Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Finanze
Titolo: Recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali
Riferimenti: SCH.DEC N.74/XIX
Serie: Atti del Governo   Numero: 74
Data: 18/09/2023
Organi della Camera: VI Finanze


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Recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali

18 settembre 2023
Atti del Governo


Indice

Premessa|La disciplina europea|La norma di delega|Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Premessa

Lo schema di decreto legislativo in esame intende recepire la raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali e volta a introdurre disposizioni in materia di variazioni e cessazione degli indici di riferimento applicati ai contratti bancari, in attuazione del regolamento (UE) n. 2016/1011 (regolamento Benchmark – BMR) come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/168. Lo schema di decreto legislativo è inoltre diretto a recepire l'articolo 23-ter paragrafo 7 e l'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/168 (sul contenuto di tali disposizioni si veda il paragrafo la normativa europea).

L'articolo 1, nel recepire la raccomandazione citata istituisce e disciplina il Comitato per le politiche macroprudenziali, individuandone funzioni e compiti e recando la relativa disciplina sanzionatoria.

L'articolo 2 modifica il Codice delle assicurazioni private-CAP (D. Lgs. n. 209 del 2005) apportando alla legislazione di settore relativa all'IVASS le modifiche necessarie all'attuazione della raccomandazione citata.

L'articolo 3 modifica il Testo unico bancario-TUB (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) introducendo un nuovo articolo 118-bis che disciplina, attraverso un meccanismo di regolazione preventiva dei rapporti contrattuali, le modalità con cui attuare piani di sostituzione in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.

L'articolo 4 introduce un nuovo comma 5-bis all'articolo 4-septies.1 del Testo unico della finanza-TUF (decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58) con il quale si stabilisce che il Comitato per le politiche macroprudenziali è l'autorità competente a valutare se una clausola di riserva di uno specifico tipo di accordo originariamente convenuta non rispecchi più, oppure rispecchi con differenze significative, il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare e se l'applicazione di tale clausola possa costituire una minaccia per la stabilità finanziaria.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.


La disciplina europea

La raccomandazione CERS/2011/3 esorta gli Stati membri a specificare che l'obiettivo ultimo della politica macroprudenziale è contribuire alla salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo insieme, anche attraverso il rafforzamento della capacità di resistenza del sistema finanziario e la riduzione dell'insorgenza di rischi sistemici, garantendo così un apporto sostenibile del settore finanziario alla crescita economica.

La raccomandazione sollecita inoltre gli Stati membri a designare nella legislazione nazionale un'autorità cui spetti la conduzione delle politiche macroprudenziali, generalmente un'istituzione unica (la banca centrale) o un comitato (guidato dalla banca centrale) composto dalle autorità la cui azione abbia un impatto concreto sulla stabilità finanziaria, specificando il processo decisionale dell'organo direttivo dell'autorità macroprudenziale. Ove sia designata un'istituzione unica in qualità di autorità macroprudenziale, viene richiesto di istituire dei meccanismi per la cooperazione tra le autorità le cui azioni hanno un impatto concreto sulla stabilità finanziaria, fatti salvi i loro rispettivi mandati. Nel documento vengono inoltre specificati funzioni, poteri e strumenti che il CERS raccomanda di assegnare alle autorità macroprudenziali, i presidi a tutela dell'indipendenza delle stesse, nonché le misure di trasparenza e rendicontazione della relativa attività.

La raccomandazione CERS/2011/3 esorta gli Stati membri:

1)   ad affidare all'autorità macroprudenziale quanto meno le funzioni di identificare, monitorare e valutare i rischi per la stabilità finanziaria e di attuare le politiche per conseguire il proprio obiettivo, prevenendo e riducendo tali rischi;

2)   a garantire che l'autorità macroprudenziale abbia il potere di richiedere e ottenere con tempestività tutti i dati e le informazioni nazionali necessari all'esercizio delle sue funzioni, ivi comprese le informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza microprudenziale e dalle autorità di vigilanza del mercato dei titoli, nonché le informazioni provenienti da fonti esterne al perimetro regolamentare e, su richiesta motivata e previa adozione di misure adeguate a garantire la riservatezza, informazioni specifiche relative a determinate istituzioni;

3)   ad attribuire all'autorità macroprudenziale il potere di designare e sviluppare gli approcci di sorveglianza per identificare, in coordinazione o insieme alle autorità di vigilanza microprudenziale e di vigilanza del mercato dei titoli, le istituzioni e le strutture finanziarie aventi rilevanza sistemica per lo Stato membro in questione, e di determinare il perimetro della regolamentazione nazionale o di formulare delle raccomandazioni in proposito;

4)   a garantire che l'autorità macroprudenziale abbia il controllo degli strumenti idonei a conseguire i suoi obiettivi. 

Lo schema di decreto legislativo intende inoltre recepire l'articolo 23-ter, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011 e L'articolo 28, paragrafo 2, del medesimo regolamento europeo.

L'articolo 23-ter, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011 (regolamento successivamente modificato nel tempo) prevede che gli Stati membri designino un'autorità pertinente in grado di effettuare, ai sensi del  paragrafo 5, lettera a), dell'articolo 23-ter , la valutazione dell'inadeguatezza di un indice di riferimento sostitutivo (benchmark) previsto contrattualmente (clausola di riserva) al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance, quando si verifica la cessazione di un indice di riferimento oppure la sua inadeguatezza.

 

L'articolo 23- ter disciplina la procedura in base alla quale alla cessazione di un indice di riferimento o a seguito dell'accertamento che un indice di riferimento non rispecchia più, oppure lo fa con differenze significative, il mercato o la realtà economica sottostanti si procede alla sostituzione dello stesso. Spetta in tali casi alla Commissione europea designare uno o più indici di riferimento che sostituiscono automaticamente quello non più disponibile o non più adeguato nei contratti e negli strumenti finanziari, nel caso in cui il contratto o lo strumento finanzirio non contenga una clausola di riserva oppure non contenga una clausola di riserva adeguata (articolo 27- ter, paragrafo 3). L'inadeguatezza della clausola di riserva è riconosciuta nelle seguenti ipotesi: se la clausola di riserva non contempla un sostituto permanente dell'indice di riferimento in via di cessazione; se la sua applicazione richiede il consenso di una terza parte e tale consenso è stato negato oppure quando anche l'indice previsto dalla clausola di riserva non rispecchia più, oppure lo fa con differenze significative, il mercato o la realtà economica sottostanti che l'indice di riferimento in via di cessazione intende misurare, e la sua applicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla stabilità finanziaria (articolo 27- ter, paragrafo 4). Ai sensi dell'articolo 23- ter, paragrafo 5, del citato regolamento, si prevede quindi che il sostituto di un indice di riferimento concordato come un tasso contrattuale di riserva presenta le caratteristiche di inadeguatezza appena descritte qualora ciò sia stato stabilito dall'autorità nazionale pertinente, sulla base di una valutazione orizzontale di uno specifico tipo di accordo contrattuale effettuata a seguito di una richiesta motivata di almeno una parte interessata, e previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi (paragrafo 5, lettera a)- L'autorità pertinente informa senza ritardo l'ESMA della propria valutazione di inadeguatezza ai sensi del sopra descritto paragrafo 5, lettera a) dell'articolo 27-ter e, qualora tale  valutazone possa ripercuotersi su entità in più di uno stato memebro le autorità di tutti gli stati memebri effettuano congiuntamente la valutazione.
Le ulteriori due ipotesi di inadeguatezza della clausola di riserva concernono si verificano quando: a seguito di una valutazione in conformità della lettera a), una delle parti del contratto o dello strumento finanziario si è opposta alla clausola di riserva convenuta contrattualmente al più tardi tre mesi prima della cessazione dell'indice di riferimento (paragrafo 5, lettera b); e  a seguito di un'obiezione a norma della lettera b), le parti del contratto o dello strumento finanziario non hanno concordato una alternativa al più tardi un giorno lavorativo prima della cessazione dell'indice di riferimento in questione (paragrafo 5. lettera c).

L'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce che le entità sottoposte a vigilanza (enti creditizi, imprese di investimento, gestori di fondi, imprese di assicurazione e altri soggetti che operano nel settore finanziario) che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, i piani designano, fornendone la motivazione, uno o più indici di riferimento alternativi per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali dovesse essere sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide. I piani e gli eventuali aggiornamenti devono essere forniti all'autorità competente dietro richiesta di quest'ultima e senza indebiti ritardi e li riflettono nella loro relazione contrattuale con i clienti.

 

Il regolamento benchmark, a esito delle modifiche apportate nel tempo. si applica a decorrere dal 14 agosto 2021.


La norma di delega

La delega per l'adeguamento della normativa nazionale alla raccomandazione CERS/2011/3 relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali e alla piena attuazione della disciplina europea sugli indici di riferimento ("benchmark") da cui dipende il valore di contratti finanziari, è contenuta nell'articolo 6 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (c.d. Legge di delegazione europea 2021).

 

Più in dettaglio l'articolo 6, reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alla menzionata raccomandazione CERS/2011/3 relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali e alla piena attuazione della disciplina europea sugli indici di riferimento ("benchmark") da cui dipende il valore di contratti finanziari.

Nel dettaglio, il comma 1 della disposizione delega il Governo ad adottare entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreto legislativi per l'attuazione della menzionata raccomandazione CERS/2011/3 e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 (come modificato dal regolamento (UE) 2021/168), per cui si veda il paragrafo precedente.

 

Il comma 2 dell'articolo individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

La lettera a) del comma 2 specifica che il Governo deve istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali con la finalità di perseguire la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, anche attraverso il rafforzamento della capacità del sistema finanziario di assorbire le conseguenze di eventi che ne minacciano la stabilità, nonché la prevenzione e il contrasto dei rischi sistemici, promuovendo così un contributo sostenibile del settore finanziario alla crescita economica.

La successiva lettera b) indica che devono far parte del Comitato la Banca d'Italia, che lo presiede, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Alle sedute del Comitato (lettera c) del comma 2) è prevista la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), senza diritto di voto, e il Presidente avrà la possibilità di invitare soggetti terzi ad assistere alle sedute, anche su proposta degli altri membri, a fini consultivi. Oltre alla presidenza, alla Banca d'Italia dovranno essere esplicitamente attribuiti, nel rispetto del criterio indicato dalla successiva lettera e), il ruolo di guida nelle politiche macroprudenziali e le funzioni di segreteria del Comitato.

La lettera d) delega il Governo a prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato stabilendo:

1) che il Comitato deliberi, di regola, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi partecipanti;

2) che, in caso di parità, il voto del Presidente valga doppio;

3) che le raccomandazioni alle autorità di cui alla lettera l) (vedi infra), nonché le segnalazioni e i pareri al Parlamento, al Governo, ad altre autorità, enti pubblici e organismi dello Stato di cui alla lettera m) (vedi infra), espressi su iniziativa del Comitato, siano approvati con il consenso o l'astensione dell'autorità cui la raccomandazione è indirizzata o che sia specificamente competente per la materia che costituisce l'oggetto principale della segnalazione o del parere;

4) i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche.

 

La lettera f) prevede che al Comitato sia attribuito il compito di identificare, analizzare, classificare, sorvegliare e valutare i rischi per la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso.

A tal fine, la lettera g) stabilisce che al Comitato stesso vengano attribuite le funzioni, i poteri, gli strumenti e i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3.

 

Funzioni, poteri e strumenti previsti dalla raccomandazione CERS trovano la loro attuazione nei criteri specifici indicati dalle successive lettere da h) a q), che delegano il Governo ad attribuire al Comitato:

  • il compito di definire indicatori per il monitoraggio del rischio sistemico e per l'uso degli strumenti macroprudenziali (lettera h) del comma 2);
  • il potere di definire e perseguire strategie e obiettivi intermedi rispetto a quelli di cui alla lettera a) e di rivederli periodicamente in considerazione dei rischi per la stabilità finanziaria (lettera i) del comma 2);
  • il potere di indirizzare raccomandazioni alle autorità partecipanti (Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e COVIP), prevedendo che tali autorità motivino l'eventuale mancata attuazione delle raccomandazioni stesse (lettera l) del comma 2);
  • il potere di effettuare segnalazioni al Parlamento, al Governo, ad altre autorità, enti pubblici e organismi dello Stato aventi a oggetto l'opportunità di adottare misure, anche normative, nonché di esprimere pareri, ove richiesto o di propria iniziativa, sugli schemi di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi (lettera m) del comma 2);
  • la facoltà di elaborare metodologie e procedure per identificare le istituzioni e le strutture finanziarie aventi rilevanza sistemica e provvedere alla loro identificazione, fatti salvi i poteri in materia attribuiti a singole autorità partecipanti al Comitato dalle rispettive normative di settore (lettera n) del comma 2);
  • il potere di richiedere alle autorità partecipanti tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni (lettera o) del comma 2);
  • la facoltà di acquisire, tramite le autorità partecipanti e in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3, e che, quando le informazioni non possono essere acquisite tramite le autorità partecipanti ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, il Comitato ne chieda l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono attribuiti i necessari poteri (lettera p) del comma 2). La successiva lettera q) delega inoltre il Governo a prevedere che ai soggetti privati i quali non ottemperino agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalle autorità partecipanti in forza della legislazione di settore, siano applicate le relative sanzioni amministrative pecuniarie. Negli altri casi, ovvero là dove le informazioni non possano essere acquisite tramite le autorità ma ne venga chiesta l'acquisizione alla Banca d'Italia, il criterio di delega prevede che la stessa Banca d'Italia possa irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni da essa richieste una sanzione amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei princìpi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che preveda un minimo non inferiore a 5.000 euro e un massimo non superiore a 5 milioni di euro; che siano applicabili degli articoli 144-quater, 145 e 145-quater del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), e che la Banca d'Italia possa avvalersi del Corpo della guardia di finanza per i necessari accertamenti.

 

La lettera r), prevede che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività;

 

La lettera s) del comma 2 conclude i criteri specifici legati all'attuazione della raccomandazione del CERS delegando e delega a tal fine il Governo ad apportare alle legislazioni di settore della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e della COVIP le modifiche necessarie alla corretta e integrale attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 e, in particolare, prevedere modifiche all'articolo 188 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private - CAP) al fine di assicurare l'adeguato coordinamento con le disposizioni di attuazione della presente delega, prevedendo, in particolare, in coerenza con le disposizioni europee che regolano la gestione dei casi di difficoltà di imprese di assicurazione e di riassicurazione, condizioni e modalità di esercizio dei poteri ivi previsti.

 

Il comma 3 dell'articolo 6 prevede i criteri specifici da seguire nell'esercizio della delega per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento europeo sugli indici di riferimento (Regolamento UE 2016/1011).

 

La lettera a) prevede il Comitato per le politiche macroprudenziali sia designato quale autorità competente a valutare la sostituzione di un indice di riferimento e dunque se una clausola di riserva di uno specifico tipo di accordo originariamente convenuta non rispecchi più, oppure rispecchi con differenze significative, il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare e se l'applicazione di tale clausola possa costituire una minaccia per la stabilità finanziaria.

Le lettere b) e c) prevedono che il Comitato si doti delle procedure necessarie per l'effettuazione della valutazione di cui alla lettera a) e renda pubblici i relativi elementi considerati.

La lettera d) delega al Governo di apportare al TUB le opportune modificazioni volte a consentire una gestione ordinata delle conseguenze derivanti dalla cessazione di un indice di riferimento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento europeo sugli indici di riferimento.

In particolare, la lettera e) specifica la necessità di prevedere che le banche e gli intermediari finanziari pubblichino, anche per estratto, e mantengano costantemente aggiornati nel proprio sito internet i piani che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito (piani di sostituzione degli indici di riferimento), previsti dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011. Gli aggiornamenti dei piani sono portati a conoscenza della clientela tramite un'informativa relativa all'avvenuto aggiornamento del piano e che rimandi alla versione aggiornata pubblicata nei siti internet delle banche e degli intermediari finanziari, con le modalità previste dall'articolo 119 del TUB.

 

In base alla lettera f) l'atto delegato deve prevedere che le clausole contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse consentano di individuare, anche per rinvio ai piani di sostituzione degli indici di riferimento, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto. Deve inoltre essere previsto che (lettera g), come modificata in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 6.2, testo 2):

  • al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo, individuati ai sensi della precedente lettera f), siano comunicati al cliente trenta giorni prima che la modifica o la cessazione dell'indice di riferimento assuma efficacia
  • la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. Le norme adottate in forza della delega in esame dovranno specificare, in quest'ultimo caso, che il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

 

La lettera h) prevede inoltre di stabilire che le modifiche o la sostituzione dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le precedenti prescrizioni - di cui alle lettere da e) a g) - siano inefficaci e che in tale caso si applichi l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011.

Ove non sia definito tale indice, si dovrà applicare il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a), del TUB, o, per i contratti di credito di cui al capo II del titolo VI del medesimo testo unico, il tasso previsto dall'articolo 125-bis, comma 7, lettera a), dello stesso TUB.

Nel primo caso il riferimento è al tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro (BOT) annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione mentre nel secondo caso si fa riferimento esclusivamente al tasso minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.

 

La lettera i) prevede che le disposizioni di cui alle lettere da f) a h) si applichino ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del TUB (operazioni e servizi bancari e finanziari, credito al consumo e servizi di pagamento), anche ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 2016/1011; con disapplicazione dell'articolo 118 del TUB, il quale prevede che nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo.

La successiva lettera l) delega il Governo a prevedere che entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del comma in esame le banche e gli intermediari finanziari:

1) rendano nota alla clientela la pubblicazione dei piani secondo quanto indicato alla lettera e);

2) comunichino ai clienti le variazioni contrattuali necessarie per introdurre le clausole previste alla lettera f); la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione; in quest'ultimo caso egli ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui alla lettera l) dovranno risultare inefficaci (lettera m)). In caso di inefficacia della modifica e di successiva variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, il Governo dovrà prevedere che si applichi l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 e che, ove non sia definito tale indice, si applichi il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a), del TUB, o, per i contratti di credito di cui al capo II del titolo VI del medesimo testo unico, il tasso previsto dall'articolo 125-bis, comma 7, lettera a), dello stesso TUB (vedi supra).

 

La successiva lettera n) stabilisce infine che le disposizioni di cui alle lettere l), numero 2), e m) si applichino ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del TUB, anche ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 2016/1011, e ai soggetti che prestano i relativi servizi; prevedendo anche in tali casi che non si applichi l'articolo 118 del TUB.

 

Il comma 4 prevede che. entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi che daranno attuazione alle deleghe in esame, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, possa emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

L'articolo 1, comma 1 della legge n. 127 del 2022 reca la delega legislativa al Governo per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione e recepimento degli atti normativi dell'Unione europea indicati nella medesima legge.

L'articolo 6 della medesima legge prevede, come già visto supra, che le disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al regolamento cartolarizzazioni siano adottate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, dunque entro il 10 settembre 2023.

 

Per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, la legge n. 127 del 2022 rinvia da un lato alle disposizioni specifiche contenute nei singoli articoli del disegno di legge in esame e, dall'altro, a quanto stabilito in via generale dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

 

Inoltre, l'articolo 8 in parola prevede che sullo schema di decreto di adeguamento della normativa italiana al regolamento cartolarizzazioni venga acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Al riguardo, il comma 4 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, sopra citato, prevede che - qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

 

Il presente schema è stato assegnato il giorno 8 settembre 2023, con termine per l'espressione del parere fissato al 18 ottobre 2023 (dunque successivamente alla scadenza dei termini di delega, previsto – come indicato supra – al 10 settembre 2023).

Di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega slitta di tre mesi, dal 10 settembre al 10 dicembre 2023.

 

Si ricorda che l'articolo 10 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), conteneva la delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3. Tale delega, rimasta non attuata, recava la scelta di istituire un Comitato indipendente che riunisse e coordinasse le autorità che si occupano di vigilanza macroprudenziale.
Inoltre si prevedeva:
  • che al Comitato partecipasse la Banca d'Italia, con compiti di presidenza, la Consob, l'Ivass e la Covip;
  • che alle sedute del Comitato assistesse il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Autorità Garante della concorrenza del mercato;
  • che fossero individuate le regole di funzionamento e di voto del Comitato nonché i casi in cui le decisioni fossero rese pubbliche;
  • che il ruolo guida nelle politiche macroprudenziali fosse svolto dalla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato;
  • l'attribuzione al Comitato di funzioni, poteri, strumenti, compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla Raccomandazione CERS/2011/3;
  • l'attribuzione al Comitato del potere di indirizzare raccomandazioni alle Autorità in esso rappresentate e inviare comunicazioni al Parlamento e al Govemo, con l'obbligo delle Autorità di motivare l'eventuale mancata attuazione delle stesse;
  • l'attribuzione al Comitato del potere di richiedere alle Autorità tutti i dati e le informazioni necessarie all'esercizio delle proprie funzioni;
  • che il Comitato potesse acquisire, tramite le autorità rappresentate nel Comitato stesso in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni anche da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla Raccomandazione CERS/2011/3 (che, come si è visto, reca una disciplina di tale condivisione di informazioni alla Sezione C);
  • prevedere che ai soggetti privati che non ottemperassero agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalle autorità rappresentate nel Comitato, ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, fossero applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore. Negli altri casi, si chiariva che la Banca d'Italia potesse irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi informativi una sanzione amministrativa pecuniaria, tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che prevedeva un minimo non inferiore a euro cinquemila e un massimo non superiore a cinque milioni di euro. Era chiarito che la Banca d'Italia poteva avvalersi della Guardia di Finanza per i necessari accertamenti;
  • prevedere che il Comitato presentasse annualmente al Governo e al Parlamento una relazione sulla propria attività.

Contenuto

L'articolo 1, dellos chema di decreto legislativo,  in attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 6, comma 2, lettere dalla a) alla r), della legge n. 127 del 2022 nel recepire la raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, istituisce e disciplina il Comitato per le politiche macroprudenziali.

Il comma 1 chiarisce anche gli scopi del Comitato. Esso, coerentemente con l'obiettivo della vigilanza macroprudenziale, ha l'obiettivo di perseguire la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, anche attraverso il rafforzamento della capacità del sistema finanziario di assorbire le conseguenze di eventi che ne minacciano la stabilità, nonché la prevenzione e il contrasto dei rischi sistemici, promuovendo così un contributo sostenibile del settore finanziario alla crescita economica. Nel perseguimento dei propri obiettivi il Comitato agisce in maniera indipendente.

 

Il Governo nella relazione illustrativa chiarisce che con la precedente delega di cui alla legge di delegazione europea 2015, rimasta non attuata, si era già optato per la scelta di istituire un Comitato indipendente che riunisca e coordini le autorità che si occupano di vigilanza macroprudenziale. Tale impostazione è confermata nello schema di decreto legislativo in esame.

 

In conformità a quanto previsto dalla legge delega, al Comitato partecipano il Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, il Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e il Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), in rappresentanza delle rispettive Autorità. In caso di assenza o impedimento, i membri possono essere sostituiti alle riunioni del Comitato secondo le norme degli ordinamenti degli enti di rispettiva appartenenza. Alle sedute del Comitato assiste il Direttore Generale del Tesoro, senza diritto di voto. Il Presidente del Comitato, anche su proposta degli altri partecipanti, può invitare terzi ad assistere a fini consultivi alle sedute, in relazione a specifici argomenti posti all'ordine del giorno.

La Banca d'Italia svolge le funzioni di segreteria del Comitato stesso. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno. Il Presidente convoca il Comitato, fissandone l'ordine del giorno ed esercita il potere di proposta per le attività e le funzioni individuate ex lege. Ciascun membro del Comitato può chiedere l'inserimento di punti all'ordine del giorno. Il Comitato adotta le sue regole di funzionamento. Le decisioni e i verbali del Comitato sono resi pubblici, salvo che il Comitato ritenga che ciò comporti rischi per la stabilità finanziaria (comma 2).

Ai sensi del comma 3, il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. Si prevede che le deliberazioni delle raccomandazioni (alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP, che sono tenute a motivare l'eventuale mancata attuazione delle raccomandazioni stesse) delle segnalazioni e dei pareri espressi su iniziativa del Comitato su misure anche normative (il Comitato infatti può formulare segnalazioni al Parlamento, al Governo, ad altre autorità, enti pubblici e organismi dello Stato aventi a oggetto l'opportunità di adottare misure, anche normative, nonché esprimere pareri, ove richiesto o di propria iniziativa, sugli schemi di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi) siano approvate con il consenso o l'astensione dell'autorità cui la raccomandazione è indirizzata o competente per la materia che costituisce l'oggetto principale della segnalazione o del parere.

Il Comitato esercita funzioni di analisi, di monitoraggio e di indirizzo strategico (comma 4) ed è dotato di poteri, tra i quali, le facoltà di:

  • effettuare, in materia di rischio sistemico, segnalazioni pubblicamente o in via riservata al Governo;
  • indirizzare raccomandazioni alle Autorità che lo compongono;
  • formulare segnalazioni al Parlamento, al Governo, ad altre autorità, enti e organismi dello Stato circa l'opportunità di adottare misure, anche normative;
  • esprimere pareri sulle proposte di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi;
  • elaborare e attuare metodologie e procedure per identificare istituzioni e strutture finanziarie con rilevanza sistemica.

Inoltre, il Comitato può richiedere (attraverso le Autorità in esso rappresentate) tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni a soggetti pubblici e privati che svolgono attività rilevanti ai fini della stabilità finanziaria, anche se non soggetti a vigilanza (comma 5).

Il comma 6, oltre alla applicabilità delle sanzioni già previste dalle discipline di settore, e fatte salve le eventuali sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, introduce una specifica disciplina sanzionatoria.

In particolare, se i soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e della COVIP non ottemperano all'obbligo di fornire le informazioni richieste ai sensi di legge (anche in conformità delle rispettive legislazioni di settore) si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste, rispettivamente, dal Testo Unico Bancario (articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; da 30.000 euro fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di 5 milioni di euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato), dall'articolo 190, comma 1, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF - di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; si tratta della sanzione pecuniaria de 30.000 euro fino a 5 milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato) dall'articolo 310, comma 1, del Codice delle assicurazioni private (CAP - di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; la sanzione ammonta da 30.000 euro al dieci per cento del fatturato), dall'articolo 19-quater, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (secondo cui la sanzione amministrativa applicabile è da 5.000 a 25.000 euro).

Per quanto riguarda i soggetti non vigilati, la Banca d'Italia applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Alle violazioni delle richieste di informazioni della Banca d'Italia si applicano gli articoli 144-quater (che individua i criteri per la determinazione delle sanzioni) e 145 (che individua il regime sanzionatorio per le violazioni di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili) del Testo Unico Bancario, nonché l'articolo 145-quater, che affida alla Banca d'Italia l'emanazione delle disposizioni attuative del regime sanzionatorio.

È prevista, inoltre, la cooperazione e lo scambio informativo con il Comitato europeo per il rischio sistemico, la Banca centrale europea e le autorità macroprudenziali degli altri Stati Membri dell'UE (comma 7), la copertura del segreto d'ufficio per i dati e le informazioni acquisiti dal Comitato (comma 8), la presentazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, da parte del Comitato, di una relazione annuale al Governo e alle Camere (comma 9).

 

L'articolo 2, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 6, comma 2, lettera s), della legge di delegazione, apporta alla legislazione di settore relativa all'IVASS le modifiche necessarie all'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3.

Viene in particolare modificato l'articolo 188 del Codice delle assicurazioni private prevedendo, specificamente, in coerenza con le disposizioni europee che regolano la gestione dei casi di difficoltà di imprese di assicurazione e di riassicurazione, condizioni e modalità di esercizio dei poteri ivi previsti.

In particolare viene sostituito il comma 3-bis del predetto articolo 188 al fine di prevedere che l'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ove la situazione lo richieda, anche a seguito del processo di controllo prudenziale (disciplinato dall'articolo 47-quinquies del CAP) adotti (in luogo di averne la facoltà, come previsto secondo le norme vigenti) misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione.

La disposizione ripropone l'elencazione già vigente delle tipologie di provvedimenti che possono essere adottati dall'IVASS, ovvero:

a) la restrizione dell'attività, ivi incluso il potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi;

b) il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria o l'imposizione, per un periodo non superiore a tre mesi prorogabile al massimo per ulteriori tre mesi, di limitazioni, restrizioni o differimenti relativi ai diritti di riscatto esercitabili dai contraenti;

c) il divieto di distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonché la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni dell'impresa;

d) il rafforzamento dei sistemi di governo societario, ivi incluso il contenimento dei rischi;

e) l'ordine di rimozione di uno o più esponenti aziendali o dei titolari di funzioni fondamentali qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o per gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. La rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi di legge.

 

Le disposizioni in esame aggiungono un nuovo comma 3-quater all'articolo 188, secondo cui, ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici l'IVASS può adottare, sulla base delle raccomandazioni del Comitato per le politiche macroprudenziali, misure preventive o correttive (individuate al già commentato comma 3-bis, alle lettere a), b), c) e d)), nei confronti di tutte o di singole imprese di assicurazione o riassicurazione.

L'articolo 3 dello schema in esame dà attuazione al sopra richiamato articolo 28, paragrafo 2, del regolamento benchmark - BMR, nonché ai criteri di delega di cui all'articolo 6, comma 3, lettere dalla d) alla n), della legge di delegazione europea 2021 in tema di variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento. A tal fine, la disposizione, al comma 1, modifica il TUB, introducendo un nuovo articolo 118-bis.

 

Come sopra anticipato, l'articolo 28, paragrafo 2, stabilisce che le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani designano uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali sarebbe sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide. Le entità sottoposte a vigilanza forniscono i suddetti piani ed eventuali aggiornamenti all'autorità competente dietro richiesta di quest'ultima e senza indebiti ritardi e li riflettono nella loro relazione contrattuale con i clienti.

Si ricorda, altresì, che l'articolo 3, sempre del regolamento BMR, definisce come indice di riferimento un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance.

 

Il comma 1, lettera a), definisce le modalità di pubblicazione e comunicazione alla clientela dei piani di sostituzione previsti dal regolamento europeo ovvero dei piani che specificano le azioni che saranno adottate nell'eventualità in cui si verifichi una variazione sostanziale o la cessazione dell'indice di riferimento.

In particolare, la norma prevede che le banche e gli intermediari finanziari pubblicano, anche per estratto, e mantengono costantemente aggiornati sul proprio sito internet i piani previsti dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1011/2016. Inoltre, gli aggiornamenti dei piani sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste dall'articolo 119 del TUB in materia di comunicazioni periodiche alla clientela (articolo 118-bis, comma 1).

 

Si ricorda che l'articolo 119 richiamato prevede che nei contratti di durata le banche e gli intermediari finanziari forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) indica il contenuto e le modalità della comunicazione.  Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

 

Viene previsto che le clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse consentono di individuare, anche per rinvio ai piani di sostituzione, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto (articolo 118-bis, comma 2).

Inoltre devono essere comunicati al cliente, entro trenta giorni dal verificarsi della variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche all'indice stesso o l'indice sostitutivo da applicare al contratto al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento come individuati in applicazione della clausola contrattuale prevista al comma 2. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. Si chiarisce, altresì, che in caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento (articolo 118-bis, comma 3).

La disposizione (articolo 118-bis, comma 4) prevede l'inefficacia delle modifiche e delle sostituzioni dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell'articolo in esame e stabilisce che in caso di inefficacia, si applica l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011.

Ove non sia definito tale indice, si applica:

  • il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a), ovvero il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;

o, per i contratti di credito di cui al Capo II in materia di credito ai consumatori:

  • il tasso previsto dall'articolo 125-bis, comma 7, lettera a) che prevede che nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali, il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. (nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese).

 

Nella Relazione illustrativa che accompagna il testo, il Governo rappresenta che le norme in commento sono volte a fornire agli intermediari interessati delle chiare indicazioni circa le modalità con cui definire e attuare i piani di sostituzione, introducendo un meccanismo di regolazione preventiva dei rapporti contrattuali provvisto di tutele rafforzate a favore dei clienti per l'ipotesi di possibili variazioni sostanziali o di cessazione di un indice di riferimento. In particolare, nell'ipotesi di contratti privi di clausole volte a regolare le modifiche al tasso di interesse conseguenti alla variazione sostanziale o alla cessazione dell'indice di riferimento, il verificarsi di tali eventi potrebbe dar luogo a dubbi in merito alla perdurante validità e/o eseguibilità del contratto. Di qui la necessità di prevedere una disciplina normativa specifica che offra rimedi manutentivi di adeguamento del contratto secondo parametri prefissati qualora dovesse verificarsi una variazione sostanziale e/o cessazione dell'indice di riferimento cui è collegato il contratto.

 

Il comma 5 dell'articolo 118-bis definisce l'ambito di applicazione delle nuove norme, stabilendo che i commi 2, 3 e 4 si applicano ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi (operazioni e servizi bancari e finanziari, credito al consumo e servizi di pagamento) disciplinati ai sensi del Titolo VI in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, anche ove diversi dai contratti finanziari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) n. 1011/2016. Inoltre si chiarisce che per tale disciplina non si applica l'articolo 118 in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

 

Nella Relazione illustrativa, si segnala che in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 6, comma 3, lettera i), della legge di delegazione, amplia la portata della disciplina di cui ai commi da 2 a 4 dell'articolo 118-bis anche ai contratti che non rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento benchmark, ossia anche ai contratti "diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, n. 18), del regolamento (UE) n. 1011/2016". Viene dunque prevista un'estensione dell'ambito oggettivo di applicazione rispetto a quanto previsto nel regolamento europeo, prevedendone l'applicazione a contratti ulteriori. In particolare, è prevista l'applicazione della disciplina in esame ai contratti che ricadono nell'ambito di applicazione del Titolo VI del TUB. L'estensione dell'ambito applicativo consente così anche alle parti di tali contratti di beneficiare del percorso individuato per agevolare la transizione dovuta alle variazioni sostanziali dell'indice o alla sua cessazione.

 

Il comma 1, lettere da b) a e), dell'articolo 3, introduce delle modifiche di coordinamento del TUB necessarie a seguito dell'introduzione del nuovo articolo 118-bis.

 

Il comma 2 detta una disciplina di transizione necessaria a consentire agli intermediari l'inserimento delle clausole sopra descritte anche nei contratti in essere.

Nello specifico la norma stabilisce che entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, le banche e gli intermediari finanziari:

  • rendono nota alla clientela la pubblicazione dei piani secondo quanto previsto dall'articolo 118-bis, comma 1, secondo periodo, del TUB;
  • comunicano ai clienti, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente contenente in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", le variazioni contrattuali necessarie per introdurre le clausole previste dall'articolo 118-bis, comma 2. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

 

Al comma 3 si prevede, inoltre, che le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni sopra richiamate sono inefficaci. In caso di inefficacia della modifica e di successiva variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, si applicano il secondo e il terzo periodo dell'articolo 118-bis, comma 4.

 

Infine, il comma 4 dispone che anche tale disciplina transitoria si applica ai contratti che ricadono nell'ambito di applicazione del Titolo VI del TUB e ai soggetti che prestano i relativi servizi (richiamati al comma 5 dell'articolo 118-bis) quali, a titolo esemplificativo i contratti di credito e mutui alle imprese, i contratti di deposito, i conti correnti. Anche in questo caso non si applica l'articolo 118 del TUB in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

 

L'articolo 4 è volto a dare attuazione al sopra citato articolo 23-ter, paragrafo 7, del regolamento benchmark, nonché ai criteri di delega di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a), b) e c), della legge di delegazione europea 2021.

La disposizione introduce un nuovo comma 5-bis all'articolo 4-septies.1 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), concernente l'individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento. Tale nuova norma stabilisce che il Comitato per le politiche macroprudenziali è l'autorità competente a valutare se una clausola di riserva di uno specifico tipo di accordo originariamente convenuta non rispecchi più, oppure rispecchi con differenze significative, il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare e se l'applicazione di tale clausola possa costituire una minaccia per la stabilità finanziaria. Il Comitato rende pubblici gli elementi considerati alla base di tale valutazione e si dota delle procedure necessarie per la sua effettuazione.

 

Nella Relazione illustrativa si rappresenta che si tratta di una misura posta ad esclusiva tutela del cliente, quale parte debole del contratto. Potrebbe infatti avvenire che gli indici di riferimento e i relativi tassi di riserva convenuti in anticipo tra le parti, che dovrebbero applicarsi in caso di cessazione dell'indice (e del tasso) applicato al contratto, divergano in maniera significativa e inaspettata rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. Di conseguenza, il tasso che andrebbe ad applicarsi (in sostituzione di quello originario) non rispecchierebbe la realtà economica sottostante al contratto e rischierebbe di condurre a risultati inaccettabili in termini di prestazioni dovute dal cliente, poiché gravose e sproporzionate. In tale contesto e in aderenza a quanto espressamente stabilito nel regolamento BMR, come da ultimo modificato, il Comitato sarà quindi chiamato a stabilire se la clausola di riserva originariamente convenuta non rispecchia più la realtà economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare o se tale clausola possa costituire una minaccia per la stabilità finanziaria. Al Comitato viene così attribuita una funzione di garanzia a presidio degli interessi dei contraenti, al fine di consentire il proseguimento del funzionamento ordinato dei contratti in essere che si riferiscono a un indice di riferimento la cui cessazione potrebbe comportare effetti negativi.

 

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono, pertanto, all'attuazione dei compiti derivanti dalla disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'intervento normativo rientra nella competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione concernendo la materia tutela del risparmio e dei mercati finanziari.