La proposta di legge in esame, che si compone di due articoli, è finalizzata a rendere possibile il conferimento della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare anche a dirigenti, commissari, ispettori e sovrintendenti della Polizia di Stato arruolati prima dell'entrata in vigore della legge 1°aprile 1981, n. 121, che ha previsto il passaggio della Polizia da corpo a ordinamento militare a civile. Tale legge ha infatti trasformato la Polizia di Stato in una forza civile, nettamente separata dalle Forze Armate; prima di tale legge, la Polizia di Stato aveva infatti una struttura militare. Si tratta, dunque, in sintesi, di un'onorificenza che testimonia la riconoscenza del Paese verso coloro che hanno dedicato per così lungo periodo di tempo la loro attività al servizio esclusivo delle Forze armate.
La Medaglia Mauriziana è stata istituita dal Re Carlo Alberto, per gli ufficiali già decorati dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, con Regie Magistrali Patenti del 19 luglio 1839, con il nome di
"Medaglia Mauriziana per merito militare di 10 lustri"
, disciplinata con Regio decreto 21 dicembre 1924. Nel dopoguerra è stata svincolata dall'Ordine Mauriziano rimasto nella mani di Casa Savoia e con Legge del 7 maggio 1954, n, 203 prima e con Legge 8 novembre 1956, n. 1327 poi, venne estesa ai sottufficiali e modificata, assumendo il nome di
"Medaglia Mauriziana al Merito di 10 lustri di carriera militare" (p
er approfondimenti storici si veda qui).
La finalità è quella di attestare il compimento di cinquant'anni (dieci lustri) di servizio militare, computati secondo particolari parametri, per gli Ufficiali e Sottufficiali delle Forme Armate.
La medaglia viene conferita con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, per gli appartenenti alle Forze Armate; di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per i militari appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.
Attualmente la disciplina normativa è contenuta:
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Direttiva di SEGREDIFESA - edizione 2016 - concernente "Norme applicative per la concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare" e successive varianti (Variante 1^ in data 13 novembre 2020).
I
requisiti per la concessione della medaglia mauriziana sono
due:
1) requisito
temporale (50 anni di servizio militare);
2) requisito della
meritevolezza.
La medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare è coniata in oro in un unico formato di millimetri 35 per tutti gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e Corpi armati dello Stato
Sono previste, ai sensi dell'articolo 1460 COM, le seguenti
maggiorazioni utili al fine del raggiungimento del requisito temporale per la concessione della medaglia mauriziana:
- il servizio militare comunque prestato;
- le campagne di guerra;
- il servizio prestato in zone d'intervento per conto dell'ONU o in forza di accordi multinazionali;
- il 50 per cento dell'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti, navigatori e osservatori;
- il 50 per cento del servizio prestato quale componente degli equipaggi fissi, sperimentatori e collaudatori con obbligo di volo e dei reparti paracadutisti, con percezione della relativa indennità;
- il 50 per cento del periodo totale di "reparto di campagna e di imbarco" (è sufficiente a tale scopo l'appartenenza a tali unità e con qualsiasi incarico). Nel computo dei predetti periodi dovranno essere tuttavia detratti i periodi durante i quali l'interessato si è allontanato dall'EDR di appartenenza per qualsiasi motivo (es: frequenza corsi, ricoveri in luoghi di cura, etc.);
- per intero il servizio prestato "in comando" e "in direzione";
- per intero i corsi universitari, per tutti gli Ufficiali delle Forze Armate per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento, ed il corso superiore di teologia per i cappellani militari.
Il servizio prestato in comando/direzione è cumulabile. Il servizio prestato in reparto di campagna, il servizio aereo, il servizio prestato in zone d'intervento per conto ONU, le campagne di guerra e i corsi universitari utili ai fini del reclutamento, non sono cumulabili tra loro quando coincidono nel tempo, salvo il diritto di applicazione del trattamento più favorevole.
Ai fini del computo del servizio militare comunque prestato sono validi i periodi:
a) trascorsi in ARQ (Aspettativa Riduzione Quadri);
b) trascorsi in aspettativa per infermità dipendenti si/no da causa di servizio;
c) svolti come militare di truppa;
d) svolti anteriormente al compimento del 17º anno di età, purché reso con la qualifica di militare e purché risulti dallo stato di servizio o foglio matricolare.
Ciò premesso, l'articolo 1 dispone, al comma 1, l'applicazione dell'articolo 1459 del codice dell'ordinamento militare ai dirigenti, direttivi, ispettori e sovrintendenti della Polizia di Stato arruolati prima della data di entrata in vigore della legge 1°; aprile 1981, n. 121, che abbiano comunque prestato servizio nel comparto difesa e sicurezza per un periodo di dieci lustri complessivi.
Ai fini di un migliore coordinamento normativo che raccolga all'interno di un unico corpus la disciplina in esame, evitando stratificazioni normative sul medesimo tema, si valuti l'opportunità di riformulare tale estensione di applicabilità dell'articolo 1459 COM in forma di novella al comma 1 dell'articolo stesso. In alternativa, comunque, al comma 1 dovrebbe essere utilizzata la locuzione "si applica anche", così da precisare che rimane fermo il disposto dell'articolo 1459 per le altre categorie ivi contemplate.
Il comma 2 prevede che al personale della Polizia di Stato di cui al comma 1 la medaglia mauriziana è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa.
Si segnala che il comma 2 dell'articolo 1459 COM prevede che per i militari appartenenti al Corpo della Guardia di finanza la medaglia mauriziana venga concessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Anche in questo caso, per le medesime ragioni testé espresse, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione come forma di novella all'art. 1459, comma 2, COM.
Il comma 3 dispone che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 2 riguarda l'entrata in vigore della norma, prevista il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |