Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | Effetti finanziari delle misure adottate nel 2022 contro il "caro energia" (1° gennaio - 26 ottobre 2022) |
Serie: | Documentazione di Finanza Pubblica Numero: |
Data: | 26/10/2022 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
1. Indirizzi formulati in atti europei
3. Tipologie di misure e settori di intervento
3.1 Contenimento della spesa per elettricitŕ
3.2 Contenimento della spesa per il gas
3.3 Misure di contrasto alla povertŕ energetica
3.4 Misure in materia di carburanti e trasporti
4. Ulteriori misure a sostegno di imprese, di lavoratori e famiglie
4.2 Misure a sostegno del potere d’acquisto di lavoratori e famiglie
6. Profili relativi alla quantificazione degli effetti finanziari
Per contrastare le tendenze al rialzo dei prezzi dell’energia e dei prodotti energetici, cominciate nella seconda metŕ del 2021 ed accentuatesi nel corso del 2022 con la crisi ucraina, sono state assunte diverse misure legislative volte a mitigare l’impatto di tali dinamiche su famiglie e imprese.
Con riferimento all’esercizio 2022, gli effetti finanziari delle misure adottate fino al 30 settembre 2022 ammontano, in termini di indebitamento netto sul 2022, a circa 55,48 miliardi di euro.
Lo scostamento rispetto ad altre stime, quali ad esempio la quantificazione presentata dal Governo con la Nadef 2022 (57,1 miliardi di euro nel 2022), appare riconducibile in parte al ricorso a diversi criteri di classificazione e in parte all’inclusione nell’analisi, che segue, anche degli effetti del decreto legge 153 del 2022, emanato successivamente alla Nadef. Concorrono inoltre a determinare il valore complessivo di 57,1 miliardi indicato nella Nadef 2022 gli effetti dei decreti ministeriali adottati per mantenere le riduzioni delle accise per i carburanti in alcuni periodi dell’anno (con effetti valutabili in circa 3,19 miliardi di euro), non considerati nell’ambito della presente analisi, che riguarda esclusivamente misure adottate con norme di rango legislativo. |
Dei complessivi 55,48 miliardi, circa 41,44 miliardi di euro derivano dalle misure direttamente rivolte a contenere la spesa per elettricitŕ, gas e carburante e circa 14,04 miliardi destinati ad ulteriori misure volte a tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori e delle famiglie (circa 12,49 miliardi di euro) e a sostenere le imprese (circa 1,55 miliardi di euro) favorendone la liquiditŕ e favorendo processi di conversione energetica e di miglioramento della loro efficienza energetica.
In merito alle misure strettamente mirate a compensare gli effetti dei rincari energetici sulla spesa di famiglie e imprese, le risorse stanziate dalle disposizioni approvate nel corso del 2022 per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas ammontano a 34,91 miliardi di euro; per contenere i costi sostenuti da imprese e famiglie per i carburanti ed il trasporto sono stati, invece, stanziati 6,53 miliardi di euro.
I principali ambiti di intervento sono i seguenti
- per il contenimento della spesa per elettricitŕ:
o annullamento degli oneri generali per il settore elettrico: 9,02 miliardi di euro;
o crediti di imposta per le imprese energivore a parziale compensazione dei maggiori costi della materia energia: 4,91 miliardi di euro;
o crediti di imposta per le altre imprese a parziale compensazione dei maggiori costi della materia energia: 5,28 miliardi di euro;
- per il contenimento della spesa per il gas:
o riduzione degli oneri generali di sistema gas: 3,08 miliardi di euro;
o riduzione dell’IVA sul gas metano: 2,49 miliardi di euro;
o crediti di imposta per le imprese gasivore a parziale a compensazione dei maggiori costi del gas: 5,15 miliardi di euro;
o crediti di imposta per le altre imprese a parziale compensazione dei maggiori costi del gas: 1,88 miliardi di euro;
- per il contrasto alla povertŕ energetica, per le quali sono stati stanziati complessivamente 2,81 miliardi di euro per il 2022, attraverso il rafforzamento e l'estensione della platea di beneficiari dei bonus elettrico e gas;
- per il contenimento del costo di tutte le utenze:
o detassazione benefit aziendali per il pagamento delle utenze: 86 milioni di euro;
o fondi per compensare i maggiori costi delle utenze di enti religiosi, no profit o luoghi di cultura: 210 milioni di euro;
- per il contenimento dei costi di carburanti e trasporti:
o riduzione temporanea delle accise e dell'IVA sui carburanti: 4,98 miliardi di euro;
o crediti di imposta per l’acquisto di carburanti e altre misure di sostegno all’autotrasporto: 652 milioni;
o crediti di imposta per l’acquisto di carburante nei settori agricolo e della pesca: 541 milioni di euro;
o detassazione di buoni carburanti riconosciuti ai dipendenti: 9,9 milioni di euro;
o bonus per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico: 190 milioni di euro;
o fondi per l’acquisto di carburante da parte di operatori che erogano servizi di trasporto: 155 milioni di euro.
Quanto agli interventi, con effetti finanziari nel 2022, non direttamente o esclusivamente correlate alla spesa energetica, ma comunque finalizzate a sostenere le imprese a fronte delle difficoltŕ derivanti da rialzi dei prezzi, si segnalano:
- le misure volte a garantirne la liquiditŕ, da cui derivano effetti sull’indebitamento netto per 420 milioni di euro;
- le misure volte a incrementare l’efficienza energetica, promuovere la conversione produttiva e sostenere l’offerta di servizi, con effetti finanziari per 1,13 miliardi di euro.
Infine, ulteriori misure non direttamente o esclusivamente correlate alla spesa energetica, sono finalizzate a sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e dei lavoratori in considerazione delle difficoltŕ indotte dalle spinte inflazionistiche. A tal fine, le linee di intervento hanno riguardato:
- il riconoscimento di indennitŕ una tantum, per 9,88 miliardi di euro a lavoratori, pensionati e percettori di prestazioni sociali (NASpI, DISS-COLL, RdC);
- la riduzione degli oneri contributivi per i lavoratori subordinati, per 1,17 miliardi di euro;
- l’anticipazione del conguaglio e la parziale anticipazione della rivalutazione delle pensioni, per 1,45 miliardi di euro.
In occasione del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022, i leader dell'Unione europea (UE) hanno invitato la Commissione europea a presentare rapidamente un piano dettagliato sulla scorta di quanto anticipato giŕ nella comunicazione del marzo scorso "REPpowerEU: azione europea comune per un'energia piů sicura, piů sostenibile e a prezzi piů accessibili" (COM/2022/108 final).
Lo scorso 18 maggio, rispondendo all'invito del Consiglio europeo, la Commissione europea ha presentato il piano REPowerEU (COM/2022/230 final), il quale mira ad affrancare l’UE dalla dipendenza dalle risorse fossili importate dalla Russia, a creare le condizioni per l’autosufficienza energetica dell’Unione e a intensificare l’azione di mitigazione dei cambiamenti climatici. Come piů volte ricordato dalla Commissione europea, infatti, l'UE importa circa il 90% del gas che consuma e oltre il 40% del suo consumo totale di gas proviene dalla Russia. Dalla Russia provengono anche il 27% delle importazioni di petrolio e il 46% delle importazioni di carbone. Il piano č corredato da proposte volte a costruire la nuova infrastruttura e il nuovo sistema energetico di cui l'Europa ha bisogno per realizzare questi obiettivi.
Le proposte del Piano REPowerEU sono articolate attorno a quattro elementi principali:
· Risparmio energetico
· Diversificazione delle importazioni di energia
· Accelerazione della transizione verso l'energia pulita
· Investimenti intelligenti e riforme.
Un quinto elemento riguarda la capacitŕ prepararsi in caso di grave interruzione dell'approvvigionamento nei mesi a venire.
Tale strategia generale si fonda sul principio che nessuno Stato membro puň affrontare da solo le emergenze energetiche derivanti dal quadro internazionale. Il coordinamento a livello europeo farŕ in modo che l'affrancamento dalla dipendenza energetica nei confronti della Russia sia raggiungibile e sostenibile per tutti gli Stati membri. In questo quadro, la Commissione europea ha tuttavia invitato i singoli Stati membri ad adottare fin da subito misure autonome per il raggiungimento di risultati immediati. Ad esempio, la Commissione ha emanato una raccomandazione sull'accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile e sull'agevolazione degli accordi di compravendita di energia. Gli Stati membri possono, inoltre, accelerare la diffusione e l'integrazione efficaci sotto il profilo dei costi delle pompe di calore, dell'energia geotermica e dell'energia solare termica su larga scala sviluppando e modernizzando i sistemi di teleriscaldamento.
La Commissione ritiene inoltre che gli Stati membri e gli enti locali e regionali possano incoraggiare i cittadini e le imprese a ridurre il consumo di energia mettendo in atto incentivi volti a realizzare il piů rapidamente possibile gli investimenti in efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero anche avvalersi appieno di misure di sostegno quali il taglio delle aliquote IVA per i sistemi di riscaldamento ad alta efficienza e per l'isolamento degli edifici, cosě come di altre misure di tariffazione dell'energia che incoraggino il passaggio alle pompe di calore e l'acquisto di apparecchi piů efficienti. Per rafforzare la preparazione in caso di interruzione dell'approvvigionamento, la Commissione invita gli Stati membri ad aggiornare i piani di emergenza, aumentare le capacitŕ di flusso inverso da ovest a est entro il prossimo inverno e concludere accordi di solidarietŕ con i paesi vicini. La Commissione prevede inoltre che gli Stati membri possano prendere in considerazione misure fiscali per incentivare il risparmio energetico e ridurre il consumo di combustibili fossili.
Il 20 luglio la Commissione europea ha presentato le proposte per un piano di riduzione della domanda di gas, che dovrebbe permettere di ridurre del 15% l'uso di gas in Europa entro la prossima primavera. Il pacchetto[1], che la Commissione specifica essere il frutto di consultazioni con gli Stati membri e il settore dell'industria, individua possibili misure con cui gli Stati membri possono incoraggiare la diminuzione della domanda e del consumo di gas. Č composto da una Comunicazione (COM(2022) 360), in cui si illustrano gli strumenti di cui l'Europa giŕ dispone per una riduzione coordinata della domanda; una proposta di regolamento del Consiglio (COM(2022) 361), adottato da quest'ultimo il 5 agosto scorso (regolamento (UE) 2022/1369), che prevede per gli Stati membri l'adozione, tra il 1° agosto 2022 e il 31 marzo 2023, di un target di riduzione della domanda di gas pari al 15 % rispetto alla media dei rispettivi consumi nel medesimo periodo dell'anno dei cinque anni precedenti (tale obiettivo di riduzione diventa obbligatorio nel caso in cui il Consiglio attivi, ad alcune condizioni, uno "stato di allarme dell'Unione"); un emendamento al Quadro temporaneo di crisi per consentire agli Stati membri di utilizzare la flessibilitŕ prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina. (Comunicazione C(2022) 5342). La modifica č stata adottata il 20 luglio (per il testo consolidato si veda qui).
Il 29 giugno č stato adottato il regolamento sullo stoccaggio del gas (regolamento(UE)2022/1032), mirante a garantire che gli impianti di stoccaggio siano riempiti prima della stagione fredda: le capacitŕ di stoccaggio sotterraneo di gas nel territorio degli Stati membri devono essere riempite almeno all'80% entro il 1ş novembre 2022 e al 90% entro gli inverni successivi. Al 17 ottobre il livello medio di riempimento delle riserve di gas dell'UE era giŕ del 92% (fonte: Consiglio dell'UE).
Lo scorso 14 settembre, nel corso del suo discorso sullo stato dell'Unione dinanzi al Parlamento europeo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un intervento di emergenza per far fronte del rincaro dei prezzi dell'energia e accelerare la transizione verde. Tale intervento prevede misure temporanee, proporzionate e adeguate volte, tra l'altro ad attenuare l'impatto dei rincari dell'energia elettrica e tutelare i consumatori preservando nel contempo i vantaggi del mercato interno e la paritŕ di condizioni.
La proposta č stata approvata lo scorso 6 ottobre (regolamento(UE)2022/1854). Le norme prevedono: una riduzione della domanda di energia del 5% nelle ore di picco, un tetto di 180 euro per MWh ai ricavi eccedenti dei produttori che generano energia a basso costo, ad esempio da fonti rinnovabili (cd. "produttori inframarginali"), una ridistribuzione di tali proventi per aiutare famiglie e imprese, un contributo di solidarietŕ temporaneo sui ricavi eccedenti generati da attivitŕ nei settori dei combustibili fossili da destinare al finanziamento di misure di sostegno dei clienti vulnerabili, al finanziamento di investimenti nell'efficienza energetica, nelle energie rinnovabili e nello sviluppo dell'autonomia energetica. Inoltre, consentono agli Stati membri di fissare i prezzi per la fornitura di energia elettrica alle PME ivi compreso, in via eccezionale e temporanea, un prezzo di fornitura dell'energia elettrica inferiore ai costi.
Il 18 ottobre scorso la Commissione europea, facendo seguito a questo primo pacchetto di emergenza, ha presentato nuove misure per combattere i prezzi elevati dell'energia e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Si tratta della proposta di regolamento volto a rafforzare la solidarietŕ attraverso un migliore coordinamento degli acquisti di gas, gli scambi di gas transfrontalieri e parametri di riferimento affidabili dei prezzi (COM(2022)549), accompagnato dalla Comunicazione "Emergenza energetica - Preparare, acquistare e proteggere insieme l'UE" (COM(2022)553).
In particolare, in tema di acquisti congiunti la proposta di regolamento prevede aggregazione della domanda dell'UE e l'acquisto in comune di gas per negoziare prezzi migliori. La partecipazione delle imprese degli Stati membri all'aggregazione della domanda dell'UE č obbligatoria per soddisfare almeno il 15% dei rispettivi obiettivi di stoccaggio. Le imprese sarebbero inoltre autorizzate a costituire un consorzio europeo per l'acquisto di gas, nel rispetto delle norme di concorrenza dell'UE. Per quanto riguarda i parametri di riferimento dei prezzi l'ACER (l'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia) č incaricata di pubblicare un nuovo parametro di riferimento per i prezzi all'importazione di GNL dell'UE, entro il 1° marzo 2023. Tale parametro sarŕ complementare al TTF olandese (Title Transfer Facility, l'attuale indice di riferimento utilizzato nel mercato europeo del gas importato via gasdotto, attualmente fissato dal mercato virtuale di Amsterdam). In attesa del suo sviluppo, il regolamento prevede la possibilitŕ di limitare episodi di prezzi del gas straordinariamente elevati attraverso l'attivazione di un "meccanismo dinamico di correzione del mercato". Si tratterebbe di uno strumento temporaneo che fissa un limite di prezzo dinamico per le transazioni di gas fossile sul mercato TTF. Il regolamento propone inoltre di istituire, entro il 31 gennaio 2023, un meccanismo temporaneo che impedisca le impennate infragiornaliere, stabilito dalle borse dei derivati dell'UE e operante sotto la vigilanza dell'Autoritŕ europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA. Si baserŕ su un limite di prezzo superiore e uno inferiore che definisca i prezzi al di sopra e al di sotto del quale le operazioni infragiornaliere non possono essere eseguite. In tema di Riduzione della domanda e solidarietŕ tra Stati membri. La proposta prevede che gli Stati membri adottino misure per ridurre ulteriormente i consumi non essenziali (fatta eccezione per i clienti vulnerabili), in situazioni di crisi o in caso di dichiarazione dello "stato di allarme" a norma del regolamento sulla riduzione della domanda, Regolamento (UE) 2022/1369. Quanto alla solidarietŕ tra Stati membri, la proposta disciplina, tra l'altro, una procedura standard per gli Stati membri che non hanno siglato accordi bilaterali di solidarietŕ in caso di crisi.
Gli accordi bilaterali sono disciplinati dal regolamento (UE) 2017/1938, articolo 13, paragrafo 1, che prevede una misura di solidarietŕ tra Stati in caso di carenze di approvvigionamento di gas. La Commissione europea rileva tuttavia che sino ad oggi sono stati siglati solo 6 accordi e pertanto ritiene opportuno codificare una procedura che, in situazioni di emergenza, si applicherŕ automaticamente in assenza dei suddetti accordi.
Il Consiglio europeo del 20-21 ottobre scorso ha avallato le proposte della Commissione incaricando il Consiglio dell'UE e la Commissione europea a portare avanti con urgenza decisioni concrete su tali proposte e su misure aggiuntive riguardanti, tra l'altro, acquisti congiunti, sviluppo di un nuovo parametro di prezzi, un corridoio dinamico temporaneo dei prezzi del gas, un quadro temporaneo che fissi un tetto al prezzo del gas utilizzato per la produzione di energia elettrica.
Nel presente paragrafo si considerano le misure finalizzate a mitigare l’impatto dei rincari energetici finora adottate, suddivise in base ai provvedimenti aventi forza di legge intervenuti nei primi sette mesi dell’anno.
Si fa riferimento, in particolare, alle misure e ai relativi effetti in termini di indebitamento netto della p.a. (deficit) contenute nei seguenti atti legislativi:
- legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022);
- decreto legge n. 4 del 2022 (c.d. “sostegni-ter” - come convertito dalla legge n. 25/2022);
- decreto legge n. 17 del 2022 (convertito dalla legge n. 34/2022);
- decreto legge n. 21 del 2022 (c.d. “decreto Ucraina” - come convertito dalla legge n. 51/2022);
- decreto legge n. 50/2022 (convertito dalla legge n. 164/2022);
- decreto legge n. 115/2022 (convertito dalla legge n. 142/2022);
- decreto legge n. 144/2022 (testo iniziale);
- decreto legge n. 153/2022 (testo iniziale).
Nell’ambito dei provvedimenti sopra indicati, le norme considerate in questa sede sono esclusivamente quelle finalizzate nell’immediato ad attenuare la spesa energetica di famiglie ed imprese, con conseguenti oneri per la finanza pubblica limitati all’esercizio 2022. In particolare, gli effetti finanziari esaminati si riferiscono all’impatto delle misure introdotte in termini di indebitamento netto (deficit).
Non si considerano, pertanto, le disposizioni di carattere ordinamentale o con effetti finanziari limitati agli anni precedenti all’esercizio finanziario 2022 (quali, ad quelle contenute nel D.L. n. 130/2021, recante “Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nonché per l’abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono l’adozione di provvedimenti attuativi”) o successivi (quali l’articolo 5 del D.L. n. 50/2022, che istituisce un fondo per garantire la remunerazione degli investimenti nel settore della rigassificazione dal 2024).
Inoltre, si considerano soltanto gli interventi direttamente collegati al “caro energia”, escludendo quindi quelli di tenore prevalentemente amministrativo (quali ad esempio le misure per il potenziamento dei controlli sui prezzi) nonché ulteriori interventi di carattere agevolativo attinenti ad aspetti organizzativi e procedurali (es: esonero versamenti contributi Autoritŕ di regolazione).
Infine, gli interventi oggetto della presente analisi, riguardando esclusivamente le misure di carattere legislativo, non includono le variazioni disposte, con decreti ministeriali, ai sensi dell’art. 1, comma 290, della legge n. 244/2007, nelle misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.
Non sono inoltre incluse negli effetti finanziari aggregati di seguito indicati per ciascuno dei predetti provvedimenti le misure che presentano un impatto indiretto sulla spesa energetica, quali quelle volte al rilascio di garanzie pubbliche per garantire la liquiditŕ delle imprese, a promuovere la conversione di settori produttivi e a sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori e delle famiglie (es. le indennitŕ previste agli articoli 31, 32 e 33 del D.L. n. 50/2022), che sono oggetto di una distinta disamina nel paragrafo 4 del presente dossier.
Tanto premesso, si richiamano di seguito a grandi linee gli interventi realizzati con i singoli atti legislativi sopra richiamati: le medesime misure saranno poi oggetto di un’analisi aggregata per tipologie e settori di intervento nel paragrafo 3.
Ř Tra le misure contenute nella legge di bilancio 2022 (legge 234/2021), si richiamano quelle che comportano oneri complessivamente stimati in 3,8 miliardi di euro, finalizzate all’annullamento degli oneri generali di sistema elettrico nel primo trimestre 2022 (1,8 miliardi), all’annullamento degli oneri generali di sistema gas nel primo trimestre 2022 (480 milioni), alla riduzione dell’aliquota IVA sulle utenze gas nel primo trimestre 2022 (608 milioni) e alle agevolazioni tariffarie in favore di soggetti svantaggiati riferite al primo trimestre 2022 (912 milioni).
Ř A tali interventi hanno fatto seguito le misure introdotte con il decreto legge “sostegni-ter” (D.L. n. 4/2022), che, con particolare riguardo al contenimento degli effetti della spesa energetica, determinano per l’anno 2022 oneri per complessivi 1,74 miliardi, di cui 1,2 miliardi per l’estensione dell’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico e 540 milioni per crediti d’imposta riconosciuti alle imprese energivore.
Ř Gli interventi adottati per le finalitŕ in esame dal decreto legge “energia” (D.L. n. 17/2022) comportano oneri per la finanza pubblica valutati complessivamente, per l’anno 2022, in circa 5,52 miliardi di euro. Le misure in questione in primo luogo estendono al secondo trimestre 2022 i benefici giŕ disciplinati per il primo trimestre dalla legge di bilancio, prevedendo l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema (3,25 miliardi). Vengono quindi in rilievo: il riconoscimento di crediti d’imposta in favore delle imprese (circa 1,28 miliardi), la riduzione dell’IVA sulle utenze gas per il secondo trimestre 2022 (592 milioni), le agevolazioni tariffarie, nel secondo trimestre 2022, per soggetti svantaggiati (400 milioni).
Ř Ulteriori oneri per interventi diretti a ridurre i costi energetici e quelli dei carburanti derivano dal decreto legge “Ucraina” (D.L. n. 21/2022) e ammontano, nell’anno 2022, a circa 4,79 miliardi di euro. Si tratta, per quanto concerne i costi energetici: dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese a titolo di parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti (1,56 miliardi circa); dell’estensione delle agevolazioni tariffarie per soggetti svantaggiati, c.d. “bonus sociale energia e gas” (103 milioni). Per quanto concerne, invece, gli interventi sui carburanti, si segnala la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti (con oneri per 653 milioni per il primo mese e di 2,29 miliardi per la proroga fino all’8 luglio delle medesime riduzioni e di quelle previste dal D.M. 6 aprile 2022), la riduzione dell’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione (con oneri per 36 milioni), l’esclusione dalla formazione del reddito da lavoro dipendente dei bonus carburante, nel limite di 200 euro per lavoratore dipendente (10 milioni), il credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attivitŕ agricola e della pesca (140 milioni).
Ř Gli oneri per interventi diretti a ridurre i costi energetici e quelli dei carburanti derivanti dal decreto legge n. 50/2022 ammontano, nell’anno 2022, a circa 4,58 miliardi di euro, destinati alle imprese sotto forma di crediti di imposta a parziale compensazione dei costi sostenuti per l’energia e il gas e per il riconoscimento di buoni da impiegare per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto da parte delle persone fisiche.
Ř Il decreto legge “aiuti-bis” (D.L. n. 115/2022), con riguardo al contenimento degli effetti dell’incremento della spesa energetica, determina per l’anno 2022 oneri per complessivi 9,86 miliardi, di cui 1,28 miliardi per la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche e gas (bonus sociale elettrico e gas) riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute, 0,25 miliardi per compensare alcune categorie di imprese dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di carburanti, 3,46 miliardi per finanziare crediti di imposta ed altre agevolazioni a fronte di spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas, 1,04 miliardi per ridurre le accise e l’Iva pagate per l’acquisto di carburanti, 807 milioni per ridurre l’Iva sulla somministrazione di gas metano o di energia termica prodotta con gas metano, 2,92 miliardi per ridurre gli oneri di sistema per le utenze elettriche e del gas, 101 milioni per rifinanziare il fondo per il riconoscimento ai percettori di un reddito fino a 35 mila euro di buoni per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto.
Ř Il decreto legge “aiuti-ter” (D.L. n. 144/2022), con riguardo al contenimento degli effetti dell’incremento della spesa energetica, determina per l’anno 2022 oneri per complessivi 10,68 miliardi, di cui 9,77 miliardi per finanziare crediti di imposta a fronte di spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica o gas, 492 milioni per ridurre l’accisa o l’Iva pagate per l’acquisto di carburanti, 420 per dotare dei fondi destinati a erogare contributi alle imprese ed enti che hanno sostenuto un aggravio dei costi in conseguenza dell’incremento dei prezzi dell’energia.
Ř Infine, la proroga fino al 18 novembre 2022 della riduzione delle accise sui carburanti e dell’IVA sul gas naturale per l’autotrazione, disposta con decreto legge n. 153/2022, comporta oneri per 465 milioni di euro.
Nella figura 1 sono poste a confronto le risorse – quantificate in 41,44 miliardi per il 2022 in termini di indebitamento netto - complessivamente stanziate per le finalitŕ in esame da ciascuno dei provvedimenti sopra richiamati, con distinta evidenziazione dell’impegno finanziario destinato, da un lato, al contenimento dei prezzi di energia elettrica e gas, e di quello riguardante, dall’altro, i carburanti ed i trasporti.
Figura 1 – Anno 2022 – Misure legislative contro il “caro energia”: risorse stanziate per il 2022 (effetti sull’ indebitamento netto della p.a.)
(milioni di euro)
Fonte: Elaborazione su dati riportati nelle relazioni tecniche e nei prospetti riepilogativi riferiti ai singoli provvedimenti.
Si offre di seguito un’analisi disaggregata per tipologie di misure degli interventi realizzati con i provvedimenti richiamati al paragrafo 2. Per ciascuna categoria di intervento - individuata tenendo conto anche del settore di riferimento (elettricitŕ, gas, carburanti e trasporti) - č indicato il volume complessivo delle risorse (in termini di impatto sul deficit) messe a disposizione.
Come giŕ indicato al precedente paragrafo, complessivamente, gli interventi sopra menzionati, disposti dalla legge di bilancio 2022 e dai decreti legge nn. 4, 17, 21, 50, 115, 144 e 153 del 2022, determinano effetti in termini di indebitamento netto per circa 41,44 miliardi di euro per il 2022.
Nel grafico che segue (figura 2), sono indicati le tipologie ed i settori di intervento delle diverse misure, con il relativo impatto finanziario.
Figura 2 – Anno 2022 – Principali tipologie e settori di intervento delle misure contro il “caro energia”
(milioni di euro)
Fonte: Elaborazione su dati riportati nelle relazioni tecniche e nei prospetti riepilogativi riferiti ai singoli provvedimenti
· Annullamento degli oneri generali per il sistema elettrico nel 2022
Nel 2022 sono stati stanziati circa 9 miliardi di euro che hanno consentito l’annullamento degli oneri generali per il settore elettrico per tutti e quattro i trimestri dell’anno. Le somme stanziate sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e all’attuazione delle disposizioni sull’annullamento degli oneri generali provvede l’Arera con propri provvedimenti.
In particolare:
· la legge n. 234/21 (legge di bilancio 2022), all’articolo 1, commi da 503 a 505, ha destinato 1,8 miliardi di euro all’annullamento degli oneri generali di sistema a carico delle utenze in bassa tensione, domestiche e non, con potenza disponibile fino a 16,5 kW nel I trimestre 2022;
· il D.L. n. 4/2022, all’articolo 14, ha destinato 1,2 miliardi di euro all’annullamento degli oneri generali di sistema anche per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche se connesse in media o alta tensione, sempre per il I trimestre 2022;
· il D.L. n. 17/2022, all’articolo 1, ha destinato 3 miliardi di euro all’annullamento degli oneri generali di sistema per le utenze domestiche e non, in bassa, alta e media tensione per il II trimestre 2022;
· il D.L. n. 50/2022, all’art. 1-ter, ha destinato 1,92 miliardi di euro per l’azzeramento, per il III semestre 2022, delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per alti usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, e per le utenze con potenza superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione, o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico;
· il D.L. 115/2022 ha destinato 1,1 miliardi di euro per le stesse finalitŕ di cui al punto precedente con riferimento ai consumi del IV trimestre 2022.
All’attuazione delle disposizioni sopra elencate ha, dunque, provveduto l’Arera con le seguenti delibere, riferite al 2022:
· la delibera 30 dicembre 2021, n. 635 ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 503 a 505 della legge di bilancio 2022;
· la delibera 31 gennaio 2022, n. 35 ha dato attuazione all’articolo 14 del D.L. n. 4/2022;
· la delibera 30 marzo 2022, n. 141 ha dato attuazione all’articolo 1 del D.L. n. 17/2022;
· la delibera 29 giugno 2022, n. 295 ha dato attuazione all’art. 1-ter del D.L. n. 50/2022;
· le delibere del 29 settembre 2022, n. 462 e 463 e la delibera hanno dato attuazione all’art. 4 del D.L. n. 115/2022.
· Crediti d’imposta per la spesa energetica delle imprese energivore
Nel 2022, con il riconoscimento di crediti di imposta calcolati in base alla spesa energetica sostenuta delle imprese energivore, sono state complessivamente destinate alla parziale compensazione dei costi da queste sostenuti per l’acquisto di energia elettrica da gennaio a novembre 2022 risorse per circa 4,91 miliardi di euro, di cui 540 milioni nel primo, 925 milioni di euro nel secondo trimestre, 1,04 miliardi nel terzo trimestre e 2,41 miliardi per i mesi di ottobre e novembre. I crediti di imposta in esame, utilizzabili in compensazione, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sui redditi né della base imponibile IRAP.
Nel dettaglio, il D.L. n. 4/2022 ha previsto, all’articolo 15, la destinazione di 540 milioni di euro al riconoscimento alle imprese a forte consumo di energia elettrica di un credito di imposta pari al 20 per cento della spesa nella materia energia sostenuta nel I trimestre 2022 dalle imprese energivore.
Per la definizione di impresa a forte consumo di energia elettrica, si fa rinvio al D.M. 21 dicembre 2017, che indica i settori interessati, le soglie di consumo annuo e altri criteri definitori. Per accedere all’agevolazione, le imprese devono aver subito nel trimestre precedente un incremento del costo dell’energia elettrica superiore al 30 per cento rispetto al medesimo trimestre del 2019.
Successivamente, il D.L. n. 17/2022, all’articolo 4, ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta anche a compensazione della spesa energetica sostenuta dalle imprese energivore nel II trimestre 2022, estendendone l’applicazione alla spesa per l’energia elettrica dalle stesse prodotta e autoconsumata. Il decreto stimava una spesa fiscale di 700 milioni di euro.
Il D.L. n. 21/2022, all’articolo 5, ha successivamente incrementato l’aliquota applicabile alla spesa nella materia energia sostenuta da aprile a giugno 2022 dal 20 al 25 per cento, stanziando, a tal fine, ulteriori 225 milioni di euro.
Successivamente il D.L. n. 115/2022, all’articolo 6, ha riproposto la medesima misura, a parziale compensazione dei costi sostenuti dalle imprese nel terzo trimestre 2022, prevedendo un ulteriore onere di 1,04 miliardi di euro.
Infine il D.L. 144/2022, all’articolo 1 ha previsto un analogo credito di imposta, a parziale compensazione della spesa nella materia energia sostenuta nei mesi di ottobre e novembre 2022, innalzando l’aliquota applicabile alla al 40 per cento e stanziando a tal fine 2,41 miliardi di euro.
· Crediti d’imposta per la spesa energetica delle altre imprese
Nel 2022 č stato introdotto un credito di imposta a parziale compensazione della maggiore spesa energetica sostenuta nel II e III trimestre e nei mesi di ottobre e novembre dalle imprese non energivore, per una spesa fiscale stimata in circa 5,28 miliardi di euro. I crediti di imposta in esame, utilizzabili in compensazione, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sui redditi né della base imponibile IRAP. Nel II e III trimestre, a beneficiarne sono state le imprese connesse con una potenza da 16,5kW; a ottobre e novembre, l’agevolazione č stata estesa anche alle imprese connesse con potenza pari o superiore a 4,5kW.
In particolare, il D.L. n. 21/2022, oltre ad aumentare l’aliquota del credito di imposta riconosciuto alle imprese energivore, ha introdotto, per il secondo trimestre 2022, un’analoga agevolazione per le altre imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, a condizione che nel primo trimestre 2022 abbiano acquisto l’energia elettrica ad un prezzo superiore di oltre il 30 per cento rispetto al primo trimestre 2019. L’onere di tale misura č stimato in circa 864 milioni.
Successivamente, il D.L. n. 50/2022 ha innalzato l’aliquota del credito di imposta dal 12 al 15 per cento. Confermando nella relazione tecnica le stime relative al prezzo dell’energia al MWh e i consumi previsti, la stima degli oneri di finanza pubblica conseguenti č stata indicata in 216 milioni di euro.
Il decreto legge n. 115/2022 ha confermato per il III trimestre 2022 il credito di imposta in oggetto ed ha stimato una ulteriore spesa di 995 milioni di euro.
Infine il D.L. 144/2022, all’articolo 1 ha previsto che il medesimo credito di imposta fosse applicato, in misura piů elevata, pari al 40 per cento della spesa nella materia energia sostenuta, anche in relazione ai mesi di ottobre e novembre 2022, estendendo l’ambito di applicazione alle imprese piů piccole, connesse con potenza pari o superiore a 4,5 kW (anziché 16,5 kW) stanziando a tal fine 3,21 miliardi di euro.
· Riduzione oneri generali di sistema gas
Nel 2022 sono stati finora stanziati circa 3,08 miliardi di euro per la riduzione degli oneri generali di sistema gas per tutti e quattro i trimestri dell’anno. Anche in questo caso, le norme di rango primario rinviano a successivi provvedimenti dell’Arera l’attuazione della misura.
Gli oneri generali di sistema gas e provvedimenti adottati nel 2021
Gli oneri generali di sistema gas, analogamente a quanto detto con riferimento agli oneri generali del settore elettrico, sono componenti tariffarie, stabilite periodicamente dall’Arera, il cui gettito č destinato alla copertura di costi relativi ad attivitŕ di interesse generale per il settore gas, previsti in attuazione di disposizioni normative. Le componenti ricomprese tra gli oneri generali di sistema gas sono quattro: le componenti RE/REt, che raccolgono il gettito tariffario necessario alla promozione dell’efficienza energetica per il settore gas tramite i certificati bianchi, le componenti GS/GSt, che raccolgono il gettito tariffario necessario al bonus sociale per il settore gas, la componente UG2, che serve a compensare i costi di commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale riconosciuti agli esercenti i servizi di tutela, le componenti UG3/UG3t, che servono alla copertura degli oneri sostenuti dalle imprese distributrici per alcuni interventi di interruzione della fornitura gas, nonché dei meccanismi di reintegrazione gli oneri relativi alla morositŕ dei clienti finali servizi nell’ambito dei servizi di ultima istanza.
Prima dell’adozione di misure volte a ridurne l’incidenza, rappresentavano, prendendo a riferimento le condizioni economiche di maggior tutela, circa il 4 per cento della tariffa del gas. Giŕ nella seconda metŕ del 2021, con l’approvazione e la conversione in legge del D.L. n. 130/2021, sono stati destinati 480 milioni di euro per la riduzione degli oneri generali di sistema per il settore gas nel IV trimestre 2021.
Con riferimento all’esercizio 2022, per fronteggiare l’ulteriore incremento del prezzo del gas, sono state approvate le seguenti disposizioni sugli oneri generali di sistema:
- la legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), all’articolo 1, comma 507, ha destinato 480 milioni di euro alla riduzione degli oneri generali di sistema per il settore gas nel I trimestre 2022;
- il D.L. n. 17/2022, all’articolo 2, ha destinato 250 milioni di euro alla riduzione degli oneri generali di sistema per il settore gas nel II trimestre 2022;
- il D.L. n. 50/2022, all’art. 1-quater, ha destinato 292 milioni di euro alla riduzione degli oneri generali di sistema nel settore del gas naturale anche per il III semestre 2022, e 240 milioni di euro a un’ulteriore riduzione degli oneri generali di sistema nel III trimestre 2022 con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all’anno;
- il D.L. n. 115/2022, all’articolo 5, ha previsto un onere di 1.82 miliardi di euro per estendere al IV trimestre 2022 la riduzione delle aliquote oneri generali di sistema settore gas naturale.
All’attuazione delle disposizioni sopra elencate ha provveduto l’Arera con propri provvedimenti. In particolare, con riferimento al 2022:
· la delibera 30 dicembre 2021, n. 635 ha dato attuazione all’articolo 1, comma 507 della legge di bilancio 2022;
· la delibera 30 marzo 2022, n. 141 ha dato attuazione all’articolo 1 del D.L. n. 17/2022;
· la delibera 29 giugno 2022, n. 295 ha dato attuazione all’articolo 1-quater del D.L. n. 50/2022;
· La delibera 29 settembre 2022, n. 462 ha dato attuazione all’articolo 5 del D.L. n. 115/2022.
· Riduzione IVA sul gas metano
La legge di bilancio 2022, il D.L. n. 17/2022, il D.L. n. 50/2022 e il D.L. n. 115/2022 hanno confermato per tutti e quattro i trimestri del 2022 la riduzione dell’IVA sul gas metano utilizzato per usi civili e industriali dal 10 al 5 per cento, giŕ prevista dal D.L. n. 130/2021 in relazione al quarto trimestre del 2021.
Il costo della misura č stato stimato in 2,49 miliardi di euro (608 milioni di euro per il I trimestre, 592 milioni di euro per il II trimestre, 481 milioni di euro per il III trimestre e 807 milioni di euro per il IV trimestre).
· Credito di imposta sulla spesa gas per le imprese gasivore
Nel 2022 sono stati introdotti crediti di imposta a parziale compensazione della maggiore spesa per il gas sostenuta dalle imprese gasivore nel 2022 un onere complessivo valutato in circa 5,15 miliardi di euro, di cui 427 milioni di euro per il I trimestre, 993 milioni di euro per il II trimestre, 1,07 miliardi nel III trimestre e 2,66 miliardi per i mesi di ottobre e novembre.
Nel I trimestre l’aliquota del credito di imposta č pari al 10 per centro della spesa in gas sostenuta, nel II e III trimestre, al 25 per cento e, infine, nei mesi di ottobre e novembre, al 40 per cento.
I crediti di imposta in esame, utilizzabili in compensazione, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sui redditi né della base imponibile IRAP.
Piů in dettaglio, il D.L. n. 17/2022 ha introdotto un credito di imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas, come definite ai sensi del D.M. 21 dicembre 2021, n. 541, del 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas per usi non energetici nel II trimestre 2022, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale nel primo trimestre 2022 sul Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) abbia subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo trimestre del 2019.
La relazione tecnica allegata al D.L. n. 17/2022 valutava, in un primo tempo, in 522 milioni di euro il costo della misura.
I successivi decreti legge n. 21/2022 e n. 50/2022 hanno innalzato l’aliquota dal 15 rispettivamente al 20 e al 25 per cento, stimando in 235 milioni di euro il maggior onere per la finanza pubblica conseguente a ciascun incremento del 5 per cento (per un totale di 470 milioni).
Il D.L. n. 50/2022 ha, poi, previsto un analogo credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di gas nel I trimestre 2022 da parte delle imprese operanti nei settori considerati dal D.M. 21 dicembre 2021, n. 541. La relazione tecnica ha stimato i relativi effetti finanziari negativi di gettito in 427,1 milioni di euro.
Con il D.L. 115/2022 č stato confermato il credito di imposta in questione anche con riferimento alle spese sostenute nel III trimestre, determinando un onere stimato a 1,07 miliardi.
Infine, il D.L. 144/2022, all’articolo 1, ha innalzato l’aliquota applicabile alla spesa per il gas sostenuta nei mesi di ottobre e novembre 2022 al 40 per cento, stanziando 2,66 miliardi di euro.
· Credito di imposta sulla spesa gas per le altre imprese
Nel 2022 sono stati stanziati 1,88 miliardi di euro a parziale compensazione, tramite il riconoscimento di un credito di imposta, dei maggiori costi sostenuti dalle imprese non gasivore in gas da gennaio a novembre.
I crediti di imposta in esame, utilizzabili in compensazione, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sui redditi né della base imponibile IRAP.
In particolare, il D.L. n. 21/2022 ha istituito un credito di imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di gas da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale nel II trimestre 2022 ed ha stimato una spesa di 237,89 milioni di euro. Il successivo D.L. n. 50/2022 ha previsto un aumento dell’aliquota dal 20 al 25 per cento determinando un ulteriore onere stimato pari a 59,45 milioni di euro. Il D.L. 115/2022 ha confermato per il III trimestre il credito d’imposta nella misura del 25 per cento della spesa sostenuta prevedendo un onere di 271 milioni di euro. Infine, il D.L. 144/2022, all’articolo 1 ha innalzato l’aliquota applicabile alla spesa sostenuta nei mesi di ottobre e novembre 2022 al 40 per cento, stanziando 1,31 miliardi di euro.
· Welfare aziendale per ridurre la spesa sostenuta per le utenze domestiche
L’articolo 12 del decreto legge n. 115/2022 ha introdotto un regime specifico, con riferimento al periodo di imposta relativo al 2022, di esenzione dall’IRPEF che prevede che i benefit corrisposti dal datore di lavoro al dipendente per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale siano esclusi dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF entro il limite complessivo di 600 euro, anche qualora, sommato ad altri benefici riconosciuti dal datore, superi la soglia di 258,23 euro sotto la quale č giŕ prevista la detassazione Irpef dei beni e servizi prestati dalle aziende. L'onere finanziario derivante dalla norma transitoria in esame č stato quantificato in 86,3 milioni di euro per il 2022.
· Sostegno agli enti religiosi e agli operatori del terzo settore per le spese sostenute per l’acquisto di energia e gas
Nel 2022 sono stati stanziati 170 milioni per erogare contributi in favore degli operatori del settore del terzo settore in relazione agli aumenti del costo dell’energia termica ed elettrica e del gas. I contributi non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivitŕ produttive
In particolare, l’articolo 8, comma 1 del decreto legge n. 144/2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro, per sostenere gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilitŕ, a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022. Il successivo comma 2 ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilitŕ sociale. Il fondo č destinato ad erogare contributi per ridurre i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale rispetto a quelli sostenuti nel 2021.
· Sostegno ai gestori delle sale da spettacolo e dei luoghi di cultura per le spese sostenute per l’acquisto di energia e gas
Nel 2022 sono stati stanziati 40 milioni di euro dall’articolo 11 del D.L. n 144/2022, al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti dai gestori di sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura.
Nel 2022 sono stati stanziati complessivamente 2,81 miliardi di euro per il rafforzamento e l’estensione della platea di beneficiari dei bonus sociali elettrico e gas
In particolare, la legge di bilancio 2022, all’articolo 1, comma 508, e il D.L. n. 17/2022, all’articolo 3, hanno previsto il trasferimento alla CSEA (Cassa Servizi Energetici e Ambientali), rispettivamente, di 912 milioni di euro e di 400 milioni di euro per il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas nel I e nel II trimestre 2022.
Le relazioni tecniche relative alla Legge di bilancio 2022 e al D.L. n. 17/2022 stimavano in tre milioni le famiglie che avrebbero fruito del bonus energia e in due milioni le famiglie che avrebbero fruito del bonus gas.
Il D.L. n. 21/22, all’articolo 6, ha poi ampliato l’ambito soggettivo di applicazione del bonus sociale, elevando la soglia ISEE fino alla quale i clienti domestici possono beneficiare del bonus sociale da 8.265 a 12.000 euro dal 1° aprile al 31 dicembre 2022. Per l’introduzione di questa misura č stato stimato un ulteriore onere di 102,8 milioni di euro.
Le risorse statali stanziate per il I trimestre sono servite prevalentemente a finanziare il bonus gas (534,7 milioni di euro su un totale di 912 milioni di euro), mentre quelle stanziate successivamente sono state impiegate soprattutto per finanziare il bonus elettrico (462,7 milioni di euro su un totale di 502,8 milioni di euro).
Alle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2022 e nei D.L. n. 17/2022 e n. 21/2022 č stata data attuazione con delibere dell’Arera 30 dicembre 2021, n. 635 e 30 marzo 2022, n. 141, confermando l’applicazione, giŕ prevista nel IV trimestre 2021, di bonus sociali integrativi (CCI) calcolati sulla base dei consumi registrati nei trimestri di riferimento.
Il D.L. n. 50/2022 ha poi disposto la rideterminazione da parte dell’Arera, con propria delibera, per il III trimestre, nel limite delle risorse giŕ disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA, delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale, con l'obiettivo di mantenere inalterata rispetto al secondo trimestre dell'anno 2022 la spesa dei clienti beneficiari delle agevolazioni corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefěci. L’Arera ha dato attuazione a tale disposizione con la citata deliberazione 30 giugno 2022, n. 295, confermando per il III trimestre l’importo dei bonus sociali riconosciuti nei trimestri precedenti.
Inoltre, l’articolo 1, comma 2 del citato decreto ammette retroattivamente alla fruizione dei bonus dal 1° gennaio 2022 i soggetti che ottengono nel corso dell’anno un’attestazione ISEE che dia diritto all’agevolazione (ossia un ISEE fino a 8.265 euro); a tal fine si prevede il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali dell’importo di 116 milioni di euro. Tali risorse sono destinate – si legge nella relazione tecnica – per una quota pari a 56 milioni di euro al settore elettrico e per i restanti 60 milioni di euro al settore gas.
L’Arera ha provveduto a darvi attuazione con deliberazione 2 agosto 2022, n. 380.
Infine, l’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 115/2022 ha confermato per il quarto trimestre del 2022 le agevolazioni tariffarie in esame riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute prevedendo un ulteriore trasferimento di 1.280 milioni di euro per il 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
· Riduzione accise carburanti
Complessivamente, nei primi dieci mesi del 2022, per la riduzione temporanea delle accise e dell’IVA sui carburanti, sono stati stanziati con norme di legge circa 4,98 miliardi di euro[2].
In particolare, con D.L. n. 21/2022 č stata in un primo tempo disposta la riduzione, per un mese, dal 22 marzo al 21 aprile 2022, delle accise sulla benzina (da 643,24 a 478,40 euro per 1000 litri) e sul gasolio usato come carburante (da 532,24 a 367,40 euro per 1000 litri). Il minor gettito da accise e IVA č stato valutato in 653 milioni di euro (568,46 milioni di minori accise e 84,07 milioni di euro di minor gettito IVA).
La riduzione seguiva di pochi giorni quella giŕ disposta per trenta giorni con decreto 18 marzo 2022 del Ministero dell’economia e delle finanze che, al fine di compensare le maggiori entrate IVA rispetto alle previsioni, aveva ridotto le aliquote della benzina da 728,40 a 643,24 euro per mille litri, degli oli da gas o gasolio usato come carburante da 617,40 a 532,24 euro per mille litri e del GPL da 267,77 a 182,61 euro per mille chilogrammi.
Con il successivo decreto 6 aprile 2022 del Ministero dell’economia e delle finanze, le riduzioni stabilite dal D.L. n. 21/2022 e dal decreto 18 marzo 2022 sono state prorogate fino al 2 maggio 2022.
I decreti ministeriale del 18 marzo 2022 e del 6 aprile 2022 sono stati adottati in applicazione dell’articolo 1, commi 290 e 291 della legge n. 244/2007, in base al quale, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui carburanti previste dall’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (D.Lgs. n. 504/1995) possono essere diminuite per compensare le maggiori entrate dell’IVA derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale. La rideterminazione delle accise č ammessa in caso di aumento del prezzo di almeno del 2 per cento rispetto al valore di riferimento indicato nei documenti di economia e finanza e nelle relative note di aggiornamento. Lo stesso articolo 1, comma 8 del D.L. n. 21/22 ha previsto che tali provvedimenti possano essere adottati, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 291 della legge n. 244/2007, anche con cadenza diversa da quella trimestrale. Ciň ha consentito l’adozione del decreto 6 aprile 2022 a meno di un mese dall’emanazione del precedente.
Con il D.L. n. 38/2022, sono state confermate, per il periodo dal 3 maggio all’8 luglio 2022, le medesime riduzioni di accisa previste dal D.L. n. 21/2022 e, per quanto riguarda il GPL, dal decreto 18 marzo 2022. Tali norme, poi confluite nel testo del D.L. n. 21/2022 con l’approvazione della relativa legge di conversione n. 51/2022, prevedono anche, per il medesimo periodo, l’azzeramento dell’accisa sul gas naturale usato per autotrazione (di norma pari a 3,31 euro per mille metri cubi) e la riduzione dell’IVA sul medesimo carburante dal 22 al 5 per cento.
Il minor gettito delle accise conseguente alle misure approvate con la legge di conversione n. 51/2022 č stato valutato in circa 1,99 miliardi di euro. Quanto alla contrazione prevista del gettito IVA, la relazione tecnica stima in 296,03 milioni di euro i minori incassi derivanti dalla riduzione delle accise (su cui si applica l’IVA) e in 35,82 milioni di euro la diminuzione del gettito IVA derivante dalla riduzione dell’aliquota applicabile al prezzo del gas naturale.
In seguito, con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 giugno 2022 e del 19 luglio 2022, adottati ai sensi del citato articolo 1, comma 290, della legge n. 244/2007, sono state prorogate fino al 21 agosto 2022 le riduzioni delle accise e dell’IVA giŕ previste dalle precedenti disposizioni.
Ancora, l’articolo 8 del decreto legge n. 115/2022 ha recato un ulteriore onere di 1,04 miliardi, confermando, per periodo che va dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione. Dopo la proroga disposta per il periodo dal 21 settembre al 17 ottobre 2022 con i decreti ministeriali del 30 agosto e del 13 settembre 2022, analoghe previsioni sono contenute nel decreto legge n. 144/2022 con riferimento al periodo che intercorre tra il 18 ed il 31 ottobre 2022 e determinano un onere aggiuntivo di 492 milioni.
Infine, le medesime misure sono state prorogate fino al 18 novembre 2022 con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2022 (per i giorni dal 1° al 4 novembre) e con decreto legge n. 153/2022 (per i giorni dal 4 al 18 novembre). Quest’ultimo decreto legge determina oneri per la finanza pubblica per 465 milioni di euro.
Nel grafico che segue sono rappresentate le aliquote delle accise applicate sui carburanti a seguito delle variazioni determinate con i provvedimenti prima descritti. Le accise su benzina e gasolio sono indicate in centesimi di euro al litro, mentre le accise su GPL e gas naturale in centesimi di euro al chilogrammo.
I periodi considerati sono: il periodo dal 1° gennaio al 18 marzo 2022, il periodo dal 18 al 22 marzo 2022, il periodo dal 22 marzo al 3 maggio 2022, il periodo dal 3 maggio al 31 ottobre 2022.
Figura 5 – Andamento delle accise sui carburanti (esercizio 2022)
Fonte: Elaborazione sui dati dei decreti legge e dei decreti ministeriali adottati nel 2022 in materia di accise e carburanti
· Crediti di imposta per la spesa in carburanti nell’autotrasporto
Nel 2022 sono stati finora stanziati circa 552 milioni di euro a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti dal settore dell’autotrasporto per l’acquisto di carburanti e additivi.
La misura di maggior rilievo č contenuta all’articolo 3 del D.L. n. 50/2022, che ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta pari al 28 per cento della spesa, al netto IVA, sostenuta dalle imprese autotrasportatrici nel I trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore. Il credito di imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. L’onere per la finanza pubblica č valutato in 496,945 milioni di euro.
In precedenza, il D.L. n. 17/2022, all’articolo 6, aveva istituito altri due crediti di imposta a favore delle imprese autotrasportatrici, a parziale compensazione di costi sostenuti nel corso dell’intero anno 2022:
- al comma 3, entro il limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, un credito di imposta a beneficio delle imprese autotrasportatrici che utilizzano mezzi di trasporto a basse emissioni (Euro VI/D, Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A, Euro V) nella misura del 15 per cento del costo di acquisto, al netto dell’IVA, del componente AdBlue[3] che č necessario per la trazione di tali mezzi e i cui prezzi sono saliti a causa dell’aumento del costo del metano necessario per produrre tale componente;
- al comma 5, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un credito di imposta alle imprese autotrasportatrici nella misura del 20 per cento delle spese sostenute nel 2022, al netto dell’IVA, per l’acquisto di gas naturale liquefatto.
Entrambi i crediti di imposta non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
· Fondo a sostegno del settore dell’autotrasporto
L’articolo 14 del decreto legge n. 144/2022 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci e, nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada. La norma rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilitŕ sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei criteri di determinazione, le modalitŕ di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse.
· Fondo per la concessione di contributi agli esercenti servizi di trasporto per l’acquisto di carburanti
Nel 2022 sono stati stanziati 155 milioni per sostenere gli operatori del settore dei trasporti a fronte degli eccezionali aumenti del costo dei carburanti e dell’energia verificatisi in dipendenza della crisi bellica russo-ucraina.
In particolare, l’articolo 9, comma 1 del decreto legge n. 115/2022 istituisce un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro al fine di erogare agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, un contributo per il maggior costo sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, rispetto all’analogo periodo del 2021, per l’acquisto del carburante. La norma rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilitŕ sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalitŕ per il riconoscimento del contributo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra i richiedenti č effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del limite massimo di spesa
Il successivo comma 3 istituisce un ulteriore fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2022, destinato a riconoscere agli altri esercenti servizi di trasporto di persone su strada un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del carburante.
Successivamente, l’articolo 6 del decreto legge n. 144/2022 incrementa di 100 milioni la dotazione del fondo istituito dall’articolo 9, comma 1 del decreto legge n. 115/2022 appena descritto. L’incremento del fondo č destinato al riconoscimento di un contributo a fronte dell'incremento dei costi sostenuti anche nel terzo quadrimestre 2022.
I contributi erogati a valere sui suddetti fondi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
· Credito di imposta per la spesa in carburanti nel settore agricolo e della pesca
Č stata prevista una spesa fiscale valutata in 541 milioni di euro nel 2022 per il riconoscimento di crediti di imposta a favore delle imprese esercenti attivitŕ agricola e della pesca, nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante, al netto dell’IVA.
In particolare, il D.L. n. 21/2022 ha previsto, all’articolo 18, l’istituzione di un credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa in carburanti sostenuta dalle suddette imprese effettuata nel I trimestre del 2022, prevedendo oneri per 140 milioni di euro. Secondo le stime del Governo, quasi il 90 per cento dei crediti di imposta sarebbero riconosciuti a imprese agricole, la restante parte a operatori della pesca.
Il D.L. n. 50/2022 ha prorogato la misura per il II trimestre del 2022 per il solo settore della pesca, prevedendo oneri per 23 milioni di euro.
Il D.L. n. 115/2022 proroga al III trimestre solare 2022 il credito di imposta in favore, nuovamente, degli esercenti sia dell’attivitŕ agricola che della pesca con una maggiore spesa di 194 milioni di euro.
Infine il D.L. 144/2022, all’articolo 2 prevede le medesime agevolazioni per il IV trimestre 2022, precisando che l’ambito soggettivo di applicazione comprende le imprese dell’agromeccanica e stanziando, a tal fine, 184 milioni di euro. Secondo le stime del Governo, 161 milioni di euro sono necessari per riconoscere il citato credito di imposta agli operatori del settore agricolo, 23 milioni di euro per concederlo al settore della pesca.
Il credito di imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sui redditi e IRAP.
· Bonus carburanti per lavoratori dipendenti
Nel 2022 sono stati previsti oneri valutati in 9,9 milioni di euro per la detassazione di buoni carburanti corrisposti dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti, entro il limite di 200 euro per lavoratore (art. 2, D.L. n. 21/2022). Tale importo, quindi, non concorre alla formazione di reddito imponibile ai fini Irpef, anche qualora, sommato ad altri benefit riconosciuti dal datore, superasse la soglia di 258,23 euro sotto la quale č giŕ prevista la detassazione Irpef dei beni e servizi prestati dalle aziende.
· Buoni abbonamenti al trasporto pubblico
Nel 2022 sono stati stanziati 180 milioni di euro per agevolare l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
A tal fine, l’articolo 35 del D.L. n. 50/2022, con l’obiettivo espressamente indicato di mitigare l’impatto del caro energia sulle famiglie, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 79 milioni di euro, finalizzato a riconoscere, nei limiti di detto importo, un buono da utilizzare dal 18 maggio al 31 dicembre 2022 per l’acquisto dei suddetti abbonamenti. Il valore del buono č pari al 100 per cento della spesa sostenuta e non puň superare l’importo di 60 euro per beneficiario. I buoni possono essere riconosciuti a persone fisiche con un reddito fino a 35 mila euro (si ha riguardo al reddito del 2021). Il buono non concorre alla determinazione del reddito e dell’ISEE del beneficiario. L’articolo 27 del decreto legge n. 115/2022 ha incrementato la dotazione del Fondo di 101 milioni di euro e, successivamente, l’articolo 12 del D.L. 144/2022 lo ha dotato di altri 10 milioni.
Nel presente paragrafo sono brevemente descritte ulteriori misure legislative adottate nel 2022 che, pur non essendo espressamente dirette a compensare o ridurre la spesa per l’energia, perseguono la finalitŕ di alleviare gli effetti dell’aumento dei prezzi, ivi compresi i rincari energetici, tutelando il potere d’acquisto dei lavoratori e delle famiglie e garantendo liquiditŕ alle imprese. Sono altresě descritti interventi volti a promuovere processi di riconversione industriale ed investimenti nel settore energetico che consentono una minor esposizione ai rischi connessi alle dinamiche dei prezzi delle fonti energetiche fossili.
Non sono, invece, considerate le misure che non comportano effetti aggiuntivi sui saldi di finanza pubblica, quali le indennitŕ riconosciute a valere su fondi esistenti e istituiti con analoghe finalitŕ (es. le indennitŕ riconosciute ai lavoratori part time ai sensi dell’art. 2-bis del D.L. n. 50/2022 a valere sul fondo istituito dalla legge di bilancio 2022).
· Liquiditŕ
Al fine di garantire la liquiditŕ delle imprese in coincidenza con l’aumento dei costi dell’energia, sono state adottate misure con effetti complessivi per 420 milioni di euro nel 2022.
Si fa riferimento ai seguenti interventi.
- Fondo di garanzia PMI: con D.L. n. 21/2022, il Fondo di Garanzia PMI di cui all’articolo 13 del D.L: n. 23/2020 č stato rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro per l’anno 2022 (art. 8) e sono state modificate le condizioni alle quali sono ammissibili alla garanzia del Fondo talune tipologie di finanziamenti (art. 8-bis). In particolare, al verificarsi di specifiche condizioni, č ampliato il periodo di preammortamento da 24 a 30 mesi. La norma in oggetto č stata considerata priva di effetti finanziari.
Giŕ il D.L. n. 17/2022, aveva previsto, fino al 30 giugno 2022, l’esenzione dal pagamento della commissione per le garanzie rilasciate dal Fondo medesimo a sostegno delle esigenze di liquiditŕ conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia. Tale norma era stata tuttavia considerata priva di effetti sui saldi di finanza pubblica.
- Garanzie ISMEA: l’articolo 19 del D.L. n. 21/2022 dispone che le esposizioni in essere al 22 marzo 2022, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito e destinate a finanziare le attivitŕ delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, in forma individuale o societaria, possano essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni. Le predette operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie č autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2022. Successivamente, l’articolo 20 del D.L. n. 50/2022 ha autorizzato ISMEA a concedere garanzie dirette, con copertura al 100 per cento, sui nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di PMI agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l’energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022. La misura comporta un onere pari a 180 milioni di euro per l’anno 2022, cui si fa fronte in parte (80 milioni) mediante utilizzo di risorse disponibili su un conto corrente di tesoreria: l’effetto netto in termini di deficit č pari quindi a 100 milioni per il 2022.
Altri interventi, che vedono coinvolta SACE, adottati nell’esercizio in corso, sono stati considerati privi di effetti in termini di deficit, in quanto annoverati tra le “garanzie non standardizzate”, alle quali non č attribuito alcun impatto ex ante sull’indebitamento netto della p.a. in base al sistema contabile europeo (Sec 2010). I relativi effetti sono infatti contabilizzati soltanto a seguito dell’eventuale escussione delle garanzie medesime.
Si fa riferimento alle seguenti norme:
· l’articolo 8 del D.L. n. 17/2022 ha previsto la possibilitŕ di concedere le garanzie straordinarie SACE a sostegno della liquiditŕ delle imprese – disciplinate dall’articolo 1 e dall’articolo 1-bis.1 del decreto legge n. 23/2020 – anche a sostegno di comprovate esigenze di liquiditŕ conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia;
· successivamente, l’articolo 8 del D.L. n. 21/2022 ha previsto che le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possano richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquiditŕ derivanti dai predetti piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, SACE S.p.A. rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9 miliardi di euro. SACE S.p.A. č altresě autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell’inadempimento da parte di imprese con sede in Italia. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle suddette garanzie č accordata di diritto la garanzia dello Stato. A tal fine sono state istituite, nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto legge n. 23 del 2020, quindi senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, due sezioni speciali, con autonoma evidenza contabile con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e a 2 miliardi di euro;
· l’articolo 10 del medesimo D.L. n. 21/2022, inoltre, ha autorizzato SACE S.p.A. a rilasciare, fino al 31 dicembre 2022, garanzie per un impegno complessivo massimo entro i 5 miliardi di euro, in favore di banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ad alto consumo energetico, da individuarsi con DPCM. La garanzia č rilasciata nei limiti delle risorse disponibili autorizzate per la “Garanzia Italia SACE” di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 23/2020. La norma in oggetto č stata considerata priva di effetti finanziari.
· Riconversione industriale ed investimenti nel settore energetico
Ulteriori misure adottate in favore delle imprese per incentivare investimenti in campo energetico ed interventi di riconversione produttiva hanno comportato un impatto in termini di indebitamento netto quantificato in complessivi 1,1 miliardi nel 2022. Si tratta delle seguenti misure.
Credito di imposta per investimenti energetici al Sud
Il D.L. n. 17/2022, all’articolo 14, ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano, fino al 30 novembre 2023, investimenti al Sud per ottenere una migliore efficienza energetica e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. I crediti di imposta sono riconosciuti, nella misura massima consentita dal regolamento UE n. 651/2014, entro il limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il credito di imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
Istituzione di un fondo per la decarbonizzazione e la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN
Il D.L. n. 17/2022, all’articolo 17, ha istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo, con dotazione pari a 205 milioni di euro per il 2022, 45 milioni per il 2023 e 10 milioni per il 2024, per l’erogazione di contributi da assegnarsi con procedure competitive per la promozione della conversione delle raffinerie tradizionali esistenti all’interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza e la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza, aggiuntiva rispetto alla quota di produzione obbligatoria di carburanti da fonti rinnovabili imposta ai fornitori di benzina diesel e metano dall’art. 39 del D.Lgs. 199/2021.
Istituzione di un fondo per favorire la ricerca, riconversione e sviluppo dell’industria del settore automotive
Il D.L. n. 17/2022, all’articolo 22, ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con dotazione pari a 700 milioni di euro per l’anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, per favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all’insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili. La norma rinvia a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri l’individuazione degli interventi ammissibili al finanziamento del fondo.
Il D.P.C.M. 6 aprile 2022, in attuazione del citato articolo 22, ha previsto incentivi, fino ad una spesa massima annua di 650 milioni di euro, per l’acquisto di veicoli non inquinanti effettuati da persone fisiche dal 16 maggio 2022 al 31 dicembre 2024.
Istituzione di un fondo per promuovere la ricerca e lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori, la riconversione dei siti industriali esistenti e l’insediamento di nuovi stabilimenti
Il D.L. n. 17/2022, all’articolo 23, ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, finalizzato alla promozione della ricerca, dello sviluppo della tecnologia dei microprocessori e dell’investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l’insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale. La dotazione del fondo č stata ridotta di 100 milioni di euro, per l’anno 2022, dall’articolo 24 del D.L. n. 50/2022. La dotazione residua per il 2022 č pari quindi a 50 milioni di euro.
Sostegno alle scuole elementari paritarie
L’articolo 13 del D.L. n. 144/2022 ha disposto l’incremento delle risorse disponibili per l’erogazione di contributi alle scuole elementari paritarie. La spesa autorizzata č pari a 30 milioni di euro per l’anno 2022 e consentirebbe di fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari.
Nel presente paragrafo sono elencate le misure adottate a sostegno del potere d’acquisto delle famiglie che hanno determinato un impatto complessivo sul saldo di indebitamento netto del 2022 pari a 12,49 miliardi di euro.
· Indennitŕ a favore di lavoratori e pensionati
A sostegno del potere d’acquisto delle famiglie, i D.L. n. 50, 115 e 144 hanno stanziato complessivamente 9,88 miliardi di euro per il riconoscimento di indennitŕ una tantum a lavoratori e pensionati.
Gli articoli 31 e 32 del D.L. n. 50/2022 hanno stanziato 6.300 milioni di euro per il 2022 per riconoscere ai lavoratori dipendenti (2.756 milioni di euro), ai pensionati (2.740 milioni di euro) e a particolari categorie di soggetti, quali i lavoratori domestici, incaricati della vendita a domicilio, percettori di reddito di cittadinanza, NASpI, DIS-COLL, indennitŕ di disoccupazione agricola e a favore dei lavoratori stagionali (804 milioni di euro) un’indennitŕ una tantum. L’indennitŕ, pari a 200 euro, č corrisposta nel mese di luglio al verificarsi di specifiche condizioni che, di norma, prevedono che il reddito percepito non ecceda i 2.692 euro al mese[4], per i lavoratori dipendenti, o i 35.000 euro l’anno per pensionati e altre categorie. L’importo di 6,3 miliardi č stato integrato con 59 milioni di euro dall’articolo 22, del decreto legge n. 115/2022 per corrispondere l’una tantum anche ai lavoratori che non ne avevano precedentemente beneficiato perché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS, ai pensionati con decorrenza entro il 1 luglio 2022 che non erano ricaduti nell’ambito di applicazione nell’ambito di applicazione dell’articolo 32 del decreto legge n. 50/2022, ai collaboratori sportivi, ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca.
Successivamente il D.L. n. 144/2022 ha stanziato ulteriori 2.507 milioni di euro per il riconoscimento di una seconda indennitŕ una tantum di 150 euro alle medesime categorie di lavoratori e pensionati (salvo circoscrivere l’ambito soggettivo di applicazione ai percettori di redditi piů bassi) nel mese di novembre.
In particolare, l’articolo 18 del decreto legge n. 144/2022 stanzia 1.005 milioni prevedendo che ai lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile del mese di novembre non eccedente l’importo di 1.538 euro sia erogata una somma a titolo di indennitŕ una tantum di importo pari a 150 euro. Il successivo articolo 19 del medesimo decreto legge n. 144/2022 stanzia, inoltre, 1.245 milioni per la concessione dell’indennitŕ una tantum di 150 euro ai pensionati con reddito inferiore a 20.000 euro, e ulteriori 257 milioni nel 2022[5] per le altre categorie di soggetti.
L’articolo 33 del citato decreto legge n. 50/2022 prevede misure di tenore simile per sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti ma, in tal caso, l’onere a carico dello Stato č fissato nel limite di 500 milioni di euro per l’anno 2022. La dotazione del Fondo č stata, poi, incrementata di 513 milioni dall’articolo 23 del decreto legge n. 115/2022 (100 milioni) e dall’articolo 23 del decreto legge n. 144/2022 (413 milioni). Il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 agosto 2022 ha in un primo tempo stabilito nella misura di 200 euro l’indennitŕ una tantum da riconoscere a lavoratori autonomi e professionisti che abbiano percepito un reddito nel 2021 fino a 35 mila euro. Tale importo č stato elevato a 350 euro dall’articolo 23 del D.L. n. 144/2022, a favore dei soli lavoratori autonomi e professionisti che nel 2021 abbiano conseguito un reddito non superiore a 20 mila euro.
· Sgravi contributivi per i lavoratori dipendenti e rivalutazione delle pensioni
Ulteriori risorse, pari a 2,61 miliardi di euro, sono state stanziate per la riduzione dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti da luglio (1.166 milioni di euro) e per la rivalutazione anticipata dei trattamenti pensionistici negli ultimi mesi del 2022 (1.447 milioni di euro).
L’articolo 20 del decreto legge n. 115/2022, limitatamente al periodo 1° luglio – 31 dicembre 2022, ha, poi, disposto un incremento dell’esonero contributivo giŕ previsto dall’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021 comportando una maggiore spesa per l’anno 2022 di 1.166 milioni di euro al netto delle maggiori entrate fiscali incassate in conseguenza dell’introduzione della misura[6].
La misura č destinata in favore dei titolari di rapporti di lavoro dipendente, con esclusione di quello domestico, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilitŕ, non ecceda l'importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Infine l’articolo 21 del decreto legge n. 115/2022 ha disposto misure in favore dei titolari dei trattamenti pensionistici con un maggior onere di 1.447 milioni di euro al netto delle maggiori entrate fiscali incassate in relazione ai benefici erogati. In particolare č stato disposto l’anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 (416 milioni) e l’incremento per le mensilitŕ di ottobre, novembre e dicembre 2022, inclusa la tredicesima mensilitŕ, di due punti percentuali dei trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori all’importo mensile di 2.692 euro (1.031 milioni).
Nel presente paragrafo sono riportate tabelle riepilogative di tutte le misure esaminate nel precedente paragrafo, con evidenziazione della fonte legislativa, del trimestre di riferimento e degli oneri quantificati dalle relazioni tecniche in termini di indebitamento netto della p.a. Come risulta dalle tabelle e giŕ indicato in premessa, complessivamente i predetti interventi hanno comportato oneri in termini di indebitamento netto della p.a. per circa 55,48 miliardi di euro.
Tabella 1 - MISURE PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DEI RINCARI ENERGETICI (1/1 – 26/10)
A) MISURE SU BASE TRIMESTRALE
(dati in milioni di euro)
|
I trim |
II trim |
III trim |
IV trim |
|
||||
Misura |
Fonte |
Oneri |
Fonte |
Oneri |
Fonte |
Oneri |
Fonte |
Oneri |
Totale |
Annullamento oneri di sistema settore elettrico |
LB 2022 e DL 4 |
3.000 |
DL 17 |
3.000 |
DL 50 |
1.915 |
DL 115 |
1.100 |
9.015 |
Credito d’imposta spesa energia per energivore |
DL 4 |
540 |
DL 17 e 21 |
925 |
DL 115 |
1.037 |
DL 144 |
2.405* |
4.907 |
Credito d’imposta spesa energia per imprese non energivore con utenza |
|
|
DL 21 e 50 |
1.080 |
DL 115 |
995 |
DL 144 |
3.205* |
5.280 |
Riduzione oneri di sistema gas |
LB 2022 |
480 |
DL 17 |
250 |
DL 50 |
532 |
DL 115 |
1.820 |
3.082 |
Credito d’imposta sulla spesa gas per gasivore |
DL 50 |
427 |
DL 17, 21 e 50 |
992 |
DL 115 |
1.070 |
DL 144 |
2.664* |
5.153 |
Credito d’imposta sulla spesa gas per imprese non gasivore |
|
|
DL 21 e 50 |
297 |
DL 115 |
271 |
DL 144 |
1.312* |
1.880 |
Riduzione IVA sul gas metano al 5% |
LB 2022 |
608 |
DL 17 |
592 |
DL 50 |
481 |
DL 115 |
807 |
2.488 |
Potenziamento bonus energia e gas per clienti e Estensione beneficiari bonus |
LB 2022 e DL 50 |
1.028 |
DL 17 |
400 |
|
|
DL 115 |
1.280 |
2.811 |
|
|
DL 21 |
103 |
|
|
|
|
||
Credito d’imposta 20% carburante in agr. e pesca |
DL 21 |
140 |
DL 50 (solo pesca) |
23 |
DL 115 |
194 |
DL 144 |
184 |
541 |
Credito d’imposta 28% gasolio autotrasporto |
DL 50 |
497 |
|
|
|
|
|
|
497 |
Totale misure previste su base trimestrale |
|
6.720 |
|
7.662 |
|
6.495 |
|
14.777 |
35.654 |
* Crediti di imposta riconosciuti per la spesa in gas e energia elettrica sostenuta nei soli mesi di ottobre e novembre
B) MISURE SU BASE NON TRIMESTRALE
(dati in milioni di euro)
Misura |
Fonte |
Oneri |
Crediti di imposta per l’autotrasporto sulla spesa per carburanti nel 2022 |
DL 17 |
55 |
Bonus carburanti per dipendenti 2022 |
DL 21 |
10 |
Buoni abbonamenti al trasporto pubblico |
DL 50 (79 milioni) DL 115 (101 milioni) DL 144 (10 milioni) |
190 |
Riduzione accise e IVA carburanti 22/3-21/4, 3/5-21/8, 22/08-20/9, 18/10-31/10, 4/11-18/11 |
DL 21 (653 milioni) L. 51/22 (2.326 milioni) DL 115 (1.043 milioni) DL 144 (492 milioni) DL 153 (465 milioni) |
4.979 |
Fondo per contributi acquisto carburanti |
D.L. 115 (55 milioni) D.L. 144 (100 milioni) |
155 |
Detrazione fiscale per welfare aziendale per pagamento utenze |
D.L. 115 (86 milioni) |
86 |
Fondo per gli enti del terzo settore e religiosi a fronte dell'aumento dei costi dell'energia |
D.L. 144 (120 milioni) |
120 |
Fondo per enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore e simili a fronte dell'aumento dei costi dell'energia e del gas |
D.L. 144 (50 milioni) |
50 |
Fondo per il sostegno sale da spettacolo e luoghi di cultura a fronte dell'aumento dei costi dell'energia e del gas |
D.L. 144 (40 milioni) |
40 |
Fondo da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto per mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti |
D.L. 144 (100 milioni) |
100 |
Totale altre misure con effetti sul 2022 |
|
5.785 |
TOTALE (A+B) |
|
41.440 milioni
|
Tabella 2– ALTRE MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE (1/1 – 26/10/2022)
(dati in milioni di euro)
Misura |
Fonte |
Oneri |
Crediti di imposta per interventi di efficienza energetica e rinnovabili al Sud |
DL 17 |
145 |
Fondi per conversione energetica e il sostegno a specifici settori |
DL 17 (1.055 milioni) e DL 50 (-100 milioni) |
955 |
Incremento fondo di garanzia PMI |
DL 21 |
300 |
Garanzie ISMEA a favore delle PMI agricole |
DL 21 (20 milioni) DL 50 (100 milioni) |
120 |
Garanzie ISMEA a favore delle PMI agricole |
DL 144 |
30 |
Totale altre misure per le imprese con effetti sul 2022 |
|
1.550 |
Tabella 3 – ALTRE MISURE PER LAVORATORI E FAMIGLIE (1/1 – 26/10/2022)
(dati in milioni di euro)
Misura |
Fonte |
Oneri |
Indennitŕ per pensionati e lavoratori dipendenti |
DL 50 (6.300 milioni) DL 115 (59 milioni) Dl 144 (2.507 milioni) |
8.866 |
Fondo per indennitŕ a favore dei lavoratori autonomi |
DL 50 (500 milioni) DL 115 (100 milioni) DL 144 (413 milioni) |
1.013 |
Anticipo benefici per pensionati |
DL 115 |
1.447
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Esonero contributivo per rapporti da lavoro dipendente |
DL 115 |
1.166
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Totale altre misure per le famiglie con effetti sul 2022 |
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12.491 |
(dati in milioni di euro)
TOTALE GENERALE |
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55.480 |
Nota: Eventuali differenze rispetto agli importi riportati nei precedenti paragrafi sono dovuti ad arrotondamenti
Nel presente paragrafo sono approfonditi i profili di quantificazione degli oneri finanziari derivanti da talune delle misure adottate per contenere la spesa energetica.
In merito agli oneri conseguenti a norme adottate per mitigare gli effetti del rincaro dell’energia elettrica e del gas su famiglie e imprese, occorre distinguere tra tre tipologie di misure: 1) quelle relative agli oneri generali di sistema e ai bonus sociali, 2) la riduzione dell’IVA sul gas e 3) i crediti di imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti.
Come giŕ ricordato, gli oneri generali di sistema, che comprendono i costi connessi al riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas, costituiscono una voce sia della tariffa elettrica che del gas, stabilita ogni trimestre dall’Arera sulla base del gettito che si prevede sia necessario (sommato alle risorse statali eventualmente assegnate con norma di legge) al finanziamento di alcune misure di politica energetica (es. i meccanismi di incentivazione alle rinnovabili). Il loro ammontare č definito anche tenendo conto della disponibilitŕ residua di risorse nei conti dedicati presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. Le relazioni tecniche allegate alle diverse misure hanno fatto quindi riferimento ai dati contabili e previsionali di Arera e CSEA per la determinazione delle risorse da trasferire a quest’ultima per l’annullamento degli oneri generali di sistema.
Il costo dell’annullamento degli oneri connessi al sistema elettrico č stato indicato nella misura di 3 miliardi di euro per ciascuno dei primi due trimestri, di 1,92 miliardi di euro per il III trimestre, di 1,1 miliardi di euro per il IV trimestre; 3,08 miliardi di euro sono stati stanziati per la riduzione degli oneri generali di sistema gas e ulteriori 2,81 miliardi di euro sono stati destinati al rafforzamento dei bonus sociali elettrico e gas[7].
Come si legge nel Rapporto Arera del 16 maggio 2022 (“Rendicontazione dell’utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale”) le risorse stanziate nel primo semestre per l’annullamento degli oneri generali del sistema elettrico, anche per il ridursi di alcuni oneri (in particolare, quelli gravanti sul conto A3, impiegato per la corresponsione degli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92), sono state sufficienti a garantire l’annullamento degli oneri generali di sistema, nonostante un incremento dei costi connessi alle voci che piů hanno risentito dell’aumento dei prezzi dell’energia elettrica (quali il bonus sociale e le agevolazioni riconosciute a RFI)[8].
La relazione tecnica riferita al testo del D.L. n. 50/2022 evidenzia che le somme stanziate per l’annullamento degli oneri generali connessi al sistema elettrico per il primo semestre siano valutate in misura eccedente rispetto alle necessitŕ; pertanto viene aggiornato l’importo da destinare alla misura dai 3 miliardi inizialmente previsti per ciascuno dei primi due trimestri 2022 a 1,92 miliardi di euro per il III trimestre, di cui 717 milioni per l’azzeramento degli oneri pagati dagli utenti domestici e 1,2 miliardi di euro per l’annullamento degli oneri a carico degli utenti non domestici. La relazione tecnica riferita al D.L. n. 115/2022, infine, ricorda come l’esigenza di finanziare alcuni oneri generali di sistema si riduca con l’aumento dei prezzi e indica, pertanto, lo stanziamento necessario per il loro annullamento nel IV trimestre in 1,1 miliardi (di cui 480 milioni per l’azzeramento degli oneri generali di sistema per clienti domestici e piccoli non domestici, 620 milioni per altri clienti non domestici).
Quanto alla riduzione dell’IVA sul gas, le stime sui consumi civili sono state elaborate, si legge nelle relazioni tecniche allegate ai DD.LL. n. 17/2022 50/2022 e 115/2022, utilizzando i dati storici sui consumi delle famiglie (fonte Istat) aggiornati mediante le variazioni indicate nei documenti programmatici e ipotizzando che gli altri usi civili siano pari a circa il 5 per cento dei consumi delle famiglie riportate dall’Istat. Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell’aliquota sui consumi per usi industriali, sono stati utilizzati i dati storici dell’Agenzia delle Dogane. Tenendo conto che la maggioranza delle imprese possono detrarre l’IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, la stima riportata dalla relazione tecnica degli effetti negativi sul gettito č limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l’IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, č stata calcolata la percentuale media di indetraibilitŕ sull’intera platea degli operatori con partita IVA.
Per quanto attiene alla quantificazione degli oneri finanziari stimati per il riconoscimento dei crediti di imposta a parziale compensazione delle maggiori spese in gas ed elettricitŕ sostenute dalle imprese, sono state adottate alcune ipotesi elaborate dal Governo in merito ai prezzi attesi di gas e energia elettrica e ai consumi industriali.
La stima č, infatti, data – per ciascuna misura – dal prodotto dell’aliquota del credito di imposta per i prezzi attesi e i consumi delle imprese beneficiarie preventivabili sulla base dei dati storici.
Ad oggi č possibile verificare la corrispondenza tra i prezzi attesi e quelli verificatisi sui mercati energetici gestiti dal GME. Non sono, invece, disponibili i dati relativi ai consumi effettivi ai fini del raffronto con quelli inizialmente stimati.
In particolare, con riguardo al settore elettrico, nel primo trimestre č stato riconosciuto un credito di imposta solo alle imprese energivore. La stima degli oneri finanziari conseguenti č stata elaborata prevedendo un prezzo dell’energia elettrica pari a 200 €/MWh e consumi energetici per 13,5 milioni di MWh. Tuttavia, il prezzo medio nel I trimestre si č attestato a 248,48 €/MWh.
Nel secondo trimestre, anche in ragione dell’estensione all’autoproduzione del credito di imposta a favore delle imprese energivore č stato, in un primo tempo, ipotizzato un prezzo medio dell’energia pari a 200 €/MWh. Tuttavia, ai fini dell’incremento dell’aliquota dal 20 al 25% e per il riconoscimento di un’analoga agevolazione a favore delle imprese non energivore (con aliquota al 12% poi portata al 15%), la stima č stata corretta al rialzo, ipotizzando un prezzo medio dell’energia pari a 257€/MWh. I consumi elettrici delle imprese energivore e delle altre imprese sono stati stimati rispettivamente pari a 17,5 milioni di MWh ed a 28 milioni di MWh. La spesa fiscale connessa al riconoscimento dei due crediti di imposta č stata quindi prevista pari a 925 milioni di euro per l’agevolazione riconosciuta alle imprese energivore e a 1,08 miliardi di euro a favore delle altre imprese. Nel II trimestre il PUN si č attestato in media a 249,81 €/MWh, ad un livello quindi intermedio tra la prima e la seconda stima riportate nelle relazioni tecniche pertinenti.
Nel III trimestre, sono state confermate le previsioni relative ai consumi delle imprese energivore e non energivore, mentre č stato ipotizzato un prezzo unico nazionale pari a 237€/MWh. Nel medesimo trimestre, il PUN si č invece attestato a 471€/MWh.
Complessivamente, riproducendo la procedura di calcolo seguita nelle relazioni tecniche afferenti ai citati crediti di imposta – ivi comprese le previsioni relative ai consumi ipotizzati - gli oneri in termini di indebitamento netto riferiti ai primi 9 mesi dell’anno si attesterebbero su un valore superiore (2,22 miliardi) a quelli originariamente stimati, come risulta dalla seguente tabella.
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PUN stimato |
PUN effettivo |
Oneri stimati |
Nuova stima (utilizzando le originarie previsioni di consumi indicate nelle RT) |
Maggiori oneri |
Agevolazione I trim. energivore
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200 €/MWh |
248,48 €/MWh |
540 mln€ |
671 mln€ |
+131 mln€ |
Agevolazione II trim. energivore
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200 €/MWh |
249,81 €/MWh |
925 mln€ |
1.093 mln€ |
+168 mln€ |
257 €/MWh |
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Agevolazione II trim. altre imprese
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257 €/MWh |
1.080 mln€ |
1.049 mln€ |
-31 mln€ |
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Agevolazioni III trim energivore |
237 €/MWh |
470,23 €/MWh |
1.037 mln€ |
2.057 mln€ |
+1.020 mln€ |
Agevolazioni III trim. altre imprese |
995,4 mln€ |
1.975 mln€ |
+935 mln€ |
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+2.223 mln€ |
Si ricorda tuttavia che, in una nota trasmessa al Parlamento nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del D.L. n. 115/2022, il Governo ha affermato che dal monitoraggio relativo ai crediti di imposta relativo al primo semestre[9] non si riscontrano sforamenti rispetto alle previsioni ed ha evidenziato che le stime sono state effettuate ipotizzando che tutte le imprese abbiano maturato i requisiti per poter richiedere il contributo.
Pertanto, in relazione ai primi sei mesi, considerato quanto affermato nel corso dell’esame parlamentare, la sottostima del prezzo dell’energia in sede di quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal riconoscimento dei crediti di imposta dovrebbe essere stata compensata da una stima prudente, in sede di relazione tecnica, riguardo ai consumi imputabili alle imprese che effettivamente maturano il diritto all’agevolazione.
Non č al momento possibile verificare se analoghe considerazioni possano essere riferite anche al terzo trimestre.
Infine, per i mesi di ottobre e novembre, le stime relative ai consumi su base mensile (relazione tecnica riferita al DL 144 del 2022) sono leggermente piů alte di quelle formulate con riguardo ai precedenti periodi, sia con riferimento alle imprese energivore (12,27 milioni di MWh), sia con riguardo alle altre imprese, anche in ragione dell’estensione della misura a favore delle imprese connesse con potenza inferiore a 16,5 kW e superiore a 4,5 kW (21,8 milioni di MWh). La stima del PUN, inoltre, č stata significativamente aumentata a 490€/MWh. Al 24 ottobre, il prezzo unico dell’energia rilevato dal GME si attestava ad un valore nettamente piů basso, a circa 231€/MWh. Se il trend delle ultime settimane dovesse proseguire anche nelle prossime, l’onere finanziario potrebbe rivelarsi decisamente inferiore rispetto a quanto preventivato.
In relazione ai crediti di imposta a parziale compensazione della spesa in gas, la quantificazione degli oneri conseguenti al riconoscimento nel I trimestre 2022 di un credito di imposta a parziale compensazione della spesa in gas sostenuta dalle imprese gasivore nel I trimestre č stata effettuata conoscendo giŕ i prezzi registratisi sui mercati gestiti dal GME (100,99 €/MWh).
In sede di quantificazione degli oneri connessi al riconoscimento dei crediti di imposta sulla spesa sostenuta nel gas nel II trimestre dalle imprese gasivore e non, invece, č stato ipotizzato dapprima un prezzo pari a 74 €/MWh (con il D.L. n. 17/2022, istitutivo del credito di imposta a favore delle imprese gasivore), poi pari a 100 €/MWh (con i D.D.L.L. n. 21/2022 e 50/2022, che hanno istituito il credito di imposta per le imprese non gasivore e innalzato le aliquote di entrambi le agevolazioni fiscali). Per il III trimestre, il prezzo č stato stimato dalle relative relazioni tecniche a 91€/MWh, mentre per i mesi di ottobre e novembre 2022 la stima č stata elevata a 200€/MWh.
Quanto ai consumi, la stima relativa alle imprese gasivore č stata indicata in 4,45 miliardi di mc per trimestre, supponendo, prudenzialmente, che il dato contenuto nella relazione annuale dell’Arera – Stato dei servizi 2020, relativo al settore produttivo per usi non energetici fosse riferibile alle imprese gasivore. Per le imprese non gasivore, sulla base delle informazioni fornite da Arera, sono stati stimati consumi per circa 1,13 miliardi di mc per trimestre.
Cosě come per i crediti di imposta sulla spesa in energia elettrica, anche per le agevolazioni sull’acquisto del gas č possibile riscontrare le stime riferite ai prezzi, ma non ai consumi.
In particolare, il prezzo del gas sui mercati gestiti dal GME si č attestato a 102€/MWh nel II trimestre e a circa 196€/MWh nel III trimestre.
Riproducendo la procedura di calcolo seguita nelle relazioni tecniche afferenti ai citati crediti di imposta, gli oneri per la finanza pubblica potrebbero eccedere quelli stimati (per circa 213 milioni di euro), come risulta dalla tabella che segue.
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Prezzo stimato |
Prezzo effettivo |
Costo stimato |
Nuova stima (utilizzando le originarie previsioni di consumi indicate nelle RT) |
Maggiori oneri |
Agevolazione II trim. gasivore
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74 €/MWh |
102 €/MWh |
993 mln€ |
1.200 mln€ |
+207 mln€ |
100 €/MWh |
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Agevolazione II trim. altre imprese
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100 €/MWh |
297 mln€ |
303 mln€ |
+6 mln€ |
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Agevolazioni III trim. gasivore |
91 €/MWh |
196 €/MWh |
1.070 mln€ |
2.306 mln€ |
+1236 mln€
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Agevolazioni III trim. altre imprese |
270 mln€ |
583 mln€ |
+312 mln€ |
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+1.761 mln€ |
Tuttavia, nella citata nota trasmessa dal Governo nel corso dell’esame della legge di conversione del D.L. n. 115/2022, si afferma che anche dal monitoraggio relativo ai crediti di imposta a compensazione della spesa in gas relativi al primo semestre[10] non si riscontrano sforamenti rispetto alle previsioni ed ha evidenziato che le stime sono state formulate ipotizzando che tutte le imprese abbiano maturato i requisiti per poter richiedere il contributo.
Anche in questo caso, come giŕ evidenziato per i crediti a compensazione della maggior spesa in energia elettrica, č presumibile che si sia determinato un effetto compensativo dovuto ai minori consumi effettivi agevolabili rispetto a quelli ipotizzati. Tale aspetto andrebbe peraltro confermato alla luce dei dati sui consumi effettivi che si renderanno disponibili per il terzo trimestre.
Per i mesi di ottobre e novembre 2022, č stato ipotizzato un prezzo del gas pari a 200€/MWh. Al 24 ottobre 2022, il prezzo medio per ottobre č risultato decisamente inferiore (a circa 93€/MWh).
Nel settore dei trasporti, č possibile distinguere tra misure che implicano oneri stimati (c.d. “oneri valutati”) e misure che comportano oneri di finanza pubblica predeterminati entro uno specifico “limite di spesa”.
Tra le misure ascrivibili alla prima categoria sono comprese le disposizioni di rango primario che hanno determinato la riduzione delle accise[11]. Gli oneri conseguenti sono stati stimati dalle relative relazioni tecniche in base a un modello previsionale in cui sono riportati i dati di consumo dei carburanti pubblicati annualmente prima dal MISE e ora dal MITE.
Con specifico riferimento alla quantificazione degli effetti sui saldi di bilancio del credito di imposta riconosciuto in misura pari al 20 per cento della spesa in carburanti alle imprese agricole (per l’intero anno, salvo il II trimestre) e della pesca (per l’intero anno), le stime sui consumi sono state elaborate sulla base dei dati forniti dai Ministeri della transizione ecologica e delle politiche agricole e forestali.
L’impatto sui saldi di finanza pubblica conseguenti al riconoscimento del credito di imposta del 28% sulla spesa in gasolio sostenuta dalle imprese autotrasportatrici nel I trimestre (pari a 497 milioni di euro) č stato stimato sulla base dei dati del Ministero delle infrastrutture e della mobilitŕ sostenibili relativi ai consumi di gasolio nel 2021 riconducibili all’attivitŕ di trasporto di merci[12]. Il riferimento al dato 2021 non dovrebbe risentire degli effetti della pandemia, dato che, secondo l’“Osservatorio sulle tendenze di mobilitŕ durante l’emergenza sanitaria del covid-19”, il traffico stradale dei veicoli pesanti č tornato ai livelli pre-crisi giŕ nel quarto trimestre del 2020.
In ogni caso, anche la norma istitutiva del credito di imposta in questione prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta ai di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13 della legge n. 196/2009, anche ai fini dell’adozione, da parte del Ministro, delle necessarie iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione.
Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla piena deducibilitŕ ai fini IRPEF di buoni carburanti corrisposti dai datori di lavoro ai dipendenti fino a un tetto massimo di 200 euro (che si aggiunge all’ordinario limite di 258,23 euro di benefit deducibili) nella relazione tecnica allegata al D.L. n. 21/2022, si legge che la stima degli effetti finanziari (9,9 milioni di euro) č stata elaborata sulla base dei dati relativi alla Certificazione Unica per l’anno di imposta 2020. In tale anno la soglia massima di benefit deducibili č stata di 516,46 euro; il numero di soggetti con benefit deducibili per importi compresi tra 258,23 e 516,46 euro erano 660 mila. Ipotizzando che il 25 per cento dei soggetti percepisca il buono benzina nel suo valore massimo di 200 euro, eccedente la soglia attuale (dunque 165 mila beneficiari circa), la relazione tecnica stima un ammontare esente di circa 33 milioni di euro. Supponendo un’aliquota media Irpef del 30 per cento, si giunge alla stima di 9,9 milioni di euro di minor gettito.
Di seguito alcuni elementi circa le stime elaborate per l’adozione delle misure che prevedono un limite massimo di spesa.
I due crediti di imposta a parziale compensazione dei costi sostenuti dalle imprese autotrasportatrici per l’acquisto del componente AdBlue e di gas naturale liquefatto sono stati riconosciuti entro un limite massimo di spesa pari rispettivamente a 29,6 e 25 milioni di euro.
Il limite di massimo di spesa č stato determinato con l’obiettivo di soddisfare tutte le richieste che saranno avanzate dalle imprese, considerando i dati storici su prezzi e consumi. Tuttavia, poiché le agevolazioni sono ricondotte a limiti di spesa, l’aumento dei prezzi dei relativi prodotti potrebbe incidere sulla platea dei beneficiari effettivi dell’agevolazione[13].
Ai fini dell’ottenimento dei contributi previsti dal D.L. n. 115/2022 e dal D.L. n. 144/2022 a favore degli operatori che erogano servizi di trasporto, in ragione dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto del carburante, le disposizioni prevedono, invece, qualora l'ammontare delle richieste dovesse risultare superiore al limite di spesa previsto (140 milioni per gli esercenti un servizio pubblico e 15 milioni per gli altri operatori individuati dalla norma), una ripartizione delle risorse tra gli operatori in misura proporzionale e fino a concorrenza dei limiti massimi di spesa.
[1] Per maggiori dettagli, si rinvia al comunicato stampa divulgato dalla Commissione europea e al materiale divulgativo predisposto (Safe gas for a safe winter, A European gas demand reduction plan e Saving energy for a safe winter).
[2] L’importo si intende al lordo dell’effetto indiretto sui crediti di imposta a favore degli autotrasportatori, pari a 262 milioni di euro di minori spese fiscali a carico dell’erario. Considerando i minori oneri finanziari conseguenti, il costo della misura nel 2022 si attesterebbe a 4.717 milioni di euro.
[3] L’AdBlue č un additivo che abbatte le emissioni di ossidi di azoto (NOx) nei motori diesel di ultima generazione.
[4] Segnatamente, la misura interessa i lavoratori giŕ beneficiari di un esonero contributivo riconosciuto dalla legge di bilancio 2022 ai dipendenti con una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilitŕ, non eccedente l'importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
[5] A cui si devono aggiungere 348 milioni di euro stanziati per il 2023.
[6] Tale misura č considerata in questa sede in quanto, a differenza dello sgravio contributivo disposto con legge di bilancio 2022, č piů strettamente connessa alla finalitŕ di salvaguardare il potere d’acquisto dei lavoratori dinanzi all’aumento dei prezzi, soprattutto dei prodotti energetici, verificatosi nel corso del 2022.
[7] Da segnalare come l’articolo 1 del D.L. n. 115/2022, nell’indicare le modalitŕ con cui si provvede agli oneri derivanti dal rafforzamento, anche per il IV trimestre 2022, dei bonus sociali, faccia espresso riferimento alla disponibilitŕ di 1,140 milioni di euro a bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.
[8] Nel 2021, il costo delle diverse misure che trovano copertura negli oneri generali di sistema č stato pari a 13.184 milioni di euro. A tale costo, l’Arera ha potuto far fronte attraverso un gettito tariffario di 9.148 milioni di euro e risorse statali pari a 4.243 milioni di euro (dei 450 milioni di euro stanziati dal D.L. n. 130/2021 per rafforzare i bonus sociali, 243 milioni di euro sono stati destinati al potenziamento del bonus sociale elettrico). Il gettito raccolto tramite tariffa e stanziamenti statali ha superato il costo sostenuto di 207 milioni di euro.
[9] Le norme istitutive dei crediti di imposta sopra elencati richiamano espressamente l’art. 17, comma 13, della medesima legge n. 196, in base al quale il Ministero dell’economia e delle finanze effettua un monitoraggio delle fruizioni delle medesime agevolazioni, anche al fine dell’adozione da parte del Ministro delle necessarie iniziative legislative per assicurare la copertura finanziaria delle norme.
[10] Le norme istitutive dei crediti di imposta sopra elencati richiamano espressamente l’art. 17, comma 13, della medesima legge n. 196, in base al quale il Ministero dell’economia e delle finanze effettua un monitoraggio delle fruizioni delle medesime agevolazioni, anche al fine dell’adozione da parte del Ministro delle necessarie iniziative legislative per assicurare la copertura finanziaria delle norme
[11] Si ricorda che alla riduzione delle accise hanno contribuito anche misure adottate con decreti ministeriali, con oneri compensabili con il maggior gettito derivante dalla riscossione dell’IVA (cfr. supra).
[12] Quanto, invece, al prezzo del gasolio nel I trimestre, pari a 1,5 euro al litro, esso era noto al momento dell’approvazione della norma istitutiva, avvenuta a maggio.
[13] In ciascuno dei primi sei mesi del 2022, il prezzo del GNL si č attestato sopra la media registrata nella seconda metŕ del 2021. Questo potrebbe ripercuotersi anche sul prezzo dell’AdBlue, dato che una sua componente fondamentale, l’ammoniaca, č sintetizzata dal gas naturale liquefatto.