Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Difesa
Titolo: Schema D.M. riparto stanziamento per l'anno 2023 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma
Riferimenti: SCH.DEC N.48/XIX
Serie: Atti del Governo   Numero: 48
Data: 06/06/2023
Organi della Camera: IV Difesa


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Schema D.M. riparto stanziamento per l'anno 2023 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma

6 giugno 2023
Atti del Governo


Indice

Premessa|Contenuto|Presupposti normativi|


Premessa

In data 30 maggio 2023 il Governo ha trasmesso alle Camere la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto interministeriale A.G. 48 con il quale viene ripartito lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2023, in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
 
Contributi in favore delle associazioni combattentistiche
Nel 1998, per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge n. 93/1994, con l'approvazione della legge 11 giugno 1998, n. 205 ("Norme per la concessione di contributi statali a favore delle associazioni combattentistiche") sono stati autorizzati stanziamenti per complessivi 8 miliardi nel 1998 e 4 miliardi annui negl i anni 1999 e 2000. Il relativo riparto è stato effettuato con decreto del Ministro della difesa emanato con le modalità di cui all' articolo 1, comma 40, della legge n. 549/1995. Successivamente, il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ha disposto, all'articolo 7-vicies, lo stanziamento, per il 2005, di 3.100.000 € per le associazioni combattentistiche e partigiane erette in enti morali, costituitesi in confederazione nel 1979, incaricate di preparare ed organizzare, d'intesa con il Ministero della difesa, nel triennio 2005-2007, manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali, sul piano nazionale ed internazionale, per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione. In relazione alle medesime associazioni, successivamente è intervenuta la legge 20 Febbraio 2006, n. 92, che ha anch'essa provveduto alla concessione di contributi statali in loro favore. In particolare, l'articolo 1 ha autorizzato il finanziamento, da parte del Ministro della difesa, per il triennio 2006-2008, delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge n. 93/1994, sottoposte alla propria vigilanza. Tali Associazioni coincidono con quelle sopra richiamate che aderiscono alla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane. Il finanziamento è corrisposto, con le modalità previste dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, attraverso la ripartizione di un contributo pari a 2.220.000 € annui, da effettuarsi con decreto del Ministro della difesa. Successivamente, il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, ha autorizzato, all'articolo 14, comma 7-bis, un contributo di 1.500.000 euro annui per il triennio 2009-2011, destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa, per le finalità di cui all' articolo 1, comma 1, della legge n. 92/2006. Successivamente, il Governo, nel trasmettere alle Camere lo schema di decreto n. 482, precisava che non era più previsto alcun contributo specifico in favore delle associazioni combattentistiche, e sul capitolo restava,  il solo contributo di euro 256.740,00 previsto dalla legge di stabilità 2012 che lo schema di decreto n. 482 assegnava interamente alle associazioni d'arma e di categoria. Con la legge n. 182 del 2012, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 si è provveduto, quindi, a realizzare le necessarie variazioni al fine di prevedere lo stanziamento di 674.000 euro in favore delle associazioni combattentistiche, in misura identica alle risorse erogate nel corso del 2011. Successivamente, il comma 25 dell'articolo 1 del decreto legge n. 114 del 2013 ha autorizzato il Ministero della difesa ad erogare, relativamente al 2013, contributi in favore delle associazioni combattentistiche pari a 674.000 euro. Nel corso della conversione in legge del richiamato decreto legge n. 114 del 2013 è stato previsto un ulteriore stanziamento pari a euro 300.000 in favore delle medesime associazioni combattentistiche di cui al precedente comma 25, soggetto ai richiamati vincoli di rendicontazione e di pubblicazione.
Si ricorda, inoltre, che per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, l'articolo 2195 del Codice dell'ordinamento militare, come modificato dall'articolo 1, comma 271 della legge n. 147 del 2013 ha autorizzatato la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Con l'articolo 1, comma 596, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 la richiamata autorizzazione di spesa è stata nuovamente confermata per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Per quanto riguarda gli l'esercizi finanziari 2017 e 2018, le relative leggi di bilancio hanno rispettivamente previsto uno stanziamento complessivo da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal Ministero della difesa di euro 1.708.127 e 1.693.610
La legge di bilancio per l'anno 2019  (legge n. 145 del 2018) ha previsto uno stanziamento complessivo pari a 1.702.918 (cfr. capitolo 1352 dello stato di previsione del Ministero della Difesa).  Lo stesso importo è stato stanziato per i corrispondenti anni di riferimento dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020), dalla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020) e dalla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234/2021). Anche la legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197/2022) ha previsto uno stanziamento di 1.702.918 per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025 (si veda il capitolo 1352 dello stato di previsione del Ministero della difesa). Lo stanziamento relativo all'anno 2023 viene ripartito con lo schema di decreto interministeriale in esame.

Contenuto

Lo schema di decreto all'esame della Commissione Difesa individua complessivamente in euro 1.702.918 (stesso importo nel periodo 2019-2021; 1.693.610 euro nel 2018) l'importo complessivo dei contributi, per l'esercizio finanziario 2023, da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi vigilati dal Ministero della difesa.
 
La relazione illustrativa spiega che nella determinazione degli importi da attribuire è stata adottata, in analogia a quanto attuato l'anno precedente, sulla base della Direttiva del Ministro della Difesa del 19 luglio 2022 ed a seguito dell'istituzione di un'apposita commissione interna al Gabinetto, una metodologia uguale sia per le Associazioni Combattentistiche e Partigiane sia per le Associazioni d'Arma, di Categoria e di Specialità, fondata sulla selezione dei progetti di attività assistenziali, promozionali e divulgative presentati da ciascuna associazione e garantendo, comunque, un contributo sulla base del numero degli iscritti e "raggruppando le Associazioni in fasce per numero di soci effettivi".
A tal proposito il Governo precisa che  laddove non sia stato presentato alcun progetto, ovvero i progetti elaborati non siano stati ritenuti meritevoli di finanziamento si è deciso di apportare una decurtazione del 20% sull'importo previsto in base al numero degli iscritti.
Inoltre, nelle situazioni di recidività, è stata applicata un'ulteriore decurtazione del 20% rispetto allo stanziamento del 2022, che risulta già decurtato del 20%.
Quest'anno, alla luce della criticità derivante dai rincari generalizzati dei prezzi e dei costi energetici, nell'intento di mitigare la seria difficoltà delle Associazioni nella loro gestione finanziaria, è stata applicata una maggiorazione del 15% sulla quota "contributo fisso" in maniera lineare agli importi di tutte le fasce stabilite dalla direttiva del 19 luglio 2022.
Secondo l'annesso alla direttiva del 19 luglio 2022, il contributo determinato sulla base del numero dei soci effettivi è così determinato:
Numero soci effettivi contributo fisso (in euro)

Associazioni Combattentistiche e Partigiane

fino a 1.000 15.000
da 1.001 a 5.000 20.000
da 5.001 a 20.000 25.000
da 20.001 in poi 30.000

Associazioni D'Arma, Categoria, Istituti, Enti

fino a 5.000 8.000
da 5.001 a 15.000 12.000
da 15.001 a 30.000 15.000
da 30.001 in poi 20.000
L'annesso precisa che le fasce e gli importi stabiliti presentano valori diversi tra le Associazioni Combattentistiche/ Partigiane e le Associazioni d'Arma, Categoria, Istituti ed Enti, sia in considerazione del diverso numero di Sodalizi (17 le Combattentistiche/Partigiane e 30 le altre), sia in ragione del diverso stanziamento complessivo erogato.
Il riparto per l'esercizio finanziario 2023 in esame rappresenta la prima applicazione della Direttiva del Ministro della Difesa del 19 luglio 2022 per quanto concerne i criteri e le modalità di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione dei Ministero della difesa in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Con riferimento alla legislatura XVIII, si ricorda che la Commissione Difesa della Camera, in occasione dell'esame dello schema di riparto relativo all'anno 2019 (A.G. n. 83), ha espresso in data 5 giugno 2019 parere favorevole con la seguente condizione: "si adotti, a partire dal prossimo schema di decreto, un criterio di ripartizione del contributo fisso che consenta l'assegnazione di importi omogenei fra tutte le associazioni, proporzionalmente al numero degli iscritti .... ".
In relazione a tale richiesta la relazione illustrativa allegata all'atto A.G. 214, riferito al successivo anno 2020, ha fatto presente la costituzione di un apposito Gruppo di Lavoro, composto da rappresentanti degli Stati Maggiori di Forza Armata, del Comando Generale dell'Arma, del Segretariato Generale della Difesa - DNA e di Ufficio di Gabinetto "con il compito di identificare una soluzione, che necessariamente si sarebbe comunque potuta applicare solo a partire dall'anno 2021, in quanto la complessità della materia e la tempistica necessaria avrebbe, di contro, comportato, per l'anno 2020, una dilazione dell'intero processo concessivo del contributo in parola".
Nella medesima relazione il Governo ha fatto inoltre presente che sono state individuate molteplici soluzioni volte a  "perseguire l'auspicata omogeneità delle fasce", non prive di talune criticità. Nel dettaglio, nella relazione si precisa che gli esiti del gruppo di lavoro hanno evidenziato che "le implicazioni derivanti dall'implementazione delle molteplici soluzioni identificate per perseguire l'auspicata omogeneità delle fasce sarebbero potuto essere foriere di critiche rispetto alla situazione attuale". Il gruppo di lavoro ha pertanto investito della problematica "il SSSD con delega alle Associazioni, affinché rappresenti, nelle sedi idonee le criticità emerse".
A sua volta la Commissione difesa del Senato, in sede di espressione del parere sull'atto del Governo 214, ha rinnovato l'invito al Governo a  "poter disporre di tutta la documentazione necessaria per poter valutare la congruità delle somme assegnate alle singole associazioni, in particolare il rendiconto dell'attività svolta nell'ultimo anno per cui si chiedono i contributi, i progetti realizzati e l'ultimo bilancio approvato".

Sempre in relazione ai criteri di riparto, si ricorda che le Commissioni Difesa della Camera e del Senato, in sede di esame dello schema di riparto dello stanziamento dei fondi per l'anno 2021 (A.G. 255), hanno espresso parere favorevole con una osservazione con la quale si invitava il  Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'adozione di un regolamento, auspicabilmente già a partire dal 2022, ispirato alla trasparenza dei criteri di riparto, al numero degli iscritti e alla coerenza delle attività svolte con le finalità istitutive del fondo. (Qui il parere della Commissione difesa del Senato; Qui il parere qui il parere della Commissione difesa della Camera). Con riferimento a tale richiesta, nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto di riparto per il 2022 (A.G. 380) è stato fatto presente che il richiesto schema di regolamento/direttiva è stato predisposto ed inoltrato ai Presidenti delle Commissioni Difesa di Camera e Senato in data 3 marzo 2022,  e che l'entrata in vigore/applicazione sarebbe stata nel 2023, al fine di non inficiare, con una dilazione temporale, il processo concessivo dei fondi per l'anno 2022, il tutto nell'ottica di favorire il mondo associativo. Lo schema di regolamento/direttiva citato è successivamente stato approvato come Direttiva del Ministro della Difesa del 19 luglio 2022.

All'atto del Governo in esame è allegata, oltre ad una nota illustrativa dei criteri adottati per il riparto degli stanziamenti, la seguente documentazione:

• Elenco progetti approvati per le Associazioni d'Arma, di Categoria, gli Istituti e gli Enti;

• Elenco progetti NON approvati per le Associazioni d'Arma, di Categoria, gli Istituti e gli Enti;

• Elenco progetti approvati per le Associazioni Combattentistiche;

• Elenco progetti NON approvati per le Associazioni Combattentistiche;

• Numero dei Soci al 31 dicembre 2022.

Si ricorda che in occasione dell'esame dell'A.G.30, concernente il riparto per il 2018, la IV Commissione Difesa della Camera aveva sottolineato l'utilità di trasmettere al Parlamento i "rendiconti dell'attività svolta nell'anno precedente a quello per cui si chiedono i contributi, ill numero dei soci effettivi iscritti nell'anno in corso, nonché l'elenco dei progetti presentati dalle associazioni beneficiarie dal Ministero della difesa e ritenuti meritevoli di finanziamento" (cfr. premesse del  parere).

A sua volta la Commissione difesa del Senato,in relazione al richiamato atto n. 30, aveva espresso parere favorevole ribadendo in una osservazione"la necessità di poter disporre, unitamente al testo dello schema di decreto, di tutta la documentazione necessaria per poter valutare la congruità delle somme assegnate alle singole associazioni. In particolare, per ciascuna associazione, sarebbe opportuno poter disporre dei seguenti elementi: - il rendiconto dell'attività svolta nell'ultimo anno per cui si chiedono i contributi (come peraltro prescritto dalla legge n. 549 del 1995); - il numero di associati effettivi nell'anno in corso; - i progetti presentati al Ministero della Difesa e ritenuti meritevoli di finanziamento.- l'ultimo bilancio approvato".

In relazione alla richiesta di  fornire alle Commissioni  "l'ultimo bilancio approvato"  il Governo, nella relazione allegata all'atto n. 83 (schema di riparto contributi per il 2019)  aveva fatto presente di non poter fornire l'ultimo bilancio approvato non essendo nelle disponibilità del Dicastero in quanto "le Associazioni sono enti di diritto privato e sono soggette pertanto unicamente all'obbligo di rendicontazione esclusivamente per la parte riferita al contributo ricevuto dal Ministero della Difesa".

Nello specifico, lo schema di decreto in esame provvede quindi a ripartire  lo stanziamento di euro 1.702.918  a favore degli enti e associazioni destinatari come risulta dall'ultima colonna della tabella che segue. Nella tabella sono riepilogati anche contributi assegnati ai singoli enti nella Legislatura XVIII.
Associazioni, enti, istituti, fondazioni e altri organismi vigilati dal Ministero della difesa 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Associazione Italiana Ciechi di Guerra 48.000 43.050 61.850 38.700 35.150 35.750
Associazione Italiana Combattenti Interalleati 41.300 42.200 16.000 12.800 10.240 8.192
Associazione Nazionale Combattenti e Reduci 97.000 101.350 - - - -
Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti in Spagna 26.000 25.000 30.000 31.200 32.000 32.250
Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra 55.000 53.600 69.000 83.000 85.000 85.000
Associazione Nazionale tra le Famiglie Italiane dei Martiri Caduti per la Libertà della Patria 81.500 92.200 102.390 111.940 109.100 111.000
Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra 62.000 60.000 65.900 67.450 62.000 65.750
Associazione Nazionale Partigiani di Italia 100.000 95.000 97.000 99.000 94.000 95.500
Associazione Nazionale Veterani Reduci Garibaldini 32.000 36.000 41.032 45.000 38.000 41.250
Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane 50.000 51.200 66.500 66.200 60.000 63.750
Federazione Italiana Volontari della Libertà 85.000 87.600 90.700 91.700 92.700 80.950
Gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia 27.500 30.000 31.610 20.005 59.670 45.300
Istituto del "Nastro Azzurro" fra Combattenti e Decorati al Valor Militare 75.000 65.000 70.000 75.000 70.000 56.500
Associazione nazionale partigiani cristiani 40.000 45.500 38.000 47.000 42.500 45.437
Associazione Nazionale ex Internati 41.500 42.280 61.000 73.160 64.640 66.746
Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento e dalla Guerra di Liberazione 90.100 87.500 102.018 104.000 109.500 114.250
Associazione Nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione inquadrati nei Reparti regolari delle Forze Armate 47.000 39.520 57.000 33.845 35.500 28.000
Consiglio Nazionale delle Associazioni d'Arma 14.000 13.000 16.000 15.000 16.000 22.200
Associazione Nazionale del Fante 49.800 42.00"0 29.750 31.000 27.800 27.800
Associazione Nazionale Marinai d'Italia 37.000 36.000 36.500 30.000 28.000 31.000
Associazione Arma Aeronautica 36.000 41.000 44.000 34.000 50.000 53.000
Associazione Nazionale Carabinieri 8.294 6.635 5.308 4.246 3.397 2.718
Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia 34.300 38.500 30.950 34.166 41.566 41.621
Associazione Nazionale Arma di Cavalleria 20.400 23.000 16.600 18.000 19.300 33.356
Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d'Italia 14.500 16.500 14.500 11.300 11.200 14.400
Associazione Nazionale Ufficiali Tecnici dell'Esercito Italiano 12.000 11.500 14.500 16.000 10.500 13.200
Associazione Nazionale Autieri d'Italia 23.000 21.000 29.000 30.000 27.900 35.700
Associazione Nazionale Alpini 52.000 56.756 55.000 58.396 50.000 45.000
Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia 61.635 44.380 29.750 30.600 32.105 25.700
Associazione Nazionale Bersaglieri 35.000 34.800 47.000 46.000 36.500 34.250
Associazione Nazionale Carristi d'Italia 14.350 16.950 15.910 16.540 16.500 17.700
Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna 24.388 22.531 26.036 18.953 19.956 24.651
Associazione Lagunari Truppe Anfibie 13.500 17.500 17.800 15.500 14.500 16.200
Associazione Nazionale Commissariato Militare 17.000 15.140 16.100 17.000 15.500 14.700
Associazione Nazionale Sanità Militare Italiana 13.000 6.400 15.500 17.500 15.500 16.200
Associazione Nazionale Aviazione dell'Esercito 21.500 22.350 23.496 22.965 23.600 23.050
Associazione Nazionale Ufficiali dell'Aeronautica 12.000 16.000 17.000 20.000 20.200 20.500
Unione Nazionale Ufficiali Italiani in Congedo (U.N.U.C.I) 19.000 27.030 34.720 35.756 37.068 -
Gruppo Decorati Ordine Militare d'Italia 13.000 6.400 5.120 4.096 3.276 10.700
Unione Nazionale Sottufficiali Italiani (U.N.S.I.) 28.347 29.370 13.978 20.000 21.500 21.200
Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia 11.500 11.750 6.400 17.900 20.900 20.200
Associazione Nazionale Ufficiali di Marina Provenienti dal servizio effettivo 4.096 3.276 12.000 12.000 6.400 5.120
Associazione Nazionale "Nastro Verde"  17.000 18.450 23.000 21.500 23.000 18.000
Associazione nazionale ufficiali provenienti dal servizio attivo 13.000 13.000 9.500 9.500 9.500 10.700
Società Geografica Italiana 35.000 38.000 38.000 37.000 36.500 41.527
Associazione Nazionale per l'assistenza ai figli minorati di dipendenti ed ex dipendenti militari e civili della Difesa (ANAFIM) 23.000 34.200 44.500 43.000 47.500 67.200
Associazione Nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica 16.000 19.500 15.000 15.000 17.250 19.700
Totale annuo contributi 1.692.510 1.702.918 1.702.918 1.702.918 1.702.918 1.702.918
Come si evince dalla tabella, lo stanziamento annuale è rimasto costante nel periodo 2017-2023 all'importo di  euro 1.702.918.
Secondo le modalità di riparto applicate in attuazione della direttiva del 19 luglio 2022, nel 2023 alle "Associazioni Combattentistiche e Partigiane" vengono assegnati complessivamente 975.625 euro, mentre alle "Associazioni D'Arma, Categoria, e di specialità" un totale di 727.293 euro.
Si ricorda che nel periodo 2017-2022 venivano assegnati:
a)  1.000.000 euro alle Associazioni Combattentistiche e Partigiane;
b)  702.918   euro alle Associazioni d'Arma, di Categoria e di specialità.

Presupposti normativi

La legge n. 549 del 1995 (articolo 1, commi 40-44) ha realizzato un intervento di delegificazione in materia di contributi a carico del bilancio statale in favore di enti e organismi ritenuti meritevoli del sostegno economico dello Stato per le loro particolari finalità. Anteriormente alla legge citata, al finanziamento dei predetti enti si è infatti provveduto con interventi legislativi specifici riguardanti le varie categorie di organismi vigilati da ciascuna amministrazione centrale.
Nello specifico, l'articolo 1 della legge n. 549 del 1995, ha previsto che i contributi erogati ad enti, istituti, associazioni e fondazioni ai sensi dei provvedimenti sostanziali di spesa elencati nella apposita Tabella A allegata alla legge, vengano iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione di ciascun ministero interessato. Il relativo riparto fra i singoli enti è effettuato annualmente "con decreto del ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali, peraltro, sono trasmessi i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti stessi, entro trenta giorni dall'approvazione della legge di bilancio".
Ai sensi del comma 42 gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire, alla data del 15 luglio di ciascun anno, il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.
A sua volta, il comma 43 della legge 549 del 1995 prevede che la dotazione dei capitoli allocati nei vari stati di previsione dei ministeri interessati venga quantificata annualmente dalla Tabella C della legge finanziaria (ora legge di bilancio).

Per quanto concerne gli enti vigilati dal Ministero della Difesa,i soggetti originariamente beneficiari, indicati nella tabella A allegata alla citata legge n. 549/1995 erano i seguenti:
  1. Associazioni combattentistiche riconosciute giuridicamente e vigilate dal ministero, beneficiarie di contributi fissati per legge;
  2. Enti o associazioni che svolgono attività culturali, scientifiche, tecniche, assistenziali di interesse per le Forze Armate, nonché associazioni di militari in congedo e di arma, beneficiari di contributi secondo i principi della legge n. 612/1956;
  3. Organizzazione idrografica internazionale del Principato di Monaco (IHO) e l'Istituto Nazionale Studi ed Esperienze di Architettura Navale (INSEAN).
Al riguardo, la legge 6 novembre 2002, n. 267, recante disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale ( IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale ( INSEAN), aveva istituito uno specifico finanziamento per questi due organismi, che sono stati pertanto successivamente esclusi dall'elenco di quelli che beneficiano della ripartizione annua dei contributi ad enti e associazioni vigilate dal Ministero della difesa. E' stato contemporaneamente ridimensionato lo stanziamento complessivo destinato a tali enti.
Successivamente, l'articolo 7, comma 21, del decreto-legge  n. 78 del 2010, recante misure urgenti in materia di   stabilizzazione finanziaria e di   competitività economica, ha previsto la   soppressione dell'INSEAN. Le funzioni svolte da tale istituto e le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie sono state trasferite al Consiglio nazionale delle ricerche.
Per quanto concerne l'IHO, l'articolo 565 del Codice dell'ordinamento militare (d. lgs. n. 66 del 2010) ha previsto che il contributo da riconoscere a tale organismo venga quantificato annualmente dalla Tabella C della legge di stabilità (ora legge di bilancio).
Al riguardo, si segnala che la legge di bilancio per l'anno 2018 ha previsto  uno stanziamento annuo, per il triennio 2018 -2020 in favore dell' Organizzazione idrografica internazionale del Principato di Monaco (IHO), pari a 80.591 euro nel 2018 e 81.894 euro per gli anni 2019-2020.

Si ricorda, infine, che la legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), all'articolo 32, comma 2, ha previsto che i contributi disposti in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, indicati dalla tabella 1 allegata alla medesima legge, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato, e che il relativo riparto sia annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.