| Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Difesa |
| Titolo: | Disposizioni per il rafforzamento e l'adeguamento della capacità di difesa nazionale |
| Serie: | Progetti di legge Numero: 657 |
| Data: | 24/09/2026 |
Disposizioni per il rafforzamento e l'adeguamento della capacità di difesa nazionale
A.S. n. 2028
Servizio Studi
Ufficio ricerche nel settore della politica estera e della difesa
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Dossier n. 765
Servizio Studi
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Progetti di legge n. 657
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CAPO I ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL MINISTERO DELLA DIFESA, OPERAZIONI E DOMINI EMERGENTI
Articolo 1 (Attribuzioni del Ministero della difesa)
Articolo 2 (Funzionalità dello Stato maggiore della difesa)
Articolo 3 (Commissione di vertice interforze)
Articolo 4 (Disposizioni varie)
Articolo 5 (Disposizioni in materia di sistemi militari senza equipaggio)
Articolo 6 (Aree operative, addestrative e luoghi di lavoro)
Articolo 7 (Spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa militare)
CAPO II SEMPLIFICAZIONI E ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Articolo 9 (Misure di efficientamento in materia di dismissioni di beni immobili)
Articolo 12 (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare)
Articolo 13 (Disposizioni in materia di attività negoziale del Ministero della difesa)
Articolo 14 (Disposizioni in materia di valorizzazione degli asset del Ministero della difesa)
CAPO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Articolo 15 (Disposizioni finanziarie e finali)
Lo schema di disegno di legge, che opera con la tecnica della novella di norme di legge già in vigore (in particolare del codice dell’ordinamento militare), è composto da 15 articoli, suddivisi in 3 capi.
Il Capo I (artt. 1-7), riguarda l’organizzazione e le funzioni del Ministero della difesa (con riguardo, tra l’altro, alla figura del Sottocapo di Stato maggiore della difesa, al Comitato dei Capi e alla Commissione di vertice, oltre a norme in materia di responsabilità civile e sicurezza sul lavoro); le operazioni e i domini emergenti (in particolare il settore cyber, anche con misure in materia di personale specialistico).
Il Capo II (artt. 8-14) riguarda semplificazioni e attività negoziale del Ministero (tra cui misure in materia di valutazione ambientale, cooperazione con altri Stati per materiali di armamento, certificazioni, sostegno della ricerca scientifica e tecnologia militare)
Il Capo III è composto dal solo articolo 15, che provvede in particolare alla copertura finanziaria del provvedimento.
Il provvedimento compare nell’elenco dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, come richiesto dall’articolo 10-bis, comma 7, della legge n. 196 del 2009, indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) 2025. Nel DFP 2026 non è presente l’elenco dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2027-2029: in tale documento il governo ha tuttavia confermato, a completamento della manovra di bilancio 2027-2029, i disegni di legge collegati già indicati nel DPFP 2025.
Schede di lettura
L’articolo 1 attribuisce nuove funzioni al Ministero della difesa, stabilendo che esso, oltre ai compiti già previsti dalla normativa vigente, promuova e sostenga iniziative dirette:
- allo sviluppo e alla valorizzazione della cultura della difesa, anche in riferimento al ruolo che le Forze armate svolgono a sostegno della competitività nazionale;
alla salvaguardia della memoria storica nazionale.
La norma in esame modifica l’art. 15 del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) prevedendo che il Ministero, oltre ai compiti già ad esso attribuiti, promuova e sostenga iniziative
a) per lo sviluppo e la valorizzazione della cultura della difesa e, in particolare, del ruolo che le Forze armate svolgono a sostegno della competitività della nazione;
b) per la salvaguardia della memoria storica nazionale, attraverso la conservazione e la valorizzazione dei monumenti e dei sacrari militari.
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Il codice dell’ordinamento militare individua le attribuzioni e compiti del Ministero.
Ai sensi dell’art.15 del codice (comma 1) al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione a organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle Forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della Difesa.
Tali attribuzioni sono poi specificate dal successivo comma 2:
-difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aree;
-pianificazione generale operativa delle Forze armate, con i conseguenti programmi tecnico finanziari;
-partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace;
-partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate;
-rapporti con le autorità militari degli altri Stati;
-informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi;
-classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa;
-interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;
-politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale;
-conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare;
-bilancio e affari finanziari;
-ispezioni amministrative, affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile;
-armamenti terrestri, navali e aeronautici;
-telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate;
-lavori e demanio;
-commissariato e servizi generali;
-leva e reclutamento;
-sanità militare;
-attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma;
-programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento;
-pianificazione dell'area industriale pubblica e privata;
-classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.
Gli artt.21 e 22 del codice attribuiscono poi al Ministero compiti specifici relativi al controllo e all’assistenza al traffico aereo civile e alla distruzione di mine antipersona e armi chimiche, nonché di bonifica dei residuati bellici.
Articolo 2
(Funzionalità dello Stato maggiore della difesa)
L’articolo 2 interviene sulla struttura dello Stato maggiore della difesa e di alcuni organi interforze.
In particolare:
-al comma 1, lettera a), l’attuale figura del Sottocapo di stato maggiore della difesa viene divisa nelle figure del Sottocapo di stato maggiore da cui dipende lo Stato maggiore della difesa, e del Sottocapo di stato maggiore con funzioni operative, le cui attribuzioni sono assunte dal Comandante del Comando operativo di vertice interforze (COVI);
-il comma1, lettera b), modifica le funzioni e la denominazione del Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate;
-il comma 1, lettera c) e al comma 2, modifica la denominazione del Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa;
-il comma 1, lettera d), istituisce il Centro interforze di addestramento per il combattimento e per il contrasto alla minaccia ibrida.
Per quanto riguarda la modifica di cui al comma 1, lettera a), la relazione illustrativa del provvedimento sottolinea che essa non incrementa il numero dei dirigenti militari di livello dirigenziale generale, giacché le funzioni di Sottocapo di stato maggiore con funzioni operative vengono assunte dal Comandante del COVI. La previsione non altera nemmeno le relazioni gerarchiche vigenti, ma - sottolinea ancora la relazione - tende piuttosto a valorizzare le funzioni specialistiche di ciascuna figura di Sottocapo.
Il Sotto capo da cui dipende lo Stato maggiore acquisisce anche la cd. “quarta stella”, al pari dei vertici della Difesa, compreso il Comandante del COVI, ma non partecipa al Comitato dei Capi (di cui di seguito).
Gli oneri derivanti da tale previsione sono definiti dall’art.15 del disegno di legge in esame, che provvede anche alla loro copertura (si veda la riguardo l’apposita scheda).
Il comma1, lettera b), modifica la funzione e la denominazione del Comitato dei capi di stato maggiore delle Forze armate, introdotto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25, e ora disciplinato dall’art. 28 del codice dell’ordinamento militare. Con la modifica proposta, l’organismo viene ridenominato “Comitato dei capi” e assume la funzione di organo di consulenza del Ministro della difesa, non più del Capo di stato maggiore della difesa.
Il Comitato viene rimodulato nella propria composizione in funzione della “separazione” delle funzioni di Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, operata dal decreto-legge 22 giugno 2023 n. 75, prevedendo che entrambe le figure vi facciano parte. Si prevede anche che i componenti del Comitato partecipino, nel rispetto delle rispettive attribuzioni, alla formulazione delle proposte che il Capo di stato maggiore della difesa sottopone alle decisioni del Ministro della difesa.
Il comma 1, lettera c) e il comma 2 modificano la denominazione del secondo reparto dello SMD da “Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS)” a “Comando interforze Cyber-Intel – Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa”.
Il comma 1, lettera d), introduce nel codice dell’ordinamento militare il nuovo art. 30.1, che istituisce il “Centro interforze di addestramento per il combattimento e per il contrasto alla minaccia ibrida”.
Il centro, diretto da un generale di divisione (o gradi corrispondenti), è posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa.
Con il supporto delle componenti operative e dei Centri specialistici e di addestramento, il centro svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, implementa e dirige attività esercitative su scenari complessi orientate anche al contrasto congiunto alla minaccia ibrida, all’integrazione multi-dominio, alla sperimentazione e alla validazione di nuovi concetti operativi, all’ottimizzazione di processi decisionali nonché al supporto e allo sviluppo della dottrina di impiego dello strumento militare,
b) valorizza le esperienze acquisite nell’ambito delle missioni internazionali;
c) monitora e analizza modalità, tipologie di minaccia ibrida e relativi mezzi di contrasto ai fini dello sviluppo della dottrina per gli aspetti militari, in coordinamento con le articolazioni interessate.
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Ai sensi del codice dell’ordinamento militare (artt25-27), il Capo di stato maggiore della difesa è scelto tra gli ufficiali di grado non inferiore a quello di generale di corpo d'armata dell'Esercito, di ammiraglio di squadra della Marina e di generale di squadra aerea dell'Aeronautica, in servizio permanente ovvero richiamati.
È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa.
Il Capo di stato maggiore della difesa dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è l'alto consigliere tecnico-militare e al quale risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute.
Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:
-è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso;
-predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari;
- provvede, per le esigenze dei comandi direttamente dipendenti e degli enti interforze, all'impiego operativo e alla diretta amministrazione dei correlati fondi;
- assicura i rapporti con le corrispondenti autorità militari degli altri Stati;
- dirige, coordina e controlla l'attività di polizia militare, avvalendosi del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per l'elaborazione delle disposizioni di carattere tecnico.
Sono unificate presso lo Stato maggiore della difesa le attribuzioni e le attività generali concernenti la pianificazione, la predisposizione e l'impiego delle Forze armate e della Sanità militare, nonché le attività svolte nell'ambito delle strutture centrali di Forza armata suscettibili di accorpamento interforze.
In caso di assenza, impedimento, o vacanza della carica è sostituito dal più anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata, senza tener conto, ai fini dell'attribuzione della suddetta anzianità, di eventuali periodi espletati nella funzione vicaria.
Compiti e funzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono definiti dagli articoli 32-34 del codice dell’ordinamento militare.
Il Comando operativo di vertice interforze (COVI) svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze e multinazionali, assicurando le necessarie forme di coordinamento dei Comandi operativi di componente delle Forze armate (art. 29 del codice).
Articolo 3
(Commissione di vertice interforze)
L’articolo 3 riconfigura in chiave interforze le procedure di avanzamento degli ufficiali, prevedendo:
- per i generali di divisione (e gradi corrispondenti), la composizione mista interforze della Commissione di valutazione per il grado di generale di corpo d’armata (e gradi corrispondenti);
- per tutti gli ufficiali, l’introduzione del requisito di aver prestato servizio per un determinato periodo in aerea interforze, dal grado di maggiore in poi, per l’avanzamento al grado superiore.
La previsione intende favorire lo sviluppo in chiave interforze dello Strumento militare. La modifica proposta è intesa a:
-trasformare l’attuale Commissione di vertice di Forza armata, incaricata di valutare i generali di divisione (e gradi corrispondenti) cui attribuire il grado di generale di corpo d’armata (e gradi corrispondenti), in Commissione di vertice interforze, prevedendone una composizione mista;
- prevedere il requisito di un tempo minino di servizio in enti interforze, dal grado di maggiore in poi, per la promozione al grado superiore.
Nel dettaglio:
- l’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e f) introduce modifiche terminologiche o di mero coordinamento agli articoli 165 (in materia di attribuzioni del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri), 1034 e 1035 (in materia di denominazione, composizione e norme procedurali interne delle commissioni), oltre che 1094-bis (in materia di attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli) del codice dell’ordinamento militare;
- modifiche meramente terminologiche sono introdotte anche dall’articolo 3, comma 1, lettera d), numeri 2 e 4, che introduce l’espressione “interforze” nella rubrica e al comma 2 dell’articolo 1036 del codice,
- l’articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1, è invece una delle previsioni principali, e rivisita integralmente le disposizioni di cui all’art. 1036 del codice, istituendo le nuove commissioni di vertice interforze.
Nella proposta di modifica le commissioni di avanzamento sono composte:
a) per Esercito, Marina e Aereonautica, da 10 membri: Capo di stato maggiore della difesa (con funzioni di presidente), più 4 membri interforze (individuati annualmente con decreto ministeriale nell’ambito di una lista di 8 figure potenziali) e 5 della rispettiva Forza armata (di cui il Capo di stato maggiore di Forza armata con funzione di Vicepresidente);
b) per l’Arma dei Carabinieri, da 12 membri: Capo di stato maggiore della difesa (con funzioni di presidente), più 5 componenti interforze e 6 dell’Arma dei Carabinieri (di cui il Comandante Generale con funzione di vicepresidente).
La relazione illustrativa al provvedimento spiega che la diversa composizione proposta per i Carabinieri, trova giustificazione nell’individuazione di rappresentanti, negli incarichi di vertice dell’Arma, di tutte le organizzazioni: territoriale, scuole, mobile/speciale, Forestale più Vice comandante.
La relazione precisa altresì che la scelta di individuare una lista di incarichi nell’ambito del quale trarre annualmente, con d.m., i membri interforze delle commissioni “è il frutto di un ampio studio che ha posto in evidenza come, specie nei periodi di avvicendamento, si sia verificata una rappresentatività non bilanciata tra le varie Forze Armate, tanto da suggerire di non irrigidire l’individuazione nella norma di rango primario”;
-l’articolo 3, comma 1, lettera d), numero 3, integra la composizione delle Commissioni di vertice interforze (di cui all’art. 1036 del codice dell’ordinamento militare) prevedendo la partecipazione degli ufficiali generali/ammiragli più elevati in grado o più anziani di taluni Corpi/Armi/Ruoli se la valutazione riguarda ufficiali dei rispettivi Corpi/Armi/Ruoli.
-l’articolo 3, comma 1, lettera e), abroga il comma 1, dell’articolo 1041 del COM relativo alla partecipazione di altri membri alla Commissione di vertice, come conseguenza dell’introduzione delle nuove commissioni interforze.
- l’articolo 3, comma 1, lettera g), altra norma chiave della riforma, introduce (all’art. 1096 del codice) il requisito di prestare servizio per un periodo minimo di un anno presso enti interforze (anche interforze di polizia per l’Arma dei carabinieri), dal grado di maggiore in poi, quale requisito indispensabile per essere valutati per l’avanzamento al grado superiore. Tale previsione entra in vigore dal 2023, mentre dal 2033 il periodo minimo è esteso a due anni.
La decorrenza differita – spiega la relazione illustrativa - si rende necessaria per non pregiudicare l’avanzamento degli ufficiali attualmente in servizio che, per ragioni ad essi non imputabili, non hanno maturato il nuovo requisito;
- l’articolo 3, comma 1, lettere h), i), l) e m), adegua le tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al codice dell’ordinamento militare, adeguandole alle modifiche introdotte dalle altre previsioni del disegno di legge in esame.
Articolo 4
(Disposizioni varie)
L’articolo 4 contiene norme in materia di:
- risarcimento dei danni subiti da terzi (comprese le disposizioni transitorie);
- sepolcreti di guerra.
L’articolo 4, comma 1, lettera a), introduce nel codice dell’ordinamento militare il nuovo articolo 532-bis, in materia di risarcimento dei danni subiti da terzi.
La disposizione prevede un regime speciale per i danni ingiusti causati dalle condotte colpose poste in essere dal personale delle Forze Armate, inclusa l’Arma dei Carabinieri:
a) nell’esercizio dei compiti finalizzati all’approntamento del personale e delle unità militari da impiegare nei teatri operativi delle missioni all’estero (si tratta quindi di attività che si svolgono anche in Italia);
b) nei compiti, previsti da disposizioni di legge, svolti nei teatri operativi all’estero ovvero autorizzati per la partecipazione dell’Italia a missioni internazionali ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 145/2016.
La formula impiegata nella lettera b) mira a ricomprendere nella previsione anche le missioni all’estero che – in ragione di particolari necessità di urgenza – sono autorizzate non con la procedura di cui alla legge 145/2016, ma con strumenti normativi diversi, in particolare con decreto legge. Si veda ad esempio il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14 (convertito in legge 5 aprile 2022, n. 28).
Nei casi in cui opera la particolare forma di responsabilità introdotta dall’articolo in esame, l’azione di risarcimento è promossa direttamente nei confronti del Ministero della difesa.
È fatto salvo il diritto di rivalsa del ministero nei confronti del militare responsabile.
Se le condotte in esame costituiscono reato, l’azione risarcitoria è esercitata congiuntamente nei confronti del militare responsabile e del Ministero della difesa, con eventuale citazione d’ufficio di quest’ultimo in caso di esercizio di azione civile nel corso del processo penale.
Resta fermo il giudizio di responsabilità amministrativa ed erariale nei confronti del militare responsabile, secondo le norme vigenti.
La relazione illustrativa al provvedimento sottolinea la differenza nel grado di immedesimazione organica dei militari con lo Stato, che viene definita “innegabilmente rinforzato” in caso di attività condotte all’estero. In virtù di tale differenza – si legge ancora nella relazione –l’azione del militare deve essere ricondotta “senza intermediari”, direttamente allo Stato, anche per rafforzare e agevolare la tutela risarcitoria a favore del terzo danneggiato.
L’articolo 4, comma 1, lettera b), estende la previsione in tema di responsabilità per danni – nei medesimi termini - al personale della Guardia di finanza. In questo caso l’azione di risarcimento è promossa nei confronti del Ministero dell’economia e finanze.
Il comma 2 introduce una norma transitoria per i giudizi civili già pendenti alla data dell’entrata in vigore delle disposizioni in esame. La norma prevede che in questi casi il Ministero della difesa o il Ministero dell’economia e finanze, rispettivamente, intervengano in giudizio in qualità di responsabili civili, accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova.
L’articolo in esame interviene anche sul tema dei sepolcreti di guerra. L’articolo 4, comma 1, lettera c), riformula infatti l’articolo 267, comma 1, lettera a), del codice dell’ordinamento militare, rendendo più organiche le competenze dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa. Si prevede che l’amministrazione della Difesa provveda alla sistemazione, manutenzione, riqualificazione, valorizzazione e custodia dei questi siti, anche avvalendosi delle strutture di missione dedicate alla valorizzazione dei luoghi della memoria, con esclusione dei musei di diretta pertinenza delle singole Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri.
Si valutino, sotto il profilo dell’omogeneità del testo, le previsioni contenute nell’articolo in esame, concernenti la responsabilità civile e i sepolcreti di guerra.
Articolo 5
(Disposizioni in materia di sistemi militari senza equipaggio)
L’articolo 5 prevede una serie di diposizioni relative ai sistemi militari senza equipaggio, siano essi navi, veicoli subacquei o aeromobili, in uso alle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, e alla Guardia di Finanza.
L’articolo 5, comma 1, lettera a), introduce nel codice due nuovi articoli:
-l’art 239 -bis riguarda le navi senza equipaggio a bordo in dotazione alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare (Carabinieri e Guardia di Finanza).
Tali mezzi sono considerati navi militari se ne recano i segni distintivi e se sono impiegati da personale militare, sottoposto alla disciplina militare. Sono qualificate navi da guerra se poste sotto il comando di un ufficiale della Marina militare che ne assume la responsabilità della condotta anche autonoma.
Di entrambe le categorie di navi si prevede l’iscrizione nei rispettivi registri del Ministero della difesa (previa certificazione rilasciata dalla Direzione nazionale degli armamenti, come riportato nella relazione illustrativa), o, rispettivamente, nell’elenco statistico della guardia di Finanza.
La norma dispone anche che le navi senza equipaggio in servizio governativo non commerciale siano iscritte nel medesimo registro delle navi con equipaggio (art. 244 del codice dell’ordinamento militare);
-l’articolo 239-ter prevede invece che i veicoli di superficie o subacquei senza equipaggio a bordo, quando costituiscono assetto organico di altra nave, sono annotati specificamente nell’atto che determina l’iscrizione della nave della quale costituiscono assetto.
L’articolo 5, comma 1, lettera b) consente al Ministero della difesa, di concerto con quello delle infrastrutture e trasporti, di disporre, in via d’urgenza, l’iscrizione temporanea in una apposita sezione del registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale, anche delle navi di proprietà non esclusiva dello Stato o noleggiate o utilizzate nei casi di crisi o emergenziali, per il trasporto di personale militare o di polizia.
Tale iscrizione – precisa la relazione illustrativa al provvedimento - consentirebbe alle navi in questione di godere delle immunità previste dal diritto internazionale.
Poiché la norma riguarda tutte le navi e non solo quelle senza equipaggio a bordo, si valuti la coerenza della collocazione di tale previsione in un articolo il cui titolo è “Disposizioni in materia di sistemi militari senza equipaggio a bordo”.
L’articolo 5, comma 1, lettera c), che sostituisce con un nuovo testo l’art.246 del codice dell’ordinamento militare, riguarda invece gli aeromobili senza equipaggio a bordo
Essi sono definiti come “mezzi aerei a controllo remoto o autonomo, impiegati per le finalità istituzionali dalle Forze armate e dall’Arma dei carabinieri per le attività connesse ai compiti militari”.
Le classificazioni di tali sistemi, nonché le regole del volo e i titoli per la loro conduzione sono rinviati ad un decreto del Ministro della difesa.
Viene anche precisato che le Forze armate, inclusa l’Arma dei carabinieri, sono responsabili dell’impiego di questi sistemi.
L’articolo 5, comma 1, lettere da d) a l) abroga alcune disposizioni del codice dell’ordinamento militare e opera alcune modifiche terminologiche, derivanti dalla nuova disciplina di questi sistemi.
L’articolo 5, comma 1, lettera m), disciplina invece l’impiego degli aeromobili senza equipaggio a bordo da parte del Corpo della Guardia di finanza, inserendo nel codice dell’ordinamento militare il nuovo articolo 2134-bis.
Per questi sistemi, quando iscritti nel registro degli aeromobili militari del Ministero della difesa, si applicano le stesse previsioni previste per tali aeromobili dall’art.246 del codice dell’ordinamento militare (modificato, come visto, dalla lettera c) del comma in esame).
Viene inoltre chiarito, che nell’impiego di tali sistemi, la Guardia di Finanza ne assume la diretta responsabilità, osservando le regole emanate dal Ministero della difesa per la sicurezza del volo.
Il Ministro della difesa stabilisce regole del volo e titoli per la conduzione di questi sistemi sentito il Comando generale della Finanza. In caso di impiego per attività non relative alla difesa e alla sicurezza e alla difesa, tali regole sono riferite alla circolazione aerea.
Articolo 6
(Aree operative, addestrative e luoghi di lavoro)
L’articolo in esame prevede norme speciali in materia di sicurezza sul lavoro per le attività operative, emergenziali o addestrative, anche nell’adempimento delle funzioni a tutela dell’ordine pubblico, di contrasto alla criminalità e di polizia giudiziaria.
L’articolo 6 dispone che, fatte salve le previsioni speciali già disposte per le Forze armate dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non si intendono luoghi di lavoro:
-le aree in cui si svolgono attività operative, emergenziali o addestrative, comprese le unità navali, in territorio nazionale e all’estero, anche al di fuori dalle sedi e dalle infrastrutture di pertinenza, da parte delle Forze armate;
-le aree in cui si svolgono attività operative, emergenziali o addestrative nell’adempimento delle funzioni di tutela dell’ordine pubblico o della sicurezza pubblica, di polizia giudiziaria, di contrasto alla criminalità o comunque connesse con i compiti d’istituto dell’Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto.
In tali aree gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 si intendono adempiuti se:
-il personale militare impiegato è adeguatamente formato, informato e addestrato per le attività specifiche che è chiamato a svolgere;
-le attrezzature, i materiali e gli equipaggiamenti utilizzati sono conformi alle normative di sicurezza e alla loro relativa omologazione;
-le attività sono pianificate e condotte nel rispetto delle norme di tutela tecnico-militari indicate dal regolamento dell’ordinamento militare.
Articolo 7
(Spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa militare)
L’articolo 7 attribuisce al Ministro della difesa nuove funzioni in ambito cyber, tra cui la delimitazione dello spazio cibernetico di interesse nazionale per la sicurezza dello Stato, e prevede norme in materia di personale militare specialista in questo settore.
L’articolo 7, comma 1, lettera a) attribuisce al Ministro della difesa le funzioni di identificazione e aggiornamento dello “spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato”.
L’articolo 7, comma 1, lettera b), introduce nel codice dell’ordinamento militare l’articolo 15-bis, in materia di definizione dello spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato.
Tale spazio è l’insieme delle infrastrutture informatiche (comprensivo di hardware, software, capacità, dati, connessioni fisiche e elettromagnetiche), dei sistemi cyber-fisici OT (operational technology) (compresi dei sensori e dei sistemi di controllo industriale installati su mezzi, piattaforme militari, e apparecchiature mobili dotate di connessione di rete), nonché dei punti di interconnessione, delle rappresentazioni digitali, e delle relazioni fisiche, logiche e cognitive stabilite tra essi, entro il quale il Ministero della difesa opera per adempiere ai propri compiti istituzionali anche al di fuori dei confini nazionali.
Tale spazio, prevede la novella, è aggiornato “periodicamente”, dal Ministro della difesa, senza tuttavia prevedere una tempistica precisa.
L’articolo 7, comma 1, lettera c), definisce i nuovi compiti che vengono assegnati, in questo settore, al Capo di stato maggiore della difesa.
Ferme restando le competenze degli altri organi dello Stato che si occupano della materia, il Capo di Stato maggiore della difesa:
a) ha la qualifica di autorità cyber della difesa, ed è responsabile dell'organizzazione, preparazione e impiego del personale cyber interforze;
b) garantisce, anche in tempo di pace, la tutela dello spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato, anche attraverso la pianificazione e la condotta di operazioni cibernetiche difensive, in Italia e all’estero;
c) emana direttive a carattere interforze concernenti la difesa di tale spazio cibernetico, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i dati raccolti ed elaborati in ambito difesa, lo spazio elettromagnetico di interesse delle Forze armate, nonché in materia di personale militare destinato alle unità cibernetiche interforze;
d) provvede, sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata e il Comandante dei Carabinieri, per quanto di competenza, all’impiego operativo di fondi del settore funzionamento per esigenze straordinarie, non programmate e di elevata priorità, connesse alla necessità di elevare la prontezza operativa di unità cibernetiche;
e) è responsabile unico dei dati della Difesa, con poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza su tali dati, nonché delle connesse architetture e infrastrutture tecnico-logistiche.
L’articolo 7, comma 1, lettere d), e) e f) introduce nel codice dell’ordinamento militare nuove disposizioni dedicate al personale militare specialista cyber.
Il nuovo articolo 614-bis istituisce il Fondo per l’incentivazione nel settore della cybersicurezza, con la funzione di coprire le spese derivanti dalle previsioni in materia di indennità e incentivi per il personale con brevetto di specialista cyber, commentate qui di seguito. Il fondo ha una dotazione di circa 1,5 milioni di euro per il 2027, di circa 2,5 milioni per il 2028 e poi in crescita negli anni successivi, fino alla somma di euro 14.624.727 a decorrere dal 2041.
Il nuovo articolo 974-bis istituisce il brevetto di “Specialista cyber militare” rilasciato al personale militare che:
- ha superato gli appositi corsi formativi istituiti dal ministero;
- risulta già in possesso, previo accertamento, di elevate competenze specialistiche nel settore.
Con decreto del Ministro della difesa, in relazione ai ruoli e ai profili di carriera e di impiego del personale militare interessato, sono definiti: gli specifici livelli di qualifica del brevetto, le modalità di rilascio, i requisiti per il mantenimento, nonché i casi di sospensione e di decadenza.
Sulla base di tale decreto, il Capo di Stato maggiore della difesa stabilisce l’iter formativo per conseguire il brevetto, le modalità di accertamento e assegnazione del livello di qualifica, nonché l’eventuale ritiro o sospensione temporanea del brevetto.
Il nuovo articolo 974-ter prevede un sistema di ferme specifico per il personale cyber. Al riguardo è previsto un vincolo di ferma iniziale di cinque anni aggiuntivo rispetto ad altri periodi di ferma eventualmente già in atto. Al termine della ferma iniziale, il personale in possesso del brevetto, è ammesso, a domanda, a un’ulteriore ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte.
Il nuovo articolo 974-quater istituisce un’indennità per il personale in possesso di brevetto, impiegato in reparti e unità cibernetiche. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti di criteri di assegnazione e modalità applicative. Lo stanziamento complessivo per la corresponsione di tali indennità è fissato in circa un milione e mezzo di euro per il 2027, circa 2,5 milione per il 2028 e poi a salire negli anni successivi, fino alla somma di 11,377 milioni a decorrere dal 2036.
Il nuovo articolo 1804-bis prevede un’incentivazione economica per le ferme volontarie biennali di cui all’articolo 974-ter. Tale misura ha evidentemente lo scopo di contrastare l’esodo di tale personale, che è fornito di una qualificazione altamente spendibile nel mercato privato
Per ciascun periodo di ferma volontaria biennale, è riconosciuto un premio economico una tantum di 4.300 euro lordi (parametrato a quello riconosciuto per altre professionalità militari che godono di simile incentivo, come ad esempio i piloti).
L’articolo 1816-bis estende l’incentivazione sopra illustrata anche agli ufficiali generali e a quelli superiori che svolgono incarichi con connotazione cyber, in possesso del brevetto di specialista.
Si veda in materia anche la scheda relativa all’art.2 del provvedimento in esame, che istituisce il Centro interforze di addestramento per il combattimento e per il contrasto alla minaccia ibrida.
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Il 17 novembre 2025, il Ministro della difesa, Guido Crosetto, ha presentato al Consiglio supremo di difesa il non-paper "Il contrasto alla guerra ibrida: una strategia attiva".
Il documento propone una riflessione organica sulla natura delle minacce ibride, sui rischi per l’Italia e sulle misure necessarie per rafforzare la resilienza nazionale. L’assunto di partenza è che la guerra ibrida costituisca oggi una delle principali sfide alla sicurezza delle democrazie occidentali e che essa si sviluppi prevalentemente al di sotto della soglia del conflitto armato tradizionale, attraverso strumenti informativi, economici, cyber, diplomatici e militari.
Nella prefazione, il ministro Crosetto descrive la minaccia ibrida come un fenomeno multidimensionale e in continua evoluzione, capace di colpire i centri nevralgici delle società democratiche. Particolare attenzione è dedicata al dominio cibernetico, considerato il principale moltiplicatore delle minacce contemporanee perché consente di integrare campagne di disinformazione, interferenze nei processi democratici, attacchi alle infrastrutture critiche e operazioni difficilmente attribuibili. Il documento sostiene che la semplice capacità di contenimento non sia più sufficiente e che occorra sviluppare strumenti predittivi e adattivi per prevenire e scoraggiare gli attacchi.
Una parte rilevante del testo è dedicata agli attori della minaccia ibrida. Secondo il documento, tra i principali protagonisti vi sarebbero Russia, Cina, Iran e Corea del Nord. Alla Russia vengono attribuite attività di sabotaggio, cyberattacchi, campagne di disinformazione e utilizzo della leva migratoria; alla Cina una strategia integrata che combina strumenti economici, tecnologici e informativi per accrescere la propria influenza e acquisire vantaggi strategici; all’Iran il ricorso a proxy regionali e strumenti cibernetici; alla Corea del Nord l’impiego di capacità cyber per fini di pressione strategica e finanziamento del regime. Il documento sottolinea inoltre il ruolo di attori non statali – gruppi criminali, terroristi o hacktivisti – impiegati per garantire agli Stati mandanti di negare il proprio coinvolgimento diretto.
Per quanto riguarda l’Italia, il documento evidenzia tre aree principali di vulnerabilità: il settore energetico, caratterizzato da una forte dipendenza dalle importazioni; le infrastrutture critiche, quali porti, aeroporti, reti energetiche e sistemi di comunicazione; e l’ecosistema politico-sociale, esposto a campagne di disinformazione e tentativi di interferenza esterna. Da questa analisi deriva la necessità di un approccio integrato che coinvolga difesa, intelligence, forze di polizia e società civile.
Il documento identifica alcune caratteristiche fondamentali della guerra ibrida. In primo luogo, la difficoltà di attribuzione delle responsabilità, favorita dall’uso di intermediari e dalla natura stessa dello spazio cibernetico. In secondo luogo, l’impiego di agenti e proxy che consentono agli Stati ostili di operare indirettamente. Infine, l’obiettivo destabilizzante perseguito attraverso la manipolazione dell’opinione pubblica, l’interferenza nei processi elettorali, la delegittimazione delle istituzioni democratiche e l’indebolimento della coesione sociale.
Il dominio cyber è considerato ormai un vero e proprio teatro operativo al pari di quelli terrestre, marittimo, aereo e spaziale. Il documento evidenzia l’aumento costante degli attacchi informatici contro istituzioni, infrastrutture e imprese, richiamando anche alcuni recenti casi internazionali. A partire da queste considerazioni vengono formulate diverse proposte: definire uno “spazio cyber di interesse nazionale”, creare una vera e propria “arma Cyber” civile e militare, sviluppare una riserva cyber e istituire un Centro per il contrasto alla guerra ibrida capace di coordinare le attività di prevenzione, risposta e formazione.
Nelle conclusioni, il non-paper sostiene che la guerra ibrida sia ormai una condizione permanente della competizione internazionale. La risposta non dovrebbe limitarsi al contenimento, ma evolvere verso una postura più proattiva, fondata sulla cooperazione tra Stato, Unione europea e NATO, sul rafforzamento della resilienza democratica e sulla capacità di prevenire le minacce prima che producano effetti destabilizzanti. Tra le proposte finali figurano il rafforzamento del coordinamento interministeriale, la creazione di un Centro europeo per il contrasto alla guerra ibrida e lo sviluppo di una strategia continuativa e multilivello.
In sintesi, il documento presenta la guerra ibrida come una sfida sistemica che investe simultaneamente sicurezza, economia, informazione e coesione sociale, sostenendo la necessità di un approccio “whole-of-government” e “whole-of-society” per garantire la sicurezza nazionale nel nuovo contesto strategico.
CAPO II
SEMPLIFICAZIONI E ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA
L’articolo 8 modifica il Codice dell’ambiente, spostando in capo al Ministro della difesa il potere di escludere progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, dalla valutazione di impatto ambientale (VIA). La norma prevede che il decreto di esclusione dall’applicazione in materia di VIA sia adottato direttamente dal Ministro della difesa – previa valutazione caso per caso e sentiti il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura – qualora ritenga che l’applicazione delle norme ambientali possa pregiudicare l’obiettivo di difesa nazionale.
Più in dettaglio, la disposizione novella l’articolo 6, comma 10 del Codice dell’ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) come descritto dal seguente testo a fronte:
| Codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006) |
|
| Testo vigente |
Nuovo testo risultante dalle modifiche operate dall’articolo in esame |
| Art. 6 |
Art. 6 |
| (…) |
(…) |
| 10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, può disporre, con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, il decreto di cui al primo periodo è adottato entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di competenza del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 23 e 25 del presente decreto. |
10. Per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, può disporre, con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi Per i progetti o le parti di progetto aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, il Ministro della difesa, dopo una valutazione caso per caso, può disporre, con decreto, sentiti il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura, l’esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della presente parte, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare il suddetto obiettivo. |
| (…) |
(…) |
Come chiarito anche nella relazione illustrativa, l’intervento normativo non modifica la speciale fattispecie già prevista a legislazione vigente, ossia la possibilità di escludere dai procedimenti di VIA i “progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale”.
Non vengono nemmeno ampliati i presupposti sostanziali dell'esclusione: questa resta circoscritta ai progetti o alle parti di progetto aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e richiede una valutazione caso per caso circa il possibile pregiudizio che l'applicazione della disciplina di VIA potrebbe arrecare a tale obiettivo.
Viene modificato, invece, l'assetto procedimentale: invero, in primo luogo, la novella separa la disciplina dei progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale da quella relativa ai progetti finalizzati alla risposta alle emergenze di protezione civile. Per i primi, la competenza a disporre l’esclusione dall’applicazione della disciplina in materia di VIA viene attribuita direttamente al Ministro della difesa, che provvede con decreto, previa valutazione caso per caso e sentiti il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura, qualora ritenga che l’applicazione delle norme ambientali possa pregiudicare l’obiettivo di difesa nazionale.
Rispetto al testo vigente, pertanto, il decreto di esclusione dall’applicazione in materia di VIA non è più adottato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, ma viene previsto che l’adozione di tale decreto spetti al Ministro della difesa, sentiti il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura.
In secondo luogo, la novella non riproduce il termine di trenta giorni (introdotto dal D.L. 73/2025) né il collegamento al previo provvedimento del Ministro della difesa richiamato dalla disciplina vigente.
La relazione illustrativa collega l’intervento in esame all'esigenza di ricondurre alla Difesa la valutazione sull'eventuale pregiudizio all'obiettivo di difesa nazionale. L'AIR individua, per l'articolo 8, l'obiettivo specifico della semplificazione delle valutazioni ambientali e assume quale indicatore il numero dei progetti esclusi dal titolo III del d.lgs. n. 152 del 2006 rispetto al numero degli stessi esclusi secondo la disciplina previgente.
VIA – Valutazione di impatto ambientale
Si tratta di una provvedimento emanato all’esito di un procedimento amministrativo di supporto per l'autorità competente finalizzato ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di una specifica opera, il cui progetto è sottoposto ad autorizzazione.
La VIA interviene perciò in fase di progettazione di singole opere e integra una valutazione ex ante degli effetti prodotti sull'ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo consiste nel proteggere la salute, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema e promuovere uno sviluppo economico sostenibile.
La VIA esprime pertanto un giudizio sintetico globale di comparazione tra il sacrificio ambientale imposto e l’utilità socio economica procurata dall’opera medesima, tenendo conto anche delle alternative possibili e dei riflessi della c.d. opzione zero.
A seconda della tipologia di progetto, la competenza ad effettuare la VIA è ripartita fra lo Stato e le Regioni.
Articolo 9
(Misure di efficientamento in materia di dismissioni di beni immobili)
L’articolo 9 inserisce la permuta di lavori tra le tipologie di permuta ammesse nell’ambito delle razionalizzazioni di beni immobili militari.
La norma integra il comma 7 dell'articolo 307 del Codice dell’ordinamento militare, che autorizza il Ministero della difesa ad individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le società a partecipazione pubblica e con i soggetti privati. Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d’intesa con l’Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico-contabile.
Più in dettaglio, la disposizione novella l'articolo 307, comma 7, del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), secondo il seguente quadro di raffronto:
| Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66) |
|
| Testo vigente |
Modificazioni apportate dall'articolo in esame |
| Art. 307 |
Art. 307 |
| (...) |
(...) |
| 7. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici e al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le società a partecipazione pubblica e con i soggetti privati. Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. |
7. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici e al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta di beni e di servizi nonché di lavori con gli enti territoriali, con le società a partecipazione pubblica e con i soggetti privati. Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. |
| (...) |
(...) |
Con l’integrazione apportata dalla disposizione in esame, le tipologie di permuta ammesse vengono dunque estese anche alla permuta di lavori, sempre d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico-contabile.
La relazione illustrativa e l’AIR collegano l'intervento all'obiettivo di rendere più efficienti i processi di dismissione dei beni mobili della difesa, diversi dagli alloggi di servizio (disciplinati dall’articolo 306 del COM), con la finalità ultima di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate.
Articolo 10
(Disposizioni relative ai programmi del Ministero della difesa e alla cooperazione con altri Stati)
L’articolo 10 interviene sulla disciplina riguardante la verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, nonché in materia di cooperazione con Stati esteri per materiali di armamento prodotti dall’industria nazionale.
Il comma 1, lettera a) interviene sull’articolo 536-bis, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 66 del 2010), prevedendo che la verifica della rispondenza dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma sia svolta dal Capo di stato maggiore della difesa d’intesa con il Direttore nazionale degli armamenti, per gli aspetti di competenza in materia di politica industriale nazionale ed europea.
La relazione illustrativa riporta che la novella “è finalizzata ad assicurare una migliore coerenza tra la programmazione finanziaria e capacitiva e la politica industriale della difesa, in modo tale che la prima risulti aderente all’evoluzione del contesto industriale e di mercato di riferimento”.
Il comma 1, lettera b), interviene sull'articolo 537-ter del COM, che disciplina la cooperazione con Stati esteri per materiali di armamento prodotti dall’industria nazionale.
In particolare, attraverso il numero 1) vengono apportate tre modifiche.
Con la prima, viene sostituita la formula “d’intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell’economia e delle finanze” con “sentiti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell’economia e delle finanze”. La modifica quindi alleggerisce il procedimento, mantenendo il coinvolgimento del Ministero degli esteri e del MEF, ma senza subordinare l’attività della Difesa ad un atto di assenso di quest’ultimo.
La seconda modifica amplia invece l’oggetto dell’attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo: invero, oltre all’acquisizione di materiali di armamento e alle correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, la Difesa potrà prestare supporto anche per la realizzazione di opere infrastrutturali.
La terza modifica, infine, sostituisce le parole “anche in uso alle Forze armate” con “direttamente o per il tramite di filiali o società controllate all’estero”. La soppressione del riferimento ai materiali di armamento “anche in uso alle Forze armate”, secondo la relazione illustrativa, serve a evitare dubbi interpretativi nonché a riallineare la previsione di cui all’art. 537-ter del COM alla normativa unionale, laddove, nella direttiva UE 2009/81 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori: infatti all’articolo 16, lettera f), non è riportato alcun collegamento tra la conclusione di accordi di cooperazione “GtoG” e il fatto che i sistemi oggetto dell’accordo siano anche in uso alle Forze armate.
Con la modifica apportata attraverso il numero 2) viene introdotto all’articolo 537-ter il nuovo comma 1-bis.
Tale comma, nella prima parte, autorizza l’istituzione di una contabilità speciale intestata al Ministero della difesa per gestire i flussi finanziari relativi all’attività contrattuale svolta per conto degli Stati esteri richiedenti, sulla quale possono affluire anche versamenti in valuta. La norma richiama inoltre espressamente i principi di neutralità finanziaria e di annualità di bilancio. La relazione illustrativa, sul punto, evidenzia che tale strumento contabile è funzionale a dare piena attuazione agli accordi “GtoG”, intesi non solo come modalità di cooperazione nel settore della difesa, ma anche come strumento di politica industriale, di rafforzamento delle relazioni con i Paesi partner e di sostegno alla competitività nazionale. Esso consente, inoltre, di dotare l’ordinamento di un quadro adeguato a rispondere sia alle richieste di acquisizione “chiavi in mano” provenienti da Stati esteri, sia alle esigenze di sviluppo dell’industria nazionale, in linea con modelli già adottati in altri Paesi dell’Unione europea e negli Stati Uniti, attraverso il programma Foreign Military Sales.
La seconda parte del nuovo comma 1-bis consente, per agevolare la cooperazione con Stati esteri, la permuta di sistemi d’armamento, materiali e servizi con le prestazioni offerte dall’industria nazionale in favore di tali Stati. La disposizione conferma l’assenza di oneri a carico del bilancio dello Stato in relazione alle citate operazioni di permuta. La relazione illustrativa riporta che tale strumento risulta volto ad “agevolare la conclusione dei predetti accordi e favorire l’industria nazionale nell’accesso a materiali critici non disponibili sul territorio nazionale”.
| Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010) |
|
| Testo vigente |
Testo modificato |
| Art. 537-ter |
Art. 537-ter |
| 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, può svolgere, tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi. |
1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sentiti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, può svolgere, tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per la realizzazione di opere infrastrutturali, per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, direttamente o per il tramite di filiali o società controllate all’estero, e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi. |
|
|
1-bis. Nel rispetto dei principi di neutralità finanziaria di cui al comma 1 e di annualità di bilancio, è autorizzata l’istituzione di una contabilità speciale intestata al Ministero della difesa per la gestione dei flussi finanziari relativi all’attività contrattuale effettuata per conto degli Stati esteri richiedenti, sulla quale possono affluire anche versamenti in valuta. Al fine di agevolare la cooperazione con Stati esteri, è consentita la permuta di sistemi d’armamento, materiali e servizi con le prestazioni offerte dall’industria nazionale in favore dei predetti Stati, senza comportare a qualsiasi titolo spese a carico dello Stato. |
Articolo 11
(Misure relative alle evidenze di prova effettuate in centri esterni al Ministero della difesa)
L’articolo 11 introduce il nuovo articolo 544-ter nel COM, disciplinando il riconoscimento delle attività di prova effettuate in centri di test esterni al Ministero della difesa, ai fini di qualificazione, omologazione e certificazione dei sistemi, quando il ricorso ai centri di test interni non risulti compatibile con le tempistiche operative o di supporto all'industria di settore.
L’articolo 11 interviene nel Capo III, Titolo II del Libro Terzo del Codice dell’ordinamento militare, avente ad oggetto “Semplificazione e accelerazione delle procedure contrattuali”, introducendo il nuovo articolo 544-ter, dedicato al riconoscimento delle evidenze di prova effettuate in centri esterni al Ministero della difesa.
Il comma 1 del nuovo articolo 544-ter prevede che il Ministero della difesa possa riconoscere, ai fini di qualificazione, omologazione e certificazione, tramite le proprie articolazioni competenti, i risultati delle attività di prova svolte in centri esterni quando il ricorso ai propri centri di test non risulti compatibile con:
– le tempistiche delle esigenze operative;
– oppure con le esigenze di supporto all’industria di settore, anche come elemento di competitività.
I centri esterni devono essere accreditati secondo gli standard e le normative nazionali e internazionali applicabili allo specifico settore.
La seconda parte del comma consente alle articolazioni competenti di riconoscere le evidenze di prova anche sulla base delle procedure e degli standard già approvati dalle medesime articolazioni.
Il comma 2 dello stesso articolo introduce una misura di armonizzazione, stabilendo che, nello svolgimento di queste attività, le articolazioni competenti del Ministero della difesa operano in attuazione degli indirizzi impartiti dal Direttore nazionale degli armamenti.
La relazione illustrativa collega l'intervento all'esigenza di soddisfare le esigenze operative delle Forze armate e di supportare l'industria di settore nell'attuale contesto di espansione della domanda di attività di sperimentazione.
Articolo 12
(Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare)
L’articolo 12 introduce nel COM il nuovo articolo 620-ter, istituendo il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare (FIRSTM) nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca e dello sviluppo sperimentale per la difesa.
L’articolo 12 interviene nella Sezione II del Capo III, Titolo III del Libro Terzo del Codice dell’ordinamento militare, avente ad oggetto “Fondi da ripartire di esclusivo interesse della difesa”, introducendo il nuovo articolo 620-ter, con il quale viene istituito un apposito fondo destinato a finanziare attività di ricerca scientifica e tecnologica militare.
Il comma 1 del nuovo articolo 620-ter istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare, denominato FIRSTM, con lo scopo di rafforzare e velocizzare l’intervento del Ministero della difesa a sostegno del settore della ricerca scientifica e tecnologica militare, garantendone la massima efficacia.
La dotazione iniziale del Fondo è fissata, a decorrere dal 2026, in 10 milioni di euro.
Il comma 2 del nuovo articolo 620-ter stabilisce che il FIRSTM è destinato alla concessione di finanziamenti nella forma di contributo, anche a fondo perduto.
Il comma 3 dell’articolo 620-ter demanda la definizione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo e gestione del Fondo a un decreto del Ministro della difesa, da adottare entro il termine di diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, in ragione delle sue attribuzioni in materia di innovazione e ricerca tecnologica, previste specificatamente dagli articoli 41 e 43 del COM.
La relazione tecnica riporta che alla copertura degli oneri, pari a 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, si provvede, come previsto dall’articolo 15 comma 2, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Articolo 13
(Disposizioni in materia di attività negoziale del Ministero della difesa)
L’articolo 13 introduce un insieme di misure di semplificazione dell’attività negoziale del Ministero della difesa, incidendo sul Codice dell’ordinamento militare, sul Codice dei contratti pubblici e sul decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
L’articolo in esame interviene sulla disciplina dell’attività negoziale del Ministero della difesa, introducendo misure di semplificazione, accelerazione e maggiore flessibilità per gli affidamenti connessi a esigenze operative, infrastrutture strategiche e sviluppo di capacità innovative.
In particolare, il comma 1 modifica l’articolo 233, comma 1-ter, del Codice dell’ordinamento militare.
Attualmente, il comma 1-ter dell’articolo 233 stabilisce che, per la realizzazione delle opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale indicate dal medesimo articolo, il Ministero della difesa è autorizzato ad avvalersi delle procedure di cui all’articolo 140 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, cioè delle procedure di somma urgenza.
La novella aggiunge anche la possibilità di utilizzare la procedura di cui all’articolo 76, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti pubblici, cioè la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando nei casi di estrema urgenza.
Si ricorda che, in via generale, tale procedura può essere utilizzata solo quando ricorrono precise condizioni:
· devono sussistere ragioni di estrema urgenza;
· l’urgenza deve derivare da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante;
· i termini per le procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione non possono essere rispettati;
· l’estrema urgenza non deve essere imputabile alla stazione appaltante;
· la procedura può essere utilizzata solo nella misura strettamente necessaria.
La novella in esame consente dunque di ricorrere a tale procedura sulla base di atto motivato dell’autorità di vertice di Forza armata, dando conto della sussistenza dei presupposti previsti dall’articolo 76, comma 2, lettera c).
In sostanza, per le opere di cui all’articolo 233 del COM — espressamente elencate dal comma 1, come caserme, basi navali, aeroporti, depositi munizioni, infrastrutture di comando e controllo, telecomunicazioni, poligoni, installazioni temporanee e altre opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale — la Difesa potrà utilizzare:
1. l’articolo 140 del Codice dei contratti, quando ricorrono i presupposti della somma urgenza;
Si ricorda che, attualmente, l’articolo 140 del Codice dei contratti consente il ricorso alla somma urgenza quando ricorrono questi presupposti:
· vi sono circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio;
· si sono verificati, oppure è ragionevolmente prevedibile che stiano per verificarsi, eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili;
· tali eventi sono idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica o privata incolumità;
· l’intervento deve essere limitato a quanto è indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio.
In presenza di questi presupposti, il RUP o altro tecnico dell’amministrazione competente che si reca per primo sul luogo può disporre l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o, se superiore, nel limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, comunque nel limite della soglia europea. Quando ricorrono tali condizioni, il RUP o altro tecnico dell’amministrazione competente che interviene per primo può disporre non solo l’immediata esecuzione di lavori, ma anche l’immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea.
2. l’articolo 76, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, ovvero la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei casi di estrema urgenza, sulla base di atto motivato dell’autorità di vertice di Forza armata.
Il comma 2 dell’articolo in esame integra il Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023) inserendo un nuovo comma 1-quater al menzionato articolo 140 del Codice dei contratti pubblici.
Come già illustrato, l’articolo 140 disciplina le procedure in caso di somma urgenza, cioè le ipotesi nelle quali è necessario intervenire immediatamente per fronteggiare situazioni eccezionali.
La novella inserita nell’articolo 140 chiarisce che, ai fini dell’applicazione delle procedure di somma urgenza, per quanto riguarda le opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale a fini determinati, di cui all’articolo 233 del COM, costituisce circostanza di somma urgenza anche il verificarsi di eventi idonei a compromettere o a mettere in pericolo la continuità operativa delle infrastrutture destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale.
Come affermato nella relazione illustrativa viene in tal modo riconosciuta alle infrastrutture militari “un carattere di strategicità e riservatezza, che giustifica regimi procedurali differenziati in relazione ad eventi di particolare impatto sulla operatività delle infrastrutture strategiche o sugli interessi essenziali della sicurezza dello Stato”. Secondo la medesima relazione, l’intervento in esame non configurerebbe l’introduzione di un nuovo regime eccezionale, bensì il coordinamento sistematico di norme già vigenti. La disposizione in esame risulta infatti volta a precisare che nelle circostanze di somma urgenza rientra anche la fattispecie descritta dal nuovo comma 1-quater all’articolo 140 del Codice dei contratti pubblici.
Il comma 3 dell’articolo in esame novella il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, che disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE.
In particolare, la lettera a) interviene sull’articolo 16, comma 1, del d.lgs. n. 208/2011, aggiungendo un rinvio al nuovo articolo 18-bis inserito dalla lettera c) del comma 3 in esame.
Il testo vigente del citato articolo 16, comma 1, stabilisce che, per individuare gli operatori economici che possono presentare offerte nei contratti dei settori difesa e sicurezza, le stazioni appaltanti utilizzano:
– le procedure ristrette;
– le procedure negoziate;
– il dialogo competitivo.
La novella aggiunge, dopo le parole “il dialogo competitivo”, l’inciso: “, salvo quanto previsto all’articolo 18-bis”.
L’inserimento di tale clausola di salvaguardia consente alle stazioni appaltanti di esperire, oltre alle procedure di scelta del contraente attualmente previste dal citato articolo 16 (ristrette, negoziate e dialogo competitivo), anche la procedura speciale di cui all’articolo 18-bis del d.lgs n. 208/2011 per lo sviluppo di capacità, prodotti e servizi innovativi, di seguito illustrata.
La lettera b) inserisce un nuovo comma 2-bis all’articolo 18 del decreto legislativo n. 208 del 2011. Tale articolo disciplina i contratti affidati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.
Il riferimento del nuovo comma 2-bis è ai contratti di cui all’articolo 18, comma 2, lettera d), cioè ai casi in cui il contratto può essere affidato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando perché, per ragioni di natura tecnica oppure per esigenze di tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente a un determinato operatore economico.
Per tali contratti affidati all’unico operatore possibile ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera d), viene previsto che le modifiche in corso di esecuzione del contratto, previste dall’articolo 120, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, possono essere effettuate in deroga al limite previsto dall’articolo 120, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre.
La relazione illustrativa riporta che “in tali casi, infatti, la stipula di un nuovo contratto, sulla base del limite previsto dall’articolo 120, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (per l’esattezza non superiore al 50% del valore del contratto base) si ritiene non necessaria, in quanto, una volta accertata l’assenza di concorrenza e l’infungibilità, il nuovo contratto si dovrebbe affidare all’operatore economico precedentemente individuato”.
Si ricorda che l’articolo 120 del Codice dei contratti pubblici chiarisce quando un contratto già stipulato può essere modificato in corso di esecuzione, senza dover avviare una nuova procedura di gara.
Il comma 1 elenca le ipotesi ammesse:
- se le modifiche erano state previste sin dall’inizio in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara. Tali clausole possono consistere anche in clausole di opzione;
- quando sopravviene la necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell’appalto iniziale, e il cambiamento del contraente:
· risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
· comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- modifiche rese necessarie, durante l’esecuzione dell’appalto, da circostanze imprevedibili per la stazione appaltante.
Il testo richiama, in particolare (facendo salvi gli ulteriori casi previsti dalla legislazione di settore):
· le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
· eventi naturali straordinari e imprevedibili e casi di forza maggiore;
· rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
· difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili secondo le conoscenze tecnico-scientifiche disponibili al momento della progettazione;
- se un nuovo contraente sostituisce l’aggiudicatario nei casi previsti dalla norma, cioè:
· quando la sostituzione era prevista in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
· quando all’aggiudicatario succede un altro operatore economico per morte, insolvenza o ristrutturazioni societarie, purché siano rispettati gli iniziali criteri di selezione e non vi siano modifiche sostanziali o intenti elusivi;
· quando la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale verso i subappaltatori.
Il comma 2 dello stesso articolo 120 del Codice dei contratti pubblici stabilisce poi che, per le ipotesi di cui al comma 1, lettere b) e c), l’eventuale aumento di prezzo non può superare il 50 per cento del valore del contratto iniziale.
La lettera c), introduce, nel d.lgs. n. 208 del 2011, il citato articolo 18-bis, rubricato “Sviluppo di capacità, prodotti e servizi innovativi”.
Tale articolo mira a consentire alle stazioni appaltanti della Difesa di ricorrere alla procedura del partenariato per l’innovazione prevista dall’articolo 75 del Codice dei contratti, al fine di conseguire capacità operative caratterizzate da innovatività di impiego, tramite lo sviluppo e l’evoluzione di prototipi, anche mediante metodologia di sviluppo agile, e conseguente produzione e acquisizione di sistemi o parte essi caratterizzati da rapida obsolescenza di impiego.
Si ricorda che l’articolo 75 del Codice dei contratti (d.lgs. n. 36/2023) disciplina il partenariato per l’innovazione, cioè una procedura pensata per i casi in cui la stazione appaltante abbia bisogno di prodotti, servizi o lavori innovativi che non sono già disponibili sul mercato.
Lo stesso articolo 18-bis, nella seconda parte del comma unico, consente alle stazioni appaltanti di inserire nei documenti di gara, purché siano fissati preventivamente importi e durata, due strumenti specifici:
· meccanismi di accelerazione in favore degli operatori economici partecipanti;
· prevedere successivi cicli di sviluppo e di acquisizione.
La relazione illustrativa riporta che “la disposizione in commento, tramite la definizione di un modello di “Fast Prototyping”, intende introdurre uno strumento agile e integrato nel più ampio processo di sviluppo capacitivo e nelle attività di ricerca e innovazione tecnologica della Difesa”. La stessa relazione prosegue riportando che tale misura “è in linea con la revisione del quadro normativo unionale attualmente in corso” e che, inoltre, “nell’ambito del “Pacchetto di semplificazione Omnibus Difesa V”, al fine di sostenere gli appalti per le attività di ricerca e sviluppo e le soluzioni innovative, è stata proposta l’introduzione, nella direttiva 2009/81/CE, di una procedura di partenariato per l'innovazione basata su quella già disciplinata dalla direttiva 2014/24/UE (art. 27- bis Proposta COM 2025 823 final)”.
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Lo scorso 16 settembre è stato approvato in via definitiva dal Parlamento europeo il pacchetto di semplificazioni “Omnibus V”, proposto dalla Commissione nel giugno dello scorso anno.
Il pacchetto è composto da due regolamenti e da una direttiva, con lo scopo di accelerare il rilascio delle autorizzazioni per i progetti nel settore della difesa e l’esportazione di equipaggiamenti per la difesa tra i Paesi dell’UE, nonché di agevolare le procedure di appalto nel settore e la cooperazione dell’UE in materia di contratti di difesa.
Le misure introducono alcune esenzioni alle normative in materia di sostanze chimiche per esigenze della difesa.
Il regolamento è volto ad accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti nel settore della difesa, come la costruzione di nuovi stabilimenti o l’ampliamento di strutture esistenti prevede un termine predefinito a livello dell’UE di 42 giorni lavorativi per le decisioni sulle autorizzazioni, a decorrere dalla conferma della completezza della domanda. Le autorità nazionali potranno prorogare il termine in circostanze eccezionali, ad esempio per progetti complessi o qualora vi siano rischi per l’ambiente o per la salute e la sicurezza dei lavoratori. In tali casi, la durata complessiva della procedura di rilascio delle autorizzazioni non potrà superare i 102 giorni lavorativi. Al fine di garantirne trasparenza e un’attuazione coerente, i Paesi dell’UE dovranno istituire punti di contatto unici incaricati del monitoraggio digitale delle domande, per informare la Commissione su autorizzazioni e sostegno alle PMI, .
La direttiva sui trasferimenti intra-UE di prodotti connessi alla difesa introduce una nuova licenza generale di trasferimento per i prodotti per la difesa, che dovrebbe facilitare l’attività delle imprese del settore attraverso le frontiere dell’UE. Gli Stati membri saranno tenuti a pubblicare tali licenze, offrendo all’industria un quadro più prevedibile per i trasferimenti all’interno dell’UE.
Per quanto riguarda gli appalti nel settore della difesa, la riforma aggiorna e innalza la soglia di applicazione delle norme dell’UE in materia di appalti, estendendo da sette a dieci anni la durata massima degli accordi quadro e introducendo maggiore flessibilità per gli Stati membri nello svolgimento di appalti congiunti occasionali.
Altre previsioni mirano a semplificare la gestione e l’attuazione del Fondo europeo per la difesa e a consentire agli Stati membri, se debitamente giustificate, determinate deroghe alle norme UE in materia ambientale e di sostanze chimiche nell’interesse della difesa.
Articolo 14
(Disposizioni in materia di valorizzazione degli asset del Ministero della difesa)
L’articolo 14 modifica l’articolo 535 del Codice dell’ordinamento militare, al fine di ampliare le prerogative di Difesa Servizi spa – società del Ministero della difesa – sia sotto il profilo finanziario che gestionale.
L’articolo in esame interviene sull’articolo 535 del Codice dell’ordinamento militare, cioè sulla disciplina di Difesa Servizi S.p.A., con l’obiettivo di rafforzarne le possibilità operative, societarie e finanziarie nella valorizzazione degli asset del Ministero della difesa.
In particolare, il comma 1, alla lettera a) opera una modifica meramente terminologica sostituendo, ovunque ricorra nel comma 1, la parola «correlate» con «correlati».
La lettera b), invece, aggiorna il riferimento normativo al comma 3 dell’articolo 535, relativo alla centrale di committenza di cui al Codice dei contratti pubblici vigente (d.lgs. n. 36/2023).
La successiva lettera c) interviene sul comma 10 dell’articolo 535 del Codice dell’ordinamento militare, ossia sulla disciplina del personale di cui può avvalersi Difesa Servizi S.p.A.
Il comma 10, nel testo vigente, stabilisce che:
1. il personale dipendente di Difesa Servizi S.p.A. ha un rapporto di lavoro regolato dal diritto privato e dalla contrattazione collettiva;
2. la società può avvalersi anche di personale militare e civile del Ministero della difesa, in possesso di specifiche competenze amministrative e gestionali, secondo le modalità dell’articolo 23-bis del d.lgs. n. 165 del 2001.
Il numero 1) inserisce, dopo il riferimento al personale militare e civile del Ministero della difesa, la possibilità di avvalersi, anche del personale dipendente:
· delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001;
· delle autorità indipendenti.
La disposizione:
· esclude espressamente il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche;
· richiede il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza;
· precisa che gli oneri relativi al trattamento economico fisso e continuativo e al salario accessorio sono totalmente a carico della società.
Il numero 2) sostituisce le parole “da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo” con “da impiegare secondo le modalità previste dal citato articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, in tema di mobilità fra pubblico e privato. La nuova formulazione rende dunque il rinvio più esplicito, richiamando direttamente il l’articolo 23-bis.
Articolo 15
(Disposizioni finanziarie e finali)
L’articolo provvede alla copertura degli oneri finanziari del provvedimento.
Gli oneri complessivi del provvedimento sono valutati in:
- euro 2.015.161 per l’anno 2027 e euro 15.419.716 a decorrere dall’anno 2028 per quanto previsto per quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a) e dall’articolo 7, comma 1, lettera d) (di cui 441.210 euro annui, a decorrere dal 2027, per gli oneri derivanti dalla duplicazione della figura di Sottocapo di Stato maggiore della difesa; il resto, cioè 1.574.000 per il 2027 e 14.978.506 annui a decorrere dal 2028, per il Fondo per l’incentivazione nel settore della cybersicurezza);
- euro 10 milioni annui, a partire dal 2026, per quanto previsto dall’art.12, che istituisce il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare.
Per quanto previsto dalle altre disposizioni del provvedimento, l’amministrazione provvede ai relativi adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’articolo in esame prevede anche (al comma 3) che le modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari sull’ordinamento militare, sono adottate con d.P.R., ai sensi della legge 400 del 1988.