Ratifica ed esecuzione di Accordi tra l'Unione Europea e il Canada 19 giugno 2023 |
PremessaLa proposta di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016 (APS); b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune (CETA). L'AL'Accordo di partenariato strategico (APS) UE-Canadaccordo di partenariato strategico (APS) UE-Canada, che sostituisce l'accordo quadro del 1976, definisce una partnership di ampia portata basata su due pilastri: una profonda cooperazione politica (su temi di interesse comune,quali il contrasto al terrorismo, la promozione della pace e della sicurezza internazionali e la collaborazione nei fora multilaterali) e un'ampia cooperazione settoriale (in ambiti, quali lo sviluppo economico sostenibile, la promozione degli scambi e degli investimenti e la cooperazione giudiziaria). L'APS è stato firmato dal Canada e dall'UE il 30 ottobre 2016, in occasione del vertice UE-Canada, e ha ottenuto il sostegno del Parlamento a febbraio 2017. Ampie sezioni dell'accordo sono in vigore, a titolo provvisorio, dal 1º aprile 2017. Nel dicembre 2022 i Paesi Bassi sono diventati il 24º Stato membro dell'UE a ratificare l'APS. L'Italia, la Francia e l'Irlanda devono ancora ratificarlo. L'Accordo sarà pienamente applicato dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati membri. Il 16 maggio 2022 si è tenuta a Bruxelles la terza riunione del comitato ministeriale misto UE-Canada, presieduta dal VP/AR Josep Borrell e dal ministro degli Esteri canadese Mélanie Joly (si veda la dichiarazione congiunta). L'ultimo vertice UE-Canada tra il primo ministro canadese e i presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea si è tenuto il 14 giugno 2021 a Bruxelles (si vedano la dichiarazione congiunta e la conferenza stampa). Dal 6 all'8 marzo 2023 la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si è recata in Canada. È intervenuta in occasione di una sessione congiunta del parlamento canadese e ha incontrato il primo ministro Justin Trudeau (si veda il comunicato stampa congiunto). A sua volta L'Accordo economico e commerciale globale CETAl'Accordo economico e commerciale globale (Comprehensive Economic and Trade Agreement-CETA) tra Ue e Canada, i cui negoziati erano stati avviati nel maggio del 2009, è stato firmato il 30 ottobre 2016, in occasione del sopra richiamato 16º vertice UE-Canada. Ottenuto il consenso del Parlamento europeo nel febbraio 2017 e completata la ratifica da parte del Parlamento canadese, il CETA è entrato in vigore, in via provvisoria, il 21 settembre 2017, per le materie che rientrano nella competenza UE. L'applicazione in via definitiva avverrà, invece, dopo la ratifica da parte dei Parlamenti nazionali dei Paesi UE e consentirà l'attuazione anche delle disposizioni che ricadono sotto le competenze degli Stati membri. L'Accordo è stato al momento ratificato da 17 Stati membri dell'UE tra i quali, da ultimo, la Germania. Il CETA prevede, la più ampia liberalizzazione di linee tariffarie nella storia dei negoziati commerciali dell'UE, la liberalizzazione di importanti settori dell'economia tra cui i servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, nonché l'abbattimento delle barriere non tariffarie e la tutela della proprietà intellettuale. Prevede inoltre la fissazione di standard ambientali e sociali. Tra le innovazioni introdotte vi è il riconoscimento di un ampio novero di indicazioni geografiche (IG) dei Paesi UE di cui 41 italiane, pari al 90% delle esportazioni dei prodotti italiani DOP/IGP.
Secondo quanto riferito dalla Commissione europea
lo scorso 21 settembre sulla base dell
'Accordo, (...) g
li scambi bilaterali e bidirezionali di merci tra l'UE e il Canada sono aumentati del 31% negli ultimi cinque anni, raggiungendo i 60 miliardi di €; una crescita ancora più elevata (41%) è stata registrata negli scambi di prodotti alimentari e agricoli dell'UE verso il Canada, pari a un aumento del 26% dall'entrata in vigore del CETA.
Gli scambi bilaterali di servizi sono aumentati dell'11%. Le imprese canadesi investono oltre 240 miliardi di € nell'UE, creando ulteriori opportunità occupazionali e aiutando le imprese e la crescita". La Commissione europea, ha, inoltre, rilevato che "i CETA ha permesso all'UE di avere un
accesso privilegiato alle materie prime del Canada: ha eliminato le tariffe, vietato i controlli all'esportazione e ridotto i rischi per le catene di approvvigionamento anche in tempi di domanda elevata. Le importazioni UE di metalli di base dal Canada sono aumentate del 143% tra il 2016 e il 2021, mentre le importazioni di minerali sono aumentate del 131%. Si tratta di risorse essenziali per i settori industriali chiave europei, ad esempio per la produzione di batterie nell'UE. Il CETA ha infine creato un quadro per il commercio dell'energia con un
partner affidabile e che condivide gli stessi principi dell'UE. Le importazioni UE di energia dal Canada sono aumentate del 70% tra il 2016 e il 2021".
Nel 2022 l'UE è stata il terzo maggiore partner commerciale del Canada, dopo gli Stati Uniti e la Cina, rappresentando l'8,2 % del totale delle esportazioni e importazioni combinate di merci del Canada. Nel 2022 l'UE ha esportato verso il Canada merci per 47,4 miliardi di EUR e ha assorbito merci canadesi per un valore di 29,7 miliardi di EUR. Nel 2021 il Canada si è collocato al 12° posto tra i partner commerciali internazionali dell'UE. Tra le principali merci oggetto degli scambi tra i due partner rientrano macchinari, prodotti minerari, mezzi di trasporto e prodotti chimici (Fonte: Commissione europea). In generale si ricorda che il Canada è uno dei partner più antichi e più stretti dell'UE. La La collaborazione tra l'UE e il Canadacollaborazione tra l'UE e il Canada, basata su valori condivisi, su una lunga storia di stretta cooperazione e forti legami interpersonali, è stata notevolmente rafforzata negli ultimi anni. Le relazioni bilaterali sono state avviate negli anni '50 del secolo scorso per ragioni economiche e da allora si sono evolute fino a diventare uno stretto partenariato strategico. L'UE e il Canada collaborano strettamente su questioni globali, quali l'ambiente, i cambiamenti climatici, la sicurezza energetica e la stabilità regionale. Operano inoltre in stretta collaborazione nell'ambito del G7 e del G20. Il Canada contribuisce regolarmente alle missioni nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE e ha partecipato a 24 missioni di osservazione elettorale dell'UE dal 2005. Il 14 dicembre 2021 il Canada è stato ufficialmente invitato a partecipare al progetto di cooperazione strutturata permanente sulla mobilità militare (14 dicembre 2021) e, a seguito della decisione del Consiglio del 20 febbraio 2023, il Canada sarà altresì invitato a partecipare al progetto relativo alla "rete di centri logistici in Europa e supporto alle operazioni", rafforzando ulteriormente la collaborazione militare UECanada (FONTE: https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_5.6.1.pdf)
In generale, si segnala che
l
Le relazioni bilaterali tra Italia e Canada
e relazioni bilaterali tra Italia e il Canada
sono
e caratterizzate dalla stretta collaborazione in ambito NATO e G7/G20, dalla convergenza di interessi nei principali fora multilaterali (quali, ONU, OSCE, Consiglio Artico) e da analoghe sensibilità sulle sfide globali (cambiamenti climatici, tutela dell'ambiente, diritti umani, libertà di religione, lotta alla pena di morte, diritti delle donne ed
empowerment femminile).
Per quanto concerne, poi, L'interscambio commerciale tra l'Italia e il Canada nel 2022 2022 l'interscambio commerciale tra Italia e Caneda, nel corso del 2022 si è registrato un aumentato del 25,4% rispetto al 2021 e ha superato gli 8,2 miliardi di euro, con esportazioni per 6,4 miliardi (in crescita del 31,9%) e importazioni per 1,9 Miliardi (in crescita del 7,3%). Nel 2022, l'Italia si è collocata all'8° posto come fornitore (scendendo di due posizioni rispetto al 2021) e al 19° posto come cliente del Canada. Tra le categorie merceologiche esportate si evidenziano: i macchinari, prima voce dell'export, (23,2% del totale); gli alimentari, bevande e tabacco (20% del totale); il settore della moda (tessile, calzature e pelletteria, 11,4% del totale); mezzi di trasporto (8,4% del totale).
I cittadini italiani residenti in Canada iscritti all'AIRE sono 149.480(agosto2022) così ripartiti: Toronto: 75.038, Montréal: 41.486, Vancouver: 26.911, Ottawa: 6.045. La comunità di italo-canadesi presente in Canada è composta da circa 1,5 mln di individui.
Si ricorda che nel corso della XVII legislatura la Commissione Affari esteri del Senato aveva concluso l'esame in sede referente del disegno di legge governativo A.S. 2849, rdi contenuto identico al provvedimento in esame. Qui l'
iter del provvedimento
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L'Accordo di partenariato strategico (APS) UE-CanadaL'Accordo si compone di 7 Titoli, 34 Articoli e 8 Allegati relativi alle Dichiarazioni unilaterali. TITOLO I – BASE DELLA COOPERAZIONE- (Art. 1)Il Titolo I stabilisce i principi generali che regolano l'Accordo, nello specifico: i) i valori condivisi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite; ii) la coerenza delle relazioni tra le Parti in ambito bilaterale, regionale e multilaterale e iii) la condivisione di principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato equo, del multilateralismo, del consenso e dell'osservanza del diritto internazionale. TITOLO II - DIRITTI UMANI, LIBERTÀ FONDAMENTALI, DEMOCRAZIA E STATO DI DIRITTO – (Art. 2). Nel Titolo II si prevede la cooperazione tra le Parti per la promozione e la difesa dei principi democratici, dei diritti umani, delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto, nonché l'impegno ad incoraggiare altri Stati ad aderire ai trattati internazionali in materia. Nel titolo III l'UE e il Canada riaffermano l'impegno a collaborare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, assicurando il rispetto degli obblighi assunti nell'ambito degli accordi internazionali e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Contribuiscono alla non proliferazione attraverso il mantenimento di efficaci controlli nazionali all'esportazione e promuovendo l'adesione universale ai trattati internazionali, specie alle convenzioni sulla messa al bando delle armi chimiche, biologiche e tossiniche. Le Parti convengono di dare piena attuazione ai rispettivi impegni in materia di contrasto al commercio illecito di armTITOLO III - PACE E SICUREZZA INTERNAZIONALI E MULTILATERALISMO EFFICACE – (Artt. 3 – 8).i leggere e di piccolo calibro (SALW), nell'ambito di strumenti internazionali quali il programma d'azione delle Nazioni Unite in materia e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. Collaborano inoltre per promuovere l'adesione allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale e a facilitarne l'attuazione nei Paesi parte. In tema di lotta al terrorismo, UE e Canada riconoscono che essa è una priorità condivisa e che deve essere condotta nel rispetto dello Stato di diritto, del diritto internazionale, in particolare della Carta delle Nazioni Unite e delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, dei diritti umani, della normativa internazionale sui rifugiati, del diritto umanitario e delle libertà fondamentali. Le Parti terranno consultazioni ad alto livello e contatti ad hoc per promuovere iniziative congiunte e meccanismi di collaborazione (tra cui scambi sugli elenchi di terroristi e sul contrasto all'estremismo violento), coopereranno strettamente nel quadro del Forum globale antiterrorismo e attueranno le raccomandazioni internazionali del Gruppo di azione finanziaria per combattere il finanziamento del terrorismo. Per promuovere la pace e la sicurezza internazionali, le Parti continueranno ad adoperarsi per rafforzare l'architettura di sicurezza transatlantica tra l'Europa e l'America del Nord e il proprio sostegno alla gestione delle crisi, comprese le operazioni e le missioni dell'UE. Le Parti condividono l'importanza del multilateralismo e degli sforzi per migliorare l'efficacia delle organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite e le sue agenzie, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO), l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Si impegnano inoltre a mantenere e sviluppare meccanismi di consultazione efficaci a margine dei consessi multilaterali. TITOLO IV - SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (Artt. 9 - 17) Nel titolo IV si prevede l'impegno delle Parti al dialogo e alla cooperazione su questioni economiche globali, scambi e investimenti, energia, ambiente e cambiamenti climatici, occupazione ed affari sociali, benessere dei cittadini, ricerca, innovazione e tecnologia, cooperazione spaziale, gestione delle catastrofi e delle emergenze, cooperazione culturale e linguistica. UE e Canada riconoscono che la globalizzazione sostenibile e una maggiore prosperità possono essere realizzate soltanto attraverso un'economia mondiale aperta, basata sui principi di mercato, regolamentazioni efficaci e istituzioni forti. A tal fine, si impegnano a tenere un regolare dialogo politico ad alto livello, anche con rappresentanti delle banche centrali, su questioni macroeconomiche di reciproco interesse e a promuovere il dialogo su tali questioni in consessi multilaterali, quali l'OCSE, il G7, il G20, il FMI, la Banca Mondiale e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Cooperano inoltre per accrescere il commercio e gli investimenti, rafforzare il ruolo dell'OMC e la cooperazione doganale e in tema di fiscalità. A tale riguardo, le Parti ribadiscono l'adesione ai principi di buona gestione del settore fiscale (trasparenza, scambio di informazioni, prevenzione di pratiche fiscali dannose) e ne promuovono l'attuazione a livello internazionale. In tema di sviluppo sostenibile, incoraggiano l'uso responsabile ed efficiente delle risorse, la condivisione di buone prassi, il buon governo e la sana gestione finanziaria, nonché gli sforzi per la riduzione della povertà e la crescita economica inclusiva. Instaurano un dialogo politico sull'aiuto allo sviluppo, per 6 migliorare il coordinamento e l'efficacia delle proprie politiche di cooperazione, riconoscendo l'importanza del coinvolgimento della società civile e del settore privato. In tema di energia, le Parti convengono sulla necessità di promuovere mercati aperti e competitivi, stimolare l'innovazione, aumentare l'efficienza energetica e diversificare gli approvvigionamenti. Riguardo all'ambiente, UE e Canada continueranno a sostenere gli sforzi internazionali in particolare nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e dell'Accordo di Parigi. In materia di occupazione, affari sociali e lavoro, le Parti riconoscono l'importanza del dialogo e della cooperazione bilaterale e multilaterale, in particolare dello scambio di informazioni e di esperienze. Si impegnano inoltre a promuovere l'attuazione delle norme sul lavoro riconosciute a livello internazionale, quali quelle contenute nella dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 1998. Per quanto riguarda il benessere dei cittadini, le Parti favoriscono lo scambio di informazioni e buone prassi in tema di protezione dei consumatori e la collaborazione su questioni globali relative alla salute pubblica, in particolare sulle misure di preparazione e risposta alle emergenze. In tema di ricerca, innovazione e tecnologia della comunicazione, le Parti collaborano e si scambiano opinioni sulle politiche nazionali, regionali e internazionali in materia e, in particolare, sulla stabilità e sicurezza della rete internet. UE e Canada convengono di promuovere l'adozione di misure di prevenzione e risposta alle catastrofi naturali e di origine umana e la cooperazione per lo sviluppo e l'utilizzo di dispositivi spaziali a beneficio di cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche. Si impegnano infine a rafforzare i tradizionali legami culturali e linguistici e la cooperazione esistente nei settori dell'istruzione, dello sport, della cultura, del turismo e della mobilità dei giovani. Promuovono infine i principi e gli obiettivi della Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione della diversità delle espressioni culturali. TITOLO V - GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA – (Artt. 18 - 25) Il Titolo V prevede impegni per le Parti in materia di cooperazione giudiziaria penale, civile e commerciale; lotta alle droghe illecite, alla criminalità organizzata economica, commerciale e finanziaria, alla corruzione e alla contraffazione, al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, alla criminalità informatica; cooperazione in materia migratoria e di controllo delle frontiere; visti e protezione consolare; tutela dei dati personali. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria, le Parti si adoperano, in ambito penale, per rafforzare la collaborazione in materia di assistenza reciproca ed estradizione, e, in ambito civile e commerciale, per promuovere la negoziazione, la ratifica e l'attuazione di trattati multilaterali, incluse le convenzioni della Conferenza 7 dell'Aja sul diritto internazionale privato in tema di cooperazione giudiziaria, di controversie internazionali e di protezione dei minori. Riguardo alla lotta alle droghe illecite, le Parti si impegnano ad attuare e promuovere i principi sanciti dalle convenzioni internazionali sul controllo delle droghe e gli obiettivi previsti dalla dichiarazione politica e del Piano d'azione dell'ONU del 2009 sulla cooperazione internazionale verso una strategia integrata e bilanciata di lotta per affrontare il problema mondiale della droga. In tema di contrasto alla criminalità organizzata economica, commerciale e finanziaria, alla corruzione e alla contraffazione, le Parti ribadiscono i propri obblighi internazionali in materia, con particolare riguardo al recupero di beni o fondi derivanti da atti di corruzione; sviluppano la collaborazione tra le rispettive autorità di contrasto, e tra queste ed EUROPOL; promuovono, nei consessi internazionali, l'adesione e l'attuazione delle convenzioni delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e la corruzione. In materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, le Parti cooperano per impedire che i propri sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività illecite, quali traffico di droga e corruzione, e per il finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione include il sequestro dei beni e dei proventi derivanti da attività illecite, nonché lo scambio di informazioni, e si fonda sulle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale e sulle altre norme adottate dagli organismi internazionali competenti. Uno scambio di informazioni e di conoscenze pratiche è previsto anche per il contrasto alla criminalità informatica, con particolare riferimento alla formazione di investigatori specializzati. Le parti si impegnano inoltre a fornire assistenza ad altri Stati per aiutarli a sviluppare leggi, politiche e iniziative per la lotta al cybercrime. Per quanto riguarda la collaborazione in campo migratorio e di controllo delle frontiere, le Parti cooperano e si scambiano opinioni su questioni quali l'immigrazione legale e irregolare, il traffico di esseri umani, la relazione tra le migrazioni e sviluppo, l'asilo, le politiche di integrazione e i visti. Per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina, si impegnano a riammettere tutti i propri cittadini presenti illegalmente nel territorio della controparte e a negoziare un accordo specifico in materia di riammissione, che includa anche cittadini di altri Stati e apolidi. Per quanto riguarda la gestione dei visti, le Parti condividono l'obiettivo di pervenire ad una esenzione dal visto tra l'Unione e il Canada per tutti i rispettivi cittadini. In materia di protezione consolare, il Canada consente ai cittadini dell'UE di beneficiare della protezione delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro dell'Unione, se lo Stato membro di cui sono cittadini non dispone di una rappresentanza permanente in territorio canadese; l'UE consente, a sua volta, ai cittadini canadesi di godere della protezione delle autorità diplomatiche e consolari di uno Stato terzo designato dal Canada negli Stati UE nei quali il Canada non dispone 8 di una propria rappresentanza permanente. Per quanto concerne la protezione dei dati personali, le Parti collaborano per promuovere elevati standard internazionali ed assicurano la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla privacy, anche nelle attività di lotta al terrorismo e di prevenzione di altri reati gravi di natura transnazionale. Il TTITOLO VI - MECCANISMI DI DIALOGO POLITICO E DI CONSULTAZIONE (Artt. 26 - 28) itolo VI prevede l'intensificazione del dialogo e della consultazione tra le Parti per promuovere le loro relazioni in modo efficace ed applicare gli ambiti di cooperazione previsti dall'Accordo. Il dialogo si svolge mediante meccanismi già esistenti, quali i vertici a livello di leader su base annuale, o come concordato tra le Parti, da tenere a turno nell'Unione e in Canada; le riunioni a livello dei Ministri degli esteri; le riunioni ministeriali su questioni politiche di interesse reciproco; le consultazioni a livello di funzionari e alti funzionari e incontri informativi sui principali sviluppi internazionali e nazionali; gli scambi di delegazioni tra il Parlamento europeo e il Parlamento del Canada. Accanto a tali meccanismi, l'Accordo istituisce un Istituzione di un Comitato ministeriale misto e di un e un Comitato misto di cooperazioneComitato ministeriale misto co-presieduto dal ministro degli affari esteri del Canada e dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e un Comitato misto di cooperazione. Il Comitato ministeriale misto si riunisce su base annuale o all'occorrenza, come concordato dalle Parti, ed esamina la relazione sullo stato delle relazioni tra UE e Canada predisposta dal Comitato misto di cooperazione (e che deve essere resa pubblica dalle Parti), formulando raccomandazioni a quest'ultimo riguardo a nuovi settori di cooperazione e alla soluzione di controversie relative all'applicazione dell'Accordo. Nel caso di violazione particolarmente grave e sostanziale degli obblighi in materia di diritti umani e del principio di non proliferazione la questione può essere deferita al Comitato ministeriale misto. Se questo non trova una soluzione, ciascuna Parte può decidere di sospendere le disposizioni dell'Accordo. Tale violazione può altresì fungere da motivo di risoluzione dell'Accordo economico e commerciale globale UE-Canada (CETA). Viene precisato che l'Accordo in esame non condiziona né pregiudica l'interpretazione o l'applicazione di altri accordi tra le Parti. In particolare, le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nello stesso non sostituiscono né condizionano in alcun modo le disposizioni sulla risoluzione delle controversie di altri accordi tra le Parti. TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI (Artt. 29 – 34) Il Titolo VII disciplina tempi e procedure per l'entrata in vigore e l'applicazione provvisoria dell'Accordo e le modalità di denuncia. Le Parti possono modificare lo SPA mediante accordo scritto. |
L'Accordo economico e commerciale globale UE-Canada(CETA)L'accordo si compone di 30 capi e 359 articoli, 17 allegati, 3 protocolli, 38 dichiarazioni unilaterali ed uno strumento interpretativo: CAPO I - DEFINIZIONI GENERALI E DISPOSIZIONI INIZIALI (ARTT. 1.1-1.10)Il Capo I stabilisce le definizioni di applicazione generale e le definizioni specifiche per ciascuna parte e definisce il rapporto con l'accordo OMC e con altri accordi, i relativi obblighi per quanto riguarda il diritto sulle risorse idriche e l'ambito di applicazione geografico. CAPO II - TRATTAMENTO NAZIONALE E ACCESSO AL MERCATO PER LE MERCI (ARTT. 2.1-2.13)Il Capo II disciplina la liberalizzazione progressiva degli scambi di merci in conformità delle disposizioni dell'accordo nel corso di un periodo di transizione a decorrere dalla data di entrata in vigore. E' stabilito l'ambito di applicazione, la clausola di trattamento della nazione più favorita (MFN), la clausola di standstill e le regole per l'esportazione. CAPO III - MISURE DI DIFESA COMMERCIALE (ARTT. 3.1-3.7)Il Capo III stabilisce le misure antidumping e compensative e di trasparenza in conformità alle pertinenti prescrizioni dell'OMC, tenuto conto dell'interesse pubblico e dispone le misure di salvaguardia con le quali le parti riaffermano i loro diritti ed obblighi a norma: i) dell'articolo XIX del GATT 1994; ii) dell'Accordo sulle misure di salvaguardia; iii) del Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine. La parte che adotta misure di salvaguardia si adopera affinché tali misure incidano il meno possibile sugli scambi commerciali bilaterali. CAPO IV - OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI (ARTT. 4.1 – 4.7)Nel Capo IV le parti si impegnano a rafforzare la loro cooperazione per l'eliminazione degli ostacoli agli scambi con l'obiettivo di agevolarli secondo quanto previsto al capo 21 (Cooperazione regolamentare) e secondo regole di trasparenza. La collaborazione tra le parti comprende attività di cooperazione tra i rispettivi organismi pubblici o privati in settori quali quelli della metrologia, normazione, prove, certificazione e accreditamento, vigilanza o controllo del mercato e attività di applicazione della normativa e per la condivisione dei regolamenti tecnici. A tale riguardo, le parti si impegnano a cooperare, per quanto possibile, al fine di garantire che i rispettivi regolamenti tecnici siano compatibili tra loro. A tal fine, se una parte manifesta interesse a elaborare un regolamento tecnico di portata equivalente o analoga a quella di un regolamento tecnico esistente o in corso di elaborazione nell'altra parte, quest'ultima, per quanto possibile, fornisce alla parte che ne faccia richiesta le informazioni, gli studi e i dati pertinenti su cui si è basata nell'elaborazione del proprio regolamento tecnico, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia stato adottato o sia in fase di elaborazione. Il Capo V definisce gli CAPO V - MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE (ARTT. 5.1-5.14)obiettivi per la tutela della salute umana ed animale e delle piante garantendo nel contempo che le misure sanitarie e fitosanitarie ("SPS") la cui adozione sia considerata necessaria non creino ostacoli ingiustificati agli scambi. Il capitolo prevede l'adeguamento alle condizioni regionali in relazione ad animali, prodotti e sottoprodotti di origine animale attraverso la suddivisione in zone a cui applicare le malattie e stabilisce i criteri di equivalenza delle misure SPS, le condizioni commerciali, le condizioni per gli audit e le verifiche e quelle relative alla certificazione delle esportazioni nonché disciplina la tipologia di controlli all'importazione, la tassazione e la metodologia per le notifiche ed indica le misure SPS di emergenza. Per la definizione ed adeguamento delle sopra indicate condizioni e misure è prevista l'istituzione di un Comitato di Gestione Misto in materia di SPS. Nel Capo VI le parti si impegnano a CAPO VI - DOGANE E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI (6.1-6.14)cooperare scambiandosi informazioni, anche in relazione alle migliori prassi, al fine di promuovere l'applicazione e l'osservanza delle misure di agevolazione degli scambi secondo regole di trasparenza. Le parti si impegnano a rispettare la legislazione di una parte in modo efficace secondo quanto stabilito dagli strumenti e le norme internazionali esistenti in materia commerciale e doganale e si impegnano a cooperare nelle sedi internazionali, come l'Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD), per realizzare obiettivi reciprocamente riconosciuti, compresi gli obiettivi definiti dal Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade ed a riesaminare periodicamente le iniziative internazionali pertinenti in materia di agevolazione degli scambi, compreso il Compendium of Trade Facilitation Recommendations nonché in conformità dell'Accordo di cooperazione doganale e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea e il Canada, concluso a Ottawa il 4 dicembre 1997. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure doganali semplificate anche secondo un'impostazione comune per l'efficace svincolo delle merci al fine di agevolare gli scambi e ridurre i costi per gli importatori e gli esportatori e provvede affinché le sanzioni imposte dalla propria legislazione doganale in caso di violazione della stessa siano proporzionate e non discriminatorie e non impongano ritardi ingiustificati nelle procedure. L'Accordo sulla valutazione in dogana disciplina la valutazione in dogana applicata ai reciproci scambi tra la parti è parte integrante del presente Accordo ed è prevista l'istituzione di un Comitato misto di cooperazione doganale che monitorerà le attività di cooperazione indicate nel Capo. Il Capo VII definisce il CAPO VII - SOVVENZIONI (ARTT.7.1-7.9)termine di sovvenzione (qualsiasi misura relativa agli scambi di merci che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 1.1 dell'accordo sulle Misure di sussidio e antisovvenzione GATT 1994) e stabilisce i criteri anche sulla base delle regole OMC per: i) le consultazioni relative alle sovvenzioni e agli aiuti pubblici in settori diversi dall'agricoltura e dalla pesca; ii) le consultazioni sulle sovvenzioni relative alle merci agricole e ai prodotti ittici; iii) le sovvenzioni alle esportazioni agricole. Il Capo VIII regola le CAPO VIII - INVESTIMENTI (ARTT. 8.1-8.45)misure adottate o mantenute in vigore dalle parti nel proprio territorio in relazione a: i) un investitore dell'altra parte; ii) un investimento disciplinato; iii) in relazione qualunque investimento nel loro territorio. A tal riguardo, le parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore, per l'intero territorio o nel territorio delle amministrazioni di livello nazionale, provinciale, territoriale, regionale o locale, misure che impongano limiti relativi all'accesso al mercato e determinate prescrizioni. E' prevista la clausola del trattamento nazionale secondo la quale ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e agli investimenti disciplinati un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni simili, ai propri investitori e ai loro investimenti per quanto concerne lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione, la conduzione, l'esercizio, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la vendita o l'alienazione dei loro investimenti nel proprio territorio. L'Accordo prevede il mantenimento del diritto delle parti a legiferare nei rispettivi territori al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della sanità pubblica, della sicurezza, dell'ambiente e della morale pubblica, la protezione sociale e dei consumatori nonché la promozione e la tutela della diversità culturale. Ciascuna parte, nel proprio territorio, accorda agli investimenti disciplinati dell'altra parte e agli investitori in relazione ai loro investimenti disciplinati un trattamento giusto ed equo garantendone la piena protezione e sicurezza e accorda agli investitori dell'altra parte i cui investimenti disciplinati abbiano subito perdite a causa di conflitti armati, disordini civili, di una situazione di emergenza o di calamità naturali nel proprio territorio, un trattamento non meno favorevole, in materia di restituzione, indennizzo, risarcimento o altre forme di liquidazione, di quello accordato da tale parte ai propri investitori o agli investitori di un paese terzo, e comunque quello dei due più favorevole all'investitore interessato. Nessuna parte può nazionalizzare o espropriare un investimento disciplinato, né direttamente né indirettamente, mediante misure di effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione ("espropriazione"), tranne nei casi in cui l'espropriazione sia effettuata: per un fine pubblico; nel rispetto del principio del giusto procedimento; su base non discriminatoria; dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva. Il Capo IX fa riferimento alle CAPO IX - SCAMBI TRANSFRONTALIERI DI SERVIZI (ARTT. 9.1- 9.8)misure adottate o mantenute in vigore da una parte che incidano sugli scambi transfrontalieri di servizi ad opera di un prestatore di servizi dell'altra parte, comprese le misure che interessano: i) la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la fornitura di un servizio; ii) l'acquisto, l'uso o il pagamento di un servizio e l'accesso e il ricorso, nel quadro della prestazione di un servizio, a servizi che devono essere offerti al pubblico in generale. Il Capo non si applica alle misure che incidono: i) sui servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri; ii) nel caso dell'Unione europea, sui servizi audiovisivi; iii) nel caso del Canada, sul settore della cultura; iv) sui servizi finanziari quali definiti all'articolo 13.1; v) sui servizi aerei, su alcuni servizi connessi a sostegno dei servizi aerei ed aeroportuali; vi) sugli appalti di una parte relativi a beni o servizi acquistati a fini pubblici e non di rivendita commerciale o di uso nella fornitura di beni e servizi a scopo di vendita commerciale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un "appalto disciplinato" ai sensi dell'articolo 19.2, paragrafo 2; vii) sulle sovvenzioni o sugli aiuti pubblici che una parte abbia fornito in relazione agli scambi transfrontalieri di servizi. Vengono lasciati impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti a norma dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, sottoscritto a Bruxelles il 17 dicembre 2009 e a Ottawa il 18 dicembre 2009. Ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello che riserva, in situazioni simili, ai propri servizi e prestatori di servizi e ai prestatori di servizi di un paese terzo. L'articolo 9.3 non impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore una misura che imponga prescrizioni formali in relazione alla prestazione di un servizio, a condizione che tali prescrizioni non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata. Le parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore, per l'intero territorio o nel territorio delle amministrazioni di livello nazionale, provinciale, territoriale, regionale o locale, misure che impongano limiti all'accesso al mercato. Con l'obiettivo di CAPO X - INGRESSO E SOGGIORNO TEMPORANEI DI PERSONE FISICHE PER MOTIVI PROFESSIONALI (ARTT. 10.1- 10.10)agevolare gli scambi di servizi e gli investimenti il Capo x disciplina l'ingresso e il soggiorno temporanei di persone fisiche per motivi professionali. In particolare il Capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte per quanto concerne l'ingresso e il soggiorno temporanei nel suo territorio di personale chiave, prestatori di servizi contrattuali, professionisti indipendenti e visitatori di breve durata per motivi professionali con determinate eccezioni elencate nel Capo stesso. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo le parti valutano la possibilità di aggiornare i rispettivi impegni a norma degli articoli da 10.7 a 10.9. Il Capo XI stabilisce il CAPO XI - RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI ( ART. 11.1 – 11.7)quadro per l'agevolazione di un regime equo, trasparente e coerente di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali tra le parti e definisce le condizioni generali per la negoziazione di accordi di riconoscimento reciproco. Il riconoscimento delle qualifiche professionali previsto da una accordo di riconoscimento reciproco consente ad un prestatore di servizi di esercitare attività professionali nella giurisdizione ospitante, nel rispetto delle condizioni specificate nell'accordo stesso. Il Capo XII riguarda i CAPO XII - REGOLAMENTAZIONE INTERNA (ART. 12.1 – 12.3)permessi rilasciati per la prestazione di un servizio o l'esercizio di qualunque altra attività economica. Il Capo non si applica alle procedure e alle prescrizioni in materia di licenze e di qualifiche a norma di misure non conformi esistenti mantenute in vigore da una parte secondo quanto previsto dal suo elenco di cui all'allegato I oppure relative: (per il Canada) al settore della cultura, e secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato II, i servizi sociali, gli affari aborigeni e delle minoranze, i servizi attinenti alle scommesse e al gioco d'azzardo e quelli relativi alla raccolta, alla purificazione e alla distribuzione dell'acqua e (per la parte UE) ai servizi audiovisivi e, secondo quanto previsto nell'elenco di cui all'allegato II. Il Capo XIII regolamenta le CAPO XIII - SERVIZI FINANZIARI (ART. 13.1 – 13.21)attività dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri di una parte, qualunque persona di una parte che presta servizi finanziari nel territorio di tale parte e che presta o intende prestare servizi finanziari a livello transfrontaliero e le prestazioni transfrontaliere di servizi finanziari o scambi transfrontalieri di servizi finanziari, compresi i servizi assicurativi e connessi, i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), nonché i servizi ausiliari e accessori a un servizio di carattere finanziario. In particolare l'articolo 8.7 (Trattamento della nazione più favorita) presente in questo Capo, concerne il trattamento degli enti finanziari e degli investitori dell'altra parte e dei loro investimenti in enti finanziari. Al riguardo, si prevede che il trattamento accordato da una parte ai citati investitori di un paese terzo e ai loro investimenti a norma dell'articolo 8.7 , paragrafi 1 e 2, sia inteso come il trattamento accordato agli enti finanziari di un paese terzo e agli investimenti realizzati dagli investitori di un paese terzo in enti finanziari. Le parti, nell'applicazione delle misure disciplinate dal Capo, possono riconoscere le misure prudenziali adottate da paesi terzi. Tale riconoscimento può essere accordato unilateralmente o raggiunto mediante procedure di armonizzazione o in altro modo oppure fondato su un accordo o un'intesa con il paese terzo. Le parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore, per l'intero territorio o nel territorio delle amministrazioni di livello nazionale, provinciale, territoriale, regionale o locale, misure relative agli enti finanziari dell'altra parte o all'accesso al mercato mediante stabilimento di un ente finanziario ad opera di un investitore dell'altra parte, qualora tali misure impongano determinati limiti indicati nel Capo. Gli articoli 9.3 (Trattamento nazionale), 9.4 (Prescrizioni formali) e 9.6 (Accesso al mercato) sono integrati nel Capo, ne fanno parte e si applicano al trattamento dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri che prestano i servizi finanziari. Le parti, per quanto concerne gli investimenti in enti finanziari, concordano la disciplina relativa alle prescrizioni in materia di prestazioni quali quelle contenute all'articolo 8.5 (Prescrizioni in materia di prestazioni). Qualora una parte imponga a un ente finanziario o a un prestatore di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte l'adesione, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione affinché tale ente o prestatore possa fornire un servizio finanziario nel territorio di tale parte o verso il medesimo, o qualora una parte conceda vantaggi o benefici nel quadro della prestazione di servizi finanziari attraverso un organismo di autoregolamentazione, la parte che impone tali requisiti provvede affinché l'organismo di autoregolamentazione adempia gli obblighi di cui al Capo. L'Accordo non osta a che le parti adottino o mantengano in vigore misure ragionevoli per motivi prudenziali e non si applica alle misure adottate da un ente pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio. Si prevede l'istituzione di un comitato per i servizi finanziari a norma dell'articolo 26.2 (Comitati specializzati). Il Capo XIV si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti in relazione alla CAPO XIV - SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE (ART.14.1 – 14.4)prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale. Tali misure sono soggette anche ai capi 8 (Investimenti) e 9 (Scambi transfrontalieri di servizi), a seconda dei casi. Il Capo non si applica ai pescherecci quali definiti dalla legislazione delle parti e precisa l'applicazione degli articoli 8.6 (Trattamento nazionale), 8.7 (Trattamento della nazione più favorita), 9.3 (Trattamento nazionale) e 9.5 (Trattamento della nazione più favorita). Il Capo XV si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti in relazione a CAPO XV - TELECOMUNICAZIONI ( ART. 15.1 -15.15)reti o servizi di telecomunicazioni, fatto salvo il diritto delle parti di limitare la prestazione di un servizio conformemente alle loro riserve specificate nei rispettivi elenchi di cui all'allegato I o II. Il Capo non si applica alle misure delle parti riguardanti la trasmissione attraverso qualunque mezzo di telecomunicazione, compresa la diffusione via cavo o via etere, di programmi radiofonici o televisivi destinati al pubblico e si applica ai link di contribuzione. Il Capo prevede determinate misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali volte a impedire che siano poste o mantenute in essere pratiche anticoncorrenziali da parte di quei fornitori che, singolarmente o in gruppo, costituiscono un fornitore principale. Inoltre, ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali nel suo territorio mettano a disposizione dei prestatori di servizi di telecomunicazioni dell'altra parte le loro infrastrutture essenziali, che possono comprendere anche gli elementi di rete e le strutture o i sistemi operativi di sostegno, secondo modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie e in base a tariffe orientate ai costi. Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere e si impegna a gestire le proprie procedure per l'attribuzione e l'uso di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, in modo obiettivo, tempestivo, trasparente e non discriminatorio. In applicazione degli articoli 27.3 (Procedimenti amministrativi) e 27.4 (Riesame e ricorso) il Capo definisce la risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni. Le parti riconoscono l'importanza di un mercato concorrenziale per conseguire obiettivi legittimi di politica pubblica nel settore dei servizi di telecomunicazioni. A tal fine, e nella misura consentita dalla propria legislazione, ciascuna parte può astenersi dal regolamentare un servizio di telecomunicazioni se, a seguito di un'analisi del mercato, conclude che è stata raggiunta una situazione di concorrenza effettiva. Il Capo XVI disciplina la CAPO XVI - COMMERCIO ELETTRONICO (ART. 16.1 – 16.7)promozione dello sviluppo del commercio elettronico tra le parti in applicazione delle norme OMC sul commercio elettronico. Il Capo non impone alle parti alcun obbligo di autorizzare consegne realizzate con mezzi elettronici, salvo in adempimento di obblighi delle parti previsti da altre disposizioni del presente accordo. Non verranno imposti dazi doganali sulle consegne elettroniche, tuttavia le parti potranno imporre tasse o altri oneri interni sulle consegne trasmesse per via elettronica, a condizione che tali tasse od oneri siano imposti in maniera coerente con l'accordo. Riconoscendo la natura globale del commercio elettronico, le parti convengono di mantenere un dialogo sulle problematiche poste dal commercio elettronico, al fine di affrontare eventuali problematiche. Nel Capo XVII le parti adottano le misure appropriate per vietare i CAPO XVII - POLITICA DELLA CONCORRENZA (ART. 17.1 – 17.4)comportamenti commerciali anticoncorrenziali, nella consapevolezza che tali misure agevoleranno il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo e cooperano su questioni concernenti il divieto dei comportamenti commerciali anticoncorrenziali all'interno dell'area di libero scambio in conformità dell'Accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza, concluso a Bonn il 17 giugno 1999. Eventuali eccezioni all'applicazione del diritto della concorrenza devono essere trasparenti. Ciascuna parte mette a disposizione dell'altra parte informazioni pubbliche in merito a tali eccezioni previste dal proprio diritto della concorrenza. CAPO XVIII - IMPRESE PUBBLICHE, MONOPOLI E IMPRESE CUI SIANO RICONOSCIUTI DIRITTI O PRIVILEGI SPECIALI (ART. 18.1 – 18.5)Nel Capo XVIII le parti confermano i loro diritti e obblighi a norma dell'articolo XVII, paragrafi da 1 a 3, del GATT 1994, dell'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e dell'articolo VIII, paragrafi 1 e 2, del GATS, che sono incorporati nell'Accordo e ne fanno parte. Ciascuna parte provvede affinché nel proprio territorio gli enti disciplinati accordino un trattamento non discriminatorio agli investimenti disciplinati o alle merci dell'altra parte, o a un prestatore di servizi dell'altra parte in relazione all'acquisto o alla vendita di beni o servizi. Il Capo non si applica agli appalti di una parte relativi a beni o servizi acquistati a fini pubblici e non di rivendita commerciale o di uso nella fornitura di beni e servizi a scopo di vendita commerciale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un "appalto disciplinato" ai sensi dell'articolo 19.2 (Ambito di applicazione e settori interessati). Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti, nessuna disposizione del presente capo impedisce alle parti di designare o mantenere imprese pubbliche o monopoli oppure di concedere ad imprese diritti o privilegi speciali. Il Capo XIX si applica a qualsiasi CAPO XIX - APPALTI PUBBLICI (ART.19.1 a 19.19)misura attinente a un appalto disciplinato, sia esso condotto o meno con mezzi elettronici, esclusivamente o parzialmente. Per appalto disciplinato si intende una procedura d'appalto a fini pubblici: a) di beni, servizi o di entrambi come precisato negli allegati dell'elenco di ciascuna parte in materia di accesso al mercato e per scopi diversi dalla vendita o dalla rivendita a fini commerciali o di uso per la produzione o la fornitura di beni o servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali; b) realizzata con qualsiasi strumento contrattuale, compresi: l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto; c) il cui valore, stimato al momento della pubblicazione dell'avviso in conformità dell'articolo 19.6, sia pari o superiore alle pertinenti soglie precisate negli allegati degli elenchi delle parti in materia di accesso al mercato; d) indetta da una stazione appaltante; e non altrimenti esclusa dai settori interessati di cui al paragrafo 3 o agli allegati dell'elenco delle parti in materia di accesso al mercato. Salvo altrimenti disposto negli allegati dell'elenco di una parte in materia di accesso al mercato il Capo non si applica: a) all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili o ai diritti ad essi inerenti; b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle parti, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali; c) alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti ad enti finanziari regolamentati o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli; d) ai contratti di pubblico impiego; e) agli appalti indetti allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, compresi gli aiuti allo sviluppo ed in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull'attuazione comune di progetti da parte dei paesi firmatari; f) in base a una procedura o una condizione particolare di un'organizzazione internazionale, oppure finanziati mediante sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionali. Sono soggetti alla disciplina del Capo tutti gli appalti disciplinati dagli elenchi del Canada e dell'Unione europea in materia di accesso al mercato, in cui gli impegni di ciascuna parte sono definiti all'Allegato 19. Relativamente a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, ciascuna parte, compresi i suoi enti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi dell'altra parte e ai fornitori di tali beni e servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello che tale parte, compresi i suoi enti appaltanti, accorda ai propri beni, servizi e fornitori. Il Capo disciplina procedure e mezzi di pubblicizzazione degli appalti e prevede la costituzione di uno specifico Comitato Misto. CAPO XX - PROPRIETÀ INTELLETTUALE (ARTT. 20.1 a 20.50)Gli obiettivi del Capo XX sono quelli di agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi e la prestazione di servizi tra le parti e raggiungere un livello adeguato ed efficace di tutela e di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale. Ciascuna parte è libera di stabilire il metodo appropriato di attuazione delle disposizioni dell'accordo nel quadro del proprio ordinamento giuridico e delle proprie prassi. Il Capo lascia impregiudicata la libertà delle parti di decidere se, e a quali condizioni, si applica l'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale e riconosce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni. Ciascuna parte prevede limitazioni o eccezioni nella propria legislazione per quanto concerne la responsabilità dei prestatori di servizi, quando agiscono da intermediari. Ciascuna parte può prevedere, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'applicazione di procedure e sanzioni penali contro le persone che, senza autorizzazione realizzi una copia di tale opera o di parti della stessa, da un'esibizione dell'opera in una struttura adibita alla proiezione di pellicole aperta al pubblico Per quanto concerne la salute pubblica, le parti riconoscono l'importanza della Dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC a Doha ("Dichiarazione di Doha") e provvedono affinché l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi del Capo siano coerenti con tale dichiarazione. Le parti rispettano e contribuiscono ad attuare la Decisione del Consiglio generale dell'OMC, del 30 agosto 2003, sul paragrafo 6 della dichiarazione di Doha, nonché il Protocollo che modifica l'accordo TRIPS, concluso a Ginevra il 6 dicembre 2005. E' inoltre prevista la protezione sui generis dei prodotti farmaceutici e la protezione dei dati riservati relativi a prodotti farmaceutici nonché dei dati relativi a prodotti fitosanitari. Le parti cooperano alla promozione e al rafforzamento della tutela delle varietà vegetali in forza dell'Atto del 1991 della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, conclusa a Parigi il 2 dicembre 1961. Per quanto riguarda i disegni e modelli industriali, ciascuna parte compie ogni ragionevole sforzo per aderire all'Atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e dei modelli industriali, concluso a Ginevra il 2 luglio 1999. Sono altresì previste misure alla frontiera. Per quanto concerne il diritto dei marchi, ciascuna parte compie ogni ragionevole sforzo per conformarsi agli articoli da 1 a 22 del Trattato di Singapore sul diritto dei marchi, concluso a Singapore il 27 marzo 2006, e per aderire al Protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, concluso a Madrid il 27 giugno 1989. Ciascuna parte predispone un sistema di registrazione dei marchi. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche, ciascuna parte, nella misura prevista dalla propria legislazione, prevede misure amministrative per impedire a una persona di fabbricare, preparare, imballare, etichettare, vendere, importare o pubblicizzare prodotti alimentari in modo falso, fuorviante o ingannevole o suscettibile di creare un'impressione erronea quanto alla loro origine. La registrazione di marchi contenenti, o costituiti da, un'indicazione geografica dell'altra parte elencata nell'allegato 20-A è rifiutata o annullata d'ufficio, se ciò è consentito dalla legislazione della parte, o su richiesta della parte interessata, per quanto riguarda i prodotti rientranti nelle classi di prodotto elencate nell'allegato 20-A per tale indicazione geografica e che non siano originari del luogo di origine specificato nell'allegato 20-A per tale indicazione geografica. Qualora una parte, nell'ambito di negoziati con un paese terzo, proponga di proteggere un'indicazione geografica che identifichi un prodotto originario di tale paese terzo, se tale indicazione è omonima a un'indicazione geografica dell'altra parte elencata nell'allegato 20-A e se detto prodotto rientra in una classe di prodotto specificata nell'allegato 20-A per l'indicazione geografica omonima dell'altra parte, quest'ultima è informata e ha la possibilità di presentare le proprie osservazioni prima che l'indicazione geografica diventi protetta. Il Canada non è obbligato a fornire gli strumenti giuridici atti a consentire alle parti interessate di impedire l'uso dei termini elencati nella parte A dell'allegato 20-A e identificati con un asterisco qualora l'uso di tali termini sia accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", o da espressioni simili, e sia accompagnato da un'indicazione chiaramente visibile e leggibile dell'origine geografica del prodotto in questione. La protezione delle indicazioni geografiche elencate nella parte A dell'allegato 20-A e identificate con un asterisco non impedisce l'uso di tali indicazioni nel territorio del Canada da parte di persone - compresi i loro successori e aventi causa - che abbiano fatto un uso commerciale di tali indicazioni, con riguardo a prodotti appartenenti ad alcune classi ed entro i periodi identificati nel capo. Il comitato misto CETA istituito a norma dell'articolo 26.1 ("comitato misto CETA") può decidere di modificare l'allegato 20-A inserendo nuove indicazioni geografiche o sopprimendo quelle che hanno cessato di essere protette. Nel Capo XXI le parti si obbligano al rispetto delle misure di regolamentazione a norma dell'accordo TBT, dell'accordo SPS, del GATT 1994 e del GATS e si impegnano a garantire elevati livelli di protezione della vita e della salute delle persone, degli animali e delle piante e di protezione dell'ambiente. Le parti si impegnano a sviluppare ulteriormente la cooperazione regolamentare alla luce del loro reciproco interesse allo scopo di prevenire ed eliminare gli ostacoli inutili agli scambi e agli investimenti e di migliorare il contesto della competitività e dell'innovazione, anche perseguendo la compatibilità normativa, il riconoscimento dell'equivalenza e la convergenza e si impegnano a promuovere procedure regolamentari trasparenti, efficienti ed efficaci a sostegno degli obiettivi di politica pubblica e assolvere il mandato delle autorità di regolamentazione, anche mediante la promozione di scambi di informazioni e il miglioramento nell'uso delle migliori prassi. Al fine di migliorare la convergenza e la compatibilità tra le misure di regolamentazione delle parti, ciascuna parte, ove opportuno, tiene in considerazione le misure o le iniziative di regolamentazione dell'altra parte su questioni identiche o analoghe. Il Capo in esame sostituisce il quadro per la cooperazione regolamentare e la trasparenza tra il governo del Canada e la Commissione europea, adottato a Bruxelles il 21 dicembre 2004 ed istituisce un Forum di Cooperazione Regolamentare ("FCR") a norma dell'articolo 26.2 (Comitati specializzati), paragrafo 1, lettera h, con l'obiettivo di agevolare e promuovere la cooperazione regolamentare. Sono previste consultazioni con enti privati al fine di conoscere le prospettive di soggetti non pubblici su questioni attinenti all'attuazione del Capo. Nel Capo XXII, richiamando la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, l'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, la dichiarazione di Johannesburg sullo CAPO XXII - COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE (ARTT. 22.1 a22.5)sviluppo sostenibile del 2002 e il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 nonché la dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla creazione del 2006 e la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008, le parti si impegnano a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, per il benessere delle generazioni presenti e future. E' costituito un Comitato per il Commercio e lo Sviluppo Sostenibile a norma dell'articolo 26.2 (Comitati specializzati, composto da rappresentanti di alto livello delle parti responsabili per le questioni di cui al Capo e ai Capi 23 (Commercio e lavoro) e 24 (Commercio e ambiente). Il Comitato sovrintende all'attuazione dell'Accordo sia in materia di sviluppo sostenibile che di cooperazione allo sviluppo, e affronta in maniera integrata qualunque questione di interesse comune per le parti attinente al collegamento tra lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell'ambiente. Nel Capo XXIII le parti si impegnano affinché la propria legislazione e le proprie prassi in materia di lavoro incorporino i principi e i CAPO XXIII - COMMERCIO E LAVORO (ARTT. 23.01 A 23.11)diritti fondamentali nel lavoro elencati nel Capo. Le parti ribadiscono il loro impegno a rispettare, promuovere e realizzare tali principi e diritti in conformità degli obblighi dei membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL") e agli impegni derivanti dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, del 1998, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86ª sessione. Per qualsiasi questione che non sia adeguatamente risolta con le consultazioni di cui all'articolo 23.9, una parte può, richiedere per iscritto al Punto di Contatto (istituiti secondo quanto previsto al Capo XXVI) la nomina di un gruppo di esperti cui sottoporre tale questione. Se la relazione finale del gruppo di esperti determina che una parte non si è conformata agli obblighi di cui al Capo, le parti, avviano discussioni e si adoperano per individuare misure appropriate o, se del caso, a concordare un piano d'azione reciprocamente soddisfacente. Nel Capo XXIV ciascuna parte incoraggia il dibattito pubblico con soggetti non statali e tra di essi per quanto concerne l'elaborazione e la definizione di politiche che possono sfociare nell'adozione di CAPO XXIV - COMMERCIO E AMBIENTE (ARTT. 24.1 a 24.16)leggi in materia di ambiente da parte delle autorità pubbliche. Nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di protezione ambientale che possano incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le parti, ciascuna di esse tiene conto delle informazioni scientifiche e tecniche pertinenti e delle relative norme, linee guida o raccomandazioni internazionali. Le parti si impegnano ad agevolare e promuovere gli scambi e gli investimenti in beni e servizi ambientali, anche affrontando la questione della riduzione degli ostacoli non tariffari relativi a tali beni e servizi. Le parti riconoscono l'importanza della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste per l'assolvimento delle funzioni ambientali economiche e sociali e l'importanza di garantire l'accesso al mercato per i prodotti forestali ottenuti in conformità della legislazione del paese di produzione e provenienti da foreste gestite in modo sostenibile. Analogamente ciò viene riconosciuto per quanto riguarda la pesca e l'acquacoltura. Una parte può chiedere all'altra parte consultazioni su qualsiasi questione attinente al capo presentando una domanda scritta al Punto di Contatto istituito nell'ambito dell'Accordo (Capo XXVI). Nel Capo XXV, basandosi sul loro partenariato consolidato e sui loro valori condivisi, le parti convengono di costituire dei gruppi di dialogo al fine di agevolare la CAPO XXV - DIALOGHI E COOPERAZIONE BILATERALE (ARTT. 25.01 A25.5)cooperazione su questioni di interesse comune per il rafforzamento della collaborazione nell'ambito delle biotecnologie, del commercio di prodotti forestali e delle materie prime nonché attinenti la promozione di una maggiore cooperazione su questioni scientifiche, tecnologiche e in materia di ricerca e innovazione. I dialoghi bilaterali sui settori menzionati potranno essere avviati e tenuti su richiesta di una parte o del Comitato Misto CETA di cui al Capo 26. Il Comitato Misto può decidere di modificare o svolgere direttamente un incarico previamente assegnato a un dialogo, oppure di sciogliere un dialogo. Il Capo XXVI disciplina l'istituzione del CAPO XXVI - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E ISTITUZIONALI (ARTT. 26.1 a 26.6)Comitato Misto CETA, comprendente rappresentanti dell'Unione europea e del Canada responsabile di tutte le questioni riguardanti il commercio e gli investimenti tra le parti e dell'attuazione e applicazione dell'Accordo. Il Comitato è incaricato di sorvegliare e facilitare l'attuazione e l'applicazione dell'Accordo e di promuoverne gli obiettivi generali. Lo stesso dovrà sovrintendere ai lavori di tutti i comitati specializzati e degli altri organismi istituiti in applicazione all'Accordo. Il Comitato può inoltre analizzare l'evoluzione degli scambi commerciali tra le parti e valutare modi per rafforzare ulteriormente le relazioni commerciali bilaterali ed adottare interpretazioni delle disposizioni che sono vincolanti per i tribunali costituiti a norma del Capo 8 (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), sezione F, e del Capo 29 (Risoluzione delle controversie). Il Comitato ha il potere di delegare responsabilità ai comitati specializzati istituiti e comunicare con tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni del settore privato e della società civile. Il Capo prevede l'istituzione dei seguenti Comitati specializzati in materia di: i) cooperazione doganale; ii) scambi di merci, dazi, ostacoli tecnici agli scambi, diritti di proprietà intellettuale attinenti alle merci; iii) agricoltura; iv) servizi e investimenti; v) riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali; vi) cooperazione doganale (CMCD); vii) misure sanitarie e fitosanitarie; viii) appalti pubblici; ix) servizi finanziari; x) commercio e sviluppo sostenibile; xi) cooperazione regolamentare (forum di cooperazione regolamentare); xii) indicazioni geografiche. Il Comitato ha il potere di adottare decisioni vincolanti su qualunque questione nei casi previsti dall'Accordo. Oltre all'istituzione del Comitato CETA il Capo prevede anche l'istituzione di Punti di Contatto che controllano i lavori di tutti gli organi istituzionali e garantiscono, ove opportuno, il follow-up delle decisioni adottate dal Comitato. Nel Capo XXVII si prevede che ciascuna parte provveda affinché le proprie CAPO XXVII - TRASPARENZA (ARTT. 27.01 a 27.5)disposizioni legislative e regolamentari e le proprie procedure e decisioni amministrative di applicazione generale relative a qualunque questione disciplinata dall'Accordo siano tempestivamente pubblicate o messe a disposizione in modo tale da consentire a qualunque persona interessata e all'altra parte di venirne a conoscenza. Il CapoXXVIII identifica le CAPO XXVIII - ECCEZIONI (ARTT. 28.1 a 28.10)eccezioni in modo tale da garantire che nessuna disposizione dell'Accordo possa impedire ad una parte di adottare o applicare le misure necessarie a: a) tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico; b) tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante; c) garantire l'osservanza di leggi e regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni dell'Accordo. Il capo prevede disposizioni anche in materia fiscale. Salvo altrimenti disposto nell'Accordo, il Capo XIX si applica a CAPO XXIX - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ARTT. 29.1 a 29.19)qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni dello stesso. Le parti possono ricorrere alla mediazione in relazione ad una misura, se questa incide negativamente sugli scambi e sugli investimenti tra le parti. La procedura di risoluzione delle controversie è disciplinata nell'Allegato 29. Una parte può richiedere per iscritto all'altra parte consultazioni su qualunque questione di cui all'articolo 29.2 Il Comitato misto CETA, nella sua prima riunione successiva all'entrata in vigore dell'Accordo, istituisce un elenco di almeno 15 persone scelte per la loro obiettività, affidabilità e capacità di giudizio, disposte ed idonee ad esercitare la funzione di arbitro ( Allegato 29-B). La procedura di risoluzione delle controversie prevista in questo Capo è disciplinata dalle regole di procedura per l'arbitrato di cui all'allegato 29-A, a meno che le parti non decidano diversamente. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie del Capo lascia impregiudicata la possibilità di ricorrere alla risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC o di qualunque altro accordo di cui le parti siano firmatarie. Salvo diversa decisione delle parti, qualora una questione di cui all'articolo 29.4 non sia stata risolta entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni oppure venticinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni per le questioni di cui all'articolo 29.4, paragrafo 4 la parte richiedente può sottoporre la questione ad un collegio arbitrale. Salvo diversa decisione delle parti, il collegio arbitrale elabora una relazione finale che indica le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. Il lodo emesso dal collegio arbitrale nella relazione finale è vincolante per le parti. Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni dell'Accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle stabilite dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Il collegio arbitrale tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni formulate nelle relazioni dei collegi arbitrali e dell'organo d'appello adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC. CAPO XXX - DISPOSIZIONI FINALI (ARTT. 30.1 a 30.11) Nel Capo XXX si prevede che i protocolli, gli allegati, le dichiarazioni, le dichiarazioni comuni, le intese e le note in calce costituiscano parte integrante dell'Accordo. Le parti possono convenire per iscritto di modificare l'Accordo. A tal riguardo si prevede che la modifica entri in vigore dopo che le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti interni necessari per l'entrata in vigore della modifica, oppure alla data concordata dalle parti. Il Comitato Misto CETA può decidere di modificare i protocolli e gli allegati. Le parti possono approvare la decisione del comitato misto CETA, conformemente ai rispettivi obblighi ed adempimenti interni necessari per l'entrata in vigore delle modifiche; la decisione entra in vigore a una data concordata dalle parti. L'entrata in vigore ed applicazione provvisoria avviene in conformità dei rispettivi obblighi ed adempimenti interni. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti interni o in altra data convenuta dalle parti. Una parte può denunciare l'accordo mediante notifica scritta trasmessa al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e al dipartimento per gli Affari esteri, il commercio e lo sviluppo del Canada, o ai loro rispettivi successori. L'Unione europea notifica al Canada qualunque domanda di adesione all'Unione europea presentata da un paese. |
Il contenuto del disegno di legge di ratificaIl disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è composto da 4 articoli. I primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in all'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, per il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. |
Relazioni allegate o richiesteTrattandosi di una proposta di iniziativa parlamentare alla medesima eè allegata la sola relazione illustrativa contenenete anche i due Accordi oggetto di ratifica ed i relativi allegati |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
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