Elementi per la verifica di conformità dei progetti di atti legislativi dell'UE al principio di sussidiarietà - Proposta di regolamento sul trasferimento dei procedimenti penali 6 giugno 2023 |
Finalità e contesto
Presentata il 5 aprile 2023, la
proposta di regolamento in esame intende, in coerenza con l'obiettivo di
un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia:
Le ragioni dell''intervento risiedono essenzialmente nella mancanza di un atto generale dell'UE volto a stabilire quale sia lo Stato membro più adatto a indagare o perseguire i
reati transfrontalieri.
Dalla natura transfrontaliera di un reato discende che
diversi Stati membri possono avere giurisdizione ai fini dell'esercizio dell
'azione penal
e per la stessa fattispecie; ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui la preparazione di un reato avvenga in uno Stato membro mentre il reato stesso è commesso in un altro, senza tenere conto del fatto che gli autori del reato potrebbero essere arrestati in un terzo Stato membro e i relativi proventi trasferiti in un quarto Paese dell'UE. La Commissione cita come esempi più frequenti i reati usualmente correlati alla
criminalità organizzata, quali il traffico di
droga, il traffico di
migranti, la tratta di esseri umani, il traffico di
armi, i reati ambientali, e il
riciclaggio di denaro.
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Il quadro normativo vigente
Attualmente gli Stati membri trasferiscono i procedimenti penali tra loro utilizzando una serie di strumenti giuridici che non integrano
un quadro giuridico uniforme per tutta l'UE.
La maggior parte degli Stati membri utilizza l'articolo 21 della
Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia
penale del 20 aprile 1959 come meccanismo per richiedere l'azione penale nei confronti di un indagato in un'altra parte aderente alla convenzione. Altre basi giuridiche della cooperazione per questo settore sono le leggi nazionali, gli accordi bilaterali o multilaterali o il principio di reciprocità.
Sul piano dell'ordinamento UE vigente, la decisione quadro
2009/948/GAI del Consiglio stabilisce una procedura per lo
scambio di informazioni e per le consultazioni dirette tra le autorità competenti, al fine di raggiungere una soluzione efficace ed evitare conseguenze negative derivanti da
procedimenti paralleli.
Atti normativi specifici prevedono per alcuni reati, come la lotta contro il terrorismo (
direttiva (UE) 2017/541) e la criminalità organizzata (
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio), i
fattori da prendere in considerazione per accentrare i procedimenti in un unico Stato nel caso in cui più Stati membri siano legittimati a esercitare l'azione penale in relazione ai medesimi fatti.
Tali atti giuridici
non disciplinano tuttavia la
procedura per il
trasferimento dei
procedimenti penali.
Infine, l'
Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (
Eurojust) è incaricata di facilitare il coordinamento e la collaborazione in ambito giudiziario, tra l'altro, al fine di risolvere i
problemi di giurisdizione. Eurojust
può
chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati di
accettare che uno di loro sia più adatto a intraprendere un'indagine o a perseguire reati specifici. Le autorità nazionali competenti hanno anche
l'obbligo di informare Eurojust dei casi in cui sono sorti o potrebbero sorgere conflitti di giurisdizione.
Il contesto della cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia penale si completa con una serie di strumenti concernenti il
riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia di: i)
esecuzione di sentenze, ii)
consegna di persone in forza di un
mandato d'arresto europeo; iii)
raccolta di prove attraverso un
ordine europeo di indagine; nonché procedure di
assistenza giudiziaria, in particolare gli scambi spontanei di informazioni, e l'esecuzione di indagini penali tramite una
squadra investigativa comune.
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Contenuti
La proposta si articola in cinque capi: i) disposizioni
generali; ii)
trasferimento del procedimento penale; iii)
effetti del trasferimento del procedimento penale; iv) mezzi di
comunicazione e v) disposizioni
finali.
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Disposizioni generali
Il Capo 1 definisce anzitutto l'oggetto della proposta: definire le norme in base alle quali uno Stato membro
può assumere un procedimento penale
su richiesta di un altro Stato membro; tale regime si applica in tutti i casi di trasferimento di un procedimento penale nell'UE, a partire dal momento in cui una persona è stata identificata come
indagato (articolo 1).
Vengono successivamente in considerazione le
definizioni contenute all'articolo 2 di:
L'articolo 3 introduce una
giurisdizione per casi specifici.
In particolare, lo
Stato richiesto è competente per qualsiasi reato cui si applica il
diritto dello Stato richiedente, quando:
La disciplina precisa che la giurisdizione stabilita dallo Stato richiesto esclusivamente in base ai criteri testé descritti può essere esercitata soltanto
a seguito di una richiesta di trasferimento di un procedimento penale.
L'articolo 4 stabilisce che le autorità dello Stato richiedente che hanno la giurisdizione originaria per avviare il procedimento penale
possano, ai fini del regolamento in esame,
rinunciare,
sospendere o
interrompere il procedimento penale a favore dello Stato membro ritenuto più adatto ad esercitare l'azione penale. La ratio della norma, secondo quanto precisato dal considerando 18 e dalla relazione illustrativa, è di consentire agli Stati membri i cui sistemi giuridici sono basati sull'
obbligatorietà dell'
azione penale di avvalersi delle disposizioni del regolamento.
Potrebbe risultare utile acquisire le valutazioni del Governo in merito all'applicazione della disposizione nell'ordinamento italiano, alla luce del principio di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'articolo 112 della Costituzione. La norma sembrerebbe, in particolare, configurare un nuovo caso di sospensione, giacché l'istituto dell'interruzione è noto nel processo civile ma non nel processo penale.
Andrebbe chiarito al riguardo come la sospensione disposta da un'autorità richiedente italiana, ai sensi del regolamento in esame si intrecci con la disciplina della prescrizione e con la relativa sospensione e interruzione (artt. 150 e 160 c.p.). Ciò anche alla luce del fatto che l'art. 20, paragrafo, della proposta (cfr. infra) sembra riferirsi agli atti interruttivi o sospensivi della prescrizione prima del trasferimento della giurisdizione e non dopo nello Stato richiesto.
La sospensione nel processo penale è prevista attualmente per i casi di pregiudizialità (civile, sullo stato o sulla capacità delle persone – ai sensi dell'art. 3 c.p.p., costituzionale, ove sia elevata questione incidentale, o europea, in caso di questione pregiudiziale sollevata innanzi alla Corte di giustizia dell'UE), per il caso di rimessione ad altra sede per motivi di ordine pubblico (art. 47 c.p.p.) o ancora nei casi di autorizzazione a procedere (laddove questa ancora persiste, art. 344 c.p.p.).
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Criteri e procedura per il trasferimento del procedimento penale
Il Capo 2 prevede i
criteri e la
procedura per richiedere il
trasferimento del procedimento penale nonché l'iter per decidere l'
accettazione di tale richiesta.
L'obiettivo dichiarato dalla Commissione europea è quello di evitare procedimenti
penali paralleli per gli
stessi fatti e la
stessa persona in due o più Stati membri, impedendo che si verifichino casi di impunità nel caso sia rifiutata la consegna di una persona per la quale e' stato emesso un mandato d'arresto europeo.
L'articolo 5 stabilisce i
criteri per
richiedere il
trasferimento.
In particolare, la richiesta può essere emessa solo se l'autorità richiedente ritiene che l'obiettivo di
un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia possa essere conseguito meglio conducendo il procedimento penale in un altro Stato membro.
I criteri includono, tra l'altro, la localizzazione del
reato, o dell'
indagato/imputato, o della
vittima, o ancora delle
prove pertinenti ai fini dell''indagine.
Nella relazione illustrativa, la Commissione europea precisa che l'
elenco dei criteri non è da ritenersi esaustivo. Sottolinea inoltre che la disciplina in esame
non prevede alcun obbligo di richiedere il trasferimento del procedimento penale, ma solo una facoltà che l'autorità richiedente può esercitare ove essa ritenga che il trasferimento sia necessario e opportuno e che, in particolare, siano applicabili uno o più dei criteri previsti dal nuovo regolamento.
Il regolamento consente all'
indagato o all'
imputato, o alla
vittima, di chiedere alle autorità competenti dello Stato richiedente o dello Stato richiesto di
avviare una
procedura di trasferimento del procedimento penale. L'esercizio di tale facoltà
non crea tuttavia, per lo Stato richiedente o per lo Stato richiesto,
l'obbligo di richiedere il trasferimento o di trasferire il procedimento.
L'articolo 6 stabilisce i
diritti e gli
interessi dell'
indagato o dell'i
mputato nel contesto di un trasferimento di procedimento penale. In particolare, l'autorità richiedente ha
l'obbligo di informarlo dell'intenzione di trasferire il procedimento penale e di offrirgli la possibilità di esprimere la
propria opinione purché ciò non pregiudichi la necessità di garantire la
riservatezza di un'indagine e a meno che l'indagato o l'imputato non possa essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità richiedente. Nel decidere se chiedere il trasferimento, l'autorità richiedente
tiene conto dell'opinione dell'indagato o dell'imputato.
In base all'articolo 7, prima di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente, conformemente al diritto nazionale applicabile, deve prendere
in debita considerazione i legittimi interessi della
vittima e garantire il rispetto dei suoi diritti ai sensi del diritto dell'Unione e di quello nazionale. In particolare, se la vittima risiede nello Stato richiedente, l'autorità richiedente
ha l'obbligo di informarla dell'intenzione di trasferire il procedimento penale e di consentirle la possibilità di esprimere la propria
opinione, a condizione che ciò non pregiudichi la necessità di garantire la riservatezza di un'indagine, e tenerne conto.
L'articolo 8 impone che indagati, imputati e vittime abbiano diritto a un
mezzo di ricorso nello Stato richiesto contro la decisione di
accettazione del trasferimento del procedimento penale.
L'articolo 9 definisce la
procedura per la richiesta di trasferimento del procedimento penale. L'istanza, basata su un certificato standard descritto nell'allegato, deve includere una serie di elementi, tra i quali, i
dati dell'autorità richiedente, del reato, la
motivazione della richiesta, nonché una
valutazione dell'impatto del trasferimento del procedimento penale sui diritti dell'indagato o dell'imputato e della vittima.
La proposta prevede la
trasmissione diretta di una richiesta tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta, ma anche la possibilità di assistenza da parte delle
autorità centrali.
L'articolo 10 obbliga l'autorità richiedente a informare l'autorità richiesta, senza ingiustificato ritardo, di qualsiasi
atto o
misura procedurale che abbia attinenza con il procedimento penale avviato nello Stato richiedente dopo la trasmissione della richiesta.
L'articolo 11 consente all'autorità richiedente di
ritirare la richiesta di trasferimento del procedimento penale in qualsiasi momento prima della ricezione della decisione dell'autorità richiesta di accettazione del trasferimento.
In base all'articolo 12, l'autorità richiesta deve
prendere una
decisione circa l'accettazione del trasferimento del procedimento penale e, in tal caso, deve decidere conformemente al proprio diritto nazionale quali
misure prendere al riguardo. L'autorità richiedente
trasmette i documenti necessari del fascicolo all'autorità richiesta, una volta che quest'ultima abbia accettato il trasferimento del procedimento penale; le due autorità possono
consultarsi e concordare tra loro quali documenti siano oggetto di invio e traduzione.
L'articolo 13 fornisce un
elenco esaustivo di motivi –
obbligatori
e non – di
rifiuto del trasferimento del procedimento penale. La Commissione precisa che i motivi obbligatori di rifiuto si riferiscono alle situazioni in cui il perseguimento dei fatti alla base del procedimento penale oggetto del trasferimento non sarebbe possibile nello Stato richiesto, come nel caso in cui la condotta per la quale si richiede il trasferimento
non costituisce reato in quest'ultimo.
I motivi di rifiuto
non obbligatori sono riconducibili a fattispecie che possono rappresentare un
ostacolo all'assunzione del procedimento penale. Tra le fattispecie si segnala in particolare la lettera b) del paragrafo 2, in base al quale l'autorità richiesta ha la facoltà di
rifiutare il trasferimento del procedimento penale che non sia ritenuto nell'interesse di
un'efficiente e
corretta
amministrazione della giustizia.
Al riguardo potrebbe risultare utile acquisire le valutazioni del Governo in merito al rischio che tale clausola di natura generale possa precostituire una sfera di discrezionalità in grado di consentire in astratto agli Stati membri un approccio restrittivo nei confronti delle richieste di assunzione di un procedimento penale, con il rischio di rendere l'impianto complessivo della disciplina inidoneo agli obiettivi prefissi.
L'articolo 14 stabilisce un
termine (
60 giorni più
30 eventuali di proroga) per prendere una decisione circa all'accettazione del trasferimento, prevedendo altresì l'interruzione del termine qualora sia necessario richiedere la revoca di un privilegio o un'immunità.
L'articolo 15 contempla un meccanismo di
consultazione tra autorità richiedente e autorità richiesta per garantire l'applicazione efficiente del regolamento.
L'articolo 16 stabilisce che l'autorità richiedente e l'autorità richiesta possono chiedere l'assistenza di
Eurojust o della
Rete giudiziaria europea in qualsiasi fase della procedura.
L'articolo 17 stabilisce che ogni Stato membro deve sostenere i
propri costi per il trasferimento del procedimento penale; tuttavia, in alcuni casi, l'autorità richiedente può presentare una proposta di
ripartizione dei costi all'autorità richiesta.
In base all'articolo 18 ciascuno Stato membro può designare una o più
autorità centrali responsabili della trasmissione amministrativa e della ricezione delle richieste di trasferimento dei procedimenti penali, nonché di altra corrispondenza ufficiale.
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Effetti del trasferimento del procedimento penale
Il Capo 3 stabilisce gli
effetti del
trasferimento del procedimento penale.
In particolare, l'articolo 19 stabilisce che, nello Stato richiedente, il procedimento penale trasferito deve essere
sospeso o
interrotto al ricevimento delle informazioni che confermano che l'autorità richiesta procederà all'assunzione del procedimento penale. A determinate condizioni sono tuttavia previste alcune deroghe, tra le quali la clausola in base alla quale l'autorità richiedente può
continuare o
riaprire il procedimento penale solo se l'autorità richiesta decide di interromperlo, a condizione che tale decisione non violi il principio del
ne bis in idem. È prevista infine la possibilità per la vittima di avviare o richiedere la riapertura del procedimento penale nello Stato richiedente in conformità del diritto nazionale di tale Stato rimane inalterata, sempre a condizione che non sia violato il principio del
ne bis in idem.
Ai sensi dell'articolo 20, il
procedimento penale trasferito è disciplinato dal
diritto nazionale dello Stato
richiesto. Inoltre, a condizione che non sia in contrasto con i
principi fondamentali del diritto del medesimo
Stato, qualsiasi atto compiuto ai fini del procedimento penale o dell'istruzione della causa dalle
autorità competenti dello Stato richiedente o
qualsiasi atto che interrompe o sospende il
termine di prescrizione
ha la stessa validità nello Stato richiesto, come se fosse stato validamente compiuto dalle proprie autorità.
Il medesimo articolo prevede che le
prove
trasferite
dall'autorità richiedente
non sono escluse dal procedimento penale nello Stato richiesto per il solo motivo che sono state raccolte in un altro Stato membro;
possono pertanto essere
utilizzate nel procedimento penale, purché la loro
ammissibilità non sia contraria ai
principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto.
Potrebbe risultare utile acquisire le valutazioni del Governo sulla portata e sull'impatto potenziale effettiva della norma che sembra consentire la fruibilità in un procedimento penale in Italia di elementi probatori raccolti secondo le disposizioni proprie di un ordinamento diverso, ferma restando la loro necessaria compatibilità con i principi generali dell'ordinamento.
L'articolo 20 prevede altresì che, ove siano emessa una pena o una misura di sicurezza privative della libertà nello Stato richiesto, quest'ultimo
deduca il
periodo complessivo di custodia subita nello
Stato richiedente e disposta nell'ambito del procedimento penale trasferito, dalla
durata totale della
detenzione che dovrà essere scontata.
Da ultimo, al reato si applica la pena comminata dal diritto dello Stato richiesto, a meno che tale diritto disponga diversamente. Qualora il reato sia stato commesso nel territorio dello Stato richiedente, l'autorità richiesta può prendere in considerazione, conformemente al diritto nazionale applicabile, la
pena massima comminata dal diritto dello Stato richiedente. Qualora la giurisdizione sia fondata esclusivamente sui casi sopracitati previsti dall'articolo 3,
la pena irrogata nello
Stato richiesto
non è più severa della pena massima comminata dal diritto dello
Stato richiedente.
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Mezzi di comunicazione
Gli articoli 22-26 riguardano i mezzi di comunicazione elettronica tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta, nonché con le autorità centrali e con Eurojust, tramite un
sistema informatico decentrato.
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Disposizioni finali
Gli articoli 27-34 contengono disposizioni relative alle
statistiche, alle
relazioni, all'adozione di atti
delegati qualora sia necessario modificare il
certificato allegato al regolamento, alle notifiche da parte degli
Stati membri, alle relazioni del regolamento con gli accordi e le intese internazionali, nonché alle disposizioni transitorie sui mezzi di comunicazione tra le autorità prima che l'obbligo di utilizzare il sistema informatico decentrato diventi applicabile.
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Base giuridica
La Commissione europea individua la base giuridica della proposta nell'articolo 82, paragrafo 1, lettere b) e d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la competenza dell'Unione europea per stabilire misure intese a facilitare la
cooperazione tra le
autorità giudiziarie o autorità omologhe degli
Stati membri in relazione all'azione penale e a prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri.
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Sussidiarietà
In base all'articolo 4, paragrafo 1, lettera j), TFUE, la competenza ad adottare misure nello spazio di
libertà,
sicurezza e
giustizia è ripartita tra l'Unione e gli Stati membri. Pertanto, gli Stati membri possono agire da soli per disciplinare il trasferimento dei procedimenti; tuttavia, secondo la Commissione europea, un quadro giuridico sul trasferimento dei procedimenti penali non può essere realizzato in modo sufficiente e ottimale dagli Stati membri che agiscono da soli, poiché si tratta di una
questione transfrontaliera.
Ciò sarebbe peraltro dimostrato dall'
attuale quadro giuridico frammentato, mentre gli
accordi bilaterali tra gli Stati membri non sarebbero in grado di risolvere i problemi, poiché alla fine sarebbero necessari accordi di questo tipo tra
tutti gli Stati membri.
La Commissione precisa che i problemi concernenti i trasferimenti dei procedimenti penali hanno una dimensione transfrontaliera
per loro natura, atteso che un trasferimento richiede il coinvolgimento di due Stati membri. Una
quantificazione precisa del problema è tuttavia
difficile a causa della
mancanza di
statistiche disponibili negli Stati membri sul numero di procedimenti penali effettivamente trasferiti e su quelli ostacolati dalla mancanza di norme comuni.
La proposta è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione recante una
griglia di sussidiarietà volta ad approfondire i profili della proposta che giustificano l'intervento a livello di UE.
In tale griglia la Commissione, ribadito che gli obiettivi della proposta devono essere raggiunti attraverso l'
armonizzazione delle norme degli Stati membri in materia, sottolinea altresì come l'assenza di azione a livello dell'Unione risulterebbe in contrasto con gli obiettivi fondamentali del Trattato, producendo
conseguenze negative sui
diritti e gli
interessi delle persone.
Il fenomeno riguarderebbe, in particolare, i procedimenti paralleli in corso in diversi Stati membri concernenti gli stessi fatti e la stessa persona, con il rischio di causare una moltiplicazione delle restrizioni dei diritti, compresa la violazione del principio fondamentale del diritto penale, in basa al quale una persona non può essere perseguita o punita
due volte per lo stesso reato (
principio ne bis in idem).
Infine, la Commissione aggiunge che la nuova disciplina
non impone alcun obbligo allo Stato richiedente di inviare un'istanza di trasferimento del procedimento penale e, pur stabilendo un elenco comune di
criteri che giustificano la procedura, lascia un
sufficiente margine di discrezionalità allo Stato richiesto per
rifiutare il trasferimento del procedimento penale. Il regime non interferirebbe nemmeno con le facoltà dell'accusa previste dal diritto nazionale,
non obbligando a
perseguire un caso che è stato trasferito. Gli Stati membri pertanto continuerebbero a decidere in che modo condurre i procedimenti penali.
In tale contesto, la Commissione ribadisce che la proposta tiene conto delle
differenze tra i
sistemi nazionali di
giustizia penale degli Stati membri.
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Proporzionalità
La Commissione europea dichiara che per l'iniziativa in esame
non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto, soprattutto per la mancanza di
opzioni realistiche e per
gli effetti limitati sui
cittadini e sulle
imprese. Nel complesso, in base al documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla proposta, il nuovo regime dovrebbe aumentare significativamente l'efficacia del trasferimento dei procedimenti penali sotto diversi aspetti:
Secondo la Commissione le opzioni scelte sono quelle
meno invasive per i sistemi nazionali giudiziari penali degli Stati membri, tenendo conto in particolare del fatto che in alcuni ordinamenti giuridici l'
azione penale è
obbligatoria mentre in altri il pubblico ministero ha il potere
discrezionale di non esercitare l'azione penale quando non vi ravvisa
l'interesse pubblico.
In tal senso la Commissione ribadisce che la proposta assegna all'autorità richiesta un
potere discrezionale sufficiente per
rifiutare una richiesta di trasferimento, in particolare nel caso in cui ritenga che
non sia nell'
interesse di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia. Analogamente, non viene pregiudicata la facoltà dell'organo giurisdizionale di merito di
valutare liberamente le prove trasferite dallo Stato richiedente.
Da ultimo, secondo la Commissione, il regolamento proposto
assicura la
giurisdizione in casi specifici, in modo tale da garantire che, per i procedimenti penali per i quali è fatta richiesta, lo
Stato richiesto possa esercitare la giurisdizione per i reati a cui si applica il diritto dello Stato richiedente.
Tale giurisdizione potrebbe essere esercitata
solo su richiesta di
trasferimento del procedimento penale, qualora
lo richiedano gli interessi di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia.
Sulla base di tali argomentazioni, la Commissione ritiene che la proposta
non oltrepassa il minimo richiesto per raggiungere l'obiettivo dichiarato a livello di UE e ciò che è
necessario a tale scopo.
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Consultazione dei portatori di interesse
La Commissione ha condotto nel 2021 e nel 2022 una serie di consultazioni rivolte a un'ampia gamma di portatori di interesse, rappresentativi di cittadini, autorità pubbliche, accademici e altri gruppi di interesse pertinenti.
Si sono svolte, tra l'altro: una
consultazione pubblica aperta; consultazioni mirate con le
autorità degli Stati membri,
Eurojust, la
rete giudiziaria europea, la
Procura europea,
Europol, e
l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali; una riunione con
esperti delle autorità degli Stati membri e una riunione con il
gruppo di esperti di
diritto penale della Commissione.
La Commissione sostiene di aver registrato nel complesso un
ampio consenso sul fatto che l'UE dovrebbe affrontare gli attuali problemi relativi al trasferimento dei procedimenti penali adottando un nuovo
strumento legislativo. Da più parti si sarebbe ripetutamente sottolineata la necessità di una procedura transfrontaliera più efficiente, considerato che le autorità devono affrontare una serie di problemi nell'attuale assetto giuridico che derivano dalla
mancanza di chiare procedure comuni, compresi l'assenza di comunicazione, indebiti ritardi nelle procedure di trasferimento, alti costi di
traduzione dei documenti e richieste di trasferimento ingiustificate.
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Esame presso le Istituzioni dell'UE
La proposta è stata assegnata Commissione per le libertà civili (LIBE) del Parlamento europeo. In sede di Consiglio dell'UE ricade nelle competenze del Consiglio giustizia e affari interni (i cui lavori al riguardo sono preparati dal gruppo cooperazione penale COPEN).
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Esame presso altri Parlamenti nazionali
Sulla base dei dati forniti dal sito
IPEX l'esame dell'atto risulta avviato dal Senato della
Repubblica Ceca, dal Parlamento della
Danimarca, dal Parlamento della
Finlandia, dal
Bundesrat tedesco, dalla Seimas della
Lituania, dalla'Assembleia da Republica del
Portogallo, dal Consiglio nazionale della
Repubblica slovacca, e dal Parlamento della
Svezia. L'esame risulta
concluso da parte delle Camere della Oireachtas
d'Irlanda.
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