Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2023 - A.C. 643-bis - Quadro di sintesi degli interventi
Riferimenti: AC N.643-bis/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 9/1
Data: 01/12/2022
Organi della Camera: V Bilancio


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Legge di bilancio 2023 - A.C. 643-bis - Quadro di sintesi degli interventi

1 dicembre 2022
Progetti di legge


Indice

Premessa - Guida alla lettura|ENERGIA|FISCO|LAVORO, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA|CRESCITA E INVESTIMENTI|AGRICOLTURA|INFRASTRUTTURE e TRASPORTI|SANITA'|SCUOLA, UNIVERSITA' E RICERCA|TURISMO, SPORT, CULTURA E INFORMAZIONE|DIFESA E SICUREZZA CIBERNETICA|SICUREZZA e SOCCORSO PUBBLICO|IMMIGRAZIONE|POLITICA ESTERA|AMBIENTE E TERRITORIO|REGIONI ED ENTI LOCALI|GIUSTIZIA|REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA|


Premessa - Guida alla lettura

Il presente dossier illustra sinteticamente i più significativi e rilevanti interventi contenuti all'interno degli articoli della prima sezione del disegno di legge di bilancio 2023 - A.C. 643-bis, assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera.

Si ricorda che la prima sezione del disegno di legge di bilancio, a norma dell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio cui si riferisce la manovra di finanza pubblica, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, nonché gli eventuali aggiornamenti di tali obiettivi fissati dalla Nota di aggiornamento al DEF.

Nel presente dossier, i principali interventi normativi di cui alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono raggruppati in base a settori omogenei delle diverse politiche pubbliche. Tali settori corrispondono, in numerosi casi, ai Titoli nei quali si articola la prima sezione del disegno di legge di bilancio. In alcuni casi, invece, i raggruppamenti degli interventi all'interno di una specifica politica di settore risultano trasversali ai diversi Titoli della prima sezione del ddl di bilancio.

Per ciascuno degli interventi riportati, il dossier specifica l'articolo di riferimento della prima sezione del ddl di bilancio e riporta, lateralmente, un titolo volto a identificare sinteticamente il contenuto dell'intervento.

Per un'analisi più dettagliata e approfondita delle singole disposizioni del disegno di legge, si rinvia al dossier - Schede di lettura Volume I (Articoli 1-92) e Volume II (Articoli 93-174).


ENERGIA

Il disegno di legge di bilancio prevede numerosi interventi in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti, prevalentemente contenuti nel Titolo II dell'articolato (articoli 2-11). Si tratta di misure finalizzate a contenere i costi dell'energia.

In questa sede si rileva che tra le disposizioni in materia di entrate di cui al Titolo III, capo I dell'articolato, l'articolo 28 istituisce un Contributo di solidarietà imprese energetichecontributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori. Il contributo è determinato applicando un'aliquota del 50 per cento a una quota del maggior reddito conseguito dai suddetti soggetti passivi nel 2022 rispetto alla media dei quattro anni precedenti, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi dell'energia. Il contributo è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e non è deducibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

Con riferimento alle misure del Titolo II, volte al contenimento dei costi energetici, si riconoscono anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni Crediti di imposta per contrastare i costi dell'energia delle impresecrediti di imposta già concessi nel corso del 2022  per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, e da ultimo estesi alle spese relative all'energia e al gas sostenute fino a dicembre 2022 (articolo 2)

Si tratta in particolare:

  • del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 45% (in luogo del 40%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di primo trimestre 2023;
  • del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 35% (in luogo del 30 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
  • del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 45% per cento (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 45% (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

E' confermato, per il I trimestre 2023, l'annullamento delle aliquote relative agli Annullamento oneri generali di sistema elettricooneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Per queste finalità, un importo pari a 963 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali-CSEA entro il 28 febbraio 2023 (articolo 3).

Peraltro, quota parte degli oneri generali del sistema elettrico – quella afferente allo smantellamento delle centrali nucleari e alle relative misure di compensazione territoriale – è fiscalizzata in via strutturale, a decorrere dall'anno 2023 (articolo 6). Ciò significa che i predetti oneri afferenti al nucleare e alle relative misure di compensazione territoriale sono, a decorrere dall'anno 2023 non più riscossi dai fornitori in bolletta elettrica, bensì coperti a valere su specifiche risorse appostate a bilancio statale, indicate in 400 milioni annui dall'anno 2023. Questa specifica misura si muove in coerenza con la milestone 7 della Missione 1, Componente 2 (M1C2-7) del PNRR, la quale si prefigge, tra l'altro, l'eliminazione dell'obbligo per i fornitori di riscuotere (in bolletta) oneri "impropri", ossia non collegati al settore energetico. Si tratta di una prima attuazione. Entro il 30 settembre 2023 l'ARERA, infatti, formula proposte e relative stime per l'estensione della fiscalizzazione ad altre tipologie di oneri generali di sistema (impropri). 

Il disegno di legge dispone poi l'estensione alle IVA ridotta somministrazioni gas metanosomministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 della riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista, a seconda dei casi, dalla normativa vigente)  conferma, anche per il I trimestre 2023, la Riduzione oneri generali di sistema settore gasriduzione degli oneri generali nel settore del gas già disposta per il IV trimestre 2022. Per questa ultima finalità è autorizzata la spesa di 3.800 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1300 milioni entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento da 1200 milioni entro il 31 maggio 2023 (articolo 4). 

Si modificano i requisiti di accesso ai bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas riconosciuti ai clienti domestici economicamente svantaggiati, aumentando da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere alle agevolazioni per l'anno 2023 e a atle fine si stanzia l'importo di 115 milioni per il 2023. Inoltre, per il primo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale sono rideterminate dall'ARERA, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2022, nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivamente tra elettricità e gas (articolo 5).

Si  istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale (articolo 7).

Si autorizza per l'anno 2023 un Contributo solidarietà enti locali caro energiacontributo straordinario agli enti locali per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia, e garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare, per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas (articolo 8).

Una specifica disposizione è volta a dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/1854, il quale ha disposto l'applicazione di un limite massimo di 180€/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e della vendita di energia elettrica da una serie di fonti, rinnovabili e non. Quanto agli impianti da fonti rinnovabili non rientranti già nell'ambito di applicazione del meccanismo di compensazione a due vie disposto con il D.L. n. 4/2022 (articolo 15-bis) e agli impianti alimentati da fonti non rinnovabili individuati dal Regolamento UE, si dispone l'applicazione di un Meccanismo di compensazione a una via per imprese settore elettricomeccanismo di compensazione a una via, in base al quale il Gestore dei servizi energetici-GSE calcola, relativamente all'energia immessa in rete, la differenza tra il tetto ai ricavi prestabilito e un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato. Nel caso la differenza sia negativa, il GSE procede a richiederne la restituzione (articolo 9).

Per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco, di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) 2022/1854, è istituito un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato da Terna S.p.A. su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. La procedura ha l'obiettivo di selezionare i soggetti che assumono l'impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023 (articolo 10).

L'articolo 11 riconosce un Credito d'imposta acquisto carburante imprese agricole e della pescacredito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023. Tale agevolazione è, altresì, estesa per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.


FISCO

L'intero Titolo III del disegno di legge è dedicato alle misure fiscali.  

Riduzione della pressione fiscale 

Il Capo I è dedicato a eterogenei interventi di Riduzione della pressione fiscaleriduzione della pressione fiscale e, segnatamente:

  • si innalza a 85 mila euro, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un'imposta Regime forfettarioforfettaria del 15 per cento sostitutiva di quelle ordinariamente previste. La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l'anno fiscale seguente (articolo 12);
  • si introduce, a determinate condizioni e limitatamente all'anno 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, una Tassa piatta incrementaletassa piatta al 15 per cento da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti. La norma precisa altresì le conseguenze di tale nuovo regime relativamente alla determinazione dei requisiti reddituali validi ai fini del riconoscimento di benefici fiscali nonché degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2024 (articolo 13);
  • sono qualificati come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (ossia le cosiddette Regime fiscale delle mancemance) nei settori della ristorazione e dell'attività ricettive, sottoponendole a un'imposta sostituiva dell'Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%, individuandone inoltre il regime giuridico e l'ambito applicativo (articolo 14);
  • si Tassazione premi risultatodispone la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato (articolo 15);

  • si posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. Plastic tax e sugar taxplastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020 (articolo 16);
  • sono assoggettati all'aliquota IVA ridotta al 5% i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile, i Iva ridotta su prodotti igienici e per l'infanziatamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all'aliquota IVA al 10%), nonché alcuni prodotti per l'infanzia (articolo 17);
  • l'articolo 18, rifinanziando con ulteriori 430 milioni di euro il Fondo di garanzia per la prima casa per l'anno 2023, proroga al 31 dicembre 2023 la speciale disciplina emergenziale del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa (cd. Fondo per la prima casaFondo Gasparrini), che ne consente l'accesso a un più ampio novero di soggetti rispetto alle regole ordinarie; proroga inoltre al 31 marzo 2023 la disciplina emergenziale del Fondo di garanzia per la prima casa, con particolare riferimento alla più alta misura della garanzia rilasciata dal medesimo Fondo e proroga al 31 dicembre 2023 le agevolazioni in materia di imposte indirette per l'acquisto della prima casa da parte degli under 36

  • si estende il regime della ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 5 per cento, operata dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione sulle somme corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Tassazione pensioni SvizzeraSvizzera (AVS) e della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), anche al contribuente che riceva all'estero l'accredito delle suddette somme, senza intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani (articolo 19);
  • si estende all'anno 2023 l'esenzione ai fini IRPEF - già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 - dei Redditi agrariredditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (articolo 20);
  • sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) i proprietari diEsenzione IMU immobili occupati immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia (articolo 21).

 

Disposizioni in materia di entrate: tassazione di imprese e attività finanziarie, accise, giochi e cripto-attività 

 Con il Capo II, che contiene disposizioni in materia di entrate, si interviene principalmente sulla tassazione d'impresa e delle attività finanziarie.

In particolare:

  • si intende ripristinare alcuni limiti alla Deduzione operazioni con Stati non cooperativi a fini fiscalideducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti, ovvero localizzati in Stati non cooperativi a fini fiscali (articolo 22);

  • si consente ai contribuenti che, nell'ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri, in particolare ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, di affrancare o Affrancamento utili di fonte esterarimpatriare, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di utili non distribuiti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, come risultanti dal bilancio chiuso nell'esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022) (articolo 23);

  • si assoggettano a imposizione in Italia le Plusvalenze da beni immobiliplusvalenze derivanti, per i soggetti non residenti, dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più del 50%, deriva direttamente o indirettamente da beni immobili situati in Italia (articolo 24); 

  • sono introdotte Assegnazione beni ai sociagevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società - ivi incluse le cd. società non operative - di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: a queste operazioni si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è ridotta l'imposta di registro. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie (articolo 25, commi 1-6);

    le disposizioni concernenti la cd. Estromissione estromissione dei beni di imprese individuali - ossia la possibilità di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, assegnandoli all'imprenditore dietro pagamento di un'imposta sostitutiva -  sono estese anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023 (articolo 25, comma 7);

  • si consente di assumere, ai fini del computo di Rivalutazioneplusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto, dietro il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 14%. Sono inoltre estese alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola - posseduti alla data del 1° gennaio 2023 - le disposizioni in materia di rivalutazione, già previste in passato e più volte prorogate nel tempo, stabilendo anche per tali operazioni un'imposta sostitutiva con aliquota al 14% (articolo 26);

  • si consente di considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (Tassazione cessioni quote OICROICR) assoggettando ad imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione; si introduce la facoltà di considerare corrisposti i redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e al ramo V (operazioni di capitalizzazione)  assoggettando a imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento la differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati (articolo 27).

Il provvedimento interviene inoltre in materia di Accise sui tabacchiaccise, riconfigurando i criteri utilizzati per il calcolo della quota specifica in misura fissa, nonché di quella ad valorem, che determina l'accisa sui tabacchi lavorati. Viene altresì aggiornato l'importo dell'onere fiscale minimo per le sigarette mentre sono ridotte le aliquote dell'imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione e rideterminata, in riduzione, la tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinate ad essere inalate senza combustione (articolo 29).

Il disegno di legge poi proroga, a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2023, talune concessioni per la raccolta a distanza dei Giochigiochi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2022. Dispone altresì un incremento del 15 per cento, rispetto a quanto previsto dalle disposizioni applicabili, del corrispettivo una tantum versato dai concessionari interessati, calcolato in proporzione alla durata della proroga. Tale corrispettivo è versato in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 15 gennaio 2023 e al 1° giugno 2023 (articolo 30).

Il provvedimento introduce altresì una specifica disciplina fiscale applicabile alle Regime fiscale delle cripto-attivitàcripto-attività (articoli 31-35).

Più in dettaglio sono incluse in modo esplicito le cripto-attività nell'ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche. Viene a tal fine introdotta una nuova categoria di "redditi diversi" costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Si consente di portare in deduzione dalle plusvalenze le minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate fino alla data di entrata in vigore della disposizione in commento. Viene modificata la disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi, configurando i tre diversi regimi della "dichiarazione", quello cosiddetto del "risparmio amministrato" e quello del "risparmio gestito". Si novella la disciplina della rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, includendovi i riferimenti alle cripto-attività e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale. Le maggiori entrate derivanti dalla disciplina così introdotta sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del MEF (articolo 31).

Viene stabilito che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (articolo 32)

Si consente di determinare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento. Anche le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'imposta sostitutiva sono destinate al citato Fondo per la riduzione della pressione fiscale (articolo 33).

Il disegno di legge permette ai contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, di regolarizzare la propria posizione presentando un'apposita dichiarazione e versando la sanzione per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un'imposta sostitutiva in misura pari al 3,5 per cento del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo (articolo 34).

Infine, si applica l'imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore. Le modalità e i termini di versamento sono le stesse di quelle dell'imposta di bollo. A decorrere dal 2023 si prevede l'applicazione di un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato le cui entrate sono anch'esse sono destinate al citato Fondo per la riduzione della pressione fiscale (articolo 35). 

 

Viene rafforzata l'attività di presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività dellePresidio partite IVA partite IVA. In particolare, la norma riconosce all'Agenzia delle entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio anche attraverso l'esibizione di documentazione tramite cui sia possibile la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività. Vengono altresì specificate le modalità con le quali, successivamente al provvedimento di cessazione, la partita IVA può essere nuovamente richiesta nonché il regime sanzionatorio applicabile (articolo 36). 

Sono previsti obblighi comunicativi, relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma digitale che facilita la Comunicazioni piattaforme di vendita on linevendita on line di determinati beni, presenti nel territorio dello Stato (articolo 37).

Misure di sostegno ai contribuenti 

ll Capo III è intitolato Sostegno ai contribuentimisure di sostegno in favore del contribuente.

Viene introdotto uno strumentario di norme che permette ai contribuenti di definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle regole ordinarie, la pretesa tributaria.

Le misure si riferiscono a un ampio ventaglio di fasi dell'adempimento fiscale, che va dall'accertamento alla cartella di pagamento, fino al contenzioso innanzi alle corti tributarie.

E' possibile usufruire di dilazioni dei pagamenti dovuti e dell'abbattimento di alcune somme dovute al fisco a titolo di aggio, di interessi, ovvero a titolo di sconto sulle sanzioni, secondo quanto previsto da ciascuna norma del Capo III in parola.  

Più in dettaglio:

  • si  consente di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del Definizione agevolata controlli automatizzaticontrollo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Tali importi possono essere definiti con il pagamento: delle imposte e dei contributi previdenziali; degli interessi e delle somme aggiuntive; delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso all'entrata in vigore della norma in parola, mediante pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3% (articolo 38);
  • si consente di sanare le Sanatoria irregolarità formaliirregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024  (articolo 39);
  • si permette, in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di Ravvedimento specialeregolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata), mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile (articolo 40);
  • si introduce la possibilità di Definizione agevolata atti di accertamentodefinire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle entrate entro la data del 31 marzo 2023. Sono previste sanzioni ridotte, da un terzo a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a: processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023; avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023. La medesima riduzione sanzionatoria a un diciottesimo è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento. Le norme consentono di definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analoga riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle sanzioni irrogate. La medesima riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi. Le somme dovute possono essere anche dilazionate (articolo 41);
  • è disciplinata la Definizione agevolata delle controversiedefinizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma medesima, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia. Se vi è soccombenza dell'Agenzia delle entrate, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado (articolo 42);
  • in alternativa alla definizione agevolata delle controversie, disciplinata dall'articolo 42, è consentito definire - entro il 30 giugno 2023 - con un Conciliazione agevolataaccordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate. Si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. All'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di quaranta o cinquanta per cento del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori (articolo 43);
  • si introduce e disciplina, in alternativa alla citata definizione agevolata delle controversie, la Rinuncia agevolata alle controversierinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione. La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (articolo 44);
  • si consente di Regolarizzazione versamentiregolarizzare l'omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, in particolare: delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione; degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.  La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi (articolo 45);
  • si dispone lAnnullamento automatico debiti fino a mille euro'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione. Lo stralcio dei carichi è esteso anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione degli enti di previdenza privati (articolo 46);
  • viene prevista altresì la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. Definizione agevolata carichi (cd. rottamazione)rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. Il debitore beneficia dell'abbattimento delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Innovando rispetto alla disciplina precedente, aderendo alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione. La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate. Accanto ad alcune novità, le norme riproducono in sostanza le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate, disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all'agente della riscossione. A seguito dell'accoglimento della domanda, l'agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata (articolo 47).

 Conseguentemente alle predette misure, l'articolo 48 rimodula i termini per la comunicazione di Discarico per inesigibilitàinesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione, non prevedendo solamente un differimento delle scadenze attualmente previste per adeguarle ai tempi di chiusura della nuova misura di definizione agevolata, ma introducendo anche una contrazione del calendario complessivo dei termini di invio delle comunicazioni. La norma riconosce, inoltre, la possibilità per l'agente della riscossione di presentare le predette comunicazioni di inesigibilità anche anteriormente alle scadenze fissate al verificarsi di alcuni specifici casi di palese inesigibilità.

 

Altre misure fiscali

Con l'articolo 49 sono introdotte alcune misure volte a chiarire le condizioni secondo le quali non si configura una Stabile organizzazionestabile organizzazione in Italia, da cui discende l'applicazione della normativa fiscale, di un veicolo d'investimento non residente che opera sul territorio nazionale tramite un soggetto indipendente che svolge, per suo conto, l'attività di gestione di investimenti (asset manager).

L'articolo 50 riconosce all'Agenzia delle entrate la possibilità di indire procedure concorsuali pubbliche volte al reclutamento di nuovo Concorsi Agenzia delle entratepersonale, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite, anche in deroga alle norme vigenti sul reclutamento delle figure professionali e sulla mobilità nelle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 51 a decorrere dal 2023 (più precisamente, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022) eleva dallo 0,45 allo 0,50 l'aliquota Imposta su riserve matematiche rami vitadell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio delle imprese assicurative.

L'articolo 154, al comma 13, stabilisce che le competenze di avvocato e di procuratore la cui esazione è curata, nei confronti delle controparti, dallRegime fiscale avvocatura dello Stato'Avvocatura generale dello Stato e dalle avvocature distrettuali, nei giudizi da esse trattati, sono assoggettate, a fini fiscali, al regime dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tali competenze sono inoltre escluse dalla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

 Si segnala in questa sede che l'articolo 69 innalza il valore Soglia contante a cinquemila eurosoglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1°gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro. Viene, altresì stabilito che per le cifre inferiori a sessanta euro nelle attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi non si applica l'obbligo di Obbligo POSaccettare i pagamenti con carte di pagamento.


LAVORO, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Di seguito sono riportati i principali interventi recati dal disegno di legge di bilancio in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali.

In tema di Politiche attive e incentivi all'occupazionepolitiche attive e incentivi all'occupazione, il ddl di bilancio:

  • introduce un esonero contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato (e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) di percettori del reddito di cittadinanza, effettuate nel 2023, alternativo a quello già previsto dalla normativa vigente (articolo 57, commi 1, 2 e 3);
  • estende anche alle assunzioni effettuate nel 2023 l'esonero contributivo temporaneo al 100%, fino a 6.000 euro, per le assunzioni di donne svantaggiate (in base a fattori come l'età, la durata della disoccupazione, il settore di specializzazione e il territorio in cui risiedono) e di giovani al di sotto di 36 anni (articolo 57, commi 4 e 5);
  • proroga al 31 dicembre 2023 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola fruendo della decontribuzione al 100 per cento per due anni prevista dalla normativa vigente a favore dei soggetti di età inferiore a quarant'anni (articolo 57, comma 7);
  • modifica temporaneamente la disciplina del reddito di cittadinanza, nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva (articolo 59). In particolare, si prevede:
    • che, nel corso del 2023, il reddito di cittadinanza sia riconosciuto per un massimo di 8 mensilità (in luogo delle 18, rinnovabili, attualmente previste), salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età (commi 1 e 2);
    • l'obbligo, per i beneficiari del rdc tenuti a sottoscrivere un patto per il lavoro o per l'inclusione sociale, di frequentare un corso di formazione e/o riqualificazione professionale per 6 mesi, pena la decadenza dal beneficio per l'intero nucleo familiare (comma 3);
    • la decadenza dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro congrua, anche se perviene nei primi diciotto mesi di fruizione del Rdc (comma 4, lettera c));
    • che i comuni nell'ambito dei progetti utili alla collettività impieghino tutti (e non più almeno un terzo, come attualmente previsto) i percettori di Rdc residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale (comma 4, lettera b));
    • che il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente non concorra alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi (comma 4, lettera a));
    • l'abrogazione delle norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza dal 1° gennaio 2024 (comma 5);
    • l'istituzione di un Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva (comma 8).

 

In materia di Indennità e trattamenti di integrazione salarialeindennità e di trattamenti di integrazione salariale in favore di determinate categorie di lavoratori il ddl di bilancio, attraverso il rifinanziamento del Fondo sociale per l'occupazione, stanzia ulteriori risorse per il riconoscimento anche nel 2023:

  • dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa (articolo 61, comma 2);
  • dell'indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (articolo 61, comma 3);
  • delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (articolo 61, comma 4);
  • dell'integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva (articolo 61, comma 5);
  • del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l'attività produttiva (articolo 61, comma 6).

 .

Il ddl di bilancio introduce anche le seguenti Misure di sostegno al redditomisure di sostegno al reddito:

  • per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al 2 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.538 euro (articolo 52);
  • in via aggiuntiva rispetto alla perequazione automatica, un incremento transitorio dei trattamenti pensionistici, pari all'1,5 per cento per le mensilità del 2023 e al 2,7 per cento per quelle del 2024, per i casi in cui il complesso di tali trattamenti in capo ad un soggetto sia pari o inferiore al trattamento pensionistico minimo (articolo 58, comma 2);
  • lo stanziamento di 1 miliardo di euro, per il solo 2023, per l'erogazione di un emolumento accessorio una tantum, pari all'1,5% dello stipendio, da corrispondersi per tredici mensilità, a favore del personale statale; per il personale dipendente da altre amministrazioni, gli oneri da destinare alla medesima finalità sono posti a carico dei rispettivi bilanci (articolo 62).

 

In materia Previdenzaprevidenziale il ddl di bilancio:

  • introduce, in via sperimentale, un'ulteriore fattispecie di pensionamento anticipato (Quota 103) alla quale si può accedere maturando, entro il 31 dicembre 2023, un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, a condizione che il valore lordo mensile del trattamento di pensione anticipata non sia superiore a cinque volte il trattamento minimo (articolo 53);
  • per i lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti pensionistici della predetta "quota 103", rimangono in servizio viene meno l'obbligo di versamento all'ente previdenziale dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro; il medesimo importo viene quindi corrisposto interamente al lavoratore (articolo 54);
  • proroga anche per il 2023 l'istituto di pensionamento anticipato Ape sociale (articolo 55);
  • ammette al trattamento pensionistico anticipato denominato "Opzione donna", calcolato su base contributiva, le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età di 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni) e che assistono un parente disabile, o che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74 per cento o che sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi (in tale ultimo caso il requisito anagrafico è pari a 58 anni) (articolo 56);
  • introduce, per gli anni 2023-2024, una disciplina speciale per l'indicizzazione dei trattamenti pensionistici, confermando una perequazione automatica pari al 100 per cento della variazione dell'indice del costo della vita per i trattamenti di importo fino a quattro volte il trattamento minimo INPS e riconoscendo una perequazione in misura variabile da 80 a 35 punti percentuali (in luogo della forbice attualmente prevista che varia dal 90 al 75 per cento), in relazione a determinate classi di importo del complesso dei trattamenti che variano da cinque a dieci volte il trattamento minimo INPS (mentre la normativa vigente considera solo i trattamenti tra quattro e cinque volte il trattamento minimo e quelli superiori a cinque volte il predetto importo) (articolo 58, comma 1);
  • riduce l'autorizzazione di spesa per il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci di 80 milioni di euro per il 2023, 90 milioni di euro per il 2024 e 120 milioni di euro l'anno dal 2025 (articolo 153, comma 12).

In tema di Famigliafamiglia il disegno di legge di bilancio:

  • reca alcune novelle alla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230. Le novelle rendono permanenti, al fine della misura dell'assegno, le equiparazioni, già previste fino al 31 dicembre 2022, rispettivamente: tra il figlio minorenne a carico e il figlio maggiorenne disabile e a carico; tra il figlio minorenne a carico e disabile e il figlio di età inferiore a ventuno anni, sempre disabile e a carico. Inoltre, si proroga, nell'ambito dell'istituto in esame, un ulteriore beneficio temporaneo con riferimento ai figli a carico con disabilità, nell'ambito dei nuclei familiari rientranti in una determinata fattispecie, e si introduce un incremento dell'assegno con riferimento ai figli di età inferiore ad un anno ovvero, in una determinata ipotesi, di età inferiore a tre anni (articolo 65).

 

Tra le ulteriori disposizioni di interesse presenti nel ddl di bilancio si segnalano, in particolare:

  • le disposizioni dirette ad incoraggiare, fino a renderla ordinaria, la presentazione della DSU in modalità precompilata. A tal fine viene previsto che fino al 31 dicembre 2022 permanga la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata, ma che, a decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avvenga prioritariamente in modalità precompilata fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con successivo decreto sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS (articolo 60);

  • l'ampliamento della possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale, attraverso l'aumento da cinque a dieci mila euro l'anno del limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore, la previsione che si possa ricorrere a tali prestazioni anche in relazione alle attività agricole, nonché da parte di utilizzatori con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato fino a dieci, anziché a cinque (articolo 64);

  • l'incremento dal 30 all'80 per cento dell'indennità per congedo parentale per le lavoratrici dipendenti nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio con riferimento alle lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità successivamente al 31 dicembre 2022 (articolo 66);
  • l'istituzione del Fondo per le periferie inclusive con una dotazione di 10 milioni per il 2023. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire, nelle periferie, l'inclusione sociale delle persone con disabilità e il miglioramento del loro livello di autonomia. A un decreto del Presidente del Consiglio è demandato il compito di regolamentare il Fondo (requisiti di ammissibilità dei progetti, modalità di erogazione del finanziamento e eventuali forme di co-finanziamento), e di istituire un Comitato di valutazione che definisca i criteri per la valutazione dei progetti favorendo l'attivazione di finanziamenti pubblici e privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione (articolo 67);
  • l'incremento delle risorse del Fondo unico a sostegno del mobimento sportivo italiano, destinato, nella misura di un milione di euro l'anno dal 2023, al sostegno della maternità delle atlete non professioniste (articolo 107, comma 1);
  • la riapertura dei termini per la stabilizzazione del personale degli enti locali impegnato nelle operazioni di ricostruzione a seguito dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016 (articolo 134, comma 21);
  • l'istituzione di un Fondo per le assunzioni di personale da parte delle amministrazioni centrali dello Stato che hanno conseguito determinati obiettivi di spesa, con una dotazione pari ad euro 20 milioni per il 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni a decorrere dal 2025, al fine del potenziamento delle competenze delle medesime amministrazioni in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa (articolo 153, commi 15-17).


CRESCITA E INVESTIMENTI

Il disegno di legge rifinanzia lo strumento agevolativo dei Rifinanziamento contratti di sviluppocontratti di sviluppo per 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 destinando le risorse ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale; nonchè per  40 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy può impartire ad INVITALIA, soggetto gestore, direttive specifiche per l'utilizzo delle predette risorse, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo (articolo 70).

Sono poi destinati 900 mila euro alla copertura dei costi di gestione e sviluppo del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it. L'obiettivo espresso della disposizione è quello di incrementare l'efficacia degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, assicurando la piena ed effettiva operatività degli strumenti di valutazione e monitoraggio delle misure attivate e di quelli rivolti alla comunicazione delle iniziative (articolo 71).

Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, l'operatività transitoria e speciale del Rifinanziamento Fondo garanzia PMIFondo di garanzia per le piccole e medie imprese, disposta dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 55 e 55-bis). Contestualmente, e a tale fine, rifinanzia il Fondo di 800 milioni di euro per l'anno 2023 (articolo 72).

Viene altresì prorogato al 31 dicembre 2023 il Credito di imposta quotazione PMIcredito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) e al contempo ne aumenta l'importo massimo da 200.000 euro a 500.000 euro (articolo 73).

Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un Fondo a sostegno delle filiere produttive del made in ItalyFondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, dotandolo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 95 milioni per il 2024. La finalità espressa del fondo è quella di sostenere lo sviluppo e modernizzazione dei processi produttivi e accrescere l'eccellenza qualitativa del made in Italy. Ad uno o più decreti del Ministero delle imprese ed il made in Italy, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, è demandata la definizione dei settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo e il riparto delle risorse (articolo 74).

Inoltre, per l'anno 2023, l'importo delle risorse disponibili del Fondo Garanzie Green Deal concesse da SACEGreen New Deal (di cui all'articolo 1, comma 85 della legge di bilancio 2020) da destinare alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A per la realizzazione dei progetti economicamente sostenibili previsti dalla stessa legge di bilancio è fissato in misura pari a 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro (articolo 75).


AGRICOLTURA

Il disegno di legge di bilancio 2023 reca disposizioni in materia di agricoltura (e di pesca e acquacoltura) che prevedono: 

  • il riconoscimento di un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'Credito imposta per acquisto carburantiacquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023. Tale agevolazione è, altresì, estesa per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali (articolo 11);

  • il prolungamento, all'anno 2023, dell'Esenzione Irpef redditi dominicali e agrariesenzione ai fini IRPEF - già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (articolo 20);

  • la previsione della facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto (comma 1), dietro il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 14%.Sono, inoltre, estese alla Rideterminazione valori terreni agricolirideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023 le disposizioni in materia di rivalutazione, già previste dalla normativa e successivamente più volte prorogate, stabilendo anche per tali operazioni un'imposta sostitutiva con aliquota al 14% (articolo 26);

  •  l'introduzione o la proroga degli Esoneri contributiviesoneri contributivi riconosciuti, previa autorizzazione della Commissione europea, ai datori di lavoro privati per le assunzioni, effettuate nel 2023, di determinati soggetti e ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quarant'anni per la promozione dell'imprenditoria in agricoltura. Viene, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella Proroga nuove iscrizioni previdenza agricolaprevidenza agricola per fruire della decontribuzione prevista dalla normativa vigente (articolo 57);

  •  stanziamenti, in materia di indennità e di trattamenti di integrazione salariale in favore di determinate categorie di lavoratori, attraverso il rifinanziamento del Fondo sociale per l'occupazione, di ulteriori risorse per il riconoscimento, anche nel 2023, dell'indennità per il Fermo pescafermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (articolo 61, co. 3);

  • il rifinanziamento dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo per 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 destinando le risorse ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale(articolo 70, c.1);

  • l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del "Fondo sovranità alimentareFondo per la sovranità alimentare", con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. La finalità del Fondo consiste nel rafforzamento del sistema agricolo e agroalimentare nazionale mediante interventi aventi lo scopo di: tutelare e valorizzare il cibo italiano di qualità; ridurre i costi di produzione per le imprese agricole;  sostenere le filiere agricole; gestire le crisi di mercato garantendo la  sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari (articolo 76);

  • l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del "Fondo innovazione agricolturaFondo per l'innovazione in agricoltura", con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. La finalità del suddetto Fondo consiste nel favorire lo sviluppo di progetti di innovazione con lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche (articolo 78);

  • l'istituzione di un appositoFondo beni alimentari Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato a sostenere l'acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro (articolo 78);

  • l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del "Fondo per l'innovazione in agricolturaFondo per il contrasto al consumo di suolo" con uno stanziamento complessivo di 160 milioni di euro per gli anni 2023-2027, al fine di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano; è demandata ad decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 127).

INFRASTRUTTURE e TRASPORTI

Il disegno di legge reca le seguenti misure in materia di pianificazione infrastrutturale:

  • si introduce una disciplina delle procedure di pianificazione e programmazione secondo Pianificazione e programmazione infrastrutture non prioritariecriteri di coerenza, misurazione del rendimento atteso, certezza dei tempi di realizzazione relative alle infrastrutture che non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese, non sono finanziate attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione ovvero attraverso fondi europei, non sono incluse nel PNRR o nel PNC, non sono incluse nei contratti di programma con RFI e ANAS e si istituisce a tal fine, nello stato di previsione del MIT, il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024; con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire tra le macro-aree territoriali e sono individuati gli indicatori finalizzati a misurare i criteri di rendimento ai fini dell'accesso al Fondo; con ulteriori decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si procede, entro il 30 giugno 2023 (e poi con eventuali ulteriori decreti dal 2024), alla revisione degli strumenti destinati alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture non a carattere prioritario e alla revoca delle risorse destinate ad interventi non corrispondenti ai criteri di rendimento; all'individuazione degli interventi da finanziare a valere sul FIAR e alla disciplina relativa all'erogazione e alla revoca delle risorse si provvede con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 80);
  • si dettano misure finalizzate a garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici Milano Cortina 2026Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026autorizzando la spesa di 400 milioni di euro per il triennio 2024-2026 per il finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo riducendo contestualmente di un pari importo l'incremento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili istituito dall'art. 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022 (articolo 84).

 

 in materia di infrastrutture stradali e autostradali:

  • si autorizza la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro per il periodo 2023-2037, per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari – Catanzaro della S.S. 106 Jonica S.S. 106 Jonica  (articolo  88);
  • si Strade statali sismi 2009 e 2016 autorizza una spesa complessiva di 400 milioni di euro per il periodo 2023-2027, per la realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 (Abruzzo) e 2016 (Centro-Italia) (articolo 89);

  • si autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026 per il S.S. Salariapotenziamento, riqualificazione e adeguamento della S.S.4 Salaria (articolo 90).

 Si prevede inoltre di riavviare l'attività di progettazione e realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Ponte sullo StrettoSicilia e il continente (c.d. Ponte sullo Stretto) confermandone la natura di opera prioritaria e, quindi, l'applicabilità della normativa derogatoria prevista dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici per le infrastrutture di preminente interesse nazionale (articolo 82).

In materia di trasporto stradale, viene Sospensione aumenti sanzioni Codice della Strada e contributi all'autotrasporto sospeso, per gli anni 2023 e 2024, l'aumento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative al Codice della strada (articolo 83) e si autorizza la spesa di 200 milioni di euro per il 2023 quale contributo per l'aumento del costo del carburante alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che utilizzino veicoli di categoria euro 5 o superiore per attività di autotrasporto (articolo 85).

Si prevede inoltre la riduzione, per un milione di euro annui dal 2023, della riassegnazione al MIT delle risorse derivanti dagli incrementi tariffari delle operazioni di motorizzazione civile (articolo  153, comma 8). 

In materia di trasporto ferroviario si prevede:

  • l'autorizzazione all'avvio della realizzazione del terzo lotto costruttivo della sezione transfrontaliera della nuova lLinea ferroviaria Torino-Lione e linea Chiasso-Monzainea ferroviaria Torino-Lione, con delibera CIPESS da emanare entro il 31 marzo 2023 (articolo 86);
  • il finanziamento delle tratte nazionali di alcune opere di accesso al tunnel di base Torino Lione,  relative alla "Cintura di Torino" e all'adeguamento della linea storica Torino-Modane tratta Bussoleno-Avigliana (articolo 87);
  • l'autorizzazione di spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione della linea ferroviaria Chiasso-Monza nell'ambito del corridoio europeo Reno-Alpi (articolo 91).

Per quanto riguarda il Trasporto pubblico locale e Linea C metropolitana di Romatrasporto pubblico locale, viene rifinanziato il Fondo istituito con l'art. 200 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio): è autorizzata la spesa di 100 milioni per il 2023 e di 250 milioni per il 2024, per compensare gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri sottoposti a obbligo di servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi a seguito dell'epidemia del Covid-19. Sono inoltre stanziate risorse per il completamento della linea C della metropolitana di Roma: dal 2023 al 2032 è previsto un totale di 2 miliardi e 200 milioni di euro. L'erogazione è subordinata alla presentazione – da parte del commissario straordinario ed entro il 28 febbraio 2023 – di un quadro aggiornato dell'avanzamento dell'opera e di un cronoprogramma (articolo 81).

In materia di Aeroporto di Triestecontinuità territoriale aerea vengono stanziati complessivamente 7,2 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico per i collegamenti con l'aeroporto di Trieste. La Regione Friuli-Venezia Giulia si impegna per la medesima cifra a titolo di cofinanziamento (articolo 146).

In Sistema idrico del Peschieramateria di infrastrutture idriche, al fine del miglioramento dell'approvvigionamento idrico della Città Metropolitana di Roma, si autorizza la spesa complessiva di 700 milioni di euro da destinare alla realizzazione del sottoprogetto "Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera - dalle sorgenti alla Centrale di Salisano" del progetto denominato "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera" e si disciplinano le procedure da seguire per l'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse citate e le modalità di erogazione e i casi di revoca delle risorse stesse (articolo 92).

Ulteriori misure in materia di lavori pubblici riguardano:

  • disposizioni volte a Prezzi dei materiali di costruzionefronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici attraverso un incremento delle risorse finanziarie a disposizione (articolo 68);

  • misure volte a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali e a disciplinare un nuovo meccanismo di Revisione prezzicompensazione a favore delle stazioni appaltanti (articolo 79);

  • l'istituzione di un Fondo (con dotazione complessiva di 340 milioni di euro per il periodo 2023-2032) per la Interventi infrastrutturali Polizia di Statorealizzazione di interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato (articolo 113);
  • l'incremento (50 milioni per il 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025) dei contributi a favore degli enti locali per spese di progettazione relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a Spese di progettazione enti localirischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza delle strade (articolo 138).


SANITA'

In tema di sanità il disegno di legge di bilancio detta alcune misure specifiche riguardanti:

  • l'incremento Indennità di pronto soccorsodelle risorse destinate dalla legge di bilancio 2022 alla definizione di una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso (art. 93);

  • la previsione di un'autorizzazione di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel "Piano nazionale di contrasto all'antibiotico-resistenzaPiano Nazionale di Contrasto all'Antibiotico-Resistenza per il triennio 2022-2025", su cui è in corso di definizione l'Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 94);
  • la previsione, in favore delle farmacie, di una stabile remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale (articolo 95);

  • l'incremento Remunerazione farmacidel livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard stabilito dall'ultima legge di Bilancio (2022) di €2.150 milioni per l'anno 2023, €2.300 milioni per il 2024 e €2.600 milioni a decorrere dall'anno 2025. In particolare, per il 2023, una quota-parte di 1.400 milioni è destinata a far fronte ai maggiori costi dovuti all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Si Fabbisogno sanitario standardprevede che al riparto accedano tutte le regioni e province autonome, indipendentemente dal concorso al finanziamento sanitario corrente. Viene inoltre disposto l'incremento del Fondo per la sanità e i vaccini per un ammontare di 650 milioni per il 2023 da destinare all'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19 (articolo 96);

  • la previsione di alcune modifiche alla disciplina vigente in ambito sanitario volta a favorire la tempestività dei pagamenti, con particolare riferimento alle anticipazioni sul Finanziamento formazione medici specialistifinanziamento della formazione dei medici specialisti, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce e assegna alle Università le risorse previste. Allo scopo, innanzitutto  viene incrementata dall'80 al 90 per cento la percentuale massima dell'anticipo consentito, estendendo poi la possibilità di calcolo al valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell'università con decreto direttoriale e non solo al valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Viene inoltre autorizzato il Ministero dell'economia ad effettuare, se necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi (articolo 97).


SCUOLA, UNIVERSITA' E RICERCA

Premessa

Il disegno di legge di bilancio 2023 contiene diverse previsioni di competenza o comunque d'interesse della VII Commissione.

Se ne riepilogano, in sintesi, le principali, ripartite per macro-ambiti: istruzione, università, cultura, sport, editoria.

Istruzione

Potenziamento discipline STEMIn attuazione del PNRR, Missione 4 «Istruzione e ricerca» – Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università», si introducono una serie di misure volte a promuovere e potenziare le competenze e le discipline STEM in tutti i livelli del sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare attenzione a favorire il riequilibrio di genere (art. 98).

Riforma della rete scolasticaSi introduce, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni. Viene stabilita inoltre la destinazione dei risparmi conseguenti all'applicazione della nuova disciplina (articolo 99).

Valorizzazione del personale scolastico e compensi dei revisori dei contiSi istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo di 150 milioni di euro per il 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR. Viene previsto che talune attribuzioni in materia di attestazioni siano svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti. Inoltre, è disposto che una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, pari a 4,2 milioni di euro, sia destinata, a decorrere dall'anno 2023, all'incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche. Si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio (articolo 100).

L'articolo 153, comma 9, è stato stralciato ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Regolamento della Camera. Il testo prevedeva che il Ministero dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, provveda a definire le modalità attuative degli artt. 420-423 del D.LGS. 297/1994, che disciplinano il reclutamento, in via concorsuale, dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive.

Reclutamento e incarichi dei dirigenti tecniciSi interviene sull'art. 2, commi 3 e 4, del D.L. 126/2019, posticipando dal gennaio 2021 al 2024 l'assunzione dei primi 59 dirigenti tecnici a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione e del merito previsti dalla disposizione, e dal 2023 al 2025 l'assunzione dei restanti 87; vengono al contempo prorogati, fino al 2024, gli incarichi temporanei in essere relativi ai dirigenti tecnici (articolo 153, comma 10).

Viene esteso dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine di durata massima degli incarichi temporanei di dirigenti tecnici già attribuiti o da conferire da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, nelle more dello svolgimento del relativo concorso previsto dal D.L. 126/2019 (L. 159/2019). Di conseguenza, si dispone anche per ciascuno degli anni 2023 e 2024 un'autorizzazione di spesa pari a 7,9 mln di euro annui, di importo identico a quella già prevista, a legislazione vigente, per il 2021 e il 2022 (articolo 153, comma 11).

Università

Trattamento economico degli specializzandi Sono apportate alcune modifiche alla disciplina vigente in ambito sanitario volta a favorire la tempestività dei pagamenti, con particolare riferimento alle anticipazioni sul finanziamento della formazione dei medici specialisti, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce e assegna alle Università le risorse previste. Allo scopo, innanzitutto si incrementa dall'80 al 90 per cento la percentuale massima dell'anticipo consentito, estendendo poi la possibilità di calcolo al valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell'università con decreto direttoriale e non solo al valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Viene inoltre autorizzato il Ministero dell'economia ad effettuare, se necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi (articolo 97).

Penalizzazioni economiche per le universitàSi novella l'art. 1, comma 977, della L. 145/2018, disponendo che il MUR, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, preveda penalizzazioni economiche per le università che non abbiano rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, qualora il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni 2022-2025, i limiti a esso assegnati in termini di fabbisogno complessivo generato (articolo 101, comma 1).

Assistenza informatica MURNell'ambito delle attività di attuazione del PNRR e dei connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti facenti capo al MUR, si stanziano 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per finanziare l'assistenza informatica, e più in particolare le convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, i servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza (articolo 101, comma 2).

Borse di studio universitarieSi incrementa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, da destinare agli studenti universitari e AFAM, anche al fine di dare continuità alle misure adottate nell'ambito del PNRR (articolo 101, comma 3).


TURISMO, SPORT, CULTURA E INFORMAZIONE

Turismo

Gli interventi a favore del turismo prevedono la costituzione presso il Ministero del turismo:

  • di un Fondo per imprese esercenti attività di risalita e innevamentoFondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni per l'anno 2024, di 70 milioni per l'anno 2025 e di 50 milioni per l'anno 2026, da destinare alle imprese esercenti attività di risalita a fune e innevamento, con l'obiettivo di realizzare interventi di ammodernamento e manutenzione, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza. Tale misura mira altresì ad incentivare l'offerta turistica delle località montane. Le risorse previste possono essere destinate alla dismissione di impianti di risalita non più utilizzati o obsoleti. E' inoltre prevista la dotazione di 1 milione di euro per progetti di snow-farming per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Le modalità di attuazione della disposizione sono stabilite con decreto interministeriale (articolo 102);
  • di un Fondo Fondo per il settore professionale turisticoper accrescere il livello professionale nel turismo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, nonché agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro di alti professionisti del settore. Con uno o più decreti del Ministro del turismosono stabilite le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo (articolo 104);
  • di un Fondo Fondo piccoli comuni a vocazione turisticaPiccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro e 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale (articolo 105);
  • di un Fondo per il turismo sostenibileFondo per il turismo sostenibile, la cui dotazione è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni per gli anni 2024 e 2025. Il fondo è finalizzato a rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l'attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo, nonchè favorire la transizione ecologica, con azioni di promozione del turismo intermodale (articolo 106).

Si segnala inoltre che l'articolo 107  proroga, anche per l'anno d'imposta 2023 e per i soli soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta al 65 per cento previsto per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. La norma rende applicabile anche agli investimenti effettuati nel primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, nel limite massimo di 10 mila euro.

Il disegno di legge contiene poi delle disposizioni per il Recupero aiuti di stato COVID-19 settore turistico recupero di aiuti di stato COVID-19 corrisposti in eccedenza rispetto alla misura consentita ai sensi del Quadro europeo temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell' emergenza del COVID-19, cd. Temporary Framework COVID-19 (Sezione 3.1). Le misure legislative agevolative interessate dall'articolo sono state introdotte durante il periodo pandemico a sostegno delle imprese del settore turistico.  In caso di superamento dei massimali previsti dal Temporary Framework, si prevede, in primis, un meccanismo volontaristico di restituzione da parte del beneficiario, comprensiva degli interessi. In caso di mancata restituzione volontaria, il corrispondente importo deve essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. In assenza di nuovi aiuti o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato. Non è prevista l'applicazione di sanzioni in caso di restituzione. Le disposizioni dell'articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (articolo 103).

Sport

Giochi Milano-CortinaVengono introdotte misure finalizzate a garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. A tal fine, si modifica, anzitutto il comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 16/2020, prevedendo, rispetto alla disciplina vigente, che il piano complessivo delle opere ricomprenda anche le opere individuate con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport adottato ai sensi dell'art. 1, comma 774, della L. n. 178/2020 e che il D.P.C.M. approvativo del piano complessivo delle opere è approvato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si autorizza la spesa di 400 milioni di euro per il triennio 2024-2026 per il finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere olimpiche nonché per il finanziamento delle ulteriori opere di cui al comma 1 dell'articolo in esame. Viene ridotto di 400 milioni di euro l'incremento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili istituito dall'art. 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022, con una conseguente rimodulazione delle risorse aggiuntive stanziate per le singole annualità fino al 2027. Inoltre, è previsto che, al fine di consentire lo svolgimento per gli anni 2022, 2023 e 2024 delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a., il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a trasferire alla medesima società una somma non superiore alla metà della quota massima prevista, nel limite di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (articolo 84).

Maternità delle atlete non professionisteSi incrementa di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023, il Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui 1 milione di euro (annui) è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste (articolo 107, comma 1).

Viene disposta la proroga, anche per l'anno d'imposta 2023 e per i soli soggetti titolari di reddito d'impresa, del Crediti di imposta strutture sportive e investimenti pubblicitaricredito d'imposta, nella misura del 65 per cento, per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Inoltre, è reso applicabile anche agli investimenti effettuati nel primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, nel limite massimo di 10 mila euro (articolo 107, commi 2 e 3).

Contributi a fondo perduto per impianti sportivi e piscineVengono aggiunt25 milioni di euro, per il 2023, all'incremento disposto, per il 2022, dall'art. 7 del decreto-legge n. 144 del 2022, del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute S.p.A., per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica (articolo 107, comma 4).

Sport e periferieSi incrementa il Fondo "Sport e periferie" di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (articolo 107, comma 5).

Contributi per impiantistica sportivaViene incrementata di 200 milioni di euro la dotazione del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, costituito presso l'Istituto per il credito sportivo (articolo 107, comma 6).

 

Cultura

Prelazione sui beni culturaliA decorrere dal 2023, è incrementata di 20 milioni di euro annui l'autorizzazione di spesa già prevista dall'art. 1, comma 574, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), portandola così a un totale di 25 milioni di euro annui. Tale autorizzazione di spesa è finalizzata a consentire al Ministero della cultura l'esercizio della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali, ex art. 60 ss. del Codice dei beni culturali (articolo 108).

L'articolo 109 è stato stralciato ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Regolamento della Camera. Il testo prorogava dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2026 il "mantenimento in essere" delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per il completamento degli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero della cultura in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009 (nel testo vigente il rifermento è agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016) limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Editoria

Spedizione dei prodotti editorialiA decorrere dal 1° gennaio 2023, è posta a carico del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la corresponsione del rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate per la spedizione di prodotti editoriali. Il predetto Fondo è incrementato di euro 75.883.298 per il 2023 e di euro 55.000.000 a decorrere dal 2024 (articolo 110).


DIFESA E SICUREZZA CIBERNETICA

Con riferimento al comparto della Difesa il disegno di legge prevede:

 

  •  la proroga al 30 giugno 2023, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 31 dicembre 2022, della durata della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario in relazione all'emergenza COVID-19. Gli oneri relativi alla proroga sono quantificati in euro 5.726.703 per l'anno 2023 (articolo 111);
  •  una serie di disposizioni di riforma della disciplina della Proroga medici militari, interventi sulla disciplina della Cassa di previdenza delle Forze armate e risorse per il Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati Cassa di previdenza delle forze armate, al fine di superare difformità esistenti tra le diverse forze armate, evitare disparità tra le diverse categorie di personale garantire la sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo (articolo 112)
  • l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa per le esigenze del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione pari a 2,65 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023. Il comma 2 autorizza l'Arma dei carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo determinato con contratti di durata massima di trentasei mesi anche discontinui, nel limite di spesa di 350.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023 (articolo 114).

Per quanto concerne la sicurezza cibernetica:

  • si istituisce nello stato di previsione del MEF due fondi finalizzati ad attuare la Strategia nazionale di cybersicurezza ed il relativo Piano di implementazione. Si tratta del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2023, 90 milioni per il 2024, 110 milioni per il 2025 e 150 milioni annui dal 2026 al 2037, e del Fondo per la gestione della cybersicurezza, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 50 milioni per il 2024 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2025. ll coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del Piano di implementazione della Strategia è affidato all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri le risorse dei due fondi sono assegnate alle amministrazioni individuate dal Piano e, sempre con DPCM, eventualmente revocate, all'esito del monitoraggio operato dall'Agenzia, e riassegnate. Infine, Risorse per la cyber sicurezzavengono incrementate di 2 milioni di euro all'anno le risorse per il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'art. 18 del D.L. 82/2021 (art.154).

SICUREZZA e SOCCORSO PUBBLICO

In materia di sicurezza e ordine pubblico si segnalano i seguenti interventi: 

  • istituzione di un fondo presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza mediante il quale assicurare la copertura finanziaria degli interventi, già programmati con precedenti strumenti di bilancio, per la realizzazione di interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Infrastrutture poliziaPolizia di Stato ( articolo 113);
  • si autorizza una spesa complessiva di 211.518.217 euro, distribuiti negli anni 2023-2027, per il funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, e l'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella LTE Public Safety (articolo 115);
  • si potenziano gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui ai patti per la Sicurezza urbanasicurezza urbana in relazione all'installazione da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità. A tal fine, il provvedimento rifinanzia la relativa autorizzazione di spesa per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (articolo 119).

Inoltre, gli articoli 117, 118 e 122 destinano risorse al Corpo nazionale nazionale dei Vigili del fuocovigili del fuoco, rispettivamente, per l'acquisizione di nuova tecnologia robotica (35 milioni nel triennio 2023-25), per aumentarne la capacità di risposta negli scenari di incendio, mediante dotazioni tecnologiche mirate (10 milioni nel triennio 2023-25),  per aumentarne la capacità di risposta ad emergenze dovute al rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico (20 milioni nel triennio 2023-25). 


IMMIGRAZIONE

In materia di politiche di gestione dell'immigrazione e dell'accoglienza dei Proroga stato di emergenza ucrainarichiedenti asilo si segnalano i seguenti interventi:

  • la proroga dal 31 dicembre 2022 al 3 marzo 2023 della durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina. Inoltre si sopprime la data del 31 dicembre 2022 come termine di durata massima del contributo di sostentamento in favore delle persone titolari di protezione temporanea che hanno provveduto ad autonoma sistemazione. Da ultimo, autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio a rimodulare, sulla base delle effettive esigenze, le misure di assistenza e accoglienza in favore dei profughi ucraini previste dal decreto-legge n. 21 del 2022 per fronteggiare la situazione emergenziale (articolo 116);
  • uno stanziamento complessivo di 42 milioni di euro per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per irisorse centri rimpatrio rimpatri degli stranieri irregolari (articolo 120);

  • l'autorizzazione al Ministero dell'interno a prorogare fino al 27 marzo 2023 i contratti di prestazione di lavoro a termine già stipulati al fine di assicurare la funzionalità delle Questure, delle Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, in considerazione delle eccezionali esigenze di accoglienza determinatesi durante l'anno 2022 e del perdurare della crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina (articolo 121);

  • l'autorizzazione al Ministero dell'interno a utilizzare per l'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratti a termine per regolarizzazionicontratto a termine nel limite massimo di spesa di euro 37.259.690. Tali prestazioni di lavoro sono destinate a consentire la definizione delle procedure per l'instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro, che opera in Italia, e il lavoratore straniero che entra nel nostro Paese in attuazione dei decreti-flussi per gli anni 2021 e 2022 (di cui agli articoli 42, 43 e 44 del D.L. 73/2022) e delle procedure di regolarizzazione dei lavoratori stranieri (articolo 123).

POLITICA ESTERA

In materia di affari esteri, il disegno di legge di bilancio per il 2023 reca disposizioni in materia di personale all'estero e di attuazione degli interventi connessi alla presidenza italiana al G7.

Con riferimento al primo ambito, l'articolo 129, comma 1,  la Tutela e sicurezza degli uffici all'esteroproroga per tutto l'anno 2023 dell'autorizzazione di spesa per l'invio di militari dell'Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all'estero maggiormente esposti a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina. 

E' inoltre prevista una serie di misure riguardanti il Personale del MAECItrattamento del personale all'estero del MAECI ed in particolare la disciplina dei congedi e permessi, un aumento della soglia massima della maggiorazione rischio e disagio (MRD) dell'indennità di servizio all'estero nelle sedi caratterizzate da comprovate difficoltà di copertura, l'erogazione di provvidenze scolastiche per i figli dei dipendenti in servizio all'estero ed il rimborso delle spese per i viaggi di trasferimento da e per le sedi all'estero. Si dispone inoltre che, con decreto interministeriale MAECI-MEF, vengano individuate sedi particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità (articolo 192, comma 2). Per l'attuazione di tali disposizioni è prevista, a decorrere dal 2023, un'autorizzazione di spesa di 22,1 milioni di euro annui (articolo 129, comma 3).

In relazione agli interventi per la Presidenza italiana del G7Presidenza italiana del G7, l'art. 130 dispone il finanziamento delle attività logistiche e organizzative relative alla presidenza italiana del G7 del 2024, per le quali viene autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per il 2023, di 40 per il 2024 e di 1 milione per il 2025. Viene inoltre prevista l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una delegazione per la Presidenza italiana del G7 che dovrà svolgere le suddette attività entro il 31 dicembre 2025.


AMBIENTE E TERRITORIO

Il disegno di legge reca disposizioni in materia ambientale che prevedono:

  • il rifinanziamento, per gli anni 2023 e 2024, del Credito di imposta materiali riciclaticredito d'imposta, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute ed entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l'acquisto di materiali riciclati precedentemente introdotto dalla legge di bilancio 2019 (articolo 124);
  • il Programma sperimentale Mangiaplasticarifinanziamento del fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", per un importo di 14 milioni di euro (6 milioni per l'anno 2023 e 8 milioni per l'anno 2024), al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori (articolo 125);

  • una Acque reflue urbaneautorizzazione di spesa di complessivi 110 milioni di euro per il periodo 2023-2026 a favore del Commissario unico per la depurazione al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane (articolo 126);

  • l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del "Contrasto al consumo di suoloFondo per il contrasto al consumo di suolo" con uno stanziamento complessivo di 160 milioni di euro per gli anni 2023-2027, al fine di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano; è demandata ad decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri per il riparto del fondo a favore delle regioni e delle province autonome, delle modalità di monitoraggio e delle modalità di revoca delle risorse assegnate (articolo 127):
  • un'Nuovo Polo Laboratoriale per l'ISPRA autorizzazione di spesa di 12 milioni di euro (6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024) a favore dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), al fine di consentire l'espletamento delle attività strategiche dell'Istituto, ivi comprese quelle connesse all'attuazione del PNRR (articolo 128).

Il disegno di legge reca, inoltre, numerose disposizioni in materia di calamità naturali:

  • si Alluvione Marche 2022autorizza la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, ad integrazione delle risorse già stanziate dall'art. 3 del D.L. 179/2022, a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 (articolo 131);
  • si Sisma Molise e Sicilia 2018prorogano, fino al 31 dicembre 2023: il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio della città metropolitana di Catania; i termini di durata dell'incarico dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 16 agosto 2018 e nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, nonché i termini delle relative gestioni straordinarie, strutture commissariali e relativo personale; i termini per assunzioni in deroga da parte della città metropolitana di Catania (articolo 132);

  • per la ricostruzione dei territori colpiti dal Sisma Ischia 2017sisma del 2017 nell'isola di Ischia, si proroga fino al 31 dicembre 2023 la gestione straordinaria, per una spesa di 4,95 milioni per l'anno 2023; si autorizza inoltre, per l'anno 2023, la spesa di 4,9 milioni per la struttura commissariale, la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le assunzioni a tempo determinato e la stipula di una convenzione con Invitalia S.p.A.; si prevede, fino al 31 dicembre 2023, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per determinati immobili inagibili o distrutti (attività economiche e prima casa); si autorizza per il periodo 2023-2027 una spesa complessiva pari a 190 milioni di euro per la ricostruzione privata e pubblica (articolo 133);

  • per i territori colpiti dagli Sisma Italia centrale 2016-2017eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016 sono previste: la proroga fino al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza e della gestione straordinaria; disposizioni in materia di personale e per la Struttura di missione antimafia per la ricostruzione; un finanziamento per garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario per la ricostruzione; disposizioni per la sospensione delle rate dei mutui e norme di natura fiscale; disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti urbani e lo stoccaggio e il recupero delle macerie e dei rifiuti da costruzione e demolizione; agevolazioni per le utenze; esclusione, anche per il 2023, di immobili distrutti o inagibili a fini Isee (articolo 134);

  • a favore dei territori colpiti dal Sisma 2012 Emilia Romagna, Lombardia e Venetosisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, si proroga fino al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza, la facoltà di assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile (per una spesa di 9,505 milioni), la possibilità per i commissari delegati di riconscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti e l'esenzione dall'applicazione dell'IMU; si autorizza inoltre la spesa di 14,2 milioni di euro per l'anno 2023 per spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, al contributo di autonoma sistemazione, all'assistenza alla popolazione e a interventi sostitutivi (articolo 135);

  • a favore dei territori colpiti dal Sisma 2009 Abruzzosisma del 2009 in Abruzzo, si  assegna, per il periodo 2023-2025, un contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila, pari a complessivi 53 milioni di euro, un contributo straordinario per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, pari a complessivi 5,3 milioni, ed un contributo destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, pari a complessivi 1,5 milioni; si prorogano, inoltre, fino al 31 dicembre 2025, i contratti a tempo determinato del comune dell'Aquila, dei due Uffici speciali per la ricostruzione e dei comuni del cratere sismico (articolo 136).


REGIONI ED ENTI LOCALI

Il Titolo XIII del disegno di legge di bilancio (articoli da 137 a 146) è interamente dedicato alle Regioni e agli enti locali. Si evidenziano, al riguardo, i principali interventi in materia contenuti nella manovra di bilancio:

  • si prevede un Incremento Fondo di solidarietà comunale per il 2023incremento di 50 milioni di euro per il 2023 del Fondo di solidarietà comunale, destinato ad aumentare la quota parte delle risorse del Fondo destinate a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo stesso tra i comuni beneficiari (articolo 137) .
    Si tratta, in particolare, della quota del FSC costituita dalla legge di bilancio 2020 con le risorse destinate dallo Stato al progressivo reintegro del taglio di 560 milioni di euro annui operato sul Fondo stesso a titolo di concorso alla finanza pubblica, ai sensi del decreto-legge n. 66 del 2014 (tale concorso è venuto meno a partire dal 2019).
  • sono Risorse ai comuni per progettazione e assistenza tecnica specialisticaincrementati i contributi a favore degli enti locali - 50 milioni per il 2023, 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 - per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa a interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché delle strade (articolo 138).
    Si istituisce, inoltre, un Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica in favore dei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti.
  • si introduce  una Conguaglio finale certificazione ristori Covid-19procedura di individuazione - con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il MEF e previa intesa in Conferenza Stato città e autonomie locali - dei criteri e delle modalità di verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese sostenute dagli enti locali a causa dell'emergenza Covid-19 nel biennio 2020-2021, che hanno consentito ad essi di beneficiare, sulla base di periodiche certificazioni, dei contributi del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (cd. Fondone Covid). A seguito di tale verifica, si provvederà all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020-2021, versando le eventuali risorse ricevute in eccesso da tali enti all'entrata del bilancio dello Stato (articolo 139).
  • si stabilizza a regime il contributo di 110 milioni di euro - inizialmente previsto per gli anni 2020, 2021 e 2022 - riconosciuto ai comuni per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI (articolo 140).
  • al fine di Adeguamento termini attuazione federalismo regionale alle scadenze PNRRadeguare i termini per l'attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR - in base al quale l'attuazione del federalismo fiscale deve essere completata entro il primo quadrimestre del 2026 - si differisce al 2027 (o a un anno antecedente, ove ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo n. 68 del 2011, in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province) l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali (articolo 141). 
  • con una modifica al Testo unico degli enti locali, si attribuisce  alla Competenza rimborso anticipazioni di liquiditàgestione ordinaria dell'ente locale, attraverso il bilancio stabilmente riequilibrato - e non più alla gestione dell'Organo straordinario di liquidazione, attraverso le risorse della massa attiva - la competenza sui rimborsi delle anticipazioni di liquidità ricevute (anteriormente alla dichiarazione di dissesto) dagli enti locali in dissesto finanziario, erogate da parte di Cassa Depositi e Prestiti, per far fronte al pagamento dei debiti commerciali (articolo 142).
  • si introducono disposizioni volte ad accelerare  il processo di Determinazione LEP ai fini dell'attuazione dell'autonomia regionale differenziata - istituzione Cabina di regia presso la PDCMdeterminazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Si specifica che tale determinazione è finalizzata all'attuazione dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione, in materia di regionalismo differenziato, nonché alla riduzione dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni e all'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al PNRR (articolo 143).
    A questo fine, la disposizione istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per la determinazione dei LEP, definendone la composizione, i compiti e gli obiettivi, nonché le tempistiche e le procedure di realizzazione delle attività ad essa affidate.
    Sono disciplinate, altresì, le procedure di predisposizione e adozione degli schemi di DPCM volti alla determinazione dei LEP e dei costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (suscettibili di devoluzione alle Regioni ordinarie), nonché le procedure da seguire nel caso in cui la Cabina di regia non riesca a concludere le proprie attività nei termini stabiliti.
  • si introducono  modifiche alle Modalità di recupero maggior gettito tassa automobilisticamodalità di recupero, da parte dello Stato, del maggior gettito della tassa automobilistica riferita ad autoveicoli e motocicli, in relazione agli anni dal 2016 al 2022, consentendo una dilazione di pagamento, secondo importi definiti con decreto MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (articolo 144).
    Si autorizza, inoltre, l'Agenzia delle entrate a far fronte, con risorse del proprio bilancio accantonate allo scopo, agli oneri derivanti dalla definizione del contenzioso tra Stato e regione per il mancato versamento a quest'ultima del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF.
  • si autorizza , in deroga alla disciplina vigente e al fine di assicurare la piena Segretari comunali e sostegno ai comuni nell'attuazione del PNRRfunzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, l'iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali anche dei borsisti non vincitori ma risultati idonei al termine del corso-concorso del 2021. Per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, si consente di destinare le risorse del fondo del Ministero dell'interno istituito a copertura dei costi delle assunzioni a tempo determinato di personale tecnico di supporto per l'attuazione del PNRR, anche al sostegno degli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali, nonché al finanziamento delle iniziative di assistenza tecnica in favore dei piccoli comuni per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR (articolo 145).

Al di fuori del Titolo XIII, si segnala che l'Contributi agli enti locali per maggiore spesa per energia e gasarticolo 8 del disegno di legge di bilancio autorizza, per il 2023, un contributo straordinario agli enti locali per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia e garantire la continuità dei servizi da essi erogati. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per il 2023, da destinare, per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas.

Viene introdotta una Fondo per esenzione IMU su immobili occupatidisposizione volta ad esentare dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla norma viene istituito un fondo presso il Ministero dell'interno, con una dotazione di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 (articolo 21).

Si istituisce il Fondo per le periferie inclusiveFondo per le periferie inclusive con una dotazione di 10 milioni per il 2023. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire, nelle periferie, l'inclusione sociale delle persone con disabilità e il miglioramento del loro livello di autonomia (articolo 67).

Si istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turisticaFondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di 10 milioni per il 2023 e 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale (articolo 105).

Sono potenziati gli Interventi per il potenziamento della sicurezza urbanainterventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui ai patti per la sicurezza urbana in relazione all'installazione da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità. A tal fine, il provvedimento rifinanzia la relativa autorizzazione di spesa per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (articolo 119).


GIUSTIZIA

In materia di giustizia il disegno di legge prevede:

  • Violenza sulle donne e tratta degli esseri umanil'incremento da 5 a 15 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di potenziare le azioni previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne, e lo stanziamento di 2 milioni di euro per il 2023 e 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 da destinare all'attuazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani (articolo 63);

  • Direzione nazionale antimafia una dotazione finanziaria, pari a 3 milioni di euro annui, nell'ambito delle risorse già iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia, a disposizione della Direzione nazionale antimafia, per l'acquisto di beni e servizi e per l'esercizio delle funzioni spettanti alla Direzione medesima ai sensi dell'art. 371-bis c.p.p., al fine di consentire una gestione più dinamica delle spese (articolo 147);

  • Edilizia giudiziariail rifinanziamento di Fondi per l'edilizia giudiziaria - 100 milioni di euro per il 2023, 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 50 milioni per il 2027 -  ai fini dell'adeguamento strutturale e impiantistico, con particolare riferimento alla normativa antincendio, dell'efficientamento energetico, dell'analisi della vulnerabilità sismica, della realizzazione e dell'ampliamento di cittadelle giudiziarie e poli archivistici e dell'acquisizione di immobili dal patrimonio demaniale (articolo 148);

  • Giustizia riparatival'incremento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 dello stanziamento del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 67, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2022 (cd. "riforma Cartabia") (articolo 149);

  • Compensazione dei debiti degli avvocatil'ampliamento ai contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense  della possibilità di compensazione dei debiti degli avvocati con i crediti dovuti dallo Stato ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002 (pagamenti che lo Stato esegue in favore degli avvocati per la difesa di soggetti ammessi al patrocino a spese dello Stato) (articolo 150).

 

Ulteriori disposizioni in materia di giustizia sono contenute nell'Risparmi di spesaarticolo 153, recante misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio. In particolare si prevede:

  • che il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria consegua, mediante la razionalizzazione e l'efficientamento dei servizi negli istituti penitenziari, risparmi di spesa non inferiori a 9.577.000 euro per l'anno 2023, 15.400.237 euro per l'anno 2024 e 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025 (per il 2023 la riduzione incide integralmente sull'azione "Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)", nell'ambito del programma "Amministrazione penitenziaria", ed è relativa alle competenze accessorie) (comma 2);
  • che il Ministero della giustizia assicuri risparmi di spesa (non inferiori a 331.583 euro per l'anno 2023, 588.987 euro per l'anno 2024 e 688.987 euro annui a decorrere dall'anno 2025) mediante misure di riorganizzazione ed efficientamento dei servizi in materia di giustizia minorile ed esecuzione penale esterna e di razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale (comma 3)
  • una riduzione di 1.575.136 euro annui a decorrere dal 2023 delle spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni (comma 4).


REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA

L'articolo 153 del disegno di legge di bilancio prevede che le riduzioni di spesa dei Ministeri apportate con i commi da 2 a 14 del medesimo articolo concorrono, quale contributo dei Ministeri medesimi alla manovra di finanza pubblica, al conseguimento degli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, come definiti nel D.P.C.M. 4 novembre 2022.

Si rammenta che l'L'obiettivo di razionalizzazione della spesa nel DEF 2022obiettivo programmatico di razionalizzazione della spesa fissato nel DEF 2022 per le Amministrazioni centrali dello Stato prevede, a decorrere dal 2023, riduzioni di spesa strutturali per i Ministeri di importo pari a:

  • 800 milioni di euro nel 2023;
  • 1,2 miliardi di euro nel 2024;
  • 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2025.

Il citato Il DPCM 4 novembre 2022D.P.C.M., sulla base di tali obiettivi programmatici, ha ripartito i suddetti importi tra i singoli Ministeri, definendo per ciascuno di essi obiettivi di spesa per il ciclo di bilancio 2023-2025, ai sensi della disposizione in materia di spending review contenuta nella legge di contabilità e finanza pubblica (art. 22-bis legge n. 196 del 2009).

Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la riforma del quadro di revisione della spesa (R.1.13) è prevista nell'ambito della Componente 1 della Missione 1, la cui attuazione è legata proprio alla procedura prevista dal menzionato art. 22-bis della legge n. 196 del 2009.

Le riduzioni di spesa finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di risparmio sono state realizzate, in parte, con gli interventi normativi introdotti nella prima sezione del ddl di bilancio e previsti ai commi da 2 a 14 dell'articolo 153; in parte, attraverso definanziamenti di leggi vigenti, effettuati all'interno della seconda sezione del ddl di bilancio.

In particolare, gli Le riduzioni di spesa di cui alla Sezione I del ddl di bilanciointerventi normativi previsti ai commi da 2 a 14 dell'articolo 153 hanno determinato tagli di spesa per un totale di 73,4 milioni di euro nel 2023, 84,3 milioni di euro per il 2024 e 68,3 milioni di euro per il 2025. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei suddetti tagli, tratta dalla Relazione illustrativa al ddl di bilancio:

I Le riduzioni di spesa di cui alla Sezione II del ddl di bilanciotagli di spesa - molto più corposi - realizzati attraverso i definanziamenti contenuti nella seconda sezione del ddl di bilancio consentono, invece, risparmi, in termini di saldo netto da finanziare, pari a complessivi 809,7 milioni di euro nel 2023, 1.234,8 milioni di euro nel 2024 e 1.412,1 milioni di euro per il 2025, ripartiti come indicato nella tabella che segue in termini di ammontare di risparmi di spesa corrente e di spesa in conto capitale.

 

        (milioni di euro)                             

Spending review dei Ministeri

2023

2024

Dal 2025

Parte corrente

-628,4

-947,2

-1.233,8

Conto capitale

-181,3

-287,6

-178,3

Totale

809,7

1.234,8

1.412,1

Fonte: A.C. 643, Tomo I, RT di Sezione II,  pag. 368.

Nella tabella che segue si riporta il dato complessivo delle riduzioni di spesa realizzate attraverso gli interventi normativi introdotti in prima sezione e i definanziamenti di cui alla seconda sezione. Si rinvia, in ogni caso, al Volume III del dossier sul ddl di bilancio per un'analisi dettagliata delle misure di definanziamento distinte per singoli Ministeri.

Riduzioni di spesa dei Ministeri

(milioni di euro)

Spending review

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno/Indebitamento

2023

2024

2025

2023

2024

2025

Sezione I

73,4

84,2

68,3

63,1

71,6

64,6

Sezione II

809,7

1.234,8

1.412,1

748,6

1.128,7

1.436,0

TOTALE

883,1

1.319,0

1.480,4

811,7

1.200,3

1.500,6

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di riduzioni di spesa
DPCM 4 novemebre 2022

 

 

 

800,0

1.200,0

1.500,0

Fonte: A.C. 643, Tomo I, Relazione illustrativa al ddl di bilancio, pag. 10. RT di Sezione II,  pag. 370.