Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Difesa |
Titolo: | Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare |
Riferimenti: | SCH.DEC N.57/XIX |
Serie: | Atti del Governo Numero: 57 |
Data: | 11/09/2023 |
Organi della Camera: | IV Difesa |
11 settembre 2023
Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare
A.G. 57
Servizio Studi
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Dossier n. 124
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Atti del Governo n. 57
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Schede di lettura
L’articolo 1, dando attuazione a quanto previsto dalla legge 119/2022, contiene le norme intese a incrementare di 10.000 unità l’entità complessiva delle dotazioni organiche dell’Esercito italiano, della Marina militare (escluso il Corpo delle capitanerie di porto), e dell’Aeronautica militare. Il nuovo modello, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2034, prevede infatti che il personale complessivo di tali forze armate sia di 160.000 unità.
L’articolo in esame distribuisce l’incremento di personale tra le diverse Forze armate e, in ciascuna di esse, tra le diverse categorie di personale.
Le 10.000 nuove unità di personale vengono distribuite nel seguente modo: 3.700 unità all’Esercito, 3.250 alla Marina militare e 3.050 all’Aereonautica militare.
L’incremento di personale riguarda per il 50 % ufficiali e sottufficiali e per il restante 50% graduati e militari di truppa.
A seguito dell’adozione dei provvedimenti in esame, l’incremento della dotazione di personale sarebbe distribuito tra le diverse Forze armate e le diverse categoria di personale nel seguente modo:
CATEGORIE |
RUOLI |
ESERCITO |
MARINA |
AERONAUTICA MILITARE |
TOTALE |
% |
UFFICIALI |
UFFICIALI |
800 |
741 |
800 |
2.341 |
23,41 |
SOTTUFFICIALI |
MARESCIALLI |
450 |
400 |
975 |
2.659 |
26,59 |
SERGENTI |
450 |
384 |
0 |
|||
GRADUATI |
VOLONTARI servizio permanente |
0 |
1.155 |
275 |
5.000 |
50 |
MILITARI DI TRUPPA |
VOLONTARI ferma triennale |
450 |
260 |
450 |
||
VOLONTARI ferma iniziale |
1.550 |
310 |
550 |
|||
|
TOTALE |
3.700 |
3.250 |
3.050 |
10.000 |
100 |
Fonte: relazione illustrativa del provvedimento in esame.
All’esito dell’incremento, le dotazioni organiche complessive risulterebbero così rideterminate:
CATEGORIE |
RUOLI |
ESERCITO |
MARINA |
AERONAUTICA MILITARE |
TOTALE |
% |
UFFICIALI |
UFFICIALI |
9.800 |
4.741 |
6.100 |
20.641 |
12,90 |
SOTTUFFICIALI |
MARESCIALLI |
6.950 |
6.200 |
8.475 |
46.659 |
29,16 |
SERGENTI |
11.350 |
4.834 |
8.850 |
|||
GRADUATI |
VOLONTARI servizio permanente |
40.000 |
10.505 |
8.825 |
92.700 |
57,94 |
MILITARI DI TRUPPA |
VOLONTARI ferma temporanea |
4.950 |
1.760 |
2.250 |
||
VOLONTARI ferma iniziale |
20.050 |
2.010 |
2.350 |
|||
|
TOTALE |
93.100 |
30.050 |
36.850 |
160.000 |
100 |
Fonte: relazione illustrativa del provvedimento in esame.
La consistenza degli organici complessivi di Esercito, Aeronautica e Marina (esclusa la Capitaneria di porto) è stata oggetto, negli anni scorsi, di una serie di modifiche, che ne hanno modificato la consistenza e la tempistica.
La legge 14 novembre 2000, n. 331, nel disporre la progressiva professionalizzazione dello strumento militare, prevedeva la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare a 190.000 unità, da raggiungersi entro il 31 dicembre 2015.
Per esigenze di spending review, il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), ha poi, tra l‘altro, rideterminato tale consistenza a 170.000 unità (sempre da realizzarsi entro il 2015).
Successivamente, la legge 31 dicembre 2012, n. 244, (cosiddetta “legge Di Paola”), ha disposto l’ulteriore riduzione del personale a 150.000 unità, destinando però le risorse risparmiate ai capitoli relativi a esercizio e investimenti dello stesso bilancio del Ministero della difesa e fissando il termine entro cui raggiungere tale consistenza al 1gennaio 2025.
Da ultimo è intervenuta la legge 5 agosto 2022, n. 119 che, tra l’altro, ha disposto:
a) l’incremento delle dotazioni organiche complessive delle tre Forze armate a 160 mila unità;
b) il rinvio della data entro cui raggiungere tale consistenza al 1 gennaio 2034.
Aumentando la consistenza complessiva organica e rinviando la data entro cui raggiungere tale consistenza, la legge 119/2022 ha inteso rispondere al progressivo incremento degli impegni assunti dalle Forze armate, in ambito nazionale e internazionale, riconducibili principalmente ai seguenti fattori:
- accresciuta complessità e instabilità dello scenario globale;
- ampliamento delle competenze e dei compiti delle Forze armate in nuovi domini (tra cui in particolare spazio, cyber e minacce ibride);
- maggiore coinvolgimento delle Forze armate in eventi di pubblica calamità e in situazioni di emergenza e necessità (come recentemente avvenuto nel contesto della pandemia da COVID-19).
La stessa legge consente di rimodulare gli organici delle Forze armate, calibrandoli secondo le nuove esigenze funzionali dello strumento militare (volontari in ferma prefissata iniziale nonché personale militare in servizio permanente ad alta specializzazione, in particolare medici e personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali e informatici).
Secondo i dati contenuti nel Documento programmatico pluriennale 2022-2024 (l’ultimo disponibile), al 31 dicembre 2022 la consistenza organiche di Esercito, Marina (con esclusione delle Capitanerie di porto) e Aereonautica militare era di 166.500 unità (mentre al 31 dicembre 2921 era di 167.052 unità).
L’incremento delle dotazioni per categorie di personale.
L’incremento organico dei ruoli ufficiali e sottoufficiali corrisponde – come detto - al 50% dell’incremento totale.
L’incremento previsto per gli ufficiali (+2.341 unità), è pari al 23.4 % dell’incremento complessivo, a fronte di un “peso” della categoria del 12,2% delle dotazioni legislazione vigente (18.300 su 150.000).
La scelta di rafforzare in maniera particolare tale categoria di personale – si legge nella relazione illustrativa al provvedimento in esame - è dettata da due ordini di fattori, indicati nella delega; gli ufficiali costituiscono infatti:
- la categoria nella quale è possibile rinvenire la maggior parte delle figure ad alta specializzazione richiamate dalla legge (medici, ingegneri, informatici e commissari);
- la categoria deputata a coprire le posizioni in ambito internazionale e interforze.
L’incremento previsto per i sottufficiali (+2.659 unità) rappresenta in termini percentuali circa il 26,6% dell’incremento complessivo. Anch’essi, in particolare i marescialli, sono caratterizzati da profili professionali ad alta specializzazione conformi ai requisiti contemplati dalla delega (prevalentemente professioni sanitarie, informatici, tecnici di laboratorio, logistici, ecc.).
L’incremento delle dotazioni per le diverse Forze armate.
Per l’Esercito il provvedimento prevede un incremento di 3.700 unità, che porta la dotazione complessiva a 93.100 unità.
Sono rafforzate in particolare strutture connotate da alta specializzazione e peculiarità tecnica, tra cui:
- la sanità militare, con il potenziamento delle infermerie presidiarie, del Policlinico “Celio” di Roma e del Centro Ospedaliero Militare di Milano e l’incremento delle figure di sottufficiali infermieri in tutti i reggimenti dell’area operativa;
- il sostegno logistico, tramite il potenziamento dei poli, il rafforzamento della capacità di stoccaggio e gestione delle scorte e la costituzione di parchi mezzi ad elevata prontezza d’impiego (anche in considerazione dell’introduzione di nuove piattaforme tecnologicamente avanzate);
- l’area genio infrastrutturale, attraverso l’incremento degli ufficiali ingegneri e commissari, addetti alla gestione e sorveglianza dei cantieri (anche nell’ottica di imprimere un forte impulso al progetto “Caserme Verdi”);
- le capacità cyber, attraverso il potenziamento del Reparto sicurezza cibernetica, l’aumento del contributo al Comando operazioni di rete (COR), il potenziamento dell’area formativa cibernetica della Scuola delle trasmissioni, l’incremento degli operatori specializzati per la sicurezza delle architetture ICT locali;
- le capacità CBRN (chimiche, biologiche, radiologiche e nucleare), attraverso la costituzione di una ulteriore compagnia nell’ambito del 7° Reggimento e il potenziamento della Scuola interforze NBC di Rieti;
- la capacità contrattualistica, tramite il potenziamento di risorse specialistiche destinate a tutte le fasi di definizione e gestione dei contratti, con particolare riferimento agli appalti delle Direzioni tecniche;
- la capacità ingegneristica dedicata a collaudi, omologazioni e sperimentazioni di mezzi, sistemi e materiali.
L’incremento di organico è così distribuito:
- ufficiali: 800 unità integrative;
-marescialli: 450 unità integrative, di cui il 65% circa per la sanità militare e il restante per il ruolo “comando”;
- sergenti: 450 unità integrative, per il settore di ricezione e conservazione delle scorte, il supporto logistico specialistico di tecnici e optoelettronici, il potenziamento dei Reparti infrastrutture;
- volontari in ferma prefissata iniziale e triennale: 2.000 unità integrative, per contrastare il graduale processo di invecchiamento della Forza armata, liberando risorse nel grado apicale dei graduati da dedicare in particolare al sostegno sanitario, alle capacità di trasporto dei reggimenti logistici e alle funzioni di supporto al personale tecnico/specialistico del genio.
Per la Marina militare (escluso il Corpo delle capitanerie di porto) l’incremento è di 3.250 unità, che fa arrivare la dotazione complessiva a 30.050 unità.
L’incremento è così distribuito:
- ufficiali: 741 unità integrative, per destinazioni di bordo e di terra, con particolare riguardo alle figure ad alta specializzazione (ingegneri, informatici, medici ecc.), e alle posizioni interforze e internazionali;
- marescialli: 400 unità integrative per analoghe esigenze (in misura minore per le posizioni internazionali). Da tener presente che la categoria include molte delle figure ad alta specializzazione contemplate dalla delega (prevalentemente professioni sanitarie, informatici e logistici);
- sergenti: 384 unità integrative, destinate a coprire le prioritarie esigenze tabellari delle unità navali e degli enti a terra, garantendo anche un adeguato sbocco per il sottostante ruolo dei graduati (attraverso i concorsi interni);
- graduati e volontari in ferma prefissata: rispettivamente 1.155 e 570 unità, per assicurare la stabilizzazione di una cospicua aliquota di personale.
Per l’Aeronautica militare l’incremento è di 3.050 unità, che fa arrivare la consistenza complessiva a 36.850 unità.
L’incremento è distribuito come segue:
- ufficiali: 800 unità per le necessità di mantenimento e, laddove necessario, potenziamento capacitivo della Forza armata, con particolare riguardo alle figure ad alta specializzazione richiamate nella delega (medici, tecnici di laboratori, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari);
- marescialli: 975 unità integrative, per bilanciare la massiccia uscita del personale per limiti di età (circa 12.000 cessazioni nei prossimi 10 anni), assicurando un’idonea alimentazione del ruolo marescialli;
- graduati e volontari in ferma prefissata: rispettivamente 275 e 1.000 unità integrative, per garantire lo svolgimento dei compiti assegnati, unitamente a un coerente sviluppo progressivo di carriera del personale.
L’incremento delle dotazioni nella categoria ufficiali.
Con riferimento alla categoria degli ufficiali, il provvedimento in esame limita l’incremento dei colonnelli e dei generali a 119 unità, che corrisponde a circa il 5% dell’incremento complessivo della categoria (2.341 unità). Ciò consente di lasciare pressoché invariato il rapporto tra colonnelli/generali e l’organico complessivo delle Forze armate.
Le relative dotazioni organiche risultano così incrementate:
a) Esercito (art. 809-bis COM):
- generali di corpo d’armata e corrispondenti: da 17 a 18 unità;
- generali di divisione e corrispondenti: da 44 a 48;
- generali di brigata e corrispondenti: da 109 a 117;
- colonnelli: da 820 a 847;
b) Marina militare (art. 812-bis COM):
- ammiragli di squadra e corrispondenti: da 9 a 10 unità;
- ammiragli di divisione e corrispondenti: da 23 a 26;
- contrammiragli da 56 a 64;
- capitani di vascello da 454 a 481;
c) Aeronautica militare (articolo 818-bis COM)
- generali di squadra aerea e corrispondenti: da 9 a 10 unità;
- generali di divisione aerea e corrispondenti: da 19 a 22;
- generali di brigata aerea e corrispondenti: da 44 a 54;
- colonnelli da 410 a 436.
Articolo 2
(Disposizioni transitorie per la rideterminazione delle dotazioni organiche a 160.000 unità)
L’articolo 2 reca disposizioni transitorie mirate a consentire il passaggio al “modello professionale a 160.000 unità”.
Il comma 1, lettera a) adegua l’articolo 2206-bis COM, che contiene gli obiettivi quantitativi e temporali di riduzione delle dotazioni organiche complessive di Esercito, Marina (escluso il Corpo delle capitanerie di porto), e Aeronautica militare:
Il contingente previsto a decorrere dal 1° gennaio 2034 viene aggiornato al nuovo volume organico di 160.000 unità
La lettera b) adegua l’articolo 2209-ter COM, che riguarda la disciplina transitoria finalizzata al conseguimento, entro il 1° gennaio 2034, della riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche, riportando, alla rubrica e all’alinea del comma 1, il nuovo volume organico complessivo di 160.000 unità, in luogo di 150.000 unità.
Si ricorda che l’articolo 2209-ter COM prevede che, ai fini del conseguimento del volume organico obiettivo entro il 2033
a) le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, sono determinate per gli anni dal 2017 e seguenti, con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
b) il numero delle promozioni ai gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, è fissato per gli anni dal 2017 e seguenti, con il decreto di cui all'articolo 2233-bis (cfr. infra);
c) fermo quanto previsto per i gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, dagli articoli 906 e 909, con il decreto di cui all'articolo 2207, in relazione alle dotazioni organiche complessive e alle consistenze del personale determinate dal medesimo decreto sono individuate le unità di personale eventualmente in eccedenza.
2. Le dotazioni organiche degli ufficiali determinate ai sensi del comma 1, lettera a), hanno effetto per il conferimento delle promozioni a scelta nei vari gradi di ciascun ruolo e per l'applicazione degli articoli 906 e 909 ai colonnelli e generali, e gradi corrispondenti.
3. Per i gradi in cui le promozioni non si effettuano tutti gli anni, nella determinazione dei cicli si tiene conto anche delle promozioni effettuate negli anni dal 2013 fino al termine di cui al comma 1.
La lettera c) modifica l’articolo 2233-bis COM, che disciplina il regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a decorrere dall'anno 2016 e sino all’anno 2024, prevedendo che il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente è annualmente fissato, con decreto del Ministro della difesa, secondo i criteri elencati dal medesimo articolo.
Si ricorda che tali criteri prevedono che:
a) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dal COM (alle tabelle 1, 2, e 3 allegate) sia superiore a quello fissato dal regolamento (D.P.R. n. 90/2010, sempre alle tabelle 1, 2 e 3 allegate), può essere conferito il numero di promozioni previsto dal regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal COM per ciascuna Forza Armata;
b) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dal COM (alle citate tabelle) sia inferiore a quello fissato dal regolamento, il numero di promozioni può essere aumentato nel limite massimo previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal COM per ciascuna Forza Armata;
c) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito;
c-bis) per gli anni 2017 e 2018, in relazione a specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, in deroga ai criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), il decreto che fissa il numero delle promozioni a scelta può prevedere una riduzione del numero delle promozioni annuali al grado di colonnello o grado corrispondente stabilite dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al COM, nel limite massimo del 30 per cento con arrotondamento all'unità per difetto. Il numero di promozioni non conferite non può essere riportato in aumento per l'anno successivo.
Anzitutto, viene prorogato dal 2024 al 2033 il termine di applicazione delle disposizioni transitorie stabilite nell’articolo 2233-bis COM, in relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2209-ter, che prevedono la determinazione del numero di promozioni tramite decreto annuale del Ministro della difesa.
Inoltre, viene inserita la lettera c-ter), che prevede un ulteriore criterio per la fissazione del numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito italiano, il quale consente, per specifiche esigenze di Forza armata, la riduzione delle promozioni stabilite dal relativo quadro VI della tabella 1, come sostituito dal successivo articolo 3, comma 1, lettera a), del presente provvedimento (pari a n. 12) nel limite massimo di quattro promozioni, senza possibilità di riportare quelle non conferite in aumento per l’anno successivo.
Secondo la relazione illustrativa, tale criterio risponde a esigenze di ordinato andamento del ruolo nel periodo transitorio, assicurando altresì un adeguato tasso di selezione, atteso che il presente provvedimento determina, a regime, la riduzione dell’organico del grado di colonnello da 68 unità a 59 unità e la riduzione dell’organico del ruolo da 3.529 unità a 3.093, a fronte di una consistenza attuale pari a 3.198 unità.
La relazione tecnica precisa che dall’articolo 2 del presente schema di decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rispetto a quelli quantificati con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b).
Articolo 3
(Adeguamento delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al Codice dell’ordinamento militare e disposizioni in materia di reclutamento di personale ad alta specializzazione)
L’articolo 3 prevede l’adeguamento delle tabelle allegate al COM che contengono le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, in relazione al nuovo modello professionale a 160.000 unità (comma 1, lettere a), b), c), f) e g)). Inoltre, modifica le norme del COM riguardanti l’alimentazione straordinaria degli Ufficiali dei ruoli normali (articolo 652) e il reclutamento degli Ufficiali in ferma prefissata (articolo 939), con lo scopo di favorire il reclutamento di personale ad alta specializzazione in possesso di specifiche competenze, qualificazioni ad alta valenza tecnica e peculiari esperienze professionali, con particolare riferimento all’alimentazione dei settori cyber e spazio della Difesa (comma 1, lettere d) ed e)).
I volumi organici complessivi degli ufficiali, ripartiti per Forza armata, nel modello a 150.000 unità e nel nuovo modello a 160.000 unità, con l’indicazione dell’incremento, sono riportati nella tabella 15 della relazione tecnica.
Fonte: relazione tecnica, tabella 15.
Come si è anticipato, le lettere a), b), c), f) e g) del comma unico provvedono ad adeguare le tabelle del COM relative alle dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali.
In particolare, la lettera a) interviene sulla tabella 1, di cui all’articolo 1099-bis, relativa all’Esercito, sostituendo:
§ il quadro I (Ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, che incrementa complessivamente di 587 unità);
§ il quadro II (Ruolo normale dell’Arma dei trasporti e dei materiali, che incrementa complessivamente di 223 unità);
§ il quadro III (Ruolo normale del Corpo degli ingegneri, che incrementa complessivamente di 131 unità);
§ il quadro IV (Ruolo normale del Corpo sanitario, che incrementa complessivamente di 100 unità);
§ il quadro V (Ruolo normale del Corpo di commissariato, che incrementa complessivamente di 195 unità);
§ il quadro VI (Ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, che diminuisce complessivamente di 436 unità).
La relazione tecnica, alla tabella 16 riporta, per quanto riguarda l’Esercito, i volumi organici degli ufficiali, ripartiti per Arma/Corpo, per ruolo (normale o speciale) e per grado, prima e dopo la modifica operata dall’articolo 3 in esame, evidenziando la differenza (positiva o negativa).
La lettera b) interviene sulla tabella 2, di cui all’articolo 1136-bis, relativa alla Marina, sostituendo i seguenti quadri:
§ quadro I (Ruolo normale del Corpo di stato maggiore, che incrementa complessivamente di 315 unità);
§ quadro II (Ruolo normale del Corpo del genio della marina, che incrementa complessivamente di 182 unità);
§ quadro III (Ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo, che incrementa complessivamente di 75 unità);
§ quadro IV (Ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo, che incrementa complessivamente di 114 unità);
§ quadro VI (Ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, che incrementa complessivamente di 55 unità).
La relazione tecnica, alla tabella 17 riporta, per quanto riguarda la Marina militare, i volumi organici degli ufficiali, ripartiti per Arma/Corpo, per ruolo (normale o speciale) e per grado, prima e dopo la modifica operata dall’articolo 3 in esame, evidenziando la differenza.
La lettera c) adegua la tabella 3, di cui all’articolo 1185-bis, relativa all’Aeronautica, sostituendo i seguenti quadri:
§ quadro I (Ruolo naviganti normale dell’Arma aeronautica, che incrementa complessivamente di 315 unità);
§ quadro II (Ruolo normale delle armi dell'Aeronautica militare, che incrementa complessivamente di 210 unità);
§ quadro III (Ruolo normale del Corpo genio aeronautico, che incrementa complessivamente di 80 unità);
§ quadro, IV (Ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico, che incrementa complessivamente di 80 unità);
§ quadro V (Ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico, che incrementa complessivamente di 80 unità);
§ quadro VIII (Ruolo speciale del Corpo genio aeronautico, che incrementa complessivamente di 15 unità);
§ quadro IX (Ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico, che incrementa complessivamente di 10 unità);
§ quadro X (Ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico, che incrementa complessivamente di 10 unità).
La relazione tecnica, alla tabella 18 riporta, per quanto riguarda l’Aeronautica, i volumi organici degli ufficiali, ripartiti per Arma/Corpo, per ruolo (normale o speciale) e per grado, prima e dopo la modifica operata dall’articolo 3 in esame, evidenziando la differenza (positiva o negativa).
Inoltre, la lettera c) modifica:
§ il quadro VI (Ruolo naviganti speciale dell’Arma aeronautica), nelle parti relative a comando, attribuzioni specifiche, servizio, per l’avanzamento al grado superiore, nei gradi di tenente colonnello e capitano, specificando che gli anni in reparti di volo, ivi previsti, possono essere in Italia o all’estero, e nel grado di tenente, specificando che gli anni in reparti di volo, ivi previsti, possono essere in Italia o all’estero e comprendono i periodi di frequenza di eventuali corsi; nelle parti relative ai titoli, esami, corsi richiesti, per l’avanzamento al grado superiore, nei gradi di capitano, prevedendo il superamento dei corsi prescritti, e di sottotenente, sopprimendo il titolo di studio in quanto già previsto in fase di reclutamento.
§ il quadro VII (Ruolo speciale delle armi dell’Aeronautica militare), nelle parti relative ai titoli, esami, corsi richiesti, per l’avanzamento al grado superiore, nei gradi di capitano, prevedendo il superamento dei corsi prescritti, e di sottotenente, sopprimendo il titolo di studio in quanto già previsto in fase di reclutamento.
La lettera f) prevede l’abrogazione dell’articolo 1100 COM, relativo al mancato conseguimento del diploma di laurea, dal momento che le relative previsioni sono inserite nei nuovi quadri I e V della Tabella 1(relativa all’Esercito), nei quali il titolo di laurea magistrale è previsto quale requisito da acquisire nel grado di tenente dei ruoli normali.
La lettera g) dispone l’abrogazione del comma 3-quater dell’articolo 2239 COM, relativo al regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell’Aeronautica militare, siccome le relative previsioni sono inserite nei nuovi quadri I e II della Tabella 3 (Aeronautica), nei quali è previsto che la laurea magistrale deve essere comunque conseguita nel grado di capitano, prima dell’avanzamento al grado superiore.
La relazione tecnica precisa che dall’articolo 3, lettere a), b), c), f) e g) del comma unico, del presente schema di decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rispetto a quelli quantificati con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b).
Come si è anticipato, per favorire il reclutamento di personale ad alta specializzazione in possesso di specifiche competenze, qualificazioni ad alta valenza tecnica e peculiari esperienze professionali, con particolare riferimento all’alimentazione dei settori cyber e spazio della Difesa, le lettere d) ed e) intervengono sulle norme del Codice riguardanti – rispettivamente - l’alimentazione straordinaria degli Ufficiali dei ruoli normali (articolo 652 COM) e il reclutamento degli Ufficiali in ferma prefissata (articolo 939 COM).
La lettera d) modifica il comma 2-bis dell’articolo 652 COM per estendere a tutti gli ufficiali la possibilità (attualmente limitata al reclutamento degli ufficiali medici), in caso di carenza di specifiche professionalità ad alta qualificazione, di reclutare con concorsi straordinari ufficiali in servizio permanente con il grado di capitano. Secondo la formulazione attualmente vigente, il reclutamento avviene tra i cittadini di età non superiore a 38 anni in possesso dei titoli di specializzazione indicati nel bando di concorso. La modifica operata dalla lettera d) prevede che tali cittadini siano “in possesso di una delle lauree magistrali e dei titoli indicati nel bando di concorso”. La relazione illustrativa specifica che si tratta, ad esempio, di master, dottorati, specializzazioni e delle esperienze professionali qualificanti indicati nel bando.
La lettera e), integrando l’articolo 939 COM con il comma 1-bis, prevede la possibilità di reclutare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di quattro anni, incluso il periodo di formazione e addestramento, al fine di sopperire alla carenza di professionalità da impiegare per la difesa delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico.
La relazione tecnica precisa che dall’articolo 3, lettere d) ed e) del comma unico, del presente schema di decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che i reclutamenti devono essere effettuati:
§ in presenza di vacanze organiche (lettera d));
§ entro il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media stabilito annualmente dalla legge di bilancio (lettera e)).
La medesima relazione specifica che tali disposizioni sono mirate a valorizzare le professionalità dei reparti operativi, in linea con quanto stabilito dai principi e dai criteri direttivi della delega.
Articolo 4
(Disposizioni finali)
L’articolo 4 prevede che l’incremento delle dotazioni organiche degli ufficiali ad alta specializzazione operato con lo schema di decreto in esame sia destinato a soddisfare prioritariamente le esigenze di impiego in ambito interforze (comma 1) e fa slittare l’entrata in vigore delle modificazioni al COM apportate dalle disposizioni del presente decreto a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Nello specifico, il comma 1 prevede che l’incremento delle dotazioni organiche degli ufficiali ad alta specializzazione dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare determinato dall’articolo 798-bis COM, e riportato nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al COM, come modificati dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 3, comma 1, lettere a), b) e c), del presente decreto, sia destinato a soddisfare prioritariamente le esigenze di impiego in ambito interforze, secondo misure percentuali stabilite con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.
La relazione illustrativa sottolinea che, ai sensi della presente disposizione, nelle note in calce al quadro III (Ruolo normale del Corpo degli ingegneri) della tabella 1-Esercito italiano, al quadro II (Ruolo normale del Corpo del genio della Marina) della tabella 2-Marina militare e al quadro III (Ruolo normale del Corpo del genio aeronautico) della tabella 3-Aeronautica militare, come sostituiti dal presente decreto, è indicato che l’incremento del relativo volume organico è destinato prioritariamente alle esigenze funzionali delle strutture interforze preposte ad operare nei domini aerospaziale e cibernetico.
Il comma 2 stabilisce che le modificazioni al COM apportate dalle disposizioni del presente decreto abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024.
La relazione illustrativa spiega che questo differimento del termine rispetto alla data di entrata in vigore del provvedimento risponde all’esigenza di far coincidere con l’inizio dell’anno solare l’avvio del processo per il progressivo conseguimento del nuovo modello a 160.000 unità, da realizzare alla data del 1° gennaio 2034, in considerazione della cadenza annuale delle misure di gestione degli organici, da adottare nel periodo transitorio, e per il necessario coordinamento con le medesime misure riferite al pregresso modello a 150.000 unità.
Al riguardo, la relazione illustrativa richiama, in particolare:
§ il decreto di determinazione delle dotazioni organiche e delle consistenze del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma (art. 2207 COM);
§ il decreto di determinazione delle dotazioni organiche degli ufficiali (art. 2209-ter COM);
§ il decreto di determinazione del numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente (art. 2233-bis COM);
§ il decreto di determinazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali per l’avanzamento al grado superiore (artt. 2233-quater, comma 3-bis, e 2238-ter COM);
§ il decreto di determinazione del contingente massimo di ufficiali e di marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, da collocare in ausiliaria a domanda (art. 2229 COM).
Il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.