Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: RUE - Ufficio SG - Ufficio Rapporti con l'Unione europea
Titolo: Elementi per la verifica di sussidiarietà - Sementi e materiale riproduttivo forestale
Serie: Documentazione per le Commissioni - Esame di atti e documenti dell'UE   Numero: 40
Data: 22/11/2023
Organi della Camera: XIV Unione Europea


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Elementi per la verifica di sussidiarietà - Sementi e materiale riproduttivo forestale

22 novembre 2023


Indice

|Finalità e contenuti|Base giuridica|Sussidiarietà|Proporzionalità|Principali contenuti delle proposte|Esame presso le istituzioni dell'UE|Esame presso altri parlamenti nazionali|



Finalità e contenuti

Le due proposte in esame, presentate dalla Commissione europea il 5 luglio 2023, nell'ambito di un pacchetto di misure per un uso sostenibile delle principali risorse naturali, sono volte ad aggiornare la normativa dell'UE vigente in materia di produzione e commercializzazione di:
La prima proposta è volta a sostituire con un regolamento unico tutte le vigenti direttive sulla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale: sulle sementi di piante foraggere; sulle sementi di cereali; sulla vite; sul catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole; sulle sementi di barbabietole; sulle sementi di ortaggi; sui tuberi-seme di patate; sulle sementi di piante oleaginose e da fibra; sulle piantine di ortaggi e sulle piante da frutto.
La proposta mira, in particolare, ad armonizzare l'attuazione delle regole comuni, ad aumentare l'efficienza, ridurre gli oneri amministrativi e sostenere l'innovazione. Tiene conto della necessità di garantire che la produzione di materiale riproduttivo vegetale possa adattarsi all'evoluzione delle condizioni agricole, orticole e ambientali, affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, promuovere la protezione dell'agrobiodiversità e soddisfare le crescenti aspettative degli agricoltori e dei consumatori in merito alla qualità e alla sostenibilità di sementi, piante e talee.
Mira inoltre a favorire il progresso tecnico nella produzione di materiale riproduttivo vegetale e nella selezione delle piante, e a creare un quadro per l'introduzione di tecnologie digitali e per l'adozione di nuove tecnologie (ad esempio tecniche biomolecolari) per l'identificazione delle varietà.
Obiettivo generale dell'iniziativa è garantire un materiale riproduttivo vegetale di qualità elevata e diversificato, adeguato alle condizioni climatiche attuali e future, che possa contribuire alla sicurezza alimentare, alla protezione della biodiversità e al ripristino degli ecosistemi forestali. La disponibilità e l'accesso alle varietà e ai materiali di base con caratteristiche di sostenibilità rafforzate sono ritenute essenziali per migliorare la sostenibilità, garantendo la stabilità della resa della produzione agricola e della produttività degli ecosistemi forestali.
La seconda proposta è volta ad aggiornare e sostituire la vigente direttiva sulla produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione. Il concetto di materiale forestale comprende sementi, parti di piante e piante,  utilizzate per la creazione di foreste nuove ("imboschimento"), per il reimpianto di superfici arboree ("rimboschimento") e per altri tipi di impianto di piante con finalità diverse: a) produzione di legno e biomateriali; b) conservazione della biodiversità; c) ripristino degli ecosistemi forestali; d) adattamento ai cambiamenti climatici; e) mitigazione dei cambiamenti climatici; f) conservazione e utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali.
Obiettivo del regolamento proposto è garantire la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di qualità, in grado di contribuire alla creazione e al mantenimento di foreste resilienti, nonché al ripristino degli ecosistemi forestali. Le nuove norme attribuiscono agli utilizzatori di tale materiale il diritto di essere informati sulla sua qualità e idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche – attuali e future - dell'area in cui sarà impiantato e dovrebbero consentire di selezionare il materiale forestale adeguato per ogni territorio.
La Commissione ritiene inoltre necessario rivedere la normativa vigente per tenere conto di sviluppi legati:
Obiettivi specifici di entrambe le proposte sono:
  • aumentare la chiarezza e la coerenza del quadro giuridico attraverso norme di base semplificate, chiarite e armonizzate;
  • consentire l'adozione di sviluppi scientifici e tecnici nuovi;
  • garantire la disponibilità di materiale riproduttivo vegetale adatto alle sfide future;
  • sostenere la conservazione e l'uso sostenibile di risorse genetiche vegetali e forestali;
  • armonizzare il quadro sui controlli ufficiali sul materiale riproduttivo vegetale;
  • migliorare la coerenza della legislazione in materia con la legislazione fitosanitaria.
Nelle due distinte relazioni sulle proposte trasmesse alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012, il Governo, formulando una valutazione complessivamente positiva delle finalità delle iniziative legislative, ne sottolinea l'urgenza in ragione della complessità e frammentazione del quadro legislativo attuale che comporta incertezze, discrepanze e divergenze applicative tra gli Stati membri.

Base giuridica

Entrambe le proposte introducono norme necessarie a conseguire gli obiettivi della politica agricola comune. Pertanto in entrambe i casi la Commissione europea individua quale base giuridica l'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente all'Unione di adottare disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune.
A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del medesimo Trattato, nel settore dell'agricoltura e della pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare, si applica una competenza concorrente tra l'UE e gli Stati membri.

Sussidiarietà

Nella relazione che accompagna entrambe le proposte sono illustrate le ragioni per la quale essa è ritenuta coerente con il principio di sussidiarietà.
Viene ricordato anzitutto che dall'adozione della normativa unionale in materia di commercializzazione, sia del materiale riproduttivo vegetale, che del materiale forestale di moltiplicazione, tutti i settori riferiti a tali attività sono stati in larga misura regolamentati a livello di Unione con atti che hanno contribuito in modo significativo alla creazione del mercato interno in questo ambito.
Ad avviso della Commissione, iniziative autonome dei singoli Stati membri creerebbero una frammentazione del mercato in 27 diversi sistemi nazionali tale da creare ostacoli alla circolazione di materiale riproduttivo vegetale nel mercato interno e aumenterebbero gli oneri finanziari associati alla registrazione delle varietà, nonché ai necessari controlli di qualità e per l'identificazione delle varietà. Ritiene quindi che i rispettivi obiettivi strategici perseguiti dalle due proposte possano essere conseguiti in modo più efficace se la regolamentazione avviene esclusivamente a livello di Unione.
Nella scheda sulla sussidiarietà elaborata dalla Commissione europea e riferita ad entrambe le proposte, si ribadisce che, in assenza della legislazione dell'UE, la commercializzazione di piante, sementi e materiale per la riproduzione delle foreste avverrebbe in 27 sistemi diversi, causando la frammentazione del mercato interno. Si rileva inoltre che l'esistenza di una legislazione UE non ha impedito, nel corso degli anni, l'insorgere di divergenze nella sua attuazione tra gli Stati membri, in particolare laddove gli approcci nazionali compensano le carenze della legislazione unionale nella sua capacità di stare al passo con gli sviluppi scientifici e tecnici (ad esempio processi innovativi per la produzione o la digitalizzazione di procedure e documenti). Gli approcci nazionali differiscono anche per quanto riguarda le considerazioni sulla sostenibilità nella registrazione di nuove varietà e di materiale di base, nonché per gli aspetti legati alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche (ad esempio l'accesso al mercato per le varietà da conservazione).
La Commissione europea ritiene quindi necessaria un'azione dell'UE per modernizzare tale legislazione, armonizzarne l'attuazione, garantire condizioni di parità per gli operatori, nonché contribuire a raggiungere gli obiettivi delle politiche dell'UE legate al Green Deal europeo e alle strategie che ne sono seguite, in primo luogo la Strategia dal produttore al consumatore sulla sostenibilità della filiera agro-alimentare.
Quanto al valore aggiunto dell'iniziativa europea, questo viene individuato dalla Commissione nella predisposizione di un quadro giuridico comune per la produzione e commercializzazione che definisca i relativi requisiti tecnici in luogo di 27 sistemi nazionali e stabilisca condizioni di parità per gli operatori e un approccio più coerente per affrontare le sfide transfrontaliere della sostenibilità, del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità.
Anche per quanto riguarda il materiale riproduttivo forestale, la Commissione ritiene che un approccio più armonizzato in materia di produzione e commercializzazione non possa realizzarsi in maniera adeguata a livello degli Stati membri, per la complessità e la natura internazionale e transfrontaliera di tali scambi. Pertanto sostiene che la risposta alle sfide transfrontaliere in relazione ai cambiamenti climatici, alla biodiversità e alla sostenibilità sarebbe conseguita con maggiore efficienza a livello di UE.

Proporzionalità

Nella valutazione d'impatto che accompagna le due proposte, si sottolinea che, in coerenza con il principio di proporzionalità, le misure previste non superano quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Sono al contrario previste semplificazioni per una serie di procedure e requisiti amministrativi esistenti.
La Commissione sottolinea al riguardo che il regolamento proposto per il materiale riproduttivo vegetale sostituirà i numerosi atti vigenti in materia disciplinando tutti gli elementi necessari per la produzione e commercializzazione di sementi, portainnesti, rami, tuberi, piccole piante, alberi interi, colture agricole, viti, piante da frutto e altri.
Richiama inoltre la necessità di garantire che tutti gli Stati membri applichino le medesime disposizioni, riducendo le possibilità di deroghe e di norme meno rigorose, salvo quanto espressamente consentito. Ad avviso della Commissione le norme proposte, rimuovendo l'applicazione di norme diverse e discriminatorie, dovrebbero tutelare gli interessi degli operatori professionali e la concorrenza.
Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire requisiti nazionali più rigorosi per la qualità del materiale riproduttivo vegetale, al fine di adeguare i requisiti tecnici alle loro specifiche condizioni agroecologiche, a determinate condizioni e in via temporanea, in casi debitamente giustificati, e previa autorizzazione da parte della Commissione. La proposta di regolamento lascia agli Stati membri la flessibilità di attuare norme relative all'esame di varietà in funzione del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile, secondo modalità adattate alle condizioni agro-ecologiche locali.

Principali contenuti delle proposte


La proposta di regolamento relativa al materiale riproduttivo vegetale

Oggetto e ambito di applicazione
La proposta di regolamento è, come già detto, volta a stabilire (art. 1) norme in materia di produzione e  commercializzazione nell'Unione di materiale riproduttivo vegetale, in particolare i requisiti per la produzione di materiale riproduttivo vegetale sul campo e in altri siti, le categorie di materiale, i requisiti di identità e qualità, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, gli operatori professionali e la registrazione delle varietà. Stabilisce inoltre norme relative alle condizioni di coltivazione di determinate varietà che potrebbero avere effetti agronomici indesiderati, compresa la coltivazione per la produzione di alimenti, mangimi e altri prodotti.
Il regolamento proposto sostituisce le dieci direttive vigenti sopra richiamate mentre non riguarda il materiale forestale di moltiplicazione, il materiale riproduttivo per le piante ornamentali o esportato verso paesi terzi (art. 2).
Requisiti per la produzione e la commercializzazione
La proposta mantiene i due pilastri principali delle direttive vigenti, vale a dire la registrazione delle varietà e la certificazione dei singoli lotti di materiale riproduttivo vegetale.
Introduce la norma generale secondo cui il materiale riproduttivo vegetale può essere prodotto e commercializzato soltanto se appartiene a varietà iscritte nei registri nazionali delle varietà e a categorie predefinite: materiale o sementi "pre-base", "di base", "certificato/i" e "standard".
Si consente tuttavia la produzione e commercializzazione, a determinate condizioni di materiale eterogeneo (art. 6 e 27).
Il materiale riproduttivo vegetale come sementi o materiali pre-base, di base, certificate/i e standard deve essere prodotto e commercializzato conformemente alle norme internazionali a tali categorie e alle rispettive specie, elaborate in particolare dall'OCSE  (i richiamati "sistemi dell'OCSE per le sementi"), le norme sui tuberi-seme di patate della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e le norme per l'analisi delle sementi dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (ISTA).
La conformità del materiale riproduttivo vegetale rispetto ai requisiti per le categorie di sementi o materiali pre-base, di base e certificate/i deve essere confermata mediante attività di ispezione, campionamento e controllo svolte dalle autorità competenti ("certificazione ufficiale") e attestate da un'etichetta ufficiale.
La proposta introduce un elenco di specie le cui sementi possono essere prodotte e commercializzate soltanto come sementi pre-base, di base o certificate. Ciò rispecchia le norme vigenti delle direttive sulla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale e le rispettive norme internazionali. Inoltre sono previste norme più snelle per le sementi e i materiali standard per determinate categorie.
Nell'ambito della modernizzazione del sistema di certificazione, le responsabilità sono affidate agli operatori professionali. Si prevede inoltre la possibilità per l'autorità competente di autorizzare gli operatori professionali a: i) effettuare la certificazione del materiale riproduttivo vegetale ("certificazione sotto sorveglianza ufficiale"); ii) stampare l'etichetta ufficiale.
Con riguardo al sistema di certificazione, nella richiamata relazione del Governo si auspica una piena uniformazione e semplificazione dei sistemi di certificazione di moltiplicazione senza rinunciare a requisiti e specificità peculiari delle diverse colture.
La proposta introduce norme per l'etichettatura (art. 15), l'imballaggio (art. 14), la sigillatura (queste ultime demandate a futuri atti di esecuzione della Commissione europea) e i lotti di materiale riproduttivo vegetale. Tali norme si basano in larga misura sul richiamato sistema dell'OCSE per le sementi e sull'esperienza acquisita con l'attuazione delle direttive vigenti in materia.
Sarà consentito produrre e commercializzare varietà di sementi sotto forma di miscugli con altre varietà di sementi dello stesso genere o della stessa specie o di generi o specie diversi contemplati dal presente regolamento. Tuttavia gli Stati membri hanno la possibilità di consentire la produzione e la commercializzazione di un miscuglio di sementi con sementi che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, al fine di conservare le risorse genetiche e preservare l'ambiente naturale.
Saranno infine effettuate prove rispetto alle parcelle testimone (art. 24) per verificare l'identità e la purezza della varietà dei singoli lotti di sementi. Per verificare l'identità e la purezza della varietà possono essere utilizzati controlli biomolecolari.
Deroghe
La proposta introduce un approccio flessibile in relazione a talune attività, a taluni materiali riproduttivi vegetali e a talune varietà. In tali casi sono stabiliti requisiti meno rigorosi sulla base dell'esperienza acquisita con le direttive vigenti, le norme internazionali e, in particolare, la necessità di sostenere l'agrobiodiversità e la conservazione delle risorse genetiche.
In particolare, sono previste norme meno rigorose per le varietà da conservazione, il materiale eterogeneo, il materiale riproduttivo vegetale venduto ad utilizzatori finali (quali i giardinieri non professionisti), il materiale riproduttivo vegetale commercializzato a banche, organizzazioni e reti genetiche o tra di esse, nonché le sementi scambiate in natura tra agricoltori.
Si prevedono inoltre deroghe (articoli 26-32) per la commercializzazione di:
  • materiale riproduttivo vegetale per i selezionatori ai fini dello sviluppo di varietà nuove;
  • materiale riproduttivo vegetale di varietà non ancora iscritte utilizzate per la moltiplicazione di materiale riproduttivo vegetale o per analisi;
  • materiale riproduttivo vegetale in caso di difficoltà temporanee di approvvigionamento;
  • sementi non ancora certificate in via definitiva.
Deroghe sono stabilite per le misure di emergenza e gli esperimenti temporanei.
Importazioni
L'importazione di materiale riproduttivo vegetale da paesi terzi sarà consentita soltanto a seguito di una valutazione che dovrà accertare se soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale riproduttivo vegetale prodotto e commercializzato nell'Unione (art. 39). Tale valutazione dovrebbe essere basata su un esame delle informazioni fornite dal paese terzo e della sua legislazione in materia. Se ritenuto necessario, la Commissione potrebbe svolgere un audit nel paese terzo.
Operatori professionali
Per motivi di semplificazione, gli operatori professionali devono essere iscritti nei registri previsti dal vigente regolamento sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. Gli operatori professionali devono soddisfare alcuni requisiti di base e rispondere ad alcuni obblighi per garantire una conoscenza e una manipolazione adeguate del materiale riproduttivo vegetale loro affidato (art. 41). Il materiale riproduttivo vegetale commercializzato tra operatori professionali sarà soggetto a requisiti di tracciabilità (art. 42).
Registrazione delle varietà
La proposta introduce la norma generale secondo cui il materiale riproduttivo vegetale deve appartenere a varietà iscritte in un registro nazionale (art. 44), stabilendo la procedura e le condizioni per la relativa registrazione. Prevede, in particolare, che una varietà debba essere inclusa in almeno un registro nazionale delle varietà. Ciò sarà sufficiente per consentire immediatamente la commercializzazione della varietà in tutta l'UE. Tale varietà sarà inoltre presentata in un registro dell'Unione delle varietà utilizzando il portale dell'UE sulle varietà vegetali, che fornirà una panoramica di tutte le varietà ammesse alla commercializzazione. Le varietà saranno iscritte in due categorie:
  1. varietà con descrizione ufficiale, sottoposte ad una prova di distinzione, omogeneità e stabilità;
  2. varietà da conservazione con una descrizione ufficialmente riconosciuta, che non necessitano di prove di distinzione, omogeneità, stabilità e soggette a requisiti meno rigorosi.
Le varietà sottoposte a prove di distinzione, omogeneità, stabilità (descrizione ufficiale) saranno sottoposte altresì a prove atte a verificarne il valore agronomico e di utilizzazione sostenibile.
Il regolamento proposto estende l'ambito di applicazione della valutazione del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile dalle colture agricole anche alle specie di ortaggi e frutta. Per essere iscritte nei registri, tali varietà devono, nel loro insieme, apportare un miglioramento rispetto alle altre varietà degli stessi generi o delle stesse specie per quanto riguarda gli aspetti seguenti:
  • resa, stabilità della resa e resa in condizioni a basso impiego di fattori di produzione;
  • tolleranza/resistenza agli stress biotici, comprese malattie delle piante causate da nematodi, funghi, batteri, virus, insetti e altri organismi nocivi;
  • tolleranza/resistenza agli stress abiotici provocati da fattori ambientali estremi, compreso l'adattamento alle condizioni dei cambiamenti climatici;
  • utilizzo più efficiente delle risorse naturali, quali l'acqua e i nutrienti;
  • minore necessità di fattori di produzione esterni (ad esempio fitosanitari e i fertilizzanti);
  • caratteristiche che migliorano la sostenibilità dell'immagazzinamento, della trasformazione e della distribuzione;
  • qualità o caratteristiche nutrizionali.
Ciò dovrebbe garantire il contributo delle nuove varietà a una produzione agricola sostenibile.
Le prove di distinzione, omogeneità, stabilità saranno effettuate esclusivamente dalle autorità competenti. I locali utilizzati per tali prove saranno sottoposti ad audit  da parte dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali ( UCVV ) in ragione delle sue competenze in questo settore.
I controlli per il valore agronomico – esteso ad un numero maggiore di specie - e di utilizzazione sostenibile possono essere effettuati anche da operatori professionali sotto la sorveglianza ufficiale delle autorità competenti.
Le varietà cui è stata concessa una privativa per ritrovati vegetali (forma specifica di diritto della proprietà industriale applicata a prodotti vegetali agricoli ed ornamentali) a norma del vigente regolamento o della legislazione di uno Stato membro, sono considerate distinte, omogenee e stabili nonché aventi una denominazione adeguata. Le autorità competenti potrebbero utilizzare le prove di distinzione, omogeneità, stabilità e del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di autorità di altri Stati membri per iscrivere una varietà nei rispettivi registri nazionali.
Sono stabilite norme riguardanti la presentazione, il contenuto, l'esame formale e la data di presentazione delle domande di registrazione delle varietà, gli esami tecnici e l'organizzazione, le norme supplementari in materia di esame tecnico, riservatezza, relazione d'esame provvisoria e descrizione ufficiale provvisoria, relazione d'esame e descrizione ufficiale finale, esame della denominazione di una varietà e decisione in merito alla registrazione di una varietà nel registro nazionale delle varietà (art. 47).
Al fine di incoraggiare l'innovazione e la sostituzione con varietà nuove, il periodo di registrazione di una varietà sarà di dieci anni, esteso a trent'anni per le piante da frutto e le viti in ragione del tempo più lungo necessario a completare il ciclo produttivo di tali specie. Il periodo di registrazione sarà soggetto a rinnovo.
Sono previste norme per il mantenimento, la documentazione e il campionamento delle varietà iscritte, al fine di garantirne l'identificazione e un controllo efficace durante tutto il periodo di registrazione.
Modifiche di altri atti dell'Unione
La proposta modifica il regolamento in materia di protezione delle piante da organismi nocivi, per chiarire che gli organismi nocivi regolamentati senza quarantena (ORNQ) sono disciplinati esclusivamente da tale regolamento. Introduce inoltre la possibilità che l'etichetta OCSE per il materiale riproduttivo vegetale importato sia combinata con il passaporto delle piante in un unico formato.
Modifica inoltre il regolamento in materia di controlli ufficiali sulle piante al fine di includervi norme relative al materiale riproduttivo. I controlli ufficiali si applicheranno anche alle competenze delle autorità, alla delega di compiti e alla certificazione.
In particolare, alla Commissione europea è conferito il potere di adottare atti delegati che stabiliscano norme sulle modalità di esecuzione dei controlli ufficiali relativi alla commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale e agli operatori professionali e atti esecutivi che ne stabiliscano la frequenza.
Infine la proposta di regolamento modifica il regolamento sulla produzione biologica, al fine di aggiornarlo alle nuove definizioni di "materiale riproduttivo vegetale" e di "materiale eterogeneo biologico". Essa garantisce inoltre che tutte le norme in materia di materiale eterogeneo, biologico e non biologico, siano stabilite esclusivamente dal regolamento proposto
Entrata in vigore
La nuova disciplina si applicherà tre anni dopo la sua entrata in vigore, al fine di concedere alle autorità competenti e agli operatori professionali un tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove disposizioni e consentire alla Commissione di adottare i previsti atti delegati e di esecuzione.
Un ulteriore periodo transitorio di due anni è previsto per l'applicazione dei nuovi requisiti per le prove relative al valore agronomico e di utilizzazione sostenibile sulle nuove varietà di piante da frutto e ortaggi.
Nella citata relazione del Governo si prospetta sinteticamente l'esigenza di avanzare alcune richieste di chiarimento o proposte di modifica in merito a:
  • definizioni poco chiare negli interventi di modifica dei regolamenti 2016/2031 e 2017/625;
  • semplificazioni e deroghe introdotte in relazione all'accesso al mercato delle varietà biologiche e da conservazione; materiale riproduttivo vegetale destinato agli utilizzatori finali; materiale riproduttivo vegetale destinato a banche, organizzazioni e reti genetiche; sementi scambiate tra agricoltori;
  • categorie di commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale;
  • verifica del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile, per l'impatto organizzativo ed economico che le nuove norme possono avere su operatori professionali (ad esempio nuovi obblighi informativi e nuovi oneri economici) e autorità competenti.

La proposta di regolamento relativa al materiale forestale di moltiplicazione

La proposta introduce un regime normativo  meno oneroso e più semplice per il materiale forestale di moltiplicazione sostituendo la procedura di ammissione del materiale di base con una procedura di notifica.
Tale regime consentirà agli operatori professionali di  stampare l'etichetta ufficiale sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti, qualora lo desiderino, una volta che queste ultime abbiano concluso che il materiale forestale di moltiplicazione è certificato. Diversi processi saranno semplificati a vantaggio tanto delle piccole e medie imprese (PMI) quanto delle microimprese. Infine la proposta introduce caratteristiche nuove relative alla  digitalizzazione del settore del materiale forestale di moltiplicazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento proposto è volto, come già detto, a stabilire (art. 1) norme su produzione e commercializzazione di  materiale forestale di moltiplicazione, in particolare i  requisiti per l'ammissione di materiale di base destinato alla sua produzione, l' origine e la  tracciabilità di tale materiale di base, le  categorie di materiale forestale di moltiplicazione, i requisiti relativi all' identità e alla  qualità del materiale forestale di moltiplicazione, la  certificazione, l' etichettatura, l' imballaggio, le  importazioni, gli  operatori professionali, la  registrazione di materiale di base e i  piani di emergenza nazionali.
Si applica (art. 2) al  materiale forestale di moltiplicazione delle specie e degli  ibridi artificiali, utilizzato per l' imboschimento, il  rimboschimento e  impianti di alberi ai fini della produzione di legno e biomateriali, della  conservazione della biodiversità, del  ripristino degli ecosistemi forestali, dell' adattamento ai  cambiamenti climatici e della loro mitigazione, nonché della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali.
Materiale di base e categorie
Per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione può essere usato soltanto materiale di base  ammesso dalle  autorità competenti (art. 4). Analogamente, soltanto il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da tale materiale di base può essere immesso  in commercio.
I sei tipi di materiale di base dai quali potrebbe essere raccolto il materiale forestale di moltiplicazione sono, come già previsto nella  direttiva vigente: fonti di semi, soprassuoli, arboreti da seme, genitori, cloni e miscugli di cloni (si vedano l'art.5 e l'Allegato VI). Alla Commissione europea è conferito il potere di adottare  atti delegati al fine di  modificare l'elenco di tali categorie in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche.
Le autorità competenti valuteranno le caratteristiche di sostenibilità del materiale di base nel corso della procedura di ammissione di tale materiale di base. Le caratteristiche riguardano l'adattamento del materiale di base alle condizioni climatiche ed ecologiche locali e l'indennità degli alberi da organismi nocivi e dai relativi sintomi.
La procedura per l'ammissione del materiale di base potrà comprendere il ricorso a  tecniche bimolecolari come metodo complementare e tecniche innovative di  produzione clonale di materiale forestale di moltiplicazione.
Dopo la raccolta di materiale forestale di moltiplicazione le autorità competenti dovrebbero rilasciare un  certificato principale (art. 14),  anche in formato elettronico, per tutto il materiale ottenuto da materiale di base ammesso. Il certificato garantisce che il materiale sia  identificabile, che rechi  informazioni sull'origine del materiale di base da cui è stato raccolto e fornisca i dati più appropriati agli utilizzatori e alle autorità competenti responsabili dei relativi controlli ufficiali.
Il materiale forestale di moltiplicazione deve essere  certificato come "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato" (art. 5) dalle autorità competenti e commercializzato con un riferimento a tali categorie, al fine di adeguarsi alle norme del sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali. Per ciascuna categoria sono stabilite norme specifiche per l'ammissione di materiale di base, che confermano in larga misura quanto stabilito dalla  direttiva vigente.
Nel caso di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione nelle categorie "identificato alla fonte" e "selezionato" (considerando 35 e art. 11), gli Stati membri demarcano, per le specie interessate, le  regioni di provenienza al fine di individuare un'area o gruppi di aree caratterizzate da  condizioni ecologiche sufficientemente  uniformi e tali da comprendere materiale di base con caratteristiche fenotipiche o genetiche simili.
Il materiale forestale di moltiplicazione prodotto a partire da tale materiale di base sarà commercializzato facendo riferimento a  tali regioni di provenienza.
Registro nazionale
Gli Stati membri (art. 9) istituiscono un registro nazionale che:
  • include le specie arboree e gli ibridi artificiali idonei alle condizioni climatiche attuali nel territorio nazionale;
  • tiene conto della distribuzione futura di tali specie arboree e dei relativi ibridi artificiali.
Operatori professionali
Gli operatori professionali – anche in questo caso registrati conformemente al  regolamento sulla protezione delle piante da organismi nocivi - possono essere, come già accennato, autorizzati dall'autorità competente a  stampare, sotto sorveglianza ufficiale, l' etichetta ufficiale (art. 16) attestante la conformità di tale materiale rispetto ai requisiti di cui all'articolo 5. Sono stabilite norme che revocano o modificano tale autorizzazione al fine di garantire il funzionamento efficace del sistema.
Prima dell'acquisto di materiale forestale di moltiplicazione, gli operatori professionali metteranno a disposizione dei potenziali acquirenti tutte le  informazioni necessarie in merito all'idoneità di tale materiale alle condizioni climatiche ed ecologiche.
Registri del materiale forestale di moltiplicazione
Ogni Stato membro istituirà, pubblicherà e terrà aggiornati, in formato elettronico:
  • un  registro nazionale (art. 9) dei materiali di base per le varie specie e gli ibridi artificiali ammessi sul suo territorio;
  • un  elenco nazionale, che dovrebbe essere presentato come sintesi del registro nazionale e redatto in un formato standard per ciascuna unità di ammissione.
L'elenco dovrebbe contenere informazioni in merito a  nome botanicocategoria di materiale forestale di moltiplicazione,  finalitàmateriale di baseriferimento di registro, ubicazione, altitudine o estensione altimetrica,  areaorigine; nel caso del materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato", dovrebbe indicare se si tratta di  materiale geneticamente modificato o prodotto ricorrendo ad alcune  nuove tecniche genomiche.
Per lo stesso motivo, la Commissione dovrebbe pubblicare in formato elettronico un  elenco dell'Unione  dei materiali di base ammessi per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione, sulla base degli elenchi nazionali forniti da ciascuno Stato membro. Tale elenco dell'Unione è denominato " sistema di informazione sui materiali forestali di moltiplicazione" della Commissione ("FOREMATIS",  Forest Reproductive Material Information System).
Piani di emergenza nazionali
Ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare e tenere aggiornato un  piano di emergenza (art. 9) al fine di garantire un  approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione per il  rimboschimento delle aree colpite da  eventi meteorologici estremiincendi boschivifocolai di malattie e organismi nocivi o altre catastrofi.
In merito, il Governo, nella richiamata relazione, preannuncia la proposta di modificare la denominazione del piano in "Piano dei fabbisogni di materiali forestali di moltiplicazione", con l'obiettivo di favorire un approccio basato sulla programmazione anziché sull'emergenza.
Requisiti in materia di manipolazione e digitalizzazione
Il materiale forestale di moltiplicazione sarà tenuto separato con riferimento alle singole unità di ammissione e sarà prodotto e commercializzato in lotti. Le sementi saranno commercializzate solo se conformi a determinate norme di qualità. Saranno etichettate e commercializzate esclusivamente in imballaggi sigillati.
La proposta conferisce alla Commissione europea di adottare  atti di esecuzione per stabilire fra l'altro gli elementi dell' etichetta ufficiale, nonché modalità per rilascio di etichette in  formato elettronico. È conferito altresì alla Commissione il potere di integrare il regolamento proposto con futuri  atti delegati per stabilire norme in materia di:
  • registrazione digitale di tutte le azioni volte al rilascio del certificato principale e delle etichette ufficiali;
  • istituzione di una piattaforma centralizzata che colleghi gli Stati membri e la Commissione favorendo il trattamento e l'uso di tali dati.
Deroghe e finalità di conservazione
Sono stabilite alcune deroghe (artt. 18-21). In particolare si prevede che durante i periodi in cui vi sono  temporanee difficoltà (art. 21) nell'approvvigionamento di talune specie di materiale forestale di moltiplicazione, il materiale di base che soddisfa requisiti meno rigorosi sarà temporaneamente ammesso per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione appartenente alle specie in questione.
Dovrebbero essere organizzati  esperimenti temporanei a livello di UE per cercare alternative migliori per quanto concerne le disposizioni di cui al presente regolamento (art. 22).
In deroga a quanto previsto dal regolamento, la Commissione potrà, con  atti di esecuzione, autorizzare gli Stati membri ad adottare  requisiti di produzione più rigorosi (art. 23) per l'ammissione del materiale di base e la produzione del materiale forestale di moltiplicazione.
Importazioni
Il materiale forestale di moltiplicazione potrà essere  importato da paesi terzi soltanto se soddisfa  requisiti equivalenti a quelli applicati nell'UE (art. 24), per garantire che tale materiale forestale di moltiplicazione importato offra il medesimo livello di qualità del materiale prodotto nell'UE.
Gli operatori professionali dovrebbero informare in anticipo la rispettiva autorità competente in merito all'importazione di sementi, postime e altre parti di piante, attraverso il  sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) istituito a norma del  regolamento sui  controlli ufficiali su piante, mangimi e salute degli animali.
Il  materiale importato dovrebbe essere corredato di un  certificato principale o di un  certificato ufficiale rilasciato dal paese terzo di origine e di documenti che contengano i dettagli di tale materiale forniti dall'operatore professionale del medesimo paese terzo. Tale materiale dovrebbe essere altresì corredato da un' etichetta ufficiale (art. 25).
Protezione organismi nocivi e controlli ufficiali
Si stabilisce che il  regolamento in materia di  protezione delle piante dagli organismi nocivi si applichi anche alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione e se ne propone la modifica per introdurre la possibilità che l'etichetta ufficiale per il materiale forestale di moltiplicazione sia combinata con il  passaporto delle piante in un unico formato (considerando 58 e art. 30).
Come nella proposta precedente, è prevista la modifica del  regolamento in materia di  controlli ufficiali sulle piante al fine di potervi includere anche il  materiale forestale di moltiplicazione.
Sul punto, nella relazione trasmessa dal Governo ai sensi della legge 234 del 2012, si osserva che le disposizioni sui controlli ufficiali devono essere approfondite, unitamente ad altri aspetti che ricadono nelle competenze regionali.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare norme speciali per i controlli ufficiali relativi alla commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione e agli operatori professionali, se necessario. In particolare è prevista l'adozione di  atti delegati al fine di stabilire norme per l'espletamento tali controlli e  atti di esecuzione per stabilirne la frequenza.
Entrata in vigore ed applicazione
La proposta di regolamento si applicherà  tre anni dopo la sua entrata in vigore, al fine di consentire ad autorità competenti ed operatori professionali di adeguarsi alle nuove norme e alla Commissione europea di adottare gli atti delegati e di esecuzione previsti.  
Nella citata relazione, il Governo auspica l'uniformazione e semplificazione dei sistemi di certificazione e ritiene necessario approfondire il coinvolgimento di organismi privati nello schema di certificazione. Riferisce inoltre di avere già avanzato le prime richieste di chiarimento e di modifica, in particolare:
  • di estendere, già in sede di prima applicazione, l'elenco delle specie oggetto del regolamento (anche con l'indicazione delle specie già oggetto di disciplina nazionale o previste da alcune norme regionali in quanto ritenute di importanza strategica per gli ecosistemi mediterranei;
  • di chiarire alcune definizioni ritenute non sufficientemente esaustive.

Esame presso le istituzioni dell'UE

Le proposte, che sono esaminate secondo la procedura legislativa ordinaria, sono state assegnate presso il Parlamento europeo alla Commissione Agricoltura e sviluppo rurale (AGRI), che ha nominato relatore il deputato Herbert Dorfmann (PPE, Italia). Il voto in commissione è indicativamente previsto per il mese di marzo 2024.

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX l'esame della proposta relativa al materiale riproduttivo vegetale risulta concluso da parte del Parlamento irlandese e tuttora in corso presso la Camera dei Rappresentanti belga, il Bundestag e il Bundesrat tedeschi, il Senato rumeno, il Consiglio Nazionale della Repubblica Slovacca, e i parlamenti danese, finlandese, lettone e svedese. 
La proposta sul materiale forestale per moltiplicazione è stata anch'essa esaminata dal Parlamento irlandese e tuttora in corso presso la Camera dei Rappresentanti belga, il Bundesrat tedesco, il Senato rumeno, il Consiglio Nazionale della Repubblica Slovacca, e i parlamenti danese, finlandese, lettone e svedese.