Elementi per la verifica di conformità dei progetti di atti legislativi dell'UE al principio di sussidiarietà - Proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti derivati 20 marzo 2023 |
Oggetto e finalità
La
proposta di regolamento in esame è volta ad aggiornare il quadro normativo dell'UE in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggio, con l'obiettivo, previsto dal
Green Deal e dal
Piano d'azione per l'economia circolare
, di
ridurre le emissioni di CO2, la produzione di
rifiuti e l'
utilizzo di materie prime.
Tali obiettivi sono stati ribaditi nel dicembre 2020 dal
Consiglio – che ha approvato
conclusioni "Per una ripresa circolare e verde", in cui accoglieva con favore l'intenzione della Commissione di garantire che entro il 2030 tutti gli imballaggi fossero riutilizzabili o riciclabili in modo economicamente sostenibile, riducendone l'uso eccessivo e quindi i rifiuti conseguenti – e dal
Parlamento europeo nella
risoluzione sul nuovo Piano d'azione per l'economia circolare approvata il 10 febbraio 2021. In tale atto la Commissione è stata invitata a presentare una proposta legislativa che includesse misure e obiettivi di riduzione dei rifiuti, requisiti per la riduzione degli imballaggi superflui, misure volte a migliorare la riciclabilità, a ridurre al minimo la complessità degli imballaggi, aumentare i contenuti riciclati, eliminare gradualmente le sostanze pericolose e nocive e promuovere il riutilizzo.
In particolare, la proposta di regolamento intende conseguire i seguenti obiettivi specifici:
La proposta prevede anche una
standardizzazione dei
formati degli imballaggi, oltre all'
armonizzazione dei relativi requisiti di
etichettatura, stabilendo, tra l'altro, che ogni imballaggio debba essere munito di
un'etichetta che indichi di quali materiali si compone e in quale categoria di rifiuti dovrebbe essere conferito. Sui contenitori per la raccolta dei rifiuti dovranno essere apposte le stesse etichette e in tutta l'UE si utilizzeranno gli stessi simboli.
Secondo la Commissione europea, le misure proposte dovrebbero ridurre entro il 2030 le
emissioni di gas a effetto serra derivanti dagli imballaggi a
43 milioni di tonnellate rispetto a 66 milioni di tonnellate di emissioni che verrebbero liberate a legislazione invariata. Il
consumo di acqua si ridurrebbe di
1,1 milioni di m3. I
costi dei danni ambientali per l'economia e la società si ridurrebbero di
6,4 miliardi di euro. Dalle nuove misure la Commissione si attende, altresì, creazione di
nuova occupazione (in particolare, oltre
600mila posti di lavoro nelle attività legate al riutilizzo degli imballaggi), oltre a
risparmi per imprese e consumatori stimabili in circa
100 euro l'anno pro capite.
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Contesto
La Commissione europea stima che gli imballaggi costituiscano il
36% dei rifiuti solidi urbani e che
ogni europeo produca
ogni anno circa
180 kg di rifiuti di imballaggio. La produzione di imballaggi, secondo quanto dichiara la Commissione, impiega grandi quantità di materie prime: il
40% della plastica e il
50% della carta utilizzate nell'UE sono infatti destinati agli imballaggi. Essa stima inoltre che, in assenza di nuove misure,
entro il 2030 l'UE registrerebbe un ulteriore
aumento del 19% dei rifiuti di imballaggio, che arriverebbe al 46% per i rifiuti di imballaggio di plastica.
Secondo la
valutazione d'impatto che accompagna la proposta, la produzione totale di
rifiuti di imballaggio è passata nell'UE da
66 milioni di tonnellate nel
2009 a
78,5 milioni di tonnellate nel
2019 (con un incremento del 19% circa, superiore a quello del reddito nazionale lordo).
La
pandemia di COVID-19 sembrerebbe peraltro aver contribuito a tale aumento, avendo determinato un incremento delle vendite via internet e dell'asporto da supermercati e ristoranti.
Tra gli Stati membri si registrano comunque delle significative differenze, spaziandosi dai 74 kg della Croazia ai 228 kg dell'Irlanda (stimati per il 2018).
Carta e
plastica risultano essere, ora e nelle previsioni future, i materiali maggiormente impiegati e convertiti in rifiuti. Secondo la stessa fonte, l'imballaggio in
plastica è quello a
più alta intensità di emissioni di carbonio, con un totale di
1,8 tonnellate di CO2e emesse per il ciclo di vita di
una tonnellata di imballaggi in plastica.
Carta/cartone e vetro producono rispettivamente
emissioni per
809 e
565 kg di CO2e
per tonnellata. Gli imballaggi in
legno
19 kg di emissioni nette di CO2e per tonnellata, mentre le
emissioni relative agli imballaggi in
acciaio e alluminio sono negative.
Il grafico che segue, elaborato da
Eurostat e relativo al trattamento dei rifiuti nel 2020, illustra il
primato italiano nelle attività di
recupero e riciclo dei
rifiuti con i tassi più alti dell'intera Unione europea.
Secondo gli stessi dati
Eurostat, nel 2020 nell'UE oltre la metà (60,2%) dei rifiuti è stata trattata in operazioni di recupero:
riciclaggio (39,2% del totale dei rifiuti trattati),
colmatazione o
backfilling (ovvero il riempimento in un'operazione di recupero in cui i rifiuti idonei sono utilizzati a fini di bonifica in aree escavate o per interventi paesaggistici,
14,6%) o recupero di energia (6,4%). Il restante 39,8 % è stato collocato in discarica (31,3%), incenerito senza recupero di energia (0,5%) o smaltito in altro modo (8,1%).
Tra gli Stati membri si osservano differenze significative in merito al ricorso ai diversi metodi di trattamento. Ad esempio, oltre all'Italia hanno registrato
tassi di riciclaggio molto
elevati anche
Belgio, Slovacchia e Lettonia, mentre in
altri paesi, come Romania, Bulgaria, Finlandia, Svezia e Grecia, la categoria di trattamento prevalente è la
discarica.
I dati testimoniano dunque che la
priorità del riutilizzo e del riciclaggio rispetto al recupero e allo smaltimento in discarica
non è stata ancora pienamente applicata e, comunque, non è stata applicata in modo omogeneo tra i vari paesi dell'UE.
A parte il buon risultato conseguito dall'Italia e da qualche altro Stato dell'Unione, infatti, secondo la Commissione europea
i tassi di riciclaggio ristagnano. In particolare, alcuni Stati membri rischiano di
non raggiungere l'obiettivo generale di
riciclaggio degli imballaggi per il 2025 (Grecia, Croazia, Cipro, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia).
Altri
11 Stati membri rischiano di non soddisfare due o più obiettivi di riciclaggio specifici per materiale (Bulgaria, Grecia, Spagna, Croazia, Cipro, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia) e 20 Stati membri rischiano di non raggiungere almeno uno degli obiettivi di riciclaggio specifici per materiale (Bulgaria, Repubblica Ceca, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia).
Le ragioni della diversità dei tassi nazionali di riciclaggio (e dei livelli di produzione di rifiuti) sono dovute alle
differenze nella gestione dei rifiuti e nelle infrastrutture stabilite negli Stati membri, derivanti principalmente dall'attuazione nazionale delle direttive sui rifiuti.
Queste differenze sono raccolte nelle segnalazioni preventive specifiche per paese effettuate dalla Commissione, da cui è emerso, tra l'altro, che per i rifiuti di imballaggio sino ad ora il flusso più impegnativo, in termini di riciclaggio, è la
plastica. A questo proposito, la valutazione ha rilevato che
19 Stati membri potrebbero essere potenzialmente a rischio di
non raggiungere l'obiettivo, fissato al
2025, di
riciclo del 50% degli
imballaggi in plastica. I motivi principali per il mancato raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio vengono ricondotti ai
bassi tassi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.
Come rilevato dal
Rapporto sul riciclo della
Fondazione sviluppo sostenibile, sulla base dei dati Eurostat, i tassi di raccolta, recupero e riciclo in Italia registrano al contrario un andamento positivo: nel 2020, la
raccolta differenziata dei rifiuti urbani è arrivata al 63% e lo smaltimento in discarica è sceso al 20%, mentre per i rifiuti industriali
il riciclo ha superato il 70% e lo smaltimento in discarica è sceso al 6%.
Nel
2020 l'
Italia ha
riciclato il
72% di
tutti i rifiuti, urbani e speciali-industriali, conseguendo in tal modo un primato europeo (considerato che la media UE si assesta sul 53%), con un tasso di utilizzo di materiali riciclati sul totale dei materiali consumati al 21,6% (contro una media UE del 12,8%).
Per quanto riguarda specificamente la gestione dei
rifiuti di imballaggio l'Italia è da considerare un'eccellenza europea, avendone avviate a riciclo
oltre 10,5 milioni di tonnellate, con un tasso pari
al 73,3% nel 2021,
superiore non solo
all'obiettivo europeo
del 65% fissato per il
2025, ma anche a quello
del 70% previsto per il
2030.
Il medesimo rapporto sottolinea che l'industria
italiana del riciclo è diventata un comparto strategico del sistema produttivo nazionale che conta
4.800 imprese,
236.365 occupati e genera un
valore aggiunto di 10,5 miliardi (aumentato del 31% dal 2010 al 2020). Il settore produce inoltre ingenti quantità di materiali riciclati: 12 milioni e 287 mila tonnellate di metalli, in gran parte acciaio; 5 milioni e 213 mila tonnellate di carta e cartone; 2 milioni e 287 mila tonnellate di pannelli di legno truciolare; 2 milioni e 229 mila tonnellate di vetro riciclato; un milione e 734 mila tonnellate di compost e 972 mila tonnellata di plastica riciclata. Nel complesso, tra il 2014 e il 2020 la produzione di materiale riciclato è aumentata del 13,3%.
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Valutazione di impatto
Dalla valutazione d'impatto espletata dalla Commissione europea in vista della formulazione della proposta di regolamento sono emersi
tre problemi principali:
Alla luce di tali criticità, la Commissione europea intende con la proposta in esame perseguire l'obiettivo generale di
ridurre l'impatto ambientale negativo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, migliorando al contempo il
funzionamento del mercato interno, oltre agli obiettivi specifici di ridurre la produzione di rifiuti di imballaggio, promuovere un'economia circolare per gli imballaggi in modo economicamente efficace e incentivare l'uso di contenuto riciclato negli imballaggi.
La valutazione d'impatto ha raccolto tutte le misure attuabili per il raggiungimento di tali obiettivi, raggruppandole in
tre opzioni strategiche che sono state messe a confronto con uno scenario di
status quo.
Le opzioni dalla 1 alla 3 guadagnano
intensità in termini di efficacia ambientale, ma anche di oneri di attuazione e di invasività, come di seguito illustrato:
Le misure previste da ciascuna opzione sono presentate nella tabella seguente, tratta dalla richiamata valutazione d'impatto. Al fine di dimostrare le interconnessioni esistenti tra loro, le misure alternative sono contrassegnate dallo stesso numero, ad esempio M2b e M2c. Le misure relative alle principali scelte politiche per i decisori dei 27 Stati membri sono in grassetto.
Sulla base della valutazione degli impatti delle varie misure, la Commissione si è dichiarata favorevole all'
opzione 2. È stata tuttavia intrapresa una
valutazione caso per caso, al fine di individuare elementi di misure al di fuori dell'opzione 2, la cui integrazione nell'opzione strategica prescelta potrebbe migliorarne ulteriormente le prestazioni ambientali e la fattibilità, pur preservandone la proporzionalità.
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Base giuridica
La proposta in esame è fondata sull'
articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (
TFUE), il quale conferisce all'UE la competenza per conseguire il
ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri che hanno per oggetto
l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Al paragrafo 3, in particolare, stabilisce che, nel formulare proposte vertenti in materia di
sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, la Commissione europea debba basarsi su un
"livello di protezione elevato", che tenga conto degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici.
Secondo la Commissione europea tale disposizione – sulla quale, peraltro, è fondata anche l'attuale direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – costituisce una base giuridica adeguata per la proposta di regolamento in esame alla luce della
finalità generale dell'iniziativa di
ridurre gli impatti ambientali negativi degli
imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio,
migliorando nel contempo
il funzionamento del mercato interno.
A questo riguardo, nella relazione illustrativa e nella
valutazione d'impatto si ricorda che l'iniziativa prende in considerazione
l'intero ciclo di vita degli imballaggi e, pertanto, attraverso la creazione di
condizioni armonizzate per l'
immissione dei medesimi
sul mercato, si propone di creare
un vero e proprio mercato interno per gli imballaggi, senza ostacoli alla libera circolazione e con pari condizioni di produzione, commercializzazione e trattamento dei rifiuti in tutta l'Unione, nel contempo garantendo un
elevato livello di
protezione dell'
ambiente e della
salute umana.
Secondo la Commissione europea, inoltre, fondandosi su tale base giuridica, la proposta consentirà di affrontare una serie di questioni chiave che
ostacolano l'applicazione armonizzata delle norme sugli imballaggi, attraverso l'introduzione, tra l'altro, di: prescrizioni in materia di sostenibilità; criteri armonizzati per la modulazione dei contributi dovuti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore; requisiti di etichettatura armonizzati; prescrizioni relative al fine vita degli imballaggi, in ossequio al citato approccio basato sul ciclo di vita.
In sostanza, l'armonizzazione proposta consentirebbe di raggiungere obiettivi ambientali più ambiziosi e allo stesso tempo di rimuovere gli
ostacoli oggi incontrati dagli operatori economici che offrono imballaggi in diversi Stati dell'UE, creando condizioni di parità per le imprese operanti nell'Unione.
Le misure proposte assicurerebbero infine la
certezza normativa necessaria a incoraggiare investimenti su larga scala in soluzioni per imballaggi sostenibili nonché consentire, attraverso l'adozione di
approcci comuni, la realizzazione di economie di scala, allo stesso tempo offrendo all'industria e agli Stati membri la
necessaria flessibilità, laddove questa sia necessaria per l'innovazione o a causa di circostanze locali.
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Sussidiarietà
Nella relazione illustrativa e nella valutazione d'impatto la Commissione europea ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà, riscontrando la sussistenza tanto della
necessità dell'azione dell'Unione quanto del suo
valore aggiunto.
Quanto alla
necessità, la Commissione ritiene che essa sussista in virtù dell'
impossibilità, da parte degli Stati membri, di affrontare in misura sufficiente tutti i problemi legati a un mercato, quale è quello degli imballaggi che, alla luce dell'elevata quantità di scambi intercorrenti tra i vari paesi, non può che considerarsi comune; interventi autonomi intrapresi a livello nazionale potrebbero rivelarsi, non solo insufficienti, bensì addirittura
controproducenti, perché in grado di determinare
un'ulteriore frammentazione del mercato interno.
Allo stesso modo, la Commissione riscontra che le preoccupazioni ambientali implicate dal mercato degli imballaggi sono comuni a tutti gli Stati membri, essendo determinate essenzialmente dalle medesime cause.
Quanto al
valore aggiunto della proposta, esso risiede, secondo la Commissione, nel fatto che la definizione di prescrizioni comuni al livello dell'UE garantirà il
corretto funzionamento del mercato interno e quindi
parità di condizioni per gli operatori economici, facendo sì che la transizione verso un'economia circolare per gli imballaggi avvenga in modo coerente in tutti gli Stati membri, oltre che efficiente dal punto di vista dei costi.
Al riguardo la Commissione segnala che l'attuazione di alcune disposizioni della direttiva 94/62/CE non completamente armonizzate – come per esempio quelle in materia di
etichettatura degli imballaggi – o che contemplano prescrizioni essenziali – come avviene in relazione alla minimizzazione degli imballaggi o alla loro riciclabilità – stanno determinando
costi aggiuntivi per gli operatori economici, i quali chiedono con forza che si proceda a un'ulteriore armonizzazione non solo per poter lavorare in modo più efficiente in termini di costi, ma anche per poter superare l'incertezza normativa sui requisiti ambientali per gli imballaggi e, quindi, effettuare adeguati investimenti infrastrutturali.
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Proorzionalità
La Commissione europea ritiene che la proposta di regolamento rispetti anche il principio di proporzionalità, giacché
non va al di là di quanto
necessario per modernizzare e rafforzare il quadro legislativo in vigore garantendo al contempo la protezione della salute umana e dell'ambiente.
Precisa che, proprio al fine di realizzare interventi proporzionati agli obiettivi che perseguono, per alcune delle opzioni strategiche proposte è stato seguito un
approccio per fasi che, attraverso il
graduale rafforzamento delle prescrizioni, asseconda un aumento progressivo dell'ambizione dell'iniziativa.
Con riguardo alla
scelta dell'atto giuridico, nella relazione di accompagnamento si sottolinea che la
direttiva attualmente vigente in materia non è riuscita a conseguire gli obiettivi dichiarati in materia di tutela ambientale o di rafforzamento del mercato interno: il recepimento di tale atto da parte degli Stati membri è stato ispirato da
approcci diversificati, i quali hanno condotto all'adozione di
quadri nazionali disomogenei che comprometterebbero l'efficacia delle politiche dell'UE per la creazione di un'economia circolare.
Pertanto, secondo la Commissione europea, la scelta del
regolamento sarebbe appropriata, in quanto funzionale a soddisfare la necessità – avvertita dalla gran parte dei
portatori di interessi da essa consultati – di colmare le lacune riscontrate nella direttiva vigente e rafforzare il processo di
armonizzazione, assicurando che tutti gli Stati membri adempiano agli obblighi posti dalla normativa europea con le stesse modalità. L'introduzione di prescrizioni comuni per tutti gli operatori del mercato dovrebbe assicurare la
certezza del diritto e ridurre la distorsione della concorrenza.
In particolare, la valutazione d'impatto attribuisce al tipo di atto attualmente vigente, per l'appunto una direttiva, e al diverso approccio seguito degli Stati membri nel suo recepimento, la responsabilità del
sottoutilizzo di soluzioni di
prevenzione-riutilizzo-riciclaggio e della
prevalenza di inceneritori e discariche nella gestione di un volume di rifiuti ritenuto eccessivo e destinato, secondo le stime, ad aumentare nei prossimi anni. Il
regolamento dovrebbe quindi
favorire l'incremento del riciclaggio, anche presso quegli Stati membri che attualmente rischiano di non raggiungere neanche l'obiettivo fissato per il 2025 (
si vedano i dati sopra riportati).
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Ricorso agli atti delegati
Per stabilire norme comuni, la proposta attribuisce alla Commissione il potere di precisare ulteriormente numerosi aspetti di dettaglio della nuova normativa attraverso l'adozione di
atti delegati.
Si osserva che tali atti delegati interverrebbero a disciplinare elementi molto rilevanti della materia, quali ad esempio la percentuale di contenuto riciclato minimo degli imballaggi in plastica, le prescrizioni per la riciclabilità su larga scala, criteri minimi obbligatori per gli appalti pubblici, creando così un periodo di incertezza normativa.
Tenuto conto dell'articolo 290 TFUE, che consente l'adozione di atti delegati che integrano o modificano determinati "elementi non essenziali dell'atto legislativo", appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla natura di "elemento non essenziale" delle
prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafi 4 e 6, all'articolo 7, paragrafi 9, 10 e 11, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 16, e all'articolo 57, paragrafo 3 e, dunque, rispetto alla loro modificabilità mediante un atto delegato della Commissione.
Anche l'attribuzione alla Commissione di un potere esercitabile a tempo potenzialmente indeterminato – considerato che il termine di 10 anni previsto per l'esercizio della delega è tacitamente prorogabile per periodi di identica durata – nonostante la previsione di un potere di opposizione alla proroga tacita nonché di revoca in capo alle altre due Istituzioni dell'Unione, andrebbe valutata alla luce del citato articolo 290 TFUE, il quale stabilisce che gli atti legislativi deleganti debbano delimitare esplicitamente non solo gli obiettivi, il contenuto e la portata della delega di potere, ma anche la sua durata.
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Contenuto
La proposta di regolamento si compone di 12 capi e 64 articoli.
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Disposizioni generali (Capo I, artt. 1-4)
L'articolo 1 definisce l'
oggetto del regolamento. Introduce requisiti in materia di
sostenibilità ed
etichettatura degli imballaggi per il loro intero ciclo di vita al fine di consentirne l'immissione sul mercato, nonché prescrizioni relative alla
responsabilità estesa del produttore, alla
raccolta, al
trattamento e al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.
L'articolo 2 stabilisce che il
regolamento si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato,
e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto di provenienza.
L'articolo 3 fornisce le
definizioni necessarie ai fini della normativa introdotta, alcune delle quali sono riprese da atti normativi dell'Unione vigenti. Altre definizioni, invece, sono nuove, come quelle riconducibili alle misure principali introdotte dalla proposta, tra cui figurano in particolare gli
imballaggi riciclabili, l'uso di
contenuto riciclato negli imballaggi di plastica, gli
imballaggi riutilizzabili e
la prevenzione dei rifiuti di imballaggio.
L'articolo 4 sancisce il principio della
libera circolazione nel mercato unico per gli
imballaggi conformi alle prescrizioni in materia di sostenibilità e di etichettatura previste dal regolamento, stabilendo che un
imballaggio può essere immesso nel mercato dell'UE solo se conforme alle disposizioni dal medesimo regolamento recate (salve le eccezioni previste per gli imballaggi utilizzati in fiere campionarie ed esposizioni).
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Prescrizioni in materia di sostenibilità (Capo II, artt. 5-10)
Sostanze contenute negli imballaggi
L'articolo 5 stabilisce le prescrizioni per le
sostanze presenti negli imballaggi, disponendo anzitutto che gli imballaggi siano fabbricati in modo da
ridurre al minimo la presenza e concentrazione di
sostanze pericolose (non solo per quanto riguarda i costituenti del materiale di imballaggio o di uno qualsiasi dei suoi componenti, ma anche le emissioni e qualsiasi risulta della gestione dei rifiuti).
In particolare prevede restrizioni sul livello di concentrazione di
piombo,
cadmio,
mercurio e cromo esavalente, che non può superare i
100mg/kg, e conferisce alla Commissione il potere di adottare
atti delegati che riducano ulteriormente il livello di tale restrizione o stabiliscano esenzioni.
La conformità a tale prescrizione deve essere dimostrata in apposita documentazione tecnica.
Imballaggi riciclabili
L'articolo 6 impone che tutti gli imballaggi siano
riciclabili, vale a dire:
Al riguardo si prevede un approccio a due fasi:
I
criteri di progettazione per il riciclaggio e la metodologia per valutare se gli imballaggi sono riciclati su scala larga saranno stabiliti in
atti delegati adottati dalla Commissione europea. Secondo la Commissione stessa, l'applicazione differita di tali disposizioni sarebbe necessaria per concedere al settore il tempo sufficiente ad adeguarsi alle nuove norme.
L'articolo prevede inoltre che i
contributi finanziari a carico dei produttori per adempiere agli obblighi in materia di
responsabilità estesa del produttore vengano modulati
in base alla classe di prestazione di riciclaggio definita dai criteri stabiliti, anch'essi, con gli atti delegati della Commissione.
È stato rilevato (Confindustria) che tale disciplina di dettaglio, successiva all'entrata in vigore del regolamento, comporterebbe per i produttori una mancanza di trasparenza sulle voci di costo legate agli oneri derivanti dalla responsabilità estesa.
Sono introdotte norme specifiche per gli
imballaggi innovativi, per i quali l'osservanza delle prescrizioni di
riciclabilità dovrà essere documentata solo
dopo cinque anni
dalla prima immissione sul mercato.
Fino al 2034 saranno
esenti dalle prescrizioni di riciclabilità, al fine di tenere conto delle considerazioni relative alla salute e alla sicurezza umana e animale, i
confezionamenti primari, nonché i
confezionamenti in plastica sensibili al contatto dei dispositivi medici e quelli dei
dispositivi medici per la diagnostica in vitro.
Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica
L'articolo 7 prescrive che,
dal 1º gennaio 2030, gli
imballaggi di plastica dovranno contenere una
quantità minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per unità di imballaggio di plastica, secondo le seguenti percentuali:
Dal
1° gennaio 2040, tali percentuali saranno così incrementate:
Sono previste
esenzioni per imballaggi specifici (tra cui imballaggi di dispositivi medici in plastica o medico-diagnostici in vitro o imballaggi esterni di medicinali con caratteristiche specifiche per preservare la qualità del farmaco).
La definizione della
metodologia di calcolo, la
verifica della percentuale di contenuto riciclato, il
formato della relativa
documentazione tecnica o eventuali deroghe saranno stabiliti con successivi
atti delegati della Commissione, cui è inoltre conferito il potere di adottare
atti delegati per
modificare la percentuale minima di contenuto riciclato per ragioni legate alla tutela della salute umana o animale, alla tutela ambientale o alla sicurezza alimentare.
Imballaggi compostabili
L'articolo 8 definisce a quali condizioni gli imballaggi possono essere considerati compostabili e prescrive che, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento,
cialde per caffè, bustine di tè,
etichette adesive applicate a frutta e verdura e
borse di plastica in materiale ultraleggero siano
compostabili.
Gli altri imballaggi, ad eccezione delle borse di plastica in materiale leggero, per le quali è stata concessa agli Stati membri una certa flessibilità (si veda l'art. 8, par. 2), dovranno essere
idonei al riciclaggio dei materiali. L'elenco degli imballaggi compostabili potrà essere modificato dalla Commissione europea con
atti delegati.
Riduzione al minimo degli imballaggi
L'articolo 9 prescrive che il
peso e il volume degli imballaggi siano
ridotti al minimo e vieta l'immissione in commercio di imballaggi concepiti per aumentare il volume percepito del prodotto (ad esempio con doppie pareti, falsi fondi, strati non necessari). Stabilisce che anche lo
spazio vuoto venga ridotto al minimo e che si considera equivalente a spazio vuoto quello riempito da materiali quali schiuma, spugne, lana di legno, polistirene, trucioli.
Imballaggi riutilizzabili
L'articolo 10 stabilisce i
requisiti per il
riutilizzo degli imballaggi, stabilendo che a tal fine essi debbano, tra l'altro:
Gli imballaggi riutilizzabili devono inoltre far parte di un
sistema di riutilizzo conforme alle condizioni minime di cui
all'allegato VI del regolamento.
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Requisiti di etichettatura, marcatura e informazione (Capo III, artt. 11-12)
L'articolo 11 stabilisce che, a partire da 42 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, gli imballaggi dovranno essere contrassegnati da un'
etichetta recante informazioni relative al
materiale di cui sono composti. La norma si applica anche agli imballaggi per il commercio elettronico, mentre sono esclusi quelli per il trasporto.
Gli imballaggi soggetti ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione (di cui si dirà di seguito) devono recare un'ulteriore
etichetta armonizzata, le cui caratteristiche saranno stabilite dalla Commissione europea con atto di esecuzione.
A decorrere da 48 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, gli imballaggi dovranno recare anche un'
etichetta sulla loro
riutilizzabilità e un
codice QR o un altro tipo di
supporto dati digitale che consenta di accedere alle informazioni pertinenti, così da facilitarne il riutilizzo.
Gli imballaggi fabbricati con una
componente di contenuto riciclato o di contenuto di plastica biologica dovranno recare un'
etichetta che specifichi tali caratteristiche. Le etichette dovranno essere apposte, stampate o incise in modo
visibile, chiaramente leggibile e indelebile.
Se la normativa UE prevede che le informazioni relative a un determinato prodotto siano fornite su un supporto dati, questo dovrà essere utilizzato anche per fornire informazioni sull'imballaggio.
La Commissione europea adotterà con
atti di esecuzione norme:
Ai sensi dell'articolo 12, entro il
1° gennaio 2028 le medesime
etichette dovranno essere apposte anche sui
contenitori per rifiuti di imballaggio, al fine di favorirne la raccolta e lo smaltimento.
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Obblighi per gli operatori economici (Capo IV, artt. 13-28)
Il capo IV della proposta stabilisce gli obblighi per gli operatori economici (fabbricanti, fornitori, mandatari, importatori, distributori e fornitori di servizi di logistica) e gli obiettivi di riutilizzo e ricarica degli imballaggi.
L'articolo 13 prevede che, all'atto dell'immissione dell'imballaggio sul mercato, i
fabbricanti debbano garantirne la
conformità –
dalla progettazione all'etichettatura – alle disposizioni del regolamento, effettuando (o facendo eseguire per loro conto) la pertinente
valutazione di conformità e redigendo la
documentazione tecnica di cui
all'allegato VII, da conservare per 10 anni dall'immissione in commercio degli imballaggi cui si riferisce. Ai sensi dell'articolo 15 il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario, chiamandolo ad eseguire i compiti specificati nel mandato ricevuto.
L'articolo 14 prevede che i
fornitori di imballaggi o materiali di imballaggio trasmettano al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessarie affinché questi possa dimostrare la
conformità dell'imballaggio.
Anche gli
importatori di imballaggi da paesi extra-UE sono tenuti ad immettere sul mercato dell'Unione
solo imballaggi conformi alle prescrizioni di sostenibilità e di etichettatura previste dal regolamento e sono soggetti agli stessi obblighi in materia di etichettatura e documentazione imposti ai fabbricanti (articolo 16).
Quanto ai
distributori, prima di mettere un imballaggio a disposizione sul mercato essi devono
verificare che: il produttore soggetto agli obblighi di responsabilità estesa del produttore per l'imballaggio sia iscritto nel registro dei produttori; l'imballaggio sia etichettato conformemente al regolamento; il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni del regolamento ad essi riferite (articolo 17).
I
fornitori di servizi di logistica devono garantire che le condizioni di stoccaggio, manipolazione e imballaggio o spedizione non pregiudichino la conformità degli imballaggi trattati alle prescrizioni di sostenibilità e di etichettatura previste dal regolamento (articolo 18).
Imballaggi eccessivi o superflui
L'articolo 21, per evitare imballaggi eccessivi o superflui, stabilisce che gli operatori economici che forniscono prodotti ai distributori finali o agli utilizzatori finali in imballaggi multipli, nonché in imballaggi per il trasporto o per il commercio elettronico, sono tenuti a garantire che il
rapporto tra lo spazio vuoto nell'imballaggio
e il prodotto o i prodotti confezionati sia al
massimo del 40%.
Lo spazio occupato da materiali di riempimento (carta, cuscini d'aria, involucri a bolle d'aria, spugne o schiume di riempimento, polistirene, trucioli di polistirolo) è considerato spazio vuoto.
Divieto di utilizzo di alcuni tipi di imballaggio
L'articolo 22 stabilisce che gli operatori economici non possono immettere sul mercato imballaggi nei
formati e ai
fini elencati
all'allegato V del regolamento, il quale menziona, tra gli altri: imballaggi
monouso impiegati negli alberghi per i
prodotti per l'igiene personale; buste monouso impiegati nella ristorazione e nel settore alberghiero per prodotti quali salse, zucchero (se non destinati all'asporto); vassoi, piatti e bicchieri in plastica monouso, nella ristorazione; contenitori, reti o sacchetti per quantità di frutta e verdura inferiore a 1,5kg.
La Commissione ha il potere di modificare tale elenco attraverso l'adozione di
atti delegati.
Obblighi relativi ai sistemi di riutilizzo e ricarica
Gli articoli 23 e 24 prevedono che gli operatori economici che immettono sul mercato imballaggi riutilizzabili garantiscano l'esistenza di un sistema di riutilizzo dei medesimi che soddisfi le prescrizioni della proposta, chiamandoli perciò ad istituire un
sistema di riutilizzo o a
partecipare a un sistema esistente. I requisiti per il sistema di riutilizzo e per il ricondizionamento degli imballaggi riutilizzabili sono stabiliti nell'
allegato VI del regolamento.
L'articolo 25 impone agli operatori economici che offrono
imballaggi ricaricabili di fornire determinate informazioni agli utilizzatori finali e di garantire la conformità delle stazioni di ricarica alle prescrizioni di cui all'
allegato VI, parte C, del regolamento.
Obiettivi di riutilizzo e ricarica
L'articolo 26 stabilisce una serie di
obiettivi specifici in materia di
riutilizzo e ricarica per diversi settori e formati di imballaggio utilizzabili per
diverse categorie merceologiche, prevedendo altresì delle esenzioni dall'obbligo di soddisfarli.
La Commissione può adottare
atti delegati che stabiliscono obiettivi di riutilizzo più specifici e ulteriori esenzioni.
In particolare, la disposizione in esame stabilisce, tra l'altro, che dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici che immettono sul mercato
elettrodomestici di grandi dimensioni dovranno garantire che il 90% di tali beni venga trasportato in imballaggi riutilizzabili, nell'ambito di un sistema di riutilizzo.
I distributori finali di
bevande fredde o calde per l'asporto devono invece provvedere affinché:
Nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering, i distributori finali di
alimenti da asporto, generalmente consumati nel recipiente, devono garantire che:
I fabbricanti e i distributori finali di
bevande alcoliche come tra l'altro
la birra, bevande alcoliche gassate, bevande fermentate diverse dal vino, prodotti a base di bevande spiritose, nonché di
bevande non alcoliche (ad esempio acqua, bibite analcoliche, tè freddo e bevande analoghe pronte al consumo, succo o mosto di frutta o verdura) dovranno provvedere affinché:
I fabbricanti e i distributori finali di
vino (ma non di spumante) dovranno garantire che:
Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto e la consegna di
articoli non alimentari messi a disposizione sul mercato per la prima volta tramite il
commercio elettronico devono provvedere affinché:
Sono previste
esenzioni per gli operatori economici che nel corso di un anno non abbiano immesso sul mercato più di
1.000 kg di imballaggi, per le
microimprese (come definite dalla raccomandazione della Commissione europea
2003/361), nonché per gli operatori economici che, nel corso di un anno civile, hanno una superficie di vendita non superiore a 100 m².
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati al fine di stabilire obiettivi o esenzioni ulteriori.
Gli articoli 27 e 28 stabiliscono le norme per il calcolo del raggiungimento, da parte degli operatori, dei diversi obiettivi di riutilizzo e ricarica e per la comunicazione all'autorità competente di tali obiettivi. Entro il 31 dicembre 2028, la Commissione adotterà un atto di esecuzione per stabilire le norme di calcolo dettagliate e la metodologia relativa a tali obiettivi.
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Limiti all'utilizzo di borse di plastica (Capo V, art. 29)
L'articolo 29 stabilisce che
entro il 31 dicemb
re 2025 il
consumo annuale di
borse di plastica in materiale leggero
non potrà
superare le 40 unità a persona. Gli Stati membri possono
escludere da tale obiettivo le borse di plastica in materiale ultraleggero, necessarie
a fini igienici o fornite come imballaggio
per la vendita di alimenti sfusi per evitare lo spreco di cibo.
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Conformità degli imballaggi (Capo VI, artt. 30-34)
Il Capo VI, relativo alla conformità degli imballaggi, contiene per lo più disposizioni standard della
decisione 768/2008/CE sulle modalità di valutazione della conformità degli imballaggi e riguarda:
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Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (Capo VII, artt. 35-51)
Obblighi degli Stati membri e obiettivi di riduzione dei rifiuti
L'articolo 35 impone agli Stati membri di nominare una o più
autorità competente per l'attuazione e l'applicazione degli obblighi derivanti dal regolamento, definendone l'organizzazione e il funzionamento e disciplinando tra l'altro:
Entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento gli Stati membri comunicano alla Commissione i nominativi e i recapiti delle autorità competenti designate.
L'articolo 36 riguarda la
segnalazione preventiva che la Commissione deve elaborare in collaborazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, in merito ai progressi compiuti dagli Stati membri verso il conseguimento degli obiettivi fissati dagli articoli 38 e 46.
L'articolo 37 prescrive agli Stati membri di introdurre un
capitolo sulla gestione degli imballaggi e dei
rifiuti da essi derivanti nei loro
piani di gestione dei rifiuti, come previsto dall'art. 28 della direttiva
2008/98/CE.
L'articolo
38 prescrive a ciascuno Stato membro di
ridurre progressivamente i
rifiuti generati dagli imballaggi (rispetto ai livelli del 2018) con la seguente tempistica:
Si tratta di
prescrizioni minime che gli Stati membri possono superare adottando disposizioni adeguate, purché coerenti con la proposta della Commissione. Tali obiettivi saranno riesaminati dalla Commissione europea entro otto anni dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Gli Stati membri dovranno adottare misure, economiche o di altra natura, per incentivare l'applicazione della
gerarchia dei rifiuti, al fine di
prevenire la generazione di rifiuti di imballaggio e
ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi.
Il
principio della gerarchia dei rifiuti, introdotto dalla
direttiva sui rifiuti (si veda l'articolo 4, paragrafo 2) stabilisce che le politiche di prevenzione e gestione dei rifiuti devono prioritariamente essere rivolte:
Registro dei produttori
L'articolo 39 impone agli Stati di istituire un
registro per monitorare la
conformità dei produttori di imballaggi alle nuove norme. I
produttori, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore (se designate) o il rappresentante designato per la responsabilità estesa del produttore
saranno iscritti nel registro
dello Stato membro in cui il produttore mette
a disposizione gli imballaggi
per la prima volta. I produttori sono tenuti a iscriversi nel registro presentando un'apposita domanda.
Ogni anno, entro il 1° marzo, i
produttori dovranno comunicare all'autorità responsabile del registro informazioni comprendenti:
Se i
produttori non sono registrati in uno Stato membro, essi
non potranno mettere a disposizione imballaggi all'interno di quello Stato.
Responsabilità estesa del produttore
L'articolo 40 stabilisce che i
produttori che per la prima volta mettono a disposizione imballaggi sul mercato nel territorio di uno Stato membro assumeranno la
responsabilità estesa del produttore (
extended producer responsibility, EPR) per i loro imballaggi.
Prevede inoltre che ciascun produttore nomini, con mandato scritto, un rappresentante designato per la
responsabilità estesa del produttore in ogni Stato membro diverso quello in cui è stabilito e ove mette a disposizione per la prima volta gli imballaggi.
Il principio di
responsabilità estesa del produttore, affermato dalla
direttiva sui
rifiuti (agli articoli 8 e 8
bis), attribuisce ai produttori la
responsabilità finanziaria ed operativa del prodotto anche nella
gestione della fase finale del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto, incluse le
operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di recupero o di smaltimento. Tale principio può comprendere anche la responsabilità organizzativa e la responsabilità di contribuire alla
prevenzione dei rifiuti e alla
riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti.
Con riguardo ai
fornitori di
piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, la disposizione in esame prevede che questi
debbano ottenere dai produttori di imballaggi:
L'articolo 41 consente ai produttori di
delegare a un'organizzazione l'adempimento degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore. Gli Stati possono adottare misure per convertire tale facoltà in un obbligo. Qualora, in uno Stato membro, esistano più organizzazioni autorizzate, l'autorità nazionale competente deve assicurarsi che, complessivamente, la loro attività copra l'intero territorio nazionale e che adempiano i loro obblighi in modo coordinato.
L'articolo 42 prevede che i
produttori o le
organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore designate richiedano un'
autorizzazione all'autorità competente.
Sistemi di restituzione e raccolta
L'articolo 43 impone agli Stati di garantire l
'istituzione di sistemi per la
restituzione e/o la
raccolta differenziata di
tutti i rifiuti di imballaggio dal consumatore, da un altro utilizzatore finale o dal flusso dei rifiuti.
Deroghe possono essere stabilite a condizione che la raccolta di rifiuti di imballaggio o di frazioni di imballaggio non ne pregiudichi l'idoneità al riutilizzo, al riciclaggio o alle altre operazioni di recupero.
Tali sistemi devono:
Gli Stati membri devono promuovere con misure adeguate il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che soddisfano le norme di qualità in materia di uso di materiali riciclati nei settori interessati.
Alcuni tipi di rifiuti di imballaggio possono essere raccolti in modo
indifferenziato a patto che ciò non ne comprometta l'idoneità ad essere riciclati e purché i risultati delle operazioni di riciclaggio siano di qualità paragonabile a quella ottenuta mediante la raccolta differenziata.
Sistemi di deposito cauzionale e restituzione
L'articolo 44 prevede che gli Stati membri istituiscano
entro il
1º gennaio 2029 sistemi di
deposito cauzionale e restituzione (conforme alle prescrizioni minime di cui all'
allegato X) per:
Sono
esclusi da tale obbligo gli imballaggi per vino e prodotti vitivinicoli, bevande spiritose, latte e prodotti lattiero-caseari.
Uno Stato può essere
esentato da tale obbligo:
Tale deroga viene meno laddove il
tasso di raccolta differenziata scenda al di sotto del 90%. In tal caso lo Stato membro interessato deve istituire un sistema di deposito cauzionale e restituzione entro il 1º gennaio del secondo anno civile successivo a quello in cui la Commissione gli ha comunicato che la deroga non è più applicabile.
Gli Stati membri
possono inoltre
istituire sistemi analoghi per le bottiglie in vetro monouso per bevande, i cartoni per bevande e gli imballaggi riutilizzabili.
Resta in ogni caso salva la possibilità, per i medesimi Stati, di adottare disposizioni che vanno oltre le prescrizioni minime stabilite dall'articolo in esame.
Riutilizzo e ricarica
L'articolo 45 impone agli Stati membri di adottare
misure per incoraggiare l'
aumento di sistemi di
riutilizzo e di
ricarica degli imballaggi, le quali possono comprendere:
Obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio
L'articolo 46 stabilisce gli
obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che gli Stati membri sono tenuti a conseguire (che sono i medesimi previsti dalla vigente direttiva 94/62/CE):
Entro otto anni dall'entrata in vigore del regolamento tali obiettivi sono rivisti dalla Commissione europea che può renderli più ambiziosi. In caso di rinvio del termine per il conseguimento degli obiettivi del 2025, gli Stati membri sono tenuti a presentare un
piano di attuazione in linea con l'
allegato XI, che la Commissione può chiedere di rivedere.
Gli Stati membri
incoraggiano l'
utilizzo di
materiali ottenuti dal
riciclo per la fabbricazione di nuovi imballaggi o altri prodotti, intervenendo sulle condizioni di mercato o rivedendo se necessario le norme che ne impediscono lo sfruttamento.
Gli articoli 47 e 48 stabiliscono le norme per il calcolo del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.
Gli Stati membri devono, tra l'altro,
calcolare il peso dei rifiuti di imballaggio
prodotti e riciclati nel corso dell'anno e istituire un sistema di controllo della
qualità e tracciabilità dei rifiuti di imballaggio, anche tramite
registri elettronici.
I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro per essere lì riciclati possono essere
computati come riciclati solo dallo Stato in cui ha avuto luogo la loro raccolta. I rifiuti di imballaggio esportati fuori dall'Unione sono computati come riciclati dallo Stato membro di raccolta solo se la loro spedizione è conforme alle norme del
regolamento sulle
spedizioni di rifiuti.
Uno Stato può conseguire un livello diverso (rettificato) rispetto agli obiettivi indicati dal regolamento tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi.
Informazioni e comunicazioni
L'articolo 49 dispone che i produttori o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore mettano a disposizione
informazioni sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti di imballaggio per gli imballaggi che forniscono all'interno del territorio di uno Stato membro.
L'articolo 50 prevede che gli
Stati membri
comunichino ogni anno
alla Commissione europea dati relativi tra l'altro:
L'articolo 51 prevede che gli Stati membri istituiscano
banche dati sugli imballaggi e sui relativi rifiuti in modo raccogliere informazioni, tra l'altro: sull'entità, le caratteristiche e l'evoluzione dei
flussi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio a livello dei singoli Stati membri; sulla
tossicità o pericolosità di materiali e componenti utilizzati per la fabbricazione di imballaggi.
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Procedure di salvaguardia (Capo VIII, artt. 52-56)
Il capo VIII riguarda le procedure di salvaguardia e si basa su disposizioni standard inserite in altri atti giuridici relativi al mercato interno.
In particolare, l'articolo 52 disciplina la procedura a livello nazionale applicabile agli imballaggi che, secondo l'autorità di vigilanza competente, presentano
rischi per l'ambiente o la salute umana, non rispettando le prescrizioni stabilite nel regolamento. L'autorità in questione, in assenza di un adeguato intervento da parte dell'operatore economico interessato per eliminare il rischio riscontrato, può adottare misure provvisorie per vietare la messa a disposizione dell'imballaggio sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo, informandone tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri.
L'articolo 53 disciplina la procedura applicabile ove siano sollevate
obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 52, o qualora la Commissione ritenga una misura nazionale contraria alla legislazione dell'Unione.
Gli articoli 54-56 concernono specifici aspetti delle procedure sopra richiamate.
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Appalti pubblici verdi (Capo IX, art. 57)
L'articolo 57 disciplina gli appalti pubblici verdi e in particolare la possibilità per la Commissione di adottare
atti delegati che stabiliscano le prescrizioni applicabili agli appalti pubblici (ad esempio specifiche tecniche, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione, ecc.) sulla base delle prescrizioni di sostenibilità di cui al presente regolamento.
Il
Capo X della proposta disciplina l'esercizio, da parte della Commissione europea, del potere di adottare
atti delegati (articolo 58) ed
atti di esecuzione (articolo 59).
Il
Capo XI contiene le
modifiche apportate dalla proposta al regolamento (UE) 2019/1020 e alla direttiva (UE) 2019/904.
Il
Capo XII contiene le
disposizioni finali della proposta.
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Esame presso le Istituzioni dell'UE
La proposta sarà esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la
procedura legislativa ordinaria. Al
Parlamento europeo è stata assegnata alla
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (
ENVI), che ha nominato relatore l'onorevole RIES Frédérique (Belgio,
Renew Europe), mentre la Commissione giuridica (JURI), nonché quelle per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI), per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) e per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) dovranno rendere un parere.
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Esame presso altri Parlamenti nazionali
Sulla base dei dati forniti dal sito
IPEX
, l'esame dell'atto è stato concluso dal Parlamento lituano, mentre è stato avviato dal Senato ceco, dal Bundestag tedesco, nonché dai Parlamenti irlandese, slovacco, danese, finlandese, svedese e spagnolo.
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