Elementi per la verifica di conformità dei progetti di atti legislativi dell'UE al principio di sussidiarietà - Quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) 29 novembre 2022 |
Oggetto e finalità
La
proposta di regolamento istituisce un quadro comune per i
servizi di
media nell'ambito del mercato interno (denominato espressamente "
legge europea per la libertà dei media"), modificando la
direttiva 2010/13/UE (sui servizi di media audiovisivi). È stata presentata contestualmente a una
raccomandazione che stabilisce raccoglie le
migliori pratiche volontarie nel settore volte a promuovere
l'indipendenza editoriale nonché una maggiore
trasparenza della proprietà.
In particolare, la proposta di regolamento prospetta una
armonizzazione minima delle
discipline nazionali relative al settore dei media per dare soluzione ad una serie di problematiche connesse dalla
diversità di norme e procedure nazionali relative alla libertà e al pluralismo che, ad avviso della Commissione europea, incidono sul funzionamento del mercato interno, ostacolando le attività dei fornitori di servizi di media ed influendo sulle condizioni di investimento.
In base al testo e alla relazione illustrativa della proposta, per "
servizio di media" si intende qualsiasi servizio che abbia (nella sua interezza o in una sua sezione distinguibile) quale
obiettivo principale, da perseguire mediante
qualsiasi mezzo, la
fornitura di programmi o di
pubblicazioni di
carattere giornalistico al grande pubblico,
al
fine di
informare,
intrattenere o
istruire, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media.
Questa definizione, come precisato nel preambolo della proposta,
include tutte le forme di attività economica nel settore, tra cui le
trasmissioni televisive o
radiofoniche, i
servizi di media audiovisivi a richiesta, i
podcast audio e le pubblicazioni di carattere giornalistico. Essa
esclude, invece:
La proposta opera un ampio intervento su diversi aspetti della disciplina dei media. In particolare:
|
Finalità
Come indicato nella relazione illustrativa e come emerge dalla sintesi del contenuto, la proposta di regolamento in esame ha due principali finalità strettamente connesse.
La prima è quella di assicurare il
buon funzionamento del mercato dei servizi di media alla luce della rilevanza che essi rivestono nel mercato interno europeo.
Essi sono infatti riconducibili a uno dei 14 ecosistemi industriali – quello delle
industrie culturali e creative – che la
relazione annuale sul mercato unico 2021 ha individuato come fondamentali ai fini di una
ripresa inclusiva e sostenibile dell'economia dell'UE, nonché del conseguimento degli obiettivi della duplice transizione verde e digitale.
La seconda grande finalità, strettamente connessa alla prima, è quella di rafforzare anche "la
libertà dei media e il loro
pluralismo, che sono tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" e, di conseguenza, "lo
Stato di diritto, che il
regolamento sulla condizionalità considera una
precondizione per l'integrità e la sostenibilità del mercato interno in generale". La stretta connessione tra i due obiettivi discenderebbe secondo la Commissione, come già accennato, dal fatto che le divergenze nelle norme e procedure nazionali relative alla
libertà e al pluralismo dei media hanno creato una
frammentazione del mercato interno che impatta sulla
certezza giuridica per gli operatori del mercato dei media, con conseguenti costi aggiuntivi quando si svolgono attività a livello transfrontaliero. Ciò vale in particolare per:
In sostanza, nel motivare l'intervento prospettato dalla proposta in esame, la Commissione europea pone l'accento sulla significativa "interazione che si verifica tra il settore dei media, le
libertà economiche e i diritti fondamentali": i media indipendenti costituiscono fonti di informazione affidabili, che permettono a cittadini e imprese di accedere a una pluralità di opinioni e, in tal modo, contribuiscono a plasmare l'opinione pubblica, svolgendo un ruolo cruciale nel preservare l'integrità dello spazio europeo
dell'informazione e il funzionamento delle
società democratiche. In questa prospettiva, tutelare la
libertà e il pluralismo dei media viene considerato essenziale per
garantire il corretto funzionamento del mercato interno, il quale si muove in una dimensione sempre più spiccatamente digitale e transnazionale.
Si ricorda al riguardo che la proposta figura nella sezione "Un nuovo slancio per la democrazia europea" del programma di lavoro della Commissione per il 2022.
|
Pluralismo e libertà dei media nella Relazione sullo stato di diritto 2021
La
relazione sullo Stato di diritto 2022, presentata dalla Commissione europea nello scorso mese di luglio, riserva una specifica attenzione a libertà e pluralismo dei media, concentrandosi su settori quali
l'indipendenza delle autorità di regolamentazione dei media, la
trasparenza della proprietà dei media, la
protezione dei media dalle pressioni e dalle influenze politiche, la
trasparenza e l'equità nell'assegnazione della pubblicità statale,
l'incolumità dei giornalisti e l'accesso alle informazioni nonché, per la prima volta, i
media del servizio pubblico. Su ciascuno di tali profili, la relazione rileva numerosi criticità in alcuni Stati membri.
Per quanto riguarda specificamente l'Italia, nell'apposito
capitolo della relazione relativo al nostro Paese, si rileva che esso "dispone di un
solido quadro legislativo per disciplinare il settore dei media, compresi quelli del servizio pubblico, come pure di
un'autorità di regolamentazione dei media indipendente ed efficace", anche "per quanto riguarda il
monitoraggio delle spese pubblicitarie degli enti pubblici". Permangono
preoccupazioni per quanto riguarda le
condizioni di lavoro precarie di molti giornalisti, la
protezione delle fonti giornalistiche e la questione del
segreto professionale, le azioni legali strategiche locali tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP), la legislazione sulla diffamazione, in sede penale e civile, malgrado la sentenza della Corte costituzionale del 2021, nonché i casi di aggressioni fisiche e intimidazioni nei confronti di giornalisti e organi di informazione continuano ad aumentare di anno in anno.
|
Valutazione di impatto ed opzioni regolative
Nella relazione illustrativa della proposta e nella
relazione sulla valutazione di impatto che la accompagna, la Commissione europea analizza più in dettaglio i principali fattori in grado di pregiudicare il funzionamento del mercato dei media
la cui rimozione giustifica a suo avviso l'intervento legislativo a livello di UE. Si tratta, come in parte già ricordato nel paragrafo precedente, di:
Di seguito si riposta lo schema contenuto nella valutazione di impatto che illustra le ragioni e le linee generali di intervento.
![]()
Per il raggiungimento dell'obiettivo generale di migliorare il funzionamento del mercato interno rimuovendo i fattori di criticità sopra richiamati, nella valutazione di impatto la Commissione ha proceduto all'esame di
tre opzioni strategiche di intervento con differenti gradi di intensità normativa (
cfr. tabella di seguito riportata). L'elaborazione delle possibili misure nell'ambito delle diverse opzioni ha tenuto conto, tra l'altro, delle
prerogative proprie degli Stati membri per quanto riguarda la disciplina dei profili particolari della fornitura di servizi di media o in materia di libertà e pluralismo dei media; del diritto dell'Unione già vigente (con particolare riguardo a taluni strumenti volti a garantire la trasparenza della
titolarità effettiva delle società). La Commissione europea, già in una fase iniziale di istruttoria, ha in ogni caso
scartato la
piena armonizzazione degli ordinamenti nazionali a causa della sua probabile violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Di seguito la tabella di raffronto delle opzioni ponderate dalla Commissione europea.
![]() |
Base giuridica
La
base giuridica addotta dalla Commissione europea a fondamento della proposta è l'
articolo 114 del
TFUE, che prevede la possibilità di adottare misure per il
ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri che hanno per
oggetto l'instaurazione e il funzionamento del
mercato interno.
Secondo la giurisprudenza consolidata della
Corte di Giustizia, il ricorso a questa disposizione quale base giuridica di un atto è giustificato soltanto laddove esso sia volto
primariamente ed effettivamente all'
eliminazione di ostacoli, alla
libera circolazione delle merci o
alla libera prestazione di servizi, ovvero all'
eliminazione di
distorsioni sensibili della
concorrenza.
Deve trattarsi, in particolare, della
rimozione di divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri tali da
ostacolare le libertà fondamentali e quindi da incidere
direttamente sul funzionamento del mercato interno. Una
semplice disparità tra le normative nazionali non è peraltro sufficiente a giustificare il ricorso all'art. 114: secondo la giurisprudenza, è necessaria la sussistenza di una
distanza tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri tale da poter ostacolare effettivamente il funzionamento del mercato interno.
Il ricorso all'articolo 114 del TFUE è possibile anche al fine di
prevenire l'insorgere di
futuri ostacoli agli scambi dovuti all'evoluzione eterogenea delle legislazioni nazionali, purché l'insorgere di tali ostacoli sia
probabile e la misura di cui trattasi abbia per oggetto la loro
prevenzione.
In coerenza con il
principio delle competenze
di attribuzione (
cfr. nota esplicativa) l'
articolo 114 del
TFUE non vale dunque a conferire al legislatore europeo una
competenza generale a disciplinare il mercato interno o a perseguire prevalentemente
finalità non direttamente riconducibili al suo funzionamento.
Con riferimento alla proposta di regolamento in esame, l'articolo 114 del TFUE costituisce, a giudizio della Commissione, una base giuridica adeguata in quanto l'
obiettivo principale dell'intervento è proprio quello di contribuire allo
sviluppo e alla protezione del mercato interno dei servizi di media.
Come indicato nella
relazione sulla valutazione di impatto, nel perseguimento di tale obiettivo "
vengono altresì perseguiti degli ulteriori interessi pubblici (compresa la tutela degli utenti) e conciliati in modo equo i diritti fondamentali di tutti gli individui interessati".
In particolare, secondo la Commissione, stabilendo un quadro comune dell'UE che rafforza la cooperazione tra le autorità di regolamentazione, incentiva la fornitura gratuita di contenuti multimediali di qualità e contrasta le pratiche distorsive della concorrenza, l'iniziativa creerebbe
condizioni più favorevoli per lo sviluppo di servizi multimediali transfrontalieri e per ampliare la possibilità di scelta dei consumatori. Tutto ciò, "rafforzerà il mercato interno dei media
promuovendo, allo stesso tempo, la
libertà dei media e il loro
pluralismo, tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In definitiva, tutto questo
promuoverà lo
Stato di diritto e la
democrazia, due valori cardine dell'Unione garantiti dall'articolo 2 del TUE".
Inoltre, in base alla relazione illustrativa della proposta, il ruolo che viene affidato all'istituendo
comitato europeo per i servizi di media "contribuirà a difendere in modo efficace e imparziale
la libertà di espressione in tutta l'UE, che è tutelata dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, corrispondente all'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo".
Come già riportato in precedenza, la Commissione ritiene imprescindibile per il
miglioramento del mercato interno concernente le forniture di servizi di media introdurre una serie misure per il pluralismo e la libertà dei media, che consentono in via generale la
promozione di valori fondanti l'UE quali la democrazia e lo Stato di diritto sanciti dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (TUE), nonché il rispetto
dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE in materia di libertà di espressione, che include la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera, e che impone il rispetto della libertà dei media e del loro pluralismo.
Alla luce della richiamata giurisprudenza che delimita la portata applicativa dell'articolo 114 del TFUE, appare opportuno valutare se il superamento della frammentarietà delle normative nazionali relative alla libertà e al pluralismo dei media e all'indipendenza editoriale, mediante l'adozione di un approccio comune e di un coordinamento a livello dell'UE, possa ritenersi un obiettivo perseguibile dalle istituzioni dell'Unione sulla base della menzionata disposizione, in quanto effettivamente, ed in tutte le articolazioni prospettate dalla proposta, essenziale per il funzionamento del mercato interno.
Ove si ritenesse inadeguato il ricorso all'articolo 114 del TFUE, potrebbe essere utile verificare se nel Trattato vi siano altre disposizioni appropriate per il perseguimento degli obiettivi in questione a livello dell'UE.
|
Sussidiarietà |
Necessità dell'azione a livello UE
Nella relazione illustrativa della proposta e nella valutazione di impatto, la Commissione, per dimostrare la
necessità di intraprendere un'
azione
a livello dell'UE, osserva che l'adozione di un approccio comune volto a promuovere la
convergenza, la trasparenza, la certezza giuridica e la parità di condizioni per gli operatori del mercato dei media è il modo migliore per far progredire il relativo mercato interno.
Aggiunge, poi, che gli obiettivi dell'intervento non potrebbero essere conseguiti con l'azione individuale degli Stati membri poiché i
problemi che si intendono affrontare sono
di natura sempre più transfrontaliera, non limitandosi a riguardare singoli Stati o loro sottoinsiemi. La trasformazione dei modelli commerciali tradizionali del settore dei media operata da internet ha, infatti, fatto sì che la produzione, la distribuzione e il consumo di contenuti mediatici, comprese le notizie, divenissero sempre più digitali e, dunque,
transfrontalieri. D'altra parte, anche la fornitura di servizi di media nell'UE viene sempre più
condizionata da piattaforme globali che fungono da punti di accesso ai contenuti mediatici, oltre ad essere importanti prestatori di servizi di pubblicazione di annunci
online.
Infine, la Commissione ritiene che
la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione dei media sia allo stato
insufficiente. A suo avviso, il
Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (
European Regulators Group for Audiovisual Media Services, ERGA) ha un raggio d'azione limitato, riguardante esclusivamente i servizi di media audiovisivi; inoltre
non possiede strumenti e risorse sufficienti per contribuire a risolvere questioni transfrontaliere o problemi pratici in aree chiave della regolamentazione dei media. L'
insufficiente convergenza normativa che ne deriva condiziona gli operatori del mercato dei media, in particolare i fornitori di servizi di media audiovisivi e di piattaforme per la condivisione di video, e danneggia l'interesse pubblico. A questo riguardo, la Commissione rileva come il ruolo delle autorità di regolamentazione dei media sia determinante anche per la protezione dai fornitori di servizi di media disonesti, compresi quelli soggetti a controllo statale, di tipo finanziario o editoriale, da parte di alcuni paesi terzi, i quali possono pregiudicare o rischiano di pregiudicare la sicurezza pubblica e la difesa.
|
Valore aggiunto dell'azione a livello UE
La Commissione indica quale
valore aggiunto che discenderebbe da un'
azione comune
a livello dell'UE anziché nazionale:
la riduzione degli oneri per i fornitori di servizi di media, che devono conformarsi a regimi giuridici nazionali diversi quando operano in vari Stati membri; il
rafforzamento della certezza giuridica per gli operatori del mercato dei media e, dunque, la
promozione della
concorrenza leale e degli
investimenti transfrontalieri; la
possibilità, da parte delle autorità di regolamentazione dei media,
di adottare
risposte coordinate a questioni che riguardano lo spazio dell'informazione dell'UE e, in particolare, la tutela degli interessi dei consumatori.
La tesi dell'
insufficienza di un'azione intrapresa a
livello nazionale viene giustificata dalla Commissione, altresì, osservando che gli Stati membri potrebbero
non essere incentivati a riformare i propri sistemi giuridici di settore, considerando che in alcuni casi
l'interferenza nell'indipendenza editoriale e nel funzionamento dei media
proviene direttamente dagli stessi Stati.
La valutazione di impatto stima inoltre che dalla attuazione della proposta di regolamenti, in ragione del miglior funzionamento del mercato nel settore, deriverebbero
benefici economici netti,
in termini di aumento delle entrate, stimati in 2.885 milioni di euro per il primo anno e 2.898 milioni di EUR per gli anni successivi.
|
Rispetto dell'identità nazionale e del protocollo sulla radiodiffusione pubblica
La Commissione europea sostiene, inoltre, che l'iniziativa tiene debitamente conto del
Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato ai Trattati, e dell'articolo 4, paragrafo 2, del TUE e che, dunque, non va a pregiudicare la competenza degli Stati per quanto riguarda la possibilità di fornire finanziamenti ai media di servizio pubblico affinché questi possano adempiere al loro mandato, così come conferito, definito e organizzato a livello nazionale, né tantomeno
le identità nazionali o le tradizioni normative nazionali nel settore dei media.
In base al Protocollo sopra richiamato, "le disposizioni dei trattati non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al
finanziamento del servizio pubblico di
radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della
missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico.
Secondo quanto disposto dall'articolo
4, paragrafo
2, del
TUE, l'Unione è tenuta a rispettare l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro
identità nazionale, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali.
La portata di tale disposizione è stata precisata dalla giurisprudenza della Corte che la ha utilizzata prevalentemente sul piano interpretativo, in particolare per
ammettere deroghe alle libertà di circolazione introdotte da alcuni Stati membri, segnatamente a tutela della propria lingua ufficiale. La Corte non ha sinora pronunciato sentenze che dichiarino l'invalidità di atti dell'Unione per violazione dell'art. 4, par. 2. In alcune sentenze emanate fra il 2019 e il 2022 la Corte di giustizia europea ha poi precisato il
coordinamento del rispetto della identità nazionale con il principio del primato del diritto dell'UE e con i valori fondamentali dell'UE (sentenza del 15 luglio 2021,
Commissione europea c. Repubblica di Polonia, in causa C-791/19; sentenza del 21 dicembre 2021,
Euro Box Promotion e altri, in cause riunite C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 and C-840/19; sentenza del 16 febbraio 2022,
Ungheria c. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, in causa C156/21; sentenza del 16 febbraio 2022,
Polonia c. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, in causa C-157/21; sentenza del 22 febbraio 2022,
RS, in causa C430/21). In particolare, secondo la sentenza pronunciata nella causa C-156/21 del 2022 (punti 127 e 232-234), "se, come risulta dall'articolo 4, paragrafo 2, TUE, l'Unione rispetta l'identità nazionale degli Stati membri, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, cosicché
tali Stati dispongono di una certa discrezionalità per garantire l'attuazione dei principi dello Stato di diritto, ciò non comporta in alcun modo che tale obbligo di risultato possa variare da uno Stato membro all'altro. Infatti, pur disponendo di identità nazionali distinte, …, gli Stati membri aderiscono a una nozione di «Stato di diritto» che condividono, quale
valore comune alle loro proprie tradizioni costituzionali, e che si sono impegnati a rispettare in modo continuativo". A questo riguardo la Corte osserva che l'articolo 2 TUE, che enuncia i valori dell'UE, quali il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e dei diritti umani, "non costituisce una mera enunciazione di orientamenti o di intenti di natura politica, ma contiene valori che …fanno parte dell'identità stessa dell'Unione quale ordinamento giuridico comune, valori che sono concretizzati in principi che comportano obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri".
|
Proporzionalità
La Commissione europea argomenta la conformità della proposta di regolamento al principio di
proporzionalità,
escludendo che il progetto normativo
vada oltre quanto
necessario per conseguire
l'obiettivo di istituire un quadro comune per il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di media e, al contempo, garantire la qualità di tali servizi.
Evidenzia che la proposta "dà luogo
a costi di conformità e di esecuzione ridotti, che saranno verosimilmente compensati dai notevoli benefici che apporta agli operatori del mercato dei media e ai cittadini". In particolare, rafforzando la
certezza giuridica e la concorrenza leale, essa "farà aumentare la fiducia degli investitori e renderà le transazioni transfrontaliere nel mercato dei media meno onerose".
La Commissione, inoltre, dichiara di aver tenuto debitamente conto delle opinioni dei
portatori di interessi e di avere, pertanto, evitato di proporre l'introduzione di norme sul pluralismo dei media
eccessivamente uniformi e dettagliate.
Specifica attenzione viene riservata, nella relazione illustrativa come nella valutazione di impatto, alla motivazione per cui la nuova disciplina viene proposta nella forma del
regolamento piuttosto che quella della direttiva, entrambe tipologie di atto ammesse dall'articolo 114 del TFUE per il ravvicinamento degli ordinamenti nazionali in materia di instaurazione e funzionamento del mercato interno.
Da un lato, l'impiego di una
direttiva viene considerato in linea con la
specificità dei
mercati nazionali dei media e la necessità di consentire un margine di manovra nel
recepimento dei principi giuridici. Dall'altro, sulla base delle esperienze precedenti (in particolare, del processo di trasposizione della direttiva sui servizi di media audiovisivi), la Commissione sottolinea una serie di
criticità derivanti da tale strumento, quali i
ritardi nell'applicazione delle norme dell'UE e il disallineamento nei concetti chiave che può verificarsi a livello nazionale per le modalità eterogenee di recepire quanto stabilito nell'atto europeo. La Commissione ricorda, infine, le
preoccupazioni espresse dagli
stakeholders circa l'eventualità che gli Stati membri possano utilizzare il processo di recepimento come pretesto per introdurre o mantenere misure legislative che sostanzialmente contrasterebbero l'indipendenza dei fornitori di servizi di media o, in ogni caso, dal carattere discriminatorio.
Nel disegno della Commissione, un regolamento attentamente equilibrato, come quello in esame, sostenuto da un quadro strutturato di cooperazione per le autorità di regolamentazione dei media all'interno del
board proposto dalla Commissione medesima, potrebbe garantire un livello di flessibilità simile a quello di una direttiva, affrontando, però, i problemi in modo più rapido.
Fermo restando che il controllo di proporzionalità non rientra nel quadro del meccanismo di verifica di conformità al principio di sussidiarietà, potrebbe risultare utile valutare se la scelta operata dalla Commissione europea di disciplinare la materia con regolamento sia adeguata.
|
Esame presso le istituzioni dell'UE
La proposta sarà esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria.
Il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (
ERGA) ne ha accolto con favore gli obiettivi.
ERGA è un organismo, costituito dai rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione nel settore dei servizi di media audiovisivi (per l'Italia dell'
Agcom, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), che è chiamato ad offrire consulenza tecnica alla Commissione europea in materia e a facilitare la cooperazione tra i medesimi organismi di regolamentazione dell'UE.
In particolare, il gruppo ha
comunicato di condividere la volontà della Commissione di armonizzare, attraverso un approccio basato su principi, i quadri nazionali di settore, di rafforzare la cooperazione e la convergenza normativa, di agevolare la fornitura di servizi di media di qualità e liberi da interferenze editoriali, nonché un'assegnazione trasparente ed equa di risorse finanziarie. ERGA ha accolto con favore anche la sua trasformazione nel nuovo Comitato europeo per i servizi di media, sottolineando l'importanza di garantire l'indipendenza di tale organismo ai fini del perseguimento degli obiettivi della proposta.
Ha infine dichiarato che nel corso del mese di dicembre adotterà una
posizione comune, con l'obiettivo di contribuire alle discussioni dei colegislatori nel corso del procedimento legislativo.
|
Esame presso altri Parlamenti nazionali
In base alle informazioni disponibili sul sito
Ipex, l'esame dell'atto è attualmente in corso presso
il Senato ceco, il Parlamento danese, il Parlamento finlandese, il Bundesrat tedesco, l'Assemblea nazionale ungherese, il Parlamento irlandese, il Parlamento lituano, l'Assemblea della Repubblica portoghese, il Parlamento svedese, il Senato dei Paesi Bassi.
Lo scorso 25 novembre il
Bundesrat tedesco ha emesso sulla proposta un parere motivato, contestandone la conformità con i principi di
attribuzione, sussidiarietà nonché sulla
proporzionalità.
Ha contestualmente adottato un contributo, trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico, che contiene argomentazioni più articolate anche sul merito della proposta.
|
Quadro normativo nazionale di riferimento (a cura del Servizio Studi)
Nell'ordinamento italiano, gli ambiti e i profili interessati dalla proposta trovano considerazione, anzitutto, nell'
articolo 21 della Costituzione, che, da un lato, accorda a tutti "il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione"; dall'altro lato, detta garanzie e previsioni specifiche per la stampa.
La giurisprudenza costituzionale ha definito la disposizione in parola come "pietra angolare dell'ordine democratico" (sent. 84/1969), ricavandone in via interpretativa numerosi corollari, fra cui il diritto d'informare; il diritto di essere informati quale elemento essenziale per il circuito dell'opinione pubblica; i principi del "pluralismo esterno", che impone di soddisfare attraverso una pluralità di media e operatori concorrenti il diritto del cittadino all'informazione, e del "pluralismo interno", da realizzarsi attraverso l'apertura del singolo mezzo informativo alle diverse tendenze e sensibilità politiche e culturali.
A livello legislativo, la parte più significativa della disciplina di riferimento è contenuta nel D.LGS. 208/2021 ("
Testo unico dei servizi di media audiovisivi"), adottato in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, che a sua volta modifica la direttiva 2010/13/UE.
In particolare, il Testo unico ha a oggetto
i servizi pubblici e privati di media digitali audiovisivi e radiofonici, nonché
i servizi di piattaforma per la condivisione di video, comprendendo: la trasmissione di programmi televisivi, sia lineari che a richiesta, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive e i servizi di piattaforma per la condivisione di video.
Le
finalità generali dell'articolato consistono nel bilanciamento fra i diritti del cittadino-utente, la promozione e tutela del pluralismo, la garanzia della concorrenza, attraverso disposizioni che, fra l'altro, prevedono sistemi di autorizzazioni e concessioni, limiti alle concentrazioni, previsioni sull'accesso e sui contenuti, forme di protezione del diritto d'autore e rispetto alla pubblicità, obblighi di servizio pubblico e disciplina della RAI, poteri d'intervento d
ell'AGCOM. Quest'ultima, istituita dalla L. 249/1997, svolge funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle comunicazioni elettroniche, dell'audiovisivo, dell'editoria, delle poste e più recentemente delle piattaforme online.
La stampa resta invece disciplinata dalla L. 47/1948, che contiene la nozione di stampa e di stampato ("tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione"), prescrive le indicazioni obbligatorie che essi devono recare, prevede la figura del direttore responsabile, impone l'obbligo di registrazione presso la cancelleria del tribunale e configura alcuni appositi reati. Il sistema di contributi pubblici alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in ultimo disciplinato dal D.LGS. 70/2017, è in corso di progressiva riduzione, fino all'abolizione, in forza di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 810, della L. 145/2018, più volte modificato.
Come già riportato in precedenza, la Commissione europea, nell'apposito
capitolo della relazione
sullo Stato di diritto 2022 concernente l'Italia rileva che essa, in generale, "dispone di un solido quadro legislativo per disciplinare il settore dei media.
|
Nota esplicativa - La ripartizione delle competenze tra UE e Stati membri e il principio di sussidiarietà
Ai sensi dell'art. 5 del
Trattato
sull'Unione europea (TUE), la delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul
principio di attribuzione, mentre l'esercizio delle medesime competenze si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.
In virtù del principio di attribuzione, l'UE agisce
esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. Ciò implica che l'Unione, attraverso le proprie istituzioni e organi, può intervenire soltanto
negli ambiti e con le procedure indicati di volta in volta da
specifiche disposizioni del trattato, le c.d. basi giuridiche.
In virtù del
principio di sussidiarietà,
nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista
non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione,
essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.
In virtù del
principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione, in qualsiasi ambito di competenza, si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.
Il
Protocollo sui principi di sussidiarietà e proporzionalità, allegato al Trattato di Lisbona, prevede una apposita procedura per la
verifica da parte dei Parlamenti nazionali della conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'UE relativi a materie di competenza non esclusiva dell'Unione. In particolare:
La Giunta per il regolamento della
Camera ha attribuito alla competenza della XIV Commissione politiche dell'Unione europea la verifica della conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'UE.
Il parere motivato, eventualmente adottato, della XIV Commissione contenente la valutazione dei profili di sussidiarietà può essere
sottoposto all'Assemblea su richiesta del Governo, di un quinto dei componenti della medesima Commissione o di un decimo dei componenti dell'Assemblea.
|