Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Difesa
Titolo: Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale
Riferimenti: AC N.1835/XIX AC N.1851/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 311/1
Data: 13/09/2024
Organi della Camera: IV Difesa, Assemblea


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Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale

13 settembre 2024
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Premessa e attività istruttoria in sede referente|Contenuto|


Premessa e attività istruttoria in sede referente

La proposta di legge A.C. 1835, presentata in data 22 aprile 2024, propone di istituire il 20 settembre di ogni anno quale "Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi".

La scelta della giornata del 20 settembre è stata definita tenendo conto che proprio in questa data, nel 1943, la Germania nazista modificò unilateralmente lo status dei militari italiani da prigionieri di guerra a internati militari ("Italienische Militär-Internierte").

L'esame in IV Commissione è iniziato in data 19 giugno 2024.

Nel corso dell'esame in sede referente della IV Commissione, la presente proposta di legge è stata abbinata alla proposta di legge A.C. 1851 (Cavandoli e altri) avente la stessa finalità.

Quest'ultima si compone di due articoli: il primo finalizzato alla istituzione della Giornata della memoria dei cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei campi di concentramento nazisti ed il secondo volto al conferimento di una medaglia alla memoria ai familiari superstiti dei cittadini italiani militari e civili deportati e internati.

seguito dell'esame del Comitato ristretto, è stato inserito il riconoscimento di "internati militari" anche a coloro che sono stati destinati al lavoro coatto a causa del proprio rifiuto, non solo al nazionalsocialismo, ma anche a collaborare con la Repubblica Sociale Italiana. È stato inoltre precisato che, con l'istituzione di tale Giornata, si intende onorare anche la memoria di tutti i militari uccisi a causa di tale rifiuto.

Il medesimo Comitato, infine, recependo il contenuto della menzionata proposta di legge abbinata, ha altresì previsto - tra le iniziative e le cerimonie pubbliche che possono essere organizzate ai sensi dell'articolo 1 - la deposizione di una corona commemorativa presso l'Altare della Patria, in Roma.

L'esame presso la IV Commissione si è concluso il 17 luglio 2024.


Contenuto

L'articolo 1, comma 1, propone di istituire il 20 settembre di ogni anno quale "Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi". Nel corso dell'esame in sede referente, come menzionato, il riconoscimento di "internati militari" è stato previsto anche per coloro che sono stati destinati al lavoro coatto a causa del proprio rifiuto a collaborare non solo con il nazionalsocialismo, ma anche con la Repubblica Sociale Italiana, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. Nella stessa sede, è stato inoltre precisato che, con l'istituzione di tale Giornata, si intende onorare anche la memoria di tutti i militari che furono uccisi a causa di tale rifiuto.

Gli IMI - Internati Militari Italiani

Nel periodo che va dalla crisi dell'estate 1943 alla cessazione della guerra, circa 800mila italiani, militari e civili, vennero trasferiti coattivamente nel territorio del Terzo Reich, per essere impiegati come forza lavoro nell'economia bellica tedesca

Il gruppo più numeroso, oltre 650 mila, è quello degli IMI Internati Militari Italiani, la cui storia ha inizio l'8 settembre 1943, il giorno dell'armistizio con le forze alleate, annunciato dal generale Pietro Badoglio, capo del Governo pro tempore.  Costretti a consegnare le armi, migliaia di soldati sono posti di fronte alla richiesta di continuare a collaborare con le truppe tedesche e con la Repubblica di Salò, costituitasi il 23 settembre dopo la liberazione di Benito Mussolini. Una limitata parte di soldati accetta; alcuni riescono a fuggire; altri vengono uccisi durante una serie di combattimenti.  Circa 50mila soldati, tra coloro che non accettano la collaborazione, perdono la vita nel corso della prigionia per malattie, denutrizione, esecuzioni e bombardamenti.

Al comma 2 si prevede che, per quanto riguarda le iniziative celebrative connesse alla Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi, gli organi competenti in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, al fine di diffondere la conoscenza del valore storico, militare e morale della vicenda degli internati italiani nonché il ricordo delle sofferenze ad essi inferte, in violazione di tutte le leggi di guerra, dei diritti inalienabili della persona e quale atto di coercizione, affinché si trasformino in un messaggio di pace rivolto soprattutto alle giovani generazioni, possano promuovere e organizzare:

  • iniziative;
  • manifestazioni pubbliche;
  • cerimonie pubbliche, per il conferimento della medaglia d'onore di cui al comma 3;
  • incontri;
  • dibattiti;
  • momenti comuni di ricordo e di riflessione;
  • ricerche e pubblicazioni.

Il Comitato ristretto ha altresì inserito, tra le iniziative e le cerimonie pubbliche che possono essere promosse e organizzate, quelle previste per la deposizione di una corona commemorativa presso l'Altare della Patria, in Roma, con la finalità di preservare il ricordo e la riflessione delle sofferenze subite dai cittadini italiani, militari e civili.

Nel rinviare agli enti territoriali "di livello equivalente", il comma 2 fa riferimento alla normativa prevista dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni ed agli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il comma 3 prevede che in occasione della celebrazione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi venga conferita la medaglia d'onore disciplinata dall'articolo 1, comma 1272 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

Medaglia d'onore ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti

L'articolo 1, commi 1271 – 1276, della legge finanziaria per l'anno 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha previsto la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra nell'ultimo conflitto mondiale, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello status di lavoratore coatto, nonché ai familiari dei deceduti. 

Tale norma ha stabilito che, al fine di individuare gli aventi diritto al riconoscimento, venga istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, costituito dai rappresentanti dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e dell'Associazione nazionale ex internati (ANEI), nonché da un rappresentante dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM).

Il Dipartimento mette a disposizione degli interessati la modulistica  idonea alla presentazione delle istanze che sono gestite informaticamente attraverso una banca dati.

La concessione della medaglia d'onore agli aventi diritto, individuati al termine dell'istruttoria dal Comitato, avviene tramite l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica.

Le medaglie d'onore, coniate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono inviate alle Prefetture competenti per territorio per la relativa consegna.

L'articolo 2, al comma 1, dispone che l'eventuale coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, e delle università nelle attività di promozione delle iniziative per celebrare l'alto valore storico, morale ed educativo della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi viene stabilito attraverso apposite direttive da parte dei Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della difesa e dell'interno, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4.

Il comma 2 e il comma 3 disciplinano invece la partecipazione dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione (ANRP) e dell'Associazione nazionale ex internati (ANEI) alle attività celebrative previste da tale articolo e dall'articolo 1, comma 2. In particolare, viene stabilito che tali Associazioni partecipano a tali attività sulla base di un protocollo d'intesa con i Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della difesa e dell'interno.

L'ANRP – Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia

L'ANRP – Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro familiari, con sede centrale in Via Labicana n.15/A, 00184 Roma, è stata riconosciuta Ente Morale, con Decreto del Presidente della Repubblica, il 30 maggio 1949 (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 9 agosto 1949) e successivamente, per l'attività svolta a favore dei reduci e dei loro familiari, Ente Nazionale con Finalità Assistenziali, con D.M. del 10 settembre 1962.

L'Associazione Nazionale ex Internati (A.N.E.I.)

L'Associazione Nazionale ex Internati (A.N.E.I.) riconosciuta come ente morale con il DPR 2 aprile 1948 n.403, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma, ai sensi del DPR 10 febbraio 2000 al n.836/2011, è stata costituita dai sopravvissuti reduci militari internati nei Lager nazisti.

L'articolo 3 dispone che la Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n.260.

L'articolo 4 introduce la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono a darvi attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.