Elementi per la verifica di sussidiarietà - Proposta di regolamento in materia di protezione degli adulti 4 ottobre 2023 |
Finalità e oggetto
La
proposta di regolamento relativo alla
competenza, alla
legge applicabile, al riconoscimento e all'
esecuzione delle misure e alla cooperazione in materia di
protezione degli
adulti è stata presentata dalla Commissione europea il 31 maggio 2023. Essa, al fine di accrescere la tutela dei diritti degli
adulti vulnerabili, prospetta l'introduzione di norme volte a:
Per realizzare tali obiettivi le disposizioni proposte:
|
Contesto
La proposta di regolamento riprende le norme di cui alla
Convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti relative alla competenza e alla legge applicabile con diretto riferimento alle disposizioni corrispondenti dello strumento di diritto internazionale. Essa è pertanto abbinata ad una
proposta di decisione del Consiglio che
autorizzerebbe i
14 Stati membri che non l'hanno ancora firmata a diventare
parti della medesima
Convenzione nell'interesse dell'Unione europea.
La
Convenzione è stata adottata nell'ambito della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, organismo intergovernativo del quale fanno parte attualmente 82 Stati e l'Unione Europea. È volta a rafforzare, nelle situazioni di carattere internazionale, la protezione degli adulti incapaci, al fine di evitare
conflitti tra i
sistemi giuridici degli Stati contraenti in materia di
competenza,
legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione degli adulti. Solo 11 Stati membri ne sono attualmente parte, mentre non esiste nessuna normativa europea che armonizzi le norme sulla protezione degli adulti nei casi transfrontalieri.
L'Italia è tra gli Stati membri che
non hanno ancora ratificato la Convenzione. Al riguardo, sono stati depositati al Senato due DDL di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della convenzione:
La Convenzione dell'Aja introduce anche un meccanismo di cooperazione tra le autorità degli Stati contraenti, in linea con la
Convenzione
delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), in vigore dal 3 maggio 2008 per
175 Paesi, tra cui l'Italia (dove è stata resa esecutiva, insieme al Protocollo opzionale, dalla legge n. 18 del 2009).
Essa riafferma che tutte le persone, quale che sia la loro
disabilità, debbono poter godere dei
diritti umani e delle
libertà fondamentali; si identificano le aree nelle quali può essere necessario intervenire per rendere possibile ed
effettiva la
fruizione di tali
diritti, per prevenirne la
violazione o rafforzarne la protezione. Nella Convenzione, per la prima volta, l'individuo disabile è considerato come
soggetto singolarmente e
socialmente debole, destinatario di specifiche prerogative, le quali non gli vengono più attribuite in maniera complementare all'affermazione di altri diritti particolari (quali istruzione dei fanciulli, lavoro etc.).
Le due proposte legislative richiamate si inseriscono nel solco della
Strategia per i diritti delle persone con disabilità, volta a migliorare la vita delle persone con disabilità in Europa e in tutto il
mondo, la quale, tra le altre cose, affronta la questione del miglioramento dell'
accesso alla giustizia, della
protezione giuridica, della libertà e della sicurezza riguardo le persone con disabilità. Tale strategia include tra i suoi obiettivi l'
attuazione della richiamata
Convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti in linea con l'UNCRPD.
|
Valutazione d'impatto e opzioni regolative
La Commissione giustifica l'intervento sottolineando che nelle relazioni tra Stati membri
non esiste nessuna normativa europea che armonizzi nei
casi transfrontalieri le disposizioni sulla
protezione degli
adulti
vulnerabili (persone di
età superiore a 18 anni che non sono in grado di curare i propri interessi personali o finanziari a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali), che peraltro sono in continuo aumento nell'UE a causa del crescente fenomeno delle
disabilità, associato a quello parallelo
dell'invecchiamento demografico. In particolare, gli adulti vulnerabili in situazioni transfrontaliere nell'UE sono stimati tra i
145 mila e i
780 mila.
A seconda della legislazione dello Stato membro in cui vivono, tali soggetti possono essere sottoposti a
differenti misure di
protezione per decisione di un'autorità giudiziaria o amministrativa, oppure essere sostenuti da un
terzo che hanno previamente incaricato di gestire i loro interessi attraverso il conferimento di
poteri di
rappresentanza. Tale condizione, associata alla maggiore
mobilità delle persone all'interno dell'UE, determina una serie di questioni da risolvere in presenza di
situazioni transfrontaliere.
Gli adulti vulnerabili possono, tra l'altro, avere bisogno di
gestire
beni o
beni immobiliari in un altro Paese, usufruire di
assistenza medica programmata o di emergenza all'estero oppure
trasferirsi in un altro Paese per vari motivi.
In queste situazioni transfrontaliere vengono in gioco norme di altri Stati membri che possono rivelarsi
complesse e talvolta
confliggenti sulle modalità di attribuzione della
competenza giurisdizionale o sull'individuazione della
legge applicabile alla loro fattispecie, oppure presentano problemi relativi
all'esecuzione di una decisione o al funzionamento di poteri di
rappresentanza all'estero.
Inoltre, secondo la Commissione nei casi transfrontalieri le autorità giudiziarie e altre autorità pubbliche competenti si trovano a far fronte a
ostacoli
linguistici, scambi cartacei complicati, mancanza di
cooperazione con altre autorità degli Stati membri e di
informazioni sui sistemi giuridici degli altri Stati membri.
Infine, in molti casi per assicurarsi la continuità della protezione a livello transfrontaliero o l'accesso ai propri diritti all'estero è necessario passare per
procedimenti lunghi e
costosi.
Per rimediare a un
quadro giuridico incerto per gli adulti vulnerabili, le loro famiglie e i loro rappresentanti, prima di presentare la proposta, la Commissione europea ha preso in considerazione quattro differenti opzioni regolative:
Opzione 1:
scenario di base;
Opzione 2:
decisione del
Consiglio che imponga agli Stati membri di
ratificare la convenzione entro un certo termine;
Opzione 3:
regolamento dell'UE sulla protezione degli adulti;
Opzione 4: una
combinazione delle opzioni 2 e 3 (
decisione del Consiglio e
regolamento dell'UE).
La Commissione ha prescelto la
quarta opzione, considerandola l'unica che farebbe pienamente fronte ai problemi relativi ai casi transfrontalieri. Essa, secondo la Commissione consentirebbe di adottare:
In base al
documento di lavoro della Commissione che accompagna la proposta, l'opzione prescelta inciderebbe positivamente sulla
tutela nelle situazioni transfrontaliere dei
diritti fondamentali degli adulti vulnerabili che godrebbero di
uguaglianza di
accesso alla giustizia, potrebbero gestire le loro
proprietà e altri beni all'estero e continuare a ricevere assistenza
medica. Il riconoscimento delle disposizioni decise in precedenza (poteri di rappresentanza) ne salvaguarderebbe altresì l'autonomia ed eviterebbe di dover adire un'autorità giudiziaria.
L'opzione strategica 4 sarebbe inoltre la più efficace, sia nei confronti dei citati
problemi di
incertezza giuridica, sia rispetto a procedimenti costosi e lunghi e al mancato riconoscimento delle misure di protezione e dei poteri di rappresentanza all'estero. Avrebbe altresì un
impatto sociale positivo, in quanto favorirebbe l'uguaglianza,
l'inclusione, la
salute e il
benessere degli adulti vulnerabili.
Da ultimo, la Commissione ritiene che grazie all'adozione di norme europee comuni si semplificherebbero le procedure, con conseguenti risparmi significativi circa
costi,
tempo e
oneri a carico sia degli adulti in situazioni transfrontaliere, sia delle autorità pubbliche degli Stati membri.
La Commissione stima risparmi complessivi sui costi dei procedimenti dell'ordine dei
2,4 e
2,5
miliardi di euro. Gli impatti ambientali e macroeconomici non sarebbero significativi. D'altra parte, sottolinea che tale opzione non genererebbe alcun costo per gli adulti vulnerabili in situazioni transfrontaliere, mentre i costi per gli
Stati membri sarebbero
moderati e
compensati dagli incrementi di efficienza (risparmi sui costi generati dalla semplificazione delle procedure) nel quadro dell'opzione prescelta.
|
Contenuti |
Oggetto, definizioni, ambito di applicazione
Il Capo I (articolo 1-4) illustra il citato oggetto, le
definizioni e l'ambito di
applicazione del regolamento.
In particolare, come già detto, la nuova disciplina si applica in
materia civile in relazione alla protezione degli adulti (definiti come chiunque abbia compiuto i
18 anni) in
situazioni transfrontaliere che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi.
Sono quindi elencate le materie
contemplate e quelle che
esulano dall'ambito di applicazione del regolamento. Il nuovo regime
può applicarsi alle seguenti questioni:
Sono invece
escluse dall'ambito di applicazione del regolamento:
|
Competenza
Il Capo II (articoli 5-7) stabilisce le norme generali sulla
competenza internazionale, facendo diretto riferimento alle norme di cui al capo II della Convenzione dell'Aja del 2000 (in generale,
residenza abituale dell'adulto salvo le eccezioni ivi previste}.
Gli articoli 6 e 7 introducono un
criterio di competenza
aggiuntivo, e
non esclusivo, applicabile nell'UE quando un adulto
ha compiuto la scelta del foro.
In particolare, l'articolo 6 precisa che il regime di scelta del foro deve rispettare le
tre seguenti
condizioni:
A tale scelta dovrebbe fare seguito, nel rispetto delle tre condizioni cumulative di cui all'articolo 6, l'obbligo di
informare
l'autorità centrale dello Stato membro in cui l'adulto ha la residenza abituale.
|
Legge applicabile
Il Capo III, costituito dal solo articolo 8, stabilisce le norme sulla
legge applicabile facendo diretto riferimento al capo III della Convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti.
|
Riconoscimento ed esecuzione delle misure
Il Capo IV, Sezione 1 (articoli 9-10) prevede il
riconoscimento automatico delle misure disposte dalle autorità degli Stati membri, rendendo effettivo (anche in tale settore) il principio di
fiducia reciproca nell'UE.
I motivi di
non riconoscimento sono limitati allo stretto necessario e finalizzati in particolare alla salvaguardia dei
diritti fondamentali degli adulti anche nelle situazioni transfrontaliere. Viene in considerazione, tra l'altro, la fattispecie di una misura emanata in un altro Stato membro che può non essere riconosciuta se è stata
disposta, tranne in caso di urgenza, nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo,
senza aver dato all'adulto la possibilità di essere ascoltato.
Il riconoscimento può essere inoltre negato ove sia
manifestamente
contrario all'
ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto.
La Sezione 2 (articoli 11-12) del medesimo Capo riguarda l'
esecutività e l'
esecuzione in uno Stato membro le misure disposte in un altro Stato dell'UE delle misure. In sostanza
sono abolite le
procedure di
exequatur: la misura disposta dalle autorità di uno Stato membro ed in esso esecutiva lo è anche in un altro Stato membro, senza che sia necessaria una dichiarazione che ne attesti l'esecutività, alle
stesse condizioni di una misura nazionale.
Il
procedimento in materia è disciplinato dal diritto dello Stato membro di esecuzione.
La Sezione 3 (articoli 13-15) stabilisce le
norme procedurali applicabili quando è fatto valere, contestato o chiesto ii riconoscimento, oppure è chiesta l'esecuzione di una misura davanti alle autorità di uno Stato membro. In particolare, l'articolo 13 stabilisce che in
nessun caso la misura disposta dalle autorità di uno Stato membro può formare oggetto di un
riesame del merito.
|
Atti pubblici
Il Capo V (articoli 16 e 17) stabilisce le norme sull'
accettazione in uno Stato membro degli
atti pubblici formati dalle
autorità competenti di un altro Stato membro, agevolandone pertanto la circolazione all'interno dell'UE. Per essi viene prevista, in particolare, la medesima
presunzione di autenticità ed
esecutività che hanno nello Stato membro di origine.
|
Autorità centrali
La Sezione 1 del Capo VI (articoli 18-23) riguarda l'istituzione di
autorità centrali con la funzione di agevolare l'applicazione del nuovo regime e di migliorare la protezione degli adulti nei casi transfrontalieri da esso disciplinati. Esse
cooperano tra loro e
promuovono la cooperazione tra le altre autorità competenti dei rispettivi Stati nell'attuazione della disciplina; forniscono informazioni sull'ordinamento, sulle procedure e sui servizi nazionali in materia di protezione degli adulti e prendono le
misure che ritengono
appropriate per la migliore applicazione del regolamento. Le autorità centrali, inoltre, agevolano le
comunicazioni tra autorità competenti con ogni mezzo (articolo 19).
Esse sono, infine, coinvolte in una serie di procedure specifiche nell'interesse dell'adulto da proteggere:
La Sezione 2 (articoli 24-27) del medesimo Capo regola la
cooperazione diretta e la
comunicazione tra le
autorità competenti (non centrali) degli Stati membri, se necessario attraverso le autorità centrali, affinché siano di aiuto nell'attuazione di una misura o in caso di
grave pericolo.
In particolare, in base all'articolo 26, nel caso in cui l'adulto sia
esposto ad un grave pericolo, le autorità competenti dello Stato membro in cui siano state o stiano per essere disposte misure di protezione dell'adulto, se informate di un trasferimento di residenza o della presenza dell'adulto in un altro Stato membro,
informano le
autorità competenti di quest'ultimo Stato membro del suddetto pericolo e delle misure disposte o in esame.
L'ultima Sezione (articolo 28 - 33) prevede una serie di norme di carattere generale relative ai compiti delle
autorità
centrali e
autorità competenti degli Stati membri, con particolare riferimento al ricorso alla
mediazione o altro mezzo di
risoluzione alternativa delle controversie, alla non divulgazione delle informazioni raccolte, ai costi, al regime linguistico delle richieste o domande presentate, alla modulistica e al
patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti previsti dal regolamento.
|
Certificato europeo di rappresentanza
Il Capo VII (articoli 34-44) istituisce un
certificato europeo che offre ai
rappresentanti degli adulti la possibilità di dimostrare i poteri di cui godono in un altro Stato membro.
In base all'articolo 35 il
certificato è rilasciato per essere utilizzato dai
rappresentanti che in un altro Stato membro hanno necessità di far valere i loro
poteri di rappresentanza di adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi. Il certificato può essere utilizzato in uno o più dei casi seguenti:
Il certificato è rilasciato nello Stato membro in cui è stata disposta la misura o sono stati confermati i poteri di rappresentanza riguardanti un adulto. L'autorità di rilascio dello Stato membro è: a)
l'autorità competente che ha preso la
misura o
confermato i
poteri di rappresentanza riguardanti l'adulto; b) un'altra autorità competente designata dallo Stato membro, che ha accesso alle informazioni sulla misura disposta o i poteri di rappresentanza confermati (articolo 36).
Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri
senza che sia necessario ricorrere a
procedimenti
particolari. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato valido, tratti con una persona indicata nel certificato come rappresentante dell'adulto in relazione a una determinata materia
è considerato aver
trattato con una persona legittimata a rappresentare
l'adulto in quella materia, a meno che
sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o non è valido oppure che il fatto di non saperlo derivi da
colpa grave (articolo 40).
|
Istituzione e interconnessione dei registri della protezione
Il Capo VIII (articoli 45-48) disciplina l'
istituzione e l'
interconnessione dei
registri della
protezione, al fine di migliorare la trasmissione delle informazioni sulla protezione di un adulto alle autorità competenti nell'UE.
In particolare, ai sensi dell'articolo 45, entro e non oltre
due anni dopo la data di inizio dell'applicazione del nuovo regolamento, gli Stati membri istituiscono e tengono nel loro territorio uno o più
registri in cui sono
conservate le informazioni riguardanti le
misure di protezione e, ove il loro diritto nazionale preveda la conferma dei
poteri di rappresentanza da parte di un'autorità competente, riguardanti tali
poteri di rappresentanza ("registri della protezione"). È necessario che ii registro riporti un
insieme minimo di
dati (specificati all'articolo 45 par. 2), in modo da fornire informazioni sufficienti alle autorità competenti di altri Stati membri sull'esistenza di una misura di poteri di rappresentanza in relazione a un adulto specifico.
Inoltre, in base all'articolo 47, la Commissione istituisce, mediante atti di esecuzione, un
sistema di interconnessione (dotato di un servizio di ricerca in tutte le lingue ufficiali) composto dai registri della protezione per le misure e (ove possibile) dai registri per i poteri di rappresentanza nonché un
punto di accesso elettronico centrale alle informazioni nel sistema.
Gli Stati membri assicurano che le informazioni contenute in tali registri
siano accessibili gratuitamente attraverso il sistema di interconnessione e siano ad
esclusiva disposizione delle
autorità competenti o delle
autorità centrali di uno Stato membro che: a) hanno accesso alle informazioni obbligatorie a norma del diritto nazionale; b) hanno un interesse legittimo ad accedere a tali informazioni (articolo 48).
Si ricorda che, il 18 luglio 2023, il Garante europeo della protezione dei dati ha emesso il parere
n. 33/2023
sulla proposta di regolamento, con il quale, pur sostenendo gli obiettivi del progetto normativo, ha raccomandato di chiarire, per quanto riguarda l'articolo 48, che l'accesso da parte delle autorità richiedenti alle informazioni inserite nel registro della protezione deve essere consentito solo ove necessario per uno o più scopi (da determinare) elencati nelle disposizioni generali sul trattamento dei dati (articolo 53) in relazione all'adulto vulnerabile interessato alle procedure in corso dinanzi alle autorità richiedenti.
Infine l'articolo 49 (
Mezzi di
comunicazione tra autorità competenti o autorità centrali) stabilisce che le comunicazioni scritte tra le autorità competenti o le autorità centrali, compreso lo scambio dei moduli di cui agli allegati devono avvenire attraverso un
sistema informatico decentrato sicuro e affidabile; esso può
non essere il
mezzo idoneo per le comunicazioni dirette tra le autorità che possono,
in alternativa, essere operate con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.
Il GEPD raccomanda altresì di chiarire che qualsiasi altro mezzo di comunicazione può essere utilizzato solo "quando l'uso del sistema informatico decentralizzato non è appropriato in considerazione delle circostanze specifiche della comunicazione in questione.
Il Capo IX (articoli 49-52) prevede l'
uso obbligatorio delle
comunicazioni
digitali tra autorità competenti o centrali e l'uso
facoltativo delle stesse tra
persone fisiche e autorità competenti.
ll Capo X (articoli 53-54) prevede disposizioni generali sul
trattamento dei dati personali.
Il Capo XI (articoli 55-56) demanda alla Commissione l'emanazione di
atti delegati riguardo alle modifiche degli allegati per aggiornarli apportarvi modifiche.
Gli allegati I-X riguardano: moduli per agevolare il riconoscimento e l'esecuzione delle misure disposte dalle autorità di uno Stato membro e l'accettazione degli atti pubblici redatti dalle autorità di uno Stato membro; il modulo che devono usare le autorità competenti per il rilascio del certificato europeo di rappresentanza; moduli standard il cui scopo è agevolare le comunicazioni tra persone fisiche e autorità competenti oppure tra autorità competenti o centrali di Stati membri differenti.
Il Capo XII (57-70) contiene
disposizioni generali e
finali di
applicazione del regolamento, compresi i
costi di istituzione e tenuta dei
registri degli Stati Membri, procedure di
monitoraggio e
valutazione.
|
Base giuridica, sussidiarietà e proporzionalità |
Base giuridica
La Commissione europea individua la base giuridica della proposta di regolamento nell'articolo 81, paragrafo 2, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la
procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:
La Commissione europea precisa che non è applicabile l'articolo 81, paragrafo 3, TFUE relativo al
diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere, in quanto esso non riguarda la protezione transfrontaliera degli adulti. A suo avviso, l'espressione "diritto di famiglia" ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, TFUE deve essere
interpretata in
modo autonomo a
prescindere dalla definizione prevista nella
legislazione nazionale degli
Stati membri; ricorda al riguardo che il legislatore europeo ha finora interpretato la nozione in modo piuttosto
restrittivo, limitandola alle norme che disciplinano i rapporti di famiglia, ad esempio in materia
matrimoniale oppure di
obbligazioni alimentari o di
responsabilità genitoriale.
Secondo la Commissione non di rado gli adulti beneficiano di una protezione assicurata dai familiari e in alcuni Stati membri la protezione giuridica degli adulti vulnerabili è assegnata
ex lege al coniuge o ai familiari. La famiglia dell'adulto, ove presente, rappresenta tuttavia solo uno degli aspetti da considerare per garantire la protezione e pertanto il coinvolgimento dei familiari
non è un elemento necessario né
un elemento disciplinato dal
diritto internazionale privato.
Pertanto,
né la proposta di regolamento
né la Convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti
fanno in alcun modo riferimento ai rapporti familiari ("genitore", "figli" o "coniuge"), diversamente dai regolamenti in materia di diritto di famiglia.
In conclusione, la Commissione ritiene fondamentale il sostegno fornito nel rispetto del diritto degli adulti alla dignità, all'autonomia personale, alla non discriminazione e all'inclusione sociale, a
prescindere dai loro legami familiari.
|
Sussidiarietà
La relazione illustrativa della proposta rileva che i problemi attuali degli adulti in situazioni transfrontaliere "presentano
un'intrinseca dimensione unionale, in quanto hanno carattere transfrontaliero e incidono sui diritti fondamentali degli adulti e sul loro diritto di circolare liberamente".
La
griglia di sussidiarietà fornita dalla Commissione europea aggiunge che gli specifici obiettivi della proposta (tutelare i diritti fondamentali degli adulti; migliorare l'efficacia e la rapidità dei procedimenti transfrontalieri riguardanti la protezione degli adulti e; rafforzare la certezza giuridica e la prevedibilità nelle transazioni transfrontaliere) possono essere raggiunti, in ragione di
portata e di
effetti dell'intervento,
meglio a livello dell'Unione rispetto al livello nazionale.
È necessaria allo scopo l'adozione di
norme internazionali private uniformi e di
norme sulla cooperazione transfrontaliera sotto forma di
legislazione dell'Unione applicabile tra gli Stati membri (in combinazione con la ratifica della Convenzione HCCH 2000 sulla protezione degli adulti da parte di tutti gli Stati membri). Ciò non può essere conseguito
dagli Stati membri agendo individualmente né attraverso la
semplice ratifica della Convenzione HCCH 2000 sulla protezione degli adulti.
Per le medesime ragioni, sarebbero chiari i vantaggi derivanti dall'azione legislativa dell'Unione rispetto a
un'azione (legislativa) non coordinata da parte degli Stati membri, la quale non risolverebbe i problemi esistenti nel settore della protezione degli adulti.
Nella griglia di sussidiarietà, si pone in rilievo l'impatto sociale positivo della proposta, in quanto andrebbe a beneficio del benessere, della salute, e dell'inclusione degli adulti vulnerabili, nonché quello in termini di risparmio di costi, tempo e oneri sia per gli adulti, le loro famiglie e rappresentanti, sia per le autorità pubbliche degli Stati membri.
La Commissione conclude che, alla luce dell'esistenza dello spazio europeo di giustizia nell'Unione, fondato sui principi di un
elevato livello di fiducia reciproca e di
cooperazione tra gli Stati membri, nonché sul
quadro condiviso dei
diritti fondamentali (compresa la Carta europea omonima), la legislazione dell'Unione è
più adatta per realizzare norme complete, snelle e sufficientemente aggiornate per affrontare i problemi cui si confrontano gli adulti vulnerabili in
situazioni intra-UE. Da un lato, la legislazione dell'Unione può basarsi sulle norme di diritto internazionale esistenti nel settore compreso nella convenzione, ma anche migliorarle e aggiungere misure necessarie e appropriate nel contesto dell'Unione, che avrebbero anche il pregio di essere supportate da
un'interpretazione uniforme da parte della
Corte di giustizia dell'UE, ovvero da una
applicazione coerente sotto il
controllo della
Corte.
|
Proporzionalità
La Commissione europea ritiene che la proposta
non vada al di là di quanto
necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi: gli elementi principali del nuovo regime (
armonizzazione delle norme sulla competenza la legge applicabile, esecuzione delle misure di protezione,
certificato di
rappresentanza, misure per il miglioramento della
cooperazione tra gli Stati membri)
non interferirebbero con le
norme nazionali che disciplinano il sostegno agli adulti con capacità ridotte, e si applicherebbero solo ai casi di
conflitto di competenza,
conflitto di leggi oppure riconoscimento di misure o documenti esteri in
situazioni transfrontaliere.
Inoltre, la Commissione sottolinea la
natura facoltativa del
certificato europeo di rappresentanza, che non sostituirebbe i
documenti nazionali
equivalenti che comprovano la rappresentanza.
Per quanto concerne il
registro delle misure e dei poteri di rappresentanza e
l'interconnessione dei registri degli Stati membri, la Commissione precisa che l'insieme dei
dati da registrare e condividere attraverso tale sistema
rimarrebbe estremamente
limitato, contenendo solo informazioni sulla
protezione esistente dell'adulto, e che resterebbe in ogni caso
competenza degli
Stati membri designare le autorità nazionali titolate ad accedere al sistema interconnesso di registri.
Da ultimo, secondo la Commissione,
collegando i
sistemi giuridici, l'iniziativa si limiterebbe a risolvere le difficoltà nelle situazioni transfrontaliere
senza interferire con la competenza degli Stati membri ad adottare una
normativa nazionale sostanziale sulla protezione degli adulti, sul tipo di misure disponibili, l'esistenza, la portata e la modifica dei poteri di rappresentanza, e norme procedurali che si applichino alla modalità di esercizio o attuazione della protezione.
L'opzione prescelta non andrebbe pertanto al di là di quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa.
|
Valutazione del Governo
Nella relazione ex articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, trasmessa il 19 luglio 2023, il Governo considera la proposta
in linea con i principi di
attribuzione,
sussidiarietà e
proporzionalità ed esprime una valutazione complessivamente positiva delle sue
finalità, considerate
conformi all'
interesse nazionale.
Tuttavia, nella sezione relativa alle
prospettive negoziali ed
eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune, il Governo sottolinea che sono state già presentate osservazioni relative, tra l'altro:
Secondo il Governo, inoltre, è possibile che gli Stati membri debbano sostenere
costi
una tantum per adeguarsi al regolamento, in particolare derivanti dall'istituzione di
autorità centrali e/o dalla formazione dei
giudici e di altre
autorità competenti sulle nuove norme. Potrebbero emergere costi ricorrenti di lieve entità, ad esempio per la
formazione continua delle autorità o il monitoraggio dell'applicazione del regolamento. I costi, tuttavia,
non dovrebbero essere significativi e sarebbero compensati dagli incrementi di efficienza e dai risparmi derivanti dal regolamento.
La relazione evidenzia che gli Stati membri potrebbero altresì incorrere in
costi dovuti
all'installazione e
manutenzione dei
punti di
accesso del
sistema informatico decentrato sul loro territorio e all'adattamento dei loro sistemi informatici nazionali per renderli interoperabili con i punti di accesso. Inoltre, essi potrebbero anche avere la necessità di usare il
software di implementazione di riferimento sviluppato dalla Commissione, con alcuni costi conseguenti. Tutti questi costi sarebbero necessari per rendere possibili le
comunicazioni elettroniche tra autorità competenti attraverso un
sistema informatico decentrato, in aggiunta alle comunicazioni tra le persone e le autorità competenti attraverso il punto di accesso elettronico europeo creato sul portale europeo della giustizia elettronica.
Tuttavia, i costi citati non si renderebbero necessari ai soli fini della proposta in esame, in quanto il sistema informatico decentrato sarebbe usato per tutti gli strumenti UE legati alla
cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. Gli Stati membri potrebbero altresì fare domanda di
sovvenzioni per finanziare tali costi nel quadro degli opportuni
programmi finanziari dell'UE. Gli Stati membri sosterrebbero, altresì, costi
una tantum specifici, legati alla creazione di uno o più
registri digitalizzati e al loro
collegamento ai registri degli altri Stati membri, e successivamente, costi ricorrenti di manutenzione. In conclusione, i costi in questione sarebbero ampiamente
compensati dai risparmi globali sugli oneri procedurali a beneficio degli adulti e dei loro rappresentanti.
|
Esame presso le Istituzioni dell'UE
Nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, la proposta è stata assegnata alla
Commissione Affari giuridici (JURI) del Parlamento europeo. La materia è tra le competenze del
Consiglio giustizia e affari interni ed è in esame presso il Gruppo di Lavoro "Questioni di
diritto civile".
|
Esame presso altri Parlamenti nazionali
Sulla base dei dati forniti dal sito
IPEX, l'esame dell'atto risulta concluso da parte delle seguenti Assemblee rappresentative degli Stati membri: l'Houses of Oireachtas di
Irlanda; la Seimas della
Lituania; il Senato e la Camera dei deputati della
Repubblica Ceca; il Senato della
Polonia; l'Assembleia de Republica del
Portogallo. Tali Camere
non hanno sollevato rilievi sulla proposta, sia con riferimento al rispetto dei principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità, sia con particolare riguardo a eventuali questioni di carattere sostanziale.
|