Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2022 (Doc. LXVII, n. 1) 9 ottobre 2023 |
Indice |
Premessa|I dati sui trasferimenti di materiali d'armamento nel 2022|La normativa sui trasferimenti di armamento|Il commercio mondiale di armi|Collegamento con i lavori parlamentari in corso| |
PremessaLo scorso 5 maggio il Governo ha presentato alle Camere la Relazione annuale del Presidente del Consiglio, relativa all'anno 2022, sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo delle esportazioni, importazioni e transito dei materiali di armamento, con allegate le relazioni pervenute dai Ministeri, incluse le relative tabelle (Doc. LXVII, n. 1). Nello specifico, la Relazione si compone di due volumi. Nel primo sono riportate le sintesi curate dai Ministeri degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'Interno e della Difesa; nel secondo quella del Ministero dell'Economia. Il Documento è stato trasmesso ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 185 del 1990 secondo il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.
Per un approfondimento del quadro normativo si veda
infra.
Si tratta della prima Relazione presentata dal Governo nella corrente legislatura. |
I dati sui trasferimenti di materiali d'armamento nel 2022Nel 2022 il valore globale delle licenze di esportazione e di importazione, comprese le licenze per operazioni di intermediazione e quelle globali di progetto e di trasferimento, è stato pari a 6,017 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 5,34 miliardi del 2021. Della cifra complessiva 5,289 miliardi di euro per movimentazioni in uscita e 728 milioni di euro per movimentazioni in entrata in Italia (esclusi i trasferimenti intracomunitari).
La relazione precisa che il citato dato non tiene conto dei trasferimenti intracomunitari e ciò in quanto l'articolo 10 -
bis della legge n. 185 del 1990 (vedi
infra) fissa il principio generale in forza del quale "
per l'ingresso nel territorio dello Stato, o per il suo attraversamento, di materiali d'armamento il cui trasferimento è stato autorizzato da altro Stato membro,
non è richiesta altra autorizzazione, fatta salva l'applicazione delle disposizioni necessarie a garantire la tutela della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico".
La relazione (pag. 12) ricorda inoltre che esistono più tipologie di autorizzazioni e licenze, fra cui
Nel complesso, specifica la Relazione, si riscontra un incremento del valore complessivo delle autorizzazioni in uscita, che, dai 4,661 miliardi di euro del 2021, passano a 5,289 miliardi. L'importo delle autorizzazioni (individuali) all'esportazione è pari, nel 2022, a 3,83 miliardi di euro (+4,98 rispetto al 2021). Le licenze globali e generali ammontano complessivamente a circa 1 miliardo (a fronte dei 922 del 2021), le licenze globali di progetto a 721 milioni (rispetto ai 509 del 2021). In forte crescita le attività di intermediazione, che arrivano a 397 milioni, rispetto a circa 91 milioni del 2021. Tabella 1 – Autorizzazioni individuali all'esportazione - Serie storica anni 2014-2022 (miliardi di euro)
(*) Per la presenza di licenze cumulative, relative a programmi di cooperazione verso più Paesi NATO, il numero dei Paesi di destinazione deve considerarsi aumentato di una unità includendo anche la dicitura "Paesi NATO".
Fonte: Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2022, Vol I.
La somma dei valori delle autorizzazioni nel quinquennio 2018-2022 (20,27 miliardi di euro complessivamente) è in forte calo rispetto al quinquennio precedente (36,83 miliardi nel periodo 2013-2017), quest'ultimo dovuto soprattutto al picco di valori dell'anno 2016, come si evince dalla Tabella 1 e dal successivo Grafico 1, che riporta l'andamento temporale dell'importo delle esportazioni italiane di materiali d'armamento. Grafico 1 – Esportazioni - Serie storica anni 1991-2022 (miliardi di euro)
Fonte: Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2022, Vol I.
Come si evince dall'ultima riga della tabella 1, il numero dei Paesi destinatari delle licenze di esportazione nel 2022 è stato di 84, in diminuzione rispetto al biennio precedente. Come nel triennio precedente nessun Paese è risultato destinatario di autorizzazioni per un valore complessivo superiore al miliardo di euro (erano 1 nel 2018 e 2 nel 2017). Ammontano a 13 i Paesi con valori compresi fra 100 milioni ed 1 miliardo (erano 7 nel 2021, 12 nel 2020, 11 nel 2019, 7 nel 2018 e 11 nel 2017). Grafico 2 – Autorizzazioni all'esportazione di materiali di armamento nel 2022 per Paese e categoria di importo
Fonte: Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2022, Vol I.
Nel 2022, il valore dei trasferimenti intracomunitari e delle esportazioni rispettivamente nei Paesi UE e NATO è stato pari al 61,54 per cento del totale (con 1.536 autorizzazioni), in costante crescita a partire dal 2018, sia per quanto riguarda il valore delle esportazioni, sia per la percentuale sul totale. Di tale quota il 56,9 si è indirizzata a Paesi Nato e il 43.1 a Paesi UE. Il rimanente 38,46 per cento del valore totale dei trasferimenti e delle esportazioni del 2022 ha, viceversa, interessato Paesi extra UE/NATO, con 619 autorizzazioni. Grafico 3 – Ripartizione dell'importo delle esportazioni di materiali d'armamento nel 2022 per area geopolitica
Fonte: Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2022, Vol I.
Fra i Paesi destinatari delle esportazioni italiane nel 2022 (Tabella 6, cfr. pagina 21 della Relazione) la Turchia sale al primo posto con 598,2 milioni di euro, in notevole aumento rispetto ai 41,5 milioni di euro dell'anno precedente, in cui si collocava al 17° posto. Gli Stati Uniti d'America con 532,8 milioni di euro, nonostante la diminuzione rispetto ai 762,9 milioni del 2021, si confermano al secondo posto per il terzo anno consecutivo (dietro al Qatar nel 2021, all'Egitto nel 2020). Al terzo posto si colloca la Germania con 407,2 milioni di euro (in aumento rispetto ai 262,6 milioni del 2021), il Qatar con 255,7 milioni di euro (in sensibile diminuzione rispetto agli 813,5 milioni del 2021). Si collocano, a seguire, nella fascia tra i 100 e i 200 milioni di euro, Singapore, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Pakistan, Kuwait, India. La tabella seguente riporta l'elenco dei primi 25 Paesi di destinazione delle autorizzazioni individuali all'esportazione ed il loro valore complessivo nel 2022, con un raffronto della posizione relativa di ciascuno Stato con quelle ricoperte nel precedente quinquennio 2017-2021. In Europa, salgono in graduatoria Germania, Spagna e Polonia, scendono Francia e Paesi Bassi. A livello globale, scende dal primo al quarto posto il Qatar, risultano in forte crescita Singapore (dal 21° al 5° posto), il Kuwait (dal 62° al 12°), mentre entrano nei primi 25 Taiwan Messico e Nuova Zelanda. Tabella 2 – Autorizzazioni esportazioni materiali d'armamento. Primi 25 paesi destinatari. Confronto 2017-2022
Fonte: Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2021, Vol I. La ripartizione per aree geografiche (Grafico 4) segnala come i Paesi UE e membri europei-NATO si confermano al primo posto, con un ulteriore incremento percentuale, passando dal 30,87 % del 2021 al 46,13 % del 2022. Al secondo posto conferma per l'Africa Settentrionale e il Vicino Medio Oriente con un deciso calo in termini assoluti e percentuali. In lieve calo, l'America Settentrionale in terza posizione, seguita dall'Asia, sostanzialmente stabile. Grafico 4 – Esportazione di materiali d'armamento nel 2022 per area geografica Fonte: Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2022, Vol I.
La Relazione segnala altresì la crescita in valore assoluto delle autorizzazioni all'esportazione per programmi di cooperazione/accordi intergovernativi, che ammontano a 285,27 milioni di euro (pari al 7,4 per cento del valore totale), rispetto ai 261,76 milioni del 2021 e ai 168,74 milioni del 2020. Questi programmi coinvolgono per la quasi totalità Paesi NATO/UE, con le uniche eccezioni di Arabia Saudita, Qatar e Oman. Con riferimento alla tipologia degli oggetti esportati, anche nel 2022 la categoria "materiali" costituisce, per valore complessivo e per numero di articoli, quella maggioritaria (87,5 per cento), seguita dai "ricambi" (7,46 per cento), dalle "tecnologie" (3,68 per cento) e infine dai "servizi" (1,36 per cento). Tabella 3 – Autorizzazioni esportazioni di armamenti per tipologia e categoria–anni 2019-2022
Legenda:
001=ARMI ED ARMI AUTOMATICHE DI CALIBRO UGUALE O INFERIORE A 12,7 MM
002=ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM
003=MUNIZIONI
004=BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI
005=APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO
006=VEICOLI TERRESTRI
007=AGENTI TOSSICI, CHIMICI O BIOLOGICI, GAS LACRIMOGENI, MATERIALI RADIOATTIVI
008=ESPLOSIVI E COMBUSTIBILI MILITARI
009=NAVI DA GUERRA
010=AEROMOBILI
011=APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
012=SISTEMI D'ARMA AD ENERGIA CINETICA AD ALTA VELOCITA'
013=CORAZZATURE O EQUIPAGGIAMENTI DI PROTEZIONE E COSTRUZIONI
014=APPARECCHIATURE SPECIALIZZATE PER L'ADDESTRAMENTO MILITARE O PER LA SIMULAZIONE DI SCENARI MILITARI
015=APPARECCHIATURE PER LA VISIONE D'IMMAGINI
016=PEZZI FORGIATI, PEZZI FUSI E SEMILAVORATI
017=APPARECCHIATURE VARIE, MATERIALI E BIBLIOTECHE
018=APPARECCHIATURE E TECNOLOGIA PER LA PRODUZIONE
019=SISTEMI D'ARMA AD ENERGIA DIRETTA, APPARECCHIATURE ASSOCIATE O DI CONTROMISURE
020=APPARECCHIATURE CRIOGENICHE
021=SOFTWARE
022=TECNOLOGIA PER SVILUPPO, PRODUZIONE O UTILIZZAZIONE
Fonte: Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2022, Vol I.
In relazione alle aziende esportatrici, i dati del MAECI evidenziano come le prime 15 società esportatrici abbiano un peso finanziario pari al 92,59 per cento sul totale del valore esportato con licenze individuali dai 138 operatori complessivi. Le prime 4 aziende sono Leonardo (47,05%), Iveco Defence Vehicles (14,08%), MBDA Italia (7,96%) e Elettronica S.P.A. (4,36 %) e rappresentano circa il 73% del valore complessivo. Leonardo è destinataria di circa il 23% del totale delle autorizzazioni (496 su 2.155). I primi 15 operatori hanno ricevuto 1.076 autorizzazioni, circa il 50% del totale. Tabella 4 – Autorizzazioni esportazioni 2022 - Primi 15 operatori italiani.
Fonte: Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2022, Vol I.
Con riguardo alle importazioni, la Relazione evidenzia come nel 2022 il valore delle 309 licenze individuali di importazione sia stato di 727,7 milioni di euro (si ricorda che sono escluse quelle intracomunitarie, non soggette ad autorizzazione). Il 61,56% (448 mln) proviene dal Canada, mentre il 19,89 % (145 mln) proviene dagli Stati Uniti, il 10,94% dal Regno Unito (80 mln) e il 4,14% (30 mln) dalla Svizzera. Grafico 5 – Serie storica delle autorizzazioni alle importazioni di materiali d'armamento 2013-2022
Fonte: Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2022, Vol I.
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La normativa sui trasferimenti di armamentoI principi generali della legge n. 145 del 1990 Il controllo della movimentazione dei materiali di armamento da e verso l'estero è disciplinato dalla legge n.185 del 1990, modificata da ultimo dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n.105 ed integrata dal regolamento di attuazione di cui al decreto interministeriale (esteri e difesa) del 7 gennaio 2013, n.19. Con la legge n. 118 del 2013 l'Italia, ha inoltre, ratificato il Trattato sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty– ATT), adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 ed entrato in vigore il 24 dicembre 2014, che, nel regolamentare i trasferimenti di armi convenzionali, prevede ipotesi di tassativo rifiuto di concessione della licenza e ipotesi nelle quali è richiesta una specifica valutazione del rischio. La disciplina nazionale regolante i trasferimenti di materiali d'armamento, ha trovato, dunque, per molto tempo riferimento esclusivamente nella citata 185 del 1990 che individua in via generale e preventiva alcune fattispecie di divieto ad esportare e importare i materiali in questione ed i requisiti indispensabili per poter operare nel settore, fissando altresì dettagliatamente le modalità e le varie fasi dei procedimenti autorizzativi, nonché le misure sanzionatorie in caso di violazione delle norme. Per un approfondimento si rinvia al seguente articolo: 30 anni della Legge 185/90 sull'export militare: dati ed analisi di tre decenni di vendita di armi italiane a cura della rete italiana per il disarmo. Le legge n. 185/1990 fissa il principio generale secondo il quale l'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato. La richiamata normativa vieta altresì l'autorizzazione ad effettuare le movimentazioni di prodotti per la difesa quando queste contrastino con il principio della Costituzione italiana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; con gli impegni internazionali dell'Italia, tra i quali gli accordi concernenti la non proliferazione; con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi. I divieti si applicano inoltre quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei prodotti per la difesa, ovvero sussistono elementi per ritenere che il destinatario previsto utilizzi gli stessi prodotti a fini di aggressione contro un altro Paese. Ne discende, tra l'altro, il divieto di autorizzazione:
L'effettuazione delle operazioni relative ai prodotti per la difesa è, poi, consentita solo alle imprese iscritte nel registro delle imprese del settore della difesa. Tali operazioni possono avere come destinatari solo Governi esteri, organizzazioni internazionali riconosciute dal Governo italiano e imprese estere autorizzate dai rispettivi Governi. La legge n. 185 del 1990, nella sua originaria formulazione, non operava tuttavia alcuna distinzione tra i trasferimenti in ambito europeo e quelli attuati nei confronti di Stati non appartenenti all'Unione europea, distinzione che si è resa necessaria dopo l'adozione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che ha disciplinato le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno dell'Unione europea di prodotti per la difesa, enumerati in un apposito allegato. La direttiva, allo scopo di eliminare dalle normative dei singoli Stati membri tutte le disparità che possono impedire la circolazione dei prodotti per la difesa o distorcere in relazione ad essi la concorrenza del mercato interno, ha dettato regole unitarie per la disciplina dei trasferimenti intracomunitari dei prodotti contemplati nell'elenco ad essa allegato - successivamente modificato dalla direttiva 2010/80 UE. La direttiva ha disposto dunque la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure nazionali di rilascio delle licenze, per la realizzazione di un sistema più razionale di licenze globali e generali, al cui interno il rilascio delle licenze più vincolanti, ovvero delle licenze individuali, riveste carattere eccezionale.
Le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 105 del 2012 A livello nazionale il recepimento della direttiva 2009/43/CE è stato operato mediante il decreto legislativo n. 105 del 2012 adottato nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge n. 185 del 1990, nonché nella direttiva stessa. Sono state altresì recepite la Posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, sulle attività di intermediazione e la Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008, che ha sostituito e rafforzato il Codice di Condotta Europeo sul controllo delle esportazioni di tecnologia ed equipaggiamento militare. Nell'ambito delle attività di certificazione sono state adottate le indicazioni contenute nella Raccomandazione 2011/24/UE della Commissione dell'11 gennaio 2011. Le modifiche alla legge n. 185 del 1990 hanno riguardato, sia la novella e la sostituzione di alcuni commi della legge, sia la sostituzione di un intero articolo (articolo 27 sulle transazioni bancarie), sia l'introduzione di 15 nuove disposizioni. In sostanza, la disciplina prevede ora due canali di autorizzazioni: uno per i trasferimenti tra i Paesi dell'Unione ed una per tutti gli altri Stati. In particolare i nuovi articoli da 10-bis a 10-octies contenuti nella Sezione I del Capo IV, recano la nuova disciplina dei trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento e costituiscono la trasposizione della già citata direttiva 2009/43/CE. Ai sensi del nuovo articolo 10-bis il trasferimento di materiali di armamento a destinatari stabiliti nel territorio dell'Unione europea può essere effettuato solo dai soggetti iscritti nel registro nazionale delle imprese, ed è soggetto ad autorizzazione preventiva. Non è invece richiesta alcuna autorizzazione per l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero per il suo attraversamento, se tale trasferimento è stato autorizzato da un altro Stato membro della UE: l'unico limite risiede nella salvaguardia della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico. Viceversa, l'esportazione, l'importazione, l'intermediazione, le cessioni di licenza di produzione, la delocalizzazione produttiva, i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonché il transito dei materiali d'armamento previsti dalla legge 185 del 1990 con Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione del Ministero degli affari esteri che ne dà notizia al Ministero della difesa e al Ministero del commercio con l'estero (cfr. sezione II del Capo IV della legge 185/1990). Il decreto legislativo ha, inoltre, introdotto una serie di modificazioni riguardo alle competenze in capo al Ministero degli affari esteri. In tal senso va rilevata l'individuazione dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento quale autorità nazionale competente per il coordinamento delle attività interministeriali afferenti il rilascio delle autorizzazioni per il trasferimento e l'intermediazione di materiale di armamento, delle certificazioni alle imprese, per l 'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e degli altri adempimenti previsti dalla legge n. 185 del 1990, con particolare riferimento ai controlli. L'individuazione dell'autorità nazionale è stata effettuala in capo all'UAMA che, già istituita presso il Ministero degli affari esteri ha competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni per le operazioni già disciplinate dalla legge n.185 del 1990. Il decreto legislativo ha inoltre sancito che il Ministero degli Affari Esteri ha la responsabilità di definire, d'intesa con l'Ufficio competente della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri della Difesa e dello Sviluppo Economico gli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della difesa e delle direttive generali per l'esportazione e l'importazione di materiale d'armamento. Riguardo alla funzione della certificazione, ossia relativa alla definizione di affidabilità dell'impresa destinataria dei trasferimenti con particolare riferimento alla sua attitudine di rispettare le restrizioni all'esportazione di materiali di armamento che le sono pervenuti da un fornitore dotato di autorizzazione generale, situato in altro Stato membro, la competenza al rilascio di tale provvedimento autorizzatorio è stata individuata in capo al Ministero degli affari esteri, e in particolare all'UAMA d'intesa con la Difesa in quanto competente alla tenuta del registro nazionale delle imprese e depositaria di informazioni rilevanti ai fini del rilascio dell'atto. Per quanto riguarda gli oneri relativi alle autorizzazioni, certificazioni e controlli posti a carico dei soggetti interessati, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con decreto le rispettive tariffe, i cui introiti sono versati all'entrata de bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati alle amministrazioni che hanno posto in essere i citati provvedimenti e atti. Un'altra modifica apportata all'articolo 27 della legge 185 del 1990 è relativa alle norme sull'attività bancaria concernente le operazioni disciplinate nella stessa legge. Tale novella prevede che il controllo del Ministero dell'economia e delle finanze su tali attività si esplichi nella forma di comunicazione successiva, entro trenta giorni dalla loro effettuazione. È stato mantenuto, infine, l'obbligo di inserire nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 5 della legge n. 185 del 1990, un capitolo dedicato all'attività bancaria concernente le operazioni disciplinate nella legge n. 185 del 1990, precisando che in considerazione dell'avvenuta semplificazione dei procedimenti attraverso la sostituzione della autorizzazione con una mera comunicazione, detto capitolo sarà ora elaborato dal Ministero degli affari esteri che rilascia le autorizzazioni per le citate operazioni, sulla base dei dati raccolti dal Ministero dell'economia e delle finanze destinatario delle comunicazioni previste. Al riguardo è stato introdotto un nuovo meccanismo di controllo, affidato al Ministero dell'economia e delle finanze che si avvale della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, per contrastare il finanziamento al terrorismo internazionale e le minacce alla pace e alla sicurezza internazionale. Nella specie, è stato introdotto a carico degli istituti di credito un obbligo di comunicazione di ogni attività di finanziamento connessa alle operazioni disciplinate dalla legge n. 185 del 1990, sulle quali il Ministero effettuerà analisi e approfondimenti. Le modifiche al comma 1 della legge 185 hanno eliminati l'obbligo del "Presidente del Consiglio dei Ministri di riferire al Parlamento con propria relazione" prevedendo l'invio, a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una relazione al Parlamento. È stato introdotto invece l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari sui contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione. Alcune deroghe alla legge n. 185 del 1990 Con il decreto-legge n. 185 del 2022 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 l'autorizzazione ad inviare, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge n. 185 del 1990 e agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale autorizzazione era stata fornita, successivamente all'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina del 24 febbraio 2022 (XVIII legislatura), fino al 31 dicembre 2022, con il comma 1 dell'articolo 2-bis decreto legge n. 14 del 2022. In relazione alle cessioni in oggetto, sono stati finora emanati i seguenti decreti ministeriali - d.m. 2 marzo 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo); - d.m 22 aprile 2022 (Gazzetta Ufficiale del 28 aprile); - d.m. 10 maggio 2022 ( Gazzetta Ufficiale del 28 aprile); - d.m. 26 luglio 2022 (Gazzetta Ufficiale del 29 luglio); - d.m. 7 ottobre 2022 (Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre); - d.m. 31 gennaio 2023 (Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2023); - d.m. 23 maggio 2023 (Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2023).
Per un approfondimento si rinvia al seguente tema : Cessioni di materiali d'armamento alle autorità di Governo ucraine A sua volta l'articolo 311 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, stabilisce che il Ministero della difesa può cedere a titolo gratuito materiali non d'armamento, dichiarati fuori servizio o fuori uso, in favore di: a) Paesi in via di sviluppo e Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione; b) organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri; b-bis) amministrazioni dello Stato nell'ambito di programmi di recupero economico-sociale di aree del territorio nazionale soggette a crisi industriale. Il Ministero della difesa può, altresì, procedere alla cessione di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche a condizione che tale cessione abbia ad oggetto esclusivamente materiali difensivi e previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari (comma 2 articolo 311). Con riferimento alle cessioni a titolo oneroso l'articolo 310 del Codice dell'ordinamento militare prevede che il regolamento (TUOM), secondo le procedure di modifica da esso previste, individui, nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze armate, i materiali e i mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185.
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Il commercio mondiale di armiSul commercio mondiale di armi una fonte autorevole e indipendente di dati e analisi è il SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute).
Secondo i dati forniti da questo istituto, la vendita di armi delle 100 principali aziende produttrici di armi e servizi militari (la classifica ‘Top 100' del SIPRI) ha totalizzato 592 miliardi di dollari nel 2021 (ultimo anno per cui sono disponibili dati in valore), con un aumento dell'1,9% rispetto al 2020 e continuando il trend in ascesa almeno dal 2015. Questa crescita è avvenuta nonostante il perdurare degli effetti della pandemia, in particolare l'interruzione delle catene di approvvigionamento, la carenza di manodopera e la mancanza di semiconduttori. Gli USA hanno continuato a dominare la classifica con 40 aziende e una vendita complessiva di armi pari a $299 miliardi.
Grafico 6 - Tendenze nei trasferimenti di sistemi d'arma. Periodo 1955-2022
Secondo la pubblicazione Trends in international arms transfers, 2022 (SIPRI, marzo 2023), la guerra in Ucraina ha avuto solo un impatto limitato sul volume totale dei trasferimenti di armi nel 2018-22, ma l'Ucraina è diventata un importante importatore di armi nel 2022 (il terzo paese importatore nel 2022, dopo Qatar e India). Inoltre, la maggior parte degli stati europei ha notevolmente aumentato i propri ordini di importazione di armi.
Il SIPRI ha registrato 63 stati come esportatori di sistema d'arma nel quinquennio 2018–22, ma la maggior parte di essi sono piccoli esportatori. I primi 25 stati in classifica hanno fornito il 98% delle esportazioni totali, e oltre tre quarti (76%) delle esportazioni fanno capo ai primi cinque stati in classifica: Stati Uniti, Russia, Francia, Cina e Germania. A partire dal 1950, USA e Russia (o Unione Sovietica prima del 1992) sono sempre stati di gran lunga i principali fornitori di sistemi d'arma.
Grafico 7 - Principali paesi esportatori di sistemi d'arma. Periodo 2018-2022
Fonte:
Trends in international arms transfers, 2022
(SIPRI, marzo 2023).
Per quanto concerne i paesi importatori di sistema d'arma nel quinquennio 2018–22, i cinque maggiori importatori di armi sono stati India, Arabia Saudita, Qatar, Australia e Cina, che insieme hanno rappresentato il 36% del totale delle importazioni. La regione che ha ricevuto il maggior volume di sistemi d'arma nell'ultimo quinquennio è stata quella di Asia e Oceania (41% del totale mondiale), seguita da Medio Oriente (31%), Europa (16%), Americhe (5,8%) e Africa (5%).
Grafico 8 - Principali paesi esportatori di sistemi d'arma. Periodo 2018-2022
Fonte:
Trends in international arms transfers, 2022 (SIPRI, marzo 2023).
Per approfondimenti si rinvia al SIPRI Arms Transfers Database.
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Collegamento con i lavori parlamentari in corsoCon il disegno di legge A.S. 855 (attualmente all'esame del Senato e su cui si veda il dossier), il Governo propone una serie di modifiche alla legge 185 del 1990. La principale misura è la reintroduzione del Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), istituito originariamente dalla legge 185 ma soppresso già nel 1993, nell'ambito di un più ampio intervento di riorganizzazione delle strutture ministeriali. Come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge, la reintroduzione dell'organismo ha lo scopo di "assicurare un appropriato coordinamento al massimo livello politico delle scelte strategiche in materia di scambi di materiali di armamento". "Tale attività infatti – continua la relazione - richiede un coordinamento stretto delle decisioni tra i vari dicasteri coinvolti, in quanto tale materia comporta una serie di valutazioni complesse, caratterizzate da profonde interconnessioni tra la politica estera, la politica di sicurezza e di difesa e la politica economica ed industriale". Al CISD è attribuita la competenza di stabilire gli indirizzi generali per l'applicazione della legge n. 185/1990, nonché le direttive generali per i trasferimenti di materiali di armamento. Il comitato ha anche il compito di definire criteri generali per l'applicazione dei divieti alle cessioni di materiali. Tali divieti, che possono riguardare anche "specifici materiali, destinatari o operazioni", sono applicati dal CISD su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro della difesa. Il disegno di legge – tra l'altro - semplifica inoltre le procedure per i trasferimenti infra-UE, amplia il termine per la presentazione della documentazione delle operazioni effettuate, e inasprisce le sanzioni in caso di inadempienza. |