Elementi per la verifica di conformità dei progetti di atti legislativi dell'UE al principio di sussidiarietà - Normativa dell'UE sulle materie prime critiche 30 maggio 2023 |
Finalità e contesto
La
proposta di regolamento in esame (cd. "
Critical Raw Materials Act" - CRMA), presentata dalla Commissione europea lo scorso 16 marzo, intende garantire l'accesso dell'UE a un
approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche (
non energetiche e non agricole), di seguito indicate anche come
CRM. A questo scopo, essa persegue quattro obiettivi specifici:
La relazione del Governo, trasmessa alle Camere ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234 del 2012 (di seguito "la relazione del Governo"), valuta positivamente le finalità generali della proposta e ritiene le disposizioni in essa contenute conformi all'interesse nazionale. Ritiene altresì l'approvazione della proposta di particolare urgenza.
La proposta, che si inserisce nel quadro del
piano d'azione dell'UE del 2020 sulle materie prime critiche, è accompagnata da una
comunicazione che illustra la visione strategica generale per il rafforzamento dell'approvvigionamento di materie prime critiche dell'Europa attraverso un'azione all'interno e all'esterno dell'UE. Tra l'altro la comunicazione annuncia che la sicurezza dell'approvvigionamento sarà garantita anche mediante un "
Club delle materie prime" che riunirà i paesi consumatori e i paesi ricchi di materie prime critiche e da un'
Accademia delle materie prime critiche che si occuperà di promuovere le competenze necessarie per sostenere la diffusione di tecnologie dalle materie prime critiche.
La normativa proposta aggiorna
anzitutto l'elenco delle materie prime critiche per l'UE e, tra queste,
individua quelle considerate "strategiche" per le quali si prevede una maggiore crescita della domanda e più difficoltà per aumentarne la produzione. Allo scopo di rendere l'industria dell'UE più resiliente e meno dipendente da paesi terzi, stabilisce, quindi, che, entro il
2030, l'
Unione europea:
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Nella relazione introduttiva della proposta e nella
valutazione d'impatto che la accompagna (in lingua inglese), la Commissione europea motiva l'iniziativa sulla base di diversi argomenti.
In primo luogo, le
materie prime critiche presentano un elevato
rischio di approvvigionamento e sono
indispensabili per un'ampia gamma di
settori strategici dell'industria dell'UE, tra cui le energie rinnovabili, l'industria digitale, i settori dello spazio, della difesa e della sanità. Proprio in considerazione di questo ruolo fondamentale per le transizioni verde e digitale e del loro utilizzo nelle applicazioni spaziali e di difesa, si prevede che la
domanda di alcune CRM
aumenti considerevolmente nel corso dei prossimi anni.
In secondo luogo, l
'approvvigionamento nell'UE di CRM, malgrado la loro importanza, dipende quasi esclusivamente dalle
importazioni, sia per quanto riguarda la fase dell'estrazione che quella della trasformazione, con l'aggravante che le fonti di tali importazioni sono spesso
altamente concentrate in un numero ristretto di paesi terzi.
La Commissione ricorda, a titolo esemplificativo, che: l'UE acquista il
97% del magnesio in
Cina; le
terre rare pesanti, da cui si ottengono i magneti permanenti utilizzati nelle turbine eoliche o nei veicoli elettrici, sono
raffinate esclusivamente in Cina; il
63% del cobalto mondiale, utilizzato nelle batterie, è estratto nella Repubblica democratica del
Congo, mentre il 60% è raffinato in Cina; la
domanda mondiale di litio, utilizzato per fabbricare batterie per la mobilità e lo stoccaggio di energia,
crescerà fino a 89 volte entro il 2050, la domanda dell'UE di
terre rare, come il neodimio, il disprosio e il praseodimio, è destinata ad aumentare
da sei a sette volte entro il 2050; la domanda dell'UE di
gallio, utilizzato per la fabbricazione di semiconduttori, crescerà di
17 volte entro il 2050. Ad oggi, segnala la Commissione, le capacità attuali e quelle previste rischiano di non soddisfare più del 50% della domanda di cobalto prevista e in futuro la domanda di terre rare è destinata a superare la crescita delle capacità.
In terzo luogo, lo
scenario globale è caratterizzato da crescenti
tensioni geopolitiche e da una
concorrenza sempre più forte
per l'accaparramento e il controllo delle risorse da parte dei principali attori internazionali: ne consegue che le perturbazioni dell'approvvigionamento rischiano di aumentare ulteriormente, con effetti potenzialmente
ancora più dannosi in tempi di crisi, come hanno di recente ben evidenziato la crisi pandemica e la crisi energetica provocata dalla aggressione della Russia. In tale contesto, alcuni paesi sfruttano la loro posizione di forza come fornitori di CRM nei confronti dei paesi acquirenti, ad esempio attraverso restrizioni all'esportazione, altri mettono in atto strategie atte a garantirsi attivamente l'approvvigionamento delle medesime materie.
In questo scenario, come rilevato da un recente studio (realizzato da The European House - Ambrosetti in collaborazione con Iren), "la
Cina gioca un ruolo chiave poiché detiene il primato nella fornitura per il
56% delle materie prime critiche importate dall'Unione europea". In particolare, rileva lo studio (tabella seguente), ha un ruolo predominante per 11 materie prime critiche: barite, bismuto, gallio, germanio, grafite naturale, magnesio, scandio, tungsteno, vanadio, terre Rare leggere e pesanti.
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In quinto luogo, in mancanza di una gestione adeguata l'estrazione e la trasformazione delle CRM possono avere
impatti ambientali negativi, a seconda dei metodi e dei processi utilizzati, come pure
impatti a livello sociale.
Infine, secondo la Commissione gli
interventi di natura non normativa finora adottati, tra cui il piano d'azione sulle materie prime critiche del 2020, stanno contribuendo a garantire un approvvigionamento più sicuro, una diversificazione delle fonti di approvvigionamento e una migliore integrazione delle catene del valore delle materie prime dell'UE con quelle dei paesi terzi ricchi di risorse, specie grazie ai partenariati strategici conclusi con i paesi terzi. Tuttavia essi
non sono sufficienti a garantire l'accesso dell'UE a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di CRM, che solo un quadro normativo comune potrebbe assicurare.
In caso di mancata adozione di
tale quadro normativo, secondo la Commissione, tenendo conto di quanto precedentemente rilevato:
Di
seguito un grafico estratto dalla valutazione d'impatto della Commissione europea (traduzione a cura dell'Ufficio RUE), che riassume i fattori di criticità sopra richiamati.
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Contenuto della proposta |
Elenchi delle materie prime critiche e delle materie prime strategiche
Come accennato in premessa, la proposta in esame provvede anzitutto a:
Entrambi gli elenchi sono aggiornabili dalla Commissione europea con atti delegati
.
Di seguito un grafico con tutte le materie prime critiche riportate nell'elenco (in rosso quelle che sono considerate anche strategiche).
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La situazione italiana
Secondo i dati forniti dall'
ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale) in Italia sono stati identificati finora
3,016 siti estrattivi ed entro il prossimo anno è attesa una nuova Carta mineraria. In
Piemonte, sono riscontrati sinora
elevati tenori di cobalto e nickel, in
Lombardia di zinco, piombo e argento, mentre
vicino a Roma è stata riscontrata presenza di
litio. Si conosce inoltre l'esistenza di
terre rare in diverse località italiane, nella fascia tirrenica laziale, nell'arco alpino, in Sardegna. Sono presenti inoltre
molti rifiuti estrattivi (70 milioni di metri cubi in
Sardegna), che possono rappresentare un potenziale nuovo deposito di risorse critiche e non critiche da riutilizzare in un'ottica circolare. L
'Italia
è in retroguardia nell'esplorazione mineraria ed è totalmente dipendente dai mercati esteri. Lo scorso settembre è stato istituito un tavolo tecnico governativo composto da quattro gruppi di lavoro tematici, due dei quali si occupano rispettivamente di esplorare le possibilità di un'estrazione sostenibile nel territorio italiano (gruppo coordinato dall'ISPRA) e di ridurre la domanda di materie prime critiche attraverso il riuso e il recupero dei componenti e dei materiali a fine vita (gruppo coordinato da ENEA).
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1) Rafforzare le capacità dell'UE lungo le diverse fasi della catena del valore
La proposta (art. 1) stabilisce
soglie di capacità dell'UE da raggiungere
entro il 2030:
Progetti strategici
Le CRM potranno essere oggetto di
progetti strategici (articoli 6-18), nell'UE o in paesi terzi, che contribuiscano in modo significativo alla
sicurezza dell'approvvigionamento nell'UE, siano realizzabili in poco tempo e rispettino standard sociali e ambientali. Lo
status di "progetto strategico" è assegnato dalla
Commissione europea, su richiesta del promotore, consultando il nuovo
Comitato europeo per le materie prime critiche di cui all'art. 34 della proposta, presieduto dalla stessa Commissione e composto da rappresentanti degli Stati membri.
I progetti beneficeranno, in particolare, della riduzione degli
oneri amministrativi, della
semplificazione e della riduzione dei
termini delle
procedure di autorizzazione (di norma 24 mesi per i permessi di estrazione e 12 mesi per i permessi di trattamento e riciclaggio), di priorità nella trattazione di
eventuali contenziosi da parte di organi giurisdizionali, se gli ordinamenti nazionali prevedono procedure di urgenza, nonché di un
accesso agevolato alle opportunità di finanziamento. Saranno finanziati da
investimenti privati e mediante sostegno pubblico, inclusi gli aiuti di Stato.
Gli Stati membri dovranno istituire
un'autorità nazionale (
sportello unico – art. 8) responsabile per la facilitazione ed il coordinamento delle procedure relative ai progetti relativi alle CRM (non solo quelle considerate strategiche), comprese le
valutazioni di impatto ambientale. L'autorità dovrà disporre di un
numero sufficiente di membri del personale qualificato e di adeguate risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche per l'efficace svolgimento dei suoi compiti. Dovranno altresì assicurare l'accessibilità
online delle informazioni concernenti le procedure amministrative inerenti ai progetti relativi alle CRM (art. 17).
Infine, gli Stati membri dovranno elaborare e comunicare alla Commissione europea
programmi nazionali di esplorazione generale per le CRM (articolo 18) che includano, tra l'altro, misure volte a incrementare le informazioni disponibili sulle presenze di CRM nell'Unione, compresi i giacimenti minerari profondi.
Alcuni addetti ai lavori considerano eccessivamente ambiziosi gli obiettivi in termini di capacità produttive, di lavorazione e di riciclo entro il 2030 fissati dalla Commissione europea, considerata l'attuale dipendenza quasi assoluta dell'UE da molte delle materie critiche oggetto della proposta di regolamento.
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2) Diversificare le importazioni di materie prime dell'UE
La proposta (articolo 1) stabilisce che,
entro il 2030, per ogni materia prima strategica,
non sarà possibile importare più del 65% del consumo annuale dell'UE
da un singolo paese terzo.
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3) Migliorare le capacità di monitoraggio e di attenuazione del rischio di approvvigionamento
Si stabiliscono misure (articoli 19-24) per garantire che la Commissione europea effettui un
monitoraggio permanente, anche con l'ausilio degli Stati membri (che dovranno tra l'altro informare periodicamente sullo stato delle proprie scorte strategiche di CRM nell'ambito della relazione di cui all'art. 43), dell'evoluzione della domanda e dell'offerta, dei flussi commerciali, della concentrazione dell'offerta e delle capacità di produzione dell'UE e a livello mondiale.
Dovrà essere eseguita, quanto meno ogni tre anni, una
prova di stress per ciascuna catena di approvvigionamento di CRM (art. 19).
La Commissione europea, tenendo conto del parere del citato Comitato per le materie prime critiche, potrà formulare raccomandazioni agli Stati membri per l'aumento delle scorte strategiche e per migliorare l'accesso transnazionale e l'allocazione di tali scorte e, quindi, il
coordinamento delle scorte strategiche (art. 22).
Vengono altresì previsti
obblighi a carico delle imprese di grandi dimensioni (individuate dagli Stati membri come tali) che realizzano tecnologie strategiche utilizzando CRM sul proprio territorio (art. 23).
Le tecnologie strategiche comprendono, tra l'altro, le batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, le apparecchiature per la produzione e l'utilizzo dell'idrogeno, le apparecchiature per la produzione di energia rinnovabile, i motori di trazione, le pompe di calore, la trasmissione e l'archiviazione di dati, i dispositivi elettronici mobili, le apparecchiature per la fabbricazione additiva, la robotica, i droni, i lanciatori di razzi, i satelliti e i chip avanzati.
Esse dovranno effettuare
ogni due anni un audit della propria catena di approvvigionamento per
mappare le dipendenze da singoli Paesi terzi.
La Commissione europea dovrà, infine, istituire e gestire un
sistema per aggregare la domanda delle imprese interessate che consumano CRM stabilite nell'Unione e delle autorità degli Stati membri responsabili delle scorte strategiche e cercare
offerte dai fornitori per soddisfare tale domanda aggregata. Aziende e autorità nazionali saranno poi libere di procedere o meno ad
acquisti in comune (articolo 24).
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4) Garantire il corretto funzionamento del mercato unico, migliorando al tempo stesso la sostenibilità e la circolarità delle materie prime critiche
In base agli articoli 25-32, ciascuno Stato membro dovrà anzitutto adottare a attuare programmi nazionali contenenti tra l'altro
misure sulla
circolarità finalizzate in particolare a:
Per l'Italia, potrebbe essere di particolare interesse la componente legata alla circolarità delle materie prime e alle attività di riciclo, settori in cui detiene importanti capacità tecnologiche e imprenditoriali.
Gli Stati membri e agli operatori del settore dei rifiuti di estrazione devono valutare la possibilità di
recuperare CRM dai siti di rifiuti di estrazione nelle attuali attività minerarie, ma anche nei siti storici di trattamento dei rifiuti minerari.
Per
migliorare la circolarità dei magneti permanenti (articoli 27 e 28), le imprese dovranno assicurare che i prodotti contengano
informazioni accessibili digitalmente sulle modalità di assemblaggio di magneti permanenti incorporati nei prodotti (ad esempio nell'eolico, negli autoveicoli, nei motori industriali e negli elettrodomestici) e sulle quantità di minerali critici riciclati all'interno di tali magneti. Dovranno anche assicurare che la rimozione dei magneti permanenti dai prodotti sia fattibile senza costi eccessivi. È prevista inoltre, a seguito di una valutazione specifica, l'introduzione di
soglie minime di contenuto riciclato.
In materia di certificazione e impronta ambientale, la proposta stabilisce norme per il
riconoscimento, da parte della Commissione europea, di
sistemi di certificazione riguardanti la sostenibilità delle CRM (art. 29). Sono incluse anche disposizioni riguardanti la
dichiarazione dell'impronta ambientale delle CRM immesse sul mercato dell'Unione (art. 30) e norme sulla libera circolazione, la conformità e la vigilanza del mercato relative ai prodotti contenenti magneti permanenti e CRM per cui deve essere dichiarata l'impronta ambientale (articoli 31 e 32).
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Partenariati strategici
L'articolo 33 prevede un
quadro per la cooperazione sui partenariati strategici con i paesi terzi in relazione a materie prime critiche e per la creazione di maggiori sinergie tra i partenariati strategici e la cooperazione tra Stati membri e paesi terzi pertinenti.
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Governance
Gli articoli 34 e 35 istituiscono e disciplinano il richiamato
Comitato europeo per le materie prime critiche, organizzato in sottogruppi tematici permanenti. Il Comitato fornirà alla Commissione
consulenza e assistenza per quanto riguarda il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni al fine di sostenere l'attuazione del regolamento.
Vigilerà sul mercato, indentificherà i rischi di strozzature, promuoverà i progetti strategici e discuterà periodicamente, con le strutture responsabili dell'attuazione del
Global Gateway, l'attuazione dei partenariati strategici con Paesi terzi.
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Ricorso agli atti delegati ed esecutivi
La proposta attribuisce alla Commissione europea
in molti settori disciplinati dal regolamento
competenze di
esecuzione e il potere di adottare atti delegati.
Sono previsti, ad esempio, atti di esecuzione relativi all'applicazione dei progetti strategici e alla relativa relazione annuale, ai programmi di esplorazione generali, alla preparazione delle imprese ai rischi e alla specifica dei prodotti alla fine del ciclo di vita e dei flussi di rifiuti che contengono quantità significative di CRM.
Sono invece previsti atti delegati relativamente, tra le altre cose, alla definizione di materie prime critiche e strategiche, al contenuto riciclato di prodotti contenenti magneti permanenti, ai codici doganali per i prodotti contenenti magneti permanenti e alle norme per il calcolo e la verifica e alle classi di prestazione relative all'impronta ambientale.
L'attribuzione alla Commissione europea della competenza di adottare atti delegati andrebbe valutata alla luce dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente l'adozione di atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati "elementi non essenziali dell'atto legislativo".
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Valutazione di impatto e opzioni regolative
La
valutazione d'impatto condotta dalla Commissione europea, sulla quale il 16 febbraio 2023 il comitato per il controllo normativo ha espresso un parere positivo con riserve, si basa su una serie di pilastri strategici che affrontano i fattori all'origine del problema individuato e mirano al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa. Sono state definite
tre opzioni strategiche per ciascun pilastro, in base all'ambito di applicazione, al livello delle risorse, all'efficienza e alla coerenza, nonché alle sinergie generate e ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà. In generale, le opzioni strategiche vanno dall'opzione 1 (la più vicina allo scenario di
status quo) all'opzione 3 (un approccio di più ampia portata contenente misure che vanno al di là del quadro normativo in vigore, pur restando nei limiti di quanto è tecnicamente fattibile).
L'opzione strategica
1, che prevede un meccanismo per fissare obiettivi per le CRM, comprende una struttura di
governance nel quadro di un apposito Comitato per le materie prime critiche dell'UE sostenuto da una rete di agenzie nazionali e da una capacità operativa all'interno della Commissione. L'organismo svilupperebbe la capacità di monitoraggio, consentirebbe il coordinamento delle scorte strategiche dell'UE e garantirebbe una migliore preparazione delle imprese in vista di perturbazioni dell'approvvigionamento. L'opzione contiene elementi a sostegno della catena del valore, in particolare tramite il coordinamento dell'esplorazione, un maggiore sostegno a favore dei progetti nazionali di materie prime critiche e un più facile accesso ai finanziamenti. Prevede una raccomandazione avente per oggetto la piccola elettronica di consumo e l'annuncio di azioni future. Prevede inoltre un rafforzamento degli sforzi dell'UE nella definizione di norme internazionali nonché requisiti minimi per i sistemi di certificazione della sostenibilità delle materie prime critiche e obblighi in materia di informazione sull'impronta ambientale delle materie prime critiche immesse sul mercato dell'UE.
L'opzione strategica
2 condivide con l'opzione 1 lo stesso meccanismo di
governance e prevede compiti in termini di monitoraggio, scorte strategiche e preparazione ai rischi. Rafforza ulteriormente la catena del valore nell'UE attraverso la formulazione di obblighi più stringenti in materia di esplorazione e l'attuazione di progetti strategici lungo la catena del valore delle materie prime strategiche. Questi progetti beneficerebbero di una razionalizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni e di un accesso più agevole ai finanziamenti. Le misure sulla circolarità comprendono modifiche mirate della direttiva sui rifiuti di estrazione. Le misure riguardanti le norme prevedono lo sviluppo di ulteriori prodotti della normazione sul processo industriale e le misure riguardanti l'impronta ambientale prevedono il progressivo sviluppo di soglie per le materie prime critiche, qualora un'apposita valutazione stabilisca che ciò non pregiudicherebbe la sicurezza dell'approvvigionamento.
L'opzione strategica
3 sviluppa una capacità esterna in termini di
governance, che permette di proporre misure ambiziose in materia di scorte strategiche, monitoraggio e preparazione ai rischi. Inoltre si basa sul concetto di progetti strategici, che beneficerebbero di un sostegno ulteriore per quanto riguarda le procedure di rilascio delle autorizzazioni tramite apposite risorse degli Stati membri e un fondo europeo dedicato alle materie prime critiche. Essa condivide con l'opzione 2 le misure in materia di circolarità, norme e impronta ambientale.
La valutazione d'impatto motiva la scelta dell'
opzione 2 da parte della Commissione in base al fatto che è
sostenuta dai portatori di interessi e dagli Stati membri, comporta oneri aggiuntivi limitati per le istituzioni, ha un costo relativamente inferiore e contribuisce al conseguimento degli obiettivi generali e specifici. Tale opzione, a giudizio della Commissione, apporta inoltre un chiaro valore aggiunto al funzionamento del mercato unico e ha un impatto economico positivo per i produttori di materie prime critiche e i settori a valle, sviluppando la resilienza industriale e incentivando lo sviluppo della catena del valore delle materie prime critiche dell'UE.
Sebbene l'opzione strategica 3 consentirebbe di conseguire alcuni obiettivi in modo più efficace (specialmente per quanto riguarda i pilastri concernenti il monitoraggio e l'accesso ai finanziamenti), la Commissione rileva che sarebbe impossibile attuarla a causa degli attuali vincoli di bilancio.
Merita evidenziare tuttavia che nella relazione introduttiva della proposta di regolamento, la Commissione riconosce che essa contiene
alcune misure che non sono state prese in esame
nella valutazione d'impatto e/o che sono state oggetto della valutazione d'impatto ma che
differiscono in termini di attuazione.
Per quanto riguarda le
misure che non sono state prese in esame nella valutazione d'impatto, si tratta segnatamente di:
Per quanto riguarda, invece, le
misure che sono state oggetto della valutazione d'impatto, ma che differiscono in termini di attuazione, la Commissione evidenzia che:
Di seguito un'esposizione sintetica dei vantaggi, dei costi, dell'incidenza sulle PMI e dell'impatto sui bilanci nazionali dell'opzione prescelta.
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Vantaggi
A giudizio della Commissione, la proposta dovrebbe apportare
vantaggi economici alle imprese, grazie in particolare al sostegno mirato alla catena del valore in termini di esplorazione, procedure di rilascio delle autorizzazioni e finanziamenti. Le dichiarazioni dell'impronta ambientale per le CRM, inoltre, fornirebbero
informazioni migliori al consumatore. Le misure riguardanti l'esplorazione o i rifiuti, in particolare gli obiettivi di riciclaggio, consentirebbero infine di sviluppare ulteriormente un mercato forte delle materie prime secondarie.
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Costi
La Commissione sostiene che vi sarebbero
costi amministrativi minimi per le imprese di grandi dimensioni che operano nella catena del valore delle CRM, le quali dovrebbero riferire informazioni per il monitoraggio e per alcuni produttori a valle. Si aggiungerebbero anche
nuovi costi che gli
operatori dei rifiuti di estrazione e i produttori di AEE dovrebbero sostenere per fornire informazioni sulle materie prime critiche contenute rispettivamente nei loro prodotti e nei flussi di rifiuti.
La Commissione ha anche stimato i
costi complessivi per le imprese dell'UE rientranti nel campo di applicazione della proposta:
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Incidenza sulle PMI e sulla competitività
Grazie alle misure prescelte, secondo la Commissione, PMI come le società di esplorazione di recente costituzione beneficerebbero di
ulteriori dati e informazioni da parte degli Stati membri. Inoltre le PMI che operano nella catena del valore delle CRM o nei settori a valle beneficerebbero di un ulteriore monitoraggio e di altre misure di attenuazione del rischio che sono meno propense a perseguire da sole. Costi amministrativi diretti come gli obblighi di comunicazione non sono a loro carico. Beneficerebbero inoltre di un
maggiore accesso ai finanziamenti. Nel complesso, la competitività dell'industria dell'UE sarebbe sostenuta dalle stesse misure di cui beneficiano le PMI.
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Impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali
Per l'attuazione del regolamento e dei relativi atti delegati per il periodo 2024-2027 del quadro finanziario pluriennale dell'UE la Commissione stima che saranno necessari fino a 33 equivalenti a tempo pieno all'anno. Oltre ai
3,2 milioni di euro calcolati nella rubrica 1 per l'esecuzione di una serie di studi necessari per l'attuazione del regolamento, sono necessari impegni su linee di bilancio esistenti, pari a
14,969 milioni di euro della rubrica 7 (spese amministrative). I nuovi impegni saranno coperti dalle attuali dotazioni di bilancio dei programmi pertinenti.
Per ogni Stato membro, la Commissione europea stima che siano necessari circa
7 equivalenti a tempo pieno per coprire i costi amministrativi e di coordinamento e circa
26 equivalenti a tempo pieno per coprire i programmi di esplorazione. I costi totali dei programmi di esplorazione guidati dagli Stati membri ammonterebbero a 182,4 milioni di euro.
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Consultazione dei portatori di interesse
Prima della presentazione della proposta, la Commissione ha svolto un ampio
processo di consultazione dei portatori di interessi.
In linea generale, si sostiene nella relazione introduttiva, l'idea di proporre
un'iniziativa volta a garantire un accesso sicuro e sostenibile alle CRM, rendendo nel contempo l'Europa più resiliente e preparata attraverso interventi volti a far fronte alle vulnerabilità della catena di approvvigionamento, ha ricevuto un
ampio consenso.
Le risposte delle
imprese si sono concentrate sui
costi amministrativi e procedurali e hanno sollecitato un intervento per razionalizzare le procedure di
autorizzazione e facilitare l'accesso ai finanziamenti.
Le
organizzazioni non governative e i
cittadini hanno espresso
preoccupazione riguardo agli
impatti ambientali e sociali dei progetti di estrazione e di trasformazione che mancano di adeguate garanzie ambientali e sociali.
Infine, rileva la Commissione, i gruppi di portatori di interessi hanno espresso opinioni diverse riguardo alla
forma migliore dell'azione europea ma nell'insieme si sono dichiarati ampiamente concordi sul fatto che
un intervento degli Stati membri a livello nazionale non sarebbe sufficiente ad affrontare le vulnerabilità legate all'approvvigionamento delle materie prime critiche a causa della loro complessità, opacità e dimensione transnazionale, e hanno accolto con favore la necessità di intervenire a livello dell'UE su questo problema.
Dal punto di vista dell'industria, l'associazione delle Confindustrie europee,
Business Europe, ha pubblicato un
position paper (documento di posizione) sulla proposta che
accoglie con favore l'iniziativa, definita "ambiziosa", ma reputa necessario apportare alcuni
miglioramenti per renderla più praticabile per le imprese. Tra l'altro, il documento di posizione chiede:
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Base giuridica
La base giuridica su cui si fonda la proposta è l'articolo 114 del TFUE, che prevede la possibilità di adottare misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.
Tale
disposizione costituisce, a giudizio della Commissione, una base giuridica adeguata per il regolamento in esame in quanto senza l'introduzione di misure coordinate volte a garantire all'UE un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, le attuali tendenze della domanda e dell'offerta potrebbero creare un rischio grave e strutturale di perturbazioni dell'approvvigionamento con il rischio ulteriore di innescare iniziative unilaterali a livello nazionale. Anche se in linea di principio giustificate, tali iniziative, sostiene la Commissione, se non coordinate, potrebbero falsare la concorrenza e creare restrizioni alla libera circolazione delle merci all'interno dell'UE e pertanto determinare una frammentazione del mercato.
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Sussidiarietà
La proposta è accompagnata da una "
Subsidiarity Grid"
(Griglia) che motiva, più approfonditamente rispetto alla relazione introduttiva, la necessità e il valore aggiunto dell'azione legislativa a livello UE.
Secondo la relazione del Governo, la proposta rispetta il principio di sussidiarietà.
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Necessità dell'azione a livello UE
A giudizio della Commissione, nessuno Stato membro è in grado da solo di affrontare efficacemente i crescenti rischi di approvvigionamento di CRM. Si tratta, infatti, di problemi che riguardano il mercato unico nel suo insieme e l'intera base industriale dell'UE.
In
primo luogo, l'aumento delle capacità di CRM non sarebbe efficace a livello nazionale, ad esempio a causa dell'assenza di presenze geologiche in un singolo Stato membro, della portata degli investimenti necessari e delle notevoli economie di scala previste per essere competitivi sul mercato mondiale delle materie prime. In secondo luogo, in assenza di un coordinamento e di una cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione atti a rafforzare il monitoraggio dei rischi di approvvigionamento e la preparazione ai rischi, è probabile che vi sarà una duplicazione degli sforzi che provocherà inefficienze.
La Commissione tiene a sottolineare che la proposta garantisce che gli Stati membri siano rappresentati nel Comitato europeo per le materie prime critiche, consentendo loro di consigliare la Commissione su tutte le azioni intraprese per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime critiche, in particolare la selezione dei progetti strategici. Il rilascio delle autorizzazioni riguardanti un progetto strategico è, e resterà, esclusivamente di competenza delle autorità degli Stati membri, fatte salve le norme procedurali definite nella proposta. Esse potranno pertanto impedire che a un progetto destinato ad essere attuato nel loro territorio sia riconosciuto lo status di strategico.
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Valore aggiunto dell'azione a livello UE
A giudizio della Commissione, è chiaro il
valore aggiunto di quadro comune europeo in quanto esso:
Inoltre, istituendo un organo di governo composto da Stati membri e Commissione europea, i primi risparmieranno sui costi,
prevenendo la sovrapposizione di azioni e le ricadute del mercato. Il costo per migliorare il coordinamento e lo scambio di informazioni per quanto riguarda il monitoraggio e la costituzione di scorte a livello dell'UE è superato dal costo del mancato intervento.
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Proporzionalità
Le misure proposte - asserisce la Commissione - non vanno al di là di quanto necessario per garantire l'approvvigionamento di materie prime critiche e costituiscono un
comprovato valore aggiunto in ragione della dimensione, dell'urgenza e della portata degli sforzi necessari. In particolare, osserva la Commissione:
Secondo la relazione del Governo, la proposta rispetta il principio di proporzionalità.
La relazione ricorda che la proposta incide sull'organizzazione della PA, in particolare perché: vi saranno effetti in termini di semplificazione, in quanto l'ordinamento nazionale dovrà adeguarsi alle procedure autorizzative semplificate (che avranno altresì un'incidenza sulle competenze regionali e delle autonomie locali); gli Stati membri dovranno nominare un'unica autorità nazionale competente, dotandola di personale e risorse sufficienti; gli Stati membri dovranno prevedere sanzioni efficaci nell'ordinamento nazionale per le imprese che non rispettano gli obblighi; gli Stati membri dovranno attivare procedure per il monitoraggio delle scorte e per condurre delle prove di stress per valutare la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento.
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Scelta dell'atto giuridico
Il regolamento è considerato dalla Commissione lo strumento appropriato, in quanto consente di stabilire prescrizioni applicabili direttamente alle autorità nazionali e agli operatori economici pertinenti. Ciò contribuirà a garantire che le norme europee siano applicate
in modo tempestivo e armonizzato, determinando una maggiore
certezza giuridica.
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Esame presso le Istituzioni dell'UE
La proposta è assegnata alla
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) del Parlamento europeo. A livello di Consiglio dell'UE, essa è all'attenzione della formazione "
Competitività", che riunisce i ministri competenti in materia di commercio, economia, industria, ricerca e innovazione e spazio.
Nel corso del
Consiglio Competitività del 22-23 maggio 2023 gli Stati membri hanno espresso un generale sostegno all'iniziativa e specialmente per gli obiettivi che si prefigge. Alcuni di essi hanno tuttavia espresso
preoccupazioni in merito all'accettazione da parte dell'
opinione pubblica di nuovi progetti di estrazione nell'Unione. Tra questi
Italia, Portogallo e Spagna avrebbero chiesto alle Istituzioni dell'UE e in particolare alla Commissione di mettere in campo
iniziative e campagne per comunicare i
benefici dei nuovi progetti di estrazione e più in generale per far accettare dagli investitori e dall'opinione pubblica le misure proposte.
Nel merito l'
Italia, come segnalato anche dalla relazione del Governo, ha sottolineato la necessità di:
La relazione del Governo fa altresì presente che l'I
talia propone l'istituzione di un Fondo di sovranità europeo, al fine di raggiungere gli obiettivi sfidanti.
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Esame presso altri Parlamenti nazionali
Sulla base dei dati forniti dal sito
IPEX
, l'esame dell'atto risulta avviato da parte dei Parlamenti di Belgio (Camera dei rappresentanti), Repubblica Ceca (Senato), Danimarca, Finlandia, Germania (Bundesrat), Paesi Bassi (Camera dei rappresentanti), Slovacchia, Svezia e Ungheria, mentre risulta concluso da parte del Parlamento lituano.
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