Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile
Riferimenti: AC N.3083/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 651/1
Data: 24/09/2026
Organi della Camera: V Bilancio, VIII Ambiente, Assemblea

24 settembre 2026

 

 

Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile

 

D.L. n. 144/2026 – A.C. 3083-A

 

 

 

 

 

 

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Dossier n. 754/1

 

 

 

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Progetti di legge n. 651/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

CAPO I - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 1, commi 1 e 2 (Indennità sostitutiva delle ferie non godute nel settore pubblico)  7

Articolo 1, comma 3 (Disposizione transitoria in materia di inquadramento in ruolo di personale in posizione di comando, procedure di stabilizzazione di personale a termine del Ministero dell’economia e delle finanze e rimodulazioni di risorse finanziarie all’interno del medesimo Ministero). 12

Articolo 1, comma 3-bis (Decorrenza della deroga al divieto di incarichi). 16

Articolo 1, comma 4 (Permessi sindacali nelle aree della dirigenza pubblica e disciplina transitoria sull’accertamento della rappresentatività sindacale nei comparti o aree del pubblico impiego). 19

Articolo 1. comma 5 (Delega riordino MAECI). 22

Articolo 1, commi 6 e 6-bis (Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia)  23

Articolo 1, comma 6-ter (Cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali)  30

Articolo 1, commi 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies (Assunzione di personale presso le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e presso l’ISPRA)  34

Articolo 1, comma 7 (Risorse per la formazione del personale dirigenziale). 36

Articolo 1, commi 8-9 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale). 37

Articolo 1, commi 9-bis e 9-ter (Assunzione di personale dirigenziale). 43

Articolo 1, comma 10 (Termine di entrata in vigore dell’art. 26-ter del Codice della nautica da diporto). 45

Articolo 1, commi 11 e 12 (Assunzioni presso l’Avvocatura
dello Stato)
. 47

Articolo 1, comma 13 (Applicazione di un maggior credito di imposta per i comuni delle zone montane in presenza di minoranze linguistiche storiche). 49


 

Articolo 1, comma 14 (Disposizioni concernenti l’Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia «ItaliaMeteo»). 56

Articolo 1, comma 15 (Numero dei posti dirigenziali dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza). 60

Articolo 1, comma 15-bis (Facoltà per le pubbliche amministrazioni di avvalersi del supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. per realizzare interventi finanziati con risorse pubbliche nazionali). 62

Articolo 1, commi 15-ter, 15-quater e 15-quinquies (Modifiche al Codice dell’ordinamento militare per il Reparto ambientale marino – capitanerie di porto). 66

Articolo 1, comma 15-sexies (Valorizzazione della professionalità del personale flessibile nelle PA)  69

Articolo 1, comma 15-septies (Accesso alla dirigenza della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri). 71

Articolo 1-bis (Ulteriori disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione). 73

Articolo 2, comma 1 (Spesa di personale per gli enti territoriali sottoposti a vincoli assunzionali) 77

Articolo 2, comma 1-bis (Proroga assunzioni nella regione Calabria) 79

Articolo 2, commi 2-3 (Contributo ai comuni per investimenti infrastrutturali “piccole opere”) 81

Articolo 2, comma 4 (Disposizioni in materia di “medie opere”). 84

Articolo 2, commi 5-8 (Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)  86

Articolo 2, comma 8-bis (Stanziamenti destinati al funzionamento dei consigli regionali)  90

Articolo 2, comma 9 (Assunzioni nei corpi della polizia locale). 92

Articolo 2, comma 10 (Proroga del mandato dei consigli provinciali e dei rispettivi presidenti di provincia). 94

Articolo 2, commi 11 e 12 (Introduzione di risorse per progetti relativi a persone con disabilità o in condizioni di grave deprivazione materiale e Rimodulazione di risorse in ambiti lavoristici e sociali). 96

Articolo 2, comma 12-bis (Assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità). 99

Articolo 3, comma 1 (Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati)  100

Articolo 3, comma 1-bis (Ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario)  112


 

Articolo 4, commi 1-7 (Commissario straordinario per la gestione delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali già acquisiti dal Ministero della salute). 116

Articolo 4, comma 8 (Facoltà di riassegnazione delle risorse residue della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale dell’anno 2024, per interventi di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e da altre dipendenze patologiche) 122

Articolo 4, comma 8-bis  (Differimento termine di utilizzo di risorse Covid delle Regioni per le liste d’attesa). 128

Articolo 4, commi 9 e 10 (Modifica delle funzioni del Ministero della salute, dell’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria e dell’Agenas) 130

Articolo 4, comma 10-bis (Proroga della validità delle iscrizioni nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale). 134

Articolo 5, comma 1  (Requisiti per l’insegnamento nelle scuole paritarie). 136

Articolo 5, comma 2 (Cancellazione dalle graduatorie concorsuali successiva alla conferma in ruolo dei docenti). 143

Articolo 5, comma 3 (Servizi educativi e scolastici comunali dell’infanzia) 148

Articolo 6, comma 1 (Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera)  151

Articolo 6, comma 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale)  155

Articolo 6, comma 3 (Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale) 162

Articolo 7, comma 1, lett. a) (Modifiche alla disciplina dell’esame di avvocato)  166

Articolo 7, comma 1, lett. b) (Rideterminazione degli oneri per gli indennizzi in materia di intercettazioni). 168

Articolo 7, comma 1, lett. c) (Sostituzione dell’articolo 16 del decreto-legge n. 100 del 2026, recante l’istituzione dell’Ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia di immigrazione). 169

Articolo 7, comma 2 (Modifiche in materia di liquidazione dei compensi per le prestazioni funzionali alle intercettazioni). 175


 

Articolo 7, comma 3 (Compiti del personale dell'ufficio
per il processo)
. 178

Articolo 7, comma 4 (Documentazione inerente alle operazioni IVA). 182

Articolo 7, comma 5 (Piante organiche della magistratura ordinaria) 183

Articolo 7, commi 6-9 (Incremento dell’organico e reclutamento di personale di magistratura) 185

Articolo 7, commi 10-13 (Assunzioni di personale della Polizia di Stato per il potenziamento dei servizi di controllo alle frontiere e dei flussi migratori). 187

Articolo 7, commi 14 e 15 (Disposizioni in materia di corsi di formazione per l’accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato). 190

Articolo 7, comma 16 (Comando Forze speciali e Associazioni Professionali a carattere sindacale tra militari). 192

Articolo 7, comma 17 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate). 204

Articolo 8 (Interventi volti al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura) 206

Articolo 9 (Disposizioni urgenti in materia di disabilità). 210

Articolo 10, comma 1 (Disposizioni in materia previdenziale per i lavoratori già dipendenti dall’Associazione italiana
della Croce rossa)
. 218

Articolo 10, comma 1-bis (Accesso anticipato alla pensione da parte di giornalisti professionisti). 221

Articolo 10, comma 1-ter (Norme sulla possibilità di costituzione di una rendita vitalizia per il personale assunto a contratto all’estero, in relazione all’intervenuta prescrizione temporale di contributi previdenziali). 224

Articolo 10, commi 1-quater e 1-quinquies (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) 227

Articolo 10, commi 2 e 3 (Integrazione finanziaria degli investimenti del PNRR di titolarità del MIT riguardanti il trasporto ferroviario) 228

Articolo 11 (Misure in materia di impianti di interesse strategico nazionale). 232


 

CAPO II - ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI EFFETTI DELL’EVOLUZIONE DEL FENOMENO BRADISISMICO IN ATTO NELL’AREA DEI CAMPI FLEGREI

Articolo 12 (Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026). 238

Articolo 13 (Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026)  241

Articolo 14 (Contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell’area dei Campi Flegrei in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026). 244

Articolo 15 (Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026). 248

Articolo 16 (Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa di protezione civile nell’area dei Campi Flegrei). 251

Articolo 17 (Misure urgenti per il potenziamento dell’azione commissariale nell’area dei Campi Flegrei e misure urgenti per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche) 254

CAPO III - MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE SISMICA E LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITA’

Articolo 18 (Disposizioni per assicurare la ricostruzione post sisma nel centro Italia)  256

Articolo 19, comma 1 (Primo cratere). 261

Articolo 19, commi 2-3 (Assunzioni personale non dirigenziale nei comuni del “Primo cratere”). 262

Articolo 19, commi 4 e 5 (Estensione ai comuni del “Primo cratere” di benefici fiscali previsti per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia). 264

Articolo 20 (Interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016). 267

Articolo 21 (Strutture emergenziali a seguito del sisma Centro Italia 2016). 269

Articolo 22 (Rimodulazioni dei contributi per il completamento delle ricostruzioni post-sisma) 272


 

Articolo 22-bis Applicazione di alcune disposizioni per il sisma 2016 anche al Commissario straordinario per il terremoto di Ischia
del 2017
. 275

Articolo 22-ter (Interventi linea ferroviaria Passo Corese-Rieti). 277

Articolo 23 (Misure urgenti per la prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali)  279

Articolo 24, commi 1, 2, 3 e 4 (Misure urgenti per il funzionamento dell’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee e disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)  284

Articolo 24, comma 2-bis (Dirigenti dell’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee)  286

CAPO IV - MISURE URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE LOCALE

Articolo 25 (Misure in materia di riscossione locale). 288

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25-bis  (Clausola di salvaguardia). 301

Articolo 26 (Entrata in vigore). 303


CAPO I -
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 1, commi 1 e 2
(Indennità sostitutiva delle ferie non godute nel settore pubblico)

 

 

L’articolo 1, al comma 1 - al fine di armonizzare l’ordinamento nazionale interno alla normativa e alla giurisprudenza europea - anzitutto, sopprime la previsione che vietava in modo assoluto, per il personale pubblico, il pagamento delle ferie, dei riposi e dei permessi non goduti anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro e ammette, solo in tal caso (ovvero al momento della fine del rapporto), nell’ipotesi di mancata fruizione delle ferie, seppur in presenza di determinati limiti, la possibilità di conseguire un’indennità sostituiva. Tale comma, dunque, definisce i presupposti che possono giustificare la perdita dell'indennità finanziaria sostitutiva alla fine del rapporto di lavoro, ricollegandoli alla scelta consapevole del lavoratore di non fruire delle ferie al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato, nonostante sia stato messo nelle condizioni dal datore di lavoro di farlo e sia stato da esso informato adeguatamente delle conseguenze della eventuale mancata fruizione. Si chiarisce, altresì la nozione di datore di lavoro ai soli fini di quanto così previsto in relazione al godimento delle ferie.

Il comma 2 specifica la decorrenza delle norme previste al comma precedente, prevedendo che esse si applichino con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

Il comma 1 dell’articolo 1 si propone di armonizzare la disciplina nazionale con i principi sanciti dall'articolo 7 della direttiva 2003/88 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 (concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) e con l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'UE relativamente ai criteri per l'erogazione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute nel settore pubblico.

La norma in commento dunque, modificando l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012 - che nella sua previgente formulazione prevedeva il divieto assoluto di monetizzare, anche in caso di fine del rapporto di lavoro,  le ferie, i riposi e i permessi lavoro del personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché le autorità indipendenti (inclusa la Consob) - mira a ridefinire i presupposti che possono giustificare, nell’ipotesi di mancata fruizione delle ferie, la perdita dell'indennità finanziaria sostitutiva in caso di cessazione del rapporto di lavoro, limitandoli alle sole circostanze in cui il lavoratore, pur essendo stato adeguatamente informato e messo nelle condizioni di fruire delle ferie, abbia scelto liberamente di non esercitare il relativo diritto. La norma, altresì, pone l'onere della prova di tali circostanze a carico del datore di lavoro.

 

Come indicato nella relazione illustrativa del provvedimento, la norma intende agevolare la chiusura del caso ARES (2024)5050429 del 12/07/2024, nell'ambito del quale, nel luglio 2024, la Commissione europea ha chiesto all'Italia informazioni in merito ad alcune questioni concernenti la compatibilità della legislazione nazionale in materia di indennità sostitutiva delle ferie annuali retribuite (in particolare l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012) con l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro. Nello specifico, la Commissione europea ha chiesto informazioni sulle misure che sono state adottate o che si intendano adottare per attuare la sentenza della CGUE nella causa C-218/22, Comune di Copertino, relativamente ai criteri per l'erogazione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute nel settore pubblico.

 

Il quadro normativo e giurisprudenziale europeo e nazionale

 

Si ricorda, infatti, che il testo previgente dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 7 agosto 2012, n. 135L. 07/08/2012, n. 135), oltre a prevedere che, nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi spettanti devono essere obbligatoriamente goduti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti  (disposizione non modificata dalla norma in commento), prevedeva  che la mancata fruizione non desse luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età[1].

 

Si ricorda altresì che l'articolo 7 della direttiva 2003/88 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, stabilisce il diritto dei lavoratori di beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali degli Stati, precisando che il diritto alle ferie annuali retribuite non godute può essere sostituito da un'indennità finanziaria versata al lavoratore unicamente in caso di fine del rapporto di lavoro del lavoratore.

 

Si precisa altresì, come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, che la Corte, nella causa C-218/22, Comune di Copertino, ha statuito che il diritto dell'Unione europea osta ad una normativa nazionale che preveda il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti alla data in cui il lavoratore pone volontariamente fine al rapporto di lavoro, pur chiarendo che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che disciplini le modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite, espressamente riconosciuto dalla medesima direttiva, prevedendo la possibilità di estinzione del diritto stesso al termine del periodo di riferimento, a condizione, tuttavia, che il lavoratore abbia effettivamente avuto l'opportunità di esercitare tale diritto durante il periodo previsto[2].

In particolare, nella sentenza citata la Corte evidenzia che la perdita del diritto all'indennità finanziaria per ferie non godute non può essere collegata alla mera cessazione volontaria del rapporto di lavoro, come nel caso del recesso individuale.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha ritenuto che l'effettiva fruizione delle ferie costituisca solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite, quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione, il quale include altresì il diritto ad ottenere un pagamento per le ferie non godute alla cessazione del rapporto.

Nell'evidenziare che il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire che il lavoratore possa effettivamente usufruire delle ferie annuali retribuite, in modo trasparente e tempestivo, informandolo anche sulle conseguenze del mancato utilizzo (come la perdita delle ferie o dell'indennità finanziaria), la Corte ha affermato che, solo qualora il lavoratore si sia astenuto deliberatamente dal fruire delle ferie, sebbene il datore di lavoro lo abbia inviato a farlo, il diritto dell'Unione non osta alla perdita di tale diritto. In tal caso, l'onere della prova incombe al datore di lavoro.

 

La medesima relazione illustrativa del provvedimento ricorda, infine, che la normativa vigente in materia ha nella pratica temperato la portata applicativa del divieto, ammettendo il pagamento delle ferie non godute nei casi di impossibilità oggettiva di fruire di ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro come nell'ipotesi di malattia, dispensa dal servizio, decesso o altre cause, comunque, non imputabili al dipendente. In tal senso il pagamento di ferie non godute è stato ammesso in considerazione della causa di cessazione del rapporto di lavoro, sostanzialmente non derivante dalla volontà del dipendente.

 

Entrando nel dettaglio, anzitutto, tale comma 1, alla lettera a), modifica il primo periodo del citato comma 8 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012, sopprimendo la previsione in base alla quale la mancata fruizione delle ferie, dei riposi e dei permessi, non avrebbe dato luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Inoltre, alla lett. b), sostituisce integralmente il secondo periodo del citato comma 8 dell’articolo 5[3], prevedendo che il datore di lavoro è responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente degli istituti delle ferie, dei riposi e dei permessi spettanti, precisando che il periodo di ferie - determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto - può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e secondo determinati limiti.

 

Si fa notare che la norma in commento, nel sopprimere la previsione in ordine al divieto assoluto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi in caso di mancata fruizione delle ferie, dei riposi e dei permessi, fa successivamente riferimento solo all’istituto delle ferie laddove circoscrive la possibilità di corrispondere, con determinati limiti, una indennità sostitutiva al solo caso della cessazione del rapporto di lavoro.

 

La norma precisa che, laddove il lavoratore abbia consapevolmente scelto di non fruire delle ferie annuali nonostante sia stato invitato formalmente a farlo dal datore di lavoro - che peraltro è chiamato ad informare in tempo utile il lavoratore delle conseguenze della loro mancata fruizione (la perdita delle ferie al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato  e l’impossibilità di ottenere una indennità sostituiva) - tale mancata fruizione delle ferie non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Si stabilisce inoltre che è a carico del datore di lavoro l’onere di provare le circostanze che giustificano l’impossibilità di riconoscere l’indennità sostitutiva[4].

 

Si precisa, infine - che ai soli fini del comma 8 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012 (come modificato) - per datore di lavoro si intende il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificità dell'ordinamento della singola amministrazione, responsabile all'autorizzazione o al diniego delle ferie.

 

La relazione illustrativa del provvedimento precisa che tale previsione tiene conto della sua applicabilità a tutte le amministrazioni, ivi incluse quelle prive di figure dirigenziali.

Si fa notare che il comma 8 fa riferimento, al primo periodo, anche ai riposi e ai permessi, mentre la norma in commento, nel chiarire la nozione di datore di lavoro, fa riferimento esclusivamente al soggetto responsabile per l’autorizzazione o il diniego delle ferie.

 

Il comma 2 specifica che le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 8, del DL n. 95 del 2012, come modificate ai sensi del comma precedente, si applichino con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La relazione tecnica precisa che tale previsione è volta ad assicurare la neutralità finanziaria dell’intervento di cui al comma 1.

 

Si ricorda, infine, che gli ultimi tre periodi del comma 8 dell’articolo 5 del DL 95/2012, non modificati dalla norma in commento, oltre a prevedere la cessazione di eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli, prevedono che la violazione di quanto previsto da tale comma, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Si stabilisce, inoltre, che il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. 


 

Articolo 1, comma 3
(Disposizione transitoria in materia di inquadramento in ruolo di personale in posizione di comando, procedure di stabilizzazione di personale a termine del Ministero dell’economia e delle finanze e rimodulazioni di risorse finanziarie all’interno
del medesimo Ministero)

 

 

Il comma 3 dell’articolo 1, in primo luogo, estende all’anno 2026 la disposizione transitoria, stabilita già per l’anno 2025, relativa alla possibilità di inquadramento in ruolo in via prioritaria, nell’ambito dell’eventuale attivazione di procedure di mobilità volontaria (tra pubbliche amministrazioni)[5], di personale in posizione di comando, appartenente alla medesima area funzionale oggetto della procedura di mobilità; inoltre, l’ambito della disposizione transitoria viene esteso al personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati; restano escluse dall’ambito della disposizione la Presidenza del Consiglio dei ministri, gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, gli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a cinquanta unità, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). Il comma 3 in esame specifica che l’applicabilità della procedura in esame concerne il solo personale che nell’amministrazione di provenienza sia in servizio a tempo indeterminato.

In sede referente, sono stati inseriti nel presente comma 3 ulteriori periodi, con i quali: si prevede una procedura di stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro subordinato a termine dal Ministero dell’economia e delle finanze nell’ambito del contingente del personale (non dirigenziale) della struttura tecnica della Cabina di regia per la promozione del coordinamento strategico e della definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali; si incrementa un’autorizzazione di spesa per l’indennità accessoria di diretta collaborazione, prevista per il personale non dirigenziale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’economia e delle finanze e, al fine della relativa copertura finanziaria, si riduce uno stanziamento concernente la suddetta Cabina di regia.

 

Disposizione transitoria in materia di inquadramento in ruolo di personale in posizione di comando

 

La suddetta disciplina transitoria, oggetto di modifica (e di estensione temporale) ai sensi del presente comma 3, è posta dall’articolo 3, comma 2, del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 maggio 2025, n. 69. Come disciplina a regime, restano ferme le disposizioni in materia di mobilità volontaria e, nell’ambito di quest’ultima, sull’inquadramento in ruolo di personale in posizione di comando stabilite dall’articolo 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (riguardo al personale in posizione di comando, cfr., in particolare, i commi 2-bis e 2-ter del suddetto articolo 30, e successive modificazioni[6]).

In base alla disciplina transitoria, le pubbliche amministrazioni, ad esclusione di quelle summenzionate[7], inquadrano, nell’ambito dell’eventuale attivazione della procedura di mobilità volontaria[8] e nei limiti delle facoltà assunzionali (autorizzate a legislazione vigente), il personale proveniente da altre amministrazioni che ne abbia fatto richiesta e che: si trovi in posizione di comando; abbia maturato, in tale posizione, almeno dodici mesi di servizio; abbia conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole.

Il citato articolo 3, comma 2, del D.L. n. 25 del 2025 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 69 del 2025) ha previsto inoltre che: per i casi di mancata attivazione della procedura di mobilità entro l’anno 2025, i comandi in essere cessino il 30 aprile 2026 (o nella data di naturale scadenza, se anteriore) e i comandi non possano essere riattivati (neanche con riferimento a personale diverso da quello cessato) per un periodo di diciotto mesi; nel caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento in ruolo da parte del dipendente in posizione di comando, il medesimo dipendente cessi dal comando alla naturale scadenza e non possa essere ulteriormente comandato, presso nessuna amministrazione, nei successivi diciotto mesi. Si valuti l’opportunità di chiarire se tali disposizioni sui casi di mancata attivazione della procedura di mobilità o di mancata presentazione della domanda di inquadramento in ruolo si applichino anche con riferimento alla suddetta estensione temporale all’anno 2026[9].

Resta fermo (come prevede il citato articolo 3, comma 2, del D.L. n. 25 del 2025, in conformità alla disciplina generale sulla mobilità volontaria) che l’inquadramento in ruolo è operato nell’area funzionale e posizione economica corrispondenti a quella posseduta presso l’amministrazione di provenienza e che il medesimo inquadramento può essere disposto anche con riferimento ad un’area diversa da quella in cui sussistesse finora la vacanza, nel rispetto del criterio di neutralità finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del Piano integrato di attività e organizzazione relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

 

Procedure di stabilizzazione di personale a termine del Ministero dell’economia e delle finanze e rimodulazioni di risorse finanziarie all’interno del medesimo Ministero

 

Il comma 3, come integrato in sede referente, prevede anche una procedura di stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro subordinato a termine, per tre anni rinnovabili, dal Ministero dell’economia e delle finanze nell’ambito del contingente del personale (non dirigenziale) della struttura tecnica della Cabina di regia per la promozione del coordinamento strategico e della definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali; si ricorda che il personale a termine in oggetto è assunto, a seguito di procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, nel limite di quindici unità, suddivise per aree[10]. Le procedure di stabilizzazione in esame possono essere applicate a decorrere dall’anno 2027, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, con riferimento al personale in oggetto che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi, previo colloquio selettivo e in base alla valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta; al fine del computo del periodo minimo di ventiquattro mesi, si considerano tutti i periodi di servizio, anche con rapporto di lavoro a termine, svolti presso pubbliche amministrazioni[11]. A decorrere dalle eventuali assunzioni effettuate mediante la procedura di stabilizzazione in esame, il Ministero non può procedere a ulteriori assunzioni a termine nell’ambito del suddetto contingente. Agli oneri finanziari derivanti dalle procedure di stabilizzazione si provvede nell’ambito delle risorse già stanziate per il suddetto personale a termine.

Sempre in base alle integrazioni operate in sede referente, il presente comma 3 prevede altresì:

-         un incremento, nella misura di 390.000 euro per l'anno 2026 e di 200.000 euro annui a decorrere dal 2027, dell’autorizzazione di spesa per l’indennità accessoria di diretta collaborazione, prevista per il personale non dirigenziale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’economia e delle finanze;

-         al fine della relativa copertura finanziaria, la riduzione, negli identici importi annui, di uno stanziamento relativo alla suddetta Cabina di regia – stanziamento concernente le spese di funzionamento e per l'acquisizione di beni e servizi strumentali nonché eventuali convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e accordi di collaborazione –.


 

Articolo 1, comma 3-bis
(Decorrenza della deroga al divieto di incarichi)

 

 

Il comma 3-bis dell’articolo 1, inserito nel corso dell’esame in sede referente, fissa al 1° marzo 2022 la decorrenza dell’esclusione dei componenti degli organi delle Camere di commercio dal divieto di conferire determinati incarichi pubblici a soggetti in pensione.

Il divieto riguarda incarichi di studio e consulenza, incarichi dirigenziali e direttivi e cariche di governo. Restano comunque consentiti gli incarichi a titolo gratuito, con specifici limiti di durata per quelli dirigenziali e direttivi.

 

Il comma 3-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, novella il comma 2 dell’articolo 13-bis del decreto-legge n. 25/2025 (legge n. 69/2025).

Tale norma, come modificata dal presente comma 3-bis, reca disposizioni riguardanti i componenti degli organi delle Camere di commercio, stabilendo che ad essi, a decorrere dal 1° marzo 2022, non si applichi il divieto di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. 

 

Più precisamente, il citato articolo 5, comma 9 prevede il divieto, per le pubbliche amministrazioni (nonché per quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e per le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa – Consob), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. È inoltre fatto divieto alle suddette amministrazioni di conferire a tali soggetti incarichi dirigenziali, direttivi o cariche di governo, anche negli enti e nelle società controllati. Sono esclusi dal divieto i componenti delle giunte degli enti territoriali e i componenti o titolari degli organi elettivi degli enti richiamati dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 101/2013 (ordini e collegi professionali nonché i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa). Incarichi, cariche e collaborazioni sono comunque consentiti a titolo gratuito. Ferma restando la gratuità, gli incarichi dirigenziali e direttivi non possono superare due anni per ciascuna amministrazione, senza proroghe né rinnovi. Gli eventuali rimborsi spese devono essere rendicontati e rispettare i limiti fissati dall’amministrazione. Per le fondazioni lirico-sinfoniche, il divieto si applica al compimento dei 70 anni.

 

Secondo la formulazione vigente dell’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n. 25/2025, i componenti degli organi delle Camere di commercio sono esclusi dall’applicazione del citato divieto, senza indicazione di un termine iniziale. La novella sostituisce, nel testo di tale disposizione, la parola “comunque” con l’inciso “, a decorrere dal 1° marzo 2022”.

Si osserva che il Consiglio di Stato (sezione prima), con parere n. 1089 del 2026 aveva ritenuto che la disposizione contenuta all’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n. 25/2025 non avesse carattere interpretativo e, conseguentemente, che la stessa non potesse essere applicata retroattivamente, ossia a incarichi conferiti in data antecedente alla sua entrata in vigore. Si ricorda inoltre che il Consiglio di Stato con parere n. 1329/2024 (precedente quindi alla disposizione contenuta del citato decreto-legge n. 25/2025) aveva ritenuto applicabile il citato divieto di conferimento di incarichi anche alle Camere di commercio.

La modifica in esame, fissando al 1° marzo 2022 il termine iniziale di applicazione della deroga, ne estenderebbe espressamente gli effetti anche al periodo antecedente all’entrata in vigore dell’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n. 25/2025, superando in via legislativa l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato nel citato parere n. 1089/2026 in ordine all’inapplicabilità della disposizione agli incarichi conferiti prima di tale data.

 

L’organizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Camere di commercio) è disciplinata dalla legge n. 580/1993.

Ai sensi dell’articolo 1 di tale legge, esse sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali. L’elenco delle Camere di commercio operanti sul territorio nazionale è definito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018.

Ai sensi dell’articolo 9 della citata legge n. 580/1993, sono organi delle Camere di commercio:

a) il consiglio;

b) la giunta;

c) il presidente;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Per approfondimenti si veda il box che segue.

 

Ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 580/1993, il consiglio è composto da un numero di consiglieri variabile in relazione al numero delle imprese ed unità locali iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso: 16 consiglieri se il registro conta fino a 80.000 imprese; 22 consiglieri se il registro ne conta di più. Il consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell’insediamento; i suoi componenti operano senza vincolo di mandato e possono essere rinnovati per due volte.

All’autonomia statutaria delle singole Camere di commercio è rimessa la ripartizione dei consiglieri tra i vari settori economici (agricoltura; artigianato; assicurazioni; commercio; credito; industria; servizi alle imprese; trasporti e spedizioni; turismo e altri settori di rilevante interesse per l’economia locale). In ogni caso deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti e deve essere garantita una rappresentanza autonoma per le piccole imprese. Del consiglio fanno parte anche tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali presso la Camera di commercio.
I criteri generali di ripartizione sono definiti dal Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) con decreto ministeriale avente natura regolamentare adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L’articolo 13-bis, comma 1, del citato decreto legge 25/2025 ha introdotto ulteriori specifiche alla composizione del consiglio. Si rinvia al seguente
dossier per approfondimenti.

Ai sensi dell’articolo 14 della medesima legge, la giunta è composta dal presidente e da cinque membri per le Camere fino a 80.000 imprese, e da sette membri per le Camere oltre le 80.000. La giunta dura in carica cinque anni, coincidenti con la durata del consiglio, e il mandato dei suoi componenti è rinnovabile una sola volta.

L’articolo 16 disciplina le modalità di selezione del presidente, che viene eletto entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Se questa non viene raggiunta nei primi due scrutini, entro i successivi quindici giorni si svolge una terza votazione, per la quale è sufficiente la maggioranza dei componenti. Se anche questa non ha esito positivo, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. Se nessuno ottiene la metà più uno dei voti dei componenti in carica, il consiglio decade. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e può essere rieletto per non più di due volte.
L’
articolo 17, infine, disciplina il collegio dei revisori dei conti. Tale organo è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti. Esso è nominato dal consiglio previa designazione dei singoli membri rispettivamente dal MMIT, dal MEF e dal Presidente della giunta regionale in cui ricade la Camera di commercio. Sia i membri effettivi che quelli supplenti devono essere iscritti all’albo dei revisori dei conti o devono essere dirigenti ovvero funzionari pubblici.
Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati fino a due volte consecutivamente.

Articolo 1, comma 4
(Permessi sindacali nelle aree della dirigenza pubblica e disciplina transitoria sull’accertamento della rappresentatività sindacale nei comparti o aree del pubblico impiego)

 

 

L’articolo 1, comma 4, introduce una disciplina relativa all'utilizzo cumulativo dei permessi sindacali nelle aree della dirigenza pubblica[12] e reca una disciplina transitoria sull’accertamento della rappresentatività sindacale nei comparti o aree del pubblico impiego.

Riguardo al primo intervento, il comma prevede, con riferimento ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, che le confederazioni sindacali rappresentative possano cumulare (anche a livello nazionale) i monti ore di permesso sindacale retribuito per l'esercizio del mandato (spettanti alle singole organizzazioni rappresentative ad esse affiliate), nonché (anche in via unitaria con le suddette ore) i monti ore per i permessi retribuiti relativi alle riunioni degli organismi direttivi statutari; per l’individuazione dei monti ore in oggetto, la norma rinvia al Contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) del 4 dicembre 2017, come modificato, da ultimo, dal CCNQ del 30 novembre 2023[13]. Si introduce dunque un principio speciale – con esclusivo riferimento al personale dirigente e alle confederazioni sindacali – rispetto alla regolamentazione di fonte contrattuale già vigente, la quale definisce, entro certi limiti quantitativi e con riguardo ai soli monti ore di permesso per l'esercizio del mandato, le possibilità di cumulo (anche a livello nazionale) delle ore spettanti (alle singole organizzazioni sindacali) nelle diverse amministrazioni dello stesso comparto contrattuale o della stessa area dirigenziale.

Riguardo al secondo intervento, il comma 4 reca una disciplina transitoria, per il periodo contrattuale 2028-2030, ai fini dell’accertamento della rappresentatività sindacale, prevedendo che i dati relativi alle deleghe sindacali rilasciate presso ciascuna pubblica amministrazione – necessari all'accertamento della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – siano rilevati con riferimento alla data del 31 dicembre 2027.

 

Riguardo al primo intervento di cui al comma 4 in esame, per l’esercizio, da parte delle confederazioni sindacali, della facoltà così introdotta, è posto un termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per la relativa comunicazione all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), comunicazione comprensiva della indicazione della percentuale di ore oggetto di cumulo, fino al massimo del 100 per cento del monte ore teoricamente disponibile. Ai fini della quantificazione delle ore trova applicazione l'articolo 12, comma 4, del citato CCNQ del 4 dicembre 2017, e successive modificazioni.

In base a tale rinvio[14], la quantificazione dei permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata viene effettuata dall'ARAN tenendo conto:

- della percentuale indicata nelle suddette comunicazioni;

- dell'accertamento della rappresentatività relativo al triennio contrattuale di riferimento;

- del numero dei dipendenti risultanti dal conto annuale della Ragioneria generale dello Stato alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento per la rilevazione delle deleghe sindacali;

- del parametro in base al quale 1.572 ore di permesso equivalgono a un distacco a tempo pieno.

L'opzione per il cumulo comporta la detrazione, dal monte ore ordinario spettante a ciascuna organizzazione sindacale, della quota percentuale dichiarata, con conseguente trasferimento della relativa disponibilità nella gestione unitaria della confederazione.

Riguardo al secondo intervento, il comma 4 prevede altresì che le pubbliche amministrazioni provvedano entro il termine del 31 marzo 2028 alla trasmissione all’ARAN dei dati relativi alle deleghe sindacali, rilevati con riferimento alla suddetta data del 31 dicembre 2027; la trasmissione è eseguita previa controfirma da parte di un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, secondo modalità idonee a garantire la riservatezza delle informazioni trattate.

Più in particolare, il comma disciplina, per il periodo contrattuale 2028-2030, le operazioni di rilevazione del c.d. dato associativo, ossia la percentuale delle deleghe per la trattenuta del contributo sindacale rilasciate dai lavoratori a ciascuna organizzazione sindacale presso ogni amministrazione rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. Tale dato, unitamente al dato elettorale (risultante dalla percentuale dei voti riportati nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie del personale rispetto al totale dei voti espressi nell’ambito considerato), concorre alla misurazione della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001, presupposto per l'ammissione delle organizzazioni sindacali alla contrattazione collettiva nazionale e per l'attribuzione, in quota proporzionale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali.

Il comma 4 pone la data del 31 dicembre 2027 quale riferimento temporale per la rilevazione delle deleghe e conferma, quanto alle modalità procedurali, il regime ordinario già previsto dall'articolo 43, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001: le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere i dati all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo (dunque, per la fase in oggetto, entro il 31 marzo 2028), previa controfirma di un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, e con modalità idonee a garantirne la riservatezza.

Si ricorda che, in base alla disciplina del pubblico impiego, la rappresentatività sindacale costituisce il presupposto giuridico per l'esercizio di diritti sindacali qualificati: soltanto le organizzazioni che superano la soglia di rappresentatività (fissata dal predetto articolo 43, in via generale, al 5 per cento quale media tra dato associativo e dato elettorale)[15] sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale e possono beneficiare, in quota proporzionale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali.

Il suddetto articolo 43 disciplina il procedimento di accertamento della rappresentatività sindacale, che l'ARAN svolge periodicamente, in corrispondenza dell'avvio di ciascuna stagione contrattuale, sulla base di due elementi concorrenti:

–     il dato elettorale, costituito dai voti riportati dalle organizzazioni sindacali nelle elezioni delle RSU (non rilevante, per contro, per le aree della dirigenza, ove la misurazione si fonda sul solo dato associativo);

–     il dato associativo, costituito dalla percentuale delle deleghe per la trattenuta del contributo sindacale rilasciate dai dipendenti a ciascuna organizzazione, rilevate da ogni amministrazione e trasmesse all'ARAN.


 

Articolo 1. comma 5
(Delega riordino MAECI)

 

 

L’articolo 1, comma 5 introduce una modifica alla legge sulla semplificazione normativa (legge 10 novembre 2025, n. 167), consentendo, nell’ambito di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il riordino con regolamento ministeriale di materie attualmente disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio.

 

Il comma in esame modifica la legge sulla semplificazione normativa, di cui alla legge 10 novembre 2025, n. 167, che all’articolo 12 delega il Governo a operare un riordino della normativa nelle materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Questo intervento, che incide sul comma 5 del citato articolo 12 della legge 167/2025, è volto a consentire il riordino nel regolamento ministeriale di materie attualmente disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (come la disciplina relativa al concorso diplomatico e quella relativa alla valutazione per i gradi iniziali della carriera diplomatica).

L’ottica dell’intervento è dunque quello della semplificazione, per consolidare in un testo unico la disciplina regolamentare di materie essenzialmente tecniche, con rilievo interno all’ambito di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 


 

Articolo 1, commi 6 e 6-bis
(Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia)

 

 

L’articolo 1, commi 6 e 6-bis, il primo modificato e il secondo introdotto in sede referente, recano disposizioni sull’applicazione temporale della nuova disciplina relativa all’accesso alla qualifica dirigenziale di prima fascia, introdotta dalla legge n. 119 del 2026, e modificano la relativa disciplina transitoria.

 

Il comma 6, al primo periodo, stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge n. 119 del 2026 – recante modifiche alle modalità di accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia – e le percentuali indicate dall’articolo 28, comma 1-ter, lettere a), b), e c), del decreto legislativo n. 165 del 2001 trovano applicazione agli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 28-bis, comma 8-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

L’articolo 13 della legge n. 119 del 2026 ha modificato le modalità di accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia, introducendo, per il 50 per cento dei posti disponibili, un percorso di sviluppo di carriera riservato ai dirigenti di seconda fascia che abbiano maturato almeno cinque anni, anche non continuativi, di servizio nel ruolo dirigenziale, in luogo del precedente meccanismo di transito nella prima fascia subordinato allo svolgimento per almeno cinque anni di incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, di cui al testo previgente dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001). L’inserimento nei ruoli della dirigenza di prima fascia consegue all’esito favorevole di una procedura selettiva e comparativa – ma senza svolgimento della prova scritta e orale prevista per le procedure di sviluppo di carriera per l’accesso alla seconda fascia – e dell’osservazione e valutazione di un incarico dirigenziale generale conferito temporaneamente. Resta invece previsto, nell’ambito della valutazione effettuata dalla commissione, un colloquio di carattere esperienziale-attitudinale e motivazionale. Lo stesso articolo ha poi abrogato la disciplina (di cui all’articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001) la quale prevedeva che, nei casi in cui le amministrazioni avessero valutato che la posizione da ricoprire richiedesse specifica esperienza, peculiare professionalità e attitudini manageriali e qualora le ordinarie procedure di interpello non avessero dato esito soddisfacente, l’attribuzione dell’incarico potesse avvenire attraverso il coinvolgimento di primarie società di selezione di personale dirigenziale e la successiva valutazione delle candidature proposte da parte di una commissione indipendente composta anche da membri esterni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il richiamato articolo 13 ha poi introdotto i nuovi commi 8-bis, 8-ter e 8-quater nell’articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In particolare, il comma 8-bis prevede che, per la copertura dei posti dirigenziali generali riservati allo sviluppo di carriera dei dirigenti di seconda fascia, si applicano le medesime procedure previste per l’accesso alla dirigenza di seconda fascia del personale non dirigenziale di cui ai commi da 1-quinquies a 1-octies dell’articolo 28, ad esclusione della prova scritta e orale di cui al numero 2) della lettera a) del comma 1-quinquies.

Il comma 8-ter prevede che l’inserimento nei ruoli della dirigenza di prima fascia consegua all’esito favorevole dell’osservazione e valutazione dell’incarico dirigenziale generale temporaneo conferito e rinnovato con la procedura di cui al comma 8-bis ed esercitato per un periodo di almeno cinque anni, con valutazione finale positiva dell’attività svolta in termini di raggiungimento degli obiettivi assegnati e di dimostrazione di adeguate attitudini e capacità di leadership e attitudini manageriali.

Per la procedura di conferimento e rinnovo dell’incarico temporaneo occorre fare riferimento all’articolo 28, commi 1-quinquies (conferimento) e 1-septies (rinnovo) del D.Lgs. 165/2001, introdotti dall’articolo 12 del della legge n. 119 del 2026.

La valutazione finale della procedura di sviluppo di carriera è affidata ad una nuova commissione nominata secondo la procedura di cui all’articolo 28, comma 1-sexies.

In caso di mancato rinnovo dell’incarico dirigenziale generale temporaneo o di esito negativo della valutazione finale, si prevede che la posizione dirigenziale venga resa disponibile per una nuova procedura da svolgere ai sensi del comma 8-bis.

Il comma 8-quater demanda ad un regolamento dell’esecutivo la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure di accesso al ruolo della dirigenza di prima fascia.

 

L’articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall’articolo 12 della legge n. 119 del 2026, prevede che l’accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avvenga sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate:

·      per il 50 per cento dei posti disponibili attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione;

·      per il 20 per cento per concorso pubblico indetto dalla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) o dalle singole amministrazioni, rivolto ai soggetti in possesso dei titoli di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso alla dirigenza;

·      per il 30 per cento mediante sviluppo di carriera del personale non dirigenziale in servizio presso l’amministrazione che bandisce la procedura e appartenente ai ruoli delle amministrazioni, che abbia maturato, complessivamente, almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato nell’area dei funzionari o almeno due anni di servizio a tempo indeterminato nell’area del personale di elevata qualificazione, fermo restando il possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per l’accesso alla dirigenza.

Come anticipato, la disciplina di cui all’articolo 13 e le percentuali sopra riportate, per effetto della norma in commento, si applicano agli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del già richiamato regolamento di cui all’articolo 28-bis, comma 8-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Si ricorda, peraltro, che l’articolo 12, comma 2, della legge n. 119 del 2026 prevede l’adozione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, di un distinto regolamento volto ad adeguare le disposizioni regolamentari vigenti alle modifiche introdotte in materia di accesso alla dirigenza di seconda fascia. Per l’adozione del regolamento di cui all’articolo 28-bis, comma 8-quater, non è invece previsto uno specifico termine. La relazione illustrativa precisa, inoltre, che la disposizione in esame costituisce attuazione dell’ordine del giorno G/1778/12/1, accolto dal Governo nel corso dell’esame parlamentare della legge n. 119 del 2026. Tale ordine del giorno impegna il Governo a modificare le disposizioni transitorie del provvedimento al fine di stabilire che la nuova disciplina in materia di accesso alla dirigenza generale trovi applicazione esclusivamente con riferimento agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento attuativo di definizione delle modalità di svolgimento delle procedure di accesso al ruolo.

Il regolamento di cui all’articolo 28-bis, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, è emanato:

·         con decreto del Presidente della Repubblica;

·         previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

·         su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

·         sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta.

Il regolamento, secondo quanto precisato al comma 4 dell’articolo 17 della legge n. 400 del 1988, è sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti. Esso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

Con specifico riferimento alle percentuali richiamate, si segnala che la formulazione del primo periodo del comma in esame prevede che le percentuali di cui all’articolo 28, comma 1-ter, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applichino agli “incarichi dirigenziali di livello generale” conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del citato regolamento di cui all’articolo 28-bis, comma 8-quater. Le richiamate percentuali concernono, tuttavia, le diverse modalità di accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia – corso-concorso, concorso pubblico e sviluppo di carriera – e non il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale. Si valuti, al riguardo, l’opportunità di un chiarimento.

 

Il secondo periodo della norma in esame specifica che per il personale dirigenziale non generale che, alla data di entrata in vigore del regolamento, stia svolgendo un incarico dirigenziale generale (si noti che prima della modifica introdotta in sede referente, la disposizione prevedeva che l’incarico dovesse essere “di direzione di ufficio dirigenziale generale”), il transito nella prima fascia continua ad essere disciplinato, anche con riguardo al periodo di cinque anni, dalle disposizioni di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero dall’articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2004 nelle versioni vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge n. 119 del 2026. La disposizione fa dunque riferimento, ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria, alla titolarità di un incarico dirigenziale generale alla data di entrata in vigore del regolamento, senza richiedere che a tale data sia già stato maturato un periodo minimo di svolgimento dell’incarico.

L’articolo 23 citato, nella versione vigente, prevede che l’accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia avvenga attraverso i meccanismi di accesso previsti all’articolo 28-bis dello stesso decreto legislativo (50 per cento dei posti disponibili, attraverso procedure di concorso per titoli ed esami e, per il rimanente 50 per cento, mediante sviluppo di carriera dal ruolo dirigenziale di seconda fascia, dopo almeno cinque anni, anche non continuativi, di servizio nel ruolo dirigenziale). La versione previgente della disposizione, la quale trova applicazione in via transitoria per effetto della norma oggetto del presente commento, prevedeva che i dirigenti della seconda fascia transitassero nella prima qualora avessero ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall’articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti complessivamente disponibili, al netto dei posti previsti dall’articolo 28-bis, comma 1 (pari al 50 per cento dei posti da ricoprire mediante concorso), ovvero nel momento in cui si fosse verificata la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale.

Inoltre, secondo l’articolo 3, comma 2, del d.P.R. n. 108 del 2004, i dirigenti di seconda fascia incaricati di funzione dirigenziale di livello generale o equivalenti transitano nella prima fascia del ruolo dell’amministrazione nella quale svolgono l’incarico al raggiungimento di un periodo pari ad almeno cinque anni nella titolarità di uno o più dei predetti incarichi.

 

Si segnala che il secondo periodo del comma in esame disciplina espressamente la posizione del personale che, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 28-bis, comma 8-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001, “stia svolgendo” un incarico dirigenziale generale, mentre non reca una specifica previsione con riguardo ai dirigenti che, prima della medesima data, abbiano già concluso lo svolgimento di tali incarichi e maturato il periodo di cinque anni previsto dalla disciplina previgente. Al riguardo, si osserva, peraltro, che il primo periodo del comma in esame dispone l’applicazione della nuova disciplina agli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti successivamente all’entrata in vigore del regolamento e che il previgente articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 faceva riferimento ai dirigenti che “abbiano ricoperto” incarichi generali per almeno cinque anni, contemplando il transito anche al momento della successiva prima disponibilità di un posto utile. Alla luce del combinato disposto di tali disposizioni, sembrerebbe pertanto desumersi l’applicabilità della precedente disciplina anche a coloro che, pur non svolgendo alcun incarico dirigenziale generale alla data di entrata in vigore del regolamento sopra citato, abbiano già maturato i requisiti temporali di cui alla previgente disciplina medesima.

 

Il terzo periodo della disposizione in esame abroga il comma 2 dell’articolo 15 della legge n. 119 del 2026, contenente la disciplina transitoria ora sostituita dal comma in esame.

Tale disciplina transitoria prevedeva che il personale dirigenziale di seconda fascia che, alla data di entrata in vigore della legge n. 119 del 2026, avesse maturato un periodo di almeno ventiquattro mesi nello svolgimento di un incarico dirigenziale di livello generale potesse transitare nella prima fascia senza svolgere le procedure di cui all’articolo 28-bis (v. supra), qualora avesse maturato cinque anni di svolgimento di un incarico di direzione di uffici dirigenziali di livello generale o equivalenti senza essere incorso in responsabilità dirigenziale, nel limite dei posti disponibili ovvero nel momento in cui si fosse verificata la prima disponibilità di un posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni di incarico e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale.

Rispetto alla disciplina transitoria previgente, il comma in esame modifica sia il momento temporale assunto a riferimento per l’individuazione dei soggetti cui continua ad applicarsi il precedente regime di transito nella prima fascia sia il requisito richiesto a tale data. L’abrogato articolo 15, comma 2, della legge n. 119 del 2026 faceva infatti riferimento ai dirigenti di seconda fascia che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, avessero già maturato almeno ventiquattro mesi nello svolgimento di un incarico dirigenziale di livello generale. Il comma in esame fa invece riferimento al personale che, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 28-bis, comma 8-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001, stia svolgendo un incarico dirigenziale generale, senza richiedere che a tale data sia già stato maturato un periodo minimo nell’incarico. Resta fermo, ai fini dell’effettivo transito nella prima fascia, il requisito del periodo di cinque anni previsto dalla disciplina previgente espressamente richiamata dalla disposizione.

 

Il quarto periodo, inserito nel corso dell’esame in sede referente, stabilisce che le disposizioni per il transito nella prima fascia si applicano, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell’amministrazione presso cui l’incarico è svolto, anche al personale dirigenziale non generale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sia titolare di un incarico dirigenziale generale apicale, dell’incarico dirigenziale generale di Segretario generale di ministeri o di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e di livello equivalente (ex articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001), o dell’incarico di Segretario generale della Scuola nazionale dell’amministrazione (ex articolo 8 del decreto legislativo n. 178 del 2009).

 

Il quinto periodo, inserito nel corso dell’esame in sede referente, interviene sulla disciplina del transito nella prima fascia applicabile, nell’ambito dei processi di mobilità, a determinate categorie di dirigenti di seconda fascia o equivalenti che svolgono incarichi dirigenziali di livello generale presso amministrazioni statali (articolo 3, comma 7-quater, del decreto-legge n. 80 del 2021).

In particolare, per tali dirigenti la domanda volta ad ottenere il transito nella prima fascia deve essere presentata entro trentasei mesi dalla maturazione del periodo di cinque anni di svolgimento di incarichi dirigenziali di livello generale. Il transito resta comunque subordinato alla disponibilità di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di destinazione presso la quale il dirigente presta servizio.

 

Si ricorda, più nel dettaglio, che la disciplina richiamata estende, nell’ambito dei processi volti a favorire la mobilità del personale e a domanda dell’interessato, il meccanismo di transito nella prima fascia, previsto per i dirigenti di seconda fascia che abbiano maturato almeno cinque anni, anche non continuativi, nella titolarità di uno o più incarichi dirigenziali di livello generale (articolo 3, comma 2, del d.P.R. n. 108 del 2004), anche ai dirigenti di seconda fascia – o equivalenti in base allo specifico ordinamento dell’amministrazione di provenienza – appartenenti ai ruoli degli enti individuati dalla normativa vigente e che svolgano tali funzioni presso le amministrazioni statali comprese nella tabella A allegata al medesimo d.P.R. n. 108 del 2004 (articolo 3, comma 7-quater, del decreto-legge n. 80 del 2021).

 

La disposizione non chiarisce quale sia la decorrenza del termine di trentasei mesi per la presentazione della domanda con riferimento al personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbia già maturato il periodo di cinque anni previsto dalla disposizione. Si valuti l’opportunità di un chiarimento.

 

Il comma 6-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, reca una disciplina specifica per il personale dirigenziale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale estende il regime transitorio previsto dal comma 6 per il passaggio alla prima fascia.

 

In particolare, anche per i dirigenti di ruolo della Presidenza del Consiglio che, alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo, svolgano un incarico dirigenziale di livello generale continua ad applicarsi, ai fini del transito nella prima fascia, la disciplina previgente, che richiede la maturazione di almeno cinque anni nello svolgimento di incarichi di livello generale. La medesima disciplina si applica inoltre ai dirigenti di ruolo della Presidenza che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, siano titolari di un incarico dirigenziale generale apicale, di un incarico dirigenziale generale conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (v. supra), ovvero dell’incarico di Segretario generale della Scuola nazionale dell’amministrazione.

 

Ai fini del computo del periodo di cinque anni necessario per il transito nella prima fascia, rileva, in ogni caso, il periodo decorrente dal conferimento del primo incarico dirigenziale di livello generale, ivi compresi gli incarichi appena richiamati.


 

Articolo 1, comma 6-ter
(Cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione
e sviluppo del mercato dei capitali)

 

 

L’articolo 1, comma 6-ter, inserito in sede referente alla Camera, introduce delle modifiche alle disposizioni che istituiscono e disciplinano il funzionamento della Cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali.

In particolare, viene ridefinito il ruolo della struttura tecnica istituita presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, a supporto delle attività che la Cabina di regia dovrà implementare.

 

In tal senso, l’articolo 1, comma 6-ter, lettere a) b) e c), inserito in sede referente alla Camera, introduce delle modifiche all’articolo 17-ter del decreto-legge n. 25 del 2025 concernente l’istituzione della Cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali.

 

Nello specifico, la lettera a), punto n. 1), modificando il comma 2 del citato articolo 17-ter del decreto-legge n. 25 del 2025, stabilisce che la Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica istituita presso Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, che esercita funzioni di impulso e coordinamento in materia di promozione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e allo sviluppo del mercato dei capitali e del sistema complessivo del mercato finanziario al fine di sostenere la crescita del Paese, anche attraverso lo sviluppo di forme alternative di finanziamento per le imprese.

Inoltre, il successivo punto n. 2), modificando la lettera c) del medesimo comma 2 dell’articolo 17-ter, precisa che tale struttura tecnica istituita presso il Dipartimento del Tesoro del MEF debba provvedere, tra l’altro, a promuovere l’elaborazione, entro il termine del 31 gennaio 2027, di un piano nazionale delle politiche e degli interventi strategici per la valorizzazione e lo sviluppo del mercato dei capitali e le relative attività di aggiornamento e monitoraggio, anche con riferimento allo stato di avanzamento degli interventi.

In tal modo, si precisa che la Cabina di regia debba esercitare le funzioni di impulso e coordinamento in materia di promozione e realizzazione e sviluppo del mercato dei capitali e del sistema finanziario nel suo complesso per il tramite di una struttura tecnica del Dipartimento del Tesoro del MEF (nella previgente formulazione non era espressamente previsto che tali attività dovevano essere implementate con il supporto di una struttura tecnica), nonché stabilito un termine (31 gennaio 2027) entro il quale debba essere elaborato un piano nazionale delle politiche e degli interventi strategici per la valorizzazione e lo sviluppo del mercato dei capitali e le relative attività di aggiornamento e monitoraggio (anche con riferimento allo stato di avanzamento degli interventi).

 

Conseguentemente, la successiva lettera b), modificando il primo periodo del comma 3 del medesimo articolo 17-ter, specifica che la struttura tecnica di cui si avvale la Cabina di regia – e per cui viene definita la relativa composizione – è quella prevista dal comma 2.

 

Infine, la lettera c), modificando il primo periodo del comma 4 del medesimo articolo 17-ter, precisa che anche al fine di coadiuvare l’attività della Cabina di regia, alla struttura tecnica di cui al comma 2 (anziché al comma 3) viene assegnato un contingente di esperti.

 

 

L’articolo 17-ter del decreto-legge n. 25 del 2025 ha introdotto delle disposizioni concernenti l’istituzione ed il funzionamento di una Cabina di regia, presso il Ministero dell’economia e delle finanze – “MEF”, avente lo scopo di promuovere il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali, anche con riguardo all’esercizio della delega al Governo, di cui all’articolo 19 della legge n. 21 del 2024, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali del Testo Unico della Finanza – “TUF” nonché di ogni eventuale ed ulteriore delega in materia (c.d. “Cabina di regima TUF”).

In particolare, da un punto di vista organizzativo, è stato previsto che tale Cabina di regia sia presieduta dal Ministro dell’economia e delle finanze e che alla stessa partecipi il direttore generale del Dipartimento del tesoro del MEF (o un suo delegato), nonché sia composta da rappresentanti:

§  del Ministero delle imprese e del made in Italy;

§  Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

§  della Presidenza del Consiglio dei ministri;

§  della Banca d’Italia

§  dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS;

§   della Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB;

§  del Corpo della Guardia di finanza.

Ai fini della neutralità finanziaria, non è stato previsto il riconoscimento di alcuna forma di remunerazione ai componenti ed ai partecipanti della Cabina di regia.

Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, ai sensi della vigente formulazione del comma 2, è stato riconosciuto in capo alla Cabina di regia l’esercizio di funzioni di impulso e coordinamento in materia di promozione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e allo sviluppo del mercato dei capitali e del sistema complessivo del mercato finanziario al fine di sostenere la crescita del Paese, anche attraverso lo sviluppo di forme alternative di finanziamento per le imprese, provvedendo, in particolare:

§  a effettuare studi e analisi sul sistema del mercato finanziario nazionale, anche in relazione agli altri mercati europei, al fine di individuare possibili aree di intervento, anche acquisendo dati e informazioni dagli enti e dai soggetti coinvolti (lettera a) del comma 2);

§  a promuovere il coordinamento e il confronto tra gli enti pubblici nazionali, le autorità di vigilanza finanziaria e ogni altro soggetto pubblico e privato competente (lettera b) del comma 2);

§  a promuovere l'elaborazione - entro il 31 gennaio 2027, come precisato dalla norma in commento - di un piano nazionale delle politiche e degli interventi strategici per la valorizzazione e lo sviluppo del mercato dei capitali e le relative attività di aggiornamento e monitoraggio, anche con riferimento allo stato di avanzamento degli interventi (lettera c) del comma 2).

Con la modifica introdotta dalla norma in commento per le funzioni sopra descritte la Cambia di regia si avvale di una struttura tecnica istituita presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze.

Per espressa previsione normativa di cui al comma 3, la Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica (viene precisato dalla disposizione in commento che si tratta di quella indicata dal comma 2), composta da: (i) un dirigente di livello generale; (ii) due unità di personale dirigenziale di livello non generale; (iii) venti unità di personale non dirigenziale di supporto alle attività.

Da un punto di vista contrattuale, la norma ha stabilito che il personale di cui sopra sia inquadrato nell’Area dei funzionari prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, nonché individuato tra:

a)      il personale dei ruoli del MEF; ovvero

b)      il personale dei ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica l’articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997. In tal caso, si prevede che il relativo trattamento economico complessivo sia a carico dell’amministrazione di destinazione;

c)      il personale del Corpo della Guardia di finanza;

d)      il personale proveniente da società a partecipazione pubblica, sulla base di apposite convenzioni non onerose per il MEF;

e)      il personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, limitatamente ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie del credito e di tutela del risparmio cui all’articolo 2 del Testo Unico Bancario – “TUB” (Banca d’Italia) ed alla legge n. 281 del 1985 (CONSOB), sulla base di apposite convenzioni non onerose per il MEF.

Al fine di coadiuvare l’attività della Cabina di regia, è stato previsto, ai sensi del comma 4, che alla struttura tecnica sia assegnato un contingente di esperti o consulenti nominati ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Inoltre, è stata prevista la possibilità di istituire, a supporto dell’attività della Cabina di regia, un consiglio tecnico-scientifico degli esperti cui affidare il compito di svolgere attività di elaborazione, analisi e studio nelle materie di competenza.

Ai relativi oneri (pari a 2.346.769 euro per l’anno 2025 ed a 3.293.534 euro annui a decorrere dall’anno 2026) si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025.

Per maggiori approfondimenti, si veda il relativo dossier di documentazione.


 

Articolo 1, commi 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies
(Assunzione di personale presso le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e presso l’ISPRA)

 

 

I commi 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies dell’articolo 1, introdotti in sede referente, recano disposizioni assunzionali in favore delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell’ambiente e dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. 

 

Il comma 6-quater in particolare, al fine di assicurare la continuità delle funzioni istituzionali e di non disperdere le professionalità e le competenze acquisite, consente alle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell’ambiente e all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di procedere – entro il 31 dicembre 2027 – all’assunzione a tempo indeterminato, nella corrispondente qualifica, del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato il quale:

a) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2026, almeno trentasei mesi continuativi di servizio presso la medesima Agenzia o il medesimo Istituto nella medesima qualifica non dirigenziale;

b) abbia conseguito una valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta;

c) sia stato reclutato all’esito delle procedure concorsuali pubbliche di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico del pubblico impiego).

Le nuove assunzioni – in ogni caso – devono essere svolte nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica, in coerenza con i rispettivi piani del fabbisogno di personale e nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 6-quinquies precisa poi che l’assunzione a tempo indeterminato, di cui al comma precedente, è subordinata al positivo esito di un colloquio volto alla verifica dell’idoneità professionale, delle competenze acquisite e della coerenza dell’esperienza maturata con le funzioni da svolgere. Si prevede altresì che, qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti sia superiore ai posti disponibili, costituiscono criteri prioritari per l’assunzione la maggiore anzianità di servizio maturata presso la medesima Agenzia ovvero il medesimo Istituto e, in via subordinata, la valutazione dell’attività svolta e l’esito del colloquio.

Il comma 6-sexies prevede, infine, la clausola di invarianza finanziaria relativamente all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

 

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 7
(Risorse per la formazione del personale dirigenziale)

 

 

L’articolo 1, comma 7, prevede che le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione, legata alla performance, del personale dirigenziale, siano destinate all’incremento delle risorse per la formazione dello stesso personale.

 

L’articolo 1, comma 7, modifica l’ultimo periodo dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2009 (recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”). Tale comma 5 stabilisce che il rispetto delle norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance (contenute nel medesimo decreto legislativo n. 150) siano condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance.

L’ultimo periodo del medesimo articolo 3, comma 5, attiene alle economie derivanti dalla riduzione della retribuzione, legata alla performance del personale dirigenziale. Esse si generano qualora i dirigenti non ricevano la quota massima del loro premio economico, non avendo pienamente raggiunto i loro obiettivi lavorativi.

La nuova formulazione dispone che le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione, legata alla progressività della performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, siano destinate all’incremento delle risorse per la formazione dello stesso personale dirigenziale.

Le modalità di destinazione delle risorse sono definite dalla contrattazione integrativa, sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale.

Riferisce la relazione tecnica come la misura costituisca assolvimento di uno specifico impegno assunto dal Governo nell’ambito dell’iter di approvazione della c.d. riforma merito (ordine del giorno Senato n. G/1778/4/1 - testo 2).


 

Articolo 1, commi 8-9
(Modifiche
alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

 

 

L’articolo 1, ai commi 8 e 9, reca una nuova disciplina del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), operante presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

 

Nel dettaglio, la disposizione in commento si compone di due commi volti a sostituire l’articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 che istituiva e disciplinava il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) (comma 8) e a disciplinare la cessazione delle funzioni del Comitato attualmente operante (comma 9).

 

La nuova formulazione dell’articolo 8, cosi come delineata dal comma 8, si compone di sei commi.

 

Il comma 1 prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del nuovo Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN).

 

Il comma 2 ne stabilisce la composizione, prevedendo che ne facciano parte:

a)       un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b)      un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

c)       tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d)      un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia;

e)       un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale (ISPRA);

f)       tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, maggiormente rappresentative in termini di numero di associati a livello nazionale;

g)      due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

h)      un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale iscritte nell’elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute tenuto dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

i)        un rappresentante dell'Unione zoologica italiana;

l)        un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana;

m)    un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

n)      un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

 

La relazione illustrativa precisa che “siffatta composizione garantisce, al contempo, un’esaustiva rappresentanza degli interessi coinvolti e un più agile funzionamento dell’organo, in linea con le esigenze di efficienza, di razionalizzazione e di semplificazione degli organismi tecnici che operano presso il Ministero dell’agricoltura.” Inoltre, “sulla scorta della giurisprudenza costituzionale (vedi ex multis sentenza 19 giugno 2025, n. 82), […] precisa che il grado di completa e sufficiente rappresentatività dell’organo è dato dal rapporto tra le principali categorie di associazioni e di soggetti portatori degli interessi (pubblici e privati) coinvolti, senza che sia necessario il coinvolgimento della platea totalitaria di stakeholder.”

 

Il comma 3 dispone che i componenti del Comitato vengano nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una volta acquisite le designazioni da parte degli enti, organizzazioni ed associazioni di cui al comma 2.

 

Il comma 4 conferisce al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) i compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della legge 157/1992.

 

Il comma 5 dispone che il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) sia presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato e che venga rinnovato ogni cinque anni.

 

Il comma 6 stabilisce che ai componenti del Comitato non spettino compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

Il comma 9 del decreto legge prevede che il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, operante in forza dell'articolo 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n.197 e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare delle foreste del 22 maggio 2023, cessi dalle sue funzioni con l'entrata in vigore del presente articolo.

 

Si ricorda che il comma 453 dell'articolo 1 della legge 197/2022 (Bilancio 2023) ha disposto di avviare un processo di razionalizzazione, semplificazione ed efficientamento degli enti controllati o vigilati del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Di conseguenza, il Ministro, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avrebbe dovuto procedere alla ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni operanti presso il MASAF e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati rivendendo la loro composizione e le modalità di funzionamento, controllo e rendicontazione. La stessa disposizione conferiva inoltre al Ministro la facoltà di modificarne la composizione, di trasformarne le finalità e le funzioni, di istituire nuovi organismi con apposita missione, di accorpare o di sopprimere quelli reputati non più utili o funzionali. Infine, gli consentiva la possibilità di revocare gli incarichi conferiti agli organi degli enti. Contestualmente, escludeva la possibilità di corrispondere ai componenti di tutti i sopra citati comitati e commissioni ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

In attuazione di tale previsione il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare delle foreste, con decreto del 22 maggio 2023 ha stabilito per il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), sotto la presidenza dal Ministro stesso o di un suo delegato, la seguente composizione:

a)      un rappresentante designato dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b)      un rappresentante designato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;

c)      tre rappresentanti delle Regioni designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

d)      un rappresentante delle Province designato dall'Unione delle Province d'Italia;

e)      un rappresentante dell’Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA);

f)       tre rappresentanti delle Associazioni venatorie nazionali riconosciute;

g)      due rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

h)      un rappresentante delle Associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente;

i)       un rappresentante dell’Unione zoologica italiana;

j)       un rappresentante dell’Ente nazionale per la cinofilia italiana;

k)      un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

l)       un rappresentante dell’Ente nazionale per la protezione degli animali.

 

Il periodo di rinnovo previsto è stato fissato in 5 anni ed erano in ogni caso esclusi per i suoi componenti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominati.

Pertanto, gli enti deputati a esprimere i membri del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, le quote di composizione e la disciplina dello stesso ricalcano nella vigente normativa pressoché integralmente le nuove previsioni introdotte nell’articolo in commento. La differenza più rilevante è che, quanto alle Associazioni venatorie nazionali riconosciute, quelle che sono chiamati ad esprimere i componenti sono quelle maggiormente rappresentative in termini di numero di associati a livello nazionale.

La necessità di procedere ad una modifica normativa, e in special modo ad una procedura di legificazione della disposizione, va rinvenuta nell’ambito del rinvio della citata previsione di cui al comma 453 dell'articolo 1 della legge 197/2022 al giudizio della Corte Costituzionale.

Il Decreto del MASAF 1° agosto 2023, prot. 404254 con cui, ai sensi del decreto del 22 maggio 2023, prot. 263986, si procedeva alla nomina del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) è stato infatti impugnato dall’associazione Arci Caccia in quanto esclusa dai suoi componenti.  Tra i motivi di ricorso si formulava anche quello di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per eccesso di potere legislativo con conseguente istanza di remissione della questione Costituzionale. All’esito del giudizio di primo grado, il T.A.R. per il Lazio ha respinto il ricorso e dichiarato non rilevante e manifestamente infondata la questione di legittimità.

Al contrario, il Consiglio di Stato, con ordinanza 1336/2026 ha disposto di sottoporre al giudizio della Corte Costituzionale il sopra citato art. 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 rilevando che tale disposizione ha previsto una delegificazione del “Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN)”, in violazione della Costituzione, alla luce della genericità dei criteri di delega sugli atti attuativi. Attraverso tale previsione si interverrebbe infatti in deroga all’art. 17, commi 2 e 3, legge 400 del 1998 visto che il decreto ministeriale adottato dal MASAF, per come autorizzato dalla norma primaria, avrebbe sostanzialmente contenuto regolamentare, essendo sottratto alle garanzie ivi previste. Per di più esso non avrebbe contenuto di regolamento di mera esecuzione o attuazione, ma ha natura di regolamento indipendente; in sostanza, il legislatore, senza alcun riferimento alla disciplina prevista dalla legge n. 400 del 1988, neppure per particolari esigenze di urgenza e/o finanziarie, ha, secondo il Consiglio di Stato, autorizzato l’adozione di un decreto ministeriale, abilitandolo all’abrogazione di una norma primaria, ossia l’art. 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Il 23 giugno 2026 risulta essersi tenuta la prima udienza presso la Corte Costituzionale concernente il ricorso.

Si ricorda peraltro che la legge 11 febbraio 1992, n. 157 è oggetto di un ampio progetto di riforma, già approvato dal Senato e attualmente in discussione presso la XIII Commissione della Camera (A.C. 2984 e abb.).

 

Nonostante la composizione e la disciplina del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) sia stata riformata attraverso le modalità previste dal sopra illustrato articolo 1, comma 453, legge 29 dicembre 2022, n.197, tale organo risulta diversamente disciplinato dal vigente, ancorché in parte inefficace (o implicitamente abrogato, secondo quanto sostenuto nell’ordinanza 1336/2026 del Consiglio di Stato), articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), come disciplinato in tale disposizione, è composto da:

a)      tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

b)      tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente

c)      tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

d)      tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia

e)      il direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

f)       un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta

g)      tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale

h)      quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente

i)       un rappresentante dell'Unione zoologica italiana

j)       un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana

k)      un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina

l)       un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali

m)   un rappresentante del Club alpino italiano.

Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Il Comitato ha inoltre una serie di compiti di natura consultiva previsti dal testo vigente della legge 157/1992. Esso viene sentito:

·         con l’ISPRA, dai competenti dicasteri per verificare la conformità della legislazione statale e regionale e, in genere, della normativa in materia di caccia rispetto agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica (art. 1, co. 7);

·         dal MASAF per l’aggiornamento, ogni quattro anni, dei massimali delle   polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria (art. 19, co. 9);

·         dalle Regioni prima della pubblicazione del calendario regionale e del regolamento relativi all'intera annata venatoria (art. 18, co. 2);

·         con l’ISPRA, dal Presidente del Consiglio, quando su proposta di MASAF e MASE si intende disporre variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità con la normativa europea e le convenzioni internazionali (art. 18, co. 3);

·         con l’ISPRA, dal MASE quando, di concerto col MASAF e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni per l’istituzione di zone di protezione speciale (art. 21, co. 3),

·         dal MASAF previo riconoscimento, tramite decreto, delle associazioni venatorie (art. 34, co. 3).

Ai sensi dell’art. 24, co. 2, per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato è destinato il 4% del Fondo da ripartire per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della selvaggina e per la dotazione delle Associazioni Venatorie nazionali riconosciute, alimentato tramite un’addizionale del 5,16 euro sulla licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (cfr. d. lgs. 5 novembre 2024, n. 174, Testo unico dei tributi erariali minori, all. 4).

 


 

Articolo 1, commi 9-bis e 9-ter
(Assunzione di personale dirigenziale)

 

 

I commi 9-bis e 9-ter dell’articolo 1, introdotti in sede referente, recano disposizioni per l’assunzione di personale di qualifica dirigenziale presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, allo scopo di garantire la sicurezza, la resilienza e lo sviluppo delle infrastrutture energetiche e idriche di rilevanza strategica nonché l’attuazione degli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.

 

In particolare, il comma 9-bis prevede che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica attribuisca – esercitando i poteri regolatori che gli sono riconosciuti, per i settori energetico e idrico, dall’articolo 5, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134[16] – due incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[17]: tali incarichi sono posti, rispettivamente, «nell’ambito dei dipartimenti competenti in materia di energia e di idrico», fermi restando, comunque, «[i] limiti della dotazione organica del medesimo Ministero».

Si riconosce inoltre al Ministero la facoltà, esercitabile entro il medesimo termine, di conferire gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, previsti nella propria dotazione organica, in deroga al limite percentuale di cui all’articolo 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 (e cioè anche in misura superiore al 70 per cento della relativa dotazione), nel limite massimo – tuttavia – di due unità ulteriori.  

Si ribadisce, in ogni caso, che agli oneri di cui al comma in esame si può far fronte «entro i limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente».

Il comma?9-ter dispone, invece, l’abrogazione del comma 7 dell’articolo 4 del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 10
(Termine di entrata in vigore dell’art. 26-ter del
Codice della nautica da diporto)

 

 

L’articolo 1, al comma 10, differisce al 31 ottobre 2026 l’entrata in vigore dell’articolo 26-ter del Codice della nautica da diporto, relativo alla verifica dell’idoneità alla navigabilità di determinate unità da diporto fino a 24 metri battenti bandiera estera. Il rinvio è volto a consentire agli organismi notificati e agli organi accertatori di predisporre gli adempimenti necessari e di adeguare i controlli.

 

Il comma 10 dell’articolo 1 fissa al 31 ottobre 2026 il termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 26-ter del codice della nautica da diporto, di cui al d.lgs. n. 171 del 2005. Si tratta, dunque, di una disposizione a carattere transitorio e organizzativo, che non modifica il contenuto sostanziale della norma.

 

Nel dettaglio, l’articolo 26-ter, rubricato “Prevenzione dei danni ambientali”, è stato introdotto dall’articolo 16, lettera d) della legge n. 70 del 2026, entrata in vigore il 10 maggio 2026. Esso si applica alle unità da diporto fino a 24 metri battenti bandiera estera che navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale o nella zona di protezione ecologica italiani e che sono di proprietà di cittadini italiani residenti in Italia o di persone giuridiche aventi sede legale nel territorio nazionale.

Per tali unità deve essere dimostrata l’idoneità alla navigabilità mediante le certificazioni previste dalla normativa dello Stato di bandiera. Qualora tale normativa non preveda certificazioni, l’unità deve essere sottoposta a visita presso un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo n. 5 del 2016. L’organismo rilascia un’attestazione, valida cinque anni, diretta ad accertare se lo stato dell’unità presenti potenziali rischi per l’integrità dell’ambiente marino e per la sicurezza della navigazione.

Per maggiori approfondimenti, si rimanda al dossier relativo alla citata legge.

 

Il comma in rassegna specifica che il termine per l’entrata in vigore della citata disposizione è differito al 31 ottobre 2026 – rispetto al 10 maggio, data di entrata in vigore della legge n. 70/2026 –, al fine di consentire di attuare gli adempimenti tecnico-amministrativi agli organismi di cui al decreto legislativo n. 5 del 2016 e di adeguare il sistema dei controlli a cura degli organi accertatori preposti.

 

A tale riguardo si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3, lettera dd), del d.lgs. n. 5 del 2016, che attua la direttiva n. 2013/53/UE relativa alle unità da diporto e alle moto d’acqua, gli organismi di valutazione della conformità sono enti indipendenti incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità di determinati prodotti o servizi rispetto alla normativa tecnica applicabile, tra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni.

 


 

Articolo 1, commi 11 e 12
(Assunzioni presso l’Avvocatura dello Stato)

 

 

I commi 11 e 12 dell’articolo 1 recano disposizioni volte al potenziamento dell’Avvocatura dello Stato, mediante l’assunzione nel triennio 2026-2028, di 23 avvocati e 10 procuratori dello Stato.

 

Il comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge stabilisce misure urgenti volte a potenziare l'organico dell'Avvocatura dello Stato, con lo scopo primario di fronteggiare l'incremento degli affari contenziosi affidati al patrocinio della difesa erariale e garantirne l'efficacia e la piena funzionalità operativa. La disposizione delinea un piano di assunzioni relativo a complessive trentatré unità di personale — ventitré avvocati e dieci procuratori dello Stato — articolato in due distinti canali procedurali.

 

Il primo canale consiste in un'autorizzazione straordinaria per il triennio 2026-2028, che consente all'Avvocatura dello Stato di assumere nove avvocati dello Stato e sei procuratori dello Stato. Queste quindici assunzioni straordinarie sono qualificate come aggiuntive rispetto a tutte le facoltà assunzionali già previste e autorizzate dalla legislazione vigente in materia di ricambio generazionale, pur rimanendo rigorosamente confinate entro i limiti della dotazione organica dell'istituto.

 

Il secondo canale assunzionale autorizza l'amministrazione al reclutamento di ulteriori quattordici avvocati dello Stato e quattro procuratori dello Stato, i quali vengono però imputati a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie dell'ente. L'elemento di forte semplificazione introdotto per queste ultime diciotto unità consiste nell'espressa deroga alla complessa procedura autorizzatoria preventiva ordinariamente regolata dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Grazie a questa deroga, l'Avvocatura dello Stato può procedere all'avvio delle procedure e all'assunzione del personale senza dover attendere l'adozione del preventivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, solitamente richiesto per il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni statali, accelerando così in modo significativo l'immissione in servizio delle figure necessarie

 

Si ricorda che l’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che le determinazioni relative all’avvio delle procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni di personale, approvato ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché per le agenzie e gli enti pubblici non economici, l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni devono essere autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.  La disposizione precisa, inoltre, che, a decorrere dal 2025, le facoltà assunzionali così autorizzate hanno una validità non superiore a tre anni.

 

Il comma 12 quantifica gli oneri finanziari derivanti dalle assunzioni straordinarie presso l'Avvocatura dello Stato (autorizzate dal primo periodo del precedente comma 11) e ne individua la relativa copertura finanziaria.


 

Articolo 1, comma 13
(Applicazione di un maggior credito di imposta per i comuni delle zone montane in presenza di minoranze linguistiche storiche)

 

 

Il comma 13 dell’articolo 1 modifica alcune disposizioni della legge n. 131 del 2025 sulle zone montane, relativamente all’individuazione dei comuni nei quali sono presenti minoranze linguistiche storiche ai fini della concessione della maggiorazione delle specifiche agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 131.

 

Il comma 13 in esame modifica quattro disposizioni della legge 12 settembre 2025, n. 131, recante “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”, nella parte in cui è prevista una maggiorazione delle agevolazioni fiscali (nella forma del credito di imposta) per determinate attività poste in essere in taluni comuni montani nei quali è presente una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482.

 

Si ricorda che l’articolo 2 della legge n. 482 del 1999 prevede che, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

 

Le disposizioni della legge n. 131 del 2025 oggetto di modifiche sono:

?  l’articolo 6, comma 4, sulla concessione di un credito di imposta per il personale sanitario che presta servizio – a seguito di trasferimento – in ospedali di montagna e prende in locazione (co. 1) o acquista (co. 2) un immobile ad uso abitativo in uno di tali comuni;

?  l’articolo 7, comma 7, sulla concessione di un credito di imposta per il personale scolastico che presta servizio – a seguito di trasferimento – in scuole di montagna e prende in locazione (co. 5) o acquista (co. 6) un immobile ad uso abitativo in uno di tali comuni;

?  l’articolo 19, comma 2, sulla concessione di un credito di imposta per investimenti tali da apportare benefici all’ambiente effettuati da imprenditori agricoli e forestali che hanno sede in un comune indicato ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 131, prevedendo una maggiorazione se comune con minoranza linguistica storica;

?  l’articolo 25, comma 2, sulla concessione di un credito di imposta a favore delle imprese montane esercitate da giovani (titolare under 41 anni) che abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni montani di cui all’articolo 2, comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo una maggiorazione se comune con minoranza linguistica storica.

 

Nei quattro casi in oggetto la legge n. 131 determina il seguente ammontare dell’agevolazione “ordinaria” del credito di imposta:

-        per il personale sanitario, in misura pari al minor importo tra il 60% del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di 2.500 euro (art. 6, co. 2) oppure in misura pari al minor importo tra il 60% dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di 2.500 euro (art. 6, co. 3);

-        analogamente per il personale scolastico, in misura pari al minor importo tra il 60% del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di 2.500 euro (art. 7, co. 5) oppure in misura pari al minor importo tra il 60% dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di 2.500 euro (art. 7, co. 6);

-        per investimenti effettuati da imprenditori agricoli e forestali, in misura pari al 10% del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 (art. 19, co. 1);

-        per le nuove imprese montane esercitate da giovani in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15% (art. 25, co. 1).

 

Nel corso dell’esame parlamentare della legge n. 131 sono state introdotte al testo presentato dal Governo delle maggiorazioni dell’importo del credito di imposta nei casi in cui sul comune considerato insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482:

?  in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di 3.500 euro (art. 6, co. 4) per il personale sanitario e (art. 7, co. 7) per il personale scolastico;

?  per investimenti effettuati da imprenditori agricoli e forestali, in misura pari al 20 per cento del valore specifici investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 (art. 19, co. 2);

?  nel caso di nuove imprese montane esercitate da giovani l’importo a concorrenza è elevato a 150.000 euro (art. 25, co. 2).

 

Nei quattro casi illustrati il testo della legge n. 131 faceva riferimento ai territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sui quali insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 e tuttavia gli appartenenti alla minoranza rappresentassero almeno il 15 per cento dei residenti.

Se l’individuazione dei comuni, ricompresi nell’elenco di cui all’art. 2, co. 2, della legge n, 131, con presenza di minoranze linguistiche storiche aventi popolazione non superiore a 5.000 abitanti non recava problemi, diversamente risultava assai complesso per tali comuni la determinazione del rapporto non inferiore al 15 per cento tra i componenti della minoranza linguistica storica e il totale dei residenti nel comune.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 482 del 1999 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche)  e del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345, la delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle dodici minoranze linguistiche storiche è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.

Le delimitazioni territoriali sono state riconosciute in 14 regioni italiane.

 

Come riportato nella Relazione illustrativa al d.d.l. di conversione, “il presupposto, del 15 per cento dei residenti appartenenti alla minoranza linguistica storica, risulta al momento non accertabile, in assenza di uno specifico censimento della popolazione sulla base dell’appartenenza alla minoranza linguistica; conseguentemente, il credito d’imposta maggiorato previsto dalla legge n. 131 del 2025 non è al momento riconoscibile”.

 

Conseguentemente, la modifica introdotta dal comma 13 in esame alle quattro disposizioni della legge n. 131 del 2025 – sopprimendo il riferimento al 15 per cento degli appartenenti alla minoranza rispetto alla popolazione residente - riconosce il credito d’imposta maggiorato agli esercenti professioni sanitarie, al personale scolastico e alle imprese agricole e forestali, nonché alle nuove giovani imprese, che insistano in piccoli comuni montani (con meno di 5.000 abitanti) rientranti, oltre che negli elenchi previsti dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 131 del 2025, anche nella delimitazione dell’ambito territoriale effettuata in attuazione della legge n. 482 del 1999, a prescindere dall’effettivo numero di residenti che appartengono alla minoranza linguistica tutelata.

In sostanza, in tali comuni i componenti della minoranza linguistica possono risultare anche in numero esiguo (non dovendo più rappresentare il 15 per cento dei residenti), ma la nuova formulazione del testo elimina per essi la possibilità di essere comunque esclusi dalle agevolazioni, così come permette anche gli altri residenti nel comune di beneficiare della maggiorazione del credito.

Un allargamento del numero dei comuni interessati e dei soggetti beneficiari, determina pertanto - in relazione alle disposizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7, per il personale sanitario e scolastico in caso di locazione o acquisto di immobile ne beneficiano - anche una maggiore platea di locatori o venditori degli immobili (beneficiari indiretti), così come quelle indicate dall’articolo 19 per le imprese agricole e forestali montane e dall’articolo 25 per le nuove imprese giovanili montane possono interessare - quale agevolazione fiscale diretta - una più vasta platea di esercenti che hanno la sede della loro attività in tali comuni caratterizzati dalla presenza di una minoranza linguistica storica.

 

Considerando che per le disposizioni del testo originario della legge n. 131 recate all’articolo 6, comma 4, all’articolo 7, comma 7, all’articolo 19, comma 2 e all’articolo 25, comma 2, sulla maggiorazione del credito di imposta, riguardanti i comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sui quali insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge n. 482 del 1999, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti, si tratta di un dato che risulta al momento non accertabile in assenza di uno specifico censimento della popolazione sulla base dell’appartenenza alla minoranza linguistica, ne conseguiva l’impossibilità di riconoscere tale credito d’imposta maggiorato previsto dalla legge n. 131.

Di conseguenza, non sarebbe stato possibile – per i ministri competenti – emanare i relativi decreti attuativi nei quali avrebbero dovuto riconoscere l’agevolazione e l’eventuale maggiorazione. Si tratta dei seguenti decreti:

 

Norma

Atto

Oggetto

6, co. 7

D.M. Salute,

di concerto con

- MEF

- Affari regionali

Definizione dei criteri, ivi inclusi quelli per l’individuazione dei comuni limitrofi, e delle modalità di concessione del credito d’imposta in favore del personale sanitario che si trasferisce in un comune montano di cui all’articolo 2, comma 2.

7, co. 9

D.M. Istruzione,

di concerto con

- MEF

- Affari regionali

Definizione dei criteri, ivi inclusi quelli per l’individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d’imposta in favore del personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in uno dei comuni di cui all’articolo 2, comma 2.

19,
co. 5

D.M. Agricoltura,

di concerto con

- MEF

- Affari regionali

Definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d’imposta per investimenti in servizi ecosistemici e ambientali benefici per l’ambiente e il clima, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nei comuni montani di cui all’articolo 2, comma 2.

25,
co. 4

D.M. Imprese e del made in Italy,

di concerto con

- MEF

- Affari regionali

- Sport e giovani, sentiti

- Agricoltura

- Turismo.

Determinazione dei criteri e delle modalità di concessione del credito di imposta a favore delle imprese montane esercitate da soggetti under 41 che abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni montani di cui all’articolo 2, comma 2. anche con riferimento all’accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonché delle disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

 

Le modifiche disposte dal comma 13 in esame non recano effetti sul piano finanziario, in quanto i tetti di spesa dei singoli crediti di imposta (oneri) sono indicati dalla legge n. 131 (si riporta anche l’indicazione del capitolo di spesa del singolo stato di previsione, desunta dal Rendiconto generale dello Stato 2025):

?  art. 6, co. 5: credito di imposta per locazioni/acquisto immobile personale sanitario: 20 milioni annui a decorrere dal 2025 (cap. 3025/Salute);

?  art. 7, co. 6: 20 milioni annui a decorrere dal 2025 (cap.1471/MIM);

?  art. 19, co. 1: 4 milioni annui per il 2025-2027 (cap. 8003/MIPAAF);

?  art. 25, co. 1: 16 milioni annui a decorrere dal 2025 (cap.1471/MIMIT).

 

 

La nuova classificazione dei comuni montani

 

L’articolo 2, comma 1, della legge 131 del 2025 rinvia all’adozione di un DPCM per la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani (che costituiscono le zone montane) al fine di individuare i comuni che, in base ai parametri altimetrico e della pendenza, rientreranno nell’ambito di applicazione. Contestualmente, il medesimo DPCM dovrà recare l’elenco dei comuni montani.

Si tratta di un primo elenco di carattere generale che permette ad un comune classificato come “comune montano” di poter beneficiare delle misure previste da alcune disposizioni della legge n. 131 e, più in generale, delle misure di alcune normative di settore o di disposizioni regionali.

 

Ad esso avrebbe fatto seguito – ai sensi dell’articolo 2, comma 2, un altro DPCM per la definizione dei criteri per l'individuazione – nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui al precedente comma 1 – dei comuni beneficiari delle misure di sostegno previste dai capi III (articoli 6-11), IV (articoli 12-22) e V (articoli 23-30) della legge n. 131, sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 (altitudine e pendenza) e di parametri socioeconomici, che dovranno tener conto delle specificità e finalità delle suddette misure. Contestualmente sarebbero stati definiti con uno o più DPCM gli elenchi dei comuni montani destinatari delle predette misure di sostegno.

 

Dopo un serrato confronto in Conferenza Unificata (iniziato il 18 dicembre 2025, con una prima proposta sui criteri che classificava quali montani 2.844 comuni, determinando una riduzione di 1.218 comuni rispetto alla situazione previgente) il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli ha presentato una nuova proposta il 5 febbraio 2026, considerando un maggior numero di criteri e di rapporto tra di essi. Conseguentemente risultavano essere classificati montani 3.715 comuni, con una riduzione di 346 comuni rispetto alla normativa vigente e un aumento di 871 comuni rispetto alla proposta precedente. In tale seduta, tuttavia, la Conferenza unificata ha sancito la mancata intesa sulla nuova proposta di classificazione dei comuni montani. Peraltro, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno concordato, all’unanimità, che il Governo potesse comunque adottare lo schema di decreto in oggetto senza l’applicazione del termine di trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui l’oggetto è posto all’ordine del giorno.

 

Nella riunione del 18 febbraio 2026 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli, con deliberazione del 18 febbraio 2026 motivata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha autorizzato l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il “Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani”, di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, sulla base dei dati forniti dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con contestuale definizione dell’elenco dei comuni montani pubblicato come allegato sulla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2026.

 

Il testo del DPCM è stato quindi trasmesso al Consiglio di Stato per il necessario parere, reso nell’adunanza del 24 marzo 2026 ed è stato quindi registrato dalla Corte dei conti il 30 giugno 2026.

Conseguentemente, nella G.U. n. 155 del 7 luglio 2026, è stato pubblicato il D.P.C.M. 11 maggio 2026, relativo al Regolamento concernente i criteri per la classificazione dei comuni montani, in attuazione dell’articolo 1, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131.

Si segnala, peraltro, che numerosi comuni ora esclusi dalla classificazione di comune montano hanno presentato ricorso davanti al TAR Lazio.

 

Rispetto alla tempistica indicata dalla legge n. 131 (per il DPCM di cui al comma 1, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge), i tempi di emanazione dei decreti si sono un po’ dilatati (pubblicazione in G.U. il 7 luglio 2026, rispetto al 19 dicembre 2025 indicato numero degli appartenenti alla minoranza, come novellato dall’articolo 1, comma 13, del D.L. n. 144/2026 in esame). Per il “secondo” DPCM di individuazione dei comuni beneficiari delle agevolazioni ne è prevista la scadenza entro 90 giorni dall’entrata in vigore del “primo” DPCM di carattere generale (22 luglio 2026).

Con l’emanazione del “secondo DPCM” i ministri competenti potranno provvedere all’emanazione dei decreti attuativi, che ricomprenderanno negli elenchi dei comuni beneficiari anche quelli sui quali insista una minoranza linguistica storica, purché con popolazione residente nel comune non superiore a 5.000 abitanti (a prescindere dal numero degli appartenenti alla minoranza, come novellato dall’articolo 1, comma 13, del D.L. n. 144/2026 in esame).

 

 

 


 

Articolo 1, comma 14
(Disposizioni concernenti l’Agenzia nazionale per la meteorologia
e la climatologia «ItaliaMeteo»)

 

 

L’articolo 1, comma 14, lettera a), autorizza l’Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia «ItaliaMeteo» a prorogare, fino al 30 giugno 2027, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche e i contratti di lavoro flessibili in corso, nonché gli incarichi individuali di lavoro autonomo.

La lettera b) proroga al 28 febbraio 2027 il termine per la presentazione della proposta di nuovo statuto di «ItaliaMeteo» da parte del Commissario straordinario dell'Agenzia.

 

Il comma 14 modifica i commi 253 e 298 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2026 (legge n. 199 del 2025).

La lettera a) modifica il comma 253 il quale prevede che l’Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo» sia autorizzata a prorogare, fino al 30 giugno 2027 (in luogo della data del 31 dicembre 2026 prevista dal testo vigente fino alla novella in esame), i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche in corso (secondo la novella in esame, laddove il testo previgente faceva riferimento ai contratti in essere alla data del 1° gennaio 2026), nonché gli incarichi individuali di lavoro autonomo.

Si tratta delle posizioni di comando disposte ai sensi del comma 556 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018). Tale comma 556 prevede che, nei limiti delle disponibilità del proprio organico, l’Agenzia possa avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, ad esclusione del personale scolastico, da collocare in posizione di comando nell’ambito delle risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 559, della medesima legge n. 205 del 2017.

Si prevede, inoltre, che la medesima Agenzia possa prorogare, fino al medesimo termine del 30 giugno 2027 (in luogo della data del 31 dicembre 2026 prevista dal testo vigente fino alla novella in esame), i contratti di lavoro flessibili in corso e gli incarichi individuali di lavoro autonomo. Si tratta di incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 554 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) prevede, tra l’altro, che l’Agenzia si avvale “nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di 30 unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001”. Alla conferma/proroga di tali incarichi mira la novella testé illustrata.

Si ricorda che l’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), prevede che, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità indicati dal comma medesimo.

 

La finalità indicata esplicitamente dalle disposizioni in esame è quella di garantire la piena funzionalità dell’Agenzia ItaliaMeteo e il perseguimento delle sue finalità istituzionali, in particolare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilità operativa nel campo della meteorologia e climatologia, fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale.

Il comma 555 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 stabilisce che al personale dell'Agenzia si applichino le disposizioni sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche recate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed il contratto collettivo delle funzioni centrali.

 

La relazione illustrativa evidenzia come al 1° gennaio 2026 (data di nomina del Commissario straordinario di ItaliaMeteo ai sensi della disciplina della legge di bilancio per il 2026) “l’Agenzia non disponeva ancora di nessuna unità di personale di ruolo”. La diposizione in esame mira quindi ad assicurare la funzionalità dell’Agenzia con la proroga del personale già contrattualizzato o in iva di acquisizione.

 

La lettera b) modifica il comma 298 dell’articolo 1 della citata legge di bilancio per il 2026. Tale comma prevede che gli organi dell'Agenzia ItaliaMeteo, ad eccezione del collegio dei revisori, decadano e che sia nominato Commissario straordinario dell'Agenzia il capo del Dipartimento della protezione civile.

Demanda al Commissario straordinario la presentazione di una proposta di nuovo statuto dell’Agenzia entro il 28 febbraio 2027 (termine così fissato dalla novella in esame in luogo della data del 30 giugno 2026, prevista dal testo previgente).

 

Si rammenta che la disciplina inerente all’Agenzia ItaliaMeteo, comprendente le disposizioni qui novellate, era stata da ultimo modificata dall’art. 18, comma 1, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 (convertito dalla legge 27 aprile 2026, n. 59).  Per ulteriori indicazioni si rinvia al dossier di documentazione dei Servizi studi di Camera e Senato sull’A.S. 1876 (ultima lettura parlamentare del disegno di legge di conversione del citato d.l. n. 25).

Legge di bilancio per il 2026 (L 199/2025)

Testo previgente

Modificazioni apportate

Art. 1
(Ordinamento)

Art. 16
(idem)

253. Al fine di garantire la piena funzionalità e il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo» è autorizzata a confermare o prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 1° gennaio 2026, disposti ai sensi dell'articolo 1, comma 556, della citata legge n. 205 del 2017, nonché a confermare o prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibile in corso e gli incarichi individuali di lavoro autonomo conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.

253. Al fine di garantire la piena funzionalità e il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo» è autorizzata a confermare o prorogare, fino al 30 giugno 2027, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in corso, disposti ai sensi dell'articolo 1, comma 556, della citata legge n. 205 del 2017, nonché a confermare o prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibile in corso e gli incarichi individuali di lavoro autonomo conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.

Omissis

 

298. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi dell'Agenzia ItaliaMeteo, ad eccezione del collegio dei revisori, decadono ed è nominato Commissario straordinario dell'Agenzia il capo del Dipartimento della protezione civile, che provvede a presentare, entro il 30 giugno 2026, la proposta del nuovo statuto in coerenza con le disposizioni di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come sostituito dalla lettera e) del comma 297 del presente articolo. La sede di ItaliaMeteo è in Roma. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

298. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi dell'Agenzia ItaliaMeteo, ad eccezione del collegio dei revisori, decadono ed è nominato Commissario straordinario dell'Agenzia il capo del Dipartimento della protezione civile, che provvede a presentare, entro il 28 febbraio 2027, la proposta del nuovo statuto in coerenza con le disposizioni di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come sostituito dalla lettera e) del comma 297 del presente articolo. La sede di ItaliaMeteo è in Roma. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 


 

Articolo 1, comma 15
(Numero dei posti dirigenziali dell’Ufficio dell’Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza)

 

 

Il comma 15 dell’articolo 1 incrementa da due a tre unità i posti di livello dirigenziale non generale della dotazione organica dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza[18]. Il comma provvede altresì alla quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall’incremento e alla relativa copertura.

 

Resta fermo che la dotazione organica dell’Ufficio in esame contempla anche un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale e che, in aggiunta alla suddetta dotazione organica, il titolare dell’Autorità[19] può avvalersi di un consigliere e di esperti (questi ultimi possono essere anche a titolo gratuito).

Si ricorda che la disciplina sul conferimento dei suddetti incarichi dirigenziali e sul ricorso (nel limite della dotazione organica) al personale di altre amministrazioni pubbliche, nonché sulla possibilità, per il titolare dell’Autorità, di avvalersi di un consigliere e di esperti, è stata ridefinita dalla novella di cui all’articolo 1, comma 276, della L. 30 dicembre 2025, n. 199[20]. Riguardo a quest’ultima novella, si rinvia al volume I del dossier dei Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati sulla legge di bilancio per il 2026 (dossier n. 580/5 nella numerazione del Servizio Studi del Senato e n. 516/5 nella numerazione del Servizio Studi della Camera).

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto[21] indica che la nuova posizione di livello dirigenziale (non generale) concerne una funzione di coordinamento della segreteria tecnica dell’Ufficio in esame[22].

Il comma 15 in esame quantifica gli oneri finanziari derivanti dal suddetto incremento in 75.099 euro per l’anno 2026 e in 180.237 euro annui a decorrere dal 2027 e provvede alla relativa copertura riducendo, per gli stessi importi annui, la dotazione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione[23], di cui all’articolo 1, comma 200, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.

 

 


 

Articolo 1, comma 15-bis
(Facoltà per le pubbliche amministrazioni di avvalersi del supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. per realizzare interventi finanziati con risorse pubbliche nazionali)

 

 

L’articolo 1, comma 15-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, estende la facoltà per le pubbliche amministrazioni di avvalersi di Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da essa controllate – sia direttamente che indirettamente – per la realizzazione non solo di progetti finanziati a valere su fondi PNRR o su altri fondi europei (come previsto dalla normativa vigente) ma anche per qualsiasi diversa tipologia di interventi, a condizione che tali interventi siano finanziati da risorse pubbliche nazionali e che il supporto sia necessario per rafforzare la capacità amministrativa o accelerare la spesa per investimenti od ottimizzare l’efficace, efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse.

Per avvalersi di tale supporto, le amministrazioni devono stipulare apposite convenzioni. Gli eventuali oneri sono a valere sulle risorse disponibili per i singoli interventi o con gli stanziamenti delle singole amministrazioni, senza oneri per la finanza pubblica, e si applica la normativa vigente ivi compresa la disciplina della remunerazione delle attività svolte. 

 

L’articolo 1, comma 15-bis estende la facoltà per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di avvalersi di Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da essa controllate – sia direttamente che indirettamente – per la realizzazione non solo di progetti finanziati a valere su fondi PNRR o su altri fondi europei (come previsto rispettivamente dall’articolo 10, commi 7-quinquies e 7-novies del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121) ma anche per qualsiasi diversa tipologia di interventi, a condizione che tali interventi siano finanziati da risorse pubbliche nazionali e che il supporto sia necessario per rafforzare la capacità amministrativa o accelerare la spesa per investimenti od ottimizzare l’efficace, efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse.

 

Si rammenta che il perimetro delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 comprende tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Si rammenta, inoltre, che l’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. sia qualificata come istituto nazionale di promozione per l’Italia, come definito dall'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, cioè come “entità giuridica che espleta attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione”.

 

In merito alle due citate disposizioni vigenti, si rammenta che l’articolo 10, comma 7-quinquies del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (inserito nel corso della conversione in legge) consente alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di chiedere assistenza e supporto tecnico-operativo entro il 31 dicembre 2026 a Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A. e alle società da essa controllate per la gestione di fondi e le attività connesse, per i soli interventi PNRR (di cui al regolamento (UE) 2021/241).

Successivamente, l’articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, comma 7-novies (inserito dall’articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4) ha esteso tale facoltà anche per gli interventi finanziati dai seguenti programmi, entro il 31 dicembre 2029 (termine così esteso dall’articolo 1, comma 10-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202):

·        React-EU (regolamento (UE) 2020/2221);

·        Fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 (benchè il regolamento (UE, EURATOM) 2024/2509 lo abbia abrogato e integralmente sostituito, l’art. 277, paragrafo 7 del nuovo regolamento prevede che il citato regolamento 2018/1046 continui ad applicarsi agli impegni giuridici assunti prima del 29 settembre 2024);

·        Fondo europeo per una transizione giusta (regolamento (UE) 2021/1056);

·        Fondi strutturali per il periodo 2021-2027, cioè il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo di coesione (che non si applica all’Italia), il Fondo per una transizione giusta (JTF), il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA), nonché il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI), il Fondo Sicurezza interna (ISF) e lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (regolamento (UE) 2021/1060);

·        Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, strumento esclusivamente nazionale e finanziato a valere sul bilancio dello Stato (capitolo 8000/MEF), che reca stanziamenti per complessivi 78,1 miliardi per il ciclo 2021-2027 (per un approfondimento, si veda il Tema web curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati)

·        Fondo complementare al PNRR di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;

·        Ulteriori interventi pubblici comunque previsti nell’ambito di piani o strumenti di programmazione europea.

 

La Relazione presentata al Parlamento a dicembre 2025 da Cassa depositi e prestiti S.p.A. sulle attività svolte e i risultati conseguiti nell’esercizio 2024 (DOC LIV, n. 3, anno 2024, pag. 25) rileva che nel 2024 Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha supportato 17 Amministrazioni Centrali per la realizzazione di oltre 80 misure di investimento del PNRR, mediante attività sia di tipo centralizzato verso le amministrazioni sia di tipo diretto ai soggetti attuatori tramite un’assistenza tecnico-operativa, anche grazie al coinvolgimento dei Competence Center tecnici di CDP specializzati per aree tematiche: Innovazione e Digitalizzazione, Rigenerazione Urbana e Infrastrutture e Risorse naturali, Energia ed Economia Circolare. In seguito alla sottoscrizione del nuovo Accordo quadro tra CDP S.p.A. e il MEF, inoltre, al 31 dicembre 2024 CDP ha sottoscritto un nuovo Piano delle Attività per offrire il supporto a 20 Amministrazioni Centrali titolari degli investimenti previsti dal PNRR negli anni 2025 e 2026 per l’implementazione di oltre 100 misure del PNRR, unitamente ad altre attività di consulenza. Ulteriori informazioni di approfondimento sono disponibili nel Bilancio annuale 2024 di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Capitolo 3.1.2 “Advisory e gestione di fondi pubblici”, pp. 29-31).

 

Si rileva che la disposizione in esame – differentemente da quanto previsto dai citati commi 7-quinquies e 7-novies dell’articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 – prevede che le pubbliche amministrazioni possano avvalersi del supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. per interventi a valere su qualsiasi tipologia di fondi nazionali e senza un termine ultimo.

 

Inoltre, si prevede che per l’avvalimento di tale supporto le pubbliche amministrazioni debbano stipulare apposite convenzioni con Cassa depositi e prestiti e le relative società controllate. Tali convenzioni possono essere sia non onerose che onerose: in tale secondo caso gli eventuali costi devono essere coperti nell’ambito delle risorse disponibili per i singoli interventi o con gli ordinari stanziamenti delle amministrazioni interessate, escludendo in ogni caso nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si rammenta che ai sensi dell’articolo 10, comma 7-quinquies del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 i rapporti tra le amministrazioni pubbliche che intendano avvalersi di tale assistenza e supporto operativo e CDP S.p.A. o sue società sono già regolati sulla base di apposite convenzioni concluse in conformità con l’accordo quadro stipulato tra il Ministero dell’economia e delle finanze e CDP S.p.A. (sottoscritto nel 2021 e modificato nel 2024). Le amministrazioni possono sottoscrivere tali convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito dei rispettivi bilanci, anche a valere sui quadri economici degli investimenti che concorrono a realizzare.

 

Da ultimo, la disposizione precisa che nella stipula di tali convenzioni si applica altresì la normativa vigente, con particolare riferimento alla disciplina sulla remunerazione delle attività svolte.

Nel dettaglio, l'articolo 10, comma 7-quinquies del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 prevede che le citate convenzioni disciplinino anche la remunerazione dell’attività svolta, in conformità al citato accordo quadro stipulato tra il Ministero dell’economia e delle finanze e CDP S.p.A; si veda in particolare l’Allegato C contenuto in tale accordo quadro.


 

Articolo 1, commi 15-ter, 15-quater e 15-quinquies
(Modifiche al Codice dell’ordinamento militare per il Reparto ambientale marino – capitanerie di porto)

 

 

L’articolo 1, comma 15-ter costituisce un contingente di 30 unità delle Capitanerie di porto - Guardia costiera per il funzionamento del Reparto ambientale marino, in soprannumero rispetto agli organici ordinari.

La disposizione interviene altresì sulle valutazioni per l’avanzamento degli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto ovvero assegnati al Reparto ambientale marino.

Il comma 15-quater reca invece la copertura finanziaria.

Il comma 15-quinquies consente, dal 2027, arruolamenti integrativi per ripianare gli organici del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, stabilendo determinati limiti.

 

L’articolo 1, con i commi 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, inseriti nel corso dell’esame in sede referente, interviene sul Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 (“COM”) al fine di costituire un contingente di personale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera destinato al funzionamento del Reparto ambientale marino, istituito ai sensi dell’articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

 

In particolare, la lettera a) del comma 15-ter novella il COM inserendo il nuovo articolo 815-bis.

Tale articolo costituisce un contingente di complessive 30 unità di personale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, da collocare in soprannumero rispetto alla consistenza organica dei rispettivi gradi e ruoli, per il funzionamento del Reparto ambientale marino del Corpo delle Capitanerie di porto.

La disposizione individua puntualmente la composizione del contingente, articolata tra ufficiali, marescialli, sergenti e graduati.

Il contingente è infatti così determinato:

-          1 contrammiraglio;

-          1 capitano di vascello;

-          3 capitani di fregata;

-          1 capitano di corvetta;

-          2 tenenti di vascello;

-          3 sottotenenti di vascello;

-          5 marescialli;

-          5 sergenti;

-          9 graduati.

 

Per il personale del ruolo ufficiali, il comma 2 del nuovo articolo 815-bis precisa che tali unità sono da intendersi in aggiunta al contingente massimo previsto dall’articolo 801 del COM.

 

Infine, il comma 3 dello stesso articolo 815-bis stabilisce che gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all’accasermamento, al casermaggio e al vestiario del personale siano posti a carico del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

 

La lettera b) del comma in esame interviene invece sull’articolo 1032 del COM, in materia di valutazioni per l’avanzamento degli ufficiali. Viene infatti inserito il nuovo comma 2-bis, in virtù del quale, nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto aventi grado non inferiore a capitano di vascello e appartenenti al contingente di cui al nuovo articolo 815-bis ovvero al Reparto ambientale marino del Corpo delle Capitanerie di porto, le autorità competenti esprimano i giudizi sull’avanzamento tenendo conto anche degli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per quanto attiene ai servizi d’istituto di competenza di tale amministrazione.

 

Il comma 15-quater reca la copertura finanziaria della disposizione.

In particolare:

-         autorizza la spesa annua di 2.375.324 euro a decorrere dal 2027;

-         di tale importo, 2.314.029 euro sono destinati agli oneri stipendiali e 61.295 euro sono destinati agli oneri di funzionamento;

-         la copertura è assicurata mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del MEF per il bilancio triennale 2026-2028;

-         viene utilizzato, a tal fine, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

 

Il comma 15-quinquies, al fine di ripianare la consistenza organica dei propri ruoli, autorizza – a decorrere dal 2027 – il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera a procedere ad arruolamenti integrativi purché ricorrano – congiuntamente – le seguenti condizioni:

-       gli arruolamenti non possono superare il numero delle unità del contingente previsto dal comma 15-bis (nel caso di specie le 30 unità destinate al Reparto ambientale marino);

-       gli arruolamenti sono ammessi solo se vi sono disponibilità nell’ambito degli incorporamenti della Marina militare;

-       gli arruolamenti riguardano solo i ruoli in cui le consistenze effettive siano inferiori alle dotazioni organiche previste dalla legge;

-       gli arruolamenti devono avvenire mantenendo l’invarianza finanziaria per il bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


 

Articolo 1, comma 15-sexies
(Valorizzazione della professionalità
del personale flessibile nelle PA)

 

 

L’articolo 1, al comma 15-sexies, aggiunto nel corso dell’esame in sede referente, consente alle PA e agli enti e alle agenzie speciali che operano in ambito locale di riservare - nelle procedure selettive per il reclutamento di personale con qualifica non dirigenziale indette entro il 31 dicembre 2027 - una quota non superiore al 20 per cento dei posti messi a bando nonché di valorizzare l’esperienza professionale acquisita, in favore del personale flessibile che abbia maturato una determinata esperienza nel medesimo profilo professionale presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

 

L’articolo 1, al comma 15-sexies, aggiunto nel corso dell’esame in sede referente, al fine di valorizzare, nell’ambito del settore pubblico, la professionalità acquisita dal personale assunto con contratti di lavoro flessibile, anche per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro, prevede la facoltà per le amministrazioni pubbliche[24], di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per gli enti e le aziende speciali che operano in ambito locale, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di riservare - nelle procedure selettive per il reclutamento di personale con qualifica non dirigenziale indette entro il 31 dicembre 2027 - una quota non superiore al 20 per cento dei posti messi a bando nonché di valorizzare l’esperienza professionale acquisita. Tale facoltà riconosciuta alle amministrazioni è volta a favorire lavoratori che abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratti di lavoro flessibile - ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, stipulati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[25] - nel medesimo profilo professionale presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

Considerato che la norma prevede espressamente di riservare una quota non superiore al 20 per cento dei posti messi a bando in favore del personale flessibile in oggetto, si valuti l’opportunità di chiarire cosa si intenda per l’ulteriore facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazione di valorizzare l’esperienza professionale acquisita dal suddetto personale flessibile.

 

Considerata la genericità del riferimento al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 laddove si richiamano gli enti e le aziende speciali, si valuti altresì l’opportunità di indicare specificamente l’articolo di riferimento, atteso che nel richiamato provvedimento l’art. 114  menziona le aziende speciali e le istituzioni dell’ente locale[26].

 

 


 

Articolo 1, comma 15-septies
(Accesso alla dirigenza della
Presidenza del Consiglio e dei Ministeri)

 

 

L’articolo 1, comma 15-septies, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri le modalità di applicazione alla Presidenza del Consiglio delle disposizioni in materia di accesso alla dirigenza di prima fascia. Con i medesimi DPCM possono essere individuate specifiche modalità applicative delle medesime disposizioni anche per i ministeri.

 

La disposizione è motivata dalla peculiarità dell’ordinamento della Presidenza del Consiglio ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione.

 

L’art. 92 Cost. riguarda la composizione e la nomina del Governo della Repubblica che è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

L’art. 95, 1° comma, individua i poteri del Presidente del Consiglio che dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.

 

In considerazione di tali peculiarità, si rinvia a uno o più DPCM le modalità di applicazione alla Presidenza del Consiglio di alcune delle disposizioni in materia di accesso alla dirigenza recate dall’articolo 28-bis del testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) e introdotte recentemente dalla legge n. 119 del 2026.

 

Si tratta in particolare delle seguenti disposizioni dell’articolo 28-bis:

§  il comma 1 (modificato dall’articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 119 del 2026) che disciplina i due canali di accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia: per il 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami e, per il rimanente 50 per cento, mediante sviluppo di carriera dal ruolo dirigenziale di seconda fascia, dopo almeno cinque anni, anche non continuativi, di servizio nel ruolo dirigenziale;

§  il comma 8-bis (introdotto dall’articolo 13, comma 1, lettera c), della legge n. 119 del 2026) che prevede l’applicazione di procedure selettive e comparative per la copertura dei posti dirigenziali generali riservati allo sviluppo di carriera del personale dei ruoli dirigenziali di seconda fascia. Si tratta delle stesse procedure selettive e comparative per la copertura del 30 per cento dei posti disponibili di dirigente di seconda fascia mediante sviluppo di carriera del personale non dirigenziale di cui all'articolo 28, commi da 1-quinquies a 1-octies, del medesimo testo unico, ad esclusione della prova scritta e orale di cui al numero 2) della lettera a) del comma 1-quinquies (si veda in proposito la scheda del presente dossier relativa all’articolo 1, comma 6, del provvedimento in esame);

§  il comma 8-ter (introdotto dall’articolo  13, comma 1, lettera c), della legge n. 119 del 2026) che prevede che l’inserimento nei ruoli della dirigenza di prima fascia consegua all’esito favorevole dell’osservazione e valutazione dell’incarico dirigenziale generale temporaneo conferito e rinnovato con la procedura di cui al comma 8-bis ed esercitato per un periodo di almeno cinque anni, con valutazione finale positiva dell’attività svolta in termini di raggiungimento degli obiettivi assegnati e di dimostrazione di adeguate attitudini e capacità di leadership e attitudini manageriali;

§  il comma 8-quater (introdotto dall’articolo 13, comma 1, lettera c), della legge n. 119 del 2026) che demanda ad un regolamento dell’esecutivo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure di accesso al ruolo della dirigenza di prima fascia.

 

Inoltre, il comma in esame prevede che sempre con DPCM possano essere individuate specifiche modalità applicative delle medesime disposizioni per l’accesso alla dirigenza anche per i ministeri.

 

Si segnala, infine, che il comma 6-bis dell’articolo 1 del presente provvedimento estende al personale dirigenziale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri le disposizioni transitorie per il passaggio alla prima fascia di cui al secondo e al terzo periodo del comma 6 del medesimo articolo. Si rinvia, in proposito, alla relativa scheda di lettura.


 

Articolo 1-bis
(Ulteriori disposizioni urgenti per la funzionalità
della pubblica amministrazione)

 

 

L’articolo 1-bis, introdotto in sede referente, potenzia le dotazioni organiche dell’Ispettorato per la funzione pubblica (comma 1) e dell’Unità per la semplificazione (comma 2), entrambi istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ed estende la proroga dei contratti dei dirigenti generali per l’edilizia penitenziaria e il Piano nazionale complementare presso il MIT anche a quelli in scadenza al 31 dicembre 2027 (comma 3).

 

Il comma 1 interviene sull’articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che disciplina l’Ispettorato per la funzione pubblica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito del Dipartimento della funzione pubblica.

In particolare, viene specificato che tale organismo, per lo svolgimento dei propri compiti, si articola in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica dirigenziale di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Si ricorda, in proposito, che, ai sensi del sopra citato articolo 60, comma 6, l’Ispettorato, posto alle dirette dipendenze del Ministro delegato, vigila e svolge verifiche sulla conformità dell’azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull’efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull’esercizio dei poteri disciplinari, sull’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi. Nell’ambito delle proprie verifiche, l’Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per tali finalità l’Ispettorato si avvale altresì di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo. L’Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l’amministrazione interessata ha l’obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall’Ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell’individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all’articolo 55 del medesimo decreto per l’amministrazione medesima. Gli ispettori, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale e hanno l’obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

 

Il comma 2 reca modifiche all’articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006, elevando da tre a quattro le figure dirigenziali di seconda fascia e da sette a nove le unità di personale non dirigenziale che, insieme a una figura dirigenziale di prima fascia con funzioni di coordinatore, costituiscono la dotazione organica dell’Unità per la semplificazione, istituita, ai sensi del medesimo comma 22-bis, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Si ricorda, al riguardo, che l’Unità per la semplificazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l’altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione.

Della Unità per la semplificazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili, ordinari e tributari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all’albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti dell’Unità possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti.

La dotazione organica dell’Unità per la semplificazione è costituita da una figura dirigenziale di prima fascia con funzioni di coordinatore, individuata tra figure, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nel settore della legislazione e della semplificazione normativa, da tre figure dirigenziali di seconda fascia, scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione, e da un contingente di sette unità di personale non dirigenziale che possono essere scelte tra appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del comparto Funzioni centrali o di altre pubbliche amministrazioni. Il personale non dirigenziale proveniente dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fisso e continuativo in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. Dell’Unità fanno parte, inoltre, non più di cinque esperti di provata competenza e quindici componenti scelti tra esperti nei settori di interesse per l’attuazione delle funzioni delegate del Ministro per la pubblica amministrazione.

 

Il comma 3 reca modifiche all’articolo 2, comma 14-bis, del decreto-legge n. 19 del 2026, il quale consente la proroga, fino a un massimo di ventiquattro mesi, dei contratti dei dirigenti generali preposti all’attuazione delle opere previste nel programma di edilizia penitenziaria e del Piano nazionale complementare di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stipulati ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in scadenza al 31 dicembre 2026.

Con tali modifiche si estende la possibilità di disporre la predetta proroga anche ai contratti sopra citati in scadenza al 31 dicembre 2027 e si specifica, peraltro, che la proroga stessa, già prevista in deroga ai limiti di età per i collocamenti a riposo, opera, altresì, in deroga ai limiti temporali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

Sul punto, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, la durata degli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. La durata dell’incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato.

Si ricorda, altresì, che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti:

- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo dei dirigenti o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti al medesimo ruolo;

- con contratto a tempo determinato, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

 

Infine, il comma 4 reca le disposizioni finanziarie, stabilendo che agli oneri derivanti dall’attuazione dal comma 1, pari a 90.119 euro per l’anno 2026 e a 360.473 euro annui a decorrere dall’anno 2027, e dal comma 2, pari ad 88.217 euro per l’anno 2026 e a 352.869 euro annui a decorrere dall’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 613, della legge n. 234 del 2021.

 

Si ricorda, in proposito, che la suddetta disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, al fine di conseguire l’obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, nonché per finanziare la gestione corrente, la manutenzione e l’evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni anche in materia di reclutamento e formazione e ad assicurare il completamento del fascicolo elettronico del dipendente, oltre che per le finalità di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e per la realizzazione di interventi per finalità sociali, culturali, per l’innalzamento della qualità delle azioni di sviluppo della coesione sociale da parte di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici o privati senza scopo di lucro.

 

 

 


 

Articolo 2, comma 1
(Spesa di personale per gli enti territoriali sottoposti
a vincoli assunzionali)

 

 

L’articolo 2, comma 1, dispone che agli enti territoriali soggetti al regime dei vincoli assunzionali dettato dalla normativa vigente non si applichino determinate norme in materia di contenimento della spesa del personale.

 

Preliminarmente, appare opportuno ricordare che attualmente la disciplina relativa alle facoltà assunzionali degli enti territoriali (regioni, comuni, province e città metropolitane) dettata dall’art. 33 del D.L. 34/2019 parametra le assunzioni a tempo indeterminato di tali enti al rapporto percentuale fra la spesa per il personale e le entrate correnti. In particolare, gli enti territoriali che registrano una spesa di personale sostenibile da un punto di vista finanziario possono assumere personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati definito con decreto ministeriale. Tale valore soglia è stato definito con differenti decreti ministeriali[27]. Per gli enti che non portano tale rapporto al di sotto del citato valore soglia applicano un turnover pari al 30 per cento, fino al conseguimento del medesimo valore soglia.

 

Il presente articolo 2, comma 1, dispone che a tali enti non si applichino le seguenti disposizioni. In particolare:

§  per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno non si applicano:

-     il comma 557 della L. 296/2006, in base al quale tali enti assicurano la riduzione delle spese di personale (al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali), garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte a determinati ambiti prioritari di intervento, ossia la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, e il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

Si segnala che dalla disapplicazione del richiamato comma 557 discende anche l’impossibilità di applicare i successivi commi 557-bis e 557-ter con i quali, rispettivamente, si specifica l’ambito delle spese di personale da considerare[28] e si dispone che in caso di mancato rispetto delle citate disposizioni vi è il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Si ricorda altresì che in materia si è espressa anche la Corte costituzionale che in alcune sentenze ha riconosciuto la natura di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica dei citati commi 557 e 557-ter. Con le sentenze 69 e 108 del 2011, la Corte ha affermato che il principio su cui si basa, tra gli altri, il comma 557, ispirato al contenimento della spesa pubblica, costituisce principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica e che “la spesa per il personale per la sua importanza strategica ai fini dell’attuazione del Patto di stabilità interno, data la sua rilevante entità, costituisce non già una minuta voce di dettaglio ma un importante aggregato della spesa corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principi fondamentali della legislazione statale”. Inoltre, nella sentenza 148/2012, la natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica del comma 557 ter è stata affermata in quanto le disposizioni ivi contenute sono dirette ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa mediante la previsione, in caso di inosservanza degli stessi, dell’applicazione del divieto tassativo di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

-     il comma 557-quater della L. 296/2006 in base al quale gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente l’entrata di entrata in vigore del comma 557-quatrer in commento, ossia il triennio 2011-2013.

§  per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno (vale a quelli con popolazione inferiore ai mille abitanti) non si applica il comma 562 della L. 296/2006 secondo cui le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.

Articolo 2, comma 1-bis
(Proroga assunzioni nella regione Calabria)

 

 

L’articolo 2, comma 1-bis, proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 la facoltà per le amministrazioni pubbliche di assumere a tempo indeterminato, anche in deroga al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, i soggetti tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti ai disoccupati  già percettori di trattamenti di mobilità in deroga - realizzati a seguito dell'Accordo Quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga, in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016 - nonché i beneficiari di determinati progetti della medesima regione Calabria.

 

Il comma 1-bis, modifica l'articolo 3, comma 3-quater.1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, prorogando dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 la facoltà per le amministrazioni pubbliche[29] di assumere a tempo indeterminato,  anche avvalendosi delle procedure di avviamento a selezione[30], i soggetti tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti ai disoccupati  già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria (anno 2015/2016), nonché i beneficiari di determinati progetti deliberati dalla regione Calabria. Tali soggetti possono essere assunti in qualità di lavoratori sovrannumerari, anche con contratti di lavoro a tempo parziale e anche in deroga al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse già stanziate (ai sensi del successivo comma 3-quinquies del medesimo DL 44/2023), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Per quel che concerne specificamente i soggetti coinvolti si tratta - come sopra indicato - specificamente dei tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'Accordo Quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga, in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché dei soggetti destinatari degli Accordi di programma di cui alle deliberazioni della Giunta della Regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 - Progetto integrato di sviluppo locale e creazione d’impresa nel comune di San Giovanni in Fiore - e n. 404 del 30 agosto 2017 - Inclusione sociale, ambiente e valorizzazione delle risorse boschive nelle aree interne della Sila Greca.


 

Articolo 2, commi 2-3
(Contributo ai comuni per investimenti infrastrutturali
“piccole opere”)

 

 

L’articolo 2, commi 2-3, dispone, per i contributi per le c.d. piccole opere (disciplinate dai commi 29 e seguenti della legge 160/2019) riferiti alle annualità dal 2020 al 2023, che il superamento del termine previsto per l’aggiudicazione dei lavori non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 31 dicembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento lavori (comma 2); reca una serie di modifiche alla disciplina delle c.d. piccole opere, al fine di: differire al 30 giugno 2027 il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi devono provvedere all’inserimento, all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione, degli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024 (comma 3, lettera a)); recare modifiche in merito alla disciplina sulla comunicazione dei dati per il monitoraggio e la rendicontazione (comma 3, lettere b) e c)); prorogare il termine per l’emanazione dei decreti di revoca in caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori (comma 3, lettera d)).

 

Il comma 2 dispone che per i contributi per le c.d. piccole opere (disciplinate dai commi 29 e seguenti della legge 160/2019) riferiti alle annualità dal 2020 al 2023, il superamento del termine previsto per l’aggiudicazione dei lavori (dall’art. 1, comma 32, della L. 160/2019, v. infra), non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 31 dicembre 2024 (in luogo del termine previgente del 15 settembre 2024) risulti stipulato il contratto di affidamento dei lavori.

 

Il comma 3 reca una serie di modifiche alla disciplina delle c.d. piccole opere, recata dai commi 29 e seguenti della legge 160/2019 (v. infra).

In particolare, la lettera a) modifica il comma 31-bis della L. 160/2019, al fine di differire al 30 giugno 2027 il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi devono provvedere all’inserimento, all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione, degli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024.

La lettera b) modifica il comma 33 della L. 160/2019, stabilendo che il termine entro il quale i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione è entro i 6 mesi dall’erogazione del saldo a seguito del collaudo ovvero della regolare esecuzione, e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2026 (la formulazione previgente stabiliva la decorrenza dei 6 mesi a partire dal collaudo o regolare esecuzione e non prevedeva il termine ultimo). Inoltre, la novella abroga l’obbligo, per i comuni destinatari dei contributi che hanno già provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema preesistente a ReGiS, di alimentare ugualmente il sistema ReGiS a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera.

La lettera c) introduce il nuovo comma 33-bis, che prescrive ai comuni di attestare, entro il 31 dicembre 2027, l’avvenuto utilizzo o meno delle economie derivanti da eventuali ribassi d’asta riguardanti i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, con indicazione analitica delle spese sostenute. La novella demanda ad un decreto del Ministero dell’interno la definizione delle modalità di attestazione a mezzo ReGiS.

La lettera d) proroga al 31 luglio 2027 (in luogo del previgente termine al 31 ottobre 2025) il termine per l’emanazione dei decreti del Ministero dell’interno di revoca dei contributi in caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori.

 

La legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), all’art. 1, commi 29-37, ha finanziato con 3 miliardi di euro investimenti per opere pubbliche comunali, le cosiddette “piccole opere”, e ha disciplinato le procedure per l’assegnazione di tali risorse ai comuni.

In particolare, il comma 29 ha assegnato ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il successivo comma 29-bis ha incrementato di 500 milioni di euro le risorse assegnate ai comuni per l'anno 2021.

In attuazione delle citate disposizioni sono stati emanati i decreti ministeriali 14 gennaio 2020, 30 gennaio 2020 e 11 novembre 2020, con cui sono stati complessivamente assegnati ai comuni contributi per 2,98 miliardi di euro.

In base al disposto dell'art. 20 del D.L. 152/2021, le misure di cui ai commi 29 e 29-bis sono confluite nell'ambito del PNRR, per la precisione nella misura “M2C4 - Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”, affidata alla titolarità del Ministero dell’interno. In virtù di ciò, la disciplina recata dai commi 29-37 è stata modificata e integrata al fine di tener conto della nuova “cornice” del PNRR.

Successivamente, come ricordato dalla relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1752, “a seguito della Decisione di esecuzione del Consiglio UE-ECOFIN, dell’8 dicembre 2023, mediante la quale si è provveduto alla revisione ed aggiornamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, la Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. è stata stralciata dal PNRR, senza perdita dei contributi assegnati e, in alcuni casi già spesi, da parte degli enti locali”.

In conseguenza di ciò, l’articolo 33 del D.L. 19/2024 è intervenuto sulla disciplina recata dai commi 29-37, con una serie di modifiche, al fine di tener conto del mutato quadro di riferimento. In particolare, come sottolineato nel comunicato del 18 marzo 2024 pubblicato sul sito web del Ministero dell’interno, “con le modifiche introdotte al comma 32, viene chiarito che il comune beneficiario del contributo è tenuto a rispettare il termine del 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo, non più per l’inizio dell’esecuzione bensì per l’aggiudicazione dei lavori”. Sul rispetto di tale termine intervengono sia il comma 1 sia la lettera b) del comma 2 dell'articolo in esame.

Ulteriori modifiche alla disciplina sono state apportate dall’articolo 10-bis del D.L. 133/2024 e dall’articolo 3, comma 2-bis, del D.L. 45/2025.

Per approfondimenti sulle opere in questione e le assegnazioni operate si veda la scheda Contributi per le piccole e medie opere (aprile 2023) del Ministero dell’interno e la deliberazione n. 19/2024 della Corte dei conti. In tale ultima relazione viene evidenziato, tra l’altro, che alla data del 31 dicembre 2023 il rapporto tra erogazioni e risorse assegnate era pari al 39%.


 

Articolo 2, comma 4
(Disposizioni in materia di “medie opere”)

 

 

L’articolo 2, comma 4, proroga il termine per la conclusione dei lavori per i comuni beneficiari dei contributi previsti per le c.d. “medie opere” per le annualità dal 2021 al 2025, e disciplina la revoca parziale del finanziamento in caso di mancato rispetto dello stesso.

 

L’articolo 2, comma 4, che sostituisce integralmente l’articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) proroga al 31 dicembre 2026 il termine per la conclusione dei lavori per i comuni beneficiari dei contributi per le annualità dal 2021 al 2025 previsti per le c.d. “medie opere”.

La novella prevede inoltre che, in caso di mancato rispetto del termine di conclusione dei lavori, il contributo è revocato per una quota pari all’1% del valore complessivo del finanziamento relativo al singolo progetto, secondo le modalità previste per il recupero delle somme dovute al Ministero dell’interno disciplinate dall’articolo 1, commi 128-129, della legge di bilancio 2013 (legge 228/2012). Le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

 

L'art. 1, comma 139, della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), prevede l'assegnazione da parte del Ministero dell'interno ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (c.d. medie opere), nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno.

Tali risorse sono state poi ridotte di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (articolo 28, comma 4, del D.L. 17/2022), di 699,5 milioni per l'anno 2026 e di 35 milioni per l'anno 2027 (art. 1, comma 8, lett. d) del D.L. 19/2024), nonché di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030 (art. 1, comma 796, della legge di bilancio 2025 – L. 207/2024).

Per l'annualità 2021, ai sensi del comma 139-ter della legge di bilancio 2019 (introdotto dall'art. 20 del D.L. 152/2021), nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR, missione M2C4I2.2), sono previste le risorse del comma 139, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, e le risorse del comma 139-bis (introdotto dall'art. 46, comma 1, lett. b, del D.L. 104/2020), che ha incrementato le risorse per l'anno 2021 di 900 milioni e di 1.750 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzandole allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021.

Di conseguenza, le risorse previste dal comma 139 per l'annualità 2021 risultano pari a 3 miliardi.

In seguito all’esclusione delle “medie opere” dal PNRR (in seguito alla revisione dello stesso operata l'8 dicembre 2023), il succitato comma 139-ter è stato riscritto dal D.L. 19/2024. Il nuovo testo dispone che:

- le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023;

- i comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026.

 

Alle risorse previste dal comma 139 per l'anno 2021, si sono poi aggiunti 600 milioni stanziati dal rifinanziamento per l'anno 2021 ad opera della Sezione II della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), portando la dotazione finale per la graduatoria e lo scorrimento dell’annualità 2021 a complessivi 3,6 miliardi.

Complessivamente, tenendo conto delle riduzioni e dei finanziamenti previsti dalle disposizioni normative succitate, lo stanziamento complessivo per le “medie opere” è pari a circa 7,8 miliardi per il periodo 2021-2030.

Le risorse relative all’annualità 2021 sono state assegnate con i decreti del 23 febbraio 2021 (1,9 miliardi) e dell'8 novembre 2021 (1,7 miliardi). Per l'annualità 2022, i contributi ai comuni risultano pari a 450 milioni e sono stati assegnati dal decreto 18 luglio 2022, mentre al riparto delle risorse previste per gli anni 2023, 2024 e 2025, destinate all’annualità 2023, si è provveduto con il decreto 19 maggio 2023, successivamente rettificato dal decreto 28 marzo 2025.

Si ricorda che la disciplina recata dai commi 139, 139-bis e 139-ter, è integrata, al fine della definizione delle modalità e delle scadenze temporali per l’assegnazione, il monitoraggio e l’eventuale revoca delle risorse da essi stanziate, dalle disposizioni recate dai commi da 140 a 148-ter.

L’articolo 3-bis del D.L. 95/2025 ha introdotto una serie di modifiche relativamente all’utilizzo delle risorse destinate allo scorrimento della graduatoria del 2023 ma non utilizzate, all’eliminazione della penalizzazione prevista in assenza di determinati strumenti di pianificazione, ai documenti contabili da trasmettere alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) ai fini dell’ammissibilità della richiesta di contributo,  al termine di fine lavori, al termine per l’alimentazione del sistema di monitoraggio e rendicontazione, ai casi di revoca delle risorse, al termine di non revocabilità dei contributi relativi all’annualità 2022, nonché ai termini per l’avvio degli interventi da parte dei comuni in situazione di dissesto finanziario o di riequilibrio finanziario pluriennale. Per approfondimenti si rimanda al relativo dossier.

Il D.L. 200/2025, c.d. “proroga termini” ha, da ultimo, prorogato al 30 settembre 2026il termine per la conclusione dei lavori per i comuni beneficiari dei contributi previsti per le c.d. “medie opere” per le annualità dal 2021 al 2025.


 

Articolo 2, commi 5-8
(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

 

 

Le disposizioni in esame autorizzano il Ministero dell’interno a organizzare una sessione straordinaria del corso-concorso per l’iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, da svolgersi nel biennio 2026-2027 (comma 5), al quale sono ammessi i candidati idonei ma non vincitori della sessione ordinaria, con applicazione della disciplina ordinaria su corso-concorso e tirocinio (comma 6). L’iscrizione dei vincitori resta subordinata al rilascio dell’autorizzazione all’assunzione (comma 7). Infine, nelle sedi con popolazione tra 3.001 e 5.000 abitanti, in caso di pubblicizzazione deserta, è ammessa la nomina di segretari di fascia iniziale, con regole specifiche su trattamento tabellare e retribuzione di posizione in caso di successivo collocamento in disponibilità (comma 8).

 

In particolare, il comma 5, al fine di potenziare la capacità amministrativa degli enti locali, consente al Ministero dell’interno di organizzare, nel corso del biennio 2026-2027, una sessione straordinaria del corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale (fascia C) dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Si tratta del corso-concorso bandito con decreto del Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 18 novembre 2024, relativo alla procedura per l’ammissione di 441 borsisti. È, inoltre, stabilito che tale sessione straordinaria viene finanziata con le risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri, e deve comunque rispettare, per ciascuno dei due anni, i tetti massimi di assunzioni già autorizzati, ivi comprese le maggiori facoltà assunzionali riconosciute dall’articolo 9, comma 2-quater, del decreto-legge n. 25 del 2025.

 

Si ricorda, in proposito, che, ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019, il corso-concorso di formazione previsto dall’articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, ha la durata di un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche, ed è seguito da un tirocinio pratico di un mese presso uno o più comuni. Durante il corso è effettuata una verifica volta ad accertare l’apprendimento, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo per l’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Nei tre anni dalla data della prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione è tenuto, a pena di cancellazione dall’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi, in misura pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell’ambito della programmazione dell’attività didattica di cui all’articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 174 del 2012.

Si rammenta, inoltre, che l’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025 prevede che i segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso alla carriera, fino a quando non conseguono la prima nomina, debbano partecipare annualmente ad almeno sei procedure di nomina pubblicizzate per la copertura delle sedi di segreteria della sezione regionale dell’albo di iscrizione per le quali sono in possesso dei requisiti per la nomina ovvero, in mancanza, presso altre sezioni regionali, dandone comunicazione all’albo di competenza. Per quel che concerne la partecipazione alle predette pubblicazioni, si tratta, nel dettaglio, della manifestazione d’interesse presentata al sindaco in risposta all’avviso per l’avviamento di procedure di nomina, a quest’ultimo spettante, di un segretario comunale tra gli iscritti all’Albo, ai sensi dell’articolo 99 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL). Qualora tale obbligo non venga adempiuto è prevista la cancellazione dall’Albo disciplinata dall’articolo 13, comma 10, del citato decreto n. 465 del 1997 per i casi di mancata accettazione di prima nomina; parimenti si procede alla cancellazione qualora tali segretari comunali non abbiano conseguito la prima nomina entro cinque anni dall’iscrizione. Il medesimo articolo 9, al comma 2-ter, specifica che tali disposizioni si applicano, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 25 del 2025 (legge n. 69 del 2025, in vigore dal 14 maggio 2025), per i segretari comunali che, a tale data, risultavano già iscritti all’Albo ma che non avevano ancora conseguito la prima nomina. Il comma 2-quater dell’articolo 9, infine, prevede che i posti resi disponibili dalle cancellazioni all’Albo per inadempienza agli obblighi di cui sopra, siano aggiunti alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per i segretari comunali.

 

Il comma 6 stabilisce che alla sessione straordinaria sono ammessi, sempre nel rispetto dei limiti sopra indicati, i candidati che, pur avendo conseguito il punteggio minimo di idoneità previsto dal bando ai fini dell’ammissione alla sessione ordinaria, non si siano collocati in posizione utile nella relativa graduatoria. Il medesimo comma prevede, inoltre, che a tale sessione straordinaria si applichino le disposizioni in materia di svolgimento del corso-concorso di formazione e di tirocinio pratico previste dall’articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, nonché dall’articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019.

 

Si evidenzia che il sopra citato articolo 13, comma 6, stabilisce una maggiorazione del 30 per cento del numero di candidati ammesso al corso.

Occorre rilevare, al riguardo, che l’articolo 1, comma 833, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) è intervenuto, in deroga a tale disposizione, sul medesimo corso-concorso di cui si è detto sopra. In particolare, al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all’Albo e sedi di segreteria disponibili, e in deroga anche alla disciplina generale in materia di iscrizione all’Albo dei segretari comunali e provinciali, la norma autorizza il Ministero dell’interno a iscrivere all’Albo, in aggiunta ai vincitori previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano comunque conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del corso-concorso selettivo di formazione.

 

Il comma 7 subordina l’iscrizione all’Albo dei vincitori della sessione straordinaria al conseguimento della relativa autorizzazione all’assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.

 

Il comma 8, ferma restando la disciplina contrattuale vigente, ove la pubblicazione sia andata deserta nelle sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti – riservate, secondo il CCNL, ai segretari di fascia B -, consente la nomina anche di segretari appartenenti alla fascia iniziale di accesso in carriera, con riconoscimento, per la durata dell’incarico, del trattamento economico previsto dalla normativa per la sede di destinazione.

 

La suddetta previsione è analoga alle disposizioni – di carattere temporaneo - di cui al combinato disposto degli articoli 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4 del 2022 e 18-quater del decreto-legge n. 113 del 2024. La prima disposizione consente, al fine di supportare gli enti locali per l’attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, a decorrere dal 2022 e per la durata del medesimo Piano, al segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco e previa autorizzazione del Ministero dell’interno, di assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro. L’articolo 18-quater stabilisce che il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l’iscrizione in tale fascia, può essere autorizzato allo svolgimento dei predetti incarichi per un periodo non superiore a ventiquattro mesi complessivi. A seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera.

A tale proposito, la Relazione illustrativa evidenzia che tali disposizioni vengono introdotte a regime in ragione sia della imminente scopertura cui sarebbero destinate le sedi di segreteria attualmente occupate da segretari di fascia C sia dei risultati estremamente positivi della disciplina transitoria in scadenza, la quale, ampliando il ventaglio di sedi per i segretari iscritti alla fascia iniziale di carriera, ha consentito la presa di servizio di molti nuovi segretari comunali e al tempo stesso la copertura di sedi storicamente prive di tale figura. A differenza della disciplina legata al PNRR sopra richiamata, non viene previsto alcun limite temporale per tali incarichi.

 

La disposizione prevede, altresì, che qualora, al termine di tale incarico, il segretario di fascia C sia collocato in disponibilità, resti fermo in suo favore il trattamento tabellare previsto per la fascia C di appartenenza. La retribuzione di posizione, invece, viene corrisposta, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 e dell’articolo 35, comma 3, del CCNL del comparto Funzioni locali del 23 febbraio 2026, in base alla popolazione dell’ultimo ente presso cui il segretario ha avuto titolarità, in applicazione dell’articolo 38, comma 6, del medesimo contratto collettivo.


 

Articolo 2, comma 8-bis
(S
tanziamenti destinati al funzionamento dei consigli regionali)

 

 

L’articolo 2, comma 8-bis, introdotto in sede referente, stabilisce che negli stanziamenti previsti dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 122 del 2025 per l’adeguamento degli ordinamenti regionali alle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, concernenti il numero di consiglieri e di assessori regionali, sono compresi anche quelli destinati al funzionamento dei consigli regionali.

 

La disposizione in esame integra il comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 122 del 2025, includendo negli stanziamenti di cui al medesimo comma anche quelli destinati al funzionamento dei consigli regionali, ferma restando l’autonomia contabile degli stessi consigli.

 

Si ricorda, in proposito, che il comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 122 del 2025 consente alle regioni di adeguare, nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale comma 1 è intervenuto sul numero dei consiglieri e degli assessori regionali, integrando l’articolo 14, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 138 del 2011, stabilendo il numero massimo dei componenti dei consigli regionali – da cui è escluso il presidente della giunta regionale - in relazione alla popolazione residente (si veda la sottostante tabella) e il numero massimo dei componenti della giunta regionale in relazione al numero dei consiglieri - ovvero pari o inferiore a un quinto, arrotondato all’unità superiore.

 

In particolare, il già citato comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 122 del 2025 prevede, alla lettera a), che il numero dei consiglieri sia mantenuto qualora la popolazione si riduca del 5 per cento rispetto alla soglia di riferimento. Riguardo al numero degli assessori, la lettera b) del comma medesimo consente sia alle regioni con popolazione fino a un milione di abitanti (in cui il numero di consiglieri è pari a 20) sia alle regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti (in cui il numero di consiglieri è pari a 30) di aumentare fino a due unità il numero di assessori stabilito dalla legge. Viene, inoltre, specificato che, ai fini del calcolo del numero di assessori, il presidente della giunta regionale continua a essere incluso nel numero dei componenti del consiglio regionale.


 

Articolo 2, comma 9
(Assunzioni nei corpi della polizia locale)

 

 

L’articolo 2, comma 9, prevede che, fino al 31 dicembre 2028, il termine di efficacia delle graduatorie concorsuali per le assunzioni nella polizia locale sia pari a quattro anni.

 

La disposizione in esame, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 91, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), estende da tre a quattro anni dalla data di pubblicazione il termine di efficacia delle graduatorie concorsuali relative alle procedure assunzionali dei corpi della polizia locale. Tale deroga si applica fino al 31 dicembre 2028 ed è volta ad assicurare una tempestiva ed efficace risposta alle esigenze di sicurezza del territorio comunale.

 

Sia il tenore della norma in esame sia la relazione illustrativa - la quale richiama espressamente le “graduatorie già formate” e le “selezioni già concluse” - inducono a ritenere che il termine quadriennale si applichi alle graduatorie già pubblicate e non ancora scadute alla data di entrata in vigore del decreto-legge (8 agosto 2026). Non è chiaro, tuttavia, se nel campo di applicazione della norma vi rientrino anche le graduatorie pubblicate successivamente a tale data e quelle il cui termine ordinario di efficacia – pari a tre anni - risulta già decorso alla data medesima, ma non sarebbe ancora decorso ove si applicasse il termine di quattro anni. Si valuti, al riguardo, l’opportunità di un chiarimento.

 

A tale proposito, occorre rilevare che, ai sensi del succitato articolo 91, comma 4, del TUEL, per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, ai fini dell’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo. Al riguardo, si segnala che l’articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge n. 162 del 2019 stabilisce che, per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal predetto comma 4 dell’articolo 91.

 

La Relazione illustrativa evidenzia che la misura in esame è volta a garantire una tempestiva ed efficace risposta alle esigenze di sicurezza del territorio comunale, consentendo agli enti locali di utilizzare più a lungo le graduatorie già formate e di assicurare la copertura dei posti vacanti in modo coerente con le esigenze funzionali dei servizi resi alla collettività. In tal modo, si consente di fronteggiare carenze di organico e difficoltà operative che si riflettono sulla presenza sul territorio, sulla gestione della viabilità, sui controlli e sull’assistenza ai cittadini. In tale contesto, secondo la Relazione, l’estensione del termine di efficacia delle graduatorie per le procedure assunzionali permette agli enti locali di utilizzare più a lungo le selezioni già concluse, riducendo il rischio di vuoti di servizio, assolvendo così alla ratio di evitare che la scadenza ravvicinata delle graduatorie impedisca l’assunzione di personale idoneo, soprattutto con riferimento alle grandi città.

 


 

Articolo 2, comma 10
(Proroga del mandato dei consigli provinciali
e dei rispettivi presidenti di provincia)

 

 

L’articolo 2, comma 10, interamente sostituito in sede referente, disciplina la proroga del mandato dei consigli provinciali e dei presidenti di provincia in carica, nelle more di una revisione organica dell’ordinamento delle province.

In particolare, si introduce un meccanismo di reciproco allineamento in forza del quale il mandato dell’organo che cessa per primo (consiglio provinciale o presidente di provincia) è prorogato fino alla scadenza dell’altro. Si prevede, tuttavia, un’eccezione con riferimento alle province il cui consiglio debba rinnovarsi entro il 31 dicembre 2026 e il cui presidente sia stato eletto, nello stesso anno, prima dell’8 agosto 2026: in tal caso, si applicano i termini di rinnovo già vigenti, restando fermo che il nuovo consiglio resterà comunque in carica fino alla scadenza del mandato del rispettivo presidente di provincia.

Infine, si precisa che tali proroghe non comportano l’interruzione dei mandati dei due organi.

 

Preliminarmente, si ricorda che l’articolo 2, comma 10, attualmente vigente prevede che, al fine del riallineamento dei mandati, la durata dei consigli provinciali in carica sia prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia, senza che ciò determini l’interruzione dei mandati dei consigli provinciali.

 

Il nuovo articolo 2, comma 10, come modificato nel corso dell’esame in sede referente, reca una disciplina specifica sul mandato dei consigli provinciali e dei rispettivi presidenti di provincia in carica nelle more di una revisione organica dell’ordinamento delle province che preveda:

§  l’elezione a suffragio universale e diretto del presidente della provincia e del consiglio provinciale;

§  l’individuazione, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, delle funzioni fondamentali e di ulteriori funzioni delle province, tenendo conto e valorizzandone la relativa specificità;

§  il riordino del sistema di finanziamento delle province al fine di assicurare l’adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni attribuite.

 

A tale proposito, al fine di garantirne il riallineamento, la disposizione in commento proroga la durata del mandato:

§  dei consigli provinciali in carica fino alla scadenza di quello dei rispettivi presidenti di provincia, ove il loro mandato cessi prima di quello dei presidenti;

§  dei presidenti di provincia in carica - ferma restando la loro decadenza qualora cessino dalla carica di sindaco (articolo 1, comma 65, della legge n. 56 del 2014) - fino alla scadenza di quello dei rispettivi consigli provinciali, ove il loro mandato cessi prima di quello dei consigli.

 

Il comma in esame specifica, inoltre, che la proroga dei consigli provinciali non trova applicazione alle province i cui consigli debbano rinnovarsi entro il 31 dicembre 2026 e il cui presidente sia stato eletto, nel medesimo anno, anteriormente all’8 agosto 2026 (data di entrata in vigore del presente decreto-legge). Per queste province restano fermi i termini di rinnovo dei consigli provinciali già previsti dalla normativa vigente prima di tale data. I consigli provinciali così rinnovati restano in carica fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia.

Infine, viene precisato che tali disposizioni non determinano l’interruzione del mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali.

 

Si segnala, al riguardo, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 68, della legge n. 56 del 2014, il consiglio provinciale dura in carica due anni, mentre il presidente di provincia ha un mandato di quattro anni.

Il consiglio provinciale è, insieme al presidente della provincia e all’assemblea dei sindaci, uno dei tre organi della provincia ed è presieduto e convocato dal presidente medesimo. Tale organo è composto da un numero variabile di consiglieri – da un minimo di dieci a un massimo di sedici - in base alla popolazione della provincia stessa. Vi è coincidenza tra elettorato attivo ed elettorato passivo: i consiglieri provinciali sono, infatti, eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia tra coloro che, al momento dell’elezione, rivestano tali medesime cariche. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

 


 

Articolo 2, commi 11 e 12
(Introduzione di risorse per progetti relativi a persone con disabilità o in condizioni di grave deprivazione materiale e Rimodulazione di risorse in ambiti lavoristici e sociali)

 

 

Il comma 11 dell’articolo 2 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 187,5 milioni di euro, relativa all’anno 2026, per il finanziamento di due progetti già compresi (con termine per l’attuazione posto al 31 marzo 2026) nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e poi espunti in seguito alla revisione del Piano operata nell’autunno del 2025[31]; i due progetti, nella formulazione già prevista dal PNRR[32], riguardavano: il rinnovo dello spazio domestico e/o la fornitura di dispositivi tecnologici inerenti all’informazione e alla comunicazione, in favore di almeno 5.000 persone con disabilità, unitamente all’erogazione, in favore delle stesse persone, di una formazione sulle competenze digitali e a forme di assistenza tecnica; l’attuazione di interventi, in favore di almeno 25.000 persone in condizioni di grave deprivazione materiale, relativi alla fornitura di un alloggio temporaneo[33], oppure alla fornitura di ospitalità notturna e servizi mediante stazioni di posta (con un minimo, rispettivamente, di 3.000 e di 22.000 soggetti beneficiari, per i due suddetti ambiti di prestazioni).

Il comma 12 provvede alla quantificazione e alla copertura dell’onere finanziario derivante dall’istituzione del fondo di cui al comma 11. La copertura è reperita mediante la riduzione: degli stanziamenti riguardanti il concorso statale alle spese di funzionamento dei centri per l’impiego; dei limiti di spesa relativi al beneficio economico dell’Assegno di inclusione e agli incentivi all’occupazione (o ad altre attività) connessi al medesimo istituto dell’Assegno di inclusione o al Supporto per la formazione e il lavoro. La relazione tecnica del disegno di legge di conversione del presente decreto[34] indica che tali riduzioni sono operate sulla base di una valutazione degli effettivi fabbisogni e andamenti di domande.

 

Riguardo ai due progetti già compresi nel PNRR e poi espunti in seguito alla revisione dello stesso, si ricorda che essi riguardavano l’intero territorio nazionale.

Più in particolare, per il progetto relativo alle persone in condizioni di grave deprivazione materiale, si prevedeva, fermo il principio dell’applicazione nell’intero territorio nazionale, di privilegiare le aree metropolitane, nonché le zone rurali con un elevato numero di lavoratori stagionali, anche stranieri. L’ambito dei soggetti interessati era costituito dalle persone rientranti in almeno una delle seguenti categorie: a) persone senza dimora o senza dimora fissa; b) soggetti fruitori di dormitori pubblici; c) persone senza dimora ospitate in strutture di accoglienza; d) persone uscenti dall'istituzionalizzazione (compreso il carcere) e prive di un alloggio. L’ipotesi della fornitura, nell’ambito del progetto, di un alloggio temporaneo consisteva nella messa a disposizione, da parte dei comuni, di appartamenti per singoli individui, piccoli gruppi o famiglie. Nell’altra tipologia di intervento, le suddette stazioni di posta dovevano offrire, oltre a un'accoglienza notturna limitata, servizi quali quelli sanitari, di ristorazione, di distribuzione postale, di mediazione culturale, di consulenza, di orientamento professionale, di consulenza giuridica e di distribuzione di beni.

Si valuti l’opportunità che l’istituzione del fondo di cui al comma 11 sia accompagnata dalla previsione della procedura per la determinazione delle disposizioni attuative (pure inerenti al riparto delle risorse), chiarendo anche in quali modi gli enti territoriali partecipino a tale fase deliberativa.

Il comma 12 provvede alla quantificazione e alla copertura dell’onere finanziario derivante dall’istituzione del fondo di cui al comma 11. La copertura, in ragione di una valutazione complessiva, relativa anche ai profili in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni[35], è determinata, per l’anno 2026, in 232,5 milioni di euro; la copertura, inoltre, concerne anche un onere relativo all’anno 2027, valutato in 19,5 milioni e derivante dagli effetti fiscali negativi di alcune delle misure di riduzione in oggetto relative all’anno 2026.

In merito ai mezzi di copertura, come detto, la relazione tecnica[36] indica che le riduzioni di risorse sono operate sulla base di una valutazione degli effettivi fabbisogni e andamenti di domande.

Riguardo alla riduzione, operata dalle lettere a) e b) del presente comma 12, degli stanziamenti riguardanti il concorso statale alle spese di funzionamento dei centri per l’impiego, si ricorda che, secondo le “previsioni assestate” di bilancio, la dotazione del capitolo di spesa interessato[37], concernente il “contributo alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego”, sarebbe pari, per l’anno 2026, a circa 807,8 milioni di euro, importo dal quale deve essere ora detratta la misura della riduzione in oggetto, pari a 90 milioni di euro (per il medesimo anno 2026).

Le riduzioni di cui alle successive lettere c), d) ed e) (alle quali si rinvia per i relativi importi) riguardano, rispettivamente: il limite di spesa relativo al beneficio economico dell’Assegno di inclusione (lettera c)); il limite di spesa relativo agli incentivi all’occupazione (o ad altre attività) connessi al medesimo istituto dell’Assegno di inclusione (lettera d)); il limite di spesa relativo agli incentivi all’occupazione (o ad altre attività) connessi all’istituto del Supporto per la formazione e il lavoro (lettera e)).

 

 

 


 

Articolo 2, comma 12-bis
(Assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili
o di pubblica utilità)

 

 

Il comma 12-bis – inserito in sede referente – dell’articolo 2 differisce dal 30 giugno 2026 al 30 dicembre 2026 la norma transitoria che consente alle pubbliche amministrazioni di assumere a tempo indeterminato, in posizione di lavoratori sovrannumerari e in deroga alla dotazione organica e alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale, i soggetti già impegnati in determinati lavori socialmente utili o di pubblica utilità; per le assunzioni in oggetto, che possono essere a tempo pieno o parziale, restano fermi i vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente.

 

I soggetti interessati dal comma in esame sono individuati mediante il richiamo – da parte della norma[38] oggetto della presente novella relativa al termine temporale – di diverse disposizioni legislative statali e di una disposizione di una legge della Regione Siciliana; il riferimento è posto ai lavoratori già impegnati in attività di pubblica utilità o in progetti di lavori socialmente utili aventi determinati requisiti, concernenti la durata minima di tale attività, il settore di svolgimento o la titolarità di trattamenti di integrazione salariale o di disoccupazione – di cui agli artt. 2, c. 1, D.Lgs. 81/2000, 3, c. 1, D.Lgs. 280/1997, 7 D.Lgs. 468/1997 –, nonché ai lavoratori già impegnati in attività socialmente utili della Regione Siciliana, di cui all’art. 30, c. 1, della legge della Regione Siciliana 5/2014.

Come detto, la norma transitoria in esame consente, entro il termine ora differito al 30 dicembre 2026, le assunzioni a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) in posizione di lavoratori sovrannumerari e in deroga alla dotazione organica e alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale, ma fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente.

La giurisprudenza della Corte costituzionale, sulla base dei princìpi costituzionali di eguaglianza e di procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento del pubblico impiego, ammette a determinate condizioni, e in particolare nel rispetto di una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, la previsione di reclutamenti riservati (cfr., in particolare, la sentenza n. 225 del 21-24 giugno 2010 e la sentenza n. 90 del 2-12 aprile 2012). Si consideri l’opportunità di una valutazione di tale profilo.


 

Articolo 3, comma 1
(Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati)

 

 

L’articolo 3, comma 1, riforma il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, modificando le disposizioni sulle conseguenze della dichiarazione di dissesto, in particolare sulla deliberazione del bilancio di previsione (lettera a)) nonché sulla possibilità, nel medesimo periodo, di contrarre i mutui destinati al risanamento dell’ente locale dissestato e al pagamento dei debiti fuori bilancio (lettera b)).

Si prevede, altresì, la riforma delle disposizioni concernenti l’acquisizione e la gestione dei mezzi finanziari per il risanamento, introducendo la possibilità per gli enti locali dissestati che hanno aderito alla procedura semplificata di liquidazione, di richiedere un’anticipazione di liquidità a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali (lettera c), numero 1)).

Sono modificate, inoltre, le disposizioni riferite alla disciplina relativa all’alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali (lettera c), numero 2)) e all’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata (lettera c), numero 3)).

Viene infine novellata la disciplina relativa alla presentazione dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, prevedendo una procedura articolata in due fasi per lo scioglimento del consiglio conseguente al mancato rispetto dei termini di presentazione e che l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato avvenga contestualmente al rendiconto di gestione (lettera d), rispettivamente numeri 1) e 2)).

 

L’articolo 3, comma 1, modifica il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento alla disciplina sul dissesto e all’attività dell’organo straordinario di liquidazione (OSL).

 

Il dissesto finanziario (di cui agli art. 244 e seguenti del TUEL) viene dichiarato irrevocabilmente allorché l’ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e il pagamento dei creditori.

La procedura, introdotta nel 1989, ha permesso di rilevare nel corso della sua applicazione come nei casi di squilibrio più grave le criticità finanziarie che hanno determinato la dichiarazione di dissesto possano prolungarsi nel tempo, nel momento in cui la gestione commissariale trasferisce nuovamente all’ente lo stock residuo di passività inevase e le attività non esigibili (residui attivi da cancellare) al termine del piano di risanamento.

Il decreto-legge n. 8 del 1993 ha introdotto l’attuale struttura gestionale del dissesto, che prevede l’affidamento della gestione passata (ossia dei fatti verificatisi fino al 31 dicembre dell’anno precedente quello di predisposizione di un bilancio riequilibrato) all’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL), con l’attribuzione agli organi elettivi dell’ente della “nuova” gestione liberata dalle passività pregresse nonché del compito di deliberare e presentare al Ministro dell'interno un’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato entro 3 mesi dalla nomina dell’OSL.

L’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, che dovrà poi essere sottoposta alla valutazione della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali - COSFEL presso il Ministero dell’Interno, può avvenire anche da parte del Commissario nominato qualora sia stato sciolto il Consiglio (ai sensi dell’art.141 del TUEL).

L’OSL gestisce pertanto una situazione complessa caratterizzata spesso da una importante crisi in termini di cassa, con i creditori che possono conseguentemente trovarsi a fronteggiare tempi di pagamento dilatati.

Il bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, la cui ipotesi è istruita dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (COSFEL, di cui all’art. 155 TUEL) e approvata definitivamente con decreto del Ministro dell’interno, può risentire di una definizione centralizzata del piano di risanamento dell’ente che avviene tendenzialmente privilegiando schemi comuni da applicare tuttavia a fattispecie differenti, come evidenziato dalla Corte dei conti.

Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni, decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 265). Sono previste due modalità di liquidazione della massa passiva:

-            Ordinaria: l’OSL individua i crediti validi tra le richieste presentate dai creditori e dispone il pagamento nei limiti delle disponibilità dell’ente;

-            Semplificata (di carattere transattivo): l’OSL propone ai creditori mediante accordi individuali il pagamento parziale dei debiti (con pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità). Se l’offerta viene accettata il creditore ottiene il pagamento di quanto pattuito entro 30 giorni e rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa.

Riguardo al pagamento dei debiti dell’ente dissestato, si segnala che la Corte dei conti (cfr. la Relazione al Parlamento sui comuni in situazione di crisi finanziaria di marzo 2026) ha rilevato come le recenti pronunce della Corte costituzionale e della CEDU sono state maggiormente orientate alla piena tutela dei diritti dei creditori, rimuovendo gli elementi di incertezza derivanti dalla lunga procedura del dissesto, riconoscendo il diritto al completo ristoro dei crediti riconosciuti da sentenze nazionali. Lo Stato può pertanto essere tenuto al pagamento integrale dei debiti, anche prima della conclusione del dissesto dell’ente, con conseguente indebolimento delle procedure attualmente vigenti.

In tal senso, la definizione di patti tra l’ente in difficoltà finanziaria e il Governo può rappresentare un’evoluzione delle procedure previste dal TUEL con l’obiettivo di garantire maggiore efficacia nel raggiungimento del risanamento dell’ente locale e maggior tutela dei creditori.

Il comma 1, lettera a), modifica l’articolo 248 del TUEL, disponendo l’applicazione di quanto disposto dall’articolo 151, comma 8-bis, anche a seguito della sospensione dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione a seguito della dichiarazione di dissesto e sino all’emanazione del decreto del Ministro dell’interno di approvazione dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

La modifica introdotta dalla lettera a) circoscrive esplicitamente la sospensione dei termini di deliberazione al solo bilancio di previsione.

La suddetta specifica relativa al bilancio di previsione risulta funzionale all’applicazione dell’articolo 151, comma 8-bis nonché di quanto disposto dal nuovo comma 1-ter.1 dell’articolo 259 introdotto dalla lettera d) dell’articolo in esame in tema di rendiconto (cfr. ultra).

Il suddetto articolo 151, comma 8-bis, stabilisce, che se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le previsioni definitive di competenza gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio; l'approvazione del rendiconto determina inoltre il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

 

Il comma 1, lettera b), modifica l’articolo 249, comma 1,

 del TUEL, che definisce i limiti alla contrazione di nuovi mutui per gli enti dissestati, al fine di chiarire che, dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto del Ministro dell’interno di approvazione dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, gli enti locali non possono contrarre i mutui destinati al risanamento finanziario dell’ente, di cui all’articolo 255.

Nel dettaglio, la modifica apportata dal comma in esame, nel ribadire il divieto alla contrazione di nuovi mutui, elimina dalle eccezioni ivi previste (mutui con oneri a totale carico dello Stato ovvero mutui per investimenti) i mutui per il risanamento di cui all’articolo 255.

Tale articolo 255 prevede, al comma 2, che per il risanamento dell'ente locale in dissesto lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti, al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno.

Si fa presente che la disposizione dell’articolo 255, comma 2, del TUEL risulta disapplicata a seguito dalla riforma del Titolo V della Costituzione, disposta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha modificato l’articolo 119 della Costituzione, introducendo l’autonomia finanziaria degli enti locali ed il principio del rispetto degli equilibri di bilancio, e specificando, al sesto comma, che gli enti locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 31, comma 15, legge n. 289 del 2002, è stato espressamente disposto che le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione nei confronti degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Le spese di investimento che consentono l’indebitamento degli enti locali sono state espressamente individuate dall’art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004). Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119 Cost., le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.

Si ricorda, peraltro, quanto in tal senso disposto, in via generale, dall’articolo 202 del TUEL, secondo il quale il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può peraltro essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194.

 

Nella nuova formulazione del comma viene inoltre inserita una nuova disposizione che fa salva la possibilità dell'ente in dissesto di ricorrere a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti, per il finanziamento di debiti fuori bilancio, con le modalità previste dall'articolo 194.

Ciò consente agli enti - nel corso della procedura di risanamento si trovano a dover fronteggiare debiti fuori bilancio non riconducibili alla gestione pregressa oggetto di liquidazione – di riacquistare la possibilità di ricorrere all’indebitamento ordinario (mutui ex artt. 202 ss. del TUEL) per il riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio nuovi, sopravvenuti rispetto alla massa passiva già censita, secondo la procedura ordinaria dell’art. 194.

Ai sensi dell’articolo 194, con delibera consiliare, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio e il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Solo per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3[39], l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare deve essere dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

 

 

Il comma 1, lettera c), interviene sull’articolo 255 del TUEL, relativo all’acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento dell’ente in dissesto, stabilendo:

§  Al numero 1) la sostituzione dei commi da 3 a 6 dell’articolo, al fine di introdurre una nuova procedura volta a fornire liquidità all’ente in dissesto per il pagamento dei creditori;

§  Al numero 2) la modifica del comma 9, con la soppressione delle disposizioni riferite alla disciplina relativa all’alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali;

§  Al numero 3) la modifica del comma 10, in tema di amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata.

 

In particolare, il comma 1, lettera c), numero 1) interviene sull’articolo 255 del TUEL con la sostituzione dei commi da 3 a 6, introducendo disposizioni che prevedono una nuova procedura ordinaria di sostegno finanziario in favore degli enti locali dissestati che abbiano aderito alle modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all’articolo 258, consentendo a tali enti una anticipazione di liquidità.

In particolare, con la modifica in esame si provvede alla sostituzione dei commi da 3 a 6 dell’articolo 255 del TUEL - recanti la disciplina per l’assunzione del mutuo con oneri a carico dello Stato, non più consentito a seguito della modifica all’articolo 249 del TUEL apportata dalla precedente lettera b) – introducendo in suo luogo nuove disposizioni che stabiliscono:

-       l’attribuzione agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario e che hanno aderito alla modalità semplificata di liquidazione prevista dall'articolo 258 di un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, disciplinato dall'articolo 243-ter del TUEL[40], fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo, finalizzata all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità semplificate di cui all’articolo 258, afferente alle modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti, e nei limiti dell'anticipazione erogata previa presentazione di apposita istanza da parte dell’ente interessato da presentare annualmente entro il 31 dicembre (nuovo comma 3);

-       la ripartizione annuale dell’anticipazione, concessa ai sensi dell’anzidetto nuovo comma 3, in base ad una quota pro-capite determinata considerando la popolazione residente, come definita secondo i dati ISTAT alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, nei limiti della disponibilità del Fondo di rotazione e proporzionalmente alla massa passiva censita dall’ente locale. L’anticipazione è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno, da adottare entro il 31 marzo. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità per la concessione, corresponsione, utilizzo e restituzione dell’anticipazione (nuovo comma 4).

Riguardo alle effettive disponibilità del Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter del TUEL, la Relazione tecnica riporta che alla data del 3 agosto 2026, la contabilità speciale ex n. 5727 intestata al Fondo presenta una disponibilità pari a 1.096.561.688 euro;

-       l’obbligo per l’ente locale, a cui è erogata l’anticipazione, di mettere le risorse a disposizione dell’OSL entro 30 giorni dall’effettivo incasso. Entro 90 giorni dalla disponibilità l’OSL provvede al pagamento dei debiti ammessi nei limiti di quanto erogato (nuovo comma 5);

-       la disciplina afferente alla restituzione dell’anticipazione, che prevede un piano di ammortamento a rate costanti per un periodo massimo di 10 anni decorrenti dall’anno successivo all’erogazione. La restituzione suddetta si configura come operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Per quanto concerne il tasso di interesse da applicare all’anticipazione, se ne dispone la determinazione sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da adottare e pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora la restituzione delle rate non avvenga nei termini previsti se ne prevede il recupero a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale (nuovo comma 6).

 

In sostanza, i nuovi commi da 3 a 6 dell’articolo 255 definiscono una nuova procedura ordinaria per l’acquisizione di mezzi finanziari per il risanamento dell’ente, prevedendo un'anticipazione di liquidità, erogata a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, che l'ente è tenuto a restituire, comprensiva di interessi parametrati al rendimento di mercato dei BTP a cinque anni, con un piano di ammortamento a rate costanti in un periodo massimo di dieci anni (nuovo comma 6), mediante operazioni di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno, e con possibilità di recupero delle rate non versate a valere sulle risorse comunque dovute all'ente dal Ministero dell'interno. L'onere finanziario del risanamento è, pertanto, integralmente a carico dell'ente locale dissestato.

Il nuovo meccanismo dell'anticipazione è tuttavia riservato esclusivamente agli enti che hanno aderito alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del TUEL. 

 

Si rammenta che lo strumento delle anticipazioni di liquidità in favore degli enti locali aderenti alla procedura semplificata di liquidazione dei debiti ammessi di cui all’articolo 258 del TUEL, con caratteristiche analoghe a quelle previste dalla norma in esame, è già stato previsto in passato ma per periodi limitati.

In particolare, il D.L n. 104 del 2023 (art. 21, commi 1-5) ha per la prima volta disposto l'erogazione di un’anticipazione di liquidità in favore dei suddetti enti, con dissesto dichiarato dal 1° gennaio 2017, fino all'importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi alla gestione liquidatoria, da restituire in base ad un piano di ammortamento a rate costanti della durata massima di 10 anni. Le risorse da destinare a tale finalità sono individuate a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, disciplinato dall'articolo 243-ter del TUEL.

L’articolo 9-bis del decreto-legge n. 145 del 2023 ha ampliato la platea degli enti locali in stato di dissesto finanziario che possono beneficiarie dell'attribuzione dell’anticipazione di liquidità prevista dal D.L. n. 104 del 2023, ricomprendendovi, in particolare, anche gli enti ai quali erano già state accordate anticipazioni allo stesso titolo, in precedenza esclusi dal beneficio. L’anticipazione di liquidità dei cui al D.L. n. 140/2023 è concessa a tali enti fino a concorrenza dell'ammontare della massa passiva censita con il dissesto e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni già accordate allo stesso titolo.

Successivamente, l’art. 1, commi 775-778, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio per il 2025) ha introdotto un’analoga misura per i piccoli comuni fino a 1.000 abitanti, che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2017 e aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del TUEL, per i quali l'organo straordinario di liquidazione non abbia ancora approvato il rendiconto della gestione, disponendo un'anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, fino ad un importo massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sul Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter del TUEL. La norma stabilisce che l'anticipazione sia assegnata solo dopo una ricognizione del fabbisogno effettivo e attuale di liquidità dell'ente, tenendo conto di eventuali anticipazioni o contributi già ricevuti in precedenza (tra queste si fa specifico riferimento a quelle concesse ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge n. 104 del 2023). Per il rimborso dell’anticipazione, è previsto un piano di ammortamento a rate costanti della durata massima pari a 10 anni.

Sulla misura è intervenuta la legge di bilancio per il 2026 (art. 1, commi 685-686, legge n. 199 del 2025) che ha aumentato fino a 50 milioni di euro l'importo massimo dell’anticipazione prevista per l’anno 2026 (in luogo dei 25 milioni stabiliti dal comma 775 della legge precedente), ampliando la platea dei comuni che ne possono beneficiare, estendendola ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che soddisfino le medesime condizioni previste dall’attuale normativa per i comuni fino a 1.000 abitanti. Per la restituzione dell’anticipazione, è stata introdotta la previsione di un piano di ammortamento a rate costanti comprensive di interessi, con una durata variabile in funzione dell'incidenza pro capite dell'anticipazione ricevuta, secondo le seguenti misure:

a) fino a 300 euro per abitante, in un massimo di 10 anni;

b) da 301 a 600 euro per abitante, in un massimo di 15 anni;

c) oltre i 600 euro per abitante, in un massimo di 20 anni.

 

In merito alle modifiche del TUEL introdotte dal comma in esame, la Relazione illustrativa sottolinea che si tratta di un intervento che risponde alle esigenze urgenti di prevenire possibili procedure di infrazione a livello europeo. Esso è finalizzato a superare le criticità emerse nella concreta applicazione del quadro normativo vigente in materia di dissesto, non più adeguato a garantire la chiusura delle procedure di risanamento in tempi brevi, a seguito dell’impossibilità di procedere all’accensione del mutuo previsto dall’articolo 255 del TUEL per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili derivanti anche da spese correnti, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione.

In particolare, la Relazione riporta come, negli ultimi tempi, si siano registrate diverse pronunce della CEDU che hanno condannato lo Stato italiano a pagare i creditori degli enti locali in dissesto rimasti insoddisfatti, citando, come esempio emblematico, il caso Banca Sistema spa c. Italia per il quale la CEDU, con sentenza del 16 gennaio 2025, ha condannato lo Stato a pagare il risarcimento per la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari da parte del Comune di Catania, ente in dissesto (si veda quanto illustrato in merito a tale questione nel box all’inizio della scheda).

Tale problematica è stata ampiamente analizzata anche dalla Corte dei conti nell’ultima Relazione al Parlamento sui comuni in situazione di crisi finanziaria di marzo 2026, con particolare riferimento ai contenuti della Sentenza n. 219 del 2022, nella quale la Corte costituzionale ha ritenuto sussistere il diritto alla piena soddisfazione del credito una volta che l’ente sarà tornato in bonis[41].

Relativamente alle dimensioni del fenomeno, nella Relazione illustrativa si riporta che “dalla riforma del Titolo V della Costituzione (ottobre 2001), al 30 aprile 2026, sono state attivate 1.070 procedure, di cui 415 dissesti e 655 riequilibri finanziari, che hanno interessato 1.011 Amministrazioni. Sempre alla data del 30 aprile 2026 ne risultano attive 488, di cui 226 dissesti e 262 riequilibri finanziari. La massa debitoria accertata dagli organismi straordinari di liquidazione ancora da estinguere, alla stessa data, ammonta complessivamente a circa 2,0 miliardi di euro. Il tempio medio di chiusura delle procedure di dissesto si può stimare in 5-6 anni”.

 

Ai fini del coordinamento delle disposizioni introdotte e modificate dal comma in esame negli articoli 249 e 255 del TUEL, si fa presente che il nuovo meccanismo ordinario dell'anticipazione di liquidità è riservato esclusivamente agli enti che hanno aderito alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del TUEL (come disposto dal nuovo comma 3) laddove per gli enti in dissesto permane in via generale il comma 2 dell'articolo 255 (su cui il decreto in esame non interviene) che continua a prevedere la possibilità di ricorrere a mutuo con oneri a carico dello Stato ai fini del risanamento, nonostante tale forma di finanziamento sia stata privata dei parametri di quantificazione, a seguito dell’anzidetta sostituzione dei commi 3 e 4, nonché non sia più consentita ai sensi dell’articolo 249 del TUEL come riformulato.

In considerazione della riforma dell’articolo 249, che ha escluso dalle fattispecie rientranti nelle deroghe ai limiti all’indebitamento degli enti dissestati il mutuo di cui all’articolo 255, e dell’eliminazione delle norme procedurali sulle modalità di accensione del citato mutuo (con la sostituzione dei commi da 3 a 6 dell’articolo 255), si valuti se sopprimere o meno le disposizioni del comma 2 del medesimo articolo 255, che contemplano la possibilità di ricorrere a un mutuo con oneri a carico dello Stato ai fini del risanamento finanziario dell’ente. Si ricorda, a riguardo, come tale fattispecie risulti peraltro disapplicata dal 2001. Analoga considerazione riguarda le disposizioni di cui ai successivi articoli 256 e 258 del TUEL, rispettivamente in materia di “Liquidazione e pagamento della massa passiva” e “Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti”, nelle parti in cui continuano a prevedere la possibilità per l'organo straordinario di liquidazione di accensione del mutuo di cui all’articolo 255, comma 2.

Con riferimento alle modifiche apportate dal numero 2) della lettera c) in esame al comma 9 dell’articolo 255 del TUEL, vengono soppresse in particolare le disposizioni riferite alla disciplina relativa all’alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali che attribuiscono all’OSL le facoltà disciplinate dall’articolo 3, decreto-legge n. 310 del 1990 e contemplano altresì la possibilità per l’ente locale di evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, che per tale finalità deve assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche mediante la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni, da assumere con Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito.

 

Con riferimento alle modifiche apportate dal numero 3), lettera c), si dispone la soppressione del riferimento (di cui all’articolo 255, comma 10) ai residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata tra le partite finanziarie la cui amministrazione non rientra nella competenza dell’OSL. Si prevede che per l’amministrazione delle anzidette partite finanziarie trovino applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 113 del 2016, ai sensi delle quali per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, da gestire separatamente nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione, compete all'organo straordinario della liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.

 

Si evidenzia che la modifica di cui al numero 3) della lettera c) ha natura sostanzialmente ricognitiva, in quanto prevede l’attuazione di una disciplina già vigente ai sensi dell'articolo 36, comma 2, decreto-legge n. 50 del 2017, che ha sostituito l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 113 del 2016.

Le disposizioni contenute nel suddetto articolo 2-bis, collocate al di fuori del TUEL, operano in deroga al citato comma 10 dell'articolo 255, attribuendo all'OSL, per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario, la competenza sull'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata.

L'intervento in esame recepisce quindi espressamente all'interno del Testo Unico, mediante rinvio diretto all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 113 del 2016, tale previsione.

 

Il comma 1, lettera d), riforma l’articolo 259 del TUEL, recante la disciplina dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevedendo la sostituzione del comma 1 e l’introduzione di un nuovo comma 1-ter.1.

Nel testo previgente, il comma 1 prevedeva che, entro il termine perentorio di tre mesi dal decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione il consiglio dell'ente locale dissestato presenta al Ministro dell'interno un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

Esso rappresenta lo strumento deputato a realizzare nuovamente l’equilibrio economico-finanziario dell’ente, rimuovendo le cause strutturali che hanno portato l’ente locale alla crisi e al dissesto.

 

Nel nuovo testo del comma 1, come sostituito dal numero 1) della lettera in esame, il termine di tre mesi, dalla nomina dell’OSL, previsto per la presentazione al Ministro dell'interno dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, non è più indicato come perentorio e si prevede che allo scadere del suddetto termine, qualora non sia stata presentata dall’ente locale l’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato al Ministro dell’interno, il competente prefetto assegni al consiglio un termine perentorio per adempiere non superiore a quarantacinque giorni, decorsi i quali senza esito avvia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Le disposizioni contenute nel comma 1 trovano applicazione anche per gli enti locali delle regioni a statuto speciale beneficiari del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini dell'attuazione dei principi fondamentali dell’equilibrio di bilancio e di sana gestione finanziaria di cui agli articoli 1, 81, 97 e 119, primo comma, della Costituzione, e del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione.

 

La novella introdotta pertanto supera il meccanismo dello scioglimento automatico del Consiglio conseguente al mancato rispetto del termine di tre mesi, determinato dal combinato disposto del comma 1, articolo 259 (perentorietà del termine di presentazione dell’ipotesi di bilancio) e degli articoli 262 e 141, comma 1, lettera a, del TUEL (che individuano l'inosservanza del predetto termine come causa di scioglimento del Consiglio), sostituendolo con una procedura articolata in due fasi, analoga a quella già prevista dall'articolo 141, commi 2 e 2-bis, del TUEL per altre ipotesi di scioglimento del consiglio.

Il termine di tre mesi, nel nuovo comma 1 sostituito, non è più perentorio, laddove è qualificato come perentorio il successivo termine, non superiore a quarantacinque giorni, assegnato dal prefetto in caso di inadempienza dell'ente, decorso il quale si attiva la procedura di scioglimento del consiglio.

 

Il nuovo comma 1-ter.1, introdotto all’articolo 259 del TUEL dal numero 2) della lettera d), prevede l’approvazione dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato contestualmente all’approvazione del rendiconto di gestione dell’ultimo esercizio finanziario chiuso prima della dichiarazione di dissesto.

Tale disposizione è volta a creare un collegamento stabile tra la chiusura contabile dell’esercizio precedente a quello di dichiarazione del dissesto e l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato che da tali dati a consuntivo non può prescindere, al fine di garantire continuità alla documentazione contabile e finanziaria degli enti e evitare che il ritardo nell'approvazione del consuntivo possa rallentare la presentazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

 

Considerando l’intento di garantire la continuità dei bilanci, si valuti di indicare espressamente nella disposizione in esame che, qualora il rendiconto riferito all’esercizio precedente a quello in cui è stato dichiarato il dissesto non sia approvato nei termini previsti, l’ente locale è tenuto ad approvare il suddetto documento contestualmente all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

 


 

Articolo 3, comma 1-bis
(Ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario)

 

 

Il comma 1-bis dell’articolo 3, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento in Commissione, interviene sulla disciplina concernente la concessione di un contributo alle regioni a statuto ordinario, nelle more dell’individuazione dei LEP e dell’attuazione del federalismo regionale, per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021. Il contributo, riconosciuto dal 2026 al 2034, ammonta complessivamente a 20 milioni di euro annui.

In particolare, il comma 1-bis modifica gli impegni richiesti dalle disposizioni vigenti alle regioni a statuto ordinario negli accordi per il ripiano del disavanzo, riguardanti la riduzione dell’ammontare residuo e dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, sottoscritti ai fini dell’erogazione del predetto contributo statale.

 

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, interviene su una misura, prevista dai commi 455 e ss. della legge n. 213 del 2023, per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021 delle regioni a statuto ordinario, nelle more dell’individuazione dei LEP e dell’attuazione del federalismo regionale.

In particolare, il comma in esame modifica l’articolo 1, comma 458-bis, legge n. 213 del 2023 nel quale sono individuati gli impegni che le regioni a statuto ordinario assumono negli accordi sottoscritti con il Governo ai fini dell’erogazione di un contributo per il ripiano del disavanzo, complessivamente pari a 20 milioni di euro annui dal 2026 al 2034.

Gli impegni assunti riguardano la riduzione dell’ammontare residuo e dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

Le modifiche introdotte nel modificare i suddetti impegni ne stabiliscono un differente cronoprogramma di attuazione, la cui decorrenza viene posticipata altresì dal 2026 al 2027.

 

Con riferimento all’anzidetto comma 458-bis, si ricorda che tale comma è stato aggiunto dall’articolo 1, comma 651, lettera d), legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio per il 2026), nell’ambito di una più ampia revisione della disciplina, di cui all’articolo 1, commi 455 e ss., legge n. 213 del 2023, afferente al riconoscimento di un contributo alle regioni a statuto ordinario statale per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021.

A seguire si dà conto sinteticamente della disciplina vigente.

Il comma 455 dispone la concessione di un contributo annuo, dal 2026 al 2034, alle regioni a statuto ordinario per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021, qualora la quota pro capite di quest’ultimo sia superiore a euro 1.500, al netto del debito autorizzato e non contratto.

Per la determinazione del disavanzo pro capite, si fa riferimento ai risultati di gestione risultanti dai rendiconti 2021 come trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 15 ottobre 2023.

Il contributo complessivo, pari a 20 milioni di euro annui, è ripartito tra le regioni che ne hanno diritto in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità.

In riferimento al disavanzo di amministrazione delle regioni a statuto ordinario, si rammenta che il decreto-legge n. 51 del 2023 (convertito con legge n. 87 del 2023, articolo 12-bis, comma 3) consente alle regioni a statuto ordinario, in presenza di un disavanzo pro-capite al 31 dicembre 2021 superiore a 1.500 euro e a determinate condizioni, di procedere al ripiano del disavanzo stesso in nove esercizi a decorrere dal 2023, previa la deliberazione del consiglio regionale, verificata dal collegio dei revisori, in cui sia esposto il piano di ammortamento. Tale disciplina costituisce una deroga alla norma sul disavanzo di amministrazione contenuta nell’ordinamento contabile recato dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che non consente una dilazione così estesa nel tempo.

La ripartizione del contributo, stabilisce il comma 456, è formalizzata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Quanto all’utilizzo del contributo, il comma 457 stabilisce che deve essere utilizzato prioritariamente per il ripiano della quota annuale del disavanzo e solo per la parte residuale, per le spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari.

Il comma 458 stabilisce che l’accesso al contributo annuo, da parte della singola regione a statuto ordinario, è subordinato alla previa sottoscrizione di un accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il Presidente della Regione, con il quale ad assicurare, per ciascun anno (o con altra cadenza concordata), e per tutto il periodo coperto dal contributo, risorse proprie pari ad almeno il 35 per cento del contributo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari. Le risorse sono reperite con un programma di misure da adottare anche prima della sottoscrizione dell’accordo, da individuare per ciascuna regione nell'ambito del predetto accordo al di fuori del perimetro sanitario del bilancio. L’accordo, come stabilisce il comma 459, deve essere è corredato dal cronoprogramma delle fasi intermedie di attuazione degli obiettivi, con cadenza annuale.

Infine, il comma 458-bis individua specifici impegni assunti dalle regioni negli accordi per il ripiano del disavanzo riguardanti la riduzione dell’ammontare residuo e dei tempi di pagamento dei debiti commerciali. Tali impegni sono oggetto delle modifiche disposte dal comma in esame.

 

Le modifiche apportate dal comma 1-bis in esame all’articolo 1, comma 458-bis, legge n. 213 del 2023 dispongono l’impegno delle regioni:

§  a conseguire, alla fine degli esercizi 2027, 2028 e 2029 (in luogo degli esercizi 2026 e 2027 previsti attualmente) un miglioramento nell’indicatore del ritardo dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (lettera a), numero 1)).

Il suddetto indicatore, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, deve registrare un miglioramento per cui risulti pari a zero o negativo ovvero migliorato di almeno, rispettivamente, il 10, 20 e 30 per cento nei tre anni considerati, rispetto a quello dell’esercizio precedente e riferito esclusivamente al perimetro non sanitario (la disposizione vigente stabilisce invece un miglioramento tale che l’indicatore risulti ameno dimezzato rispetto a quello dell’esercizio precedente) (lettera a), numero 2));

§  a presentare, alla fine degli esercizi dal 2030 (in luogo del termine del 2028 vigente, riprogrammato al 2030 a seguito delle modifiche di cui alla precedente lettera a)) al 2034, un indicatore del ritardo dei pagamenti, calcolato con le modalità suddette, pari a zero o negativo (lettera b));

§  a ridurre, dal 2027 (in luogo del 2026, come disposto dalla lettera c), numero 1)) al 2034 con riferimento all’esercizio precedente, di almeno il dieci per cento il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell’esercizio, a meno che non sia superiore al cinque per cento del totale delle fatture ricevute nell’esercizio medesimo. Il comma 1-bis in esame dispone altresì che il debito commerciale da considerare ai fini della misurazione è riferito esclusivamente al perimetro non sanitario del bilancio regionale (lettera c), numero 2)). Con riferimento all’anzidetto perimetro non sanitario, questo è individuato al netto dei pagamenti effettuati direttamente dalla regione per il tramite della gestione sanitaria accentrata, sulla base del codice identificativo dell’ufficio destinatario nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013 (lettera d)).

 

Si riporta a seguire, per maggiore chiarezza, un testo a fronte riferito alle modifiche apportate dal comma 1-bis in esame all’articolo 1, comma 458-bis, legge n. 213 del 2023.

 


 

Legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024)

Testo vigente

Modificazioni apportate dall’art.3, comma 1-bis, DL 144/2026

Art. 1, comma 458-bis

Art. 1, comma 458-bis

1. Gli accordi sottoscritti ai sensi del comma 458 prevedono l'impegno della regione a:

a)     presentare, alla fine degli esercizi 2026 e 2027, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, almeno dimezzato rispetto a quello dell'esercizio precedente, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;





b)    presentare, alla fine degli esercizi dal 2028 al 2034, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti pari a zero o negativo, calcolato con le medesime modalità di cui alla lettera a);

c)     ridurre, dal 2026 al 2034 rispetto all'esercizio precedente, di almeno il 10 per cento il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine di ciascun esercizio, a meno che non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.

1. Gli accordi sottoscritti ai sensi del comma 458 prevedono l'impegno della regione a:

a)   presentare, alla fine degli esercizi 2027, 2028 e 2029, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a zero o negativo ovvero migliorato di almeno, rispettivamente, il 10, 20 e 30 per cento nei tre anni considerati, rispetto a quello dell’esercizio precedente e riferito esclusivamente al perimetro non sanitario, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

b)   presentare, alla fine degli esercizi dal 2030 al 2034, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti pari a zero o negativo, calcolato con le medesime modalità di cui alla lettera a);

c)   ridurre, dal 2027 al 2034 rispetto all'esercizio precedente, di almeno il 10 per cento il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine di ciascun esercizio e riferito esclusivamente al perimetro non sanitario del bilancio regionale, a meno che non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio. Ai fini del presente comma, il perimetro non sanitario è individuato al netto dei pagamenti effettuati direttamente dalla regione per il tramite della gestione sanitaria accentrata di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sulla base del codice identificativo dell’ufficio destinatario nel sistema di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

 

Articolo 4, commi 1-7
(Commissario straordinario per la gestione delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali già acquisiti dal Ministero della salute)

 

 

I commi da 1 a 7 dell’articolo 4, che reca disposizioni urgenti in materia di Servizio sanitario regionale e di salute pubblica, istituiscono e disciplinano un Commissario straordinario per la gestione delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali già acquisiti dal Ministero della salute, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute (comma 1). Sono, inoltre, individuati i requisiti per la nomina a Commissario (comma 2), la durata del relativo incarico e l’attribuzione di poteri in deroga rispetto alle ordinarie procedure previste dal Codice dei contratti pubblici (comma 3) e dal Testo unico ambientale (comma 4). È prevista la presentazione al Ministro della salute di una relazione conclusiva sull’attività svolta da parte del Commissario (comma 5). Infine, sono fissati il compenso spettante al Commissario e la relativa copertura finanziaria (comma 6), così come sono individuati gli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione in esame e le relative coperture finanziarie (comma 7).

 

Giova, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo sul quale la novella in commento interviene.

Il 31 marzo 2022 costituiva la data di cessazione dei poteri del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, ai sensi della normativa emanata durante l’emergenza pandemica (si vedano, in particolare, l’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18[42], convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, nonché l’articolo 16, comma 1, e dell’allegato A del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221[43], convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11).

 

Si ricorda, a tale proposito, che il Commissario straordinario attuava e soprintendeva a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, di apparecchiature e di dispositivi medici e di protezione individuale. Ai sensi del comma 9 del citato articolo 122, e successive modificazioni, alle attività di propria competenza il Commissario straordinario provvedeva nei limiti delle risorse assegnate con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Commissario straordinario poteva adottare provvedimenti, di natura non normativa, anche in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate dovevano essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite. I provvedimenti dovevano essere immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e alle singole regioni su cui il provvedimento incideva, che potevano chiederne il riesame.

 

Pertanto, l’articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24[44], convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recava misure finalizzate a continuare a disporre, anche successivamente al 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia di COVID-19. Si prevedeva, segnatamente, la costituzione di un’Unità, operante fino al 31 dicembre 2022, per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto della pandemia. Si ricorda, a tale proposito, che il direttore dell’Unità, al pari del dirigente di prima fascia nell’ambito di quelli appartenenti al ruolo dirigenziale del Ministero della salute con funzioni vicarie nonché di supporto del direttore, erano stati nominati, su proposta del Ministro della salute, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022.

Ora, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 2, introdotto dalle Camere durante l’iter di conversione del decreto-legge in questione, veniva prevista la soppressione dell’Unità a decorrere dal 1° luglio 2023, e il conseguente subentro del Ministero della salute nelle sue funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi inclusa la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario. La medesima disposizione disponeva altresì che, al 31 dicembre 2023, il Ministero della salute procedesse alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente, delineando la relativa disciplina.

 

È in questo contesto che si inserisce la novella recata dai commi da 1 a 7 dell’articolo 4 in commento.

In particolare, il comma 1 prevede che, al fine di assicurare la tempestiva definizione delle attività nelle quali il Ministero della salute è subentrato, è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, un Commissario straordinario per la gestione delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali già acquisiti dal Ministero della salute.

 

Come ricordano sia la relazione illustrativa che la relazione tecnica allegate al provvedimento in esame, dal mese di luglio 2023 il Ministero della salute è subentrato nella gestione dei materiali acquisiti nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Attualmente risultano ancora stoccati 312.504 metri cubi di materiale, corrispondenti a circa 22.692 tonnellate, distribuiti in 16 magazzini sul territorio nazionale. La quasi totalità dei materiali (pari al 98,69 per cento) è costituita da mascherine, tute, camici e guanti e risulta riconducibile alla categoria dei rifiuti non pericolosi. Data la complessità della gestione di tali consistenze risulta necessario concentrare in un unico centro di responsabilità le decisioni necessarie al rapido completamento delle attività residue. La nomina del Commissario straordinario, dunque, consente di assicurare una gestione unitaria dell’intero processo.

 

Il successivo comma 2 definisce i requisiti per la nomina a Commissario, prescrivendo che questi sia individuato tra soggetti di comprovata competenza ed esperienza nella direzione e gestione di strutture organizzative complesse, con specifica qualificazione nelle materie della logistica, della gestione patrimoniale, dei contratti pubblici e della disciplina ambientale concernente la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente e che non versino in situazioni di conflitto di interessi.

 

Ai sensi del comma 3, il Commissario cessa dalle proprie funzioni con il completamento delle attività affidate e comunque entro il 31 marzo 2027.

La medesima disposizione prevede altresì che, per l’espletamento dei propri compiti, il Commissario può avvalersi delle strutture del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si prevede altresì che, ove necessario per assicurare la continuità del servizio, il Commissario può avvalersi degli operatori economici presso i cui depositi i materiali risultano già custoditi, anche mediante affidamento in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36[45], nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e della normativa dell’Unione europea.

 

L’attribuzione di poteri in deroga rispetto alle ordinarie procedure, come ricorda la relazione illustrativa, trova la sua ratio nella necessità di evitare tempi e costi non proporzionati rispetto all’interesse pubblico perseguito, garantendo, al contempo, la continuità, l’efficienza e l’economicità del servizio.

 

Il successivo comma 4 prevede che, nell’esecuzione delle proprie attività, si applicano le disposizioni del testo unico ambientale (TUA), di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152[46]. Viene precisato nella medesima disposizione che, in ragione dell’urgenza delle operazioni e della necessità di assicurarne il completamento entro il termine prefissato, il Commissario può derogare alle disposizioni procedimentali, ai termini, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli altri atti di assenso comunque denominati previsti dal medesimo testo unico ambientale, ove ciò sia strettamente necessario per il conseguimento delle finalità dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 in commento, fermo restando il rispetto dei principi e delle disposizioni inderogabili derivanti dalla normativa dell’Unione europea.

 

Come sottolinea la relazione illustrativa, la gestione commissariale, oltre a perseguire obiettivi di rapidità, economicità, efficienza e tracciabilità, deve assicurare il rispetto della normativa ambientale e delle disposizioni relative alla gestione dei materiali e dei rifiuti.

 

Il comma 5 prevede che il Commissario presenta al Ministro della salute una relazione conclusiva sull’attività svolta entro trenta giorni dalla cessazione dell’incarico.

 

Il comma 6 fissa il compenso spettante al Commissario in 40 mila euro annui, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, da corrispondere ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98[47], convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 15, comma 3. del D.L. n. 98/2011, il compenso dei commissari o sub commissari straordinari è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro annui, mentre la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.

 

Il medesimo comma 6 reca altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, quantificati in 16.667 euro il 2026 e in 10 mila euro per il 2027, stabilendo che vi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge di contabilità pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il triennio 2026-2028.

 

Il Fondo di parte corrente previsto dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) rappresenta soprattutto un meccanismo di recupero e riallocazione di risorse di bilancio. Per il Ministero della salute il fondo di parte corrente è iscritto al capitolo 1084 ed è denominato Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell’amministrazione. Nello stato di previsione del Ministero della salute per il triennio 2026-2028 il Fondo presenta una dotazione iniziale di circa 19 milioni di euro per il 2026 e di circa 20 milioni di euro per il 2027.

 

Infine, il comma 7 quantifica gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 4 in esame, rispettivamente in 44 milioni di euro per l’anno 2026 e 40 milioni per l’anno 2027.

La medesima disposizione reca altresì le corrispondenti coperture finanziarie, stabilendo che vi si provvede, quanto a 44 milioni di euro per l’anno 2026, mediante riduzione:

a)     per 25 milioni di euro, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 361, della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244[48]);

 

L’art. 2, comma 361, della L. n. 244/2007 autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni.

b)     per 10 milioni di euro, dell’autorizzazione di spesa di cui al numero 1 della voce Ministero della salute dell’Allegato 1 annesso alla legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266[49]);

 

Si evidenzia che l’Allegato 1, al numero 1 della voce Ministero della salute, reca una misura correttiva degli effetti finanziari della legge 25 febbraio 1992, n. 210, relativa agli indennizzi per danni derivanti da trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

 

c) per 9 milioni di euro, del Fondo di cui all’art. 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190[50]).

 

Si ricorda che l’art. 1, comma 200, della L. n. 190/2014, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

 

Infine, quanto a 40 milioni per l’anno 2027 (lettera d)), si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4[51], convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

 

Si ricorda che l’art. 20, comma 1, del D.L. n. 4/2022 ha inserito nell’art. 1 della L. n. 210/1992 l’indennizzo per i danni permanenti derivanti dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. L’autorizzazione di spesa è indicata nel successivo comma 1-bis dell’art. 20 ed è quantificata in 50 milioni di euro per l’anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.


 

Articolo 4, comma 8
(Facoltà di riassegnazione delle risorse residue della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale dell’anno 2024, per interventi di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e da altre dipendenze patologiche)

 

 

Il comma 8, primo periodo, consente il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme residue della quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale assegnate al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, in sede di ripartizione nell’anno 2024, ai fini della loro successiva riassegnazione in favore delle medesime finalità.

Il secondo periodo prevede che gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto (pari a 10 milioni nel 2026, 15 milioni nel 2027 e 16 milioni nel 2028) siano coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

 

A tal fine, il comma prevede l’applicazione, limitatamente all’anno 2024, della disposizione introdotta dall’articolo 3, comma 24, della legge di bilancio per il 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), che reca la facoltà, a decorrere dal 2026, di destinare le risorse residue della quota dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale all’entrata del bilancio dello Stato limitatamente a quelle riferite alle scelte non espresse oggetto di ripartizione nell’anno 2023, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2023, per essere riassegnate per la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

Tale facoltà viene estesa anche alle somme della quota dell’otto per mille IRPEF di competenza statale assegnate agli interventi di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche nell’anno 2024.

Il comma in esame riferisce specificamente la predetta facoltà alle risorse individuate dall’articolo 8, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, il quale prevede che dall'anno 2024 all'anno 2027 la quota di risorse dell’otto per mille a diretta gestione statale da assegnare al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche è definita con deliberazione del Consiglio dei ministri.

 

Si tratta di una disposizione di carattere transitorio, destinata a operare fino all’entrata a regime della predetta categoria di interventi tra le opzioni di scelta diretta dei contribuenti. Si rammenta infatti che tale categoria introdotta dall’art. 8, comma 1, del D.L. n. 105 del 2023 – che ha modificato l'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 – rientra nella possibilità di scelta espressa da parte dei contribuenti dalle dichiarazioni dei redditi dell’anno 2023, presentate nel 2024, rilevanti ai fini della ripartizione dello stanziamento dell’anno 2027[52], che verrà effettuato nel 2028. È soltanto a partire da tale ripartizione che alla categoria potranno essere assegnate le risorse che ad essa hanno espressamente destinato i contribuenti.

Pertanto, in via transitoria, il D.L. n. 150/2023 (art. 8, comma 2) ha previsto che la categoria partecipi, comunque, al riparto delle risorse dell’otto per mille di competenza statale riferito agli anni dal 2024 fino al 2027 (dal 2028 la categoria sarà a regime tra le scelte), con l’assegnazione di una quota determinata annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri, a valere sulle somme dell’otto per mille IRPEF destinate allo Stato per le quali i dichiaranti non hanno espresso una scelta tra le categorie di intervento.

Per l’anno 2023, l’articolo 7, comma 1, del D.L. n. 105 del 2023 ha disposto una assegnazione prioritaria della quota statale riferita alle scelte non espresse dai contribuenti, per il finanziamento degli interventi straordinari relativi a recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

 

 

A seguito dell’Accordo di revisione del Concordato stipulato tra lo Stato e la Santa Sede nel 1984, la legge 20 maggio 1985, n. 222 ha stabilito che a decorrere dal 1990 una quota pari all'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, venga destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica (articolo 47, secondo comma).

Successivamente, l’articolo 46-bis, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2019 ha introdotto la possibilità per i contribuenti di indicare, all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, qualora decidano di conferire la quota dell’otto per mille IRPEF alla diretta gestione statale, una scelta sulla categoria di interventi da effettuare, tra le seguenti:

·         contrasto alla fame nel mondo;

·         interventi a seguito di calamità naturali;

·         assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati;

·         conservazione di beni culturali;

·         ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica;

·         prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche (a partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate dall’anno 2023, come previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera b) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, che andranno a ripartizione nel 2028).

Tuttavia, è altresì possibile non indicare alcuna preferenza. In tal caso, le risorse per le quali i contribuenti non hanno scelto la destinazione sono ripartite tra le citate categorie di interventi mediante una deliberazione annuale del Consiglio dei ministri o, in assenza di tale deliberazione, in proporzione alle scelte espresse (ai sensi dell’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera a) del D.L. n. 105 del 2023).

Le procedure per l’utilizzo della quota statale sono disciplinate dal regolamento di cui al D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal D.P.R. n. 82 del 2013, dal D.P.R. n. 172 del 2014 e da ultimo dal D.P.R. 13 novembre 2024, n. 213. Il D.P.R. n. 213 del 2024 ha previsto, rispetto al passato, che la definizione degli schemi di decreto di assegnazione delle risorse dell’otto per mille alle singole categorie sia preceduta da una deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi del citato articolo 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 105/2023, con cui viene definita la ripartizione della quota dell'otto per mille statale tra le categorie di intervento in base alle scelte espresse nonché la destinazione della restante quota dell'otto per mille statale per la quale i dichiaranti non abbiano espresso preferenze (art. 8, comma 1, lett. a), e comma 2 del D.L. n. 105/2023).

Con riferimento specifico alla disciplina di utilizzo dei residui derivanti dalla ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a gestione statale, che qui interessa, si evidenzia che il D.P.R. n. 213 del 2024, nel modificare il D.P.R. n. 76 del 1998, ha riformulato l’articolo 2-bis del Regolamento, stabilendo, al comma 2, che, le somme residue non impiegate per il finanziamento dei progetti ammessi in una o più categorie di intervento (qualora gli interventi ammissibili al contributo per una o più delle tipologie d'intervento non esauriscono la somma attribuita per l'anno) sono distribuite con successiva delibera del Consiglio dei ministri, laddove nella disciplina previgente se ne prevedeva la distribuzione in parti uguali tra le altre tipologie di intervento, con l’eccezione dei residui della categoria relativa ai beni culturali, stante il vincolo normativo di destinazione delle risorse della categoria medesima in favore dei beni culturali colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 (art. 21-ter del D.L. n. 8 del 2017).

Come precisato nella Relazione illustrativa, con la norma esame la facoltà di versare all’entrata del bilancio dello Stato tutti o parte dei residui derivanti dalla quota dell’otto per mille IRPEF a diretta gestione statale, riferita a scelte non espresse dai contribuenti, prevista dall’art. 3, comma 24, della legge di bilancio per il 2026, viene applicata anche alle somme residue relative all’anno di riparto 2024 determinatisi sui fondi assegnati alla categoria degli interventi in materia di tossicodipendenze e di altre dipendenze patologiche dalla delibera del Consiglio dei ministri.

Pertanto, in caso di versamento all’entrata, tali risorse – ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 24, della legge di bilancio per il 2026 - saranno successivamente riassegnate per la realizzazione di interventi relativi alla medesima finalità, cioè agli di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

In sostanza, con il comma 4 in esame si è prorogata, anche con riferimento alla ripartizione 2024, la facoltà di riassegnazione diretta dei residui delle risorse assegnate alle dipendenze patologiche, come previsto per il 2023, ai sensi dell’art. 3, comma 24, della legge di bilancio 2026, sebbene il quadro normativo di riferimento per le due annualità è riferibile a due diverse norme del D.L. n. 105/2023 (art. 7, comma 1, per i residui di ripartizione dell’anno 2023, e art. 8, comma 2, per le somme residue della ripartizione 2024).

 

Si segnala, che il comma in esame, nell’applicare la facoltà prevista dalla legge di bilancio, non chiarisce a quale amministrazione le somme in questione dovrebbero essere riassegnate per la realizzazione degli interventi di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

Posto che tutti i progetti ammissibili al contributo dell’otto per mille 2024 per la Categoria relativa alle tossicodipendenze risultano essere stati finanziati (cfr. DPCM 30 dicembre 2025), si potrebbe presumere che le risorse saranno riassegnate al Dipartimento delle politiche contro la droga, presso il Ministero della salute, cui sono state riassegnate le somme residue della ripartizione 2023, mediante delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2024, secondo la procedura dell’art. 3, comma 24, della legge di bilancio 2026.

 

Per quel che concerne l’entità dei residui in questione, si rileva che in base al D.P.C.M. 30 dicembre 2025, di assegnazione della quota dell’otto per mille IRPEF a diretta gestione statale per l’anno 2024 alla Categoria relativa alle tossicodipendenze, la somma residua non esaurita dagli interventi ammessi al contributo è quantificata pari a 41.732.206 euro dall’art. 3, comma 3, del DPCM. Il comma prevede, altresì, che essa sia ripartita con successiva deliberazione del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle finalità degli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985.

A tali risorse sarebbe, dunque, applicabile la norma di cui all’articolo 8, comma 4, in esame.

 

Agli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dalla riassegnazione delle risorse in questione, indicati pari a 10 milioni nel 2026, 15 milioni nel 2027 e 16 milioni nel 2028 (per complessivi 41 milioni), si provvede ai sensi del secondo periodo del comma in esame mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Riguardo al riparto della quota dell’otto per mille IRPEF a diretta gestione statale per l’annualità 2024, si ricorda che esso è stato definito con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2025. Dello stanziamento a disposizione per l’otto per mille a diretta gestione statale (202,46 milioni), l’importo di 128,8 milioni, derivante dalle scelte dei contribuenti, è stato ripartito in funzione delle preferenze espresse tra le categorie di intervento, la restante parte, riferibile alle scelte non espresse, pari a 73,7 milioni è stata ripartita, con la medesima deliberazione del 30 luglio 2025, per il 20 per cento all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, stante il vincolo normativo disposto in tal senso dall'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 125 del 2014, e la restante parte (80 per cento) è stata destinata alla categoria “Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”, per un importo di circa 58,96 milioni di euro. Su tale base sono stati presentati gli schemi di DPCM di assegnazione delle risorse, presentati a novembre 2025 in Parlamento per il parere (A.G. da 336 a 340).

Per quel che concerne la Categoria delle tossicodipendenze è risultato, all’esito della fase istruttoria, che delle 55 istanze presentate, 32 sono state ritenute idonee ed ammesse in graduatoria. La quota assegnata alla categoria (58,96 milioni) ha consentito il finanziamento di tutti i 32 progetti idonei (cfr. All. DP 4 del D.P.C.M. 30 dicembre 2025), pari a un importo complessivo di 17,2 milioni.

Pertanto, l’articolo 3, comma 3, del medesimo D.P.C.M. ha quantificato le risorse residue della categoria per l’annualità 2024 in 41.732.206 euro, prevedendone la ripartizione con successiva deliberazione del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle finalità degli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985.

A tali risorse sarebbe, dunque, applicabile la norma in esame.

Per approfondimenti, si veda l’apposita pagina dedicata al riparto dell’otto per mille IRPEF a diretta gestione statale sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Con riferimento alla ripartizione dell’anno 2023, dello stanziamento dell’otto per mille IRPEF a diretta gestione statale (192,6 milioni) 113 milioni erano riferibili ai contribuenti che hanno anche espresso una preferenza tra le categorie di intervento. La quota riferita alle scelte non espresse, circa 79,6 milioni, è stata ripartita con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024 (si veda il relativo comunicato stampa), per il 20 per cento (circa 15,9 milioni) all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dall'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 125 del 2014, e per l’80 per cento (circa 63,7 milioni) al finanziamento degli interventi destinati al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. Su tale base sono stati presentati gli schemi di DPCM di assegnazione delle risorse, presentati a novembre 2024 in Parlamento per il parere (A.G. da 228 a 231).

Per la Categoria delle tossicodipendenze all’esito della fase istruttoria sono risultati ammessi al finanziamento e finanziati 33 progetti (si veda l’All. DP 3 al D.P.C.M. 15 gennaio 2025), per un importo complessivo di circa 10,4 milioni, con un residuo di ripartizione definito pari a 53.276.969 euro dall’art. 1, comma 4, del medesimo DPCM 15 gennaio 2025. L’utilizzo di tali residui è stato definito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2024, ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, del DPR n. 76/1998 (si veda il comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 106 del 3 dicembre 2024) per il finanziamento di progetti nell’ambito della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche del Dipartimento delle politiche contro la droga, mediante la procedura di riassegnazione definita successivamente dall’art. 3, comma 24, della legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026). L’articolo 21-quinquies, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 ha destinato una quota di 23.276.969 euro, riveniente da tali residui, ad un apposito Fondo istituito presso il Ministero della salute, diretto a realizzare interventi preventivi e recuperatori dalle dipendenze patologiche, al fine di assicurare l’accesso alle relative cure e misure riabilitative ai pazienti delle comunità terapeutiche accreditate, successivamente ripartito tra le regioni con decreto del Ministro della salute del 5 agosto 2025 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 229 del 2 ottobre 2025).

 

Si segnala, con riferimento ai residui della ripartizione 2023 e 2024 afferenti alle altre 3 categorie ("Calamità naturali", "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", "Fame nel mondo"), pari a circa 30,1 milioni per il 2023 e 18,5 milioni per il 2024, che per essi la deliberazione di riassegnazione non risulta al momento ancora adottata.


 

Articolo 4, comma 8-bis
(Differimento termine di utilizzo di risorse Covid
delle Regioni per le liste d’attesa)

 

 

Il comma 8-bis dell’articolo 4, inserito in sede referente, alla lett. a) proroga al 31 dicembre 2027 l’autorizzazione, prevista dall’art. 2-bis, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 155 del 2024, per l’utilizzo delle risorse stanziate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, erogate nel 2020 e nel 2021 e ancora presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, al fine di garantire l’attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d’attesa.

Conseguentemente, la lett. b) della disposizione in esame modifica l’art. 2-bis, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto-legge, prevedendo che le Regioni e le Province autonome sono autorizzate ad avvalersi, oltre che per gli anni 2024, 2025 e 2026, anche per il 2027, delle procedure disposte a normativa vigente con riferimento ai regimi tariffari straordinari, introdotti per le finalità dei Piani Operativi regionali dirette al recupero delle liste d’attesa.

 

Il comma 8-bis dell’articolo 4, aggiunto nel corso dell’esame in sede referente, modifica l’articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155[53], in materia di utilizzo delle risorse erogate dal Servizio sanitario nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel dettaglio, la disposizione in esame:

§  alla lett. a), proroga al 31 dicembre 2027 l’autorizzazione, prevista dall’art. 2-bis, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 155 del 2024, all’utilizzo delle risorse stanziate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, erogate nel 2020 e nel 2021 e ancora presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, al fine di garantire l’attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d’attesa;

§  alla lett. b) modifica l’art. 2-bis, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto, prevedendo che le Regioni e le Province autonome sono autorizzate ad avvalersi, oltre che per gli anni 2024, 2025 e 2026, anche per il 2027, delle procedure disposte a normativa vigente con riferimento ai regimi tariffari straordinari, introdotti per le finalità dei Piani Operativi regionali dirette al recupero delle liste d’attesa.

 

In via preliminare, si ricorda che l’art. 2-bis del D.L. n. 155/2024 era già stato oggetto di proroga, in quanto l’art. 1, comma 937, della Legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025), da un lato, aveva già posticipato al 31 dicembre 2026 l’autorizzazione all’utilizzo delle risorse stanziate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e, dall’altro, aveva previsto anche per il 2026 l’autorizzazione per le regioni ad avvalersi delle procedure disposte a normativa vigente con riferimento ai regimi tariffari straordinari.

Analizzando la portata normativa dell’articolo 2-bis del D.L. n. 155 del 2024, si rileva che la disposizione è volta ad autorizzare l’utilizzo, tassativamente entro il 2026, delle risorse stanziate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, erogate nel 2020 e nel 2021 e ancora residualmente presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, al fine di garantire l’attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d’attesa.

Conseguentemente, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate ad avvalersi delle misure previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Le misure di cui all’art. 26, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 hanno pertanto permesso alle regioni e alle province autonome di poter derogare ai regimi tariffari ordinari, per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione (vale a dire a carattere programmabile e non urgente) e di specialistica ambulatoriale e di screening, per le finalità dei diversi Piani Operativi Regionali per il recupero delle liste di attesa.


 

Articolo 4, commi 9 e 10
(Modifica delle funzioni del Ministero della salute, dell’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria e dell’Agenas)

 

 

Il comma 9 dell’articolo 4 trasferisce[54] dall’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, istituito presso il Ministero della salute, alle direzioni generali del medesimo Ministero le attività inerenti al monitoraggio dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA)[55]; il trasferimento comprende anche l’eventuale esercizio delle funzioni di accesso e verifica presso le strutture sanitarie, nonché dei poteri sostitutivi in caso di mancato conseguimento degli obiettivi, in materia di tempi di attesa, da parte della regione o in caso di mancata individuazione del Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria (RUAS). Il comma, inoltre, prevede che il destinatario del rapporto del RUAS sul monitoraggio delle prestazioni critiche e delle liste di attesa in ambito aziendale sia l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas)[56], in luogo del summenzionato Organismo.

Il successivo comma 10 trasferisce dai dipartimenti e direzioni generali del Ministero della salute al suddetto Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria la titolarità di varie funzioni; queste ultime concernono (in via di sintesi): alcuni monitoraggi; competenze relative agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), a strutture ospedaliere di eccellenza, all’Istituto superiore di sanità e all’Agenas, nonché in materia di ricerca nel settore sanitario; alcune competenze in materia di prevenzione sanitaria. Si prevede altresì che l’Organismo assicuri un raccordo con le eventuali strutture temporanee interfunzionali istituite tra i dipartimenti del Ministero della salute[57].

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto[58] esplicita che le funzioni trasferite alle direzioni generali del Ministero della salute ai sensi del comma 9 ricadono nella competenza della Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria, in quanto tali funzioni sono riconducibili all’ambito del supporto (di competenza della suddetta Direzione[59]) alle attività del Sistema nazionale di verifica e controllo dell'assistenza sanitaria (SiVeAS)[60].

In merito alle funzioni oggetto di trasferimento, si ricorda che, ai sensi del comma 6 (ora oggetto di novella parziale) dell’articolo 2 del D.L. 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 107, sono esercitati i poteri sostitutivi in caso di mancato conseguimento degli obiettivi, in materia di tempi di attesa[61], da parte della regione o in caso di mancata individuazione del Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria (RUAS); tali poteri sono attivati previo contraddittorio e secondo le modalità e le procedure stabilite dal D.P.C.M. 25 giugno 2025[62]; in tale ambito, possono essere svolte verifiche, presso gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale e gli erogatori privati accreditati, sul rispetto dei criteri di efficienza e di appropriatezza nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime[63].

In relazione al suddetto trasferimento di funzioni, le lettere b) e c) del comma 9 sopprimono le previsioni specifiche sulle missioni del summenzionato Organismo (ivi compreso il relativo stanziamento, pari a 250.000 euro annui).

Come accennato, il comma 9 prevede altresì (novella di cui alla lettera d)) che il destinatario del rapporto del RUAS sul monitoraggio delle prestazioni critiche e delle liste di attesa in ambito aziendale sia l’Agenas, in luogo del summenzionato Organismo. Si ricorda che tale rapporto deve segnalare le eventuali criticità e indicare le azioni correttive             eventualmente poste in essere.

Il comma 10 trasferisce dai dipartimenti e direzioni generali del Ministero della salute all’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (già istituito, come detto, presso il medesimo Ministero) la titolarità di varie funzioni. Si valuti l’opportunità di stabilire tale trasferimento mediante novelle nelle corrispondenti normative e, in ogni caso, di chiarire l’ambito delle funzioni trasferite, considerato anche che esse, nelle materie indicate dal comma, sono in parte attribuite, dalle norme vigenti, al Ministro della salute o ad altre autorità politiche. Si valuti altresì l’opportunità di prevedere l’adozione delle connesse modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della salute[64], anche al fine di ridefinire in termini chiari l’assetto delle competenze dei dipartimenti e delle direzioni generali. 

Le funzioni trasferite ai sensi del presente comma 10 concernono:

-         il monitoraggio del Piano sanitario nazionale e dei patti per la salute tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nonché la verifica dell’attuazione degli accordi conclusi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (lettera a)). Si valuti l’opportunità di specificare a quali ambiti di accordi si faccia riferimento;

-         il riconoscimento, la conferma e la revoca del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura (IRCCS) e degli “ospedali di caratura nazionale” (lettera b)). Si valuti l’opportunità di chiarire quest’ultima locuzione, non presente nell’attuale ordinamento, nonché di specificare, con riferimento alla medesima, a quali norme sul carattere scientifico si faccia riferimento;

-         la gestione della procedura di selezione dei direttori scientifici degli IRCCS (lettera b) citata). Si valuti l’opportunità di chiarire se tale previsione riguardi solo gli IRCCS di diritto pubblico;

-         il concorso (lettera b) citata) alla definizione dell’elenco dei soggetti, operanti nel settore della ricerca scientifica, rientranti nell’ambito dei soggetti per i quali sia riconosciuto il beneficio della deduzione fiscale dei contributi ad essi corrisposti – beneficio previsto dall’articolo 1, comma 353, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 –;

-         il finanziamento e il monitoraggio dell’attività di ricerca corrente degli IRCCS, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenas, nonché il finanziamento e il cofinanziamento pubblico-privato della ricerca in sanità (lettera c));

-         la pianificazione e l’attuazione delle funzioni del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), il coordinamento dei programmi di prevenzione a livello nazionale, l’indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio per l'attuazione del progetto del National Health Prevention Hub, il raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali (lettera d));

-         il raccordo con le eventuali strutture temporanee interfunzionali istituite tra i dipartimenti del Ministero della salute[65] (lettera d) citata).

 


 

Articolo 4, comma 10-bis
(Proroga della validità delle iscrizioni nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale)

 

 

Il comma 10-bis – inserito in sede referente – dell’articolo 4 reca una proroga della validità delle iscrizioni nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. La proroga è disposta, con riferimento a quei soggetti per i quali l’ordinario termine di validità quadriennale nel frattempo scadrebbe, fino alla pubblicazione dell’elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

 

Più in particolare, la norma di proroga in esame fa riferimento ai soggetti iscritti nell’elenco pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della salute in data 16 dicembre 2022, come successivamente modificato e integrato; l’attuale elenco, pubblicato sul medesimo sito internet il 12 settembre 2025, comprende i soggetti iscritti nell’anno 2022 e quelli iscritti nell’anno 2025. La norma di proroga fa riferimento ai soggetti la cui iscrizione nel frattempo scadrebbe in base al termine di validità quadriennale e alla suddetta data di pubblicazione del 16 dicembre 2022[66].

Si ricorda che il termine di validità quadriennale è posto dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171; in base allo stesso comma, l’elenco deve essere aggiornato con cadenza biennale (fermo restando il mantenimento dei soggetti già iscritti, in base alla suddetta validità quadriennale).

I soggetti già iscritti possono rinnovare l’iscrizione in scadenza, partecipando alla nuova selezione per la redazione dell’elenco e superando la medesima.

     Si ricorda che, in base al citato articolo 1 del D.Lgs. n. 171 del 2016, e successive modificazioni: l’elenco in oggetto è definito da una commissione nazionale, la cui composizione è ivi regolata dal comma 3; la commissione procede alla valutazione dei titoli formativi e professionali e della comprovata esperienza dirigenziale assegnando un punteggio secondo i parametri posti dal medesimo articolo 1; nell’elenco sono inseriti i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 70 punti.

     L’iscrizione nell’elenco è una condizione necessaria per l’eventuale conferimento dell’incarico di direttore generale negli enti e aziende summenzionati (riguardo a tale conferimento, cfr. il comma 1 del citato articolo 1 e i successivi articoli 2 e 6 del D.Lgs. n. 171 del 2016, e successive modificazioni).

 

 


 

Articolo 5, comma 1
(Requisiti per l’insegnamento nelle scuole paritarie)

 

 

L’articolo 5, comma 1, proroga fino all’anno scolastico 2027/2028 il regime straordinario che consente, ai fini del riconoscimento e del mantenimento della parità scolastica, di considerare requisito valido per l’insegnamento, in luogo del titolo di abilitazione, il servizio prestato per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, presso le scuole paritarie, per i soggetti la cui iscrizione ai percorsi abilitanti non sia stata accolta per mancanza dell’offerta formativa.

 

L’articolo 5, comma 1 modifica la disciplina straordinaria prevista dall’articolo 1, comma 4-ter, della legge n. 62 del 2000, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione, prorogando l’ambito temporale di applicazione della disciplina straordinaria.

 

Prima di procedere all’esame della disposizione in commento, appare opportuno fornire un inquadramento di carattere generale sulla disciplina della parità scolastica.

La Costituzione, all’articolo 33, commi 3 e 4, stabilisce che gli enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato, e che la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

In tale quadro costituzionale, la legge n. 62 del 2000, all’articolo 1, dopo aver affermato che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, definisce le scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, compresa l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia previsti dai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo.

In particolare, il comma 4 stabilisce che la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

c) l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

d) l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

e) l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;

f) l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

Ai sensi del comma 5, le istituzioni che ottengono il riconoscimento sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d’opera di personale fornito dei necessari requisiti.

Il comma 6 dispone che il Ministero dell’istruzione e del merito accerta l’originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

 

Nello specifico, con riferimento alla formazione dei docenti, l’articolo 1, comma 4, come anticipato, individua i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della parità scolastica delle scuole non statali. Tra questi, la lettera g) richiede che il personale docente sia in possesso del titolo di abilitazione.

Il successivo comma 4-bis prevede che, ferme restando le abilitazioni già conseguite secondo il previgente ordinamento, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, ai fini di cui al comma 4, il personale in servizio presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento della parità o che lo hanno già ottenuto consegue il requisito del titolo di abilitazione secondo le modalità stabilite dagli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernenti i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria.

 

Nell’ambito della riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 4 Componente 1 – Riforma 2.1), l’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017, sopra ricordato, disciplina il percorso universitario e accademico di formazione iniziale con frequenza obbligatoria, organizzato e impartito, per le relative classi di concorso, con modalità di erogazione convenzionale, dalle università ovvero dalle istituzioni AFAM attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. La medesima disposizione prevede che i percorsi si svolgano interamente in presenza o, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.

Il Ministro dell’istruzione stima e comunica al Ministero dell’università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni nonché le scuole italiane all’estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali.

L’articolo 2-bis disciplina, inoltre, le modalità di accesso ai percorsi. In particolare, per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, prevede una riserva di posti in favore, tra gli altri, di coloro che abbiano prestato servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti. Tali soggetti accedono ai percorsi relativi alla classe di concorso interessata nei limiti della riserva di posti e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Ministro dell’istruzione e del merito. La disposizione contempla, inoltre, ulteriori categorie cui è riservata una quota di posti, tra cui coloro che abbiano sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 e i titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.

La disposizione demanda, inoltre, a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, nonché dei criteri e delle modalità di coordinamento e di eventuale aggregazione degli stessi.

In attuazione di tale previsione, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2023, recante la definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, per quanto riguarda i requisiti di accreditamento dei percorsi, l’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio menzionato dispone, al comma 2, che ai fini dell’accreditamento dei percorsi di formazione iniziale devono essere verificati i requisiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 10 del medesimo articolo.

Più nello specifico, il comma 3 impone, innanzitutto, i seguenti requisiti di sede: a) la delibera di costituzione del centro e la designazione del relativo coordinatore; b) la costituzione della giunta del centro, di cui fanno parte il coordinatore del centro e i direttori di cui al comma 4, lettera c).

Il comma 4 prevede poi i seguenti requisiti dei percorsi di formazione iniziale: a) la delibera di istituzione e la denominazione del percorso formativo; b) il parere favorevole  dell’USR, che garantisce la disponibilità delle sedi necessarie allo svolgimento dei tirocini; c) l’individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell’Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso; d) l’offerta formativa determinata nel rispetto del profilo di cui all’allegato A al medesimo decreto; e) l’indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l’istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati  alla didattica per lo svolgimento dell’insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l’indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull’offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione; f) un’adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione; g) l’indicazione del numero massimo di studenti ammissibili.

Il comma 5 stabilisce che, se il centro è costituito in forma aggregata tra più università o tra più istituzioni AFAM ovvero tra università e istituzioni AFAM, è sottoscritto un protocollo d’intesa contenente l’indicazione dell’istituzione capofila, alla quale spetta di attestare il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4.

Il comma 10 dispone che l’ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), anche avvalendosi dell’attività di controllo dei nuclei di valutazione dei soggetti accreditati, svolge un’attività di monitoraggio e di valutazione periodica, almeno quinquennale, finalizzata all’accreditamento periodico dei percorsi di formazione iniziale. L’attività di cui al presente comma verifica la permanenza dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi e la coerenza della prova finale con il profilo di cui all’allegato A al medesimo decreto. Tali verifiche possono essere svolte anche con visite in loco a campione effettuate da esperti esterni, in particolare nel corso della prova finale, anche in collaborazione con la scuola di alta formazione dell’istruzione di cui all’articolo 16-bis del decreto legislativo, ovvero nell’ambito dell’accreditamento periodico della sede di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 19 del 2012.

 

   L’articolo 2-ter del decreto legislativo n. 59 del 2017 disciplina il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

In via ordinaria, l’abilitazione si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell’articolo 2-bis, appena illustrato.

  Al percorso di abilitazione si accede a seguito del conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato. Il conseguimento dell’abilitazione che ha durata illimitata, non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato.

Il medesimo articolo 2-ter prevede, per determinate categorie di soggetti, modalità di conseguimento dell’abilitazione attraverso percorsi ridotti.

In particolare, coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.

   La disposizione stabilisce inoltre che, coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione all’insegnamento attraverso l’acquisizione di 30 CFU o CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell’articolo 13, comma 2.

 

 Venendo alla novella di odierno esame, l’articolo 5, comma 1, come anticipato, modifica l’articolo 1, comma 4-ter, della legge 10 marzo 2000, n. 62, che dispone che, in via straordinaria, con riferimento ai soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, non sia stata accolta per mancanza dell’offerta formativa, è considerato valido requisito, ai soli fini di cui al comma 4 del presente articolo, ossia ai soli fini del riconoscimento o del mantenimento della parità scolastica, in luogo del titolo di abilitazione di cui al comma 4-bis, l’avere prestato servizio presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. (Ai sensi di tale ultima disposizione, il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero qualora abbia avuto una durata di almeno 180 giorni oppure sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale).

Nel testo vigente fino al momento dell’entrata in vigore della norma qui in esame, l’ambito temporale di applicazione della disciplina straordinaria citata ara limitato agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026: con la previsione secondo cui la disciplina straordinaria trova applicazione fino all’anno scolastico 2027/2028.

  Per effetto della modifica, viene quindi prorogata fino all’anno scolastico 2027/2028 l’efficacia della disciplina straordinaria, in base alla quale il servizio prestato presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, assume valore di requisito sostitutivo del titolo di abilitazione limitatamente alle finalità connesse al riconoscimento e al mantenimento della parità scolastica, senza che ciò comporti, per i docenti medesimi, il conseguimento del titolo di abilitazione.

 

La relazione illustrativa evidenzia che la ratio della novella, che proroga per ulteriori due anni scolastici il regime straordinario introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, risiede nell’intento di fronteggiare, come rappresentato anche dalle associazioni rappresentative delle scuole paritarie, le carenze di organico di docenti delle istituzioni paritarie, oltreché nell’intento di venire incontro alle esigenze di quei candidati che non hanno potuto frequentare i percorsi abilitanti per mancanza dell’offerta formativa, valorizzando l’esperienza professionale maturata dagli stessi presso le istituzioni scolastiche paritarie.

Al riguardo, la relazione evidenzia che rispetto ai percorsi abilitanti, l’autorizzazione dei posti attivabili avviene sulla base del fabbisogno espresso dal Ministero dell’istruzione e del merito. Tuttavia, la relazione sottolinea che, negli anni, la l’offerta formativa universitaria è apparsa inadeguata e marcatamente disomogenea, non tanto in termini assoluti, quanto in termini di distribuzione sul territorio nazionale; ciò sia in relazione ai percorsi abilitanti, sia in relazione ai percorsi per il conseguimento della specializzazione sul sostegno didattico (c.d. TFA Sostegno).

A conferma dell’incongruità dell’offerta formativa la relazione richiama la ricognizione effettuata sulle classi di concorso già accreditate negli aa.aa. 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, dalla quale è emerso che, nonostante l’autorizzazione per 60 mila posti per l’attivazione dei percorsi abilitanti, non tutti i percorsi di formazione iniziale risultavano disponibili in maniera uniforme sul territorio nazionale, con il rischio di non garantire il conseguimento dell’abilitazione per i vincitori di concorso. La relazione richiama, quindi, l’intervento realizzato con la nota congiunta MIM-MUR del 6 marzo 2026, n. 1955, volto ad agevolare la frequenza dei percorsi di completamento da parte dei vincitori di concorso destinati ad abilitarsi in una classe di concorso non attivata nella regione di effettivo servizio. A tal fine, la nota ha consentito lo svolgimento del percorso abilitante attraverso la collaborazione tra l’istituzione che ha attivato la specifica classe di concorso e l’istituzione più prossima alla sede di servizio.

La relazione richiama, inoltre, il disallineamento tra fabbisogno espresso e offerta formativa universitaria emerso in occasione dell’attivazione dell’XI ciclo del TFA Sostegno per l’anno accademico 2025/2026, con particolare riferimento alla ripartizione del fabbisogno tra i diversi gradi di scuola. A tale riguardo, evidenzia che, a fronte di un fabbisogno complessivo indicato dal MIM e di un corrispondente numero complessivo di posti indicati dal MUR, pari in entrambi i casi a 30.241, la relativa distribuzione tra scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado risultava differente. (D.M. n.926 del 26 giugno 2026).

La relazione evidenzia, inoltre, che un monitoraggio effettuato dagli Uffici competenti del Ministero ha confermato la grave carenza di docenti abilitati per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, ricondotta all’esiguo numero di laureati in Scienze della formazione primaria, con una situazione particolarmente critica nelle Regioni del Nord, dove si concentrano prevalentemente le nomine fuori graduatoria. A titolo esemplificativo, la relazione richiama i dati relativi alla Lombardia, al Veneto e al Piemonte, nei quali il ricorso a personale supplente non convocato da graduatoria viene indicato, rispettivamente, in 11.570 unità (57,39 per cento), 4.709 unità (52 per cento) e 4.386 unità (41,35 per cento).

In tale contesto, la relazione riferisce che, per l’anno accademico 2026/2027, il Ministero ha espresso al Ministero dell’università e della ricerca un fabbisogno per la classe di laurea in Scienze della formazione primaria superiore a 14.000 posti, con un incremento di circa 4.000 unità rispetto all’anno precedente, evidenziando che tale incremento è stato richiesto anche in considerazione delle esigenze espresse dalle scuole paritarie, che risentono maggiormente della carenza di docenti abilitati.(Con il decreto n. 992 del 3 agosto 2026 del Ministro dell’università e della ricerca sono stati definiti i posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria.)

Alla luce degli elementi richiamati, la relazione conclude che il regime derogatorio in favore delle scuole paritarie, rispetto alle scuole statali, in materia di abilitazione dei docenti non assume carattere di strutturalità, in quanto legato a un disallineamento attuale tra il fabbisogno espresso e l’offerta formativa universitaria.


 

Articolo 5, comma 2
(Cancellazione dalle graduatorie concorsuali successiva
alla conferma in ruolo dei docenti)

 

 

L’articolo 5, comma 2, modifica la disciplina concernente la conferma in ruolo dei docenti, stabilendo che, a seguito del superamento del test finale e della valutazione finale positiva, il docente continui a dover essere cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto nelle quali sia iscritto, ad eccezione delle graduatorie dei concorsi ordinari, con riferimento alle quali la cancellazione non si applica.

 

L’articolo 5, comma 2, novella l’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante la disciplina relativa all’anno di prova e all’immissione in ruolo dei docenti.

 

Prima di procedere alla disamina della novella introdotta dalla norma in commento, si riepiloga, ai fini di un inquadramento generale, la disciplina recata dall’articolo 13.

Il comma 1 dispone che i vincitori di concorso su posto comune che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo di prova è subordinato allo svolgimento di almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato, dei quali almeno 120 giorni per le attività didattiche. Il medesimo comma prevede che il superamento del periodo di prova sia subordinato al positivo svolgimento di un test finale che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e alla valutazione effettuata dal dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti, sulla base dell’istruttoria svolta dal docente tutor. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.

Il comma 2 disciplina, invece, la posizione dei vincitori di concorso che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento prevedendo che gli stessi siano assunti mediante contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e che acquisiscano, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale. Conseguita l’abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.

Il comma 3 disciplina le modalità di conseguimento dei crediti formativi previsti per i docenti privi di abilitazione e rinvia alla normativa attuativa la definizione dei contenuti dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché delle modalità di svolgimento della prova finale abilitante. (Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2023 ha definito i contenuti dell'offerta formativa per la formazione iniziale universitaria e accademica). Per un approfondimento si consulti la scheda in commento all’articolo 5, comma 1.

Il comma 4 estende la disciplina del periodo annuale di prova ai docenti vincitori di concorso su posto di sostegno, prevedendo anche per tali soggetti l’applicazione delle disposizioni relative allo svolgimento del periodo di prova, al test finale e alla valutazione da parte del dirigente scolastico.

 

La disposizione interviene, in particolare, sul comma 5 dell’articolo 13,

il quale statuisce che il docente, in caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il comma 5 prevede altresì che il docente sia tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i docenti che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento, quello necessario al completamento della formazione iniziale e al conseguimento dell’abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.

     Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo. Ulteriori criteri integrativi possono essere previsti in sede negoziale nell'ambito delle prerogative assegnate dal contratto collettivo nazionale di lavoro alla contrattazione integrativa sulla mobilità, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.1 del PNRR.

 

La novella in esame sostituisce il primo periodo del comma 5, prevedendo che, in caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto, nelle quali sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. La disposizione aggiunge, inoltre, un secondo periodo, ai sensi del quale la cancellazione di cui al primo periodo non si applica alle graduatorie dei concorsi ordinari.

 

Per effetto della novella, il docente che a seguito del superamento del test finale e della valutazione positiva viene confermato in ruolo, è cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto, mentre permane nelle graduatorie derivanti dalle procedure concorsuali ordinarie.

Pertanto, la novella, consente al docente confermato in ruolo di mantenere l’iscrizione nelle graduatorie dei concorsi ordinari nelle quali sia già inserito, evitando che la conferma in ruolo ne determini il depennamento dalle medesime graduatorie.

 

La relazione illustrativa evidenzia che la finalità della modifica introdotta dalla norma in esame è quella salvaguardare le posizioni in graduatoria di coloro che hanno superato le prove dei concorsi ordinari banditi ai sensi della normativa vigente e che rischiano il depennamento automatico, previsto dall'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, al termine dell'anno di prova.

     Tale intervento risulta particolarmente necessario, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, considerata la ciclicità dei concorsi ordinari, ormai banditi con frequenza annuale. La possibile sovrapposizione temporale delle procedure concorsuali può infatti determinare la situazione in cui un vincitore del concorso da ultimo bandito abbia nel frattempo completato l’anno di prova poiché assunto da una procedura precedente, con il conseguente rischio di depennamento dalla graduatoria del concorso successivamente bandito.  

    La relazione illustrativa sottolinea inoltre l’urgenza dell’intervento tenuto conto dell’imminente avvio del prossimo anno scolastico 2026/2027: a normativa vigente, infatti, la cancellazione in caso di superamento dell’anno di prova interverrà in data 1° settembre 2026. Al fine di superare tali criticità, la disposizione prevede che il superamento del periodo di formazione e prova non comporti la cancellazione del docente dalle graduatorie dei concorsi ordinari. Resta fermo che, a seguito del superamento del test finale e della valutazione positiva, il docente è cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto nelle quali risulti iscritto ed è confermato in ruolo presso la medesima istituzione scolastica nella quale ha svolto il periodo di prova.

Con riferimento agli effetti della disposizione sul PNRR e sugli obblighi assunti in sede europea, la relazione precisa che la modifica non impatta sugli obiettivi della riforma del reclutamento dei docenti prevista dal PNRR. Al riguardo, si osserva che il raggiungimento del target finale delle 70 mila assunzioni secondo il nuovo sistema di reclutamento è legato alla frequenza annuale dei concorsi.

     Il raggiungimento di tale obiettivo, prosegue la relazione, non è quindi pregiudicato dagli effetti della disposizione in argomento che interessa una platea marginale di docenti – poche centinaia - risultati vincitori di più procedure concorsuali. Conseguentemente, come evidenziato anche nella relazione tecnica, la disposizione in esame non produce alcun impatto sul volume complessivo delle assunzioni a tempo indeterminato, trattandosi di una mera razionalizzazione delle posizioni individuali già censite e computate ai fini del target.

A conferma di ciò, la relazione evidenzia che, ai fini della rendicontazione finale del target complessivo alla Commissione europea, è stato adottato il decreto ricognitivo dei 37.680 candidati univoci, al netto di quelli comunicati per target M4C1-14 e M4C1-14-bis, individuati quali vincitori e idonei - questi ultimi in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso - nelle graduatorie di merito adottate e convalidate dagli Uffici scolastici regionali alla data del 27 giugno 2026.

 

Si ricorda che la Riforma 2.1 del sistema di reclutamento dei docenti, Missione 4, Componente 1, del PNRR,  mira a istituire un nuovo modello di reclutamento dei docenti collegato a un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l’arco della loro carriera. Nello specifico, l’obiettivo della Riforma è quello di determinare un significativo miglioramento della qualità dei percorsi educativi, per offrire a studentesse e studenti sempre migliori livelli di conoscenze, capacità interpersonali e metodologico-applicative, nonché coprire con regolarità e stabilità le cattedre disponibili con insegnanti di ruolo.

Le prime procedure concorsuali avviate con il nuovo sistema introdotto dalla riforma sono state disciplinate in dettaglio dal decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, concernente il concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, e dal decreto ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023, attinente al concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.

Nella settima relazione del Governo si legge che il target M4C1-14 prevede l’assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema. In sede di revisione del PNRR, il raggiungimento di tale target è stato ridistribuito su base annuale, definendo tre distinti target:

-       il primo relativo al reclutamento di almeno 20.000 docenti entro il quarto trimestre 2024. Al riguardo si segnala che con decreti dipartimentali n. 2575 e n. 2756 del 6 dicembre 2023 sono stati banditi i concorsi (c.d. PNRR 1),  i cui esiti hanno consentito di conseguire il primo target M4C1-14 di 20.000 mila assunzioni entro il termine del 31 dicembre 2024.

-       il secondo con il reclutamento di ulteriori 20.000 docenti entro il terzo trimestre 2025. Al riguardo si segnala che con i decreti dipartimentali n. 3059 e n. 3060 del 10 dicembre 2024 sono state bandite ulteriori procedure (c.d. PNRR 2) che alla data del 30 settembre 2025, hanno determinato il raggiungimento del target M4C1- 14bis, essendo stati stipulati i contratti dei docenti immessi in ruolo sulla base della riforma.

-       il terzo relativo ad almeno 70.000 candidati che hanno superato il concorso pubblico per diventare insegnanti secondo il sistema di reclutamento riformato, inclusi 40.000 insegnanti già assunti nell’ambito del target M4C1-14 e M4C1-14 bis.

Al fine di conseguire il terzo target correlato alla riforma M4C1-14ter, (c.d. PNRR 3) entro il 30 giugno 2026, è stata bandita la terza serie di concorsi così articolati:

-       concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, di cui al D.D.G. 9 ottobre 2025 n. 2938;

-       concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, di cui D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939.

 

Con riferimento alle procedure concorsuali di cui ai citati DDG n. 2938 e n. 2939 del 2025, gli Uffici scolastici regionali hanno adottato i relativi decreti di approvazione delle graduatorie di merito, previsti ai fini del conseguimento del target M4C1-14ter, con scadenza al 30 giugno 2026 .

 

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla pagina web dedicata alle misure PNRR in materia di Istruzione sul portale della documentazione della Camera dei deputati, nonché all’ultimo dossier curato dal Servizio Studi sullo stato di attuazione del PNRR.

 

 


 

Articolo 5, comma 3
(Servizi educativi e scolastici comunali dell’infanzia)

 

 

L’articolo 5, comma 3, lettera a), stabilisce che, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario, gestite direttamente dai Comuni, possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2027-2028, adeguando al contempo il riferimento al comparto contrattuale funzioni locali al triennio 2022-2024. Con la lettera b) il termine finale di efficacia della disciplina è differito dal 31 dicembre 2027 al 31 dicembre 2028.

 

Il comma 3 dell’articolo 5 novella l’articolo 15-bis del D.L. n. 19/2024 (L. 56/2024), con l’obiettivo di assicurare la continuità dell’erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell’infanzia.

Con la lettera a) del comma 3 viene prorogata  fino all’anno scolastico 2027/2028 la validità delle graduatorie del personale educativo e scolastico interessato e si adegua, al contempo, il riferimento al comparto contrattuale funzioni locali al triennio 2022-2024 per l'immissione in servizio a tempo determinato, e per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale.

Con la lettera b) il termine finale di efficacia della disciplina è differito dal 31 dicembre 2027 al 31 dicembre 2028.

 

La relazione illustrativa evidenzia che la necessità della misura risponde a una difficoltà concreta e ripetutamente segnalata che riguarda la carenza di educatori, maestri e personale ausiliario nei servizi 0-6 gestiti direttamente dai Comuni, in particolar modo nei contesti in cui la questione assume un’intensità maggiore, ovverosia nelle grandi e popolose città italiane.

 

Si ricorda in proposito che l’articolo 7, comma 7-octies, del D.L. n. 198/2022 - L. n. 14/2023, nel novellare l'art. 32, co. 6, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), ha tra l’altro prorogato dal 30 settembre 2023 al 30 settembre 2024:

- il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 - di cui all’art. 1, co. 147, lett. b), della L. 160/2019 - limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.

- il termine di validità delle predette graduatorie comunali in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2024 (in luogo dell'attuale riferimento al 29 settembre 2022).

Con riferimento alla disciplina dei limiti temporali di validità delle graduatorie dei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 occorre considerare l'art. 1, co. 147, 147-bis, 148 e 149 della L. 160/2019.

In base all'art. 1, co. 147, della L. 160/2019:

- le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili entro il 30 marzo 2020. Resta fermo che l'utilizzo entro tale termine della graduatoria è ammesso previa frequenza obbligatoria (da parte dei soggetti interessati) di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione (nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e mediante le risorse disponibili a legislazione vigente) e previo superamento (da parte dei medesimi soggetti) di un apposito esame-colloquio, diretto a verificarne la perdurante idoneità (lett.a));

- si dispone che le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 rimangano valide fino al 30 settembre 2020 (lett.b));

- per le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019, si pone il termine mobile di tre anni dalla data di approvazione (lett. c)); quanto invece alle graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020, il medesimo termine mobile viene ridotto da tre a due anni (ai sensi del co. 149).

Sulle previsioni dell'art. 1, co. 147, lett. b), è già intervenuto l'art. 32, co. 6, del D.L. 34/2020 (L. 126/2020)[67], che ha disposto una prima proroga, dal 30 settembre 2020 al 30 settembre 2021, del termine di validità delle graduatorie approvate dal 2012 al 2017, solo per le graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.

Successivamente, è intervenuto l'articolo 5-bis del DL 183/2020 (L.21/2021) che ha disposto una ulteriore proroga, dal 30 settembre 2021 al 30 settembre 2022, del predetto termine di validità delle graduatorie approvate dal 2012 al 2017 (al comma 1, lett. a)).

L'articolo 5-bis del DL 183/2020, al comma 1, lett. b), ha aggiunto un periodo all'art. 32, co. 6, del D.L. 104/2020, stabilendo la proroga al 30 settembre 2022 della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022.

L’articolo 1, comma 28-bis, del D.L. n. 228/2021 (L. n. 15/2022) ha prorogato tale termine al 30 settembre 2023.

Si ricorda che in base all'art. 2 del d.lgs. 65/2017, il Sistema integrato di educazione e di istruzione è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie. Queste ultime possono essere paritarie pubbliche (cioè gestite dagli enti locali) o paritarie private.

I servizi educativi per l'infanzia, che comprendono anche gli asili nido destinati a bambini fino a 3 anni di età, sono gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato. I servizi educativi per l'infanzia sono organizzati a livello locale dai comuni e da soggetti privati, sulla base delle normative emanate dalle singole regioni e province autonome[68]. Alcuni comuni prevedono la possibilità di accreditare gli asili gestiti da privati, qualora siano rispettati e garantiti i requisiti di organizzazione e accoglienza previsti dai relativi regolamenti comunali per la gestione dei servizi all'infanzia.

L'assunzione degli educatori avviene tramite bando di concorso pubblico per titoli ed esami ad opera dei comuni.

Ai sensi dell'art. 2-ter del  D.L. 22/2020 (L. 41/2020), per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023 e per l'anno scolastico 2023/2024, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del  d.lgs. 65/2017. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

L’articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (L. n. 56/2024) stabilisce – nel testo precedente alle modificazioni previste dalla disposizione in esame - che, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario, gestite direttamente dai Comuni, possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026-2027 anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal CCNL funzioni locali 2019-2021 per l'immissione in servizio a tempo determinato, e per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. La deroga di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie. Per le finalità di cui al primo periodo, sino al 31 dicembre 2027, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. n 78/2010 (L. n. 122/2010), la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni, non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento.


 

Articolo 6, comma 1
(Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera)

 

 

L’articolo 6, comma 1, assegna alle università statali le risorse aggiuntive, originariamente stanziate sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università per superare il contenzioso allora in atto e prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di madre lingua straniera, nella misura in cui esse sono eccedenti rispetto a tale finalità, per essere destinate alle attività di sostegno, supporto, orientamento e tutorato in favore degli studenti.

 

In particolare, l’articolo 6, comma 1, inserisce il comma 2-quater nell’articolo 11 della legge n. 167 del 2017 (legge europea 2017) recante “Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera. Caso EU Pilot 2079/11/EMPL”.

 

L’art. 11 della L. 167/2017 ha stanziato risorse per consentire il superamento del contenzioso allora (e tuttora) in atto e prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell’entrata in vigore del D.L. 120/1995 (L. 236/1995), con il quale, all’art. 4, è stata introdotta nell’ordinamento nazionale la nuova figura dei “collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre”. Secondo la relazione illustrativa del relativo disegno di legge europea, la disposizione intendeva risolvere il caso EU Pilot 2079/11/EMPL (richiamato anche nella rubrica dell’articolo 11), nell’ambito del quale la Commissione europea aveva chiesto chiarimenti all’Italia circa la compatibilità dell'art. 26, comma 3, ultimo capoverso, della L. 240/2010 – che ha stabilito l'automatica estinzione dei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, relativi al trattamento economico degli ex lettori – con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale[69].

Nello specifico, l’art. 11 della legge n. 167 del 2017, ha previsto, al comma 1, che, a decorrere dal 2017, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO) sia incrementato di € 8.705.000[70] finalizzati al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l’instaurazione di un nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti di assunzione stipulati ai sensi dell'art. 28 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 (articolo poi abrogato dall’art. 4, comma 5, del D.L. n. 120 del 1995; il medesimo art. 4 del DL 120/1995 ha contestualmente previsto, al comma 2, l’istituzione della nuova figura dei “collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre”).

Il comma 2, primo periodo, del medesimo art. 11  ha demandato a un decreto interministeriale, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 167/2017 (avvenuta il 12 dicembre 2017), la predisposizione di uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo. Con il medesimo decreto – prosegue il comma 2, secondo periodo, sono altresì stabiliti la procedura e i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, nonché gli obblighi a carico degli Atenei statali partecipanti.

Il comma 2-bis dell’art. 11 - inserito dall’art. 38, comma 1, lett. b), del D.L. n. 48/2023 (L. n. 85/2023) - prevede che ciascun Ateneo statale partecipi alla procedura secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2. La mancata partecipazione alla procedura determina, a carico dell’Ateneo statale inadempiente, l’assegnazione, per l’anno 2024, della quota spettante del Fondo di finanziamento ordinario diminuita di un importo pari all’1 per cento di quanto erogato in relazione alla quota base assegnata al singolo Ateneo con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 24 giugno 2022, recante Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2022, Tabella 1, Quadro assegnazione iniziale, colonna 1, registrato dalla Corte dei conti in data 25 luglio 2022, al numero 1968.

Il comma 2-ter dell’art. 11, anch’esso inserito dall’art. 38, comma 1, lett. b), del D.L. n. 48/2023 (L. n. 85/2023) - prevede, poi, che il medesimo decreto di cui al comma 2 individui altresì i casi di decadenza dal cofinanziamento nel caso di mancata osservanza da parte degli Atenei statali ammessi al cofinanziamento degli obblighi imposti dal suddetto decreto, nonché le modalità di recupero dei fondi già erogati.

Il comma 3 dell’art. 11 reca la relativa copertura finanziaria.

Si segnala che lo schema tipo di contratto integrativo di sede è stato adottato con D.I. 16 agosto 2019, pubblicato nella GU n. 249 del 23 ottobre 2019. Il medesimo D.I. ha stabilito anche i criteri di ripartizione del cofinanziamento per la stipula dei relativi contratti, in particolare prevedendo la ripartizione tra gli atenei in proporzione al numero di ex lettori in servizio al 31 dicembre 2018.

Per approfondimenti relativi al Caso EU Pilot 2079/11/EMPL, che ha dato luogo alla predisposizione dell’articolo 11 della L. 167/2017 si rinvia al dossier n. 104/2 del 22 giugno 2023, scheda di lettura relativa all’articolo 38.

 

Il comma 2-quater dell’articolo 11 della L. 167/2017, inserito dall’articolo 6, comma 1, qui in esame, assegna quindi alle università statali le risorse aggiuntive previste dal comma 1 del medesimo articolo 11, per essere destinate alle attività di sostegno, supporto, orientamento e tutorato in favore degli studenti, a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nella misura in cui esse sono eccedenti rispetto alla finalità di superare il contenzioso in atto e di prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di madre lingua straniera.

Esso precisa altresì che tale assegnazione debba avvenire secondo le modalità di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993.

 

Come evidenziato nella relazione tecnica, sotto il profilo quantitativo, la disposizione opera a regime sul flusso annuo di euro 8.705.000 ed in particolare per la parte eccedente il fabbisogno della finalità originaria e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse relative agli esercizi dal 2017 al 2025 ammontano a complessivi euro 61.954.529 e presentano, per ciascun esercizio di provenienza, la composizione che segue, con indicazione dell’atto di impegno e dello stato contabile:

 

 

Gli atti di impegno indicati recano quali creditori le università statali, beneficiarie del cofinanziamento ai sensi del decreto interministeriale n. 688 del 2023: i medesimi soggetti destinatari dell’assegnazione prevista dal comma 2-quater.

In particolare, quanto all’effettiva disponibilità e alle modalità di utilizzo, si rappresenta:

Flusso annuo a regime. Lo stanziamento di euro 8.705.000 è iscritto in bilancio, a legislazione vigente, sul capitolo 1694 a decorrere dall’anno 2017 e per ciascun esercizio successivo: per l’esercizio 2026 e per i successivi la disponibilità, in termini di competenza e di cassa, corrisponde allo stanziamento. La parte eccedente il fabbisogno della finalità originaria è accertata in sede di adozione del decreto annuale di riparto ed è immediatamente assegnabile.

Quote relative a esercizi pregressi, impegnate e non perente (euro 51.046.296). Le somme sono giacenti sul capitolo 1694 in conto residui, con impegni assunti in favore delle stesse università statali destinatarie dell’assegnazione. La disponibilità è effettiva: l’utilizzo può avvenire direttamente a valere sugli impegni esistenti — identici essendo i creditori e sostanzialmente identica la causale, il riparto del Fondo — ovvero, in via alternativa, previo disimpegno e riassegnazione nell’ambito del medesimo capitolo.

Quote in perenzione amministrativa (euro 10.908.233). Le somme relative agli esercizi 2021 e 2022 non sono immediatamente disponibili sul capitolo 1694: la disponibilità è conseguibile mediante la reiscrizione in bilancio secondo le procedure ordinarie di cui agli articoli 34-bis e 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a valere sul fondo appositamente iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero per la riassegnazione dei residui passivi perenti delle spese di parte corrente. Trattandosi di fondo già stanziato allo scopo, la reiscrizione non determina oneri aggiuntivi;

Esercizio 2020. La quota è stata integralmente trasferita alle università per la finalità originaria e non rileva ai fini della disposizione.

Pertanto, la disponibilità delle risorse su cui opera la disposizione è dunque effettiva: immediata per il flusso annuo a regime e per le quote impegnate e non perente (complessivi euro 51.046.296 in conto residui, oltre allo stanziamento annuo di competenza), conseguibile mediante la procedura ordinaria di reiscrizione per le quote in perenzione (euro 10.908.233). La consistenza dei residui e delle quote in perenzione è peraltro riscontrata dall’Ufficio centrale di bilancio.

 


 

Articolo 6, comma 2
(
Alta formazione e specializzazione artistica e musicale)

 

 

L’articolo 6, comma 2, modifica la denominazione dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), prevedendo che i diplomi accademici di primo e secondo livello assumano, rispettivamente, la denominazione di lauree e lauree magistrali.

 

L’articolo 6, comma 2, suddiviso nelle lettere a) e b),  interviene sull’articolo 2, comma 5, della legge n. 508 del 1999, che disciplina il sistema italiano dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) modificando la denominazione dei titoli di studio rilasciati dalle predette istituzioni e introducendo un nuovo comma, il comma 5-bis che coordina tale nuova denominazione con i riferimenti contenuti nella normativa vigente.

 

Si ricorda che il sistema italiano dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) è costituito da istituti di formazione superiore, operanti sotto l’indirizzo ed il coordinamento del Ministero dell’università e della ricerca, aventi natura pubblicistica o privatistica, e diffusi su tutto il territorio nazionale.

L’architrave normativa su cui si basa la disciplina giuridica del sistema AFAM è costituita dalla legge n.  508 del 1999. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, di tale legge, il sistema AFAM è appunto costituito dai seguenti istituti: le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di danza, gli Istituti musicali pareggiati. L’articolo 2, comma 3 dispone che il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti di tali istituzioni poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento, nel rispetto dei princìpi di autonomia degli istituti.

Ai sensi dello stesso articolo 2, commi 4 e 5, della medesima legge, le istituzioni AFAM sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono le correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile. A loro è demandato il compito di istituire e attivare corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Sono abilitate a rilasciare specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, equipollenti alle lauree universitarie, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale. Inoltre, le istituzioni AFAM condividono con il mondo universitario anche il sistema dei crediti formativi (il sistema di crediti europeo ECTS).

Il sistema AFAM è composto anzitutto da 103 istituti pubblici:

- 71 Conservatori di musica (considerando anche l’Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta, che è regionale, e senza considerare le 4 sedi distaccate);

- 24 Accademie di belle arti;

- 5 Istituti superiori per le industrie artistiche (cui si aggiunge una sede distaccata);

- il Politecnico delle Arti statale di Bergamo;

- l’Accademia nazionale di Arte drammatica "Silvio D’Amico";

- l’Accademia nazionale di danza.

La costituzione di nuovi istituti statali è possibile esclusivamente per legge. Da ultimo, in attuazione dell’articolo 22-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, nell’ottobre 2022 sono stati statizzati 22 istituti  di consolidata tradizione (17 conservatori e 5 accademie di belle arti), già legalmente riconosciuti.

A fianco degli istituti pubblici esistono però anche 43 istituti privati (senza contare le sedi decentrate, che sono in tutto 13), autorizzati dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale per specifici corsi accademici, nei campi delle belle arti, del costume, del design, del lusso, della moda, del teatro e delle nuove tecnologie.

Il numero totale degli istituti AFAM attualmente operativi ammonta quindi a 146 (che salgono a 164, considerando autonomamente anche le 18 sedi decentrate).

Per ulteriori approfondimenti sul sistema AFAM, si rinvia al tema “L’alta formazione artistica, musicale e coreutica”, curato dal Servizio Studi della Camera.

 

Venendo alle modifiche introdotte dalla disposizione di odierno esame, l’articolo 6, comma 2, lettera a), modifica, come sopra ricordato, l’articolo 2, comma 5, secondo periodo della legge n. 508 del 1999.

Il comma 5 prevede che le istituzioni AFAM istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Ai sensi del testo vigente prima dell’entrata in vigore della norma qui in esame, le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell’articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 che prevede l’individuazione, con successivi decreti del Presidente della Repubblica, dei livelli funzionali del pubblico impiego e delle attività professionali per l’accesso ai quali sono richiesti determinati titoli di studio.

La norma prosegue affermando che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della legge 508 del 1999 e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

Tale ultima previsione, relativa alla dichiarazione delle equipollenze mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del CNAM, non ha trovato attuazione attraverso l’adozione del previsto decreto. Nel 2012, (come si vedrà infra, nel box di approfondimento), è intervenuta la legge n. 228 del 2012 che, all’articolo 1, commi 102 e 103, ha disciplinato direttamente le equipollenze tra i diplomi accademici di primo e secondo livello rilasciati dalle istituzioni AFAM e specifiche classi di laurea e laurea magistrale.

 

Ora, la modifica introdotta dalla lettera a) interviene sul secondo periodo del comma 5 appena riepilogato e novella la norma sotto il profilo della denominazione dei titoli, sostituendo il riferimento agli “specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento”, con il riferimento alle lauree e lauree magistrali, nonché ai diplomi di perfezionamento.

Pertanto, per effetto della modifica, i titoli di studio rilasciati nell’ambito dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) non si configurano più quali diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, bensì, rispettivamente, come lauree e lauree magistrali, e diplomi di perfezionamento.

 

L’articolo 6, comma 2 lettera b) introduce, come anticipato, nel medesmo articolo 2 della legge n. 508 del 1999, il nuovo comma 5-bis, con una funzione di coordinamento della normativa vigente.

 La nuova disposizione stabilisce che ogni riferimento all’espressione “diplomi accademici di primo e secondo livello”, ovunque ricorra in disposizioni vigenti, è da intendersi, rispettivamente, alle lauree e lauree magistrali rilasciate dalle Istituzioni dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica.

 

Rispetto a tali modifiche, la relazione illustrativa precisa che la proposta normativa non modifica il percorso formativo, né i requisiti curricolari, ma interviene sulla sola denominazione dei titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM.

La relazione evidenzia, inoltre, che la legge 21 dicembre 1999, n. 508 ha riconosciuto alle istituzioni AFAM lo status di istituzioni di alta cultura con autonomia analoga alle università, autorizzandole al rilascio di titoli di I e II livello

equiparati ai titoli universitari ai fini concorsuali e formativi.

L’attuale denominazione in “diploma accademico” ha, però, generato disparità nel riconoscimento internazionale, difficoltà nelle procedure di mobilità Erasmus+, ambiguità nei concorsi pubblici, contenzioso interpretativo. La relazione afferma, pertanto che la disposizione realizza una piena attuazione della legge n. 508 del 1999, restituendo coerenza al quadro normativo di riferimento.

Sotto il profilo finanziario, la relazione tecnica evidenzia che la novella, limitandosi a modificare la denominazione dei titoli rilasciati, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La disciplina generale degli ordinamenti didattici è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recentemente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82.

L’articolo 3 del citato decreto prevede che le AFAM rilascino i seguenti titoli:

a) diploma accademico di primo livello;

b) diploma accademico di secondo livello;

c) diploma accademico di specializzazione;

d) diploma accademico di dottorato di ricerca;

e) diploma di perfezionamento o master.

Ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R., per quanto riguarda l’ammissione ai corsi:

§  per l’accesso ai corsi di primo livello e ai corsi a ciclo unico è richiesto un diploma di scuola secondaria di secondo grado, salvo specifiche eccezioni previste per studenti dotati di particolari qualità artistiche;

§  per l’accesso ai corsi di secondo livello è richiesto un diploma accademico di primo livello o una laurea, accompagnati da un’adeguata preparazione;

§  per l’accesso ai corsi di specializzazione e di dottorato occorre un diploma accademico di secondo livello o con una laurea magistrale;

§  per l’accesso ai corsi di perfezionamento e ai master di primo livello occorre un diploma accademico di primo livello o di laurea, mentre per i master di secondo livello è richiesto un diploma accademico di secondo livello o una laurea magistrale.

Con regolamenti delle istituzioni sono disciplinati gli ordinamenti didattici dei corsi; il regolamento didattico generale è redatto in conformità allo statuto dell’istituzione ed è approvato dal Ministero.

Ai sensi dell’articolo 5, l’offerta formativa delle istituzioni è articolata in corsi di diverso livello e scuole, coordinati nell’ambito dei dipartimenti.

Per quanto riguarda l’equipollenza con i titoli universitari, la corrispondenza strutturale tra i cicli di studio del sistema AFAM e quelli della formazione universitaria non implica l’identità giuridica fra titolo AFAM e titolo universitario. I titoli rimangono rilasciati da istituzioni appartenenti a sistemi distinti, salvo le equipollenze o equiparazioni espressamente previste. Per il dottorato di ricerca, il DPR n. 212 del 2005, come modificato nel 2024, dispone espressamente che il titolo finale è equiparato al dottorato di ricerca universitario.

La disciplina principale dell’equipollenza è contenuta nell’articolo 1, commi da 102 a 107, della legge n. 228 del 2012. Tali disposizioni hanno stabilito che, al fine di valorizzare il sistema AFAM e al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, nonché per l’accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle università:

-       i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni AFAM sono equipollenti alla laurea appartenente:

o  alla classe L-4 “Disegno industriale” per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie artistiche;

o  alla classe L-3, “Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda” per i diplomi rilasciati da istituzioni diverse;

-       i diplomi accademici di secondo livello sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale, differenziate in relazione all’istituzione e al percorso:

o   classe LM-12 “Design”, per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell’ambito della scuola di “Progettazione artistica per l’impresa”;

o   classe LM-45, “Musicologia e beni musicali”, per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall’Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;

o   classe LM-65, “Scienze dello spettacolo e produzione multimediale”, per i diplomi rilasciati dall’Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell’ambito delle scuole di “Scenografia” e di “Nuove tecnologie dell’arte”;

o   classe LM-89, “Storia dell’arte”, per gli altri titoli di secondo livello delle Accademie di belle arti.

-       i diplomi accademici di secondo livello costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione nonché a borse di studio, ad assegni di ricerca e ad ogni altro bando per attività di formazione, studio, ricerca o perfezionamento in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale istituiti dalle università. Il DPR n. 212 del 2005 prevede specularmente che una laurea o una laurea magistrale possa consentire l’accesso ai corsi AFAM del ciclo successivo, previa verifica della coerenza del titolo e della preparazione del candidato;

-       con apposite tabelle determinate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono individuate le corrispondenze ai diplomi accademici di primo e di secondo livello:

o   dei titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi transitori validati dal MUR;

o   dei diplomi rilasciati secondo l’ordinamento previgente alla legge n. 508 del 1999, purché congiunti al possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

 

Rileva in questa sede sottolineare che il superamento della distinzione vigente fra titoli AFAM e titoli universitari, si inserisce nel quadro di riforme che negli anni recenti hanno interessato il settore. L’articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999 ha affidato a uno o più regolamenti governativi il compito di disciplinare alcuni profili del sistema AFAM. Tra questi rientrano (lett. a) - i)): i requisiti di qualificazione delle istituzioni e dei docenti, e i requisiti di idoneità delle sedi; gli accorpamenti e le fusioni; le procedure di reclutamento del personale; l’autonomia statutaria e regolamentare; la programmazione dell’offerta formativa; l’istituzione e l’attivazione dei corsi; la valutazione dell’attività delle istituzioni.

L’attuazione della riforma, finora, è stata lunga e complessa, e restano questioni tuttora aperte.

Un primo intervento è rappresentato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, che ha definito i criteri per l’adozione degli statuti di autonomia e per l’esercizio della loro autonomia regolamentare. Esso è conseguentemente volto a disciplinare la fisionomia di base dell’organizzazione amministrativa, finanziaria e didattica delle istituzioni, identificandone gli organi, e definendo la loro composizione e i loro compiti.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, ha poi disciplinato i criteri generali per l’istituzione e l’attivazione dei corsi, gli ordinamenti didattici, la programmazione degli accessi e l’accreditamento delle istituzioni AFAM private. Tale regolamento è stato recentemente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2024.

In materia di programmazione e reclutamento del personale, è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, che non ha mai trovato concreta applicazione, anche a causa dei ripetuti rinvii della sua efficacia. Esso è stato da ultimo abrogato e sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2024, che introduce una disciplina completamente nuova, destinata a trovare applicazione a partire dall’anno accademico 2025/2026. Il nuovo regolamento interviene anche sui requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica dei docenti.

 

I recenti decreti del Presidente della Repubblica nn. 82 e 83 del 2024 hanno dunque segnato un importante avanzamento nel processo di riforma, rispettivamente sul versante degli ordinamenti didattici e su quello del reclutamento e della qualificazione del personale. Restano tuttavia ancora aperti alcuni profili essenziali della legge n. 508 del 1999. Sul punto, si segnala che in data 23 luglio 2026, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, recante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, lo sviluppo e la valutazione del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, in attuazione della legge n. 508 del 1999. Dal comunicato del Governo si apprende che il regolamento mira ad introdurre una disciplina organica e unitaria a livello nazionale per le Istituzioni AFAM, in linea con gli standard europei e nel rispetto della loro autonomia. Si prevede:

§  l’adozione da parte delle AFAM di programmi triennali riguardanti la qualità e lo sviluppo dell’offerta formativa, la produzione artistica e la ricerca, i servizi agli studenti, l’internazionalizzazione e l’equilibrio economico-finanziario;

§  un sistema di accreditamento iniziale e periodico di sedi e corsi di studio;

§  disciplina delle condizioni per l’istituzione di nuove Istituzioni, statali e non statali, i processi di fusione e federazione, anche con le Università, la costituzione dei Politecnici delle arti e la trasformazione delle sezioni distaccate in sedi decentrate;

§  maggior rappresentanza di studenti e rappresentanti AFAM nei comitati regionali di coordinamento;

§  introduzione di un fondo per il finanziamento ordinario delle Istituzioni statali, ripartito secondo criteri definiti con decreto ministeriale, con una quota premiale legata ai risultati della valutazione della qualità della ricerca, delle politiche di reclutamento e della programmazione triennale;

§  l’istituzione di un’Anagrafe nazionale dei prodotti della ricerca e della produzione artistica dei docenti.

 


 

Articolo 6, comma 3
(
Disposizioni urgenti riguardanti il
Consiglio universitario nazionale)

 

 

L’articolo 6, comma 3 proroga l’esercizio delle funzioni del Consiglio nazionale universitario (CUN) nella sua attuale composizione, e il mandato degli attuali componenti, dal 30 giugno 2026 al 31 dicembre 2026, nelle more del più ampio e complesso processo di revisione dell’organo.

 

L’articolo 6, comma 3, interviene sull’articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 160 del 2024 (recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione).

 

In particolare, il citato articolo 5 prevedeva che il Consiglio universitario nazionale (CUN) continuasse a svolgere le proprie funzioni, nella composizione in carica, sino al termine del 30 giugno 2026 e che, parimenti, il mandato dei suoi attuali componenti fosse prorogato sino al medesimo termine. Ciò al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività istituzionali del Consiglio, nelle more della sua prevista riforma, di adeguarne l’organizzazione e il funzionamento alle esigenze di semplificazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di contenere le spese di funzionamento, per garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Si segnala che il termine era originariamente stato fissato al 31 luglio 2025. Successivamente è stato prorogato al 31 dicembre 2025 dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2025 e, da ultimo, al 30 giugno 2026 dall’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 200 del 2025.

 

Ora, la norma di odierno esame posticipa il termine di cui al comma appena descritto dal 30 giugno 2026 al 31 dicembre 2026. La modifica, quindi, consente la prosecuzione delle funzioni del CUN, nella sua attuale composizione, per un arco temporale di ulteriori 6 mesi, prorogando al contempo, fino al medesimo termine, il mandato degli attuali componenti.

 

La relazione illustrativa evidenzia che la modifica in commento si rende necessaria per garantire la continuità delle funzioni e delle attività istituzionali da parte del CUN, nella composizione attualmente in carica ed evitare qualsivoglia paralisi amministrativa nell’ambito del più ampio e complesso processo di revisione dell’organo, che ha avuto il suo avvio con il disegno di legge recante “Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale” (AS 1890) che prevede la modifica della legge n. 16 gennaio 2006, n. 18, con l’obiettivo di adeguarne l’organizzazione e il funzionamento alle improrogabili esigenze di semplificazione e razionalizzazione strutturale e di contenimento della spesa pubblica. L’eventuale mancata adozione del differimento determinerebbe una pregiudizievole situazione di stallo per le attività propositive e consultive attribuite al CUN, compromettendo, in tal senso, l’adozione di provvedimenti sulle materie di interesse del sistema della formazione superiore e della ricerca, in quanto organo elettivo di consulenza e di rappresentanza del sistema universitario.

La relazione prosegue affermando che sotto il profilo del coordinamento normativo l’iter di riforma dell’organo nasce dalla proposta che costituisce l’esito delle attività del Gruppo di lavoro per lo svolgimento di attività di supporto al Ministro per analisi, studio ed elaborazione di proposte di revisione in materia di reclutamento e di qualità dell’offerta formativa, istituito presso il Ministero dell’università e della ricerca con decreto ministeriale n. 1591 del 20 settembre 2024. Sotto il profilo degli obiettivi, le disposizioni previste mirano a realizzare una forte semplificazione organizzativa attraverso una razionalizzazione della composizione e il rafforzamento del potere consultivo, senza incidere sulla sua natura quale organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario.

 

Sotto il profilo degli effetti finanziari, la relazione tecnica evidenzia che la modifica normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l’attuazione della proposta si svolge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione precisa che il funzionamento del CUN è stato, sino ad oggi, assicurato attraverso lo stanziamento disponibile sul capitolo di spesa 1789/PG 16 dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca.

Su tale capitolo è stato disposto un accantonamento pari a euro 132.976,00, importo quest’ultimo che dovrà confluire su un nuovo capitolo (sempre destinato al finanziamento del CUN) che sarà istituito con D.M.T (ad oggi ancora in corso di approvazione) e che sarà collocato nell’ambito del C.d.R. “Direzione generale del Diritto allo studio” (coerentemente con le competenze definite dal D.P.R. 4 aprile 2025, n. 62, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”). Pertanto, lo stanziamento disponibile - fino al termine del corrente esercizio finanziario – per il funzionamento del CUN, è costituito dal predetto importo accantonato di euro 132.976,00 che confluirà, come detto, nel nuovo capitolo sopra descritto. Di tale ultimo importo si stima che: 60.000 euro circa saranno utilizzati per la liquidazione dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri per le sedute da gennaio ad ottobre 2026; 72.000 euro circa saranno, invece, utilizzati per il rimborso delle spese di missione dei consiglieri, in relazione alle sedute del CUN che devono ancora svolgersi e, in parte, alle sedute che si sono già svolte (e che non è stato possibile ad oggi rimborsare proprio in ragione dell’accantonamento disposto sul cap.1789/PG 16, nelle more dell’approvazione del D.M.T. istitutivo del nuovo capitolo di funzionamento del CUN).

 

 

 

 

Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è disciplinato dalla legge 16 gennaio 2006, n. 18. È organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed è attualmente composto da:

- fino a 42 professori e ricercatori eletti in rappresentanza di fino a 14 aree di settori scientifico-disciplinari determinate con decreto ministeriale (per ciascuna area sono eletti un professore di I fascia, un professore di II fascia e un ricercatore);

- 8 studenti di differenti facoltà eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo;

- 3 membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

- 3 membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

- 1 membro designato, tra i propri componenti, dall’ Interconferenza nazionale dei dipartimenti – coordinamento delle conferenze di direttori, presidi e responsabili di strutture universitarie;

- 1 membro designato, tra i propri componenti, dal Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università.

I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e durano in carica quattro anni. I componenti elettivi non sono eleggibili consecutivamente per più di due volte.

Ove, nel corso del mandato (salvo che nell’ultimo anno), i componenti perdano o vedano modificato lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario.

Durante il mandato, i componenti con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici nelle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori.

Il presidente del CUN è eletto nell'ambito dello stesso Consiglio fra i professori di I fascia elettivi.

Quanto alle competenze, il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell'università e della ricerca sugli obiettivi della programmazione universitaria, sui criteri per l’utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università, sui criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, sui regolamenti didattici di ateneo, sui settori scientifico-disciplinari, sui principali decreti ministeriali, sugli atti delle commissioni nelle procedure di reclutamento di professori e ricercatori, oltreché su ogni altra materia che il Ministro dell'università e della ricerca ritenga di sottoporgli.

 

La composizione attuale del collegio è consultabile a questo link.

L’elenco dei decreti ministeriali di nomina è reperibile a questo link.

 

Si fa presente che il 30 aprile 2026 è stato presentato al Senato il disegno di legge A.S. 1890, di iniziativa governativa, recante il riordino e la riorganizzazione del CUN, assegnato alla 7ª Commissione. L’intervento incide direttamente sulla legge n. 18 del 2006 e propone di modificarne gli articoli 1 e 2, con l’abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più coerenti con la successiva evoluzione dell’ordinamento universitario.

Le principali direttrici della riforma possono ricondursi a due profili:

- in primo luogo si propone una revisione della composizione dell’organo (la cui consistenza complessiva passerebbe da 58 a 38 membri), con recepimento delle trasformazioni che hanno investito la disciplina dei ruoli accademici;

- in secondo luogo, la riforma prevede il rafforzamento del ruolo consultivo e ridefinizione delle competenze dell’organo, incidendo anche sui rapporti fra il CUN e gli altri organismi del sistema universitario e della ricerca.

In data 29 luglio 2026 la Commissione ne ha concluso l’esame in sede referente e conferito mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al dossier relativo all’A.S. 1890, curato dal Servizio Studi.

 


 

Articolo 7, comma 1, lett. a)
(Modifiche alla disciplina dell’esame di avvocato)

 

 

L’articolo 7, comma 1, lett. a) interviene sulla disciplina che regola lo svolgimento dell’esame di avvocato, recentemente novellata dal D.L. n. 100 del 2026 (convertito con L. n. 145 del 2026), modificando il novero delle materie tra cui il candidato può optare come risposta al terzo quesito della prova orale. In particolare, viene ricompreso il diritto ecclesiastico e viene specificato la prova di diritto internazionale concerne il diritto internazionale privato e processuale.

 

L’articolo 7, comma 1, lett. a) interviene sull’art. 1 del D.L. n. 100 del 2026 (convertito con L. n. 145 del 2026) riguardante la disciplina dell’esame di Stato per l’accesso alla professione forense. A tal riguardo, la norma in commento reca modifiche allo svolgimento della prova orale, regolata dal comma 3 del predetto art. 1.

 

Sul punto occorre ricordare che secondo quanto previsto dall’articolo 1 del D.L. n. 100 del 2026, la prova orale si articola in:

-          soluzione di un caso pratico, con riferimento agli aspetti sia processuali che sostanziali, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo (comma 3, lett. a));

-          risposta a 3 quesiti ripartiti nel seguente modo: il primo, a scelta del candidato, tra il diritto processuale civile, il diritto processuale penale o il diritto processuale amministrativo; il secondo, sempre a scelta del candidato, tra il diritto sostanziale civile, il diritto sostanziale penale o il diritto sostanziale amministrativo; infine il terzo, anch’esso a scelta del candidato, tra le seguenti materie: diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, internazionale, dell’Unione Europea o tributario (comma 3, lett. b));

-          risposta ad un quesito concernente l’ordinamento, la deontologia e la previdenza forense (comma 3, lett. c)).

 

Ciò premesso, la novella innova la previsione sub comma 3, lett. b), andando ad ampliare e specificare il catalogo di materie su cui può vertere la risposta al terzo quesito. Infatti, si introduce la possibilità per il candidato di scegliere, oltre alle materie già previste, anche il diritto ecclesiastico. Inoltre, viene chiarito che qualora il candidato dovesse scegliere di rispondere al quesito di diritto internazionale, la questione riguarderà i profili di diritto internazionale privato e processuale.

 

Appare opportuno segnalare che l’art. 46 della L. n. 247 del 2012, che conteneva la disciplina ordinaria riguardante lo svolgimento dell’esame di avvocato prima dell’adozione del ricordato D.L. n. 100 del 2026 (anche se tale disposizione non ha mai trovato applicazione, in quanto è stata sempre applicata la disciplina transitoria dettata dal successivo art. 49), stabiliva che la prova orale si articolasse, oltre che nell’illustrazione della prova scritta, nella dimostrazione della conoscenza di 5 materie obbligatorie (ordinamento e deontologia forense, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale), nonché di 2 materie a scelta tra diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.

Si può dunque notare che la predetta disposizione consentiva di scegliere anche il diritto ecclesiastico ovvero il diritto internazionale privato.

Una previsione analoga era stabilita anche dalla disciplina transitoria dettata dal predetto art. 49 che, nel rinviare all’applicazione dell’art. 17-bis del regio-decreto n. 37 del 1934, prevedeva la possibilità di scegliere il diritto ecclesiastico e il diritto internazionale privato come materie da sostenere nella prova orale.

Infine, anche la legge n. 137 del 2026 recante “Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense” tra i suoi criteri direttivi reca disposizioni concernenti lo svolgimento dell’esame di avvocato (cfr. art. 2, comma 1, lett. bb)) e per quando riguarda specificatamente la prova orale dispone che essa si deve articolare nella  risoluzione di un caso pratico in una delle 3 materie previste per la prova scritta; risposta a un quesito in materia di diritto processuale e uno in materia di diritto sostanziale sempre a scelta del candidato tra il diritto privato, penale o amministrativo; risposta a un quesito in una materia a scelta: il diritto commerciale, il diritto costituzionale, il diritto del lavoro, il diritto dell’Unione europea, il diritto ecclesiastico, il diritto internazionale privato e processuale e il diritto tributario; un quesito in materia di ordinamento forense.


 

Articolo 7, comma 1, lett. b)
(
Rideterminazione degli oneri per gli indennizzi
in materia di intercettazioni)

 

 

L’articolo 7, comma 1, lett. b) dispone la soppressione del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100. Tale disposizione regolava precedentemente la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla riforma del sistema di liquidazione delle spese di giustizia per le intercettazioni telefoniche e ambientali.

 

La rideterminazione delle risorse finanziarie destinate a sostenere la riforma del sistema di liquidazione per i servizi funzionali e il noleggio degli apparati (finalizzata a garantire l'effettività della tutela dei creditori in caso di ritardo nei pagamenti) viene conseguentemente stabilita in via autonoma dall'articolo 7, comma 9 del provvedimento.

 

La disposizione di cui al comma 9 autorizza, per l'attuazione delle riforme procedurali di liquidazione previste dal comma 2, una spesa pari a 142.381 euro per l'anno 2026 (non prevista nell'originaria formulazione dell'articolo 2, comma 5, del D.L. n. 100/2026) e incrementa stabilmente l'autorizzazione di spesa strutturale a decorrere dall'anno 2027, portandola da 1.070.695 euro a 1.708.567 euro annui.

 

La rimodulazione finanziaria operata dal legislatore persegue il duplice obiettivo di anticipare l'operatività del fondo indennizzi già all'annualità 2026 e di adeguare la capienza finanziaria del fondo stesso a una stima più elevata e realistica degli oneri necessari per garantire una tutela effettiva ai fornitori. L'intervento mira ad allineare stabilmente l'ordinamento nazionale agli standard della direttiva europea 2011/7/UE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, contribuendo in via diretta a risolvere la procedura di infrazione n. 2021/4037 promossa dalla Commissione europea contro l'Italia.

 

Sotto il profilo delle modalità di copertura, il comma 9 stabilisce che agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

 

Per la disciplina del procedimento di liquidazione dei compensi per le prestazioni funzionali alle intercettazioni si rinvia alla scheda di lettura relativa al comma 2 dell’articolo 7.


 

Articolo 7, comma 1, lett. c)
(
Sostituzione dell’articolo 16 del decreto-legge n. 100 del 2026, recante l’istituzione dell’Ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia
di immigrazione
)

 

 

L’articolo 7, comma 1, lett. c) riscrive l’articolo 16 del decreto legge n. 100 del 2026, recante l'istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

 

L’articolo 7, comma 1, lett. c) sostituisce integralmente l'articolo 16 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, il quale ha previsto l’istituzione di un ufficio per il processo stralcio presso ciascuna delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Tali sezioni, si ricorda, operano ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46) presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello.

 

Il comma 1 del novellato articolo 16 sancisce l’introduzione dei predetti uffici per il processo stralcio, precisando che l’istituzione di tali strutture è finalizzata a garantire che i procedimenti previsti e disciplinati dal Capo II del decreto siano definiti nei tempi previsti, e dunque senza la preventiva definizione dell’arretrato pendente.

 

Sotto il profilo dell’ambito applicativo, l’ufficio ha l’obiettivo di rendere più celere la definizione di tutti i procedimenti pendenti alla data dell’11 giugno 2026 aventi ad oggetto le materie di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, con l’espressa esclusione delle controversie indicate dalla lettera e-bis) del medesimo comma 1 (relative all'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale).

 

Nello specifico, le materie incluse nella competenza dell'ufficio stralcio riguardano:

 

Sotto il profilo della composizione dell’organo giudicante, si dispone che i procedimenti siano definiti in composizione monocratica. Tale previsione introduce una deroga al principio di collegialità ordinariamente previsto per le controversie relative alla protezione internazionale e speciale, realizzando una semplificazione volta a velocizzare l'adozione delle decisioni.

 

Il comma 2 chiarisce che, ai fini dell'applicazione della norma, si considerano pendenti i procedimenti instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 100 del 2026.

 

Il comma 3 stabilisce l'assegnazione all'ufficio per il processo stralcio, ai sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), di almeno tre giudici onorari di pace. A tali magistrati onorari il giudice assegnatario delega la trattazione di tutti i procedimenti pendenti e l'adozione dei relativi provvedimenti definitori, operando in espressa deroga al divieto generale stabilito dall’articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Il provvedimento di assegnazione dei magistrati onorari, adottato dal capo dell'ufficio giudiziario in conformità con le regole tabellari, determina i criteri per la delega ed è qualificato come immediatamente esecutivo.

 

Il comma 4 prevede che la trattazione e la definizione dei procedimenti pendenti possano essere delegate, tramite il medesimo provvedimento di assegnazione, anche ai magistrati onorari confermati in servizio presso le sezioni specializzate e ai magistrati onorari confermati in servizio presso gli uffici giudiziari sedi delle sezioni specializzate che abbiano aderito a un apposito interpello.

 

Il comma 5 introduce una disciplina organica per i magistrati onorari confermati a seguito della procedura valutativa prevista dall'articolo 2 della legge 15 aprile 2025, n. 51. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze delle sezioni specializzate per l'immigrazione, tali magistrati onorari sono destinati ai tribunali distrettuali, tenendo conto dei procedimenti pendenti alla data di completamento della medesima procedura valutativa.

 

La disposizione rimodula altresì i termini per la riorganizzazione delle piante organiche dell'ufficio del giudice di pace e della magistratura onoraria:

1.      Entro sei mesi dalla conclusione delle procedure valutative, la dotazione organica dei giudici onorari di pace (GOP) e dei viceprocuratori di pace deve essere determinata, con le modalità di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 116/2017, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto del contingente complessivo vigente.

2.      Entro otto mesi dalla medesima conclusione, il Ministro della giustizia determina, con separato decreto, la pianta organica degli uffici del giudice di pace, operando nel rispetto della vigente dotazione organica complessiva.

 

Il comma 6 prevede che i giudici onorari delegati ai sensi dei commi 3 e 4 siano destinati alla trattazione dei procedimenti di stralcio in via esclusiva per un periodo non inferiore a dodici mesi, fatte salve imprescindibili e preminenti esigenze dell'ufficio. La norma impone altresì l'obbligo di garantire a tali magistrati un'adeguata formazione specialistica nelle materie dell'asilo e dell'immigrazione, disponendo la partecipazione obbligatoria ai corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura in collaborazione con l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) e l'UNHCR.

 

Il comma 7 dispone l'applicazione, in quanto compatibili, delle tutele generali previste dagli articoli 10 (assegnazione all'ufficio del processo) e 22 (formazione e riunioni periodiche) del decreto legislativo n. 116 del 2017. Si introduce un'importante misura di favore economico stabilendo che ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio stralcio non si applichi la decurtazione del 20 per cento dell'indennità ordinariamente prevista dall'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

 

Il comma 8 definisce la disciplina transitoria per la prosecuzione dei procedimenti in corso, stabilendo che essi continuino nelle forme previste dall'articolo 35-bis del D.Lgs. 25/2008 (rito camerale per il riconoscimento della protezione internazionale) nel testo vigente prima del nuovo decreto. La trattazione avviene previa fissazione di udienza davanti al giudice delegato, la quale può essere sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter del codice di procedura civile.

 

Il comma 9 fissa al 31 ottobre 2029 il limite temporale massimo per delegare ai giudici onorari l'adozione di provvedimenti definitori, salvo che la definizione di tutti i procedimenti pendenti avvenga in data anteriore. Al fine di verificare l'efficacia della riforma, il presidente del tribunale è tenuto a monitorare l'andamento delle decisioni e, trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, deve trasmettere al Ministro della giustizia e al CSM una relazione dettagliata contenente il rapporto tra le pendenze iniziali e i procedimenti definiti, indicando i tempi presumibili per la conclusione dello stralcio.

 

Il comma 10 introduce una misura straordinaria volta a potenziare l'ufficio per il processo, autorizzando il Ministero della giustizia a disporre la proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (in scadenza al 30 giugno 2026), nel limite massimo di milleseicento unità.

La proroga è soggetta a rigorosi limiti soggettivi e temporali:

 

Il comma 11 quantifica gli oneri finanziari derivanti dalle proroghe contrattuali e dal funzionamento degli uffici stralcio, autorizzando la spesa di 19.740.396 euro per l'anno 2026. Alla relativa copertura finanziaria si provvede attraverso due distinti canali di riduzione contabile:

 

L'articolo 16 del decreto-legge n. 100 del 2026, nella formulazione previgente, introduce una disciplina volta alla celere definizione del contenzioso arretrato in materia di immigrazione e protezione internazionale mediante l'istituzione, presso ciascuna sezione specializzata, di un apposito ufficio per il processo stralcio (comma 1). Tale struttura ha il compito di definire in composizione monocratica i procedimenti pendenti alla data dell'11 giugno 2026, intendendosi per tali quelli instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima del 12 giugno 2026 - data di entrata in vigore del decreto legge n. 100 (commi 1 e 2). All'ufficio sono assegnati almeno tre giudici onorari di pace ai quali il giudice assegnatario può delegare sia la trattazione delle cause sia l'adozione dei relativi provvedimenti definitori, in espressa deroga ai limiti ordinari previsti dall'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (comma 3). A tal fine, il provvedimento di assegnazione, immediatamente esecutivo, stabilisce i criteri per il conferimento della delega e si inserisce nel quadro del generale aggiornamento delle piante organiche dei magistrati onorari, da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della norma, previo parere del Consiglio superiore della magistratura (commi 3 e 4). Sul piano dello statuto dei magistrati onorari destinati allo stralcio, la norma prescrive un vincolo di destinazione esclusiva per un periodo non inferiore a dodici mesi e l'obbligo di formazione specialistica mediante la partecipazione ai corsi dedicati, confermando per quanto non derogato l'applicabilità della disciplina generale di cui agli articoli 10 e 22 del decreto legislativo n. 116 del 2017 (commi 5 e 6). Dal punto di vista processuale, i giudizi proseguono nelle forme del rito previgente ex articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 previa fissazione dell'udienza, la quale può tuttavia essere sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter del codice di procedura civile (comma 7). L'efficacia della delega definitoria in favore dei giudici onorari è temporalmente circoscritta fino al 31 ottobre 2029, ovvero alla data antecedente di esaurimento dei procedimenti pendenti, ed è sottoposta al monitoraggio del Presidente del Tribunale, tenuto a trasmettere al Ministro della giustizia e al CSM una relazione sui risultati decorsi dodici mesi dall'avvio (comma 8). Infine, la funzionalità dell'ufficio è supportata sul piano amministrativo e finanziario dalla proroga trimestrale dei contratti a tempo determinato per un contingente massimo di 1600 addetti all'ufficio per il processo in possesso dei requisiti di servizio previsti, per la quale viene autorizzata una spesa complessiva pari a 19.740.396 euro per l'anno 2026 (commi 9 e 10).

 

L’intervento riformatore recato dal decreto-legge in esame, lasciando sostanzialmente immutato l’impianto originario della disciplina, vi introduce alcune significative modifiche. E’ in primo luogo consentito il conferimento delle funzioni di trattazione e decisione dei procedimenti pendenti anche ai magistrati onorari già confermati in servizio presso le sezioni specializzate o le relative sedi giudiziarie che aderiscano a una specifica procedura d'interpello (comma 4). Viene poi superato il previgente termine perentorio di trenta giorni per l'aggiornamento delle piante organiche, raccordando la determinazione della dotazione dei giudici onorari di pace e dei viceprocuratori di pace al termine di sei mesi dal completamento delle procedure valutative straordinarie ex legge 15 aprile 2025, n. 51, e fissando in otto mesi il termine per il decreto ministeriale relativo alla pianta organica degli uffici del giudice di pace (comma 5). Sul piano economico con il provvedimento d’urgenza in esame si introduce un'espressa garanzia di favore sancendo l'inapplicabilità della decurtazione del venti per cento dell'indennità, ordinariamente stabilita dall'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in favore dei giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo stralcio (comma 7). Infine, nell'ambito del supporto amministrativo garantito dalla proroga trimestrale dei contratti a tempo determinato degli addetti all'ufficio per il processo, si individua nella pregressa e specifica esperienza lavorativa sul giudizio di legittimità un titolo preferenziale ai fini della destinazione del personale alla Corte di Cassazione (comma 10).


 

Articolo 7, comma 2
(Modifiche in materia di liquidazione dei compensi
per le prestazioni funzionali alle intercettazioni)

 

 

L’articolo 7, comma 2, apporta una serie di modifiche all’articolo 168-bis del Testo Unico delle spese di giustizia che disciplina il procedimento di liquidazione dei compensi per le prestazioni funzionali alle intercettazioni.

 

L’articolo 7, comma 2 del decreto-legge n. 144 del 2026 introduce rilevanti modifiche all’articolo 168-bis del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ridefinendo organicamente il procedimento di liquidazione e di pagamento dei compensi spettanti per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione.

 

Tale intervento si inserisce nel contesto volto a conformare l'amministrazione della giustizia agli standard di efficienza previsti dalla direttiva europea 2011/7/UE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, operando per la risoluzione della procedura di infrazione n. 2021/4037 promossa dalla Commissione europea contro lo Stato italiano per i ritardi nei pagamenti dei servizi di noleggio apparati e prestazioni funzionali.

 

L'articolo 168-bis del Testo Unico delle spese di giustizia –nella sua formulazione previgente- disciplinava in modo analitico il procedimento di liquidazione dei compensi per le prestazioni funzionali alle intercettazioni, stabilendo che, al termine delle attività, l'avente diritto dovesse presentare formale istanza di pagamento al pubblico ministero (comma 01). La competenza funzionale all'emissione del decreto di liquidazione era attribuita al magistrato requirente che aveva richiesto o eseguito l'autorizzazione alle operazioni, il quale doveva provvedere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, previa verifica della rendicontazione delle prestazioni svolte (commi 1 e 1-bis). Sotto il profilo dell'efficacia del provvedimento, la norma prevedeva che, durante la fase delle indagini preliminari, il decreto costituisse titolo provvisoriamente esecutivo e venisse comunicato esclusivamente al beneficiario, mentre la notifica alle parti processuali ai fini dell'opposizione ex art. 170 fosse differita al momento della conclusione delle indagini (commi 2 e 3). La fase del pagamento vero e proprio aveva inizio con l'emissione della fattura da parte del beneficiario, adempimento subordinato all'acquisizione dell'esecutività del titolo, cui doveva seguire il saldo da parte dell'amministrazione entro trenta giorni dalla ricezione del documento fiscale (comma 3.01). A presidio del rispetto di tali tempistiche, il legislatore aveva introdotto un meccanismo di tutela che riconosceva al creditore, in caso di ritardo, la maturazione degli interessi legali di mora e di un indennizzo percentuale calcolato per scaglioni crescenti in base alla durata dell'inadempimento, oscillante tra l'1 per cento per ritardi entro i sei mesi e il 2,5 per cento per quelli superiori ai due anni (comma 3.02). Il quadro normativo era completato dall'obbligo di annotazione specifica delle spese nel foglio delle notizie e dal richiamo alla disciplina generale sulle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, applicabile in quanto compatibile con la natura pubblicistica dell'incarico conferito dall'autorità giudiziaria (commi 3-bis e 3-ter).

 

Sotto il profilo procedimentale, la lettera a) del comma 2 dispone la sostituzione del comma 1-bis del citato articolo 168-bis del Testo Unico. La disposizione delinea una rigorosa disciplina del potere-dovere di liquidazione in capo al PM, al quale spetta l’emissione del decreto di liquidazione entro un termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla ricezione della formale istanza di pagamento presentata dall'avente diritto al termine delle attività. Il rispetto di questa scansione temporale acceleratoria è presidiato da un duplice vaglio istruttorio di natura obbligatoria, in forza del quale il magistrato requirente che ha richiesto o eseguito l’autorizzazione alle operazioni è tenuto a verificare non solo la regolarità formale della rendicontazione contabile prodotta, ma anche la conformità sostanziale delle prestazioni effettivamente eseguite rispetto all'incarico giudiziario conferito. Questa innovazione procedimentale mira a trasformare il decreto di liquidazione in un atto certo che accerta la congruità e la pertinenza della spesa entro un orizzonte temporale definito, garantendo la solvibilità dello Stato verso i propri ausiliari.

 

La lettera b) del medesimo comma 2 sostituisce il comma 2 dell'articolo 168-bis, introducendo un'articolata disciplina in merito all'efficacia esecutiva del decreto di pagamento e al relativo regime delle sue comunicazioni. Al fine di contemperare le esigenze di celerità nella riscossione del credito con la salvaguardia del segreto investigativo, la disposizione attribuisce al provvedimento la natura di titolo esecutivo già nel corso della fase delle indagini preliminari, eliminando la previgente qualificazione di "provvisoria" esecutività per rafforzare la posizione del creditore e consentire l'immediata emissione della fattura e il conseguente pagamento. Sotto il profilo procedurale, la comunicazione del decreto è limitata esclusivamente al beneficiario durante le indagini preliminari, al fine di evitare che la conoscenza dei dettagli economici della liquidazione possa compromettere la riservatezza delle attività d'indagine ancora in corso. Il differimento del contraddittorio pieno è previsto solo alla conclusione delle indagini, momento in cui il decreto viene comunicato alle parti processuali e nuovamente al prestatore del servizio per attivare i termini per l’eventuale introduzione del giudizio di opposizione ai sensi dell’articolo 170 del medesimo Testo Unico, volto a consentire la contestazione della liquidazione.

La lettera c) del comma 2 delinea una profonda ristrutturazione della fase di pagamento e dei rimedi contro i ritardi, disponendo che i commi 3, 3.01 e 3.02 dell'articolo 168-bis siano sostituiti dai commi 3 e 3.1. Il nuovo comma 3 fissa un termine perentorio di trenta giorni per l’effettivo saldo del debito da parte dell’amministrazione, ancorato a due diversi presupposti di decorrenza, a seconda che il beneficiario abbia già provveduto all’inoltro della fattura al momento dell'emissione del decreto (nel qual caso il termine decorre dal decreto stesso) o che vi provveda successivamente (nel qual caso il termine decorre dalla ricezione del documento fiscale). Qualora non siano rispettati i termini stabiliti per la liquidazione giudiziale (comma 1-bis) o per il pagamento (comma 3), il nuovo comma 3.1 introduce un meccanismo di ristoro automatico per i rispettivi ritardi, stabilendo che sulla somma liquidata siano dovuti interessi moratori calcolati nella misura indicata dal successivo comma 3-ter. Questa sostituzione comporta l'abrogazione integrale del previgente sistema di indennizzi percentuali automatici calcolati a scaglioni crescenti in base alla durata del ritardo, che oscillavano dall'1 per cento per ritardi entro i sei mesi fino al 2,5 per cento per inadempienze superiori ai due anni, uniformando la tutela del creditore esclusivamente al regime degli interessi legali di mora.

 

Infine, la lettera d) del comma 2 sostituisce il comma 3-ter dell'articolo 168-bis del Testo Unico. La nuova disposizione estende ai crediti vantati dai prestatori di servizi funzionali alle operazioni di intercettazione l'applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. Tale rinvio comporta l'applicazione ai crediti di tutte le tutele previste per il ritardato adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, compreso il diritto agli interessi moratori e il diritto al rimborso dei costi sostenuti per il recupero del credito, nonché ogni ulteriore diritto del prestatore per il caso di ritardo nel pagamento. L'operatività di tale disciplina è subordinata a una clausola di compatibilità, in considerazione delle peculiarità del rapporto nell’ambito del quale sono rese le prestazioni e del procedimento giudiziale di liquidazione delle relative spese da parte dell’autorità giudiziaria.


 

Articolo 7, comma 3
(Compiti del personale dell'ufficio per il processo)

 

 

L’articolo 7, comma 3, interviene sulle attività cui può essere impiegato il personale addetto agli uffici per il processo (civili e penali), includendovi anche la raccolta, catalogazione e archiviazione dei provvedimenti dell’ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale, nonché le attività previste dalla contrattazione collettiva e, in via residuale, quelle che la legge attribuisce alle cancellerie per garantire un supporto qualificato all’attività giurisdizionale.

 

Preliminarmente, si evidenzia che il decreto legislativo n. 151 del 2022, emanato congiuntamente ai due decreti legislativi che hanno riformato i processi civile e penale (rispettivamente n. 149/2022 e n. 150/2022), in attuazione delle rispettive leggi delega (legge n. 206/2021 per il processo civile e legge n. 134/2021 per il processo penale) e nell’ambito degli obiettivi in materia di giustizia posti dal PNRR, detta una disciplina organica sull’ufficio del processo, di cui regola l’organizzazione, il funzionamento e le attribuzioni.

 

Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 151 del 2022, oltre al personale assunto nell’ambito della procedura straordinaria di reclutamento finanziata con i fondi PNRR, l’UPP può essere costituito da: giudici onorari di pace (UPP presso i tribunali), giudici ausiliari (UPP presso le corti d’appello), tirocinanti ex art. 73 del DL 69/2013, coloro che svolgono la formazione professionale presso gli uffici giudiziari ex art. 37, comma 5, del DL 98/2011, il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie, ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal medesimo decreto legislativo.

Per il rafforzamento della struttura UPP nell’ambito del PNRR vedi box infra.

 

Ciò posto, gli interventi di modifica recati dal comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge in esame riguardano gli articoli 5 e 6 del citato decreto legislativo n. 151 del 2022 concernenti, rispettivamente, i compiti degli addetti agli UPP civili e agli UPP penali.

Si tratta del secondo intervento in materia effettuato a distanza di pochi mesi: le modifiche vanno infatti ad incidere sui commi 1-bis dei suddetti articoli, che erano stati introdotti dall’articolo 6, comma 1, lettera d), numero 2), e lettera e), numero 2), del decreto-legge n. 100/2026, al preciso scopo di definire le attività cui sono preposti gli addetti all’ufficio del processo.

Quest’ultimo decreto aveva previsto l’applicazione ordinaria di tali figure professionali a determinati compiti (ovvero quelli indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 dei rispettivi articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 151 del 2022), facendo comunque salva la possibilità di impiego in altre attività nei casi di urgente e comprovata necessità.

 

La disposizione in esame prevede un ampliamento delle attività cui impiegare gli addetti agli UPP civili di cui all’articolo 5 e gli addetti agli UPP penali di cui all’articolo 6, le quali sono individuate:

-         dalle rispettive lettere d) del comma 1, laddove il decreto-legge n. 100 del 2026 aveva circoscritto tali attività solo a quelle previste dalle lettere a), b) e c)[71];

Si tratta, per gli UPP civili, di attività di raccolta, catalogazione e archiviazione dei provvedimenti dell'ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale e, per gli UPP penali, di fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.

-         dalla contrattazione collettiva di comparto.

A tale proposito, si ricorda che il contratto collettivo di riferimento è il contratto collettivo integrativo siglato il 29 aprile 2026 per il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia. Tale accordo, che definisce le famiglie professionali dell’amministrazione giudiziaria, colloca la figura dell’addetto all’UPP nella famiglia dei servizi giudiziari, area funzionari.

 

Il comma 3 dell’art. 7 specifica altresì che il presidio delle attività che la legge attribuisce alle cancellerie costituisce un’attività residuale per gli addetti all’UPP e ribadisce, infine, la funzione fondamentale degli addetti UPP, ovvero quella di assicurare un supporto qualificato all’attività giurisdizionale.

 

L’ufficio per il processo è una struttura organizzativa istituita per la prima volta presso i tribunali ordinari (e le relative Procure della Repubblica) e presso le Corti d'appello dall’articolo 50 del decreto-legge 90/2014 allo scopo di «garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione», obiettivo ribadito anche dal decreto legislativo n. 151 del 2022, il cui art. 2 recita «Gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione sono costituiti al fine di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione». Il modello dell'ufficio del processo è stato successivamente esteso anche alla giustizia amministrativa dal decreto-legge n. 168 del 2016,

È stato comunque negli anni più recenti che l’ufficio del processo ha assunto un ruolo fondamentale nel sistema giustizia, legato al conseguimento degli obiettivi di riduzione della durata dei processi e di smaltimento dell’arretrato fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell’ambito del quale sono state stanziate le risorse economiche necessarie al potenziamento di tali strutture, in particolare attraverso un piano straordinario di assunzioni di personale: a tale proposito si ricorda che il tale piano assunzionale è stato finanziato dall’investimento 1.8, per un ammontare pari a 2.268 milioni di euro a favore del Ministero della giustizia e a 41,8 milioni di euro a favore del Consiglio di Stato.

All’obiettivo iniziale, che prevedeva il reclutamento di 16.500 addetti all'ufficio per il processo per la giustizia ordinaria (comprese le 400 unità da destinare alla Corte di cassazione) e 326 per la giustizia amministrativa, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, si è dato attuazione attraverso il decreto-legge n. 80 del 2021, ed in particolare con l’articolo 11, che regolamentava la relativa procedura di assunzione, prevedendo anche alcune misure premiali legate alla prestazione con merito del servizio presso l'ufficio del processo al termine del rapporto di lavoro (titolo per l'accesso al concorso in magistratura; equivalenza con un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio e con un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali; titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria).

Malgrado tali previsioni, la natura del rapporto a tempo determinato e la non prorogabilità del medesimo hanno determinato una certa difficoltà sia nella copertura dei posti sia nel trattenimento delle unità immesse in servizio, difficoltà puntualmente evidenziate dal Governo nella quarta Relazione sullo stato di attuazione del PNRR (trasmessa al Parlamento in data 26 febbraio 2024). Ciò ha dapprima portato a concordare con la Commissione europea una rimodulazione dell’obiettivo iniziale, riducendo a 10.000 le unità di personale complessive (addetti UPP e personale tecnico-amministrativo) da immettere in servizio al 30 giugno 2024 e quindi ad introdurre misure maggiormente incentivanti al fine di attrarre personale qualificato da assegnare agli UPP (si segnala che il nuovo obiettivo è stato raggiunto, come evidenziato dalla Quinta Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, trasmessa il 25 luglio 2024).

Tali incentivi sono principalmente contenuti nel decreto-legge n. 19 del 2024 che ha previsto:

- in primo luogo la stabilizzazione del personale (art. 22, co. 1, lett. c); precedentemente l’art. 1, co. 9, lett. b), del d.l. 215/2023 aveva previsto la proroga dei contratti fino al 30 giugno 2026);

- l'erogazione di incentivi economici per il personale degli uffici giudiziari che raggiungono l'obiettivo di riduzione dei procedimenti civili pendenti, nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo (art. 23);

- il riconoscimento del servizio prestato quale titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (art. 22 lett. a) e b).

 

Secondo gli ultimi dati forniti dal Ministero della giustizia, alla data del 30 giugno 2026 risultano in servizio 8.345 addetti UPP e 2.519 profili tecnico-amministrativi, per un totale complessivo di 10.864 unità di personale.

 

D.Lgs. 151/2022

Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134.

Testo previgente

Modificazioni apportate dall’art. 7, comma 3, del D.L. 144/2026

Art. 5
(Compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali e le corti d'appello)

Art. 5
(idem)

l-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato in via ordinaria nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), salvo i casi di urgente e comprovata necessità.

l-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nelle altre attività previste dalla contrattazione collettiva di comparto e, in via residuale, al presidio delle attività che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di assicurare un qualificato supporto all'attività giurisdizionale.

Art. 6
(Compiti dell'ufficio per il processo penale presso i tribunali e le corti d'appello)

Art. 6
(idem)

l-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato in via ordinaria nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), salvo i casi di urgente e comprovata necessità.

l-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nelle altre attività previste dalla contrattazione collettiva di comparto e, in via residuale, al presidio delle attività che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di assicurare un qualificato supporto all'attività giurisdizionale.

Articolo 7, comma 4
(Documentazione inerente alle operazioni IVA)

 

 

L’articolo 7, comma 4, dispone l’abrogazione delle disposizioni in materia di piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali a causa delle relative difficoltà applicative.

 

Nel dettaglio, il comma 4 dell’articolo 7 dispone l’abrogazione delle dell’articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015, e dell’articolo 1, comma 228, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) recanti le disposizioni in materia di piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali.

 

Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, l’articolo 1, comma 227, della legge di bilancio 2021 ha aggiunto un comma 3-bis all’articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, ai sensi del quale l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche. Come specificato dalla relazione tecnica, la compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi della sezione III del capo IV del titolo I del libro quarto del codice civile.

La relazione illustrativa prosegue evidenziando che il successivo comma 228 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021 ha rimesso ad un «decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione» l’individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di servizio di tale piattaforma.

Secondo la relazione illustrativa, l’esercizio del potere regolatorio è risultato di difficile applicazione, atteso che, per un verso, il Ministero della giustizia, indicato come capofila, ha evidenziato che il decreto attuativo ha ad oggetto profili applicativi di uno strumento informatico messo a disposizione da altra amministrazione, ossia l’Agenzia delle entrate; e, per l’altro, il Ministero dell’economia e delle finanze ha a sua volta evidenziato la natura non fiscale dei crediti e debiti oggetto di compensazione. Pertanto, prosegue la relazione illustrativa, al fine di razionalizzare e semplificare il quadro normativo, così impedendo che lo stock dei decreti pendenti da attuare sia in parte qua gravato sine die, si rende necessaria ed urgente l’abrogazione dello strumento informatico, di particolare complessità tecnica per come attualmente disciplinato.


 

Articolo 7, comma 5
(Piante organiche della magistratura ordinaria)

 

 

L’articolo 7, comma 5, inserisce un nuovo articolo nell’ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12 del 1942), volto a definire il processo di determinazione delle piante organiche della magistratura ordinaria, nonché l’organico minimo delle procure presso i tribunali per i minorenni.

 

Più nel dettaglio, la disposizione in commento aggiunge l’articolo 5-bis al regio decreto n. 12 del 1942, rubricato “Piante organiche della magistratura ordinaria”.

L’articolo, composto di un unico comma, contiene due diverse disposizioni, la prima delle quali demanda al Ministro della giustizia la determinazione delle piante organiche della magistratura ordinaria, previo parere del Consiglio superiore della magistratura.

 

La competenza ministeriale su tale materia, prevista già dall’articolo 1, comma 5, della legge n. 1 del 1963, contenente “Disposizioni per l’aumento degli organici della magistratura e delle promozioni” (che richiedeva tuttavia l’adozione di un decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia), è stata ribadita dai successivi interventi in materia: si ricordano, in particolare, l’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008 e l’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 155 del 2012, emanato in attuazione della delega per il riordino della geografia giudiziaria contenuto all’articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, a seguito del quale è stato adottato il decreto 17 aprile 2014 cui sono allegate le tabelle A, B, C, D ed E che contengono la ripartizione dei magistrati della Corte di cassazione e del Tribunale superiore delle acque pubbliche, delle corti d’appello, dei tribunali, dei tribunali per minorenni e dei tribunali di sorveglianza (tabelle successivamente sostituite dal d.m. 14 settembre 2020 e, per le corti d’appello, dal d.m. 23 marzo 2022)

Per quanto riguarda invece l’espressione del parere da parte del CSM sulla proposta di determinazione delle piante organiche del Ministro della giustizia, oltre ai sopra citati riferimenti normativi, che espressamente lo prevedono, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 10, secondo comma, della legge n. 195 del 1958, una delle prerogative del CSM è quella di dare pareri al Ministro della giustizia sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie. Il CSM, sempre sulla base di tale norma, ha inoltre la facoltà di avanzare proposte al Ministro sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

 

La seconda disposizione, contenuta nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 5-bis, concerne specificamente le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni ed è volta a stabilire che nei predetti uffici debbano essere assegnati almeno tre sostituti procuratori.

 

L’intento dichiarato nella relazione illustrativa è quello di rafforzare le funzioni requirenti di primo grado presso i tribunali per i minorenni. Come si evince, infatti, dalla Tabella C, allegata al d.m. 17 aprile 2014, sostituita dal d.m. 14 settembre 2020, nella maggior parte delle procure della Repubblica istituite presso i tribunali per i minorenni l’organico dei sostituti procuratori è in numero inferiore a tre.


 

Articolo 7, commi 6-9
(Incremento dell’organico e reclutamento
di personale di magistratura)

 

 

Le disposizioni in esame intervengono sul ruolo organico della magistratura ordinaria, incrementandolo di 25 unità dal 1° luglio 2027, autorizzando, a tal fine, il bando della relativa procedura concorsuale di reclutamento.

 

Il comma 6 stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2027, il ruolo organico della magistratura ordinaria è incrementato di venticinque unità, da destinare alle funzioni requirenti di primo grado presso i tribunali per i minorenni di cui all’articolo 5-bis, secondo periodo, del regio decreto n. 12 del 1941, introdotto dal comma 5 dell’articolo 7 del presente decreto-legge (si rinvia alla relativa scheda di lettura). Conseguentemente, la Tabella B allegata alla legge n. 71 del 1991, che indica il ruolo organico della magistratura ordinaria, è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 1 al decreto in esame.

 

Il comma 7 novella l’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 45 del 2024, il quale, nelle more dell’applicabilità - sospesa f

ino al 31 dicembre 2029 - degli articoli 13 e 17, comma 2, del medesimo decreto, individua, al fine di garantire il rispetto della dotazione organica complessiva, il limite dei magistrati ordinari destinati a funzioni non giudiziarie di cui alla lettera M) della citata Tabella B, nonché il limite dei magistrati indicati alla lettera L)[72] della medesima tabella. In particolare, il comma 7 in esame ridetermina quest’ultimo limite in 10.039 unità fino al 30 giugno 2027 e in 10.064 unità fino al 31 dicembre 2029.

 

Si ricorda, in proposito, che il sopra citato articolo 13 del decreto legislativo n. 45 del 2024 individua il numero massimo dei magistrati fuori ruolo. In particolare, i magistrati possono essere collocati fuori ruolo nel rispetto dei seguenti numeri massimi:

- ordinari, numero 180 unità;

- amministrativi, numero 25 unità;

- contabili, numero 25 unità.

 

In ogni caso, i magistrati ordinari non possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Consiglio superiore della magistratura e dagli organi costituzionali in numero superiore a 40 unità.

Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto medesimo, la Tabella B allegata alla legge n. 71 del 1991, recante il ruolo organico della magistratura ordinaria, è sostituita dalla tabella allegata al decreto legislativo n. 45 del 2024.

 

Il comma 8 autorizza il Ministero della giustizia a bandire nel corso dell’anno 2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all’assunzione, non prima del 1° luglio 2027, delle 25 unità di personale di magistratura di cui al comma 6.

 

Infine, il comma 9 reca l’autorizzazione di spesa per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 6 e 8 dell’articolo 7 del presente decreto, nonché la relativa copertura finanziaria.

Nello specifico, si dispone che, ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 142.381 euro per l’anno 2026 e di 1.708.567 euro annui a decorrere dall’anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia.

Il comma medesimo, per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, autorizza la spesa di 955.037 euro per l’anno 2027, di 2.176.734 euro per l’anno 2028, di 2.672.152 euro per l’anno 2029, di 2.672.152 euro per l’anno 2030, di 3.130.025 euro per l’anno 2031, di 3.473.759 euro per l’anno 2032, di 3.476.672 euro per l’anno 2033, di 3.601.746 euro per l’anno 2034, di 3.612.169 euro per l’anno 2035 e di 7.371.182 euro annui a decorrere dall’anno 2036 relativamente agli oneri assunzionali, di 401.000 euro per l’anno 2027 relativamente alle spese concorsuali, di 112.500 euro per l’anno 2027 e di 11.250 euro annui a decorrere dall’anno 2028 relativamente alle spese di funzionamento, cui si provvede mediante riduzione di 1.468.537 euro per l’anno 2027 e di 7.382.432 euro a decorrere dall’anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia.


 

Articolo 7, commi 10-13
(Assunzioni di personale della Polizia di Stato per il potenziamento dei servizi di controllo alle frontiere e dei flussi migratori)

 

 

L’articolo 7, comma 10, prevede un’assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° dicembre 2026, di cinquecento unità di agenti e assistenti della Polizia di Stato da destinare ai servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori. I commi 11, 12 e 13 recano, a tal fine, le relative disposizioni finanziarie.

 

Il comma 10 autorizza, nel limite della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente, l’assunzione straordinaria di cinquecento unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti della Polizia di Stato, non prima del 1° dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall’articolo 703 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare). Tale assunzione è finalizzata al potenziamento dei servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori, anche in relazione allo svolgimento delle verifiche preliminari di identità, di sicurezza e delle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico svolte dagli uffici di polizia di frontiera e dalle questure.

 

Al riguardo, la Relazione illustrativa evidenzia che è attualmente in corso il concorso per l’assunzione di 4.400 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto il 29 aprile 2026, e aperto sia ai candidati provenienti dalla vita civile sia ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate, questi ultimi destinatari di una prima aliquota di assunzioni pari a 1.962 unità. In tale contesto, l’assunzione straordinaria prevista dalla disposizione in commento consente di reclutare, a decorrere dal 1° dicembre 2026, cinquecento unità di allievi agenti e assistenti della Polizia di Stato nell’ambito dell’aliquota riservata ai volontari delle Forze armate, anticipandone l’immissione in servizio rispetto alle ordinarie facoltà assunzionali relative al 2026. In questo modo, si rende disponibile in via anticipata il contingente di cinquecento unità destinato alle esigenze di attuazione del Patto per la migrazione e l’asilo, che sarà successivamente recuperato nel corso del prossimo anno per le esigenze complessive degli Uffici della Polizia di Stato.

 

Sul punto, si ricorda che, ai sensi del sopra citato articolo 703, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare, le riserve di posti in favore dei volontari in ferma prefissata, in servizio o in congedo, di età non superiore a venticinque anni compiuti, che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio come volontari in ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti, per l’accesso alle carriere iniziali dei singoli Corpi e dell’Arma dei carabinieri sono così determinate:

- Arma dei carabinieri: 70 per cento;

- Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;

- Polizia di Stato: 45 per cento;

- Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;

- Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento.

 

I posti riservati sopra indicati, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso. Inoltre, nella formazione delle graduatorie, le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata, considerati utili.

 

Si rappresenta, altresì, che l’articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 100 del 2026 affida alle autorità nazionali di frontiera e alle autorità nazionali competenti in materia di immigrazione le verifiche preliminari di identità e di sicurezza e le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico. In particolare, in base alla disposizione in commento:

- le autorità nazionali di frontiera e le autorità nazionali competenti in materia di immigrazione sono quelle designate dall’articolo 3, paragrafo 1, numeri 3 e 4, del regolamento (UE) 2017/2226 e cioè le guardie di frontiera incaricate, conformemente al diritto nazionale, di procedere alle verifiche di frontiera e le autorità competenti responsabili, conformemente al diritto nazionale, di verificare all’interno del territorio degli Stati membri se siano soddisfatte le condizioni d’ingresso, o di soggiorno, nel territorio degli Stati membri;

- le verifiche preliminari di identità e di sicurezza e le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico sono quelle previste dagli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2024/1356: l’articolo 14 prevede che, ai fini della verifica dell’identità dei cittadini dei Paesi terzi sottoposti ad accertamenti alla frontiera o all’interno del Paese (ai sensi degli articoli 5 e 7 del medesimo regolamento), siano utilizzati documenti di identità, di viaggio o di altro tipo, dati o informazioni forniti dal cittadino del Paese terzo interessato o ottenuti dal medesimo e i dati biometrici[73]; possono essere utilizzate inoltre le banche dati dell’archivio comune dei dati di identità (CIR), il sistema di informazione Schengen e le banche dati nazionali; i dati biometrici di un cittadino di un Paese terzo sottoposto agli accertamenti sono rilevati una volta sola ai fini della registrazione nel sistema Eurodac; in base all’articolo 15, poi, i cittadini dei Paesi terzi sono sottoposti agli accertamenti di sicurezza per verificare se possano rappresentare una minaccia per la sicurezza interna, mediante consultazione del SIS (Sistema di informazione Schengen), dell’EES (Entry-Exit System), dell’ETIAS (European Travel Information and Authorisation System), del VIS (sistema di informazione dei visti) e dell’ECRIS-TCN (cd. casellario europeo), i dati Europol e le banche dati Interpol.

 

I commi 11, 12 e 13 recano le disposizioni finanziarie.

In particolare, il comma 11 stabilisce che, ai fini della sopra citata assunzione straordinaria, è autorizzata la spesa pari a 753.439 euro per l’anno 2026, a 19.198.014 euro per l’anno 2027, a 26.388.270 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, a 26.459.333 euro per l’anno 2031, a 27.241.020 euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2035, nonché pari a 27.325.392 euro annui a decorrere dall’anno 2036. Il comma 12 dispone che, per le spese di funzionamento connesse alla predetta assunzione, è autorizzata la spesa di 1.201.014 euro per l’anno 2026, 1.140.067 euro per l’anno 2027, 660.000 euro per l’anno 2028, 1.410.000 euro per l’anno 2029, 660.000 euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 1.410.000 euro per l’anno 2032, 660.000 euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, 1.410.000 euro per l’anno 2035 e di 660.000 euro annui a decorrere dall’anno 2036.

Infine, il comma 13 prevede la copertura finanziaria, stabilendo che agli oneri derivanti dall’assunzione straordinaria, pari complessivamente a 1.954.453 euro per l’anno 2026, 20.338.081 euro per l’anno 2027, 27.048.270 euro per l’anno 2028, 27.798.270 euro per l’anno 2029, 27.048.270 euro per l’anno 2030, 27.119.333 euro per l’anno 2031, 28.651.020 euro per l’anno 2032, 27.901.020 euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, 28.651.020 euro per l’anno 2035, nonché pari a 27.985.392 euro annui a decorrere dall’anno 2036, si provvede:

§  quanto a 1.954.453 euro per l’anno 2026, 20.338.081 euro per l’anno 2027, 27.048.270 euro per l’anno 2028, 27.798.270 euro per l’anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;

§  quanto a 27.048.270 euro per l’anno 2030, 27.119.333 euro per l’anno 2031, 28.651.020 euro per l’anno 2032, 27.901.020 euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, 28.651.020 euro per l’anno 2035 e a 27.985.392 euro annui a decorrere dall’anno 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.


 

Articolo 7, commi 14 e 15
(Disposizioni in materia di corsi di formazione per l’accesso
ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato)

 

 

L’articolo 7, comma 14, inserisce il comma 3-bis nel testo dell’articolo 17 del decreto-legge n. 23 del 2026. Tale comma 3-bis prevede l’avviamento ai corsi di formazione, per l’accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, per le aliquote di candidati già dichiarati idonei all’esito delle prove d’esame e degli accertamenti obbligatori e facoltativi, sulla base di apposite graduatorie di merito provvisorie. Il comma 15 stabilisce che all’attuazione di tale disposizione si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nei limiti delle facoltà assunzionali.

 

L’articolo 7, commi 14 e 15, introduce una misura in ambito concorsuale, volta ad abbreviare i tempi di avvio dei candidati idonei ai corsi di formazione per l’accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato.

 

Il comma 14 aggiunge il comma 3-bis all’articolo 17 del decreto-legge n. 23 del 2026 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, attività d'indagine dell’autorità giudiziaria, forze di polizia e immigrazione.

Il nuovo comma 3-bis stabilisce che, nei bandi delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, possano essere predisposte graduatorie provvisorie di merito, per l’avvio dei corsi di formazione.

Le graduatorie sono composte da aliquote di candidati già risultati idonei, a seguito dello svolgimento di tutte le prove d’esame e di tutti gli accertamenti obbligatori e facoltativi.

Tale misura può essere adottata solo se risulti assicurata l’assunzione di tutti i candidati idonei al termine delle procedure concorsuali, nel limite dei posti banditi.

 

La relazione illustrativa riferisce che, per l’effettiva applicabilità della disposizione, sia necessaria la previsione di un numero di candidati idonei inferiore rispetto al numero di posti messi a bando. In tal modo, si evita l’inserimento nelle graduatorie provvisorie di candidati che potrebbero risultare idonei non vincitori nelle graduatorie definitive di merito.

Mediante la predisposizione di graduatorie provvisorie, si intendono accelerare le tempistiche di avvio dei candidati idonei ai relativi corsi di formazione e, di conseguenza, quelle di assegnazione dei frequentatori dei corsi presso gli Uffici territoriali, a beneficio della funzionalità della Polizia di Stato.

Tale iniziativa risulta in linea con altre disposizioni normative vigenti, nonché con il principio meritocratico dell’assunzione nelle pubbliche amministrazioni mediante pubblico concorso, sancito dall’articolo 97, comma 4, della Costituzione.

 

Qualora vengano adottate le graduatorie provvisorie di merito, prosegue il comma 14, il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza può disporre l’articolazione dei corsi di formazione in più cicli, ai sensi dell’articolo 66, commi da 7 a 9. del Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato (decreto del Ministro dell’interno n. 168/2022).

Il comma 7 dell’art. 66 del richiamato decreto n. 168/2022 stabilisce che il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, può disporre l'articolazione di ciascun corso di formazione in più cicli, quando per “oggettive esigenze organizzative e logistiche” non sia possibile ospitare tutti i vincitori della medesima procedura scrutinale o concorsuale presso gli istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato.

I successivi commi 8 e 9 del richiamato articolo 66 disciplinano le decorrenze giuridiche ed economiche da riconoscere ai vincitori del medesimo concorso. Il comma 8 riconosce a tutti i vincitori del medesimo concorso pubblico la stessa decorrenza giuridica dei frequentatori del primo ciclo; invece, fa coincidere la decorrenza economica con il giorno dell'effettiva immissione in servizio. Ai sensi del comma 9, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo a tutti i vincitori del medesimo concorso interno, ove non sia diversamente disposto.

 

Il nuovo comma 3-bis si applica anche alle procedure concorsuali già indette alla data della sua entrata in vigore, consentendo la modifica dei relativi bandi di concorso.

 

Il comma 15 reca una clausola di invarianza finanziaria. La disposizione prevede il solo impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


 

Articolo 7, comma 16
(Comando Forze speciali e
Associazioni Professionali a carattere sindacale tra militari)

 

 

L’articolo 7, comma 16, per come modificato in sede referente, interviene, con le lettere 0a) e 0b), sul Comando Forze speciali e sull’organizzazione di vertice della Difesa.

La disposizione disciplina altresì la normativa relativa alle Associazioni Professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM).

Infatti, la lettera a) modifica la disciplina delle cariche direttive, consentendo la rieleggibilità per un massimo di tre mandati consecutivi (anziché due) e riducendo da cinque a quattro il numero di volte in cui il militare può essere posto in distacco sindacale.

La lettera b) riguarda invece gli obblighi informativi da parte del Ministero della Difesa e del MEF alle APCSM rappresentative e prevede un termine minimo di 10 giorni per l'invio della documentazione riguardante le materie di competenza delle APCSM su cui richiedere il parere.

La lettera c), infine, interviene in materia di distacchi e aspettative sindacali prevedendo:

-         l'aumento della durata dei distacchi e delle aspettative sindacali non retribuite da tre a quattro anni;

-         la riduzione da cinque a quattro del numero complessivo di distacchi sindacali e aspettative retribuite;

-         l'eliminazione della previsione di un periodo di servizio effettivo di almeno un triennio tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita.

 

La lettera 0a), inserita nel corso dell’esame in sede referente, interviene sull’articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare, di seguito “COM”), relativo alle attribuzioni del Capo di Stato maggiore della difesa.

In particolare, il numero 1) sostituisce la formula di cui alla lettera b), comma 1, articolo 27 del COM, secondo cui il Capo di Stato maggiore della difesa “si avvale” del Comando operativo di vertice interforze con la previsione secondo cui egli “dispone” del medesimo Comando.

La modifica sembra dunque rafforzare, sul piano ordinamentale, il rapporto funzionale tra il Capo di Stato maggiore della Difesa e il Comando operativo di vertice interforze.

 

Il numero 2) della medesima lettera 0a) inserisce la nuova lettera b.1) all’elenco delle attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa – contenute al comma 1 dell’articolo 27 del COM – con la quale si prevede che il Capo di Stato maggiore della difesa disponga anche del Comando Forze speciali, disciplinato dal nuovo articolo 29-bis del Codice.

 

Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010)

Testo previgente

Modificazioni apportate dall’art. 7, comma 16 del D.L. 144/2026

Art. 27

(Ordinamento dello Stato maggiore della Difesa)

Art. 27

(Ordinamento dello Stato maggiore della Difesa)

1. Il Capo di stato maggiore della difesa, per l’esercizio delle sue attribuzioni:

Identico.

a) dispone di uno Stato maggiore il cui ordinamento è fissato nel regolamento;

Identico.

b) si avvale del Comando operativo di vertice interforze di cui all’articolo 29;

b) dispone del Comando operativo di vertice interforze di cui all’articolo 29;

b-bis) si avvale della Direzione della Sanità militare di cui all’articolo 188-quater, per le attribuzioni di carattere tecnico-operativo a quest’ultima affidate.

Identico.

 

b.1) dispone del Comando Forze speciali di cui all’articolo 29-bis;

2. Sono unificate presso lo Stato maggiore della difesa le attribuzioni e le attività generali concernenti la pianificazione, la predisposizione e l’impiego delle Forze armate e della Sanità militare, nonché le attività svolte nell’ambito delle strutture centrali di Forza armata suscettibili di accorpamento interforze.

Identico.

3. Dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore della difesa gli altri comandi ed enti interforze indicati nel regolamento.

Identico.

 

Conseguentemente, la lettera 0b), aggiunta anch’essa nel corso dell’esame in sede referente, inserisce il nuovo articolo 29-bis avente ad oggetto il Comando Forze speciali.

 

Tale disposizione reca la disciplina primaria del Comando Forze speciali, stabilendo che esso dipende dal Capo di Stato maggiore della Difesa e svolge funzioni di pianificazione, direzione e condotta delle operazioni delle Forze speciali. Tali attività devono svolgersi in conformità agli indirizzi del Ministro della difesa e previa autorizzazione ministeriale per ogni attività.

 

La disposizione disciplina anche la nomina del Comandante del Comando Forze speciali, prevedendo che essa avvenga con decreto del Ministro della Difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della Difesa, tra ufficiali in servizio permanente effettivo con grado di generale di corpo d’armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea.

 

Infine, il nuovo articolo rinvia ad un regolamento – presumibilmente il d.P.R. n. 90 del 2010, recante il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare – la definizione delle attività del Comando Forze speciali.

La norma primaria, quindi, disciplina la collocazione ordinativa, la dipendenza funzionale, i compiti generali nonché modalità di nomina del Comandante e demanda invece alla fonte regolamentare la disciplina di dettaglio.

 

 

Il Comando Forze Speciali, indicato con l’acronimo CoFS, costituisce la struttura interforze della Difesa dedicata alla gestione delle Forze speciali nella condotta delle operazioni speciali.

Esso trae origine dal Comando interforze per le Operazioni delle Forze Speciali, costituito il 1° dicembre 2004 alle dipendenze del Capo di Stato maggiore della difesa e successivamente rinominato Comando Forze Speciali il 1° ottobre 2025[74].

Secondo quanto indicato dal Ministero della Difesa, il CoFS ha competenza sulle operazioni condotte dai Reparti incursori e dalle Forze speciali della Difesa e rappresenta lo strumento specifico per la gestione delle Forze speciali nelle operazioni speciali. La sua costituzione ha inteso dotare la Difesa di una struttura di comando e controllo dedicata a un settore ritenuto di rilevanza strategica.

Al CoFS fanno capo le Forze speciali italiane impiegate in operazioni nazionali e internazionali. Il baricentro della relativa attività è costituito da sei unità appartenenti alle tre Forze armate e all’Arma dei carabinieri, destinatarie di una specifica missione interforze assegnata dal Capo di Stato maggiore della difesa. Tra le unità indicate dalla Difesa rientrano, tra le altre, il 9° Reggimento d’assalto paracadutisti “Col Moschin”, il Gruppo operativo incursori, il 17° Stormo incursori, il Gruppo intervento speciale, il 4° Reggimento alpini paracadutisti “Ranger”, il 185° Reggimento paracadutisti ricognizione e acquisizione obiettivi “Folgore” e il 1° Reggimento carabinieri paracadutisti “Tuscania”.

In particolare, queste Forze speciali vengono impiegate per compiere azioni dirette (sabotaggi, incursioni in ambienti controllati dal nemico e contro obiettivi strategici, ricerca e salvataggio di ostaggi in zone di guerra, eliminazione degli ostacoli e preparazione del territorio per l'invio delle forze convenzionali), ricognizioni speciali e assistenza militare di vario tipo. A queste si aggiungono operazioni di contro-terrorismo e evacuazione di connazionali da Paesi a rischio. 

Il sito istituzionale della Difesa evidenzia inoltre che il CoFS è un comando proiettabile ed è stato validato dalla NATO quale Comando di componente per le operazioni speciali nell’ambito della NATO Response Force. Nell’organizzazione dello Stato maggiore della difesa, l’Ufficio generale Forze speciali assiste il Capo di Stato maggiore della difesa nella trattazione delle materie relative alle Forze speciali e alle Operazioni speciali; il Capo di tale Ufficio coincide con il Comandante del Comando Forze Speciali.

Dall’organigramma tecnico-operativa interforze dello Stato maggiore della difesa, il CoFS risulta collocato nell’area dello Stato maggiore della difesa, in posizione di dipendenza dal Capo di Stato maggiore della difesa, insieme ad altri comandi/enti interforze, tra cui COVI, COR, COS, RUD e scuole interforze. L’attuale comandante del Comando Forze Speciali (CoFS) risulta essere l’Ammiraglio di Squadra Paolo Pezzutti.

 

Per ulteriori approfondimenti in sul Comando Forze speciali, si rinvia alla pagina del Ministero della difesa.

 

 

La disposizione in esame, nella seconda parte, interviene invece sulla normativa relativa alle Associazioni Professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM), intervenendo sul Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010 – COM) come descritto dal testo a fronte riportato in calce alla scheda.

 

Più in dettaglio, la lettera a) novella l’articolo 1477-ter (commi 3 e 4) riguardante le cariche direttive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

 

Il numero 1) sostituisce il comma 3 in modo da aumentare da due a tre il numero massimo di mandati consecutivi.

Si segnala che la relazione illustrativa afferma che il numero 1) estende anche la durata delle cariche direttive delle APCSM a quattro anni; tuttavia, nel testo previgente al presente decreto-legge, inserito dall’art. 1, comma 3, lett. o), D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192, la durata delle cariche direttive era già prevista in quattro anni.

 

Il numero 2) modifica il comma 4 per prevedere una riduzione (da cinque a quattro) delle volte in cui il militare può essere posto in distacco sindacale.

 

La lettera b) integra l’articolo 1479-ter COM, riguardante gli obblighi informativi, inserendo il comma 1-bis che prevede un termine minimo di 10 giorni, dalla data entro cui il parere deve essere reso,  per l'informazione preventiva alle APCSM rappresentative nelle materie di loro competenza, al fine di consentire alle stesse APCSM di disporre di un periodo di tempo adeguato all'esame dei contenuti prima dell'emanazione dei relativi atti.

 

Si ricorda che l’articolo 1476-ter comma 2 elenca le materie di competenza delle APCSM:

a)   i contenuti del rapporto di impiego del personale militare;

b)  l'assistenza fiscale e la consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;

c)  l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

d)  le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

e)   le pari opportunità;

f)  le prerogative sindacali sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

g)  gli spazi e le attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.

 

La lettera c) interviene sull'articolo 1480, comma 9 COM prevedendo:

·      al numero 1) l'aumento della durata dei distacchi e delle aspettative sindacali non retribuite da tre a quattro anni al fine di allinearla alla durata delle cariche direttive (4 anni), come previsto dall'articolo 1477-ter comma 3 del COM;

·      al numero 2) la riduzione da cinque a quattro del numero complessivo di distacchi sindacali e aspettative retribuite al fine di bilanciare l'aumento della durata dei distacchi;

·      al numero 3) l'eliminazione della previsione di un periodo di servizio effettivo di almeno un triennio tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita, in linea con la possibilità di svolgere due mandati consecutivi.


 

Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010)

Testo previgente

Modificazioni apportate dall’art. 7, comma 16 del D.L. 144/2026

Art. 1477-ter
(Cariche direttive)

Art. 1477-ter
(Cariche direttive)

1.         Le cariche direttive delle APCSM sono elettive, rispettano il principio di parità di genere, e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.

Identico

2.    Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche di cui al comma 1:

a)  i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;

b)  i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

c)  i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato;

d)  gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo.

Identico

3.    La durata delle cariche direttive è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.

3.    La durata delle cariche direttive è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di tre mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per tre mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del terzo mandato.

4.    Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte.

4.   Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di quattro volte.

Art. 1479-ter
(Obblighi informativi)

Art. 1479-ter
(Obblighi informativi)

1.    Le amministrazioni militari del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare in riferimento alle materie indicate nell'articolo 1476-ter, comma 2.

Identico

1-bis.    Ai fini di cui al comma 1, la documentazione su cui richiedere il parere previsto dalla legge e dai regolamenti è inviata, di norma, entro un termine non inferiore ai dieci giorni.

2.    Le procedure di informazione e consultazione delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2.

Identico

Art. 1480
(Svolgimento dell'attività di carattere sindacale)

Art. 1480
(Svolgimento dell'attività di carattere sindacale)

1.    I rappresentanti delle APCSM svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.

Identico

2.  Alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 può essere concesso, informate le associazioni, l'uso di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse nella sede centrale e in quelle periferiche di livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, compatibilmente con le disponibilità e senza oneri per l'amministrazione. Le modalità di concessione dell'uso del locale comune sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2.

Identico

3.   Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, ai rappresentanti sindacali delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti, assegnati con le modalità di cui ai commi 4 e 5, sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale calcolata ai sensi dell'articolo 1478.

Identico

4.    Con la contrattazione di cui all'articolo 1479, nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti:

a)  il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;

b)  la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.

Identico

5.    Il contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti di cui al comma 4 è ripartito tra le APCSM con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 1478, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le APCSM.

Identico

6.    Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato, la quale, accertati i requisiti oggettivi previsti dalle disposizioni del presente capo, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato.

Identico

7.    Le APCSM possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nonché al Ministero della difesa ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.

Identico

8.    Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi in forma compensativa nonché il loro utilizzo in forma frazionata.

Identico

9.    I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite possono durare non più di tre anni. Nessun militare può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita più di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.

9.    I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite possono durare non più di quattro anni. Nessun militare può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita più di quattro volte.

10.    Le modalità di impiego del militare che riprende servizio al termine di ogni periodo di distacco sindacale o aspettativa sindacale non retribuita sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2.

Identico

11. I dirigenti delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno quarantotto ore prima, tramite l'associazione di appartenenza. Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalità del servizio.

Identico

12.    E' vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri od orari.

Identico

13.    L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma 11 da parte del dirigente dell'APCSM che ha chiesto e utilizzato il permesso.

Identico

14.    I permessi sindacali sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio.

Identico

15.    Per i permessi sindacali retribuiti è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Identico

 


 

Articolo 7, comma 17
(Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)

 

 

L’articolo 7, comma 17, interviene su alcune delle materie oggetto di contrattazione per la dirigenza delle Forze di polizia e delle Forze armate: in particolare, viene precisata la natura economica del trattamento accessorio, nonché di quello di missione e di trasferimento, e viene inclusa tra le materie negoziabili anche l’istituzione di fondi sanitari integrativi per prestazioni ulteriori ai livelli essenziali di assistenza.

 

La presente disposizione interviene sull’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017, che individua le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente, civile e militare, delle Forze di polizia e delle Forze armate.

 

Sul punto, si ricorda che l’articolo 46 sopra citato ha istituito l’area negoziale[75] per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, limitatamente agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori - di seguito elencati - nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 195 del 1995. A tal fine, come osserva la Relazione illustrativa, prima dell’istituzione dell’Area dirigenti per le Forze di polizia a ordinamento militare e per le Forze armate, le disposizioni adottate per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, potevano essere estese ai dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle forze armate, anche attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarità funzionali. Successivamente, mediante modifica introdotta, allo stesso articolo 46, con decreto legislativo n. 206 del 2022 (articolo 2), tale area negoziale è stata istituita anche per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate.

Come emerge dalla Relazione illustrativa, la disposizione in esame ha lo scopo di integrare le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, al fine di renderle maggiormente coerenti con quelle previste dal decreto legislativo n. 195 del 1995 per il personale contrattualizzato della Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze armate, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

 

Le materie previste dal testo previgente dell’articolo 46, comma 2, sono:

a)     il trattamento accessorio;

b)     le misure per incentivare l’efficienza del servizio;

c)      il congedo ordinario, il congedo straordinario o le licenze;

d)     l’aspettativa per motivi di salute e di famiglia o l’aspettativa per infermità e per motivi privati;

e)      i permessi brevi per esigenze personali;

f)       le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;

g)     il trattamento di missione e di trasferimento;

h)     i criteri di massima per la formazione e l’aggiornamento professionale;

i)       i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.

 

Al riguardo, la disposizione in commento novella le lettere a) e g), specificando la natura economica del trattamento accessorio, nonché di quello di missione e di trasferimento. Peraltro, viene aggiunta la nuova lettera g-bis) con cui si inserisce tra le materie oggetto delle procedure negoziali anche l’istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. Tale istituzione è consentita, anche tramite contratti e accordi collettivi, dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992, al fine di potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi.


 

Articolo 8
(Interventi volti al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

 

 

L’articolo 8 proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2030 l’operatività del Commissario straordinario, nonché della relativa struttura commissariale di supporto, nominato ai sensi della normativa vigente al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

Vengono altresì definite le funzioni svolte dal Commissario in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto di alcuni principi e vincoli.

 

Preliminarmente, si ricorda che l’art. 7, c. 2, del D.L. 19/2024 ha previsto per la suddetta finalità la nomina di un Commissario straordinario[76] e la creazione di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze - composta da massimo di 12 unità di personale[77] - la cui operatività era fissata al 31 dicembre 2026, termine prorogato al 31 dicembre 2030 dal presente articolo 8.

La proroga al 31 dicembre 2030 è disposta al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione, e controllo della richiamata Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR[78] relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, nonché di fronteggiare ulteriori situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e sfruttamento dei lavoratori in agricoltura (comma 1).

Viene altresì disposto che sino alla medesima data gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale possono essere conferiti in deroga alle percentuali di cui all’art. 19, c. 6, del D.Lgs. 165/2001, in base al quale tali incarichi possono essere conferiti da ciascuna amministrazione entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e dell’8 per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia (comma 1, ultimo periodo).

Agli oneri derivanti dalla proroga dell’incarico di Commissario e della durata della Struttura commissariale, pari a 1.759.128 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 5).

 

Si dispone che il Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura svolga le seguenti funzioni (comma 2):

a)   definisce, previa comunicazione al “Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”[79], un piano straordinario pluriennale di interventi di investimento finalizzato a rendere disponibili alloggi dignitosi per i lavoratori stagionali in agricoltura, in possesso di cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea ovvero di permesso di soggiorno che consenta l’attività lavorativa, tesi al superamento degli insediamenti abusivi. Sull’attuazione di tale piano il Commissario riferisce periodicamente al citato Tavolo (lettera g)). Si valuti l’opportunità di specificare ogni quanto deve avvenire tale comunicazione. Il piano straordinario prevede:

1)   il recupero, ove possibile, dei progetti esclusi dal finanziamento di cui alla M5C2 I 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura;

2)   misure di sostegno agli investimenti aziendali finalizzati all’implementazione di soluzioni abitative dignitose nel settore agricolo, avvalendosi, anche attraverso apposita convenzione, del supporto dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

3)   il rafforzamento del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura di cui al decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101

4)   la valorizzazione del patrimonio immobiliare derivante da beni confiscati alla criminalità organizzata e di quello demaniale, tenendo conto, tra le altre cose, della procedura straordinaria di ricognizione degli immobili da destinare a progetti di edilizia sociale (di cui all’art. 3 del D.L. 66/2026);

L’attuazione delle misure di cui ai numeri da 1 a 5 è disposta con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) (adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR) che, con la medesima delibera, assegna altresì in favore del Commissario straordinario risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, nel limite massimo di 60 milioni di euro (fermo restando il rispetto delle disposizioni per il controllo della spesa del suddetto Fondo[80]) e definisce le modalità di restituzione delle somme trasferite al Commissario e non utilizzate (comma 6).

Inoltre, l’avvalimento di AGEA di cui al numero 2 e di Invitalia di cui al successivo comma 3 ultimo periodo (vedi infra) non potrà comportare complessivamente oneri superiori al quattro per cento dell’assegnazione complessiva di risorse del predetto Fondo (comma 6, ultimo periodo).

b)   assicura il coordinamento delle amministrazioni centrali interessate, delle regioni, degli enti locali, delle Agenzie competenti e degli stakeholder di settore, al fine di garantire una governance unitaria, integrata ed efficace degli interventi;

c)   coordina, d’intesa con le amministrazioni competenti, l’assegnazione e l’impiego delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati e con i relativi cronoprogrammi di attuazione;

d)   promuove e adotta le misure necessarie ad accelerare le procedure amministrative, autorizzative e realizzative connesse alle opere infrastrutturali, favorendone la tempestiva esecuzione;

e)   assicura il monitoraggio degli interventi e dei progetti finanziati verificandone lo stato di attuazione, la conformità agli obiettivi programmati e il mantenimento della destinazione d’uso prevista, anche ai fini della corretta utilizzazione delle risorse pubbliche e della sostenibilità degli interventi nel tempo;

f)    relaziona trimestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

g)   riferisce periodicamente al citato Tavolo operativo di contrasto al caporalato sullo stato di attuazione degli interventi del piano straordinario di cui alla lettera a) del presente articolo.

 

La realizzazione dei suddetti interventi avviene in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (di cui al D.Lgs. 159/2011), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (comma 3, primo periodo).

Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può, altresì, avvalersi delle amministrazioni pubbliche centrali o periferiche interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché dell’assistenza tecnica, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A., che può svolgere anche, disgiuntamente o congiuntamente, le funzioni di centrale di committenza e di soggetto attuatore. Come anticipato, l’avvalimento di Invitalia (di cui al presente comma 3) e di AGEA (di cui al comma 2, lettera a), numero 2) non potrà comportare complessivamente oneri superiori al quattro per cento dell’assegnazione complessiva di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 (comma 6, ultimo periodo).

 

Si dispone infine che sia un successivo DPCM a dettagliare i compiti, le funzioni e le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali, quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della struttura commissariale, nonché i rapporti convenzionali, a valere sulle risorse del presente articolo 8 (comma 4). Si valuti l’opportunità di specificare il termine entro cui tale DPCM deve essere adottato.

 


 

Articolo 9
(Disposizioni urgenti in materia di disabilità)

 

 

L’articolo 9, composto da 3 commi, detta disposizioni urgenti in materia di disabilità.

Il comma 1 dispone la diminuzione da 165.196.120 euro a 119.347.088 euro dell’autorizzazione di spesa, per l’anno 2026, relativa all’assunzione di personale da parte dell’INPS per l’attuazione delle disposizioni dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 62 del 2024 riguardanti la valutazione di base per il riconoscimento della condizione di disabilità.

Il comma 2 aumenta la dotazione del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità di 23.612.251 euro per l’anno 2026 e dispone l’incremento di 8.788.509 euro per l’anno 2027 delle risorse destinate al finanziamento di attività, anche di comunicazione, strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità nonché per il finanziamento di progetti sociali di alta rilevanza per la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, individuati dalla medesima Autorità.

Vengono poi individuati i mezzi di copertura degli oneri derivanti dal suddetto comma 2 (comma 3).

 

L’articolo 9, composto da tre commi, modifica l’autorizzazione di spesa, per l’anno 2026, relativa all’assunzione di personale da parte dell’INPS per l’attuazione delle disposizioni riguardanti la valutazione di base per il riconoscimento della condizione di disabilità, modifica la dotazione del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità per l’anno 2026 e l’importo delle risorse, per l’anno 2027, destinate al finanziamento di attività strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità e al finanziamento di progetti sociali di alta rilevanza per la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale.

 

Più nello specifico, il comma 1 modifica l’articolo 9, comma 7, del D.Lgs. n. 62 del 2024[81], diminuendo l’autorizzazione di spesa, per l’anno 2026, per l’assunzione di personale da parte dell’INPS ai fini dell’attuazione delle disposizioni relative alla valutazione di base per il riconoscimento della condizione di disabilità (v. box infra), da 165.196.120 euro a 119.347.088 euro.

 

Si ricorda che l’articolo 9, comma 6, del citato D.Lgs. n. 62 del 2024, modificato dall’articolo 12, comma 15-sexies, lett. a), del D.L. n. 25 del 2025[82], stabilisce che l’INPS, allo scopo di assicurare l’attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 9 relative alla valutazione di base volta al riconoscimento della condizione di disabilità, è autorizzato, per il triennio 2024-2026, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, per l’anno 2026, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tramite procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici e mediante bandi di mobilità, le seguenti unità di personale:

§  1.069 unità da inquadrare nell’Area dei Medici di primo livello;

§  142 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area dei Funzionari amministrativi;

§  920 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area dei Funzionari sanitari del Comparto Funzioni Centrali.

Per consentire tali assunzioni, il comma 7 del citato articolo 9 del D.Lgs. n. 62 del 2024 autorizza la spesa di 165.196.120 euro per l’anno 2026 (importo modificato dall’articolo in esame; v. supra) e di 215.371.872 euro annui a decorrere dall’anno 2027. Inoltre, autorizza la spesa, in favore dell’INPS, di 2.483.256 per l’anno 2024, di cui 2.086.769 euro per la gestione delle procedure concorsuali e 396.487 euro per le spese di funzionamento, e una spesa di 6.625.593 euro per l’anno 2025, di cui 5.000.000 per la gestione delle procedure concorsuali e 1.625.593 per le spese di funzionamento, e di 198.244 euro annui a decorrere dall’anno 2026 per le spese di funzionamento. A tali oneri, in base a quanto stabilito dall’articolo 34 del medesimo D.Lgs. n. 62 del 2024, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, previsto dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 178, L. n. 234 del 2021).

 

Si ricorda, inoltre, che la legge di bilancio per il 2025 (articolo 1, commi 231-233, L. n. 207 del 2024) ha autorizzato l’INPS, nei territori coinvolti nella fase di sperimentazione della riforma della disabilità (v. box infra), a conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l’anno 2025. A tal fine vengono incrementate di 4 milioni di euro per l’anno 2025 le risorse per le spese di funzionamento dell’INPS, previste dall’articolo 9, comma 7, del D.Lgs. n. 62 del 2024. L’articolo 12, comma 15-quinquies, del citato D.L. n. 25 del 2025 ha esteso tale autorizzazione anche all’anno 2026, incrementando di 7 milioni di euro per l’anno 2026 le spese per il funzionamento dell’INPS.

 

 

Il decreto legislativo n. 62 del 2024, entrato in vigore il 30 giugno 2024, ha riformato la disciplina riguardante la definizione e l’accertamento della condizione di disabilità, modificando la L. n. 104 del 1992[83].

Secondo le nuove disposizioni, è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanità, individuata all’esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato (art. 3).

La valutazione di base è il procedimento unitario volto al riconoscimento della condizione di disabilità e all’accertamento delle seguenti condizioni e fattispecie: invalidità civile; cecità civile; sordità civile; sordocecità; disabilità in età evolutiva al fine dell’inclusione scolastica; disabilità al fine dell’applicazione della cosiddetta disciplina lavoristica sul collocamento obbligatorio; presupposti per la concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, prevista dai livelli essenziali di assistenza sanitaria; elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza, nonché di disabilità gravissima; requisiti necessari per l’accesso ad agevolazioni fiscali o relative alla mobilità, nonché ad ogni altra prestazione prevista, conseguenti all’accertamento dell’invalidità (art. 5).

La nuova disciplina ha introdotto anche i concetti di progetto di vita e valutazione multidimensionale.

Per progetto di vita si intende il progetto individuale, personalizzato e partecipato della persona con disabilità che, partendo dai suoi desideri e dalle sue aspettative e preferenze, è diretto ad individuare, in una visione esistenziale unitaria, i sostegni, formali e informali, per consentire alla persona stessa di migliorare la qualità della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri (art. 2).

Per valutazione multidimensionale si intende il procedimento volto a delineare con la persona con disabilità il suo profilo di funzionamento all’interno dei suoi contesti di vita, anche rispetto agli ostacoli e ai facilitatori in essi presenti, e a definire, anche in base ai suoi desideri e alle sue aspettative e preferenze, gli obiettivi a cui deve essere diretto il progetto di vita (art. 2).

La nuova disciplina, recata dal citato D.Lgs. n. 62 del 2024, prevede una fase di sperimentazione volta all’applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione di base (art. 33, comma 1) e delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita (art. 33, comma 2). La fase di sperimentazione prevedeva inizialmente una durata di dodici mesi, a partire dal 1° gennaio 2025. La durata è stata estesa a ventiquattro mesi dall’articolo 19-quater, comma 2, lett. c), del D.L. n. 202 del 2024[84], di conseguenza la nuova disciplina entrerà in vigore in tutto il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2027; fino al 31 dicembre 2026 continueranno a essere applicate le disposizioni della citata L. n. 104 del 1992.

I commi da 1 a 3 dell’articolo 16 della L. n. 167 del 2025[85] hanno posto una disciplina di delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto, anche tramite la redazione di un codice, delle disposizioni legislative in materia di disabilità; il successivo comma 4 ha previsto l’adozione di un regolamento governativo recante la raccolta organica delle disposizioni di rango regolamentare nella suddetta materia. L’articolo 17 della citata L. n. 167 del 2025 reca una disciplina di delega al Governo per il riordino e la semplificazione degli istituti dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno.

 

 

Il comma 2 incrementa la dotazione del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità (v. box infra), istituito dalla legge di bilancio per il 2024 (articolo 1, comma 210, L. n. 213 del 2023) di 23.612.251 euro per l’anno 2026 e, con riferimento alla quota prevista dall’articolo 1, comma 211, secondo periodo, della medesima L. n. 213 del 2023 (v. infra), dispone un incremento di 8.788.509 euro per l’anno 2027.

 

Si ricorda che il comma 211 dell’articolo 1 della citata legge di bilancio per il 2024, come modificato dall’articolo 12, comma 15-septies, del citato D.L. n. 25 del 2025, prevede che le risorse non utilizzate, nel limite massimo di quelle effettivamente disponibili, del Fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNT), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità[86], possono essere indirizzate, dall’anno 2024 e in aggiunta alle risorse del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, al finanziamento di iniziative collegate a una o più delle finalità previste dal comma 213, lettere da a) a h), della medesima legge di bilancio per il 2024 (v. box infra).

A valere sulle suddette risorse, il secondo periodo del comma 211, a cui si riferisce il comma 2 in commento, dispone l’autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 per il finanziamento di attività, anche di comunicazione, strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità nonché per il finanziamento di progetti sociali di alta rilevanza per la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, inclusi quelli volti alla riqualificazione sociale nelle aree previste dall’articolo 1 del D.L. n. 208 del 2024[87], individuati dalla citata Autorità politica. Tale autorizzazione di spesa è stata incrementata di 10,5 milioni per l’anno 2025 dall’articolo 12, comma 15-octies, del citato D.L. n. 25 del 2025.

Infine, a valere sulle medesime risorse, il comma 211 ha autorizzato la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2024 in favore della fondazione per gli Special Olympics World Winter Games 2025[88].

 

 

Il comma 3, infine, stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 2, pari complessivamente a 23.612.251 euro per l’anno 2026 e a 8.788.509 euro per l’anno 2027, si provvede come segue:

§  quanto a 23.612.251 euro per l’anno 2026, tramite l’utilizzo delle risorse derivanti dalla modifica introdotta dal comma 1 dell’articolo in esame (v. supra);

§  quanto a 8.788.509 euro per l’anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, previsto dalla citata legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 178, L. n. 234 del 2021).

 

Si ricorda che la legge di bilancio per il 2020 (art. 1, comma 330, della L. n. 160 del 2019) ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, con una dotazione di 29 milioni per il 2020, 200 milioni per il 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. L’autorizzazione di spesa è stata poi ridotta di 200 milioni di euro dalla citata legge di bilancio per il 2022 (art. 1, comma 654, lett. g), L. n. 234 del 2021) e di ulteriori 100 milioni dall’art. 8 del citato D.L. n. 144 del 2022. La legge di bilancio per il 2022 (art. 1, comma 178, L. n. 234 2021) ha cambiato la denominazione del fondo in Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità a partire dal 1° gennaio 2022, lo ha trasferito presso il Ministero dell’economia e delle finanze - al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità - e lo ha incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Il fondo è stato da ultimo rideterminato dall’art. 7-ter, comma 2, del citato D.L. n. 25 del 2025.

Si segnala, infine, che con una modifica effettuata in Sezione II della legge di bilancio per il 2026 (L. n. 199 del 2025), le risorse afferenti nell’anno 2026 al capitolo 3088 “Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità” (9,7 milioni di euro) sono state trasferite sul capitolo 1431 “Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio per il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità”.

 

 

La legge di bilancio per il 2024 (articolo 1, comma 210, L. n. 213 del 2023) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità”, al fine di assicurare un’efficiente programmazione delle politiche per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, con una dotazione iniziale di euro 552.177.454 per l’anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall’anno 2025. L’articolo 9-bis, comma 1, del D.L. n. 71 del 2024[89] ha incrementato la dotazione del fondo di 14.460.000 euro per l’anno 2024, di 213.462.224 euro per l’anno 2025, di 158.427.884 euro per l’anno 2026 e di 108.427.884 euro annui a decorrere dall’anno 2027. Il fondo è stato da ultimo rideterminato dall’articolo 4, comma 7-ter, del D.L. n. 208 del 2024[90].

Il comma 213 della citata legge di bilancio per il 2024 dispone che le risorse del Fondo siano destinate a finanziare iniziative collegate a una o più delle seguenti finalità:

a) potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;

a-bis) finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado (lettera aggiunta dall’articolo 9, comma 2, lett. a), del citato D.L. n. 71 del 2024);

b)  promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;

c) inclusione lavorativa e sportiva;

d) turismo accessibile;

e) iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;

f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare;

g) promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l’uso di tecnologie innovative finalizzate all’abbattimento delle barriere alla comunicazione;

h) promozione di iniziative e di progetti per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno in favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale, territoriale o internazionale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà (la specifica "internazionale" è stata inserita dall’articolo 12, comma 15-quater, del D.L. n. 25 del 2025).

La medesima legge di bilancio per il 2024 - che ha istituito il fondo – ha stabilito contestualmente l’abrogazione (comma 212) di quattro fondi:

1) Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità (commi 1, 2 e 2- bis dell’articolo 34 del D.L. n. 41 del 2021[91];

2) Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (articolo 1, commi 179 e 180, della L. n. 234 del 2021 - legge di bilancio per il 2022;

3) Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (articolo 1, comma 254, della L. n. 205 del 2017 – legge di bilancio per il 2018);

4) Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia (articolo 1, comma 456, della L. n. 145 del 2018 – legge di bilancio per il 2019).

Per i decreti di riparto delle risorse del Fondo, si rimanda alla pagina “Avvisi e bandi” del sito del Dipartimento per politiche in favore delle persone con disabilità.

Il D.L. n. 19 del 2026[92] (articolo 7, comma 4) ha modificato le modalità di utilizzo e di riparto del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, attribuendo all’Autorità politica delegata in materia di disabilità la competenza a definire, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, le modalità di utilizzo del Fondo per l’attuazione delle misure di competenza statale. Per la finalità relativa al finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità, il riparto del Fondo è disposto con decreto della medesima Autorità, da adottare d’intesa con la Conferenza unificata, mentre, per la finalità riguardante il potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, il riparto del Fondo è attuato con le modalità definite dalla legge di bilancio per il 2025 (articolo 1, comma 710, L. n. 199 del 2025).

 

 

 


 

Articolo 10, comma 1
(Disposizioni in materia previdenziale per i lavoratori già dipendenti dall’Associazione italiana della Croce rossa)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 10 reca norme speciali in materia previdenziale per i lavoratori già dipendenti dalla preesistente Associazione italiana della Croce rossa (CRI) e, successivamente, dall’Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, ente posto in liquidazione coatta amministrativa dal 1° gennaio 2018[93]; il comma prevede, con riferimento a tali lavoratori, modalità specifiche per l’attuazione dell’istituto generale della costituzione presso l’INPS di una rendita vitalizia (reversibile ai superstiti) relativa ai contributi previdenziali non versati e oggetto di prescrizione temporale. Si prevede che, per i suddetti lavoratori, per i periodi privi di copertura assicurativa compresi tra la data di assunzione e il 31 dicembre 2017[94]: la prova dell’esistenza e della durata del rapporto di lavoro possa essere fornita da parte del suddetto Ente strumentale – in deroga alla condizione (prevista dalla disciplina del suddetto istituto[95]) della documentazione scritta, di data certa, sull’esistenza del rapporto di lavoro[96] – anche mediante autocertificazione del lavoratore, secondo modalità specifiche stabilite dall’INPS; la misura della relativa retribuzione possa essere determinata (al fine in oggetto) anche in base ai riferimenti previsti dal medesimo comma 1. Quest’ultimo, inoltre, specifica che gli oneri economici relativi alla costituzione della rendita vitalizia sono in ogni caso a carico del suddetto Ente strumentale; il comma, di conseguenza, provvede alla quantificazione e alla copertura a carico dello Stato degli effetti finanziari esclusivamente in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

 

Più in particolare, ai sensi del presente comma 1: la prova dell’esistenza e della durata del rapporto di lavoro può essere fornita da parte del suddetto Ente strumentale, secondo modalità definite dall’INPS, anche mediante autocertificazione del lavoratore[97], con eventuali attestazioni del datore di lavoro a corredo; la misura della relativa retribuzione (al fine in oggetto) può essere determinata anche in base ai minimi retributivi previsti (per i corrispondenti periodi temporali) dai contratti collettivi nazionali di settore e, qualora sia necessario, in base ai livelli retributivi derivanti dal D.P.C.M. 25 marzo 2016, recante “criteri e modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo determinato della associazione italiana della Croce Rossa”.

Si ricorda che, in via generale, la disciplina della rendita vitalizia (reversibile ai superstiti) relativa ai contributi previdenziali non versati e oggetto di prescrizione temporale consente[98]: la richiesta all’INPS, da parte del datore di lavoro e con onere economico a suo carico, di costituzione della suddetta rendita; l’omologa richiesta (in via sostitutiva) da parte del lavoratore – con onere economico a suo carico e fatto salvo il diritto (nei confronti del datore) al risarcimento del danno –, per i casi in cui il lavoratore non possa ottenere dal datore la costituzione della rendita; la richiesta all’INPS, da parte del lavoratore e con onere economico a suo carico, della costituzione di una rendita vitalizia, qualora sia decorso il termine di prescrizione per la suddetta richiesta da parte del datore di lavoro o da parte del medesimo lavoratore in sostituzione del datore[99].

Come detto, il comma 1 in esame prevede che, per i lavoratori rientranti nell’ambito del medesimo comma, l’onere economico relativo alla costituzione della rendita vitalizia è sempre a carico dell’Ente strumentale, ivi compresi i casi suddetti in cui il termine per la richiesta ordinaria da parte del datore di lavoro o del lavoratore sia caduto in prescrizione.

Le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge di conversione del presente decreto[100] indicano che le disposizioni speciali di cui al comma 1 sono state adottate in ragione della dispersione o incompletezza della documentazione archivistica dei rapporti di lavoro in oggetto.

Il comma in esame provvede altresì alla quantificazione e alla copertura a carico dello Stato degli effetti finanziari in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (mentre, come detto, in termini di saldo netto da finanziare, l’onere è posto a carico dell’Ente strumentale). I suddetti effetti finanziari sono valutati in 300.000 euro per l’anno 2027, 600.000 euro per l’anno 2028, 700.000 euro per l’anno 2029, 900.000 per l’anno 2030 e 1 milione di euro annui a decorrere dal 2031; al fine della copertura, si provvede alla riduzione, in identiche misure per i relativi anni, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali[101].


 

Articolo 10, comma 1-bis
(Accesso anticipato alla pensione da parte
di giornalisti professionisti)

 

 

L’articolo 10, comma 1-bis, aggiunto nel corso dell’esame in sede referente, al primo periodo, dispone un’autorizzazione di spesa per gli anni 2026 e 2027 - incrementando il limite di spesa già previsto dalla legislazione vigente - al fine di assicurare l’erogazione della pensione di vecchiaia anticipata in favore di giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici in crisi. Al secondo periodo vengono quantificati gli oneri.

 

Il comma 1-bis, aggiunto nel corso dell’esame in sede referente, al primo periodo  - in applicazione della disciplina di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, ovvero al fine di assicurare l’erogazione della pensione anticipata per i giornalisti iscritti presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), già iscritti presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale[102]  - autorizza la spesa nel limite di 4,6 milioni di euro per l’anno 2026 e di 1,7 milioni di euro per l’anno 2027. Tale comma, quindi, incrementa conseguentemente il limite di spesa previsto dalla legislazione vigente, di cui all’articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 [103] (come incrementato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 498, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall’articolo 25-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85)[104].  

 

Si ricorda che in base alla disciplina di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni [105],  ai suddetti lavoratori è data facoltà di optare - entro 60 giorni dell’ammissione ai trattamenti di integrazione salariale[106] o, nel periodo di godimento del trattamento, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta - per la liquidazione anticipata del trattamento di vecchiaia. In base a tale disciplina possono rientrare esclusivamente i giornalisti professionisti che siano in possesso di almeno 25 anni e 5 mesi di contribuzione, che siano in possesso di un’età non inferiore di cinque anni rispetto al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia[107] e che abbiano fruito per almeno tre mesi (anche non continuativi) di un trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale in presenza di crisi. Il riconoscimento del pensionamento anticipato in oggetto inoltre: è limitato  al numero di unità definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti dal suddetto Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili; è subordinato alla condizione  che l’impresa interessata presenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un piano di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, il quale preveda, in relazione al pensionamento anticipato, la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di soggetti rientranti in determinate categorie .

Riguardo ai criteri di calcolo del trattamento anticipato in oggetto, si rinvia alla circolare dell’INPS n. 10 del 31 gennaio 2023.

 

Il medesimo comma 1-bis, inoltre, al secondo periodo, nel provvedere alla stima degli oneri derivanti - pari a 4.,6 milioni di euro per l’anno 2026 e  a 1,7 milioni di euro per l’anno 2027 - ne individua la copertura, disponendo:

·        alla lettera a) (quanto a 4,6 milioni di euro per l’anno 2026) la riduzione, per l’anno 2026, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62[108]; 

·        alla lettera b) (quanto a 1,7 milioni di euro, per l’anno 2027) una corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

 

 

 


 

Articolo 10, comma 1-ter
(Norme sulla possibilità di costituzione di una rendita vitalizia per il personale assunto a contratto all’estero, in relazione all’intervenuta prescrizione temporale di contributi previdenziali)

 

 

Il comma 1-ter – inserito in sede referente – dell’articolo 10 prevede, per una fattispecie relativa al personale assunto a contratto da parte degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che sia iscritto a enti previdenziali italiani, modalità specifiche per l’attuazione dell’istituto generale della costituzione presso l’INPS di una rendita vitalizia (reversibile ai superstiti) relativa ai contributi previdenziali non versati e oggetto di prescrizione temporale. Le norme specifiche di cui al presente comma, che prevedono la costituzione della rendita su richiesta del lavoratore e a carico della finanza pubblica, concernono le ipotesi in cui, per il suddetto personale impiegato all’estero, la disciplina transitoria sulla trasmissione all’INPS, da parte della pubblica amministrazione datrice di lavoro, delle denunce retributive mensili inerenti ai periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 non possa essere applicata per l’intervenuta prescrizione temporale dei contributi di previdenza. Il comma 1-ter provvede altresì alla quantificazione dell’onere finanziario relativo al pagamento della rendita vitalizia e alla copertura finanziaria sia di tale onere sia delle minori entrate contributive per l’INPS, derivanti dalla previsione della costituzione della rendita medesima senza alcun versamento da parte del datore di lavoro o del lavoratore. La suddetta costituzione è in ogni caso ammessa nel rispetto dei limiti delle minori entrate contributive richiamati dal comma.

 

Al fine della costituzione presso l’INPS della rendita vitalizia in oggetto, si prevede che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale esibisca al medesimo Istituto documenti di data certa, dai quali possano evincersi l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro; l’INPS definisce, con proprie istruzioni operative, le modalità per l’individuazione e la trasmissione della documentazione utile.

Si ricorda che, in base alle richiamate norme generali sulla possibilità di costituzione presso l’INPS – con riferimento ai contributi previdenziali non versati e oggetto di prescrizione temporale – di una rendita vitalizia, il lavoratore può presentare la relativa richiesta all’INPS in via sostitutiva di un’omologa richiesta da parte del datore di lavoro nonché qualora sia decorso il termine di prescrizione per la suddetta richiesta da parte del datore di lavoro o da parte del medesimo lavoratore in sostituzione del datore; il comma 1-ter in esame pone, per tutti i casi rientranti nell’ambito del medesimo comma, l’onere economico, derivante dalla costituzione (su richiesta del lavoratore) della rendita vitalizia, a carico della finanza pubblica (cfr. anche infra). Per altri cenni sulla disciplina generale sulla rendita vitalizia (di cui all’articolo 13 della L. 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni), anche con riferimento agli oneri economici e alle prove inerenti al rapporto di lavoro, si rinvia alla scheda sul comma 1 del presente articolo 10.

Riguardo alle minori entrate contributive per l’INPS, derivanti dalla previsione della costituzione della rendita medesima senza alcun versamento da parte del datore di lavoro o del lavoratore, il presente comma 1-ter specifica che la costituzione della rendita è ammessa nei limiti annui delle minori entrate contributive già previsti (con relativa copertura finanziaria) dall’articolo 24, comma 2, della L. 13 dicembre 2024, n. 203 (riguardo a tale articolo, cfr. infra). Inoltre, la copertura dell’onere finanziario inerente al pagamento della rendita vitalizia è reperita mediante la riduzione, per gli importi annui indicati nel presente comma 1-ter[109], dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del cosiddetto fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).

 

Il comma 1-ter in esame inserisce una novella, di natura aggiuntiva, nell’articolo 24 della L. 13 dicembre 2024, n. 203. Tale articolo ha specificato che la disciplina transitoria posta dall’articolo 1, comma 131, della L. 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di adempimenti delle pubbliche amministrazioni relativi ai contributi previdenziali, si applica anche con riferimento al personale assunto a contratto da parte degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che sia iscritto a enti previdenziali italiani; in base al suddetto comma 131, le pubbliche amministrazioni, al fine dell’estinzione delle eventuali pendenze in materia di versamento dei contributi previdenziali relativi a dipendenti e concernenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, trasmettono all’INPS le denunce retributive mensili inerenti al periodo suddetto; l’invio delle denunce determina l’estinzione (senza i relativi versamenti) degli eventuali debiti contributivi non ancora oggetto di prescrizione temporale.

 

Il personale oggetto del presente comma 1-ter rientra in quello assunto a contratto (a tempo indeterminato o determinato) da[110]: le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria[111], gli istituti italiani di cultura[112], le delegazioni diplomatiche speciali[113]. Nell’ambito di tale categoria, il comma fa riferimento al personale che sia iscritto a enti previdenziali italiani. Riguardo ai criteri di determinazione dello Stato competente in materia previdenziale per il personale in esame, si rinvia alla circolare dell’INPS n. 52 dell’11 aprile 2019.

 


 

Articolo 10, commi 1-quater e 1-quinquies
(Commissione di vigilanza sui fondi pensione)

 

 

L’articolo 10, ai commi 1-quater e 1-quinquies - introdotti in sede referente – inserisce nella composizione della Covip il segretario generale che, come il direttore generale, viene nominato dalla Commissione su proposta del Presidente.

 

Attraverso una modifica alla normativa vigente – di cui all’art. 18, c. 4, del D.Lgs. 252/2005 – si stabilisce che l’organo di vertice della Commissione con apposito regolamento preveda per il coordinamento degli uffici non solo la qualifica di direttore generale, ma anche quella di segretario generale, determinandone altresì le funzioni (comma 1-quater).

Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1-bis, pari a euro 60.806 per l’anno 2026 e a euro 364.834 annui a decorrere dall’anno 2027, al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione, si provvede a valere sul bilancio della Commissione e senza determinare incrementi dell’aliquota contributiva a carico dei soggetti vigilati (comma 1-quinquies).


 

Articolo 10, commi 2 e 3
(Integrazione finanziaria degli investimenti del PNRR di titolarità del MIT riguardanti il trasporto ferroviario)

 

 

I commi 2 e 3 dell'articolo 10 recano disposizioni volte ad attuare gli investimenti ferroviari di titolarità del MIT coinvolti nella proposta di riprogrammazione del PNRR presentata dall'Italia alla Commissione europea. In particolare, il comma 2 integra la dotazione finanziaria di quattro investimenti già ricompresi nel Piano, per un importo complessivo di 468 milioni di euro. Il comma 3 consente al MIT di dare corso agli adempimenti propedeutici all'attuazione degli investimenti anche prima del perfezionamento formale della procedura di riprogrammazione in sede europea, salva l'adozione dei conseguenti adeguamenti in caso di mancata o difforme approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.

 

Si ricorda preliminarmente che nella Cabina di regia PNRR del 3 giugno 2026 è stata approvata un'ultima proposta di modifica del PNRR, volta a rimodulare le dotazioni di alcune misure nella fase conclusiva di attuazione del Piano, il cui termine per il conseguimento di tutti i traguardi e obiettivi è fissato al 31 agosto 2026. La Cabina di regine ritiene tale revisione di natura prevalentemente tecnica, orientata a superare alcune criticità attuative, a semplificare le procedure della fase finale e a ridurre gli appesantimenti burocratici, con l'obiettivo di semplificare la rendicontazione finale degli interventi.

La citata proposta di modifica è stata presentata all’esame della Commissione europea il 12 giugno. L’iter di approvazione delle modifiche proposte, che si perfeziona con l'adozione di una decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, non risultava ancora concluso alla data di presentazione del provvedimento in esame. La decisione è stata adottata il 25 agosto 2026.

 

Nel dettaglio, il comma 2 dell’articolo 10 dispone l’integrazione della dotazione finanziaria dei seguenti investimenti nel settore ferroviario del PNRR a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), per effetto della citata proposta di riprogrammazione del Piano:

a)      153,46 milioni di euro per l’investimento “Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale” (M2C2-I. 4.4.2). La misura ha la finalità di ridurre le emissioni di gas serra del trasporto ferroviario e modernizzare il parco ferroviario. In particolare, tale investimento consiste nell’immatricolazione di almeno 97 treni passeggeri a emissioni zero. La dotazione della misura, pari a 810 milioni di euro, a seguito della revisione del 27 novembre 2025, viene pertanto incrementata a 963,46 milioni di euro.

b)     26,54 milioni di euro per l’investimento “Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale” (M7-I. 11 RePowerEU). Si tratta di risorse aggiuntive rispetto alla misura già prevista dal PNRR, di cui al punto precedente, destinate all'acquisto e all'entrata in esercizio di ulteriori treni passeggeri a zero emissioni e di materiale rotabile per il servizio universale Intercity. In particolare, l’investimento consiste nell’immatricolazione di almeno 75 treni passeggeri a emissioni zero. La relativa dotazione, che era stata rideterminata, a seguito della revisione del novembre 2025, in 923 milioni di euro, sale, quindi, a 949,54 milioni di euro.

c)      108 milioni di euro per l’investimento “treni diagnostici” (M2C2-4.6). A differenza degli altri investimenti elencati, la misura, che prevede l’acquisto di 7 nuovi treni diagnostici e all’equipaggiamento tecnologico di 2 convogli per controllare lo stato della rete, non risulta compresa nella struttura del PNRR quale rimodulata dalle revisioni precedenti. Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, l’intervento risponde all'esigenza di incrementare i livelli di sicurezza, affidabilità e resilienza della rete ferroviaria, riducendo i tempi di rilevazione delle anomalie e migliorando l'efficienza degli interventi manutentivi.

Si ricorda che i treni diagnostici sono convogli ferroviari senza passeggeri destinati a viaggiare sulla rete per controllare lo stato della ferrovia anche raccogliendo dati su binari, linee elettriche e sistemi di sicurezza al fine di prevenire guasti.

d)     180 milioni di euro per l’investimento “Miglioramento delle stazioni ferroviarie” (M3C1-I. 1.8). Pertanto, la dotazione della misura, pari a 345 milioni di euro a seguito di precedenti rimodulazioni, diventa di 525 milioni di euro per effetto di tale integrazione. La finalità dell’investimento è rendere le stazioni ferroviarie accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta. L'investimento consiste nel miglioramento di 38 stazioni ferroviarie.

Come precisato nella relazione illustrativa, le maggiori risorse sono funzionali al conseguimento degli obiettivi del PNRR, da completare entro il 31 agosto 2026, connessi alla decima richiesta di pagamento e alla relativa rendicontazione alla Commissione europea. Gli stanziamenti sono necessari per le attività amministrative, finanziarie e attuative – tra cui i provvedimenti di assegnazione e riparto delle risorse, gli atti convenzionali e l'aggiornamento dei cronoprogrammi – dei citati investimenti.

Per maggiori approfondimenti in merito ai citati interventi e alla loro attuazione, si rimanda alla relativa sezione sul portale di documentazione della Camera dei deputati dedicato al PNRR.

 

La relazione illustrativa precisa che l’intervento recato dal comma 2 si pone in analogia con quanto già disposto dall'articolo 13-bis del decreto legge n. 107 del 2026, che aveva anticipato, per altri investimenti del PNRR connessi alla medesima proposta di riprogrammazione, un intervento dello stesso tipo. Nel dettaglio, tale disposizione, inter alia, ha integrato le dotazioni finanziarie di specifici investimenti relativi alle infrastrutture idriche, alle comunità energetiche e all’autoconsumo, all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle piccole e medie imprese e all’efficientamento energetico dell’edilizia residenziale pubblica, consentendo altresì alle amministrazioni titolari e ai soggetti attuatori di realizzare, nelle more dell'approvazione della decisione europea di riprogrammazione, gli atti preparatori e attuativi necessari al raggiungimento dei target e delle milestone del Piano. Il comma 2 dell’articolo 10 replica dunque, per un diverso gruppo di investimenti riconducibili al settore ferroviario, l’impostazione già collaudata con il richiamato articolo 13-bis.

Per maggiori approfondimenti, si rimanda all’apposito dossier relativo al citato decreto.

 

Inoltre, per quanto attiene agli effetti finanziari, la relazione tecnica chiarisce che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: le risorse oggetto dell'integrazione sono infatti reperite nell'ambito della complessiva proposta di riprogrammazione del PNRR presentata alla Commissione europea e sono destinate al finanziamento di investimenti già ricompresi nel Piano. Ne consegue che la norma, in analogia con quanto già previsto dal richiamato decreto legge n. 107 del 2026, non introduce nuove autorizzazioni di spesa a carico del bilancio dello Stato né modifica il quadro complessivo delle risorse pubbliche destinate all'attuazione del PNRR.

 

Il comma 3 dell’articolo 10 reca una disposizione di natura procedurale, volta a evitare che l’attuazione degli investimenti resti sospesa in attesa della conclusione dell'iter di riprogrammazione in sede europea. In particolare, nelle more della decisione dell’UE, il comma in rassegna consente al MIT, titolare degli investimenti di cui al comma 2, di procedere agli adempimenti di competenza propedeutici al raggiungimento degli obiettivi del PNRR – quali, ad esempio, gli atti di assegnazione e riparto delle risorse, gli atti convenzionali con i soggetti attuatori e l’aggiornamento dei relativi cronoprogrammi –, così da non pregiudicare il rispetto delle scadenze previste dal Piano.

Anche per questo profilo procedurale, la relazione illustrativa richiama espressamente lo schema già seguito dall'articolo 13-bis del decreto legge n. 107 del 2026, che aveva analogamente autorizzato le amministrazioni titolari e i soggetti attuatori a realizzare, nelle more dell’approvazione della decisione europea, gli atti preparatori e attuativi necessari al raggiungimento dei target e delle milestone del Piano. Il comma 3 estende dunque il medesimo meccanismo – già sperimentato per gli investimenti oggetto del citato articolo 13-bis – ai quattro investimenti ferroviari di cui al comma 2.

 

A presidio della corretta gestione delle risorse, il comma 3 prevede, infine, una clausola di salvaguardia. Nel dettaglio, qualora la decisione UE di riprogrammazione del PNRR non venga approvata, ovvero la proposta presentata dall’Italia venga modificata, il MIT è tenuto ad adottare i conseguenti adeguamenti degli atti posti in essere, ivi compreso il recupero delle risorse eventualmente già trasferite ai soggetti attuatori.

A tale riguardo, si segnala che gli investimenti di cui al comma 2 risultano rientrati nell’ultima decisione del Consiglio dell'Unione europea.

 

 


 

Articolo 11
(Misure in materia di impianti di interesse strategico nazionale)

 

 

L’articolo in esame introduce una disciplina transitoria rispetto al regime autorizzatorio a cui sono sottoposte le attività spaziali ai sensi della recente normativa adottata in materia di economia dello spazio. In particolare, si prevede che le attività spaziali effettuate in esecuzione di contratti stipulati all’interno di una specifica fascia temporale non debbano sottostare al citato regime autorizzatorio. Tali attività devono comunque rispettare le discipline contenute nella medesima legge sia in relazione all’obbligo di stipula di un’assicurazione, o di altra idonea garanzia finanziaria, sia in relazione all’applicazione dell’apposito regime di responsabilità per i danni cagionati in conseguenza dell’attività spaziale.

Inoltre, si prevede che alcune delle disposizioni che saranno contenute nei decreti attuativi della legge sull’economia dello spazio – relative alle condizioni e ai requisiti di sicurezza dell’attività spaziale, all’importo del contributo dovuto dagli operatori per il rilascio dell’autorizzazione a compiere attività spaziale e alla documentazione da presentare a corredo di tale domanda – entrino in vigore una volta trascorsi 90 giorni dalla loro pubblicazione.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato inoltre previsto che le disposizioni della citata legge non si applichino alle attività spaziali effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima della sua entrata in vigore (25 giugno 2025) che, a tale data, abbiano già iniziato a produrre effetti giuridici.

 

L’articolo 11 si compone di un comma, suddiviso in due lettere, che intervengono entrambe sull’articolo 29 della legge n. 89/2025, la quale detta disposizioni in materia di economia dello spazio. Per approfondimenti sul contenuto di tale provvedimento si rinvia all’apposito dossier del Servizio Studi. 

Si osserva che la rubrica dell’articolo 11 fa riferimento a “impianti di interesse strategico nazionale”: tali, ad esempio, sono quelli definiti ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012. La disposizione in esame, tuttavia, ha per oggetto il regime autorizzatorio delle attività spaziali di cui alla legge n. 89 del 2025 che non contempla previsioni relativa a impianti.

 

Il comma 1, lettera a), novella il citato articolo 29 della legge n. 89 /2025, inserendovi, dopo il comma 2, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 29 dispone che il regime autorizzatorio a cui sono sottoposte le attività spaziali, disciplinato nell’articolo 4 della medesima legge, non si applichi alle “attività spaziali effettuate in esecuzione di contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della […] legge [sull’economia dello spazio] [entrata in vigore avvenuta il 25 giugno 2025] e prima della data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 13 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026”. La riformulazione di questa previsione, effettuata nel corso dell’esame in sede referente, risolve il dubbio interpretativo sollevato nella precedente edizione del presente dossier e chiarisce che il parametro da considerare per misurare il periodo transitorio è rappresentato dalla stipulazione dei contratti, con la conseguenza che l’esonero copre tutte le attività eseguite in base ai contratti conclusi in quell’arco temporale, per l’intera durata del rapporto contrattuale. A questo proposito si veda, più avanti, anche quanto introdotto in sede referente tramite il comma 2-quater dell’articolo 29.

 

L’articolo 4 della legge n. 89 del 2025 dispone che siano soggette ad autorizzazione le attività spaziali condotte da operatori di qualsiasi nazionalità nel territorio italiano e le attività spaziali condotte da operatori nazionali al di fuori del territorio italiano. L’autorizzazione può riguardare una o più attività spaziali dello stesso tipo, o anche attività spaziali di tipo diverso interconnesse tra loro. È previsto il rilascio di un’autorizzazione unica nel caso di lancio di più satelliti adibiti a una missione comune e gestiti in modo coordinato (costellazione satellitare).

L’autorizzazione è subordinata al rimborso dei costi di istruttoria nonché al versamento di un contributo. Tale contributo è determinato dalle disposizioni attuative da adottarsi ai sensi dell’articolo 13 della legge (cfr. apposito box di approfondimento infra).

Sono previste deroghe nel caso in cui l’attività spaziale venga svolta sulla base di un’autorizzazione rilasciata da uno Stato estero, riconosciuta dallo Stato italiano in base a un trattato internazionale. Al di fuori di tali ipotesi, l’autorizzazione può essere sostituita dal riconoscimento dell’autorizzazione rilasciata da uno Stato estero secondo criteri equivalenti a quelli della legge n. 89 del 2025. Tale riconoscimento è disposto dall’Autorità responsabile su domanda dell’operatore ed è subordinato al versamento di un contributo non superiore al 50 per cento di quello determinato per il rilascio dell’autorizzazione nazionale.

Le risorse derivanti dai citati contributi sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l’economia dello spazio istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT).

L’articolo 5 della medesima legge stabilisce una serie di requisiti oggettivi che devono possedere gli operatori che intendano essere autorizzati all’esercizio di attività spaziali. Tali requisiti, da definire ai sensi dell’articolo 13 della legge, devono rispettare i seguenti principi e criteri: sicurezza delle attività spaziali in tutte le loro fasi; resilienza dell’infrastruttura satellitare rispetto ai rischi informatici, fisici e di interferenza; sostenibilità ambientale delle attività spaziali.

L’articolo 6 del provvedimento, invece, introduce una serie di requisiti soggettivi generali che devono essere posseduti dagli operatori che intendano essere autorizzati all’esercizio di attività spaziali. In particolare, gli operatori devono possedere i requisiti generali di condotta previsti dal Codice dei contratti pubblici ai fini della partecipazione alle procedure di appalto (articolo 94, decreto legislativo n. 36 del 2023); devono essere dotati di capacità professionali e tecniche idonee a condurre le attività per le quali si richiede l’autorizzazione; devono possedere un’adeguata solidità finanziaria, commisurata ai rischi associati all’attività spaziale da condurre; devono stipulare un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro, secondo le modalità disciplinate nell’articolo 21 della legge sull’economia dello spazio; infine, devono avere la disponibilità di un servizio di prevenzione delle collisioni, in proprio o attraverso un fornitore abilitato.

 

Stando alla relazione illustrativa, nel settore della space economy assumono un’importanza particolarmente elevata la stabilità e la certezza del quadro regolatorio. Per tale ragione, il Governo considera necessario l’intervento normativo al fine di definire un regime transitorio volto ad assicurare che gli obblighi di autorizzazione per le attività spaziali siano applicabili solo quando i relativi procedimenti amministrativi siano «concretamente ed esaustivamente» normati. 

 

Si ricorda che l’assenza di una disciplina transitoria relativa alle procedure autorizzative delle attività spaziali in corso o comunque pianificate alla data di entrata in vigore di tale provvedimento era stata segnalata nel citato dossier del Servizio Studi (pag. 69).

 

Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 29 specifica poi che, nel corso della fase transitoria disciplinata dall’articolo in esame, e quindi anche in assenza di autorizzazione a cui sottoporre l’attività spaziale, gli operatori sono tenuti al rispetto delle norme dettate in materia di stipula di un’assicurazione o di altra idonea garanzia finanziaria (articolo 21 della legge n. 89/2025) e che questi sono responsabili per i danni cagionati in conseguenza delle attività spaziali condotte (secondo la disciplina contenuta negli articoli 18-19-20 della legge n. 89/2025).

 

L’articolo 18 della legge n. 89 del 2025 disciplina la responsabilità civile in cui incorre l’operatore nello svolgimento delle attività spaziali. In particolare, il comma 2 introduce una responsabilità di carattere oggettivo in capo all’operatore spaziale rispetto ai danni arrecati a soggetti terzi sulla superficie terrestre, nonché agli aeromobili e alle persone e cose a bordo di questi ultimi. Il comma 3 stabilisce il limite economico entro cui l’operatore risponde dei danni prodotti (tale limite coincide con quello della copertura assicurativa di cui all’articolo 21 della legge), mentre il comma 4 individua una serie di fattispecie in cui tale limite non opera. Infine, il comma 5 rinvia alla disciplina del codice civile per quanto concerne la risarcibilità dei danni subiti dai soggetti che abbiano, a qualunque titolo, preso parte all’attività spaziale.

L’articolo 19 della medesima legge prevede che lo Stato italiano sia tenuto ad esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dell’operatore dell’attività spaziale, qualora, in virtù di norme internazionali, l’Italia sia chiamata, da uno Stato straniero, a rispondere dei danni causati a persone o cose da parte di tali operatori.

L’articolo 20, invece, reca specifiche disposizioni per il risarcimento dei danni causati a persone fisiche o giuridiche sul territorio italiano da oggetti spaziali lanciati da uno Stato straniero.

L’articolo 21 della legge n. 89 del 2025, come detto, introduce l’obbligo in capo agli operatori di stipulare contratti assicurativi o di prestare altra idonea garanzia finanziaria con massimale pari a 100 milioni di euro per ciascun sinistro (comma 1). Le imprese di assicurazione e i prestatori della garanzia finanziaria possono offrire la copertura del danno sia assumendo direttamente l’intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In quest’ultimo caso, il consorzio deve essere registrato e approvato dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che ne valuta la stabilità (comma 3). La norma prevede, inoltre, che il terzo danneggiato abbia azione diretta contro l’assicuratore per il risarcimento del danno subito (comma 4). L’assicuratore non può opporre al terzo danneggiato alcuna causa di risoluzione né di nullità del contratto avente effetto retroattivo ed è tenuto a risarcire il danno cagionato dall’operatore o dai suoi dipendenti e preposti, purché questi abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni (comma 5); in tali casi l’assicuratore ha diritto di esercitare l’azione di rivalsa contro l’operatore per la somma pagata al terzo danneggiato (comma 7). In ogni caso, l’assicuratore può opporre al terzo danneggiato tutte le eccezioni opponibili all’operatore nonché quelle che l’operatore medesimo potrebbe opporre al danneggiato (comma 6).

 

Il nuovo comma 2-ter dell’articolo 29 della legge n. 89/2025 prevede che le disposizioni attuative adottate ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c) della medesima legge entrino in vigore decorsi 90 giorni dalla loro pubblicazione. Si tratta delle disposizioni che riguardano la definizione a) degli standard di sicurezza, resilienza e sostenibilità dell’attività spaziale, b) del contributo per il rilascio dell’autorizzazione, c) della documentazione da presentare a corredo della domanda di autorizzazione.

 

L’articolo 13, comma 1, della legge n. 89/2025 disciplina le modalità attraverso cui attuare le disposizioni del provvedimento. Lo strumento è quello dell’adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Si osserva che, alla data di pubblicazione del presente dossier, come verificabile sull’apposita banca dati, tali decreti non risultano essere stati adottati.

I decreti devono essere adottati di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, acquisito il parere del Consiglio di Stato e previa consultazione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT), dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e, se nominata, dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.

Nello specifico, tali decreti devono definire:

a)      le condizioni e i requisiti necessari ad assicurare un livello elevato di sicurezza, resilienza e sostenibilità dell’attività spaziale;

b)      l’importo del contributo dovuto per il rilascio dell’autorizzazione e le modalità di corresponsione dello stesso, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, con la possibilità di esenzioni o riduzioni in ragione delle finalità scientifiche dell’attività spaziale o della dimensione economica dell’operatore, nonché i criteri per la determinazione del rimborso dei costi istruttori posti a carico dei richiedenti;

c)      la documentazione da presentare a corredo della domanda di autorizzazione;

d)      i procedimenti per l’applicazione e i criteri di graduazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 89 del 2025;

e)      le eventuali ulteriori modalità relative all’esercizio delle funzioni di vigilanza;

f)       i requisiti relativi al rispetto delle capacità professionali e tecniche idonee a condurre le attività per le quali si richiede l’autorizzazione, ivi compresa l’adeguata solidità finanziaria, commisurata ai rischi associati all’attività spaziale da condurre, e la disponibilità di un servizio di prevenzione delle collisioni prestato da un fornitore abilitato. Si prevede la possibilità di adottare criteri differenziati per startup e piccole e medie imprese (PMI);

g)      l’individuazione delle soglie di rischio ai fini della graduazione dei massimali assicurativi;

h)      le modalità in base alle quali si possono esercitare sul territorio nazionale le attività di ricezione, gestione, utilizzazione e diffusione di dati di origine spaziale;

i)       le caratteristiche tecniche dei dati di origine spaziale di osservazione della Terra la cui ricezione, gestione, utilizzazione e diffusione, anche per fini commerciali, può essere sottoposta a divieti e limitazioni al fine di non pregiudicare gli interessi della sicurezza nazionale e della difesa, la politica estera e l’osservanza degli obblighi internazionali dello Stato italiano, nonché le finalità di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica.

L’articolo 13, comma 2, invece, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle caratteristiche e dei requisiti tecnici dello spazioporto, nonché delle modalità di svolgimento delle operazioni ad esso collegate. La medesima disposizione stabilisce che il DPCM deve essere adottato su proposta, ove nominata, dell’Autorità politica delegata alle politiche spaziali e aerospaziali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell’economia e delle finanze.

Alla data di pubblicazione del presente dossier, anche tale decreto non risulta essere stato adottato.

 

Nel corso dell’esame in sede referente è stato inoltre aggiunto un ulteriore comma 2-quater all’articolo 29, a tenore del quale le disposizioni della legge n. 89/2025 non si applicano alle attività spaziali effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima della sua entrata in vigore e che a tale data abbiano già iniziato a produrre effetti. La disposizione avrebbe quindi l’effetto di esonerare dall’applicazione della disciplina dettata dalla legge sulla space economy tutti i contratti che sono stati sottoscritti prima dell’entrata in vigore della stessa purché abbiano avuto effetti giuridici.

 

Il comma 1, lettera b), dell’articolo in esame novella la rubrica dell’articolo 29 della legge n. 89/2025, denominandola “abrogazioni e norme transitorie”. Precedentemente all’entrata in vigore del decreto-legge qui in conversione la rubrica recava la sola dicitura “abrogazioni”.

 

 

 


 

CAPO II -
ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI EFFETTI DELL’EVOLUZIONE DEL FENOMENO BRADISISMICO IN ATTO NELL’AREA DEI CAMPI FLEGREI

Articolo 12
(
Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026)

 

 

L'articolo 12, modificato in sede referente, autorizza la regione Campania – che opera avvalendosi dei comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli e Napoli – ad assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nell'area dei Campi Flegrei. La disposizione definisce la misura del contributo, la decorrenza e il termine finale di erogazione (31 dicembre 2027), le cause di esclusione e il regime di alternatività rispetto ad altre forme di assistenza temporanea, nel limite massimo di spesa di euro 4.885.237 per l'anno 2026 e di euro 11.724.569 per l'anno 2027, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

 

Il comma 1, primo periodo, modificato in sede referente, prevede che la regione Campania, avvalendosi dei comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli e Napoli, possa assegnare – nel limite delle risorse di cui al comma 4 – un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità, entro il 15 settembre 2026 (termine differito in sede referente, rispetto al termine della data di entrata in vigore del presente decreto previsto dal testo iniziale), in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

In base al secondo periodo, anch’esso modificato in sede referente, il contributo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data del 15 settembre 2026 (termine differito in sede referente, rispetto al termine della data di entrata in vigore del presente decreto previsto dal testo iniziale), sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

Il terzo periodo determina la misura massima mensile del contributo in funzione della composizione del nucleo familiare, secondo la seguente articolazione:

–       400 euro per i nuclei monofamiliari;

–       500 euro per i nuclei familiari composti da due persone;

–       700 euro per i nuclei composti da tre persone;

–       800 euro per i nuclei composti da quattro persone;

–       900 euro (importo massimo) per i nuclei familiari composti da cinque o più persone.

Ai sensi del quarto periodo, qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di 200 euro mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di 900 euro mensili previsto per il nucleo familiare.

La disposizione riproduce, per gli eventi del 31 luglio e del 1° agosto 2026, lo schema del contributo per l'autonoma sistemazione già previsto – per l'evento del 20 maggio 2024 e per gli eventi del 13 e 15 marzo 2025 – dall'art. 9-sexies del D.L. 76/2024. Si segnala che, rispetto alla platea comunale del citato art. 9-sexies (limitata a Pozzuoli, Bacoli e Napoli), l'articolo in esame include anche il comune di Monte di Procida, in coerenza con l'estensione territoriale degli effetti degli eventi sismici del luglio-agosto 2026.

 

Il comma 2, primo periodo, disciplina la durata dell'erogazione, stabilendo che i contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione – anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 13 del decreto-legge in esame – ovvero sino a che le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile.

Il secondo periodo fissa il termine finale dell'erogazione prevedendo che in ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2027.

Ai sensi del terzo periodo, i contributi, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

 

Il comma 3 stabilisce che, dalla data di erogazione dei contributi di cui all'articolo in esame, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1, eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.

La previsione, che appare di identico tenore rispetto all'art. 9-sexies, comma 3, del D.L. 76/2024, configura un regime di alternatività tra il CAS e le altre misure assistenziali temporanee, a fini di evitare duplicazioni di benefìci per la medesima esigenza abitativa.

 

Il comma 4, modificato in sede referente, reca la clausola di copertura finanziaria, disponendo che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame si provvede entro il limite massimo di euro 4.885.237 per l'anno 2026 e di euro 11.724.569 per l'anno 2027, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile (D. Lgs. 1/2018). Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie su un'apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al proprio interno, dalla regione Campania.

Si ricorda che il Fondo per le emergenze nazionali, istituito dall'art. 44 del D.lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile) nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è destinato al finanziamento delle emergenze di rilievo nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del medesimo Codice.

La relazione illustrativa segnala che “La stima degli oneri discendenti dalla disposizione è stata elaborata nelle more della ricognizione dei danni e degli sgomberi attualmente in corso da parte del Comune, dei Vigili del Fuoco e delle squadre AEDES regionali e comunali, assumendo quale parametro di riferimento gli effetti prodotti dall'evento sismico del 20 maggio 2024 (magnitudo 4.2), opportunamente rivalutati alla luce della maggiore intensità del recente evento (magnitudo 4.7). Con riferimento al Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS), la Regione evidenzia che per gli eventi del maggio 2024 erano stati assegnati al Comune di Pozzuoli complessivamente euro 4.696.500 per il periodo maggio 2024 - dicembre 2025, corrispondenti a un onere medio di circa euro 250.000 mensili. Considerando il maggiore impatto dello sciame del 31 luglio 2026, tale valore viene prudenzialmente incrementato del 50%, determinando una stima di circa euro 375.000 mensili”.


 

Articolo 13
(
Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026)

 

 

L’articolo 13 dispone circa la corresponsione di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.

 

Il comma 1, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, prevede l’istituzione di un Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per l’anno 2026 e 70 milioni di euro per l’anno 2027. Tali stanziamenti sono finalizzati al riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Si prevede che tale contributo spetti, altresì, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici.

Il comma 2 prevede che  al contributo di cui al comma 1 si applichi l'articolo 9-novies, commi 2, 3, 4, 5 e 7, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, (disciplinante le misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili a seguito dell'evento sismico del 20 maggio 2024) intendendosi il riferimento ivi operato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

Il comma 3 prevede un termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo entro il quale i comuni devono istruire le relative domande e adottare il provvedimento espresso. Si prevede che gli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno  debbano essere ultimati, e debba essere redatto il relativo certificato di regolare esecuzione, entro il termine di un anno dalla data di concessione del contributo come previsto dal Decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 13 dicembre 2024, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 9-novies, comma 8, del  decreto-legge n. 76 del 2024[114], a pena di decadenza del diritto al contributo.

Il comma 4 prevede il termine per la presentazione delle domande di contributo fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta comunale adottata, per l'anno 2026, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Si prevede che i comuni procedano all'emanazione di delibere di scorrimento della graduatoria per gli anni successivi entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonché il limite di spesa di cui al comma 1, si fa rinvio quanto ai criteri e alle modalità di attuazione, al Decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 13 dicembre 2024, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 9-novies, comma 8, del  decreto-legge n. 76 del 2024 che si applica anche ai contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, intendendosi, il riferimento all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro, di cui euro 30 milioni per l'anno 2026 ed euro 70 milioni per l’anno 2027[115], cui si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232[116], relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.


 

Articolo 14
(
Contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell’area dei Campi Flegrei in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026)

 

 

L’articolo 14 interviene sulla disciplina concernente i contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell’area dei Campi Flegrei in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026.

 

Il comma 1, lettere a) e b), modificando l’articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, è finalizzato a consentire la destinazione delle risorse già stanziate nel medesimo articolo, anche in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 nonché dell’evento sismico del 21 maggio 2026: si tratta di nuclei familiari  non compresi nel perimetro applicativo della normativa vigente.

Inoltre, la lettera c) introduce, al medesimo articolo 12, i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, al fine di garantire la piena attuazione delle misure previste per la riparazione e la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici verificatisi nella zona dei Campi Flegrei.

In particolare, il nuovo comma 4-bis disciplina il termine per la presentazione delle domande relative agli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché dall’evento del 21 maggio 2026, demandandone la definizione ad apposita delibera della Giunta comunale.

Il nuovo comma 4-ter prevede che con la medesima deliberazione di cui al comma 4-bis, al fine di assicurare la più ampia riparazione e riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato danneggiato dai sismi del 20 maggio 2024, del 13 marzo 2025 o del 15 marzo 2025, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli possono disporre l’assegnazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo per interventi di ripristino, entro il limite delle risorse finanziarie rispettivamente disponibili e fatti salvi gli effetti delle graduatorie delle domande ammissibili già approvate. Di conseguenza per effetto della nuova disciplina, rimanendo salvi gli effetti delle graduatorie già approvate, i Comuni sono tenuti comunque a concedere i contributi relativi a domande già accolte.

Infine, il nuovo comma 4-quater prevede che i Comuni istruiscono le nuove domande presentate - riferite sia ai fenomeni sismici del maggio 2024 e del marzo 2025 (per i quali il comma 4-ter abilita i Comuni alla concessione di un nuovo termine di presentazione delle domande, nuove o modificate), sia ai fenomeni sismici successivamente verificatisi per effetto dell’evoluzione del fenomeno bradisismico – entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di loro presentazione, con la conseguente individuazione delle domande ammissibili perché rispettose delle condizioni poste dalla normativa di riferimento; nei sessanta giorni successivi i Comuni sono tenuti ad approvare la graduatoria delle domande ammissibili, nel rispetto dei criteri di priorità definiti nel decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 13 dicembre 2024[117].

Il comma 1, lettera d), adegua la rubrica dell’articolo 12 del decreto-legge n. 65 del 2025.

Il comma 2 introduce una norma di interpretazione autentica rispetto alle disposizioni di cui all’articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, all’articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, nonché al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025, in combinato disposto con l’articolo 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli articoli 1117, 1128, 1130, 1131 e 1135 del codice civile.

In particolare si chiarisce quale sia la disciplina applicabile in caso di domande di contributo, di cui agli articoli 9-novies del decreto-legge n. 76 del 2024 e 12 del decreto-legge n. 65 del 2025, per interventi incidenti sulle parti comuni dell’edificio[118].

La disposizione  di nuovo conio prevede che, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, di cui almeno una adibita ad abitazione principale, fermo restando l’obbligo di presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, la domanda di contributo per interventi relativi alle parti comuni dell’edificio è presentata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, dall'amministratore condominiale in caso di condominio costituito oppure da un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o dall'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito. In tali casi, la documentazione attestante lo stato legittimo di cui all’articolo 7, comma 4, lettera d), del citato decreto ministeriale del 13 dicembre 2024 [119] ha ad oggetto l'edificio e non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso, ai sensi dell’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001[120].

Il comma 3 introduce misure urgenti per la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183 vale a dire la zona di intervento, circoscritta alla porzione dei territori dei comuni dell'area realmente e direttamente interessata dal fenomeno del sollevamento bradisismico e della sismicità dell'area.  In particolare, la disposizione novellando il comma 695 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, consente di elevare il contributo dal 50 per cento al 70 per cento il limite massimo del costo da sostenere e ritenuto ammissibile. La disposizione modificata trova così espressa applicazione anche con riferimento alle domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali i Comuni provvedono a ricalcolare la quota di contributo spettante.


 

Articolo 15
(Contributi per l'autonoma sistemazione
in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026)

 

 

L’articolo 15, al comma 1, novella l'art. 9-sexies del D.L. n. 76/2024 al fine di estendere il contributo per l'autonoma sistemazione ivi previsto ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 (in forza di provvedimenti adottati, o di richieste di verifica di agibilità presentate, entro la data del 27 febbraio 2026) nonché dell'evento sismico del 21 maggio 2026 (entro la data del 30 giugno 2026). Alle nuove fattispecie è altresì esteso il termine finale di erogazione del 31 dicembre 2027 di cui al comma 2 del medesimo art. 9-sexies. Il comma 2 reca la clausola di copertura finanziaria.

 

L’articolo 15 novella l'art. 9-sexies del D.L. n. 76/2024 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111).

L'art. 9-sexies del D.L. 76/2024, come modificato dal D.L. 65/2025, prevede che la regione Campania, avvalendosi dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, possa assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità entro il 3 luglio 2024, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nonché entro il 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 e del 15 marzo 2025; il contributo spetta altresì in relazione agli immobili per i quali, alle medesime date, sia stata chiesta la verifica di agibilità (comma 1, primo e secondo periodo). Gli importi sono determinati in misura identica a quella riprodotta dall'articolo 13 del decreto-legge in esame (da 400 a 900 euro mensili, con contributo aggiuntivo di 200 euro per ultrasessantacinquenni e persone con disabilità con invalidità non inferiore al 67 per cento). Ai sensi del comma 2, i contributi sono erogati dalla data indicata nel provvedimento di sgombero e sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro – anche a seguito degli interventi di cui all'art. 9-novies – o al soddisfacimento stabile delle esigenze abitative e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2026, tanto in relazione ai provvedimenti di sgombero conseguenti all'evento del 20 maggio 2024, quanto in relazione a quelli conseguenti ai sismi del 13 e del 15 marzo 2025. Il comma 3 dispone la cessazione delle altre forme di supporto temporaneo dalla data di erogazione del contributo. Il comma 4 reca la copertura finanziaria, entro il limite massimo di 3.453.000 euro per il 2024, 6.906.000 euro per il 2025 e 4.063.514 euro per il 2026, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

 

Il comma 1, lettera a), numero 1), interviene sul primo periodo del comma 1 dell’art. 9-sexies, concernente i nuclei familiari la cui abitazione sia stata sgomberata per inagibilità, estendendo il contributo ivi previsto (che resta fermo per gli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025) ai provvedimenti di sgombero adottati:

§  entro la data del 27 febbraio 2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025;

§  entro la data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026.

 

Il comma 1, lettera a), numero 2) modifica in termini speculari il secondo periodo del comma 1, relativo ai nuclei familiari la cui abitazione sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti concernenti immobili per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità, riconoscendo il contributo anche qualora la verifica di agibilità sia stata chiesta alla data del 27 febbraio 2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché alla data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026.

 

Il comma 1, lettera b) novella il secondo periodo del comma 2, concernente il termine finale di erogazione, al fine di disporre che il divieto di erogazione dei contributi oltre il 31 dicembre 2027 – già riferito ai provvedimenti di sgombero conseguenti agli eventi del 20 maggio 2024 e del 13 e 15 marzo 2025 – è esteso anche ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 e del sisma del 21 maggio 2026.

Secondo la ricostruzione consultabile sul sito web del Dipartimento della protezione civile, nel corso del 2025 l'area flegrea è stata interessata da una prolungata sequenza sismica, con eventi di magnitudo 4.4 (13 maggio 2025) e 4.6 (30 giugno 2025, in mare) e ulteriori sciami nei mesi estivi e in settembre; il 21 maggio 2026 è stato registrato, nel Golfo di Pozzuoli, un terremoto di magnitudo 4.4. Tali eventi non risultavano ricompresi nell'ambito applicativo dell'art. 9-sexies, riferito ai soli eventi del 20 maggio 2024 e del 13 e 15 marzo 2025.

 

Il comma 2 reca la clausola di copertura finanziaria prevedendo che agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera b), pari a euro 2.725.000 per l’anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all’art. 44 del codice della protezione civile, di cui al D. Lgs. 1/2018.

La relazione illustrativa evidenzia che “alla stregua di quanto comunicato dalla Regione Campania, sulla base dei primi dati acquisiti risulta che:

- per il Comune di Napoli, non vi sono sgomberi effettuati a seguito degli eventi di maggio, luglio, agosto e settembre 2025, nonché a seguito dell’evento del 21 maggio 2026;

- per il Comune di Pozzuoli, la richiesta di estensione è riferita a n. 32 nuclei familiari, sgomberati in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei mesi di maggio, luglio, agosto e settembre 2025, per i quali viene stimato un fabbisogno finanziario mensile pari ad € 24.500,00 ed un importo complessivo fino al 31/12/2026 pari ad € 490.000,00. Per l’evento sismico del 21 maggio 2026 non vi sono nuclei familiari evacuati.

- per il Comune di Bacoli, la richiesta di estensione è riferita a n. 4 nuclei familiari, sgomberati in conseguenza di eventi sismici verificatisi nel mese di maggio 2025, per i quali viene stimato un fabbisogno finanziario mensile pari ad euro 2.400,00 ed un importo complessivo fino al 31/12/2026 pari ad euro 48.000,00. Per il medesimo Comune, in conseguenza dell’evento sismico del 21 maggio 2026 sono stati sgomberati ulteriori 9 nuclei familiari con un fabbisogno finanziario complessivo pari ad euro 44.100,00”.

 


 

Articolo 16
(Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa di protezione civile nell’area dei Campi Flegrei)

 

 

L’articolo 16, comma 1,  consente ai comuni della Città metropolitana di Napoli interessati dal fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei di bandire procedure concorsuali riservate (in misura non superiore al 50% dei posti disponibili) al personale a tempo determinato, specializzato in materia di rischio sismico e vulcanico, impiegato nelle rispettive strutture comunali di protezione civile. I concorsi sono    banditi in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, garantendo l'adeguato accesso dall'esterno e sono rivolti al personale che prestato servizio continuativo per almeno 36 mesi nelle funzioni per cui si procede all'assunzione. Con modifica approvata in sede referente tale periodo è ridotto a 24 mesi.

Il comma 2 prevede l’inclusione del comune di Monte di Procida - in ragione della prossimità territoriale con la zona definita dal Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico - nella ricognizione dei fabbisogni urgenti, il cui coordinamento è affidato alla Città metropolitana di Napoli, ai fini dell’assunzione del suddetto personale specializzato da destinare alle strutture di protezione civile.

Il comma 3 stabilisce che il suddetto Piano straordinario sia approvato dalla Città metropolitana di Napoli entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

 

Il comma 1 consente ai comuni della Città metropolitana di Napoli interessati dal fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei di bandire procedure concorsuali che prevedano una riserva di posti, non superiore al 50 per cento dei posti complessivamente disponibili, destinata al personale a tempo determinato, specializzato in materia di rischio sismico e vulcanico, impiegato nelle rispettive strutture comunali di protezione civile, anche ai fini dell'attivazione di una sala operativa funzionante 24 ore su 24, a condizione che tale personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno 36 mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione. Con modifica approvata in sede referente tale periodo è ridotto a 24 mesi.

Si tratta del personale reclutato per le finalità di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 140 del 2023 (convertito dalla legge n. 183 del 2023) recante “Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei”.

I comuni assegnatari del predetto personale possono bandire i concorsi previsti dalle disposizioni in esame:

§  in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni;

§  garantendo l'adeguato accesso dall'esterno.

Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

Si prevede che il personale così stabilizzato sia tenuto a svolgere l'attività lavorativa presso i servizi comunali di assegnazione per i cinque anni successivi all'assunzione a tempo indeterminato.

 

Riguardo al contenuto del comma 2 dell’articolo in esame, si rammenta preliminarmente che l’articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 140 del 2023 attribuisce alla Città metropolitana di Napoli, il coordinamento della ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati dal fenomeno bradisismico, per le finalità indicate dall’articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 140, ossia per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei. Tale ricognizione è finalizzata, tra l’altro, al reclutamento (di cui si è già fatto cenno) di unità di personale a tempo determinato, comprese figure professionali specialistiche in tema di rischio sismico e vulcanico, da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell’effettiva presa di servizio, per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attività indicate dal presente decreto-legge, nonché all’attivazione e al presidio di una sala operativa funzionante per l’intera giornata.

Il comma 2 - introducendo un nuovo comma 1-bis nell’articolo 6 del citato decreto-legge n. 140 - demanda alla città metropolitana di Napoli anche il coordinamento per la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte del comune di Monte di Procida ai fini dell’applicazione delle misure inerenti al reclutamento di personale specializzato, contenute nel medesimo articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto n. 140 e qui sopra illustrate. Si prevede, altresì che la città metropolitana di Napoli provveda all’approvazione di uno specifico piano dei fabbisogni, nel limite massimo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Si provvede, quindi, alla copertura di tale onere a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, legge di stabilità per il 2015).

L’inclusione del comune di Monte Procida è disposta in ragione della prossimità territoriale con la zona di intervento definita nel Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico di cui all’articolo 2 del decreto n. 140 del 2026. Il comma 3 dell’articolo in esame stabilisce che il suddetto Piano sia approvato dalla città metropolitana di Napoli entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

L’articolo 2 del decreto-legge n. 140 del 2023 qui sopra richiamato la reca disciplina del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico.

Il Piano straordinario è stato approvato con il decreto ministeriale 26 febbraio 2024.

L’art. 2 del decreto-legge n. 140 individua i soggetti istituzionali coinvolti: in primis, viene identificato come fulcro il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si avvale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in coordinamento con la Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli, i comuni interessati e centri di competenza di cui all’art. 21 del Codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018). i suddetti centri di competenza di cui all’art. 21 Codice della Protezione civile sono individuati in: 1) INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia); 2) CNR-IGAG (Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche); 3) CNR-IREA (Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente del Consiglio nazionale delle Ricerche); 4) EUCENTRE (Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica); 5)      Consorzio universitario ReLUIS (Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica e strutturale); 6) PLINIVS-LUPT (Centro studi per l’ingegneria idrogeologica, vulcanica e sismica del centro interdipartimentale di ricerca – laboratorio di urbanistica e pianificazione territoriale dell’Università “Federico II” di Napoli). Tutti i soggetti qui sopra citati I soggetti sopra citati debbono contribuire alla definizione di un piano straordinario che abbia come obiettivo quello di analizzare la vulnerabilità delle zone edificate interessate e conoscerne la pericolosità e di supportare le strategie di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio pubblico e privato. Il contenuto tecnico del piano straordinario viene formulato dal Dipartimento della protezione civile.


 

Articolo 17
(
Misure urgenti per il potenziamento dell’azione commissariale nell’area dei Campi Flegrei e misure urgenti per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture
di reti strategiche
)

 

 

L’articolo 17 prevede misure urgenti per il potenziamento dell’azione commissariale nell’area dei Campi Flegrei nonché per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell’ambito dei territori dei comuni di Bacoli e Pozzuoli.

 

Il comma 1 modifica l’articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111. In particolare la disposizione prevede, al comma 1, lettera a), la possibilità di inserire, nell’ambito del programma di “interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei” di cui all’articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numero 2, del decreto-legge n. 76 del 2024, anche gli interventi urgenti relativi ai centri operativi comunali di protezione civile e alle aree comunali di attesa e di raccolta, della popolazione o dei soccorsi, funzionali alla pianificazione di protezione civile nell’area dei Campi Flegrei.

La relazione illustrativa fa presente che nel corso dell’istruttoria funzionale alla predisposizione del programma di interventi infrastrutturali il Commissario straordinario per l’area dei Campi Flegrei ha ravvisato, l’urgenza di intervenire sui costoni rocciosi per interventi di mitigazione del rischio da crollo finalizzati all’allontanamento della popolazione nonché  sulle aree comunali di attesa e raccolta, di popolazione o soccorsi, e sui centri operativi comunali di protezione civile, in quanto strutture necessarie per assicurare l’attuazione della pianificazione di protezione civile nell’area dei Campi Flegrei, per importi rientranti nei limiti degli stanziamenti di cui all’articolo 9-ter, comma 10, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2024 e secondo cronoprogrammi definiti, ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 76 del 2024 nell’ambito del relativo schema di programma. La disposizione, come chiarito dalla relazione illustrativa, consente di chiarire la riconducibilità di tali tre categorie di intervento al perimetro applicativo dei piani di cui all’articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numero 2, del decreto-legge n. 76 del 2024.

 

Il comma 2, al fine di consentire ai comuni di Pozzuoli e di Bacoli di fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell’ambito dei propri territori, attraverso opere o interventi di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche,  autorizza la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2026, di cui euro 600.000 per il Comune di Pozzuoli ed euro 400.000 per il Comune di Bacoli, e di euro 1,5 milioni per l’anno 2027, di cui 1 milione di euro per il Comune di Pozzuoli e euro 500.000 per il Comune di Bacoli. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l’anno 2026 e 1,5 milioni di euro per l’anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

 

 


 

CAPO III -
MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE SISMICA E LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITA’

Articolo 18
(Disposizioni per assicurare la ricostruzione post sisma
nel centro Italia)

 

 

L’articolo 18 reca un complesso di misure volte ad accompagnare la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nella fase di superamento della gestione emergenziale.

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2029 il termine della gestione straordinaria della ricostruzione.

I commi 2, 3 e 4 disciplinano il passaggio al Commissario straordinario del Governo delle attività e delle funzioni di protezione civile, in vista della scadenza dello stato di emergenza, nonché il regime delle relative ordinanze.

Il comma 5 introduce nuove ipotesi di cancellazione delle imprese dall'Anagrafe antimafia degli esecutori e dei professionisti dall'elenco speciale;

I commi 6 e 7 consentono il finanziamento immediato delle sole attività di progettazione degli interventi individuati come urgenti e indifferibili;

Il comma 8 estende le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici del 2022 e del 2023 nelle Marche e in Umbria.

Il comma 9 incrementa di 60 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051, l'autorizzazione di spesa per la ricostruzione privata.

Il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2029 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione. La proroga opera nei medesimi limiti di spesa annuali e alle medesime condizioni indicati dall'articolo 1, commi 570 e 571, della legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025).

 

Si ricorda che l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 fissa il termine di durata della gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione, sul quale è intervenuta una successione di proroghe annuali. L'ultima è stata disposta dall'articolo 1, comma 570, della legge n. 199 del 2025, che ha differito il termine al 31 dicembre 2026 stabilendo altresì che le previsioni degli articoli 3, 50 e 50-bis del medesimo decreto-legge – concernenti, rispettivamente, gli Uffici speciali per la ricostruzione (USR), la struttura del Commissario straordinario e il personale degli Uffici speciali – si applicano per il 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro. La disposizione realizza dunque una proroga triennale, in luogo della cadenza annuale seguita negli esercizi precedenti, mantenendo invariato il limite di spesa (59 milioni di euro annui).

 

Il comma in esame stabilisce altresì che agli oneri, pari a 59 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente assegnate al «sisma 2016 centro Italia» dal decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, di ripartizione – per gli anni 2027, 2028 e 2029 – del Fondo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, istituito dall'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025).

In considerazione della scadenza dello stato di emergenza, il comma 2 prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con uno o più decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare sia disciplinato il passaggio al Commissario straordinario del Governo delle attività e delle funzioni di protezione civile che si intende trasferire, nonché delle relative risorse finanziarie.

La procedura si articola come segue:

Si ricorda che lo stato di emergenza per gli eventi sismici del 2016, prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 ai sensi dell'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017, è stato da ultimo differito al 31 dicembre 2026 dall'articolo 1, comma 590, della legge n. 199 del 2025. L'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2023 disciplina, oltre all'esercizio dei poteri sostitutivi statali per gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari, la nomina – con decreto del Presidente della Repubblica – del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori del centro Italia interessati dagli eventi sismici del 2016.

 

Il comma 3 stabilisce che alla disciplina del completamento delle attività e delle funzioni di protezione civile non trasferite si provvede mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 26 del Codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018), relativo alle ordinanze volte a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione competente in via ordinaria.

Il comma 4 disciplina il regime di efficacia delle ordinanze di protezione civile che regolano le attività e le funzioni trasferite, prevedendo che:

•   tali ordinanze cessano di produrre effetti giuridici al momento della scadenza dello stato di emergenza;

•   nei limiti delle risorse trasferite, il Commissario straordinario può adottare una o più ordinanze per prevedere l'applicazione, senza soluzione di continuità e non oltre il termine della gestione straordinaria (31 dicembre 2029, per effetto del comma 1), delle disposizioni contenute nelle predette ordinanze di protezione civile ritenute necessarie in relazione alla medesima gestione straordinaria;

•   tali ordinanze commissariali possono essere modificate o abrogate con successive ordinanze, da adottare in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, del codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il comma 5, lettere a) e b), novella il decreto-legge n. 189 del 2016 introducendo, per imprese e professionisti, ipotesi di esclusione dagli elenchi che condizionano l'accesso ai lavori della ricostruzione.

In particolare, alla lettera a) si prevede che la struttura di missione, su proposta del Commissario straordinario, dispone la cancellazione dall'Anagrafe antimafia degli esecutori anche dell'impresa che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto relativo a interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, pubblica o privata, che abbiano causato:

La lettera b) introduce il nuovo comma 1-bis dell'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 che contempla una previsione di contenuto simmetrico: il Commissario straordinario provvede alla cancellazione dall'elenco speciale del professionista che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di progettazione, di direzione dei lavori o relativo ad altra prestazione tecnica resa nell'ambito delle pratiche della ricostruzione, pubblica o privata, con le medesime conseguenze sopra indicate. Anche in questo caso i criteri sono definiti con ordinanza commissariale.

Si ricorda che l'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 affida a una struttura di missione costituita presso il Ministero dell'interno le attività di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione e istituisce l'Anagrafe antimafia degli esecutori: ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, l'iscrizione nell'Anagrafe è condizione per la partecipazione, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione pubblica e privata nei comuni del cratere. L'articolo 34 istituisce l'elenco speciale dei professionisti abilitati, gestito dal Commissario straordinario, al fine di assicurare la trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori.

Il comma 6 stabilisce che il Commissario straordinario può disporre, anche in deroga all'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023), l'immediato finanziamento delle sole attività di progettazione degli interventi di ricostruzione individuati secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di consentire una più rapida ricostruzione e «riparazione sociale» dei territori interessati.

Si ricorda che l'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici disciplina la programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, prevedendo l'adozione del programma triennale dei lavori pubblici e l'approvazione dell'elenco annuale, che indica per ciascuna opera la fonte di finanziamento; l'inserimento dei lavori di importo pari o superiore alla soglia europea nell'elenco triennale e in quello annuale è subordinato all'approvazione, rispettivamente, del documento di fattibilità delle alternative progettuali e del documento di indirizzo della progettazione.

 

Il comma 7 stabilisce che, fermo restando quanto disposto dalle ordinanze vigenti, con apposite ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono individuate le attività di progettazione urgenti e indifferibili e sono definite le modalità di concessione dei contributi e di erogazione delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori.

 

Il comma 8 dispone che le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche alle operazioni di ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, di cui all'articolo 1, commi 677, 678 e 678-bis, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025).

 

Il comma 9, al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, incrementa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), relativa alla ricostruzione privata post sisma. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012.

 


 

Articolo 19, comma 1
(Primo cratere)

 

 

L’articolo 19, comma 1 individua in via legislativa il «primo cratere» degli eventi sismici che hanno interessato il centro Italia a far data dal 24 agosto 2016.

 

L’articolo 19, comma 1 localizza i territori che costituiscono il “primo cratere” degli eventi sismici che hanno interessato il centro Italia a far data dal 24 agosto 2016. Tali territori corrispondono ai comuni di Amatrice e Accumoli, nella regione Lazio, e al comune di Arquata del Tronto, nella regione Marche, tenuto conto del fatto che sono stati quelli più colpiti e che hanno registrato vittime.

 

 


 

Articolo 19, commi 2-3
(Assunzioni personale non dirigenziale nei comuni
del “Primo cratere”)

 

 

L’articolo 19, commi 2-3, autorizza i tre comuni del primo cratere di cui al comma 1 (Amatrice, Accumuli e Arquata del Tronto) ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale precario: si tratta di personale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive, in servizio all'8 agosto 2026 presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso gli stessi comuni, con almeno tre anni di servizio. Il triennio può completarsi entro il 31 dicembre 2026 e si calcola sommando i servizi prestati per le medesime attività presso gli Uffici speciali e i comuni del cratere, anche in posizioni contrattuali diverse e presso un'amministrazione diversa da quella che assume (comma 2).

Il comma 3 prevede il finanziamento di queste assunzioni attraverso un fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), pari a 346.250 euro nel 2026 e a 1.385.000 euro annui dal 2027, coperto a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili. Il riparto avviene con uno o più DPCM, in proporzione ai costi comunicati dagli enti che presentano istanza al Dipartimento della funzione pubblica entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, fino a esaurimento delle risorse.

 

Il comma 2 consente ai comuni del primo cratere di assumere a tempo indeterminato, nel limite delle risorse del fondo di cui al comma 3, personale non dirigenziale non di ruolo, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione.

Il personale interessato deve essere stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed essere in servizio, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i comuni del primo cratere; è inoltre richiesta la maturazione di almeno tre anni di servizio presso i predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse.

Il secondo periodo del comma 2 dispone che il requisito triennale possa essere maturato entro il 31 dicembre 2026 e che siano computabili, a tal fine, i periodi di servizio a tempo determinato prestati in relazione alle medesime attività presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché ricomprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i comuni del primo cratere.

 

Si ricorda che gli Uffici speciali per la ricostruzione sono le strutture previste dall' articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, costituite dalle regioni interessate in forma di ufficio comune con i comuni del cratere, per l'istruttoria delle pratiche di ricostruzione privata e per il supporto ai comuni. Si ricorda altresì che la disciplina generale del superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, recata dall' articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, subordina l'assunzione a tempo indeterminato al reclutamento mediante procedure concorsuali e alla maturazione del triennio di servizio presso l'amministrazione che procede all'assunzione: rispetto a tale disciplina, il comma 2 consente il cumulo dei servizi prestati presso amministrazioni diverse, purché ricomprese nell'ambito indicato.

 

Il comma 3 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2026, un fondo con dotazione pari a 346.250 euro per il 2026 e a 1.385.000 euro annui a decorrere dal 2027, finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 2.

Il riparto del fondo è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, fino all'esaurimento delle risorse, fra gli enti che presentino istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, ovvero dalla riapertura dei termini disposta dal medesimo Dipartimento. Nell'istanza gli enti comunicano le unità di personale da assumere e il relativo costo; il riparto avviene in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

Alla copertura degli oneri, pari a 346.250 euro per il 2026 e a 1.385.000 euro annui a decorrere dal 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, ossia mediante utilizzo del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

 


 

Articolo 19, commi 4 e 5
(Estensione ai comuni del “Primo cratere” di benefici fiscali previsti per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

 

 

L’articolo 19, comma 4, dispone, in favore dei comuni del primo cratere di cui al comma 1, l’estensione dei benefici previsti per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia anche per gli anni d’imposta 2027 e 2028, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno. Dispone altresì l'applicazione delle predette agevolazioni alle imprese e i professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della Zona franca entro il 31 dicembre 2028. Il comma 5 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 4 a valere sul fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili.

 

Nel dettaglio, il comma 4 dispone che, in favore dei comuni del primo cratere di cui al comma 1, le disposizioni di cui all’articolo 46, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, si applicano anche per gli anni d’imposta 2027 e 2028, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

 

L'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha istituito una Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Il comma 2, come successivamente modificato e integrato, in particolare prevede le seguenti agevolazioni:

-          esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro;

-          esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta;

-          esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;

-          esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero, alle medesime condizioni, spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della Zona franca, e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato, almeno pari al 25 per cento, nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016 (articolo 46, comma 2).

Il comma 3 dell'articolo 46 dispone l'applicazione delle predette agevolazioni alle imprese e i professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della Zona franca entro il 31 dicembre 2021, ad eccezione delle imprese di costruzioni (categoria F della codifica ATECO 2007) che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nella medesima Zona franca.

 

Ai soli fini dell’applicazione della disposizione di cui al primo periodo, il termine del 31 dicembre 2021 di cui al comma 3 del citato articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 si intende al 31 dicembre 2028.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell’11 luglio 2013, definisce regole, limiti e scadenze per gli incentivi alle piccole imprese nelle Zone Franche Urbane (ZFU) del Mezzogiorno.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

 

Ai sensi dell’'articolo 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi sotto qualsiasi forma dagli Stati che, favorendo talune imprese o produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Vengono fatte salve eventuali deroghe contemplate dai Trattati[121].

La Commissione europea esercita un controllo permanente ex ante, tramite notifica preventiva, sui regimi di aiuti esistenti. Lo Stato membro non può dare esecuzione a progetti di aiuto (o modifica di aiuti esistenti) prima della decisione finale della Commissione (art. 108, par. 3, TFUE).

Il Trattato distingue tra:

1)      aiuti compatibili (art. 107, par. 2), ovvero a carattere sociale o destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali (come la pandemia da COVID-19[122] o il conflitto russo-ucraino);

2)      aiuti che possono essere dichiarati compatibili dalla Commissione (art. 107, par. 3): a finalità regionale; per la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI); destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia; finalizzati a agevolare lo sviluppo di talune attività o a promuovere cultura e conservazione del patrimonio.

 

Il regolamento (UE) 2015/1588 a sua volta dichiara compatibili con il mercato interno ed esenta dall'obbligo di notifica una serie di aiuti, ad esempio a supporto di: PMI; tutela dell’ambiente; ricerca, sviluppo e innovazione; occupazione e formazione; danni arrecati da determinate calamità naturali; trasporti a favore dei residenti in regioni remote; infrastrutture a banda larga; cultura e conservazione del patrimonio.

Rilevano inoltre:

1)      i regolamenti di esenzione per categoria (regolamento (UE) n. 651/2014 e regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473), che dichiarano compatibili determinate categorie di aiuti, a condizione che rispettino limiti e soglie specifici;

2)      i regolamenti de minimis ((UE) 2023/831, (UE) 1408/2013, (UE) 717/2014 e (UE) 2832/2023 sugli aiuti alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale). Esentano gli aiuti di modesta entità in ragione dell’esiguo impatto sulla concorrenza).

 

Il comma 5 indica quale fonte di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, la corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).


 

Articolo 20
(Interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori
del centro Italia colpiti dagli eventi sismici a far data
dal 24 agosto 2016)

 

 

L’articolo 20 estende al Commissario straordinario per la ricostruzione del sisma del centro Italia 2016 la disciplina degli interventi per lo sviluppo, prevedendo l'approvazione con ordinanza commissariale di un programma di sviluppo corredato di relazione tecnica, la destinazione ai comuni del primo cratere di una quota dei finanziamenti non inferiore al 5 per cento e un limite di spesa pari al 4 per cento degli stanziamenti annuali per la ricostruzione pubblica successivi all'anno 2026.

 

Il comma 1 rende applicabili le disposizioni dell'articolo 25 della legge 18 marzo 2025, n. 40 (legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità) anche al Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3. Si tratta del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; il medesimo articolo 2 ne disciplina la nomina con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988.

L'estensione ha carattere necessario: la legge n. 40 del 2025 opera con riferimento ai territori colpiti da eventi calamitosi per i quali sia cessato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e sia stato deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, istituto non riferibile alla ricostruzione del sisma 2016, che resta disciplinata dal decreto-legge n. 189 del 2016.

 

Si ricorda che l'articolo 25 della legge n. 40 del 2025, al fine di evitare fenomeni di spopolamento e di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei territori colpiti, consente di destinare una quota degli stanziamenti disposti su base annuale per i singoli eventi calamitosi, entro il limite massimo del 4 per cento, alla valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, alla promozione di effetti occupazionali diretti e indiretti e all'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese. La destinazione avviene nel quadro di un programma di sviluppo approvato dal Commissario straordinario entro dodici mesi dalla nomina, previa intesa da sancire nella Cabina di coordinamento, e finanziato anche con le ulteriori risorse eventualmente trasferite dalle regioni sulla contabilità speciale commissariale con vincolo di destinazione a finalità di sviluppo. Il programma individua le tipologie di intervento e le amministrazioni attuatrici e disciplina il monitoraggio, la valutazione in itinere ed ex post e l'eventuale revoca o rimodulazione delle risorse.

 

Il comma 2 dispone che il programma di sviluppo, corredato di relazione tecnica, è approvato con ordinanza del Commissario straordinario adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016. Quanto allo strumento e al procedimento, la disposizione riconduce quindi l'approvazione al regime ordinatorio proprio della ricostruzione 2016, in luogo del modello procedurale dell'articolo 25, comma 2, della legge quadro. Le ordinanze commissariali sono adottate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. La prescrizione della relazione tecnica costituisce elemento aggiuntivo rispetto alla disciplina della legge n. 40 del 2025.

 

Il comma 3 destina ai comuni del primo cratere una quota dei finanziamenti del programma non inferiore al 5 per cento. Il primo cratere è individuato dall'articolo 19 del provvedimento in esame nei territori dei comuni di Amatrice e Accumoli, nella regione Lazio, e di Arquata del Tronto, nella regione Marche.

 

Il comma 4 dispone che al programma di sviluppo si provvede nel limite del 4 per cento degli stanziamenti annuali successivi all'anno 2026 di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

 

Si ricorda che il comma 362 dell' articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) reca le due autorizzazioni di spesa disposte in relazione agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. L'autorizzazione di cui alla lettera b) è stata oggetto di successivi rifinanziamenti ed è utilizzata, nella legislazione più recente, anche quale fonte di copertura di ulteriori interventi di ricostruzione. Il rinvio operato dal comma 4 riguarda pertanto i soli stanziamenti destinati alla ricostruzione pubblica, con esclusione di quelli relativi alla ricostruzione privata.

Si ricorda altresì che l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 3 del 2023 finalizza anche alla ripresa economica, oltre che alla ricostruzione, l'utilizzo delle risorse della contabilità speciale del Commissario straordinario.

 


 

Articolo 21
(Strutture emergenziali a seguito del sisma Centro Italia 2016)

 

 

L’articolo 21, commi 1-7, assegna in proprietà ai comuni le strutture d'emergenza realizzate a seguito degli eventi sismici del Centro Italia del 2016, ne disciplina il regime di utilizzo e di manutenzione, prevede il rimborso delle spese sostenute per le aree, consente di renderle permanenti in deroga alle disposizioni urbanistiche e reca disposizioni in materia catastale, abrogando la disciplina previgente.

 

Il comma 1 dispone l'assegnazione in proprietà a titolo gratuito ai comuni nei cui territori sono ubicate delle strutture d'emergenza individuate mediante rinvio agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 (OCDPC) e agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 408 del 15 novembre 2016 (OCDPC). L'assegnazione opera fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 del decreto in esame.

 

La relazione illustrativa precisa che il comma opera fermo restando «il generale regime di cui all'articolo 18, relativo al trasferimento delle funzioni di protezione civile alla data della cessazione dello stato di emergenza» e identifica le strutture nelle soluzioni abitative in emergenza (SAE), nelle strutture temporanee ad uso pubblico e in quelle finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive.

Coerentemente, l'articolo 1 dell'OCDPC n. 394/2016 individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria quali soggetti attuatori per la realizzazione delle SAE; l'articolo 2 riguarda la ricognizione e quantificazione dei fabbisogni relativi alle strutture temporanee ad usi pubblici. L'articolo 2 dell'OCDPC n. 408/2016 disciplina la realizzazione delle strutture e dei moduli temporanei ad usi pubblici, prevedendo al comma 8 che le strutture modulari acquisite siano trasferite in proprietà all'ente locale territorialmente competente; l'articolo 3 riguarda le strutture temporanee per la continuità delle attività economiche e produttive.

 

Il comma 2 delinea il regime di utilizzo delle strutture assegnate. In una prima fase i comuni le utilizzano per le funzioni assistenziali originariamente previste, fino alla cessazione delle relative esigenze; successivamente possono destinarle al soddisfacimento di altre esigenze, stabilendo con proprio regolamento i relativi criteri e modalità, oppure rimuoverle. Le eventuali risorse derivanti dalla concessione onerosa delle strutture sono utilizzate prioritariamente per la manutenzione delle medesime, in concorso con le risorse di cui al comma 3.

La relazione illustrativa qualifica come «obbligo per i comuni» l'utilizzo per le finalità assistenziali originarie e indica che, successivamente, i comuni possono decidere se rimuovere le strutture o utilizzarle «per altre finalità pubbliche».

 

Il comma 3 pone, a decorrere dalla data di assegnazione in proprietà, tutti gli oneri di gestione, manutenzione ed eventuale rimozione a carico dei bilanci comunali. Al fine di contribuire a sostenere tali oneri, il Capo del Dipartimento della protezione civile può, con proprio provvedimento, nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnare ai comuni un contributo determinato tenendo conto del numero delle strutture presenti nel territorio di ciascun comune.

La relazione illustrativa riferisce il contributo all'esigenza di «sostenere l'impatto finanziario del primo anno della misura».

 

Il comma 4 disciplina il rimborso ai comuni delle spese per l'occupazione e l'acquisizione delle aree urbanizzate utilizzate per la realizzazione delle strutture, nel limite di euro 38.452.000, secondo una copertura articolata in due fasi:

 

Il comma 5 consente che le strutture di cui al comma 1 e le relative opere di urbanizzazione, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, siano rese permanenti, anche in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche. A tal fine i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici entro due anni dall'entrata in vigore del decreto.

 

Il comma 6 esonera le strutture d’emergenza di cui al comma 1 dal pagamento dell’imposta per l’accatastamento di nuovi fabbricati. Viene, inoltre, previsto che i comuni assegnatari provvedano all’accatastamento, se non ancora effettuato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Dalla relazione tecnica allegata al provvedimento si evince che tale esenzione è di fatto già prevista nell’ordinamento vigente. Infatti, l’articolo 96, comma 1, del Testo unico dei tributi erariali minori (decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174) esenta le regioni, anche se a statuto autonomo, le province, le città metropolitane, i comuni e gli enti di beneficenza dal pagamento dei tributi speciali indicati alla tabella A di cui all'allegato 5 del medesimo testo unico, nonché di quelli relativi ai servizi catastali indicati nella tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui all'allegato 2 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123). Pertanto, il comma 6 in esame riveste carattere meramente ricognitivo al fine di esplicitare che tale regime generale di esenzione per i comuni con riferimento al pagamento dei tributi relativi ai servizi catastali si applica anche alle strutture di emergenza di cui al comma 1.

Si precisa, tuttavia, che il termine di 180 giorni - decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto in esame - per adempiere all’obbligo di accatastamento da parte dei comuni assegnatari delle strutture ha carattere innovativo. Infatti, l’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, stabilisce che i fabbricati nuovi e ogni altra stabile costruzione nuova che devono considerarsi immobili urbani devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro 30 giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati. ancorché esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare; debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta.

 

Il comma 7 abroga infine l'articolo 1, comma 750, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) che in precedenza disciplinava le strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia 2016, oggetto del presente articolo.

 

 

 


 

Articolo 22
(Rimodulazioni dei contributi per il completamento
delle ricostruzioni post-sisma)

 

 

L’articolo 22 autorizza una rimodulazione delle assegnazioni di contributi agli Uffici speciali per la ricostruzione in Abruzzo e ai Commissari straordinari per la ricostruzione competenti nei territori interessati dai seguenti eventi sismici: Emilia-Romagna 2012; Isola di Ischia 2017; provincia di Campobasso 2018; città metropolitana di Catania 2018; Abruzzo 2009; Centro Italia 2016.

Tali assegnazioni di risorse sono state introdotte dalla legge di bilancio per il 2026 per favorire la ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate.

 

L’articolo 22 modifica l’articolo 1, comma 617, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio per il 2026).

La novella autorizza la rimodulazione delle assegnazioni di cui all’allegato VI della medesima legge di bilancio per il 2026 tra i Commissari e gli Uffici speciali ivi indicati previa verifica dell’invarianza sui saldi di finanza pubblica.

La rimodulazione tiene conto del monitoraggio della spesa delle risorse assegnata ed è effettuata su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia.

La finalità espressa è quella di assicurare l’efficace e l’efficiente utilizzo delle risorse di cui al comma 616 del medesimo articolo 1 della legge di bilancio per il 2026.

 

 

Sintesi del contenuto dei commi 616, 617 e 618 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2026

 

I commi 616, 617 e 618 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2026  autorizzano i Commissari straordinari e gli Uffici speciali per la ricostruzione, competenti per diversi eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, ad incrementare il contributo per la ricostruzione privata, nei limiti delle risorse indicate nell’allegato VI alla medesima legge.

L’incremento del contributo è concedibile per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024 e si applica alle opere non completate interessate dall’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la fruizione della detrazione del 110% (“superbonus”).

 

L’Allegato VI, contenente i limiti delle risorse finanziarie utilizzabili per la concessione del contributo integrativo, reca il seguente dettaglio:

 

Evento

Importi (in mln di euro)

Sisma 2012 regione Emilia-Romagna

61,41

Sisma Isola di Ischia 2017

0,26

Sisma provincia di Campobasso 2018

3,90

Sisma città metropolitana di Catania 2018

12,10

Sisma Abruzzo 2009

215,00

Sisma Centro Italia 2016

1.328,00

 

La norma fa riferimento ai Commissari straordinari per la ricostruzione competenti nei territori interessati dagli eventi sismici qui sopra elencati, nonché agli Uffici speciali per la ricostruzione in Abruzzo, istituiti dl comma 2 dell’articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012. 

Si rammenta che il citato comma 2 dell’articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, ha istituito due Uffici speciali per la ricostruzione in Abruzzo, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere, nonché sui comuni fuori cratere per talune tipologie di interventi, riguardanti anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni del cratere, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata (articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito dalla legge n. 77 del 2009).

L’incremento del contributo è concedibile fino a concorrenza del costo degli interventi rimasto a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la fruizione del c.d. “superbonus”, disciplinate dall’articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 (convertito dalla legge n. 38 del 2023).

La disposizione, pertanto, riconosce un incremento integrativo del contributo per la ricostruzione privata corrispondente alla quota del cosiddetto “superbonus”, per la copertura di spese eccedenti il contributo medesimo che non sono state completate.

Sono escluse dal contributo le unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria.

La disposizione si applica alle istanze presentate fino al 31 dicembre 2024.

Il comma 617 demanda al Capo del Dipartimento Casa Italia, con proprio provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2026), il riparto delle risorse stanziate tra i citati Commissari straordinari e gli Uffici speciali, nel limite degli importi recati dall’Allegato VI sopracitato.

Prevede, altresì, che il medesimo Dipartimento Casa Italia provveda ad effettuare un monitoraggio almeno annuale finalizzato alla verifica della spesa sostenuta da ciascun Commissario o Ufficio speciale. Gli esiti del monitoraggio sono trasmessi per informativa al Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto concerne il Dipartimento Casa Italia si rinvia al sito istituzionale.

Il comma 618 demanda ai Commissari straordinari e agli Uffici per la ricostruzione interessati la definizione dei criteri per la concessione della misura, le modalità di calcolo, autorizzazione ed erogazione del beneficio, nonché criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca. Tale disposizione è esplicitamente finalizzata a garantire il rispetto del limite di spesa annuale e del costo complessivo dell'intervento.

 


 

Articolo 22-bis
Applicazione di alcune disposizioni per il sisma 2016 anche al Commissario straordinario per il terremoto di Ischia del 2017

 

 

L’articolo 22-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, estende agli interventi di ricostruzione nei territori dell’isola d’Ischia le misure per il controllo e la sicurezza nei cantieri, comprese le forme di monitoraggio dei flussi della manodopera, previste per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

 

L’articolo 22-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, integra l’articolo 29 del decreto-legge n. 109/2018 al fine di disporre, fino al termine di durata della gestione commissariale del Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell’Isola d’Ischia, l’applicabilità a tale Commissario della disciplina a tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del settore edile prevista per il Commissario straordinario per il sisma 2016 dall’articolo 35, comma 8-bis, del decreto-legge n. 189/2016.

Si ricorda che la gestione commissariale è stata, da ultimo, prorogata al 31 dicembre 2026 ad opera dell’articolo 1, comma 596, della legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026).

Il nuovo comma 2-ter del citato articolo 29, risultante dalla novella, prevede quindi l’applicazione della disciplina speciale agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dell’isola d’Ischia a seguito degli eventi calamitosi verificatisi:

-         il 21 agosto 2017 (articolo 17, decreto-legge n. 109/2018);

-         a partire dal 26 novembre 2022 (articolo 5-ter del decreto-legge n. 186/2022).

L’articolo 35, comma 8-bis, del decreto-legge n. 189/2016, introdotto dall’articolo 36, comma 2-bis, del decreto-legge 19/2024, dispone, per la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del settore edile, che il Commissario straordinario adotti specifiche misure per il controllo e la sicurezza nei cantieri, incluse forme di monitoraggio dei flussi della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico delle imprese affidatarie o esecutrici dei lavori. La norma precisa che le imprese in questione sono quelle indicate dal comma 3 dell’art. 35 del D.L. 189/2016, ovvero le imprese affidatarie o esecutrici degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici che fruiscono di contribuzione ai sensi del D.L. 189/2016, o dei lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma. Viene inoltre precisato che tali misure possono prevedere la comunicazione e lo scambio di informazioni con autorità, enti pubblici, parti sociali e datori di lavoro. Viene altresì stabilito che tali misure sono adottate dal Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con apposite ordinanze commissariali, mediante le quali sono definiti anche i tipi di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla raccolta e/o alla comunicazione. La norma stabilisce infine che gli esiti del monitoraggio dei flussi di manodopera sono messi a disposizione della Struttura per la prevenzione antimafia istituita dall’art. 30 del D.L. 189/2016 e delle prefetture-uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, anche ai fini dell’esercizio del potere di accesso di cui all’art. 93 del D.Lgs. 159/2011, nonché dell’Ispettorato nazionale del lavoro, secondo modalità stabilite mediante accordi con il Commissario straordinario.

 

Da ultimo, il nuovo comma 2-quater risultante dalla novella reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che il Commissario straordinario adotta le misure indicate al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 

Articolo 22-ter
(Interventi linea ferroviaria Passo Corese-Rieti)

 

 

L’articolo 22-ter, introdotto in sede referente, inserisce la nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti tra le opere per le quali l’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) è nominato Commissario straordinario, mediante l’integrazione dell’Allegato 4 al decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32.

 

In particolare, la disposizione aggiunge all’Allegato 4 la voce relativa alla regione Lazio «Nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti», identificata dal CUP J31H96000000031.

 

Si ricorda che l’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2026 prevede la nomina dell’amministratore delegato di RFI a Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale indicati nel predetto Allegato 4. A tal fine, al Commissario sono attribuiti i poteri previsti dall’articolo 4, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. L’incarico commissariale cessa alla data dell’effettiva entrata in esercizio delle opere realizzate con gli interventi.

Il Commissario può inoltre nominare, in qualità di subcommissari, i responsabili pro tempore di strutture di RFI, delegando loro proprie attività e funzioni, e può avvalersi delle strutture della società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali. Al Commissario e ai subcommissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti e le relative funzioni sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio di RFI.

Quanto ai poteri commissariali, l’articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 disciplina, tra l’altro, le modalità di approvazione dei progetti da parte del Commissario e prevede, specificamente per le infrastrutture ferroviarie, che l’approvazione possa riguardare anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Per l’esecuzione degli interventi, il Commissario può inoltre essere abilitato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e ad operare secondo il regime derogatorio previsto dal medesimo articolo 4, fermi restando i vincoli inderogabili derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, la disciplina antimafia e gli ulteriori limiti stabiliti dalla legge.

L’Allegato 4, nel testo introdotto dalla legge di conversione del decreto-legge n. 32 del 2026, individuava quattro interventi: il collegamento ferroviario con l’aeroporto «Catullo» e con la sponda orientale del lago di Garda, il Nodo di Udine, il programma di rigenerazione dell’Areale di Bolzano e gli interventi per il ripristino della linea ferroviaria Priverno-Terracina. Successivamente, l’articolo 1, comma 2-quinquies, lettera b), del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, ha aggiunto la linea Milano-Venezia, tratta Pioltello-Treviglio – Scavalco PM-Bivio Adda. La disposizione in esame aggiunge pertanto un ulteriore intervento all’elenco delle opere ferroviarie sottoposte al predetto regime commissariale.


 

Articolo 23
(Misure urgenti per la prima applicazione del ruolo
degli esperti catastrofali)

 

 

L’articolo 23 consente, in via transitoria fino al 1° aprile 2028, ai professionisti iscritti negli albi degli ordini e collegi delle professioni cui sono attribuite competenze tecniche nell'ambito dell'attività di accertamento e stima dei danni ai beni immobili, di iscriversi al ruolo degli esperti per l'accertamento e la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi, fermi restando taluni requisiti previsti a legislazione vigente. Riguardo ad altri soggetti che possono iscriversi al predetto ruolo in via transitoria, si prevede che il possesso del titolo di studio richiesto sia alternativo alla verifica della capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attività professionale in materia.  

 

L’articolo 23 modifica l’articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 2026 (come convertito dalla legge n. 59 del 2026).

Tale articolo 19 dispone circa l’istituzione, presso la CONSAP, del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali che esercitano l’attività di accertamento e stima economica dei danni a beni immobili assicurati a seguito di eventi calamitosi. Si tratta eventi quali alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sismi, frane, attività vulcaniche (comprese le eruzioni), maremoti, mareggiate, tornado o trombe d'aria, fenomeni climatici estremi, nonché sprofondamenti, voragini e doline di crollo.

Il comma 1 del citato articolo 19 del decreto n. 25 – suddiviso nelle lettere da a) a g) - elenca i requisiti per l’iscrizione al predetto ruolo.

Riguardo all’iscrizione al ruolo, il comma 9 dell’articolo 19 – qui novellato - contiene disposizioni di carattere transitorio. Nella versione previgente esso prevedeca che, fino al 1° aprile 2028, potessero iscriversi nel ruolo i soggetti che:

§  fossero in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) (assenza dei motivi ostativi ivi specificati) ed e) (titolo di studio richiesto);

§  documentassero adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attività professionale degli esperti catastrofali.

 

Per quanto concerne i requisiti previsti dalle lettere qui sopra richiamate, v. infra il box dedicato all’articolo 19 del decreto-legge n. 25 del 2026.

La novella in esame stabilisce che fino alla stessa data del 1° aprile 2028 possano iscriversi al ruolo:

a)      anche i professionisti iscritti negli albi degli ordini e collegi delle professioni cui sono attribuite competenze tecniche nell'ambito dell'attività di accertamento e stima dei danni ai beni immobili, a condizione che essi siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d);

b)     i soggetti che non incorrano nei motivi ostativi di cui alle lettere a), b), c) e d) – come previsto nel testo finora vigente – stabilendo al contempo – con la nuova formulazione - che il possesso del titolo di studio di cui alla lettera e) sia alternativo a quello del possesso dei requisiti di adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attività di accertamento e valutazione dei danni ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo.

 

Si rammenta che le disposizioni inerenti all’accertamento del requisito dell'adeguata capacità professionale e della comprovata esperienza sono demandate ad un regolamento della CONSAP.

 

Per il dettaglio delle novelle si veda il testo a fronte in calce alla presente scheda.

 

 

Si prevede, in primo luogo, che la persona fisica che intenda iscriversi al ruolo degli esperti catastofali deve godere dei diritti civili (lettera a)),

Le lettere b), c) e d) recano un elenco di motivi ostativi all’iscrizione.

Essi sono:

-          aver riportato condanna irrevocabile o a seguito di “patteggiamento” (applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui all’art. 444, comma 2, c.p.p.) per talune categorie di delitti (contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio o contro il patrimonio) per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a un anno o nel massimo a tre anni (lettera b) fino alle parole “tre anni”);

-          aver riportato condanna irrevocabile o a seguito di “patteggiamento” (v. supra) per delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni (lettera b) fino alle parole “cinque anni”);

-          aver riportato condanna irrevocabile o a seguito di “patteggiamento” (v. supra) per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (lettera b) fino alla parola “obbligatori”);

-          aver riportato condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo riabilitazione (lettera b) fino alla fine della lettera medesima);

-          aver ricoperto le cariche ivi elencate - presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco - presso società o enti che siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti; tale impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei sopracitati provvedimenti (lettera c)); con integrazione introdotta dalla Camera  alla lettera c) medesima, è stato specificato che per l’iscrizione al ruolo la persona fisica non debba essere stata dichiarata fallita o soggetta a procedure concorsuali o sottoposta a liquidazione giudiziale, salvo intervenuta riabilitazione;

-          versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione a seguito dell’applicazione di misure preventive, secondo la disciplina contenuta nell’articolo 67 del Codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011).

 

La lettera e) dispone circa il titolo di studio richiesto. Si prevede che per l’iscrizione al ruolo siano richiesti, alternativamente, i seguenti titoli di studio ovvero titoli di studio conseguiti all'estero e riconosciuti ad essi equipollenti:

-          diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti tecnici - settore tecnologico, indirizzo Costruzione, ambiente e territorio (CAT) nonché, secondo una modifica approvata dalla Camera, indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria, indirizzo meccanica, meccatronica ed energia e indirizzo chimica, materiali e biotecnologie;

-          laurea (L) o laurea magistrale (LM) in ambito tecnico-scientifico con competenze nel settore edilizio di tipo tecnico o strutturale, compresi gli analoghi titoli conseguiti sulla base dei precedenti ordinamenti;

-          diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, conseguito al termine dei percorsi formativi degli ITS Academy; tali percorsi dovranno soddisfare i requisiti, richiesti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 99 del 2022 (recante “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”) ossia durata pari a quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente; tali percorsi dovranno essere riferiti alle figure professionali individuate dal d.m. n. 203 del 20 ottobre 2023, nell'Area n. 5 - Sistema Casa e ambiente costruito.

 

La lettera f) stabilisce che i soggetti che non sono in possesso della laurea prevista dalla lettera e), ai fini dell’iscrizione devono aver svolto un tirocinio di durata biennale presso un esperto assicurativo catastrofale iscritto nel ruolo.

La lettera g) demanda alla CONSAP l’emanazione di un regolamento che disciplini una prova di idoneità, su materie tecniche, giuridiche ed economiche, il cui superamento è necessario per l’iscrizione al ruolo.

 

Per quanto concerne il Diploma di istruzione tecnica - Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, si veda qui (sito MIM).

Il richiamato decreto n. 203 del Ministro dell’istruzione e del merito, al quale fa riferimento l’articolo 19 in esame, riguarda le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali. Il suddetto decreto dispone circa il profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune ai percorsi di tutte le aree tecnologiche riferimento, sulla scorta del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (E.Q.F. – European Qualifications Framework) di cui alla Raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio del 22 maggio 2017. L’allegato al medesimo d.m. definisce 10 Aree Tecnologiche. Tra queste, l’Area Tecnologica n. 5 che qui interessa è articolata nelle seguenti figure professionali, di livello EQF 5: 5.1.1 Tecnico superiore per l’innovazione e la qualità delle abitazioni; 5.1.2 Tecnico superiore per il design sostenibile e l’innovazione nel settore legno e arredamento; 5.1.3 Tecnico superiore per la comunicazione, il marketing internazionale e le vendite per il settore legno e arredamento. Per ciascuna figura professionale sono definiti gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali.

 

Per completezza, si ricorda che I commi 2 e 3 del citato articolo 19 recano disposizioni concernenti l’esercizio di tale attività professionale e le condizioni per l’iscrizione al ruolo da parte di cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea o appartenente allo Spazio Economico Europeo, nonché della Svizzera.

Il comma 4 stabilisce che l’attività in oggetto possa essere esercitata solo da soggetti iscritti al ruolo e punisce l’attività esercitata in difetto di iscrizione, richiamando le norme del codice penale applicabili a tale fattispecie.

Il comma 4-bis prevede l’acquisizione di una relazione geologica ai fini della redazione delle perizie concernenti talune tipologie di eventi.

Il comma 5 impone agli iscritti al ruolo il pagamento di un contributo annuale alla CONSAP.

Il comma 6 reca le disposizioni relativa alla tenuta del ruolo da parte della CONSAP.

I commi 7 e 8 dispongono in merito alle sanzioni disciplinari e al relativo procedimento.

Il comma 9, qui novellato, reca disposizioni di carattere transitorio e il comma 10 demanda ad un regolamento della CONSAP la definizione della disciplina sul funzionamento del ruolo degli esperti assicurativa catastrofali in esame.

 

Per ulteriori informazioni, si veda la scheda il dossier di documentazione dei Servizi studi di Camera e Senato sull’A.S. 1876 (ultima lettura del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 25 del 2026).

 

Testo a fronte delle novelle

 

Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 (conv. dalla legge n. 59 del 2026)

Testo previgente

Modificazioni apportate dall’art. 23 del D.L. 144/2026

Art. 19
(Ruolo di esperti per l'accertamento e la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi)

Art. 19
(Ruolo di esperti per l'accertamento e la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi)

Omissis

 

9. In sede di prima applicazione, fino al 1° aprile 2028, possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1 i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), nonché documentino adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attività di accertamento e valutazione dei danni catastrofali ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo. Con proprio regolamento la CONSAP determina le modalità di accertamento del requisito dell'adeguata capacità professionale e della comprovata esperienza di cui al primo periodo.

9. In sede di prima applicazione, fino al 1° aprile 2028, possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1:

a) i professionisti iscritti negli albi degli ordini e collegi delle professioni cui sono attribuite competenze tecniche nell'ambito dell'attività di accertamento e stima dei danni ai beni immobili, ove in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d);

b) i soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d) nonché, in alternativa, del requisito di cui alla lettera e) o di adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attività di accertamento e valutazione dei danni ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo. Con proprio regolamento la CONSAP determina le modalità di accertamento e di prova del requisito dell'adeguata capacità professionale e della comprovata esperienza di cui alla presente lettera

Omissis

 

 

Articolo 24, commi 1, 2, 3 e 4
(
Misure urgenti per il funzionamento dell’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee e disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)

 

 

L’articolo 24 prevede interventi finalizzati ad assicurare il funzionamento dell’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee.

 

Il comma 1, novellando la legge 26 gennaio 2026, n. 9 introduce misure urgenti volte ad assicurare l’immediato avvio operativo dell’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee. Nello specifico la disposizione introduce all’ articolo 7 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, dopo il comma 2, il nuovo comma 2-bis volto a disciplinare il regime transitorio di finanziamento dell’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee nelle more dell’adozione del regolamento di contabilità previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

La relazione illustrativa ricorda che la norma ha natura esclusivamente transitoria ed è finalizzata ad assicurare la continuità della copertura finanziaria delle spese necessarie alla prima operatività, all’organizzazione e funzionamento e al perseguimento dei fini istituzionali dell’Agenzia, evitando discontinuità nell’azione amministrativa durante la fase di avvio della medesima Agenzia. A tal fine, si prevede che, su richiesta del Direttore generale dell’Agenzia, il Ministro dell’economia e delle finanze sia autorizzato a disporre, con propri decreti, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui all’ articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, esclusivamente nei limiti delle risorse annualmente autorizzate dall'articolo 34 della legge n. 9 del 2026.

 

Il comma 2:

·        alla lettera a), mira a rafforzare la capacità operativa dell'Agenzia nella fase di prima attuazione della legge, consentendo un più ampio ricorso a personale già in possesso delle necessarie competenze specialistiche prevedendo l’innalzamento del limite dal 30 al 40 per cento della dotazione organica complessiva, di cui almeno sei unità di personale dirigenziale.

·        alla lettera b), interviene sul quinto periodo sopprimendo le parole: «già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia,» ciò al fine di evitare (come precisato dalla relazione illustrativa) dubbi interpretativi in relazione alla fase di prima operatività dell’Agenzia, precisando che l’effetto di inserimento nel ruolo dell’Agenzia consegue al provvedimento di inquadramento.

Il comma 3, al fine di ristorare i danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura causati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, da calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale, incrementa  la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura[123], di cui all' articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di 3 milioni di euro per l’anno 2026. Alla copertura di tali oneri pari a 3 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il comma 4 interviene sull' articolo 31, comma 1, della legge 7 maggio 2026, n. 70, prorogando da novanta giorni a 8 mesi il termine previsto per la definizione delle misure attuative ivi contemplate.  

Come emerge dalla relazione illustrativa, la modifica è finalizzata ad assicurare un più adeguato arco temporale per il completamento delle attività istruttorie e degli adempimenti necessari all'adozione delle predette misure, anche in considerazione della complessità degli aspetti tecnici e amministrativi connessi alla loro definizione.

 


 

Articolo 24, comma 2-bis
(Dirigenti dell’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee)

 

 

L’articolo 24, comma 2-bis, inserito in sede referente, introduce il comma 1-bis nell’articolo 33 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, recante disposizioni transitorie relative all’avvio dell’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee. In particolare la disposizione consente, durante il periodo di prima operatività dell’Agenzia, di conferire gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 1 del medesimo articolo 33 anche in deroga ai limiti percentuali previsti dalla disciplina generale per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

 

Si ricorda che la legge n. 9 del 2026, recante disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee, ha istituito l’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, con sede a Roma, quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

Con riferimento all’organizzazione dell’Agenzia, l’articolo 5 della medesima legge prevede che essa possa articolarsi fino a un massimo di due uffici di livello dirigenziale generale e sei uffici di livello dirigenziale non generale. L’articolo 8, comma 3, stabilisce, conseguentemente, una dotazione organica complessiva di 39 unità, ferma restando la posizione del direttore generale, delle quali 2 di livello dirigenziale generale, 6 di livello dirigenziale non generale e 31 unità di personale non dirigenziale.

 

L’articolo 33 della legge n. 9 del 2026 reca la disciplina transitoria volta ad assicurare la prima operatività dell’Agenzia.

In particolare, il comma 1 prevede che, a decorrere dalla nomina del direttore generale, l’Agenzia possa avvalersi, nel limite del 40 per cento della propria dotazione organica complessiva, di cui almeno sei unità di personale dirigenziale, di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni. Tale personale è messo a disposizione dell’Agenzia su specifica richiesta, secondo modalità definite mediante intese con le amministrazioni di appartenenza, per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori dodici mesi. Il personale interessato è collocato fuori ruolo, in posizione di comando o in altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.

Il nuovo comma 1-bis, introdotto dalla disposizione in esame, interviene specificamente sugli incarichi di funzione dirigenziale conferiti nell’ambito di tale fase transitoria, consentendo di superare i limiti quantitativi stabiliti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 reca la disciplina generale relativa al conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche.

In particolare, il comma 6 consente il conferimento, a tempo determinato e con provvedimento motivato, di incarichi dirigenziali a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell’8 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia. Con riferimento agli incarichi relativi alla seconda fascia, tale percentuale può essere elevata dall’8 al 10 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162.

Gli incarichi possono essere conferiti, tra l’altro, a soggetti che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza in funzioni dirigenziali presso organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, nonché a soggetti in possesso di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno cinque anni in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza. La disposizione contempla inoltre i soggetti provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

La durata degli incarichi non può eccedere tre anni per gli incarichi di funzione dirigenziale generale e per gli incarichi apicali e cinque anni per gli altri incarichi dirigenziali.

La novella in esame consente pertanto all’Agenzia, limitatamente al periodo di prima operatività, di non applicare i richiamati limiti percentuali del 10 e dell’8 per cento – eventualmente elevabile al 10 per cento – ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali contemplati dalla disciplina transitoria.

La deroga non incide sulle ulteriori condizioni poste dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il nuovo comma 1-bis precisa infatti espressamente che rimangono fermi i requisiti, i presupposti e le modalità di conferimento disciplinati dal medesimo articolo 19.

 

 

 

CAPO IV -
MISURE URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE LOCALE

Articolo 25
(
Misure in materia di riscossione locale)

 

 

L’articolo 25 novella le disposizioni della legge di bilancio 2025, al fine di integrare e riformulare le norme che disciplinano la possibilità, che diviene obbligo a determinate condizioni, per gli enti locali di affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie alla Asset management company S.p.A. (AMCO). Vengono previste, rispetto alla disciplina vigente, disposizioni più puntuali in merito alle ipotesi al ricorrere delle quali discende l’obbligo per gli enti locali di affidare i servizi di riscossione ad AMCO, le modalità di costituzione dei patrimoni destinati, attraverso i quali saranno esercitate le relative funzioni ed il relativo regime giuridico e sono introdotte disposizioni concernenti le modalità e la durata dell’affidamento del servizio ad AMCO, la remunerazione della società e l’indicazione esplicita dei costi che restano a carico del debitore, l’interoperabilità dei sistemi informatici della società AMCO e degli operatori incaricati del servizio e le circostanze che determinano la cessazione dell’obbligo di affidamento ad AMCO.

 

Preliminarmente si ricorda che il comma 662 aveva introdotto i commi da 2-bis a 2-undecies all’articolo 2, decreto-legge n. 193 del 2016, avente ad oggetto la riscossione degli enti locali, che al fine di incrementare la capacità di riscossione degli enti locali disciplinano per questi la possibilità di affidare il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie alla Asset management company S.p.A. (AMCO). Tale possibilità diviene un obbligo qualora la percentuale di riscossione risulti inferiore ad una soglia stabilita dal decreto.

 

La disposizione in commento sostituisce integralmente le disposizioni introdotte nella legge di bilancio 2026, ed introduce al citato articolo 2 del decreto-legge n. 193 del 2016, i commi da 2-bis a 2-undecies

 

Le disposizioni di cui al comma 662 della legge di bilancio 2026, rimettevano invero ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con la Conferenza Stato – città e autonomie locali, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 1° marzo 2026, la definizione delle relative modalità di attuazione. Il decreto ministeriale non risulta essere stato adottato.

 

Passando all’esame di dettaglio delle norme, come novellate, il nuovo comma 2-bis dell’articolo 2 del decreto-legge n. 193 del 2016, dispone che le funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e extra-tributarie degli enti locali di cui all’articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere affidate, secondo le modalità di cui ai commi da 2-sexies a 2-quinquiesdecies del presente articolo, alla società AMCO - Asset management company S.p.A. (AMCO) che, tramite il patrimonio destinato o i patrimoni destinati di cui al comma 2-octies, le esercita mediante i soggetti individuati ai sensi del comma 2-novies. I crediti relativi a tali entrate restano nella titolarità degli enti di cui al primo periodo, ai quali è preclusa la facoltà di cui al comma 2.

 

La disposizione riproduce in termini sostanziali, con una formulazione leggermente diversa rispetto al testo vigente precedentemente alla novella in commento, le previsioni dei commi 2-bis, 2-quater, 2-quinquies, con riferimento alla permanenza dei crediti relativi a tali entrate nella titolarità degli enti, 2-sexies, con esclusivo riferimento alla costituzione dei patrimoni destinati (rispetto ai quali tuttavia la nuova disposizione prevede l’istituzione obbligatoria e non, come nel testo precedentemente vigente, la sola possibilità di istituzione) e 2-octies con riferimento all’avvalimento da parte di AMCO per lo svolgimento delle attività di riscossione dei soggetti individuati (e non dotati dei requisiti, come indicato nella disciplina novellata) di cui al comma 2-novies.

Rispetto al testo previgente viene introdotta la preclusione per gli enti della possibilità, prevista dal comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 193 del 2016, che consentiva agli enti di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie.

 

La riscossione coattiva di cui al presente comma può riguardare anche i carichi già affidati all'Agenzia delle entrate - Riscossione, discaricati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.

Tale ultimo periodo riproduce i contenuti del comma 2-ter dell’articolo 2 decreto-legge n. 193 del 2016 nella formulazione vigente precedentemente alla novella in commento.

 

 

AMCO è una società partecipata al 99,78% dal MEF, ed ha come oggetto sociale l'acquisto e la gestione, per finalità di realizzo, di crediti e rapporti originati da banche e altri intermediari finanziari. La società, secondo quanto riportato nel proprio sito istituzionale, nata nel 2019 per contenere gli impatti delle crisi bancarie, in continuità con il mandato di SGA (Società per la gestione di attività), opera nella gestione dei crediti deteriorati, con l'obiettivo di favorire il riequilibrio finanziario di famiglie e imprese e di sostenere la stabilità del sistema bancario italiano.

 

Il nuovo comma 2-ter disciplina in termini assai più dettagliati rispetto alla disciplina vigente precedentemente alla presente novella, l’obbligatorietà dell’affidamento alla società AMCO del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie, per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-bis (ossia dell’affidamento volontario ad AMCO).

In particolare la disposizione prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 2-quinquies (su cui vedi infra), l’affidamento ad AMCO sia obbligatorio qualora il tasso di smaltimento dei residui attivi sia inferiore alla soglia del 35 per cento, calcolata sulla base delle risultanze complessive della riscossione registrate negli ultimi tre esercizi relativamente alla somma delle entrate del titolo 1, tipologia 101 (imposte tasse e proventi assimilati), e del titolo 3 (entrate extratributarie), di cui all’allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Si dispone inoltre l’aggiornamento con cadenza triennale della soglia sopra indicata, mediante un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Spetta sempre ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato annualmente, sempre previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l’individuazione degli enti locali tenuti ad affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie alla società AMCO ai sensi del presente comma e del comma 2-quater (su cui si veda infra).

L’individuazione degli enti locali avviene sulla base della percentuale di smaltimento dei residui calcolata, per ciascun ente locale, in particolare in ragione dei dati dei rendiconti acquisiti dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) come complemento all’unità del rapporto tra:

a) il totale dei residui attivi alla chiusura dell’esercizio relativo all’ultimo anno del triennio di riferimento, al netto del 100 per cento dei residui attivi di competenza, del 50 per cento dei residui attivi formatisi nel secondo anno del triennio e del 25 per cento dei residui attivi formatisi nel primo anno del triennio;

b) il totale dei residui attivi iniziali del triennio preso a riferimento.

 

La novella in commento innova rispetto al testo vigente indicando in termini molto più dettagliati le condizioni al ricorrere delle quali si configura l’obbligo per le amministrazioni locali di affidare alla società AMCO il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie.

Infatti il testo vigente prevede che l’obbligatorietà dell’affidamento del servizio di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie ad AMCO si verifichi per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-bis quando, al termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva, tali enti registrino una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1 (rectius 101) , e del Titolo 3 inferiore alla percentuale che sarebbe stata definita con il decreto ministeriale che – come detto - avrebbe dovuto disciplinare le modalità attuative della disposizione.

 

Il comma 2-quater introduce una ulteriore fattispecie di obbligatorietà dell’affidamento del servizio di riscossione coattiva alla società AMCO. In particolare tale affidamento diviene obbligatorio per gli enti locali per i quali, nell’ultimo quadriennio, non risultano acquisiti dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) i rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi.

 

Il comma 2-quinquies esclude, in ogni caso dall’obbligo di cui al comma 2-ter gli enti locali che presentano un valore negativo o nullo dei residui attivi di cui alla lettera a) o alla lettera b) del medesimo comma 2-ter (vedi supra), nonché gli enti locali che, sulla base del rendiconto dell’esercizio dell’ultimo anno del triennio, registrano un totale di residui attivi di cui alla citata lettera a) inferiore al 15 per cento degli accertamenti relativi alle entrate di cui al comma 2-bis.

 

Il comma 2-sexies disciplina le modalità di affidamento da parte dell’ente locale del servizio di riscossione. Si prevede che esso avvenga con delibera adottata secondo le forme previste dalla legislazione vigente.

La delibera di affidamento e la successiva convenzione sottoscritta tra le parti recano gli elementi prescritti dal decreto di cui al comma 2-duodecies e si conformano alle relative disposizioni (vedi infra).

Si dispone in particolare che:

§  l’affidamento alla società AMCO della riscossione delle entrate ha la durata di cinque anni, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione e automaticamente rinnovabili, una sola volta, per la medesima durata, salvo diversa determinazione dell’ente da adottare entro sei mesi dalla scadenza del primo quinquennio.

§  fino alla scadenza di tale periodo gli enti locali possono affidare in gestione alla società AMCO i propri crediti;

§  la riscossione dei crediti affidati in gestione prosegue oltre la scadenza del predetto periodo e fino al giorno dell’incasso delle somme dovute o, comunque, fino alla data del discarico automatico.

 

Per gli enti locali di cui ai commi 2-ter e 2-quater la delibera di affidamento avviene entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2-ter o entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

 

L’articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individua le modalità di affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali nei casi nei quali i medesimi non gestiscano direttamente tale servizio. In tal caso esso è affidato nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all’articolo 53, comma 1, ossia l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico mediante convenzione, a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla (società in house).

 

Si prevede inoltre la nullità di eventuali contratti di servizio con soggetti diversi dalla società AMCO per gli enti locali per i quali ricorrono le circostanze dalle quali discende l’obbligo di affidamento del servizio ad AMCO.

 

Viene tuttavia precisato che con riferimento agli enti locali che abbiano affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (ossia ad una società in house), e per i quali sia stata registrata una percentuale di riscossione inferiore alla soglia di cui al comma 2-ter, l’affidamento diviene obbligatorio soltanto qualora la percentuale di riscossione rimanga inferiore alla suddetta soglia nel triennio successivo alla pubblicazione del decreto con il quale sono individuati gli enti locali tenuti ad affidare alla società AMCO la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie.

 

Le disposizioni di cui ai commi da 2-quater a 2-sexies non erano presenti nel testo vigente precedentemente alla novella in commento.

 

Il comma 2-septies disciplina la remunerazione dovuta alla società AMCO dall’ente locale ed è stabilita con il decreto previsto dal comma 2-duodecies.

Si prevede che restino a carico del debitore:

a) le spese di notifica degli atti, individuate e determinate ai sensi dell’articolo 1, comma 803, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 aprile 2023;

b) le spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, individuate e determinate ai sensi dell’articolo 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019, e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 aprile 2023;

c) le spese delle fasi cautelari ed esecutive, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti ed oneri strettamente attinenti alla procedura di recupero, individuate e determinate ai sensi dell’articolo 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019, e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 aprile 2023;

d) gli interessi di mora come determinati ai sensi dell’articolo 1, comma 802, della legge n. 160 del 2019.

 

Anche tale disposizione non era presente nel testo vigente precedentemente alla novella in commento.

 

Il comma 2-octies disciplina le modalità di costituzione, da parte della società AMCO, dei patrimoni destinati.

Si prevede che con deliberazione dell’organo di amministrazione, la società costituisca uno o più patrimoni destinati alla gestione dei crediti affidati dagli enti locali di cui al presente articolo secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-duodecies.

I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. Le attività affidate in gestione alla società AMCO non concorrono alla formazione del patrimonio netto della società e restano nella titolarità dell'amministrazione affidataria e di esse è data evidenza mediante una apposita rendicontazione, sottoposta a revisione contabile trasmessa all'amministrazione affidataria.

 

La possibilità che i patrimoni destinati di cui al primo periodo potessero essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società era già prevista dalla disposizione vigente precedentemente all’introduzione della presente novella.

Si prevede inoltre, introducendo disposizioni non presenti nella disciplina vigente precedentemente rispetto alla novella in commento, che delle obbligazioni sorte nell'ambito della gestione di ciascun patrimonio destinato risponde esclusivamente il patrimonio medesimo. Conseguentemente al regime di separazione di tali patrimoni, i beni e i rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati non possono formare oggetto di azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori della società AMCO né essere computati ai fini delle procedure concorsuali riguardanti la società.

I risultati economici della gestione sono imputati esclusivamente al patrimonio destinato e secondo le modalità stabilite nella convenzione con l'amministrazione affidataria. Per la gestione dei flussi finanziari derivanti dall’attività di riscossione, sono aperti dalla società AMCO uno o più conti correnti bancari o postali dedicati sui quali sono accreditate tutte le somme riscosse per conto degli enti locali. Tali conti assicurano la separazione dei flussi finanziari per ciascun ente locale e sono utilizzati per le operazioni di addebito e accredito relative alle suddette attività di riscossione, garantendo la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi a ciascun ente locale affidatario.

I tempi di riversamento all’ente locale sono stabiliti nelle singole convenzioni. Viene comunque tenuto fermo quanto previsto dal decreto di cui al comma 2-duodecies (su cui vedi infra).

 

Il comma 2-novies, primo periodo, riprendendo sostanzialmente i contenuti del primo periodo del comma 2–octies del testo vigente precedentemente all’introduzione della disciplina in commento, conferma che per l’esercizio delle attività di riscossione coattiva, la società AMCO si avvale di uno o più operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-decies, selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica bandita ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il comma 2-novies, secondo periodo, riproducendo testualmente le disposizioni del secondo periodo del comma 2-octies del testo vigente precedentemente alla novella in commento, conferma che la società AMCO assicura il coordinamento delle procedure di riscossione di cui al comma 2-bis ed effettua un’attività di monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell’attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse.

 

Il comma 2-decies, riproducendo sostanzialmente i contenuti del comma 2-novies nel testo vigente precedentemente alla novella in commento, conferma che la procedura di cui al comma precedente tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti alla società AMCO con il decreto di cui al comma 2-duodecies e in particolare:

a) dell’adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell’idoneità della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell’attività e l'assunzione del rischio operativo;

b) della capacità di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente;

c) della capacità organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilità di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato;

d) della dotazione di sistemi che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di più creditori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.

 

Nel testo vigente precedentemente alla novella in commento, alla lettera d) si faceva riferimento a “sistemi di segregazione dei crediti” che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse.

 

Il comma 2-undecies, riproducendo il contenuto del comma 2-decies nel testo vigente precedentemente alla novella in commento, dispone che, ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 2-bis (inciso non presente nel testo precedentemente vigente), limitatamente ai crediti in gestione e per la durata dell’incarico, alla società AMCO sono attribuiti i poteri di cui:

§  al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (che disciplina fino al 31 dicembre 2026, la riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione) e al capo II, sezione IV, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (relativo agli obblighi dei concessionari dei servizi di riscossione nell’ambito delle procedure concorsuali).

§  a decorrere dal 1° gennaio 2027 al titolo VI del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, che disciplina la riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora, e delle spese di esecuzione e che entrerà in vigore a quella data, sostituendo la disciplina oggi vigente.

 

Si prevede inoltre che ad AMCO sia consentito l’accesso:

§  ai dati di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (accesso gratuito a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento);

§  ai dati dell’articolo 35, commi da 25 a 26-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (accesso ai dati comunicati all’analisi tributaria e a tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono, ai fini della riscossione mediante ruolo);

§  ai dati che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter) del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (ossia i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi).

 

Si ricorda che le disposizioni citate risultano essere vigenti fino al 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2027 saranno sostituite dalle corrispondenti disposizione del decreto legislativo n. 33 del 2025 w del decreto legislativo n. 10 del 2026.

 

Si valuti l’opportunità di introdurre, come nell’inciso precedente, il riferimento alle norme vigenti dal 1° gennaio 2027.

 

Il medesimo comma, aggiunge inoltre, rispetto alla disciplina precedentemente vigente che:

§  i riferimenti contenuti all’agente della riscossione e ai relativi dipendenti e direttori, contenuti nelle citate disposizioni, si intendono riferiti alla società AMCO e ai suoi dipendenti e rappresentanti.

§  i dati e le informazioni acquisiti ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999, dell’articolo 35, commi da 25 a 26-bis del decreto-legge n. 223 del 2006 e dell’articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter) del decreto legislativo n. 127 del 2015 (vedi supra) possono essere trasmessi dalla società AMCO ai soggetti di cui al comma 2-novies.

§  alla società AMCO e, per il suo tramite, ai soggetti di cui al comma 2-novies sono attribuiti i poteri di cui all’articolo 1, comma 791, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (ossia l’accesso gratuito alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria).

Si precisa che tali ultimi soggetti agiscono come concessionari del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali e, a tal fine, sono loro attribuiti, per la durata dell’incarico e sempre limitatamente ai crediti in gestione, i poteri in materia di riscossione coattiva (indicati al primo periodo).

I debitori conservano le tutele e le facoltà di opposizione previste dalle normative vigenti (tale inciso era presente nella disciplina vigente precedentemente all’entrata in vigore della presente novella).

 

Il comma 2-duodecies, in termini analoghi a quanto prevedeva il comma 2-undecies del testo vigente precedentemente alla presente novella, rimette ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali la definizione delle modalità di attuazione dei commi da 2-bis a 2-undecies e da 2-terdecies a 2-quinquiesdecies e, in particolare, l’adeguamento dei requisiti di cui al comma 2-ter agli enti locali di cui all’articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, diversi dai comuni.

 

L’articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, menziona, oltre ai comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi tra gli enti locali, denominandoli complessivamente «enti».

 

Si precisa inoltre che il decreto disciplini, anche attraverso l’istituzione di uno specifico comitato, le modalità di monitoraggio dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2-bis e il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 2-sexies.

Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

 

Il comma 2-terdecies prevede che i sistemi informatici della società AMCO e degli operatori incaricati assicurino la piena interoperabilità per garantire lo scambio sicuro ed efficiente dei dati e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di riscossione, monitoraggio e rendicontazione.

Le specifiche tecniche per l’interoperabilità, i formati dei dati e i protocolli di comunicazione sono definiti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dalla documentazione relativa alla procedura di gara per l’individuazione dei soggetti di cui al comma 2-novies.

La società AMCO e gli operatori privati da essa incaricati sono tenuti ad adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati, la loro integrità e riservatezza, in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo del Consiglio, del 27 aprile 2016, e alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Le modalità di conservazione delle informazioni e dei documenti relativi alle attività di riscossione garantiscono l'accessibilità nel tempo da parte degli enti locali titolari dei crediti e delle autorità di vigilanza, nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalla legge.

 

Il comma 2-quaterdecies precisa che le attività di riscossione affidate alla società AMCO e le ulteriori attività dalla stessa svolte, così come le attività di riscossione svolte dagli operatori privati di cui al comma 2-novies di cui la società AMCO si avvale, restano escluse dall’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, ossia da quanto prevede il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e delle relative disposizioni di attuazione.

 

Il comma 2-quinquiesdecies disciplina la cessazione dell’obbligo di affidamento alla AMCO. Ciò avviene qualora, al termine del periodo di affidamento, la capacità di smaltimento dei residui attivi, calcolati secondo quanto previsto al comma 2-ter, registri un miglioramento inferiore a tre punti percentuali e conseguentemente si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis e le altre previste a legislazione vigente.

 

Il comma 2-sexiesdecies esclude che ai versamenti alla società AMCO nell’ambito delle attività di cui al presente articolo, si applichi la disposizione dell’articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 193 del 2016 per la quale il versamento delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA), o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.

 

Infine il comma 2-septiesdecies prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissato il termine temporale a decorrere dal quale è disposta, in ragione dell’attribuzione ad AMCO delle corrispondenti funzioni, la cessazione delle funzioni di ente deputato alla riscossione dei crediti degli enti locali, da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

L’assetto della riscossione degli enti locali

 

L'attuale quadro della riscossione delle entrate degli enti locali è il frutto di un'articolata evoluzione normativa che ha portato, dal 1° luglio 2017, con l'istituzione dell'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR), alla possibilità per le amministrazioni locali di deliberare l'affidamento diretto alla stessa Agenzia delle attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate (il termine è così stato fissato dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193).

Tale sistema, come anticipato, aveva formato oggetto di riforma con la legge di bilancio per il 2026, che all’articolo 1, comma 662, aveva novellato in più parti l’articolo 2 del decreto-legge n. 193 del 2016, al fine di prevedere che fosse AMCO anziché l’Agenzia delle entrate – Riscossione, il soggetto amministrativo al quale gli enti locali potessero o, al ricorrere delle specifiche condizioni previste da un decreto ministeriale che avrebbe dovuto essere emanato entro il 1° marzo 2026, dovessero affidare il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali. Tale decreto ministeriale non è stato emanato e, con la novella in commento, sono state precisate le disposizioni volte a disciplinare tale processo.

 

In sintesi, da tale data, gli enti locali possono svolgere il servizio di riscossione delle proprie entrate secondo le seguenti modalità:

-svolgimento del servizio tramite risorse interne;

-affidamento in house del servizio (tramite società strumentali);

-affidamento del servizio all'ente pubblico economico (AdeR, a seguito degli interventi citati, AMCO) titolare dello svolgimento delle funzioni della riscossione nazionale, previa delibera;

- affidamento del servizio tramite le ordinarie procedure ad evidenza pubblica.

I commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 113 del 2024 contengono disposizioni in materia di riscossione e incasso delle entrate oggetto di affidamento degli enti locali.

Si dispone l'obbligo, per gli enti locali che non abbiano già provveduto, di aprire conti correnti dedicati alla riscossione, funzionali al controllo e alla rendicontazione dei versamenti, entro il 31 dicembre 2025. Fino all'adempimento di tale obbligo non trovano applicazione le sanzioni relative alle violazioni commesse in materia di incasso diretto delle somme riscosse da parte di alcune categorie di concessionari della riscossione indicate dalla norma. Sono infine disciplinati i casi in cui i concessionari della riscossione ovvero gli enti locali siano inadempienti rispetto a quanto disposto.

In precedenza, sostanziali innovazioni hanno riguardato (commi 784 e seguenti dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020) i poteri di riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva.

In dettaglio, tali norme hanno previsto, anche per gli enti locali, l'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali, che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo. Esso opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data; esso, dunque, opera anche per le entrate tributarie (IMU, TARI, ecc.) e patrimoniali degli enti locali (rette refezione scolastica, canoni idrici, fitti, lampade votive, ecc.), con l'eccezione delle contravvenzioni del Codice della strada.

In questa sede si ricorda inoltre che un significativo impatto sulla riscossione affidata dagli enti locali all'Agenzia delle entrate-Riscossione è seguito alla riforma del sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione operata dalla legge di bilancio 2022, che ha eliminato gli oneri di riscossione (c.d. aggio) per i carichi – riportati sia nei ruoli sia negli avvisi di accertamento esecutivo – affidati dagli enti creditori all'Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

In particolare, l'intervento di riforma, nel prevedere uno stanziamento annuale a carico del bilancio dello Stato delle risorse necessarie a far fronte agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, ha eliminato il cd. "aggio", a carico del contribuente o parzialmente dell'ente.

Per le attività svolte dall'agente della riscossione, a decorrere dal 1°gennaio 2022, è inoltre venuta meno la precedente disposizione che prevedeva, a carico del singolo ente creditore, il rimborso all'agente della riscossione delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento non riscosse dal contribuente.

In sintesi, con il nuovo sistema di remunerazione di Agenzia delle entrate-Riscossione, per i carichi affidati dagli enti creditori alla stessa Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2022, rimangono a carico del solo contribuente una quota correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione e una quota correlata all'attivazione delle procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione.

A carico degli enti locali (in quanto enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali) il nuovo sistema di remunerazione ha, invece, previsto:

- una quota pari all'1 per cento delle somme riscosse;

- una quota, nella misura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in caso di emanazione di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate (c.d. provvedimento di sgravio).

Tali quote (a carico del contribuente o degli enti) – unitamente al c.d. "aggio" riscosso su carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 – sono riversate al bilancio dello Stato a parziale copertura degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione.

CAPO V -
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25-bis
(Clausola di salvaguardia)

 

 

L’articolo 25-bis, inserito in sede referente, introduce la clausola di salvaguardia dell’ordinamento delle autonomie speciali con riferimento a tutte le disposizioni contenute nel testo in esame, nel senso che esse sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche in riferimento alla clausola di maggior favore introdotta dall’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001

 

Le disposizioni del decreto legge, in sostanza, non modificano il quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti.

 

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale.

La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa, ritenendo che incide su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali.

Tuttavia, la presenza di tale clausola, non esclude a priori la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale. In diverse occasioni, specialmente in presenza di provvedimenti intersettoriali, quali ad esempio la legge di bilancio, la Corte costituzionale ha ritenuto che quando vi siano norme con “un contenuto precettivo prevalente” non opera la “generale clausola di salvaguardia” (si vedano, tra le altre, le sentenze n. 27 del 2024, n. 78 del 2020).

La norma specifica inoltre che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.

L'articolo 10 della citata legge costituzionale, nello specifico, ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, delle disposizioni che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all’adeguamento dei rispettivi statuti".

Tale disposizione attribuisce agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l’articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.


 

Articolo 26
(Entrata in vigore)

 

 

L’articolo 26 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il decreto-legge è dunque vigente dall’8 agosto 2026.

 

Ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 



[1]     Si ricorda altresì che il Capo III del decreto legislativo n. 66 del 2003 disciplina la materia delle pause, dei riposi e delle ferie, prevedendo, in particolare all’art. 10, in ordine alle ferie annuali, che il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita a  determinate categorie, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

[2]     La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea ha rafforzato i connotati   di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile,   in quanto finalizzato a "una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute"   (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99, BECTU,    punti 43 e 44; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, Dominguez). 

[3]     che nel testo previgente prevedeva l’applicabilità del comma 8 dell’art. 5 del DL 95/2012 anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

[4]     Il comma 8 dell’articolo 5 del DL 95/2012, così come modificato, prevede, dunque, la regola generale secondo cui le ferie, i riposi e i permessi devono essere godute durante il rapporto di lavoro, specificando che il diritto all’indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione delle ferie spetta quando sia certo che la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso comunque imputabile.

[5]    Si ricorda che il ricorso alla procedura di mobilità volontaria è obbligatorio, nelle ipotesi di nuove assunzioni e con riferimento a una quota di esse, secondo i termini stabiliti dall’articolo 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Una disciplina transitoria ha escluso ogni obbligo di previo ricorso alla mobilità volontaria per le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2025 (articolo 3, comma 8, della L. 19 giugno 2019, n. 56, e successive modificazioni).

[6]     Riguardo alla diversa fattispecie dei comandi o distacchi successivi allo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria, cfr. il comma 1-quinquies del medesimo articolo 30.

[7]     Si ricorda che l’ambito generale delle pubbliche amministrazioni a cui fa riferimento il citato D.Lgs. n. 165 del 2001 è stabilito ivi dall’articolo 1, comma 2, e successive modificazioni. In base a quest’ultimo, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[8]    Riguardo al ricorso alla procedura di mobilità volontaria nelle ipotesi di nuove assunzioni, cfr. supra, in nota.

[9]     Si rileva in ogni caso che, per l’anno 2026, una disposizione quale quella suddetta, relativa al caso di mancata attivazione della procedura di mobilità, non avrebbe una connessione con l’esclusione, cessata, come detto, il 31 dicembre 2025, di obblighi di ricorso alla procedura di mobilità prima dell’adozione di procedure concorsuali.

[10]   Riguardo alle suddette assunzioni a termine, cfr., più in dettaglio, il richiamato articolo 17-ter, comma 3, del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 maggio 2025, n. 69.

[11]   A quest’ultimo riguardo, la disposizione fa riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[12]   Le aree della dirigenza costituiscono autonomi ambiti di contrattazione collettiva, distinti dai comparti relativi al personale non dirigenziale. Per tali aree, la misurazione della rappresentatività sindacale si fonda primariamente sul dato associativo (deleghe), non essendo generalmente previste, per il personale dirigenziale, elezioni di rappresentanze sindacali unitarie.

[13]   Per il quadro complessivo della regolamentazione, si rinvia alla seguente url: https://www.aranagenzia.it/contratti-aran/?s=&post_terms%5B%5D=730.

[14]   Per il quadro complessivo, cfr., come detto, la seguente url: https://www.aranagenzia.it/contratti-aran/?s=&post_terms%5B%5D=730.

[15]   Come detto, nelle aree della dirigenza la misurazione della rappresentatività sindacale si fonda primariamente sul dato associativo (deleghe), non essendo generalmente previste, per il personale dirigenziale, elezioni di rappresentanze sindacali unitarie.

[16]   Il decreto legislativo n. 134/2024 mira a garantire, in attuazione della direttiva (UE) 2022/2557, la resilienza dei «soggetti critici», i quali forniscono servizi essenziali «per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubbliche o dell’ambiente (art. 1, co. 1, d.lgs. n. 134 cit.: ad es. acqua, energia, sanità, trasporti). Le norme richiamate dal disegno di legge in esame designano il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica – quale autorità settoriale competente – come responsabile della corretta applicazione ed esecuzione del citato decreto n. 134 per il settore dell’energia di cui al numero 1 dell’allegato A, sottosettori dell’energia elettrica, del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, del petrolio, del gas e dell’idrogeno (articolo 5, comma 1, lett. a); nonché, direttamente o indirettamente per il tramite delle proprie autorità territoriali, per il settore dell’acqua potabile di cui al numero 6 dell’allegato A, e per il settore delle acque reflue di cui al numero 7 dell’allegato A (lett. b).

[17]   Si tratta dei dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, che svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

[18]   Il comma in esame novella l’articolo 5-bis della L. 12 luglio 2011, n. 112, e successive modificazioni.

[19]   Si ricorda che l'Autorità garante in oggetto è organo monocratico (cfr. l’articolo 2 della citata L. n. 112 del 2011).

[20]   Anche tale comma 276 ha novellato il citato articolo 5-bis della L. n. 112 del 2011.

[21]   La relazione illustrativa è reperibile nell’A.C. n. 3083.

[22]   Riguardo alla segreteria tecnica, cfr. l’articolo 4 del regolamento di cui al D.P.C.M. 20 luglio 2012, n. 168, e successive modificazioni (regolamento “recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese”). Riguardo alle motivazioni dell’istituzione della nuova posizione, cfr., più in dettaglio, la suddetta relazione illustrativa.

[23]   Tale fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

[24]   Ovvero, in base all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (agenzie fiscali ed altre agenzie).

[25]   Si ricorda che il comma 2 dell’art. 36 del d.lgs 165/2001 ammette la stipula, presso le pubbliche amministrazioni, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa, soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall’art. 35. Quest’ultimo art. 35, in particolare, al comma 3-bis, prevede, alla lettera a), la possibilità di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico, riservando, al personale che ha maturato almeno 3 anni di servizio alle dipendenze della pa che emana il bando, dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi.

[26]   Al riguardo, l’art. 114 di tale d. lgs 267/2000 prevede che l'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale (comma 1), mentre l'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale (comma 2).

[27]   Per le regioni, dal DM 3 settembre 2019, che ha fissato al 1° gennaio 2020 la decorrenza per l'applicazione della suddetta disciplina; per i comuni, dal DM 17 marzo 2020, che ha fissato al 20 aprile 2020 la decorrenza per l'applicazione della suddetta disciplina; per le province e le città metropolitane, dal DM 11 gennaio 2022, che ha fissato al 1° gennaio 2022 la decorrenza per l'applicazione della suddetta disciplina.

[28]   Costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale titolare di incarichi a contratto, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

[29]   di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

[30]   di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, ovvero le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego 

[31]   Revisione definita con decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 27 novembre 2025 (ST 15106/25).

[32]   Essi erano classificati, rispettivamente, con i codici progressivi M5C2-8 e M5C2-10.

[33]   Tipologia di interventi denominata “innanzitutto la casa” (Housing First).

[34]   La relazione tecnica è reperibile nell’A.C. n. 3083.

[35]   Cfr., in merito, la citata relazione tecnica (reperibile nell’A.C. n. 3083).

[36]   Cfr. nel citato A.C. n. 3083.

[37]   Capitolo 1232 del programma 1.5 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[38]   Norma di cui all’articolo 2, comma 1, del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[39]   Per il permanere degli equilibri generali di bilancio, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

[40]   Si tratta del Fondo istituito per finanziare le anticipazioni destinate al risanamento degli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis (c.d. “predissesto”).

[41]   Come rilevato nella Relazione della Corte dei conti, la citata sentenza la Corte costituzionale ha chiarito che la disciplina del dissesto finanziario degli enti locali realizza una compressione meramente temporanea delle pretese creditorie, funzionale alla definizione della massa passiva e al riequilibrio dell’ente, senza determinare effetti estintivi del diritto di credito. Pertanto, una volta conclusa la gestione liquidatoria, le pretese non soddisfatte o gli accessori del credito tornano ad essere esigibili nei confronti dell’ente risanato. Da qui l’invito al legislatore a ricercare, nel processo di risanamento finanziario degli enti locali, un equilibrio tra il raggiungimento di un effettivo risanamento e la tutela dei creditori.

[42]   Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[43]   Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

[44]   Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

[45]   Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

[46]   Norme in materia ambientale.

[47]   Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

[48]    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

[49]   Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

[50]   Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

[51]   Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

[52]   Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 47 della legge n. 222 del 1985, la quota pari all'otto per mille dell'IRPEF è calcolata sull’importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni dei redditi annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente.

[53]   Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189 del 2024).

[54]   Il comma reca alcune novelle nell’articolo 2 del D.L. 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 107.

[55]   Si ricorda che i LEA definiscono le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa (cfr. l’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni).

[56]   Si ricorda che l’Agenas è anche destinataria degli esiti del monitoraggio nazionale dei tempi di attesa, la competenza del quale è ora trasferita, come detto, dal summenzionato Organismo al Ministero della salute. Cfr., riguardo all’Agenas, la richiamata lettera f) dell’articolo 1, comma 3, del D.M. 17 giugno 2006, concernente l’istituzione del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS).

[57]   Ai sensi del richiamato articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 196 (regolamento di organizzazione del Ministero della salute), i capi dei dipartimenti del suddetto Ministero possono promuovere l’istituzione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono contributi di più strutture operative.

 

[58]   La relazione tecnica è reperibile nell’A.C. n. 3083.

[59]   Cfr. la lettera o) dell’articolo 15, comma 1, del citato regolamento di cui al D.P.C.M. n. 196 del 2023 (regolamento di organizzazione del Ministero della salute).

[60]   Si ricorda che le funzioni oggetto di trasferimento fanno parte integrante del SiVeAS (cfr. il comma 1 del citato articolo 2 del D.L. n. 73 del 2024). Riguardo all’istituzione del SiVeAS, cfr. il citato D.M. 17 giugno 2006.

[61]   Si ricorda che con D.M. del 26 giugno 2026 (emanato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) è stato adottato il Piano nazionale di governo delle liste d'attesa (PNGLA) 2026-2028.

[62]   Tale D.P.C.M. (recante come titolo “Modalità e procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi riconosciuti all'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria”) è stato adottato (come previsto dal citato articolo 2, comma 6, del D.L. n. 73 del 2024) previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

[63]   Nell’ambito di tali verifiche, sono utilizzabili (come previsto dal citato articolo 2, comma 6, del D.L. n. 73 del 2024) anche i dati forniti dall’Agenas e gli esiti delle attività di audit svolte dalla medesima Agenas.

[64]   Regolamento di cui al citato D.P.C.M. n. 196 del 2023.

[65]   Su tali strutture temporanee cfr. supra, in nota.

[66]   Si ricorda che precedenti proroghe (poi scadute) hanno riguardato i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della salute in data 12 febbraio 2018 e quelli iscritti nell'elenco pubblicato sul medesimo sito in data 1° aprile 2020 (cfr., rispettivamente, l’articolo 4, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, e successive modificazioni, e l’art. 4, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, e successive modificazioni).

[67]   Secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del D.L. 104/2020 in prima lettura (A.S. 1925), "la sospensione delle procedure concorsuali disposta dalla normativa emergenziale ha impedito ai comuni di attuare la propria programmazione dei fabbisogni di personale" e pertanto la disposizione in commento consente di ampliare le possibilità di utilizzo delle graduatorie vigenti, per gli enti che ne dispongano o che intendano convenzionarsi tra loro.

[68]   Qui la normativa delle regioni e delle province autonome.

[69]   La relazione illustrativa e l’analisi tecnico-normativa al disegno di legge europea 2017 facevano presente che, sui circa 500 ex lettori in servizio nelle università statali, circa 260 avevano un contenzioso pendente con gli atenei dai quali dipendevano.

[70]   La relazione tecnica al disegno di legge europea 2017 evidenziava che l’onere complessivo pari a € 8.705.000 annui era stato calcolato moltiplicando il costo massimo pro capite per l’adeguamento stipendiale (pari a € 33.480) per le 260 unità interessate.

[71] Per gli UPP civili tali compiti consistono nelle attività preparatorie e di supporto ai compiti del magistrato (lett. a), nelle verifiche preliminari sulla costituzione del contraddittorio ex art. 171-bis c.p.c. e per l’individuazione dei casi di inammissibilità o manifesta infondatezza dell’appello ex art. 348-bis c.p.c. (lett. b), nelle attività di raccordo e coordinamento tra il magistrato da un lato e le cancellerie e gli uffici amministrativi dall’altro (lett. c).

Per gli UPP penali si tratta di coadiuvare uno o più magistrati e compiere gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria (lett. a), prestare assistenza nell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle comunicazioni e delle notificazioni (lett. b), incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la messa a disposizione dei precedenti e l’organizzazione delle decisioni, con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento (lett. c).

[72]   I magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, i magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati, nonché i magistrati destinati alle funzioni requirenti di membro nazionale, aggiunto e assistente presso l’Eurojust.

[73]   L’articolo 4, numero 14, del Regolamento (UE) 2016/679 definisce i dati biometrici come “i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici”.

[74]   Con decorrenza 1° ottobre 2025, il COFS è stato riconfigurato in Comando Forze Speciali (Co.F.S.) per il rafforzamento dell’impiego operativo interforze dei “pregiati” assetti, prevedendo un efficientamento e snellimento della catena di comando. L’architettura del Comando è stata riconfigurata su 4 aree: Supporto al Comandante, Vice Comandante, Stato Maggiore e Direttorato per le Missioni Speciali, competente per la concezione, pianificazione, organizzazione e condotta delle operazioni ad alta valenza politico-strategica.

[75]   Si segnala che i decreti del Presidente della Repubblica nn. 203 e 205 del 2025, con cui sono stati recepiti gli accordi sindacali relativi rispettivamente al triennio 2018-2020 e al triennio 2021-2023 per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, costituiscono la prima applicazione dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017.

[76]   Avvenuta con DPCM 16 dicembre 2025.

[77]   Di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale.

[78]   L’investimento 2.2 (di importo pari a 2.493.800.000 euro) è dedicato alle periferie delle Città Metropolitane e prevede una pianificazione urbanistica partecipata, disciplinata dall’articolo 21 del decreto-legge n. 152 del 2021 con l’obiettivo di trasformare territori vulnerabili in città smart e sostenibili, limitando il consumo di suolo edificabile.

[79]   Tale Tavolo, istituito dall’art. 25-quater del D.L. 119/2018, riunisce i vari soggetti istituzionali, nazionali e territoriali, nonché aperto a diversi soggetti privati (rappresentanti datoriali e dei lavoratori, nonché enti del Terzo settore), impegnati nell'elaborare la strategia comune di contrasto allo sfruttamento lavorativo. La sua operatività era originariamente fissata per un triennio, sino al a mese di settembre 2022, per poi essere prorogata col Decreto Interministeriale del 17 giugno 2022, sino al 3 settembre 2025. Attualmente, l'operatività del tavolo non è più soggetta a termine finale essendo stata abrogata la relativa disposizione da parte del D.L. 146/2025 (art. 8), il quale ha altresì esteso la possibilità di partecipare alle riunioni del Tavolo anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

[80]   Di cui all’art. 1, c. 750, della L. 199/2025.

[81]   Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

[82]   Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 69 del 2025).

[83]   Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità.

[84]   Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15 del 2025).

[85]   Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.

[86]   Istituito dall’articolo 8, comma 1, del D.L. n. 144 del 2022, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 175 del 2022) nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022.

[87]   Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonchè per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 20 del 2025).

[88]   Tale autorizzazione di spesa è stata incrementata di 1 milione di euro per l’anno 2025 dalla legge di bilancio per il 2025 (articolo 1, comma 264, L. n. 207 del 2024).

[89]   Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106 del 2024).

[90]   Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 20 del 2025).

[91]   Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 69 del 2021)

[92]   Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 50 del 2026).

[93]   Si ricorda che il D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, ha previsto sia la costituzione di tale Ente strumentale (e la sua successiva liquidazione) sia la costituzione di una nuova associazione (Associazione della Croce Rossa italiana).

[94]   Riguardo a tale termine finale, cfr. supra.

[95]   Disciplina di cui all’articolo 13 della L. 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni.

[96]   Si ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 568 del 13-22 dicembre 1989 ha dichiarato l’illegittimità del citato articolo 13 della L. n. 1338 del 1962, “nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione”. Riguardo ai profili probatori, cfr. anche la circolare dell’INPS n. 78 del 29 maggio 2019.

[97]   Riguardo a quest’ultima, il comma 1 richiama il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), il cui capo III, sezione V, e successive modificazioni, disciplina le dichiarazioni sostitutive.

[98]   Riguardo all’onere probatorio, cfr. supra, anche in nota.

[99]   Riguardo all’istituto della rendita vitalizia in esame, cfr., più in dettaglio, la scheda, presente nel dossier dell’ottobre 2024 n. 188/2 nella numerazione del Servizio Studi del Senato e n. 214/2-serie Progetti di legge nella numerazione del Servizio Studi della Camera dei deputati, relativa all’articolo 30 della L. 13 dicembre 2024, n. 203, articolo che ha parzialmente novellato il citato articolo 13 della L. n. 1338 del 1962 (il suddetto dossier fu redatto con riferimento all’A.S. n. 1264, che venne approvato senza modifiche dal Senato, con conseguente promulgazione della legge citata).

[100] Le relazioni illustrativa e tecnica sono reperibili nell’A.C. n. 3083.

[101] Fondo (iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) di cui all’articolo 1, comma 511, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

[102] Si rinvia all’art. 27 della legge 46/81 e successive modificazioni per la nozione di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

[103] Che reca la copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Tale DL 207/2008 ha previsto per tale sostegno degli oneri la riduzione di certi stanziamenti, per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009, contemplando la possibilità, in caso di effetti finanziari superiori, dell’introduzione di uno specifico contributo aggiuntivo (con decreto del MLPS) a carico dei datori di lavoro, in particolare in presenza di effetti finanziari superiori all’importo massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Dopo ulteriori aumenti dei limiti di spesa disposti dall’art. 1, comma 226, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 e dall’art. 53–bis, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96), il comma 498 della legge 160/2019 ha poi autorizzato la spesa nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027 (con conseguente incremento del limite di spesa vigente).

[104] Più in particolare, si ricorda, da ultimo, che il comma 1 dell’art. 25-bis del DL 48/2023 ha previsto un incremento di risorse per i trattamenti pensionistici anticipati in oggetto nella misura di 1,2 milioni di euro per il 2023, di 4 milioni per ciascuno degli anni 2024-2027 e di 2,8 milioni per il 2028; tali risorse si sono aggiunte a quelle previste dalla norma vigente, pari a 23 milioni annui fino al 2027 ed a 20 milioni annui a decorrere dal 2028.

[105] Nonché di cui agli articoli 8 e 9 del D.M. 23 novembre 2017, prot. n. 100495.

[106] Per riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi

[107] ovvero abbiano almeno 62 anni di età nel 2026; tali requisiti sono adeguati, nel 2027, di un mese e, nel 2028, di tre mesi, in relazione all’evoluzione della speranza di vita.

[108] Si tratta dell’autorizzazione di spesa disposta dal richiamato decreto legislativo per garantire la partecipazione alle unità di valutazione di base di un professionista sanitario (nel limite massimo di 6,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 32,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026), ai fini della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato del soggetto con disabilità.

[109] Per motivi tecnici di contabilità, la riduzione è operata, per ciascuno degli anni 2028-2035, in misura eccedente rispetto all’onere quantificato.

[110] Cfr. l’articolo 152 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

[111] Per quanto riguarda le definizioni di rappresentanza diplomatica e di ufficio consolare di prima categoria, cfr. l'articolo 30 del citato D.P.R. n. 18 del 1967, e successive modificazioni.

[112] Gli istituti italiani di cultura – che sono anch'essi, come accennato, uffici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – svolgono compiti di promozione e diffusione della cultura e della lingua italiana negli Stati nei quali hanno sede e negli altri Stati individuati con decreto del direttore della Direzione generale per la promozione del sistema Paese, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 22 dicembre 1990, n. 401, e successive modificazioni).

[113] Riguardo alla suddetta categoria delle delegazioni diplomatiche speciali, si ricorda che esse possono essere istituite (ai sensi dell'articolo 35 del citato D.P.R. n. 18 del 1967, e successive modificazioni) con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora manchi in quello Stato una rappresentanza diplomatica permanente del nostro Paese e sussista un'esigenza particolare (di costituzione in loco di apposito ufficio) derivante dalle relazioni internazionali o dalla partecipazione a conferenze, trattative o riunioni internazionali.

[114] Il decreto definisce i criteri, le modalità di concessione e l'entità dei contributi per i nuclei familiari la cui abitazione principale è stata sgomberata o dichiarata inagibile a causa dei fenomeni sismici e bradisismici verificatisi nel corso del 2024 nell’area dei Campi Flegrei. In particolare per quanto riguarda il termine di decadenza dal beneficio si fa rinvio alla previsione contenuta nell’art. 10, comma 2, secondo cui i lavori devono essere ultimati entro un anno dalla data di concessione del contributo.

[115] Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del provvedimento si tratta di una stima fatta in base a quanto comunicato dalla Regione e reso noto dal Dipartimento della protezione civile. La quantificazione tiene conto sia del numero particolarmente elevato di richieste di sopralluogo già registrate nelle prime ore successive all'evento (oltre 350), sia del raffronto con il terremoto del maggio 2024, che aveva generato circa 1.146 sopralluoghi con scheda AEDES e determinato 314 esiti di inagibilità. Secondo la valutazione regionale, l'evento del 31 luglio, caratterizzato dalla maggiore magnitudo sinora registrata nell'area dei Campi Flegrei, potrebbe produrre effetti significativamente superiori rispetto a quelli osservati nel 2024 e, conseguentemente, rendere necessario uno stanziamento almeno pari a quello già disposto in precedenza.

[116] La norma prevede l’istituzione di un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a:

a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie;

b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;

c) ricerca;

d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;

e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica;

f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;

g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;

h) prevenzione del rischio sismico;

i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

l) eliminazione delle barriere architettoniche.

[117] Come ribadito nella relazione illustrativa “le disposizioni sono finalizzare ad assicurare la più ampia partecipazione dei nuclei familiari aventi diritto, consentendo di ampliare la platea dei potenziali beneficiari dei contributi in rassegna, tenuto conto dell’esiguo numero di domande a oggi presentate. Le disposizioni, estendendo i benefici in relazione a situazioni analoghe, avendo riguardo a nuclei familiari parimenti danneggiati in conseguenza di eventi sismici verificatisi successivamente al marzo 2025, tendono anche ad assicurare l’attuazione del principio di parità di trattamento. Si garantisce, infatti, in tale modo l’uniformità di trattamento tra i cittadini colpiti dal protrarsi della crisi bradisismica e si assicura il pieno utilizzo degli strumenti di sostegno già previsti dall’ordinamento.”

[118] Come emerge dalla relazione illustrativa l’intervento si è reso necessario perché in sede applicativa, sono sorte incertezze sulle modalità di presentazione della domanda di contributo nel caso di edifici costituiti in condominio, con particolare riferimento all’applicabilità dell’articolo 9-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in fattispecie in cui, a fronte di un edificio legittimo, vi siano unità immobiliari interessate da interventi abusivi.

[119] Vale a dire la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero, in caso di unità immobiliari interessate da istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, copia del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

[120] La relazione illustrativa dà conto in maniera approfondita delle ragioni giustificative dell’intervento interpretativo chiarendo che “in particolare, l’articolo 9-novies del d.l. n. 76 del 2024 e l’articolo 12 del d.l. n. 65 del 2025 prendono in esame anche l’ipotesi in cui l’edificio danneggiato dagli eventi sismici sia costituito da una pluralità di unità immobiliari, dettando a tale riguardo alcune disposizioni funzionali a garantire una considerazione unitaria del progetto di ripristino all’uopo da finanziare. Difatti, alla stregua di quanto previsto dal d.m. 13 dicembre 2024 (articoli 2, comma 1, lettere a e b, 5, comma 3, 6 e 7, commi 2 , 3 e 7), in caso di edifici costituiti da più unità immobiliari  il contributo può finanziare non soltanto la quota dell’intervento unitario incidente sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei nuclei familiari sgomberati, ma anche la quota di intervento incidente tanto sulle parti comuni (rilevanti per la definizione del costo dell’intervento e del costo convenzionale, sulla cui base viene determinato il contributo concedibile), quanto sulle unità immobiliari non aventi destinazione residenziale o, comunque, non adibite ad abitazione principale di nuclei familiari sfollati. La disciplina mira a garantire il rientro nelle proprie abitazioni dei nuclei familiari destinatari di provvedimenti di sgombero, emergendo un’esigenza da assicurare anche ove occorra finanziare un progetto suscettibile di interessare elementi edilizi non riconducibili, in parte (è il caso delle parti comuni, di titolarità parziale di altri condomini) o in tutto (è il caso delle unità immobiliari di proprietà aliena non aventi destinazione residenziale), alla famiglia sgomberata. In punto di legittimazione alla presentazione della domanda di contributo, lo stesso decreto ministeriale 13.12.2024 regola dettagliatamente la posizione del proprietario (dell’usufruttuario o del conduttore) della singola unità immobiliare, richiedendo, per gli edifici condominiali, un intervento dell’amministratore previa delibera assembleare (per i condomini costituiti, ex articolo 7, comma 2, cit.). Ne discende che il d.m. del 13.12.2024 non soltanto non ha derogato – né poteva provvedervi, in ragione della sua natura amministrativa – la disciplina codicistica in materia di condominio, ma, di contro, ha presupposto la sua operatività, richiedendo l’adozione di apposita delibera volta a permettere la realizzazione del progetto finanziato incidente su un edificio condominiale. In particolare, il rinvio alla disciplina codicistica risulta funzionale, anziché ad influire sui poteri tipici conferiti dalla disciplina codicistica (art. 1130 c.c.), a riaffermare la loro operatività, richiedendo una preventiva delibera assembleare da eseguire a cura dell’amministratore condominiale, per la realizzazione di un progetto incidente non solo sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ma anche sulle parti comuni del medesimo edificio, da ripristinare sul piano strutturale: nella specie, del resto, si fa questione di contributi pubblici per interventi di ripristino strutturale, incidenti anche sulla struttura dell’edificio, costituente parte comune ai sensi dell’articolo 1117 c.c.. Conseguentemente, il d.m. del 13.12.2024, da un lato, ha regolato la legittimazione a presentare la domanda di contributo in relazione alla singola unità immobiliare (individuando il soggetto legittimato e prevedendo la possibilità di presentare una sola domanda per ciascuna unità immobiliare), dall’altro, ha richiamato la necessità della previa delibera assembleare in caso di intervento incidente sull’intero edificio condominiale; ciò, nel rispetto della  disciplina codicistica in tema di condominio.

[121] Si vedano, per maggiori dettagli, Parlamento europeo, Politica della concorrenza, novembre 2025; Camera dei deputati, Gli aiuti di Stato, parte generale e Parte speciale, dicembre 2025.

[122] Per dettagli sui quadri di riferimento temporanei adottati durante la pandemia da Covid 19 si rinvia alla citata documentazione della Camera dei deputati.

[123] La relazione illustrativa del governo fa presente che a decorrere dal 1° gennaio 2026, il Fondo risulta privo di dotazione finanziaria e, conseguentemente, non è in grado di assicurare la prosecuzione delle proprie finalità istituzionali né di garantire il necessario sostegno alle imprese della pesca e dell’acquacoltura in caso di eventi calamitosi che dovessero verificarsi successivamente a tale data. L’ultimo provvedimento di attuazione del Fondo risulta adottato con decreto ministeriale n. 334451 del 18 luglio 2025.