Proposta di regolamento sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali 27 febbraio 2023 |
La
proposta
di regolamento in esame mira ad
aggiornare e semplificare il sistema tariffario dell'
Agenzia europea per i medicinali (
European Medicines Agency - EMA), con l'obiettivo generale di assicurare una base finanziaria più solida e al tempo stesso semplificata per l'esercizio delle accresciute funzioni della medesima agenzia.
In base all'articolo 86 bis del
regolamento (CE) n. 726/2004 istitutivo dell'Agenzia, la Commissione europea è chiamata espressamente a presentare, se del caso, proposte legislative al fine di aggiornare il quadro normativo relativo alle tariffe spettanti all'Agenzia per i medicinali per uso umano e per i medicinali veterinari.
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I compiti dell'EMA
I compiti principali dell'Agenzia – che ha sede ad Amsterdam – consistono nel tutelare e promuovere la sanità pubblica e la salute degli animali mediante la
valutazione ed il controllo dei medicinali per uso umano e veterinario. In particolare, l'Ema:
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Le entrate dell'Agenzia europea per i medicinali
Ai sensi dell'articolo 67, par. 3, del regolamento istitutivo, le entrate dell'Agenzia sono composte da:
La più recente
relazione annuale pubblicata dall'EMA, relativa al 2021, evidenzia un
costante aumento delle entrate totali dell'Agenzia negli ultimi anni (dal 2017 al 2021). Nel
2021, infatti, le entrate dell'EMA hanno raggiunto una cifra complessiva pari a
407,6 milioni di euro, di poco superiore rispetto ai 403,7 milioni del 2020, ma assai più consistente rispetto ai 317,36 milioni del 2017.
Il
trend in crescita è
confermato anche per gli anni
2022 e 2023. Sul sito dell'Agenzia, nella
sezione dedicata al finanziamento, si rileva che, per il
2022, le entrate totali dell'EMA ammontavano a
417,5 milioni; per il
2023, il bilancio di previsione ne prevede l'aumento sino a
458 milioni.
Come risulta dal grafico sottostante, la
parte di gran lunga più consistente delle entrate dell'Agenzia è rappresentata dalle
commissioni riscosse dall'industria farmaceutica per i servizi prestati: nel 2021, a fronte di un totale delle entrate pari a 407,6 milioni di euro,
344,5 milioni sono stati costituiti da tariffe e oneri corrisposti a tale titolo. I dati per il 2021 mostrano, invece, che una componente delle risorse minoritaria proviene dai
contributi dell'UE, compreso il contributo speciale per i farmaci orfani, mentre un'altra parte delle entrate ha una destinazione specifica (si tratta, cioè, di spese connesse alla sede dell'Agenzia ad Amsterdam e alla precedente sede a Londra).
Una
parte delle entrate derivanti dal pagamento di
tariffe ed
oneri da parte delle aziende farmaceutiche viene
ripartita con le Autorità nazionali competenti – tra cui l'AIFA italiana – a copertura dei costi da queste sostenuti per le valutazioni svolte per conto dell'Agenzia europea. Secondo la citata relazione annuale, nel 2021 l'EMA ha pagato un totale di
143,175 milioni di euro a tali Autorità, rispetto ai 132,605 milioni di euro del 2020.
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Oggetto e finalità della proposta
Nel corso degli anni il
quadro giuridico che disciplina le tariffe spettanti all'EMA è diventato
piuttosto complesso. Attualmente esso si articola in
due regolamenti distinti: il
regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio concernente i diritti spettanti all'Agenzia e il
regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento e del Consiglio sulle tariffe pagabili all'EMA per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano.
Alla luce delle
modifiche recentemente intervenute con riguardo al
regolamento istitutivo dell'EMA e alle norme applicabili all'
autorizzazione dei medicinali veterinari, tale normativa richiede, ad avviso della Commissione, di essere
aggiornata.
Essa, in particolare, non contempla tariffe a sostegno delle attività nuove o modificate introdotte dal
regolamento (UE) 2019/6, relativo ai
medicinali veterinari, e non tiene conto del
regolamento (UE) 2022/123 che, allo scopo di rafforzare il ruolo dell'EMA a seguito della crisi da COVID-19, ha rimesso alla sua competenza nuove attività, sopra indicate, i cui costi dovrebbero essere tenuti in considerazione. L'allineamento appare necessario anche con riguardo al già richiamato articolo 67 del regolamento istitutivo dell'EMA, in virtù del quale l'Agenzia può
riscuotere non soltanto tariffe, ma anche oneri per i servizi e le attività per i quali non è prevista la riscossione di tariffe.
Al riguardo, dal momento che la proposta è stata presentata prima della imminente revisione della legislazione farmaceutica generale dell'UE, si rileva la necessità di garantire che essa tenga conto delle possibili novità che questa potrebbe introdurre e che potrebbero determinare l'esigenza di procedere ad una ulteriore revisione delle tariffe.
Oltre a necessitare di tali adeguamenti, ad avviso della Commissione la legislazione va riformulata anche al fine di risolvere una serie di
problemi posti in rilievo dalla
valutazione del sistema di tariffe dell'EMA, operata dalla Commissione stessa nel 2019:
La presente proposta affronta tali problemi secondo i seguenti principi:
L'iniziativa, dunque, si propone anzitutto di
razionalizzare il sistema, semplificando il più possibile la struttura delle tariffe e riunendo in un
unico strumento giuridico le disposizioni che regolano la materia. Prevede quindi che gli
importi di tariffe e remunerazioni
siano basati sui costi. In particolare:
Questi criteri generali sono declinati come segue:
Una valutazione della rimodulazione delle tariffe, degli oneri e delle remunerazioni così operata è effettuata nella relazione tecnica del Governo, per la cui illustrazione si rinvia all'apposito paragrafo del presente dossier.
In generale, si rileva l'opportunità di garantire maggiore trasparenza nella metodologia di calcolo delle tariffe e remunerazioni basate sui costi, rendendo chiare ed esplicite le modalità utilizzate per la relativa determinazione.
Allo scopo di rendere tale sistema adeguato alle esigenze future, la proposta prevede che le tariffe, gli oneri e le remunerazioni stabiliti negli allegati possano essere modificati dalla Commissione europea mediante
l'adozione di atti delegati, con ciò introducendo una
modalità flessibile di adeguamento della normativa.
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Illustrazione dettagliata delle disposizioni della proposta
Gli
articoli 1 e 2 contengono l'
oggetto e le
definizioni rilevanti per la proposta di regolamento.
In particolare, per ottenere un sistema equo, all'articolo 2 è stato ritenuto necessario individuare
un'unità armonizzata per la riscossione delle tariffe pertinenti relative alla farmacovigilanza per i medicinali autorizzati mediante procedura nazionale, poiché nell'UE esistono modalità diverse di assegnazione dei numeri di autorizzazione ai medicinali e di conteggio dei medicinali.
Gli
articoli 3 e 4 descrivono i
tipi di tariffe e oneri che possono essere riscossi dall'EMA e rimandano ai relativi allegati dove sono stabiliti gli importi corrispondenti unitamente, se del caso, agli importi per la remunerazione da corrispondere alle autorità nazionali competenti negli Stati membri.
L'
articolo 5 riguarda le
condizioni della remunerazione corrisposta
alle autorità nazionali competenti in relazione alle tariffe riscosse dall'Agenzia.
L'
articolo 6 stabilisce le
riduzioni delle tariffe applicabili e le relative norme e rimanda all'allegato pertinente nel quale tali riduzioni sono specificate; il direttore esecutivo dell'EMA potrà concedere ulteriori riduzioni delle tariffe in circostanze eccezionali, mentre il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è autorizzato, previo parere favorevole della Commissione, ad operare riduzioni in circostanze non eccezionali per motivi giustificati, quali la tutela della salute pubblica e della sanità animale.
L'
articolo 7 riguarda le
condizioni e le norme concernenti il pagamento di tariffe e oneri.
L'
articolo 8 incarica il
consiglio di amministrazione dell'Agenzia di specificare le
modalità tecniche dettagliate per facilitare l'applicazione del regolamento proposto, quali i metodi di pagamento delle tariffe e degli oneri e il meccanismo preciso tramite il quale la remunerazione prevista dal regolamento viene versata alle autorità nazionali competenti. È necessario un parere positivo della Commissione per garantire la coerenza con la legislazione dell'UE, in linea con la dichiarazione congiunta e l'orientamento comune sulle agenzie decentrate.
L'
articolo 9 riguarda le
scadenze per i pagamenti e prevede la possibilità per il direttore esecutivo di
sospendere i servizi in caso di mancato pagamento.
L'
articolo 10 stabilisce i
requisiti di trasparenza degli importi previsti dal regolamento proposto e prevede il
monitoraggio dei costi e dell'inflazione nonché
la presentazione di relazioni. Prevede la possibilità per il direttore esecutivo dell'EMA di presentare alla Commissione una relazione speciale ad hoc, fattuale e contenente dati, basata sul monitoraggio di cui sopra nonché di raccomandare la modifica delle tariffe, degli oneri e della remunerazione stabiliti negli allegati.
L'
articolo 11 stabilisce le
condizioni per una revisione degli importi
stabiliti nel regolamento, secondo un approccio basato sui costi. Tale disposizione consente, come già accennato, alla
Commissione di adottare
atti delegati per
modificare gli allegati, sulla base della suddetta relazione ad hoc o della relazione di bilancio dell'Agenzia, di un monitoraggio del tasso di inflazione, di una modifica della legislazione dell'UE in relazione ai compiti dell'Agenzia o di informazioni nuove concernenti aspetti pratici dell'attuazione delle attività che comportano l'imposizione di una tariffa o di un onere.
L'
articolo 12 stabilisce le modalità con cui l'Agenzia fornirà le
stime di bilancio, comprese le informazioni dettagliate sulle entrate derivanti da vari tipi di tariffe e oneri.
L'
articolo 13 stabilisce le
condizioni per l'
adozione da parte della Commissione di
atti delegati destinati a modificare gli allegati.
L'
articolo 14 fornisce la
base giuridica per l'imposizione di tariffe da parte dell'Agenzia secondo la procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2017/745.
L'
articolo 15 abroga i due regolamenti attualmente in vigore
in materia di tariffe spettanti all'EMA che
la presente proposta sostituisce.
L'
articolo 16 specifica le condizioni di applicabilità del regolamento proposto in relazione alla sua data di applicazione mentre l'articolo
17 indica le date di entrata in vigore e di applicazione.
Gli
allegati I e II stabiliscono le
tariffe, gli
oneri e la
remunerazione per le procedure e i servizi relativi, rispettivamente, ai
medicinali per uso umano e ai
medicinali veterinari.
L'
allegato III stabilisce le
tariffe annuali e la
remunerazione per i medicinali per uso umano e per i medicinali veterinari.
L'
allegato IV stabilisce
vari altri oneri e tariffe sia per i medicinali per uso umano sia per i medicinali veterinari, nonché per le consultazioni sui dispositivi medici (per le ispezioni, il trasferimento di autorizzazioni, i servizi antecedenti la presentazione, il riesame di pareri e altri servizi scientifici e amministrativi).
L'
allegato V stabilisce le
riduzioni delle tariffe per richiedenti e medicinali specifici.
L'
allegato VI stabilisce le
informazioni sui risultati fornite dall'Agenzia, comprese le informazioni raccolte dalle autorità nazionali competenti negli Stati membri.
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Base giuridica
La Commissione europea fonda la proposta in esame su una
base giuridica
duplice, costituita dagli articoli 114 e 168, paragrafo 4, lettere c) e b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
L'
articolo 114 TFUE conferisce all'Unione la competenza per conseguire il
ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri che hanno per oggetto
l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Al paragrafo 3, in particolare, stabilisce che, nel formulare proposte vertenti in materia di
sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, la Commissione europea debba basarsi su un
"livello di protezione elevato", che tenga conto degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici.
L'
articolo 168,
paragrafo 4,
lettere c) e b),
TFUE – in deroga alla previsione generale che configura quella in materia di tutela e miglioramento della salute come una competenza dell'Unione di sostegno, coordinamento e completamento delle politiche nazionali – prevede che, quando si tratti di misure che fissino
parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico (c) e di misure
nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica (b), la competenza dell'Ue assume carattere
concorrente.
Con riguardo alla proposta di regolamento in esame, la Commissione europea ritiene che tali disposizioni costituiscano una base giuridica adeguata alla luce delle
finalità essenziali dell'iniziativa di contribuire al
buon funzionamento del mercato interno e alla
definizione di livelli elevati di qualità e sicurezza per i medicinali. Come precisa la Commissione europea nella relazione illustrativa, entrambi gli obiettivi sono perseguiti
contemporaneamente e sono indissolubilmente legati, senza che l'uno possa ritenersi secondario rispetto all'altro.
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Sussidiarietà
In virtù di quanto emerge dalla relazione illustrativa e dalla
valutazione d'impatto che accompagna la proposta, la Commissione europea ritiene che questa sia conforme al principio di
sussidiarietà, riscontrando la sussistenza tanto della necessità dell'azione dell'Unione quanto del suo valore aggiunto.
Dal primo punto di vista, il fatto stesso che l'EMA costituisca un'agenzia decentrata dell'Unione europea è ritenuto di per sé sufficiente a giustificare la
necessità
di un intervento comune, potendo le decisioni relative al finanziamento e alle tariffe dell'Agenzia essere legittimamente prese solo a livello di UE. Al riguardo, la Commissione precisa che la proposta di regolamento disciplina
esclusivamente le tariffe e gli oneri che l'Agenzia riscuote per i suoi compiti statutari e che la competenza per le decisioni concernenti
eventuali tariffe riscosse dalle autorità nazionali resta agli Stati membri, anche in relazione all'eventuale adeguamento di tali tariffe all'evolversi dei compiti statutari dell'Agenzia stessa. La Commissione osserva inoltre che l'assenza di un'azione dell'Unione finalizzata a stabilire tariffe basate sui costi
danneggerebbe gli interessi sia dell'EMA che quelli degli Stati membri, in particolare delle rispettive autorità responsabili della regolamentazione dei medicinali.
Sulla base delle medesime argomentazioni viene giustificato anche il
valore aggiunto derivante da un'azione europea in tale ambito, consistente nel fatto stesso che, considerata la natura dell'EMA, soltanto l'UE può intervenire per consentire all'Agenzia di imporre tariffe e per definirne i livelli.
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Proporzionalità
La Commissione europea ritiene che la proposta di regolamento rispetti anche il principio di proporzionalità, giacché
non va al di là di quanto
necessario ai fini del conseguimento dell'
obiettivo generale perseguito, che è quello di introdurre tariffe destinate a garantire i finanziamenti necessari alla
corretta attuazione della legislazione farmaceutica dell'UE. A tal riguardo osserva che la proposta affronta i problemi individuati soltanto per quanto concerne le tariffe dell'EMA, sulla base dei costi relativi alle sue attività, e che i contributi e i rispettivi costi delle autorità nazionali competenti sono presi in considerazione soltanto nella misura in cui contribuiscono a un'attività dell'EMA.
Anche la scelta del
regolamento viene ritenuta appropriata, in quanto funzionale a soddisfare esigenze di
certezza giuridica e a garantire che l'Agenzia disponga di
finanziamenti adeguati per attuare correttamente la legislazione applicabile, tenendo conto del contributo del bilancio dell'UE.
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Relazione del Governo
Sulla proposta è stata trasmessa la relazione di cui all'articolo 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nella quale il Ministero della salute, pur valutando positivamente le finalità generali del progetto nel suo essere diretto ad aggiornare un sistema tariffario ormai molto datato, a semplificarlo e ad adeguarlo alla più recente normativa, rileva tuttavia alcuni elementi di
criticità.
Anzitutto la relazione tecnica rileva che, per un verso, rispetto al sistema attualmente vigente, la proposta mira a realizzare un
sensibile incremento delle tariffe spettabili all'EMA, legato in particolare alle nuove sostanze e ai medicinali orfani e pediatrici, ad oggi non remunerati. Gli importi di alcune tariffe a carico delle aziende farmaceutiche, in particolare, potrebbero aumentare fino al punto di triplicare l'ammontare dei costi su quelle gravanti.
Per altro verso, a fronte di questi incrementi la proposta prevede l'
abbassamento di alcune tariffe, quali quelle relative ai
medicinali generici, alle procedure di rinnovo e alle variazioni di tipo II, oltre a una
sensibile riduzione del valore della
remunerazione riconosciuta all'attività degli
esperti, con ciò prospettando, per un verso, difficoltà nel garantire la copertura dei costi sostenuti dalle Autorità nazionali competenti che collaborano con EMA e, per l'altro, una potenziale perdita di competenze e di investimenti nelle attività per l'innovazione. In particolare, il Governo segnala che, sebbene la valutazione di impatto eseguita dall'Agenzia (e riferibile ai volumi del 2021) abbia evidenziato un
aumento del gettito per l'EMA di circa il 15%-17% per l'anno 2021, altre Autorità sono pervenute a
risultati diametralmente opposti.
Nella relazione viene inoltre rilevato che la
procedura di revisione delle tariffe prevista dalla proposta (art. 11) – che consentirebbe alla Commissione europea di procedere in tal senso mediante l'adozione di
atti delegati –, oltre a quella
di monitoraggio dei costi da parte dell'Agenzia (art. 10), sarebbero entrambe
poco trasparenti e non assicurerebbero un
appropriato coinvolgimento degli Stati membri.
Il Governo sottolinea, infine, che per effetto della proposta in esame potrebbe rendersi necessario un
adeguamento del sistema tariffario nazionale per armonizzarlo al nuovo sistema europeo.
Su questi profili, potrebbe risultare utile acquisire ulteriori e più dettagliati elementi di conoscenza e valutazione da parte del Governo.
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Esame presso le Istituzioni dell'UE
La proposta sarà esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria. Al
Parlamento europeo è stata assegnata alla Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI), che ha nominato relatore l'onorevole Cristian-Silviu BUŞOI (Romania, PPE), mentre la Commissione per i bilanci (BUDG) dovrà rendere un parere.
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Esame presso altri Parlamenti nazionali
Sulla base dei dati forniti dal sito
IPEX, l'esame dell'atto risulta concluso da parte del
Bundestag tedesco e dal
Parlamento irlandese, mentre è stato avviato dai Parlamenti spagnolo, slovacco, portoghese, danese, finlandese e svedese e dal Senato polacco.
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