Pacchetto di proposte legislative sulla sicurezza stradale 28 novembre 2023 |
Finalità e contesto
La Commissione europea ha presentato il 1° marzo 2023 un pacchetto di iniziative legislative in materia di
sicurezza stradale che include:
A giustificazione dell'intervento normativo la Commissione pone la necessità di raggiungere gli obiettivi in materia di sicurezza stradale che l'UE si è posta a più riprese in una serie di documenti pubblicati dalla Commissione negli ultimi due decenni.
Ricorda al riguardo che il "
Piano d'azione strategico sulla sicurezza stradale, del maggio 2018, ha ribadito l'obiettivo a lungo termine di azzerare le
vittime degli incidenti stradali nell'UE
entro il 2050. A tale scopo, nel giugno 2019 la Commissione ha pubblicato il
Quadro strategico dell'UE per la sicurezza stradale 2021-2030 – Prossime tappe verso l'obiettivo "
zero vittime", proponendo nuovi
obiettivi intermedi relativi alla
riduzione tra il
2020 e il 2030 del
50% del numero di vittime sulle strade e del
50% del numero di
feriti gravi, come raccomandato dalla dichiarazione di La Valletta.
Successivamente, nel 2020, l'obiettivo
"zero vittime" entro il 2050, in tutte le modalità di trasporto, è stato ribadito dalla Commissione europea nella
Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente in cui si anticipava la revisione della direttiva concernente la patente di guida e, per tenere conto delle potenzialità offerte dalla digitalizzazione, l'introduzione delle patenti di guida mobili.
Nell'ottobre 2021 il
Parlamento europeo ha adottato una
risoluzione sul
quadro strategico dell'UE per la sicurezza stradale 2021-2030, invitando la Commissione a promuovere ulteriormente la sicurezza stradale, in particolare attraverso
standard più elevati per la
formazione dei conducenti.
La Commissione rileva che, secondo i dati disponibili, la
sicurezza stradale nell'UE è sensibilmente
migliorata negli
ultimi 20 anni con una
diminuzione del numero di
vittime della strada del
61,5%, passate da circa 51.400 nel 2001 a circa 19.800 nel 2021. Tuttavia il miglioramento non è stato tale da raggiungere gli obiettivi sopra richiamati di riduzione del numero di vittime della strada del 75% tra il 2001 e il 2020.
Su ciascuna delle tre proposte il Governo ha trasmesso la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012, i cui contenuti saranno illustrati di volta in volta con riferimento ai contenuti delle medesime proposte.
Il presente dossier, dopo una analisi sintetica del pacchetto, si concentra sulla proposta in materia di
patenti di guida che assume particolare rilevanza per l'ampiezza delle modifiche prospettate al quadro legislativo vigente.
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Le tre proposte in sintesi |
La proposta sulle patenti
La proposta opera una profonda revisione della disciplina vigente con l'obiettivo di
migliorare la
sicurezza stradale e rimuovere gli ostacoli alla
libera circolazione delle persone nell'UE, contribuendo alla
sostenibilità dei trasporti e alla
transizione digitale.
La
direttiva vigente già prevede, tra le altre cose:
Nel confermare gli obiettivi della direttiva vigente, la nuova disciplina si prefigge in particolare di:
La proposta include
nuove norme sul
cambio automatico e aumenta la
massa massima della maggior parte dei
veicoli a emissioni zero che possono essere guidati con patenti di
categoria B, allo scopo di favorire la diffusione di tali veicoli, contribuendo in tal modo agli obiettivi climatici dell'UE e all'obiettivo "
inquinamento zero" entro il 2050.
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La proposta sullo scambio di informazioni nel corso delle indagini per infrazioni
La
proposta mira a migliorare la sicurezza stradale estendendo l'ambito di applicazione della vigente
direttiva in materia di
scambio transfrontaliero di informazioni sulle
infrazioni nel territorio dell'UE ("direttiva CBE") del 2016 ad un
numero più ampio di infrazioni e
semplificando le
procedure di
assistenza giudiziaria tra gli Stati membri nelle
indagini sulle
infrazioni transfrontaliere in modo da favorire l'individuazione dei responsabili e l'applicazione delle sanzioni. A tale scopo, si prospetta in particolare l'introduzione di disposizioni volte a:
In particolare le norme sullo scambio di informazioni proposte riguardano:
Si propongono nuove disposizioni sulle
responsabilità e
competenze dei
punti di contatto nazionali, che sono tenuti a cooperare con le altre autorità coinvolte nelle indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale, a prescindere dalla natura dell'infrazione o dallo status giuridico dell'autorità.
Si stabilisce che lo
scambio di dati di immatricolazione dei veicoli dovrebbe avvenire attraverso un sistema elettronico unico, il
sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di
guida (Eucaris), in modo da garantire lo scambio rapido, efficiente e sicuro di dati tra gli Stati membri. Secondo le nuove norme questi sono autorizzati a effettuare ricerche automatizzate nei registri di immatricolazione ricorrendo alle procedure esistenti, fino all'adozione da parte della
Commissione di
un atto di esecuzione che stabilisca le procedure da seguire per effettuare tali ricerche.
Gli
Stati membri sono inoltre tenuti a
conservare e
aggiornare alcuni
dati di immatricolazione dei veicoli ed autorizzati a effettuare ricerche sui veicoli oggetto di un
contratto di leasing (o di noleggio a lungo termine) per individuare gli
utenti finali dei veicoli. È stabilito un periodo di conservazione dei dati per quanto riguarda l'identità dei precedenti proprietari, intestatari e utenti finali dei veicoli, al fine di fornire alle autorità le informazioni necessarie a condurre le indagini relative alle infrazioni.
Gli Stati membri sono tenuti a
prestarsi assistenza giudiziaria nelle
indagini transfrontaliere sulle
infrazioni alle norme sulla
sicurezza stradale, in particolare nei casi in cui lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione non sia in grado di identificare correttamente il responsabile di un'infrazione. Lo Stato membro d'immatricolazione o di residenza può rifiutare di prestare assistenza giudiziaria per l'individuazione della persona responsabile, ad esempio per evitare di rivelare l'
identità di persone protette.
Si precisa il
contenuto minimo della
lettera d'informazione, che deve includere tra l'altro: le informazioni sull'infrazione commessa, le sanzioni irrogate, le procedure di ricorso, il pagamento di sanzioni pecuniarie – comprese le misure di attenuazione –, le norme applicabili in materia di protezione dei dati.
È previsto l'obbligo per la Commissione europea di istituire un
portale informatico dedicato ad agevolare lo scambio di informazioni tra i punti di contatto nazionali, le altre autorità competenti degli Stati membri e gli utenti della strada, ad esempio sulle norme in materia di sicurezza stradale vigenti negli Stati membri, sulle procedure di ricorso e sulle sanzioni applicate.
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La proposta sugli effetti nell'UE di alcune decisioni di ritiro di patente
La
proposta disciplina
l'effetto a livello di UE delle decisioni di
ritiro della patente di guida per
gravi infrazioni in materia di sicurezza stradale commesse in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la patente di guida del trasgressore. Si riferisce ad
infrazioni gravi del codice della strada quali l'
eccesso di velocità, la
guida in stato di
ebbrezza o sotto l'influsso di
sostanze stupefacenti e le
infrazioni stradali che causano
morte o
lesioni personali
gravi.
In particolare, si stabilisce il principio secondo cui una
decisione di ritiro
della patente di guida emessa da uno Stato membro nei confronti di una persona non normalmente residente in tale Stato membro e titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro,
dovrebbe avere effetto
nell'intero territorio dell'Unione europea.
Si prevede inoltre l'
obbligo per lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione di
notificare allo Stato membro di emissione qualsiasi decisione di ritiro della patente di guida della durata di almeno un mese. La notifica dovrebbe essere effettuata mediante un
certificato standard nell'ambito della comunicazione tra i punti di contatto nazionali dei due Stati membri interessati.
Alla Commissione viene conferito il potere di adottare un
atto di esecuzione per stabilire il formato e il contenuto di tale certificato standard prima della data di recepimento della direttiva. Reca gli elementi più importanti che il certificato dovrebbe contenere.
Nei casi in cui la decisione di ritiro consista nella
revoca della patente di guida o del diritto di guidare, lo Stato membro di emissione dovrebbe provvedere alla revoca della patente. La persona interessata dovrebbe poter riottenere la patente di guida o il diritto di guidare conformemente alle norme applicabili in tale Stato membro in circostanze analoghe. Tale Stato membro deve tenere altresì conto, per quanto possibile, di tutte le condizioni che la persona interessata ha già soddisfatto nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione per riottenere la patente di guida o il diritto di guidare.
Nei casi in cui la decisione di ritiro consista nella
sospensione o
limitazione della patente o del diritto di guidare, la misura adottata dallo Stato membro di emissione dovrebbe limitarsi a fare in modo che l'interdizione a livello di Unione abbia la stessa durata di quella imposta dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, indipendentemente dal fatto che tale Stato membro imponga alla persona interessata condizioni per il riottenimento della patente di guida o del diritto di guidare.
Sono previsti alcuni motivi di
deroga, in base ai quali lo Stato membro di emissione deve rifiutare di dare efficacia a livello dell'UE a decisioni di ritiro della patente. Tra questi: limiti di età della persona interessata; immunità o privilegio; o il fatto che il periodo residuo di ritiro della patente di guida sia inferiore a un mese. Prima di invocare eventuali motivi di deroga, lo Stato membro di emissione dovrebbe consultare lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.
La proposta prevede che gli Stati membri si consultino reciprocamente per garantire l'attuazione delle nuove disposizioni. Prevede inoltre la
comunicazione obbligatoria di informazioni da parte dello Stato membro di emissione allo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione su diversi aspetti e fasi della procedura mentre lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione deve informare lo Stato membro di emissione in merito alle circostanze che possono incidere sulla decisione iniziale di ritiro della patente di guida e sulla piena attuazione della decisione di ritiro della patente di guida nel suo territorio.
Lo Stato di emissione deve inoltre
notificare alla persona interessata una decisione o una misura adottata in relazione al ritiro della patente di guida e gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di
mezzi di impugnazione adeguati contro le decisioni adottate di ritiro.
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Valutazione d'impatto della proposta sulle patenti
Tenendo anche conto di una
consultazione pubblica svolta nel 2021, nel 2022 la Commissione europea ha pubblicato una
valutazione ex post della
direttiva vigente sulle patenti in cui conclude che questa ha portato a un livello più elevato di sicurezza per gli utenti della strada all'interno dell'Unione e ha facilitato la libera circolazione e si sottolinea che effetti positivi sono stati ottenuti nella diminuzione delle frodi e del turismo delle patenti di guida, nonché nella riduzione degli oneri amministrativi per i titolari di patenti di guida. Nella valutazione si conclude tuttavia che vi sono ulteriori margini per rafforzare sia il livello di sicurezza sia l'efficienza e la proporzionalità di alcuni dei requisiti normativi e che il quadro attuale necessita di essere aggiornato per tenere conto della
digitalizzazione, della maggiore diffusione di modi attivi nel trasporto urbano, di nuove forme di mobilità, degli sviluppi in materia di connettività e automazione, delle applicazioni dell'intelligenza artificiale, nonché della diffusione di veicoli a basse e a zero emissioni.
Si osserva inoltre le soluzioni digitali, tra cui le patenti di guida mobili e RESPER, non sono state sufficientemente utilizzate. Si rileva infine che le norme in materia di
capacità e conoscenze di guida non riflettono a sufficienza le soluzioni tecnologiche più recenti, come i
sistemi avanzati di assistenza alla guida, la
guida semiautomatizzata e
automatizzata, l'uso di
simulatori e l'adozione di soluzioni di
micromobilità e di
veicoli a basse e a
zero emissioni con
cambio automatico. Per contro alcune disposizioni, come quelle relative allo stabilimento della
residenza normale, al
riconoscimento delle patenti di guida straniere e ai
periodi di validità non favoriscono pienamente la
libera circolazione delle persone. Inoltre la direttiva vigente non è ritenuta coerente con la del tutto
direttiva sullo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.
La
valutazione d'impatto che accompagna la proposta conferma la necessità di un aggiornamento delle norme dell'UE per sostenere gli sforzi volti a conseguire i tre obiettivi dianzi illustrati:
1) ridurre il numero di vittime e feriti gravi sulle strade;
2) ridurre gli oneri amministrativi;
3) eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei cittadini nell'UE.
In tale valutazione si sottolinea che in molti incidenti gravi e tali da causare decessi o lesioni gravi, le
capacità, le
conoscenze, il
comportamento e l'
idoneità medica del conducente svolgono un ruolo importante e che nell'UE circolano ancora troppi titolari di patenti di guida che rappresentano un rischio a causa della loro mancanza di idoneità alla guida. Richiamando la citata
valutazione ex post si asserisce che che l'attuale
screening basato sull'
età
non appare
sufficiente, in particolare alla luce di studi scientifici secondo i quali
condizioni mediche specifiche, quali ad esempio
l'abuso di sostanze, le
malattie mentali, l'
epilessia e il
diabete, le
patologie cardiache, sono fattori non necessariamente collegati all'età, che rivestono però maggiore importanza per l'idoneità medica alla guida.
Si pone l'accento sul fatto che il più elevato tasso di incidenti e di vittime tra i
conducenti inesperti indica che i
requisiti per il rilascio delle patenti di guida
non sono pienamente
adeguati agli obiettivi di sicurezza stradale. Inoltre la progressiva introduzione di nuove tecnologie, come i sistemi avanzati di assistenza alla guida e, in futuro, i veicoli automatizzati, avrà un impatto sostanziale sull'uso dei veicoli comporterà nuove sfide per i conducenti in termini di capacità e conoscenze, non sono contemplate dalla direttiva vigente.
Si sottolinea infine che restano in vigore
procedure ingiustificate per
ottenere la patente, esercitare o mantenere i diritti di guida in un
altro paese dell'UE quando i conducenti ottengono, utilizzano, sostituiscono, rinnovano o convertono le patenti di guida, ostacolando di fatto la circolazione all'interno dell'UE. Secondo la valutazione, alcune misure della direttiva (come il concetto di
residenza normale) si sono rivelate di difficile applicazione e possono aver comportato un elevato onere amministrativo o ostacoli alla libera circolazione limitando in pratica il riconoscimento del diritto al titolo di guida anche per periodi molto lunghi.
L'attuale direttiva può inoltre impedire ai cittadini dell'UE di ottenere una patente di guida nei paesi dell'UE in cui la loro conoscenza della
lingua locale è insufficiente e in cui non è autorizzata la presenza di un
interprete durante gli esami. Non esistono inoltre norme comuni per la
conversione delle patenti di guida rilasciate da
paesi terzi quando il titolare stabilisce la propria residenza nell'Unione europea, e le patenti UE ottenute in uno Stato membro in seguito a conversione della patente di un paese terzo possono cessare di essere valide nel caso in cui la persona trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro.
Infine nella
valutazione d'impatto si fa anche presente che diversi Stati membri (Spagna, Danimarca, Grecia, Polonia, Portogallo) hanno introdotto, o prevedono di introdurre (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia)
patenti di guida mobili (
digitali)
nazionali non accompagnate dal rilascio di un documento fisico (tessera), oggi non riconosciute dagli Stati membri diversi da quello di emissione. La
direttiva vigente stabilisce il principio del
riconoscimento reciproco
solo per le
patenti fisiche.
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Base giuridica
La base giuridica delle tre proposte in esame è l'articolo 91, paragrafo 1, lettera
c) del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (
TFUE) che attribuisce all'UE un'ampia competenza nel settore dei trasporti al fine di stabilire le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti, compresa la sicurezza stradale, come ribadito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
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Sussidiarietà |
Proposta sulle patenti
Nella relazione illustrativa della proposta si ricorda che l'UE ha competenza in materia di patenti di guida, già disciplinata da una
direttiva del 2006 più volte modificata per armonizzare le norme e i requisiti comuni e per adeguare le norme ai progressi scientifici e tecnici. Si tratta di materia che comprende
aspetti transnazionali che non possono essere trattati dai singoli Stati membri da soli e che possono essere realizzate in modo adeguato solo a livello UE.
In particolare, la Commissione ritiene
necessario un ulteriore intervento sulla
normativa vigente per adeguarla agli
obiettivi assunti dall'UE in materia di
sicurezza stradale e alla luce dei progressi previsti, ritenuti insufficienti, nella riduzione del numero di vittime e feriti gravi sulle strade.
La nuova iniziativa legislativa è ritenuta necessaria anche per
eliminare ostacoli inutili e
ingiustificati alla
libera circolazione delle persone dovuti a
procedure non ottimali per il
rilascio e il rinnovo delle patenti di guida. Questioni che per la loro dimensione transfrontaliera secondo la Commissione devono essere affrontati a livello di UE. In merito all'introduzione delle
patenti di guida mobili, nella relazione si sottolinea che il loro riconoscimento reciproco in tutta l'Unione è possibile solo se le
soluzioni utilizzate dagli Stati membri sono
armonizzate e interoperabili.
In assenza di un intervento normativo dell'UE, la cooperazione tra gli Stati membri in materia di patenti di guida dovrebbe basarsi su
accordi bilaterali o multilaterali con il risultato di rendere maggiormente complesso l'intero sistema di rilascio delle patenti e di aumentare gli oneri amministrativi per richiedenti, titolari di patenti e amministrazioni.
L'esigenza di un quadro normativo armonizzato discende, secondo la Commissione anche dal fatto che
alcuni Stati membri (Spagna, Malta, Cipro e Irlanda) non hanno aderito alla
Convenzione sulla circolazione stradale conclusa a Vienna l'8 novembre 1968, per cui in assenza di una patente europea i conducenti europei di altri Stati membri dovrebbero essere in possesso, in tali Stati di un permesso di guida internazionale.
Pertanto, le nuove norme sono finalizzate a consentire ai
titolari di patenti di guida dell'UE che cambiano residenza all'interno dell'Unione, di ottenere un rinnovo della patente nel nuovo paese di residenza, mediante conversione amministrativa o superando l'esame di guida come qualsiasi altro richiedente. In assenza di un intervento dell'UE, sarebbe inoltre più difficile per i conducenti professionisti stranieri conservare il proprio diritto alla guida ed integrarsi nel settore dei trasporti su strada dell'UE. L'eliminazione di questo ostacolo, insieme ad misure concernenti, ad esempio, le qualifiche dei conducenti, il miglioramento delle condizioni di lavoro e le sfide strutturali, potrebbe contribuire ad affrontare il problema della
carenza di conducenti nell'UE.
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La proposta sullo scambio di informazioni nel corso delle indagini per infrazioni
La relazione illustrativa della proposta rileva che l'obiettivo di porre fine all'impunità dei trasgressori non residenti e garantire la parità di trattamento di tutti gli utenti della strada in tutta l'UE non può essere perseguito efficacemente se si utilizza un approccio eterogeneo nei vari sistemi nazionali o regionali (accordi multilaterali o bilaterali). Nella valutazione del funzionamento della direttiva CBE si è concluso che il raggiungimento degli stessi risultati della direttiva richiederebbe l'adozione di oltre
300 accordi bilaterali, determinando un contesto giuridico non trasparente, complesso, potenzialmente incoerente e inefficace sotto il profilo dei costi, nonché costi significativi per le amministrazioni nazionali. In assenza di un intervento a livello dell'UE si creerebbe un mosaico di norme, che non sarebbe altrettanto efficace nel porre fine all'impunità dei trasgressori non residenti e nell'indurre un cambiamento comportamentale tale da garantire a una maggiore sicurezza stradale. L'applicazione transfrontaliera delle norme in materia di sicurezza stradale sarebbe difficilmente realizzabile, in quanto gli Stati membri non sarebbero in grado di garantire la mutua assistenza giudiziaria nei
procedimenti di indagine transfrontalieri.
La relazione illustrativa sottolinea inoltre che, in base al principio di sussidiarietà, le pratiche di applicazione delle norme da parte degli Stati membri nel loro territorio sono considerate principalmente di loro competenza. La proposta in esame pertanto non intende stabilire prescrizioni per l'applicazione delle norme in materia di sicurezza stradale in quanto tali. Si
concentra unicamente sul rendere i procedimenti di indagine transfrontalieri più agevoli, cosa che gli Stati membri non possono realizzare da soli in modo coerente al fine di garantire la parità di trattamento tra i conducenti residenti e non residenti.
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La proposta sugli effetti nell'UE di alcune decisioni di ritiro di patente
La relazione illustrativa della proposta rileva che per motivi di sicurezza stradale è estremamente importante che, all'interno dell'Unione europea, le decisioni di ritiro della patente di guida abbiano effetto a livello di Unione. Questo obiettivo può essere conseguito
solo attraverso uno strumento giuridico dell'UE. Ciò in quanto la decisione di rilasciare una patente di guida o di privare una persona del diritto a guidare, disponendo la validità di tale patente, rientra nella sovranità degli Stati membri. In quanto tali, gli effetti a livello di Unione di una decisione di ritiro della patente di guida dipenderanno sempre dalle azioni dello Stato membro in cui è stata rilasciata la patente di guida, che non dispone delle informazioni, degli strumenti giuridici o degli incentivi necessari ad agire
senza l'intervento dell'Unione.
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Proporzionalità |
Proposta sulle patenti
La Commissione europea ritiene la proposta proporzionata in quanto non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di garantire un migliore livello di sicurezza stradale e di agevolare la libera circolazione, in quanto le opzioni strategiche adottate offrono comunque un adeguato livello di flessibilità agli Stati membri. Per le patenti di guida mobili sono previste solo prescrizioni minime di armonizzazione, mentre le norme sui
periodi di prova
per i conducenti inesperti possono essere integrate dagli Stati membri con condizioni o limitazioni nazionali aggiuntive e le norme sulla conversione delle patenti di guida rilasciate da paesi terzi sono definite in modo limitato.
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La proposta sullo scambio di informazioni nel corso delle indagini per infrazioni
La relazione illustrativa evidenzia che le misure contenute nella proposta si limitano a quanto necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi dei trattati, vale a dire migliorare la sicurezza stradale attraverso una migliore applicazione transfrontaliera delle norme in materia di sicurezza stradale. La relazione riconosce che a breve termine, per attuare la nuova disciplina, la Commissione e gli Stati membri sosterranno costi connessi allo sviluppo e all'attuazione di soluzioni informatiche necessarie non solo per lo scambio/la condivisione di informazioni tra le autorità responsabili dell'applicazione delle norme, ma anche per lo scambio/la condivisione di informazioni tra tali autorità e gli utenti della strada. Tali costi sarebbero tuttavia compensati a lungo termine dai benefici generati dal miglioramento della cooperazione e della comunicazione. Al fine di ridurre al minimo gli oneri connessi alle comunicazioni obbligatorie, il monitoraggio dell'applicazione della direttiva CBE rivista si baserà il più possibile sui canali e sulle infrastrutture di comunicazione dei dati esistenti nonché sul reperimento automatizzato di dati. Per gli utenti della strada, rappresentati da imprese e cittadini, la proposta dovrebbe tradursi in una riduzione dei costi di interazione con le pubbliche amministrazioni.
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La proposta sugli effetti nell'UE di alcune decisioni di ritiro di patente
La relazione illustrativa sostiene ch
e le misure contenute nella proposta non vanno al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale conferendo un effetto a livello di Unione alle decisioni di ritiro della patente di guida derivanti dalla commissione di determinate infrazioni in materia di sicurezza stradale. La nuova direttiva prevede infatti la trasmissione della decisione di ritiro della patente di guida allo Stato in cui è stata rilasciata la patente solo per le infrazioni gravi in materia di sicurezza stradale, che costituiscono le principali cause di incidenti stradali e di incidenti mortali nell'UE.
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Contenuto della proposta di direttiva sulle patenti
La proposta stabilisce (art. 1) regole armonizzate in materia di:
La sua applicazione non è prevista per le macchine agricole, il cui utilizzo su strada per il trasporto di persone o cose o per il traino di veicoli sia solo accessoria.
La proposta introduce (art. 2) nuove definizioni, tra cui si segnalano:
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Specifiche standard, riconoscimento reciproco ed equivalenza tra patenti fisiche e digitali
La proposta stabilisce (art. 3) che gli Stati membri si conformino alle specifiche standard dettate per le patenti, sia fisiche che mobili e riconoscano reciprocamente le patenti rilasciate dagli altri Stati dell'UE. Attualmente il riconoscimento reciproco è limitato alle sole patenti fisiche, sotto forma di tessera.
Entro quattro anni
dalla data di adozione della nuova direttiva (art. 3), gli Stati membri dovrebbero rilasciare automaticamente solo patenti mobili. Fino ad allora sarebbero consentite entrambe le opzioni. Il rilascio di patenti fisiche sarà consentito a chi la richieda, in sostituzione o in combinazione con una patente mobile.
Patenti fisiche
o mobili rilasciate allo stesso conducente dovrebbero essere perfettamente equivalenti ed equipollenti, indicando lo stesso complesso di diritti e condizioni che autorizzano alla guida (art. 3).
Le patenti di guida mobili rilasciate dopo tre anni dalla data di adozione della direttiva dovrebbero essere riconosciute reciprocamente dagli Stati membri.
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Patenti fisiche
Con riguardo alle patenti fisiche (art. 4) le nuove disposizioni stabiliscono che gli Stati membri devono adottare, informandone la Commissione europea, tutte le misure necessarie ad evitarne la falsificazione.
Si conferma che se il titolare di patente sprovvista di validità amministrativa stabilisce la propria residenza normale in uno Stato membro diverso da quello di rilascio, lo Stato di residenza può, dopo 2 anni dall'acquisizione della residenza normale, rinnovare tale patente.
Entro il 19 gennaio 2030
tutte le patenti di guida fisiche rilasciate o in circolazione dovrebbero rispondere ai requisiti stabiliti dalla direttiva proposta.
Gli Stati membri possono decidere di inserirvi un supporto di memorizzazione (microchip) che può memorizzare dati supplementari rispetto a quelli espressamente previsti per le patenti (tra cui dati anagrafici del titolare, numero della patente, data di rilascio e scadenza, si veda l'
allegato I
, parte D). In tal caso informano la Commissione europea di tale decisione entro tre mesi. In alternativa gli Stati membri possono decidere di stampare un codice QR che consenta di verificare l'autenticità delle informazioni riportate sulla patente di guida fisica.
Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i dati personali necessari per la verifica delle informazioni riportate sulla patente di guida fisica non siano conservati dal verificatore.
La proposta prevede che la Commissione possa stabilire con atti di esecuzione disposizioni dettagliate sulle caratteristiche di interoperabilità e sulle misure di sicurezza dei codici QR. Conferisce inoltre alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per modificare l'
allegato I
, parti A, B e D, relative alle specifiche generali e antifalsificazione, alle caratteristiche del microchip della tessera e ai dati.
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Patenti mobili
In ordine alle patenti mobili (art. 5), le relative specifiche standard sono stabilite dall
'allegato I
, parte C che stabilisce anche le funzionalità delle relative applicazioni elettroniche di gestione e verifica.
Gli Stati membri dovrebbero garantire, ai cittadini in possesso di residenza normale nel loro territorio o altrimenti abilitati al possesso di una patente di guida mobile, l'accesso gratuito alle applicazioni elettroniche istituite per il loro controllo. Tali applicazioni dovrebbero basarsi sui portafogli europei di identità digitale rilasciati nel rispetto della
normativa
dell'UE. Gli Stati membri dovrebbero pubblicare e aggiornare con regolarità l'elenco di tali applicazioni, garantire che queste non rendano disponibili più dati di quelli necessari, e che i dati personali necessari per la verifica dei diritti di guida del titolare della patente di guida mobile non siano conservati dal verificatore.
Entro 18 mesi dalla data di adozione della direttiva, la Commissione può adottare atti di esecuzione, per introdurre disposizioni di dettaglio riguardanti l'interoperabilità e la sicurezza delle patenti di guida mobili, comprese le funzioni di verifica e l'interfaccia con i sistemi nazionali.
La proposta conferisce inoltre alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per modificare l'
allegato I
, parte C, qualora si renda necessario per tener conto degli sviluppi tecnici, operativi o scientifici.
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Categorie di patenti di guida
La proposta reca (art. 6) l'elenco delle categorie di patenti di guida, relative a ciclomotori, motocicli e tricicli a motore, autoveicoli:
La patente di guida autorizza a guidare i veicoli a motore delle seguenti categorie.
categoria AM:
categoria A1:
categoria A2:
categoria A:
categoria B1:
categoria B:
categoria BE:
categoria C1:
categoria C1E:
categoria C:
categoria CE:
categoria D1:
categoria D1E:
categoria D:
categoria DE:
La proposta prevede che, previo accordo della Commissione, che valuta l'impatto della misura proposta sulla sicurezza stradale, gli Stati membri possono escludere da tali categorie determinati tipi specifici di veicoli a motore, tra cui i quelli speciali per le persone con disabilità. Gli Stati membri possono inoltre, previa informazione della Commissione europea, escludere dall'applicazione della direttiva proposta alcuni tipi di veicoli utilizzati dalle forze armate e dalla protezione civile, o messi a loro disposizione.
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Età minima
La proposta stabilisce, confermando la normativa vigente, le età minime per il rilascio delle diverse categorie di patente:
Gli
Stati membri potrebbero
modificare l'età minima per il rilascio della patente di guida:
Gli Stati membri potrebbero abbassare a
18 anni l'età minima per la
categoria C e a
21 anni per la
categoria D in caso di:
Le patenti di guida rilasciate sulla base di tali
deroghe nazionali ai requisiti anagrafici avrebbero
validità solo nello Stato membro di rilascio a meno che non vengano riconosciute, limitatamente al proprio territorio, da altri Stati membri. Tali patenti sarebbero inoltre valide solo nello Stato membro di rilascio fino al raggiungimento dell'età minima prevista a livello dell'UE.
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Condizioni e limitazioni
Confermando la normativa in vigore, si prevede (art. 8) che gli Stati membri possano rilasciare patenti a una o più condizioni contrassegnandole con codici armonizzati (elencati all'
allegato I
, parte E) o con codici nazionali se non previste dalla direttiva UE. Tali codici si riferiscono a condizioni mediche del conducente (ad esempio dispositivi di correzione della vista, apparecchi acustici), o modifiche del veicolo per compensare minorazioni o disabilità.
Si prevede che, nel caso di guida autorizzata solo per alcuni tipi di veicoli o veicoli adattati, a causa di un'incapacità fisica, la relativa prova di capacità venga effettuata con tale veicolo. Si conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per modificare l'elenco di tali condizioni.
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Graduazione ed equivalenze tra categorie
La proposta conferma (art. 9) la normativa europea in vigore, già recepita a livello nazionale.
Introduce una nuova disposizione (lettera h) secondo la quale due anni dopo il primo rilascio, il titolare di una patente per la categoria B è abilitato alla guida di veicoli alimentati con combustibili alternativi (come definiti dall'articolo 2 della
direttiva
sulle dimensioni e i pesi massimi autorizzati di alcuni tipi di veicoli) con massa massima autorizzata di 3,5 tonnellate ma non superiore a 4,25 tonnellate senza rimorchio.
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Rilascio, validità e rinnovo
La proposta conferma (art. 10) che il
rilascio della patente è subordinato a due condizioni:
La validità amministrativa prevista è di:
Il periodo di validità amministrativa delle patenti può essere ridotto dagli Stati membri solo nel caso di titolari conducenti inesperti, per ragioni di sicurezza stradale o, in singoli casi, quando sussistano condizioni mediche che richiedono un incremento dei controlli medici o in caso di altre misure specifiche, tra cui limitazioni nei confronti degli autori di infrazioni stradali.
La validità è ridotta dagli Stati membri ad un massimo di 5 anni (dal momento del rinnovo) per i titolari di patente ultra settantenni, al fine di aumentare il numero dei controlli medici ed applicare altre misure specifiche, tra cui corsi di aggiornamento.
Il periodo di validità può essere ridotto dagli Stati membri anche per le patenti rilasciate a persone in possesso di permesso di soggiorno temporaneo o beneficiarie di protezione temporanea o protezione adeguata. In tal caso la patente di guida dovrebbe essere valida per un periodo pari o inferiore alla validità amministrativa del permesso di soggiorno o della protezione.
Il rinnovo fa scattare un nuovo periodo di validità, indipendentemente dalla presenza di un microchip o di un codice QR o dal loro eventuale danneggiamento.
Il rinnovo delle patenti di guida è subordinato a due condizioni:
Le procedure per l'accertamento dell'idoneità fisica e mentale descritte dall'
Allegato III
si basano, per le patenti A, A1, A2, AM, B, B1 e BE, su un'autovalutazione dei requisiti. Per tali categorie di patenti l'esame medico è previsto se da tale autovalutazione, durante l'espletamento delle formalità o durante le prove, risultino condizioni di incapacità. Gli Stati membri possono decidere di sostituire tale autovalutazione con una visita medica. Il contenuto di tale autovalutazione dovrebbe essere definito dalla Commissione europea con atti di esecuzione entro 18 mesi a partire dall'adozione della direttiva.
La proposta introduce una possibilità di proroga delle patenti da parte degli Stati membri per un massimo di 6 mesi in caso di crisi, previa informazione della Commissione europea. Tale proroga può essere rinnovata in caso del persistere delle condizioni di crisi.
In caso di crisi che interessi più Stati membri, tale proroga - non superiore ai 6 mesi e rinnovabile nel caso di prosecuzione della crisi - può essere disposta dalla Commissione europea con atti di esecuzione,
ferma restando la possibilità per uno Stato membro di non adottarla sul proprio territorio. La proposta prevede che gli Stati membri possano applicare, per il rilascio delle patenti, disposizioni nazionali a condizioni diverse da quelle previste dall'UE, informandone la Commissione.
Nel testo si intende per crisi un evento eccezionale, imprevisto e improvviso, naturale o antropogenico, di natura e portata straordinarie che si verifichi all'interno o all'esterno dell'UE e tale da avere un impatto diretto o indiretto significativo sui trasporti su strada e da impedire o compromettere in modo sostanziale per i titolari di patenti di guida o per le autorità nazionali competenti di compiere le procedure necessario al loro rinnovo.
La proposta prevede che si possa essere titolari di una sola patente di guida fisica e di più di una patente di guida mobile, purché rilasciate dallo stesso Stato membro. Non sarà possibile essere titolari di patenti rilasciate da più di uno Stato membro. Pertanto uno Stato membro, avendo accertato che il richiedente è già titolare di patente rilasciata da un altro Stato UE, dovrebbe rifiutare il rilascio di una nuova patente.
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Conversione e sostituzione delle patenti rilasciate da altri Stati membri
Si conferma (art. 11) il principio per il quale uno Stato membro converte la patente rilasciata da un altro Stato UE in corso di validità, di cui sia titolare un soggetto che ha la residenza sul suo territorio.
In tal caso uno Stato dell'UE può applicare le proprie disposizioni nazionali relative a limitazioni, sospensione, revoca, annullamento, annullamento del diritto di guidare, sulla patente rilasciata da un altro Stato membro. A tal fine può procedere alla sua conversione ritirando la patente convertita e restituendola allo Stato di emissione.
La sostituzione per smarrimento o furto dovrebbe poter essere ottenuta solo presso le autorità competenti dello Stato di residenza.
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Conversione e sostituzione delle patenti rilasciate da Paesi terzi
Se lo Stato membro lo prevede, la proposta di direttiva consente (art. 12) la
conversione di una patente rilasciata da un
paese terzo a un titolare che ha acquisito la
residenza normale nel suo territorio.
La Commissione europea può, tramite una
decisione di esecuzione, stabilire che un paese terzo dispone di un
quadro dei trasporti su strada tale da garantire un
livello di sicurezza stradale comparabile a quello
dell'Unione che consente la conversione delle patenti rilasciate da tale paese
senza annotazioni.
Tale
decisione di esecuzione è preceduta da un processo di valutazione in cui la Commissione europea può coinvolgere gli Stati membri che dispongono di sei mesi per esprimere il proprio parere.
Nella sua valutazione la Commissione tiene conto:
La Commissione europea dovrebbe pubblicare un elenco dei paesi terzi oggetto di una
decisione di esecuzione. Le patenti rilasciate da tali paesi extra-UE possono essere convertite, senza annotazioni, dallo Stato membro di residenza, in un titolo di guida riconsciuto anche dagli altri Stati dell'Unione.
Al contrario, se lo Stato extra UE che ha emesso la patente non è oggetto di una decisione di esecuzione, della conversione e dei successivi rinnovi in uno Stato dell'Unione si dà conto con
annotazioni sulla patente tramite i codici previsti dall'
Allegato I, parte E. Tale
patente annotata può
non essere
riconosciuta dagli altri Stati membri.
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Limitazione, sospensione, revoca o annullamento del diritto di guidare o della patente di guida
La proposta (art. 13) conferma la normativa vigente laddove questa prevede che uno Stato membro rifiuti il rilascio della patente di guida, o il riconoscimento della patente di guida al richiedente cui questa sia limitata, sospesa, revocata o annullata in un altro Stato membro.
La patente o il diritto di guidare sono considerati limitati, sospesi, revocati o annullati finché la persona interessata non soddisfa le condizioni imposte da uno Stato membro e alle quali deve conformarsi per poter recuperare tale diritto, la patente o per poterne chiedere una nuova.
Gli Stati membri devono assicurare che le condizioni da essi imposte per il recupero del diritto di guidare, della patente o per richiederne una nuova siano proporzionate, non discriminatorie e non comportino, di per sé, un rifiuto a tempo indeterminato.
Nessuna disposizione della proposta osta a che uno Stato membro vieti a tempo indeterminato ad una persona di guidare nel proprio territorio senza darle la possibilità di recuperare il diritto di guidare o la patente di guida o di poterne chiedere una nuova, se ciò è giustificato dalla sua condotta. Pertanto, in caso di divieto di guida a tempo indeterminato, uno Stato membro può rifiutare sine die la validità di qualsiasi patente di guida rilasciata da altro Stato membro. Altri Stati dell'UE possono, previa consultazione dello Stato che ha imposto il divieto, rilasciare a tale persona una nuova patente di guida.
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Guida accompagnata
In deroga al requisito anagrafico minimo per il conseguimento delle patenti B (18 anni), C e CE (21 anni), gli Stati membri possono (art. 14), previo esame teorico e pratico e verifica dei requisiti psico-fisici, rilasciare tali patenti a richiedenti che abbiano compiuto 17 anni, contrassegnandole con apposito codice (98.02). La patente così conseguita abilita il titolare alla guida prima del compimento dei 18 anni solo se accompagnati da una persona:
Gli Stati membri possono esigere l'identificazione dell'accompagnatore e determinarne il numero massimo, nonché, informando la Commissione, applicare condizioni ulteriori per il rilascio di una patente di guida prima dei 18 anni.
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Periodo di prova
Il titolare di una patente di guida di qualsiasi categoria rilasciata per la prima volta (fatta eccezione per le patenti A2 o A) è considerato "conducente inesperto" (art. 14) e sottoposto ad un periodo di prova della durata di due anni. Per la durata di tale periodo la patente dovrebbe essere contrassegnate con apposito codice (98.01). A tali conducenti dovrebbe essere vietata la guida con un tasso alcolemico superiore a 0,0 g/ml, e gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure, sanzionatorie e di controllo, per garantire l'efficacia di tale divieto.
Previa informazione della Commissione e al fine di migliorare la sicurezza stradale, gli Stati membri possono stabilire per tali conducenti norme aggiuntive durante il periodo di prova.
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Esaminatori
Gli esaminatori impegnati nella valutazione delle prove pratiche devono rispondere ad alcuni requisiti (si veda l'Allegato IV), tra cui una formazione iniziale ed una formazione continua a carattere periodico. Tali requisiti non si applicano agli esaminatori che esercitavano tali funzioni prima dell'entrata in vigore della
direttiva
attualmente in vigore 2006/126/CE (ovvero prima del 19 gennaio 2013). La Commissione europea potrebbe modificare con atti delegati l'Allegato IV recante l'elenco dei requisiti richiesti, per aggiornarlo a futuri sviluppi tecnici, operativi o scientifici.
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Residenza normale
Come nella
direttiva
vigente, la proposta definisce residenza normale il luogo in cui una persona dimora abitualmente per almeno 185 giorni l'anno (art. 17).
Ai fini del rinnovo o del duplicato per smarrimento o furto, per il personale di servizi diplomatici dell'UE, di suoi Stati membri e dei componenti del loro nucleo familiare, si intende che la residenza normale sia collocata nello Stato membro che ha inizialmente rilasciato la patente.
Se il titolare di una patente emessa da uno Stato membro non può provare di aver stabilito la propria residenza normale in un altro Stato dell'UE, può ottenere il rinnovo dallo Stato di prima emissione.
Fermo restando il principio per cui la patente si consegue nello Stato membro di residenza normale, la proposta prevede che una patente di categoria B possa essere conseguita anche nello Stato dell'UE in cui si ha la cittadinanza se nello Stato di residenza normale il richiedente non può sostenere le relative prove in una delle lingue ufficiali del suo stato di cittadinanza o con l'assistenza di un interprete.
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Assistenza reciproca tra gli Stati membri
Gli Stati membri dovrebbero prestarsi assistenza reciproca per l'attuazione della direttiva proposta e a tal fine dovrebbero scambiare informazioni relative alle patenti di guida e al diritto a guidare, anche avvalendosi della rete UE delle patenti di guida RESPER
(
Réseau de permis de conduire
). In particolare, gli Stati membri possono ricorrere a tale rete, cui possono accedere solo le autorità competenti, per verificare validità e autenticità di una patente di guida, effettuare controlli antifalsificazione, individuare i responsabili di infrazioni.
L'assistenza reciproca tra Stati membri è richiesta anche per l'attuazione delle norme sulle patenti mobili ed in particolare per garantire l'interoperabilità tra le relative applicazioni e funzioni di verifica.
Ai fini di assicurare tale interoperabilità, la proposta prevede che la Commissione europea stabilisca con atti di esecuzione i requisiti operativi, di interfaccia e tecnici della rete dell'UE delle patenti di guida.
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Riesame
È previsto che entro 5 anni dall'entrata in vigore, la Commissione europea presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della direttiva, compreso il suo impatto sulla sicurezza stradale.
Gli Stati membri dovrebbero informare ogni anno la Commissione sul numero di patenti rilasciate, rinnovate, sostituite, revocate e convertite per ogni categoria e dati sul rilascio delle patenti mobili.
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Recepimento
Entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri dovrebbero adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la sua attuazione. Tali disposizioni dovrebbero a loro volta essere attuate entro 3 anni dalla pubblicazione della direttiva.
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Esame presso le Istituzioni dell'UE
Presso il Parlamento europeo la
proposta in materia di
scambio di informazioni sulle
indagini per infrazioni è stata assegnata alla Commissione Trasporti e turismo (TRAN) che ha nominato relatore l'On. Zlotowski Kosma (Conservatori e Riformisti europei/Polonia). Presso tale commissione nello scorso giugno è stata depositata una
bozza di relazione e nel mese di luglio sono stati
depositati emendamenti.
La
proposta sulle
patenti è stata assegnata alla Commissione Trasporti e turismo (TRAN), che ha nominato relatrice l'On. Karima Delli (Verdi/Alleanza libera, Francia). Un progetto di
relazione è stato pubblicato il 19 luglio 2023. Il voto presso tale commissione è indicativamente previsto per il prossimo 7 dicembre 2023.
La proposta è in corso di esame, secondo la procedura legislativa ordinaria, anche presso il Consiglio, la cui Presidenza ha presentato nel corso del mese di settembre alcuni testi di compromesso parziali.
Il 14 giugno il
Comitato economico e sociale
europeo ha espresso il proprio
parere in cui sottolinea tra l'altro che.
Anche la
proposta sugli effetti di alcune
decisioni di ritiro della patente è stata assegnata alla medesima Commissione Trasporti e turismo (TRAN), che ha nominato relatore l'On. Peter Vitanov (Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici/Bulgaria). Presso tale commissione, che dovrebbe pronunciarsi indicativamente il 29 novembre 2023 in settembre sono stati depositati la
bozza di relazione ed
emendamenti.
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Esame presso altri Parlamenti nazionali
Sulla base dei dati forniti dal sito
IPEX l'esame della
proposta in materia di
scambio di informazioni sulle
indagini per infrazioni è stato concluso da parte del Bundesrat tedesco, dei parlamenti irlandese e lituano, delle due Camere del parlamento ceco, dall'Assemblea della Repubblica portoghese, dal Sejm polacco e dall'Assemblea nazionale slovena, nonché dal Senato della Repubblica italiana. Risulta tuttora in corso presso i parlamenti danese, finlandese, lettone e svedese, presso il Senato polacco e il Consiglio Nazionale slovacco, nonché presso le Camere dei rappresentanti di Cipro e Malta.
L'esame della
proposta sulle
patenti risulta concluso da parte del Consiglio federale austriaco, dei parlamenti irlandese e lituano, delle due Camere del parlamento ceco, della Camera portoghese.
Risulta tuttora in corso presso i parlamenti lettone, svedese, danese, finlandese e presso le Camere dei Rappresentanti di Malta e della Repubblica di Cipro.
La proposta è stata
esaminata anche dal Senato della Repubblica italiana.
L'esame della
proposta sugli effetti di alcune
decisioni di ritiro della patente risulta concluso da parte dei parlamenti irlandese e ceco, del Bundesrat tedesco, dell'Assemblea della Repubblica portoghese, del Senato polacco, dell'Assemblea Nazionale slovena. Risulta tuttora in corso presso i parlamenti danese, finlandese, lettone, lituano e svedese, presso il Consiglio Nazionale slovacco, e presso le Camere dei Rappresentanti di Malta e della Repubblica di Cipro.
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