Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: RUE - Ufficio SG - Ufficio Rapporti con l'Unione europea
Titolo: Elementi per la verifica di sussidiarietà - Proposta di direttiva del Consiglio relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso
Serie: Documentazione per le Commissioni - Esame di atti e documenti dell'UE   Numero: 34
Data: 05/10/2023
Organi della Camera: XIV Unione Europea


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Elementi per la verifica di sussidiarietà - Proposta di direttiva del Consiglio relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso

5 ottobre 2023


Indice

|Finalità e oggetto|Motivazione dell'intervento e valutazione di impatto|Principali contenuti della proposta|Base giuridica|Sussidiarietà|Proporzionalità|Esame presso le Istituzioni dell'UE|Esame presso altri Parlamenti nazionali|



Finalità e oggetto

La proposta di direttiva in esame, presentata dalla Commissione europea lo scorso 19 giugno, introduce un quadro normativo dell'UE per l' esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso sugli investimenti transfrontalieri in titoli (azioni e obbligazioni negoziate in borsa), al fine di evitare la doppia imposizione e ridurre il rischio di frode o abuso fiscale.
Secondo la definizione dell'articolo 3 della proposta la " ritenuta alla fonte in eccesso" è "la differenza tra l'importo della ritenuta alla fonte ( withholding tax) prelevata da uno Stato membro sui pagamenti a titolari non residenti di dividendi o interessi su titoli, applicando l'aliquota nazionale generale, e l'importo inferiore della ritenuta alla fonte applicabile da tale Stato membro agli stessi dividendi o interessi in conformità con una convenzione sulla doppia imposizione o una normativa nazionale specifica, a seconda dei casi"; per " procedura di esenzione dalla ritenuta alla fonte" si intende invece "una procedura in base alla quale un titolare registrato che percepisce dividendi o interessi da titoli che possono essere soggetti a una ritenuta alla fonte in eccesso è esentato o rimborsato per tale imposta in eccesso".
 
Gli obiettivi generali dell'iniziativa sono:
  1. sostenere il buon funzionamento dell'Unione dei mercati dei capitali agevolando gli investimenti transfrontalieri;
  2. garantire una fiscalità equa tramite la prevenzione di frodi e abusi fiscali.
Per conseguirli, si introducono procedure di ritenuta alla fonte nell'UE più efficienti e sicure per gli investitori, gli intermediari finanziari (es. le banche) e le amministrazioni fiscali degli Stati membri, fornendo nel contempo a queste ultime gli strumenti necessari per combattere efficacemente frodi e abusi fiscali.
Le norme proposte comporteranno, a detta della Commissione europea, risparmi molto significativi sui costi per gli investitori, stimati a circa 5,17 miliardi di euro all'anno.
 
In sintesi (rinviando, per maggiori dettagli, al capitolo del presente dossier dedicato ai "principali contenuti della proposta") la Commissione europea propone di:
  1. introdurre un certificato comune di residenza fiscale digitale dell'UE (eTRC) che gli Stati membri dovranno rilasciare in formato digitale entro un giorno lavorativo dalla richiesta. Attualmente la maggior parte degli Stati membri utilizza ancora procedure cartacee. A titolo di esempio, gli investitori con un portafoglio diversificato nell'UE avranno bisogno di un solo certificato di residenza fiscale digitale per recuperare diversi rimborsi durante lo stesso anno civile;
  2. integrare l'attuale procedura di rimborso ordinaria con due procedure accelerate (gli Stati membri potranno scegliere quale utilizzare, compresa una combinazione di entrambe):
      1. una procedura di esenzione alla fonte, nell'ambito della quale l'agente incaricato della riscossione della ritenuta alla fonte applica l'importo corretto delle imposte al momento del pagamento dei dividendi/interessi, in conformità di una convenzione sulla doppia imposizione o di una normativa nazionale specifica;
      2. una procedura di rimborso rapido, nell'ambito della quale il pagamento iniziale è effettuato tenendo conto dell'aliquota della ritenuta alla fonte dello Stato membro in cui sono versati i dividendi o gli interessi, ma il rimborso per eventuali imposte pagate in eccesso è concesso entro 50 giorni dalla data del pagamento.
        In entrambi i casi, i soggetti coinvolti nelle procedure sarebbero gli intermediari finanziari certificati che agiscono per conto dei loro investitori;
  3. introdurre un obbligo di comunicazione standardizzato per fornire alle amministrazioni fiscali nazionali gli strumenti necessari per verificare l'ammissibilità all'aliquota ridotta e individuare potenziali abusi. Gli intermediari finanziari certificati dovranno comunicare il pagamento di dividendi o interessi all'amministrazione fiscale competente in modo che quest'ultima possa tracciare l'operazione. In particolare, i grandi intermediari finanziari dell'UE saranno tenuti ad aderire a un registro nazionale degli intermediari finanziari certificati, che sarà aperto, su base volontaria, anche agli intermediari finanziari UE più piccoli e a quelli non UE.  I contribuenti che investono nell'UE attraverso intermediari finanziari certificati beneficeranno di procedure accelerate in materia di ritenuta alla fonte ed eviteranno la doppia imposizione sui pagamenti dei dividendi.
 
La relazione tecnica trasmessa dal Governo ai sensi dell'art. 6 della legge 234 del 2012 esprime una valutazione positiva sulle finalità perseguite dalla proposta. Più nel merito del contenuto, esprime un parere favorevole sulla previsione di un certificato di residenza digitale comune dell'UE e condivide l'oggetto della proposta limitato a dividendi e interessi. Ritiene, invece, opportuna un'accurata valutazione di alcune previsioni, in particolare quelle concernenti il registro nazionale degli intermediari finanziari e le procedure di rimborso, anche in un'ottica di prevenzione delle frodi.
Nel giudicare inoltre la proposta conforme all'interesse nazionale nella misura in cui semplifica, uniforma a livello UE e razionalizza le procedure di emissione dei certificati di residenza, di esenzione e di rimborso, la relazione avverte che la stessa potrebbe risultare non coerente con l'interesse nazionale laddove le procedure gravassero eccessivamente sugli uffici dell'amministrazione finanziaria, con tempistiche troppo stringenti, e non si rivelassero efficaci in termini di prevenzione delle frodi fiscali.

Contesto

Nel 2009 la Commissione europea ha presentato una raccomandazione agli Stati membri sulla semplificazione delle procedure di ritenuta alla fonte, mentre nel 2017 ha pubblicato un codice di condotta sulla ritenuta alla fonte, che chiedeva un impegno volontario da parte degli Stati membri.
A livello internazionale, nel 2013 l'OCSE ha approvato il pacchetto di attuazione sulle agevolazioni fiscali in base a convenzioni e il rafforzamento dell'osservanza degli obblighi (TRACE) volto ad affrontare anche l'inefficienza delle procedure di ritenuta alla fonte.
Sebbene tali strumenti, non vincolanti giuridicamente, abbiano portato ad alcuni miglioramenti, le onerose procedure di ritenuta alla fonte continuano, ad avviso della Commissione, a scoraggiare gli investimenti transfrontalieri, in particolare da parte degli investitori al dettaglio, continuano a rappresentare un ostacolo al buon funzionamento del mercato dei capitali dell'UE e sono ancora soggette al rischio di frode o abuso. I costi complessivi di tali procedure sono stimati in 6,62 miliardi di euro.
Inoltre gli strumenti dell'UE esistenti non contengono misure specifiche per contrastare le pratiche fiscali abusive con riguardo alle procedure di ritenuta alla fonte. Non prevedono la comunicazione di informazioni sulle operazioni su titoli alle amministrazioni fiscali degli Stati membri della fonte (compresi i dettagli della catena di pagamento per quanto riguarda il pagamento di dividendi o interessi da parte degli intermediari finanziari). Di conseguenza, non affrontano adeguatamente il problema specifico degli abusi.
 
La Commissione ha pertanto deciso di presentare la proposta legislativa in esame, ritenendola un elemento fondamentale della comunicazione sulla tassazione delle imprese per il XXI secolo nonché del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali.
L'iniziativa si affianca ad altre, già adottate, per contrastare le frodi e gli abusi fiscali, come la direttiva anti-elusione (ATAD), la direttiva relativa alla cooperazione amministrativa (DAC) o la proposta di direttiva per combattere l'uso improprio di entità di comodo (ossia entità nell'UE che esercitano un'attività economica minima o nulla) per eludere o evadere le imposte. La Commissione ricorda altresì che è stata adottata la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell'Unione.
Poiché la proposta riguarda le procedure di ritenuta alla fonte, integrerà soltanto la direttiva sulle società madri e figlie e la direttiva sugli interessi e i canoni, che esentano rispettivamente dalla ritenuta alla fonte i dividendi e le altre distribuzioni di utili, e i pagamenti di interessi e di canoni effettuati dalle società figlie alle loro società madri, ed eliminano la doppia imposizione su tali redditi a livello della società madre.
Per approfondimenti, si consulti la pagina web della Commissione specificamente dedicata alla tassazione.

Motivazione dell'intervento e valutazione di impatto

Nella relazione introduttiva della proposta e nella valutazione d'impatto che la accompagna, la Commissione europea espone anzitutto le motivazioni alla base dell'iniziativa.
La valutazione di impatto (disponibile solo in lingua inglese) sostiene di aver tenuto conto, nella versione finale pubblicata, delle raccomandazioni e delle riserve espresse dal Comitato per il controllo normativo (parere positivo con riserva del 21 aprile 2023).
In primo luogo, la Commissione europea ricorda che nell'UE gli investitori possono essere generalmente obbligati a pagare due volte l'imposta sul reddito percepito dalla detenzione di titoli (ossia dividendi sulla detenzione di azioni e interessi sulla detenzione di obbligazioni) in un contesto transfrontaliero. In primo luogo, le imposte possono essere prelevate nel paese dell'emittente dei titoli ( il paese della fonte) sotto forma di ritenuta sui redditi lordi derivanti da titoli ( ritenuta alla fonte); in secondo luogo, le imposte possono essere prelevate nel paese di residenza dell'investitore ( il paese della residenza) sotto forma di imposta sul reddito. Per evitare questa doppia imposizione, molti paesi hanno convenuto di ripartire il potere di imposizione tra i paesi della fonte e della residenza firmando convenzioni sulla doppia imposizione ai sensi delle quali gli investitori non residenti possono avere diritto a un'aliquota inferiore della ritenuta alla fonte o a un'esenzione nel paese della fonte. Oltre alle convenzioni fiscali, alcuni paesi della fonte hanno introdotto norme che prevedono aliquote inferiori o esenzioni per determinati contribuenti non residenti, tenendo conto di obiettivi strategici specifici.
L' esenzione o riduzione della ritenuta alla fonte può essere concessa in due modi: 1) l'aliquota ridotta o l'esenzione è applicata direttamente al momento del pagamento dei dividendi/interessi ( esenzione alla fonte); 2) la ritenuta alla fonte in eccesso viene rimborsata sulla base di una richiesta da parte dell'investitore ( procedura di rimborso).
 
Tuttavia, continua la Commissione, le attuali procedure di rimborso della ritenuta alla fonte per i pagamenti di dividendi e interessi a investitori non residenti sono:
  1. inefficienti, con procedure lunghe e costose, in quanto variano notevolmente da uno Stato membro all'altro sia in termini di documentazione che i contribuenti devono presentare sia per quanto riguarda il loro livello di digitalizzazione;
    Per presentare una richiesta di rimborso il contribuente (destinatario dei pagamenti) deve anzitutto dimostrare di essere residente nel paese con il quale lo Stato membro della fonte ha firmato una convenzione fiscale. A tal fine dovrà richiedere un certificato di residenza all'amministrazione fiscale del suo Stato di residenza e fornire una serie di formulari e documenti supplementari, a seconda del paese della fonte. Di norma, nell'UE, gli Stati membri della fonte richiederanno la prova che il contribuente è il titolare del titolo e il beneficiario del reddito, ma possono anche richiedere tutti i tipi di documentazione relativa alla catena di pagamento o specifici certificati bancari (come il certificato dei dividendi) prima di rimborsare la ritenuta alla fonte in eccesso. A causa di casi recenti e molto significativi di frodi sofisticate, alcuni Stati membri hanno introdotto o stanno per introdurre obblighi di documentazione ancora più rigorosi nell'ambito delle loro procedure.
  2. ad alto rischio di frode e abuso fiscale, con conseguenti perdite di gettito per gli Stati membri, come dimostrato da una serie di scandali fiscali, in particolare i cosiddetti casi Cum/Cum e Cum/Ex (a causa dei quali si stimano perdite di gettito pari a 150 miliardi di euro per il periodo 2000-2020).
    Una delle forme più evidenti di abuso fiscale è quella in cui i contribuenti che non hanno diritto a un'aliquota inferiore della ritenuta alla fonte effettuano operazioni (ad esempio, concessione in prestito o vendita e riacquisto di titoli) con enti che potrebbero beneficiare di un'aliquota ridotta della ritenuta (ad esempio sulla base della pertinente convenzione fiscale o del loro status specifico) se fossero titolari del titolo, in modo da ripartire i risparmi tra loro.
    Questo tipo di abuso è noto anche come arbitraggio dei dividendi o Cum/Cum. Un'altra forma di abuso è rappresentata dai sistemi Cum/Ex, un sistema fraudolento che prevede la presentazione di molteplici domande di rimborso: le pratiche deliberate di vendita allo scoperto in prossimità della giornata di distribuzione mirano a creare confusione tra il titolare economico e quello giuridico dei titoli, il che consente a entrambe le parti di chiedere rimborsi d'imposta superiori all'importo inizialmente trattenuto dall'agente incaricato della riscossione della ritenuta alla fonte.
I problemi individuati derivano anche dalla mancanza di informazioni precise in possesso delle amministrazioni fiscali, il che a sua volta è dovuto al basso livello di trasparenza nell'ambito della catena finanziaria e alla mancanza di informazioni sulla presenza di accordi finanziari legati al titolo sottostante.
 
La situazione attuale, pertanto, scoraggia gli investimenti transfrontalieri all'interno e nell'UE, in particolare per gli investitori al dettaglio, e, di conseguenza, rende meno competitivo il mercato dell'UE, ostacolando il funzionamento dell'Unione dei mercati dei capitali.
Da una recente indagine ( Withholding taxes on dividends in the European Union, Better Finance, marzo 2023), richiamata dalla Commissione europea, risulta che quasi il 70% degli investitori al dettaglio che avrebbero potuto beneficiare di un'aliquota ridotta della ritenuta alla fonte non ne ha fatto richiesta, adducendo come principale motivo la lunghezza, l'onerosità e la complessità delle procedure, motivazioni che hanno indotto il 31% di queste persone a decidere di vendere le proprie azioni estere dell'UE.
La Commissione conclude la sua analisi ricordando che il rischio persistente di frode o abuso ha anche un impatto negativo sul gettito fiscale degli Stati membri e, in ultima analisi, sull'equità fiscale.

Opzioni regolative

Alla luce del quadro sopra riportato, la valutazione d'impatto della Commissione europea ha analizzato 3 opzioni strategiche:
Opzione 1 : un certificato digitale di residenza fiscale (eTRC) comune + comunicazione standardizzata.
Tale opzione prevedeva: i) l'istituzione di un eTRC standardizzato a livello dell'UE, un certificato digitale (con un contenuto e un formato comuni) rilasciato/verificato online e quasi in tempo reale da tutti i paesi dell'UE; ii) l'introduzione di uno standard comune di comunicazione a livello dell'UE, che aumenterebbe la trasparenza, dal momento che ciascun intermediario lungo tutta la catena finanziaria trasmetterebbe una serie ben definita di informazioni allo Stato membro della fonte. Questa pratica sarebbe integrata da procedure standardizzate in materia di dovuta diligenza, norme in materia di responsabilità e formulari di rimborso, da presentare per conto dei clienti/contribuenti su base automatizzata.
Opzione 2 : un sistema di esenzione alla fonte.
Questa opzione prevedeva l'opzione 1 più l'istituzione di un sistema di esenzione alla fonte che consenta di applicare direttamente, al momento del pagamento di dividendi/interessi, le aliquote ridotte previste dalle convenzioni sulla doppia imposizione o dalle norme nazionali. In base all'opzione 2 le amministrazioni fiscali effettuerebbero il monitoraggio delle imposte dovute dopo il pagamento di dividendi/interessi.
Opzione 3 : un sistema di rimborso rapido entro un termine prestabilito e/o di esenzione alla fonte.
Questa opzione comprendeva l'opzione 1, con l'aggiunta dell'obbligo per gli Stati membri che applicano un sistema di rimborso di garantire che il recupero sia gestito entro un termine prestabilito, il cosiddetto sistema di rimborso rapido. Gli Stati membri possono introdurre o continuare ad applicare un sistema di esenzione alla fonte.
 
L'opzione strategica prescelta dalla Commissione è la 3 in quanto ritenuta estremamente efficace per affrontare i problemi individuati in termini di rapidità, semplificazione dei processi e maggiore digitalizzazione delle procedure, sarebbe più sicura, in quanto offre ai paesi dell'UE la possibilità di mantenere il controllo anticipato sulle richieste di rimborso e presenta, infine, una via da seguire che dovrebbe essere politicamente fattibile in tutti i paesi dell'UE.

Vantaggi dell'opzione prescelta

Gli investitori beneficerebbero di minori rimborsi mancati della ritenuta alla fonte, minori costi amministrativi e ridotti costi di opportunità. Si stima che questi risparmi sui costi ammontino a 5,17 miliardi di euro l'anno per gli investitori, di cui 409 milioni di euro risparmiati ogni anno a seguito della riduzione delle formalità amministrative per gli investitori dell'UE.
Per le amministrazioni fiscali nel lungo periodo potrebbero essere necessarie minori risorse per gestire le procedure di recupero della ritenuta alla fonte, per cui maggiori risorse potrebbero essere riassegnate per affrontare i casi a più alto rischio. Tuttavia il principale vantaggio per le amministrazioni fiscali consiste nella disponibilità di informazioni adeguate per completare più rapidamente le procedure di ritenuta alla fonte e combattere gli abusi fiscali.
Per gli intermediari finanziari la digitalizzazione e la standardizzazione a livello dell'UE produrrebbero notevoli risparmi (stimati a circa 13,5 milioni di euro all'anno). L'aumento degli investimenti dovrebbe andare a vantaggio degli intermediari finanziari e aumentare le opportunità di migliorare il fatturato.
Circa gli effetti macroeconomici, la Commissione prevede un aumento del PIL dello 0,025%. L'opzione prescelta avrebbe anche un impatto positivo su altri indicatori macroeconomici, quali capitale, salari e occupazione.
La Commissione prevede anche che l'iniziativa avrà un impatto sociale positivo limitato, in quanto garantirebbe una tassazione più equa, nonché un impatto ambientale positivo limitato, data la riduzione prevista delle procedure di rimborso su supporto cartaceo.
L'impatto per le PMI può essere limitato in quanto l'iniziativa riguarda principalmente gli investitori di portafoglio, che generalmente investono in società quotate. Tuttavia, le PMI agiscono anche in qualità di investitori in titoli (investitori di portafoglio o veicoli di investimento) e in questi casi, a giudizio della Commissione, beneficerebbero della proposta in termini di migliore accesso alle aliquote ridotte della ritenuta alla fonte cui hanno diritto, evitando la doppia imposizione. Grazie a rimborsi più rapidi potrebbero beneficiare di una maggiore liquidità, il che rappresenta un vantaggio per le PMI.

Costi dell'opzione prescelta

Non sono previsti costi aggiuntivi per gli investitori, in quanto essi devono già presentare documenti per il rimborso della ritenuta alla fonte.
Per le amministrazioni fiscali, invece, i costi principali sono connessi ai processi necessari per rilasciare/verificare l'eTRC, che sono stimati a 4,9-54 milioni di euro in costi di sviluppo e 0,97-10,8 milioni di euro in costi ricorrenti, e a migliori sistemi di comunicazione, che, secondo le stime, comporteranno 18,2 milioni di euro in costi di attuazione e 3,5 milioni di euro in costi annuali ricorrenti.
Per gli intermediari finanziari vi sarebbero costi per istituire il meccanismo atto a soddisfare i requisiti dell'opzione 3, che ammontano a 75,9 milioni di euro in costi di attuazione e a 13 milioni di euro in costi ricorrenti.
Circa gli effetti macroeconomici, la Commissione segnala che dato che vi saranno meno casi di doppia imposizione, gli Stati membri dovranno far fronte a una riduzione del gettito fiscale stimata a 2,2 miliardi di euro (ma tale perdita potrebbe essere compensata dalla prevenzione delle frodi).

Consultazione dei portatori di interessi

La Commissione sostiene che esiste un ampio consenso tra i portatori di interessi sui problemi derivanti dalle diverse procedure in materia di ritenuta alla fonte applicate nei vari paesi dell'UE e sulla necessità di un'azione dell'UE per affrontare tale situazione caratterizzata da frammentazione e inefficienza. Esistono, tuttavia, differenze tra i principali gruppi di portatori di interessi in merito alle possibili opzioni.
In particolare, gli investitori e gli intermediari finanziari hanno apertamente ritenuto che l'esenzione alla fonte produrrebbe i risultati migliori, come un'esenzione precoce per gli investitori e un onere limitato per gli intermediari. Hanno inoltre riconosciuto che un sistema di esenzione alla fonte dovrebbe probabilmente essere integrato da sistemi per il rimborso della ritenuta alla fonte che fungano da riserva. Pertanto si sono espressi a favore di un'iniziativa volta anche a standardizzare i processi e le forme attuali di rimborso della ritenuta alla fonte.
Gli Stati membri si sono espressi a favore dell'introduzione di un certificato digitale di residenza fiscale comune a livello dell'UE. Per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione e una procedura standardizzata:
  1. gli Stati in cui l'aliquota nazionale per gli investitori non residenti è inferiore o uguale all'aliquota della convenzione sulla doppia imposizione non risentirebbero direttamente di una standardizzazione delle procedure di ritenuta alla fonte o degli obblighi di comunicazione. Alcuni di questi Stati membri si sono espressi a favore di un'azione a livello dell'UE in quanto migliorerà la posizione dei loro investitori;
  2. gli Stati in cui l'aliquota nazionale della ritenuta alla fonte è superiore alla rispettiva aliquota della convenzione sulla doppia imposizione si sono ampiamente espressi a favore del miglioramento della trasparenza e della standardizzazione delle procedure di ritenuta alla fonte, sottolineando l'importanza di trovare un equilibrio tra l'efficienza di tali procedure e il mantenimento del controllo sui processi per prevenire gli abusi fiscali.

Principali contenuti della proposta


Capo I - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

La proposta ( articolo 1) stabilisce le norme relative:
  • al rilascio di un certificato digitale di residenza fiscale a livello dell'UE da parte degli Stati membri (capo II, che si applica, ai sensi dell'articolo 2, a tutti gli Stati membri con riguardo a tutte le persone residenti a fini fiscali nella loro giurisdizione);
  • alla procedura di esenzione da qualsiasi ritenuta alla fonte in eccesso che può essere trattenuta da uno Stato membro sui dividendi derivanti da azioni negoziate in borsa e, se del caso, sugli interessi derivanti da obbligazioni negoziate in borsa, versati a titolari registrati che sono residenti a fini fiscali al di fuori di tale Stato membro (capo III, che si applica, ai sensi dell'articolo 2, solo agli Stati membri che concedono l'esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso).
Come precedentemente riportato, la relazione tecnica del Governo condivide l'oggetto della proposta limitato a dividendi e interessi.
L' articolo 3 fissa le definizioni ai fini della direttiva.

Capo II - Certificato digitale di residenza fiscale (eTRC) comune

Tutti gli Stati membri dovranno introdurre un processo automatizzato per il rilascio di certificati digitali di residenza fiscale ( eTRC) a una persona ritenuta residente nella loro giurisdizione a fini fiscali ( articolo 4). Nelle intenzioni della Commissione, si avrà un processo amministrativo rapido, semplice e sicuro per confermare la residenza fiscale dei contribuenti dell'UE.
Gli Stati membri saranno tenuti a rilasciare un eTRC entro un giorno, a condizione che esso sia conforme ai requisiti tecnici di cui all' allegato I e contenga una serie di informazioni specifiche (tra le quali, il nome e cognome del contribuente e data e luogo di nascita, se il contribuente è una persona fisica, o nome e identificativo unico europeo (EUID), se è un'entità, il numero di identificazione fiscale, l'indirizzo del contribuente, la data di rilascio, il periodo coperto e l'identificazione dell'autorità fiscale che rilascia il certificato) e purché non si verifichino circostanze eccezionali che giustifichino un ritardo. Nei casi in cui non sia possibile rilasciare il certificato entro un giorno, la parte richiedente dovrebbe essere informata dallo Stato membro interessato.
Per soddisfare il requisito di rilascio entro un giorno, gli Stati membri dovrebbero attuare un sistema completamente automatizzato, che consenta la presentazione delle richieste tramite un portale online accessibile ai contribuenti e alle parti autorizzate (ad esempio, agli intermediari finanziari che richiedono l'eTRC per conto dei loro clienti).
L'eTRC sarà protetto mediante un sigillo elettronico conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (regolamento eIDAS)23. Il metodo previsto offre la possibilità di rilasciare il certificato digitale di residenza fiscale in versione leggibile dall'uomo e da dispositivi automatici, mediante documenti PDF, o altri formati analoghi, che possono essere utilizzati dai sistemi automatizzati.
L'eTRC coprirà almeno l'intero anno civile in cui è richiesto e sarà valido per tale periodo a meno che e fino a quando lo Stato membro che rilascia l'eTRC abbia la prova che la persona cui il certificato si riferisce non è residente nella sua giurisdizione.
Il periodo minimo di copertura dell'eTRC (un anno civile) non dovrebbe essere interpretato, secondo la Commissione, in modo tale da impedire agli Stati membri di rilasciare un eTRC con un periodo di copertura più lungo, a seconda del concetto di residenza fiscale e della decisione interna di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri riconoscono l'eTRC rilasciato da un altro Stato membro come prova adeguata della residenza di un contribuente in tale altro Stato membro, nella misura in cui tale eTRC continua a essere considerato valido dallo Stato membro di emissione.
Come precedentemente riportato, la relazione tecnica del Governo esprime parere favorevole sulla previsione di un certificato di residenza digitale comune, nel contenuto minimo e nei requisiti tecnici, in tutti gli Stati membri dell'UE.

 


Capo III - Procedura di esenzione dalla ritenuta alla fonte

Registri nazionali degli intermediari finanziari certificati
Per beneficiare delle procedure di esenzione dalla ritenuta alla fonte, gli investitori dovranno essere in grado di interagire con intermediari finanziari certificati per prestare tali servizi.
L' articolo 5 stabilisce che uno Stato membro che preleva una ritenuta alla fonte sui dividendi derivanti da azioni negoziate in borsa pagati a titolari registrati residenti a fini fiscali al di fuori del proprio territorio e che prevede l'esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso deve istituire un registro nazionale degli intermediari finanziari certificati. Può scegliere di utilizzare tale registro anche in relazione all'esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso sugli interessi derivanti da obbligazioni negoziate in borsa.
Unitamente alla istituzione del registro deve essere designata un'autorità competente responsabile della sua tenuta e del suo aggiornamento. Esso deve contenere determinate informazioni sugli intermediari finanziari certificati. Deve inoltre essere reso accessibile al pubblico su un sito web dedicato dello Stato membro e aggiornato almeno una volta al mese.
È possibile essere certificati come intermediari finanziari certificati e quindi accedere alle procedure di cui alla presente direttiva in due modi ( articolo 6):
  1. d'ufficio: per i grandi enti, quali definiti all'articolo 5, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/201324, e i depositari centrali di titoli rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 909/201425 che prestano servizi di agenti incaricati della riscossione della ritenuta alla fonte e che, in quanto tali, devono registrarsi presso gli Stati membri in cui sono situati gli emittenti di titoli e in cui uno dei loro clienti ha investito;
  2. su base volontaria: per tutti gli altri enti (compresi quelli stabiliti in una giurisdizione di un paese terzo) che agiscono in qualità di intermediari finanziari e soddisfano requisiti specifici iscrivendosi in uno o più registri nazionali istituiti a norma della presente direttiva, a discrezione dell'intermediario interessato; si prevede che la registrazione avvenga negli Stati membri in cui i loro clienti hanno effettuato investimenti.
 
L' articolo 7 stabilisce la procedura di registrazione: in particolare, gli Stati membri devono fare in modo che un intermediario finanziario sia iscritto nel registro nazionale entro 3 mesi dalla presentazione della richiesta, la quale deve fornire la prova di specifici requisiti.
Gli intermediari finanziari certificati non conformi, compresi quelli che non rispettano i requisiti di registrazione, saranno cancellati dai registri nazionali e/o sanzionati ( articolo 8).
  Come precedentemente riportato, la relazione tecnica del Governo ritiene opportuno valutare accuratamente le previsioni concernenti il registro nazionale degli intermediari.
Obblighi di comunicazione
L'istituzione di uno standard comune di comunicazione in tutta l'UE è finalizzato a ridurre i costi di conformità per gli investitori e gli intermediari finanziari e a rendere più rapide e più sicure le procedure di esenzione dalla ritenuta alla fonte.
Gli Stati membri devono imporre agli intermediari finanziari certificati iscritti nel registro nazionale l'obbligo di comunicare all'autorità competente le informazioni di cui all' allegato II ( articolo 9).
La Commissione chiarisce che ciascun intermediario finanziario certificato comunica solo le informazioni relative alla parte dell'operazione che gli è visibile, vale a dire da chi riceve i dividendi/interessi e a chi paga i dividendi/interessi. Pertanto il destinatario della comunicazione completa, vale a dire l'amministrazione fiscale della fonte o un agente incaricato della riscossione della ritenuta alla fonte designato per suo conto, disporrà di tutte le informazioni necessarie per ricostruire la catena finanziaria dell'operazione dall'investitore all'emittente dei titoli.
Le informazioni comunicate all'amministrazione fiscale le consentiranno di accertare l'identità dell'investitore finale e il suo potenziale diritto all'aliquota ridotta della ritenuta alla fonte. Di conseguenza il rischio di doppi rimborsi è attenuato e la capacità delle amministrazioni fiscali di individuare e combattere altre pratiche abusive e fraudolente, come i sistemi Cum/Cum, è rafforzata.
In particolare, l' allegato II, sezione E, prevede due obblighi di comunicazione volti a contribuire a combattere gli abusi fiscali correlati alla ritenuta alla fonte, principalmente i sistemi abusivi Cum/Cum: i) informazioni sul periodo di detenzione dei titoli sottostanti e ii) informazioni sugli accordi finanziari connessi ai titoli per i quali il contribuente chiede l'esenzione.
Il primo elemento è inteso a stabilire se i titoli sottostanti sono stati acquistati entro due giorni prima della data ex dividendo, con l'obiettivo di contribuire a prevenire ulteriori schemi fraudolenti/abusivi per il recupero multiplo della stessa ritenuta alla fonte quando si dovrebbe applicare un unico recupero (sistemi Cum/Ex).
Il secondo elemento è inteso a stabilire se l'intermediario finanziario dichiarante è a conoscenza di eventuali accordi finanziari riguardanti i titoli sottostanti che non sono stati regolati, sono scaduti o sono stati altrimenti risolti alla data ex dividendo, con l'obiettivo di aiutare l'amministrazione fiscale a individuare meccanismi fiscali abusivi (sistemi Cum/Cum). Un accordo finanziario può essere, ad esempio, un contratto di vendita con patto di riacquisto o la concessione di titoli in prestito, nonché prodotti derivati come i future su azioni. Più specificamente, un contratto di vendita con patto di riacquisto comporta la vendita di titoli a un dato prezzo con l'impegno a riacquistare gli stessi titoli o titoli simili a un prezzo fisso a una data futura specificata. La concessione di titoli in prestito comporta il trasferimento della proprietà di un titolo in cambio di una garanzia reale, solitamente un altro titolo, a condizione che la proprietà di tale titolo o di titoli simili ritorni al proprietario originario a una data futura specificata. La definizione è ampia per consentire l'inclusione di diversi tipi di accordi.
Poiché i suddetti sistemi sono stati osservati solo in relazione ai pagamenti di dividendi, gli elementi di comunicazione di cui alla sezione E non sono richiesti in relazione agli interessi pagati sulle obbligazioni. Lo stesso approccio è seguito per quanto riguarda gli importi estremamente esigui di dividendi versati (ossia se il dividendo totale versato al titolare registrato sulla partecipazione del titolare in una società non supera 1.000 euro), che sono considerati casi a basso rischio che non possono giustificare il relativo onere di comunicazione a carico degli intermediari finanziari certificati. Ciò non impedisce tuttavia agli Stati membri di applicare conseguenze adeguate quando individuano effettivamente abusi, anche per un importo modesto.
Il termine per la comunicazione delle informazioni di cui all'allegato II è di 25 giorni al più tardi dalla data di registrazione.
La comunicazione dovrebbe avvenire non appena possibile dopo la data di registrazione, a meno che alla data di registrazione sia in corso un'istruzione di regolamento per qualsiasi parte di un'operazione, nel qual caso la comunicazione relativa all'operazione ha luogo il più presto possibile dopo il regolamento. In pratica tutte le posizioni sono normalmente consolidate entro 10-15 giorni dalla data di registrazione. Se ciò non si è verificato entro il 20º giorno, al fine di ottenere un'esenzione efficace dalle ritenute alla fonte in eccesso, la direttiva impone agli intermediari finanziari certificati di procedere alla comunicazione di informazioni sulla situazione il 20º giorno ed entro i cinque giorni successivi.
Negli Stati membri in cui si applica l'esenzione alla fonte e la data di pagamento dei dividendi è anteriore a 25 giorni dalla data di registrazione, gli intermediari finanziari dovrebbero disporre di un meccanismo per fornire tempestivamente informazioni sull'aliquota da applicare all'agente incaricato della riscossione della ritenuta alla fonte.
La comunicazione avverrà tramite uno schema standard in formato XML definito in un atto di esecuzione che sarà adottato dalla Commissione. Il canale automatizzato per trasmettere le informazioni dagli operatori economici all'amministrazione fiscale corrispondente o all'agente incaricato della riscossione della ritenuta alla fonte che agisce per suo conto sarà standardizzato e stabilito in tale atto di esecuzione.
Sistemi di esenzione
Tenendo conto dei diversi approcci adottati dagli Stati membri, la proposta di direttiva prevede, come già accennato, due tipi di procedure ( articoli da 10 a 17):
  1. un sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte;
  2. un sistema di rimborso rapido.
Nell'ambito di un sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte, l'agente incaricato della riscossione della ritenuta alla fonte applica l'importo corretto delle imposte al momento del pagamento dei dividendi/interessi ( articolo 12), in conformità di una convenzione sulla doppia imposizione o di una normativa nazionale specifica.
Nell'ambito di un sistema di rimborso rapido, l'imposta è trattenuta all'aliquota più elevata applicata nel paese della fonte, ma l'imposta in eccesso viene restituita entro un termine prestabilito massimo di 25 giorni dalla data della richiesta o, se successiva, dalla data in cui gli obblighi di comunicazione sono stati adempiuti. Ciò dovrebbe avvenire entro 50 giorni di calendario dalla data di pagamento ( articolo 13).
In entrambi i casi, coinvolti nelle procedure sarebbero gli intermediari finanziari certificati che agiscono per conto dei loro investitori. Gli articoli 10 (richiesta di esenzione alla fonte o di rimborso rapido) e 11 (procedure di dovuta diligenza) stabiliscono elementi comuni a entrambi i sistemi.
Nell'applicare le procedure di esenzione, l'amministrazione fiscale competente può decidere di esternalizzare i compiti pertinenti a un agente incaricato della riscossione della ritenuta alla fonte designato invece di gestirli autonomamente.
Ciascuno Stato membro che applica procedure di esenzione per la ritenuta alla fonte in eccesso può decidere di applicare una delle due procedure sopra richiamate o entrambe, nonché di avvalersi o meno della suddetta possibilità di esternalizzazione. 
Nell'ambito di questi due sistemi gli Stati membri hanno la facoltà di consentire solo ai contribuenti a basso rischio di chiedere l'esenzione alla fonte, mentre altri contribuenti possono chiedere solo un rimborso rapido.
Gli Stati membri che non utilizzano procedure di esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso perché non prevedono affatto la ritenuta alla fonte o non prevedono aliquote diverse della ritenuta alla fonte in circostanze diverse non sono interessati da tali sistemi e non sono tenuti ad agire.
In tutti i casi, per quanto riguarda la prova della residenza degli investitori, gli Stati membri dovrebbero basarsi principalmente sull' eTRC o su un'adeguata prova della residenza fiscale fornita da un Paese terzo.
Uno degli obiettivi principali della proposta - chiarisce la Commissione - è prevenire le pratiche fiscali abusive/fraudolente, in particolare i sistemi Cum/Ex e Cum/Cum.
Le amministrazioni fiscali degli Stati membri che desiderano disporre di più tempo per effettuare alcuni controlli prima di accettare di concedere un'esenzione hanno la possibilità di non applicare l'esenzione alla fonte o i sistemi di rimborso rapido da introdurre a norma della presente direttiva in determinate circostanze specifiche. Questa possibilità è prevista specificamente nel caso di una richiesta di esenzione e quando le informazioni fornite nell'allegato II, sezione E, indicano che i titoli sottostanti sono stati acquisiti entro due giorni di calendario dalla data ex dividendo e/o che l'intermediario finanziario comunica di essere a conoscenza di un accordo finanziario riguardante i titoli sottostanti che non è stato regolato, è scaduto o è stato altrimenti risolto alla data ex dividendo.
Qualora non si applichino i sistemi di esenzione alla fonte e di rimborso rapido, si ricorrerà ad una normale procedura di rimborso che consente al contribuente o al suo rappresentante designato, che non deve necessariamente essere un istituto finanziario, di chiedere direttamente un rimborso all'autorità fiscale. Il contenuto delle informazioni da comunicare all'autorità fiscale comprenderà almeno le informazioni di cui all'allegato II, sezione E.
 
Gli Stati membri devono infine stabilire un regime sanzionatorio per le violazioni delle norme nazionali di recepimento della presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive ( articolo 17).
 
Come precedentemente riportato, la relazione tecnica del Governo ritiene opportuno valutare accuratamente le previsioni sulle procedure di rimborso, anche in un'ottica di prevenzione delle frodi.
È inoltre del parere che le procedure previste non dovrebbero gravare eccessivamente sugli uffici dell'amministrazione finanziaria, con tempistiche troppo stringenti, e dovrebbero rivelarsi efficaci in termini di prevenzione delle frodi fiscali; in caso contrario, la proposta potrebbe non essere coerente con l'interesse nazionale.
Più nel dettaglio, la relazione sostiene che la proposta contiene alcuni elementi di criticità per i quali si riterrebbe opportuna una discussione a livello unionale diretta ad apportare alcune modifiche al testo. In particolare, rileva che alcune disposizioni operative potrebbero essere di difficile applicazione nel contesto interno. In tale ambito, segnala la necessità di un ampliamento delle tempistiche attualmente ipotizzate nella proposta, soprattutto con riguardo ai rimborsi, per evitare appunto eccessivi aggravi amministrativi.

Capo IV - Disposizioni generali

Il capo 4 ( articoli da 18 a 24) riguarda le disposizioni generali e finali e in particolare gli atti di esecuzione, la valutazione e il monitoraggio, le norme in materia di protezione dei dati, il recepimento e l'entrata in vigore. Una volta adottata, la presente proposta dovrebbe essere recepita nel diritto nazionale degli Stati membri entro il 31 dicembre 2026. Dovrebbe entrare in vigore due anni dopo l'adozione degli atti di esecuzione, presumibilmente entro il 1º gennaio 2027.

Atti esecutivi

Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, in particolare per il certificato digitale di residenza fiscale, la comunicazione degli intermediari finanziari e la richiesta di esenzione, sono attribuite alla Commissione europea competenze di esecuzione per adottare formulari standard con un numero limitato di componenti, compreso il regime linguistico (articoli 4, 9 e 13).
Inoltre, la Commissione stabilirà con un atto di esecuzione le informazioni e i dati che, ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'attuazione della direttiva, gli Stati membri dovranno fornire annualmente alla Commissione europea. Le informazioni pertinenti devono essere definite mediante un atto di esecuzione, come stabilito all'articolo 19.

Base giuridica

La base giuridica su cui si fonda la proposta è l' articolo 115 del TFUE, che rappresenta di regola la base giuridica delle iniziative legislative in materia di tassazione.
Benché l'articolo 115 del TFUE non faccia esplicito riferimento all'imposizione diretta, rimanda all' emanazione di direttive sul ravvicinamento delle disposizioni legislative nazionali che hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato unico. Ne consegue, secondo la Commissione, che, ai sensi dell'articolo 115 TFUE, le direttive costituiscono lo strumento giuridico appropriato per l'UE in questo settore.
La relazione tecnica del Governo non solleva questioni in merito, ma si limita a ribadire che l 'articolo 115 del TFUE rimanda all'emanazione di direttive sul ravvicinamento delle disposizioni legislative nazionali che hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato unico.

Sussidiarietà

La proposta è accompagnata da una " Subsidiarity Grid" (Griglia di Sussidiarietà) che motiva, più approfonditamente rispetto alla relazione introduttiva, la necessità e il valore aggiunto dell'azione legislativa a livello UE.
La relazione tecnica del Governo ritiene la proposta pienamente rispettosa del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TFUE.

Necessità dell'azione a livello UE

La Commissione motiva la necessità di intervenire legislativamente a livello di UE ricordando che la fonte del problema che la proposta intende risolvere risiede nel quadro sempre più frammentato delle procedure di ritenuta alla fonte nell'UE. Le profonde differenze nei sistemi seguiti nei vari Stati membri comportano infatti elevati costi di conformità per gli investitori e gli intermediari finanziari coinvolti. La natura transfrontaliera prevalente della questione in esame richiede pertanto un'azione a livello dell'UE per semplificare le procedure amministrative e ridurre i costi di conformità e per garantire parità di condizioni sia per gli investitori nazionali che per quelli stranieri, sia per gli intermediari nazionali che per quelli non residenti.

Valore aggiunto dell'azione a livello UE

Un'azione a livello dell'UE apporterà un valore aggiunto, afferma la Commissione, rispetto alle iniziative dei singoli Stati membri sul campo. In primo luogo, garantirà un'applicazione coerente dell'eTRC sia per lo Stato membro dell'investitore che per gli Stati membri dell'investimento. Inoltre, gli attuali obblighi di rendicontazione potrebbero essere sostituiti da norme standardizzate, con conseguente riduzione dei costi di conformità per tutte le parti interessate coinvolte e consentendo agli Stati membri di ottenere una serie completa di informazioni per prendere una decisione rapida e sicura. Infine, comporta norme comuni per procedure efficienti di ritenuta alla fonte che andranno a vantaggio degli investitori, degli intermediari finanziari e delle amministrazioni fiscali poiché eviterà un mosaico di requisiti di rimborso, implementati unilateralmente da alcuni o tutti gli Stati membri utilizzando procedure diverse.
A sostegno della sua decisione la Commissione evidenzia che il valore aggiunto dell'azione dell'UE è stato ampiamente confermato nella consultazione pubblica: la stragrande maggioranza dei partecipanti ( circa il 94%) ha affermato che in tutta l'UE dovrebbe essere istituito lo stesso sistema di procedure di ritenuta  alla fonte.

Proporzionalità

La Commissione ritiene che la proposta rispetti il principio di proporzionalità poiché le misure previste non vanno al di là del livello minimo di protezione necessario per il mercato unico e limitano l'ambito di applicazione agli aspetti che i paesi dell'UE non possono conseguire da soli (eTRC a livello dell'UE, quadro di comunicazione standard, norme standardizzate in materia di dovuta diligenza e di responsabilità e procedure standardizzate in tutta l'UE).
Inoltre, sebbene l'introduzione di obblighi di comunicazione per gli intermediari finanziari comporterebbe costi e oneri amministrativi, tali costi sarebbero controbilanciati dall'impatto positivo delle informazioni ricevute per le amministrazioni fiscali nel migliorare le procedure di ritenuta alla fonte in termini di sicurezza ed efficacia.  Infine, uno standard comune di comunicazione a livello dell'UE consentirebbe di ridurre i costi di conformità per gli intermediari finanziari che operano a livello transfrontaliero, in quanto dovrebbero conformarsi a uno standard di comunicazione unico in tutta l'UE anziché dover rispettare un mosaico di obblighi diversi.
La relazione tecnica del Governo sostiene che la proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa peraltro opera una specifica ed articolata valutazione dell'impatto e degli oneri finanziari ed ordinamentali di alcune previsioni. In particolare:
  • con riguardo all'impatto finanziario, eventuali oneri sarebbero riconducibili all'implementazione del nuovo sistema informativo da introdurre nei paesi membri, per la cui quantificazione appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali. Ulteriori potenziali effetti di gettito potrebbero essere riconducibili, da un lato all'incremento del numero delle richieste di esenzione e/o rimborso derivanti dalle nuove procedure semplificate proposte (effetti finanziari negativi), dall'altro a un effetto di deterrenza, nonché al contrasto, delle pratiche fraudolente attualmente di difficile individuazione (effetti finanziari positivi). Tali possibili effetti di gettito deriverebbero da reazioni comportamentali degli operatori finanziari e non risultano essere, pertanto, quantificabili;
  • con riferimento agli effetti sull'ordinamento nazionale, la relazione ricorda che il recepimento della proposta inciderebbe sia sul piano normativo che sulla prassi. Sul piano normativo, dovrebbe essere regolamentata la responsabilità di intermediari. Obblighi ulteriori graverebbero anche sull'amministrazione finanziaria. Sul piano della prassi, occorre intervenire sulle procedure relative all'emissione dei certificati di residenza, alla raccolta di informazioni dagli intermediari, al controllo e al rimborso;
  • per quanto attiene agli effetti sull'organizzazione della PA, la proposta interviene sulle procedure relative all'emissione dei certificati di residenza, alla raccolta di informazioni dagli intermediari, al controllo e al rimborso. Ciò necessariamente presuppone dei costi per l'implementazione o l'adeguamento dei sistemi attualmente utilizzati che verrebbero superati. Verosimilmente, sarà necessario l'impiego di ulteriore personale degli uffici coinvolti per velocizzare le procedure previste;
  • con riguardo infine agli effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese, la relazione rileva che la proposta potrà apportare effetti positivi sui beneficiari dei redditi e aiuterà le imprese dell'UE a raccogliere capitali da una base di investitori più ampia. Al contempo, comporta maggiori oneri per gli intermediari finanziari per mettere in atto i sistemi necessari per conformarsi.
 
Come già accennato in premessa, la relazione avverte che la proposta potrebbe risultare non coerente con l'interesse nazionale laddove le procedure gravassero eccessivamente sugli uffici dell'amministrazione finanziaria, con tempistiche troppo stringenti, e non si rivelassero efficaci in termini di prevenzione delle frodi fiscali.

Scelta dell'atto giuridico

Si tratta di una proposta di direttiva che, come detto, è il solo strumento ammissibile ai sensi della base giuridica (articolo 115 TFUE).

Esame presso le Istituzioni dell'UE

La proposta è esaminata secondo la procedura legislativa speciale di consultazione, in base alla quale il Consiglio adotta la proposta dopo che il Parlamento ha espresso il proprio parere obbligatorio ma non vincolante su di essa. In particolare, il Parlamento può approvare, emendare respingere la proposta legislativa ma il Consiglio non è giuridicamente obbligato a tenere in considerazione la posizione del Parlamento.
La proposta è stata assegnata alla Commissione affari economici e finanziari ( ECON) del Parlamento europeo. Relatore è Herbert Dorfmann (Italia - Südtiroler Volkspartei) del Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani).

Esame presso altri Parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX , l'esame dell'atto risulta avviato da parte di Finlandia, Germania (Bundesrat), Polonia (Sejm), Repubblica Ceca (Senato), Repubblica slovacca e Svezia, mentre risulta concluso da parte di Lituania e Repubblica Ceca (Camera dei deputati).