Trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere 20 dicembre 2022 |
PremessaL'atto del Governo n. 11, contenente lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, consta di 57 articoli ed ha quale contenuto essenziale l'armonizzazione delle disposizioni concernenti le operazioni di trasformazione e scissione transfrontaliera. Viene altresì modificata la disciplina della fusione societaria, già armonizzata ai sensi della direttiva (CE) 2005/56 recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 108 del 2008 abrogato dal presente schema di decreto legislativo (articolo 53) a far data dal dal 3 luglio 2023 (art. 56, comma 1). Il decreto legislativo n. 108 del 2008 continuerà ad applicarsi alle fusioni transfrontaliere nelle quali, prima del 3 luglio 2023, una delle società partecipanti ha pubblicato il progetto comune di fusione (art. 56, comma 3). L'obiettivo della direttiva è quello di fornire alle società operanti nel mercato interno – e nello spazio economico europeo – nuove possibilità di crescita economica, di concorrenza effettiva e di produttività senza rinunciare a garantire elevati livelli di protezione sociale e le disposizioni in essa contenute sono, dunque, volte ad agevolare l'eliminazione delle restrizioni e la libertà di stabilimento mantenendo un'adeguata tutela ai portatori di interessi come i lavoratori, i creditori ed i soci di minoranza. In conseguenza dell'attuazione della direttiva viene inoltre inserito nel codice civile, dall'articolo 51, comma 2, l'articolo 2510-bis che disciplina il trasferimento di sede all'estero. Tale disposizione prevede che le società possono stabilire una sede all'estero per lo svolgimento delle riunioni dei soci e per il deposito di atti e documenti inerenti alla società a condizione che sia mantenuta la sede sociale nel territorio dello Stato. E' fatta salva la facoltà delle società di stabilire fuori dal territorio dello Stato la sede dell'amministrazione, l'oggetto principale o la residenza fiscale, salvo che per le società regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, per le assicurazioni e per ogni altra società che, secondo la legislazione ad essa applicabile, deve avere la sede legale nel territorio dello Stato. La disposizione precisa anche la disciplina in tema di recesso e la pubblicità da fornire riguardo alla sede estera. L'articolo 57, comma 2, dispone infine che le società che hanno trasferito la sede sociale all'estero prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo mantenendo la legge italiana come legge regolatrice, adeguano lo statuto e la pubblicità degli atti sociali alle disposizioni di cui all'articolo 2510-bis del codice civile entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. L'articolo 57 prevede che dall'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
La direttiva 2019/2121(a cura del Servizio Studi del Senato) In estrema sintesi, la direttiva (UE) 2019/2121 mira, attraverso una serie di modifiche alla previgente direttiva (UE) 2017/1132,del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, a facilitare le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere delle aziende dell'Unione europea, al fine di assicurarne una maggiore mobilità eliminando barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico. Si stabilisce che i progetti di operazioni transfrontaliere devono essere predisposti dagli organi di amministrazione o direzione della società. Ai soci e ai dipendenti è destinata una relazione che illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici e ne espone le implicazioni, corredata da un'ulteriore relazione di esperto indipendente. Specifiche norme disciplinano la pubblicità del progetto nello Stato membro di partenza, l'approvazione da parte degli organi societari nonché la tutela dei soci, dei creditori e dei lavoratori. Al regolare adempimento di tutte le procedure e formalità è subordinato il rilascio di un certificato preliminare a cura dell'autorità competente designata, da condividere con lo Stato membro di destinazione. Tale autorità competente - specificano gli articoli 86-quatordecies, 127 e 160-quaterdecies - può essere un organo giurisdizionale, un notaio o altra autorità. Il certificato non è rilasciato quando venga stabilito, in base al diritto nazionale, che l'operazione transfrontaliera è effettuata "per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all'evasione o all'elusione del diritto dell'Unione o nazionale, ovvero per scopi criminali" (articoli 86-quaterdecies, par. 8; 127, par. 8; 160-quatordecies, par. 8). All'autorità competente dello Stato membro di destinazione spetterà il compito di verificare la legalità delle operazioni ed eventualmente approvarle. La pubblicità è assicurata sia dallo Stato membro di partenza che da quello di destinazione mediante l'iscrizione nei pubblici registri, mettendo le relative informazioni a disposizione del pubblico e rendendole accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Ai sensi degli articoli 86-unvicies, 134 e 160-duovicies il rispetto delle procedure previste in recepimento dell'atto in titolo comporta l'impossibilità di pronunciare la nullità delle relative operazioni transfrontaliere. Gli effetti delle operazioni (articoli 86-novodecies, 131, par. 1, 160-novodecies) sono espressamente disciplinati in modo da assicurare continuità nel patrimonio, nella composizione societaria e nei diritti e negli obblighi contratti dalla società. Il termine per il recepimento della direttiva è posto al 31 gennaio 2023. La direttiva genera dalla proposta della Commissione europea di cui al COM (2018) 241 del 25 aprile 2018.
Si rammenta, inoltre, che la direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, modificata dalla direttiva in esame, disciplina alcuni aspetti di diritto societario. In particolare, l'articolo 86-quaterdecies prevede il rilascio di un certificato preliminare alla trasformazione (articolo 86-quaterdecies), alla fusione (articolo 127) e alla scissione (160-sexdecies) transfrontaliera attestanti il soddisfacimento di tutte le condizioni applicabili e il regolare adempimento di tutte le procedure e formalità nello Stato membro di partenza. I medesimi articoli disciplinano altresì le modalità per la richiesta e il rilascio dei certificati preliminari, nonché per i controlli da parte dell'autorità competente degli Stati membri. La direttiva disciplina inoltre il controllo di legalità della trasformazione (articolo 86-sexdecies), della fusione (articolo 128) e della scissione (articolo 160-sexdecies) transfrontaliera prevedendo che gli Stati membri designino l'organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente. I medesimi articoli disciplinano quindi le modalità di svolgimento dello stesso controllo e stabiliscono che l'autorità competente approva la trasformazione, fusione o scissione non appena abbia stabilito che sono state regolarmente soddisfatte tutte le rilevanti condizioni e formalità. |
La norma di delega e i termini d'attuazione della delegaLa delega al recepimento della direttiva è contenuta nell'articolo 3 della legge di delegazione europea 2021 ("Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021", legge n. 127 del 2022) il quale stabilisce che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, il Governo debba osservare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche una serie di princìpi e criteri direttivi specifici elencati di seguito:
La legge n. 218 del 1995 reca la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. L'articolo 25, in particolare, riguarda le società ed enti e stabilisce, al comma 1, che le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti. Il comma 2 specifica che sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente: a) la natura giuridica; b) la denominazione o ragione sociale; c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione; d) la capacità; e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi; f) la rappresentanza dell'ente; g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità; h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente; i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo. Il comma 3, infine, prevede che i trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati. g) disciplinare i procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, per la tutela, avverso le determinazioni dell'autorità competente, in materia di rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86-quaterdecies, 127 e 160-quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132, anche per il caso di mancata determinazione, nonché avverso le determinazioni della medesima autorità in materia di controllo di legalità di cui agli articoli 86-sexdecies, 128 e 160-sexdecies della predetta direttiva, prevedendo la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa; h) prevedere, per i creditori i cui crediti sono anteriori all'iscrizione, nel registro delle imprese, del progetto di operazione transfrontaliera, tutele non inferiori a quelle stabilite dal decreto legislativo n. 108 del 2008 riguardante elativo all'attuazione della direttiva 2005/56/UE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali. i) individuare i canali informativi utilizzabili dall'autorità competente per la verifica delle pendenze delle società verso creditori pubblici anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il pagamento di tali crediti; l) disciplinare gli effetti sui procedimenti di rilascio del certificato preliminare e di controllo previsti dagli articoli 86-quaterdecies, 86-sexdecies, 127, 128, 160-quaterdecies e 160-sexdecies della direttiva (UE) 2017/1132, derivanti dal mancato adempimento e dal mancato rilascio delle garanzie da parte della società per le obbligazioni, anche non pecuniarie e in corso di accertamento, esistenti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici; m) individuare, nell'ambito della procedura per il rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86-quaterdecies, 127 e 160-quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132, i criteri per la qualificazione di un'operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in quanto volta all'elusione del diritto dell'Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali; n) disciplinare i criteri e le modalità di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorità competenti; o) apportare le necessarie modifiche alle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 168 del 2003, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in relazione ai procedimenti indicati alla lettera g), nonché per gli strumenti di tutela giurisdizionale previsti nella lettera h); p) prevedere la facoltà per la società di avvalersi, ai fini del trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dall'articolo 160-vicies della direttiva (UE) 2019/2121, e stabilire che le partecipazioni sono assegnate alla società scorporante; L'articolo 160-vicies della direttiva (UE) 2019/2021 prevede che alla scissione transfrontaliera tramite scorporo non si applicano l'articolo 160 quinquies, lettere b), c), f), i), o) e p) (relative ad alcuni elementi informativi del progetto di scissione transfrontaliera), e gli articoli 160 sexies (obbligo di relazione dell'organo di amministrazione o di direzione ai soci e ai dipendenti), 160 septies (obbligo di relazione dell'esperto indipendente) e 160 decies (tutela dei soci contrari al progetto di scissione transfrontaliera). q) prevedere una disciplina transitoria delle fusioni transfrontaliere che ricadono nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 108 del 2008 riguardante l'attuazione della direttiva 2005/56/UE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, a cui partecipi o da cui risulti una società regolata dalla legge di uno Stato che non ha ancora trasposto la direttiva (UE) 2019/2121; r) prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l'applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già oggetto di previsione. Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del medesimo articolo 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il termine di esercizio della delegaLa definizione del termine dell'esercizio delle deleghe conferite al Governo dalle leggi di delegazione europea è fissato dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 in quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Come accennato, l'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/2121 stabilisce quale termine di recepimento il 31 gennaio 2023, per cui i quattro mesi antecedenti scadevano il 30 settembre 2022. Considerato che la legge di delegazione europea 2022 è entrata in vigore il 10 settembre 2022 (quindi il citato termine scadeva nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge medesima), in ragione del meccanismo normativo sopra descritto il termine di esercizio della delega scadeva il 10 dicembre 2022. L'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012 prevede che la legge di delegazione europea indichi le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Il presente schema è stato trasmesso alle Camere dal Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento con lettera del 9 dicembre 2022 e il termine per l'espressione del parere parlamentare (quaranta giorni dalla data di trasmissione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 della legge n. 234 del 2012) scade il 19 gennaio 2023. Posto che l'articolo 31, comma 4, della medesima legge n. 234 del 2012 stabilisce che "qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi", ne consegue che il termine di delega risulta quindi prorogato al 10 marzo 2023. |
Disposizioni generali (artt. 1-5)Gli articoli da 1 a 5 contengono le disposizioni generali. L'articolo 1 contiene le definizioni (art. 1) tra le quali quella di società di capitali, di società diverse dalle società di capitali, operazione transfrontaliera, operazione internazionale, beneficio pubblico e beneficio pubblico localizzato. L'articolo 2, relativo all'ambito applicativo delle norme del decreto, specifica che il decreto si applica:
il comma 3, dell'articolo 25 della legge n. 218 del 1995, legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, prevede che i trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.
Si dispone inoltre che esso non si applichi alle società di investimento a capitale variabile (SICAV), ai soggetti sottoposti a procedure di risoluzione o a misure di prevenzione delle crisi.
Tuttavia le disposizioni del decreto si applicano, in quanto compatibili, alle operazioni transfrontaliere o internazionali riguardanti società nei cui confronti sono aperte procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, se la normativa ad esse applicabile consente trasformazioni, fusioni e scissioni senza dettarne la disciplina.
La relazione illustrativa precisa che per le operazioni transfrontaliere poste in essere da società diverse dalle società di capitali e da società soggette alla legge di un altro Stato membro ma non aventi la sede statutaria, l'amministrazione o il centro di attività nel territorio dell'Unione l'applicabilità del decreto è condizionata al recepimento, da parte dell'altro Stato membro, della disciplina europea rispetto al tipo di società partecipante all'operazione. In ogni altro caso, e cioè per le operazioni per le quali gli Stati interessati, pur se appartenenti all'Unione europea, non hanno esteso l'armonizzazione oltre le ipotesi previste dalla direttiva e per le operazioni c. d. internazionali – vale a dire quelle realizzate da una o più società italiane con società regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea – il decreto si applica se sussiste la condizione posta dall'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218 (vedi
supra). Analogamente è previsto per la disciplina delle operazioni transfrontaliere poste in essere da enti che svolgono attività di impresa non in forma societaria, sempre che siano iscritti nel registro delle imprese e abbiano la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea
L'articolo 3, in conseguenza di quanto sopra indicato, esclude la partecipazione ad operazioni transfrontaliere le società di capitali in liquidazione che hanno iniziato la distribuzione dell'attivo e le società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile. L'articolo 4 precisa l'ambito applicativo di alcune disposizioni con particolare riferimento all'introduzione di un regime più snello per le operazioni transfrontaliere poste in essere da società non di capitali, all'applicabilità alle operazioni internazionali come definite dall'articolo 1, delle disposizioni applicabili alle operazioni transfrontaliere, ai limiti di applicabilità del registro BRIS (si tratta del sistema di interconnessione dei registri delle imprese di cui all'articolo 22 della direttiva a (UE) 2017/1132) alle sole operazioni armonizzate. Allo stesso modo sono previsti limiti all'applicazione di alcune disposizioni alle operazioni internazionali ed a quelle poste in essere da enti non societari, per i quali manca una normativa armonizzata. E' inoltre prevista la prevalenza delle norme del Testo Unico bancario e del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nonché del testo unico sulle assicurazioni private sulle disposizioni del presente decreto. Dell'articolo 5, che individua nel notaio la figura professionale competente per i controlli di legalità, si tratta nella parte concernente le funzioni notarili e la giurisdizione. |
La disciplina della trasformazione transfrontaliera (artt. 6-10, 12, 14-15)L'articolo 6 definisce cosa si intenda per "trasformazione transfrontaliera" e contiene anche altre definizioni. Viene definita trasformazione transfrontaliera l'operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione e pur conservando la propria personalità giuridica, muta la legge a cui è sottoposta e il suo tipo sociale, adottandone uno previsto dalla legge dello Stato di destinazione e individuando la sede sociale nel rispetto di tale legge.
Come indicato anche nella relazione illustrativa, la decisione di sottoporre la società alla legge regolatrice di un altro Stato ("di destinazione") rispetto a quella alla quale è soggetta ("di partenza") e di trasferire la sede sociale, quale elemento materiale in base al quale è determinata la legge nazionale ad essa applicabile, nel territorio dello Stato di destinazione e nel rispetto di tale nuova legge rappresenta l'elemento specificamente connotativo della trasformazione transfrontaliera. L'istituto della trasformazione transfrontaliera può essere quindi considerato, alla luce del diritto internazionale privato italiano, come una forma di "trasferimento all'estero della sede statutaria".
L'articolo 7 individua le norme applicabili alla trasformazione richiamando diversi articoli contenuti nel capo che disciplina la fusione transfrontaliera e precisando che tali disposizioni si applichino considerando tutti i riferimenti ivi introdotti per la fusione come riferibili alla trasformazione transfrontaliera. Sono inoltre richiamati gli articoli 2500-quater e 2500-sexies, terzo e quarto comma, del codice civile contenenti, rispettivamente, la disciplina dell'assegnazione di quote o azioni in caso di trasformazione di società di persone in società di capitali e la disciplina dell'assegnazione di quote o azioni in caso di trasformazione di società di capitali in società di persone e viene fatto salvo quanto previsto dal Regolamento (CE) 1435/2003 in materia di trasferimento di sede di una società cooperativa europea.
In particolare sono richiamati l'articolo 20 in tema di pubblicità del progetto; l'articolo 21 in tema di relazione dell'organo amministrativo; l'articolo 23 che regola i termini e le modalità di deposito degli atti dell'operazione; l'articolo 24 in tema di disciplina delle formalità e maggioranze necessarie per l'adozione della decisione di trasformazione; l'articolo 29 in tema di rilascio del certificato preliminare; gli articoli 30 e 31 in tema di verifica della sussistenza di obbligazioni pubbliche ed eventuale rilascio di garanzie da parte della società che procede alla trasformazione; l'art. 37 sui limiti entro i quali può essere pronunciata l'invalidità della trasformazione transfrontaliera quando essa ha acquistato efficacia; l'articolo 40, commi 1 e 2, in tema di informazione e consultazione dei lavoratori.
L'articolo 8 definisce il contenuto del progetto di trasformazione transfrontaliera indicandone le caratteristiche.
Il progetto deve contenere: a) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede e la legge regolatrice della società nello Stato di partenza; b) il tipo, la denominazione, la sede e la legge regolatrice proposte per la società nello Stato di destinazione; c) l'atto costitutivo della società risultante dalla trasformazione; d) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni e il trattamento loro riservato; e) eventuali garanzie o impegni offerti ai creditori; f) i vantaggi particolari eventualmente attribuiti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione o dei membri degli organi di controllo della società sottoposta a trasformazione; g) i contributi e i finanziamenti pubblici ricevuti, sotto qualsiasi forma, nello Stato membro di partenza, nei cinque anni anteriori alla data del deposito del progetto di trasformazione, con separata indicazione dei contributi e finanziamenti per i quali è stato adottato un provvedimento di revoca o decadenza dal beneficio oppure è in corso il relativo procedimento; h) i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci per il caso di recesso; i) le procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società risultante dalla trasformazione e le alternative possibili, se ne ricorrono i presupposti; l) le probabili ripercussioni della trasformazione transfrontaliera sull'occupazione; m) la data di efficacia della trasformazione transfrontaliera o i criteri per la sua determinazione; n) il calendario proposto a titolo indicativo per l'operazione.
L'articolo 9 disciplina il recesso dei soci che non hanno concorso all'approvazione del progetto di trasformazione transfrontaliera richiamando le norme degli articoli 25 e 27 concernenti la fusione (si veda il relativo paragrafo). Con riferimento all'importo da liquidare ai soci a seguito del recesso, spetta ad un esperto indipendente rendere il parere sulla congruità del valore di liquidazione, indicato nel progetto di trasformazione. I contenuti del parere, che viene messo a disposizione, presso la sede della società e con modalità telematica, almeno trenta giorni prima dell'assemblea, sono quelli previsti dall'articolo 22, commi 4 e 5. La relazione sulla congruità del valore di liquidazione non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto. L'esperto ha diritto di ottenere dalla società tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica e risponde dei danni causati alla società, ai loro soci e ai terzi. L'articolo 10 disciplina l'opposizione dei creditori anteriori all'iscrizione del progetto di trasformazione nel registro delle imprese alla trasformazione. Con riguardo alla società italiana sottoposta a trasformazione, il certificato preliminare non può essere rilasciato prima di novanta giorni dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di trasformazione o della nota informativa prevista dall'articolo 20, comma 3, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca. Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori anteriori all'iscrizione che temono di ricevere concreto pregiudizio dalla trasformazione, possono fare opposizione entro 90 giorni dal deposito del progetto di trasformazione. Il tribunale, se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure se la società ha prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione. Le garanzie prestate dalla società ai sensi del presente articolo sono subordinate all'efficacia della trasformazione. In ogni caso, la trasformazione transfrontaliera non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della data di efficacia della stessa, se non risulta che i creditori sociali abbianodato il loro consenso alla trasformazione. L'articolo 12 prevede che la decisione di trasformazione di una società italiana deve risultare da atto pubblico. Se dalla trasformazione risulta una società italiana, il notaio per atto pubblico riceve in deposito, o redige, la relativa decisione ed espleta il controllo di legalità (con riferimento al controllo di legalità si veda l'apposito paragrafo). L'articolo 14 disciplina il regime di pubblicità disponendo -per le società italiane oggetto di trasformazione- che sia depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la società, la decisione di trasformazione, il certificato preliminare e l'attestazione di espletamento del controllo di legalità: tale documentazione deve essere depositata entro trenta giorni dall'attestazione appena menzionata. Per la società risultante dalla trasformazione che ha adottato la legge italiana, entro trenta giorni dal rilascio dell'attestazione l'atto costitutivo, unitamente all'attestazione e al certificato preliminare, è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo dove la società ha sede. Infine l'articolo 15 disciplina l'efficacia della trasformazione precisando che la data dalla quale la trasformazione ha effetto è determinata dalla legge applicabile alla società risultante dalla trasformazione. La società italiana sottoposta a trasformazione è cancellata dal registro delle imprese quando l'ufficio competente ha provveduto all'iscrizione della società risultante dalla trasformazione, a condizione che si sia provveduto al deposito della documentazione richiesta dall'articolo 14, comma 1 (vedi sopra). Nelle trasformazioni transfrontaliere la comunicazione di avvenuta iscrizione della società risultante dalla trasformazione avviene tramite il BRIS. La trasformazione transfrontaliera in una società regolata dalla legge italiana ha effetto dall'ultima iscrizione della trasformazione nei registri delle imprese in cui sono iscritte la società sottoposta a trasformazione e quella risultante dalla trasformazione. Viene infine precisato che con la trasformazione la società trasformata conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali della società che ha effettuato la trasformazione. |
La disciplina della fusione transfrontaliera (artt. 17-26, 28-32, 34-38)Il Capo III (articoli da 17 a 40) disciplina le fusioni.
In particolare, l'articolo 17 fornisce una definizione generale di fusione con rinvio all'articolo 2501, primo comma, del codice civile (in continuità con la disciplina nazionale) nonché definizioni specifiche per la società risultante dalla fusione e per la società partecipante alla fusione. L'articolo 18 inoltre specifica le norme applicabili alle fusioni mediante richiamo in via generale alla disciplina del codice civile (secondo l'impostazione esposta in premessa utilizzata in continuità rispetto alla disciplina vigente dettata dal decreto legislativo n. 108 del 2008). Si disciplinano inoltre gli adempimenti successivi al rilascio del certificato preliminare nonché il caso specifico di società partecipante alla fusione non italiana e il caso di costituzione di una società cooperativa europea per fusione. Il progetto di fusione e la relativa pubblicità sono disciplinati dagli articoli 19 e 20. L'articolo 19 specifica le informazioni che devono risultare dal progetto, in aggiunta rispetto a quelle indicate come necessarie dal codice civile. L'articolo 20, ai fini della pubblicità del progetto, prevede il deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese nel luogo dove le società partecipanti hanno la propria sede, specificando termini e modalità. Si prevede anche una modalità alternativa al deposito consistente nella pubblicazione sul sito Internet della società del progetto di fusione e dell'avviso. L'articolo 21 si occupa della relazione informativa ai soci e ai dipendenti che deve essere redatta dall'organo amministrativo di ciascuna delle società partecipanti. Nella relazione devono essere illustrati e giustificati gli aspetti giuridici ed economici della fusione nonché le implicazioni della stessa operazione per i lavoratori e per la futura attività della società. È disciplinata con maggiore dettaglio la relazione destinata ai soci, che deve anche illustrare il valore di liquidazione delle azioni o quote in caso di recesso dei soci, il rapporto di cambio e i criteri utilizzati per determinarli segnalando le eventuali difficoltà di valutazione incontrate. La relazione deve altresì indicare i diritti e le tutele di cui dispongono i soci in caso di esercizio del diritto di recesso o di contestazione del rapporto di cambio. Nella relazione destinata ai lavoratori sono illustrati l'impatto giuridico ed economico della fusione sui rapporti di lavoro e le eventuali modifiche sostanziali delle condizioni di lavoro, dell'ubicazione delle attività con l'indicazione delle misure eventualmente previste per la salvaguardia dell'occupazione e delle eventuali ricadute dell'operazione su società controllate, se esistenti. L'articolo 22 disciplina la relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile e individuando gli esperti, in conformità con le disposizioni del diritto nazionale societario, tra le società di revisione iscritte in apposito albo, con disposizione analoga a quella contenuta nell'articolo 2501-sexies, terzo comma, del codice civile. Si specifica inoltre che se la società risultante della fusione transfrontaliera è una società per azioni o in accomandita per azioni oppure una società di altro Stato membro di tipo equivalente l'esperto è designato dal tribunale del luogo in cui ha sede la società italiana partecipante all'operazione. Tra le altre informazioni, si prevede che la relazione in esame indichi anche il valore di liquidazione della partecipazione in caso di recesso secondo i criteri di stima precisati dall'articolo 25, comma 5, sull'esercizio del diritto di recesso e comunque indicando il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del valore e le eventuali difficoltà incontrate in tale quantificazione. Inoltre, si richiede agli esperti di esprimere un parere anche sull'adeguatezza del metodo seguito dagli amministratori nella determinazione del valore di liquidazione e sui vari metodi seguiti. L'articolo 23 stabilisce che la relazione dell'organo amministrativo sia depositata presso la sede della società almeno quarantacinque giorni prima dell'assemblea. Con analoghe modalità è messo a disposizione dei e dei lavoratori anche il progetto di fusione. Si disciplina inoltre il deposito della relazione degli esperti e degli altri atti previsti dall'articolo 2501-septies del codice civile. L'articolo 24 disciplina la decisione dell'assemblea sul progetto comune di fusione stabilendo, tra l'altro, le maggioranze necessarie per l'approvazione prevedendo i due terzi del capitale rappresentato in assemblea e, per le società responsabilità limitata, il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. Tali maggioranze possono essere più elevate ma non superiori ai nove decimi del capitale sociale e sancisce il generale principio per cui in nessun caso la maggioranza richiesta per l'approvazione di un'operazione di trasformazione o scissione è superiore a quella prevista per la fusione. Per le società diverse da quelle di capitali, come le società di persone, vengono mantenute le regole di funzionamento dell'assemblea e le maggioranze previste dal codice civile. L'articolo 25 disciplina il diritto di recesso dei soci rispetto alle conseguenze dell'operazione di fusione transfrontaliera. In particolare, dopo aver fatte salve le altre cause di recesso previste dalla legge o dallo statuto, l'articolo sancisce il diritto di recesso dei soci della società partecipante alla fusione che non hanno concorso all'approvazione del progetto nei casi in cui dalla fusione risulti una società di un altro Stato membro. Prevede inoltre che se la società risultante della fusione è italiana, i soci della società italiana partecipante hanno diritto di recedere in conformità a quanto previsto dal codice civile (vale a dire alle ipotesi di recesso previste per i diversi tipi societari) lasciando ferme le disposizioni del decreto che si discostano dalla disciplina codicistica in ragione della natura transfrontaliera dell'operazione. L'articolo fissa in 15 giorni dall'iscrizione della delibera del registro delle imprese i termini per l'esercizio del diritto di recesso, stabilendo comunque il termine massimo di 30 giorni dalla sua adozione nonché le modalità di esercizio del recesso e la disciplina applicabile alla liquidazione delle azioni o quote dei soci che recedono. Si stabilisce inoltre che il valore di liquidazione è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo o del soggetto incaricato della revisione, se presente, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni o quote. Viene anche disciplinata l'ipotesi della contestazione del valore di liquidazione da parte di uno più soci, contestazione che deve effettuarsi nella dichiarazione di recesso. L'articolo 26 si occupa della contestazione del rapporto di cambio. I soci che non hanno concorso alla deliberazione e sono pregiudicati da un rapporto di cambio non congruo hanno diritto, dopo che la fusione abbia acquistato efficacia e se non hanno esercitato il diritto di recesso, al pagamento da parte della società risultante della fusione di un indennizzo pari alla differenza tra il valore che la partecipazione avrebbe avuto in base ad un rapporto di cambio congruo e il valore che la partecipazione ha rispetto al rapporto di cambio fissato nel progetto. Sono anche disciplinati i termini di proposizione della domanda di determinazione dell'indennizzo.
L'articolo 28 disciplina l'opposizione dei creditori in base al principio secondo cui il rilascio del certificato preliminare presuppone il decorso del termine per l'opposizione. Il certificato preliminare non può, in via generale, essere rilasciato prima di novanta giorni dal deposito per l'iscrizione registro delle imprese del progetto di fusione e della nota informativa prevista dall'articolo 20 dello schema di decreto. I creditori anteriori all'iscrizione al progetto di fusione che temono di ricevere concreto pregiudizio della fusione possono proporre opposizione nel termine di novanta giorni. Il tribunale adito in sede di opposizione può disporre tuttavia, ai sensi del codice civile, che l'operazione abbia comunque luogo se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori opponenti. L'articolo 29 disciplina il rilascio del certificato preliminare, che rappresenta il passaggio nel quale il notaio verifica il regolare adempimento delle formalità previste dalla legge per la realizzazione della fusione. Il certificato è rilasciato su richiesta della società italiana partecipante alla fusione. Sono elencati i documenti da allegare alla richiesta di rilascio del certificato preliminare e sono descritte le verifiche che svolge il notaio sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione. L'articolo reca la c.d. "clausola anti-abuso" vale a dire una previsione generale che attribuisce al notaio la verifica sul fatto che la fusione non sia stata effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti dai quali consegue la violazione o l'elusione di una norma imperativa del diritto dell'Unione o della legge italiana e che non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la stessa legge italiana. Si disciplinano il rilascio del certificato e i rimedi giurisdizionali contro le determinazioni del notaio, il ricorso al tribunale in caso di rifiuto di rilascio del certificato o in caso di omesso rilascio nei termini previsti dalla legge, la pubblicità del certificato prevedendone l'iscrizione nel registro delle imprese a cura degli amministratori e della pubblicità del rifiuto del rilascio del certificato preliminare da parte del notaio o del dispositivo del provvedimento di rigetto di ricorso proposto innanzi al tribunale. Con gli articoli 30 e 31 è stata dettata una disciplina volta ad affrontare e risolvere la problematica del possibile abuso che può sorgere dalle operazioni transfrontaliere oggetto del presente intervento normativo quando la società risultante dall'operazione è soggetta alla legge di un altro Stato e una delle società italiane partecipanti ha debiti nei confronti dell'Erario o di altri enti pubblici o società pubbliche. L'esistenza di debiti verso l'erario, enti pubblici e società pubbliche è considerata una causa ostativa al rilascio del certificato preliminare da parte del notaio, e quindi una causa ostativa alla conclusione dell'operazione, a meno che la società italiana non provveda al pagamento di tali debiti o alla costituzione di idonee garanzie. In particolare, l'articolo 30 prevede che la società italiana che partecipa alla fusione al momento di presentazione della richiesta del certificato preliminare deve dimostrare, producendo le relative certificazioni, di non avere debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici oppure di avere soddisfatto tali debiti o di averli garantiti secondo quanto prevede il successivo articolo 31. Vengono precisati i debiti rilevanti. Si chiarisce che i debiti tributari previdenziali e assicurativi, quelli da sanzioni amministrative pecuniarie dipendenti da reato e quelli per la restituzione di benefici pubblici non localizzati, pur se sussistenti, non impediscono il rilascio del certificato preliminare rispetto alle società di capitali che non si trovano in una delle condizioni elencate nello stesso comma, che evidenziano un potenziale stato di crisi. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società regolate dal testo unico in materia bancaria e creditizia e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria. L'articolo 31 disciplina le modalità di costituzione delle garanzie per i debiti di cui all'articolo 30. La garanzia da costituire rispetto ai debiti indicati nell'articolo precedente, deve essere pari al 115% del debito residuo, al fine di coprire l'importo del debito ed i suoi accessori (eventuali sanzioni ed interessi). L'articolo 32, con disposizione evidentemente applicabile nel solo caso in cui la società risultante dalla fusione sia regolata dalla legge italiana, ribadisce che l'atto di fusione è redatto a mezzo di atto pubblico.
L'articolo 34 disciplina la pubblicità dell'atto di fusione. Si prevede che se la società risultante dalla fusione è una italiana, l'atto di fusione unitamente all'attestazione sul controllo di legalità e ai certificati preliminari, deve essere depositato per l'iscrizione al registro delle imprese entro trenta giorni. Se la società risultante della fusione è una società di altro Stato membro, e quindi una società non soggetta alla legge italiana, entro quarantacinque giorni dall'espletamento del controllo di legalità compiuto dall'autorità di tale Stato, l'atto pubblico di fusione deve essere depositato, unitamente all'attestazione sul controllo di illegalità, per l'iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la società italiana partecipante alla fusione. Con l'articolo 35 si disciplina l'efficacia della fusione transfrontaliera. Se la società risultante della fusione transfrontaliera è italiana, la fusione ha effetto dalla data di iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese del luogo ove ha sede tale società. Quando la società risultante dalla fusione è una società di altro Stato membro, la data dalla quale la funzione ha effetto è determinata dalla legge ad essa applicabile. L'articolo 36 disciplina gli effetti della fusione transfrontaliera con un richiamo a quanto previsto dall'articolo 2504-bis del codice civile sul passaggio dei diritti e degli obblighi delle società partecipanti alla società che risulta dalla fusione, o a quella incorporante, che prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. L'articolo 37, nell'occuparsi dell'invalidità della fusione prevede che non può essere pronunciata tale invalidità se la fusione ha acquistato efficacia secondo quanto previsto dall'articolo 35 e fa salvo il diritto al risarcimento del danno per i soci e per i terzi danneggiati dalla fusione. L'articolo 38 prevede la possibilità di un procedimento di fusione semplificato in presenza di determinate condizioni riguardanti il caso di una fusione per incorporazione realizzata da una società che detiene tutte le azioni, quote o titoli che conferiscono diritti di voto all'assemblea della società incorporata; la fattispecie della fusione per incorporazione nel caso in cui una sola persona detiene direttamente o indirettamente, per il tramite di uno o più società partecipanti alla fusione, tutte le azioni o quote della società incorporante e di quelle incorporate; il caso in cui le stesse persone detengono partecipazioni nella stessa proporzione in ciascuna delle società partecipanti alla fusione; l'ipotesi in cui una fusione per incorporazione è realizzata da una società che detiene almeno il 90% ma non la totalità di azioni quote altri titoli che ha diritto di voto in assemblea della società incorporata. |
La disciplina della scissione transfrontaliera (artt. 41-46, 48-49, 51, co. 1).Con la disciplina puntuale e autonoma delle scissioni transfrontaliere viene attuato nell'ordinamento nazionale uno dei principali elementi di novità della direttiva (UE) 2019/2121, rappresentato, come detto, dall'estensione dell'ambito dell'intervento di armonizzazione. Il legislatore europeo, infatti, è passato dall'armonizzazione delle sole fusioni transfrontaliere, oggetto della direttiva (CE) 2005/56, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, alla disciplina anche delle operazioni di trasformazione e scissione transfrontaliera. L'articolo 41 contiene le definizioni rilevanti nella disciplina della scissione, rinviando anzitutto alle definizioni codicistiche (articolo 2506, primo comma e articolo 2506.1, primo comma c.c). Rientrano dunque nella definizione di scissione, rispettivamente:
Il Governo chiarisce che la scissione per scorporo è introdotta in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge n. 127 del 2022 che chiede al legislatore delegato di prevedere che la società, ai fini del trasferimento di attività e passività in una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, possa avvalersi della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dall'articolo 160-vicies della direttiva (UE) 2017/1132, stabilendo che le partecipazioni siano assegnate alla società scorporante.
Viene definita come "società partecipante alla scissione" la società scissa e, qualora essa sia preesistente alla scissione, "società beneficiaria". Infine si qualifica "società beneficiaria" la società risultante dalla scissione.
L'articolo 42 individua le norme applicabili alla scissione transfrontaliera: salvo specifica eccezione opera la normativa nazionale e, cioè, il titolo V, capo X, sezione III del Libro V del codice civile, con riferimento alla società italiana partecipante alla scissione. Viene poi effettuato un richiamo specifico alle norme dello schema in esame che regolano la fusione transfrontaliera, considerata la comunanza di disciplina. In particolare si applicano alla scissione gli articoli da 20, a 25, da 27 a 31, da 36 a 38 e l'articolo 40. Tutti i riferimenti alla fusione s'intendono riferiti anche alla scissione.
Al riguardo la relazione illustrativa rileva che, con specifico riferimento al richiamo all'articolo 38, nella scissione con assegnazione a favore di una società preesistente, si intende per "incorporata" la società scissa e per "incorporante" la società beneficiaria.
Con riferimento alla scissione con scorporo, non operano l'articolo 25 dello schema (in materia di recesso) né l'articolo 27 che disciplina le relative controversie e la contestazione del rapporto di cambio, dettati per le fusioni transfrontaliere, oltre all'articolo 45 inerente la contestazione dei criteri di assegnazione o del rapporto di cambio nelle scissioni che non sono effettuate mediante scorporo. La ragione dell'eccezione risiede nella natura dell'operazione che non comporta la creazione di nuove società o di nuovi soggetti, ma una redistribuzione, mediante assegnazione, di tutto o parte del patrimonio della società scissa. Se la scissione avviene mediante costituzione di una o più nuove società con criteri di attribuzione proporzionali di azioni o quote, la relazione degli esperti è richiesta per i soli contenuti previsti dall'articolo 22, commi 4, 5 e 6 dello schema di decreto.
Si tratta del valore di liquidazione della partecipazione in caso di recesso; della valutazione sull'adeguatezza del metodo seguito dagli amministratori nella determinazione del valore di liquidazione e sui vari metodi seguiti; della stima del patrimonio sociale nel caso di fusione di società di persone con società di capitali.
Sono infine richiamati i criteri necessari a risolvere, quando necessario, il conflitto di norme applicabili alla società di altro Stato membro partecipante alla scissione, nell'operazione di scissione mediante assegnazione di patrimonio a una società preesistente. Infine, si fa salva l'applicazione della normativa dettata in materia di costituzione di società europea e di società cooperativa europea (regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001 e regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, rispettivamente).
L'articolo 43 riguarda il progetto di scissione. Anzitutto esso comprende le informazioni di cui all'articolo 2506-bis primo comma del codice civile e gli elementi indicati dall'articolo 19 dello schema in esame per le fusioni transfrontaliere (si veda il relativo paragrafo).
Il richiamato articolo 2506-bis richiede che il progetto contenga i dati indicati nel primo comma dell'articolo 2501-ter (situazione patrimoniale e relazione illustrativa) e l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro.
In caso di scissione, inoltre, il progetto deve indicare i criteri di ripartizione degli elementi dell'attivo e del passivo non espressamente assegnati o sopravvenuti. Il Governo chiarisce che così si intende evitare il rischio che, per effetto della scissione, risultino elementi dell'attivo, preesistenti o sopravvenuti, privi di un titolare e di un soggetto responsabile.
Nella scissione mediante scorporo il progetto non comprende le informazioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) dello schema, ovvero le modalità particolari relativa al diritto di partecipazione agli utili, e m), e cioè i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci per il caso di recesso, né quelle di cui al comma 3, relative al conguaglio di denaro.
Qualora la destinazione di un elemento dell'attivo non sia desumibile dal progetto, si prevede che tale elemento sia ripartito, in caso di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, tre le società beneficiarie. In caso di assegnazione parziale del patrimonio della società scissa, la ripartizione dell'elemento dell'attivo non espressamente assegnato dal progetto avviene tra la scissa e le beneficiarie. La ripartizione avviene in misura proporzionale alla quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna società, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio.
Secondo la relazione illustrativa, la previsione chiarisce che la responsabilità solidale connessa all'elemento dell'attivo così ripartito è limitata al valore effettivo del patrimonio netto assegnato o mantenuto da ciascuna società; il Governo rileva che tale criterio suppletivo di distribuzione di un elemento dell'attivo e il conseguente regime di responsabilità non è contenuto nell'attuale disciplina della scissione del codice civile, ma la sua adozione appare opportuna anche alla luce del contenuto della direttiva n. 1132/2017.
Viene regolato in modo speculare anche il caso in cui la destinazione di un elemento del passivo non è desumibile dal progetto di scissione.
Il progetto deve indicare i criteri di distribuzione, tra i soci della scissa, delle azioni o quote delle beneficiarie ed eventualmente della scissa. Trovano applicazione le maggioranze previste dall'articolo 24, comma 1 (in tema di adozione della decisione nelle fusioni) anche nell'ipotesi regolata dall'articolo 2506, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile, ossia quando, per consenso unanime, non siano state attribuite ad alcuni soci, azioni o quote di una delle società beneficiarie, ma azioni o quote della società scissa. Si dispone che il conguaglio in denaro (previsto dall'articolo 2506, secondo comma, codice civile in caso di scissione nazionale) non può superare il 10% del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate o, quando manca il valore nominale, della loro parità contabile, a meno che la legge applicabile alla società scissa o ad almeno una delle società beneficiarie consenta il conguaglio in misura superiore.
L'articolo 44 disciplina il recesso e il diritto di vendita, posti a presidio degli interessi del socio che non ha partecipato all'approvazione della scissione. In particolare, si prevede il diritto di recesso dalla società scissa in favore dei soci che non hanno concorso all'approvazione dell'operazione, qualora si tratti di scissione con attribuzione proporzionale ai soci di azioni o quote di una o più società di un altro Stato membro. L'ipotesi dunque consente dunque di non mantenere la qualità di socio quando, per effetto dell'operazione, il socio si troverebbe una partecipazione in una società che non ha sede in Italia.
Con riferimento al diritto di recesso, nel caso di società italiana che partecipa alla scissione transfrontaliera come beneficiaria, le relative condizioni e modalità sono regolate dal codice civile. Si applicano inoltre le norme previste per le fusioni (articoli 19, comma 1, lettera m), e 21, comma 2 dello schema).
Dal progetto di scissione devono risultare i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci per il caso di recesso e la relazione di scissione deve indicare i diritti e le tutele dei soci.
Viene inoltre disciplinata l'ipotesi in cui la destinazione del debito della società verso il socio per il caso di recesso non sia desumibile dal progetto. In tal caso, dopo che la scissione ha avuto efficacia, si applica l'art. 43, comma 3: di tale passività rispondono in solido, in caso di assegnazione dell'intero patrimonio, le società beneficiarie e, in caso di assegnazione parziale del patrimonio, la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto assegnato o mantenuto da ciascuna società.
La disposizione a parere del Governo appare necessaria in quanto l'eventuale contenzioso tra la società e il socio con riferimento alla liquidazione che gli spetta in base al recesso, non è idonea a bloccare l'esecuzione dell'operazione ed è necessario pertanto individuare in modo inequivoco il soggetto che, all'esito dell'operazione, deve rispondere di tale passività, nei soli casi in cui essa non sia assegnata dal progetto.
Nel caso di scissione con attribuzione di azioni o quote non proporzionale alla partecipazione originaria si prevede l'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 2506-bis, quarto comma, secondo periodo c.c.: il progetto deve prevedere il diritto dei soci che non approvano la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni a un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per l'ipotesi di recesso e deve inoltre individuare i soggetti in capo ai quali viene posto l'obbligo di acquisto verso il socio dissenziente.
Al riguardo il Governo ricorda che l'articolo 2506, secondo comma, del codice civile consente che - con il consenso unanime - ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle beneficiarie, ma azioni o quote della scissa. Tale regola dell'unanimità non appare tuttavia coerente con la direttiva, per cui si ritiene opportuno richiamare all'articolo 44 dello schema, e non nell'articolo che individua le norme applicabili alla scissione transfrontaliera, le regole sulle maggioranze in tal caso necessarie per l'adozione di tale decisione.
Con riferimento al diritto di vendita del socio dissenziente, le norme in esame fanno riferimento alla disciplina della fusione (articolo 25, commi 2, 3, 4, lettera d), 5, 6 e 7 dello schema). In tal caso al progetto di scissione è allegata una proposta di acquisto irrevocabile, con obbligo del proponente di corrispondere al socio che esercita il diritto di vendita il corrispettivo indicato nel progetto e l'eventuale maggior valore (determinato con il procedimento previsto dall'articolo 25, comma 6, dello schema: relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale). Ciascuna società partecipante alla scissione è responsabile solidalmente dell'obbligo del proponente (ai sensi dell'articolo 2506 quater, terzo comma c.c.), fermo restando il diritto di rivalsa.
L'articolo 45 disciplina le modalità di contestazione dei criteri di assegnazione o del rapporto di cambio nell'ambito dell'operazione di scissione. Se il progetto di scissione prevede la costituzione di una o più nuove società, con attribuzione ai soci delle partecipazioni non proporzionale alla quota di partecipazione originaria, i soci che non hanno concorso alla delibera di approvazione e che sono pregiudicati dalla non congruità del rapporto di cambio hanno diritto al pagamento di un indennizzo commisurato alla differenza, calcolata alla data di approvazione del progetto, tra il valore della partecipazione originaria e la somma dei valori delle partecipazioni mantenute o acquisite per effetto della scissione. Tale diritto è esercitabile solo quando la scissione ha acquisito efficacia e sempre che, in tali ipotesi, i soci legittimati non si siano avvalsi del diritto di vendita delle loro partecipazioni. In ordine all'obbligo di corrispondere l'indennizzo predetto, si stabilisce il principio della responsabilità solidale di ciascuna delle società partecipanti (scissa o beneficiaria) alle quali il progetto destina una frazione di patrimonio netto di valore effettivo superiore al valore della partecipazione che il socio deteneva nella società scissa. Sono chiarite le procedure e le modalità di proposizione della domanda di indennizzo. Se la società beneficiaria della scissione è una società preesistente, per la contestazione del rapporto di cambio e per la liquidazione dell'indennizzo si applica la disciplina della fusione (articolo 26 dello schema).
Al riguardo la relazione evidenzia che, in questo caso, le regole di contestazione e liquidazione presentano differenze rispetto all'ipotesi generale di indennizzo in caso di scissione, in quanto le caratteristiche dell'operazione la assimilano maggiormente alla omologa previsione in tema di fusione. Infatti, in caso di fusione la determinazione del concambio avviene, di regola, all'esito di un negoziato tra le società, mentre nella scissione con costituzione di una nuova società tale determinazione costituisce il risultato di una decisione di maggioranza che, pur ampia, prevale sulla diversa volontà della minoranza.
Resta impregiudicata la possibilità di esercitare, da parte dei soci, l'azione risarcitoria nei confronti della società, degli amministratori o degli esperti indipendenti.
L'articolo 46 disciplina le regole di forma che devono essere rispettate per la redazione dell'atto di scissione transfrontaliera. La scissione è redatta con atto pubblico e, se la società scissa è italiana, il notaio redige l'atto pubblico di scissione previsto dal codice civile (articoli 2504 e 2506-ter, quinto comma, c.c.). Se la società beneficiaria è una società italiana, l'atto pubblico di scissione è redatto dall'autorità competente individuata in conformità alla legge applicabile alla scissa ed è depositato presso il notaio ai fini di pubblicità (cfr. articolo 48, comma 2, dello schema). Se la legge applicabile alla società scissa non prevede che la scissione transfrontaliera risulti da atto pubblico, l'atto è redatto dal notaio o, se redatto dall'autorità competente in forma di atto pubblico, è ricevuto dal notaio che, in ogni caso, è tenuto ad espletare il controllo di legalità. Se la beneficiaria della scissione è una società preesistente, l'atto pubblico di scissione può essere redatto in conformità alle regole sulla fusione (di cui all'articolo 32, commi 2 e 3 dello schema). L'articolo 48 disciplina gli adempimenti relativi alla pubblicità dell'operazione. Per la società italiana scissa l'atto deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo dove la società ha sede. Se le società beneficiarie italiane sono più di una, il deposito dell'atto di scissione non può precedere il deposito relativo alla società scissa. Analoghe regole sono previste per la società italiana che riveste il ruolo di beneficiaria della scissione (deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dove la società ha sede). In tal caso l'ufficio del registro delle imprese debba comunicare appena possibile tramite BRIS (sistema di interconnessione del registro delle imprese) l'avvenuta iscrizione al corrispondente registro delle imprese in cui è iscritta la società scissa.
Ai sensi dell'articolo 49 la scissione transfrontaliera acquista efficacia subordinatamente alla regolare iscrizione delle beneficiarie, così da evitare che l'operazione possa avere effetto prima che risultino rintracciabili, attraverso la regolare iscrizione, tutte le società che derivano dall'operazione stessa. Più in dettaglio, la scissione di una società italiana acquista efficacia quando l'ufficio del registro delle imprese dove essa è iscritta ha avuto notizia dell'iscrizione dell'atto di scissione nei registri delle imprese in cui sono iscritte le beneficiarie, previo regolare svolgimento dei depositi ex articolo 48. Gli effetti dell'operazione decorrono dall'ultima iscrizione. Le norme consentono di differire la data di acquisto di efficacia dell'operazione, ma limitatamente all'ipotesi in cui la scissione preveda esclusivamente la costituzione di società nuove. Sono individuati altresì gli oneri dell'ufficio del registro delle imprese che deve comunicare tramite BRIS al corrispondente registro delle imprese in cui è iscritta ciascuna società beneficiaria la circostanza per cui la scissione ha acquistato efficacia, indicando la data dell'ultima iscrizione. Ove a seguito della scissione si proceda alla cancellazione (scissione con assegnazione dell'intero patrimonio della scissa italiana) si prescrive cancellazione di tale società dal registro delle imprese dopo che l'operazione ha acquistato efficacia. Nel caso in cui la società scissa non sia italiana, ma regolata dalla legge di altro Stato membro, la data di acquisto di efficacia è determinata in base alla legge applicabile alla società scissa. In conseguenza delle modifiche introdotte, l'articolo 51, al comma 1, lettera a) inserisce nel Codice civile l'articolo 2506.1 la disciplina della scissione mediante scorporo che precisa che con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa, continuando la propria attività. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo. La lettera b) adegua l'articolo 2506-bis in materia di contenuti del progetto di scissione mediante scorporo la lettera c) esclude in tal caso l'applicazione delle norme del codice civile in tema di recesso (precisamente l'articolo 2473 e 2502) e di quelle relative alla relazione dell'organo amministrativo e della relazione degli esperti. L'articolo 56 comma 2 precisa che l'articolo 51 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
I controlli notarili e le norme in tema di competenza e giurisdizioneIn attuazione degli articoli 86-quaterdecies (certificato preliminare alla trasformazione), 86-sexdecies (controllo della legalità della trasformazione transfrontaliera da parte dello Stato membro di destinazione), 127 (certificato preliminare alla fusione) e 160-quaterdecies (certificato preliminare alla scissione), introdotti dalla direttiva (UE) 2019/2121 nel testo della direttiva (UE) 2017/1132, l'articolo 5 individua nel notaio, in qualità di pubblico ufficiale, l'autorità competente a compiere le verifiche ed i controlli relativi tanto alle operazioni di trasformazione, fusione o scissione in cui lo Stato italiano è lo Stato di partenza che quelle in cui è lo Stato di arrivo, secondo le definizioni date dall'art. 6. In particolare (comma 2), si tratta: - delle verifiche previste per il rilascio del certificato preliminare, di cui all'art. 29, con cui si attesta la conformità a quanto stabilito dalla legge degli adempimenti preliminari all'operazione di trasformazione transfrontaliera; - dei controlli di legalità sulle operazioni transfrontaliere di trasformazione, fusione e scissione previsti, rispettivamente, dagli articoli 13, 33 e 47; in tali casi il notaio riceve il certificato preliminare rilasciato dall'autorità competente dello Stato di partenza, la cui mancanza costituisce impedimento alla concessione dell'attestazione di legalità. A tal fine, il notaio può fare richiesta dei documenti e delle informazioni che egli consideri necessari alle attività di verifica/controllo (comma 1); in particolare, per quanto riguarda l'accertamento dell'esistenza di debiti tributari, previdenziali o assicurativi, di sanzioni amministrative o di debiti per la restituzione di benefici pubblici che gravano sulla società (v. art. 30), le informazioni possono essere acquisite anche attraverso le banche dati degli enti creditori e il registro nazionale degli aiuti di Stato, cui i notai hanno accesso sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Consiglio nazionale del notariato con gli enti detentori delle suddette banche dati senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3). Tale ultima norma dà attuazione allo specifico principio di delega di cui all'art. 3, comma 1, lettera i), della legge n. 127 del 2022, che dispone di "individuare i canali informativi utilizzabili dall'autorita' competente per la verifica delle pendenze delle societa' verso creditori pubblici, anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il pagamento di tali crediti". Il notaio può altresì richiedere una relazione giurata compilata da un revisore legale o da una società di revisione per l'esame della documentazione e le verifiche sul certificato preliminare (comma 4). L'invio al notaio di atti e documenti richiesti per l'ottenimento del certificato preliminare e per lo svolgimento del controllo di legalità avviene attraverso trasmissione di documenti informatici sottoscritti con firma digitale o con altra firma elettronica qualificata, ferma restando la facoltà per il notaio di chiedere alle parti di comparire in presenza qualora abbia dubbi relativi all'identità del richiedente, alla capacità di agire o al possesso dei poteri di rappresentanza della società (comma 5).
Il notaio esegue il controllo di legalità secondo la procedura prevista dagli articoli 13 (trasformazione), 33 (fusione) e 47 (scissione), attuativi degli artt. 86-sexdecies (controllo della legalità della trasformazione transfrontaliera da parte dello Stato membro di destinazione), 128 (controllo della legalità della fusione transfrontaliera) e 160-sexdecies (controllo della legalità della scissione transfrontaliera) della direttiva 2017/1132, come introdotti o modificati dalla direttiva 2019/2121. La procedura viene avviata al momento della ricezione dei seguenti documenti: - il certificato preliminare (che il notaio acquisisce senza oneri dal registro delle imprese, anche servendosi del sistema BRIS - Business Registers Interconnection System, piattaforma istituita dall'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132 al fine di creare una rete interconnessa tra i registri delle imprese degli Stati membri, ma fatte comunque salve altre possibili modalità di trasmissione del certificato stesso); - la delibera di approvazione del progetto di trasformazione ovvero del progetto comune di fusione (in questo caso ciascuna delle società coinvolte nel progetto approva una propria delibera) o del progetto di scissione. L'intera procedura di controllo deve essere ultimata entro 30 giorni dall'acquisizione di tali documenti e si conclude con il rilascio, da parte del notaio, di un'apposita attestazione. Ai fini del rilascio della suddetta attestazione, il notaio deve verificare che siano stati portati a termine una serie di adempimenti, tra i quali, in primis, che sia pervenuto il certificato preliminare relativo, a seconda dei casi: - alla società in trasformazione; - a ciascuna delle società partecipanti alla fusione; - alla società scissa e alle eventuali società beneficiarie della scissione. Un altro adempimento comune alle tre fattispecie sottoposto alla verifica del notaio è che siano state stabilite le modalità di partecipazione dei lavoratori, ove necessario (v. art. 16). Il notaio deve altresì verificare che: - siano rispettati i requisiti per la costituzione e l'iscrizione nel registro delle imprese della società risultante dalla trasformazione o delle società derivanti dalla scissione; - tutte le società partecipanti alla fusione o alla scissione transfrontaliera abbiano approvato un identico progetto. In caso di mancato rilascio dell'attestazione di legalità dell'operazione da parte del notaio, si applicano, ove compatibili, le disposizioni dettate per l'emissione del certificato preliminare dall'art. 29, commi 5, 6 e 7, in attuazione del crierio di delega di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), della legge n. 127 del 2022 che dispone di individuare i rimedi giurisdizionali esperibili contro gli atti dell'autorità competente per i controlli di legalità o la loro omissione. Più nel dettaglio, qualora il notaio rilevasse che le società non hanno rispettato le condizioni imposte dalla legge, deve comunicarlo agli amministratori della società ed assegnare un termine affinché possano sanare le eventuali mancanze (v. art. 29, comma 5). Se è invece il notaio ad omettere di rilasciare l'attestazione di legalità, gli amministratori della società possono richiederne il rilascio al tribunale ai sensi dell'art. 29, commi 6 e 7 (v. supra). I controlli di legalità sono effettuati dal notaio, quale autorità designata dallo Stato italiano, se la società risultante dalla trasformazione transfrontaliera ha adottato la legge italiana; diversamente provvede l'autorità designata dallo Stato membro di cui la società ha adottato la legge (art. 13, commi 1 e 6). Analogamente, qualora dalla fusione transfrontaliera derivasse una società di un altro Stato membro o della scissione beneficiasse una società di altro Stato membro, i controlli di legalità sono espletati dall'autorità designata da tale Stato (art. 33, comma 4, e art. 47, comma 4). Per quanto riguarda in particolare la trasformazione transfrontaliera, se da essa risulta una società italiana (art. 13, comma 3), il capitale deve essere determinato come segue: - per le società di capitali, in base a una relazione di stima che stabilisca i valori attuali dell'attivo e del passivo, secondo quanto previsto dagli artt. 2343 e 2343-ter del codice civile;
L'art. 2343 c.c. prevede che chiunque conferisca beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. Tale relazione non deve essere presentata, ai sensi dell'art. 2343-
ter, primo e secondo comma, c.c. nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario cui sia attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, un valore pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento ovvero nei casi in cui ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore al
fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento o al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento
- per le società a responsabilità limitata, in base a una relazione di stima a norma dell'art. 2465 del codice civile.
L'art. 2465 c.c. prevede che chiunque conferisca beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo
Nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, per effetto del richiamo all'art. 2343, secondo, terzo e quarto comma, c.c., è sancita la responsabilità per danni dell'esperto che ha stilato la relazione giurata e il dovere, per gli amministratori della società, di controllare le valutazioni contenute nella relazione e, ove necessario, procedere alla loro revisione. Qualora dalle verifiche risultasse che il valore dei beni e dei crediti conferiti è inferiore di oltre un quinto rispetto a quello inizialmente fissato, la società deve provvedere a ridurre proporzionalmente il capitale sociale. La medesima verifica da parte degli amministratori della società deve essere compiuta in caso di conferimento di beni in natura o di crediti senza relazioni di stima effettuato ai sensi dell'art. 2343-ter c.c. Le disposizioni sopra richiamate non si applicano alle società oggetto di trasformazione in società italiana disciplinate dalla legge di un altro Stato membro e per le quali le regole di formazione del capitale sono dettate dal Titolo I, Capo IV, della direttiva (UE) 2017/1132 (art. 13, comma 4).
Le società alle quali si applicano le suddette norme sono indicate, per ciascuno Stato membro, nell'allegato I della citata direttiva, che comprende, per l'Italia, le società per azioni.
Ulteriori disposizioni dello schema di decreto riguardano la competenza giurisdizionale in ordine a taluni aspetti derivanti da operazioni di trasformazione o di fusione. Si tratta, rispettivamente, degli articoli 11 e 27.
L'articolo 11, in attuazione dell'art. 86-undecies, comma 4, introdotto dalla direttiva 2019/2121, nonché del principio di delega di cui all'art. 3, comma 1, lett. h), della legge n. 137 del 2022, dispone in ordine alla competenza giurisdizionale sulle controversie riguardanti società sottoposte a trasformazione. Si tratta di norme poste a tutela dei creditori anteriori all'iscrizione del progetto di trasformazione, la cui efficacia è limitata comunque ad un periodo di tempo di 2 anni dall'avvenuta trasformazione. Più nel dettaglio, il comma 1 prevede la facoltà, per i suddetti creditori, di chiamare in giudizio la società trasformata davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato di partenza, ferma restando l'applicazione di altri criteri di giurisdizione previsti dal diritto dell'Unione europea o dal diritto nazionale, nonché la facoltà di un accordo tra le parti in ordine alla scelta del foro. Il comma 2 si occupa invece delle società italiane sottoposte a trasformazione internazionale, ovvero quella in cui lo Stato di destinazione non è uno Stato membro dell'UE. In tale ipotesi, ferma restando l'applicazione di altri criteri di giurisdizione, nonché la facoltà di un accordo tra le parti in ordine alla scelta del foro, i creditori anteriori all'iscrizione del progetto di trasformazione possono, nel medesimo termine biennale, chiamare in giudizio dette società di fronte alla giurisdizione italiana, tranne il caso in cui tale possibilità si ponga in contrasto con una convenzione internazionale sottoscritta dallo Stato italiano. L'articolo 27, attuando l'art. 126-bis, comma 4, introdotto dalla direttiva 2019/2121, concerne i diritti di recesso e di contestazione del rapporto di cambio, stabilendo che i medesimi sono disciplinati dalla legge dello Stato che regola la società partecipante alla fusione e che le controversie ad essi relative, se non sono devolute ad arbitri, sono riservate alla giurisdizione esclusiva di tale Stato anche dopo che la fusione è avvenuta (comma 1). Se si tratta di fusione internazionale, ovvero di fusione alla quale partecipa o dalla quale risulta una società regolata dalla legge di uno Stato non appartenente all'Unione europea, le controversie relative ai diritti di recesso e di contestazione del rapporto di cambio riguardanti una società italiana partecipante alla fusione sono devolute alla giurisdizione italiana anche dopo l'avvenuta fusione, a prescindere dalla sede e dalla legge regolatrice della società risultante della fusione. È fatta comunque salva l'applicazione di eventuali convenzioni internazionali sottoscritte in materia (comma 2). Nei sopraindicati casi, giudice competente è il tribunale del luogo in cui ha sede la società partecipante alla fusione. Per le società di capitali, la competenza è attribuita alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale, individuato sulla base del criterio della competenza territoriale (comma 3). |
La partecipazione dei lavoratori (artt. 16, 39, 40 e 50)Il presente schema di decreto disciplina la partecipazione dei lavoratori alla gestione della società risultante all'esito di operazioni transfrontaliere di trasformazione, fusione o scissione (articoli 16, 39, 40 e 50).
Condizioni per l'applicazione delle disposizioni che tutelano la partecipazione dei lavoratori Al fine di rafforzare la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori e di scongiurare l'uso della mobilità societaria per eludere o ridurre tali diritti, lo schema di decreto in esame, conformemente alle suddette disposizioni di riferimento, prevede che, nella società italiana risultante dalle citate operazioni transfrontaliere, la partecipazione dei lavoratori sia disciplinata da appositi accordi tra le parti stipulanti i CCNL applicati nella società stessa. Tale previsione è però subordinata alla condizione che la società sottoposta a trasferimento o scissione, o almeno una delle società partecipanti alla fusione, applichi già un regime di partecipazione dei lavoratori o abbia avuto, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del relativo progetto di trasferimento, fusione o scissione, un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti della soglia minima richiesta dal diritto interno per l'attivazione della partecipazione dei lavoratori (comma 1 degli artt. 16, 39 e 50).
Regime applicabile a seguito dei negoziati I negoziati iniziano subito dopo la costituzione della delegazione speciale di negoziazione, possono proseguire nei sei mesi successivi, prorogabili dalle parti, di comune accordo, per ulteriori sei mesi e sono disciplinati, per quanto non previsto dagli articoli in commento, dal D.Lgs. 188/2005 che regolamenta, tra l'altro gli aspetti relativi all'istituzione della predetta delegazione, al contenuto dell'accordo e alle disposizioni di riferimento contenute nel medesimo D.Lgs. n. 188 (comma 3 degli artt. 16, 39 e 50).
Si configura altresì l'obbligo di comunicare immediatamente ai lavoratori l'esito dei negoziati in capo alla società italiana risultante da trasformazione, scissione o fusione (comma 1 degli artt. 16 e 50 e comma 9 dell'art. 39).
Clausola di salvaguardia Lo schema di decreto in esame inserisce una clausola di salvaguardia stabilendo che una società italiana risultante dall'operazione transfrontaliera deve garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di nuove operazioni di trasformazione, fusione e scissione nazionali, internazionali o transfrontaliere, effettuate nei quattro anni successivi alla data di efficacia della fusione transfrontaliera (comma 8 degli artt. 16, 39 e 50).
Informazione e consultazione dei lavoratori Lo schema di decreto in esame disciplina le modalità di esercizio dei diritti di informazione e consultazione dei lavoratori della società italiana partecipante alla fusione, attraverso la previsione dell'esame congiunto dell'operazione di fusione (art. 40). |
Le sanzioniLe sanzioni per le infrazioni alle disposizioni di recepimento della direttiva sono previste dagli articoli 52, 54 e 55, che danno attuazione allo specifico principio di delega contenuto nell'articolo 3, comma 1, lettera r), della legge n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea 2021), in base al quale la normativa attuativa della direttiva deve prevedere "l'applicazione di sanzioni penali e amministrative, efficaci, dissuasive e proporzionali alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già previste". In particolare, l'articolo 52 riguarda le sanzioni da comminare al notaio che, nell'ambito delle operazioni di verifica e controllo che gli sono attribuite dagli articoli 5, 13, 33 e 47 dello schema di decreto in commento, agisce in violazione del divieto di ricevere o autenticare atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico stabilito dall'articolo 28, primo comma, n. 1), della legge notarile. Più in dettaglio, l'articolo 52 apporta due modifiche alla legge notarile (legge n. 89 del 1913) volte ad estendere la sanzione prevista dall'art. 138-bis, comma 1, ovvero la sospensione da 6 mesi ad un anno dall'esercizio della professione e la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 euro: - alle ipotesi di richiesta di iscrizione nel registro delle imprese, da parte del notaio, degli atti di trasformazione, fusione o scissione transfrontaliera da lui ricevuti o delle attestazioni di legalità riferite al medesimo tipo di operazioni, quando le condizioni richieste dalla legge risultano manifestamente inesistenti (comma 2-bis dell'art. 138-bis, come introdotto dalla lett. a) del comma 1); - alle ipotesi di rilascio del certificato preliminare quando dai documenti, dalle informazioni e dalle dichiarazioni previsti dalla medesima normativa risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge (art. 138-ter, come introdotto dalla lett. b) del comma 1).
Gli articoli 54 e 55 recano invece le sanzioni penali, come evidenziato dal titolo del Capo VI nel quale sono contenuti. L‘articolo 54 introduce il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare. La fattispecie, punita con la pena della reclusione da 4 mesi a 3 anni (comma 1) e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'art. 32-bis c.p. (comma 2), mira a sanzionare il comportamento di chiunque formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 29 per il rilascio del certificato preliminare. Si osserva che la pena detentiva prevista è inferiore, nel minimo, a quanto stabilito dal principio di delega sopra richiamato. In conseguenza dell'introduzione del reato di cui all'articolo 54, l'articolo 55 provvede ad inserire il medesimo reato nell'elenco dei reati societari previsti dall'art. 25-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2001, stabilendo per la società una sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote. |