Ratifica dell'Accordo con San Marino sul riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione fatto a San Marino il 31 marzo 2022 5 settembre 2023 |
Indice |
Premessa|Contenuto dell'Accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Relazioni allegate| |
PremessaIl disegno di legge in esame, presentato dal Governo alla Camera lo scorso 23 febbraio, reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022. Come precisato nella Finalità del disegno di legge di ratificarelazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame lo scopo è quello di estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale con la Repubblica di San Marino al settore disciplinato, nell'ambito del Consiglio d'Europa, dalla Convenzione sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione, firmata a Strasburgo il 30 novembre 1964 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 15 novembre 1973, n. 772 .
Con la
Convenzione di Strasburgo del 1964, firmata il 30 novembre 1964 e r
atificata dall'Italia con la legge 15 novembre 1973, n 772. le Parti contraenti si impegnano a prestarsi assistenza al fine della riabilitazione sociale dell'individuo che, nel loro territorio, sia oggetto di una condanna giudiziaria accompagnata da una sospensione condizionale della pena o di una condanna a pena detentiva o misura privativa della libertà personale, emanata, in tutto o in parte, con la condizionale (articoli 1 e 2). A tal fine, è previsto che siano adottate misure funzionali a permettere il reinserimento del condannato nel contesto di appartenenza e il controllo della condotta di questi. Propriamente, lo Stato di condanna può richiedere allo Stato di residenza abituale di assicurare la sorveglianza del condannato, o di assicurare la sorveglianza e procedere eventualmente all'esecuzione della condanna, o di assicurare la completa applicazione della condanna (articolo 4). La Convenzione impone il rispetto del requisito della doppia incriminazione (articolo 3, paragrafo 2) e distingue tra motivi obbligatori e motivi facoltativi di diniego della cooperazione con lo Stato di condanna. In Italia la Convenzione fu ratificata con la
legge 15 novembre 1973, n. 772 e con la
legge 3 luglio 1989, n. 257 (recante disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze
La medesima relazione precisa, altresì, che rispetto a tale Convenzione l'ambito di applicazione è ampliato a tutte le misure, lato sensu intese, ricadenti sotto la disciplina della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008 (Cfr. infra), come attuata in Italia dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38. Vengono dunque introdotte disposizioni che regolano il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie che applicano misure alternative alla detenzione o sanzioni sostitutive di pene detentive, oppure infliggono pene detentive condizionalmente sospese imponendo obblighi o prescrizioni, oppure impongono obblighi o prescrizioni all'atto della liberazione condizionale, ai fini della sorveglianza dell'esecuzione delle suddette misure o sanzioni o dell'adempimento dei sopra citati obblighi o prescrizioni, qualora tali misure, sanzioni, obblighi e prescrizioni riguardino persone che non hanno la cittadinanza o la legale e abituale residenza nella Parte in cui la decisione giudiziaria è stata emessa, bensì nell'altra Parte.
A tal riguardo si ricorda che lLa decisione quadro 2008/947/GAIa decisione quadro 2008/947/GAI emessa dal Consiglio di Europa in data 27 novembre 2008, estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e fissa le norme che ogni Stato membro deve seguire per assumere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro. La nuova disciplina sostituisce le disposizioni corrispondenti della richiiamata Convenzione del Consiglio d'Europa. La decisione quadro si applica quindi al riconoscimento delle sentenze e alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. Non riguarda, invece, l'esecuzione delle pene detentive o delle misure restrittive della libertà personale, né il riconoscimento e l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e delle decisioni di confisca. Gli Stati membri possono rifiutare di riconoscere una sentenza, di sorvegliare una misura di sospensione condizionale o una sanzione sostitutiva, se esse sono discriminatorie. Sono inoltre autorizzati a concludere o a continuare ad applicare convenzioni o accordi, nella misura in cui questi agevolano la sorveglianza delle misure condizionali e delle pene sostitutive, e informandone il Consiglio e la Commissione. Nel preambolo della decisione quadro sono puntualmente esplicitati gli obiettivi della disciplina: oltre a favorire il reinserimento sociale del condannato, consentendogli di mantenere i legami familiari, linguistici, sociali e culturali del Paese di origine o di quello di residenza o dimora anche prevenire nuovi reati e proteggere le vittime. Le misure di sospensione condizionale e le sanzioni sostitutive cui si applica la nuova disciplina sono indicate all'articolo 4 della decisione quadro, ma si tratta di un elenco non esaustivo. Per tale ragione ogni Stato membro comunica al segretariato generale del Consiglio l'elenco delle altre misure e sanzioni che è disposto a sorvegliare. Se la natura o la durata delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive non corrisponde con la legislazione dello Stato di esecuzione, esso può adattarle convenientemente. Tuttavia, tali misure devono corrispondere il più possibile a quelle irrogate nello Stato di emissione. In alcun caso, la natura o la durata di tali misure potrà essere più severa o più lunga della misura originariamente imposta. I reati punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni non richiedono una verifica della doppia incriminabilità. Si tratta, in particolare, dei seguenti reati: partecipazione a un'organizzazione criminale, terrorismo, tratta di esseri umani, pornografia infantile, traffico di organi, di stupefacenti, di armi, di esplosivi, di materie nucleari e radioattive, corruzione, criminalità informatica, razzismo e xenofobia, criminalità ambientale, rapimento, contraffazione, violenza sessuale ecc. Per gli altri reati, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della sentenza e della decisione di sospensione condizionale, nonché la sorveglianza delle misure e delle sanzioni, alla condizione che la sentenza si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge nazionale. La decisione quadro indica infine eventuali motivi di rifiuto.
Con ilIl decreto legislativo n. 38 del 2016 decreto legislativo n. 38/2016, l'Italia ha conformato il proprio ordinamento alle decisioni quadro n. 909 e 947 emesse dal Consiglio di Europa in data 27 novembre 2008, disciplinando quindi la possibilità, in caso di condanna emessa dall'Italia, di eseguire le misure alternative alla detenzione anche in uno Stato aderente all'Unione Europea.
Detta normativa, infatti, disciplina specificamente il caso in cui sia applicata una pena detentiva, o comunque restrittiva della libertà personale, con sospensione condizionale oppure con la possibilità di richiedere al Tribunale di Sorveglianza l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione, prevedendo espressamente che la pena possa essere eseguita in misura alternativa alla detenzione anche in un altro Stato che faccia parte dell'Unione Europea. In estrema sintesi si ricorda che ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto la trasmissione all'estero è disposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente dopo la decisione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi. A sua volta il pubblico ministero dispone la trasmissione della sentenza ovvero della decisione di liberazione condizionale, all'autorità competente dello Stato di esecuzione, tenendo conto che essa ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale e la riabilitazione della persona condannata o di rafforzare la protezione delle vittime o della collettività. La trasmissione per l'esecuzione all'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale del condannato, è preceduta dalla verifica del consenso di tale autorità. La trasmissione è disposta in favore di un solo Stato di esecuzione per volta. Quando è ignota l'autorità competente dello Stato di esecuzione l'autorità giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea. L'articolo 10 definisce, invece, Condizioni per il riconoscimento in Italia della sentenza o della decisione di liberazione condizionalele condizioni per il riconoscimento in Italia della sentenza o della decisione di liberazione condizionale. La prima condizione è che il condannato all'estero abbia la residenza o dimora abituale nello Stato italiano o abbia manifestato la volontà di stabilirvisi. La seconda è che il fatto per cui la condanna è stata irrogata costituisca reato anche dall'ordinamento italiano (tale valutazione sarà indipendente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso in questione). La terza è che la durata e la natura degli obblighi siano compatibili con la legislazione italiana, salvo eventuali adattamenti entro certi limiti, che vengono precisati nei commi 2 e 3 dell'articolo stesso. Ai sensi del comma 2, qualora la natura, la durata degli obblighi e delle prescrizioni ovvero la durata delle misure (sospensione condizionale, sanzioni sostitutive e liberazione anticipata) sono incompatibili con la normativa italiana per corrispondenti reati, la corte d'appello ne informa l'autorità dello Stato di emissione e procede ai necessari adeguamenti, ridotti al minimo indispensabile rispetto alle previsioni dello Stato di emissione. Comunque, l'adeguamento non comporterà alcun aggravamento degli obblighi e delle prescrizioni imposti al condannato. In base al comma 3, gli eventuali adeguamenti renderanno la durata degli obblighi e delle prescrizioni o la durata delle misure conformi al limite massimo previsto dalla legislazione italiana per reati equivalenti e non consentiranno che esso sia oltrepassato. L'articolo 11 del decreto legislativo, così come il corrispondente articolo 10 della Decisione quadro 2008/947/GAI, reca una lunga serie di Deroghe al principio della doppia punibilitàderoghe al principio della doppia punibilità (ovvero doppia incriminazione; oppure doppia incriminabilità, secondo la terminologia della Decisione quadro 2008/947/GAI) in base al quale ai fini dell'estradizione passiva il fatto deve costituire reato per la legge penale sia dello Stato richiedente, che di quello concedente, indipendentemente dalla diversità dei regimi sanzionatori. Ai fini dell'operatività della deroga è necessario che la sanzione penale prevista nello Stato di emissione per il reato in oggetto abbia una durata massima non inferiore a tre anni di reclusione e sia interessata una delle fattispecie di reato elencate analiticamente nel decreto n. 32 del 2016. Tra le fattispecie per le quali è prevista la deroga si ricordano l'associazione per delinquere, il terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico d'armi, la frode, la criminalità ambientale, l'omicidio volontario, la violenza sessuale, il dirottamento di navi o di aerei, il sabotaggio. A sua volta l'articolo 13 dello schema di decreto legislativo verte sui numerosi casi nei quali la corte d'appello italiana può rifiutare il riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale che le sono pervenuti. Il comma 1 dell'articolo 13 dello schema di decreto legislativo stabilisce altresì che la corte d'appello, se rifiuta il riconoscimento, deve darne informazione all'autorità competente dello Stato di emissione. I casi di rifiuto sono i seguenti: - assenza delle condizioni prescritte o reati non previsti dalla legislazione italiana, salve le fattispecie dell'articolo 11(lett. a); - incompletezza o carenze del certificato (lett. b); - violazione del ne bis in idem (lett. c); - pena prescritta e sussistenza della giurisdizione italiana per il fatto di reato in questione (lett. d); - causa di immunità nell'ordinamento italiano (lett. e); - pena nei confronti di persona non imputabile (lett. f); - obblighi e prescrizioni da adempiere per un periodo inferiore a sei mesi (lett. g); - ipotesi di processo nei confronti di irreperibili (lett. h); - misura di trattamento medico o psichiatrico incompatibile con il sistema italiano (lett. i); - reati commessi, in tutto o in parte, in Italia in base alla legge italiana (lett. l). Il comma 2 dell'articolo 13 dello schema di decreto legislativo prevede che nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), g), h) e l), la corte d'appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento e il trasferimento della sorveglianza, consulti l'autorità competente dello Stato di emissione e le richieda ogni informazione utile, anche tramite il Ministero della Giustizia. |
Contenuto dell'AccordoL'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022si compone di un preambolo e 26 articoli. L'articolo 1 individua Oggetto, definizione e finalità dell'Accordol'oggetto dell'Accordo, consistente nella disciplina del reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con la sospensione condizionale della pena o con la concessione di sanzioni sostitutive di pene detentive, nonché delle decisioni di liberazione condizionale o concessione di misure alternative alla detenzione che impongono obblighi o prescrizioni in vista della loro sorveglianza nelle Parti, nei limiti in cui tali disposizioni non siano incompatibili con i principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti giuridici in tema di diritti di libertà e giusto processo. L'articolo 2 contiene le definizioni relative ai profili giuridici, quindi il significato proprio degli strumenti adottati e delle misure alternative o sostitutive in esecuzione delle decisioni adottate. L'articolo 3 individua le finalità dell'Accordo, consistenti nel favorire la riabilitazione sociale e il recupero dei legami dei soggetti in questione e nel contempo controllare il rispetto dei relativi obblighi e prescrizioni riducendo il rischio di recidiva e proteggendo le vittime dei reati e la collettività.
L'articolo 4 specifica che leAutorità e ambito di applicazione Autorità centrali ai fini dell'Accordo sono il Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria - Ufficio I) per la Repubblica Italiana e la Segreteria di Stato per la Giustizia (Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia) per la Repubblica di San Marino. L'articolo 5 specifica sia l'ambito di applicazione dell'Accordo, con l'elenco delle misure cui si estende la disciplina per i due Stati, gli obblighi e le prescrizioni interessate, stabilendo l'estensione della normativa anche ad obblighi e prescrizioni affini, mettendo l'accento sulla reciproca assistenza da parte delle due Autorità giudiziarie per la sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartite riguardo alle decisioni inerenti all'esito degli istituti in questione. In particolare si stabilisce la disciplina prevista per le misure di messa alla prova ed esperimento probatorio disposte nella fase delle indagini preliminari o del processo, riguardo alla possibilità di reciproca assistenza che le rispettive autorità giudiziarie dei due Stati potranno prestarsi per la sorveglianza degli obblighi imposti e/o delle prescrizioni impartite riguardo alle decisioni predette inerenti all'esito degli istituti sopra richiamati. Gli articoli 6 (criteri per la trasmissione della decisione. Istruttoria), 7 (procedura per la trasmissione della decisione), 8 (effetti per la Parte di emissione) e 9 (decisione della Parte di esecuzione) dell'Accordo riguardanoIter burocratico e procedurale di trasmissione e recepimento delle decisioni ai fini del loro riconoscimento ed esecuzione l'iter burocratico e procedurale di trasmissione e recepimento delle decisioni ai fini del loro riconoscimento ed esecuzione, compresi gli effetti per entrambe le Parti sia riguardo alla cosiddetta omologazione sia riguardo all'eventuale ritiro della richiesta ovvero ad ipotesi di rinvio della decisione sul riconoscimento ed esecuzione e integrazione dell'istruttoria. Con particolare riferimento all'articolo 6, il Governo, nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame, fa presente che tale disposizione non si limita a stabilire il presupposto del trasferimento della misura, individuandolo nella cittadinanza o nella residenza dell'interessato nell'altro Paese, sempre che lo stesso interessato lo richieda e che il trasferimento della misura consenta una più positiva prognosi di risocializzazione in ragione dell'esistenza, nel Paese d'origine o residenza, di significativi legami affettivi, familiari, lavorativi o culturali, ma disciplina, altresì, l'istruttoria finalizzata alla formulazione della prognosi di cui sopra, "stabilendo con previsione di assoluta novità "che tale istruttoria, da un lato, può essere compiuta coinvolgendo i servizi sociali e gli uffici dell'Interpol dei due Paesi; dall'altro, può svolgersi anche nel corso del procedimento poi definito dalla decisione giudiziaria della cui esecuzione all'estero si tratta.
A tal riguardo il Governo chiarisce che "l'auspicio è che tale disposizione possa consentire di superare le incertezze applicative sinora riscontrate nella prassi applicativa della decisione quadro 2008/947/GAI, con specifico riferimento ai non pochi casi in cui la misura può essere concessa in un Paese solo ed esclusivamente se la stessa misura può essere poi eseguita in un altro Paese, ossia nei casi – invero assolutamente preponderanti nella pratica giudiziaria – nei quali già dall'inizio la misura sia in astratto concepibile e sia in concreto concepita in vista del suo riconoscimento ed esecuzione all'estero (si pensi al caso del cittadino di uno Stato straniero residente nel Paese d'origine, che nello stesso Paese abbia saldi legami familiari, lavorativi e sociali, del tutto assenti, per contro, nel Paese di emissione della misura, sempre
lato sensu intesa).
L'articolo 10, relativo all'Adattamento delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di liberazione o sospensione condizionaleadattamento delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di liberazione o sospensione condizionale, attribuisce alle competenti autorità giudiziarie delle Parti rilevanti poteri di adattamento delle misure in questione, al fine di favorire quanto più possibile il trasferimento del condannato nell'altro Paese. Infatti l'articolo dispone che se la natura e/o la durata delle sanzioni sostitutive, alternative o di liberazione o sospensione condizionale sono incompatibili con la legislazione della Parte di esecuzione, o se lo sono i relativi obblighi o prescrizioni, l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione può adattare la natura (che non può essere più severa), la durata (che non può eccedere quella massima prevista dal proprio ordinamento) e obblighi o prescrizioni alle corrispondenti o analoghe sanzioni o misure applicabili nella propria legislazione agli stessi reati o a reati equivalenti. Nell'articolo 11 sulla Doppia incriminazionedoppia incriminazione, è riportato l'elenco dei tipi di reati previsti dalla legge della Parte di emissione e punibili, secondo tale legge, con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a un anno, che danno luogo al riconoscimento della decisione ai sensi dell'Accordo, senza una ulteriore verifica della doppia incriminazione del fatto. Tale verifica potrà essere compiuta dall'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione solo nel caso in cui questa abbia ragionevoli motivi per dubitare che il fatto sia riconducibile a une delle tipologie di reato in questione o che comunque questo non sia previsto e punito come reato dalla legislazione della Parte di esecuzione. Si tratta di reati come: partecipazione a un'organizzazione criminale, terrorismo, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale di bambini e pornografia infantile, traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, corruzione, truffa, ricettazione, riciclaggio e re-impiego di proventi di reato, contraffazione di banconote o monete, criminalità informatica, criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie ed essenze vegetali protette, favoreggiamento dell'ingresso o del soggiorno illegali nel territorio statuale, omicidio e lesioni personali dolose, omicidio e lesioni personali colpose, traffico illecito di organi e tessuti umani, sequestro di persona, furto e rapina, bancarotta, traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte, estorsione, contraffazione di prodotti, falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, falsificazione di mezzi di pagamento, traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita, traffico illecito di materie nucleari e radioattive, violenza sessuale e incendio doloso o colposo (elenco che può essere sempre consensualmente integrato). Per reati diversi, la Parte di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione se si tratti di fatti non previsti e puniti come reati anche dalla propria legislazione, indipendentemente dalla loro denominazione o qualificazione giuridica. L'articolo 12 disciplina appunto Motivi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione i motivi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione da parte dell'autorità competente del Paese di esecuzione nei confronti della decisione in materia di misure alternative, sanzioni sostitutive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena e/o il trasferimento della sorveglianza sui relativi obblighi o prescrizioni, dettagliandone i casi previsti. In alcuni casi prefissati, tuttavia, l'autorità giudiziaria, prima di procedere al rifiuto, può richiedere alla Parte di emissione ulteriori informazioni e chiarimenti ai fini del riconoscimento della decisione. Nel termine di 60 giorni (articolo 13) dalla ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria, la Parte richiesta decide riguardo al riconoscimento ed esecuzione della decisione e la comunica immediatamente all'autorità giudiziaria della Parte richiedente, con modalità tracciabili che permettano allo Stato di emissione di accertarne la veridicità e genuinità, prediligendo la trasmissione on line, via e-mail, del contenuto della decisione che può essere anche comunicata attraverso le Autorità centrali di cui all'articolo 4. L'articolo 14, sulla legislazione applicabile, afferma che l'esecuzione della decisione avviene attraverso le modalità previste appunto dalla legislazione della Parte di esecuzione che, secondo gli articoli 3 e 5, si occupa anche di vigilare sul rispetto degli obblighi e prescrizioni impartiti anche riguardo all'obbligo di risarcire i danni cagionati a seguito del reato, richiedendo la prova dell'adempimento. Una volta avvenuto il riconoscimento e determinate le modalità per l'applicazione della decisione, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione è competente, secondo il diritto nazionale, per gli ulteriori effetti connessi all'adozione delle misure oggetto dell'Accordo, comprese le modifiche relative agli obblighi e prescrizioni correlati alle misure adottate e anche le revoche delle stesse con eventuale ripristino delle sanzioni restrittive e ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria della Parte di emissione ( Competenza per ulteriori decisionisi vedano su questo gli articoli: 15 sulla competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile, 16 sugli obblighi delle autorità interessate in caso di competenza della Parte di esecuzione per le ulteriori decisioni e 17 sulle informazioni trasmesse dalla Parte di esecuzione in tutti i casi). L'articolo 18 tratta delle cause di estinzione del reato, cioè amnistia, grazia, revisione della condanna. L'articolo 19 riguarda cessazione della competenza della Parte di esecuzione sul riconoscimento della sanzione sostitutiva, della misura alternativa, della liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena, circostanza che determina la decadenza degli obblighi di sorveglianza correlati alle predette misure e il trasferimento di competenza in merito alle stesse in capo all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione. L'articolo 20, invece, concerne le comunicazioni e consultazioni tra le autorità competenti, che possono avvenire appunto tramite le autorità giudiziarie o tramite le autorità centrali degli Stati, di cui all'art. 4. L'articolo 21 si occupa del criterio di ripartizione delle spese derivanti dall'Accordo, stabilendo che le stesse sono a carico della Parte di esecuzione, ad eccezione delle attività e degli atti da compiersi esclusivamente nel territorio della Parte di emissione. Al riguardo, si veda supra a quanto detto riguardo agli articoli 3, 5 e da 6 a 9. L'articolo 22 riguarda il trattamento dei dati personali, dettando le regole affinché venga assicurata la più ampia tutela per la protezione dei medesimi in quanto soggetti a circolazione e trasferimento da un sistema ad un altro. Al riguardo, l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente adotta tutte le opportune misure tecniche ed organizzative che garantiscono un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione dei dati, assicurando che vengano trasmessi solo i dati pertinenti, adeguati e non eccedenti rispetto alle finalità dell'Accordo, con previsione delle modalità di trasmissione in forma anonima e di quelle di cancellazione. L'articolo 23, sulle relazioni con altri accordi e compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione Europea, stabilisce che l'Accordo in oggetto sostituisce le disposizioni di ogni altro eventuale accordo bilaterale o multilaterale sulla materia tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino, salvo che le stesse consentano una maggiore semplificazione e più rapida applicazione delle norme relative alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nelle decisioni di riconoscimento ed esecuzione delle misure citate: pertanto, entro un anno dalla sua entrata in vigore, le Parti dovranno reciprocamente comunicarsi quali saranno le disposizioni di altri accordi bilaterali o multilaterali che intendano continuare ad applicare, considerando, comunque, per lo Stato italiano, il rispetto e la compatibilità delle norme con quelle del diritto dell'Unione europea. L'articolo 24 disciplina la risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione delle norme dell'Accordo, da risolvere tramite consultazioni dirette tra le Parti. L'articolo 25 (disposizioni transitorie), ribadisce che le disposizioni dell'Accordo si applicano alle richieste di assistenza giudiziaria di cui all'art. 7, comma 2, presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a sanzioni sostitutive, misure alternative, liberazioni condizionali o sospensioni condizionali della pena disposte con decisioni giudiziarie antecedenti. L'articolo 26, infine, dispone l'entrata in vigore dell'Accordo in esame e detta la clausola di recesso. |
Contenuto del disegno di legge di ratificaIl disegno di legge di ratifica in questione si compone di 5 articoli. L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica, mentre l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda le norme applicabili per l'attuazione dell'Accordo. Secondo il comma 1, salvo quanto previsto dal successivo comma 2 (si veda infra), ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le sue disposizioni mancano o non dispongono diversamente, si osservano, se compatibili, quelle contenute nel supra citato decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38 (recante disposizioni per conformare il diritto interno alla supra citata decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive). Invece il comma 2 individua nel giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova, l'autorità giudiziaria competente a chiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo (si veda supra). Il comma 3 stabilisce che nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo (sulla procedura per la trasmissione diretta della decisione, scritta e tracciabile, possibilmente per posta elettronica o copia autenticata o in originale) l'autorità giudiziaria che trasmette o che riceve direttamente la richiesta di assistenza ne informa il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa. L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 5 regola l'entrata in vigore della legge di ratifica. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. |
Relazioni allegateAl disegno di legge governativo in esame sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esclusione dall'AIR. |