Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Finanze
Titolo: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale
Riferimenti: AC N.3106/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 662
Data: 23/09/2026
Organi della Camera: VI Finanze

 

 

 

 

23 settembre 2026

 

 

 

 

Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante

aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale

 

 

 

 

 

D.L.162/2026 – A.C. 3106

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi

Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario

Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it

 

Dossier n.769

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento Finanze

Tel.  066760-9496 *   st_finanze@camera.it

 

Progetti di legge n. 662

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

D26162


I N D I C E

 

 

Capo I – Disposizioni per il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti e in materia fiscale

§  Articolo 1, commi 1-3  (Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante). 3

§  Articolo 1, commi 4 e 5 (Misura in favore dell’autotrasporto di merci e di passeggeri con autobus). 9

§  Articolo 2  (Esenzione dalla tassa di possesso automobilistico per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori). 13

§  Articolo 3 (Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche). 20

§  Articolo 4 (Differimento del contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni). 24

Capo II – Disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per garantire l’equilibrio di bilancio della Fondazione “Milano-Cortina 2026”

§  Articolo 5  (Disposizioni urgenti in materia di borse di studio universitarie)  26

§  Articolo 6 (Fondazione “Milano-Cortina 2026”). 28

Capo III – Disposizioni finanziarie e finali

§  Articolo 7 (Disposizioni finanziarie). 30

§  Articolo 8 (Entrata in vigore). 41

 

 


Capo I – Disposizioni per il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti e in materia fiscale

Articolo 1, commi 1-3
(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio
usato come carburante)

 

 

L’articolo 1, commi 1 e 2, dispone la riduzione delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti, nella misura di 10 centesimi di euro per litro per il gasolio e di 4,45 centesimi per litro per il biodiesel nel periodo dal 18 al 25 settembre. Per il periodo dal 26 settembre al 5 ottobre la riduzione passa a 5 centesimi per litro per il gasolio.

Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 in 111,8 milioni di euro per l’anno 2026 e in 1,2 milioni di euro nell’anno 2028.

 

In dettaglio il comma 1, in considerazione del perdurare dell’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici impiegati come carburanti, ridetermina in riduzione l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio impiegato come carburante, fissandola, per il periodo dal 18 al 25 settembre 2026, nella misura di 572,90 euro per mille litri, con una riduzione di 10 centesimi di euro per litro rispetto all'aliquota di accisa ordinariamente applicata (672,90 euro per mille litri).

Si ricorda che la misura di 532,90 euro per mille litri (con una riduzione di 14 centesimi di euro per litro) dell’aliquota di accisa sul gasolio è stata disposta per il periodo dal 28 al 29 luglio 2026 dal D.M. 27 luglio 2026 (meccanismo della c.d. accisa mobile). Il decreto-legge n. 133 del 2026 ha disposto la stessa misura per il periodo dal 30 luglio fino al 6 agosto. Il decreto-legge n. 139 del 2026 ha prorogato la medesima misura dal 7 al 24 agosto. Per il periodo dal 25 al 26 agosto è intervenuto il D.M. 20 agosto 2026 il quale ha disposto la stessa misura di accisa sul gasolio con oneri a valere sulle maggiori entrate IVA sui prodotti energetici riscosse nel mese di luglio 2026. Il decreto-legge n. 153 del 2026 ha nuovamente prorogato la medesima misura di accisa dal 27 agosto al 5 settembre. Il D.M. 4 settembre 2026 ha previsto dal 7 al 10 settembre la stessa misura dell’aliquota di accisa sul gasolio con oneri a valere sulle maggiori entrate da IVA sui prodotti energetici riscosse nel mese di agosto 2026. Da ultimo, il decreto-legge n. 157 del 2026 ha prorogato la stessa misura di accisa dall’11 al 17 settembre 2026.

Si ricorda che la riduzione dell'accisa si riflette anche sulla base imponibile IVA, generando un ulteriore abbattimento del prezzo finale alla pompa superiore al mero valore nominale della riduzione dell'accisa. Il Governo stima che la riduzione stabilita dal decreto in esame, comprensiva del corrispondente effetto sull’IVA, è pari a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre 2026 e a 6,1 centesimi al litro dal 26 settembre al 5 ottobre 2026. Nella prima fase il beneficio è esteso anche ai gasoli paraffinici e al biodiesel immessi in consumo come carburanti.

 

Il comma 2 ridetermina, in riduzione, per il solo periodo dal 18 al 25 settembre, l’aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, a condizione che gli stessi biocarburanti soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. L'aliquota di accisa sui citati prodotti è fissata nella misura di 572,90 euro per mille litri, pari a quella sul gasolio così come rideterminata ai sensi del comma 1. Rispetto all’aliquota vigente a inizio anno, pari a 617,40 euro per mille litri, la riduzione è di 4,45 centesimi di euro al litro.

Si ricorda che il D.L. n. 133 del 2026 per il periodo dal 30 luglio fino al 6 agosto ha disposto la misura di 532,90 euro per mille litri dell’aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel. Il decreto-legge n. 139 del 2026 ha prorogato la medesima misura dal 7 al 24 agosto. Il decreto-legge n. 153 del 2026 ha nuovamente prorogato la medesima misura di accisa dal 27 agosto al 5 settembre. I D.M. del 20 agosto 2026 e del 4 settembre 2026 che hanno disposto la riduzione dell’accisa sul gasolio per i periodi, rispettivamente, del 25-26 agosto e del 6-10 settembre non hanno riguardato l’aliquota per il biodiesel la quale per i periodi sopra indicati è tornata a 617,40 euro per mille litri.

 

Il decreto legislativo n. 43 del 2025 (art. 3, comma 4) prevede un’aliquota ridotta (pari a 617,40 euro per mille litri) per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e per il biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

L’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 stabilisce le condizioni affinché i regimi di aiuti sotto forma di agevolazioni in tema di accise sui prodotti energetici siano considerati compatibili con il mercato interno e non soggetti all'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea. Si richiede, in particolare, che i combustibili sovvenzionati siano conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e siano prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX di tale direttiva.

 

Si evidenziano nella seguente tabella le riduzioni delle accise sui carburanti, rispetto alle aliquote vigenti a inizio anno, disposte dai decreti-legge e dai decreti interministeriali che si sono susseguiti dall’inizio della crisi energetica a causa del conflitto in Medio Oriente.

Sono esposte, in particolare, le riduzioni in centesimi di euro al litro per la benzina, il gasolio, il biocarburante e in centesimi di euro al chilo per il GPL rispetto alle aliquote di accise ordinarie vigenti al 1° gennaio 2026.

 

 

Al 1° gennaio 2026

19 mar. - 7 apr.

8 apr.-
1° mag.

2 mag.-22 mag.

23 mag. -3 lug..

4 lug. -
27 lug.

28 lug. -17 sett.

18 sett. -25 sett.

26 sett. - 5 ott.

Benzina
cent. di euro/1 litro

67,29

-20

-20

-5

-5

0

0

0

0

Gasolio
cent. di euro/1 litro

67,29

-20

-20

-20

-10
-5†

0

-14

-10

-5

Biodiesel
cent. di euro/1 litro

61,74

0

-14,45

-14,45*

-4,45†

0

-8,45‡

-4,45

0

GPL
cent. di euro/1 kg

26,777

-10

-10

-2,5

-2,5

0

0

0

0

* Riduzione stabilita per il periodo dal 2 al 10 maggio (art. 1, comma 2, D.L. n. 63 del 2026). Tale riduzione non è stata prorogata dal D.M. 8 maggio 2026 per il periodo dall’11 maggio al 22 maggio.

† Riduzione stabilita per il periodo dal 23 maggio al 6 giugno (art. 1, comma 4-bis, D.L. n. 63 del 2026). Tale riduzione è stata portata a -5 cent. per il gasolio e a zero per il biodiesel dal D.M. 5 giugno 2026 per il periodo dal 7 giugno al 3 luglio.

‡ Tale riduzione decorre dal 30 luglio 2026. I D.M. del 20 agosto 2026 e del 4 settembre 2026 hanno disposto la riduzione dell’accisa sul gasolio per i periodi, rispettivamente, del 25-26 agosto e del 6-10 settembre. Tale riduzione non ha riguardato il biodiesel per i periodi sopra indicati.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 290 della legge n. 244 del 2007 consente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la riduzione delle aliquote d'accisa sui prodotti energetici usati come carburanti (oltre che sui prodotti energetici utilizzati come combustibili per riscaldamento per usi civili) stabilite dal Testo Unico delle Accise a fronte dell'accertamento di maggiori entrate IVA derivanti da uno scostamento significativo del prezzo internazionale del greggio (si ricorda che l’aliquota ridotta di accisa sui gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e sul biodiesel non è fissata dal TUA, ma dal decreto legislativo n. 43 del 2025: pertanto il meccanismo dell’accisa mobile non può essere utilizzato per tali prodotti). Il decreto ministeriale può essere adottato se il prezzo internazionale del greggio aumenta, sulla media del mese precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere. Il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del bimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo sopra indicato, rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere. Il meccanismo sopra descritto è stato riattivato tramite il decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 1, comma 8) e utilizzato con successivi decreti ministeriali fino al 30 novembre 2022. Per ulteriori approfondimenti si segnala la pagina dedicata alla questione sul sito della Camera dei deputati.

Tale meccanismo (c.d. accisa mobile) è stato utilizzato anche in occasione delle riduzioni delle aliquote di accisa sui carburanti disposte dai recenti decreti-legge n. 33 del 2026 (decreto interministeriale del 18 marzo 2026) e n. 42 del 2026 (decreto interministeriale del 2 aprile 2026). Con il decreto interministeriale dell’8 maggio 2026 le aliquote di accisa rideterminate con l’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2026 sono state prorogate dall'11 maggio al 22 maggio 2026. Tale estensione non ha riguardato l’accisa ridotta per il biodiesel. Il decreto interministeriale del 5 giugno 2026 ha prorogato, in occasione delle riduzioni disposte dal decreto-legge n. 89 del 2026 (successivamente abrogato e le cui disposizioni sono confluite nella legge n. 113 del 2026, di conversione del decreto-legge n. 63 del 2026), la riduzione delle aliquote di accisa su benzina, oli da gas o gasolio usato come carburante, gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, in considerazione del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° maggio al 31 maggio 2026. L’estensione non ha riguardato l’accisa ridotta per il biodiesel.

Il decreto interministeriale del 27 luglio 2026 ha rideterminato dal 28 al 29 luglio 2026 l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante nella misura di 532,90 euro per mille litri, a valere sulle maggiori entrate da IVA sui prodotti energetici riscosse nel mese di giugno 2026.

Il decreto interministeriale del 20 agosto 2026 ha rideterminato dal 25 al 26 agosto 2026 l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante nella misura di 532,90 euro per mille litri, a valere sulle maggiori entrate da IVA sui prodotti energetici riscosse nel mese di luglio 2026.

Da ultimo, il decreto interministeriale del 4 settembre 2026 ha rideterminato dal 7 al 10 settembre l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante nella misura di 532,90 euro per mille litri, a valere sulle maggiori entrate da IVA sui prodotti energetici riscosse nel mese di agosto 2026. Come anticipato, anche nei periodi sopraddetti la riduzione non ha riguardato il biodiesel, il quale è stato sottoposto all’aliquota di 617,40 euro per mille litri.

 

 

Nella tabella che segue sono esposte le aliquote di accisa vigenti nei periodi indicati, come rideterminate dai decreti-legge e dai decreti interministeriali che si sono succeduti da inizio anno. Si ricorda che la legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025, art. 1, comma 129) ha parificato le aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per 1.000 litri. L’aliquota dell’accisa sul GPL ammontava a 267,77 euro per 1.000 kg. L’aliquota dell’accisa sul gas naturale per autotrazione ammontava a 0,00331 euro per metro cubo.

 

 

 

 

Al 1° gennaio 2026

19 mar. - 7 apr.

8 apr.-
1° mag.

2 mag. - 22 mag.

23 mag. -3 lug.

4 lug. -
27 lug.

28 lug. -
17 sett.

18 sett. -25 sett.

26 sett. - 5 ott.

Benzina
€/1.000 l

672,90

472,90

472,90

622,90

622,90

672,90

672,90

672,90

672,90

Gasolio
€/1.000 l

672,90

472,90

472,90

472,90

572,90†
622,90

672,90

532,90

572,90

622,90

Biodiesel
€/1.000 l

617,40

617,40

472,90

472,90*
617,40

572,90†
617,40

617,40

532,90‡

572,90

617,40

GPL
€/1.000 kg

267,77

167,77

167,77

242,77

242,77

267,77

267,77

267,77

267,77

Metano
€ al m³

0,00331

0,00331

0

0

0

0,00331

0,00331

0,00331

0,00331

* Il decreto-legge n. 63 del 2026 ha ridotto l’aliquota del biodiesel a 472,9 euro dal 2 al 10 maggio. Tale riduzione non è stata prorogata dal D.M. 8 maggio 2026.

† Aliquota stabilita per il periodo dal 23 maggio al 6 giugno (art. 1, comma 4-bis, D.L. n. 63 del 2026). Tale aliquota ridotta è stata portata a 622,90 euro ogni mille litri per il gasolio e a 617,40 euro per mille litri per il biodiesel dal D.M. 5 giugno 2026 per il periodo dal 7 giugno al 3 luglio.

‡ Tale aliquota per il biodiesel decorre dal 30 luglio 2026. I D.M. del 20 agosto 2026 e del 4 settembre 2026 hanno disposto la riduzione dell’accisa sul gasolio per i periodi, rispettivamente, del 25-26 agosto e del 6-10 settembre. L’aliquota per il biodiesel per i periodi sopra indicati è di 617,40 euro per mille litri.

 

Si ricorda che la riduzione delle accise sui prodotti energetici si riflette anche sulle agevolazioni previste per i carburanti la cui aliquota è calcolata in percentuale rispetto all’aliquota normale (ad esempio, come ricordato dalla relazione tecnica, per il gasolio e la benzina impiegati in agricoltura e per il gasolio impiegato nei motori fissi. Per maggiori dettagli si veda la Tabella A del D .Lgs. n. 504 del 1995).

 

Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 in 111,8 milioni di euro per l’anno 2026 e in 1,2 milioni di euro nell’anno 2028. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell’articolo 3, alla cui scheda si rinvia.

Nella seguente tabella si riepilogano gli oneri nell’anno 2026 derivanti della riduzione delle accise disposta dai provvedimenti adottati dal Governo:

 

 

(milioni di euro)

Riduzione delle accise sui carburanti

Oneri anno 2026

Dal 19 marzo al 7 aprile

D.L. n. 33 del 2026 (art. 2)

417,4

D.M. 18 marzo 2026

27,3

Dall’8 aprile al 1° maggio

D.L. n. 42 del 2026 (art. 1, c.1, lett. b)

308,0

D.M. 2 aprile 2026

219,6

Dal 2 al 10 maggio

D.L. n. 63 del 2026 (art. 1)

146,5

Dall’11 al 22 maggio

D.M. 8 maggio 2026

191,2

Dal 23 maggio al 6 giugno

D.L. n. 89 del 2026 (D.L. n. 63 del 2026, art. 1, commi 4-bis, 4-ter e 4-quinquies)

133,8

Dal 7 giugno al 3 luglio

D.M. 5 giugno 2026

149,4

Dal 28 al 29 luglio

D.M. 27 luglio 2026

20,5

Dal 30 luglio al 6 agosto

D.L. n. 133 del 2026 (art. 1)

83,8

Dal 7 al 24 agosto

D.L. n. 139 del 2026 (art. 1)

190,2

Dal 25 al 26 agosto

D.M. 20 agosto 2026

20,8

Dal 27 agosto al 5 settembre

D.L. n. 153 del 2026 (art. 1)

105,6

Dal 6 al 10 settembre

D.M. 4 settembre 2026

60,4

Dall’11 al 17 settembre

D.L. n. 157 del 2026

86,0

Dall’18 settembre al 5 ottobre

D.L. n. 162 del 2026

111,8

TOTALE

2.272,3

 

 


Articolo 1, commi 4 e 5
(Misura in favore dell’autotrasporto di merci
e di passeggeri con autobus)

 

 

L’articolo 1, comma 4, proroga per il mese di ottobre 2026 il credito d’imposta riconosciuto in favore delle imprese operanti nel settore dell’autotrasporto delle merci, delle imprese operanti nel settore dell’autotrasporto di persone e delle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI, nonché l’incremento del relativo limite massimo di spesa (per un importo pari ad 21,2 milioni di euro).

Il comma 5 dispone che alla copertura finanziaria relativa al maggior onere (pari a 21,2 milioni di euro per l’anno 2026) si provvede ai sensi dell’articolo 7. 

 

Al fine di contrastare gli effetti economici derivanti dal persistente aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, l’articolo 1, comma 4, reca alcune modifiche alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1 (rubricato “Misure in favore dell’autotrasporto”), del decreto-legge n. 33 del 2026.

Nello specifico, modificando il comma 1, primo periodo, del citato articolo 3 del decreto-legge n. 33 del 2026, dispone che il credito d’imposta riconosciuto in favore delle imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto di merci e di persone di cui all’articolo 24-ter, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 504 del 1995, nonché delle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI, di cui alla legge n. 218 del 2003, sia commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo a ottobre dell’anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio del medesimo anno.

In tal modo, viene disposta la proroga del credito d’imposta per il mese di ottobre 2026 (in origine il credito d’imposta era stato riconosciuto a fronte della maggiore spesa sostenuta per i mesi di marzo, aprile e maggio 2026 – e, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 89 del 2026, nonché del decreto-legge n. 133 del 2026 e dei successivi decreti-legge ivi incluso il decreto-legge n. 157 del 2026, per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2026 – rispetto al mese di febbraio del medesimo anno). 

Conseguentemente, stabilisce che il limite di spesa, di cui al secondo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 3, per la concessione del credito d’imposta de quo è incrementato di euro 21,2 milioni per l’anno 2026.

Si ricorda che il decreto-legge n. 153 del 2026 ha disposto l’incremento del limite di spesa per il credito d’imposta de quo, per un importo pari a 21,2 milioni di euro (da 364,1 milioni di euro a 386,2 milioni di euro), ed il successivo decreto-legge n. 157 del 2026 ha disposto un ulteriore incremento di 16 milioni di euro. Da ultimo, il decreto-legge n. 162 del 2026 ha disposto un ulteriore incremento di 21,2 milioni di euro del suddetto limite di spesa.

Poiché nel corso dell’esame in sede referente alla Camera del decreto-legge n. 133 del 2026 (A.C. 3045-A), le disposizioni di cui al decreto-legge n. 139 del 2026 e del decreto-legge n. 153 del 2026, sono confluite nel primo decreto-legge con un ulteriore incremento del limite di spesa per 11,4 milioni di euro, con la modifica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 157 del 2026 e la successiva modifica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 162 del 2026, tale limite di spesa dovrebbe passare da 413,6 milioni di euro a 434,8 milioni di euro per l’anno 2026. Tuttavia, nelle more dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte in sede di conversione del decreto-legge n. 133 del 2026, si deve considerare l’ultimo incremento disposto con l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 153 del 2026 (euro 386,2 milioni di euro) e quello di cui al decreto-legge n. 157 del 2026 (euro 402,2 milioni di euro), con la conseguenza che il limite di spesa, per effetto della modifica in commento, passa -fino alla data di entrata in vigore delle modifiche al decreto-legge n.133 del 2024 a euro 423,4 milioni di euro.

Ai fini della quantificazione del limite- di spese a fronte del quale viene riconosciuto il credito d’imposta de quo, occorre quindi tener conto delle ulteriori modifiche proposte nell’esame in sede referente alla Camera del decreto-legge n. 133 del 2026.

 

Per la copertura finanziaria del maggiore onere derivante dalle modifiche di cui al comma 4 (pari a 21,2 milioni di euro per l’anno 2026), il successivo comma 5 dispone che si provvede ai sensi dell’articolo 7 (si veda la relativa scheda).

 

 

L’articolo 3 del decreto-legge n. 33 del 2026 ha introdotto delle misure in favore delle imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, operanti nel settore dell’autotrasporto di cui all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1995.

Si fa altresì riferimento alle imprese che utilizzano il gasolio commerciale come carburante e, quindi, che impiegano il gasolio sui veicoli (ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore), detenuti a titolo di proprietà o altro titolo, per lo svolgimento di attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Si ricorda che, ai sensi della citata norma, tale attività può esercitata da:

1)      persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

2)      persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;

3)      imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

In sede di conversione in legge del decreto-legge n. 63 del 2026 (articolo 1-novies), il credito d’imposta de quo è stato esteso ai seguenti soggetti:

§  imprese che operano nel settore di autotrasporto di persone di all’articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1995, ovverosia: (i) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto pubblico locale; (ii); imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale; (iii) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale e (iv) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario;

§  imprese esercenti le attività di trasporto, di cui alla legge n. 218 del 2003, in materia di noleggio autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI.

Secondo la formulazione dell’articolo 3 previgente alle modifiche di cui al decreto-legge n. 133 del 2026 (quindi, a seguito delle modifiche di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 89 del 2026, confermate in sede di conversione in legge dall’articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2026) a tali imprese è stato riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno dell’anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio del medesimo anno ed entro limite massimo di 300 milioni di euro per l’anno 2026.

Per effetto delle modifiche di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 133 del 2026, nonché delle ulteriori modifiche di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 139 del 2026 e dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 153 del 2026, nonché da ultimo dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 157 del 2026, il credito d’imposta è stato riconosciuto anche per la maggiore spesa sostenuta nei mesi di luglio e settembre 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio del medesimo anno, mentre il limite massimo di spesa è stato ulteriormente innalzato da 322 milioni a 386,2 milioni di euro (anziché di 300 milioni di euro) nonché di ulteriori 16 milioni di euro per l’anno 2026.

Si ricorda che, nella formulazione originaria, l’articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 133 del 2026, prevedeva un incremento del limite massimo di spesa da 300 milioni a 322 milioni di euro. Con l’articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 139 del 2026, tale limite di spesa è stato innalzato a 364,1 milioni di euro e successivamente a 386,2 milioni di euro (anziché di 364,1 milioni di euro) ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 153 del 2026. Con l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 157 del 2026 è stato disposto un ulteriore incremento del citato limite di spesa di euro 16 milioni di euro. Nel corso dell’esame in sede referente alla Camera del decreto-legge n. 133 del 2026, è stata proposta la rifusione delle disposizioni dei successivi decreti-legge (n. 139 e n. 153) nell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 133 del 2026, con un ulteriore innalzamento del citato limite massimo di spesa a 397,6 milioni di euro (anziché di 386,2 milioni di euro), a cui deve aggiungersi l’ulteriore incremento di 16 milioni di euro disposto dal citato decreto-legge n. 157 del 2026 (euro 413,6 milioni di euro).

Per effetto delle modifiche in commento, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 162 del 2026, il credito d’imposta de quo viene confermato anche per il mese di ottobre 2026 con un conseguente incremento del relativo limite di spesa di 21,2 milioni di euro per l’anno 2026.

Il credito d’imposta è utilizzabile secondo le modalità telematiche messe a disposizione dell’Agenzia delle entrate, senza che si rendano applicabili alcuni limiti annuali (quello generale di 2 milioni di euro e quello di 250 mila euro applicabile ai crediti d’imposta da quadro RU, ossia concessi alle imprese), entro il 31 dicembre 2026.

La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del credito d’imposta è demandata ad apposito decreto interministeriale (si veda il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 23 maggio 2026).

Al fine di tenere conto dell’andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, è stato disposto che l’aggiornamento del prezzo medio del gasolio per autotrazione debba essere effettuato, dal 19 marzo al 30 giugno 2026, con cadenza mensile (anziché trimestrale) con riguardo alla sola componente riferita al costo del gasolio.

Per maggiori approfondimenti, si rinvia alla relativa scheda presente nel dossier di documentazione relativo al decreto-legge n. 33 del 2026, nonché alle schede relative all’articolo 1-ter, commi 1 e 8 e all’articolo 1-novies, presenti nel dossier di documentazione relativo al decreto-legge n. 63 del 2026 ed alla scheda relativa all’articolo 1, commi 4-5, presente nel dossier di documentazione relativo al decreto-legge n. 133 del 2026 (A.C. 3045). Invero, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 1, commi 4-5, del dossier di documentazione relativo al decreto-legge n. 139 del 2026 (A.C. 3077), alla scheda relativa all’articolo 1, commi 4-5, del dossier di documentazione relativo al decreto-legge n. 153 del 2026 (A.C. 3086), ed alla scheda relativa all’articolo 1, commi 4-5, del dossier di documentazione relativo al decreto-legge n. 133 del 2026 (A.C. 3045-A). Da ultimo, si rinvia alla scheda relativo all’articolo 1, commi 4-5, del dossier di documentazione relativo al decreto-legge n. 157 del 2026 (A.S. 2029).

 


 

Articolo 2
(
Esenzione dalla tassa di possesso automobilistico
per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori
)

 

 

L’articolo 2 dispone per l’anno 2027 l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica (c.d. bollo auto) relativamente ad un solo veicolo per persona fisica, qualora, nel caso di autovettura, non abbia una potenza superiore a 80 kW. Per i motocicli e i ciclomotori l’esenzione è riconosciuta per un solo veicolo, quello con potenza inferiore, solo ai soggetti che non beneficiano dell’esenzione per un’autovettura.

L’esenzione si applica anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, previo Accordo con ciascuna autonomia speciale.

In considerazione del fatto che si tratta di un tributo proprio delle regioni e delle province autonome, si prevede a loro favore un trasferimento compensativo di 2.293,5 milioni di euro per l’anno 2027. Gli importi spettanti a ciascun ente saranno stabiliti entro il 31 marzo 2027 con decreto ministeriale tenendo conto degli Accordi e sentita la Conferenza Stato-Regioni.

 

In dettaglio, il comma 1 esenta per l’anno 2027 dal pagamento della tassa automobilistica relativa ad un solo veicolo regolarmente assicurato le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati dal comma 2.

L’esenzione si applica ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

Si ricorda che sono tenuti a pagare la tassa automobilistica coloro che, alla scadenza utile per il pagamento, nel pubblico registro automobilistico (PRA) risultano: (i) proprietari di un veicolo; (ii) utilizzatori, usufruttuari o acquirenti con patto di riservato dominio, in caso di veicolo con contratto di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio; (iii) utilizzatori di un veicolo con contratto di noleggio a lungo termine senza conducente (articolo 5, comma 32, del decreto-legge n. 953 del 1982).

Il D.Lgs. n. 147 del 2026, articolo 15, ha previsto, dal 1° gennaio 2028, alcune modifiche alle modalità e ai termini di pagamento delle tasse automobilistiche. La tassa, riferita a dodici mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, dovrà essere pagata, la prima volta, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Per le successive scadenze, la disposizione fissa il termine di pagamento all’ultimo giorno del mese in cui il veicolo risulta essere stato immatricolato. Sono quindi dettate specifiche disposizione rispetto alla cessazione di situazione di esenzione o sospensione d’imposta e sulla possibilità di corrispondere la tassa quadrimestralmente per talune tipologie di veicoli, da individuare con legge regionale.

 

Per le autovetture il comma 2 riconosce l’esenzione nell’anno 2027 a condizione che siano alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio e abbiano potenza non superiore a 80 kW. In presenza di più autovetture agevolabili, l’esenzione è riconosciuta per l’autovettura con la minore potenza. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata all'autovettura per la quale risulta dovuto l'importo meno elevato della tassa automobilistica.

 

Per i motocicli ed i ciclomotori il comma 3 riconosce l’esenzione nell’anno 2027, senza limiti di potenza, ma esclusivamente ai soggetti che non risultino titolari, ai fini della tassa automobilistica, di una autovettura con potenza pari o inferiore a 80KW, quindi già beneficiaria del trattamento agevolato. Per beneficiare dell’esenzione i motocicli e i ciclomotori devono essere alimentati, anche in combinazione con altra fonte di propulsione. In presenza di più motocicli agevolabili, l'esenzione è riconosciuta con riferimento a uno solo di essi ed è applicata al motociclo avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata al motociclo per il quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica. Qualora risultino più ciclomotori agevolabili, l'esenzione è riconosciuta al ciclomotore con data di prima immatricolazione più remota.

 

Il comma 4 stabilisce che le esenzioni stabilite dai commi precedenti si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, previo Accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa automobilistica quale tributo proprio.

 

La tassa automobilistica costituisce un tributo proprio nella Regione siciliana e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La Regione siciliana ha istituito con la legge regionale n. 16 del 2015 la tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano la tassa automobilistica è un tributo proprio, istituito e disciplinato con l’articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 1998 (Provincia autonoma di Trento) e con gli articoli 7-11-ter della legge provinciale n. 9 del 1998 (Provincia autonoma di Bolzano), in attuazione dell’art. 73, comma 1, dello Statuto (d.P.R. n. 670 del 1972), come modificato dalla legge n. 191 del 2009.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 118 del 2017 ha sottolineato come, a seguito della riforma del 2009, “la tassa automobilistica provinciale è un tributo proprio in senso stretto della Provincia autonoma”; viene in sostanza superata la precedente definizione di ‘tributo proprio derivato’. Per tale motivo, ribadito ancora dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 107 del 2021, lo Stato non ha competenza nel dettare norme che disciplinino tale tributo neanche in senso favorevole alla Provincia.

Nelle altre regioni a statuto speciale la tassa automobilistica è rimasta un tributo erariale, del cui gettito ricevono una compartecipazione la regione Valle d’Aosta, nella misura di dieci decimi e la regione Sardegna, nella misura di sette decimi. La regione Friuli-Venezia Giulia non riceve alcuna compartecipazione.

 

Il comma 5, al fine di ristorare le Regioni e le Province autonome del mancato gettito derivante dalle esenzioni in esame, dispone per l'anno 2027 un trasferimento pari a 2.293,5 milioni di euro.

Dalla Relazione tecnica si evince che, rispetto alla complessiva perdita di gettito di 2.362 milioni di euro per l'anno 2027 (circa 2.226 milioni per le autovetture e 135 milioni per i motoveicoli e ciclomotori), l'ammontare da ristorare è individuato al netto della quota relativa alla Regione Friuli-Venezia Giulia, dove il tributo ha natura erariale (non è prevista, come detto, alcuna compartecipazione della Regione), e del 30 per cento dell'importo riferito alla Regione Sardegna (che compartecipa al 70 per cento del gettito del tributo erariale).

Gli importi spettanti a ciascuna Regione e Provincia autonoma, nei cui bilanci sia acquisito, in tutto o in parte, il gettito derivante dalla tassa automobilistica, sono stabiliti, entro il 31 marzo 2027, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto degli Accordi con le Regioni e le Province autonome e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

 

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stima del gettito della tassa automobilistica

6.175

6.587

6.819

7.263

7.569

7.683

Fonte: ACI, Annuario statistico 2026 (milioni di euro).

 

 

Il comma 6 rinvia all'articolo 7 per la copertura degli oneri derivanti dall’articolo in esame.

 

 

Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 (in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, attuativo della delega fiscale) ha precisato la natura della tassa automobilistica, modificando quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (in materia di federalismo fiscale regionale), qualificandola come tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva.

Tale definizione di tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva recepisce, di fatto, la definizione contenuta nella sentenza n. 122 del 20 maggio 2019 della Corte costituzionale, nella quale si afferma che il legislatore ha attribuito alla tassa automobilistica una valenza differenziata, sia rispetto ai tributi propri autonomi, sia tributi propri derivati, configurandola come un tributo proprio derivato particolare, parzialmente “ceduto” in quanto alle Regioni è riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo, unidirezionale, di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale.

Il D.Lgs. n. 147 del 2026 ha inoltre stabilito il principio di territorialità della tassa automobilistica, precisando che la competenza e il gettito della tassa sono determinati in relazione al luogo di residenza del soggetto passivo. Per le persone giuridiche si fa riferimento alla sede legale (art. 14).

Come anticipato, a decorrere dal 1° gennaio 2028, si innova il sistema delle scadenze della tassa (con conseguente abrogazione del D.M. n. 462 del 1998 che attualmente disciplina i termini e le modalità di pagamento). Si prevede il pagamento annuale della tassa, in un’unica soluzione. Il primo pagamento scade l'ultimo giorno del mese successivo all'immatricolazione; i pagamenti successivi scadono l'ultimo giorno del mese di immatricolazione. Per i veicoli già immatricolati al 31 dicembre 2027 continuano ad applicarsi le precedenti scadenze, salvo diversa disposizione regionale (art. 15).

Dal 1° gennaio 2027, per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, il soggetto tenuto al pagamento della tassa diventa l'utilizzatore, sulla base del contratto annotato al PRA (art. 16). Si prevede, inoltre, l’interruzione dell’obbligo di pagamento in caso di cessione del veicolo per la successiva rivendita: l’interruzione dell’obbligo di pagamento della tassa si ha in caso di cessione di veicoli da chiunque effettuata a soggetti che ne fanno professionalmente commercio previa trascrizione della cessione al “Pubblico registro automobilistico – PRA” (art. 17).

L’articolo 18 reca delle disposizioni riguardanti il versamento della tassa automobilistica ad un ente diverso da quello competente. In tal caso, si prevede che l’ente che ha indebitamente percepito le somme a titolo di tassa automobilistica, anche a seguito di comunicazione del soggetto interessato, sia tenuto ad attivare tempestivamente idonee procedure per il riversamento degli importi all’ente impositore competente. L’articolo 19 stabilisce che la sottoposizione di un veicolo a fermo amministrativo fiscale non sospende l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica. L’articolo 20 introduce nelle tariffe della tassazione automobilistica per autoveicoli e per motocicli il riferimento alle più recenti categorie di mezzi (rispettivamente superiori ad Euro 5 e ad Euro 3), aggiornando le rispettive tabelle di riferimento. L’articolo 21 precisa che la riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica, prevista per le autovetture con noleggio di rimessa, si applica nei casi di noleggio con conducente.

L’articolo 22 reca disposizioni concernenti l’Archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA) e le connesse attività che devono essere svolte dal gestore del Pubblico Registro Automobilistico (Automobile Club d’Italia). Dispone, altresì, in merito all’accertamento e alla riscossione delle tasse automobilistiche, anche con riferimento alle modalità di affidamento a terzi di tali funzioni che rimangono in via esclusiva in capo alle regioni, in quanto enti impositori. 

 

La tassa automobilistica è stata istituita dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche). Le Regioni a statuto ordinario sono titolari del gettito della tassa automobilistica a decorrere dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 504 del 1992, articoli 23-27). A decorrere dal 1° gennaio 1999, sono inoltre titolari delle competenze in materia di accertamento, riscossione, recupero, applicazione delle sanzioni, rimborsi e contenzioso (legge n. 449 del 1999, articolo 17, comma 10).

Nel territorio di tre Regioni a statuto speciale la tassa automobilistica è rimasta un tributo erariale, del cui gettito ricevono una compartecipazione la regione Valle d’Aosta, nella misura di dieci decimi e la regione Sardegna, nella misura di sette decimi; la regione Friuli-Venezia Giulia non riceve alcuna compartecipazione. La compartecipazione all’imposta erariale è stata, invece, sostituita da una imposta propria nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione siciliana.

Come chiarito dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 296 e 297 del 2003, la tassa automobilistica non costituisce un tributo proprio nelle Regioni a statuto ordinario. Alle regioni a statuto ordinario è stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa, unitamente all'attività amministrativa connessa alla sua riscossione, nonché un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito con decreto ministeriale, restando invece ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa stessa. Essa, pertanto, non può qualificarsi «tributo proprio della regione», nel senso oggi fatto proprio dall'art. 119, secondo comma, Cost. (per tale ragione è stato escluso il potere di una Regione di disporre esenzioni dalla tassa ovvero di modificare i termini di prescrizione del relativo accertamento, rientrando la relativa materia nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi del citato art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione)

La legge n. 42 del 2009 ha introdotto la distinzione tra tributi propri regionali (istituiti dalle Regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale) e tributi propri derivati (tributi istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni, le quali possono modificarne le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria). Come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 288 del 2021, la tassa automobilistica è un tributo proprio derivato, in quanto istituito e disciplinato dallo Stato, il cui gettito è attribuito alle Regioni, con possibilità per queste ultime di intervenire nei limiti stabiliti dalla legislazione statale.

Il D.Lgs. n. 68 del 2011 (disposizioni in materia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) non ha cambiato la natura di tributo proprio derivato della tassa automobilistica, ma le ha riservato un regime diverso rispetto a quello stabilito per gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle Regioni, senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo, come anche confermato dall'inciso «fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale» (art. 8, comma 2).

Come anticipato, il D.Lgs n. 147 del 2026 ha infine definito la tassa automobilistica come tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva.

 

Si ricorda infine che il D.L. n. 98 del 2011 (art. 23), come modificato dall'art. 16 del D.L. n. 201 del 2011, ha introdotto a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. super bollo) fissata in 20 euro per ogni kW di potenza del veicolo superiore a 185 kW. L’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 147 del 2026 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2026, le eventuali esenzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche disposte con leggi regionali (o delle province autonome) non si considerano estese anche al pagamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica (super bollo).

Il D.L. n. 124 del 2019 ha inoltre introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA (art. 38-ter). Lo stesso intervento normativo ha inoltre previsto una maggiore integrazione delle banche dati delle tasse automobilistiche con il sistema informativo del PRA, con finalità di coordinamento e contrasto all'evasione (art. 51, comma 2-bis).

 

 

Le Regioni a statuto ordinario continuano a essere finanziate principalmente secondo i vecchi meccanismi (basati sulle compartecipazioni IVA e sulle addizionali IRPEF), poiché la riforma organica del D.Lgs. n. 68 del 2011, attuativo della legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009) non ha mai trovato piena applicazione.

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, attuativo della legge delega fiscale (legge n. 111 del 2024) ha previsto dal 2027 un nuovo modello di fiscalizzazione dei trasferimenti statali alle RSO, basato su una compartecipazione regionale all’IRPEF, mentre il sistema a regime viene collegato alla territorializzazione dell’IVA e alla perequazione fondata sui costi standard. Dal 2027 le Regioni a statuto ordinario avranno una compartecipazione al gettito IRPEF, la cui aliquota sarà determinata con D.P.C.M. entro il 31 dicembre 2026. A tal fine è istituito un fondo statale in favore delle RSO per gestire la differenza tra gettito effettivo della compartecipazione IRPEF e ammontare dei trasferimenti statali soppressi.

Il nuovo art. 15 del D.Lgs. 68/2011 (modificato dall’art. 33 del D.Lgs. n. 147 del 2026) stabilisce che le fonti di finanziamento delle spese regionali sono:

§  compartecipazione IVA (secondo il principio di territorialità il quale tiene conto del luogo di consumo);

§  addizionale regionale IRPEF;

§  nuova compartecipazione IRPEF;

§  IRAP, fino alla sua sostituzione;

§  fondo perequativo;

§  entrate proprie.

È istituito un fondo perequativo per il finanziamento delle spese regionali LEP (sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale, ulteriori materie) alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA.

Il sistema non entra immediatamente a regime nel 2027. L'art. 15, comma 8-bis, prevede infatti che il nuovo sistema perequativo si applichi dopo tre anni di operatività transitoria del fondo statale.


 

Articolo 3
(Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento
delle infrastrutture e il sostegno dei salari
nelle zone di confine italo-elvetiche)

 

 

L’articolo 3 riguarda la ripartizione di risorse per i comuni di frontiera nelle zone di confine italo-elvetiche. Il comma 1 assegna le risorse del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche (istituito dall’articolo 11 della legge n. 83 del 2023) alle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e alla provincia autonoma di Bolzano, per gli anni 2026 e 2027, precisando le modalità di ripartizione in sede di prima applicazione e in deroga alla normativa vigente. Il comma 2 contiene una norma di interpretazione autentica sulle percentuali demografiche (rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune) richieste per l'attribuzione ai comuni di frontiera del contributo statale previsto dall’articolo 10 della legge n. 83 del 2023.

 

In particolare, il comma 1 provvede all’assegnazione delle risorse del Fondo destinato ai comuni di frontiera nelle zone di confine italo-elvetiche (articolo 11 della legge n. 83 del 2023), per gli anni 2026 e 2027, alle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e alla provincia autonoma di Bolzano.

L’assegnazione avviene in sede di prima applicazione in deroga alle finalità e alle modalità di assegnazione e ripartizione di cui al comma 2 dell’articolo 11 della legge 13 giugno 2023, n. 83 (che prevede l’emanazione di un decreto del MEF, cfr. infra).

Le risorse del Fondo sono assegnate per il sostegno alle remunerazioni nette dei lavoratori frontalieri, sulla base del numero dei frontalieri residenti nei rispettivi territori di competenza comunicati ai sensi dell’articolo 10, comma 4, legge n. 83 del 2023 (cfr. infra).

La quota spettante viene determinata dividendo l’importo del fondo di cui al primo periodo per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri rilevati. La quota pro capite così ottenuta, moltiplicata per il numero dei lavoratori frontalieri delle singole Regioni e della Provincia, costituisce l’importo di competenza.

 

 

 

 

L’articolo 11 della Legge 13 giugno 2023 n. 83, con la quale è stata autorizzata la ratifica e l’esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei Comuni italiani di frontiera, con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori ivi residenti, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva.

Il Fondo ha una dotazione crescente, da 1,66 milioni di euro per l'anno 2025 a 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045.

Un decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze - adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la Provincia autonoma di Bolzano e i Comuni frontalieri interessati - definirà i criteri per la distribuzione delle risorse e le specifiche finalità da perseguire (comma 2).

Per quanto concerne le informazioni necessarie alla redistribuzione della compensazione finanziaria, l’articolo 10, comma 4, della legge n. 83/2023, richiamato dalla norma in esame, prevede che, in occasione della riunione, almeno una volta l'anno, della Commissione mista prevista dall'articolo 6 dell'Accordo i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria ai comuni di frontiera italiani e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni.

Si ricorda inoltre che l’articolo 2, lettera b) dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri definisce “lavoratore frontaliere” un residente di uno Stato contraente che:

i.  è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente,

ii.  svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato, e

iii  ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza ai sensi del punto i..

Inoltre, la lettera a) dell’articolo 2 del medesimo Accordo designa come “area di frontiera” per quanto riguarda l'Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano.

 

 

Il comma 2 contiene una norma di interpretazione autentica secondo cui l’articolo 10, comma 5, secondo periodo, della legge 13 giugno 2023, n. 83, si interpreta nel senso che il rapporto percentuale deve essere almeno pari al 4 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e almeno pari al 3 per cento per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

 

Si ricorda che, testualmente, il comma 5 dell’articolo 10 – oggetto di interpretazione autentica da parte della norma in esame – prevede che “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2 anche tenuto conto delle informazioni assunte ai sensi del comma 4. In ogni caso il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni di frontiera delle risorse finanziarie di cui al comma 1, non può eccedere la quota del 4 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e del 3 per cento per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti”. Tale disposizione è stata così modificata dall’art. 1, comma 101, lett. a), n. 1), L. 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025).

 

La relazione illustrativa chiarisce che l’interpretazione autentica intende evitare che l'attuale formulazione dell'articolo 10 comma 5, nella parte in cui dispone che il rapporto percentuale «non può eccedere», possa comportare dubbi in ordine al fatto che esso è una soglia minima di riferimento utile ad attribuire direttamente le somme ai comuni e non un limite oltrepassato il quale i comuni non possono essere destinatari diretti dei fondi. Difatti tale lettura avrebbe l'effetto di escludere dall'assegnazione diretta comuni con un maggior rapporto percentuale tra frontalieri e popolazione residente mentre includerebbe comuni che hanno un rapporto percentuale inferiore, con effetto di eccessiva parcellizzazione dei fondi che ne deriverebbe se la platea dei comuni direttamente assegnatari diventasse più estesa. Ciò sarebbe in contraddizione con quanto disposto dall'Accordo tra la Repubblica italiana e Confederazione svizzera, concluso il 23 dicembre 2020 che all'articolo 9, comma 5, dispone «Le autorità italiane provvederanno a trasferire dette somme ai comuni nei quali risieda un adeguato numero di frontalieri.»

 

 

Ai sensi dell’articolo 9 dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ognuno dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verserà ogni anno a beneficio dei Comuni italiani di confine, sino all'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione - a livello federale, cantonale e comunale - dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che - alla data di entrata in vigore dell’Accordo (17 luglio 2023) o tra il 31 dicembre 2018 e la data dell'entrata in vigore - svolgono oppure hanno svolto un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere.

Durante il periodo transitorio individuato (31 dicembre 2018 - 17 luglio 2023), ai Comuni italiani di frontiera - il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera - in cui risiedono lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, attraverso l’istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Per l’anno 2019 l'importo verrà assicurato tramite i trasferimenti dai Cantoni svizzeri effettuati sulla base dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974. Anche al termine del periodo transitorio sarà garantito il medesimo livello di finanziamento.

Durante le riunioni, con cadenza perlomeno annuale, della Commissione mista - composta da rappresentanti di Italia e Svizzera e con l’eventuale partecipazione del Presidente dell'Associazione dei Comuni italiani di frontiera - i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniranno le informazioni statistiche utili alle Autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria ai Comuni di frontiera italiani, mentre i rappresentanti italiani informeranno quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti Comuni.

Anche tenuto conto delle informazioni in tal modo assunte, il contributo statale verrà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le Regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la Provincia autonoma di Bolzano e i Comuni frontalieri interessati. In ogni caso, qualora adottato come criterio per l'attribuzione del contributo statale, il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione del Comune di frontiera non può eccedere la quota del 4% per i Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e del 3% per i Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti. Nel limite massimo del 50% del contributo statale, le risorse possono essere impiegate in parte corrente prioritariamente per compensare le ricadute socio economiche derivanti da crisi aziendali insistenti sul territorio di competenza.

 


 

Articolo 4
(Differimento del contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni)

 

 

L’articolo 4 dispone la disapplicazione, fino al 1° dicembre 2026, delle disposizioni della legge di bilancio per il 2026 che hanno introdotto un contributo amministrativo di 2 euro a copertura delle spese collegate alle importazioni di pacchi di valore inferiore ai 150 euro.

 

La norma in esame, con una modifica all’art. 5, comma 1, del D.L. n. 38 del 2026 (il quale ha previsto la precedente disapplicazione ai beni importati anteriormente al 1° luglio 2026, termine poi differito al 1° ottobre dal D.L. n. 107 del 2026) dispone la disapplicazione, per i beni importati anteriormente al 1° dicembre 2026, del contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi, istituito dall’art. 1, comma 126, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026).

 

La legge di bilancio per il 2026 ha istituito un contributo, pari a 2 euro, per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro (art. 1, commi 126-128, della legge n. 199 del 2025). La riscossione del tributo è affidata all’Agenzia delle dogane e monopoli all’atto dell’importazione definitiva delle merci. La disposizione ribadisce che tale imposizione si applica in coerenza con il codice doganale dell’Unione europea, istituito con il regolamento (UE) n. 952/2013. Si ricorda, inoltre, che la relazione tecnica ascriveva all’istituzione di tale contributo un aumento delle entrate pari a 122,5 milioni di euro nell’anno 2026 e di 245 milioni di euro negli anni 2027 e 2028.

Il decreto-legge n. 38 del 2026 (art. 5) ha disposto la disapplicazione del contributo ai beni importati anteriormente alla data del 1° luglio 2026 delle disposizioni della legge di bilancio per il 2026 che hanno introdotto un contributo amministrativo di 2 euro a copertura delle spese collegate alle importazioni di pacchi di valore inferiore ai 150 euro.

Il decreto-legge n. 107 del 2026 (art. 15) ha disposto la disapplicazione del contributo 2 euro ai pacchi di valore inferiore ai 150 euro importati anteriormente alla data del 1° ottobre 2026.

 

La norma introdotta in Italia dalla legge di bilancio 2026 - ma mai concretamente applicata, in quanto sospesa dai decreti-legge sopra citati - ha anticipato la normativa europea che ha abrogato la soglia di esenzione daziaria di 150 euro ed ha introdotto a decorrere dal 1° luglio 2026 un dazio doganale forfetario temporaneo di 3 euro, per articolo, sulle spedizioni di basso valore (fino a 150 euro), nell’ambito della più ampia riforma del sistema doganale europeo. L’11 febbraio 2026, infatti, è stato adottato il regolamento 2026/382(UE) il quale ha disposto l’abrogazione della soglia di esenzione daziaria per le importazioni di valore non superiore a 150 euro e l’introduzione di un dazio doganale semplificato forfettario di 3 euro sulle spedizioni il cui valore intrinseco non superi un totale di 150 euro, a decorrere dal 1° luglio 2026 fino al 1° luglio 2028. Una volta che il nuovo centro doganale digitale dell'UE sarà operativo (l'infrastruttura digitale unica che centralizzerà i dati doganali a livello europeo), il dazio provvisorio sarà sostituito dalle normali tariffe doganali.

Al riguardo il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dichiarato in una intervista alla stampa del 15 settembre 2026 che “dall’introduzione della nuova tassazione unionale, ossia dal 1° luglio 2026, nel bimestre luglio-agosto rispetto al bimestre precedente, maggio-giugno, il calo [delle importazioni in Italia dei pacchi di modico valore] registrato è stato pari a circa il 39%, quindi in linea con quello rilevato dalle Autorità francesi. Il gettito complessivo del dazio nel bimestre luglio-agosto è stato di circa 83 milioni di euro, con una tassazione media per singola spedizione di circa 8,66 euro”.

Occorre considerare, inoltre, che nell’ambito della proposta di riforma doganale dell’UE è prevista l’introduzione di una nuova tassa di gestione per le vendite a distanza (handling fee) per coprire i costi amministrativi legati alle nuove dichiarazioni doganali dei piccoli pacchi importati nell’Unione, in particolare attraverso il commercio elettronico. La misura, emersa nel quadro della comunicazione della Commissione sul commercio elettronico del febbraio 2025 e inserita nel negoziato sulla riforma doganale, dovrebbe applicarsi entro il 1° novembre 2026. L’importo sarà definito mediante atto delegato della Commissione.

Si segnala infine che il 19 settembre 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento (UE) 2026/2108, che istituisce il nuovo Codice doganale e l'Autorità doganale dell'UE. Il Regolamento prevede che la Commissione debba adottare l’atto delegato, con la definizione dell’importo della tassa di gestione, entro il 29 settembre 2026. La tassa entrerà in vigore 10 giorni dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato. È previsto un importo ridotto per vendite a distanza provenienti da un deposito doganale per le vendite a distanza. L'importo sarà aggiornato ogni due anni in base ai costi effettivi di gestione sostenuti dalle dogane.

 

Il comma 2 quantifica in 40,8 milioni di euro per il 2026 gli oneri derivanti dal differimento disposto dal comma 1. A tali oneri si provvede ai sensi dell’articolo 7, alla cui scheda si rinvia.

 


 

Capo II – Disposizioni per il sostegno del diritto
allo studio e per garantire l’equilibrio di bilancio
della Fondazione “Milano-Cortina 2026”

Articolo 5
(
Disposizioni urgenti in materia di borse di studio universitarie)

 

 

L’articolo 5 prevede un rifinanziamento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 288 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2026, disponendo che, per le coperture dei corrispondenti oneri finanziari, si provvede ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge in esame.

 

L’articolo 5, composto da un unico comma, rifinanzia il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 288 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2026, disponendo che, per le coperture dei corrispondenti oneri finanziari, si provvede ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge in esame (alla cui scheda si rinvia).

 

Si ricorda che il Fondo in oggetto è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca (MUR), dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, in attuazione delega contenuta nella c.d. legge Gelmini (legge 30 dicembre 2010, n. 240). Su tale capitolo confluiscono le risorse previste dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di cui alla legge di stabilità per il 2012 (articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 83, e da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni.

Nel bilancio finanziario per il triennio 2026-2028, il Fondo in questione è iscritto nel capitolo 1710 dello stato di previsione del MUR, con una dotazione, sia in termini di competenza che di cassa, per gli anni 2026, 2027 e 2028, di 557.814.548 euro.

Sul sito del MUR sono pubblicati i decreti di erogazione e riparto del Fondo.

 

La misura in questione faceva in origine parte di un pacchetto di strumenti con i quali il citato decreto legislativo copriva fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, attuativo della delega al Governo in materia di federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il Fondo, nel corso del tempo, è stato oggetto di vari interventi.

Da ultimo, nelle more della definizione dei LEP – si veda il disegno di legge A.S. 1623, attualmente all’esame della 1a Commissione del Senato –, il comma 173 della legge di bilancio per il 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, al cui dossier si rinvia per approfondimenti) ha incrementato il Fondo di 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026. Tale incremento ha permesso di riportare il Fondo alla medesima dotazione dell’esercizio finanziario precedente, dal momento che, nella tabella n. 11 allegata al disegno di legge di bilancio per il 2026, tale dotazione risultava, a legislazione vigente, ridotta a 307.814.548 euro.

 


 

Articolo 6
(Fondazione “Milano-Cortina 2026”)

 

 

L’articolo 6 trasferisce alla “Fondazione Milano-Cortina 2026”, nell’anno 2026, una somma pari a 150 milioni di euro al fine di garantirne l’equilibrio di bilancio, fermi restando i contributi previsti a carico degli enti territoriali interessati, disponendo al contempo che alla copertura dei corrispondenti oneri si provvede ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge in esame.

 

L’articolo 6, composto da un unico comma, dispone il trasferimento alla “Fondazione Milano-Cortina 2026”, nell’anno 2026, di una somma pari a 150 milioni di euro al fine di garantirne l’equilibrio di bilancio, fermi restando i contributi previsti a carico degli enti territoriali interessati.

 

La relazione illustrativa (RI) chiarisce che i contributi previsti a carico degli enti territoriali interessati sono indicati nella nota prot. n. 393 del 31 gennaio 2026 del Ministro per lo sport indirizzata al Comitato olimpico internazionale (CIO).

 

Si prevede altresì che la Fondazione trasmetta al Ministro per lo sport e i giovani e al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio finale di liquidazione, una relazione dettagliata sull’impiego delle risorse assegnate, disponendosi che le eventuali somme non necessarie a garantire l’equilibrio di bilancio siano versate all’entrata del bilancio dello Stato.

Il medesimo comma dispone, infine, che ai corrispondenti oneri, pari a euro 150 milioni per l’anno 2026, si provvede ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge in esame (alla cui scheda si rinvia).

 

La “Fondazione Milano-Cortina 2026” è stata costituita il 9 dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 14 del codice civile. L’articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, ne individua i membri: Presidenza del Consiglio dei ministri, Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), Comitato italiano paralimpico (CIP), Regione Lombardia, Regione Veneto, Province autonome di Trento e di Bolzano, Comuni di Milano e di Cortina d’Ampezzo. La medesima disposizione prevede che la Fondazione sia amministrata esclusivamente da un consiglio di amministrazione. Successivamente, l’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, ha permesso di ampliare il numero dei membri di tale c.d.a. fino a un massimo di diciotto, elevando a nove quelli designati d’intesa da CONI e CIP e prevedendo fino a due membri di nomina governativa.

Ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, che ha fornito un’interpretazione autentica del precitato articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, le attività della Fondazione non hanno scopo di lucro e non sono disciplinate da norme di diritto pubblico, e la Fondazione stessa non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico, operando sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali. Per effetto del combinato delle due disposizioni, pertanto, la Fondazione agisce dunque come ente senza scopo di lucro in regime di diritto privato. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate su questa norma sono state dichiarate inammissibili dalla Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 2026, n. 129.

Sempre ai sensi del più volte citato articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, la Fondazione assume le funzioni di Comitato organizzatore e svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio olimpico congiunto istituito presso il CONI, in conformità agli impegni internazionali assunti dall’Italia e nel rispetto della Carta olimpica e dell’Host City Contract. Il regime della Fondazione è stato poi ulteriormente completato da disposizioni successive che sono intervenute novellando il medesimo articolo 2: alle assunzioni a tempo determinato effettuate non si applicano i limiti di durata, rinnovo e contingentamento previsti dalla disciplina generale (comma 2-bis, introdotto dall’articolo 38 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112); alle chiusure, cessazioni e licenziamenti connessi alla conclusione dei Giochi non si applica la disciplina sulle chiusure aziendali di cui all’articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (comma 2-ter, introdotto dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 96 del 2025).

Infine, l’articolo 4-bis del decreto-legge n. 96 del 2025 mantiene in capo alla Fondazione gli obblighi di pubblicazione stabiliti dalle disposizioni internazionali cui essa deve conformare la propria attività.

Si segnala che è stato recentemente pubblicato il bilancio di esercizio della Fondazione al 31 dicembre 2025, ove si evidenzia una perdita di 39.094.782 euro – a fronte di una perdita di 30.539.515 euro nell’esercizio precedente –, nonché un patrimonio netto negativo per 176.455.559 euro – al 31 dicembre 2024, era negativo per 150.308.080 euro.

La nota integrativa richiama l’articolo 4.2 dello statuto della Fondazione, in base al quale la capacità della Fondazione di perseguire il proprio scopo è accertata, a prescindere dalla consistenza patrimoniale, in funzione delle previsioni economico-finanziarie pluriennali. La nota cita tale norma dello statuto precisando che è ammesso un deficit patrimoniale temporaneo, purché l’equilibrio sia garantito al termine del periodo di funzionamento (previsto, in base all’art. 14.1 dello statuto, all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2026).

 


 

Capo III – Disposizioni finanziarie e finali

Articolo 7
(Disposizioni finanziarie)

 

 

L’articolo 7 reca, al comma 1, la quantificazione delle economie generate dai progetti PNRR, a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori, accertate alla data alla data di entrata in vigore del presente decreto (18 settembre 2026) ai sensi dell’articolo 30, comma 3, del D.L. n. 19 del 2026.

Il comma 2 prevede l'incremento del Fondo interventi strutturali di politica (FISPE) di 36,8 milioni di euro per l'anno 2028.

Il comma 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 2 dell’articolo 7 in esame e dagli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 del presente provvedimento, quantificati in 611,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2.362 milioni di euro per l'anno 2027 e 38 milioni di euro per l'anno 2028.

 

Nel dettaglio, il comma 1 accerta l’entità delle risorse che alla data del 18 settembre 2026 (data di entrata in vigore del presente decreto) derivano dalle economie generate dai progetti PNRR a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori, ai sensi dall’articolo 30 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, quantificate in 200 milioni di euro per l'anno 2026, 1.460 milioni di euro per l'anno 2027 e 38 milioni di euro per l'anno 2028, secondo gli importi indicati nell’Allegato 1 annesso al presente decreto, per un complesso di 1.698 milioni di euro.

Ai fini della formulazione della norma, si segnala che il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, è stato convertito dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, in luogo della legge 20 aprile 2006, n. 50.

 

Tali risorse sono state accertate ai sensi dall’articolo 30 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, che al comma 3 stabilisce come, decorso il termine del 30 giugno 2026, le risorse PNRR che risultino libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti e non più necessarie al conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea, siano versate sui conti correnti di tesoreria istituiti per la gestione delle risorse PNRR (n. 25092 (prestiti) e n. 25091 (sovvenzioni)).

Nel dettaglio, la procedura per l’accertamento delle economie PNRR, disciplinata dall’articolo 30, comma 5, del citato decreto-legge, prevede che, decorso il termine del 30 giugno 2026 - data di scadenza dei traguardi e degli obiettivi della decima e ultima rata del PNRR italiano - si provveda, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, ad accertate le risorse PNRR sulle quali non sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti e che non sono, quindi, necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all’Unione europea[1].

 

La disposizione richiamata prevede che tali risorse così accertate rimangano temporaneamente nella disponibilità dei citati conti correnti di tesoreria istituiti per la gestione delle risorse PNRR, nelle more dell’adozione di un D.P.C.M. – disciplinato al successivo comma 4 – che ne disciplini il reimpiego, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, come indicati nel documento di finanza pubblica di più recente approvazione alla data di emanazione del citato D.P.C.M. In particolare, la disposizione prevede la riassegnazione delle risorse in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione o la riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente.

Si rammenta che il comma 5 dell’articolo 30 ha previsto una assegnazione prioritaria delle risorse rivenienti dal predetto accertamento, da effettuare con il medesimo D.P.C.M., per il rifinanziamento del Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione (per l’importo di 18.232.210 euro per il 2027 e di 18.030.231 euro per ciascuno degli anni 2028-2029) e degli accantonamenti di pertinenza dei Ministeri del Fondo speciale di parte corrente (per un ammontare complessivo di 8.998.702 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029), che sono stati interessati dalle riduzioni disposte, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 4, lett. a) e dall’articolo 2, comma 4, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 19/2026.

 

Posto che le risorse accertate ai sensi del presente articolo 7, comma 1, vengono interamente utilizzate a parziale copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento in esame (cfr. il successivo comma 3, lettera h)), sarebbe opportuno che il Governo chiarisse se l’entità delle economie rinvenute dalla procedura di accertamento di cui all’articolo 30 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 sia stata tale da ricomprendere anche le risorse atte a garantire l’assegnazione prioritaria alle citate finalità indicate dall’articolo 30, comma 5.

Nella tabella che segue, elaborata sulla base dei dati dell'Allegato 1 cui rinvia l’articolo 7 in esame, sono indicate le singole misure del PNRR che sono state oggetto di accertamento, con l’indicazione della denominazione e delle economie accertate generate a seguito del completamento dei progetti da parte delle amministrazioni, rispetto all’entità del finanziamento assegnato, come rilevato dal Regis alla data del 10 settembre 2026.

 

(milioni di euro)

Misura (codice e denominazione)

Budget della Misura (ReGiS, 10/09/2026)

Economie accertate (art. 7, co. 1, D.L. n. 162/2026)

M1C1I1.1 - Infrastrutture digitali

900,0

179,0

M1C1I1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali

1.000,0

26,5

M1C1I1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati

556,0

55,8

M1C1I1.3.2 - Sportello digitale unico

90,0

12,9

M1C1I1.4.1 - Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali

813,0

18,1

M1C1I1.4.2 - Inclusione dei cittadini - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali

80,0

15,0

M1C1I1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"

361,7

2,2

M1C1I1.4.4 - Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)

285,0

5,8

M1C1I1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici

245,0

11,1

M1C1I1.4.6 - Mobilità come servizio per l'Italia

40,0

0,1

M1C1I1.5 - Cybersecurity

623,0

5,9

M1C1I1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa

42,5

9,7

M1C1I1.6.5 - Digitalizzazione del Consiglio di Stato

7,5

0,3

M1C1I1.7.1 - Servizio Civile Digitale

60,0

2,1

M1C1I1.7.2 - Rete dei servizi di facilitazione digitale

135,0

4,7

M1C1R1.2.1 - Ufficio Trasformazione

155,0

0,7

M1C1I1.10 - Sostegno alla qualificazione e eProcurement

9,0

0,5

M1C1I2.2.1 - Assistenza tecnica a livello centrale e locale

368,4

4,8

M1C1I2.2.2 - Semplificazione e standardizzazione delle procedure

4,0

0,5

M1C1I2.2.3 - Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)

324,4

11,0

M1C1I2.2.4 - Monitoraggio e comunicazione delle azioni di semplificazione

21,0

0,8

M1C1I2.3.1 - Investimenti in istruzione e formazione

139,0

23,9

M1C1I2.3.2 - Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro

350,9

19,0

M1C1I3.2 - Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa

41,8

3,1

M1C2I3.1.1 - Piano Italia a 1 Gbps

2.985,4

78,7

M1C2I3.1.2 - Italia 5G - Corridoi 5G, Strade extraurbane (+ 5G Aree bianche)

1.115,8

289,1

M1C2I3.1.3 - Scuola Connessa

261,0

67,3

M1C2I3.1.4 - Sanità Connessa

335,2

6,3

M1C2I3.1.5 - Collegamento isole minori

60,5

10,8

M1C3I1.3 - Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei

300,0

8,0

M1C3I2.1 - Attrattività dei borghi

1.020,0

6,9

M1C3I2.2 - Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale

600,0

21,5

M1C3I2.3 - Programmi di tutela e riqualificazione di parchi e giardini storici

300,0

0,1

M1C3I2.4 - Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)

800,0

6,1

M1C3I4.1 - Hub del Turismo Digitale

114,0

0,0

M1C3I4.2.5 - Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo

180,0

97,1

M2C1I1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti e progetti 'faro' di economia circolare

1.764,0

112,9

M2C1I2.1 - Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo

552,0

7,9

M2C1I2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare

294,0

10,4

M2C1I3.1 - Isole verdi

200,0

3,6

M2C1I3.2 - Green communities

135,0

1,2

M2C2I2.2 - Interventi su resilienza climatica delle reti

500,0

7,3

M2C2I3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys)

500,0

6,4

M2C2I3.4 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario e stradale

345,4

4,5

M2C2I3.5.1 - Ricerca e sviluppo sull'idrogeno (prestiti)

160,0

3,6

M2C2I3.5.2 - Ricerca e sviluppo sull'idrogeno (contributi a fondo perduto)

140,0

18,3

M2C2I4.1.1 - Ciclovie Turistiche

251,8

2,1

M2C2I4.1.2 - Ciclovie Urbane

197,8

4,6

M2C2I4.2 - Sviluppo trasporto rapido di massa

3.321,0

5,5

M2C2I4.4.1 - Potenziamento del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con autobus a zero emissioni

2.415,0

9,6

M2C2I4.4.3 - Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco

424,0

24,0

M2C2I5.2 - Idrogeno

259,9

3,1

M2C3I1.2 - Riqualificazione di beni immobili pubblici parzialmente o interamente utilizzati per l'amministrazione della giustizia

411,7

0,6

M2C4I2.1.B - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico

1.200,0

43,3

M2C4I3.2.A - Digitalizzazione dei parchi nazionali. Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e delle minacce su specie e habitat e del cambiamento climatico

82,0

5,7

M2C4I3.2.B - Digitalizzazione dei parchi nazionali. Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette

14,0

2,5

M2C4I3.2.C - Digitalizzazione dei parchi nazionali. Semplificazione amministrativa - Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai Parchi e dalle Aree Marine Protette.

4,0

0,7

M2C4I4.1 - Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico

1.624,8

2,9

M2C4I4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti

1.924,0

22,6

M3C2I1.1 - Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti

270,0

80,6

M3C2I2.2.2 - Ottimizzazione delle procedure di avvicinamento APT

16,0

7,3

M4C1I3.4 - Didattica e competenze universitarie avanzate

272,1

0,1

M4C2I1.1 - Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN)

1.800,0

0,0

M4C2I1.2 - Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori

210,0

55,1

M4C2I1.3 - Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base

1.610,0

2,4

M4C2I1.4 - Creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies

1.600,0

0,0

M4C2I1.5 - “Ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità”, costruzione di "leader territoriali di R&S”

1.242,8

4,6

M4C2I3.1 - Infrastrutture di ricerca e innovazione

1.578,1

118,1

M5C2I1.1.2 - Intervento 2) Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani

307,5

4,9

M5C2I3.1 - Progetto Sport e inclusione sociale

700,0

13,3

M7C1I3.1 - Misura rafforzata: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse

90,0

26,7

M7C1I18 - Misura rafforzata: Programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici

240,0

76,2

TOTALE

41.380,8

1.698,0

 

Si rammenta che le economie accertate dal decreto-legge in esame si aggiungono a quelle già accertate dall’articolo 30, comma 1, del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, pari a 1.587 milioni di euro.

Tali economie sono rimaste acquisite nelle disponibilità dei conti correnti di tesoreria intestati al MEF, in quanto concorrono, come quota parte, ai riversamenti all’entrata del bilancio dello Stato previsti dall’art. 1, comma 742, della legge di bilancio 2026.

 

Nell’Allegato 2 del citato D.L. n. 19/2026, le predette economie sono state dettagliate per Ministero e non per singola misura. L’articolo 30, comma 1, secondo periodo, decreto-legge prevede al riguardo che il Ministero dell’economia e delle finanze (RGS) provveda alla puntuale individuazione delle misure che abbiano realizzato tali economie, sentite la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le singole amministrazioni interessate, sulla base dei dati di attuazione risultanti dal sistema informatico “ReGiS”.

Si segnala che, diversamente da quanto effettuato nell’Allegato 1 del decreto-legge in esame, alla data attuale, non risultano essere state diffuse le informazioni riguardo alle specifiche misure del PNRR interessate dalle economie accertate dal D.L. n. 19 del 2026. Tali informazioni sarebbero utili anche al fine di verificare se le economie accertate dal provvedimento in esame provengano o meno dai medesimi interventi già interessati dall’accertamento di cui al D.L. n. 19 del 2026.

 

Le economie accertate (D.L. n. 19 del 2026)

Riguardo alle economie derivanti dall’attuazione del PNRR, si rammenta che l’articolo 30, comma 1, del D.L. n. 19 del 2026 ha quantificato in 1.587 milioni di euro le economie già maturate a febbraio 2026 da ciascun Ministero, dettagliate nell’Allegato 2 al decreto-legge medesimo.

Il comma ha stabilito che tali risorse restassero acquisite nelle disponibilità dei due conti correnti di tesoreria istituiti per l’attuazione del NextGenerationEU (conti n. 25092, dedicato ai prestiti, e n. 25091, dedicato alle sovvenzioni) in quanto concorrenti ai riversamenti all’entrata del bilancio dello Stato previsti dall’articolo 1, comma 742, della legge di bilancio per il 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), che ha recepito gli effetti finanziari derivanti dalla rimodulazione del PNRR approvata a novembre 2025.

In particolare, il comma 742 ha disposto che, in esito alla rimodulazione del PNRR approvata dal Consiglio UE il 27 novembre 2025[2], fossero riversate all’entrata del bilancio dello Stato le risorse giacenti sui conti di tesoreria istituiti per la gestione delle risorse NGEU del PNRR - in quanto non più necessarie all’attuazione del Piano per effetto della rimodulazione - per l’importo di 5.943 milioni di euro nel 2026, 1 miliardo di euro nel 2027 e di 159 milioni di euro nel 2028 (cioè complessivi 7.102 milioni nel triennio 2026-2028), e che tali somme restassero acquisite all’erario (a miglioramento, dunque, dei saldi della manovra di bilancio per il 2026-2028).

Il comma 743 ha disposto anche il riversamento all’entrata di ulteriori 50 milioni di risorse assegnate ad Invitalia S.p.a., giacenti in un conto di tesoreria di Invitalia, connesse alla componente in essere della misura definanziata “Acquisto bus elettrici”.

 

Si rammenta che la rimodulazione del Piano approvata dal Consiglio UE il 27 novembre 2025, ha lasciato invariato l’importo del PNRR italiano in 194,4 miliardi di euro. Tale invarianza di risorse è stata ottenuta attraverso la “sostituzione” delle misure definanziate dal PNRR nella rimodulazione di novembre (circa -14,2 miliardi di euro) in parte con nuove misure introdotte nel Piano per circa 7,8 miliardi - che consistono, principalmente, in nuovi strumenti finanziari (cd. facilities) che permetteranno la diluzione della spesa negli anni successivi al 2026 - e per la restante parte inserendo come “progetti PNRR” spese riconducibili a misure già finanziate a legislazione vigente con risorse nazionali e perlopiù già effettuate negli anni precedenti (per circa 6,5 miliardi). Da queste ultime si sono generate economie per 5,5 miliardi.

Il riversamento all’entrata del bilancio dello Stato disposto ai sensi dei commi 742 e 743 deriva, dunque, per 5,5 miliardi da somme giacenti nei due conti correnti di tesoreria in quanto non più necessarie all’attuazione del Piano (connesse alla sostituzione di progetti PNRR definanziati dal Piano con misure già finanziate a legislazione vigente con risorse nazionali e già concluse negli anni precedenti), e per circa 1,6 miliardi da economie di spesa generate dai progetti PNRR realizzati dalle Amministrazioni centrali, come peraltro chiarito dalla Relazione tecnica di accompagnamento all’A.C. 2807 relativa all’articolo 30 del D.L. n. 19/2026. Nella Relazione si riporta infatti che “la legge di bilancio 2026-2028, nel determinare l’ammontare delle risorse complessive da riversare all’entrata ai sensi dell’articolo 1, comma 742, in quanto non più necessarie all’attuazione del Piano stesso, ha tenuto conto, oltre che degli effetti derivanti dalle modifiche apportate dalla revisione del PNRR approvata con decisione del Consiglio UE il 27 novembre 2025, anche di economie di spesa”.

 

Il comma 2 incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 36,8 milioni di euro per l'anno 2028.

Ai sensi dell’articolo 10, comma 5, decreto-legge n. 282 del 2004, il Fondo per interventi strutturali di politica economica è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze (cap. 3075) al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

 

Il comma 3 individua la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 2 dell’articolo in esame e dalle disposizioni recate dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, quantificati complessivamente in 611,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2.362 milioni di euro per l'anno 2027 e 38 milioni di euro per l'anno 2028.

A tali oneri si provvede:

a)   quanto a 24,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1;

b)   quanto a 67,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 309 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del programma «Fondi da assegnare» della missione «Fondi da ripartire» (23.1) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze.

Nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari contenuto nella Relazione tecnica si evince che la riduzione è posta a valere sul Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, di cui all'art. 27, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196.

Ai fini della migliore formulazione della norma, si valuti di precisare che il numero 23.1 è riferito al programma “Fondi da assegnare” e non alla Missione 23 “Fondi da ripartire”.

c)    quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» (23.2) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari contenuto nella Relazione tecnica si evince che la riduzione è posta a valere in quota parte (10 milioni) sul “Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente” e in quota parte (10 milioni) sul “Fondo per la riassegnazione dei residui passivi in conto capitale”.

Ai fini della migliore formulazione della norma, si valuti di precisare che il numero 23.2 è riferito al programma “Fondi di riserva e speciali” e non alla Missione 23 “Fondi da ripartire”.

d)   quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 27, comma 17, del D.L- 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Patrimonio destinato" o "Patrimonio Rilancio" di Cassa depositi e prestiti S.p.A.).

Alla corrispondente compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Riguardo a tale fondo, si rammenta che in conseguenza dell’emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19, l’articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha autorizzato Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a costituire un patrimonio destinato, denominato “Patrimonio Rilancio”, finanziato da fondi del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo di attuare interventi di sostegno e rilancio delle imprese italiane; sull’impiego di tale patrimonio è prevista una Relazione annuale al Parlamento (DOC. XXXIX, n. 2, dicembre 2025, pag. 3).

Il medesimo decreto-legge ha autorizzato per il 2020 l’assegnazione a CDP S.p.A. di titoli di Stato o di liquidità, nel limite massimo di 44 miliardi di euro; le risorse sono state stanziate sull’apposito capitolo 7415 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Provvedimenti successivi ne hanno disposto il rifinanziamento o definanziamento, per una disponibilità complessiva di 45.309,9 milioni di euro nel 2025.

L’effettiva assegnazione di risorse a tale fondo è avvenuta mediante l’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 maggio 2021, che ha assegnato a Cassa depositi e prestiti S.p.A., a titolo di apporto, titoli di Stato per un controvalore di circa 3 miliardi di euro (2.999.999.786,35 euro). Ai sensi dell’articolo 2 del medesimo D.M., Cassa depositi e prestiti ha emesso, in corrispondenza di tali apporti, strumenti finanziari di partecipazione del MEF al Patrimonio Destinato, di ammontare pari a 2.747,5 milioni al 31 dicembre 2025 (Conto generale del patrimonio 2025, A.C. 3005, Allegato alla Tabella II, p. 682).

Dalla dotazione originaria sono stati quindi assegnati circa 3 miliardi. I rimanenti 42,3 miliardi non sono divenuti economie: invece, a partire dal 2020, sono sempre stati reiscritti annualmente in bilancio come residui di stanziamento di conto capitale di “lettera f” (di cui all’art. 275, secondo comma, lettera f) del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827) per i quali è stata richiesta la conservazione in bilancio.

La maggioranza di tali risorse, circa 21,9 miliardi, è stata poi utilizzata, negli anni successivi, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, a copertura di successivi oneri introdotti da disposizioni normative. In merito, la Corte dei conti[3] ha rilevato che: “Si utilizzano ora, nel quadrimestre considerato, stanziamenti derivanti da leggi la cui copertura insisteva a suo tempo sul maggior indebitamento in quanto in presenza di eventi straordinari al di fuori del controllo dello Stato, come era il caso delle spese legate alla pandemia. […] Non risultando soddisfatte […] le condizioni previste per l’utilizzo della procedura in titolo [la presenza di eventi eccezionali, la temporaneità dello scostamento, l’obbligo di rientro], la conseguenza è che continua a configurarsi, dunque, una nuova modalità di copertura con maggior debito per interventi onerosi di natura, però, discrezionale, quando la procedura è costituzionalmente correlata, invece, ad eventi fuori controllo. Come già segnalato nel passato in occasione di eventi similari, il ricorso all’indebitamento rischia di diventare in tal modo una modalità di compensazione di decisioni discrezionali di politica di bilancio (in quanto non correlate ad “eventi eccezionali”). In tal modo, esso assume così, progressivamente, una mera funzione procedurale, non ancorata ai presupposti previsti dalla legge, e risulta quindi una modalità per reperire coperture a debito tali da affiancarsi alle altre tipologie previste dall’ordinamento, a prescindere dal realizzarsi o meno del presupposto di eventi tali da giustificare il ricorso a maggior indebitamento, quasi trasmutando, la procedura, da “straordinaria” ad “ordinaria”.

e)    quanto a 98,1 milioni di euro per l’anno 2026 e 128,7 milioni di euro per l’anno 2027, mediante la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento dei seguenti Ministeri:

1) Ministero dell’economia e delle finanze per 25,654 milioni di euro per l’anno 2026 e 41,573 milioni di euro per l’anno 2027;

2) Ministero delle imprese e del made in Italy per 7 milioni di euro per l’anno 2026 e 8,967 milioni di euro per l’anno 2027;

3) Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8,165 milioni di euro per l’anno 2026 e 6 milioni di euro per l’anno 2027;

4) Ministero della giustizia per euro 21.000 per l’anno 2026 e 2 milioni di euro per l’anno 2027;

5) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 6 milioni di euro per l’anno 2026 e 7,139 milioni di euro per l’anno 2027;

6) Ministero dell’istruzione e del merito per 2 milioni di euro per l’anno 2026 e 2 milioni di euro per l’anno 2027;

7) Ministero dell’interno per 4,177 milioni di euro per l’anno 2026 e 2,8 milioni di euro per l’anno 2027;

8) Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per 6,2 milioni di euro per l’anno 2026 e 7,02 milioni di euro per l’anno 2027;

9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 4,715 milioni di euro per l’anno 2026 e 7,58 milioni di euro per l’anno 2027;

10) Ministero dell’università e della ricerca per 12,2 milioni di euro per l’anno 2026 e 11,34 milioni di euro per l’anno 2027;

11) Ministero della difesa per 8,5 milioni di euro per l’anno 2026 e 12,486 milioni di euro per l’anno 2027;

12) Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1,7 milioni di euro per l’anno 2026 ed euro 111.000 per l’anno 2027;

13) Ministero della cultura per 4,853 milioni di euro per l’anno 2026 e 6,5 milioni di euro per l’anno 2027;

14) Ministero della salute per 6,415 milioni di euro per l’anno 2026 e 8,784 milioni di euro per l’anno 2027;

15) Ministero del turismo per 0,5 milioni di euro per l’anno 2026 e 4,4 milioni di euro per l’anno 2027;

f)     quanto a 70 milioni di euro per l’anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Ai fini della migliore formulazione della disposizione, si valuti di precisare che la denominazione completa del Fondo è “Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione”, anche allo scopo di evidenziarne la differenza rispetto al “fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili” di cui all’articolo 1, comma 199, della medesima legge n. 190 del 2014.

g)   quanto a 125,9 milioni di euro per l’anno 2026 e 270 milioni di euro per l’anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica;

h)   quanto a 200 milioni di euro per l’anno 2026, 1.460 milioni di euro per l’anno 2027 e 38 milioni di euro per l’anno 2028, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme accertate ai sensi del comma 1. Si tratta delle citate economie dalle misure PNRR, di cui all’articolo 30, comma 3 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19.

 

Nella tabella che segue è riportato il prospetto degli oneri e delle relative coperture finanziarie previste dall’articolo 7 in esame.

 

Milioni di euro

2026

2027

2028

Oneri

611,8

2.362

38

Art. 1, co. 1 e 2: disposizioni in materia di accisa sul gasolio

111,8

 

1,2

Art. 1, co. 4: disposizioni sull’autotrasporto

21,2

 

 

Art. 2, co. 1-5: Esenzione dalla tassa di possesso automobilistico per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori

 

2.362

 

Art. 4, co. 1: Differimento dell’applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (contributo spese doganali per spedizioni extra UE)

40,8

 

 

Art. 5: Disposizioni urgenti in materia di borse di studio universitarie

288

 

 

Art. 6: Fondazione Milano – Cortina

150

 

 

Art. 7, comma 2: Incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE)

 

 

36,8

Coperture

611,8

2.362

38

Art. 1, comma 3, lett. a): utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti per il 2027 dalle disposizioni in materia di accisa sul gasolio

 

24,3

 

Art. 1, comma 3, lett. b): riduzione degli stanziamenti della Missione “Fondi da ripartire”, Programma 23.1 “Fondi da assegnare”

67,8

309

 

Art. 1, comma 3, lett. c): riduzione degli stanziamenti della Missione “Fondi da ripartire”, Programma 23.2 “Fondi di riserva e speciali”

20

 

 

Art. 1, comma 3, lett. d): riduzione del “Patrimonio Rilancio” di Cassa depositi e prestiti di cui all’art. 27, comma 17, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34

100

100

 

Art. 1, comma 3, lett. e): riduzione dei fondi speciali di parte corrente (Tabella A della legge di bilancio 30 dicembre 2025, n. 199)

98,1

128,7

 

Art. 1, comma 3, lett. f): riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

 

70

 

Art. 1, comma 3, lett. g): riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282

125,9

270

 

Art. 1, comma 3, lett. h): versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle economie da misure del PNRR, come accertate dall’articolo 7, comma 1 (si veda l’Allegato 1 al presente decreto–legge) ai sensi dell’articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19

200

1.460

38

 

 


 

Articolo 8
(Entrata in vigore)

 

 

L’articolo 8 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il decreto-legge è dunque vigente dal 18 settembre 2026.

 

Ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 



[1]     Si rammenta infatti che il PNRR è basato su un modello orientato alla performance, “per cui l'erogazione delle risorse europee, a differenza di altri programmi europei come le politiche di coesione, dipende esclusivamente dal raggiungimento di traguardi e obiettivi e non dall’avanzamento finanziario” e quindi non richiede il completamento della spesa sui singoli progetti (cfr. quanto in tal senso illustrato nella Settima Relazione del Governo sull’attuazione del PNRR, trasmessa al Parlamento il 31 dicembre 2025, sezione I, pag. 96).

[2]     Il Consiglio dell’UE, nella riunione del 27 novembre 2025, ha approvato la Decisione di esecuzione (c.d. CID, Council Implementing Decision) e il relativo Allegato che modifica l’originaria Decisione del 13 luglio 2021 che ha approvato il PNRR italiano. Le modifiche hanno riguardato 173 misure (investimenti e riforme) e gran parte dei traguardi/obiettivi relativi agli ultimi tre semestri del Piano. L’importo complessivo di 194,4 miliardi è rimasto invariato

[3]     Corte dei conti, Relazioni quadrimestrali sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, quadrimestre settembre-dicembre 2025, pagg. 6-7