Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Finanze
Titolo: Promozione e sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti
Riferimenti: AC N.107/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 20
Data: 17/01/2023
Organi della Camera: VI Finanze


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Promozione e sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

17 gennaio 2023
Schede di lettura


Indice

Sintesi dell'A.C. 107|Gli incentivi fiscali in favore delle imprese innovative|Definizioni (articolo 1)|Detrazioni Irpef per gli investimenti in start-up innovative e in PMI innovative (articolo 2)|Regime fiscale delle plusvalenze (articolo 3)|Società di investimento semplice - SIS (articolo 4)|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Impatto di genere|


Sintesi dell'A.C. 107

La proposta di legge in esame interviene sulle agevolazioni fiscali in favore delle start-up e delle PMI innovative (articoli 1-3) e sui requisiti di capitale delle SiS, società di investimento semplice (articolo 4).

L'articolo 1 contiene le definizioni rilevanti di start-up innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente.

L'articolo 2 interviene sulla disciplina delle detrazioni Irpef per gli investimenti in start-up e PMI innovative al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente, mediante la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione.

L'articolo 3 chiarisce e specifica l'esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l'agevolazione coerente con i requisiti imposti – con particolare riferimento alle caratteristiche delle imprese innovative – dalla vigente disciplina in materia di aiuti de minimis. Si esenta da imposizione sui redditi l'insieme di proventi percepiti dalle persone fisiche, ove provenienti dalla partecipazione a OICR che investono in imprese innovative.

L'articolo 4 innalza da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS).


Gli incentivi fiscali in favore delle imprese innovative

Si ricorda preliminarmente che vige, nell'ordinamento italiano, un quadro organico di agevolazioni fiscali per le start-up e per le PMI innovative.

Le principali misure agevolative per imprese innovative sono contenute negli articoli 26-31 del decreto-legge n. 179 del 2012 e nell'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015 e, da ultimo, nell'articolo 14 decreto-legge n. 73 del 2022.

Un' ampia sistematizzazione dei vantaggi fiscali, ordinamentali e finanziari per queste categorie di imprese è stata effettuata dal MIMIT nel suo approfondimento aggiornato a giugno 2022.

In sintesi, si tratta di:

  • incentivi all'investimento nel capitale, con detrazione Irpef pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche, deduzione Ires pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro. A partire dal 2017, la fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nell'impresa innovativa (holding period) per un minimo di tre anni;
  • incentivi fiscali in de minimis, ovvero una detrazione IRPEF del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative o PMI innovative (cfr. infra per la disciplina in dettaglio);
  • per le start-up innovative e gli incubatori certificati, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio;
  • esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro;
  • esclusione, per le start-up innovative, dalla disciplina delle società di comodo;
  • esenzione fiscale, in via temporanea, delle plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative, nonché delle plusvalenze reinvestite in start up e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.

Definizioni (articolo 1)

L'articolo 1 della proposta di legge reca la definizione di startup innovativa e di PMI innovativa, richiamando la definizione di esse, rispettivamente contenuta nell'articolo 25, comma 2 del D.L. n. 179/2012 (L. n. 221/2012, cd. "Startup Act") e nell'articolo 4 del D.L. n. 3/2015 (L. n. 33/2015).

Nel rinviare più diffusamente al box, infra, si rammenta in questa sede che il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto nell'ordinamento nazionale una normativa organica volta a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico. L' art. 25 introduce nell'ordinamento giuridico italiano una nozione specifica di " nuova impresa tecnologica": la startup innovativa. Ai sensi dell' articolo 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012, è startup innovativa - e dunque accede agli incentivi per essa previsti dal citato D.lgs. - la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
  • è di nuova costituzione o comunque è stata costituita da non più di 5 anni (comma 2, lett. b);
  • ha sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell'Unione europea, o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia (lett. c);
  • presenta (a partire dal secondo anno di attività) un valore annuo della produzione (risultante dall'ultimo bilancio approvato da non più di sei mesi) non superiore a 5 milioni di euro (lett. d);
  • non distribuisce e non ha distribuito utili (lett. e);
  • non è costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda (lett. g);
  • ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (lett. f);
a tal fine, la società deve possedere almeno uno dei tre seguenti indicatori (lett. h):      
  1. le spese in ricerca e sviluppo devono essere pari o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa;
  2. la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori in Italia e all'estero presso istituti pubblici o privati (in qualità di collaboratori o dipendenti), oppure per almeno 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale;
  3. l'impresa è titolare o depositaria o licenziataria di almeno un brevetto (diritto di privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a topografia di prodotto a semiconduttori o nuova varietà vegetale) oppure titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato, purché tali privative siano riconducibili all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 ha introdotto la definizione di "piccole e medie imprese innovative", disponendo che esse beneficino della gran parte delle misure agevolative previste per le startup innovative (per il dettaglio, si rinvia al box). La finalità è quella di far rientrare nel campo di intervento tutte le imprese innovative, anche nel loro livello di maturità.
Nel dettaglio, l' articolo 4 comma 1 del D.L. n. 3/2015 definisce PMI innovative, le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i seguenti requisiti:
  • la residenza in Italia ai sensi del TUIR (art. 73 D.P.R. 917/1986), o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
  • le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
  • l'assenza di iscrizione al registro speciale delle startup e incubatori certificati;
  • il possesso di almeno due dei seguenti requisiti indicativi della rilevanza dell'attività di innovazione e ricerca svolta:
  1. volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 % del maggior valore fra costo e fatturato (valore totale della produzione) della PMI innovativa; vengono dettagliate modalità specifiche di computo delle spese;
  2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 1/5 della forza lavoro complessiva, di dottori di ricerca o dottorandi presso un'università italiana o straniera, oppure di laureati, che, da almeno tre anni, hanno svolto attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, per almeno 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale con laurea magistrale;
  3. titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno un diritto di privativa industriale (relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale), o titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il relativo Registro pubblico speciale, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.
Quanto all'iscrizione delle PMI innovative presso il registro delle imprese, le modalità sono analoghe a quelle previste per le startup innovative, prevedendosi infatti l'istituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di una apposita sezione speciale del registro delle imprese cui le startup e PMI innovative devono essere iscritte.
Lo status speciale di PMI innovativa, introdotto dal decreto legge n. 3/2015, cui sono estese buona parte delle misure di supporto per le startup innovative, si distingue per alcune differenze nei requisiti d'accesso: l' obbligo di certificazione del bilancio per le PMI innovative, l'ammontare del valore della produzione annuo che non può superare, per le startup, i 5 milioni mentre per le PMI innovative il tetto è fissato a 50 milioni, ossia il valore massimo previsto dalla definizione europea di piccola e media impresa.

Quadro giuridico di sostegno finanziario alle startup innovative e alle PMI innovative:

i principali interventi

Con l'entrata in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (cd. "Startup Act"), l'Italia si è dotata di normativa organica a favore delle start up innovative. Si tratta, come anche evidenzia nell'ultima Relazione annuale al Parlamento del Ministero delle imprese e del made in Italy sullo stato di attuazione e l'impatto delle policy a sostegno delle startup e PMI innovative (Doc. CCXIII), pubblicata il 2 febbraio 2022 (disponibile qui), di un corpus normativo che prevede strumenti e misure di vantaggio che incidono sull'intero ciclo di vita dell'azienda, dall'avvio alle fasi di espansione e maturità. Delle misure fiscali, che rappresentano il "core" dell'intervento del legislatore del 2012, come successivamente modificato e implementato, e su cui impatta la proposta di legge in esame, si darà conto nella descrizione dell'articolato successivo. Si segnala in questa sede che nella Relazione annuale sopra citata uno specifico focus è dedicato all'analisi di impatto delle misure fiscali in questione.

Delle altre misure di supporto a favore delle startup e PMI innovative, via via implementate, anche al di fuori dello Start up Act, si darà conto nel presente focus, che tiene conto dell'aggiornamento delle misure vigenti secondo la Relazione del MIMIT di giugno 2022.

Inizialmente, infatti, gli interventi si sono concentrati sia sugli aspetti societari (es. agevolazioni sulle imposte camerali, normativa sulla composizione di crisi d'impresa, sgravi fiscali per lavoratori subordinati), sia sugli aspetti finanziari (detrazioni fiscali agli investimenti, garanzie sui finanziamenti attraverso il Fondo di Garanzia per le PMI, finanziamenti agevolati). Negli ultimi anni questi interventi si sono amplificati in quanto a volume di risorse dedicate e a strumenti a sostegno delle imprese innovative, soprattutto anche grazie al cd. Fondo innovazione.

Esonero pagamento imposta di bollo e dei diritti di segreteria

In primis, dunque, il D.L. n. 179/2012 ha disposto a favore delle startup innovative l'esonero "dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio" (art. 26, comma 8). Questi vantaggi si traducono in risparmi per le startup innovative approssimativamente quantificabili – rileva il MIMIT nella citata Relazione - in 525 euro a impresa per il primo anno e in 435 euro nei quattro anni successivi.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis del D.L. n. 3/2015, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dal Codice amministrazione digitale (articoli 24 e 25). Il D.M. che, in attuazione, aveva previsto la costituzione online e gratuita (D.M. 17 febbraio 2016) tramite la piattaforma dedicata su startup.registroimprese.it è stato dichiarato illegittimo con sentenza n. 2643 del 29 marzo 2021 del Consiglio di Stato . L'art. 39-septies del decreto-legge Semplificazioni (DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108) prevede una sanatoria per le startup o PMI innovative i cui atti costitutivi, statuti e successive modificazioni siano stati redatti secondo la predetta procedura e non mediante atto pubblico notarile: dette imprese, i cui atti restano validi ed efficaci, conservano l'iscrizione nel registro delle imprese.

Fondo Centrale di Garanzia per le PMI

Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha previsto in favore di startup innovative e incubatori certificati una modalità di attivazione semplificata, gratuita e diretta del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (FGPMI).

Durante il periodo pandemico, nel quadro delle misure a sostegno della liquidità,  vi è stata una operatività straordinaria del Fondo, disposta dall'articolo 13 del D.L. n. 23/2020. L'intervento straordinario è stato esteso fino al 30 giugno 2022 (in linea con quanto consentito dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato) dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, articolo 1, comma 54), ma, contestualmente, la stessa legge di bilancio ha ridimensionato l'intervento del fondo, in una logica di un graduale phasing out dal periodo emergenziale, introducendo, a decorrere dal 1 luglio 2022 sino al 31 dicembre 2023 (L. 197/2022, articolo 1, co. 392-393) - termine così prorogato di un anno dalla legge di bilancio 2023 - una disciplina transitoria, di parziale ripristino delle consuete modalità operative ordinarie del Fondo. Si rinvia alla Tabella successiva e alla Comunicazione del Fondo.

Fondo garanzia PMI -Finanziamenti garantiti 1 luglio 2022- 31 dicembre 2023

Periodo

Ammontare massimo garantibile

% massima di copertura

Commissioni

Valutazione del merito di credito

1 luglio 2022 -

31 dicembre 2022

5 milioni

80% per investimenti per tutti, a prescindere dalla fascia

60% per liquidità

per imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione del Fondo

 

80% per liquidità per imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione, nonché per tutte le tipologie di impresa e di operazione finanziaria alle quali non si applica il modello di valutazione (start up, start-up innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto)

            SI

                SI

con ammissione delle imprese in fascia 5

 

Fondo Nazionale per l'innovazione

Il "Fondo Nazionale Innovazione" (FNI) (FNI o CDP Venture Capital Sgr) è la denominazione del principale programma di intervento nazionale di venture capital finalizzato a sostenere la crescita delle imprese italiane innovative. Il programma – evidenzia la già citata Relazione del MiMIT - ha un bacino finanziario alimentato da risorse pubbliche per investire, direttamente e indirettamente, nel capitale di imprese ad alto potenziale innovativo.

Il Fondo Nazionale per l'Innovazione è rivolto alle micro, piccole e medie imprese per consentire loro di accedere a risorse finanziarie per l'innovazione, sotto forma di partecipazione al capitale di rischio o di finanziamenti agevolati in assenza di garanzie. Istituito ai sensi della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), con una dotazione finanziaria iniziale di circa 1 miliardo di euro, è gestito da Cassa Depositi e Prestiti attraverso una cabina di regia che ha l'obiettivo di riunire e moltiplicare risorse pubbliche e private dedicate al tema strategico dell'innovazione. Il FNI è un soggetto (Società di Gestione del Risparmio - SGR) multi fondo che opera su tutto il territorio nazionale attraverso metodologie di Venture Capital. Si tratta di uno strumento che opera con investimenti diretti o indiretti allo scopo di acquisire minoranze qualificate del capitale di startup, scale-up (società innovativa che ha sviluppato il suo prodotto e servizio) e PMI innovative. Per investimento "diretto" si intende la sottoscrizione di quote in fondi di venture capital gestiti da CDP Venture Capital Sgr SpA attraverso i veicoli capitalizzati dal MISE. Per investimento "indiretto" la sottoscrizione da parte di tali veicoli di quote in fondi di venture capital gestiti da Sgr di terzi.

Gli investimenti, che si focalizzano soprattutto sui settori considerati strategici per l'economia nazionale, sono effettuati dai singoli Fondi del Fondo Nazionale per l'Innovazione in modo selettivo, in funzione della capacità di generare impatto e valore sia per l'investimento sia per l'economia nazionale.

Il Fondo Nazionale per l'Innovazione agisce su quattro direttrici principali (i) Investimenti diretti in fondi di venture capital finalizzati allo sviluppo del mercato italiano dei fondi di investimento venture capital, con ruolo di anchor e/o di co-investor; (ii) Investimenti indiretti che mirano a supportare le startup italiane nelle fasi pre-seed e seed (nella fase embrionale ed iniziale) attraverso società specializzate in incubazione ed accelerazione; (iii) co-investimenti automatici in combinazioneper il dispiegamento veloce di risorse a supporto delle startup impattate della fase pandemica; (iv) Investimenti diretti nella fase iniziale e di crescita (early e growth stage) in tecnologie e settori strategici per il Paese, insieme a fondi nazionali/internazionali, investitori e aziende italiane.

Le attività si articolano attraverso i seguenti Fondi:

1. Fondo Italia Venture I: con una dotazione di 80 milioni di euro investe nelle migliori startup e PMI innovative in Italia, insieme a attori privati nazionali e internazionali;

2. Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud: attivo da agosto 2019, accelera la competitività e lo sviluppo di startup e PMI innovative nel Mezzogiorno e investe in tutte le fasi del ciclo di vita di un'impresa, con una dotazione di 150 milioni di euro

3. FOF Venturitaly – Fondo di Fondi di venture capital: attivo dal 2020 con una dotazione pari a 415 milioni di euro, investe in fondi di venture capital attivi in tutta la filiera, con l'obiettivo di generare ritorni per gli investitori e sviluppare al contempo il mercato del venture capital in Italia

4. Fondo Acceleratori: a partire dal 2020 destina 135 milioni per lo sviluppo di una rete di acceleratori verticali di nuova generazione in collaborazione con operatori italiani ed internazionali, PMI e corporate, per finanziare le migliori startup nel percorso di accelerazione e nei round successivi.

5. Fondo Boost Innovation: la sua dotazione di 50 milioni è orientata a supportare le società taliane nell'avvio e nel finanziamento di startup  con un forte impatto innovativo per il business delle corporate stesse e per lo sviluppo dei mercati nei quali operano o si apprestano ad entrare;

6. Fondo CVC Corporate Partners I: da agosto 2021 intende investire fino a 192 milioni di euro in startup e PMI innovative che operano in settori strategici per il nostro Paese per promuovere la cultura del corporate venture capital collaborando con le aziende italiane;

7. Fondo Evoluzione: con una dotazione di 100 milioni di euro, da febbraio 2021, effettua investimenti diretti;

8. Fondo Technology Transfer: con una dotazione di 275 milioni di euro, a partire dal 2020, investe in modo diretto creando Poli di trasferimento tecnologico, in collaborazione con Università e Centri di ricerca e in modo indiretto investendo in fondi di venture capital specializzati negli stessi ambiti di ricerca scientifica e tecnologica.

9. Fondo Rilancio Startup: il MiSE, con l'art. 38 comma 3 del D.L. n. 34/2020, ha assegnato risorse aggiuntive pari a 200 milioni per l'anno 2020 con la creazione del Fondo Rilancio Startup, finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obblighi convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità dell'apporto effettuato a beneficio esclusivo delle startup innovative. Il fondo è diventato operativo dal 7 gennaio 2021 con l'apertura di un portale dedicato dove gli investitori qualificati e regolamentati che operano sul territorio potranno segnalare le startup e le PMI innovative in cui stanno per investire o hanno investito negli ultimi mesi.

Internazionalizzazione

Ai sensi dell'articolo 30, commi 7-8 del D.L. n.179/2012, l'Agenzia ICE fornisce assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia alle startup innovative, le quali rientrano tra le imprese destinatarie dei servizi di assistenza e consulenza della medesima Agenzia. L'ICE provvede, altresì, a individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente le startup innovative, tenendo conto dell'attinenza delle loro attività all'oggetto della manifestazione. L'Agenzia sviluppa iniziative per favorire l'incontro delle startup innovative con investitori potenziali per il capitale iniziale (early stage capital) e il capitale di espansione. Si rinvia, più diffusamente alla pagina web dedicata del sito istituzionale dell'ICE Agenzia, in cui vi è l'elenco delle iniziative per startup e PMi per l'anno 2023.

Misure di remunerazione flessibile del personale nelle startup innovative

Ai sensi dell'articolo 28, comma 7, del D.L. n.179/2012, la retribuzione dei lavoratori assunti da una startup innovativa è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

Dunque, come evidenzia il MISE, fatto salvo il minimo tabellare previsto dai contratti collettivi di categoria, le parti possono stabilire in totale autonomia le componenti fisse e variabili della retribuzione, concordate ad esempio sulla base all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento, anche attraverso strumenti di partecipazione al capitale aziendale.
In aggiunta, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale possono definire in via diretta ovvero in via delegata ai livelli decentrati con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni: a) criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici funzionali alla promozione dell'avvio delle startup innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile della remunerazione; b) disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle startup innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva. Le misure operano per un periodo di cinque anni dalla data di costituzione di una startup innovativa.

Gestione della crisi

Ai sensi dell'articolo 31, del D.L. n. 179/2012, le startup  sono annoverate tra i cd. soggetti "non fallibili", allo scopo di consentire loro l'accesso alle procedure semplificate per la composizione della crisi in continuità. Sono assoggettate in via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio. In maniera correlata, decorsi 12 mesi dall'apertura della liquidazione, l'accesso ai dati di fonte camerale relativi ai soci e agli organi sociali della stessa è consentito esclusivamente alle autorità giudiziarie e di vigilanza. Si ricorda che Il D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha complessivamente riformato le procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare) e ha introdotto nel nostro ordinamento la procedura di liquidazione giudiziale in sostituzione della procedura fallimentare.

Smart&Start Italia

Si tratta di uno strumento agevolativo istituito con Decreto del MiSE (ora MIMIT) del 24 settembre 2014 finalizzato a promuovere, su tutto il territorio nazionale, la nascita di nuova imprenditorialità e il trasferimento tecnologico. La normativa è stata aggiornata dal decreto 24 febbraio 2022 che ha introdotto - per le startup innovative beneficiarie delle agevolazioni - la possibilità di chiedere di convertire una quota del finanziamento agevolato ottenuto in contributo a fondo perduto, nel caso in cui la medesima startup sia destinataria di investimenti nel capitale di rischio attuati da investitori terzi (regolamentati o qualificati) o da soci persone fisiche. Per le startup innovative femminili vi sono percentuali di agevolazione maggiori.

Quanto alle imprese femminili innovative la misura è destinataria di risorse del PNRR ('investimento 1.2"Creazione di imprese femminili") stanziate dal Decreto interministeriale 24 novembre 2021, pari complessivamente a 100 milioni di euro.  Con circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 maggio 2022, n. 168851 sono stati definiti i requisiti e le condizioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del PNRR.


Detrazioni Irpef per gli investimenti in start-up innovative e in PMI innovative (articolo 2)

L'articolo 2, al comma 1, interviene sulla disciplina della detrazione Irpef in de minimis (di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012) per gli investimenti in start-up e PMI innovative, al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente.

 

Si ricorda che l'articolo 29 del decreto-legge n. 179/2019, nel tempo modificato e integrato, ricompensa gli investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative, provenienti da persone fisiche e giuridiche. La sua configurazione, applicabile per gli investimenti in capitale di rischio effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 (legge n. 232/2016, legge di bilancio 2017, art. 1, comma 66), prevede quanto segue:
  • per le persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda Irpef pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro;
  • per le persone giuridiche, deduzione dall'imponibile Ires pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.
Gli incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di investimenti diretti in startup innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) e altre società che investono prevalentemente in startup e PMI innovative. A partire dall'anno 2017, la fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella start-up innovativa ( holding period) per un minimo di tre anni.
Il decreto-legge n. 34/2020 (articolo 38, comma 7, che ha introdotto un nuovo articolo 29-bis nel decreto-legge n. 179/2012) ha previsto nuovi incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in startup innovative, che operano in alternativa a quelli già riconosciuti dall'articolo 29, introducendo l'articolo 29-bis al predetto decreto-legge n. 179 del 2012.
In particolare, a decorrere dal 19 maggio 2020, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si può detrarre il 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più startup innovative, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in startup innovative. La detrazione si applica alle sole startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento.
La detrazione è concessa, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato cd. de minimis. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 100 mila euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
  Analogamente, l'articolo 4, comma 9-ter, del  decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 attribuisce una detrazione Irpef di pari ammontare per gli investimenti nel capitale sociale di una o più PMI innovative, direttamente ovvero per il tramite di OICR che investano prevalentemente in PMI innovative, ad analoghe condizioni (iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento e nei limiti del de minimis).
Per le PMI innovative l'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 300.000 euro.

 

In caso di incapienza, si dispone che l'eccedenza non detraibile sia trasformata in credito d'imposta, utilizzabile in dichiarazione ovvero fruito in compensazione mediante F24. Il credito di imposta così determinato è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.

Tale disposizione (comma 2) si applica agli investimenti effettuati a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della norma in esame.

 

Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni in commento in 1,8 milioni dal 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282).


Regime fiscale delle plusvalenze (articolo 3)

L'articolo 3 modifica in più punti l'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni-bis), che ha esentato da imposizione, in via temporanea, le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in start up e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.

 

Più in dettaglio il comma 1, lettera a) della proposta in esame modifica l'articolo 14, comma 1, secondo periodo del decreto-legge Sostegni-bis sopra menzionato.

Nella sua attuale formulazione, la citata norma chiarisce che, al fine dell'esenzione fiscale delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di quote di startup innovative, sono agevolati gli investimenti nel capitale delle start up innovative di cui agli articoli 29 (già illustrata detrazione al 30%) e 29-bis del decreto legge n. 179 del 2012.

Con le modifiche proposte, espungendo il riferimento all'articolo 29-bis si elimina l'applicazione dell'esenzione agli investimenti effettuati in regime de minimis, sopra menzionati (disciplinati dall'articolo 29-bis). Rimangono dunque agevolati gli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30%.

Si ricorda che l'articolo 29- bis disciplina gli   incentivi fiscali in de minimis ovvero una detrazione IRPEF del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative o PMI innovative.

Il comma 1, lettera b), n. 1 intende modificare l'articolo 14, comma 2, del decreto Sostegni-bis, che esenta da imposizione, a specifiche condizioni, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in PMI innovative. Condizione per fruire dell'esenzione è che le plusvalenze siano realizzate da persone fisiche e derivino dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese PMI innovative e siano acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1°giugno 2021 al 31 dicembre 2025 nonché possedute per almeno tre anni.

Le disposizioni in esame aggiungono un'ulteriore condizione per godere dell'esenzione, e cioè che le PMI innovative soddisfino almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 5 dell'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, cd. GBER - General Block Exemption Regulation.

Il Regolamento (UE) n. 651/2014, modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2021/1237 disciplina le tipologie di aiuti, che, in presenza delle condizioni dal medesimo regolamento previste, sono esentati dall'obbligo di notifica preventiva ( ex ante) alla Commissione europea. Dunque, laddove l'aiuto non soddisfi le specifiche condizioni delineate nel Regolamento per le categorie esentate, il regime di aiuto dovrà essere notificato ex ante alla Commissione UE e su di esso la Commissione effettuerà un'analisi approfondita sulla base dei criteri stabiliti nei diversi Orientamenti concernenti i settori coinvolti .  L' applicazione temporale del GBER, inizialmente prevista per il periodo di programmazione 2014-2020, è stata prorogata di tre anni, dunque fino al 31 dicembre 2023 (Regolamento (UE) n. 2020/972 ).
 L' articolo 21 del GBER, a determinate condizioni, esenta dall'obbligo di notifica preventiva le misure di aiuto volte ad attrarre capitali privati per finanziare il rischio di PMI non quotate caratterizzate da un deficit di finanziamento e che garantiscono decisioni d'investimento orientate al profitto e una gestione commerciale degli intermediari finanziari.
 A livello di intermediari finanziari, gli aiuti al finanziamento del rischio a favore di investitori privati devono essere:
a) investimenti in equity o quasi- equity o dotazione finanziaria per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio di PMI. Gli investimenti in equity e quasi-equity, sono investimenti in azioni/quote della società, ovvero in strumenti finanziari il cui rendimento si basa sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non sono garantiti in caso di cattivo andamento dell'impresa;
b) prestiti per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio di PMI;
c) garanzie per coprire le perdite derivanti da investimenti, diretti o indiretti, per il finanziamento del rischio a favore di PMI.
A livello degli investitori privati indipendenti (persone fisiche), gli aiuti al finanziamento del rischio possono anche consistere in incentivi fiscali agli investitori privati persone fisiche che finanziano, direttamente o indirettamente, i rischi delle imprese ammissibili.
A livello delle imprese ammissibili, gli aiuti al finanziamento del rischio possono assumere la forma di investimenti in equity e in quasi- equity, prestiti, garanzie o una combinazione di queste forme. In ogni caso l'importo totale del finanziamento del rischio non deve superare i 15 milioni di euro per impresa.
Ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo, sono ammissibili le imprese che al momento dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio sono PMI non quotate che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
a) non hanno operato in alcun mercato;
b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale.
c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.
Sono ammesse anche le PMI che operano da più di sette anni in un mercato, se coesistono le seguenti condizioni: il finanziamento del rischio non supera i 15 milioni di euro, la possibilità di investimenti ulteriori era prevista nel piano aziendale iniziale e l'impresa oggetto di investimenti ulteriori non è diventata collegata di un'altra impresa diversa dall'intermediario finanziario o dall'investitore privato indipendente che finanzia il rischio, a meno che la nuova impresa risultante soddisfi le condizioni della definizione di PMI.
Per investimenti in equity o in quasi- equity nelle imprese ammissibili, una misura per il finanziamento del rischio può fornire sostegno per il capitale di sostituzione solo in combinazione con un apporto di capitale nuovo pari almeno al 50% di ciascun investimento nelle imprese ammissibili.
Qualora il finanziamento del rischio sia sotto forma di investimenti in equity, quasi- equity o prestiti, a favore delle PMI, l'aiuto deve mobilitare finanziamenti aggiuntivi in modo da conseguire un tasso aggregato di partecipazione privata pari ad una misura che va dal 10% al 60% del finanziamento del rischio . Il 10% se il finanziamento è concesso ad imprese che non hanno ancora effettuato vendite sul mercato; il 40% per imprese che operano sul mercato da meno di sette anni; il 60% per imprese che investono per un nuovo prodotto un importo superiore al 50% della media del loro fatturato negli ultimi 5 anni e per le imprese che operano da più di sette anni sul mercato.
Una misura per il finanziamento del rischio non deve operare discriminazioni tra gli intermediari finanziari sulla base del luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro e deve garantire che le decisioni di finanziamento siano orientate al profitto.
Gli aiuti al finanziamento del rischio a favore di PMI che non soddisfano le condizioni indicate nel GBER possono essere comunque concessi secondo il regime del de minimis – nel rispetto dei limiti del Regolamento (UE) 1407/2013 (il cui limite è 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari) - o potranno essere notificati alla Commissione (ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio ( Comunicazione (2021/C 508/01)).

Con le modifiche proposte, per godere dell'esenzione dalla tassazione delle plusvalenze, le PMI innovative devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

a) non avere operato in alcun mercato;

b) operare in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;

c) necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

 

Analogamente a quanto disposto dalla lettera a), si espunge il riferimento alle agevolazioni fiscali in de minimis, in modo che restino agevolati i soli investimenti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 3 del 2015.

Il richiamato comma 9 applica la detrazione e la deduzione al 30% (articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, sopra menzionato) alle PMI innovative nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio.

 

La lettera c) del comma 1 introduce il comma 2-bis all'articolo 14.

Esso esenta dalle imposte sui redditi i redditi di capitale (più esattamente: i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del TUIR- Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917 del 1986) percepiti dalle persone fisiche e derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese start-up innovative o di una o più PMI innovative.

Anche per tale esenzione si richiede che le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio siano acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni.

Analogamente a quanto disposto in tema di esenzione delle plusvalenze, godono dell'esenzione i proventi derivanti da quote o azioni di OICR dedicati, nei limiti previsti per gli investimenti agevolati dall'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, per le start-up innovative, e dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, per le PMI innovative.

 

Si segnala che la disposizione, che di fatto introduce un'ulteriore agevolazione fiscale, richiederebbe l'opportuna quantificazione degli oneri e la predisposizione di una copertura finanziaria.

 

La lettera d) del comma 1 modifica il comma 3 dell'articolo 14, che nella sua formulazione vigente concede specifici incentivi fiscali per il reinvestimento di plusvalenze in start up e PMI innovative. In particolare, sono esenti da imposizione le plusvalenze (di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR), purché realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società ed enti privati (assoggettati a Irpef ai sensi dell'articolo 5 TUIR, escluse le società semplici e gli enti ad essi equiparati, ovvero a Ires ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) e d), del TUIR) qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

 

Le modifiche proposte:

  • al fine di evitare fenomeni di abuso – come chiarito dalla Relazione illustrativa – dispongono che le partecipazioni nelle società oggetto di cessione, ai fini dell'agevolazione in esame, debbano essere già in possesso dell'investitore al 25 luglio 2021, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021;
  • comprendono, tra le PMI innovative nelle cui azioni o quote è previsto l'obbligo di reinvestimento della plusvalenza, solo le PMI in possesso dei già commentati requisiti, previsti dal citato articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014;
  • infine dispongono che non goda dell'esenzione fiscale l'ammontare della plusvalenza da partecipazione in qualsiasi società, reinvestito, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, nel capitale di start-up e PMI innovative, nel caso di successiva cessione della partecipazione.

 

La lettera e) del comma 1 sostituisce l'articolo 14, comma 4, che nella sua formulazione vigente subordina all'autorizzazione della Commissione UE l'operatività degli incentivi fiscali sulle plusvalenze.

Con le modifiche proposte, si chiarisce che le disposizioni fiscali agevolative (commi da 1 a 3 del medesimo articolo 14) sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento UE) n. 651/2014, e in particolare dell'articolo 21 del medesimo regolamento, già sopra illustrato.

 

Il comma 2 dell'articolo 3 chiarisce che l'esenzione fiscale dei proventi di OICR, di cui all'introdotto comma 2-bis, trovano applicazione per gli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della proposta in esame.


Società di investimento semplice - SIS (articolo 4)

L'articolo 4 propone l'innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SiS)  ,.

 

Al riguardo si ricorda che, per incentivare il finanziamento delle PMI non quotate, che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, è stata introdotta nel nostro ordinamento la Società di investimento Semplice (SiS), una nuova tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio alternativo italiano, di tipo chiuso, costituito in forma di società di investimento per azioni a capitale fisso (Sicaf).
L'articolo 1, comma 1, lettera i- quater), del TUF – Testo Unico Finanziario, di cui al D. Lgs. n. 58 del 1998 - definisce la società di investimento semplice (SiS) come il FIA (fondo di investimento alternativo) italiano costituito in forma di Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta un insieme di condizioni, indicate dai succesivi numeri da 1 a 4 della medesima disposizione.
In particolare, per rientrare nella definizione di SiS l'organismo deve rispettare le seguenti condizioni:
a) gestire direttamente il patrimonio raccolto;
b) avere un patrimonio netto non eccedente i 25 milioni di euro;
c) avere per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati, che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività;
d) non ricorrere alla leva finanziaria;
e) disporre di un capitale sociale pari almeno a quello previsto dal codice civile per le società per azioni.
Le SiS sono state create allo scopo di offrire agli investitori uno strumento di investimento dedicato alla classe di attività del venture capital nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di gestione collettiva del risparmio.

 

Più in dettaglio le modifiche in esame (lettera a)) propongono di innalzare da 25 a 50 milioni il limite patrimoniale previsto per le SiS dall'articolo 1 TUF a fini definitori e (lettera b)) ai fini delle disposizioni  che regolano la costituzione di SiS da parte di soggetti che controllano una SiS, i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali, nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SiS. A tal fine la lettera b) interviene sull'articolo 35-undecies del TUF.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Gli articoli della proposta di legge sono riconducibili alla materia sistema tributario e contabile dello Stato, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.


Impatto di genere

Come si è visto supra, la disciplina delle imprese innovative a legislazione vigente è prevalentemente costituita dallo strumentario fiscale, operante sia nella fase della costituzione d'impresa ma, soprattutto, con riferimento alla sua fase operativa (investimenti nel capitale di tali imprese)In questo quadro legislativo, comunque implementato nel periodo pandemico e nella fase immediamente successiva, i dati pubblici registrano un incremento della presenza femminile nell'imprenditoria innovativa

Nell'ultima Relazione annuale al Parlamento del Ministero delle imprese e del made in Italy sullo stato di attuazione e l'impatto delle policy a sostegno delle startup e PMI innovative (Doc. CCXIII), pubblicata il 2 febbraio 2022 (disponibile qui), sono riportati i dati sulla presenza femminile, nonché giovanile e straniera nelle start-up e PMI innovative relativi agli anni 2019 e 2020.

La Tabella che segue evidenzia, relativamente alle start-up innovative, nel periodo pandemico, una modesta prevalenza giovanile, femminile e di stranieri. In particolare, nell'anno 2020, la prevalenza femminile esclusiva riguarda solo il 4,2% delle startup innovative.

 

Prevalenza giovanile, femminile e straniera nelle start-up  innovative

La Tabella che segue evidenzia, relativamente alle PMI innovative, una modesta prevalenza giovanile, femminile e di stranieri. In particolare, nell'anno 2020, la prevalenza femminile esclusiva riguarda solo il 2% delle PMI innovative.

 

Quanto ai dati più recenti e aggiornati, che fotografano la situazione delle startup innovative femminili registrate nell'anno 2022 (ultima rilevazione, settembre 2022), si rinvia al Comunicato stampa di Unioncamere del 5 gennaio 2023.

Secondo i dati ivi contenuti, elaborati da InfoCamere per l'Osservatorio sull'imprenditorialità femminile di Unioncamere, sono 2mila le start-up innovative femminili registrate a fine settembre 2022, 572 in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Proprio a cavallo dell'epidemia da Covid 19, rileva Unioncamere, molte donne hanno dato vita a questa particolare tipologia di impresa, costituita nella forma di società di capitali, specializzata nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico.

Come mostrano i dati, le innovatrici rappresentano il 13,6% del totale delle start-up, una quota analoga a quella registrata due anni prima (13,5%). Ma la loro crescita, in questo biennio, è stata notevole (+40%).

Oltre il 70% delle duemila imprese femminili registrate a settembre 2022 opera nei servizi alle imprese (1.455). Poco più del 15% invece nelle attività manifatturiere (306) e il 4,6% nel commercio (91). Quote residuali sono attive negli altri settori economici.

L'innovazione al femminile ha il suo cuore pulsante in quattro regioni, che concentrano più del 50% del totale delle imprese guidate da donne di questa tipologia: Lombardia (470), Lazio (263), Campania (204), Emilia Romagna (143). In valori assoluti, invece, i saldi più consistenti si sono registrati in questi due anni in Lombardia, Lazio, Campania e Toscana.

Unioncamere evidenzia che, nel complesso, l'aumento considerevole delle startup innovative va di pari passo con il crescente impegno delle donne nei settori a maggior contenuto di conoscenza, come i Servizi di informazione e comunicazione, le Attività finanziarie ed assicurative, le Attività professionali, scientifiche e tecniche, l'Istruzione e la Sanità e assistenza sociale, che oggi rappresentano quasi il 10% dell'universo femminile che fa impresa.

Nel complesso, a fine settembre 2022, le imprese femminili (tout court) sono più di 1 milione 342mila e rappresentano il 22,18% dell'imprenditoria italiana. Tra i settori a maggior tasso di femminilizzazione le Altre attività dei servizi (in cui le imprese femminili sono oltre la metà), la Sanità e assistenza sociale (37,21%), l'Istruzione (30,92%), le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (29,21%), l'agricoltura (28,13%) e il Noleggio, agenzie di viaggio e servizi alle imprese (26,54%).