Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina 22 gennaio 2025 |
Indice |
Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Motivazioni della necessità ed urgenza|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
ContenutoIn via preliminare, si fa presente che il decreto-legge in esame, in data 22 gennaio 2025, è stato è stato approvato dal Senato, senza modificazioni, con 123 voti favorevoli, 25 contrari e un'astensione; il provvedimento è dunque trasmesso alla Camera per la seconda lettura parlamentare. L'articolo 1 del decreto-legge proroga fino al 31 dicembre 2025, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, prevista dall'articolo 2-bis del decreto 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28. L'autorizzazione è concessa "nei termini e con le modalità" stabilite nella normativa richiamata. A tal proposito si ricorda che l'articolo 2-bis, del decreto legge n. 14 del 2022 ha autorizzato, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, in deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo, n. 66 del 2010 e alle connesse disposizioni attuative, che disciplinano la cessione di materiali di armamento. L'autorizzazione alla cessione era stata già prorogata, da ultimo, fino al 31 dicembre 2024, dal d.l. 200/2023 (convertito dalla legge n. 12 del 13 febbraio 2024), di contenuto identico al provvedimento in esame.
L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa (anche ai fini dello scarico contabile), sono definiti con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze (art. 2 bis, comma 2 del decreto legge n. 14/2022). Ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, del decreto legge n. 14 del 2022, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto, "anche alla luce di quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2" (che disciplinano, appunto, la cessione di armi).
Il 21 gennaio 2025 al Senato e il 22 gennaio 2025 alla Camera, in seguito alle comunicazioni rese dal Ministro della Difesa ai sensi del l'articolo 1 del decreto-legge n. 185 del 2022, sono state approvate le risoluzioni che impegnano il Governo, tra l'altro, a proseguire il sostegno militare all'Ucraina (al Senato la risoluzione n. 6 Craxi, Terzi Di Sant'Agata, Pucciarelli, Petrenga, Barcaiuolo, Ronzulli, Galliani, Rosso, Lotito, Damiani, Trevisi, Ternullo, Silvestro, Paroli, risultando assorbite o precluse le altre proposte di risoluzione presentate; alla Camera è stata interamente approvata la risoluzione n. 6-147 Bignami, Molinari, Barelli e Lupi; sono state parzialmente approvate le risoluzioni n. 6-148 Braga e altri, n. 6-152 Faraone e altri, nel testo riformulato, la risoluzione n. 6-151 Richetti e altri e, infine, nel testo riformulato, la risoluzione Della Vedova e Magi n. 6-153).
In relazione alle cessioni in oggetto, sono stati finora emanati i seguenti dieci decreti ministeriali: - d.m. 2 marzo 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo); - d.m 22 aprile 2022 (Gazzetta Ufficiale del 28 aprile); - d.m. 10 maggio 2022 ( Gazzetta Ufficiale del 28 aprile); - d.m. 26 luglio 2022 (Gazzetta Ufficiale del 29 luglio); - d.m. 7 ottobre 2022 (Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre); - d.m. 31 gennaio 2023 (Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio); - d.m. 23 maggio 2023 (Gazzetta Ufficiale del 31 maggio); - d.m. 19 dicembre 2023 (Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre); - d.m. 25 giugno 2024 (Gazzetta Ufficiale del 10 luglio); - d.m. 12 dicembre 2024 (Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre).
I decreti ministeriali appena citati hanno il medesimo contenuto. I mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di cui si autorizza la cessione sono elencati in un allegato, "elaborato dallo Stato maggiore della difesa", che è classificato, e quindi non disponibile. Lo Stato maggiore della difesa viene anche autorizzato ad adottare "le procedure più rapide per assicurare la tempestiva consegna dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti".
In relazione a ciascuno di questi decreti ministeriali, il Ministro della difesa pro tempore è audito presso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR).
Come si legge nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto legge in esame, dall'attuazione della disposizione (art.1, co. 2) non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che i materiali e mezzi oggetto di cessione sono già nelle disponibilità del Ministero della difesa. Eventuali oneri ad essi connessi saranno sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigenti.
Si precisa che le cessioni di mezzi, materiali e armamenti avvengono a titolo non oneroso per la parte ricevente (cioè il governo ucraino) ma, al pari di quelle realizzate dagli altri Stati membri, sono parzialmente rimborsate dall'Unione europea attraverso i fondi dello Strumento europeo per la pace (European Peace Facility). Su tale strumento vedi il nota di documentazione. Per tali cessioni Il Consiglio dell'Unione ha finora disposto lo stanziamento di 6,1 miliardi di euro. Nel marzo 2024 è stato anche istituito, all'interno dello strumento, un fondo speciale per il sostegno all'Ucraina, con ulteriori 5 miliardi di euro.
Si segnala anche che
l'
articolo 29 bis,
del decreto legge n. 21 del 2022
ha novellato l'articolo 2-bis del citato decreto legge n. 14 del 2022, al fine di specificare che le somme in entrata derivanti dai decreti ministeriali che definiscono l'elenco dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto di cessione alle autorità governative dell'Ucraina, devono essere riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Da ultimo, il comma 13 dell'articolo 13 della legge di bilancio per il 2025, (legge 30 dicembre 2024, n. 207), analogamente a quanto già previsto dalle precedenti leggi di bilancio, autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.
L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 28 dicembre 2024. |
Relazioni allegate o richiesteIl testo è corredato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica. |
Motivazioni della necessità ed urgenzaCome precisato dal Governo nel preambolo del decreto legge, la necessità e l'urgenza della proroga in esame è dovuta al protrarsi della grave crisi internazionale in atto in Ucraina. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLe disposizioni del decreto legge sono riconducibili sia alla materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato che alla materia "difesa e Forze armate", che sono entrambe di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera a) e lettera d) della Costituzione). |