Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Ambiente
Titolo: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici in Calabria, Sardegna e Sicilia, nonché la frana di Niscemi
Riferimenti: AC N.2823/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 581
Data: 03/03/2026
Organi della Camera: VIII Ambiente

3 marzo 2026

 

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici in Calabria, Sardegna e Sicilia, nonché la frana di Niscemi

 

D.L. 25/2026 – A.C. 2823

 

 

 

 

 

 

 

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Dossier n. 653

 

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 581

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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D26025

 


I N D I C E

 

 

Premessa.. 3

Schede di lettura

Capo I – Interventi urgenti nei territori della Regione Calabria, della Regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 18 gennaio 2026. 11

§  Articolo 1 (Misure urgenti per lo svolgimento delle attività di protezione civile) 11

§  Articolo 2 (Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi). 13

§  Articolo 3 (Misure urgenti in materia di sospensione dell’applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi meteorologici)  19

§  Articolo 4 (Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi meteorologici). 20

§  Articolo 5 (Integrazione al reddito per lavoratori dipendenti privati e lavoratori agricoli) 21

§  Articolo 6 (Indennità una tantum per lavoratori autonomi). 26

§  Articolo 7 (Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici). 28

§  Articolo 8 (Sospensione di termini in favore delle imprese). 30

§  Articolo 9 (Sostegno alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura)  33

§  Articolo 10 (Misure per il rilancio del turismo). 41

§  Articolo 11 (Potenziamento della risposta operativa di Protezione civile)  45

§  Articolo 12 (Misure urgenti per il potenziamento delle strutture regionali di protezione civile). 47

§  Articolo 13 (Misure urgenti in materia di termini per i comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026). 52

§  Articolo 14 (Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026). 56

Capo II – Ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi. 63

§  Articolo 15 (Commissario straordinario per l'area di Niscemi). 63

§  Articolo 16 (Contributi per la delocalizzazione) 69

Capo III – Ulteriori misure urgenti di protezione civile e in materia di controllo sulla concessione di contributi pubblici per danni catastrofali. 71

§  Articolo 17 (Ulteriori interventi urgenti di protezione civile). 71

§  Articolo 18 (Disposizioni per il potenziamento dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia). 73

§  Articolo 19 (Ruolo di esperti per l'accertamento e la stima economica  dei danni prodotti da eventi calamitosi). 78

§  Articolo 20 (Sistema di allarme pubblico). 84

§  Articolo 21 (Modifiche all'articolo 20-sexies del D.L. 61/2023 e misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata) 87

§  Articolo 22 (Misure urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023). 96

Capo IV – Disposizioni finanziarie e finali. 98

§  Articolo 23 (Disposizioni finali). 98

§  Articolo 24 (Disposizioni finanziarie). 99

§  Articolo 25 (Entrata in vigore). 103

 

 


Premessa

(Il c.d. ciclone Harry, la frana di Niscemi e le misure emanate per fronteggiare tali emergenze)

 

Le informazioni rese dal Governo

Nell’informativa urgente, resa nel corso della seduta dell’Assemblea della Camera dei deputati del 4 febbraio 2026, in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Sicilia, della Calabria e della Sardegna, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ha evidenziato che “a partire dal 18 gennaio scorso, si sono verificati eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato i territori delle regioni Sicilia, Sardegna e Calabria, con precipitazioni intense e persistenti, venti forti e mareggiate, davvero senza precedenti (tali eventi sono stati etichettati dai mezzi di informazione con il nome di “ciclone Harry”, n.d.r.). I fenomeni maggiori si sono verificati nelle zone costiere, nella Sicilia orientale e meridionale, nella Calabria ionica e nella Sardegna meridionale e orientale” e che “a seguito delle piogge, a partire dal 20 gennaio, si sono poi verificati innalzamenti di numerosi corsi d'acqua, con criticità segnalate in Sardegna anche su alcune dighe, per le quali si è reso necessario il rilascio graduale e controllato al fine di mitigare il rischio idraulico nella parte a valle”.

Il Ministro ha inoltre ricordato che “dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, nella seduta del Governo del 26 gennaio scorso è stata subito adottata l'ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione civile volta a disciplinare i primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza, con cui si è provveduto anche alla nomina dei commissari delegati per l'espletamento delle necessarie attività, naturalmente, come prevede il codice della Protezione civile, nelle persone dei rispettivi presidenti delle tre regioni. Quasi contestualmente si è verificata un'altra gravissima calamità, un vasto movimento franoso, a partire dal 16 gennaio scorso, nel territorio comunale di Niscemi, nella provincia di Caltanissetta, che ha avuto una notevole accelerazione nella mattinata del 25 gennaio. Secondo i primi rilievi del Dipartimento regionale, la linea del fronte era inizialmente di 1,6 chilometri con un'estensione di circa un chilometro. Nella mattinata del 25 gennaio, però, l'evoluzione del movimento franoso ha subito una repentina accelerazione e la scarpata di frana ha raggiunto un dislivello di alcune decine di metri in progressivo aumento e in continua evoluzione retrogressiva, con una lunghezza complessiva del coronamento di oltre 4 chilometri”. Nella medesima informativa, il Ministro ha inoltre dato conto delle iniziative intraprese dopo la prima frana che già nel 1997 aveva colpito il territorio del Comune di Niscemi.

Ulteriori elementi sono stati forniti in risposta alle interrogazioni 3/02460 3/02456, 3/02457, 3/02458 e 3/02461, svolte nella seduta dell’Assemblea della Camera del 28 gennaio 2026.

In particolare, nella risposta all’interrogazione 3/02458 è stato evidenziato che “quanto alle attività di ricostruzione, come previsto dalla legge n. 40 del 2025, lo stato di ricostruzione segue quello di emergenza. Ciò anche al fine di evitare interferenze tra attività commissariali, che rischierebbero di produrre rallentamenti sul piano operativo” e che “quando le attività emergenziali saranno concluse, si valuterà la sussistenza dei presupposti per la deliberazione dello stato di ricostruzione, a dire il vero estremamente probabile, visti i danni causati dal ciclone. Un tale riconoscimento permette di attingere ai fondi stanziati da questo Governo per le ricostruzioni post-calamità, che ammontano a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2027 e a 1,3 miliardi a regime a decorrere dall'anno 2028”.

Nella risposta all’interrogazione 3/02461, invece, sono state illustrate le “conseguenze che gli eventi meteorologici in Calabria, Sardegna e Sicilia hanno prodotto sulla rete ferroviaria e viaria e sulle azioni già concluse o in corso di svolgimento.”.

 

Lo stato di emergenza e l’ordinanza di protezione civile

La delibera del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2026, pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 2026, ha dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi (decorrenti dalla data di deliberazione)[1], in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana.

L’art. 1, comma 3, della medesima delibera ha disposto che per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in questione, si provvede nel limite complessivo di 100 milioni di euro (ripartito in parti uguali tra le 3 regioni interessate) a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (disciplinato dall’art. 44 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018).

Con la successiva ordinanza di protezione civile 30 gennaio 2026, n. 1180 (pubblicata nella G.U. del 3 febbraio 2026), emanata previa intesa con le regioni interessate, i Presidenti delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia sono stati nominati Commissari delegati.

A tali Commissari l’ordinanza impone, tra l’altro, di provvedere:

-         alla ricognizione dei fabbisogni;

-         alla predisposizione, nel limite delle risorse disponibili, entro 30 giorni dalla pubblicazione della medesima ordinanza (vale a dire entro il 5 marzo 2026), di un piano degli interventi urgenti da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 1, comma 3);

-         alle prime misure per fronteggiare l’emergenza.

 

Uno specifico articolo dell’ordinanza (l’art. 17) è inoltre volto a prevedere ulteriori misure per fronteggiare la frana di Niscemi. In particolare viene previsto che il Commissario delegato - Presidente della Regione Siciliana:

-         provvede alla realizzazione di una analisi del rischio idrogeologico nel territorio del Comune di Niscemi;

-         provvede altresì, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile (DPC) della Presidenza del Consiglio dei ministri, a realizzare un programma di indagini geognostiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale finalizzato ad accertare le cause del dissesto idrogeologico ed a predisporre un sistema di sorveglianza.

Lo stesso articolo precisa che gli interventi in esso contemplati vengono proposti dal Commissario delegato all'interno del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell’ordinanza, secondo le modalità e le tempistiche ivi previste.

Per approfondimenti sul dissesto idrogeologico a Niscemi, con particolare riguardo alle azioni successive agli eventi franosi del 1997 e del 2026, si rinvia alla sezione “Gli eventi franosi del 12 ottobre 1997 e del 16 gennaio 2026” del sito web del DPC.

 

L’elenco dei territori colpiti dagli eventi calamitosi

In allegato all’ordinanza di protezione civile n. 1180/2026 è riportato l'elenco dei territori comunali oggetto di applicazione delle disposizioni recate dall’ordinanza medesima, predisposto sulla base delle comunicazioni pervenute dalle regioni, previa verifica da parte delle medesime dell'effettivo interessamento di detti territori a causa degli eventi in rassegna.

Tale elenco è stato integrato con l'allegato 1 all’ordinanza di protezione civile 17 febbraio 2026, n. 1181, pubblicata sulla G.U. del 24 febbraio 2026.

In virtù di tale integrazione, nell’elenco in questione sono inclusi ben 607 Comuni (178 della Regione Calabria, 171 della Sardegna e 258 della Sicilia).

 

Le audizioni svolte dall’VIII Commissione (Ambiente) della Camera

Ulteriori elementi di informazione sugli eventi calamitosi in questione, nonché sulla quantificazione dei danni e sugli stanziamenti operati dalle regioni colpite sono stati forniti nel corso di una serie di audizioni informali svolte dall’VIII Commissione (Ambiente) della Camera nelle sedute del 10 e dell’11 febbraio 2026. In particolare:

- nell’audizione informale del Presidente ANCI Calabria è stato evidenziato, tra l’altro, che “in base ad una primissima stima realizzata dal dipartimento della protezione civile i danni causati dalla tempesta marina e dai fortissimi venti sono stati quantificati (…) in circa 300 milioni di euro”;

- nell’audizione informale dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea della Regione Siciliana è stato evidenziato che l’entità dei danni sul territorio siciliano supera “complessivamente i 900 milioni di euro”, ma anche che tale stima “appare sottodimensionata, in quanto emergono costantemente ulteriori elementi di danno che potrebbero condurre a una quantificazione prossima a un miliardo e ottocentomila euro”. L’Assessore ha altresì ricordato che “nell’ambito delle proprie disponibilità finanziarie, la Regione – oltre a impiegare la provvista già programmata per le emergenze (nell’ordine di 20 milioni di euro) – ha destinato dapprima 50 milioni di euro (di cui 12,5 in termini di spese correnti e 37,5 in conto capitale, con deliberazione della giunta regionale n. 26 del 22 gennaio 2026) e, successivamente, ulteriori 30,8 milioni con legge regionale 30 gennaio 2026, n. 3. Con la predetta legge è stata altresì disposta l’esenzione dai canoni per il corrente anno in favore dei titolari di concessioni sul demanio marittimo per attività turistico-ricettive, sportive, della nautica da diporto e della cantieristica navale, nonché l’esenzione dai pedaggi autostradali per un’area servita dall’autostrada A18 nella considerazione dell’impraticabilità della viabilità locale alternativa. La predetta esenzione dai canoni di concessione demaniale comporta peraltro un impatto superiore a 10 milioni di euro in termini di minori entrate per la Regione”;

- nell’audizione informale dell’Assessore della difesa dell’ambiente della Regione Sardegna, è stato sottolineato che “complessivamente, sulla base delle prime valutazioni disponibili, i danni sono stimati in oltre 200 milioni di euro” e che la Giunta regionale “con deliberazione n. 3/19 del 22 gennaio ha dichiarato lo stato di emergenza regionale, destinando 5,5 milioni di euro per i primi interventi urgenti, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2026 nell’ambito del bilancio pluriennale 2025–2027”.

 

Le ordinanze emanate dai Commissari delegati

Tutti i provvedimenti emanati dai Presidenti delle Regioni colpite, in qualità di Commissari delegati, sono disponibili nelle seguenti pagine web:

-         Regione Sicilia - Commissario Delegato - Ordinanze del 2026;

-         Regione Sardegna – Dip. Protezione civile - Emergenza ciclone Harry;

-         Regione Calabria – Dip. Protezione civile.

 

 

 

 

 


Schede di lettura

 


Capo I – Interventi urgenti nei territori della Regione Calabria, della Regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 18 gennaio 2026

Articolo 1
(Misure urgenti per lo svolgimento delle attività di protezione civile)

 

 

L’articolo 1 reca uno stanziamento, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2026 e a 25 milioni per l'anno 2027, per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna. Tali risorse sono integrate di 50 milioni di euro, per l'anno 2027, a valere sul riparto delle risorse del c.d. fondo per la ricostruzione. Complessivamente le risorse destinate ai territori citati sono pari a 165 milioni di euro nel biennio 2026-2027.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame prevede che – per i fabbisogni relativi agli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 (v. premessa) – si applicano le disposizioni recate dall’art. 1, comma 448, primo periodo, della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022). Per tale finalità viene autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2026 e 25 milioni per l'anno 2027.

Il primo periodo del richiamato comma 448 – in relazione a una serie di eventi per i quali, negli anni scorsi, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale – reca uno stanziamento per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 1/2018 e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria.

Si ricorda che l’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile), prevede che per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile. Il successivo comma 2 stabilisce inoltre che con tali ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine ad una serie di aspetti concernenti l’emergenza in atto. L’aspetto contemplato dalla lettera e) di tale comma riguarda la “ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza”.

 

In virtù delle disposizioni richiamate, l’effetto del comma in esame, come evidenziato dalla relazione illustrativa, è quello di autorizzare la spesa suddetta per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi meteorologici succitati, verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026.

Si fa notare che le risorse in questione si aggiungono a quelle già previste dalla delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 (v. premessa).

 

Il comma 2 disciplina la copertura finanziaria degli oneri discendenti dall'attuazione del comma 1, stabilendo che agli stessi si provvede ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto-legge (alla cui scheda di lettura si rinvia).

 

Il comma 3 dispone che alle risorse stanziate dal comma 1 si aggiungono ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul riparto delle risorse del c.d. fondo per la ricostruzione istituito dall’art. 1, comma 644, della legge 207/2024 (legge di bilancio 2025).

Si ricorda che l’art. 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40 (Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità) ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per la ricostruzione e un fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione.

Lo stesso articolo dispone che al finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi per cui è deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale si provvede con l'utilizzo delle risorse del fondo per la ricostruzione, come rifinanziato anche ai sensi dell'art. 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il comma 644 citato ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, anche attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all'art. 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Il riparto di tali risorse è disciplinato dai successivi commi 645 e 646.

 

La relazione illustrativa motiva la disposizione recata dal comma in esame alla luce dell’emersione di “esigenze correlate, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, richiamato dall'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate”.

Articolo 2
(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)

 

 

L’articolo 2 riconosce, al ricorrere di determinati presupposti, la sospensione, dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, di taluni termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi ai soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, erano residenti, oppure avevano sede legale od operativa, in immobili danneggiati situati nei comuni interessati dagli eventi metereologici verificatesi a partire dal 18 gennaio. I soggetti a cui si applicano le suddette sospensioni dei termini sono individuati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, su proposta dei Presidenti delle Regioni Siciliana, Calabria e Sardegna, entro trenta giorni. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 10 ottobre 2026.

Viene, altresì, disposta la proroga di tre mesi dei termini e le scadenze previste dalla disciplina della definizione agevolata dei ruoli (c.d. Rottamazione-quinquies).

 

Il comma 1 definisce la platea dei soggetti nei cui confronti opera la sospensione di alcuni termini degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi.

Nello specifico, si stabilisce che i destinatari di tali benefici sono i soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili, ubicati nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026:

a)      danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dal1e competenti autorità in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026;

b)     danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 e, all'esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

Il comma 2 demanda l’individuazione puntuale dei beneficiari delle sospensioni dei termini ad una ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, su proposta dei Presidenti delle Regioni Siciliana, Calabria e Sardegna, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (29 marzo 2026).

 

Si segnala che, già in passato, l’articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 (si rinvia al relativo dossier) aveva sospeso i termini relativi agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dall’alluvione nel territorio dell’Emilia-Romagna del mese di maggio 2023.

Più recentemente, l’art. 11 del decreto-legge n. 65 del 2025 ha disposto la sospensione, dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale per i soggetti residenti o con sede legale o operativa negli immobili interessati dagli eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei (si rinvia al relativo dossier).

 

Il comma 3 sospende per i predetti soggetti i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo intercorrente tra il 18 gennaio 2026 e il 30 aprile 2026, ad eccezione di quelli concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise. Nello stesso periodo sono sospesi, inoltre, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori.

 

Le eccezioni per i versamenti dovuti a titolo di dazi doganali e in materia di accise sono riconducibili al fatto che si tratta di materie disciplinate a livello europeo. Al riguardo si rammenta che il Codice Doganale dell’Unione (articolo 103, paragrafi 1 e 2, del Regolamento UE n. 952/2013 del 9 ottobre 2013) non prevede ipotesi di proroga dei termini di decadenza. L’articolo 48 del D. Lgs. n. 141 del 2024 (Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi), recante i termini per la notifica dell’obbligazione doganale, stabilisce che i termini per la notifica avente ad oggetto i diritti doganali avente a oggetto diritti di confine sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell’Unione Europea.

 

Il comma 4 estende tale sospensione anche ai versamenti delle ritenute alla fonte (di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973[2]) e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF effettuate dai medesimi soggetti in qualità di sostituti d’imposta.

 

Il comma 5 riconosce la predetta sospensione anche per i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti di accertamento esecutivo e di avviso di addebito previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, dalle ingiunzioni per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato previste dal regio decreto n. 639 del 1910 emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e dagli atti di accertamento esecutivo per le entrate degli enti locali di cui all’articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019.

 

Sul punto, si rammenta che gli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010 disciplinano rispettivamente l’avviso di accertamento esecutivo ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA e l’avviso di addebito per il recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS.

Le ingiunzioni previste dal regio decreto n. 639 del 1910 sono peculiari titoli esecutivi consistenti nell’ordine, emesso dal competente ufficio dell’ente creditore, di pagare, entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta per la riscossione delle entrate patrimoniali. Tale strumento è pertanto adottato dagli enti locali con riferimento alla riscossione, dell’IMU, della TARI, del canone unico patrimoniale.

L’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ha istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

Infine, l’articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, anche per le entrate degli enti locali, l’istituto dell’accertamento esecutivo, in analogia a quanto disposto per le entrate erariali dai predetti articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, i quali hanno previsto un unico atto di accertamento avente in sé tutti gli elementi per costituire titolo idoneo all’esecuzione forzata.

 

Il comma 6 esclude, nei suddetti casi di sospensione, il rimborso delle somme già versate.

 

Il comma 7 sospende, nei confronti dei medesimi soggetti, i termini dei seguenti adempimenti, ivi inclusa l’applicazione delle correlate disposizioni sanzionatorie:

§  adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, eccetto quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise;

§  adempimenti relativi ai rapporti di lavoro[3], verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino negli immobili di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili, per il periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026.

 

Il comma 8 prevede che i versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 10 ottobre 2026. La medesima disposizione prevede, inoltre, che riprendano a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione i termini di versamento, sospesi ai sensi del comma 3, relativi a:

§  cartelle di pagamento e avvisi di accertamento esecutivi ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA, di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, non ancora affidati all’agente della riscossione;

§  avvisi di addebito per il recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS, di cui all’articolo 30 del suddetto decreto;

§  ingiunzioni per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali;

§  avvisi di accertamento esecutivi relativi alla riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all’articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del comma medesimo;

§  altri atti emessi dagli enti impositori.

 

Viene, altresì, disposto che gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui sopra, siano effettuati entro il 10 ottobre 2026.

 

Il comma 9 prevede che le fattispecie in esame siano soggette alla disciplina di cui all’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 (Sospensione dei termini per eventi eccezionali), la quale si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, anche in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), secondo cui i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

 

In merito, si evidenzia che, ai sensi del richiamato articolo 12, comma 1, le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano, altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni del già citato articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Al comma 3, il medesimo articolo prevede che l’Agente della riscossione, durante tale periodo di sospensione, non procede alla notifica delle cartelle di pagamento.

 

Il comma 10 estende l’applicazione dei precedenti commi anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l’adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge n. 197 del 2022, in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026.

La medesima disposizione, inoltre, con riferimento ai soggetti previsti dal comma 1, proroga di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall’articolo 1, commi 83, 84, 86, 88, 92, 94, lettera a), e 101 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (c.d. Rottamazione-quinquies).

 

Nel dettaglio, si rappresenta che gli istituti di definizione agevolata sopra richiamati sono:

§  definizione delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari);

§  sanatoria delle irregolarità formali;

§  ravvedimento speciale;

§  definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;

§  definizione agevolata delle controversie pendenti;

§  conciliazione agevolata delle controversie tributarie;

§  rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione;

§  regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale;

§  annullamento automatico dei debiti fino a mille euro (c.d. stralcio).

Per ulteriori approfondimenti sugli istituti in questione, si rinvia al relativo tema pubblicato sul portale di documentazione della Camera dei deputati e all’area tematica del sito dell’Agenzia delle entrate.

L’istituto della c.d. Rottamazione-quinquies di cui ai commi citati della legge di bilancio 2026 consente di definire con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2023.  Il debitore beneficia dell’abbattimento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.

La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme:

-       dovute a titolo di capitale;

-       maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

In particolare, il comma 83 consente al debitore di scegliere tra il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare. In caso di pagamento rateale, ai sensi del comma 84, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo. Ai sensi del comma 86 il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 82 rendendo apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2026. Entro il 30 aprile 2026 il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data (comma 88). Il comma 92 prevede che entro il 30 giugno 2026 l'agente della riscossione comunichi ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 86 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a cento euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Il comma 94 definisce gli effetti della definizione agevolata sulle dilazioni operanti da una data antecedente rispetto alla domanda e sulle procedure esecutive precedentemente avviate; limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 86 la lettera a) stabilisce che alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni. Il comma 101 disciplina gli effetti della definizione agevolata per i bilanci dell’agente della riscossione e degli enti creditori: a seguito del pagamento delle somme per la rottamazione delle cartelle, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della rottamazione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

 


 

Articolo 3
(Misure urgenti in materia di sospensione dell’applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi meteorologici)

 

 

L’articolo 3 sospende l’applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici per i Comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche danneggiate a seguito dei predetti eventi meteorologici.

 

L’articolo 3, ferme restando le disposizioni normative dettate dall’articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente), dispone la sospensione dell’applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del predetto decreto legislativo.

Si ricorda che, secondo l’articolo 124, comma 6 del D. Lgs. 152/2006: “Le Regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione”.

 

L’obiettivo della sospensione è il risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche gravemente danneggiate a causa degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nei territori dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026. In particolare, si fa riferimento alle infrastrutture idriche di seguito elencate:

-         fognature;

-         fosse tipo Imhoff;

-         scolmatori;

-         impianti di sollevamento e di depurazione delle acque reflue.

 

La sospensione riguarda il periodo che va dal 18 gennaio 2026 fino al ripristino delle succitate infrastrutture, e comunque non perdurerà oltre il 18 gennaio 2027. Inoltre, sono interessati dalla norma in oggetto i soli impianti di depurazione danneggiati o resi inaccessibili a causa degli eventi meteorologici.

Articolo 4
(Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi meteorologici)

 

 

L’articolo 4, al fine di consentire il risanamento e il ripristino di impianti e infrastrutture gravemente danneggiati a causa degli eventi meteorologici occorsi a partire dal 18 gennaio 2026, sospende dal 18 gennaio 2026 al 18 gennaio 2027 l’applicazione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che risultano incompatibili con lo stato dei luoghi o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse ai medesimi eventi.

 

L’articolo 4 ha lo scopo di consentire il risanamento e il successivo ripristino degli impianti e delle infrastrutture gravemente danneggiati a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nei territori dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026.

A tal fine, viene stabilito che nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 18 gennaio 2027 è sospesa l'applicazione delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse ai medesimi eventi, contenute nei seguenti provvedimenti autorizzativi:

-         autorizzazioni integrate ambientali - AIA (disciplinate dagli artt. da 29-bis a 29-quattuordecies del Codice dell'ambiente di cui al D.Lgs. 152/2006);

-         autorizzazioni rilasciate agli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (disciplinate dall’art. 208 del Codice dell'ambiente);

-         autorizzazioni alle procedure semplificate di recupero e smaltimento dei rifiuti (disciplinate dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006);

-         provvedimenti relativi alle discariche di rifiuti, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, o delle norme previgenti in materia di realizzazione e gestione delle discariche;

-         autorizzazioni uniche ambientali - AUA (disciplinate dal D.P.R. 59/2013).

 


 

Articolo 5
(
Integrazione al reddito per lavoratori dipendenti privati e lavoratori agricoli)

 

 

L’articolo 5 riconosce un’integrazione al reddito mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi metereologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che, alla medesima data, risiedevano o erano domiciliati o lavoravano presso un’impresa con sede produttiva o operativa in uno dei territori dei comuni interessati dai suddetti eventi, o impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, se residenti o domiciliati nei medesimi territori.

Tale integrazione, di importo massimo pari a quello previsto dalla normativa generale per i trattamenti di integrazione salariale, è erogata dall’INPS, con modalità semplificate, entro il limite di spesa di 37,6 milioni di euro per il 2026 e nel limite massimo di novanta giornate per i lavoratori impossibilitati a prestare l’attività lavorativa e di quindici giornate per quelli impossibilitati a recarsi al lavoro, in ogni caso entro il limite temporale del 30 aprile 2026.

 

La suddetta integrazione al reddito, coperta da contribuzione figurativa, è concessa dall’INPS con pagamento diretto ed è di importo mensile massimo pari a quello previsto dalla normativa generale per i trattamenti di integrazione salariale (ex art. 3 del D.Lgs. 148/2015) e pari per il 2026 a 1.340,56 euro netti (commi 1 e 9).

Si ricorda che, a decorrere dal 2022, in base all’art. 3, c. 5-bis, del D.Lgs. 148/2015, è previsto un unico massimale, annualmente rivalutato e incrementato del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

 

Beneficiari

L’indennità in oggetto è riconosciuta:

§  ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi metereologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 - per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 - e che, alla medesima data, risiedevano o erano domiciliati o lavoravano presso un’impresa con sede produttiva o operativa in uno dei territori dei comuni interessati dai suddetti eventi (comma 1, primo periodo);

§  ai lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati, in tutto o in parte, a recarsi al lavoro ove residenti o domiciliati nei medesimi territori. Tale impossibilità deve essere adeguatamente documentata e collegata ad un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione o alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, o ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale (comma 1, ultimo periodo, e comma 2);

§  ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l’attività lavorativa o a recarsi al lavoro per il medesimo evento straordinario (comma 1, primo e ultimo periodo).

Per quanto concerne il lavoro in somministrazione, si ricorda che, con riferimento ad analoga integrazione al reddito riconosciuta in conseguenza degli eventi alluvionali del 2023 (di cui all’art. 7 del D.L. 61/2023), l’INPS con il messaggio 2857 del 2023 ha chiarito che, in considerazione della ratio della norma consistente nel fornire un nuovo strumento di tutela sostitutivo/alternativo a quelli previsti dalla normativa vigente, nelle ipotesi in cui l’attività veniva svolta mediante un rapporto di somministrazione, ai fini del riconoscimento del nuovo ammortizzatore sociale nelle ipotesi di impossibilità a prestare attività lavorativa, la sede di lavoro rilevante doveva essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa stessa, eseguita presso il datore di lavoro utilizzatore. Conseguentemente, l’ammortizzatore unico poteva essere riconosciuto se l’attività lavorativa era eseguita presso un utilizzatore la cui sede produttiva/operativa era ubicata in uno dei territori considerati, a prescindere dall’ubicazione della sede dell’Agenzia di somministrazione. Di contro, qualora il lavoratore somministrato dipendeva da un’Agenzia di somministrazione con sede nei territori alluvionati, ma svolgeva la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in ambiti territoriali differenti, la prestazione non poteva essere riconosciuta. In ogni caso, l’ammortizzatore unico era riconosciuto al lavoratore somministrato che, alla data del 2 maggio 2023, risultava residente o domiciliato in uno dei Comuni alluvionati, a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa, presso un datore di lavoro utilizzatore, venisse svolta all’interno o al di fuori dei territori alluvionati.

 

Durata

La prestazione in oggetto è riconosciuta entro determinate durate massime e comunque entro il limite temporale del 30 aprile 2026. In dettaglio:

§  ai lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa, per le giornate di sospensione della stessa, nel limite massimo di novanta giornate (comma 3);

§  ai lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a recarsi al lavoro, per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate (comma 4);

§  ai lavoratori agricoli con un rapporto di lavoro attivo alla data dell’evento straordinario emergenziale, entro il limite massimo di novanta giornate (comma 5, primo periodo);

§  ai restanti lavoratori agricoli, per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte le giornate lavorate nell’anno in corso, entro il limite massimo di novanta giornate (comma 5, secondo periodo). Le indennità riconosciute ai lavoratori agricoli sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola (comma 5, ultimo periodo).

 

 

Procedura semplificata, deroghe alla disciplina generale e incompatibilità

La disposizione in commento prevede alcune semplificazioni per il riconoscimento dell’integrazione in oggetto.

In particolare, i datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito di cui trattasi, in conseguenza dei suddetti eventi metereologici, sono dispensati dall’osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dalla disciplina generale in materia di trattamenti di integrazione salariale, di cui al D.Lgs. 148/2015 (comma 6).

Si ricorda che la normativa generale posta dal D.Lgs. 148/2015 prevede talune semplificazioni procedurali qualora la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivi da eventi oggettivamente non evitabili (causale EONE). In particolare:

§  le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato (art. 15);

§  l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, nonché la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati (art. 14).

Inoltre, non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento e i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste per la CIGO e per l’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali.[4]

 

Si dispone, inoltre, che i periodi di concessione dell’integrazione al reddito di cui trattasi:

§  non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dalla richiamata normativa generale in materia di integrazioni salariali, in ottemperanza a quanto previsto da tale normativa in caso di eventi non evitabili (ex art. 12, c. 4, del D.Lgs. 148/2015) (comma 8, primo periodo);
La richiamata normativa generale dispone che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile[5]. Relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, il citato art. 12, c. 4, con riferimento alla concessione della CIGO – che può essere corrisposta fino ad un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane - esclude che in tali casi si applichino determinate limitazione riferite alla concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria[6].

§  non comportano il pagamento del contributo addizionale previsto a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale (ex art. 5, c. 1, del D.Lgs. 148/2015[7]) (comma 8, ultimo periodo).

Si dispone inoltre l’incompatibilità delle integrazioni al reddito di cui alla disposizione in commento con i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e con l’assegno di integrazione salariale erogato dai fondi di solidarietà (di cui al D.Lgs. 148/2015) e con il trattamento di integrazione salariale per gli operai, impiegati e quadri del settore agricolo con contratto di lavoro subordinato (di cui all’art. 8 della L. 457/1972), riconosciuto anche ai dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche (ex art. 21, c. 4, della L. 223/1991) (comma 7).

 

 

Limiti di spesa

Le integrazioni al reddito in oggetto sono concesse nel limite di spesa di 37,6 milioni di euro per l’anno 2026 e, come anticipato, sono erogate con pagamento diretto dell’INPS che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande e provvede al monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa. I risultati del monitoraggio sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso ai benefici in esame (comma 9).

Alle suddette attività l’INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 10).

 

Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all’art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008) (comma 11).

 

Qualora in sede di monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa da parte dell’INPS dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo sociale per l’occupazione e formazione (comma 12).

 


 

Articolo 6
(Indennità una tantum per lavoratori autonomi)

 

 

L’articolo 6 riconosce, con riferimento al periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, una indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza (forme gestite dall’INPS o da enti di previdenza di diritto privato) che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano, erano domiciliati o operavano, esclusivamente o prevalentemente, in uno dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa di tali eventi.

Tale indennità è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni ed è riconosciuta comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro e nel limite di spesa complessivo pari a 78,8 milioni di euro per il 2026.

 

Beneficiari e importo dell’indennità

Nel dettaglio, l’indennità una tantum in oggetto (comma 1) è riconosciuta ed erogata dall’INPS in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, degli agenti e dei rappresentanti di commercio, dei lavoratori autonomi o professionisti (ivi compresi i titolari di attività di impresa), iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, con riferimento quindi sia alle forme gestite dall’INPS (Gestione separata e Gestioni speciali), sia a quelle gestite da enti di previdenza di diritto privato. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al D.P.R. 917/1986). L'esclusione concerne anche (di conseguenza) il reddito imponibile ai fini della contribuzione previdenziale.

L’indennità una tantum è concessa ai soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati o operavano esclusivamente, o prevalentemente nel caso degli agenti e rappresentanti, in uno dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi medesimi.

L’importo di tale beneficio, concesso nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni, riconosciuto comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro.

Con riferimento ad analoga indennità riconosciuta in favore dei medesimi soggetti in conseguenza degli eventi alluvionali del 2023 (di cui all’art. 8 del D.L. 61/2023), l’INPS, con il messaggio 2458/2023, ha chiarito che ai fini del riconoscimento dell’indennità in favore dei lavoratori agricoli non subordinati, la sospensione può interessare anche solo parzialmente l’attività agricola svolta dagli agricoltori.

 

 

Limiti di spesa

L’indennità in oggetto è riconosciuta ed erogata dall’INPS, su domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo di 78,8 milioni di euro per il 2026, e ai corrispondenti oneri si provvede si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, per 112,6 milioni di euro per l'anno 2026, del Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all’art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008) (comma 2, primo periodo, e comma 4).

L’INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto di tale limite di spesa e i relativi risultati sono forniti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso ai benefici in esame. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite cli spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, al predetto Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 2, secondo e terzo periodo, e comma 5).

Alle suddette attività l’INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

 

 


 

Articolo 7
(
Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici)

 

 

L’articolo 7 estende gli indennizzi (già previsti dalla decretazione d’urgenza adottata in risposta agli eccezionali eventi atmosferici del 2023) alle imprese esportatrici (e alle relative filiere) di Calabria, Sardegna e Sicilia danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici del gennaio 2026. L’intervento assegna le risorse nel limite massimo di 130 milioni di euro a valere su risorse già stanziate, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

La definizione delle modalità attuative è demandata ad apposite deliberazioni del Comitato agevolazioni, mentre l’istruttoria e la valutazione delle istanze sono affidate a SIMEST.

 

L’articolo 7, composto da un unico comma, estende l’ambito di applicazione della misura di sostegno per le imprese esportatrici colpite da eventi alluvionali (prevista all’articolo 10 del D.L. n. 61 del 2023 in risposta agli eccezionali eventi atmosferici che avevano colpito l’Emilia-Romagna nel 2023) ai territori di Calabria, Sardegna e Sicilia.

Nello specifico, la disposizione autorizza l’indennizzo dei danni subiti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026. La misura è rivolta alle imprese esportatrici e a quelle non direttamente operative sui mercati esteri ma facenti parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice. La misura rinvia, per la definizione dei termini e delle modalità attuative, ad una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni (di cui all’articolo 1, comma 270 della L. n. 205/2017).

L’ambito territoriale di applicazione coincide con i comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale (delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026), individuati originariamente in base alle richieste formulate dalle tre Regioni e declinati attraverso le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile (in particolare, l’ordinanza n. 1180 del 30 gennaio 2026).

 

L’articolo 10 del D.L. n. 61 del 2023 ha autorizzato SIMEST s.p.a. all’erogazione di contributi a fondo perduto per l’indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle imprese esportatrici (originariamente introdotta per gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 in Emilia-Romagna per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza). I contributi presentano le seguenti caratteristiche:

§  sono erogati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno;

§  non possono eccedere il 100% dei danni subiti (danno emergente e lucro cessante) e devono riguardare esclusivamente danni direttamente riconducibili agli eventi calamitosi;

§  sono concessi nei limiti della quota dei danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica (l’importo di altri benefici deve essere detratto);

§  non concorrono alla formazione del reddito imponibile (ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP) e non rilevano per i limiti di deducibilità degli interessi passivi previsti dal TUIR. Per l’attuazione della misura originaria è stato fissato un limite massimo di 300 milioni di euro, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato a SIMEST per la gestione del Fondo per la promozione integrata (ex art. 72, comma 1, lett. d, del D.L. n. 18/2020).

 

Alle imprese dei suddetti territori è attribuita una quota di risorse nel limite massimo di 130 milioni di euro.

 

La relazione tecnica specifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché opera entro il limite massimo originario del Fondo per la promozione integrata (pari a 300 milioni di euro, stanziati precedentemente per le alluvioni in Emilia-Romagna e Toscana del 2023). Al 31 gennaio 2026, residuavano circa 141 milioni di euro non ancora spesi. La relazione specifica altresì che le richieste di contributo sono valutate da SIMEST s.p.a. secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e nel limite delle risorse finanziarie complessivamente disponibili.

 

 

 


 

Articolo 8
(Sospensione di termini in favore delle imprese)

 

 

L’articolo 8 reca sospensioni di termini in favore di imprese e società aventi sede legale o operativa, oppure unità locali, nei territori interessati dagli eventi meteorologici oggetto del presente decreto-legge. Si tratta di termini relativi al versamento diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, ad adempimenti contabili e societari, nonché gli adempimenti amministrativi e le relative sanzioni riguardanti la presentazione di atti e documenti alle Camere di commercio. L’articolo prevede, altresì, che i suddetti eventi meteorologici siano considerati causa di forza maggiore per i debitori e che, nei territori interessati, agli immobili c.d. “commerciali” si applichi la disciplina della locazione contenuta nel codice civile.

 

Il comma 1 dispone la sospensione dal 18 gennaio al 31 marzo 2026 - senza applicazione di sanzioni e interessi - per le società e le imprese che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano la sede legale od operativa, oppure unità locali, nei territori interessati dagli eventi meteorologici oggetto del presente decreto-legge, dei termini relativi a:

a)      versamenti riferiti al diritto annuale (previsto dall’articolo 18 della legge n. 580 del 1993) dovuto ad ogni singola Camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri delle imprese (per il versamento di tali diritti successivamente alla sospensione, si veda il comma 4);

b)     adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 marzo 2026.

 

La disposizione fa riferimento ai territori dei Comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza dalla delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026). Si tratta dei Comuni della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana.

Sono comunque fatte salve eventuali misure di maggior favore contenute nelle ordinanze di Protezione civile (disciplinate dall’art. 25 del Codice di protezione civile) emanate in relazione allo stato di emergenza.

 

Ai sensi del comma 2, gli eventi meteorologici che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi (CR).

 

Si rammenta che, ai sensi del citato articolo 1218 del codice civile, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

 

Inoltre, si rammenta che la Centrale dei Rischi (CR), gestita dalla Banca d'Italia, è una base dati - cioè un archivio di informazioni - sui debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario. La CR è alimentata dalle informazioni che gli intermediari partecipanti (banche, società finanziarie e altri intermediari) trasmettono relativamente ai crediti e alle garanzie concessi alla propria clientela, alle garanzie ricevute dai propri clienti e ai finanziamenti o garanzie acquistati da altri intermediari.

Gli intermediari classificano un cliente come debitore in sofferenza e lo segnalano come tale in CR quando ritengono che abbia gravi difficoltà a restituire il proprio debito. La classificazione presuppone che l'intermediario abbia valutato la situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito.

La Banca d'Italia comunica agli intermediari partecipanti l'indebitamento complessivo dei propri clienti, il tipo di finanziamento che hanno ricevuto e la regolarità o meno dei loro pagamenti.

Per maggiori informazioni sulla CR, si rinvia al sito della Banca d’Italia.

 

Il comma 3 sospende, a decorrere dal 18 gennaio 2026 e fino al 30 aprile 2026, per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori colpiti dagli eventi meteorologici in oggetto, tutti i termini per gli adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa relativi ad atti e documenti che le imprese sono tenute a presentare presso le Camere di commercio.

 

Il comma 4 prevede che i versamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 3 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa della decorrenza del termine.

 

Il comma 5, al fine di consentire la ripresa delle attività economiche negli immobili situati nella provincia in cui essa si svolgeva, nonché in quelle confinanti, prevede la non applicazione delle norme in materia di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione recate dalla legge n. 392 del 1978 (“Disciplina delle locazioni di immobili urbani)”, ma di quelle contenute nel Codice civile.

Per gli immobili c.d. “commerciali”, in virtù della deroga introdotta, si applica la disciplina della locazione contenuta negli artt. 1571 e ss. del codice civile.

 

In particolare, le regole principali riguardano la durata della locazione, che può stipularsi per un tempo non eccedente i 30 anni (art. 1573) ovvero senza determinazione di tempo (art. 1574); le obbligazioni del locatore (artt. 1575 e ss.) e del conduttore (artt. 1587 e ss.); le limitazioni convenzionali della responsabilità del locatore (art. 1579); i divieti di innovazione dell’immobile locato (art. 1582); la possibile sublocazione  e l’impossibilità di cessione del contratto senza il consenso del  locatore (art. 1594); l’opponibilità del contratto di locazione al terzo acquirente (art. 1599); il possibile automatico scioglimento del contratto in caso di alienazione dell’immobile (art. 1603).

Si ricorda che la normativa in materia di locazioni di immobili cd. “commerciali” è contenuta nel capo II, della legge n. 392/1978. In particolare, si ricordano l’art. 27 relativo alla durata minima del contratto di locazione (6 anni e 9 se l’immobile è adibito ad attività alberghiere, all’esercizio di imprese assimilate o all’esercizio di attività teatrali), l’art. 28 sulla rinnovazione tacita del contratto, l’art. 29 sul diniego di rinnovazione alla prima scadenza in casi determinati, l’art. 30 sulla procedura per il rilascio, l’art. 31 sulle sanzioni a carico del locatore che si sia avvalso abusivamente della facoltà di diniego di rinnovazione, l’art. 32 sull’aggiornamento del canone, all’art. 34 sull’indennità per la perdita dell'avviamento, l’art. 36 sulla sublocazione, all’art. 38 sul diritto di prelazione, l’art. 39 sul diritto di riscatto, l’art. 40 sul diritto di prelazione in caso di nuova locazione.

 

Infine, si rammenta che una norme di contenuto analogo a quelle recate dal presente articolo 8 erano previste dalle seguenti disposizioni inerenti ad altre calamità naturali: articolo 8 del D.L. n. 74 del 2012 (convertito dalla legge n. 122 del 2012) riguardante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”; articolo 11del D.L. n. 61 del 2023 (convertito dalla legge n. 100 del 2023) recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi”.

 


 

Articolo 9
(Sostegno alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura)

 

 

L’articolo 9 dai commi da 1 a 3 dispone che le imprese agricole, le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, le imprese e i consorzi della pesca e dell'acquacoltura situate nelle zone delle Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana colpite dalle avversità atmosferiche straordinarie occorse nei mesi di gennaio e febbraio 2026 possano ricorrere ai benefici già previsti dalla legge in caso di calamità naturali, dettando specifiche modalità e condizioni.

I commi 4 e 5 rifinanziano a tal fine con 108 milioni di euro il Fondo di solidarietà nazionale, individuando le relative coperture.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2026 il termine entro cui le imprese della pesca e dell'acquacoltura devono stipulare un'assicurazione per coprire i danni causati da eventi catastrofali.

 

Nel dettaglio, l’articolo 9, si compone di 6 commi.

 

Il comma 1 prevede che le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, situate nelle Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana, interessate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 2026 possano accedere al sistema di aiuti previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Non si applica tuttavia quanto previsto al comma 2 lett. d) e al comma 4 e del medesimo articolo. 

 

Si ricorda che il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, è stato emanato in attuazione dell'art. 1, co. 2, lett. i), della L.38/2003. La delega legislativa prevedeva, tra l’altro, che il Governo istituisse sostegni finanziari atti a consentire alle imprese agricole di superare situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari. 

A beneficiare dell’intervento, finanziato col Fondo di solidarietà nazionale (FSN) e declinato nelle forme di aiuto previste a norma dell’articolo 5 di seguito illustrate, sono le imprese agricole e le cooperative che svolgono attività di produzione agricola nonché le imprese e i consorzi di acquacoltura e della pesca ricadenti nelle zone per le quali le regioni hanno deliberato la proposta di declaratoria di eccezionalità dell’evento e per il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali abbia dichiarato l’esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali. Inoltre, le imprese devono aver subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, scorporando le produzioni zootecniche nel caso abbiano lamentato danni alle produzioni vegetali (commi 1 e 1-bis).

Nei limiti dell'entità del danno, nel rispetto della normativa europea in relazione agli aiuti di Stato nei settori agricolo e della pesca, possono essere concessi, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, i seguenti aiuti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:

a)    contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ossia le zone montane, quelle soggette a vincoli naturali significativi o a vincoli specifici, il contributo può essere elevato fino al 90 per cento. L’articolo 32 definisce una serie di indicatori per stabilire se un terreno rientri o meno in questa fattispecie. Le zone montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione, dovuti all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato o, in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso. Le zone diverse dalle zone montane sono considerate soggette a vincoli naturali significativi se almeno il 60 % della superficie agricola soddisfa almeno uno dei criteri elencati nell'allegato III in relazione a: bassa temperatura, siccità, eccessiva umidità o scarso drenaggio del suolo, problemi di tessitura e pietrosità, scarsa profondità radicale, proprietà chimiche mediocri e forte pendenza. Aiuti sono ammessi, inoltre, per le zone sono soggette a vincoli specifici e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera o, ancora, quelle interessate, entro determinate soglie, dai criteri ricompresi nel già citato allegato III. Si ricorda che il regolamento (UE) n. 1305/2013 è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dall'art. 154, par. 1, del regolamento n. 2021/2115/UE ma quest’ultimo prevede che l’articolo 32 resti efficace per quanto riguarda la designazione delle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici.

b)   prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:

·      20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario e peschereccio oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui al citato articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

·      35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario e peschereccio oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito vengono ricomprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;

c) proroga delle operazioni di credito agrario e peschereccio;

d) l'esonero parziale, disciplinato all’articolo 8 del d. lgs. 102/2004, fino al 50 percento, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. La misura dell'esonero è aumentata del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi nel caso si ripetano calamità naturali dichiarate ai sensi delle norme oggetto di trattazione (comma 2). I benefici di cui alla presente lettera d) non vengono accordati, tuttavia, alle imprese e alle cooperative interessate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 2026.

Inoltre, in caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (comma 3).

Il comma 4, che non si applica però alle imprese e alle cooperative interessate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 2026, prevede che siano esclusi dalle agevolazioni sopra illustrate i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite che non siano stati oggetto di precedenti benefici. Al tempo stesso, la produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea.

Il comma 4-bis introdotto come il 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4 quinquies e 4-sexies dall’art. 4 del d.Lgs. 32/2018 dispone che, conformemente a quanto prevede la normativa europea, risultino inoltre esclusi dagli aiuti:

a)    le grandi imprese;

b)   le imprese in difficoltà, a meno che non ti trovi in tale condizione a seguito delle perdite o dei danni causati dagli eventi derivanti da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

c)    i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Vengono inoltre definite dalla legge ulteriori previsioni in merito a termini e modalità riguardo all’erogazione dei benefici. Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell’evento e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data. Gli aiuti sono inoltre concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell’evento e calcolati, per ciò che concerne il singolo beneficiario, dall'autorità regionale competente. I danni includono le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti da strutture aziendali quali: immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. I danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico degli stessi prima del verificarsi della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della stessa, calcolata come la differenza tra il valore delle strutture immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale.

Ai danni devono essere detratti i costi non sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori costi sostenuti dal beneficiario. La perdita di reddito a livello di singoli beneficiari viene calcolata prendendo in considerazione il valore della quantità prodotta per il prezzo medio di vendita. Quello dell’anno in cui è occorsa la calamità va sottratto a quello dell’anno, nel triennio precedente, diverso da più basso e dal più alto. Può anche essere scelto, come parametro, la media degli stessi valori (quantità prodotta per prezzo medio) ottenuti nei tre anni del quinquennio precedente, con esclusione di quello più elevato e del più basso.

La riduzione annua può essere calcolata:

a)    in relazione alla somma delle componenti colture e allevamenti qualora risultino danneggiate entrambe o i danni abbiano interessato le strutture aziendali;

b)   in relazione alle singole componenti qualora risultino danneggiate solo le colture o solo gli allevamenti (comma 4-ter).

Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o dell’Unione Europea, sono limitati all'80 per cento dei costi ammissibili e al 90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali (comma 4-quater).

Inoltre, gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali destinati a beneficiari che non abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 per cento della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici compresi nel piano di gestione dei rischi in agricoltura sono ridotti del 50 per cento (comma 4-quinquies). A tal proposito si ricorda che il Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l’anno 2026 è stato approvato con Decreto n. 690710 del 22/12/2025.

Il comma 4-sexies consente l’utilizzo di indici degli per calcolare la produzione agricola della singola impresa, purché il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva dell'impresa agricola.

Il comma 5 fissa un termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria di eccezionalità dell’evento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate da parte del MASAF per la presentazione delle domande di intervento alle autorità regionali competenti.

Possono essere inoltre adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale (comma 6).

Si ricorda inoltre che le imprese ammesse ai benefici del citato articolo 5, sia ai sensi del comma 1 dello stesso, sia secondo quanto previsto dalla disposizione in commento, sono le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola.

L’articolo 2135 del codice civile definisce imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Esso precisa che per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, tanto di carattere vegetale quanto animale Per questa attività di cura e di sviluppo può essere utilizzato un fondo, un bosco, acque dolci, salmastre o marine.

Inoltre, sono attività connesse:

·      attività esercitate dallo stesso imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione aventi oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,

·      attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. Tra queste rientrano le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, nonché quelle di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

L'art. 1 del D.P.R n. 503 del 1999 ha istituito, come previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 l'anagrafe delle aziende agricole, all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale. Essa, ai sensi del D.M. 12 gennaio 2015, è integrata dalle Anagrafi regionali, ove costituite.

Si richiama, infine, per completezza d’informazione, la normativa europea in materia di  limiti e condizioni di aiuti in materia di agricoltura di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

 

Il comma 2 stabilisce che anche le imprese e i consorzi della pesca e dell'acquacoltura possano accedere, con le medesime deroghe e limitazioni previste al comma 1 e alle stesse condizioni, ai benefici previsti all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Con riferimento a tali imprese, le previsioni che fanno riferimento alle strutture aziendali possono ritenersi riferite anche alle unità da pesca, ossia alle imbarcazioni, navi o natanti adibiti alla cattura di specie ittiche.

 

Il comma 3 dispone che le Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana, in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possano deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Il citato articolo 6, comma 1 prevede che le regioni competenti, individuato il territorio colpito e accertati i danni conseguenti, deliberino entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il termine è prorogato di ulteriori trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale.

 

Il comma 4 prevede, per le finalità individuate ai commi precedenti, un rifinanziamento pari a 108 milioni di euro per l'anno 2026 del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

 

Il comma 5 indica la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 108 milioni di euro per il 2026, rimandando a quanto previsto dall'articolo 24 del decreto-legge in commento.

 

Il comma 6 proroga dal 31 marzo 2026 al 31 dicembre 2026 il termine entro cui le imprese della pesca e dell'acquacoltura debbano stipulare un'assicurazione per coprire i danni ai beni materiali causati da calamità naturali ed eventi catastrofali come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni.

Più specificamente, la disposizione interviene novellando l'articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 che, limitatamente alle imprese della pesca e dell'acquacoltura, disponeva il differimento dell’efficacia della disposizione di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Tale termine risultava già precedentemente più volte prorogato e da ultimo modificato al 31 marzo 2026 in sede di conversione del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 (L. 21 febbraio 2025, n. 15).

 

Il citato articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 prevede che le imprese con sede in Italia, o con una sede stabile nel Paese, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese debbano stipulare entro il 31 marzo 2025 un'assicurazione per coprire i danni ai beni materiali direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni. Nello specifico oggetto di copertura assicurativa devono essere: terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali. Per la determinazione del valore dei beni da assicurare va considerato il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso.

Il termine per ottemperare all’obbligo assicurativo è stato declinato con successivi interventi normativi in modo differenziato anche per ciò che concerne le imprese di medie dimensioni, le piccole e microimprese (art. 1, co. 1 d.l 39/2025) nonché per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per le imprese turistico-ricettive (art. 16, co. 2 d.l 200/2025).

Tale obbligo non si applica, inoltre, alle imprese agricole, per le quali, ai sensi dell’articolo 1, comma 111 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, restano valide le disposizioni relative ad AGRICAT.

 

Il Fondo AgriCAT è uno strumento mutualistico nazionale istituito dall’articolo 1, commi dal 515 al 518 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio 2022), più volte modificati, per fornire una copertura di base contro i danni meteoclimatici alle produzioni agricole causati da eventi avversi di natura catastrofale, quali gelo, brina, siccità e alluvioni.

Le citate disposizioni prevedono che le funzioni di soggetto gestore del Fondo sono affidate all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che è autorizzato ad esercitarle attraverso una società di capitali dedicata. Oltre all’ISMEA sono autorizzate a partecipare alla società la SIN - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura Spa, e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). L'AGEA è individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie in loro favore. AgriCAT è gestito dalla società AGRI-CAT S.r.l..

La dotazione finanziari del fondo è pari circa 350 milioni di € l'anno, di cui: il 30% pari a circa 105 milioni, a valore su FEAGA, derivante dal prelievo del 3% sull'importo dei pagamenti diretti, Primo Pilastro della PAC. Il 70% pari a circa 245 milioni, a valore su FEASR coperto con un contributo a integrazione attivato con risorse della politica di sviluppo rurale. Lo Stato è intervenuto a copertura delle spese di funzionamento, oltreché attraverso la legge istitutiva (50 milioni per l’anno 2022), da ultimo con l’art. 3 del d.l. 63/2024 che ha incrementato di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 la sua dotazione finanziaria.

AgriCAT è operativo dal 2023 e si rivolge a tutte le aziende agricole beneficiarie dei pagamenti diretti della Politica Agricola Comune (PAC).

Il Fondo è uno strumento previsto dal Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027. Nello specifico, l’intervento SRF.04 del Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023 – 2027 mira a favorire un approccio integrato alla gestione del rischio ampliando, attraverso il sostegno al fondo, il ventaglio di strumenti a disposizione delle imprese agricole per la tutela delle produzioni agricole vegetali.

L’intervento, che prevede l’attivazione per tutte le aziende agricole percettrici di pagamenti diretti PAC di una copertura mutualistica di base contro gli eventi catastrofali meteoclimatici, mira ad aumentare il grado di resilienza e la capacità di risposta delle aziende agricole ai cambiamenti climatici, ad incrementare il numero di imprese agricole aderenti a programmi di gestione del rischio e a favorire il riequilibrio territoriale e settoriale del sostegno pubblico.

Il Fondo AgriCat copre esclusivamente perdite di produzione che superino la soglia minima del 20% della produzione media annua dell'agricoltore, calcolata sui tre anni precedenti o sui cinque anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Per approfondire le disposizioni di dettaglio si veda la pagina dedicata del MASAF che ricomprende, tra l’altro, il Regolamento AgricCAT.

 


 

Articolo 10
(Misure per il rilancio del turismo)

 

 

L’articolo 10, comma 1, consente al Ministero del turismo di realizzare, anche mediante la partecipazione della società ENIT, campagne nazionali e internazionali volte a promuovere il turismo nei territori colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 18 gennaio 2026 in Calabria, Sardegna e Sicilia.

Il comma 2 autorizza a tali fini la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2026 e il comma 3 ne reca la copertura finanziaria.

 

L’articolo 10, composto da tre commi, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’annualità del 2026 al fine di rilanciare il turismo nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti a partire dal 18 gennaio 2026 presso le aree costiere della Calabria, della Sardegna e della Sicilia.

 

Si ricorda che, in conseguenza di tali eventi, è stata adottata la delibera del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2026 che ha dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi per il  territorio della Calabria, della Sardegna e della Sicilia, e che ha stanziato, per l’attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza dello stato di emergenza, più di 33 milioni per ciascuna delle tre Regioni citate, a valere sul  Fondo  per  le emergenze  nazionali.

 

Nello specifico, l’articolo 10 in commento si riferisce alle attività economiche operanti nel comparto del turismo, agli stabilimenti termali e balneari nonché agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

 

Secondo quanto disposto dall’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono essere distinti in:

a)    esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b)   esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c)    esercizi indicati nella precedente lettera b) nei quali non è consentita la somministrazione di bevande alcoliche.

 

Il comma 1 prevede che il Ministero del turismo realizzi campagne promozionali, sia nazionali che internazionali, volte a valorizzare i territori coinvolti e attrarre i flussi turistici. A tal proposito, la norma in esame consente che siano previste, per le aree interessate, clausole di priorità nelle attività di promozione e nelle fiere di settore e che sia riconosciuto accesso privilegiato alle iniziative realizzate.

 

Nello svolgimento di tale funzione, il Ministero del turismo può avvalersi della società ENIT s.p.a.

 

In merito, come illustrato nel tema dedicato a Nuove società a controllo pubblico e innovazioni alla governance del Servizio Controllo parlamentare della Camera dei deputati, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti, si rammenta che detta società in house è stata costituita, con un capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro, contestualmente alla soppressione dell’ente pubblico ENIT (articolo 25, commi 1-8, del decreto-legge n. 44 del 2023).

La nuova ENIT s.p.a. è stata costituita con decreto ministeriale del 29 novembre 2023, che ne ha determinato scopi, patrimonio e organizzazione, nonché lo schema di statuto, ed è divenuta operativa dal 27 febbraio 2024. ENIT S.p.A. è qualificata come società in house, ai sensi dell’articolo 16 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175 del 2016), ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero del turismo. Le azioni sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze che esercita i diritti dell’azionista. La nascita di ENIT S.p.A. è finalizzata a supportare e promuovere l’offerta turistica nazionale, così da potenziarne l’attrattività, anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell’offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione turistica, nonché tramite la formazione specialistica degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori.

Per quanto riguarda la governance societaria, è previsto che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore delegato. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. La scelta dei componenti degli organi di amministrazione deve avvenire secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una significativa esperienza nell’esercizio di attività indicate nello statuto. Il componente del consiglio cui siano state delegate in modo continuativo attribuzioni gestionali proprie del consiglio medesimo può rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni, eccetto gli incarichi in società o enti controllati o collegati. Gli amministratori privi di deleghe gestionali possono invece rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri componenti (2 sindaci effettivi e 2 supplenti) dal Ministro del turismo.

 

Sul piano operativo, secondo quanto illustrato nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento (cfr. pag. 29), le attività promozionali saranno accompagnate da campagne integrate multicanale, rivolte ai principali mercati di provenienza, individuati sulla base di analisi statistiche dei flussi turistici realizzate dal Ministero.

La relazione tecnica, inoltre, fornisce una rappresentazione di come si intende strutturare il piano promozionale, di seguito riproposta:

 

Ø  campagne di comunicazione presso i principali nodi di trasporto nazionali e internazionali (grandi stazioni ferroviarie e aeroporti), realizzate anche tramite installazioni digitali, maxischermi, affissioni e circuiti DOOH (Digita out of home): il costo complessivo di tali campagne viene stimato in 3 milioni di euro;

Ø  campagne digitali e social media marketing nazionali e internazionali, realizzate anche tramite l’utilizzo di piattaforme social (quali Meta, Instagram, YouTube, TikTok), di display e video sui circuiti digitali internazionali, di piattaforme funzionali alla pianificazione di viaggi, dei canali istituzionali nazionali e internazionali: il costo complessivo di tali campagne viene stimato in 600 mila euro;

Ø  campagne di promozione mirate sui mercati esteri prioritari, quali, a titolo esemplificativo, Germania, Regno Unito, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca, Francia, Benelux., Spagna, Austria e USA, realizzate anche tramite pianificazione pubblicitaria su media internazionali, campagne digitali geolocalizzate, viaggi di stampa (cd. press tour) rivolti alla stampa specialistica e attività di comunicazione integrata coordinate con la società ENIT s.p.a.: il costo complessivo di tali campagne viene stimato in 1 milione e 200 mila euro;

Ø  iniziative di promozione dedicate in occasione delle principali manifestazioni fieristiche, eventi di settore e appuntamenti di rilevanza nazionale e internazionale, realizzate anche tramite aree espositive, installazioni visive e digitali, materiali promozionali multimediali; momenti di presentazione istituzionale e storytelling territoriale nonché attività di comunicazione con gli operatori del settore: il costo complessivo di queste iniziative viene stimato in 100 mila euro;

Ø  attività preliminari e complementari quali analisi, progettazione strategica, produzione creativa e monitoraggio: anche il costo complessivo di tali iniziative viene stimato in 100 mila euro;

 

Il comma 2 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2026 per la realizzazione delle suddette campagne promozionali.

 

Per la copertura finanziaria della disposizione in esame, il comma 3 rimanda all’articolo 24 del presente provvedimento, il cui comma 1, lettera d) dispone che ai 5 milioni di euro per l’anno 2026 si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026,  utilizzando a tal fine anche l’accantonamento a disposizione del Ministero del turismo.

 

 

 

 

 


 

Articolo 11
(Potenziamento della risposta operativa di Protezione civile)

 

 

L’articolo 11 autorizza le regioni Calabria, Sardegna, Sicilia e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio ad assumere a tempo determinato 10 unità di personale non dirigenziale per un periodo massimo di tre anni, anche attingendo alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni

Inoltre, eleva a 7 unità il numero massimo di incarichi dirigenziali di seconda fascia, che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio può conferire per il triennio 2026-2028, a soggetti esterni.

 

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che le regioni Calabria, Sardegna, Sicilia e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, per il triennio 2026-2028, possano stipulare contratti di lavoro a tempo determinato “comprese altre forme dì lavoro flessibile”, per un contingente massimo, per ciascuna delle medesime Amministrazioni, di 10 unità di personale non dirigenziale di comprovata esperienza e professionalità, connessa alla natura degli interventi previsto dal provvedimento in esame. La durata dei contratti deve rispettare il limite massimo di durata di tre anni.

 

Il comma 2 consente la stipulazione di nuovi contratti al solo fine di sostituire - nei limiti delle facoltà assunzionali e comunque nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del comma 6 - il personale cessato anticipatamente.

 

Il comma 3 prevede che, per l'individuazione del personale sopra menzionato, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, anche se formate per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le proprie esigenze.

 

Il comma 4 eleva a 7 unità il numero massimo di incarichi dirigenziali di seconda fascia, che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio può conferire per il triennio 2026-2028, a “soggetti esterni”. Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, il numero massimo nella normativa previgente era di tre incarichi dirigenziali.

 

 

Il testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001, art. 19, comma 6) prevede che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, a tempo determinato e fornendone esplicita motivazione, ai soggetti esterni alla Amministrazione entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli dirigenziali e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia (percentuale che può essere elevata al 10 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione dal D.L. 162/2019, art. 1, comma 6).

In particolare, tali incarichi possono essere conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno 5 anni in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno 5 anni, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

La durata di tali incarichi non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di uffici apicali e di livello dirigenziale generale, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni.

Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

 

Il comma 5 reca una norma di coordinamento con il precedente comma 4, che abroga il comma 2, dell'articolo 21, del D.L. 25/2025. Tale disposizione aveva incrementato del 17 per cento il numero di incarichi dirigenziali di seconda fascia conferibili presso il Dipartimento della protezione civile per il triennio 2025-2027 a soggetti esterni a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio.

 

Il comma 6 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria. Si prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.396.955 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, di cui 500.000 euro annui per ciascuna regione ed euro 896.955 annui per il Dipartimento della protezione civile, e a quelli derivanti dal comma 4, pari a euro 720.000 annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede ai sensi dall'articolo 24 del presente provvedimento (v. infra).

 


 

Articolo 12
(Misure urgenti per il potenziamento delle strutture regionali di protezione civile)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 12 del decreto legge in conversione prevede che, al fine di assicurare la necessaria tempestività nell’assolvimento delle attività tecniche e amministrativo-contabili connesse con la gestione delle misure conseguenti allo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, nonché delle altre attività istituzionali di competenza delle Direzioni regionali di protezione civile, le Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana sono autorizzate, in via straordinaria e per il triennio 2026-2028, a:

a) assumere personale non dirigenziale a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile con le modalità previste dall'articolo 35-quater, commi 1, lettera a), e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura dei posti vacanti delle strutture regionali di protezione civile;

b) avvalersi, per esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale di cui alla lettera a), di personale dotato delle necessarie competenze professionali mediante il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga al comma 6-bis del medesimo articolo 7 e all'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dag1i articoli 14, comma 3 , e 14.1, comma 3 , del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 20 l 9, n. 26, in tema di limiti al cumulo fra redditi da pensione e altri emolumenti.

II successivo comma 2 prevede che alle assunzioni e al conferimento degli incarichi di cui al comma 1 si procede nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro o incarico. Per le Regioni Sardegna e Siciliana, le disposizioni di cui al comma l si applicano nel rispetto dei rispettivi statuti speciali, delle relative norme di attuazione e dell'ordinamento regionale in materia di personale.

Infine il comma 3 prevede che alle assunzioni e agli incarichi in questione si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei limiti e delle capacità assunzionali previsti dalla disciplina vigente in materia di spesa del personale, a carico dei rispettivi bilanci regionali.

 

Il comma 1 dell’articolo 12 del decreto legge in conversione prevede che, al fine di assicurare la necessaria tempestività nell’assolvimento delle attività tecniche e amministrativo-contabili connesse con la gestione delle misure conseguenti allo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 (in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal  giorno  18 gennaio 2026, hanno colpito il  territorio  della  Regione  Calabria, della Regione autonoma della  Sardegna  e  della  Regione  Siciliana[8]), nonché delle altre attività istituzionali di competenza delle Direzioni regionali di protezione civile, le Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana sono autorizzate, in via straordinaria e per il triennio 2026-2028, a:

a) assumere personale non dirigenziale a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile con le modalità previste dall'articolo 35-quater, commi 1, lettera a), e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura dei posti vacanti delle strutture regionali di protezione civile;

b) avvalersi, per esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale di cui alla lettera a), di personale dotato delle necessarie competenze professionali mediante il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga al comma 6-bis del medesimo articolo 7 e all'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Si rammenta che le disposizioni dell’articolo 35-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, richiamate dalla lettera a) del comma 1 in commento, stabiliscono che i concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), ed esclusi quelli relativi al personale in regime di dritto pubblico, prevedono  l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso. Si prevede inoltre che le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, che per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente e che la commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale.

Per quanto riguarda la lettera b) del comma 1 in commento, il richiamato comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto legislativo n.165 del 2001 stabilisce in generale che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. La disposizione prevede altresì che i contratti posti in essere in violazione di tale divieto sono nulli e determinano responsabilità erariale. In caso di violazione ai dirigenti responsabili non può inoltre essere erogata la retribuzione di risultato.

Il successivo comma 6 del predetto articolo 7 prevede che, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a)      l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b)     l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c)      la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d)     devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Infine il comma 6-bis del medesimo articolo 7 e il primo periodo del comma 9 dell’articolo 5 del decreto legge n. 95 del 2012 – in deroga ai quali possono essere conferiti gli incarichi previsti dalla lettera b) del comma 1 – stabiliscono, rispettivamente, che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione e che è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza[9].

La lettera b) del comma 1 dispone inoltre che, ai fini del conferimento degli incarichi da essa previsti, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489[10], della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dag1i articoli 14, comma 3[11], e 14.1, comma 3[12], del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 20 l 9, n. 26, in tema di limiti al cumulo fra redditi da pensione e altri emolumenti.

 

II comma 2 dell’articolo in commento prevede quindi che alle assunzioni di cui al comma 1, lettera a), e al conferimento degli incarichi di cui al comma 1, lettera b) si procede nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro o incarico. Per le Regioni Sardegna e Siciliana, le disposizioni di cui al comma l si applicano nel rispetto dei rispettivi statuti speciali, delle relative norme di attuazione e dell'ordinamento regionale ìn materia di personale. Quest’ultima previsione ribadisce così in modo espresso che le disposizioni introdotte dal decreto legge in conversione, in quanto aventi rango primario, non possono intervenire in via derogatoria rispetto a quanto stabilito dagli statuti speciali (che sono adottati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione (il cui ambito di competenza è anch'esso previsto da norme statutarie di rango costituzionale)[13].

 

Infine il successivo comma 3 prevede alle assunzioni e agli incarichi in questione si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei limiti e delle capacità assunzionali previsti dalla disciplina vigente in materia di spesa del personale, a carico dei rispettivi bilanci regionali.

 

 


 

Articolo 13
(
Misure urgenti in materia di termini per i comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026)

 

 

L’articolo 13 contiene misure volte a favorire i comuni colpiti dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026. Si prevede per gli anzidetti comuni una proroga al 31 luglio 2026 per la trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche del rendiconto di gestione 2025, una disciplina dedicata relativa all’erogazione del Fondo di solidarietà comunale per l’anno corrente nonché una proroga di 60 giorni solo per il 2026, riferita anche alle relative unioni di comuni, province, liberi consorzi comunali e città metropolitane, del termine per la presentazione del conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza da parte degli agenti che vi sono tenuti nonché del termine per la trasmissione del conto della gestione degli agenti contabili interni alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti da parte dell’ente locale.

 

L’articolo 13, comma 1 dispone una proroga al 31 luglio 2026 del termine di trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del rendiconto di gestione riferito all’esercizio 2025 per i comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 a seguito degli eventi metereologici occorsi a decorrere dal 18 gennaio 2016.

 

Con la delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 è stato dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi a decorrere dalla deliberazione della stessa, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana determinando tra l’altro, situazioni di grave pericolo per l’incolumità delle persone e l’evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni. Per provvedere alle prime necessità di intervento sono conseguentemente state assegnate risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali pari a 33,3 milioni circa a ciascuna regione.

 

La disposizione in esame fissa il termine di trasmissione al 31 luglio 2026 in luogo del 30 maggio attualmente previsto dal combinato disposto dell’articolo 227, comma 2, e dell’articolo 161, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL).

Per i suddetti comuni è conseguentemente prorogato al 31 luglio 2026 anche il termine per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 9, comma 1-quinquies, decreto-legge n. 113 del 2016, riferite al mancato rispetto del termine per l’invio del rendiconto 2025 alla BDAP.

 

Il regime sanzionatorio di cui all’articolo 9, comma 1-quinquies, decreto-legge n. 113 del 2016 prevede che gli enti inadempienti, fino a quando non abbiano adempiuto, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo né stipulare contratti di servizio con soggetti privati al fine di eludere il blocco alle assunzioni di personale. Sono escluse dal regime sanzionatorio le assunzioni di personale a tempo determinato necessarie all’attuazione del PNRR e quelle effettuate, nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla legislazione vigente e per l’esercizio di determinate funzioni, dai comuni delle isole minori con meno di 10.000 abitanti interessati nell’ultimo anno dallo sbarco di un numero di migranti superiore almeno al triplo della popolazione residente.

 

Il comma 2 autorizza in favore dei comuni di cui al comma 1, entro il 15 maggio 2026 e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, l’erogazione in un’unica soluzione degli importi a valere sul Fondo di solidarietà comunale spettante per il 2026, così come definiti sulla base dell’accordo sui criteri di riparto del Fondo approvato in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 21 gennaio 2026, pubblicato sul sito del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Direzione centrale per la finanza locale.

È altresì disposto che non trova applicazione per i suddetti Comuni la mancata erogazione delle proprie spettanze a valere sul Fondo di solidarietà prevista dalla normativa vigente in caso di mancato invio nei termini prescritti dei documenti contabili alla BDAP o delle risposte ai questionari afferenti alla determinazione dei fabbisogni standard.

 

Con riferimento alla suddetta deroga, la legislazione vigente prevede ai sensi dell’articolo 161, comma 4, decreto legislativo n. 267 del 2000 che in caso di mancato invio dei relativi dati alla BDAP, decorsi trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute all’ente dal Ministero dell’interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. Con riferimento al bilancio consolidato, la disciplina di cui al periodo precedente si applica decorsi sette giorni dal termine previsto per l'approvazione di tale documento contabile.

Inoltre, per quanto concerne i questionari di rilevazione dei fabbisogni standard, l’articolo 5, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 216 del 2010 individua il termine di risposta ai questionari della Società generale d'informatica S.p.a. (SOGEI) in 60 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di avvio della rilevazione.

Si ricorda che la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2026 è fissata nell'importo di 6.887.700.365 euro (articolo 1, comma 448, legge n. 232 del 2016, come rideterminato dall’articolo 1, commi 680 e 681, legge n. 199 del 2025 – legge di bilancio per il 2026). Un elemento significativo di discontinuità rispetto al passato è rappresentato dalla fuoriuscita di Roma Capitale dalla componente perequativa del Fondo, in virtù della quale a decorrere dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 1, comma 681, lettera c) della legge di Bilancio 2026 (che ha introdotto la lettera d-terdecies al comma 449 della L. 232/2016), al comune di Roma Capitale non si applica più la disciplina e la ripartizione delle risorse afferenti alla quota tradizionale del Fondo. In particolare, nel quadro normativo ora vigente è stabilito per Roma Capitale:

·         Il versamento di un contributo fisso a carattere perequativo al FSC pari a 79,6 milioni per il 2026. Tale importo è programmato in riduzione negli anni successivi (69,6 milioni nel 2027 e 57,6 milioni a decorrere dal 2028);

·         L’alimentazione del Fondo mediante una quota fissa annua del gettito IMU trattenuta dall'Agenzia delle Entrate pari a 217.035.438 euro a decorrere dal 2026;

·         Il mantenimento della quota ristorativa annuale a compensazione dei mancati introiti IMU e TASI, quantificata in circa 384,3 milioni di euro.

L’operazione è destinata a liberare risorse a regime per circa 164 milioni di euro entro il 2030, a tal fine nel triennio di transizione 2026-2028 è previsto un monitoraggio costante sugli effetti di comparto per mitigare eventuali squilibri.

Stante un contributo fisso richiesto a Roma per il 2026 inferiore rispetto a quanto avrebbe dovuto versare nel rispetto dell’architettura contabile precedente, gli effetti negativi in termini di minori disponibilità nel FSC sono compensati per il 2026 mediante un versamento di risorse nel FSC da parte dello Stato pari a 15 milioni di euro (5 milioni per il 2027 e 200.000 euro per il 2028) nonché mediante una riallocazione di circa 5,4 milioni di euro a valere sugli accantonamenti per le rettifiche delle risorse (7 milioni di euro).

 

Il comma 3 stabilisce esclusivamente per il 2026 per i comuni colpiti dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché per le relative unioni di comuni, province, liberi consorzi comunali e città metropolitane, la proroga di ulteriori 60 giorni del termine, previsto in 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario o comunque dalla cessazione della gestione, per la presentazione del conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza da parte degli agenti che vi sono tenuti nonché del termine, già previsto in 60 giorni dalla data di approvazione del rendiconto, per la trasmissione del conto della gestione degli agenti contabili interni alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti da parte dell’ente locale.


 

Articolo 14
(Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026)

 

 

L’articolo 14 reca disposizioni per assicurare il mantenimento dell’occupazione e il recupero della capacità produttiva delle zone interessate dai recenti eventi meteorologici avversi, verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026.

Nello specifico, il comma 1 consente l’applicazione ai territori dichiarati in stato di emergenza del regime di aiuti disposti in attuazione del piano di risanamento della siderurgia nazionale, compatibilmente con la normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di stato.

Il comma 2 prevede che il MIMIT sottoscriva con le regioni interessate un accordo di programma per disciplinare l’attuazione degli interventi di cui al comma 1.

Il comma 3 prevede che, per l’intervento in esame, siano utilizzate le risorse già stanziate nel 2021 per le aree di crisi industriale non complessa, fino ad un massimo di 25 milioni di euro.

 

L’articolo 14, composto da tre commi, reca disposizioni volte a supportare la capacità produttiva dei territori colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dallo scorso 18 gennaio 2026. I territori interessati sono quelli per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026).

Il comma 1 estende ai territori in stato di emergenza l’applicazione del regime di aiuti di stato di cui al decreto-legge n. 120/1989 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181/1989), limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, al fine di assicurare il mantenimento dell’occupazione e l’integrale recupero della capacità produttiva.

 

Si ricorda che il citato decreto-legge n. 120/1989 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181/1989) ha disposto misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia nazionale. L’intervento ha previsto due ambiti di azione prevedendo: da un lato, misure di protezione sociale e tutela dei lavoratori (pensionamento anticipato, incentivi all’imprenditorialità, ricollocazione e formazione); dall’altro, misure per il rilancio produttivo dei territori colpiti dalla crisi, attraverso un programma speciale di reindustrializzazione e risorse dedicate. Successivamente, l’articolo 27 del decreto-legge n. 83/2012, ha riformato la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi, prevedendo l’applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 sia nelle aree di crisi complessa, sia nelle situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione. In questo secondo caso si parla di aree di crisi non complessa.

Il D.M. 24 marzo 2022 ha semplificato e aggiornato le procedure relative agli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della predetta legge, ridefinendo le modalità di accesso ai benefici e di  funzionamento degli interventi, nell’ottica di un più flessibile e tangibile sostegno alle imprese interessate. Con decreto del MIMIT del 10 novembre 2023 è stata adeguata la disciplina attuativa di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2022 alle nuove disposizioni del regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 (GBER), da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 (D.M. 24 marzo 2022 con testo consolidato al 15 dicembre 2023). Inoltre, con la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 2006 del 5 settembre 2025, che ha sostituito la precedente circolare direttoriale 16 giugno 2022, n.  237343 e ss.mm.ii., sono state fornite nuove indicazioni di dettaglio per l’accesso alle agevolazioni, la presentazione delle domande e l’attuazione degli interventi.

Per maggiori approfondimenti si rimanda al dossier del Servizio Studi del Senato su Le aree di crisi industriale complessa: quadro normativo ed esame parlamentare.

 

L’applicazione del regime di aiuti di stato avviene nel rispetto della normativa europea in materia, ossia degli articoli 107 e 108 del TFUE, nonché dei principi del regolamento GBER (regolamento (UE) n. 651/2014) e del regolamento cd. de minimis (regolamento (UE) 2023/2831), esplicitamente citati dal comma in commento.

 

Si ricorda che gli articoli 107 e 108 TFUE delineano la disciplina unionale in materia di aiuti di Stato. L’articolo 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea - TFUE prevede che, salvo deroghe contemplate dai Trattati, siano incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi sotto qualsiasi forma dagli Stati, ovvero mediante fondi pubblici, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. La Commissione esercita un controllo permanente sui regimi di aiuti esistenti. Vige l’obbligo di notifica preventiva (controllo ex ante) di qualsiasi progetto di aiuto o modifica, e lo Stato membro non può darvi esecuzione prima della decisione finale della Commissione (art. 108, par. 3 TFUE). Ciò premesso, per concentrare il controllo sui casi di maggiore impatto concorrenziale, la Commissione ha adottato strumenti che dispensano gli aiuti dall’obbligo di notifica preventiva. L’articolo 108, par. 4, TFUE consente alla Commissione di adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito che possono essere dispensate dalla procedura di notifica ex ante.

Sul punto, il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (General Block Exemption Regulation - cd. regolamento GBER) dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, e perciò esentate dall’obbligo di notifica preventiva. Il regolamento generale di esenzione per categoria è valido fino al 31 dicembre 2026. Le categorie esentate includono: aiuti a finalità regionale, alle PMI, per la tutela dell’ambiente, per la ricerca, la formazione, l’occupazione, aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, per le infrastrutture a banda larga, per la cultura e il patrimonio, per le infrastrutture sportive, ricreative e locali, per i porti e gli aeroporti regionali, per progetti di cooperazione territoriale europea.

In egual modo, con i regolamenti cd. “de minimis”, la Commissione decide che taluni aiuti ivi indicati non soddisfano tutti i criteri di cui all’art. 107, par. 1, TFUE e li dispensa quindi dalla procedura di notifica ex ante, a condizione che tali aiuti, in un determinato arco di tempo, non superino un importo prestabilito per singola impresa. Il  regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione (cd. regolamento “de minimis”) è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione primaria di prodotti agricoli della pesca e dell’acquacoltura, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030 (sono consentiti ulteriori sei mesi di ultrattività). Il massimale di aiuto previsto è pari a 300.000 euro nell’arco di tre anni per impresa.

Per approfondimenti ulteriori rispetto al tema degli aiuti di stato, nonché per un’analisi di dettaglio dei regolamenti citati dall’articolo in commento (GBER e “de minimis”), si rinvia al dossier di documentazione e ricerche del Servizio Studi della Camera sugli aiuti di Stato - Parte generale e Parte speciale.

 

Ai sensi del comma 2, il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscriverà con le regioni interessate un accordo di programma, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241/1990, per disciplinare l’attuazione degli interventi di cui al comma 1.

 

Infine, il comma 3 destina agli interventi in esame le risorse disponibili del Fondo per la crescita sostenibile, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021 ha assegnato alle aree di crisi industriale non complessa, sino a un massimo di 25 milioni di euro.

La relazione tecnica del provvedimento in esame precisa che le risorse finanziarie assegnate al Fondo per la crescita sostenibile per l’attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriale, di cui alla legge n. 181/1989 (v. infra), sono complessivamente pari a 661.642.835,66 milioni di euro. L’articolo 1, comma 2, del citato D.M. del 23 aprile 2021 ha ripartito le risorse complessive assegnando:

§  euro 210.000.000,00 agli interventi relativi ad aree di crisi industriale complessa;

§  euro 451.642.835,66 agli interventi relativi ad aree di crisi non complessa.

 

Come ricordato, il decreto-legge n. 83/2012 ha riordinato la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale. L’articolo 27 del decreto ha introdotto la distinzione fra aree di crisi industriale complessa e aree di crisi non complessa. Nello specifico, il comma 1 dell’articolo 27 individua come situazioni di crisi industriale complessa, quelle riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico anche a seguito di istanza della regione interessata, che, riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da: una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’indotto; una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio. Il D.M. 31 gennaio 2013 disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determina i criteri per la definizione e l’attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Il comma 8-bis dell’articolo 27 individua come situazioni di crisi non complessa quelle diverse da quelle individuate dal D.M. 31 gennaio 2013 che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione.

 

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, le risorse attribuite alle aree di crisi industriale complessa sarebbero già integralmente impegnate per accordi di programma sottoscritti o in fase di sottoscrizione.

Per quanto riguarda le risorse attribuite alle aree di crisi industriale non complessa, risulterebbero allo stato disponibili – al netto della quota di 100 milioni di euro assegnata ad altri utilizzi con il disegno di legge PMI (attualmente all’esame, in terza lettura, del Senato)[14] – 76.582.607,67 milioni di euro, da cui attingere fino a un massimo di 25 milioni di euro.

La relazione continua precisando che la disposizione in commento non è finalizzata a concedere alle imprese ristori per i danni subiti a causa dell’alluvione, ma ad assicurare il mantenimento dell’occupazione e l’integrale recupero della capacità produttiva negli stessi territori colpiti dagli eventi alluvionali, in linea con le finalità della legge n. 181/1989, e della disciplina sulle aree di crisi industriale di cui all’articolo 27 del decreto-legge n. 83/2012.

In tale cornice, le disposizioni in commento introdurrebbero una nuova area di crisi industriale di natura speciale, coincidente con i territori di Calabria, Sicilia e Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali. Infine, la relazione rimanda a quanto stabilito dagli appositi provvedimenti del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la definizione delle zone che potranno beneficiare dell’applicazione del regime di aiuto di cui alla citata legge n. 181/1989.

 

Il Fondo per la crescita sostenibile (FCS) costituisce uno dei principali strumenti di sostegno alla crescita produttiva e tecnologica del Paese. Il Fondo è stato istituito in luogo del precedente Fondo speciale rotativo sull’innovazione tecnologica - FIT, nell’ambito dell’azione di riordino e razionalizzazione degli interventi a sostegno del sistema produttivo, operata dall’articolo 23 del D.L. n. 83/2012. A seguito di tale riordino, sul FCS si sono dunque concentrate una serie di fonti di finanziamento prima destinate ad eterogenei interventi di sostegno.

Il FCS, a carattere rotativo, è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli  derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla  competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese.

In particolare, ai sensi dell’articolo 23, comma 2 del D.L. n. 83/2012, con le risorse del Fondo sono perseguite le seguenti finalità:

a)     la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale;

b)    il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

c)     la promozione della presenza internazionale delle imprese e l’attrazione di investimenti dall’estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

Nel corso del tempo, con successivi interventi sulla norma, alle finalità generali sopra illustrate sono state aggiunte altre, più specifiche, quali:

§  gli interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione (articolo 11 D.L. n. 148/2017);

§  la definizione e l’attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata (articolo 15, comma 2, L. n. 161/2017);

§  gli interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali (articolo 1, co. 270, L. n. 178/2020).

Per quanto riguarda gli interventi finalizzati al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, essi sono diretti a:

·        incrementare la capacità competitiva di settori e comparti produttivi che necessitano di un riposizionamento competitivo e di una riqualificazione dei sistemi di produzione;

·        incrementare e potenziare la base produttiva delle aree territoriali in ritardo di sviluppo, con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno;

·        riqualificare e riconvertire aree che versano in una situazione di crisi industriale.

Gli interventi che concernono il rilancio delle aree di crisi industriale si collocano in questo ambito di operatività del fondo.

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla pagina dedicata del sito del Ministero delle imprese e del made in Italy.

 

Il D.M. 8 marzo 2013, in attuazione dell’articolo 23, comma 3 del D.L. n. 83/2012, ha individuato le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo.

L’articolo 15 del decreto, in particolare, prevede al comma 1 che gli interventi del Fondo siano attuati con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del made in Italy, che individuano, tra l’altro, l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l’intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti, e al comma 4 riporta le disposizioni concernenti l’utilizzo delle procedure valutative che devono prevedere specifiche riserve in favore di micro, piccole e medie imprese e reti di imprese.

L’articolo 18 dello stesso decreto, al comma 2, prevede che il Fondo operi attraverso le contabilità speciali, già intestate all’ex Fondo rotativo per l’innovazione tecnologica: contabilità n. 1201 per l’erogazione dei finanziamenti agevolati[15] e contabilità n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall’Unione europea e dalle regioni e attraverso l’apposito capitolo di bilancio – istituito nello stato di previsione del MIMIT - per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese (cap. 7483/MIMIT).

Le agevolazioni del Fondo, in sostanza, sono concesse nella forma del finanziamento agevolato. La possibilità di concedere incentivi in forma diversa è subordinata al cofinanziamento comunitario o regionale.

Il Fondo è stato più volte rifinanziato e si alimenta altresì con i rientri derivanti dai finanziamenti concessi a valere su esso.

Nell’attuale legislatura, la legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, articolo 1 comma 419) ha rifinanziato il Fondo di 1,5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale (cd. “Nuova Marcora”).

Il D.L. n. 104/2023, tuttavia, all’articolo 6, comma 1, lett. b), ha disposto una riduzione delle disponibilità del Fondo pari a 3 milioni di euro per l’anno 2023, a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a parziale copertura degli oneri derivanti dalle accresciute esigenze di partecipazione dell’Italia ai progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito del partenariato europeo «Chips Joint Undertaking», nell’ambito della strategia di cui alla comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 Final, nonché per lo sviluppo dell’infrastruttura di ricerca per le nanostrutture e le eterostrutture e per i materiali avanzati a semiconduttore.

La legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023) ha incrementato la dotazione del Fondo di 110 milioni per l’anno 2024 e di 220 milioni per l’anno 2025.

L’articolo 23, comma 5, della legge n. 89/2025 ha invece ridotto la dotazione del Fondo di 110 milioni di euro per il 2025 per la copertura degli oneri derivanti dal Fondo per l’economia dello spazio, istituito dal comma 1 del medesimo articolo.

A legge di bilancio 2026, (L. n. 199/2025) il relativo capitolo di spesa 7483/MIMIT presenta una dotazione di 219,5 milioni per il 2026, 206,8 milioni per il 2027 e di 190,5 milioni per il 2028.

 

 


 

Capo II – Ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi

Articolo 15
(Commissario straordinario per l'area di Niscemi)

 

 

L'articolo 15 prevede l’istituzione di un Commissario straordinario per la celere realizzazione delle misure e degli interventi volti all'incremento della sicurezza e della resilienza nel territorio comunale di Niscemi e le relative disposizioni organizzative e finanziarie.

 

Il comma 1 prevede che al fine di assicurare la celere realizzazione delle misure e degli interventi volti all'incremento della sicurezza e della resilienza nel territorio comunale di Niscemi, interessato dai dissesti di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, e all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2026, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è nominato Commissario straordinario per l'area di Niscemi. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Si prevede che per l'esercizio delle relative funzioni, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con la Regione Siciliana. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Rimane salva l'applicazione agli interventi di cui al presente articolo degli articoli 140 e 140-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che disciplinano le procedure di somma urgenza e le procedure di protezione civile (Cfr. Approfondimento).

 

La deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, preso atto che a  partire  dal  giorno  18  gennaio  2026, il territorio della  Regione  Calabria,  della  Regione  autonoma  della Sardegna e della Regione Siciliana è  stato  interessato  da  eventi meteorologici di eccezionale intensità  che  hanno  determinato  una grave situazione  di  pericolo  per  l'incolumità  delle  persone  e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni[16], stante la ricorrenza dei presupposti di cui all’ art. 7, comma 1, lettera c) del Codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018) [17] ha dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato  di  emergenza  in  conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal  giorno  18 gennaio 2026, hanno colpito il  territorio  della  Regione  Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana.

 Si ricorda che già l’art. 25 del Codice della protezione civile prevede che le ordinanze di protezione civile, possano adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.

Si ricorda che con le ordinanze di protezione civile si dispone, in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;

d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale.

Si ricorda che le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. La loro efficacia decorre dalla data di adozione e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, inoltre sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall' articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

 

La disciplina della somma urgenza è un istituto pensato per fronteggiare situazioni straordinarie e imprevedibili che comportano un pericolo immediato per la pubblica e privata incolumità, e che non lasciano il tempo di attivare le ordinarie procedure di evidenza pubblica. Oltre alla previsione dell’art. 140 bis del Codice degli appalti viene in rilievo l’art. 191, comma 3, del TUEL riconosce al responsabile del procedimento (o al tecnico incaricato) il potere di ordinare immediatamente l’esecuzione delle opere indispensabili, imponendo tuttavia una successiva e tempestiva regolarizzazione da parte della Giunta e del Consiglio. L’art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, che fissa i limiti oggettivi e quantitativi dell’istituto: la spesa non può superare i 500.000 euro e deve essere circoscritta agli interventi strettamente necessari a rimuovere il pericolo. La norma, inoltre, richiede la redazione contestuale del verbale e, entro dieci giorni, della perizia giustificativa, al fine di assicurare trasparenza, tracciabilità e responsabilizzazione degli organi competenti.

Dal punto di vista applicativo, la sequenza procedimentale si articola in più fasi:

-       l’immediata attivazione del RUP, che ordina i lavori e redige il verbale;

-       la predisposizione della perizia entro dieci giorni;

-       la deliberazione della Giunta entro venti giorni, con contestuale proposta al Consiglio;

-       il riconoscimento finale del debito fuori bilancio da parte dell’organo consiliare entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre se il termine è inferiore;

-       la pubblicazione della deliberazione e trasmissione all’ANAC oltre che alla Corte dei conti.

 

 

Il comma 2 prevede che il Commissario straordinario provveda, in particolare, nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2026, a:

a)      predisporre, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana e sentito il sindaco del comune di Niscemi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

1.      uno o più programmi per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata sulla base delle analisi e delle indagini geologiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale, nonché per la concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 (si fa rinvio alla scheda di commento dell’art. 16), nel limite di spesa di 75 milioni di euro;

2.      uno o più programmi per interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio comunale di Niscemi, tenuto conto di una valutazione di priorità e dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel limite di spesa di 75 milioni di euro;

b)     attuare gli interventi inseriti nei programmi suddetti e approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati a titolo gratuito mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c)      esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di inerzia nello svolgimento di attività amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2).

Si prevede ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, che il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegni all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.

Il comma 3 prevede che i programmi predisposti dal Commissario straordinario ai sensi del comma precedente, sono approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono, per ciascun intervento, l'indicazione del  codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Nelle more dell'approvazione dei programmi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario è autorizzato a dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dai predetti programmi e dichiarati, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del medesimo Commissario, come interventi indifferibili.

Gli interventi dichiarati indifferibili sono dotati di CUP e di un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si prevede che gli interventi inseriti nei programmi suddetti sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.

 

La Dichiarazione di pubblica utilità implicita, è un istituto, originariamente previsto nell' art. 1 L. n. 1/1978, poi confluito nell’ art. 12 DPR 327/2001.

 

L'articolo 5, comma 4 prevede che il Commissario straordinario resti in carica sino al 31 dicembre 2027. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale a titolo gratuito del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e può avvalersi, mediante apposite convenzioni a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell’Agenzia del demanio, della Regione Siciliana e del comune di Niscemi. Per le medesime finalità il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con le società in house dello Stato, della Regione Siciliana o del comune di Niscemi o con le società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento.

 

 

L’indicazione dei presupposti e delle regole per l’affidamento diretto alle società in house era contenuta nell’art. 192, D. Lgs. n. 50/2016, in materia di lavori, servizi e forniture, e negli artt. 14 e 17, D. Lgs. n. 201/2022, per i servizi pubblici locali.        

Il quadro è cambiato con l’entrata in vigore del nuovo Codice.

Fra i principi generali dettati dal D. Lgs. n. 36/2023, l’art. 7 regola il principio di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale e pubbliche amministrazioni scelgono, in base alla loro autonomia (seppur nel rispetto della disciplina del Codice e del diritto dell’Unione Europea), di organizzare l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso tre modelli fra di loro alternativi: autoproduzione, esternalizzazione, cooperazione con altre pubbliche amministrazioni. La codificazione di tale principio allinea maggiormente la normativa sui contratti pubblici all’ordinamento europeo (l’art. 2 della Dir. 2014/23/UE disciplina il “Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche”) che è orientato nel senso della parità fra l’autoproduzione e l’esternalizzazione. Si ricorda che il considerando n. 5 della Dir. 2014/24/UE prevede che nessuna disposizione della Direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi od organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici.

Il nuovo Codice, oltre ad ampliare il campo di applicazione del modello in house (in quanto lo estende, oltre che ai lavori e ai servizi, anche ai beni, che prima erano esclusi), semplifica la motivazione per tali affidamenti, rispetto alla disciplina più severa dell’abrogato articolo 192, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016.

 

 

L'articolo 5, comma 5 prevede che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al successivo comma 3. A tal fine è istituito apposito Fondo da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si prevede infine un regime speciale in virtù del quale fino alla chiusura di tale contabilità speciale e, in ogni caso, fino alla data di scadenza del mandato del Commissario straordinario non possono essere intraprese azioni esecutive, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 112 a 115 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104: si allude alle azioni esperibili nel giudizio di ottemperanza dinnanzi al giudice amministrativo. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 115 comma 2 del codice del processo amministrativo, i provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche per l'esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile e per l'iscrizione di ipoteca.

Si prevede che eventuali atti di pignoramento notificati sono inefficaci e l'inefficacia sia rilevata dal giudice anche d'ufficio, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti, con ordinanza.

Il comma 6 prevede che al termine della gestione straordinaria commissariale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata in materia di protezione civile, d'intesa con la Regione Siciliana e sentito il sindaco del comune di Niscemi, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi pianificati e non ancora ultimati nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi.

Si prevede che le risorse, derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere definitivamente acquisite all'erario, fatta eccezione per quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

Il comma 7 prevede disposizioni finanziarie. In particolare, si prevede che agli oneri derivanti dal comma 2, lettere a) e b), pari a euro 150.000.000 per l'anno 2026 si provvede ai sensi dell'articolo 24 (Cfr. scheda di commento sub art. 24).


 

Articolo 16
(Contributi per la delocalizzazione)

 

 

L'articolo 16 prevede contributi economici per l’autonoma sistemazione in favore dei soggetti i cui immobili, collocati nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata sulla base delle analisi e delle indagini geologiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale, siano stati demoliti o da demolire a seguito degli eventi che hanno interessato il territorio comunale di Niscemi.

 

Il comma 1 prevede che con proprio provvedimento il Commissario straordinario, ai titolari degli immobili distrutti o danneggiati in conseguenza dei dissesti provocati dagli eventi meteorologici di eccezionale intensità (verificatisi a partire dal  giorno  18  gennaio  2026),  e che hanno determinato  una grave situazione  di  pericolo  per  l'incolumità  delle  persone  e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, nonché quelli già demoliti in conseguenza dei medesimi eventi  o da demolire in quanto previsti nei programmi per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati (di cui all’articolo precedente), rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto, può concedere, nei limiti delle risorse disponibili contributi destinati:

a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica nell'ambito del territorio comunale di Niscemi o dei comuni limitrofi;

b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili, nell'ambito del territorio comunale di Niscemi o dei comuni limitrofi, per la destinazione residenziale o produttiva.

 

Il comma 2 prevede che le aree di sedime degli immobili demoliti, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione suddette, sono gratuitamente acquisite, secondo quanto previsto con ordinanza del commissario straordinario, al patrimonio disponibile del comune di Niscemi. Gli oneri relativi alla demolizione degli immobili di cui al primo periodo rimangono a carico del Commissario straordinario nel limite delle risorse previste dall'articolo 15, comma 2, lettera a), numero 1).

 

Il comma 3 prevede che i contributi di autonoma sistemazione sono determinati sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario con ordinanza, tenendo conto dei valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 4 prevede che i contributi sono concessi a condizione che gli immobili distrutti o danneggiati in conseguenza dei dissesti nonché demoliti o da demolire, siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità a esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito prima del 18 gennaio 2026 (data in cui si sono verificati i gravi eventi naturali a partire dalla quale decorrono gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza).

 


 

Capo III – Ulteriori misure urgenti di protezione civile e in materia di controllo sulla concessione di contributi pubblici per danni catastrofali

Articolo 17
(Ulteriori interventi urgenti di protezione civile)

 

 

L’articolo 17 prevede che la disciplina di cui all'art. 1, comma 448, primo periodo, della L. n. 234/2021, si applichi anche alle emergenze verificatesi nel 2023 e nel 2024, a condizione che la ricognizione dei fabbisogni sia stata completata entro il 31 dicembre 2025 e che non siano già stati previsti con norma primaria specifici finanziamenti con legge.

 

L’articolo 17, che si compone di un solo comma, novella l’art. 1, comma 448, primo periodo, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022) al fine di prevedere che gli stanziamenti ivi previsti – destinati a far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale – sono altresì riferiti, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025, agli eventi verificatisi negli anni 2023 e 2024 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all’art. 7, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile) e non siano stati previsti con norma primaria finanziamenti per le predette finalità della lettera e) del comma 2 dell’art. 25.

L’art. 1, comma 448, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022) (come modificato dall’art. 5-sexies, comma 1, del D.L. 3/2023, dall’art. 8, comma 1, del D.L. 76/2024, e, successivamente, dall’art. 1, comma 632, della L. 199/2025) ha previsto risorse per il finanziamento degli interventi di protezione civile connessi ad eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020, e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Tale stanziamento è destinato anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data di entrata in vigore della legge n. 21 del 2023 (di conversione del D.L. n. 3 del 2023 che ha modificato il citato comma 448), relative agli eventi verificatisi nell'anno 2021 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

La disposizione si applica anche - a seguito di ulteriori modifiche al citato comma 448 introdotte dall’art. 8 del D.L. n. 76 del 2024 - agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2022 e 2023, a condizione che la ricognizione dei fabbisogni relativi all’evento sia stata completata alla data del 1° giugno 2024 e per l’evento non siano stati già previsti con norma primaria finanziamenti per la citata finalità.

Le disposizioni operative per la concessione dei contributi a valere sulle somme previste dal menzionato comma 448 sono dettate dalle ordinanze di protezione civile: 13 ottobre 2022, n. 932 (eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020); 21 giugno 2023, n. 1009 (eventi 2019 e 2021, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 5-sexies, comma 3, del decreto-legge n. 3 del 2023, come convertito); 19 luglio 2024, n. 1089 (eventi 2021); n. 1158 del 29 agosto 2025 (eventi 2022 e 2023).

Si ricorda che lo stato di emergenza nazionale disciplinato dall'art. 7 del Codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018) elenca tre tipologie di eventi emergenziali di protezione civile, individuando al comma 1, lettera c), le emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che determinano, conseguentemente, l’emanazione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, come previsto dall’art. 24 del Codice medesimo.

La relazione tecnica al decreto in esame chiarisce che “sulla base dei chiarimenti fomiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'ampliamento della platea dei beneficiari previsto dalla disposizione potrà farsi fronte entro il limite di stanziamento già assentito ai sensi dell'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Resta fermo che, alla luce delle nuove regole di governance economica europea, le risorse eventualmente disponibili relative ad annualità precedenti al 2026 potranno essere oggetto di assegnazione solo in coerenza con i saldi che verranno indicati nei documenti di finanza pubblica”.


 

Articolo 18
(
Disposizioni per il potenziamento dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia)

 

 

L’articolo 18 novella la disciplina dell’Agenzia «ItaliaMeteo» – recentemente commissariata dalla legge di bilancio 2026 – al fine di:

- ampliare le possibilità di proroga del personale comandato e dei contratti di lavoro flessibile, estendendole altresì agli incarichi individuali di lavoro autonomo (co. 1, lett. a));

- prorogare, al 30 giugno 2026, il termine entro il quale il Commissario straordinario è tenuto alla presentazione della proposta del nuovo statuto dell’Agenzia (co. 1, lett. b), n. 1));

- stabilire che l’Agenzia ha sede in Roma e che il Commissario straordinario si avvale, per l'esercizio dei compiti ad esso assegnati, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (DPC);

- disciplinare il conferimento dell'incarico del nuovo direttore e la durata dell’incarico dei componenti del collegio dei revisori (co. 1, lett. b)-c)).

 

Il comma 1, lettera a), riscrive il comma 253 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), che – al fine di garantire la piena funzionalità e il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Agenzia «ItaliaMeteo» – ha prorogato, fino al 31 dicembre 2026, sia i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche (disposti in attuazione del comma 556 della legge 205/2017, v. box) in essere alla data del 30 settembre 2025, sia, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibile in corso, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (previste dal comma 559 della legge 205/2017, v. box).

La riscrittura in esame è volta:

-         a precisare che è autorizzata non solo la proroga ma anche la conferma dei succitati comandi e contratti. Tale precisazione sembra essere finalizzata a consentire il proseguimento anche dei comandi e dei contratti succitati che non sono in scadenza;

-         a posporre, dal 30 settembre 2025 al 1° gennaio 2026, la data alla quale i comandi in essere alla data medesima sono oggetto di proroga (o di conferma, in base a quanto illustrato al punto precedente);

-         a estendere la conferma/proroga di cui trattasi anche agli incarichi individuali di lavoro autonomo conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001.

Si ricorda che il comma 554 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) prevede, tra l’altro, che l’Agenzia si avvale “nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di 30 unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001”. Alla conferma/proroga di tali incarichi mira la novella testé illustrata.

Si ricorda altresì che l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), prevede che, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità indicati dal comma medesimo.

 

Il comma 1, lettera b), numero 1), modifica il comma 298 della legge di bilancio 2026 al fine di prorogare, dal 2 marzo 2026 al 30 giugno 2026, il termine entro il quale il Commissario straordinario dell'Agenzia è tenuto alla presentazione della proposta del nuovo statuto dell’Agenzia stessa.

Il citato comma 298 ha nominato Commissario straordinario dell'Agenzia il capo del Dipartimento della protezione civile e ha imposto a tale Commissario di presentare la proposta del nuovo statuto in coerenza con le modalità e i criteri previsti dalla lettera e) del precedente comma 297.

Il testo previgente del comma 298 prevedeva inoltre il termine, per la presentazione della citata proposta, di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026. Dato che, ai sensi dell’art. 21 della legge di bilancio 2026, tale legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2026, il termine predetto è scaduto il 2 marzo 2026.

 

Il comma 1, lettera b), numero 2), integra il disposto del comma 298 della legge di bilancio 2026, al fine di stabilire che

-       l’Agenzia ha sede in Roma;
Si fa notare che inizialmente la sede prevista era Bologna, ma l’indicazione di tale città è stata espunta dall’art. 1, comma 297, lett. c), n. 1), della L. 199/2025, che però non ha indicato una collocazione sostitutiva. A tale indicazione provvede quindi la norma in esame.

-       il Commissario straordinario si avvale, per l'esercizio dei compiti ad esso assegnati, del DPC.

 

Il comma 1, lettera c), integra la disposizione recata dal comma 300 della legge di bilancio 2026 – che nel testo previgente si limita a prevedere che il Commissario straordinario resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore dell'Agenzia e che il collegio dei revisori resta in carica fino alla nomina del nuovo organo –, stabilendo che, in fase di prima applicazione, per garantire l'idonea e comprovata qualificazione professionale in relazione alla natura e alle caratteristiche dell'Agenzia, l'incarico del nuovo direttore è conferito ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 300/1999, su proposta del Capo del DPC.

Il riferimento sembra essere al comma 3 dell’art. 8 del D.Lgs. 300/1999, in base al quale l’incarico di direttore generale viene conferito in conformità alle disposizioni dettate, per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento, dall’art. 5 del medesimo decreto. Il citato articolo 5, a sua volta, fa rinvio alle disposizioni dell’art. 19 del D.Lgs. 29/1993, ora contenute nell’art. 19 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina gli incarichi di funzioni dirigenziali. Il comma 2 di tale articolo dispone, tra l’altro, che il provvedimento di conferimento dell'incarico individua l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, salvo le eccezioni contemplate dal medesimo comma, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni.

La relazione illustrativa sottolinea che la disposizione in esame è finalizzata a consentire di “poter disporre, nella fase di importante cambiamento avviata dalle disposizioni recate dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 e di sostanziale innovativo avvio delle attività poste in capo all'Agenzia, di professionalità massimamente dotate di specifica esperienza e comprovata professionalità tecnica nel settore oltremodo specialistico quale è quello in argomento”.

 

Il comma 1, lettera d), introduce, nell’art. 1 della legge di bilancio 2026, un nuovo comma 300-bis che stabilisce che i componenti del collegio dei revisori possono essere riconfermati oltre la naturale scadenza del loro attuale incarico e fino alla nomina del nuovo organo di cui al comma 300.

Si ricorda, in proposito, che il comma 300 della legge di bilancio 2026 dispone che il Commissario straordinario “resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore dell'Agenzia e il collegio dei revisori resta in carica fino alla nomina del nuovo organo”.

 

 

Il comma 551 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha previsto – per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilità operativa nel campo della meteorologia e climatologia, fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale – l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» con i seguenti compiti (che, in base al comma 552, l’Agenzia svolge anche in raccordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità definite con apposite convenzioni):

a) elaborazione, sviluppo, realizzazione e distribuzione di prodotti e servizi per la previsione, la valutazione, il monitoraggio e la sorveglianza meteorologica e meteo-marina, l'omogeneizzazione dei linguaggi e dei contenuti, anche ai fini di una efficace informazione alla popolazione;

b) approfondimento della conoscenza anche attraverso la promozione di specifiche attività di ricerca e sviluppo applicate nel campo delle previsioni globali e ad area limitata del sistema terra;

c) realizzazione, sviluppo e gestione di reti convenzionali e non, sistemi e piattaforme di interesse nazionale per l'osservazione e la raccolta di dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilità e l'interscambio di dati e informazioni;

d) elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e servizi climatici;

e) comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche post-universitaria;

f) partecipazione ad organismi, progetti e programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali in materia di meteorologia e climatologia;

g) promozione di attività di partenariato con soggetti privati;

g-bis) coordinamento degli enti meteo (tale lettera è stata introdotta dall’art. 1, comma 297, lett. c), n. 2), della L. 199/2025).

 

Per quanto riguarda la dotazione di personale dell’Agenzia, i commi 553-554 della legge di bilancio 2018 prevedono che:

-       la dotazione organica di «ItaliaMeteo» è determinata nel limite massimo di 52 unità complessive, di cui quattro dirigenti;

-       alla copertura dell’organico di «ItaliaMeteo» si provvede mediante procedure di mobilità e, a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 559 (v. infra);

-       l’Agenzia si avvale altresì, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di 30 unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001.

 

 

Il comma 556 dispone inoltre che, nei limiti delle disponibilità del proprio organico, «ItaliaMeteo» può avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, ad esclusione del personale scolastico, da collocare in posizione di comando.

Al fine di garantire la piena funzionalità e il perseguimento delle finalità istituzionali di «ItaliaMeteo», il comma 253 dell’art. 1 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha autorizzato la medesima Agenzia a prorogare (o confermare, secondo la riscrittura operata dall'articolo in esame), fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 30 settembre 2025 (data posticipata al 1° gennaio 2026 dall'articolo in esame), disposti ai sensi del comma 556 della medesima legge, nonché a prorogare (o confermare, secondo la riscrittura operata dall'articolo in esame), fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibile in corso, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559 (v. infra).

 

I commi 557 e 558 hanno disciplinato l’emanazione dello statuto (avvenuta con il D.P.C.M. 24 settembre 2020) e del regolamento di organizzazione (avvenuta con il D.P.R. 186/2020) dell’Agenzia «ItaliaMeteo».

Per quanto riguarda le risorse finanziarie destinate alla copertura delle spese di funzionamento e al finanziamento delle attività dell’Agenzia, il comma 559 (come riscritto dall’art. 1, comma 297, lett. f), della L. 199/2025) prevede un Fondo per il finanziamento dell'Agenzia «ItaliaMeteo», con una dotazione pari a 6,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

 

Si fa notare che il comma 298 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2026, che:

-       gli organi dell'Agenzia «ItaliaMeteo», ad eccezione del collegio dei revisori, decadono;

-       Come evidenziato nel sito web di «ItaliaMeteo», “gli organi dell’Agenzia, individuati dallo Statuto, sono il Direttore, il Comitato direttivo e il Collegio dei Revisori dei conti. L’Agenzia è strutturata in quattro aree: attività operative; infrastrutture osservative e informatiche; ricerca e sviluppo; amministrazione, personale, comunicazione e formazione”.

-       è nominato Commissario straordinario dell’Agenzia il capo del Dipartimento della protezione civile, che provvede a presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (vale a dire entro il 2 marzo 2026), la proposta del nuovo statuto in coerenza con le modalità e i criteri previsti dalla lettera e) del precedente comma 297.

Il successivo comma 299 dispone che:

-       il Commissario straordinario, per il periodo in cui è in carica, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti;

-       entro sessanta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia si provvede alla nomina di tutti i nuovi organi dell'Agenzia.

Il comma 300 dispone inoltre che il Commissario straordinario resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore dell'Agenzia e il collegio dei revisori resta in carica fino alla nomina del nuovo organo.

 


 

Articolo 19
(Ruolo di esperti per l'accertamento e la stima economica
dei danni prodotti da eventi calamitosi)

 

 

L’articolo 19, comma 1, prevede l’istituzione, presso la CONSAP, del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali che esercitano l’attività di accertamento e stima economica dei danni a beni immobili assicurati a seguito di eventi calamitosi. Elenca, altresì, i requisiti per l’iscrizione al predetto ruolo.

I commi 2 e 3 recano disposizioni concernenti l’esercizio di tale attività professionale e le condizioni per l’iscrizione al suddetto ruolo da parte di cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea o appartenente allo Spazio Economico Europeo, nonché della Svizzera.

Il comma 4 stabilisce che l’attività in oggetto possa essere esercitata solo da soggetti iscritti al ruolo e punisce l’attività esercitata in difetto di iscrizione richiamando le norme del codice penale applicabili a tale fattispecie.

Il comma 5 impone agli iscritti il pagamento di un contributo annuale alla CONSAP.

Il comma 6 reca le disposizioni relativa alla tenuta del ruolo da parte della CONSAP.

I commi 7 e 8 dispongono in merito alle sanzioni disciplinari e al relativo procedimento.

Il comma 9 reca disposizioni di carattere transitorio e il comma 10 demanda ad un regolamento della CONSAP la definizione della disciplina del funzionamento del ruolo degli esperti assicurativa catastrofali in esame.

 

Il comma 1 istituisce il ruolo degli esperti assicurativi catastrofali per l’accertamento e la stima economica dei danni a beni immobili assicurati, causati da eventi calamitosi quali alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sismi, frane, attività ed eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, tornado o trombe d'aria, fenomeni climatici estremi.

Il predetto ruolo degli esperti catastrofali è istituito presso la CONSAP, società per azioni Concessionaria servizi assicurativi pubblici.

Per quanto concerne la CONSAP, si rinvia al suo sito internet.

 

Il comma 1 elenca, altresì, i requisiti richiesti per l’iscrizione al ruolo.

Si prevede, in primo luogo, che la persona fisica che intenda iscriversi al ruolo suddetto deve godere dei diritti civili (lettera a));

Le lettere b), c) e d) recano un elenco di motivi ostativi all’iscrizione. Essi sono:

§  aver riportato condanna irrevocabile o a seguito di “patteggiamento” (applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui all’art. 444, comma 2, c.p.p.) per talune categorie di delitti (contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio) per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a un anno o nel massimo a tre anni (lettera b) fino alle parole “tre anni”);

§  aver riportato condanna irrevocabile o a seguito di “patteggiamento” (v. supra) per delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni (lettera b) fino alle parole “cinque anni”);

§  aver riportato condanna irrevocabile o a seguito di “patteggiamento” (v. supra) per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (lettera b) fino alla parola “obbligatori”);

§  aver riportato condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo riabilitazione (lettera b) fino alla fine della lettera medesima);

§  aver ricoperto le cariche ivi elencate - presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco - presso società o enti che siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti; tale impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei sopracitati provvedimenti (lettera c));

§  versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione a seguito dell’applicazione di misure preventive, secondo la disciplina contenuta nell’articolo 67 del Codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011).

 

La lettera e) dispone circa il titolo di studio richiesto. Si prevede che per l’iscrizione al ruolo siano richiesti, alternativamente, i seguenti titoli di studio ovvero titoli di studio conseguiti all'estero e riconosciuti ad essi equipollenti:

§  diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti tecnici - settore tecnologico, indirizzo Costruzione, ambiente e territorio (CAT);

§  laurea (L) o laurea magistrale (LM) in ambito tecnico-scientifico con competenze nel settore edilizio di tipo tecnico o strutturale, compresi gli analoghi titoli conseguiti sulla base dei precedenti ordinamenti;

§  diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, conseguito al termine dei percorsi formativi degli ITS Academy; tali percorsi dovranno soddisfare i requisiti, richiesti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 99 del 2022 (recante “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”) ossia durata pari a quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente; tali percorsi dovranno essere riferiti alle figure professionali individuate dal d.m. n. 203 del 20 ottobre 2023, nell'Area n. 5 - Sistema Casa e ambiente costruito.

 

La lettera f) stabilisce che i soggetti che non sono in possesso di un diploma universitario previsto dalla lettera e), ai fini dell’iscrizione devono aver svolto un tirocinio di durata biennale presso un esperto assicurativo catastrofale iscritto nel ruolo.

La lettera g) demanda alla CONSAP l’emanazione di un regolamento che disciplini una prova di idoneità, su materie tecniche, giuridiche ed economiche, il cui superamento è necessario per l’iscrizione al ruolo.

 

Per quanto concerne il Diploma di istruzione tecnica - Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, si veda qui (sito MIM).

Il richiamato decreto n. 203 del Ministro dell’istruzione e del merito, al quale fa riferimento l’articolo 19 in esame, riguarda le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali. Il suddetto decreto dispone circa il profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune ai percorsi di tutte le aree tecnologiche riferimento, sulla scorta del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (E.Q.F. – European Qualifications Framework) di cui alla Raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio del 22 maggio 2017. L’allegato al medesimo d.m. definisce 10 Aree Tecnologiche. Tra queste, l’Area Tecnologica n. 5 che qui interessa è articolata nelle seguenti figure professionali, di livello EQF 5: 5.1.1 Tecnico superiore per l’innovazione e la qualità delle abitazioni; 5.1.2 Tecnico superiore per il design sostenibile e l’innovazione nel settore legno e arredamento; 5.1.3 Tecnico superiore per la comunicazione, il marketing internazionale e le vendite per il settore legno e arredamento. Per ciascuna figura professionale sono definiti gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali.

 

Il comma 2, lettera a), prevede che i cittadini di uno Stato dell’Unione europea, del SEE o della Svizzera, se abilitati alla professione di accertamento e di stima di danni catastrofali a beni immobili assicurati secondo gli ordinamenti applicabili possono svolgere la loro attività in Italia su base temporanea e occasionale, secondo la disciplina sulla libera prestazione di servizi contenuta negli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo n. 206 del 2007 (concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali).

Per l’esercizio di tale attività in maniera stabile, la lettera b) richiede il riconoscimento della qualifica professionale conseguita nell’altro Stato, secondo la disciplina contenuta nel Titolo III del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007.

Secondo il comma 3, tale riconoscimento consente l’iscrizione al ruolo a domanda, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

 

Il comma 4 stabilisce che gli esperti assicurativi catastrofali che esercitano l'attività in proprio, in forma associata o nell'ambito di strutture organizzate e che sono in possesso dei requisiti prescritti, siano iscritti al ruolo; tale attività professionale è svolta esclusivamente da soggetti iscritti al ruolo predetto. L’esercizio dell’attività senza l’iscrizione è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.  

Il richiamato art. 348 c.p. reca le sanzioni penali per esercizio abusivo di una professione, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato, stabilendo per tale fattispecie la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro. Prevede altresì pene specifiche nei confronti del professionista che abbia determinato altri a commettere il reato suddetto ovvero abbia diretto l’attività delle persone che siano concorse nel reato medesimo (terzo comma). Tali pene consistono nella reclusione da uno a cinque anni e nella multa da 15.000 a 75.000 euro. Si prevede che la condanna (per le fattispecie suddette, di cui al primo e terzo comma) comporti la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che abbia commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente ordine, albo o registro, ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata (secondo comma dell’art. 348 c.p.).

 

Il comma 5 pone in capo agli iscritti al ruolo il pagamento alla CONSAP di un contributo annuale, denominato “contributo di gestione del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali”. La disposizione demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (sentiti il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e la CONSAP) - pubblicato entro il 30 giugno di ciascun anno sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito ufficiale della CONSAP - la determinazione del contributo. Si prevede che l’ammontare del contributo sia fissato nei limiti di quanto necessario per assicurare la copertura finanziaria degli oneri di gestione del ruolo, degli oneri connessi all'organizzazione e alla gestione della prova di idoneità (v. supra comma 1, lettera g)) e degli oneri di difesa in giudizio della CONSAP per controversie relative alle funzioni di cui al presente articolo 19.

Il comma 6 demanda ad un regolamento della CONSAP, cui è attribuito il compito di curare il funzionamento del ruolo degli esperti catastrofali, la definizione della disciplina inerente agli obblighi di comunicazione, nonché alle modalità di cancellazione per rinuncia, perdita dei requisiti, radiazione o mancato versamento del contributo annuale alla CONSAP medesima. Tale regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet della CONSAP, la quale cura, altresì, le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al ruolo.

 

Il comma 7 prevede le sanzioni del richiamo, della censura, della radiazione, applicabili agli iscritti che violino le norme del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005) e le relative norme di attuazione. Tali sanzioni sono comminate in base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva.

Il comma 8 specifica che il richiamo consiste in una dichiarazione scritta di biasimo motivato a fronte di fatti di lieve manchevolezza; la censura e la radiazione sono disposte, rispettivamente, per fatti di gravità particolare o eccezionale gravità.

 

Il comma 9 contiene disposizioni di carattere transitorio. Esso prevede che, fino al 1° aprile 2028, possano iscriversi nel ruolo i soggetti che:

§  siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e),

§  documentino adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attività professionale disciplinata dal presente articolo.

Le modalità di accertamento del requisito dell'adeguata capacità professionale e della comprovata esperienza sono disciplinate da un regolamento della CONSAP medesima.

 

Il comma 10 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  - di concerto con i Ministri per la protezione civile e le politiche del mare e delle imprese e del made in Italy e sentita la CONSAP - la disciplina del funzionamento del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali.

Il decreto dispone, altresì, circa il procedimento disciplinare per le infrazioni di cui al comma 7, in analogia a quanto previsto sull’applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti dall’articolo 331 del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005).

 

Tale articolo 331 stabilisce che la CONSAP provvede alla contestazione degli addebiti nel termine di 120 giorni dall'accertamento dell'infrazione (180 giorni per i soggetti residenti all'estero). A seguito dell'esercizio delle facoltà difensive attribuite all’iscritto (o decorso inutilmente il termine di 60 giorni per il loro esercizio) il Collegio di garanzia, acquisita la documentazione e disposta l’audizione degli interessati, può proporre l'archiviazione della contestazione, chiedere alla CONSAP di disporre l'integrazione delle risultanze istruttorie oppure, ove ritenga provata al violazione, trasmette la proposta motivata di determinazione della sanzione alla CONSAP, la quale dispone la sanzione. Le controversie sono devolute alla competenza esclusiva del giudice amministrativo. Si prevede la pubblicazione sul sito della CONSAP dei provvedimenti di radiazione, delle sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e dei decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.

Si veda anche il regolamento concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei periti assicurativi (provvedimento della CONSAP 23 ottobre 2015, n. 2).

 

Al suddetto decreto ministeriale MEF, inoltre, sono demandate le disposizioni concernenti le modalità di aggiornamento formativo e professionale continui. Tale aggiornamento deve essere svolto obbligatoriamente e con cadenza annuale, al fine di assicurare il conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione

Il medesimo decreto stabilisce anche il termine a partire dal quale diventa efficace l'obbligo di iscrizione al ruolo ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di esperto assicurativo catastrofale. Tale termine non può essere comunque successivo al 1° gennaio 2027.

 

Il comma 10 in esame prevede che tale decreto ministeriale sia adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente secreto-legge.

 

 

 


 

Articolo 20
(Sistema di allarme pubblico)

 

 

L’articolo 20 disciplina le modalità di funzionamento e di organizzazione del sistema di allarme pubblico di protezione civile.

Il comma 1 prevede che il sistema di accesso a internet tramite App per il rischio da precipitazioni intense sia regolato con apposito provvedimento del Capo del DPC (Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) che assicuri la sua attivazione entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto-legge.

Relativamente, invece, ai rischi derivanti da maremoto generato da sisma e al rischio vulcanico a Stromboli, rimane il termine del 31 dicembre 2026 per l’attivazione di IT-Alert, attraverso cui possono essere inviati messaggi di emergenza ai cellulari.

Il comma 2 stabilisce, fatte salve alcune eccezioni, l’obbligo di trasmettere al DPC dati utili per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente decreto-legge.

Infine, il comma 3 affida allo stesso Dipartimento il coordinamento della Rete Radio Nazionale di protezione civile.

 

Il comma 1 dell'articolo in esame stabilisce che le modalità di funzionamento e di organizzazione relative all’impiego e agli scopi del sistema di allarme pubblico tramite applicazione mobile basata su un servizio di accesso a Internet (App), con riferimento al rischio derivante da precipitazioni intense, sono stabilite con un provvedimento del Capo del Dipartimento della Protezione civile (DPC), d’intesa con il Ministero delle Imprese e del made in Italy, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale provvedimento deve assicurare che il sistema entri in funzione entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Relativamente, invece, ai rischi derivanti da maremoto generato da sisma e al rischio vulcanico a Stromboli, resta confermato il termine del 31 dicembre 2026 per l’attivazione del sistema IT-Alert, previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera ooo), del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259), che utilizza il servizio di rete Cell Broadcast Service di cui all’articolo 2, comma 1, lettera bbb), previsto dal medesimo Codice.

Si fa presente che il sistema IT-Alert (articolo 2, comma 1, lettera ooo) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259) è il sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o eventi catastrofici imminenti o in corso. Il messaggio IT-alert, che viene ricevuto da chiunque si trovi nella zona interessata dall'emergenza o dall'evento calamitoso, contiene informazioni circa lo scenario di rischio e le relative misure di autoprotezione da adottare rapidamente. Il servizio IT-alert è conforme allo standard internazionale "Common Alerting Protocol" (CAP) per garantire la completa interoperabilità con altri sistemi, nazionali e internazionali, di divulgazione di allerte e allarmi di emergenza e avvisi pubblici. IT-alert nasce con l'obiettivo di coprire "l'ultimo miglio" dell'informazione in ambito di protezione civile e quindi raggiungere i cittadini potenzialmente interessati da una situazione di emergenza.

Con Direttiva 7 febbraio 2023 delle Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, è stato disciplinato l’allertamento di protezione civile e il sistema di allertamento pubblico IT-Alert.

Per ulteriori informazioni su IT-alert, si veda il sito https://www.it-alert.it/it/.

Il servizio di rete CBS (Cell Broadcast Service), di cui all'articolo 2, comma 1, lettera bbb) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, utilizzato dal sistema IT-alert, è il servizio che consente la comunicazione unidirezionale di brevi messaggi di testo ai dispositivi mobili presenti in una determinata area geografica coperta da una o più celle delle reti mobili pubbliche.

 

Il comma 2 precisa che tutti gli enti, le amministrazioni, le istituzioni, le organizzazioni e le imprese, pubblici e privati, che detengono o gestiscono documenti, dati o informazioni utili ai fini del presente articolo, hanno l’obbligo di trasmetterli al DPC, purché tali elementi:

§  non siano coperti da segreto di Stato o da classifiche di segretezza ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124;
La disciplina del segreto di Stato è contenuta principalmente negli articoli da 39 a 42 della legge di riforma dei servizi di informazione (legge 124 del 2007). Nella definizione pratica delle modalità di ricorso del segreto di Stato si suole distinguere tra l'apposizione e l'opposizione del segreto di Stato. L'apposizione del segreto consiste nell'atto di individuazione in concreto dei documenti, dei fatti, delle notizie od altro che, se conosciuti, possono compromettere la sicurezza dello Stato e quindi devono rimanere segreti. La responsabilità e la competenza per l'apposizione del segreto di Stato spetta al Presidente del Consiglio, il quale, con proprio regolamento, stabilisce i criteri per l'individuazione degli atti suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato. L'atto di opposizione è il provvedimento, spettante in ultima istanza al Presidente del Consiglio, che attesta nei confronti dell'autorità giudiziaria l'apposizione del segreto di Stato su un documento.
L’articolo 42 della legge n. 124 del 2007 sul sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica disciplina le classifiche di segretezza che, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, “sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali”. Il comma 3 individua le classifiche attribuibili, ordinandole secondo i quattro livelli di “segretissimo, segreto, riservatissimo e riservato”. Il comma 5 prevede il meccanismo della declassificazione automatica, stabilendo che “La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica”. Nel caso di apposizione della classifica di segretezza di riservato, decorsi cinque anni dalla data di apposizione, cessa ogni vincolo di classifica (D.L. 75/2023, art. 1, comma 4).

§  o non riguardino l’ordine e la sicurezza pubblica, né la prevenzione e la repressione dei reati.

 

Il comma 3 precisa che per assicurare la piena interoperabilità dei sistemi di comunicazione di protezione civile “mission critical”, il DPC coordina e gestisce la Rete Radio Nazionale di protezione civile, intesa come unione delle Reti Radio Regionali di protezione civile, in conformità a quanto previsto dal protocollo d’intesa stipulato tra il DPC e il Ministero delle imprese e del made in Italy.

 

 


 

Articolo 21
(Modifiche all'articolo 20-sexies del D.L. 61/2023 e misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata)

 

 

L’articolo 21 reca modifiche, anche di carattere integrativo, alla disciplina della ricostruzione privata – con particolare riferimento alla delocalizzazione di immobili a uso residenziale e produttivo quale misura alternativa alla riparazione o ricostruzione in sito – nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e, limitatamente all’Emilia-Romagna, dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre del 2024 (comma 1). Sono altresì regolati i conseguenti profili finanziari, precisando l’invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 2).

Le citate modifiche (recate dal comma 1) sono principalmente volte a precisare che la delocalizzazione può:

• avvenire non solo nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato ma anche nei comuni limitrofi;

• riguardare non solo gli edifici per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione in loco, ma anche quelli per i quali sia interdetta la riparazione (la novella individua altresì i fattori che inibiscono la riparazione/ricostruzione dell’edificio);

• riguardare – a particolari condizioni e nel limite di spesa di 25 milioni di euro, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori succitati – anche immobili che non hanno subito danni diretti in conseguenza degli eventi alluvionali in questione.

 

L’articolo in esame reca modifiche e integrazioni alla disciplina, recata dall’art. 20-sexies del D.L. 61/2023, relativa alla ricostruzione privata:

-       nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023;

-       e nei territori dell’Emilia-Romagna colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre del 2024.

La relazione illustrativa sottolinea che le disposizioni recate dal comma in esame si rendono necessarie “al fine di assicurare l'applicabilità delle misure volte alla delocalizzazione di immobili a uso residenziale e produttivo quale misura alternativa alla riparazione o ricostruzione in sito già parzialmente disciplinate con i commi 3-bis, 3-ter 3-quater dell'art. 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023 come, da ultimo, modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, risolvendo talune criticità insorte in fase attuativa”.

 

 

L’art. 20-sexies del D.L. 61/2023 – nel disciplinare la ricostruzione privata nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e, limitatamente all’Emilia-Romagna, dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre del 2024[18] – prevede, al comma 3, l’erogazione, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, di contributi per far fronte alle tipologie di intervento e di danno elencate dal medesimo comma e direttamente conseguenti agli eventi alluvionali succitati. Tali tipologie includono, tra l’altro: la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa; i danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose; i danni agli edifici privati di interesse storico-artistico; ecc.

I successivi commi da 3-bis a 3-quater (inseriti nel testo del D.L. 61/2023 dall’art. 2, comma 1, del D.L. 11 giugno 2024, n. 76) disciplinano la delocalizzazione di immobili a uso residenziale e produttivo quale misura alternativa alla riparazione o ricostruzione in sito.

Nel dettaglio, il comma 3-bis consente di destinare i contributi per la ricostruzione privata previsti dal comma 3, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata (dall’art. 20-quinquies, comma 4, del D.L. 61/2023) al Commissario straordinario per la ricostruzione, anche alle misure di delocalizzazione seguenti:

a.    all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;

b.    all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.

 

Si ricorda che l’art. 20-ter del D.L. 61/2023 ha previsto la nomina – con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate – del Commissario straordinario alla ricostruzione. Il comma 7 di tale articolo dispone inoltre, tra l’altro, che il Commissario straordinario:

-       opera in stretto raccordo con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, in qualità di sub-commissari;

-       definisce, con una o più ordinanze, la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi più urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione privata, di cui all’art. 20-sexies del medesimo decreto-legge, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili.

Per approfondimenti sulla figura del Commissario e, più in generale, sulle disposizioni emanate per la gestione dell’emergenza e della ricostruzione nei territori in questione, si rinvia al focus L'alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche del maggio 2023.

 

Il comma 3-ter dispone che le aree e gli immobili in relazione ai quali si è provveduto alla delocalizzazione – cioè, per la precisione, le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a), nonché gli immobili danneggiati di cui al comma 3-bis, lettera b) – sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario medesimo.

Il comma 3-quater prevede limiti ai contributi per la delocalizzazione contemplati dal comma 3-bis, stabilendo che tali contributi:

-       sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 3;

-       e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione.

 

La disciplina di dettaglio dei contributi per la delocalizzazione degli immobili a uso residenziale, attuativa dei commi da 3-bis a 3-quater dell’art. 20-sexies del D.L. 61/2023, è stata adottata con l’ordinanza commissariale 7 settembre 2025.

 

 

Ciò premesso, si illustra il dettaglio delle disposizioni recate dall’articolo in esame. In calce alla presente scheda di lettura è inoltre riportato il testo a fronte tra le disposizioni previgenti e quelle risultanti dalle novelle in esame.

 

Modifiche alla disciplina della delocalizzazione (comma 1)

La lettera a), n. 1), del comma 1 modifica l’alinea del comma 3-bis dell’art. 20-sexies del D.L. 61/2023, nella parte in cui stabilisce che i contributi per la ricostruzione privata possono essere destinati a misure di delocalizzazione nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario, al fine di precisare che tale destinazione deve avvenire anche nei limiti previsti dal comma 3-quater (v. box precedente).

 

La lettera a), n. 2), modifica la lettera a) del comma 3-bis, che prevede quale misura di delocalizzazione l’acquisto di aree alternative già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, al fine di precisare:

• che ciò può avvenire nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato o nei comuni limitrofi.

La relazione illustrativa sottolinea che il testo previgente della lettera a) non prevede nulla relativamente alla collocazione delle aree citate, “ma entra in conflitto con la precisazione contenuta nella lettera b) del medesimo comma, ove è stabilito un limite al solo comune ove è sito l'immobile. Quest'ultima specifica appare, alla luce delle obiettive condizioni delle aree interessate, eccessivamente restrittiva e si ritiene che l'estensione anche ai comuni limitrofi possa consentire di risolvere le problematiche insorte in taluni territori, ove sono indisponibili aree o fabbricati idonei senza indurre indesiderati effetti di spopolamento, soprattutto nei territori delle aree interne, particolarmente danneggiate dagli eventi in questione”.

• che la delocalizzazione, parziale o totale, deve riguardare edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere non solo alla ricostruzione nel medesimo luogo (come stabilito dal testo previgente), ma nemmeno alla riparazione dell’edificio stesso;

La relazione illustrativa motiva l’introduzione della disposizione in esame in virtù dell’esistenza di “regimi vincolistici che inibiscono determinate tipologie di opere edilizie (ad esempio manutenzioni straordinarie o ristrutturazioni)”, per cui si rende necessario considerare anche tali fattispecie, dal momento che producono, sull'immobile danneggiato, effetti analoghi all’impossibilità di ricostruzione.

• i seguenti fattori che inibiscono la riparazione/ricostruzione dell’edificio:

- previsioni contrarie previste nei piani di assetto idrogeologico o negli strumenti urbanistici vigenti;

- fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile danneggiato e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio;

La relazione illustrativa sottolinea che l’integrazione testé illustrata consente di colmare “una grave lacuna della norma previgente che impediva di provvedere nei casi in cui l'immobile non fosse utilizzabile per i citati fattori esterni, impedendo il ripristino dei danni subiti e, conseguentemente, anche l'uso del bene in una prospettiva indeterminata, senza prevedere alcuna forma di alternativa utile per sovvenire all'esigenza abitativa o produttiva inibita nell'immobile originario”.

• che le risorse per la delocalizzazione non includono solo quelle necessarie per l'acquisto delle predette aree alternative, ma anche quelle per la costruzione di un immobile in tali aree.

 

La lettera a), n. 3), reca, alla lettera b) del comma 3-bis, modifiche speculari a quelle introdotte dal precedente n. 2), allo scopo – evidenziato dalla relazione illustrativa – di rendere coerenti le previsioni recate dalle lettere a) e b) del comma 3-bis.

Viene quindi precisato anche nella citata lettera b) del comma 3-bis, la quale disciplina il caso in cui la delocalizzazione avvenga con l’acquisto non di aree ma di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva:

• che la delocalizzazione può avvenire anche in comuni limitrofi;

• che la delocalizzazione può avvenire anche nel caso in cui non sia possibile provvedere alla riparazione dell’immobile danneggiato;

• quali sono i fattori che inibiscono la riparazione/ricostruzione dell’edificio (elencando gli stessi fattori introdotti dal n. 2) della lettera in esame);

• che le risorse per la delocalizzazione non includono solo quelle per l’acquisto degli immobili predetti, ma anche quelle per provvedere alle spese funzionali al recupero e riuso di tali immobili, al fine di promuovere il recupero di aree già urbanizzate e la rigenerazione del patrimonio edilizio potenzialmente degradato.

 

La lettera b) del comma 1 introduce due nuovi commi (3-bis.1 e 3-bis.2) all’art. 20-sexies del D.L. 61/2023.

Il comma 3-bis.1 prevede l’ampliamento del novero degli immobili destinatari dei contributi per la delocalizzazione di cui al comma 3-bis.

Viene infatti previsto che tali contributi possono essere richiesti anche per interventi su immobili che non hanno subito danni diretti in conseguenza degli eventi alluvionali del 2023-2024 in questione, alle seguenti condizioni:

-       gli immobili sono soggetti a fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni ad essi per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultano programmati e finanziati gli interventi di mitigazione di cui alle lettere a) e b) del comma 3-bis;

-       le situazioni indicate al punto precedente devono aver provocato l'emissione, da parte delle competenti autorità, di un provvedimento di sgombero o evacuazione che sia ancora vigente al momento della presentazione della domanda in ragione del permanere dei predetti fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni.

 

Per tali immobili viene previsto che il Commissario straordinario provvede alla concessione dei contributi e al rimborso per gli eventuali oneri di demolizione, nel limite di spesa di 25 milioni di euro, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario e destinate, a legislazione vigente, alle misure di ricostruzione privata.

 

La relazione illustrativa motiva l’introduzione del comma 3-bis.1 testé illustrato, sottolineando che in mancanza di questa norma si produrrebbe “una condizione di impossibilità d'uso temporalmente indeterminata, aggravata dal fatto che l'immobile avrebbe potuto non aver subito alcun danno diretto, con la conseguente prosecuzione, senza una scadenza ad oggi prevedibile, della condizione di evacuazione per i nuclei familiari interessati, nonché dell'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione ad essi spettanti”.

 

Il comma 3-bis.2 precisa quali sono gli interventi di mitigazione la cui mancata programmazione risulta ostativa all'accesso al contributo per la delocalizzazione.

Tale comma dispone infatti che, qualora l'impossibilità di procedere alla riparazione o ricostruzione nel medesimo luogo derivi da fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile ai sensi di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-bis.1, gli interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio la cui programmazione è ostativa alla concessione del contributo di delocalizzazione sono quelli valutati sufficienti a produrre, a lavori ultimati, la revoca del provvedimento di sgombero o evacuazione.

Viene altresì precisato che la valutazione citata è effettuata dall'autorità che ha emesso il provvedimento (che, secondo quanto sottolineato dalla relazione illustrativa, è di norma il Comune), d'intesa con il subcommissario territorialmente competente, che si avvalgono delle rispettive strutture tecniche ordinariamente competenti.

 

La lettera c) del comma 1 reca disposizioni di coordinamento, volte ad allineare il testo previgente del comma 3-ter dell’art. 20-sexies alle modifiche e integrazioni operate dalle lettere precedenti.

 

Invarianza finanziaria (comma 2)

Il comma 2 dell’articolo in esame regola i profili finanziari connessi all’attuazione del comma precedente nei territori di cui trattasi, stabilendo che ad essa si provvede:

-       quanto alla lettera a), nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente;

-       e, quanto alle lettere b) e c), nel limite di spesa di euro 25 milioni, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale intestata (dall’art. 20-quinquies del D.L. 61/2023) al Commissario straordinario e destinate, a legislazione vigente, alle misure di ricostruzione privata.

La relazione tecnica sottolinea che la lettera a) del comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, “dal momento che le specifiche introdotte non alterano la platea dei potenziali beneficiari, né gli importi dei contributi concedibili”. In relazione alle lettere b) e c), invece, la relazione tecnica motiva la quantificazione del limite di spesa succitato evidenziando che “dalle interlocuzioni svolte con gli enti territoriali interessati è emerso un potenziale fabbisogno non superiore a 50 casi specifici. Ad essi è associata una stima del contributo medio concedibile pari a euro 400.000, comprensivo degli eventuali oneri per demolizioni” e, in relazione alle risorse finanziarie stanziate per l'attuazione delle misure di ricostruzione privata, che “residua una disponibilità quantificata in euro 84 milioni”, che garantisce quindi la copertura del limite di spesa succitato.

 

 

Testo a fronte tra le norme previgenti e quelle risultanti dalle novelle in esame

 

 

Art. 20-sexies, commi da 3-bis a 3-quater, del D.L. 61/2023

Testo previgente

Nuovo testo

3-bis. I contributi di cui al comma 3 possono essere altresì destinati, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies:

3-bis. I contributi di cui al comma 3 possono essere altresì destinati, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies e di quanto previsto dal comma 3-quater»:

a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica,

a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato o nei comuni limitrofi,

ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla

 

ricostruzione nel medesimo luogo;

 

ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla riparazione o

ricostruzione nel medesimo luogo in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile danneggiato e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio, nonché alle spese finalizzate alla costruzione di un immobile nelle predette aree;

b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato,

b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato o nei comuni limitrofi,

nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla

ricostruzione nel medesimo luogo.

nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla riparazione o ricostruzione nel medesimo luogo in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile danneggiato e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio, nonché alle spese funzionali al recupero e riuso di tali immobili, al fine di promuovere il recupero di aree già urbanizzate e la rigenerazione del patrimonio edilizio potenzialmente degradato.

3-ter. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a), nonché gli immobili danneggiati di cui al comma 3-bis, lettera b) sono

gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede

alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies.

3-ter. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a), nonché gli immobili di cui al comma

3-bis, lettera b), e al comma 3-bis.1 sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede, ove necessario alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies.

3-quater. I contributi di cui al comma 3-bis sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione.

3-quater.   identico

 

 


 

Articolo 22
(Misure urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023)

 

 

L’articolo 22 introduce alcune misure di sostegno del lavoro in agricoltura a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio del 2023.

L’articolo in questione, in particolare, novella l'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, inserendo i commi da 1-ter a 1-decies. 

 

Nello specifico, il comma 1-ter prevede che, al fine di ristorare i danni causati dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i periodi di competenza dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è riconosciuto alle imprese cooperative e loro consorzi ed alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi che siano qualificati come medie e grandi imprese ed operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico afferenti alla gestione contributiva agricola e relativi ai periodi di competenza dell’anno 2024, a titolo di compensazione dei danni, fino a concorrenza dell'importo quantificato ai sensi del comma 1-quinquies su cui si dirà in seguito.

 

Il comma 1-quater prevede che le agevolazioni contributive di cui al comma 1-ter sono subordinati al rispetto dei limiti e degli obblighi, anche di pubblicazione e trasparenza.

 

Il comma 1-quinquies prevede che l'importo dell’agevolazione è calcolato in base alla perdita di reddito subita dal beneficiario in conseguenza degli eventi alluvionali.

A tale riguardo i beneficiari devono dimostrare la perdita di reddito subita mediante perizia asseverata redatta da un professionista abilitato. Al fine di garantire l'effettività del ristoro il calcolo della riduzione della produzione è effettuato, distintamente per ciascun beneficiario, a livello della singola coltura o unità produttiva colpita dall'evento, escludendo dal computo le unità produttive aziendali non interessate dall'evento calamitoso.

Il calcolo della perdita deve comprendere:

Ø la differenza tra il valore della produzione agricola media annua delle sole superfici o unità produttive colpite (calcolata secondo il criterio della media olimpica o degli ultimi tre anni) e il valore della produzione agricola effettiva delle medesime superfici unità produttive registrata nell'anno;

Ø la deduzione dei costi non sostenuti a causa della calamità, corrispondenti ai soli costi diretti variabili risparmiati per effetto dei minori volumi prodotti e gestiti, determinati anche mediante l'utilizzo di parametri tecnici e indici settoriali adottati dalla Regione;

Ø l’inclusione dei costi fissi e indiretti, comunque sostenuti dall’impresa, nonché gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti direttamente a causa dell’evento calamitoso per la salvaguardia del potenziale produttivo; 

Ø la deduzione degli importi effettivamente liquidati a titolo di risarcimento assicurativo o da fondi mutualistici a copertura dei medesimi danni calcolati alle lettere precedenti. L'intensità dell'aiuto, inteso come somma dell’agevolazione contributiva e di ogni altro indennizzo della medesima natura eventualmente percepito, non deve superare il 100 per cento dei costi ammissibili così calcolati. La regione competente per territorio determina il danno calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario cui l'aiuto viene versato direttamente. 

Il comma 1-septies prevede che le agevolazioni di cui al comma 1-ter possono essere cumulati, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2472 con altri aiuti di Stato, inclusi quelli erogati dal Fondo AgriCat, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili.

 

Il comma 1-octies prevede che la domanda è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che, all’esito della quantificazione operata dalla regione, accredita l’importo dell’agevolazione sull’estratto conto aziendale delle imprese che hanno presentato la domanda, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

 

Il comma 1-nonies prevede che le agevolazioni di cui al comma 1-ter sono concesse previa comunicazione del regime di aiuto alla Commissione Europea da parte del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nel limite massimo di 40,5 milioni di euro per l’anno 2026.

L’INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.

 

Il comma 1-decies prevede che agli oneri derivanti dal primo periodo del comma 1-ter, valutati in 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario alla ricostruzione.


 

Capo IV – Disposizioni finanziarie e finali

Articolo 23
(
Disposizioni finali)

 

 

L’articolo 23 chiarisce che, ai sensi di quanto previsto dal decreto in esame, gli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026, comprendono anche gli eventi che, a partire dalla medesima data del 18 gennaio 2026, hanno causato il movimento franoso verificatosi nel territorio del Comune di Niscemi e i danni in conseguenza dei predetti eventi meteorologici comprendono i danni in conseguenza degli eventi che, a partire dalla medesima data del 18 gennaio 2026, hanno causato il movimento franoso verificatosi nel territorio del Comune di Niscemi.

 

L’articolo 23 (che si compone di un solo comma) prevede che, ai sensi di quanto previsto dal presente decreto, gli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, comprendono anche gli eventi che, a partire dalla medesima data del 18 gennaio 2026, hanno causato il movimento franoso verificatosi nel territorio del comune di Niscemi e i danni in conseguenza dei predetti eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 comprendono i danni in conseguenza degli eventi che, a partire dalla medesima data del 18 gennaio 2026, hanno causato il movimento franoso verificatosi nel territorio del comune di Niscemi.

La relazione illustrativa chiarisce che il territorio comunale di Niscemi è compreso nel perimetro dell'emergenza dichiarata con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 e che il movimento franoso che ha interessato il territorio comunale di Niscemi è regolato dall'ordinanza di protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026.

La relazione tecnica sottolinea che la disposizione “ha natura meramente chiarificatrice di quanto già previsto dal riferimento agli eventi metereologici per i quali è stata dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale di cui alla deliberazione del 26 gennaio 2026, come emergente dall'inserimento del Comune di Niscemi tra i Comuni allegati all'ordinanza n. 1180 del 2026 e dalla presenza, nell'ambito di tale ordinanza, di un apposito articolo recante ‘Ulteriori misure per fronteggiare la frana di Niscemi’".

 


 

Articolo 24
(Disposizioni finanziarie)

 

L’articolo 24 reca le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge in esame, quantificati complessivamente in circa 356,1 milioni di euro per il 2026, 28,1 milioni di euro per il 2027 e 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030.

 

L’articolo 24, primo comma, reca le disposizioni finanziarie a copertura degli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 1, dall’articolo 9, comma 4, dall’articolo 10, comma 2, dall’articolo 11, commi 1 e 4, ed infine dall’articolo 15, comma 2, lettere a) e b), quantificati complessivamente in 356.116.955 euro per il 2026, 28.116.955 euro per il 2027 e 3.116.955 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030.

 

Gli oneri complessivi quantificati dall’articolo in esame sono riferiti alle seguenti disposizioni del decreto-legge:

·      articolo 1, comma 1: 90 milioni per il 2026 e 25 milioni per il 2027 per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 e per i quali i commissari delegati hanno svolto le ricognizioni dei fabbisogni (si veda la relativa scheda di lettura);

·      articolo 9, comma 4: 108 milioni per il 2026 come rifinanziamento del “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori” (capitolo 7411/MASAF) finalizzato a erogare risorse in favore di imprese agricole, incluse le cooperative, nonché di imprese e consorzi della pesca e dell’acquacoltura interessate dai citati eventi metereologici (si veda la relativa scheda di lettura);

·      articolo 10, comma 1: 5 milioni per il 2026 affinchè il Ministero del turismo realizzi campagne promozionali per assicurare la ripresa delle attività produttive del settore turistico, ivi inclusi gli stabilimenti termali e balneari, nonché gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nei territori colpiti dai citati eventi meteorologici, anche avvalendosi di ENIT S.p.A. (si veda la relativa scheda di lettura);

·      articolo 11, commi 1 e 4: circa 2,4 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2030 per l’assunzione, a tempo determinato e per il solo triennio 2026-2028, di massimo 10 unità di personale non dirigenziale per ciascuna delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia e di ulteriori massime 10 unità per il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, nonché per l’innalzamento da tre a sette incarichi dirigenziali di seconda fascia, che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio può conferire per il triennio 2026-2028, a soggetti esterni all’amministrazione (si veda la relativa scheda di lettura);

·      articolo 15, comma 2, lettere a) e b): fino a 150 milioni di euro per il 2026 per interventi nel comune di Niscemi, di cui fino a 75 milioni di euro per interventi di demolizione di edifici pubblici e privati e per contributi ai proprietari degli immobili demoliti, e fino a 75 milioni per interventi di prevenzione strutturale e riduzione dei rischi idraulici e idrogeologici (si veda la relativa scheda di lettura).

 

Disposizioni recanti oneri

(milioni di euro)

2026

2027

2028

2029

2030

Art. 1, co. 1

90

25

 

 

 

Art. 9, co. 4

108

 

 

 

 

Art. 10, co. 1

5

 

 

 

 

Art. 11, co. 1

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

Art. 11, co. 4

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Art. 15, co. 2, lett. a) e b)

150

 

 

 

 

TOTALE

356,1

28,1

3,1

3,1

3,1

Fonte: Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 (A.C. 2823).

 

Nel dettaglio, l’articolo 24, primo comma, dispone che ai predetti oneri, pari a 356.116.955 euro per il 2026, 28.116.955 euro per il 2027 e 3.116.955 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, si provveda come segue:

a)      quanto a 180 milioni di euro per il 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 18 febbraio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.

Si tratta delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la disposizione prevede siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. I successivi commi 2, 2-bis e 2-ter del citato articolo 148 hanno già previsto la destinazione di quota parte di tali proventi a copertura di specifici oneri per gli esercizi 2001, 2017, 2018 e a decorrere dal 2019.

b)     quanto a 25 milioni di euro per il 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa dì cui all’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Si tratta di contributi assegnati ai Comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio; per l’anno 2027, le risorse disponibili erano pari a 750 milioni di euro. Si segnala che la disciplina dei contributi è stata da ultimo modificata dall’articolo 1

c)      quanto a 18 milioni di euro per il 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate risultanti dai precedenti riparti delle dotazioni di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, da destinare alle imprese ubicate nelle regioni Calabria e Sicilia;

Si tratta delle dotazioni del “Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi” (capitolo 7439/MASAF), che secondo la nota di variazioni al disegno di legge di bilancio 2026 (A.C. 2750) non reca residui, e del già citato “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori” (capitolo 7411/MASAF) che secondo la nota di variazioni al disegno di legge di bilancio 2026 (A.C. 2750) reca residui per 22,3 milioni. Si rammenta che l’articolo 9, comma 4, del decreto-legge in esame rifinanzia il “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori” allo scopo di erogare risorse in favore di imprese agricole, incluse le cooperative, e di imprese e consorzi della pesca e dell’acquacoltura interessate dai citati eventi metereologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna.

d)     quanto a 5 milioni di euro per il 2026, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento relativo al Ministero del turismo sul fondo speciale di parte corrente, di cui alla Tabella A della legge di bilancio 30 dicembre 2025, n. 199, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026.

Si rammenta che la Tabella A della legge di bilancio 30 dicembre 2025, n. 199 reca uno stanziamento complessivo del fondo speciale di parte corrente pari a 551.527.940 euro per il 2026, di cui 16.885.184 euro accantonati per il Ministero del turismo.

e)      quanto a 3.116.955 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione);

f)      quanto a 150 milioni di euro per il 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 555, della legge di bilancio 30 dicembre 2025, n. 199 (capitolo 7272/MEF, nota di variazioni al disegno di legge di bilancio 2026 (A.C. 2750)).

Si rammenta che l’articolo 1, commi 555-558 della legge di bilancio 30 dicembre 2025, n. 199 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (capitolo 7272/MEF) un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per il 2026 al fine di ridurre l’esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a “eventi imprevedibili tali da richiedere l’introduzione di misure specifiche”. Tali risorse sono destinate al riconoscimento di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell’esposizione ai rischi naturali anche attraverso il finanziamento di specifiche opere e lavori e sono assegnate con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare direttamente ai beneficiari al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalità (commi 557 e 558). Per ulteriori dettagli, si veda l’apposita scheda di lettura predisposta dal Servizio Studi nel Volume II del Dossier relativo alla legge di bilancio n. 199 del 2025.

 

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita alle altre disposizioni (diverse da quelle di cui al comma 1 illustrato supra, all’articolo 5, comma 9 e all’articolo 6, comma 2), disponendo che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto-legge – ad eccezione delle citate disposizioni per cui è prevista specifica copertura – mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 


 

Articolo 25
(Entrata in vigore)

 

 

L’articolo 25 dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il decreto-legge è dunque vigente dal 27 febbraio 2026.

 

Ai sensi dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 



[1] Si ricorda che l’art. 24, comma 3, del Codice della protezione civile, dispone che “la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi”.

[2] A decorrere dal 1° gennaio 2027, occorre far riferimento agli articoli 33 e 34 del D.Lgs. n. 33 del 2025, Testo unico in materia di versamenti e di riscossione.

[3] Si segnala che l’art. 11, comma 7, del D.L. n. 65 del 2025 (Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale per l'area dei Campi Flegrei) al riguardo faceva salvo l’obbligo di comunicazione riguardante l’avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa previsto dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510.

[4]     Sul punto, si ricorda che con riferimento ad analoga integrazione al reddito riconosciuta in conseguenza degli eventi alluvionali del 2023 (di cui all’art. 7 del D.L. 61/2023) l’INPS, con il messaggio 1699 del 10 maggio 2023, nel fornire le indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale, specificava che i datori di lavoro non dovevano dimostrare gli effetti che l’evento aveva determinato sull’attività produttiva dell’azienda.

[5]     Fatto salvo quanto previsto in caso di CIGS concessa per la causale di contratto di solidarietà, la cui durata viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente

[6]     In particolare, non si applicano la previsione secondo cui, se l'impresa ha fruito di 52 settimane consecutive di CIGO, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa e quella che dispone che la CIGO relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

[7]     Tale contributo è pari:

a)       al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

b)       al 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

c)       al 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

 

[8] Il testo della richiamata deliberazione è consultabile al seguente indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-02-02&atto.codiceRedazionale=26A00453&elenco30giorni=true .

[9]     Non vengono pertanto derogate le altre previsione del richiamato comma 9, in base alle quali alle suddette amministrazioni è altresì fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni medesime e degli enti e società da esse controllati (ad eccezione di alcune ipotesi in materia di organi elettivi degli ordini, dei collegi professionali, dei relativi organismi nazionali e degli enti aventi natura associativa). La disposizione stabilisce poi che gli incarichi, le cariche e le collaborazioni predetti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata.

[10]   Il richiamato comma 489 stabilisce che ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell' articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici in questione sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive.

[11]   Il richiamato comma 3 prevede che la pensione anticipata erogata negli anni 2019, 2020 e 2021 ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 14 del decreto legge n. 4 del 2019 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

[12]   Il richiamato comma 3 prevede che la pensione anticipata erogata negli anni 2023, 2024 e 2025 ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 14.1 del decreto legge n. 4 del 2019 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

[13]   In questo senso si vedano Corte costituzionale n. 20 del 1956, n. 180 del 1980, n. 237 del 1983, n. 212 del 1984, n. 160 del 1985, n. 213 del 1998, n. 341 del 2001, n. 353 del 2001, n. 51 del 2006, n. 82 del 2015, n. 198 del 2018, n. 31 del 2019 e n. 63 del 2023. Al riguardo si rileva che anche più recentemente la Corte costituzionale ha ribadito tali conclusioni, affermando in particolare ancora una volta che le norme di attuazione degli statuti speciali si basano su un potere attribuito dalle norme costituzionali degli statuti medesimi in via permanente e stabile, e sono dotate di competenza “riservata e separata” rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica (si vedano Corte costituzionale n. 120 del 2024 e n. 9 del 2024).

[14] In particolare, l’articolo 3, comma 1, del disegno di legge sulle PMI, dispone che le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021 per gli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa, non vincolate a favore di accordi di programma, affluiscono nel Fondo per la crescita sostenibile per un importo fino a 100 milioni di euro, al fine di sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo, di importo non inferiore a 1 milione di euro e non superiore a 20 milioni di euro, proposti dalle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera della moda.

[15]   Il Fondo si alimenta anche con i “rientri” (da finanziamenti, rifinanziamenti, riscatti di partecipazioni azionarie ed eventuali revoche) che con cadenza semestrale da INVITALIA, soggetto gestore, vengono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere poi riassegnati al competente capitolo di spesa del Ministero delle imprese e del Made in Italy. Si tratta del capitolo 7483 “Fondo rotativo per la crescita sostenibile”, p.g.1). Le risorse sono successivamente trasferite alla contabilità speciale del Fondo crescita sostenibile (n. 1201).

[16] Si fa riferimento ad eventi eccezionali, caratterizzati da forti raffiche di vento, precipitazioni intense e mareggiate, che hanno provocato esondazioni, allagamenti, movimenti franosi, danneggiamenti alla fascia costiera e alle aree interne, alle infrastrutture di trasporto, a edifici pubblici e privati, alle attività produttive ed alla rete dei servizi essenziali

[17]   L’art. 7 del d.lgs. n. 1/2018 fa riferimento a emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo fissati dall'art.24 del medesimo decreto.

[18] In base a quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 20-bis del D.L. 61/2023, le disposizioni di tale articolo e degli articoli da 20-ter a 20-duodecies disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, compresi nell'allegato 1 annesso al presente decreto. Il successivo comma 1-bis (inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 7 maggio 2025, n. 65) stabilisce che, a decorrere dal 15 maggio 2025, le disposizioni degli articoli da 20-bis a 20-duodecies si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 (ad eccezione delle attività e degli interventi di protezione civile, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di protezione civile).