Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Finanze
Titolo: Uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
Riferimenti: SCH.DEC N.17/XIX
Serie: Atti del Governo   Numero: 17
Data: 16/12/2022
Organi della Camera: VI Finanze


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Uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

16 dicembre 2022
Atti del Governo


Indice

La direttiva (UE) 2021/2261|La norma di delega|Contenuto|


L'Atto del Governo n. 17 intende adeguare la normativa nazionale al fine di adeguare l'ordinamento a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2021/2261. In particolare le norme in esame hanno l'obiettivo di semplificare la documentazione da fornire alla clientela da parte degli OIVCM (ossia gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) che potrebbero essere tenuti, in ragione della loro natura, sulla base della disciplina vigente a mettere a disposizione due documenti contenenti sostanzialmente le medesime informazioni ossia il KID -un documento  contenente le informazioni chiave a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014- sia il KIID che contiene le informazioni chiave per gli investitori a norma della direttiva 2009/65/UE (UCITS). La disciplina introdotta prevede che nel caso in cui l'offerta di OICVM italiani non sia rivolta a investitori al dettaglio, gli offerenti possono scegliere se redigere il KIID o il KID. Di tali documenti è altresì introdotta la definizione.

La direttiva (UE) 2021/2261

La direttiva (UE) 2021/2261 è tesa a razionalizzare gli obblighi di informazione incombenti sulle società di investimento e sui gestori di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), evitandone la duplicazione.

Ai sensi della legislazione unionale vigente, infatti, gli OICVM sono soggetti ai seguenti obblighi di informazione:

1)  redazione di un breve documento (Key investor information document - KIID, "documento contenente le informazioni chiave per gli investitori") contenente dettagli sulle caratteristiche essenziali degli OICVM offerti sul mercato. Il KIID ha lo scopo di illustrare la natura e i rischi dell'investimento, consentendo l'assunzione di decisioni informate (articolo 78 della direttiva 2009/65/CE);

2)  redazione e pubblicazione di un documento contenente le informazioni chiave (Key information document - KID) che consenta agli investitori al dettaglio di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dell'investimento. Tale ultimo obbligo è previsto dal regolamento (UE) n. 1286/2014 per gli ideatori di prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs), nella cui più ampia categoria rientrano anche gli OICVM.

In considerazione del fatto che "le informazioni chiave per gli investitori e i KID riguardano essenzialmente gli stessi obblighi di informazione" (par. n. 7 delle Premesse al testo in commento), l'articolo 1 della direttiva modifica l'articolo 82-bis della citata direttiva 2009/65/CE interviene per evitare la duplicazione dei relativi oneri informativi nei seguenti termini:

1)  qualora una società di investimento o, per uno dei fondi comuni da essa gestiti, una società di gestione rediga, consegni, riveda e traduca un KID, questo sarà considerato conforme ai requisiti applicabili alle informazioni chiave per gli investitori (par. 1);

2)  non vi sarà obbligo - per una società di investimento o, per uno dei fondi comuni da essa gestiti, per una società di gestione - di redigere le informazioni chiave qualora sia redatto, consegnato, rivisto e tradotto un KID (par. 2).

La nuova disciplina rende definitivo il regime transitorio già introdotto dall'articolo 32, par. 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 e dal regolamento (UE) 2021/2259, che ha esentato le società di gestione e di investimento, le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM dall'elaborazione del KID fino al 31 dicembre 2022.

Il termine per il recepimento della direttiva (articolo 2) è posto al 30 giugno 2022; l'inizio dell'applicazione delle relative norme è prevista per il 1° gennaio 2023.

In relazione alla direttiva in questione, posto il mancato recepimento nei termini, è stata avviata la procedura di infrazione n. 2022/0310 da parte della Commissione europea, per la quale è stata ricevuta, in data 21 luglio 2022, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una lettera di costituzione in mora ex articolo 258 del TFUE. 

 

La direttiva deriva dalla proposta della Commissione europea di cui al documento COM(2021) 339.


La norma di delega

L'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127 ha delegato il Governo ad adottare, secondo i termini, le procedure e i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla legge stessa, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento delle direttive di cui all'ALLEGATO A della legge citata, tra le quali è ricompresa, al numero 14), la direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021. Il comma 2 chiarisce che gli schemi dei predetti decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

Il sopra citato articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (10 settembre 2022) ovvero entro il 10 dicembre 2023. Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il termine per l'esercizio della delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. Il comma 3 del medesimo articolo 31, ultimo periodo, stabilisce inoltre che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Il presente schema è stato assegnato il 10 dicembre 2022, con termine per l'espressione del parere fissato al 19 gennaio 2023 (dunque successivamente alla data del 10 dicembre 2023). Di conseguenza, il termine per la delega slitta di tre mesi al 10 marzo 2023.


Contenuto

L'articolo 1 dello schema in esame introduce delle modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58-Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria-TUF.

 

Nello specifico, il comma 1, lettera a) modifica l'articolo 93-bis del TUF al fine di introdurre le definizioni di "KIID", ovvero del documento recante le informazioni-chiave sulle caratteristiche essenziali dell'OICVM, nonché di "KID": il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

Nello specifico la norma inserisce all'articolo 93-bis la nuova lettera f-bis) che definisce con il termine "KIID" il documento previsto dall'articolo 78 della direttiva 2009/65/UE recante le informazioni-chiave sulle caratteristiche essenziali dell'OICVM, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e assumere, di conseguenza, decisioni di investimento informate, e redatto in conformità al regolamento (UE) n. 583/2010 e alle relative disposizioni di attuazione dell'Unione europea.

Successivamente viene altresì introdotta la lettera f-ter) che definisce con il termine "KID" il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014.

 

La lettera b) modifica l'articolo 98-ter del TUF al fine di disciplinare l'offerta al pubblico di OICVM.

Il numero 1) sostituisce nella rubrica il riferimento al "documento contenente le informazioni chiave per gli investitori" con quello al "KID e prospetto" al fine di precisare che alla comunicazione alla Consob che precede l'offerta di OICVM, sia allegato, oltre al prospetto, il KID.

Conseguentemente il numero 2) sostituisce al comma 1, le parole «il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori» con il termine "KID", mentre il numero 3) sopprime il comma 2 dell'articolo 98-ter che recava la disciplina della redazione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.

Il numero 4), sostituendo il comma 3, anch'esso riferito al documento contenente le informazioni chiave, stabilisce che il prospetto deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Il prospetto ha natura precontrattuale, mentre il numero 5 sopprime il riferimento previsto al comma 4 dell'articolo 98-ter sempre al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.

Infine il numero 6, sostituendo il comma 5, prevede che nel caso di offerta di quote o azioni di OICVM UE, il KID e il prospetto possono essere pubblicati in Italia una volta espletata la procedura di notifica prevista dall'articolo 42 del TUF che disciplina la commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE.

 

La lettera c) introduce un nuovo articolo 98-ter.1 volto a disciplinare le offerte rivolte agli investitori non al dettaglio.

La disposizione stabilisce che nel caso in cui l'offerta di OICVM italiani non sia rivolta a investitori al dettaglio, gli offerenti possono scegliere se redigere il KIID o il KID. Nel caso in cui venga redatto il KID, si applica il regolamento (UE) n. 1286/2014 e le relative disposizioni attuative adottate in sede europea.

Inoltre tale offerta è preceduta da una comunicazione alla Consob alla quale sono allegati il KIID o il KID e il prospetto destinati alla pubblicazione. Il KIID è redatto in conformità ai regolamenti europei che disciplinano la materia e alle relative disposizioni attuative adottate in sede europea. Il KIID deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. La norma chiarisce che il KIID ha natura precontrattuale e le informazioni chiave per gli investitori contenute nel KIID devono risultare corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.

Inoltre, nessuno può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente sulla base del KIID, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che il KIID possa risultare fuorviante, impreciso o non coerente con le corrispondenti parti del prospetto.

Nel caso di offerta di quote o azioni di OICVM UE, il KIID e il prospetto possono essere pubblicati in Italia una volta espletata la procedura di notifica prevista dall'articolo 42.

 

La lettera d) del comma 1 apporta modifiche di coordinamento normativo all'articolo 98-quater del TUF: Vengono sostituiti con il termine "KIID" tutti i riferimenti al "documento contenente le informazioni chiave per gli investitori".

 

La lettera e) modifica l'articolo 191-ter, inserendo al comma 1 e al comma 2 un riferimento all'articolo 193-quinquies, che reca Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014, al fine di coordinare la disciplina sanzionatoria ivi prevista con le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 193-quinquies, irrogabili in caso di violazioni del Regolamento PRIIPs.

 

Le lettere f) eg) modificano rispettivamente gli articoli 194-quater, in materia di ordine di porre termine alle violazioni e 194-septies, in materia di dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa, inserendo il riferimento al nuovo articolo 98-ter.1, commi 3 e 4, ed espungendo il richiamo al comma 2, dell'articolo 98-ter a sua volta riferito al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.

 

Si ricorda che il sopra citato comma 2 espunto stabilisce che il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è redatto in conformità ai regolamenti comunitari che disciplinano la materia e alle relative disposizioni attuative adottate in sede comunitaria.

 

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.