Proposta di nomina dell'Ammiraglio ispettore Pietro Covino a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate 3 maggio 2023 |
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Contenuto|Presupposti normativi| |
ContenutoIl Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso in data 21 aprile 2023 la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'Ammiraglio ispettore Pietro Covino a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978. La richiesta di parere è stata annunciata all'assemblea il 26 aprile 2023 ed è stata contestualmente assegnata alla Commissione Difesa, che ha, come previsto dall'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, venti giorni per esprimere il parere dalla data di annuncio e assegnazione. Si ricorda che l'avvio della procedura di nomina è stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023, su proposta del Ministro della Difesa.
La La Cassa di previdenza delle Forze armateCassa di Previdenza delle Forze armate è un organo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico non economico ed è istituito presso il Ministero della difesa. La Cassa è sottoposta alla vigilanza del Ministro della difesa, che può esercitarla avvalendosi del Capo di stato maggiore della difesa. Il regolamento definisce i criteri e le modalità gestionali della Cassa riguardo ai fondi previdenziali, facendo salvi sia il vigente regime previdenziale e creditizio regolante i singoli istituti e sia la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo. La Cassa è stata istituita con D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 211 recante regolamento di riordino delle Casse militari. Il D.P.R. è stato successivamente abrogato ed il suo contenuto è stato trasposto negli articoli da 73 a 80 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. n. 90/2010). Con D.M. 1 luglio 2010 del Ministero della difesa, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state adottate le istruzioni tecnico-applicative per l'armonizzazione dei procedimenti di attuazione del citato Regolamento n. 211/2009 concernente il riordino delle casse militari. Con il regolamento si è infatti provveduto all'accorpamento in un unico organismo delle preesistenti sei casse militari facenti capo al Ministero della difesa. Tali casse erano preposte alla gestione di forme obbligatorie di previdenza complementare, con onere contributivo gravante esclusivamente sul personale militare ad esse iscritto. Durata delle caricheGli organi della Cassa sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Collegio dei revisori. I componenti di tali organi svolgono l'attività a titolo gratuito e restano in carica per tre anni con possibilità di essere confermati per un ulteriore mandato. Il Consiglio di amministrazioneConsiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo strategico nei confronti di ciascun fondo previdenziale. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro della difesa. Compongono il Consiglio: a) nove militari in servizio attivo (2 dell'Esercito, 2 della Marina, 2 dell'Aeronautica e 3 Carabinieri), proposti per la nomina, rispettivamente, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito di una terna di candidati segnalata per ciascun membro al Ministro della difesa dal Capo di stato maggiore della difesa (dalla medesima terna di candidati sono altresì nominati nove supplenti) b) un magistrato contabile e un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dalle istituzioni di rispettiva appartenenza, nonchè un esperto del settore attuariale o previdenziale, scelto dal Ministro della difesa; c) un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari dell'assegno speciale, scelto tra il personale in congedo su proposta delle associazioni di categoria. Oltre a questi 13 membri previsti dall'articolo 76 del D.P.R. 90/2010, la legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, comma 655) ha previsto che, nelle more dell'adeguamento del citato testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. 90/2010) alle disposizioni di cui ai commi da 651 a 654, il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza è integrato da un membro della categoria dei graduati per ciascuna Forza armata, con diritto di voto. I membri del Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza, quindi, da 13 sono divenuti 16.
Si ricorda che la legge di bilancio per il 2023 (legge 197/2022, articolo 1, commi 651-655) ha operato una riforma della disciplina della Cassa di previdenza delle forze armate, al fine di superare difformità esistenti tra le diverse forze armate, evitare disparità tra le diverse categorie di personale e garantire la sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo. L'intervento normativo ha previsto le seguenti misure:
Con Decreto di nomina del Consiglio di amministrazionedecreto del Ministro della difesa del 18 aprile 2023, allegato alla proposta di nomina in esame, sono stati nominati 15 membri effettivi del Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza (tra i quali l'Ammiraglio ispettore Pietro Covino), oltre a 12 membri supplenti. Lo stesso DM precisa inoltre che, con successivo provvedimento, sarà nominato il sedicesimo membro effettivo (si tratta dell'esperto del settore attuariale o previdenziale, scelto dal Ministro della difesa, previsto dall'articolo 76, comma 2, lettera b) del citato Regolamento).
Il precedente Consiglio di amministrazione era stato nominato con decreto del Ministro della difesa 20 febbraio 2020, e il 19 febbraio 2023 è scaduto il mandato del presidente Giandomenico Taricco e del Consiglio di amministrazione della Cassa.
Il Nomina del presidentepresidente è scelto tra i membri effettivi del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 76, comma 2, lettere a) e b), e nominato su proposta del Ministro della difesa, secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Per la nomina a presidente di un rappresentante di cui all'articolo 76, comma 2, lettera a), è designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate. Il presidente è il rappresentante legale della cassa, risponde del suo funzionamento al consiglio di amministrazione e al Ministro della difesa. Segue l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, avvalendosi del coordinato supporto delle strutture e dell'organizzazione del Ministero della difesa. Presiede e convoca il consiglio di amministrazione. E' coadiuvato nella sua attività da un vice presidente, che lo sostituisce in caso di impedimento. Il presidente può delegare a membri del consiglio di amministrazione l'esercizio di atti di ordinaria amministrazione dei singoli fondi previdenziali, dedicati ai procedimenti d'interesse delle categorie di personale cui i consiglieri stessi appartengono per Forza armata. Il Il collegio dei revisoricollegio dei revisori è costituito da sette membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro della difesa. Dei membri effettivi, quattro sono tratti dal personale in servizio, in rappresentanza di ciascuna Forza armata e proposti dal rispettivo Capo di stato maggiore e dal Comandante generale dall'Arma dei carabinieri, nonché uno designato dalla Corte dei conti e due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni di presidente sono conferite con decreto del Ministro della difesa a un membro effettivo. |
Presupposti normativiIl Consiglio dei ministri, nella riunione del 20 aprile scorso, ha avviato la procedura per la nomina a Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate dell'Ammiraglio ispettore Pietro Covino. Alla proposta di nomina è allegata una scheda biografica dell'interessato. A norma dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988 le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Al riguardo, si segnala che Il parere parlamentare sulle nomine, proposte o designazioni da parte del Governo, di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici è disciplinato dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici). La legge prevede che il parere sia espresso dalle commissioni permanenti competenti per materia e che sia motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire (articolo 2). Trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti parlamentari, l'organo governativo competente può procedere alla nomina anche nel caso di mancata espressione del parere (articolo 3). La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere l'esposizione della procedura seguita per la designazione, dei motivi professionali che la giustificano e degli eventuali incarichi già svolti dal candidato (articolo 4). Il parere parlamentare non deve essere richiesto quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando esse siano vincolate per disposizione di legge (articolo 5). Nel caso in cui il Governo, dopo l'espressione del parere parlamentare, ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, occorre l'avvio di una nuova procedura di parere. Il rinnovo della nomina necessita di un nuovo parere parlamentare e non può essere effettuato per più di due volte (articolo 6). Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici sono incompatibili con le funzioni di:
I soggetti nominati sono tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare all'organo di Governo competente per la nomina, proposta o designazione: l'inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità; la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina; l'intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi. Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato. I nominati devono trasmettere copia di tali comunicazioni anche ai Presidenti delle due Camere. La mancanza o l'infedeltà di tali comunicazioni comporta la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti (articolo 8).
L'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, regola le procedure per l'annuncio, l'assegnazione e l'espressione del parere. Il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, dandone annuncio all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. Il Presidente può, in periodo di aggiornamento dei lavori parlamentari, differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. Se la Commissione competente è bicamerale, il Presidente della Camera procede d'intesa con il Presidente del Senato. La Commissione esprime il parere su atti di nomina, proposta o designazione, nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera.
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