Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Bilancio |
Titolo: | Legge di bilancio 2023 - Emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio |
Riferimenti: | AC N.643/XIX AC N.643-bis/XIX |
Serie: | Progetti di legge Numero: 9/2 |
Data: | 21/12/2022 |
Organi della Camera: | V Bilancio, Assemblea |
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Camera dei deputati |
XIX LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Legge di bilancio 2023 A.C. 643-bis |
Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio |
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Edizione Provvisoria
21 dicembre 2022 |
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Servizio Studi
Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 18/2
Servizio Studi
Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - * st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Progetti di legge n. 9/2
Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio in sede referente. Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il primo firmatario, la data dell’approvazione e una breve sintesi dell'oggetto della modifica.
L’edizione provvisoria del presente dossier dà conto delle modifiche approvate e potrebbe subire correzioni in relazione alla versione definitiva degli emendamenti che sarà esposta in sede di resoconto sommario dei lavori della Commissione bilancio.
AVVERTENZA In considerazione del fatto che sono stati approvati emendamenti soppressivi di parti degli emendamenti del Governo 4.1000, 18.01000, 51.1000, 57.01000 e 58.01000 con la contestuale presentazione e approvazione di emendamenti parlamentari di identico contenuto, in questo dossier sono indicati esclusivamente i riferimenti agli emendamenti parlamentari.
La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati.
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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. |
File: ID0002b.docx |
Articolo 2-bis – Interventi per l'efficientamento energetico
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
2.06 NF |
Cattoi |
Lega- Salvini premier |
20.12 |
Introduce l’articolo 2-bis, che riconosce la detrazione nella misura del 110% (superbonus) anche per le spese per l'installazione di impianti solari fotovoltaici se realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4 dell’articolo 119 (cd interventi trainanti), sempre che questi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ), e all'articolo 142, comma 1 (aree tutelate di interesse paesaggistico ) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione riconosce inoltre che, fermo restando il limite di spesa ammesso alle detrazioni del Superbonus previsto per gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari delle organizzazioni non lucrative, per tali interventi l'applicazione della disciplina del comma 16-ter, che estende la detrazione agli impianti realizzati nell’ambito delle comunità energetiche, avviene fino alla soglia di 200 chilowatt all'aliquota del 110 per cento. All'onere derivante dalle norme in esame, pari a 2,17 milioni di euro per l'anno 2024, in 4,28 milioni di euro per l'anno 2025, in 6,18 milioni di euro per l'anno 2026, in 6,51 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione come rifinanziato ai sensi dell’articolo 152 comma 3. |
Articolo 4 – Riduzione dell’imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.1000 Lettera a)
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Governo |
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20.12 |
Inserisce il comma 1-bis, che prevede la riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA anche in relazione alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. |
4.1000 Lettera a) |
Governo |
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20.12 |
Riformula il comma 2, che stanzia 3.800 milioni di euro per confermare le aliquote relative agli oneri generali di sistema gas in vigore nel IV trimestre 2022 anche per il I° trimestre 2023. In particolare, riduce lo stanziamento a 3.543 milioni di euro e prevede che tali risorse siano impiegate per l’applicazione, sempre nel I° trimestre 2023, di una componente negativa degli oneri generali di sistema gas per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell’importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l’azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milio di euro. |
Articolo 4-bis – Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.011 |
Tutti i gruppi parlamentari |
20.12 |
Inserisce l’articolo 4-bis, che estende alle forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023, l’aliquota IVA ridotta al 5%. Se le forniture sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023. |
Articolo 7 – Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.1000 Lettera c) |
Governo |
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2012 |
Inserisce il comma 1-bis, che prevede la possibilità, con delibera dell’ARERA, di sospendere fino al 31 gennaio i procedimenti di interruzione della fornitura per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale. Stanzia 50 milioni di euro per gli oneri derivanti dall’eventuale morosità dei clienti finali interessati. Tali risorse costituiscono un limite massimo di spesa, superato il quale i procedimenti di interruzione della fornitura non possono più essere sospesi. |
4.1000 Lettera d) |
Governo |
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20.12 |
Inserisce il comma 3-bis, che affida al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica il compito di individuare uno o più intermediari finanziari abilitati perché, con apposita convenzione e nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, nel rispetto della disciplina pertinente in tema di mercati finanziari, siano adottate pratiche tese a facilitare la liquidità e assicurare la fluidità dei mercati finanziari sui quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas, anche attraverso esposizione di proposte impegnative di acquisto e vendita su quantità minime di titoli rappresentativi di forniture, ovvero attraverso ogni altra pratica consentita di mercato volta a garantire maggiore liquidità. Autorizza a tal fine la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025. |
Articolo 9-bis – Proroga del termine dell’entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell’accesso agli incentivi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
9.07
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Relatori |
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20.12 |
Introduce l’articolo 9-bis il quale proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro cui devono entrare in esercizio gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano per accedere agli incentivi previsti dall’articolo 7 del DM 2 marzo 2028, che prevede il riconoscimento, da parte del GSE, di una somma pari a 375 euro per ciascun certificato di immissione di consumo di biocarburanti (CIC). |
Articolo 11, comma 6-bis – Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
11.20 NF 11.17 NF 11.5 NF
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Cerreto Caramiello Shullian |
FDI M5S Misto |
20.12 |
Aggiunge il comma 6-bis, che modifica l'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 che riconosce un credito di imposta per le spese sostenute per l’acquisto di carburanti utilizzato per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca. effettuate nel terzo trimestre solare dell'anno 2022. Con le norme introdotte vengono disciplinate le modalità di utilizzazione nonché di cessione del credito predetto.
Conseguentemente Riduce di 23,95 milioni di euro il fondo di cui all’articolo 152 comma 3, a decorrere dall’anno 2023. |
Articolo 11-bis – Settore del vetro di Murano
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
11.038 NF
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Lupi |
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20.12 |
Rifinanzia di 1,5 milioni di euro per il 2023 il Fondo istituito con Legge di bilancio 2023 destinato alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano e rinvia ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo tra domande nuove e domande già presentate ma non finanziate in tutto o in parte. |
Articolo 16-bis –Disposizioni finanziarie per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.1000 Lettera e) |
Governo |
20.12 |
Inserisce l’articolo 16-bis, che al comma 1 disciplina la deducibilità, per alcune imprese che esercitano l’attività del commercio di beni (individuate al comma 2), delle quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio dell’impresa, in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati di un coefficiente fissato al 6 per cento. La misura riguarda le imprese che operano prevalentemente in specifici settori del commercio al dettaglio e limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per tale attività. II comma 2 individua le attività prevalenti valevoli a individuare il perimetro dei soggetti destinatari della norma e all’individuazione dei fabbricati strumentali. Si tratta in sintesi di attività di commercio di beni al dettaglio (alimentare e non, ivi compresi i grandi magazzini, tabacco ed elettronica), individuati dai relativi codici ATECO. Ai sensi del comma 3, le imprese il cui valore patrimoniale è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa, ove aderiscano al regime di tassazione di gruppo possono avvalersi della deduzione agevolata dei costi in relazione ai fabbricati concessi in locazione ad imprese che operano nei settori destinatari delle agevolazioni e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo. Il comma 4 affida le disposizioni attuative a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Il comma 5 chiarisce che la speciale deducibilità dei costi degli immobili strumentali delle imprese che esercitano il commercio di beni si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro successivi. Il comma 6 costituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni per l’anno 2024, per l’attenuazione degli oneri fiscali connessi alla cessione gratuita, da parte di imprese di commercio di prodotti di consumo al dettaglio nell'ambito di manifestazioni a premi, di materiale informatico e didattico per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonché delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati nonché da enti religiosi, nel rispetto delle regole in tema di aiuti de minimis. Si affida l’attuazione delle norme a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito. Il comma 7 modifica le disposizioni della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) relative agli obblighi di depositare alcune somme su conti correnti dedicati, imposto a notai e pubblici ufficiali. In particolare, si interviene sulle norme che finalizzano gli interessi maturati su tutte le somme depositate al rifinanziamento dei fondi di credito agevolato, i cui destinatari sono le piccole e medie imprese. Con le modifiche in esame sono semplificate le modalità di attuazione della predetta destinazione, che viene affidata a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (e non più a un DPCM, su proposta del MEF) da adottare entro e non oltre il 31 marzo 2023. Inoltre si affida al medesimo decreto il compito di prevedere le modalità di gestione unitaria delle somme depositate, anche mediante l’apertura di un apposito conto di tesoreria. |
Articolo 17-bis – Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
17.032 |
Tutti i gruppi parlamentari |
20.12 |
Inserisce l’articolo 17-bis, che assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10% la cessione dei pellet, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%. |
Articolo 18-bis – Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.01000 Lettera a) |
Governo |
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20.12 |
Inserisce l’articolo 18-bis, che consente di detrarre dall’Irpef il 50 per cento dell’IVA versata, per l’acquisto entro il 31 dicembre 2023 di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi. |
0.18.01000.41 |
Cattaneo |
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20.12 |
Modifica l’articolo 18-bis estendendo la detrazione ivi disciplinata anche agli acquisti effettuati dagli OICR |
Articolo 19-bis – Pensioni corrisposte dal Principato di Monaco
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
19.04 |
Relatori |
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20.12 |
Introduce l’articolo 19-bis, che assoggetta a imposta sostitutiva con aliquota del 5% le somme corrisposte da enti di previdenza e assistenza del Principato di Monaco, ove siano percepite da soggetti residenti senza l’intervento di intermediari italiani. Ai relativi oneri, pari a 6,3 milioni di euro per il 2024 e a 3 milioni a decorrere dal 2025 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 152, comma 3 del provvedimento in esame. |
Articolo 21-bis - Caregivers familiari e cure palliative
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
21.047 NF |
Caroppo |
FI-PPE |
20.12 |
Aggiunge l’art. 21-bis che interviene in materia di caregivers familiari e cure palliative. L’emendamento prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentino, entro il 30 gennaio di ciascun anno, un piano di potenziamento delle cure palliative al fine di raggiungere, entro l’anno 2028, il 90 per cento della popolazione interessata. Il monitoraggio dell’attuazione del piano è affidato all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che lo realizza a cadenza semestrale. La presentazione del piano e la relativa attuazione costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato. |
Articolo 24 – Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.01000 Lettera b) |
Governo |
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21.12 |
Inserisce il comma 2-bis e il comma 2-ter che, rispettivamente: - escludono gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa (cd. immobili merce), nonché quelli utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa (cd. immobili strumentali), dalle soglie rilevanti per l’imposizione in Italia delle plusvalenze derivanti dalle relative cessioni; - escludono dall’applicazione delle norme sulla tassazione in Italia anche le plusvalenze realizzate da organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni. |
Articolo 26 – Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni nonché agevolazioni tributarie per trasferimenti di proprietà
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
26.3 NF |
Rossello |
FI |
20.12 |
Sostituisce il comma 2, posticipando dal 30 giugno al 15 novembre 2023 la data da cui decorre la rateizzazione delle somme dovute per la rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2023. Si posticipa inoltre dal 30 giugno al 15 novembre 2023 la data entro la quale deve essere redatta la perizia giurata di stima. |
Articolo 26 – Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni nonché agevolazioni tributarie per trasferimenti di proprietà
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.1000 Lettera g) |
Governo |
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20.12 |
Modifica il comma 3 sostituendo l’aliquota dell’imposta sostitutiva che passa dal 14% al 16%. Quindi è prevista un’aliquota d’imposta sostitutiva al 16% sui valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati. Aggiunge il comma 3-bis che inserisce il comma 4-ter all’articolo 2, D.L. n.194/2009 (L. 25/2010) prevedendo che l’agevolazione di cui al comma 4-bis (imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed imposta catastale nella misura dell'1 per cento) si applica anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Aggiunge il comma 3-ter prevede inoltre che i territori montani sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. |
Articolo 27 – Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.01000 Lettera c) |
Governo |
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20.12 |
Sostituisce il comma 1 e inserisce il comma 1-bis, al fine di chiarire che l’affrancamento delle quote di OICR o di polizze assicurative previsto dalla norma ha carattere di opzione. Ferme restando le condizioni alle quali l’agevolazione è fruibile (versamento di una imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento sulla differenza tra il valore delle quote o azioni al 31 dicembre 2022 e il costo di acquisto o di sottoscrizione), si precisano le modalità dell’esercizio dell’opzione, mediante comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto entro il 30 giugno 2023; si chiarisce che l’esercizio dell’opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti a una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione. Infine si dispone che l'imposta sostitutiva sia versata dagli intermediari entro il 16 settembre 2023, ricevendone provvista dal contribuente; altrimenti l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022. |
Articolo 28 – Contributo di solidarietà temporaneo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.01000 Lettera d) |
Governo |
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20.12 |
Modifica il comma 1 e l’articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, prevedendo che il contributo di solidarietà disciplinato dall’articolo 28 sia dovuto solo se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività di produzione di energia elettrica, di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Inoltre l’emendamento (al comma 2) modifica l’articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022 al fine di modificare il regime del contributo di solidarietà dovuto per l’anno 2022 nel senso: · di prevedere che il contributo sia dovuto solo se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d’imposta 2021 è derivato dalle attività di produzione di energia elettrica, di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; · di modificare la base imponibile di calcolo, estendendo (dal 31 marzo al 30 aprile) il periodo da prendere in considerazione per la definizione del saldo negativo; · di escludere dal computo dei totali delle operazioni attive e passive le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali intercorse tra soggetti passivi d’imposta; · di escludere dal computo degli attivi le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini IVA. Il comma 3 disciplina gli effetti delle modifiche di tali disposizioni ai fini della quantificazione dell’importo dovuto per il periodo d’imposta 2022 prevedendo che: · qualora l’importo dovuto sia maggiore di quello dovuto entro il 30 novembre 2022 esso viene versato entro il 31 marzo 2023; · qualora invece l’importo sia inferiore a quello dovuto entro il 30 novembre 2022 il maggior importo versato è ammesso in compensazione a decorrere dal 31 marzo 2023. |
Articolo 29 – Accisa sui tabacchi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.01000 Lettera e) |
Governo |
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20.12 |
Sostituisce alla lettera a), il numero 1) che riconfigura i criteri utilizzati per il calcolo della quota specifica in misura fissa, nonché di quella ad valorem, che determinano l’accisa sui tabacchi lavorati. Con la modifica introdotta, diminuendo l’importo dell’accisa prevista dal testo del disegno di legge iniziale, si stabilisce che per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi: a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato per l’anno 2023 in 28,00 euro per 1.000 sigarette, per l’anno 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette e, a partire dall’anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette; b) un importo risultante dall’applicazione dell’aliquota di base, di cui alla voce ‘Tabacchi lavorati’, lettera c), dell’Allegato I, al prezzo di vendita al pubblico. Viene inserito il nuovo numero 2.1) che innalza l’importo dell’accisa minima gravante sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette da 130 euro a 140 euro. Viene sostituito il comma 6) che, con la modifica introdotta, prevede che per i tabacchi lavorati (sigarette), l’onere fiscale minimo, (previsto all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011) è pari, per l’anno 2023, al 98,10 per cento (rispetto al 96,22 per cento previsto dal testo originario) della somma dell’accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette". La medesima percentuale è determinata al 98,50 per cento (rispetto al 96,50 per cento previsto dal testo originario) per l’anno 2024 e al 98,60 per cento (rispetto al 96,90) a partire dall’anno 2025. Viene inserita la lettera c-bis) che introduce nuove norme all’articolo 62-quater del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. Con la nuova lettera si modifica in più parti la disciplina dei prodotti che contengono nicotina. In particolare vengono definiti alcuni adempimenti a cui è tenuto il soggetto che effettua l’immissione in consumo di prodotti contenenti nicotina diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo. Si stabilisce, tra l’altro, che tale soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ad effettuare l’immissione in consumo dei prodotti sopra citati provenienti da uno Stato dell’Unione europea, è obbligato al pagamento dell'imposta. Vengono altresì definiti i rapporti che intercorrono tra tali soggetti e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini dell’istituzione e della gestione di un deposito in cui sono introdotti i prodotti medesimi, nonché dell’approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione. Viene sostituita la lettera d) che modifica l’aliquota di base, di cui alla voce tabacchi lavorati, dell’Allegato I, lettere c) e d). Le aliquote modificate sono pertanto: · per le sigarette al 49,50 per cento rispetto al 47,50 per cento del testo originario del disegno di legge; · per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 60,00 per cento rispetto al 56,00 per cento previsto dalla legge vigente. |
Articolo 30 – Proroga della scadenza delle concessioni per l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.1000 Lettera h) |
Governo |
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20.12 |
Modifica il comma 1 e introduce un nuovo comma 1-bis. Con le modifiche introdotte al comma 1 vengono prorogate ulteriormente, a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2024, talune concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2022. Inoltre con il nuovo comma 1-bis si stabilisce che sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024: § le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023; § le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento in scadenza il 29 giugno 2023; § le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024 |
Articolo 31 – Tassazione delle operazioni su cripto-attività
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.01000 Lettera f) |
Governo |
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20.12 |
Sostituisce il comma 1 lettera a) ed il comma 2, precisando al comma 1 che la definizione di criptoattività è utilizzata “ai fini della presente lettera” e designa una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Al comma 2 si introduce la disciplina relativa alle plusvalenze su criptoattività che si considerano realizzate, fino all’entrata in vigore del provvedimento in esame, secondo le norme generali di cui all’articolo 65 del TUIR (ossia a seguito di cessione). In particolare il computo della plusvalenza è effettuato ai sensi dell’articolo 68 comma 6 del TUIR, ai sensi del quale le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito, ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati, ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione e con esclusione degli interessi passivi. Da tali plusvalenze possono essere dedotte le minusvalenze realizzate alla medesima data, sempre secondo la norma generale (articolo 68, comma 5 del TUIR). |
Articolo 34 – Regolarizzazione delle cripto-attività
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.01000 Lettera g) |
Governo |
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20.12 |
Sostituisce i commi da 1 a 4, riproducendo sostanzialmente il contenuto degli stessi, ma con le seguenti differenze: · al comma 1 si prevede che il contribuente che intende effettuare la regolarizzazione consentita da tale articolo deve presentare un’istanza di emersione secondo un modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (non una dichiarazione da approvare con provvedimento dell’Agenzia delle entrate); · conseguentemente ai commi 2 e 3 il termine dichiarazione è sostituito con il termine istanza; · il comma 4 prevede che il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza, nonché le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti siano disciplinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. |
Articolo 36 – Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
36.2 36.5 36.4 |
De Bertoldi Raffa Santillo |
FDI M5S M5S |
20.12 |
Modifica il comma 2, allo scopo di eliminare la responsabilità in solido dell’intermediario che trasmette per conto del contribuente la dichiarazione di inizio attività a fini IVA, con riferimento alla sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro irrogata contestualmente al provvedimento di cessazione della partita IVA a seguito dei controlli del fisco. |
Articolo 37-bis – Responsabilità cessionario e committente per operazioni inesistenti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.01000 Lettera h) |
Governo |
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20.12 |
Inserisce un nuovo articolo 37-bis che modifica il comma 9-bis.3 dell’’articolo 6 del decreto-legislativo n. 471 del 1997, disciplinando la responsabilità di cessionario o committente nell’ipotesi di cessione di crediti IVA inesistenti, nei casi in cui il cessionario applichi l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta. In tale circostanza, in sede di accertamento, vengono espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette. L’emendamento esclude l’applicazione di questo regime e prevede invece che il cessionario o il committente siano soggetti a responsabilità con riferimento all’imposta che non avrebbero potuto detrarre solo quando le operazioni inesistenti imponibili sono state determinate da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole. La sanzione amministrativa applicata in questo caso è pari al novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta ovvero, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o il committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. |
Articolo 38, co. 7-bis, 7-ter e da 7-quinquies a 7-septies– Riapertura dei termini di versamento delle ritenute sospese in favore di enti operanti nel settore dello sport
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.1000 Lettera i) |
Governo |
20.12 |
Inserisce i commi da 7-bis a 7 septies. In particolare: - Il comma 7-bis riapre i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, ivi comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per IVA, già sospese da precedenti provvedimenti, nei confronti di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, in scadenza il 22 dicembre 2022. Tali pagamenti sono dunque considerati tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 (termine così anticipato rispetto al 31 dicembre dal sub emendamento 0.4.1000.144) ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 (termine così anticipato rispetto al 31 dicembre dal sub emendamento 0.4.1000.144) e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata; - il comma 7-ter disciplina le cause di decadenza dal beneficio della dilazione per mancato pagamento; - il comma 7-quinques incrementa di 222,25 milioni per l’anno 2023, di 177,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 133,35 milioni di euro per l’anno 2027 il Fondo perequativo delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi dei decreti-legge recanti misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 1-quater del decreto-legge n. 137 del 2020 e successive modifiche), i cui benefici sono destinati ai soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che abbiano comunque registrato una significativa perdita di fatturato; - il comma 7-sexies reca la copertura degli oneri recati dai commi in esame, prevedendo a tal fine una riduzione degli stanziamenti delle missioni e dei programmi di spesa del Ministero dell’economi e delle finanze, secondo gli importi indicati nell’Allegato 1-bis al ddl di bilancio, per un importo complessivo di 1.089 milioni di euro per il 2022; l’utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 7-bis. - il comma 7-septies chiarisce la decorrenza delle norme in esame, che si applicano il giorno stesso della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale. |
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0.4.1000.144 |
Governo |
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20.12 |
Il subemendamento anticipa al 29 dicembre 2022 rispetto al 31 dicembre 2022 le scadenze dei termini per il versamento delle ritenute alla fonte |
Articolo 38, comma 7-quater – Accordo tra Stato e Regione Siciliana in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.1000 Lettera i) |
Governo |
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20.12 |
Inserisce il comma 7-quater, che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, in attuazione dell’accordo, firmato in data 16 dicembre 2022, tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, riconosce alla Regione siciliana l’importo di 200 milioni di euro per l’anno 2022. In termini di formulazione del testo, si osserva che l’accordo in questione appare essere quello del 16 dicembre 2021 (e non del 2022), sancito per la rimodulazione della misura del concorso della Regione Siciliana alla finanza pubblica. Per la relativa copertura finanziaria e l’entrata in vigore si veda quanto indicato con riferimento al comma 7-sexies e 7-septies. |
Articolo 40 – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.01000 Lettera i)
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Governo
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20.12 |
Modifica il comma 1, per circoscrivere alle sole dichiarazioni validamente presentate gli effetti del cd. ravvedimento speciale, che consente di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile. |
40.3 |
Relatori |
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20.21 |
Modifica il comma 1 precisando che gli interessi sono nella misura del 2 percento anziché sulla base del tasso legale. |
Articolo 42 – Definizione agevolata delle controversie tributarie
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.01000 lett l)
0.18.1000.43 |
Governo
Relatori |
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20.12 |
Modifica i commi 1, 3, 4, 5 e 6, il comma 12 e il comma 15 e inserisce il comma 12-bis, in materia di definizione agevolata delle controversie e relativi effetti sul processo tributario. Con le modifiche ai commi 1, 3. 4, 5 e 6 la definizione agevolata è estesa anche alle controversie in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il novellato comma 12 mantiene ferma la sospensione della controversia, condizionata all’apposita richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata, fino al 10 luglio 2023, ponendo in capo al contribuente l’obbligo di depositare, perentoriamente entro la medesima data, la domanda di definizione e il versamento degli importi dovuti o della prima rata. Con le modifiche in esame viene eliminata la disposizione che prevede, come conseguenza del deposito, l’ulteriore sospensione del processo fino al 31 dicembre 2024; l’introdotto comma 12-bis, in luogo della predetta ulteriore sospensione del processo, dispone che al deposito della documentazione richiesta dalle norme il processo è dichiarato estinto (con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione) e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, in relazione alle controversie pendenti in ogni stato e grado. L’integralmente sostituito comma 15, in luogo di disciplinare le fasi successive all’eventuale prolungamento della sospensione del processo, prevede: - che l’eventuale diniego della definizione sia impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione; - che il predetto diniego sia motivo di revocazione del provvedimento di estinzione per adesione alla definizione agevolata; - che la revocazione sia chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. |
Articolo 46 – Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.01000 Lettera m) |
Governo |
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20.12 |
Modifica il comma 1, prorogando dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 la data rilevante per l’annullamento automatico dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e chiarendo che tale annullamento opera con riguardo ai carichi affidati da amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali. Sostituisce il comma 6, che nella formulazione originaria dispone l’estensione dell’annullamento automatico agli enti di previdenza privati. Con le modifiche in esame si stabilisce che, per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri anche dagli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati) l’annullamento automatico disciplinato dalle norme in esame opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora ma non opera per quanto dovuto a titolo di capitale e al quantum maturato a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Tali importi restano integralmente dovuti. Introduce il comma 6-bis, che reca una specifica disciplina dell’annullamento automatico per le altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali). In relazione ai predetti debiti l’annullamento opera solo per gli interessi comunque denominati e non, invece, per le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, le quali restano integralmente dovute. Introduce il comma 6-ter, che consente agli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri anche dagli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati) di non applicare le disposizioni speciali relative all’annullamento automatico dei loro crediti e delle sanzioni amministrative (di cui al comma 6 e, conseguentemente, quelle del comma 6-bis), con provvedimento emanato entro il 31 gennaio 2023 stabilendo anche il regime di pubblicità del provvedimento e le modalità di comunicazione all’agente della riscossione. Introduce il comma 6-quater, che prevede che dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data del 31 marzo 2023 è comunque sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 6 e 6-bis e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora. |
Articolo 47 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.01000 Lettera n) |
Governo |
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20.12 |
Modifica il comma 16, che disciplina le esclusioni dalla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cd. rottamazione delle cartelle). Con la soppressione della lettera e) del comma 16 la cd. rottamazione viene estesa alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. Modifica di conseguenza il comma 17, che disciplina la cd. rottamazione delle violazioni del codice della strada. Il novellato comma 17 chiarisce che la definizione agevolata (limitata a somme dovute per interessi e aggio) opera per le sanzioni amministrative in generale, ivi incluse quelle da violazione del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. |
Articolo 50-bis – Disposizioni in materia di gestione dei sistemi informativi strumentali al servizio nazionale della riscossione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.01000 Lettera o) |
Governo |
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20.12 |
Inserisce l’articolo 50-bis, ai sensi del quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione, per ottimizzare i servizi informatici strumentali al servizio nazionale della riscossione deve trasferire entro il 31 dicembre 2023 le attività relative all’esercizio dei sistemi ICT, demand & delivery riscossione enti e contribuenti, demand & delivery servizi corporate, a Sogei S.p.a., mediante cessione del ramo di azienda. Dalla data di cessione del ramo d’azienda, le attività trasferite sono erogate da Sogei S.p.a. sulla base di apposite convenzioni. Viene disciplinato il regime del personale con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di Agenzia delle entrate- Riscossione, assegnato alle specifiche unità che compongono il ramo di azienda al momento della cessione, che viene trasferito a Sogei S.p.a. senza soluzione di continuità, con applicazione della contrattazione collettiva di primo e secondo livello applicata presso Sogei S.p.a. e con salvezza di eventuali differenze retributive specificatamente riscontrate con riferimento ai soli trattamenti minimi previsti dai CCNL applicati prima e dopo la cessione. Le operazioni di cessione sono esenti da imposizione fiscale. |
Articolo 51 – Ulteriori disposizioni in materia fiscale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.1000 Lettera l) |
Governo |
20.12 |
Inserisce il comma 1-bis, che amplia l’ambito operativo della cd- contabilità semplificata per imprese minori, di fatto estendendone l’ambito soggettivo. Per effetto delle modifiche in esame, le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività. |
Articolo 51 – Proroga agevolazioni fiscali nel Mezzogiorno
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
51.22 |
Tutti i gruppi parlamentari |
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20.12 |
Aggiunge i commi da 1-bis a 1-septies: Il comma 1-bis, modificando il comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno. Provvede, altresì, a modificare il primo periodo del comma 108 della medesima legge, estendendo l’indicazione dell’ammontare degli oneri per il finanziamento del credito di imposta anche all’annualità 2023. il comma 1-ter provvede alla copertura degli oneri per il 2023, indicati in 1.467 milioni, posta a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale. Il comma 1-quater, modificando l'articolo 5, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 91 del 2017, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali). Conseguentemente, provvede alla copertura degli oneri per il 2023, che vengono indicati in 65,2 milioni, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027. Il comma 1-quinquies, modificando l’art. 1, comma 185, della legge n.178 del 2020, estende all’esercizio 2023 il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Viene conseguentemente modificato anche il successivo comma 187 relativo all’indicazione degli oneri. Il comma 1-sexies dispone la riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) - ciclo di programmazione 2021-2027 nella misura di 55,2 milioni per ciascuna annualità 2023-2025. Il comma 1-septies, modificando l’art. 1, comma 831, della legge n. 234 del 2021, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per le spese documentate relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia, nel limite massimo di un milione di euro per l’anno 2024. Alla copertura degli oneri (indicata in 1 milione di euro nel 2024) si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) - ciclo di programmazione 2021-2027. |
Articolo 51-bis - Incremento delle detrazioni fiscali prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
51.021 NF |
Frassini |
LEGA - SALVINI PREMIER |
20.12 |
Inserisce l’articolo 51-bis, che incrementa e successivamente rimodula l’importo della detrazione prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione da 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 a 8.000 euro per l'anno 2023 e a 5.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dalla norma, valutati in 20,9 milioni di euro per l’anno 2024, 19,7 milioni di euro per l’anno 2025, 17 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
Conseguentemente Integra il fondo di cui all’articolo 152 comma 3 di 12,8 milioni di euro per l’anno 2034. |
Articolo 51-bis – Modifiche e rifinanziamento del fondo di cui al comma 2-bis dell’articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
51.022 NF
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Ubaldo Pagano |
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20.12 |
Introduce l’articolo 51-bis, il quale rifinanzia per 3,5 milioni di euro nel 2023 e per 4,5 milioni di euro dal 2024 il fondo istituito dal D.L. n. 73/2021 destinato al riconoscimento di un indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA. Elimina, inoltre, il limite massimo dell’indennizzo (attualmente stabilito per legge e pari al 20 per cento del valore dell’immobile). Reca, infine, le seguenti modifiche al dm 23 settembre 2022: fissa al 29 maggio 2023 il termine entro cui il fondo interviene a copertura dell’indennizzo per i danni di cui sopra; elimina il limite delle istanze presentabili ad un solo immobile per persona fisica o giuridica; richiede la presentazione da parte degli istanti di un’autocertificazione che attesti di soddisfare le condizioni a cui è subordinato il riconoscimento dell’indennizzo e prevede sanzioni in caso di autodichiarazione falsa. La copertura è data dalla riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014. |
Articolo 51-bis – Proroga dei termini di riversamento del credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.01000 Lettera p) |
Governo |
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20.12 |
Inserisce l’articolo 51-bis, che al comma 1 proroga dal 31 ottobre al 30 novembre 2023 i termini per il riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo per i soggetti che hanno utilizzato tale credito indebitamente in compensazione (attraverso una modifica all’articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146). Il comma 2 dell’introdotto articolo modifica la disciplina delle certificazioni che le imprese possono richiedere per attestare la qualificazione dei propri investimenti nell'ambito di attività ammesse a crediti di imposta (tra cui per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica etc.). Si dispone che tali certificazioni possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta, nei medesimi periodi, non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione. |
Articolo 51-ter – Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.01000 Lettera p) |
Governo |
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20.12 |
Inserisce l’articolo 51-ter, che modifica la disciplina (articolo 8 del decreto-legge n. 73 del 2022) che ha introdotto il cd. principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e ulteriori disposizioni in materia di errori contabili. L’articolo 8 oggetto di modifica dispone l’applicazione del cd. principio di derivazione rafforzata (secondo il quale la determinazione del reddito d’impresa a fini Ires è coerente con la rappresentazione contabile, in deroga alle norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) alle microimprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Estende poi l’applicazione del criterio di derivazione rafforzata alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili a condizione che non sia scaduto il termine per la dichiarazione integrativa. Per effetto delle modifiche in esame, si prevede che l’estensione del criterio di derivazione rafforzata alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applichi ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti. Le norme introdotte si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2022). |
Articolo 52-bis – Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
52.02 NF |
Orfini |
PD |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 52-bis che, ai fini dell'attuazione della disposizione, contenuta nella L. 106/2022 di Delega al Governo in materia di spettacolo, volta all'introduzione di un'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo, incrementa di 60 milioni di euro per il 2023, di 6 milioni di euro per l’anno 2024 e di 8 milioni di euro per l’anno 2025 le risorse del Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET Conseguentemente riduce di euro 60 milioni per l’anno 2023, di euro 6 milioni per l’anno 2024 e di euro 8 milioni per l’anno 2025 il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 152, co. 4, del ddl di bilancio |
Articolo 52 – Limite retributivo per riconoscimento esonero contributivo in favore dei lavoratori dipendenti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.1000 Lettera m) |
Governo |
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20.12 |
Modifica il comma 1, primo periodo, elevando da 1.538 a 1.923 euro il limite retributivo mensile per il riconoscimento in favore dei lavoratori dipendenti dell’esonero pari al 3% della contribuzione a loro carico, ferma restando la riduzione del 2% nei casi in cui la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro. |
Articolo 56-bis - Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all’amianto
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
56.05 NF |
Serracchiani |
PD |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 56-bis che interviene in materia di taluni benefici riconosciuti in favore dei lavoratori esposti all’amianto. in particolare, dal 1° gennaio 2023: - eleva l’importo della prestazione aggiuntiva che l’INAIL eroga ai soggetti che abbiano contratto patologia asbesto correlata riconosciuta dall'Istituto (e in caso di premorte agli eredi), portando tale importo dal 15 al 17 per cento della rendita già in godimento (comma 1, lett. a)); - aumenta da 10.000 a 15.000 euro l’importo della prestazione che l’INAIL eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale (comma 1, lett. b)). Conseguentemente, riduce il Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della L. 190/2014, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 152 presente disegno di legge, di 8.020.000 euro per il 2023, 8.240.00 euro per il 2024, 8.440.000 euro per il 2025, 8.640.000 per il 2026, 8.820.000 per il 2027, 8.980.000 per il 2028, 9.120.000 per il 2029 e 9.260.000 per il 2030. |
Articolo 57 – Limite massimo di importo per il riconoscimento di taluni esoneri contributivi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
57.19 |
Tutti i gruppi parlamentari |
PD |
20.12 |
Modifica l’articolo 57, commi 1, 4 e 5, elevando da 6.000 a 8.000 euro il limite massimo di importo entro cui sono riconosciuti gli esoneri contributivi per le assunzioni, effettuate nel 2023, di beneficiari del reddito di cittadinanza, di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età e di donne in condizioni svantaggiate |
Articolo 57-bis – Consiglio nazionale giovani
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Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
*57.022 *57.02 *57.07 *57.04 *57.06 *57.08
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Lupi Orfini Roscani Scotto Casu Pagano U. |
Noi moderati PD FdI PD PD
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20.12 |
Aggiunge l’articolo 94-bis che incrementa di 0,5 milioni di euro per l’anno 2023 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo per l’incentivazione e il sostegno della gioventù, già istituito dalla legge di bilancio 2019 con una dotazione che, da ultimo, risulta pari a 0,5 milioni nel 2022 e 0,5 milioni per l’anno 2023. Nel 2023, pertanto, le somme complessive ammonterebbero a 1 milione di euro. Le risorse del Fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri che provvede a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio nazionale dei giovani entro i primi sessanta giorni dell'anno. |
Articolo 57-bis - Disposizioni in materia di lavoro agile per soggetti fragili
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
57.015 NF
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Sportiello |
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20.12 |
Inserisce l’articolo 57-bis, che prevede che i datori di lavoro, fino al 31 marzo 2023, favoriscano lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile da parte dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da gravi patologie croniche con scarso compenso clinico (lavoratori cd fragili), anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, a parità di retribuzione e salve le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali più favorevoli. |
Articolo 57-bis - Misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
57.024 |
Magi |
Misto |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 57-bis, che prevede che l’autorizzazione di spesa stanziata per l’attuazione delle norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti sia incrementata di 6 milioni di euro a partire dal 2023. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4 (il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la copertura degli interventi disposti dai Ministeri competenti, in coerenza con gli obiettivi delineati nella manovra di bilancio, con una dotazione di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023) è ridotto di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 |
Articolo 57-bis – Sostegno all’imprenditoria giovanile e femminile, contrasto ai cambiamenti climatici e valorizzazione biodiversità
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
57.01000 Lettera e) |
Governo |
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20.12 |
Inserisce l’articolo 57-bis, che stanzia 20 milioni di euro per l’anno 2023 alle attività di cui al titolo I, capo III, del D.Lgs. n. 185/2000, che reca misure in favore dello sviluppo in agricoltura dell'imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e del ricambio generazionale (comma 1). Si stabilisce, inoltre, un incremento di 9,5 milioni di euro, per il 2023, della dotazione finanziaria del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità - istituito presso il MASAF dall’articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - al fine di consentirne l’avvio e la gestione, compreso il sostegno all’implementazione dei sistemi informatici e delle procedure finanziarie (comma 2). Infine, si prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per l’anno 2023, al fine di realizzare interventi volti alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al supporto all’Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale (comma 3).
Conseguentemente Allo stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Missione 9 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 2 – Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, unità di voto 1.1: 2023: - 30.000.000 |
Articolo 58 - Perequazione trattamenti pensionistici
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
58.9 |
tutti i gruppi parlamentari |
FI |
20.12 |
Modifica il comma 1, lett. b) in materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale) per gli anni 2023 e 2024. La modifica del comma 1, lett. b), effettua una parziale revisione delle percentuali di indicizzazione dei trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS prevedendo una rivalutazione automatica: § pari all’85% (in luogo dell’80%) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS; § pari al 53% (in luogo del 55%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS; § pari al 47% (in luogo del 50%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS; § pari al 37% (in luogo del 40%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS; § pari al 32% (in luogo del 35%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. |
4.1000 lett. p) |
Governo |
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20.12 |
Modifica il comma 2 in materia di incremento transitorio dei trattamenti pensionistici pari o inferiore al minimo (anche in tal caso, compresi quelli di natura assistenziale). L’emendamento eleva di 4,9 punti percentuali la percentuale di incremento transitorio per il 2023 della pensione per i pensionati con un trattamento pensionistico pari o inferiore al trattamento minimo INPS e con un’età pari o superiore a 75 anni, portandola al 6,4% (rispetto all’1,5% previsto sempre per il 2023 per gli altri pensionati al di sotto dei 75 anni con un assegno pensionistico pari o inferiore al trattamento minimo). Resta fermo che tale incremento, come disposto dal ddl di bilancio 2023, è pari al 2,7% dal 2024 non solo per i suddetti soggetti, ma per tutti i pensionati con un assegno pensionistico pari o inferiore al trattamento minimo. |
Articolo 58-bis - Investimenti degli enti previdenziali di diritto privato e altre disposizioni relative all'INPGI
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
58.01000 lett. a) |
Governo |
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20.12 |
Introduce l’articolo 58-bis, che reca disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali di diritto privato e di INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani). L’emendamento, in particolare: § limita l'ambito delle disposizioni da definire con decreto ministeriale in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza, nonché in materia di conflitti di interessi e di banca depositaria dei medesimi enti, a quelle di indirizzo e demanda a regolamenti interni dei singoli enti la definizione delle disposizioni attuative. Viene altresì soppressa la previsione che le disposizioni del suddetto decreto ministeriale siano adottate tenendo conto dei princìpi posti dalla disciplina relativa ai fondi pensione (comma 1). § riguardo all’INPGI, proroga dal 30 giugno 2022 al 31 gennaio 2023 il termine entro il quale l’Istituto deve procedere alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni ai fini dell'adeguamento alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica. Decorso inutilmente tale termine si procede alla nomina di un commissario ad acta (individuato nella persona del Presidente dell’Ente) che procede entro tre mesi alle necessarie modifiche statutarie (comma 2). Si ricorda che dal 1° luglio 2022 la funzione previdenziale svolta dall’INPGI, limitatamente alla gestione sostitutiva concernente i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato, è stata trasferita all’INPS. |
Articolo 58-bis – Disposizioni in materia di enti di previdenza di diritto privato
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
58.01000 lett a) |
Governo |
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20.12 |
Inserisce l’articolo 58-bis, che modifica i poteri normativi ministeriali nei confronti degli enti previdenziali privati. Ferma restando l’attribuzione di tali poteri al Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, le modifiche in esame specificano tali funzioni. Di conseguenza, le disposizioni ministeriali di indirizzo riguardano, oltre all’investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali di diritto privato, i conflitti di interessi e la banca depositaria, anche l’informazione nei confronti degli iscritti e gli obblighi relativi alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Si prevede che, entro sei mesi dall’adozione del decreto ministeriale e nel rispetto di quanto disposto dallo stesso, gli Enti previdenziali adottino appositi regolamenti interni. La norma inoltre riapre, portandolo al 31 gennaio 2023, il termine (fissato al 30 giugno 2022) entro il quale l’INPGI - Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" deve modificare statuto e regolamenti interni per trasformarsi in ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Qualora il termine del 31 gennaio 2023 decorra inutilmente, si dispone il commissariamento dell’ente, con nomina da parte dei Ministeri vigilanti di un commissario ad acta, individuato nella persona del Presidente dell’Ente, che entro tre mesi, deve adottare le modifiche statutarie previste dalle norme deve sottoporle ad approvazione ministeriale. |
Articolo 59 - Reddito di cittadinanza
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
59.50 NF |
Lupi |
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20.12 |
Modifica i commi 4, lettera c), elidendo l’aggettivo “congrua” riferita alla prima offerta che il percettore del reddito di cittadinanza deve accettare pena la decadenza dal beneficio. Non viene comunque modificato il rinvio all’articolo 4, comma 8, let. b), n. 5, che rinvia al D.Lgs. n. 150/2015 e al successivo comma 9 per la definizione di offerta “congrua”. |
59.60 |
Lucaselli |
FDI |
20.12 |
Modifica il comma 4, aggiungendo le lettere 0a) e 00a), che prevedono che la componente del reddito di cittadinanza pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino ad un massimo di euro 3.360 annui, sia erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del canone. La definizione delle relative modalità di attuazione è demandata ad apposito decreto ministeriale. |
4.1000 lett. q) |
Governo |
|
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Modifica i commi 1, 6 e 7 in materia di reddito di cittadinanza e di assegno unico universale per i figli a carico. In particolare, l’emendamento: § riduce da 8 a 7 il limite delle mensilità erogabili ai nuclei beneficiari di Rdc che non includano al loro interno minori, disabili o soggetti di età almeno pari a 60 anni; § riduce di ulteriore 215 milioni di euro l’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 12 del D.L. n. 4/2019 per l’erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza per il 2023, portando così la riduzione complessiva a 958 milioni di euro per il medesimo 2023; § aumenta di 2 milioni di euro, da 7 a 9 milioni, l’incremento dello stanziamento a favore dell’assegno unico e universale per i figli a carico previsto per il 2023, fermi restando gli incrementi previsti per le altre annualità e pari a 708,8 milioni di euro per il 2024, 717,2 milioni per il 2025, 727,9 milioni per il 2026, 732,2 milioni per il 2027, 736,5 milioni per il 2028 e a 740,8 milioni annui a decorrere dal 2029. |
Articolo 59, commi 3-bis-3-ter – Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e all’inclusione lavorativa
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
59.47 NF |
Sasso |
Lega |
20.12 |
Aggiunge i commi da 3-bis a 3-ter all’articolo 59 che, dal 1° gennaio 2023 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, condiziona l’erogazione del reddito di cittadinanza ai beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico di cui all’art. 1, co. 622, della L. 296/2006 – secondo cui l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria – all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo. Viene altresì demandata ad apposito protocollo la definizione delle azioni volte a facilitare l’iscrizione ai percorsi erogati dai CPIA (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti. |
Articolo 59-bis – Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
59.013 |
Tutti i gruppi parlamentari |
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20.12 |
Inserisce l’articolo 59-bis, che riapre fino al 31 dicembre 2023 i termini di operatività della disciplina (contenuta nel decreto-legge n. 70 del 2011 e in origine applicabile fino al 31 dicembre 2012) che consente di rinegoziare i mutui ipotecari stipulati ovvero accollati prima dell’entrata in vigore del provvedimento in esame, purché aventi un importo originario non superiore a 200 mila euro, finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione e stipulati con tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto. Per effetto della riapertura il mutuatario ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo, qualora siano presenti entrambe le seguenti condizioni: al momento della richiesta presenti ISEE non superiore a 35 mila euro e, salvo diverso accordo tra le parti, non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo. La rinegoziazione assicura l’applicazione, in luogo del tasso variabile, di un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati. Le garanzie ipotecarie già prestate continuano ad assistere il rimborso; le norme sulla rinegoziazione si applicano anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti, a specifiche condizioni. |
Articolo 62-bis - Armonizzazione dei trattamenti economici accessori per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
62.015 |
Tutti i gruppi parlamentari |
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20.12 |
Aggiunge l’articolo 62-bis che reca disposizioni al fine di armonizzare i trattamenti economici accessori del personale delle aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale delle politiche attive a quelli del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, a decorrere dal 2023, dispone: § che le indennità di amministrazione spettanti al suddetto personale sono riconosciute nella misura delle medesime indennità spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come rideterminate dal CCNL 2019-2021 del comparto funzioni centrali (comma 1), e che tali ultime indennità siano considerate nel calcolo del differenziale stipendiale (comma 2); § l’incremento dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti nella misura di (comma 3): - 958.440 euro per il personale dell’INL (56.670 per il personale dirigenziale di livello generale e 901.770 per quello non generale): - di 129.420 euro per il personale dell’Anpal (42.500 per il personale dirigenziale di livello generale e 86.920 per quello non generale). Per le suddette finalità, il presente articolo autorizza la spesa di 20.542.346 euro annui dal 2023 per il personale dell’INL e di 493.640 euro annui dal 2023 per il personale dell’Anpal (comma 4). |
Articolo 63, comma 2-bis - Rifinanziamento del Fondo di sostegno alle donne vittime di violenza
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
63.13 NF |
Lupi |
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20.12 |
Prevede l’incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, comma 3, DL 223/2006) di 1.850.000 euro per il 2023 da destinare alle finalità di cui all’art. 105-bis del DL 34/2020 (Fondo per il reddito di libertà delle donne vittime di violenza). I criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti con DPCM, su proposta dei Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza unificata. La norma è coperta con corrispondente riduzione del Fondo per esigenza indifferibili (art. 1, comma 200, legge di stabilità 2015). |
Articolo 63, commi 2-bis e 2-ter – Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per finalità di contrasto della violenza di genere
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
63.6 NF |
Boldrini |
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20.12 |
Prevede l’incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, comma 3, DL 223/2006) di 4 milioni di euro per il 2023 e di 6 milioni di euro a decorrere dal 2024, da destinare, nell’ambito del contrasto della violenza di genere, alle azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio, tenendo in particolare conto della necessità di riequilibrarne la presenza in ogni regione. La norma è coperta con corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (art. 1, comma 200, legge di stabilità 2015). |
Articolo 64 – Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
64.13 |
Osnato |
FDI |
20.12 |
Modifica il comma precisando che si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo night-club e simili codici ATECO 93.29.1 le modifiche alla disciplina sul lavoro occasionale, di cui all'articolo 54-bis del D.L. 50/2017 previste dall'articolo 64, comma 1. Tra queste, l'innalzamento a dieci mila euro dei compensi complessivamente riconosciuti dal singolo datore di lavoro e l'aumento da 5 a 10 lavoratori del numero massimo di lavoratori a tempo indeterminato che il datore può avere alle proprie dipendenze per poter ricorrere ad un contratto di prestazione occasionale. |
64.27 |
Relatori |
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20.12 |
Sopprime le disposizioni sul lavoro occasione introdotte dall’articolo 64 specificatamente per il settore agricolo per trattare separatamente, all’articolo 64-bis aggiunto dal medesimo emendamento, il lavoro occasionale in agricoltura. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, l’articolo 64-bis dispone in particolare, per il biennio 2023-2024: - che la misura minima oraria del compenso, pari a 9 euro, si applichi anche al settore agricolo, eliminando la previsione che tale compenso sia pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal CCNL). Conseguentemente, si prevede anche che il limite di durata della prestazione, pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, non è più pari al rapporto tra il limite massimo annuale di importo della prestazione (pari a 2.500 euro) e la retribuzione oraria come individuata secondo la suddetta modalità abrogata dall’articolo in esame; - che il compenso nel settore agricolo sia determinato sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali - che l’imprenditore agricolo non abbia più l’obbligo di comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni; - che nel settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione non siano più riferite al suddetto arco temporale non superiore a dieci giorni; - che il lavoro occasionale nel settore agricolo possa essere svolto anche dai detenuti, che si aggiungono alle categorie attualmente previste (pensionati, giovani, disoccupati e percettori di integrazioni salariali), specificando che tali prestazioni non possono essere superiori a 45 giornate annue per singolo lavoratore. In caso di superamento di tale limite, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato. L’articolo in esame reca poi ulteriori disposizioni in merito ai tempi e alle modalità di comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro occasionale, alle fattispecie che precludono la possibilità di ricorrere a tale tipologia di lavoro, al versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, nonché alla verifica dell'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di prestazioni agricole di lavoro occasionale a tempo determinato.
Conseguentemente, la dotazione del Fondo istituito presso il MEF dall’art. 152, co. 4, del ddl di bilancio, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, viene ridotta di 2,37 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 |
Articolo 64-bis – Contributo in favore dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi
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Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
64.0119 |
I relatori |
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20.12 |
Aggiunge l’articolo 64-bis volto ad autorizzare la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 allo scopo di sostenere l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi. Agli oneri conseguenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili. |
Articolo 64-bis – Contributo in favore della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia
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Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
64.0120 |
I relatori |
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20.12 |
Aggiunge l’articolo 64-bis volto ad autorizzare la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, con la finalità di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, dei prodotti energetici e dei beni di consumo, nonché per il sostegno delle organizzazioni di volontariato impegnate nel trasporto sanitario, anche emergenziale, e nel mantenimento di presidi di coesione sociale, di soccorso e contrasto a situazioni di svantaggio sociale.. |
Articolo 65 – Assegno unico universale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
65.16
|
Tutti i gruppi parlamentari |
|
20.12 |
Modifica i commi 1 e 2, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli pari a 100 euro mensili per nucleo, già riconosciuta per il 2022, sia incrementata del cinquanta per cento. Conseguentemente, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’erogazione dell’assegno vengono ulteriormente incrementate rispetto a quanto previsto dalla norma originaria: di 409,2 mln di euro per il 2023 (in luogo dei 345,2 mln di euro previsti), di 525,7 mln di euro per il 2024 (in luogo di 457,9 mln), di 542,5 mln di euro per il 2025 (in luogo di 473,1 mln), di 550,8 mln di euro per il 2026 (in luogo di 480,3 mln), di 554,2 mln di euro per il 2027 (in luogo di 483,3 mln), di 557,6 mln di euro per il 2028 (in luogo di 486,3 mln) e di 560,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2029 (in luogo di 489,2 mln). |
Articolo 66 - Congedo parentale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
66.26 |
Tutti i gruppi parlamentari |
|
20.12 |
Modifica il comma 1, estendendo ad entrambi i genitori, in via alternativa, l'incremento previsto dal ddl di bilancio dal 30 all'80 per cento dell'indennità per congedo parentale, nel limite massimo di un mese e da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio. Conseguentemente, prevede che tale incremento si applichi con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità. |
Articolo 66-bis – Alfabetizzazione mediatica e digitale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
66.09 NF
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Foti |
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20.12 |
Introduce l’articolo 66-bis, il quale Istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del made in Italy con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 per la promozione di progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori da parte dei fornitori di servizi di media e di piattaforme di condivisione video. Rinvia ad un decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy la definizione dei criteri e delle modalità attuative. Alla copertura si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 152, comma 3. |
Articolo 67-bis- Detrazione eliminazione barriere architettoniche
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
67.067 |
Tutti i gruppi parlamentari |
|
20.12 |
Inserisce l’articolo 67-bis che proroga al 3l dicembre 2025 la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche. Viene, altresì precisato che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio |
Articolo 67-ter – Disposizioni in favore degli enti erogatori di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
67.068 |
Tutti i gruppi parlamentari |
|
20.12 |
Inserisce l’articolo 67-ter, che, per il 2023, incrementa di 5 milioni di euro il Fondo, istituito dall’art. 8 del decreto legge n. 144 del 2022, finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario, per l’aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, in favore degli enti del Terzo settore che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità e per persone anziane. Il rifinanziamento è finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani, in proporzione all’incremento dei costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nell’anno 2022 rispetto all’anno 2021. A un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore provvedimento in esame, sono individuati, nel rispetto del limite di spesa di 5 milioni, i criteri, le modalità e i termini di presentazione delle richieste per l'accesso al contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché le procedure di controllo. |
Articolo 68 - Misure per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
68.9 NF 68.1 NF identici |
Cattaneo Braga
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PD FI |
20.12 |
Sostituisce il comma 3 stabilendo che per le finalità di cui al comma 1 i prezzari regionali aggiornati infrannualmente possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023 e che per le medesime finalità, le regioni, entro 31 marzo 2023, procedono all'aggiornamento dei prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 16, terzo periodo, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate. Modifica inoltre il comma 11 al fine di chiarire che tra i soggetti cui si applicano le disposizioni del presente articolo rientrano anche le società del gruppo Ferrovie dello Stato, l'ANAS S.p.a. e gli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte Il del D. Lgs. 50/2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo. |
68.2 |
Bordonali |
Lega |
21.12 |
Aggiunge al comma 7, lettera c), la previsione secondo cui rientrano nell’ordine di priorità per l’accesso al Fondo gli interventi che siano attuati dal Commissario straordinario di cui all'art. 4-ter, comma 2, del D. L. 145/2013 per la realizzazione degli interventi disciplinati nell'Accordo di programma «Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di interesse nazionale di Brescia Caffaro», sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato dal Ministero dall'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto 24 novembre 2020, n. 169. |
68.5 |
Panizzut |
Lega |
20.12 |
Aggiunge un comma 11-bis, che interviene sulla disciplina (prevista dall’art. 13-bis del D.L. 148/2017) relativa alle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena, A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia, nella parte in cui si prevede che le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali citate hanno durata trentennale e sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi nel ruolo di concessionario di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati. L’intervento operato dalla norma in esame è volto ad integrare la disposizione richiamata precisando che, nel caso di società in house appositamente costituite e fino al momento dell'effettivo trasferimento della concessione, non trova applicazione il divieto di talune operazioni societarie (“sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali”) disposto dell’art. 14, comma 5, primo periodo, del d.lgs. 175/2016. |
Articolo 68-bis - Disposizioni per l’attuazione del PNRR in materia di processo civile e di tirocinio dei magistrati ordinari
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.1000 lett. u) |
Governo |
|
20.12 |
Introduce l’art. 68-bis, recante norme volte ad anticipare l’applicazione della “riforma Cartabia” del processo civile e a ridurre, in via straordinaria, la durata del tirocinio dei magistrati dichiarati idonei all’esito dei concorsi banditi nel 2029 e 2021, al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze di organico degli uffici giudiziari di primo grado In particolare, il comma 1, relativo al processo civile, sostituisce l’art. 35 (disposizioni transitorie) del D.Lgs. 149/2002 (cd. “riforma Cartabia”) prevedendo: che sia anticipato dal 30 giugno al 28 febbraio 2023 il termine a decorrere dal quale hanno efficacia le disposizioni della riforma; che sia estesa al tribunale per i minorenni e al commissario per la liquidazione degli usi civici l’applicabilità immediata (dal 1° gennaio 2023) - già prevista per tribunali, corti d’appello e Cassazione - delle disposizioni in materia di udienze da remoto e deposito di note scritte in luogo dell’udienza e che per i medesimi uffici giudiziari possa essere altresì anticipato con decreto ministeriale, per specifici uffici e anche per singole categorie di procedimenti, il termine del 30 giugno 2023 a decorrere dal quale si applicano le norme in materia di giustizia digitale (che per tribunali, corti d’appello e Cassazione si applicano dal 1° gennaio 2023). ll comma 2, relativo al tirocinio dei magistrati, prevede, in via straordinaria e limitatamente agli idonei all’esito dei concorsi banditi con i DM 29 ottobre 2019 e 1° dicembre 2021, una riduzione della durata del tirocinio medesimo, in deroga alla legge 26/2006, prevedendo che esso abbia la durata complessiva di dodici mesi (anziché diciotto) suddivisi in sessioni, anche non consecutive, di quattro mesi (anziché sei) presso la Scuola superiore della magistratura e di otto mesi (anziché dodici) presso gli uffici giudiziari. Il comma 3 reca la copertura finanziaria, autorizzando la spesa di 1.474.593 euro per il 2024, 4.180.843 euro per il 2025, 344.395 euro per il 2026 e 823.911 euro per il 2027. |
Articolo 69 – Mezzi di pagamento
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
0.58.01000.86 |
Tutti i gruppi parlamentari |
|
20.12 |
Sostituisce il comma 2 che prevede che per le cifre inferiori a sessanta euro nelle attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi non si applica l’obbligo di accettare i pagamenti con carte di pagamento. Tale obbligo rimane pertanto in vigore così come la relativa sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. In sintesi, con le nuove norme introdotte si stabilisce che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, e dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento determinano in via convenzionale termini e modalità dei relativi rapporti al fine di garantire l’imposizione di oneri proporzionali al valore delle singole transazioni. Inoltre, con decreto del MEF, è istituito un tavolo permanente tra le categorie interessate per mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche fino a 30 euro a carico degli esercenti che presentano ricavi fino a 400.000 euro. Ove il tavolo istituito non giunga alla definizione di un livello di costi equo, è dovuto da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento un contributo straordinario pari al 50 per cento degli utili derivanti dalle commissioni, e da altri proventi, per le transazioni inferiori a 30 euro ovvero alla diversa soglia individuata in sede convenzionale. Per l’accertamento del contributo dovuto, l’amministrazione finanziaria può procedere alla determinazione della base imponibile anche mediante l’accertamento d’ufficio. |
Articolo 70 – Rifinanziamento dei contratti di sviluppo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
70.6 NF |
Battilocchio |
FI-PPE |
20.12 |
Modifica il comma 1, autorizzando la spesa di 100 mila euro per il 2023 e 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il progetto di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 152, comma 3. |
Articolo 72-comma 2-bis- Garanzie ISMEA per la capitalizzazione delle imprese agricole
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
72.9 NF |
Foti |
FDI
|
20.12 |
Aggiunge il comma 2-bis, prevedendo che per la concessione delle garanzie per favorire la capitalizzazione delle imprese agricole - di cui all'articolo 17, comma 2, del D.Lgs.. n.102/2004, sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all’articolo 13, comma 11, del D.L. n. 23/2020 (L. n. 40/2020), per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle predette garanzie. |
Articolo 73-bis – Promozione e sostegno delle comunità dei territori delle fondazioni di origine bancaria in difficoltà attraverso la fusione degli enti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
58.01000 lett d) |
Governo |
|
20.12 |
Inserisce l’articolo 73-bis, che attribuisce un credito di imposta alle fondazioni bancarie in caso di operazioni di fusione. In sintesi le modifiche riconoscono, in caso di fusioni poste in essere dalle fondazioni di origine bancaria, alle fondazioni incorporanti un credito d’imposta pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro, previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate, effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà e non siano in grado di raggiungere, per le ridotte dimensioni patrimoniali, una specifica capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata (come chiarito dall’articolo 12 del Protocollo d’intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa (ACRI). Le disposizioni in esame qualificano più precisamente come “fondazioni bancarie in gravi difficoltà” le fondazioni aventi un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2017-2021, abbiano subito, rispetto al quinquennio 2012-2016, presentino una riduzione di almeno il 30 per cento dell’importo delle erogazioni deliberate. Tale contributo è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, fissate in 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, secondo l’ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo comma. Sono disciplinate in dettaglio le modalità di comunicazione dell’ACRI con l’Agenzia delle entrate ai fini della corretta fruizione del beneficio e le modalità di utilizzo del medesimo a fini fiscali, anche mediante rinvio a provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle entrate. |
Articolo 74-bis – Rafforzamento delle misure e delle strutture di sostegno per il recupero di aziende in crisi e per la salvaguardia dell’occupazione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
74.01 NF 74.028 NF |
Tabacci Tenerini |
|
20.12 |
Introduce l’articolo 74-bis, il quale incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del D.L. n. 83/2012 di 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024, per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e i processi di ristrutturazione e/o conversione industriale. Alla copertura dei maggiori oneri, si provvede mediante riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014. Conseguentemente Modifica l’articolo 152, comma 3, riducendo il fondo esigenze indifferibili ivi previsto di 1,5 milioni per il 2023 e di 2 milioni a decorrere dal 2024. |
Articolo 74-bis – Fondazione Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
58.01000 lett. e) |
Governo |
|
20.12 |
Aggiunge l’articolo 74-bis, che prevede l’istituzione di una fondazione denominata Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l’innovazione e il trasferimento tecnologico del settore. Tra i membri, si prevede la partecipazione del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del Made in Italy e del Ministero dell’Università e della ricerca, chiamati ad apportare il patrimonio della fondazione. Per la costituzione della fondazione è prevista la spesa di 10 milioni di euro per il 2023 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. |
0.58.01000.85 |
Relatori |
|
20.12 |
Modifica l’articolo 74-bis, comma 2, attribuendo la vigilanza della fondazione al Ministero delle imprese e del made in Italy anziché al Ministero dell’economia e delle finanze. Il subemendamento inoltre, destina espressamente il finanziamento di 10 milioni di euro in conto capitale per il 2023 e di 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 per la costituzione della Fondazione, mentre autorizza una ulteriore spesa per il funzionamento della Fondazione medesima pari a 5 milioni annui dal 2023 Conseguentemente Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze: 2023: -5.000.000; 2024: -5.000.000; 2025: -5.000.000 |
Articolo 74-ter – Sostegno agli investimenti produttivi delle PMI
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
58.01000 Lettera e) |
Governo |
|
20.12 |
Aggiunge l’articolo 74-ter, che incrementa di 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 le risorse stanziate dall’articolo 2 del D.L. n. 69/2013 per il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle micro, piccole e medie imprese che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature. Inoltre, proroga di sei mesi il termine, di norma di dodici mesi, per l’ultimazione degli investimenti per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. |
Articolo 74-quater – Misure a sostegno del credito alle esportazioni
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
58.01000 lett. e) |
Governo |
|
20.12 |
Aggiunge l’articolo 74-quater, il quale dispone che il Comitato Agevolazioni, titolare dell’Amministrazione del Fondo 295/73 per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono, approvi una metodologia per la quantificazione degli stanziamenti necessari a copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio che sia in linea con le migliori di mercato, anziché idonea a garantire la copertura pari al costo atteso di mercato a vita intera |
Articolo 74-bis- Limite dei compensi degli organi apicali delle banche oggetto di intervento statale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
74.030
|
Relatori |
|
20.12 |
Inserisce l’articolo 74-bis, che interviene sulla disciplina dei compensi degli organi apicali delle banche che sono state oggetto di intervento dello Stato per il rafforzamento patrimoniale degli istituti bancari, ai sensi del decreto-legge n. 237 del 2016 (che ha tra l’altro disciplinato il rilascio della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione). In particolare, le modifiche in esame pongono dei limiti al trattamento economico degli organi apicali delle banche oggetto di intervento dello Stato per il rafforzamento patrimoniale degli istituti bancari, operanti riferimento agli incarichi conferiti a decorrere dal 1° gennaio 2023. Per detti incarichi, il trattamento economico annuo non può superare quello stabilito ai sensi del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha come parametro massimo il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. |
Articolo 75-bis- Credito di imposta Termini di consegna beni ordinati entro 31 dicembre 2022
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
75.06 NF
75.35 NF
|
Ubaldo Pagano D’Attis |
PD |
20.12 |
Inserisce l’articolo 75-bis, che modifica, prorogandone la vigenza il credito d’imposta introdotto dal comma 1057 della legge di bilancio 2021. Tale norma prevede che alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo. Con la modifica introdotta dall’articolo in esame il termine del 30 giugno 2023 è sostituito dal 30 settembre 2023 |
Articolo 75-bis – Rifinanziamento per il completamento delle attività di digitalizzazione e altri servizi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.1000 lett. v) |
Governo |
|
20.12 |
Inserisce l’articolo 75-bis che riguarda gli interventi già previsti nella legge di bilancio per il 2018 (n. 205 del 2017, articolo 1, commi da 1026 a 1046) per la riassegnazione delle frequenze onde consentire l’accesso e lo sviluppo del 5G. Al proposito, l’articolo aggiuntivo rifinanzia per il triennio 2023 – 2025 tali interventi, con le seguenti somme in milioni di euro: - 4,5 per il 2023 - 6 per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Viene precisato che tali risorse sono destinate anche all’attuazione del Piano radio digitale DAB e alla funzionalità della task force del MISE (oggi MIMI) costituita per amministrare le risorse per le compensazioni per operatori e utenti conseguenti al riordino delle frequenze. |
Articolo 76-bis - Fondo per il ristoro delle aziende della filiera bufalina
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
76.06 NF |
Caramiello |
M5S |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 76-bis, che istituisce presso il MASAF Il Fondo per il ristoro delle aziende della filiera bufalina danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi sul territorio nazionale, e in particolare nella regione Campania, nonché per far fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l’anno 2023, Tali risorse sono destinate a incrementare fino a un massimo del 10 per cento i rimborsi per l’abbattimento degli animali ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, e dei decreti ministeriali 20 luglio 1989, n. 298, e 19 agosto 1996, n. 587. Le modalità di attribuzione degli incrementi, da calcolarsi sulla base della effettiva perdita di produzione delle aziende nell’anno 2022 rispetto alla media dei precedenti anni 2020 e 2021, sono definite con decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministero della salute. Conseguentemente Modifica l'articolo 152, comma 3, riducendo il fondo esigenze indifferibili ivi previsto di 2 milioni di euro per l’anno 2023, per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. |
Articolo 76, comma 1-bis – Misure di contenimento del “mal secco degli agrumi”
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
76.5 |
Cerreto |
Fdi |
20.12 |
Aggiunge un nuovo comma 1-bis con il quale si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione del “mal secco degli agrumi”. Al suddetto Fondo è attribuita una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, sono stabiliti i termini e le modalità di accesso al suddetto Fondo. Conseguentemente, la copertura è attuata attraverso la riduzione, per pari importi, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’art.1, comma 200 della legge n.190 del 2014, così come rifinanziato dall’art 152, comma 3, del disegno di legge in esame. |
Articolo 77-bis – Rifinanziamento “Fondo recupero fauna selvatica”
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
77.024 NF |
Bonelli |
Europa verde |
20.12 |
Aggiunge un nuovo articolo con il quale il Fondo per il recupero della fauna selvatica, istituito dall’art.1, comma 757, della legge n. 178 del 2020, è rifinanziato per l’anno 2023, per un importo pari a 1 milione di euro. Ciò al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica. Conseguentemente, Modifica l'articolo 152, comma 3, riducendo il fondo esigenze indifferibili ivi previsto di 1 milione di euro per l’anno 2023, per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. |
Articolo 78 – Assunzioni MIMIT
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
78.25
|
Relatori |
|
20.12 |
Aggiunge due commi voti ad incrementare la dotazione organica del Ministero delle imprese e del made in Italy di 15 unità di personale da inquadrare nell’Area dei Funzionari. Pertanto, autorizza detto Ministero a reclutare un corrispondente contingente di personale mediante procedure di mobilità volontaria, attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o tramite l’avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. Inoltre, autorizza il Ministero a conferire due incarichi dirigenziali di livello non generale anche in deroga ai limiti percentuali previsti, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Fino al reclutamento di nuovo personale, il Ministero si avvale in posizione di comando di un corrispondente contingente di unità proveniente da altre amministrazioni. Conseguentemente Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del Made in Italy: 2023: -673.000 2024: -697.000 2025: -697.000 |
Articolo 78-bis – Imprese colpite dalla flavescenza dorata
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
78.4 NF |
Vaccari |
PD |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 78-bis con il quale si istituisce, presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un “Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite da flavescenza dorata della vite” avente lo scopo di sostituire, mediante rimpiazzo o reimpianto, le piante di vite estirpate nei vigneti colpiti dalla malattia endemica nota come flavescenza dorata. Al suddetto Fondo è attribuita una dotazione finanziaria pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono ripartite le risorse tra le regioni. Conseguentemente, la copertura è attuata attraverso la riduzione, per pari importi, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’art.1, comma 200 della legge n.190 del 2014, così come rifinanziato dal disegno di legge in esame. |
Articolo 78-bis – Reddito alimentare
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
78.02 NF |
Furfaro |
PD - Italia democratica e progressista |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 78-bis, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024, destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del Reddito alimentare, quale misura per combattere lo spreco e la povertà alimentare. Il beneficio è finalizzato all’erogazione ai soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l’invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso uno dei centri di distribuzione ovvero ricevere nel caso di categorie fragili. Le modalità attuative della disposizione, la platea dei beneficiari, le forme di coinvolgimento dei soggetti del terzo settore sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Conseguentemente Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (di cui all’art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall’art. 152, comma 3, è ridotto di 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024. |
Articolo 78-bis - Indennità di amministrazione personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi e del personale non dirigente MASAF
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
78.014 NF |
Foti |
FDI |
20.12 |
Inserisce l’articolo 78-bis, che autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 quale incremento dell'indennità riconosciuta al personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MASAF (pari a quella già prevista per il personale con identica qualifica del comparto sanità, in considerazione della specifica professionalità richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali), ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità del Ministero, anche in connessione con l'attuazione del PNRR, nonché per incentivare, potenziare e incrementare le attività ed i compiti ad esso spettanti, a decorrere dall'anno 2023, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, l'indennità di amministrazione del personale non dirigente MASAF è incrementata per un importo di complessivi 1 milione di euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dalle norme in esame si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 20 14, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge. |
Articolo 78-bis– Potenziamento strutture Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
78.027 N:F. |
Foti |
|
20.12 |
Aggiunge l’articolo 78-bis, prevedendo che a decorrere dall'anno 2023, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 e all'articolo 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2019-2021 relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sia incrementato di un importo complessivo pari a 1.830.000 euro annui, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 250.000 euro, a decorrere dall'anno 2023, il Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. Agli oneri derivanti dalle norme in esame si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 20 14, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge |
Articolo 78-bis– Integrazione dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2022-2024
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
78.020 NF |
Foti |
FDI |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 78-bis, con il quale si prevede che la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2022-2024 sia incrementata di 8 milioni di euro per l’anno 2023. Agli oneri derivanti dalle norme in esame si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 20 14, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge. |
Articolo 78-bis – Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale di cui all’articolo 14 del d.lgs . n. 154 del 2004
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
78.021 NF |
Foti |
FDI |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 78-bis, con il quale si incrementa di 4 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 154 del 2004. Agli oneri derivanti dalle norme in esame si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 20 14, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge. |
Articolo 78-bis – Rifinanziamento “Fondo per il funzionamento degli impianti ippici”
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
78.022 UNF |
Foti |
FDI |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 78-bis, con il quale si incrementa di 4,7 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, il Fondo per il funzionamento degli impianti ippici. Ciò al fine di garantire la funzionalità degli impianti ippici attivi nonché di consentire l’utilizzo da parte del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste delle relative strutture per proprie attività istituzionali. I criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra gli impianti ippici attivi, sono definiti con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Agli oneri derivanti dalle norme in esame si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 20 14, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge. |
Articolo 78-bis – Fondo per gli imprenditori agricoli per la raccolta di legname depositato nell’alveo dei fiumi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
78.037 NF |
Carloni |
Lega |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 78-bis, con il quale si prevede che gli imprenditori agricoli possono provvedere alla raccolta di legname depositato naturalmente nell’alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi o di fiumi o in riva al mare a seguito di eventi atmosferici o meteorici, mareggiate o piene. Ciò allo scopo di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l’autoconsumo nonché di prevenire il dissesto idrogeologico. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con una dotazione pari a 500.000 euro a decorrere dal 2023. I criteri e le modalità di ripartizione del predetto Fondo sono definiti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Agli oneri derivanti dalle norme in esame si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 20 14, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge. |
Articolo 78-bis – Assunzioni per il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.1000 lett. z) |
Governo |
|
20.12 |
Inserisce l’articolo 78-bis che autorizza (al comma 1) il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad assumere a tempo indeterminato 300 unità di personale da inquadrare nell’Area dei «Funzionari», in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali; la dotazione organica viene pertanto incrementata di 263 posti corrispondenti. Il personale così assunto sarà impiegato dell’attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell’ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy svolte dal Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Al reclutamento del personale si provvede mediante una delle seguenti procedure: - concorsi pubblici (anche attraverso l’avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); - scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici; - procedure di mobilità ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 (testo unico del pubblico impiego). A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10.152.000 per l’anno 2023 e di euro 13.536.000 a decorrere dall’anno 2024. Il comma 2 prevede, per le medesime finalità di cui al comma 1 una autorizzazione di spesa pari per l’anno 2023, ad euro 1.954.000, di cui euro 600.000 per la gestione delle procedure concorsuali ed euro 1.354.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall’assunzione del contingente di personale. È altresì prevista una ulteriore autorizzazione di una spesa pari ad euro 675.000 per l’anno 2023 e ad euro 900.000 a decorrere dall’anno 2024 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario e, a decorrere dall’anno 2024, una spesa pari ad euro 136.000 per le medesime spese di funzionamento. |
Articolo 78-bis - Rifinanziamento fondo MASAF e misure di sostegno finanziario alle attività in ambito agricolo (AGEA)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
58.01000 lett f) |
Governo |
|
20.12 |
Aggiunge l’articolo 78-bis, che prevede misure di razionalizzazione degli organismi e delle attività in ambito agricolo del MASAF, il finanziamento di iniziative relative alla distribuzione di derrate alimentari da parte di AGEA e, infine, il rifinanziamento di attività del MASAF. Con riferimento alla razionalizzazione degli organismi è prevista: la ricognizione di comitati e commissioni, organi di enti controllati o vigilati; la revisione della composizione, delle modalità di funzionamento, controllo e rendicontazione; l’eliminazione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti con la possibilità di procedere anche alla diversa composizione o alla trasformazione di finalità e funzioni; la preposizione di organismi di nuova istituzione con apposita missione, l’accorpamento ovvero soppressione di quelli reputati non utili o funzionali; l’eventuale revoca degli incarichi conferiti. Tale riordino è effettuato con decreto del MASAF - sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - e senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche (comma 1). Con riferimento agli adempimenti previsti per gli operatori del settore e delle connesse attività amministrative, si procede con le stesse misure di razionalizzazione previste per gli organismi e anche con la connessione di banche dati, registri ed elenchi esistenti, per il conseguimento di più efficienti modalità di controllo e rendicontazione e delle forme di gestione delle erogazioni in agricoltura (comma 2). In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) continua a provvedere senza soluzione di continuità alle erogazioni delle risorse relative alle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari -di cui all’articolo 226, D.L. n. 34/2020 (L.n.77/2020) - nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili (pari ad iniziali 250 milioni di euro) anche a seguito della cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, fino alla data determinata con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (comma 3). Per le attività di cui all’articolo 4 della L. n. 499/1999 (ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonché il sostegno delle politiche forestali nazionali. Una quota di tali disponibilità può essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca) sono assegnati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (comma 4). |
Articolo 78-bis– Dotazione per l’attività di ordine tecnico operativo di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
0.58.01000.87 |
Relatori |
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20.12 |
Aggiunge l’articolo 78-bis, il quale incrementa la dotazione del “Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” di cui al capitolo di parte corrente 2330 programma 01 di 9 milioni di euro per l’anno 2023, di 12 milioni di euro per l’anno 2024 e di 11,6 milioni di euro per l’anno 2025, al fine di consentire l’attuazione degli interventi programmati nei tempi previsti. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 152, comma 3, della presente legge. |
Articolo 78 bis– Controllo e contenimento della fauna selvatica
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
78.015 N.F. |
Foti |
Fdi |
20.12 |
Aggiunge un nuovo articolo con il quale si modifica una disciplina vigente in materia di controllo e contenimento della fauna selvatica prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157. Più nel dettaglio l'articolo 19 è sostituito da un nuovo articolo che disciplina il controllo della fauna selvatica ed è aggiunto l’articolo. 19-ter che disciplina il Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. Con riferimento al nuovo articolo 19 si assegna alle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Inoltre, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Tale attività è esercitata per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale. Qualora i predetti metodi si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo e contenimento delle specie di fauna selvatica non costituiscono esercizio di attività venatoria. I piani sono attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale e sono coordinati dagli agenti delle Polizie provinciali o regionali. Le autorità deputate al coordinamento dei piani di abbattimento possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti, delle guardie venatorie, degli agenti delle polizie locali, con l’eventuale supporto in termini tecnici e di coordinamento del personale del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Gli animali abbattuti durante le attività dei controlli sono sottoposti all'analisi igienico sanitaria e in caso negativo, sono destinati al consumo alimentare. Le attività ivi descritte sono svolte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Infine, per i danni causati da ungulati il Fondo per il funzionamento del comitato faunistico è incrementato di 500.000 euro e a tal fine all’articolo 152, comma 3 le parole 400 milioni sono sostituite da 399,500 milioni.
L’articolo. 19-ter disciplina il Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica prevedendone l’adozione con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è adottato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è di durata quinquennale. |
Articolo 79 – Disposizioni in materia di revisione dei prezzi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
79.10
|
Tutti i gruppi parlamentari |
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20.12 |
Apporta una serie di modifiche e integrazioni, finalizzate a precisare l’ambito di operatività (sia temporale sia in ordine alla derogabilità delle disposizioni vigenti) della disciplina recata dall’articolo 26 del D.L. 50/2022. Di seguito si illustra il dettaglio delle modifiche. La lettera a), numero 1) integra il disposto del comma 6-bis dell’art. 26 D.L. 50/2022, introdotto dalla lettera b) dell’articolo in esame – ove si prevede che per i contratti aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato applicando i prezzari regionali – stabilendo che tale adozione avvenga non solo in deroga alle specifiche clausole contrattuali (come già previsto dal testo iniziale del ddl) ma anche in deroga al disposto dell’art. 216, comma 27-ter, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). Si ricorda che tale comma 27-ter dispone che ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del Codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina per la revisione dei prezzi contenuta nell'articolo 133, commi 3 e 6, del precedente Codice (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). La lettera a), numero 2) integra il disposto del comma 6-ter dell’art. 26 D.L. 50/2022, introdotto dalla lettera b) dell’articolo in esame – ove si prevede l’applicazione della disciplina del citato comma 6-bis anche agli appalti pubblici di lavori i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e non abbiano accesso al «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 – al fine di stabilire che l’applicazione in questione avviene in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). Si ricorda in proposito che in tale quarto periodo della richiamata lettera a) si dispone che, per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari regionali, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Il comma 6-ter viene inoltre modificato al fine di precisare che gli appalti di lavori a cui si fa riferimento non sono quelli i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ma quelli aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022. Considerato che la norma nel testo modificato appare di non chiara comprensione sotto il profilo lessicale, si valuti una riformulazione. La lettera b) introduce ulteriori novelle ai commi dell’art. 26 del D.L. 50/2022. Nel dettaglio: - modifica il comma 8 – il cui testo vigente dispone che, fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione degli stessi, utilizzano i prezzari regionali aggiornati – onde precisare che la disposizione non fa riferimento agli accordi già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata del D.L. 50/2022 bensì a quelli con termine finale di presentazione dell’offerta entro il 31 dicembre 2021 (nuova lettera b-bis); - modifica il comma 12 – il cui testo vigente dispone che per i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022, le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 – al fine di prorogare di un anno (vale a dire dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023) il termine finale citato (nuova lettera b-ter); - modifica il comma 13 – il cui testo vigente autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, per ciascun anno del biennio 2022-2023, le occorrenti variazioni di bilancio, al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle revisioni dei prezzi disciplinate dall’art. 26 del D.L. 50/2022 – al fine di estendere di un ulteriore anno (quindi considerando anche il 2024) tale norma di copertura (nuova lettera b-quater). |
Articolo 80 – Unificazione degli strumenti residuali di pianificazione e programmazione delle infrastrutture secondo criteri di rendimento
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
58.01000 Lettera h) |
Governo |
|
20.12 |
Sostituisce la lettera b) del comma 2, che definisce gli indicatori di uno dei criteri di rendimento la cui individuazione è demandata ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell’accesso al Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), stabilendo (con previsione più dettagliata rispetto a quella del testo iniziale, che si riferisce solo al rendimento in termini di valutazione costi-benefici) che detto decreto individua gli indicatori relativi al rendimento rispetto ai criteri costi-efficacia e costi-benefici, misurato secondo le tecniche valutative richieste per ciascuna tipologia di opera, tenuto conto degli standard internazionali riconosciuti, laddove rilevanti. Precisa, inoltre, al comma 3 che la revoca delle risorse destinate ad interventi non corrispondenti ai criteri di rendimento di cui al comma 2, lettere a) e b) è disposta (con decreto ministeriale) per gli interventi per i quali, alternativamente (e non congiuntamente, come previsto nel testo iniziale) non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione o, sulla base dei dati risultanti sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti come definite all’art. 44, comma 7-bis, del D.L. n. 34/2019. |
Articolo 80-bis – Fondo sicurezza lavoro portuale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
80.06 UNF |
Traversi |
M5Stelle |
20.12 |
Introduce l’articolo 80-bis, il quale istituisce nello stato di previsione del MIT un fondo per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascun anno dal 2023 al 2026. Le relative risorse sono destinate alla concessione di un “buono-lavoro portuale” pari all’80 per cento della spesa sostenuta dalle imprese titolari di concessioni portuali nel limite di 2.500 euro. Conseguentemente Modifica l'articolo 152, comma 3, riducendo il fondo esigenze indifferibili ivi previsto di 3 milioni di euro per l’anno 2023, per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. |
Articolo 80-bis – Collegamento intermodale Roma Latina
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
80.08 NF |
Miele |
Lega |
20.12 |
Introduce l’articolo 80-bis, il quale prevede la gestione commissariale ai sensi del decreto legge c.d. sblocca cantieri (n. 32 del 2019) per il collegamento intermodale Roma-Latina e vi assegna 20 milioni per il 2023. |
Articolo 81 – Linea M4 della metropolitana milanese e fondo per le ciclovie urbane
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
81.44 |
Relatori |
|
20.12 |
I commi aggiuntivi dell’art. 81 assegnano al comune di Milano 15 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2027 per la costruzione della linea 4 della metropolitana milanese, previa presentazione al MEF di un cronoprogramma che indichi le esigenze finanziarie dovute all’incremento dei prezzi. La copertura è attuata con corrispondente riduzione – sul triennio 2023-2025 – dello stanziamento in competenza e in cassa sulla missione Diritto alla mobilità nello stato di previsione MIT, unita di voto 2.6. Le medesime disposizioni autorizzano la spesa di 15 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2027 per l’estensione del lotto 1, stralcio 2.3 del collegamento Afragola-metropolitana di Napoli e per la fornitura di treni per la medesima metropolitana. Conseguentemente Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, Missione “Diritto alla mobilità – Programma “Sviluppo e sicurezza della mobilità locale”, unità di voto 2.6: 2023: -15.000.000 2024: -15.000.000 2025: -15.000.000 |
Articolo 81-bis – Fondo ciclovie urbane intermodali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
81.32 NF |
Costa |
M5S |
20.12 |
Introduce l’articolo 81-bis, il quale istituisce un fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane intermodali con una dotazione di 2 milioni per il 2023 e 4 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Conseguentemente Modifica l'articolo 152, comma 3, riducendo il fondo esigenze indifferibili ivi previsto di 2 milioni di euro per l’anno 2023, per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo |
Articolo 82-bis – Misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
82.05 UNF |
Raffa |
M5S |
20.12 |
Introduce l’articolo 82-bis, il quale istituisce nello stato di previsione del MIT un Fondo destinato a garantire i collegamenti aerei da e per la Sicilia e la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2023 e 15 milioni di euro a decorrere dal 2024. Le suddette previsioni si applicano ai residenti nelle suddette regioni. Conseguentemente Modifica l'articolo 152, comma 3, riducendo il fondo esigenze indifferibili ivi previsto di 2 milioni di euro per l’anno 2023, per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo |
Articolo 85 – Contributo alle imprese di trasporto per l’acquisto di gasolio
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
85.17
|
Relatori |
|
20.12 |
Modifica il comma 1, al fine di circoscrivere la platea di coloro che possono fruire del contributo dato agli esercenti le imprese di trasporto. Le relative risorse sono destinate ai soli esercenti il trasporto che siano persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. |
Articolo 85-bis – Riduzione indennizzo usure strade a causa di mezzi agricoli
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
85.03 NF |
Carloni |
Lega |
20.12 |
Introduce l’articolo 85-bis, il quale dispone che, per la circolazione stradale di macchine agricole con massa superiore a 44 tonnellate, è dovuto l’indennizzo per la maggiore usura della strada, ridotto del 70 per cento. Per compensare gli enti proprietari delle strade dei minori introiti sono stanziati 2,4 milioni di euro annui dal 2023. Agli oneri derivanti dalle norme in esame si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 20 14, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge. |
Articolo 87-bis – Gestione Funivia Savona-San Giuseppe
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
87.08 |
Tutti i gruppi parlamentari |
|
20.12 |
Introduce l’articolo 87-bis che rifinanzia per il 2023 gli interventi per la funivia Savona – San Giuseppe, autorizzando la spesa di 300 mila euro in favore della gestione commissariale disposta ai sensi del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri). Al proposito, attribuisce al Commissario straordinario poteri di deroga a tutta la legislazione vigente, compresa quella non inerente ai contratti pubblici e fatta eccezione solo per la legge penale e per il decreto legislativo n. 159 del 2011 (c.d. codice antimafia), fatto salvo comunque il rispetto della normativa europea. La copertura è attuata mediante la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. |
Articolo 88 - Acquisizione al patrimonio statale delle infrastrutture di collegamento autostradali di competenza della regione Abruzzo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
88.7 |
Relatori |
|
20.12 |
Inserisce un comma 2-bis, che autorizza la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per il completamento delle operazioni necessarie per l’acquisizione al patrimonio statale e la successiva gestione, tramite Anas S.p.A., delle infrastrutture mediarie di collegamento autostradali di competenza della Regione Abruzzo. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del “Fondo esigenze indifferibili” istituito dal comma 200 della L. 190/2014. Viene inoltre modificata la rubrica dell’articolo in “Finanziamento di assi viari stradali”. |
Articolo 91-bis – Progetto di sviluppo del territorio piemontese
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
91.01 NF |
Molinari |
Lega |
20.12 |
Introduce l’articolo 91-bis, il quale incrementa di ulteriori 15 milioni di euro per il 2023 l’importo stanziato per il “Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese”, rientrante nel progetto unico Terzo Valico dei Giovi – Nodo di Genova, per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali. A tal fine, autorizza la corrispondente spesa in favore di RFI. Agli oneri derivanti dalle norme in esame si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 20 14, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge. |
Articolo 92-bis – Contributo contro il divario infrastrutturale in Calabria
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
51.1000 Lett. b) |
Governo |
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20.12 |
Introduce l’articolo 92-bis, il quale assegna alla regione Calabria un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire tra i comuni della regione medesima, per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla riduzione del divario infrastrutturale (comma 1). Agli oneri si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (comma 2) . |
0.51.1000.100 |
Patriarca |
|
20.12 |
Modifica l’articolo 92 bis introdotto dall’emendamento governativo al fine di aumentare da 5 a 12 milioni il rifinanziamento previsto per ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025 in favore della regione Calabria, eliminando il riferimento alla riduzione del divario infrastrutturale quale finalizzazione delle opere pubbliche cui sono destinate le risorse. |
Articolo 92-bis – Rafforzamento della struttura organizzativa dell’Autorità di regolazione dei trasporti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
58.01000 Lettera l) |
Governo |
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20.12 |
Introduce l’articolo 92-bis, il quale autorizza l’ART ad assumere, dal 1° gennaio 2023, ulteriori 30 dipendenti a tempo indeterminato tra dirigenti, funzionari e assistenti, per consolidarne i poteri previsti nel PNRR. |
Articolo 93-bis – Stabilizzazione di personale del ruolo sanitario e sociosanitario
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
93.042 |
Ubaldo Pagano |
PD |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 93-bis, che modifica la normativa vigente prevista dalla legge di bilancio 2022 estendendo al 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) il termine di scadenza dell’arco temporale in cui gli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, possono assumere a tempo indeterminato personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, a condizione che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 (termine così modificato rispetto al vigente 30 giugno 2022) alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. |
Articolo 94-bis – Fondo per programma nazionale di screening del diabete di tipo I
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Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
94.06 NF |
Mulé |
FI
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20.12 |
Aggiunge l’articolo 94-bis diretto ad istituire nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione pari a 500.000 euro per l’anno 2023 e un milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, allo scopo di finanziare futuri interventi normativi per la realizzazione di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia. A copertura della misura descritta viene corrispondentemente ridotto per gli anni dal 2023 al 2025 il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all’articolo 152, comma 3, del disegno di legge in esame. |
Articolo 94-bis – Finanziamento alla rete CAR-T e degli IRCCS della “Rete cardiovascolare” del Ministero della salute
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
94.08 |
Relatori |
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20.12 |
Aggiunge l’articolo 94-bis, che autorizza la spesa di 250.000 euro per il 2023 e di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore degli IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) della “Rete oncologica” del Ministero della salute per lo sviluppo di nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 a favore degli IRCCS della “Rete cardiovascolare” del Ministero della salute, impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. Agli oneri derivanti per 250.000 euro per l’anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e a 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per esigenze indifferibili, come rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, del presente disegno di legge. |
Articolo 96-bis – Quota premiale sulle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
96.042 |
Tutti i gruppi parlamentari |
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20.12 |
Inserisce l’articolo 96-bis, che definisce per l’anno 2022 una quota premiale pari allo 0,40 per cento per le regioni che adottino misure idonee a garantire l’equilibrio di bilancio, tra cui l’istituzione di una Centrale regionale per gli acquisti e l’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi per predeterminati volumi stabiliti con apposito decreto. Dal 2013 tale percentuale è stata pari allo 0,25 per cento a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del fabbisogno del SSN. Si prevede che la disposizione in esame entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della presente legge di bilancio 2023. |
Articolo 96-bis – Disposizioni urgenti a sostegno della salute mentale
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Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
96.01 NF |
Madia |
PD
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20.12 |
Aggiunge l’articolo 96-bis volto a novellare la normativa vigente per l’anno 2022 relativa al contributo a sostegno delle spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all’albo degli psicologi, dato l’aumento di condizioni di fragilità psicologica dovuto all’emergenza pandemica. Il contributo viene esteso anche agli anni 2023 e 2024 e successivi, innalzandone a 1.500 euro a persona il limite massimo previsto (nel 2022 è stato di 600 euro a persona con parametrazione alle diverse fasce ISEE entro i 50.000 euro) e nel limite complessivo di spesa pari a 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024. Per il 2022, il limite complessivo è stato di 25 milioni di euro con modalità di presentazione della domanda stabilite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Appare opportuno precisare che per l’attivazione delle ulteriori risorse per il 2023 e 2024 e successivi sia previsto un ulteriore decreto ministeriale. La copertura del corrispondente onere è prevista a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, del presente disegno di legge di bilancio. |
Articolo 96-bis – Incremento del Fondo per i test Next generation sequencing per il colangiocarcinoma
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Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
96.037 |
Benigni |
FI
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20.12 |
Aggiunge l’articolo 96-bis diretto ad incrementare di 200.000 euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, lo stanziamento del Fondo per i test Next generation sequencing, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute dall’articolo 1, comma 684 della legge n. 234/2021, per il potenziamento dei test di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza ed appropriatezza. L’incremento del Fondo è in particolare destinato ai test di profilazione genomica del colangiocarcinoma. Viene rimesso ad un decreto del Ministro della salute la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo e del sistema di monitoraggio dell’impiego delle somme. A copertura della misura descritta viene corrispondentemente ridotto per gli anni dal 2023 al 2025 il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all’articolo 152, comma 3, del disegno di legge in esame. |
Articolo 97, comma 1-bis – Policlinici universitari
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.1000 lett. aa) |
Governo |
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20.12 |
Aggiunge il comma 1-bis volto ad estendere al 2027 il vigente finanziamento di 35 milioni di euro previsti fino al 2024 per i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali. |
Articolo 96 – Adeguamento del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
96.45 |
I relatori |
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20.12 |
Integra l’art. 96 con i commi 2-bis e 2-ter con disposizioni in materia di payback (il meccanismo di rimborso da parte delle aziende farmaceutiche che si attiva quando la spesa per l’acquisto diretto dei farmaci oltrepassa il tetto fissato a legislazione vigente). Più nel dettaglio, in considerazione dei maggiori costi determinati dal proseguimento delle azioni di contrasto al Covid-19 e del sensibile incremento dei costi dei prodotti energetici, l’introdotto comma 2-bis dà possibilità alle regioni e alle province autonome di iscrivere per l’equilibrio del settore sanitario 2022 il payback relativo agli anni 2020 e 2021 senza appostare accantonamenti, fermo restando l’eventuale compensazione a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell’anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore. Per il payback relativo al 2021 le disposizioni supra illustrate si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. La norma in commento ricalca quanto disposto dall’art. 1, comma 286 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021). Il successivo comma 2-ter stabilisce che entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame sono definite le modalità di applicazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 281, della legge di bilancio 2022 esclusivamente in favore delle aziende che hanno provveduto all’integrale pagamento dell’onere di ripiano 2021 senza riserva. Sul punto si ricorda che il citato comma 281 ha rideterminato il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti nella misura dell'8 per cento per il 2022, dell'8,15 per cento per il 2023 e dell'8,30 per cento a decorrere dal 2024. Ai fini di coordinamento, il decreto (di cui all’art. 1, comma 284, della legge di bilancio 2022) recante la rideterminazione del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti per il triennio 2022-2024, è opportunamente integrato con l’inserimento dell’anno 2021. |
Articolo 97-bis – Interventi infrastrutturali a favore di strutture sanitarie ospedaliere del Basso Lazio
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
92.026 UNF |
Ottaviani |
Lega |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 97-bis volto ad autorizzare la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per provvedere ad interventi infrastrutturali dei presidi ospedalieri e delle strutture sanitarie pubbliche delle aziende ospedaliere nelle province di Latina e Frosinone. Criteri, modalità e termini per la presentazione delle istanze di finanziamento dei predetti interventi edilizi, nonché di erogazione dei relativi contributi, sono stabiliti con decreto – da adottare entro il 31 marzo 2023 - del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. I corrispondenti oneri sono coperti a valere sull’autorizzazione di spesa destinata a finanziare il trattato internazionale di partenariato e cooperazione tra Italia e Libia del 30 agosto 2008. |
Articolo 97-bis – Incremento risorse per il personale del Ministero della salute
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
58.01000 Lettera m) |
Governo |
|
20.12 |
Inserisce l’articolo 97-bis per disporre che le risorse destinate all’assunzione a tempo indeterminato da parte del Ministero della salute, con apposita procedura concorsuale pubblica per esami, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, di contingenti di personale appartenente ad aree e profili diversi, allo scopo di potenziare l'attuazione delle politiche per la salute, e di perseguire le accresciute attivita' demandate agli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, ivi incluse quelle derivanti dalle nuove procedure europee in materia di controlli, si intendono comprensive della quota da destinare, a decorrere dall’anno 2023, al trattamento economico accessorio del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della salute. |
Articolo 98 – Promozione dell’apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche nelle istituzioni scolastiche
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
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Data |
Oggetto |
98.12 |
Relatori |
|
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20.12 |
Modifica in più punti l’articolo, prevedendo, in particolare, disposizioni di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito nell’ambito del PNRR e introduce i commi 7-bis e 7-ter. Conseguentemente, modifica la rubrica dell’articolo con il riferimento anche a tali disposizioni. Più nello specifico, introduce riferimenti alle competenze digitali e alle metodologie didattiche innovative, ai commi 1, 2 e 5, prevedendo, tra l’altro, iniziative extrascolastiche per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, protocolli con le regioni per il riconoscimento di borse di studio per la formazione nelle discipline STEM e nel campo digitale e iniziative per la promozione di tali competenze all’interno dei percorsi di istruzione degli adulti. Si prevede, tra l’altro, al nuovo comma 7-bis che, a partire dall’anno scolastico 2023-2024 nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado le attività di orientamento consistano in moduli curricolari di almeno 30 ore. Infine, il nuovo comma 7-ter, novella l’art. 16-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017, che disciplina la Scuola di alta formazione dell’istruzione, prevedendo che alcuni atti attuativi ivi previsti, ai commi 4, 6 e 7, siano da adottare entro il 1° marzo 2023. |
Articolo 99-bis – Disposizioni in materia di edilizia scolastica
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
99.010 NF |
Ilaria Fontana |
M5S
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20.12 |
L’articolo aggiuntivo, al comma 1, stanzia 1 milione di euro, per il 2023, per avviare attività di ricognizione e valutazione di strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l’anno scolastico 2023-2024. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle relative risorse (comma 2). La relativa copertura finanziaria è rinvenuta in una corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come incrementato dall’art. 152, comma 3, del presente provvedimento. |
Articolo 99 - Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
58.01000 Lettera n)
|
Governo |
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20.12 |
Modifica il comma 1, capoverso 5-quater, primo periodo, prevedendo che il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, ivi previsto per la determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni, sia da adottare entro il 31 maggio (anziché il 30 giugno) dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Prevede altresì che, ai fini del raggiungimento dell’accordo, lo schema del decreto sia trasmesso dal Ministero alla Conferenza unificata entro il 15 aprile (anziché entro il 30 aprile). Modifica, inoltre, il comma 1, capoverso 5-quinquies, primo periodo, prevedendo che la mancata adozione del decreto del Ministro dell’istruzione di cui sopra entro il 31 maggio comporta che il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni siano definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno (anziché entro il 31 luglio) sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo. Sostituisce, poi, il secondo periodo del medesimo capoverso 5-quinquies del comma 1, con un’integrazione della disciplina del primo periodo, nel senso di prevedere un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell’anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche, calcolato sulla base di un parametro ed entro limiti ivi indicati. Si prevede, inoltre, al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati, l’applicazione, per i primi sette anni scolastici, di un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Aggiunge, inoltre, al comma 2, un nuovo periodo dopo il primo, al fine di prevedere che, al fondo istituito dal primo periodo, confluiscano le eventuali economie derivanti dall’applicazione dell’art. 1, comma 978, della legge n. 178 del 2020, in materia di dirigenti scolastici per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Aggiunge, infine, il nuovo comma 2-bis, che dispone che le contrattazioni integrative regionali per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall’art. 42, comma 3, del CCNL Area istruzione e ricerca 8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. |
Articolo 98-bis – Disposizioni in materia di edilizia scolastica
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
99.010 NF |
Ilaria Fontana |
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20.12 |
L’articolo aggiuntivo, al comma 1, stanzia 1 milione di euro, per il 2023, per avviare attività di ricognizione e valutazione di strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l’anno scolastico 2023-2024. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle relative risorse (comma 2). La relativa copertura finanziaria è rinvenuta in una corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come incrementato dall’art. 152, comma 3, del presente provvedimento. |
Articolo 101, comma 3-bis – Contributo per la riqualificazione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
51.1000 Lettera d) |
Governo |
|
20.12 |
Aggiunge il comma 3-bis, che modifica l’art. 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 139 del 2021 (L. 205/2021), nel senso di prevedere che le risorse ivi previste per la rifunzionalizzazione di un determinato immobile siano destinate anche per l’ulteriore sostegno per interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell’Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. |
Articolo 101, comma 3-bis – Fondo alloggi studenti universitari fuori sede
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
101.5 NF |
Manzi |
PD
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20.12 |
Aggiunge il comma 3-bis, il quale prevede un incremento di 4 milioni di euro per il 2023 e 6 milioni di euro (annui) a decorrere dal 2024 del Fondo di cui all’art. 1, comma 526 della legge n. 178 del 2020, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede di università statali. . La relativa copertura finanziaria è rinvenuta in una corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come incrementato dall’art. 152, comma 3, del presente provvedimento. |
Articolo 101, commi 3-bis e 3-ter Incremento e modalità di riparto del Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
101.28 NF |
Cattaneo e altri |
FI-PPE |
20.12 |
Introduce i nuovi commi 3-bis e 3-ter, che stanziano risorse per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale. In particolare, il comma 3-bis incrementa di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 lo stanziamento del Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale dì cui all'articolo 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il comma 3-ter dispone invece che per le annualità 2023, 2024 e 2025, il Fondo in questione sia ripartito, per una quota del 50 per cento, in ragione del rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo e, per una quota del 50 per cento, in ragione dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti. Non sono ammessi al riparto di tale fondo gli istituti d'istruzione superiore a ordinamento speciale e le istituzioni della formazione superiore che ricevono ordinariamente contributi dallo Stato per il sostegno alla residenzialità. |
Articolo 101, comma 3-bis Incremento del fondo di funzionamento ordinario dell’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
101.29 NF |
Cattaneo e altri |
FI-PPE |
20.12 |
Aggiunge il comma 3-bis, che stanzia risorse per l’istituto di istruzione superiore a ordinamento speciale I.U.S.S.-Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia. La disposizione, in particolare, incrementa il fondo di funzionamento ordinario, quota base, di 4 milioni di euro per l'anno 2023, e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di sostenerne la sostenibilità dello sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti infrastrutturali. Agli oneri conseguenti si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cioè, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili) come rifinanziato dalla nuova legge di bilancio. |
Articolo 101-bis– Finanziamenti Scuola europea di industrial engineering and management
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
101.035 NF |
Nazario Pagano |
FI-PPE |
20.12 |
Introduce un nuovo art. 101-bis in materia di finanziamenti per la promozione del progetto della Scuola europea di industrial engineering and management, prevista dall’art.1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine, viene autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 2. Agli oneri conseguenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cioè, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili) come rifinanziato dalla nuova legge di bilancio. |
Articolo 101-bis Finanziamento di Scuole superiori a ordinamento speciale e Scuole superiori d'Ateneo del sistema universitario
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
101.036 NF |
D’Attis, Caroppo |
FI-PPE |
20.12 |
Introduce un nuovo art. 101-bis in materia di finanziamento di Scuole superiori a ordinamento speciale e Scuole superiori d'Ateneo del sistema universitario. In particolare, la disposizione, al comma 1, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023, e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a beneficio degli enti da essa puntualmente indicati. Il comma 2 prevede che il MUR, con proprio decreto, proceda a ripartire le risorse in parti uguali fra gli enti considerati. Il comma 3 prevede che agli oneri conseguenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cioè, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili) come rifinanziato dalla nuova legge di bilancio. |
Articolo 101, comma 3-quater-3-septies - Perequazione indennità di amministrazione ANVUR
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.1000, lettera bb)
|
Governo |
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20.12 |
Aggiunge i commi 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies e 3-septies. Il nuovo comma 3-quater, prevede che, al fine di perseguire l’armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall’anno 2023 al personale delle aree dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) possano essere riconosciute le misure dell’indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero dell’università e della ricerca, come rideterminate con i criteri fissati dal contratto collettivo nazionale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021. Il comma 3-quinquies, inoltre, prevede che per lo stesso personale e con la stessa decorrenza di cui al comma 3-quater il differenziale stipendiale previsto dall’art. 52, comma 4, del CCNL Comparto funzioni centrali del triennio 2019-2021, possa essere rideterminato considerando nel calcolo le misure dell’indennità di amministrazione del personale delle aree del Ministero dell’università e della ricerca previste alla data del 31 ottobre 2022. Il comma 3-sexies, poi, dispone che per le stesse finalità di cui al comma 3-quater, a decorrere dall’anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell’ANVUR possano essere incrementati di euro 16.683 (annui) per il personale dirigenziale di livello generale e di euro 19.777 (annui) per il personale dirigenziale di livello non generale. Il comma 3-septies, infine, prevede che alla copertura degli oneri derivanti dai commi precedenti, pari ad euro 107.782 annui a decorrere dall’anno 2023 si provvede per euro 53.891 a carico del bilancio dell’Agenzia. |
0.4.1000.143 |
Relatori |
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20.12 |
Modifica l’emendamento con una correzione sulle modalità di copertura di cui al comma 3-septies |
Articolo 101, comma 3-quater-3-septies – Contributo CNR
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
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58.01000 Lettera o)
|
Governo
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20.12 |
Aggiunge i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies. Il nuovo comma 3-bis riconosce al CNR un contributo straordinario, per l’anno 2023, di 15 milioni di euro; il comma 3-ter rinviene la relativa copertura finanziaria nell’autorizzazione di spesa di all’art. 10 della legge n. 370 del 1999, in materia di rifinanziamento di leggi e norme per gli enti di ricerca. Il comma 3-quater prevede, poi, che i compensi e rimborsi spese ai componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti tecnico-scientifici e amministrativi-contabili incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca, di cui all’art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 212 del 2002 (L. 268/2022) sono determinati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio. Il comma 3-quinquies, infine, incrementa di 149.377 euro annui, a decorrere dal 2023, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 4, della legge n. 407 del 1998, relativa a borse di studio riservate a determinate categorie di soggetti, ivi indicati. |
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Articolo 101-bis– Misure a sostegno degli studenti con disabilità nelle istituzioni AFAM
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
101.022 UNF |
Torto |
M5Stelle |
20.12 |
L’articolo aggiuntivo destina 1 milione di annui, a decorrere dal 2023, per sostenere gli studenti delle istituzioni AFAM con disabilità, con invalidità superiore al 66 per cento e con disturbi specifici di apprendimento. La relativa copertura finanziaria è rinvenuta in una corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come incrementato dall’art. 152, comma 3, del presente provvedimento. |
Articolo 101-bis Disposizioni in materia di borse di studio destinate a studenti universitari con disabilità
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
101.043 |
Tutti i gruppi parlamentari |
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20.12 |
Inserisce l’articolo 101-bis, in materia di borse di studio destinate a studenti universitari con disabilità. In particolare, la disposizione prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2023 gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione di una serie di altre provvidenze (l’assegno mensile di assistenza in favore di invalidi civili parziali, la pensione in favore degli invalidi civili totali, dei sordi e dei ciechi civili assoluti e parziali, nonché dell’eventuale maggiorazione prevista dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448). |
Articolo 101-bis – Finanziamento ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale in formazione specialistica
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
101.041 |
Relatori |
|
20.12 |
Aggiunge l’articolo 101-bis, che incrementa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale per l’attivazione di ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano a corsi di formazione specialistica. Gli oneri sono coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili. |
Articolo 101-bis - Contributo alla regione Piemonte per la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell’innovazione di Torino
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
101.042 |
Relatori |
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20.12 |
Introduce l’art. 101-bis, che (al comma 1) assegna alla regione Piemonte un contributo straordinario di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 al fine di accelerare la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell’innovazione di Torino. Si prevede che con DPCM, d’intesa con il Presidente della regione Piemonte, da adottare entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario per l’espletamento delle attività di progettazione, di affidamento ed esecuzione dei necessari interventi. Con il medesimo DPCM sono stabiliti le funzioni del Commissario e il relativo compenso, che è determinato nella misura prevista dall’art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011 e non può essere superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Si dispone (comma 2) che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell’intervento il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di personale appartenente a strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata, di società da essi controllate direttamente o indirettamente nonché di altri enti pubblici. Il Commissario può inoltre avvalersi, nel numero strettamente necessario, di soggetti estranei all’apparato pubblico, in possesso di adeguata esperienza professionale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 Viene inoltre previsto (comma 3) che il Commissario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatta salva l’applicazione delle norme delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, e delle norme e dei principi dell’ordinamento europeo nonché alle disposizioni in materia di esproprio per pubblica utilità. La previsione è analoga a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 4 del D.L. n. 32/2019 per i commissari straordinari nominati per interventi infrastrutturali di particolare complessità o di rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale. Il comma 4 reca la clausola di copertura degli oneri finanziari prevedendo che ad essi si faccia fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). |
Articolo 101-bis – Misure relative alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
58.01000 Lettera p) |
Governo |
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20.12 |
Aggiunge l’articolo 101-bis, in materia di università e istituti superiori non statali legalmente riconosciuti. In particolare, la disposizione, modificando l’art. 12, comma 1, della L. 240/2010, innalza per tali enti dal 20% al 30% (come previsto per le università statali dall’art. 60 del D.L. 69/2013, così equiparandole) la quota massima di risorse destinata a fini premiali per la qualità della didattica e della ricerca. |
Articolo 101-ter – Fondazione Enea Tech e Biomedical
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
58.01000 Lettera p) |
Governo |
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20.12 |
Aggiunge l’articolo 101-ter, differisce al 1 gennaio 2024 l’applicazione alla Fondazione Enea Tech e Biomedical delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla legislazione vigente per le amministrazioni pubbliche, ferma l’applicazione in ogni caso dei limiti alle retribuzioni, agli emolumenti ovvero ai compensi stabiliti dalla normativa vigente e delle disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e di sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche. |
Articolo 101-quater – Progressioni di carriera per ricercatori e tecnologi negli EPR vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
58.01000 Lettera p) |
Governo |
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20.12 |
Introduce l’articolo 101-quater, il quale interviene in materia di risorse destinate ai ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR. La disposizione, in particolare, consta di due commi: 1) il primo comma sostituisce il secondo periodo dell’art. 1, comma 310, lett. b), della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), prevedendo che le risorse ivi previste (30 milioni a decorrere dal 2022), destinate alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio, siano ripartiti sulla base dei criteri stabiliti con decreto del MUR; 2) il secondo comma prevede che le risorse non ancora assegnate sono ripartite tra gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MUR con decreto dirigenziale in proporzione alle assegnazioni ordinarie dell’anno 2022, di cui al fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca: ciò, come chiarito dalla relazione governativa, al dichiarato fine di assegnare risorse già disponibili. |
Articolo 105-bis – Cammini religiosi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
105.03
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Relatori |
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20.12 |
Introduce l’articolo 195-bis, volto ad incrementare di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 il fondo istituito con legge di bilancio 2022 per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi cosiddetti «cammini» religiosi e il recupero e la valorizzazione degli immobili che li caratterizzano. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 190/2014, incrementato dall’articolo 152, comma 3. |
Articolo 107-bis – Trasformazione Spa Credito sportivo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
58.01000 Lettera q) |
Governo |
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20.12 |
Introduce l’articolo 107-bis, che interviene sull’Istituto per il credito sportivo. In particolare, la disposizione dispone e, al contempo, disciplina la trasformazione dell’Istituto in società per azioni, dettandone altresì le principali norme di organizzazione e funzionamento. Il nuovo ente, con forma di s.p.a., è denominato “Istituto per il credito sportivo e culturale”; se ne prevede la soggezione al TU in materia bancaria e creditizia, e non anche a quello sulle società a partecipazione pubblica, con poteri di controllo della Corte dei conti. Come chiarito nella relazione governativa, la disposizione è volta a realizzare – con un regime giuridico speciale legato alle peculiarità del caso – la trasformazione in s.p.a. dell’Istituto, in conformità alla natura sostanzialmente bancaria dell’ente, lungamente ritardata e di recente sollecitata anche dalla giurisprudenza amministrativa. |
Articolo 107-bis Finanziamento a favore di Sport e Salute per il progetto “Bici in Comune”
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
107.07 NF |
Cannizzaro, D’Attis |
FI-PPE |
20.12 |
Introduce un nuovo art. 101-bis in materia di finanziamento a favore di Sport e Salute per il progetto “Bici in Comune” attività promossa dalla medesima società, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, per favorire la promozione della mobilità ciclistica quale strumento di uno stile di vita sano e attivo, nonché del cicloturismo. A tal fine, il comma 1 autorizza a favore della società Sport e salute Spa la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023, e di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il comma 2 stabilisce che trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con DPCM, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione delle risorse. In base al comma 3, agli oneri conseguenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cioè, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili) come rifinanziato dalla nuova legge di bilancio. |
Articolo 107– Misure a sostegno dello sport italiano
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
107.26 |
I Relatori |
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20.12 |
Aggiunge il comma 6-bis, che incrementa il Fondo destinato al Progetto Filippide, finalizzato a favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, di 200.000 euro per il 2023. Ai relativi oneri si provvede riducendo di corrispondente importo il Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, come rifinanziato dall’art. 152, comma 3, del provvedimento in esame. |
Articolo 108 – Misure a sostegno della cultura
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
108.7 NF
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Mollicone
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FdI |
20.12
|
Sostituisce l’articolo 108, modificandone – tra l’altro - la rubrica, che viene denominata “Misure a sostegno della cultura”. Il comma 1 del nuovo art. 108 sostituisce l’art. 1, comma 357 della legge n. 234 del 2021, relativa alla Carta elettronica per spese culturali da parte dei giovani diciottenni, con i commi 357-357-quinquies del medesimo articolo (lettera a)) e introduce disposizioni di coordinamento all’art. 1, comma 358 della medesima legge (lettera b)). Il nuovo comma 357 dell’art. 1 della legge n. 234 del 2021 prevede che, a fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera sono concesse, a decorrere dall'anno 2023: a) una "Carta della cultura Giovani" a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età; b) una "Carta del merito", agli iscritti agli istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati che abbiano conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la carta di cui alla lettera a). Il nuovo comma 357-bis prevede che le misure di cui al comma 357 sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Nell’'anno 2023 la Carta della cultura Giovani è assegnata ai nati nell’'anno 2004 mediante utilizzo delle risorse già impegnate nel 2022. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE. Ai sensi del nuovo comma 357-ter, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’'economia e delle finanze e il Ministro dell’'istruzione e del merito, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrala in vigore della legge di bilancio, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357-bis, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura giovani e della Carta del merito. Il nuovo comma 357-quater prevede che il Ministero della cultura vigili sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, possa provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell’erogazione degli accrediti. Il nuovo comma 357-quinquies prevede che, in caso di violazione delle disposizioni del comma 357-quater, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogala e comunque non inferiore nel minimo a euro 1.000. Il Fondo unico per lo spettacolo di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, assume la denominazione di Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (comma 2). Il comma 3 del nuovo art. 108 prevede che, nello stato di previsione del Ministero della cultura, sia istituito un Fondo da ripartire con una dotazione di 100 milioni di euro nel 2023, 34 milioni di euro nel 2024, 32 milioni di euro nel 2025 e 40 milioni di euro (annui) a decorrere dal 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del Fondo. Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 152, comma 4, è incrementato di 60 milioni di euro per l’anno 2023, di 6 milioni di euro per il 2024 e di 8 milioni di euro nel 2025. Conseguentemente si riducono gli stanziamenti della Missione 21, programma 21.15 (Tutela del patrimonio culturale) dello stato di previsione del Ministero della cultura, per: 230 milioni di euro nel 2023, 40 milioni di euro nel 2024 e 40 milioni di euro nel 2025. |
Articolo 108 – Acquisto di beni culturali nell’esercizio del diritto di prelazione
,
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
108.6 NF |
Cannizzaro |
FI-PPE |
20.12 |
Inserisce il comma 1-bis, che autorizza la spesa di 900.000 euro per il 2023 e 1 milione per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore dell'Unione nazionale delle pro loco d'Italia, al fine di consentire la realizzazione del censimento e della valorizzazione delle espressioni del patrimonio culturale immateriale dei piccoli comuni, in attuazione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. La relativa copertura finanziaria è rinvenuta in una corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come incrementato dall’art. 152, comma 3, del presente provvedimento. |
Articolo 108 – Acquisto di beni culturali nell’esercizio del diritto di prelazione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
108.8
|
Relatori
|
|
20.12
|
Aggiunge i commi 1-bis e 1-ter. Il nuovo comma 1-bis autorizza la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dal 2023 per il finanziamento della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce con sede in Napoli. Il nuovo comma 1-ter rifinanzia di 700.000 euro annui, a decorrere dal 2023, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 335 della legge n. 205 del 2017, relativa al finanziamento dell'istituzione culturale denominata Accademia Vivarium novum, con sede in Frascati. |
Articolo 108-bis – Sostegno alle imprese culturali e creative
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
108.01 |
Ascani |
PD |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 108-bis, il quale rifinanzia nella misura di 3 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 il Fondo per le piccole e medie imprese creative istituito dalla legge n. 178/2020 nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del made in Italy. Tali risorse possono essere impiegate promuovere la nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo, attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, le università e gli enti di ricerca, anche attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all’acquisto di servizi prestati da imprese creative o per favorire processi di innovazione, sostenere la crescita delle imprese del settore, anche tramite la sottoscrizoine di strumenti finanziari partecipativi e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione. Alla copertura dei maggiori oneri, si provvede mediante riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014. |
Articolo 110-bis– Rifinanziamento del contratto tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Centro di produzione Spa
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
110.06 NF
110.014 NF
110.017 NF
110.024 NF
110.032 NF
110.034 NF
110.040 NF
110.042 NF |
Shullian
Dara
Giachetti
Foti
Grimaldi
Mollicone
Lucaselli
Casu |
Misto-Min.Ling
Lega
A-IV-RE
FdI
AVS
FdI
FdI
PD-IDP |
20.12 |
L’articolo aggiuntivo, al comma 1, proroga sino all’anno 2025 il contratto di produzione tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell’art. 1, commi 397 e 398 della legge n. 160 del 2019. Prevede, inoltre, al comma 2, che sia autorizzata la spesa fino a un massimo di 8 milioni di euro, per l’anno 2023, per l’espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. La relativa copertura finanziaria è rinvenuta in una corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come incrementato dall’art. 152, comma 3, del presente provvedimento. |
Articolo 110-bis– Celebrazioni in occasione dell’ottantesimo anniversario del rastrellamento a via del Portico d’Ottavia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
110.021 NF
|
Mancini
|
PD-IDP |
20.12 |
L’articolo aggiuntivo autorizza un contributo di 700 mila euro, per il 2023, da destinare al comune di Roma Capitale per le celebrazioni da tenersi in occasione dell’ottantesimo anniversario del rastrellamento a via del Portico d’Ottavia. La relativa copertura finanziaria è rinvenuta in una corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come incrementato dall’art. 152, comma 3, del presente provvedimento. |
Articolo 110-bis – Contributo in favore del Rapporto sulla situazione sociale del Paese redatto dalla Fondazione Censis
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
110.033 NF
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Lupi
|
NM(N-C-U-I)-M |
20.12 |
L’articolo aggiuntivo autorizza un contributo di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali - Censis per le attività e il funzionamento, al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese. La relativa copertura finanziaria è rinvenuta in una corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come incrementato dall’art. 152, comma 3, del presente provvedimento. |
Articolo 110-bis- Accademia dei Lincei
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.01000 lett q) |
Governo |
|
20.12 |
Inserisce l’articolo 110-bis, che interviene sul regime fiscale dell’Accademia dei Lincei prevedendo: - con una norma di interpretazione autentica (dunque con applicazione retroattiva) si stabilisce che l’Accademia Nazionale dei Lincei è esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa; - che dal 1° gennaio 2023 opera l’esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive; - che per il ristoro ai comuni del minor gettito IMU sia istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con dotazione di 2,1 milioni di euro per l’anno 2023. |
Articolo 111-bis - Misure per la funzionalità del Ministero della difesa
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.1000 lett. dd) |
Governo |
|
20.12 |
Aggiunge l’articolo 111-bis, modifica la disciplina prevista dal Codice dell’ordinamento militare (COM) sugli ufficiali in soprannumero agli organici (articolo 801 del D.Lgs. 66/2010). In particolare: · viene incrementato da 155 unità a 271 unità il numero massimo di ufficiali da collocare in soprannumero. Il COM prevede che il contingente, entro tale limite massimo, è stabilito annualmente con decreto dirigenziale del Capo di stato maggiore della difesa; · nell’elenco degli ufficiali da considerare in soprannumero vengono inseriti gli ufficiali generali e gradi corrispondenti impiegati come capi o vicecapi ufficio degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; · viene incrementato da 10 a 15 unità il contingente massimo a favore di ufficiali dell'Arma dei carabinieri che possono essere destinati con determinazione annuale del Capo di stato maggiore della difesa alle posizioni soprannumerarie contenute nell’elenco citato (e più nel dettaglio alle lettere a), b), b-bis), c), d) ed f)); · per l’attuazione delle disposizioni precedenti, viene autorizzata la spesa di 11.481.675 euro annui a decorrere dall’anno 2023. |
Articolo 110-bis – Incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 651 della legge n. 205 del 2017
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
110.043
|
Relatori
|
|
20.12 |
Aggiunge l’articolo 110-bis che incrementa di 500.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 651 della legge n. 205 del 2017, relativa al sostegno della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica. La relativa copertura finanziaria è rinvenuta in una corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come incrementato dall’art. 152, comma 3, del presente provvedimento. |
Articolo 112-bis – Misure per la valorizzazione del settore nazionale della subacquea
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
112.011 NF |
I Relatori |
|
20.12 |
Aggiunge l’articolo 112-bis, che affida alla Marina militare il compito di promuovere le attività di valorizzazione del settore della subacquea nazionale. A tal fine con decreto del Ministro della Difesa, adottato di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e dell’Università e della ricerca scientifica è istituito e disciplinato il Polo nazionale della subacquea. A tal fine si autorizza la spesa di due milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 a valere sul fondo per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al ministero della Difesa di cui all’articolo 619 del Codice dell’ordinamento militare. |
Articolo 112-bis – Polizze assicurative Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.1000 lett. ee) |
Governo |
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x.12 |
Aggiunge l’articolo 112-bis, che destina risorse per la copertura assicurativa del personale delle forze armate e del comparto sicurezza e soccorso civile, per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio. Il comma 1, basandosi sul presupposto della specificità delle forze armate, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco (ex art. 19 della legge n. 183 del 2010), autorizza la spesa di 10.018.875 euro per ciascun anno del triennio 2023-2025 (erano 10.220.800 euro per l’anno 2022) per la stipula di polizze assicurative volte a coprire le spese per la tutela legale e per la responsabilità civile verso terzi, a favore del seguente personale: Personale da assicurare Spesa autorizzata Polizia di Stato 1.449.575 Polizia penitenziaria 675.475 Arma dei carabinieri 1.735.950 Guardia di Finanza 890.575 Esercito 2.401.975 Aeronautica 725.375 Marina 1.000.200 Capitanerie di porto 265.400 Corpo nazionale dei vigili del fuoco 874.350
Il comma 2 specifica che le risorse stanziate possono essere impiegate per le medesime finalità assicurative, secondo le modalità già previste dall’art. 1-quater del D.L. n. 45 del 2005. Si tratta della disposizione che consente di trasferire le somme iscritte negli stati di previsione dei ministeri e destinate alla copertura assicurativa del personale, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, all'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ed al Fondo di assistenza per i finanzieri, affinché tali enti provvedano, per conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali. Con riguardo ai Vigili del fuoco, invece, si dispone che le risorse spettanti al Corpo sono trasferite all’Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo, che provvede direttamente alla stipula delle polizze.
Si ricorda in proposito che l'Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha sede in Roma presso il Ministero dell'interno. In base allo statuto essa ha il fine di provvedere all'assistenza morale, culturale e materiale degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio e in quiescenza, nonché dei loro familiari ed orfani. |
Articolo 113-bis – Assunzioni in deroga Forze di polizia e Vigili del fuoco
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
113.010 |
Tutti i gruppi parlamentari |
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20.12 |
Aggiunge l’articolo 113-bis, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia un fondo destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il fondo ha la seguente dotazione: 90.000.000 euro per l’anno 2023, 95.000.000 euro per l’anno 2024, 95.000.000 euro per l’anno 2025, 117.151.088 euro per l’anno 2026, 117.206.959 euro per l’anno 2027, 121.459.388 euro per l’anno 2028, 122.284.002 euro per l’anno 2029, 122.286.410 euro per l’anno 2030, 122.836.497 euro per l’anno 2031, 123.523.497 euro per l’anno 2032 125.797.593 euro a decorrere dall’anno 2033. Si autorizza, inoltre, l’incremento, se necessario, delle dotazioni organiche delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e della giustizia, si provvede all'attuazione della disposizione, nei limiti delle predette risorse finanziarie. |
Articolo 114-bis - Potenziamento del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
114. 010 NF |
Angelo Rossi |
FDI |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 114-bis, allo scopo di potenziare il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per la tutela agroalimentare. A tal fine: · si incrementa da 50 a 170 unità il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, da collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare, previsto dall’articolo 828-bis del Codice dell’ordinamento militare (COM). Questo aumento del contingente del personale è dovuto per 76 unità agli ispettori (che passano da 34 a 110 unità) e per 44 unità agli appuntati e carabinieri (che passano da 16 a 60 unità); · vengono posti a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario (nuovo comma 1-bis dell’articolo 828-bis COM). Si ricorda che, per l’articolo 174-bis, comma 2, il Comando carabinieri per la tutela agro-alimentare COM dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; · si prevede che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità previste per il turn-over (articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112/2008) è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 120 unità, a decorrere dal 1° settembre 2023, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e in particolare di 76 unità del ruolo ispettori e 44 unità del ruolo appuntati e carabinieri; · agli oneri derivanti dall'attuazione di tali disposizioni, valutati in euro 841.650 per l'anno 2023, euro 4.612.180 per l'anno 2024, euro 5.582.389,416 per l'anno 2025, euro 6.135.205 per l'anno 2026, euro 6.359 per l'anno 2027, euro 6.615.027 . per l'anno 2028, euro 6.763.282,04 per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, euro 6.731.167 per l'anno 2033con un onere a regime pari a 6.731.167 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell’articolo 152. · Al medesimo Fondo di cui al comma 3 dell’articolo 152 si fa riferimento per la copertura delle spese di funzionamento dell’articolo in esame stimate in euro 324.000 per l’anno 2023 e euro 84.000 a decorrere dall’anno 2024. |
Articolo 117 - Disposizioni per lo sviluppo di tecnologia robotica per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
58.01000 lett. r) |
Governo |
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20.12 |
Modifica il comma unico dell’articolo, riducendo di 1 milione di euro di ciascun anno per il triennio 2023-2025 l'autorizzazione di spesa volta a sviluppare la capacità operativa delle squadre di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con l'uso di nuove tecnologie, nell'ambito del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno; l'autorizzazione di spesa risulta pertanto pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 9 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21 milioni di euro per l'anno 2025. |
Articolo 118-bis - Implementazione del sistema di allarme pubblico IT-Alert
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
58.01000 lett. s) |
Governo |
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20.12 |
Inserisce l’articolo 118-bis, che si aggancia alla definizione di sistema di allarme pubblico IT-Alert come previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera uuu) del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003, modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021) e istituisce per l’adeguamento di tale sistema un apposito Fondo nello stato di previsione del MEF con un’autorizzazione di spesa per gli anni 2023 e 2024 di 5 milioni di euro per ciascun anno. Le risorse sono destinate al Dipartimento della protezione civile |
Articolo 118-ter - Fondo per le strutture alloggiative del personale dei vigili del fuoco
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
118.010
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Tutti i gruppi parlamentari |
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20.12 |
Inserisce l’articolo 118-ter, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, e 2025, destinato alla costruzione ovvero alla ristrutturazione di immobili demaniali assegnati o da assegnare al Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell’interno per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |
Articolo 123-bis - Spese per attività demandate ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
123.01000 |
Governo |
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20.12 |
Introduce l’art. 123-bis che incide sulla disciplina - di cui all’art. 4 del D.L. 144/2005 - delle operazioni di intercettazione e tracciamento effettuabili da parte dei servizi di informazione per la sicurezza. Le novelle a tale articolo sono volte a cancellare il rinvio – previsto dalla disciplina vigente - alle disposizioni di cui all’art. 226 disp. att. c.p.p. che contiene la disciplina generale delle intercettazioni preventive per finalità investigative. L’articolo aggiuntivo inserisce quindi, nel decreto legge 144/2005, il nuovo art. 4-bis, volto a disciplinare le specifiche modalità di svolgimento delle intercettazioni dei servizi di informazione. Tale nuova disciplina: · non modifica l’ambito delle attività autorizzabili le finalità per le quali può essere richiesta l’autorizzazione, riproducendo il contenuto dalla norma vigente; · prevede che l’autorizzazione – la cui competenza resta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma - si basi esclusivamente sul fatto che tali intercettazioni risultino "indispensabili per l'espletamento delle attività demandate” ai servizi; · non modifica il termine di durata massima delle operazioni che resta di 40 giorni prorogabili di ulteriori 20 (con decreto motivato); · estende l’obbligo del deposito del materiale presso il procuratore generale anche ai contenuti intercettati (attualmente tale obbligo è circoscritto al verbale sintetico e ai supporti utilizzati); · estende il termine per il deposito dagli attuali 5 giorni (10 in casi particolari) a 30 giorni dalla conclusione delle operazioni; · introduce la possibilità del differimento del termine di deposito per un periodo non superiore a 6 mesi. Il differimento deve essere autorizzato dal procuratore generale su richiesta motivata dei direttori dei servizi di informazione, comprovante particolari esigenze di natura tecnica e operativa; · estende l’obbligo di distruzione oltre che ai supporti e a verbali anche ai contenuti intercettati, e ad ogni eventuale copia, anche informatica, totale o parziale, dei contenuti; · introduce l’obbligo per il procuratore di distruggere la documentazione anche da lui stesso detenuta, con eccezione dei decreti emanati, relativa alle richieste di autorizzazione alle operazioni di intercettazione, recante contenuti, anche in forma sintetica e discorsiva, delle intercettazioni; · con riguardo al tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché all’acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse, prevede che i dati siano distrutti entro 6 mesi dalla acquisizione ed introduce la possibilità che il procuratore generale autorizzi la proroga per un periodo non superiore a 24 mesi del termine per la conservazione di tali dati; · lascia immutato rispetto alla disciplina vigente il divieto di utilizzare nel procedimento penale gli elementi acquisiti attraverso le attività di intercettazione e tracciamento dati; · prevede che le spese relative alle attività di intercettazione e tracciamento dei servizi per la sicurezza siano imputate all’apposito programma di spesa iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze nell’ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente e demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione del ristoro dei costi sostenuti e delle modalità di pagamento anche in forma di canone annuo forfettario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
Articolo 126-bis – Bonifica del SIN di Trento Nord
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
126.01 NF |
Ferrari |
PD-IDP |
20.12 |
Introduce l’articolo 126-bis volto ad autorizzare la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per gli interventi di progettazione ed esecuzione della campagna di sondaggi geognostici, volta ad individuare con precisione estensione e profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie comprese tra i SIN «ex SLOI ed ex Carbochimica» ed interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento, inquinate da piombo, piombo tetraetile, IPA, ed altri inquinanti. |
Articolo 127-bis – Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
51.1000 lett. f) 0.51.1000.101 NF |
Governo
Cannizzaro |
FI-PPE |
20.12 |
Introduce l’articolo 127-bis, recante disposizioni per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria, dispone l'assegnazione in favore della regione Calabria di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni per il 2024, 170 milioni per il 2025 e 120 milioni per il 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2021-2027, per: - sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni; - nonché per le finalità di cui al D.L. 148/1993. Si fa notare che nel D.L. 148/1993 sono contenute numerose disposizioni che riguardano settori diversi. La finalità richiamata dalla norma in esame sembra far riferimento al finanziamento per i lavoratori forestali della Calabria previsto dall’art. 3, comma 9, del citato decreto-legge. Si valuti pertanto l’opportunità di specificare tale riferimento normativo al fine di chiarire la finalità della norma.
L’articolo in esame precisa altresì che l’assegnazione a valere sulle risorse FSC è da considerare ricompresa nel Piano per lo sviluppo e la coesione (PSC) a titolarità della Regione Calabria, cioè delle risorse FSC che il CIPESS assegnerà alla Regione per gli interventi del ciclo 2021-2027 |
Articolo 127-bis - Rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.1000 lett. ff) |
Governo |
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20.12 |
Introduce l’art. 127-bis, che (al comma 1) assegna alle autorità di bacino distrettuali uno stanziamento complessivo di 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, così ripartito: 2,5 milioni di euro all’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, 2,5 milioni di euro all’Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, 2,5 milioni di euro all’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, 2,5 milioni di euro all’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, 2,5 milioni di euro all’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna, 1 milione di euro all’Autorità di bacino distrettuale della Sicilia. Tale stanziamento è finalizzato a consentire alle citate autorità di far fronte ai compiti straordinari previsti dall'art. 63, commi 10 e 11, del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), anche nel mutato quadro climatico e territoriale, provvedendo altresì all'implementazione ed estensione all’intero distretto dei servizi informativi ed applicativi per il monitoraggio e la previsione ambientale, per la gestione delle risorse idriche, ivi compresi gli eventi climatici estremi, e valutando gli impatti osservati, simulati ed attesi anche in condizioni di cambiamento climatico ed uso del suolo, nonché ad integrare le risorse economiche programmate per le spese correnti. In relazione ai compiti previsti dai citati commi 10 e 11 dell’art. 63 del Codice dell'ambiente si fa notare che tra di essi figura, in particolare, l’elaborazione del Piano di bacino distrettuale e dei relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico e il piano di gestione del rischio di alluvioni. Il comma 2 disciplina la copertura degli oneri, prevedendo che alla copertura parziale degli stessi si provvede quanto a 9 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, commi 533 e 534, della legge 205/2017. Il comma 533 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha autorizzato l’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui e, a tal fine, ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Il successivo comma 534, al fine di consentire i necessari adeguamenti della struttura organizzativa, ha assegnato uno stanziamento, a decorrere dall'anno 2018, di 6,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e di 500.000 euro all'Autorità di distretto dell'Appennino meridionale. |
127.023 |
Tutti i gruppi parlamentari |
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20.12 |
Introduce l’articolo 127-bis, il quale introduce una disposizione (nuovo comma 607-bis della legge di bilancio 2022, L. 234/2021) secondo cui, al fine di rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, il 20% delle somme del “Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie” (istituito dal comma 607 della L. 234/2021) è riservato all’assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorità di bacino distrettuali |
Articolo 128-bis – Disposizioni per il completamento della Carta geologica d’Italia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
128.018 NF |
L’Abbate |
M5S |
20.12 |
Introduce l’articolo 128-bis volto (al comma 1) ad assegnare al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG), la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali. Il comma 2 precisa che le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e con l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica (OGS), mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Il comma 3 dispone che una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 può essere destinata ad ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia, all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta geologica d'Italia. Il comma 4 prevede che il Dipartimento per il servizio geologico d’Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i lavori per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 1. |
Articolo 128-bis – Fondo per il completamento della Carta geologica d'Italia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
128.038 NF |
Bonelli |
AVS |
20.12 |
Introduce l’articolo 128-bis che (al comma 1) istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia», destinato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con una dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni per ciascuno degli anni 2024-2025, al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (Carg) quale infrastruttura di ricerca strategica al raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano. Alla copertura dei relativi oneri si provvede (comma 2), fino al relativo fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 190/2014, come rideterminato dall'art. 152, comma 3, della presente legge. |
Articolo 128-bis - Destinazione dei proventi derivanti dalla messa all’asta delle quote di emissioni di CO2
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
128.045 |
Relatori |
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20.12 |
Introduce l’articolo 128-bis, che reca modifiche alla disciplina relativa alla destinazione dei proventi delle aste delle quote di emissioni di CO2 recata dall’art. 23 del d.lgs. 47/2020. Il comma 1 dell’art. 128-bis introduce un nuovo comma 8-bis, nel testo del citato art. 23, che: - precisa che la quota assegnata agli ex Ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico (pari complessivamente al 50% dei proventi, poi ripartita per il 70% al Ministero dell’ambiente e per il 30% al Ministero dello sviluppo economico) è da intendersi, con riguardo ai proventi delle aste maturate negli anni 2020 e 2021, interamente destinata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), al netto di un importo di 15 milioni di euro, per ciascuna delle suddette annualità, assegnato al Ministero delle imprese e del Made in Italy. Si fa notare, in proposito, che con il D.L. 22/2021 le principali funzioni in materia energetica svolte dal Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy, in virtù della ridenominazione operata dal D.L. 173/2022) sono state trasferite al dicastero ambientale (oggi denominato Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dal D.L. 173/2022). - integra la destinazione della quota dei proventi eccedente una certa soglia prevista dal comma 8 dell’art. 23 del d.lgs. 47/2020: mentre la disciplina vigente prevede che la quota eccedente il valore di 1 miliardo di euro è destinata, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (è inoltre prevista un’ulteriore quota massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024 da destinare al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone), il nuovo comma 8-bis introdotto dal comma 1 della norma in esame prevede che la quota eccedente 1,170 miliardi fino al 2024 e di 1,150 miliardi dal 2025 è destinata, nel limite di 500 milioni annuii, a specifiche misure di politica industriale relative alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi individuate dal CITE (Comitato interministeriale per la transizione ecologica) nell’ambito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica. Il comma 2 disciplina l’erogazione delle compensazioni riferite all’anno 2021 destinate alle imprese soggette a rischio di rilocalizzazione delle emissioni (c.d. carbon leakage indiretto). Nel dettaglio viene previsto che tali risorse sono erogate secondo le modalità previste dal D.M. transizione ecologica 12 novembre 2021, entro 90 giorni dalla disponibilità di cassa, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del MASE, dei proventi di cui al comma 8-bis testé illustrato e relativi all’annualità 2020. |
Articolo 129-bis – Personale locale a contratto degli uffici all’estero
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
129.016 NF
(identico 129.02) |
Orsini
(Porta) |
FI
(PD) |
20.12
|
Aggiunge l’articolo 129-bis, che, modificando l’articolo 152 del DPR n. 18 del 5/1/1967, autorizza le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura, ad assumere personale a contratto, previa autorizzazione dell’Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 3150 unità. Ai fini dell’incremento di tali assunzioni vengono conseguentemente rideterminate le autorizzazioni di spesa a decorrere dall’anno 2023. |
Articolo 129-bis – Misure per la funzionalità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
129.019
|
Tutti i gruppi parlamentari |
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20.12 |
Aggiunge l’articolo 129-bis, che: 1. autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad assumere 520 unità di personale, di cui 100 unità nell’area “Assistenti” nell’anno 2023 e 420 nell’area “Funzionari” nell’anno 2024 (cooma 1); 2. incrementa di 500.000 euro, a decorrere dall’anno 2023, lo stanziamento per la corresponsione delle retribuzioni del personale a contratto degli uffici esteri delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti di cultura (comma 2). |
Articolo 129 – Disposizioni in materia di personale in servizio all’estero
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
129.8
|
Relatori
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|
20.12 |
Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter. Il comma 3-bis integra l’art. 6 del decreto-legge n. 243 del 2016 (L. 18/2017) aggiungendo allo stesso il comma 1-ter, il quale autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per provvedere alla stipula di contratti a tempo determinato per il personale docente o amministrativo madrelingua o esperto con riferimento alla Scuola europea di Brindisi. La relativa copertura finanziaria è rinvenuta in una corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come incrementato dall’art. 152, comma 3, del presente provvedimento (comma 3-ter). |
Articolo 130 – Attuazione interventi connessi alla presidenza italiana al G7
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.1000 lett.gg) |
Governo |
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20.12 |
Aggiunge il comma 1-bis che consente al Ministero dell’Economia e delle finanze di avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia Srl per le attività di supporto all’elaborazione dei contenuti del programma della Presidenza italiana del G7 in ambito economico-finanziario e dei relativi dossier nonché per le attività di comunicazione e per l’organizzazione di eventi correlati al circuito finanziario. A sua volta la società Eutalia Srl può provvedere alle relative attività di supporto attraverso il reclutamento di personale specializzato, da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato. |
Articolo 130-bis - Partecipazione al Nato Innovation Fund
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.1000 lett. hh) |
Governo |
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20.12 |
Aggiunge l’articolo 130-bis, che autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2023 per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capital denominato Nato Innovation Fund. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy. sono definite le linee di indirizzo e le connesse modalità di gestione della partecipazione italiana al fondo. |
Articolo 130-ter – Banca asiatica di sviluppo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.1000 lett.hh) |
Governo |
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20.12 |
Aggiunge l’articolo 130-ter che autorizza la spesa di euro 500.000 per l’anno 2023, di euro 4,5 milioni per l’anno 2024 e di euro 10 milioni per l’anno 2025 per gli adempimenti connessi alla preparazione e allo svolgimento delle riunioni annuali dell’anno 2025 della Banca Asiatica di Sviluppo in Italia. |
Articolo 130-quater - Rafforzamento delle strutture della Ragioneria Generale dello Stato
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.1000 lett. hh) |
Governo |
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20.12 |
Introduce l’articolo 130-quater, il quale, autorizza il MEF a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, 150 unità non dirigenziali (100 funzionari e 50 assistenti) da destinare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al fine del rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche della stessa, anche connesse con il presidio sull’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR. Alle assunzioni, per il biennio 2023.2024, si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l’avvalimento della Commissione RIPAM, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità. A tal fine è autorizzata la spesa di 3,577 milioni di euro per l’anno 2023 e di 7,154 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. Per l’anno 2023 è inoltre autorizzata una spesa di 0,9 milioni di euro, di cui 0,5 milioni per la gestione delle procedure concorsuali e 0,4 milioni per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall’assunzione del contingente di personale. È infine autorizzata, a decorrere dall’anno 2023, una spesa di 450.000 euro per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario. |
Articolo 130-quinquies – Consulenza per MEF
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.1000 lett. hh) |
Governo |
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20.12 |
Introduce l’articolo 130-quinquies, il quale autorizza il MEF ad avvalersi della consulenza e dell’assistenza di società, esperti e singoli professionisti di provata esperienza e capacità operativa, per le valutazioni inerenti operazioni, iniziative o investimenti strategici sotto il profilo industriale, occupazionale o finanziario, anche attinenti enti e società partecipate. A tal fine è autorizzata una spesa, nel limite di 1,5 milioni di euro l’anno, a decorrere dal 2023 (comma 1). L’articolo incrementa inoltre, a decorrere dal 2023, da 200 mila euro a 280 mila euro il limite complessivo di spesa cui il MEF può ricorrere al fine di avvalersi di esperti di comprovata esperienza ed elevata professionalità per il potenziamento dell'attività e delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo (comma 2). |
Articolo 130-bis- Partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo Monetario Internazionale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
57.01000 lett f) |
Governo |
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20.12 |
Inserisce l’articolo 130-bis, che consente alla Banca d’Italia di concedere un prestito al Fondo Monetario internazionale, da erogare a tassi di mercato, nei limiti di 1,89 miliardi di Diritti Speciali di Prelievo per sostenere l’avvio dell’operatività del Resilience and Sustainability Trust; su tale prestito opera la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e degli interessi maturati. Autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a concedere al Fondo Monetario Internazionale, a titolo di ulteriore prestito, l’equivalente di 31,5 miliardi di Diritti Speciali di Prelievo e nei limiti di 50 milioni di euro per l’anno 2023 a valere sul MEF.
Conseguentemente Allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, Missione 4 – Programma 11 “Politica economica e finanziaria in ambito internazionale “ 2023: -50.000.000 Il finanziamento è disposto per il solo anno 2023. |
Articolo 130-ter – Aumento di capitale della banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
57.01000 lett f) |
Governo |
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20.12 |
Aggiunge l’articolo 130-bis, che autorizzata la partecipazione dell’Italia all’aumento di capitale della Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB) per una quota pari a euro 710.592.000 di capitale sottoscritto, di cui 200.671.463 di capitale versato. In relazione alle modalità di versamento viene precisato che: 1. il versamento avrà luogo n quattro rate annuali di importo pari a euro 50.167.866 ciascuna; 2. il primo versamento dovrà avvenire entro il 2023; 3. i versamenti successivi al primo dovranno avvenire entro il 31 luglio di ciascuno degli anni del triennio 2024-2026. Conseguentemente Allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, Missione 4 – Programma 11 “Politica economica e finanziaria in ambito internazionale”, unità di voto 3.2: 2023: -50.167.866 2024: -50.167.866 2025: -50.167.866 2026: -50.167.866 |
Articolo 131-bis - Disposizioni a favore del territorio di Maratea colpito da eventi calamitosi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
131.03 NF |
Amendola |
PD-IDP |
20.12 |
Introduce l’articolo 131-bis, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio di Maratea nei mesi di ottobre e novembre del 2022, al fine di supportare gli interventi di messa in sicurezza del territorio e ristoro delle attività economiche. |
Articolo 134 – Sismici Italia centrale 2016
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
51.1000 Lettera e) |
Governo |
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20.12 |
Aggiunge i commi da 8-bis a 8-quater all’articolo 134, prorogando per il 2023 le esenzioni di carattere fiscale previste dall’articolo 46 del D.L. n. 50/2017 a favore delle imprese e dei professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca istituita dal medesimo decreto nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e che hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 25 per cento nel medesimo anno rispetto al 2015, nonché alle imprese e ai professionisti che hanno intrapreso nei medesimi territori una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2021.
Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, indicati in 60 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - ciclo di programmazione 2021-2027, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale |
51.1000 Lettera e) |
Governo |
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20.12 |
Sostituisce il comma 10, integrandolo con una disposizione che interviene sull’esenzione – concessa dall’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.L. 189/2016, alle persone fisiche residenti o domiciliate e alle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione – dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2022, prorogando tale termine di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2023. |
Articolo 134 – Poteri CONSAP nella gestione delle garanzie pubbliche per finanziamenti a imprese danneggiate da eventi sismici
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
134.30 |
Relatori |
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20.12 |
Inserisce i commi 21-bis e 21-ter, che autorizzano la CONSAP a operare per conto del Ministero dell’economia e delle finanze per la gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato sui finanziamenti in favore delle imprese danneggiate da eventi da eventi sismici. Per far fronte agli oneri recati dalla norma, pari a 1.05 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, accantonamento relativo al Ministero del lavoro. |
Articolo 137-bis - Svincolo risorse in sede di rendiconto
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
137.6 NF 144.2 NF |
Gusmeroli Pagano |
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20.12 |
Aggiunge l’articolo 137-bis, che autorizza le Regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali ad utilizzare le quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, sono utilizzate da ciascun ente per: a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenute dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario; b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia COVID-19 e alla crescita dei costi energetici; c) contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche. Le somme svincolate e utilizzate per le suddette finalità devono essere comunicate all’amministrazione, statale o regionale, che ha erogato le somme e alla Ragioneria generale dello Stato. Le modalità applicative della norma in esame sono demandate ad un decreto del MEF, sentita la Conferenza Stato-Regioni. |
Articolo 137-bis - Avanzo libero enti locali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
137.05 |
Roggiani |
PD |
20.12 |
Introduce l’articolo 137-bis, il quale dispone che in via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi derivanti dalla crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. Inoltre differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 al 30 aprile 2023. La norma, prevedendo la possibilità di applicare l'avanzo in sede di previsione iniziale, pone una deroga alle disposizioni recate dall'art. 187, comma 2, del TUEL inerenti all'utilizzo dell'avanzo, consentito in via ordinaria solamente con variazione di bilancio. Si ricorda che anche nel 2022, in considerazione della crisi in Ucraina e dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato consentito agli enti locali di approvare il bilancio di previsione per il 2022 con l'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021 (art. 40, comma 4, del D.L. n. 50 del 2022). Nel 2022, inoltre, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato differito in un primo momento al 31 maggio 2022 (D.L. 228 del 2021) e quindi al 30 giugno 2022 (D.M. 31.5.22). |
Articolo 137-bis – Fondo per il potenziamento di sicurezza urbana da parte dei comuni
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
137.033 NF |
Colucci Alfonso |
M5S |
20.12 |
Inserisce l’articolo 137-bis, che al comma 1 istituisce, presso il Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, finalizzato al potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei comuni, attraverso l’installazione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza convenzionati. Il comma 2 prevede che, con decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio di concerto con il Ministro dell’economia e con il parere della Conferenza Stato-città, siano disciplinate le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni, nonché i criteri di riparto delle risorse, tenendo conto di alcuni indici di delittuosità dei territori e dell’incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa. Il comma 3 prevede che il 60% delle risorse del fondo sia assegnato ai comuni appartenenti alle regioni dell’Obiettivo convergenza Italia. |
Articolo 138-bis – Misure in favore dei Comuni
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
51.1000 lett. g) |
Governo |
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20.12 |
Introduce l’articolo 138-bis, il quale: - esclude l’applicazione della sanzione prevista dal TUEL per gli enti locali in situazione di criticità finanziaria che, per l’anno 2022, non riescano a garantire la copertura minima del costo dei servizi a domanda individuale, consistente nella decurtazione dell’1 per cento delle entrate correnti come risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti (comma 1); Si segnala che una norma del tutto analoga è stata introdotta nel corso dell’esame in sede referente al D.L. n. 176/2022, (aiuti-quater), articolo 3-bis, attualmente all’esame del Senato - dispone, in deroga all’articolo 222 del TUEL, di estendere l’aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il periodo dal 2023 al 2025, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali. L'innalzamento del limite a cinque dodicesimi è attualmente già disposto sino al 2022 (art. 1, comma 555, della legge n. 160 del 2019) (comma 2); Si segnala che una norma analoga è stata introdotta nel corso dell’esame in sede referente al D.L. n. 176/2022, (aiuti-quater), articolo 8-bis, attualmente all’esame del Senato, con effetti però limitati al 2023. - proroga dal 15 febbraio 2022 al 31 gennaio 2023 il termine ultimo per la sottoscrizione dell’accordo per il ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio dei ministri e i sindaci dei comuni capoluogo di città metropolitana che presentano un disavanzo pro-capite superiore a 700 euro (Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria). All’accordo è subordinato l’erogazione del contributo previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno (commi 567-577, della legge n. 234/2021). Allo stato attuale, non risulta ancora aver sottoscritto l'accordo il comune di Palermo. È altresì prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la prima verifica dell'attuazione dell'accordo medesimo (comma 3). L’articolo dispone che le disposizioni introdotte entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio sulla Gazzetta Ufficiale (comma 4). |
Articolo 140-bis – Disposizioni in materia di imposta di soggiorno
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
140.018 |
Gnassi, |
PD |
20.12 |
Inserisce l’articolo 140-bis, che modifica la disciplina dell’imposta di soggiorno consentendo ai comuni capoluogo di provincia aventi forte vocazione turistica (ossia che abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti) di applicare l'imposta di soggiorno fino all'importo di 10 euro per notte di soggiorno. |
Articolo 142 – Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
142.1 NF |
Cannata |
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20.12 |
Aggiunge il comma 1-bis, il quale finanzia di 2,5 milioni di euro per l’anno 2023 il Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale, destinandoli a favore dei comuni fino a 35 mila abitanti che hanno il piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei conti nell’anno 2014 e durata fino all’anno 2023. Il Fondo in esame è stato istituito dall’articolo 53, comma 1, del decreto-legge, n. 104 del 2020 al fine di favorire il risanamento finanziario dei comuni che presentano un deficit strutturale, derivante non da "patologie organizzative", bensì dalle caratteristiche socio economiche della collettività e del territorio. |
Articolo 143 – Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
58.01000 lett. u) |
Governo |
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20.12 |
Propone la soppressione del comma 8, il quale prevede che la Cabina di regia per la determinazione dei LEP (livelli essenziali delle prestazioni) istituita dall’articolo 143, e il Commissario eventualmente nominato ai sensi dell’articolo 143, comma 7 (qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti) si avvalgano del Nucleo PNRR Stato-Regioni con funzioni di segreteria tecnica. |
Articolo 143-bis – Segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
58.01000 lett. v) |
Governo |
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20.12 |
Introduce l’articolo 143-bis, il quale istituisce, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Segreteria tecnica, di cui si avvalgono la Cabina di regia per la determinazione dei LEP (livelli essenziali delle prestazioni) istituita dall’articolo 143, e il Commissario eventualmente nominato ai sensi dell’articolo 143, comma 7 (qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti) (comma 1). La Segreteria tecnica è costituita da un contingente di dodici unità di personale, di cui una con incarico dirigenziale di livello generale che abbia ricoperto incarichi dirigenziali in uffici con competenza in materia di finanza degli enti territoriali e federalismo fiscale, una con incarico dirigenziale di livello non generale e dieci unità di livello non dirigenziale. Tali unità sono individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche e sono collocate in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo previsto dai rispettivi ordinamenti. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri oppure, a tempo determinato, a persone di comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.149.000 annui a decorrere dall’anno 2023 (comma 2). All’attività della Segreteria tecnica partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all’articolo 116, terzo comma della Costituzione (materie per cui possono essere attribuite alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia), nonché della Conferenza delle Regioni, dell’UPI e dell’ANCI. A tali rappresentanti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi o emolumenti comunque denominati (comma 3). A fini di supporto tecnico della RGS per il perseguimento degli obiettivi legati all’individuazione dei LEP e degli obiettivi PNRR M1C1-119 e M1C1-120 (completamento del federalismo fiscale, regionale e provinciale), il MEF è autorizzato a reclutare a tempo indeterminato 10 unità di personale (non dirigenziali) da destinare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica. Alle assunzioni si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l’avvalimento della Commissione RIPAM, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubbliche o attraverso procedure di mobilità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 379.000 per l’anno 2023 e di euro 505.000 annui a decorrere dall’anno 2024 (comma 4). Per l’anno 2023 sono inoltre autorizzate ulteriori spese per la gestione delle procedure concorsuali, per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall’assunzione del contingente di personale e per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario (comma 5). Ai relativi oneri, pari a euro 1.734.000 per l’anno 2023 e euro 1.689.100 annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede, per euro 1.149.000 annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) e, per euro 585.000 per l’anno 2023 e euro 540.100 annui a decorrere dall’anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) (comma 6). |
Articolo 143-bis – Istituzione Fondo nazionale e Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
143.01 NF |
Lai |
PD |
20.12 |
Inserisce l’articolo 143-bis, che al comma 1 istituisce, nello stato di previsione del MEF, il Fondo nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità, con una dotazione di 2 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, finalizzato ad assicurare la piena attuazione al principio di insularità di cui all’art. 119, sesto comma Cost. introdotto dalla legge costituzionale n. 2 del 2022 Il comma 2 prevede che nel Fondo possano confluire risorse già stanziate, a livello nazionale ed europeo, al fine di razionalizzare gli strumenti a sostegno delle isole e di contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità. Il comma 3 elenca le finalità per le quali possono essere utilizzate le risorse del Fondo. Il comma 4 istituisce una Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità, disciplinandone la composizione (comma 5), l’Ufficio di presidenza (comma 6), le spese di funzionamento poste a carico dei bilanci interni di ciascuna delle Camere (comma 7), i poteri (comma 8), le funzioni (comma 9) e la relazione alle Camere (comma 10). |
Articolo 143-bis – Commissione tecnica per i fabbisogni standard
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
143.09 |
Relatori |
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20.12 |
Introduce l’articolo 143-bis il quale modifica il numero e la composizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Con una modifica all’articolo 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015, che ha istituito la Commissione (CTFS), si prevede che essa è formata da 14 componenti (in luogo degli attuali 12). Inoltre, in luogo di un membro designato dalle regioni, si prevede che 3 componenti sono designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. |
Articolo 143-bis – Proroga occupazione del suolo pubblico nel settore della ristorazione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
143.05
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Zucconi |
FDI |
20.12 |
Proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente, senza necessità di autorizzazione, strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti. |
Articolo 144, comma 3-bis - Disposizioni in materia di regolazione finanziaria con le Regioni
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
144.3 NF
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Cattoi |
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20.12 |
Aggiunge il comma 3-bis, il quale estende al 2023 la norma in tema di investimenti per le opere pubbliche delle regioni a statuto ordinario previste per il 2022 dall’articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022 (c.d. sostegni-ter). Pertanto, anche per l’anno 2023, non si applica la disciplina prevista dal comma 2-novies dell’art. 111 del decreto legge n. 34 del 2020 sul recupero da parte dello Stato delle entrate connesse alla lotta all’evasione fiscale. Si tratta di risorse che le regioni a statuto ordinario devono versare annualmente allo Stato, per un importo complessivo di 50 milioni di euro, ciascuna nella quota stabilita, fino alla concorrenza della cifra totale di competenza della regione stessa. Contestualmente le regioni a statuto ordinario rinunciano al contributo di 50 milioni di euro in relazione al programma di investimenti in opere pubbliche di cui ai commi 134-138 della legge 145 del 2018. Le regioni sono comunque tenute ad operare investimenti, per gli stessi importi, nell’ambito del programma di cui alla citata legge 145 del 2018, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Aggiunge il comma 3-ter, il quale autorizza in sede di approvazione del rendiconto 2022 gli enti locali allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le somme svincolate e utilizzate per le finalità di cui al comma 3-ter sono comunicate anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (comma 3-quater). Aggiunge il comma 3-quinquies che – mediante la sostituzione dell’articolo 5, comma 6-bis, del D.L. 144 del 2022 –estende per l’anno 2023 la facoltà, per le regioni e le province autonome, di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso. L’utilizzo dell’avanzo per tali finalità è autorizzato già a partire dall'approvazione del rendiconto da parte dell'organo esecutivo di regioni e province autonome. Tale facoltà è attualmente attribuita alle regioni e alle province autonome per l’anno 2023 (art. 5, comma 6-bis, del D.L. 144 del 2022). |
Articolo 144, comma 3-bis - Incremento risorse per investimenti regioni a statuto ordinario virtuose in materia di spesa
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
144.1 NF |
Frassini |
Lega |
20.12 |
Inserisce il comma 3-bis (Disposizioni in materia di regolazione finanziaria con le Regioni) incrementando per un importo pari a 7 milioni di euro per l’anno 2023 e 19 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 l’autorizzazione di spesa (di cui all’articolo 1, comma 844 della legge di bilancio 2019) finalizzata a sostenere le spese di investimento, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità (di cui al terzo periodo del comma 20 dell’articolo 6 del DL n. 78 del 2020) in materia di spesa. Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2023 e di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. |
Articolo 144-bis - Incremento Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
144.03 NF |
Provenzano |
PD |
20.12 |
Inserisce l’articolo 144-bis che incrementa il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori (di cui all’articolo 1, comma 589, della legge di bilancio 2022) di 1 milione di euro a decorrere dal 2023, al fine di consentire agli enti locali di incrementare le iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rafforzare le misure di ristoro del patrimonio dell’ente e in favore degli amministratori locali che hanno subito atti intimidatori connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali. |
Articolo 145-bis – Interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 46, legge n. 244 del 2007, in materia di anticipazioni di liquidità in favore delle regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia in relazione agli obblighi di risanamento del disavanzo sanitario
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
145.04 |
Lai |
PD |
20.12 |
Detta una norma di interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 46, della legge n. 244 del 2007, relativa agli accordi tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia sugli obblighi di risanamento strutturale dei servizi sanitari delle suddette regioni e sulle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato a tali regioni. La disposizione precisa che la norma deve essere interpretata nel senso che l’anticipazione di liquidità in favore delle predette regioni non costituisce indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) e non si applica a tale fattispecie l’articolo 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011, che disciplina il ricorso delle regioni a mutui e altre forme di indebitamento. |
Articolo 145-bis – Circoscrizioni di decentramento amministrativo delle città metropolitane
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
145.031 NF |
Cannizzaro, D’Attis |
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20.12 |
Inserisce l’articolo 145-bis che autorizza, al comma 1, la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 al fine di consentire l'istituzione di circoscrizioni di decentramento ai comuni capoluogo della città metropolitana con meno di 250.000 abitanti. Il comma 2 prevede che il limite minimo di 250.000 abitanti per l’istituzione delle circoscrizioni di decentramento amministrativo (di cui all'articolo 17, comma 1, del TUEL) non si applichi ai comuni capoluogo di città metropolitana. Il comma 3 dispone la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100.000 euro per l'anno 2023, e a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. |
Articolo 146 – Compensazioni per gli oneri di servizio pubblico dell’aeroporto di Ancona
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
146.3
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Relatori |
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20.12 |
Aggiunge il comma 1-bis il quale rifinanzia per gli anni dal 2023 al 2025 – con 3,7 milioni di euro ad anno – le compensazioni per gli oneri di servizio pubblico per l’aeroporto di Ancona e prevede un concorso della regione Marche per gli stessi anni per l’importo di 3,177 milioni di euro. La disposizione è coperta sulla tabella A e sul fondo di cui all’ar.t 152, comma 3 per 1,7 milioni all’anno. |
Articolo 146-bis- Modifica della disciplina dell’IMU a seguito della legge n. 17 del 2022 della regione Friuli Venezia-Giulia istitutiva dell’ILIA
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.01000 lett r) |
Governo |
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20.12 |
Inserisce l’articolo 146-bis, che modifica la disciplina dell’IMU contenuta nella legge di bilancio 2020, al fine di prevedere che: - per la regione autonoma Friuli Venezia-Giulia si applichi, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 riguardante l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA); - analogamente all’IMU, all’IMI e all’IMIS delle Province autonome, l’ILIA dovuta per gli immobili strumentali sia deducibile dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022. |
Articolo 146-bis - Ulteriore contributo a sostegno degli enti con maggiori disavanzi emergenti a seguito di illegittimità di norme contabili
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
146.020 |
Gnassi |
PD |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 146-bis il quale rifinanzia con una dotazione di 450 milioni per il 2023 il fondo per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali a seguito dell'applicazione della disciplina legislativa in materia di contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità (FAL), istituito dall’articolo 52, comma 1, del D.L. n. 73 del 2021. La norma richiamata ha istituito il fondo a seguito dell'applicazione della disciplina legislativa (art. 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162) in materia di contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità (FAL), introdotta a seguito della sentenza n.4 del 2020 della Corte costituzionale. Nella sentenza la Corte ha dichiarato illegittime due disposizioni che consentivano agli enti locali di tener conto delle anticipazioni di liquidità nel risultato di amministrazione, in termini di minor accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, accrescendone l'entità e in questo modo di rinvenire nuove forme di copertura giuridica fittizia per maggiori spese correnti. Il comma 1 rifinanzia il fondo di 400 milioni per il 2023 destinando tali risorse agli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP il 31 dicembre 2022. Le nuove risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato-città, da adottare entro sessanta giorni, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse dello stesso fondo già assegnate (D.M. 10 agosto 2021) anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal criterio ora introdotto. Si ricorda che l’art. 52, comma 1, del D.L. n. 73 del 2021 prevede che gli enti locali sono ammessi al riparto del fondo solo nel caso in cui il maggiore disavanzo determinato dall’incremento del FAL è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate. Le modalità di utilizzo del fondo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater dell’articolo 52, i quali dettano disposizioni per la rappresentazione contabile nei bilanci di previsione e nei rendiconti della gestione del FAL. Il comma 2 incrementa il fondo in esame con ulteriori 50 milioni da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità a valere sull’apposito “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”, ai sensi dell'articolo 243-ter del TUEL, o che sono stati destinatari delle anticipazioni dal predetto Fondo in quanto sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 143 del TUEL, e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, si trovano a dover sostenere un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Si rammenta, in estrema sintesi, che con la sentenza n. 18 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, che aveva consentito ad alcuni enti locali in predissesto di riformulare/rimodulare i piani di riequilibrio finanziario pluriennale già approvati, con ripiano e restituzione delle anticipazioni di liquidità su un arco temporale di trent’anni (in luogo dei dieci anni previsti dall’art. 243-bis del TUEL). Tali risorse, destinate alla restituzione delle anticipazioni di liquidità, sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021 e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal D.M. del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del D.L. n. 17 del 2022 (il quale ha stanziato un contributo di 22,6 milioni di euro per l’anno 2022 in favore dei comuni in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che hanno usufruito di anticipazioni di liquidità, a ristoro dei maggiori oneri connessi alla riduzione dell’arco temporale di restituzione delle anticipazioni a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019). Conseguentemente il Fondo di cui all’articolo 152, comma 3, è ridotto di 450 milioni di euro per l'anno 2023 |
Articolo 146-ter - Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all’articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.01000 lett r) |
Governo |
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20.12 |
Inserisce l’articolo 146-ter, che incide sulla disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU, contenuta nella legge di bilancio 2020. Con una prima modifica (al comma 756 della legge n. 160 del 2019) si affida a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU. Con una seconda modifica (al comma 767) si interviene sugli adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei Comuni; si chiarisce che, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell’anno di riferimento), in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU in luogo di quelle vigenti nell’anno precedente. |
Articolo 146-quinquies - Modifica del Canone unico patrimoniale (CUP) di cui ai commi 816 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.01000 lett r) |
Governo |
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20.12 |
Inserisce l’articolo 146-quinquies, che modifica la definizione di “aree comunali” valevole ai fini dell’applicazione del Canone Unico Patrimoniale – Cup degli enti territoriali, di cui alla legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019). In particolare, si apportano modifiche al comma 818 della predetta legge, al fine di chiarire che nelle aree comunali sono compresi i tratti di strada all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti (non più dunque, di centri abitati di comuni coi predetti requisiti di popolazione). |
Articolo 146-sexies - Norma di interpretazione autentica sull’iter di approvazione del Fondo di solidarietà comunale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.01000 lett. r) |
Governo |
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20.12 |
Introduce l’articolo 146-sexies, il quale reca una interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 449, lettera c) della legge 11 novembre 2016, n. 232 - che reca la disciplina di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà comunale destinata a finalità perequative, da distribuire quindi tra i comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard – nel senso di precisare che tale quota del Fondo di solidarietà comunale è ripartita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento |
Articolo 146-ter – Disposizioni urgenti in favore del comune di Lampedusa e Linosa
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
51.1000 lett. h) |
Governo |
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20.12 |
Introduce l’articolo 146-bis, il quale autorizza un contributo straordinario di 850.000 euro per l’anno 2022 in favore dei Comuni di Lampedusa e Linosa, in considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi nell’anno 2022. Si segnala, al riguardo, che dal 1° gennaio al 19 dicembre 2022 risultano sbarcati 99.067 migranti clandestini nelle coste italiane. Nello stesso periodo del 2021 erano stati 63.872 (fonte: Ministero dell’interno). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili (art. 1, comma 199, legge n. 190 del 2014). La norma prevede che l’articolo entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge di bilancio in G.U. |
0.51.1000.45 UNF |
Carmina |
M5S |
20.12 |
Modifica l’emendamento al fine di attribuire un contributo di 250.000 euro per l’anno 2023 per i comuni di Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani |
Articolo 146-bis – Ripiano pluriennale del disavanzo della Regione Siciliana
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
146.042 |
Relatori |
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20.12 |
L’articolo 146-bis autorizza la Regione Siciliana a ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall’esercizio 2023, il disavanzo 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022 (comma 1). Il comma 2 prevede le modalità per la determinazione delle quote di ripianamento. Il comma 3 fa salvi alcuni specifici impegni dell’accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021 per il ripiano generale del disavanzo (l’Accordo), garantendo il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente. Il comma 4 prevede che il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al comma 1 venga meno in caso di mancata attuazione degli obiettivi di riduzione strutturale complessivi previsti dall’Accordo ovvero in caso di mancata trasmissione della certificazione prevista dallo stesso Accordo (punti 1 e 2 dell’Accordo). Il comma 5 prevede che in attuazione dell’Accordo, le riduzioni strutturali degli impegni correnti sono realizzate attraverso provvedimenti amministrativi o normativi che determinano una riduzione permanente della spesa corrente. A decorrere dall’anno 2023 le riduzioni permanenti degli impegni di spesa corrente sono recepite nel bilancio di previsione mediante corrispondenti riduzioni pluriennali di stanziamenti di bilancio e delle autorizzazioni di spesa. Il comma 6 nomina il sindaco della città di Palermo, a titolo gratuito e fino al 31 dicembre 2023, Commissario di Governo per il coordinamento e l'esecuzione degli interventi urgenti necessari a superare le criticità rilevate nella gestione dei servizi cimiteriali nel territorio della città di Palermo. II Il comma 9 dispone i criteri cui deve conformarsi l’attività del Commissario. Il comma 10 autorizza il Commissario a conferire incarichi individuali, a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di 5 unità ed entro il limite di spesa complessivo di euro 200.000 per l'anno 2023. Il comma 11 prevede un’apposita contabilità speciale intestata al Commissario e il comma 12 dispone la copertura per gli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni relative al Commissario. I commi 13 e 14 prevedono che ai comuni sedi delle città metropolitane della Regione siciliana con che presentano una determinata incidenza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato, come risultante dal rendiconto 2021 sia destinato un contributo di natura corrente nel limite complessivo massimo di 40 milioni di euro per il 2024 destinato alla riduzione del disavanzo, secondo le modalità individuate con apposito decreto interministeriale. Conseguentemente modifica l’articolo 153, comma 4,riducendo il Fondo ivi previsto di 40 milioni nel 2024. |
Articolo 148 - Fondo a favore di iniziative di recupero e reinserimento di detenuti, internati, loro famiglie, recupero di tossicodipendenti e integrazione di stranieri sottoposti ad esecuzione penale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
148.1 NF |
Gianassi |
PD |
20.12 |
Aggiunge all’articolo i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, che istituiscono, presso il Ministero della giustizia, un Fondo con dotazione pari a 4 milioni per il 2023 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato al finanziamento di progetti volti: a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati; b) all’assistenza educativa, culturale e ricreativa in favore dei detenuti, degli internati e delle loro famiglie; c) a progetti di cura e assistenza sanitaria e psichiatrica in collaborazione con le regioni; d) al recupero di soggetti tossicodipendenti; e) all’integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria (comma 1-bis) Il comma 1-ter dispone che, con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, il ministro della salute, il Ministro del lavoro, il Ministro dell’università e ricerca e previo parere della Conferenza Stato-regioni, sono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari per l’accesso dei progetti ai finanziamenti (comma 1-ter). Il comma 1-quater prevede la copertura finanziaria per gli oneri (pari a 4 milioni per il 2023 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025) derivanti dalla presente disposizione. |
Articolo 148 bis - Assunzioni funzionari giuridico-pedagogici e funzionari mediatori culturali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
148.08 NF |
D’Orso |
M5S |
20.12 |
Introduce l’art. 148-bis il quale, al comma 1, autorizza il Ministero della giustizia a bandire, nell’anno 2023, procedure concorsuali per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di un contingente di 100 unità di personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, da inquadrare nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e funzionario mediatore culturale. Tali assunzioni straordinarie sono autorizzate in deroga ai limiti vigenti sulle facoltà assunzionali dell’amministrazione penitenziaria. Il comma 2 prevede le autorizzazioni di spesa necessarie a coprire gli oneri assunzionali e le spese per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali. |
Articolo 150-bis - Fondo assolti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
150.021 |
Tutti i gruppi parlamentari |
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20.12 |
Introduce l’articolo 150-bis che prevede, attraverso una modifica dell’art. 1, comma 1016, della legge di bilancio 2020, che il rimborso delle spese legali all’imputato assolto sia liquidato in un’unica soluzione (anziché ripartito in tre quote annuali, come attualmente previsto) entro l’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile e incrementa, a decorrere dal 2023, da 8 a 15 milioni di euro il relativo Fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia dall’art. 1, comma 1020, della legge di bilancio 2020). |
Articolo 150-ter – Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della Polizia penitenziaria
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.1000 lett. ii) |
Governo |
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20.12 |
Introduce l’articolo 150-ter che autorizza assunzioni straordinarie nel Corpo di polizia penitenziaria, rimodulando la dotazione organica del Corpo e fissando i relativi limiti di spesa. In particolare, si autorizza l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1000 unità (250 per ciascun anno dal 2023 al 2026) del Corpo di polizia penitenziaria, entro i limiti di spesa specificati dal comma 3 e nel limite della dotazione organica di cui alla Tabella A, come sostituita dall’articolo in commento, allegata al D. Lgs. 443/1992. |
Articolo 150 quater - Assunzioni Ministero della giustizia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.1000 Lett. ii) |
Governo |
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20.12 |
Introduce l’articolo 150-quater il quale autorizza il Ministero della giustizia, nel triennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, un contingente di 800 unità di personale non dirigenziale, di cui 327 da inquadrare nell'Area dei «Funzionari» e 473 da inquadrare nell’Area degli «Assistenti». A tal fine è autorizzata la spesa di euro 8.138.000 per l’anno 2024 e di euro 32.550.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2024. |
0.4.1000.42 NF |
Grimaldi |
AVS |
20.12 |
Modifica l’articolo 154-quater inserendo il comma 1-bis che autorizza il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, ad assumere, nel corso del triennio 2023-2025, unità di personale dirigenziale non generale per la copertura dei posti vacanti nell’ambito dell’amministrazione giudiziaria, nel limite delle vigenti facoltà assunzionali, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. |
Articolo 151 – Tabelle A e B
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
58.01000 copertura |
Governo |
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20.12 |
Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze: 2023: -3.450.000 2024: -4.805.000 2025: -4.805.000. Conseguentemente Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze: 2023: -6.000.000 2024: -6.000.000 2025. -6.000.000 Conseguentemente Alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: 2023: -1.437.655 2024: -9.016.238 2025. -23.313.099 Conseguentemente Alla Tabella A, voce Ministero dell’università e della ricerca: 2023: -149.377 2024: -149.377 2025: -149.377 Conseguentemente Alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 2023: -300.000 Conseguentemente Alla Tabella B, voce Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste: 2023: -15.000.000 2024: -15.000.000 Conseguentemente Alla Tabella B, voce Ministero dell’economia e delle finanze: 2023: -5.000.000 2024: -5.000.000 |
Articolo 152 - Fondi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.01000 lett. r) |
Governo |
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20.12 |
Aggiunge il comma 4-bis, il quale reca un incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 18,375 milioni di euro per l'anno 2024, 32,445 milioni di euro per l'anno 2025, 38,845 milioni di euro per l'anno 2026, 44,445 milioni di euro per l'anno 2027, 0,945 milioni di euro per l'anno 2032, 1,945 milioni di euro per l'anno 2033, 4,545 milioni di euro per l'anno 2034, 3,445 milioni di euro per l'anno 2035 e 3,445 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036. |
0.18.01000.41 |
Cattaneo |
FI |
20.12 |
Modifica il comma 3 riducendo la dotazione del fondo esigenze indifferibili ivi previsto di 2,6 milioni per il 2024 e di 1,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. La riduzione è a copertura degli oneri derivanti dal sub emendamento all’articolo 18-bis che estende le agevolazioni fiscali anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari |
108.1 NF |
Frassini |
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20.12 |
Modifica il comma 3 riducendo il fondo esigenze indifferibili ivi previsto di 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2023. Conseguentemente Allo stato di previsione del Ministero della cultura, Missione 21 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici” – Programma 2 “Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo” unità di voto1.1 2023: +1.200.000 2024: +1.200.000 2025: +1.200.000. Il finanziamento è a regime. Il finanziamento è finalizzato a incrementare le risorse a disposizione della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del festival Donizetti. |
152.8 NF
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Cannizzaro
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FI-PPE |
20.12 |
Tramite un comma aggiuntivo istituisce nello stato di previsione del Ministro della cultura un fondo pari a 7 milioni di euro per il 2023 da destinare al recupero e di restauro del patrimonio storico di cui alla allegata Tabella 1, che prevede 2 milioni di euro destinati alla riqualificazione, al recupero e al restauro del patrimonio storico e paesaggistico del Borgo di Pentidattilo, sito nel comune di Melito di Porto Salvo, 3 milioni di euro destinati alla riqualificazione e al potenziamento del Lido comunale Zerbi, bene di rilevanza storica sito nel comune di Reggio Calabri e 2 milioni di euro destinati alla valorizzazione, al potenziamento e all’efficientamento energetico dello stabilimento termale Antonimina - Locri, in gestione dal Consorzio Termale Antiche Acque Sante posto nel comune di Antonimina. È previsto un decreto ministeriale attuativo. La relativa copertura finanziaria è rinvenuta in una corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come incrementato dall’art. 152, comma 3, del presente provvedimento. |
Tab.A.1 NF |
Caré |
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20.12 |
Modifica il comma 3 riducendo il fondo esigenze indifferibili ivi previsto di 1 milioni di euro per il 2023 e di 1,5 milioni di euro per il 2024 e 2025. Conseguentemente Allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, Missione 2 “Regolazione di mercati – Programma 2.1 “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori”, unità di voto: 2023: +1.000.000 2024: +1.500.000 2025: +1.500.000 Il finanziamento ha lo scopo di rifinanziare le Camere di commercio estere |
Tab.A.7 NF
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Lupi
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20.12 |
Modifica il comma 3 riducendo il fondo esigenze indifferibili ivi previsto di 500.000 euro per ciascuna annualità degli anni 2023-2025. Conseguentemente Allo stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, Missione 1 “Ricerca e innovazione” – Programma 11 “Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata”: 2023: +500.000 2024: +500.000 2025: +500.000. Il finanziamento è destinato al finanziamento di ENBAS. |
Tab.A.5 NF
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Arruzzolo |
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20.12 |
Modifica il comma 3 riducendo il fondo esigenze indifferibili ivi previsto di 500.000 euro per ciascuna annualità degli anni 2023-2025. Conseguentemente Allo stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, Missione 1 “Ricerca e innovazione” – Programma 11 “Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata”: 2023: +500.000 2024: +500.000 2025: +500.000. Il finanziamento è destinato al finanziamento di ERSAF. |
Tab.A.8 NF
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Lupi
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20.12 |
Modifica il comma 3 riducendo il fondo esigenze indifferibili ivi previsto di 1 milioni di euro per ciascuna annualità degli anni 2023-2025. Conseguentemente Allo stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, Missione 1 “Ricerca e innovazione” – Programma 11 “Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata”: 2023: +1.000.000 2024: +1.000.000 2025: +1.000.000. Il finanziamento è destinato al finanziamento all’Associazione Il Sud del mondo ITS. |
4.1000 lett. ll) |
Governo |
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20.12 |
Aggiunge il comma 4-bis, il quale incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE – art. 10, comma 5, decreto-legge n. 282 del 2004) di un importo pari a 26,67 milioni di euro per l’anno 2023. |
4.1000 |
Governo |
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20.12 |
Modifica il comma 3, riducendo il Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione di 200 milioni di euro nel 2023 e di 100 milioni dal 2024. Modifica il comma 4 riducendo il fondo per la copertura degli interventi di manovra di competenza dei Ministeri, ivi previsto, di 261,3 milioni per i 2023, di 260,7 milioni per il 2024, di 263,9 milioni per il 2025 e di 264,25 milioni a decorrere dal 2026. Allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, Missione 29 “Politiche economiche-finanziarie e di bilancio” – Programma 5 “Regolazioni contabili”, unità di voto 1.4: 2023: -15.000.000 2024: +70.000.000 2025: -100.000.000. |
152.5 NF |
Sergio Costa |
M5S |
20.12 |
Modifica il comma 3, riducendo il Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione di 23 milioni di euro nel 2024 e di 22 milioni per il 2025. Allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente, Missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” – Programma 1.5 “Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico”: 2024: +23.000.000 2025: +23.000.000. |
57.01000 |
Governo |
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20.12 |
Modifica il comma 4 riducendo di 30 milioni il fondo ivi previsto a decorrere dal 2023. Conseguentemente Allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, Missione 22 “Istruzione scolastica”– Programma 9 “Istruzioni scolastiche non statali“, unità di voto 1.3: 2023: +30.000.000 2024: +30.000.000 2025: +30.000.000. Il finanziamento è a regime, a decorrere dal 2023. Il finanziamento è finalizzato all’assegnazione di un contributo alle scuole paritarie. |
57.01000 |
Governo |
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20.12 |
Modifica il comma 4 riducendo di 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 il fondo ivi previsto. Conseguentemente Allo stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, Missione 17 “Ricerca e innovazione” – Programma 22 “Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata“: 2023: +350.000 2024: +350.000 2025: +350.000. Il finanziamento è finalizzato ad incrementare le risorse per il CENSIS. |
57.01000 |
Governo |
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20.13 |
Modifica il comma 4 riducendo di 750.000 euro a decorrere dal 2023 il fondo ivi previsto. Conseguentemente Allo stato di previsione del Ministero del turismo, Missione 31 “Turismo” – Programma 4 “Promozione dell’offerta turistica italiana”, unità di voto 2.3: 2023: +750.000 2024: +750.000 2025: +750.000. Il finanziamento è a regime, a decorrere dal 2023. Il finanziamento è finalizzato ad incrementare le risorse in favore del Soccorso Alpino Italiano del CAI. |
57.01000 |
Governo |
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20.12 |
Modifica il comma 4 riducendo di 5.000.000 euro dal 2023 il fondo ivi previsto. Conseguentemente Allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, Missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni” – Programma 4 “Servizi generali delle strutture pubbliche per attività formative”, unità di voto 22.3: 2023: +5.000.000 2024: +5.000.000 2025: +5.000.000. Il finanziamento è a regime, a decorrere dal 2023. Il finanziamento è finalizzato ad incrementare il finanziamento ordinario dell’ISTAT. |
152.9 |
Tutti i gruppi parlamentari |
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20.12 |
Modifica il comma 4 riducendo di 2.600.000 euro per il 2023 e di 3.200.000 euro per il 2024 il fondo ivi previsto. Conseguentemente Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e politiche sociali, Missione 34 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” – Programma 2 “Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni”, unità di voto 3.1: 2023: +2.600.000 2024: +3.200.000 Il finanziamento è finalizzato ad attribuire risorse per gli anni 2023 e 2024 in favore di Anffas Nazionale APS ETS della Federazione italiana per il superamento dell’handicap ed in favore di interventi in favore degli alunni e degli studenti con disabilità visiva e pluridisabilità. |
Articolo 153 - Misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio connesse all’andamento effettivo della spesa
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
146.042 |
Relatori |
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20.12 |
Modifica l’articolo 153, comma 4, riducendo il Fondo ivi previsto di 40 milioni nel 2024, a copertura degli oneri derivanti dal nuovo articolo 146-bis che reca misure in favore della Regione Siciliana e relative alla gestione dei servizi cimiteriali nel territorio della città di Palermo |
4.1000 lett. mm) |
Governo |
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20.12 |
Introduce il comma 12-bis all’articolo 153 che riduce di 100 milioni di euro per il 2023 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 l’autorizzazione di spesa relativa al fondo per il pensionamento anticipato in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (di cui all’art. 1, c. 3, lett. f), della L. 247/2007), conseguentemente riducendo, in misura corrispondente, gli importi previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 67/2011 per l’attuazione delle misure per l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni usuranti. La Relazione tecnica allegata all’emendamento specifica che la riduzione dell’autorizzazione di spesa in questione è possibile senza pregiudizio per il riconoscimento dei relativi benefici pensionistici, sulla base di quanto emerso dall’attività di monitoraggio certificata dalle specifiche Conferenze dei servizi e di quanto prevedibile in via prospettica. |
Articolo 153, commi 18 e 19- Superbonus
Articolo 153-bis - Potenziamento della Corte dei conti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
58.01000 |
Governo |
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20.12 |
Inserisce l’articolo 153-bis, che autorizza la Corte dei conti nel biennio 2023-2024 ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ma nei limiti della vigente dotazione organica della Corte (comma 1). Tale rafforzamento delle risorse umane è finalizzato a consentire la realizzazione delle attività istituzionali connesse all'implementazione del PNRR e del PNIEC. In particolare l’assunzione potrà riguardare: 13 dirigenti di seconda fascia, 104 unità da inquadrare nell’Area dei ‘Funzionari’ e 242 unità da inquadrare nell’Area degli ‘Assistenti’, secondo il sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL Comparto funzioni centrali 2019-2021. La disposizione specifica inoltre che il reclutamento del predetto contingente di personale potrà avvenire o attraverso l’attivazione di procedure di mobilità volontaria, (ex art. 30, D.Lgs. n. 165/2001) o mediante l’avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. Il comma 2 prevede la copertura finanziaria degli oneri - pari a euro 13.796.000 per l’anno 2023 e ad euro 16.534.000 a decorrere dall’anno 2024 - a valere sulle risorse finanziarie disponibili, iscritte nel bilancio della Corte dei conti. La medesima disposizione prevede inoltre le modalità di compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno. |
Articolo 153-bis – Disposizioni in materia di distacco e/o comando dei dipendenti delle società a controllo pubblico
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
153.03 NF |
Rampelli |
FDI |
20.12 |
Aggiunge l’articolo 153-bis che reca disposizioni in materia di distacco e/o comando dei dipendenti delle società a controllo pubblico. In particolare prevede che al personale dipendente delle società a controllo pubblico e degli enti pubblici non economici si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti che disciplinano gli istituti del distacco e del comando del personale presso altre amministrazioni. Per favorire il ricorso a tali istituti per il supporto alla realizzazione di progetti di interesse delle relative amministrazioni, l’articolo in oggetto istituisce presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio un fondo con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per il 2023 (comma 1) Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della L. 190/2014, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 152 presente disegno di legge (comma 2). |
Articolo 154-bis – Clausola di salvaguardia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
154.01 |
Steger |
Misto |
20.12 |
Prevede che le disposizioni della presente legge di bilancio siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (riforma del Titolo V della Costituzione). |
Stati di previsione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
57.01000 |
Governo |
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20.12 |
Allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, Missione 4 “L’Italia in Europa e nel mondo” – Programma 10 “Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE”, unità di voto 3.1: 2023: +10.000.000 2024: +20.000.000 2025: +10.000.000. Il finanziamento è finalizzato alla corretta allocazione in bilancio di risorse finanziarie previste per il triennio 2023-2025 per il rafforzamento della capacità amministrativa per la realizzazione del PNRR. Conseguentemente Allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, Missione 4 “L’Italia in Europa e nel mondo” – Programma 10 “Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE“, unità di voto 3.1: 2023: -10.000.000 2024: -20.000.000 2025: -10.000.000. |
57.01000 |
Governo |
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20.12 |
Allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, Missione 17 “Ricerca e innovazione” – Programma 15 “Ricerca di base e applicata”, unità di voto 11.1: 2023: +80.000.000 2024: +85.000.000 2025: +60.000.000 2026: +40.000.000. Il finanziamento è volto ad integrare la dotazione finanziaria della PCM con riferimento al contributo dell’Italia all’ESA per lo sviluppo dei vari programmi opzionali nel settore aerospaziale per l’esplorazione spaziale, per le telecomunicazioni. Le applicazioni integrate e per i lanciatori. Conseguentemente Allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, Missione 11 “Competitività e sviluppo delle imprese” – Programma 9 “Interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalità”, unità di voto 7.2: 2023: -80.000.000 2024: -85.000.000 2025: -60.000.000 2026: -40.000.000 |
57.01000 |
Governo |
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20.12 |
Allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy, Missione “Competitività e sviluppo delle imprese – Programma 15 “Incentivazione del sistema produttivo”, unità di voto 1.3: 2023: -5.000.000 2024: +1.250.000 2025: +1.250.000 2026: +1.250.000 2027: +1.250.000. Il finanziamento ha lo scopo di rimodulare lo stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2023 del cap. 2321 “Misure a sostegno dell’industria tessile” – Piano di gestione 1, relativo al contributo a favore dell’Unione industriale biellese per la programmazione di attività di progettazione, sperimentazione, ricerca e sviluppo nel settore dell’industria tessile. La suddetta rimodulazione è necessaria al fine di adeguare gli stanziamenti al cronoprogramma dei pagamenti. Conseguentemente Alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del Made in Italy: 2023: +5.000.000 2024: -1.250.000 2025: -1.250.000 2026: -1.250.000 2027: -1.250.000 |
57.01000 lett. f) |
Governo |
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20.12 |
Allo stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Missione 9 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 2 – Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, unità di voto 1.1: 2023: -30.000.000 La riduzione è disposta a copertura degli interventi previsti all’articolo 157-bis “Sostegno all’imprenditoria giovanile e femminile, contrasto ai cambiamenti climatici e valorizzazione biodiversità” |
57.01000 lett. f) |
Governo |
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20.12 |
Allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, Missione 4 – Programma 11 “Politica economica e finanziaria in ambito internazionale”, unità di voto 3.2: 2023: -50.000.000 La riduzione è disposta per il solo anno 2023 a copertura degli interventi previsti all’articolo 130-bis “Partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo Monetario Internazionale”. |
57.01000 lett. f) |
Governo |
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20.12 |
Allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, Missione 4 – Programma 11 “Politica economica e finanziaria in ambito internazionale”, unità di voto 3.2: 2023: -50.167.866 2024: -50.167.866 2025: -50.167.866 2026: -50.167.866 La riduzione è disposta a copertura degli interventi previsti all’articolo 130-ter “Aumento di capitale della Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa”. |
57.01000 lett. l) |
Governo |
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Modifica il comma 3 dell’articolo 156, che approva lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, innalzando a 40.000 milioni di euro (dai 34.000 milioni originari) il limite massimo concernente gli impegni assumibili dalla SACE spa – Servizi assicurativi del commercio estero, per l’anno finanziario 2023, per le garanzie di durata superiore a 24 mesi. Tale modifica si rende necessaria al fine di adeguare i suddetti limiti al Piano Annuale 2023 dell’attività assicurativa e di garanzia approvato da SACE. |
57.01000 lett. m) |
Governo |
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20.12 |
Modifica il comma 5 dell’articolo 164, che approva lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, modificato il riferimento normativo che autorizza il versamento dei fondi delle Capitanerie di porto su conto corrente postale. Viene in tal senso sostituito il riferimento al regio decreto n. 391 del 1933 con il decreto interministeriale 5 ottobre 2022 n. 181, recante il nuovo Regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. |