Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali 25 settembre 2023 |
Indice |
Premessa|Le controparti centrali e la disciplina europea delle crisi|La norma di delega|Il contenuto dello schema| |
PremessaIl presente schema di decreto legislativo reca le norme di attuazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2021/23, in materia di risoluzione delle Controparti Centrali in situazione di crisi, che necessitano dell'intervento del legislatore nazionale al fine di dispiegare i propri effetti. |
Le controparti centrali e la disciplina europea delle crisiPer "controparte centrale"- central counterpart - CCP (v. sito della Banca d'Italia) si intende il soggetto che, in una transazione, si interpone tra due contraenti, evitando che questi siano esposti al rischio di inadempienza della propria controparte contrattuale e garantendo il buon fine dell'operazione. Al subentro della CCP, il singolo contratto stipulato tra le due parti lascia il posto a due nuovi contratti tra la CCP e ciascuna delle due controparti. I due contraenti originari non sono più controparti fra loro, ma sono entrambi controparte della CCP, con la quale adempiono all'obbligo di clearing. Questo processo ha l'obiettivo di aumentare la trasparenza e ridurre il rischio di controparte. La controparte centrale si tutela dal rischio assunto raccogliendo garanzie (in titoli e contante, cd. margini) commisurate al valore dei contratti garantiti e al rischio inerente. Il servizio di controparte centrale può essere esercitato anche in riferimento a transazioni condotte fuori dai mercati regolamentati. La controparte centrale si dota di un sistema di salvaguardia finanziaria basato su diversi livelli di protezione: requisiti di adesione, sistema dei margini, risorse patrimoniali e finanziarie. In caso di insolvenza di un partecipante la controparte centrale utilizza specifiche procedure per coprire le perdite, basate - oltre che sui margini degli aderenti - anche su appositi fondi mutualistici (default fund) nonché sull'utilizzo del proprio patrimonio. Tramite l'operato delle CCP muta la struttura del mercato che passa da una regolazione bilaterale non regolamentata (c.d. over the counter) ed eterogenea a una standardizzata in cui si accentrano gli scambi nelle CCP. Questa modifica riduce il rischio sistemico in quanto si riduce l'effetto domino che si viene a creare in una rete bilaterale quando un'entità cade in default e si generano rischi di contagio. Il principio della privatizzazione adottato per la gestione accentrata e il regolamento dei titoli ha trovato applicazione anche per il settore dei sistemi di garanzia: il decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo Unico Finanziario - TUF) ha infatti riconosciuto il carattere privatistico dell'attività di gestione dei sistemi a controparte centrale e ne ha subordinato lo svolgimento all'approvazione delle regole di funzionamento da parte delle due autorità di settore (Consob e Banca d'Italia) e alla sottoposizione alla loro vigilanza. La società Cassa di compensazione e garanzia S.p.A. è l'unica controparte centrale autorizzata in Italia. L'attività della Cassa di compensazione e garanzia ha originariamente riguardato i soli strumenti finanziari derivati; nel tempo si è estesa anche agli strumenti del mercato azionario (in via obbligatoria) e ai titoli di Stato italiani (in via facoltativa) fino ad annoverare un'ampia gamma di piattaforme di trading e di strumenti finanziari.
Per quanto le CCP abbiano dei requisiti talmente stringenti da rendere, almeno in teoria, poco probabile un default in quanto ciascun aderente alla CCP è tenuto a versare del collaterale a copertura dell'eventuale fallimento degli altri membri, vista la rilevanza sistemica di tali entità, il legislatore europeo ha ritenuto necessario disciplinare, secondo un criterio di massima armonizzazione, le eventuali situazioni di crisi. Nel marzo 2013 è entrato in vigore il regolamento (UE) 648/2012 "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, finalizzato a favorire il raggiungimento di nuovi livelli di sicurezza e trasparenza nei mercati europei dei prodotti derivati. Tra i punti chiave di EMIR vi è l'obbligo di utilizzo di una controparte centrale autorizzata per negoziazioni fuori mercato di contratti derivati standardizzati, l'obbligo di registrazione dei contratti derivati presso un repertorio di dati (c.d. trade repository) autorizzato, specifici requisiti organizzativi e prudenziali nonché di gestione del rischio per l'offerta dei servizi di clearing. Il regolamento prevede inoltre un meccanismo di vigilanza collegiale da parte delle autorità, nazionali ed estere, a diverso titolo interessate all'attività di una controparte centrale che abbia un profilo di operatività oltre i confini nazionali. La Cassa di Compensazione e Garanzia è stata autorizzata ai sensi della EMIR a fornire servizi di controparte centrale in Italia con provvedimento della Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, del 20 maggio 2014; in tale data è stato emesso anche il provvedimento di approvazione, sempre ai sensi EMIR, del collegamento di interoperabilità con la controparte centrale francese Clearnet SA. Nell'ambito dell'attività di supervisione svolta dalla Banca d'Italia rientra la verifica di conformità (assessment) del sistema di regolamento titoli italiano rispetto agli standard internazionali applicabili.
In tale contesto, il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali (che modifica i regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132) riguarda la materia del risanamento e della risoluzione delle controparti centrali (cd. Regolamento RR). Le norme UE fissano una serie di regole volte a gestire in maniera ordinata l'eventuale risanamento delle controparti centrali, al fine di tutelare i mercati (regolamentati e non) dalla eventuale discontinuità del servizio da esse svolto. Le disposizioni introdotte sono sostanzialmente improntate a meccanismi analoghi a quelli già previsti e consolidati in materia di risoluzione delle crisi bancarie. L'obiettivo generale consiste nel mantenimento della stabilità finanziaria e nella riduzione al minimo del costo del dissesto della CCP per i contribuenti. Il regolamento, quindi, sulla base delle analisi ed evidenze contenute nella valutazione di impatto che ha accompagnato la proposta originaria della Commissione, muove dal presupposto che le procedure ordinarie di insolvenza applicabili – a livello nazionale - alle imprese non siano sempre in grado di assicurare un intervento sufficientemente rapido o di dare la giusta priorità alla continuità delle funzioni essenziali degli enti finanziari nell'ottica di preservare la stabilità finanziaria. Per ovviare a tali conseguenze negative della procedura ordinaria di insolvenza è necessario predisporre uno specifico quadro di risoluzione delle CCP. In estrema sintesi, quindi, sottoporre una CCP a risoluzione significa avviare un processo di ristrutturazione gestito da Autorità indipendenti - le autorità di risoluzione - che, attraverso l'utilizzo delle tecniche e dei poteri offerti dal regolamento mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla CCP o, comunque, a garantire che la cessazione dell'attività avvenga in maniera ordinata, a causa delle implicazioni possibili sulla stabilità del sistema finanziario. Il regolamento impone, quindi, a ogni Stato membro dell'Unione europea di nominare una o più Autorità di risoluzione, le quali possono essere: banche centrali nazionali, Ministeri o Autorità pubbliche con poteri amministrativi. A fronte della flessibilità prevista in ordine alla designazione dell'Autorità di risoluzione, è, invece, richiesto di nominare un singolo Ministero con la responsabilità globale nell'esercizio delle funzioni affidate dal regolamento, tenendo conto che nello Stato membro in cui l'autorità di risoluzione è diversa dal ministero competente, l'autorità di risoluzione informa, senza indebito ritardo, il ministero competente delle decisioni adottate a norma del presente regolamento e, salvo diversa disposizione del diritto nazionale, ne ottiene l'approvazione prima di dare attuazione a decisioni che avranno un impatto diretto sul bilancio dello Stato oppure implicazioni sistemiche che possono verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato. Le Autorità di risoluzione stabiliscono, gestiscono e presiedono un Collegio di risoluzione (distinto dal Collegio di vigilanza ex regolamento (UE) n. 648/2012), che comprende le Autorità competenti (come tali designate ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012) e fornisce un quadro per: la condivisione delle informazioni; l'elaborazione di piani di risoluzione; la valutazione della risolvibilità della CCP e di eventuali impedimenti; il coordinamento della comunicazione al pubblico in merito ai piani e alle strategie di risoluzione La pianificazione del risanamento richiede alle CCP di redigere e mantenere un piano di risanamento, che: stabilisca azioni, con o senza eventi di inadempimento, per ripristinare la solidità finanziaria; comprenda misure per affrontare tutti i rischi possibili, assorbire le perdite e ricostituire le risorse finanziarie; contenga indicatori basati sul profilo di rischio della CCP; non presupponga l'accesso a un sostegno finanziario pubblico o alla liquidità di una Banca centrale; tenga conto degli interessi di tutte le parti interessate; assicuri che i partecipanti diretti non abbiano esposizioni illimitate nei confronti della CCP. Il regolamento prevede le c.d. misure di intervento precoce che permettono a un'Autorità competente di ordinare a una CCP – in situazione di difficoltà finanziaria – di adottare misure correttive, rimuovere alcuni o tutti i membri dell'alta dirigenza o del consiglio di amministrazione. Le Autorità di risoluzione possono stabilire la cessazione di contratti, la riduzione degli obblighi di pagamento di una CCP nei confronti di partecipanti diretti non inadempienti o, richiedere a questi ultimi di versare un contributo in contante alla CCP. Sono previsti poteri volti a consentire la vendita dell'attività d'impresa (vendita di partecipazioni o di qualsiasi attività, diritto, obbligo o passività di una CCP in risoluzione). Inoltre, l'Autorità di risoluzione può disporre il trasferimento temporaneo a un'altra CCP «CCP-ponte» di partecipazioni o di qualsiasi attività, diritto, obbligo o passività di una CCP posta in risoluzione. Principio generale che informa la risoluzione è che nessun partecipante alla CCP e nessun suo azionista o creditore subisca perdite maggiori di quelle che subirebbe con l'assoggettamento della CCP alle ordinarie procedure di liquidazione. Il regolamento in esame si applica a decorrere dal 12 agosto 2022, salvo talune eccezioni espressamente previste dall'articolo 97 del regolamento medesimo. |
La norma di delegaL'articolo 7 della legge n. 127 del 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021), delega al Governo l'adeguamento della normativa nazionale e l'attuazione del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132. Entro il 10 settembre 2023, il Governo è tenuto ad adottare il decreto legislativo attuativo del regolamento in esame.
Nella relazione illustrativa, il Governo chiarische che, per quanto possibile, si è deciso di redigere uno schema di decreto legislativo autonomo e autosufficiente, riducendo il più possibile il rimando ad altre fonti. In linea con quanto stabilito dai criteri di delega di cui alla legge 4 agosto 2022, n. 127, lo schema di provvedimento ripropone l'impostazione del decreto legislativo n. 180 del 2015 - adottato in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento - cercando di tenere allineata, con gli opportuni adattamenti, la disciplina delle crisi bancarie con quella delle Controparti Centrali.
In particolare si delega il Governo (comma 1) ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e con le procedure generali di adozione delle norme di adeguamento alla disciplina UE (di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, v. scheda dell'articolo 1 del provvedimento in esame), una volta acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo al quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali. Il comma 2 dell'articolo 7 reca i principi e criteri direttivi cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della predetta delega, accanto ai principi e criteri generali previsti dalla legge (articolo 32 della legge n. 234 del 2012, per cui si veda la premessa al presente dossier) per l'attuazione delle norme europee nell'ordinamento nazionale. In particolare, la lettera a) dispone che, ferme restando le attribuzioni previste dal regolamento EMIR in capo alle autorità competenti (di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 7, del regolamento (UE) 2021/23) sia designata la Banca d'Italia quale unica Autorità di risoluzione nazionale (ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23) attribuendo a quest'ultima tutti i poteri assegnati all'autorità di risoluzione dal citato regolamento.
Si ricorda al riguardo che l'articolo 22 del regolamento EMIR affida a ogni Stato membro il compito di designare l'autorità competente incaricata di svolgere le funzioni in materia di autorizzazione e vigilanza delle CCP stabilite sul proprio territorio; l'assetto delle competenze di vigilanza sugli adempimenti derivanti dal regolamento EMIR è definito nel nostro ordinamento all'art. 4-
quater del TUF, il cui comma 2-
bis attribuisce a Banca d'Italia, Consob, Ivass e Covip la competenza sui soggetti già vigilati dalle medesime Autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza; il comma 3 designa la Consob quale Autorità competente sulle controparti non finanziarie, che non siano già vigilate da altre Autorità.
Ai sensi della lettera b) del comma 2, il Governo è delegato a designare il Ministero dell'economia e delle finanze quale Ministero incaricato (ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23) dell'esercizio delle funzioni previste dal regolamento medesimo, definendo le opportune modalità di scambio di informazioni con la Banca d'Italia e con la Consob al fine dell'esercizio di tali funzioni e delle funzioni connesse con la risoluzione delle CCP.
La successiva lettera c) dispone che le norme delegate devono prevedere l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze prima di dare attuazione a decisioni dell'Autorità di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente:
Ai sensi della lettera d), le norme delegate devono definire la ripartizione dei poteri previsti dai Titoli III (in materia di preparazione alla risoluzione), IV (in tema di intervento precoce) e V (in tema di risoluzione) del regolamento (UE) 2021/23, assegnati alle autorità competenti, tra la Banca d'Italia e la Consob, avendo particolare riguardo all'esigenza di assicurare la tempestività degli interventi e la celerità delle procedure e tenendo conto del riparto di attribuzioni previsto dalla legislazione vigente e dal citato regolamento EMIR.
La successiva lettera e) prevede che le norme delegate attribuiscano i relativi poteri regolamentari alla Banca d'Italia e alla Consob, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2021/23. Nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia e la Consob tengono conto delle linee guida emanate dalla Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ai sensi del regolamento (UE) 2021/23.
Le linee guida sono state in pubblica consultazione fino al 24 gennaio 2022.
La lettera f) del comma 2 prevede che la normativa delegata estenda il regime di responsabilità, per il quale nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo la Banca d'Italia e la CONSOB (nonché l'ISVAP e la COVIP), i componenti dei loro organi nonché i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave (di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge n. 262 del 2005), sia esteso: 1) all'esercizio delle funzioni disciplinate dal regolamento (UE) 2021/23, con riferimento alla Banca d'Italia e alla Consob, ai componenti dei loro organi, ai loro dipendenti, nonché agli organi delle procedure di risoluzione, inclusi i commissari, la CCP-ponte e i componenti dei suoi organi; 2) all'esercizio, da parte della Banca d'Italia e della Consob, secondo le rispettive competenze, dei poteri di intervento precoce disciplinati dal medesimo regolamento, nonché agli organi delle procedure di intervento precoce e ai loro componenti, inclusi i commissari.
Ai sensi della successiva lettera g) del comma 2, i decreti delegati devono prevedere inoltre che per gli atti compiuti in attuazione di provvedimenti dell'autorità di risoluzione, la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo (ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, n. 23, del regolamento (UE) 2021/23) e dell'alta dirigenza (ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, n. 37, del regolamento (UE) 2021/23) della controparte centrale sottoposta a risoluzione, sia limitata ai casi di dolo o colpa grave.
La lettera h) dispone che i decreti delegati prevedano di non avvalersi della facoltà di imporre l'approvazione ex ante da parte dell'autorità giudiziaria della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi, facoltà prevista dall'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23.
Il predetto paragrafo 1 dispone al riguardo che la decisione di adottare la misura di prevenzione della crisi o l'azione di risoluzione può essere sottoposta ad omologazione preliminare da parte dell'organo giurisdizionale, qualora previsto dal diritto nazionale, se la relativa procedura e l'esame in sede giurisdizionale sono svolti con celerità.
Con la lettera i) si prevede che venga esteso l'ambito applicativo dell'articolo 2638, comma 3-bis, del codice civile, che equipara, agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione previste per il sistema bancario alle autorità e alle funzioni di vigilanza, affinché tale equiparazione operi anche delle autorità e delle funzioni di risoluzione nel caso delle CCP.
La lettera l) prevede che la violazione dell'obbligo di segreto (previsto all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/23) da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia comunque punita come rivelazione di segreto professionale, a norma dell'articolo 622 del codice penale, con procedibilità d'ufficio.
La lettera m) disegna l'impianto sanzionatorio relativo all'adeguamento del diritto nazionale al regolamento (UE) 2021/23.
Si dispone (al n. 1) della lettera m) di introdurre con i decreti delegati, nell'ordinamento nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, nuove fattispecie di illeciti amministrativi per violazione delle disposizioni del medesimo regolamento.
L'articolo 82, al paragrafo 1, prevede che gli Stati membri introducano sanzioni e altre misure amministrative almeno in relazione ai casi seguenti:
In particolare (punto 1.1) deve essere prevista l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle CCP o ai partecipanti diretti delle stesse nei cui confronti sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato. Al punto 1.2 si chiarisce l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, da strutturare in modo tale che:
Il potere di irrogazione delle sanzioni, secondo il n. 2) della lettera m), deve essere attribuito alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze. Inoltre la normativa delegata deve definire, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/23, i criteri cui la Banca d'Italia e la Consob devono attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge n. 689 del 1981 in materia di sanzioni amministrative.
L'articolo 85 del regolamento chiarisce che, nello stabilire il tipo di sanzioni amministrative o altre misure amministrative e il tenore delle ammende amministrative, la legislazione nazionale deve disporre le autorità competenti e le autorità di risoluzione tengano di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:
Ai sensi del n. 3) della lettera m), i decreti legislativi attuativi devono attribuire alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze, il compito di comunicare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE) 2021/23) le informazioni previste dal medesimo regolamento sulle sanzioni applicate da ciascuna di esse. Il successivo n. 4) prevede l'attribuzione alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni. Con il n. 5) si prevede, ove compatibili con il regolamento (UE) 2021/23, che siano predisposti efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze, la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità. Il n. 6) dispone che venga attribuito alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze, il potere di adottare le misure previste dal regolamento (UE) 2021/23 relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea dell'incarico. Al n. 7) si prevede che le norme attuative della delega introducano la possibilità di una dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge fallimentare (titolo VI del regio decreto n. 267 del 1942) ovvero del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, nel titolo IX) senza che in tal caso assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione. Si rammenta che il predetto codice è entrato in vigore il 16 maggio 2022.
Infine, il n. 8) della lettera m) impone alle disposizioni delegate di contemplare l'applicabilità agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste dalla legge fallimentare (titolo VI del regio decreto n. 267 del 1942, in linea con l'articolo 237, secondo comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942) e dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, nel titolo IX del medesimo codice, in linea con l'articolo 343, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019. Nel testo sostituito dal decreto-legge n. 147 del 2020 (applicabile dal 16 maggio 2022), il comma 2 dell'articolo 343 prevede che si applichino al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336 del medesimo codice (che rispettivamente disciplinano le seguenti fattispecie penali: interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale; accettazione di retribuzione non dovuta; omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale). Il comma 3 prevede l'applicazione delle medesime fattispecie, nel caso di risoluzione, al commissario speciale e ai suoi coadiutori.
La lettera n) reca una clausola generale, volta ad applicare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione ed attuazione del regolamento (UE) 2021/23 ed a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare, avendo riguardo al riparto di funzioni tra la Banca d'Italia e la CONSOB previsto dalla legislazione vigente, nonché prevedendo opportune forme di coordinamento tra le due Autorità.
Più nello specifico, la lettera o) richiede di apportare alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria, nonché alle norme in tema di risoluzione degli istituti bancari (Testo Unico Bancario; Testo Unico Finanziario; decreto legislativo n. 180 del 2015 in tema di risoluzione) ogni altra modifica necessaria per chiarire la disciplina applicabile, per assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati e per il coordinamento con la disciplina prevista nel regolamento (UE) 2021/23, anche tenendo conto della disciplina del fallimento e della crisi di impresa, nonché delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure.
La lettera p) richiede che la Banca d'Italia e la Consob adottino la disciplina secondaria entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23.
Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. Per quanto riguarda i termini per l'esercizio della delega, l'articolo 1, comma 1 della legge n. 127 del 2022 reca la delega legislativa al Governo per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione e recepimento degli atti normativi dell'Unione europea indicati nella medesima legge. L'articolo 7 della medesima legge prevede, come già visto sopra, che le disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/23 siano adottate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, dunque entro il 10 settembre 2023. Per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, la legge n. 127 del 2022 rinvia da un lato alle disposizioni specifiche contenute nei singoli articoli del disegno di legge in esame e, dall'altro, a quanto stabilito in via generale dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. Inoltre, l'articolo 7 in parola prevede che sullo schema di decreto di adeguamento della normativa italiana al regolamento (UE) 2021/23 venga acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Al riguardo, il comma 4 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, sopra citato, prevede che - qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Il presente schema è stato assegnato il giorno 8 settembre 2023, con termine per l'espressione del parere fissato al 18 ottobre 2023 (dunque successivamente alla scadenza dei termini di delega, previsto – come indicato sopra – al 10 settembre 2023). Di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega slitta di tre mesi, dal 10 settembre al 10 dicembre 2023. |
Il contenuto dello schemaSi illustra, di seguito, il contenuto del presente schema di decreto legislativo. L'articolo 1 (Definizioni) contiene l'elenco delle definizioni applicabili. Il comma 1 contiene l'elenco delle definizioni applicabili al decreto legislativo. Il comma 2 prevede un rinvio alle norme del Testo unico della finanza, in quanto compatibili, al fine di avere una norma di chiusura dell'intero sistema. L'articolo 2 (Ambito di applicazione) dispone, al comma 1, che il presente decreto legislativo, per gli aspetti non coperti direttamente dal regolamento (UE) 2021/23, sia applicabile a tutte le Controparti Centrali aventi sede legale in Italia. Il comma 2 dispone che la Banca d'Italia e la Consob emanino con propri atti le disposizioni di attuazione del presente decreto entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso. L'articolo 3 (Autorità di risoluzione) disciplina le competenze di Banca d'Italia. Il comma 1 designa Banca d'Italia quale autorità unica di risoluzione ai sensi del regolamento (UE) 2021/23. L'autorità di risoluzione è l'autorità incaricata di condurre a termine il procedimento di risoluzione di una Controparte Centrale Il comma 2 dispone che Banca d'Italia possa emanare normativa di rango secondario e sia tenuta ad applicare le norme tecniche emanate dalla Commissione e dall'ESMA. Il comma 3 dispone che, nei procedimenti amministrativi di propria competenza, la Banca d'Italia abbia il potere di indicare i termini del procedimento, fatto salvo il diverso termine eventualmente stabilito dalla legge, e il responsabile dello stesso. Inoltre, si prevede un rinvio per quanto compatibile alla legge n. 241 del 1990. L'articolo 3 attua i criteri di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), e), p), g) e n), della legge di delegazione europea 2021.
Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che con riferimento al criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera m), non si è ritenuto necessario introdurre una specifica attuazione di tale criterio, in quanto l'articolo 84 del regolamento UE 2021/23, che è norma dotata di efficacia diretta, dispone che «le autorità di risoluzione e le autorità competenti informano l'AESFEM in merito a tutte le sanzioni amministrative da loro irrogate». Dal combinato disposto dell'articolo 3 del presente decreto – che individua la Banca d'Italia quale autorità di risoluzione – e dall'articolo 4-quater del TUF – che individua la Consob e la Banca d'Italia quali autorità competenti – deriva l'obbligo, in capo alle predette Autorità, di informare, ai sensi dell'articolo 84 del predetto regolamento, l'AESFEM delle sanzioni irrogate.
L'articolo 4 (Ministero dell'economia e delle finanze) disciplina le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, quale ministero competente. Il regolamento (UE) 2021/23 prevede che sia sempre indicato un Ministero competente che, tra le altre funzioni, concorra all'apertura di una procedura di risoluzione insieme all'autorità di risoluzione. La presente norma attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), della legge di delegazione europea 2021. Si precisa che, in base all'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/23, la Banca d'Italia informa senza indebito ritardo il Ministero dell'economia e delle finanze delle decisioni adottate a norma del presente decreto legislativo e del regolamento (UE) 2021/23 e ne ottiene l'approvazione prima di dare attuazione a decisioni che avranno un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche che possono verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio. Quindi, il comma 1 designa il Ministero dell'economia e delle finanze, quale ministero competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23.
Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che si è deciso di dare attuazione unicamente al criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 3), della legge di delegazione europea 2021, in quanto l'avvio della risoluzione è l'unico caso in cui è necessario l'intervento ministeriale. Invece, per quanto concerne il contenuto dei criteri di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numeri 1) e 2), si è ritenuto di non dover procedere a una declinazione dei predetti criteri nello schema di decreto legislativo in esame, poiché riproducono il contenuto della disposizione di cui all'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/23 dotata, di per sé, di efficacia diretta e pertanto, non necessita di recepimento. In ogni caso, si evidenzia come lo stesso articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/23, faccia salvo il caso di diversa disposizione del diritto nazionale. Il comma 2 dispone che Banca d'Italia, la Consob e il Ministero dell'economia e delle finanze concordino le misure per garantire lo scambio di informazioni, in modo da assicurare l'efficienza della procedura di risoluzione.
L'articolo 5 (Responsabilità) disciplina la responsabilità delle Autorità e degli organi delle procedure di risoluzione. La presente norma attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettere f) e g), della legge di delegazione europea 2021. La norma circoscrive la responsabilità per eventuali danni cagionati ai soli casi di maggiore gravità della condotta, quali appunto il dolo e la colpa grave. Il comma 1 estende il regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge n. 262 del 2005, all'esercizio delle funzioni disciplinate dal regolamento (UE) 2021/23, con riferimento alla Banca d'Italia, alla Consob, ai componenti dei loro organi, ai loro dipendenti, nonché agli organi delle procedure di risoluzione, inclusi i commissari speciali, la CCP-ponte e i componenti dei suoi organi. Il riferimento generale all'"esercizio delle funzioni disciplinate dal regolamento (UE) 2021/23, e dal presente decreto legislativo, la Banca d'Italia e la Consob, i componenti dei loro organi, i loro dipendenti" è idoneo ad includere anche il criterio di delega di cui all'art. 7 comma 2 lettera f), n. 2, relativo alle misure di intervento precoce e relativi organi. Il comma 2 limita la responsabilità civile degli esperti ai soli casi di dolo o colpa grave, in attuazione del criterio di delega previsto all'articolo 7, comma 2, lettera f), numero 1), della legge di delegazione europea 2021. Il comma 3 dispone che la responsabilità degli organi amministrativi delle Controparti Centrali derivante dall'attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 13 comma 1, lettera c) sia limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. La disposizione attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera g), della legge di delegazione europea 2021. L'articolo 6 (Segreto) disciplina l'obbligo di segreto in capo a tutti i soggetti coinvolti in una procedura di risoluzione.
Il Governo precisa nella relazione illustrativa di aver ritenuto opportuno redigere una norma autonoma, senza effettuare rimandi a quanto contenuto nel decreto legislativo n. 180 del 2015, che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento, pur riprendendone il contenuto.
Il comma 1 dispone che tutte le informazioni entrate in possesso di Banca d'Italia a seguito di una procedura di risoluzione sono coperte dal segreto anche nei confronti di altre pubbliche amministrazioni, ma non nei confronti dell'Autorità giudiziaria. Il comma 2 estende l'obbligo di segreto a tutti i dipendenti di Banca d'Italia. Coerentemente a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito "TUB"), la disposizione in esame prevede che i dipendenti di Banca d'Italia che, nell'esercizio delle funzioni di risoluzione, vengano a conoscenza di una notizia di reato, siano tenuti a informare il Direttorio, il quale, in conformità all'articolo 331 del Codice di procedura penale, provvederà a darne notizia all'autorità giudiziaria. Pertanto, la deroga all'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria opera esclusivamente per i dipendenti di Banca d'Italia. Il comma 3 estende l'obbligo di segreto anche alla Consob, al Ministero dell'economia e delle finanze, ai loro dipendenti e ai commissari speciali. Il comma 4 estende l'obbligo di segreto anche ai soggetti potenziali acquirenti di una Controparte Centrale in risoluzione, espressamente contattati dalla Banca d'Italia; ai soggetti incaricati dalla Banca d'Italia dello svolgimento di funzioni relative a una procedura di risoluzione; e alla CCP-ponte. Il comma 5 prevede che la Banca d'Italia e i soggetti individuati al comma 3, lettere a) e b), e al comma 4, adottano adeguati assetti organizzativi al fine di rendere effettivo l'obbligo di segreto. Il comma 6, in conformità all'articolo 73, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23, prevede alcune deroghe espresse all'obbligo di segreto nell'ipotesi in cui sia necessario attuare misure di risoluzione. Tuttavia, le deroghe non operano con riferimento ai soggetti elencati all'articolo 73, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2021/23: commissioni parlamentari di inchiesta dello Stato membro di appartenenza; alle corti dei conti dello Stato membro di appartenenza; agli altri organi di indagine dello Stato membro di appartenenza; alle autorità nazionali responsabili per la vigilanza dei sistemi di pagamento; alle autorità responsabili per le procedure ordinarie di insolvenza; alle autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario; alle autorità responsabili per la vigilanza dei mercati finanziari e delle imprese di assicurazione e agli ispettori che agiscono per loro conto; alle autorità responsabili per il mantenimento della stabilità del sistema finanziario negli Stati membri attraverso l'uso di norme macroprudenziali; alle autorità responsabili per la tutela della 7 stabilità del sistema finanziario e alle persone incaricate di effettuare revisioni contabili legali. Il comma 7 dispone che i terzi destinatari di informazioni ai sensi del comma 6, siano comunque tenuti al rispetto dell'obbligo di segreto. L'articolo 7 (Collaborazione fra autorità) prevede un obbligo di collaborazione tra le autorità pubbliche coinvolte in una procedura di risoluzione visto come una declinazione del buon andamento e dell'efficienza dell'azione amministrativa. Il comma 1 impone alle pubbliche amministrazioni di fornire le informazioni richieste dalla Banca d'Italia e di prestare ogni collaborazione necessaria. Il comma 2 prevede che il dovere di collaborazione riguardi tra loro anche la Consob e la Banca d'Italia. L'articolo 8 (Piani di risoluzione) detta una disciplina specifica in tema di piani di risoluzione. Il piano di risoluzione è uno strumento ex ante elaborato dall'autorità di risoluzione, contenente l'indicazione della strategia e degli strumenti da applicare, a seconda degli scenari ipotizzati, per permettere di essere pronti in caso di necessità di aprire una procedura di risoluzione. Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/23, l'Autorità di risoluzione della CCP elabora un piano di risoluzione previa consultazione dell'autorità competente – ai sensi del regolamento (UE) 648/2012 - e coordinandosi con il Collegio di risoluzione secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/23. Il comma 1 dispone che il piano di risoluzione viene riesaminato, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/23, anche dopo l'esercizio di un'azione di risoluzione. Il comma 2 impone alle Controparti Centrali di conservare copia dei contratti finanziari di cui sono parti e di metterli a disposizione della Banca d'Italia. Tale obbligo è strumentale e necessario alla predisposizione e all'aggiornamento del piano di risoluzione. L'articolo 9 (Valutazioni del soggetto indipendente) prevede una disciplina speciale degli esperti indipendenti ai fini della valutazione delle attività e delle passività di un ente oggetto di risoluzione. Il comma 1 prevede che i commissari straordinari possano essere nominati quali esperti indipendenti ai fini della valutazione delle attività e delle passività di una Controparte Centrale soggetta a risoluzione. Pertanto, previa decisione in tal senso dell'autorità di risoluzione i due ruoli di esperto indipendente e commissario straordinario possono coincidere in capo al medesimo soggetto. Il comma 2 dispone che le indennità spettanti agli esperti indipendenti sono stabilite dalla Banca d'Italia e il relativo credito è munito di privilegio. Il comma 3 precisa l'applicabilità della disposizione normativa anche all'indennità spettante all'esperto indipendente incaricato della valutazione di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) 2021/23. L'articolo 10 (Accertamento dei presupposti) prevede che l'accertamento dei presupposti per la sussistenza dello stato di dissesto è effettuato dalla Banca d'Italia – che è designata quale Autorità di risoluzione - o di sua iniziativa, sentita la Consob oppure su proposta della Consob stessa. L'articolo 11 (Avvio della risoluzione) disciplina l'iter amministrativo di apertura di una procedura di risoluzione. Il comma 1 contiene i requisiti che deve possedere il provvedimento della Banca d'Italia di apertura di una procedura di risoluzione, tra cui i presupposti dell'avvio della risoluzione e il programma di risoluzione. Quest'ultimo, in particolare, elenca gli strumenti di risoluzione (di cui al Titolo V, Capo III, del regolamento (UE) 2021/23 e agli articoli da 15 a 17 del presente decreto) che concernono: la svalutazione e conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite; la vendita dell'attività d'impresa; la CCP-ponte che l'Autorità intende adottare. Qualora l'Autorità di risoluzione adotti gli strumenti di cui agli articoli 30 (riduzione del valore degli utili che la CCP deve pagare ai partecipanti diretti non inadempienti) e 31 (ulteriori obblighi di contribuzione in capo al partecipante diretto - non inadempiente – commisurati ai contributi versati al fondo di garanzia della CCP) del regolamento (UE) 2021/23 è prevista l'obbligatoria indicazione del rispettivo ammontare. Il programma indica, altresì, il periodo di tempo entro cui si dispiegano gli effetti dell'esercizio dei poteri sospensivi riferiti agli articoli da 55 a 57 del regolamento (UE) 2021/23. Inoltre, l'eventuale permanenza nella carica dei componenti dell'organo di amministrazione o di controllo o dell'alta dirigenza deve essere prevista dal programma. Infine, nel caso di ricorso allo strumento della CCP-ponte sono indicati: i beni e i rapporti giuridici da cedere alla CCP ponte; le modalità di costituzione della CCP-ponte; le modalità di cessione delle partecipazioni al capitale della CCP in risoluzione. Il comma 2 esplicita come l'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sia condizione di efficacia del provvedimento che dispone l'apertura di una procedura di risoluzione. Il comma 3 dispone che il programma di risoluzione possa essere modificato dalla Banca d'Italia, ma tale provvedimento deve essere approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede, inoltre, che le valutazioni definitive, ovvero quelle di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento e compiute da un soggetto indipendente, non possano di per sé solamente essere motivo di modifica del programma di risoluzione. L'esigenza di modificare il programma di risoluzione potrebbe sorgere, tra le altre cose, in ragione del concreto atteggiarsi della crisi, pertanto, la norma garantisce la necessaria flessibilità per l'autorità di risoluzione di valutare l'opportunità di apportare modifiche allo stesso in ragione del perseguimento degli obiettivi della risoluzione. Tale valutazione rientra nella discrezionalità amministrativa e tecnica dell'autorità di risoluzione e, più in generale, si pone in coerenza con l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23 che richiede all'Autorità di risoluzione di applicare gli strumenti di risoluzione ed esercitare i poteri di risoluzione tenendo presenti tutti gli obiettivi della risoluzione, che vanno adeguatamente bilanciati secondo "la natura e le circostanze del caso" e quindi, secondo un approccio concreto che tenga conto delle caratteristiche e dell'evoluzione della crisi. La scelta è, altresì, in linea con quella operata dal legislatore per le crisi bancarie nel citato decreto legislativo n. 180 del 2015. Il comma 4 prevede che al procedimento di apertura della risoluzione non si applichi la disciplina relativa alla partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale esenzione, da un punto di vista delle fonti, è basata sull'articolo 7, comma 2, lettera n), della legge delega, che autorizza il legislatore delegato ad apportare alla normativa vigente tutte le modifiche ritenute necessarie.
Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che, da un punto di vista della
ratio legis, la predetta esenzione è giustificata dalla necessità sia di garantire una notevole speditezza della procedura di risoluzione al fine di ridurre gli eventuali effetti sistemici negativi, sia dalla circostanza che il numero di soggetti portatori di interessi partecipativi è potenzialmente molto elevato e quindi, il loro eventuale coinvolgimento potrebbe pregiudicare l'efficienza dell'azione di risoluzione.
Il presente comma attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera n), della legge di delegazione europea 2021. L'articolo 12 (Dichiarazione dello stato di insolvenza) prevede una disciplina speciale per la dichiarazione dello stato di insolvenza di una Controparte Centrale. La disposizione attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera m), numero 7), della legge di delegazione europea 2021. Il comma 1 dispone che legittimati a chiedere la dichiarazione dello stato di insolvenza siano i commissari speciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del presente decreto, o laddove questi ultimi non siano stati nominati, che il ricorso possa essere presentato dalla Banca d'Italia o da un soggetto da essa appositamente designato. Il comma 2 prevede che il Tribunale nel valutare la sussistenza di uno stato di insolvenza di una Controparte Centrale sottoposta a risoluzione compia la propria analisi con riferimento alla situazione alla data di apertura della risoluzione. Il comma 3 prevede che la legittimazione attiva a esperire le azioni revocatorie spetti ai commissari speciali o a un soggetto appositamente nominato dalla Banca d'Italia. Si prevede la non esperibilità delle azioni previste dall'articolo 166, comma 2, del decreto legislativo n. 14 del 2019, al fine di garantire una disciplina omogenea a quella prevista dall'articolo 36, del decreto legislativo n. 180 del 2015. Per quanto concerne gli effetti nei confronti dei creditori, prevede che la data di avvio della risoluzione costituisce quella da cui effettuare il computo dei termini per l'esercizio di talune azioni previste dal decreto legislativo n. 14 del 2019, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. L'articolo 13 (Attuazione del programma di risoluzione) disciplina l'attuazione del programma di risoluzione. Il programma di risoluzione è il programma elaborato dall'autorità di risoluzione contenente la strategia e l'indicazione degli strumenti scelti al fine di portare a termine la risoluzione di una Controparte Centrale. La presente norma attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera g), della legge di delegazione europea 2021. Il comma 1 dispone che la Banca d'Italia attua il programma di risoluzione o attraverso commissari speciali, ai sensi della lettera a), o attraverso atti che tengono luogo dei corrispondenti atti degli organi sociali, degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni, ai sensi della lettera b), oppure, infine, attraverso provvedimenti specifici rivolti alla Controparte Centrale, ovvero provvedimenti di carattere particolare diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), che possono avere anche carattere individuale. Il comma 2 prevede che al procedimento di attuazione della risoluzione all'attuazione del programma di risoluzione non si applichi la disciplina relativa alla partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990. Tale esenzione, da un punto di vista delle fonti, discende dall'articolo 7, comma 2, lettera n), della legge delega che autorizza il legislatore delegato ad apportare alla normativa vigente tutte le modifiche ritenute necessarie.
La relazione illustrativa specifica che, da un punto di vista della
ratio legis, la predetta esenzione è invece giustificata dalla necessità, sia di garantire la speditezza e l'efficienza della procedura di risoluzione al fine di ridurre gli eventuali effetti sistemici negativi, sia dalla circostanza che il numero di soggetti portatori di interessi partecipativi è potenzialmente molto elevato e quindi, il loro eventuale coinvolgimento potrebbe pregiudicare l'efficienza dell'azione di risoluzione. Si evidenzia, inoltre, che analoga norma è contenuta nell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 180 del 2015, che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento.
Il comma 3 impone che gli atti di risoluzione siano sottoposti agli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto legislativo. Il comma 4 prevede che con l'insediamento dei commissari speciali o con l'emanazione da parte della Banca d'Italia di atti facenti luogo quelli dell'organo amministrativo della Controparte Centrale comporti la sospensione dei diritti di voto assembleari e la decadenza dell'organo amministrativo e di controllo e dell'alta dirigenza.Il comma 5 prevede che gli atti posti in essere durante una procedura di risoluzione non sono soggetti ad azione revocatoria. Il comma 6 stabilisce che la legittimazione a proporre l'azione sociale di responsabilità o quella spettante ai creditori nei confronti degli organi amministrativi e di controllo della Controparte Centrale spetta ai commissari speciali oppure, in loro assenza, alla Banca d'Italia. Il comma 7 dispone che la rappresentanza legale della Controparte Centrale sottoposta a risoluzione spetti, di regola, ai commissari speciali. Il comma 8 impone ai commissari speciali di essere dotati di particolari competenze, dispone la pubblicazione su apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia del loro provvedimento di nomina e li qualifica quali pubblici ufficiali. Il comma 9 stabilisce che ai commissari speciali si applichino la disciplina dei commissari liquidatori di cui agli articoli 81, commi 1-ter, 2 e 3, 84, commi 3, 4, 6 e 7, e 85 del TUB. Il comma 10 dispone che la Banca d'Italia con il provvedimento di nomina dispone la durata dell'incarico dei commissari speciali. Inoltre, prevede che lo stesso incarico possa essere prorogato. Il comma 11 prevede la nomina di un comitato di sorveglianza, la cui disciplina è retta dagli articoli 81 commi 1-ter, 2 e 3, e 84 del TUB. Il comma 12 stabilisce che le indennità spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza sono stabilite da Banca d'Italia. Il comma 13 prevede che i crediti per le indennità spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza sono assistiti da privilegio generale e, in caso di apertura di procedura concorsuale, da prededuzione. L'articolo 14 (Chiusura della risoluzione) disciplina la chiusura di una procedura di risoluzione. Il comma 1 prevede che la chiusura della risoluzione sia disposta dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento quando gli obiettivi della risoluzione sono stati raggiunti oppure quando gli stessi non possano essere conseguiti. Il comma 2 impone che il provvedimento che dichiara la chiusura di una procedura di risoluzione sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul sito della Banca d'Italia. Il comma 3 dispone che in caso di utilizzo della CCP-ponte o della cessione di attività, come strumenti di risoluzione, l'eventuale residuo di masse attive o passive saranno sottoposte a liquidazione coatta amministrativa. L'articolo 15 (Svalutazione e conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite) prevede l'applicazione del bail in, istituto giuridico che contempla l'utilizzo, anche per la risoluzione delle Controparti Centrali, delle risorse finanziarie interne – analogamente a quanto previsto nelle procedure di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e finanziari -mediante la partecipazione degli investitori e/o risparmiatori, se possessori di certi strumenti finanziari emessi dalla società in crisi, alle perdite patrimoniali subite dalla società stessa. L'istituto, con gli adattamenti del caso, ripropone quanto già previsto dagli articoli 52, 55 e 57 del decreto legislativo n. 180 del 2015. Il comma 1 stabilisce che in caso di bail in non trovano applicazione gli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del TUF, e gli articoli 2443, primo e secondo comma; 2438, primo comma, e 2441 del Codice civile. Il comma 2 regola le modalità di attuazione della svalutazione e della conversione. In particolare, è prevista un'attuazione dello strumento: a) uniforme nei confronti di tutti i titolari di partecipazioni e i creditori della controparte centrale appartenenti alla stessa categoria, proporzionalmente al valore nominale delle rispettive partecipazioni o dei crediti, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale e tenuto conto delle clausole di subordinazione, salvo quanto previsto dall'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23; b) in misura tale da assicurare che nessun titolare delle partecipazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 33), del regolamento (UE) 2021/23, dei titoli di debito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 40), del regolamento (UE) 2021/23 o delle passività non garantite riceva un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe se la controparte centrale, sottoposta a risoluzione, fosse stata liquidata nel momento in cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione, secondo la liquidazione coatta amministrativa; c) tenendo conto del valore nominale delle partecipazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 33), del regolamento (UE) 2021/23 o dei crediti, al netto dell'eventuale compensazione tra crediti e debiti; d) in caso di passività contestate, sull'ammontare riconosciuto dalla controparte centrale sottoposta a risoluzione; definita la contestazione, lo strumento di svalutazione e conversione è esteso sull'eventuale eccedenza e il valore delle passività nei confronti delle quali è stata attuata la svalutazione e conversione è ripristinato per la differenza. Il comma 3 si preoccupa di estendere l'applicabilità dello strumento della svalutazione e della conversione anche in caso di titoli di debito convertiti in azioni. Il comma 4 prevede la possibilità per la Banca d'Italia di applicare, in caso di conversione, tassi di conversioni diversi a categorie di passività aventi posizione diversa nell'ordine di priorità applicabile, in modo tale che il tasso di conversione applicabile alle passività sovraordinate in tale ordine sia maggiore di quello applicabile alle passività subordinate. Il comma 5 dispone, che salvo patto contrario, lo strumento della conversione e svalutazione non pregiudica i diritti spettanti al creditore nei confronti dei debitori in solido. Il comma 6 precisa che gli adempimenti procedurali e amministrativi connessi all'attuazione della svalutazione e della conversione sono eseguiti, se necessario, anche dalla stessa Banca d'Italia. L'articolo 16 (Strumento della vendita dell'attività di impresa) conferisce il potere alla Banca d'Italia di chiedere alla Controparte Centrale di contattare potenziali acquirenti in vista della cessione dell'attività. L'articolo 17 (Strumento della CCP-ponte) disciplina lo strumento della CCP-ponte, la cui normativa è stata allineata con il decreto legislativo n. 180 del 2015 che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento. La CCP-ponte è uno strumento di risoluzione che prevede il trasferimento temporaneo di attività e passività della CCP in crisi a un veicolo societario. Il comma 1 disciplina la costituzione di una CCP-ponte, conferendo alla Banca d'Italia il potere di prevederne la costituzione e di adottarne lo statuto e l'atto costitutivo. Il comma 2 disciplina la possibile applicazione dello strumento della CCP-ponte con lo strumento della svalutazione e conversione. L'articolo 18 (Disposizioni comuni alle cessioni) prevede un quadro generale di disposizioni regolanti lo strumento della cessione di elementi attivi e passivi in modo da allineare la presente norma con il decreto legislativo n. 180 del 2015, che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Il comma 1 dispone regole particolari qualora oggetto di cessione siano i crediti, i contratti e le passività. Segnatamente, nel caso dei crediti, è prevista l'applicazione dell'articolo 58, comma 3, del TUB, ai sensi del quale i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Per i contratti, prevede che il contraente ceduto possa opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente e, inoltre, non trovano applicazione gli articoli 1407, primo comma (che prevede che la sostituzione è efficace nei confronti del ceduto solo se gli è stata notificata o se questi l'ha accettata), 1408, secondo comma (che prevede la possibilità per il ceduto di non liberare il cedente a maggior garanzia del proprio credito – c.d. cessione pro solvendo – e, in tal caso, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte) e 2558, secondo comma, del Codice civile (ai sensi del quale, in tema di successione dei contratti, il terzo contraente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante). Infine, per le passività afferma che il cedente è liberato dagli obblighi di adempimento anche in deroga agli articoli 1273 (in tema di accollo), 2112 (disciplinante il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda), 2558 (in tema di successione dei contratti) e 2560 (contenente la disciplina dei debiti relativi all'azienda ceduta) del Codice civile. Il comma 2 disciplina le forme di pubblicità delle cessioni di elementi attivi e passivi. Il comma 3 permette la possibilità che la cessione possa avvenire a seguito di trattative su base individuale. Il comma 4 stabilisce che la cessione ha efficacia solo a seguito della pubblicazione del relativo provvedimento su apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia, prevede, inoltre, che non siano applicabili gli obblighi di pubblicità sanciti dalla disciplina civilistica, facendo, comunque, salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del TUF, ai sensi del quale coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale (o al cinque per cento se l'emittente è una PMI) ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob. L'articolo 19 (Riconoscimento contrattuale degli strumenti e dei poteri dell'autorità di risoluzione) si occupa degli effetti della procedura di risoluzione sui contratti retti da una legge applicabile di un Paese terzo, al di fuori dall'Unione europea, poiché, con i Paesi extra UE spesso non esistono trattati internazionali disciplinanti il riconoscimento di una procedura di risoluzione. Il comma 1 prevede che le Controparti Centrali inseriscano una clausola nei contratti con soggetti terzi o retti dalla legge di un Paese terzo, in forza della quale venga riconosciuta l'efficacia delle misure e dei provvedimenti di risoluzione. Il comma 2 dispone che l'obbligo di cui al comma 1 sia applicabile solamente ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Il comma 3 dispone che se con il Paese terzo sussistono trattati internazionali che obblighino tale Paese a riconoscere gli effetti di una procedura di risoluzione l'obbligo di cui al primo comma non si applichi. Il comma 4 prevede che, qualora l'inserimento di una clausola sul riconoscimento degli effetti di una risoluzione non sia possibile per ragioni relative all'ordinamento giuridico applicabile o per altri motivi, la Controparte Centrale notifica tale evento alla Banca d'Italia con l'effetto che dalla ricezione della notifica si considera sospeso l'obbligo di inerire una clausola sul riconoscimento degli effetti della risoluzione. Il comma 5 disciplina le azioni che la Banca d'Italia può intraprendere in caso di impossibilità di inserire in un contratto una clausola sul riconoscimento degli effetti della risoluzione. Il comma 6 precisa che l'eventuale mancanza in un contratto di una clausola sul riconoscimento degli effetti della risoluzione, o la sua eventuale inefficacia, non è ostativa all'esercizio dei poteri e degli strumenti di risoluzione da parte della Banca d'Italia. L'articolo 20 (Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di risoluzione) precisa che l'esercizio dei poteri di risoluzione previsti agli articoli 55 (sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna a carico di entrambe le controparti da un contratto garantito da una CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di sospensione a norma dell'articolo 72 del regolamento, relativo agli obblighi di notifica da parte dell'Autorità di risoluzione al Collegio di risoluzione), 56 (divieto, da parte dell'Autorità di risoluzione, imposto al creditore garantito della CCP in risoluzione di escutere la garanzia avente ad oggetto attività della CCP in risoluzione ) e 57 (sospensione dei meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato dalla CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di attivazione a norma dell'articolo 72, a condizione che continuino a essere eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché di prestazione della garanzia) del regolamento (UE) 2021/23 non costituisce inadempimento contrattuale o manifestazione dello stato di insolvenza. L'articolo 21 (Pubblicità) disciplina le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi dall'Autorità di risoluzione al fine di garantirne la trasparenza. Il comma 1 impone alla Banca d'Italia la pubblicazione dei provvedimenti a carattere generale emanati ai sensi del presente decreto legislativo. Il comma 2 dispone che il provvedimento di apertura di una risoluzione sia pubblicato per estratto: in Gazzetta Ufficiale; su apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia e della controparte centrale sottoposta a risoluzione; nel registro delle imprese; nonché sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/23 in materia di obblighi procedurali e di comunicazione da parte delle Autorità di risoluzione nazionali. Il comma 3 richiamando l'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/23 stabilisce il principio secondo cui gli oneri di notifica e comunicazione devono essere effettuati tempestivamente e, comunque, secondo tempistiche tali da non pregiudicare gli obiettivi della risoluzione. Inoltre, la Banca d'Italia è autorizzata a disporre forme integrative di pubblicità. L'articolo 22 (Tutela giurisdizionale) contiene una serie di norme specifiche in merito alle modalità di esercizio della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti emessi dalla Banca d'Italia nell'ambito di una procedura di risoluzione. Il comma 1 precisa che i provvedimenti della Banca d'Italia sono impugnabili avanti al giudice amministrativo e il relativo giudizio di impugnazione è retto dalle norme del Codice del processo amministrativo. Il comma 2 modifica il codice del processo amministrativo al fine di ricomprendere il giudizio di cui al comma 1 nell'ambito di applicazione delle norme acceleratorie di seguito indicate: l'articolo 119 del c.p.a. (Rito abbreviato comune a determinate materie); l'articolo 133 del c.p.a. (Materie di giurisdizione esclusiva) e l'articolo 135 del c.p.a. (Competenza funzionale inderogabile del Tribunale Amministrativo del Lazio-sede di Roma). Il comma 3 dispone che nelle controversie di cui al primo comma non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il comma 4 dispone che il G.A. nei giudizi impugnatori avverso un provvedimento di risoluzione non possa disporre una consulenza tecnica d'ufficio. Tale opzione, mutuando analoga scelta contenuta nel decreto legislativo n. 180 del 2015, che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento, è dovuta dalla necessità di garantire una maggiore speditezza del processo, in modo da ridurre il margine di incertezza sui provvedimenti emessi dall'autorità di risoluzione. Il comma 5 stabilisce che i giudizi pendenti nei quali sia parte una Controparte Centrale sottoposta a risoluzione possono essere sospesi su istanza della Banca d'Italia per un periodo congruo al raggiungimento degli obiettivi di risoluzione. L'articolo 23 (Deroghe) prevede, in analogia all'articolo 99 del decreto legislativo n. 180 del 2015, che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento, una serie di deroghe a specifiche normative. Il comma 1 prevede che alle Controparti Centrali in stato di risoluzione non si applichino alcune norme. In particolare, dispone che non si applichino gli articoli 2343 primo, secondo e terzo comma, 2365, 2376. 2436, 2437-sexies, 2441, 2443, 2445, 2446, 2447, nonché le Sezioni II e III, del Capo X, del Titolo V, del Libro V (relativo alla disciplina delle operazioni straordinarie in materia societaria), del Codice civile. Il comma 2 prevede che in caso di fusione o scissione di una Controparte Centrale in risoluzione tale operazione venga disposta dall'Autorità di risoluzione o, previa autorizzazione di quest'ultima, dal commissario speciale e ne disciplina i relativi adempimenti pubblicitari. Il comma 3 prevede che alle società quotate su mercati regolamentati dell'Unione europea soggette a conversione o riduzione delle partecipazioni e alle Controparti centrali ponte non si applichino gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del Codice civile, gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonché le sezioni II-ter e III, del Capo II, del Titolo III, della Parte IV, del TUF. Il comma 4 include una specifica disciplina delle comunicazioni al pubblico ex articolo 114 del TUF in caso di risoluzione della Controparte Centrale. Il comma 5 dispone che non sussiste l'obbligo di offerta pubblica di acquisto per i soggetti le cui partecipazioni siano state oggetto di svalutazione o conversione a seguito di risoluzione. Il comma 6 prevede che in caso di limitazioni all'escussione di garanzie finanziarie o all'efficacia dei contratti di garanzia finanziaria non si applichino alcune disposizioni del decreto legislativo n. 170 del 2004 recante attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria. Il comma 7 prevede che alle Controparti Centrali in risoluzione non si applichi il decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, che attua la direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. L'articolo 24 (Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) contiene le modifiche al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, estendendo agli amministratori straordinari e agli amministratori temporanei le sanzioni penali previste per gli organi delle procedure concorsuali. La presente norma attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera m), numero 8), della legge di delegazione europea 2021. L'articolo si compone di un unico comma e contiene le modifiche al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. La lettera a) prevede che la sentenza che accerta lo stato di insolvenza della controparte centrale sia comunicata all'autorità competente per l'eventuale successivo avvio della procedura di gestione della crisi più appropriata, che può consistere, a seconda dei casi, nella liquidazione coatta amministrativa o nella risoluzione. La lettera b) estende ai commissari straordinari e ai commissari speciali e alle persone che li coadiuvano nelle procedure le sanzioni penali previste per gli organi delle procedure concorsuali. La disposizione in esame attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera m), numero 8). La lettera c) include i commissari straordinari e i commissari speciali tra i soggetti che possono costituirsi parte civile nei procedimenti penali per i reati previsti dal Titolo IX, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. L'articolo 25 (Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), che si compone di un unico comma, contiene le modifiche al TUF ritenute necessarie per l'attuazione del Regolamento 2021/23. La disposizione in esame attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettere d), e), m), numeri 1, 4, 5, 6, n) e o) della legge di delegazione europea 2021. La lettera a) prevede una modifica all'articolo 79-quinquies, comma 1, volta a inserire l'articolo 79 novies.1, che, contestualmente, si introduce, tra le disposizioni che regolano il riparto di competenze tra la Banca d'Italia e la Consob quali autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR). La lettera b) introduce modifiche all'articolo 79-sexies al fine di tener conto delle novità normative nell'ambito del vigente riparto di competenze tra le suddette autorità. In particolare, interviene sul comma 5, con la finalità di determinare il riparto di competenze anche con riferimento alla nuova disciplina relativa alle restrizioni temporanee, introdotta dal regolamento (UE) 2021/23 nel regolamento (UE) n. 648/2012. Inoltre, modifica il comma 13, prevedendo che il protocollo d'intesa che disciplina la cooperazione tra la Banca d'Italia e la Consob nell'ambito della vigilanza sulle controparti centrali stabilite in Italia sia esteso anche, in via generale, all'esercizio delle funzioni previste dal regolamento (UE) 2021/23. La lettera c) prevede l'introduzione di un nuovo articolo (il 79-novies.1) recante l'individuazione delle autorità nazionali competenti al fine dell'esercizio delle nuove funzioni previste dal regolamento (UE) 2021/23. Nello specifico, tale nuovo articolo prevede quanto segue. Il comma 1 stabilisce che, fatto salvo quanto specificamente previsto in tema di accertamento dei presupposti per la risoluzione e dai commi successivi, vale il riparto di competenze in via generale sancito dall'articolo 79-sexies, comma 3, primo periodo, del TUF per cui la vigilanza sulle controparti centrali è esercitata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico e dalla Consob avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. Il comma 2, per ragioni di efficienza operativa, conferisce alla sola Banca d'Italia l'adempimento degli obblighi informativi e di notifica di cui al regolamento (UE) 2021/23. I commi 3, 4 e 5 definiscono in concreto il riparto delle nuove funzioni introdotte dal citato regolamento. Il criterio adottato prevede che la Banca d'Italia agisca, sentita la Consob, in tutti i casi in cui si debba provvedere con urgenza (ad es. quando siano state attivate misure di risanamento di una controparte centrale); nell'ipotesi di adozione di misure di intervento precoce, la Banca d'Italia può agire sentita la Consob o su proposta di quest'ultima. La Banca d'Italia svolge invece d'intesa con la Consob i nuovi compiti che non presuppongono situazioni di particolare urgenza (ad es. la valutazione del piano di risanamento). Il comma 6 riconosce alla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, il potere di normazione secondaria, ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite dal regolamento (UE) 2021/23. Altresì, viene introdotto un nuovo Capo II-bis, dedicato alle crisi delle controparti centrali, che comprende nuovi articoli recanti la disciplina dell'amministrazione straordinaria, della liquidazione coatta amministrativa e della liquidazione ordinaria (cfr., rispettivamente, articoli 79-novies.2, 79-novies.3 e 79-novies.4). La lettera d) introduce modifiche all'articolo 193-quater per disporre l'applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo previsto dal TUF in caso di inosservanza delle prescrizioni del regolamento (UE) 2021/23. Prevede, in particolare, l'introduzione di una sanzione pecuniaria per tali violazioni il cui importo, per le persone giuridiche, si colloca tra un minimo edittale di euro 30.000 e un massimo pari al dieci per cento del fatturato; mentre, per le persone fisiche, tra un minimo edittale di euro 5.000,00 e un massimo di euro 5 milioni. La sanzione può essere elevata a determinate condizioni fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto. La lettera e) modifica l'articolo 194-quater, in materia di ordine di porre termine alle violazioni, affinché trovi applicazione, a talune condizioni, anche nei casi di violazioni del regolamento (UE) 2021/23. La lettera f), infine, modifica l'articolo 194-septies, in materia di dichiarazione pubblica, affinché trovi applicazione, a talune condizioni, anche nei casi di violazioni del regolamento (UE) 2021/23. L'articolo 26 (Disposizioni penali) contiene alcune modifiche all'apparato sanzionatorio penale vigente in modo da ricomprendere tra le condotte sanzionate alcune violazioni degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2021/23. La presente norma attua il criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettere i) e l), della legge di delegazione europea 2021. Il comma 1 prevede una modifica dell'articolo 2368 del Codice civile nel senso di equiparare alle funzioni di vigilanza anche le funzioni di risoluzione. Il comma 2 prevede che le violazioni del segreto nell'ambito delle procedure per il risanamento e la risoluzione delle CCP di cui all'articolo 6 del presente decreto e all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/23 siano punite a norma dell'articolo 622 del 18 Codice penale se commesse da chi non riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed è prevista la procedibilità d'ufficio. Laddove, invece, la condotta sia posta in essere da un soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale troverà applicazione l'articolo 326 Codice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). L'articolo 27 reca la clausola di invarianza finanziaria in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 3, della legge di delegazione. La relazione tecnica che conferma l'invarianza finanziaria associata allo schema di decreto è stata verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. |