Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri
Titolo: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021
Riferimenti: AC N.712/XIX AC N.722/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 78
Data: 24/03/2023
Organi della Camera: III Affari esteri


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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021

24 marzo 2023
Schede di lettura


Indice

Premessa|Il Meccanismo europeo di stabilità: Il regime attuale|La genesi dell'Accordo modificativo del Trattato istitutivo del MES|Contenuto dell'Accordo modificativo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Gli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo discussi alla Camera|Relazioni allegate|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Tabelle|


Premessa

Le proposte di legge C.712 e C.722 recano entrambe l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo che modifica il Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021.
In base al T Il Trattato istitutivo del MES rattato istitutivo, firmato il 2 febbraio 2012 ed entrato in vigore in data 8 ottobre 2012, a seguito della ratifica dei 17 Stati membri dell'Eurozona (a cui si sono aggiunti la Lettonia, la Lituania e, da ultimo, la Croazia), il MES è costituito quale organizzazione intergovernativa nel quadro del diritto pubblico internazionale con sede in Lussemburgo.
Ne sono membri tutti i Paesi dell'Eurozona che, attualmente, sono 20: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna.
La sua funzione fondamentale è concedere, sotto precise condizioni, assistenza finanziaria ai paesi dell'Eurozona che si trovino in temporanee difficoltà finanziarie o ne sono minacciati.
A partire dal 2017 (cfr. infra) in sede europea si è iniziato a discutere di una possibile revisione del citato Trattato istitutivo. La discussione si è conclusa il 27 gennaio 2021 con la firma da parte di tutti e 19 i Paesi dell'area Euro, ai quali si è successivamente aggiunta la Crozia, dell' Accordo che reca la modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità. 
Il trattato riformato  entrerà in vigore una volta ratificato dai parlamenti di tutti i 20 membri del MES
Ad eccezione dell'Italia, tutti i Paesi che hanno sottoscritto l'Accordo che modifica il Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità hanno proceduto alla relativa ratifica, approvazione o accettazione.
Al riguardo si ricorda che dopo l'adesione all'area dell'euro il 1° gennaio 2023, la Croazia è diventata il 20° membro del MES il 22 marzo 2023. In questa data, L'adesione della Croazia al MESil trattato MES è entrato in vigore per la Croazia Sarà rappresentata nel consiglio dei governatori del MES, il più alto organo decisionale dell'istituzione, e nel consiglio di amministrazione, responsabile della compiti specifici affidatigli dal trattato MES. Come altri membri del MES, la Croazia sarà obbligata a contribuire al capitale dell'istituzione. Come si vedrà più diffusamente in seguito i contributi in conto capitale si basano sulla rispettiva quota di un membro della popolazione totale dell'UE e sul prodotto interno lordo (PIL). La Croazia beneficerà di una correzione temporanea, in base alla quale i nuovi membri del MES il cui PIL pro capite è inferiore al 75% della media UE contribuiranno in misura ridotta al capitale del MES. Ciò si applica per un periodo di 12 anni dalla data di adozione dell'euro. La Croazia contribuirà con 422 milioni di euro di capitale, da versare in cinque rate annuali. Dopo la fine del periodo di correzione, la Croazia contribuirà con altri 233 milioni di euro. Per approfondimenti si veda quiFine modulo
Si segnala, altresì, che lo scorso mese di dicembre anche l a L'ordinanza del Bundesverfassungsgericht del 13 ottobre 2022 Germania ha ratificato l'Accordo in esame, dopo che il secondo Senato del Tribunale costituzionale federale (Bundesverfassungsgericht –BVerfG), con l'ordinanza (Beschluss) del 13 ottobre (pubblicata il 9 dicembre), aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato da sei deputati del Bundestag avverso la legge di ratifica delle revisioni apportate nel 2021 al trattato sul Meccanismo europeo di stabilità (MES) e all'Accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico (IGA). I ricorrenti avevano invocato l'art. 38, comma 1, della Legge fondamentale (LF) sostenendo che fosse stato violato il loro diritto alla "autodeterminazione democratica".
In estrema sintesi le censure si riferivano alle maggioranze parlamentari per l'approvazione della ratifica, posto che, secondo i ricorrenti, la riforma avrebbe comportato un trasferimento al Fondo di poteri sovrani dello Stato, e avrebbe inoltre determinato una modifica strutturalmente significativa al quadro normativo europeo.
per i giudici di Karlsruhe, però, Il MES, "non esercita poteri sovrani nel decidere se concedere assistenza finanziaria, né sono aumentati i poteri della Commissione europea e della Banca Centrale, dato che le nuove funzioni loro attribuite dalla Riforma servono solo a garantire che le misure adottate dal MES siano conformi al quadro di coordinamento della politica economica europea, secondo quanto già previsto dall'ordinamento giuridico comunitario".
Per uncommento dell'ordinanza si rinvia alla seguente Nota prodotta dal Servizio studi della Corte Costituzionale. L'ordinanza e il relativo comunicato-stampa sono consultabili al seguente link 
Per un approfondimento sul Meccanismo europeo di Stabilità si rinvia alla seguente  pagina del Consiglio dell'UE e al   sito istituzionale del MES
Per un puntuale confronto tra il Trattato nella versione vigente e le proposte di modifica contenute nell'Accordo in esame si rinvia al Testo a fronte predisposto dai Servizi studi della Camera e del Senato 21 marzo 2023.
Alla seguente pagina del sito della Camera è possibile, invece, consultare l'iter del disegno di legge S. 3240, recante la "Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012" e la relativa documentazione predisposta dal Servizio Studi della Camera.
Per un approfondimento, in generale, dei diversi strumenti di assistenza finanziaria agli Stati membri dell'UE si veda la seguente Nota sintetica a cura del Parlamento europeo.
 

Il Meccanismo europeo di stabilità: Il regime attuale

I primi di maggio 2010, sull'onda dell'emergenza determinata dalla crisi del debito sovrano greco, l'ECOFIN ha deliberato la creazione, nell'ambito di un più ampio pacchetto di interventi, di due strumenti temporanei di assistenza per gli Stati membri della zona euro in condizioni finanziarie critiche: il Meccanismo europeo di Stabilizzazione FinanL'istituzione del MESziaria (MESF)) e il Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria (FESF).

Per rendere permanente l'operatività dei meccanismi di sostegno, nel luglio 2011 è stata concordata tra gli Stati membri europei l'istituzione del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), accompagnata dalla modifica dell'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE),  approvata dal Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011.

La modifica prevede l'introduzione del seguente paragrafo: "Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità". La modifica del citato articolo è entrata in vigore il 1° marzo 2013, a seguito della ratifica degli (allora) 27 Stati membri dell'UE.

 Il Meccanismo europeo di stabilità (MES) è, pertanto, un'organizzazione istituita nel 2012 sulla base di un Trattato intergovernativo entrato in vigore l'8 ottobre 2012, a seguito della ratifica dei 17 Stati membri dell'Eurozona (a cui si sono aggiunti successivamente la Lettonia, la Lituania e, da ultimo, la Croazia). Il suo scopo è quello di Finalità del MESfornire assistenza finanziaria ai Paesi dell'eurozona, nel caso in cui tale intervento risultasse indispensabile per salvaguardarne la stabilità finanziaria dell'area valutaria complessivamente considerata e dei suoi Stati membri.

Il MES è attualmente l'unico strumento permanente di assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro. Ha una capacità effettiva di prestito di 500 miliardi di EUR. I prestiti sono finanziati mediante assunzione di debiti da parte del MES sui mercati finanziari e sono garantiti dagli azionisti (gli Stati membri della zona euro).

Il MES ha fornito assistenza finanziaria   alla Spagna, a Cipro e alla Grecia.

La Commissione e il MES hanno stabilito procedure dettagliate per la loro collaborazione nel quadro dell'assistenza agli Stati membri della zona euro. Il MES offre assistenza finanziaria avvalendosi di diversi strumenti di prestito. Nel quadro della risposta dell'UE alla crisi COVID-19, gli Stati membri della zona euro hanno raggiunto un accordo su un nuovo strumento temporaneo, lo strumento di sostegno per la gestione della crisi pandemica.

Per un aprofondimento in generale, dei diversi strumenti di assistenza finanziaria agli Stati membri dell'UE si veda la seguente si veda qui

Nel dettaglio:

Capitale

Il cCapitale sottoscritto e capitale versatoapitale sottoscritto totale ammonta a circa 704 miliardi di euro mentre è di circa 80 miliardi e mezzo di euro il capitale effettivamente versato dagli Stati membri (si veda la tabella infra).

 L'Italia ha sottoscritto il capitale del MES per 125,3 miliardi (17,7%), versandone oltre 14. 

L'Italia è terza per contributo al capitale del MES, dopo la Germania (circa 190 miliardi - 26,9%) e la Francia (142 miliardi - 20,2%).

 I diritti di voto dei membri del Consiglio sono proporzionali al capitale sottoscritto dai rispettivi paesi. Germania, Francia e Italia hanno, pertanto, diritti di voto superiori al 15 per cento e possono quindi porre il loro veto anche sulle decisioni prese in condizioni di urgenza.

La Governance e il processo decisionale

L'organo al quale spettano le decisioni La Governanceprincipali del MES è il Consiglio dei governatori (Board of Governors) composto dai Ministri responsabili delle finanze degli Stati membri della zona euro.

Il Trattato individua un ulteriore organo al quale, direttamente o su delega del Consiglio dei governatori, vengono attributi poteri decisionali: il Consiglio di amministrazione (Board of Directors), composto da funzionari esperti nominati dai governatori.

Il vertice amministrativo dell'organismo, infine, è affidato a un Direttore generale.

Le decisioni relative alla concessione di assistenza finanziaria agli Stati aderenti, sono adottate dal Consiglio dei governatori secondo la regola del comune accordo e, dunque, con l'unanimità dei membri partecipanti alla votazione, senza contare le eventuali astensioni.

Al fine di rendere più flessibile il sistema decisionale in circostanze straordinarie in cui appare minacciata la stabilità finanziaria ed economica della zona euro, è previsto il voto a maggioranza qualificata dell'85% del capitale, qualora la Commissione e la BCE evidenzino la necessità di decisioni urgenti.

In tali casi, in cui viene meno la regola del comune accordo, ai fini della decisione diviene rilevante il numero di diritti di voto di ciascuno Stato aderente.

Assistenza finanziaria e tippologia degli interventi

Come precedentemente rilevato, l'obiettivo del MES è quello di salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri.

A tal fine, ilIl meccanismo di funzionamento del MES meccanismo può intervenire per fornire un sostegno ai Paesi aderenti che si trovino in gravi difficoltà finanziarie o ne siano minacciati, sulla base di condizioni rigorose, commisurate allo specifico strumento di sostegno utilizzato (principio della "rigorosa condizionalità").

Tali condizioni possono fare riferimento ad azioni e programmi da attuare per ottenere un miglioramento del bilancio dello Stato, o a parametri per i quali viene fissato un obiettivo quantitativo da rispettare, lasciando allo Stato la definizione degli strumenti da utilizzare a tal fine.

La condizionalità varia a seconda della natura dello strumento utilizzato: per i prestiti assume la forma di un programma di aggiustamento macroeconomico, specificato in un apposito memorandum; è meno stringente nel caso delle linee di credito precauzionali, destinate a paesi in condizioni economiche e finanziarie fondamentalmente sane ma colpiti da shock avversi.

In particolare, il MES Il principio della principio della rigorosa condizionalitàpuò:

  • fornire assistenza finanziaria precauzionale a uno Stato membro sotto forma di linea di credito condizionale precauzionale o sotto forma di linea di credito soggetta a condizioni rafforzate (articolo 14 del Trattato). Le linea di credito precauzionale, in base alle linee guida del MES è accessibile a condizioni prestabilite e per i Paesi aderenti caratterizzati da una situazione economica e finanziaria ancora fondamentalmente solida. I criteri di ammissibilità fanno riferimento al rispetto degli impegni derivanti dal Patto di stabilità e crescita e dalla Procedura per gli squilibri macroeconomici eccessivi, alla generale sostenibilità del debito e della posizione verso l'estero, alla capacità di accesso ai mercati finanziari e all'assenza di problemi di solvibilità bancaria con potenziali ricadute sistemiche. Per i membri che non dovessero rispettare alcuni di questi criteri, ma che fossero comunque caratterizzati da una situazione economica e finanziaria generalmente solida, è prevista la possibilità di accesso alla linea di credito soggetta a condizioni rafforzate;
  • concedere assistenza finanziaria a un membro ricorrendo a prestiti con l'obiettivo specifico di sottoscrivere titoli rappresentativi del capitale di istituzioni finanziarie dello stesso Paese membro (articolo 15);
  • concedere assistenza finanziaria a un membro ricorrendo a prestiti non connessi a uno specifico obiettivo (articolo 16);
  • acquistare titoli di debito degli Stati membri in sede di emissione (articolo 17) e sul mercato secondario (articolo 18).

L'articolo 13 del TrattatoAi sensi dell'articolo 13 del Trattato in ciascuna delle azioni suddette  è associata alla definizione di condizioni proporzionate all'impegno richiesto, elaborate attraverso un percorso negoziale che coinvolge lo Stato interessato e la Commissione europea nella stipula di un protocollo d'intesa (memorandum of understanding, MoU).

Prima di definire il protocollo, la Commissione europea, di concerto con la BCE, valuta anche la sostenibilità del debito pubblico dello Stato interessato.

Affinché gli strumenti a disposizione del MES siano efficaci, l'organizzazione deve poter intervenire in modo significativo: la capacità minima di prestito è pari a 500 milioni di euro, soggetta a verifica periodica almeno ogni cinque anni. I prestiti del MES fruiscono dello status di creditore privilegiato in modo analogo a quelli del Fondo monetario internazionale (FMI). Sul piano delle risorse a disposizione, oltre al capitale sottoscritto dagli Stati aderenti, il MES ha la possibilità di raccogliere fondi emettendo strumenti del mercato monetario, nonché strumenti finanziari di debito a medio e lungo termine, con scadenze fino a un massimo di 30 anni.

Controlli

Al termine del programma di assistenza finanziaria, la Commissione europea e la BCE eseguono missioni di controllo ex-post, alle quali partecipa anche il FMI se ha contribuito finanziariamente al programma medesimo, per valutare se lo Stato che ha beneficiato dell'assistenza finanziaria continui ad attuare politiche di bilancio sostenibili e se sussista il rischio che non sia in grado di rimborsare i prestiti ricevuti.

Gli strumenti di sostegno vengono utilizzati dal MES "nella prospettiva del creditore", valutando quindi la capacità di rimborso del debitore e gli altri rischi connessi all'operazione di finanziamento.

 


La genesi dell'Accordo modificativo del Trattato istitutivo del MES

La riflessione su una possibile riforma del Trattato istitutivo del MES è iniziata a dicembre 2017, a seguito della presentazione di un pacchetto di proposte da parte della La genesi della riforma Commissione europea relative al più ampio processo di completamento dell'Unione Economica e Monetaria.
In occasione del Consiglio europeo di dicembre 2018 , in concomitanza con la decisione di assegnare al MES nuove funzioni per il sostegno comune al Fondo di risoluzione unico per le banche (SRF), sono state definite dai capi di Stato e di Governo  le linee guida della riforma, sulla base delle proposte elaborate dal precedente Eurogruppo del 4 dicembre 2018; quest'ultimo è stato, quindi, incaricato di predisporre una bozza di revisione del Trattato istitutivo del MES sulla base dei punti già  indicati dal Il Consiglio europeo di dicembre 2018 Consiglio europeo del dicembre 2018.
Nella riunione del  13 giugno 2019, l'Eurogruppo, ha quindi raggiunto un ampio consenso su una bozza di revisioni del Trattato, che è stata poi presentata al successivo Vertice Euro ( 21 giugno 2019), dove i Leader, prendendo atto delle revisioni proposte, hanno invitato l'Eurogruppo a continuare propri i lavori.
Il  4 dicembre 2019 l'Eurogruppo ha raggiunto un accordo di massima, ma con riserva della conclusione delle procedure nazionali, sui punti principali dei documenti correlati alla riforma del MES, su alcuni dei quali si sarebbe però dovuta proseguire la discussione.
Al successivo Vertice (13 dicembre 2019), i Leader hanno  incaricato l'Eurogruppo di proseguire  i lavori  sulla riforma del MES, e contestualmente i lavori su tutti gli elementi dell'ulteriore rafforzamento dell'Unione Bancaria, sempre su base consensuale.
L'intenzione era quella raggiungere un accordo politico finale all'Eurogruppo del successivo 16 marzo. Pur tuttavia, in ragione dello scoppio della pandemia di COVID-19, in tale occasione i Ministri delle Finanze hanno convenuto di sospendere temporaneamente i lavori sul MES e rimandare la possibile finalizzazione politica dell'accordo ad un momento più appropriato, dando  priorità all'emergenza sanitaria e all'elaborazione di una risposta comune alla conseguente crisi.
In occasione dell'Eurogruppo dell' 11 giugno 2020, i Ministri hanno convenuto importante riavviare la discussione sulla riforma del MES. Tale rilevanza è stata confermata nella successiva riunione dell'Eurogruppo dell'11 settembre.
Nella successiva riunione del 30 novembre 2020, l'Eurogruppo ha deciso di procedere con la riforma del MES, di sottoporre nel gennaio 2021 il trattato rivisto alla firma dei rappresentanti dei governi e di avviare il processo di ratifica. Contestualmente i ministri hanno anche deciso di anticipare l'entrata in vigore del sostegno comune al Fondo di risoluzione unico entro l'inizio del 2022 ( qui Conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo).
IL La firma dell'Accordo27 gennaio 2021 i rappresentanti degli Stati membri hanno firmato l'Accordo che reca la modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES) e dell'Accordo relativo al Fondo di risoluzione unico.
La firma ha avviato le procedure di ratifica negli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali nazionali.
Come in precedenza rilevato il Trattato riformato  entrerà in vigore una volta ratificato dai parlamenti di tutti i 20 membri del MES (cfr. premessa). 
Qui  la Dichiarazione del presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe sulla firma dell'accordo che modifica il trattato MES e dell'accordo modificativo relativo al Fondo di risoluzione.
 

Contenuto dell'Accordo modificativo

L'Accordo in esame è composto da un preambolo e da cinque articoli.

Per un'analisi di tutte le modifiche, si rinvia al dossier Testo a fronte, curato dai Servizi Studi della Camera e del Senato.

L'articolo 1 reca una serie di novelle al preambolo, ai considerando, agli articoli e agli allegati del Trattato che istituisce il MES.

L'articolo 2 concerne il deposito dell'Accordo modificativo presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

L'articolo 3 riguarda la procedura di "consolidamento" del trattato che istituisce il MES in forza della quale il depositario predispone una versione consolidata del Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità e la trasmette a tutti i firmatari.

L'articolo 4 stabilisce le modalità di ratifica, approvazione, o accettazione dell'accordo di modifica da parte dei firmatari.

L'articolo 5 riguarda le condizioni per l'entrata in vigore dell'accordo di modifica. Ai sensi di tale articolo, l'accordo entra in vigore alla data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte di tutti i firmatari.

 

. La valutazione della situazione macroeconomica e finanziaria degli Stati membri

  In relazione agli obiettivi del MES  Definizione degli obiettivi del MES valutazione della situazione macroeconomica l'articolo 3 del Trattato viene novellato non solo nella rubrica  (che dal singolare "obiettivo" passerebbe al plurale "obiettivi") ma anche nell'articolato in quanto si prevede di affidare al MES, oltre al compito di mobilitare risorse finanziarie per fornire sostegno alla stabilità ai suoi membri, anche il compito di monitorare e valutare la situazione macroeconomica e finanziaria degli Stati membri, compresa la sostenibilità del debito pubblico.

Tale attività si svolgerebbe in via preventiva, indipendentemente da richieste di sostegno e ad a uso esclusivamente interno, per mettere poi il MES nelle condizioni di rispondere tempestivamente alle eventuali richieste, o comunque successivamente alla formale presentazione di una richiesta di supporto finanziario. In quest'ultimo caso, viene specificato che la valutazione è effettuata su basi metodologiche trasparenti e prevedibili, pur consentendo un  margine sufficiente di discrezionalità nel giudizio, coinvolgendo, se opportuno e possibile, il FMI.

Questo rafforzamento del ruolo del MES si riflette anche nell'estensione dei compiti del Direttore Generale alla negoziazione di memorandum d'intesa (cfr.sopra), alla valutazione della sostenibilità del debito pubblico e al controllo del rispetto delle condizioni legate all'assistenza.

A tal riguardo il nuovo Considerando 11b chiarisce infatti che se il MES e la Commissione europea non si accordano su una valutazione congiunta, la Commissione effettuerà la valutazione complessiva della sostenibilità del debito pubblico e il MES valuterà la capacità di rimborso dello Stato interessato.

Sempre in relazione al Direttore Generale, l'articolo 7 modificato (Direttore generale) e il considerando 16 modificato, sanciscono l'indipendenza di tale organo e del relativo personale. A sua volta la nuova formulazione dell'articolo 30 modificato (Collegio dei revisori) prevede che la relazione del Collegio dei revisori sia trasmessa anche al Parlamento europeo e il considerando 7, modificato, specifica che gli Stati parte del MES riconoscono il dialogo tra il direttore del MES e il Parlamento europeo.

L'introduzione delle clausole d'azione collettiva L'introduzione delle clausole d'azione collettiva con approvazione a maggioranza unica

Con la riforma dell'articolo 12 del Trattato, si intende modificare le clausole d'azione collettiva con l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2022, per i titoli di Stato della zona euro, di nuova emissione con scadenza superiore a un anno, anche delle clausole d'azione collettiva con approvazione a maggioranza singola.

.In generale, le clausole d'azione collettiva consentono a una maggioranza qualificata di creditori di imporre la ristrutturazione del debito a tutti i creditori. Le clausole con approvazione a maggioranza unica consentono di prendere una decisione contestuale per tutte le serie di un dato titolo, senza la necessità di votare per ogni singola serie emessa. Per tale ragione, in presenza di un creditore in possesso della necessaria maggioranza rispetto agli altri detentori del debito pubblico di uno Stato membro, tali modifiche potrebbero consentire una semplificazione delle procedure di ristrutturazione del debito.

Oltre alla previsione dei principi di neutralità di bilancio a medio termine e di ricorso di ultima istanza dello strumento, l'articolo 12, nel testo moificato, prevede inoltre che la Commissione garantisca la conformità dei programmi di assistenza finanziaria al diritto dell'Unione ogniqualvolta tale controllo sia rilevante per le sue responsabilità ai sensi del Trattato.

Procedura per la concessione del sostegno alla stabilitàProcedura per la concessione del sostegno alla stabilità

Per quanto attiene alla procedura per la concessione del sostegno alla stabilità la modifica più rilevante  prevista dall'articolo 13 appare quella per cui il Direttore generale  affianca la Commissione e la BCE nella valutazione della domanda di sostegno  presentata da uno Stato membro del MES. Sulla base di tali valutazioni, spetta sempre al Direttore generale la redazione di una proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei governatori relativa all'esito della richiesta e la preparazione di una proposta di accordo su un dispositivo di assistenza finanziaria, comprese le modalità e le condizioni finanziarie e la scelta degli strumenti, che dovrà poi essere adottata dal Consiglio dei governatori. Il Direttore generale deve, poi, affiancare la Commissione europea e la BCE nell'attività di monitoraggio delle condizioni cui è associato il dispositivo di assistenza finanziaria.

La procedura semplificata per la linea di credito condizionale precauzionale

Interamente sostituito è l'articolo 14 del Trattato che attualemte disciplina l' assistenza finanziaria precauzionale del MES (ovvero l'apertura di linee di credito a Paesi che ne fanno richiesta),

Nello specifico le modifiche sono finalizzate a introdurre una procedura semplificata per i Paesi in grado di garantire il rispetto di specifici requisiti, indicati nell'allegato III del Trattato modificato.

La La linea di credito soggetta a condizioni rafforzate PCCLlinea di credito condizionale precauzionale (Precautionary Conditioned Credit Line, PCCL) sarebbe limitata ai Paesi in grado di soddisfare una serie di criteri che, a differenza di quanto previsto dal regime vigente, vengono individuati in dettaglio.

Per i Paesi "ammissibili", la condizionalità si traduce nella necessità di firmare una lettera di intenti (e non di condividere un protocollo d'intesa) con la quale essi si impegnerebbero a continuare a soddisfare tali criteri (il cui rispetto DEVE essere valutato almeno ogni sei mesi).

Alla Commissione europea sarebbe affidato il compito di valutare se le intenzioni politiche contenute  nella lettera di intenti sono pienamente coerenti con il diritto dell'UE.

Per accedere alla linea di credito a "condizionalità semplificata", lo Stato richiedente dovrebbe: 

-non essere soggetto alla procedura per disavanzi eccessivi;

-rispettare i seguenti parametri quantitativi di bilancio nei due anni precedenti alla richiesta di assistenza finanziaria: un disavanzo inferiore al 3% del PIL; un saldo di bilancio strutturale pari o superiore al valore di riferimento minimo specifico per Paese; un rapporto debito/PIL inferiore al 60% del PIL o una riduzione di questo rapporto di 1/20 all'anno; 

-non evidenziare squilibri eccessivi nel quadro della sorveglianza macroeconomica dell'UE;

-presentare riscontri storici di accesso ai mercati dei capitali internazionali a condizioni ragionevoli; 

-presentare una posizione sull'estero sostenibile;

-non evidenziare gravi vulnerabilità del settore finanziario che mettono a rischio la stabilità finanziaria.

A sua volta lLa linea di credito soggetta a condizioni rafforzate ECCLa linea di credito soggetta a condizioni rafforzate (Enhanced Conditions Credit Line, ECCL), invece, sarebbe aperta ai membri del MES che non sono ammissibili alla PCCL a causa della non conformità rispetto ai suddetti criteri di ammissibilità, purché la loro situazione economica e finanziaria rimanga comunque forte e presenti un debito pubblico considerato sostenibile.

Per tali Paesi, l'accesso alla ECCL e agli altri strumenti di sostegno si tradurrebbe nella necessità di firmare un protocollo d'intesa (memorandum of understanding, MoU).

Si ricrda , infatti, che in base alla riforma degli articoli 13 e 14 del Trattato nel caso in cui un Paese membro chiedesse la concessione di un sostegno diverso dalla PCCL, il Consiglio dei governatori dovrebbe incaricare il direttore generale del MES e la Commissione europea, di concerto con la BCE, di negoziare con il membro interessato (insieme e ove possibile anche con il FMI) un protocollo d'intesa che precisi le condizioni cui è associata la concessione dello strumento di sostegno, rispecchiando la gravità delle carenze da colmare. A sua volta il direttore generale sarebbe incaricato di preparare una proposta di accordo su un dispositivo di assistenza finanziaria, comprese le modalità e condizioni finanziarie e la scelta degli strumenti, che dovrebbe essere adottata dal consiglio dei governatori.

Pertanto, mentre la PCCL si baserebbe sulla definizione sostanzialmente non discrezionale e prevedibile della condizionalità, lasciando allo Stato membro la definizione unilaterale degli interventi da porre in essere (per garantire il mantenimento dei requisiti di ammissibilità alla linea di credito), per la risoluzione della crisi alla base della richiesta di supporto, la ECCL e gli altri strumenti di sostegno si fonderebbero sulla negoziazione della condizionalità, da graduare in ragione dell'intensità dell'intervento, con una sostanziale partecipazione della Commissione, del MES e della BCE alla definizione degli interventi da realizzare ai fini della risoluzione della crisi. 18 Al riguardo, si ricorda che gli ulteriori strumenti previsti dal Trattato rispetto a PCCL ed ECCL, da utilizzare in accordo con i principi dettati dall'articolo 12, come modificato dal processo di riforma in esame, sono: l'assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di uno Stato membro (articolo 15); il prestito (non finalizzato) agli Stati membri (articolo 16); la sottoscrizione (articolo 17) o l'acquisto (articolo 18) di titoli di debito pubblico emessi da uno Stato membro.

La Commissione europea e il Direttore generale del MES valutano ogni sei mesi il rispetto delle condizionalità legate ai due strumenti una volta che uno Stato vi abbia  fatto ricorso. Il Consiglio di amministrazione esamina la relazione e l'accesso alla linea viene interrotto se lo Stato non soddisfa più i criteri di ammissibilità (per la PCCL) o le condizioni del Memorandum d'intesa (per la ECCL), a meno che il Consiglio di amministrazione non decida diversamente di comune accordo. Un margine aggiuntivo viene applicato allo Stato che ha già utilizzato i fondi, a meno che il Consiglio direttivo non stabilisca che la non conformità è dovuta a eventi al di fuori del controllo dello Stato.

Il dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unicoIl dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unico

Con la modifica del Trattato istitutivo, si prevede che il MES, oltre a sostenere la stabilità dei Paesi aderenti, fornisca anche un dispositivo di sostegno (backstop) al Fondo di risoluzione unico istituito dal Regolamento (UE) n. 806/2014, sotto forma di linea di credito rotativo.

(nuovo articolo 18-bis).

A tal proposito si ricorda che il Regolamento che ha istituito il Meccanismo di risoluzione unico (SRM) ha previsto anche la costituzione del FiL fondo di risoluzione unico SRFondo di risoluzione unico (SRF), finanziato dai contributi del settore bancario.

Fin da dicembre 2013, l'Ecofin aveva concordato l'istituzione dalla fine del 2023, di un meccanismo pubblico comune di supporto al SRF, qualora le risorse di questo fossero state insufficienti a coprire i costi di una risoluzione. Per il principio della "neutralità fiscale", tale finanziamento sarebbe poi stato restituito dal sistema bancario dell'Unione bancaria. A dicembre 2018, il Consiglio europeo ha concordato di attribuire al MES la funzione di backstop, stabilendone gli elementi fondamentali e definendone la dotazione finanziaria (pari a quella del SRF). Le caratteristiche del meccanismo e le sue modalità operative sono quindi disciplinate nell'accordo che modifica il Trattato MES limitatamente alle previsioni di principio.
L'accordo che modifica il Trattato MES reca in allegato i criteri in base ai quali è valutata dal Consiglio di amministrazione del MES la concessione del finanziamento richiesto dal Comitato di risoluzione unico.
La Commissione europea e il Direttore generale del MES valutano ogni sei mesi il rispetto delle condizionalità legate ai due strumenti una volta che uno Stato vi ha fatto ricorso. Il Consiglio di amministrazione esamina la relazione e l'accesso alla linea viene interrotto se lo Stato non soddisfa più i criteri di ammissibilità (per la PCCL) o le condizioni del Memorandum d'intesa (per la ECCL), a meno che il Consiglio di amministrazione non decida diversamente di comune accordo. Un margine aggiuntivo viene applicato allo Stato che ha già utilizzato i fondi, a meno che il Consiglio direttivo non stabilisca che la non conformità è dovuta a eventi al di fuori del controllo dello Stato.

Nel dettaglio il nuovo articolo 18-bis preve che, qualora il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB) dovesse chiedere l'attivazione del dispositivo di sostegno, il Consiglio dei governatori potrebbe decidere di istituirlo sulla base di una proposta del Direttore generale.

In tal caso le specifiche modalità e condizioni finanziarie del dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unico devono essere specificate in un apposito accordo concluso con il Comitato di risoluzione unico, che dovrebbe essere approvato dal Consiglio di amministrazione di comune accordo e sottoscritto dal Direttore generale.

A loro volta le decisioni sui prestiti e sulle erogazioni al Fondo dovrebbero essere prese dal Consiglio di amministrazione, secondo la regola del comune accordo, sulla base dei criteri identificati in sede di revisione (elencati nel nuovo allegato IV, incluso nel Trattato).

Fra tali criteri, figurano il rispetto dei principi di continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria, neutralità di bilancio nel medio periodo e di "ultima istanza", per cui al dispositivo di sostegno si può  fare ricorso solamente nel caso in cui risultino esauriti i mezzi del Fondo di risoluzione unico e il Comitato presenti comunque una capacità di rimborso sufficiente a ripagare integralmente a medio termine i prestiti ottenuti tramite il dispositivo di sostegno.

Il fatto che il dispositivo nasca per essere utilizzato solo in momenti di eccezionale gravità è testimoniato anche dal nuovo considerando 15B, in base al quale, di norma, il MES dovrebbe decidere sull'impiego del dispositivo di sostegno entro 12 ore dalla domanda del Comitato, termine che il Direttore generale può eccezionalmente prorogare a 24 ore, in particolare in caso di un'operazione di risoluzione particolarmente complessa, sempre nel rispetto degli obblighi costituzionali nazionali. Il Fondo di risoluzione unico, strumento di finanziamento dei programmi di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento, è alimentato dai contributi di tali società e dovrebbe raggiungere, a regime (2023), una capienza di 60 miliardi di euro, in grado di coprire l'1% dei depositi dell'eurozona.

Il MES potrebbe prendere una decisione a maggioranza qualificata (85% dei voti espressi in proporzione alle quote detenute) qualora la Commissione europea e la BCE concludessero che la mancata adozione urgente di una decisione potrebbe minacciare la sostenibilità economica e finanziaria dell'eurozona. Il backstop potrebbe anche sostituire l'attuale strumento di ricapitalizzazione diretta delle istituzioni finanziarie. Inoltre, consentirà un'attuazione più rapida del percorso previsto per la piena attuazione della disciplina del Fondo (entro l'inizio del 2022 e non entro il 1° gennaio 2024). L'articolo 77 del Regolamento (UE) n. 806/2014 prevede, infatti, che fino al raggiungimento del livello-obiettivo, pari all'1% dei depositi, il Comitato vi faccia ricorso conformemente ai principi basati su una divisione dello stesso in comparti nazionali che corrispondono a ciascuno Stato membro partecipante.


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 stabilisce la clausula di invarianza finanziaria

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Gli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo discussi alla Camera

Lo scorso 30 novembre l'Auala della Camera ha re Le mozioni esamenate dalla Camera spinto  le mozioni Richetti ed altri n. 1-00021, De Luca ed altri n. 1-00027, Scerra ed altri n. 1-00029 approvato la mozione Foti, Molinari, Cattaneo, Lupi ed altri n. 1-00034  concernenti iniziative per la ratifica della riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità (MES).  ( Vedi RS)
La mozione approvata dalla Camera  impegna il Governo "a non approvare il disegno di legge di ratifica del Mes alla luce dello stato dell'arte della procedura di ratifica in altri Stati membri e della relativa incidenza sull'evoluzione del quadro regolatorio europeo". 
Successivamente lo scorso 15 marzo il Presidente del Consiglio h a risposto   Interrogazione a risposta immediata Marattin ed altri 3-00242 all'interrogazione a risposta immediata Marattin ed altri 3-00242  circa gli  in tendimenti del Governo sulla ratifica della riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità.
Qui  il testo integraledel dibattito.
Con riferimento agli atti di indirizzo approvati dal Parlamento nelle precedenti legislature si rinvia al seguente paragrafo "Il MES nel Parlamento italiano e nel Parlamento europeo"  del dossier Senato n. 104 /2020

Relazioni allegate

Trattandosi di due proposte di legge di iniziativa parlamentare alle medesime sono allegate le relative relazioni illustrative. 


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 117 della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.


Tabelle

Fonti:

 https://www.esm.europa.eu

https://www.consilium.europa.eu/it/

Si ricorda che la Croazia è diventata il 20° membro del MES il 22 marzo 2023.

Contribuirà con 422 milioni di euro di capitale da versare in cinque rate annuali. Dopo la fine del periodo di correzione, la Croazia contribuirà con altri 233 milioni di euro (cfr. sopra).