Proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance 13 gennaio 2026 |
PremessaLo scorso 29 dicembre il Consiglio dei Ministri, su proposta della Presidente del Consiglio, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro della difesa, ha approvato il decreto legge n. 201 del 2025, che introduce disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance. Il provvedimentoNecessità ed urgenza del provvedimento in esame è connesso - come precisato dalla relazione illustrativa - con "la necessità di ottemperare agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e dell'Alleanza atlantica, per affrontare più efficacemente la crisi internazionale in atto in Ucraina, che incide sugli equilibri geopolitici e mina la sicurezza e la stabilità internazionali, tenuto conto dell'importanza degli sforzi in atto per il raggiungimento di una soluzione al conflitto". Il decreto si compone di 3 articoli. Il primo articolo contiene, al comma 1, la proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, e al comma 2 la proroga dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini. L'articolo 2 riguarda la sicurezza dei giornalisti freelance. Infine, l'articolo 3 contiene l'entrata in vigore. La proroga contenuta nell'articolo 1, comma 1, è resa necePrecedenti autorizzazioni all'invio di armamentissaria dall'imminente scadenza del termine di autorizzazione fissato, inizialmente, al 31 dicembre 2022, poi prorogato al 31 dicembre 2023 dall'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185; fino al 31 dicembre 2024, con l'art. 1 del il decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, e da ultimo fino al 31 dicembre 2025, con l'art. 1 decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200. L'intervento contenuto nell'articolo 1, comma 2, è volto a consentire di rinnovare ulteriormente, fino al 4 marzo 2027, i permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini presenti sul territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022, in conformità alla recente Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio del 15 luglio 2025 che ha consentito, fino alla citata data, il proseguimento dell'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina. L'articolo 2 prevede specifici obblighi in capo agli editori in materia di formazione sulla sicurezza e di copertura assicurativa in favore dei giornalisti freelance che vengono inviati in zone di guerra, prevedendo un contributo statale sperimentale per l'anno 2026.
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ContenutoL'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 201/2025 in esame prorogaProroga fino al 31 dicembre 2026 dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari fino al 31 dicembre 2026, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, prevista dall'articolo 2-bis del decreto 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, ;n. 28, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici. Si tratta del primo decreto di proroga che contiene la precisazione delle priorità. L'autorizzazione è concessa "nei termini e con le modalità" stabilite nella normativa richiamata. A tal proposito si ricorda che l'articolo 2-bis, del decreto legge n. 14 del 2022 ha autorizzato, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, in deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo, n. 66 del 2010 e alle connesse disposizioni attuative, che disciplinano la cessione di materiali di armamento. L'autorizzazione alla cessione era stata già prorogata, da ultimo, fino al 31 dicembre 2025, dal D.L. 200/2024.
L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa (anche ai fini dello scarico contabile), sono definiti con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze (art. 2 bis, comma 2 del decreto legge n. 14/2022). Ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, del decreto legge n. 14 del 2022, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto, "anche alla luce di quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2" (che disciplinano, appunto, la cessione di armi).
Il
13 dicembre 2022 il Senato e la Camera, in seguito alle comunicazioni del Ministro della Difesa ai sensi del l'
articolo 1 del decreto-legge n. 185 del 2022, hanno approvato
Le risoluzioni approvate dal Senato e dalla Camera
risoluzioni che impegnano il Governo, tra l'altro, a proseguire il sostegno militare all'Ucraina (al Senato risoluzioni n.
6-00009, n.
6-00008 e n.
6-00011; alla Camera risoluzioni n.
6-00012, n.
6-00014 e n.
6-00016).
Analoga discussione si è svolta, sia alla Camera che al Senato, il 10 gennaio 2024, in relazione al
decreto legge 200/2023, con l'approvazione di risoluzione che impegnano il Governo a proseguire il sostegno militare all'Ucraina.
Si ricorda, inoltre, che il 21 gennaio 2025 al
Senato e il 22 gennaio 2025 alla
Camera, in seguito alle comunicazioni rese dal Ministro della Difesa ai sensi del l'
articolo 1 del decreto-legge n. 185 del 2022, sono state
approvate le risoluzioni che impegnano il Governo, tra l'altro,
a proseguire il sostegno militare all'Ucraina (al Senato la
risoluzione n. 6 Craxi, Terzi Di Sant'Agata, Pucciarelli, Petrenga, Barcaiuolo, Ronzulli, Galliani, Rosso, Lotito, Damiani, Trevisi, Ternullo, Silvestro, Paroli, risultando assorbite o precluse le altre proposte di risoluzione presentate; alla Camera è stata interamente approvata la
risoluzione n. 6-147 Bignami, Molinari, Barelli e Lupi; sono state parzialmente approvate le risoluzioni
n. 6-148 Braga e altri,
n. 6-152 Faraone e altri, nel testo riformulato, la risoluzione n. 6-151 Richetti e altri e, infine, nel testo riformulato, la risoluzione
Della Vedova e Magi n. 6-153).
In relazione alle cessioni in oggetto, sono stati finora emanati i seguenti dodici I D.M. precedentemente emanatidecreti ministeriali:
I decreti ministeriali appena citati hanno il medesimo contenuto. I mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di cui si autorizza la cessione sono elencati in un allegato, "elaborato dallo Stato maggiore della difesa", che è classificato, e quindi non disponibile. Lo Stato maggiore della difesa viene anche autorizzato ad adottare "le procedure più rapide per assicurare la tempestiva consegna dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti". In relazione a ciascuno di questi decreti ministeriali, il Ministro della difesa pro tempore è audito presso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR). Per l'undicesimo pacchetto l'audizione si è tenuta il 7 maggio 2025. Per il dodicesimo pacchetto l'audizione si è tenuta il 25 novembre 2025.
Il comma 2 dell'articolo 1 prevede il rinnovo fino al 4 marzo 2027, su richiesta dell'interessato, dei Rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione specialepermessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini presenti sul territorio nazionale prima del 24 febbraio 2022. Si tratta dei permessi di soggiorno già rinnovati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, che ha disposto il rinnovo per una sola volta e con durata annuale, dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, del testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998). Tale disposizione, oggetto di abrogazione ad opera del comma 1 del medesimo articolo 7, prevedeva il divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare, che consentiva poi l'ottenimento di un permesso per protezione speciale. Successivamente, il DL 202/2024 ha previsto il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, sempre su richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2026 (art. 2, comma 2). Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in favore degli sfollati provenienti dall'Ucraina dopo l'inizio del conflitto ha la sua base giuridica nella La Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del ConsiglioDecisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022, più volte prorogata (da ultimo fino al 4 marzo 2027 dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell'Unione Europea del 15 luglio 2025). Con la Decisione del 2022 l'Unione ha accertato l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina e ha attivato, per la prima volta, il meccanismo previsto dalla direttiva relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di rifugiati (direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, recepita dal nostro ordinamento dal D.Lgs. 85/2003). Il D.Lgs. 85/2003, tra le misure di accoglienza e di protezione degli sfollati, prevede anche il rilascio di un permesso di soggiorno (art. 4, lett. e). Il rilascio del permesso di soggiorno è disciplinato dal DPCM 28 marzo 2022. La decisione prevede la possibilità per i cittadini dell'Ucraina e loro familiari (e anche per i cittadini di paesi terzi che beneficiavano di protezione internazionale prima del 24 febbraio 2024) in fuga dal paese di risiedere e muoversi nel territorio dell'UE per un periodo fino a un anno, estendibile dal Consiglio di un anno ulteriore ( e, su proposta della Commissione europea, di un ulteriore anno ancora, fino quindi ad un massimo di 3 anni, ai sensi della direttiva 2001/55/CE) con possibilità di lavorare e di avere accesso a diritti sociali, come il diritto di alloggio e di assistenza sanitaria. Per i cittadini di paesi terzi con legale residenza in Ucraina, che non sono in grado di tornare in modo sicuro al loro paese o regione di origine, gli Stati membri possono scegliere se applicare il meccanismo di protezione permanente previsto per i cittadini ucraini o uno status adeguato ai sensi del loro diritto nazionale. In particolare, l'articolo 2 della predetta decisione si applica alle seguenti categorie di persone che sono sfollate dall'Ucraina, a partire dal 24 febbraio 2022: - cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; - apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; e - familiari delle predette categorie di persone. Gli Stati membri applicano la decisione o una protezione adeguata ai sensi del loro diritto nazionale nei confronti degli apolidi e dei cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine. Gli Stati membri, inoltre, possono applicare la decisione anche ad altre persone, compresi gli apolidi e i cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina, che soggiornavano legalmente in Ucraina e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine. La decisione prevede anche che la Commissione coordini la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio delle capacità di accoglienza e l'individuazione di eventuali necessità di ulteriore sostegno. Le agenzie dell'UE, tra cui Frontex, l'Agenzia dell'UE per l'asilo ed Europol, possono fornire ulteriore sostegno operativo su richiesta degli Stati membri. Il 18 marzo 2022 la Commissione europea ha pubblicato le linee guida operative per aiutare gli Stati membri nell'applicazione delle disposizioni della direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea.
Il comma 3 dell'articolo 1 contiene la Clausola di invarianza finanziariaclausola di invarianza finanziaria. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto legge in esame afferma che l'art.1, co. 1 prevede che le cessioni possano essere effettuate attraverso decreti interministeriali (Difesa-Esteri-Economia) che definiscono l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile. Si ricorda che le cessioni di mezzi, materiali e armamenti avvengono a titolo non oneroso per la parte ricevente (cioè il governo ucraino) ma, al pari di quelle realizzate dagli altri Stati membri, sono parzialmente rimborsate dall'Unione europea attraverso i fondi dello Strumento europeo per la pace (European Peace Facility). Su tale strumento si rinvia all'approfondimento sul sito del Consiglio europeo. Per tali cessioni Il Consiglio dell'Unione ha disposto lo stanziamento di 6,1 miliardi di euro. Nel marzo 2024 è stato anche istituito, all'interno dello strumento, un fondo speciale per il sostegno all'Ucraina, con ulteriori 5 miliardi di euro. Il sostegno finanziario stanziato attraverso lo strumento europeo per la pace ha raggiunto un totale di 11,1 miliardi di EUR.
Si segnala anche che l'
articolo 29 bis
, del decreto le
gg
e n. 21 del 2022 ha novellato l'articolo 2-
bis del citato
decreto legge n. 14 del 2022, al fine di specificare che le somme in entrata derivanti dai decreti ministeriali che definiscono l'elenco dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto di cessione alle autorità governative dell'Ucraina, devono essere
riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Da ultimo, il comma 14 dell'
articolo 13 della legge di bilancio per il 2026-2028, (
legge 30 dicembre 2025, n. 199), analogamente a quanto già previsto dalle precedenti leggi di bilancio, autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2026, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.
L'articolo 2 pone a carico degli editori committenti obblighi di formazione e di copertura assicurativa in favore dei Disposizioni in materia di sicurezza dei giornalisti freelancegiornalisti freelance inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato, offrendo, in via sperimentale per l'anno 2026, un contributo statale a copertura dei relativi costi, erogabile su richiesta dell'editore, nel limite di spesa massimo complessivo di 600.000 euro e nel limite massimo di 60.000 euro a singolo contributo. La disposizione in commento, composta di tre commi, reca disposizioni in materia di sicurezza dei giornalisti freelance. Il comma 1 prevede che i giornalisti, iscritti al relativo Ordine, che esercitano la professione in forma autonoma, indipendente e senza avere rapporti di lavoro subordinato (i cosiddetti giornalisti "freelance"), se inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato devono essere formati sui temi della sicurezza e devono avere adeguata copertura assicurativa da parte degli editori da cui hanno ricevuto l'incarico. Ai sensi del comma 2, ferme restando le disposizioni dell'articolo 19-bis del decreto-legge n. 7 del 2015, in materia di sicurezza dei viaggiatori, il costo dell'assicurazione e della formazione di cui al comma 1 è coperto, in via sperimentale, per l'esercizio finanziario 2026, da un contributo a carico dello Stato, concesso su istanza dell'editore interessato da presentare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ogni editore potrà essere ammesso a un contributo non superiore a 60.000 euro e nel limite massimo di spesa complessivo non superiore a 600.000 euro.
Il citato articolo 19-
bis del
decreto-legge n. 7 del 2015 attribuisce al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il compito di
rendere pubblici, attraverso il proprio sito web istituzionale ed anche avvalendosi del contributo informativo degli organismi di informazione,
le condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri, nonché i comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi e l'eventuale raccomandazione di non effettuare viaggi in determinate aree.
La norma chiarisce che, comunque, resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva
responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi.
Il comma 3 dispone in ordine alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, prevedendo che ad essi il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda, nel limite massimo di spesa di 600.000 euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoriaFondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Il
Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'
articolo 1 della legge n. 198 del 2016, al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'
articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale.
I beneficiari del contributo sono le
imprese editrici di quotidiani e periodici e le
imprese dell'emittenza radiofonica e televisiva locale. La disciplina per i contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici è dettata dal
decreto legislativo n. 70 del 2017; quella per i contributi alle imprese dell'emittenza radiofonica e televisiva locale è dettata dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017.
Il Fondo è annualmente
ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del made in Italy, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze (si veda, per il 2025, il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2025).
Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri (si veda, per il 2025, il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025).
Si segnala che l'articolo 1, comma 316, della legge di bilancio per il 2024 (
legge n. 213 del 2023) ha conferito al Governo il compito di procedere, con
regolamento di delegificazione, alla
ridefinizione e all'integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse finanziarie del Fondo, anche in ragione della trasformazione tecnologica digitale e dei nuovi contenuti informativi.
L'articolo 3 dispone Entrata in vigorel'entrata in vigore del provvedimento il giorno stessi della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 31 dicembre 2025. |
Unione Europa e Ucraina: Sostegno finanziario, Assistenza militare e prospettive di adesione(a cura del Servizio per i Rapporti con l'Unione europea)
Il Consiglio europeo, nella riunione del 18-19 dicembre 2025 Consiglio europeo, nella riunione del 18-19 dicembre, ha adottato un documento politico sull'Ucraina – non sottoscritto da Ungheria e Slovacchia – nel quale l'Unione europea ribadisce il proprio sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina, confermando al contempo la prospettiva del suo futuro ingresso nell'Unione. Nel quadro degli sforzi internazionali volti a una composizione negoziata del conflitto, l'Unione europea ha sostenuto l'iniziativa diplomatica degli Stati Uniti d'America, presentando una controproposta – concordata anche con il Regno Unito – che prevedeva, tra l'altro: la riaffermazione della sovranità dell'Ucraina; il mantenimento, a Kyiv, di un contingente militare più ampio rispetto a quanto ipotizzato nel piano statunitense; un graduale e condizionato alleggerimento del regime sanzionatorio; nonché la ricostruzione del Paese mediante l'utilizzo dei beni russi congelati nell'Unione europea. Il documento richiama altresì i princìpi fondamentali che, secondo l'Unione europea e gli Stati membri, devono orientare il processo negoziale e costituire la base di un eventuale accordo di pace, in particolare:
Le conclusioni del vertice, adottate all'unanimità, richiamano i princìpi già affermati nella riunione del 6 marzo 2025 e ribaditi nei successivi vertici, che l'Unione europea e gli Stati membri indicano come quadro di riferimento per l'avvio e la conduzione dei negoziati di pace. E' importante ricordare che il 27 novembre scorso, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla posizione dell'Unione europea rispetto al piano proposto e sull'impegno dell'UE a favore di una pace giusta e duratura per l'Ucraina. In tale risoluzione, tra l'altro, il Parlamento:
Nelle Il sostegno finanziario conclusioni approvate all'unanimità, già richiamate, il Consiglio europeo del 18-19 dicembre 2025 ha approvato la concessione di un prestito di 90 miliardi di euro a favore dell'Ucraina per il biennio 2026-2027, coperto dal margine di manovra del bilancio UE, con l'esplicita esenzione dagli obblighi finanziari per Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia. L'iniziativa mira a garantire le risorse di bilancio e militari necessarie alla difesa e alla deterrenza contro l'aggressione della Russia. Il documento specifica inoltre che l'erogazione del sostegno e le garanzie di sicurezza avverranno nel pieno rispetto delle specifiche politiche di difesa di alcuni Stati membri e degli interessi di sicurezza collettivi. Il prestito costituisce un'alternativa al disegno della Commissione europea presentato negli scorsi mesi di impiegare le risorse immobilizzate della Banca centrale russa per far fronte alle necessità finanziarie dell'Ucraina. La proposta della Commissione aveva infatti incontrato la forte opposizione del Belgio, dove ha sede la società Euroclear, che detiene la maggior parte dei beni russi congelati nell'UE. È stata inoltre registrata l'opposizione della Francia. Anche il governo italiano aveva espresso perplessità, richiedendo ulteriori approfondimenti tecnico-giuridici sulla legittimità della proposta. Il contributo complessivo dell'UE e degli Stati membri all'Ucraina ha raggiunto circa 187,3 miliardi di euro, inclusi 3,7 miliardi provenienti dai proventi dei beni russi congelati. Di questa somma, 100,6 miliardi sono stati mobilitati nell'ambito dell'approccio Team Europe come forma di sostegno finanziario e di bilancio nonché di assistenza umanitaria, 66 miliardi destinati all'assistenza militare e circa 17 miliardi per sostenere gli Stati membri nell'accoglienza dei rifugiati ucraini (dati aggiornati al 1° dicembre 2025). Il contributo derivante dal bilancio dell'UE è stimato dalla Commissione europea in 21,5 miliardi nel 2025, 21 miliardi nel 2024, 19,5 miliardi nel 2023 e 11,6 miliardi nel 2022. Una quota rilevante deriva dallo Strumento per l'Ucraina, istituito il 29 febbraio 2024, con una dotazione complessiva di 50 miliardi di euro (33 miliardi di prestiti e 17 miliardi di sovvenzioni) per il quadriennio 2024-2027. L'accesso a tali risorse è subordinato all'attuazione, da parte di Kyiv, delle riforme indicate nel Piano per l'Ucraina, già valutato positivamente dal Consiglio dell'UE. Al 14 novembre 2025 sono stati complessivamente erogati a titolo di tale strumento 34 miliardi di euro cui si deve aggiungere un'ulteriore erogazione di circa 2,3 miliardi di euro approvata dal Consiglio l'11 dicembre scorso e disborsata il 22 dello stesso mese. Lo Strumento comprende le risorse del Quadro per gli investimenti in Ucraina, volto ad attirare investimenti pubblici e privati per la ripresa e la ricostruzione, che finora ha mobilitato 6,9 miliardi di euro di risorse UE con una mobilitazione attesa di investimenti per 21,5 miliardi. A ciò si affianca la speciale assistenza macrofinanziaria (ERA), deliberata con regolamento del 28 ottobre 2024, che dà attuazione all'impegno assunto dal G7 nel giugno 2024 per offrire prestiti all'Ucraina. Tale meccanismo, alimentato dalle rendite dei beni russi congelati e da contributi di Stati membri e Paesi terzi, impegna l'UE per 18 miliardi, di cui 14 erogati nel 2025. Al momento dell'adozione del regolamento il valore complessivo dei profitti generati dagli attivi della Banca centrale russa congelati nell'UE, era stimato in circa 258 miliardi di euro. La proposta per il nuovo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, presentata il 16 luglio 2025, prevede una riserva (Ukraine Reserve) di 100 miliardi di euro per l'erogazione di prestiti all'Ucraina nell'ambito dello strumento Global Europe, destinato a sostituire tutti gli strumenti di assistenza finanziaria a paesi terzi dell'UE, tra cui lo Strumento per l'Ucraina.
Nel maggio 202Il sostegno al commercio ucraino2 la Commissione ha varato il Piano d'azione per i corridoi di solidarietà, finanziati dall'UE con circa 2 miliardi di euro, per istituire itinerari logistici alternativi per ferrovia, strada e vie navigabili interne, consentendo all'Ucraina di esportare quasi 199 milioni di tonnellate di merci, di cui quasi 88 milioni di tonnellate di cereali, semi oleosi e prodotti correlati e importare circa 88 milioni di tonnellate di merci, tra cui aiuti militari e umanitari e carburante. Per l'UE il miglioramento dei collegamenti con l'Ucraina è destinato nel lungo termine a favorire la sua integrazione nel mercato comune europeo. Lo scorso ottobre è inoltre entrato in vigore l'accordo aggiornato per la realizzazione di una zona di libero scambio tra UE e Ucraina.
Dal 2022 L'assistenza militare al 2024 l'UE e gli Stati membri hanno mobilitato complessivamente a sostegno dell'esercito ucraino 66 miliardi di euro, di cui 6,1 miliardi tramite lo Strumento europeo per la pace e 59,9 miliardi tramite contributi bilaterali degli Stati membri. L'UE ha risposto alla richiesta di munizioni e missili da parte dell'Ucraina, con tre tipi di intervento:
L'UE ha inoltre promosso una missione di assistenza militare a sostegno delle forze armate ucraine (EUMAM Ucraina), che ha formato circa 85.000 soldati ucraini. La missione, a cui partecipano con offerta di formazione e personale 24 Stati membri, è iniziata nel novembre 2022 per una durata di due anni, e prorogata fino al 15 novembre 2026, con una dotazione di circa 409 milioni di euro.
La missione, volta a rafforzare la capacità delle Forze Armate ucraine di difendere l'integrità del paese e di scoraggiare altre offensive russe, coopera con la NATO. Offre formazione alle forze armate ucraine a livello base, avanzato e specializzato in settori quali assistenza medica, difesa chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN), attività di sminamento, logistica e comunicazione. Vi hanno finora preso parte, anche con proprio personale, 24 Stati membri, tra cui l'Italia, nonché la Norvegia. Le attività hanno luogo su territorio dell'UE, principalmente in Polonia e Germania.
Alla missione di assistenza militare, si affianca l'EUAM Ucraina, missione civile istituita il 22 luglio 2014, il cui mandato è stato rivisto nel 2022 per tener conto della guerra di aggressione della Russia e successivamente prorogato fino al 2027. L'EUAM fornisce sostegno alle autorità ucraine nel perseguimento dei crimini internazionali commessi nel contesto dell'aggressione militare della Russia, nonché nella gestione integrata delle frontiere. La riunione, svoltasi a Parigi il 6 gennaio scorso, della Coalizione dei volenterosi – che riunisce 35 Stati UE ed extra-UE che si sono impegnati a sostenere l'Ucraina - si è conclusa con una dichiarazione dell'impegno a fornire garanzie di sicurezza all'Ucraina dopo il cessate il fuoco, ivi compreso il sostegno alle Forze armate ucraine e un sistema di monitoraggio del cessate il fuoco guidato dagli Stati Uniti. Francia e Regno Unito si sono altresì impegnati a stanziare truppe in territorio ucraino.
Misure sanzionatorie e divieto di importazioni di gas dalla RussiaNel documento sull'Ucraina, il Consiglio europeo del 18-19 dicembre 2025 ha ribadito la determinazione a intensificare la pressione sulla Russia, invitando il Consiglio a elaborare ulteriori pacchetti sanzionatori. Ha sottolineato l'importanza strategica del coordinamento con il G7 per rafforzare le misure antielusione.
Riguardo alla sicurezza energetica, il documento rileva l'efficacia delle azioni intraprese contro la "flotta ombra" russa nel ridurre i proventi di Mosca. Tuttavia, si richiede un'ulteriore azione coordinata degli Stati membri, anche nei confronti degli Stati di bandiera, per mitigare i rischi residui e contrarre ulteriormente le entrate russe.
Infine, il Consiglio europeo ha condannato con fermezza il sostegno militare fornito da attori esterni, citando esplicitamente Iran, Bielorussia e Repubblica popolare democratica di Corea. Viene formulata l'esortazione alla cessazione immediata di qualsiasi assistenza diretta o indiretta, con specifico riferimento alla fornitura di componenti e tecnologie a duplice uso. L'UE ha adottato sanzioni contro la Russia fin dall'inizio della sua invasione dell'Ucraina nel 2022. Il 30 giugno scorso il Consiglio ha prorogato di altri sei mesi, fino al 31 gennaio 2026, le misure sanzionatorie già adottate nel 2014 per l'annessione della Crimea. Il 15 dicembre, con l'obiettivo di limitare ulteriormente la capacità della Russia di generare profitti che possono essere impiegati nel conflitto, sono state adottate nuove misure restrittive nei confronti di altre cinque persone e quattro entità per il supporto prestato alla flotta ombra russa e alla sua catena del valore.
Con tali misure sono attualmente oltre 2.600 le persone e le entità soggette a sanzioni dell'UE in risposta alla continua aggressione militare della Russia contro l'Ucraina.
Gli individui colpiti da misure restrittive sono imprenditori riconducibili, direttamente o indirettamente, alle principali compagnie petrolifere statali russe Rosneft e Lukoil, tutti coinvolti in attività economiche che da un lato forniscono una importante fonte di entrate al Governo della Federazione Russa e dall'altra, impiegando navi che trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi provenienti o esportati dalla Russia, nascondono la vera origine di tali prodotti con pratiche di spedizione irregolari e ad alto rischio.
Le entità destinatarie delle nuove sanzioni sono compagnie di navigazione con sede negli Emirati arabi uniti, in Vietnam ed in Russia, che possiedono o gestiscono petroliere soggette a misure restrittive imposte dall'UE o da altri paesi in quanto facenti parte della flotta ombra russa e che trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi praticando pratiche di spedizione irregolari.
Le misure restrittive consistono nel congelamento dei beni che si trovano nel territorio dell'Unione e nel divieto per i cittadini e le aziende dell'UE di mettere a loro disposizione fondi. Le persone sono inoltre soggette ad un divieto di viaggio, che impedisce loro di entrare o transitare attraverso gli Stati membri dell'UE.
Nella stessa data del 15 dicembre, il Consiglio ha adottato misure restrittive nei confronti di altre dodici persone e due entità, per il loro coinvolgimento nelle attività ibride della Russia, tra cui la manipolazione e l'interferenza di informazioni straniere (FIMI) e le attività informatiche a danno dell'UE, dei suoi Stati membri e di Stati partner.
Le nuove misure si basano sul regime di misure restrittive - adottato l'8 ottobre 2024 e in vigore fino al 9 ottobre 2026 - in risposta alle azioni destabilizzanti della Russia, e rivolto a coloro che adottano azioni e politiche del Governo della Federazione Russa che compromettono i valori fondamentali dell'UE e dei suoi Stati membri, la loro sicurezza, stabilità, indipendenza e integrità. Il regime di sanzioni è rivolto anche ai responsabili di attività ibride contro paesi terzi e organizzazioni internazionali.
In risposta al sostegno fornito allo sforzo bellico russo e alle minacce ibride, il Consiglio ha introdotto un nuovo criterio per sanzionare individui ed entità legati alla Bielorussia che compromettano la sicurezza, lo Stato di diritto o la democrazia nell'UE. La decisione fa seguito alle recenti incursioni di palloni aerostatici nello spazio aereo della Lituania, che hanno causato la chiusura temporanea dell'aeroporto di Vilnius.
Sulla base delle nuove disposizioni, l'UE potrà imporre misure restrittive contro chi danneggia o interrompe la funzionalità di infrastrutture critiche; è coinvolto nella manipolazione di informazioni straniere e interferenze; minaccia il funzionamento delle istituzioni democratiche o dei servizi di interesse pubblico; agevola l'ingresso non autorizzato nel territorio degli Stati membri.
Si ricorda che il 23 ottobre è stato adottato il XIX pacchetto di misure economiche restrittive e sanzioni volte a colpire settori chiave che alimentano l'invasione illegale dell'Ucraina da parte della Russia, tra cui l'energia, la finanza ed il complesso militare-industriale. Nella stessa data il Consiglio ha rafforzato il controllo sugli spostamenti dei diplomatici russi in tutta l'UE e adottato ulteriori misure nei confronti dei responsabili del trasferimento forzato di minori ucraini. Con riguardo al divieto di importazione di gas naturale liquefatto (GNL) e di gas da gasdotto, rispettivamente dalla fine del 2026 e dall'autunno 2027, la Commissione europea ha presentato il 17 giugno una proposta di regolamento su cui il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio lo scorso 3 dicembre su cui il Parlamento europeo si è pronunciato favorevolmente durante la seduta del 17 dicembre scorso. Il testo è ora in attesa dell'approvazione del Consiglio. Con riferimento ai diplomatici russi, i loro spostamenti all'interno dello spazio Schengen, al di fuori dello Stato membro in cui sono accreditati, dovranno essere sottoposti ad un'informazione preventiva dello Stato UE interessato. Gli Stati membri dell'UE potranno autonomamente imporre un obbligo di autorizzazione.
Tutela dei civili, sicurezza energetica e giustizia internazionaleAttacchi alle infrastrutture energetiche ucraine e rimpatrio di civili e minoriIl Consiglio Europeo del 18-19 dicembre 2025 ha espresso ferma condanna per gli attacchi sistematici della Russia contro obiettivi civili e infrastrutture. Ha chiesto la mobilitazione delle risorse necessarie per la riparazione e la resilienza della rete, intensificando la fornitura di assistenza umanitaria, protezione civile ed equipaggiamenti energetici da parte dell'UE e dei suoi partner.
Sul fronte dei diritti umani, il documento rinnova l'appello urgente a Russia e Bielorussia per il rimpatrio immediato e sicuro di tutti i bambini e i civili ucraini deportati illegalmente. Vengono infine indicate come essenziali le misure di costruzione della fiducia, tra cui lo scambio di prigionieri di guerra, quali componenti imprescindibili del percorso verso la pace.
Dall'inizio della guerra, la Russia ha insistentemente colpito le infrastrutture critiche ed il sistema energetico ucraino
, principalmente gli impianti di trasmissione dell'energia elettrica nel 2022 e 2023 e dal 2024 gli impianti di produzione di energia elettrica, con la distruzione di oltre la metà delle infrastrutture energetiche di Kyiv.
L'UE ha erogato almeno 2 miliardi di euro di sostegno alla sicurezza energetica, ed ulteriori 160 milioni circa di euro a sostegno della sicurezza energetica dell'Ucraina in vista dell'inverno 2024-2025. Il sostegno è utilizzato per:
Con riguardo alla deportazione illegale di minori ucraini in Russia, la Commissione europea sostiene la Coalizione internazionale per il rimpatrio dei bambini ucraini, lanciata a Kiev il 2 febbraio 2024, e intende collocare questo tema in cima all'agenda globale con un vertice internazionale di alto livello.
AAccertamento delle responsabilità per i crimini di guerra e risarcimentittraverso il documento approvato da 25 Stati membri, il Consiglio Europeo del 18-19 dicembre 2025 ha confermato la determinazione dell'UE nel garantire l'accertamento delle responsabilità per i crimini di guerra e le gravi violazioni connesse all'aggressione della Russia. Ha inoltre chiesto che sia reso operativo il tribunale speciale sul crimine di aggressione contro l'Ucraina. Ha infine accolto con favore la firma della Convenzione istitutiva della Commissione internazionale per le richieste di risarcimento. IlIl Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina 24 giugno scorso è stato firmato l'accordo tra il Consiglio d'Europa e il governo ucraino per l'istituzione del Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina che dovrebbe avere sede nei Paesi Bassi.
Il nuovo organismo, non ancora operativo per le incertezze relative al suo finanziamento, è stato richiesto dall'Ucraina nel maggio 2025 e fortemente sostenuto dall'UE che dovrebbe offrire un contributo finanziario annuo di 10 milioni di euro.
I costi per il suo funzionamento sono tuttavia stimati dal Consiglio d'Europa in circa 75 milioni annui. Tale difficoltà di finanziamento è aggravata dal ridimensionamento del sostegno statunitense agli organismi multinazionali e alla stessa Ucraina.
L'impegno per la sua istituzione è stato preso congiuntamente il 9 maggio 2025 dall'UE, dal Consiglio d'Europa, dal governo ucraino, oltre che da una coalizione che comprende la Commissione europea, l'Alta Rappresentante e 37 paesi UE ed extra-UE.
Il crimine di aggressione, consistente nell'utilizzo deliberato della forza armata contro un altro Stato, in violazione della Carta delle Nazioni Unite, non può essere sottoposto alla Corte penale internazionale (CPI), la cui competenza è di indagare sui crimini di guerra, sui crimini contro l'umanità e sul genocidio in Ucraina.
Le autorità nazionali ucraine potranno deferire le indagini e le azioni penali nazionali in corso relative al reato di aggressione al procuratore del tribunale speciale. Le prove raccolte nel contesto dei lavori svolti – anche con la partecipazione di 5 Stati membri dell'UE (Polonia, Lettonia, Estonia, Romania e Lituania) nell'ambito del Centro internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione (ICPA), ospitato all'interno di Eurojust, saranno trasmesse, se del caso, anche al procuratore del tribunale speciale. Il 16 dicembre, all'Aja, è stata formalizzata l'istituzione presso il Consiglio d'Europa di una Commissione internazionale per i reclami o per le richieste di risarcimento all'Ucraina, aperta anche agli Stati non membri del Consiglio d'Europa. L'adesione dell'Ucraina all'UEL'Ucraina ha presentato domanda di adesione all'UE il 28 febbraio 2022. Il 23 giugno il Consiglio europeo ha concesso all'Ucraina lo status di paese candidato a pochi giorni di distanza dal parere formulato dalla Commissione europea. Il 25 giugno 2024 i negoziati di adesione sono stati formalmente avviati con lo svolgimento della prima conferenza intergovernativa tra l'UE e l'Ucraina. Nel settembre 2025 è stato completato il processo di screening per valutare fino a che punto la legislazione ucraina sia già conforme agli standard dell'UE, prerequisito per l'avvio dei negoziati di adesione. La commissaria europea per l'allargamento Kos ha più volte dichiarato soddisfatte le condizioni per aprire i primi capitoli negoziali. Tale passaggio - che richiede il consenso unanime degli Stati membri dell'UE - è stato tuttavia fin qui impedito dal veto dell'Ungheria, che ha mantenuto la tradizionale opposizione durante la riunione del Consiglio Affari Generali tenutasi il 16 dicembre scorso. Preso atto dei progressi fatti nel processo di allargamento, il Consiglio ha fornito nelle sue conclusioni le linee guida per ulteriori riforme.
Durante il suo intervento alla cerimonia di apertura del semestre di presidenza cipriota, il presidente Zelensky ha ribadito la sua volontà di aprire i primi capitoli negoziali e ringraziato il presidente Christodoulides per il supporto sulla questione.
Nel pacchetto annuale sull'allargamento presentato il 4 novembre scorso la Commissione europea registra solo limitati progressi nel campo del contrasto della corruzione e si dichiara intenzionata a sostenere l'Ucraina nel traguardo di chiudere i negoziati entro il 2028, a patto che vi sia un'accelerazione delle riforme, in particolare sulle questioni fondamentali e sullo Stato di diritto. |
Relazioni allegate o richiesteIl testo è corredato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica. |
Motivazioni della necessità ed urgenzaCome precisato dal Governo nel preambolo del decreto legge, la necessità e l'urgenza della proroga in esame è dovuta al protrarsi del grave conflitto in atto in Ucraina. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLe disposizioni del decreto legge sono riconducibili sia alla materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato che alla materia "difesa e Forze armate", che sono entrambe di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera a) e lettera d) della Costituzione). |