Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Finanze
Titolo: Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di versamenti e di riscossione
Riferimenti: SCH.DEC N.246/XIX
Serie: Atti del Governo   Numero: 246
Data: 03/02/2025
Organi della Camera: VI Finanze

 

 


 

3 febbraio 2025

 

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di versamenti e di riscossione

 

 

 

Atto del Governo n. 246

 

 

 

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Dossier n. 430

 

 

 

 

 

 

 

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Atto del Governo n. 246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Premessa. 5

Titolo I - Disposizioni in materia di riscossione spontanea (articoli 1-31) 7

Titolo II – Riscossione delle imposte sul reddito (articoli 32-75) 11

Titolo III – Rimborsi (articoli 76-89) 19

Titolo IV - Riscossione mediante ruoli (articoli 90-121) 21

Titolo V - Riscossione coattiva (articoli 122-173) 23

Titolo VI – Funzionamento del servizio nazionale della riscossione (articoli 174-201) 25

Titolo VII – Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo (articoli 202-220) 29

Titolo VIII - Mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in uno stato membro UE (Articoli 221-237) 31

Titolo IX – Disposizioni transitorie e finali (articoli 238-241) 36

Allegati 37

 


Premessa

La proposta di testo unico in materia di versamenti e riscossione presentata all’esame del Parlamento è stata elaborata in attuazione dell’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante Delega al governo per la riforma fiscale, il quale ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dal 29 agosto 2023, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici. Attualmente, la disciplina dei versamenti e della riscossione è dettata da fonti normative diverse, susseguitesi nel corso dei decenni, con conseguente frammentazione.

 

Il testo unico Versamenti e riscossione si basa su una ricognizione della normativa vigente in materia, ed effettua un lavoro di coordinamento. Il testo unico esclude le disposizioni da ritenersi superate, tiene conto delle abrogazioni già operate dalle precedenti fonti legislative e, al suo articolo 239, reca una serie di abrogazioni esplicite. Le disposizioni contenute nel testo unico sono destinate ad essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

 

 

La proposta di testo unico è finalizzata ad individuare le norme vigenti e ad organizzarle nelle rispettive aree tematiche, tenendo conto anche del riassetto avvenuto mediante l’adozione di appositi decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli da 1 a 20 della suddetta legge n. 111/2023. Tendenzialmente, le disposizioni vigenti sono state trasfuse nella proposta di testo unico senza modifiche delle loro formulazioni, tranne nei casi in cui è stato necessario aggiornarle all’attualità, sopprimere punti obsoleti e coordinarle in funzione di un testo unico.

L’Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 246 appare strutturato in base all’ordinario iter di acquisizione delle entrate, riportando:

•         la disciplina dei versamenti diretti, e relativi rimborsi;

•         la disciplina della riscossione mediante ruoli e coattiva;

•         le disposizioni concernenti il funzionamento del servizio nazionale della riscossione;

•         le disposizioni che estendono la disciplina della riscossione mediante ruolo alle diverse entrate dello Stato, anche non tributarie;

•         la disciplina di recepimento della direttiva 2010/24/UE, in materia di mutua assistenza tra gli Stati membri dell’Unione Europea ai fini della riscossione dei crediti erariali;

•         le disposizioni transitorie e finali, nell’ambito delle quali sono individuate quelle oggetto di abrogazione, nonché di coordinamento.

 

Nella rubrica di ciascun articolo del Testo Unico sono indicate le norme vigenti di riferimento, le quali vengono riprodotte o rielaborate, a seconda dei casi. 

 

Il Testo Unico Versamenti e riscossione non comprende la totalità delle misure che il legislatore intende rivedere; alcune disposizioni considerate da novellare confluiranno in altri testi unici.

La Relazione che accompagna l’Atto del Governo n. 246 puntualizza che, poiché la scelta del legislatore delegante del 2023 era stata che l’adozione del testo unico avvenisse secondo una procedura speciale, vale a dire senza la preventiva acquisizione da parte del Consiglio di Stato, così è stato fatto. La medesima Relazione, inoltre, ricorda che il provvedimento sottoposto all’esame del Parlamento rientra tra i casi di esclusione da AIR (Analisi di Impatto della Regolazione).

 

Il presente  Testo Unico in materia di Versamenti e riscossione si compone di 241 articoli, suddivisi in nove Titoli, che a loro volta, sono suddivisi al loro interno in Capi, nonché di tre Allegati. Questi ultimi riguardano l’individuazione delle forme societarie dei soggetti residenti in UE e delle imposte sui redditi applicate negli Stati membri UE, ai fini dell’applicazione dell’esenzione dalle imposte sugli interessi; i canoni pagati a società non residenti o con stabile organizzazione in altro Stato membro; l’elencazione delle disposizioni di interpretazione autentica ricondotte all’interno del testo unico.

 Di seguito si procederà ad una sintetica analisi delle norme, seguendo l’ordine indicato nel testo unico.

 

 


Titolo I - Disposizioni in materia di riscossione spontanea (articoli 1-31)

 

Il Titolo I, che si compone di quattro Capi, ovvero degli articoli da 1 a 31, raccoglie le disposizioni relative al sistema dei versamenti unitari che si effettuano mediante delega di pagamento agli intermediari convenzionati, con facoltà di compensazione. I quattro Capi sono rubricati, rispettivamente, Disposizioni generali, Versamento unitario e compensazione, Versamento di particolari entrate e Disposizioni in materia di interessi per la riscossione dei tributi indiretti.

 

Capo I Disposizioni generali

Il Capo I del Titolo I è formato da due soli articoli. Essi recano indicazioni di carattere generale circa gli strumenti di riscossione (articolo 1) e i ruoli rispettivamente assunti da sostituto e responsabile d’imposta soggetti tenuti all’esecuzione degli obblighi di versamento delle imposte (articolo 2). Fanno L’articolo 2 fa esplicito riferimento in rubrica all’articolo 64 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, recante Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e ne recepisce il contenuto, apportandovi piccole modifiche formali riguardante la numerazione in commi.

 

Capo II Versamento unitario e compensazione

Il Capo II del Titolo I comprende gli articoli da 3 a 19. Il versamento unitario e la compensazione di cui alla rubrica del Capo II riguardano i crediti e debiti relativi a determinate categorie di imposte elencate nell’articolo 3, comma 5, del testo unico, quasi interamente corrispondenti a quelle già individuate a legislazione vigente; tra queste, le imposte sui redditi, le relative addizionali e le ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto, e molte altre ancora. Invece, conformemente alla revisione della normativa delle agevolazioni per il settore cinematografico che fu introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2017, il credito d’imposta spettante agli esercenti di sale cinematografiche non è più tra le voci cui si applica il versamento del credito d’imposta. Si ricorda, inoltre, che la normativa vigente già prevede casi di inammissibilità delle compensazioni, e l’articolo 3, commi 6 e seguenti, ribadisce tali inammissibilità. Resta fermo che, come fu stabilito dalla legge di bilancio per il 2022, articolo 1, comma 72, a decorrere dal 1° gennaio 2022 vi è un limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, fissato in 2 milioni di euro per ciascun anno solare.

Ai sensi dell’articolo 4 dell’A.G. 246, il sistema di versamento per mezzo di modello “F24 enti pubblici” sarà utilizzato anche per il pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi.

L’Atto del Governo n. 246, articolo 5, al comma 2, mantenendo restando i limiti già dettati da altre disposizioni vigenti in materia, precisa che, nel caso in cui siano state effettuate compensazioni, a decorrere dal 1° luglio 2024, i versamenti di cui all’articolo 3 sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

L’articolo 6 recepisce la disciplina vigente dal 2010 in materia di divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte in presenza di iscrizioni a ruolo di importo superiore a 1.500 euro.

L’articolo 7 riunisce la disciplina attualmente frammentata che riguarda le ritenute e compensi in appalti e subappalti, nonché il reverse charge (inversione contabile), cioè il metodo di applicazione dell’IVA che comporta lo spostamento degli obblighi fiscali relativi al pagamento dell'IVA dal soggetto che emette la fattura al soggetto che la riceve.

L’articolo 8 riproduce, senza variazioni, le regole sui termini di versamento.

L’articolo 9 del testo unico ha per oggetto le modalità di versamento mediante delega. A seguito dell’avvenuto conferimento di deleghe di pagamento a Poste Italiane Spa, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 223/2006 menzionato in rubrica, sono indicate come delegati le banche convenzionate e le Poste. Pertanto, laddove più avanti nell’articolo 9 si parla di intermediari, con tale espressione si intendono le banche convenzionate e Poste Italiane Spa, non altri. Il comma 5 dell’articolo 9 dell’A.G. 246 prevede che per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme effettuati tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente o l’intermediario autorizzato potranno disporre in via preventiva l’addebito di somme per scadenze future, su un conto convenzionato con l’Agenzia stessa. I relativi criteri e modalità operative saranno definiti da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

La disciplina dei pagamenti rateali è confluita, senza modifiche di rilievo, nell’articolo 10.

L’articolo 11 ribadisce che gli adempimenti fiscali e versamenti con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 del mese stesso, senza incorrere in maggiorazioni.

L’articolo 12 recepisce la disciplina degli adempimenti cui sono tenuti gli intermediari della riscossione.

Con l’articolo 13, si conferma che la suddivisione delle somme tra gli enti destinatari è compito di una struttura di gestione apposita. Gli enti destinatari, a loro volta, devono disporre con cadenza trimestrale le relative regolazioni contabili.

L’articolo 14 riprende la disciplina sui pagamenti con mezzi diversi dal contante, in vigore già da tempo.     

Si conferma altresì, con l’articolo 15, la possibilità di pagare tributi e contributi a mezzo di compensazione con crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, entro un limite massimo, che è pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati.

L’articolo 16 unifica le norme sulla compensazione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazioni, forniture e appalti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.

L’articolo 17 concerne le compensazioni tra crediti e somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi dichiarati.

L’articolo 18 delinea i contorni del comitato di indirizzo per promuovere iniziative in materia di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti dichiarativi.

L’articolo 19, dedicato ai versamenti in favore di enti previdenziali, tiene conto della sopravvenuta soppressione di ENPALS e INPDAI, le cui funzioni da tempo sono passate all’INPS, e di conseguenza al suo interno non ci sono più riferimenti ai due enti soppressi.

 

 

Capo III Versamento di particolari entrate

Il Capo III del Titolo I della proposta di testo unico comprende gli articoli da 20 a 28. Il Capo III si apre con un articolo, numero 20, che richiama la soppressione dei servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle Entrate, avvenuta a far data dal 1° gennaio 1998, e introduce la disciplina vigente sul versamento di particolari entrate e sulle relative modalità.

Negli articoli da 21 a 23 si definisce la nozione di entrata (articolo 21), si riaffermano principi generali riguardanti la determinazione delle entrate (articolo 22), ci si sofferma sui soggetti incaricati della riscossione (articolo 23).

Con l’articolo 24, si delineano le modalità di riscossione di particolari tipologie di entrate, tra cui quelle relative alle tasse sulle concessioni governative, ai canoni di abbonamento alla radiotelevisione, ai servizi ipotecari e catastali. 

All’articolo 25, comma 5, l’Atto del Governo in commento stabilisce che l’approvazione dei modelli per le distinte di versamento e le quietanze spetta al Direttore dell’Agenzia delle entrate (in passato, era competenza del Ministro delle Finanze).

Quanto alla riscossione coattiva (articolo 26) e ai termini e alle modalità di versamento delle some riscosse (articolo 27), il testo unico si rifà alla normativa vigente.

Il Capo III si chiude con un articolo, il 28, secondo cui per quel che non è previsto dal Capo Stesso, in materia di riscossione delle imposte sui redditi vadano applicate le norme dei Titoli IV e V del testo unico.   

 

 

Capo IV Disposizioni in materia di interessi per la riscossione dei tributi indiretti

Il Capo IV del testo unico è formato dagli articoli 29, 30 e 31, tutti e tre riferibili alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni. L’articolo 29 è rapportabile all’articolo 1 della legge 29/1961 il quale, così come modificato, da ultimo, dal decreto del Ministro delle Finanze 21 maggio 2009 , prescrive che gli interessi moratori da applicare sulle somme non dovute all’Erario per tasse e imposte indirette sugli affari siano dell’1% ogni semestre compiuto. L’articolo 30 e l’articolo 31 della proposta di testo unico sono conformi, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 della legge 29/1961. Pertanto, gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile e, in caso di omissione di formalità o di omessa autotassazione, o di insufficiente o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l'imposta sarebbe stata dovuta se la formalità fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele.    


Titolo II – Riscossione delle imposte sul reddito (articoli 32-75)

 

Nel Titolo II, che è dedicato principalmente alla riscossione delle imposte sul reddito, viene sistematizzata la normativa in materia, con particolare riferimento alla tassazione dei redditi da capitali. Inoltre, nel Titolo II è confluita la disciplina delle ritenute e degli acconti. Il Titolo II è formato da tre Capi, di cui il Capo II è il più corposo

 

Capo I Ritenuta diretta

Il Capo I del Titolo II agisce sulla riscossione per ritenuta diretta, attualmente regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, il quale viene abrogato dall’articolo 239 del testo unico. L’unico articolo del Capo II, che è l’articolo 32, riafferma il principio della riserva di legge riguardo al pagamento delle imposte per ritenuta diretta.  

Capo II Ritenute alla fonte

Il Capo II del Titolo II è denominato Ritenute alla fonte. E’ diviso in quattro sezioni, e contiene gli articoli dal 33 al 72.

L’articolo 33 fissa i termini per il versamento diretto. Rispetto alle norme cui si riferisce, puntualmente indicate nella rubrica, l’articolo 33 omette di menzionare Poste Italiane poiché, a seguito della privatizzazione di queste ultime, la società è soggetta agli ordinari termini per i versamenti delle ritenute.

Le disposizioni comuni sulle ritenute alla fonte e sui redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli da lavoro dipendente, dettate dagli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, sono trasfuse negli articoli 34 e 35 del testo unico Versamenti e riscossione, con le modifiche meramente formali necessarie.

L’articolo 36 si occupa specificamente dell’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario. Gli oneri che ne derivano, e le risorse per farvi fronte, sono indicati nei commi 3, 4 e 6 dell’articolo stesso

L’articolo 37 regola l’imposizione sostitutiva sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per i trattamenti di fine rapporto. L’imposta sostitutiva è del 17 per cento.

Il testo unico, agli articoli 38-41 e 43-45, recepisce, con minime variazioni formali, le norme su alcune categorie di ritenute: ritenute su rendite corrisposte in Italia da parte del sistema assicurativo e previdenziale svizzero, ritenute su redditi di lavoro autonomo e altri redditi, ritenute su provvigioni, ritenute sui corrispettivi dovuti da un condominio a un appaltatore, ritenuta su compensi ai raccoglitori occasionali di tartufi, ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici, ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato. ritenuta sui premi e sulle vincite. All’articolo 42, che riguarda le ritenute sui bonifici relativi a spese con diritto a deduzioni o detrazioni d’imposta, il testo unico stabilisce che la  percentuale della ritenuta sia pari all’11%, adeguandosi all’articolo 1, comma 88 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cioè la legge di bilancio per il 2024) che aveva previsto un aumento dall’8% all’11% a decorrere dal 1° marzo 2024.

L’articolo 46 del testo unico, che interessa soprattutto le ritenute su premi e vincite, riprende la normativa vigente recando alcune modifiche formali. Il comma 7 dell’articolo è dedicato ai premi delle manifestazioni sportive ippiche. Il comma 8, invece, si occupa della ritenuta sui contributi corrisposti agli allevatori quali incentivi alla loro attività. Sarebbe forse preferibile trasformare il comma 8 in un nuovo articolo a sé stante, distinguendo i suddetti incentivi da premi e vincite.

Nell’articolo 47 si trovano Disposizioni generali per le ritenute su redditi diversi. L’articolo riprende e unifica norme vigenti. Nella fusione e riproposizione, tiene conto che il decreto-legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, aveva espunto con decorrenza 1° luglio 2023 il riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche che prima era presente.

L’articolo 48 del testo unico si occupa di ritenute su pagamenti eseguiti a seguito di pignoramento e prenderà il posto dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, rubricato Disposizioni per il recupero d’immobile.

Gli articoli da 49 a 58 interessano le ritenute sui redditi di capitale.

L’articolo 49 del testo unico disciplina le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale derivanti da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie o da proventi derivanti da conti correnti o depositi. L’aliquota è fissata al 26%, conformemente alle disposizioni contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, articoli 3 e 4. Inoltre, il suddetto articolo 49 del testo unico Versamenti e riscossione conferma che la ritenuta sui proventi delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari deve essere operata anche sulla differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. Al riguardo, infatti, con il decreto-legge 323/1996, il legislatore aveva modificato il decreto-legge 512/1983, disconoscendo  l’assimilazione alle  obbligazioni per i buoni fruttiferi e per i certificati emessi dalle banche, aventi scadenza non inferiore a 18 mesi.

L’articolo 50 del testo unico in commento integra le norme vigenti relative al versamento dell’acconto delle ritenute sugli interessi dei conti correnti, depositi e buoni fruttiferi. A tal fine, l’articolo recepisce le disposizioni in materia recate dal decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, nonché quelle del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, apportando piccoli ritocchi di carattere meramente formale. Inoltre, al comma 5, l’articolo 50 del testo unico in esame riporta anche la parte, tuttora esplicante effetti, dell’articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, la quale per i redditi di capitale fissa al 50 per cento il versamento in acconto per ciascuna delle due scadenze. Viceversa, la restante parte dell’articolo 7 del decreto-legge 323/196 resta esclusa, in quanto recava disposizioni strettamente legate a situazioni degli anni Novanta del secolo scorso.

Si segnala che all’articolo 50 fanno riferimento l’Allegato A e l’Allegato B, sui quali si tornerà più avanti.

L’esenzione delle imposte sui redditi per i non-residenti, attualmente regolata dall’articolo 26-bis del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, viene riproposta dall’articolo 51 del testo unico in commento, senza variazioni di contenuto.

Il recepimento del regime fiscale dei redditi di capitale disciplinato dall’articolo 26-ter del citato D.P.R. 600/1976, che riguarda contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione nonché da rendimenti di prestazioni pensionistiche periodiche e da rendite vitalizie aventi funzione previdenziale, avviene per mezzo dell’articolo 52 del testo unico. L’aliquota sale, dal 12,50 al 26 per cento. E presumibile che l’aumento sia stato deciso per uniformità con le disposizioni contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, articoli 3 e 4. L’articolo 52 del testo unico, inoltre, ingloba disposizioni sull’imposta sostitutiva sui redditi di cui al comma 1-bis dell’articolo 14 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, tralasciandone però le parti divenute obsolete, e le disposizioni sulla determinazione di taluni redditi da assoggettare a ritenuta di cui al comma 23 dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.   

L’articolo 53 del testo unico reca disposizioni in materia di imposta sulle riserve matematiche e di imposta sul valore dei contratti assicurativi. L’articolo riproduce disposizioni vigenti, tralasciandone le parti ormai manifestamente obsolete.

L’articolo 54 del testo unico regola l’esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell’Unione Europea. Tale articolo unifica i contenuti degli articoli n. 26-quater del citato D.P.R. 600/1973 e n. 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Ad integrazione delle norme novellate, l’articolo 54 del testo unico stabilisce che l’atto di garanzia da parte dei soggetti che corrispondono interessi ovvero da parte di una società capogruppo controllante sia soggetto ad imposta di registro, con aliquota dello 0,25 per cento. Il testo unico omette disposizioni transitorie non più attuali.

L’articolo 55 dell’Atto del Governo n. 246 si occupa di ritenute sugli interessi e sui proventi dei titoli atipici. Sostanzialmente, l’articolo 55 rispecchia le disposizioni recate dal decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, articoli 5-11. Rispetto alla normativa vigente, peraltro, tuttavia, l’articolo 55 del testo unico prospetta un abbassamento della ritenuta, che passerebbe dal 27 al 26 per cento, per i soggetti i quali hanno emesso titoli o certificati di massa, diversi dalle obbligazioni, dalle azioni e titoli similari, nonché dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d’investimento collettivo del risparmio. Per il resto, la trasposizione dal decreto-legge 512/1983 al testo unico avviene con lievi modifiche formali e con omissione di parti chiaramente obsolete, ma senza differenze contenutistiche di rilievo.

Le ritenute sui dividenti sono materia degli articoli 56 e 57 del testo unico all’esame del Parlamento. L’articolo 57 interessa specificamente i rimborsi relativi alle ritenute sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti. L’articolo 56 trasfonde nel testo unico disposizioni dettate dall’articolo 27 del menzionato D.P.R. n. 600/1973, con qualche modifica puramente formale e con un aumento della ritenuta sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari, in cui l’associante è soggetto non residente; in questi casi, la ritenuta sale dal 12,50 al 26 per cento. Tuttavia, il comma 8 dell’articolo 56 prevede casi in cui le ritenute non si applicano qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino che gli utili riscossi sono relativi alle attività d’impresa.

L’articolo 57 del testo unico corrisponde all’articolo 27-bis del D.P.R. n. 600/1973, nonché all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 49, che sono replicati nel testo unico con le piccole modifiche formali necessarie e senza cambiamenti di sostanza.

L’articolo 58 inserisce all’interno del nuovo testo unico la normativa sulle azioni in deposito accentrato presso Monte Titoli s.p.a., di cui all’articolo 27-bis del D.P.R. n. 600/1973.  Si ricorda che Monte Titoli s.p.a., creato nel 1978 e attivo dal 1981, è il deposito centrale italiano dei titoli, con funzioni di custodia dei medesimi, compresi i titoli di Stato. Nel caso dell’articolo 58 del testo unico, non ci sono differenze di contenuto rispetto alla normativa vigente, bensì solo minime differenze formali.  

Gli articoli dell’Atto del Governo che vanno dal numero 59 al numero 62 vertono sui proventi da partecipazione agli organismi di investimento collettivo del risparmio denominati OICR.

L’articolo 59 del testo unico proposto, che corrisponde all’articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600/1973, concerne le ritenute sui redditi da capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici. Si rammenta che i cosiddetti fondi lussemburghesi storici sono fondi aventi sede legale in Lussemburgo, che furono aperti decenni fa, quando in Italia la materia dei fondi comuni di investimento e degli OICR non era stata ancora regolamentata. Successivamente i cosiddetti lussemburghesi storici sono stati equiparati dagli analoghi organismi che la legislazione degli anni Ottanta del secolo XX permise di aprire anche con sede in Italia. La ritenuta in questione, sia per gli OICR italiani che per i lussemburghesi storici, è elevata dal 20 al 26 per cento, probabilmente anche in questo caso sempre per uniformità con la disciplina che fu introdotta nel 2014.

Ai sensi dell’articolo 60 del testo unico, modellato sull’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sale dal 20 al 26 per cento -per il motivo ormai ripetutamente indicato- anche la percentuale delle ritenute sui proventi delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero, ivi compresi gli acconti. L’articolo 60, per tutto il resto, opera modifiche meramente formali rispetto alla norma vigente.

L’articolo 61 del testo unico ha la funzione di stabilire il regime fiscale dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari esteri. L’articolo replica il testo dell’articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, tranne che per il fatto che la proposta di testo unico aumenta dal 20 al 26 per cento la ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero. Il testo unico tralascia riferimenti, presenti nell’articolo 13 del decreto legislativo 44/2014, a norme che nel corso del tempo erano state abrogate.

 L’articolo 62 del testo unico contempla i casi di esclusione della ritenuta alla fonte su interessi e proventi corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio. La casistica indicata è uguale a quella già presente nell’articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Gli articoli dal 63 al 72 dell’Atto del Governo sui versamenti e le riscossioni sono relativi a interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

Ai sensi dell’articolo 63, che include nel testo unico le deroghe previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, la ritenuta del 26 per cento non si applica sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati europei e da enti pubblici trasformati in società per azioni, nonché su interessi e proventi di altra fonte, specificati nel comma 1 dell’articolo 63 stesso. Inoltre, in forza del comma 2, è previsto un regime tributario diverso da quello ordinario per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali, così come avviene già a legislazione vigente.

L’articolo 64 del testo unico riguarda l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti. La disciplina ricalca quella dell’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239/1996, salvo rideterminazioni dell’imposta sostitutiva, portata al 26 per cento, nei casi in cui ricorrono situazioni assimilabili a quelle di interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all’articolo 63 del testo unico stesso. La percentuale dell’imposta sostitutiva, pari al 26 per cento, è indicata dal decreto-legge 66/2014, articolo 3, comma 1. L’imposta sostitutiva resta invece all’originario 12,50 per cento in altri casi, individuati dal comma 1 dell’articolo 64 del testo unico, per i quali già il decreto-legge 66/2014, articolo 3, comma 2, prevede che l’aliquota non debba essere portata al 26 per cento.

L’articolo 65 del testo unico proposto si occupa dell’istituzione di un conto unico da parte di intermediari per la determinazione dell’imposta sostitutiva. Tale articolo 65 riproduce l’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 239/1996, omettendo l’originario comma 3 di quest’ultimo (che concerneva accrediti e gli addebiti non operati con riferimento alle operazioni effettuate per conto o a favore degli organismi di investimento) poiché esso era stato abrogato nell’anno 2001. Per il resto, l’articolo 65 non modifica il contenuto del decreto legislativo 239/1996, bensì solo la forma, in alcuni punti.

Le attuali disposizioni in tema di versamento, di accertamento e di sanzioni relative ai saldi mensili del conto unico, recate dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 239/1996, sono replicate all’articolo 66 del testo unico Versamenti e riscossione con lievi modifiche di forma e nessuna di contenuto in confronto alla normativa vigente.

L’articolo 67 del testo unico accoglie l’articolo 5 del decreto legislativo 239/1196, con qualche cambiamento di forma, non di contenuto. E’ confermato, quindi, che interessi, premi e altri frutti di titoli conseguiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d’impresa e che l’imposta sostitutiva si scomputa. Restano ferme le attuali disposizioni relative a ai redditi corrisposti direttamente dal soggetto che ha emesso il titolo.

L’articolo 68, dedicato al regime fiscale per i soggetti non residenti, introduce nel testo unico la sostanza dell’articolo 6 del decreto legislativo 239/1196. Di conseguenza, continueranno a non essere soggetti a imposizione gli interessi, premi e altri frutti di obbligazioni e titoli similari percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, o percepiti da enti e organismi internazionali nati in base ad accordi resi esecutivi in Italia, da investitori istituzionali esteri, da banche centrali e organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Circa le procedure per la non applicazione dell’imposta sostitutiva nei confronti dei non residenti, banche e società di intermediazione immobiliare dovranno acquisire determinate informazioni circa l’effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati -direttamente o indirettamente- presso di loro.  In sostanza, l’articolo 69 riproduce senza modifiche di rilievo quanto stabilito dall’articolo 7 del decreto legislativo 239/1196.     

L’articolo 70 del testo unico in commento attiene ai compiti di conservazione delle evidenze delle posizioni dei soggetti e di comunicazioni all’Amministrazione finanziaria spettanti a banche e a società di intermediazione mobiliare. L’articolo del testo unico rispecchia il vigente articolo 8 del citato decreto legislativo 239/12996, apportandovi le minime modifiche puramente formali necessarie ai fini del riversamento nella nuova raccolta.

Con l’articolo 71 dello schema di decreto Versamenti e riscossione si conferma che gli enti e le società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e hanno rapporti diretti con l’Agenzia delle Entrate vengono equiparati alle banche e alle società equiparate di cui sopra, così come già adesso avviene ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 239/1996. Le differenze tra la norma vigente e la sua riformulazione in funzione il testo unico sono minime e meramente formali.

L’articolo 72 del testo unico Versamenti e riscossione contiene disposizioni varie, già operanti in base al vigente articolo 11 del decreto legislativo 239/1996, ritoccate in maniera puramente formale. Al comma 1 dell’articolo 72 in parola, si tratta delle ritenute applicate agli interessi, premi e altri frutti maturati a partire dal 1° gennaio 1997 dei quali godono soggetti che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie. La data a partire dalla quale si applica la disposizione resta dunque invariata, mentre la percentuale della ritenuta è fissata al 20 per cento. Il comma 2 dell’articolo 72 del testo unico proposto riguarda i casi di riapertura delle sottoscrizioni delle emissioni delle obbligazioni e titoli similari, ai fini della determinazione delle differenze tra prezzo di aggiudicazione della prima tranche e prezzo di emissione delle tranche successive o di rimborso. Il comma 4 dell’articolo 72 prevede l’emanazione di uno o più decreti relativi ad attestazioni, a comunicazioni da dare all’Amministrazione finanziaria, alla rilevazione di soggetti non residenti e all’elenco degli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Inoltre, con i decreti di cui sopra saranno stabilite modalità per la rilevazione dei soggetti non residenti che possiedono buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da banche residenti nel territorio dello Stato.

 

Capo III Acconti delle imposte sui redditi

 

Il Capo III del Titolo II raggruppa gli articoli 73, 74 e 75.

 

L’articolo 73, rubricato Soggetti obbligati e determinazione dell’acconto, riunisce varie disposizioni vigenti, introducendo talune modifiche rispetto a queste ultime. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico Versamenti e riscossione, gli obblighi di versamento a titolo di acconto ivi previsti riguarderanno non soltanto i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche, ma anche i contribuenti soggetti all’imposta regionale sulle attività produttiva, mentre non interesseranno più coloro che sono soggetti a imposta sulle persone giuridiche. Inoltre, se per il periodo precedente era stata omessa la dichiarazione, l’acconto è del 100 per cento dell’imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato; dunque, la percentuale dell’acconto aumenta rispetto a quella del 75 per cento fissata dall’articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97. Il comma 2 dell’articolo 73 interessa i coniugi che hanno presentato congiuntamente la dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente. Se effettuano separatamente il versamento dell’acconto, ciascuno di essi sarà tenuto a versare il 100 per cento – e non più il 75 per cento, come invece a normativa vigente- dell’ammontare della rispettiva imposta lorda indicata nella dichiarazione congiunta, peraltro diminuita delle eventuali detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto spettanti. Tuttavia, i coniugi sono completamente esonerati dal versamento se l’ammontare risulta non superiore a euro 51,65. Il comma 3 dell’articolo 73 dell’Atto del Governo 246 conferma che, nell’ipotesi di successione apertasi durante il periodo d’imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell’acconto, gli eredi non sono tenuti al versamento. I commi 4 e 5 dell’articolo 73 riguardano le rate dei versamenti in acconto da parte dei soggetti che esercitano attività economiche i quali per le quali esistono gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito. Questi due commi sono sostanzialmente conformi al combinato disposto di due norme: l’articolo  12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e l’articolo 58 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Il comma 6 dell’articolo 73 del testo unico Versamenti e riscossione corrisponde al comma 5 dell’articolo 2 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5.. Tra i commi 3, 4, 5, 6, 7 dell’articolo 73 della proposta di testo e le vigenti norme cui essi si riferiscono, sono riscontrabili talune piccole modifiche di forma e nessuna di sostanza. L’articolo 73, piuttosto, omette alcune disposizioni vigenti le quali sono diventate palesemente non più attuali con l’andare del tempo.

L’articolo 74 del testo unico, che si occupa del versamento a titolo di acconto per i redditi sottoposti a tassazione separata, rispecchia l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Tra la norma vigente e la formulazione inserita nel testo unico sussiste una piccola modifica esclusivamente formale.

L’articolo 75 del testo unico concerne eccedenze e irregolarità nel versamento. L’articolo assembla disposizioni contenute nell’articolo 2 della legge 23 marzo 1977, n. 97, e nell’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. Il nuovo articolo 75, al suo comma 3, prevede casi di non applicazione di sanzioni per omesso, insufficiente o ritardato versamento di acconti per talune categorie di imposte e, tra queste ultime, include pure l’imposta regionale sulle attività produttive. E’ da ritenersi che nell’articolo 75, comma 3, l’imposta regionale sulle attività produttive sostituisca la vecchia imposta locale sui redditi che compariva nell’articolo 4 del decreto legge 69/1989 la quale infatti, specularmente, non viene menzionata nella formulazione del comma 3 dell’articolo 75 della proposta di testo unico.

 


Titolo III – Rimborsi (articoli 76-89)

 

Il Titolo III reca le disposizioni concernenti la disciplina delle modalità di erogazione delle eccedenze (“Rimborsi”) e si articola in due Capi, dedicati, rispettivamente, alle imposte sui redditi e agli interessi per il rimborso di tributi.

 

Capo I - Imposte sui redditi

 

Il Capo I del Titolo III, rubricato “Imposte sui redditi”, dello schema di decreto in esame si compone degli articoli da 76 a 87.

Gli articoli 76, 77, 78 e 80 riprendono, con alcuni aggiornamenti terminologici, le disposizioni sui rimborsi di ritenute dirette e di versamenti diretti, nonché sull’esecuzione del rimborso (articoli 37, 38, 41 e  42 del d.P.R. n. 602 del 1973).

L’articolo 79 riproduce l’articolo 30 del d.lgs. n. 241 del 1997 in materia di rimborso del credito IRPEF in caso di separazione legale o divorzio.

L’articolo 81 dispone in ordine alle procedure di rimborso d’ufficio automatizzato (ora disciplinate dall’art. 42-bis del citato d.P.R. n. 602) applicabile ai versamenti diretti (quando tale versamento è superiore all’imposta liquidata) e ai rimborsi d’ufficio. Il limite minimo rimborsabile è stato fissato a 12 euro in base a quanto previsto dall’art. 1, co. 137, della L. 266/2005.

Si segnala che il rimborso avviene in via ordinaria mediante bonifico (cfr. dm 22/11/2019), tuttavia lo schema di decreto in esame mantiene il riferimento ai titoli di credito garantiti da Poste italiane spa (espungendo il riferimento ai “vaglia cambiari”), utilizzabili solo in caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie da parte delle persone fisiche.

L’articolo 82 riprende, modificandola, la disciplina del rimborso su conto fiscale tenuto dai contribuenti titolari di partita IVA. Le disposizioni sul conto fiscale sono inserite nel presente Capo in quanto tale strumento è applicabile, a disciplina vigente, alla sola gestione dei rimborsi di imposta. Lo schema di decreto riprende quindi, con alcuni aggiornamenti, la disciplina del conto fiscale applicabile ai rimborsi, espungendo le disposizioni non più applicabili.

Si segnala che i rimborsi su conto fiscale sono pagati direttamente ai contribuenti a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», tramite la struttura di gestione (prevista dall’articolo 13 del presente schema di decreto). L’articolo in esame recepisce in tal modo quanto previsto dall’articolo 1, commi 4 -bis e 4-ter , del decreto- legge n. 50 del 2017 (come convertito dalla legge n. 96 del 2017) che hanno posto in capo all’Agenzia delle entrate i pagamenti tramite conto fiscale in luogo degli agenti della riscossione.

Gli ulteriori articoli del Capo I in oggetto (da 83 a 87) riprendono le disposizioni del d.P.R. n. 602 in materia di: recupero di somme erroneamente rimborsate; interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata; cessione dei crediti di imposta; cessione delle eccedenze dell'imposta sul reddito delle società a una o più società o all'ente di uno stesso gruppo.

 

Capo II - “Disposizioni in materia di interessi per il rimborso dei tributi”

 

Il Capo II, recante “Disposizioni in materia di interessi per il rimborso dei tributi”, si compone degli articoli 88 e 89.

L’articolo 88, rubricato “Divieto di anatocismo”, riproduce il contenuto dell’art. 37, comma 50, del decreto-legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n. 248 del 2006). Esso esclude la possibilità di corresponsione di interessi anatocistici sui rimborsi di tributi. In particolare si stabilisce che gli interessi dovuti nel caso di rimborso di tributi non producono interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.

Il richiamato articolo del codice civile regola la maturazione e la corresponsione degli interessi prodotti sugli interessi scaduti (interessi anatocistici). Esso prevede, in particolare, che in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

L’articolo 89 prevede che al contribuente spettino gli interessi di mora sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria. Tale articolo riprende la disciplina contenuta nell’art. 5 della legge n. 29 del 1961, ulteriormente specificando che la misura degli interessi è calcolata sulla base del decreto ministeriale  emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge n. 244 del 2007 (si veda d.m. 21 maggio 2009 recante “Razionalizzazione degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi”). Gli interessi sono calcolati a decorrere dalla data della domanda di rimborso ovvero dalla data del versamento dell’imposta da rimborsare.


Titolo IV - Riscossione mediante ruoli (articoli 90-121)

 

Il Titolo IV recepisce la disciplina contenuta nel Capo II “Riscossione mediante ruoli” del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, avente ad oggetto le norme in ordine alla formazione ed efficacia del titolo esecutivo funzionale alla riscossione forzosa dei tributi erariali. Il presente Titolo si compone di 2 Capi : Capo I, “Ruolo e cartella di pagamento” e Capo II, “Sospensione della riscossione”.

 

Lo strumento del ruolo e della connessa cartella di pagamento per la riscossione coattiva dei tributi è stato affiancato - per effetto della previsione di cui all’articolo 29 del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78 - dall’accertamento esecutivo che ha natura di atto impositivo e di intimazione ad adempiere e che, per effetto delle modifiche di cui al decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 in attuazione della delega fiscale in materia di riordino del sistema di riscossione, sarà progressivamente esteso a tutti gli atti impositivi aventi ad oggetto i tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate diversi dalle imposte sui redditi, IRAP ed IVA. Il ruolo e la cartella di pagamento permangono per le sole ipotesi di debiti tributari originati dal controllo delle dichiarazioni dei redditi.

Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che l’integrazione della disciplina, di cui al citato articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010, nell’ambito del presente testo unico avrebbe richiesto un intervento manipolativo della norma non compatibile con la finalità ricognitiva e di organizzazione delle norme per settori omogenei. Considerato pertanto che l’esecutività dell’atto impositivo rappresenta una qualità intrinseca dell’atto impositivo stesso da cui l’idoneità all’utilizzo ai fini della riscossione forzosa in luogo dell’iscrizione a ruolo, si è ritenuto opportuno che la relativa disciplina confluisse integralmente nel testo unico adempimenti e accertamento nell’ambito delle disposizioni attinenti alle modalità di espletamento dell’attività di controllo sostanziale.

 

Capo I - Ruolo e cartella di pagamento (articoli 90-118)

 

Nell’articolo 90, che introduce il Capo I, sono confluite le disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto le definizioni di “Ufficio”, “agente della riscossione”, “quota”, “ambito” e “ruolo” contenute nell’articolo 10 del d.P.R. n. 602 del 1973 e nell’articolo 1 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In tal caso, con riferimento alla definizione di “Ufficio” si è reso necessario differenziare adeguatamente il significato da attribuire alla parola “ufficio ” nell’ambito dei diversi Titoli del TU. Ciò, in considerazione che della circostanza che nei titoli IV, V, VI e VII del TU sono contenute, in materia di riscossione mediante ruolo, sia disposizioni che incidono sui soli carichi affidati all’Agente della riscossione (AdER) dall’Agenzia delle entrate, sia disposizioni, che interessano anche i carichi affidati alla stessa AdER da soggetti diversi dall’Agenzia delle entrate, sia, infine, disposizioni ai fini della cui applicazione per “ufficio” dell’Agenzia delle entrate deve intendersi l’ufficio cui la legge demanda specifiche funzioni di natura tributaria.

L’articolo 91 recepisce l’articolo 11 del d.P.R. n. 602 del 1973 in ordine all’oggetto del ruolo.

L’articolo 92 riproduce l’articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 in merito al contenuto e alla formazione del ruolo.

L’articolo 93, in materia di importo minimo iscrivibile a ruolo, consegue alla rielaborazione del disposto dell’articolo 12- bis del d.P.R. n. 602 del 1973 per effetto dell’articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2012, che ne ha integrato il contenuto specificando che l’importo è da intendersi comprensivo di sanzioni ed interessi ed elevando la soglia minima da euro10,33 (ventimila lire) ad euro 30.

Gli articoli da 94 a 110 riproducono il contenuto degli articoli da 14 a 15- ter e degli articoli da 20 a 28- quater del d.P.R. n. 602 del 1973. In particolare, trattasi delle norme in materia di iscrizione a ruolo a titolo definitivo e a titolo provvisorio in caso di accertamenti non definitivi; a titolo straordinario in caso di pericolo per la riscossione e per effetto di decadenza dalla rateazione dai pagamenti dovuti a seguito dell’attività di controllo dell’Ufficio. Sono inoltre confluite le norme relative ai termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento e alle relative modalità di notifica nonché le norme attinenti alle modalità di pagamento, anche dilazionato, delle somme affidate all’agente della riscossione, ovvero tramite la procedura di cessione di beni culturali o mediante compensazione con crediti di imposta.

 Nell’articolo 111, per identità di oggetto, sono confluite le previsioni contenute nell’articolo 29 del d.P.R. n. 602 del 1973 e nell’articolo 24 del decreto legislativo n. 112 del 1999, inerendo entrambe le disposizioni alle quietanze di pagamento rilasciate dall’agente della riscossione al contribuente. Al comma 3, concernente l’approvazione del modello delle quietanze da rilasciare, è stato sostituito il riferimento al decreto del Ministero delle finanze con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, alla luce dell’attuale prassi coerente al passaggio di competenze all’Agenzia delle entrate per effetto del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Negli articoli da 112 a 118 sono confluite integralmente le disposizioni contenute negli articoli da 30 a 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 in materia di responsabilità solidale.

 

Capo II- Sospensione della riscossione (articoli 119-121)

 

Gli articoli da 119 a 121 costituiscono il Capo II che raccoglie la disciplina della sospensione della riscossione riproducendo, in particolare, in due distinte sezioni, gli articoli 39 e 19-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 in materia di sospensione amministrativa (ordinaria e per situazioni eccezionali) e la disciplina di cui all’articolo 1, commi 537- 542, legge n. 228 del 2012 in materia di sospensione legale della riscossione.


Titolo V - Riscossione coattiva (articoli 122-173)

 

Il Titolo V recepisce le disposizioni contenute nel Titolo II “Riscossione coattiva” del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 avente ad oggetto la disciplina delle attività finalizzate al recupero forzoso della pretesa tributaria.

Si compone di quattro Capi: - Capo I, “Disposizioni generali” - Capo II, “Espropriazione forzata” - Capo III, “Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati” - Capo IV, “Procedure concorsuali”.

 

Il Titolo V comprende gli articoli da 122 a 173 che riproducono le disposizioni di cui agli articoli da 45 a 90 del citato d.P.R. n. 602 del 1973 che disciplinano i presupposti, le condizioni e le modalità di attivazione delle azioni cautelari (ipoteca e fermo amministrativo dei beni mobili registrati) ed esecutive a tutela della pretesa erariale ad opera dell’agente della riscossione (pignoramenti mobiliari ed immobiliari e le insinuazioni nelle procedure concorsuali di crisi di impresa) con l’integrazione di alcune previsioni contenute in altri testi normativi.

Nell’articolo 124 relativo alla disciplina delle copie, certificati e atti soggetti a registrazione applicata all’agente della riscossione sono confluite le previsioni contenute nell’articolo 47-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e 66 del decreto legislativo n. 112 del 1999.

L’articolo 127, in materia di espropriazione forzata, riproduce il contenuto dell’articolo 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, integrato con le previsioni dell’articolo 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012, che prevede un termine dilatorio di 120 giorni per l’inizio dell’esecuzione forzata in caso di debiti di importo inferiore a mille euro, termine decorrente dall’invio di un’apposita comunicazione del dettaglio del debito; nonché delle previsioni dell’articolo 20, comma 7-ter, legge n. 44 del 1999 che dispone l’inesigibilità, nell’ambito delle procedure esecutive attivate dall’agente della riscossione, delle sanzioni a carico del soggetto vittima di estorsione o usura.

Con riguardo all’articolo 128, che recepisce l’articolo 50 d.P.R. n. 602 del 1973, rubricato “Termine per l'inizio dell'esecuzione”, è stato aggiornato il comma 3 concernente l’approvazione del modello di avviso che contiene l’intimazione ad adempiere, sostituendo il riferimento al decreto del Ministero delle finanze con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, alla luce dell’attuale prassi coerente al passaggio di competenze  all’Agenzia delle entrate per effetto del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Nell’articolo 129 è stata recepita, a completamento della normativa delle misure cautelari, la norma di cui all’articolo 27, comma 7, decreto-legge n. 185 del 2008 in ordine alla persistente efficacia delle misure cautelari (ipoteche e sequestri) adottate dall’Ufficio dell’Agenzia delle entrate anche a favore dell’agente della riscossione a seguito dell’affidamento del carico. Nell’articolo 169, in materia di fermo amministrativo dei beni mobili registrati, è confluito l’articolo 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 integrato con ulteriori disposizioni a completamento della disciplina: articolo 1, comma 611, lett. e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di diritto al rimborso spese in favore dell’agente della riscossione e articolo 7, comma 2, lett.) gg-octies), del decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70, in ordine alla gratuità della cancellazione del fermo per il contribuente.


Titolo VI – Funzionamento del servizio nazionale della riscossione (articoli 174-201)

 

Il Titolo VI è dedicato alla disciplina degli obblighi e degli adempimenti dell’agente della riscossione quale soggetto incaricato della gestione del servizio nazionale di riscossione, attualmente contenuta nel decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

 

La relazione illustrativa evidenzia che nel presente testo unico sono confluite esclusivamente le disposizioni attinenti alla gestione operativa del servizio in quanto le norme istitutive e organizzative dell’agente della riscossione, attualmente ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, si ritengono parte integrante della disciplina dell’organizzazione dell’amministrazione finanziaria. Al riguardo, lo specifico assetto organizzativo del servizio di riscossione ha comportato il superamento di numerose disposizioni che disciplinavano i rapporti interni tra ente creditore e soggetti operanti, allora, in regime di concessione. È stata quindi proposta l’abrogazione di diverse norme tra le quali quelle attinenti all’originaria disciplina organizzativa del soggetto incaricato dell’attività riscossiva e alle violazioni formali oggetto di sanzioni amministrative pecuniarie.

 

Il presente titolo si compone di 5 Capi: Capo I, “Oneri di funzionamento e discarico per inesigibilità”; Capo II, “Adempimenti contabili”; Capo III, “Accesso ai dati rilevanti ai fini della riscossione mediante ruolo e relativo trattamento”; Capo IV, “Adempimenti e obblighi dell’agente della riscossione”; Capo V, “Personale addetto alle attività di riscossione”.

 

Si segnalano di seguito alcuni articoli cui sono confluite ulteriori disposizioni normative rispetto al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

L’articolo 174 , che introduce il Capo I, recepisce la disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione già contenuta nell’articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999. Il comma 5 fa salvezza delle norme transitorie in materia di oneri di riscossione inerenti alla disciplina vigente sino al 31 dicembre 2021.

Nell’articolo 175 è confluita la disciplina contenuta nell’articolo 1 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, inerente la pianificazione dell’attività di riscossione.

Nell’articolo 176 è confluita la disciplina contenuta nell’articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 inerente al discarico. La disposizione in esame introduce, a decorrere dal 2025, un meccanismo di discarico automatico nel caso di mancata riscossione entro cinque anni dall’affidamento (comma 1).

L’articolo 177 recepisce la disciplina contenuta nell’articolo 4 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, che esclude temporaneamente dal discarico automatico le quote affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 al verificarsi di determinate condizioni, e pone in capo a quest’ultimo l’obbligo di darne evidenziazione separata nei flussi informativi trasmessi all’ente creditore.

L’articolo 178 riproduce la disciplina contenuta nell’articolo 5 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, relativa al riaffidamento dei carichi. La citata disposizione contiene la disciplina delle modalità attraverso cui gli enti titolari dei crediti possono gestire la riscossione coattiva dei propri crediti sino a loro prescrizione prevedendo la facoltà di: a) gestirli in proprio; b) affidarli a uno dei soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b) , del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base delle procedure di affidamento previste dalla legge o appositamente selezionato, mediante procedura di evidenza pubblica; c) riaffidarli all’Agenzia delle entrate- Riscossione per l’esercizio di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore.

Nell’articolo 179 è stata trasfusa la disciplina contenuta nell’articolo 6 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, relativa all’attività di controllo che il Ministero dell’economia e delle finanze e gli enti creditori possono compiere per verificare la conformità dell’azione di recupero dei crediti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione rispetto alla pianificazione annuale delle attività, nonché agli adempimenti specificamente imposti dalla legge. La citata disposizione disciplina i termini e le modalità di svolgimento dell’attività di controllo, nonché i termini, le modalità e le cause della notifica dell’atto di contestazione all’agente della riscossione da parte dell’ente creditore e le modalità di definizione della controversia da parte dell’agente della riscossione.

Gli articoli 181 e 182 recepiscono la disciplina dettata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, relativa al trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 in avanti, per la verifica, ai fini del discarico, della conformità dell’attività di recupero da parte dell’agente della riscossione.

L’articolo 183 riproduce la disciplina prevista dall’articolo 1, commi 684 e 685, legge n. 190 del 2014 inerenti alle modalità per l’erogazione dei rimborsi all’agente della riscossione a fronte delle spese sostenute per le procedure esecutive.

L’articolo 184 introduce il Capo II riguardante la disciplina degli adempimenti contabili. La disposizione in esame recepisce la disciplina contenuta nell’articolo 22 decreto legislativo n. 112 del 1999, nell’articolo 9 decreto legislativo n. 237 del 1997 e nell’articolo 42, comma 7- novies, decreto-legge n. 207 del 2008 relativa ai termini di riversamento delle somme riscosse.

L’articolo 185 contiene la disciplina sull’obbligo di contabilizzazione. La disposizione definisce gli adempimenti degli uffici e dell’agente della riscossione in ordine allo svolgimento dei controlli della Tesoreria dello Stato ed alla resa delle contabilità.

L’articolo 186 recepisce la disciplina relativa al conto giudiziale: la disposizione fissa i termini entro cui l’agente della riscossione deve procedere a rendere per le entrate statali il conto giudiziale, ai sensi dell’articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244.

L’articolo 187 riprende la disciplina inerente al rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite, definendo i termini e le modalità con cui l’agente della riscossione effettua il rimborso delle somme all’avente diritto.

L’articolo 188 introduce il Capo III riguardante l’accesso ai dati rilevanti ai fini della riscossione mediante ruolo e il relativo trattamento. La disposizione sostituisce l’articolo 3, comma 29, decreto-legge n. 203 del 2005 relativo al trattamento di dati personali da parte dell’allora Riscossione S.p.A. e società dalla stessa partecipate che, a tali fini, per l’attività esercitata, erano equiparate ai soggetti pubblici. La disposizione normativa è stata sostanzialmente riformulata in virtù della mutata natura giuridica del soggetto che svolge il servizio di riscossione nazionale dei tributi, attualmente ente pubblico economico.

L’articolo 189 recepisce la disciplina riguardante l’accesso ai dati. La disposizione prevede che l’agente della riscossione possa accedere a tutti i dati rilevanti ai fini della riscossione mediante ruolo. La norma in esame prevede altresì che l’agente della riscossione operi nel rispetto delle indicazioni fornite agli interessati nell’informativa di cui al Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

L’articolo 190 introduce il Capo IV riguardante gli adempimenti e gli obblighi dell’agente della riscossione, in merito al segreto d’ufficio che grava in capo all’agente della riscossione ed ai terzi di cui esso si avvale l’esercizio della sua attività. La norma richiama, inoltre, la previsione relativa alla responsabilità nel trattamento dei dati.

 L’articolo 191 recepisce la disciplina prevista dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 attinente agli adempimenti dell’agente della riscossione relativi alla notificazione della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione del credito; all’espletamento delle attività di recupero coattivo in conformità alla pianificazione annuale risultante dalla Convenzione stipulata tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate nonché alla trasmissione dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure attivate e le riscossioni relative al mese precedente.

L’articolo 192 recepisce la disciplina in merito alla conservazione degli atti fino alla data del discarico. Al comma 2 è stato sostituito il riferimento al decreto del Ministero delle finanze con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, alla luce dell’attuale prassi coerente al passaggio di competenze all’Agenzia delle entrate per effetto del decreto legislativo n. 300 del 1999.

L’articolo 194 recepisce la disciplina sulle modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell’agente della riscossione, da effettuarsi mediante l’accredito delle somme dovute sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario.

L’articolo 196 introduce il Capo V riguardante il personale addetto alle attività di riscossione in merito alla rappresentanza.

L’articolo 198 recepisce la disciplina relativa alle funzioni degli ufficiali della riscossione. La previgente normativa limitava l’operatività degli ufficiali ai comuni compresi nell'ambito del concessionario che li aveva nominati. La disposizione è stata aggiornata a seguito del superamento della disciplina previgente e dell’attribuzione all’Agenzia delle entrate- Riscossione della funzione di riscossione su tutto il territorio nazionale.

Gli articoli 200 e 201 recepiscono la disciplina dettata rispettivamente inerente alla nomina e alle funzioni dei messi notificatori, e sulla potestà legislativa delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome per la disciplina del servizio di riscossione.

 

La relazione illustrativa sottolinea che nella proposta di testo unico non sono state ricondotte le disposizioni di cui al capo IV, rubricato “Sanzioni”, del decreto legislativo n. 112 del 1999, alla luce del nuovo assetto del sistema della riscossione. Al riguardo, si osserva che l’articolo 2 del decreto legislativo n. 112 del 1999 prevedeva che il servizio nazionale della riscossione mediante ruolo fosse articolato in ambiti territoriali affidati a concessionari di pubbliche funzioni, ossia a società per azioni con capitale, interamente versato, pari ad almeno 5 miliardi di lire. L’articolo 5 dello stesso decreto legislativo n. 112 del 1999 attribuiva al Ministero delle finanze la vigilanza sui concessionari della riscossione e conferiva all'amministrazione finanziaria il potere di effettuare controlli nei confronti dei medesimi concessionari. Il potere sanzionatorio conferito dagli articoli 46-56 (Capo IV) del decreto legislativo n.  112 del 1999 prima al Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e poi dall’Agenzia delle entrate trovava il suo fondamento proprio nel richiamato articolo 5. Con la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e la riconduzione in mano pubblica del sistema di riscossione fu espressamente prevista la disapplicazione dell’articolo 5. Infatti, con il decreto-legge n. 203 del 2005, prima e con il decreto-legge n. 193 del 2016, poi, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è stato attribuito all'Agenzia delle entrate ed è ora svolto dall’Ente pubblico economico ad essa strumentale, ossia dall’Agenzia delle entrate riscossione.

 

 


Titolo VII – Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo (articoli 202-220)

 

Nel Titolo VII è confluita la disciplina contenuta nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337 ” che estende alle diverse entrate dello Stato, anche non tributarie, l’utilizzo del ruolo ai fini della riscossione sia coattiva che spontanea.

Nell’ articolo 202 è trasfusa la disposizione contenuta nell’articolo 17 del decreto legislativo 46 del 1999 che individua le pubbliche entrate riscuotibili mediante ruolo.

L’articolo 203 riporta la disposizione che prevede l’applicazione della disciplina del ruolo, della cartella di pagamento e dell’espropriazione forzata, contenuta nei titoli IV e V del presente testo unico per tutte le entrate riscosse mediante ruolo.

Nell’articolo 204 è riprodotta la disposizione che stabilisce le modalità per la regolamentazione della riscossione di entrate erariali di modesta entità diverse da quelle tributarie. La previsione è stata integrata con l’inserimento di un apposito comma a fini di coordinamento con la disposizione di cui all’articolo 93 del presente testo unico che recepisce l’articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, in materia di importo minimo iscrivibile a ruolo, senza tuttavia riprodurre il richiamo ai crediti relativi ai tributi erariali e regionali per esigenze di ordine sistematico. Viene quindi specificato che l’articolo 93 si applica esclusivamente alle entrate tributarie erariali e alle entrate tributarie regionali.

L’articolo 205 riporta la previsione di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 46 del 1999 che stabilisce che le disposizioni che impongono l’indicazione della data di esecutività del ruolo tra gli elementi da indicare nel ruolo e da riportare nella cartella di pagamento siano applicabili alle sole entrate per le quali è previsto un termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo.

L’articolo 206 riproduce la previsione che individua, tra le disposizioni che regolano la riscossione mediante ruolo, quelle applicabili alle sole imposte sui redditi. Nel recepire tale disposizione, sono stati eliminati i richiami normativi ormai desueti per effetto dell’estensione delle relative disposizioni anche ad altre entrate tributarie erariali.

Nell’articolo 207 è confluita la previsione che individua le disposizioni relative all’iscrizione a ruolo straordinario, agli interessi in sede di iscrizione a ruolo e al pagamento mediante cessione di beni culturali tra quelle applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato.

Nell’articolo 208 è riportata la disposizione che estende l’ambito di applicazione della compensazione volontaria di cui all’articolo 109 del presente testo unico a tutte le entrate tributarie amministrate dall’Agenzia delle entrate, nonché a quelle gestite dagli altri enti che si avvalgono del servizio nazionale di riscossione per il recupero dei propri crediti.

Nell’articolo 210 è contenuta la disposizione per l’attuazione della normativa per il recupero delle entrate diverse dalle imposte sui redditi stabilisce, che debba farsi ricorso all’adozione dei medesimi decreti o provvedimenti previsti dalla disciplina generale per la riscossione delle imposte erariali.

L’articolo 211 recepisce la disposizione che estende all’IVA la disciplina dell’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio e dei termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento prevista originariamente per le sole imposte sui redditi.

Gli articoli 212, 213 e 215 riproducono le previsioni in materia di iscrizione a ruolo, termini di decadenza e computo delle somme accessorie ai fini della riscossione dei crediti degli enti previdenziali.

Gli articoli 214 e 216 riportano le disposizioni relative all’applicabilità, alle entrate diverse dalle imposte sui redditi, della disciplina in materia di rateazione e sospensione amministrativa della riscossione.

Nell’articolo 217 è inserita la previsione che regola le garanzie giurisdizionali per le entrate il cui contenzioso non è devoluto alle corti di giustizia tributarie.

Nell’articolo 218 è confluita la previsione che disciplina l’estinzione del procedimento di espropriazione immobiliare in caso di esito negativo del terzo incanto per le entrate diverse da quelle tributarie erariali. Per queste ultime si prevede invece la possibilità di assegnazione dell’immobile allo Stato ai sensi dell’articolo 168 del presente testo unico.

L’articolo 219 riproduce la previsione che inibisce l’applicazione della disciplina dell’ammissione al passivo con riserva nelle procedure concorsuali laddove la giurisdizione per le somme iscritte a ruolo in contestazione sia devoluta al giudice ordinario.

L’articolo 220 recepisce l’articolo 32 del decreto legislativo n. n. 46 del 1999 che disciplina la riscossione spontanea a mezzo ruolo.


Titolo VIII - Mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in uno stato membro UE (Articoli 221-237)

 

Il Titolo VIII – composto dagli articoli da 221 a 237 - reca le disposizioni di attuazione della direttiva 2010/24/UE, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, già recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 149 del 2012.

Lo schema di decreto in esame riprende, con alcuni adattamenti e modifiche formali, la disciplina contenuta nel citato d.lgs. n. 149 del 2012 (di cui l’articolo 239 dello schema di decreto propone l‘abrogazione).

 

La direttiva 2010/24/UE disciplina le modalità di assistenza reciproca tra Stati membri per il recupero dei crediti derivanti da determinate imposte e altre misure, sia nazionali che dell’Unione Europea. Tale forma di assistenza contribuisce al buon funzionamento del mercato interno in quanto, oltre a garantire la neutralità fiscale, ha permesso agli Stati membri di eliminare nel tempo misure di protezione discriminatorie adottate in relazione alle operazioni transfrontaliere. L'obiettivo è dunque di facilitare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, tenendo conto delle tipologie sempre crescenti di istituti giuridici e in un'ottica di copertura di tutte le persone fisiche e giuridiche nell'Unione. Le norme estendono l’ambito di applicazione delle norme in materia di recupero crediti rispetto a quanto già previsto dalla precedente direttiva 2008/55/CE che, di conseguenza, è stata abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2012.

 

L'articolo 221 riprende il contenuto dell’art. 1 del d.lgs n. 149 che individua l'ambito di applicazione della mutua assistenza amministrativa per il recupero dei crediti.

La mutua assistenza amministrativa concerne il recupero:

§  della totalità delle imposte e dei dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le autorità locali, ovvero per conto dell’Unione;

§  delle restituzioni, degli interventi e delle altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;

§  dei contributi e degli altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

Le disposizioni in esame si applicano a:

§  penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti per i quali l’assistenza reciproca può essere chiesta, irrogate dalle autorità amministrative competenti per la riscossione delle imposte o dei dazi interessati o l’effettuazione di indagini amministrative al riguardo, o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta di tali autorità amministrative;

§  tasse per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano dazi o imposte;

§  interessi e spese relativi ai crediti per i quali può essere chiesta l’assistenza reciproca.

 Le procedure di mutua assistenza sono esplicitamente escluse in relazione ai contributi previdenziali obbligatori, ai corrispettivi diversi da quelli per il rilascio di documenti e certificati, ai diritti di natura contrattuale quali corrispettivi per pubblici servizi e alle sanzioni pecuniarie penali.

 

L’articolo 222 reca le definizioni già elencate dall’art. 2 del d.lgs n. 149.

L’articolo 223 stabilisce che il Direttore generale delle entrate sia l’autorità competente per il territorio nazionale. Rispetto alla corrispondente norma vigente.

Per quanto concerne gli uffici di collegamento, l’articolo in esame espunge il riferimento all’Agenzia del territorio, incorporata nell'Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012 (come convertito dalla legge n. 135 del 2012).

Si rammenta che il dm 5 agosto 2013 attribuisce la funzione di Ufficio centrale di collegamento all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale accertamento, Ufficio Cooperazione Operativa.

 

L’articolo 224 concerne i criteri e le procedure di assistenza per la richiesta di informazioni. L’articolo introduce solamente modifiche di coordinamento alla norma vigente contenuta nell’art. 4 del d.lgs. n. 149.

L'articolo 225 dispone in merito allo scambio di informazioni fornite senza preventiva richiesta di altro Stato, prevedendo, come nella disciplina vigente, che in presenza di un rimborso di dazi o imposte riguardante una persona stabilita in altro Stato membro, gli Uffici di collegamento possano informarne detto Stato.

L'articolo 226 riproduce l’art. 6 del d.lgs. n. 149. Esso concerne la presenza presso gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria nazionale di funzionari stranieri durante le indagini amministrative e i procedimenti giurisdizionali, che può essere autorizzata, previo accordo, secondo le modalità stabilite dall'Autorità competente italiana.

 

Gli articoli 227 e 228 dispongono, rispettivamente, circa l’assistenza per le richieste di notifica e per il recupero dei crediti, riprendendo sostanzialmente quanto stabilito dagli articoli 7 e 8 del d.lgs. n. 149.

Si prevede che le richieste di notifica devono essere presentate solo nel caso in cui lo Stato membro non sia in grado di provvedervi direttamente o quando la notifica dia luogo a difficoltà eccessive. La richiesta deve essere accompagnata dal modulo standard di notifica. Sono quindi disciplinati compiti degli Uffici di collegamento nazionali, secondo le proprie competenze. Nel caso di omessa o tardiva notifica, salvo che in determinate ipotesi specificate, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 1.000 euro.

Per quanto concerne l'attività di assistenza per il recupero dei crediti, si prevede che l'autorità richiedente possa formulare una domanda di recupero solo se il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui essa ha sede oppure quando essa ha avviato, nello stesso Stato membro, le procedure di recupero, salvo che: non vi siano beni utili al recupero nello Stato membro richiedente o che le procedure di recupero non porteranno al pagamento integrale del credito e l'autorità richiedente è in possesso di specifiche informazioni secondo cui l'interessato dispone di beni nel territorio nazionale; il ricorso alle procedure di recupero nello Stato membro richiedente sarebbe eccessivamente difficoltoso. Le domande di recupero sono accompagnate dal “titolo uniforme”, che consente l'esecuzione nello Stato membro adito e costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari. Viene quindi disciplinata la procedura inerente al recupero dei crediti: gli Uffici di collegamento, secondo le proprie competenze, affidano la riscossione delle somme richieste - in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo - agli agenti della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Le modalità attuative sono demandate ad un decreto direttoriale (decreto direttoriale 28/2/2014). Si dispone, inoltre, circa i rimborsi spettanti all’agente della riscossione, agli interessi di mora applicabili, alle possibilità di dilazione o rateazione delle somme dovute dal debitore.

 

L'articolo 229 dispone circa le controversie sulle pretese avanzate da uno Stato membro. Esso riproduce sostanzialmente l’art. 9 del d.lgs. n. 149.

Si prevede, in primo luogo, che il soggetto che intende contestare il credito, il titolo iniziale o il titolo uniforme, ovvero la notifica effettuata dall'autorità competente dello Stato membro richiedente, deve adire l'organo competente di quest'ultimo Stato; in tale ipotesi gli Uffici di collegamento che ricevono notizia dell'avvenuta impugnazione sospendono - salva istanza contraria dell'autorità richiedente - la procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo. Si prevede la possibilità che gli Uffici di collegamento richiedano l'adozione delle misure cautelari. Qualora sia in corso con l'autorità competente dell'altro Stato membro richiedente una procedura amichevole e l'esito della procedura possa influire sull'ammontare e sull'esistenza del credito per il quale è stata richiesta l'assistenza, si prevede che gli Uffici di collegamento sospendano le misure di recupero, salva l'ipotesi di estrema urgenza per frode o insolvenza.

 

L’articolo 230 disciplina i casi di modifica o di ritiro della domanda di assistenza al recupero, conseguente ad una segnalazione degli uffici o degli organi nazionali competenti oppure ad una decisione emessa dall’organo competente a seguito del ricorso presentato dal soggetto interessato ai sensi dell’art. 229. La disposizione riproduce quanto previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 149.

 

L'articolo 231 corrisponde all’art. 11 del d.lgs. n. 149 concernente l'adozione delle misure cautelari finalizzate al recupero di un credito.

La disposizione attribuisce agli Uffici di collegamento il potere di richiedere – ai sensi dell’art. 74 del t.u. della giustizia tributaria - l'adozione delle misure cautelari per garantire il recupero di un credito, su domanda dell'Autorità richiedente dell'altro Stato membro, nelle seguenti ipotesi: se il credito o il titolo che consente l'esecuzione nell'altro Stato membro richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda; se il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente e a condizione che l'adozione di misure cautelari sia consentita, in una situazione analoga, anche dalla legislazione nazionale e dalle prassi amministrative vigenti nello Stato membro richiedente. Si dispone, quindi, circa la documentazione da presentare a corredo della domanda di misure cautelari e i compiti degli Uffici di collegamento. Viene infine specificato che ogni credito per cui è stata presentata una domanda di misure cautelari viene trattato come un credito nazionale, salva diversa disposizione prevista dal titolo in esame.

 

L'articolo 232 disciplina l'ipotesi di esclusione dell'assistenza, normata dall’art. 12 del decreto legislativo n. 149.

L’esclusione dell’assistenza per le richieste di informazioni, di notifica, per il recupero dei crediti e per l'adozione di misure cautelari, si verifica se il periodo intercorrente tra la data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente e la data in cui viene fatta la domanda di assistenza sia superiore a cinque anni; viene peraltro specificato che, in presenza di crediti o titoli esecutivi oggetto di contestazione, tale periodo decorre dalla data in cui nello Stato membro richiedente il credito o il titolo esecutivo non possono essere più oggetto di contestazione; inoltre, qualora nello Stato membro richiedente siano stati concessi una dilazione di pagamento o un pagamento rateale, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza del termine dell'intero pagamento. Una ulteriore ipotesi di esclusione dall'assistenza si verifica inoltre qualora l'importo totale dei crediti sia inferiore a 1.500 euro.

 

L’articolo 233 contiene disposizioni varie in materia di digitalizzazione, prescrizione dei crediti, comunicazioni tra autorità competenti, salvezza degli obblighi derivanti da accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali, già previste dall’art. 13 del d.lgs. n. 149.

Sul regime linguistico dispone l’articolo 234 (corrispondente all’articolo 14 del d.lgs. n. 149).

Le domande di assistenza, i moduli standard per la notifica e i titoli uniformi sono inviati (o corredati della traduzione) nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro adito; la validità di documenti o procedura non è peraltro pregiudicata se parti dei documenti medesimi siano redatte in una lingua diversa. I documenti per i quali è necessaria una notifica a norma dell’articolo 227 possono essere trasmessi all’autorità adita in lingua italiana.

 

L'articolo 235 disciplina il segreto d’ufficio e l’uso di informazioni (art. 15 d.lgs. n. 149)

Si prevede che le informazioni trasmesse in qualsiasi forma dagli altri Stati membri siano coperte dal segreto d'ufficio e godano della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione interna; viene altresì specificato che le informazioni devono essere utilizzate ai fini dell'applicazione di misure esecutive o cautelari relative ai crediti in oggetto (art. 221), nonché per l'accertamento e il recupero dei contributi previdenziali obbligatori. Le medesime informazioni possono peraltro essere utilizzate dalle Autorità amministrative o giudiziarie nazionali nello stesso modo in cui sono utilizzate le informazioni analoghe acquisite nell'ambito dell'ordinamento interno. È altresì disciplinata l'ipotesi della trasmissione di informazioni ad un terzo Stato membro.

 

L'articolo 236 disciplina il recupero delle spese connesse con la procedura e l’articolo 237 reca la clausola di invarianza finanziaria. Tali articoli riproducono, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 16 e 19 del d.lgs. n. 149.

Si segnala che non sono ripresi dallo schema in esame, per coordinamento, gli articoli 17 e 18 del più volte citato decreto legislativo n. 149 concernenti, rispettivamente, la decorrenza del decreto medesimo e le disposizioni transitorie.


Titolo IX – Disposizioni transitorie e finali (articoli 238-241)

 

Il Titolo IX (articoli 238-241) contiene la disciplina di coordinamento e abrogativa delle disposizioni confluite nel presente testo unico.

 

La relazione illustrativa sottolinea che, sentita la competente Agenzia delle entrate - Riscossione, in considerazione della circostanza che la disciplina dell’accertamento esecutivo, così come la disciplina degli atti impositivi degli enti previdenziali e degli enti locali per i quali viene curata l’attività di recupero coattivo dall’agente della riscossione, non è ricompresa nel presente testo unico, si è ritenuto opportuno formulare una disposizione di coordinamento che esplicitasse che i riferimenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati anche ai citati atti impositivi.

 

Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.


Allegati

 

ALLEGATO A e ALLEGATO B

 

I due allegati, Allegato A e Allegato B, fanno entrambi riferimento all’articolo 54 del testo unico Versamenti e riscossione. Tale articolo è rubricato Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea. Il suddetto articolo 54 si trova nel Titolo II, Capo II della proposta di testo unico, e recepisce disposizioni contenute nell’articolo 26-quater del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 e nell’articolo 23 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011. L’articolo 54 della proposta di testo unico è stato illustrato durante l’esame del titolo II, Capo II, cui si rinvia per maggiori informazioni.

L’Allegato A individua le forme societarie i soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea dovranno rivestire al fine di beneficiare dell’esenzione di cui ora all’articolo 26-quater del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, e in futuro all’articolo 54 del testo unico Versamento e riscossioni. L’Allegato B, a sua volta, individua le imposte sui redditi applicate nei paesi dell’Unione europea, ai fini della fruizione dell’esenzione di cui per adesso all’articolo 26-quater del D.P.R. n. 600 del 1973, e prossimamente all’articolo 54 del testo unico Versamento e riscossioni.

 

ALLEGATO C

 

L’ALLEGATO C riproduce norme di interpretazione autentica delle

disposizioni ricondotte nella proposta di testo unico.