Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
|
---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Difesa |
Titolo: | Ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento della prosecuzione nel 2024 delle missioni internazionali, indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024 |
Riferimenti: | SCH.DEC N.191/XIX |
Serie: | Atti del Governo Numero: 191 |
Data: | 10/09/2024 |
Organi della Camera: | IV Difesa, III Affari esteri |
Ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento della prosecuzione nel 2024 delle missioni internazionali, indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024
A.G. 191
Ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145
Servizio Studi
Ufficio politica estera e difesa
Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it – @SR_Studi
Dossier n. 340
Servizio Studi
Dipartimento Difesa
Tel. 06 6760-4172 - * st_difesa@camera.it – @CD_difesa
Dipartimento Affari Esteri
Tel. 06 6760-4939 - * st_affari_esteri@camera.it – @CD_esteri
Atti del Governo n. 191
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
DI0114.docx
I N D I C E
In data 30 agosto 2024 il Governo ha trasmesso alle Camere, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2024 (A.G. n. 191).
La richiesta è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento della Camera alle Commissioni riunite 3a (Affari esteri) e 4a (Difesa), e ai sensi dell’articolo art. 139-bis del Senato, alla 3ª Commissione Affari esteri e difesa, nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 30 settembre 2024.
Il riparto riguarda l'intero anno 2024, anche se una parte del fabbisogno finanziario è per obbligazioni esigibili nell’esercizio finanziario 2025.
Nel 2024, in virtù della situazione di crisi nel quadrante medio-orientale (in particolare nella Striscia di Gaza e nel Mar Rosso), le Camere hanno effettuato due distinte deliberazioni:
· una per l’autorizzazione delle nuove missioni (relativa al Doc. XXV n. 2, che ha previsto l'avvio di tre nuove missioni internazionali per il 2024, autorizzate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 5 marzo 2024),
· una, successiva, per la proroga delle missioni in corso (relativa al Doc. XXVI, n. 2, che riguarda la proroga per l'anno 2024, autorizzata dalla Camera e dal Senato rispettivamente l’8 e il 14 maggio 2024).
Si ricorda che nella seduta di mercoledì 8 maggio l'Assemblea della Camera ha approvato la risoluzione sulla delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 (relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024 - Doc. XXVI, n. 2), approvata dalle Commissioni (Doc. XVI, n. 3), a conclusione dell'esame di deliberazioni del Governo ai sensi della legge quadro sulle missioni internazionali (articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145).
Al Senato, la 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa), al termine dell'esame della deliberazione, ha approvato la risoluzione Doc. XXIV n. 19.
Per approfondimenti si rinvia al tema dell’attività parlamentare “Autorizzazione e proroga delle missioni internazionali nel 2024”.
Di conseguenza si sono resi necessari due distinti DPCM di riparto:
· quello previsto dall’A.G. 151, sul quale le Commissioni parlamentari hanno espresso il parere e che attualmente è in fase di perfezionamento;
· quello in esame (A.G. n. 191), che riguarda la prosecuzione nel 2024 delle missioni e di altre attività, come gli interventi di cooperazione, già avviate.
Si ricorda che l’A.G. 151 ha previsto il riparto una quota pari a euro 35.280.44 per l’anno 2024 ed euro 10.650.000 per il 2025, delle risorse del Fondo per le missioni internazionali tra le nuove missioni internazionali, indicate nelle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2024 e autorizzate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le rispettive risoluzioni.
Con la delibera era stato disposto l'avvio di tre nuove missioni internazionali per il 2024 (Doc. XXV n. 2), il cui esame si è concluso lo scorso 5 marzo, all'esito delle comunicazioni sulle missioni e gli impegni operativi internazionali da avviare nel 2024. Nel corso di tale seduta, l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato, con distinte votazioni, la risoluzione Calovini, Formentini, Orsini, Bicchielli ed altri n. 6-00090; la risoluzione Braga ed altri n. 6-00091, respingendone il 18° capoverso della premessa; le risoluzioni Richetti ed altri n. 6-00092, riformulata, e Faraone ed altri n. 6-00093 ; la risoluzione Zanella ed altri n. 6-00094 limitatamente al 1° impegno del dispositivo, respingendone la premessa con distinta votazione e risultando precluse le restanti parti del dispositivo; la risoluzione Francesco Silvestri ed altri n. 6-00095 (Vedi All. A).
L'Assemblea del Senato ha approvato le proposte di risoluzione n. 3 della maggioranza e nn. 1 (testo 2) (sen. Calenda (Misto-Az) e altri), 4 (sen. Patuanelli (M5S) e altri), 5 (sen. Enrico Borghi (IV) e altri) e, in un testo riformulato, 6 (sen. Alfieri (PD) e altri).
Secondo l’A.G. 151, la quota del Fondo missioni destinata all’avvio di nuove missioni internazionali nel 2024 è stata ripartita come riassunto nelle tabelle che seguono.
NUOVE MISSIONI MINISTERO DELLA DIFESA
SCHEDA |
MISSIONI INTERNAZIONALI
|
Fabbisogno finanziario programmato 1° gennaio-31 dicembre 2024 |
Fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nell’E.F. 2024 |
Fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nell’E.F.2025 |
|
Nuove missioni (Atto del Governo n. 151) – oneri in euro |
|||||
|
Operazione Levante – conflitto tra Israele ed Hamas |
3.213.780
|
3.213.780
|
0
|
|
26-bis |
Dispositivo multidominio nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano indiano Nord-Occidentale.
|
42.650.121
|
32.000.121
|
10.650.000
|
|
TOTALE |
45.863.901 |
35.213.901 |
10.650.000 |
NUOVE MISSIONI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
SCHEDA |
MISSIONI INTERNAZIONALI
|
Fabbisogno finanziario programmato 1° gennaio-31 dicembre 2024 |
Fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nell’E.F. 2024 |
Fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nell’E.F.2025 |
|
Nuove missioni (Atto del Governo n. 151) – oneri in euro |
|||||
|
Missione civile dell’Unione Europea EUAM Ukraine (European Union Advisory Mission) |
66.543
|
66.543
|
0
|
|
TOTALE |
66.543 |
66.543 |
0 |
Si segnala infine che lo scorso 25 gennaio il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge di riforma della legge 145/2016. Il provvedimento è attualmente all’esame del Senato (cfr. infra). Tra l’altro, il ddl punta alla semplificazione della procedura per la ripartizione delle risorse tra le varie missioni all’estero mediante l’eliminazione della previsione dell’adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sostituiti con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, e la soppressione dell’obbligo di previa acquisizione del parere parlamentare sugli schemi di decreto.
La legge-quadro sulle missioni internazionali
La legge n. 145 del 2016 (c.d. "legge-quadro sulle missioni internazionali"), successivamente novellata dall'articolo 6, comma 1, lettera a), n. 2), del decreto legge n. 148 del 2017, fissa il principio generale in base al quale le disposizioni in esso contenute si applicano al di fuori del caso della dichiarazione dello stato di guerra deliberato dalle Camere – nella potestà del Presidente della Repubblica in base all'articolo 87 della Costituzione.
L’ambito di applicazione della legge è, pertanto circoscritto:
1. alla partecipazione delle Forze armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo stato di diritto dell'Unione europea (art. 1, comma 1);
2. all'invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale, che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni e delle finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari (art. 1, comma 2).
Per quanto attiene alla procedura relativa l'avvio della partecipazione italiana a missioni internazionali il primo passaggio procedurale previsto dall’articolo 2 è rappresentato da una apposita delibera del Consiglio dei ministri da adottarsi previa comunicazione al Presidente della Repubblica ed eventualmente convocando il Consiglio supremo di difesa, ove se ne ravvisi la necessità (art.2, comma 1).
Successivamente (art.2, comma 2), le deliberazioni del Consiglio dei ministri dovranno essere comunicate alle Camere le quali tempestivamente;
1. le discutono;
2. con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, le autorizzano, per ciascun anno, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l'autorizzazione.
Con riferimento al contenuto delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, l’articolo 2, comma 2 precisa che il Governo indica per ciascuna missione l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l'anno in corso.
Dovrà, inoltre, essere allegata la relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31, n. 196 del 2009[1].
Al fine di garantire la massima informazione in merito alle missioni in corso si prevede lo svolgimento di una apposita sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate, da svolgere entro il 31 dicembre di ciascun anno (articolo 3).
In particolare, entro tale data (31 dicembre) il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'interno per la parte di competenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro prosecuzione per l'anno successivo.
Tale relazione, anche con riferimento alle missioni concluse nell'anno in corso, precisa l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le risoluzioni successive, nonché i Piani d'azione nazionali previsti per l'attuazione delle stesse.
La citata Risoluzione 1325 su “Donne, Pace e Sicurezza” per la prima volta menziona il contributo delle stesse nella risoluzione dei conflitti per una pace durevole e fissa tra i vari obiettivi l’adozione di una “prospettiva di genere” e una maggiore partecipazione delle donne nei processi di mantenimento della pace e della sicurezza.
Dalla Relazione analitica presentata al Parlamento nel marzo 2024 (Doc. XXVI n. 2) si evince che nel 2023 sono state impiegate:
- 63 unità di personale femminile nella missione UNIFIL in Libano;
- 45 unità nel dispositivo aeronavale nazionale apprestato per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell'area del Mediterraneo centrale, denominato Mare Sicuro (ora rinominato Mediterraneo Sicuro);
- 15 unità nella missione UE antipirateria denominata Atalanta;
- 38 unità nel potenziamento della presenza della NATO nel sud-est dell'Alleanza (enhanced Vigilance Activities);
- 34 unità nella missione NATO Joint Enterprise nei Balcani;
- 25 unità nel dispositivo NATO per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza;
- 12 unità nella missione UE EUNAVFOR MED Irini;
- 33 unità di personale femminile nella Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh;
- 9 unità nell'ambito del potenziamento della presenza della NATO in Lettonia;
- 6 unità nell'ambito del potenziamento dell'Air Policing e dell'Air Shielding della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza;
- 3 unità nella missione UE EUTM SOMALIA;
- 1 unità nell'operazione NATO denominata Sea Guardian;
- 5 unità nel dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nello Stretto di Hormuz;
- 3 unità di personale femminile nella missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger – MISIN;
- 3 unità presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti;
- 3 unità nella missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia;
- 2 unità nella missione UE EUFOR ALTHEA in Bosnia-Erzegovina;
- 2 unità nella missione Multinational Force and Observers in Egitto (MFO);
- 1 unità nella missione UN United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP);
- 1 unità nella missione e bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e dei funzionari yemeniti e delle forze armate gibutiane;
- 1 unità nella missione United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO);
- 1 unità nella missione United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP).
Inoltre, nell'ambito del dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea la presenza femminile ha inciso per circa l'8%, in linea con i ruoli previsti per il personale imbarcato sulle unità navali, senza limitazioni di impiego.
Unico caso di impiego differenziato sulla base del genere di appartenenza è rappresentato dai Female Engagement Team (FET), nuclei specializzati formati da personale militare femminile chiamati ad interagire con la popolazione locale femminile dei territori dove operano, al fine di accrescere il consenso della comunità locale verso il personale militare e creare un ambiente di cooperazione ottimale per il raggiungimento degli obiettivi della missione (cfr. pagina 56 della Relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze armate, anno 2022).
A sua volta la relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli attualizzati della missione.
Infine, analogamente a quanto previsto per l’avvio delle nuove missioni, anche la relazione analitica sulle missioni in corso dovrà essere corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi del richiamato articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009.
Per quanto concerne, poi, il profilo finanziario connesso alla partecipazione del personale civile e militare alle missioni internazionali, l’articolo 4 della legge n. 145 del 2016 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito Fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio, ovvero da appostiti provvedimenti legislativi (comma 1).
A tal proposito si segnala che nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul capitolo 3006/1 programma 5.8 (Fondo per le missioni internazionali di cui all’ articolo 4, comma 1 della legge n. 145 del 2016) sono appostati fondi pari a euro 1.569.225.130 per il 2024 ed euro 300.000.000 per il 2025. Il MEF trasferisce tali fondi, sia in termini di cassa che di competenza, con decreto autorizzativo, al Ministero della Difesa.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della legge n. 145 del 2016 gli importi del Fondo missioni destinati alle politiche di cooperazione allo sviluppo - per interventi per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione - sono impiegati nel quadro della programmazione triennale di cui all'articolo 12 della nuova Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, nonché nel rispetto del Capo IV della medesima legge.
Si ricorda che il richiamato articolo 12 ha previsto che un Documento triennale di programmazione e di indirizzo sulle attività di cooperazione, proposto dal Ministro degli esteri e della cooperazione, sia approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 31 marzo di ogni anno. Tale Documento individua le linee generali d’indirizzo strategico triennale della cooperazione allo sviluppo. Si ricorda altresì che il Capo IV della richiamata legge disciplina l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e il Comitato congiunto per la Cooperazione allo sviluppo.
Entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo delle Camere, con uno o più DPCM, adottati su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del Fondo sono ripartite tra le missioni indicate nella richiamata relazione di cui all'articolo 3, comma 1 - come risultante a seguito delle relative deliberazioni parlamentari.
Gli schemi di tali atti corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Commissioni competenti per materia che devono rendere il parere entro 20 giorni dalla relativa assegnazione.
il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
Fino all'emanazione dei decreti di riparto del Fondo, per la prosecuzione delle missioni in atto le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma.
Si segnala, infine, che il richiamato decreto-legge n. 148 del 2017 ha poi inserito nella legge-quadro anche una specifica disposizione in materia di flessibilità del sistema di finanziamento, stabilendo che, fino all'emanazione dei decreti di riparto delle risorse del fondo, le amministrazioni interessate possano ottenere un'anticipazione di tesoreria non superiore al 75 per cento delle somme iscritte nel fondo missioni, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche. Quest'anticipazione del 75 per cento deve intervenire:
1. entro dieci giorni dalla data di presentazione alle Camere delle deliberazioni del Governo concernenti l'avvio di nuove missioni;
2. entro dieci giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo delle Camere nel caso di prosecuzione di missioni in corso di svolgimento.
Ulteriori disposizioni della legge-quadro regolano poi, il trattamento economico e assicurativo del personale impiegato nelle missioni internazionali e la normativa penale ad essi applicabile.
Si segnala che il D.L. 169/2022 (cd. Missioni e Calabria), con l’articolo 1-bis (Integrazione dei Settori di spesa e contratti relativi alle missioni internazionali) ha ampliato il novero dei servizi, relativi alla partecipazione a missioni internazionali, per i cui contratti di fornitura il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare fin dall'anno precedente le procedure di affidamento.
Inoltre, con l’articolo 1-ter (Acquisizioni di beni e cessioni a titolo gratuito nell'ambito delle attività di politica militare) dello stesso DL 169/2022 ha integrato il Codice dell’ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010) al fine di autorizzare il Ministero della difesa, nell’ambito delle iniziative aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, all’acquisizione di materiali non d’armamento e alla realizzazione di lavori ed opere ai fini della successiva cessione a titolo gratuito.
Il disegno di legge del Governo di riforma della legge 145/2016 (A.S. 1020)
Lo scorso 25 gennaio il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge di riforma della legge 145/2016. Il provvedimento è attualmente all’esame del Senato.
Secondo il comunicato di Palazzo Chigi, il testo ha la finalità di rendere il procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali italiane più snello e più rispondente alle rapide evoluzioni del contesto geo-politico internazionale.
Le principali proposte di modifica sono:
- la possibilità di prevedere in anticipo le possibili “interoperabilità” tra missioni della stessa area;
- l’individuazione di forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all’estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza, prevedendo una procedura accelerata con decisione delle Camere entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio dei ministri;
- l’aggiornamento delle tempistiche annuali (dal 31 dicembre al 31 gennaio) per la presentazione da parte del Governo alle Camere della relazione analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro prosecuzione;
- l’implementazione dell’elenco degli acquisti e lavori che, in caso di necessità e di urgenza, possono essere eseguiti in economia da parte dei dicasteri introducendo ulteriori materiali e servizi.
Per quanto riguarda gli aspetti finanziari - di particolare interesse nel provvedimento in esame – il disegno di legge A.S. 1020 prevede l’eliminazione della previsione dell’adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali atti sarebbero sostituiti con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze. Sarebbe anche soppresso l’obbligo di previa acquisizione del parere parlamentare sugli schemi di decreto.
L’A.S. 1020 prevede comunque che le modifiche occorrenti per recepire le indicazioni contenute negli atti di indirizzo parlamentare siano adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri. Tuttavia, a seguito della soppressione dell’obbligo di acquisizione del parere parlamentare sugli schemi di decreto di ripartizione del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, non è chiaro quali siano tali atti di indirizzo parlamentare il recepimento dei quali si rende necessario con deliberazione del Consiglio dei ministri.
Sulla base di un’interpretazione sistematica dell’articolo 2 della legge n. 145 del 2016, per come sarebbe modificato dall’A.S. 1020, tali atti potrebbero essere identificati con le deliberazioni del Consiglio dei ministri, che devono comunque essere corredate della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
L’A.S. 1020 interviene anche sul comma 4 dell’articolo 2 della legge n. 145/2016, che autorizza le amministrazioni competenti a sostenere spese trimestrali in proporzione delle risorse iscritte sul Fondo per il finanziamento delle missioni. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro 30 giorni dall’assegnazione delle risorse con i decreti di riparto (che ora sono D.M. MEF e non più DPCM). La nuova formulazione della norma eliminerebbe la condizione di ottenere tali anticipazioni di tesoreria trimestrali solo fino all’emanazione dei decreti di riparto. La soppressione di tale termine induce quindi a ritenere che siffatte autorizzazioni possano essere richieste indipendentemente dall’emanazione dei relativi decreti ministeriali di riparto.
Da un punto di vista formale lo schema di decreto in esame è composto da due articoli e da un Allegato che illustra nel dettaglio il riparto tra le varie missioni internazionali e i singoli interventi di cooperazione.
Come previsto dalla normativa vigente, allo schema di DPCM sono allegate sia la relazione tecnica, sia la quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento, eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo sottoposto al parere parlamentare.
Nello specifico, ai sensi dell’articolo 1, le risorse del Fondo per le missioni internazionali (istituito nello stato di previsione del MEF - programma 5.8, cap. 3006/1 - ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge n. 145 del 2016) pari a euro 1.499.007.702 per l’anno 2024 (tenuto conto della decurtazione per euro 69.224.958 relativa all’adempimento delle obbligazioni esigibili nel 2024 previste per le missioni internazionali del 2023 e dei rimborsi per euro 25.467.863 relativi ai pagamenti effettuati dall’ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle missioni internazionali e della decurtazione per l’anticipazione relativa all’avvio di nuove missioni internazionali per euro 26.460.333 per il 2024 e 7.987.500 per il 2025) e pari a euro 292.012.500 per l’anno 2025, sono ripartite, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per euro 1.490.160.236 per l’anno 2024, e per euro 289.350.000 per il 2025, tra le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione indicati nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 e autorizzati dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le rispettive risoluzioni dell’8 maggio e del 14 maggio, nelle misure indicate all’allegato 1 del presente decreto, per coprire il fabbisogno finanziario relativo al periodo ivi indicato.
Più in dettaglio, relativamente all’anno 2024, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul capitolo 3006/1 programma 5.8 (Fondo per le missioni internazionali di cui all’ articolo 4, comma 1 della legge n. 145 del 2016) sono appostati fondi pari a euro 1.569.225.130 per il 2024 ed euro 300.000.000 per il 2025.
Il Fondo ha poi registrato alcuni movimenti, e in particolare:
- con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 3338 del 6 febbraio 2024 il Fondo è stato ridotto di euro 69.224.958 ai fini all’adempimento delle obbligazioni esigibili nel 2024 relative all’autorizzazione e alla proroga delle missioni internazionali per l’anno 2023;
- con DM MEF n. 74706 del 6 maggio 2024 è stato ripartito il Fondo a titolo di anticipazione delle nuove missioni da avviare nel 2024 per complessivi euro 26.460.333 per il 2024 e 7.987.500 per il 2025;
- con i decreti del Ragioniere Generale dello Stato n. 74706 del 29 dicembre 2023 e n. 32757 del 23 febbraio 2024 sono stati riassegnati complessivamente sul Fondo, ai sensi dell’articolo 24, comma 2 della “Legge quadro”, euro 25.467.863, corrispondenti ai pagamenti effettuati dall’ONU quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle missioni internazionali.
A seguito di tali variazioni, lo stanziamento corrente del Fondo per l’anno 2024 è pari a euro 1.499.007.702 e euro 292.012.500 per il 2025.
Occorre poi considerare che con DPCM in corso di perfezionamento è disposta la ripartizione delle risorse del Fondo per euro 35.280.444 per il 2024 e euro 10.650.000 per il 2025 per il finanziamento delle nuove missioni internazionali avviate nel 2024.
L’articolo 2 dello schema di decreto in esame reca una specifica disposizione concernente l’indennità di missione da riconoscere al personale delle forze armate che partecipa alle missioni internazionali oggetto dello schema di decreto in esame.
In relazione alla disposizione in esame si ricorda che l’articolo 5 della legge n. 145 del 2016 dispone che, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri emolumenti a carattere fisso e continuativo, sia corrisposta al personale impiegato nelle missioni internazionali una indennità di missione. L’indennità in questione spetta a partire dalla data di entrata nel territorio dei Paesi interessati e fino alla data di uscita per la fine della missione. Le risorse da destinare alla corresponsione dell’indennità di missione sono quelle del richiamato fondo destinato al finanziamento delle missioni internazionali. In via generale, l’indennità di missione è pari: al 98% della diaria giornaliera prevista per il paese di destinazione, se il personale fruisce di vitto e alloggio gratuiti; all’intero della diaria giornaliera prevista per il paese di destinazione, incrementata del 30%, nel caso in cui il personale non fruisca di vitto e alloggio gratuiti.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 i DPCM che ripartiscono le risorse tra le missioni internazionali, possono individuare alcuni teatri operativi per i quali, in ragione del disagio ambientale, l’indennità è calcolata sulla diaria giornaliera di una località diversa da quella di destinazione, purché nello stesso continente. In considerazione del permanere della situazione di disagio ambientale in cui si svolgono le missioni internazionali e di esigenze di uniformità di trattamento del personale interessato, la disposizione in esame conferma tale necessità, come disposto anche dai DPCM di ripartizione delle risorse sul fondo missioni internazionali per gli anni precedenti.
Nello specifico l’articolo 2 prevede che l’indennità di missione,
§ per il personale delle Forze armate che partecipa alle missioni internazionali di seguito elencate sia calcolata sulle diarie indicate per ciascun gruppo:
- UNIFIL, missione bilaterale di addestramento delle forze armate libanesi, personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar e in Kuwait, Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, NATO Mission in Iraq (diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati arabi uniti e Oman);
- EUTM Somalia, EUCAP Somalia, missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, personale impiegato presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti, EUTM Mozambico, missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger, MFO Multinational Force and Observer, MINURSO, NATO Implementation of the Enhancement of the Framework for the South, Sorveglianza e Sicurezza nel Golfo di Guinea, missioni civili UE EUCAP Sahel Niger e EUCAP Somalia, Burkina Faso (diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo);
- NATO potenziamento della presenza nell’area sud-est dell’Alleanza (diaria prevista con riferimento alla Repubblica Slovacca).
§ per il personale inviato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in missione in Africa, Asia-Pacifico, America ed Europa a valere sulle risorse di cui al presente decreto, si considerano le diarie previste, rispettivamente, per la Repubblica democratica del Congo, l’Arabia Saudita, il Venezuela ed i Paesi Bassi;
§ per il personale delle Forze di polizia impiegato nella missione EUBAM Libya si considera la diaria prevista per la Repubblica democratica del Congo, mentre per il personale delle Forze di polizia inviato nei territori palestinesi, si considera la diaria prevista per l’Arabia Saudita;
§ per il personale della Guardia di Finanza impiegato nella missione di assistenza nei confronti delle istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi si considera la diaria prevista per la Repubblica democratica del Congo.
Come in precedenza rilevato, l’allegato 1 indica la ripartizione delle risorse del fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri della difesa, dell’interno, dell’economia e finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei ministri (Agenzia informazioni e sicurezza esterna - AISE), per il finanziamento delle missioni e degli interventi di cooperazione di rispettiva competenza. Per ciascuno stato di previsione sono elencate le missioni e gli interventi da finanziare, utilizzando la numerazione delle schede contenute nel documento allegato alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024, specificando il fabbisogno finanziario programmato nell’esercizio finanziario 2024 e quello per obbligazioni esigibili nell’esercizio finanziario 2024 e 2025.
Di seguito l’allegato 1.
SCHEDA |
MISSIONI INTERNAZIONALI
|
Fabbisogno finanziario programmato 1° gennaio-31 dicembre 2024 |
Fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nell’E.F. 2024 |
Fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nell’E.F.2025 |
Prosecuzione missioni anno precedente - oneri in euro |
||||
1 |
NATO Joint Enterprise nei Balcani |
122.141.341 |
99.141.341 |
23.000.000 |
2 |
EUFOR ALTHEA in Bosnia-Erzegovina |
23.344.189 |
17.514.198 |
5.830.000 |
3 |
United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) |
402.851 |
402.851 |
0 |
4 |
NATO Sea Guardian nel Mar Mediterraneo |
9.814.015 |
7.364.015 |
2.450.000 |
5 |
EUNAVFOR MED operazione IRINI |
36.626.527 |
27.476.527 |
9.150.000 |
6 |
European Union Military Assistance Mission in Ucraina (EUMAM Ucraina) |
10.272.468 |
9.252.468 |
1.020.000 |
7 |
United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) |
160.571.082 |
128.571.082 |
32.000.000 |
8 |
Missione bilaterale di addestramento delle forze di sicurezza libanesi |
8.038.547 |
6.038.547 |
2.000.000 |
9 |
Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi |
1.318.424 |
1.318.424 |
0 |
10 |
Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh |
242.118.664 |
194.118.664 |
48.000.000 |
11 |
NATO Mission Iraq – NM-I |
17.343.608 |
13.013.608 |
4.330.000 |
12 |
United Nations Military Observer Group in India and Pakistan(UNMOGIP) |
242.543 |
242.543 |
0 |
13 |
Personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, in Bahrain, in Qatar e a Tampa |
23.653.773 |
17.753.773 |
5.900.000 |
14 |
United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL) |
124.828 |
124.828 |
0 |
15 |
Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia |
25.022.815 |
18.772.815 |
6.250.000 |
16 |
MIBIL Tunisia |
301.875 |
301.875 |
0 |
17 |
Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger |
58.244.047 |
46.604.047 |
11.640.000 |
18 |
Missione ONU United nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) |
324.655 |
324.655 |
0 |
19 |
Multinational Force and Observers in Egitto (MFO) |
7.348.917 |
6.248.917 |
1.100.000 |
20 |
European Union Training Mission Somalia (EUTM Somalia) |
19.632.598 |
14.732.598 |
4.900.000 |
21 |
Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale, gibutiane e yemenite e delle Forze armate gibutiane |
6.909.176 |
6.209.176 |
700.000 |
22 |
Impiego personale base militare nazionale Gibuti |
11.681.268 |
8.761.268 |
2.920.000 |
23 |
EUTM Mozambico |
1.497.750 |
1.497.750 |
0 |
24 |
European Union Military Partnership Mission in Niger (EUMPM Niger) |
1.816.572 |
1.816.572 |
0 |
25 |
Missione bilaterale supporto Burkina Faso |
1.065.927 |
1.065.927 |
0 |
26 |
Operazione “Mediterraneo sicuro” e missione supporto Marina libica |
132.271.792 |
105.181.792 |
27.090.000 |
27 |
Dispositivo aeronavale nazionale – Golfo di Guinea |
11.892.998 |
8.922.998 |
2.970.000 |
28 |
NATO Assistenza Paesi fianco sud dell’Alleanza |
577.139 |
577.139 |
0 |
29 |
NATO sorveglianza spazio aereo |
20.561.725 |
15.421.725 |
5.140.000 |
30 |
NATO sorveglianza navale area responsabilità Alleanza |
49.372.996 |
37.032.996 |
12.340.000 |
31 |
NATO Air policing |
70.950.844 |
56.760.844 |
14.190.000 |
32 |
NATO Presenza area sud-est |
170.973.863 |
136.783.863 |
34.190.000 |
33 |
NATO Presenza Lettonia |
35.390.843 |
26.550.843 |
8.840.000 |
34 |
Partecipazione alle missioni civili dell’UE |
2.298.013 |
2.298.013 |
0 |
35 |
Assicurazioni, trasporti, infrastrutture - Cooperazione civile-militare |
81.000.000 |
57.600.000 |
23.400.000 |
TOTALE |
1.365.148.673 |
1.075.798.673 |
289.350.000 |
2. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- AISE
SCHEDA |
MISSIONI INTERNAZIONALI
|
Fabbisogno finanziario programmato 1° gennaio-31 dicembre 2024 |
Fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nell’E.F. 2024 |
Fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nell’E.F.2025 |
36 |
Dispositivo info-operativo |
30.000.000 |
30.000.000 |
0 |
TOTALE |
30.000.000 |
30.000.000 |
0 |
SCHEDA |
MISSIONI INTERNAZIONALI
|
Fabbisogno finanziario programmato 1° gennaio-31 dicembre 2024 |
Fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nell’E.F. 2024 |
Fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nell’E.F.2025 |
37 |
European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) |
1.077.690 |
1.077.690 |
0 |
38 |
UNMIK Kosovo |
70.660 |
70.660 |
0 |
39 |
Cooperazione di polizia in Albania e Balcani |
2.090.257 |
2.090.257 |
0 |
40 |
EUPOL COPPS in Palestina |
329.840 |
329.840 |
0 |
41 |
EUBAM LIBYA |
295.240 |
295.240 |
0 |
TOTALE |
3.864.387 |
3.864.387 |
0 |
SCHEDA |
MISSIONI INTERNAZIONALI
|
Fabbisogno finanziario programmato 1° gennaio-31 dicembre 2024 |
Fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nell’E.F. 2024 |
Fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nell’E.F.2025 |
40 |
Palestina EUPOL COPPS |
83.897 |
83.897 |
0 |
TOTALE |
83.897 |
83.897 |
0 |
5. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
SCHEDA |
MISSIONI INTERNAZIONALI
|
Fabbisogno finanziario programmato 1° gennaio-31 dicembre 2024 |
Fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nell’E.F. 2024 |
Fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nell’E.F.2025 |
39 |
Cooperazione di polizia in Albania e Balcani |
5.852.759 |
5.852.759 |
0 |
42 |
Missione assistenza Guardia costiera libica |
12.963.520 |
12.963.520 |
0 |
TOTALE |
18.816.279 |
18.816.279 |
0 |
6. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
SCHEDA |
MISSIONI INTERNAZIONALI
|
Fabbisogno finanziario programmato 1° gennaio-31 dicembre 2024 |
Fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nell’E.F. 2024 |
Fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nell’E.F.2025 |
43 |
Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario |
251.000.000 |
251.000.000 |
0 |
44 |
Interventi a sostegno dei processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza |
28.850.000 |
28.850.000 |
0 |
45 |
Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza |
21.747.000 |
21.747.000 |
0 |
46 |
Interventi operativi di emergenza e di sicurezza |
60.000.000 |
60.000.000 |
0 |
TOTALE |
361.597.000 |
361.597.000 |
0 |
[1] Tale previsione normativa è stata inserita negli articoli 2 e 3 della legge-quadro sulle missioni internazionali dall'articolo 6, comma 1, lettera a), n. 2), del decreto legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017. Ai sensi del comma 3 articolo 17, della legge, n. 196 del 2009 “(…) I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti”.