Schema D.M. riparto stanziamento per l'anno 2023 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma 6 giugno 2023 |
Indice |
Premessa|Contenuto|Presupposti normativi| |
Premessa
In data 30 maggio 2023 il Governo ha trasmesso alle Camere la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto interministeriale A.G. 48 con il quale viene ripartito lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2023, in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Contributi in favore delle associazioni combattentistiche
Nel 1998, per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla
legge n. 93/1994, con l'approvazione della
legge 11 giugno 1998, n. 205 ("Norme per la concessione di contributi statali a favore delle associazioni combattentistiche") sono stati autorizzati stanziamenti per complessivi 8 miliardi nel
1998 e 4 miliardi annui negl
i anni 1999 e 2000. Il relativo riparto è stato effettuato con decreto del Ministro della difesa emanato con le modalità di cui all'
articolo 1, comma 40, della legge n. 549/1995. Successivamente, il
D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43 ha disposto, all'articolo 7-vicies, lo stanziamento,
per il 2005, di 3.100.000 € per le associazioni combattentistiche e partigiane erette in enti morali, costituitesi in confederazione nel 1979, incaricate di preparare ed organizzare, d'intesa con il Ministero della difesa,
nel triennio 2005-2007, manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali, sul piano nazionale ed internazionale, per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione. In relazione alle medesime associazioni, successivamente è intervenuta la
legge 20 Febbraio 2006, n. 92, che ha anch'essa provveduto alla concessione di contributi statali in loro favore. In particolare, l'articolo 1 ha autorizzato il finanziamento, da parte del Ministro della difesa, per il triennio
2006-2008, delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla
legge n. 93/1994, sottoposte alla propria vigilanza. Tali Associazioni coincidono con quelle sopra richiamate che aderiscono alla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane. Il finanziamento è corrisposto, con le modalità previste dalla
legge 28 dicembre 1995, n. 549, attraverso la ripartizione di un contributo pari a 2.220.000 € annui, da effettuarsi con decreto del Ministro della difesa. Successivamente, il
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, ha autorizzato, all'articolo 14, comma 7-bis,
un contributo di 1.500.000 euro annui per il triennio
2009-2011, destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa, per le finalità di cui all'
articolo 1, comma 1, della legge n. 92/2006. Successivamente, il Governo, nel trasmettere alle Camere lo schema di decreto n. 482, precisava che non era più previsto alcun contributo specifico in favore delle associazioni combattentistiche, e sul capitolo restava, il solo contributo di euro 256.740,00 previsto dalla legge di stabilità 2012 che lo schema di decreto n. 482 assegnava interamente alle associazioni d'arma e di categoria. Con la
legge n. 182 del 2012, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 si è provveduto, quindi, a realizzare le necessarie variazioni al fine di prevedere lo stanziamento di 674.000 euro in favore delle associazioni combattentistiche, in misura identica alle risorse erogate nel corso del 2011. Successivamente, il
comma 25 dell'articolo 1 del decreto legge n. 114 del 2013 ha autorizzato il Ministero della difesa ad erogare,
relativamente al 2013, contributi in favore delle associazioni combattentistiche
pari a 674.000 euro. Nel corso della conversione in legge del richiamato
decreto legge n. 114 del 2013 è stato previsto un ulteriore stanziamento pari a euro
300.000 in favore delle medesime associazioni combattentistiche di cui al precedente comma 25, soggetto ai richiamati vincoli di rendicontazione e di pubblicazione.
Si ricorda, inoltre, che per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, l'articolo 2195 del Codice dell'ordinamento militare, come modificato dall'articolo 1, comma 271 della legge n. 147 del 2013 ha autorizzatato la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Con l'articolo 1, comma 596, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 la richiamata autorizzazione di spesa è stata nuovamente confermata per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Per quanto riguarda gli l'esercizi finanziari 2017 e 2018, le relative leggi di bilancio hanno rispettivamente previsto uno stanziamento complessivo da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal Ministero della difesa di euro 1.708.127 e 1.693.610
La legge di bilancio per l'anno 2019 (legge n. 145 del 2018) ha previsto uno stanziamento complessivo pari a 1.702.918 (cfr. capitolo 1352 dello stato di previsione del Ministero della Difesa).
Lo stesso importo è stato stanziato per i corrispondenti anni di riferimento dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020), dalla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020) e dalla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234/2021). Anche la legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197/2022) ha previsto uno stanziamento di 1.702.918 per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025 (si veda il capitolo 1352 dello stato di previsione del Ministero della difesa). Lo stanziamento relativo all'anno 2023 viene ripartito con lo schema di decreto interministeriale in esame.
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Contenuto
Lo schema di decreto all'esame della Commissione Difesa individua complessivamente in euro 1.702.918 (stesso importo nel periodo 2019-2021; 1.693.610 euro nel 2018) l'importo complessivo dei contributi, per l'esercizio finanziario 2023, da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi vigilati dal Ministero della difesa.
La relazione illustrativa spiega che nella determinazione degli importi da attribuire è stata adottata, in analogia a quanto attuato l'anno precedente, sulla base della Direttiva del Ministro della Difesa del 19 luglio 2022 ed a seguito dell'istituzione di un'apposita commissione interna al Gabinetto, una metodologia uguale sia per le Associazioni Combattentistiche e Partigiane sia per le Associazioni d'Arma, di Categoria e di Specialità, fondata sulla selezione dei progetti di attività assistenziali, promozionali e divulgative presentati da ciascuna associazione e garantendo, comunque, un contributo sulla base del numero degli iscritti e "raggruppando le Associazioni in fasce per numero di soci effettivi".
A tal proposito il Governo precisa che laddove non sia stato presentato alcun progetto, ovvero i progetti elaborati non siano stati ritenuti meritevoli di finanziamento si è deciso di apportare una decurtazione del 20% sull'importo previsto in base al numero degli iscritti.
Inoltre, nelle situazioni di recidività, è stata applicata un'ulteriore decurtazione del 20% rispetto allo stanziamento del 2022, che risulta già decurtato del 20%.
Quest'anno, alla luce della criticità derivante dai rincari generalizzati dei prezzi e dei costi energetici, nell'intento di mitigare la seria difficoltà delle Associazioni nella loro gestione finanziaria, è stata applicata una maggiorazione del 15% sulla quota "contributo fisso" in maniera lineare agli importi di tutte le fasce stabilite dalla direttiva del 19 luglio 2022.
Secondo l'annesso alla direttiva del 19 luglio 2022, il contributo determinato sulla base del numero dei soci effettivi è così determinato:
L'annesso precisa che le fasce e gli importi stabiliti presentano valori diversi tra le Associazioni Combattentistiche/ Partigiane e le Associazioni d'Arma, Categoria, Istituti ed Enti, sia in considerazione del diverso numero di Sodalizi (17 le Combattentistiche/Partigiane e 30 le altre), sia in ragione del diverso stanziamento complessivo erogato.
All'atto del Governo in esame è allegata, oltre ad una nota illustrativa dei criteri adottati per il riparto degli stanziamenti, la seguente documentazione: • Elenco progetti approvati per le Associazioni d'Arma, di Categoria, gli Istituti e gli Enti; • Elenco progetti NON approvati per le Associazioni d'Arma, di Categoria, gli Istituti e gli Enti; • Elenco progetti approvati per le Associazioni Combattentistiche; • Elenco progetti NON approvati per le Associazioni Combattentistiche; • Numero dei Soci al 31 dicembre 2022. Si ricorda che in occasione dell'esame dell'A.G.30, concernente il riparto per il 2018, la IV Commissione Difesa della Camera aveva sottolineato l'utilità di trasmettere al Parlamento i "rendiconti dell'attività svolta nell'anno precedente a quello per cui si chiedono i contributi, ill numero dei soci effettivi iscritti nell'anno in corso, nonché l'elenco dei progetti presentati dalle associazioni beneficiarie dal Ministero della difesa e ritenuti meritevoli di finanziamento" (cfr. premesse del parere). A sua volta la Commissione difesa del Senato,in relazione al richiamato atto n. 30, aveva espresso parere favorevole ribadendo in una osservazione"la necessità di poter disporre, unitamente al testo dello schema di decreto, di tutta la documentazione necessaria per poter valutare la congruità delle somme assegnate alle singole associazioni. In particolare, per ciascuna associazione, sarebbe opportuno poter disporre dei seguenti elementi: - il rendiconto dell'attività svolta nell'ultimo anno per cui si chiedono i contributi (come peraltro prescritto dalla legge n. 549 del 1995); - il numero di associati effettivi nell'anno in corso; - i progetti presentati al Ministero della Difesa e ritenuti meritevoli di finanziamento.- l'ultimo bilancio approvato". In relazione alla richiesta di fornire alle Commissioni "l'ultimo bilancio approvato" il Governo, nella relazione allegata all'atto n. 83 (schema di riparto contributi per il 2019) aveva fatto presente di non poter fornire l'ultimo bilancio approvato non essendo nelle disponibilità del Dicastero in quanto "le Associazioni sono enti di diritto privato e sono soggette pertanto unicamente all'obbligo di rendicontazione esclusivamente per la parte riferita al contributo ricevuto dal Ministero della Difesa".
Nello specifico, lo
schema di decreto in esame provvede quindi a ripartire
lo stanziamento di euro 1.702.918 a favore degli enti e associazioni destinatari come risulta dall'ultima colonna della tabella che segue. Nella tabella sono riepilogati anche contributi assegnati ai singoli enti nella Legislatura XVIII.
Come si evince dalla tabella, lo stanziamento annuale è rimasto costante nel periodo 2017-2023 all'importo di
euro 1.702.918.
Secondo le modalità di riparto applicate in attuazione della direttiva del 19 luglio 2022, nel 2023 alle "Associazioni Combattentistiche e Partigiane" vengono assegnati complessivamente 975.625 euro, mentre alle "Associazioni D'Arma, Categoria, e di specialità" un totale di 727.293 euro.
Si ricorda che nel periodo 2017-2022 venivano assegnati:
a)
1.000.000 euro alle Associazioni Combattentistiche e Partigiane;
b)
702.918
euro alle Associazioni d'Arma, di Categoria e di specialità.
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Presupposti normativi
La legge n. 549 del 1995 (articolo 1, commi 40-44) ha realizzato un intervento di delegificazione in materia di contributi a carico del bilancio statale in favore di enti e organismi ritenuti meritevoli del sostegno economico dello Stato per le loro particolari finalità. Anteriormente alla legge citata, al finanziamento dei predetti enti si è infatti provveduto con interventi legislativi specifici riguardanti le varie categorie di organismi vigilati da ciascuna amministrazione centrale.
Nello specifico, l'articolo 1 della
legge n. 549 del 1995, ha previsto che i contributi erogati ad enti, istituti, associazioni e fondazioni ai sensi dei provvedimenti sostanziali di spesa elencati nella apposita Tabella A allegata alla legge, vengano iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione di ciascun ministero interessato. Il relativo riparto fra i singoli enti è effettuato annualmente "con decreto del ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali, peraltro, sono trasmessi i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti stessi, entro trenta giorni dall'approvazione della legge di bilancio".
Ai sensi del
comma 42 gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire, alla data del 15 luglio di ciascun anno, il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.
A sua volta, il
comma 43 della
legge 549 del 1995 prevede che la dotazione dei capitoli allocati nei vari stati di previsione dei ministeri interessati venga quantificata annualmente dalla Tabella C della legge finanziaria (ora legge di bilancio).
Per quanto concerne gli enti vigilati dal Ministero della Difesa,i
soggetti originariamente beneficiari, indicati nella
tabella A allegata alla citata
legge n. 549/1995 erano i seguenti:
Al riguardo, la
legge 6 novembre 2002, n. 267, recante disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (
IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (
INSEAN), aveva istituito
uno specifico finanziamento per questi due organismi,
che sono stati pertanto successivamente esclusi dall'elenco di quelli che beneficiano della ripartizione annua dei contributi ad enti e associazioni vigilate dal Ministero della difesa. E' stato contemporaneamente ridimensionato lo stanziamento complessivo destinato a tali enti.
Successivamente, l'articolo 7, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ha previsto la
soppressione dell'INSEAN. Le funzioni svolte da tale istituto e le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie sono state trasferite al Consiglio nazionale delle ricerche.
Per quanto concerne l'IHO, l'articolo 565 del Codice dell'ordinamento militare (d. lgs. n. 66 del 2010) ha previsto che il contributo da riconoscere a tale organismo venga quantificato annualmente dalla Tabella C della legge di stabilità (ora legge di bilancio).
Al riguardo, si segnala che la legge di bilancio per l'anno 2018 ha previsto uno stanziamento annuo, per il triennio 2018 -2020 in favore dell' Organizzazione idrografica internazionale del Principato di Monaco (IHO), pari a 80.591 euro nel 2018 e 81.894 euro per gli anni 2019-2020. Si ricorda, infine, che la legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), all'articolo 32, comma 2, ha previsto che i contributi disposti in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, indicati dalla tabella 1 allegata alla medesima legge, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato, e che il relativo riparto sia annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. |