Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008 10 luglio 2023 |
Indice |
Premessa|Contenuto dell'Accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Relazioni allegate| |
PremessaIl 27 giugno 2023 il Senato ha approvato il disegno di legge governativo S. 715 recante l'Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008, assegnato il 4 luglio 2023 alla III Commissione Affari esteri e comunitari della Camera per l'esame in sede referente (A.C. 1261). Il disegno di legge è finalizzato a consentire all'Italia di aderire al Protocollo addizionale alla Convenzione del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR – Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route).
La La Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada CMR disciplina vari aspetti di diritto civile relativi al trasporto internazionale di merci su strada (diritti e obblighi delle parti, responsabilità del mittente e del vettore, ecc.). La disciplina trova applicazione per ogni contratto di trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle Parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto siano situati in due Paesi diversi, di cui almeno uno parte della Convenzione. La Convenzione
definisce anche il contenuto della lettera di vettura (detta anche «lettera di vettura CMR»), che è accettata come
prova di un contratto di trasporto e costituisce un
documento riconosciuto in sede giudiziaria a supporto di pretese relative alla perdita totale o parziale, al danneggiamento o al ritardo nella consegna della merce. Il trattato contiene obblighi non solo a carico degli Stati ma anche dei privati. La Convenzione CMR è stata finora ratificata da 58 Stati, per la maggior parte europei.
L'Italia ha aderito alla Convenzione con legge 6 dicembre 1960, n. 1621 e al Protocollo di modifica della stessa del 5 luglio 1978, con legge 27 aprile 1982, n. 252. Al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, non era previsto che le lettere di vettura potessero essere emesse su un supporto diverso dalla carta. Con lo sviluppo delle lettere di vettura elettroniche, si è dunque resa necessario un Protocollo addizionale su tale strumento. Il Protocollo non modifica le disposizioni sostanziali della CMR, ma fornisce un quadro giuridico supplementare per la digitalizzazione delle lettere di vettura, integrando la CMR facilitando la compilazione facoltativa della lettera di vettura attraverso procedure di registrazione e di gestione elettronica di dati. Secondo quanto previsto nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato (A.S.715) l'introduzione della lettera di vettura internazionale elettronica modernizza il trasporto internazionale di merci su strada, con il progressivo superamento dei documenti cartacei. L'adesione dell'Italia al Protocollo in esame è, tra l'altro, condizione essenziale per raggiungere uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), quello relativo alla semplificazione delle procedure logistiche e alla digitalizzazione dei documenti. |
Contenuto dell'AccordoIl Protocollo addizionale è composto da 16 articoli. L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini usati nel testo. L'articolo 2 chiarisce il campo d'applicazione e la portata della lettera di Ambito di applicazione della vettura elettronica vettura elettronica (rinviando sostanzialmente all'ambito di applicazione della CMR). L'articolo 3 elenca le modalità di autenticazione delle lettere di vettura elettroniche e precisa che l'autenticazione della lettera di vettura elettronica deve avvenire a opera delle parti del contratto di trasporto, mediante una firma elettronica affidabile che possa garantire il collegamento con la lettera di vettura elettronica. L'articolo 4 disciplina le condizioni per la compilazione della lettera di vettura elettronica. Al comma 1 precisa che la lettera di vettura elettronica deve contenere le stesse indicazioni della lettera di vettura cartacea di cui alla CMR. I commi 2 e 3 riguardano l'integrità delle indicazioni originarie e le successive modifiche della lettera di vettura elettronica. L'articolo 5, inerente all'attuazione della lettera di vettura elettronica, elenca le procedure e le modalità che le parti del contratto di trasporto devono concordare per ottemperare ai requisiti della lettera di vettura elettronica (in particolare l'obbligo di richiamare le procedure di esecuzione del contratto di trasporto nella lettera di vettura elettronica e la loro pronta accertabilità). L'articolo 6 individua i Documentazione a supporto della lettera di vettura elettronicadocumenti che completano la lettera di vettura elettronica, e, su richiesta del mittente, prevede l'obbligo per il vettore di rilasciare una ricevuta della merce e tutte le informazioni necessarie per l'identificazione della spedizione e per l'accesso alla lettera di vettura elettronica. Il comma 2 prevede la possibilità che il mittente fornisca al vettore i documenti previsti dalla CMR solo se i documenti esistono in tale forma e se le parti hanno concordato le procedure che consentano di stabilire un collegamento tra tali documenti e la lettera di vettura elettronica, affinché sia assicurata l'integrità degli stessi. Gli articoli da 7 a 16 contengono le disposizioni finali tipiche dei trattati internazionali, in particolare: - modalità di firma, ratifica e adesione al Protocollo (articolo 7); - termini per l'entrata in vigore del Protocollo (articolo 8); - modalità per la sua denuncia (articolo 9); - abrogazione del Protocollo nel caso in cui, a seguito di denunce, il numero delle Parti contraenti divenisse inferiore a cinque (articolo 10); - modalità di composizione di eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 11); - riserve al Protocollo (articolo 12); - procedura per l'emendabilità (articolo13); - revisione del Protocollo attraverso la convocazione di una apposita Conferenza diplomatica (articolo 14); - notificazioni ai Paesi delle adesioni, date di entrate in vigore, denunce ecc. (articolo 15); - individuazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite come depositario del Protocollo (articolo 16). |
Contenuto del disegno di legge di ratificaGli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, che dispone che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla stessa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. |
Relazioni allegateAll'A.C. 1261 è allegata la relazione illustrativa del provvedimento. Al disegno di legge A.S. 715, presentato al Senato, è allegata la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'Analisi tecnico-normativa, il Testo del Protocollo in lingua ufficiale facente fede e la Traduzione non ufficiale in lingua italiana. |