Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Finanze
Titolo: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 in materia di regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 in materia di aliquote dell’imposta sul valore aggiunto
Riferimenti: SCH.DEC N.188/XIX
Serie: Atti del Governo   Numero: 188
Data: 09/09/2024
Organi della Camera: VI Finanze

 

 9 settembre 2024

 

 Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 in materia di regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 in materia di aliquote dell’imposta sul valore aggiunto

Atto del Governo n. 188

 

Ai sensi dell’articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53, e dell’articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15

 

 

 

 

Servizio Studi

Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it @SR_Studi

 

Ufficio per le ricerche nei settori economico e finanziario

 

Dossier n. 334

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento Finanze

Tel. 06 6760-9496 - * st_finanze@camera.it@CD_finanze

 

Atti del Governo n. 188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

 

FI0071.docx

 


I N D I C E

 

 

 

Premessa.. 3

Articolo 1 (Modificazioni alla legge 23 dicembre 2014, n. 190) 9

Articolo 2 (Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85) 11

Articolo 3, comma 1, lettere a) e b) (Deroga al principio di territorialità per le manifestazioni in streaming e modifiche al regime di indetraibilità) 12

Articolo 3, comma 1, lettera c) (Regime transfrontaliero di franchigia) 15

Articolo 4 (Disposizioni finanziarie) 27

Articolo 5 (Entrata in vigore) 28


Premessa

 

 

L’Atto del Governo n. 188 contenente lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto, dà attuazione:

·     alla legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023) che, all’allegato A, n. 3, prevede il recepimento della direttiva (UE) 2022/542;

·     alla legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) che all’allegato A, n. 39, prevede il recepimento della direttiva (UE) 2020/285.

 

Si ricorda, con riguardo ai termini e alle procedure per l'esercizio della delega concernente la direttiva (UE) 2022/542 e la direttiva (UE) 2020/285, che l'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 dispone che il Governo deve adottare i decreti legislativi: entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; ovvero, per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Il termine di recepimento fissato da entrambe le direttive è il 31 dicembre 2024. Conseguentemente, il termine per l’esercizio della delega è fissato al 31 agosto 2024 (quattro mesi antecedenti a quello di recepimento - specifico - indicato dalle direttive). Si ricorda tuttavia che il comma 3 dell’articolo 31 della legge n. 234 del 2012, all’ultimo periodo, stabilisce che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Ne consegue che il termine di delega scade il 30 novembre 2024.

 

Lo schema di decreto legislativo è composto da 5 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono alcune modifiche di coordinamento ai commi 57 e 59 della legge n. 190 del 2014, in materia di regime forfetario, che prevedono l’applicazione, ai fini IVA, del c.d. “Regime transfrontaliero di franchigia” ai soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivo nonché al regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e del regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta di cui all’articolo 36 e seguenti del decreto-legge n. 41 del 1995.

L’articolo 3 contiene le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Testo unico IVA), in massima parte riferibili all’introduzione nel Testo unico di un nuovo Titolo V-ter, concernente il regime transfrontaliero di franchigia di cui alla direttiva (UE) 2020/285.

L’articolo 4 contiene le disposizioni finanziarie e l’articolo 5 l’entrata in vigore fissata, coerentemente con quanto prevedono le due direttive al 1° gennaio 2025.

 

Il contenuto della direttiva (UE) 2020/285

 

La direttiva (UE) 2020/285 modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, e il regolamento (UE) n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto, allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese.

Obiettivo della direttiva è quello di ridurre gli oneri di conformità delle piccole imprese.

La direttiva 2006/112/CE autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare i loro regimi speciali per le piccole imprese in conformità delle disposizioni comuni e al fine di una maggiore armonizzazione. Al "considerando 1" della direttiva in titolo viene tuttavia sottolineato che tali disposizioni sono obsolete e non riducono gli oneri di conformità delle piccole imprese in quanto sono state elaborate per un sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) fondato sull’imposizione nello Stato membro di origine.

Viene inoltre ricordato che già nel Piano d’azione sull’IVA[1] la Commissione europea aveva annunciato un pacchetto di semplificazione globale per le piccole imprese al fine di ridurre i loro oneri amministrativi e aiutare a creare un contesto fiscale per favorire la loro crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri. Tale pacchetto di semplificazione comporta un riesame del regime speciale per le piccole imprese, come d'altra parte illustrato nella comunicazione sul seguito dato al Piano d’azione (COM(2017) 566).

La direttiva sottolinea che il riesame del regime speciale per le piccole imprese costituisce pertanto un elemento importante del pacchetto di riforme indicato nel Piano d’azione sull’IVA ("considerando 2").

Le nuove regole affrontano in particolare il problema dell’onere di conformità sproporzionato cui devono far fronte le piccole imprese che beneficiano della franchigia, mettendo a loro disposizione alcune misure di semplificazione.

Il regime speciale per le piccole imprese consente attualmente solo una franchigia da concedere alle imprese stabilite nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta. La direttiva sottolinea che tale disposizione ha un impatto negativo sulla concorrenza, nel mercato interno, per le imprese non stabilite in tale Stato. Per affrontare questo problema e per evitare ulteriori distorsioni, viene previsto che anche le piccole imprese stabilite in Stati membri diversi da quello in cui è dovuta l’IVA potranno beneficiare della franchigia.

Per evitare qualsiasi elusione delle norme relative alla franchigia per le piccole imprese e preservare lo scopo di tale franchigia, la direttiva prevede inoltre che un soggetto passivo, stabilito o meno nello Stato membro che concede la franchigia, non potrà beneficiare della franchigia se la soglia nazionale ivi stabilita è stata superata nell’anno civile precedente. Per gli stessi motivi, un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro che concede la franchigia non potrà beneficiare della franchigia laddove la soglia del volume d’affari annuo nell’Unione sia stata superata nell’anno civile precedente.

In particolare, le principali modifiche apportate alla direttiva 2006/112/CE sono le seguenti:

·     gli Stati membri possono esentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi che sono stabiliti in tale territorio e il cui volume d’affari annuo nello Stato membro, attribuibile a tali cessioni e prestazioni, non superi la soglia fissata dagli Stati membri ai fini dell’applicazione dell'esenzione. Tale soglia non può essere superiore a 85.000 euro (articolo 284);

·     gli Stati membri concedono tale franchigia anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il volume d’affari annuo nell’Unione del soggetto passivo interessato non supera i 100.000 euro; b) il valore delle cessioni e delle prestazioni nello Stato membro in cui il soggetto passivo non è stabilito non supera la soglia applicabile in tale Stato membro per la concessione della franchigia ai soggetti passivi ivi stabiliti (articolo 284);

·     gli Stati membri possono fissare soglie differenziate per i diversi settori di attività purché sulla base di criteri oggettivi;

·     per avvalersi della franchigia in uno Stato membro in cui non sono stabiliti, i soggetti passivi sono tenuti a darne notifica preventiva allo Stato membro di stabilimento, e a essere identificati, ai fini dell’applicazione della franchigia, da un numero individuale esclusivamente nello Stato membro di stabilimento. Gli Stati membri possono utilizzare il numero d’identificazione IVA individuale già attribuito al soggetto passivo in relazione agli obblighi che derivano per tale soggetto dal sistema interno o applicare la struttura di una partita IVA o qualsiasi altro numero ai fini dell’identificazione (articolo 284);

·     le piccole imprese che si avvalgono della franchigia nello Stato membro di stabilimento hanno accesso a obblighi di comunicazione semplificati. A norma del nuovo articolo 292 ter gli Stati membri possono infatti dispensare le piccole imprese che beneficiano della franchigia stabilite nel loro territorio, e che si avvalgono della franchigia solo in tale territorio, dall’obbligo di dichiarare l’inizio della loro attività e dall’obbligo di essere identificate tramite un numero individuale.

 

Il termine per il recepimento della medesima è fissato al 31 dicembre 2024. L’applicazione di tali disposizioni decorre comunque dal 1°gennaio 2025.

 

Il contenuto della direttiva (UE) 2022/542

La direttiva (UE) 2022/542 introduce una serie di modifiche alla previgente direttiva 2006/112/CE (cd. "direttiva IVA"), prevedendo inoltre la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre nuove aliquote di IVA ridotte.

Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 31 dicembre 2024.

L'intervento del legislatore unionale parte dalla premessa che le aliquote ridotte dovrebbero rimanere un'eccezione rispetto all’aliquota normale (considerando n. 5). I beni e servizi che possono beneficiarne dovrebbero non solo costituire un beneficio del consumatore finale ma perseguire obiettivi di interesse generale (considerando n. 3).

In quest'ottica, dovrebbero essere coerenti con le altre politiche dell'Unione europea (considerando n. 4) e segnatamente con:

·     il rafforzamento della resilienza dei sistemi sanitari, estendendo l'ambito di applicazione dei beni e servizi considerati essenziali per sostenere la prestazione di assistenza sanitaria e per compensare e superare le disabilità;

·     la realizzazione di un’economia verde e climaticamente neutra, applicando aliquote ridotte alle cessioni e prestazioni rispettose dell'ambiente e preparando, al contempo, l’eliminazione graduale dell’attuale trattamento preferenziale per cessioni e prestazioni considerate invece dannose per l’ambiente. 

 

La portata innovativa della direttiva (UE) 2022/542 si traduce in una serie di modifiche della direttiva IVA.

In particolare, il testo in commento introduce le seguenti, principali novità: 

1)  l’aggiornamento dell’elenco di beni e servizi a cui gli Stati membri possono applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA, contenuto nell'Allegato III della direttiva 2006/112/CE. Come già evidenziato, le scelte effettuate dal legislatore unionale mirano al perseguimento delle priorità politiche dell'UE, con particolare riferimento alle transizioni gemelle (digitale e ecologica) e alla resilienza sanitaria. Così, nell'elenco di beni e servizi a cui possono essere applicate le agevolazioni appaiono: i servizi di accesso a Internet, per intervenire sulla bassa copertura e promuoverne lo sviluppo (punto 8 dell'Allegato III); i pannelli solari (punto 10-quater); le biciclette, comprese quelle elettriche (punto n. 25); i servizi di riciclaggio dei rifiuti considerati beni e servizi rispettosi dell’ambiente (punto n. 18); il trasporto di passeggeri e di beni al seguito (punto n. 5);

2)  l'introduzione di un limite specifico, in termini di tipologia di beni o servizi, a cui è possibile applicare aliquote ridotte, al fine di evitarne la proliferazione. Così, l'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE, nel testo modificato, consente l’applicazione di:

a.   non più di due aliquote ridotte, fissate a una percentuale della base imponibile non inferiore al 5 per cento, applicabili a un massimo di 24 punti tra quelli elencati nell'Allegato III;

b.   un’unica aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 per cento ed un’unica esenzione con diritto a detrazione dell'IVA a monte ("aliquota zero"), entrambe applicabili ad un massimo di sette punti dell'Allegato III. Queste possono essere applicate a cessioni di beni o prestazioni di servizi destinati a coprire esigenze di base, collegate quindi alla cessione di prodotti alimentari, acqua, medicinali, prodotti farmaceutici o sanitari o per l’igiene, il trasporto di persone e taluni beni culturali. Vi rientrano anche, in ossequio agli impegni ambientali assunti dall'Unione, i pannelli solari e la promozione dell’uso di fonti energetiche rinnovabili; 

3)  l’ampliamento a tutti gli Stati membri delle eccezioni pre-esistenti che permettono ad alcuni di essi l’applicazione di aliquote preferenziali ad alcuni prodotti (articolo 105-bis, par. 1, c. 4 e par. 3, c. 3; articolo 105-ter, c. 3). In linea generale, tali eccezioni sono giustificate da caratteristiche geografiche specifiche o motivi sociali che vanno a beneficio del consumatore finale o sono nell'interesse generale; 

4)   l’eliminazione di aliquote ridotte o eccezioni applicate a prodotti con un impatto negativo sull’ambiente, come ad esempio i combustibili fossili, la legna, la torba e altri beni con un impatto analogo sulle emissioni di gas a effetto serra. Tali aliquote cesseranno di applicarsi al più tardi dal 1° gennaio 2030, mentre quelle relative ai pesticidi e fertilizzanti chimici cesseranno di applicarsi entro il 1° gennaio 2032 (nuovo articolo 105-bis, par. 4).

 

Il nuovo articolo 101-bis consente agli Stati membri autorizzati a applicare un'esenzione dall'Iva ai beni importati a beneficio delle vittime di catastrofi di applicare l’esenzione, alle medesime condizioni, agli acquisti intracomunitari, alle cessioni nazionali e alle relative prestazioni di servizi. Traendo esperienza dalla recente crisi pandemica, tale norma intende approntare un quadro giuridico in grado di affrontare crisi future, consentendo agli Stati membri di rispondere con prontezza a eventi eccezionali.

L’articolo 2, novellando l’articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2020/285, interviene per sostituire l’articolo 288 della direttiva IVA 2006/112/CE concernente la modalità di calcolo del volume d’affari annuo di riferimento per l’applicazione della franchigia di cui all’articolo 284 della medesima direttiva IVA.

L’articolo 284 consente agli Stati membri di esentare dall’IVA la cessione di beni o la prestazione di servizi effettuate da soggetti passivi stabiliti nel loro territorio e il cui volume d’affari nello stato membro attribuibile a tali cessioni e prestazioni non superi la soglia fissata dallo Stato membro non superiore a 85 mila euro. Gli Stati membri che hanno adottato tale franchigia sono tenuti ad estenderla anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuati da soggetti stabiliti in un altro Stato membro a specifiche condizioni (tra le quali si ricorda l’importo del volume annuo d’affari nell’Unione che non può superare i 100.000 euro).

L’articolo 3 della direttiva indica - come sopra segnalato - il termine del 31 dicembre 2024 per il recepimento della medesima.

L’applicazione di tali disposizioni decorre comunque dal 1°gennaio 2025.


 

Articolo 1
(Modificazioni alla legge 23 dicembre 2014, n. 190)

 

 

L’articolo 1 introduce delle modifiche di coordinamento alle norme contenute nell’articolo 1, comma 57, lettera b), e comma 59 della legge n. 190 del 2014, in materia di regime forfetario, che prevedono l’applicazione, ai fini IVA, del c.d. “Regime transfrontaliero di franchigia” ai soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivo, nonché la possibilità per i soggetti forfetari di emettere la fattura, ove prevista, in modalità semplificata ex art. 21-bis del decreto IVA ancorché di ammontare complessivo superiore a 100 euro

 

La norma è diretta ad apportare delle modifiche di coordinamento alle disposizioni contenute nei commi 57 e 59 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con le successive disposizioni dello schema di decreto legislativo che introducono, in attuazione della Direttiva (UE) 2020/285, il c.d. “Regime transfrontaliero di franchigia”.

 

In particolare, il comma 1 lettera a), integrando la lettera b) del comma 57 della legge n. 190 del 2014, dispone che, ai fini IVA, il regime di franchigia previsto dal nuovo Titolo V-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (si rimanda alla scheda relativa al successivo articolo 3) trova applicazione per i soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea che producono in Italia almeno il 75 per cento dei redditi complessivamente prodotti.  

 

L’articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel definire l’elenco dei soggetti che non possono avvalersi del regime forfetario, individua, tra l’altro, alla lettera b), i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto.

In tal senso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la ratio di tale esclusione risiede nel fatto che un soggetto non residente può essere considerato nella medesima situazione di un soggetto residente, con conseguente parità di trattamento fiscale ai fini del regime forfettario, solo se risiede in un Paese dell'Unione Europea ovvero in un Paese dello Spazio Economico Europeo (c.d. "SEE", cioè Islanda, Norvegia e Liechtenstein), collaborativo ai fini dello scambio delle informazioni e produce in Italia, in qualità di Stato fonte, la maggior parte del suo reddito complessivamente prodotto (Risposta n. 106 del 15 aprile 2020).

Come chiarito nell’ambito della Relazione illustrativa al decreto, in base alla norma novellata de qua, il quadro normativo che ne risulta prevede, dunque, che i soggetti stabiliti nell’Unione europea di cui al citato comma 57, lettera b), ai fini della tassazione del reddito continuano ad applicare il regime forfettario nazionale, mentre ai fini dell’imposta sul valore aggiunto applicano il regime IVA transfrontaliero di cui al nuovo titolo V-ter, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Diversamente, i soggetti stabiliti in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo continuano ad applicare il regime forfettario di cui al citato articolo 1, commi 54 e seguenti ai fini sia della tassazione sui redditi, sia dell’imposta sul valore aggiunto.

 

Il successivo comma 1 lettera b), integrando il comma 59 della legge n. 190 del 2014, dispone per i soggetti che applicano il regime forfetario la possibilità di avvalersi della modalità semplificata, ex articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di emissione della fattura, ove prevista, anche se di ammontare complessivo superiore al limite di 100 euro.

 

L’articolo 1, comma 59, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dispone, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, l’esonero dal versamento dell’IVA e da tutti gli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Tuttavia, per espressa previsione del comma 60 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del 2014, per le operazioni per le quali sono debitori dell’imposta, i soggetti forfetari sono tenuti ad assolvere gli obblighi di emissione della fattura o di integrazione della stessa con indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, nonché di versamento dell’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Con riferimento alla modalità semplificata di emissione della fattura (applicabile per fattura di ammontare non superiore a 100 euro), l’articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 individua un contenuto minimo (data di emissione; numero progressivo che la identifichi in modo univoco; dati anagrafici e numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; dati anagrafici o codice fiscale/partita IVA/numero di identificazione IVA del soggetto cessionario o committente; descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla; per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate).


 

Articolo 2
(Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)

 

 

L’articolo 2 introduce delle modifiche di coordinamento alle norme contenute nell’articolo 36, comma 1, secondo periodo e nell’articolo 40-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 41 del 1995, per tener conto del “Regime transfrontaliero di franchigia” introdotto ai sensi del successivo articolo 3 del presente schema di decreto legislativo, anche nell’ambito del regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e del regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta.

 

La norma è diretta ad apportare delle modifiche di coordinamento alle disposizioni contenute nell’articolo 36, comma 1, secondo periodo e articolo 40-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85), con le successive disposizioni del decreto che introducono, in attuazione della Direttiva (UE) 2020/285, il c.d. “Regime transfrontaliero di franchigia”.

 

In particolare, il comma 1 lettera a), sopprime le parole “nel proprio Stato membro” dal secondo periodo dell’articolo 36, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 1995, laddove la norma – in materia di regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione – prevede, nella vigente formulazione, che si considerano acquistati da privati anche i beni ceduti da soggetto passivo d’imposta unionale in regime di franchigia “nel proprio Stato membro”.

 

Seguendo la medesima logica, il comma 1 lettera b), ha sostituito le parole “che beneficiano nello Stato di appartenenza, qualora membro dell’Unione europea” con le seguenti parole “che beneficiano nell’Unione europea” dall’articolo 40-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 41 del 1995, laddove la norma – in materia di regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta – considera come effettuate per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base di contratti di commissione stipulati con soggetti passivi d'imposta che beneficiano del regime di franchigia previsto per le piccole imprese.


 

Articolo 3, comma 1, lettere a) e b)
(Deroga al principio di territorialità per le manifestazioni in streaming e modifiche al regime di indetraibilità)

 

 

L’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), introduce delle modifiche alle disposizioni in materia di territorialità IVA di cui all’articolo 7-quinquies e di indetraibilità dell’imposta di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In particolare, si considerano effettuati nel territorio dello Stato italiano i servizi di accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili e relative prestazioni accessorie trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili ad un committente (non soggetto passivo) domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all’estero. Diversamente, se il committente è un soggetto passivo IVA, tale regola non si applica all’ammissione agli eventi se la presenza è virtuale. Quanto al citato articolo 19, la norma dispone delle modifiche di coordinamento con il “Regime transfrontaliero di franchigia” con particolare riguardo all’applicazione dell’indetraibilità ex articolo 19, comma 2, alle operazioni effettuate in tale regime ed il riferimento a criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati al fine di individuare la quota di imposta indetraibile ascrivibile a tali operazioni.   

 

Le disposizioni introducono delle modifiche alle norme che derogano al principio di territorialità IVA ex articolo 7-ter ed in materia di detrazione, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 7-quinquies e dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Nello specifico, l’articolo 3, comma 1, lettera a), interviene sul principio di territorialità applicabile al settore dei servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili nei termini che seguono:

§  al comma 1, lettera a), dell’articolo 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si prevede, in aggiunta alla vigente formulazione, che laddove i servizi ed i servizi accessori siano riferiti ad attività trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato a condizione che il committente (non soggetto passivo IVA) sia domiciliato in Italia o sia ivi residente senza domicilio all’estero.

 

§  al comma 1, lettera b), dell’articolo 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si prevede che la regola di considerare effettuati nel territorio dello Stato i servizi ed i servizi accessori resi a committenti soggetti passivi IVA non si applica all’ammissione agli eventi se la presenza è virtuale, ancorché tali manifestazioni siano svolte in Italia. Pertanto, in tale ultimo caso torna applicabile la regola generale di territorialità di cui all’articolo 7-ter.

 

 

Si ricorda che la norma in esame, nella formulazione vigente, prevede – in deroga al principio di territorialità di cui all’articolo 7-ter del medesimo decreto – che le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché le prestazioni di servizi accessori rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione trova applicazione anche per le prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie (comma 1, lettera a) dell’articolo 7-quinquies).

Le prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.

Secondo la regola generale di cui all’articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, invece, le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato italiano quando:

a) sono rese a soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. “operazioni business-to-business” o “B2B”);

b) sono rese a committenti non soggetti passivi (consumatore finale) da soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. “operazioni business-to-consumer” o “B2C”).

 

L’articolo 3, comma 1, lettera b), apporta delle modifiche di coordinamento ai criteri di detrazione dell’imposta, di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con il “Regime transfrontaliero di franchigia” introdotto dalla successiva lettera c) del medesimo articolo (si rimanda alla relativa scheda).

§  nel modificare l’articolo 19, comma 3, lettera b), dispone che l’indetraibilità non si applica alle operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato che darebbero diritto alla detrazione dell’imposta se effettuate nel territorio dello Stato e diverse dalle operazioni effettuate in regime transfrontaliero di franchigia IVA di cui al Titolo V-ter. Ne consegue che per le operazioni effettuate in regime transfrontaliero di franchigia trova applicazione la non detraibilità dell’imposta di cui al comma 2 dell’articolo 19;

§  nel modificare l’articolo 19, comma 4, dispone che per determinare la quota di imposta indetraibile per i beni e servizi in parte utilizzati per operazioni in regime transfrontaliero di franchigia di cui al Titolo V-ter si debba far riferimento a criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.


 

Articolo 3, comma 1, lettera c)
(Regime transfrontaliero di franchigia)

 

 

La lettera c) dell’articolo 3 introduce nel testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 il Titolo V-ter disciplinante il regime transfrontaliero di franchigia in recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/285.

In particolare, oltre alle definizioni rilevanti, viene disciplinato il regime di franchigia applicato nello Stato italiano da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea (sezione I) ed il regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell’Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato (sezione II).

 

Definizioni

L’articolo 70­terdecies reca le definizioni e le disposizioni generali inerenti al titolo medesimo.

In particolare, al comma 1, vengono riportate le definizioni di:

§  regime di franchigia: regime in forza del quale i soggetti passivi stabiliti nell’Unione europea, aventi un volume d’affari non superiore a determinate soglie, non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta;

§  volume d’affari annuo dell’Unione europea: valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate nel territorio dell’Unione europea nel corso di un anno civile;

§  soggetto stabilito: soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria attività economica in uno Stato membro dell’Unione europea, non rilevando, ai fini della presente definizione, le eventuali stabili organizzazioni;

 

In merito, nella relazione illustrativa del Governo si evidenzia che la presente disposizione fornisce una definizione di “soggetto stabilito” maggiormente restrittiva rispetto a quella risultante dall’articolo 7, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Invero, ai fini della applicazione del regime di franchigia IVA transfrontaliero, non rientrano tra i soggetti passivi stabiliti in Italia le stabili organizzazioni di soggetti domiciliati o residenti in altri paesi.

 

§  Stato di stabilimento: Stato membro dell’Unione europea in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica;

§  Stato di esenzione: Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di stabilimento, in cui il soggetto passivo chiede di essere ammesso al regime di franchigia ivi previsto;

§  numero di identificazione EX: numero di identificazione individuale preceduto o seguito dal suffisso EX, fornito dallo Stato membro di stabilimento ai fini dell’applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione.

 

La disposizione, peraltro, esclude dall’ambito di applicazione del regime di franchigia le cessioni di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in un altro Stato membro e le altre cessioni di beni e prestazioni di servizi escluse dallo Stato di esenzione (comma 2).

 

Sul punto, la relazione illustrativa osserva che tale esclusione muove dall’esigenza di evitare la doppia imposizione delle cessioni dei suddetti mezzi di trasporto.

 

Inoltre, al comma 3, viene stabilito il criterio di determinazione del volume d'affari del soggetto passivo ai fini dell’ammissione al regime di franchigia IVA.

 

A tal proposito, nella relazione illustrativa si segnala che, ai sensi della direttiva 2020/285, la soglia di accesso al regime di franchigia IVA transfrontaliero deve essere determinata utilizzando come base di calcolo il volume d’affari delle operazioni effettuate nello Stato di esenzione (volume d’affari dello Stato membro) o nell’Unione europea (volume d’affari dell’Unione europea).

Il Governo rileva, altresì, che il regime di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge, 23 dicembre 2014 n. 190 determina, invece, la soglia per l’accesso al regime forfettario, al quale è collegato il regime nazionale di franchigia IVA, sulla base dell’ammontare complessivo dei ricavi o compensi conseguiti, ricorrendo, pertanto, a un criterio di “cassa”. Ne consegue che, in base al quadro normativo in vigore dal 1° gennaio 2025:

§  i soggetti stabiliti in Italia continuano a determinare la soglia di accesso al regime forfettario, che comprende anche il regime nazionale di franchigia IVA, sulla base dell’ammontare complessivo dei ricavi o compensi conseguiti come previsto dalla legge n. 190 del 2014;

§  i soggetti stabiliti in Italia, anche se non beneficiano del regime forfettario di cui alla legge n. 190 del 2014, determinano le soglie di accesso al regime di franchigia IVA in un altro Stato dell’Unione europea (regime di franchigia transfrontaliero) sulla base del volume d’affari calcolato secondo le regole della direttiva (UE) 2020/285, come recepite dal titolo V-ter, sezione II del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

§  i soggetti stabiliti in un altro Stato dell’Unione europea determinano la soglia per essere ammessi al regime di franchigia in Italia sulla base del volume d’affari calcolato secondo le regole della direttiva (UE) 2020/285 come recepite dal titolo V-ter, sezione I del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Al riguardo, il Governo rappresenta che l’articolo 70-quaterdecies prevede, per tali soggetti, anche condizioni di ammissione e di esclusione dal regime in analogia con quanto previsto dall’articolo 1, comma 57, della legge n. 190 del 2014. Tali condizioni pur non essendo contemplate dalla direttiva 2020/285, sono state, tuttavia, introdotte al fine di garantire una tendenziale parità di condizione tra operatori stabiliti e operatori non stabiliti.

 

Nello specifico, si tiene conto della totalità delle operazioni poste in essere dal soggetto passivo nello Stato o nell’Unione europea, fuorché le seguenti operazioni:

§  cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali;

§  operazioni esenti di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, eccetto quelle di cui ai numeri da 1 a 4, 8, 8-bis, 9, del predetto articolo 10, salvo che non abbiano carattere accessorio;

 

Si rammenta che il suddetto articolo 10 individua le operazioni esenti dall’IVA. In merito, le operazioni esenti che, in deroga a quanto disposto dal nuovo articolo 70-terdecies, sono prese in considerazione ai fini della determinazione del volume d’affari sono le seguenti:

§  le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;

§  le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;

§  le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;

§  le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;

§  le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;

§  le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l’imposizione;

§  le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7) nonché quelle relative all’oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto.

 

§  operazioni di cui al numero 11 dell’articolo 10 medesimo, ossia le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato per l’applicazione dell’imposta, le operazioni previste dall’articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), riferite all’oro da investimento, nonché le intermediazioni relative alle precedenti operazioni.

 

Si segnala che, con riguardo alle operazioni da non considerare ai fini della determinazione del suddetto volume d’affare, si fa riferimento alle operazioni disciplinate dall’articolo 81 del TUIR nella sua versione previgente alla riforma del 2004, intervenuta per opera del decreto legislativo, 12 dicembre 2003, n. 344.

In merito, le operazioni richiamate sono le seguenti:

§  rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria;

§  cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

 

L’articolo di nuova introduzione definisce, ai fini dell’ammissione o dell’esclusione al regime di franchigia transfrontaliero, la modalità di determinazione delle soglie di volume d’affari per gli Stati membri che non adottano l’euro. In concreto, tali soglie vengono definite applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 18 gennaio 2018.

Viene, altresì, stabilito che l’ammontare delle cessioni e delle prestazioni effettuate in valute diverse dall’euro è espresso nel corrispondente valore in euro ottenuto mediante l’applicazione del tasso di cambio del primo giorno dell’anno civile. Il cambio è effettuato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base al tasso del primo giorno successivo di pubblicazione (comma 4).

Le modalità di attuazione del nuovo Titolo V-ter sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (comma 5).

 

Il regime di franchigia applicato nello Stato italiano da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea

 

La disposizione in commento introduce, altresì, nel testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 una apposita sezione (sezione I) del predetto Titolo V-ter, la quale reca disposizioni in materia di regime di franchigia applicato nello Stato italiano da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea.

Specificamente, l’articolo 70-quaterdecies richiede, ai fini dell’ammissione al predetto regime, la sussistenza di determinate condizioni.

A tal proposito, la norma reca un presupposto soggettivo, ossia la necessaria qualità di soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, e i seguenti presupposti di natura oggettiva:

§  volume d’affari annuo dell’Unione europea non superiore a 100 mila euro nell’anno civile precedente;

§  volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato non superiore a 85 mila euro o alla minor soglia stabilita dall’articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014, in materia di regime forfettario, nell’anno civile precedente;

§  volume d’affari nell’Unione europea non superiore a 100 mila euro nel periodo dell’anno civile in corso precedente alla notifica della comunicazione di cui al punto successivo;

§  notifica al proprio Stato membro di stabilimento dell’intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato italiano;

§  identificazione del soggetto passivo, ai fini dell’applicazione del regime di franchigia, con numero identificativo EX esclusivamente nello Stato membro di stabilimento.

 

Successivamente, vengono riportate molteplici cause di preclusione all’accesso al regime di franchigia IVA.

Segnatamente, tale preclusione ricorre qualora, nel territorio dello Stato italiano, il soggetto passivo:

§  effettui in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;

§  partecipi a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero controlli direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal medesimo soggetto passivo;

§  nell’anno civile precedente abbia sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore a 20 mila euro lordi per lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, o per altre prestazioni di lavoro non riconducibili a contratti di lavoro autonomo;

§  effettui operazioni prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione del soggetto che inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

§  nell’anno precedente abbia percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30 mila euro. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

 

L’articolo 70-quinquiesdecies stabilisce che il termine di decorrenza del regime di franchigia IVA nello Stato italiano cui è ammesso il soggetto passivo coincide con la data di ricezione della comunicazione del numero di identificazione EX da parte del proprio Stato di stabilimento. Inoltre, viene specificato che laddove il soggetto passivo sia già dotato di una identificazione nello Stato italiano ai sensi dell’articolo 17, comma 3, ovvero dell’articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nelle more dell’operatività del regime di franchigia, viene disposta la cessazione del proprio numero di partita IVA già attribuito.

 

Vengono disciplinati, all’articolo 70-sexiesdecies, gli adempimenti conseguenti all’adesione al regime di franchigia IVA nel territorio dello Stato italiano.

Specificamente, in capo al soggetto passivo stabilito in altro Stato membro è previsto il solo obbligo di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti, risultando egli, invece, esonerato da tutti gli adempimenti IVA nel territorio dello Stato italiano. Peraltro, l’accesso a tale regime consente la fatturazione in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 21-bis del decreto sopra citato, benché l’ammontare della fattura ecceda il limite di cento euro.

 

In merito, nella relazione illustrativa si evidenzia che l’esenzione dagli adempimenti risulta funzionale al principio di semplificazione di cui la direttiva (UE) 2020/285 è espressione, risultando inoltre in linea con quanto previsto per gli operatori nazionali in regime di franchigia di cui alla legge n. 190 del 2014.

 

Inoltre, si dispone, per il soggetto in regime di franchigia, l’obbligo di identificazione nel territorio dello Stato italiano, nonché di presentazione della dichiarazione ai fini IVA in caso di omesso invio al proprio Stato membro di stabilimento delle comunicazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento.

Infine, l’articolo 70-septiesdecies individua le cause di cessazione del regime di franchigia IVA nello Stato italiano per il soggetto passivo ivi non stabilito.

Segnatamente, la cessazione interviene nei seguenti casi:

§  comunicazione da parte del soggetto passivo non stabilito in Italia al proprio Stato di stabilimento di non avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato italiano (la cessazione opera a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello di ricezione di tale comunicazione da parte dello Stato di stabilimento o, se la ricezione è avvenuta nel corso dell’ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre civile successivo);

§  sopravvenuta carenza delle condizioni previste dal sopra citato articolo 70-quaterdecies, comma 1, lettera b) e comma 2 (la cessazione opera a partire dall’anno civile successivo a quello in cui tali condizioni sono venute meno);

§  superamento della soglia di 100 mila euro di volume d’affari dello Stato italiano (la cessazione opera a partire dall’anno civile nel corso del quale la soglia è stata superata. In tale caso, la debenza dell’imposta decorre dalla data di effettuazione dell’operazione implicante il superamento e, a partire da tale data, il soggetto passivo è tenuto all’identificazione nello Stato italiano, nonché al compimento degli adempimenti previsti ai fini IVA);

§  negli altri casi in cui è disattivato il numero di identificazione EX (la cessazione opera dal momento in cui tale identificazione è venuta meno).

 

Al riguardo, la data di cessazione del regime di franchigia nello Stato italiano viene comunicata tempestivamente dall’Agenzia delle entrate allo Stato di stabilimento del soggetto passivo mediante mezzi elettronici.

Tale comunicazione viene fornita sulla base delle informazioni ricevute dallo Stato di stabilimento e di quelle eventualmente a disposizione dell’Agenzia.

 

Regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell’Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato

 

Nella Sezione II del Titolo V-ter introdotto dall’articolo 3 sono contenute disposizioni inerenti all’applicazione del regime di franchigia in altri Stati membri dell’Unione europea da parte di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. In particolare, sono ivi contenuti gli articoli dal 70-octiesdecies al 70-duovicies.

 

L’articolo 70-octiesdecies al comma 1 indica le condizioni di ammissione alle quali un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato può essere ammesso al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea adottanti tale regime. Si prevede questa possibilità qualora:

§  nell’anno civile antecedente la comunicazione il volume d’affari annuo dell’Unione europea si è mantenuto entro i 100.000 euro;

§  nel periodo dell’anno civile in corso precedente alla comunicazione, il volume d’affari annuo dell’Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;

§  il volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione è entro il limite previsto da tale Stato per l’applicazione del regime di franchigia;

§  all’Agenzia delle entrate è stata preventivamente comunicata l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione;

§  il soggetto passivo è identificato nel solo territorio dello Stato ai fini dell’applicazione della franchigia.

Al comma 2 sono riportate le informazioni che devono essere contenute nella comunicazione all’Agenzia delle entrate concernente l’intenzione del soggetto passivo di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri. In particolare, devono essere indicati:

§  il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, l’attività, la forma giuridica, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale del soggetto passivo;

§  il numero di partita IVA, il codice fiscale e altri eventuali numeri identificativi assegnati al soggetto passivo da altri Stati di esenzione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

§  con riferimento ai due anni civili precedenti la comunicazione, il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, anche diversi da quelli di esenzione;

§  con riferimento al periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione, il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;

§  le ulteriori informazioni individuate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 70-terdecies, comma 5 (vedi supra).

Il comma 3 contiene una precisazione sulle informazioni relative al valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei due anni civili precedenti la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione nonché su quelle relative al valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nel periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione: tali informazioni per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, devono essere fornite distintamente per ciascun settore di attività esercitata.

Al comma 4 si prevede infine che il soggetto passivo comunichi all’Agenzia delle entrate eventuali modifiche delle informazioni precedentemente fornite, compresa l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia in Stati membri differenti da quelli già segnalati ovvero la decisione di cessare l’applicazione di tale regime.

A tal fine la comunicazione deve riportare il numero di partita IVA con il suffisso EX del soggetto passivo.

 

L’articolo 70–noviesdecies tratta l’assegnazione del suffisso EX al soggetto passivo, disponendo al comma 1 che l’Agenzia delle entrate sia il soggetto tenuto ad occuparsene aggiungendo tale suffisso al numero di partita IVA in relazione agli Stati di esenzione che hanno ammesso il soggetto passivo al regime di franchigia. L’assegnazione avviene non oltre 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 70-octiesdecies o dell’aggiornamento della stessa, salvo che lo Stato di esenzione abbia richiesto un termine maggiore al fine di condurre eventuali verifiche per prevenire elusione o evasione d’imposta.

Il comma 2 prevede che negli stessi termini del comma1 l’Agenzia delle entrate debba comunicare al soggetto passivo il rifiuto della richiesta di ammissione al regime di franchigia comunicato dallo Stato di esenzione, nonché le ragioni che lo hanno determinato. 

 

L’articolo 70–vicies disciplina i termini di decorrenza dell’applicazione del regime di franchigia da parte del soggetto passivo. Nello specifico l’applicazione decorre a partire dalla data in cui l’Agenzia delle entrate comunica l’attribuzione del suffisso EX ovvero la conferma o l’aggiornamento dell’attribuzione del suffisso EX in caso di modifiche alle informazioni precedentemente comunicate dal soggetto passivo.

 

Nell’articolo 70-unvicies sono disciplinati gli adempimenti richiesti al soggetto passivo per potersi avvalere del regime di franchigia negli Stati di esenzione in cui è stato ammesso in tal senso. Nello specifico al comma 1 è richiesto al soggetto passivo di comunicare all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre civile, le informazioni in merito a:

§  il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato, oppure l’assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate;

§  il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile in ciascuno altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, oppure l’assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate.

Il comma 2 dispone, in relazione alle informazioni richieste al soggetto passivo ai sensi del comma 1, che negli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, tali informazioni siano fornite distintamente per ciascun settore di attività esercitata.

Nel comma 3 si prevede che il soggetto passivo che si avvale del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione comunichi all’Agenzia delle entrate il superamento della soglia di 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Unione europea e la data in cui si è verificato il superamento entro 15 giorni lavorativi dall’evento. In tale occasione deve essere comunicato il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla data di superamento della soglia.

La norma definisce le regole applicabili in caso di cessazione del regime della franchigia applicato, da parte di un soggetto stabilito nello Stato, in altri Stati membri dell’Unione europea.

 

L’articolo 70-duovicies definisce le fattispecie che determinano la cessazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione (comunicazione di cessazione da parte del soggetto passivo e comunicazione, da parte di tale Stato, del superamento della soglia di volume d’affari annuo ivi prevista, oppure del venir meno delle condizioni di applicazione del regime) ed il momento a partire dal quale il soggetto passivo stabilito in Italia cessa di applicare il regime in tale Stato membro, ovvero di cessazione del regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione (superamento, da parte del soggetto passivo, nel corso dell’anno civile, della soglia di 100.000 euro di volume d’affari nell’Unione europea).

Nello specifico, il comma 1 definisce le fattispecie che determinano la cessazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione:

a)   comunicazione da parte del soggetto passivo di non volersi più avvalere del regime di franchigia in tale Stato.

In tal caso, il regime cessa di essere applicato dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto la comunicazione ovvero, se la comunicazione è presentata nel corso dell’ultimo mese del trimestre civile, dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo;

b)  superamento della soglia di volume d’affari annuo prevista da tale Stato per l’applicazione della franchigia o comunicazione, da parte del medesimo Stato, che nel suo territorio sono venute meno le condizioni di applicazione del regime di franchigia.  

In entrambi i casi, il regime cessa di essere applicato a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato.

 

In aggiunta, un’ulteriore fattispecie è disposta dal comma 2, laddove si prevede la cessazione del regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione in caso di superamento, da parte del soggetto passivo stabilito in Italia, nel corso dell’anno civile, della soglia di 100.000 euro di volume d’affari nell’Unione europea di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 70-octiesdecies, a partire da tale momento

 

Infine, il successivo comma 3 definisce gli adempimenti in capo all’Agenzia delle Entrate conseguenti alla cessazione del regime di franchigia:

§  tempestiva disattivazione del suffisso EX, in precedenza assegnato al soggetto passivo ai sensi dell’articolo 70-noviesdecies (si rimanda alla relativa scheda). Tale adempimento si rende necessario in ogni caso di cessazione, ancorché presunta, dell’attività da parte del soggetto passivo;

§  tempestivo adattamento delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 70-octiesdecies (si rimanda alla relativa scheda), se il soggetto passivo continua ad applicare la franchigia in alcuni Stati di esenzione.   

 

 


 

Articolo 4
(Disposizioni finanziarie)

 

 

L’articolo 4 stabilisce che l’onere derivante dall’attuazione del decreto, pari a 19 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2025, debba essere finanziato attingendo al Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.

 

La norma definisce le modalità di finanziamento dell’onere derivante dall’attuazione del presente decreto.

 

Nello specifico, il comma 1 dispone la copertura dell’onere, stimato nella misura di 19 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2025, mediante l’utilizzo del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

 

Il Fondo per il recepimento della normativa europea è stato istituto, ai sensi dell’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi.

La spesa autorizzata è di 10 milioni di euro per l’anno 2015 e di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

 

Infine, il successivo comma 2 dispone che dall’attuazione del presente decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo l’utilizzo del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui al comma 1, dovendo le amministrazioni interessante attingere alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

 


 

Articolo 5
(Entrata in vigore)

 

 

L’articolo 5 chiarisce che le nuove disposizioni contenute all’interno del decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025.

 

La norma di chiusura, contenuta nel comma 1 dell’articolo 5, identifica la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia IVA, coincidente con il 1° gennaio 2025.

 

Tale data coincide col termine di recepimento delle disposizioni attuative della direttiva 2022/542/UE che prevede che le nuove disposizioni in materia di IVA si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2025.

 

 



[1]     Comunicazione della Commissione "su un Piano d'azione sull'IVA. Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte" (COM(2016) 148).