficacia degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, assicurando la piena ed effettiva operatività degli strumenti di valutazione e monitoraggio delle misure attivate e di quelli rivolti alla comunicazione delle iniziative (comma 280).

Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, l'operatività transitoria e speciale del Rifinanziamento Fondo garanzia PMIFondo di garanzia per le piccole e medie imprese, disposta dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 55 e 55-bis). Contestualmente, e a tale fine, rifinanzia il Fondo di 800 milioni di euro per l'anno 2023 (commi 281 e 282).

Viene altresì prorogato al 31 dicembre 2023 il Credito di imposta quotazione PMIcredito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) e al contempo ne aumenta l'importo massimo da 200.000 euro a 500.000 euro (comma 283).

Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un Fondo a sostegno delle filiere produttive del made in ItalyFondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, dotandolo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 95 milioni per il 2024. La finalità espressa del fondo è quella di sostenere lo sviluppo e modernizzazione dei processi produttivi e accrescere l'eccellenza qualitativa del made in Italy. Ad uno o più decreti del Ministero delle imprese ed il made in Italy, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, è demandata la definizione dei settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo e il riparto delle risorse (commi 284 e 285).

Inoltre, per l'anno 2023, l'importo delle risorse disponibili del Fondo Garanzie Green Deal concesse da SACEGreen New Deal (di cui all'articolo 1, comma 85 della legge di bilancio 2020) da destinare alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A per la realizzazione dei progetti economicamente sostenibili previsti dalla stessa legge di bilancio è fissato in misura pari a 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro (comma 286).

Il testo del disegno di legge è stato modificato in Commissione per rifinanziare per 1,5 milioni di euro per il 2023 il Fondo istituito con Legge di bilancio 2023 e destinato alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano e rinvia ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo tra domande nuove e domande già presentate ma non finanziate in tutto o in parte (comma 43-ter).

All'articolo 1, commi da 285-bis e ss. si prevede poi:

  • l'istituzione di una fondazione denominata Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l'innovazione e il trasferimento tecnologico del settore. Tra i membri, si prevede la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del Made in Italy e del Ministero dell'Università e della ricerca, chiamati ad apportare il patrimonio della fondazione. Per la costituzione della fondazione è prevista la spesa di 10 milioni di euro per il 2023 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (commi da 285-bis a 285-undecies);
  • un incremento della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del D.L. n. 83/2012 di 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024, per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e i processi di ristrutturazione e/o conversione industriale (comma 285-septiesdecies);
  • un incremento di 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 delle risorse stanziate dall'articolo 2 del D.L. n. 69/2013 per il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle micro, piccole e medie imprese che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature. Inoltre, è prorogato di sei mesi il termine, di norma di dodici mesi, per l'ultimazione degli investimenti per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 (commi da 285-duodecies e 285-quaterterdecies);
  • la definizione, da parte del Comitato Agevolazioni, titolare dell'Amministrazione del Fondo 295/73 per la concessione di contributi al pagamento degli interessi sui finanziamenti che istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono, di una metodologia per la quantificazione degli stanziamenti necessari a copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio che sia in linea con le migliori di mercato, anziché idonea a garantire la copertura pari al costo atteso di mercato a vita intera (commi 285-quinquiesdecies e 285-sexiedecies).

E' poi rifinanziato per 3 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 il Fondo per le piccole e medie imprese creative istituito dalla legge n. 178/2020 presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy. Tali risorse possono essere impiegate per promuovere la nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo, nonché la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, le università e gli enti di ricerca (comma 386-quinquies) .

L'articolo 1, comma 292-sexiesdecies incrementa la dotazione organica del Ministero delle imprese e del made in Italy di 15 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari da reclutare attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. Inoltre, il Ministero è autorizzato a conferire due incarichi dirigenziali di livello non generale anche in deroga ai limiti percentuali previsti, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Fino al reclutamento di nuovo personale, il Ministero si avvale in posizione di comando di un corrispondente contingente di unità proveniente da altre amministrazioniL'articolo 66-bis del disegno di legge istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del made in Italy con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 per la promozione di progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori da parte dei fornitori di servizi di media e di piattaforme di condivisione video. Rinvia ad un decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy la definizione dei criteri e delle modalità attuative.

Alcune disposizioni inserite nel testo durante l'esame parlamentare (commi da 216-quinquiesdecies a 216-septiesdecies) rifinanzia per 3,5 milioni di euro nel 2023 e per 4,5 milioni di euro annui dal 2024 il fondo, istituito dal D.L. n. 73/2021, destinato al riconoscimento di un indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA. Le medesime disposizioni elidono, inoltre, il limite massimo dell'indennizzo (attualmente stabilito per legge e pari al 20 per cento del valore dell'immobile). Recano, infine, le seguenti modifiche al dm 23 settembre 2022: fissa al 29 maggio 2023 il termine entro cui il fondo interviene a copertura dell'indennizzo per i danni di cui sopra; elimina il limite delle istanze presentabili ad un solo immobile per persona fisica o giuridica; richiede la presentazione da parte degli istanti di un'autocertificazione che attesti di soddisfare le condizioni a cui è subordinato il riconoscimento dell'indennizzo e prevede sanzioni in caso di autodichiarazione falsa.


AGRICOLTURA

Il disegno di legge di bilancio 2023 reca disposizioni in materia di agricoltura (e di pesca e acquacoltura) che prevedono: 

  • il riconoscimento di un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'Credito imposta per acquisto carburantiacquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023. Tale agevolazione è, altresì, estesa per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali (articolo 1, commi 38-43);

  • il prolungamento, all'anno 2023, dell'Esenzione Irpef redditi dominicali e agrariesenzione ai fini IRPEF - già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (articolo 1, comma 60);

  • la previsione della facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto (comma 1), dietro il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 14%.Sono, inoltre, estese alla Rideterminazione valori terreni agricolirideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023 le disposizioni in materia di rivalutazione, già previste dalla normativa e successivamente più volte prorogate, stabilendo anche per tali operazioni un'imposta sostitutiva con aliquota al 16% (articolo 1, commi 84-86);

  • agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina per atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze,  posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni  (articolo 1, comma 86-bis);
  •  l'introduzione o la proroga degli Esoneri contributiviesoneri contributivi riconosciuti, previa autorizzazione della Commissione europea, ai datori di lavoro privati per le assunzioni, effettuate nel 2023, di determinati soggetti e ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quarant'anni per la promozione dell'imprenditoria in agricoltura. Viene, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella Proroga nuove iscrizioni previdenza agricolaprevidenza agricola per fruire della decontribuzione prevista dalla normativa vigente (articolo 1, commi 228-234);

  • misure di sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile e contrasto ai cambiamenti climatici e valorizzazione della biodiversità (articolo1, comma 234-bis- 234-quater);
  •  stanziamenti, in materia di indennità e di trattamenti di integrazione salariale in favore di determinate categorie di lavoratori, attraverso il rifinanziamento del Fondo sociale per l'occupazione, di ulteriori risorse per il riconoscimento, anche nel 2023, dell'indennità per il Fermo pescafermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (articolo 1, comma 248);

  • il rifinanziamento dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo per 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 destinando le risorse ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale (articolo 1, comma 278 );

  • risorse pari a 80 milioni di euro per il 2023 ad ISMEA per favorire la capitalizzazione delle imprese agricole - di cui all'articolo 17, comma 2, del D.Lgs.. n.102/2004 (articolo 1, comma 282-bis);
  • l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del "Fondo sovranità alimentareFondo per la sovranità alimentare", con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. La finalità del Fondo consiste nel rafforzamento del sistema agricolo e agroalimentare nazionale mediante interventi aventi lo scopo di: tutelare e valorizzare il cibo italiano di qualità; ridurre i costi di produzione per le imprese agricole;  sostenere le filiere agricole; gestire le crisi di mercato garantendo la  sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari (articolo 1, comma- 287);

  • l'istituzione del Fondo per il contenimento "mal secco agrumi" nello stato di previsione del MASAF  con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2025 (articolo 1, commi 287-bis):
  • l'istituzione presso il MASAF del Fondo per il ristoro delle aziende della filiera bufalina danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi sul territorio nazionale, e in particolare nella regione Campania, nonché per far fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023  (articolo 1, comma 288-bis);
  • l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del "Fondo innovazione agricolturaFondo per l'innovazione in agricoltura", con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. La finalità del suddetto Fondo consiste nel favorire lo sviluppo di progetti di innovazione con lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche (articolo 1, commi 289-292);

  • il rifinanziamento del Fondo recupero fauna selvatica - istituito dall'art.1, comma 757, della legge n. 178 del 2020,  per l'anno 2023, per un importo pari a 1 milione di euro (articolo 1, comma 292-bis);
  • l'istituzione di un appositoFondo beni alimentari Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato a sostenere l'acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro (articolo 1 commi 293-294);

  • assunzioni per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di un contingente di 300 unità di personale da inquadrare nell'area dei "Funzionari" con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A tal fine è autorizzata la spesa di 10.152.000 euro per il 2023 e di 13.536.000 euro dal 2024 (articolo 1, comma 294-bis) ;
  • misure di razionalizzazione degli organismi e delle attività del MASAF, il finanziamento di iniziative relative alla distribuzione di derrate alimentari da parte di AGEA e, infine, il rifinanziamento di attività del MASAF (articolo 1, commi 294-quinquies);
  • l'istituzione presso il MASAF, del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite da flavescenza dorata della vite con una dotazione finanziaria pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024 (articolo 1, comma 292-ter);
  • la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 quale incremento dell'indennità riconosciuta al personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MASAF  (articolo 1, comma 292-sexies );
  • l'incremento della dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di 8 milioni di euro per l'anno 2023 (articolo 1, comma 292-novies);
  • l'incremento del Fondo di solidarietà nazionale - di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 154 del 2004 -  di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2025  (articolo 1, comma 292-decies)
  • l'incremento del Fondo per il funzionamento degli impianti ippici - di cui all'art. 1, comma 870, della legge n. 234 del 2021- di 4,7 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024  (articolo 1, comma 292-undecies- 292-dodecies);
  • l'istituzione di un Fondo per la raccolta di legname depositato nell'alveo dei fiumi  nello stato di previsione del MASAF  con una dotazione pari a 500.000 euro a decorrere dal 2023 (articolo 1, comma 292-terdecies);
  • misure per il controllo e il contenimento della fauna selvatica prevedendo una modifica della disciplina vigente prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157; inoltre per i danni causati da ungulati il Fondo per il funzionamento del comitato faunistico è incrementato di 500.000 euro (articolo 1, comma 292-duodevicies);
  • l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del "Fondo per il contrasto al consumo del suoloFondo per il contrasto al consumo di suolo" con uno stanziamento complessivo di 160 milioni di euro per gli anni 2023-2027, al fine di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano; è demandata ad decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 1, comma 424-425).

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

Il disegno di legge reca le seguenti misure in materia di pianificazione infrastrutturale:

  • si introduce una disciplina delle procedure di pianificazione e programmazione secondo Pianificazione e programmazione infrastrutture non prioritariecriteri di coerenza, misurazione del rendimento atteso, certezza dei tempi di realizzazione relative alle infrastrutture che non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese, non sono finanziate attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione ovvero attraverso fondi europei, non sono incluse nel PNRR o nel PNC, non sono incluse nei contratti di programma con RFI e ANAS e si istituisce a tal fine, nello stato di previsione del MIT, il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024; con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire tra le macro-aree territoriali e sono individuati gli indicatori finalizzati a misurare i criteri di rendimento (ivi inclusi i criteri costi-efficacia e costi-benefici i cui indicatori sono misurati secondo le tecniche valutative richieste per ciascuna tipologia di opera, come precisato in sede referente) ai fini dell'accesso al Fondo; con ulteriori decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si procede, entro il 30 giugno 2023 (e poi con eventuali ulteriori decreti dal 2024), alla revisione degli strumenti destinati alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture non a carattere prioritario e alla revoca delle risorse destinate ad interventi non corrispondenti ai criteri di rendimento; all'individuazione degli interventi da finanziare a valere sul FIAR e alla disciplina relativa all'erogazione e alla revoca delle risorse si provvede con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (commi 296-307, modificati in sede referente);
  • si dettano misure finalizzate a garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici Milano Cortina 2026Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026autorizzando la spesa di 400 milioni di euro per il triennio 2024-2026 per il finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo riducendo contestualmente di un pari importo l'incremento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili istituito dall'art. 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022 (comma 318).

 

 in materia di infrastrutture stradali e autostradali:

  • si interviene sulla disciplina (prevista dall'art. 13-bis del D.L. 148/2017) relativa alle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena, A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e Autostrade A22, A4 e A28raccordo Villesse-Gorizia, al fine di precisare che, nel caso di società in house appositamente costituite e fino al momento dell'effettivo trasferimento della concessione, non trova applicazione il divieto di talune operazioni societarie (comma 275-quinquies, introdotto in sede referente);
  • si autorizza la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro per il periodo 2023-2037, per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari – Catanzaro della S.S. 106 Jonica S.S. 106 Jonica  (comma 328);
  • si autorizza la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per il completamento delle operazioni necessarie per l'acquisizione al patrimonio statale e la successiva gestione, tramite Anas S.p.A., delle Autostrade Abruzzoinfrastrutture viarie di collegamento autostradali di competenza della Regione Abruzzo (comma 329-bis, introdotto in sede referente);
  • si Strade statali sismi 2009 e 2016 autorizza una spesa complessiva di 400 milioni di euro per il periodo 2023-2027, per la realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 (Abruzzo) e 2016 (Centro-Italia) (comma 330);

  • si autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026 per il S.S. Salariapotenziamento, riqualificazione e adeguamento della S.S.4 Salaria (comma 331).

 Si prevede inoltre di riavviare l'attività di progettazione e realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Ponte sullo StrettoSicilia e il continente (c.d. Ponte sullo Stretto) confermandone la natura di opera prioritaria e, quindi, l'applicabilità della normativa derogatoria prevista dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici per le infrastrutture di preminente interesse nazionale (articolo 82).

In materia di trasporto stradale, viene Sospensione aumenti sanzioni Codice della Strada e contributi all'autotrasporto sospeso, per gli anni 2023 e 2024, l'aumento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative al Codice della strada (articolo 83) e si autorizza la spesa di 200 milioni di euro per il 2023 quale contributo per l'aumento del costo del carburante alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che utilizzino veicoli di categoria euro 5 o superiore per attività di autotrasporto (articolo 85).

Si prevede inoltre la riduzione, per un milione di euro annui dal 2023, della riassegnazione al MIT delle risorse derivanti dagli incrementi tariffari delle operazioni di motorizzazione civile (articolo  153, comma 8). 

In materia di trasporto ferroviario si prevede:

  • l'autorizzazione all'avvio della realizzazione del terzo lotto costruttivo della sezione transfrontaliera della nuova lLinea ferroviaria Torino-Lione e linea Chiasso-Monzainea ferroviaria Torino-Lione, con delibera CIPESS da emanare entro il 31 marzo 2023 (articolo 86);
  • il finanziamento delle tratte nazionali di alcune opere di accesso al tunnel di base Torino Lione,  relative alla "Cintura di Torino" e all'adeguamento della linea storica Torino-Modane tratta Bussoleno-Avigliana (articolo 87);
  • l'autorizzazione di spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione della linea ferroviaria Chiasso-Monza nell'ambito del corridoio europeo Reno-Alpi (articolo 91);
  • l'autorizzazione di spesa di 300 mila euro in favore della gestione commissariale disposta ai sensi del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri) per il 2023, al fine di consentire la realizzazione degli interventi per la Funivia Savona - San Giuseppefunivia Savona – San Giuseppe. Al proposito, sono attribuiti al Commissario straordinario poteri di deroga a tutta la legislazione vigente, compresa quella non inerente ai contratti pubblici e fatta eccezione solo per la legge penale e per il decreto legislativo n. 159 del 2011 (c.d. codice antimafia), fatto salvo comunque il rispetto della normativa europea;

  • lo stanziamento di ulteriori 15 milioni di euro per il 2023 in favore di RFI per il "Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese", rientrante nel progetto unico Terzo Valico dei GioviTerzo Valico dei Giovi – Nodo di Genova, per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali.

E', poi, prevista la gestione commissariale ai sensi del decreto legge c.d. sblocca cantieri (n. 32 del 2019) per il Collegamento Roma - Latinacollegamento intermodale Roma-Latina, con l'assegnazione a tal fine di 20 milioni di euro per il 2023 (comma 307-quater).

Per quanto riguarda il Trasporto pubblico locale e Linea C metropolitana di Romatrasporto pubblico locale, viene rifinanziato il Fondo istituito con l'art. 200 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio): è autorizzata la spesa di 100 milioni per il 2023 e di 250 milioni per il 2024, per compensare gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri sottoposti a obbligo di servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi a seguito dell'epidemia del Covid-19. Sono inoltre stanziate risorse per il completamento della linea C della metropolitana di Roma: dal 2023 al 2032 è previsto un totale di 2 miliardi e 200 milioni di euro. L'erogazione è subordinata alla presentazione – da parte del commissario straordinario ed entro il 28 febbraio 2023 – di un quadro aggiornato dell'avanzamento dell'opera e di un cronoprogramma (articolo 81).

Sono inoltre previsti degli stanziamenti pari a 15 milioni di euro per ciascun anno dal 2023 al 2027 in favore del comune di Milano per la costruzione della Metropolitana di Milanolinea 4 della metropolitana, e a 15 milioni di euro per ciascun anno dal 2023 al 2027 per l'estensione del lotto 1, stralcio 2.3 del collegamento Afragola-Metropolitana di Napolimetropolitana di Napoli e per la fornitura di treni per la medesima metropolitana.

In materia di Aeroporto di Triestecontinuità territoriale aerea vengono stanziati complessivamente 7,2 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico per i collegamenti con l'aeroporto di Trieste. La Regione Friuli-Venezia Giulia si impegna per la medesima cifra a titolo di cofinanziamento (articolo 146).

Analogamentea sono stanziati 3,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico per l'Aeroporto di Anconaaeroporto di Ancona, prevedendosi un concorso della regione Marche per gli stessi anni per l'importo di 3,177 milioni di euro.

In Sistema idrico del Peschieramateria di infrastrutture idriche, al fine del miglioramento dell'approvvigionamento idrico della Città Metropolitana di Roma, si autorizza la spesa complessiva di 700 milioni di euro da destinare alla realizzazione del sottoprogetto "Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera - dalle sorgenti alla Centrale di Salisano" del progetto denominato "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera" e si disciplinano le procedure da seguire per l'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse citate e le modalità di erogazione e i casi di revoca delle risorse stesse (comma 334).

Ulteriori misure in materia di lavori pubblici riguardano:

  • disposizioni volte a Prezzi dei materiali di costruzionefronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici attraverso un incremento delle risorse finanziarie a disposizione (commi 265-275, modificati in sede referente);

  • misure volte a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali e a disciplinare un nuovo meccanismo di Revisione prezzicompensazione a favore delle stazioni appaltanti, prevedendo tra l'altro, come precisato in sede referente, deroghe alle disposizioni del vigente Codice dei contratti pubblici (comma 295, modificato in sede referente);

  • l'assegnazione alla regione Calabria di un contributo straordinario di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire per una quota di 5 milioni tra i Divario infrastrutturale Calabriacomuni della regione medesima, per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla riduzione del divario infrastrutturale (comma 335-bis, introdotto in sede referente);
  • l'assegnazione alla regione Piemonte di un contributo straordinario di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 al fine di accelerare la realizzazione del Parco della Salute di TorinoParco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino e la previsione della nomina di un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento ed esecuzione dei necessari interventi (comma 359-vicies quinquies, introdotto in sede referente);
  • l'istituzione di un Fondo (con dotazione complessiva di 340 milioni di euro per il periodo 2023-2032) per la Interventi infrastrutturali Polizia di Statorealizzazione di interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato (comma 396);
  • l'incremento (50 milioni per il 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025) dei contributi a favore degli enti locali per spese di progettazione relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a Spese di progettazione enti localirischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza delle strade. Inoltre si istituisce un  fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per il finanziamento di iniziative di Fondo per l'assistenza tecnica ai piccoli comuni per il PNRR assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (commi 470 e 471).

In materia di telecomunicazioni, sono rifinanziati per il triennio 2023-2025 gli interventi già previsti nella legge di bilancio per il 2018 (n. 205 del 2017, articolo 1, commi da 1026 a 1046) per la Riassegnazione delle frequenze 5Griassegnazione delle frequenze onde consentire l'accesso e lo sviluppo del 5G. Nel dettaglio, sono stanziati 4, 5 milioni di euro per il 2023 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Viene, altresì,  precisato che tali risorse sono destinate anche all'attuazione del Piano radio digitale DAB e alla funzionalità della task force del MISE (oggi MIMI) costituita per amministrare le risorse per le compensazioni per operatori e utenti conseguenti al riordino delle frequenze.


SANITA'

In tema di sanità il disegno di legge di bilancio detta alcune misure specifiche riguardanti:

  • la previsione che che le Regioni entro il 30 gennaio di ciascun anno presentino un piano di potenziamento delle Cure palliativecure palliative al fine di raggiungere entro il 2028 il 90% della relativa popolazione. Il monitoraggio del piano è affidato ad Agenas. La presentazione ed attuazione del piano costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN a carico dello Stato (comma 62-bis);

  • l'incremento Indennità di pronto soccorsodelle risorse destinate dalla legge di bilancio 2022 alla definizione di una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso (comma 336);

  • l'estensione al 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) del termine di scadenza dell'arco temporale in cui gli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, possono Assunzioni a tempo indeterminatoassumere a tempo indeterminato personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, a condizione che abbia maturato al 31 dicembre 2023 (termine così modificato rispetto al vigente 30 giugno 2022), almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022 (comma 337-bis);
  • la previsione di un'autorizzazione di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel "Contrasto all'antibiotico-resistenzaPiano Nazionale di Contrasto all'Antibiotico-Resistenza per il triennio 2022-2025", su cui è in corso di definizione l'Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (comma 338);
  • l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di unFondo screening diabetico fondo con una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e un milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, allo scopo di finanziare futuri interventi normativi per la realizzazione di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia (comma 338-bis);

  • autorizza la spesa di 250.000 euro per il 2023 e di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore degli IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) della "Rete oncologica" del Ministero della salute per lo sviluppo diNuove tecnologie antitumorali nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 a favore degli IRCCS della "Rete cardiovascolare" del Ministero della salute, impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare (comma 338-ter);

  • la previsione, in favore delle farmacie, di una stabile remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale (comma 339-341);

  • l'incremento Remunerazione farmacidel livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard stabilito dall'ultima legge di Bilancio (2022) di €2.150 milioni per l'anno 2023, €2.300 milioni per il 2024 e €2.600 milioni a decorrere dall'anno 2025. In particolare, per il 2023, una quota-parte di 1.400 milioni è destinata a far fronte ai maggiori costi dovuti all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Si Fabbisogno sanitario standardprevede che al riparto accedano tutte le regioni e province autonome, indipendentemente dal concorso al finanziamento sanitario corrente. Viene inoltre disposto l'incremento del Fondo per la sanità e i vaccini per un ammontare di 650 milioni per il 2023 da destinare all'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19 (comma 342-343);

  • la previsione di disposizioni in materia di Paybackpayback (il meccanismo di rimborso da parte delle aziende farmaceutiche che si attiva quando la spesa per l'acquisto diretto dei farmaci oltrepassa il tetto fissato a legislazione vigente). Più nel dettaglio, in considerazione dei maggiori costi  determinati dal proseguimento delle azioni di contrasto al Covid-19 e del sensibile incremento dei costi dei prodotti energetici, si dà possibilità alle regioni e alle province autonome di iscrivere per l'equilibrio del settore sanitario 2022 il payback relativo agli anni 2020 e 2021 senza appostare accantonamenti, fermo restando l'eventuale compensazione a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore. Per il payback relativo al 2021 le disposizioni supra illustrate si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Viene poi stabilito che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame sono definite le modalità di applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 281, della legge di bilancio 2022 esclusivamente in favore delle aziende che hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere di ripiano 2021 senza riserva (comma 343 quinquies e 343 sexies );
  • modifica la normativa vigente per l'anno 2022 relativa al  contributo a sostegno delle Sostegno salute mentalespese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicologi, dato l'aumento di condizioni di fragilità psicologica dovuto all'emergenza pandemica.Il contributo viene esteso anche agli anni 2023 e 2024 e successivi, innalzandone a 1.500 euro a persona il limite massimo previsto (nel 2022 è stato di 600 euro a persona con parametrazione alle diverse fasce ISEE entro i 50.000 euro) e nel limite complessivo di spesa pari a 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024 (comma 343-ter);

  • incrementa di 200.000 euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, lo stanziamento del Test Next generation sequencingFondo per i test Next generation sequencing, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute dall'articolo 1, comma 684 della legge n. 234/2021, per il potenziamento dei test di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza ed appropriatezza.L'incremento del Fondo è in particolare destinato ai test di profilazione genomica del colangiocarcinoma. Viene rimesso ad un decreto del Ministro della salute la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo e del sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme (comma 343-quater);

  • definisce per l'anno 2022 una Quota premiale risorse SSNquota premiale pari allo 0,40 per cento per le regioni che adottino misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio, tra cui l'istituzione di una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per predeterminati volumi stabiliti con apposito decreto. Dal 2013 tale percentuale è stata pari allo 0,25 per cento a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del fabbisogno del SSN (comma 344-ter);
  • la previsione di alcune modifiche alla disciplina vigente in ambito sanitario volta a favorire la tempestività dei pagamenti, con particolare riferimento alle anticipazioni sul Finanziamento formazione medici specialistifinanziamento della formazione dei medici specialisti, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce e assegna alle Università le risorse previste. Allo scopo, innanzitutto  viene incrementata dall'80 al 90 per cento la percentuale massima dell'anticipo consentito, estendendo poi la possibilità di calcolo al valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell'università con decreto direttoriale e non solo al valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Viene inoltre autorizzato il Ministero dell'economia ad effettuare, se necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi (comma 344).

  • estende al 2027 il vigente Finanziamento policlinici universitarifinanziamento di 35 milioni di euro previsti fino al 2024 per i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali (comma 344 bis);
  • autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per provvedere ad interventi infrastrutturali di Manutenzione presidi ospedalierimanutenzione dei presidi ospedalieri e delle strutture sanitarie pubbliche delle aziende ospedaliere nelle province di Latina e Frosinone. Criteri, modalità e termini per la presentazione delle istanze di finanziamento dei predetti interventi edilizi, nonché di erogazione dei relativi contributi, sono stabiliti con decreto – da adottare entro il 31 marzo 2023 - del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 344-quater, quinquies e sexies));

  • dispone  che le risorse destinate Personale del Ministero della saluteall'assunzione a tempo indeterminato da parte del Ministero della salute, con apposita procedura concorsuale pubblica per esami, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, di contingenti di personale appartenente ad aree e profili diversi, allo scopo di  potenziare  l'attuazione  delle  politiche  per  la salute,  e di  perseguire le accresciute attivita' demandate agli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, ivi incluse quelle derivanti dalle nuove procedure europee in materia di controlli, si intendono comprensive della quota da destinare, a decorrere dall'anno 2023, al trattamento economico accessorio del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della salute(comma 343 bis);
  • incrementa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale per l'attivazione di ulteriori bBorse di studio mediciorse di studio per i medici di medicina generale che partecipano a corsi di formazione specialistica (comma 359 vicies-quater).


SCUOLA, UNIVERSITA' E RICERCA

Premessa

Il disegno di legge di bilancio 2023 contiene diverse previsioni di competenza o comunque d'interesse della VII Commissione.

Se ne riepilogano, in sintesi, le principali, ripartite per macro-ambiti: istruzione, università, cultura, sport, editoria.

Istruzione

Potenziamento discipline STEMIn attuazione del PNRR, Missione 4 «Istruzione e ricerca» – Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università», si introducono una serie di misure volte a promuovere e potenziare le competenze e le discipline STEM in tutti i livelli del sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare attenzione a favorire il riequilibrio di genere. Inoltre, si introducono riferimenti alle competenze digitali e alle metodologie didattiche innovative, prevedendo, tra l'altro, iniziative extrascolastiche per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, protocolli con le regioni per il riconoscimento di borse di studio per la formazione nelle discipline STEM e nel campo digitale e iniziative per la promozione di tali competenze all'interno dei percorsi di istruzione degli adulti. Si prevede, poi - tra l'altro -  che, a partire dall'anno scolastico 2023-2024 nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado le attività di orientamento consistano in moduli curricolari di almeno 30 ore (commi 345, 351-ter).

Riforma della rete scolasticaSi introduce, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni. In particolare, si prevede un parametro perequativo e, al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati, l'applicazione, per i primi sette anni scolastici, di un correttivo non superiore al 2 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Viene stabilita inoltre la destinazione dei risparmi conseguenti all'applicazione della nuova disciplina. Si dispone infine che le contrattazioni integrative regionali per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall'art. 42, comma 3, del CCNL Area istruzione e ricerca 8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (commi 352-353-bis).

Edilizia scolasticaSi stanzia 1 milione di euro, per il 2023, per avviare attività di ricognizione e valutazione di strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023-2024. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle relative risorse (comma 353-ter).

Valorizzazione del personale scolastico e compensi dei revisori dei contiSi istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo di 150 milioni di euro per il 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR. Viene previsto che talune attribuzioni in materia di attestazioni siano svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti. Inoltre, è disposto che una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, pari a 4,2 milioni di euro, sia destinata, a decorrere dall'anno 2023, all'incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche. Si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio (commi 354-356).

Reclutamento e incarichi dei dirigenti tecniciSi interviene sull'art. 2, commi 3 e 4, del D.L. 126/2019, posticipando dal gennaio 2021 al 2024 l'assunzione dei primi 59 dirigenti tecnici a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione e del merito previsti dalla disposizione, e dal 2023 al 2025 l'assunzione dei restanti 87; vengono al contempo prorogati, fino al 2024, gli incarichi temporanei in essere relativi ai dirigenti tecnici (comma 511).

Incarichi temporanei dirigenti tecniciViene esteso dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine di durata massima degli incarichi temporanei di dirigenti tecnici già attribuiti o da conferire da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, nelle more dello svolgimento del relativo concorso previsto dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019). Di conseguenza, si dispone anche per ciascuno degli anni 2023 e 2024 un'autorizzazione di spesa pari a 7,9 mln di euro annui, di importo identico a quella già prevista, a legislazione vigente, per il 2021 e il 2022 (comma 512).

Università e istituzioni AFAM

Trattamento economico degli specializzandi Sono apportate alcune modifiche alla disciplina vigente in ambito sanitario volta a favorire la tempestività dei pagamenti, con particolare riferimento alle anticipazioni sul finanziamento della formazione dei medici specialisti, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce e assegna alle Università le risorse previste. Allo scopo, innanzitutto si incrementa dall'80 al 90 per cento la percentuale massima dell'anticipo consentito, estendendo poi la possibilità di calcolo al valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell'università con decreto direttoriale e non solo al valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Viene inoltre autorizzato il Ministero dell'economia ad effettuare, se necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi (comma 344).

Penalizzazioni economiche per le universitàSi novella l'art. 1, comma 977, della L. 145/2018, disponendo che il MUR, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, preveda penalizzazioni economiche per le università che non abbiano rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, qualora il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni 2022-2025, i limiti a esso assegnati in termini di fabbisogno complessivo generato (comma 357).

Assistenza informatica MURNell'ambito delle attività di attuazione del PNRR e dei connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti facenti capo al MUR, si stanziano 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per finanziare l'assistenza informatica, e più in particolare le convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, i servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza (comma 358).

Borse di studio universitarieSi incrementa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, da destinare agli studenti universitari e AFAM, anche al fine di dare continuità alle misure adottate nell'ambito del PNRR (comma 359).

Immobili dell'Università degli studi di TriesteSi modifica l'art. 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 139 del 2021 (L. 205/2021), nel senso di prevedere che le risorse ivi previste per la rifunzionalizzazione di un determinato immobile siano destinate anche per l'ulteriore sostegno per interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali (comma 359-bis).  

Spese per la locazione degli studenti fuori sedeSi prevede un finanziamento di 4 milioni di euro per il 2023 e 6 milioni di euro (annui) a decorrere dal 2024 del Fondo di cui all'art. 1, comma 526 della legge n. 178 del 2020, finalizzato a corrispondere  un  contributo  per  le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede di università statali (comma 359-sexiesdecies ).

Valorizzazione delle università a vocazione collegialeSi stanziano risorse per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale. In particolare, si incrementa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 lo stanziamento del Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale dì cui all'art. 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Si  dispone poi che per le annualità 2023, 2024 e 2025, il Fondo in questione sia ripartito, per una quota del 50 per cento, in ragione del rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo e, per una quota del 50 per cento, in ragione dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti. Non sono ammessi al riparto di tale fondo gli istituti d'istruzione superiore a ordinamento speciale e le istituzioni della formazione superiore che ricevono ordinariamente contributi dallo Stato per il sostegno alla residenzialità (comma 359-duodevicies).

Istituto Universitario di Studi Superiori di PaviaSi stanziano risorse per l'Istituto di istruzione superiore a ordinamento speciale I.U.S.S.- Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia. In particolare, si incrementa il fondo di funzionamento ordinario, quota base, di 4 milioni di euro per l'anno 2023, e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di sostenerne la sostenibilità dello sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti infrastrutturali (comma 359-septiesdecies). 

Indennità di amministrazione ANVURSi prevede che, al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale delle aree dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) possano essere riconosciute le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero dell'università e della ricerca, come rideterminate con i criteri fissati dal contratto collettivo nazionale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021. Si prevede, inoltre, che per lo stesso personale e con la stessa decorrenza di cui sopra il differenziale stipendiale previsto dall'art. 52, comma 4, del CCNL Comparto funzioni centrali del triennio 2019-2021, possa essere rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione del personale delle aree del Ministero dell'università e della ricerca previste alla data del 31 ottobre 2022. Si dispone poi che per le stesse finalità di cui sopra, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'ANVUR possano essere incrementati di euro 16.683 (annui) per il personale dirigenziale di livello generale e di euro 19.777 (annui) per il personale dirigenziale di livello non generale (commi 359-undecies-358-quaterdecies). 

Contributo al CNR, rimborsi spese e borse di studio riservateSi riconosce al CNR un contributo straordinario, per l'anno 2023, di 15 milioni di euro (commi 359-ter e 359-quater). Si prevede, poi, che i compensi e rimborsi spese ai componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti tecnico-scientifici e amministrativi-contabili incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 212 del 2002 (L. 268/2022) sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio (comma 359-quinquies). Infine, si incrementa di 149.377 euro annui, a decorrere dal 2023,  l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, della legge n. 407 del 1998, relativa a borse di studio riservate a determinate categorie di soggetti, ivi indicati (comma 359-sexies).  

Sostegno degli studenti AFAM con disabilitàSi destinano 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2023, per sostenere gli studenti delle istituzioni AFAM con disabilità, con invalidità superiore al 66 per cento e con disturbi specifici di apprendimento (comma 359-vicies)

Borse di studio destinate a studenti universitari con disabilitàSi prevedono, inoltre, disposizioni in materia di borse di studio destinate a studenti universitari con disabilità. In particolare, si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione di una serie di altre provvidenze (l'assegno mensile di assistenza in favore di invalidi civili parziali, la pensione in favore degli invalidi civili totali, dei sordi e dei ciechi civili assoluti e parziali, nonché dell'eventuale maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448) (comma 359-quinquiesdecies).  

Borse di studio per i medici di medicina generaleSi incrementano di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale per l'attivazione di ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano a corsi di formazione specialistica (comma 359- vicies quater).  

Scuola europea di industrial engineering and managementSi prevedono finanziamenti per la promozione del progetto della Scuola europea di industrial engineering and management, prevista dall'art.1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine, viene autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (comma 359- vicies semel).  

Scuole superiori a ordinamento speciale e Scuole superiori d'Ateneo Si prevede un finanziamento di Scuole superiori a ordinamento speciale e Scuole superiori d'Ateneo del sistema universitario. In particolare, si autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023, e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a beneficio degli enti ivi puntualmente indicati. Si prevede, poi, che il MUR, con proprio decreto, proceda a ripartire le risorse in parti uguali fra gli enti considerati (commi 359- vicies bis e 359- vicies ter).

Università e istituti superiori non statali legalmente riconosciutiSi prevedono misure in materia di università e istituti superiori non statali legalmente riconosciuti. In particolare, si modifica l'art. 12, comma 1, della L. 240/2010, innalzando per tali enti dal 20% al 30% (come previsto per le università statali dall'art. 60 del D.L. 69/2013, così equiparandole) la quota massima di risorse destinata a fini premiali per la qualità della didattica e della ricerca (comma 359-septies). 

Si interviene in materia di risorse destinate ai ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR. La disposizione, in particolare, consta di due commi: 1) il primo comma sostituisce il secondo periodo dell'art. 1, comma 310, lett. b), della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), prevedendo che le risorse ivi previste (30 milioni a decorrere dal 2022), destinate alla promozione dello sviluppoRicercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio, siano ripartiti sulla base dei criteri stabiliti con decreto del MUR; 2) il secondo comma prevede che le risorse non ancora assegnate sono ripartite tra gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MUR con decreto dirigenziale in proporzione alle assegnazioni ordinarie dell'anno 2022, di cui al fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (commi 359-novies e 359-decies).

Si integra l'art. 6 del decreto-legge n. 243 del 2016 (L. 18/2017) aggiungendo allo stesso il comma 1-ter, il quale autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per provvedere alla stipula di Scuola europea di Brindisicontratti a tempo determinato per il personale docente o amministrativo madrelingua o esperto con riferimento alla Scuola europea di Brindisi (comma 429-septies).


TURISMO, SPORT, CULTURA E INFORMAZIONE

Turismo

Gli interventi a favore del turismo prevedono la costituzione presso il Ministero del turismo:

  • di un Fondo per imprese esercenti attività di risalita e innevamentoFondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni per l'anno 2024, di 70 milioni per l'anno 2025 e di 50 milioni per l'anno 2026, da destinare alle imprese esercenti attività di risalita a fune e innevamento, con l'obiettivo di realizzare interventi di ammodernamento e manutenzione, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza. Tale misura mira altresì ad incentivare l'offerta turistica delle località montane. Le risorse previste possono essere destinate alla dismissione di impianti di risalita non più utilizzati o obsoleti. E' inoltre prevista la dotazione di 1 milione di euro per progetti di snow-farming per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Le modalità di attuazione della disposizione sono stabilite con decreto interministeriale (articolo 1, commi da 360 a 362);
  • di un Fondo Fondo per il settore professionale turisticoper accrescere il livello professionale nel turismo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, nonché agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro di alti professionisti del settore. Con uno o più decreti del Ministro del turismosono stabilite le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo (articolo 1, commi da 371 a 374);
  • di un Fondo Fondo piccoli comuni a vocazione turisticaPiccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro e 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale (articolo 1, commi da 375 a 377);
  • di un Fondo per il turismo sostenibileFondo per il turismo sostenibile, la cui dotazione è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni per gli anni 2024 e 2025. Il fondo è finalizzato a rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l'attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo, nonchè favorire la transizione ecologica, con azioni di promozione del turismo intermodale (articolo 1, commi 378 e 379).

Inoltre, il disegno di legge, all'articolo 1, comma 377-bis, incrementa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 il fondo istituito con legge di bilancio 2022 per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi cosiddetti «cammini» religiosi e il recupero e la valorizzazione degli immobili che li caratterizzano.

Il disegno di legge contiene poi delle disposizioni per il Recupero aiuti di stato COVID-19 settore turistico recupero di aiuti di stato COVID-19 corrisposti in eccedenza rispetto alla misura consentita ai sensi del Quadro europeo temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell' emergenza del COVID-19, cd. Temporary Framework COVID-19 (Sezione 3.1). Le misure legislative agevolative interessate dall'articolo sono state introdotte durante il periodo pandemico a sostegno delle imprese del settore turistico.  In caso di superamento dei massimali previsti dal Temporary Framework, si prevede, in primis, un meccanismo volontaristico di restituzione da parte del beneficiario, comprensiva degli interessi. In caso di mancata restituzione volontaria, il corrispondente importo deve essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. In assenza di nuovi aiuti o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato. Non è prevista l'applicazione di sanzioni in caso di restituzione. Le disposizioni dell'articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (articolo 1, commi da 363 a 370).

Sport

Giochi Milano-CortinaVengono introdotte misure finalizzate a garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. A tal fine, si modifica, anzitutto il comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 16/2020, prevedendo, rispetto alla disciplina vigente, che il piano complessivo delle opere ricomprenda anche le opere individuate con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport adottato ai sensi dell'art. 1, comma 774, della L. n. 178/2020 e che il D.P.C.M. approvativo del piano complessivo delle opere è approvato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si autorizza la spesa di 400 milioni di euro per il triennio 2024-2026 per il finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere olimpiche nonché per il finanziamento delle ulteriori opere di cui al comma 1 dell'articolo in esame. Viene ridotto di 400 milioni di euro l'incremento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili istituito dall'art. 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022, con una conseguente rimodulazione delle risorse aggiuntive stanziate per le singole annualità fino al 2027. Inoltre, è previsto che, al fine di consentire lo svolgimento per gli anni 2022, 2023 e 2024 delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a., il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a trasferire alla medesima società una somma non superiore alla metà della quota massima prevista, nel limite di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (commi 318-322).

Bici in comuneSi prevede il finanziamento a favore di Sport e Salute per il progetto "Bici in Comune" attività promossa dalla medesima società, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, per favorire la promozione della mobilità ciclistica quale strumento di uno stile di vita sano e attivo, nonché del cicloturismo. A tal fine, si autorizza a favore della società Sport e salute Spa la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023, e di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Si stabilisce, poi, che 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con DPCM, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione delle risorse (commi 385-decies e 385-undecies).

Maternità delle atlete non professionisteSi incrementa di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023, il Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui 1 milione di euro (annui) è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste (comma 380).

Viene disposta la proroga, anche per l'anno d'imposta 2023 e per i soli soggetti titolari di reddito d'impresa, del Crediti di imposta strutture sportive e investimenti pubblicitaricredito d'imposta, nella misura del 65 per cento, per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Inoltre, è reso applicabile anche agli investimenti effettuati nel primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, nel limite massimo di 10 mila euro (commi 381-382).

Contributi a fondo perduto per impianti sportivi e piscineVengono aggiunt25 milioni di euro, per il 2023, all'incremento disposto, per il 2022, dall'art. 7 del decreto-legge n. 144 del 2022, del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute S.p.A., per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica (comma 383).

Sport e periferieSi incrementa il Fondo "Sport e periferie" di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (comma 384).

Contributi per impiantistica sportivaViene incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 la dotazione del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, costituito presso l'Istituto per il credito sportivo (commi 385).

Progetto FilippideSi incrementa il Fondo destinato al Progetto Filippide, finalizzato a favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, di 200.000 euro per il 2023 (comma 385-duodecies).

Si interviene sull'Istituto per il credito sportivo. In particolare, si dispone e, al contempo, si disciplina la trasformazione dell'Istituto in società per azioni, dettandone altresì le principali norme di organizzazione e funzionamento. Il nuovo ente, con forma di s.p.a., è denominato "Istituto per il credito sportivo e culturale"; se ne prevede la soggezione al TU in materia bancaria e creditizia, e non anche a quello sulle società a partecipazione pubblica, con poteri di controllo della Corte dei conti (commi 358-bis-385-novies).

Cultura

Si prevede l'incremento di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per il 2024 e di 8 milioni di euro per il 2025 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 352 della legge n. 234 del 2022, relativa al Fondo  per  il  sostegno  economico temporaneo – SET, istituito presso il Ministero della cultura (comma 217-bis).

Carta della cultura giovani e Carta del meritoSi sostituisce l'art. 1, comma 357 della legge n. 234 del 2021, relativa alla Carta elettronica per spese culturali da parte dei giovani diciottenni, con i commi 357-357-quinquies del medesimo articolo (lettera a)) e si introducono disposizioni di coordinamento all'art. 1, comma 358 della medesima legge (lettera b)).

Il nuovo comma 357 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021 prevede che, a fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera sono concesse, a decorrere dall'anno 2023:

a) una "Carta della cultura Giovani" a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età;

b) una "Carta del merito", agli iscritti agli istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati che abbiano conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la carta di cui alla lettera a).

Il nuovo comma 357-bis prevede che le misure di cui al comma 357 sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nell''anno 2023 la Carta della cultura Giovani è assegnata ai nati nell''anno 2004 mediante utilizzo delle risorse già impegnate nel 2022. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

Ai sensi del nuovo comma 357-ter, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze e il Ministro dell''istruzione e del merito, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrala in vigore della legge di bilancio, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357-bis, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura giovani e della Carta del merito.

Il nuovo comma 357-quater prevede che il Ministero della cultura vigili sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, possa provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti.

Il nuovo comma 357-quinquies prevede che, in caso di violazione delle disposizioni del comma 357-quater, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogala e comunque non inferiore nel minimo a euro 1.000 (comma 386).

Il Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, assume la denominazione di Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (comma 386-bis).

Poi, si prevede che, nello stato di previsione del Ministero della cultura, sia istituito un Fondo da ripartire con una dotazione di 100 milioni di euro nel 2023, 34 milioni di euro nel 2024, 32 milioni di euro nel 2025 e 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del Fondo (comma 386-ter).

Fondazione Biblioteca Benedetto CroceSi autorizza la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dal 2023 per il finanziamento della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce con sede in Napoli. Si rifinanzia poi di 700.000 euro annui, a decorrere dal 2023, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 335 della legge n. 205 del 2017, relativa  al  finanziamento  dell'istituzione  culturale denominata  Accademia  Vivarium  novum,  con  sede  in  Frascati (comma 386-sexies).

Valorizzazione delle espressioni del patrimonio culturale immateriale dei piccoli comuniSi autorizza la spesa di 900.000 euro per il 2023 e 1 milione per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore dell'Unione nazionale delle pro loco d'Italia, al fine di consentire la realizzazione del censimento e della valorizzazione delle espressioni del patrimonio culturale immateriale dei piccoli comuni, in attuazione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO (comma 386-quater).

Si rifinanzia, nella misura di 3 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, il Fondo per le piccole e medie imprese creative istituito dall'art. 1, comma 109 della legge n. 178/2020 nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy. Tali risorse possono essere impiegate promuovere la nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo, attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, le università e gli enti di ricerca, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese creative o per favorire processi di innovazione, sostenere la crescita delle imprese del settore, anche tramite la sottoscrizoine di strumenti finanziari partecipativi e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione (comma 386-quinquies).

Rastrellamento a via del Portico d'OttaviaSi autorizza un contributo di 700 mila euro, per il 2023, da destinare al comune di Roma Capitale per le celebrazioni da tenersi in occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a via del Portico d'Ottavia (comma 388-septies).

Accademia Nazionale dei Lincei Si interviene sul regime fiscale dell'Accademia dei Lincei prevedendo:

- con una norma di interpretazione autentica (dunque con applicazione retroattiva) si stabilisce che l'Accademia Nazionale dei Lincei è esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa;

- che dal 1° gennaio 2023 opera l'esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;

- che per il ristoro ai comuni del minor gettito IMU sia istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 2,1 milioni di euro per l'anno 2023 (commi 388-bis e 388-ter).

Fondazione Graziadio Isaia Ascoli Si incrementa di 500.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 651 della legge n. 205 del 2017, relativa al sostegno della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica (comma 388-novies). 

Editoria

Spedizione dei prodotti editorialiA decorrere dal 1° gennaio 2023, è posta a carico del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la corresponsione del rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate per la spedizione di prodotti editoriali. Il predetto Fondo è incrementato di euro 75.883.298 per il 2023 e di euro 55.000.000 a decorrere dal 2024 (commi 387 e 388).

Centro di produzione SpaSi proroga sino all'anno 2025 il contratto di produzione tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'art. 1, commi 397 e 398 della legge n. 160 del 2019. Si prevede, inoltre, che sia autorizzata la spesa fino a un massimo di 8 milioni di euro, per l'anno 2023, per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (commi 388-quinquies e 388-sexies).

CensisSi autorizza un contributo di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali - Censis per le attività e il funzionamento, al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese (comma 388-ocities).


DIFESA E SICUREZZA CIBERNETICA

Con riferimento al comparto della Difesa il disegno di legge prevede:

 

  •  la proroga al 30 giugno 2023, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 31 dicembre 2022, della durata della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario in relazione all'emergenza COVID-19. Gli oneri relativi alla proroga sono quantificati in euro 5.726.703 per l'anno 2023 (art. 1 commi 389 e 390);
  • l'incremento daMisure per la funzionalità del Ministero della difesa 155 unità a 271 unità il numero massimo di ufficiali da collocare in soprannumero; vengono inseriti gli ufficiali generali e gradi corrispondenti impiegati come capi o vicecapi ufficio degli uffici di diretta collaborazione del Ministro nell'elenco degli ufficiali da considerare in soprannumeroviene incrementato da 10 a 15 unità il contingente massimo di ufficiali dell'Arma dei carabinieri che possono essere destinati con determinazione annuale del Capo di stato maggiore della difesa alle posizioni soprannumerarie contenute nell'elenco degli ufficiali da considerare in soprannumero (art. 1, commi 390-bis e 390-ter);
  • l'istituzione del Polo nazionale della subacquea e l'assegnazione aIstituzione del Polo nazionale della subacquealla Marina militare del compito di promuovere le attività di valorizzazione del settore della subacquea nazionale (art.1 commi 395-quater e 395-quinquies);
  • la riforma della disciplina della Proroga medici militariCassa di previdenza delle forze armate, al fine di superare difformità esistenti tra le diverse forze armate, evitare disparità tra le diverse categorie di personale garantire la sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo (art.1, commi da 391 a 395)
  • l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa per le esigenze del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione pari a 2,65 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023. Il comma 2 autorizza l'Arma dei carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo determinato con contratti di durata massima di trentasei mesi anche discontinui, nel limite di spesa di 350.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023 (art. 1,  commi 398, 399 e 400).
  •  l'incremento da 50 a 170 unità delPotenziamento del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare contingente di personale dell'Arma dei carabinieri da collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare, previsto dall'articolo 828-bis del Codice dell'ordinamento militare (COM); vengono posti a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione,all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario. Si prevede che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità previste per il turn-over sia autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 120 unità, a decorrere dal 1° settembre 2023, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e in particolare di 76 unità del ruolo ispettori e 44 unità del ruolo appuntati e carabinieri (art.1 commI 400-bis e 400-ter);

     

Per quanto concerne la sicurezza cibernetica:

  • si istituisce nello stato di previsione del MEF due fondi finalizzati ad attuare la Risorse per la Strategia nazionale di cybersicurezzaStrategia nazionale di cybersicurezza ed il relativo Piano di implementazione. Si tratta del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2023, 90 milioni per il 2024, 110 milioni per il 2025 e 150 milioni annui dal 2026 al 2037, e del Fondo per la gestione della cybersicurezza, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 50 milioni per il 2024 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2025. ll coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del Piano di implementazione della Strategia è affidato all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri le risorse dei due fondi sono assegnate alle amministrazioni individuate dal Piano e, sempre con DPCM, eventualmente revocate, all'esito del monitoraggio operato dall'Agenzia, e riassegnate. Infine, Risorse per la cyber sicurezzavengono incrementate di 2 milioni di euro all'anno le risorse per il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'art. 18 del D.L. 82/2021 (art.1, commi da 519 a 522).
  • si autorizza la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capital denominato Autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana al Nato Innovation Fund Nato Innovation Fund (art.1, comma 430-septies).


SICUREZZA e SOCCORSO PUBBLICO

In materia di sicurezza e ordine pubblico si segnalano i seguenti interventi: 

  • istituzione di un fondo presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza mediante il quale assicurare la copertura finanziaria degli interventi, già programmati con precedenti strumenti di bilancio, per la realizzazione di interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Infrastrutture poliziaPolizia di Stato (commi 396-397);
  • si autorizza una spesa complessiva di 211.518.217 euro, distribuiti negli anni 2023-2027, per il funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, e l'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella LTE Public Safety (comma 401);
  • si potenziano gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui ai patti per la Sicurezza urbanasicurezza urbana in relazione all'installazione da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità. A tal fine, il provvedimento rifinanzia la relativa autorizzazione di spesa per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (commi 407-408); sulla medesima materia, durante l'esame in sede referente, è stato istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, finalizzato al potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei comuni, attraverso l'installazione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza convenzionati (comma 469-ter).

Inoltre, i commi 405, 406 e  413 destinano risorse al Corpo nazionale nazionale dei Vigili del fuocovigili del fuoco, rispettivamente, per l'acquisizione di nuova tecnologia robotica (32 milioni nel triennio 2023-25, a seguito della modifica in sede referente), per aumentarne la capacità di risposta negli scenari di incendio, mediante dotazioni tecnologiche mirate (10 milioni nel triennio 2023-25),  per aumentarne la capacità di risposta ad emergenze dovute al rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico (20 milioni nel triennio 2023-25). 

Nel corso dell'esame in sede referente sono state inoltre destinate risorse per la copertura assicurativa del personale delle forze armate e del comparto sicurezza e soccorso civile, per un importo pari a 10.018.075 euro per ciascuno degli anni da 2023 a 2025 (commi 395-bis e 395-ter) e sono stati istituiti un fondo destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 397-bis) e un fondo per la costruzione o ristrutturazione di immobili demaniali assegnati o da assegnare al Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, comma 406-ter).


IMMIGRAZIONE

In materia di politiche di gestione dell'immigrazione e dell'accoglienza dei Proroga stato di emergenza ucrainarichiedenti asilo si segnalano i seguenti interventi:

  • la proroga dal 31 dicembre 2022 al 3 marzo 2023 della durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina. Inoltre si sopprime la data del 31 dicembre 2022 come termine di durata massima del contributo di sostentamento in favore delle persone titolari di protezione temporanea che hanno provveduto ad autonoma sistemazione. Da ultimo, autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio a rimodulare, sulla base delle effettive esigenze, le misure di assistenza e accoglienza in favore dei profughi ucraini previste dal decreto-legge n. 21 del 2022 per fronteggiare la situazione emergenziale (commi 402-404);
  • uno stanziamento complessivo di 42 milioni di euro per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per irisorse centri rimpatrio rimpatri degli stranieri irregolari (commi 409-410);

  • l'autorizzazione al Ministero dell'interno a prorogare fino al 27 marzo 2023 i contratti di prestazione di lavoro a termine già stipulati al fine di assicurare la funzionalità delle Questure, delle Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, in considerazione delle eccezionali esigenze di accoglienza determinatesi durante l'anno 2022 e del perdurare della crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina (commi 411-412);

  • l'autorizzazione al Ministero dell'interno a utilizzare per l'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratti a termine per regolarizzazionicontratto a termine nel limite massimo di spesa di euro 37.259.690. Tali prestazioni di lavoro sono destinate a consentire la definizione delle procedure per l'instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro, che opera in Italia, e il lavoratore straniero che entra nel nostro Paese in attuazione dei decreti-flussi per gli anni 2021 e 2022 (di cui agli articoli 42, 43 e 44 del D.L. 73/2022) e delle procedure di regolarizzazione dei lavoratori stranieri (comma 414).

POLITICA ESTERA

In materia di affari esteri, il disegno di legge di bilancio per il 2023 reca disposizioni riguardanti:

  • la Tutela e sicurezza degli uffici all'esteroproroga per tutto l'anno 2023 dell'autorizzazione di spesa per l'invio di militari dell'Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all'estero maggiormente esposti a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina (art. 1, comma 427). 
  • misure riguardanti il trattamento del personale all'estero del MAECI ed in particolare la disciplina dei congedi e permessi, un aumento della soglia massima della maggiorazione rischio e disagio (MRD) dell'indennità di servizio all'estero nelle sedi caratterizzate da comprovate difficoltà di copertura, l'erogazione di provvidenze scolastiche per i figli dei dipendenti in servizio all'estero ed il rimborso delle sTrattamento del personale all'estero del MAECIpese per i viaggi di trasferimento da e per le sedi all'estero. Si dispone inoltre che, con decreto interministeriale MAECI-MEF, vengano individuate sedi particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità (art.1, comm i 428 e 429);
  • la possibilità per le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura, di assumere personale a contratto, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 3150 unità. Ai fini dell'incremento di tali assunzioni vengono consegAssunzioni presso uffici esteriuentemente rideterminate le autorizzazioni di spesa a decorrere dall'anno 2023 (art. 129-bis);
  • autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad assumere 520 unità di personale, di cui 100 unità nell'area "Assistenti" nell'anno 2023 e 420 nell'area "Funzionari" nell'anno 2024 (art. 1, comm1 429-ter,  429-quater e  429-quinquies);
  • incrementa di 500.000 euro, a decorrere dall'anno 2023, lo stanziamento per la corresponsione delle retribuzioni del Personale a contratto uffici esteripersonale a contratto degli uffici esteri delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti di cultura (art. 1. 1429 - sexies);
  • un'autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per il 2023, di 40 per il 2024 e di 1 milione per il 2025 in relazione alle attività logistiche e organizzative relative alla presidenza italiana del G7 del 2024,(art. 1, comma  430);
  • autorizza la partecipazione dell'Italia all'Aumento di capitale della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europaaumento di capitale della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB) per una quota pari a euro 710.592.000 di capitale sottoscritto, di cui 200.671.463 di capitale versato (art. 1, comma 430-sexies);
  • autorizza la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 4,5 milioni per l'anno 2024 e di euro 10 milioni per l'anno 2025 per gli adempimenti connessi alla preparazione e allo svolgimento delle riunioni annuali dell'anno 2025 della Banca Asiatica di Sviluppo in Italia (art. 1, comma
    430-octies).

AMBIENTE E TERRITORIO

Il disegno di legge reca disposizioni in materia ambientale che prevedono:

  • il rifinanziamento, per gli anni 2023 e 2024, del Credito di imposta materiali riciclaticredito d'imposta, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute ed entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l'acquisto di materiali riciclati precedentemente introdotto dalla legge di bilancio 2019 (commi 415-420);
  • il Programma sperimentale Mangiaplasticarifinanziamento del fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", per un importo di 14 milioni di euro (6 milioni per l'anno 2023 e 8 milioni per l'anno 2024), al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori (comma 421);

  • una Acque reflue urbaneautorizzazione di spesa di complessivi 110 milioni di euro per il periodo 2023-2026 a favore del Commissario unico per la depurazione al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane (commi 422 e 423);

  • una autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per gli interventi di progettazione ed esecuzione della campagna di sondaggi geognostici, volta Bonifica SIN Trento Nordad individuare con precisione estensione e profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie comprese tra i SIN «ex SLOI ed ex Carbochimica» ed interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento (comma 423-bis introdotto in sede referente);
  • l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del "Contrasto al consumo di suoloFondo per il contrasto al consumo di suolo" con uno stanziamento complessivo di 160 milioni di euro per gli anni 2023-2027, al fine di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano; è demandata ad decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri per il riparto del fondo a favore delle regioni e delle province autonome, delle modalità di monitoraggio e delle modalità di revoca delle risorse assegnate (commi 424 e 425):
  • disposizioni per la prevenzione e la Prevenzione rischio idrogeologico Calabriamitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria, con l'assegnazione in favore della regione Calabria di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni per il 2024, 170 milioni per il 2025 e 120 milioni per il 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2021-2027, per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni (comma 425-bis, introdotto in sede referente);

  • l'assegnazione alle Autorità di bacino distrettuali di uno stanziamento complessivo di 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, così ripartito: 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna, 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia. Tale stanziamento è finalizzato a consentire alle citate autorità di far fronte ai compiti straordinari previsti dall'art. 63, commi 10 e 11, del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) - tra cui l'elaborazione del Piano di Rafforzamento Autorità di bacino distrettualibacino distrettuale e dei relativi stralci, come il piano di gestione del bacino idrografico e il piano di gestione del rischio di alluvioni - anche nel mutato quadro climatico e territoriale, provvedendo altresì all'implementazione ed estensione all'intero distretto dei servizi informativi ed applicativi per il monitoraggio e la previsione ambientale (commi 425-ter, quater e quinquies, introdotti in sede referente);

  • un'Nuovo Polo Laboratoriale per l'ISPRA autorizzazione di spesa di 12 milioni di euro (6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024) a favore dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), al fine di consentire l'espletamento delle attività strategiche dell'Istituto, ivi comprese quelle connesse all'attuazione del PNRR (comma 426);

  • modifiche alla disciplina relativa alla destinazione dei proventi delle aste delle quote di emissioni di CO2 recata dall'art. 23 del d.lgs. 47/2020, prevedendo tra l'altro che la quota assegnata agli ex Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico (pari complessivamente al 50% dei proventi, poi ripartita per il 70% al Ministero dell'ambiente e per il 30% al Ministero dello sviluppo economico) è da intendersi, con riguardo ai Proventi aste quote CO2proventi delle aste maturate negli anni 2020 e 2021, interamente destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), al netto di un importo di 15 milioni di euro, per ciascuna delle suddette annualità, assegnato al Ministero delle imprese e del Made in Italy. Si disciplina inoltre l'erogazione delle compensazioni riferite all'anno 2021 destinate alle imprese soggette a rischio di rilocalizzazione delle emissioni (c.d. carbon leakage indiretto) (commi 426-septies e 426-octies, introdotti in sede referente);

  • l'assegnazione al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA di un contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG), la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali (commi 426-bis-426-quinquies, introdotti in sede referente), nonché l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del «Fondo per il completamento della Carta geologica d'Italia», destinato all'ISPRA, con una dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni per ciascuno degli anni 2024-2025, al fine di Carta geologica d'Italiaprocedere al completamento della Carta geologica d'Italia quale infrastruttura di ricerca strategica al raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano (comma 426-sexies, introdotto in sede referente).

Il disegno di legge reca, inoltre, numerose disposizioni in materia di calamità naturali:

  • si Alluvione Marche 2022autorizza la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, ad integrazione delle risorse già stanziate dall'art. 3 del D.L. 179/2022, a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 (comma 431);
  • si autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito il Eventi calamitosi Marateaterritorio di Maratea nei mesi di ottobre e novembre del 2022, al fine di supportare gli interventi di messa in sicurezza del territorio e ristoro delle attività economiche (comma 431-bis, introdotto in sede referente);
  • si Sisma Molise e Sicilia 2018prorogano, fino al 31 dicembre 2023: il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio della città metropolitana di Catania; i termini di durata dell'incarico dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 16 agosto 2018 e nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, nonché i termini delle relative gestioni straordinarie, strutture commissariali e relativo personale; i termini per assunzioni in deroga da parte della città metropolitana di Catania (commi 432 e 433);

  • per la ricostruzione dei territori colpiti dal Sisma Ischia 2017sisma del 2017 nell'isola di Ischia, si proroga fino al 31 dicembre 2023 la gestione straordinaria, per una spesa di 4,95 milioni per l'anno 2023; si autorizza inoltre, per l'anno 2023, la spesa di 4,9 milioni per la struttura commissariale, la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le assunzioni a tempo determinato e la stipula di una convenzione con Invitalia S.p.A.; si prevede, fino al 31 dicembre 2023, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per determinati immobili inagibili o distrutti (attività economiche e prima casa); si autorizza per il periodo 2023-2027 una spesa complessiva pari a 190 milioni di euro per la ricostruzione privata e pubblica (commi 434-437);

  • per i territori colpiti dagli Sisma Italia centrale 2016-2017eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016 sono previste: la proroga fino al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza e della gestione straordinaria; disposizioni in materia di personale e per la Struttura di missione antimafia per la ricostruzione; un finanziamento per garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario per la ricostruzione; disposizioni per la sospensione delle rate dei mutui e norme di natura fiscale (ivi inclusa, a seguito di una integrazione apportata in sede referente, la proroga al 31 dicembre 2023 dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2022); disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti urbani e lo stoccaggio e il recupero delle macerie e dei rifiuti da costruzione e demolizione; agevolazioni per le utenze; esclusione, anche per il 2023, di immobili distrutti o inagibili a fini Isee (commi 438-446 e 448-456, modificato in sede referente);

  • a favore dei territori colpiti dal Sisma 2012 Emilia Romagna, Lombardia e Venetosisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, si proroga fino al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza, la facoltà di assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile (per una spesa di 9,505 milioni), la possibilità per i commissari delegati di riconscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti e l'esenzione dall'applicazione dell'IMU; si autorizza inoltre la spesa di 14,2 milioni di euro per l'anno 2023 per spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, al contributo di autonoma sistemazione, all'assistenza alla popolazione e a interventi sostitutivi (commi 459-464);

  • a favore dei territori colpiti dal Sisma 2009 Abruzzosisma del 2009 in Abruzzo, si  assegna, per il periodo 2023-2025, un contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila, pari a complessivi 53 milioni di euro, un contributo straordinario per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, pari a complessivi 5,3 milioni, ed un contributo destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, pari a complessivi 1,5 milioni; si prorogano, inoltre, fino al 31 dicembre 2025, i contratti a tempo determinato del comune dell'Aquila, dei due Uffici speciali per la ricostruzione e dei comuni del cratere sismico (commi 465-468).


GIUSTIZIA

In materia di giustizia il disegno di legge prevede:

  • Violenza sulle donne e tratta degli esseri umanil'incremento da 5 a 15 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di potenziare le azioni previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne, e lo stanziamento di 2 milioni di euro per il 2023 e 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 da destinare all'attuazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, nonché l'incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 4 milioni di euro per il 2023 e di 6 milioni di euro a decorrere dal 2024, da destinare, nell'ambito del contrasto della violenza di genere, alle azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio, e per 1.850.000 euro per il 2003 per finalità di sostegno delle donne vittime di violenza (commi 256, 257, 257-bis e 257-ter);
  • 'Riforma Cartabia' del Processo Civilel'anticipazione dal 30 giugno al 28 febbraio 2023 dell'applicabiltà delle disposizioni di riforma del processo civile di cui al D. Lgs. 149/2022 (cd. "riforma Cartabia), l'estensione delle ipotesi di applicabilità immediata (dal 1° gennaio 2023) delle disposizioni della riforma medesima in materia di udienze da remoto, deposito di note scritte in luogo dell'udienza e giustizia digitale e la riduzione, in via straordinaria, della durata del tiricinio dei magistrati ordinari assunti all'esito dei concorsi banditi nel 2019 e 2021 (commi 275-bis e 275-ter);
  • Intercettazioni preventive dei servizi di informazione per la sicurezzauna modifica della disciplina - di cui all'art. 4 del D.L. 144/2005 - delle operazioni di intercettazione e tracciamento effettuabili da parte dei servizi di informazione per la sicurezza, volta a cancellare il rinvio – previsto dalla disciplina vigente - alle disposizioni di cui all'art. 226 disp. att. c.p.p., che contiene la disciplina generale delle intercettazioni preventive per finalità investigative, e a prevedere specifiche modalità di svolgimento delle intercettazioni dei servizi di informazione con la quale si prevede, tra l'altro, che la competenza a concedere l'autorizzazione alle intercettazioni spetti al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e si estende il termine per il deposito dagli attuali 5 giorni (10 in casi particolari) a 30 giorni dalla conclusione delle operazioni, salvo differimento fino a sei mesi autorizzato dal procuratore generale (comma 414-bis);
  • Direzione nazionale antimafia una dotazione finanziaria, pari a 3 milioni di euro annui, nell'ambito delle risorse già iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia, a disposizione della Direzione nazionale antimafia, per l'acquisto di beni e servizi e per l'esercizio delle funzioni spettanti alla Direzione medesima ai sensi dell'art. 371-bis c.p.p., al fine di consentire una gestione più dinamica delle spese (comma 493);
  • Edilizia giudiziariail rifinanziamento di Fondi per l'edilizia giudiziaria - 100 milioni di euro per il 2023, 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 50 milioni per il 2027 -  ai fini dell'adeguamento strutturale e impiantistico, con particolare riferimento alla normativa antincendio, dell'efficientamento energetico, dell'analisi della vulnerabilità sismica, della realizzazione e dell'ampliamento di cittadelle giudiziarie e poli archivistici e dell'acquisizione di immobili dal patrimonio demaniale e l'istituzione di un Fondo a favore di iniziative di recupero e reinserimento di detenuti, internati, loro famiglie, recupero di tossicodipendenti e integrazione di stranieri sottoposti ad esecuzione penale, con dotazione pari a 4 milioni per il 2023 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (commi 494, 494-bis e 494-ter);
  • Assunzioni straordinarie l'assunzione straordinaria presso il Ministero della giustizia: di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e funzionario mediatore culturale (comma 494-quater); di 1000 unità di personale nel Corpo della polizia penitenziaria; di 800 unità di personale non dirigenziale (commi da 497-ter a 497-octies);
  • Giustizia riparatival'incremento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 dello stanziamento del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 67, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2022 (cd. "riforma Cartabia") (comma 495);
  • Compensazione dei debiti degli avvocatil'ampliamento ai contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense  della possibilità di compensazione dei debiti degli avvocati con i crediti dovuti dallo Stato ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002 (pagamenti che lo Stato esegue in favore degli avvocati per la difesa di soggetti ammessi al patrocino a spese dello Stato) (comma 496).
  • Fondo spese legali imputati assoltila modifica delle modalità di corresponsione del rimborso delle spese legali all'imputato assolto, prevedendo che sia liquidato in un'unica soluzione (anziché ripartito in tre quote annuali, come attualmente previsto) entro l'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e l'incremento, a decorrere dal 2023, del relativo Fondo da 8 a 15 milioni di euro (comma 497-bis).

Ulteriori disposizioni in materia di giustizia sono contenute nell'ambito delle misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio. In particolare si prevede:

  • che il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria consegua, mediante la razionalizzazione e l'efficientamento dei servizi negli istituti penitenziari, risparmi di spesa non inferiori a 9.577.000 euro per l'anno 2023, 15.400.237 euro per l'anno 2024 e 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025 (per il 2023 la riduzione incide integralmente sull'azione "Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)", nell'ambito del programma "Amministrazione penitenziaria", ed è relativa alle competenze accessorie) (comma 504);
  • che il Ministero della giustizia assicuri risparmi di spesa (non inferiori a 331.583 euro per l'anno 2023, 588.987 euro per l'anno 2024 e 688.987 euro annui a decorrere dall'anno 2025) mediante misure di riorganizzazione ed efficientamento dei servizi in materia di giustizia minorile ed esecuzione penale esterna e di razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale (comma 505)
  • una riduzione di 1.575.136 euro annui a decorrere dal 2023 delle spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni (comma 506).

Nel corso dell'esame in sede referente è stato inserito il comma 518-quater, che autorizza la Corte dei conti nel biennio 2023-2024 ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ma nei limiti della vigente dotazione organica della Corte. Tale rafforzamento delle risorse umane è finalizzato a consentire la realizzazione delle attività istituzionali connesse all'implementazione del PNRR e del PNIEC (piano nazionale integrato energia e clima). 


REGIONI ED ENTI LOCALI

Il Titolo XIII del disegno di legge di bilancio (articoli da 137 a 146) è interamente dedicato alle Regioni e agli enti locali. Si evidenziano, al riguardo, i principali interventi in materia contenuti nella manovra di bilancio:

  • si prevede un Incremento Fondo di solidarietà comunale per il 2023incremento di 50 milioni di euro per il 2023 del Fondo di solidarietà comunale, destinato ad aumentare la quota parte delle risorse del Fondo destinate a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo stesso tra i comuni beneficiari (articolo 137) .
    Si tratta, in particolare, della quota del FSC costituita dalla legge di bilancio 2020 con le risorse destinate dallo Stato al progressivo reintegro del taglio di 560 milioni di euro annui operato sul Fondo stesso a titolo di concorso alla finanza pubblica, ai sensi del decreto-legge n. 66 del 2014 (tale concorso è venuto meno a partire dal 2019).
  • sono Risorse ai comuni per progettazione e assistenza tecnica specialisticaincrementati i contributi a favore degli enti locali - 50 milioni per il 2023, 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 - per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa a interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché delle strade (articolo 138).
    Si istituisce, inoltre, un Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica in favore dei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti.
  • si introduce  una Conguaglio finale certificazione ristori Covid-19procedura di individuazione - con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il MEF e previa intesa in Conferenza Stato città e autonomie locali - dei criteri e delle modalità di verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese sostenute dagli enti locali a causa dell'emergenza Covid-19 nel biennio 2020-2021, che hanno consentito ad essi di beneficiare, sulla base di periodiche certificazioni, dei contributi del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (cd. Fondone Covid). A seguito di tale verifica, si provvederà all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020-2021, versando le eventuali risorse ricevute in eccesso da tali enti all'entrata del bilancio dello Stato (articolo 139).
  • si stabilizza a regime il contributo di 110 milioni di euro - inizialmente previsto per gli anni 2020, 2021 e 2022 - riconosciuto ai comuni per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI (articolo 140).
  • al fine di Adeguamento termini attuazione federalismo regionale alle scadenze PNRRadeguare i termini per l'attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR - in base al quale l'attuazione del federalismo fiscale deve essere completata entro il primo quadrimestre del 2026 - si differisce al 2027 (o a un anno antecedente, ove ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo n. 68 del 2011, in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province) l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali (articolo 141). 
  • con una modifica al Testo unico degli enti locali, si attribuisce  alla Competenza rimborso anticipazioni di liquiditàgestione ordinaria dell'ente locale, attraverso il bilancio stabilmente riequilibrato - e non più alla gestione dell'Organo straordinario di liquidazione, attraverso le risorse della massa attiva - la competenza sui rimborsi delle anticipazioni di liquidità ricevute (anteriormente alla dichiarazione di dissesto) dagli enti locali in dissesto finanziario, erogate da parte di Cassa Depositi e Prestiti, per far fronte al pagamento dei debiti commerciali (articolo 142). Nel corso dell'esame in Commissione è stato inoltre previsto il rifinanziamento di 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 del Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale, destinandoli a favore dei comuni fino a 35 mila abitanti che hanno il piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei conti nell'anno 2014 e durata fino all'anno 2023.
  • si introducono disposizioni volte ad accelerare  il processo di Determinazione LEP ai fini dell'attuazione dell'autonomia regionale differenziata - istituzione Cabina di regia presso la PDCMdeterminazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Si specifica che tale determinazione è finalizzata all'attuazione dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione, in materia di regionalismo differenziato, nonché alla riduzione dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni e all'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al PNRR (articolo 143).
    A questo fine, con un emendamento del Governo è stata prevista l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una Segreteria tecnica, di cui si avvalgono la Cabina di regia per la determinazione dei LEP e il Commissario eventualmente nominatoAll'attività della Segreteria tecnica partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nonché della Conferenza delle Regioni, dell'UPI e dell'ANCI. A fini di supporto tecnico della RGS per il perseguimento degli obiettivi legati all'individuazione dei LEP e degli obiettivi del PNRR legati al completamento del federalismo fiscale, regionale e provinciale, il MEF viene autorizzato a reclutare a tempo indeterminato 10 unità di personale (non dirigenziali) da destinare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
  • si introducono  modifiche alle Modalità di recupero maggior gettito tassa automobilisticamodalità di recupero, da parte dello Stato, del maggior gettito della tassa automobilistica riferita ad autoveicoli e motocicli, in relazione agli anni dal 2016 al 2022, consentendo una dilazione di pagamento, secondo importi definiti con decreto MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (articolo 144).
    Si autorizza, inoltre, l'Agenzia delle entrate a far fronte, con risorse del proprio bilancio accantonate allo scopo, agli oneri derivanti dalla definizione del contenzioso tra Stato e regione per il mancato versamento a quest'ultima del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF.
  • si autorizza, in deroga alla disciplina vigente e al fine di assicurare la piena Segretari comunali e sostegno ai comuni nell'attuazione del PNRRfunzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, l'iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali anche dei borsisti non vincitori ma risultati idonei al termine del corso-concorso del 2021. Per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, si consente di destinare le risorse del fondo del Ministero dell'interno istituito a copertura dei costi delle assunzioni a tempo determinato di personale tecnico di supporto per l'attuazione del PNRR, anche al sostegno degli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali, nonché al finanziamento delle iniziative di assistenza tecnica in favore dei piccoli comuni per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR (commi 488-491).

Con l'obiettivo di agevolare gli equilibri di bilancio degli enti locali, si segnala che l'Contributi agli enti locali per maggiore spesa per energia e gasarticolo 8 del disegno di legge di bilancio autorizza, per il 2023, un contributo straordinario agli enti locali per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia e garantire la continuità dei servizi da essi erogati. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per il 2023, da destinare, per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas. Inoltre, per la copertura dei maggiori costi energetici sostenute dagli enti territoriali e dalle aziende del servizio sanitario, in sede referente è stato introdotto l'articolo 137-bis che autorizza le Regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali ad utilizzare le quote di avanzo vincolato di amministrazione, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. le risorse svincolate possono essere usate anche per la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario, derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia COVID-19 e alla crescita dei costi energetici, nonché per contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.

Inoltre, con l'ulteriore articolo 137-bis. in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi derivanti dalla crisi ucraina, viene consentito agli enti locali di poter approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. Infine, viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 al 30 aprile 2023.

Con l'articolo 138-bis si dispone inoltre di estendere l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti fino al 2025, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

Nel corso dell'esame in sede referente, infine, con l'articolo 146-bis, è stato rifinanziato con una dotazione di 450 milioni per il 2023 il fondo per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali a seguito dell'applicazione della disciplina legislativa in materia di contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità.

Tra le agevolazioni per gli enti locali, viene introdotta una Fondo per esenzione IMU su immobili occupatidisposizione volta ad esentare dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla norma viene istituito un fondo presso il Ministero dell'interno, con una dotazione di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 (articolo 21).

Si istituisce il Fondo per le periferie inclusiveFondo per le periferie inclusive con una dotazione di 10 milioni per il 2023. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire, nelle periferie, l'inclusione sociale delle persone con disabilità e il miglioramento del loro livello di autonomia (articolo 67).

Si istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turisticaFondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di 10 milioni per il 2023 e 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale (articolo 105).

Sono potenziati gli Interventi per il potenziamento della sicurezza urbanainterventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui ai patti per la sicurezza urbana in relazione all'installazione da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità. A tal fine, il provvedimento rifinanzia la relativa autorizzazione di spesa per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (articolo 119).

Nel corso dell'esame in sede referente sono stati poi introdotti:

  • il comma 7-quater dell'articolo 38 che riconosce alla Regione siciliana l'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 come compartecipazione regionale alla spesa sanitaria alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020 e in attuazione dell'accordo Stato-Regione del 16 dicembre 2022;
  • i commi 484-novies e 484-decies, che istituiscono, nello stato di previsione del MEF, il Fondo nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità, con una dotazione di 2 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, finalizzato ad assicurare la piena attuazione al principio di insularità di cui all'art. 119, sesto comma Cost. introdotto dalla legge costituzionale n. 2 del 2022. I successivi commi da 484-undecies a 484-septiesdecies istituiscono anche una Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità;
  • il comma 3-quater dell'articolo 144 che incrementa per un importo pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023 e 19 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 l'autorizzazione di spesa (di cui all'articolo 1, comma 844 della legge di bilancio 2019) finalizzata a sostenere le spese di investimento, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità (di cui al terzo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del DL n. 78 del 2020) in materia di spesa;
  • il comma 487-ter che incrementa il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori (di cui all'articolo 1, comma 589, della legge di bilancio 2022) di 1 milione di euro a decorrere dal 2023;
  • l'articolo 145-bis di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 46, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) nel senso che l'anticipazione di liquidità da parte dello Stato in favore delle regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia non costituisce indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), e nel senso che non trova applicazione l'articolo 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia contrazione di mutui e altre forme di indebitamento da parte delle regioni;
  • il comma 491-quater che autorizza la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 al fine di consentire l'istituzione di circoscrizioni di decentramento ai comuni capoluogo della città metropolitana con meno di 250.000 abitanti; il comma 491-quinquies dispone che il limite minimo di 250.000 abitanti per l'istituzione delle circoscrizioni di decentramento amministrativo (di cui all'articolo 17, comma 1, del TUEL, decreto legislativo n. 267 del 2000) non si applichi ai comuni capoluogo di città metropolitana;

  • l'ulteriore articolo 146-bis il quale, tra le altre cose, autorizza la Regione Siciliana a ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022; inoltre il sindaco della città di Palermo è nominato, a titolo gratuito e fino al 31 dicembre 2023, Commissario di Governo per il coordinamento e l'esecuzione degli interventi urgenti necessari a superare le criticità rilevate nella gestione dei servizi cimiteriali nel territorio della città di Palermo.  


REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA

L'articolo 153 del disegno di legge di bilancio prevede che le riduzioni di spesa dei Ministeri apportate con i commi da 2 a 14 del medesimo articolo concorrono, quale contributo dei Ministeri medesimi alla manovra di finanza pubblica, al conseguimento degli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, come definiti nel D.P.C.M. 4 novembre 2022.

Si rammenta che l'L'obiettivo di razionalizzazione della spesa nel DEF 2022obiettivo programmatico di razionalizzazione della spesa fissato nel DEF 2022 per le Amministrazioni centrali dello Stato prevede, a decorrere dal 2023, riduzioni di spesa strutturali per i Ministeri di importo pari a:

  • 800 milioni di euro nel 2023;
  • 1,2 miliardi di euro nel 2024;
  • 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2025.

Il citato Il DPCM 4 novembre 2022D.P.C.M., sulla base di tali obiettivi programmatici, ha ripartito i suddetti importi tra i singoli Ministeri, definendo per ciascuno di essi obiettivi di spesa per il ciclo di bilancio 2023-2025, ai sensi della disposizione in materia di spending review contenuta nella legge di contabilità e finanza pubblica (art. 22-bis legge n. 196 del 2009).

Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la riforma del quadro di revisione della spesa (R.1.13) è prevista nell'ambito della Componente 1 della Missione 1, la cui attuazione è legata proprio alla procedura prevista dal menzionato art. 22-bis della legge n. 196 del 2009.

Le riduzioni di spesa finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di risparmio sono state realizzate, in parte, con gli interventi normativi introdotti nella prima sezione del ddl di bilancio e previsti ai commi da 2 a 14 dell'articolo 153; in parte, attraverso definanziamenti di leggi vigenti, effettuati all'interno della seconda sezione del ddl di bilancio.

In particolare, gli Le riduzioni di spesa di cui alla Sezione I del ddl di bilanciointerventi normativi previsti ai commi da 2 a 14 dell'articolo 153 hanno determinato tagli di spesa per un totale di 73,4 milioni di euro nel 2023, 84,3 milioni di euro per il 2024 e 68,3 milioni di euro per il 2025. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei suddetti tagli, tratta dalla Relazione illustrativa al ddl di bilancio:

I Le riduzioni di spesa di cui alla Sezione II del ddl di bilanciotagli di spesa - molto più corposi - realizzati attraverso i definanziamenti contenuti nella seconda sezione del ddl di bilancio consentono, invece, risparmi, in termini di saldo netto da finanziare, pari a complessivi 809,7 milioni di euro nel 2023, 1.234,8 milioni di euro nel 2024 e 1.412,1 milioni di euro per il 2025, ripartiti come indicato nella tabella che segue in termini di ammontare di risparmi di spesa corrente e di spesa in conto capitale.

 

        (milioni di euro)                             

Spending review dei Ministeri

2023

2024

Dal 2025

Parte corrente

-628,4

-947,2

-1.233,8

Conto capitale

-181,3

-287,6

-178,3

Totale

809,7

1.234,8

1.412,1

Fonte: A.C. 643, Tomo I, RT di Sezione II,  pag. 368.

Nella tabella che segue si riporta il dato complessivo delle riduzioni di spesa realizzate attraverso gli interventi normativi introdotti in prima sezione e i definanziamenti di cui alla seconda sezione. Si rinvia, in ogni caso, al Volume III del dossier sul ddl di bilancio per un'analisi dettagliata delle misure di definanziamento distinte per singoli Ministeri.

Riduzioni di spesa dei Ministeri

(milioni di euro)

Spending review

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno/Indebitamento

2023

2024

2025

2023

2024

2025

Sezione I

73,4

84,2

68,3

63,1

71,6

64,6

Sezione II

809,7

1.234,8

1.412,1

748,6

1.128,7

1.436,0

TOTALE

883,1

1.319,0

1.480,4

811,7

1.200,3

1.500,6

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di riduzioni di spesa
DPCM 4 novemebre 2022

 

 

 

800,0

1.200,0

1.500,0

Fonte: A.C. 643, Tomo I, Relazione illustrativa al ddl di bilancio, pag. 10. RT di Sezione II,  pag. 370.