Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: RUE - Ufficio SG - Ufficio Rapporti con l'Unione europea
Titolo: Elementi per la verifica di conformità dei progetti di atti legislativi dell'UE al principio di sussidiarietà - Quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media)
Serie: Documentazione per le Commissioni - Esame di atti e documenti dell'UE   Numero: 2
Data: 29/11/2022
Organi della Camera: XIV Unione Europea


+ maggiori informazioni sul dossier

Elementi per la verifica di conformità dei progetti di atti legislativi dell'UE al principio di sussidiarietà - Quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media)

29 novembre 2022


Indice

|Oggetto e finalità|Valutazione di impatto ed opzioni regolative|Base giuridica|Sussidiarietà|Proporzionalità|Esame presso le istituzioni dell'UE|Esame presso altri Parlamenti nazionali|Quadro normativo nazionale di riferimento (a cura del Servizio Studi)|Nota esplicativa - La ripartizione delle competenze tra UE e Stati membri e il principio di sussidiarietà|



Oggetto e finalità

La proposta di regolamento istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (denominato espressamente " legge europea per la libertà dei media"), modificando la direttiva 2010/13/UE (sui servizi di media audiovisivi). È stata presentata  contestualmente a una raccomandazione che stabilisce raccoglie le migliori pratiche volontarie nel settore volte a promuovere l'indipendenza editoriale nonché una maggiore trasparenza della proprietà.
In particolare, la proposta di regolamento prospetta una armonizzazione minima delle discipline nazionali relative al settore dei media per dare soluzione ad una serie di problematiche connesse dalla diversità di norme e procedure nazionali relative alla libertà e al pluralismo che, ad avviso della Commissione europea, incidono sul funzionamento del mercato interno, ostacolando le attività dei fornitori di servizi di media ed influendo sulle condizioni di investimento.
In base al testo e alla relazione illustrativa della proposta, per " servizio di media" si intende qualsiasi servizio che abbia (nella sua interezza o in una sua sezione distinguibile) quale obiettivo principale, da perseguire mediante qualsiasi mezzo, la fornitura di programmi o di pubblicazioni di carattere giornalistico al grande pubblico, al fine di informare, intrattenere o istruire, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media.
Questa definizione, come precisato nel preambolo della proposta, include tutte le forme di attività economica nel settore, tra cui le trasmissioni televisive o radiofoniche, i servizi di media audiovisivi a richiesta, i podcast audio e le pubblicazioni di carattere giornalistico. Essa esclude, invece:
  • i contenuti prodotti dagli utenti e caricati su una piattaforma online, a meno che non si configurino come prestazioni di attività professionale svolte normalmente dietro compenso (finanziario o di altra natura);
  • la corrispondenza esclusivamente privata, come i messaggi di posta elettronica;
  • tutti i servizi il cui scopo principale non sia la fornitura di programmi audiovisivi o audio o di pubblicazioni di carattere giornalistico, ovvero il cui contenuto sia meramente incidentale al servizio e non ne costituisca la finalità principale, come pubblicità o informazioni relative a un prodotto o a un servizio fornite da siti web che non offrono servizi di media;
  • la comunicazione aziendale e la distribuzione di materiale informativo o promozionale a entità pubbliche o private dovrebbero invece essere escluse dall'ambito di tale definizione.
La proposta opera un ampio intervento su diversi aspetti della disciplina dei media. In particolare:
  • stabilisce che i destinatari dei servizi di media hanno il diritto di ricevere una pluralità di notizie e contenuti di attualità, prodotti nel rispetto della libertà editoriale dei fornitori di servizi di media, a beneficio del dibattito pubblico;
  • riconosce ai fornitori di servizi di media il diritto di esercitare le loro attività economiche nel mercato interno senza restrizioni che non siano quelle consentite dal diritto dell'Unione.
    A questo scopo, essa impone agli Stati membri, comprese le autorità di regolamentazione, di rispettare l'effettiva libertà editoriale dei fornitori:
    • non interferendo né tentando di influenzare in alcun modo, direttamente o indirettamente, le politiche e le decisioni editoriali di questi ultimi;
    • non trattenendo, sanzionando, intercettando, sottoponendo a sorveglianza, a perquisizione e sequestro o a ispezione i fornitori, i loro familiari, i loro dipendenti o i relativi familiari, o i loro locali aziendali e privati, perché rifiutano di rivelare informazioni sulle loro fonti, a meno che ciò non sia giustificato da un'esigenza di rilevante interesse pubblico;
    • non utilizzando spyware in alcun dispositivo utilizzato dai fornitori, a meno che ciò; non sia giustificato, caso per caso, da motivi di sicurezza nazionale o avvenga nell'ambito di indagini su reati gravi a carico di una delle persone in questione in coerenza con la normativa nazionale;
    • designando, fatto salvo il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e in aggiunta ad esso, un'autorità; o un organismo indipendente per gestire i reclami presentati dai fornitori per violazioni delle regole di cui ai capoversi precedenti.
    Qualsiasi misura adottata da uno Stato membro che possa incidere sulle attività; dei fornitori di servizi di media nel mercato interno deve essere debitamente motivata, proporzionata, trasparente, oggettiva, non discriminatoria e suscettibile di ricorso innanzi ad un organo di appello indipendente;
  • prevede garanzie per il funzionamento indipendente dei media di servizio pubblico, che devono fornire "in modo imparziale una pluralità di informazioni e pareri al loro pubblico, in linea con la loro missione". In particolare, si dispone che:
    • il direttore e i membri degli organi direttivi dei fornitori di media di servizio pubblico siano nominati mediante una procedura trasparente, aperta e non discriminatoria e sulla base di criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati stabiliti dalla normativa nazionale;
    • la durata del loro mandato, stabilita dalla normativa nazionale, sia adeguata e sufficiente a garantire l'effettiva indipendenza del fornitore di media del servizio pubblico. Essi possono essere licenziati prima della fine del loro mandato, con decisione debitamente motivata e impugnabile in via giurisdizionale, solo eccezionalmente qualora non soddisfino più le condizioni giuridicamente predefinite per l'esercizio delle loro funzioni, stabilite in anticipo dalla normativa nazionale, o per motivi specifici di condotta illecita o di colpa grave come definito in anticipo dalla normativa nazionale;
    • gli Stati membri assicurino che i fornitori di media di servizio pubblico dispongano di risorse finanziarie adeguate e stabili per l'adempimento della loro missione di servizio pubblico nonché tali da salvaguardare l'indipendenza editoriale;
  • obbliga i fornitori di servizi di media che diffondono notizie e contenuti di attualità (ad eccezione di quelli che costituiscono microimprese) a:
    • rendere facilmente e direttamente accessibili ai destinatari dei loro servizi alcune informazioni, tra cui il nome del proprietario o dei proprietari diretti o indiretti, con partecipazioni azionarie che consentono loro di esercitare un'influenza sulle attività e sul processo decisionale strategico, nonché quello del titolare o dei titolari effettivi dell'attività ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849;  
    • adottare misure appropriate per garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali, incluso l'obbligo per chiunque abbia interessi in fornitori di servizi di media tali da influenzare la diffusione di notizie e contenuti di attualità renda noto qualsiasi conflitto di interessi, effettivo o potenziale./div>
  • impone agli Stati membri di dotare le autorità nazionali indipendenti di regolamentazione in materia di media di adeguate risorse finanziarie, umane e tecniche per svolgere le funzioni loro assegnate nonché di adeguati poteri di indagine sulla condotta di fornitori di media;
  • istituisce il comitato europeo per i servizi di media, in sostituzione del gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi ( ERGA).
    Il comitato è composto da rappresentanti delle autorità o organismi nazionali di regolamentazione del settore nonché da un rappresentante della Commissione senza diritto di voto. Agisce in maniera pienamente indipendente e prende decisioni a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto. Ha il compito di promuovere l'applicazione efficace e coerente delle norme della proposta di regolamento in esame e di quelle nazionali di attuazione della direttiva 2010/13/UE. A questo scopo promuove la cooperazione e lo scambio efficace di informazioni, esperienze e migliori prassi tra autorità nazionali competenti e fornisce consulenza alla Commissione, ove richiesto da quest'ultima, in merito ad aspetti normativi, tecnici o pratici riguardanti l'applicazione coerente della normativa in materia. Esprime, sempre su richiesta della Commissione, pareri su misure nazionali o su concentrazioni che possono incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media. Elabora, anche motu proprio, pareri su progetti di decisioni nazionali di valutazione dell'impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale di una concentrazione del mercato del settore. Su richiesta di almeno una delle autorità interessate, funge da mediatore in caso di disaccordo tra autorità o organismi nazionali di regolamentazione. Organizza un dialogo strutturato tra fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e rappresentanti dei fornitori di servizi di media e della società civile. Promuove lo scambio delle migliori prassi relative all'utilizzo dei sistemi di misurazione dell'audience. Coordina le misure delle autorità nazionali di regolamentazione relative alla diffusione dei servizi di media, o all'accesso agli stessi, offerti da fornitori stabiliti al di fuori dell'UE che si rivolgono al pubblico dell'Unione qualora, anche in considerazione del controllo che può essere esercitato da paesi terzi su di essi, tali servizi pregiudichino o presentino un rischio serio e grave di pregiudicare la sicurezza pubblica e la difesa;
  • stabilisce un meccanismo di cooperazione strutturata, in base al quale un'autorità nazionale di regolamentazione può richiedere cooperazione o assistenza reciproca a una o più delle omologhe autorità di altri Stati membri, ai fini dello scambio di informazioni o dell'adozione di misure per l'applicazione coerente ed efficace della proposta di regolamento;
  • introduce prescrizioni specifiche per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, obbligandoli, tra le altre cose, a:
    • motivare le decisioni di sospensione della fornitura dei propri servizi di intermediazione online in relazione a contenuti pubblicati da un fornitore di servizi di media, ove ritenga che tali contenuti siano incompatibili con i propri termini e condizioni;
    • rendere disponibili al pubblico, con cadenza annuale, informazioni riguardanti il numero di casi in cui hanno imposto restrizioni o sospensioni ad un fornitore di servizi di media e le relative motivazioni;
  • prevede il diritto degli utenti a modificare facilmente le impostazioni predefinite di qualsiasi dispositivo o interfaccia utente che controlla o gestisce l'accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, al fine di personalizzare l'offerta in base ai loro interessi o preferenze;
  • impone agli Stati membri di prevedere, nei rispettivi ordinamenti, norme sostanziali e procedurali per garantire una valutazione - distinta da quelle operate secondo il diritto della concorrenza - delle concentrazioni del mercato dei media che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale.
    Tali norme, che devono essere trasparenti, oggettive, proporzionate e non discriminatorie impongono alle parti di una concentrazione di notificarla preventivamente alle autorità nazionali di regolamentazione del settore cui va attribuita la responsabilità primaria o quanto meno il coinvolgimento nella valutazione. Quest'ultima tiene conto dei seguenti elementi:
    • l'impatto della concentrazione sul pluralismo dei media, compresi i suoi effetti sulla formazione dell'opinione pubblica e sulla diversità degli operatori dei media sul mercato, tenendo conto dell'ambiente online e degli interessi, dei legami o delle attività delle parti in altri media o in imprese non appartenenti al settore dei media;
    • le garanzie per l'indipendenza editoriale, compreso l'impatto della concentrazione sul funzionamento delle redazioni e l'esistenza di misure adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire l'indipendenza delle decisioni editoriali individuali;
    • la probabilità che, in assenza della concentrazione, l'entità acquirente e l'entità acquisita rimangano economicamente sostenibili e l'esistenza di possibili alternative per garantirne la sostenibilità economica;
    L'autorità nazionale di regolamentazione consulta preventivamente il comitato europeo per i servizi di media su qualsiasi parere o decisione che intenda adottare ai fini della valutazione.
  • introduce una disciplina sui sistemi e sulle metodologie di misurazione dell' audience utilizzati dagli operatori del mercato, affinché essi rispettino i principi di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione e verificabilità.
    In particolare, essi forniscono, senza indebiti ritardi e a titolo gratuito, ai fornitori di servizi di media e agli inserzionisti, nonché a terzi autorizzati da questi ultimi, informazioni accurate, dettagliate, complete, comprensibili e aggiornate sulla metodologia utilizzata dai loro sistemi di misurazione dell' audience. Le autorità o nazionali di regolamentazione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta da parte dei fornitori di sistemi di misurazione dell'audience.
  • detta una specifica disciplina per l' allocazione della pubblicità, sotto la vigilanza delle autorità nazionali di regolamentazione. A questo scopo, i fondi pubblici o qualsiasi altro corrispettivo o vantaggio concesso da autorità pubbliche a fornitori di servizi di media a fini pubblicitari devono essere allocati secondo criteri trasparenti, oggettivi, proporzionati e non discriminatori e attraverso procedure aperte, proporzionate e non discriminatorie, senza pregiudicare le norme in materia di appalti pubblici.
    Pertanto, le autorità pubbliche, compresi i governi nazionali, federali o regionali, le autorità di regolamentazione, nonché le imprese statali o altri enti controllati dallo Stato a livello nazionale o regionale, o le amministrazioni locali di enti territoriali con più di 1 milione di abitanti, pubblicano informazioni accurate, complete, comprensibili, dettagliate e annuali sulle spese pubblicitarie da loro allocate a fornitori di servizi di media.

Finalità

Come indicato nella relazione illustrativa e come emerge dalla sintesi del contenuto, la proposta di regolamento in esame ha due principali finalità strettamente connesse.
La prima è quella di assicurare il buon funzionamento del mercato dei servizi di media alla luce della rilevanza che essi rivestono nel mercato interno europeo.
Essi sono infatti riconducibili a uno dei 14 ecosistemi industriali – quello delle industrie culturali e creative – che la relazione annuale sul mercato unico 2021 ha individuato come fondamentali ai fini di una ripresa inclusiva e sostenibile dell'economia dell'UE, nonché del conseguimento degli obiettivi della duplice transizione verde e digitale.
La seconda grande finalità, strettamente connessa alla prima, è quella di rafforzare anche "la libertà dei media e il loro pluralismo, che sono tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" e, di conseguenza, "lo Stato di diritto, che il regolamento sulla condizionalità considera una precondizione per l'integrità e la sostenibilità del mercato interno in generale". La stretta connessione tra i due obiettivi discenderebbe secondo la Commissione, come già accennato, dal fatto che le divergenze nelle norme e procedure nazionali relative alla libertà e al pluralismo dei media hanno creato una frammentazione del mercato interno che impatta sulla certezza giuridica per gli operatori del mercato dei media, con conseguenti costi aggiuntivi quando si svolgono attività a livello transfrontaliero. Ciò vale in particolare per:
  1. le disposizioni sul controllo delle concentrazioni e le misure protezionistiche che incidono sulle attività delle imprese del settore dei media;
  2. le modalità opache e inique di allocazione delle risorse economiche. A questo riguardo, la Commissione richiama, in primo luogo, "le distorsioni inerenti ai sistemi proprietari di misurazione dell'audience, che alterano i flussi delle entrate provenienti dalla pubblicità, con ripercussioni negative soprattutto per i fornitori di servizi di media". In secondo luogo, pone l'accento sulle "modalità poco trasparenti e inique di allocazione della pubblicità statale (vale a dire i fondi pubblici utilizzati a scopo pubblicitario), che può essere assegnata in via preferenziale a fornitori nazionali di servizi oppure utilizzata per favorire o sovvenzionare in modo occulto determinati mezzi di informazione che diffondono opinioni filogovernative. La normativa in questo settore è frammentata e limitata, molti Stati membri non possiedono norme specifiche e le norme vigenti differiscono per ambito di applicazione, a scapito della certezza giuridica e con il conseguente rischio che siano adottate decisioni arbitrarie o discriminatorie";
  3. l'esposizione dei fornitori europei di servizi di media "a crescenti ingerenze nelle loro decisioni editoriali e nella loro capacità di fornire servizi di media di qualità (vale a dire servizi prodotti in modo indipendente e in linea con gli standard giornalistici), come dimostrato dalle relazioni annuali della Commissione sullo Stato di diritto  e dall'Osservatorio del pluralismo dei media". Anche questo problema dipenderebbe dalla "frammentarietà delle misure di salvaguardia per la prevenzione delle ingerenze nella libertà editoriale di tutti i media e dalla scarsa omogeneità delle garanzie per l'indipendenza per i media di servizio pubblico, che provocano distorsioni nelle condizioni di concorrenza del mercato interno".
In sostanza, nel motivare l'intervento prospettato dalla proposta in esame, la Commissione europea pone l'accento sulla significativa "interazione che si verifica tra il settore dei media, le libertà economiche e i diritti fondamentali": i media indipendenti costituiscono fonti di informazione affidabili, che permettono a cittadini e imprese di accedere a una pluralità di opinioni e, in tal modo, contribuiscono a plasmare l'opinione pubblica, svolgendo un ruolo cruciale nel preservare l'integrità dello spazio europeo dell'informazione e il funzionamento delle società democratiche. In questa prospettiva, tutelare la libertà e il pluralismo dei media viene considerato essenziale per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, il quale si muove in una dimensione sempre più spiccatamente digitale e transnazionale.
Si ricorda al riguardo che la proposta figura nella sezione "Un nuovo slancio per la democrazia europea" del programma di lavoro della Commissione per il 2022.

Pluralismo e libertà dei media nella Relazione sullo stato di diritto 2021

La relazione sullo Stato di diritto 2022, presentata dalla Commissione europea nello scorso mese di luglio, riserva una specifica attenzione a libertà e pluralismo dei media, concentrandosi su settori quali l'indipendenza delle autorità di regolamentazione dei media, la trasparenza della proprietà dei media, la protezione dei media dalle pressioni e dalle influenze politiche, la trasparenza e l'equità nell'assegnazione della pubblicità statale, l'incolumità dei giornalisti e l'accesso alle informazioni nonché, per la prima volta, i media del servizio pubblico. Su ciascuno di tali profili, la relazione rileva numerosi criticità in alcuni Stati membri.
Per quanto riguarda specificamente l'Italia, nell'apposito capitolo della relazione relativo al nostro Paese, si rileva che esso "dispone di un solido quadro legislativo per disciplinare il settore dei media, compresi quelli del servizio pubblico, come pure di un'autorità di regolamentazione dei media indipendente ed efficace", anche "per quanto riguarda il monitoraggio delle spese pubblicitarie degli enti pubblici". Permangono preoccupazioni per quanto riguarda le condizioni di lavoro precarie di molti giornalisti, la protezione delle fonti giornalistiche e la questione del segreto professionale, le azioni legali strategiche locali tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP), la legislazione sulla diffamazione, in sede penale e civile, malgrado la sentenza della Corte costituzionale del 2021, nonché i casi di aggressioni fisiche e intimidazioni nei confronti di giornalisti e organi di informazione continuano ad aumentare di anno in anno.

Valutazione di impatto ed opzioni regolative

Nella relazione illustrativa della proposta e nella relazione sulla valutazione di impatto che la accompagna, la Commissione europea analizza più in dettaglio i principali fattori in grado di pregiudicare il funzionamento del mercato dei media la cui rimozione giustifica a suo avviso l'intervento legislativo a livello di UE. Si tratta, come in parte già ricordato nel paragrafo precedente, di:  
  • restrizioni nazionali in relazione alle fonti e alle comunicazioni dei giornalisti in quanto fornitori di servizi di media;
  • ingerenze nelle attività dei fornitori di servizi di media, anche nelle decisioni editoriali, e approcci divergenti in materia di tutela dell'indipendenza editoriale;
  • rischio di ingerenze statali nei media di servizio pubblico a scapito della parità di condizioni nel mercato unico e della qualità dei media del servizio pubblico;
  • azioni sul mercato di operatori disonesti che creano tensioni nell'applicazione delle norme in materia di libertà di circolazione all'interno dell'Unione;
  • rischi per la libera fornitura di servizi di media nelle piattaforme online di dimensioni molto grandi, a scapito della parità di condizioni nel mercato interno;
  • misure nei mercati dei media nazionali che incidono sulle attività dei fornitori di servizi di media limitandone la libertà di circolazione all'interno dell'Unione;
  • scarsa trasparenza e possibili distorsioni nei sistemi e nelle metodologie di misurazione dell'audience;
  • allocazione iniqua e non trasparente di spese per la pubblicità statale.
 
Di seguito si riposta lo schema contenuto nella valutazione di impatto che illustra le ragioni e le linee generali di intervento.

Per il raggiungimento dell'obiettivo generale di migliorare il funzionamento del mercato interno rimuovendo i fattori di criticità sopra richiamati, nella valutazione di impatto la Commissione ha proceduto all'esame di tre opzioni strategiche di intervento con differenti gradi di intensità normativa ( cfr. tabella di seguito riportata). L'elaborazione delle possibili misure nell'ambito delle diverse opzioni ha tenuto conto, tra l'altro, delle prerogative proprie degli Stati membri per quanto riguarda la disciplina dei profili particolari della fornitura di servizi di media o in materia di libertà e pluralismo dei media; del diritto dell'Unione già vigente (con particolare riguardo a taluni strumenti volti a garantire la trasparenza della titolarità effettiva delle società). La Commissione europea, già in una fase iniziale di istruttoria, ha in ogni caso scartato la piena armonizzazione degli ordinamenti nazionali a causa della sua probabile violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Di seguito la tabella di raffronto delle opzioni ponderate dalla Commissione europea.


Base giuridica

La base giuridica addotta dalla Commissione europea a fondamento della proposta è l' articolo 114 del TFUE, che prevede la possibilità di adottare misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia, il ricorso a questa disposizione quale base giuridica di un atto è giustificato soltanto laddove esso sia volto primariamente ed effettivamente all' eliminazione di ostacoli, alla libera circolazione delle merci o alla libera prestazione di servizi, ovvero all' eliminazione di distorsioni sensibili della concorrenza.
Deve trattarsi, in particolare, della rimozione di divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri tali da ostacolare le libertà fondamentali e quindi da incidere direttamente sul funzionamento del mercato interno. Una semplice disparità tra le normative nazionali non è peraltro sufficiente a giustificare il ricorso all'art. 114: secondo la giurisprudenza, è necessaria la sussistenza di una distanza tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri tale da poter ostacolare effettivamente il funzionamento del mercato interno.
Il ricorso all'articolo 114 del TFUE è possibile anche al fine di prevenire l'insorgere di futuri ostacoli agli scambi dovuti all'evoluzione eterogenea delle legislazioni nazionali, purché l'insorgere di tali ostacoli sia probabile e la misura di cui trattasi abbia per oggetto la loro prevenzione
In coerenza con il principio delle competenze di attribuzione ( cfr. nota esplicativa) l' articolo 114 del TFUE non vale dunque a conferire al legislatore europeo una competenza generale a disciplinare il mercato interno o a perseguire prevalentemente finalità non direttamente riconducibili al suo funzionamento.
Con riferimento alla proposta di regolamento in esame, l'articolo 114 del TFUE costituisce, a giudizio della Commissione, una base giuridica adeguata in quanto l' obiettivo principale dell'intervento è proprio quello di contribuire allo sviluppo e alla protezione del mercato interno dei servizi di media.
Come indicato nella relazione sulla valutazione di impatto, nel perseguimento di tale obiettivo " vengono altresì perseguiti degli ulteriori interessi pubblici (compresa la tutela degli utenti) e conciliati in modo equo i diritti fondamentali di tutti gli individui interessati".
In particolare, secondo la Commissione, stabilendo un quadro comune dell'UE che rafforza la cooperazione tra le autorità di regolamentazione, incentiva la fornitura gratuita di contenuti multimediali di qualità e contrasta le pratiche distorsive della concorrenza, l'iniziativa creerebbe condizioni più favorevoli per lo sviluppo di servizi multimediali transfrontalieri e per ampliare la possibilità di scelta dei consumatori. Tutto ciò, "rafforzerà il mercato interno dei media promuovendo, allo stesso tempo, la libertà dei media e il loro pluralismo, tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In definitiva, tutto questo promuoverà lo Stato di diritto e la democrazia, due valori cardine dell'Unione garantiti dall'articolo 2 del TUE".
Inoltre, in base alla relazione illustrativa della proposta, il ruolo che viene affidato all'istituendo comitato europeo per i servizi di media "contribuirà a difendere in modo efficace e imparziale la libertà di espressione in tutta l'UE, che è tutelata dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, corrispondente all'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo".
Come già riportato in precedenza, la Commissione ritiene imprescindibile per il miglioramento del mercato interno concernente le forniture di servizi di media introdurre una serie misure per il pluralismo e la libertà dei media, che consentono in via generale la promozione di valori fondanti l'UE quali la democrazia e lo Stato di diritto sanciti dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (TUE), nonché il rispetto dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE in materia di libertà di espressione, che include la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera, e che impone il rispetto della libertà dei media e del loro pluralismo.
Alla luce della richiamata giurisprudenza che delimita la portata applicativa dell'articolo 114 del TFUE, appare opportuno valutare se il superamento della frammentarietà delle normative nazionali relative alla libertà e al pluralismo dei media e all'indipendenza editoriale, mediante l'adozione di un approccio comune e di un coordinamento a livello dell'UE, possa ritenersi un obiettivo perseguibile dalle istituzioni dell'Unione sulla base della menzionata disposizione, in quanto effettivamente, ed in tutte le articolazioni prospettate dalla proposta, essenziale per il funzionamento del mercato interno.
Ove si ritenesse inadeguato il ricorso all'articolo 114 del TFUE, potrebbe essere utile verificare se nel Trattato vi siano altre disposizioni appropriate per il perseguimento degli obiettivi in questione a livello dell'UE.

Sussidiarietà


Necessità dell'azione a livello UE

Nella relazione illustrativa della proposta e nella valutazione di impatto, la Commissione, per dimostrare la necessità di intraprendere un' azione a livello dell'UE, osserva che l'adozione di un approccio comune volto a promuovere la convergenza, la trasparenza, la certezza giuridica e la parità di condizioni per gli operatori del mercato dei media è il modo migliore per far progredire il relativo mercato interno.
Aggiunge, poi, che gli obiettivi dell'intervento non potrebbero essere conseguiti con l'azione individuale degli Stati membri poiché i problemi che si intendono affrontare sono di natura sempre più transfrontaliera, non limitandosi a riguardare singoli Stati o loro sottoinsiemi. La trasformazione dei modelli commerciali tradizionali del settore dei media operata da internet ha, infatti, fatto sì che la produzione, la distribuzione e il consumo di contenuti mediatici, comprese le notizie, divenissero sempre più digitali e, dunque, transfrontalieri. D'altra parte, anche la fornitura di servizi di media nell'UE viene sempre più condizionata da piattaforme globali che fungono da punti di accesso ai contenuti mediatici, oltre ad essere importanti prestatori di servizi di pubblicazione di annunci online.
Infine, la Commissione ritiene che la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione dei media sia allo stato insufficiente. A suo avviso, il Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi ( European Regulators Group for Audiovisual Media Services, ERGA) ha un raggio d'azione limitato, riguardante esclusivamente i servizi di media audiovisivi; inoltre non possiede strumenti e risorse sufficienti per contribuire a risolvere questioni transfrontaliere o problemi pratici in aree chiave della regolamentazione dei media. L' insufficiente convergenza normativa che ne deriva condiziona gli operatori del mercato dei media, in particolare i fornitori di servizi di media audiovisivi e di piattaforme per la condivisione di video, e danneggia l'interesse pubblico. A questo riguardo, la Commissione rileva come il ruolo delle autorità di regolamentazione dei media sia determinante anche per la protezione dai fornitori di servizi di media disonesti, compresi quelli soggetti a controllo statale, di tipo finanziario o editoriale, da parte di alcuni paesi terzi, i quali possono pregiudicare o rischiano di pregiudicare la sicurezza pubblica e la difesa.

Valore aggiunto dell'azione a livello UE

La Commissione indica quale valore aggiunto che discenderebbe da un' azione comune a livello dell'UE anziché nazionale: la riduzione degli oneri per i fornitori di servizi di media, che devono conformarsi a regimi giuridici nazionali diversi quando operano in vari Stati membri; il rafforzamento della certezza giuridica per gli operatori del mercato dei media e, dunque, la promozione della concorrenza leale e degli investimenti transfrontalieri; la possibilità, da parte delle autorità di regolamentazione dei media, di adottare risposte coordinate a questioni che riguardano lo spazio dell'informazione dell'UE e, in particolare, la tutela degli interessi dei consumatori.
La tesi dell' insufficienza di un'azione intrapresa a livello nazionale viene giustificata dalla Commissione, altresì, osservando che gli Stati membri potrebbero non essere incentivati a riformare i propri sistemi giuridici di settore, considerando che in alcuni casi l'interferenza nell'indipendenza editoriale e nel funzionamento dei media proviene direttamente dagli stessi Stati.
La valutazione di impatto stima inoltre che dalla attuazione della proposta di regolamenti, in ragione del miglior funzionamento del mercato nel settore, deriverebbero benefici economici netti, in termini di aumento delle entrate, stimati in 2.885 milioni di euro per il primo anno e 2.898 milioni di EUR per gli anni successivi.

Rispetto dell'identità nazionale e del protocollo sulla radiodiffusione pubblica

La Commissione europea sostiene, inoltre, che l'iniziativa tiene debitamente conto del Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato ai Trattati, e dell'articolo 4, paragrafo 2, del TUE e che, dunque, non va a pregiudicare la competenza degli Stati per quanto riguarda la possibilità di fornire finanziamenti ai media di servizio pubblico affinché questi possano adempiere al loro mandato, così come conferito, definito e organizzato a livello nazionale, né tantomeno le identità nazionali o le tradizioni normative nazionali nel settore dei media.
In base al Protocollo sopra richiamato, "le disposizioni dei trattati non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico.
Secondo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 2, del TUE, l'Unione è tenuta a rispettare l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali.
La portata di tale disposizione è stata precisata dalla giurisprudenza della Corte che la ha utilizzata prevalentemente sul piano interpretativo, in particolare per ammettere deroghe alle libertà di circolazione introdotte da alcuni Stati membri, segnatamente a tutela della propria lingua ufficiale. La Corte non ha sinora pronunciato sentenze che dichiarino l'invalidità di atti dell'Unione per violazione dell'art. 4, par. 2. In  alcune sentenze emanate fra il 2019 e il 2022 la Corte di giustizia europea ha poi precisato il coordinamento del rispetto della identità nazionale con il principio del primato del diritto dell'UE e con i valori fondamentali dell'UE (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione europea c. Repubblica di Polonia, in causa C-791/19; sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e altri, in cause riunite C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 and C-840/19; sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria c. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, in causa C156/21; sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia c. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, in causa C-157/21; sentenza del 22 febbraio 2022, RS, in causa C430/21). In particolare, secondo la sentenza pronunciata nella causa C-156/21 del 2022 (punti 127 e 232-234), "se, come risulta dall'articolo 4, paragrafo 2, TUE, l'Unione rispetta l'identità nazionale degli Stati membri, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, cosicché tali Stati dispongono di una certa discrezionalità per garantire l'attuazione dei principi dello Stato di diritto, ciò non comporta in alcun modo che tale obbligo di risultato possa variare da uno Stato membro all'altro. Infatti, pur disponendo di identità nazionali distinte, …, gli Stati membri aderiscono a una nozione di «Stato di diritto» che condividono, quale valore comune alle loro proprie tradizioni costituzionali, e che si sono impegnati a rispettare in modo continuativo". A questo riguardo la Corte osserva che l'articolo 2 TUE, che enuncia i valori dell'UE, quali il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e dei diritti umani, "non costituisce una mera enunciazione di orientamenti o di intenti di natura politica, ma contiene valori che …fanno parte dell'identità stessa dell'Unione quale ordinamento giuridico comune, valori che sono concretizzati in principi che comportano obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri".

Proporzionalità

La Commissione europea argomenta la conformità della proposta di regolamento al principio di proporzionalità, escludendo che il progetto normativo vada oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo di istituire un quadro comune per il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di media e, al contempo, garantire la qualità di tali servizi.
Evidenzia che la proposta "dà luogo a costi di conformità e di esecuzione ridotti, che saranno verosimilmente compensati dai notevoli benefici che apporta agli operatori del mercato dei media e ai cittadini". In particolare, rafforzando la certezza giuridica e la concorrenza leale, essa "farà aumentare la fiducia degli investitori e renderà le transazioni transfrontaliere nel mercato dei media meno onerose".
La Commissione, inoltre, dichiara di aver tenuto debitamente conto delle opinioni dei portatori di interessi e di avere, pertanto, evitato di proporre l'introduzione di norme sul pluralismo dei media eccessivamente uniformi e dettagliate.
Specifica attenzione viene riservata, nella relazione illustrativa come nella valutazione di impatto, alla motivazione per cui la nuova disciplina viene proposta nella forma del regolamento piuttosto che quella della direttiva, entrambe tipologie di atto ammesse dall'articolo 114 del TFUE per il ravvicinamento degli ordinamenti nazionali in materia di instaurazione e funzionamento del mercato interno.
Da un lato, l'impiego di una direttiva viene considerato in linea con la specificità dei mercati nazionali dei media e la necessità di consentire un margine di manovra nel recepimento dei principi giuridici. Dall'altro, sulla base delle esperienze precedenti (in particolare, del processo di trasposizione della direttiva sui servizi di media audiovisivi), la Commissione sottolinea una serie di criticità derivanti da tale strumento, quali i ritardi nell'applicazione delle norme dell'UE e il disallineamento nei concetti chiave che può verificarsi a livello nazionale per le modalità eterogenee di recepire quanto stabilito nell'atto europeo. La Commissione ricorda, infine, le preoccupazioni espresse dagli stakeholders circa l'eventualità che gli Stati membri possano utilizzare il processo di recepimento come pretesto per introdurre o mantenere misure legislative che sostanzialmente contrasterebbero l'indipendenza dei fornitori di servizi di media o, in ogni caso, dal carattere discriminatorio.
Nel disegno della Commissione, un regolamento attentamente equilibrato, come quello in esame, sostenuto da un quadro strutturato di cooperazione per le autorità di regolamentazione dei media all'interno del board proposto dalla Commissione medesima, potrebbe garantire un livello di flessibilità simile a quello di una direttiva, affrontando, però, i problemi in modo più rapido.
Fermo restando che il controllo di proporzionalità non rientra nel quadro del meccanismo di verifica di conformità al principio di sussidiarietà, potrebbe risultare utile valutare se la scelta operata dalla Commissione europea di disciplinare la materia con regolamento sia adeguata.

Esame presso le istituzioni dell'UE

La proposta sarà esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria. Il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi ( ERGA) ne ha accolto con favore gli obiettivi.
ERGA è un organismo, costituito dai rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione nel settore dei servizi di media audiovisivi (per l'Italia dell' Agcom, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), che è chiamato ad offrire consulenza tecnica alla Commissione europea in materia e a facilitare la cooperazione tra i medesimi organismi di regolamentazione dell'UE.
In particolare, il gruppo ha comunicato di condividere la volontà della Commissione di armonizzare, attraverso un approccio basato su principi, i quadri nazionali di settore, di rafforzare la cooperazione e la convergenza normativa, di agevolare la fornitura di servizi di media di qualità e liberi da interferenze editoriali, nonché un'assegnazione trasparente ed equa di risorse finanziarie. ERGA ha accolto con favore anche la sua trasformazione nel nuovo Comitato europeo per i servizi di media, sottolineando l'importanza di garantire l'indipendenza di tale organismo ai fini del perseguimento degli obiettivi della proposta.
Ha infine dichiarato che nel corso del mese di dicembre adotterà una posizione comune, con l'obiettivo di contribuire alle discussioni dei colegislatori nel corso del procedimento legislativo.

Esame presso altri Parlamenti nazionali

In base alle informazioni disponibili sul sito Ipex, l'esame dell'atto è attualmente in corso presso il Senato ceco, il Parlamento danese, il Parlamento finlandese, il Bundesrat tedesco, l'Assemblea nazionale ungherese, il Parlamento irlandese, il Parlamento lituano, l'Assemblea della Repubblica portoghese, il Parlamento svedese, il Senato dei Paesi Bassi.
Lo scorso 25 novembre il Bundesrat tedesco ha emesso sulla proposta un parere motivato, contestandone la conformità con i principi di attribuzione, sussidiarietà nonché sulla proporzionalità.
Ha contestualmente adottato un contributo, trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico, che contiene argomentazioni più articolate anche sul merito della proposta.

Quadro normativo nazionale di riferimento (a cura del Servizio Studi)

Nell'ordinamento italiano, gli ambiti e i profili interessati dalla proposta trovano considerazione, anzitutto, nell' articolo 21 della Costituzione, che, da un lato, accorda a tutti "il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione"; dall'altro lato, detta garanzie e previsioni specifiche per la stampa.
La giurisprudenza costituzionale ha definito la disposizione in parola come "pietra angolare dell'ordine democratico" (sent. 84/1969), ricavandone in via interpretativa numerosi corollari, fra cui il diritto d'informare; il diritto di essere informati quale elemento essenziale per il circuito dell'opinione pubblica; i principi del "pluralismo esterno", che impone di soddisfare attraverso una pluralità di media e operatori concorrenti il diritto del cittadino all'informazione, e del "pluralismo interno", da realizzarsi attraverso l'apertura del singolo mezzo informativo alle diverse tendenze e sensibilità politiche e culturali.
A livello legislativo, la parte più significativa della disciplina di riferimento è contenuta nel D.LGS. 208/2021 (" Testo unico dei servizi di media audiovisivi"), adottato in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, che a sua volta modifica la direttiva 2010/13/UE.
In particolare, il Testo unico ha a oggetto i servizi pubblici e privati di media digitali audiovisivi e radiofonici, nonché i servizi di piattaforma per la condivisione di video, comprendendo: la trasmissione di programmi televisivi, sia lineari che a richiesta, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive e i servizi di piattaforma per la condivisione di video.
Le finalità generali dell'articolato consistono nel bilanciamento fra i diritti del cittadino-utente, la promozione e tutela del pluralismo, la garanzia della concorrenza, attraverso disposizioni che, fra l'altro, prevedono sistemi di autorizzazioni e concessioni, limiti alle concentrazioni, previsioni sull'accesso e sui contenuti, forme di protezione del diritto d'autore e rispetto alla pubblicità, obblighi di servizio pubblico e disciplina della RAI, poteri d'intervento d ell'AGCOM. Quest'ultima, istituita dalla L. 249/1997, svolge funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle comunicazioni elettroniche, dell'audiovisivo, dell'editoria, delle poste e più recentemente delle piattaforme online.
La stampa resta invece disciplinata dalla L. 47/1948, che contiene la nozione di stampa e di stampato ("tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione"), prescrive le indicazioni obbligatorie che essi devono recare, prevede la figura del direttore responsabile, impone l'obbligo di registrazione presso la cancelleria del tribunale e configura alcuni appositi reati. Il sistema di contributi pubblici alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in ultimo disciplinato dal D.LGS. 70/2017, è in corso di progressiva riduzione, fino all'abolizione, in forza di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 810, della L. 145/2018, più volte modificato.
Come già riportato in precedenza, la Commissione europea, nell'apposito capitolo della relazione sullo Stato di diritto 2022 concernente l'Italia rileva che essa, in generale, "dispone di un solido quadro legislativo per disciplinare il settore dei media.

Nota esplicativa - La ripartizione delle competenze tra UE e Stati membri e il principio di sussidiarietà

Ai sensi dell'art. 5 del Trattato sull'Unione europea (TUE), la delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione, mentre l'esercizio delle medesime competenze si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.
In virtù del principio di attribuzione, l'UE agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.  Ciò implica che l'Unione, attraverso le proprie istituzioni e organi, può intervenire soltanto negli ambiti e con le procedure indicati di volta in volta da specifiche disposizioni del trattato, le c.d. basi giuridiche.
In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.
In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione, in qualsiasi ambito di competenza, si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.
Il Protocollo sui principi di sussidiarietà e proporzionalità, allegato al Trattato di Lisbona, prevede una apposita procedura per la verifica da parte dei Parlamenti nazionali della conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'UE relativi a materie di competenza non esclusiva dell'Unione. In particolare:
  • ciascun Parlamento (o Camera) può sollevare obiezioni sulla conformità di un progetto legislativo con il principio di sussidiarietà emettendo un parere motivato entro un termine di otto settimane dalla data di trasmissione del medesimo progetto a tutti i Parlamenti nazionali nelle rispettive lingue;
  • qualora i pareri motivati rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali (un quarto, nel caso di proposte relative allo spazio di libertà sicurezza e giustizia), il progetto deve essere riesaminato dalla Commissione europea che può, con una decisione motivata, mantenerlo, modificarlo o ritirarlo (cosiddetto "cartellino giallo"). A tal fine ciascun Parlamento nazionale dispone di due voti (in un sistema bicamerale ciascuna Camera dispone di un voto);
  • qualora i pareri motivati dei Parlamenti nazionali rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali, se la Commissione sceglie di mantenere la proposta, il Parlamento europeo (a maggioranza dei voti espressi) o il Consiglio (a maggioranza del 55 % dei membri) possono decidere che la proposta è incompatibile con il principio di sussidiarietà e che non formi pertanto oggetto di ulteriore esame (cosiddetto " cartellino arancione").
La Giunta per il regolamento della Camera ha attribuito alla competenza della XIV Commissione politiche dell'Unione europea la verifica della conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'UE.
Il parere motivato, eventualmente adottato, della XIV Commissione contenente la valutazione dei profili di sussidiarietà può essere sottoposto all'Assemblea su richiesta del Governo, di un quinto dei componenti della medesima Commissione o di un decimo dei componenti dell'Assemblea.