Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri
Titolo: Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero
Riferimenti: AC N.960/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 147
Data: 25/07/2023
Organi della Camera: III Affari esteri


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Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero

25 luglio 2023
Schede di lettura


Indice

Premessa|Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Premessa

La proposta di legge A.C. 960 dei deputati Toni Ricciardi ed altri: "Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero", composta da un solo articolo, Finalità della proposta di legge è finalizzata a reperire specifiche risorse per poter assumere personale aggiuntivo negli uffici diplomatici e consolari all'estero in modo che questi riescano a evadere più efficientemente e rapidamente le richieste di emissione di passaporti all'estero. Come precisato anche nella relazione illustrativa allegata alla proposta di legge in esame "una porzione significativa di domanda di passaporti presso la rete diplomatico-consolare rimane costantemente inevasa (....) La domanda inevasa genera una forte percezione di abbandono e causa un grave disservizio. Inoltre, senza un passaporto valido è impossibile ottenere lo SPID all'estero".

A tal riguardo si ricorda che, da ultimo, il  comma 1 dell'articolo 13 della legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198 ("Milleproroghe 2023"), in relazione ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero, ha prorogato , dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2025, il termine per il rilascio di credenziali per l'identificazione e l'accesso da parte dei connazionali ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi, disponendo altresì la proroga,  dal 31 marzo 2023 al 31 marzo 2026, del termine ultimo per l'utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute.
Tale proroga  ha lo scopo di evitare una improvvisa regressione dei servizi digitali finora erogati per l'impossibilità per gli utenti di identificarsi e accedere ai servizi online, essendo, secondo la relazione governativa al provvedimento, le attuali modalità di rilascio delle credenziali SPID da parte degli "Identity Provider"  poco incentivanti  per chi risiede all'estero
È stata altresì disposta la proroga, dal 31 marzo 2023 al 31 marzo 2026, del termine ultimo per l'utilizzo delle credenziali già rilasciate e non ancora scadute per l'accesso ai servizi in rete del MAECI.
Si ricorda, in proposito, che l' articolo 24 del  decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla  legge 11 settembre 2020, n. 120, ha previsto che tutte le Amministrazioni pubbliche, a decorrere dal  28 febbraio 2021utilizzino esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica, ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi in rete. A decorrere da quella stesso termine (28 febbraio 2021) è stato posto per le Amministrazioni pubbliche il divieto di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Rimane fermo l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.
Si ricorda, inoltre, che è attualmente all'esame della III Commissione della Camera la proposta di legge C. 940, concernente l'istituzione del Portale unico telematico per gli italiani all'estero.
 

Nello specifico, la proposta di legge n. 960 è volta ad assegnare ai consolati una percentuale delle entrate (diritti e tasse consolari) derivanti dalla loro attività di rilascio dei passaporti allo scopo di disporre di più personale interinale per le mansioni esecutive (informazioni e gestione urgenze, verifica preventiva dei documenti dei richiedenti, presa delle impronte, foto eccetera) e aumentarne i rilasci.

Come si vedrà più diffusamente in seguito, tale percentuale è pari al 30 per cento a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge e per i successivi ventiquattro mesi; al 20 per cento per i successivi dodici mesi e al 15 per cento dal trentasettesimo mese in poi.

La relazione illustrativa allegata al provvedimento, fa presente che la norma non dovrebbe comportare ulteriori oneri, venendo utilizzate dotazioni strumentali già presenti negli uffici diplomatico-consolari (PC, lettori di impronte, stampanti passaporti). Essa tende, inoltre, a favorire l'utilizzo ottimale, su tutto l'orario di lavoro, delle risorse presenti.

Al riguardo, si segnala che secondo il portale dell' Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) sono  5.806.068  cittadini italiani risiedenti all'estero (anno 2022), cifra che risulta essere in continuo aumento. Infatti secondo quanto riportato nel   Il Rapporto italiani nel mondo del 2022 della Fondazione MigrantesRapporto italiani nel mondo del 2022 della Fondazione Migrantes l'Italia ha perso in un anno lo 0,5 per cento di popolazione residente (- 1,1 per cento dal 2020), mentre all'estero questa percentuale è cresciuta nell'ultimo anno del 2,7 per cento, che diventa il 5,8 per cento dal 2020, con quasi 154 mila nuove iscrizioni all'estero contro gli oltre 274 mila residenti "persi" dall'Italia.
Si ricorda, inoltre, che  l'AIRE è l'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero. E' stata istituita nel 1990, a seguito dell'emanazione della Legge n. 470 del 27 ottobre 1988 ("Anagrafe e censimento degli italiani all' estero") e del suo regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989. L'AIRE contiene i dati dei cittadini che hanno dichiarato spontaneamente, ai sensi dell'art. 6 della citata Legge n. 470/1988, di voler risiedere all'estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi o, per i quali, é stata accertata d'Ufficio tale residenza. I comuni sono gli unici competenti alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che di quella residente all'estero. Ciascun comune ha la propria AIRE. Esiste, inoltre, l'AIRE nazionale, istituita presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali.
Oltre ai dati anagrafici, l'AIRE centrale registra anche l'indicazione relativa all'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di iscrizione Aire. I singoli comuni inviano i dati all'AIRE centrale, via web-mail, utilizzando un sistema di sicurezza e un'apposita procedura informatica, che consente un aggiornamento diretto dei dati stessi. L'iscrizione all'AIRE comporta, per i cittadini italiani, la possibilità di usufruire dei servizi consolari, di ottenere certificati/documenti sia dal comune di iscrizione AIRE che dall'Ufficio consolare di competenza, nonché di esercitare il diritto di voto anche all'estero. 
L'iscrizione all'AIRE è un obbligo prescritto dalla legge istitutiva dell'AIRE nei seguenti casi:
- se si è cittadini italiani e si intende spostare la propria residenza all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Ai sensi dell'art 43 del Codice Civile, la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo dove solitamente si svolge la vita familiare, lavorativa e sociale; 
- se si è cittadini italiani nati all'estero e da sempre residenti al di fuori del territorio italiano; 
- se si acquisisce la cittadinanza italiana all'estero. 
Italiani residenti all'estero: le mete di destinazione  (%)

Fonte: Rapporto italiani nel mondo 2022

Italiani residenti all'estero: le regioni di partenza (%)

Fonte: Rapporto italiani nel mondo 2022

Le partenze degli italiani nell'ultimo anno: da dove (%)

Fonte: Rapporto italiani nel mondo 2022

Le partenze degli italiani nell'ultimo anno: verso dove (%)

Fonte: Rapporto italiani nel mondo 2022


Contenuto

L'articolo 1 della proposta di legge prevede che i proventi derivanti dal versamento degli importi dovuti da chi richiede il rilascio del passaporto all'estero, di cui all'articolo 27 della tabella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, siano attribuiti mensilmente al bilancio dell'ufficio diplomatico-consolare che ha rilasciato il relativo passaporto, in misura percentuale rispetto al totale degli introiti collegati all'emissione di passaporti e carte di identità.

Come precisato nel secondo periodo del comma 1 tali risorse devono essere a loro volta destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale interinale e per l'acquisizione di servizi destinati, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, alle operazioni preliminari connesse al rilascio dei passaporti, alla validazione del codice fiscale per i residenti all'estero e ai servizi maggiormente richiesti, quali il rilascio del passaporto e della carta di identità elettronica.

Il comma 2 specifica che la percentuale degli introiti in questione (come anticipato in premessa) è pari al 30 per cento a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge e per i successivi ventiquattro mesi; al 20 per cento per i successivi dodici mesi e al 15 per cento dal trentasettesimo mese in poi.

Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cioè il Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

La proposta di legge in oggetto Precedenti legislativipropone una soluzione simile a quanto previsto dall'articolo 1, comma 429 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.  
Tale norma ha riassegnato il  30 per cento  dei versamenti  effettuati per la domanda di riconoscimento della  cittadinanza italiana (pari a 300 euro) allo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, per essere a loro volta attribuiti  agli uffici dei consolati di ciascuna Circoscrizione consolare in proporzione ai versamenti ricevuti. La ratio della disposizione è quella di  destinare tali importi al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari.
 

In estrema sintesi si ricorda che il Tipologie di passaportipassaporto è un documento sia di viaggio che di riconoscimento rilasciato:

  • in Italia dalle Questure;
  • all'estero dalle Rappresentanze diplomatico-consolari.  Ai fini del rilascio gli Uffici consolari dovranno verificare l'assenza delle cause ostative previste dalla citata Legge 1185/67.  

È valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano e, a domanda dell'interessato, può essere reso valido per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti mediante l'indicazione delle località di destinazione (art. 2 della legge 1185/67).

La normativa vigente prevede le seguenti tipologie di passaporto:
a) Passaporto ordinario: libretto a formato unico a 48 pagine (attualmente il costo del libretto per il richiedente è di € 42,50 a cui si aggiunge il contributo amministrativo di € 73,50, a meno di non rientrare nelle categorie esenti di cui all'articolo 19 della legge n. 1185/1967);
b) Passaporto temporaneo: libretto a 16 pagine (dal costo per l'utente di € 5,20).

Ai sensi del richiamato articolo 27 della Tabella allegata al decreto legislativo n. 71 del 2011 "il contributo da esigersi per il passaporto e la relativa tassa di concessione governativa, se dovuta, sono uguali a quelli previsti per il rilascio sul territorio nazionale".


Per Passaporto ordinariopassaporto ordinario si intende il passaporto elettronico che – a partire dal 26 ottobre 2006 - ha sostituito i precedenti modelli. Esso utilizza moderne tecnologie, quali la stampa anticontraffazione ed un microprocessore contenente i dati del titolare e dell'autorità che lo ha rilasciato, che offrono standard elevati di sicurezza.
La validità temporale del passaporto differisce in base all'età del titolare:

  • per i minori di 3 anni la validità è di 3 anni;
  • per i minori dai 3 ai 18 anni la validità è di 5 anni;
  • per i maggiorenni la validità è di 10 anni.

I passaporti scaduti non possono più essere rinnovati.

Il Passaporto temporaneopassaporto temporaneo è un documento di emergenza su supporto cartaceo, espressamente previsto dal Regolamento (CE) n. 444 del 2009. Non contiene il microchip per la registrazione dei dati del titolare.
E' rilasciato per i casi di inabilità temporanea alla rilevazione delle impronte, solo in circostanze motivate di necessità ed urgenza, per le quali lo stesso possa costituire l'unico strumento atto a garantire la sicurezza, la salute o gli interessi economici dei connazionali. La sua validità temporale non può essere superiore ad un anno.


Relazioni allegate o richieste

Trattandosi di una proposta di legge di iniziativa parlamentare alla medesima è allegata la sola relazione illustrativa del provvedimento.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

In considerazione della finalità della proposta di legge,  volta all'istituzione di un Portale al servizio, in particolare, delle comunità italiane all'estero, il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.