Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Riforma del processo penale e disciplina della giustizia riparativa
Serie: Atti del Governo   Numero: 414/1
Data: 04/11/2022
Organi della Camera: II Giustizia

 

Servizio Studi

Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura

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Dossier n. 572/1

 

 

 

 

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Atti del Governo n. 414/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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INDICE

Schede di lettura

§  Premessa......................................................................................................... 3

§  Norma di delega............................................................................................. 5

§  Sintesi del contenuto del decreto legislativo n. 150 del 2022...................... 12

Titolo I, Modifiche al codice penale.............................................................. 27

§  Articolo 1 (Modifiche alla disciplina dei reati in generale)........................ 27

§  Articolo 2 (Modifiche in materia di condizioni di procedibilità)................. 42

§  Articolo 3 (Modifiche alla disciplina delle contravvenzioni)...................... 52

Titolo II, Modifiche al codice di procedura penale...................................... 54

Capo I, Modifiche al libro I del codice di procedura penale.......................... 54

§  Articolo 4 (Rinvio pregiudiziale alla Cassazione per la decisione sulla competenza territoriale)............................................................................... 54

§  Articolo 5 (Modifiche in materia di soggetti del procedimento penale)...... 57

Capo II, Modifiche al libro II del codice di procedura penale....................... 64

§  Articolo 6 (Modifiche alle disposizioni generali sugli atti)......................... 64

§  Articolo 7 (Modifiche in materia di atti e provvedimenti del giudice)........ 71

§  Articolo 8 (Nuova disciplina della partecipazione a distanza ad atti e udienze)........................................................................................................ 76

§  Articolo 9 (Registrazioni audio e video)...................................................... 80

§  Articolo 10 (Modifiche in materia di notificazioni)..................................... 83

§  Articolo 11 (Termini processuali).............................................................. 107

Capo III, Modifiche al libro III del codice di procedura penale.................. 113

§  Articolo 12 (Opposizione al decreto di perquisizione).............................. 113

Capo IV, Modifiche al Libro IV del codice di procedura penale................. 115

§  Articolo 13 (Modifiche in materia di misure cautelari personali)............. 115

§  Articolo 14 (Modifiche in materia di misure cautelari reali).................... 123

Capo V, Modifiche al Libro V del codice di procedura penale.................... 126

§  Articolo 15 (Modifiche in materia di notizia di reato)............................... 126

§  Articolo 16 (Modifiche in materia di condizioni di procedibilità)............. 135

§  Articolo 17 (Modifiche in materia di attività a iniziativa della polizia giudiziaria)................................................................................................. 139

§  Articolo 18 (Modifiche in materia di attività del pubblico ministero)....... 149

§  Articolo 19 (Modifiche in materia di arresto in flagranza e fermo).......... 158

§  Articolo 20 (Modifiche in materia di indagini difensive).......................... 163

§  Articolo 21 (Modifiche in materia di incidente probatorio)...................... 167

§  Articolo 22 (Modifiche in materia di chiusura delle indagini preliminari) 169

§  Articolo 23 (Modifiche alla disciplina dell’udienza preliminare)............. 193

Capo VI, Modifiche al Libro VI del codice di procedura penale................. 217

§  Articolo 24 (Modifiche in materia di giudizio abbreviato)........................ 217

§  Articolo 25 (Modifiche in materia di patteggiamento).............................. 222

§  Articolo 26 (Modifiche in materia di giudizio direttissimo)...................... 231

§  Articolo 27 (Modifiche in materia di giudizio immediato)........................ 232

§  Articolo 28 (Modifiche in materia di decreto penale di condanna).......... 237

§  Articolo 29 (Modifiche in materia di sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell’imputato).......................................................... 245

Capo VII, Modifiche al Libro VII del codice di procedura penale.............. 252

§  Articolo 30 (Modifiche alla disciplina del dibattimento)........................... 252

§  Articolo 31 (Modifiche in materia di condanna a pena sostitutiva).......... 267

Capo VIII, Modifiche al Libro VIII del codice di procedura penale........... 269

§  Articolo 32 (Modifiche in materia di citazione diretta a giudizio)............ 269

Capo IX, Modifiche al Libro IX del codice di procedura penale................. 285

§  Articolo 33 (Modifiche alle disposizioni generali relative alle impugnazioni)............................................................................................. 285

§  Articolo 34 (Modifiche alla disciplina dell’appello)................................. 297

§  Articolo 35 (Modifiche alla disciplina del procedimento in cassazione).. 314

§  Articolo 36 (Previsione di rimedi per l’esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo).......................................................... 320

§  Articolo 37 (Modifiche in materia di rescissione del giudicato)............... 325

Capo X, Modifiche al Libro X del codice di procedura penale.................... 327

§  Articolo 38 (Modifiche in materia di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali)........................................................................................... 327

§  Articolo 39 (Ulteriori modifiche alla disciplina dell’esecuzione)............. 341

Capo XI, Modifiche al Libro XI del codice di procedura penale................. 347

§  Articolo 40 (Modifiche in materia di estradizione)................................... 347

Titolo III, Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale...................................................... 351

§  Articolo 41 (Modifiche alle norme di attuazione del codice di procedura penale)........................................................................................................ 351

Titolo IV, Disciplina organica della giustizia riparativa........................... 379

§  Articoli da 42 a 46 (Principi e disposizioni generali)................................ 380

§  Articoli da 47 a 52 (Garanzie dei programmi di giustizia riparativa)....... 383

§  Articoli da 53 a 58 (Programmi di giustizia riparativa)............................ 386

§  Articoli 59 e 60 (Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e requisiti per l’esercizio dell’attività)....................... 388

§  Articoli da 61 a 67 (Servizi per la giustizia riparativa)............................. 390

Titolo V, Ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali..................... 394

Capo I, Modifiche in materia di procedimento per decreto......................... 394

§  Articolo 68 (Modifiche in materia di responsabilità amministrativa dell’ente)..................................................................................................... 394

Capo II, Modifiche in materia di giustizia digitale....................................... 396

§  Articolo 69 (Modifiche in materia di giustizia digitale)............................ 396

Capo III, Modifiche in materia di estinzione delle contravvenzioni, di pene sostitutive delle pene detentive brevi e di pene pecuniarie................................ 400

§  Articolo 70 (Estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande)........................ 400

§  Articolo 71 (Modifiche alla legge n. 689 del 1981 in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi e di sanzioni pecuniarie)................. 404

§  Articolo 72 (Modifiche alla disciplina del procedimento penale dinanzi al giudice di pace).......................................................................................... 440

§  Articoli 73 e 74 (Modifiche in materia di processo penale minorile)........ 444

§  Articolo 75 (Relazione al Parlamento sullo stato di applicazione delle pene sostitutive).......................................................................................... 448

§  Articolo 76 (Modifiche al codice penale militare di pace)........................ 450

§  Articolo 77 (Esclusione della tenuità del fatto con riguardo ai reati commessi da militari della guardia di finanza).......................................... 454

§  Articolo 78 (Modifiche all’ordinamento penitenziario)............................. 455

§  Articolo 79 (Relazione al Parlamento sullo stato dell'esecuzione delle pene pecuniarie)......................................................................................... 461

Capo IV, Modifiche in materia di spese di giustizia..................................... 462

§  Articolo 80 (Modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia)..... 462

§  Articolo 81 (Modifiche alla legge finanziaria 2008)................................. 464

Capo V, Modifiche in materia di iscrizione nel casellario giudiziario........ 465

§  Articolo 82 (Modifiche in materia di iscrizione nel casellario giudiziario) 465

Capo VI, Modifiche in materia di giustizia riparativa in ambito minorile.. 466

§  Articoli 83 e 84 (Modifiche in materia di giustizia riparativa in ambito minorile)..................................................................................................... 466

Titolo VI, Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni............................ 469

§  Articoli da 85 a 99 (Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni)........... 469

 

 


Schede di lettura

 


Premessa

 

Il 9 agosto 2022 il Governo ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo A.G. 414, di attuazione della delega per l’efficienza del processo penale, in materia di giustizia riparativa e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, che il Parlamento gli ha conferito con la legge n. 134 del 2021.

La delega è entrata in vigore il 19 ottobre 2021 e doveva essere esercitata entro un anno (19 ottobre 2022). Tuttavia poiché lo schema di decreto legislativo è stato presentato alle Camere per l'espressione parere il 9 agosto - e dunque nei 30 giorni antecedenti la scadenza del termine della delega - tale ultimo termine è stato prorogato di 60 giorni. Il termine per l'esercizio della delega è dunque spostato al 18 dicembre 2022.

Sullo schema la Commissione giustizia del Senato ha espresso, in data 13 settembre, parere favorevole. Anche la Commissione giustizia della Camera ha espresso, in data 15 settembre, parere favorevole sul testo.

Con specifico riguardo alle disposizioni in materia di giustizia riparativa, il Governo ha altresì acquisito il parere della Conferenza unificata.

Inoltre sul testo si è espresso il Garante per la protezione dei dati personali con un parere favorevole con osservazioni.

Si segnala infine che anche il CSM, su richiesta del ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n.195, ha espresso, in data 22 settembre 2022, un articolato parere sullo schema.

 

Il Consiglio dei ministri del 28 settembre 2022 ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della riforma (D. lgs. n. 150 del 2022), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 ottobre 2022 e la cui entrata in vigore era dunque il 1° novembre 2022.

Con il decreto legge n. 162 del 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2022, il nuovo Governo ha differito l’entrata in vigore del decreto legislativo al 30 dicembre 2022.

 

L’emanazione dei decreti delegati di riforma del processo penale entro la fine del 2022 è un traguardo da raggiungere al fine di accedere ai finanziamenti previsti dall’Unione europea nell’ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

 

La riforma del processo penale, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è inserita dal PNRR tra le c.d. riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano.

In particolare, il PNRR prevede i seguenti traguardi:

- che l'approvazione definitiva della legge delega (M1C1–30) debba intervenire entro il quarto trimestre (T4) del 2021 (obiettivo raggiunto con la legge n. 134 del 2021);

- che i decreti delegati (M1C1-36) debbano essere emanati entro il quarto trimestre (T4) del 2022;

- che la riforma del processo penale (M1C1-37), con l'adozione di tutti i regolamenti e delle disposizioni attuative necessarie, acquisti efficacia entro il secondo trimestre (T2) del 2023.

A partire dal 2026 si dovranno quindi raggiungere gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti penali (M1C1-46). In particolare, per il mese di giugno del 2026 è richiesta la riduzione del 25% dei tempi di trattazione di tutti i procedimenti penali rispetto al 2019.

 

Di seguito si dà conto dei principi e criteri direttivi formulati dal Parlamento con la legge delega e, sinteticamente, del contenuto del decreto legislativo. In particolare, quando la riforma è proposta attraverso modifiche della normativa vigente, le schede di lettura sono accompagnate da un testo a fronte.


 

Norma di delega

 

La legge n. 134 del 2021, analogamente alla parallela riforma del processo civile (legge n. 206 del 2021), presenta un duplice contenuto: da una parte delega il Governo alla riforma del processo penale, dettando specifici principi e criteri direttivi, e dall’altra modifica il codice penale e  il codice di procedura penale, con disposizioni immediatamente precettive.

 In generale, le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili a una serie di diverse finalità, tra le quali è preminente l’esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione. Misure sono rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato. Una innovativa disciplina concerne la ragionevole durata del giudizio di impugnazione, del quale è prevista l’improcedibilità in caso di eccessiva durata.

 

E' opportuno ricordare che il disegno di legge A.C. 2435 è stato presentato dal Governo Conte II alla Camera il 13 marzo 2020, e che, successivamente, con la formazione del Governo Draghi, il Ministro della giustizia Cartabia, nel mese di marzo 2021, ha insediato una Commissione di studio (c.d. Commissione Lattanzi) per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al d.d.l. Sulla base dei lavori di questa Commissione, il 14 luglio 2021 il Governo ha presentato una serie di emendamenti al testo originario. Il provvedimento è stato approvato dalla Camera, nel testo licenziato dalla Commissione giustizia, il 3 agosto 2021. Il Senato ha approvato il testo senza modifiche il 27 settembre 2021.

 

Il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, in base all’art. 1, commi 1-4, della legge n. 206 del 2021 prevede:

§  che gli schemi siano adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

§  che le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari abbiano 60 giorni di tempo dalla trasmissione degli schemi alle Camere per esprimere il proprio parere (entro l’8 ottobre 2022); in assenza di parere parlamentare il Governo potrà, allo spirare del termine di 60 giorni, emanare comunque i decreti legislativi;

§  che qualora il termine per l’espressione del parere venga a scadere nei 30 giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di 60 giorni; essendo stato il testo presentato alle Camere nei 30 giorni antecedenti la scadenza del termine di delega, quest’ultimo è prorogato di 60 giorni e verrà quindi a scadere il 18 dicembre 2021;

§  che dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della riforma, il Governo abbia a disposizione ulteriori 24 mesi per eventuali disposizioni integrative o correttive, da introdurre nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge n. 134 del 2021.

 

Quanto ai principi e criteri direttivi della riforma, la legge interviene in primo luogo con riguardo alle finalità di deflazione ed accelerazione del processo penale.

A tale finalità sono riconducibili gli interventi in materia di indagini preliminari e udienza preliminare (art. 1, comma 9) che incidono:

§  sui termini di durata delle indagini preliminari rimodulandoli in funzione della natura dei reati per cui si procede;

§  sull’iscrizione nel registro della notizia di reato in relazione sia ai presupposti della quale si prevede un meccanismo di verifica, su richiesta di parte, che consenta al giudice di accertare la tempestività dell’iscrizione stessa e di retrodatarla; sia degli effetti dell’iscrizione prevedendosi che la stessa non possa determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo;

§  sulla fase conclusiva delle indagini preliminari, con l’obiettivo da un lato di rafforzare le garanzie dell’indagato e della persona offesa e dall’altro di ridurre i momenti di stasi del processo;

§  sull’udienza preliminare, limitandone la previsione tramite l’estensione del catalogo dei reati con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica;

§  sui criteri decisori di cui agli articoli 125 disp. att. c.p.p. e 425, comma 3, c.p.p. (regola di giudizio per l’archiviazione e per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere) sostituendo l’inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio degli elementi acquisiti con l’inidoneità dei medesimi elementi a consentire una “ragionevole previsione di condanna”;

§  sui criteri di priorità per l’esercizio dell’azione penale, prevedendosi che gli uffici del pubblico ministero nell’ambito dei criteri generali indicati con legge del Parlamento, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica.

 

Inoltre la legge detta (articolo 1, comma 10) principi e criteri direttivi per la riforma dei riti alternativi, finalizzati ad estenderne l’applicabilità ed a renderli maggiormente appetibili, con effetti deflattivi del rito dibattimentale.

In particolare, per quanto riguarda il patteggiamento, il Governo dovrà consentire, quando la pena detentiva da applicare superi 2 anni, che l’accordo tra imputato e pubblico ministero si estenda alle pene accessorie e alla confisca facoltativa e dovrà ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi.

Nel giudizio abbreviato il Governo dovrà intervenire sulle condizioni per l’accoglimento della richiesta subordinata a un’integrazione probatoria, prevedendone l’ammissibilità solo se l’integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un’economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale. Il Governo dovrà inoltre prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato.

Intervenendo sul procedimento per decreto il legislatore delegato dovrà estendere da 6 mesi a un anno, il termine a disposizione del PM per chiedere al GIP l’emissione del decreto, stabilendo che presupposto dell’estinzione del reato sia, oltre al decorso dei termini, anche il pagamento della pena pecuniaria e prevedendo che se il condannato rinuncia all’opposizione può essere ammesso a pagare una pena pecuniaria ridotta.

Più in generale il provvedimento intende aumentare le possibilità di accesso ai riti premiali a fronte del decreto del GIP che dispone il giudizio immediato e consentire all’imputato, in caso di nuove contestazioni in dibattimento, di richiedere l’accesso ai riti alternativi.

 

Con riguardo al giudizio dibattimentale, la delega (art. 1, comma 11) contiene alcune direttive specificamente rivolte all’obiettivo dell’accelerazione del procedimento, in base alle quali il governo dovrà prevedere:

§  che i giudici debbano fissare e comunicare alle parti il calendario organizzativo delle udienze;

§  che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell’ammissibilità delle stesse;

§  il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l’udienza fissata per l’esame del consulente o del perito;

§  prevedere che, nell’ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta.

 

Inoltre la legge (art. 1, comma 12) delega il Governo ad intervenire sulla disciplina dei procedimenti attribuiti alla competenza del giudice monocratico in cui non si fa luogo ad udienza preliminare e l’esercizio dell’azione penale avviene con citazione diretta a giudizio. In particolare, la riforma prevede una udienza predibattimentale in camera di consiglio, da celebrare innanzi ad un giudice diverso da quello davanti al quale dovrà eventualmente tenersi il dibattimento (una sorta di udienza filtro), nell’ambito della quale il giudice dovrà pronunciare la sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna e potrà ricevere eventuali richieste di riti alternativi. Laddove invece il procedimento superi questa fase, il giudice dovrà fissare la data della successiva udienza dibattimentale, dinanzi a un giudice diverso.

 

Esigenze di deflazione sono alla base anche della riforma proposta per il sistema delle impugnazioni. In particolare, per quanto riguarda il giudizio di appello, il Governo è delegato (art. 1, comma 13):

·       ad estendere le attuali ipotesi di inappellabilità delle sentenze (di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; di condanna al lavoro di pubblica utilità);

·       ad ampliare l'ambito applicativo del concordato sui motivi in appello, tramite l'eliminazione di tutte le preclusioni all'accesso a tale istituto;

·       a prevedere l'inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi.

Per quanto riguarda invece il giudizio in Cassazione, la delega prevede – tra l'altro – che la trattazione dei ricorsi avvenga con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori facendo salva la possibile richiesta delle parti di discussione orale. Dinanzi alla Cassazione è infine prevista l'introduzione di un ricorso straordinario per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

 

 Finalità deflattive del processo penale persegue anche la delega (art. 1, comma 15) per intervenire sulla disciplina delle condizioni di procedibilità, ampliando l'ambito di applicazione della procedibilità a querela (ad esempio, dovrà essere prevista la querela per ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio, individuati nell'ambito di quelli puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni).

 

Anche il potenziamento degli istituti della non punibilità per tenuità del fatto e della messa alla prova dovrebbe consentire di ridurre le ipotesi nelle quali il procedimento penale giunge al dibattimento (art. 1, commi 21-22).

In particolare, il disegno di legge:

·       delega il Governo a estendere l'ambito di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni, con la possibilità di prevedere eccezioni per specifici reati e con l'obbligo di precludere sempre l'accesso all'istituto in caso di reati di violenza domestica;

·       delega il Governo a estendere l'ambito di applicabilità dell'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell'imputato a specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore. Si prevede inoltre l'applicazione dell'istituto già nel corso delle indagini preliminari.

 

Presentano una finalità deflattiva anche alcuni principi di delega relativi alla revisione del sistema sanzionatorio penale. In particolare, il Governo è delegato (art. 1, comma 17) a rivedere la disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, da individuare nella semilibertà, nella detenzione domiciliare, nel lavoro di pubblica utilità e nella pena pecuniaria, ampliandone l'ambito di applicazione. Le nuove pene sostitutive, irrogabili entro il limite di 4 anni di pena inflitta, saranno direttamente applicate dal giudice della cognizione, alleggerendo così il carico dei giudici di esecuzione.

 

Il Governo è inoltre delegato (art. 1, comma 23) a disciplinare una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare già nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

 

 

Un ulteriore filone di intervento della legge delega è la promozione della digitalizzazione del processo penale e, più in generale, l’impiego delle nuove tecnologie con finalità di velocizzazione e risparmio, anche muovendo dall’esperienza fatta nel corso della pandemia con il processo da remoto.

A tal fine la legge (articolo 1, comma 5) reca principi e criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti attuativi della delega in tema di processo penale telematico, affermando in generale il principio della obbligatorietà dell’utilizzo di modalità digitali tanto per il deposito di atti e documenti quanto per le comunicazioni e notificazioni. Pur nella previsione di una gradualità nell’implementazione del processo penale telematico, da garantire attraverso una disciplina transitoria, il legislatore delegato dovrà prevedere l’impiego di modalità non telematiche solo in via di eccezione.

Ulteriori principi e criteri sono dettati (articolo 1, comma 8) per modificare il codice di rito al fine di prevedere la registrazione audiovisiva o l’audioregistrazione per documentare l’interrogatorio o l’assunzione di informazioni, ovvero la testimonianza. Inoltre, la disposizione delega il Governo ad individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all’atto del procedimento o all’udienza può avvenire a distanza o da remoto.

 

Ulteriori principi di delega possono essere ricondotti alla finalità di bilanciare le esigenze di velocizzazione del procedimento con quelle di mantenere elevate garanzie difensive.

Vanno in questa direzione:

§  la delega per la modifica della disciplina delle notificazioni all’imputato, prevedendo che solo la prima notificazione, nella quale egli prende conoscenza del procedimento a suo carico, e quelle relative alla citazione a giudizio in primo grado e in sede di impugnazione, dovranno essere effettuate personalmente all’imputato; tutte le altre potranno essere effettuate al difensore di fiducia, al quale l’imputato avrà l’onere di comunicare i propri recapiti (articolo 1, comma 6).

§  la delega per la riforma della disciplina del processo in assenza dell’imputato, al fine di adeguarla al diritto dell’Unione europea con particolare riferimento alla direttiva UE 2016/343, che tratta, oltre che della presunzione di innocenza, anche del diritto di presenziare al processo. In particolare, la riforma intende riaffermare il principio in base al quale si può procedere in assenza dell’imputato solo se si ha la certezza che la sua mancata partecipazione al processo è volontaria. In mancanza, il giudice dovrà pronunciare sentenza inappellabile di non doversi procedere, chiedendo contestualmente che si proceda alle ricerche dell’imputato. Se e quando l’imputato sarà rintracciato, la sentenza di non doversi procedere sarà revocata (nel frattempo la prescrizione sarà stata sospesa) e il giudice fisserà una nuova udienza per la prosecuzione del processo (articolo 1, comma 7)

§  la delega ad affermare il diritto della persona sottoposta alle indagini (e dei soggetti interessati) a proporre opposizione al GIP avverso il decreto di perquisizione al quale non abbia fatto seguito un provvedimento di sequestro. L’articolo 1, comma 24,

§  lo specifico criterio di delega (articolo 1, comma 25) in base al quale il Governo dovrà prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all’oblio degli indagati o imputati.

 

Infine la riforma include anche disposizioni per il rafforzamento degli istituti di tutela della vittima del reato e per l’introduzione di una disciplina organica sulla giustizia riparativa, anche in attuazione di direttive dell’Unione europea. In particolare, la legge detta principi e criteri direttivi per introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa, con particolare riguardo alla definizione dei programmi, ai criteri di accesso, alle garanzie, alla legittimazione a partecipare, alle modalità di svolgimento dei programmi e alla valutazione dei suoi esiti, nelle diverse fasi del procedimento penale (articolo 1, comma 18).

 

 


 

Sintesi del contenuto del decreto legislativo n. 150 del 2022

 

Il decreto legislativo si compone di 99 articoli suddivisi in 6 Titoli.

 

Nel contesto del più ampio disegno di riforma, volto a incrementare l’efficienza del sistema del processo e della giustizia penale, il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 3, introduce modifiche in ciascuno dei tre libri che compongono il codice penale.

L’articolo 1 interviene sul Libro I del codice penale, relativo ai reati in generale, per modificare le disposizioni in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, circostanze attenuanti comuni del reato, esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, determinazione e pagamento rateale dall’ammenda o della multa, remissione della querela, sospensione della prescrizione, sospensione condizionale della pena, sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Ulteriori interventi hanno finalità di coordinamento del codice penale con le modifiche apportate dalla riforma e concernono il ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive e la conversione della pena pecuniaria non eseguita.

L’articolo 2 apporta una serie di modifiche al Libro II del codice penale per quanto riguarda in particolare il regime di procedibilità di alcuni delitti contro la persona o contro il patrimonio, al fine di ampliare i casi di procedibilità a querela e conseguire quindi effetti deflattivi sul contenzioso giudiziario ed effetti positivi sulla durata complessiva dei procedimenti, nell’ottica di una maggiore efficienza del processo penale.

Anche l’articolo 3 attiene alla modifica delle condizioni di procedibilità, intervenendo sul libro III del codice penale, dedicato alle contravvenzioni, per estendere la procedibilità a querela per i reati di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone e di molestia o disturbo alle persone.

 

 

Il Titolo II dello schema, composto da 36 articoli e suddiviso in 11 capi, contiene le modifiche al codice di procedura penale.

 

Il Capo I interviene sul Libro I, relativo ai Soggetti, per:

§  disciplinare il rinvio pregiudiziale alla Cassazione per la decisione sulla competenza territoriale (nuovo art. 24-bis c.p.p.): si tratta di un meccanismo incidentale di rinvio alla Corte di cassazione per definire questioni sulla competenza per territorio in ambito penale. Il nuovo istituto è costruito sul modello della proposizione e della risoluzione dei conflitti di giurisdizione e competenza, con i necessari adattamenti, propri della disciplina della incompetenza per territorio, in tema di termini per la proposizione della relativa eccezione e di provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di incompetenza (articolo 4);

§  apportare alcune modifiche alla disciplina dell’assunzione della qualità di imputato, dei termini e delle formalità per la costituzione di parte civile, delle informazioni da fornire alla persona offesa dal reato (articolo 5).

 

Il Capo II, composto dagli articoli da 6 a 11 dello schema, apporta modifiche al Libro II del codice relativo agli Atti.

In particolare, l’articolo 6, nell’ambito di un più generale processo di transizione digitale del procedimento penale, introduce una disciplina unitaria per la formazione degli atti con modalità digitali, nel rispetto di determinati requisiti di autenticità, integrità, leggibilità, reperibilità, interoperabilità e idoneità dell’atto redatto come documento informatico a garantire la segretezza, per tutti i casi in cui questa sia prevista dalla legge. Si tratta della nuova disciplina del processo telematico (artt. 111-bis e 111-ter c.p.p.), con riguardo alla formazione dell’atto, al deposito telematico e al fascicolo informatico.

L’articolo 7, in un’ottica di snellimento di adempimenti e di accelerazione dei tempi procedurali, apporta innanzitutto alcune modifiche consequenziali rispetto agli interventi finalizzati a consentire la formazione e conservazione degli atti in formato digitale oppure analogico, estendendo i relativi principi anche alla disciplina di formazione di alcuni atti del giudice. Disciplina inoltre l’accesso ai programmi di giustizia riparativa (artt. 42 e ss. dello schema) e l’ipotesi in cui la mancata comparizione del querelante all’udienza integri la fattispecie di remissione tacita di querela.

L’articolo 8 inserisce nel codice di procedura penale un nuovo titolo (Titolo II-bis, artt. 133-bis e 133-ter c.p.p.), al fine di introdurre una disciplina generale e uniforme delle modalità di partecipazione a distanza agli atti e alle udienze attraverso collegamenti audiovisivi, idonei a salvaguardare il principio del contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti coinvolte.

L’articolo 9 integra la disciplina della documentazione degli atti processuali (di cui al Titolo III del Libro II), includendovi le registrazioni audio e video quali forme ordinarie di documentazione.

L’articolo 10 apporta diverse modifiche alla disciplina delle notificazioni, contenuta nel Titolo V del Libro II del codice di procedura penale, al fine di snellire e rendere più celeri i relativi adempimenti, ridurre le incombenze a carico degli uffici giudiziari e incrementare l’efficienza processuale, assicurando al contempo l’effettiva conoscenza da parte del destinatario delle stesse notifiche. Per effetto delle modifiche, la modalità telematica diviene quella principale e generalizzata per eseguire le notificazioni nei confronti dei vari soggetti interessati dal procedimento penale.

L’articolo 11 interviene sulla disciplina dei termini processuali, di cui al Titolo VI del Libro II, per coordinarla con le modifiche introdotte in tema di processo penale telematico. La disposizione interviene in particolare sulle regole generali in materia di termini applicabili agli atti compiuti con modalità telematiche e remissione in termini in caso di scadenza termine previsto a pena di decadenza durante malfunzionamento tecnico; si disciplinano infine le ipotesi di malfunzionamento dei sistemi informatici del Ministero della giustizia.

 

Il Capo III, composto dal solo articolo 12, interviene sulla disciplina della formazione della prova (libro III del codice) per introdurvi il nuovo articolo 252-bis che disciplina il rimedio avverso il decreto di perquisizione illegittimo; si tratta di un rimedio esperibile da parte dell’indagato ovvero della persona nei cui confronti sia stata disposta o eseguita una perquisizione al di fuori dei casi previsti dalla legge.

 

Il Capo IV, composto dagli articoli 13 e 14, interviene sulla disciplina delle misure cautelari, di cui al Libro IV del codice di rito.

In particolare, l’articolo 13 interviene in materia di misure cautelari personali, al fine di dare attuazione ad alcune disposizioni della legge delega in materia di accesso ai programmi di giustizia riparativa, utilizzo delle videoregistrazioni e dei collegamenti a distanza, disciplina del processo in assenza dell’imputato (in caso di latitanza) nonché per coordinare la disciplina delle misure cautelari con le modifiche introdotte in tema di processo telematico.

L’articolo 14 interviene in materia di misure cautelari reali, apportando alcune modifiche al Titolo II del Libro IV del codice di procedura penale volte ad escludere l’applicabilità del sequestro conservativo (e della relativa conversione in pignoramento) a garanzia del pagamento della pena pecuniaria.

 

Il Capo V, composto dagli articoli da 15 a 23 dello schema, riforma la disciplina delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare di cui al Libro V del codice di procedura.

In particolare, l’articolo 15 interviene sulla notizia di reato per:

§  modificare l’art. 335 c.p.p., precisando i presupposti per l’iscrizione della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito;

§  prevedere che la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo (nuovo art. 335 bis);

§  consentire al giudice per le indagini preliminari, qualora ritenga che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, di ordinare al pubblico ministero di provvedere all’iscrizione (nuovo art. 335 ter);

§  introdurre l’istituto della retrodatazione su richiesta di parte nel caso di ingiustificato ed inequivocabile ritardo nell’iscrizione (nuovo art. 335 quater).

L’articolo 16 introduce una modifica di mero coordinamento nella disciplina della sospensione dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, quando sia necessario procedere a nuove ricerche per la notifica del decreto di citazione nelle ipotesi di assenza dell’imputato in appello (v. infra, art. 34 dello schema).

L’articolo 17 modifica la disciplina dell’attività a iniziativa della polizia giudiziaria in materia di recapiti da fornire in sede di identificazione, partecipazione a distanza in caso di assunzione di informazioni sommarie da parte della polizia giudiziaria, e possibilità di documentare tali informazioni mediante riproduzione fonografica. Si interviene inoltre sulla disciplina delle perquisizioni eseguite dalla polizia giudiziaria, specificandosi che il pubblico ministero deve comunque provvedere sulla convalida con un decreto motivato.

Analogamente, l’articolo 18 provvede in relazione alle attività del pubblico ministero, consentendo la partecipazione a distanza agli accertamenti tecnici non ripetibili e all’interrogatorio della persona sottoposto alle indagini, la riproduzione fonografica delle sommarie informazioni rese al PM e, più in generale, che alla documentazione degli interrogatori si possa procedere anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o con mezzi di riproduzione fonografica.

L’articolo 19 interviene sulla disciplina dell’arresto in flagranza e del fermo. Le novelle, in conseguenza delle nuove disposizioni sul processo telematico, introducono l’obbligo di allegare in forma di documento informatico la comunicazione consegnata all’arrestato o al fermato dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. Inoltre, è inserita la possibilità per il giudice di autorizzare l'arrestato, il fermato o il difensore che ne facciano richiesta, ad intervenire a distanza nell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo.

L’articolo 20 interviene sulla disciplina delle indagini difensive apportandovi modifiche consequenziali alla riforma relativa alla redazione e sottoscrizione degli atti processuali in forma di documento informatico e deposito telematico. In particolare è prevista la possibilità di documentare anche mediante riproduzione fonografica le informazioni che il difensore o il sostituto acquisiscono dalle persone in grado di riferire circostanze utili ed è disciplinato il fascicolo informatico del difensore.

L’articolo 21 apporta una modifica di coordinamento alla disciplina dell’incidente probatorio conseguente alla nuova disciplina in materia di documentazione.

L’articolo 22 interviene sulla disciplina della chiusura delle indagini preliminari; le novelle:

§  riformano i termini di durata delle indagini preliminari, rimodulandoli in funzione della natura dei reati per cui si procede e disciplinando altresì la proroga dei termini e la loro durata massima;

§  stabiliscono i termini entro i quali il pubblico ministero deve esercitare l’azione penale o richiedere l’archiviazione;

§  sostituiscono, con riguardo alla richiesta di archiviazione, l’“l’infondatezza della notizia di reato” con l’impossibilità di formulare, sulla base degli elementi acquisiti nel corso delle indagini, una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca;

§  introducono l’obbligo di inserire nell’avviso del mancato accoglimento della richiesta di archiviazione, l’informazione alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

§  configurano l’avocazione da parte del procuratore generale presso la corte d’appello in termini di discrezionalità, prevedendo tra i presupposti dell’avocazione stessa la mancata notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari entro i termini di legge;

§  modificano la disciplina della riapertura delle indagini, autorizzata dal giudice su richiesta del PM, prevedendo che la richiesta sia respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che possano determinare l’esercizio dell’azione penale;

§  coordinano la disciplina sulle indagini relative a reato commesso da persone ignote con la nuova disciplina in materia di iscrizione nel registro delle notizie di reato;

§  introducono la nuova disciplina del differimento della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, individuando i casi in cui il PM può presentare richiesta motivata di differimento al procuratore generale presso la corte di appello e prevedono la facoltà per la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa di chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull’azione penale quando quest’ultimo, alla scadenza dei termini non abbia esercitato l’azione penale;

§  individuano i rimedi alla stasi del procedimento dovuta alla mancata tempestività dell’esercizio dell’azione penale.

L’articolo 23 modifica il Titolo IX del Libro V, che contiene la disciplina relativa all’udienza preliminare. Il provvedimento contiene anzitutto la riforma della disciplina del processo in assenza e prevede:

§  la modifica dei presupposti sulla base dei quali il giudice dichiara l’imputato assente, distinguendo le situazioni idonee a dimostrare la certezza della conoscenza del processo da parte dell’imputato dalle situazioni in cui quella conoscenza si può ritenere sussistente perché accertata in base ad un complesso di elementi rimessi alla valutazione del giudice (per la quale la riforma individua alcuni elementi sintomatici);

§  che se, prima della decisione, l’imputato compare, il giudice revochi sempre, anche d’ufficio, l’ordinanza che dichiara l’assenza, restituendo l’imputato nei termini per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto solo in presenza di precisi presupposti;

§  che quando l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvii ad una nuova udienza e disponga la notificazione dell’ordinanza all'imputato;

§  l’introduzione della nuova disciplina della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato;

§  che, in pendenza delle ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere, il giudice che l’ha pronunciata assuma, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

Ulteriori interventi sull’udienza preliminare solo relativi ai requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio, alla possibilità di svolgere a distanza l’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, alla modifica dell’imputazione in caso di mancata corrispondenza tra le risultanze degli atti e l’imputazione, alla modifica della regola di giudizio con la previsione della sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna, all’inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. È infine integrato il contenuto del decreto che dispone il giudizio con l'avviso all’imputato e alla persona offesa, della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

 

 

Il Capo VI, composto dagli articoli da 24 a 29, reca modifiche ai procedimenti speciali, disciplinati dal Libro VI del codice.

In particolare, l’articolo 24 modifica le condizioni per l’accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, subordinando tale integrazione alla realizzazione di una economia processuale, rispetto ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale. Con riguardo alla decisione del giudizio abbreviato, la riforma prevede un’ulteriore riduzione della pena di un sesto, disposta dal giudice dell’esecuzione, qualora non sia stata promossa impugnazione.

L’articolo 25 interviene invece sulla disciplina del patteggiamento. Pur restando immutati i presupposti per la richiesta, la riforma prevede che, quando la pena detentiva da applicare supera 2 anni, l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata e che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare. Con ulteriori novelle si prevede, inoltre, l’irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale.

Intervenendo sulla disciplina del giudizio direttissimo, l’articolo 26 coordina la disciplina in materia di citazione con le novelle apportate ai requisiti del decreto che dispone il giudizio.

L’articolo 27 è volto a incrementare le possibilità di accesso ai riti premiali a fronte del decreto del giudice per le indagini preliminari che dispone il giudizio immediato: quando l’imputato avanza richiesta di giudizio abbreviato condizionato da integrazione probatoria, e il GIP glielo nega, la riforma prevede che l’imputato possa avanzare richiesta di giudizio abbreviato senza integrazione probatoria o richiesta di patteggiamento; quando l’imputato intende richiedere il patteggiamento, ma non trova d’accordo il PM, oppure quanto la richiesta è rigettata dal GIP, la riforma prevede che l’imputato possa avanzare richiesta di giudizio abbreviato.

L’articolo 28 interviene sulla disciplina del procedimento per decreto per:

§  estendere da 6 mesi a un anno, dall’iscrizione del nome dell’indagato sul registro di cui all’art. 335 c.p.p., il termine a disposizione del PM per chiedere al GIP l’emissione del decreto;

§  stabilire che presupposto dell’estinzione del reato sia, oltre al decorso dei termini di 5 o 2 anni – a seconda che si tratti di delitto o di contravvenzione – anche il pagamento della pena pecuniaria;

§  prevedere che se il condannato rinuncia all’opposizione possa essere ammesso a pagare, entro 15 giorni dalla notificazione del decreto penale di condanna, la pena pecuniaria ridotta di un quinto;

§  introdurre la possibilità - per l’indagato che ne faccia richiesta prima dell’azione penale - di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.

L’articolo 29 interviene sulla disciplina della sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell’imputato, completando, con la disciplina processuale, l’attuazione della delega concernente la riforma dell’istituto (v. sopra articolo 1). Le novelle intervengono per introdurre la possibilità per il pubblico ministero di avanzare la richiesta di messa alla prova sia nella fase processuale (in sede di udienza preliminare o in sede predibattimentale), sia nella fase procedimentale (al momento della conclusione delle indagini preliminari).

 

Il Capo VII, composto dagli articoli 30 e 31, interviene sul Libro VII del codice di procedura, relativo al giudizio di primo grado.

In particolare, le novelle relative al dibattimento, previste dall’articolo 30:

§  introducono l’istituto del calendario delle udienze dibattimentali e della discussione;

§  coordinano con le nuove disposizioni sul processo telematico la disciplina della sottoscrizione e trascrizione del verbale, introducendo l’apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata del Presidente;

§  completano la riforma del processo in assenza (v. sopra art. 23) nella fase dibattimentale, con particolare riguardo ai rimedi per l’imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare;

§  prevedono in relazione alle richieste di prova, che le parti illustrino le rispettive richieste di prova con esclusivo riguardo ai profili di ammissibilità e che, in caso di mutamento del giudice a richiesta della parte che vi ha interesse, debba sempre essere disposta la riassunzione della prova dichiarativa già assunta;

§  prevedono la possibilità con il consenso delle parti, di svolgimento a distanza dell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone imputate in procedimento connesso e delle parti private;

§  inseriscono il deposito preventivo delle perizie e delle consulenze tecniche per consentire di realizzare un contraddittorio adeguatamente informato sulla prova scientifica;

§  prevedono la necessità della registrazione audiovisiva (in aggiunta alla modalità ordinaria di documentazione) per tutti gli atti processuali destinati a raccogliere le dichiarazioni di persone che possono o devono riferire sui fatti;

§  introducono - in caso di nuove contestazioni emerse in sede dibattimentale - la possibilità per l’imputato di accedere ai riti premiali e regolano l’ipotesi di nuove contestazioni all’imputato non presente.

L’articolo 31 reca la disciplina processuale dell’ampia riforma delle pene detentive brevi introdotta dallo schema (v. infra art. 71). Con l’inserimento nel codice di rito del nuovo art. 545-bis c.p.p., le novelle delineano il procedimento attraverso il quale si arriva alla decisione sulla sostituzione della pena detentiva, anticipando quindi l’applicazione delle sanzioni sostitutive già in fase di cognizione.

 

Il Capo VIII, composto dal solo articolo 32, interviene sui procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica per modificare la disciplina della citazione diretta a giudizio. In primo luogo la riforma estende il campo d’applicazione di questo procedimento speciale a una serie di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 6 anni, così da ridurre il ricorso all’udienza preliminare; inoltre, la riforma introduce una udienza predibattimentale in camera di consiglio, da celebrare innanzi ad un giudice diverso da quello davanti al quale dovrà eventualmente tenersi il dibattimento (una sorta di udienza filtro), nell’ambito della quale il giudice dovrà pronunciare la sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna e potrà ricevere eventuali richieste di riti alternativi. Laddove invece il procedimento superi questa fase, il giudice dovrà fissare la data della successiva udienza dibattimentale, dinanzi a un giudice diverso.

 

Il Capo IX, composto dagli articoli da 33 a 37 dello schema, riforma la disciplina delle impugnazioni.

In particolare, l’articolo 33 interviene sulle disposizioni generali che disciplinano le impugnazioni, attuando i principi di delega relativi al rapporto tra azione civile esercitata nel processo penale e dichiarazione di improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio. La riforma prevede che alla improcedibilità – così come all’impugnazione per i soli effetti civili – faccia seguito il trasferimento della decisione dal giudice penale al giudice civile, che potrà pronunciarsi anche usando le prove acquisite nel processo penale. Inoltre, la disposizione amplia le ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione, con riguardo al rispetto delle norme sull’elezione di domicilio, sull’impugnazione da parte del difensore dell’imputato assente e sull’enunciazione dei motivi. Infine, la disciplina della presentazione dell’atto di impugnazione è coordinata con le nuove disposizioni sul deposito telematico degli atti.

L’articolo 34 modifica la disciplina dell’appello in attuazione della delega prevedendo anzitutto una estensione le ipotesi di inappellabilità delle sentenze e una estensione dell’applicabilità del concordato anche con rinuncia ai motivi in appello. La riforma inoltre prevede che l’appello possa essere celebrato attraverso un rito camerale non partecipato dalle parti e basato su contraddittorio scritto, lasciando alle parti stesse la possibilità di chiedere la partecipazione e alla corte la possibilità di scegliere in tal caso tra camera di consiglio partecipata o udienza pubblica. Modifiche sono introdotte anche per disciplinare le conseguenze dell’assenza dell’imputato in appello e della rimessione in termini dell’imputato assente in primo grado. Infine, vengono circoscritte le ipotesi di obbligatoria rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

L’articolo 35 interviene sulla disciplina del ricorso in cassazione per disciplinare, analogamente a quanto fatto per l’appello, il rito cartolare non partecipato in camera di consiglio, che diviene rito ordinario per i giudizi di cassazione, al quale si può derogare solo in presenza di specifici presupposti e previa richiesta delle parti o decisione della corte stessa. Viene inoltre completata la disciplina del processo in assenza dell’imputato, integrando le ipotesi nelle quali la cassazione dispone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

L’articolo 36 inserisce nel Libro IX dedicato alle impugnazioni la nuova disciplina della richiesta alla Corte di cassazione dell’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (nuovo art. 628-bis c.p.p.). A tal fine la riforma individua:

§  i soggetti legittimati alla richiesta, che sono i ricorrenti per l’accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla CEDU qualora la Corte europea abbia accolto il ricorso, oppure ne abbia disposto la cancellazione dal ruolo a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato;

§  i profili procedurali della richiesta;

§  le modalità di trattazione e l’oggetto della valutazione rimessa alla Cassazione, la quale può assumere i provvedimenti necessari a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, anche tramite la revoca della sentenza, oppure trasmettere gli atti al giudice dell’esecuzione o disporre la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione;

§  la disciplina dei rapporti del rimedio in esame con la rescissione del giudicato.

Infine, in chiusura di questo capo, l’articolo 37 modifica la disciplina della rescissione del giudicato prevedendo che possa ottenerla l’imputato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, commi 2 e 3 (ossia nei casi di assenza provata e di assenza da sottrazione volontaria v. art. 23), purché che dimostri di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa. Le ulteriori modiche all’articolo sono volte a coordinare la disciplina sulla rescissione del giudicato con la nuova disciplina delle impugnazioni.

 

Il Capo X, composto dagli articoli 38 e 39, interviene sul Libro X in materia di esecuzione. In particolare, l’articolo 38 apporta modifiche alla disciplina dell’esecuzione delle pene, siano esse detentive (art. 656 c.p.p.) o pecuniarie (art. 660 c.p.p.), e delle sanzioni sostitutive (art. 661 c.p.p.), prevedendo:

§  che, in fase di esecuzione, il condannato a pena detentiva debba essere informato della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa e, se il processo si è svolto in sua assenza, possa richiedere la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato;

§  un nuovo meccanismo per l’esecuzione delle pene pecuniarie;

§  che l’esecuzione della pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo sia affidata al giudice che l’ha comminata.

L’articolo 39 reca ulteriori interventi relativi alla fase di esecuzione della pena, che comprendono la possibilità di audizione a distanza del detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice dell’esecuzione e la diminuzione di un sesto della pena a favore dell’imputato che non abbia proposto impugnazione alla sentenza di condanna.

 

Il Capo XI, composto dal solo articolo 40, estende anche al procedimento di estradizione la possibilità di svolgere a distanza l’interrogatorio del soggetto interessato.

 

Il Titolo III dello schema, composto dal solo articolo 41 interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, al fine di adeguare le stesse ad alcuni principi e criteri direttivi della legge delega ovvero di coordinarle con le modifiche apportate al codice dalla riforma.

 

Il Titolo IV – composto dagli articoli da 42 a 67 - introduce nell’ordinamento l’istituto della giustizia riparativa, in attuazione dei principi di delega contenuti all’art. 1, comma 18, della legge n. 134 del 2021. Tale istituto si concretizza nell’elaborazione di specifici programmi, guidati da mediatori esperti ed indipendenti, che mettono in contatto principalmente la vittima del reato e la persona indicata come autore dell’offesa, ma anche qualsiasi altro interessato (familiare della vittima o del presunto autore del reato, rappresentanti di enti e associazioni, servizi sociali, autorità di p.s.), al fine di giungere ad un esito riparativo, simbolico o materiale, che ricostituisca il rapporto tra le persone coinvolte e l’intera comunità. Cardini del sistema sono la volontarietà della partecipazione, la libertà del consenso (che può essere ritirato in qualsiasi momento), la gratuità dei programmi, la riservatezza delle dichiarazioni rilasciate e delle attività svolte nel corso dei programmi. Speciali garanzie sono riconosciute ai partecipanti minorenni, in conformità con i principi internazionali.

I programmi sono esperibili non solo in qualunque stato e grado del procedimento, ma anche nella fase esecutiva della pena, o della misura di sicurezza o dopo l’esecuzione delle stesse, nonché a seguito di sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere.

Centrale è la figura del mediatore, che deve essere adeguatamente formata (è prevista la frequenza di un corso teorico-pratico e il superamento di una prova finale per il conseguimento del titolo) e dare garanzie di indipendenza ed equiprossimità nei confronti di tutti i partecipanti; al mediatore sono riconosciute le tutele relative al segreto professionale (il mediatore non può quindi essere chiamato a deporre su atti compiuti ed informazioni apprese nel corso dei programmi di giustizia riparativa).

I programmi sono offerti dai Centri per la giustizia riparativa istituiti presso ciascun distretto di Corte d’appello e sono coordinati dalla Conferenza locale per la giustizia riparativa; a livello nazionale, è il Ministero della giustizia a svolgere funzioni di programmazione e di monitoraggio, coadiuvato dalla Conferenza nazionale. I livelli essenziali delle prestazioni in materia di giustizia riparativa sono stabiliti con intesa assunta in sede di Conferenza unificata.

Sui programmi di giustizia riparativa, l’autorità giudiziaria procedente esercita un’attività di valutazione, fermo restando che il mancato svolgimento del programma, la sua interruzione o il non raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli sulla persona indicata come autore dell’offesa. A tal fine il mediatore redige una relazione finale da inviare all’autorità giudiziaria.

 

Il Titolo V, composto dagli articoli da 68 a 84, prevede ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali.

L’articolo 68, dedicato al procedimento per decreto nell’ambito dei procedimenti di accertamento e applicazione delle sanzioni amministrative, aumenta da 6 mesi ad un anno dall’annotazione di un illecito amministrativo il termine entro il quale il pubblico ministero può richiedere al giudice per le indagini preliminari di applicare la relativa sanzione pecuniaria.

L’articolo 69 reca disposizioni concernenti le modalità telematiche per le comunicazioni e notificazioni nell’ambito del procedimento penale.

L’articolo 70 disciplina le condizioni e le modalità procedurali per l’estinzione delle contravvenzioni punite con la pena dell’ammenda (anche se alternativa o congiunta a quella dell’arresto), in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande.

L’articolo 71 propone una serie di novelle alla legge n. 689 del 1981, in materia di sostituzione delle pene detentive brevi. La nuova disciplina,

§  innalza, da due a quattro anni, il limite massimo di pena sostituibile;

§  sopprime le misure della semidetenzione e della libertà controllata;

§  prevede la semilibertà e la detenzione domiciliare, quali misure sostitutive della pena detentiva entro il limite di quattro anni;

§  prevede il lavoro di pubblica utilità quale misura sostitutiva della pena detentiva entro il limite di tre anni;

§  innalza, da sei mesi ad un anno, il limite della pena detentiva sostituibile con la pena pecuniaria. Peraltro, su richiesta dell’indagato o del condannato, la riforma prevede che la pena detentiva, entro il limite di un anno, possa essere sostituita dal giudice, in alternativa alla pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità.

Ulteriori novelle riguardano la conversione della pena pecuniaria in sanzione sostitutiva in caso di mancato pagamento. La riforma prevede la conversione della pena pecuniaria nella semilibertà sostitutiva applicando un giorno di semilibertà per ogni 250 euro (o frazione) di pena pecuniaria non corrisposta. Si prevede che per la multa la semilibertà non possa avere durata superiore a quattro anni; a due anni per l’ammenda. Nel caso di condannato insolvibile, la pena pecuniaria si converte nel lavoro di pubblica utilità oppure nella detenzione domiciliare sostitutiva.

L’articolo 72 interviene in materia di esecuzione delle pene pecuniarie e di conversione delle stesse con riguardo ai procedimenti di competenza del giudice di pace per: intervenire sulla disciplina dell’udienza di comparizione delle parti, sostituendo il riferimento ai centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio con gli istituendi Centri per la giustizia riparativa presenti nel territorio; prevedere la competenza del magistrato di sorveglianza anche in rapporto all’esecuzione delle pene pecuniarie irrogate dal giudice di pace; modificare la disciplina in materia di conversione delle pene pecuniarie per i reati di competenza del giudice di pace, fra le altre, mutando la denominazione del lavoro sostitutivo in lavoro di pubblica utilità, elevando da 12 a 250 euro il criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e lavoro di pubblica utilità.

L’articolo 73 apporta modifiche al d.P.R. n. 448 del 1988 per coordinare il processo penale a carico di minorenne con la riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi. L'articolo 74 interviene sulle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. n. 448, modificando tra le altre la disciplina relativa all'esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale.

L’articolo 75 modifica l’articolo 7 della legge 28 aprile 2014, n. 67 estendendo l'obbligo annuale di relazione alle competenti Commissioni parlamentari del Ministro della giustizia anche all'attuazione delle disposizioni in materia di pene sostitutive delle pene detentive, nonché sullo stato generale dell'esecuzione penale esterna.

L’articolo 76 interviene sul codice penale militare di pace prevedendo che non si applichino le disposizioni sulla non punibilità per tenuità del fatto (dettate dall’art. 131-bis c.p.) alle fattispecie della rivolta e del peculato militare inerenti ai crimini della rivolta e del peculato militare. Ulteriori disposizioni concernono i casi malfunzionamento dei sistemi informatici dei uffici giudiziari militari ed il successivo ripristino della funzionalità dei medesimi sistemi. L’articolo 77 esclude per i reati commessi da militari della guardia di finanza, l'applicazione delle disposizioni sulla non punibilità per particolare tenuità dei fatti (articolo 131-bis c.p).

L’articolo 78 apporta modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario per disciplinare la condizione dei soggetti che partecipino ai programmi di giustizia riparativa, in conseguenza dell’introduzione della nuova disciplina organica in materia (v. artt. 42 e ss).

L’articolo 79 introduce l'obbligo annuale di relazione al Parlamento del Ministro della giustizia in merito all’attuazione del decreto in esame in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie.

La riforma prevede che per l’esecuzione della pena pecuniaria non si applichino più le disposizioni sul recupero delle spese di giustizia nel processo penale dettate dal DPR n. 115 del 2002 (TU spese di giustizia); conseguentemente, gli articoli 80 e 81 dello schema novellano il TU e altre disposizioni speciali per coordinamento.

L’articolo 82, per esigenze di coordinamento con la riformata disciplina delle pene sostitutive e delle pene da conversione delle pene pecuniarie non eseguite, modifica il testo unico in materia di casellario giudiziale, ampliando il novero dei provvedimenti in esso iscrivibili.

Gli articoli 83 e 84 modificano rispettivamente il d.P.R. n. 448 del 1988 recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e il decreto legislativo n. 121 del 2018, recante la disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni inserendovi il richiamo alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa.

 

Il Titolo VI, composto dagli articoli da 85 a 99 contiene le disposizioni transitorie e finali e le abrogazioni.

L'articolo 85 reca disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità prevedendo nei casi di reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della riforma in esame che amplia il catalogo dei reati perseguibili a querela e “diventati” perseguibili a querela per effetto di quest’ultima, nel caso non sia ancora incardinato un procedimento penale, il termine per proporre querela decorre dall’entrata in vigore della riforma; nel caso sia già incardinato un procedimento penale (relativo ad un reato che, in origine, era perseguibile d’ufficio), si prevede che l’autorità giudiziaria informi la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela (con decorrenza del termine per la sua proposizione a partire dal giorno in cui la persona offesa è stata informata).

L'articolo 86 reca una disposizione di carattere transitorio, in materia di modalità di notificazione degli atti in favore del querelante.

L'articolo 87 reca disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico, demandando ad un decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, la definizione delle regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche degli atti del procedimento penale, nonché, ove necessario anche la modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

Gli articoli 88 e 89 dettano disposizioni transitorie rispettivamente in materia di restituzione nel termine e in materia di assenza, al fine di garantire una maggiore tutela degli interessi delle parti.

L’articolo 90 reca disposizioni transitorie in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato rendendo possibile l'applicazione dell'istituto anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e di appello alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

Larticolo 91 reca disposizioni transitorie in materia di rimedi per l'esecuzione delle decisioni CEDU.

Gli articoli 92 e 93 prevedono disposizioni transitorie concernenti i servizi di giustizia riparativa penale esistenti, stabilendo che, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto in esame, ciascuna Conferenza locale proceda alla ricognizione delle realtà pubbliche oppure private che operino in virtù di convenzioni con il Ministero della giustizia ovvero di protocolli d’intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici.

L’articolo 94 prevede che la nuova disciplina in materia di videoregistrazioni si applichi decorso un anno dall'entrata in vigore del decreto in esame.

L’articolo 95 è dedicato al regime transitorio relativo alla riforma delle pene sostitutive. Si prevede in particolare che le nuove norme, se più favorevoli all’agente, si applichino anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del decreto. Si prevede inoltre, quanto al giudizio di legittimità, che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del decreto, possa presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell’esecuzione, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Con riguardo agli effetti conseguenti alla abolizione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, è stabilito che a tali sanzioni sostitutive, già disposte al momento dell’entrata in vigore del decreto, continuino ad applicarsi le norme previgenti. Si prevede, tuttavia, che i condannati alla semidetenzione possano chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella pena sostitutiva della semilibertà.

L’articolo 96 introduce la disciplina transitoria relativa alla causa estintiva delle contravvenzioni.

L’articolo 97 detta la disciplina transitoria in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie.

L’articolo 98 contiene l’elenco delle disposizioni oggetto di abrogazione, conseguenziali all’entrata in vigore della riforma.

L’articolo 99 reca infine le disposizioni finanziarie.


 

Titolo I, Modifiche al codice penale

Il Titolo I dello schema di decreto legislativo, composto dagli articoli da 1 a 3, introduce alcune modifiche in ciascuno dei tre libri che compongono il codice penale.

 

Articolo 1
(Modifiche alla disciplina dei reati in generale)

Nel contesto di un più ampio disegno di riforma volto a incrementare l’efficienza del sistema del processo e della giustizia penale e finalizzato anche a raggiungere alcuni obiettivi fissati nel PNRR, l’articolo 1, apporta una serie di modifiche al Libro I del codice penale in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi (lettera a), circostanze attenuanti comuni del reato (lettera b), esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (lettera c), determinazione e pagamento rateale dall’ammenda o della multa (lettere d), e)), remissione della querela (lettera h), sospensione della prescrizione (lettera i), sospensione condizionale della pena (lettera l), sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (lettera m), non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (lettera n).

Ulteriori interventi contengono disposizioni di coordinamento del codice penale con le modifiche apportate dallo schema in esame e concernono il ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive (lettera f), conversione della pena pecuniaria non eseguita (lettera g).

 

Norma di delega. In generale, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui ai commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge di delega e di coordinamento tra le stesse e le altre leggi dello Stato, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice penale, del codice di procedura penale e delle sue norme di attuazione nonché delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

 

In particolare, la lettera a) interviene in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi di cui al Capo III della legge n. 689 del 1981, in attuazione del principio di delega contenuto nell’articolo 1, comma 17, della legge n. 134 del 2021 (legge di delega).

Inserisce l’articolo 20-bis c.p. (Pene sostitutive delle pene detentive brevi) all’interno del Titolo II (Delle pene), Capo I (Delle specie di pene, in generale), dopo la disciplina generale delle pene principali e delle pene accessorie, al fine di includere espressamente le pene sostitutive nel sistema delle pene delineato dalla parte generale del codice, richiamando la disciplina della legge 689 del 1981.

A tal fine, viene quindi introdotta nel codice penale una disposizione di raccordo con l’articolata disciplina delle pene in parola, che continua a essere prevista nella legge 689 del 1981, attraverso un rinvio a tale legge inserito nella parte generale del codice, trattandosi di pene applicabili alla generalità dei reati.

In linea con la legge delega (art. 1, co. 17, lett. b) ed e), si stabilisce espressamente che le pene sostitutive siano le seguenti: la semilibertà sostitutiva; la detenzione domiciliare sostitutiva; il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; la pena pecuniaria sostitutiva. Vengono quindi ridenominate le nuove pene con l’aggiunta dell’aggettivo “sostitutivo/a”.

Più nel dettaglio, la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni. La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a un anno.

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 17, della legge n. 134 del 2021 delega il Governo a riformare la disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, contenuta negli articoli 53 e seguenti della legge n. 689 del 1981, con la finalità di anticiparne l’applicazione già in fase di cognizione, sgravando così la magistratura di sorveglianza. Le nuove pene sostitutive – semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria - saranno infatti direttamente irrogabili dal giudice della cognizione, entro il limite di 4 anni di pena inflitta. Il limite di 2 anni di pena detentiva viene quindi raddoppiato al fine di ampliare l’ambito di applicazione delle nuove pene detentive brevi sostituibili e rivitalizzare l’istituto, il quale finora è stato di fatto poco applicato rispetto al diverso istituto della pena sospendibile, dal quale viene di fatto differenziato.

 

La riforma delle pene sostitutive punta a conseguire effetti di deflazione processuale e penitenziaria. Secondo il legislatore delegato, la valorizzazione delle pene sostitutive mira a rappresentare un incentivo ai riti alternativi, concorrendo al contempo alla riduzione delle impugnazioni (nel caso specifico delle sentenze di condanna al lavoro di pubblica utilità) e dei procedimenti dinanzi al tribunale di sorveglianza (in quanto le pene sostitutive possono essere irrogate dal giudice di cognizione). Da ultimo, sul versante del sistema penitenziario, un uso più ampio di questo istituto potrebbe contribuire a ridurre il problema del sovraffollamento strutturale delle carceri.

 

La lettera b) interviene sull’articolo 62 c.p. che disciplina le circostanze attenuanti comuni del reato, introducendo all’ultima parte del n. 6 la circostanza correlata all’aver l’imputato partecipato a un programma di giustizia riparativa conclusosi con esito riparativo. La nuova circostanza si applica pertanto soltanto a seguito della valutazione del giudice circa il rispetto di detti impegni.

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 18, lett. e) della legge delega indica, tra i principi e criteri che il legislatore delegato deve rispettare, anche quello di prevedere che “l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; prevedere che l'impossibilità di attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva”.

 

La lettera c) interviene sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, modificando il primo e il secondo comma dell’art. 131-bis c.p. sotto tre profili:

·           generale estensione dell’ambito di applicabilità dell’istituto ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni (primo comma);

·           attribuzione di rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa (primo comma);

·           esclusione del carattere di particolare tenuità dell’offesa – e, pertanto, dell’applicazione dell’istituto – in relazione ai reati riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, e ad ulteriori reati di particolare gravità (secondo comma).

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 21, delega il Governo a estendere l’ambito di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni, con la possibilità di prevedere eccezioni per specifici reati e con l’obbligo di precludere sempre l’accesso all’istituto in caso di reati di violenza domestica puniti con pena detentiva superiore nel massimo a 5 anni. La delega prevede inoltre di dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa.

 

La lettera d) interviene sull’articolo 133-bis c.p. al fine di commisurare la determinazione dell’ammontare della multa o dell’ammenda non soltanto alle condizioni economiche, ma anche alle condizioni patrimoniali del condannato. In tal modo, si intende rendere la pena proporzionata alle reali capacità del condannato nonché funzionale agli obiettivi di prevenzione speciale.

 

La lettera e) interviene sull’articolo 133-ter c.p. al fine di favorire la riscossione della pena pecuniaria, garantendone l’effettività, nonché al fine di agevolare il pagamento dei condannati in funzione delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali. L’ammissione al pagamento rateale della multa o dell’ammenda mira ad aumentare i tassi di pagamento e la riduzione dei casi di insolvibilità e del complesso delle conversioni, a beneficio della magistratura di sorveglianza a ciò competente.

 

La lettera f) inserisce una clausola di riserva all’articolo 135 c.p. in materia di ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive. In assenza di una delega legislativa su questo punto, il legislatore delegato fa “salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge”, limitandosi pertanto a sottolineare il carattere generale della stessa disposizione.

 

La lettera g) interviene sull’articolo 136 c.p. al fine di coordinare la disciplina della conversione della pena pecuniaria non eseguita con la nuova disciplina recata dallo schema di decreto in esame.

 

La lettera h) interviene sull’articolo 152 c.p. in materia di remissione della querela al fine di:

·           consentire che l’istituto operi non solo in relazione ai delitti, ma anche alle contravvenzioni, nelle ipotesi per esse è prevista la procedibilità a querela (è questo il caso delle contravvenzioni di cui agli art. 659 e 660 c.p.);

·           introdurre quale ipotesi di remissione tacita la circostanza che il querelante abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo

·           prevedere quale ipotesi tipica di remissione tacita della querela l'ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone, in attuazione della direttiva di cui all’art. 1, comma 15, lett. d), della legge delega.

 

Norma di delega. L'articolo 1, comma 15, reca i princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo deve adeguarsi nell'esercizio della delega in materia di condizioni di procedibilità. In particolare, la lettera d) prevede che sia introdotta un'ipotesi tipica di remissione tacita della querela nel caso di ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza cui sia stato citato in qualità di testimone (lettera d). L’articolo 1, comma 18, lett. e) della legge delega indica, tra i principi e criteri che il legislatore delegato deve rispettare, anche quello di prevedere che “l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; prevedere che l'impossibilità di attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva”.

 

La lettera i) interviene sull’articolo 159 c.p. prevedendo (al comma 3-bis) la sostituzione della sospensione del procedimento penale dell’art. 420-quater del c.p.p. con quella relativa alla pronuncia della sentenza di cui al medesimo articolo. Si dispone infatti che la pronuncia di cui all’art. 420-quater definisca il procedimento, sicché il destinatario della medesima non sia considerato più imputato e il fascicolo vada conseguentemente archiviato.

 

La lettera l) modifica l’articolo 163 c.p. in materia di sospensione condizionale della pena, inserendo (all’ultimo comma) un ulteriore caso di sospensione condizionale della pena derivante dallo svolgimento di condotte riparatorie nell’eventualità in cui il colpevole abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa conclusosi con esito riparativo.

 

La lettera m) prevede la possibilità che il P.M. sia in accordo sulla richiesta della messa alla prova esperita dall’imputato e possa avanzare lui stesso tale proposta.

 

La lettera n) interviene sull’articolo 175 c.p. al fine di estendere espressamente alle pene sostitutive delle pene detentive il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, al fine di incentivare le potenzialità di risocializzazione del condannato a pena sostitutiva, attenuando gli effetti negativi derivanti dalla condanna penale.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice penale

Libro I Dei reati in generale

Titolo II Delle pene

Capo I Delle specie di pene, in generale

[art. 1, comma 1, lettera a)]

 

Art. 20-bis

Pene sostitutive delle pene detentive brevi

 

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:

1) la semilibertà sostitutiva;

2) la detenzione domiciliare sostitutiva;

3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;

4) la pena pecuniaria sostitutiva.

 

La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni.

 

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni.

 

La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a un anno.

 

 

Titolo III - Del reato

Capo II Delle circostanze del reato

[art. 1, comma 1, lettera b)]

Art. 62.

Circostanze attenuanti comuni

Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

 

[Omissis]

Identico

6. l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

6. l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, o l’avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l’esito riparativo comporti l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati.

[Omissis]

 

Titolo V Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena

Capo I Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena

[art. 1, comma 1, lettera c)]

Art. 131-bis.

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

1. Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

1. Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

2. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, e nell'ipotesi di cui all'articolo 343.

2. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede:

1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343;

3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis, 423, 423-bis, 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 600-ter, primo comma, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612- bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648-bis, 648-ter;

4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

3. Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Identico

4. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

Identico

5. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

Identico

 

 

[art. 1, comma 1, lettera d)]

Art. 133-bis

Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria

Art. 133-bis

Condizioni economiche e patrimoniali del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria

Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.

Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche e patrimoniali del reo.

Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche e patrimoniali del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

[art. 1, comma 1, lettera e)]

Art. 133-ter.

Pagamento rateale della multa o dell'ammenda

Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a euro 15.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da sei a sessanta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a euro 15. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.

In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento .

Identico

 

 

 

[art. 1, comma 1, lettera f)]

Art. 135.

Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive

Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

 

 

 

[art. 1, comma 1, lettera g)]

Art. 136.

Modalità di conversione di pene pecuniarie

Art. 136.

Conversione delle pene pecuniarie non eseguite

Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge .

Le pene principali della multa e dell'ammenda, non eseguite entro il termine stabilito dall'articolo 660 del codice di procedura penale, indicato nell’ordine di esecuzione, si convertono a norma degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La pena pecuniaria sostitutiva della reclusione o dell’arresto, non eseguita entro lo stesso termine, si converte a norma dell’articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

Titolo VI Della estinzione del reato e della pena

Capo I Della estinzione del reato

[art. 1, comma 1, lettera h)]

Art. 152.

Remissione della querela

1. Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.

1. Nei reati punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.

2. La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

2. La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

 

3. Vi è altresì remissione tacita:

1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone;

2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l’esito riparativo comporta l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.

 

4. La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell’articolo 90-quater del codice di procedura penale. La stessa disposizione non si applica altresì quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell’interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell’articolo 121.

La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

Identico

La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Identico

 

[art. 1, comma 1, lettera i)]

Art. 159.

Sospensione del corso della prescrizione

Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

Identico:

1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

1) identico;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione

2) identico;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3) identico;

3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;

3-bis) pronuncia della sentenza di cui all’articolo 420-quater del codice di procedura penale;

3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

3-ter) identico;

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Identico.

 

Quando è pronunciata la sentenza di cui all’articolo 420-quater del codice di procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all’articolo 157.

 

 

 

[art. 1, comma 1, lettera l)]

Art. 163.

Sospensione condizionale della pena

Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

Identico.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

Identico.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.

Identico.

Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno.

Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili nonché qualora il colpevole abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno.

 

 

 

[art. 1, comma 1, lettera m)]

Art. 168-bis.

Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato

Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

[omissis]

Identico

 

 

Capo II Della estinzione della pena

[art. 1, comma 1, lettera n)]

Art. 175.

Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.

Identico

La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria, che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

Identico

 

La non menzione della condanna può essere concessa anche in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva entro i limiti di pena di cui al primo e al secondo comma.

[omissis]

Identico


 

Articolo 2
(Modifiche in materia di condizioni di procedibilità)

L’articolo 2 apporta una serie di modifiche al Libro II del codice penale per quanto riguarda in particolare il regime di procedibilità di alcuni delitti contro la persona o contro il patrimonio, al fine di ampliare i casi di procedibilità a querela e conseguire quindi effetti deflattivi sul contenzioso giudiziario ed effetti positivi sulla durata complessiva dei procedimenti, nell’ottica di una maggiore efficienza del processo penale.

 

Norma di delega. In generale, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui ai commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge di delega e di coordinamento tra le stesse e le altre leggi dello Stato, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice penale, del codice di procedura penale e delle sue norme di attuazione nonché delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

In particolare, con riguardo alle modifiche attuative dei criteri di delega apportate dal presente articolo dello schema di decreto in esame, si ricorda che l'articolo 1, comma 15, della legge di delega reca i princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo deve adeguarsi nell'esercizio della delega in materia di condizioni di procedibilità. Più nel dettaglio, ai sensi della lettera a), il legislatore delegato deve prevedere la procedibilità a querela per il reato di lesioni stradali colpose gravi o gravissime, di cui all'articolo 590-bis c.p. Con la lettera b) il Governo è delegato ad estendere il regime di procedibilità a querela di parte ad ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio, individuati nell’ambito di quelli puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni. La disposizione specifica inoltre che, ai fini della determinazione della pena detentiva, non si dovrà tenere conto delle circostanze del reato e che occorre comunque fare salva la procedibilità d’ufficio - a tutela di soggetti deboli - quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità. Inoltre, il legislatore delegato è chiamato, con riguardo ai reati perseguibili a querela, a prevedere l'obbligo che nell'atto di querela sia dichiarato o eletto il domicilio per le notificazioni, ammettendosi a tale fine anche l'indicazione di un idoneo recapito telematico (lettera c).

 

In particolare, in conseguenza della riforma della disciplina in tema di esecuzione e conversione della pena pecuniaria e in attuazione del criterio di cui all’art. 1, comma 3, della legge delega, la lettera a), sostituisce la parola dolosa con la parola fraudolenta nella rubrica dell’articolo 388-ter, così esplicitando che il dolo è quello di una vera e propria frode, che non solo elude la condanna al pagamento, ma pregiudica altresì l’interesse pubblico alla riscossione della pena pecuniaria. Considerato che la disciplina della riscossione delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie cambia, continuando l’iscrizione a ruolo a essere prevista solo per queste ultime, si elimina inoltre il riferimento all’ingiunzione di pagamento “contenuta nel precetto”.

 

La lettera b) mira ad ampliare il regime di procedibilità a querela del delitto di lesioni personali (art. 582 c.p.) senza più condizionare tale regime alla durata della malattia non superiore ai venti giorni (c.d. lesioni lievissime), facendo salva la procedibilità d’ufficio in tutte le altre ipotesi in cui attualmente essa è prevista in presenza di concorrenti circostanze aggravanti ovvero quando la malattia ha durata superiore a venti giorni e il fatto è commesso contro persona incapace per età o per infermità.

 

La lettera c) prevede il regime di procedibilità a querela della persona offesa per il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall’articolo 590-bis, primo comma, del codice penale, nelle ipotesi in cui non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previsto dallo stesso articolo oggetto di modifica.

Viene così recepito il monito contenuto nella sentenza n. 248/2020 della Corte costituzionale, che ha sollecitato al legislatore “una complessiva rimeditazione sulla congruità dell’attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall’art. 590-bis c.p.”

 

La lettera d) introduce la procedibilità a querela limitatamente all’ipotesi meno grave di sequestro di persona, prevista dal primo comma dell’art. 605 c.p., facendo tuttavia salva la procedibilità d’ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità.

 

La lettera e) introduce la procedibilità a querela per il delitto di violenza privata di cui all’art. 610 c.p., facendo salva la procedibilità d’ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità, ovvero quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma, che richiama a sua volta le circostanze previste dall’art. 339 c.p. nell’ambito dei delitti contro la P.A.

 

La lettera f) mira ad ampliare i casi in cui il delitto di minaccia di cui all’articolo 612 c.p. è procedibile a querela. A tal fine, si prevede la procedibilità d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 ovvero se la stessa è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità. Resta ferma l’ulteriore ipotesi di procedibilità d’ufficio di cui all’art. 623-ter c.p., per il caso in cui la minaccia sia grave e ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.

 

La lettera g) interviene sull’art. 614 c.p. estendendo la procedibilità a querela del delitto di violazione di domicilio all’ipotesi, oggi procedibile d’ufficio, in cui il fatto sia aggravato per essere stato commesso con violenza sulle cose. Si prevede tuttavia la procedibilità d’ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

 

La lettera h) interviene sull’art. 623-ter c.p. in materia di disposizioni comuni sulla procedibilità, coordinando la relativa disposizione riguardante i casi di procedibilità d’ufficio con la novella apportata all’articolo 612 c.p. dallo schema di decreto in esame (v. lettera f) che precede).

 

La lettera i) interviene ad ampliare le ipotesi di procedibilità a querela del furto (art. 624 c.p.), reato tradizionalmente considerato “ad alto tasso di denuncia”. Da un lato, si esclude la procedibilità d’ufficio in presenza dell’aggravante comune di cui all’art. 61, n. 7 c.p., relativa al danno patrimoniale di rilevante gravità. Dall’altro, si limita la procedibilità d’ufficio - oggi prevista in tutti i casi in cui ricorre una o più delle circostanze aggravanti speciali di cui all’art. 625 c.p. – soltanto alle ipotesi in cui il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o sottoposte a sequestro o a pignoramento o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza (art. 625, n. 7 c.p.), salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, ovvero se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica (art. 625, n. 7-bis).

 

La lettera l) modifica la rubrica dell’articolo 626 c.p. in furti punibili minori ad indicare la minore gravità delle ipotesi ivi contemplate - che rimangono invariate – rispetto a quelle di cui al novellato art. 624 c.p., il cui regime di procedibilità a querela è stato esteso (per effetto della lettera i) che precede).

 

La lettera m) rende procedibile a querela di parte il delitto di turbativa violenta del possesso di cose immobili (art. 634 c.p.), facendo salva la procedibilità d’ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità.

 

La lettera n) interviene sull’art. 635 c.p. rendendo procedibile a querela di parte il delitto di danneggiamento, limitatamente all’ipotesi prevista dal primo comma dell’art. 635 (fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia).

 

La lettera o) apporta alcune modifiche all’art. 640 c.p., ampliando i casi di procedibilità a querela del delitto di truffa. A tal fine, viene eliminata la procedibilità d’ufficio quando il danno patrimoniale cagionato è di rilevante gravità e ricorre l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, n. 7 c.p.), coerentemente con la modifica apportata in materia di furto.

 

La lettera p) esclude la procedibilità d’ufficio del reato di frode informatica di cui all’articolo 640-ter c.p. quando ricorra l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 n. 7 c.p.), coerentemente con le modifiche apportate in materia di furto e di truffa.

 

La lettera q), coerentemente con le modifiche apportate ai delitti di truffa, frode informatica e appropriazione indebita, volte ad ampliare le ipotesi di procedibilità a querela dei relativi reati, elimina la possibilità (attualmente prevista) che il danno patrimoniale di rilevante gravità determini la procedibilità d’ufficio dei relativi reati.

Inoltre, analogamente alla modifica apportata all’art. 612, co. 3 c.p. in materia di minaccia, si esclude il rilievo della recidiva dal novero delle circostanze ad effetto speciale che, concorrendo con quelle richiamate dalla disposizione, comportano la procedibilità d’ufficio.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice penale

Libro II Dei delitti in particolare

Titolo III Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia

Capo II Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie

[art. 2, comma 1, lettera a)]

Art. 388-ter

Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie

Art. 388-ter

Mancata esecuzione fraudolenta di sanzioni pecuniarie

Chiunque per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Chiunque per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[art. 2, comma 1, lettera b)]

Titolo XII Dei delitti contro la persona

Capo I Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

Art. 582.

Lesione personale

1. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

1. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa

2. Si procede tuttavia d’ufficio se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

[art. 2, comma 1, lettera c)]

Art. 590-bis.

Lesioni personali stradali gravi o gravissime

[omissis]

Identico

 

9. Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.

Capo III Dei delitti contro la libertà individuale

Sezione II Dei delitti contro la libertà personale

[art. 2, comma 1, lettera d)]

Art. 605.

Sequestro di persona

1. Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

Identico

[omissis]

Identico

 

6. Nell’ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Sezione III Dei delitti contro la libertà morale

[art. 2, comma 1, lettera e)]

Art. 610.

Violenza privata

1. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Identico

2. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

Identico

 

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.

[art. 2, comma 1, lettera f)]

Art. 612.

Minaccia

1. Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.

Identico

2. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.

Identico

3. Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339.

3. Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Capo III Dei delitti contro la libertà individuale

Sezione IV Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio

[art. 2, comma 1, lettera g)]

Art. 614 [1]

Violazione di domicilio

1. Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Identico

2. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Identico

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

3. La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

4. La pena è da due a sei anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Capo III-bis Disposizioni comuni sulla procedibilità

[art. 2, comma 1, lettera h)]

Art. 623-ter.

Casi di procedibilità d'ufficio

Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612, se la minaccia è grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Titolo XIII Dei delitti contro il patrimonio

Capo I Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

[art. 2, comma 1, lettera i)]

Art. 624.

Furto

1. Chiunque s'impossessa della cosa mobile  altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

Identico

2. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Identico

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625.

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorrono le circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).

 

 

[art. 2, comma 1, lettera l)]

Art. 626

Furti punibili a querela dell'offeso

Art. 626

Furti minori

Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206, e il delitto è punibile a querela della persona offesa:

1. se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;

2. se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;

3. se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto. Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente.

Identico

[art. 2, comma 1, lettera m)]

Art. 634.

Turbativa violenta del possesso di cose immobili

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309

2. Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone

Identico

 

3. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

[art. 2, comma 1, lettera n)]

Art. 635.

Danneggiamento

1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Identico

[omissis]

Identico

 

5. Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

 

Capo II Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

[art. 2, comma 1, lettera o)]

Art. 640.

Truffa

[omissis]

Identico

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.

[art. 2, comma 1, lettera p)]

Art. 640-ter.

Frode informatica

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

 

 

Capo III-bis Disposizioni comuni sulla procedibilità

[art. 2, comma 1, lettera q)]

Art. 649-bis.

Casi di procedibilità d'ufficio

Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità.

Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità.

 


 

Articolo 3
(Modifiche alla disciplina delle contravvenzioni)

 

L’articolo 3 apporta alcune modifiche al Libro III del codice penale, con particolare riferimento al regime di procedibilità delle contravvenzioni di cui agli articoli 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e 660 (Molestia o disturbo alle persone) del codice penale.

 

Norma di delega. L'articolo 1, comma 15, della legge di delega reca i princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo deve adeguarsi nell'esercizio della delega in materia di condizioni di procedibilità.

Più nel dettaglio, con la lettera b) il Governo è delegato ad estendere il regime di procedibilità a querela di parte ad ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio, individuati nell’ambito di quelli puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni. La disposizione specifica inoltre che, fini della determinazione della pena detentiva, non si dovrà tenere conto delle circostanze del reato e che occorre comunque fare salva la procedibilità d’ufficio - a tutela di soggetti deboli - quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità.

 

In particolare, la lettera a) rende procedibile a querela della persona offesa la contravvenzione di disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone (art. 659 c.p.), nelle ipotesi, previste dal primo comma, in cui la contravvenzione costituisce un reato contro la persona, essendo l’offesa diretta verso “le persone” e, in particolari, verso beni personali facenti capo a individui determinati: le loro occupazioni (intellettuali o manuali) e il loro riposo (ad esempio nelle ore notturne). La procedibilità d’ufficio è fatta salva, in conformità alla legge delega, quando la persona offesa è incapace per età o per infermità. Restano inoltre procedibili d’ufficio i casi di disturbo di spettacoli, ritrovi o intrattenimenti pubblici. Rimane inoltre procedibile d’ufficio la fattispecie di esercizio irregolare di professioni o mestieri rumorosi cui al secondo comma.

 

Con la lettera b), l’intervento introduce la procedibilità a querela per la contravvenzione di molestie o disturbo alle persone, di cui all’art. 660 c.p. Nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento si legge che “la legge delega non consente la trasformazione della contravvenzione in delitto ma consente di trasformare il regime di procedibilità, rimuovendo così, sotto il profilo delle condizioni di procedibilità, la disparità di trattamento con le più gravi ipotesi di molestie inquadrabili tra i delitti”.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice penale

Libro III Delle contravvenzioni in particolare

Titolo I Delle contravvenzioni di polizia

Capo I Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza

Sezione I Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica

Par. 1 Delle contravvenzioni concernenti la inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose

[art. 3, comma 1, lett. a)]

Art. 659

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.

 

Identico

2. Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.

Identico

 

3. Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

 

[art. 3, comma 1, lett. b)]

Art. 660

Molestia o disturbo alle persone

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

 

2. Si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

 


 

Titolo II, Modifiche al codice di procedura penale

Il Titolo II dello schema, composto da 36 articoli e suddiviso in 11 capi, contiene le modifiche al codice di procedura penale.

Capo I, Modifiche al libro I del codice di procedura penale

Il Capo I – articoli 4 e 5 dello schema – novella il Libro I, Soggetti, del codice.

 

Articolo 4
(Rinvio pregiudiziale alla Cassazione per la decisione sulla competenza territoriale)

L’articolo 4, introducendo l’articolo 24-bis nel codice di procedura penale, prevede un meccanismo incidentale di rinvio alla Corte di cassazione per definire questioni sulla competenza per territorio in ambito penale.

Il nuovo istituto è costruito sul modello della proposizione e della risoluzione dei conflitti di giurisdizione e competenza, con i necessari adattamenti, propri della disciplina della incompetenza per territorio, in tema di termini per la proposizione della relativa eccezione e di provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di incompetenza.

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 13, lettera n) delega il Governo ad inserire nel codice di rito penale un meccanismo incidentale di rinvio alla Corte di cassazione per definire questioni sulla competenza per territorio. In particolare, il Governo dovrà prevedere:
- la possibilità, per il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio di rimettere, anche su istanza di parte, la decisione alla Corte di cassazione, che provvede in camera di consiglio;
- che, il mancato esercizio ad opera della parte che ha sollevato l'eccezione della facoltà di sollecitare il giudice a rimettere la decisione alla Corte di cassazione precluda alla stessa parte, in via definitiva, di coltivare ulteriormente la questione;
- che la Corte di cassazione, nel caso in cui dichiari l’incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente.

 

Si segnala che, nella relazione illustrativa si afferma che il discostamento dal dato testuale del terzo criterio di delega sopra riportato («prevedere che la Corte di cassazione, nel caso in cui dichiari l’incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente»), con la previsione di una trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, si sarebbe reso necessario - secondo il legislatore delegato – al fine di rispettare il dettato delle pronunce della Corte costituzionale intervenute sulla materia. A tal proposito, nella relazione si richiamano la sentenza n. 76 del 1993, con cui Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., 172 l'art. 23, comma 1, c.p.p., nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo, e la successiva sentenza n. 70 del 1996, con cui la Corte ha esteso tale meccanismo di regressione processuale all'ipotesi di incompetenza per territorio, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 23 c.p.p. anche sotto tale profilo.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Libro I Soggetti

Titolo I Giudice

Capo IV Provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza

[art. 4, comma 1)]

 

Art. 24-bis

Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio

 

1. Prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1, può essere altresì rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell’articolo 21, comma 2.

2. Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l’indicazione delle parti e dei difensori.

3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo le forme previste dall’articolo 127 e, se dichiara l’incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

4. L’estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice competente, nonché al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.

5. Il termine previsto dall’articolo 27 decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 4. 

6. La parte che ha eccepito l’incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l’eccezione nel corso del procedimento.

 


 

Articolo 5
(Modifiche in materia di soggetti del procedimento penale)

 

L’articolo 5 apporta alcune modifiche di carattere procedurale al Libro I del codice di procedura penale in relazione ai soggetti di cui ai Titoli IV (imputato), V (parte civile) e VI (persona offesa dal reato), in materia di riassunzione della qualità di imputato, termini e formalità per la costituzione di parte civile, informazioni da fornire alla persona offesa dal reato.

 

Si osserva che la rubrica dell’articolo 5 si riferisce a “Modifiche al Titolo IV del Libro I del codice di procedura penale” mentre il testo dell’articolo apporta modifiche anche ai Titoli V e VI del medesimo stesso Libro I.

 

Norma di delega. L'articolo 1, comma 9, lettera o) delega il Governo a prevedere che, nei processi con udienza preliminare, l’eventuale costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, per le imputazioni contestate, entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti. Inoltre, il Governo dovrà prevedere che la procura speciale per l’esercizio dell’azione civile in sede penale (art. 122 c.p.p.) consenta al difensore anche di trasferire ad altri il potere di sottoscrivere l’atto di costituzione, salva espressa volontà contraria della parte che intende costituirsi parte civile.

 

In particolare, la lettera a) prevede la riassunzione della qualità di imputato in caso di riapertura del processo a seguito della rescissione del giudicato ovvero di accoglimento della richiesta di eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della CEDU o dei relativi Protocolli addizionale, così coordinando la disposizione ai nuovi istituto di cui all’articolo 628-bis c.p.p. (per il quale si rimanda alla scheda relativa all’articolo 36 dello schema di decreto) e 628-ter c.p.p. (per il quale si rimanda alla scheda relativa all’articolo 37 dello schema di decreto)

La lettera b), modificando l’art. 78 c.p.p. che disciplina le forme della costituzione di parte civile, mira a facilitare la costituzione di parte civile, concentrando sul difensore munito di procura il potere di gestire attraverso altre persone la fase di sottoscrivere l’atto relativo.

Nella relazione che accompagna il provvedimento si rileva che “l’ulteriore persona «coinvolta» nella procedura riceve solo il «potere» di sottoscrivere in luogo del difensore-procuratore, senza che per questo cambi l’identificazione del procuratore, e men che meno quella della parte costituita. In proposito, si è ritenuto che, anche se la norma si esprime in termini più generali, consentendo di attribuire «ad altri» il potere di sottoscrizione dell’atto, l’unica persona legittimata a stare in udienza in luogo del difensore, e, quindi, a sottoscrivere e depositare l’atto, sia il suo sostituto ex art. 102 c.p.p. In questo senso è stato precisato, quindi, il generico riferimento contenuto nella delega”.

La lettera c) introduce un limite temporale alla costituzione di parte civile nei procedimenti con udienza preliminare, modificando l’art. 79 c.p.p.

La lettera d), introducendo un nuovo comma 1-bis all’articolo 90 c.p.p., prevede l’obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l’avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

La lettera e), intervenendo sull’articolo 90-bis c.p.p. (Informazioni alla persona offesa), amplia il catalogo di informazioni dovute alla persona offesa, al fine assicurare alla stessa di partecipare in modo più informato, consapevole e attivo al procedimento.

Si tratta di modifiche che intendono assicurare la coerenza con le garanzie informative derivanti dal recepimento della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (c.d. Direttiva vittime). In particolare, si prevede che la persona offesa sia informata sulla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa in una lingua chiara e comprensibile (lett. p-bis) e che l’ammissione a programmi di giustizia riparativa con esito positivo per l’imputato, comporta la remissione tacita di querela (lett. p-ter).

La lettera f), introducendo l’articolo 90-bis.1 c.p.p., prevede che la vittima del reato (intesa, ai sensi dell’articolo 42, comma 1, lettera b) dello schema di decreto in esame, quale “persona fisica che ha subìto direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona”), sin dal primo contatto con l'autorità procedente, venga informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Libro I Soggetti

Titolo IV Imputato

[Articolo 5, comma 1, lettera a)]

Art. 60.

Assunzione della qualità di imputato

1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.

Identico

2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.

Identico

3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo

3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo oppure la riapertura dello stesso a seguito della rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall’articolo 628-bis.

 

 

Titolo V - Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria

[Art. 5, comma 1, lettera b)]

Art. 78.

Formalità della costituzione di parte civile

1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;

b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;

c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;

Identico:



 

a) identica;



b) identica;



c) identica;

d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;

d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili;

e) la sottoscrizione del difensore.

e) identica.

 

1-bis. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell’articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell’articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l’atto di costituzione.

2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.

Identico

3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile

Identico

 

 

[Art. 5, comma 1, lettera c)]

Art. 79.

Termine per la costituzione di parte civile

1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.

1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l’udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 o dall'articolo 554-bis, comma 2».

2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza

2. I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti a pena di decadenza

3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

3. Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, se la stessa avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

 

 

Titolo VI - Persona offesa dal reato

[Art.5, comma 1, lettera d)]

Art. 90.

Diritti e facoltà della persona offesa dal reato

1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.

Identico

 

1-bis. La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

[Omissis]

Identico

 

 

[Art. 5, comma 1, lettera e)]

Art. 90-bis

Informazioni alla persona offesa

1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

Identico:

a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;

a) identica;

 

a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato»;

a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;

a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;

a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.

[Omissis]

identiche

n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;

n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile;

 

n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all’udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;

[Omissis]

identiche

p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato.

p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato;

 

p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell’imputato, comporta la remissione tacita di querela.

 

[Art. 5, comma 1, lettera f)]

 

Art. 90-bis.1

Informazioni alla vittima di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134

 

1. La vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa.

 


 

Capo II, Modifiche al libro II del codice di procedura penale

Il Capo II, composto dagli articoli da 6 a 11 dello schema di decreto legislativo, apporta modifiche al Libro II del codice relativo agli Atti.

 

Articolo 6
(Modifiche alle disposizioni generali sugli atti)

L’articolo 6, nell’ambito di un più generale processo di transizione digitale del procedimento penale, introduce alcune disposizioni all’interno del Libro II del codice di procedura penale, al fine di delineare un unico e organico contesto normativo per la disciplina della formazione degli atti con modalità digitale, nel rispetto di determinati requisiti di autenticità, integrità, leggibilità, reperibilità, interoperabilità e idoneità dell’atto redatto come documento informatico a garantire la segretezza, per tutti i casi in cui questa sia prevista dalla legge.

 

Norma di delega. L'articolo 1, comma 5 reca principi e criteri direttivi in tema di processo penale telematico, affermando in generale il principio della obbligatorietà dell’utilizzo di modalità digitali tanto per il deposito di atti e documenti quanto per le comunicazioni e notificazioni. Pur nella previsione di una gradualità nell’implementazione del processo penale telematico, da garantire attraverso una disciplina transitoria, il legislatore delegato dovrà prevedere l’impiego di modalità non telematiche solo in via di eccezione.

In particolare, la lettera a) contiene i seguenti principi e criteri direttivi relativi al processo penale telematico prevedendo che il legislatore delegato debba:
- anzitutto prevedere che in tutti i procedimenti penali (in ogni stato e grado) il deposito di atti e documenti e tutte le comunicazioni e notificazioni siano effettuate con modalità telematiche. Solo per gli atti che le parti compiono personalmente rimarrà possibile procedere con il deposito cartaceo;
- disciplinare modalità che consentano di formare e conservare gli atti processuali in formato digitale, garantendo la loro autenticità, integrità, leggibilità, reperibilità e, se previsto dalla legge, segretezza;
- prevedere che in tutte le trasmissioni telematiche sia possibile assicurare l’identità di mittente e destinatario e avere certezza temporale della trasmissione stessa.

Inoltre, in base alla lettera f), nei procedimenti penali in ogni stato e grado, si dovrà prevedere che il deposito telematico di atti e documenti possa avvenire anche mediante soluzioni tecnologiche che assicurino la generazione di un messaggio di avvenuto perfezionamento del deposito, fatto salvo il rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

 

In particolare, la lettera a), novellando per intero l’art. 110 c.p.p., individua quella digitale quale modalità generale di formazione di ogni atto del procedimento penale. In attuazione di quanto previsto dalla legge delega, si è delineato nuovo modello di atto processuale, i cui presupposti di legittimazione sono legati ai requisiti di autenticità, integrità, leggibilità, reperibilità, l’interoperabilità e idoneità dell’atto redatto come documento informatico a garantire la segretezza, per tutti i casi in cui questa sia prevista dalla legge. In ogni caso, si prevede (al comma 3) una deroga alla predetta regola generale per tutti “gli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico”. Si prevede infine (al comma 4) che gli atti redatti in forma di documento analogico, siano convertiti, senza ritardo, in copia informatica ad opera dell’ufficio che li ha formati o ricevuti, sempre nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici, così da assicurare in ogni caso la completezza del fascicolo informatico.

Nel proprio parere (reso ex art. 10 della legge n. 195 del 1958), il Consiglio Superiore della Magistratura ha evidenziato il carattere ampio della formulazione relativa agli “atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico”, che avrebbe necessitato della definizione di alcuni criteri già a livello normativo primario per la determinazione del perimetro - rimessa alla normativa secondaria - di applicazione della deroga alla disciplina generale di formazione degli atti in via digitale.

La lettera b) modifica significativamente l’articolo 111 c.p.p., adattando la disciplina della data e della sottoscrizione degli atti alla nuova modalità digitale, che diviene, come già detto, quella generale per la formazione e presentazione degli atti nel procedimento penale. In tale ottica, come si evince anche dalla modifica della rubrica, si è inteso dedicare una specifica regolamentazione alla sottoscrizione dell’atto informatico.

Più nel dettaglio, si introduce (al comma 2-bis) la nuova disciplina della sottoscrizione dell’atto informatico, anche qui (come nell’articolo 110 c.p.p.) con la tecnica del richiamo alla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici, secondo la tecnica redazionale seguita per tutte le principali disposizioni relative al nuovo processo telematico. Si provvede infine (ai commi 2-ter e 2-quater) per i casi già disciplinati dall’articolo 110 c.p.p. e relativi a sottoscrizione dell’atto redatto in forma di documento analogico, ricezione di un atto orale, ipotesi in cui il firmatario non sia in grado di scrivere.

 

La lettera c), introducendo i due nuovi articolo 111-bis e 111-ter c.p.p. concorre, con le altre disposizioni in esame, a disciplinare il nuovo processo telematico.

La prima delle due disposizioni prevede, come regola generale (al comma 1), l’obbligatorietà e la esclusività del deposito telematico. Si prevede che debbano essere adottate modalità tecniche tali da assicurare la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione degli atti, nonché l’identità del mittente e del destinatario. A tal fine, occorrerà operare nel rispetto della normativa, sovranazionale e nazionale, anche di rango regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La regola generale viene derogata solo in due specifiche ipotesi, previste ai commi 3 e 4 dell’art. 111-bis c.p.p.

La nuova disciplina sul deposito telematico non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica (comma 2). Infine, gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche (comma 3).

A quest’ultimo riguardo, nel proprio parere il CSM evidenzia delle formule utilizzate dal legislatore delegato, che “potrebbe generare qualche incertezza interpretativa in ordine alle categorie di atti per i quali viene meno l’obbligo del deposito telematico, ponendo a carico del personale di Cancelleria del Tribunale e di Segreteria delle Procure l’onere di valutare la legittimità del deposito analogico”.

 

L’art. 111-ter c.p.p. introduce la disciplina di formazione e tenuta dei fascicoli informatici in modalità digitale, tale da assicurarne l’autenticità, l’integrità, la accessibilità, la leggibilità, l’interoperabilità nonché un’efficace e agevole consultazione telematica.

Nel proprio parere, il Garante per la protezione dei dati personali aveva invitato il legislatore ad inserire anche una clausola di osservanza della disciplina di protezione dei dati personali tra i principi generali di cui al comma 1 dell’articolo 111-ter c.p.p.

 

Infine, lettere d), e) apportano alcune modifiche consequenziali alle predette, rispettivamente in materia copie, estratti e certificati (art. 116 c.p.p.) e procura speciale per determinati atti (art. 122 c.p.p.).

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Libro II Atti

Titolo I disposizioni generali

[Articolo 6, comma 1, lettera a)]

Art. 110

Sottoscrizione degli atti

Art. 110

Forma degli atti

1. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare.

1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la reperibilità, l’interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.

2. Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura.

2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l’accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

3. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa annotazione in fine dell'atto medesimo.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico.

 

4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell’ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

 

[Articolo 6, comma 1, lettera b)]

Art. 111

Data degli atti

Art. 111

Data e sottoscrizione degli atti

1. Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta.

1. Quando la legge richiede la data e sottoscrizione di un atto, informatico o analogico, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta.

2. Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi.

Identico

 

2-bis. L’atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

 

2-ter. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l’attestazione da parte dell’autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis, della identità della persona che lo ha reso.

 

2-quater. Quando l’atto è redatto in forma di documento analogico e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa attestazione in fine dell'atto medesimo.

[Articolo 6, comma 1, lettera c)]

 

Art. 111-bis

Deposito telematico

 

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l’identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.

4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.

 

 

Art. 111-ter

Fascicolo informatico e accesso agli atti

 

1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticità, l’integrità, l’accessibilità, la leggibilità, l’interoperabilità nonché l’agevole consultazione telematica.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico.

3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico.

4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali, redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale

[Articolo 6, comma 1, lettera d)]

Art. 116.

Copie, estratti e certificati

[Omissis]

Identico

3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia.

3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti, redatti in forma di documento analogico, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia.

 

 

[Articolo 6, comma 1, lettera e)]

Art. 122.

Procura speciale per determinati atti

[Omissis]

Identico

 

2-bis. La procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica

qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall'articolo 111-bis, salvo l’obbligo di conservare l’originale analogico da esibire a richiesta dell’autorità giudiziaria.

 

[Omissis]

Identico


 

Articolo 7
(Modifiche in materia di atti e provvedimenti del giudice)

 

L’articolo 7, in un’ottica di snellimento di adempimenti e di accelerazione dei tempi procedurali, apporta innanzitutto alcune modifiche consequenziali rispetto agli interventi finalizzati a consentire la formazione e conservazione degli atti in formato digitale oppure analogico, estendendo i relativi principi anche alla disciplina di formazione di alcuni atti del giudice (lettera a). Introduce inoltre alcune disposizioni volte a favorire la partecipazione a distanza al rito camerale e al procedimento di esecuzione (lettera b). Disciplina infine l’accesso ai programmi di giustizia riparativa (lettera c) e l’ipotesi in cui la mancata comparizione del querelante all’udienza integri la fattispecie di remissione tacita di querela (lettera d).

 

In particolare, la lettera a) interventi consequenziali o di coordinamento rispetto agli interventi realizzati per consentire la formazione e conservazione anche degli atti del giudice in formato digitale oppure analogico, in relazione alla natura e allo scopo dell’atto. A tal fine apporta alcune modifiche all’art. 125 c.p.p. Tale disposizione, pur esprimendo la deroga alla norma generale di cui agli artt. 110 e 111 c.p.p., conferma la tendenza dell’orientamento a favore del formato digitale degli atti processuali, compresi i provvedimenti del giudice.

La lettera b) interviene sulle regole generali del rito camerale e del procedimento di esecuzione per prevedere la possibilità di audizione a distanza della persona che richieda di essere sentita e risulti detenuta o internata in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, per la quale è attualmente prevista l’audizione unicamente ad opera del magistrato di sorveglianza del luogo. La disposizione intende dare attuazione al principio di delega di cui all’articolo 1, comma 8, lettera c) della legge di delega.

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 8 detta principi e criteri direttivi per modificare il codice di rito al fine di prevedere la registrazione audiovisiva o l’audioregistrazione per documentare l’interrogatorio o l’assunzione di informazioni, ovvero la testimonianza. Inoltre, la disposizione delega il Governo ad individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all’atto del procedimento o all’udienza può avvenire a distanza o da remoto.

In particolare, la lettera c) delega il Governo ad individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all’atto del procedimento o all’udienza possa avvenire a distanza.

 

La lettera c) introduce il nuovo articolo 129-bis al fine di disciplinare l’accesso ai programmi di giustizia riparativa”. Si dispone che, in ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria debba, su richiesta o anche di propria iniziativa, inviare i soggetti interessati – ossia l’imputato o l’indagato e la vittima del reato, ove individuata – al Centro per la giustizia riparativa di riferimento (cioè quello del luogo o altro indicato dal giudice stesso). La disposizione intende dare attuazione al principio di delega contenuto nell’articolo 1, comma 18, lettera c).

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 18, detta principi e criteri direttivi per introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa, con particolare riguardo alla definizione dei programmi, ai criteri di accesso, alle garanzie, alla legittimazione a partecipare, alle modalità di svolgimento dei programmi e alla valutazione dei suoi esiti, nelle diverse fasi del procedimento penale. In particolare, ai sensi della lettera c), nell’esercizio della delega il Governo deve prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l’esecuzione della pena, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, previo consenso libero e informato della vittima e dell’autore del reato e della positiva valutazione da parte dell’autorità giudiziaria dell’utilità del programma in relazione ai criteri di accesso.

 

La lettera d), al fine di responsabilizzare il querelante, prevede un’ulteriore modifica relativa alla conseguenza della mancata comparizione del querelante all’udienza in relazione all’art. 133 c.p.p. (relativamente all’accompagnamento coattivo di un testimone non comparso), prevedendo che – nei casi in cui la mancata comparizione del querelante determini l’estinzione del reato per remissione tacita di querela – non si debba disporre relative l’accompagnamento coattivo.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Libro II Atti

Titolo II Atti e provvedimenti del giudice

[art. 7, comma 1, lettera a)]

Art. 125

Forme dei provvedimenti del giudice

[omissis]

Identico

5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio.

5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto in forma di documento analogico, dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio. Non si applicano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.

6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente.

6. Identico.

 

 

[art. 7, comma 1, lettera b)]

Art. 127

Procedimento in camera di consiglio

[omissis]

Identico

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo.

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l’interessato richiede di essere sentito ed è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, si provvede mediante collegamento a distanza, oltre che casi particolarmente previsti dalla legge, quando l’interessato vi consente. In caso contrario, l’interessato è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.

[omissis]

Identico

 

 

[art. 7, comma 1, lettera c)]

 

Art. 129-bis

Accesso ai programmi di giustizia riparativa

 

1. In ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria può disporre, anche d’ufficio, l’invio dell’imputato e della vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l’avvio di un programma di giustizia riparativa.

2. La richiesta dell’imputato o della vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

3. L’invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato

di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.

4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all’emissione dell’avviso di cui all’articolo 415-bis, il giudice, a richiesta

dell’imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni dell’articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale, e dell’articolo 344-bis, commi 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell’articolo 304.

5. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l’autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.

 

 

[art. 7, comma 1, lettera d)]

Art. 133

Accompagnamento coattivo di altre persone

1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

1. Identico.

 

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di mancata comparizione del querelante all’udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.

2. Identico

 

 

 


 

Articolo 8
(Nuova disciplina della partecipazione a distanza ad atti e udienze)

 

L’articolo 8 inserisce nel codice di procedura penale, all’interno del Libro II, un nuovo Titolo II-bis (Partecipazione a distanza), al fine di introdurre una disciplina generale e uniforme delle modalità di partecipazione a distanza agli atti e alle udienze attraverso collegamenti audiovisivi a distanza, idonei a salvaguardare il principio del contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti coinvolte. Tale intervento si propone di conseguire gli obiettivi di snellimento ed efficientamento dei procedimenti penali mediante la più ampia estensione possibile della partecipazione a distanza agli atti e alle udienze.

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 8 detta principi e criteri direttivi per modificare il codice di rito al fine di prevedere la registrazione audiovisiva o l’audioregistrazione per documentare l’interrogatorio o l’assunzione di informazioni, ovvero la testimonianza. Inoltre, la disposizione delega il Governo ad individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all’atto del procedimento o all’udienza può avvenire a distanza o da remoto.

In particolare, la lettera c) delega il Governo ad individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all’atto del procedimento o all’udienza possa avvenire a distanza.

 

Il nuovo titolo II-bis si compone di due sole disposizioni.

La prima di esse definisce l’ambito di applicazione della disciplina, la quale trova infatti trova applicazione «salvo che sia diversamente previsto» (art. 133-bis).

Più ampio il contenuto della disposizione di cui all’art. 133-ter, dedicata alle modalità e garanzie della partecipazione a distanza, in cui sono state sostanzialmente “trasferite” (con circoscritte modifiche di adattamento e coordinamento) talune regole procedurali già vigenti, contenute negli articoli 146-bis e 147-bis disp. att. c.p.p., dedicati – rispettivamente - alla partecipazione al dibattimento a distanza e all’esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso, che sono state dunque conseguentemente soppresse.

 

Nel proprio parere, il CSM ha rilevato in linea generale come “come il legislatore delegato, nel prevedere un’ampia possibilità di ricorso alla tecnologia idonea al compimento di atti a distanza […], abbia comunque escluso qualsiasi ipotesi di integrale “dematerializzazione” dell’udienza, restando l’aula di tribunale il luogo fisico indefettibile per lo svolgimento delle attività processuali”.

Nello stesso parere si è inoltre osservato come “qualche problema applicativo potrebbe essere determinato dalla mancata previsione delle modalità e termini con cui l’autorità giudiziaria deve raccogliere il consenso delle parti, consenso che risulta, come detto, presupposto indefettibile per lo svolgimento di atti e udienze a distanza”.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Libro II Atti

 

Titolo II-bis

Partecipazione a distanza

 

Art. 133-bis

Disposizione generale

 

1. Salvo che sia diversamente previsto, quando l’autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un’udienza si osservano le disposizioni di cui all’articolo 133-ter.

 

 

 

Art. 133-ter

Modalità e garanzie della partecipazione a distanza

 

1. L’autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un’udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell’atto o la celebrazione dell’udienza e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta. Il decreto è comunicato anche alle autorità interessate.

2. Nei casi di cui al comma 1 è attivato un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza o l’ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l’atto o che partecipano all’udienza a distanza. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l’atto o che partecipano all’udienza a distanza è equiparato all’aula di udienza.

3. Il collegamento audiovisivo è attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti all’atto o all’udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica è assicurata un’adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza. Dell’atto o dell’udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva.

4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l’atto o che partecipano all’udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall’autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo. 5. Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, quando compiono l’atto o partecipano all’udienza a distanza, si collegano dal luogo in cui si trovano.

6. Sentite le parti, l’autorità giudiziaria può autorizzare le persone che compiono l’atto o che partecipano all’udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4.

7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idoneo. È comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l’assistito. È parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l’assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.

8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l’autorità giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l’ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione nei confronti dell’imputato o ai fatti a lui riferiti, è presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l’atto o che partecipano all’udienza a distanza, ne attesta l’identità e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell’articolo 136, in cui dà atto dell’osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 8, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell’esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonché dell’assenza di impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti.

 


 

Articolo 9
(Registrazioni audio e video)

 

L’articolo 9 apporta alcune modifiche al Titolo III del Libro II del codice di procedura penale in materia di sistema di documentazione degli atti processuali, includendo e disciplinando alcuni profili della registrazione audio e video come forme ordinarie di documentazione degli atti.

 

In particolare, la lettera a) adegua la previsione generale sulla documentazione degli atti (di cui all’art. 134), includendo la registrazione audio e la registrazione video come forme ordinarie di documentazione, in aggiunta a quelle già previste.

 

La lettera b) apporta una minima modifica lessicale all’art. 135 comma 2, sostituendo la parola “meccanico” con la parola “idoneo”, ritenuta più opportuna dal legislatore delegato.

 

La lettera c), in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, co. 8, lettere a) e b) della legge delega, con riferimento all’interrogatorio di persona detenuta che si svolga fuori udienza (art. 141-bis), in luogo dell’attuale equivalenza tra audio e video registrazione, dispone la necessità di impiego in via prioritaria della seconda, sempre facendo salva l’eventualità che manchino i mezzi necessari, ma imponendo in questo caso il ricorso alla perizia od alla consulenza tecnica, data la particolare delicatezza di un atto compiuto fuori udienza e nei confronti di persona in condizioni di particolare soggezione.

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 8 detta principi e criteri direttivi per modificare il codice di rito al fine di prevedere la registrazione audiovisiva o l’audioregistrazione per documentare l’interrogatorio o l’assunzione di informazioni, ovvero la testimonianza. Inoltre, la disposizione delega il Governo ad individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all’atto del procedimento o all’udienza può avvenire a distanza o da remoto.

In particolare, in base alla lettera a), il Governo deve prevedere, tanto per l’interrogatorio che non si svolge in udienza (il limite dell’udienza è mutuato dal vigente art. 141-bis c.p.p.), quanto per la prova dichiarativa, la registrazione audiovisiva da affiancare alle attuali modalità di documentazione. Alla registrazione si dovrà ricorrere sempre laddove siano disponibili gli strumenti tecnici necessari.

La lettera b) delega inoltre il Governo a prevedere, nella fase delle indagini preliminari, la registrazione audio per l’assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti. In tali casi, la trascrizione del contenuto delle dichiarazioni non sarà obbligatoria (in deroga a quanto attualmente previsto dall’art. 139 c.p.p., che la esclude solo con il consenso delle parti).

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Libro II Atti

Titolo III Documentazione degli atti

[art. 9, comma 1, lettera a)]

Art. 134.

Modalità di documentazione

1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.

1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.

2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.

2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento idoneo allo scopo ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Si osservano le disposizioni dell’articolo 110.

3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica.

3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell’atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.

4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità (1).

Identico

 

[art. 9, comma 1, lettera b)]

Art. 135.

Redazione del verbale

1. Il verbale è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice.

1. Identico.

2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento meccanico, il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato.

2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento idoneo, il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato.

 

 

 

[art. 9, comma 1, lettera c)]

Art. 141-bis.

Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione

1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione audiovisiva e fonografica o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti .

 

 


 

Articolo 10
(Modifiche in materia di notificazioni)

 

L’articolo 10 apporta diverse modifiche alla disciplina delle notificazioni, contenuta nel Titolo V del Libro II del codice di procedura penale, al fine di snellire e rendere più celeri i relativi adempimenti, ridurre le incombenze a carico degli uffici giudiziari e incrementare l’efficienza processuale, assicurando al contempo l’effettiva conoscenza da parte del destinatario delle stesse notifiche. Per effetto delle modifiche, la modalità telematica diviene quella principale e generalizzata per eseguire le notificazioni nei confronti dei vari soggetti interessati dal procedimento penale.

 

Norma di delega. L'articolo 1, comma 5 reca principi e criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti attuativi della delega in tema di processo penale telematico, affermando in generale il principio della obbligatorietà dell’utilizzo di modalità digitali tanto per il deposito di atti e documenti quanto per le comunicazioni e notificazioni. Pur nella previsione di una gradualità nell’implementazione del processo penale telematico, da garantire attraverso una disciplina transitoria, il legislatore delegato dovrà prevedere l’impiego di modalità non telematiche solo in via di eccezione.

La lettera a) contiene alcuni principi e criteri direttivi relativi al processo penale telematico prevedendo che il legislatore delegato debba, tra le altre cose, prevedere che in tutti i procedimenti penali (in ogni stato e grado) il deposito di atti e documenti e tutte le comunicazioni e notificazioni siano effettuate con modalità telematiche. Solo per gli atti che le parti compiono personalmente rimarrà possibile procedere con il deposito cartaceo.

 

La lettera a) sostituisce l’articolo 148 c.p.p. (Organi e forme delle notificazioni), fissando le coordinate fondamentali che orientano tutta la disciplina delle notificazioni penali. La nuova disciplina fissa come regola generale la notifica per via telematica. Tale generale modalità di notifica non è tuttavia contemplata come esclusiva, essendosi previste modalità sussidiarie in caso di impossibilità di utilizzo di quella telematica mediante l’impiego di mezzi tecnici alternativi purché idonei ad assicurare i predetti requisiti. La disponibilità del “domicilio digitale”, da parte del destinatario costituisce presupposto indefettibile affinché la notificazione per via telematica assicuri, in coerenza con quanto previsto dalla legge delega, che certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l’identità del mittente e del destinatario.

Secondo il legislatore delegato, si tratterebbe di disposizioni finalizzate a rendere più veloce ed efficiente l’iter processuale mediante lo snellimento degli adempimenti anche degli organi e degli uffici deputati alle notificazioni giudiziarie, nonché delle cancellerie penali.

La lettera b) apporta alcune modifiche all’articolo 149 c.p.p. in materia di notificazioni urgenti a mezzo del telefono, al fine di adeguare le disposizioni relative alle persone diverse dall’imputato, prevedendo forme di comunicazione e di convocazione più celeri (a mezzo del telefono o tramite telegramma) e così agevolando i compiti degli uffici di segreteria e cancelleria e esonerandoli da adempimenti quantitativamente elevati.

 

La lettera c) adegua l’articolo 152 c.p.p. (Notificazioni richieste dalle parti private) alla regola generale del riconoscimento del mezzo telematico per le notificazioni, legittimando il difensore anche all’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato nel caso in cui sia già consentito il ricorso alla raccomandata.

 

La lettera d) apporta alcune modifiche di coordinamento all’articolo 153 c.p.p. in materia di notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero, al fine di adeguare la relativa disciplina alla nuova regola generale introdotta all’articolo 148 c.p.p.

 

La lettera e), in attuazione di quanto previsto dalla legge delega in materia di querelante e notificazioni al querelante, introduce nel codice di rito un nuovo articolo 153-bis volto a prevedere, in relazione ai reati perseguibili a querela, l’obbligo che con l’atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni e che sia possibile indicare, a tal fine, un idoneo recapito telematico. Per assolvere all’obbligo di dichiarazione di domicilio, il querelante può indicare una PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. La previsione che il querelante abbia non la facoltà, bensì l’obbligo imposto dalla legge di dichiarare o eleggere domicilio, è funzionale ad agevolare le comunicazioni tra autorità giudiziaria e persona offesa dal reato.

 

Norma di delega. L'articolo 1, comma 15, lettera c) dispone che il legislatore delegato, con riguardo ai reati perseguibili a querela, preveda l'obbligo che nell'atto di querela sia dichiarato o eletto il domicilio per le notificazioni, ammettendosi a tale fine anche l'indicazione di un idoneo recapito telematico.

Tuttavia, diversamente da altre sue previsioni, la legge delega non prevede che dal mancato assolvimento dell’obbligo discendano sanzioni processuali: il mancato assolvimento dell’obbligo di dichiarare o eleggere domicilio non condiziona quindi l’ammissibilità della querela, né la sua validità, bensì è funzionale solo al corretto assolvimento dell’attività di notificazione degli atti.

 

La lettera f) apporta modifiche di coordinamento art. 154 c.p.p. in materia di notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria, al fine di adeguare le relative disposizioni alle nuove regole di carattere generale introdotte nell’art. 148 c.p.p.

 

La lettera g) modifica l’art. 155 c.p.p. in materia di notificazioni alle persone offese per pubblici annunci (vale a dire di atti e provvedimenti che devono essere conosciuti da un numero indeterminato di soggetti), prevedendo che gli stessi possano essere effettuati con modalità semplificata attraverso pubblicazione solo su sito Internet del Ministero della Giustizia, così garantendo l’effettiva conoscenza dell’atto da notificare e favorendo la transizione digitale dei relativi adempimenti.

Nel parere del Garante per la protezione dei dati personali, si suggerisce l’opportunità di integrare la previsione di cui al primo comma, al fine di disporre - in conformità al canone di proporzionalità e se del caso con rinvio a fonte secondaria- il termine massimo di pubblicazione dell’atto oggetto di notificazione mediante pubblici annunzi, con sottrazione all’indicizzazione da parte dei motori di ricerca.

 

Le lettere h), i), l) mirano a dare attuazione alle previsioni della legge delega in materia di notificazioni all’imputato. In particolare, la lettera h) modifica l’art. 156 c.p.p. estendendo la disciplina prevista per la prima notificazione all’imputato detenuto anche alle successive. La lettera i) modifica la disciplina (art. 157) relativa alla prima notificazione all'imputato non detenuto. La lettera l) infine introduce una nuova disciplina per le notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima (attraverso il nuovo art. 157-bis), nonché per le notifiche degli atti introduttivi del giudizio (attraverso il nuovo art. 157-ter). Fatte salve le eccezioni degli atti introduttivi del giudizio (vale a dire per l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione a giudizio e del decreto penale di condanna) la regola generale è che le notificazioni successive alla prima vengano effettuate al difensore nominato di fiducia o d’ufficio, quindi in forma telematica secondo quanto previsto dalla nuova disciplina di carattere generale di cui all’art. 148 c.p.p.

 

Norma di delega. Affermato dall’art. 1, comma 5 il principio per cui tutte le comunicazioni e notificazioni, tranne specifiche eccezioni, sono effettuate con modalità telematiche, il comma 6 detta una disciplina specifica per le notificazioni all’imputato non detenuto.

In particolare, l'articolo 1, comma 6 reca principi e criteri direttivi per la modifica della disciplina delle notificazioni all’imputato, prevedendo che solo la prima notificazione, nella quale egli prende conoscenza del procedimento a suo carico, e quelle relative alla citazione a giudizio in primo grado e in sede di impugnazione, dovranno essere effettuate personalmente all’imputato; tutte le altre potranno essere effettuate al difensore di fiducia, al quale l’imputato avrà l’onere di comunicare i propri recapiti. La disciplina delle notificazioni all’imputato è strettamente connessa alla nuova regolamentazione del processo in assenza dettata dal successivo art. 2, comma 7.

Le lettere m), n), o), p), q), r), mirano a dare attuazione alle previsioni della legge delega in materia di irreperibilità ed elezione di domicilio, contemperando l’interesse a tutelare i diritti dei soggetti interessati ad un’effettiva conoscenza con esigenze di celerità e speditezza processuali.

La lettera m) coordina la disciplina della prima notificazione all’imputato in caso di irreperibilità con la nuova disciplina di cui all’art. 148.

 

La lettera n) coordina la disciplina dell’irreperibilità con le modifiche apportate in materia di processo in assenza.

 

La lettera o) interviene sull’articolo 161 c.p.p., prevedendo la possibilità che l’imputato possa dichiarare, ai fini delle notificazioni, anche un proprio indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, di cui abbia l’esclusiva disponibilità. Si coordina inoltre la relativa disposizione con il meccanismo di elezione ex lege (presso il difensore di fiducia o quello nominato d’ufficio) per le notifiche successive alla prima, diverse da quelle riguardanti l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la citazione in giudizio e il decreto penale di condanna. A questi fini, nel primo atto compiuto con l'intervento dell’indagato o dell’imputato, la polizia giudiziaria dà avvertimento delle predette modalità che saranno seguite per le notificazioni successive. Anche in questo intervento si rinviene la volontà di responsabilizzare il difensore, l’indagato, imputato, condannato, in relazione alle attività di notifica, considerato che, sarà onere dei medesimi soggetti dimostrare di non aver avuto conoscenza degli atti loro destinati per evitare le conseguenze di celebrazione del processo dovute alla loro assenza.

 

La lettera p) introduce tra le modalità alternative attraverso le quali l’imputato può comunicare all’autorità procedente la dichiarazione o elezione di domicilio ovvero il loro mutamento, anche quella telematica mediante il deposito di cui al nuovo art. 111-bis c.p.p. (per il quale si rimanda alla scheda relativa all’articolo 6 dello schema di decreto in esame).

 

La lettera q) inserisce il rinvio alle nuove norme sulle notifiche telematiche nella disposizione (art. 163 c.p.p.) relativa alle formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto.

 

La lettera r) introduce un’eccezione rispetto alla validità generalizzata della indicazione fornita in tema di domicilio dichiarato o eletto per la notificazione degli atti introduttivi del giudizio: essa riguarda l’imputato detenuto, per il quale la notificazione dovrà comunque avvenire mediante consegna di copia alla persona (coerentemente con la modifica apportata all’articolo 156, comma 1, di cui già si è detto).

 

La lettera s) coordina la disposizione (art. 165 c.p.p.) relativa alle notificazioni all’imputato latitante o evaso alle modifiche apportate in materia di notificazione degli atti introduttivi del giudizio ai fini della possibilità di procedere nell’assenza degli stessi soggetti, consentendo che anche per gli atti introduttivi al giudizio nei confronti di tali soggetti si proceda direttamente con la notificazione al difensore.

 

La lettera t) coordina la disciplina delle notificazioni a soggetti da quelli sopra richiamati con la nuova disciplina introdotta agli articoli 148 ss. c.p.p. Si tratta di una norma di chiusura del sistema delle notificazioni con cui si disciplinano le modalità con cui devono essere effettuate le notificazioni degli atti a quelle persone che, pur partecipi del processo penale, non sono state indicate in modo espresso in nessuna delle disposizioni sopra richiamate, specificando quindi che anche per tali soggetti diversi, ove possibile, le notificazioni debbano essere effettuate in via telematica.

 

La lettera u) si limita ad adeguare la fase di documentazione del procedimento di notificazione, disciplinata dall’art. 168 c.p.p., all’ipotesi che sia la notificazione avvenga per via telematica.

 

La lettera v) mira ad ampliare i presupposti che legittimano l’invio della comunicazione prevista dall’art. 169 c.p.p. per l’imputato che si trovi all’estero e nei cui confronti non sia possibile effettuare la notifica in via telematica. Si fa ora riferimento non solo alla condizione di residenza e dimora all’estero della persona nei cui confronti si deve procedere, ma anche all’ipotesi in cui questa svolga abitualmente all’estero un’attività lavorativa.

 

La lettera z) chiarisce che la notificazione col mezzo della posta (art. 170 c.p.p.) possa essere utilizzata, quando non sia possibile effettuare la notificazione con modalità telematiche, anche ai fini degli atti introduttivi del giudizio.

 

La lettera aa) introduce (all’articolo 171 c.p.p.) una specifica causa di nullità con riferimento all’ipotesi in cui il mezzo adottato non possieda i requisiti tecnici idonei ad assicurare certezza anche temporale dell’avvenuta trasmissione e ricezione, dell’identità del mittente e del destinatario dell’atto e dell’integrità dell’atto. Vengono inoltre coordinate alcune ulteriori cause di nullità in ragione di alcune delle modifiche apportate dall’articolo dello schema di decreto qui in commento.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Libro II Atti

Titolo V Notificazioni

[articolo 10, comma 1, lettera a)]

Art. 148

Organi e forme delle notificazioni

1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dell'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.

2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.

2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei.

L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale.

[2-ter.] [2]

3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.

2. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore e gli avvisi che sono dati dal giudice o dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni di cui al comma 1, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

3. Sostituisce le notificazioni di cui al comma 1 anche la consegna di copia in forma di documento analogico dell'atto all'interessato da parte della cancelleria o della segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota in tal caso sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

4. In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall'autorità giudiziaria è eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo.

5. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.

6. La notificazione è eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. Le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.

7. Nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al tribunale del riesame l'autorità giudiziaria può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.

8. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'organo competente per la notificazione consegna la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvede a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

 

[articolo 10, comma 1, lettera b)]

Art. 149

Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo

1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno e l'ora della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157 commi 1 e 2. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo.

4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma.

1. Quando nei casi previsti dall’articolo 148, comma 4, ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura, rispettivamente, della cancelleria o della segreteria.

2. Dell’attività svolta è redatta attestazione che viene inserita nel fascicolo, nella quale si dà atto del numero telefonico chiamato, del nome, delle funzioni o delle mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, del suo rapporto con il destinatario e dell’ora della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2, o il numero indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso allo stesso. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario, da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo ovvero che sia al suo servizio.

4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma o, in alternativa, mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la

notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma.

 

 

 

[articolo 10, comma 1, lettera c)]

Art. 152

Notificazioni richieste dalle parti private

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero dall'invio di copia dell'atto in forma di documento analogico effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

 

 

[articolo 10, comma 1, lettera d)]

Art. 153

Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero

1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, anche direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.

1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, con le modalità previste dall’articolo 148, comma 1, e, nei casi indicati dall’articolo 148, comma 4, direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico nella segreteria. In tale ultimo caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.

2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

 

[articolo 10, comma 1, lettera e)]

 

Art. 153-bis

Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante

 

1. Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

2. Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità telematiche previste dall'articolo 111-bis, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.

3. In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l'obbligo di comunicare all'autorità procedente, con le medesime modalità previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto.

4. Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto.

5. Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.

 

[articolo 10, comma 1, lettera f)]

Art. 154

Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria

1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite a norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria.

1. Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 153-bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza, di dimora o di lavoro abituale all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 153-bis, commi 2 e 3.

2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto.

2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto.

3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.

Identico

4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.

4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria o in segreteria.

 

 

 

[articolo 10, comma 1, lettera g)]

Art. 155

Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese

1. Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto in calce all'atto da notificare, che la notificazione sia eseguita mediante pubblici annunzi. Nel decreto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

1. Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto, che la notificazione sia eseguita mediante pubblicazione dell’atto nel sito internet del Ministero della giustizia. Nel decreto da notificare unitamente all’atto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere

eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

2. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l'autorità procedente e un estratto è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Identico

3. La notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria o segreteria dell'autorità procedente.

Identico

 

 

 

[articolo 10, comma 1, lettera h)]

Art. 156

Notificazioni all'imputato detenuto

1. Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.

1. Le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.

2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perché legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo più celere.

Identico

3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'articolo 157.

3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari, anche successive alla prima, sono eseguite a norma dell'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1.

4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario.

Identico

5. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'articolo 159.

Identico

 

[articolo 10, comma 1, lettera i)]

Art. 157

Prima notificazione all'imputato non detenuto

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

1. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, la prima notificazione all'imputato non detenuto, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna è eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. In caso di notifica nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

[Omissis]

Identico

6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3.

6. La consegna a persona diversa dal destinatario è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 8

7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.

Identico

8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario, inoltre, invia copia dell’atto, provvedendo alla relativa annotazione sull’originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell’imputato. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis.

 

Identico

 

8-ter. Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità di cui all'articolo 148, comma 1, l'autorità giudiziaria avverte l'imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell'atto dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento.

 

8-quater. L’omessa o ritardata comunicazione del difensore al proprio assistito dell’atto notificato, imputabile al fatto di quest’ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale.

 

[articolo 10, comma 1, lettera l)]

 

 

Art. 157-bis

Notifiche all’imputato non detenuto successive alla prima

 

1. In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio.

2. Se l'imputato è assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di copia dell'atto a persona diversa dallo stesso imputato o da persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l'imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, le notificazioni successive non possono essere effettuate al difensore. In questo caso anche le notificazioni successive alla prima sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 157 sino a quando non si realizzano le condizioni previste nel periodo che precede.

 

 

 

 

Art. 157-ter

Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all’imputato non detenuto

 

1. La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna sono effettuate al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1.

2. Quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.

 

 

 

[articolo 10, comma 1, lettera m)]

Art. 159

Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità

1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore.

1. Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, se non è possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'articolo 157, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore.

2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore.

 

Identico

 

 

 

[articolo 10, comma 1, lettera n)]

Art. 160

Efficacia del decreto di irreperibilità

1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.

1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questo manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.

[Omissis]

Identico

 

[articolo 10, comma 1, lettera o)]

Art. 161

Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni

 

01. La polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l’autorità giudiziaria procedente, li avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate

mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti

che è loro onere indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella loro disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni loro successivo mutamento.

1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.

1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi

degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio

dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d’ufficio.

 

1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti

indicati nei commi 1 e 2 è fatta menzione nel verbale.

2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato.

Identico

3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto. Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.

3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto, che procede a norma del comma 1 per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto a norma del comma 1. La dichiarazione o elezione sono iscritte nell'apposito registro e il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.

4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.

 

4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l’elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso.

 

 

 

[articolo 10, comma 1, lettera p)]

Art. 162

Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto

1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.

1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con le modalità previste dall’articolo 111-bis o con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.

[Omissis]

Identico

4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario.

4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario. Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.

 

 

 

[articolo 10, comma 1, lettera q)]

Art. 163

Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto

1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 157.

1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 148 e 157.

 

 

 

[articolo 10, comma 1, lettera r)]

Art. 164

Durata del domicilio dichiarato o eletto

Art. 164

Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio

1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli articoli 156 e 613 comma 2.

1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall’articolo 156, comma 1.

 

 

 

[articolo 10, comma 1, lettera s)]

Art. 165

Notificazioni all'imputato latitante o evaso

1. Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.

 

 

1-bis. Per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 la disposizione del comma 1 si applica solo nel caso in cui non si è perfezionata la notificazione al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1, oppure, quando manca la dichiarazione o l'elezione di domicilio, solo nel caso in cui non è possibile eseguire la notificazione con le modalità indicate dai commi da 1 a 3 dell'articolo 157, se l'imputato è evaso o si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero con le modalità indicate dai commi da 1 a 6 dell'articolo 157, se l'imputato si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio.

2. Se l'imputato è privo di difensore, l'autorità giudiziaria designa un difensore di ufficio.

Identico

3. L'imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.

Identico

 

 

 

[articolo 10, comma 1, lettera t)]

Art. 167

Notificazioni ad altri soggetti

1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149.

1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 148, comma 1. Nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 148, si eseguono a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149.

 

 

 

[articolo 10, comma 1, lettera u)]

Art. 168

Relazione di notificazione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 157 comma 6, l'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione.

1. Per le notificazioni effettuate con modalità telematiche la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema, assume valore di relazione di notificazione. Quando la notificazione non è eseguita con modalità telematiche, salvo quanto previsto dall'articolo 157 comma 6, l'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione.

2. Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata.

Identico

3. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.

Identico

 

 

 

[articolo 10, comma 1, lettera v)]

Art. 169

Notificazioni all'imputato all'estero

1. Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.

1. Quando l’autorità giudiziaria non può procedere alla notificazione con modalità telematiche e risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere ovvero del luogo in cui all’estero la stessa esercita abitualmente l’attività lavorativa, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l’indicazione della autorità che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui è stato commesso, nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata o della comunicazione telematica non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.

[Omissis]

Identico

 

 

 

[articolo 10, comma 1, lettera z)]

Art. 170

Notificazioni all'imputato all'estero

1. Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.

1. Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, e ai fini di cui all’articolo 157-ter, le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.

[Omissis]

Identico

 

 

 

[articolo 10, comma 1, lettera aa)]

Art. 171

Nullità delle notificazioni

1. La notificazione è nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

Identico:

a) identica;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata mittente o richiedente ovvero sul destinatario;

 

b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 148;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

c) se nella relazione della copia notificata con modalità non telematiche manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;

d) identica;

e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'art. 161 commi 1, 2, 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore;

e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore;

f) se è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta dall'articolo 157 comma 8;

f) se è stata omessa l'affissione o non è stata inviata copia dell’atto con le modalità prescritte dall'articolo 157 comma 8;

g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3;

g) identica;

h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'articolo 150 e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario.

Soppressa


 

Articolo 11
(Termini processuali)

 

L’articolo 11 interviene sul Titolo VI del Libro II del codice di procedura penale in materia di termini processuali, al fine di coordinare la relativa disciplina alle ampie modifiche apportate in materia di processo penale telematico, contemperando l’esercizio del diritto di difesa con le esigenze di speditezza ed efficientamento sottese al processo telematico.

La disposizione interviene sulle regole generali in materia di termini applicabili agli atti compiuti con modalità telematiche e remissione in termini in caso di scadenza termine previsto a pena di decadenza durante malfunzionamento tecnico; si disciplinano infine le ipotesi di malfunzionamento dei sistemi informatici del Ministero della giustizia.

 

La lettera a) interviene sulle regole generali in materia di termini (art. 172 c.p.p.) aggiungendo due commi. Essi prevedono, da un lato, che il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l’accettazione dello stesso da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile (comma 6-bis). Dall’altro lato, salvo sia diversamente stabilito (in relazione alla specifica tipologia di atto processuale), si prevede che i termini decorrenti dal deposito telematico degli atti al di fuori degli orari d’ufficio si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell’ufficio (comma 6-ter).

La lettera b) interviene in materia di restituzione nel termine processuale (art. 175 c.p.p.) prevedendo alcune regole per il caso in cui la scadenza di un termine stabilito a pena di decadenza intervenga durante il malfunzionamento. In tali ipotesi, si prevede che sia onere della parte dimostrare che ciò è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore (ad esempio, dimostrando che non vi sia stata tempestiva comunicazione del malfunzionamento). Si prevede in particolare che l’imputato giudicato in assenza, a sua richiesta, sia rimesso in termini per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato se fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 7, detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina del processo in assenza dell’imputato, al fine di adeguarla al diritto dell’Unione europea con particolare riferimento alla direttiva UE 2016/343, che tratta, oltre che della presunzione di innocenza, anche del diritto di presenziare al processo.

La lettera g) delega il Governo ad ampliare la gamma dei rimedi successivi da mettere a disposizione dell’imputato – e del condannato in assenza – che dimostrino di non aver avuto effettiva conoscenza del processo penale. Tale previsione dovrà consentire al nostro Paese di armonizzare il proprio ordinamento giuridico a quanto previsto dall’art. 9 della Direttiva (UE) 2016/343.

 

La lettera c), introducendo un nuovo art. 175-bis regola i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici, disciplinando alcune ipotesi quali il malfunzionamento certificato (in quanto generalizzato dei domini del Ministero della giustizia) e quello non certificato (che può verificarsi in uno specifico ufficio giudiziario o in ambito locale). Per entrambe le ipotesi si è comunque si stabilisce un onere di comunicazione da parte del dirigente con modalità che assicurino la tempestiva conoscibilità da parte dei soggetti interessati. Vengono quindi previsti dei sistemi di accertamento effettivo e di registrazione dell’inizio e della fine del malfunzionamento. Per entrambi i casi di malfunzionamento e per tutto il periodo di durata degli stessi si prevedono poi delle soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il tempestivo svolgimento delle attività processuali: gli atti e i documenti potranno essere redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche.

 

Da ultimo (comma 5), se nel periodo di malfunzionamento, scade un termine previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'articolo 175 c.p.p., come novellato dalla lettera b) che precede.

 

Nella formulazione di cui allo schema di decreto, il quinto comma della disposizione si limitava a prevedere che, se la scadenza di un termine previsto a pena di decadenza si verifica nel periodo di malfunzionamento accertato o certificato, si applicano le disposizioni relative alla restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.

Rispetto alla formulazione iniziale, nel decreto è stato riformulato il quinto comma dell’articolo 175-bis c.p.p., specificando che le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto forma di documento analogico e con modalità non telematiche (ai sensi del comma 3 dell’articolo 175-bis).

Viene quindi recepita l’osservazione formulata nel parere del CSM, nella parte in cui si rilevava che la formulazione precedente della disposizione non rendeva chiaro se il rinvio operato all’art. 175 c.p.p. dovesse intendersi “nel senso che il malfunzionamento integra in sé una condizione di forza maggiore che ha reso impossibile l’osservanza del termine ovvero se occorra dimostrare di non aver potuto comunque effettuare il deposito in forma analogica”. Nel proprio parere il CSM propende[va] per questa seconda soluzione ed in questo senso si è poi mosso anche il legislatore delegato nella formulazione finale del decreto.

A questo proposito, nella relazione illustrativa del decreto, si precisa che “in tali casi, sarà onere della parte che chiede di essere rimessa in termini dimostrare che ciò è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore (si pensi, per esempio, al caso in cui non vi sia stata tempestiva comunicazione del malfunzionamento o al caso in cui, nonostante la tempestività delle comunicazioni, siano intervenuti altri fattori estranei che tuttavia rivestono la natura e le caratteristiche del caso fortuito o della forza maggiore previsti dall’articolo 175 c.p.p.)”.

 

Norma di delega. L'articolo 1, comma 5, lettera e) delega il Governo a disciplinare le ipotesi di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia.

In particolare, per tali ipotesi, dovranno essere individuate modalità alternative di deposito, dovranno essere predisposti sistemi per l’accertamento dell’inizio e della fine del malfunzionamento e dovrà essere prevista una comunicazione al pubblico del malfunzionamento e del ripristino della piena funzionalità.

Infine, in base alla lettera f), nei procedimenti penali in ogni stato e grado, si dovrà prevedere che il deposito telematico di atti e documenti possa avvenire anche mediante soluzioni tecnologiche che assicurino la generazione di un messaggio di avvenuto perfezionamento del deposito, fatto salvo il rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

 

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Libro II Atti

Titolo VI Termini

[Articolo 11, comma 1, lettera a)]

Art. 172.

Regole generali

1. I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.

Identico

2. I termini si computano secondo il calendario comune.

3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo (2), è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

4. Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno.

5. Quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere.

6. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico.

 

6-bis. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l’accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile.

 

6-ter. Salvo che non sia diversamente stabilito, i termini decorrenti dal deposito telematico, quando lo stesso è effettuato fuori dell'orario di ufficio stabilito dal regolamento, si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell’ufficio.

 

 

[Articolo 11, comma 1, lettera b)]

Art. 175.

Restituzione nel termine

1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza [c.p.p. 173], se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.

Identico

2. L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato.

Identico

 

2.1. L’imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato se, nei casi previsti dall’articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.

2-bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.

2-bis. La richiesta indicata ai commi 2 e 2.1 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.

[Omissis]

Identico

 

8-bis. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2.1, non si tiene conto, ai fini della improcedibilità di cui all’articolo 344-bis, del tempo intercorso tra il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.

 

 

 

[Articolo 11, comma 1, lettera c)]

 

 

Art. 175-bis

Malfunzionamento dei sistemi informatici

 

1. Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità.

2. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento.

5. Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 175.


 

Capo III, Modifiche al libro III del codice di procedura penale

Articolo 12
(Opposizione al decreto di perquisizione)

L’articolo 12, che esaurisce il contenuto del Capo III dello schema, inserisce nel codice di rito il nuovo articolo 252-bis per disciplinare il rimedio avverso il decreto di perquisizione illegittimo; si tratta di un rimedio esperibile da parte dell’indagato ovvero della persona nei cui confronti sia stata disposta o eseguita una perquisizione al di fuori dei casi previsti dalla legge.

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 24 reca i princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo deve adeguarsi nell'esercizio della delega in materia di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione. In particolare il Governo è delegato a modificare il codice di procedura penale, prevedendo il diritto della persona sottoposta alle indagini (e dei soggetti interessati) a proporre opposizione al GIP avverso il decreto di perquisizione al quale non abbia fatto seguito un provvedimento di sequestro.

 

In base all’art. 252-bis c.p.p., il rimedio, avente carattere impugnatorio, può essere esperito qualora alla perquisizione ritenuta illegittima non abbia fatto seguito un sequestro, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuta perquisizione.

Si rileva che i vizi deducibili mediante l’opposizione in esame non sembrerebbero indicati espressamente né nella disposizione qui in commento, né in alcuna delle altre norme del codice che fanno riferimento o rinvio al rimedio qui in esame. L’ultimo comma del nuovo articolo 252-bis si limita infatti a prevedere che il giudice accolga l’opposizione qualora accerti che la perquisizione è stata disposta “fuori dei casi previsti dalla legge”.

 

In merito, la Relazione illustrativa sottolinea che «la soluzione appena indicata, calibrata in modo da soddisfare pienamente l’interesse dell’opponente all’accertamento dell’illegittimità della perquisizione subìta, senza tuttavia sfociare nell’invalidazione processuale del decreto oggetto di opposizione (e/o delle relative risultanze), è parsa altresì funzionale alla conferma dell’incontroverso orientamento giurisprudenziale secondo cui «l’eventuale illegittimità dell’atto di perquisizione compiuto ad iniziativa della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato [...], o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell’art. 253, comma 1, cod. proc. pen.; né effetti invalidanti sulla utilizzabilità del medesimo atto in funzione probatoria» (così, in tempi recenti, Sez. 1, n. 38605 del 15/07/2021, Cataldo, in motivazione, ove si richiamano: Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204643-01; Sez. 2, n. 16065 del 10/01/2020, Giannetti, Rv. 278996-01; Sez. 6, n. 37800 del 23/06/2010, M’Nasri, Rv. 248685-01; Sez. 2, n. 40833 del 10/10/2007, Lonoce, Rv. 238114-01; Sez. 1, n. 18438 del 28/04/2006, Proietti, Rv. 234672-01; Sez. 2, n. 26685 del 14/05/2003, Noto, Rv. 225176-01; Sez. 5, n. 1276 del 17/12/2002, dep. 2003, Vetrugno, Rv. 223437-01; Sez. 1, n. 41449 del 02/10/2001, Mini, Rv. 220082-01). Premesso infatti che, come ripetutamente rilevato dalla Corte costituzionale, la disciplina in questione costituisce frutto «di scelte di “politica processuale” che soltanto il legislatore è abilitato, nei limiti della ragionevolezza, ad esercitare» (sentenze n. 252 del 2020 e n. 219 del 2019), nel caso di specie appare del tutto evidente che il criterio di delega in attuazione non solo non consenta, ma addirittura espressamente precluda qualsiasi intervento volto a modificarne l’attuale configurazione».

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Libro III Prove

Titolo III Mezzi di ricerca della prova

[Articolo 12, comma 1]

 

Art. 252-bis

Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero

 

1. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, contro il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell’articolo 127.

2. L’opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuta perquisizione. 3. Il giudice accoglie l’opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge.

 


 

Capo IV, Modifiche al Libro IV del codice di procedura penale

Il capo IV, composto dagli articoli 13 e 14, interviene sulla disciplina delle misure cautelari, di cui al Libro IV del codice di rito.

 

Articolo 13
(Modifiche in materia di misure cautelari personali)

L’articolo 13 interviene in materia di misure cautelari personali, al fine di dare attuazione ad alcune disposizioni della legge delega in materia di accesso ai programmi di giustizia riparativa, utilizzo delle videoregistrazioni e dei collegamenti a distanza, disciplina del processo in assenza dell’imputato (in caso di latitanza) ovvero al fine di coordinare altre disposizioni in materia di misure cautelari personali con le modifiche apportate dal presente schema di decreto in materia di processo telematico.

 

La lettera a) inserisce all’articolo 293, comma 1 c.p.p., la lettera i-bis) affinché, nell’ambito dell’accesso ai programmi di giustizia riparativa, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria informino il soggetto destinatario dell’esecuzione di una misura cautelare circa la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa.

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 18, lettera c) delega il Governo a prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l’esecuzione della pena, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, previo consenso libero e informato della vittima e dell’autore del reato e della positiva valutazione da parte dell’autorità giudiziaria dell’utilità del programma in relazione ai criteri di accesso.

La lettera d) delega inoltre il Governo a prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l’accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: l’informazione alla vittima del reato e all’autore del reato circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il diritto all’assistenza linguistica; la rispondenza dei programmi di giustizia riparativa all’interesse della vittima, dell’autore del reato e della comunità; la ritrattabilità del consenso; la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato, nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena.

 

La lettera b) interviene sulle disposizioni relative all’interrogatorio di persona sottoposta a misura cautelare che si svolga fuori udienza (art. 294 c.p.p.), attuando i principi della delega che prevedono il passaggio dall’attuale equivalenza tra audio e video registrazione alla necessità di impiego in via prioritaria della seconda (fatta salva l’eventualità che manchino i mezzi necessari, ma imponendo in questo caso il ricorso alla perizia od alla consulenza tecnica).

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 8 detta principi e criteri direttivi per modificare il codice di rito al fine di prevedere la registrazione audiovisiva o l’audioregistrazione per documentare l’interrogatorio o l’assunzione di informazioni, ovvero la testimonianza. Inoltre, la disposizione delega il Governo ad individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all’atto del procedimento o all’udienza può avvenire a distanza o da remoto.

In particolare, in base alla lettera a), il Governo dovrà prevedere, tanto per l’interrogatorio che non si svolge in udienza (il limite dell’udienza è mutuato dal vigente art. 141-bis c.p.p.), quanto per la prova dichiarativa, la registrazione audiovisiva da affiancare alle attuali modalità di documentazione. Alla registrazione si dovrà ricorrere sempre laddove siano disponibili gli strumenti tecnici necessari.

La lettera b) delega inoltre il Governo a prevedere, nella fase delle indagini preliminari, la registrazione audio per l’assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti. In tali casi, la trascrizione del contenuto delle dichiarazioni non sarà obbligatoria (in deroga a quanto attualmente previsto dall’art. 139 c.p.p., che la esclude solo con il consenso delle parti).

La lettera c) delega il Governo ad individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all’atto del procedimento o all’udienza possa avvenire a distanza.

 

La lettera c) modifica l’articolo 295 c.p.p. al fine di esplicitare l’onere del giudice di valutare il verbale di vane ricerche e di disporre la prosecuzione delle ricerche quando quelle compiute non siano soddisfacenti.

 

La lettera d) interviene invece sull’articolo 296 c.p.p., prevedendo che il decreto di latitanza sia motivato e, nel caso della dichiarazione di latitanza conseguente alla mancata esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari, disponendo che il decreto riporti gli elementi che provano l’effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi.

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 7, detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina del processo in assenza dell’imputato.

In particolare, alla lettera f) delega il Governo a rivedere la disciplina della latitanza, di cui agli artt. 295 e 296 c.p.p., al fine di assicurare che la dichiarazione di latitanza sia emessa dopo aver verificato la effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà del destinatario di sottrarvisi.

 

La lettera e) apporta modifiche all’articolo 300 c.p.p., dettando una nuova definizione di pena detentiva breve - e quindi sostituibile (v. scheda articolo 1 dello schema di decreto) - determinata dall’estensione del suo ambito di applicabilità fino a quattro anni di pena inflitta in concreto, imponendo, altresì, la previsione di norme di coordinamento con il sistema delle misure cautelari.

 

La lettera f) stabilisce una nuova causa di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare (art. 304 c.p.p.) come conseguenza dell’introduzione di una udienza successiva a quella in cui il giudice dà lettura del dispositivo di condanna a pena detentiva entro i quattro anni, e quindi sostituibile ai sensi della legge n. 689 del 1981 (art. 53, come novellato).

 

La lettera g) modifica la procedura di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (art. 309 c.p.p.), prevedendo che l’imputato, oltre ad avere il diritto di comparire personalmente, ove ne faccia richiesta, possa ora partecipare anche a distanza quando lo consenta una disposizione di legge. Si prevede inoltre che il presidente possa altresì disporre la partecipazione a distanza dell’imputato che vi consenta.

 

La lettera h) stabilisce che, per il ricorso in cassazione ex art. 311 c.p.p., si osservino le disposizioni relative alla forma per presentare l’impugnazione prevista dall’articolo 582 c.p.p. (come novellato per effetto dell’articolo 2 dello schema di decreto qui in esame).

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Libro IV Misure cautelari

Titolo I Misure cautelari personali

Capo IV Forma ed esecuzione dei provvedimenti

[Articolo 13, comma 1, lettera a)]

Art. 293.

Adempimenti esecutivi

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:

 

[Omissis]

Identico

 

i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa

[Omissis]

Identico

 

 

[Articolo 13, comma 1, lettera b)]

Art. 294.

Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale

[Omissis]

Identico

3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.

Identico

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto. Il giudice può autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all’interrogatorio.

4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla Corte di Assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

Identico

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente e non sia possibile provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.

6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice.

Identico

 

6-bis. Alla documentazione dell’interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. È fatta salva l’applicazione dell’articolo 133-ter, comma 3, terzo periodo, nei casi in cui è autorizzata la partecipazione a distanza all’interrogatorio.

 

 

[Articolo 13, comma 1, lettera c)]

Art. 295.

Verbale di vane ricerche

1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall'articolo 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza.

Identico

2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall'articolo 296, lo stato di latitanza.

2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 296, lo stato di latitanza, altrimenti dispone la prosecuzione delle ricerche.

[Omissis]

Identico

 

 

[Articolo 13, comma 1, lettera d)]

Art. 296.

Latitanza

1. E' latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora  o a un ordine con cui si dispone la carcerazione

Identico

2. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore.

2. La latitanza è dichiarata con decreto motivato. Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto sono indicati gli elementi che provano l’effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore.

3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata.

Identico

4. La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento è stato emesso

Identico

 

4-bis. Quando il provvedimento che ha dato causa alla dichiarazione di latitanza è eseguito, se il processo è in corso, all’imputato è comunicata la data dell’udienza successiva.

5. Al latitante per ogni effetto è equiparato l'evaso

Identico

 

 

[Articolo 13, comma 1, lettera e)]

Art. 300.

Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze

Estinzione o sostituzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze

[Omissis]

Identico

 

4-bis. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444, ancorché sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, non può essere mantenuta la custodia cautelare. Negli stessi casi, quando è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva, non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere. In ogni caso, il giudice può sostituire la misura in essere con un'altra meno grave di cui ricorrono i presupposti ai sensi dell'articolo 299.

[Omissis]

Identico

 

 

[Articolo 13, comma 1, lettera f)]

Art. 304.

Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare

1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:

 

[Omissis]

Identico

c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.

c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3;

 

c-ter) nei casi previsti dall’articolo 545-bis, durante il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo e l’udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 681; in tal caso, la sospensione dei termini previsti dall’articolo 303 non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni.

[Omissis]

Identico

 

Codice di procedura penale

Libro IV Misure cautelari

Titolo I Misure cautelari personali

Capo VI Impugnazioni

[Articolo 13, comma 1, lettera g)]

Art. 309.

Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva

[Omissis]

Identico

4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583.

4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dall’articolo 582.

[Omissis]

Identico

8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7. L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente.

8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7. L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza. Il presidente può altresì disporre la partecipazione a distanza dell’imputato che vi consenta.

[Omissis]

Identico

 

 

[Articolo 13, comma 1, lettera h)]

Art. 311.

Ricorso per cassazione

[Omissis]

Identico

3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione.

3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Si osservano le forme previste dall’articolo 582. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione.

[Omissis]

Identico

 

 

 


 

Articolo 14
(Modifiche in materia di misure cautelari reali)

 

L’articolo 14 interviene in materia di misure cautelari reali, apportando alcune modifiche al Titolo II del Libro IV del codice di procedura penale volte ad escludere l’applicabilità del sequestro conservativo (e della relativa conversione in pignoramento) a garanzia del pagamento della pena pecuniaria.

 

In base alla relazione illustrativa, questi interventi consentono di liberare risorse da destinare a garanzia dei crediti privilegiati dello Stato e della parte civile al pagamento delle spese processuali e procedurali che sono a carico dell’imputato una volta emessa la sentenza di condanna. Al contempo si induce il condannato al pagamento della pena pecuniarie con le altre modalità previste dallo schema di decreto in esame.

 

La lettera a) esclude dall’art. 316 c.p.p. il riferimento al pagamento della pena pecuniaria tra i presupposti che legittimano l’adozione del provvedimento di sequestro conservativo nei confronti del soggetto obbligato per l’esecuzione della pena pecuniaria.

Resta ferma la possibilità di ricorrere a tale provvedimento cautelare per congelare i beni o le somme a garanzia del pagamento delle spese del procedimento o di ogni altra somma dovuta allo Stato.

 

La lettera b) interviene sull’articolo 317 c.p.p., precisando che gli effetti del sequestro conservativo cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione, salvo quanto previsto dal nuovo articolo 578, comma 1-ter per l’ipotesi di improcedibilità dell’azione penale e conseguente trasferimento della decisione al giudice civile (v. infra, art. 33 dello schema).

 

La lettera c) interviene sull’articolo 320 c.p.p. eliminando la possibilità di conversione del sequestro conservativo in pignoramento quando diventa esecutiva la sentenza di condanna al pagamento. La disposizione continua ad applicarsi in caso di sentenza esecutiva di condanna dell'imputato e del responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Libro IV Misure cautelari

Titolo II Misure cautelari reali

Capo I Sequestro conservativo

[art. 14, comma 1, lettera a)]

Art. 316.

Presupposti ed effetti del provvedimento

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.

[Omissis]

Identico

 

 

[art. 14, comma 1, lettera b)]

Art. 317.

Forma del provvedimento. Competenza

[Omissis]

Identico

4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato può proporre incidente di esecuzione.

4. Salvo quanto disposto dal comma 1-ter dell’articolo 578, gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato può proporre incidente di esecuzione.

 

 

[art. 14, comma 1, lettera c)]

Art. 320.

Esecuzione sui beni sequestrati

1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'articolo 316 comma 4.

1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'articolo 316 comma 4.

2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

 

 


 

Capo V, Modifiche al Libro V del codice di procedura penale

Il Capo V, composto dagli articoli da 15 a 23 dello schema, riforma la disciplina delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare.

Articolo 15
(Modifiche in materia di notizia di reato)

L’articolo 15 interviene sul Libro V del codice di procedura penale, contenente la disciplina delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare ed in particolare sul Titolo II, dedicato alla notizia di reato. In attuazione delle previsioni di delega:

·           modifica l’art. 335 c.p.p. precisando i presupposti per l’iscrizione della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito;

·           prevede che la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo (nuovo art. 335 bis);

·           attribuisce al giudice per le indagini preliminari, qualora ritenga che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, la facoltà di ordinare al pubblico ministero di provvedere all’iscrizione (nuovo art. 335 ter);

·           introduce l’istituto della retrodatazione su richiesta di parte nel caso di ingiustificato ed inequivocabile ritardo nell’iscrizione (nuovo art. 335 quater).

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 9, della legge n. 134, in ordine all’iscrizione nel registro della notizia di reato specifica la necessità di:

- precisare i presupposti per l’iscrizione della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, al fine di soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni (lettera p);

- prevedere: un meccanismo di verifica, su richiesta di parte, sui presupposti per l’iscrizione, che consenta al giudice di accertare la tempestività dell’iscrizione stessa e di retrodatarla nel caso di ingiustificato ed inequivocabile ritardo; un termine a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta di retrodatazione; che l’interessato che chiede la retrodatazione abbia l’onere di indicare le ragioni alle basi della richiesta (lettera q);

- prevedere che il giudice per le indagini preliminari, anche d’ufficio, quando ritiene che il reato è da attribuire a persona individuata, ne ordini l’iscrizione nel registro delle notizie di reato, se il pubblico ministero ancora non vi abbia provveduto (lettera r);

- prevedere che la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo (lettera s).

 

In primo luogo, la lettera a) del comma 1 modifica l’articolo 335 c.p.p. in merito all’iscrizione nel registro della notizia di reato.

In attuazione della norma di delega di cui all’art. 1, comma 9, lett. p) della legge n. 134, la notizia di reato è definita come contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice.

Quanto all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito (attualmente disciplinata all’interno del vigente comma 1), i requisiti sono precisati nel nuovo comma 1-bis dell’art. 335 c.p.p.: il nominativo va iscritto quando, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o in epoca successiva, risultino «indizi a suo carico».

Secondo quanto precisato nella Relazione illustrativa tale espressione, è mutuata per coerenza sistematica dall’art. 63 c.p.p., e “vale ad escludere sia la sufficienza di meri sospetti, sia la necessità che sia raggiunto il livello di gravità indiziaria”.

Da ultimo, il nuovo comma 1-ter, attribuisce al pubblico ministero, ove non abbia provveduto tempestivamente alle iscrizioni previste dai due commi precedenti, il potere di indicare la data anteriore a partire dalla quale l’iscrizione deve intendersi effettuata.

Secondo quanto specificato dalla Relazione illustrativa, tale previsione traduce in norma di legge una prassi virtuosa già attualmente seguita da alcune Procure, ed ha l’obiettivo di consentire al pubblico ministero, ove riconosca un ritardo delle iscrizioni, di porvi rimedio senza la necessità di attendere l’attivazione del meccanismo giurisdizionale previsto dalle successive lettere q) e r) della delega.

 

La lettera b) introduce, dopo l’art. 335 c.p.p., i nuovi articoli 335 bis, 335 ter e 335 quater.

Il nuovo art. 335-bis, rubricato Limiti all’efficacia dell’iscrizione ai fini civili e amministrativi, è volto, in attuazione dello specifico criterio di delega di all’art. 1, comma 9, lett. s) della legge n. 134, a circoscrivere all’ambito del procedimento penale la rilevanza della valutazione compiuta dal P.M. al momento dell’iscrizione della persona sottoposta a indagini nel registro. La disposizione precisa come il divieto di effetti negativi extra penali non osti alla possibilità di apprezzare “autonomamente”, in sede civile o amministrativa, gli elementi indiziari valutati dal P.M. all’atto dell’iscrizione, così come le (eventuali) «ulteriori circostanze rilevanti» rese disponibili ai fini della decisione.

Per le considerazioni critiche formulate dal CSM nel proprio parere del 22 settembre 2022, si rimanda alla scheda relativa alle disposizioni attuative (cfr. scheda articolo 41), nella parte relativa all’art. 110-quater disp. att. c.p.p.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 9, lett. s) della legge n. 134 delega il Governo a «prevedere che la mera iscrizione del nome della persona nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo».

 

Il nuovo art. 335-ter, rubricato Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini attua la disposizione di delega di cui all’art. 1, comma 9 lett. q) della legge n. 134.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 9, lett. r) della legge n. 134 delega il Governo a «prevedere che il giudice per le indagini preliminari, anche d’ufficio, quando ritiene che il reato è da attribuire a persona individuata, ne ordini l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale, se il pubblico ministero ancora non vi ha provveduto».

 

La disposizione attribuisce al giudice per le indagini preliminari la facoltà - qualora ritenga che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato - di ordinare al pubblico ministero con decreto motivato di provvedere all’iscrizione. Il pubblico ministero deve provvedere all’iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini.

 

Si ricorda che attualmente l’art. 415, comma 2, secondo periodo, e comma 2-bis, prevede che, nel procedimento a carico d’ignoti, il giudice per le indagini preliminari a cui è chiesta l’archiviazione ovvero l’autorizzazione a proseguire le indagini, qualora ritenga che il reato sia ascrivibile ad una persona già individuata, ordini d’iscriverne il nome nell’apposito registro. Di entrambe le disposizioni la riforma prevede l’abrogazione (v. infra artt. 22 e 98 dello schema).

 

Rispetto alla normativa vigente (art. 415, comma 2 e 2 bis c.p.p.) il giudice potrà emettere l’ordine di iscrizione tutte le volte che il suo intervento sia sollecitato; la disposizione diventa inoltre applicabile anche nei procedimenti contro indagati noti, consentendo al giudice di individuare ulteriori persone da iscrivere nel registro, oltre a quelle che già vi figurano.

 

Nel proprio parere del settembre 2022, il CSM rileva diverse criticità con riferimento al nuovo articolo 335-ter c.p.p.

In primo luogo, rileva che non sarà agevole per il P.M. argomentare l’esclusione della ricorrenza delle condizioni per l’iscrizione, salvo si ritenga che il GIP, nel richiedere al P.M. di interloquire, debba preventivamente motivare in ordine agli indizi ritenuti sussistenti a carico della persona di cui ritiene doverosa l’iscrizione (ipotesi che il CSM esclude, dovendo essere motivato solo il decreto che ordina l’iscrizione).

In secondo luogo, i tempi - non determinati- dell’interlocuzione tra PM, e GIP “potrebbero poi determinare un ritardo nell’esecuzione dell’atto richiesto dal P.M. al GIP, essendo la soluzione della questione dell’iscrizione sicuramente pregiudiziale nel caso in cui esso abbia carattere ‘garantito’ e potendo, negli altri casi, comunque, porsi un problema di utilizzabilità degli atti compiuti prima di procedere alla iscrizione”.

In terzo luogo, al P.M. non sarebbero attribuiti “rimedi per contestare la legittimità (per assenza dei presupposti che rendevano doverosa l’iscrizione della persona come indagato) dell’ordine impartitogli dal GIP”.

 

Il nuovo articolo 335 quater, rubricato Accertamento della tempestività dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato attua la disposizione di delega di cui all’art. 1, comma 9, lett. q) della legge n. 134, introducendo l’istituto della retrodatazione su istanza di parte.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 9, lett. q) della legge delega il governo a : «prevedere che il giudice, su richiesta motivata dell’interessato, accerti la tempestività dell’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo; prevedere un termine a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta, a decorrere dalla data in cui l’interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l’anticipazione dell’iscrizione della notizia a suo carico; prevedere che, a pena di inammissibilità dell’istanza, l’interessato che chiede la retrodatazione dell’iscrizione della notizia di reato abbia l’onere di indicare le ragioni che sorreggono la richiesta».

 

Le nuove disposizioni prevedono che:

·           la persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice - che procede o, nel corso delle indagini preliminari, al giudice per le indagini preliminari - di retrodatare l’iscrizione nel registro della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, indicando a pena di inammissibilità, le ragioni e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo; la richiesta deve essere proposta entro 20 giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di conoscere gli atti che dimostrano il ritardo nell’iscrizione);

·           la retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e ingiustificato;

·           che il procedimento per la retrodatazione è di norma meramente cartolare; è fatta salva tuttavia l’eventualità in cui il giudice ritenga necessario approfondire alcuni aspetti fissando un’udienza camerale;

·           durante le indagini preliminari, quando il giudice deve adottare una decisione con l’intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, la richiesta può anche essere presentata nell’ambito del relativo procedimento e trattata e decisa nelle forme di questo;

·           se i presupposti della domanda maturano quando è in corso l’udienza preliminare o il dibattimento, si discute tutto all’interno dell’udienza aperta;

·           la decisione è adottata con ordinanza;

·           in caso d’accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito;

·           il sindacato sulla decisione del giudice può essere sollecitato sia dall’imputato (nel caso l’istanza sia stata rigettata), sia dal pubblico ministero (nel caso sia stata accolta). La parte interessata deve sollecitare il sindacato sulla prima decisione entro determinati termini, stabiliti a pena di decadenza.

·            

Rispetto alle considerazioni critiche già formulate nel suo parere del luglio 2021, il CSM osserva che permangono alcune criticità dell’istituto in esame, derivanti dalla verifica postuma della tempestività dell’iscrizione a fronte di un sistema che riconosce al P.M. ampi margini valutativi.

In primo luogo, il CSM osserva che il nuovo sistema introdotto dalla disposizione, per una serie di ragioni - analiticamente riportate nel parere e alle quali si rinvia - “determina un rilevante aggravio dell’iter processuale, determina la protrazione sino alla conclusione del giudizio delle incertezze collegate alla questione della tardiva iscrizione, con aumento esponenziale del rischio di decisioni difformi e, in ipotesi, anche contrarie al decisum del giudice di legittimità”. Peraltro, “le negative ricadute sulla stabilità delle decisioni che deriva dal sistema sopra descritto sono solo in parte attenuate dalla natura dei criteri ai quali il giudice deve attenersi nel valutare la tardività dell’iscrizione” […] “l’apprezzamento di tali condizioni è [infatti] rimesso all’ampio potere valutativo del giudice, con la possibilità che intervengano decisioni contrastanti nelle varie fasi e gradi in cui la questione può essere proposta”.

In definitiva, secondo il CSM “il margine di imprevedibilità e di opinabilità delle decisioni rende, peraltro, prevedibile che l’innesto dell’istituto nell’attuale sistema potrà comportare:

- un incremento del carico di lavoro degli uffici requirenti e una diminuzione delle garanzie per gli indagati, poiché, a fronte del rischio di una declaratoria di inutilizzabilità degli atti di indagine a causa della possibile retrodatazione del dies a quo di decorrenza del termine delle stesse, il P.M., anche a fronte di elementi opinabili, prudenzialmente procederà all’iscrizione;

- un rilevante aggravio processuale, sia per la possibilità di avanzare una nuova richiesta sulla base della condizione – di non facile accertamento – della sopravvenuta conoscenza di nuovi ‘atti’, sia per la possibile riproposizione della medesima richiesta all’udienza preliminare e nel giudizio, se avanzata nella fase delle indagini, e in grado di appello, con l’impugnazione dell’ordinanza dibattimentale ai sensi dell’art. 586, co. 1 e 2 c.p.p.”.

In considerazione dei predetti profili di criticità, il CSM ritiene “auspicabile un intervento emendativo, quantomeno per prevedere un sistema di reclami che consenta una più tempestiva definizione della questione della tardiva iscrizione e che preservi, quindi, la stabilità delle decisioni”.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Libro V Indagini preliminari e udienza preliminare

Titolo II Notizia di reato

Art. 335.

Registro delle notizie di reato

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.

 

1-bis. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.

 

1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all’atto di disporre l’iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

2. Identico

3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

3. Identico

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.

3-bis. Identico

3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.

3-ter. Identico

 

Art. 335-bis

(Limiti all’efficacia dell’iscrizione ai fini civili e amministrativi)

 

1. Dalla mera iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non possono derivare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito. Non è preclusa, in ogni caso, l’autonoma valutazione degli indizi che hanno determinato l’iscrizione, né delle ulteriori circostanze rilevanti.

 

Art. 335-ter

(Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini)

 

1. Quando deve compiere un atto del procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all’iscrizione.

2. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini. Resta salva la facoltà di proporre la richiesta di cui all’articolo 335-quater.

 

Art. 335-quater

(Accertamento della tempestività dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato)

1. La persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo.

2. La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato.

3. La richiesta di retrodatazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell’iscrizione. Ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili.

4. Salvo quanto disposto dal comma 5, la richiesta è proposta al giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, al giudice per le indagini preliminari.

5. Durante le indagini preliminari, quando il giudice deve adottare una decisione con l’intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, la richiesta può anche essere presentata nell’ambito del relativo procedimento e trattata e decisa nelle forme di questo.

6. Salvo che sia proposta in udienza oppure ai sensi del comma 5, la richiesta è depositata presso la cancelleria del giudice, con la prova dell’avvenuta notificazione al pubblico ministero. Il pubblico ministero, entro sette giorni, può depositare memorie e il difensore del richiedente può prenderne visione ed estrarne copia. Entrambe le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie entro i sette giorni successivi. Decorso tale ultimo termine, il giudice, se ritiene che non sia necessario un contraddittorio orale, provvede sulla richiesta; altrimenti, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore del richiedente. All’udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. La decisione è adottata con ordinanza.

7. Nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, se non è proposta in udienza, la richiesta è depositata nella cancelleria del giudice e viene trattata e decisa in udienza.

8. In caso d’accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

9. Fermo quanto disposto nel secondo periodo del comma 3, la parte la cui richiesta di retrodatazione è stata respinta ovvero, in caso di accoglimento della richiesta, il pubblico ministero e la parte civile possono, a pena di decadenza, chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1. Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata nell’udienza preliminare.

10. L’ordinanza del giudice dibattimentale può essere impugnata nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell’articolo 586.

 


 

Articolo 16
(Modifiche in materia di condizioni di procedibilità)

 

L’articolo 16 interviene sul Titolo III del Libro V, concernente le condizioni di procedibilità e modifica l’art. 344-bis, che contiene la disciplina dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

La modifica consiste in un mero coordinamento della disciplina della sospensione dei termini di durata massima del processo, quando sia necessario procedere a nuove ricerche per la notifica del decreto di citazione nelle ipotesi di irreperibilità dell’imputato (comma 6 dell’art. 344 bis). La novella estende tale ipotesi di sospensione altresì ai casi di assenza dell’imputato in appello, regolati dal nuovo art. 598 ter introdotto dallo schema in esame (v. infra art. 34 dello schema).

 

Come si illustrerà più nel dettaglio nella scheda di lettura relativa all’articolo 34 dello schema, il nuovo art. 598 ter, secondo comma prevede che se l’imputato non appellante non è presente all’udienza e le condizioni per procedere in assenza non risultano soddisfatte, la corte dispone, con ordinanza, la sospensione del processo e ordina le ricerche dell’imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione

Si ricorda inoltre che l’art. 344-bis c.p.p., introdotto dalla legge n. 134 del 2021, al comma 6 prevede la sospensione dei termini di durata massima del processo, con effetto per tutti gli imputati, negli stessi casi in cui è prevista la sospensione della prescrizione del reato (art. 159, co. 1 c.p.). Inoltre, nel giudizio d’appello è prevista la sospensione per il tempo occorrente per la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale; in questo caso il periodo di sospensione tra un’udienza e l’altra non può comunque eccedere i sessanta giorni. Infine, con specifico riferimento alle ipotesi di irreperibilità dell’imputato, è prevista la sospensione dei termini quando sia necessario procedere a nuove ricerche per la notifica del decreto di citazione (ex art. 159 c.p.p.).

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Parte II

Libro V Indagini preliminari e udienza preliminare

Titolo III Condizioni di procedibilità

Art. 344-bis.

Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione

1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.

1. Identico

2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.

2. Identico

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza.

3. Identico

4. Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Nondimeno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale, i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione.

4. Identico

5. Contro l'ordinanza che dispone la proroga del termine previsto dal comma 1, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla lettura dell'ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 611. Quando la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la questione non può essere riproposta con l'impugnazione della sentenza.

5. Identico

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall'articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un'udienza e quella successiva non può comunque eccedere sessanta giorni. Quando è necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159 del presente codice, per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione è effettuata.

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall'articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un'udienza e quella successiva non può comunque eccedere sessanta giorni. Quando è necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159 o dell’articolo 598- ter, comma 2, del presente codice, per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione è effettuata.

7. La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo.

7. Identico

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617.

8. Identico

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

9. Identico

 


 

Articolo 17
(Modifiche in materia di attività a iniziativa della polizia giudiziaria)

 

L’articolo 17 modifica la disciplina dell’attività a iniziativa della polizia giudiziaria in materia di recapiti da fornire in sede di identificazione, partecipazione a distanza in caso di assunzione di informazioni sommarie da parte della polizia giudiziaria, e possibilità di documentare tali informazioni mediante riproduzione fonografica. Si interviene inoltre sulla disciplina delle perquisizioni eseguite dalla polizia giudiziaria, specificandosi che il pubblico ministero deve comunque provvedere sulla convalida con un decreto motivato.

 

La lettera a) del comma 1 modifica l’articolo 349 c.p.p., concernente l’identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone.

 

Norma di delega. L'articolo 1, comma 6 della legge n. 134 reca principi e criteri direttivi per la modifica della disciplina delle notificazioni all’imputato. In particolare la lettera a) delega il governo a prevedere che l’imputato non detenuto o internato abbia l’obbligo, al primo contatto con l’autorità procedente di indicare anche i recapiti telefonici o telematici di cui ha la disponibilità.

 

La novella prevede che il soggetto interessato abbia l’obbligo di dichiarare, ai fini di qualsiasi notificazione degli atti processuali, “il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i propri recapiti telefonici o indirizzi di posta elettronica”.

Secondo quanto specificato dalla Relazione illustrativa, si tratta di una disposizione diretta a velocizzare l’iter processuale, puntando allo snellimento degli adempimenti degli organi e degli uffici deputati alle notificazioni giudiziarie (ufficiali giudiziari, gestori di servizi postali), nonché delle cancellerie penali, che potranno evadere le notifiche reperendo l’imputato nei luoghi indicati e avvertendolo dell’avvenuta notifica a persona diversa, attraverso avviso di cortesia effettuato anche a mezzo telefono o per posta elettronica certificata.

 

La lettera b) incide sull’articolo 350 c.p.p., che disciplina l’assunzione da parte della polizia giudiziaria delle informazioni sommarie dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini. La novella inserisce il nuovo comma 4-bis che prevede che quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, può autorizzare lo svolgimento dell’atto a distanza.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 8, lett. c) della legge n. 134 delega il governo ad individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza.

 

La lettera c) del comma 1 modifica l’art. 351 c.p.p. che contiene la disciplina dell’assunzione da parte della polizia giudiziaria di informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Con l’introduzione del nuovo comma 4-quater si specifica che alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 8, lettera b) delega il Governo a prevedere, nella fase delle indagini preliminari, la registrazione audio per l’assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti. In tali casi, la trascrizione del contenuto delle dichiarazioni non sarà obbligatoria

 

La lettera e) interviene sull’art. 357 c.p.p. che disciplina la documentazione degli atti.

In particolare le novelle concernono:

·           la documentazione delle informazioni acquisite dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini che riguardano i delitti di particolare gravità (di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a) c.p.p) nonché i casi in cui la persona informata sui fatti ne faccia richiesta: in tali ipotesi si procede altresì mediante riproduzione fonografica salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico (nuovo comma 3-bis);

·           la documentazione integrale, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto per le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità (nuovo comma 3- ter);

·           la trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica dei predetti casi in relazione alla quale la novella specifica che è disposta solo se assolutamente indispensabile e che può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero (nuovo comma 3- quater).

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 8 della legge n. 134 prevede che nell'esercizio della delega in materia di atti del procedimento, il governo debba prevedere:

- la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici (lett. a);

- i casi in cui debba essere prevista almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione (lett. b).

 

La lettera d) del comma 1 modifica l’articolo 352 c.p.p., dedicato alle perquisizioni eseguite dalla polizia giudiziaria, in coordinamento con la nuova disciplina in materia di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione (v. sopra articolo 12 dello schema) Al comma 4, è aggiunto un periodo finale in cui si conferma che il pubblico ministero debba comunque provvedere sulla convalida con un decreto motivato.

Con l’introduzione del nuovo comma 4-bis si specifica che, salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione (v. sopra).

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 24, della legge n. 134 del 2021, reca i princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo deve adeguarsi nell'esercizio della delega in materia di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione. In particolare il Governo è chiamato a modificare il codice di procedura penale, prevedendo il diritto della persona sottoposta alle indagini (e dei soggetti interessati) a proporre opposizione al GIP avverso il decreto di perquisizione al quale non abbia fatto seguito un provvedimento di sequestro.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Libro V Indagini preliminari e udienza preliminare

Titolo IV Attività a iniziativa della polizia giudiziaria

Art. 349.

Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone

1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

1. Identico

2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini.

2. Identico

2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.

2-bis. Identico

3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66.

3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161 nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66.

4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.

4. Identico

5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.

5. Identico

6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.

6. Identico

Art. 350.

Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell'articolo 384, e nei casi di cui all'articolo 384-bis..

1. Identico

2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell'articolo 97 comma 3.

2. Identico

3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto.

3. Identico

4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell'articolo 97, comma 4.

4. Identico

 

4-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, può autorizzare lo svolgimento dell’atto a distanza. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 133-ter.

5. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.

5. Identico

6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione.

6. Identico

7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'articolo 503 comma 3.

7. Identico

 

 

Art. 351.

Altre sommarie informazioni

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362.

1. Identico

1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.

1-bis. Identico

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

1-ter. Identico

 

1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica

Art. 352.

Perquisizioni

1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.

1. Identico

1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi,

1-bis. Identico

2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.

2. Identico

3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.

3. Identico

4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.

4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.

 

4-bis. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell’articolo 127. S Si applica la disposizione di cui all’articolo 252-bis, comma 3.

Art. 357.

Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria

1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.

1. Identico

2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti:

a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;

b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;

c) informazioni assunte, a norma dell'articolo 351;

d) perquisizioni e sequestri;

e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;

f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.

2. Identico

3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 373.

3. Identico

 

3-bis. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

 

3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto.

 

3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3- bis e 3- ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria.

4. La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero.

4. Identico

5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.

5. Identico

 


 

Articolo 18
(Modifiche in materia di attività del pubblico ministero)

 

L’articolo 18 interviene sulle disposizioni relative alle attività del pubblico ministero, consentendo la partecipazione a distanza agli accertamenti tecnici non ripetibili e all’interrogatorio della persona sottoposto alle indagini, la riproduzione fonografica delle sommarie informazioni rese al PM e, più in generale, che alla documentazione degli interrogatori si possa procedere anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o con mezzi di riproduzione fonografica.

 

La lettera a) del comma 1, interviene in relazione agli atti di indagine del pubblico ministero, in particolare sulla disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.). In particolare si introduce la possibilità, per il pubblico ministero, di autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell’incarico o agli accertamenti.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 8, lett. c) della legge n. 134 delega il governo ad individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza.

 

La lettera b) del comma 1 interviene sull’art. 362 c.p.p. in merito all’assunzione di informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini da parte del pubblico ministero. Con disposizione analoga a quella introdotta per l’assunzione di informazioni da parte della polizia giudiziaria (v. sopra art. 17 dello schema) si specifica che alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 8, della legge n. 134 del 2021 prevede che i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di atti del procedimento siano adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici; b) prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione; c) individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza.

 

La lettera c) interviene sull’articolo 369 c.p.p., che disciplina l’informazione di garanzia, coordinando il testo (comma 1) con le innovazioni apportate in materia di notificazioni. In particolare si introduce la notifica dell’informazione di garanzia, da parte del pubblico ministero, in luogo dell’invio per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa

Secondo quanto specificato nella Relazione tecnica tale intervento è diretto ad attribuire al momento in cui viene inviata alla persona sottoposta alle indagini l’informazione di garanzia la valenza propria di una prima notificazione ai sensi dell’art. 157 c.p.p., proprio in considerazione del fatto che l’informazione di garanzia è usualmente il primo atto con cui si stabilisce un contatto tra indagato e autorità.

 

Ulteriore novella consiste nell’introduzione del comma 1-ter che stabilisce che il pubblico ministero inserisca all’interno dell’informazione di garanzia, anche l’avviso per la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (v. infra, art. 42 dello schema).

 

La lettera d), in relazione agli atti di indagine del pubblico ministero di cui all’art. 370 c.p.p. interviene sulla disciplina dell’interrogatorio dell’indagato, anche delegato (nuovo comma 1-bis c.p.p.). La novella specifica che quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell’interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria.

 

La lettera e) interviene sull’art. 373 c.p.p. che disciplina la documentazione degli atti, con particolare riguardo alla redazione del verbale.

In particolare le novelle (nuovo comma 2-bis), in analogia con quanto disposto per la documentazione degli atti della polizia giudiziaria (v. sopra articolo 17 dello schema) introducono la possibilità - per la documentazione degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini nonché degli interrogatori di persone imputate in un procedimento connesso - si procedere anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o con mezzi di riproduzione fonografica, se la riproduzione audiovisiva non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi o di personale tecnico.

Disposizioni specifiche concernono:

·           la documentazione delle informazioni acquisite dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini che riguardano i delitti di particolare gravità (di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a) c.p.p) nonché i casi in cui la persona informata sui fatti ne faccia richiesta: in tali ipotesi si procede altresì mediante riproduzione fonografica (nuovo comma 2-ter);

·           la documentazione integrale, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto per le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità (nuovo comma 2- quater);

·           la trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica dei predetti casi in relazione alla quale la novella specifica che è disposta solo se assolutamente indispensabile e che può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero (nuovo comma 2-quinquies).

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Libro V Indagini preliminari e udienza preliminare

Titolo V Attività del pubblico ministero

Art. 360.

Accertamenti tecnici non ripetibili

1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.

1. Identico

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.

2. Identico

3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

3. Identico

 

3-bis. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell’incarico o agli accertamenti.

4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

4. Identico

4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa.

4-bis. Identico

5. Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis, se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.

5. Identico

Art. 362.

Assunzione di informazioni

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.

1. Identico

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

1-bis. Identico

1-ter. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

1-ter. Identico

 

1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

Art. 369.

Informazione di garanzia

1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero notifica alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3.

1-bis. Identico

 

1-ter. Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'articolo 151.

2. Identico.

Art. 370.

Atti diretti e atti delegati

1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore.

1. Identico

 

1-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell’interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma 1.

2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373.

2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373 e, nel caso di cui al comma 1- bis, le disposizioni dell’articolo 133-ter in quanto compatibili.

2-bis. Se si tratta del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

2-bis. Identico

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357.

2-ter. Identico

3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo.

3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, qualora non ritenga di procedere personalmente, e, nei casi di interrogatorio, di provvedere ai sensi del comma 1-bis, il pubblico ministero può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo.

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.

4. Identico

Art. 373.

Documentazione degli atti

1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale:

1. Identico

a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente;

a) identica

b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini;

b) identica

c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;

c) identica

d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell'articolo 362

d) delle informazioni assunte a norma dell'articolo 362

d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363;

d-bis) identica

e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'articolo 360.

e) identica

2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II.

 

2. Identico

 

2-bis. Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.

 

2- ter. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

 

2- quater. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto.

 

2- quinquies. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2- bis e 2- ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.

3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie.

3. Identico

4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.

4. Identico

5. L'atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 357.

5. Identico

6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 142.

6. Identico

 

 


 

Articolo 19
(Modifiche in materia di arresto in flagranza e fermo)

 

L’articolo 19 interviene sul Titolo VI, che nell’ambito del Libro V, è dedicato alla disciplina dell’arresto in flagranza e fermo. Le novelle:
- in conseguenza delle nuove disposizioni sul processo telematico introducono l’obbligo di allegare in forma di documento informatico la comunicazione consegnata all’arrestato o al fermato dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria;
- inseriscono la possibilità per il giudice di autorizzare l'arrestato, il fermato o il difensore che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza nell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo.

 

In particolare, la lettera a) modifica l’art. 386 c.p.p. (Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo) con particolare riguardo alla comunicazione scritta che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo consegnano all’arrestato o al fermato:

·           inserendo la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa nel contenuto obbligatorio della comunicazione;

·           prevedendo che la suddetta comunicazione scritta sia allegata agli atti in forma di documento informatico; si prevede tuttavia che se l’originale è redatto in forma di documento analogico, si osservano le nuove disposizioni sulla conversione in documento informatico strumentale al deposito telematico ed il conseguente inserimento nel fascicolo informatico (di cui agli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3, inseriti dall’articolo 6 dello schema).

Come specifica la Relazione tecnica, se la previsione generale è che la comunicazione venga redatta in forma di documento informatico, il legislatore delegato ha voluto dare maggiore elasticità alla regola in situazioni, quali quelle dell’arresto o del fermo da parte della polizia giudiziaria, connotate da precipue caratteristiche di urgenza e strettamente legate alla dinamica operativa della polizia giudiziaria, che potrebbe verosimilmente non disporre nell’immediatezza di strumenti idonei alla redazione della comunicazione scritta in forma di documento informatico.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 5, lett. a), della legge n. 134 delega il Governo a prevedere che atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato digitale, in modo che ne siano garantite l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza; […]» 

 

La lettera b) modifica l’articolo 391 c.p.p., che disciplina l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, inserendo la possibilità per il giudice di autorizzare l'arrestato, il fermato o il difensore che ne facciano richiesta, ad intervenire a distanza.

Si ricorda che analoga disposizione era contenuta nell’art. 23, comma 4 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha dettato specifiche disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 8 lettera c) delega il Governo ad individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all’atto del procedimento o all’udienza possa avvenire a distanza.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Parte II

Libro V Indagini preliminari e udienza preliminare

Titolo VI Arresto in flagranza e fermo

Art. 386

Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano: 

1. Identico.

a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;

b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;

c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;

d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;

e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo;

f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;

g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;

h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo;

i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo.

a) identica;



b) identica;

c) identica;

d) identica;

e) identica;

f) identica;

 

g) identica;

 

h) identica;

 

 

 

i) identica;

 

i- bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato o al fermato.

1-bis. Identico

 

1-ter. La comunicazione scritta di cui al comma 1 viene allegata agli atti in forma di documento informatico. Se l’originale è redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111- ter, comma 3.

2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97.

2. Identico

3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato nonché la menzione dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis.

3. Identico

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito, salvo quanto previsto dall'articolo 558.

4. Identico

5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.

5. Identico

6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.

6. Identico

7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3.

7. Identico

 

 

Art. 391

Udienza di convalida

1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria [del pubblico ministero e] del difensore dell'arrestato o del fermato.

1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria [del pubblico ministero e] del difensore dell'arrestato o del fermato. Quando l'arrestato, il fermato o il difensore ne fanno richiesta, il giudice può autorizzarli a partecipare a distanza

2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4. Il giudice altresì, anche d'ufficio, verifica che all'arrestato o al fermato sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 386, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate.

2. Identico

3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore.

3. Identico

4. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione.

4. Identico

5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280.

5. Identico

6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.

6. Identico

7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata anche quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice.

7. Identico


 

Articolo 20
(Modifiche in materia di indagini difensive)

 

L’articolo 20 interviene sul Titolo VI che, nell’ambito del Libro V, contiene la disciplina delle indagini difensive. Si tratta di modifiche consequenziali all’introduzione della nuova disciplina sulla redazione e sottoscrizione degli atti processuali in forma di documento informatico e deposito telematico e attengono:

·           alla possibilità di documentare anche mediante riproduzione fonografica le informazioni che il difensore o il sostituto acquisiscono dalle persone in grado di riferire circostanze utili;

·           al fascicolo informatico del difensore prevedendosi che in tale fascicolo sia inserita la documentazione relativa agli elementi di prova presentati dal difensore stesso.

 

In particolare, la lettera a) modifica l’art. 391-ter, relativo alla documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite nell’ambito delle indagini difensive, aggiungendo i nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.

In particolare si prevede:

·           la possibilità di documentare anche mediante riproduzione fonografica (salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico) le informazioni che il difensore o il sostituto acquisiscono dalle persone in grado di riferire circostanze utili (nuovo comma 3-bis);

·           che in alcuni casi di particolare delicatezza (quando la persona esaminata è di età minore, è inferma di mente o versa in condizioni di particolare vulnerabilità), la riproduzione audiovisiva o fonografica sia eseguita a pena di inutilizzabilità dell’atto, salvo che all’indisponibilità dello strumento o del personale tecnico si uniscano particolari ragioni di urgenza (nuovo comma 3 ter);

·           che la trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui alle predette disposizioni sia disposta solo se assolutamente indispensabile (nuovo comma 3 quater).

Si ricorda che analogo criterio è adottato, per le sommarie informazioni assunte dal pubblico ministero (art. 373, commi 2-ter e seguenti c.p.p., introdotti dall’articolo 18 dello schema per i quali si rinvia alla specifica scheda)

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 8, lett. a) e b), della legge n. 134 delegano in governo: «a) prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell’interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici; b) prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l’audioregistrazione dell’assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione».

 

La lettera b) riguarda il fascicolo del difensore, disciplinato all’art. 391- octies c.p.p., prevedendo che la documentazione relativa agli elementi di prova presentati dal difensore (di cui ai commi 1 e 2 della citata norma) è inserita nella parte del fascicolo informatico riservata al difensore e che i documenti redatti e depositati in forma di documento analogico siano conservati in originale o, se il difensore ne chiede la restituzione, in copia, presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 5, lett. a), della legge n. 134 delega il governo a : « prevedere che atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato digitale, in modo che ne siano garantite l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza; […]» 

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Libro V Indagini preliminari e udienza preliminare

Titolo VI-bis Investigazioni difensive

Art. 391-ter.

Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni

1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:

a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;

b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;

c) l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 391-bis;

d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.

1. Identico

2. La dichiarazione è allegata alla relazione.

2. Identico

3. Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili .

3. Identico

 

3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 sono documentate anche mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

 

3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto.

 

3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3- bis e 3- ter è disposta solo se assolutamente indispensabile.

 

 

Art. 391-octies.

Fascicolo del difensore

1. Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

1. Identico

2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale può presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perché ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l'intervento della parte assistita.

2. Identico

3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2, in originale o, se il difensore ne richiede la restituzione, in copia, è inserita nel fascicolo del difensore, che è formato e conservato presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione il pubblico ministero può prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo di cui all'articolo 433.

3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 è inserita nella parte del fascicolo informatico riservata al difensore. I documenti redatti e depositati in forma di documento analogico sono conservati in originale o, se il difensore ne chiede la restituzione, in copia, presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione il pubblico ministero può prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo di cui all'articolo 433

4. Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore del proprio assistito .

4. Identico

 


 

Articolo 21
(Modifiche in materia di incidente probatorio)

 

L’articolo 21 interviene sul Titolo VII, che nell’ambito del Libro V, concerne l’incidente probatorio, modificando l’art. 401, comma 5. Si tratta di una modifica volta al coordinamento delle disposizioni vigenti in merito alle c.d. prove dichiarative ed alla loro corretta utilizzazione in ambito processuale con la nuova disciplina in materia di documentazione.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Libro V Indagini preliminari e udienza preliminare

Titolo VII Incidente probatorio

Art. 401

Udienza

1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini. Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa.

1. Identico

2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4.

2. Identico

3. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto di assistere all'incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un'altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice.

3. Identico

4. Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all'ammissibilità e alla fondatezza della richiesta.

4. Identico

5. Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento. Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.

5. Le prove sono assunte e documentate con le forme stabilite per il dibattimento. Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 402, è vietato estendere l'assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all'incidente probatorio. E' in ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali soggetti.

6. Identico

7. Se l'assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che lo svolgimento delle attività di prova richieda un termine maggiore.

7. Identico

8. Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell'incidente probatorio sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.

8. Identico

 


 

Articolo 22
(Modifiche in materia di chiusura delle indagini preliminari)

 

L’articolo 22 interviene sul Titolo VIII del Libro V, dedicato alla chiusura delle indagini preliminari [3] , in attuazione di diversi principi di delega. Le novelle:

·           riformano i termini di durata delle indagini preliminari, rimodulandoli in funzione della natura dei reati per cui si procede e disciplinando altresì la proroga dei termini e la loro durata massima;

·           stabiliscono i termini entro i quali il pubblico ministero deve esercitare l’azione penale o richiedere l’archiviazione;

·           sostituiscono, con riguardo alla richiesta di archiviazione, l’“l’infondatezza della notizia di reato” con l’impossibilità di formulare, sulla base degli elementi acquisiti nel corso delle indagini, una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca;

·           introducono l’obbligo di inserire nell’avviso del mancato accoglimento della richiesta di archiviazione, l’informazione alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

·           configurano l’avocazione da parte del procuratore generale presso la corte d’appello in termini di discrezionalità, prevedendo tra i presupposti dell’avocazione stessa la mancata notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari entro i termini di legge;

·           modificano la disciplina della riapertura delle indagini, autorizzata dal giudice su richiesta del PM, prevedendo che la richiesta sia respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che possano determinare l’esercizio dell’azione penale;

·           coordinano la disciplina sulle indagini relative a reato commesso da persone ignote con la nuova disciplina in materia di iscrizione nel registro delle notizie di reato;

·           introducono la nuova disciplina del differimento della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, individuando i casi in cui il PM può presentare richiesta motivata di differimento al procuratore generale presso la corte di appello e prevedono la facoltà per la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa di chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull’azione penale quando quest’ultimo, alla scadenza dei termini non abbia esercitato l’azione penale;

·           individuano i rimedi alla stasi del procedimento dovuta alla mancata tempestività dell’esercizio dell’azione penale.

 

In particolare, la lettera a) del comma 1 interviene sull’articolo 405 c.p.p., modificando, in conformità a quanto previsto nella legge delega, i nuovi termini per la conclusione delle indagini preliminari che si calcolano dalla data in cui il nome della persona cui il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e sono:

·           sei mesi per le contravvenzioni;

·           un anno per la generalità dei delitti;

·           un anno e sei mesi per i procedimenti relativi ai delitti contemplati dall’articolo 407, comma 2, c.p.p.

Come è noto, la disciplina attuale prevede un termine ordinario per la durata delle indagini che è di 6 mesi per la generalità dei reati. Fanno eccezione solo le indagini per i reati di cui all’art. 407, comma 2, lettera a) (reati di particolare gravità) la cui durata ordinaria è di un anno. La durata massima è attualmente fissata in 18 mesi. Il termine è invece di due anni se si procede per i citati reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), oppure si tratta di indagini particolarmente complesse, oppure ove sia necessario mantenere collegamenti tra più Procure, infine ove sia necessario compiere atti all’estero (art. 407, comma 2, lett. b), c) e d).

 

Norma di delega.  L’art. 1, comma 9, lettera c) è volto a stabilire il seguente regime di durata ordinaria delle indagini, che si calcola dalla data in cui il nome della persona cui il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato nelle seguenti misure:

1) sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato, per le contravvenzioni;

2) un anno e sei mesi dalla data indicata al numero 1), quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale;

3) un anno dalla data indicata al numero 1), in tutti gli altri casi.

 

È quindi modificata la rubrica dell’articolo 405 c.p.p, ora intitolata unicamente ai termini per la conclusione delle indagini preliminari.

La disciplina attualmente contenuta nel comma 1 dell’articolo, relativa all’esercizio dell’azione penale ovvero alla richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero confluisce nel nuovo art. 407-bis, rubricato Forme e termini per l’esercizio dell’azione penale ed è conseguentemente oggetto di abrogazione (v. art 98 dello schema).

 

La lettera b) e la lettera c) modificano gli articoli 406 e 407 c.p.p., rispettivamente dedicati alla proroga dei termini di indagine e alla loro durata massima.

 

Norma di delega. La lettera d) del comma 9 dell’art. 1 della legge delega interviene invece sull’istituto della proroga delle indagini preliminari, stabilendo che quest’ultima possa essere richiesta una volta soltanto, per un lasso di tempo non superiore a sei mesi, quando la proroga sia giustificata dalla gravità del reato e la complessità delle indagini stesse.

 

In particolare la lettera b) modifica l’articolo 406 al fine di sostituire la complessità delle indagini alla «giusta causa» attualmente prevista quale presupposto per la richiesta di proroga formulata dal P.M (comma 1). La possibilità di richiedere solo una volta la proroga del termine per non più di 6 mesi, comporta inoltre la sostituzione del comma 2 e l’abrogazione dei commi 2-bis e 2-ter. (v. articolo 98 dello schema).

Attualmente l’articolo. art. 406 c.p.p. dispone in materia di proroga del termine delle indagini preliminari, che può essere richiesta al giudice dal P.M. prima della scadenza La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi (comma 2 bis).

Il comma 2-ter dell’articolo 406 detta una disciplina speciale in materia di materia di proroga delle indagini, per alcuni specifici reati, stabilendo che in tali casi la proroga stessa può essere concessa per non più di una volta. Si tratta dei seguenti reati: maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); omicidio colposo (art. 589 c.p); omicidio stradale (art. 589-bis c.p.); lesioni personali colpose (art. 590 c.p.); lesioni personali stradali gravi o gravissime (art.590-bis. c.p.)   ; atti persecutori (art. 612-bis c.p.).   

 

Nel proprio parere del settembre 2022, il CSM critica sia la limitazione delle richieste di proroga delle indagini che la loro ammissibilità solo in ragione della complessità delle stesse. Ritiene infatti che tali misure possano risultare non adeguate rispetto all’intento del legislatore delegato - dichiarato nella relazione illustrativa del decreto – di “realizzare uno snellimento delle attività giudiziarie, impedendo che si compiano attività d’indagine non indispensabili o non pertinenti”. Al contrario, ritiene che tali misure potrebbero finire con l’aggravare l’attività delle Procure della Repubblica.

In particolare, il CSM segnala che “il decreto delegato circoscrive di fatto le ipotesi in cui può essere richiesta la proroga delle indagini ai soli casi in cui queste ultime si rivelino complesse, non essendo considerati i casi, ora contemplati dal comma 2 dell’art. 406, abrogato, in cui, per le ragioni più diverse ed indipendenti dalla volontà del pubblico ministero procedente, può rilevare una oggettiva impossibilità di concluderle nei termini di legge”. Ritiene, “quindi, auspicabile un intervento emendativo che includa nel nuovo testo dell’art. 406 c.p.p., accanto al riferimento alla proroga giustificata in ragione “della complessità delle indagini”, il mantenimento di quella clausola, ora prevista dal comma 2 della norma, dell’oggettiva impossibilità di concluderle nei termini previsti dal legislatore”.

 

La lettera c) modifica l’articolo 407 c.p.p. in merito alla durata massima delle indagini preliminari. In base alla riforma il nuovo regime della durata delle indagini si articolerà come segue:

·           per le contravvenzioni, il termine di durata è 6 mesi e tale termine è prorogabile una sola volta di 6 mesi; attualmente per tali reati il termine di durata è 6 mesi, prorogabili fino ad un totale di 18 mesi: quindi pur restando invariato il termine ordinario, viene abbreviato quello massimo, che passa da 18 mesi a 12 mesi;

·           per i delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a) c.p.c. il termine di durata ordinaria passa dagli attuali 12 a 18 mesi; il termine di durata massima resta tuttavia invariato: 24 mesi nella normativa vigente e 24 mesi in base alla riforma (che consente una sola proroga di sei mesi); per i casi di cui all’articolo 407, secondo comma, lettere b) e c), il termine ordinario passa dagli attuali 6 mesi a 18 mesi; resta invariato il termine massimo di 24 mesi (nella normativa vigente consentite proroghe fino a 24 mesi, nella riforma una sola proroga di 6 mesi).

Si ricorda che l'articolo 407 comma 2 lettera a) c.p.p. comprende un vasto elenco di reati gravi. Si tratta di: devastazione, saccheggio e strage (art. 285. c.p.); guerra civile (c.p. art. 286); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis); strage (art. 422. c.p); contrabbando di tabacchi lavorati esteri aggravato e ipotesi aggravata dell’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (artt. 291-ter e 291-quater del D.P.R. 23/01/1973, n. 43); omicidio (art. 575 c.p.); rapina (art. 628 c.p.); estorsione (art. 629 c.p.); sequestro di persona (art. 630 c.p.); delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale; associazioni sovversive (art. 270. c.p.); formazione e partecipazione a Banda armata. c.p. art. 306; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine; ipotesi aggravate di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 80, comma 2, e 74 del dPR 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; associazione a delinquere (art. 416 c.p.)  nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza; circostanze aggravanti della violenza sessuale (art. 609-ter c.p), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater. c.p). Violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.); promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Le ipotesi di cui all’art. 407, comma 2, lettere b), c) e d) sono attualmente soggette alla disciplina generale con riferimento alla durata ordinaria delle indagini (6 mesi), mentre il termine per la durata massima è 24 mesi, così come le ipotesi sopradescritte di cui alla lettera a). Si tratta: delle notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese; delle indagini che richiedono il compimento di atti all'estero; dei procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero.

·           per tutti gli altri delitti, il termine è di 12 mesi, prorogabili fino al massimo 18 mesi; attualmente il termine è di 6 mesi prorogabili fino ad un massimo di 18 mesi (tranne alcuni specifici delitti): quindi il termine resta invariato.

·            

Nel proprio parere del settembre 2022, il CSM ha manifestato qualche perplessità in ordine alla scelta del legislatore delegato “di circoscrivere l’operatività del più breve termine di durata delle indagini alle sole contravvenzioni, in ragione del fatto che taluni reati contravvenzionali destano particolare allarme sociale, come ad esempio quelli in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e postulano in determinati casi lo svolgimento di indagini articolate, difficilmente esperibili nell’arco del breve termine anzidetto”. Il CSM rileva inoltre che “laddove le risorse saranno carenti, è del tutto fisiologico che i criteri di priorità di trattazione degli affari saranno improntati a privilegiare il contrasto a fenomeni criminali connotati da maggiore gravità, con inevitabile sacrificio di quelli minori”.

 

È confermata all’articolo 407, comma 3, oggetto di una modifica esclusivamente lessicale, l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.

 

La lettera d) introduce nel codice il nuovo articolo 407-bis che riproduce testualmente la rubrica dell’originario articolo 405 (“Inizio dell’azione penale. Forme e termini”) e il suo comma 1 (aggiornandolo solo nel richiamo anche al Titolo V-bis del Libro VI, in tema di messa alla prova). Il comma 2 del nuovo articolo, riproducendo in parte quanto attualmente previsto dall’art. 407, comma 3-bis (oggetto di abrogazione, v. art. 98 dello schema) stabilisce i termini entro i quali il pubblico ministero deve esercitare l’azione penale o richiedere l’archiviazione:

·           entro 3 mesi dalla scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari, oppure

·           se ha disposto la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini, entro 3 mesi dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 415- bis, comma 3 e 4 (si tratta dei termini rispettivamente per l’indagato di presentare ulteriore documentazione e per il pubblico ministero di compiere nuove indagini).

I termini sono estesi a 9 mesi nei casi di cui all’articolo 407, comma 2 (v. sopra).

 

La lettera e) modifica l’articolo 408 che disciplina la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Le novelle:

·           sostituiscono “l’infondatezza della notizia di reato” con l’impossibilità di formulare, sulla base degli elementi acquisiti nel corso delle indagini, una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca;

·           con riguardo all’avviso di archiviazione si specifica che la notifica dello stesso alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta è esclusa in caso di rimessione della querela e che nell’avviso stesso deve essere contenuta l’informazione alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 9, lett. a), della legge n. 134 delega il governo a «modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, prevedendo che il pubblico ministero chieda l’archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna».

 

La lettera f) modifica l’art. 409 c.p.p. specificando che la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa devono essere informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa

 

La lettera g) interviene sull’art. 412 c.p.p. che disciplina l’avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale.

In primo luogo l’avocazione da parte del procuratore generale presso la corte d’appello è configurata in termini di discrezionalità e non più di obbligo. Si prevede inoltre, tra i presupposti dell’avocazione stessa altresì la mancata notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari entro i termini di legge. Infine è richiamata l’applicazione della nuova disciplina dei rimedi contro la stasi del procedimento (v. infra).

 

La lettera h) modifica l’art. 414 c.p.p. che disciplina la riapertura delle indagini, autorizzata dal giudice su richiesta del pubblico ministero quando motivata dalla esigenza di nuove investigazioni. Al riguardo la novella prevede:

·           che la richiesta di riapertura è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l’esercizio dell’azione penale;

·           l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura.

 

La lettera i) interviene sull’art. 415 c.p.p. concernente le indagini relative a reato commesso da persone ignote. La modifica è volta al coordinamento della disciplina vigente con la nuova disciplina in materia di iscrizione nel registro delle notizie di reato (v. sopra, articolo 15).

 

La lettera l) interviene sull’articolo 415 bis, concernente l’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari.

In primo luogo è introdotta la nuova disciplina del differimento della notifica dell’avviso (nuovi commi 5 bis e 5 ter).

Il nuovo comma 5 bis individua infatti i casi in cui il pubblico ministero, prima della scadenza del termine per le indagini, può presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell’avviso al procuratore generale presso la corte di appello:

·           quando è stata richiesta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;

·           quando la conoscenza degli atti d’indagine può mettere in pericolo la vita o l’incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all’accertamento dei fatti, all’individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.

Il comma 5 ter disciplina il procedimento per l’autorizzazione ovvero il rigetto della richiesta di differimento, disponendo altresì che copia del decreto motivato del procuratore generale che decide sulla richiesta sia notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa.

 

Inoltre la lettera l) introduce, nell’art. 415 bis, i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies la nuova disciplina dei rimedi contro la “stasi” del procedimento. In particolare, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega, si prevede la facoltà per la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa di chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull’azione penale quando quest’ultimo, alla scadenza dei termini non abbia esercitato l’azione penale. Le novelle individuano quindi i termini per la decisione del giudice e il procedimento in caso di accoglimento della richiesta.

 

Infine la lettera m), in attuazione della disposizione di delega (art. 1, comma 9, lett e), f) e g)), introduce il nuovo art. 415-ter c.p.p. rubricato Diritti e facoltà dell’indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari che attua le disposizioni che delegano il governo ad individuare rimedi alla stasi del procedimento dovuta alla mancata tempestività dell’esercizio dell’azione penale. In particolare la riforma prevede:

·           l’obbligo per il pubblico ministero che non rispetti il cd. termine di riflessione- salvo il tempestivo ottenimento di un’autorizzazione al differimento (comma 4) - di depositare la documentazione relativa alle indagini espletate in segreteria, con riconoscimento della facoltà di esaminarla e di estrarne copia alla persona sottoposta a indagini e alla persona offesa (purché quest’ultima, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini) nonché l’obbligo di notifica dell’apposito avviso di deposito alla persona sottoposta a indagini e alla persona offesa sia fatto; l’avviso di deposito deve essere comunicato al procuratore generale presso la Corte di appello (comma 1);

·           l’obbligo per il procuratore generale, in caso di mancata ricezione della comunicazione dell’avviso di deposito decorsi 10 giorni dalla scadenza dei termini per la conclusione delle indagini, di ordinare - con decreto motivato - al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell’avviso di deposito entro un termine non superiore a 20 giorni; copia del decreto è notificata alla persona sottoposta a indagini e alla persona offesa (comma 2);

·           la facoltà per la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa, se dalla notifica dell’avviso di deposito o del decreto del procuratore generale è decorso un termine pari a un mese senza che il pubblico ministero abbia assunto le determinazioni sull’azione penale, di chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere entro termini stabiliti (comma 3).

 

Nel proprio parere del settembre 2022, il CSM manifesta quale perplessità rispetto all’efficacia delle misure (introdotte ai nuovi articoli 415-bis e 415-ter c.p.p.) volte a superare le fasi di stallo del procedimento per il caso di mancato esercizio dell’azione penale o di mancata richiesta di archiviazione del procedimento entro i termini individuati dal legislatore.

In via generale, secondo il CSM tali rimedi “avranno l’effetto di aggravare ulteriormente l’attività degli Uffici requirenti, piuttosto che sveltire la fase di conclusione delle indagini, dovendo essi occuparsi costantemente di catalogare i procedimenti pendenti e di trasmettere i relativi atti, al giudice, al P.G. presso la Corte d’Appello, all’indagato e alla persona offesa”.

Il CSM evidenzia inoltre la mancata previsione di un “mezzo per offrire all’indagato e alla persona offesa maggiori garanzie e diritti, dovendo l’avviso di deposito degli atti d’indagine di cui all’art. 415 ter c.p.p. essere notificato al solo indagato e alla persona offesa.

Più nel dettaglio, il CSM rileva delle perplessità in merito alla “modalità del tutto nuova con cui l’indagato o la stessa persona offesa possono compulsare la Procura per indurre il titolare del procedimento a superare la fase di stallo, esercitando l’azione penale o avanzando richiesta di archiviazione del procedimento”, ritenendo che un dialogo diretto tra la Procura e le parti, senza l’intermediazione del difensore, risulti “difficilmente praticabile in concreto e nemmeno auspicabile, in ragione della delicatezza delle funzioni requirenti e della necessità di tutelare l’attività e la persona dei sostituti procuratori”.

Alquanto problematici appaiono infine, ad avviso del CSM, i nuovi compiti attribuiti al Procuratore generale, il quale “sarà onerato da un rilevante numero di attività ulteriori rispetto a quelle già risultati dal quadro normativo vigente, dovendo lo stesso necessariamente attivare una struttura amministrativa idonea a ricevere la quantità di informazioni trasmesse settimanalmente dalle Procure del distretto, ad esaminarle e a smistarle, predisponendo anche le attività consequenziali”.

Alla luce delle considerazioni critiche sopra richiamate, il CSM conclude auspicando un ripensamento delle nuove misure acceleratorie, mediante l’adozione di rimedi strutturali volti ad alleggerire il carico di lavoro degli uffici requirenti: la mole di lavoro già gravante sulle Procure rende infatti “assai arduo il confrontarsi realisticamente con i tempi previsti per lo svolgimento delle indagini preliminari e per la loro conclusione”.

 

Norma di delega. In base all’art. 1, comma 9, alla lettera e) della legge n. 134, il pubblico ministero dovrà, senza ritardo, alla scadenza della durata massima delle indagini preliminari, decidere se esercitare l’azione penale o richiedere l’archiviazione, entro un termine la cui durata è determinata in funzione della gravità del reato e della durata delle indagini.

Nel caso in cui il pubblico ministero non eserciti l’azione penale, il Governo dovrà predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata delle indagini, di conoscere la documentazione relativa alle indagini espletate, pur tenendo conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai delitti di cui all’art. 407 c.p. e di ulteriori esigenze di cui alla disciplina del diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine contenuta nell’art. 7 della Direttiva 2012/13/UE (lettera f).

Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 7 della Direttiva 2012/13/UE disciplina il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine, disponendo altresì (par. 4) che purché ciò non pregiudichi il diritto a un processo equo, l'accesso a parte della documentazione relativa all'indagine può essere rifiutato se tale accesso possa comportare una grave minaccia per la vita o per i diritti fondamentali di un'altra persona o se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi in cui l'accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa minacciare gravemente la sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento penale.,

Inoltre, viene introdotta la previsione di una disciplina che consenta al giudice per le indagini preliminari di porre rimedio alla stasi del procedimento e alla mancata tempestività dell’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero (lettera g), e analogamente si prevede che il giudice adotti analoghi provvedimenti quando a seguito della comunicazione di chiusura delle indagini il pubblico ministero non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all’azione penale (lettera h).

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Libro V Indagini preliminari e udienza preliminare

Titolo VIII Chiusura delle indagini preliminari

Art. 405.

Inizio dell'azione penale. Forme e termini

Termini per la conclusione delle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.

Abrogato

(dall’art. 98 dello schema.
V. infra art. 407-bis)

1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini

1-bis. Identico

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a).

2. Salvo quanto previsto dagli articoli 406 e 415- bis, il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2.

3. Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.

3. Identico

4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.

4. Identico

 

 

Art. 406.

(Proroga del termine)

(Proroga dei termini)

1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.

1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, quando le indagini sono complesse, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.

2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.

2. La proroga può essere autorizzata per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi.

2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.

Abrogato

(dall’art. 98 dello schema)

2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 572, 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis e 612-bis del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta

Abrogato

(dall’art. 98 dello schema)

3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

3. Identico

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

4. Identico

5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.

5. Identico

5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.

5-bis. Identico

6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.

6. Identico

7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.

7. Identico

8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.

8. Identico

 

 

Art. 407.

Termini di durata massima delle indagini preliminari

1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.

2. Identico

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415- bis, non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.

3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

Abrogato

(dall’art. 98 del D. Lgs.))

 

 

 

Art. 407- bis

(Inizio dell’azione penale. Forme e termini)

 

1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, V e V- bis del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.

 

2. Il pubblico ministero esercita l’azione penale o richiede l’archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 415- bis, comma 3 e 4. Il termine è di nove mesi nei casi di cui all’articolo 407, comma 2.

 

Art. 408.

Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato

1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

1. Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.

2. Fuori dei casi di rimessione della querela, l’avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.

3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.

3-bis. Identico

 

 

Art. 409.

Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione

1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.

1. Identico

2. Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.

2. Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.

3. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

3. Identico

4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste.

4. Identico

5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.

5. Identico

Art. 412.

Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale

1. Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione.

1. Il procuratore generale presso la corte d’appello può disporre, con decreto motivato, l’avocazione delle indagini preliminari, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407- bis, comma 2, 415- bis, comma 5-quinquies, 415-ter, comma 3. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 415- bis, commi 5-quater e 5-quinquies, e 415-ter, commi 1 e 3.

2. Il procuratore generale, può altresì disporre l'avocazione a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 409 comma 3.

2. Il procuratore generale, può altresì disporre l'avocazione a seguito delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-bis, comma 5-quater.

 

 

Art. 414.

Riapertura delle indagini

1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni.

1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni. La richiesta di riapertura delle indagini è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l’esercizio dell’azione penale.

2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'articolo 335.

2. Identico

 

2-bis. Gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili

 

 

Art. 415.

Reato commesso da persone ignote

1. Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.

1. Identico

2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.

2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.

2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice.

Abrogato

(dall’art. 98 dello schema)

3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.

3. Identico

4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto.

4. Identico

Art. 415-bis.

Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari

1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.

1. Salvo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.

2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

2. Identico

2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.

2-bis. Identico

3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.

3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.

4. Identico

5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione.

5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.

 

5-bis. Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405, può presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell’avviso di cui al comma 1 al procuratore generale presso la corte di appello:

a) quando è stata richiesta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;

b) quando la conoscenza degli atti d’indagine può concretamente mettere in pericolo la vita di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all’accertamento dei fatti, all’individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.

 

5-ter. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il procuratore generale autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell’avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.

 

5-quater. Alla scadenza dei termini di cui all’articolo 407 bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale, né richiesto l’archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull’azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull’azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d’appello e notificato alla persona che ha formulato la richiesta.

 

5-quinquies. Il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell’ordine emesso ai sensi del comma 5- quater.

 

5-sexies. Nei casi di cui al comma 1 quater, se non ha già ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi del comma 1, alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è notificato l’avviso previsto dal comma 1 dell’articolo 415-ter. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-ter.

 

 

 

Art. 415-ter

(Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari).

 

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è altresì immediatamente notificato avviso dell'av-venuto deposito e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresì l'indicazione della facoltà di cui al comma 3. Copia dell'avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.

 

2. Quando, decorsi dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, non riceve la comunicazione prevista al comma 1, se non dispone l'avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.

 

3. Se dalla notifica dell’avviso indicato al comma 1 o del decreto indicato al comma 2 è decorso un termine pari a un mese senza che il pubblico ministero abbia assunto le determinazioni sull’azione penale, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere. Il termine è pari a tre mesi nei casi di cui all’articolo 407, comma 2. Si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5- quater nonché il comma 5- quinquies dell’articolo 415- bis. Quando, in conseguenza dell’ordine emesso dal giudice, è notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, i termini di cui all’articolo 407- bis, comma 2, sono ridotti di due terzi.

 

4. Prima della scadenza dei termini previsti dall’articolo 407-bis, comma 2, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 5-bis dell’articolo 415-bis, il pubblico ministero può presentare richiesta motivata di differimento della notifica del deposito dell’avviso di cui al comma 1 al procuratore generale. Sulla richiesta il procuratore generale provvede ai sensi del comma 5- ter dell’articolo 415-bis. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il pubblico ministero ha già presentato la richiesta di differimento prevista dal comma 5-bis dell’articolo 415-bis.

 


 

Articolo 23
(Modifiche alla disciplina dell’udienza preliminare)

 

L’articolo 23 modifica il Titolo IX del Libro V, che contiene la disciplina relativa all’udienza preliminare [4] . Il provvedimento contiene anzitutto la riforma della disciplina del processo in assenza e prevede:

·           la modifica dei presupposti sulla base dei quali il giudice dichiara l’imputato assente, distinguendo le situazioni idonee a dimostrare la certezza della conoscenza del processo da parte dell’imputato dalle situazioni in cui quella conoscenza si può ritenere sussistente perché accertata in base ad un complesso di elementi rimessi alla valutazione del giudice (per la quale la riforma individua alcuni elementi sintomatici);

·           che se, prima della decisione, l’imputato compare, il giudice revochi sempre, anche d’ufficio, l’ordinanza che dichiara l’assenza, restituendo l’imputato nei termini per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto solo in presenza di precisi presupposti;

·           che quando l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvii ad una nuova udienza e disponga la notificazione dell’ordinanza all'imputato;

·           l’introduzione della nuova disciplina della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato;

·           che, in pendenza delle ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere, il giudice che l’ha pronunciata assuma, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

Ulteriori interventi sull’udienza preliminare sono relativi ai requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio, alla possibilità di svolgere a distanza l’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, alla modifica dell’imputazione in caso di mancata corrispondenza tra le risultanze degli atti e l’imputazione, alla modifica della regola di giudizio con la previsione della sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna, all’inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. È infine integrato il contenuto del decreto che dispone il giudizio con l'avviso all’imputato e alla persona offesa, della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

 

Più in dettaglio, in ragione della nuova disciplina del processo in assenza (v. infra), la lettera a) del comma 1, reca modifiche di coordinamento all’articolo 419 che riguarda gli atti introduttivi.

Il numero 1) precisa infatti che la notifica all’imputato e alla persona offesa dell’avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero rechi l'avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si applicheranno altresì le disposizioni del nuovo articolo 420- sexies, relativo alla revoca della sentenza (v. infra).

Il numero 2) introduce all’ articolo 419 un nuovo comma 3-bis, volto a specificare che nell’avviso è indicata anche l’informazione all'imputato e alla persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Il numero 3) novella il comma 5 dell’articolo 419, limitandosi a richiamare le modalità di deposito telematico previste dall’articolo 111-bis (introdotto dall’articolo 6, v. sopra) nel caso in cui la dichiarazione concernente la rinuncia dell’imputato all'udienza preliminare e la richiesta di giudizio immediato sia effettuata dal procuratore speciale.

 

La lettera b) inserisce all’articolo 420 c.p.p. che disciplina la costituzione delle parti, due nuovi commi:

·           il comma 2-bis, per il quale solo in caso di regolarità delle notificazioni, se l’imputato non è presente e non è impedito (“non ricorrono alcuna delle condizioni di cui all’articolo 420-ter”), si procede ai sensi dell’articolo 420-bis, ossia alla verifica della sua assenza;

Come sottolinea la Relazione illustrativa, resta fondamentale la distinzione tra il momento della regolarità della notifica e quello relativo alle valutazioni relative alla procedibilità in assenza, perché se la notifica non è regolare, la verifica della costituzione delle parti non si può concludere, per cui la possibilità di procedere in assenza non può essere verificata e non possono, quindi, avere inizio le attività che potrebbero portare alla sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo. La relazione evidenzia altresì la stretta connessione tra la disciplina dell’assenza e quella dettata in materia di notificazioni, rispetto alla quale la riforma si connota “per il tentativo di recuperare una conoscenza reale e certa e non solo formale degli atti introduttivi del giudizio”.

·           il comma 2-ter ridefinisce, come imposto dalla delega, i casi in cui l’imputato si deve ritenere presente, aggiungendo ai casi tradizionali dell’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, i nuovi casi dell’imputato che ha richiesto per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la scelta di un procedimento speciale.

·            

Norma di delega. L’articolo 1, comma 7, detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina del processo in assenza dell’imputato, al fine di adeguarla al diritto dell’Unione europea con particolare riferimento alla direttiva UE 2016/343, che tratta, oltre che della presunzione di innocenza, anche del diritto di presenziare al processo. In particolare, la riforma intende riaffermare il principio in base al quale si può procedere in assenza dell’imputato solo se si ha la certezza che la sua mancata partecipazione al processo è volontaria.

In base all’art. 1, comma 7, lettera a) dovranno essere ridefiniti i casi in cui l’imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il processo possa svolgersi in assenza dell’imputato solo quando vi sia certezza del fatto che tale assenza è volontaria e consapevole; dovranno dunque essere acquisiti elementi idonei a consentire di affermare che l’imputato è a conoscenza della pendenza del giudizio ed ha volontariamente deciso di sottrarvisi.

 

La lettera c), riformula integralmente la disciplina l’assenza di cui all’art. 420- bis c.p.p. in attuazione della delega, che prevede che il processo possa svolgersi in assenza dell’imputato solo quando vi sia certezza del fatto che tale assenza è volontaria e consapevole.

In particolare il giudice dichiarerà l’imputato assente se ricorrono i presupposti individuati dai nuovi commi da 1 a 3 dell’art. 420 bis.

Il nuovo comma 1 distingue due situazioni idonee a dimostrare la certezza della conoscenza del processo da parte dell’imputato: quella in cui questi è stato citato a comparire a mani proprie o con notifica avvenuta a mani di una persona espressamente delegata dall’imputato al ritiro dell’atto e quella in cui l’imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell’articolo 420 ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere.

Il nuovo comma 2, in conformità a quanto previsto dalla delega, aggiunge a queste situazioni, qualificabili come conoscenza certa le situazioni nelle quali non vi è la certezza che l’imputato abbia conoscenza della pendenza del processo, ma quella conoscenza si può, però, ritenere effettivamente sussistente, perché accertata in base ad un complesso di elementi rimessi alla valutazione del giudice. In questo caso, la riforma individua alcuni elementi sintomatici, idonei a far desumere l’effettiva conoscenza della pendenza del processo: sulla base delle indicazioni della legge di delega che invitano il giudice a dare rilevo, oltre che alle modalità di notifica, a ogni altra circostanza del caso concreto, avvalorando la valutazione giudiziale caso per caso, in contrapposizione con il sistema di indici presuntivi attualmente previsti. L’indicazione di elementi valutativi è esemplificativa, come dimostrato dalla locuzione per cui il giudice può tenere conto “di ogni altra circostanza rilevante”.

Nel nuovo comma 3 sono, invece, collocati i casi di volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza processo, tra i quali è inclusa la latitanza (v. infra).

Quando ricorrono i predetti presupposti il giudice dichiara l’imputato assente; salvo che la legge disponga diversamente l’imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore (nuovo comma 4).

Il nuovo comma 5 dispone che nel caso non sussistano i presupposti per procedere in assenza, prima di avviare la procedura prevista dell’articolo 420-quater c.p.p. (v. infra), il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso di cui all'articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d'udienza siano notificati all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 7, lett. b), delega il governo a prevedere che l'imputato sia tempestivamente citato per il processo a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza; prevedere che, ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del processo, l'autorità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria. La lett. c) delega il governo a prevedere che, quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio o della rinuncia dell'imputato a comparire, si possa comunque procedere in assenza dell'imputato quando il giudice, valutate le modalità di notificazione e ogni altra circostanza del caso concreto, ritenga provato che l'imputato ha conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una scelta volontaria e consapevole.

 

Il nuovo comma 6 dispone che, se, prima della decisione, l’imputato compare, il giudice revoca sempre, anche d’ufficio, l’ordinanza che dichiara l’assenza, ma restituisce l’imputato nei termini per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto solo in presenza di precisi presupposti.

Secondo quanto specificato nella Relazione illustrativa, questa previsione esprime il più generale indirizzo che informa tutta la materia in esame e che distingue sempre chiaramente tra casi in cui si è erroneamente proceduto in assenza pur quando mancavano i presupposti normativi, e le ipotesi nelle quali, invece, in ragione dei dati a disposizione del giudice, la declaratoria di assenza ha pienamente rispettato i parametri di legge, ma la prova successivamente fornita dall’imputato ha introdotto elementi che rovesciano la valutazione giudiziale.

 

Ai sensi del comma 7 se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza che dichiara l’assenza dell’imputato e procede ai sensi del comma 5 (rinvia l'udienza e dispone che l'avviso del giorno e ora dell’udienza, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d'udienza siano notificati all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria).

 

La lettera d) modifica l’art. 420 ter c.p.p. che disciplina l’impedimento a comparire dell’imputato o del difensore, disponendo che quando risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell’ordinanza all'imputato.

 

Norma di delega. La disposizione di cui all’art. 1, comma 7, lett. d) della legge n. 134, delega il governo a prevedere che, se all'udienza  preliminare  o,  quando  questa manca, alla prima udienza fissata per il giudizio, l'imputato è assente e non impedito a comparire, il giudice verifichi la  sua rinuncia a comparire o, in mancanza, l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo oppure la sussistenza delle  condizioni  di  cui  alla lettera c) che  legittimano la prosecuzione del procedimento in assenza dell'imputato

 

La lettera e) sostituisce integralmente l’art. 420 quater che attualmente contiene la disciplina della sospensione del processo per assenza dell’imputato, con la nuova disciplina della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 7, lett. e) delega il governo a prevedere che quando il giudice non ritenga provate la conoscenza della pendenza del processo e che l’assenza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole il giudice dovrà pronunciare sentenza inappellabile di non doversi procedere.

Il Governo, in particolare, dovrà prevedere:

- che fino alla scadenza del doppio dei termini di prescrizione del reato (v. infra), proseguano le ricerche della persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di non doversi procedere;

- che durante le ricerche possano essere assunte, su richiesta di parte, le prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento;

- che, una volta rintracciata la persona ricercata, l'autorità giudiziaria proceda alla revoca della sentenza di non doversi procedere, fissando una nuova udienza per la prosecuzione, con notifica all'imputato a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo (v. lett. b);

- che nel periodo compreso tra la sentenza di non doversi procedere e il momento in cui la persona ricercata è rintracciata, il termine di prescrizione resti sospeso. La sospensione non opera sine die in quanto dovrà essere fatta salva l'estinzione del reato nel caso in cui sia superato il doppio dei termini stabiliti dall'art. 157 c.p.;

- deroghe per il caso di imputato nei confronti del quale è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in assenza dei presupposti della dichiarazione di latitanza.

 

Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine di prescrizione previsto dall’articolo 159, ultimo comma, c.p. (così come modificato dall’art. 1 dello schema in esame) la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.

La nuova formulazione dell’ultimo comma dell’art. 159 c.p. così come risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. i) dello schema in esame, prevede che quando è pronunciata la sentenza di cui all’articolo 420-quater c.p.p. il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all’articolo 157.

 

La riforma, sulla base di quanto prescritto dalla legge delega, individua il contenuto della sentenza e stabilisce che:

·           decorso il termine di prescrizione senza che l’imputato sia stato rintracciato, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non possa più essere revocata;

·           le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non è più revocabile;

·           gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non è più revocabile.

 

La lettera f):

·           sostituisce integralmente l’articolo 420 quinquies ora rubricato Atti urgenti, con il quale si dispone che in pendenza delle ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere, il giudice che l’ha pronunciata assume, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e ne dà avviso al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori già nominati nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza;

·           introduce il nuovo articolo 420 sexies con il quale disciplina la revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo nel caso la persona nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere sia stata rintracciata.

 

L’articolo 23 prevede inoltre ulteriori interventi sulla disciplina dell’udienza preliminare.

La lettera g), in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lett. n) della legge delega modifica l’articolo 421 c.p.p., inserendo dopo il controllo sulla regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura della discussione, la nuova disciplina in materia di rilevazione da parte del giudice della violazione della disposizione relativa ai requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio.

Ove il pubblico ministero ottemperi correttamente all’invito del giudice alla riformulazione, l’imputazione modificata sarà inserita nel verbale di udienza e contestata all’imputato, se presente in aula, anche mediante collegamento a distanza. Altrimenti, diversamente da quanto avviene attualmente e in conseguenza delle modifiche apportate in tema di processo in assenza, il giudice dovrà sospende il processo e rinviare ad una nuova udienza, disponendo la notifica del verbale all’imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza (nuovo comma 1-bis).

Ove, invece, il pubblico ministero non ottemperi, il giudice dovrà dichiarare la nullità e disporre la restituzione degli atti. 

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 9, lett. n) della legge n.134, delega il governo a prevedere che, in caso di violazione della disposizione relativa ai requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione della imputazione, dichiari anche d’ufficio la nullità e restituisca gli atti; analogamente, il giudice, sentite le parti, dovrà restituire anche d’ufficio gli atti al PM quando egli non provveda alle necessarie modifiche volte a consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti.

Il criterio di delega di cui alla lettera n) distingue due ipotesi: la prima si riferisce ad una imputazione “generica”, formulata cioè in violazione dell’art. 417, lett. b), che richiede che l’imputazione contenga l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge; la seconda attiene ad una imputazione che, anche solo in parte, non corrisponde alle risultanze degli atti di indagine, tanto in rapporto alla descrizione del fatto che con riferimento alle norme di legge ritenute applicabili.

Nel caso di imputazione generica, il giudice è tenuto a sollecitare un “intervento integrativo” da parte del pubblico ministero e, laddove l’intervento stesso non sia operato, o non sia adeguato, a dichiarare anche d’ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell’art. 180 c.p.p.

 

La lettera h) interviene sull'articolo 422, comma 2, relativo all’attività di integrazione probatoria, il quale prevede che il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio. La novella specifica che il giudice dispone che l’esame si svolga a distanza se una particolare disposizione di legge lo prevede. La facoltà per il giudice di disporre che l’esame si svolga a distanza è prevista anche nel caso in cui le parti vi consentano.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 8, lett. c), della legge n. 134, delega il governo ad individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all’atto del procedimento o all’udienza possa avvenire a distanza».

 

La lettera i) completa l’attuazione del principio di delega di cui all’art. 1, comma 9, lett. n) (v. sopra), inserendo nell’art. 423 c.p.p. dedicato alle modifiche dell’imputazione, la disciplina relativa alla mancata corrispondenza tra le risultanze degli atti e l’imputazione. Al comma 1, resta invariato il potere del pubblico ministero di provvedere alla modifica dell’imputazione o alla contestazione di reato connesso. Qualora il pubblico ministero non provveda a sanare la discrepanza segnalatagli, il giudice sarà tenuto a disporre la restituzione degli atti con un’ordinanza.

 

La lettera l) interviene sull’art. 425 c.p.p. al fine di attuare la disposizione di cui all’art. 1, comma 9, lettera m) della legge n. 134 , che  delega il governo a modificare la regola di giudizio di cui all’articolo 425, comma 3, c.p.p. nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna (v. anche art. 22, comma 1, lett. e) dello schema in relazione alla richiesta di archiviazione).

 

Si ricorda che con regola di giudizio si intende la norma che delimita il thema probandum dell’udienza preliminare; vale a dire i fatti che vanno accertati ai fini della pronuncia del non luogo a procedere, Attualmente la “regola di giudizio” è imperniata sulla “inidoneità” degli elementi raccolti a «sostenere l’accusa in giudizio». Non si tratta di un criterio univocamente interpretato in via giurisprudenziale: al riguardo si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza 28 gennaio 1991, n. 88 ha specificato che il «quadro acquisitivo» va valutato «non nell’ottica del risultato dell’azione, ma in quella della superfluità o no dell’accertamento giudiziale, che è l’autentica prospettiva di un pubblico ministero, il quale, nel sistema, è la parte pubblica incaricata di instaurare il processo». In seguito a tale decisione della Corte costituzionale, la giurisprudenza ha specificato che si tratta di una prognosi che concerne l’“utilità” del dibattimento (si vedano, fra le ultime, Cass., sez. V, 28 gennaio 2019, n. 37322; Cass sez. IV, 29 maggio 2018, n. 24073). In base all’elaborazione giurisprudenziale si dovrebbe transitare al giudizio quando quest’ultimo, grazie alle superiori risorse cognitive attivabili con all’impiego del contraddittorio nella formazione della prova, apporterebbe elementi rilevanti ai fini della decisione di merito (In questo senso, Cass., sez. V, 28 gennaio 2019, n. 37322; Cass., sez. I, 5 dicembre 2018, n. 11570; Cass., sez. IV, 23 novembre 2017, n. 851; Cass., sez. IV, 3 ottobre 2017, n. 1886 ; Cass., sez. IV, 19 maggio 2016, n. 26215,; Cass., sez. IV, 21 aprile 2016, n. 21592; Cass., sez. IV, 20 aprile 2016, n. 19208; Cass., sez. IV, 8 marzo 2012, n. 1392; Cass., sez. IV, 27 ottobre 2010, n. 44845).

 

L’intervento sull’art. 425 c.p.p, è dunque volto a superare il criterio dell'astratta utilità dell'accertamento dibattimentale e a legittimare l'instaurazione del processo nei soli casi in cui gli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari consentono una ragionevole previsione di condanna.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 9, lett. m) delega il governo a modificare la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;

 

La lettera m) modifica l’art. 428 c.p.p che reca la disciplina dell’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, prevedendo, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 13, lettera f) della legge delega, l’inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

 

L’art. 1, comma 13, lettera f) della legge n. 134 delega il Governo a disciplinare l’inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere negli stessi termini previsti per le sentenze di proscioglimento. Al riguardo, si ricorda che, in base al medesimo comma 13, lettera c), il legislatore delegato dovrà aggiungere anche l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Se attualmente, dunque, l’inappellabilità riguarda esclusivamente le contravvenzioni punite con ammenda o con pena alternativa (ammenda o arresto), il Governo dovrà estendere l’inappellabilità anche alle sentenze pronunciate in relazione a delitti puniti con la sola multa o con pena alternativa (multa o reclusione). Sull’attuazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 13, lett. c) v. articolo 34, comma 1, lett. a) del decreto legislativo).

 

La lettera n) modifica l’articolo 429 c.p.p. che disciplina il contenuto del decreto che dispone il giudizio, integrandolo con l'avviso all’imputato e alla persona offesa, della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e coordinandolo con la nuova disciplina del processo in assenza.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Libro V Indagini preliminari e udienza preliminare

Titolo IX Udienza preliminare

Art. 419

Atti introduttivi

1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies.

1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.

2. L'avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell'imputato con l'avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'articolo 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti.

2. Identico.

3. L'avviso [comunicato al pubblico ministero] contiene inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

3. Identico.

 

3-bis. Nell’avviso è indicata anche l’informazione all'imputato e alla persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

4. Identico.

5. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. L'atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato. 

5. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata, in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Quando la dichiarazione è presentata a mezzo di procuratore speciale, si osservano le modalità previste dall'articolo 111-bis, commi 1 e 2. L'atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato. 

6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato

6. Identico.

7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità.

7. Identico.

 

 

Art. 420

Costituzione delle parti

1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

1. Identico.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

2. Identico.

 

2-bis. In caso di regolarità delle notificazioni, se l'imputato non è presente e non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'articolo 420-ter, il giudice procede ai sensi dell'articolo 420-bis.

 

2- ter. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. E' altresì considerato presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale.

3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.

3. Identico.

4. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia.

4. Identico.

 

 

Art. 420-bis

Assenza dell'imputato

1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

1. Se l’imputato, libero o detenuto, non è presente all’udienza, il giudice procede in sua assenza:

a) quando l’imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell’atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell’atto;

b) quando l’imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell’articolo 420- ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

2. Il giudice procede in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.

 

3. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l’imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. E' altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.

4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l’imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore.

 

5. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell’articolo 420- quater, il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso di cui all’articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d’udienza siano notificati all’imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.

6. L'ordinanza che dichiara l’assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. L’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa;

b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto;

c) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte.

5. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-quater se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo.

7. Fuori del caso previsto dal comma 6, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato e provvede ai sensi del comma 5.

 

 

Art. 420-ter

Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore

1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1.

1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta ad una udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell’ordinanza all'imputato.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

2. Identico.

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.

3. Identico.

4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

5. Identico.

5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso.

5-bis. Identico.

Art. 420-quater

Sospensione del processo per assenza dell'imputato

Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori delle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420- bis e 420- ter, se l’imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica 1'articolo 18, comma 1, lettera b). Non si applica 1'articolo 75, comma 3.

2. La sentenza contiene:

a) l’intestazione “in nome del popolo italiano” e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata;

b) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private;

c) l’imputazione;

d) l’indicazione dell’esito delle notifiche e delle ricerche effettuate;

e) l’indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa;

f) il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati;

g) la data e la sottoscrizione del giudice.

3. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

3. Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall’articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza

 

4. La sentenza contiene altresì:

a) l’avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

b) quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere, l’avviso che l’udienza per la prosecuzione del processo è fissata:

1)  il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se è stato rintracciato nel primo semestre dell’anno;

2)  il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell’anno successivo, se è stato rintracciato nel secondo semestre dell’anno;

c) l’indicazione del luogo in cui l’udienza si terrà;

d) l’avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all’articolo 420- ter, si procederà in sua assenza e la stessa sarà rappresentata in udienza dal difensore

 

5. Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 546.

 

6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che l’imputato sia stato rintracciato, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata.

 

7. In deroga a quanto disposto dall’articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317, 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6.

 

 

Art. 420-quinquies

Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo

Atti urgenti

1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell’imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:

a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;

b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;

d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.

3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.

4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444.

1. Finché le ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 420-quater sono in corso, il giudice che l’ha pronunciata assume, a richiesta di parte, le prove non rinviabili nelle forme di cui all’articolo 401. Del giorno, dell’ora e del luogo stabiliti per il compimento dell’atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori già nominati nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza.

2. Per lo stesso periodo di tempo indicato nel comma 1, il giudice che ha pronunciato la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 420- quater resta competente a provvedere sulle misure cautelari e sui provvedimenti di sequestro fino alla perdita di efficacia prevista dal comma 7 dell’articolo 420- quater.

 

 

 

Art. 420-sexies

(Revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo)

 

1. Quando rintraccia la persona nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 420- quater, la polizia giudiziaria le notifica la sentenza e le dà avviso della riapertura del processo, nonché della data dell’udienza, individuata ai sensi dell’articolo 420- quater, comma 4, lettera b), nella quale è citata a comparire davanti all’autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.

2. La polizia giudiziaria provvede altresì agli adempimenti previsti dall'articolo 161 e, quando la persona rintracciata risulta priva del difensore, procede ai sensi dell'articolo 97, comma 4, comunicando alla persona rintracciata il nominativo del difensore di ufficio nominato. In ogni caso, la persona rintracciata è avvisata che al difensore sarà notificato avviso della data di udienza individuata ai sensi del comma 1. Delle attività svolte e degli avvisi dati alla persona rintracciata la polizia giudiziaria redige processo verbale.

3. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo al giudice la relazione di notificazione della sentenza e il verbale di cui al comma 2.

4. Il giudice con decreto revoca la sentenza e, salvo quanto previsto al comma 6, fa dare avviso al pubblico ministero, al difensore dell’imputato e alle altre parti della data dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 420- quater, comma 4, lettera b). L’avviso è comunicato o notificato almeno venti giorni prima della data predetta.

5. Nell’udienza fissata per la prosecuzione ai sensi dell’articolo 420- quater, comma 4, lettera b), il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti. Salva l'applicazione degli articoli 420 e 420-ter, si procede sempre ai sensi dell'articolo 420bis, comma 1, lett. a).

6. Quando la sentenza è revocata nei confronti di un imputato che, all'atto della sua pronuncia, era destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione e dispone che l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza sia notificato all'imputato, al difensore dell'imputato e alle altre parti, nonché comunicato al pubblico ministero, almeno venti giorni prima. All'udienza il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti. Si applicano gli articoli 420, 420-bis e 420-ter.

 

 

Art. 421

Discussione

1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice dichiara aperta la discussione.

1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice dichiara aperta la discussione, se rileva una violazione dell’articolo 417, comma 1, lettera b), il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l’imputazione. Qualora il pubblico ministero non provveda, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d’ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero.

 

1-bis. L'imputazione modificata è inserita nel verbale di udienza e contestata all'imputato se presente in aula, anche mediante collegamento a distanza. In caso contrario, il giudice sospende il processo e rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.

 

 

2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.

2. Se non dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, il giudice dichiara aperta la discussione. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta

3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416 comma 2 nonché gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione.

3. Identico.

4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione.

4. Identico.

 

 

Art. 422

Attività di integrazione probatoria del giudice

1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

1. Identico.

2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio.

2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il giudice dispone che l’esame si svolga a distanza. Il giudice può altresì disporre che l’esame si svolga a distanza quando le parti vi consentono.

3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

3. Identico.

4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499.

4. Identico.

[4-bis]

 

 

 

Art. 423

Modificazione dell'imputazione

1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'articolo 12 comma 1 lettera b), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente. Se l'imputato non è presente, la modificazione della imputazione è comunicata al difensore, che rappresenta l'imputato ai fini della contestazione.

1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'articolo 12 comma 1 lettera b), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l'imputazione.

 

1- bis. Se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell’imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni. Se la difformità indicata permane, sentite le parti, il giudice dispone con ordinanza, anche d’ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero.

 

1- ter. Nei casi di modifica dell’imputazione ai sensi dei commi 1 e 1- bis, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 421, comma 1- bis.

2. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere di ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi è il consenso dell'imputato.

2. Identico.

 

 

Art. 425

Sentenza di non luogo a procedere

1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.

1. Identico.

2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.

2. Identico.

3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.

4. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

4. Identico.

5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537.

5. Identico.

 

 

Art. 428

Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:

a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2;

b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

1. Identico.

2. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7.

2. Identico.

3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

3. Identico.

3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.

3-bis. Identico.

3-ter. Sull'impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611.

3-ter. Identico.

3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.

3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

 

 

Art. 429

Decreto che dispone il giudizio

1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:

1. Identico:

a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

a) identica;

b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;

b) identica;

c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge [c.p.p. 417, 423];

c) identica;

d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;

d) identica;

 

d-bis) l'avviso all’imputato e alla persona offesa, della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa

e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;

e) identica;

f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento

g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.

g) identica.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f).

2. Identico.

2-bis. Se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458.

2-bis. Identico.

3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

3. Identico.

3-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni.

3-bis. Identico.

4. Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.

4. Identico.

 


 

Capo VI, Modifiche al Libro VI del codice di procedura penale

Il Capo VI, composto dagli articoli da 24 a 29, reca modifiche ai procedimenti speciali, disciplinati dal Libro VI del codice.

Articolo 24
(Modifiche in materia di giudizio abbreviato)

L’articolo 24 modifica le condizioni per l’accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, subordinando tale integrazione alla realizzazione di una economia processuale, rispetto ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale. Con riguardo alla decisione del giudizio abbreviato, la riforma prevede un’ulteriore riduzione della pena di un sesto, disposta dal giudice dell’esecuzione, qualora non sia stata promossa impugnazione.

 

Si ricorda che il giudizio abbreviato (artt. 438-443 c.p.p.) è un rito speciale, in virtù del quale il processo viene definito in sede di udienza preliminare, con decisione assunta allo stato degli atti delle indagini preliminari, che hanno qui piena valenza probatoria; è un giudizio di tipo volontario, presupponendo una richiesta da parte dell'imputato, ed ha natura premiale. La premialità consiste nel fatto che, se l'imputato viene condannato, si opera una riduzione della pena nella misura di un terzo per i delitti e della metà per le contravvenzioni.

La richiesta, ai sensi dell'articolo 438 c.p.p., può essere formulata soltanto dall'imputato nel corso dell'udienza preliminare o (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003) prima dell'apertura del dibattimento, nel caso in cui l'imputato riproponga la richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad un'integrazione probatoria, già respinta dal giudice dell'udienza preliminare. Se l'imputato avanza la richiesta subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo il decorso dell'eventuale termine (massimo 60 giorni) chiesto dal P.M. per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa; in tale caso l'imputato può revocare la richiesta di rito abbreviato (comma 4). Alla richiesta segue l'ordinanza del giudice che dispone il giudizio abbreviato.

Nel caso in cui l'imputato abbia subordinato la richiesta ad un'integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione, il rito speciale è adottato soltanto se il giudice valuta l'integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento; se il giudice ammette l’integrazione probatoria, il PM può chiedere l'ammissione di prova contraria e sarà, in esito all’istruttoria, possibile anche cambiare l’imputazione (comma 5). Quando la richiesta sia subordinata ad integrazione probatoria, poi negata dal giudice, l'imputato può chiedere ugualmente il rito abbreviato senza integrazione oppure il patteggiamento (comma 5-bis). La richiesta di abbreviato in udienza preliminare comporta la sanatoria delle eventuali nullità (non assolute), la non rilevabilità delle inutilizzabilità (eccetto quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare questioni sulla competenza territoriale del giudice (comma 6-bis).

 

Norma di delega. Nell’esercizio della delega il Governo dovrà, anzitutto (n. 1), intervenire sull’ipotesi in cui il rito speciale sia richiesto dall’imputato subordinatamente ad una integrazione probatoria (art. 438, comma 5, c.p.), prevedendo che il giudice ammetta il rito con integrazione probatoria quando:

- l’integrazione risulti necessaria ai fini della decisione. In questo non si ravvisano profili di novità rispetto alla formulazione vigente dell’art. 438, comma 5;

- il rito speciale, nonostante l’integrazione probatoria, produca comunque un’economia processuale rispetto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale.
Anche in questo caso, già attualmente in base al comma 5 dell’art. 438, il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, alle quali è connessa la premialità del rito stesso.

Il Governo dovrà inoltre: prevedere un’ulteriore riduzione della pena di un sesto, da parte del giudice dell’esecuzione, qualora non sia stata promossa impugnazione (n. 2); abrogare il comma 3 dell’art. 442 c.p.p. e l’art. 134 delle disposizioni di attuazione del codice di rito (n. 3), così da eliminare la necessità di notifica della sentenza all'imputato assente.

 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 10, lett. b), n. 1 della legge delega la lettera a) del comma 1) modifica l’articolo 438 c.p.p.

In particolare, intervenendo sul comma 5 del citato articolo, con riguardo alle condizioni per l’accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a una integrazione probatoria la modifica recepisce il criterio prognostico e relazionale della delega, che impone di mettere in rapporto il supplemento probatorio richiesto in abbreviato con la realizzazione di “una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale”.

Si ricorda peraltro che con la sentenza n. 44711 del 2004 le Sezioni Unite della Cassazione penale hanno statuito che le ulteriori acquisizioni probatorie devono essere soltanto integrative, e non sostitutive, del materiale già acquisito e utilizzabile come base cognitiva, in quanto strumentali ad assicurare il completo accertamento dei fatti rilevanti nel giudizio. Inoltre, la integrazione richiesta può reputarsi necessaria qualora risulti indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in ordine a un qualsiasi aspetto della "regiudicanda". Così, la valutazione della necessità della integrazione non si identifica con la impossibilità di decidere o con la incertezza della prova, ma presuppone, da un lato, la incompletezza di una informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di positivo completamento del materiale cognitivo per mezzo della attività integrativa richiesta (v. anche C., Sez. II, 18.10.2007, n. 43329; C., Sez. II, 14.1.2009, n. 5229).

 

Con la modifica apportata al comma 6-ter si disciplina la possibilità di rinnovo, in limine al dibattimento, della richiesta di abbreviato illegittimamente rigettata o dichiarata inammissibile (salvo che si tratti di inammissibilità dichiarata ai sensi del comma 1-bis dell’art. 438 c.p.p., nel caso di delitti puniti con l’ergastolo, per cui il rimedio specifico è dettato dal comma 6-ter).

Si ricorda al riguardo la sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 2003 n. 169, con la quale è stata riconosciuta la possibilità per l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di riproporre la richiesta, già rigettata dal giudice per le indagini preliminari, di giudizio abbreviato condizionata a una integrazione probatoria. 

 

La lettera b) modifica l’art. 441 c.p.p. sullo svolgimento del giudizio abbreviato, specificando che le prove dichiarative sono assunte nelle forme dell’art. 510 c.p.p. così come modificato dallo schema in esame (V. art. 30, co. 1, lett. i) dello schema).

 

La lettera c), in attuazione di quanto specificamente previsto dalla disposizione di delega (v. sopra), aggiunge il nuovo comma 2-bis all’articolo 442 (relativo alla decisione del giudizio abbreviato), prevedendo che nel caso in cui né l’imputato, né il suo difensore abbiano proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione.

 

Si segnala fin da ora che, in attuazione dello specifico criterio di delega, l’abrogazione del comma 3 dell’art. 442 c.p.p. che attualmente prevede la necessità della notifica all’imputato che non sia comparso, è prevista dall’art. 98 dello schema di decreto in esame.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Libro VI Procedimenti speciali

Titolo I Giudizio abbreviato

Art. 438.

Presupposti del giudizio abbreviato

[omissis]

Identico.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.

5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.

6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2.

6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2. In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l’imputato può riproporre la richiesta prima dell’apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.

 

 

Art. 441.

Svolgimento del giudizio abbreviato

[omissis]

Identico.

6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4.

6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4. Le prove dichiarative sono documentate nelle forme previste dall’articolo 510.

 

 

Art. 442.

Decisione

1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.

1. Identico.

1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.

1-bis. Identico.

2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto.

2. Identico.

 

2-bis. Quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione

3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.

3. Identico.

4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2.

4. Identico.

 


 

Articolo 25
(Modifiche in materia di patteggiamento)

 

L’articolo 25 modifica, in attuazione della legge delega, la disciplina relativa all’applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Pur restando immutati i presupposti per la richiesta, si prevede che, quando la pena detentiva da applicare supera 2 anni, l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata e che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare. Con ulteriori novelle si prevede, inoltre, l’irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale.

 

L’applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) è un procedimento speciale, alternativo al rito ordinario, che consente all’imputato di trovare un accordo preliminare con la Procura sull’entità della pena da scontare. Il patteggiamento si risolve in una rinuncia dell’imputato a contestare l’accusa in cambio di uno sconto sulla pena fino a un terzo. Il giudice, al quale è indirizzata la richiesta congiunta delle parti, ha il potere di accoglierla o rigettarla, ma non di modificarla.

Attualmente, presupposto per l’applicazione di questo rito è che la pena detentiva risultante dopo la diminuzione concordata non deve superare i 5 anni di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria. Per alcuni delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., l'accesso al rito è subordinato alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

L’accesso al rito è precluso per i delitti attribuiti alla competenza della procura distrettuale (art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p.), i delitti di pedopornografia, di violenza sessuale, nonché a tutti coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi reiterati, qualora la pena superi 2 anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 10, della legge n. 134 del 2021, detta principi e criteri direttivi per la riforma dei riti alternativi, finalizzati ad estenderne l’applicabilità ed a renderli maggiormente appetibili, con effetti deflattivi del rito dibattimentale. In particolare, con la lettera a) il governo è delegato a:

- prevedere che, quando la pena detentiva da applicare supera due anni, l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata;

- prevedere che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare;

- ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi;

- prevedere il coordinamento tra i termini di richiesta del rito speciale del patteggiamento e il giudizio davanti al tribunale monocratico, nonché con gli altri riti speciali ed il giudizio ordinario.

 

La lettera a) del comma 1, modifica l’articolo 444 c.p.p., per estendere, come richiesto dall’art. 1, comma 10, lett. a), n. 1 della legge delega, i poteri negoziali delle parti alla confisca facoltativa (in ogni caso di patteggiamento) e alle pene accessorie (in caso di patteggiamento allargato).

 In primo luogo, si interviene sul comma 1 del citato articolo, introducendo la facoltà per le parti - quando la pena detentiva da applicare supera i due anni - di chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata - salvo quanto previsto dal comma 3- bis nella sfera dei reati contro la P.A – e – in ogni caso di patteggiamento - di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.

Di conseguenza, si interviene sull’art. 444, comma 2 c.p.p., estendendo la verifica del giudice ai due nuovi oggetti, la confisca e le pene accessorie.

 

La lettera b) attuando il criterio di delega di cui all’art. 1, comma 10, lett. a), n. 2 - che impone di ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi - modifica l’articolo 445, relativo agli effetti del patteggiamento.

Secondo quanto specificato dalla Relazione illustrativa, la volontà della legge delega di incentivare il ricorso ai procedimenti speciali non si è tradotta, per il patteggiamento, in un allargamento degli ambiti oggettivi di accesso al rito. La ricerca di un maggior stimolo a patteggiare risulta pertanto affidata al criterio in materia di confisca e pene accessorie, i cui margini di manovra sono comunque delimitati, e al criterio in materia di riduzione degli effetti extra-penali.

 

In particolare si modifica il comma 1- bis specificando l’irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale e, quindi, innanzi al giudice civile, a quello amministrativo, a quello tributario e a quello della responsabilità erariale, quando il fatto storico oggetto della sentenza di patteggiamento possa avere rilevanza in quelle sedi.

Si stabilisce inoltre che, ogni qual volta, per effetto della sentenza di patteggiamento, non si applichino le pene accessorie (ciò già avviene ex lege sino ai due anni ed avverrà in base ad eventuale accordo di parte sopra i due anni, per effetto del nuovo art. 444, comma 1 c.p.p.), vengono meno anche tutti gli altri effetti penali.

Secondo quanto precisato nella Relazione illustrativa, per effetti penali si intendono tutti quegli automatismi discendenti ope legis da una sentenza irrevocabile di condanna o di patteggiamento secondo una miriade di ipotesi previste dalle leggi speciali. Secondo la Relazione la formulazione della novella “ha il vantaggio per cui non vi è necessità di intervenire su tali leggi speciali, che restano in vigore e continuano ad applicarsi ogni volta che alla sentenza di patteggiamento verranno ricollegate pene accessorie”.

 

La lettera c) interviene sull’art. 446 c.p.p. sulle modalità di espressione della volontà dell'imputato e sulle forme della sottoscrizione con modifiche di coordinamento.

 

La lettera d) interviene sull’articolo 447, comma 1, introducendo l’obbligo di indicare, nel decreto di fissazione dell’udienza sulla richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, l’informazione alla persona sottoposta alle indagini della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

 

La lettera  e) modifica l’articolo 448, che disciplina i provvedimenti del giudice in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, introducendo il nuovo comma 1-bis il quale prevede che se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta di patteggiamento, quando l’imputato e il pubblico ministero concordano l’applicazione di una pena sostitutiva di pene detentive brevi (di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689), il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre 60 giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Codice di procedura penale Parte II

Libro VI Procedimenti speciali

Titolo II Applicazione della pena su richiesta delle parti

Art. 444.

Applicazione della pena su richiesta

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L’imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3- bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria

1-bis. Identico.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato

1-ter. Identico.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis.

 

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta

3. Identico.

3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta

3-bis. Identico.

 

 

Art. 445.

Effetti dell'applicazione della pena su richiesta

1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale. Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1-ter

1. Identico.

1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna

1-bis. La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale

1-ter. Identico.

2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena

2. Identico.

 

 

Art. 446.

Richiesta di applicazione della pena e consenso

1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1

1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1 o all’udienza prevista dal comma 2-bis dello stesso articolo

2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.

2. Identico.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore

4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato

4. Identico.

5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato.

5. Identico.

6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve, enunciarne le ragioni

6. Identico.

 

 

Art. 447.

Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Nel decreto di fissazione dell’udienza è indicata l’informazione alla persona sottoposta alle indagini della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.

2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono.

2. Identico.

3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1

3. Identico.

 

 

Art. 448.

Provvedimenti del giudice

1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta

1. Identico.

 

1-bis. Nei casi previsti dal comma 1, quando l’imputato e il pubblico ministero concordano l’applicazione di una pena sostitutiva di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 545-bis, commi 2 e 3

2. In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello [c.p.p. 594]; negli altri casi la sentenza è inappellabile.

2. Identico.

2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

2-bis. Identico.

3. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578

3. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578, comma 1.

 


 

Articolo 26
(Modifiche in materia di giudizio direttissimo)

 

L’articolo 26 interviene sull’art. 450 c.p.p., per coordinare la disciplina in materia di citazione nel giudizio direttissimo, con le novelle, apportate dallo schema in esame (v. articolo 23, comma 1, dello schema) ai requisiti del decreto che dispone il giudizio di cui all’articolo 429, comma 1 c.p.p.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Libro VI Procedimenti speciali

Titolo III Giudizio direttissimo

Art. 450.

Instaurazione del giudizio direttissimo

1. Quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare.

1. Identico.

2. Se l'imputato è libero, il pubblico ministero, lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni.

2. Identico.

3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettera a), b), c), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 429 comma 2.

3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettera a), b), c), d-bis), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 429 comma 2.

 

 

 

 


 

Articolo 27
(Modifiche in materia di giudizio immediato)

 

L’articolo 27 è volto a incrementare le possibilità di accesso ai riti premiali a fronte del decreto del giudice per le indagini preliminari che dispone il giudizio immediato: quando l’imputato avanza richiesta di giudizio abbreviato condizionato da integrazione probatoria, e il GIP glielo nega, la riforma prevede che l’imputato possa avanzare richiesta di giudizio abbreviato senza integrazione probatoria o richiesta di patteggiamento; quando l’imputato intende richiedere il patteggiamento, ma non trova d’accordo il PM, oppure quanto la richiesta è rigettata dal GIP, la riforma prevede che l’imputato possa avanzare richiesta di giudizio abbreviato.

 

Il giudizio immediato (artt. 453 e seguenti c.p.p.) è un procedimento penale speciale che, come accade anche per il giudizio direttissimo, si caratterizza per l'assenza dell'udienza preliminare e il passaggio diretto dalla fase delle indagini preliminari al dibattimento. Esso non ha carattere premiale, non essendo prevista alcuna riduzione di pena per l'imputato.

Possono chiedere il giudizio immediato sia il PM che l’imputato. In entrambi i casi non è necessario il consenso della controparte e decide dell’ammissione al giudizio immediato il giudice delle indagini preliminari, su base cartolare, entro 5 giorni dalla richiesta.

Anche laddove venga concesso il giudizio immediato, la normativa vigente garantisce comunque il diritto dell’imputato a conseguire sconti di pena attraverso l’accesso al patteggiamento o al giudizio abbreviato. In particolare, nel decreto del GIP che dispone il giudizio immediato deve essere contenuto l’avviso che l’imputato può chiedere, in sua alternativa, il giudizio abbreviato ovvero l’applicazione della pena concordata (art. 456, co. 2, c.p.p.). La conversione del rito deve essere richiesta nella cancelleria del GIP entro 15 giorni dalla notificazione del decreto (art. 458, co. 1, c.p.p.).

 

L’articolo in commento interviene in attuazione di quanto previsto dai principi di delega di cui all’art. 1, comma 10, lett. c) della legge n. 134.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 10, lett. c) della legge di delega più che prefigurare una riforma del giudizio immediato, mira ad aumentare le possibilità di accesso ai riti premiali a fronte del decreto del GIP che dispone il giudizio immediato.

In particolare, infatti, il Governo è delegato a prevedere:

- che quando l’imputato avanza richiesta di giudizio abbreviato condizionato da integrazione probatoria (art. 438, co. 5), e il GIP glielo nega, l’imputato possa allora avanzare richiesta di giudizio abbreviato senza integrazione probatoria (art. 438, co. 1, c.p.p.) o richiesta di patteggiamento (art. 444 c.p.p.)

- che quando l’imputato intende richiedere l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444, ma non trova d’accordo il PM, oppure quanto la richiesta di patteggiamento è rigettata dal GIP, l’imputato possa allora avanzare richiesta di giudizio abbreviato.

 

La lettera a) interviene sull’articolo 456, comma 2, per prevedere che il decreto che dispone il giudizio immediato debba contenere l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Si tratta di un intervento volto a recepire la sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 2020 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma e dell’art. 456, nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.

 

La lettera b) interviene sull’art. 458 c.p.p. che disciplina, nell’ambito del giudizio immediato, la richiesta di giudizio abbreviato.

L’art. 458 comma 1, c.p.p., prevede che l’imputato, a pena di decadenza, possa chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato.

Le novelle sono volte:

·           a rendere obbligatoria a richiesta dell’imputato, la celebrazione di una udienza camerale deputata alla valutazione della richiesta, in cui, anche a fronte del non accoglimento della originaria richiesta, l’imputato possa presentare richieste ulteriori, sempre nell’ottica di definire il procedimento; si specifica infatti che se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato con integrazione probatoria, l’imputato, alla stessa udienza, può chiedere il giudizio abbreviato senza integrazione, l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova;

·           a disciplinare l’eventualità che le richieste di rito alternativo non vadano a buon fine ed occorra procedere con la celebrazione del dibattimento. 

 

La lettera c) introduce nel titolo IV, dedicato al giudizio immediato, il nuovo articolo 458-bis, rubricato Richiesta di applicazione della pena, volto a prevedere:

·           la fissazione obbligatoria dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena;

·           la possibilità, nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice, per l’imputato, nella stessa udienza, di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova oppure il giudizio abbreviato.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Parte II

Libro VI Procedimenti speciali

Titolo IV Giudizio immediato

Art. 456.

Decreto di giudizio immediato

1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2.

1. Identico.

2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.

2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova.

3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.

3. Identico.

4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero.

4. Identico.

5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso alla data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3

5. Identico.

 

 

Art. 458.

Richiesta di giudizio abbreviato

1. L'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato [c.p.p. 438] depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici (1) giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice.

1. Identico.

2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.

2. Il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la valutazione della richiesta, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3,  5 e 6-ter, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.

 

2-bis. Se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cui all’articolo 438, comma 5, l’imputato, alla stessa udienza, può chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell’articolo 438, comma 1, l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova.

 

2- ter. Se non è accolta alcuna richiesta di cui al comma precedente, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall'imputato a norma dell'articolo 419 comma 5.

3. Identico.

 

 

 

Art. 458-bis 

(Richiesta di applicazione della pena)

 

1. Quando è formulata la richiesta prevista dall’articolo 446, il giudice fissa in ogni caso con decreto l’udienza in camera di consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. 

 

2. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice, l’imputato, nella stessa udienza, può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova oppure il giudizio abbreviato ai sensi dell’articolo 438. Se il giudice dispone il giudizio abbreviato, si applica l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 458. Nel caso di rigetto delle richieste, si applica l’articolo 458, comma 2- ter.

 

 


 

Articolo 28
(Modifiche in materia di decreto penale di condanna)

 

L’articolo 28 interviene sulla disciplina del procedimento per decreto di cui al Titolo V del Libro VI per:

·           estendere da 6 mesi a un anno, dall’iscrizione del nome dell’indagato sul registro di cui all’art. 335 c.p.p., il termine a disposizione del PM per chiedere al GIP l’emissione del decreto;

·           stabilire che presupposto dell’estinzione del reato sia, oltre al decorso dei termini di 5 o 2 anni – a seconda che si tratti di delitto o di contravvenzione – anche il pagamento della pena pecuniaria;

·           prevedere che se il condannato rinuncia all’opposizione possa essere ammesso a pagare, entro 15 giorni dalla notificazione del decreto penale di condanna, la pena pecuniaria ridotta di un quinto;

·           introdurre la possibilità - per l’indagato che ne faccia richiesta prima dell’azione penale - di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.

 

Il procedimento per decreto (art. 459 e ss. c.p.p.) è un rito speciale che permette di anticipare la condanna ad una pena pecuniaria prima del giudizio (saltando sia l’udienza preliminare che il dibattimento), salva opposizione (nel qual caso si avrà dibattimento, ma non udienza preliminare). Il rito è applicabile a fronte di chiare fonti di prova, quando il PM ritenga che sia possibile applicare soltanto una pena pecuniaria (anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva) e il GIP vi acconsenta.

I presupposti per accedere al rito sono:

- deve essere applicabile solo una pena pecuniaria (multa o ammenda), direttamente, o in sostituzione di pena detentiva;

- il PM può avanzare richiesta entro 6 mesi dall'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato;

- non deve essere necessaria l’applicazione di una misura di sicurezza.

Quanto alle premialità, attraverso il procedimento per decreto può essere applicata una pena diminuita sino alla metà del minimo edittale; non sono applicate le pene accessorie; la confisca può essere disposta solo se obbligatoria; non sono dovute le spese del procedimento; il reato si estingue dopo 5 anni (per i delitti) e 2 anni (per le contravvenzioni) se l’imputato non commette altri reati della stessa indole; la condanna non ostacola una successiva sospensione condizionale della pena.

L’accertamento contenuto nel decreto non è efficace negli altri giudizi, civili o amministrativi.

 

L’articolo in esame dà attuazione alle disposizioni di delega di cui all’art. 1, comma 10, lettera d) della legge n. 134.

Norma di delega. L’art. 1, comma 10, lettera d) della legge n. 134 delega il governo ad intervenire sul procedimento per decreto:

- estendendo da 6 mesi a un anno, dall’iscrizione del nome dell’indagato sul registro di cui all’art. 335 c.p.p., il termine a disposizione del PM per chiedere al GIP l’emissione del decreto;

- stabilendo che presupposto dell’estinzione del reato sia, oltre al decorso dei termini di 5 o 2 anni – a seconda che si tratti di delitto o di contravvenzione – anche il pagamento della pena pecuniaria;

- prevedendo che se il condannato rinuncia all’opposizione può essere ammesso a pagare, entro 15 giorni dalla notificazione del decreto penale di condanna, la pena pecuniaria ridotta di un quinto.

 

La lettera a) interviene sull’art. 459 c.p.p. che disciplina i casi di procedimento per decreto:

·           estendendo da 6 mesi a un anno, dall’iscrizione del nome dell’indagato sul registro di cui all’art. 335 c.p.p., il termine a disposizione del PM per chiedere al GIP l’emissione del decreto

Il termine per presentare la richiesta di decreto penale era originariamente di 4 mesi; fu elevato a 6 nel 1990, al fine di allinearlo a quello previsto per la chiusura delle indagini preliminari.

Si ricorda peraltro che l'inosservanza del termine per presentare la richiesta non comporta nullità o decadenza, in quanto le nullità e le decadenze sono soltanto quelle tassativamente previste dalla legge e qui la legge nulla prevede: si tratta di un termine ordinatorio (cfr. Cass. pen. Sez. V, 04/02/2004, n. 27514). Tuttavia, il G.I.P. può legittimamente rifiutare l'emissione del decreto penale richiesto tardivamente, con conseguente restituzione degli atti al P.M., che, pertanto, non si configura come atto abnorme, atteso che l'anzidetta natura ordinatoria del termine ex art. 459 non implica che il medesimo non debba essere rispettato (cfr. da ultimo Cass. pen. Sez. II Sent., 07/03/2019, n. 21485).

 

·           intervenendo sulla determinazione dell’ammontare della pena pecuniaria, nel caso di irrogazione di tale pena in sostituzione di una pena detentiva, con l’individuazione del valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato (che va dai 5 euro ai 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare);

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 17, lett. l) della legge n. 134, nel dettare i principi e criteri per l’individuazione della pena pecuniaria, delega il governo a prevedere che il valore giornaliero a cui può essere assoggettato il condannato, sia individuato, in caso di sostituzione della pena detentiva con decreto penale di condanna, nel minimo in misura indipendente da quanto previsto dall’art. 135 c.p. e nel massimo in 250 euro.

 

·           introducendo la possibilità -per l’indagato che ne faccia richiesta prima dell’azione penale- di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità presentando il programma di trattamento elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa disponibilità dell’ente; la possibilità di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità è riconosciuta anche all’imputato quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto. In tale caso l’imputato può chiedere un termine di 60 giorni per depositare la disponibilità dell’ente o dell’associazione e il programma dell’ufficio di esecuzione penale esterna; in difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 17, lett. e), ultimo periodo, della legge n. 134 delega il governo a prevedere che con il decreto penale di condanna, la pena detentiva possa essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità se il condannato non si oppone (v. infra, articolo 71 dello schema)

 

La lettera c) interviene sull’art. 460 c.p.p. che disciplina i requisiti del decreto di condanna:

·           introducendo, in attuazione dello specifico criterio di delega, la possibilità per l’imputato di effettuare il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all’opposizione;

·           specificando che della predetta facoltà va dato avviso nel decreto di condanna. Nel decreto andrà altresì inserito l’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

·           subordinando l’estinzione del reato al pagamento della pena pecuniaria.

Resta ferma la disciplina, di cui all’art. 460, comma 5, che prevede che il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole.

 

Le lettere d) ed e) apportano modifiche di coordinamento alla disciplina dell’opposizione al decreto penale di condanna (artt. 461 e 462 c.p.p.)

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Libro VI Procedimenti speciali

Titolo V Procedimento per decreto

Art. 459

Casi di procedimento per decreto

1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.

1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.

1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale.

1-bis Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, se l’indagato, prima dell’esercizio dell’azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa disponibilità dell’ente

 

1-ter. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza formulare l’atto di opposizione. Con l’istanza, l’imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la disponibilità dell’ente o dell’associazione di cui all’articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell’ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

2. Identico.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.

3. Identico.

4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.

4. Identico.

5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale [c.p. 215].

5. Identico.

 

 

Art. 460

Requisiti del decreto di condanna

1. Il decreto di condanna contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;

1. Identico:

a) identica;

b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;

b) identica;

c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;

c) identica;

d) il dispositivo;

d) il dispositivo con l’indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h-ter;

e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante l'opposizione [c.p.p. 416] il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444;

e) identica;

f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;

f) identica;

g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore;

g) identica;

h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.

h) identica;

 

h-bis) l’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

 

h-ter) l’avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all’opposizione.

2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale [c.p.p. 459, comma 2]; ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena [c.p. 163] [e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati [c.p. 175]]. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

2. Identico.

3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

3. Identico.

4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Identico.

5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo.

 

 

 

 

 

Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all’opposizione. Il decreto, anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

 

 

Art. 461

Opposizione

1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente.

1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione con le forme previste dall’articolo 582 nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente.

2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente può nominare un difensore di fiducia.

2. Identico.

3. Con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.

3. Identico.

4. L'opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata.

4. Identico.

5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione.

5. Identico.

6. Contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può proporre ricorso per cassazione.

6. Identico.

 

 

Art. 462

Restituzione nel termine per proporre opposizione

1. L'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma dell'articolo 175.

1. L'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma degli articoli 175 e 175- bis.


 

Articolo 29
(Modifiche in materia di sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell’imputato)

 

L’articolo 29 interviene sulla disciplina della sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell’imputato, completando, con la disciplina processuale, l’attuazione della delega concernente la riforma dell’istituto (v. sopra articolo 1, comma 1, lett. l)).

Le novelle intervengono per introdurre la possibilità per il pubblico ministero di avanzare la richiesta di messa alla prova sia nella fase processuale (in sede di udienza preliminare o in sede predibattimentale), sia nella fase procedimentale (al momento della conclusione delle indagini preliminari).

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 22, lettera a) della legge n. 134, delega il Governo a estendere l’ambito di applicabilità dell’istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell’imputato (di cui all’art. 168-bis c.p.) a specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell’autore, compatibili con l’istituto (per l’attuazione di tale principio di delega, si veda sopra, art. 1, comma 1, lett. l). La lettera b) delega il Governo a prevedere che la richiesta di messa alla prova dell’imputato possa essere avanzata anche dal pubblico ministero. Data la natura dell’istituto, evidentemente non si potrà comunque prescindere dal consenso dell’imputato.

Come evidenzia la Relazione illustrativa, il criterio di delega deve infatti necessariamente essere letto ed interpretato in modo sistematico, anche alla luce di alcune decisioni della Corte costituzionale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 91 del 2018, ha escluso che l’istituto della messa alla prova si ponga in frizione con l’art. 27, co. 2 Cost. valorizzando proprio il ruolo che assume il consenso dell’imputato in relazione a tale modalità di definizione del procedimento alternativa al giudizio. La Corte, infatti, ha osservato che “se l’imputato ritiene di possedere elementi per l’affermazione della propria innocenza (…) egli ha a disposizione le garanzie del rito ordinario”. In altri termini, l’eventuale “rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa” non implica una “violazione del principio di presunzione d’innocenza, che continua a svolgere il suo ruolo fino a quando non sia irrevocabile la sentenza” (così Corte costituzionale, sentenza n. 91 del 2018, considerato in diritto n. 6, con esplicito richiamo alla precedente sentenza n. 313 del 1990, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti). La Relazione sottolinea quindi come “l’attuazione del criterio di delega – per non porsi in frizione con il dettato dell’art. 27, co. 2, della Costituzione – debba articolarsi su uno schema procedurale che – muovendo dalla proposta formulata dal pubblico ministero – valorizzi il consenso dell’imputato quale elemento indispensabile per disporre la sospensione del procedimento”. 

 

La lettera a) interviene sull’art. 464 bis che disciplina la sospensione nella fase processuale, per prevedere che il pubblico ministero possa formulare all’imputato la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Si ricorda che, attualmente, il rito si instaura su esclusiva iniziativa dell’imputato (art. 464-bis c.p.p.) che così implicitamente rinuncia al contraddittorio. Il consenso dell’imputato caratterizza diversi momenti della procedura, connotando non solo la fase dell’accesso, ma anche quella dell’esecuzione del programma di trattamento legato alla sospensione del processo e, infine, le proposte di modifica dello stesso. La richiesta, che rappresenta un atto cd. personalissimo, da espletare personalmente o a mezzo di procuratore speciale, oralmente o per iscritto, con firma autenticata nel caso in cui la richiesta sia effettuata dal procuratore speciale, deve essere rivolta al giudice che procede, ed incontra il termine della formulazione delle conclusioni ex artt. 421 e 422 c.p.p. se avanzata nel corso dell’udienza preliminare; può essere presentata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo o nel procedimento instaurato con citazione diretta a giudizio; nel termine di cui all’art. 458, co. 1, c.p.p. nel caso di giudizio immediato; con l’atto di opposizione, nel caso di decreto penale di condanna.

Nessun consenso, analogamente a quanto previsto per il giudizio abbreviato, deve essere espresso in tale fase dal pubblico ministero, la cui valutazione è, invece, richiesta in caso di domanda di sospensione del procedimento presentata nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell’art. 464-ter c.p.p.

Parere del pubblico ministero che, in ogni caso, non è vincolante per il giudice che può comunque disporre la sospensione del procedimento per messa alla prova, fermo restando il diritto della pubblica accusa di impugnare il provvedimento con ricorso per cassazione.

Ai sensi dell’art. 141-bis disp. att. c.p.p., il pubblico ministero, anche prima dell’esercizio dell’azione penale, può avvisare l’interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova e che l’esito positivo della prova comporta l’estinzione del reato.

 

Le novelle prevedono inoltre, laddove il pubblico ministero formuli la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso dell’udienza preliminare, o nella fase predibattimentale (nei procedimenti a citazione diretta), la parte interessata ha la possibilità di chiedere un breve rinvio del procedimento (con un’estensione del termine dilatorio limitata a venti giorni). Si prevede infine che la richiesta di messa alla prova può essere presentata – nei procedimenti a citazione diretta a giudizio – solo sino alla conclusione dell’udienza predibattimentale di cui al nuovo art. 554-bis c.p.p. (v. infra)

Secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, nella fase processuale il ruolo del pubblico ministero nella formulazione della proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova è destinato ad essere residuale in quanto nell’udienza preliminare o nella fase predibattimentale, l’imputato ha piena cognizione di quali siano gli elementi accusatori con i quali deve confrontarsi e ha quindi modo – ove lo ritenga utile e opportuno – di attivarsi direttamente per sollecitare la sospensione del procedimento con messa alla prova. La Relazione sottolinea peraltro che il legislatore delegato ha comunque ritenuto utile prevedere la richiesta da parte del PM anche in questa fase “al fine di lasciare aperta al massimo grado possibile la porta che dà accesso a tale modalità di definizione alternativa del procedimento”.

 

La lettera b) introduce nel codice di rito il nuovo articolo 464-ter.1, con il quale disciplina la sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari.

Secondo quanto evidenziato nella Relazione illustrativa, la previsione della possibilità di sospendere il processo con messa alla prova nella fase anteriore a quella tipicamente processuale può assicurare un significativo effetto deflattivo, al riguardo si ricorda che anche la giurisprudenza costituzionale ha rilevato che la sospensione del procedimento con messa alla prova può avere tale effetto, trattandosi di “istituto, che è alternativo al giudizio ed è destinato ad avere un rilevante effetto deflattivo” (Corte costituzionale, sentenza n. 240 del 2015).

 

Il nuovo articolo prevede:

·           la possibilità per il pubblico ministero, con l’avviso di conclusioni delle indagini (art. 415-bis), di proporre la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale alla persona sottoposta ad indagini che ha 20 giorni per aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (commi 1 e 2);

·           la scansione procedimentale in caso di adesione alla proposta: formulazione dell’imputazione da parte del PM e trasmissione degli atti al GIP, con avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie; richiesta da parte del GIP - se ritiene che la proposta sia conforme ai requisiti - all’ufficio di esecuzione penale esterna di elaborazione de programma di trattamento d’intesa con l’imputato entro novanta giorni (commi 3-5);

·           la possibilità per il GIP di fissare un’udienza, se lo ritiene necessario ai fini della decisione, e di disporre la comparizione dell’imputato se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta (comma 6);

·           la disposizione -con ordinanza - da parte del giudice della sospensione del procedimento con messa alla prova, una volta valutata l’idoneità del programma trattamentale (comma 7).

 

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Libro VI Procedimenti speciali

Titolo V-bis Sospensione del procedimento con messa alla prova

Art. 464-bis.

Sospensione del procedimento con messa alla prova

1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l’imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale prevista dall’articolo 554-bis. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:

4. Identico:

a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;

a) identica;

b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;

b) identica;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa.

5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

5. Identico.

 

 

 

Art. 464-ter.1

(Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari)

1. Il pubblico ministero, con l’avviso previsto dall’articolo 415-bis, può proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale.  Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero può avvalersi dell’ufficio di esecuzione penale esterna.

2. Nel caso previsto dal comma 1, entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Quando la persona sottoposta ad indagini aderisce alla proposta, il pubblico ministero formula l’imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice.

4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero cui ha aderito l’imputato sia conforme ai requisiti indicati dall’articolo 464-quater, comma 3, primo periodo, richiede all’ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento d’intesa con l’imputato.

5. Nel caso previso dal comma 4, l’ufficio di esecuzione penale esterna trasmette al giudice entro novanta giorni il programma di trattamento elaborato d’intesa con l’imputato.

6. Quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, il giudice per le indagini preliminari può fissare udienza ai sensi dell’articolo 127. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.

7. Il giudice, valutata l’idoneità del programma trattamentale elaborato ai sensi del comma 5, eventualmente integrato o modificato con il consenso dell’imputato nel corso dell’udienza prevista dal comma 6, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova.

 

 

Art. 464-septies.

(Esito della messa alla prova)

 

1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.

Identico

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.

 

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.

 

 


 

Capo VII, Modifiche al Libro VII del codice di procedura penale

Il Capo VII, composto dagli articoli 30 e 31, interviene sul Libro VII del codice di procedura, relativo al giudizio di primo grado.

Articolo 30
(Modifiche alla disciplina del dibattimento)

 

L’articolo 30, nell’ambito del Libro VII dedicato al giudizio di primo grado, modifica il Titolo II, che reca la disciplina del dibattimento. Le novelle:

·           introducono l’istituto del calendario delle udienze dibattimentali e della discussione (lett. a));

·           coordinano con le nuove disposizioni sul processo telematico la disciplina della sottoscrizione e trascrizione del verbale, introducendo l’apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata del Presidente (lett. b));

·           completano la riforma del processo in assenza (v. sopra articolo 23 dello schema di decreto) nella fase dibattimentale, con particolare riguardo ai rimedi per l’imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare; si prevede al riguardo la nullità del decreto di rinvio a giudizio e la restituzione degli atti al giudice dell’udienza preliminare se vi è la prova che nel corso dell’udienza preliminare l’imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti, nonché l’individuazione dei casi - al di fuori delle ipotesi di nullità – in cui l’imputato può essere restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto (lett c) e d));

·           prevedono in relazione alle richieste di prova, che le parti illustrino le rispettive richieste di prova con esclusivo riguardo ai profili di ammissibilità (lett. e) e che, in caso di mutamento del giudice a richiesta della parte che vi ha interesse, debba sempre essere disposta la riassunzione della prova dichiarativa già assunta (lett. f);

·           prevedono la possibilità con il consenso delle parti, di svolgimento a distanza dell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone imputate in procedimento connesso e delle parti private (lett. g);

·           inseriscono il deposito preventivo delle perizie e delle consulenze tecniche per consentire di realizzare un contraddittorio adeguatamente informato sulla prova scientifica (lett. h);

·           prevedono la necessità della registrazione audiovisiva (in aggiunta alla modalità ordinaria di documentazione) per tutti gli atti processuali destinati a raccogliere le dichiarazioni di persone che possono o devono riferire sui fatti (lett. i);

·           introducono - in caso di nuove contestazioni emerse in sede dibattimentale - la possibilità per l’imputato di accedere ai riti premiali (lett. l) e regolano l’ipotesi di nuove contestazioni all’imputato non presente (lett. m)).

 

In particolare la lettera a) del comma 1, riformula l’art. 477, comma 1, c.p.p., in aderenza alle prescrizioni della legge delega introducendo l’istituto del calendario delle udienze dibattimentali e della discussione.

 

Come è noto l'udienza indica tutto il tempo di una singola giornata, dedicato allo svolgimento di uno o più dibattimenti; il dibattimento, invece, indica la trattazione in udienza di un determinato processo.

La disciplina relativa alla durata e prosecuzione del dibattimento è ispirata al principio di concentrazione in base al quale non dovrebbero esserci intervalli di tempo tra l’assunzione delle prove in udienza, la discussione finale e la deliberazione della sentenza. L’art. 477 c.p.p., infatti, al comma 1 precisa che quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo. Al di fuori dei casi di differimento ex art. 477, 1° co., il comma 2 dell’art. 477 consente la sospensione soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi.

La disposizione secondo la quale il dibattimento si esaurisce in un’unica udienza è normalmente disattesa nella prassi, dato che molteplici circostanza possono indurre al rinvio ad altra udienza. Si ricorda, peraltro che la giurisprudenza ha specificato che il rinvio dell'udienza deve essere disposto sulla base delle singole evenienze processuali e delle esigenze di ruolo e la determinazione della sua durata attiene al potere ordinatorio del giudice di merito, che si sottrae al sindacato della Corte di cassazione, a nulla rilevando la eventuale programmazione preventiva delle udienze di rinvio. (Cass. pen. Sez. I Sent., 09/12/2008, n. 47789)

Si ricorda, al riguardo, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 132 del 2019 ha specificato che dal tenore dell’art. 477 c.p.p., nell’impianto del vigente codice di procedura penale, il principio di immediatezza della prova è strettamente correlato al principio di oralità: principi, entrambi, che sottendono un modello dibattimentale fortemente concentrato nel tempo, idealmente da celebrarsi in un’unica udienza o, al più, in udienze celebrate senza soluzione di continuità. La Corte afferma tuttavia che “l’esperienza maturata in trent’anni di vita del vigente codice di procedura penale restituisce, peraltro, una realtà assai lontana dal modello ideale immaginato dal legislatore. I dibattimenti che si concludono nell’arco di un’unica udienza sono l’eccezione; mentre la regola è rappresentata da dibattimenti che si dipanano attraverso più udienze, spesso intervallate da rinvii di mesi o di anni”. la Consulta nella medesima sentenza n. 132 del 2019 ha suggerito quale via per ovviare agli inconvenienti evidenziati anche quella di intervenire mediante provvedimenti atti a favorire la concentrazione temporale dei dibattimenti, così da assicurarne la conclusione in udienze immediatamente consecutive (o meglio in un’unica udienza).

 

La novella specifica dunque che quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell’ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze. La formulazione adottata ricalca quella della legge delega, ma precisa che la calendarizzazione è delineata dal giudice sulla base dell’ascolto e del contemperamento delle esigenze delle parti ed è finalizzata a garantire «celerità e concentrazione», nell’ottica della ragionevole durata del processo. 

Un ulteriore intervento concerne la rubrica dell’articolo ed è volto ad introdurre il riferimento all’organizzazione del dibattimento, in luogo dell’attuale riferimento alla prosecuzione del dibattimento stesso.

 

Norma di delega.  L’art. 1, comma 11, lettera a) della legge n. 134, in tema di calendarizzazione delle udienze, delega il Governo a rendere obbligatorio per i giudici fissare e comunicare alle parti, laddove il dibattimento non possa concludersi in un’unica soluzione, un calendario organizzativo delle udienze che si stimano necessarie tenere per lo svolgimento dell’istruzione probatoria e per la discussione.

 

Si segnala fin da ora che in conseguenza delle predette modifiche, il legislatore delegato interviene altresì sull’art. 145 delle norme di attuazione, che rimetteva ad una valutazione discrezionale l’indicazione del giorno di udienza fissata per l’esame del singolo testimone, consulente o perito (v. infra art. 41).

 

La lettera b) interviene sull’articolo 483 c.p.p. che disciplina la sottoscrizione e trascrizione del verbale, inserendo il nuovo comma 1-bis che riguarda l’apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata del Presidente sul verbale sottoscritto a norma dell’articolo 111 dal pubblico ufficiale che lo ha redatto. Si tratta di un intervento consequenziale rispetto alle nuove disposizioni sul processo telematico (v. sopra art. 6 dello schema in esame).

 

La lettera c) interviene sull’art. 484 c.p.p., relativo alla costituzione delle parti, per un intervento di coordinamento con la nuova disciplina del processo in assenza (v. sopra art. 23 dello schema in esame).

 

La lettera d) modifica l’art. 489 c.p.p. per completare la riforma del processo in assenza (v. sopra articolo 23 dello schema di decreto) nella fase dibattimentale.

L’attuale disposto dell’art. 489 c.p.p., riconosce all'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare la sola facoltà di “chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494”,

 

In particolare le novelle prevedono:

·           la nullità del decreto di rinvio a giudizio e la restituzione degli atti al giudice dell’udienza preliminare se vi è la prova che nel corso dell’udienza preliminare l’imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis  c.p.p. (v. sopra);

·            la sanatoria della nullità nel caso la stessa non sia eccepita dall’imputato presente, ferma la facoltà dello stesso di essere restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali sia decaduto;

·           l’impossibilità di rilevare o eccepire la nullità se risulta che l’imputato era nelle condizioni di comparire all’udienza preliminare;

·           la possibilità – al di fuori dei casi di nullità – per l’imputato di essere restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

-          se (in qualsiasi caso di assenza) dimostra che si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare la facoltà dalla quale è decaduto per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa; oppure 

-          se (nei casi di assenza provata o colpevole) prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

Conseguentemente le novelle modificano la rubrica dell’articolo sostituendo il riferimento alle dichiarazioni dell’imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare con quello ai rimedi per il medesimo imputato.

 

La lettera e) interviene sull’art. 493 c.p.p. che reca la disciplina delle richieste di prova, in attuazione del criterio di delega enunciato dall’art.1, comma 11, lett. b), prevedendo che le parti illustrino le rispettive richieste di prova con esclusivo riguardo ai profili di ammissibilità delle stesse ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1. Si valuti l’opportunità di riferire la modifica al comma 1 e non al comma 3 dell’articolo 493.

 

Norma di delega. L’art.1, comma 11, lett. b), della legge n. 134 delega il Governo a prevedere che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell'ammissibilità delle prove ai sensi dell'articolo 190 del codice di procedura penale.

 

Si ricorda che l’art. 189 c.p.p. 1. Prevede che quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. L’art. 190 c.p.p. prevede che le prove siano ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.

Si ricorda altresì che ai sensi dell’art. 493. c.p.p. il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

 

La lettera f) modifica l’art. 495 che reca la disciplina dei provvedimenti del giudice in ordine alla prova, introducendo il nuovo comma 4-bis volto a disciplinare l’istanza di riassunzione della prova dichiarativa già assunta in caso di mutamento del giudice.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 11, lettera d), delega il governo a prevedere che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta; stabilire che, quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice disponga la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

 

La novella dispone dunque che in caso di mutamento del giudice a richiesta della parte che vi ha interesse, debba sempre essere disposta la riassunzione della prova dichiarativa già assunta. 

La novella fa generico riferimento al mutamento del giudice, per includere sia il giudice monocratico che il giudice collegiale - in quanto la norma si colloca nelle disposizioni dettate per il rito collegiale e opera, invece, nel giudizio monocratico per effetto di quanto previsto dagli articoli 549 e 555 c.p.p. - e per consentire che la disposizione operi anche quando la composizione del giudice collegiale muti per effetto della sostituzione anche di uno solo dei suoi membri.

 

Qualora, però, la prova dichiarativa sia stata verbalizzata tramite videoregistrazione, il giudice non disporrà la riassunzione della prova, salvo che lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

Quest’ultima disposizione deve essere letta in sintonia con le disposizioni di attuazione del criterio di legge delega enunciato dall’art. 2-quater comma 1, lett. a), destinato a introdurre la registrazione audiovisiva delle prove dichiarative come forma ulteriore e tendenzialmente elettiva di documentazione dell’atto.

 

Secondo il parere del CSM del settembre 2022, il nuovo comma 4-ter dell’art. 495 c.p.p. determinerebbe “un decisivo superamento del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in base alla normativa attualmente vigente (v. SS.UU. Penali, n. 41736 del 30 maggio 2019, Rv. 276754)”. Secondo la ricostruzione operata dal CSM, l’introduzione della nuova forma di documentazione audiovisiva delle prove dichiarative, applicabile anche ai processi pendenti in forza del principio tempus regit actum, in assenza di qualsivoglia disposizione transitoria, “potrebbe dunque imporre, in moltissimi processi ed in specie per quelli più complessi e dunque di più lunga trattazione, la riassunzione della prova dichiarativa per la mancata verbalizzazione, nelle forme della videoregistrazione, di quella precedentemente resa. Da ciò conseguirebbe una rilevante dilatazione dei tempi dei processi, in palese contraddizione con l’obiettivo di contenere i tempi del giudizio e con le rigide scansioni temporali già introdotte […] per la celebrazione della fase dibattimentale”.

Nel menzionato parere si ribadisce pertanto “la necessità di prevedere un regime transitorio che consenta, nel tempo occorrente per dotare gli uffici di adeguate apparecchiature tecniche, l’utilizzazione mediante lettura delle prove dichiarative già assunte, così da evitare l’altrimenti inevitabile prolungamento dei tempi di definizione del giudizio e la dispersione del materiale probatorio già acquisito”.

 

La lettera g) modifica l’art. 496 c.p.p. che disciplina l’ordine nell'assunzione delle prove, prevedendo la possibilità con il consenso delle parti, di svolgimento a distanza dell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone imputate in procedimento connesso e delle parti private, salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente. Conseguentemente viene modificata la rubrica, nella quale è inserito il riferimento alle modalità di assunzione delle prove.

 

Norma di delega. Come già visto (v. sopra), l’art. 1, comma 8, lett. c), della legge n. 134 delega il Governo ad individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all’atto del procedimento o all’udienza possa avvenire a distanza.

 

La lettera h) interviene sull’art. 501 c.p.p che disciplina l’esame dei periti e dei consulenti tecnici, inserendo, in conformità alle previsioni della legge delega (art. 1, comma 11, lett. c), il deposito preventivo delle perizie e delle consulenze tecniche per consentire di realizzare un contraddittorio adeguatamente informato sulla prova scientifica. In assenza di specifiche indicazioni della legge delega il termine per il deposito è stabilito in almeno sette giorni prima dell’udienza fissata per l’esame (nuovo comma 1 bis).

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 8, lett. c), della legge n. 134 delega prevedere, ai fini dell’esame del consulente o del perito, il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l’udienza fissata per l’esame del consulente o del perito, ferma restando la disciplina delle letture e dell’indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione.

 

La lettera i) modifica l’art. 510 c.p.p. che reca la disciplina del verbale di assunzione dei mezzi di prova, prevedendo, in attuazione della delega, la necessità della registrazione audiovisiva (in aggiunta alla modalità ordinaria di documentazione) per tutti gli atti processuali destinati a raccogliere le dichiarazioni di persone che possono o devono riferire sui fatti. E’, in ogni caso, fatta salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

Si dispone inoltre che la trascrizione della riproduzione audiovisiva è disposta solo se richiesta dalle parti.

Si anticipa che, considerato l’impatto della nuova disposizione, per concedere all’amministrazione i tempi necessari ad organizzare i servizi di registrazione audiovisiva e la conservazione dei supporti informatici, la norma transitoria di cui all’art. 94 dello schema di decreto, prevede che la disposizione avrà applicazione a decorrere da un anno dall’entrata in vigore del decreto stesso (v. infra art. 94 dello schema).

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 8, lettera a), della legge n. 134 delega il Governo a prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici.

 

Nel parere del settembre 2022, il CSM ha riproposto le stesse criticità già evidenziate con il precedente parere del luglio 2021 in relazione all’eccezione relativa alla “contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici” che condiziona in concreto l’operatività della registrazione audiovisiva. Si rileva inoltre come tale modalità aggiuntiva di comunicazione richieda “uno sforzo logistico-organizzativo di non poco momento al fine di garantire la presenza di aule attrezzate in grado di consentire lo svolgimento di tale forma di documentazione dell’attività di udienza”, rispetto al quale la clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 99 del decreto non consentirebbe di dotare gli uffici giudiziari di strumentazione e personale adeguato ai nuovi adempimenti imposti dalla norma.

Come già rilevato in relazione alla disciplina della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in caso di mutamento del giudice (v. lettera f) della presente scheda relativa all’articolo 30), secondo il CSM le modifiche in tema di ripresa audiovisiva dell’udienza destinata all’assunzione di prove dichiarative, “mostrano criticità in quanto determinano l’effetto di produrre il rallentamento dei tempi di trattazione e definizione del giudizio dibattimentale ponendosi in contraddizione con la ratio sottesa alla riforma”.

 

La lettera l) interviene sull’art. 519 c.p.p. che regola i diritti delle parti, con riguardo alle nuove contestazioni emerse in sede dibattimentale, introducendo, in caso di una qualunque modifica dell’imputazione, la possibilità per l’imputato – che abbia richiesto un termine per la difesa -  di accedere ai riti premiali (patteggiamento, abbreviato, messa alla prova) oltre che di richiedere l'ammissione di nuove prove.

Al riguardo - in caso di modifica dell’accusa - tale possibilità è introdotta sia tra gli obblighi informativi del giudice nei confronti dell’imputato (art. 519, comma 1), sia tra i poteri della parte in caso di nuova contestazione (art. 519, comma 2).

 

La lettera m), in conseguenza della modifica all’art. 519, interviene sull’art. 520, comma 2, per regolare l’ipotesi di nuove contestazioni all’imputato non presente. La novella è volta a coordinare l’intervento con la nuova disciplina del processo in assenza e a specificare che in caso di nuove contestazioni all'imputato non presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato, con l’avvertimento che entro l’udienza successiva può formulare la richiesta dei riti premiali, nonché richiedere l'ammissione di nuove prove.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Parte II

Libro VII Giudizio

Titolo II Dibattimento

Capo I Disposizioni generali

Art. 477.

Durata e organizzazione del dibattimento

1. Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo.

1. Quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell’ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerità e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attività da svolgere.

2. Il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi.

2. Identico.

3. Il presidente dà oralmente gli avvisi opportuni e l'ausiliario ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti.

3. Identico.

 

 

Art. 483.

Sottoscrizione e trascrizione del verbale

1. Subito dopo la conclusione dell'udienza o la chiusura del dibattimento [c.p.p. 524], il verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, è presentato al presidente per l'apposizione del visto.

1. Identico.

 

1-bis. Il verbale redatto in forma di documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le modalità di cui all’articolo 111 e sottoposto al presidente per l’apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 528, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro formazione.

2. Identico.

3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento.

2. Identico.

 

 

Capo II Atti introduttivi

Art. 484.

Costituzione delle parti

1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.

1. Identico.

2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4.

2. Identico.

2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies.

2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 420-ter e, nei casi in cui manca l'udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater, 420- quinquies, 420-sexies

 

 

Art. 489.

Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare

Rimedi per l'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare

1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.

1. Se vi è la prova che nel corso dell’udienza preliminare l’imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell’udienza preliminare

2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444.

2. La nullità prevista dal comma 1 è sanata se non è eccepita dall’imputato presente, ferma la facoltà dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto. In ogni caso la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l’imputato era nelle condizioni di comparire all’udienza preliminare.

 

2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto: 

a)  se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare la facoltà dalla quale è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa;

b)  se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto intervenire

senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto

 

 

Art. 493.

Richieste di prova

1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove,  illustrandone esclusivamente l’ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1.

2. E' ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.

2. Identico.

3. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

3. Identico.

4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari .

4. Identico.

 

 

Art. 495.

Provvedimenti del giudice in ordine alla prova

1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli articoli 190, comma 1, e 190-bis. Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento.

1. Identico.

2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.

2. Identico.

3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione.

3. Identico.

4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse.

4. Identico.

4-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta.

4-bis. Identico.

 

4-ter. Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell’esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze.

 

 

Capo III Istruzione dibattimentale

Art. 496.

Ordine nell'assunzione delle prove

Ordine e modalità dell'assunzione delle prove

1. L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre parti, nell'ordine previsto dall'articolo 493 comma 2.

1. Identico.

2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.

 

 

2-bis. Salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente, il giudice può disporre, con il consenso delle parti, che l’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell’articolo 210 e delle parti private si svolga a distanza.

 

 

Art. 501.

Esame dei periti e dei consulenti tecnici

1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni [c.p.p. 497, 498, 499, 500], in quanto applicabili.

1. Identico.

 

1-bis. Almeno sette giorni prima dell’udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell’articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l'eventuale relazione scritta del consulente.

 

1-ter. Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che ha chiesto l’esame di un consulente tecnico deposita l’eventuale relazione almeno sette giorni prima dell’udienza fissata per quell’esame

2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio.

2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, nonché le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, che possono essere acquisiti anche di ufficio.

 

 

Art. 510.

Verbale di assunzione dei mezzi di prova

1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall'articolo 497 comma 2.

1. Identico.

2. L'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.

2. Identico.

 

2-bis. L’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell’articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 140 comma 2, sono esercitati dal presidente.

3. Identico.

 

3-bis. La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo se richiesta dalle parti

 

 

Capo IV Nuove contestazioni

Art. 519.

Diritti delle parti

1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine per la difesa.

1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine per la difesa e formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché di richiedere l'ammissione di nuove prove.

2. Se l'imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove a norma dell'articolo 507.

2. Se l’imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall’articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può, a pena di decadenza entro l'udienza successiva, formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l'ammissione di nuove prove.

3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.

3. Identico.

Art. 520.

Nuove contestazioni all'imputato assente

1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato assente, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato.

1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato che non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato, con l'avvertimento che entro l'udienza successiva può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l'ammissione di nuove prove.

2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519 commi 2 e 3.

2. Identico.

 


 

Articolo 31
(Modifiche in materia di condanna a pena sostitutiva)

L’articolo 31 reca la disciplina processuale dell’ampia riforma delle pene detentive brevi introdotta dallo schema (v. infra art. 71). Con l’inserimento nel codice di rito del nuovo art. 545-bis c.p.p., le novelle delineano il procedimento attraverso il quale si arriva alla decisione sulla sostituzione della pena detentiva, anticipando quindi l’applicazione delle sanzioni sostitutive già in fase di cognizione.

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 17, della legge n. 134, delega il Governo a riformare la disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, contenuta negli articoli 53 e seguenti della legge n. 689 del 1981, con la finalità di anticipare l’applicazione delle sanzioni sostitutive già in fase di cognizione, sgravando così la magistratura di sorveglianza. Le nuove pene sostitutive – semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria - saranno infatti direttamente irrogabili dal giudice della cognizione, entro il limite di 4 anni di pena inflitta. Per l’attuazione della riforma della disciplina delle pene sostitutive si veda infra art. 71.

 

In particolare l’art. 545 bis c.p.p., prevede che:

·           subito dopo la lettura del dispositivo della sentenza che applica una pena detentiva non superiore a quattro anni, il giudice, se ricorrono le condizioni – in astratto – per sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all’art. 53 legge n. 689/1981, ne dia avviso alle parti e che l’imputato (o il suo difensore munito di procura speciale) possa acconsentire alla sostituzione con una pena diversa dalla pena pecuniaria;

·           quando il giudice non ritiene di disporre degli elementi necessari per decidere immediatamente, dispone la sospensione del processo e la fissazione di un’apposita udienza non oltre sessanta giorni, con avviso alle parti e all’UEPE competente.

Si segnala che una sospensione di pari durata è prevista nell’ambito del patteggiamento (art. 448, co. 1 bis c.p.p., introdotto dall’art. 25, co. 1, lett. e, dello schema); analoghe cadenze temporali sono stabilite per l’eventuale applicazione del lavoro sostitutivo nell’ambito del procedimento per decreto (art. 459, co. 1 ter c.p.p., introdotto dall’art. 28, co. 1, lett. a, dello schema).

 

·           all’udienza fissata per la decisione sulla sostituzione della pena detentiva, il giudice – lo stesso che ha disposto la condanna – deciderà se e come sostituire la pena detentiva, avendo acquisito dall’UEPE gli elementi utili per individuare il trattamento sanzionatorio più adeguato (anche alla luce della volontà manifestata dall’imputato in ordine alla sostituzione con una pena diversa dalla pena pecuniaria sostitutiva.): se il giudice opterà per la sostituzione, integrerà il dispositivo della sentenza, «indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti»; in caso di decisione negativa, confermerà invece il dispositivo.

·           quando il processo è sospeso, la lettura della motivazione segue quella del dispositivo integrato o confermato e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. Fuori dai casi di redazione immediata della motivazione, i termini per il deposito della stessa decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato.

 

Secondo quanto specificato dalla Relazione illustrativa, la legge delega (art. 1, co. 17 lett. c) l. n. 134/2021) attribuisce al giudice di merito il potere di sostituire la pena detentiva anticipando alla fase della cognizione, a titolo di vera e propria pena (anche se sostitutiva), le forme di esecuzione extra-carceraria che nell’ordinamento penitenziario vigente sono definite come “misure alternative alla detenzione”. Il giudice della cognizione, in altri termini, in caso di condanna a pena detentiva breve, è chiamato ad un compito ulteriore e nuovo rispetto agli schemi classici della commisurazione e applicazione della pena principale, ossia a valutare se non vi siano modelli sanzionatori, sostitutivi della pena detentiva, che contribuiscano in modo più adeguato alla rieducazione del condannato, purché assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che il condannato commetta altri reati

 


 

Capo VIII, Modifiche al Libro VIII del codice di procedura penale

Articolo 32
(Modifiche in materia di citazione diretta a giudizio)

L’articolo 32 interviene sui procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica per modificare la disciplina della citazione diretta a giudizio [5] . In primo luogo la riforma estende il campo d’applicazione di questo procedimento speciale a una serie di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 6 anni, così da ridurre il ricorso all’udienza preliminare; inoltre, la riforma introduce una udienza predibattimentale in camera di consiglio, da celebrare innanzi ad un giudice diverso da quello davanti al quale dovrà eventualmente tenersi il dibattimento (una sorta di udienza filtro), nell’ambito della quale il giudice dovrà pronunciare la sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna e potrà ricevere eventuali richieste di riti alternativi. Laddove invece il procedimento superi questa fase, il giudice dovrà fissare la data della successiva udienza dibattimentale, dinanzi a un giudice diverso.

 

Anzitutto, intervenendo sull’art. 550 c.p.p. la riforma estende il catalogo dei reati per i quali l’azione penale si esercita con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica.

 

Attualmente la citazione diretta a giudizio si applica alle contravvenzioni nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, ed i reati specificamente indicati dall’art. 550, comma 2, c.p.p. (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale; resistenza a un pubblico ufficiale; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato; violazione di sigilli aggravata; rissa aggravata con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; lesioni personali stradali, anche se aggravate; furto aggravato; ricettazione).

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 9, della legge n. 134 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare e alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] l) estendere il catalogo dei reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per i quali l'azione penale è esercitata nelle forme di cui all'articolo 552 del codice di procedura penale a delitti da individuare tra quelli puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento […]».

 

La lettera a) del comma 1 interviene sul comma 2 dell’art. 550 c.p.p. per consentire l’applicazione della citazione diretta a giudizio anche quando si esercita l’azione penale per i seguenti delitti previsti dal codice penale:

·           occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto (art. 337-bis, primo e secondo comma);

·           interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità aggravata dalla qualifica di capi, promotori, organizzatori (art. 340, terzo comma);

·           esercizio abusivo di una professione aggravata per chi determina/dirige l’attività (art. 348, terzo comma);

·           violazione della pubblica custodia di cose (art. 351 c.p.);

·           falsa testimonianza (art. 372);

·           false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria (art. 374-bis);

·           intralcio alla giustizia con violenza o minaccia, se il fine non è conseguito (art. 377, terzo comma);

·           induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis);

·           evasione aggravata da violenza o minaccia (art. 385, secondo comma, purché la violenza o la minaccia non siano commesse con armi o da più persone riunite);

·           procurata inosservanza di pena in caso di delitto (art. 390 c.p.);

·           apologia di delitto (art. 414);

·           istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415);

·           falsità in monete (artt. 454, 460, 461);

·           contraffazioni di pubblici sigilli (artt. 467 e 468)

·           indebito utilizzo, falsificazione, detenzione o cessione di carte credito (art. 493-ter);

·           falsità personale (artt. 495, 495-ter, 496, 497-bis e 497-ter);

·           atti osceni in luogo pubblico aggravati (art. 527, secondo comma);

·           bigamia (art. 556);

·           violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611)

·           violazione di domicilio aggravata (art. 614 ultimo comma c.p.)

·           violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale (art. 615 comma 1 c.p.)

·           rivelazione del contenuto della corrispondenza in caso di violazione di corrispondenza da parte dell’addetto al servizio delle poste (art. 619 secondo comma c.p.).

·           danneggiamento di cose mobili o immobili in occasione di manifestazioni pubbliche (art. 635, terzo comma);

·           truffa aggravata (art. 640, secondo comma);

·           frode in assicurazione (art. 642, primo e secondo comma);

·           appropriazione indebita (art. 646).

 

Una ulteriore estensione della citazione diretta a giudizio è stata prevista con riguardo ai seguenti delitti previsti da leggi speciali:

·           delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis TU dogane di cui al d.P.R. n. 43 del 1973);

·           alcuni delitti in materia di armi (porto di arma in riunione pubblica da parte di persona non munita di licenza, il trasferimento illecito di armi, l’importazione di armi senza licenza e la detenzione di armi clandestine) previsti dalla legge n. 110 del 1975 (artt. 4, quarto comma, 10, terzo comma, 12 quinto comma);

·           delitto di istigazione pubblica, proselitismo e induzione all’utilizzo di stupefacenti (art. 82, comma 1, del T.U. stupefacenti di cui al d.P.R. n. 309 del 1990);

·           alcuni delitti previsti dal Codice antimafia (inosservanza di obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, la violazione del divieto di espatrio, il mancato rientro nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, l’elusione della amministrazione giudiziaria dei beni personali, l’omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali e la violazione del divieto di svolgere attività di propaganda elettorale per i sottoposti a sorveglianza speciale previsti dal Codice antimafia (artt. 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del d.lgs. n. 159 del 2011);

·           falsa attestazione della presenza in servizio e giustificazione dell’assenza con certificato medico falso (art. 55-quinquies, comma 1, del TU pubblico impiego di cui al d.lgs. n. 165 del 2001;

·           alcuni delitti in materia di immigrazione (contraffazione e alterazione del visto, del permesso di soggiorno o dei documenti necessari per il loro rilascio; seconda violazione del divieto di rientrare nel territorio dello Stato dopo un respingimento o dopo l’espulsione disposta dal giudice; produzione di documenti falsi nelle procedure di ingresso e soggiorno (artt. 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9 del T.U. sull’immigrazione di cui al d.lgs. n. 286 del 1998);

·           omessa dichiarazione dei redditi o IVA (art. 5, commi 1 e 1-bis del d.lgs. n. 74 del 2000).

 

Tanto per i delitti previsti dal codice penale, quanto per quelli inseriti nella legislazione speciale, si tratta, come richiesto dalla delega, di fattispecie che presentano due ordini di requisiti:

·           quello formale, della pena edittale della reclusione non superiore nel massimo a 6 anni, anche se congiunta alla pena della multa;

·           quello sostanziale, del non complesso accertamento. In merito, la relazione illustrativa chiarisce che sono stati privilegiati delitti che presuppongono condotte che si svolgono in pubblico o il cui accertamento può basarsi su circostanze di fatto.

 

Le successive lettere dell’art. 32 novellano la disciplina della citazione diretta per attuare la delega che prevede l’introduzione di una udienza predibattimentale in camera di consiglio, nella quale vagliare – analogamente a quanto accade nell’udienza preliminare – la sostenibilità dell’azione penale, in attuazione dell’art. 1, comma 12, della legge delega.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 12, della legge n. 134 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) nei procedimenti a citazione diretta di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, introdurre un'udienza predibattimentale in camera di consiglio, innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il dibattimento; b) prevedere che, in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione, dichiari, anche d'ufficio, la nullità e restituisca gli atti; c) prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, ove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca, anche d'ufficio, gli atti al pubblico ministero; d) prevedere che, in assenza di richieste di definizioni alternative di cui alla lettera e), il giudice valuti, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna; e) prevedere che, nel caso in cui il processo, nell'udienza di cui alla lettera a), non sia definito con procedimento speciale o con sentenza di non luogo a procedere, il giudice fissi la data per una nuova udienza, da tenersi non prima di venti giorni di fronte a un altro giudice, per l'apertura e la celebrazione del dibattimento; coordinare la disciplina dell'articolo 468 del codice di procedura penale con le disposizioni adottate ai sensi della presente lettera; f) prevedere che il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere, nei casi di cui alla lettera d), se ritiene che dal proscioglimento debba conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca; g) prevedere che alla sentenza di non luogo a procedere di cui alla lettera d) del presente comma si applichino gli articoli 426, 427 e 428 del codice di procedura penale e le disposizioni del titolo X del libro V dello stesso codice, adeguandone il contenuto in rapporto alla competenza del tribunale in composizione monocratica.

 

In particolare, le lettere b), c) ed e) novellano gli articoli 552, 553 e 555 c.p.p., relativi, rispettivamente, al contenuto del decreto di citazione a giudizio, alla trasmissione del fascicolo dal PM al giudice e all’udienza di apertura del dibattimento, per coordinarli con l’inserimento nel procedimento speciale dell’udienza predibattimentale, la cui disciplina è dettata dai nuovi articoli da 554-bis a 554-quinquies c.p.p. (inseriti dalla lettera d).

 

In base agli articoli 554-bis e 554-ter c.p.p., la nuova udienza predibattimentale, che si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di PM e difensore dell’imputato:

·           definisce l’oggetto del giudizio, con particolare riferimento all’imputazione, e delinea tutti i profili prodromici al dibattimento vero e proprio (costituzione delle parti, questioni preliminari, condizioni di procedibilità); conseguentemente, tali adempimenti sono eliminati dalla disciplina della prima eventuale udienza dibattimentale (i commi 2 e 3 dell’art. 555 c.p.p. sono abrogati dall’art. 98 del decreto);

·           anticipa il possibile accesso ai riti alternativi;

·           può definire il giudizio con una sentenza di non luogo a procedere quando, sulla base del complesso degli atti di indagine (trasmessi integralmente al giudice predibattimentale, in base all’art. 553), emergono i presupposti per un proscioglimento o comunque elementi dai quali si ricava la non sostenibilità dell’azione penale (gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna);

·           in tutti gli altri casi – ovvero quando non ci sono i presupposti per il proscioglimento e non vengono chiesti i riti alternativi – l’udienza predibattimentale precede il dibattimento vero e proprio, dinanzi a un giudice diverso (che non può tenersi prima che siano trascorsi almeno 20 giorni).

 

L’articolo 554-quater c.p.p. disciplina l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere pronunciata in esito all’udienza predibattimentale. In attuazione dell’art. 1, comma 13, della legge delega anche questa sentenza di non luogo a procedere è inappellabile quando relativa a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

 

L’articolo 554-quinquies c.p.p. disciplina la revocabilità della sentenza di non luogo a procedere quando sopraggiungono o si scoprono nuove fonti di prova che possono “determinare l’utile svolgimento del giudizio”. In tal caso il giudice, sulla richiesta del PM e previo contraddittorio tra le parti in camera di consiglio, può disporre con ordinanza la revoca della sentenza di non luogo a procedere, fissando una data per la prosecuzione del giudizio.

 

Infine, la lettera f) inserisce nel titolo relativo ai procedimenti speciali che si svolgono dinanzi al tribunale in composizione monocratica l’articolo 558-bis c.p.p, relativo al giudizio immediato, per consentire anche nei procedimenti con citazione diretta a giudizio l’applicabilità di tale rito. La disposizione specifica che in caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all’udienza predibattimentale.

 

Come chiarisce la Relazione illustrativa, attualmente, nonostante l’art. 549 c.p.p. preveda la generalizzata applicazione di tutte le norme del codice al procedimento davanti al tribunale monocratico, salvo quanto espressamente previsto in senso contrario e previa una valutazione in concreto della loro applicabilità, è la giurisprudenza ad aver sinora escluso l’applicabilità del giudizio immediato ai reati con citazione diretta. L’intervento del legislatore delegato intende eliminare questa preclusione.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Libro VIII - Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

Titolo II - Citazione diretta a giudizio

Art. 550.

Casi di citazione diretta a giudizio

1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.

1. Identico.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;

e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penale;

f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;

g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337- bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377- bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale, nonché quando si procede per i reati previsti:

a) dall’articolo 291- bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) dall’articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero .

3. Identico.

 

 

Art. 552.

Decreto di citazione a giudizio

1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

1. Identico.

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

a) identica;

b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

b) identica;

c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

c) identica;

d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

d) l'indicazione del giudice competente per l’udienza di comparizione predibattimentale nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza;

e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;

e) identica;

f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;

f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato entro il termine di cui all’articolo 554-ter, comma 2 può presentare le richieste previste dagli articoli 438, 444 e 464-bis ovvero presentare domanda di oblazione;

g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella cancelleria del giudice e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.

h) identica;

 

h-bis) l’informazione alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa della facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa.

1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari

Abrogato
(dall’art. 98 del decreto)

1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto

1-ter. Identico.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis.

2. Identico.

3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

3. Il decreto di citazione è notificato, a pena di nullità, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione predibattimentale. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2.

4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria.

 

 

Art. 553.

Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione in dibattimento

Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale

1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione .

1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione .

 

 

 

Art. 554-bis

Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta

 

1. L’udienza di comparizione predibattimentale si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità. Se l’imputato non è presente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.

3. Le questioni indicate nell’articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all’articolo 491, comma 1, sono precluse se non proposte subito dopo compiuto, per la prima volta, l’accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente. Esse non possono essere riproposte nell’udienza dibattimentale. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 491.

4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante, ove presente, è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

5. In caso di violazione della disposizione di cui all’articolo 552, comma 1, lettera c), il giudice, anche d’ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l’imputazione e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza, la nullità dell’imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

6. Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d’ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell’imputazione è inserita nel verbale di udienza. Quando l'imputato non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il giudice sospende il processo, rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.

7. Se a seguito della modifica dell’imputazione, il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nel caso indicato nell’ultimo periodo del comma 6, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma del medesimo comma. Se, a seguito della modifica, risulta un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare, la relativa eccezione è proposta, a pena di decadenza, entro gli stessi termini indicati nel periodo che precede.

8. Il verbale dell’udienza predibattimentale è redatto in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140, comma 2.

 

 

 

Art. 554-ter

Provvedimenti del giudice

 

1. Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell’articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l’imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

2. L’istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1. Entro lo stesso termine, quando l’imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis comma 2.

3. Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo al pubblico ministero.

4. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l’udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

 

 

 

Art. 554- quater

Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

 

1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:

a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all’articolo 593- bis, comma 2;

b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o

che l’imputato non lo ha commesso.

2. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall’articolo

552, comma 3.

3. Sull’impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non Conferma la sentenza, fissa la data per l’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato. In caso di appello dell’imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato.

4. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l’imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606.

5. Sull’impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 611.

6. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

 

 

 

Art. 554-quinquies

Revoca della sentenza di non luogo a procedere

 

1. Se dopo la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l’utile svolgimento del giudizio, il giudice su richiesta del pubblico ministero dispone la revoca della sentenza.

2. Con la richiesta di revoca il pubblico ministero trasmette alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.

3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all'imputato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore, alla persona offesa e alle altre parti costituite. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza e quando revoca la sentenza di non luogo a procedere fissa la data dell’udienza per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell’articolo 554-ter, commi 3 e 4. In questo caso, le istanze di cui all’articolo 554-ter, comma 2, sono proposte, a pena di decadenza, prima dell’apertura del dibattimento.

5. Si applica l’articolo 437.

 

 

Art. 555

Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta

Udienza dibattimentale a seguito della citazione diretta

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame.

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza dibattimentale, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame.

2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.

Abrogato
(dall’art. 98 del decreto)

3. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

Abrogato
(dall’art. 98 del decreto)

4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

4. Le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove illustrandone esclusivamente l’ammissibilità, ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili .

 

 

 

Libro VIII - Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

Titolo III – Procedimenti speciali

 

Art. 558-bis

Giudizio immediato

 

1. Per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili.

2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all’udienza predibattimentale prevista dall’articolo 554-bis.

 


 

Capo IX, Modifiche al Libro IX del codice di procedura penale

Gli articoli da 33 a 37 del decreto riformano la disciplina delle impugnazioni (Libro IX del codice di rito).

 

Articolo 33
(Modifiche alle disposizioni generali relative alle impugnazioni)

 

L’articolo 33 interviene sulle disposizioni generali che disciplinano le impugnazioni, attuando i principi di delega relativi al rapporto tra azione civile esercitata nel processo penale e dichiarazione di improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio. La riforma prevede che alla improcedibilità – così come all’impugnazione per i soli effetti civili – faccia seguito il trasferimento della decisione dal giudice penale al giudice civile, che potrà pronunciarsi anche usando le prove acquisite nel processo penale. Inoltre, la disposizione amplia le ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione, con riguardo al rispetto delle norme sull’elezione di domicilio, sull’impugnazione da parte del difensore dell’imputato assente e sull’enunciazione dei motivi. Infine, la disciplina della presentazione dell’atto di impugnazione è coordinata con le nuove disposizioni sul deposito telematico degli atti.

 

Le lettere a), b) e c) del comma 1 danno attuazione alla delega per quanto riguarda l’azione civile esercitata nel processo penale e le conseguenze su tale azione dell’improcedibilità dell’azione penale, prevedendo in tali casi il trasferimento della decisione dal giudice penale al giudice civile.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 13, della legge n. 134 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di appello, di ricorso per cassazione e di impugnazioni straordinarie, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] d) disciplinare i rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e l'azione civile esercitata nel processo penale, nonché i rapporti tra la medesima improcedibilità dell'azione penale e la confisca disposta con la sentenza impugnata; adeguare conseguentemente la disciplina delle impugnazioni per i soli interessi civili, assicurando una regolamentazione coerente della materia; […]».

 

In particolare, la riforma:

 

·           intervenendo sull’art. 573 c.p.p., prevede che quando è proposta impugnazione per i soli interessi civili, il giudice penale (corte d’appello o Cassazione) debba preliminarmente verificare l’assenza di impugnazione anche agli effetti penali e la non inammissibilità dell’atto, e poi trasferire la decisione al giudice (o alla sezione) civile competente. Il giudice civile deciderà usando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

·           analogamente, modificando l’art. 578 c.p.p., prevede che quando il giudice penale (corte d’appello o Cassazione) dichiara improcedibile l'azione penale, per il superamento dei termini di durata massima del giudizio, deve contestualmente – dopo aver verificato che l’impugnazione non sia inammissibile – rinviare la trattazione al giudice civile competente nello stesso grado, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile (nuovo comma 1-bis). Per salvaguardare anche le cautele reali che assistono la domanda civile in sede penale, la riforma prevede inoltre la persistenza degli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non sia più soggetta a impugnazione (nuovo comma 1-ter).

Sul punto, si segnala che tale disposizione si pone in linea con le considerazioni formulate dal CSM nel parere del 29 luglio 2021, attesa la prevalenza della causa d’inammissibilità rispetto all’improcedibilità processuale. Con specifico riguardo, invece, al dovere del giudice civile di decidere utilizzando delle prove le prove acquisite nel processo penale, si tratta di una precisazione, secondo quanto chiarito dal CSM nel parere del 22 settembre 2022, senza dubbio apprezzabile giacché chiarisce, senza margini di ambiguità, che il giudice civile deve decidere sulle questioni civili avvalendosi delle prove le prove acquisite nel processo penale (oltre che di quelle eventualmente acquisite in sede civile), diversamente dalla previsione contenuta nella legge di delega, secondo cui il giudice civile decide valutando le prove acquisite nel processo penale – formula che lasciava taluni margini di ambiguità in ordine all’effettiva utilizzazione delle prove già raccolte in sede penale.

·           inserendo il nuovo art. 578-ter c.p.p., disciplina i rapporti tra la dichiarazione di improcedibilità e la confisca disposta con la sentenza impugnata, prevedendo il venir meno degli effetti della confisca penale, con la sola eccezione costituita dalle ipotesi di confisca obbligatoriamente prevista dalla legge anche fuori dai casi di condanna. Quando, invece, con la sentenza impugnata è stata disposta la confisca di beni in sequestro, il giudice dell’impugnazione nel dichiarare l’improcedibilità deve trasmettere gli atti all’autorità giudiziaria competente per le misure di prevenzione patrimoniali, in base al c.d. Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011) affinché valuti la sussistenza dei presupposti per l’instaurazione del procedimento di prevenzione e l’applicazione, anche in via d’urgenza, di misure conservative. Se entro 90 giorni tale autorità non dispone il sequestro di prevenzione, il sequestro penale cessa di avere effetto e i beni sono liberati. Tale termine è stato ritenuto dal CSM, nel parere del 22 settembre 2022, eccessivamente breve, attesi i complessi accertamenti, anche di natura patrimoniale, sottesi all’adozione della confisca, sicché appare opportuno indicare un termine più ampio – salvo che non si versi in ipotesi di provvedimenti d’urgenza.

 

Secondo quanto chiarito dal CSM nel medesimo parere, si rileva che l’art. 578-ter, comma 1, c.p.p. non distingue le diverse ipotesi di confisca obbligatoria previste dall’art. 240 c.p. norma che consente la confisca di determinati beni anche a seguito di sentenza di assoluzione, solo però nelle ipotesi indicate al comma 2, n. 2. Nelle altre ipotesi di confisca obbligatoria (quelle indicate dal comma 2, n. 1 e 1 bis, c.p.) per disporre la confisca (es. del prezzo del reato) è infatti necessario che sia intervenuto un accertamento di responsabilità in primo grado (in termini, Sez. Un. n. 31617/2015). Per questa ragione il CSM reputa opportuno che il legislatore precisi la portata applicativa del novello art. 578-ter, comma 1, c.p.p., limitando la possibilità di procedere comunque alla confisca, anche quando non è stata pronunciata condanna, alle sole ipotesi di confisca obbligatoria indicate dall'art. 240, comma 2, n. 2 c.p.p.

 

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Libro IX - Impugnazioni

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 573.

Impugnazione per i soli interessi civili

1. L'impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

1. L'impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

 

1-bis. Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.

2. Identico.

 

 

Art. 578.

Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione

1. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

1. Identico.

1-bis. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale.

1-bis. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

 

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non è più soggetta a impugnazione.

 

Art. 578-ter.

Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione

 

1. Il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l’azione penale improcedibile ai sensi dell’articolo 344-bis, dispongono la confisca nei casi in cui la legge la prevede obbligatoriamente anche quando non è stata pronunciata condanna.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, se vi sono beni in sequestro di cui è stata disposta confisca, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l’azione penale improcedibile ai sensi dell’articolo 344-bis, dispongono con ordinanza la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto o al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo competenti a proporre le misure patrimoniali di cui al titolo II del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Il sequestro disposto nel procedimento penale cessa di avere effetto se, entro novanta giorni dalla ordinanza di cui al comma 2, non è disposto il sequestro ai sensi dell’articolo 20 o 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

 

Le successive modifiche introdotte dall’articolo 33 danno attuazione alla delega sia con riferimento ai motivi dell’appello, che con riferimento alle modalità di presentazione dell’atto di impugnazione.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 13, della legge n. 134 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di appello, di ricorso per cassazione e di impugnazioni straordinarie, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione; b) abrogare gli articoli 582, comma 2, e 583 del codice di procedura penale e coordinare la disciplina del deposito degli atti di impugnazione con quella generale, prevista per il deposito di tutti gli atti del procedimento; […] i) prevedere l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi quando nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato; […]»

 

La lettera d) interviene sull’art. 581 c.p.p., relativo alla forma dell’impugnazione, per inserirvi tre ulteriori disposizioni volte a prevedere altrettante cause di inammissibilità dell’impugnazione. Si tratta:

·           dell’inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione (nuovo comma 1-bis) [6] .

·           dell’inammissibilità dell’impugnazione proposta dalle parti private quando le stesse non depositano contestualmente la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (nuovo comma 1-ter).

Sul punto, si segnala che, come rilevato dal parere del CSM espresso il 22 settembre 2022, la scelta di sanzionare il gravame con l’inammissibilità per aspecificità dei motivi costituisce la positivizzazione, in via normativa, di quanto già affermato in sede giurisprudenziale dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8825 del 27 dicembre 2016. Nel menzionato parere, inoltre, il CSM ha valutato con favore la previsione che impone, a pena di inammissibilità, di dichiarare o eleggere domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, atteso che essa mira a limitare i casi in cui l’imputato, opponendo l’incolpevole mancata conoscenza del processo, possa ricorrere al rimedio rescissorio, così travolgendo il giudicato e ponendo nel nulla l’attività svolta.

·           dell’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal difensore quando, dopo aver proceduto in primo grado in assenza dell’imputato, non sia depositato unitamente all’atto di impugnazione, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (nuovo comma 1-quater). Quest’ultima disposizione dà attuazione al principio di delega di cui all’art. 1, comma 7, lett. h) della legge n. 134 del 2021 [7] .

 

In attuazione del medesimo principio la lettera f) modifica l’art. 585 c.p.p. per aumentare di 15 giorni i termini per l’impugnazione, quando la stessa debba essere proposta dal difensore dell’imputato giudicato in assenza.

 

Per quanto riguarda le modalità di presentazione dell’atto di impugnazione, la riforma:

·           abroga l’art. 582, comma 2 c.p.p., che attualmente prevede che le parti private debbano presentare l’impugnazione in cancelleria, e l’art. 583 c.p.p. sulla spedizione dell’atto di impugnazione con telegramma o raccomandata (le abrogazioni sono previste dall’art. 98, il cui contenuto qui si anticipa);

·           interviene sulle restanti parti dell’art. 582 c.p.p., per prevedere che l’atto di impugnazione debba in generale essere presentato con modalità telematiche (rinviando alla disciplina del deposito telematico introdotta all’art. 111-bis c.p.p.), ma possa anche essere presentato personalmente dalle parti private presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (lettera e);

·           apporta conseguenti modifiche di coordinamento agli articoli 589 e 591 del codice di procedura (lettere g) e h)).

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Libro IX - Impugnazioni

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 581.

Forma dell'impugnazione

1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:

a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;

b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;

c) delle richieste, anche istruttorie;

d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

1. Identico.

 

1-bis. L’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.

 

1-ter. Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

 

1-quater. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

 

 

Art. 582.

Presentazione dell'impugnazione

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

 

1-bis. Le parti private possono presentare l’atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

2. Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato.

Abrogato

(dall’art. 98 del decreto)

 

 

Art. 583.

Spedizione dell'atto di impugnazione

Abrogato

(dall’art. 98 del decreto)

1. Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582 comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l'atto di impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione.

Abrogato

(dall’art. 98 del decreto)

2. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

Abrogato

(dall’art. 98 del decreto)

3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

Abrogato

(dall’art. 98 del decreto)

 

 

Art. 585.

Termini per l’impugnazione

1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:

a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1;

b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2;

c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3.

1. Identico.

 

1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza.

2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:

a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;

b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;

c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito;

d) dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello.

2. Identico.

3. Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.

3. Identico.

4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti. L'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi.

4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi, con le forme previste dall’articolo 582. L'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi.

5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza.

5. Identico.

 

 

Art. 589.

Rinuncia all’impugnazione

1. Il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato può rinunciare alla impugnazione da lui proposta fino all'apertura del dibattimento. Successivamente la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata prima dell'inizio della discussione dal pubblico ministero presso il giudice della impugnazione, anche se l'impugnazione stessa è stata proposta da altro pubblico ministero.

1. Identico.

2. Le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale.

2. Identico.

3. La dichiarazione di rinuncia è presentata a uno degli organi competenti a ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 581, 582 e 583 ovvero, in dibattimento, prima dell'inizio della discussione.

3. La dichiarazione di rinuncia è presentata a uno degli organi competenti a ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 581 e 582 ovvero, in dibattimento, prima dell'inizio della discussione.

4. Quando l'impugnazione è trattata e decisa in camera di consiglio, la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata, prima dell'udienza, dal pubblico ministero che ha proposto l'impugnazione e, successivamente, dal pubblico ministero presso il giudice dell'impugnazione, anche se la stessa è stata proposta da altro pubblico ministero.

 

 

 

Art. 591.

Inammissibilità dell'impugnazione

1. L'impugnazione è inammissibile:

1. Identico:

a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;

a) identica;

b) quando il provvedimento non è impugnabile;

b) identica;

c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 583, 585 e 586;

c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 585 e 586;

d) quando vi è rinuncia all'impugnazione.

d) identica.

 

 


 

Articolo 34
(Modifiche alla disciplina dell’appello)

Intervenendo sul Titolo II del Libro dedicato alle impugnazioni, l’articolo 34 modifica la disciplina dell’appello in attuazione della delega prevedendo anzitutto una estensione le ipotesi di inappellabilità delle sentenze e una estensione dell’applicabilità del concordato anche con rinuncia ai motivi in appello. La riforma inoltre prevede che l’appello possa essere celebrato attraverso un rito camerale non partecipato dalle parti e basato su contraddittorio scritto, lasciando alle parti stesse la possibilità di chiedere la partecipazione e alla corte la possibilità di scegliere in tal caso tra camera di consiglio partecipata o udienza pubblica. Modifiche sono introdotte anche per disciplinare le conseguenze dell’assenza dell’imputato in appello e della rimessione in termini dell’imputato assente in primo grado. Infine, vengono circoscritte le ipotesi di obbligatoria rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

 

In particolare, la lettera a), al fine di implementare l’efficienza del processo di appello, interviene sull’art. 593 del codice estendendo le attuali ipotesi di inappellabilità delle sentenze.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 13, della legge n. 134 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di appello, di ricorso per cassazione e di impugnazioni straordinarie, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] c) prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; […] e) prevedere l'inappellabilità della sentenza di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità; f) prevedere l'inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui alla lettera c);».

 

Attualmente, l’art. 593 c.p.p. (Casi di appello), qualifica come inappellabili le sentenze di condanna al pagamento di un’ammenda (si tratta dunque delle condanne per contravvenzioni per le quali il giudice applica la sola pena pecuniaria). Tutte le altre sentenze di condanna possono sempre essere appellate dall’imputato mentre il PM può appellarle solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria [8] .

Per quanto riguarda le sentenze di proscioglimento, sono inappellabili quelle relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa (ammenda o arresto). Tutte le altre sentenze di proscioglimento possono essere appellate da PM, mentre l’imputato può appellarle purché siano state emesse al termine del dibattimento (rito ordinario) e non si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso. L’esclusione dell’appello non preclude la possibilità di ricorrere comunque in Cassazione.

 

La riforma, intervenendo sull’art. 593 c.p.p. prevede:

·           l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Se attualmente, dunque, l’inappellabilità riguarda esclusivamente le contravvenzioni punite con ammenda o con pena alternativa (ammenda o arresto), la riforma estende l’inappellabilità anche alle sentenze pronunciate in relazione a delitti puniti con la sola multa o con pena alternativa (multa o reclusione).

 

Sono, ad esempio, puniti con pena alternativa i seguenti delitti previsti dal codice penale: omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.); violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p.); astensione dagli incanti (art. 354 c.p.); omessa denuncia di reato da parte del cittadino (art. 364 c.p.); rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 c.p.); evasione per colpa del custode (art. 387 c.p.); mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.); adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (art. 441 c.p.); omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro (art. 451 c.p.); frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.); maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.); violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.); lesioni personali colpose (art. 590 c.p.); omissione di soccorso (art. 593 c.p.); propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.); violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.); rivelazione del contenuto di corrispondenza (art. 618 c.p.); insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.).

 

·           l’inappellabilità delle sentenze di condanna al lavoro di pubblica utilità.

·            

Sul punto si segnala che, nel parere del 22 settembre 2022 e nella delibera del 29 luglio 2021, il CSM ha formulato alcuni rilievi critici.

Invero il CSM ha rilevato che l’introduzione di una così estesa categoria di sentenze di proscioglimento inappellabili rischia di determinare un rilevante aggravio del ruolo della Corte di Cassazione per effetto del ricorso immediato da parte del Pubblico Ministero ex art. 608 c.p.p. e che la sottrazione del potere di appello del pubblico ministero anche |con riferimento a reati connotati da gravità (come quelli puniti con pena alternativa) non appare coerente con i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza 26/2007.

 

La lettera b) apporta una modifica di coordinamento all’art. 595 c.p.p.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Parte II

Libro IX Impugnazioni

Titolo II Appello

Art. 593.

Casi di appello

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

1. Identico.

2. Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. L'imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso

2. Identico.

3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa

3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

 

Art. 595.

Appello incidentale

1. L'imputato che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall'articolo 584

1. Identico.

2. L'appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582, 583 e 584.

2. L'appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582 e 584.

3. Entro quindici giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti, l'imputato può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte

3. Identico.

4. L'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell'appello principale o di rinuncia allo stesso

4. Identico.

 

La lettera c) inserisce nel codice l’articolo 598-bis, con il quale disciplina il rito camerale non partecipato, da applicare ai procedimenti d’appello quando le parti non chiedano di partecipare all’udienza.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 13, della legge n. 134 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di appello, di ricorso per cassazione e di impugnazioni straordinarie, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] g) prevedere la celebrazione del giudizio di appello con rito camerale non partecipato, salvo che la parte appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore richiedano di partecipare all'udienza; […]».

 

Per la celebrazione dell’appello, dunque, in base al nuovo art. 598-bis c.p.p. si procede in camera di consiglio, con contraddittorio esclusivamente scritto, tranne che nei seguenti casi:

·           le parti chiedono di partecipare all’udienza. La richiesta è irrevocabile e deve essere presentata entro 15 giorni dalla notifica del decreto di citazione (art. 601 c.p.p.) o dell’avviso della data fissata per il giudizio. Se la richiesta delle parti è ammissibile, la corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l’appello sarà deciso in udienza pubblica o in camera di consiglio (comma 2);

·           la corte dispone d’ufficio la partecipazione delle parti, per la rilevanza delle questioni (comma 3) o perché ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (comma 4).

Il rito non partecipato in camera di consiglio ricalca la disciplina prevista per il procedimento in cassazione dall’art. 611 c.p.p.: fissata la data di udienza:

·           fino a 15 giorni prima, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie. Entro tale termine, inoltre, può essere presentata richiesta di concordato (v. infra);

·           fino a 5 giorni prima le parti possono presentare memorie di replica.

Il provvedimento emesso a seguito della camera di consiglio è immediatamente depositato in cancelleria (comma 1)

 

Per coordinamento con questa riforma, le lettere e), f), g) ed h) novellano rispettivamente gli articoli 599, 599-bis, 601 e 602 del codice, prevedendo:

·           che l’art. 599, che disciplina il rito camerale in appello, si applichi solo quando non si ricorre al rito disciplinato dall’art. 598-bis e dunque quando le parti o la corte stessa hanno chiesto l’udienza partecipata. In tali casi, infatti, la corte può decidere se la partecipazione delle parti avviene in camera di consiglio o in pubblica udienza. La prima soluzione, in base alle novelle all’art. 599, deve essere scelta «nei casi particolarmente previsti dalla legge» e quando la sentenza è stata pronunciata a seguito di giudizio abbreviato (oltre che nelle ipotesi già previste dalla normativa vigente) (lettera e); si valuti l’opportunità di fare riferimento ai “casi previsti dalla legge”, eliminando l’avverbio “particolarmente” [9] ;

·           che la richiesta di concordato sui motivi in appello debba essere presentata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’udienza. Se si applica il rito non partecipato in camera di consiglio e la corte ritiene di non poter accogliere la richiesta, la corte dispone la partecipazione delle parti e sceglie tra la camera di consiglio partecipata o l’udienza pubblica (lettera f). In attuazione della delega, inoltre, la riforma (art. 98 del decreto) abroga il comma 2 dell’art. 599-bis che attualmente esclude il concordato in relazione a procedimenti penali per un catalogo di gravi reati, in particolare associativi, con la conseguenza di ampliare l’ambito applicativo dell’istituto.

Sul punto si segnala quanto rilevato dal CSM nella delibera del 29 luglio 2021 e ribadito nel parere del 22 settembre, secondo cui la menzionata previsione, se, da un lato, consente di definire speditamente il giudizio di secondo grado, riducendo anche gli spazi per il ricorso in cassazione, dall’altro, rischia di scoraggiare il ricorso al patteggiamento in primo grado, oltre a non garantire un adeguato trattamento sanzionatorio per fattispecie di particolare gravità.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 13, della legge n. 134 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di appello, di ricorso per cassazione e di impugnazioni straordinarie, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] h) eliminare le preclusioni di cui all'articolo 599-bis, comma 2, del codice di procedura penale; […]».

 

·           che il decreto di citazione a giudizio, previsto dall’art. 601 c.p.p., debba fare menzione del rito prescelto (udienza con la partecipazione o meno delle parti e, nel primo caso, udienza pubblica o camera di consiglio) e della possibilità per le parti di chiedere la partecipazione entro 15 giorni dalla notifica. Vengono inoltre estesi da 20 a 40 giorni i termini concessi per comparire e per la notifica dell’avviso d’udienza ai difensori (lettera g);

·           che la disciplina del dibattimento di appello, di cui all’art. 602 c.p.p., trovi applicazione solo quando il rito prevede la partecipazione delle parti e la corte decide che si provveda in pubblica udienza (lettera h). Per coordinamento con l’abrogazione del comma 2 dell’art. 599-bis, è inoltre abrogato il comma 1-bis dell’art. 602 (dall’art. 98 del decreto).

 

La disciplina dell’appello è inoltre modificata per dare attuazione ai principi di delega relativi al processo in assenza (art. 1, comma, 7 della legge delega).

In particolare, e rinviando per i contenuti della riforma all’art. 23 del decreto (v. sopra), il legislatore delegato:

·           inserisce nel codice di procedura penale l’art. 598-ter, sull’assenza dell’imputato in appello (lettera d);

·           novella la disciplina delle questioni di nullità in appello, di cui all’art. 604 c.p.p. prevedendo la nullità della sentenza quando il giudice di appello rilevi che in primo grado si è proceduto in assenza dell’imputato e in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis. La nullità è peraltro sanata se non è stata eccepita nell’atto di appello. La riforma inoltre individua una serie di presupposti per la rimessione in termini dell’imputato che fosse a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata (lettera i).

Scopo della disposizione in esame, chiarisce il CSM, è quello di intercettare (e sanare) tempestivamente i vizi riguardanti l’instaurazione del contraddittorio, evitando che questi possano tradursi, successivamente, in motivi di impugnazione. Nel parere del 22 settembre 2022, il CSM ha rilevato alcune perplessità sulla disposizione in esame nella parte in cui distingue ipotesi di nullità e di annullamento della sentenza: si tratterebbe, infatti, di una distinzione che presuppone l’accertamento di una pluralità situazioni non sempre nettamente definite e che potrebbe pertanto esporre la pronuncia a vizi rilevabili in sede di legittimità o addirittura proponibili dopo il passaggio in giudicato della sentenza con il rimedio rescissorio, con l’effetto di vanificare la medesima finalità di speditezza sottesa alla nuova disciplina.

 

Infine, raccogliendo la sollecitazione espressa dal CSM nella delibera del 29 luglio 2021, il legislatore delegato interviene sull’obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in caso di appello del PM contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa (art. 603, comma 3-bis, c.p.p.), prevedendo che, in tale caso, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato).

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 13, della legge n. 134 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di appello, di ricorso per cassazione e di impugnazioni straordinarie, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] l) modificare l'articolo 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale prevedendo che, nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado; […]».

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Parte II

Libro IX Impugnazioni

Titolo II Appello

 

Art. 598-bis

Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti

 

1. La corte provvede sull'appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell'udienza. Il deposito della sentenza equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all’articolo 545.

2. L’appellante e, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all’udienza. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all’articolo 601 o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori.

3. La corte può disporre d’ufficio che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale è indicato se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui all’articolo 601.

4. La corte, in ogni caso, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'articolo 603.

 

 

 

Art. 598-ter

Assenza dell'imputato in appello

 

1. In caso di regolarità delle notificazioni, l’imputato appellante non presente all’udienza di cui agli articoli 599 e 602 è sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all’articolo 420-bis.

2. In caso di regolarità delle notificazioni, se l’imputato non appellante non è presente all’udienza di cui agli articoli 599 e 602 e le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell’articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, la corte dispone, con ordinanza, la sospensione del processo e ordina le ricerche dell’imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione. L’ordinanza contiene gli avvisi di cui all’articolo 420-quater, comma 4, lettere b), c) e d). Non si applicano le ulteriori disposizioni di cui all’articolo 420-quater, nonché gli articoli 420-quinquies e 420-sexies.

3. Durante la sospensione del processo la corte, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

4. Nell’udienza di cui all’articolo 598-bis, la corte accerta la regolarità della notificazione e, quando nei confronti dell’imputato non appellante le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell’articolo 420-bis commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, provvede ai sensi del comma 2.

 

 

Art. 599.

Decisioni in camera di consiglio

Decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti

1. Quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.

1. Quando dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede con le forme previste dall’articolo 127, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l’appello ha ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell’articolo 442 o quando ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.

2. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire

2. Identico.

3. Nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di consiglio, a norma dell'articolo 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.

3. Identico.

 

 

Art. 599-bis.

Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello

1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

1. Le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Abrogato

(dall’art. 98 del decreto)

3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.

3. Quando procede nelle forme di cui all’articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza.

 

3-bis. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio.

3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall’accordo.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.

4. Identico.

 

 

Art. 601.

Atti preliminari al giudizio

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresì la citazione dell'imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero, se ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 587 o se l'appello è proposto per i soli interessi civili.

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresì la citazione dell'imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero, o, se ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 587.

2. Quando si procede in camera di consiglio a norma dell'articolo 599, ne è fatta menzione nel decreto di citazione.

2. Quando la corte, anteriormente alla citazione, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti, ne è fatta menzione nel decreto di citazione. Nello stesso decreto è altresì indicato se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127.

3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettere a), f), g) nonché l'indicazione del giudice competente. Il termine per comparire non può essere inferiore a venti giorni.

3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettere a), d-bis) f), g) nonché l'indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l’avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l’appellante o, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresì l’avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni.

4. E' ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.

4. Identico.

5. Almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori.

5. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori.

6. Il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettera f)

6. Identico.

 

 

Art. 602.

Dibattimento di appello

1. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 599, quando dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede in pubblica udienza. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.

1-bis. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo

Abrogato

(dall’art. 98 del decreto)

[2]

 

3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.

3. Identico.

4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523.

4. Identico.

 

 

Art. 603.

Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale

1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove, il giudice se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

1. Identico.

2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 495 comma 1.

2. Identico.

3. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria.

3. Identico.

3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale

3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5.

 

3-ter. Il giudice dispone altresì la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, quando l’imputato ne fa richiesta ai sensi dell’articolo 604, comma 5-ter e 5-quater. Tuttavia, quando nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell’imputato ai sensi dell’articolo 420-bis, comma 3, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta ai sensi dell’articolo 190-bis.

[4.]

 

5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.

5. Identico.

6. Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.

6. Identico.

 

 

Art. 604.

Questioni di nullità

1. Il giudice di appello, nei casi previsti dall'articolo 522, dichiara la nullità in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi è stata condanna per un atto diverso o applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti.

1. Identico.

2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o sono state applicate circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma 1, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena.

2. Identico.

3. Quando vi è stata condanna per un reato concorrente o per un fatto nuovo, il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la pena corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni.

3. Identico.

4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullità indicate nell'articolo 179, da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio [c.p.p. 429, 456] o della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. Nello stesso modo il giudice provvede se accerta una delle nullità indicate nell'articolo 180 che non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado

4. Identico.

5. Se si tratta di altre nullità che non sono state sanate, il giudice di appello può ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la nullità, decidere nel merito, qualora riconosca che l'atto non fornisce elementi necessari al giudizio.

5. Identico.

5-bis. Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2

5-bis. Nei casi in cui nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell’imputato, se vi è la prova che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. La nullità è sanata se non è stata eccepita nell’atto di appello. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l’imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata.

 

5-ter. Fuori dai casi previsti dal comma 5-bis, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l’imputato è sempre restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa;

b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

5-quater. Nei casi di cui al comma 5-ter, il giudice di appello annulla la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l’imputato è decaduto, salvo che questi chieda l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 ovvero l’oblazione o esclusivamente la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. In questi casi provvede il giudice di appello. Quando il giudice di appello rigetta l’istanza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 o di oblazione, le stesse non possono essere riproposte.

6. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito.

6. Identico.

7. Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione [c.p. 162, 162-bis], il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende [c.p.p. 477] il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento.

7. Identico.

8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o del tribunale collegiale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini. Se annulla una sentenza del tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, dispone la trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata

8. Identico.

 


 

Articolo 35
(Modifiche alla disciplina del procedimento in cassazione)

L’articolo 35 interviene sulla disciplina del ricorso in cassazione per disciplinare, analogamente a quanto fatto per l’appello, il rito cartolare non partecipato in camera di consiglio, che diviene rito ordinario per i giudizi di cassazione, al quale si può derogare solo in presenza di specifici presupposti e previa richiesta delle parti o decisione della corte stessa. Viene inoltre completata la disciplina del processo in assenza dell’imputato, integrando le ipotesi nelle quali la cassazione dispone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 13, della legge n. 134 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di appello, di ricorso per cassazione e di impugnazioni straordinarie, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: […] m) prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori, salva, nei casi non contemplati dall'articolo 611 del codice di procedura penale, la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, negli stessi casi, la Corte di cassazione possa disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che la Corte di cassazione, ove intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa, instauri preventivamente il contraddittorio nelle forme previste per la celebrazione dell'udienza; […]».

 

La riforma (lettera a) interviene sull’art. 611 c.p.p., per prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga in camera di consiglio, con contraddittorio scritto senza l’intervento delle parti.

Analogamente a quanto previsto per l’appello dal nuovo art. 598-bis, le parti potranno, entro 15 giorni dall’udienza, presentare motivi nuovi e memorie ed entro 5 giorni dall’udienza presentare memorie di replica.

Anche dinanzi alla Cassazione, viene affermata la possibilità per le parti di chiedere che il procedimento si svolga in loro presenza in pubblica udienza (quando siano impugnate sentenze pronunciate nel dibattimento o a seguito di giudizio abbreviato) ovvero in camera di consiglio (nei casi delineati dal nuovo comma 2-bis).

In base alla norma di delega, che consente una deroga al rito cartolare nei soli «casi non contemplati dall’articolo 611 del codice di procedura penale», la riforma esclude che le parti possano chiedere e ottenere di partecipare alle udienze per le quali attualmente l’art. 611 prevede la camera di consiglio senza l’intervento delle parti (casi particolarmente previsti dalla legge, quali quelli di cui agli artt. 428 e 612 c.p.p. e tutti i ricorsi contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'art. 442 c.p.p.).

La richiesta delle parti deve essere presentata a pena di decadenza entro 10 giorni dalla ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza (nuovo comma 2-ter).

La scelta del rito partecipato (in camera di consiglio o in pubblica udienza) può essere effettuata anche dalla corte, d’ufficio, quando ritenga le questioni sottoposte al suo esame rilevanti (nuovo comma 2-quater) o ritenga di dover dare al fatto una definizione giuridica diversa (nuovo comma 2-sexies).

Sul punto, il CSM ha ribadito nel parere del 22 settembre 2022 quanto aveva già in precedenza affermato nel parere reso con riguardo alla legge di delega, ossia che non si verte in ipotesi di diversa qualificazione giuridica ex art. 521 c.p.p. qualora la nuova definizione giuridica sia comunque prevedibile o sia stata comunque sollecitata dalle parti.

La Relazione illustrativa chiarisce che si pone l’esigenza di tutelare il contraddittorio nel caso in cui emerga la possibilità di una ridefinizione giuridica del fatto contestato, in aderenza alla giurisprudenza CEDU di riferimento (a partire dalla nota sentenza Drassich c. Italia dell'11 dicembre 2007) e del consolidato orientamento della Suprema Corte che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, esclude la compressione o la limitazione del diritto al contraddittorio quando la diversa qualificazione giuridica del fatto non avvenga a sorpresa e l'imputato e il suo difensore siano stati posti in condizione di interloquire sulla questione (Cfr., fra le più recenti, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27905 del 03/05/2021, Rv. 281817-03).

 

Il rito camerale in cassazione, sia esso partecipato o meno, prevede termini ridotti, sia per la presentazione dell’eventuale richiesta di intervento in udienza, che per il deposito di memorie e repliche, e un termine minimo di comparizione (venti giorni) più ampio rispetto a quello previsto in generale dall’art. 127 c.p.p. (comma 2-quinquies).

 

La novella che la lettera b) apporta all’art. 623 c.p.p., sull’annullamento con rinvio, dà invece attuazione alla delega per quanto riguarda il procedimento penale in assenza dell’imputato.

In base al nuovo comma 1, lettera b-bis), la Cassazione annulla la condanna:

·           nei casi già previsti in sede di appello dall’art. 604, comma 5-bis (ossia di dichiarazione di assenza in mancanza dei presupposti), con trasmissione degli atti al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità;

·           nei casi già previsti in sede di appello dall’art. 604, comma 5-ter (ossia di dichiarazione di assenza correttamente dichiarata alla quale fa seguito la dimostrazione da parte dell’imputato che una reale conoscenza del procedimento penale non c’era stata), con trasmissione degli atti al giudice del grado e della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l’imputato è decaduto. In questa ipotesi l’annullamento non viene dichiarato se risulta che l’imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata.

Sul punto il CSM ha manifestato, nel parere del 22 settembre 2022, le medesime perplessità, già illustrate in tema di appello, riferite alla distinzione, non sempre nettamente definita, fra le ipotesi di nullità della sentenza e di annullamento.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di Procedura Penale

Codice di procedura penale Parte II

Libro IX Impugnazioni

Titolo III Ricorso per cassazione

Capo II Procedimento

Art. 611

Procedimento

1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'articolo 442. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica.

1. La corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.

 

1-bis. Nei procedimenti per la decisione sui ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell'articolo 442 il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza. Gli stessi possono chiedere la trattazione in camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione:

a) sui ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127;

b) sui ricorsi avverso sentenze pronunciate all'esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma dell'articolo 598-bis, salvo che l'appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.

 

1-ter. Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza. Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. La cancelleria dà avviso del provvedimento al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127.

 

1-quater. Negli stessi casi di cui al comma 1-bis, la corte può disporre d'ufficio la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, dandone comunicazione alle parti mediante l'avviso di fissazione dell'udienza.

 

1-quinquies. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127, l'avviso di fissazione dell'udienza è comunicato o notificato almeno venti giorni prima dell'udienza e i termini di cui ai commi 1 e 1-ter sono ridotti a cinque giorni per la richiesta di intervenire in udienza, a dieci giorni per le memorie e a tre giorni per le memorie di replica.

 

1-sexies. Se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa, la corte dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l'avviso di fissazione della nuova udienza.

 

 

Titolo III - Ricorso per cassazione

Capo III - Sentenza

Art. 623.

Annullamento con rinvio

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622:

1. Identico:

a) se è annullata un'ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;

a) identica;

b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;

b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1 e 4, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;

 

b-bis) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall’articolo 604, comma 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità o, nei casi previsti dall’articolo 604, comma 5-ter, al giudice del grado e della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l’imputato è decaduto, salvo risulti che l’imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata;

c) se è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio è rinviato rispettivamente a un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini;

c) identica;

d) se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.

d) identica;

 


 

Articolo 36
(Previsione di rimedi per l’esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo)

L’articolo 36 inserisce, nel Libro IX dedicato alle impugnazioni, la nuova disciplina della richiesta alla Corte di cassazione dell’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (nuovo articolo 628-bis). A tal fine individua:

·           i soggetti legittimati alla richiesta, che sono i ricorrenti per l’accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla CEDU qualora la Corte europea abbia accolto il ricorso, oppure ne abbia disposto la cancellazione dal ruolo a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato;

·           i profili procedurali della richiesta;

·           le modalità di trattazione e l’oggetto della valutazione rimessa alla Cassazione, la quale può assumere i provvedimenti necessari a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, anche tramite la revoca della sentenza, oppure trasmettere gli atti al giudice dell’esecuzione o disporre la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione;

·           la disciplina dei rapporti del rimedio in esame con la rescissione del giudicato.

 

In particolare, l’articolo in esame inserisce – nel Libro IX sulle Impugnazioni - un nuovo titolo III-bis, rubricato Rimedi per l’esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo. In tale titolo è collocato il nuovo art. 628-bis rubricato Richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali.

Le nuove disposizioni, nel dare attuazione ai criteri e principi di cui all’art. 1, comma 13, lett. o) della legge delega, intendono introdurre un rimedio straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di dare esecuzione alle sentenze definitive della Corte europea.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 13, lettera o), è volta a disciplinare l'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. A tal fine il Governo dovrà:

- introdurre un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di dare esecuzione alle sentenze definitive della Corte europea, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio;

- attribuire alla Corte il potere di adottare i provvedimenti necessari e disciplinare l’eventuale procedimento successivo;

- coordinare il rimedio con quello della rescissione del giudicato, e con l’incidente di esecuzione di cui all’articolo 670 c.p.p.

 

A tal fine, il comma 1 individua:

·           i soggetti legittimati, che sono il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza che abbiano proposto ricorso per l’accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla CEDU qualora la Corte europea abbia accolto il ricorso con decisione definitiva, oppure abbia disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell’articolo 37 della Convenzione a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato;

·           l’oggetto del rimedio che consiste nella richiesta alla Corte di cassazione di revoca della sentenza penale o del decreto penale di condanna, di riapertura del procedimento o, comunque, di adozione dei provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

 

Le norme di cui ai commi 2 e 3 disciplinano i profili procedurali della richiesta. In proposito, si stabilisce che essa debba, a pena di inammissibilità:

·           contenere «l’indicazione specifica delle ragioni che la giustificano»;

·           essere presentata personalmente dall’interessato o, in caso di morte, da un suo congiunto, a mezzo di difensore munito di procura speciale;

·           formulata con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna, entro 90 giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione della Corte europea che ha accertato la violazione o dalla data in cui è stata emessa la decisione che ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo.

La norma di cui al comma 4 disciplina le modalità di trattazione della revisione europea da parte della Corte di cassazione, richiamando il giudizio camerale.

Come disposto al comma 5, superato il vaglio di ammissibilità, l’oggetto della valutazione rimessa alla Cassazione riguarderà l’individuazione della “effettiva incidenza” che la violazione della Convenzione ha prodotto sulla condanna. La Corte di Cassazione:

·           assume i provvedimenti necessari a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, anche disponendo la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna, ove necessario oppure

·           trasmette gli atti al giudice dell’esecuzione o dispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione e stabilisce se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi.

Nei commi 6 e 7 vengono disciplinate le conseguenze della riapertura del processo, con riguardo alla prescrizione e all’improcedibilità.

Al comma 8 si attua la previsione del criterio di delega, con riferimento alla necessità di regolamentare i rapporti del rimedio in esame con la rescissione del giudicato. Al riguardo, si stabilisce che le disposizioni in esame trovino applicazione anche quando la violazione accertata dalla Corte europea riguardi il diritto dell’imputato di partecipare al processo.

 

Con specifico riguardo alla norma in esame, si segnala che il CSM, nel parere del 22 settembre, pur riconoscendo che il procedimento delineato risulta ispirato dall’esigenza di garantire una celere definizione dei procedimenti di impugnazione, in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e nell’ottica di assicurare all’imputato la piena esplicazione delle proprie prerogative difensive, ha evidenziato alcune perplessità. In particolare, il CSM ha affermato che sarebbe opportuno un intervento del legislatore volto a delimitare i confini tra i numerosi e diversificati rimedi successivi, ante e post iudicatum che appaio, secondo le circostanze del caso, percorribili. Invero, la molteplicità dei relativi presupposti applicativi e il diverso onere probatorio che grava sull’imputato ai fini della loro concreta applicazione possono condurre, nella pratica, a soluzioni interpretative difformi quanto all’esatta qualificazione del rimedio e alla sua operatività, con la conseguenza di produrre l’effetto paradossale di allungare i tempi di definizione del processo e non di ridurli. Sul tema il CSM ha richiamato un autorevole precedente delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. Un. 15498/2020) che, nel dirimere un contrasto giurisprudenziale, ha chiarito i connotati distintivi dei vari rimedi utili a far valere vizi della sentenza impugnata - in relazione alla vocatio in iudicium - rilevando come l’operazione volta ad individuare l’ambito applicativo di ciascuno di essi implica un intervento qualificatorio di non agevole svolgimento per la difficoltà di distinguere i presupposti applicativi di ciascuno di detti rimedi - nella specie restituzione in termini, rescissione del giudicato e incidente di esecuzione.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Parte II

Libro IX Impugnazioni

Titolo III-bis Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

Art. 628-bis.

Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali

 

1. Il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono richiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quando hanno proposto ricorso per l'accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione e la Corte europea ha accolto il ricorso con decisione definitiva, oppure ha disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato.

 

2. La richiesta di cui al comma 1 contiene l'indicazione specifica delle ragioni che la giustificano ed è presentata personalmente dall'interessato o, in caso di morte, da un suo congiunto, a mezzo di difensore munito di procura speciale, con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna nelle forme previste dall'articolo 582, entro novanta giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione della Corte europea che ha accertato la violazione o dalla data in cui è stata emessa la decisione che ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo. Unitamente alla richiesta sono depositati, con le medesime modalità, la sentenza o il decreto penale di condanna, la decisione emessa dalla Corte europea e gli eventuali ulteriori atti e documenti che giustificano la richiesta.

 

3. Le disposizioni del comma 2, primo periodo, si osservano a pena di inammissibilità.

 

4. Sulla richiesta la Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 611. Se ne ricorrono i presupposti, la corte dispone la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza ai sensi dell'articolo 635

 

5. Fuori dei casi di inammissibilità, la Corte di cassazione accoglie la richiesta quando la violazione accertata dalla Corte europea, per natura e gravità, ha avuto una incidenza effettiva sulla sentenza o sul decreto penale di condanna pronunciati nei confronti del richiedente. Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o comunque risulta superfluo il rinvio, la Corte assume i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, ove occorra, la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna. Altrimenti trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione o dispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione e stabilisce se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi.

 

6. La prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia della Corte di cassazione che dispone la riapertura del processo davanti al giudice di primo grado.

 

7. Quando la riapertura del processo è disposta davanti alla corte di appello, fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, si osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 344-bis e il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 128.

 

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando la violazione accertata dalla Corte europea riguarda il diritto dell'imputato di partecipare al processo.


 

Articolo 37
(Modifiche in materia di rescissione del giudicato)

L’articolo 37 modifica l’art. 629-bis c.p.p., prevedendo che possa ottenere la rescissione del giudicato l’imputato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, commi 2 e 3 (ossia nei casi di assenza provata e di assenza da sottrazione volontaria v. art. 23 del decreto), che dimostri di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa. Le ulteriori modiche all’articolo sono volte a coordinare la disciplina sulla rescissione del giudicato con la nuova disciplina delle impugnazioni.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 7, lett. g) delega il governo ad ampliare la possibilità di rimedi successivi a favore dell'imputato e del condannato giudicato in assenza senza avere avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo, armonizzando la normativa processuale nazionale con quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (v. sopra scheda relativa ad art. 23)

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Parte II

Libro IX Impugnazioni

Titolo IV Revisione

Art. 629-bis.

Rescissione del giudicato

1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

1. Fuori dei casi disciplinati dall’articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.

 

2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza.

3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.

3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità.

4. Si applicano gli articoli 635 e 640.

4. Identico

 


 

Capo X, Modifiche al Libro X del codice di procedura penale

Il Capo X, composto dagli articoli 38 e 39, interviene sul Libro X in materia di esecuzione.

 

Articolo 38
(Modifiche in materia di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali)

L’articolo 38 apporta modifiche alla disciplina dell’esecuzione delle pene, siano esse detentive (art. 656 c.p.p.) o pecuniarie (art. 660 c.p.p.), e delle sanzioni sostitutive (art. 661 c.p.p.), prevedendo:

- che, in fase di esecuzione, il condannato a pena detentiva debba essere informato della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa e, se il processo si è svolto in sua assenza, possa richiedere la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato;

- un nuovo meccanismo per l’esecuzione delle pene pecuniarie;

- che l’esecuzione della pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo sia affidata al giudice che l’ha comminata.

 

In particolare, la lettera a) del comma 1 interviene sull’art. 656 c.p.p., in materia di esecuzione delle pene detentive, per stabilire che:

·           l’ordine di esecuzione a pena detentiva deve contenere anche l’avviso riguardante la possibilità per il condannato di accedere ai programmi di giustizia riparativa (comma 3);

·           in caso di sospensione della pena detentiva, con la notifica dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione si deve informare il condannato della possibilità:

-      qualora il processo si sia svolto in sua assenza, entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza della sentenza di chiedere di essere rimesso in termini per l’impugnazione della sentenza stessa o di richiedere la rescissione del giudicato, se ne ricorrono i presupposti;

-      di accedere ai programmi di giustizia riparativa (comma 5).

 

Norma di delega. Per l’intervento sul comma 5 dell’art. 656 c.p.p., relativo alla possibilità di rescissione del giudicato o di remissione in termini per l’impugnazione della sentenza, si veda il principio di delega di cui all’art. 1, comma 7, lett. i), della legge n. 134 del 2021 dispone che «, nel provvedimento di esecuzione, sia contenuto l'avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza senza che egli abbia avuto conoscenza del processo, lo stesso potrà esercitare i diritti previsti ai sensi della lettera g)».

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Parte II

Libro X Esecuzione

Titolo II Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali

[art. 38, comma 1, lett. a)]

Art. 656

Esecuzione delle pene detentive

1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

1. Identico.

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.

2. Identico.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione nonché l’avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza.

3-bis. Identico.

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

4. Identico.

4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

4-bis. Identico.

4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

4-ter. Identico.

4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.

4-quater. Identico.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. Con l’avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.

6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.

6. Identico.

7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

7. Identico.

8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.

8. Identico.

8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

8-bis. Identico.

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

c) [nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale»].

9. Identico.

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.

10. Identico.


 

La lettera b) del comma 1 modifica il comma 3 dell’art. 657 c.p.p., che riguarda il computo dei periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiati ai fini della determinazione della pena pecuniaria o della pena sostitutiva da eseguire. Si tratta di una modifica necessaria per motivi di coordinamento della normativa in quanto tra le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto è contemplato anche il lavoro di pubblica utilità sostitutivo (v. supra art. 20-bis del codice penale, introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto in esame), per il quale la legge demanda l’esecuzione allo stesso giudice che lo ha disposto (v. infra, art. 661 c.p.p.), e non al pubblico ministero; si è pertanto provveduto ad integrare in tal senso il comma 3, inserendo l’inciso “o, in caso di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, al giudice” e quindi consentendo di avanzare la richiesta relativa al computo dei periodi di pena già scontati al giudice in caso di condanna a lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Inoltre, al medesimo comma 3, il termine sanzione viene sostituito da quello più corretto di pena.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

[art. 38, comma 1, lett. b)]

Art. 657

Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo

1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non è stata applicata definitivamente.

1. Identico.

2. Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso.

2. Identico.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico ministero che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della sanzione sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, può altresì chiedere che le sanzioni sostitutive espiate siano computate nelle sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico ministero o, in caso di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, al giudice che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della pena sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, può altresì chiedere che le pene sostitutive espiate siano computate nelle pene sostitutive da eseguire per altro reato.

4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

4. Identico.

5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore.

5. Identico.

 

 

La lettera c) del comma 1 reca l’integrale sostituzione dell’art. 660 c.p.p., relativo all’esecuzione delle pene pecuniarie, delle quali viene ridisegnato il meccanismo, pur mantenendo alcuni principi, quali il ruolo del magistrato di sorveglianza nella conversione della pena pecuniaria non pagata e la possibilità di fare richiesta di pagamento rateale.

Il nuovo art. 660 c.p.p. prevede che l’ordine di esecuzione con il quale il pubblico ministero ingiunge al condannato il pagamento della somma stabilita contiene gli estremi della condanna, l’intimazione a provvedere al pagamento entro 90 giorni (con l’avvertenza che in difetto la pena sarà convertita in semilibertà sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo o detenzione domiciliare sostitutiva) e l’indicazione della possibilità di richiedere il pagamento rateale. Inoltre, l’ordine di esecuzione deve rendere noto al condannato che può avvalersi della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e, qualora il processo si sia svolto in sua assenza, di richiedere entro 30 giorni la rimessione in termini per l’impugnazione della sentenza o la rescissione del giudicato, se ne ricorrono i presupposti.

L’ordine di esecuzione è notificato al condannato e al suo difensore per la fase dell’esecuzione (o, in mancanza, a quello del giudizio); se si hanno fondati motivi che il condannato non ne sia venuto a conoscenza, la notifica può essere rinnovata.

In caso di pagamento rateale, la prima rata deve essere pagata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, pena l’automatica decadenza dal beneficio e l’obbligo di pagare la parte residua della somma in un’unica soluzione entro i 60 giorni successivi.

Il p.m., se accerta che il pagamento è stato effettuato, dichiara avvenuta l’esecuzione della pena; in caso contrario, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la conversione della pena. Il magistrato a sua volta procede, prima della conversione della pena, all’accertamento della condizione di insolvenza o di insolvibilità del condannato, disponendo le opportune indagini sull’eventuale possesso di beni o redditi.

Se è confermata l’insolvibilità del condannato, la conversione della pena può essere differita per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabile per una sola volta se permane lo stato di insolvibilità. Se il condannato è insolvente, nei casi previsti dalla legge, il civilmente obbligato è chiamato al pagamento non effettuato dal condannato; se neanche questi provvede, si procede con la conversione della pena nei confronti del condannato.

Quando risulta che il condannato ha pagato la somma stabilita le pene sostitutive, conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, sono immediatamente revocate dal magistrato di sorveglianza.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 16, lett. a), della legge n. 134 del 2021 richiede, «al fine di restituire effettività alla pena pecuniaria», di «razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie;»

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

[art. 38, comma 1, lett. c)]

Art. 660

Esecuzione delle pene pecuniarie

1. Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

1. Quando deve essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento.

2. Quando è accertata la impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione, il quale provvede previo accertamento dell'effettiva insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se la pena è stata rateizzata, è convertita la parte non ancora pagata.

2. L’ordine è notificato al condannato e al suo difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, e contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento, l’indicazione dell’ammontare della pena, nonché le modalità del pagamento, che può avvenire in un’unica soluzione ovvero in rate mensili ai sensi dell’articolo 133- ter del codice penale, secondo quanto disposto dal giudice nella sentenza o nel decreto di condanna. Nei casi dell’articolo 534, l’ordine di esecuzione è notificato altresì al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

3. In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133-ter del codice penale, se essa non è stata disposta con la sentenza di condanna ovvero può differire la conversione per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura, è disposto un nuovo differimento, altrimenti è ordinata la conversione. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale l'esecuzione è stata differita.

3. L'ordine di esecuzione contiene altresì l'intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l'avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ordine di esecuzione contiene inoltre l'avviso al condannato che, quando non è già stato disposto nella sentenza o nel decreto di condanna, entro venti giorni, può depositare presso la segreteria del pubblico ministero istanza di pagamento rateale della pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale. Se è presentata istanza di pagamento rateale, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente, che procede ai sensi dell'articolo 667, comma 4. Con l'avviso il condannato è informato che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. Nell'avviso il condannato è altresì informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

4. Con l'ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.

4. Quando con la sentenza o con il decreto di condanna è stato disposto il pagamento in rate mensili, ai sensi dell’articolo 133-ter del codice penale, l’ordine di esecuzione contiene l’indicazione del numero delle rate, dell’importo e delle scadenze di ciascuna per il pagamento. Con l’ordine di esecuzione il pubblico ministero ingiunge al condannato di pagare la prima rata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, avvertendolo che in caso di mancato tempestivo pagamento della prima rata sono previsti l’automatica decadenza dal beneficio e il pagamento della restante parte della pena in un’unica soluzione, da effettuarsi, a pena di conversione ai sensi del comma 3, entro i sessanta giorni successivi.

5. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.

5. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’ordine di esecuzione, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all’esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

 

6. Entro il termine indicato nell’ordine di esecuzione, il pubblico ministero accerta l’avvenuto pagamento della multa o dell’ammenda da parte del condannato e dichiara l’avvenuta esecuzione della pena. In caso di pagamento rateale, il pubblico ministero accerta l’avvenuto pagamento delle rate e, dopo l’ultima, dichiara l’avvenuta esecuzione della pena.

 

7. Quando accerta il mancato pagamento della pena pecuniaria, ovvero di una rata della stessa, entro il termine indicato nell’ordine di esecuzione, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ovvero, quando si tratta di pena pecuniaria sostitutiva, ai sensi dell’articolo 71 della medesima legge n. 689 del 1981. In ogni caso, se il pagamento della pena pecuniaria è stato disposto in rate mensili, è convertita la parte non ancora pagata.

 

8. Il procedimento per la conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva, è disciplinato dall’articolo 667, comma 4. Per la conversione della pena pecuniaria, ai sensi degli articoli 71, 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica, in quanto compatibile, l’articolo 545- bis, commi 2 e 3.

 

9. Il magistrato di sorveglianza provvede alla conversione della pena pecuniaria con ordinanza, previo accertamento della condizione di insolvenza ovvero di insolvibilità del condannato. A tal fine dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che il condannato possieda beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari o di polizia giudiziaria.

 

10. Quando il mancato pagamento della pena pecuniaria è dovuto a insolvibilità, il condannato può chiedere al magistrato di sorveglianza il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura. Ai fini della estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.

 

11. Se vi è stata condanna ai sensi dell’articolo 534 ed è accertata l’insolvibilità del condannato, il magistrato di sorveglianza ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale ordina al civilmente obbligato per la pena pecuniaria di provvedere al pagamento della multa o dell’ammenda entro il termine di cui al comma 3, ovvero, in caso di pagamento rateale, entro il termine di cui al comma 4. Qualora il civilmente obbligato per la pena pecuniaria non provveda al pagamento entro i termini stabiliti, il pubblico ministero ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza che provvede alla conversione della pena nei confronti del condannato.

 

12. L’ordinanza di conversione è eseguita dal magistrato di sorveglianza, ai sensi degli articoli 62 e 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili.

 

13. Il ricorso contro l’ordinanza di conversione ne sospende l’esecuzione.

 

14. Per l’esecuzione delle pene sostitutive conseguenti alla conversione della pena pecuniaria si applica l’articolo 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

15. Le pene sostitutive, conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, sono immediatamente revocate dal magistrato di sorveglianza quando risulta che il condannato ha pagato la multa o l’ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena conseguente alla conversione già espiata. Durante l’esecuzione, il condannato può chiedere al magistrato di sorveglianza di essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 133- ter del codice penale. In tal caso, dopo il pagamento della prima rata, l’esecuzione della pena conseguente alla conversione è sospesa e riprende in caso di mancato pagamento di una delle rate.

 

 

La lettera d) del comma 1 apporta alcune modifiche all’art. 661 c.p.p. al fine di coordinare ed integrare le disposizioni ivi contenute con il nuovo sistema delle pene sostitutive introdotto dal decreto in esame, e segnatamente dagli articoli 1, comma 1, e 71.

In particolare, il comma 1 dispone che la sentenza di condanna alla semilibertà sostitutiva o alla detenzione domiciliare sostitutiva deve essere trasmessa dal p.m. al magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato, che ne cura senza ritardo l’esecuzione ai sensi dell’art. 62 della legge n. 689 del 1981 (come sostituito dall’art. 71 del decreto, v. infra). Per quanto concerne il regime delle misure cautelari nelle more dell’esecuzione della sentenza da parte del magistrato di sorveglianza, è stabilito che:

·           se si tratta di custodia cautelare, il condannato permane in stato detentivo ed il tempo trascorso in tale stato si considera pena espiata a tutti gli effetti;

·           le altre misure cautelari decadono.

Viene quindi introdotto un nuovo comma (1-bis) a seguito dell’inserimento, tra le pene sostitutive, del lavoro di pubblica utilità sostitutivo al fine di stabilire che il giudice che lo ha applicato come pena a deve anche provvedere alla sua esecuzione, secondo quanto disposto dall’art. 63 della legge n. 689 del 1981 (come sostituito dall’art. 71 del decreto, v. infra).

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

[art. 38, comma 1, lett. d)]

Art. 661

Esecuzione delle pene sostitutive

1. Per l'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente che provvede in osservanza delle leggi vigenti.

1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell’articolo 62 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare è in custodia cautelare permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. In tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia.

 

1-bis. L’esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell’articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a norma dell'articolo 660.

2. Identico.

 


 

Articolo 39
(Ulteriori modifiche alla disciplina dell’esecuzione)

L’articolo 39 reca alcuni interventi eterogenei relativi alla fase di esecuzione della pena, che comprendono la possibilità di audizione a distanza del detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice dell’esecuzione e la diminuzione di un sesto della pena a favore dell’imputato che non abbia proposto impugnazione alla sentenza di condanna.

 

In particolare, la lettera a) del comma 1 interviene sul comma 4 dell’art. 666 c.p.p., al fine di prevedere la possibilità, anche per l’udienza che si svolge dinanzi al giudice dell’esecuzione, di fare ricorso al collegamento a distanza per audire l’interessato che abbia richiesto di essere sentito e risulti detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice dell’esecuzione. Resta ferma la facoltà del detenuto di non consentire allo svolgimento da remoto della propria audizione; in tal caso egli potrà essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo prima del giorno dell'udienza, a meno che il giudice dell’esecuzione non decida di disporre la traduzione del detenuto, come previsto dalla normativa attualmente in vigore.

 

Tale intervento, come gli altri analoghi compiuti su numerosi articoli del codice di procedura penale dal decreto in esame (a mero titolo di esempio, si citano gli artt. 294, 309, 360 e 391), si pone nell’ottica di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale”, che costituiscono l’intento dichiarato della legge delega (art. 1, co. 1) di cui il criterio individuato dall’art. 1, comma 8, lett. c), qui attuato, rappresenta una specificazione. Come sottolineato nella relazione illustrativa “per l’introduzione di nuove ipotesi di partecipazione ad atti e udienze a distanza si è ritenuto che, in linea generale, l’attività di individuazione della casistica richiesta dal legislatore delegante dovesse essere realizzata nella massima ampiezza possibile”, nel rispetto dei principi fissati dalla corte costituzionale con la sentenza n. 342 del 1999, secondo cui «ciò che occorre, sul piano costituzionale, è che sia garantita l’effettiva partecipazione personale e consapevole dell’imputato al dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici, nel caso della partecipazione a distanza, siano del tutto idonei a realizzare quella partecipazione».

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 8, lett. c), della legge n. 134 del 2021 dispone di «individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza».

 

La lettera b) del comma 1 novella il comma 1 dell’art. 676 c.p.p., riconoscendo al giudice dell’esecuzione, qualora né l’imputato né il suo difensore abbiano proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la competenza a disporre l’applicazione della riduzione di un sesto della pena, disposta ai sensi del comma 2-bis dell’art. 442, introdotto dall’art. 24, comma 1, lett. c) del decreto (v. supra). L’intervento si colloca tra quelli che hanno natura deflattiva del procedimento penale, assicurando un’ulteriore sconto di pena a favore del condannato che rinunci a proporre appello o ricorso per cassazione, personalmente o a mezzo del proprio difensore.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 10, lett. b), n. 2), della legge n. 134 del 2021 prevede «che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell’esecuzione».

 

Infine, le modifiche disposte dalla lettera c) del comma 1 al comma 1-bis dell’art. 678 c.p.p. sono di natura meramente formale, in quanto motivate dalla necessità di sostituire le espressioni “semidetenzione e libertà controllata” con le nuove denominazioni di “semilibertà sostitutiva e detenzione domiciliare sostitutiva”, secondo quanto disposto dai nuovi articoli 55 e 56 della legge n.689 del 1981, introdotti dall’art. 71, comma 1, lett. b) e c), del decreto in esame (v. infra).

 

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

 

 

Codice di procedura penale

Libro X - Esecuzione

Titolo III - Attribuzioni degli organi giurisdizionali

Capo I - Giudice dell'esecuzione

 

[art. 39, comma 1, lett. a)]

Art. 666.

Procedimento di esecuzione

1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore.

1. Identico.

2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione.

2. Identico.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.

3. Identico.

4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.

4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente. A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l’interessato vi consente. Tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all’audizione mediante collegamento a distanza, l’interessato è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.

5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.

5. Identico.

6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione.

6. Identico.

7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente.

7. Identico.

8. Se l'interessato è infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore; se l'interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato.

8. Identico.

9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2.

9. Identico.

[art. 39, comma 1, lett. b)]

Art. 676.

Altre competenze

1. Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.

1. Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate e all’applicazione della riduzione della pena prevista dall’articolo 442, comma 2-bis. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.

2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263 comma 3.

2. Identico.

3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.

3. Identico.

 

Capo II Magistratura di sorveglianza

[art. 39, comma 1, lett. c)]

Art. 678.

Procedimento di sorveglianza

1. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente previsto, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono comunque a norma dell'articolo 667, comma 4.

1. Identico.

1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 del codice penale, procedono a norma dell'articolo 667, comma 4.

1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e

della detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 del codice penale, procedono a norma dell'articolo 667, comma 4.

1-ter. Quando la pena da espiare non è superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui all'articolo 656, comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza formalità, può applicare in via provvisoria una delle misure menzionate nell'articolo 656, comma 5. L'ordinanza di applicazione provvisoria della misura è comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il tribunale di sorveglianza, decorso il termine per l'opposizione, conferma senza formalità la decisione del magistrato. Quando non è stata emessa o confermata l'ordinanza provvisoria, o è stata proposta opposizione, il tribunale di sorveglianza procede a norma del comma 1. Durante il termine per l'opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza è sospesa.

1-bis. Identico.

2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.

2. Identico.

3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.

3. Identico.

3.1. Quando ne fa richiesta l'interessato l'udienza si svolge in forma pubblica. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 471 e 472.

3.1. Identico.

3.2. L'avviso di fissazione dell'udienza, notificato all'interessato, contiene, a pena di nullità, l'avvertimento della facoltà di parteciparvi personalmente. Se l'interessato detenuto o internato ne fa richiesta, il giudice dispone la traduzione. Si applicano in ogni caso le forme e le modalità di partecipazione a distanza nei procedimenti in camera di consiglio previste dalla legge. La partecipazione all'udienza avviene a distanza anche quando l'interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta ovvero quando lo stesso è detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice. Ove lo ritenga opportuno, il giudice dispone la traduzione dell'interessato.

3.2. Identico.

3-bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell'udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la condanna.

3-bis. Identico.


 

Capo XI, Modifiche al Libro XI del codice di procedura penale

Articolo 40
(Modifiche in materia di estradizione)

L’articolo 40 estende anche al procedimento di estradizione la possibilità di svolgere a distanza l’interrogatorio del soggetto interessato.

 

Si tratta di due interventi speculari, all’art. 703 e all’art. 717 c.p.p., per introdurre, nei procedimenti di estradizione conseguenti a richieste provenienti da Stati esteri, la possibilità che l’interrogatorio della persona di cui si richiede l’estradizione avvenga a distanza.

Quando tale possibilità è contemplata da una disposizione di legge, lo svolgimento a distanza dell’interrogatorio è senz’altro disposto:

·           dal procuratore generale, nell’ambito degli accertamenti di sua competenza, ai sensi dell’art. 703, comma 2 c.p.p., come modificato dal comma 1, lett. a), dell’articolo in esame;

·           dal presidente della corte, quando la persona di cui viene richiesta l’estradizione è stata sottoposta a misura coercitiva, ai sensi dell’art. 717, comma 2, c.p.p., come modificato dal comma 1, lett. b), dell’articolo in esame.

I medesimi procuratore e presidente possono altresì autorizzare, nei rispettivi ambiti di competenza, lo svolgimento a distanza dell’interrogatorio quando ne facciano richiesta lo stesso interessato o il suo difensore.

 

Come già evidenziato nella scheda relativa all’art. 39, le novelle in esame costituiscono attuazione del criterio di delega di cui all’art. 1, comma 8, lett. c)., che dispone l’individuazione dei casi in cui la partecipazione all’atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza. A tale proposito, la relazione illustrativa afferma che “per l’introduzione di nuove ipotesi di partecipazione ad atti e udienze a distanza si è ritenuto che, in linea generale, l’attività di individuazione della casistica richiesta dal legislatore delegante dovesse essere realizzata nella massima ampiezza possibile”, nel rispetto dei principi fissati dalla corte costituzionale con la sentenza n. 342 del 1999, secondo cui «ciò che occorre, sul piano costituzionale, è che sia garantita l’effettiva partecipazione personale e consapevole dell’imputato al dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici, nel caso della partecipazione a distanza, siano del tutto idonei a realizzare quella partecipazione».

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 8, lett. c), della legge n. 134 del 2021 dispone di «individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza».

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Libro XI - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere

Titolo II Estradizione

Capo I - Estradizione per l'estero

Sezione I - Procedimento

[art. 40, comma 1, lett. a)]

Art. 703

Accertamenti del procuratore generale

1. Il Ministro della giustizia quando ritiene di dare corso alla domanda di estradizione, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell'articolo 701, comma 4.

1. Identico.

2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell'articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell'interessato e provvede alla sua identificazione. Procede, altresì, all'interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia al principio di specialità. L'interessato è avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. L'atto è compiuto alla necessaria presenza del difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Il consenso all'estradizione e la rinuncia al principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile alle condizioni stabilite dall'articolo 717, comma 2-bis.

2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell'articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell'interessato e provvede alla sua identificazione. Procede, altresì, all'interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia al principio di specialità. L'interessato è avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. L'atto è compiuto alla necessaria presenza del difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il procuratore generale dispone che l’interessato partecipi a distanza all’interrogatorio. Il procuratore generale può altresì autorizzare a partecipare a distanza all’interrogatorio l’interessato e il difensore quando ne fanno richiesta. Il consenso all'estradizione e la rinuncia al principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile alle condizioni stabilite dall'articolo 717, comma 2-bis.

3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per mezzo del Ministro della giustizia, la documentazione e le informazioni suppletive che ritiene necessarie. Ove previsto dalle convenzioni internazionali, la richiesta è inoltrata direttamente dal procuratore generale, che ne dà comunicazione al Ministro della giustizia.

3. Identico.

4. Il procuratore generale, entro trenta giorni dalla data in cui la domanda di estradizione gli è pervenuta, presenta alla corte di appello la requisitoria.

4. Identico.

5. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la notificazione dell'avviso del deposito alla persona della quale è richiesta l'estradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente, i quali, entro dieci giorni, hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria e degli atti nonché di esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie.

5. Identico.

 

Sezione II – Misure cautelari

[art. 40, comma 1, lett. b)]

Art. 717

Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva

1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall'articolo 716, provvede all'identificazione della persona, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze giuridiche che ne derivano, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia alla garanzia del principio di specialità, facendone menzione nel verbale.

1. Identico.

2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale è dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Il consenso all'estradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore.

2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale è dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il presidente della corte dispone che l’interessato partecipi a distanza all’interrogatorio. Può altresì autorizzare l’interessato e il difensore a partecipare a distanza all’interrogatorio quando ne fanno richiesta. Il consenso all'estradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore.

2-bis. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia.

2-bis. Identico.

 


Titolo III, Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Articolo 41
(Modifiche alle norme di attuazione del codice di procedura penale)

L’articolo 41 interviene su diverse disposizioni attuative del codice di procedura penale, al fine di adeguare le stesse ad alcuni principi e criteri direttivi della legge delega ovvero al fine di coordinarle con le modifiche apportate al codice dalla riforma in esame.

In particolare, l’articolo 41 interviene in materia di criteri di priorità nella trattazione delle notizie di reato (lettere a), o)), comunicazioni e notificazioni (lettere b), d), e), f), g)), accesso alla giustizia riparativa (lettere c), diritto all’oblio per l’imputato o indagato in caso di archiviazione, non luogo a procedere o assoluzione (lettera h)), amministrazione dei beni sottoposti a sequestro ed esecuzione della confisca (lettere i), l)), effetti pregiudizievoli extra-penali per l’indagato (lettera m)) e comunicazione notizie di reato al P.G. (lettera n)), udienza per la riapertura del processo definito con sentenza di non luogo a precedere per assenza “impediente” (lettera p)), coordinamento della disciplina delle nuove contestazioni in dibattimento con il procedimento di oblazione (lettera q)), richiesta del P.M. di sospensione del procedimento con messa alla prova (lettera r)) e comunicazioni dei servizi sociali per la messa in prova al P.M. (lettera s)), citazione e comparizione di testimoni, periti, consulenti tecnici (lettere t), u)), adeguamento delle disposizioni attuative alla nuova disciplina della partecipazione a distanza alle udienze (lettere c), z), aa), bb), hh)), bozza di sentenza in caso di redazione non immediata dei motivi (lettera cc)), monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione (lettera dd)), rapporti tra improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e azione civile esercitata nel processo penale (lettera ff)), udienza camerale non partecipata in appello (lettera ee)), modalità di pagamento delle pene pecuniarie (lettera gg)).

 

Più nel dettaglio, la lettera a) introduce un nuovo articolo (3-bis disp. att.) il quale stabilisce i criteri di priorità, contenuti nel progetto organizzativo della Procura della Repubblica, che il PM deve seguire nella trattazione delle notizie di reato e nell’esercizio dell’azione penale.

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 9, lettera i) interviene in materia di criteri per la selezione delle notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre.

A tal fine, delega il Governo a prevedere che:

- l’elaborazione dei criteri generali sia affidata a legge del Parlamento;

- che nell’ambito di tali criteri, gli uffici del pubblico ministero individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, tenuto conto del numero degli affari da trattare e dell’utilizzo efficiente delle risorse disponibili. La procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica dovrà essere allineata a quella delle tabelle degli uffici giudicanti.

 

La lettera b) interviene in materia di comunicazione del nominativo del difensore di ufficio, prevedendo che contestualmente siano comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore (art. 28., comma 1-bis disp. att.).

 

Norma di delega. L'articolo 1, comma 6 reca principi e criteri direttivi per la modifica della disciplina delle notificazioni all’imputato, prevedendo che solo la prima notificazione, nella quale egli prende conoscenza del procedimento a suo carico, e quelle relative alla citazione a giudizio in primo grado e in sede di impugnazione, dovranno essere effettuate personalmente all’imputato; tutte le altre potranno essere effettuate al difensore di fiducia, al quale l’imputato avrà l’onere di comunicare i propri recapiti. La disciplina delle notificazioni all’imputato è strettamente connessa alla nuova regolamentazione del processo in assenza dettata dal successivo art. 2, comma 7., della legge delega.

In particolare, in base alla lettera a) l’imputato non detenuto avrà:

- l’obbligo, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha disponibilità;

- la facoltà di dichiarare domicilio ai fini delle notificazioni anche presso un proprio idoneo recapito telematico. A tal fine dovrà essere modificato l’art. 161 c.p.p.

La lettera e) prevede, conseguentemente, che in sede di attuazione della delega si dovrà procedere al coordinamento tra la notificazione mediante consegna di copia al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio, anche con specifico riguardo alle notificazioni all'imputato detenuto, ai sensi dell'articolo 156 del codice di procedura penale.

 

La lettera c), sotto un primo profilo, adegua la disciplina della partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza di cui all’art. 45-bis disp. att., alla nuova disciplina generale sulla partecipazione a distanza, di cui al nuovo art. 133-ter c.p.p. (per la quale si rimanda alla scheda relativa all’articolo 8 del decreto legislativo). Sotto un secondo profilo, la lettera c), introducendo un nuovo art. 45-ter disp. att., individua il giudice competente in ordine all’accesso alla giustizia riparativa. In particolare, a seguito dell’emissione di un decreto di citazione diretta a giudizio è competente il giudice per le indagini preliminari; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti in seguito ad impugnazione provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 18, detta principi e criteri direttivi per introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa, con particolare riguardo alla definizione dei programmi, ai criteri di accesso, alle garanzie, alla legittimazione a partecipare, alle modalità di svolgimento dei programmi e alla valutazione dei suoi esiti, nelle diverse fasi del procedimento penale.

In particolare, la lettera c) prevede che il Governo, nell’esercizio della delega, preveda la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l’esecuzione della pena, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, previo consenso libero e informato della vittima e dell’autore del reato e della positiva valutazione da parte dell’autorità giudiziaria dell’utilità del programma in relazione ai criteri di accesso.

 

Le lettere d), e), f), g) intervengono in materia di comunicazioni e notificazioni, al fine di adeguare alcune disposizioni attuative alle previsioni di cui alla legge delega in materia di processo in assenza. In particolare:

·           la lettera d) interviene sulle modalità di attuazione delle notificazioni urgenti;

·           la lettera e) introduce (al nuovo art. 56-bis disp. att.) la disciplina attuativa della notificazione con modalità telematiche effettuate dal difensore;

·           la lettera f) disciplina (al nuovo art. 63-bis disp. att.) le modalità di comunicazione di cortesia al destinatario circa l’avvenuta notifica;

·           la lettera g) interviene ad adeguare la disciplina attuativa di comunicazione degli atti ai nuovi riferimenti normativi di cui al novellato art. 148 c.p.p. (per il quale si rimanda alla scheda relativa all’articolo 10 del decreto).

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 7, detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina del processo in assenza dell’imputato.

In particolare, la lettera c) precisa che quando non si ha certezza dell’effettiva conoscenza del procedimento penale, si può comunque procedere in assenza se il giudice, valutate le modalità di notificazione e ogni altra circostanza, ritiene provata la conoscenza della pendenza del processo e che l’assenza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole.

Tale valutazione dovrà essere fatta dal giudice dell’udienza preliminare (o della prima udienza fissata per il giudizio, se il rito non contempla l’udienza preliminare) una volta constatata l’assenza dell’imputato. In base alla lettera d) il giudice dovrà infatti verificare la rinuncia a comparire o l’effettiva conoscenza dell’atto introduttivo oppure la sussistenza delle condizioni che legittimano la prosecuzione in assenza.

 

La lettera h), introducendo il nuovo art. 64-ter disp. att., riconosce il diritto all’oblio per l’imputato o indagato in caso di decreto di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione.

Rispetto allo schema di decreto su cui si son espresse le competenti commissioni parlamentari, sono state apportate alcune modifiche all’art. 64-ter, al fine di recepire una condizione contenuta nel parere del Garante della privacy, il quale invitava il legislatore delegato “a ridefinire il contenuto dell’attestazione preventiva con riferimento all’obbligo di adozione, da parte dei siti i quali pubblichino il provvedimento, di misure idonee a sottrarlo all’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante, introducendo altresì una clausola di salvaguardia rispetto alla disciplina di cui al codice della privacy in materia di dati identificativi degli interessati (articolo 52 d.lgs. n. 196 del 2003).

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 25 introduce uno specifico criterio di delega in base al quale il Governo è delegato a prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all’oblio degli indagati o imputati.

 

La lettera i) interviene in materia di esecuzione della confisca, prevedendo che la vendita dei beni confiscati nel processo penale avvenga con le forme disposte per la vendita e assegnazione dei beni mobili ed immobili nell’esecuzione forzata con specifico riguardo alla delega alle operazioni di vendita (articoli 534-bis e 591-bis c.p.c.). Nel caso di confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o non specificamente individuati nel provvedimento, si prevede che l’esecuzione si svolga con le modalità previste per l’esecuzione delle pene pecuniarie.

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 14, delega il Governo ad intervenire in materia di amministrazione dei beni in sequestro e di esecuzione della confisca.

In particolare, il Governo è delegato:

- a prevedere che l'esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha ad oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con la modalità dell’esecuzione delle pene pecuniarie;

- a prevedere che la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale avvenga con le forme che il codice di procedura civile prevede per la vendita e assegnazione dei beni mobili ed immobili nell’esecuzione forzata con specifico riguardo alla delega alle operazioni di vendita (articoli 534-bis e 591-bis c.p.c.);

 

La lettera l) interviene sulla disciplina dell’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca, facendo salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. In particolare, la novella interviene sull’art. 104-bis disp. att., come modificato per effetto del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entra in vigore dal 15 luglio 2022.

 

Le lettere m), n), o) intervengono in attuazione di alcuni principi e criteri direttivi di cui all’articolo 9 della legge di delega, volti a riformare alcuni profili della disciplina in materia di indagini preliminari e udienza preliminare.

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 9, detta principi e criteri direttivi volti a riformare alcuni profili della disciplina in materia di indagini preliminari e udienza preliminare.

 

In particolare, la lettera m) introduce una deroga rispetto alla regola generale (recata dal nuovo art. 335-bis c.p.p.) volta a neutralizzare gli effetti pregiudizievoli extra-penali per l’indagato. A tal fine, il nuovo art. 110-quater disp. att. prevede che le disposizioni da cui derivino effetti in malam partem in sede civile o amministrativa per l’indagato debbano comunque applicarsi alla persona nei cui confronti è stata emessa una misura cautelare personale o è stata esercitata l’azione penale.

 

Nel proprio parere del settembre 2022, il CSM formula alcune considerazioni critiche rispetto all’art. 110-quater nella parte in cui, nel caso in cui l’indagato non sia sottoposto ad alcuna misura cautelare personale ovvero il PM non abbia esercitato l’azione penale, non sarebbe di fatto possibile per l’autorità amministrativa o civile accedere ai relativi atti di indagine al fine di valutare autonomamente, nell’ambito dei procedimenti extra-penali, gli indizi che hanno determinato l’iscrizione nel registro delle notizie di reato. Peraltro, secondo il CSM, la novella finirebbe per assegnare all’articolo 335 c.p.p. “una valenza integrativa di tutte le disposizioni, già presenti nell’ordinamento, che riconnettono alla qualità di indagato effetti pregiudizievoli di tipo amministrativo o civile, limitandone l’applicazione ai soli casi in cui sia stata adottata una misura cautelare o sia stata esercitata l’azione penale”. In definitiva, secondo il CSM, la soluzione adottata dal legislatore delegato “appare foriera di criticità: nell’immediato, il necessario coordinamento con tale principio delle previsioni già esistenti porrà problemi interpretativi, con probabili correlate difformità applicative; nel futuro, l’eventuale introduzione di disposizioni primarie di pari grado derogatorie di tale generale principio potrebbe dar luogo ad un sistema normativo disomogeneo”.

 

Norma di delega. In particolare, in ordine all’iscrizione nel registro della notizia di reato viene specificata la necessità di prevedere che la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo (articolo 1, comma 9, lettera s).

 

La lettera n) riscrive l’articolo 127 disp. att., specificando i dati oggetto di comunicazione di notizie di reato al procuratore generale, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi, per ciascuno dei quali la segreteria del PM comunica dati specifici indicati nella disposizione oggetto di novella.

 

Norma di delega. Le lettere da e) a h) dell’articolo 1, comma 9, incidono sulla fase conclusiva delle indagini preliminari, con l’obiettivo da un lato di rafforzare le garanzie dell’indagato e della persona offesa e dall’altro di ridurre i momenti di stasi del processo.

 

La lettera o), introducendo il nuovo art. 127-bis disp. att. prevede che, nel disporre l’avocazione delle notizie di reato, il procuratore generale presso la corte d’appello tenga dei criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell’ufficio della procura della Repubblica che ha iscritto la notizia di reato (v. lettera a) di cui al presente articolo dello schema di decreto).

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 9, lettera i) interviene in materia di criteri per la selezione delle notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre. Allo scopo si delega il Governo a prevedere che:

- l’elaborazione dei criteri generali sia affidata a legge del Parlamento;

- che nell’ambito di tali criteri, gli uffici del pubblico ministero individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, tenuto conto del numero degli affari da trattare e dell’utilizzo efficiente delle risorse disponibili. La procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica dovrà essere allineata a quella delle tabelle degli uffici giudicanti.

 

La lettera p), attraverso il nuovo art. 132-ter disp. att. disciplina la fissazione dell’udienza per la riapertura del processo definito con sentenza di non luogo a precedere per assenza “impediente” (di cui all’art. 420-quater c.p.p., per il quale si rimanda alla scheda relativa all’articolo 23 di cui allo schema di decreto in esame).

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 7, lett. e) prevede che, quando il giudice non ritenga provate la conoscenza della pendenza del processo e che l’assenza sia dovuta ad una scelta volontaria e consapevole, il giudice debba pronunciare sentenza inappellabile di non doversi procedere.

Una volta rintracciata la persona ricercata, l'autorità giudiziaria proceda alla revoca della sentenza di non doversi procedere, fissando una nuova udienza per la prosecuzione, con notifica all'imputato a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo.

Nel periodo compreso tra la sentenza di non doversi procedere e il momento in cui la persona ricercata è rintracciata, il termine di prescrizione resti sospeso. La sospensione non opera sine die in quanto dovrà essere fatta salva l'estinzione del reato nel caso in cui sia superato il doppio dei termini stabiliti dall'art. 157 c.p.;

 

La lettera q) coordina la disciplina delle nuove contestazioni in dibattimento con la disciplina dei termini per la presentazione della richiesta del procedimento di oblazione.

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 10, detta principi e criteri direttivi per la riforma dei riti alternativi, finalizzati ad estenderne l’applicabilità ed a renderli maggiormente appetibili, con effetti deflattivi del rito dibattimentale.

In particolare, la lettera e) delega il Governo ad introdurre disposizioni di coordinamento tra la disciplina delle nuove contestazioni effettuate nel dibattimento con quella dei termini di presentazione della richiesta dei riti speciali indicati dallo stesso articolo 1, comma 10, della legge di delega.

Con la lettera f) il Governo è delegato a prevedere che a fronte di nuove contestazioni in dibattimento l’imputato possa richiedere l’accesso ai riti alternativi del patteggiamento e del giudizio abbreviato, esercitando tale facoltà all’udienza successiva a quella nella quale è stata formulata la nuova contestazione. La disposizione pare volta a codificare un principio già affermato dalla Corte costituzionale, non solo per l’applicazione della pena su richiesta delle parti e per il giudizio abbreviato.

 

La lettera r) introduce (all’art. 141-bis disp. att.) la possibilità per il pubblico ministero di formulare la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova, in occasione della notifica dell’avviso all’indagato di conclusione delle indagini preliminari (di cui all’art. 415-bis c.p.p., come novellato dall’articolo 22 dello schema di decreto in esame).

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 22, lettera b) delega inoltre il Governo a prevedere che la richiesta di messa alla prova dell’imputato possa essere avanzata anche dal pubblico ministero. Data la natura dell’istituto, evidentemente non si potrà comunque prescindere dal consenso dell’imputato.

 

La lettera s) prevede che gli uffici di esecuzione penale esterna, i quali svolgono le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova forniscono, entro trenta giorni, le indicazioni loro richieste dal pubblico ministero ai sensi del nuovo art. 464-ter.1 c.p.p. (rubricato “Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari” e introdotto dall’articolo 29 dello schema di decreto in esame).

 

La lettera t) inserisce (all’art. 142 disp. att.) tra gli elementi dell’atto di citazione di citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso l’avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all’udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita (nuova lettera d-bis).

 

La lettera u) disciplina gli adempimenti che il giudice deve compiere in caso di sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

 

La lettera v) interviene in materia di comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti, prevedendo che se il dibattimento si protrae per più giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, abbia l’obbligo di stabilire (e non più la facoltà) di fissare il calendario delle udienze in cui ciascuna persona deve comparire.

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 11 individua i principi e i criteri di delega dedicati al giudizio di primo grado.

In particolare, la lettera a), in tema di calendarizzazione delle udienze, intende rendere obbligatorio per i giudici fissare e comunicare alle parti, laddove il dibattimento non possa concludersi in un’unica soluzione, un calendario organizzativo delle udienze che si stimano necessarie tenere per lo svolgimento dell’istruzione probatoria e per la discussione.

 

La lettera z) prevede che in tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo (ai sensi dell’art. 146-bis disp. att.), il giudice, su istanza, possa consentire alle parti private e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l’onere dei costi del collegamento.

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 8 detta principi e criteri direttivi per modificare il codice di rito al fine di prevedere la registrazione audiovisiva o l’audioregistrazione per documentare l’interrogatorio o l’assunzione di informazioni, ovvero la testimonianza. Inoltre, la disposizione delega il Governo ad individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all’atto del procedimento o all’udienza può avvenire a distanza o da remoto.

In particolare, la lettera c) delega il Governo ad individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all’atto del procedimento o all’udienza possa avvenire a distanza.

 

La lettera aa) coordina la disciplina (di cui all’art. 147-bis disp. att.) dell’esame degli operatori sotto copertura, dei collaboratori di giustizia e degli imputati di reato connesso con le modalità e garanzie della partecipazione a distanza di cui al nuovo art. 133-ter c.p.p. (introdotto al nuovo titolo II-bis del Libro II del codice di procedura penale ad opera dell’articolo 8 del presente schema di decreto).

 

La lettera bb), attraverso il nuovo art. 147-quater disp. att., disciplina i requisiti tecnici di sicurezza che devono essere soddisfatti in caso di partecipazione a distanza, al fine di garantire l'integrità e la sicurezza della trasmissione dei dati.

La nuova disposizione, non presente nello schema iniziale, è stata introdotta nel decreto in conformità alla condizione formulata dal Garante per la protezione dei dati personali nel proprio parere, laddove lo stesso invitava il legislatore a prescrivere, se del caso con rinvio a fonte secondaria, la necessaria sicurezza e affidabilità, sotto il profilo telematico, del collegamento, in relazione alla disciplina della partecipazione a distanza alle udienze o allo svolgimento di atti processuali.

 

La lettera cc) apporta alcune minime modifiche consequenziali all’art. 154 disp. att. in materia di redazione non immediata dei motivi della sentenza, prevedendo che l’estensore della sentenza renda disponibile la relativa bozza (e non più la minuta) al presidente il quale, se sorgono questioni sulla motivazione, ne dà lettura al collegio, che può designare un altro estensore.

 

La lettera dd), introducendo un nuovo art. 165-ter disp. att., detta disposizioni attuative per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione (di cui all’art. 344-bis c.p.p., introdotto dall’articolo 2, comma 2, lettera a) della legge di delega) e del rispetto della disposizione di cui all’articolo 175-bis disp. att. (introdotto dalla successiva lettera ff) di cui al presente articolo), al fine di disciplinare i rapporti tra improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e l’azione civile esercitata nel processo penale.

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 13, lettera d) delega il Governo a disciplinare le conseguenze dell’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, con particolare riferimento a:

- azione civile esercitata nel processo penale;

- confisca originariamente disposta con la sentenza di condanna in primo grado.

Il Governo dovrà altresì adeguare la disciplina delle impugnazioni per i soli interessi civili.

Si ricorda che l’articolo 2, commi da 2 a 6, della legge di delega ha introdotto nel codice di procedura penale l’istituto dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

In particolare, il comma 2 modifica il codice di procedura penale, anzitutto introducendovi, nella parte che disciplina le condizioni di procedibilità, un nuovo art. 344-bis rubricato “Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del procedimento penale” (lettera a).

La nuova disposizione prevede, rispettivamente ai commi 1 e 2, che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di 2 anni, e del giudizio di cassazione entro il termine di un anno, costituiscano cause di improcedibilità dell’azione penale. Si tratta di termini corrispondenti a quelli di ragionevole durata previsti dalla legge Pinto per i rispettivi gradi di giudizio.

 

La lettera ee), introducendo il nuovo art. 167-bis disp. att., disciplina gli adempimenti connessi all’udienza camerale non partecipata dalle parti in appello (di cui al nuovo art. 598-bis c.p.p., introdotto dall’articolo 34 del presente schema di decreto).

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 13 detta principi e criteri direttivi per la riforma del giudizio di appello, del ricorso in Cassazione e delle impugnazioni straordinarie.

La lettera g) prevede la forma del rito camerale non partecipato, per tutti i procedimenti d'appello salva richiesta di partecipazione della parte che ha promosso l’appello o comunque dell’imputato o del suo difensore.

La lettera h) incide sull’istituto del “concordato sui motivi di appello” (art. 599 c.p.p.), ampliandone l’ambito applicativo tramite l’eliminazione di tutte le preclusioni all’accesso a tale istituto, attualmente previste con riferimento ad alcune tipologie di reati (art. 599-bis, comma 2).

 

La lettera ff), attraverso il nuovo articolo 175-bis disp. att., disciplina la decisione sull’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, che deve essere adottata non oltre il 60° giorno successivo al maturare dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione (di cui all’art. 344-bis c.p.p., introdotto dall’articolo 2, comma 2, lettera a) della legge di delega).

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 13, lettera d) delega il Governo a disciplinare le conseguenze e, con particolare riferimento a:

- azione civile esercitata nel processo penale;

- confisca originariamente disposta con la sentenza di condanna in primo grado.

Il Governo dovrà altresì adeguare la disciplina delle impugnazioni per i soli interessi civili.

Si ricorda che l’articolo 2, commi da 2 a 6, della legge di delega ha introdotto nel codice di procedura penale l’istituto dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

In particolare, il comma 2 modifica il codice di procedura penale, anzitutto introducendovi, nella parte che disciplina le condizioni di procedibilità, un nuovo art. 344-bis rubricato “Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del procedimento penale” (lettera a).

La nuova disposizione prevede, rispettivamente ai commi 1 e 2, che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di 2 anni, e del giudizio di cassazione entro il termine di un anno, costituiscano cause di improcedibilità dell’azione penale. Si tratta di termini corrispondenti a quelli di ragionevole durata previsti dalla legge Pinto per i rispettivi gradi di giudizio.

 

La lettera gg), introducendo il nuovo art. 181-bis disp. att., disciplina le modalità di pagamento delle pene pecuniarie applicate dal giudice con la sentenza o con il decreto di condanna e indicate dal pubblico ministero. La nuova disposizione prevede che le modalità tecniche di pagamento, anche per via telematica, siano individuate e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro della giustizia.

Sul punto, il Garante per la protezione dei dati personali nel proprio parere suggeriva l’opportunità di acquisire il parere dello stesso Garante sullo schema del predetto decreto del Ministro della giustizia.

 

Norma di delega. L'articolo 1, comma 16 della legge di delega interviene sul procedimento di esecuzione della pena pecuniaria con la finalità dichiarata di restituirle effettività.

In particolare, la lettera c) delega il Governo a prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l’effettiva riscossione e conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento.

 

La lettera hh) coordina la disciplina (di cui all’art. 205-bis disp. att.) della partecipazione al processo a distanza per l’imputato detenuto all’estero con le modalità e garanzie della partecipazione a distanza di cui al nuovo art. 133-ter c.p.p. (introdotto al nuovo titolo II-bis del Libro II del codice di procedura penale ad opera dell’articolo 8 del presente schema di decreto).

 

Norma di delega. L’articolo 1, comma 8 detta principi e criteri direttivi per modificare il codice di rito al fine di prevedere la registrazione audiovisiva o l’audioregistrazione per documentare l’interrogatorio o l’assunzione di informazioni, ovvero la testimonianza. Inoltre, la disposizione delega il Governo ad individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all’atto del procedimento o all’udienza può avvenire a distanza o da remoto.

In particolare, la lettera c) delega il Governo ad individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all’atto del procedimento o all’udienza possa avvenire a distanza.

 

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice di procedura penale

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Titolo I Norme di attuazione

Capo II

Disposizioni relative al pubblico ministero

[Articolo 41, comma 1, lettera a)]

Art. 3-bis

Priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell’esercizio dell’azione penale

 

1. Nella trattazione delle notizie di reato e nell’esercizio dell’azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell’ufficio.

Capo IV

 Disposizioni relative alle parti private e ai difensori

[Articolo 41, comma 1, lettera b)]

Art. 28

Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio

1. Il nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia.

Identico

 

1-bis. Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore

 

 

Capo V

Disposizioni relative agli atti

 

[Articolo 41, comma 1, lettera c)]

Art. 45-bis

Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza

Art. 45-bis

Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza

1. La partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene a distanza nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.

2. La partecipazione a distanza è comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dell'articolo 146-bis, commi 2, 3, 4, 4-bis e 6.

1. La partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene a distanza nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.

2. La partecipazione a distanza è comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dell'articolo 146-bis, comma 4-bis, e dall'articolo 133-ter del codice.

Art. 45-ter (

Giudice competente in ordine all’accesso alla giustizia riparativa

 

1. A seguito dell’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio i provvedimenti concernenti l’invio al Centro per la giustizia riparativa sono adottati dal giudice per le indagini preliminari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo, non è trasmesso al giudice a norma dell’articolo 553, comma 1, del codice. Dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell’articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

[Articolo 41, comma 1, lettera d)]

Art. 55

Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo

1. Alla spedizione del telegramma previsto dall'articolo 149 commi 4 e 5 del codice provvede la cancelleria o la segreteria.

Identico

2. La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma e il testo del fonogramma previsto dall'articolo 149 comma 2 del codice, con l'indicazione della persona che lo trasmette, di quella che lo riceve, dell'ora e del giorno di trasmissione, sono allegati agli atti del procedimento a cura della cancelleria o della segreteria.

2. La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma previsto dall'articolo 149 comma 2 del codice, con l'indicazione della persona che lo trasmette, di quella che lo riceve, dell'ora e del giorno di trasmissione, sono allegati agli atti del procedimento a cura della cancelleria o della segreteria.

 

[Articolo 41, comma 1, lettera e)]

Art. 56-bis

Notificazione con modalità telematiche effettuate dal difensore

 

1. La notificazione con modalità telematiche è eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un domicilio digitale del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata ed allegato al messaggio inviato con le modalità di cui al comma 1. La relazione deve contenere:

a) il nome e il cognome dell'avvocato notificante;

b) il nome e il cognome della parte che lo ha nominato o nel cui interesse è stato nominato;

c) il nome e cognome del destinatario;

d) il domicilio digitale a cui l'atto viene notificato;

e) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto domicilio digitale è stato estratto;

f) l’ufficio giudiziario, l’eventuale sezione e il numero del procedimento.

3. Quando l’atto da notificarsi è redatto in forma di documento analogico, l’avvocato provvede ad estrarne copia informatica, sulla quale appone 66 attestazione di conformità nel rispetto delle modalità previste per i procedimenti civili.

4. Ai fini previsti dall’articolo 152 del codice, il difensore documenta l’avvenuta notificazione dell’atto con modalità telematiche depositando in cancelleria il duplicato informatico o la copia informatica dell’atto inviato, attestandone la conformità all’originale, la relazione redatta con le modalità di cui al comma 2, nonché le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna generate dal sistema.

[Articolo 41, comma 1, lettera f)]

Art. 63-bis

Comunicazione di cortesia

 

1. La cancelleria o la segreteria, in tutti i casi in cui la relazione della notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, attesta l’avvenuta consegna dell’atto a persona fisica diversa dal destinatario, dà avviso di cortesia al destinatario dell’avvenuta notifica dell’atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all’indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell’articolo 349, comma 3, del codice.

 

[Articolo 41, comma 1, lettera g)]

Art. 64

Comunicazione di atti

1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto.

1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con le modalità telematiche di cui all'articolo 148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto.

2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero che ha sede diversa da quella del giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con le modalità telematiche di cui all'articolo 148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, quando ricorre una situazione di urgenza o l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dall'articolo 149 del codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l'atto.

2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero, che ha sede diversa da quella del giudice, si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero che ha sede diversa da quella del giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con le modalità telematiche di cui all’articolo 148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. In caso di urgenza o quando l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dagli articoli 149 e 150 del codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l'atto.

3. Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, quando ricorre una situazione di urgenza o l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dall’articolo 149 del codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l'atto.

4. Ai fini delle comunicazioni previste dai commi precedenti, la copia può essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, quando il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

Soppresso

 

[Articolo 41, comma 1, lettera h)]

Art. 64-ter

Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini

 

1. La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Nel caso di richiesta volta a precludere l’indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: «Ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del Regolamento del Parlamento europeo del 27 aprile 2016, n. 679, è preclusa l’indicizzazione dei dati personali dell’interessato, riportati nel provvedimento».

3. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: «Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante».

Capo VI

Disposizioni relative alle prove

 

[Articolo 41, comma 1, lettera i)]

Art. 86

Vendita o distruzione delle cose confiscate

1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione.

1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione. Il compimento delle operazioni di vendita può essere delegato a un istituto all’uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, con le modalità ivi previste, in quanto compatibili

 

1-bis. Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l’esecuzione si svolge con le modalità previste per l’esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente al provvedimento di confisca.

2. Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non è opportuna. All'affidamento dell'incarico procede la cancelleria. Il giudice può disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro.

Identico

Capo VII

Disposizioni relative alle misure cautelari

[Articolo 41, comma 1, lettera l)]

Art. 104-bis [10]

Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio

Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio

1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.

1. Nei casi in cui il sequestro preventivo o la confisca abbiano per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.

1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. Quando il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo.

1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo.

1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

Identico

1-quater. Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

1-quater. Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

1-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

Identico

1-sexies. Le disposizioni dei commi 1-quater e 1-quinquies si applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del codice.

1-sexies. In tutti i casi di sequestro preventivo e confisca restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del codice.

Capo VIII

Disposizioni relative alle indagini preliminari

 

[Articolo 41, comma 1, lettera m)]

Art. 110-ter

Informazione sulle iscrizioni

 

1. Il pubblico ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le indagini preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui il reato è attribuito.

 

 

Art. 110- quater

Riferimenti alla persona iscritta nel registro delle notizie di reato contenuti nelle disposizioni civili e amministrative

 

1. Le disposizioni da cui derivano effetti pregiudizievoli in sede civile o amministrativa per la persona sottoposta a indagini devono intendersi nel senso che esse si applicano comunque alla persona nei cui confronti è stata emessa una misura cautelare personale o è stata esercitata l'azione penale.

 

[Articolo 41, comma 1, lettera n)]

Art. 127

Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale

1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello un elenco delle notizie di reato contro persone note per le quali non è stata esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice.

1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:

a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, del codice;

b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull’azione penale nei termini di cui all’articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo del codice;

c)  procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo, del codice.

2. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), è specificato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-bis dell’articolo 415-bis del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito.

3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica:

a) le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;

b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;

c) le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;

d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;

e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;

f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto.

[Articolo 41, comma 1, lettera o)]

Art. 127-bis.

Avocazione e criteri di priorità

 

1.Nel disporre l’avocazione delle notizie di reato nei casi previsti dagli articoli 412 e 421-bis, comma 2, del codice, il procuratore generale presso la corte d’appello tiene conto dei criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell’ufficio della procura della Repubblica che ha iscritto la notizia di reato.

[Articolo 41, comma 1, lettera p)]

Art. 132-ter.

Fissazione dell'udienza per la riapertura del processo

 

1. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la celebrazione, nella medesima aula di udienza, il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo del mese di settembre di ogni anno delle udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti con sentenza resa ai sensi dell’articolo 420-quater, nonché alla celebrazione dei processi nei quali è stata pronunciata l’ordinanza di cui all’articolo 598-ter, comma 2.

 

[Articolo 41, comma 1, lettera q)]

Capo X

Disposizioni relative al procedimento di oblazione

Art. 141

Procedimento di oblazione

[Omissis]

Identico

4-bis. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato.

4-bis. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 517 e 518 del codice. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato.

Capo X-bis

Disposizioni in materia di messa alla prova

[Articolo 41, comma 1, lettera r)]

Art. 141-bis

Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova

Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova. Proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero

1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato.

Identico

 

1-bis. Il pubblico ministero può formulare la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevista dall’articolo 464-ter.1 del codice, in occasione della notifica dell’avviso previsto dall’articolo 415-bis del codice.

 

 

 

[Articolo 41, comma 1, lettera s)]

Art. 141-ter

Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova

1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Identico

 

1-bis. Gli uffici di esecuzione penale esterna forniscono le indicazioni loro richieste dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 464-ter.1, comma 1, del codice entro il termine di trenta giorni.

[Omissis]

Identico

Capo XI

Disposizioni relative al dibattimento

[Articolo 41, comma 1, lettera t)]

Art. 142

Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso

[Omissis]

Identico

3. L'atto di citazione contiene:

Identico

a) l'indicazione della parte richiedente e dell'imputato nonché del decreto che ha autorizzato la citazione;

b) le generalità e il domicilio della persona da citare;

c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale la persona citata deve presentarsi;

d) l'indicazione degli obblighi e delle facoltà previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;

 

d-bis) l’avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all’udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita;

e) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell'articolo 133 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

e) l'avvertimento che, fuori del caso previsto dalla lettera d-bis), in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell'articolo 133 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

4. Quando la citazione è disposta di ufficio il decreto di citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3 lettere b), c), d), e) nonché l'indicazione dell'imputato.

4. Quando la citazione è disposta di ufficio il decreto di citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3 lettere b), c), d), d-bis), e) nonché l'indicazione dell'imputato.

 

[Articolo 41, comma 1, lettera u)]

Art.143-bis

Adempimenti in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato

Art.143-bis

Adempimenti in caso di sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato

1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

1. Quando il giudice emette la sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice, ne dispone la trasmissione alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

 

[Articolo 41, comma 1, lettera v)]

Art. 145

Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti

1. I testimoni, i periti, i consulenti tecnici e gli interpreti citati devono trovarsi presenti all'inizio dell'udienza.

Identico

2. Se il dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, può stabilire il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.

2. Se il dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, stabilisce il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.

 

 

 

[Articolo 41, comma 1, lettera z)]

Art. 146-bis

Partecipazione al dibattimento a distanza

 

 

4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento.

4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice, su istanza, può consentire alle parti private e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento.

[Omissis]

Identico

 

[Articolo 41, comma 1, lettera aa)]

Art. 147-bis

Esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso

[Omissis]

Identico

2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalità, dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonché delle cautele adottate per assicurare le regolarità dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'articolo 136 del codice.

2. Il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d’ufficio, che l’esame si svolga a distanza.

[Omissis]

Identico

 

[Articolo 41, comma 1, lettera bb)]

Art. 147-quater

Requisiti tecnici di sicurezza in caso di partecipazione a distanza

 

1. Il Ministero della giustizia assicura che, nei casi di partecipazione a distanza al compimento di atti del procedimento ovvero alla celebrazione delle udienze, i collegamenti telematici agli uffici giudiziari siano realizzati attraverso reti o canali di comunicazione idonei a garantire l'integrità e la sicurezza della trasmissione dei dati.

 

[Articolo 41, comma 1, lettera cc)]

Art. 154

Redazione non immediata dei motivi della sentenza

1. Nei casi previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3 del codice, il presidente provvede personalmente alla redazione della motivazione o designa un estensore tra i componenti del collegio.

Identico

2. L'estensore consegna la minuta della sentenza al presidente il quale, se sorgono questioni sulla motivazione, ne dà lettura al collegio, che può designare un altro estensore.

2. L'estensore rende disponibile la bozza della sentenza al presidente il quale, se sorgono questioni sulla motivazione, ne dà lettura al collegio, che può designare un altro estensore.

3. La minuta, sottoscritta dall'estensore e dal presidente, è consegnata alla cancelleria per la formazione dell'originale.

Identico

4. Il presidente e l'estensore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta, sottoscrivono la sentenza.

4. Il presidente e l'estensore rende disponibile la bozza [11] sottoscrivono la sentenza.

4-bis. Il Presidente della Corte d'appello può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento è data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.

Identico

Capo XIII

Disposizioni relative alle impugnazioni

 

[Articolo 41, comma 1, lettera dd)]

 

Art. 165-ter

Monitoraggio dei termini di cui all’articolo 344 bis del codice

 

1. I presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all’articolo 175-bis.

 

[Articolo 41, comma 1, lettera ee)]

 

Art. 167-bis

Adempimenti connessi all’udienza di cui all’articolo 598-bis del codice

 

1. Avviso del deposito del provvedimento emesso dalla Corte in seguito alla camera di consiglio di cui all'articolo 598 bis del codice, contenente l'indicazione del dispositivo, è comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti.

 

 

 

[Articolo 41, comma 1, lettera ff)]

 

Art. 175-bis

Decisione sulla improcedibilità ai sensi dell’articolo 344 bis del codice

 

1. Ai fini di cui agli articoli 578, comma 1-bis, e 578-ter, comma 2, del codice, la Corte di cassazione e le corti di appello, nei procedimenti in cui sono costituite parti civili o vi sono beni in sequestro, si pronunciano sulla improcedibilità non oltre il sessantesimo giorno successivo al maturare dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione di cui all’articolo 344-bis del codice.

Capo XV

Disposizioni relative all’esecuzione

 

[Articolo 41, comma 1, lettera gg)]

 

Art. 181-bis

Modalità di pagamento delle pene pecuniarie

 

1. Le modalità di pagamento delle pene pecuniarie applicate dal giudice con la sentenza o con il decreto di condanna sono indicate dal pubblico ministero, anche in via alternativa, nell’ordine di esecuzione di cui all’articolo 660 del codice. Esse 71 comprendono, in ogni caso, il pagamento attraverso un modello precompilato, allegato all’ordine di esecuzione.

2. Le modalità tecniche di pagamento, anche per via telematica, sono individuate e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi per la prima volta entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.

Capo XVI

Disposizioni relative ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere

[Articolo 41, comma 1, lettera hh)]

Art. 205-ter

Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero

1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis.

1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 133-ter del codice.

[Omissis]

Identico

5. La partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito si svolge secondo le modalità e i presupposti previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 147-bis.

5. La partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito si svolge secondo le modalità e i presupposti previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 133-ter del codice.

 


Titolo IV, Disciplina organica della giustizia riparativa

Il Titolo IV – composto dagli articoli da 42 a 67 - introduce nell’ordinamento l’istituto della giustizia riparativa, in attuazione dei principi di delega contenuti all’art. 1, comma 18, della legge n. 134 del 2021.

 

Norma di delega. L’art. 1, co. 18, lett. a), della legge n. 134 del 2021 prevede di “introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei princìpi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato”.

Oltre alla direttiva europea, direttamente richiamata dalla norma di delega, i principi sanciti a livello internazionale sono desumibili principalmente:

- dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec (2018)8 adottata dal Comitato dei Ministri il 3 ottobre 2018;

- dalla Risoluzione sui principi base circa l’applicazione dei programmi di giustizia riparativa in ambito penale, elaborati dall’Economic and Social Council dalle Nazioni Unite nel 2002 (ECOSOC Res. 12/2002).

 

Il Titolo IV è formato dagli articoli da 42 a 67, suddivisi in cinque Capi:

-      il Capo I, che contiene principi e disposizioni generali (artt. 42-46);

-      il Capo II, che detta le garanzie dei programmi di giustizia riparativa (artt. 47-52);

-      il Capo III, in cui sono disciplinati i programmi di giustizia riparativa (artt. 53-58);

-      il Capo IV, che concerne la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa ed i requisiti per l’esercizio dell’attività (artt. 59-60);

-      il Capo V, che riguarda i servizi per la giustizia riparativa (artt. 61-67).

 


 

Articoli da 42 a 46
(Principi e disposizioni generali)

Il Capo I reca i principi e le disposizioni generali che reggono l’istituto della giustizia riparativa.

La Sezione I (Definizioni, principi e obiettivi) è composta dagli articoli 42 e 43.

L’articolo 42 contiene le definizioni principali utilizzate nell’ambito dell’istituto, in primis proprio quella di giustizia riparativa, intesa come insieme di programmi a partecipazione libera, consensuale, volontaria ed attiva volti a mettere in contatto principalmente vittima ed autore del reato (ma anche altri soggetti interessati appartenenti alla comunità) per il tramite di un terzo imparziale, al fine di giungere alla risoluzione degli effetti scaturiti al reato.

Vengono quindi identificati i principali soggetti coinvolti in tali programmi ovvero:

·           la vittima del reato: la persona fisica o giuridica che ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale in conseguenza del reato ed il familiare della persona fisica che ha subito un danno dalla morte, cagionata dal reato, di tale persona;

·           la persona indicata come autore dell’offesa: si tratta di una nozione ampia che ricomprende la persona indicata come autore del reato dalla vittima (anche prima della proposizione della querela), l’imputato, colui che è sottoposto a misura cautelare personale, il condannato con pronuncia irrevocabile, colui nei cui confronti non si è proceduti a giudizio (per sentenza di non luogo a procedere, per difetto della condizione di procedibilità o per causa estintiva);

·           il familiare: il coniuge, la parte di un’unione civile, il convivente di fatto, colui che ha un legame affettivo stabile con la vittima o con l’autore dell’offesa, i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle, le persone fiscalmente a carico della vittima o dell’autore dell’offesa.

Vengono inoltre date le definizioni di esito riparativo (accordo, derivante da un programma di giustizia riparativa, per la riparazione dell’offesa e la ricostruzione dei rapporti tra i partecipanti), servizi per la giustizia riparativa (attività di predisposizione ed erogazione dei programmi di giustizia riparativa) e centro per la giustizia riparativa (struttura pubblica che si occupa dei servizi per la giustizia riparativa).

Infine, vengono riconosciuti ai soggetti giuridici offesi da reati gli stessi diritti e le stesse facoltà attribuiti alle vittime di reato.

 

Norma di delega. L’art. 1, co. 18, lett. b), della legge n. 134 del 2021 stabilisce di “definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subìto un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; considerare vittima del reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subìto un danno in conseguenza della morte di tale persona; definire il familiare come il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle e le persone a carico della vittima”.

 

L’articolo 43 indica come obiettivi generali della giustizia riparativa da un lato il riconoscimento della vittima del reato e dall’altro la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa; viene inoltre presa in considerazione la ricostituzione dei legami con la comunità di cui essi fanno parte.

L’accesso ai servizi di giustizia riparativa è gratuito e sempre favorito (l’unica limitazione si ha in caso di pericolo per i partecipanti al programma).

Tutti i partecipanti godono di uguale considerazione, nel rispetto della dignità di ciascuno. La scelta di aderire ad un programma di giustizia riparativa si basa sul libero consenso delle parti che vi accedono, la partecipazione è volontaria ed attiva e gli esiti riparativi devono essere ragionevoli e proporzionati. Devono inoltre essere garantiti la riservatezza sulle dichiarazioni rese e le attività svolte nel corso programma, l’imparzialità dei mediatori ed il lasso di tempo necessario per portare a termine il programma.

 

La Sezione II (Accesso ai programmi di giustizia riparativa) è composta dagli articoli 44 e 45.

L’articolo 44 prevede che i programmi di giustizia riparativa siano accessibili a prescindere dalla fattispecie e dalla gravità del reato e che siano fruibili non soltanto in qualsiasi stato e grado del processo, ma anche nella fase esecutiva della pena o della misura di sicurezza o dopo l’esecuzione delle stesse, nonché a seguito di sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità o per sopravvenuta causa estintiva e persino prima della proposizione della querela per i reati che la prevedono come condizione di procedibilità.

Ai sensi dell’articolo 45 può partecipare ai programmi di giustizia riparativa, oltre alla vittima del reato e alla persona indicata come autore dell’offesa, qualsiasi soggetto vi abbia interesse. Alcuni di questi soggetti, come i familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell’offesa, i rappresentanti di Stato, Regioni o enti locali, servizi sociali o associazioni a difesa degli interessi lesi dal reato, sono indicati direttamente nell’art. 45, fermo restando che si tratta di un elenco non esaustivo.

 

Norma di delega. L’art. 1, co. 18, lett. c), della legge n. 134 del 2021 dispone che sia data “la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a)”.

 

La Sezione III (Persone minori di età) è composta dal solo articolo 46, in cui si garantisce che l’accesso e la partecipazione dei minori a qualsiasi titolo ai programmi di giustizia riparativa avvengano in maniera adeguata alla loro personalità e alle loro esigenze. Per tale motivo è necessario che i mediatori che si occupano di programmi in cui sono coinvolti minori siano opportunamente formati allo scopo e dotati di specifiche attitudini, in modo da garantire il superiore interesse del minore, come previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.

 

Norma di delega. Si può qui richiamare quanto disposto dall’art. 1, co. 18, lett. a), della legge n. 134 del 2021, con riferimento al necessario “rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei princìpi sanciti a livello internazionale” nell’adozione di una disciplina organica della giustizia riparativa. Dal punto di vista dei principi internazionali l’art. 46 richiama esplicitamente la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, ma la stessa direttiva UE contiene una serie di riferimenti diretti ai diritti dei minori (si veda in particolare il considerando n. 66, in cui si afferma: “La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, è volta a promuovere il diritto alla dignità, alla vita, all'integrità fisica e psichica, alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto di proprietà, il principio di non-discriminazione, il principio della parità tra donne e uomini, i diritti dei minori, degli anziani e delle persone con disabilità e il diritto a un giudice imparziale.”)

 

 

 


 

Articoli da 47 a 52
(Garanzie dei programmi di giustizia riparativa)

Il Capo II detta le garanzie da assicurare nell’attuazione dei programmi di giustizia riparativa.

 

La Sezione I (Disposizioni in materia di diritti dei partecipanti) è composta dagli articoli da 47 a 49, in cui sono contemplati:

·           il diritto all’informazione (art. 47), in base al quale la vittima del reato e la persona indicata come autore dell’offesa, nonché i loro difensori, l’esercente la potestà genitoriale in caso di coinvolgimento di persona minore di età, gli eventuali tutori o curatori, devono essere informati dall’autorità giudiziaria della possibilità di accedere ad un programma di giustizia riparativa, specificando in maniera completa ed obiettiva quali siano i programmi effettivamente disponibili, le modalità di accesso e i possibili esiti, nonché i diritti e le garanzie riconosciuti ai partecipanti. Analoghe informazioni sono fornite agli altri potenziali interessati dai servizi di giustizia, dall’autorità di pubblica sicurezza e dai servizi sociali presenti sul territorio;

·           il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa (art. 48), che deve essere libero, personale, consapevole e informato. Viene dato in forma scritta ed acquisito dal mediatore al primo incontro; è revocabile in qualsiasi momento, anche per fatti concludenti. Il consenso è espresso:

-      per il minore di 14 anni, dall’esercente la potestà genitoriale o dal curatore speciale, previo ascolto e assenso fornito dal minore;

-      per il minore che ha compiuto i 14 anni, dal minore medesimo e dall’esercente la potestà genitoriale o dal curatore speciale; in caso di contrasto tra i due, decide il mediatore, valutate le circostanze;

-      per l’interdetto, dal tutore, sentito l’interdetto;

-      per l’inabilitato, dallo stesso e dal curatore;

-      per la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, dalla persona medesima, da sola o con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;

-      per l’ente, dal legale rappresentante o da un suo delegato;

·           il diritto all’assistenza linguistica di un interprete (art. 49), previsto a favore dei partecipanti che non comprendono la lingua italiana. L’accertamento della conoscenza della lingua italiana (che è presunta, fino a prova contraria, per i cittadini italiani) è compiuto dal mediatore il quale, in caso di esito negativo, deve procedere a far nominare un interprete, anche nel caso in cui egli abbia una personale conoscenza dell’altra lingua. È inoltre disposta la traduzione della relazione del mediatore. All’interprete si applicano, ove compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti incapacità e incompatibilità (art. 144 c.p.p.) e ricusazione e astensione (art. 145 c.p.p.).

 

Norma di delega. L’art. 1, co. 18, lett. d), della legge n. 134 del 2021 stabilisce “che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: la completa, tempestiva ed effettiva informazione della vittima del reato e dell'autore del reato, nonché, nel caso di minorenni, degli esercenti la responsabilità genitoriale, circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il diritto all'assistenza linguistica delle persone alloglotte; la rispondenza dei programmi di giustizia riparativa all'interesse della vittima del reato, dell'autore del reato e della comunità; la ritrattabilità del consenso in ogni momento”.

 

La Sezione II (Doveri e garanzie dei mediatori e dei partecipanti) è composta dagli articoli da 50 a 52, in cui sono previsti:

·           il dovere di riservatezza (art. 50), cui sono tenuti il mediatore e il personale dei centri per la giustizia riparativa rispetto alle attività svolte, alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso del programma, ad eccezione dei casi in cui vi sia il consenso dei partecipanti o il mediatore ritenga che la rivelazione sia necessaria per evitare la commissione di gravi o imminenti reati o le dichiarazioni costituiscano esse stesse un reato. Allo stesso dovere di riservatezza sono tenuti i partecipanti, fino al termine del programma di giustizia riparative e del procedimento penale con sentenza o decreto irrevocabili; da quel momento, la pubblicazione di dichiarazioni e informazioni è consentita col consenso dell’interessato e nel rispetto della normativa sulla privacy;

·           l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite durante lo svolgimento del programma nel procedimento penale e nell’esecuzione della pena (art. 51), ad eccezione della relazione finale del mediatore e dei casi previsti dall’art. 50, comma 1 (consenso dei partecipanti, rivelazione ritenuta necessaria dal mediatore per evitare la commissione di gravi o imminenti reati, dichiarazioni integranti un reato);

·           la tutela del segreto (art. 52), per cui il mediatore non può essere obbligato a rendere deposizioni davanti all’autorità giudiziaria o ad altra autorità su atti e informazioni né a denunciare i reati di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito del programma, con le medesime eccezioni previste dagli artt. 50 e 51 (consenso dei partecipanti, rivelazione ritenuta necessaria dal mediatore per evitare la commissione di gravi o imminenti reati, dichiarazioni integranti un reato). Non sono inoltre consentiti l’intercettazione di conversazioni e comunicazioni nei luoghi in cui si svolge il programma o di conversazioni e comunicazioni dei mediatori concernenti il programma, né il sequestro di carte e documenti; in entrambe le ipotesi è disposta l’inutilizzabilità delle risultanze ottenute in violazione dei suddetti divieti.

 

Norma di delega. L’art. 1, co. 18, lett. d), della legge n. 134 del 2021 stabilisce “che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: (…omissis…) la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato, nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena;”


 

Articoli da 53 a 58
(Programmi di giustizia riparativa)

Il Capo III reca la disciplina dei programmi di giustizia riparativa.

 

La Sezione I (Svolgimento dei programmi di giustizia riparativa) è composta dagli articoli da 53 a 56.

Innanzitutto vi è stabilito che i programmi di giustizia riparativa devono essere conformi ai principi europei ed internazionali in materia (v. supra) e sono tenuti da almeno due mediatori. Vi è poi l’indicazione, esemplificativa e non esaustiva, di alcuni programmi tipo (come la mediazione tra la vittima del reato e la persona indicata come autore dell’offesa o il dialogo riparativo) cui si aggiunge qualunque altro tipo di programma dialogico, svolto da mediatori, tra la vittima e l’autore del reato. Si evidenzia, inoltre, che i programmi di giustizia riparativa possono coinvolgere anche la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede (la c.d. vittima aspecifica o surrogate victim) (articolo 53).

 

Prima che i partecipanti si incontrino tra loro, è necessario che si tengano dei colloqui preliminari tra il mediatore e ogni singolo partecipante, cui possono intervenire anche i difensori. In tale sede verranno fornite le informazioni relative al programma e sarà acquisito il consenso dell’interessato a parteciparvi (articolo 54).

 

Nel corso dello svolgimento dei programmi devono essere assicurati (articolo 55):

·           l’adeguatezza dei luoghi, anche al fine di garantire riservatezza e indipendenza per i partecipanti;

·           il trattamento rispettoso e non discriminatorio nei confronti di tutti i partecipanti da parte dei mediatori;

·           la facoltà per i partecipanti di essere assistiti da persone di supporto, ferma restando la loro partecipazione personale al programma;

·           l’invio periodico di informazioni sullo svolgimento del programma da parte del mediatore all’autorità giudiziaria, anche su richiesta di quest’ultima.

Gli esiti riparativi con cui può concludersi il programma possono essere di natura simbolica (ad es. scuse formali, impegni di comportamento assunti anche nei confronti della comunità) o materiale (ad es. risarcimento del danno, azioni volte ad evitare o attenuare le conseguenze del reato). È prevista l’assistenza dei mediatori alle parti per gli accordi relativi ad esiti simbolici e quella dei rispettivi difensori per gli accordi relativi ad esiti materiali (art. 56).

 

La Sezione II (Valutazione dell’autorità giudiziaria) è composta dagli articoli 57 e 58.

Il mediatore, al termine del programma, è tenuto ad inviare all’autorità giudiziaria procedente una relazione finale, in cui si dà conto delle attività svolte e dell’eventuale raggiungimento di un esito riparativo o, se del caso, si comunica il mancato svolgimento del programma o la sua interruzione (articolo 57).

L’autorità giudiziaria valuta quindi lo svolgimento del programma, anche al fine dell’attribuzione della pena in base alla gravità del reato secondo quanto disposto dall’art. 133 c.p., fermo restando che il mancato svolgimento del programma, la sua interruzione o il non raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli sulla persona indicata come autore dell’offesa (articolo 58).

 


 

Articoli 59 e 60
(Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e requisiti per l’esercizio dell’attività)

 

Il Capo IV riguarda la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa ed i requisiti per l’esercizio dell’attività.

 

La Sezione I (Formazione dei mediatori esperti) è composta dal solo articolo 59, che contiene le norme sulla formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa. La formazione iniziale prevede la frequenza di almeno 240 ore, dedicate per un terzo alla teoria (in cui vengono impartiti principi di giustizia riparativa e nozioni di diritto penale, processuale, penitenziario, minorile, criminologia) e per due terzi alla pratica, per acquisire le abilità necessarie alla gestione dei conflitti. È inoltre previsto un tirocinio di almeno 100 ore presso un Centro per la giustizia riparativa. I corsi sono gestiti dalle Università, in collaborazione con i suddetti Centri, e sono tenuti da mediatori esperti iscritti nell’apposito elenco di cui all’art. 60; i relativi costi restano a carico dei partecipanti. Per accedervi è necessario il possesso della laurea e il superamento di una prova culturale e attitudinale; la qualifica di mediatore esperto si ottiene all’esito di una prova finale teorico-pratica. La disciplina puntuale dei percorsi di formazione e delle prove per l’accesso al corso e per il conseguimento del titolo è demandata ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, da emanare entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo.

 

La Sezione II (Requisiti per l’esercizio dell’attività) è composta dall’articolo 60, che stabilisce la necessità dell’iscrizione in un elenco dei mediatori esperti, istituito presso il Ministero della giustizia, per l’esercizio della professione di mediatore (con l’eventuale aggiunta della qualifica di formatore). Con apposito decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, da emanare entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo, sono disciplinate le regole per l’iscrizione in detto elenco, i requisiti di onorabilità, le incompatibilità, nonché l’eventuale contributo per l’iscrizione. L’istituzione e la tenuta dell’elenco non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Norma di delega. Le disposizioni di cui alle Sezioni I e II del Capo IV sono attuative del principio di delega di cui all’art. 1, co. 18, lett. f), della legge n. 134 del 2021, il quale richiede di “disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti del conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo”.

 


 

Articoli da 61 a 67
(Servizi per la giustizia riparativa)

 

Il Capo V descrive i servizi per la giustizia riparativa.

 

La Sezione I (Coordinamento dei servizi e livelli essenziali delle prestazioni) si compone degli articoli 61 e 62.

L’articolo 61 stabilisce che le funzioni di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei servizi erogati spettano al Ministero della giustizia, con l’ausilio della istituenda Conferenza nazionale per la giustizia riparativa. Quest’ultima, presieduta dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e composta da un rappresentante per Regione o Provincia autonoma, un sindaco (o un suo delegato) per ciascuna Regione o Provincia autonoma, designato dall’ANCI, un rappresentante della Casse delle ammende e da 6 esperti di comprovata competenza in materia per la consulenza tecnico-scientifica, nominati per un biennio con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, si convoca annualmente in videoconferenza e redige una relazione che il Ministro della giustizia presenta al Parlamento. La partecipazione alle attività della Conferenza non dà diritto a compenso alcuno e per il suo funzionamento si utilizzano le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

L’integrazione della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa con un sindaco (o un suo delegato) per ciascuna Regione o Provincia autonoma, la cui partecipazione non era prevista nello schema di decreto presentato al Parlamento, deriva da una proposta avanzata dall’Associazione nazionale dei comuni italiani in sede di Conferenza Unificata, su cui hanno convenuto anche le Regioni (v. parere espresso dalla Conferenza in data 8 settembre 2022).

Si ricorda, a tale proposito, che l’acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di giustizia riparativa è espressamente richiesta dall’art. 1, comma 2, della legge n. 134 del 2021.

 

I livelli essenziali delle prestazioni da erogare nell’ambito della giustizia riparativa sono stabiliti con intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997 (articolo 62).

 

Norma di delega. La disposizione di cui all’art. 62 rappresenta una diretta attuazione del principio di delega di cui all’art. 1, co. 18, lett. g), della legge n. 134 del 2021, il quale richiede, tra l’altro, di “individuare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa”

 

La Sezione II (Centri di giustizia riparativa) si occupa dell’istituzione e del funzionamento dei Centri per la giustizia riparativa ed è composta dagli articoli da 63 a 67.

A norma dell’articolo 63, per ciascun distretto di corte d’appello è istituita una Conferenza locale per la giustizia riparativa, a cui partecipano rappresentanti del Ministero della giustizia, della Regione o Provincia autonoma, della Provincia e del Comune in cui ha sede la corte d’appello, ed eventualmente di altri Comuni compresi nel distretto, che si convoca in videoconferenza con cadenza almeno annuale e ha il compito di individuare, previa opportuna ricognizione, gli enti locali presso cui istituire i Centri per la giustizia riparativa, scelti in base al fabbisogno del territorio ed alla completezza dei servizi offerti. La partecipazione alle attività della Conferenza non dà diritto a compenso alcuno e per il suo funzionamento si utilizzano le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Lo schema di decreto presentato alle Camere prevedeva che la Conferenza locale per la giustizia riparativa fosse presieduta dal Presidente della Regione o della Provincia autonoma (o da un loro delegato) oppure, qualora il distretto si estendesse sul territorio di più di una Regione, dal Presidente della Regione in cui ha sede l’ufficio di Corte d’appello (o da un suo delegato). Sul punto si è sviluppato un ampio dibattito in sede di Conferenza unificata del quale viene dato conto nel parere espresso dalla Conferenza medesima in data 8 settembre 2022, cui ha fatto seguito una proposta del Ministro della giustizia, accolta positivamente tanto dalle Regioni quanto dall’ANCI e trasposta nel testo definitivo del decreto legislativo, volta ad affidare i compiti di coordinamento e convocazione della Conferenza locale per la giustizia riparativa al Ministro della giustizia o ad un suo delegato.

 

La Conferenza inoltre presenta una relazione annuale al Ministero della giustizia, che può comunque richiedere in qualsiasi momento informazioni sui programmi di giustizia riparativa svolti, che sono valutati anche al fine dell’erogazione dei finanziamenti (articolo 66).

In particolare, i Centri devono garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Possono avvalersi di mediatori esperti dell’ente locale presso cui operano ovvero reclutarli attraverso la stipula di contratti di appalto, secondo le disposizioni del codice degli appalti, o di convenzioni con enti del terzo settore, in cui sono indicati le caratteristiche e la durata dei programmi, nonché gli obblighi, gli adempimenti e i controlli cui sono sottoposti (articolo 64).

 

Norma di delega. L’art. 1, co. 18, lett. g), della legge n. 134 del 2021, richiede di “individuare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia; prevedere che sia assicurata la presenza di almeno una delle predette strutture pubbliche in ciascun distretto di corte d'appello e che, per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, le stesse possano avvalersi delle competenze di mediatori esperti accreditati presso il Ministero della giustizia, garantendo in ogni caso la sicurezza e l'affidabilità dei servizi nonché la tutela delle parti e la protezione delle vittime del reato da intimidazioni, ritorsioni e fenomeni di vittimizzazione ripetuta e secondaria”.

 

I Centri per la giustizia riparativa sono titolari del trattamento dei dati personali di cui al regolamento UE 2016/679, anche di quelli c.d. sensibili di cui agli artt. 9 e 10, che avviene nel rispetto del citato regolamento e del d.lgs. n. 196 del 2003. L’ambito del trattamento dei suddetti dati è delimitato con regolamento del Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (articolo 65).

 

Si richiama qui il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, che si è espresso sui profili di propria competenza su richiesta del Governo. In particolare, il Garante si è espresso positivamente sulla scelta compiuta dal Governo di demandare ad un apposito regolamento del Ministro della giustizia il compito di individuare le tipologie di dati suscettibili di trattamento, le categorie dei soggetti interessati, le operazioni di trattamento, nonché le misure poste a tutela dei diritti dei soggetti interessati, anziché rimandare alle disposizioni del d.lgs. n. 51 del 2018, che ha attuato la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. I Centri per la giustizia riparativa, pur essendo soggetti di natura pubblicistica esercenti un’attività di pubblico interesse, non sono riconducibili alla categoria delle “autorità competenti” come definite dalla direttiva n. 680 e conseguentemente dal decreto legislativo n. 51 [12] . Tale normativa, a carattere speciale e quindi insuscettibile di applicazione analogica o di interpretazione estensiva, sarebbe pertanto applicabile soltanto al trattamento dei dati effettuato dall’autorità giudiziaria che recepisce l’esito del percorso di giustizia riparativa.

 

Infine, l’articolo 67 prevede l’istituzione di un apposito Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa presso lo stato di previsione del Ministero della giustizia, con uno stanziamento di 4.438.524 annui, finanziato tramite corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo penale [13] e annualmente ripartito tra gli enti locali presso cui operano i Centri per la giustizia riparativa con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Regioni e Province autonome, Città metropolitane, Province, Comuni e Cassa delle ammende possono concorrere al finanziamento dei programmi di giustizia riparativa.

 

Sulla congruità dello stanziamento previsto dall’articolo 67, ed in particolare sui criteri di calcolo utilizzati per addivenire alla stima del fabbisogno per il funzionamento dei programmi di giustizia riparativa, le Commissioni competenti per i profili finanziari di Camera e Senato avevano chiesto chiarimenti che il Ministero dell’economia ha provveduto a fornire tramite il deposito di una nota dell’Ufficio legislativo, in cui viene esplicitato che i parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri sono stati estrapolati dall’analisi di analoghi progetti di mediazione culturale. Più nel dettaglio, è stato stimato un numero medio di mediatori esperti per ciascun distretto di Corte d’appello pari a 10 ed un numero complessivo di professionisti che saranno nominati in relazione ai progetti affidati pari a 290; è stata inoltre calcolata una durata media degli incarichi pari a 10 mesi per un impegno settimanale di 20 ore.

A seguito dei predetti chiarimenti, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo sullo schema di decreto in data 13 settembre 2022 e la Commissione Bilancio della Camera parere favorevole in data 15 settembre 2022.

 

Norma di delega. L’art. 1, co. 19, della legge n. 134 del 2021 prevede che “per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 [programmi di giustizia riparativa] è autorizzata la spesa di 4.438.524 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.”


 

Titolo V, Ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali

Capo I, Modifiche in materia di procedimento per decreto

Articolo 68
(Modifiche in materia di responsabilità amministrativa dell’ente)

L’articolo 68 aumenta da sei mesi ad un anno dall’annotazione di un illecito amministrativo nel registro di cui all’articolo 335 c.p.p. il termine entro il quale il pubblico ministero può richiedere al giudice per le indagini preliminari l’emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria.

 

L’articolo 68 novella l’articolo 64, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2001, di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, derivante da reato.

In particolare, l’articolo 64 disciplina, nell’ambito dei procedimenti di accertamento e applicazione delle sanzioni amministrative all’ente, il procedimento per decreto. Il comma 1, di cui si propone la modifica, specifica che la richiesta di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria è presentata, al giudice per le indagini preliminari, dal pubblico ministero ove questi ritenga si debba applicare la sola sanzione pecuniaria. La richiesta è motivata e reca l’indicazione della misura della sanzione.

La modifica è di tenore analogo a quella prevista per i procedimenti penali dall’articolo 28, comma 1, lett. a), n. 1, del decreto in commento (cfr. la relativa scheda d sintesi) in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 10, let. d), n. 1), della legge delega.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 10, lett. d), n. 1), della legge n. 134 del 2021 stabilisce che nell’attuazione della delega si debba prevedere che la richiesta di decreto penale di condanna possa essere formulata dal pubblico ministero entro il termine di un anno dall'iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 335 c.p.p.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Capo III - Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative

Sezione VI - Procedimenti speciali

Art. 64

Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.

2. Identico

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

3. Identico

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

4. Identico

 

 


 

Capo II, Modifiche in materia di giustizia digitale

Articolo 69
(Modifiche in materia di giustizia digitale)

 

L’articolo 69 reca disposizioni concernenti le modalità telematiche per le comunicazioni e notificazioni nell’ambito del procedimento penale.

 

Per quanto concerne i temi della digitalizzazione del processo penale e, in particolare, delle modalità telematiche di notificazione di atti e documenti, si vedano le schede relative all’articolo 10 del decreto in commento.

 

La disposizione in commento reca alcune modifiche all’art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

 

In primo luogo, viene modificato il comma 4 del citato art. 16, stabilendo che siano effettuate in modalità telematica le notificazioni da eseguire a norma dell'articolo 148, comma 1, c.p.p., come sostituito dall’articolo 10, comma 1, lett. a) del decreto in commento (vedi sopra).

Nella relazione illustrativa trasmessa contestualmente allo schema di decreto si precisa come tale modifica sia diretta attuazione dell’introduzione della modalità telematiche quale modalità principale sia per l’esecuzione delle notificazioni, anche nei confronti dell’imputato entro i limiti previsti dagli articoli 148 e 157-ter c.p.p., sia per la comunicazione all’imputato che abbia residenza o dimora all’estero (art. 169 c.p.p.).

 

Viene, inoltre, modificato il comma 6 del citato art. 16, precisando che la possibilità di eseguire mediante deposito in cancelleria le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo PEC e che non abbiano ottemperato a tale obbligo si applichi soltanto ai soggetti diversi dall’imputato (ciò, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, al fine di evitare che possa sorgere alcun dubbio circa la non eseguibilità mediante deposito in cancelleria delle notificazioni di atti diretti all’imputato).

 

Si prevede inoltre, con l’inserimento di un nuovo comma 7-bis al medesimo art. 16, che nei procedimenti penali la modalità telematica, come disciplinata dal suddetto comma 4, sia utilizzata per le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria o della segreteria anche quando l’imputato o le altre parti private dichiarino domicilio presso un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi.

Qualora si verifichi la mancata consegna dei messaggi PEC per cause non imputabili al destinatario, si applicano per l’imputato le disposizioni di cui all’articolo 161, comma 4, del c.p.p. come modificato dall’articolo 10, comma 1, lett. o) del decreto in commento (vedi sopra).

Si prevede inoltre una specifica disciplina in caso di mancata consegna alle altre parti private.

A tale riguardo si segnala che nel testo del decreto in commento si stabilisce, in tali casi, l’applicazione delle “disposizioni di cui al comma 6 del presente decreto". Il testo sembrerebbe doversi riferire al comma 6 dell’articolo 16 del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012, il quale stabilisce la notificazione esclusivamente mediante deposito in cancelleria, nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario.

 

Infine, una modifica al comma 8 del medesimo articolo 16 chiarisce che se la notifica in modalità telematica non risulta possibile per causa non imputabile al destinatario, si applica, nei procedimenti penali, l’articolo 148, comma 4, c.p.p. inerente la notificazione in modalità digitale.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

Art. 16

Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica

1-3. Omissis

1-3. Identici

4. Nei procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

4. Nei procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni da eseguire a norma dell'articolo 148, comma 1, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. Identico

6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti diversi dall'imputato per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.

7. Identico

 

7-bis. Nei procedimenti penali quando l’imputato o le altre parti private dichiarano domicilio presso un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria o della segreteria si effettuano ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi di mancata consegna dei messaggi di posta elettronica certificata per cause non imputabili al destinatario, si applicano per l’imputato le disposizioni di cui all’articolo 161, comma 4, del codice di procedura penale e per le altre parti private le disposizioni di cui al comma 6 del presente decreto.

8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.

8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, le disposizioni dell’articolo 148, comma 4, del codice di procedura penale.

9-17-bis. Omissis.

9-17-bis. Identici


 

Capo III, Modifiche in materia di estinzione delle contravvenzioni, di pene sostitutive delle pene detentive brevi e di pene pecuniarie

Articolo 70
(Estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande)

L’articolo 70 disciplina le condizioni e le modalità procedurali per l’estinzione delle contravvenzioni punite con la pena dell’ammenda (anche se alternativa o congiunta a quella dell’arresto), in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande.

 

L’articolo in esame apre il Capo III, rubricato “Modifiche in materia di estinzione delle contravvenzioni, di pene sostitutive delle pene detentive brevi e di pene pecuniarie” del Titolo V del decreto in commento.

Esso introduce gli articoli da 12-ter a 12-novies nella legge n. 283 del 1962 (recante “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”) al fine di prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni, a seguito dell’adempimento di apposite prescrizioni impartite, nella fase delle indagini preliminari, dalla polizia giudiziaria ovvero da un organo accertatore nelle funzioni di polizia giudiziaria ex art. 55 c.p.p. (di seguito “organo accertatore” per brevità).

 

Norma di delega. Al riguardo, la legge n. 134 del 2021, all’art. 1, co. 23, lettera a), delega il legislatore a prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. La medesima lettera a) prevede la possibilità della prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento della somma di denaro e la possibilità di attenuazione della pena nel caso di adempimento tardivo.

La successiva lettera b) prevede che in sede di attuazione della delega il Governo dovrà individuare le contravvenzioni per le quali consentire l'accesso alla causa di estinzione di cui alla lettera a) tra quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, salvo che concorrano con delitti.

Inoltre, il Governo è chiamato a mantenere fermo l'obbligo di riferire la notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p. (lettera c)).

Infine (lettera d)) il Governo è chiamato a prevedere la sospensione del procedimento penale dal momento della iscrizione della notizia di reato nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) fino al momento in cui il PM riceve comunicazione dell'adempimento o dell'inadempimento delle prescrizioni e del pagamento della somma di denaro di cui alla lettera a) e la fissazione di un termine massimo per la comunicazione stessa.

 

L’articolo 12-ter individua l’ambito di applicazione della nuova disciplina.

Si tratta delle contravvenzioni in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande (previste dalla medesima legge n. 283 del 1962 e da altre disposizioni aventi forza di legge) che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, e per le quali sia prevista la pena della sola ammenda, ovvero dell’ammenda alternativa o congiunta a quella dell’arresto. La medesima disciplina non si applica quando tali contravvenzioni concorrano con uno o più delitti.

Ai fini dell’estinzione della contravvenzione, l’organo accertatore impartisce al contravventore un’apposita prescrizione.

Il termine per la regolarizzazione deve essere fissato dal medesimo organo accertatore in modo che esso non ecceda il periodo di tempo tecnicamente necessario ai fini della regolarizzazione. Tale termine non deve comunque essere superiore a sei mesi. Sono quindi dettate specifiche disposizioni procedimentali, ivi compresa la possibilità di proroga del termine per la regolarizzazione in caso di ritardi non imputabili al contravventore.

Inoltre, la disposizione riprende testualmente il principio di delega che mantiene in ogni caso fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 c.p.p. Si prevede anche che l’organo accertatore trasmetta al p.m. il verbale contenente le prescrizioni e che il p.m. possa disporre, quando lo ritenga necessario, con decreto, la modifica delle medesime prescrizioni impartite.

L’articolo 12-quater concerne la verifica dell'adempimento e l’ammissione al pagamento in sede amministrativa. La verifica dell’adempimento viene effettuata dall’organo che ha impartito le prescrizioni entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la regolarizzazione. Il contravventore che abbia adempiuto alla prescrizione è ammesso a pagare in sede amministrativa una somma pari ad un sesto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione commessa, nel termine di 30 giorni. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, l'organo accertatore comunica al p.m. l'adempimento della prescrizione ed il pagamento della somma di denaro. In caso contrario, nel termine di 60 giorni fissato per l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore comunica al p.m. e al contravventore il mancato adempimento o il mancato pagamento.

L’articolo 12-quinquies prevede la possibilità (contemplata dalla legge di delega) per il contravventore che, per le proprie condizioni economiche e patrimoniali, sia impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro, di svolgere in alternativa lavoro di pubblica utilità. A tal fine il contravventore deve presentare richiesta al p.m. personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L’impossibilità a procedere al pagamento deve essere comprovata con dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal contravventore medesimo. La richiesta è comunicata all’organo accertatore e deve essere accompagnata dalla documentazione che attesti la disponibilità dell’ente (Stato, regione, città metropolitana, provincia, comune, ente o organizzazione di assistenza sociale o di volontariato) ad impiegare il richiedente.

Il p.m. stabilisce con decreto durata e termine del lavoro di pubblica utilità. Sono quindi dettati i criteri di ragguaglio tra la somma da pagare e la prestazione lavorativa da richiedere in luogo del pagamento della somma (250 euro per ogni giorno di lavoro di pubblica utilità; un giorno di lavoro consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro). Il lavoro di pubblica utilità non può avere durata superiore a sei mesi e l’attività viene svolta di regola nella regione di residenza del contravventore e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del contravventore. Se il contravventore lo richiede il p.m. può ammetterlo a svolgere la prestazione per un tempo superiore, comunque non eccedente le otto ore giornaliere. Si prevede la possibilità di interrompere il lavoro di pubblica utilità mediante il pagamento di una somma di denaro pari a un sesto del massimo dell’ammenda prevista per la contravvenzione, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro già prestato.

Se il p.m. (articolo 12-sexies) ha notizia della contravvenzione di propria iniziativa ovvero da soggetti diversi dall’organo accertatore e dalla polizia giudiziaria, lo comunica a questi ultimi, al fine di dare corso agli adempimenti previsti dagli articoli 12-ter e 12-quater. In tal caso l’organo accertatore o la polizia giudiziaria comunicano al p.m. le proprie attività senza ritardo e comunque non oltre 60 giorni dal ricevimento della medesima comunicazione del p.m.

L’articolo 12-septies disciplina la sospensione del procedimento per la contravvenzione dal momento della iscrizione della notizia di reato nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) fino al momento in cui il p.m. non riceva comunicazione circa l'adempimento delle prescrizioni, il pagamento delle somme dovute o, se del caso, l’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa di pubblica utilità (si tratta delle comunicazioni previste dagli articoli 12-quater e 12-quinquies).

Quando la notizia della contravvenzione non sia pervenuta al p.m. da un organo accertatore (si tratta del caso previsto dall’art. 12-sexies) il procedimento per la contravvenzione riprende il suo corso:

·           quando l’organo accertatore informa il p.m. della decisione di non impartire prescrizioni;

·           entro sessanta giorni dalla comunicazione ricevuta dall’organo accertatore quando quest’ultimo omette di informare il p.m. circa le proprie determinazioni.

La sospensione in esame:

·           non preclude la richiesta di archiviazione (in caso di richiesta di archiviazione è sospesa l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità fino alla decisione del giudice per le indagini preliminari);.

·           non impedisce l’assunzione di prove con incidente probatorio o di atti urgenti di indagine preliminare;

·           non impedisce il sequestro preventivo (artt. 321 ss. c.p.p.).

 

L’articolo 12-octies stabilisce l’estinzione della contravvenzione a seguito dell’effettuazione degli adempimenti prescritti. In tali casi, il p.m. richiede l'archiviazione.

 

Ai sensi dell’articolo 12-novies se la prescrizione è adempiuta in un tempo superiore a quello stabilito, la pena è diminuita. L’adempimento tardivo della prescrizione ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse è valutata - prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna – ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative di cui all’art. 162-bis c.p. In tal caso, la somma da versare è ridotta a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, quindi una somma inferiore a quanto previsto dal citato art. 162-bis che richiede il pagamento di una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.

 

La relazione illustrativa annessa allo schema di decreto ricorda come la disciplina qui proposta presenti analogie con un “modello estintivo già previsto nella legislazione speciale per alcune contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro (cfr. gli artt. 20 ss. del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 e l’art. 301-bis del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), di ambiente (cfr. gli artt. 318 ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e di radiazioni ionizzanti (cfr. l’art. 228 d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101)”.


Articolo 71
(Modifiche alla legge n. 689 del 1981 in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi e di sanzioni pecuniarie)

L’articolo 71 reca una serie di novelle alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sostituzione delle pene detentive di durata inferiore ai quattro anni. La nuova disciplina prevede le seguenti pene sostitutive: semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria.

Ulteriori novelle riguardano la disciplina delle pene pecuniarie. Esse recano disposizioni concernenti la conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento, anche per i soggetti minorenni, nonché l’esecuzione delle pene conseguenti alla medesima conversione e i casi di inosservanza delle relative prescrizioni.

 

L’articolo 71, comma 1, lettere da a) a cc) reca una serie di novelle al Capo III della legge della citata legge n. 689 del 1981, composto dagli articoli da 53 a 76. Viene peraltro rinominata (dalla lettera cc)) la rubrica di tale Capo III in “Pene sostitutive delle pene detentive brevi” (il testo vigente reca la rubrica “Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi”).

 

Norma di delega. Al riguardo, la legge n. 134 del 2021, all’art. 1, comma 17, delega il Governo a riformare la disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, contenuta negli articoli 53 e seguenti della legge n. 689 del 1981, con la finalità di anticipare l’applicazione delle sanzioni sostitutive già in fase di cognizione, sgravando così la magistratura di sorveglianza. Le nuove pene sostitutive – semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria – secondo la norma di delega dovranno essere infatti direttamente irrogabili dal giudice della cognizione, entro il limite di 4 anni di pena inflitta.

 

Per quanto concerne i contenuti della delega si veda, al riguardo, il dossier dedicato al disegno di legge delega A.S. 2353.

 

Le lettere da dd) a hh) recano invece modifiche al Capo V della medesima legge n. 689, recante “Disposizioni in materia di pene pecuniarie”.

 

Norma di delega. Al riguardo, la legge n. 134 del 2021, all’art. 1, comma 16, delega il Governo a:

a)       razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie;

b)       rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato;

c)       prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l’effettiva riscossione e conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento.

 

Modifiche al Capo III della legge n. 689 del 1981

Riguardo all’ambito di applicazione della disciplina delle pene sostitutive, si segnala, preliminarmente, che l’articolo 75 della legge n. 689, come modificato dal decreto in esame, specifica che le disposizioni del Capo III si applicano anche, in quanto compatibili, agli imputati minorenni. Si applica, inoltre, l’articolo 30 del d.P.R. n. 448 del 1988 in materia di sanzioni sostitutive nel processo penale a carico dei minorenni.

Il richiamato articolo 30 è oggetto di modifica da parte dell’articolo 73 del decreto in esame (cfr. la relativa scheda di sintesi).

Il nuovo articolo 75-bis della legge n. 689 – introdotto dal comma 1, lettera aa), dell’articolo in commento - stabilisce, inoltre, che le medesime disposizioni del Capo III si applichino, in quanto compatibili, ai reati militari, a condizione che le prescrizioni ivi previste siano compatibili con la posizione soggettiva del condannato.

 

La novella all’articolo 53 (rubricato “Sostituzione delle pene detentive brevi”) - recata dal comma 1, lettera a), dell’articolo 71 del decreto legislativo in commento - che apre il Capo III della citata legge n. 689:

·           innalza, da due a quattro anni, il limite massimo di pena sostituibile;

·           sopprime le misure della semidetenzione e della libertà controllata;

·           prevede la semilibertà e la detenzione domiciliare, quali misure sostitutive della pena detentiva entro il limite di quattro anni;

·           prevede il lavoro di pubblica utilità quale misura sostitutiva della pena detentiva entro il limite di tre anni;

·           innalza, da sei mesi ad un anno, il limite della pena detentiva sostituibile con la pena pecuniaria.

 

La pena detentiva può essere sostituita dal giudice che pronuncia la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento, art. 444 c.p.p.).

 

Su richiesta dell’indagato o del condannato, si prevede che la pena detentiva, entro il limite di un anno, possa essere sostituita dal giudice, in alternativa alla pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità. Si applica l’articolo 459, commi 1-bis e 1-ter c.p.p. rispettivamente modificato e introdotto dall’articolo 28 del decreto in commento (v. sopra).

Per la determinazione del limite della pena detentiva, si tiene conto dell’eventuale aumento della pena nei casi disciplinati dall’art. 81 c.p. sul concorso formale e il reato continuato.

 

L’art. 81 c.p prevede che si applichi la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo a chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge (primo comma).

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge (secondo comma).

La pena non può comunque essere superiore a quella derivante dalla somma delle pene applicabili per ciascuna violazione (terzo comma).

 

Quanto alla durata della pena sostitutiva, l’articolo 57 della citata legge n. 689, come modificato dal comma 1, lettera e), dell’articolo 71 del decreto legislativo in commento, stabilisce che:

·           la durata della semilibertà e della detenzione domiciliare è pari a quella della pena detentiva sostituita;

·           la durata del lavoro di pubblica utilità corrisponde a quella della pena detentiva secondo specifici criteri (vedi infra articolo 56-bis).

Quanto agli effetti giuridici, le suddette pene sostitutive:

·           si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita

·           un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di pena sostituita.

La pena pecuniaria, specifica l’articolo 57, secondo comma, si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.

 

Gli articoli 55 e 56 della legge n. 689 - come novellati dal comma 1, lettere b) e c), dell’articolo 71 del decreto legislativo in commento - in commento, disciplinano rispettivamente la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva.

La semilibertà sostitutiva prevede l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena. Il tempo restante deve essere impiegato in attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione e al reinserimento sociale, secondo un programma di trattamento predisposto dall’ufficio di esecuzione penale esterna - cui sono peraltro affidati compiti di vigilanza del condannato in libertà, secondo le modalità di cui all’art. 118 del d.P.R. n. 230 del 2000- ed approvato dal giudice.

 

L’art. 118 del d.P.R. n. 230 del 2000 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà) è relativo ai centri di servizio sociale e prevede, fra l’altro, che nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in ambiente esterno per l'applicazione e l'esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza il centro di servizio sociale coordini le attività di competenza nell'àmbito dell'esecuzione penale con quella delle istituzioni e dei servizi sociali che operano sul territorio e che gli interventi del servizio sociale per adulti, nel corso del trattamento in ambiente esterno, siano diretti ad aiutare i soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabilmente gli impegni che derivano dalla misura cui sono sottoposti.

 

Il condannato è assegnato in appositi istituti o nelle apposite sezioni autonome di istituti ordinari, di cui al secondo comma dell'articolo 48 della legge sull’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), situati nel comune di residenza, di domicilio, di lavoro o di studio del condannato o in un comune vicino. La disposizione specifica, altresì, che durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni, il condannato alla semilibertà è sottoposto alle disposizioni di cui alla citata legge n. 354 sull’ordinamento penitenziario e del citato regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. n. 230, in quanto compatibili.

 

Ai sensi dell’art. 48, secondo comma, della legge n. 354 del 1975 i condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.

 

Si specifica, inoltre, che trovano applicazione, in quanto compatibili, i commi 1, 2 e da 5 a 9 del citato articolo 101 del d.P.R. n. 230 del 2000 in materia di semilibertà. Al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà non si applica invece l’articolo 120 del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992) inerente ai requisiti soggettivi per il rilascio della patente di guida, al fine di garantire che la condanna alla semilibertà non sia di ostacolo al conseguimento o mantenimento della patente.

 

La detenzione domiciliare, disposta dal giudice anche tenendo conto del programma di trattamento elaborato dall’UEPE, obbliga il condannato a rimanere nella propria abitazione (o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette) per almeno dodici ore al giorno. Si prevede altresì che tale domicilio possa essere lasciato per almeno quattro ore al giorno per provvedere alle indispensabili esigenze di vita e di dalute, secondo quanto stabilito dal giudice. Il luogo di esecuzione dovrà essere scelto in modo da garantire la tutela della persona offesa e non può essere un immobile occupato abusivamente. Il giudice, qualora lo ritenga necessario per prevenire il pericolo di commissione di altri reati o per tutelare la persona offesa, può disporre di misure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici idonei, la cui temporanea indisponibilità non può ritardare l’esecuzione della pena sostitutiva.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 275-bis, commi 2 e 3, c.p.p. - in materia di particolari modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici del soggetto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari - nonché le disposizioni vigenti in materia di detenzione domiciliare dettate dall’articolo 100 del citato d.P.R. n. 230. Come nel caso della semilibertà, al condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare non si applicano le misure limitative per il conseguimento o mantenimento della patente di guida di cui al citato art. 120 del codice della strada.

Giova rammentare che la norma di delega stabilisce che la disciplina sostanziale e processuale della semilibertà e della detenzione domiciliare debba essere mutuata, in quanto compatibile, da quando oggi previsto dall’ordinamento penitenziario per l’omonima misura alternativa alla detenzione (legge n. 134 del 2021, all’art. 1, comma 17, lett. f)).

 

Il nuovo articolo 56-bis – introdotto dal comma 1, lettera d), dell’articolo 71 del decreto legislativo in commento - disciplina il lavoro di pubblica utilità, previsto dalla riforma in esame quale pena sostitutiva per la generalità dei reati puniti con la pena detentiva non superiore a tre anni, laddove a legislazione previgente il lavoro di pubblica utilità è previsto per un novero limitato di reati.

 

Come ricordato dalla relazione illustrativa, il lavoro di pubblica utilità è previsto a legislazione vigente “per un ristrettissimo numero di reati: a) per due contravvenzioni - punite con la pena detentiva pari, nel massimo, a un anno di arresto: la guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186, co. 9 bis d.lgs. n. 285/1992) e la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187, co. 8 bis d.lgs. n. 285/1992); per un delitto – punito con la reclusione pari, nel massimo, a quattro anni di reclusione: la produzione o il traffico di stupefacenti, quando il fatto è di lieve entità ed è commesso da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73, co. 5 bis d.P.R. n. 309/1990)”.

 

Il lavoro di pubblica utilità consiste nella “prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”.

La nozione di lavoro di pubblica utilità è sostanzialmente ripresa dall’art. 54, comma 2, del d.lgs. n. 274/2000, recante le disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace. Si tratta di attività lavorativa non retribuita. Si ricorda che la norma di delega prevede che il nuovo istituto debba conformarsi, in quanto compatibile, a quello previsto nella normativa sulle competenze penali del giudice di pace.

 

Riguardo al luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, si prevede che il lavoro debba essere svolto “di regola” nella regione in cui risiede il condannato.

Riguardo alla durata, si prevede che la prestazione consista in non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore, non eccedente le otto ore giornaliere. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro.

Si specifica che la prestazione lavorativa non debba pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

L’articolo in esame demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, d’intesa con la Conferenza unificata, la definizione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità in oggetto.

Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria.

Anche al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non si applicano le limitazioni al conseguimento o mantenimento della patente di guida ex articolo 120 del codice della strada.

 

Il nuovo articolo 56-ter – introdotto dal comma 1, lettera d), dell’articolo 71 del decreto legislativo in commento - elenca una serie di prescrizioni impartite al condannato alla pena sostitutiva (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità).

Si tratta, in sintesi, delle seguenti prescrizioni:

a)   divieto di detenere armi, munizioni o esplosivi, anche se autorizzati;

b)   divieto di frequentare pregiudicati, persone sottoposte a misure di sicurezza o prevenzione, persone che espongano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo familiari o persone stabilmente conviventi;

c)   obbligo di permanenza nell’ambito territoriale (di regola la Regione) indicato nei provvedimenti relativi alla pena sostitutiva;

d)   ritiro del passaporto e sospensione della validità per l’espatrio di ogni altro documento;

e)   obbligo di portare con sé e di esibire a richiesta degli organi di polizia i provvedimenti di applicazione o esecuzione della pena sostitutiva;

 

Al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati il giudice può altresì stabilire il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa. E’ prevista in tal caso l’applicazione dell’art. 282-ter c.p.p.(concernente la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), in quanto compatibile.

 

I criteri per la determinazione dell’ammontare della pena pecuniaria sostitutiva sono dettati dal nuovo articolo 56-quater, introdotto dal comma 1, lettera d), dell’articolo 71 del decreto legislativo in commento. Vi si prevede che tale ammontare sia determinato dal giudice individuando il valore giornaliero e moltiplicandolo per i giorni di pena detentiva. Il suddetto valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare.

Si applica la possibilità di pagamento rateale prevista dall’articolo 133-ter c.p. (da 3 a 30 rate mensili comunque non inferiori a 15 euro), salva la possibilità di estinguere la pena, in ogni momento, mediante un unico pagamento.

 

Per la sintesi delle modifiche al successivo articolo 57, vedi supra.

 

L’articolo 58 – come sostituito dal comma 1, lettera f), dell’articolo 71 del decreto legislativo in commento - reca disposizioni sul potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive. La disposizione prevede che il giudice possa scegliere la pena sostitutiva più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato, con il minor sacrificio della libertà personale. Il giudice è chiamato a motivare la scelta del tipo e delle modalità applicative della pena sostitutiva e, quando la misura sostituisce una pena nel limite dei tre anni, il giudice che scelga la semilibertà o la detenzione domiciliare deve indicare le specifiche ragioni per cui non ritenga idonei, nel caso concreto, il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria.

Il giudice, comunque, dovrà tenere conto della gravità del reato e della capacità di delinquere del condannato, secondo quanto prescritto dall’art. 133 c.p.; dovrà inoltre tenere conto dell’età, della salute fisica o psichica, della condizione di maternità o (secondo quanto previsto dall’art. 47-quinquies, comma 7, legge n. 354 del 1975) paternità del condannato.

 

Ai sensi dell’art. 133 c.p. nell'esercizio del potere discrezionale nell’applicazione della pena il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Il richiamato comma 7 dell’art. 47-quinquies stabilisce che la detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.

 

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 69, terzo e quarto comma, della medesima legge n. 689 del 1981 (v. infra). Si tiene conto, inoltre, delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d’azzardo (debitamente certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all’articolo 94, comma 1, del t.u stupefacenti di cui al d.P.R. n. 309 del 1990) nonché della condizione di persona affetta da AIDS conclamata ovvero da grave deficienza immunitaria (certificate dai servizi indicati dall’art. 47-quater, comma 2, della legge n. 354 del 1975).

 

L’articolo 59 – come sostituito dal comma 1, lettera g), dell’articolo 71 del decreto legislativo in commento - reca un elenco di condizioni soggettive che costituiscono impedimento alla concessione della sostituzione della pena. Tali disposizioni non si applicano agli imputati minorenni.

In primo luogo, la pena non può essere sostituita quando il condannato:

·           ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della pena sostitutiva, effettuata per i motivi contemplati dall’articolo 66 della legge n. 689 (v. infra);

·           ha commesso un delitto non colposo durante l’esecuzione delle medesime pene sostitutive.

In tali casi è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata.

In secondo luogo, non può beneficiare della sostituzione con la pena pecuniaria chi non abbia proceduto al pagamento di una pena pecuniaria, anche sostitutiva, nei precedenti cinque anni. Sono comunque salvi i casi di conversione per insolvibilità del condannato disciplinati dagli articoli 71 e 103 della legge n. 689 in parola (v. infra).

Infine, non può ottenere la sostituzione della pena detentiva il soggetto che:

·           sia sottoposto a misura di sicurezza personale, salvi i casi di parziale incapacità di intendere e di volere

·           sia imputato di uno dei reati per i quali non è consentita l'applicazione dei benefici penitenziari (art. 4-bis della legge n. 354 del 1975), salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 323-bis, secondo comma, c.p..

 

L’art. 323-bis c.p. prevede che per taluni delitti contro la pubblica amministrazione, fra cui quelli di peculato, corruzione e concussione, la pena sia diminuita da un terzo a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

 

L’articolo 61 – come sostituito dal comma 1, lettera h), dell’articolo 71 del decreto legislativo in commento - prevede che il giudice, nel dispositivo della sentenza di condanna o di applicazione della pena e del decreto penale, indichi la specie e la durata sia della pena sostituita, sia della pena sostitutiva ovvero, nel caso della pena sostitutiva pecuniaria, il suo ammontare.

 

L’articolo 61-bis – introdotto dal comma 1, lettera i), dell’articolo 71 del decreto legislativo in commento - esclude l’applicazione della sospensione condizionale della pena (artt. 163 e seguenti c.p.) nei casi di sostituzione della pena.

 

Viene così data attuazione al principio di delega di cui all’art. 1, comma 17, lett. h) della legge delega. Si tratta, lo rileva la relazione illustrativa, di un intervento innovativo, in quanto dottrina e giurisprudenza ritengono, a legislazione vigente, sia possibile applicare la suddetta sospensione condizionale alla pena sostitutiva.

 

Gli articoli da 62 a 64 dispongono in ordine alle modalità di esecuzione delle pene sostitutive.

L’articolo 62 – come sostituito dal comma 1, lettera l), dell’articolo 71 del decreto legislativo in commento - affida l’esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive al magistrato di sorveglianza. Il p.m. trasmette la sentenza di condanna al citato magistrato di sorveglianza, territorialmente competente nel domicilio del condannato, il quale procede con ordinanza, senza formalità (la disposizione richiama l’articolo 678, comma 1-bis, c.p.p. che a sua volta rinvia all’art. 667, comma 4, del codice medesimo). Viene quindi disciplinato nel dettaglio il procedimento di esecuzione fino alla consegna, da parte degli organi di polizia, di copia dell’ordinanza al condannato e, se questi è detenuto o internato, al direttore dell’istituto penitenziario cui il condannato è assegnato.

 

L’art. 667, co. 4, c.p.p. - richiamato dalla disposizione in esame – reca norme concernenti i casi di dubbio sull'identità fisica della persona detenuta. Esso stabilisce che il giudice (in quel caso dell’esecuzione) provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato.

 

L’articolo 63 – come sostituito dal comma 1, lettera m), dell’articolo 71 del decreto legislativo in commento - reca il procedimento per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità previsto dalla sentenza penale irrevocabile o dal decreto penale esecutivo. La disposizione disciplina nel dettaglio il procedimento fino alla consegna, da parte degli organi di polizia, di copia del provvedimento al condannato e, se questi è detenuto o internato, al direttore dell’istituto interessato. L’ufficio di esecuzione penale esterna - UEPE e gli organi di polizia sono incaricati di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’UEPE riferisce al giudice periodicamente e al termine del periodo di lavoro di pubblica utilità. Trascorso il periodo di durata della prestazione lavorativa, il giudice, fuori dai casi previsti dall’articolo 66 (v. infra), dichiara estinta la pena e ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue e dispone la revoca della confisca nei casi di cui all’articolo 56-bis, comma 5 (v. supra).

 

Per quanto concerne le modifiche, per comprovati motivi, delle prescrizioni relative alle pene sostitutive in parola, l’articolo 64 – come sostituito dal comma 1, lettera n), dell’articolo 71 del decreto legislativo in commento - stabilisce che, su istanza del condannato, da inoltrare tramite l’ufficio di esecuzione penale esterna:

·           le prescrizioni della semilibertà possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza, che procede con ordinanza, senza formalità (anche la presente disposizione, come l’articolo 62, richiama l’articolo 678, comma 1-bis, c.p.p. che a sua volta rinvia all’art. 667, comma 4, del codice medesimo);

·           le prescrizioni imposte con la sentenza che applica il lavoro di pubblica utilità possono essere modificate dal giudice che ha applicato la pena sostitutiva, il quale provvede senza formalità, a norma dell’articolo 667, comma 4, c.p.p.

L’articolo in esame reca, peraltro, alcuni limiti alla possibilità di modificare le prescrizioni: in particolare, non possono essere modificate le prescrizioni di cui all’art.56-ter, primo comma, numeri 1 (divieto di detenzione e porto di armi, munizioni ed esplosivi), 2 (divieto di frequentare abitualmente pregiudicati, persone sottoposte a misure di sicurezza o prevenzione o comunque persone che espongano concretamente il condannato al rischio di commettere reati, salvo familiari o conviventi), 4 (divieto di espatrio) e 5 (obbligo di portare con sé e di presentare i provvedimenti relativi alla pena sostitutiva).

 

Sono quindi dettate talune modifiche all’articolo 65 – come modificato dal comma 1, lettera l), dell’articolo 71 del decreto legislativo in commento - inerente al controllo sul rispetto delle prescrizioni. Si tratta di modifiche di coordinamento formale, nonché di una modifica volta a prevedere il coinvolgimento nelle attività di controllo, oltre che dell’ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, del comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente, anche del nucleo di Polizia penitenziaria presso l’ufficio di esecuzione penale esterna

 

L’articolo 66 - come sostituito dal comma 1, lettera p), dell’articolo 71 del decreto legislativo in commento - disciplina la revoca per inosservanza delle prescrizioni. La mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata dei relativi obblighi e prescrizioni, determinano la revoca e la conversione della parte residua nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, il direttore dell’istituto penitenziario e il direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna informano senza indugio il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità, ovvero il magistrato di sorveglianza nel caso di semilibertà o detenzione domiciliare, di ogni violazione degli adempimenti sui quali esercitano il controllo. Il magistrato di sorveglianza, ovvero il giudice nel caso di lavoro di pubblica utilità, compiuti, ove occorra, sommari accertamenti, qualora ritenga doversi disporre la revoca e la conversione della pena sostitutiva procede a norma dell’art. 666 c.p.p. (che disciplina il procedimento di esecuzione).

 

L’articolo 67 - come sostituito dal comma 1, lettera q), dell’articolo 71 del decreto legislativo in commento - prevede che le misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario (capo VI del titolo I della legge n. 354 del 1975) non possano essere applicate al condannato in espiazione di pena sostitutiva, salvo quanto previsto dall’articolo 47, comma 3-ter, dell’ordinamento penitenziario medesimo. Tale comma 3-ter è introdotto dall’articolo 78 del decreto, alla cui scheda di sintesi si fa rinvio. Le medesime disposizioni inoltre, riprendendo quanto previsto dalla legislazione previgente, stabiliscono che le suddette misure contemplate dall’ordinamento penitenziario non si applichino, altresì al condannato in espiazione di pena detentiva per conversione, prima di avere espiato metà della pena residua.

 

L’articolo 68 - come sostituito dal comma 1, lettera r), dell’articolo 71 del decreto legislativo in commento - dispone in ordine alla sospensione dell’esecuzione delle pene sostitutive. Esso, riprendendo con alcuni adeguamenti l’impianto del testo vigente, prevede la sospensione in caso di: notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; arresto o di fermo del condannato; applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva. Alla cessazione della pena detentiva riprende la pena sostitutiva, dal giorno successivo oppure dal secondo giorno successivo, in relazione alle necessità di viaggio e alle condizioni dei trasporti.

 

L’articolo 69 - come sostituito dal comma 1, lettera s), dell’articolo 71 del decreto legislativo in commento - disciplina le licenze e i casi di sospensione e rinvio della pena sostitutiva in favore del condannato. Con riferimento alla semilibertà o alla detenzione domiciliare la licenza – per giustificati motivi attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla famiglia o alle relazioni affettive - non può comunque eccedere i 45 giorni annui. Lo stesso limite temporale si applica alla sospensione del lavoro di pubblica utilità. Si prevede l’applicazione delle disposizioni sulla revoca dettate dall’articolo 66 nei casi di mancato rientro allo scadere della licenza o alla sua revoca oppure di mancata ripresa del lavoro di pubblica utilità al termine del periodo della sua sospensione. L’articolo in commento disciplina altresì il rinvio dell’esecuzione della pena sostitutiva nei casi di cui agli artt. 146 e 147 c.p..

 

L’art. 146 c.p. disciplina il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena non pecuniaria, qualora debba avere luogo: nei confronti di donna incinta; nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno; nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione.

L’art. 147 c.p. disciplina il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena se è presentata domanda di grazia, se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica, se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.

 

Ai sensi dell’articolo 70 - come sostituito dal comma 1, lettera t), dell’articolo 71 del decreto legislativo in commento - se contro la stessa persone sono state pronunciate, per più reati, una o più sentenze o decreti penali di condanna a pena sostitutiva, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni sul concorso di reati dettate dagli articoli da 71 a 80 del codice penale nonché l’art. 663 c.p.p. sull’esecuzione di pene concorrenti.

Per quanto concerne l’esecuzione delle pene sostitutive concorrenti, il medesimo articolo 70 prevede che:

·           le pene sostitutive si applichino distintamente se il cumulo delle pene detentive sostituite non eccede complessivamente la durata di quattro anni; per la pena pecuniaria e per il lavoro di pubblica utilità i limiti temporali fissati dall’articolo 53 possono essere superati;

·           altrimenti, si applica per intero la pena sostituita, salvo che la pena residua da eseguire non sia superiore a quattro anni.

Si rispetta il seguente ordine: semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità, comunque eseguite dopo le pene detentive.

 

Per l’esecuzione delle pene sostitutive concorrenti si applica, in quanto compatibile, l’art. 663 c.p.p.

 

L’art. 663 c.p.p. prevede al comma 1 che nel caso di pene concorrenti il pubblico ministero determini la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pena.

Ai sensi del comma 2, se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 comma 4, vale a dire il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.

 

E’ tuttavia fatta salva, limitatamente la lavoro di pubblica utilità, anche se concorrente con pene sostitutive diverse, la competenza del giudice che ha applicato la pena.

 

L’articolo 71 - come sostituito dal comma 1, lettera u), dell’articolo 71 del decreto legislativo in commento - concerne l’esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva e i casi di revoca. Si prevede l’applicabilità dell’art. 660 c.p.p. in materia di esecuzione delle pene pecuniarie, integralmente sostituito dall’articolo 38, comma 1, lett. c), del decreto (si veda la relativa scheda di sintesi). In caso di mancato pagamento o mancato rispetto dei termini stabiliti dal citato art. 660, si stabilisce la revoca e la conversione nelle pene sostitutive della semilibertà o della detenzione domiciliare. Si applica, in tali casi, l’articolo 58 (v. supra). Nei casi di inottemperanza nel pagamento della rata, la revoca e la conversione si applicano al valore della pena pecuniaria residua. Se il mancato pagamento entro i termini stabiliti è riconducibile alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, la pena pecuniaria è convertita nelle pene sostitutive del lavoro di pubblica utilità ovvero, se il condannato vi si oppone, della detenzione domiciliare.

 

L’articolo 72, come sostituito dal comma 1, lettera v), dell’articolo 71 del decreto legislativo in commento, rubricato “Ipotesi di responsabilità penale e revoca”, prevede che:

·           il condannato alla semilibertà o detenzione domiciliare sostitutive che risulti assente senza giustificato motivo per più di 12 ore è punito con le pene previste per l’evasione dall’art. 385 c.p.;

·           il condannato al lavoro di pubblica utilità sostitutivo che non si rechi sul luogo di lavoro senza giustificato è punito con le pene previste per la violazione degli obblighi dall’art. 56 del decreto legislativo n. 274 del 2000 in materia di competenza penale del giudice di pace.

·           La condanna per i predetti delitti importa la revoca della pena sostitutiva, salvo che il fatto sia di lieve entità.

·            

Si prevede altresì la revoca della pena sostitutiva (diversa dalla pena pecuniaria) in caso di condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso durante l’esecuzione della pena sostitutiva medesima, quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva. Si applica la conversione per la parte residua nella pena detentiva sostituita. Si tiene conto dei criteri dettati dall’articolo 58. La cancelleria del giudice che pronuncia la sentenza di condanna informa senza indugio il magistrato di sorveglianza (per la semilibertà o la detenzione domiciliare sostitutiva) ovvero il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

 

Per il contenuto degli articoli 75 e 75-bis, v. supra.

 

L’articolo 76, ultimo articolo del Capo III, come sostituito dal comma 1, lettera bb), dell’articolo 71 del decreto legislativo in commento, prevede che alle pene sostitutive disciplinate dal medesimo Capo III si applichino i seguenti articoli dell’ordinamento penitenziario (legge n. n. 354 del 1975):

·           47, comma 12-bis, inerente alla detrazione della pena in favore dell'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova di un suo concreto recupero sociale;

·           51-bis, concernente la sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà durante l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione;

·           51-quater, recante disciplina delle pene accessorie in caso di concessione di misure alternative;

·           53-bis, sul computo ad ogni effetto nella durata delle misure restrittive della libertà personale, del periodo di permesso o licenza.

 

Modifiche al Capo V della legge n. 689 del 1981

Le modifiche al Capo V riguardano, in primo luogo, la materia della conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento.

L’articolo 102 della legge n. 689 viene riscritto – dal comma 1, lettera dd), del decreto legislativo in commento - per stabilire la conversione della pena pecuniaria nella semilibertà sostitutiva, nei casi di mancato pagamento entro i termini stabiliti dall’art. 660 c.p.p. (90 giorni dalla notifica dell’ordine di esecuzione da parte del p.m. ovvero 30 giorni in caso di rateizzazione). Si effettua il ragguaglio sulla base dell’art. 135 c.p. il quale stabilisce, per il computo, 250 euro, o frazione, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva. Si prevede che per la multa la semilibertà non possa avere durata superiore a quattro anni; a due anni per l’ammenda. In caso di pagamento rateale, la conversione si applica alla parte residua. Come nella disciplina previgente, rimane salva la facoltà del pagamento della multa o ammenda che implica la cessazione dell’esecuzione della pena da scontare a seguito della conversione.

 

L’articolo 103 - come sostituito dal comma 1, lettera ee), del decreto legislativo in commento - riguarda i casi di mancato pagamento incolpevole, dovuto quindi ad insolvibilità del condannato. In tali casi la pena è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo; se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Anche in questo caso il ragguaglio è effettuato secondo i criteri dell’art. 135 c.p. tenendo conto che un giorno di lavoro di pubblica utilità sostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro. In ogni caso il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possono avere durata superiore a due anni, se la pena convertita è la multa; a un anno, se la pena convertita è l’ammenda. Si rinvia al precedente articolo 102 per quanto concerne la cessazione della pena stabilita in sede di conversione e per il pagamento rateale.

Giova sottolineare che l’ipotesi di conversione a seguito di mancato pagamento “colpevole”, disciplinata dal nuovo articolo 102, costituisce una novità della riforma. Nel testo previgente, infatti, gli articoli 102 e 103 si riferiscono a casi di insolvibilità del condannato.

 

Gli articoli 103-bis, 103-ter e 103-quater sono stati introdotti dal comma 1, lettera ff), del decreto legislativo in commento.

 

L’articolo 103-bis prevede che non possano essere applicate le misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario al condannato a pena sostitutiva derivante da conversione della pena pecuniaria. Si tratta di disposizione analoga a quanto previsto dall’articolo 67 della legge n. 689, come modificato dal decreto in esame (v. supra).

 

L’articolo 103-ter prevede che alle pene sostitutive applicate in sede di conversione di pena pecuniaria si applichino le disposizioni del Capo III della medesima legge n. 689 e tutte le altre norme riferite alle corrispondenti pene sostitutive.

 

L’articolo 103-quater prevede che, in caso di mancato pagamento da parte del minorenne non più soggetto ad obbligo scolastico, la pena pecuniaria, anche sostitutiva, sia convertita nel lavoro di pubblica utilità. Qualora non vi sia il consenso del minore, la pena pecuniaria è convertita nella detenzione domiciliare sostitutiva. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102 e 103, per i minorenni la pena da conversione non può eccedere la durata di un anno, se la pena convertita è la multa; sei mesi se la pena convertita è l’ammenda. In caso di insolvibilità del minorenne, tali limiti sono rispettivamente abbassati a sei e tre mesi.

Si applicano, in quanto compatibili: gli articoli 71, 102 e 103 e 103-ter della presente legge n. 689. Non si applica invece l’articolo 103-bis sui casi di esclusione delle misure alternative alla detenzione. In particolare, il minore può essere affidato in prova al servizio sociale nel corso dell’esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva.

 

L’articolo 107 – come sostituito dal comma 1, lettera gg), del decreto legislativo in commento - prevede che le pene sostitutive conseguenti alla conversione della pena pecuniaria siano eseguite ai sensi degli articoli 62, 63, 64, 65, 68 e 69 della medesima legge n. 689. La competenza è attribuita al magistrato di sorveglianza che provvede con ordinanza senza formalità (art. 678, comma 1-bis, c.p.p. che a sua volta richiama l’art. 667, comma 4, del medesimo codice).

 

L’articolo 108 – come sostituito dal comma 1, lettera hh), del decreto legislativo in commento – prevede che la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla pena derivante da conversione comporti la revoca e la conversione della parte residua da scontare in corrispondente periodo di detenzione o arresto. La detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità possono tuttavia essere convertite in pena sostitutiva più grave. È competente il magistrato di sorveglianza che provvede con ordinanza senza formalità (art. 678, comma 1-bis, c.p.p. che a sua volta richiama l’art. 667, comma 4, del medesimo codice).

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Legge 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

Art. 53

Sostituzione di pene detentive brevi

Sostituzione delle pene detentive brevi

Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57. Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale.

Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il Pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.

Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave.  Quando   la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione.

Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell’articolo 56-quater.

Con il decreto penale di condanna, il giudice, su richiesta dell’indagato o del condannato, può sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 459 del codice di procedura penale.

Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell’articolo 81 del codice penale.

Art. 55

(Semidetenzione)

(Semilibertà sostitutiva)

La semidetenzione comporta in ogni caso l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino. La determinazione delle ore e l'indicazione dell'istituto sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato.

 

La semidetenzione comporta altresì:

 

1) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

 

2) la sospensione della patente di guida;

 

3) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

 

4) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissati l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.

 

Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo comma, il condannato è sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, in quanto applicabili.

La semilibertà sostitutiva comporta l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il programma di trattamento predisposto e approvato ai sensi dei commi seguenti.

I condannati alla semilibertà sostitutiva sono assegnati in appositi istituti o nelle apposite sezioni autonome di istituti ordinari, di cui al secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, situati nel comune di residenza, di domicilio, di lavoro o di studio del condannato o in un comune vicino. Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo periodo, il condannato è sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto compatibili. Nei casi di cui all’articolo 66, il direttore riferisce al magistrato di sorveglianza e all’ufficio di esecuzione penale esterna.

Il semilibero è sottoposto a un programma di trattamento predisposto dall’ufficio di esecuzione penale esterna ed approvato dal giudice, nel quale sono indicate le ore da trascorrere in istituto e le attività da svolgere all’esterno.

L’ufficio di esecuzione penale esterna è incaricato della vigilanza e dell’assistenza del condannato in libertà, secondo le modalità previste dall’articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 101, commi 1, 2 e da 5 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà non si applica l’articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 56

(Libertà controllata)

(Detenzione domiciliare sostitutiva)

La libertà controllata comporta in ogni caso:

 

1) il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;

 

2) l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

3) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

4) la sospensione della patente di guida;

5) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

6) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.

Nei confronti del condannato il magistrato di sorveglianza può disporre che i centri di servizio sociale previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale.

Nei confronti del condannato tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale presso una delle strutture di cui all'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e che ne faccia richiesta, l'obbligo di cui al numero 2) del primo comma può essere sostituito dalla attestazione di presenza da parte del responsabile della struttura.

La detenzione domiciliare sostitutiva comporta l’obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro, o di salute del condannato. In ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute.

Il giudice dispone la detenzione domiciliare sostitutiva tenendo conto anche del programma di trattamento elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato e che riferisce periodicamente sulla sua condotta e sul percorso di reinserimento sociale.

Il luogo di esecuzione della pena deve assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato e non può essere un immobile occupato abusivamente. Se il condannato non ha la disponibilità di un domicilio idoneo, l’ufficio di esecuzione penale esterna predispone il programma di trattamento, individuando soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare.

Il giudice, se lo ritiene necessario per prevenire il pericolo di commissione di altri reati o per tutelare la persona offesa, può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l’effettiva disponibilità. La temporanea indisponibilità di tali mezzi non può ritardare l’inizio della esecuzione della detenzione domiciliare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 275-bis, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare non si applica l’articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 57

(Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio)

(Durata ed effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio)

Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita.

 

La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.

 

Per la determinazione della durata della pena sostitutiva anche nei casi in cui è concessa la sospensione condizionale della pena, e per qualsiasi altro effetto giuridico, un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semidetenzione o a due giorni di libertà controllata.

La durata della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva è pari a quella della pena detentiva sostituita. La durata del lavoro di pubblica utilità corrisponde a quella della pena detentiva sostituita ed è determinata sulla base dei criteri di cui all’articolo 56 bis. Per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.

Art. 58

(Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva)

(Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive)

Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.

 

Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi di ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l’applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo.

Quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria.

In ogni caso, nella scelta tra la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, il giudice tiene conto delle condizioni legate all’età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui all’articolo 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fermo quanto previsto dall’articolo 69, terzo e quarto comma. Il giudice tiene altresì conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d’azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all’articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, certificate dai servizi indicati dall’articolo 47-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 59

(Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva)

La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente.

 

La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non può essere sostituita:

 

a) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole;

 

b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà;

 

c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575.

La pena detentiva non può essere sostituita:

a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l’esecuzione delle medesime pene sostitutive; è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata;

b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l’ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103;

c) nei confronti dell’imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere;

d) nei confronti dell’imputato di uno dei reati di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’ articolo 323 bis, comma 2, del codice penale.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imputati minorenni

Art. 61

(Condanna alla pena sostitutiva)

(Condanna a  pena sostitutiva)

Il giudice, nel dispositivo della sentenza di condanna o del decreto penale, deve indicare la specie e la durata della pena detentiva sostituta con la semidetenzione, la libertà controllata o la pena pecuniaria.

Nel dispositivo della sentenza di condanna, della sentenza di applicazione della pena e del decreto penale, il giudice indica la specie e la durata della pena detentiva sostituita e la specie, la durata ovvero l'ammontare della pena sostitutiva. 

Art.62

(Determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata)

 (Esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive)

Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione o alla libertà controllata al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che determina le modalità di esecuzione della pena avvalendosi dei criteri indicati negli articoli 55 e 56 e osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza può disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato.

L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione della pena è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, che procede a norma dell'articolo 63.

Nel caso di semidetenzione, l'ordinanza è trasmessa altresì al direttore dell'istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato.

Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato. Il provvedimento di esecuzione è notificato altresì al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore della fase del giudizio. Il magistrato di sorveglianza procede a norma dell’articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale e, previa verifica dell’attualità delle prescrizioni, entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza provvede con ordinanza con cui conferma e, ove necessario, modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena.

L'ordinanza è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato è domiciliato ovvero, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. L’ordinanza è trasmessa anche all’ufficio di esecuzione penale esterna e, nel caso di semilibertà, al direttore dell'istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato.

Appena ricevuta l'ordinanza prevista al secondo comma, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in essa contenute e di presentarsi immediatamente all’ufficio di esecuzione penale esterna. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione "documento non valido per l'espatrio", limitatamente alla durata della pena.

Se il condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato. La pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione.

Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del terzo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dello stesso terzo comma. Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonché al direttore dell'istituto presso cui si trova il condannato alla semilibertà.

Art. 63

 (Esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata)

 (Esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo)

Appena ricevuta l'ordinanza prevista nel penultimo comma dell'articolo precedente, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi, a decorrere dal giorno successivo, alle prescrizioni in essa contenute. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi, della patente di guida e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione "documento non valido per l'espatrio", limitatamente alla durata della pena.

 

Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, sulla patente di guida, o su un foglio aggiunto che deve costituirne parte integrante, sono annotate le modalità di utilizzazione stabilite dal magistrato di sorveglianza.

 

Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del primo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti.

 

Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonché al direttore dell'istituto o della sezione presso cui si trova il condannato alla semidetenzione.

 

Se il condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato: la pena inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione.

 

Quando la località designata per l'esecuzione della pena è diversa da quella in cui il condannato si trova, il termine per l'inizio dell'esecuzione è prolungato dei giorni necessari per il viaggio, secondo i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 183 del codice di procedura penale.

La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo che applicano il lavoro di pubblica utilità sono immediatamente trasmessi per estratto a cura della cancelleria all’ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell’Arma dei carabinieri competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede, nonché all’ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico il condannato. La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo sono altresì trasmessi al pubblico ministero per gli adempimenti di cui all’articolo 70.

Appena ricevuto il provvedimento di cui al primo comma, l’organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute e di presentarsi immediatamente all’ufficio di esecuzione penale esterna. Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell’istituto, il quale informa anticipatamente l’organo di polizia e l’ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all’ufficio di esecuzione penale esterna per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità.

Con la sentenza o con il decreto penale, il giudice incarica l’ufficio di esecuzione penale esterna e gli organi di polizia indicati al primo comma di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’ufficio di esecuzione penale esterna riferisce periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale. 

Al termine del lavoro di pubblica utilità, l’ufficio di esecuzione penale esterna riferisce al giudice che, fuori dai casi previsti dall’articolo 66, dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue, e dispone la revoca della confisca nei casi di cui all’articolo 56-bis, quinto comma.

Art. 64

(Modifica delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata)

(Modifica delle modalità di esecuzione delle pene sostitutive)

Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62 possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità, osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.

La richiesta di modifica delle prescrizioni non sospende l'esecuzione della pena; tuttavia le prescrizioni, in caso di assoluta urgenza, possono essere modificate con provvedimento provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento.

L'ordinanza che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa all'organo di polizia o al direttore dell'istituto o della sezione competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni. Agli stessi organi sono trasmessi immediatamente i provvedimenti provvisori emanati ai sensi del comma precedente.

Non possono essere modificate le prestazioni di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 55 e 3, 5 e 6 dell'articolo 56.

Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62, su istanza del condannato da inoltrare tramite l’ufficio di esecuzione penale esterna, possono essere modificate per comprovati motivi dal magistrato di sorveglianza, che procede nelle forme dell’articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale.

Le prescrizioni imposte con la sentenza che applica il lavoro di pubblica utilità, su istanza del condannato da inoltrare tramite l’ufficio di esecuzione penale esterna, possono essere modificate per comprovati motivi dal giudice che ha applicato la pena sostitutiva, il quale provvede senza formalità, a norma dell’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma sono immediatamente trasmessi all’ufficio di esecuzione penale esterna, all'organo di polizia o al direttore dell'istituto competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni.

Non possono essere modificate le prescrizioni di cui all’articolo 56-ter, primo comma, numeri 1, 2, 4 e 5.

Art. 65

(Controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di condanna)

(Controllo sull'adempimento delle prescrizioni)

L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta la semidetenzione o la libertà controllata o, in mancanza di questo, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente verifica periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tiene un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo.

L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ovvero, in mancanza di questo, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, e il nucleo di Polizia penitenziaria presso l'ufficio di esecuzione penale esterna verificano periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tengono un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo.

Nel fascicolo individuale sono custoditi l'estratto della sentenza di condanna, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione, copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena. Si applicano al condannato alla semidetenzione le norme di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

Nel fascicolo individuale sono custodite la sentenza di condanna che applica il lavoro di pubblica utilità ovvero l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva, copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena. Si applicano al condannato alla semilibertà le norme di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

Il controllo sull'osservanza dell'obbligo prescritto dal primo comma dell'articolo 55 viene effettuato dal direttore dell'istituto o della sezione ivi indicata.

Il controllo sull'osservanza dell'obbligo prescritto dal primo comma dell'articolo 55 viene effettuato dal direttore dell'istituto.

Art. 66

(Inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla libertà controllata)

(Revoca per inosservanza delle prescrizioni)

Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata, la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostituita.

 

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o il direttore dell'istituto o della sezione a cui il condannato è assegnato devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli.

 

Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti, ove occorra, sommari accertamenti, qualora ritenga doversi procedere alla conversione prevista dal primo comma, provvede con ordinanza, osservate le norme contenute nel capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.

Salvo quanto previsto dall’articolo 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto a cui il condannato è assegnato o il direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna informano, senza indugio, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità, ovvero il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli.

Il magistrato di sorveglianza compie, ove occorra, sommari accertamenti e, qualora ritenga doversi disporre la revoca della semilibertà o della detenzione domiciliare e la conversione previste dal primo comma, procede a norma dell’articolo 666 del codice di procedura penale. Allo stesso modo procede il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità.

Art. 67

(Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione)

L'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione al regime di semilibertà sono esclusi per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi del primo comma dell'articolo precedente.

Salvo quanto previsto dall’articolo 47, comma 3-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della medesima legge n. 354 del 1975, non si applicano al condannato in espiazione di pena sostitutiva.

Salvo che si tratti di minori di età al momento della condanna, le misure di cui al primo comma non si applicano altresì, prima di avere espiato metà della pena residua, al condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dell'articolo 66 o del quarto comma dell’articolo 72

Art. 68

(Sospensione dell'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata)

 (Sospensione dell'esecuzione delle pene sostitutive)

L'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; essa è altresì sospesa in caso di arresto in flagranza ai sensi degli articoli 235 e236 del codice di procedura penale, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

 

L'ingiunzione effettuata dall'organo di polizia ai sensi del primo comma dell'articolo 63 nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o di misure di sicurezza detentive nè il corso della carcerazione preventiva nè l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

 

Nei casi previsti dal primo comma il magistrato di sorveglianza determina la durata residua della pena sostitutiva e trasmette il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprenderà l'esecuzione della pena sostitutiva.

 

La semidetenzione o la libertà controllata riprendono a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva; si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 63.

L'esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; essa è altresì sospesa in caso di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva.

L'ordine di esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo nei confronti dell’imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o l’esecuzione, anche provvisoria, di misure di sicurezza detentive, né il corso della custodia cautelare.

Nei casi previsti dal primo comma, il giudice ovvero il magistrato di sorveglianza determinano la durata residua della pena sostitutiva e trasmettono il provvedimento al direttore dell'istituto in cui si trova il condannato; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprenderà l'esecuzione della pena sostitutiva.

La pena sostitutiva riprende a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva ovvero dal secondo giorno successivo, in relazione alle necessità di viaggio e alle condizioni dei trasporti.

Art. 69

 

(Sospensione disposta a favore del condannato)

(Licenze ai condannati alla semilibertà e alla detenzione domiciliare. Sospensione e rinvio delle pene sostitutive)

Per motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio o alla famiglia, possono essere concesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sospensione della semidetenzione e della libertà controllata per la durata strettamente necessaria e comunque per non più di sette giorni per ciascun mese di pena.

Nel periodo della sospensione può essere imposto l'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale. Se il condannato viola le prescrizioni o non si presenta all'ufficio di polizia indicato nell'articolo 65 nelle dodici ore successive alla scadenza del periodo di sospensione, la pena sostitutiva si converte in quella sostituita, a norma dell'articolo 66.

Nei casi previsti dai numeri 2 e 3 del primo comma dell'articolo 147 del codice penale, quando l'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è già iniziata, la sospensione può essere ordinata dal magistrato di sorveglianza che ha determinato le modalità di esecuzione della pena.

Negli altri casi si applicano le disposizioni dell'articolo 589 del codice di procedura penale.

Per giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all’anno. Si applica il terzo comma dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto o nel luogo indicato nell’articolo 56, primo comma, è applicabile l’articolo 66, primo comma.

Per gli stessi giustificati motivi di cui al primo comma ovvero per cause riconducibili all’attività dei soggetti di cui all’articolo 56-bis, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere sospesa per un periodo non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all’anno. Al condannato che, allo scadere della sospensione, non si presenta al lavoro è applicabile l’articolo 66 secondo comma.

Per il rinvio dell’esecuzione della pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare nei casi di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale si applica l’articolo 684 del codice di procedura penale. Al condannato alla semilibertà può essere applicata la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, ove compatibile. In tal caso, l’esecuzione della pena prosegue durante la detenzione domiciliare.

Quando le condizioni di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale non sono compatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità, nelle forme previste di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, dispone il rinvio dell’esecuzione della pena.

Nelle medesime forme di cui al terzo e al quarto comma si provvede quando occorre disporre la proroga del termine del rinvio dell’esecuzione.

Art. 70

(Esecuzione di pene concorrenti)

(Esecuzione di pene sostitutive concorrenti)

Quando contro la stessa persona sono state pronunziate, per più reati, una o più sentenze di condanna alla pena della semidetenzione o della libertà controllata, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale e dell'articolo 582 del codice di procedura penale.

Tuttavia, se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata eccede complessivamente la durata di sei mesi, si applica la semidetenzione per la parte che eccede tale limite e fino a un anno. Oltre questo limite si applica per intero la pena detentiva sostituita.

Le pene della semidetenzione e della libertà controllata sono sempre eseguite, nell'ordine, dopo le pene detentive; la libertà controllata è eseguita dopo la semidetenzione.

Quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per più reati, una o più sentenze o decreti penali di condanna a pena sostitutiva, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale.

Se più reati importano pene sostitutive, anche di specie diversa, e il cumulo delle pene detentive sostituite non eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applicano le singole pene sostitutive distintamente, anche oltre i limiti di cui all’articolo 53 per la pena pecuniaria e per il lavoro di pubblica utilità.

Se il cumulo delle pene detentive sostituite eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applica per intero la pena sostituita, salvo che la pena residua da eseguire non sia superiore ad anni quattro.

Le pene sostitutive sono sempre eseguite dopo le pene detentive e, nell’ordine, si eseguono la semilibertà, la detenzione domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità.

Per l’esecuzione delle pene sostitutive concorrenti si applica, in quanto compatibile, l’articolo 663 del codice di procedura penale. È tuttavia fatta salva, limitatamente all’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche concorrente con pene sostitutive di specie diversa, la competenza del giudice che ha applicato tale pena.

Art. 71

(Esecuzione delle pene pecuniarie)

(Esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva. Revoca e conversione per mancato pagamento)

Alle pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive si applicano le disposizioni dell'articolo 586 del codice di procedura penale.

Alla pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva si applicano le disposizioni dell’articolo 660 del codice di procedura penale.

Il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva, entro il termine di cui all’articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell’ordine di esecuzione, ne comporta la revoca e la conversione nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applica l’articolo 58. Se è stato disposto il pagamento rateale, il mancato pagamento di una rata, alla scadenza stabilita, comporta la revoca della pena pecuniaria sostitutiva e la conversione ha luogo per la parte residua.

Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell’esecuzione rendono impossibile il pagamento entro il termine indicato nell’ordine di esecuzione, la pena pecuniaria sostitutiva è revocata e convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applicano le disposizioni del terzo periodo del secondo comma.

Art. 72

(Revoca della pena sostitutiva)

(Ipotesi di responsabilità penale e revoca)

Se sopravviene una delle condanne previste nell'articolo 59, commi primo e secondo, lettera a), ovvero la condanna a pena detentiva per un fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena, questa viene revocata per la parte non ancora eseguita e convertita a norma dell'articolo 66.

A tali fini, il cancelliere del giudice dell'esecuzione informa senza indugio il giudice di sorveglianza competente.

Il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare che per più di dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall’istituto di pena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell’articolo 56 è punito ai sensi del primo comma dell’art. 385 del codice penale. Si applica la disposizione del quarto comma dell’articolo 385 del codice penale.

Il condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità che, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro ovvero lo abbandona è punito ai sensi dell’articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

La condanna a uno dei delitti di cui ai commi primo e secondo importa la revoca della pena sostitutiva, salvo che il fatto sia di lieve entità.

La condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso durante l’esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, ne determina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentiva sostituita, quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 58.

La cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza di cui al quarto comma informa senza indugio il magistrato di sorveglianza competente per la detenzione domiciliare sostitutiva o per la semilibertà sostitutiva, ovvero il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Art.75

(Disposizioni relative ai minorenni)

Le disposizioni contenute nell'articolo 56 non si applicano al condannato il quale, al momento della trasmissione dell'estratto della sentenza di condanna prevista nell'articolo 62, non abbia compiuto gli anni diciotto.

In tal caso la libertà controllata è eseguita con le modalità stabilite dai commi dal quarto al decimo dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e le funzioni attribuite agli organi di polizia dagli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 68 e 69 sono svolte dall'ufficio di servizio sociale per minorenni.

Le disposizioni del presente Capo si applicano anche, in quanto compatibili, agli imputati minorenni. Si applica l’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

Art. 76

(Norma transitoria)

(Norme applicabili)

Le norme previste da questo Capo si applicano anche ai procedimenti penali pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

La Corte di cassazione decide ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale.

Alle pene sostitutive previste da questo Capo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 47, commi 12-bis, 51-bis, 51-quater e 53-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 102

(Conversione di pene pecuniarie)

(Conversione delle pene pecuniarie principali per mancato pagamento)

Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi.

Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad euro 516, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo.

Il ragguaglio ha luogo calcolando euro 13, o frazione di euro 13, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata e euro 25, o frazione di euro 25, per un giorno di lavoro sostitutivo.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato.

 

Il mancato pagamento della multa o dell’ammenda entro il termine di cui all’articolo 660 del codice di procedura penale ne comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva.

Il ragguaglio si esegue a norma dell’articolo 135 del codice penale. In ogni caso la semilibertà sostitutiva non può avere durata superiore a quattro anni, se la pena convertita è quella della multa, e durata superiore a due anni, se la pena convertita è quella dell’ammenda.

Se è stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 133-ter del codice penale, la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria.

Il condannato può sempre far cessare l’esecuzione della semilibertà pagando la multa o l’ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata; a tal fine può essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 133-ter del codice penale.

Art. 103

(Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie)

(Mancato pagamento della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato)

Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilità del condannato la durata complessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi, se la pena convertita è quella della multa, e nove mesi se la pena convertita è quella dell'ammenda.

La durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in ogni caso sessanta giorni.

 Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell’esecuzione rendono impossibile il pagamento della multa o dell’ammenda entro il termine di cui all’articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell’ordine di esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva.

Il ragguaglio si esegue in ogni caso a norma dell’articolo 135 del codice penale e un giorno di lavoro di pubblica utilità sostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro. In ogni caso il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possono avere durata superiore a due anni, se la pena convertita è la multa, e durata superiore a un anno, se la pena convertita è l’ammenda.

Se è stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 133-ter del codice penale, la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria.

Il condannato può in ogni caso far cessare l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva pagando la multa o l’ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata. A tal fine può essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 133-ter del codice penale.

Art. 107

(Determinazione delle modalità di esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda)

(Esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell’ammenda)

Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette copia del provvedimento di conversione della pena pecuniaria al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato.

Il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato stesso, dispone l'applicazione della libertà controllata o lo ammette al lavoro sostitutivo; determina altresì le modalità di esecuzione della libertà controllata a norma dell'articolo 62.

Il magistrato di sorveglianza determina le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo e ne fissa il termine iniziale, sentito ove occorra il servizio sociale, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato ed osservando le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.

L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo è immediatamente trasmessa all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

Si applicano al lavoro sostitutivo le disposizioni degli articoli 64, 65, 68 e 69.

Per l’esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, quali pene conseguenti alla conversione della multa o dell’ammenda, si applicano gli articoli 62, 63, 64, 65, 68 e 69. Competente è il magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell’articolo 678, comma 1-bis del codice di procedura penale.

Art. 108

(Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda)

Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, ivi comprese quelle inerenti al lavoro sostitutivo, conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la parte di libertà controllata o di lavoro sostitutivo non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. In tal caso non si applica il disposto dell'articolo 67.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 107 di ogni violazione da parte del condannato delle prescrizioni impostegli.

Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti ove occorra sommari accertamenti, provvede con ordinanza alla conversione prevista dal primo comma, osservate le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza di conversione è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.

La mancata esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva di una pena detentiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad esse inerenti, ne comporta la revoca e la parte residua si converte in uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. La detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità, tuttavia, possono essere convertiti in altra pena sostitutiva più grave. Competente alla conversione è magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell’articolo 678, comma 1-bis del codice di procedura penale. Si applicano, in quanto compatibili, il secondo e il terzo comma dell’articolo 66.

Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell’articolo 72.

 


 

Articolo 72
(Modifiche alla disciplina del procedimento penale dinanzi al giudice di pace)

 

L’articolo 72 interviene in materia di esecuzione delle pene pecuniarie e di conversione delle stesse con riguardo ai procedimenti di competenza del giudice di pace.

 

Più nel dettaglio la disposizione, attraverso modifiche al decreto legislativo n. 274 del 2000 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468):

·           interviene sulla disciplina dell’udienza di comparizione delle parti, sostituendo il riferimento ai centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio con gli istituendi Centri per la giustizia riparativa presenti nel territorio (lett. a);

·           prevede la competenza del magistrato di sorveglianza anche in rapporto all’esecuzione delle pene pecuniarie irrogate dal giudice di pace (lett. b);

·           riscrive la disciplina in materia di conversione delle pene pecuniarie per i reati di competenza del giudice di pace, mutando la denominazione del lavoro sostitutivo in lavoro di pubblica utilità, elevando da 12 a 250 euro il criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e lavoro di pubblica utilità, intervenendo in tema di ragguaglio tra permanenza domiciliare e pena pecuniaria (lett. c).

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274

Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

Art. 29

Udienza di comparizione

1.Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, il pubblico ministero o la persona offesa nel caso previsto dall'articolo 21, depositano nella cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione a giudizio con le relative notifiche.

1. Identico

 

2. Fuori dei casi previsti dagli articoli 20 e 21, le parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni, periti o consulenti tecnici, nonché delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale, devono, a pena di inammissibilità, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, depositare in cancelleria le liste con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

2. Identico

3. Nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni, vi provvede il giudice di pace, anche d'ufficio.

3. Identico

4. Il giudice quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun comodo utilizzate ai fini della deliberazione.

4. Il giudice quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun comodo utilizzate ai fini della deliberazione.

5. In caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all'articolo 21 e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela.

5. Identico

6. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato può presentare domanda di oblazione.

6.Identico

7. Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, se può procedersi immediatamente al giudizio, il giudice ammette le prove richieste escludendo quelle vietate dalla legge, superflue o irrilevanti e invita le parti ad indicare gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento, provvedendo a norma dell'articolo 431 del codice di procedura penale. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, nonché della documentazione allegata al ricorso di cui all'articolo 21.

7.Identico

8. Se occorre fissare altra udienza per il giudizio, il giudice autorizza ciascuna parte alla citazione dei propri testimoni o consulenti tecnici, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. La parte che omette la citazione decade dalla prova.

8. Identico

Art. 55

(Conversione delle pene pecuniarie)

1. Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato si converte, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi con le modalità indicate nell'articolo 54.

2. Ai fini della conversione un giorno di lavoro sostitutivo equivale a 12 euro di pena pecuniaria.

3. Il condannato può sempre far cessare la pena del lavoro sostitutivo pagando la pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro prestato.

4. Quando è violato l'obbligo del lavoro sostitutivo conseguente alla conversione della pena pecuniaria, la parte di lavoro non ancora eseguito si converte nell'obbligo di permanenza domiciliare secondo i criteri di ragguaglio indicati nel comma 6.

5. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo le pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare con le forme e nei modi previsti dall'articolo 53, comma 1, e in questo caso non è applicabile al condannato il divieto di cui all'articolo 53, comma 3. 6.Ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a euro 25 di pena pecuniaria e la durata della permanenza non può essere superiore a quarantacinque giorni.

1. Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato entro il termine di cui all’articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell’ordine di esecuzione si converte, a richiesta del condannato, in lavoro di pubblica utilità da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi con le modalità indicate nell'articolo 54.

2. Ai fini della conversione un giorno di lavoro di pubblica utilità equivale a 250 euro di pena pecuniaria.

3. Quando è violato l'obbligo del lavoro di pubblica utilità conseguente alla conversione della pena pecuniaria, la parte di lavoro non ancora eseguito si converte nell'obbligo di permanenza domiciliare secondo i criteri di ragguaglio indicati nel comma 5.

4. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro di pubblica utilità, ovvero se il mancato pagamento di cui al primo comma non è dovuto a insolvibilità, le pene pecuniarie non eseguite si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare con le forme e nei modi previsti dall'articolo 53, comma 1, e in questo caso non è applicabile al condannato il divieto di cui all'articolo 53, comma 3.

5. Ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a euro 250 di pena pecuniaria e la durata della permanenza non può essere superiore a quarantacinque giorni. 6.

6. Il condannato può sempre far cessare la pena del lavoro di pubblica utilità o della permanenza domiciliare pagando la pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata.


 

Articoli 73 e 74
(Modifiche in materia di processo penale minorile)

L’articolo 73 apporta modifiche al d.P.R. n. 448 del 1988 per coordinare il processo penale a carico di minorenne con la riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi. L'articolo 74 interviene sulle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. n. 448, modificando tra le altre la disciplina relativa all'esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale.

 

Più nel dettaglio l'articolo 73 riscrive l'articolo 30 del d.P.R. n. 448, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, co. 17, lett. a) e b) della legge delega n. 134/2021.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 17, lett. a) e b) della legge n. 134 del 2021 stabilisce che nell’attuazione della delega si debbano, da un lato, abolire le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata; dall'altro, prevedere come sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: la semilibertà; la detenzione domiciliare; il lavoro di pubblica utilità; la pena pecuniaria e modificare conseguentemente la disciplina della legge n. 689 del 1981 e delle disposizioni di legge, ovunque previste, che si riferiscano alle  sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.

 

La vigente disciplina del processo penale a carico di minorenni prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva applicata, entro il limite di 2 anni, con la semidetenzione e con la libertà controllata, sanzioni sostitutive che trovano la loro disciplina nella legge n. 689 del 1981 e che sono abolite dalla riforma, che estende da 2 a 4 anni il limite massimo di pena detentiva inflitta sostituibile con una delle nuove pene sostitutive (semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo). Per coordinare le disciplina previste per gli adulti e per i minorenni, il decreto interviene sull’art. 30 del d.P.R. n. 448/1988 estendendo anche nei confronti degli imputati minorenni da due a quattro anni il limite di pena detentiva sostituibile e prevedendo espressamente l’applicabilità nel processo penale minorile delle nuove pene sostitutive.

 

L'articolo 74 - modificando gli articoli 11 e 24 del decreto legislativo n. 272 del 1989 - pone un coordinamento fra l’esecuzione delle pene sostitutive della pena detentiva, per un reato commesso dal minore, che può proseguire dopo il compimento della maggiore età (in tal caso, in analogia a quanto disposto per le misure di comunità dall’art. 12, co. 5 del d.lgs. n. 121 del 2018, si prevede per l’esecuzione la competenza del magistrato di sorveglianza minorile fino al compimento dei venticinque anni di età) e la disposizione dell’art. 272 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 172, ai sensi del quale le sanzioni sostitutive – pene sostitutive, secondo la denominazione adottata dalla legge n. 689 del 1981 – si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448

Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

[art. 73]

Art. 30

 

(Sanzioni sostitutive)

(Pene sostitutive)

1.Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

2. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la responsabilità genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine alla esecuzione della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne.

1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a quattro anni, può sostituirla con la semilibertà o con la detenzione domiciliare, previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a tre anni, può sostituirla, se vi è il consenso del minore non più soggetto ad obbligo di istruzione, con il lavoro di pubblica utilità previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla, altresì, con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell’articolo 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso, nel sostituire la pena detentiva e nello scegliere la pena sostitutiva, il giudice tiene conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

2. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la responsabilità genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e provvede in ordine alla esecuzione della pena sostitutiva a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell’articolo 59, e le funzioni attribuite all’ufficio di esecuzione penale esterna sono esercitate dai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia.

4. Al compimento del venticinquesimo anno di età, se è in corso l’esecuzione di una pena sostitutiva, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della pena, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

[art. 74]

Art. 11

Organizzazione degli istituti di semilibertà e semidentenzione

Organizzazione degli istituti di semilibertà

1.Gli istituti di semilibertà e semidetenzione sono organizzati e gestiti in modo da assicurare una effettiva integrazione con la comunità esterna.

1. Gli istituti di semilibertà sono organizzati e gestiti in modo da assicurare una effettiva integrazione con la comunità esterna.

Nelle attività scolastiche, di formazione lavoro e di tempo libero, sono valorizzate, in collaborazione con i servizi degli enti locali, le risorse del territorio.

2. Identico

Art. 24

Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale

1. Le misure cautelari, le misure penali di comunità, le altre misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili.

1. Le misure cautelari, le misure penali di comunità, le altre misure alternative, le pene sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età.

2. Identico

 


 

Articolo 75
(Relazione al Parlamento sullo stato di applicazione delle pene sostitutive)

L’articolo 75 modifica l’articolo 7 della legge n. 67 del 2014, estendendo l'obbligo annuale di relazione alle competenti Commissioni parlamentari del Ministro della giustizia anche all'attuazione delle disposizioni in materia di pene sostitutive delle pene detentive, nonché sullo stato generale dell'esecuzione penale esterna.

 

Più nel dettaglio l'articolo 75 modifica l'articolo 7, il quale prevede attualmente l'obbligo di relazione annuale alle Commissioni parlamentari del Ministro della giustizia sull’attuazione della messa alla prova. Il decreto amplia l'oggetto della relazione anche all'attuazione delle pene sostitutive e dello stato generale dell’esecuzione penale esterna.

 

Tale intervento - come evidenzia la relazione illustrativa - è volto ad assicurare un efficace monitoraggio dell’applicazione delle alternative al processo e al carcere, anche in vista della loro capacità deflativa e del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Legge 28 aprile 2014, n. 67

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili

Art. 7

Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia

Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia

1.Qualora, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo, si renda necessario procedere all’adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il Ministro della giustizia riferisce tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità con cui si provvederà al predetto adeguamento, previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da effettuare con apposito provvedimento legislativo.

1.Qualora, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo e del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, si renda necessario procedere all’adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, il Ministro della giustizia riferisce tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità con cui si provvederà al predetto adeguamento, previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da effettuare con apposito provvedimento legislativo.

2. Entro il 3 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all’attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova.

2. Entro il 3 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all’attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova e di pene sostitutive delle pene detentive, nonché sullo stato generale dell’esecuzione penale esterna.

 


 

Articolo 76
(Modifiche al codice penale militare di pace)

L’articolo 76 propone novelle al codice penale militare di pace inerenti ai crimini della rivolta e del peculato militare. Propone altresì una disposizione aggiuntiva concernente i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici degli uffici giudiziari militari.

 

L’articolo in esame, novellando gli articoli 174 e 215 del codice penale militare di pace, prevede che non si applichino le disposizioni sulla non punibilità per tenuità del fatto (dettate dall’art. 131-bis c.p.) alle fattispecie della rivolta e del peculato militare.

 

La rivolta è punita con la reclusione militare da tre a quindici anni e si verifica quando quattro o più militari riuniti rifiutano, omettono o ritardano di obbedire agli ordini nel corso del servizio armato, all’ordine di deporre le armi, nonché di obbedire all’intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, quando i medesimi militari si abbandonino ad eccessi o atti violenti.

Il peculato militare consiste nell’appropriazione o distrazione di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all'amministrazione militare, da parte del militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che sia in possesso di tale denaro per motivi di ufficio o di servizio. È punito con la reclusione da due a dieci anni.

 

Il nuovo articolo 261-quinquies, di cui si propone l’introduzione, stabilisce che i casi malfunzionamento dei sistemi informatici dei uffici giudiziari militari ed il successivo ripristino della funzionalità dei medesimi sistemi, siano:

·           certificati dal responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa,

·           attestati sul portale della Giustizia militare,

·           comunicati dal dirigente dell’ufficio giudiziario.

Tali adempimenti sono svolti in modo da assicurare la tempestiva conoscibilità del malfunzionamento da parte dei soggetti interessati.

La data e, ove risulti, l’orario dell’inizio e della fine del malfunzionamento sono comunque registrati dal responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa.

L’articolo in esame contempla l’ulteriore caso del malfunzionamento non certificato, comunque accertato ed attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario e conseguentemente comunicato tempestivamente agli interessati, al fine di rendere conoscibile la durata del malfunzionamento medesimo.

Nel periodo di durata del malfunzionamento, certificato o non certificato secondo le disposizioni sopra ricordate, gli atti e i documenti sono redatti in forma analogica e sono depositati con modalità non telematiche. Rimane comunque fermo l’obbligo di conversione in copia informatica e il conseguente inserimento nel fascicolo informatico previsti dagli artt. 110, comma 4, e 111-ter, comma 4, c.p.p.

Se la scadenza di un termine previsto a pena di decadenza si verifica nel periodo di malfunzionamento, certificato o meno, si applicano le disposizioni dell’articolo 175 del codice di procedura penale. Quest’ultimo stabilisce, tra l’altro, al primo comma, che il p.m., le parti private e i difensori sono, su richiesta, restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore.

 

Giova segnalare che l’articolo 261-quinquies riprende, con adattamenti, l’art. 175-bis c.p.p. proposta dall’articolo 11 del decreto in esame, alla cui scheda di sintesi si fa rinvio.

Si rammenta, inoltre, che l’art. 261 del codice penale militare di pace prevede che le disposizioni del codice di procedura penale si osservino anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari, salvo che la legge disponga diversamente.

 

Norma di delega. L’art. 1, comma 5, della legge n. 134 del 2021, reca principi e criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti attuativi della delega in tema di processo penale telematico, affermando in generale il principio della obbligatorietà dell’utilizzo di modalità digitali tanto per il deposito di atti e documenti quanto per le comunicazioni e notificazioni. In particolare, la lettera e) delega il Governo a disciplinare le ipotesi di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia. Per tali ipotesi, il Governo è chiamato ad individuare modalità alternative di deposito, predisporre sistemi per l’accertamento dell’inizio e della fine del malfunzionamento, prevedere una comunicazione al pubblico del malfunzionamento e del ripristino della piena funzionalità.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Codice penale militare di pace

Art. 174

Rivolta

Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:

1. mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;

2. prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore;

3. abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore.

Identico.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici anni.

Identico.

La condanna importa la rimozione.

Identico.

 

Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.

 

 

Art. 215

Peculato militare

Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all'amministrazione militare, se l'appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da due a dieci anni.

Identico.

 

Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.

 

 

 

Art. 261-quinquies

Malfunzionamento dei sistemi informatici degli uffici giudiziari militari

 

Il malfunzionamento dei sistemi informatici in uso presso gli uffici giudiziari militari è certificato dal responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa, attestato sul portale della Giustizia militare e comunicato dal dirigente dell’ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità.

Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al primo comma contengono l’indicazione della data e, ove risulti, dell’orario dell’inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa.

Nei casi di cui al primo e al secondo comma, a decorrere dall’inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3, del codice di procedura penale.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del primo comma, accertato ed attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data di inizio e della fine del malfunzionamento.

Se la scadenza di un termine previsto a pena di decadenza si verifica nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi del primo e del secondo comma o accertato ai sensi del comma 4, si applicano le disposizioni dell’articolo 175 del codice di procedura penale.


 

Articolo 77
(Esclusione della tenuità del fatto con riguardo ai reati commessi da militari della guardia di finanza)

L’articolo 77 inserisce all’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383, relativo ai reati commessi da militari della Guardia di finanza, un ulteriore comma dopo il terzo, escludendo in questi casi l'applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 131-bis c.p., in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità dei fatti.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Legge 9 dicembre 1941, n. 1383
Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo

Art. 3

Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.

Identico

La cognizione dei suddetti reati appartiene ai Tribunali militari.

Identico

Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell'articolo 32-quinquies del codice penale

Identico

 

Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.

 


 

Articolo 78
(Modifiche all’ordinamento penitenziario)

L’articolo 78 apporta modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario per disciplinare la condizione dei soggetti che partecipino ai programmi di giustizia riparativa.

 

Più nel dettaglio l'articolo 78:

·           modifica l'articolo 13 della legge n. 354 del 1975 (O.P.) inserendo nell’ambito delle norme sull’individualizzazione del trattamento la previsione per la quale, nei confronti dei condannati e degli internati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa (lett. a);

·           introduce nell'ordinamento penitenziario l'articolo 15-bis che disciplina la giustizia riparativa. I programmi di giustizia riparativa devono poter essere offerti a tutti i condannati e agli internati, debitamente informati della possibilità di accedervi in ogni momento. La partecipazione e l’esito favorevole ad un programma di giustizia riparativa sono valutati ai fini dell’assegnazione al lavoro all’esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione, nonché della liberazione condizionale. In ogni caso non si tiene conto della mancata effettuazione del programma, dell’interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo (lett. b);

·           modifica l'articolo 47 dell’ordinamento penitenziario., in tema di affidamento in prova al servizio sociale del condannato, consentendo la valutazione dello svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l’esito riparativo, ai fini dell’estinzione della pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue (lett. c).

 

Norma di delega. Il comma 18 dell'art. 1 della legge n. 134 del 2021 prevede che il Governo, nell'attuazione della delega per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa, debba: […] c) prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso; […] e) prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; prevedere che l'impossibilità di attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva; […]».

 

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Legge 26 luglio 1975, n. 354

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Art. 13

Individualizzazione del trattamento 

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale.

Identico

Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento.

Nell'ambito dell'osservazione è offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione.

Identico

L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. La prima formulazione è redatta entro sei mesi dall'inizio dall'esecuzione.

Identico

 

Nei confronti dei condannati e degli internati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa.

Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue l'interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

Identico

Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento.

Identico

 

 

Art. 78, comma , lett. b)

 

Art. 15-bis
(Giustizia riparativa)

1. In qualsiasi fase dell’esecuzione, l’autorità giudiziaria può disporre l’invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.

2. La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l’eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell’assegnazione al lavoro all’esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonché della liberazione condizionale. Non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell’interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.

 

 

Art. 47

Individualizzazione del trattamento 

 1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

1. Identico

2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

2. Identico

3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. 

3. Identico

3-bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. 

3-bis Identico

 

3-ter. L’affidamento in prova può altresì essere concesso al condannato alle pene sostitutive della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva previste dalla legge 24 novembre 98, n. 689, dopo l’espiazione di almeno metà della pena, quando il condannato abbia serbato un comportamento tale per cui l’affidamento in prova appaia più idoneo alla sua rieducazione e assicuri comunque la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Il tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell’articolo 678, comma 1–ter, del codice di procedura penale, in quanto compatibile.

4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni. 

4. Identico

5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

5. Identico

6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

6. Identico

7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

7. Identico

8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10. 

8. Identico

9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

9. Identico

10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

10. Identico

11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

11.Identico

12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.

12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. A tali fini è valutato anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l’eventuale esito riparativo. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche e patrimoniali, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa ovvero la pena sostitutiva nella quale sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita.

12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3.

12-bis Identico


 

Articolo 79
(Relazione al Parlamento sullo stato dell'esecuzione delle pene pecuniarie)

L’articolo 79 introduce l'obbligo annuale di relazione al Parlamento del Ministro della giustizia in merito all’attuazione del decreto in esame in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie.

 

Più nel dettaglio, la disposizione prevede che entro il 31 maggio di ogni anno il Ministro della giustizia riferisca alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione del decreto in esame in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie.

L'articolo precisa che al fine di un compiuto monitoraggio, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di effettività ed efficienza perseguiti dalla riforma, i dati statistici relativi alle sentenze e ai decreti di condanna a pena pecuniaria, anche sostitutiva, alla riscossione, alla rateizzazione, alla sospensione condizionale e alla conversione, per insolvenza o insolvibilità del condannato, all’estinzione per esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale e alla prescrizione debbano essere pubblicati periodicamente sul sito del Ministero della giustizia e trasmessi annualmente al Parlamento, unitamente alla relazione.

 

 


 

Capo IV, Modifiche in materia di spese di giustizia

Gli articoli 80 e 81, che compongono il Capo IV del decreto in commento, modificano rispettivamente il testo unico in materia di spese di giustizia e la legge finanziaria 2008 per coordinarne la disciplina con la scelta, operata in sede di riforma, di abbandonare per l'esecuzione della pena pecuniaria il sistema dell’iscrizione a ruolo e del recupero crediti disciplinato per il recupero delle spese di giustizia.

 

 

Articolo 80
(Modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia)

L'articolo 80 reca una serie di modifiche al d.P.R. n. 115 del 2002 finalizzate tutte ad escludere le pene pecuniarie dall’ambito di applicazione delle disposizioni del Testo unico in materia di spese di giustizia con particolare riguardo al recupero delle spese nel processo penale.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)

Art. 1

Oggetto

1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

Art. 200

Applicabilità della procedura nel processo penale

1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, le pene pecuniarie, le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonché le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonché le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Art. 211

Quantificazione dell'importo dovuto

 1. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo.

1. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo.

2. Il funzionario addetto all'ufficio, altresì, corregge eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di parte.

2. Identico

Art. 235

Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza

 1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.

1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.

2. Se l'invito al pagamento delle spese e delle pene pecuniarie si riferisce a reati per i quali c'è stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.

2. Se l'invito al pagamento delle spese si riferisce a reati per i quali c'è stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.

3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito.

3. Identico

 

 


 

Articolo 81
(Modifiche alla legge finanziaria 2008)

 

Sempre consequenzialmente alla scelta di abbandonare, per l’esecuzione della pena pecuniaria, il sistema dell’iscrizione a ruolo e del recupero crediti l'articolo 81 elimina la previsione relativa alle pene pecuniarie di cui all’articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Il comma 367, nella sua formulazione previgente, autorizzava il Ministero della giustizia a stipulare con Equitalia Giustizia S.p.A. convenzioni per la gestione del credito relativo, tra l’altro, alle pene pecuniarie. Con la modifica in esame viene espunto il riferimento alle pene pecuniarie.

 


 

Capo V, Modifiche in materia di iscrizione nel casellario giudiziario

Articolo 82
(Modifiche in materia di iscrizione nel casellario giudiziario)

L’articolo 82, modificando l'articolo 3 del testo unico in materia di casellario giudiziale, amplia il novero dei provvedimenti iscrivibili nel casellario, per esigenze di coordinamento con la riformata disciplina delle pene sostitutive e delle pene da conversione delle pene pecuniarie non eseguite.

 

Più nel dettaglio la disposizione modifica l'articolo 3 del testo unico in materia di casellario giudiziario (di cui al d.P.R. n. 313 del 2002) che indica i provvedimenti iscrivibili per estratto nel casellario. Fra i provvedimenti iscrivibili vengono inseriti:

·           i provvedimenti di conversione delle pene sostitutive di cui all'art. 72, co. 4 della legge n. 689 del 1981;

·           i provvedimenti di conversione della pena pecuniaria non eseguita, sia essa sostitutiva (art. 71), ovvero principale (artt. 102 e 103 l. n. 689/1981), ovvero irrogata dal giudice di pace (art. 55 d.lgs. n. 274/2000); nonché i provvedimenti di conversione c.d. di secondo grado (per inosservanza della pena da conversione: art. 108).

 

 

 


 

Capo VI, Modifiche in materia di giustizia riparativa in ambito minorile

Articoli 83 e 84
(Modifiche in materia di giustizia riparativa in ambito minorile)

Gli articoli 83 e 84 modificano rispettivamente il d.P.R. n. 448 del 1988, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, e il decreto legislativo n. 121 del 2018, recante la disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, inserendovi il richiamo alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa.

 

Nello specifico l’articolo 83 modifica l’articolo 28, comma 2, del d.P.R. n. 448 del 1988, in tema di sospensione del processo e messa alla prova, al fine di adeguare la disciplina vigente, anche per i minorenni, alle linee direttrici in tema di partecipazione ai programmi di giustizia riparativa previste dall'atto del governo in esame.

 

L'articolo 84 interviene invece sull'ordinamento penitenziario minorile, da un lato, sostituendo, all’interno del comma 2 dell’articolo 1, i percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato con i programmi di giustizia riparativa previsti dalla riforma e inserendo un nuovo articolo 1-bis rubricato "Giustizia riparativa".

Il nuovo articolo reca disposizioni relativamente all’accesso ai programmi di giustizia riparativa a favore dei minorenni condannati, rimettendo all'autorità giudiziaria la facoltà di disporre in qualsiasi fase dell'esecuzione l'invio dei minorenni condannati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa. Inoltre il giudice, ai fini dell'adozione delle misure penali di comunità e delle altre misure alternative, valuta la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l’eventuale esito riparativo. La disposizione precisa che in ogni caso non si tiene conto della mancata effettuazione del programma, dell’interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448

Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

Art. 83

Art. 28

Sospensione del processo e messa alla prova

1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.

1. Identico.

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.

 

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato, nonché formulare l’invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ricorrano le condizioni.

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.

3. Identico

4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.

4. Identico

5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte

5. Identico

 

Normativa previgente

D. Lgs. 150/2022

Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121

Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103

Art. 84

Art. 1

Regole e finalità dell'esecuzione

1. Nel procedimento per l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità a carico di minorenni, nonché' per l'applicazione di queste ultime, si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale, della legge 26 luglio 1975, n. 354, del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.230, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.

1. Identico.

2. L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato. Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero.
         
         

2. L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire i programmi di giustizia riparativa di cui al decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134. Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero.


         
         
             
         

Art. 1-bis

Giustizia riparativa


         
         
             
         

1. In qualsiasi fase dell’esecuzione, l’autorità giudiziaria può disporre l’invio dei minorenni condannati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.

2. Il giudice, ai fini dell’adozione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale, valuta la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l’eventuale esito riparativo. In ogni caso, non tiene conto della mancata effettuazione del programma, dell’interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.


 

Titolo VI, Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni

Articoli da 85 a 99
(Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni)

Gli articoli da 85 a 99, oltre a prevedere specifiche discipline transitorie (in materia di modifica del regime di procedibilità, di notificazioni al querelante, di processo penale telematico, di restituzione del termine, di assenza, di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, di rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte EDU, di giustizia riparativa, di videoregistrazioni, di sanzioni sostitutive, di estinzione delle contravvenzioni, di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie), recano una serie di abrogazioni, nonché disposizioni finanziarie.

 

Più nel dettaglio l'articolo 85 - in attuazione della delega attribuita al Governo ai sensi dell’art. 1, comma 15, lett. a) e b) - reca disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità.

La riforma amplia il catalogo dei reati perseguibili a querela e prevede che per le fattispecie attualmente procedibili d’ufficio che divengono perseguibili a querela di parte:

·           se il fatto è stato commesso prima dell’entrata in vigore della riforma e non è ancora pendente il procedimento penale, il termine per proporre querela decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in commento, purché la persona offesa dal reato ne sia venuta a conoscenza in precedenza;

·           se il fatto è stato commesso prima dell’entrata in vigore della riforma e il relativo procedimento penale è già pendente, il giudice (ovvero il pubblico ministero se l’azione penale non è ancora stata esercitata) dovrà informare la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela (con decorrenza del termine per la sua proposizione a partire dal giorno in cui la persona offesa è stata informata).

 

L'articolo 86 dispone che le notificazioni di atti al querelante, per le querele presentate prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo, saranno eseguite nelle forme ordinarie, previste dall’art. 33 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e dall’art. 157 del codice di procedura penale, escludendo quindi l'applicazione del nuovo art. 153-bis, comma 5, del codice di procedura penale (che prevede una modalità di notificazione “semplificata”).

A tale proposito si ricorda che il domicilio della persona offesa dal reato si intende eletto presso il proprio difensore (art. 33 disp. att. c.p.p.), mentre qualora non fosse stato nominato un difensore, l’art. 157 c.p.p. prevede, nel caso non fosse possibile eseguire la notificazione con consegna di una copia dell’atto direttamente all’interessato, un complesso sistema in base al quale la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. Qualora tali luoghi non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove il querelante ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove il querelante ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione al querelante dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

 

L'articolo 87 reca disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico, demandando ad un decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, la definizione delle regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche degli atti del procedimento penale, nonché, ove necessario anche la modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Ulteriori regole tecniche potranno essere adottate con atto dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

La disposizione demanda poi ad un decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, sentiti il CSM e il CNF, l'individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.

Lo schema indica poi puntualmente le disposizioni normative la cui operatività è necessariamente condizionata ai tempi ed ai contenuti dei regolamenti sopra indicati. Le disposizioni dell'articolo 87 si applicano anche in relazione agli atti del procedimento penale militare, in questo caso i regolamenti di attuazione sono adottati, sempre entro il 31 dicembre 2023, con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Consiglio della magistratura militare e il Garante per la protezione dei dati personali ed eventuali ulteriori regole tecniche potranno essere adottate con atto dirigenziale del responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa, d’intesa con il Consiglio della magistratura militare.

 

L’articolo 88 detta una disposizione transitoria relativa ai soli procedimenti che hanno ad oggetto reati commessi prima del 1° gennaio 2020, per i quali la prescrizione decorre anche in fase di impugnazione. In tali casi, qualora l’imputato giudicato in assenza venisse restituito nel termine per proporre impugnazione, ai sensi del neointrodotto comma 2.1 dell’art. 175 c.p.p. (v. supra, art. 11, comma 1, lett. b)), ai fini della prescrizione del reato non si tiene conto del lasso temporale intercorso tra la scadenza dei termini ordinari di impugnazione, di cui all’art. 585 c.p.p., e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione.

 

L’articolo 89 dispone, in via generale (comma 1), che nei processi già pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in commento nei quali sia stato disposto di procedersi in assenza dell’imputato, continui ad applicarsi la normativa previgente. Ciò comporta, in particolare, che in tali processi il giudice non pronuncerà sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato - secondo il regime introdotto dal nuovo articolo 420-quater c.p.p. (v. supra, art. 23, comma 1, lett. e)) – ma sospenderà il processo per assenza dell’imputato, come statuito dal previgente art. 420-quater, con conseguente sospensione anche del corso della prescrizione (comma 4). A tale proposito, viene precisato (comma 5) che ai procedimenti cui si applica il precedente regime (ivi compresi quelli aventi ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021 [14] ), si applica altresì l’ultimo comma dell’art. 159 del codice penale - introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 2) - in base al quale il processo rimane sospeso sino al momento in cui viene rintracciato l’imputato, ma, ai fini degli effetti sulla prescrizione, tale sospensione non potrà portare al superamento del doppio dei termini indicati dall’articolo 157 c.p. (comma 5).

Il nuovo regime si applica invece ai processi pendenti ma già sospesi per assenza dell’imputato prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni; in questi procedimenti, in luogo di disporre nuove ricerche dell’imputato che non sia stato ancora rintracciato, come previsto dalla precedente stesura dell’articolo 420-quinquies c.p.p., il giudice provvederà a pronunciare sentenza di non doversi procedere (comma 2).

Si applicano infine alle sentenze pronunciate in data successiva all’entrata in vigore del decreto legislativo le nuove norme riguardanti gli adempimenti ed i termini per la loro impugnazione (comma 3).

 

L’articolo 90 prevede che siano immediatamente applicabili ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, tanto nel giudizio di primo grado quanto in quello di appello, le disposizioni che estendono il regime della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato ad ulteriori reati, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 32, comma 1, lettera a) (v. supra). In tali casi, l’imputato deve, a pena di decadenza, formulare la richiesta di sospensione, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero, se non è fissata alcuna udienza entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, depositare la richiesta in cancelleria entro il predetto termine. Qualora venga disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova, non si darà luogo a sospensione del processo civile nei confronti dell’imputato.

 

Larticolo 91 reca disposizioni transitorie in materia di rimedi per l'esecuzione delle decisioni CEDU, stabilendo che nelle ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della riforma, sia divenuta definitiva la decisione con cui la Corte europea ha accertato la violazione, ovvero la Corte europea abbia disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato, il termine di 90 giorni per la proposizione del nuovo rimedio decorra dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Si prevede inoltre che, per i reati commessi in data anteriore al 1° gennaio 2020 (ovvero prima della legge n. 3 del 2019, che ha introdotto il cd. blocco della prescrizione al momento della pronuncia della sentenza di primo grado), la prescrizione riprenda il suo corso se la Corte di cassazione dispone la riapertura del processo accogliendo la richiesta presentata.

 

L’articolo 92 prevede disposizioni transitorie relativamente ai servizi di giustizia riparativa penale esistenti, stabilendo che, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della riforma, ciascuna Conferenza locale debba procedere alla ricognizione delle realtà pubbliche o private che operano in virtù di convenzioni con il Ministero della giustizia ovvero di protocolli d’intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici. La Conferenza deve inoltre verificare che le prestazioni erogate e i requisiti posseduti dagli operatori siano congrui rispetto alle disposizioni sulla giustizia riparativa, in particolare per quanto riguarda le forme di gestione e la formazione dei mediatori, al fine di predisporre un elenco cui possano attingere gli enti locali per la prima apertura dei Centri per la giustizia riparativa.

 

Sempre in tema di giustizia riparativa, l'articolo 93 prevede, in via transitoria, la possibilità di iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti per tre categorie di soggetti:

·           mediatori dei servizi di giustizia riparativa già esistenti, a condizione che dimostrino di aver completato un percorso formativo alla giustizia riparativa e siano in possesso di un’esperienza almeno quinquennale, anche a titolo volontario e gratuito, acquisita nel decennio precedente alla data di entrata in vigore del decreto;

·           soggetti formatisi grazie a corsi strutturati in termini uguali o superiori alla formazione prevista dal decreto legislativo;

·           funzionari del Ministero della giustizia in servizio presso i servizi minorili della giustizia o presso gli uffici di esecuzione penale esterna, a condizione che abbiano completato un percorso formativo alla giustizia riparativa in materia penale e siano in possesso di un’adeguata esperienza almeno quinquennale, acquisita in materia nel decennio precedente alla data di entrata in vigore del decreto.

L’inserimento nell’elenco dei mediatori avviene, dietro presentazione della documentazione comprovante i requisiti, e, nel caso di soggetti formatisi grazie a corsi strutturati in termini uguali o superiori alla formazione prevista dal decreto legislativo, attraverso il superamento di una prova valutativa, le cui modalità di svolgimento e di valutazione sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca.

 

L’articolo 94 prevede, al comma 1, che la nuova disciplina in materia di videoregistrazioni per tutti gli atti processuali destinati a raccogliere le dichiarazioni di persone che possono o devono riferire sui fatti si applichi decorso un anno dall'entrata in vigore del decreto in esame (v. supra, art. 30, comma 1, lett. i)).

Il comma 2 stabilisce che talune disposizioni riguardanti i giudizi di impugnazione si applichino successivamente al 31 dicembre 2022. Più in dettaglio si tratta delle norme riguardanti l’introduzione del rito camerale non partecipato in appello (v. supra, art. 34, comma 1, lett. c)), la trattazione in camera di consiglio dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione, con contraddittorio scritto senza l’intervento delle parti (v. supra, art. 35, comma 1, lett. a)) e l’adozione della decisione sull’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione (v. supra, art. 41, comma 1, lett. ee)).

 

L’articolo 95 è dedicato al regime transitorio, relativo alla riforma delle pene sostitutive. Si prevede, in particolare, che le norme previste dal Capo III della legge n. 689/1981, come modificato dall’art. 71 del decreto legislativo, si applicano, se più favorevoli, anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del decreto.

Si prevede inoltre che il condannato a pena detentiva non superiore a 4 anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge n. 689/1981 al giudice dell’esecuzione, entro 30 giorni dalla irrevocabilità della sentenza.

Per quanto riguarda la semidetenzione e la libertà controllata, la loro abolizione potrebbe in astratto comportare la cessazione dell’esecuzione di tali sanzioni sostitutive nei confronti di quanti vi sono sottoposti nel momento dell’entrata in vigore della riforma, ma ciò non risponderebbe alla ratio della stessa riforma che ha inteso introdurre nuove e diverse sanzioni e non abrogarle. Al riguardo l’articolo in esame stabilisce pertanto che le sanzioni della semidetenzione e della libertà controllata già disposte al momento dell’entrata in vigore del decreto o in corso di esecuzione continuino ad essere regolate dalle norme previgenti; è tuttavia previsto che i condannati alla semidetenzione possano chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella pena sostitutiva della semilibertà, che presenta contenuti analoghi.

La relazione illustrativa segnala che l’impatto della norma transitoria sopra illustrata è comunque limitato in ragione del fatto che, alla data del 15 maggio 2022, solo 5 persone si trovavano in regime di semidetenzione e 98 in libertà controllata.

È infine consentita l’immediata applicazione della nuova pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, senza attendere l’adozione del decreto attuativo di cui al neo introdotto art. 56-bis della legge n. 689/1981. Infatti sino all’entrata in vigore del decreto stesso continuano ad applicarsi, ove compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001 e 8 giugno 2015 n. 88, riguardanti, rispettivamente, il lavoro di pubblica utilità quale pena principale irrogabile dal giudice di pace e quale contenuto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato.

 

L’articolo 96 introduce la disciplina transitoria relativa alla causa estintiva delle contravvenzioni. È escluso che la disciplina delle nuove cause estintive previste in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande di cui alla legge n. 283 del 1962, come modificata dall’art. 70 del decreto legislativo (v. supra) trovino applicazione ai procedimenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si trovino più nella fase delle indagini preliminari, perché è già stata esercitata l’azione penale.

È poi dettata una disciplina transitoria in materia di lavoro di pubblica utilità, funzionale all’immediata applicazione della nuova disciplina. Si prevede a tal proposto che, nelle more dell’adozione del decreto di cui agli articoli 12-quinquies, comma 4, della legge 30 aprile 1962, n. 283, si applichino, in quanto compatibili, i già ricordati decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, n. 80, e 8 giugno 2015 n. 88.

 

L’articolo 97 dispone che le norme in materia di conversione delle pene pecuniarie dettate dall’articolo 71, che modifica il Capo V della legge n. 689 del 1981, trovano applicazione ai soli reati commessi dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo, fatti salvi i casi in cui siano più favorevoli al condannato. Ai reati commessi in precedenza continueranno pertanto ad applicarsi non soltanto le norme previgenti del Capo V della citata legge n. 689, l’art. 660 c.p.p. (esecuzione delle pene pecuniarie) e le altre disposizioni di legge vigenti prima dell’entrata in vigore della riforma, ma anche le disposizioni del d.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico delle spese di giustizia), abrogate o modificate dal decreto legislativo e l’art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che regola l’attività di Equitalia Giustizia in materia di gestione del credito derivante dalle pene pecuniarie.

 

L’articolo 98 dispone, a decorrere dall’entrata in vigore della riforma, la necessaria abrogazione di una serie di norme del codice di procedura penale, delle disposizioni attuative, della legge n. 689 del 1981 e del testo unico delle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002).

 

L’articolo 99 reca infine la clausola di invarianza finanziaria. Le disposizioni onerose, relative alla giustizia riparativa, sono infatti coperte dall’art. 67 dello schema, che istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa.

 

 

 



[1] Si segnala che lo schema di decreto (articolo 2, comma 1, lettera g)) erroneamente inverte il riferimento al terzo e al quarto comma dell’articolo 614. Le modifiche sono state qui riferite ai commi corretti dell’articolo.

[2]     Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 17, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con L. 31 luglio 2005, n. 155.

[3] Si veda la circolare del Ministero della giustizia 26 ottobre 2022.

[4] Si veda la circolare del Ministero della giustizia 21 ottobre 2022.

[5] Si veda la circolare del Ministero della giustizia 10 ottobre 2022.

[6]     Si ricorda che l’art. 581 c.p.p. prevede al comma 1 che l’atto di impugnazione debba contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica «d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». Al riguardo la giurisprudenza ha specificato che il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Cass. pen. Sez. VI, sent., 08/04/2021, n. 17372); e che il requisito della specificità dei motivi dell’appello è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Cass. pen. Sez. V, sentenza 25/05/2018, n. 34504).

[7]     Norma di delega. L’art. 1, comma 7, della legge n. 134 del 2021 prevede che «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di processo in assenza sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: h) prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato a impugnare l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione; prevedere, per il difensore dell'imputato assente, un ampliamento del termine per impugnare».

[8]     Quando la sentenza è pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, il PM non può appellare la condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato (art. 443, comma 3, c.p.p.). In caso di patteggiamento, solo in caso di dissenso il pubblico ministero può proporre appello altrimenti la sentenza è inappellabile (art. 448, comma 2 c.p.p.).

[9]     Il legislatore delegato ha ripreso una terminologia già utilizzata dal codice di procedura penale all’art. 611 c.p.p., comma 1, per disciplinare il procedimento in camera di consiglio in Cassazione. Peraltro, anche in quella sede, il riferimento ai “casi particolarmente previsti dalla legge” è soppresso dalla riforma che preferisce ora riferirsi a “particolari disposizioni di legge” (v. infra, art. 35).

[10]   Le modifiche di cui all’articolo 41, comma 1, lettera l) dello schema di decreto in esame intervengono sulla versione del testo dell’articolo 104-bis come modificato per effetto del D.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), entrato in vigore il 15 luglio 2022.

[11] Sembrerebbe trattarsi di refuso presente nel testo dello schema di decreto. Difatti, nella ricostruzione del testo riportata nella relazione illustrativa del provvedimento la parte in rosso non è riportata.

[12] L’art. 2 del d.lgs. n. 51 del 2018 definisce autorità competente:

a)      qualsiasi autorità pubblica dello Stato, di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato terzo competente in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;

b)      qualsiasi altro organismo o entità incaricato dagli ordinamenti interni di esercitare l'autorità pubblica e i poteri pubblici a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.

[13] Le risorse per la giustizia riparativa sono iscritte alla Missione 6, Unità di Voto 1.2 "Giustizia civile e penale", Centro di Responsabilità "Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi", Azione "Efficientamento del sistema giudiziario", capitolo 1538, nel Fondo appositamente istituito per dare copertura alla delega di cui alla legge n. 134 del 2021. In base alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021) vi risultano stanziati 4.438.524 euro per l’anno 2022 e 51.205.164 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

[14] Si tratta di processi ai quali non potrebbe applicarsi il limite di durata della sospensione della prescrizione disposto dal vecchio art. 420-quater c.p.p., per effetto della sua abrogazione da parte della legge n. 134 del 2021, ma neppure il limite stabilito dal nuovo ultimo comma dell’art. 159 c.p.