Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni |
Titolo: | Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
Riferimenti: | AC N.2139/XIX |
Serie: | Progetti di legge Numero: 280/2 |
Data: | 20/01/2025 |
Organi della Camera: | I Affari costituzionali, IV Difesa |
Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
A.C. 2139
20 gennaio 2025
Servizio Studi
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Dossier n. 269/2
Servizio Studi
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Progetti di legge n. 280/2
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DI0100b
I N D I C E
§
Articolo 1 (Disposizioni relative alla Polizia di Stato)
§
Articolo 4 (Riduzione della durata dei corsi di formazione della Polizia di Stato)
§
Articolo 5 (Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell’Arma dei carabinieri)
§
Articolo 7 (Disposizioni in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di finanza)
§
Articolo 8 (Disposizioni in materia di personale del Corpo di polizia penitenziaria)
§
Articolo 9 (Disposizioni in materia di personale delle Forze armate)
§
Articolo 10 (Disposizioni in materia di personale dell'Arma dei carabinieri)
§
Articolo 11 (Trattamento economico comparto difesa e sicurezza)
Capo II – Benefici assistenziali in favore del personale del comparto sicurezza e difesa
§
Articolo 16 (Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere)
§
Articolo 18 (Ente circoli della Marina militare)
Il presente disegno di legge di iniziativa governativa, contenente misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stato presentato al Senato il 1° marzo 2024. Lo stesso è stato successivamente assegnato, in Senato, alle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri e difesa) in sede referente il 12 marzo 2024.
La trattazione in sede referente presso le Commissioni è iniziata in data 4 aprile 2024 e si è conclusa in data 9 ottobre 2024, con il conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge, come modificato nel corso dell'esame.
L’Assemblea del Senato ha approvato il provvedimento, con 72 voti favorevoli e 37 astenuti, in data 11 novembre 2024.
In data 12 novembre 2024 il testo del provvedimento è stato trasmesso alla Camera. Lo stesso è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e IV (Difesa) il 15 novembre 2024.
Articolo 1
(Disposizioni relative alla Polizia di Stato)
L’articolo 1 eleva a quattro anni, ovvero due se si tratti di sede disagiata, il periodo minimo di servizio nella sede di prima assegnazione, per agenti in prova, vice ispettori in prova e commissari capo. Questo, per i concorsi successivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento (così il comma 1, il comma 2, lettera a) ed il comma 3).
Autorizza, ai fini del conferimento dei posti di livello dirigenziale, l’individuazione di posti di funzioni ‘in deroga’, nel limite del venti per cento delle dotazioni organiche correlative di ciascuna qualifica, e per non oltre un quinquennio. Siffatta previsione vale per i funzionari che conseguono la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto o qualifiche equiparate nelle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari (comma 2, lettera b)).
Prevede venga meno, nel periodo del Giubileo del 2025, il requisito di periodo minimo di permanenza in sede ai fini dei trasferimenti del personale che eserciti funzioni di polizia (comma 4).
Aggiorna in “Scuola superiore di polizia” la denominazione, presente nell’atto legislativo istitutivo, di “Istituto superiore di polizia”, e prevede che il direttore della Scuola sia un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza (comma 2, lettera d)), correlativamente modificando la tabella B allegata al decreto legislativo n. 139 del 2000, relativa a qualifiche e funzioni della carriera prefettizia (comma 5).
Prevede che la rideterminazione con decreto del Ministro dell’interno possa essere, oltre che dei ruoli, delle “carriere”. Ed abroga altra disposizione relativa rideterminazione delle dotazioni organiche per esigenze operative e funzionali sopravvenute (comma 2, lettera c) e comma 6).
L’articolo 1 reca un plurimo ordine di disposizioni, concernenti il personale della Polizia di Stato.
Per un primo riguardo, esso eleva il periodo minimo di servizio nella sede di prima assegnazione, per agenti in prova, vice ispettori in prova, commissari capo.
Tale periodo minimo di servizio nella sede di prima assegnazione diviene di quattro anni (anziché due, com’è nella disciplina vigente), ovvero di due anni (anziché un anno) se si tratti di sede disagiata.
Siffatte modificazioni - recate dal comma 1, per agenti in prova e vice ispettori in prova, nonché dal comma 2, lettera a), per i commissari capo – incidono, rispettivamente, su disposizioni del d.P.R. n. 335 del 1982 (“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”) e del decreto legislativo n. 334 del 2000 (“Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato”).
La diversa durata finora vigente è desumibile, per il personale non direttivo o dirigente, dall’articolo 55 del citato d.P.R. n. 335 del 1982, il quale prevede in via generale (dunque così per il personale più ‘anziano’ come per quello in prova) che i trasferimenti di sede possano essere disposti a domanda dell'interessato, ove questi abbia prestato servizio nella stessa sede ininterrottamente per due anni, ovvero un anno se sia stato presso sede disagiata.
Per i commissari capo, la prescrizione di un periodo di servizio non inferiore a due anni nella sede di prima assegnazione (ovvero un anno, se sede disagiata) è posta dall’articolo 4, comma 7, del citato decreto legislativo n. 334 del 2000 (e per loro, durata biennale ha del pari il tirocinio operativo cui essi accedono, una volta abbiano superato l'esame finale del corso di formazione iniziale, siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia ed abbiano prestato giuramento).
Si prevede che l’elevamento così disposto del periodo minimo di servizio nella sede di prima assegnazione, per agenti in prova, vice ispettori in prova, commissari capo, abbia applicazione per i concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento (comma 3).
Altra disposizione concerne l’individuazione di posti di funzioni ‘in deroga’, per i funzionari della Polizia di Stato che conseguono la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto o qualifiche equiparate nelle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari.
Questa disposizione – recata dal comma 2, lettera b) – assume la forma di novello comma 4-bis dell’articolo 58 del decreto legislativo n. 334 del 2000.
La materia di cui si tratta è il conferimento dei posti di funzione, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Si viene a prevedere che un decreto del Ministro dell’interno (su proposta del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza) possa individuare posti di funzione in deroga (rispetto a quanto stabilito con apposito decreto dal medesimo Ministro) [1] , ai fini del conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale, per i vice questori aggiunti e le qualifiche equiparate delle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari.
Tale conferimento di posti di funzione in deroga è consentito nel limite del venti per cento delle dotazioni organiche correlative di ciascuna qualifica, e per non oltre un quinquennio.
È inoltre sottoposto alla condizione di una contestuale indisponibilità di altrettanti posti di funzione, tra quelli individuati col medesimo decreto ministeriale.
Rimangono ferme le complessive dotazioni organiche per ciascuna qualifica, così come le specifiche tipologie di funzioni dirigenziali, quali individuate, ciascuno in una tabella A allegata, dai decreti legislativi n. 335 (per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), n. 337 (per il personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica) e n. 338 (per i ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato), tutti del 1982.
In sintesi, quello così previsto è un meccanismo (temporaneo, quinquennale) di ‘flessibilizzazione’ nella individuazione e gestione dei posti di funzione, per le qualifiche di vice questore aggiunto ed equiparate.
Un altro ordine di disposizioni concerne la Scuola superiore di polizia. Ne tratta il comma 2, lettera d).
Se ne ‘aggiorna’ la denominazione – la quale figura nel decreto legislativo n. 334 del 2000 (cfr. il suo articolo 67) ancora come “Istituto superiore di polizia”.
Si tratta della istituzione, collocata entro l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, preposta alla formazione, aggiornamento professionale e specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato. Suo regolamento di organizzazione è il d.P.R. n. 256 del 2006, rivisitato con d.P.R. n. 27 del 2018.
Secondo la disciplina vigente (ossia l’articolo 5 del citato d.PR. n. 256 del 2006) alla Scuola è preposto un direttore, scelto tra i funzionari indicati, per la specifica funzione, dalla tabella A allegata al d.P.R. n. 335 del 1982.
Per questo riguardo, viene introdotta – mediante novella all’articolo 67 del decreto legislativo n. 334 del 2000 – la specificazione che il direttore della Scuola debba essere un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza, entro la dotazione organica della citata tabella A relativamente ai dirigenti di pubblica sicurezza – o della tabella B allegata al decreto legislativo n. 139 del 2000 relativamente ai prefetti (quel decreto legislativo detta infatti disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia), secondo specificazione nella quale è altresì inserita una novella alla medesima tabella B or ricordata, onde annoverare la direzione della Scuola superiore di polizia tra le funzioni pertinenti appunto alla qualifica di prefetto. Conseguentemente è allegata al disegno di legge una tabella B, che va a sostituire che quella allegata al decreto legislativo n. 139 (comma 5).
La novella – si legge nella relazione illustrativa – intende ‘allineare’ la titolarità della carica di direttore della Scuola superiore di polizia alla disciplina generale posta dal d.P.C.m. n. 78 del 2019, vale a dire il regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.
È a notare come nella tabella B allegata al decreto legislativo n. 139 del 2000, quale sussunta dalla novella sopra illustrata, figurino quantificazioni della dotazione organica della carriera prefettizia del Ministero dell’interno, quali risultanti dal dispositivo dell’articolo 1, comma 352, della legge m. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024).
Tale comma 352 ha inciso su una dotazione organica prefettizia come innanzi rideterminata in tabella allegata al d.P.C.m. n. 78 del 2019 (così come sostituita dall’art. 4, comma 2 del d.P.R. n. 231 del 2021, a sua volta sostituita dall’art. 7, comma 1 del d.P.C.m. n. 179 del 2023).
Potrebbe dirsi che la novella al contempo ‘ricollochi’ nella sede della tabella B allegata al decreto legislativo n. 139 del 2000 la quantificazione della dotazione organica, quale conseguente alle rimodulazioni così intervenute.
Infine una ulteriore novella inserisce una espressa menzione del Centro Alti Studi del Ministero dell’interno (CASMI), entro il dettato dell’articolo 67, comma 1 del decreto legislativo n. 334 del 2000, qui novellato.
Quest’ultima disposizione prevede che all'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto Superiore di Polizia (ora Scuola superiore di polizia), nell'ambito dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza per la formazione, ed all'aggiornamento professionale e specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato, si provveda con regolamento governativo (su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica), disciplinandone il raccordo con le competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il Centro Alti Studi Ministero dell’interno – si viene ora a prevedere – e con gli altri istituti di alta formazione del Ministero dell'interno e delle altre Amministrazioni pubbliche, assicurando livelli di autonomia istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile, coerenti con i compiti previsti dal presente decreto.
Il Centro Alti Studi del Ministero dell’interno è stato istituito dall’articolo 32-sexies del decreto-legge n. 113 del 2018 (come convertito dalla legge n. 132 del 2018), con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile dell'interno, nonché alla realizzazione di studi e ricerche sulle attribuzioni del Ministero dell'interno.
Il comma 4 facoltizza provvedimento del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza a disporre (a domanda dell’interessato) i trasferimenti del personale di ogni ruolo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, derogando al requisito minimo di permanenza in sede.
Questo, per il periodo dall’entrata in vigore del presente provvedimento al tutto il 2025, anno in cui ricorre il Giubileo.
La deroga investe dunque la durata minima della permanenza in sede, quale dal medesimo presente provvedimento altrove modificata.
Rimane salvo l’articolo 88, ultimo comma della legge n. 121 del 1988 (la quale detta l’ordinamento dell’Amministrazione della sicurezza pubblica), secondo cui i trasferimenti in ufficio con sede in Comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che siano componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi, possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.
Il comma 6 incide sul dettato dell’articolo 3 (“Disposizioni comuni per la Polizia di Stato”) del decreto legislativo n. 95 del 2017, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia”.
Di quell’articolo, il comma 14 prevede che le dotazioni organiche dei singoli “ruoli” della Polizia di Stato possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Questo, onde adeguare la consistenza numerica alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
La novella prevede che, oltre che dei ruoli, la rideterminazione ministeriale possa essere delle “carriere”.
Inoltre si viene ad abrogare – con il comma 2, lettera c) – l’articolo 65, comma 2, ancora del decreto legislativo n. 334 del 2000 innanzi citato. Quest’ultima disposizione concerne la rideterminazione delle dotazioni organiche, per esigenze operative e funzionali sopravvenute (con regolamento ministeriale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascuna carriera della Polizia di Stato)
Con tale abrogazione, si ha la ‘confluenza’ della disciplina in un’unica sede normativa, il citato articolo 3, comma 14 del decreto legislativo n. 95 del 2017 (come ora novellato).
Articolo 2
(Disposizioni in materia di accesso ai gruppi sportivi della Polizia di Stato e di reclutamento dei congiunti del personale delle Forze di polizia deceduto in servizio o invalido per servizio)
L’articolo 2 specifica che i requisiti di idoneità fisica e psichica per i candidati che espletano concorsi per l'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» sono i medesimi per coloro che sono candidati alla nomina a maestro direttore, a maestro vice direttore e ad orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato (comma 1).
Con il comma 2 si specifica che l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica per la nomina ad allievi agenti tecnici deve escludere le cause di non idoneità al servizio previste per il personale che espleta funzioni di polizia. Tali ruoli possono essere ricoperti anche da coniugi, figli superstiti e fratelli di appartenenti a forze di polizia deceduti o invalidi per servizio (almeno all’80 per cento) a causa di azioni criminose o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.
L’articolo 2, introdotto durante l’esame in Senato, al comma 1, interviene sui requisiti di idoneità fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai relativi concorsi per l'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro». Con l’inserimento dei commi 1-ter e 1-quater all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si precisa che i requisiti necessari per partecipare alla procedura concorsuale sono i medesimi per i candidati alla nomina a maestro direttore, a maestro vice direttore e ad orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato, come indicati dall'articolo 63, del decreto ministeriale 9 settembre 2022, n. 168. Gli atleti candidati sostengono le prove indossando la divisa ordinaria «Gruppi sportivi Fiamme Oro».
Per l'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» anche i requisiti attitudinali sono quelli indicati per i candidati ai concorsi per la nomina a maestro direttore, maestro vice direttore e orchestrale della Banda musicale della Polizia di stato, come previsto dall'articolo 64, comma 2, del decreto ministeriale 9 settembre 2022 [2] .
Con il comma 2, che inserisce il comma 5-bis all’articolo 5 del D.P.R. n. 337 del 1982, si specifica che l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica per la nomina ad allievi agenti tecnici deve escludere le cause di non idoneità al servizio previste per gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, da verificare mediante utilizzo da parte dei candidati della divisa operativa di base invernale.
Tale fattispecie di allievi agenti tecnici, ammessi a frequentare il primo corso di formazione, sono quelli indicati dai commi 4 e 5 del medesimo D.P.R. n. 337, e può riguardare il coniuge, i figli superstiti o i fratelli di appartenenti a forze di polizia deceduti o invalidi per servizio (almeno all’80 per cento) a causa di azioni criminose ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico; analoga disposizione riguarda coniuge, figli e fratelli degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.
Articolo 3
(Attività libero-professionale dei funzionari tecnici di Polizia appartenenti al ruolo degli psicologi)
L’articolo 3, inserito dal Senato, esenta gli psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia dall’applicazione delle norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, estendendo loro il divieto di svolgere la libera professione in determinati ambiti, già valevole per i medici della Polizia di Stato.
L’articolo in esame apporta una modifica testuale all'articolo 37 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334
[3]
, introducendo ivi il nuovo comma 1-ter, il quale stabilisce che “le disposizioni” recate dall’articolo 52-bis del medesimo d. lgs. 334/2000 si applicano anche al personale appartenente al ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia.
Il succitato articolo 52-bis - di cui è estesa l’applicazione - prevede che ai medici e ai medici veterinari della Polizia di Stato non siano applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza e nei procedimenti medico-legali nei quali è coinvolta, quale controparte, la stessa Amministrazione. Effetto di tale disciplina è l’inapplicabilità all’attività libero-professionale sanitaria - svolta dai medici e dai medici veterinari della Polizia di Stato - sia dell’art. 60 del D.P.R. n. 3 del 1957
[4]
sia dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 (cfr. Corte dei Conti, sezione giurisdizionale del Lazio, sentenza n. 129 del 23 febbraio 2023).
In forza dell’articolo in esame, sembra valere, nei riguardi degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, oltre all’esenzione suddetta, anche il divieto di svolgimento della libera professione in determinati ambiti, che la disciplina oggetto di estensione pone in capo ai medici della Polizia di Stato. Si valuti l’opportunità di precisare questo aspetto
[5]
.
Si ricorda che la carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue: ruolo degli ingegneri; ruolo dei fisici; ruolo dei chimici; ruolo dei biologi; ruolo degli psicologi (art. 29 del d. lgs. 334/2000).
Le carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si distinguono come segue: a) carriera dei medici di Polizia, articolata nelle seguenti qualifiche: medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; medico principale; medico capo; medico superiore; primo dirigente medico; dirigente superiore medico; dirigente generale medico; b) carriera dei medici veterinari di Polizia, articolata nelle seguenti qualifiche: medico veterinario, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; medico veterinario principale; medico veterinario capo; medico veterinario superiore; primo dirigente medico veterinario (art. 43 del d. lgs. 334/2000).
Si ricorda, altresì, che una disparità di trattamento tra medici e psicologi dipendenti di una stessa amministrazione, quanto alla possibilità di esercizio della libera professione, era contemplata anche nell’ambito dell’ordinamento militare, fino a un recente intervento della Corte costituzionale. Con la sentenza n. 98 del 2023 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 210, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all’art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale. La Corte ha ritenuto la disposizione censurata riconducibile alla ratio di legittimare, in deroga al principio di esclusività del pubblico impiego (art. 53 t.u. pubblico impiego) e, in particolare, di quello militare (art. 894 cod. ordinamento militare), la libera professione del personale sanitario militare, purché svolta al di fuori dell’orario e dell’impegno lavorativo e nel rispetto delle direttive impartite dall’amministrazione, in relazione alle concrete esigenze del corpo di appartenenza del militare. Tale ratio - secondo la Corte - è comune sia al medico sia allo psicologo (militari) e trova riscontro anche al di fuori dello specifico ambito militare, per i dirigenti del ruolo sanitario del SSN (è richiamata al riguardo la sentenza n. 54 del 2015). Considerato che le due fattispecie poste a confronto – quelle dei medici e degli psicologi militari – rispondono alla medesima ratio derogandi e che manca una giustificazione ragionevole e sufficiente a circoscrivere la norma censurata solamente ad una di esse, cioè quella dei medici, la Corte ha ravvisato la violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. Tra l’altro, in sede di motivazione, la Corte ha rilevato che “Poiché entrambi i professionisti – medici e psicologi militari – erogano prestazioni volte anche alla tutela dell’integrità psichica e, oggi, rientrano nell’unitaria categoria del personale militare abilitato all’esercizio della professione sanitaria, essi vanno equiparati sotto il profilo che qui viene in rilievo, quello della facoltà di svolgere la libera professione. Ciò a prescindere dall’eventuale diversità di ruoli e di progressione di carriera, che può riscontrarsi nell’ambito dei rispettivi corpi sanitari di appartenenza.”.
Articolo 4
(Riduzione della durata dei corsi di formazione
della Polizia di Stato)
L’articolo 4 determina, per la Polizia di Stato, una riduzione della durata dei corsi di formazione per l’accesso alle qualifiche di commissario, di vice commissario e di commissario tecnico (con una correlativa estensione, in alcuni casi, della durata del tirocinio), e demanda a un decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza la riduzione della durata dei corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico (ferma restando una loro prestabilita durata minima).
Questo articolo (introdotto nel corso dell’esame presso il Senato) detta disposizioni relative alla durata dei corsi di formazione del personale della Polizia di Stato.
Tali previsioni sono in forma di novelle all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 198 del 2022. Quest’ultimo articolo proroga meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione delle Forze di polizia (oltre che di altri corpi).
Una prima novella è costituita da un nuovo comma 5-bis, introdotto entro l’articolo 2-bis citato del decreto-legge n. 198.
Si viene a prevedere che, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza possa, con proprio decreto, ridurre la durata dei corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 – fermo restando una durata minima, rispettivamente non inferiore a dodici e nove mesi.
Nell'ambito dei corsi così ‘abbreviati’, il numero di assenze è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.
Ai fini della promozione alle qualifiche di ispettore e di ispettore tecnico, la permanenza minima nelle qualifiche di vice ispettore e di vice ispettore tecnico è aumentata di un periodo corrispondente alla riduzione del corso effettuata.
Restano ferme, per quanto non qui previsto, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica n. 335 e n. 337, entrambi del 24 aprile 1982 – i quali disciplinano l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleti funzioni, rispettivamente, di polizia e tecnico-scientifica o tecnica.
Altra novella concerne i corsi di formazione per l’accesso alla qualifica di commissario.
Secondo la disciplina vigente, la loro durata è di due anni (così l’articolo 4 del decreto legislativo n. 334 del 2000), ridotta a sedici mesi per il 112°, il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale (così l’articolo 2-bis, comma 6 del decreto-legge n. 198 del 2022, tenuto conto che il 111° corso era stato quello indetto nel 2021 ed iniziato nella primavera 2022).
Secondo la novella, la loro durata diviene di sedici mesi, ridotta a dodici mesi per il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale.
La novella altresì incide sulla durata del tirocinio, che segue all’espletamento dei corsi. Esso permane di otto mesi, per il 112° corso; diviene di dodici mesi, per il 113°, il 114° e il 115° corso.
Altra novella ancora concerne i corsi di formazione iniziale per l’accesso alla qualifica di vice commissario, avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026.
La loro durata è ridotta ad otto mesi (anziché un anno, secondo quanto previsto dall’articolo 5-ter del decreto legislativo n. 334 del 2000).
Siffatta previsione è formulata quale novello comma 6-bis dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 198 del 2022.
In tale nuovo comma è altresì previsto che il numero massimo di assenze sia ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata dei corsi (siffatto numero massimo è determinato, in via generale per i corsi di formazione per l’accesso alla qualifica di vice commissario, dall’articolo 5-quater del decreto legislativo n. 334 del 2000.
Un’ultima novella – formulata quale novello comma 6-ter dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 198 del 2022 – concerne i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario tecnico della Polizia di Stato, avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026.
Anche in tal caso è prevista una riduzione della durata, ad otto mesi (anziché un anno, secondo quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000).
Per converso, la durata del tirocinio – per i commissari tecnici che abbiano superato l'esame finale dei corsi e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia, – è elevata di quattro mesi (rispetto alla durata di due anni prevista dall’articolo 32, comma 4 del decreto legislativo n. 139).
Decorsi quattro mesi dall'inizio del tirocinio, i commissari tecnici accedono alla qualifica di commissario capo tecnico, secondo l'ordine di graduatoria di fine corso.
Articolo 5
(Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione
dell’Arma dei carabinieri)
L’articolo 5 reca disposizioni concernenti l’ordinamento e l’organizzazione dell’Arma dei Carabinieri.
In particolare, il comma 1 interviene sull’articolo 174 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell’Ordinamento Militare (COM) - che reca la disciplina dell’organizzazione mobile e speciale dell’Arma dei carabinieri, articolandola nel Comando unità mobili e nel Comando unità specializzate.
Ai sensi della disciplina vigente si tratta di Comandi ciascuno retto da Generale di Corpo d’Armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti.
Al riguardo, si sottolinea che tale assetto ordinativo è stato introdotto dall’articolo 51, comma 8-bis, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di rendere maggiormente efficiente l’attività di comando e controllo in tali settori operativi dell’Arma dei Carabinieri.
Come la relazione illustrativa mette in evidenza, tuttavia, tale assetto organizzativo non risulta ancora essere stato attuato.
Ciò premesso, con la modifica in esame, si dispone l’accorpamento, in un’unica posizione, quella del Comando unità mobili e specializzate dell’Arma dei carabinieri, retta da un unico generale di corpo d’armata, delle due posizioni di vertice, il Comando unità mobili e il Comando unità specializzate, rette, secondo la normativa vigente, da due distinti generali di corpi d’armata.
Lo scopo del ritorno all’assetto precedente al decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, è, secondo la relazione illustrativa, quello di recuperare una posizione di impiego di un Generale di Corpo d’Armata, da destinare all’incarico di Manager Privacy, figura che assicura il rispetto e l’applicazione della legislazione in materia di protezione dei dati personali nei processi sviluppati da tutte le unità organizzative dell’Arma dei Carabinieri.
Il comma 2 prevede invece che il vertice del comparto contingente per la Banca d’Italia dell’Arma dei Carabinieri possa essere, oltre che un generale di brigata, anche un generale di divisione.
Il Comando carabinieri Banca d’Italia, posto alle dipendenze gerarchiche del Comando carabinieri unità specializzate, è stato istituito il 1° maggio 1982, in base alla legge 26 gennaio 1982, n. 21, che autorizzava il Ministero della Difesa a stipulare una convenzione con il Governatore della Banca d’Italia per l’impiego di militari dell’Arma in servizi di vigilanza e sicurezza alle sedi dell’Istituto di Emissione, nonché di scorta ai trasporti valori per conto dello stesso;
- Il predetto Comando è organizzato in:
• un Ufficio comando;
• un Reparto scorte;
• tre Ispettorati - Nord, Centro e Sud - che svolgono attività di indirizzo e di consulenza tecnica per i Nuclei provinciali;
• 34 Nuclei provinciali.
- espleta compiti di:
• vigilanza, scorta e trasporti dei valori per conto della Banca d’Italia;
• vigilanza degli immobili in uso all’Amministrazione Centrale ed alle filiali della Banca d’Italia su tutto il territorio nazionale;
- è interamente composto da militari in extraorganico, con oneri di funzionamento e trattamento stipendiale a carico di quell’Ente.
Il comma 3 consente di far affluire sul conto corrente fruttifero acceso presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., di cui all’articolo 124 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, le somme annualmente maturate a titolo di I.V.A. a credito nell’ambito delle attività di tutela e salvaguardia delle riserve naturali e di gestione degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità, già affidate al Corpo Forestale dello Stato ora attribuita all’Arma dei Carabinieri.
Ai sensi dell’articolo 124 del Regio decreto citato, infatti, presso la Cassa dei depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero, al quale il Ministero dell'economia e delle finanze versa ogni anno, in due rate, nei mesi di luglio e gennaio, tutti i fondi stanziati nel suo bilancio per il servizio forestale, tranne quelli relativi alle spese di personale.
Al medesimo conto corrente devono altresì confluire, in sintesi:
a) il reddito delle foreste demaniali già dichiarate inalienabili;
b) il reddito delle foreste e dei terreni comunque pervenuti all'Azienda;
c) i proventi delle oblazioni e pene pecuniarie pagate allo Stato per contravvenzioni forestali.
Si ricorda che il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità per l’assolvimento di attività privatistiche e commerciali è titolare di una Partita IVA (oggi P.IVA 00934971003 e C.F. 00819910589 con ultima variazione risalente al 1° giugno 2017) - attribuita con decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616 alla soppressa Azienda di Stato delle Foreste demaniali – al fine di provvedere a tutte le attività di gestione delle aree protette e allo sviluppo e salvaguardia del patrimonio naturalistico di pertinenza, alla conservazione della fauna selvatica, all’allevamento di animali di razze reliquie per la conservazione della biodiversità e alla divulgazione ambientale.
Le somme derivanti dalla disposizione di modifica (articolo 13 del decreto legislativo 19 Agosto 2016, n. 177) sono riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai pertinenti programmi dello Stato di previsione del Ministero della difesa, per il raggiungimento delle finalità di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell’ambiente, tutela delle foreste, della biodiversità vegetale e animale, delle riserve naturali statali, dei parchi nazionali statali e delle specie protette, nell’ambito delle correlate funzioni attribuite all’Arma dei carabinieri, dall’ articolo 7, comma 2 del citato decreto legislativo.
Il comma 4, infine, interviene sul fondo per le esigenze del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, eliminando l’orizzonte temporale annuale che, ai sensi della normativa vigente, occorre osservare nella ripartizione delle risorse.
La relazione precisa, altresì, che il consistente numero di animali confiscati appartenenti alle specie protette dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES), recepita nel nostro ordinamento con la legge 7 febbraio 1992, n. 150, comporta significative spese per la realizzazione di apposite aree di custodia e l’acquisto di alimenti, medicinali e materiali per l’igiene, cui si aggiungono gli ordinari costi di gestione delle strutture. Si tratta, infatti, di animali caratterizzati da peculiarità anche di carattere etologico (in tale novero vi rientrano, tra gli altri, grandi felini e primati) che richiedono specifiche professionalità impiegate nella loro gestione quotidiana. In generale, le particolari esigenze che caratterizzano la gestione dei citati centri di ricovero non possono essere soddisfatte integralmente impiegando le sole risorse umane e strumentali già disponibili presso i reparti dell’Arma, nei quali saranno inseriti. A tale fini è stato istituito, ai sensi dell’articolo 1, comma 663, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, un apposito fondo, con una dotazione annuale di 2,65 milioni di euro (con copertura mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), nello stato di previsione del Ministero della difesa, ripartito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell’economia e delle finanze.
La ripartizione del fondo su base pluriennale risulta così funzionale ad ottimizzare l’attività di programmazione, tale da consentire una programmazione che interessi più esercizi finanziari.
Articolo 6
(Disposizioni in materia di personale del Comando carabinieri
per la tutela del patrimonio culturale)
L’articolo 6, interamente sostituito nel corso dell’esame in Assemblea al Senato, potenzia il contingente extra-organico (il cosiddetto “contingente speciale”) del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, al fine di rafforzarne l’attività in materia di prevenzione e repressioni delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
In particolare, il comma 1 interviene sull’articolo 827, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010 – COM), che prevede la costituzione di un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 128 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, e ne elenca la suddivisione per ruoli.
La norma in esame incrementa tale contingente da 128 a 168 unità, portando:
· i tenenti colonnelli da 2 a 10 (+8);
· gli ufficiali inferiori da 21 a 16 (-5);
· gli ispettori da 22 a 44 (+22)
· i sovrintendenti da 28 a 33 (+5)
· gli appuntati e carabinieri da 53 a 63 (+10).
Il comma 2 autorizza l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 32 unità (22 ispettori, 10 appuntati e carabinieri). Tale assunzione straordinaria decorre dal 1° gennaio 2025 in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
Non sono dunque previste assunzioni straordinarie per gli ufficiali, il cui organico è incrementato, complessivamente, di 3 unità (aumentato di 8 per i tenenti colonnelli e diminuito di 5 per gli ufficiali inferiori), e per la categoria dei sovrintendenti, il cui organico è aumentato di 5 unità.
Il comma 3 autorizza la spesa per l’attuazione dei commi 1 e 2, anche per quanto concerne le spese di funzionamento, comprese le spese per mense e buoni pasto. Con lo slittamento della decorrenza al 1° gennaio 2025 operato dall’Assemblea del Senato, nella nuova formulazione sono stati altresì variati gli importi relativi alle spese per l’attuazione che alle spese di funzionamento, censurando inoltre il riferimento all’annualità 2024.
Il comma 4 provvede alla copertura dei relativi oneri mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del MEF, utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della cultura. Anche in questo caso, nella nuova formulazione sono stati modificati i relativi importi, rispetto alla precedente formulazione, ed è stato espunto il riferimento all’anno 2024.
Si ricorda che il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale consta di un organico pari a 318 unità, di cui 128 in extra-organico (il citato “contingente speciale”), e al trattamento economico del contingente speciale provvede il Ministero della cultura, a valere sulle risorse del capitolo 1018.
Articolo 7
(Disposizioni in materia di ordinamento
del Corpo della Guardia di finanza)
L’articolo 7 reca disposizioni concernenti la decorrenza delle promozioni, disposte a copertura delle vacanze, degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.
Il comma 1 propone modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (relativo al reclutamento, allo stato giuridico e all'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza).
La lettera a) propone novella al comma 1 dell'articolo 26 del suddetto decreto legislativo n. 69, concernente le promozioni non annuali nei gradi del ruolo tecnico-logistico-amministrativo. Tale comma prevede che per i suddetti gradi del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro dell'economia e delle finanze o il Comandante generale della Guardia di finanza, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approvano egualmente la graduatoria. Sono conferite le promozioni solo se nel corso dell'anno si verificano una o più vacanze nei gradi rispettivi superiori. In tal caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre da tale anno.
Con la novella in esame si prevede che tali promozioni siano conferite con decorrenza dalla data in cui si verificano le vacanze.
La lettera b) propone novella al comma 1 dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 69, in materia di promozioni destinate a colmare le vacanze nel grado superiore. Si procede a tali promozioni in caso di vacanze constatate al 1° luglio anche a seguito delle promozioni fisse annuali (queste ultime disciplinate dall’art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 69). La norma fa riferimento alle promozioni nel ruolo normale, comparto ordinario, stabilite annualmente in base alla tabella 1, nonché alle promozioni nel ruolo tecnico, logistico e amministrativo di cui alla tabella 4. Tali tabelle sono annesse al più volte citato decreto legislativo n. 69.
La novella in esame precisa che le promozioni in oggetto sono conferite a decorrere dal 1° luglio dell’anno di riferimento.
Il comma 2 propone una modifica alla nota (c) della tabella 1 contenuta nell'allegato 20 di cui all’art. 1, comma 961-quater della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022). Tale allegato 20 è stato introdotto dall’art. 17-bis del decreto-legge n. 36 del 2022 (come convertito dalla legge n. 79 del 2022) il quale ha previsto, tra l’altro, la sostituzione (a decorrere dal 30 settembre 2025) della tabella 1 di cui alla tabella 11.2 (riguardante il ruolo normale della Guardia di finanza) annessa al decreto legislativo n. 172 del 2019.
La nota (c) di tale nuova tabella stabilisce in merito alle promozioni al grado di generale di divisione del «comparto aeronavale» a partire dal 2029 quanto segue: una promozione ogni 5 anni ovvero a vacanza, qualora la consistenza in effettivo (considerate le posizioni soprannumerarie) dei generali di divisione del comparto aeronavale risulti inferiore alle due unità (quest’ultimo è il limite previsto dalla nota (a) che rimane fermo secondo quanto disposto alla medesima nota (c)).
La novella in esame precisa che, nel caso di promozione a vacanza, essa decorra dalla data in cui la stessa vacanza viene a verificarsi.
Il comma 3 propone una modifica all'articolo 45, comma 27, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di promozioni annuali conferite ai tenenti colonnelli collocati nella posizione di “a disposizione”.
Tale comma 27 stabilisce che, sino al 31 dicembre 2031, agli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza (e dell'Arma dei carabinieri) non si applichi l'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare) e, anche in caso di disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite promozioni annuali ai tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione», esclusivamente secondo le modalità ed entro i limiti di cui all'articolo 2250-ter del codice medesimo, ovvero pari al dieci per cento a decorrere dal 2022.
La proposta di modifica precisa che le promozioni abbiano decorrenza 1° luglio.
L’art. 1099 del Codice dell’ordinamento militare reca la disciplina sulla promozione dei tenenti colonnelli a disposizione. Esso prevede che, dopo che sono state effettuate le promozioni al grado di colonnello dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno, non si raggiunge il numero massimo stabilito dal codice medesimo, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti collocati nella posizione di «a disposizione». L'avanzamento si effettua a scelta.
L’art. 2250-ter reca un regime transitorio per le suddette promozioni. Le promozioni annuali previste dall'articolo 1099, in caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite per il Corpo della Guardia di finanza (e per l’Arma dei Carabinieri) in numero pari alle seguente percentuale degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento, con il riporto di eventuali frazioni di unità: 30 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018, 20 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021 e 10 per cento per gli anni 2022, 2023 e 2024.
La relazione illustrativa al disegno di legge presentato in Senato (A.S. 1053) evidenzia che le disposizioni in commento sono volte a garantire, per ciascuna tipologia di promozione degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza qui in esame, “l’applicazione di criteri uniformi e aprioristicamente determinati, tali da escludere che decorrenze diversificate – derivanti da fattori esogeni al procedimento di avanzamento – incidano sull’imparziale progressione di carriera”.
Articolo 8
(Disposizioni in materia di personale del Corpo di polizia penitenziaria)
L’articolo 8, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, apporta alcune modifiche all’ordinamento del Corpo della polizia penitenziaria volte a precisare l’ambito applicativo delle norme che richiedono necessariamente l’impiego di personale maschile o femminile, modificando altresì la tabella recante il ruolo organico della polizia penitenziaria.
Più in dettaglio, l’articolo 8 interviene sull’articolo 6 della legge n. 395 del 1990 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), che sancisce la parità retributiva e di attribuzioni tra personale maschile e personale femminile appartenente alla polizia penitenziaria (comma 1) e suddivide l’intero Corpo in 3 ruoli gerarchicamente ordinati, ovvero quello degli ispettori, quello dei sovrintendenti e quello degli agenti e assistenti (comma 3).
Le modifiche recate dall’articolo in commento incidono sul comma 2 del citato art. 6 e sono volte a circoscrivere al solo personale che svolge le proprie mansioni all’interno delle sezioni detentive degli istituti la regola in base alla quale il personale di polizia penitenziaria deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati che si trovano all’interno degli istituti medesimi. A tal fine, la locuzione “servizi di istituto all'interno delle sezioni” contenuta al comma 2 viene sostituita dalla seguente: “servizi di vigilanza e osservazione all'interno delle sezioni detentive”.
Conseguentemente, viene modificata la tabella recante le dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, di cui alla Tabella A del d. lgs. 443/1993, eliminando, per il ruolo degli ispettori, la suddivisione tra uomini e donne (v. allegato 2 al disegno di legge). Viene quindi creato un unico ruolo in cui permane la sola distinzione tra i 640 sostituti commissari e i 3.550 ispettori, senza la precedente differenziazione per sesso.
Ulteriori modifiche alla tabella riguardano l’inserimento di due nuove qualifiche:
· nel ruolo degli ispettori, la qualifica di ispettore dopo quelle di ispettore superiore e ispettore capo e prima di quella di vice ispettore;
· nel ruolo degli agenti e degli assistenti, la qualifica di agente, dopo quelle di assistente capo, assistente e agente scelto.
Si ricorda che la citata tabella è stata da ultimo modificata dal comma 863 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), che ha stabilito l’incremento di 1.000 unità delle dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, nel dichiarato intento di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna. Tale incremento riguarda il ruolo degli agenti e assistenti, per il quale è stato autorizzato un programma di assunzioni straordinarie negli anni dal 2023 al 2026.
Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria (legge 395/1990)
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Testo previgente
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Modificazioni apportate dall’art. 8 del DDL 2139
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Art. 6 |
Art. 6 |
1. Il personale maschile e quello femminile del Corpo di polizia penitenziaria espletano i servizi di istituto con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.
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1. Identico.
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2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria da adibire a servizi di |
2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria da adibire a servizi di vigilanza e osservazione all'interno delle sezioni detentive deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti.
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3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:
a) ruolo degli ispettori;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli agenti e degli assistenti.
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3. Identico.
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Articolo 9
(Disposizioni in materia di personale delle Forze armate)
L’articolo 9, composto da un unico comma, contiene diverse norme in materia di personale delle Forze armate, riguardanti in particolare il computo dei periodi di comando, l’impiego di ufficiali in incarichi qualificanti presso enti e agenzie esterne alla Difesa e la decorrenza delle promozioni a tenente colonnello. La previsione bandisce anche un nuovo concorso per marescialli, riservato a sergenti e volontari in servizio permanente con laurea e abilitazione in una professione sanitaria, per i posti non coperti da precedenti concorsi.
La modifica di cui alla lettera a) estende per un ulteriore triennio (2024-2026) la riduzione di trenta giorni dei periodi minimi di comando, attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco previsti dalle Tabelle allegate al Codice dell’ordinamento militare, garantendo un maggiore margine di flessibilità nei casi in cui gli avvicendamenti negli incarichi di comando o le attribuzioni specifiche siano ritardati per sopravvenute ed imprevedibili evenienze.
La lettera b) consente al Ministero della difesa di valorizzare e tutelare l’investimento professionale derivante dall’impiego di ufficiali in incarichi particolarmente qualificanti in campo nazionale, presso agenzie ed enti esterni all’amministrazione della difesa. Vengono estesi a questi impieghi le norme già previste a legislazione vigente per incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale. Come in quest’ultimo caso, la disposizione in esame prevede- anche per gli incarichi nazionali - l’attivazione di una ferma pari a due volte la durata dell’incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dello stesso, in aggiunta al periodo di ferma eventualmente in atto.
La lettera c) contiene una norma di interpretazione autentica in materia di decorrenza delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli in servizio permanente a disposizione. Confermando la prassi di applicazione dell’articolo 1099 del Codice dell’ordinamento militare, viene precisato che la decorrenza delle menzionate promozioni è al 1° luglio dell’anno di riferimento. Ciò atteso che, in analogia a quanto previsto dall’art. 1079 del Codice, le promozioni assegnate ai sensi del citato articolo 1099 vengono attribuite a copertura delle vacanze organiche registrate nei ruoli al 1° luglio e, in alternativa, secondo i meccanismi previsti dall’articolo 2250-ter del Codice.
La lettera d) bandisce un nuovo concorso per titoli, da indire nell’anno 2024, per il ruolo marescialli, per sergenti e volontari in servizio permanente in possesso di titoli e abilitazione nel campo delle professioni sanitarie. L’esigenza deriva dalla mancata copertura di alcuni posti banditi dai precedenti analoghi concorsi.
La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perché i reclutamenti rientrano nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, per l’anno 2024, ai sensi dell’articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
La relativa copertura è assicurata nell’ambito delle risorse per la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale previste dagli articoli 582, 583 e 584 del citato Codice dell’ordinamento militare, come rideterminate dall’articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Articolo 10
(Disposizioni in materia di personale dell'Arma dei carabinieri)
L’articolo 10, inserito durante l’esame in sede referente presso il Senato, autorizza l'Arma dei carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, in misura non superiore a 100 unità per l'anno 2025 e 38 per l'anno 2026.
Più in dettaglio, le assunzioni sono autorizzate ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, che reca “Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste”,
· in deroga al contingente previsto dalla citata legge,
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 124/1985, il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio non potrà mai superare nel periodo considerato l'equivalente di 500 unità per anno.
· in misura non superiore a 100 unità per l'anno 2025 e 38 per l'anno 2026,
· comunque nel limite di un contingente di personale corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;
· per il solo anno 2025 il riferimento è ai cessati afferenti alle annualità 2022, 2023 e 2024.
Si ricorda che, ai sensi decreto legislativo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato n. 177/2016, il CFS è stato assorbito dall’Arma dei Carabinieri e il personale è transitato nei ruoli dell’Arma, mentre il personale del Corpo forestale dello Stato assunto ai sensi della legge n. 124 del 1985 con un contratto di diritto privato ha mantenuto il contratto collettivo nazionale di diritto privato.
Articolo 11
(Trattamento economico comparto difesa e sicurezza)
L’articolo in esame – introdotto in Senato - contiene disposizioni in materia di trattamento economico del personale del comparto difesa e sicurezza che svolge funzioni tecniche nell’ambito di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023).
Il codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36), stabilisce un riconoscimento economico ai dipendenti che svolgono funzioni tecniche nell’ambito di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. A tal fine le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture (art.45).
Le funzioni per cui è prevista la corresponsione di tali risorse, come indicate nell’allegato I.10 del decreto legislativo 36/2023 sono: programmazione della spesa per investimenti; responsabile unico del progetto; collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento); redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali; redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; redazione del progetto esecutivo; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; verifica del progetto ai fini della sua validazione; predisposizione dei documenti di gara; direzione dei lavori; ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere); coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; direzione dell'esecuzione; collaboratori del direttore dell'esecuzione; coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; collaudo tecnico-amministrativo; regolare esecuzione; verifica di conformità; collaudo statico (ove necessario).
In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 36/2023 (art.45, co.4), per il comparto difesa e sicurezza i compensi per lo svolgimento delle funzioni tecniche sono corrisposti anche agli Ufficiali superiori e agli Ufficiali generali (e gradi equivalenti), che corrispondono al ruolo dei dirigenti.
Articolo 12
(Delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni,
compiti e rapporto di impiego del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
L’articolo 12 reca una delega al Governo per l’emanazione di disposizioni integrative e correttive, concernenti funzioni, compiti, ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L’articolo 12 delega il Governo – con un termine di dodici mesi – alla determinazione di disposizioni integrative e correttive concernenti funzioni e ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La disciplina vigente di tale Corpo si impernia su due atti primari: il decreto legislativo n. 139 del 2006, per le funzioni e i compiti del Corpo nazionale, irradiantisi nella prevenzione incendi e nel servizio di soccorso pubblico, oltre ad alcune competenze di difesa civile; il decreto legislativo n. 217 del 2005, per l'ordinamento del suo personale, con la rilevante innovazione allora costituita dal passaggio del rapporto di impiego dal regime privatistico a quello di diritto pubblico.
Questi due decreti legislativi furono oggetto di rivisitazione normativa per effetto della legge n. 124 del 2015, delegante il Governo ad adottare più decreti legislativi in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato.
Di quella legge, l'articolo 8, comma 1, lettera a) recava (tra le altre) specifica delega per: la “ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni” del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario; la conseguente revisione del decreto legislativo n. 217 del 2005, “anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche”; la conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche; l'utilizzo di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente (derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della medesima delega). Specifica previsione faceva riferimento alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato (facendo salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei, da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse: la corrispondente delega è stata esercitata con il decreto legislativo n. 177 del 2016).
La delega posta dalla legge del 2015 è stata esercitata mediante il decreto legislativo n. 97 del 2017, cui ha fatto seguito il decreto legislativo correttivo e integrativo n. 127 del 2018.
Il presente disegno di legge interviene ‘riaprendo’ il termine per l’emanazione di disposizioni correttive e integrative rispetto ai decreti legislativi delegati del 2017-2018 ora ricordati, essendosi ormai esaurita la delega posta dalla legge del 2015.
Quale principio e criterio direttivo della nuova delega ora prevista, la disposizione – che menziona, tra l’altro, criticità connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica – prevede:
Ø
la revisione e semplificazione del decreto legislativo n. 139 del 2006 e del decreto legislativo n. 217 del 2005, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche del personale;
Ø
la ‘neutralità’ finanziaria.
La delega muove entro la modificazione ed integrazione dei decreti legislativi adottati nel 2017 e 2018. Persegue “la ottimizzazione delle funzioni e dei compiti” del Corpo.
Il modulo procedimentale della delega è definito nel modo che segue.
Gli schemi di decreti legislativi sono adottati dal Governo su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.
Sono previamente sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Del pari sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.
Segue la trasmissione al Parlamento, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di esaurimento della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.
Le Commissioni competenti per materia – e per i profili finanziari, si è venuto a specificare – possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
La clausola di invarianza finanziaria è presidiata dalla previsione che gli schemi di decreto legislativo debbano essere provvisti di relazione tecnica, la quale dia conto della loro neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
Articolo 13
(Possesso del requisito di istruzione per l’accesso a ruoli
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
L’articolo 13 prevede che il requisito di istruzione, consistente nella titolarità del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, sia da possedere entro il termine riferito alla data di svolgimento della prima prova (anche preselettiva) della procedura di reclutamento, per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco o ai ruoli del personale specialista o ad alcuni ruoli del personale tecnico-professionale.
Questo articolo (introdotto nel corso dell’esame presso il Senato) reca alcune novelle al decreto legislativo n. 217 del 2005, recante l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Una prima novella incide sull’articolo 5, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 217.
Secondo quel comma, l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo.
Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti (anagrafici, di godimento dei diritti politici, di idoneità fisica al servizio operativo, di qualità morali e di condotta, ed altri richiesti in via generale per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione).
Tra i requisiti lì previsti, figura il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
La novella viene a prevedere che tale diploma debba essere conseguito entro e non oltre la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale.
Una seconda novella, dall’analogo contenuto normativo, incide sull’articolo 29 del decreto legislativo n. 217.
Esso prevede l’istituzione dei ruoli del personale con funzioni specialistiche. Tale personale specialista è ripartito nei ruoli delle specialità aeronaviganti e delle specialità nautiche e dei sommozzatori.
Anche per siffatto personale specialista, si viene a prescrivere che il diploma di istruzione secondaria di secondo grado sia detenuto entro e non oltre la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale – o della selezione interna.
Una terza novella, di analogo contenuto, incide sull’articolo 68 del decreto legislativo n. 217.
Esso prevede l’istituzione dei ruoli tecnico-professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale è il personale dei ruoli: a) degli operatori e degli assistenti; b) degli ispettori logistico-gestionali; c) degli ispettori informatici; d) degli ispettori tecnico-scientifici; e) degli ispettori sanitari.
La novella prevede che per alcuni di questi ruoli – quello degli ispettori logistico-gestionali, degli ispettori informatici, degli ispettori tecnico-scientifici – il diploma di istruzione di secondo grado sia del pari da detenere entro il termine della data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale.
Articolo 14
(Ulteriori disposizioni per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco relative ad assunzioni e trasferimenti)
L’articolo 14 autorizza l’assunzione fino a 54 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, mediante lo scorrimento della graduatoria di concorso interno del 2023, e dispone, per il periodo del Giubileo del 2025, che venga meno il requisito minimo di permanenza in sede per i trasferimenti del personale del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei direttivi che espletino funzioni operative, a domanda.
Questo articolo (introdotto nel corso dell’esame presso il Senato) reca un duplice ordine di previsioni.
Una prima disposizione autorizza il Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'assunzione di un contingente massimo di 54 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso interno approvata con decreto del Capo del Dipartimento del 25 agosto 2023, n. 646 (si tratta della graduatoria relativa al concorso interno bandito con provvedimento n. 24 del 30 gennaio 2023 a 62 posti per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo, di cui 52 da generico e 10 da radioriparatore).
Siffatte assunzioni sono autorizzate nell’ambito delle ordinarie facoltà assunzionali.
Tali facoltà assunzionali sono determinate dalla normativa vigente (che fa capo all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008, ed all’articolo 15, commi 19-21 del decreto-legge n. 44 del 2023).
Altra disposizione prevede venga meno il requisito minimo di permanenza in sede, per i trasferimenti del personale del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei direttivi che espletino funzioni operative, a domanda, disposti con provvedimento del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico.
Questo, per il periodo del Giubileo del 2025 (più precisamente, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2025).
È dunque introdotta, per il menzionato personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleti funzioni operative, disposizione analoga a quella prevista, entro l’articolo 1 di questo medesimo disegno di legge, per i trasferimenti del personale (di ogni ruolo) della Polizia di Stato che espleti funzioni di polizia.
La disposizione ha valenza derogatoria, rispetto all’articolo 6, comma 3, ultimo periodo (il quale prescrive per il ruolo dei vigili del fuoco un periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non inferiore a due anni) ed all’articolo 144, comma 7 (prescrivente analogo requisito per i vice-direttori) del decreto legislativo n. 217 del 2005 (che reca l’ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
L’articolo 15 prevede la possibilità, per il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, di destinare fino a 4 ufficiali fuori dal territorio nazionale, per l’impiego in qualità di “esperti” presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.
Più in dettaglio, il comma 1 inserisce un nuovo comma all’articolo 2 della legge 5 giugno 1962, n. 616 (recante “Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”), ove si dispone che, per lo svolgimento di attività di supporto e consulenza ai compiti di autorità marittima attribuiti all’autorità consolare, possono essere destinati presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari fino a quattro ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera in qualità di esperti.
L’attività di supporto e consulenza è svolta a favore degli uffici all’estero situati nell’area geografica dove ha sede l’ufficio di destinazione.
La relazione illustrativa fa presente che la competenza del Consolato italiano ad operare quale autorità marittima all'estero discende da due fonti normative differenti:
· il Codice della Navigazione (art. 20);
· il Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante "Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari" (art. 48).
In virtù di tali fonti, l'assistenza alla navigazione marittima italiana nel mondo rientra tra i servizi consolari resi dalla rete diplomatica italiana all'estero.
L’esigenza di fondo è di fornire supporto al naviglio che naviga fuori dalle acque di competenza, considerato anche che circa il 90% del trasporto merci globale avviene via mare.
L’evoluzione tecnica della materia relativa alla sicurezza del trasporto marittimo (safety, security ed ambientale), nonché le complesse norme sull’imbarco e sbarco dei marittimi, prevedono la conoscenza di norme nazionali, europee ed internazionali e richiedono uno spinto approccio tecnico/amministrativo, fondamentale per agevolare il proprio naviglio di bandiera ad effettuare operazioni commerciali rapide e veloci.
La creazione di quattro posizioni presso i principali sorgitori esteri in cui si svolgono annualmente più di 1.000 atti di navigazione marittima, si propone – sempre secondo la relazione illustrativa - di agevolare sia l’attività dei propri rappresentanti diplomatici, ma soprattutto di velocizzare e snellire le pratiche amministrative delle proprie navi commerciali.
L’assegnazione degli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera in qualità di esperti avviene secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (recante “Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri”).
L’ articolo 168 prevede la possibilità per l’'Amministrazione degli affari esteri di utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango. Inoltre, la norma contiene ulteriori disposizioni riguardanti gli incarichi attribuiti agli esperti, e dispone che tali incarichi non possono complessivamente superare il numero di centosettantadue con l'esclusione delle unità riservate allo svolgimento di particolari compiti, fra cui quelli relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, al contrasto della criminalità organizzata, alla prevenzione dell'immigrazione clandestina, all'accertamento delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea.
Il comma 2 integra il comma 7 del citato articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per prevedere che le unità destinate allo svolgimento di attività di supporto e consulenza ai compiti di autorità marittima svolti dall’autorità consolare ai sensi dell’articolo 2, comma secondo, della legge 5 giugno 1962, n. 616 non rientrino nel limite di centosettantadue unità previsto dallo stesso articolo 168 per gli incarichi attribuibili agli esperti.
Il comma 3, modificato nel corso dell’esame al Senato, provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, quantificati in euro 954.255 annui a decorrere dall'anno 2025.
A tali oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del “Fondo speciale” di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024 – 2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, all'uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Nella relazione tecnica si legge che le quattro sedi corrispondenti ad uffici all’estero che compiono più di 1.000 atti nell’esercizio delle attribuzioni di autorità marittima considerate per la base di calcolo sono: New York (USA), Singapore (Singapore), Panama (Panama) e Atene (Grecia).
Articolo 16
(Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere)
L’articolo 16 istituisce (con una clausola di invarianza finanziaria) la Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere.
Questo articolo (introdotto nel corso dell’esame presso il Senato) dispone la istituzione di una Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere.
In tale occasione possono essere organizzate manifestazioni, cerimonie, nonché incontri e momenti comuni di ricordo e riflessione sui fatti accaduti, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di consolidare l'identità nazionale.
L'istituzione della Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, che è la legge la quale detta la disciplina in materia di ricorrenze festive. Pertanto si prevede, con la clausola della non applicazione di quella legge, che la Giornata nazionale di novella istituzione non sia da considerarsi quale festività.
È altresì prevista una clausola di invarianza finanziaria, talché le amministrazioni interessate provvedono senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.
La disposizione non individua essa stessa un giorno dell’anno, in cui ricorra la Giornata nazionale dedicata alle vittime del dovere.
Siffatta individuazione è demandata a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sul piano normativo, invero più frequente si dà il caso in cui sia la norma primaria istitutiva di una giornata nazionale ad individuare la data di ricorrenza. Tuttavia in taluni casi l’individuazione della data è avvenuta con atto secondario.
Così, ad esempio, la legge n. 107 del 2015 (art. 1, comma 159) ha istituito la “Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole”, e successivo decreto ministeriale ha individuato la data (ed è il 22 novembre). La legge n. 113 del 2020 (art. 8) demanda a decreto ministeriale la individuazione della data in cui cada la “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari” (ed è il 12 marzo).
La espressione “vittime del dovere” (distinta rispetto a quella di vittime per causa di servizio) può ritenersi sedimentata sul piano normativo, alla luce di quanto disposto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’articolo 1, commi 563 e 564 (cui ha fatto seguito in via applicativa, per la corresponsione delle provvidenze, il d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243).
Il citato comma 563 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 reca al riguardo una definizione normativa, prevedendo: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466
[6]
, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
A seguire, il citato comma 564 prevede: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Del plesso normativo della legge n. 266 del 2005 vale richiamare altresì (ancora entro l’articolo 1) il comma 262, recante autorizzazione di spesa annua “al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere”.
Articolo 17
(Disciplina della Cassa ufficiali, del Fondo di previdenza del Fondo di assistenza della Guardia di finanza, nonché dei fondi di assistenza per la Polizia di Stato e per l’Arma dei carabinieri)
L’articolo 17, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, incrementa l’aliquota del contributo a favore della «Cassa ufficiali» e del «Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa» della Guardia di finanza (commi 1, 2 e 3), e modifica la disciplina del Fondo di assistenza per i finanzieri, del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e del Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell’Arma dei carabinieri (comma 4).
Nel dettaglio, il comma 1 incrementa l'aliquota del contributo a favore della «Cassa ufficiali» della Guardia di finanza dal vigente 2 per cento (stabilito dall’articolo 1, primo comma, della legge n. 1120 del 1950) al 2,80 per cento dal 2025, a decorrere dal mese di entrata in vigore del presente provvedimento (per effetto del seguente comma 3) e al 3 per cento dal 1° gennaio 2026.
Il menzionato articolo 1, primo comma, della legge n. 1120 del 1950 stabilisce infatti che la ritenuta a favore della «Cassa ufficiali» della Guardia di finanza, cui sono soggetti - per effetto delle disposizioni in vigore - gli ufficiali del Corpo durante la permanenza nelle posizioni per le quali è obbligatoria il versamento del contributo, è stabilita nella misura del 2 per cento sullo stipendio, intero o ridotto, che percepiscono, considerato in ragione dell'ottanta per cento.
Il comma 2 incrementa l'aliquota del contributo a favore del «Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza» dal vigente 2 per cento (stabilito dall'articolo 3, primo comma, della legge n. 512 del 1955) al 2,50 per cento dal 2025, a decorrere dal mese di entrata in vigore del presente provvedimento (per effetto del seguente comma 3), al 2,80 per cento dal l° gennaio 2026 e al 3 per cento dal 1° gennaio 2028.
Il menzionato articolo 3, primo comma, della legge n. 512 del 1955 stabilisce che il contributo a favore del Fondo previsto dalle disposizioni in vigore è elevato dall'uno al due per cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga nominali, considerati in ragione dell'ottanta per cento.
Nella relazione illustrativa, il Governo ricostruisce la normativa relativa ai foni citati come segue.
L'articolo 33 del regio decreto-legge n. 1187 del 1934, ha istituito la citata «Cassa ufficiali» alla quale - ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge n. 1326 del 1961 - sono iscritti, d'ufficio e all'atto della nomina, gli ufficiali in servizio permanente del Corpo.
Il personale in parola è tenuto, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge n. 1326 del 1961, a versare un contributo, in favore dell'ente, che l'articolo 1 della legge n. 1120 del 1950, fissa nella misura del 2 per cento dello stipendio, intero o ridotto, considerato in ragione dell'ottanta per cento.
L'articolo 23, comma primo, del regio decreto-legge n. 1187 del 1934, ha istituito il «Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza», al quale è iscritto - ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, della legge n. 1326 del 1961 - il personale della Guardia di finanza appartenente al ruolo finanzieri e appuntati (all'atto della nomina a finanziere), nonché i sottufficiali in servizio permanente o in ferma volontaria (all'atto della nomina, qualora non vi siano stati già iscritti da finanziere). I militari in argomento sono tenuti, ai sensi del terzo comma del citato articolo 2, a versare un contributo che l'articolo 3 della legge n. 512 del 1955, ha elevato dall'uno per cento - aliquota originariamente prevista dall'articolo 25, comma primo, del regio decreto-legge n. 1187 del 1934 - al due per cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga nominali, considerati in ragione dell'ottanta per cento.
L'indennità e il premio erogati dalla «Cassa ufficiali» e dal «Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza» sono corrisposti agli iscritti, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge n. 1326 del 1961, all'atto in cui cessano dal servizio permanente o continuativo o dalla ferma o rafferma, qualunque ne sia la causa e qualunque sia il periodo di iscrizione all'Ente, e non possono essere inferiori all'importo dei contributi versati, secondo quanto prescritto dal secondo comma secondo del citato articolo 3.
Secondo il Governo, gli adeguamenti delle aliquote contributive disposte dalla norma in esame si rendono necessari e sono stati calibrati al fine di garantire, nel medio-lungo periodo, la sostenibilità e l'equilibrio economico-finanziario degli Enti in argomento, facendo fronte - attraverso le maggiori entrate derivanti dall'aumento della contribuzione a carico degli iscritti - ai disavanzi di gestione e al conseguente progressivo depauperamento del rispettivo patrimonio, che - secondo le stime sviluppate - si registreranno nei prossimi anni per effetto dell'incremento del personale che sarà collocato in congedo e del correlato inevitabile aumento delle uscite di bilancio connesse alla liquidazione dei premi da corrispondere al predetto personale.
A tale proposito, la relazione tecnica specifica che il crescente trend dei congedi di personale si verificherà nei prossimi anni, in via transitoria, fino al 2036. I pensionamenti saranno di gran lunga superiori (in taluni anni fino al +300%) rispetto alla media dei pensionamenti annuali registrata negli ultimi 15 anni, quale effetto delle dinamiche reclutative risalenti nel tempo, da cui discende che fino a1 2036 ci saranno masse molto consistenti di personale che raggiungeranno i requisiti per il collocamento in quiescenza.
Il comma 4 dell’articolo in esame stabilisce, attraverso l’aggiunta di un comma 1-bis all'articolo 1-quater del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2005, che il Fondo di assistenza per i finanzieri, il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e il Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell’Arma dei carabinieri possono utilizzare per le finalità assistenziali attribuite ai medesimi fondi le eventuali risorse residue derivanti dalle economie di gara conseguenti alla stipula delle polizze di copertura assicurativa di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-quater.
Come ricordato dal Governo nella relazione illustrativa, l'articolo 1-quater del decreto-legge n. 45 del 2005 ha previsto il trasferimento delle somme destinate - ai sensi degli articoli 39 e 62 del D.P.R. n. 164 del 2002, come incrementate dagli articoli 4 e 9 del D.P.R. n. 348 del 2003 - alla stipula di convenzioni per la copertura della responsabilità civile e amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale, rispettivamente al Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, all'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri e al Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali provvedono, per conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa de qua.
Articolo 18
(Ente circoli della Marina militare)
L’articolo 18 reca disposizioni per la disciplina dell’Ente circoli della Marina militare.
In via preliminare, si ricorda che, ai sensi dell’art. 131-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell’Ordinamento Militare (COM) L'Ente circoli della Marina militare è preposto alla direzione e all'amministrazione dei circoli ufficiali e sottufficiali della Marina militare nel rispetto della vigente normativa amministrativo-contabile e del relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83, e successive modificazioni.
I soci ordinari versano una quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Ciò premesso, con la modifica in esame si precisa:
1.
chi sono i soci ordinari dell’Ente circoli della Marina militare, ossia gli ufficiali e i sottufficiali della Marina, iscritti di diritto;
2.
che l’Ente medesime, da sempre alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina, rientra dell’organizzazione logistica della Marina militare.
[1]
La deroga è dunque rispetto ai decreti del Ministro dell’interno con cui si procede alla determinazione degli uffici di particolare rilievo e complessità, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, cui sono destinati gli appartenenti alla carriera dei funzionari, a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto (ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 334 del 2000), nonché gli uffici cui è preposto il personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici, a partire dalla qualifica di direttore tecnico capo (articolo 30, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 334), il personale medico, a partire dalla qualifica di medico capo (articolo 45, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 334), i posti da conferire ai dirigenti della Polizia di Stato e ove occorra ai dirigenti assegnati alle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza per le funzioni amministrativo-contabili (articolo 8 del d.P.R. n. 208 del 22 marzo 2001, regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza).
[2] I requisiti attitudinali richiesti sono:
a) una evoluzione globale contraddistinta da una adeguata capacità di impegnarsi con continuità assumendo all’occorrenza, e nei limiti consentiti, responsabili iniziative e decisioni;
b) una stabilità emotiva che esprima una adeguata sicurezza interiore favorita da un funzionale
autocontrollo emotivo-comportamentale;
c) delle facoltà intellettive che consentano di risolvere problemi di modesta complessità con soluzioni che denotino capacità di osservazione nonché adeguati poteri mnemonici ed attentivi;
d) un comportamento sociale connotato da una adeguata disinvoltura e dalla disposizione ad assumere ruoli di gestione e coordinazione nell’ambito del gruppo, tenuto conto della motivazione al lavoro e dello spirito di adattamento.
[3] Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78.
[4] Secondo il citato art. 60 del D.P.R. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), l'impiegato non può, tra l’altro, esercitare alcuna professione. Tale divieto è confermato dall’art. 53, co. 1, del d. lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), articolo che sancisce il c.d. principio di esclusività del pubblico impiego.
[5] Nel corso della discussione nell’Assemblea del Senato, il relatore Occhiuto ha affermato che l’articolo in esame “permette agli psicologi della Polizia di esercitare la libera professione senza vincoli di incompatibilità” (v. seduta n. 241 dell’11 novembre 2024).
[6] L’articolo 3 della legge n. 466 del 1980 menziona: magistrati ordinari, militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, personale del Corpo forestale dello Stato, funzionari di pubblica sicurezza, personale del Corpo di polizia femminile, personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, vigili del fuoco, appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso.