Conferimento della medaglia d'oro al valor militare alla memoria al personale delle Forze armate e di polizia caduto a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 20 luglio 2023 |
Indice |
Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Relazioni allegate o richieste| |
ContenutoLa proposta di legge in esame, composta da due articoli, è volta a conferire la medaglia d'oro al valor militare alla memoria al personale delle Forze armate e di polizia caduto a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
La proposta in esame riproduce il contenuto del testo della proposta
C. 2628, già presentata nella XVIII legislatura, ma di cui non è stato mai avviato l'esame.
Sempre nella XVIII legislatura, è stata presentata la proposta
C. 2629, di cui pur non è stato avviato l'esame, avente ad oggetto il
conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla memoria del personale medico-sanitario deceduto a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L'articolo 1 della proposta di legge prevede che il Ministero della difesa, previa apposita istruttoria, trasmette al Presidente della Repubblica i dati anagrafici del personale delle Forze armate e di polizia deceduto a causa della crisi epidemiologica da COVID-19, ai fini di cui agli articoli 1415 e 1420 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel seguito indicato con l'acronimo COM) per il conferimento della medaglia d'oro al valor militare alla loro memoria. Si valuti l'opportunità di precisare che il personale a cui si fa riferimento abbia contratto il COVID-19 in conseguenza dell'attività di servizio prestata nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica, come sembrerebbe intuirsi dalla relazione illustrativa che fa riferimento al personale delle Forze armate e di polizia "caduto sul fronte dell'emergenza pandemica".
In considerazione dei termini previsti dall'articolo 1416 (sei mesi dalla data del fatto, prolungabili a nove mesi per particolari e giustificati motivi), analogamente al precedente richiamato, si potrebbe valutare l'opportunità di introdurre anche nella proposta in esame una deroga esplicita all'articolo 1416 per il personale delle forze armate e all'articolo 1417 (che all'articolo 1416 fa rinvio per quanto riguarda termini e modalità di conferimento) per i militari in congedo e gli estranei alle forze armate. Si valuti inoltre l'opportunità di prevedere un procedimento di raccolta, istruttoria e trasmissione dei dati relativi alle forze di polizia, di competenza del Ministero dell'interno.
Per una panoramica delle onorificenze si rinvia all'apposita banca dati del Quirinale. In particolare, si segnala la Medaglia al Valor Civile (d'Oro, d'Argento o di Bronzo) che può essere riconosciuta ai cittadini che abbiano esposto la propria vita a manifesto pericolo per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo; per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato; per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge; per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori; per il progresso della scienza o in genere per il bene dell'umanità; per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria. Le ricompense sono concesse anche a reparti militari, Enti o Corpi i cui membri abbiano compiuto collettivamente tali atti di valore. Le norme per la concessione delle ricompense al valore civile sono contenute nella legge n. 13 del 1958.
La proposta di legge precisa che le modalità di attribuzione e di conferimento dell'insegna e del brevetto della medaglia d'oro al valor militare sono stabilite ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1420 del Codice dell'ordinamento militare.
Le concessioni "alla memoria" sono disciplinate in particolare dall'
articolo 1420 COM, citato dall'articolo 1 della proposta di legge in esame. Tale articolo prevede che, qualora l'autore di un atto di valore militare sia rimasto vittima del proprio eroismo, o quando, comunque, sia deceduto dopo il compimento dell'atto di valore, la decorazione al valor militare può essere concessa
alla sua memoria.
Le insegne e i brevetti delle decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di persona deceduta, sono attribuite in proprietà, secondo il seguente ordine di preferenza:
a) al coniuge superstite, nei confronti del quale non è stata pronunciata sentenza di separazione con addebito;
b) al primogenito tra i figli e le figlie;
c) al più anziano tra i genitori;
d) al maggiore tra i fratelli e le sorelle.
Se mancano detti congiunti prossimi, le insegne e i brevetti del deceduto sono attribuiti in proprietà al Corpo cui egli apparteneva, se militare, ovvero al Comune di nascita, se egli era estraneo alle Forze armate dello Stato.
In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprietà le insegne e i brevetti delle decorazioni concesse alla memoria, i passaggi di proprietà delle insegne e dei brevetti medesimi sono regolati dalle comuni disposizioni di legge sulle successioni. Tali disposizioni si applicano per detti passaggi, anche nel caso di morte del decorato già in possesso delle insegne e dei brevetti.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 1422, è necessario non aver riportato sentenza di condanna per delitto non colposo ed essere di condotta morale incensurabile per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle decorazioni al valor militare concesse alla memoria, di cui all'articolo 1420.
L'articolo 2 della proposta di legge in esame contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Si ricorda che l'articolo 1
925 COM, relativo all'a
ssegno straordinario, prevede che a ciascuna medaglia al valor militare è annesso un
assegno straordinario annuo,
esente da ogni imposizione fiscale, il cui ammontare è fissato nelle seguenti misure, con decorrenza 1° luglio 1991:
a) medaglia d'oro, euro 2.324,05;
b) medaglia d'argento, euro 413,16;
c) medaglia di bronzo, euro 129,11;
d) croce di guerra, euro 77,46.
Ai sensi dell'articolo 1926 COM, tali assegni straordinari sono devoluti nella stessa misura e alle medesime condizioni a favore dei congiunti, aventi titolo al trattamento di reversibilità,
dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa, fermo restando il diritto a favore dei genitori, collaterali e assimilati ai sensi del decreto del D.P.R. n. 915 del 1978 (recante il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra).
Se si tratta di
concessioni fatte alla memoria di persona defunta, l'assegno annuo è concesso direttamente a quello dei congiunti a favore del quale è ammessa la reversibilità.
L'assegno annuo annesso alle medaglie al valor militare non è cedibile né sequestrabile.
Da ultimo, ai sensi dell'articolo 1927 COM, è ammessa, a domanda, la
reversibilità del
beneficio economico annesso alle
medaglie al valor militare
perdute, o delle quali è stata sospesa la facoltà di fregiarsi, a favore delle stesse persone di famiglia per le quali la reversibilità stessa è consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato, fatto salvo quanto previsto dall'
articolo 1422.
In considerazione del riconoscimento del predetto assegno straordinario annuo in favore di titolari di medaglie al valor militare e dei conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica che la presente proposta di legge potrebbe comportare,
si valuti l'opportunità di un approfondimento in relazione alla previsione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2 della proposta in esame.
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Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIn considerazione delle finalità perseguite dalla presente proposta di legge, la base giuridica del provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia "difesa e Forze armate", di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione. |
Relazioni allegate o richiesteSi tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare corredata, pertanto, della sola relazione illustrativa. |