Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
|
---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Difesa |
Titolo: | Schema di decreto legislativo in materia di rappresentanza militare |
Riferimenti: | SCH.DEC N.56/XIX |
Serie: | Atti del Governo Numero: 56 |
Data: | 01/08/2023 |
Organi della Camera: | IV Difesa |
1° agosto 2023
Schema di decreto legislativo in materia di rappresentanza militare
A.G. 56
Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice dell’ordinamento militare, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare
Ai sensi dell'articolo 16, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, della legge 28 aprile 2022, n. 46
Servizio Studi
Ufficio politica estera e difesa
Tel. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 119
Servizio Studi
Dipartimento Difesa
Tel. 066760-4172 st_difesa@camera.it - @CD_difesa
Atti del Governo n. 56
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
DI0046
I N D I C E
§ Premessa......................................................................................................... 3
§ I principi generali della legge n. 46 del 2022................................................. 6
§ Norma di delega........................................................................................... 10
Schede di lettura
§ Articolo 1 (Modifiche al Codice dell’ordinamento militare)....................... 15
§ Articolo 2 (Modifiche a ulteriori disposizioni legislative)........................... 22
§ Articolo 3 (Abrogazioni )............................................................................. 23
§ Articolo 4 (Clausola di invarianza finanziaria ).......................................... 24
Lo scorso 25 luglio il Governo ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo A.G. n. 56 che attua una parte della delega prevista dall’articolo 16 della legge n. 46 del 2022, recante “Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare”.
Nello specifico lo schema di decreto in esame dà attuazione alla delega che il Parlamento ha conferito al Governo con la legge n. 46 del 2022, limitatamente ai criteri direttivi di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 16, comma 1, ovvero:
· abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare (lettera a));
· novella del codice dell’ordinamento militare (COM - decreto legislativo n. 66/2010), al fine di inserirvi le disposizioni della legge n. 46 del 2022 (lettera b));
· modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della legge n. 46 del 2022 (lettera c)).
·
La relazione illustrativa precisa che il presente decreto viene adottato in attuazione delle citate deleghe, per la parte riferita al coordinamento normativo delle fonti primarie (il codice dell’ordinamento militare e le ulteriori disposizioni contenute nelle leggi e negli atti aventi forza di legge), mentre il coordinamento delle disposizioni di natura regolamentare sarà effettuato con una fonte di pari rango.
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 16 del testo originario della legge n. 46 del 2022, la delega avrebbe dovuto essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Tale termine è stato esteso a complessivi 18 mesi dall’articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 16 dicembre 2022, n. 196, ovvero fino al 27 novembre 2023.
Per quanto concerne le altre deleghe contenute nella legge n. 46 del 2022, si ricorda che:
· in attuazione delle deleghe di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 16, comma 1, è stato adottato il decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2023), recante «Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti». Il relativo schema di decreto legislativo (A.G n. 6) era stato trasmesso alle Camere per il parere l’11 novembre 2022;
· la relazione illustrativa precisa che non viene al momento esercitata la delega di cui all’articolo 9, commi 15 e 16, relativa al decreto legislativo riguardante le limitazioni all’esercizio dell’attività sindacale in attività operativa, addestrativa, formativa e esercitativa. Ai fini dell’emanazione di tale decreto legislativo, infatti, è necessario (articolo 9, comma 16) sentire il parere delle associazioni rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge 46/2022, ma al momento, il competente Ministro per la Pubblica Amministrazione non ha ancora riconosciuto la rappresentatività a livello nazionale di nessuna delle associazioni iscritte all’albo del Ministero della difesa.
Si segnala che il 28 luglio il Governo ha presentato alle Camere il disegno di legge A.S. 825, che ha lo scopo di estendere i termini di tale delega di un ulteriore anno, al 27 novembre 2024. Come si legge nella relazione illustrativa, infatti, le associazioni in oggetto “saranno ragionevolmente riconosciute nel primo quadrimestre del 2024”. Al 31 dicembre 2023, il Ministero della difesa procederà a valutare la consistenza associativa delle associazioni, rilevando attraverso i propri sistemi informatici i dati complessivi relativi alla deleghe per la riscossione del contributo sindacale, unitamente ai dati di forza effettiva complessiva delle singole Forze armate e delle singole Forze di polizia a ordinamento militare. Successivamente (nel caso si accerti la presenza di associazioni che raggiungono il numero minimo di iscritti previsto dalla legge) tali dati, dopo le opportune verifiche interne e la validazione da parte delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, saranno inviati al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A seguire, il Ministro per la pubblica amministrazione, dopo aver sentito, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, adotterà il relativo decreto di riconoscimento delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale.
Con riferimento a quest’ultima delega si segnala che il comma 16 dell’articolo 9 contempla il c.d. “scorrimento della delega”, non previsto, invece dal successivo articolo 16 concernente, il conferimento al Governo delle altre deleghe legislative.
L’articolo 9 stabilisce, infatti, che, ove il termine per l’espressione del parere delle commissioni parlamentari cada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.
In via generale, si ricorda che legge 28 aprile 2022, n. 46 è stata approvata sul finire della XVIII legislatura ed ha definito la cornice giuridica nell'ambito della quale è possibile istituire, per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano, associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM).
Il provvedimento è intervenuto dopo un significativo pronunciamento della Corte Costituzionale che nel 2018 ha modificato il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di diritti sindacali dei militari (sentenza n. 120 del 2018), riconoscendo per la prima volta la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale.
Nello specifico, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 1475 del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, in quanto prevedeva che i militari non potessero "costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali" invece di prevedere che i militari potessero "costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge", fermo restando "il divieto di aderire ad altre associazioni sindacali".
In estrema sintesi, con la sentenza n. 120 del 2018 la Corte:
1. ha riconosciuto la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale;
2. ha rinviato ad un apposito provvedimento legislativo la definizione delle condizioni e dei limiti di tale riconoscimento;
3. ha confermato la legittimità del comma 2 dell'articolo 1475 nella parte in cui ha stabilito il divieto per il personale militare di aderire ad altre associazioni sindacali, "divieto dal quale consegue la necessità che le associazioni in questione siano composte solo da militari e che esse non possano aderire ad associazioni diverse";
4. ha ribadito la legittimità del divieto per i militari di esercitare il diritto di sciopero previsto dal comma 4 dell'articolo 1475 del Codice dell'ordinamento militare.
Per un approfondimento del giudizio di legittimità costituzionale riguardante il comma 2 dell'articolo 1475 si rinvia al seguente dossier predisposto in occasione dell'inizio dell'esame parlamentare delle proposte di legge che hanno dato origine all’iter parlamentare della legge n. 46 del 2022. Nel citato dossier è possibile consultare anche il precedente orientamento della Corte Costituzionale relativo al divieto di aderire ad associazioni sindacali.
Si ricorda, inoltre, che la Corte Costituzionale, nel riconoscere la legittimità di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare, ha poi espressamente sottolineato la necessità di una puntuale regolamentazione della materia in considerazione della specificità dell'ordinamento militare e della sussistenza di peculiari esigenze di "coesione interna e neutralità", che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali. In tale settore la Corte osservava come un eventuale vuoto normativo sarebbe stato "di impedimento allo stesso riconoscimento del diritto di associazione sindacale".
Nelle more dell'approvazione della legge n. 46 del 2022, al fine di non ledere o comprimere l'esercizio del diritto di associazione sindacale tra i militari, il Ministero della Difesa, con circolare del 21 settembre 2018 ("Sentenza della Corte costituzionale n. 120/2018. Procedure per la costituzione di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale") aveva provveduto ad integrare le disposizioni interne in materia di associazionismo tra militari, indicando specifiche condizioni per consentire l'avvio delle procedure di costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale.
Per quanto concerne i principi generali della nuova disciplina prevista dalla legge n. 46 del 2022 l'articolo 1 stabilisce in primo luogo che i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare o interforze.
Per un approfondimento dei contenuti della legge si veda il tema dell’attività parlamentare Attuazione della legge sulle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
In deroga al comma 1 dell'articolo 1475 COM, che prevede il preventivo assenso del Ministro della difesa per la costituzione di associazioni o circoli fra militari, si stabilisce che l'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è libera, volontaria e individuale; gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari. Non possono aderire alle associazioni professionali a carattere sindacale i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del COM, limitatamente alla categoria degli allievi.
Si ricorda che gli allievi citati dall'articolo 627, comma 8, del COM, sono gli allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi delle scuole militari, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari.
Con riferimento alle competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale si precisa che le medesime curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di competenza, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali (art. 5).
Le materie di competenza riguardano:
a) i contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché all' articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (recante "Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate");
b) all'assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
c) all'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
e) alle pari opportunità;
f) alle prerogative sindacali di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.
In relazione alle richiamate materie le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono:
La trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio è esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
Con riferimento alle procedure di contrattazione l'articolo 11 attribuisce alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto.
Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla legge in esame e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.
Tali DPR sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:
a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;
b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 13. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.
Per quanto attiene agli obblighi informativi, si prevede che le amministrazioni militari del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunichino alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare con riferimento alle materie di loro competenza (art.12).
A sua volta l'articolo 13 considera rappresentative a livello nazionale le associazioni che raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare (escludendo il personale che non può aderire alle associazioni sindacali). Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.
Qualora l'associazione costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare non raggiunga la quota minima di rappresentatività del 3 per cento in ciascuna delle Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, essa è rappresentativa nelle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare nelle quali raggiunge la quota minima del 4 per cento.
La norma prevede che, in via transitoria, le quote percentuali di iscritti sono ridotte:
Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 13.
In relazione alla materia di giurisdizione, l'articolo 17 riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla legge in esame, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva quando sussiste interesse diretto in relazione alle controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla legge.
A sua volta l'articolo 18 riguarda le procedure di conciliazione, e istituisce
Come precedentemente rilevato, lo schema di decreto legislativo in esame è attuativo di una parte della delega prevista dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 46 del 2022. Tale norma conferisce, infatti, al Governo la delega ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge (vale a dire entro il 27 novembre 2023), uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo n. 195 del 1995, dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 e del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo articolo 16. L’articolo 16, comma 2, prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.
Si ricorda che il decreto legislativo n. 195 del 1995, reca “Attuazione dell’articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”. A sua volta l’articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 reca la disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze arma. Da ultimo il decreto legislativo n. 66 del 2010 reca il “Codice dell’ordinamento militare”.
Nello specifico il provvedimento in esame viene adottato in attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 16, comma 1, e, in attuazione dei richiamati principi e criteri direttivi, provvede:
· ad abrogare le disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare. A tal fine vengono modificate le disposizioni del COM, delle leggi e degli atti aventi forza di legge, prevedendo l’attribuzione delle competenze e delle funzioni riconosciute agli Organi della rappresentanza militare alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale (delega di cui alla lettera a));
· a novellare il COM inserendovi le disposizioni della legge n. 46 del 2022. In particolare vengono sostituiti gli articoli da 1476 a 1482 COM con le varie disposizioni di cui alla legge n. 46 del 2022, che vengono contestualmente abrogate dall’articolo 3 dello schema in esame. Le disposizioni di cui agli articoli da 1476 a 1482 riguardanti la Rappresentanza militare confluiscono nel nuovo articolo 2257bis COM, recante Disposizioni transitorie in materia di rappresentanza militare, non potendo essere abrogate fino a quando è in corso il mandato dei delegati della rappresentanza militare in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 46 del 2022 (delega di cui alla lettera b));
· a modificare e integrare le disposizioni contenute nelle leggi e negli atti aventi forza di legge con le norme della legge n. 46 del 2022 (delega di cui alla lettera c)).
Le disposizioni previste dallo schema di decreto in esame, infatti, oltre a novellare il COM, recano modifiche a ulteriori disposizioni legislative allo scopo di sostituire i riferimenti agli Organi della rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale. A questo fine, l’articolo 2 del provvedimento in esame interviene su:
§ l’articolo 8 della legge n. 831 del 1986, in tema di alloggi di servizio del Corpo della Guardia di finanza;
§ l’articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2001, concernente i compiti e l’ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;
§ l’articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, riguardante l’applicazione nei riguardi delle Forze armate e di Polizia della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
§ l’articolo 19 della legge n. 183 del 2010, relativo alla specificità delle Forze armate e di Polizia;
§ l’articolo 9 della legge n. 119 del 2022 recante la delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale;
§ gli articoli 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. 195 del 1995, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
§ l’articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 recante la disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate.
Il provvedimento in esame si compone di 4 articoli: l’articolo 1 apporta le necessarie modifiche al COM; l’articolo 2, come si è accennato, interviene su ulteriori disposizioni legislative allo scopo di sostituire i riferimenti agli Organi della rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale; l’articolo 3 abroga le disposizioni della legge n. 46 del 2022, che sono confluite nel COM; l’articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Le schede di lettura che seguono esaminano nel dettaglio i singoli articoli.
Articolo 1
(Modifiche al Codice dell’ordinamento militare)
L’articolo 1 reca le necessarie modifiche al Codice dell’ordinamento militare (COM), intervenendo
§ sul libro secondo del COM, relativo ai beni della Difesa, con il comma 1;
§ sul libro terzo, concernente l’amministrazione e la contabilità del Ministero della difesa, con il comma 2;
§ sul libro quarto, relativo al personale militare, con il comma 3;
§ sul libro nono, contenente disposizioni di coordinamento, transitorie e finali, con il comma 4.
In particolare, il comma 1 sostituisce i riferimenti agli Organi della rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) rappresentative a livello nazionale negli articoli 286, 287, 294, 296 e 297 COM, in materia di alloggi di servizio.
Allo stesso modo, il comma 2 adegua l’articolo 546 COM, concernente il servizio di vettovagliamento delle Forze armate.
Il comma 3 apporta numerose modifiche agli articoli del COM contenuti nel libro quarto sul personale militare, per adeguare la normativa alle disposizioni della legge n. 46/2022. Le lettere da a) ad h) e da dd) a gg) contengono sostanzialmente disposizioni di coordinamento normativo. Le lettere da i) a cc) fanno confluire nel COM la disciplina delle APCSM (articoli da 1476 a 1482-bis COM).
Più nel dettaglio, la lettera a) integra le posizioni di stato in servizio permanente previste dall’articolo 875 COM, aggiungendovi il distacco sindacale.
Le lettere b) e c) disciplinano le due nuove posizioni di stato giuridico introdotte dalla legge 46 del 2022: l’aspettativa sindacale non retribuita (nuovo articolo 904-bis COM) e il distacco sindacale (nuovo articolo 913-bis COM).
La lettera d) sopprime l’articolo 980 COM riguardante il rinvio all’articolo del COM che disciplina il trasferimento del delegato di un organo di rappresentanza militare.
La lettera e), modifica l’articolo 1470 sulla libertà di riunione, allo scopo di consentire le riunioni di natura sindacale introdotte dalla legge n. 46 del 2022, tramite il rinvio al nuovo articolo 1480-bis COM sul diritto di assemblea.
La lettera f) integra l’articolo 1475 COM, sulle limitazioni all’esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero, al fine di precisare che il diritto di costituire APCSM, riconosciuto dalla Corte costituzionale, può essere esercitato secondo le disposizioni previste dal capo III del titolo IX del libro IV (che viene adeguato alle disposizioni di cui alla legge n. 46 del 2022) e dal relativo regolamento di attuazione previsto dall’articolo 16, comma 3 della legge 46 del 2022.
La lettera g) sostituisce la rubrica del titolo IX - capo III – da “Organi di rappresentanza militare” a “Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari”. All’interno di tale capo, la lettera h) inserisce la Sezione I “Principi generali e competenze”.
La lettera i) sostituisce l’articolo 1476, che riguardava gli organi della rappresentanza militare, con un articolo rubricato “Diritto di associazione professionale a carattere sindacale in ambito militare” che intende recepire le disposizioni dell’articolo 1 della legge 46/2022.
Tuttavia, mentre la legge 46/2022 prevede, all’articolo 1 comma 2, che il diritto di libera organizzazione sindacale “è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo”, l’articolo 1476 COM (come sostituito dalla lettera i)) dispone al comma 1 l’esclusione del personale della riserva e di quello “in congedo assoluto”.
In merito a questa differenza, la relazione illustrativa precisa che l’articolo 1476 , nel recepire le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 46/2022, intende coordinarle con quelle di cui all’articolo 8, comma 1 (che consente ai militari in ausiliaria iscritti all’APCSM di ricoprire cariche elettive nelle APCSM stesse), al duplice scopo di limitare il divieto di esercizio del diritto di libera organizzazione sindacale al solo personale in congedo “assoluto” e di consentire l’iscrizione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari al personale in “ausiliaria”, espressamente prevista dal citato articolo 8, comma 1. L’intervento si rende quindi necessario al fine di coordinare il testo delle due disposizioni che, in mancanza, risulterebbero in contrasto poiché l’iscrizione del personale in ausiliaria (quale categoria del congedo ma non assoluto) sarebbe, da un lato, vietato dall’articolo 1, comma 2 e, dall’altro, consentito dall’articolo 8, comma 1.
Il comma 5 dell’articolo 1476 COM elenca le categorie che non possono aderire alle APCSM, tra cui i militari di truppa, limitatamente alle categorie degli allievi (in sintonia con l’articolo 1, comma 6, della legge 46/2022) e alcune cariche di vertice. C’è da segnalare che la legge 46/2022 (articolo 8, comma 3) limitava queste esclusioni alle cariche di cui agli articoli 25, 32 e 40 COM (rispettivamente, Capo di stato maggiore della difesa; Capo di stato maggiore di Forza armata e Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; Segretario generale della difesa), oltre al Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. La relazione illustrativa segnala che l’elenco delle cariche di vertice che non possono aderire alle associazioni professionali a carattere sindacale è stato aggiornato, allo scopo di adeguarlo alla nuova configurazione dei Vertici militari discendente da disposizioni normative intervenute dopo l’entrata in vigore della legge n. 46. In particolare, oltre alle predette Autorità di vertice, sono stati inclusi il Comandante del Comando operativo di vertice interforze, il Direttore nazionale degli armamenti e il Segretario generale della difesa, rispettivamente, previsti dagli articoli 29 (come modificato dall'art. 51, comma 8, lett. d), n. 2), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91), 40 COM (come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75) e 44-bis COM (come inserito dall'art. 4, comma 1, lett. e), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).
La lettera l) introduce nel COM gli articoli 1476-bis (Princìpi generali), 1476-ter (Competenze) e 1476-quater (Limitazioni), allo scopo di recepire, rispettivamente, gli articoli 2, 5 e 4 della legge 46/2022. La relazione illustrativa segnala che, rispetto al testo dell’articolo 5 della legge n. 46/2022, le parole «Corpo della guardia di finanza» sono state sostituite nel nuovo articolo 1476-ter COM con «Forze di polizia a ordinamento militare», allo scopo di utilizzare la medesima locuzione utilizzata in tutte le altre disposizioni della legge per indicare sia l’Arma dei Carabinieri che la Guardia di finanza.
La lettera m) introduce, sempre nel titolo IX - capo III, sulle “Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari”, la Sezione II “Costituzione, articolazioni periferiche e cariche direttive”. La lettera n) sostituisce l’articolo 1477 (Costituzione), in cui confluiscono le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 46/2022. Si segnala che il comma 6 dell’articolo 3 della legge n. 46/2022, che riservava alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia confluisce invece nell’articolo 1481 COM, dedicato alla giurisdizione (vedi lettera aa) nel seguito).
La lettera o) introduce nel COM i nuovi articoli 1477-bis (Articolazioni periferiche) e 1477-ter (Cariche direttive), allo scopo di recepire, rispettivamente, gli articoli 6 e 8 della legge.
La lettera p) inserisce nel titolo IX, capo III, la Sezione III relativa alle APCSM rappresentative a livello nazionale. In tale sezione vengono inserite le disposizioni della legge n. 46/2022 riguardanti le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative e le prerogative alle stesse attribuite. La lettera q) sostituisce infatti l’articolo 1478 COM (Rappresentatività), che recepisce le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge 46/2022, ad eccezione delle disposizioni transitorie di cui al comma 5, che confluiscono nell’articolo 2257-ter, introdotto dal comma 4, lettera c), dell’articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame.
La lettera r) sostituisce l’articolo 1479 COM (Procedure di contrattazione), per recepire l’articolo 11, comma 1, della legge 46/2022. La relazione segnala che le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 11 sono già contenute nel decreto legislativo12 maggio 1995, n. 95 (recante la disciplina organica delle procedure di contrattazione per il rinnovo dei contratti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare). Tali disposizioni, pertanto, vengono abrogate, siccome non è necessario riproporle nel citato decreto n. 195 del 1995 e non sussistono i presupposti per un recepimento nel COM. La parte dell’articolo 11 della legge 46/2022 riferita alla composizione delle delegazioni trattanti (per la parte sindacale e per la parte pubblica) viene invece recepita nel decreto legislativo n. 195 del 1995 e nell’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 195, attraverso le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 6 e 7, del presente provvedimento, poiché la vigente formulazione dei citati provvedimenti contiene un mero rinvio agli articoli della legge n. 46/2022 che specificano la composizione delle delegazioni trattanti.
La lettera s) inserisce nel COM gli articoli 1479-bis (Diritti e tutela dei militari che ricoprono cariche elettive) e 1479-ter (Obblighi informativi), al fine di recepire, rispettivamente gli articoli 14 e 12 della legge 46/2022.
La lettera u) sostituisce l’articolo 1480 (Svolgimento dell’attività sindacale), nel quale sono confluite le disposizioni di cui all’articolo 9 della legge 46/2022.
La lettera v) inserisce gli articoli 1480-bis (Diritto di assemblea), 1480-ter (Informazione e pubblicità) e 1480-quater (Finanziamento e trasparenza dei bilanci), i quali recepiscono, rispettivamente, gli articoli 10, 15 e 7 della legge 46/2022.
La lettera aa), come anticipato, sostituisce l’articolo 1481 (Giurisdizione) che riunisce e recepisce in maniera organica le varie disposizioni relative alla giurisdizione del Giudice amministrativo contenute nella legge. In particolare, recepisce le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 6 (controversie relative al provvedimento di cancellazione dall’albo ministeriale), 10, comma 4 (controversie relative al diritto di assemblea) e 17 commi 1, 2, 3, parte del comma 4, e 8.
La lettera bb) sostituisce l’articolo 1482 (Tentativo di conciliazione) al fine di recepire le disposizioni in materia contenute nell’articolo 17 (in particolare i commi 4, 5 6 e 7). La relazione illustrativa segnala che il comma 2 dell’articolo 1482, come sostituito dal provvedimento in esame, prevede che la notificazione della richiesta di tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza, ivi inclusi quelli per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo, fino alla conclusione della procedura di conciliazione ovvero alla rinuncia espressa alla procedura stessa presentata dall’associazione proponente. Tale previsione (non contenuta nella legge 46/2022), secondo la relazione, valorizza lo scopo deflattivo del contenzioso sotteso all’introduzione della procedura di conciliazione. La sospensione dei termini per avviare il procedimento giudiziale, infatti, è uno strumento per implementare la scelta di tentare di comporre la vertenza in via stragiudiziale anziché devolvere in prima battuta la controversia al Giudice amministrativo. La sospensione dei termini fissati per intraprendere la via giudiziale, infatti, è uno strumento per implementare la scelta di tentare di comporre la vertenza in via stragiudiziale. La sospensione dei termini in parola è strutturata sulla base di quanto previsto, a livello generale, dall’articolo 410 del codice procedura civile per il tentativo di conciliazione relativo alle controversie individuali di lavoro di cui all’articolo 409 del medesimo codice.
La lettera cc) inserisce l’articolo 1482-bis (Commissioni di conciliazione) che, al fine di recepire le disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 46/2022, istituisce:
a) per le controversie aventi rilievo nazionale, la commissione centrale di conciliazione presso il Ministero della difesa, ovvero presso il Ministero dell’economia e delle finanze per le controversie riferite al personale del Corpo della guardia di finanza;
b) per le controversie aventi rilievo locale, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
Come si è anticipato, le lettere da dd) a gg) contengono sostanzialmente disposizioni di coordinamento normativo. La lettera dd) integra l’articolo 2316, prevedendo, a soli fini ricognitori, che le disposizioni di alla sezione III-bis (Distacco sindacale) e del titolo IX – Capo III (Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari), rispettivamente introdotte dall’articolo 1, comma 3, lettere c) e g) si applicano al personale della Guardia di finanza;
Le lettere ee) e ff) dispongono, rispettivamente, l’adeguamento degli articoli 2188-quinquies (Disposizioni transitorie attuative dei programmi di revisione dello strumento militare nazionale) e 2209-octies (Disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare), sostituendo i riferimenti agli Organi della rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale.
La lettera gg) sopprime i commi 21, 22, e 23 dell’articolo 2214-quater riguardanti gli organi di rappresentanza militare del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei carabinieri.
Il comma 4 interviene sul libro nono (contenente disposizioni di coordinamento, transitorie e finali), introducendo disposizioni transitorie relative alla rappresentanza militare e alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
In particolare, la lettera a) sostituisce la rubrica della parte VII del titolo II, capo II, sezione IV, con «Disciplina militare ed esercizio dei diritti».
La lettera b) sostituisce l’articolo 2257 COM (Durata del mandato degli organi della rappresentanza militare), al fine di recepire le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 46 del 2022. La relazione illustrativa segnala che il comma 2 dell’articolo 2257, per evitare soluzioni di continuità tra rappresentanza militare e associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, prevede che fino alla data indicata al comma 1, continuano ad essere svolte dagli organi della rappresentanza militare le funzioni attribuite alle associazioni rappresentative dalle disposizioni del presente provvedimento (espressamente elencate). Si tratta della data indicata dall’articolo 19, comma 2, della legge 46/2022, ossia la data di entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione che individua le APCSM rappresentative (di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b)), ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, relativamente alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
La lettera c) introduce l’articolo 2257-bis (Disposizioni transitorie in materia di rappresentanza militare), nel quale sono confluite le disposizioni contenute nei precedenti articoli da 1476 a 1482 del Codice, concernenti la Rappresentanza militare, allo scopo di disciplinare il periodo transitorio nel quale la Rappresentanza militare continuerà a svolgere le relative funzioni, fino a quando non sarà emanato il primo decreto del Ministro della Pubblica amministrazione di riconoscimento delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, cui saranno devolute le attribuzioni delle citate Rappresentanze militari. Sempre la lettera c) introduce l’articolo 2257-ter (Disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). Vi confluiscono le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 3, della legge 46/2022, relativamente alle APCSM che hanno già conseguito l’assenso del Ministro competente ai sensi delle disposizioni amministrative vigenti prime dell’entrata in vigore della stessa legge, e le disposizioni dell’articolo 13, comma 5, in tema di riduzione delle percentuali di deleghe necessarie ai fini della dichiarazione di rappresentatività.
Articolo 2
(Modifiche a ulteriori disposizioni legislative)
L’articolo 2 reca modifiche a ulteriori disposizioni legislative allo scopo di sostituire i riferimenti agli Organi della rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale.
In particolare, i commi 1 e 2 adeguano in tal senso, rispettivamente, l’articolo 8 della legge n. 831 del 1986, in tema di alloggi di servizio del Corpo della Guardia di finanza, e l’articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2001, concernente i compiti e l’ordinamento del citato Corpo.
Il comma 3 interviene sull’articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, riguardante l’applicazione nei riguardi delle Forze armate e di Polizia della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il comma 4 modifica l’articolo 19 della legge n. 183 del 2010 relativo alla specificità delle Forze armate e di Polizia, sostituendo il riferimento al Consiglio centrale di rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale.
Il comma 5 modifica l’articolo 9 della legge n. 119 del 2022, recante la delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, sostituendo il riferimento al Consiglio centrale di rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale. Per approfondimenti su tale legge si rinvia al tema dell’attività parlamentare Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate e revisione dello strumento militare.
Il comma 6 reca modifiche di coordinamento normativo agli articoli 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. 195 del 1995 in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate al fine di sostituire i riferimenti agli articoli 11, comma 3, lettera a), 13 e 16, comma 3, della legge con i contenuti dei medesimi articoli, ovvero con i riferimenti ai corrispondenti articoli del COM nei quali sono stati recepiti gli articoli della legge n. 46.
Analogamente, il comma 7 modifica l’articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 recante la disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, al fine di sostituire i riferimenti agli articoli 11, comma 3, lettera a), e 13 della legge con il contenuto dei medesimi articoli, ovvero con il riferimento ai corrispondenti articoli del COM nei quali sono stati recepiti gli articoli della legge n. 46.
L’articolo 3 dispone l’abrogazione delle disposizioni di cui alla legge n. 46 del 2022, ad eccezione di taluni articoli o commi che non è possibile abrogare poiché contengono modifiche a disposizioni legislative o disposizioni transitorie che, secondo la relazione illustrativa, non è opportuno riassettar, ovvero deleghe al Governo.
Restano dunque in vigore:
§ i commi 1 e 5 dell’articolo 1, che inserisce nell’articolo 1475 COM il principio secondo cui i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze;
§ il comma 5 dell’articolo 5, che apporta direttamente modifiche al comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
§ l’articolo 11, comma 3, lettera b), che riguarda la delegazione per la parte sindacale, composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 13;
§ il comma 3 dell’articolo 17, che integra l’'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
§ il comma 2 dell’articolo 19, sul periodo transitorio in cui restano in carica i delegati della rappresentanza militare;
§ l’articolo 9, commi 15, 16, 17 e 18, e l’articolo 16, commi 1, 2, 5 e 6, riguardanti le deleghe al Governo.
Articolo 4
(Clausola di invarianza finanziaria )
L’articolo 4 del provvedimento reca la clausola di invarianza finanziaria, in virtù della quale dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Tale previsione risulta in linea con quanto stabilito dall’articolo 16, comma 6, della legge 46 del 2022, il quale dispone che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.