Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi
Riferimenti: AC N.2753/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 540/1
Data: 19/02/2026
Organi della Camera: I Affari costituzionali, V Bilancio, Assemblea

19 febbraio 2026

 

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

 

D.L. 200/2025 – A.C. 2753-A

 

 

 

 

 

 

 

 

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Dossier n. 615/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 540/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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D25200a.docx

 


I N D I C E

 

 

Schede di lettura

§  Articolo 1, comma 1 (Termine concernente l’attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni) 11

§  Articolo 1, comma 2 (Sub-commissario per la realizzazione degli interventi nell’isola della Maddalena). 15

§  Articolo 1, commi 3 e 4 (Polo ospedaliero di Siracusa). 16

§  Articolo 1, comma 5 (Gestione commissariale dell’area di Bagnoli-Coroglio)  18

§  Articolo 1, comma 6 e 7 (Versamenti contributivi da parte delle pubbliche amministrazioni). 21

§  Articolo 1, comma 8 (Obblighi di trasmissione ai portali dedicati delle spese connesse a interventi edilizi agevolati) 23

§  Articolo 1, comma 9 (Contributo di autonoma sistemazione per l’evento sismico del 2024 ai Campi Flegrei). 25

§  Articolo 1, comma 10 (Controversie relative all'ammissione ai campionati sportivi professionistici). 27

§  Articolo 1, comma 11 (Misura del contributo per l’iscrizione facoltativa al Servizio Sanitario Nazionale per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi)  29

§  Articolo 1, commi 12-14 (Commissario straordinario per la baraccopoli di Messina)  31

§  Articolo 1, commi 14-bis e 14-ter (Contributo alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale per la conversione in digitale degli archivi multimediali). 34

§  Articolo 1, comma 15 (Commissario straordinario alluvione Marche). 37

§  Articolo 1, comma 16 (Rientro nell’ordinario per l’emergenza Corridoio V autostrada A4). 38

§  Articolo 1, comma 16-bis (Operatori subacquei). 40

§  Articolo 1, commi 17-19 (Struttura di supporto per la realizzazione del piano di vulnerabilità delle zone interessate dal bradisismo). 41

§  Articolo 1, comma 19-bis (Rimborso a Poste italiane per la spedizione di prodotti editoriali). 42

§  Articolo 1, comma 19-ter (Acquisto della cittadinanza da parte del minore straniero o apolide). 45

§  Articolo 1, comma 19-quater (Eleggibilità a presidente della provincia)  48

§  Articolo 1, comma 19-quinquies (Differimento del termine per l’assicurazione obbligatoria dei dipendenti pubblici per danno erariale) 49

§  Articolo 1, commi da 19-sexies a 19-octies (Proroga finanziamento Centro di produzione Spa). 51

§  Articolo 2, comma 1 (Adozione con D.P.C.M. delle modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell’interno). 53

§  Articolo 2, comma 2 (Divieto di comandi e distacchi del personale dell’Amministrazione civile dell’interno per l’area e comparto Funzioni centrali). 57

§  Articolo 2, comma 2-bis  (Contributi ai comuni per ristrutturazioni edilizie)  58

§  Articolo 2, comma 2-ter (Proroga dei contributi alle fusioni dei comuni)  60

§  Articolo 2, comma 3 (Potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa)  62

§  Articolo 2, comma 4 (Punti di crisi e centri governativi di prima accoglienza dei migranti). 64

§  Articolo 2, comma 5 (Proroga della validità di graduatoria del personale volontario dei Vigili del fuoco). 68

§  Articolo 2, comma 6 (Proroga delle facoltà assunzionali per le forze di polizia che agiscono a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica). 71

§  Articolo 2, comma 6-bis e 6-ter (Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)  73

§  Articolo 2, comma 6-quater (Proroga della sospensione dell’installazione dei sistemi di riconoscimento facciale negli impianti di videosorveglianza). 75

§  Articolo 3 (Accertamento della rappresentatività delle federazioni sindacali  della Polizia di Stato). 76

§  Articolo 4, commi 1-5 (Rinvio dell’entrata in vigore dei testi unici in materia tributaria) 79

§  Articolo 4, comma 6 (Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali). 84

§  Articolo 4, comma 7 (Disapplicazione delle norme di contenimento della spesa per la società AMCO – Asset Management Company S.p.A.). 88

§  Articolo 4, comma 8 (Contributo all’Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana) 90

§  Articolo 4, comma 9 (Rideterminazione delle promozioni al grado di colonnello del Corpo della Guardia di finanza). 93

§  Articolo 4, comma 10 (Strumenti di acquisto di servizi di connettività). 95

§  Articolo 4, comma 10-bis (Proroga del termine dell’accordo quadro in materia di cloud per le pubbliche amministrazioni). 98

§  Articolo 4, comma 11 (Svolgimento delle assemblee di società ed enti). 100

§  Articolo 4, comma 11-bis (Proroga termini in materia di assunzione personale dirigenziale da assegnare all’Agenzia delle entrate e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli). 104

§  Articolo 4, comma 11-ter (Termine per l’esercizio delle facoltà assunzionali delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici economici) 107

§  Articolo 4, comma 12 (Adeguamento capitale sociale per soggetti iscritti all’albo accertamento e riscossione enti locali). 108

§  Articolo 4, comma 12-bis (Consob). 110

§  Articolo 4, comma 12-ter (Indennità di funzione dei sindaci e degli assessori nella “zona rossa”  degli eventi sismici del 2016). 111

§  Articolo 4, comma 12-quater (Delibera regionale ai fini dell’accollo dei debiti da anticipazioni di liquidità e decreto di ripartizione delle somme dovute allo Stato in compensazione). 113

§  Articolo 4, comma 12-quinquies (Proroga termini di adozione dei decreti ministeriali di riparto del Fondo per l'attuazione di misure in favore degli enti locali). 117

§  Articolo 4, comma 12-sexies (Proroga del termine per le delibere della TARI)  122

§  Articolo 4, comma 12-septies (Delibere tasse di soggiorno Olimpiadi Milano Cortina)  123

§  Articolo 4, comma 12-octies (Proroga in materia di modifiche alla disciplina della rettifica, ai fini IVA, della detrazione). 124

§  Articolo 5, comma 1 (Valutazione multidimensionale unificata per l’assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria delle persone anziane non autosufficienti). 128

§  Articolo 5, comma 2 (Obblighi di sorveglianza degli operatori e visite di sanità animale) 132

§  Articolo 5, comma 3, lett. a) (Raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia). 134

§  Articolo 5, comma 3, lettera b) (Proroga di norma transitoria sulla responsabilità penale per i casi di omicidio colposo e lesioni colpose commessi nell’esercizio di una professione sanitaria). 136

§  Articolo 5, comma 4 (Proroga di una disciplina transitoria per l’ammissione ai concorsi per dirigente chimico). 138

§  Articolo 5, comma 5 (Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria). 139

§  Articolo 5, comma 6 (Requisiti concorsi per l’accesso alla dirigenza medica nella disciplina Medicina emergenza e urgenza e rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale emergenza-urgenza SSN avente requisiti per il pensionamento anticipato)  143

§  Articolo 5, comma 7 (Norme transitorie in materia di compatibilità con altre attività per il personale non dirigenziale di enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) 147

§  Articolo 5, comma 8 (Incarichi di lavoro autonomo a medici in formazione specialistica e incarichi a tempo determinato a professionisti sanitari e a operatori socio-sanitari)  148

§  Articolo 5, commi 8-bis ed 8-ter (Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione). 151

§  Articolo 5, comma 9 (Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario). 153

§  Articolo 5, comma 9-bis (Crediti formativi per la formazione continua in medicina)  155

§  Articolo 5, comma 10 (Norme sulle procedure sugli animali a fini scientifici)  159

§  Articolo 5, comma 10-bis (Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza)  162

§  Articolo 5, comma 10-ter (Limiti massimi per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari). 163

§  Articolo 5, comma 10-quater (Rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale)  165

§  Articolo 5, comma 10-quinquies (Norme in materia di ricetta elettronica)  167

§  Articolo 5, commi 10-sexies, 10-septies e 10-octies (Sostegno agli sfollati dall’Ucraina) 169

§  Articolo 5, commi 10-novies e 10-decies (Peste suina africana). 172

§  Articolo 6, comma 1 (Convenzione con il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche - CIMEA per il riconoscimento dei titoli di abilitazione e di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero). 177

§  Articolo 6, comma 1-bis (Iscrizione agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici). 180

§  Articolo 6, comma 1-ter (Attività di autoriparazione per imprese di meccanica e di elettrauto). 182

§  Articolo 6, commi 2 e 3 (Reclutamento dei dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione) 183

§  Articolo 6, comma 4 (Personale in comando presso gli Uffici scolastici regionali) 186

§  Articolo 6, comma 5 (Assunzioni dei docenti di religione cattolica). 188

§  Articolo 6, comma 6 (Cofinanziamento regionale dei piani triennali delle Fondazioni ITS Academy). 191

§  Articolo 6, comma 6-bis (Definizione delle modalità di valutazione dei rischi connessi agli edifici scolastici). 193

§  Articolo 6, comma 6-ter (Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)  194

§  Articolo 7, comma 1 (Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale). 196

§  Articolo 7, comma 2 (Abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 del personale docente delle università). 198

§  Articolo 7, comma 2-bis (Comitato nazionale per la valutazione della ricerca)  201

§  Articolo 7, comma 2-ter (Proroga entrata in vigore linee guida didattica a distanza per studenti impiegati all’estero nell’ambito del Piano Mattei o coinvolti in crisi belliche)  203

§  Articolo 7, comma 2-quater (Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale). 207

§  Articolo 8, comma 1 (Disponibilità delle direzioni regionali musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale) 211

§  Articolo 8, comma 2 (Contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio). 213

§  Articolo 8, comma 3 (Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi degli istituti e luoghi della cultura). 214

§  Articolo 8, commi 4 e 5 (Durata degli incarichi conferiti agli esperti della segreteria tecnica della Soprintendenza speciale PNRR). 216

§  Articolo 8, comma 5-bis  (Limiti di spesa per i crediti di imposta per la produzione cinematografica e audiovisiva) 218

§  Articolo 8, commi 5-ter e 5-quater (Finanziamento della Fondazione Museo nazionale di fotografia). 222

§  Articolo 8, comma 5-quinquies  (Semplificazioni procedimentali per interventi edilizi di lieve entità). 225

§  Articolo 9, comma 1 (Sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal codice della strada). 229

§  Articolo 9, comma 2 (Accesso ai finanziamenti per la messa in sicurezza dei ponti nel bacino del Po). 231

§  Articolo 9, comma 2-bis  (Proroga termini inizio e ultimazione lavori - permesso di costruire). 233

§  Articolo 9, comma 2-ter (Fondo per il trasporto pubblico locale). 235

§  Articolo 9, comma 3 (Regolamento di organizzazione del MIT). 237

§  Articolo 9, comma 3-bis (Revisione veicoli ispettori MIT). 239

§  Articolo 9, comma 3-ter (Proroga scuole nautiche) 241

§  Articolo 9, comma 3-quater (Contributo per operatori ferroviari in area portuale)  243

§  Articolo 9, comma 3-quinquies  (Infrastrutture strategiche). 245

§  Articolo 9, comma 3-sexies (Proroga assistenti bagnanti). 248

§  Articolo 9, comma 3-septies (Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità). 250

§  Articolo 9, commi 3-octies e 3-novies (Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale). 254

§  Articolo 9, comma 3-decies (Linea 2 metropolitana di Torino). 256

§  Articolo 9, comma 3-undecies (Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi). 257

§  Articolo 9, comma 3-duodecies (Alloggi per dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata). 259

§  Articolo 10  (Servizi in rete del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale). 262

§  Articolo 11, commi 1 e 2 (Collocamento in ausiliaria del personale militare)  264

§  Articolo 11, comma 2-bis (Deposito telematico degli atti nei procedimenti penali militari) 266

§  Articolo 12, comma 1 (Proroga di termini in materia di esclusione da procedure di mobilità per il personale del Ministero della giustizia). 268

§  Articolo 12, comma 2 (Proroga del divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia)  270

§  Articolo 12, comma 3 (Proroga vigenza graduatoria concorso funzionari giuridico-pedagogici). 271

§  Articolo 12, comma 4 (Infrastrutture digitali per le intercettazioni). 273

§  Articolo 12, comma 5 (Proroga facoltà assunzionali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità). 275

§  Articolo 13, comma 1 (Stabilizzazione del personale per le attività dei commissari in materia di dissesto idrogeologico). 277

§  Articolo 13, commi 1-bis e 1-ter (Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo)  278

§  Articolo 13, comma 2 (Obbligo di integrazione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili). 282

§  Articolo 13, commi 3-5 (Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto). 285

§  Articolo 13, comma 4-bis (Gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 “Marche Centro - Macerata”). 290

§  Articolo 13, commi 5-bis e da 5-quinquies a 5-octies (Tracciabilità dei rifiuti)  293

§  Articolo 13, commi 5-ter e 5-quater (Inviato speciale per il cambiamento climatico)  298

§  Articolo 13, comma 5-novies (Recupero dei rifiuti nei cementifici). 300

§  Articolo 14, comma 1 (Fondo di garanzia per le PMI). 302

§  Articolo 14, commi 1-bis – 1-quater (Proroga esoneri contributivo per assunzioni di giovani disoccupati, donne in condizioni di svantaggio e lavoratori nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno). 309

§  Articolo 14, comma 1-quinquies (Accertamenti sanitari inerenti al riconoscimento di prestazioni sociali, socioassistenziali, sociosanitarie e previdenziali) 315

§  Articolo 14, comma 1-sexies (Proroga del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa). 317

§  Articolo 15, comma 1 (Emissione nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico a fini sperimentali e scientifici - SOPPRESSO). 319

§  Articolo 15, comma 2 (Obblighi assicurativi per le imprese della pesca e dell’acquacoltura). 324

§  Articolo 15, comma 2-bis (Revisione macchine agricole). 325

§  Articolo 15, comma 3 (Notifiche degli atti di recupero delle somme relative  agli aiuti di Stato). 327

§  Articolo 15, comma 3-bis (Specie ittiche alieutiche). 329

§  Articolo 15, comma 3-ter (Fatture elettroniche relative a prodotti di filiera)  331

§  Articolo 15, commi 3-quater e 3-quinquies  (Proroga dei controlli per le aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura ). 332

§  Articolo 16, comma 1 (Procedure autorizzative per gli impianti fotovoltaici presso strutture turistiche o termali). 334

§  Articolo 16, commi 1-bis e 1-ter (Contributo al comune di Pietrelcina per accoglienza dei pellegrini). 336

§  Articolo 16, comma 2 (Assicurazione dei rischi catastrofali per alcune piccole e microimprese). 337

§  Articolo 16, comma 3 (Termini per adempimenti catastali relativi a strutture ricettive all'aperto). 340

§  Articolo 16, comma 3-bis  (Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli  investimenti di sviluppo nel turismo). 343

§  Articolo 17 (Entrata in vigore). 346

 

 


Schede di lettura

 


Articolo 1, comma 1
(Termine concernente l’attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)

 

 

L’articolo 1, comma 1, proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l’attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard svolta dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Il comma 1 interviene al fine di assicurare continuità al lavoro istruttorio svolto dalla segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP, in attesa che il legislatore individui le procedure di definizione dei LEP aderenti ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, che ha dichiarato illegittime, in via consequenziale, le disposizioni dell’articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023).

In tal senso, l’articolo 1, comma 1, offre una base giuridica volta a garantire la continuità delle attività amministrative, al fine di dare compiuta attuazione alla sentenza della Corte che prevede di fare salvo il lavoro istruttorio e ricognitivo già avviato dalla segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP. Per far fronte a tali esigenze, si prevede che l’attività istruttoria per la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri fino al 31 dicembre 2026. La proroga incide quindi anche sulle disposizioni relative alle risorse di personale e alle risorse finanziarie finalizzate all’attività della segreteria tecnica. Nel dettaglio, il personale e le risorse finanziarie di cui al comma 800, dell’articolo 1, della legge di bilancio 2023 continueranno – nelle more di ulteriori interventi legislativi ed entro il termine di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge in conversione – le attività istruttorie connesse alla determinazione dei LEP presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, tale disposizione è finalizzata altresì al raggiungimento degli obiettivi della Riforma del quadro fiscale subnazionale di cui alla Missione 1 - Componente 1- Riforma 1.14 del PNRR. Si segnala che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 25 novembre 2025, che ha previsto una rimodulazione del PNRR dell’Italia, l’attuazione del federalismo fiscale richiede preliminarmente l’entrata in vigore di atti normativi che definiscano i livelli essenziali delle prestazioni per il federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario in almeno due settori di intervento, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 42 del 2009. La scadenza per l’obiettivo di definizione dei LEP programmato nel PNRR è il secondo trimestre 2026.

 

Le modifiche alla riforma del quadro fiscale subnazionale

(Missione 1 - Componente 1- Riforma 1.14 del PNRR)

 

La formulazione originaria della riforma 1.14, prima delle modifiche approvate il 27 novembre 2025, faceva riferimento al completamento del federalismo fiscale previsto dalla legge n. 42 del 2009, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza delle relazioni fiscali tra i diversi livelli di governo, assegnare le risorse alle amministrazioni subnazionali sulla base di criteri oggettivi e incentivare un uso efficiente delle risorse medesime. I traguardi associati, con scadenza a marzo 2026, richiedevano l'entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato per l'attuazione del federalismo fiscale regionale (M1C1-119) e per province e città metropolitane (M1C1-120). Si ricorda che in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009) il decreto legislativo n. 68 del 2011 sul federalismo regionale prefigura l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario (RSO) attraverso la cosiddetta fiscalizzazione dei trasferimenti statali, con contestuale soppressione di questi ultimi. L'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali è stata da ultima differita al 2023 dall'articolo 31-sexies del decreto-legge n. 137 del 2020.

L'attuazione del federalismo fiscale per le province, come delineato dal decreto legislativo n. 68 del 2011, è stata fortemente condizionata dalle manovre di finanza pubblica a partire dal 2010, nonché dalle riforme istituzionali - poi respinte dal referendum del 2016 - che prevedevano la soppressione dell'ente provincia. Con le leggi di bilancio per il 2022 e il 2023 sono state introdotte disposizioni volte a definire nuove modalità di finanziamento delle province e delle città metropolitane a decorrere dal 2022, in particolare, con l'istituzione di due fondi unici, uno per le province e uno per le città metropolitane, nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente attualmente attribuiti a tali enti.

La nuova formulazione della riforma 1.14, approvata il 27 novembre 2025, fa riferimento al miglioramento della trasparenza delle relazioni fiscali tra i diversi livelli di governo. La riforma consiste nella definizione dei parametri del "federalismo fiscale" per le regioni a statuto ordinario e nell'adozione di atti normativi per il "federalismo fiscale" per le province e le città metropolitane. I nuovi traguardi, con scadenza a giugno 2026, prevedono l'entrata in vigore di atti normativi che definiscano i livelli essenziali delle prestazioni per il federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario in almeno due settori di intervento (M1C1-119) e l'entrata in vigore di atti normativi per il federalismo fiscale per le province e le città metropolitane (M1C1-120).

La legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023) contiene principi e criteri direttivi che riguardano sia l'attuazione del federalismo fiscale regionale (art. 13), sia la revisione del sistema fiscale dei comuni delle Città metropolitane e delle province (art. 14). In sintesi, l'articolo 13 prevede una revisione delle norme del federalismo fiscale regionale (decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) allo scopo di garantire la cd. fiscalizzazione dei trasferimenti soppressi. Si prevede che alle regioni a statuto ordinario siano attribuite le somme a titolo di compartecipazione regionale all'Iva sulla base di specifici criteri che assicurino l'attuazione del principio di territorialità delle entrate. Si prevede inoltre di modificare, abrogare ed eventualmente trasformare alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero dotati di maggiore autonomia; di semplificare adempimenti e procedimenti tributari, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi. L'articolo 14 stabilisce i principi e i criteri direttivi specifici volti a realizzare una revisione del sistema fiscale degli enti locali. La disposizione riconosce alle province e alle città metropolitane tributi propri e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, destinati ad assicurare lo svolgimento delle proprie funzioni fondamentali. Le norme della delega prevedono, tra l'altro: un consolidamento dell'autonomia finanziaria degli enti locali; la piena attuazione del federalismo fiscale, anche attraverso meccanismi di compartecipazione a tributi erariali nonché di perequazione territoriale; una razionalizzazione dei tributi e una modernizzazione del sistema di rilevazione dei dati volta a ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale; una semplificazione degli adempimenti dichiarativi nonché la revisione del sistema della riscossione delle entrate; forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

In attuazione della delega il Governo ha presentato alle Camere il 18 giugno 2025 lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale (A.G. 276), attualmente in corso di esame presso le competenti Commissioni parlamentari.

 

Si ricorda che il personale incardinato presso il Dipartimento per gli Affari regionali, al quale fa riferimento la disposizione in esame, ha svolto anche ulteriori attività come quelle per la predisposizione dei decreti legislativi attuativi della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111) e quelle inerenti l’elaborazione della proposta dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in favore delle persone con disabilità, nell’ambito delle procedure di raccordo riferite al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Infine, come rilevato nella relazione illustrativa, la continuità dell’attività istruttoria svolta dalla citata segreteria tecnica risulta strumentale anche alla luce dell’iter parlamentare relativo al disegno di legge di delega al governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (atto Senato n. 1623), attualmente assegnato alla Commissione Affari costituzionali del Senato. Si ricorda che il disegno di legge rientra nell’ambito dei collegati alla legge di bilancio e delinea un percorso normativo per la determinazione dei LEP aderente ai princìpi costituzionali e alle prescrizioni stabilite dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2024. In particolare, il citato disegno di legge prevede che, nell’esercizio della delega il Governo possa servirsi dell’attività istruttoria per la predisposizione degli schemi di decreto legislativo svolta dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

 

Prima della sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, l’articolo 1, comma 800, della legge di bilancio 2023 aveva previsto il seguente contingente di personale per la segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP: dodici unità, di cui una con incarico dirigenziale di livello generale che abbia ricoperto incarichi dirigenziali in uffici con competenza in materia di finanza degli enti territoriali e federalismo fiscale, una con incarico dirigenziale di livello non generale e dieci unità di livello non dirigenziale. Secondo la citata disposizione, le predette unità sono state individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165 e, in quest'ultimo caso, sono collocate in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Di conseguenza, la disposizione aveva previsto un incremento della dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri di un posto di funzione dirigenziale di livello generale e di un posto di funzione dirigenziale di livello non generale. Nell’ambito delle risorse disponibili assegnate al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il medesimo comma 800 recava l’autorizzazione di spesa di euro 1.149.000 annui a decorrere dall’anno 2023 per il funzionamento della segreteria tecnica.


 

Articolo 1, comma 2
(
Sub-commissario per la realizzazione degli interventi nell’isola della Maddalena)

 

 

Il comma 2 dell’articolo 1 proroga il termine di scadenza dell'incarico del subcommissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale situate nell'isola della Maddalena.

 

Il comma in esame introduce modifiche all'art. 33, del D.L. 133/2014, relativo alla nomina del subcommissario per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere nell'ex area militare denominata Arsenale militare e aree militare contigua molo carbone, situata nell'isola della Maddalena. In particolare si sopprime la previsione secondo cui l'incarico del subcommissario doveva cessare entro il 31 dicembre 2024, e per l'effetto si introduce dopo il comma 13-sexies, il comma 13-septies, che prevede che l'incarico di subcommissario di cui sopra cessi entro il 31 dicembre 2027.

Si prevede, altresì, che la remunerazione del subcommissario per ciascuno degli anni 2026 e 2027 sia pari ad 80.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

Agli oneri derivanti dal presente comma si prevede mediante riduzione del fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 


 

Articolo 1, commi 3 e 4
(Polo ospedaliero di Siracusa)

 

 

Il comma 3 dell’articolo 1 in esame dispone ulteriori proroghe alla normativa vigente riguardante il nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa. In particolare:

a) viene differito ulteriormente (dal 31 dicembre 2025) al 31 dicembre 2026, il termine per la realizzazione di tale struttura ospedaliera;

b) viene contestualmente estesa (dal 31 dicembre 2025) al 31 dicembre 2026 la durata dell’incarico del Commissario straordinario nominato allo scopo della realizzazione del complesso ospedaliero.

Il comma 4 quantifica in 100.000 euro per l’anno 2026 gli oneri di cui al comma precedente, stabilendo la relativa copertura a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione

 

Il comma 3 dell’articolo 1 in esame dispone ulteriori proroghe alla normativa vigente riguardante il nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa. Più in dettaglio, le proroghe al 31 dicembre 2026, mediante la tecnica della novella ai commi 1 e 2 dell’articolo 42-bis del D.L. n. 23/2020[1] (L. n. 40/2020) dispongono, rispettivamente (comma 3):

a)    la proroga di un ulteriore anno del termine di realizzazione del complesso ospedaliero di Siracusa, con una conseguente estensione temporale del termine finale inizialmente previsto per i lavori;

Si tratta della quarta proroga
[2], essendo la terza disposta dall’art. 1, comma 5, del D.L. n. 202 del 2024 (L. n. 15 del 2025, Proroga termini).

 

b)   la contestuale estensione temporale della durata dell’incarico del Commissario straordinario, svolto a titolo gratuito, conferito con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri e successivamente prorogato[3].

Anche in questo caso, il citato articolo 15-sexies del DL. 132/2023 aveva prorogato al 31 dicembre 2024 la durata dell’incarico e il successivo art. 1, comma 5, del D.L. n. 202 del 2024 (L. n. 15 del 2025, Proroga termini) l’ha prorogato fino al 31 dicembre 2025.

 

Il comma 4 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100.000 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190[4], istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Il comma 502, articolo 1, della Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ha previsto modifiche all’articolo 42-bis del D.L. n. 23/2020 (cd. Decreto Liquidità, L. 40/2020) che aveva introdotto talune misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione di un nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa. In particolare, è stata prevista l’aggiunta del comma 5-bis al predetto articolo 42-bis diretto a prevedere una struttura di supporto per la realizzazione dei compiti del Commissario straordinario nominato per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, con la finalità di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

Il completamento della struttura è stabilito entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 23/2020 (7 giugno 2020), ma tale termine, come visto, è stato più volte prorogato.

La struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da un contingente massimo di 5 unità di personale, di cui 1 unità di livello dirigenziale non generale e 4 unità di personale non dirigenziale.

Articolo 1, comma 5
(Gestione commissariale dell’area di Bagnoli-Coroglio)

 

 

L’articolo 1, comma 5, reca la proroga di termini relativi alla gestione commissariale dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, dispone in merito al personale della struttura di supporto e provvede alla copertura finanziaria dei relativi oneri.

 

L’articolo 1, comma 5, modifica l’articolo 33, comma 11-bis, del DL 133/2014, relativo alla nomina del Commissario per l’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio.

In particolare, la lettera a), che modifica l’articolo 33, comma 11-bis, primo periodo, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026 (in luogo dell’originario termine al 31 dicembre 2025) l’incarico del Commissario straordinario, individuato nel Sindaco pro-tempore di Napoli.

La lettera b), che modifica l’articolo 33, comma 11-bis, terzo periodo, incrementa il numero massimo di unità di livello non dirigenziale parte della struttura di supporto a 15 (in luogo dell’originario numero di 10 unità).

La lettera c), che modifica l’articolo 33, comma 11-bis, ottavo periodo, proroga fino al 31 dicembre 2026 (in luogo dell’originario periodo, intercorrente dal 2022 al 2025) la facoltà per il Commissario straordinario di nominare un massimo di due sub-commissari a cui delegare attività e funzioni proprie.

La lettera d), che modifica l’articolo 33, comma 11-bis, tredicesimo periodo, provvede alla copertura finanziaria degli oneri relativi alle spese di personale della struttura per l’anno 2026, quantificati in 1.087.619 euro.

La lettera e), che introduce il nuovo quattordicesimo periodo all’articolo 33, comma 11-bis, dispone che entro il 31 marzo 2026, il Commissario straordinario trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi relativi alle attività di realizzazione di infrastrutture e di rigenerazione urbana dell'area interessata, nonché delle altre attività previste, anche evidenziando l’eventuale applicazione della sanzione per la mancata trasmissione del cronoprogramma o il mancato rispetto dello stesso (che il vigente comma 13-bis.1 del medesimo articolo 33 pone a carico del Soggetto attuatore).

 

La relazione della Corte dei conti allegata alla deliberazione 24 novembre 2020, n. 13/2020/G ricorda che con il D.L. 486/1996 è stata disposta la prima elaborazione del piano di recupero ambientale dell’area di Bagnoli-Coroglio e che la legge finanziaria 2001 (L. 388/2000) ha ricompreso l’area medesima tra i siti ad alto rischio ambientale per i quali gli interventi di bonifica rivestivano carattere di urgenza (v. art. 114, comma 24).

Il sito di Bagnoli-Coroglio è stato successivamente perimetrato con i decreti del Ministero dell’ambiente 31 agosto 2001 e 8 agosto 2014.

L'art. 33 del D.L. 133/2014 (c.d. decreto Sblocca Italia) ha introdotto disposizioni generali tese a disciplinare la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana di aree di rilevante interesse nazionale e di quelle comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio.

In particolare, le disposizioni previste dall’art. 33 sono finalizzate alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonché al procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana. Per tali scopi, si è prevista la nomina di un Commissario straordinario del Governo e di un Soggetto attuatore (commi 4, 5 e 6), entrambi da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 13 prevede altresì l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di apposita cabina di regia per l’elaborazione degli indirizzi strategici al fine dell’elaborazione del programma.

Con il D.P.C.M. 15 ottobre 2015, che ha disciplinato le procedure per gli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio, è stata, tra l’altro, nominata l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.A. (INVITALIA) quale Soggetto Attuatore del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana e con il D.P.C.M. 3 ottobre 2018 è stato nominato Commissario straordinario l’ing. Francesco Floro Flores (poi sostituito dal Sindaco pro-tempore di Napoli, v. infra).

A tali soggetti è stato attribuito il compito di procedere alla formazione, approvazione e attuazione di un programma di risanamento ambientale e di un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana (art. 33, comma 4, D.L. 133/2014). Tali atti sono finalizzati, in particolare, alla realizzazione della messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione urbana dell'area, prevedendo altresì misure tese alla localizzazione di opere infrastrutturali connesse a tale obiettivo.

L’art. 41, comma 1, lett. c), del D.L. 152/2021 ha individuato quale Commissario straordinario di Governo, il Sindaco pro-tempore di Napoli fino al 31 dicembre 2025 (nominato con D.P.C.M. 30 novembre 2021), con l'attribuzione di una struttura di supporto, di una contabilità speciale e di poteri sostitutivi. Si prevede, tra l'altro, la possibilità per il Commissario di avvalersi, in relazione a specifici interventi, anche di altri soggetti attuatori (oltre ad Invitalia). Il soggetto attuatore è tenuto, in particolare, a redigere e trasmettere al Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo alle attività da svolgere.

Nel corso della presente legislatura, con l'art. 14 del D.L. 60/2024 è stato disposto, a valere sulle risorse FSC 2021-2027 indicate per la Regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25 del 2023, lo stanziamento di complessivi 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029 (28 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni per il 2025, 100 milioni per l'anno 2026, 200 milioni per il 2027 e 400 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029), per la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, come individuati, con i relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari, in un apposito protocollo di intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario. La stessa norma ha demandato al CIPESS l'assegnazione delle risorse.

In attuazione di tali disposizioni, il succitato protocollo è stato sottoscritto in data 15 luglio 2024 e con la delibera CIPESS 1 agosto 2024, n. 55 si è provveduto all’assegnazione delle risorse, prevedendo il loro trasferimento sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario.

Si fa notare che, oltre al finanziamento citato, l’art. 14 del D.L. 60/2024 ha introdotto, nel testo del D.L. 486/1996, un comma 14-bis finalizzato a consentire la valutazione integrata VIA-VAS per gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all’area marino costiera di Bagnoli.

In seguito all’introduzione di tale disposizione, come evidenziato nella relazione del dicembre 2024 (tratta dalla documentazione disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - MASE), il 7 maggio 2024 il Commissario ha chiesto al MASE di sospendere la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto denominato “Rimozione colmata, bonifiche degli arenili emersi Nord e Sud e risanamento e gestione dei sedimenti marini compresi nell’area di Rilevante interesse Nazionale di Bagnoli-Coroglio (NA)”, fino alla presentazione “alla Commissione VIA PNRR-PNIEC dell’adeguamento del progetto esaminato, di livello definitivo, entro un termine massimo di 240 giorni, ritenuto coerente con i tempi di conversione del decreto-legge ‘coesione’ e del conseguente recepimento, negli strumenti urbanistici, delle citate variazioni”. Nella medesima relazione viene altresì evidenziato che, in riscontro alla richiesta suddetta, in data 20 maggio 2024 il MASE ha concesso “una sospensione del procedimento di 240 giorni, ovvero fino al 4.01.2025 per la consegna della documentazione progettuale aggiornata, comprensiva delle integrazioni richieste”.

Da ultimo l’articolo 7, commi 3-4 del D.L. 96/2025 ha disposto riguardo le variazioni programmatiche, l’approvazione, la realizzazione, il regime e la valutazione ambientale degli interventi necessari nel sito di interesse nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio al fine di assicurare lo svolgimento della trentottesima edizione della «America’s Cup – Napoli 2027».

Informazioni in proposito sono state fornite nella risposta, resa dal Governo nella seduta dell’Assemblea della Camera del 24 novembre 2021, all’interrogazione 3-02636.


 

Articolo 1, comma 6 e 7
(Versamenti contributivi da parte delle pubbliche amministrazioni)

 

 

L’articolo 1, comma 6, modifica i termini di due normative transitorie, relative alla prescrizione temporale delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria inerenti ai dipendenti pubblici (lettera a) e ai soggetti titolari con pubbliche amministrazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - o di rapporti assimilati a quest’ultima categoria - (lettera b). Il successivo comma 7 prevede, in coordinamento con le novelle di cui al citato comma 6, un differimento dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 del termine finale di applicazione della norma transitoria che, per i casi di mancato versamento delle suddette contribuzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, esclude l’applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora.

 

All’articolo 1, comma 6, le lettere a) e b) - che modificano l'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, commi 10-bis e 10-ter - riguardano, come accennato, i versamenti contributivi, per i relativi lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Più in particolare, la lettera a) concerne la normativa transitoria relativa alla prescrizione temporale delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria inerenti ai dipendenti delle suddette pubbliche amministrazioni. Tale normativa stabilisce che, fino a un termine, prorogato da parte della presente novella dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, i termini di prescrizione non si applicano per gli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, con riferimento ai periodi di competenza compresi entro un determinato termine, prorogato da parte della presente novella dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. Restano fermi la salvezza degli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.

La lettera b) prevede un differimento dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 del termine finale di applicazione della norma transitoria che esclude l’effetto di prescrizione temporale per il mancato versamento delle contribuzioni previdenziali inerenti alla cosiddetta Gestione separata dell’INPS, con riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (o ai rapporti assimilati a quest’ultima categoria) intercorrenti con le suddette pubbliche amministrazioni. Resta ferma la salvezza degli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.

Il comma 7, intervenendo sull'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, differisce dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine finale di applicazione della norma transitoria che esclude le sanzioni civili e gli interessi di mora per il caso di mancato versamento dei suddetti contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria – oggetto delle novelle di cui al precedente comma 6 – da parte delle pubbliche amministrazioni. Resta fermo che non si fa luogo a rimborso delle somme già versate a titolo di sanzione o interesse di mora[5].

Come indicato nella relazione illustrativa del provvedimento le disposizioni in commento hanno lo scopo di consentire alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di regolarizzare le posizioni contributive dei propri dipendenti e collaboratori entro un termine più ampio di quello originariamente previsto, anche a fronte della mancanza di archivi informatici per i periodi più risalenti, nonché della complessità e della varietà delle posizioni relative a dipendenti e collaboratori delle pubbliche amministrazioni. La mancata proroga infatti determinerebbe, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la prescrizione dei contributi relativi a periodi anteriori al 2021, per decorso del termine quinquennale previsto ai sensi dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335[6]


 

Articolo 1, comma 8
(Obblighi di trasmissione ai portali dedicati delle spese connesse a interventi edilizi agevolati)

 

 

L’articolo 1, comma 8, proroga all’anno 2026 gli obblighi di trasmissione all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche delle spese in previsione per gli interventi edilizi agevolabili con il Superbonus.

 

L’articolo 1, comma 8, del decreto-legge in esame proroga al 2026 l’obbligo di trasmissione di alcune informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa a interventi edilizi agevolabili secondo la disciplina del Superbonus.

Per una panoramica della materia, si rimanda al tema curato dal Servizio Studi.

 

Alla lettera a), il legislatore modifica l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2024, prevedendo anche per l’anno 2026 l’obbligo di trasmissione all’ENEA dell’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge citato).

La proroga all’anno 2026 è tuttavia limitata agli interventi di cui all’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023, ossia quelli effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016.

 

Si ricorda che i soggetti obbligati sono individuati al comma 3 del medesimo articolo. Si tratta dei soggetti che:

a)    entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;

b)   hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dello stesso articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

 

La lettera b) interviene sul comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 39 del 2024 e proroga all’anno 2026 l’obbligo di trasmissione al Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal dipartimento Casa Italia dell’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente al 30 marzo 2024 relative agli interventi antisismici agevolabili.

La proroga all’anno 2026 è tuttavia limitata agli interventi di cui all’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023, ossia quelli effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016.

 

I soggetti obbligati sono i medesimi di cui alla precedente lettera.

 

A tale riguardo, secondo la relazione illustrativa, con il comma 8, si proroga fino al 31 dicembre 2026 l'orizzonte temporale del monitoraggio della spesa lasciando invariate le modalità già stabilite, conformando quanto più possibile tale attività alla vita tecnica dell'intervento.

In particolare, la medesima relazione rappresenta che, limitatamente ai territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, sopravvive la possibilità di continuare a scegliere le modalità alternative di fruizione dei benefici del superbonus anche dopo il 30 marzo 2024, nei limiti di un apposito stanziamento pari a 400 milioni di euro (cfr. articolo 1, comma 1, lettera b), decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, che prevede un limite di spesa di 330 milioni di euro per il sisma 2016 e 70 milioni per il sisma 2009).

L'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, nel definire le finalità e le modalità del "monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili", da parte del Commissario straordinario e degli Uffici speciali per la ricostruzione, stabilisce che i beneficiari debbano comunicare al portale PNCS della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Casa Italia, l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto negli anni 2024 e 2025.

Tale orizzonte temporale è risultato inferiore rispetto a quello necessario al monitoraggio della spesa in considerazione del fatto che gli interventi agevolati non completati producono effetti di spesa anche successivamente al 2025. Qualora, almeno per queste ipotesi, non potesse essere concessa la proroga, il monitoraggio non potrebbe essere reso obbligatorio e il Commissario straordinario per il Centro Italia del 2016 e gli Uffici speciali per la ricostruzione del 2009 potrebbero non essere in condizione di verificare che la spesa non superi l'ammontare previsto. È pertanto necessario che la proroga del termine al 2026 per il monitoraggio della spesa continui a sussistere per i territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 e de L'Aquila del 2009.


 

Articolo 1, comma 9
(Contributo di autonoma sistemazione per l’evento sismico del 2024 ai Campi Flegrei)

 

 

Il comma 9 dell’articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la misura del contributo di autonoma sistemazione prevista dall’art. 9-sexies del D.L. 76/2024 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, continui ad essere sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2024, ed aggiorna gli oneri finanziari per l’anno 2026.

 

Il comma 9 dell’articolo 1 novella i commi 2 e 4 dell’art. 9-sexies del D.L. 76/2024 al fine di:

§  prorogare dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la misura del contributo di autonoma sistemazione ivi prevista in relazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, continui ad essere sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2024;

§  aggiornare conseguentemente in euro 4.063.514 la quantificazione degli oneri finanziari per l’anno 2026.

Il comma 1 dell’art. 9-sexies del DL 76/2024 (come successivamente modificato dal D.L. 65/2025) prevede che la regione Campania, avvalendosi dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità, entro la data del 3 luglio 2024, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 nonché, entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025. Il contributo di cui al precedente periodo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità, alla data del 3 luglio 2024, in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 nonché, alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400 per i nuclei monofamiliari, di euro 500 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700 per quelli composti da tre persone, di euro 800 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare. Il comma 2 stabilisce che i contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2026, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, e oltre il 31 dicembre 2026, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025. I contributi, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione. Il comma 3 dispone che dalla data di erogazione dei contributi cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato. Il comma 4 disciplina la copertura finanziaria degli oneri a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al D. Lgs. n. 1/2018.

La relazione tecnica al provvedimento in esame segnala che “Sulla base di quanto rappresentato dal Dipartimento della Protezione civile, per l’evento sismico del 20 maggio 2024, hanno usufruito del CAS solo i Comuni di Bacoli e di Pozzuoli, con attuale previsione di termine al 31 dicembre 2025. Con riguardo alla quantificazione degli oneri discendenti dall’estensione del CAS al 31 dicembre 2026 in relazione all’evento sismico del 20 maggio 2024, il Sindaco del Comune di Pozzuoli (NA) ha rappresentato che, in relazione al sisma del 20 maggio 2024, residuano ancora n. 180 nuclei familiari aventi diritto, per un fabbisogno stimato in euro 136.800,00 mensili, pari ad un valore complessivo annuo di € 1.641.600,00. Quanto al comune di Bacoli, visto il numero di nuclei familiari interessati, è stimato un fabbisogno di euro 21.913,96. Il Comune di Napoli per l’evento del 20 maggio 2024 non ha invece usufruito del CAS. Pertanto, il maggiore onere per l’anno 2026 è pari a 1.663.514 e trova copertura a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1”.

 

 


 

Articolo 1, comma 10
(Controversie
relative all'ammissione ai campionati sportivi professionistici)

 

 

L’articolo 1, comma 10 proroga fino al 31 dicembre 2026 l’applicazione del regime abbreviato per la risoluzione delle controversie circa l’ammissione ai campionati professionistici.

 

Più nel dettaglio l’articolo 1, comma 10, modifica l’articolo 5-quaterdecies, del decreto-legge n. 162 del 2022, prorogando fino al 31 dicembre 2026 l’applicazione delle disposizioni dell'articolo 218, commi 2, 3, 4 e 5 del c.d. decreto rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020, conv. nella legge n. 77 del 2020) nelle more dell’adozione di specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal CONI e dal Comitato italiano paralimpico (CIP).

 

L’articolo 5-quaterdecies, del decreto-legge n. 162 del 2022 (conv. legge n. 199 del 2022), nella sua originaria formulazione, aveva prorogato fino al 31 dicembre 2025 la vigenza dell'articolo 218, commi 2, 3, 4 e 5 del c.d. decreto rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020, conv. nella legge n. 77 del 2020) che aveva, in considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotto disposizioni straordinarie e temporanee, dirette a contenere in tempi certi l'eventuale contenzioso scaturente dalle decisioni adottate dalle federazioni sportive nazionali a causa del lockdown, in materia di prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la stagione sportiva 2019/2020, e conseguenti misure organizzative per la successiva stagione sportiva.  Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive, con specifiche norme di giustizia sportiva, in forza dell’articolo 5-quaterdecies, sempre nella sua originaria formulazione, quindi, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), avevano continuato ad essere trattate attraverso un procedimento abbreviato.

 

Successivamente l’articolo 35 comma 1, del decreto legge n. 75 del 2023 (conv. legge n. 112 del 2023) ha previsto che la disciplina speciale non dovesse trovare più applicazione con riguardo alle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati dilettantistici. La disciplina eccezionale ha continuato quindi a trovare applicazione esclusivamente per i campionati professionistici.

 

Il decreto legge in conversione proroga di un altro anno (fino al 31 dicembre 2026) la vigenza della disciplina eccezionale sempre limitatamente alle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati professionistici.

 

Occorre ricordare che il comma 2 dell'articolo 218 del decreto rilancio ha previsto - con riguardo alle controversie aventi a oggetto i provvedimenti adottati in conseguenza della pandemia dalle federazioni sportive - che la competenza degli organi di giustizia sportiva fosse concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport, dettando nel contempo una specifica disciplina processuale, semplificata. Il comma 3, nel caso in cui la decisione dell'organo di giustizia sportiva non fosse stata resa nei termini, devolveva la cognizione sulle controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma. Ai sensi del comma 4 il giudice amministrativo doveva provvedere sulle eventuali domande cautelari prima dell’udienza, con decreto del presidente, soltanto qualora ritenesse che potesse verificarsi un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito. Da ultimo il comma 5 disponeva che l’appello al Consiglio di Stato dovesse essere proposto, a pena di decadenza, entro 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell’udienza, qualora entro tale data sia fosse pubblicata la sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso dalla data di pubblicazione della motivazione.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 11
(Misura del contributo per l’iscrizione facoltativa al Servizio Sanitario Nazionale per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi)

 

 

Il comma 11 dell’articolo 1 chiarisce che la misura ridotta del contributo annuale per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale (SSN) da parte dei ministri di culto stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o apolidi) titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi[7] si applica in via permanente. Si ricorda che la norma già vigente (oggetto della presente novella)[8], benché formulata in termini di misura permanente, faceva riferimento alla circostanza dell’eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025; tale riferimento viene soppresso dalla novella.

 

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto[9] osserva che la novella è intesa a chiarire (in relazione a dubbi espressi dagli operatori) la natura permanente della riduzione.

Si ricorda che la misura ridotta in esame è determinata mediante  equiparazione a quella prevista[10] per gli stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o apolidi) titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio. Tale importo è fissato nella misura di 700 euro annui[11], ai sensi della novella operata dall’articolo 1, comma 240, della L. 30 dicembre 2023, n. 213, la quale ha elevato il precedente onere forfettario, pari a 149,77 euro.

Si ricorda che per i ministri di culto in esame, prima della misura di riduzione, il contributo era determinato secondo la disciplina generale per l’iscrizione facoltativa al SSN per gli stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o apolidi)[12] – iscrizione facoltativa posta come alternativa all’obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa[13] –.

In base a tale disciplina generale[14], la misura del contributo è determinata in base ad aliquote individuate con decreto ministeriale[15] ed applicate sul reddito complessivo conseguito, nell'anno precedente a quello di riferimento, in Italia e all'estero, e la medesima misura non può essere inferiore ad un limite annuo, stabilito dalla disciplina di rango legislativo[16]; quest’ultimo limite è stato elevato da 387,34 euro a 2.000 euro, in base alla suddetta novella operata dall’articolo 1, comma 240, della L. n. 213 del 2023[17].


 

Articolo 1, commi 12-14
(Commissario straordinario per la baraccopoli di Messina)

 

 

I commi 12-14 dell’articolo 1 modificano la disciplina del Commissario straordinario per il risanamento della baraccopoli della città di Messina e del relativo sub-commissario. In particolare tali commi:

- prorogano dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la durata dell’incarico del Commissario e del sub-commissario citati (commi 12 e 13, lett. a));

- disciplinano la copertura degli oneri derivanti dalla proroga (comma 14);

- impongono al Commissario in questione di provvedere, entro il 31 marzo 2026, alla trasmissione di una relazione sullo stato di attuazione degli interventi con relativo cronoprogramma procedurale e finanziario, pena la revoca automatica delle risorse di provenienza statale (comma 13, lett. b)).

 

Il comma 12 modifica il comma 2 dell’articolo 18 del D.L. 198/2022, prorogando dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la durata dell’incarico del Commissario straordinario per il risanamento e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina.

L’art. 18, comma 2, del D.L. 198/2022, a decorrere dal 1° gennaio 2023, prevede che il Presidente della Regione Siciliana assuma il ruolo di Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'art. 11-ter del D.L. 44/2021. Il citato comma 2 ha in particolare stabilito che la durata dell'incarico del Commissario straordinario è fissata al 31 dicembre 2024 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2025 dall'art. 12, comma 6-bis, del D.L. 215/2023).

Il richiamato art. 11-ter ha dettato disposizioni finalizzate ad attuare, in via d'urgenza, la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica, la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché ad assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti. Per tali finalità l’art. 11-ter aveva previsto, ai sensi dell'art. 11 della legge 400/1988, la nomina a Commissario straordinario del Prefetto di Messina, e l’attribuzione al Commissario dei compiti di perimetrazione della baraccopoli e di predisposizione di un piano degli interventi, per la cui realizzazione è stata autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per il triennio 2021-2023.

Per approfondimenti si rinvia al commento all’art. 11-ter del D.L. 44/2021 nel relativo dossier di documentazione.

 

Il comma 13, lettera a), novella l'art. 11-ter, comma 4, del D.L. 44/2021, al fine di prorogare dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la durata dell’incarico del sub-commissario.

Il comma 4 dell’art. 11-ter del D.L. 44/2021, come modificato dall'art. 18, comma 2-bis, lettera b), del D.L. 198/2022, dispone che per le attività strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, di uffici statali, nonché di società a totale capitale dello Stato e di società da esse controllate, di strutture del comune di Messina e delle società controllate dal medesimo, nonché degli uffici della Regione siciliana, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, si prevede che il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al previsto contingente di dieci unità della struttura di supporto commissariale, un sub-commissario, il cui incarico è previsto sino al 31 dicembre 2024 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2025 dall'art. 12, comma 6-ter, del D.L. 215/2023).

 

Il comma 13, lettera b), introduce un nuovo comma 11-bis al succitato art. 11-ter, al fine di stabilire che, entro il 31 marzo 2026, il Commissario trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato una relazione sullo stato di attuazione degli interventi con relativo cronoprogramma procedurale e finanziario di realizzazione ai fini della verifica degli impatti sui saldi di finanza pubblica.

Lo stesso comma 11-bis dispone altresì che la mancata trasmissione della relazione comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che devono essere versate all’entrata del bilancio da parte del Commissario e restano acquisite all’erario.

 

Il comma 14 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 12 e 13, lettera a), pari a 347.000 euro per l’anno 2026, disponendo che si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della L. 190/2014.

La relazione tecnica evidenzia che l’importo indicato è riferito “alle spese di personale della struttura di supporto all’attività commissariale, nonché al compenso per il sub-commissario, atteso che l’incarico del Commissario straordinario è svolto a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 44 del 2021”.

 

Nel comunicato web del 5 febbraio 2025 viene evidenziato che, nel corso della sua audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie (tenutasi nella seduta del 4 febbraio 2025[18]), il subcommissario “ha fatto il punto rispetto a quanto è stato fatto dall’approvazione della legge speciale sul risanamento di Messina (Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021) che ha stanziato 100 milioni di euro per le operazioni di sbaraccamento e riqualificazione. Nel 2018 le baraccopoli erano 80, con un’estensione di quasi 700 mila metri quadrati (pari a 137 campi da calcio…) ed una peculiarità tutta messinese: non sono localizzate solo in ‘periferia’ ma anche in centro. Il subcommissario ha illustrato quanto fatto dal marzo 2023, quando si è insediato ad oggi, ricordando come l’approccio sia cambiato rispetto a quello utilizzato nei decenni scorsi: ‘Abbiamo scelto la linea di reperire alloggi nel libero mercato, anche ristrutturandoli là dove necessario. L’obiettivo è evitare di spostare le famiglie da baraccopoli orizzontali a baraccopoli verticali, in costruzioni che finiscono con il diventare come ghetti’… Il numero di baraccopoli è sceso dalle iniziali 80 a 65 e sono stati assegnati 700 alloggi (dando priorità a nuclei familiari con soggetti fragili o fragilissimi). Il traguardo è lontano e c’è ancora da fare, ma è emersa l’importanza di fare un ulteriore salto passando dal risanamento alla rigenerazione”.

 


 

Articolo 1, commi 14-bis e 14-ter
(Contributo alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale per la conversione in digitale degli archivi multimediali)

 

 

I commi 14-bis e 14-ter dell’articolo 1, introdotti in sede referente, rifinanziano, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2026, il contributo concesso in favore delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, finalizzato a favorire il completamento dell’attività di conversione in digitale degli archivi multimediali.

 

I commi 14-bis e 14-ter, introdotti nel corso dell’esame in sede referente, recano interventi a favore delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.

 

In particolare, il comma 14-bis rifinanzia, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2026, il contributo di cui all’articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, concesso in favore delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, e finalizzato a favorire il completamento dell’attività di conversione in digitale degli archivi multimediali. Tale contributo è concesso alle condizioni e con le modalità previste dal citato articolo 30-quater, comma 2, ossia non è soggetto a riparto percentuale fra gli altri aventi diritto, può essere riassorbito da un’eventuale e successiva convenzione appositamente stipulata, è corrisposto nel limite dell'80 per cento dei costi dell'esercizio precedente.

Il comma 14-ter dispone che, agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 14-bis, pari a 2 milioni di euro per il 2026, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Il comma 2 dell’articolo 30-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, ha istituito un contributo, non soggetto a riparto percentuale tra gli aventi diritto e riassorbibile da eventuale successiva convenzione, al fine di favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230. Il contributo era previsto inizialmente nella misura di 3 milioni di euro ad impresa, per il solo 2019, era corrisposto nel limite dell'80 per cento dei costi dell'esercizio precedente, ed era posto a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

Il contributo in questione è stato poi successivamente rifinanziato:

- per una cifra pari a 2 milioni di euro, per l’anno 2021, dall’articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge n. 183 del 2020;

-       per una cifra pari a 2 milioni di euro, per l’anno 2022, dall’articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge n. 228 del 2021;

-       per una cifra pari a 2 milioni di euro, per l’anno 2023, dall’articolo 12, comma 5-bis, del decreto-legge n. 198 del 2022;

-       per una cifra pari a 2 milioni di euro, per l’anno 2024, dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 215 del 2023;

-       per una cifra pari a 2 milioni di euro, per l’anno 2025, dall’articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024.

 

Il contributo è riconosciuto alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, di cui alla legge n. 230 del 1990.

L’articolo 1, comma 810 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), aveva previsto l’abrogazione della citata legge a decorrere dal 1° gennaio 2020. Tuttavia, tale termine - come tutti gli altri termini previsti dal richiamato comma 810 in relazione alla prevista progressiva riduzione ed eliminazione dei contributi per l’editoria - è stata oggetto di successive proroghe, ed è oggi previsto in scadenza al 31 gennaio 2028 (articolo 1, comma 394, della legge n. 160 del 2019, come successivamente più volte modificato).

Si ricorda che la legge n. 230 del 1990 ha concesso un contributo alle imprese radiofoniche private che nel triennio precedente avessero trasmesso quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno di nove ore comprese tra le 7 e le 20.

Si fa notare che in base alle informazioni disponibili sul sito della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, dal 2019 al 2024 (con l’esclusione del 2020, anno per il quale il contributo non è stato rifinanziato), ha beneficiato del suddetto contributo unicamente l’impresa Centro di produzione Spa, titolare dell’emittente Radio Radicale.

 

Il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall’articolo 1 della legge n. 198 del 2016, al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale.

I beneficiari del contributo sono le imprese editrici di quotidiani e periodici e le imprese dell’emittenza radiofonica e televisiva locale. La disciplina per i contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici è dettata dal decreto legislativo n. 70 del 2017; quella per i contributi alle imprese dell’emittenza radiofonica e televisiva locale è dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017.

Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del made in Italy, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze (si veda, per il 2025, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2025).

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri (si veda, per il 2025, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025).

 

Si segnala che l’articolo 1, comma 316, della legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023) ha conferito al Governo il compito di procedere, con regolamento di delegificazione, alla ridefinizione e all'integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse finanziarie del Fondo, anche in ragione della trasformazione tecnologica digitale e dei nuovi contenuti informativi.

 

 

 

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 15
(Commissario straordinario alluvione Marche)

 

 

L’articolo 1, comma 15, modificato in sede referente, dispone la proroga degli incarichi individuali e dei contratti di lavoro a tempo determinato (ivi comprese, secondo quanto precisato in sede referente, le forme contrattuali flessibili) conferiti o autorizzati a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Marche negli anni 2022 e 2024 e provvede alla copertura finanziaria dei relativi oneri.

 

L’articolo 1, comma 15 dispone la proroga alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, fino al 31 dicembre 2026, degli incarichi individuali e dei contratti di lavoro a tempo determinato (ivi comprese, secondo quanto precisato in sede referente, le forme contrattuali flessibili), conferiti o autorizzati dal Commissario delegato come previsto all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 935 del 14 ottobre 2022, emanata in conseguenza degli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito parte dei territori delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino a partire dal 15 settembre 2022.

La proroga di tali incarichi e contratti di lavoro ha il fine di assicurare:

§  il supporto ai procedimenti di rientro nell’ordinario, come previsto dall’articolo 26 del Codice della protezione civile (D.lgs. 1/2018), in relazione agli eventi meteorologici occorsi nel 2022 nei territori delle Province di Ancona, Pesaro-Urbino e Macerata;

§  il supporto ai procedimenti amministrativi di gestione dell’emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche (per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024).

Il comma in esame dispone che alle proroghe dei suddetti contratti non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente.

 

Il comma in esame provvede infine alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni da esso recate, quantificati nel limite di spesa di 481.626 euro per il 2026, ponendola a carico delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all’articolo 9, comma 2 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 17 settembre 2022, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2026.


 

Articolo 1, comma 16
(Rientro nell’ordinario per l’emergenza Corridoio V autostrada A4)

 

 

Il comma 16 dell’articolo 1 stabilisce che, in conseguenza della cessazione, alla data del 31 dicembre 2025, dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia, si provvede mediante una o più ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare, entro il 31 gennaio 2026, ai sensi dell’art. 26 del codice della protezione civile, al fine di consentire l’approvazione dei progetti esecutivi e il completamento delle attività e delle funzioni ancora in corso di definizione già avviate dal Commissario delegato.

 

Il comma 16 dell’articolo 1 dispone che, in relazione allo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, dichiarato con D.P.C.M. 11 luglio 2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2008), e prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2025 dal D.P.C.M. 23 dicembre 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2025), si provvede (in deroga all’art. 6-ter, commi 1 e 2, del D.L. n. 79/2012, che avevano previsto specifiche clausole di salvezza degli effetti della deliberazione del Consiglio dei ministri dell’11 luglio 2008 in relazione allo stato di emergenza in questione), mediante una o più ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare, entro il 31 gennaio 2026, ai sensi dell’art. 26 del codice della protezione civile (D. Lgs. n. 1/2018) al fine di consentire l’approvazione dei progetti esecutivi e il completamento delle attività e delle funzioni ancora in corso di definizione già avviate dal Commissario delegato nominato ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008.

Con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 il  Presidente  della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è stato nominato  Commissario  delegato  per  l'emergenza  determinatasi  nel settore  del  traffico  e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione  della  terza corsia del tratto della Autostrada A4 tra Quarto   d'Altino  e  Villesse  nonché dell'adeguamento  a  sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia.

La relazione illustrativa sottolinea che il comma in esame “regola il rientro in ordinario, conseguente alla cessazione, alla data del 31 dicembre 2025, dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia”, al fine di applicare a tale speciale stato di emergenza la disciplina generale prevista per il rientro in ordinario in relazione agli stati di emergenza regolati dall’articolo 26 del codice della protezione civile”.

Si ricorda che l’art. 26 del codice della protezione civile (come modificato dal D. Lgs. 4/2020) dispone (al comma 1) che almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati. Con la medesima ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine della scadenza della contabilità speciale e nel limite delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

La relazione tecnica al decreto in esame evidenzia che la disposizione - funzionale a individuare la disciplina procedimentale applicabile per il rientro in ordinario – non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 


 

Articolo 1, comma 16-bis
(Operatori subacquei)

 

 

L’articolo 1, comma 16-bis, introdotto in sede referente, differisce al 1° gennaio 2027 l’applicazione di alcune previsioni della legge n. 9 del 2026 sulla sicurezza delle attività subacquee.

 

In particolare, l’articolo 1, comma 16-bis, opera tale differimento temporale limitatamente:

-       all’obbligatorietà dell’iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai fini dell’esercizio di lavori subacquei e iperbarici;

-       all’obbligo di immersione in coppia con un operatore tecnico subacqueo (OTS) per il personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS.

 

Si ricorda che la legge n. 9 del 2026, recante una disciplina organica in materia di sicurezza delle attività subacquee, prevede, tra l’altro:

·       l’obbligo di iscrizione nel registro per l’esercizio dei lavori subacquei e iperbarici svolti negli ambiti territoriali indicati, per le qualifiche professionali di OTS basso/medio/alto fondale e di tecnico iperbarico (art. 19, comma 1).

·       la possibilità, per esigenze motivate, di impiegare personale tecnico o scientifico non OTS, subordinatamente a condizioni inderogabili, tra cui che l’immersione avvenga in coppia con un OTS (art. 19, comma 2, lett. c).

·       regole sul riconoscimento di qualifiche estere e correlata iscrizione, a domanda, nel registro (art. 22).

·       un apparato sanzionatorio che colpisce, tra l’altro, lo svolgimento di lavori senza iscrizione nel registro “nei casi in cui tale iscrizione è obbligatoria ai sensi dell’articolo 19, comma 1” (art. 26).

 


 

Articolo 1, commi 17-19
(Struttura di supporto per la realizzazione del piano di vulnerabilità delle zone interessate dal bradisismo)

 

 

I commi 17-19 dell’articolo 1 prorogano il termine di durata della struttura di supporto per la realizzazione del piano di vulnerabilità delle zone interessate dal bradisismo, prevedendo le necessarie coperture finanziarie.

 

Il comma 17, in considerazione della necessità di garantire tramite la struttura di supporto per la realizzazione del piano di vulnerabilità delle zone interessate dal bradisismo, l'attuazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate interessate dal medesimo fenomeno, proroga il termine di durata della struttura medesima al 31 dicembre 2026.

Conseguentemente si dispone la proroga degli incarichi relativi al contingente di personale nel limite di spesa di 1.159.014 euro per l'anno 2026. Proroga, altresì, entro il medesimo limite di spesa, al 31 dicembre 2026, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto.

Il comma 18, prevede che il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, supporti altresì  gli enti locali nell'ambito delle attività di protezione civile per il tramite della struttura di supporto per la realizzazione  dell'attività di monitoraggio degli interventi di riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio privato di cui all'articolo 1, comma 694, della legge 30 dicembre 2024 n. 207.

Il comma 19, prevede la necessaria copertura finanziaria quantificandola in euro 1.159.014 per l'anno 2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 19-bis
(Rimborso a Poste italiane per
la spedizione di prodotti editoriali)

 

 

Il comma 19-bis dell’articolo 1, introdotto in sede referente, prevede che il rimborso a Poste Italiane S.p.a. per le spedizioni di prodotti editoriali agevolate continui ad applicarsi per il periodo dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2031, entro il limite di 30 milioni di euro annui.

 

In dettaglio, il comma 19-bis dell’articolo 1, introdotto in sede referente, dispone la proroga dell’applicazione della misura prevista dall’articolo 2, comma 5, del D. L. n. 244 del 2016 (convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19). Si tratta della norma che consente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio postale universale, di provvedere al rimborso a Poste italiane S.p.A., delle somme corrispondenti alle agevolazioni postali previste dalla legislazione vigente per le spedizioni di prodotti editoriali, al fine di permettere l'ammortamento degli oneri derivanti dalle attività necessarie per fornire il servizio. L’agevolazione interessa i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 353/2003, ossia:

-       le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC);

-       le imprese editrici di libri;

-       le associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte al ROC;

-       le associazioni d'arma e combattentistiche.

Il rimborso viene esteso, dalla disposizione del comma 19-bis in commento, al periodo compreso tra il 1° maggio 2026 e il 31 dicembre 2031, quindi oltre la scadenza dell’affidamento a Poste italiane del servizio postale universale, fissata al 30 aprile 2026.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 261 del 1999 ha previsto un unico fornitore del servizio postale universale, riconosciuto ex lege alla società Poste italiane Spa per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 58/2011, poi prorogato fino al 30 aprile 2026. Le spedizioni dei prodotti editoriali in regime agevolato non rientrano peraltro nell’ambito del servizio postale universale. I rapporti tra lo Stato e il fornitore del servizio universale sono disciplinati da un Contratto di programma quinquennale che prevede anche gli importi dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato per l'erogazione del servizio universale, pari a 262,4 milioni di euro annui. Il 22 luglio 2024 è stato trasmesso al Parlamento, per il parere, lo schema di Atto di proroga, fino al 30 aprile 2026, del Contratto di programma 2020-2024 tra MiMIT e Poste Italiane S.p.A (A.G. 181), poi emanato in data 28 novembre 2024.

Il regime agevolato per le spedizioni di prodotti editoriali è stato introdotto dal D.L. n. 353 del 2003, successivamente sospeso per alcuni periodi (dal 1° settembre 2010 al 31 dicembre 2016) e ripristinato dal 2017 ad opera del D.L. n. 244 del 2016, che ha nuovamente designato Poste Italiane quale operatore titolato a ricevere i rimborsi statali. In proposito si ricorda che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato in una segnalazione del 28 aprile 2017 (AS1370 – Poste Italiane - tariffa agevolata per le spedizioni postali di prodotti editoriali) rilevava criticità concorrenziali in relazione alla designazione di Poste quale unico operatore titolato a ricevere i rimborsi statali, evidenziando che: “Il trattamento differenziato tra Poste Italiane e gli altri operatori postali, alla luce della normativa comunitaria sulla liberalizzazione del mercato postale e della collegata normativa nazionale di attuazione, risulta del tutto ingiustificato e ostacola la piena liberalizzazione del mercato europeo dei servizi postali […]. I servizi postali di cui si tratta possono infatti essere resi anche da operatori diversi da Poste Italiane, i quali, tuttavia, non potendo fruire dei contributi statali, non sono in grado di sostenere le tariffe agevolate che può offrire invece l’incumbent beneficiando dei rimborsi previsti” L’Autorità ha effettuato dei rilievi analoghi nella successiva segnalazione del 22 giugno 2020 (AS1679 –Distorsioni concorrenziali derivanti da disposizioni contenute nel decreto legge milleproroghe- n. 162/2019), allorché il rimborso a Poste fu esteso dai tre anni inizialmente previsti all’intera durata dell’affidamento del Servizio postale universale (ossia fino al 2026). L’Autorità auspicava, pertanto, una riforma che, fatta salva l’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, ampliasse l’accesso ai contributi statali a tutti gli operatori postali, al fine di consentire il dispiegarsi di un pieno confronto competitivo.

 

Il comma 19-bis stabilisce un limite massimo di 30 milioni di euro annui all’entità del rimborso, a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria (di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 20l6, n. 198), di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, specificando che tale copertura non deve incidere sulla quota del Fondo spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy.

 

In proposito si ricorda che l’articolo 1, comma 637, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), a decorrere dal 1° gennaio 2023, ha posto a carico del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la corresponsione del rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate per la spedizione di prodotti editoriali. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo.
Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dalla L. 198/2016 (art. 1). Per quanto qui rileva, al Fondo affluiscono, tra le altre, le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica. Il Fondo è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico (ora MIMIT), per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con DPCM.

 

L'efficacia della disposizione in commento è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L’art. 108, par. 3, del TFUE prevede che alla Commissione europea siano comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.


 

Articolo 1, comma 19-ter
(Acquisto della cittadinanza da parte del minore straniero o apolide)

 

 

L’articolo 1, comma 19-ter, introdotto in sede referente, proroga dal 31 maggio 2026 al 31 maggio 2029 il termine entro il quale può essere presentata la dichiarazione di volontà, da parte del genitore cittadino per nascita, per l’acquisto della cittadinanza in favore del figlio minore straniero o apolide, che era minorenne alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (ossia il 24 maggio 2025).

 

A tal fine la disposizione interviene sull’articolo 1, comma 1-ter, del D.L. 36/2025, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, che aveva appunto fissato al 31 maggio 2026 il termine per la presentazione della dichiarazione di volontà di cui sopra.

Il D.L. 36/2025 ha introdotto dei limiti alla trasmissione automatica della cittadinanza per ius sanguinis per i nati all’estero in possesso di cittadinanza italiana.

L’articolo 1, comma 1, del D.L. 36/2025 ha introdotto l’articolo 3-bis nella legge sulla cittadinanza (L. 91/1992), il quale stabilisce che debba considerarsi non aver mai acquistato la cittadinanza italiana colui il quale sia nato all’estero e sia in possesso di altra cittadinanza, anche prima dell’entrata in vigore della disposizione, con una serie di eccezioni.

 

La norma fa salvi, anzitutto, i casi in cui lo stato di cittadino sia riconosciuto o sia accertato giudizialmente in seguito, rispettivamente, a domanda o a domanda giudiziale (presentata entro il 27 marzo 2025). Fa salvo altresì il caso di domanda presentata (all’ufficio consolare o al sindaco) in tempo successivo, purché dietro appuntamento di cui sia stata data comunicazione entro quel medesimo termine all’interessato. Prevede inoltre come eccezione alla preclusione il caso in cui uno dei genitori o degli adottanti, o dei nonni, possieda (o possedesse al momento della morte) “esclusivamente” la cittadinanza italiana. Nonché prevede come eccezione il caso in cui uno dei genitori o degli adottanti sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

 

L’articolo 1, il comma 1-bis, del D.L. 36/2025 interviene poi sull’articolo 4 della legge sulla cittadinanza che disciplina l’acquisto di cittadinanza per beneficio di legge.

L’articolo 4 della legge n. 91 prevede, al comma 1, che gli stranieri o apolidi, discendenti (fino al secondo grado) da genitore o ascendente in linea retta di secondo grado il quale sia o sia stato cittadino italiano per nascita, possano acquistare la cittadinanza italiana a condizione che facciano un'espressa dichiarazione di volontà e che siano in possesso di almeno uno degli alternativi requisiti indicati (svolgimento del servizio militare nelle forze armate italiane; impiego alle dipendenze dello Stato italiano; residenza legale in Italia da almeno due anni al compimento della maggiore età). E prevede, al comma 2, che lo straniero nato in Italia possa divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari, entro un anno dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

 

Il successivo comma 1-bis dell’articolo 4, introdotto dal D.L. 36/2025, dispone che il minore straniero o apolide, discendente da padre o madre che abbiano acquistato la cittadinanza italiana per nascita, divenga cittadino italiano se i genitori medesimi ovvero il tutore dichiarino la volontà di acquisto dello status di cittadino da parte del minore.

La disposizione richiede poi il soddisfacimento di almeno uno dei due seguenti requisiti alternativi:

§  successivamente alla suddetta dichiarazione di volontà, il minore risieda legalmente e continuativamente per almeno due anni in Italia;

§  la dichiarazione di volontà sia presentata entro un anno dalla nascita del minore, o altrimenti decorrente dalla successiva data in cui sia costituito il rapporto di filiazione con un cittadino italiano, anche in seguito ad adozione.

 

Il comma 1-ter dell’articolo 4, anch’esso introdotto dal D.L. 36/2025 stabilisce che il minore straniero o apolide che sia divenuto cittadino italiano ai sensi del comma 1-bis, abbia la facoltà, a decorrere dal raggiungimento della maggiore età, di rinunciare alla cittadinanza italiana, qualora sia in possesso della cittadinanza di altro Stato.

 

Il D.L.36/2025 ha introdotto, infine, una disposizione transitoria, con esclusivo riferimento allo straniero o all’apolide il quale:

§  sia minorenne alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto legge; e, al contempo

§  sia figlio di genitori i quali, pur essendo nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza, abbiano acquistato la cittadinanza italiana per nascita ai sensi della lettera a), lettera a-bis) o lettera b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91 del 1992, di cui sopra (ossia a seguito di domanda o a seguito di accertamento giudiziale).

 

La disposizione stabilisce, per la suddetta categoria di minori, che la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza possa essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026. Termine che, come già segnalato, la disposizione in commento ora pospone al 31 maggio 2029.

 

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 19-quater
(Eleggibilità a presidente della provincia)

 

 

Il comma 19-quater dell’articolo 1, introdotto in sede referente, estende al 2027 la possibilità di essere eletti presidenti della provincia anche se, al momento dell’elezione, mancano meno di diciotto mesi al termine del mandato come sindaco.

 

Ciò attraverso una deroga a quanto disposto dall’articolo 1, comma 60, della legge n. 56 del 2014 (cd. riforma Delrio delle province) che appunto prevede che siano eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

La medesima deroga era prevista, limitatamente agli anni 2025 e 2026, dall’articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, che la disposizione in commento infatti novella.

 

Si ricorda che in base al sistema elettorale provinciale definito dalla legge n. 56 del 2014:

·      l’elezione del presidente della provincia è di secondo grado, essendo lo stesso eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia;

·      hanno diritto di elettorato passivo i sindaci della provincia il cui mandato scada, come si è visto, non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni (articolo 1, comma 60, della legge n. 56 del 2014).

 

Inoltre, in base al sistema elettorale delineato dalla predetta legge n. 56 del 2014, ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato in base ad un indice di ponderazione i cui criteri di determinazione sono fissati nell’allegato A della medesima legge n. 56, che tiene conto della popolazione legale di ciascun comune e del rapporto tra questa e la popolazione della provincia.

 

Oltre a quanto disposto dal decreto-legge n. 202 del 2024 sono inoltre intervenuti sul citato comma 60, l’articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 91 del 2018 (che - limitatamente alla tornata elettorale del 31 ottobre 2018 – ha stabilito l’eleggibilità alla carica di presidente della provincia dei sindaci il cui mandato scadeva. non prima di 12 mesi dalle elezioni) e l’articolo 17-bis, comma 1, del decreto legge n. 162 del 2019 (che ha previsto la non applicabilità della disposizione di cui al citato comma 60 per gli anni 2020 e 2021)[19].

Articolo 1, comma 19-quinquies
(Differimento del termine per l’assicurazione obbligatoria dei dipendenti pubblici per danno erariale)

 

 

L’articolo 1, comma 19-quinquies, introdotto in sede referente, differisce al 1° gennaio 2027 il termine di applicazione delle disposizioni che prevedono l’obbligo di assicurazione a carico dei soggetti incaricati della gestione di risorse pubbliche a copertura degli eventuali danni erariali.

 

Il comma 19-quinquies dell’articolo 1, introdotto in sede referente, differisce al 1° gennaio 2027 il termine di applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis dell’articolo 1 della legge n. 20 del 1994, che prevede l’obbligo di assicurazione a carico dei soggetti incaricati della gestione di risorse pubbliche da cui dipenda la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti.

 

Si ricorda che il comma 4-bis nell’articolo 1 della legge n. 20 del 1994 è stato introdotto dalla legge n. 1 del 2026 che ha previsto l’obbligo di copertura assicurativa in capo a chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, da assolvere mediante stipula di una assicurazione prima dell'assunzione dell'incarico a copertura degli (eventuali) danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave.

 

La legge n. 1 del 2026, inoltre, ha modificato ed integrato il disposto dell'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che contiene la disciplina sostanziale della responsabilità del pubblico dipendente che cagioni un danno all'Erario.

Sul punto è opportuno ricordare che la responsabilità amministrativa, sul piano generale, può definirsi come la “misura” prevista dall'ordinamento contro chi, legato da un rapporto di servizio con la P.A., arrechi un danno suscettibile di valutazione economica allo Stato o ad altro ente od organismo pubblico, con dolo o colpa grave, in violazione dei suoi doveri di servizio, ferma restando la discrezionalità dell'ente nell'agire amministrativo.

Gli elementi di specifica caratterizzazione di tale tipo di responsabilità sono:

-       il rapporto di servizio, che lega l'autore dell'illecito all'amministrazione pubblica che risente della sua negativa condotta;

-       l'evento lesivo, che si sostanzia in un danno patrimoniale (illegittimo sacrificio di un bene economico della P.A.) oppure nella violazione di un bene-valore fondamentale della contabilità pubblica;

-       lo stato soggettivo di dolo o almeno di colpa grave che ha sostenuto la condotta di chi ha agito, stante l'irrilevanza della semplice colpa.

Con il D.L. n. 76/2020 (art. 21, comma 1) è stato prescritto che “la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso”, ciò al fine di chiarire che il dolo va riferito all'evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica, differentemente da alcuni orientamenti giurisprudenziali contabili che invece lo accostavano al dolo civile.

 

La legge n. 1 del 2026 ha definito, quindi, quale colpa grave:

·      la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili;

·      il travisamento del fatto;

·      l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

·      la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.

La medesima legge stabilisce che, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, debba tenersi conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Si esclude che possa configurarsi una colpa grave a fronte della violazione o dell'omissione determinate dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.


 

Articolo 1, commi da 19-sexies a 19-octies
(Proroga finanziamento Centro di produzione Spa)

 

 

L’articolo 1, commi 19-sexies, 19-septies e 19-octies proroga fino all’anno 2026 il contratto in essere tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, titolare dell’emittente “Radio Radicale” e autorizza la spesa di 4 milioni di euro per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

 

La disposizione in esame, costituita da tre commi, reca misure in materia di svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

In particolare, il comma 19- sexies, a sua volta suddiviso nelle lettere a) e b), novella l’articolo 1, commi 432 e 433, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

La lettera a) modifica la disciplina recata al comma 432, la quale, nel testo vigente dispone la proroga, fino al 2025, del contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, titolare dell’emittente “Radio Radicale, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Ora, la modifica introdotta dalla lettera a) in esame, proroga la durata del predetto contratto fino all’anno 2026.

 

La lettera b) modifica il comma 433 che, nella formulazione vigente, dispone che, per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2025.

La novella introdotta dalla lettera b) in esame, aggiunge al testo appena ricordato, la previsione in base alla quale si autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2026.

 

Il comma 19-septies prevede che la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica possono valutare la possibilità di stipulare accordi con il soggetto emittente per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'articolo l, comma 433, sopra citato. Si tratta, pertanto, di una facoltà. 

 

Infine, il comma 19-octies reca le coperture di carattere finanziario e  prevede che agli oneri derivanti dal comma 19-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione  Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell' economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

La trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari in Italia nasce dalla necessità di garantire trasparenza e accesso dei cittadini all’attività legislativa.

La prima base normativa risale alla legge 6 agosto 1990, n.?223, articolo 24, che prevedeva la possibilità, su richiesta dei Presidenti di Camera e Senato, di istituire una rete radiofonica dedicata alla trasmissione delle sedute, affidata alla RAI.

Successivamente, con il decreto-legge 30 dicembre 1993, n.?558, articolo 9, venne regolamentato in modo più strutturato il servizio: la trasmissione doveva essere assicurata tramite una convenzione triennale, stipulata tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e il concessionario radiofonico, con indicazioni precise su copertura, orari, modalità tecniche e divieto di pubblicità durante le sedute.

La convenzione doveva prevedere l'impegno da parte della concessionaria a trasmettere per ogni impianto, nell'orario tra le ore 8.00 e le ore 21.00, almeno il sessanta per cento del numero annuo complessivo di ore dedicate dalle Camere alle sedute d'aula. Tali trasmissioni non potevano essere interrotte, precedute e seguite, per un tempo di trenta minuti dal loro inizio e dalla loro fine, da annunci pubblicitari o politici. La convenzione era rinnovabile fino alla completa realizzazione da parte della concessionaria pubblica della rete radiofonica riservata esclusivamente alla trasmissione dei lavori parlamentari di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990. La scelta del concessionario avveniva mediante gara, tenuto conto dei seguenti criteri: a) precedenti attività di informazione di interesse generale; b) affidabilità tecnica della proposta; c) minore contributo finanziario richiesto per il servizio; d) investimenti effettuati nel settore.

La convenzione fu approvata con decreto del Ministro del 21 novembre 1994. La disposizione di autorizzazione fu poi riproposta in una serie di decreti-legge recanti misure di risanamento della RAI, decaduti per mancata conversione e più volte reiterati; l'articolo 1, comma 3, della legge 650/1996, di conversione del decreto-legge 545/1996, fece salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge reiterati. Pertanto, la convenzione citata mantenne la sua validità. Dopo la scadenza della convenzione avvenuta il 21 novembre 1997 fu adottata la legge n. 224 del 1998 che ne dispose in via transitoria il rinnovo per un triennio, confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica.

La convenzione è stata poi oggetto di successive proroghe. Da ultimo l’articolo 1, commi 432 e 433, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) ha autorizzato una spesa massima di 8 milioni di euro annui per l’anno 2025 per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, al contempo prevedendo la proroga della convenzione con il Centro di produzione S.p.a., titolare dell’emittente “Radio Radicale”.

 


 

Articolo 2, comma 1
(Adozione con D.P.C.M. delle modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell’interno)

 

 

L’articolo 2, comma 1, modificato in sede referente, proroga al 31 maggio 2026 la possibilità di modificare il regolamento di organizzazione del Ministero dell’interno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

La disposizione interviene sul comma 3 dell’articolo 15-sexies del decreto-legge n. 145/2024 (“Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 187/2024.

In tale comma è previsto che, limitatamente fino al 31 dicembre 2025 (termine prorogato al 31 maggio 2026 per effetto della disposizione in commento, così come modificata in sede referente, in luogo della data del 31 marzo 2026 individuata dalla previsione originaria del decreto-legge), le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell’interno (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 78/2019) siano adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall’articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400/1988 (nonché dall’articolo 4 del D.lgs. 300/1999), che prevede regolamenti governativi di delegificazione[20].

 

È opportuno ricordare che l’organizzazione del Ministero dell’interno è disciplinata, oltre che da alcune disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), dal regolamento adottato con d.P.C.m. 11 giugno 2019, n. 78, in attuazione dell’articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale), convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.[21]

Si ricorda che negli ultimi anni il legislatore ha più volte fatto ricorso a procedure di semplificazione e accelerazione dei processi di riorganizzazione ministeriale mediante l’adozione di D.P.C.M., in deroga alle procedure ordinarie ed in ogni caso in via transitoria, conseguentemente all’attuazione di misure di contenimento della spesa e di riduzione della dotazione organica ovvero in occasione di complessivi riordini degli assetti ministeriali o di singoli dicasteri. Tali modalità sono state sempre autorizzate in via transitoria.

In particolare, tra le disposizioni di carattere generale si ricordano: l’art. 2, comma 10-ter, del D.L. 95/2012 (c.d. spending review); l’art. 16, co. 4, D.L. 66/2014; l’articolo 4-bis, del D.L 86/2018 (L. 97/2018). Successivamente, si possono confrontare: artt. 1, co. 4; 2, co. 16; 4, co. 5; 5, co. 2, e 6 D.L. 104/2019 (L. 132/2019); art. 16-ter, co. 7, D.L. 124/2019 (L. 157/2019); art. 1, co. 167, L. 160/2019; art. 3, comma 6, D.L. 1/2020 (L. 12/2020); art. 116, D.L. 18/2020 (L. 27/2020); art. 10, D.L. 22/2021(L. 55/2021). Da ultimo si ricorda l’art. 13, D.L. 173/2022 (L. 204/2022), che ha autorizzato tutti i ministeri, fino al 30 ottobre 2023 (per effetto della proroga disposta dall’articolo 1, comma 5, del D.L. n. 75/2023), ad adottare i regolamenti di organizzazione con D.P.C.M.

Le disposizioni sopra richiamate sono state oggetto di rilievi critici da parte del Comitato per la legislazione della Camera: si rinvia al parere del 2 agosto 2018 sul decreto-legge n. 86/2018, al parere del 12 novembre 2019 sul decreto-legge n. 104/2019, al parere del 4 marzo 2020 sul decreto-legge n. 1/2020, al parere del 10 marzo 2021 sul decreto-legge n. 22/2021e al parere del 24 novembre 2022 sul decreto-legge n. 173/2022.

Anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di esprimersi sulla stagione derogatoria e transitoria dei D.P.C.M. di organizzazione dei Ministeri, sottolineando le difficoltà derivanti dalla concatenazione di due diverse fonti di regolazione in questa materia: il regolamento governativo emanato con d.P.R. secondo lo schema ordinario e il D.P.C.M. di organizzazione, utilizzato in via eccezionale e provvisoria. Nel caso di specie, relativo ad un DPR che interveniva a modificare un D.P.C.M., il Consiglio proponeva di considerare l’opportunità di ricondurre le norme dei D.P.C.M. nell’alveo della fonte ordinaria del regolamento governativo, anche per mero recepimento testuale e senza la necessità di modificazioni nel contenuto, quando non dovuto a norme di legge sopravvenute o a esigenze di coordinamento. Più in generale, il Consiglio di Stato, ricordando che la semplificazione dell’ordinamento passa anche attraverso la stabilità della fonte individuata in via ordinaria per l’intervento normativo di volta in volta interessato, auspicava l’avvio di una riflessione sistemica e generale per favorire un atteggiamento uniforme sulla questione per tutti i Ministeri. A tal fine, trasmetteva il relativo parere al Presidente del Consiglio dei Ministri e al DAGL, per le valutazioni di competenza (si cfr. parere n. 1375/2021 sullo schema di D.P.R. recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali del Ministero dell’interno).

Per quanto concerne il procedimento di adozione del D.P.C.M., il comma 3 dell’articolo 15-sexies del decreto-legge n. 145/2024, su cui interviene la disposizione in commento, richiede la proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché la delibera da parte del Consiglio dei ministri.

La disposizione esplicita altresì che è richiesto il parere del Consiglio di Stato, che pertanto risulta obbligatorio, come nel caso dei regolamenti adottati con d.P.R. ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Ancorché non richiamato esplicitamente, si ricorda che sul D.P.C.M. è previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti[22] in virtù della norma generale che lo estende a tutti i provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri (art. 3, co. 1, lett. a), L. n. 20/1994).

Rispetto alla procedura prevista per i D.P.R. di organizzazione dei Ministeri, di cui al citato comma 4-bis dell’art. 17 della legge n. 400/1988, per il D.P.C.M. in questione non è previsto il parere delle Commissioni parlamentari.

 

La procedura speciale, introdotta dal comma 3 dell’articolo 15-sexies, è diretta al fine di semplificare e accelerare la riorganizzazione del Ministero dell’interno, anche per quel che concerne l’adeguamento alle modifiche della dotazione organica intervenute con la legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213).

 

In particolare, la legge di bilancio 2024 ha istituito, con l’articolo 1, commi 34 e 35, nell’ambito dell’ufficio di gabinetto del Ministro dell’interno, in aggiunta alla vigente dotazione organica del Ministero dell’interno[23], un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l’organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. Ulteriori modifiche alla dotazione organica sono state disposte dall’articolo 1, commi 352 e 353, relativamente alla carriera prefettizia. In particolare, è stata disposta una riduzione di 50 posti nella qualifica di viceprefetto e un incremento di 72 posti nella qualifica di viceprefetto aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2024. Inoltre, la riconfigurazione ha previsto una riduzione di ulteriori 20 posti nella qualifica di viceprefetto e un incremento di ulteriori 29 posti nella qualifica di viceprefetto aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2025. È, altresì, disciplinata una riduzione di ulteriori 30 posti nella qualifica di viceprefetto e un incremento di ulteriori 43 posti nella qualifica di viceprefetto aggiunto, a decorrere dal 1° dicembre 2025.

 

La disposizione in commento specifica che la proroga del termine al 31 maggio 2026, in luogo della data del 31 dicembre 2025 prima indicata (e poi prorogata al 31 marzo 2026 dalla versione originaria del presente decreto-legge 200/2025), è prevista “esclusivamente al fine di completare la fase attuativa già in corso”.

In proposito, si segnala che, secondo quanto precisato nel relativo comunicato stampa, il Consiglio dei ministri, nella riunione del 4 dicembre 2025, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che modifica il D.P.C.M. 11 giugno 2019, n. 78, relativo all’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale del Ministero dell’interno. Nella medesima riunione è stato adottato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che modifica il D.P.C.M. n. 186/2023, di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (su tale ultimo specifico punto si rinvia alla scheda relativa all’articolo 9, comma 3, del presente provvedimento).


 

Articolo 2, comma 2
(
Divieto di comandi e distacchi del personale dell’Amministrazione civile dell’interno per l’area e comparto Funzioni centrali)

 

 

L’articolo 2, comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2026 il divieto per il personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, Area e Comparto Funzioni centrali, di essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni.

 

L’articolo 2, comma 2, modifica l’articolo 8, comma 18, del decreto-legge n. 19 del 2024, là dove questo dispone un divieto di comando, distacco o assegnazione (escluso quelli in corso) presso altre pubbliche amministrazioni (esclusi gli organi costituzionali) del personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno (Area e Comparto Funzioni centrali).

Nella previsione originaria, tale divieto era valevole fino al 31 dicembre 2025.

La disposizione in esame prevede, circa questo divieto, una proroga al 31 dicembre 2026.

 

Il divieto di cui si tratta, può ricordarsi, costituisce previsione espressamente derogatoria rispetto all’articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, secondo il quale, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando (entro quindici giorni dalla richiesta).

 


 

Articolo 2, comma 2-bis
(Contributi ai comuni per ristrutturazioni edilizie)

 

 

Il comma 2-bis dell’articolo 2 prevede la proroga dei termini previsti per i contributi destinati ai comuni per ristrutturazioni edilizie.

 

Il comma 2-bis dell’articolo 2, introdotto all’esito dei lavori parlamentari, prevede la proroga dal 31 marzo 2026 al 30 settembre 2026 del termine previsto all'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145[24],  in materia di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Più specificatamente la norma impone ai comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 di concludere i lavori entro il termine del 31 marzo 2026 ora prorogato al 30 settembre 2026.

Tali contributi erano previsti dal comma 139 della medesima legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) che prevede al fine di favorire gli investimenti, l’assegnazione ai comuni di contributi per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

Il medesimo comma 139 prevede inoltre che:

a)   i contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.

b)   a decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno.

 

Si deve altresì tener presente che il comma 139 ter della medesima disposizione prevede anche la destinazione delle risorse. Nello specifico le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. Mentre le risorse residue resesi disponibili a seguito del decreto del Ministero dell'interno del 28 marzo 2025, di rettifica al decreto del Ministero dell'interno del 19 maggio 2023 sono destinate alla copertura delle richieste di contributo, presentate secondo le modalità previste dal comma 140 della medesima disposizione entro il termine del 15 settembre 2025.

Si rammenta che il suddetto decreto del 28 marzo 2025, rettificando gli Allegati n. 2 e 3 al Decreto Interdipartimentale del 19 maggio 2023, sostituisce all’art. 1 gli Allegato n. 2 "Istanze ammissibili" e n. 3 "Enti beneficiari", e all’art. 2 sostituisce l'Allegato n. 4 "Enti rinunciatari" individuando gli Enti che hanno trasmesso comunicazione formale di rinuncia, totale o parziale, al contributo.

In proposito va precisato che la decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto alla revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, ha stralciato la Misura M2C412.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo comma 29 e ss., della legge n.160/2019 e di cui all' articolo 1, comma 139 e ss., della legge n.145/2018.  Successivamente è intervento il  decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", novellando il comma 139-ter della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e prevedendo che le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025, fossero finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. Si è quindi previsto che i comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 fossero tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026. Quindi si è infine giunti con il provvedimento in commento alla proroga di tale ultimo termine al 30 settembre 2026.

Va tenuto presente che il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 luglio 2022, con il quale è stato approvato il modello di certificazione informatizzato, che i comuni sono tenuti a trasmettere tramite la Piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito le tipologie di investimento prevedendo che il contributo potesse essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti secondo il seguente ordine di priorità:

a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

 

Inoltre con decreto Interdipartimentale del 19 maggio 2023 è stato previsto il finanziamento per le annualità 2023-2024-2025 dei progetti finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui all'art. 1 comma 139, L.145/2018, tenendo prioritariamente conto delle opere rientranti nella tipologia a), destinate alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico.

 

 


 

Articolo 2, comma 2-ter
(Proroga dei contributi alle fusioni dei comuni)

 

 

Il comma 2-ter dell’articolo 2, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, dispone l’erogazione per ulteriori due anni dei contributi straordinari previsti in favore delle fusioni di comuni che siano entrate in vigore dal 1° gennaio 2014.

 

Il comma 2-ter interviene sulla disciplina in materia di fusioni di comuni, di cui all’articolo 15, commi 3 e 3-bis, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Per favorire la fusione dei comuni, l’articolo 15, comma 3, del TUEL prevede che lo Stato eroghi appositi contributi straordinari per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, commisurati a una quota percentuale dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni interessati.

Si ricorda, altresì, che il decreto-legge n. 90 del 2014 ha esteso l’ambito di applicazione del citato contributo straordinario anche alle fusioni tra comuni per incorporazione.

 

La disposizione in esame, intervenendo sul comma 3-bis, stabilisce che per le fusioni di comuni avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2014 il contributo straordinario, stabilito per un periodo massimo di dieci anni, è erogato per ulteriori due anni estendendo a sette anni, in luogo dei cinque attualmente previsti, il periodo per l’erogazione del suddetto beneficio.

Riguardo all’entità dei contributi, l'articolo 20 del decreto-legge n. 95 del 2012 – più volte modificato – stabilisce che dal 2024 il contributo straordinario spettante ai comuni risultanti da fusione o da fusione per incorporazione è commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti agli stessi enti per l’anno 2010 (ultimo anno di assegnazione dei contributi erariali ordinari, poi soppressi dalla normativa sul federalismo fiscale) nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti non derivanti da incorporazioni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti (articolo 31-quater, comma 1, decreto-legge n. 21 del 2022).

 

Le risorse finanziarie stanziate per la concessione del contributo straordinario sono iscritte sul capitolo 1316 (Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali) dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Si ricorda altresì che l’articolo 6, comma 6-bis, decreto-legge n. 60 del 2024, ha stabilito per gli anni dal 2024 al 2028, un incremento nella misura di 5 milioni di euro annui delle risorse per i contributi straordinari finalizzati a favorire la fusione dei comuni

 

Per quel che concerne i criteri di riparto dei contributi, l’articolo 20, comma 1-ter, decreto-legge n. 95 del 2012 rinvia a un apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, adottato sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che disciplina le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.


 

Articolo 2, comma 3
(Potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa)

 

 

L’articolo 2, comma 3, consente, sino al 31 dicembre 2026, di prorogare i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dipendente della Croce Rossa Italiana impiegato nel punto di crisi di Lampedusa.

 

L’articolo 2, comma 3, interviene in materia di personale dipendente della Croce Rossa Italiana impiegato nel punto di crisi (hotspot) di Lampedusa, introducendo il comma 1-bis all’articolo 10 del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio).

 

L’articolo 10 del d.l. sopra citato reca disposizioni finalizzate al potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi (hotspot) di Lampedusa, prorogando fino al 31 dicembre 2027 quanto già disposto dal comma 2 dell’articolo 5-bis del c.d. decreto Cutro (d.l. 20/2023) a norma del quale il Ministero dell’interno può affidare alla Croce Rossa italiana (CRI) la gestione della struttura per far fronte a situazioni di particolare affollamento.

 

In particolare, la disposizione in commento prevede che, in deroga alla disciplina generale in materia, i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dipendente della Croce Rossa Italiana impiegato presso il punto di crisi di Lampedusa possano essere prorogati fino al 31 dicembre 2026.

La deroga è espressamente riferita all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, così come modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. decreto dignità), che disciplina la durata massima e le condizioni di proroga e rinnovo dei contratti a tempo determinato.

 

Più nel dettaglio, si ricorda che l’articolo 19 del sopra citato decreto legislativo disciplina i presupposti e i limiti per l’apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, definendo la durata massima del rapporto a tempo determinato e le condizioni per il suo prolungamento.

La disposizione prevede che il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato possa essere stipulato senza indicazione di specifiche causali per una durata non superiore a dodici mesi. Il superamento di tale durata è ammesso, entro il limite massimo complessivo di ventiquattro mesi, esclusivamente in presenza di determinate esigenze di carattere temporaneo e oggettivo, individuate dal legislatore.

In particolare, la durata superiore a dodici mesi è consentita solo in presenza di:

·      esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività;

·      esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

·      esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Le medesime condizioni si applicano anche ai fini della proroga o del rinnovo del contratto che comportino il superamento della soglia dei dodici mesi.

L’articolo stabilisce, inoltre, che l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto e che, in caso di violazione delle condizioni previste per la durata o per la causale, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento dei limiti legali.


 

Articolo 2, comma 4
(Punti di crisi e centri governativi di prima accoglienza dei migranti)

 

 

L’articolo 2, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la facoltà di derogare alle disposizioni di legge - ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell’Unione europea - per la realizzazione di nuovi punti di crisi (c.d. hotspot) e centri governativi di prima accoglienza dei migranti.

 

A tal fine, viene modificato l’articolo 5-bis del D.L. 20/2023 (c.d. decreto Cutro) che ha introdotto alcune misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera. Tra queste (al comma 1) l’estensione agli hotspot e ai centri governativi delle deroghe per la realizzazione dei centri di permanenza e rimpatrio (CPR) previste dall’articolo 10 del medesimo D.L. 20/2023 (attraverso l’introduzione di un comma 3-bis, all’art. 19 del D.L. 13/2017).

Nella versione originaria del citato articolo 10 la deroga era limitata al 31 dicembre 2025, termine poi prorogato al 31 dicembre 2026 dal D.L. 37/2025 (art. 1-bis).

La disposizione in esame estende tale proroga della deroga, già adottata per i CPR, anche per la realizzazione gli hotspot e per i centri di prima accoglienza.

 

Il comma 1 dell’articolo 5-bis, oggetto della proroga disposta dal comma in esame, dispone che anche per la realizzazione dei punti di crisi (c.d. hotspot) di cui all’articolo 10-ter del testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) e dei centri governativi di prima accoglienza di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015, si applichino le previsioni dell’articolo 10 del decreto legge D.L. 20/2023 che come si è detto ha introdotto il comma 3-bis dell’art. 19 del D.L. 13/2017.

Tale disposizione da ultimo citata (come modificata poi dal D.L. 37/2025 e dal D.L. 48/2025) prevede infatti che la localizzazione, la realizzazione e l’ampliamento dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) possano essere effettuati, fino al 31 dicembre 2026, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

 

I centri governativi di prima accoglienza di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (c.d. decreto accoglienza) sono strutture dislocate sull’intero territorio nazionale, istituite per rispondere alle esigenze di prima accoglienza e per il completamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica dello straniero che abbia manifestato la volontà di chiedere asilo in Italia, quando queste non siano state terminate negli hotspot.

Gli hotspot, ovvero punti di crisi, come definiti dall’art 10-ter del testo unico immigrazione, sono invece delle aree di sbarco attrezzate nei pressi (o nelle immediate vicinanze) dei porti selezionati in cui vengono convogliati i flussi migratori in arrivo via mare. Si tratta, pertanto, di strutture di primo soccorso e accoglienza presso le quali i migranti permangono per il tempo strettamente necessario alla definizione delle operazioni di prima assistenza materiale e sanitaria e per le procedure di identificazione.

Secondo i dati resi noti nella Relazione sul funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri nel territorio nazionale, riferita all'anno 2022, trasmessa il 15 luglio 2025 dal Ministero dell'interno al Parlamento (Doc. LI, n. 3), risultano operativi quattro hotspot ubicati a Lampedusa, Pozzallo, Taranto e Messina.

I centri di permanenza per i rimpatri (CPR) sono strutture – istituite dall’articolo 14 del testo unico immigrazione – ove vengono trattenuti i migranti irregolari che non facciano richiesta di protezione internazionale o non ne abbiano i requisiti, in vista dell'esecuzione del provvedimento di espulsione da parte delle Forze dell'ordine.

 

Il comma 3-bis dell’articolo 19 del D.L. 13/2017 dispone, inoltre, che per le procedure relative all’ampliamento della rete nazionale dei CPR l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicuri, qualora richiesto, l’attività di vigilanza collaborativa.

 

L’ANAC è un’autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale consiste nella prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell’attività amministrativa.

All’Autorità sono attribuiti, tra gli altri, compiti di vigilanza e controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi. Tali compiti in precedenza erano svolti dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, poi soppressa e le cui funzioni sono state trasferite all’ANAC dal D.L. 90/2014, art. 19.

In particolare, all’ANAC è attribuito il compito, per affidamenti di particolare interesse, di svolgere una attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara (D.Lgs. 36/2023, Codice degli appalti pubblici, art. 222, comma 3, lett. h). La disciplina puntuale dell’esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici è stata regolamentata con la delibera ANAC n. 269/2023.

 

Venendo alla portata delle deroghe oggetto di proroga, esse riguardano principalmente il codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). Ciò è esplicitato dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del D.L. 20/2023 (A.S. 591) ove, in relazione all’art. 10 di tale decreto-legge, si evidenzia che tale articolo “per esigenza di celerità connesse all’eccezionale afflusso di migranti che caratterizza l’attuale congiuntura … consente una maggiore speditezza nello svolgimento delle procedure relative all’ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri, attraverso la riconosciuta facoltà di derogare alle disposizioni del codice dei contratti pubblici”.

 

Si ricorda che per assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei CPR, l’articolo 2 del D.L. 113/2018 aveva autorizzato per tre anni (fino al 5 ottobre 2021), per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del codice dei contratti pubblici (all’epoca recato dal D.Lgs 50/2016). Si prevedeva, in ogni caso, che, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione fosse rivolto ad almeno cinque operatori economici.

 

La formulazione della deroga prorogata dalla disposizione in esame richiama una disposizione analoga recata dall'art. 1, comma 5, del D.L. 109/2018, in relazione ai poteri attribuiti al Commissario per la ricostruzione del viadotto Polcevera, noto come "ponte Morandi", di Genova. Già in precedenza il D.L. 129/2012 aveva previsto (art. 1) una disposizione simile riguardo ai poteri del Commissario per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto, che peraltro escludeva dalla deroga anche le norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006) e quelle del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

Successivamente, altri provvedimenti hanno fatto ricorso a meccanismi simili. Ad esempio, la legge di bilancio 2023 (legge 197/2022) in tre diversi contesti normativi: ai commi 475 (commissario straordinario per la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina), 509 (commissario straordinario per il ripristino dell'impianto funiviario di Savona) e 591 (commissario straordinario per la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino) dell’articolo 1. Due delle citate disposizioni (commi 475 e 591), specificano che il commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).

Si ricorda anche l’articolo 75 del D.L. 18/2020 che ha autorizzato le pubbliche amministrazioni, fino al 2020 (termine poi prorogato al 2021), ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga ad ogni disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. In questo caso, tuttavia, il legislatore ha posto diversi vincoli alle amministrazioni, tra questi la possibilità di procedere agli acquisti solo in presenza di esigenze di sicurezza pubblica, l’obbligo di trasmettere al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate, l’acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Da ultimo, l’articolo 5, comma 3, del D.L. 96/2025 dispone che il Commissario straordinario per le Olimpiadi Milano-Cortina può, mediante ordinanza motivata, agire anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 e del D.L. 21/2012, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE, della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.


 

Articolo 2, comma 5
(Proroga della validità di graduatoria del personale volontario dei Vigili del fuoco)

 

 

L’articolo 2, comma 5 proroga fino al 31 dicembre 2026 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell’11 giugno 2019.

 

L’articolo 2, comma 5, modifica l’articolo 1, comma 15, del decreto-legge del 30 dicembre, 2021, n. 228 (c.d. Proroga termini 2022), convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio, 2022, n. 15 disponendo l’estensione al 31 dicembre 2026 della validità della graduatoria relativa alla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dell’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018), nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell’11 giugno 2019.

 

Tale graduatoria aveva originariamente validità triennale (secondo la generale previsione posta dall'articolo 1, comma 147, lettera c) della legge n. 160 del 2019), dunque fino al 30 giugno 2022.

Tale termine è stato oggetto di successivi interventi normativi che ne hanno prorogato la scadenza. In particolare, il primo differimento di sei mesi è stato disposto dal decreto-legge n. 228 del 2021, cui è seguita l'estensione a tutto il 2023 per effetto del decreto-legge n. 198 del 2022, a tutto il 2024 ai sensi del decreto-legge n. 215 del 2023 e a tutto il 2025 in forza del decreto-legge n. 202 del 2024.

Si aggiunge ora, infine, la proroga al 31 dicembre 2026.

 

Si ricorda in proposito che il comma 287 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha autorizzato l'assunzione straordinaria (in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) di un contingente massimo fino a 7.394 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell’arco del quinquennio 2018-2022 e comunque entro il limite della dotazione organica. Al contempo il comma 289 della medesima legge ha incrementato di 300 unità la dotazione organica della qualifica dei vigili del fuoco del Corpo nazionale.

Ai sensi del comma 295, per le assunzioni straordinarie di cui al comma 287 relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed al comma 289, è prevista una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo.

Si tratta di uno dei due elenchi (l'altro è l'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari) in cui è iscritto il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto legislativo n. 139 del 2006, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 6).

Successivamente l’articolo 1, comma 136, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha incrementato di ulteriori complessive 500 unità - delle quali 100 unità per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 - la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo.

Anche per tali assunzioni, una quota parte è dunque riservata al personale volontario.

Vale, inoltre, ricordare come il decreto-legge n. 69 del 2023 abbia potenziato, all’articolo 12, la dotazione organica (su cui era già intervenuta la rideterminazione operata dall’articolo 15 del decreto-legge n. 44 del 2023) della qualifica di vigile del fuoco di 350 unità, stabilendo che le medesime assunzioni avvengano mediante ricorso alla graduatoria (formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge n. 205 del 2017) relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Su questo personale, il medesimo decreto-legge ha dettato alcune disposizioni, all’articolo 13.

Infine, il decreto-legge n. 63 del 2024, all’articolo 10-bis, ha riservato il 30 per cento delle assunzioni (nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2023) per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, limitatamente all'anno 2024, alla graduatoria relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per il finanziamento di richiami del personale volontario è intervenuto il decreto-legge n. 131 del 2024, articolo 11-bis.

 

Come evidenziato dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione in esame, tale misura si rende necessaria per assicurare l'integrale copertura delle facoltà assunzionali autorizzate per l'anno 2026. Si rileva, infatti, che la graduatoria del concorso pubblico a 300 posti, pubblicata il 19 maggio 2023, risulta esaurita, mentre lo scorrimento di quella relativa al concorso a 350 posti, pubblicata il 14 luglio 2025, 2025, ove risultano collocati in posizione utile complessivamente 2.739 unità, non appare sufficiente a garantire l'assunzione programmata di 2.000 unità, anche in considerazione di potenziali rinunce o esclusioni.

Nelle more dell'espletamento di una nuova procedura concorsuale — la cui autorizzazione è stata richiesta al Dipartimento della funzione pubblica in data 30 luglio 2025 — la proroga del bacino residuo di circa 1.000 unità della procedura speciale è finalizzata a garantire la continuità delle attività di soccorso pubblico.

 

L'intervento appare altresì coerente con l'articolo 6 del decreto legislativo n. 139 del 2006, che stabilisce la riserva di posti per il personale volontario nel limite del 30 per cento delle assunzioni, mediante il ricorso alla graduatoria formata ai sensi della legge n. 205 del 2017.

 

È opportuno ricordare, infine, che nel parere reso sul decreto-legge n. 202 del 2024 ai sensi dell’articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento della Camera dei deputati, il Comitato per la legislazione della Camera ha osservato - con specifico riferimento alla disposizione che prorogava la medesima graduatoria per l'annualità 2025 disciplinata dall’articolo 2, comma 4 - come il differimento di efficacia di una graduatoria assuma un contenuto di carattere sostanzialmente provvedimentale. In tale sede è stato richiamato l'orientamento della Corte costituzionale, la quale ha rilevato come l’innalzamento a livello legislativo di una disciplina oggetto di un atto amministrativo non risulti di per sé incostituzionale, ma debba soggiacere a un rigoroso scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore (sentenza n. 116 del 2020).


 

Articolo 2, comma 6
(Proroga delle facoltà assunzionali per le forze di polizia che agiscono a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica)

 

 

L’articolo 2, comma 6, proroga, limitatamente alle forze di polizia (comprensive, oltre che della Polizia di Stato, anche dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato) il termine per l’esercizio delle facoltà assunzionali previsto dalla normativa vigente.

 

Il comma 6 dell’articolo 2 ha l’effetto di prorogare al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale le Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) possono esercitare le facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente.

Sul punto, si ricorda che il menzionato articolo 16 dispone che, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato, sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a)   l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b)   il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

 

Il medesimo articolo dispone, al comma 2, che, salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, costituiscono forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica anche il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Il comma 3, infine, precisa che le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.

Il termine per l’esercizio delle facoltà assunzionali è disciplinato dall’articolo 35, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale periodo dispone che le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025, già autorizzate o da autorizzare con il DPCM di cui al comma 2, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate.

Con la norma in esame, perciò, limitatamente alle forze di polizia di cui al menzionato articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il termine – del 31 dicembre 2025 – per l’esercizio delle facoltà assunzionali è prorogato al 31 dicembre 2026.


 

Articolo 2, comma 6-bis e 6-ter
(Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)

 

 

L’articolo 2, comma 6-bis e 6-ter, introdotto in sede referente, dispone che, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte, dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2026, per un periodo non superiore a 12 mesi, da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale.

 

Tale modalità, che ha la finalità di ovviare alla carenza di segretari nei piccoli comuni, attraverso il conferimento transitorio di funzioni di vicesegretario a funzionari degli enti locali è già stato previsto, con diverse modalità, da diverse disposizioni: da ultimo dal D.L. 44/2023 (art. 3, co. 6-quater) per una durata massima di 36 mesi (l’articolo 3, co. 6-quater ha modificato in tal senso quanto previsto dall’articolo 16-ter, co. 9, del decreto-legge n. 162 del 2019).

 

Si ricorda che il TUEL stabilisce che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune, possa prevedere l’istituzione di un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento (art. 97, comma 5 D.Lgs. 267/2000).

Il DPR 465/1997 prevede inoltre che in caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione per l'ufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto (art. 15, comma 3).

 

In particolare, il comma 6-bis prevede che, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti (nella disciplina prevista dal decreto-legge n. 162 del 2019 si fa riferimento ai comuni fino a 5000 abitanti), le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, fino al 31 dicembre 2026 da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, per un periodo non superiore a 12 mesi (come già si è visto nella disciplina prevista dal decreto-legge n. 162 del 2019, come da ultimo modificata dal decreto-legge n. 44 del 2023 si fa riferimento a una durata massima di 36 mesi).

Si può procedere in tal senso se la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare (ai sensi dell'articolo 15, comma 4, DPR 465/1997) sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente a scavalco anche con riferimento al contingente di personale in disponibilità.

La procedura di assegnazione dell’incarico prevede quanto segue:

§  richiesta del sindaco;

§  autorizzazione del Ministero dell’interno;

§  assenso dell’ente locale di appartenenza;

§  consenso dell’interessato.

Entro i 90 giorni successivi, il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare. È fatta salva la possibilità per il Ministero dell'interno di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente anche a scavalco.

Il funzionario incaricato delle funzioni di vicesegretario è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

 

Ai sensi del comma 6-ter, il conferimento delle funzioni può essere attivato anche qualora il comune stipuli una convenzione per l'ufficio di segreteria avente una popolazione complessiva non superiore a 3.000 abitanti (nella disciplina prevista dal decreto-legge n. 162 del 2019 si fa riferimento a una popolazione complessiva di 10.000 abitanti nel caso di comuni che avessero stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria), ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne abbia una in corso, purché la sede di segreteria risulti vacante.

Si ricorda che i comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria (art. 10 del DPR 465/1997).

A sua volta il TUEL prevede che i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province (art. 98, comma 3)

Sempre il TUIL, più in generale, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni (art. 30, comma 1).

 

 


 

Articolo 2, comma 6-quater
(Proroga della sospensione dell’installazione dei sistemi di riconoscimento facciale negli impianti di videosorveglianza)

 

 

L’articolo 2, comma 6-quater, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, proroga al 31 dicembre 2027 la sospensione dell’installazione e dell’utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte di autorità pubbliche o di soggetti privati.

 

L'articolo 2, comma 6-quater, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, interviene sulla disciplina dettata dall'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 prorogando fino al 31 dicembre 2027 il termine ivi previsto relativo alla sospensione per l'installazione e l'utilizzazione di impianti di videosorveglianza basati su sistemi di riconoscimento facciale e operanti mediante il trattamento di dati biometrici.

Tale termine, originariamente fissato all’entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, è già stato prorogato di un biennio dall’articolo 8-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n.51.

 

Secondo quanto disposto dal sopracitato articolo 9, il divieto si applica solo agli impianti che utilizzano tale riconoscimento installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico e deve essere rispettato sia dalle autorità pubbliche che dai soggetti privati. Restano esclusi dall’ambito applicativo i trattamenti effettuati per finalità di prevenzione e repressione dei reati, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, non richiesto in caso di trattamenti effettuati dall'autorità giudiziaria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

L’articolo 9 prevede inoltre, in caso di trasgressione, una sanzione amministrativa pecuniaria fissata tra 50.000 euro e 150.000 euro.

 

Si ricorda che per “dati biometrici” si intendono - secondo la definizione recata dall'articolo 4, n. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. “GDPR) nonché dall'articolo 3, n. 13 della Direttiva (UE) 2016/680 - i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici.

 

 

Articolo 3
(Accertamento della rappresentatività delle federazioni sindacali
della Polizia di Stato)

 

 

L’articolo 3, comma 1 fa valere altresì per gli anni dal 2024 al 2026 la previsione vigente relativa agli anni 2022 e 2023, secondo cui – in via transitoria – la misurazione della consistenza associativa delle federazioni sindacali della Polizia di Stato è effettuata sommando le deleghe conferite a ciascuna delle organizzazioni sindacali federate.

Il comma 2 ribadisce l’applicazione di tale modalità di misurazione ai fini dell’accertamento della rappresentatività al 31 dicembre 2024.

Il comma 2-bis prevede un meccanismo di compensazione tra un anno e il successivo, relativo al contingente di permessi sindacali spettante ad un’organizzazione sindacale, qualora esso presenti nell’anno considerato un eccesso rispetto al contingente spettante. In tal caso, nell’anno successivo si procede ad una corrispettiva detrazione del monte ore di permessi sindacali.

 

L’articolo 3, comma 1 reca disposizione concernente le federazioni sindacali della Polizia di Stato.

La disposizione è volta – essa recita – ad assicurare il tempestivo avvio delle attività negoziali del Comparto sicurezza e difesa e la completa attivazione delle procedure informatiche di gestione del codice che consente l'identificazione della federazione sindacale cui sono imputate le deleghe ai fini dell'accertamento della rappresentatività, nonché del sub-codice identificativo delle singole organizzazioni sindacali federate (codici previsti dall’articolo 35, comma 2, lettere a) e b), del d.P.R. n. 164 del 2002 recante “Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003”). Si ricorda, la gestione informatica di questi codici è attribuita a NoiPA (la piattaforma realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del personale della pubblica amministrazione).

La disposizione incide, in particolare, sull’applicazione dell’articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del citato D.P.R. n. 164 del 2002. Quell’articolo 35-bis è stato introdotto, entro il corpo del d.P.R. n. 164 citato, dal successivo d.P.R. n. 53 del 2025 (recante “Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare”; il suo articolo 20 ha inserito l’articolo 35-bis richiamato).

Siffatto articolo aggiuntivo reca disposizioni transitorie concernenti l'accertamento della rappresentatività delle federazioni sindacali, per la Polizia di Stato.

A seguito di alcune incertezze applicative (non prive di contenziosi), quelle transitorie previsioni hanno disposto, tra l’altro, che la misurazione della consistenza associativa delle federazioni sindacali, “per gli anni 2022 e 2023”, sia effettuata sommando le deleghe conferite a ciascuna delle organizzazioni sindacali federate. Si tratta delle organizzazioni sindacali che confermarono (attraverso una procedura semplificata) entro il termine allora stabilito (30 luglio 2022), la volontà di permanere nell’aggregazione associativa di cui erano già componenti, imputando le proprie deleghe (in via eccezionale con atto di vertice della dirigenza) al codice identificativo dell’aggregazione.

La disposizione in esame estende (al comma 1) l’applicazione di tale modalità di misurazione della consistenza associativa agli anni 2024, 2025 e 2026. Inoltre espressamente ribadisce (al comma 2) l’applicazione di tale modalità di misurazione ai fini dell’accertamento della rappresentatività al 31 dicembre 2024. Si intende, questa previsione, ai fini della stipulazione dell’accordo sindacale per il triennio 2025-2027.

 

L’art. 35 del d.P.R. 162 del 2002[25] era stato integralmente riformulato dall’art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 57 del 2022[26], modificando la disciplina concernente le Federazioni sindacali. Tale disciplina è stato oggetto della sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. I-quater, n. 4914 del 21 marzo 2023. Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso avanzato da diverse sigle sindacali, censurando il citato art. 35 – come modificato dall’art. 30 del d.P.R. n. 57 del 2002[27] “nella parte in cui, al comma 7, prevede che le disposizioni contenute negli accordi statutari delle aggregazioni non estintive relativi alla gestione dei contributi dei propri iscritti abbiano «rilevanza esclusivamente interna all'aggregazione medesima, priva di effetti ai fini della rappresentatività triennale di cui al presente articolo e delle correlate prerogative sindacali», e, quindi, nella parte in cui esclude che il versamento delle trattenute sindacali dei lavoratori possa essere effettuato dalla pubblica amministrazione direttamente in favore delle singole organizzazioni federate/aggregate attraverso il meccanismo dei cd. subcodici”.

Successivamente, il Consiglio di Stato, Sezione II, sentenza n. 1603 del 19 febbraio 2024 ha respinto il relativo ricorso in appello.

Può valere ricordare come la consistenza associativa rilevi altresì – ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 164 del 2002 – ai fini della ripartizione del monte ore dei permessi sindacali tra le organizzazioni sindacali. Essa avviene, infatti, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettui la ripartizione.

 

Il comma 2-bis - introdotto in sede referente - prevede un meccanismo di compensazione tra un anno e il successivo, relativo al contingente di permessi sindacali spettante ad un’organizzazione sindacale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, qualora esso presenti nell’anno considerato un eccesso rispetto al contingente spettante.

In tal caso, nell’anno successivo si procede ad una corrispettiva detrazione del monte ore di permessi sindacali.

La disposizione si innesta sulla statuizione dell’articolo 32 del citato d.P.R. n. 164 del 2002, secondo cui il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti, autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, è determinato in un ammontare complessivo (rispettivamente in cinquecentoventimila ore per la Polizia di Stato, in duecentoventimila ore per il Corpo di polizia penitenziaria; quel testo prevedeva altresì quarantottomila ore per il Corpo forestale dello Stato, poi cessato).

 


 

Articolo 4, commi 1-5
(Rinvio dell’entrata in vigore dei testi unici in materia tributaria)

 

 

L’articolo 4, commi 1-5, posticipa al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore dei seguenti testi unici in materia tributaria:

§  testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali;

§  testo unico dei tributi erariali minori;

§  testo unico della giustizia tributaria;

§  testo unico in materia di versamenti e di riscossione;

§  testo unico delle disposizioni legislative in materia di registro e di altri tributi indiretti.

 

Più precisamente, l’articolo 4, commi da 1 a 5, posticipa l’entrata in vigore dei testi unici in materia tributaria approvati in attuazione dell’articolo 21 della legge n. 111 del 2023 (c.d. “legge delega riforma fiscale”).

L’articolo 21 della legge n. 111 del 2023 delega il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2026, uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante redazione di testi unici, attenendosi ai principi e criteri direttivi ivi previsti.

 

Nello specifico, il comma 1, modificando l’articolo 102, comma 1, del decreto legislativo n. 173 del 2024 (c.d. “Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali”), posticipa l’entrata in vigore del citato testo unico dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027.

 

Allo stesso modo, il comma 2, modificando l’articolo 100, comma 1, del decreto legislativo n. 174 del 2024 (c.d. “Testo unico dei tributi erariali minori”), posticipa l’entrata in vigore del citato testo unico dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027.

 

Il comma 3, modificando l’articolo 131, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2024 (c.d. “Testo unico della giustizia tributaria”), posticipa l’entrata in vigore del citato testo unico dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027.

 

Il successivo comma 4, modificando l’articolo 243, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2025 (c.d. “Testo unico in materia di versamenti e di riscossione”), posticipa l’entrata in vigore del citato testo unico dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027.

 

Infine, il comma 5, modificando l’articolo 205, comma 1, del decreto legislativo n. 123 del 2025 (c.d. “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di registro e di altri tributi indiretti”), posticipa l’entrata in vigore del citato testo unico dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027.

 

Con riferimento alle proroghe contenute nei citati commi da 1 a 5 dell’articolo 4 (ossia proroga al 1° gennaio 2027 della decorrenza dei nuovi testi unici in materia fiscale), la relazione illustrativa chiarisce che, considerata la fase di avanzata realizzazione la procedura di adozione di decreti correttivi e integrativi dei decreti di attuazione della riforma fiscale, si ritiene necessario che l’emanazione dei testi unici, prevista dall'articolo 21 della legge delega n. 111 del 2023, tenga conto anche delle nuove disposizioni in fase di approvazione per effetto dei decreti legislativi in corso di adozione, onde assicurare l'organicità e la completezza del quadro normativo dei diversi settori di intervento. Le medesime esigenze di organicità e completezza, prosegue la relazione illustrativa, rendono necessario prorogare la decorrenza di applicazione dei testi unici in vigore, in ragione della stretta connessione delle disposizioni raccolte nei predetti testi unici con quelle che saranno raccolte nei testi unici ancora da approvare, ai fini della efficace sistematizzazione, per ambito, della legislazione tributaria.

 

Nell’ambito della delega di riforma fiscale, di cui alla legge n. 111 del 2023, l’articolo 21 (rubricato “Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario”) ha conferito al Governo delega ad adottare, entro il 31 dicembre 2026, uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)      puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;

b)      coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi della riforma fiscale di cui all’articolo 1 della medesima legge;

c)      abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

In tal senso, sono stati presentati per l’esame parlamentare 6 atti del Governo attuativi della delega contenuta al citato articolo 21 della legge n. 111 del 2023, per i quali è stato concluso l’esame parlamentare.

Di seguito si indicano i decreti legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale:

§  decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 recante il testo unico dei tributi erariali minori ( A.G.184 );

§  decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 recante il testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali (A.G.192);

§  decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 recante il testo unico della giustizia (A.G.193). 

§  decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 recante il testo unico in materia di versamenti e di riscossione (A.G. 246).

§  decreto legislativo 1 agosto 2025, n. 123 recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (A.G. 275).

A seguito del parere favorevole espresso dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, si è in attesa della pubblicazione del testo approvato dal Governo del decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto (A.G. 293).

Di seguito, si riporta una sintetica descrizione del contenuto dei decreti legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale che, in base all’originaria formulazione della disposizione di decorrenza, dovevano entrate in vigore dal 1° gennaio 2026.

 

1.      Decreto legislativo recante testo unico dei tributi erariali minori

Il decreto legislativo n. 174 del 2024 recante la disciplina in materia di tributi erariali minori, ha la finalità di garantire una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole nel settore di rispettiva competenza.

In particolare, sono state trasfuse le disposizioni normative relative alla disciplina sostanziale di riferimento dei singoli tributi erariali oggetto del nuovo testo unico, nonché le previsioni in tema di adempimenti e versamenti. La disciplina dei predetti tributi erariali relativa a profili diversi da quelli appena menzionati (ad esempio in tema di accertamento e sanzioni) è stata invece trasfusa, per settore d’ambito, negli altri testi unici attuativi della delega.

Il nuovo testo unico è composto di 100 articoli suddivisi in 10 Titoli, ciascuno dedicato a uno specifico tributo (imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e imposta sugli aeromobili privati, imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE), imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax)).

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo si veda il relativo dossier di documentazione.

 

2.      Decreto legislativo recante testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali

Il decreto legislativo n. 173 del 2024, riguardante la disciplina delle sanzioni tributarie amministrative e penali, ha la finalità di raccogliere e riprodurre le disposizioni relative alle sanzioni tributarie in un articolato.

L’intervento recato dal decreto legislativo è di carattere compilativo. Ne discende che, al netto di interventi volti ad aggiornare il testo o introdurre disposizioni di coordinamento, le disposizioni previgenti allo stesso sono inserite nel testo unico senza modificarne la formulazione. È stata altresì disposta l'abrogazione espressa delle disposizioni da ritenersi superate o incompatibili.

Il decreto legislativo si compone di 102 articoli ed è suddiviso, in 3 Parti, che recano, rispettivamente, disposizioni in materia di sanzioni amministrative (Parte I), disposizioni in materia di sanzioni penali (Parte II) e disposizioni finali (Parte III). La Parte I è a sua volta suddivisa in 6 Titoli al fine di individuare le sanzioni amministrative applicabili per materia: violazione di norme tributarie (Titolo I), imposte sui redditi e IVA (Titolo II), riscossione (Titolo III), imposta di registro, ipotecaria e catastale, successioni e donazioni, bollo e concessioni governative (Titolo IV), tributi erariali minori (Titolo V) e altre sanzioni (Titolo VI).

 Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo si veda il relativo dossier di documentazione.

 

3.      Decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria

Il decreto legislativo n. 175 del 2024, riguardante la giustizia tributaria, ha carattere compilativo ed ha come obiettivo generale la ricognizione della normativa vigente in materia, attraverso la raccolta delle disposizioni nazionali e la creazione di una disciplina organica che contempli in un unico corpus normativo l’ordinamento della giurisdizione tributaria e le disposizioni sul processo tributario.

Il decreto legislativo si compone di 3 Parti: la Parte I riguarda l'ordinamento della giurisdizione tributaria, la Parte II riguarda le disposizioni sul processo tributario e la Parte III contiene le disposizioni finali.

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo si veda il relativo dossier di documentazione.

 

4.      Decreto legislativo recante il testo unico in materia di versamenti e di riscossione

Il decreto legislativo n. 33 del 2025, riguardante la disciplina delle modalità di esazione dei tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, persegue la finalità di una puntuale ricognizione delle norme vigenti organizzandole in funzione dell'area tematica oggetto delle disposizioni di legge e tenendo conto delle scelte operate dal Legislatore per il riassetto delle predette disposizioni mediante l'adozione di appositi decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli da 1 a 20 della legge n. 111 del 2023.

Il decreto legislativo si compone di 3 Parti: la Parte I riguarda le disposizioni in materia di versamenti e riscossione, la Parte II riguarda il funzionamento del servizio nazionale della riscossione e la Parte III contiene le disposizioni varie, transitorie e finali.

 Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo si veda il relativo dossier di documentazione.

 

5.      Decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti

Il decreto legislativo n. 123 del 2025, riguardante le disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole in funzione dell’area tematica oggetto delle disposizioni di legge e tenendo conto delle scelte operate dal legislatore per il riassetto delle predette disposizioni.

Il decreto legislativo si compone di 6 Parti e di 4 Allegati: la Parte I riguarda l’Imposta di registro, la Parte II riguarda le Imposte ipotecaria e catastale, la Parte III riguarda l’Imposta sulle successioni e donazioni, la Parte IV riguarda l’Imposta di bollo e imposta sul valore delle attività finanziarie estere, la Parte V afferisce ai Regimi sostitutivi e agevolazioni contiene e la Parte VI contiene le disposizioni varie, transitorie e finali.

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo si veda il relativo dossier di documentazione.


 

Articolo 4, comma 6
(Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali)

 

 

L’articolo 4, comma 6, proroga al 31 dicembre 2026 la disciplina transitoria che prevede la disapplicazione della riduzione dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza.

 

Nel dettaglio, mediante una novella all’articolo 16-sexies, comma 1, alinea, del decreto-legge n. 146 del 2021, il comma 6 in esame proroga al 31 dicembre 2026 (dal 31 dicembre 2025) la disciplina transitoria per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza. Il termine iniziale di tale disciplina transitoria era fissato al 31 dicembre 2023.

 

Tale termine era già stato oggetto di proroga al 31 dicembre 2024 da parte dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 215 del 2023 (convertito dalla legge 23 n. 18 del 2024) e successivamente al 31 dicembre 2025 da parte dell’articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 202 del 2024 (convertito dalla legge n. 15 del 2025).

 

Il richiamato articolo 16-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021 prevede che, in considerazione delle modalità organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT (si veda la relativa pagina internet per l'elenco completo) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), nonché le Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2025 (termine ora prorogato al 31 dicembre 2026 dalla norma in esame), non applicano le riduzioni del canone di mercato previste dall'articolo 3, commi 4, 6 e 10, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, in presenza di una delle seguenti condizioni:

i)                   classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

ii)                 rispetto da parte delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009) (si tratta delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali) di un parametro non superiore a 15 mq/addetto ovvero non superiore a 20 mq/addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;

iii)               il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge n. 191 del 2009 (previsione di specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia del demanio relativi agli immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato, allo scopo di riunificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni, nonché obblighi di comunicazione da parte delle altre amministrazioni pubbliche, anche al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato) per le amministrazioni statali.

 

Si rammenta che il decreto-legge n. 95 del 2012 ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2014, la riduzione del 15% del canone di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni e delle autorità indipendenti per gli immobili in uso istituzionale. Qualora si tratti di contratti scaduti o rinnovati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la riduzione si applica immediatamente. Per il triennio 2012-2014 è disposto, inoltre, il blocco degli adeguamenti Istat relativamente ai canoni dovuti dagli stessi soggetti. Le regioni e gli enti locali da un lato, e lo Stato dall'altro, possono concedersi reciprocamente l'uso gratuito dei loro beni immobili per fini istituzionali. Gli enti previdenziali devono comunicare all'Agenzia del demanio gli immobili di loro proprietà, al fine di verificare l'idoneità degli stessi ad essere utilizzati in locazione passiva, a canoni ed oneri agevolati, dalle amministrazioni statali per finalità istituzionali. Sono infine previste specifiche e stringenti condizioni per il rinnovo dei rapporti di locazione: disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il periodo di durata del contratto di locazione; permanenza delle esigenze allocative all’esito dei piani di razionalizzazione nonché di quelli di riorganizzazione e accorpamento delle strutture.

 

In materia di patrimonio immobiliare pubblico si segnala altresì che, secondo quanto emerge dall’ultimo Rapporto sugli immobili pubblici (pubblicato dal MEF nel 2021 ma riferendosi ai dati del 2018), il patrimonio immobiliare pubblico censito si è attestato a circa 2,6 milioni di unità immobiliari (1 milione e 150 mila fabbricati e 1 milione e 440 mila terreni), prevalentemente di proprietà delle amministrazioni locali (circa 806 mila fabbricati e 1 milione e 400 mila terreni). Il valore patrimoniale complessivo dei fabbricati censiti per l’anno 2018 è stimato in 297 miliardi di euro.

 

Il Rapporto Annuale 2025 dell’Agenzia del Demanio, L'Italia e i suoi beni. Creare valore con gli immobili dello Stato, illustra le attività svolte e i risultati conseguiti nel corso del 2024 nella gestione e riqualificazione del patrimonio immobiliare dello Stato. Il Rapporto evidenzia che nei precedenti tre anni gli investimenti sono cresciuti del 144 per cento, raggiungendo la soglia di 3,9 miliardi di euro di interventi avviati, da cui deriverebbe, secondo il Rapporto stesso, un significativo aumento di produttività e risparmi per lo Stato, tra cui i risparmi ottenuti con la riduzione della spesa per locazioni passive e costi di funzionamento.

 

Nella relazione illustrativa, il Governo motiva la proroga in esame evidenziando che l’applicazione della riduzione del 15 per cento o del 30 per cento (ex articolo 3, commi 4, 6 e 10, del decreto-legge n. 95 del 2012) del canone di locazione passiva congruito dall’Agenzia del demanio ha generato, fino ad ora, notevoli problematiche nelle regolarizzazioni degli utilizzi in essere da parte delle amministrazioni pubbliche a causa del rifiuto delle Proprietà degli immobili (incluse le società in mano pubblica, tra cui INVIMIT e Cassa depositi e prestiti) di accettare rendimenti più bassi di quelli ordinari di mercato.

In tale contesto, prosegue la relazione, la disciplina di cui all’articolo 16-sexies ha rappresentato e rappresenta uno strumento essenziale per assicurare l’individuazione di soluzioni logistiche economicamente più vantaggiose per le pubbliche amministrazioni e, quindi, per l’erario, in ragione del fatto che il ridetto articolo, oltre a garantire le efficienze e il risparmio economico connessi alle condizioni applicative ivi previste, rende effettiva la possibilità per lo Stato di ricorrere al mercato delle locazioni immobiliari, in quanto consente di formulare offerte di canoni di locazione che non si pongono fuori mercato, come sovente succede nel caso di applicazione delle riduzioni del 15 per cento ovvero del 30 per cento del  canone stabilito dal mercato. Difatti, l’applicazione delle previsioni di cui al citato articolo 16-sexies ha consentito la definizione di importanti operazioni di razionalizzazione che hanno determinato risparmi di spesa in termini di minori canoni a carico delle pubbliche amministrazioni, riduzione dei costi energetici e contenimento delle superfici in uso alle medesime amministrazioni; operazioni che non sarebbero state possibili in assenza delle previsioni di cui al predetto articolo.

A titolo esemplificativo, il meccanismo previsto dal citato articolo 16-sexies ha assicurato il buon esito di operazioni che si sono concluse con il rilascio, da parte di pubbliche amministrazioni, di immobili appartenenti ai fondi immobiliari (FIP e FP1), a fronte dell’individuazione di soluzioni logistiche alternative che hanno generato un notevole risparmio per lo Stato consentendo, altresì, la definizione di contenziosi in essere con i precedenti locatori. È sufficiente citare, a titolo d’esempio, l’operazione del Ministero dell’università e della ricerca in relazione all’immobile sito in Roma, via Carcani, effettuata con Cassa depositi e prestiti.

L’applicazione dell’articolo 16-sexies è cruciale anche con riferimento alla critica situazione in cui verte la logistica dell’Agenzia delle entrate (nonché della Ragioneria territoriale dello Stato e del Ministero delle imprese e del made in Italy) nel territorio di Milano, che necessità di concludere contratti di locazione transitori con operatori di mercato, al fine di rilasciare, entro giugno 2027, l’attuale immobile degli uffici finanziari di via Moscova, di proprietà di un fondo immobiliare, avente causa del FIP, e rispetto al quale sussiste un grave contenzioso con la proprietà, sia per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari di sfratto sia per la misura dell’indennità di occupazione. L’estensione al 31 dicembre 2026 del termine di cui alla disposizione in parola è, pertanto, fondamentale non solo per la prosecuzione delle interlocuzioni in corso da parte dell’Agenzia del demanio con le società che gestiscono i fondi FIP e FP1, nonché con i loro aventi causa, ma anche nei confronti di altri operatori di mercato, per la fattiva stipula dei nuovi contratti di locazione e, quindi, per la regolarizzazione degli utilizzi in essere da parte delle amministrazioni occupanti gli immobili stessi per i quali il precedente contratto risulta risparmi di spesa in termini di minori canoni a carico delle pubbliche amministrazioni, riduzione dei costi energetici e contenimento delle superfici in uso alle medesime amministrazioni; operazioni che non sarebbero state possibili in assenza delle previsioni di cui al predetto articolo.


 

Articolo 4, comma 7
(Disapplicazione delle norme di contenimento della spesa per la società AMCO – Asset Management Company S.p.A.)

 

 

L’articolo 4, comma 7, stabilisce che le disposizioni di contenimento della spesa non si applichino alla società per azioni - operante nel mercato dei crediti deteriorati – AMCO S.p.A. (Asset Management Company) fino al 30 settembre 2026, oltre che per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, come già prevedeva la norma finora vigente.

 

Il comma 7 in esame novella il comma 2 dell’articolo 16-sexies del decreto-legge n. 146 del 2021 (come convertito dalla legge n. 215 del 2021). Tale comma 2 prevede, nel testo finora vigente, che, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 – ora, con la novella in esame, anche fino al 30 settembre 2026 - non si applicano alla società AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente.

La società è comunque tenuta a rispettare l’obbligo di informazione preventiva al competente Ministero in relazione alle operazioni finanziarie che comportano la variazione dell’esposizione debitoria della società stessa, nonché l'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. Il comma in esame precisa che a tale obbligo la società dovrà provvedere con cadenza mensile e in caso di inadempimento cessano gli effetti della disposizione di proroga di cui al primo periodo.

 

Il comma precisa che tale proroga è disposta nelle more del riordino della disciplina prevista dall’articolo 1, commi 2 e 3 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009).

Il suddetto articolo 1 della legge di contabilità e finanza pubblica, al comma 2 prevede che, ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il comma 3 stabilisce che la ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre.

 

AMCO S.p.A. è una società per azioni il cui capitale sociale - attualmente pari ad euro 655.153.674 - è diviso in 600.000.000 di azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale, interamente detenute dal MEF, e da 55.153.674 azioni B prive del valore nominale e senza diritto di voto, detenute dal MEF, da altri azionisti ed inclusive delle azioni proprie. In base all'articolo 3 dello statuto, ha per oggetto principale l'acquisto e la gestione con finalità di realizzo, secondo criteri di economicità, di crediti e rapporti originati da banche, da società appartenenti a gruppi bancari e da intermediari finanziari anche se non appartenenti a un gruppo bancario. La Società, inoltre, può acquistare partecipazioni e altre attività finanziarie, inclusi titoli di cartolarizzazione che hanno come sottostante crediti originati da banche, da società appartenenti a gruppi bancari e da intermediari finanziari anche se non appartenenti a un gruppo bancario nonché quote di fondi di investimento di tipo chiuso, riservati ad investitori professionali, istituiti per la sottoscrizione di azioni emesse da banche o per la sottoscrizione e/o acquisto di titoli emessi da società costituite per finanziare l’acquisto di crediti originati da banche, da società appartenenti a gruppi bancari e da intermediari finanziari anche se non appartenenti a un gruppo bancario, o per l’acquisto diretto di tali crediti.

 

Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che il venir meno della disapplicazione a decorrere dal 2026 potrebbe avere effetti penalizzanti e limitanti sull’operatività della società, che è intermediario finanziario vigilato ai sensi dell’articolo 106 del testo unico bancario, operante in un contesto di mercato in concorrenza con altri operatori specializzati. AMCO, in quanto intermediario vigilato, è infatti chiamata a sostenere investimenti significativi per garantire il rispetto delle disposizioni normative di settore (ad esempio normativa antiriciclaggio, disciplina DORA, cybersecurity, anticorruzione, rendicontazione di sostenibilità).


 

Articolo 4, comma 8
(Contributo all’Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana)

 

 

L’articolo 4, comma 8, proroga al 31 dicembre 2026 il termine di presentazione della richiesta motivata per il trasferimento agli enti territoriali, a titolo gratuito, della proprietà di determinati beni immobili in gestione all’Agenzia del demanio.

 

Il comma 8 in esame proroga al 31 dicembre 2026 (in luogo del 31 dicembre 2025) il termine entro il quale gli enti territoriali (regioni, comuni, province e città metropolitane) possono presentare, ai sensi dell’articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023, richiesta motivata all’Agenzia del demanio ai fini del trasferimento in loro favore, a titolo gratuito, della proprietà di talune categorie di beni immobili, in gestione all’Agenzia medesima.

Il termine è già stato oggetto di precedente proroga (al 31 dicembre 2025) rispetto a quello originariamente previsto ad opera dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 202 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 2025.

 

Sul punto, si rammenta che il sopra citato articolo 15-bis, comma 1, prevede la facoltà per gli enti territoriali, previa richiesta motivata all’Agenzia del demanio, da presentare entro il 31 dicembre 2025, di conseguire, a titolo gratuito, la proprietà di determinati beni immobili, in gestione all’Agenzia del demanio. La domanda presentata dall’ente interessato deve indicare la destinazione finale del bene immobile e la stima dei tempi per la realizzazione degli interventi previsti.

I beni rientranti nel campo di applicazione della suddetta disposizione sono gli immobili appartenenti al demanio storico artistico oppure al patrimonio disponibile dello Stato, interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali, finanziati, o finanziabili, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) o del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 (PNIEC).

 

Nella relazione illustrativa, il Governo ricorda che, ai sensi del menzionato articolo 15-bis, sono comunque esclusi dal trasferimento gli immobili in uso governativo, ovvero suscettibili di tale uso, nonché quelli inseriti in progettualità relative a operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione ai sensi di legge (comma 2). Continuano a trovare applicazione i meccanismi di trasferimento e perequazione previsti dalla normativa in materia di federalismo demaniale (articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche ed integrazioni). Come riportato nella relazione illustrativa della norma originaria, nel contesto post pandemico che necessitava di importanti investimenti per aumentare la resilienza del Paese e incentivare lo sviluppo dei territori, la ratio dell’articolo 15-bis è quella di favorire la realizzazione di progetti di valorizzazione e di riqualificazione immobiliare pubblica, laddove coperti da finanziamenti pubblici e, per quanto concerneva la contingenza dei finanziamenti PNRR, PNC e PNIEC, relativi anche a interventi da candidare ai predetti finanziamenti.

La previsione di un termine maggiore per la presentazione della richiesta di trasferimento di immobili dello Stato all’Agenzia del demanio è finalizzata a non disperdere le risorse degli enti territoriali che hanno investito nei progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali ovvero fruito degli incentivi PNRR, PNIEC e PNC. In particolare, la modifica del citato termine consente di continuare a sostenere la realizzazione di progettualità da parte degli Enti del territorio volte a potenziare – per menzionare solo alcune di quelle attualmente in corso – l’offerta sanitaria, formativa, turistico-culturale dei territori, nonché le capacità nei segmenti dello student housing e/o social housing, in un’ottica di sostenibilità rigenerativa, anche per effetto della limitazione del consumo del suolo. Resta ferma la facoltà dell’Agenzia di accedere alle richieste («possono essere trasferiti in proprietà») il che garantisce un controllo di merito delle progettualità sottese alle operazioni di trasferimento e, nel caso di finanziamento con risorse dell’ente richiedente, la prova dell’integrale copertura dei costi, quale garanzia dell’effettivo raggiungimento dell’obiettivo di recupero e rigenerazione ipotizzato, nell’esclusivo interesse della collettività di riferimento.

 

Si ricorda che è in corso d’esame alla Camera dei deputati la proposta di legge A.C. 981 avente ad oggetto “Modifica all’articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente la riapertura dei termini per la richiesta di acquisizione di immobili dello Stato da parte degli enti territoriali” diretta a prorogare per gli enti locali la possibilità di effettuare le richieste di trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio entro, e non oltre, dodici mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge (ciò a seguito degli emendamenti approvati nel corso dell’esame in sede referente).

I beni immobili ai quali la proposta di legge fa riferimento sono i beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento, diversi dai beni appartenenti al demanio marittimo e dalle relative pertinenze, dai beni del demanio idrico e relative pertinenze, nonché dalle opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, dai fiumi e dai laghi di ambito sovraregionale, dagli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze nonché dagli immobili della difesa in quanto non ricompresi tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale ovvero non funzionali alla realizzazione dei programmi di riorganizzazione dello strumento militare.


 

Articolo 4, comma 9
(Rideterminazione delle promozioni al grado di colonnello del Corpo della Guardia di finanza)

 

 

L’articolo 4, comma 9, è volta a consentire, in relazione alla formazione delle aliquote di avanzamento al grado di colonnello del Corpo della guardia di finanza, la proroga al 2027 della possibilità di rideterminare, con provvedimento del Comandante generale del citato Corpo, «le promozioni complessive al grado di colonnello del ruolo normale – comparto ordinario, di cui alla colonna 7 della tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69».

 

Il comma 9 in esame, mediante una novella dell’articolo 36, comma 56-ter, del decreto legislativo n. 95 del 2017, proroga al 2027 il periodo per il quale, in conseguenza dei nuovi periodi di permanenza nel grado stabiliti a partire dal primo dei predetti anni, le promozioni complessive al grado di colonnello del ruolo normale - comparto ordinario, di cui alla colonna 7 della tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono rideterminate in modo armonico per le tre aliquote dei tenenti colonnelli con provvedimento del Comandante generale, avuto anche riguardo al numero di ufficiali in possesso di titoli valutabili ai fini dell'avanzamento.

 

Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, l’articolo 28 del decreto legislativo n. 69 del 2001 prevede che, ai fini dell’avanzamento al grado superiore del personale appartenente alla categoria ufficiali, «il 30 settembre di ogni anno, il Comandante Generale della Guardia di finanza, con propria determinazione, indica gli ufficiali da valutare per l’avanzamento al grado superiore per l’anno successivo». In tal modo, l’Autorità di vertice del Corpo della guardia di finanza procede, con cadenza annuale, a individuare (cosiddetta formazione delle «aliquote») il personale che, nell’anno precedente a quello di decorrenza della promozione, ha maturato i requisiti per la partecipazione alle procedure di avanzamento al grado superiore. L’articolo 36, comma 56-ter, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ha previsto un regime transitorio per le promozioni al grado di colonnello del ruolo normale – comparto ordinario con decorrenza dal 2022 al 2026 che, come accennato, riguardano le «aliquote» di personale che, rispettivamente, negli anni dal 2021 al 2025 aveva maturato i prescritti requisiti.

Al riguardo, la relazione evidenzia che:

-       ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 69 del 2001, «i tenenti colonnelli del ruolo normale da valutare per l’avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianità di grado» indicate nella citata tabella 1;

-       le promozioni al grado di colonnello sono fissate, distinte per le tre predette aliquote, nel numero previsto dalla citata colonna 7 della tabella 1 allegata al predetto decreto legislativo n. 69 del 2001;

-       in deroga a quanto sopra, il predetto articolo 36, comma 56-ter, statuisce, per il periodo 2022-2026, che «le promozioni complessive al grado di colonnello del ruolo normale – comparto ordinario (...) sono rideterminate in modo armonico per le tre aliquote dei tenenti colonnelli con provvedimento del Comandante generale, avuto anche riguardo al numero di ufficiali in possesso di titoli valutabili ai fini dell’avanzamento ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 69 del 2001, il superamento del corso superiore di polizia economico-finanziaria (di cui alla legge 3 maggio 1971, n. 320), costituisce titolo per l’avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti;

-       ai sensi dell’articolo 36, comma 52, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, è previsto un regime transitorio, fino al 2029, per la partecipazione degli ufficiali del Corpo al concorso per la frequenza del corso superiore di polizia economico-finanziaria.

Considerato che il predetto regime transitorio per la partecipazione al citato concorso risulta ancora vigente nel 2027 e che l’attuale formulazione del predetto articolo 36, comma 56-ter ha esaurito la sua applicazione con riferimento alle promozioni che potranno essere conferite a decorrere dal 1° gennaio 2026, la presente disposizione, chiarisce il Governo, è volta a consentire – in relazione alla formazione delle aliquote di avanzamento al grado di colonnello del Corpo della guardia di finanza per lo stesso 2027, le cui procedure saranno avviate a decorrere dal 2026 – la proroga della possibilità di rideterminare, con provvedimento del Comandante generale del citato Corpo, «le promozioni complessive al grado di colonnello del ruolo normale – comparto ordinario, di cui alla colonna 7 della tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.


 

Articolo 4, comma 10
(Strumenti di acquisto di servizi di connettività)

 

 

L’articolo 4, comma 10, proroga di un anno – differendola al 31 dicembre 2026 – l’efficacia delle disposizioni che disciplinano importi e quantitativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione dei servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività (SPC), realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori.

 

Novellando il comma 1-bis dell’articolo 1-ter del decreto-legge n. 198 del 2022 (il c.d. “Milleproroghe 2023”), l’articolo 4, comma 10, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori, aventi ad oggetto i servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività.

 

Il comma 1-bis dispone, altresì, un incremento, pari al 50%, dell’importo iniziale del contratto quadro SPC2 stipulato da Consip, al raggiungimento dell'importo complessivo massimo e alle medesime condizioni, e riconosce in capo all’aggiudicatario la facoltà di recedere in ordine a tale incremento entro quindici giorni dal 6 luglio 2023.

 

Occorre peraltro sottolineare che il comma 1-bis riconosce in capo alla singola amministrazione contraente la possibilità di prorogare, fino al 31 dicembre 2026 come disposto dalla novella in esame, i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa, nei limiti dei relativi importi residui complessivi.

La proroga degli strumenti di acquisto e negoziazione può essere richiesta dall’amministrazione contraente, alle medesime condizioni, nella misura strettamente necessaria a dare continuità al sevizio di telefonia in oggetto, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro quindici giorni dalla richiesta.

 

Il comma 1-bis precisa, infine, che delle suddette disposizioni di proroga degli strumenti aggregatori SPC2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

Il Servizio pubblico di connettività - SPC è definito dall’art. 73 del CAD (Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005) quale “insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati”. Le regole tecniche applicabili al SPC sono adottate dall’AgID ai sensi dell’art. 71 del CAD medesimo.

Gli strumenti di acquisto includono le convenzioni e gli accordi-quadro che le Amministrazioni utilizzano per l’acquisto o noleggio di beni e servizi. Le convenzioni sono costituite da contratti aventi una scadenza temporale e un quantitativo o importo massimo (massimale) che il fornitore si impegna a garantire attraverso il contratto; gli accordi-quadro sono contratti quadro che definiscono le modalità di acquisto, in particolare ordine diretto o appalto specifico. Gli strumenti di negoziazione sono resi disponibili alle amministrazioni per la gestione in autonomia delle procedure di acquisto (v. qui).

L’articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge n. 95 del 2012 (come convertito dalla legge n. 135 del 2012) ha previsto che Consip S.p.A. svolga le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni. L’articolo 1, comma 512, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha reso obbligatorio il ricorso ai suddetti strumenti per le pubbliche amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato della PA. In tale ambito Consip ha realizzato la gara relativa al contratto quadro SPC2, tuttora attivo. Successivamente, il termine dell’estensione degli strumenti di acquisto e negoziazione SPC è stato oggetto di proroghe: al 31 dicembre 2023 dal citato art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge n. 198 del 2022; quindi il decreto-legge n. 51 del 2023 (convertito dalla legge n. 87 del 2023) ha espunto ha disposto l’estensione del contratto-quadro dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, introducendo anche la possibilità per le amministrazioni di prorogare i propri contratti di telefonia fissa stipulati a valere su strumenti messi a disposizione da Consip Spa; infine, l’articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 202 del 2024 ha esteso la durata del contratto-quadro dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025.

Il contratto per servizi di connettività SPC2 è stato attivato il 23 maggio 2016 subentrando al precedente contratto quadro OPA “SPC 1” che ha cessato di avere efficacia il 25 maggio 2017. Per maggiori informazioni v. la pagina Consip Contratti SPC.

 

Secondo quanto previsto dalla relazione illustrativa (pag. 14 e ss.), la proroga in esame si rende necessaria al fine di evitare che le pubbliche amministrazioni siano prive di uno strumento aggregato per l’acquisizione dei propri servizi di connettività, ivi compresi quelli di telefonia fissa, fino al momento della disponibilità del nuovo contratto-quadro SPC3, che sarà stipulato da Consip Spa in favore delle stazioni appaltanti in esito della relativa procedura di aggiudicazione.

In merito, si evidenzia che:

§  in data 25 ottobre 2024 Consip Spa ha pubblicato un avviso di preinformazione relativo all’avvio della procedura;

§  in 15 aprile 2025 Consip Spa ha indetto la gara a procedura aperta per l’affidamento di accordi quadro per servizi di connettività, servizi di telefonia fissa, servizi di sicurezza e servizi professionali nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC);

§  è stato pubblicato in data 4 maggio 2025 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2025 che, intervenendo sulla gara SPC3, ha reso necessario prorogare il termine di ricezione delle offerte, previsto per il 23 ottobre 2025.

 

La proroga al 31 dicembre 2026, secondo quanto rappresentato dalla relazione illustrativa, consentirebbe quindi di effettuare la migrazione al nuovo SPC3 assicurando la continuità dei servizi oggetto del contratto quadro medesimo.

In merito alle risorse disponibili, la medesima relazione evidenzia che “del contratto di servizi di connettività SPC2”, con un massimale previsto di 3.600.000 euro, risultano ancora disponibili, al 31 luglio 2025, 1.127.873.000 euro, consentendo pertanto tale somma una proroga della durata di un ulteriore anno.

 

Si rammenta che i commi da 512 a 520 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di bilancio per il 2016) dettano disposizioni volte a rafforzare l’acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia informatica e di connettività, prevedendo, con la finalità di conseguire specifici obiettivi di risparmio indicati nei commi medesimi, che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato della PA debbano approvvigionarsi tramite Consip o soggetti aggregatori. Solo in casi eccezionali, e con autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, possono procedere ad acquisti autonomi. Viene inoltre previsto un Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, disponendosi altresì la definizione, mediante appositi accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni di criteri uniformi per l’acquisto dei beni e servizi medesimi da parte degli enti del SSN.

Più in dettaglio, il comma 512 stabilisce l’obbligo  per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (come individuate dall’elenco ISTAT, come da ultimo aggiornato sulla GU 30 settembre 2015, n. 227) di procedere ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Articolo 4, comma 10-bis
(Proroga del termine dell’accordo quadro in materia di cloud per le pubbliche amministrazioni)

 

 

L’articolo 4, comma 10-bis, proroga al 20 settembre 2026 il termine dell’accordo quadro avente ad oggetto l’affidamento di servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali (Ed. 2 – ID 2483), o fino alla effettiva aggiudicazione dell’Accordo quadro avente il medesimo oggetto (ID 2860).

 

La Consip Spa ha indetto il 22 aprile 2022 una gara a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell’articolo 59, comma 4 del Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023) avente ad oggetto l’affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e l’affidamento di servizi di demand e Program Management Office (PMO) per le Pubbliche Amministrazioni centrali indicata con il codice “ID Sigef 2483”.

Il termine di presentazione delle offerte risulta scaduto il 14 giugno 2022, ma la gara non è stata ancora aggiudicata.

Il bando di gara per l’accordo quadro ID 2860 è stato pubblicato il 23 dicembre 2025 e il termine per la ricezione delle offerte è fissato al 26 febbraio 2026.

 

L’accordo quadro è un “accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso le quantità previste”. È così definito dalla direttiva dell’Unione europea 2014/24, quale tipologia negoziale di aggiudicazione, avente l’obiettivo di migliorare l’efficienza degli appalti pubblici, promuovendo l’aggregazione degli acquisti al fine di ottenere economie di scala, con la precisazione che gli appalti basati su tale accordo quadro siano aggiudicati secondo le procedure previste dalla normativa di riferimento e non possano in nessun caso comportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall’oggetto dell’accordo quadro.

L’art. 33 della direttiva individua due tipologie di accordi quadro.

La prima, ai sensi dal paragrafo 3, prevede che “gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro”.

La seconda, regolata dal paragrafo 4, contempla tre differenti ipotesi di esecuzione: 1) senza riapertura del confronto competitivo, laddove l’accordo presenti tutti i termini delle prestazioni; 2) senza la riapertura del confronto competitivo e in parte con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro qualora tale possibilità sia stata stabilita dalle amministrazioni aggiudicatrici nei documenti di gara per l’accordo quadro; 3) con riapertura del confronto competitivo tra gli operatori dell’accordo quadro, qualora quest’ultimo non contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture”.

La procedura è disciplinata dal Codice degli appalti (art. 54-154).

 

In proposito si ricorda che la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 116 del 2020, per quanto concerne le disposizioni che elevano “a livello legislativo una disciplina già oggetto di un atto amministrativo” (cd. leggi provvedimento), ha osservato che “Si tratta di un esercizio del potere legislativo che in linea di principio questa Corte ha sempre ritenuto non contrario alla Costituzione, sul presupposto che le leggi-provvedimento non sono incompatibili, in sé e per sé, con l’assetto dei poteri in essa stabilito (sentenze n. 181 del 2019 e n. 85 del 2013); esse devono però soggiacere ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 182 del 2017, n. 85 del 2013 e n. 20 del 2012). La loro legittimità costituzionale «deve essere “valutata in relazione al loro specifico contenuto” (sentenze n. 275 del 2013, n. 154 del 2013 e n. 270 del 2010), “essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore (sentenza n. 288 del 2008)”» (sentenza n. 181 del 2019)”.


 

Articolo 4, comma 11
(
Svolgimento delle assemblee di società ed enti)

 

 

L’articolo 4, comma 11, estende l’applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti, disposte dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020, alle assemblee sociali tenute entro il 30 settembre 2026.

 

In particolare il comma in esame estende l’applicabilità delle norme disposte dall’articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 relative allo svolgimento - con modalità telematiche - delle assemblee ordinarie delle società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata), delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, nonché delle associazioni e delle fondazioni (commi 2 e 3).

La medesima norma dispone che le società con azioni quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante nonché possono per le assemblee ordinarie o straordinarie un rappresentante, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe (commi 4 e 5).

Una disciplina sostanzialmente analoga è prevista per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici (comma 6).

Per maggiori dettagli si veda il box infra

 

Si ricorda che il termine di applicazione di tali norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie, stabilito al comma 7 dell’articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, è stato più volte prorogato rispetto al termine originario del 31 dicembre 2020.

In particolare, l’ultima proroga è stata disposta dall’articolo 3, comma 14-sexies del decreto-legge n. 202 del 2024, come da modifica apportata in sede di conversione in legge n. 15 del 2025. Ai sensi di tale disposizione, il termine di applicazione delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie è stato spostato al 31 dicembre 2025.

Per completezza, si ricorda che l’applicabilità di tali norme era stata già estesa dal 31 dicembre 2020 al 31 luglio 2021 per effetto dell'articolo 3, comma 6, lettera b) del decreto-legge n. 183 del 2020, quindi al 31 dicembre 2021 dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021, poi al 31 luglio 2022 dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2021, in seguito, dall’articolo 3, comma 10-undecies, del decreto legge 198 del 2022, al 31 luglio 2023; successivamente, al 30 aprile 2024 dall’articolo 3, comma 12-duodecies, del decreto-legge n. 215 del 2023 e quindi al 31 dicembre 2024, dall’articolo 11, comma 2 a legge n. 21 del 2024 (legge sulla competitività dei capitali).

 

Per effetto della disposizione in esame, il termine di applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie disposte dall’articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 viene ulteriormente prorogato al 30 settembre 2026.

 

A tale riguardo, la relazione illustrativa espone le ragioni per cui si è reso necessario prorogare ulteriormente l’applicazione della disposizione normativa in questione fino al 30 settembre 2026.

In particolare, la relazione evidenzia come l'esperienza emergenziale degli ultimi anni e, a seguire, le novità introdotte dalla legge n. 21 del 2024 (cosiddetta legge capitali) sul ricorso esclusivo al rappresentante designato abbiano dimostrato che l'accessibilità della riunione a distanza è un fattore propulsore della partecipazione assembleare.

In attuazione dell’articolo 19 della citata legge, con il quale è stata conferita una delega per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati di capitali, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della citata delega (Atto del Governo n. 331, in corso di esame presso le Commissioni parlamentari competenti, al momento della redazione della presente scheda), introduce un nuovo articolo al TUF alla stregua del quale, in mancanza di opzione statutaria espressa, le modalità di svolgimento della riunione assembleare sono decise dall'organo amministrativo nel rispetto di taluni presidi di tutela. In particolare, il nuovo articolo oggetto del suddetto schema di decreto sancisce espressamente la possibilità per l'organo amministrativo di prevedere che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, laddove tale possibilità non sia prevista nello statuto.

Poiché il predetto Atto del Governo n. 331 è, come detto, attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, la relazione illustrativa chiarisce che la disposizione, di cui al comma 11 dell’articolo 4 del decreto-legge in esame, trova la propria ratio nel principio di certezza del diritto, al fine di evitare un vuoto normativo tra la data del 31 dicembre 2025 e l'entrata in vigore del predetto decreto legislativo. In tale ottica si prevede l'ulteriore proroga del termine sino al 30 settembre 2026, al fine di assicurare continuità di disciplina.

 

 

 

 

 

Nell’ambito delle misure di sostegno per le imprese connesse alla situazione pandemica da COVID-19, l’articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, ha previsto, per la prima volta, un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie.

In particolare, viene stabilito che le società per azioni (S.p.A.), le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le società a responsabilità limitata (S.r.l.) e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:

?   il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;

?   l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;

?   l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle S.r.l., il comma 3 consente che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

I commi 4 e 5 prevedono che le società con azioni quotate possono per le assemblee ordinarie o straordinarie un rappresentante, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe. Tali disposizioni si applicano anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Il comma 6 prevede che anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del TUF. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Viene tuttavia esclusa l’applicabilità del comma 5 dell’articolo 135-undecies del TUF, per cui viene esclusa la possibilità di esprimere un voto difforme rispetto alle istruzioni impartite dal delegante. Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.

Si ricorda che lo schema di decreto legislativo di riforma del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, attualmente in corso di esame presso le Camere, prevede diverse disposizioni di modifica delle modalità di partecipazione alle assemblee societarie.

In particolare lo schema di decreto legislativo propone di introdurre una nuova disposizione nel TUF, l’articolo 125-bis.1, che disciplini le modalità di svolgimento delle assemblee, prevedendo che sia l’organo di amministrazione, avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza, a deliberare le modalità di svolgimento dell’assemblea.

L’organo di amministrazione può prevedere, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti o con l’approvazione del consiglio di sorveglianza, e previa approvazione con le stesse modalità di un apposito regolamento, da pubblicare sul sito internet della società, che l’assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, prevedendosi la possibilità non per il singolo socio ma per una quantità di soci rappresentativi di una quota minima del capitale sociale di chiedere in tali casi che l’adunanza si svolga in un luogo fisico.

Tali previsioni si applicano anche qualora le predette modalità di svolgimento dell’assemblea siano stabilite nello statuto.

Viene introdotta la possibilità, da prevedere nello statuto o nel regolamento sopra indicato, di limitare l’intervento in assemblea ai soli soci con una partecipazione minima –fissando comunque una soglia non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale-; viene ridotto il termine per la presentazione di richieste di integrazione dell’ordine del giorno (rispettivamente a tre e a due giorni, a seconda dell’oggetto dell’assemblea) prevedendosi una specifica forma di pubblicità per tali integrazioni e la possibilità per una quota qualificata di soci di presentare proposte di deliberazione sui punti all’ordine del giorno, come integrato, definendone i termini (più brevi rispetto alla disciplina vigente) e le modalità di presentazione; viene abrogata la disposizione che prevede il diritto individuale di presentare proposte di deliberazione in assemblea mentre il diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno si può esercitare soltanto prima dell’assemblea, nel caso in cui la partecipazione avvenga tramite il rappresentante designato dalla società, di cui all’articolo 135-undecies (articolo 6, comma 1, lettere i), l) e n)).

Si prevede inoltre che anche le società le cui azioni sono scambiate su un sistema multilaterale di negoziazione e le società previste dall’articolo 2325- ter del Codice civile (emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante), ivi incluse le società cooperative possano disporre, mediante opzione statutaria, che l’intervento in assemblea possa avvenire anche mediante il rappresentante designato dalla società (articolo 6, comma 1, lettera q)).


 

Articolo 4, comma 11-bis
(Proroga termini in materia di assunzione personale dirigenziale da assegnare all’Agenzia delle entrate e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli)

 

 

L’articolo 4, comma 11-bis, inserito in sede referente alla Camera, proroga al 31 dicembre 2028 la possibilità di utilizzare le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento di specifici corsi-concorsi da parte della Scuola nazionale della pubblica amministrazione (SNA) per il reclutamento di 32 dirigenti - di seconda fascia - con specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale, da destinare al Ministero dell’economia e delle finanze, all’Agenzia delle entrate e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

Nello specifico, in deroga all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l’articolo 4, comma 11-bis, dispone la proroga al 31 dicembre 2028 del termine per l’utilizzo delle risorse finanziarie necessarie per l’assunzione di 32 dirigenti da parte dell’Agenzia delle entrate.

Si ricorda che, in base al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027, l’Agenzia delle entrate è stata autorizzata all’assunzione, tramite specifico corso-concorso, di 32 unità di dirigenti di seconda fascia con professionalità tecnica (fiscale, tributaria, catastale) entro la chiusura del triennio di riferimento (31 dicembre 2027).

 

L’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, riconosce alle pubbliche amministrazioni la facoltà di avviare procedure di reclutamento sulla base di un piano triennale. In particolare, a decorrere dall’anno 2025, le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni devono essere autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ed avere un periodo di validità non superiore a 3 anni (non prorogabile). La disposizione prevede inoltre che, sempre a decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno una validità non superiore a tre anni. Tali facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate.

 

Le assunzioni de quo sono effettuate attraverso i corsi-concorsi, di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge n. 75 del 2023, indetti dalla Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia con professionalità tecnica in materia fiscale, tributaria e catastale da assegnare al Ministero dell’economia e delle finanze e alle agenzie fiscali (i.e. Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane e dei monopoli).

 

Si ricorda che l’articolo 1-ter del decreto-legge n. 75 del 2023 attribuisce alla Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) il compito di provvedere alla formazione superiore, alla specializzazione ed al continuo aggiornamento professionale nelle materie della fiscalità, del personale del Ministero dell’economia e delle finanze, della Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti per le predette amministrazioni.

Sul punto si rinvia al relativo dossier di documentazione.

 

Si ricorda che la SNA, originariamente denominata Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) è un’istituzione di alta cultura e formazione, posta nell’ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio. Tra i compiti principali della SNA, come descritti dall’articolo 3 del D. Lgs. n. 178/2009, sono già attualmente ricomprese, tra gli altri: a) le attività di formazione, selezione e reclutamento dei dirigenti e funzionari dello Stato in base alla legislazione vigente; b) le attività di formazione ed aggiornamento, in base a convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private. 

Si ricorda che il D. Lgs. 165/2001, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 80/2021 (art. 3, commi 3-5), prevede tre tipologie di reclutamento per l’accesso alla dirigenza di ruolo di seconda fascia nelle amministrazioni centrali, indicando le percentuali di posti che devono essere coperti attraverso le diverse tipologie di accesso:

a) corso-concorso selettivo, bandito dalla SNA, in percentuale non inferiore al 50% dei posti da ricoprire

b) concorso per titoli ed esami da parte delle singole amministrazioni, in percentuale non superiore al 50% dei posti da ricoprire;

c) procedure comparative bandite dalla SNA con riferimento a ciascuna amministrazione e riservate al personale non dirigenziale a tempo indeterminato della stessa amministrazione per il passaggio alla categoria dirigenziale da parte del personale che abbia: a) maturato cinque anni di servizio nell’area o categoria apicale (non oltre il 15% del totale dei posti da coprire); b) o ricoperto o ricopra incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato ex art. 19, comma 6, D.lgs. 165/2001 (quota aggiuntiva non superiore al 15%).

In relazione ad alcune agenzie fiscali vigono altresì alcune disposizioni speciali.

In particolare, l’articolo 1, comma 93 della legge n. 205 del 2017, alla lettera e) prevede che l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante i rispettivi regolamenti di amministrazione, possono disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Gli esami consistono in una prova scritta, di carattere tecnico-pratico, e in una orale, finalizzate a individuare, secondo modalità e descrizione dei contenuti specificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell’Agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con quesiti a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando, Si prevede infine che fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito.


 

Articolo 4, comma 11-ter
(Termine per l’esercizio delle facoltà assunzionali delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici economici)

 

 

L’articolo 4, al comma 11-ter, introdotto in sede referente, prevede che le facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse al 2025, autorizzate con appositi DPCM adottati nel 2025, possono essere esercitate dalle amministrazioni dello Stato, dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici fino al 30 giugno 2026.

 

L’articolo 4, al comma 11-ter, introdotto in sede referente, intervenendo in relazione alla disciplina transitoria già vigente, prevede che le facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse al 2025, autorizzate con appositi DPCM adottati nel 2025, possono essere esercitate dalle amministrazioni dello Stato, dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici fino al 30 giugno 2026.

 

Preliminarmente, si ricorda che le suddette facoltà assunzionali sono quelle autorizzate ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 165/2001, il quale prevede che, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), sono autorizzati - sulla base del Piano triennale dei fabbisogni, approvato da ciascuna amministrazione o ente per l’adozione delle determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento - l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.

 

Si ricorda che, a decorrere dal 2025 (sulla base di una modifica apportata dal DL n. 202/2024), le predette facoltà assunzionali autorizzate con il suddetto DPCM hanno una validità non superiore a tre anni, non prorogabili alla scadenza (ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge).

Il richiamato DL 202/2024 ha altresì introdotto, in tale comma 4 dell’art. 35 del D.lgs, una disciplina transitoria, prorogando al 31 dicembre 2025 il termine, non ulteriormente prorogabile, entro il quale possono essere esercitate le suddette facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse al 2025 - già autorizzate o da autorizzare con il richiamato decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge - che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024.


 

Articolo 4, comma 12
(
Adeguamento capitale sociale per soggetti iscritti all’albo accertamento e riscossione enti locali)

 

 

L’articolo 4, comma 12, come modificato in sede referente, è volto a consentire ai soggetti che alla data del 1° gennaio 2020 erano già iscritti nell’albo dei privati abilitati all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, di adeguare il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2026 anziché entro il 31 dicembre 2025 previsto dalla normativa previgente.

 

Preliminarmente si ricorda che l’articolo 1, commi 807 e 808, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) reca la disciplina dei requisiti patrimoniali richiesti per l’iscrizione nell'albo dei privati abilitati all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali.

In particolare, il comma 807 stabilisce che per l'iscrizione nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali (di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997) o nella sezione separata del medesimo albo prevista per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria:

a) 2.500.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;

b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;

c) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti;

d) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

 

Il comma 808 prevede che i soggetti iscritti alla sezione separata e quelli iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali devono adeguare alle condizioni e alle misure minime previste al citato comma 807 il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2021.

Tale termine è stato prorogato successivamente al 30 giugno 2021 dall’articolo 1, comma 1093, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), al 31 dicembre 2024 dall’articolo 3, comma 5-quaterdecies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, e al 31 dicembre 2025 dall’articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 113 del 2024 (recante proroghe di termini in materia fiscale e per gli agenti della riscossione), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024.

 

Il comma in esame, come modificato in sede referente, attraverso una modifica dell’articolo 1, comma 808, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), differisce dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 (in luogo del termine del 30 aprile 2026 previsto dal testo iniziale del comma) il termine valevole, per i soggetti iscritti all’albo e alla relativa sezione speciale, per adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalle predette norme.

 

Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che tale ulteriore proroga si fonda sulla circostanza che la legge di delega per la riforma fiscale n. 111 del 2023 prevede all’articolo 14, comma 1, lettera f), la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali che deve riguardare, tra l’altro, anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l’attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. Pertanto, la proroga dell’adeguamento appare necessaria proprio in virtù dei tempi richiesti per l’emanazione del decreto delegato concernente i tributi locali che attualmente rientra nella proroga del ter mine di attuazione della legge di delega n. 111 del 2023, prevista dalla legge n. 120 del 2025.

 

 

 


 

Articolo 4, comma 12-bis
(
Consob)

 

 

L’articolo 4, comma 12-bis, inserito in sede referente, proroga al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale la Consob può adottare misure aventi la finalità di contenere l’incremento delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della Commissione.

 

 

Nel dettaglio, il comma in esame, inserito in sede referente, modifica l'articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, relativo al contenimento dell'incremento delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa ex art. 40 legge n. 724/1994, al fine di prorogare dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale la Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob) può adottare alcune misure aventi la finalità di contenere l’incremento di tale contributo, anche allo scopo di proseguire nel processo di transizione digitale della Consob medesima.

 

Nella formulazione attualmente vigente, il menzionato articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge n. 13 del 2023, proroga la facoltà della Consob di adottare misure di contenimento della spesa nonché la riduzione della dotazione finanziaria complessiva del fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, anche con la finalità di consentire la prosecuzione dell’implementazione del processo di digitalizzazione della Consob medesima. Le misure di contenimento della spesa si applicano avendo come termine ultimo il completamento di tale processo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

 

 


 

Articolo 4, comma 12-ter
(Indennità di funzione dei sindaci e degli assessori nella “zona rossa”  degli eventi sismici del 2016)

 

 

Il comma 12-ter dell’articolo 1 proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità, per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti collocati nella “zona rossa” relativa agli eventi sismici del 2016, di applicare ai sindaci e agli assessori, un’indennità di funzione più alta, corrispondente a quella prevista per i comuni con popolazione tra 10.001 e 30.000 abitanti, con oneri a carico dei bilanci comunali.

 

Ciò attraverso una modifica dell’articolo 44, comma 2-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 che nel testo vigente prevede l’applicazione della misura fino al 31 dicembre 2025.

 

La disciplina delle indennità e degli altri emolumenti degli amministratori degli enti locali è contenuta nell'articolo 82 del TUEL - testo unico degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) successivamente modificato dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

L'articolo 82 del TUEL introduce alcuni parametri relativi al trattamento economico degli amministratori locali, demandando ad un decreto del Ministero dell'interno la determinazione monetaria del trattamento.

La disposizione è stata attuata con il D.M. 4 aprile 2000, n. 119.

 

Per quanto concerne l’individuazione dei territori colpiti dallo sciame sismico del 2016-2017, gli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, come successivamente modificato, indicano i seguenti comuni:

·         Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016: Regione Abruzzo:  Campotosto (AQ); Capitignano (AQ); Montereale (AQ); Rocca Santa Maria (TE); Valle Castellana (TE); Cortino (TE); Crognaleto (TE); Montorio al Vomano (TE); Regione Lazio: Accumoli (RI); Amatrice (RI); Antrodoco (RI); Borbona (RI); Borgo Velino (RI); Castel Sant'Angelo (RI); Cittareale (RI); Leonessa (RI); Micigliano (RI); Posta (RI); Regione Marche: Amandola (FM); Acquasanta Terme (AP); Arquata del Tronto (AP); Comunanza (AP); Cossignano (AP); Force (AP); Montalto delle Marche (AP); Montedinove (AP); Montefortino (FM); Montegallo (AP); Montemonaco (AP); Palmiano (AP); Roccafluvione (AP);  Rotella (AP); Venarotta (AP); Acquacanina (MC);

Bolognola (MC); Castelsantangelo sul Nera (MC); Cessapalombo (MC); Fiastra (MC); Fiordimonte (MC); Gualdo (MC); Penna San Giovanni (MC); Pievebovigliana (MC); Pieve Torina (MC); San Ginesio (MC); Sant'Angelo in Pontano (MC); Sarnano (MC); Ussita (MC); Visso (MC); Region Umbria: Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG);  Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant'Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); ellano (PG); Vallo di Nera (PG);

·         Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016: Regione Abruzzo Campli (TE); Castelli (TE); Civitella del Tronto (TE); Torricella Sicura (TE); Tossicia (TE); Teramo; Regione Lazio: Cantalice (RI); Cittaducale (RI); Poggio Bustone (RI); Rieti; Rivodutri (RI); Regione Marche: Apiro (MC); Appignano del Tronto (AP); Ascoli Piceno; Belforte del Chienti (MC); Belmonte Piceno (FM); Caldarola (MC); Camerino (MC); Camporotondo di Fiastrone (MC); Castel di Lama (AP); Castelraimondo (MC); Castignano (AP); Castorano (AP); Cerreto D'esi (AN); Cingoli (MC); Colli del Tronto (AP); Colmurano (MC); Corridonia (MC);  Esanatoglia (MC); Fabriano (AN); Falerone (FM); Fiuminata (MC); Folignano (AP); Gagliole (MC); Loro Piceno (MC); Macerata; Maltignano (AP); Massa Fermana (FM); Matelica (MC); Mogliano (MC); Monsapietro Morico (FM); Montappone (FM); Monte Rinaldo (FM); Monte San Martino (MC); Monte Vidon Corrado (FM); Montecavallo (MC); Montefalcone Appennino (FM); Montegiorgio (FM); Monteleone (FM); Montelparo (FM); Muccia (MC); Offida (AP);

Ortezzano (FM); Petriolo (MC); Pioraco (MC); Poggio San Vicino (MC); Pollenza (MC); Ripe San Ginesio (MC); San Severino Marche (MC); Santa Vittoria in Matenano (FM); Sefro (MC); Serrapetrona (MC); Serravalle del Chienti (MC); Servigliano (FM); Smerillo (FM); Tolentino (MC); Treia (MC); Urbisaglia (MC); Regione Umbria: Spoleto (PG)

·         Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017: Regione Abruzzo: Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Pizzoli (AQ); Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE); Fano Adriano (TE).

 

 


 

Articolo 4, comma 12-quater
(Delibera regionale ai fini dell’accollo dei debiti da anticipazioni di liquidità e decreto di ripartizione delle somme dovute allo Stato in compensazione)

 

 

Il comma 12-quater dell’articolo 4, inserito in sede referente, proroga dal 28 febbraio 2026 al 30 aprile 2026 due termini relativi ai debiti contratti dalle regioni verso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere anticipazioni di liquidità: in primo luogo, è prorogato il termine per l’invio al Ministero dell’economia e delle finanze della delibera con cui le regioni si impegnano ad applicare al bilancio una quota limitata del risultato di amministrazione, al fine di prevenire la formazione di avanzi artificialmente disponibili, con possibili effetti negativi sui saldi di finanza pubblica; conseguentemente, è prorogato il (medesimo) termine entro il quale, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definite le modalità di compensazione finanziaria da parte delle regioni a favore del bilancio dello Stato, ossia la ripartizione tra le regioni interessate delle somme da versare, le relative modalità di pagamento e la quota da destinare al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. La proroga è limitata alle regioni nelle quali si sono svolte elezioni nei quattro mesi antecedenti al 31 dicembre 2025 (Valle d’Aosta, Marche, Calabria, Toscana, Campania, Puglia e Veneto).

 

In dettaglio, il comma 12-quater, inserito in sede referente, proroga dal 28 febbraio 2026 al 30 aprile 2026 due distinti, benché connessi termini in materia di trasferimento a carico del bilancio dello Stato di debiti contratti dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere anticipazioni di liquidità.

Prima di procedere all’analisi dei due termini, occorre premettere che la proroga riguarda, per espressa previsione del comma 12-quater in esame, le sole regioni nelle quali le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi si siano svolte nei quattro mesi antecedenti alla data del 31 dicembre 2025, ovverosia: Valle d’Aosta (28 settembre); Marche (28-29 settembre); Calabria (5-6 ottobre); Toscana (12-13 ottobre); Campania (23-24 novembre); Puglia (23-24 novembre); Veneto (23-24 novembre).

 

In primo luogo, è prorogato il termine di cui all’articolo 1, comma 639, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, entro il quale le regioni sono tenute a inviare al Ministero dell’economia e delle finanze la delibera del Consiglio regionale con la quale si impegnano ad applicare al proprio bilancio di previsione, per un periodo stabilito, una quota limitata del risultato di amministrazione. L’invio di tale delibera costituisce presupposto:

·        per la cancellazione del debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità elencate al comma 638 del medesimo articolo 1;

·        per l’accollo da parte del bilancio dello Stato dei debiti contratti dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai fini di estinguere talune anticipazioni di liquidità ai sensi del comma 639.

 

In dettaglio, il comma 638 elimina il debito delle regioni nei confronti dello Stato riferito a talune anticipazioni di liquidità concesse per il pagamento dei debiti commerciali e finanziari degli enti, espressamente elencate:

·         anticipazioni di liquidità di cui all’articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore delle regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia per il risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali;

·         anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, per il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, diversi da quelli finanziari e sanitari, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, nonché quelle concesse per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012;

·         anticipazioni di liquidità di cui all’articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concesse in caso di carenza di liquidità, anche a seguito dell’emergenza sanitaria derivante dall’epidemia da COVID-19, non potevano far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019;

·         anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi dell’articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concesse in favore delle regioni e delle province autonome i cui enti del servizio sanitario nazionale non riescono a far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia di COVID-19.

 

Il comma 639 del summenzionato articolo 1 prevede il passaggio a carico del bilancio dello Stato del debito contratto dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per l’estinzione, totale o parziale, delle anticipazioni di liquidità ricevute per il pagamento dei debiti contratti fino al 31 dicembre 2005 per il risanamento strutturale dei servizi sanitari regionali, ai sensi dell’articolo 2, comma 46, legge n. 244 del 2007 nonché ai sensi dell’articolo 2, comma 98, legge n. 191 del 2009. Tali disposizioni prevedevano un’anticipazione di liquidità da parte dello Stato alle regioni interessate da Piani di rientro ai fini dell’estinzione dei debiti pregressi fino al 2005. Tale possibilità era stata concessa ai sensi dell’articolo 2, comma 46, della legge 244/2007 alle regioni che avevano predisposto i piani di rientro nel 2007 (Lazio, Campania, Molise e Sicilia), per poi essere estesa a qualsiasi regione interessata da Piani di rientro con il predetto articolo 2, comma 98 della legge 191/2009.

 

Al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione – conseguente alla cancellazione del debito relativo alle anticipazioni di liquidità ai sensi del comma 638) e all’accollo di cui al comma 639 – il terzo periodo del comma 639 prevede che tali operazioni non trovino applicazione:

·         in assenza di richiesta da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alle regioni beneficiarie delle misure di cui ai commi 638 e 639 di limitare l’utilizzo del risultato di amministrazione in determinate annualità, ai sensi del comma 642 dell’articolo in esame; tale richiesta è pervenuta alle regioni beneficiarie attraverso la nota prot. n. 0262/C2FIN del 15 gennaio 2026;

·         in assenza della trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze delle conseguenti delibere dei Consigli regionali con le quali le regioni si impegnano ad applicare al bilancio di previsione gli importi così come stabiliti dal medesimo comma 642, entro il termine del 28 febbraio 2026; tale termine è prorogato, per opera del comma 12-quater in esame, al 30 aprile 2026.

 

In secondo luogo, il comma 12-quater in esame proroga (sempre dal 28 febbraio 2026 al 30 aprile 2026) il termine entro il quale, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è determinata la ripartizione tra le regioni interessate degli importi complessivi da versare al bilancio dello Stato, unitamente alle modalità di versamento degli importi e, per ciascun ente, alla quota da riassegnare annualmente al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).

 

Il comma 640 stabilisce, a titolo di compensazione per l’impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, che le regioni che hanno beneficiato della cancellazione dei debiti di cui al comma 638 e dell’accollo da parte dello Stato del loro debito di cui al comma 639 versino annualmente all’entrata del bilancio dello Stato gli importi complessivi indicati nell’allegato VII alla legge 199/2025. La ripartizione tra le regioni interessate degli importi complessivi da versare al bilancio dello Stato è determinata, in misura pari ai minori oneri per le stesse derivanti dall’attuazione delle operazioni di cancellazione e di trasferimento del debito afferenti alle anticipazioni di liquidità, dal summenzionato decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (da adottarsi nel termine prorogato). Tale decreto stabilisce altresì le modalità di versamento degli importi e, con riferimento a ciascun ente, le quote da riassegnare annualmente al Fondo per l’ammortamento dei titoli dello Stato.

 

Come già evidenziato nel dossier relativo alla legge di bilancio per il 2026 in riferimento all’articolo 1, commi 638-654, il termine per l’adozione del suddetto decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che determina la ripartizione degli importi del versamento all’entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni beneficiarie delle operazioni di cancellazione e trasferimento del debito coincide con il termine di trasmissione al medesimo Ministero delle delibere dei Consigli regionali necessarie per definire quali regioni partecipano all’attuazione delle anzidette operazioni di cancellazione e trasferimento del debito.

Al riguardo, si valuti l’opportunità di un approfondimento.

 

 


 

Articolo 4, comma 12-quinquies
(Proroga termini di adozione dei decreti ministeriali di riparto del Fondo per l'attuazione di misure in favore degli enti locali)

 

 

L’articolo 4, comma 12-quinquies, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, proroga di quindici giorni, dal 2 marzo al 17 marzo 2026, il termine per l’adozione dei decreti ministeriali di riparto del Fondo per l’attuazione di misure in favore degli enti locali. Il Fondo, costituito dalla legge di bilancio per il 2026, reca stanziamenti pari a 68,7 milioni di euro per l’anno 2026 e di 67,75 milioni per l’anno 2027 e viene ripartito mediante uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei soggetti e degli importi indicati dagli ordini del giorno G/1689/137/5, G/1689/138/5, G/1689/139/5 e G/1689/140/5 approvati dalla Commissione Bilancio, programmazione economica del Senato durante l’esame del disegno di legge di bilancio.

 

L’articolo 4, comma 12-quinquies, introdotto nel corso dell’esame in sede parlamentare, proroga di quindici giorni, dal 2 marzo al 17 marzo 2026, il termine per l’adozione dei decreti ministeriali di riparto del Fondo per l’attuazione di misure in favore degli enti locali.

 

Si rammenta che il fondo è stato istituito dall’articolo 1, comma 772, della legge di bilancio 30 dicembre 2025, n. 199, ed è allocato nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 68.700.000 euro per l'anno 2026 e di 67.750.000 euro per l'anno 2027 (Cap. 3017/MEF, si veda l’A.C. 2750, Nota di variazioni allo stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze, Tabella n. 2, Parte I, pag. 1005).

Il fondo è finalizzato:

·      all’attuazione di misure in favore degli enti locali;

·      alla realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura anche da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico;

·      alla realizzazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

L’articolo 4, comma 12-quinquies in esame interviene sull’articolo 1, comma 773 della legge di bilancio 30 dicembre 2025, n. 199 che disciplina le modalità di riparto delle risorse del fondo; in particolare, è disposta una proroga di quindici giorni, dal 2 marzo al 17 marzo 2026, del termine per l’adozione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con i quali si provvede all’assegnazione delle risorse del fondo a favore dei soggetti beneficiari e per le corrispondenti finalità previste con gli atti di indirizzo delle Camere riportati di seguito.

I decreti del MEF sono adottati di concerto con i seguenti Ministri interessati alla realizzazione delle finalità fondo: il Ministro dell’Interno, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura, il Ministro della difesa, l’autorità politica delegata alla disabilità, il Ministro della giustizia, il Ministro della salute, l’autorità politica delegata allo sport, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’università e della ricerca, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell’istruzione e del merito, il Ministro delle imprese e del Made in Italy, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro del turismo.

I decreti MEF di assegnazione delle risorse disciplinano anche i termini di utilizzo delle risorse, le modalità di monitoraggio e rendicontazione nonché di revoca nel caso di mancato utilizzo del contributo assegnato. Il comma 773 dispone altresì che gli interventi di conto capitale debbano essere identificati da un CUP (codice unico di progetto) e monitorati secondo la disciplina vigente (decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229).

 

In merito all’individuazione delle finalità cui destinare tali risorse, nella seduta della 5° Commissione Bilancio, programmazione economica del Senato della Repubblica n. 500 del 20 dicembre 2025 relativa all’esame in sede referente del disegno di legge di bilancio (A.S. 1689) sono stati presentati dai Relatori gli ordini del giorno G/1689/137/5, G/1689/138/5, G/1689/139/5 e G/1689/140/5, accolti dal Governo.

Per una elencazione puntuale di tutti gli interventi finanziati, si veda il Supplemento (pagg. 140-194) contenente il Resoconto con i relativi Allegati, al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 543 del 20 dicembre 2025, e l’errata corrige nel Bollettino del 13 gennaio 2026.

I citati ordini del giorno hanno indicato complessivamente 514 distinte finalizzazioni, per complessivi 65.550.000 euro nel 2026 e 64.150.000 euro nel 2027, come riporta la seguente tabella:

Numero ordine del giorno

Finalizzazioni 2026

Finalizzazioni 2027

Numero interventi

 G/1689/137/5

32.850.000,00€

32.400.000,00€

310

 G/1689/138/5

18.200.000,00€

17.400.000,00€

130

 G/1689/139/5

11.000.000,00€

10.850.000,00€

61

 G/1689/140/5

3.500.000,00€

3.500.000,00€

13

TOTALE finalizzazioni

65.550.000,00€

64.150.000,00€

514

Dotazione complessiva fondo

68.700.000,00€

67.750.000,00€

Somme che risulterebbero disponibili

3.150.000,00€

3.600.000,00€

Fonte: Supplemento (pagg. 140-194), contenente il Resoconto con i relativi Allegati, al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 543 di sabato 20 dicembre 2025.

Si rammenta che un fondo del tutto analogo è stato previsto anche dalla legge di bilancio 2024 (art. 1, comma 898-901, legge 30 dicembre 2024, n. 207).

In particolare, il comma 898 ha istituito un fondo nello stato di previsione del MEF[28], con una dotazione di 31.967.000 euro per l'anno 2025, di 38.700.000 euro per l'anno 2026 e di 31.380.000 euro per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

L’assegnazione delle risorse del fondo è stata demandata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere (comma 900).

Sulla base di tale normativa, già il 20 dicembre 2024, nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge di bilancio per il 2024 (A.C. 2112-bis-A) l’Assemblea della Camera dei deputati (seduta n. 402, si veda il Resoconto) ha esaminato i seguenti ordini del giorno, volti a recare la destinazione delle risorse dell’istituendo fondo previsto dal comma 898, da assegnare con successivo D.P.C.M., che sono stati accolti dal Governo[29]:

1.                  9/02112-bis-A/146 Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani (cfr. p. 140 del Resoconto);

2.                  9/2112-bis-A/189 Gusmeroli, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani (cfr. p. 131 del Resoconto);

3.                  9/2112-bis-A/211 Pella, Zucconi, Mascaretti, Maerna (cfr. p. 138 del Resoconto);

4.                  9/2112-bis-A/213 Molinari, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Maccanti, Benvenuto, Ambrosi (cfr. p. 148 del Resoconto);

5.                  9/2112-bis-A/223 Barabotti, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Andreuzza, Bagnai, Davide Bergamini, Billi, Bof, Di Mattina, Giaccone, Giagoni, Latini, Miele, Montemagni, Ziello, Zinzi, Zoffili, Ambrosi (cfr. p. 139 del Resoconto);

6.                  9/02112-bis-A/231 Pisano (cfr. p. 139 del Resoconto);

7.                  9/2112-bis-A/235 Trancassini, Cangiano, Iaia, Marchetto Aliprandi, Mascaretti, Montaruli, Osnato, Padovani, Perissa, Rampelli, Angelo Rossi, Fabrizio Rossi, Rotelli, Testa, Zinzi, Ambrosi, Cerreto, Mollicone, Polo (cfr. p. 148 del Resoconto);

8.                  9/2112-bis-A/239 (riformulato) Ottaviani, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Bellomo, Benvenuto, Bisa, Bordonali, Candiani, Caparvi, Carloni, Carrà, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Crippa, Dara, Formentini, Giaccone, Giglio Vigna, Gusmeroli, Lazzarini, Loizzo, Maccanti, Marchetti, Matone, Miele, Montemagni, Morrone, Nisini, Panizzut, Pierro, Pizzimenti, Pretto, Sasso, Stefani, Toccalini, Ambrosi, Maerna, Furgiuele (cfr. p. 148 del Resoconto);

9.                  9/2112-bis-A/242 Rotelli, Ambrosi, Mollicone (cfr. p. 140).

 

La dotazione del Fondo è stata successivamente rifinanziata dall’art. 10, comma 4-bis, lettera a), del decreto-legge n. 201 del 2024, per ulteriori stanziamenti pari a 5 milioni per il 2025, 31,76 milioni per il 2026, e di 28,4 milioni per il 2027; il medesimo articolo ha altresì ampliato le finalità del Fondo anche agli interventi riguardanti la messa in sicurezza del territorio, il sostegno economico, il turismo, la celebrazione di eventi, la ricerca e il digitale.

La dotazione complessiva del fondo è dunque risultata pari a 36.967.000 euro per il 2025, 70.460.000 euro per il 2026 e a 59.780.000 euro per il 2027.

In sede di conversione in legge del medesimo decreto-legge n. 201 del 2024, l’Assemblea della Camera dei deputati, nella seduta n. 422 del 5 febbraio 2025 (si veda il Resoconto), ha approvato l’ordine del giorno 9/2183-A/60 Lucaselli, Comaroli, Pella, Romano che ha disposto una parziale rettifica dei precedenti citati ordini del giorno 9/2112-bis-A/211, 9/2112-bis-A/213, 9/2112-bis-A/223, 9/02112-bis-A/231, 9/2112-bis-A/235 e 9/2112-bis-A/239. L’Assemblea del Senato della Repubblica, nella seduta n. 275 del 19 febbraio 2025 (si veda il Resoconto), ha approvato l’ordine del giorno G/1374/22/7 Garavaglia, Panella, Marti.

Successivamente, con l’art. 12, comma 15, lettera d), del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 è stato disposto che, considerando le destinazioni stabilite con gli atti di indirizzo delle Camere, le risorse del fondo fossero assegnate direttamente ai Ministeri, in base alle rispettive competenze, con il DPCM di riparto previsto dal comma 900.

Il D.P.C.M. è stato adottato il 30 maggio 2025.

Rispetto alle risorse disponibili (pari a 36.967.000 euro per il 2025, 70.460.000 euro per il 2026 e a 59.780.000 euro per il 2027), il D.P.C.M. 30 maggio 2025 ha assegnato ai Ministeri risorse per complessivi 36.560.728 euro per il 2025, 68.291.228 euro per il 2026 e 58.681.228 euro per il 2027, ripartite sulla base degli atti di indirizzo delle Camere, con un residuo di 406.272 euro per il 2025, 2.168.772 euro per il 2026 e di 1.098.772 euro per il 2027.

Successivamente, l’articolo 2, comma 9-quater, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 ha disposto la destinazione di 100.000 euro per ciascun anno 2026 e 2027 delle risorse del fondo per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti volti alla realizzazione di comunità estive per bambini e per anziani, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi.

Nel disegno di legge di bilancio per il 2026, il fondo iscritto sul capitolo 3016 dello stato di previsione del MEF (A.S. 1689, Tabella II, Parte II, p. 1300) presentava una dotazione pari a 2.068.772 euro per il 2026 e 998.772 euro per il 2027, quali somme residue dell’assegnazione disposta con il D.P.C.M. 30 maggio 2025.

Tali risorse sono state quasi interamente utilizzate a copertura degli oneri connessi al contributo assegnato, nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge di bilancio 2026, alla Direzione marittima di Napoli nell’importo di 2.068.000 euro per l’anno 2026 e a 998.000 euro per il 2027, per avviare un piano straordinario di interventi infrastrutturali in considerazione delle esigenze connesse alla competizione sportiva internazionale America’s Cup (articolo 1, commi 266-26, legge di bilancio 30 dicembre 2025, n. 199). Pertanto, il capitolo 3016/MEF reca attualmente stanziamenti pari a 772 euro per il 2026 e a 772 euro per il 2027 (si veda l’A.C. 2750, Nota di variazioni allo stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze, Tabella n. 2 Parte I, pag. 1005).

 

 

 


 

Articolo 4, comma 12-sexies
(Proroga del termine per le delibere della TARI)

 

 

L’articolo 4, comma 12-sexies, inserito nel corso dell’esame in sede referente, prevede che, limitatamente all’anno 2025, si considerano tempestive le delibere concernenti i regolamenti e l’approvazione delle tariffe della TARI, purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 6 marzo 2026. Le delibere, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, devono essere pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF entro il 16 marzo 2026.

 

La norma prevede una deroga espressa all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che questa avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

 

Si ricorda che nel 2025 con il decreto-legge n. 25 del 2025 (art. 10-ter) il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è stato differito al 30 giugno 2025 (rispetto al termine del 30 aprile 2025, stabilito dall’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021). La legge di bilancio per il 2026 (art. 1, comma 677, della legge n. 199 del 2025) ha spostato al 31 luglio il termine previsto dal citato art. 3, comma 5-quinquies.

 

Con riferimento alla disciplina della TARI si veda l’apposito paragrafo del tema concernente la fiscalità degli enti territoriali, pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati.


 

Articolo 4, comma 12-septies
(
Delibere tasse di soggiorno Olimpiadi Milano Cortina)

 

 

L’articolo 4, comma 12-septies, inserito nel corso dell’esame in sede referente, dispone, in deroga alla disciplina vigente, l’immediata efficacia tramite la sola pubblicazione nel sito internet istituzionale del comune delle delibere regolamentari che prevedono l’esenzione dal pagamento dell’imposta di soggiorno nei comuni coinvolti nello svolgimento dei Giochi Olimpici di Cortina 2026, disposte per gli atleti, i loro familiari e le delegazioni olimpiche.

 

Si prevede inoltre che tali delibere e regolamenti siano trasmesse, tramite il Portale del federalismo fiscale, ai soli fini statistici, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze per la pubblicazione sul sito internet istituzionale del medesimo Dipartimento.

 

Si ricorda che con l’articolo 4, commi 6 e 7-bis (integrato dalla norma in esame), del decreto-legge n. 156 del 2025 è stata prevista la possibilità di istituire o di incrementare temporaneamente per l’anno 2026 l’imposta di soggiorno per i comuni coinvolti nello svolgimento dei Giochi Olimpici di Cortina 2026, consentendo, in particolare, ai comuni nel cui territorio si svolgono gli eventi, di esentare dall’imposta gli atleti, i loro familiari e le delegazioni olimpiche.

 

La norma in esame prevede una deroga espressa all’articolo 13, comma 15-quater, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno, al contributo di sbarco e al contributo di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

Per una panoramica sull’imposta di soggiorno si segnala la ricostruzione contenuta nel paragrafo del tema sulla fiscalità degli enti territoriali, sul sito della documentazione parlamentare.

 


 

Articolo 4, comma 12-octies
(Proroga in materia di modifiche alla disciplina della rettifica, ai fini IVA, della detrazione)

 

 

L’articolo 4, comma 12-octies, inserito in sede referente alla Camera, stabilisce che l’abrogazione della disposizione sulla rettifica della detrazione IVA c.d. “per massedecorre dal 1° gennaio 2027 (e non dal 13 dicembre 2025), facendo salvi i comportamenti antecedenti all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e, fino alla loro conclusione le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027.

 

Nell’ambito della delega di riforma fiscale in materia IVA, l’articolo 4, comma 12-octies, inserito in sede referente alla Camera, proroga dal 13 dicembre 2025 al 1° gennaio 2027 la decorrenza della disposizione di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 186 del 2025 concernente l’abrogazione di una norma in materia di rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

 

Si ricorda che il decreto legislativo n. 186 del 2025 reca una serie di disposizioni in materia di “Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto”, in attuazione dei principi di delega fissati dalla legge n. 111 del 2023 (c.d. “legge delega di riforma fiscale”).

In tale contesto, con l’articolo 9 (rubricato “Revisione della disciplina della detrazione”) si dà attuazione ai principi di delega di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), numero 1) e numero 2), della legge di delega fiscale e trova applicazione, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del medesimo decreto, a decorrere dal 13 dicembre 2025 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 186 del 2025).

 

Il citato articolo 9 dispone l’abrogazione della disposizione, di cui al comma 3 dell’articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente la disciplina della rettifica della detrazione IVA c.d. “per masse”. Si tratta della rettifica generalizzata della detrazione dell’imposta da eseguire in caso di cambio di regime IVA.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2027, in caso mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività che comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, non si rende più necessario operare la rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati (rettifica della detrazione IVA c.d. “per massa”). In tali circostanze, si applicheranno le altre disposizioni in materia di rettifica della detrazione IVA in relazione alla variazione dell’utilizzo dei singoli beni e servizi (rettifica della detrazione IVA c.d. “analitica”).

La norma, di cui al comma 12-octies, fa espressamente salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso alla data del 1° gennaio 2027.

Considerato che l’articolo 9 de quo è entrato in vigore, di fatto, in data 13 dicembre 2025, sono espressamente fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

La proroga della decorrenza di tale disposizione si è resa necessaria, in conseguenza dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2027, del decreto legislativo n. 10 del 2026 (c.d. “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto”) che abroga e sostituisce le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. In particolare, le disposizioni in materia di rettifica della detrazione sono riconducibili all’articolo 59 del citato decreto legislativo n. 10 del 2026 che ripropone il contenuto dell’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 senza la disposizione di cui al comma 3.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 111 del 2023, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2026, uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai principi e criteri direttivi ivi previsti.

 

 

L’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972, reca delle disposizioni in materia di rettifica della detrazione IVA, con riguardo sia ai beni ammortizzabili, sia ai beni non ammortizzabili.

 

In linea generale, la disciplina della rettifica della detrazione trova fondamento nel c.d. “principio di inerenza” delle operazioni di acquisto IVA, in forza del quale il soggetto passivo detrae l’IVA collegata all’acquisto di beni e servizi utilizzati per la produzione di operazioni imponibili “a valle”.

Qualora tali beni e servizi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella prevista al momento dell’acquisto, il soggetto passivo è tenuto, ai sensi dell’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972, ad eseguire la rettifica (in aumento o in diminuzione) della detrazione dell’imposta.

 

Il comma 3 del citato articolo prevede una disposizione ad hoc in materia di detrazione IVA c.d. “per masse”.

Più precisamente, ai sensi di tale disposizione, in presenza dei determinati mutamenti la rettifica della detrazione IVA deve essere eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi 4 anni da quello della loro entrata in funzione. La norma fa riferimento ai seguenti mutamenti, di carattere generale, che comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata:

§  nel regime fiscale delle operazioni attive;

§  nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti; o

§  nell’attività svolta.

 

In attuazione dei principi di delega, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), numero 1) e numero 2), della legge n. 111 del 2023, l’articolo 9 del decreto legislativo n. 186 del 2025 dispone l’abrogazione dell’articolo 19-bis.2, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (ossia dal 13 dicembre 2025).  

A tale riguardo, la relazione illustrativa al decreto legislativo de quo ha chiarito che l’obiettivo della disposizione in esame è razionalizzare il testo normativo, eliminando una previsione ridondante rispetto al contenuto complessivo dell’articolo, che già regola in modo compiuto il meccanismo della rettifica della detrazione per i beni e servizi utilizzati, in tutto o in parte, per operazioni che danno diritto a una detrazione diversa da quella inizialmente operata. Inoltre, la medesima relazione ha osservato che per i beni ammortizzabili, la norma abrogata si limitava a ribadire l’applicazione della regola generale sulla rettifica della detrazione in caso di variazione dell’utilizzo, già prevista dal comma 2. Infine, secondo la medesima relazione, l’abrogazione del comma 3 consente di semplificare il testo legislativo, senza incidere sulla disciplina sostanziale in materia, che continua a trovare applicazione sulla base dei principi generali già espressi nei commi precedenti dello stesso articolo.

 

Si ricorda che, dal 1° gennaio 2027, l’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 è abrogato e sostituito dall’articolo 59 del decreto legislativo n. 10 del 2026 (c.d. “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto”) che ripropone il contenuto dell’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 senza la disposizione di cui al comma 3.

 

Per effetto della proroga disposta dal comma 12-octies dell’articolo 4 del decreto-legge n. 200 del 2025, inserito in sede referente alla Camera, l’abrogazione del comma 3, dell’articolo 19-bis.2, del d.P.R. n. 633 del 1972, decorre dal 1° gennaio 2027. Vengono fatte salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso alla data del 1° gennaio 2027, nonché i comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

 

In conseguenza di ciò, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, si rendono applicabili le altre disposizioni in materia di rettifiche della detrazione IVA, di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 10 del 2026.

Pertanto, si procederà analiticamente con la rettifica della detrazione (in aumento in diminuzione) per ciascun bene o servizio in funzione di:

§  un eventuale cambio di destinazione rispetto alla prima utilizzazione, per i beni non ammortizzabili;

§  in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione o nei 4 anni successivi (c.d. “periodo di sorveglianza”), per i beni ammortizzabili. La rettifica dovrà essere eseguita, in ciascun anno fino al compimento del periodo di sorveglianza, per la quota riferibile al medesimo anno (in quinti o in decimi).

 


 

Articolo 5, comma 1
(Valutazione multidimensionale unificata per l’assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria delle persone anziane non autosufficienti)

 

 

L’articolo 5, comma 1, modifica l’articolo 27 del D.Lgs. n. 29 del 2024[30] recante politiche in favore delle persone anziane. In primo luogo, viene ampliato da diciotto mesi a trenta mesi il termine per l’adozione del decreto del Ministro della salute che definisce i criteri per l’individuazione delle priorità di accesso ai PUA (Punti unici di accesso), la composizione e le modalità di funzionamento delle UVM (Unità di valutazione multidimensionale), lo strumento della valutazione multidimensionale unificata per l’accertamento della non autosufficienza e per la definizione del PAI (progetto individualizzato di assistenza integrata) e le eventuali modalità di armonizzazione con la disciplina sulla valutazione delle persone con disabilità (lett. a)). Inoltre, proroga di un anno, dal 30 novembre 2025 al 30 novembre 2026, il termine per l’adozione del decreto del Ministro della salute recante la definizione delle modalità e dei territori coinvolti nella fase di sperimentazione della durata di dodici mesi relativa all’introduzione della valutazione multidimensionale unificata e, conseguentemente, posticipa la data di inizio di tale sperimentazione, dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 (lett. b)). Infine, rinvia la data di inizio dell’applicazione delle disposizioni del suddetto decreto relativo ai PUA, alle UVM e alla valutazione multidimensionale unificata, dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 nei territori coinvolti nella sperimentazione, e dal 1° gennaio 2027 al 1° gennaio 2028 sul restante territorio nazionale (lett. c)).

 

L’articolo 5, comma 1, modifica l’articolo 27 del D.Lgs. n. 29 del 2024,

disponendo l’ampliamento dei seguenti termini normativi ivi previsti:

§  al comma 7, viene ampliato da diciotto a trenta mesi, dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 29 del 2024[31], il termine entro il quale deve essere adottato il decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le disabilità, avvalendosi del supporto dell’Istituto superiore di sanità, dell’Agenas e della componente tecnica della Rete della protezione e dell’inclusione sociale, sentito l’INPS e previa intesa in sede di Conferenza unificata, per la definizione i criteri per l’individuazione delle priorità di accesso ai PUA (Punti unici di accesso), la composizione e le modalità di funzionamento delle UVM (Unità di valutazione multidimensionale), lo strumento della valutazione multidimensionale unificata (v. infra) per l’accertamento della non autosufficienza e per la definizione del PAI (progetto individualizzato di assistenza integrata) e le eventuali modalità di armonizzazione con la disciplina sulla valutazione delle persone con disabilità di attuazione della legge n. 227 del 2021[32] (lett. a));

 

Si ricorda che tale termine era stato già ampliato, da dodici a diciotto mesi, dall’articolo 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 93 del 2025[33].

 

Si ricorda, inoltre, che le disposizioni del citato articolo 27 del D.Lgs. n. 29 del 2024 – come le altre disposizioni del Titolo II - si applicano alle persone che abbiano compiuto 70 anni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 33, commi 1 e 2, 34, 35 e 36 del medesimo D.Lgs. n. 29 del 2024.

 

Si ricorda, altresì, che in base a quanto previsto dal citato articolo 27 del D.Lgs. n. 29 del 2024, l’accesso ai servizi e ai processi valutativi garantiti tramite i punti unici di accesso (PUA), con sede operativa presso le articolazioni del SSN denominate “Case della comunità”, è assicurato alla persona anziana in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

§  persona affetta da almeno una patologia cronica;

§  persona con condizioni cliniche caratterizzate, anche in funzione dell’età anagrafica, dalla progressiva riduzione delle normali funzioni fisiologiche, suscettibili di aggravarsi con l’invecchiamento e di determinare il rischio di perdita dell’autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana, anche tenendo conto delle specifiche condizioni sociali, ambientali e familiari.

I PUA sono organizzati in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77[34], avvalendosi anche di equipe operanti presso le strutture, pubbliche o private accreditate; i PUA coordinano e organizzano l’attività di valutazione dei bisogni e di presa in carico della persona anziana, assicurando la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale unificata (UVM) di cui fanno parte soggetti in possesso di idonea formazione professionale, appartenenti al Servizio sanitario nazionale e agli Ambiti territoriali sociali (ATS), secondo quanto previsto dal succitato decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77.

Inoltre, l’articolo 27 prevede che i PUA svolgano, a livello locale, funzioni di informazione, orientamento, accoglienza e primo accesso (front office), nonché raccolta di segnalazioni dei medici di medicina generale e della rete ospedaliera, avviando l’iter per la presa in carico (back office) della persona anziana nei percorsi di continuità assistenziale, attivando, ove occorra, la valutazione multidimensionale unificata (VMU) finalizzata all’identificazione dei fabbisogni di natura bio-psico-sociale, sociosanitaria e sanitaria della persona anziana e del suo nucleo familiare e all’accertamento delle condizioni per l’accesso alle prestazioni di competenza statale, anche tenuto conto degli elementi informativi eventualmente in possesso degli enti del Terzo settore erogatori dei servizi. Lo strumento della VMU e le sue modalità di funzionamento sono implementati attraverso iniziative formative integrate tra l’Istituto superiore di sanità e la componente tecnica della Rete della protezione e dell’inclusione sociale. Quando all’esito della VMU emergono fabbisogni di cura e assistenza, può procedersi alla redazione del progetto individualizzato di assistenza integrata (PAI), contenente l’indicazione degli interventi modulati secondo l’intensità del bisogno. Il PAI individua altresì le responsabilità, i compiti e le modalità di svolgimento dell’attività degli operatori sanitari, sociali e assistenziali che intervengono nella presa in carico della persona, nonché l’apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione[35].

 

§  al comma 8-bis, viene prorogato di un anno, dal 30 novembre 2025 al 30 novembre 2026, il termine per l’adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata, recante la definizione delle modalità e dei territori coinvolti per una prima sperimentazione della durata di dodici mesi relativa alle disposizioni sulla valutazione multidimensionale unificata (VMU) previste dal citato articolo 27 del D.Lgs. n. 29 del 2024 (v. supra); conseguentemente, viene posticipata la data di inizio della fase di sperimentazione, dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 (lett. b));

 

La suddetta fase di sperimentazione ha lo scopo di introdurre gradualmente la valutazione multidimensionale unificata e prevede un avvio a campione con la partecipazione di una provincia per regione[36]. Ai fini della sperimentazione il Ministero della salute si avvale del supporto dell’Istituto superiore di sanità e dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

 

Si ricorda che il suddetto comma 8-bis dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 29 del 2024 è stato inserito dall’articolo 3, comma 1, lett. b), del citato D.Lgs. n. 93 del 2025.

 

§  al comma 8-ter, in conseguenza delle suddette modifiche, viene rinviata dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 la data a decorrere da cui si applicano le disposizioni previste dal comma 7 nei territori coinvolti nella sperimentazione prevista dal comma 8-bis, e dal 1° gennaio 2027 al 1° gennaio 2028 la data a decorrere da cui tali disposizioni si applicano sul restante territorio nazionale (lett. c)).

 

Si ricorda che il suddetto comma 8-ter dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 29 del 2024 è stato inserito dall’articolo 3, comma 1, lett. b), del citato D.Lgs. n. 93 del 2025.

 

 


 

Articolo 5, comma 2
(Obblighi di sorveglianza degli operatori e visite di sanità animale)

 

 

L’articolo 5, comma 2, modifica l’articolo 33, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 136 del 2022, prorogando di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, l’autorizzazione, per i veterinari incaricati, a svolgere le attività volte all’attuazione delle disposizioni relative agli obblighi di sorveglianza degli operatori e alle visite di sanità animale.

 

L’articolo 5, comma 2, modifica l’articolo 33, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 136 del 2022[37] recante disposizioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo.

In particolare, il comma in commento proroga di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, l’autorizzazione, per i veterinari incaricati, a svolgere le attività previste dall’articolo 11 del citato D.Lgs. n. 136 del 2022 per l’attuazione delle disposizioni concernenti l’obbligo di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale.

 

Si ricorda che l’articolo 33, comma 2, del citato D.Lgs. n. 136 del 2022 ha stabilito, nelle more della piena operatività delle previsioni relative al veterinario aziendale, l’applicazione per un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 136 del 2022, delle disposizioni previste dall’articolo 11, comma 1, riguardanti i veterinari incaricati (v. infra). Il suddetto termine è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 dal comma 2-bis dell’articolo 33 del citato D.Lgs. n. 136 del 2022 (oggetto di modifica da parte della disposizione in comento), inserito dall’articolo 3, comma 12, del D.Lgs. n. 220 del 2024[38].

 

Si ricorda, inoltre, che in base all’articolo 2, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 136 del 2022, per “operatore” si intende “qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari”.

 

Si ricorda, altresì, che l’articolo 11 (Obblighi di sorveglianza degli operatori e visite di sanità animale) del citato D.Lgs. n. 136 del 2022 risponde al criterio di delega di cui all’articolo 14, comma 2, lettera i) della legge n. 53 del 2021[39] e attua gli articoli 24 (Obbligo di sorveglianza degli operatori), 25 (Visite di sanità animale) e 26 (Obbligo di sorveglianza dell’autorità competente) del Regolamento (UE) 2016/429. In base al comma 1, gli operatori sono tenuti a conservare traccia delle informazioni e dei dati, compresi gli esiti delle analisi di laboratorio, raccolti nell’ambito dell’attività di sorveglianza e delle visite di sanità animale, inserendoli, per il tramite di veterinari incaricati debitamente formati per le specifiche funzionalità e di veterinari aziendali riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017[40], nel sistema informativo ClassyFarm.it (se disponibili le apposite funzionalità informatiche). Gli operatori e i loro delegati possono accedere alla visualizzazione dei dati e delle informazioni relativi esclusivamente agli allevamenti di cui sono responsabili.

 

Si ricorda, infine, che ClassyFarm è una piattaforma informatica, presente all’interno del portale nazionale della veterinaria (vetinfo.it), con la funzione di categorizzare gli allevamenti in base al rischio per la sanità pubblica veterinaria.

 

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la proroga disposta dal comma in esame risponde alla criticità ancora esistente relativa al numero carente di veterinari aziendali riconosciuti ed inseriti nell’apposito elenco della FNOVI (Federazione nazionale ordini veterinari italiani).


 

Articolo 5, comma 3, lett. a)
(Raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia)

 

 

Il comma 3, lettera a) dell’articolo 5, modificando il comma 5-bis dell’articolo 4 del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215[41], sospende fino al 31 dicembre 2027 (invece che fino al 31 dicembre 2025, come previsto in precedenza) l’efficacia delle disposizioni del Regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al D.M. 30 agosto 2023 n. 156, al fine di armonizzare le vigenti disposizioni a quelle del comma 5-ter dell’articolo 4 del già citato D.L. n.215/2023.

 

Il comma 3, lettera a) dell’articolo 5, modificando il comma 5-bis dell’articolo 4 del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215[42], sospende fino al 31 dicembre 2027[43] (invece che fino al 31 dicembre 2025, come previsto in precedenza[44]) l’efficacia delle disposizioni del Regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al D.M. 30 agosto 2023 n. 156[45], adottato in attuazione dell’articolo 19, comma 11, secondo periodo della legge finanziaria per il 2002 (Legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ciò al fine di armonizzare le vigenti disposizioni a quelle del comma 5-ter del già citato articolo 4 del D.L. n.215/2023.

 

 

Quest’ultimo, modificando l’articolo 19, comma 11, secondo periodo della legge finanziaria per il 2002 (Legge 28 dicembre 2001, n. 448[46]) specifica che la collaborazione volontaria ed occasionale dei laureati in medicina e chirurgia abilitati all’attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale, possa avvenire non solo a titolo gratuito ma anche con contratto libero-professionale.

A tale proposito va brevemente ricordato che il citato D.M. n. 156/2023, prevede disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 11, secondo e terzo periodo[47], della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (legge di bilancio per il 2002), individuando modalità e limiti per la collaborazione volontaria, gratuita e occasionale di laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche  iscritti  a  corsi  di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, presso gli enti e associazioni che svolgono attività di raccolta di sangue  ed emoderivati senza scopo di lucro. I medici citati svolgono la loro attività a supporto del personale operante nei relativi servizi. Vengono poi disciplinate le modalità di svolgimento delle attività, gli specifici adempimenti a carico dei medici in formazione e gli obblighi (anche di copertura assicurativa) degli enti e delle associazioni presso le quali sono svolte le attività di raccolta sangue.

In tal senso la sospensione dell’efficacia del citato D.M. ad opera del comma 9 lettera b) dell’articolo 4 in esame, viene disposta poiché attualmente esso (cfr. art. 1) prevede e disciplina la collaborazione volontaria, gratuita e occasionale di laureati in medicina e chirurgia abilitati, mentre con la modifica recata al comma 11 della legge finanziaria per il 2002 dal descritto comma 5-ter dell’articolo 4 del citato D.L. n. 215/2023 si inserisce anche la collaborazione con contratto libero-professionale.

 


 

Articolo 5, comma 3, lettera b)
(Proroga di norma transitoria sulla responsabilità penale per i casi di omicidio colposo e lesioni colpose commessi nell’esercizio di una professione sanitaria)

 

 

La lettera b) dell’articolo 5, comma 3, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine temporale finale di riferimento per l’applicazione di una norma transitoria[48] sulla limitazione della responsabilità penale alla sola ipotesi di colpa grave per i casi di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario. In base all’estensione temporale in oggetto, la norma si applica – alla condizione suddetta – per gli eventi verificatisi entro il termine così prorogato[49].

 

In base alla normativa transitoria oggetto di proroga, al fine della valutazione del grado della colpa, si tiene conto – ferma restando la condizione suddetta della grave carenza di personale sanitario – delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono stati commessi nonché del minor livello di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.

Si ricorda che, nella disciplina generale vigente, la punibilità dei casi di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi nell’esercizio di una professione sanitaria è esclusa solo qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia e il professionista abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di esse, le buone pratiche clinico-assistenziali e sempre che le raccomandazioni summenzionate risultino adeguate alle specificità del caso concreto[50]. Una revisione di tale regime di responsabilità penale è prevista dallarticolo 7 del disegno di legge di iniziativa governativa A.C. n. 2700 (si rinvia alla relativa scheda di lettura nel dossier dei Servizi Studi della Camera dei deputati e del Senato[51]). La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto[52] osserva che la proroga in esame è posta anche in relazione ai tempi necessari per il completamento dell’iter legislativo della suddetta revisione.

Si ricorda che, nella terminologia legislativa generale, l’ambito delle professioni sanitarie è costituito da quelle per le quali l’ordinamento prevede l’organizzazione in ordini professionali e in corrispondenti federazioni nazionali (con i relativi albi professionali), con distinzione rispetto alle arti ausiliare delle professioni sanitarie[53] distinzione che prescinde dalla necessità di abilitazione statale anche per l’esercizio di tali arti –. Riguardo alle professioni sanitarie, la disciplina prevede i seguenti ordini[54]: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi.

 


 

Articolo 5, comma 4
(Proroga di una disciplina transitoria per l’ammissione ai concorsi per dirigente chimico)

 

 

Il comma 4 dell’articolo 5 proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 – al 31 dicembre 2026 nel testo originario del decreto, così modificato in sede referente – il termine temporale per l’applicazione di una norma transitoria sui requisiti per l’accesso ai concorsi pubblici per la dirigenza chimica.

 

La norma oggetto della presente novella[55] stabilisce che, fino al termine ora prorogato al 31 dicembre 2027, per l'ammissione ai concorsi pubblici per il profilo professionale di dirigente chimico, l’aver maturato, sei mesi prima rispetto alla scadenza del bando, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico presso le agenzie pubbliche per la protezione dell’ambiente o presso le strutture del Servizio sanitario nazionale è valido come requisito d’accesso in alternativa alla specializzazione nella disciplina oggetto del concorso[56].

Si ricorda che l’articolo 17 del disegno di legge A.C. n. 2365 – di iniziativa governativa e approvato in prima lettura dal Senato – prevede una proroga più ampia, fino al 31 dicembre 2030, del termine in oggetto.


 

Articolo 5, comma 5
(Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria)

 

 

Il comma 5 dell’articolo 5 proroga (dal 31 dicembre 2025) al 31 dicembre 2026 la disposizione contenuta nell’articolo 8-bis, comma 1, del Decreto-legge n. 75 del 2023, concernente l’innalzamento a sessantotto anni del limite anagrafico (prima pari a 65 anni) per l’accesso all’elenco nazionale e agli elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere ed altri enti del Servizio sanitario nazionale. Viene poi stabilito che fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi della presente disposizione, non si applicano i limiti anagrafici (pari a 65 anni di età) previsti, per il direttore sanitario ed amministrativo dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

 

Il comma 5 dell’articolo 5 proroga (dal 31 dicembre 2025) al 31 dicembre 2026 la disposizione contenuta nell’articolo 8-bis, comma 1, del Decreto-legge n. 75 del 2023[57], conv. con modif., dalla Legge n. 112 del 2023, concernente l’innalzamento a sessantotto anni del limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016, nonché la deroga all’applicazione dei limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

 

In particolare, la proroga riguarda il comma 1 dell’articolo 8-bis, che prevede, in ragione del perdurare delle necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, che sia elevato a 68 anni il limite anagrafico (nella disposizione originaria 65 anni) per l’accesso all’elenco nazionale e agli elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale di aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere ed altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui rispettivamente agli articoli 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016.

Viene poi stabilito che fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi della presente disposizione, non si applicano i limiti anagrafici (pari a 65 anni di età) previsti, per il direttore sanitario ed amministrativo dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

 

 

In materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, si segnala l'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge n. 124/2015, da parte del decreto legislativo n. 171/2016 che, nell'ambito di una più ampia disciplina di delega in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, ha attuato la revisione delle norme sul conferimento di incarichi direttoriali negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

La principale novità in proposito è la costituzione di un elenco nazionale, presso il Ministero della Salute, dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale delle ASL, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN, policlinici universitari compresi. Vengono anche definite le disposizioni per il conferimento degli incarichi e prevista la decadenza da direttore generale in caso di gravi disavanzi, per violazioni di legge o per il mancato rispetto delle norme in materia di trasparenza. Sono poi previste nuove misure anche per il conferimento degli incarichi di direttore sanitario, amministrativo e socio sanitario (v. infra gli aspetti di dettaglio). Le disposizioni di attuazioni sono in vigore dal 18 settembre 2016, ma la delega sopra indicata vige dal 28 agosto 2015.

Entrando più nel dettaglio, sull'attuazione della delega contenuta nel sopracitato D.Lgs. n. 171/2016, in primo luogo si ricorda che viene disciplinato l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale.

L'elenco, istituito presso il Ministero della Salute, è aggiornato con cadenza biennale. Sempre ogni due anni, per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei, verrà nominata una Commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione e gestione aziendale, di cui due designati dal Ministro della salute, uno con funzioni di Presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza Stato Regioni. I componenti della Commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell'elenco. La Commissione dovrà procedere alla formazione dell'elenco nazionale entro 120 giorni dalla data di insediamento. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto 65 anni di età in possesso di: a) diploma di laurea; b)comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; c) attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile dalla Commissione a ciascun candidato è di 100 punti e possono essere inseriti nell'elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 75 punti. Non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 24 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. 

Vengono poi previste disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direttore generale. Qui viene innanzitutto precisato che le Regioni potranno procedere a nominare direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale. Una commissione regionale composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, ed uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, procederà poi una valutazione per titoli e colloquio dei candidati, tenendo conto anche di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza.

In proposito, il Presidente della regione propone una terna di candidati nell'ambito dei quali verrà scelto quello che presenta i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nel decreto viene inoltre specificato che, nella terna proposta, non potranno essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte, presso la stessa azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera o ente del Servizio sanitario nazionale. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni dovranno definire e assegnare, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino. La durata dell'incarico di direttore generale non potrà essere inferiore a tre anni e superiore a cinque. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario verrà scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale. Trascorsi 24 mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione, entro sessanta giorni, dovrà verificare i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi e, in caso di esito negativo, dichiarare la decadenza immediata dall'incarico con risoluzione del relativo contratto. L'immediata decadenza del direttore generale potrà avvenire, inoltre, in caso di gravi e comprovati motivi o nel caso in cui la gestione dovesse presentare una situazione di grave disavanzo o ancora in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché per violazione degli obblighi in materia di trasparenza. I provvedimenti di decadenza dovranno essere comunicati al Ministero della salute per la cancellazione dall'elenco nazionale del soggetto decaduto dall'incarico.

Le previsioni appena descritte si applicano anche alle aziende ospedaliero universitarie, ferma restando per la nomina del direttore generale l'intesa del Presidente della Regione con il Rettore. Si passa poi alle disposizioni per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Per la scelta la commissione dovrà valutare i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Anche in questo caso l'elenco regionale sarà aggiornato con cadenza biennale, e l'incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi socio sanitari non potrà avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Il conferimento di questi incarichi è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. Viene stabilito che la partecipazione alla Commissione nazionale e alle Commissioni regionali saranno a titolo gratuito. vengono infine esplicitate le abrogazioni normative previste dopo l'entrata in vigore delle norme contenute nel decreto.

Per quanto riguarda i criteri relativi alla nomina di direttore sanitario di direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali, il Decreto Fiscale (decreto legge 124/2019, articolo 45, co. 1-quater), con una modifica al comma 7 dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 502/1992, ha disposto che il requisito del mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età debba sussistere soltanto all'atto del conferimento dell'incarico.


 

Articolo 5, comma 6
(Requisiti concorsi per l’accesso alla dirigenza medica nella disciplina Medicina emergenza e urgenza e rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale emergenza-urgenza SSN avente requisiti per il pensionamento anticipato)

 

 

Il comma 6 dell’articolo 5 detta alcune modifiche all’articolo 12 del D.L. n.34/2023, in particolare;

la lettera a), con una modifica all’articolo 12, comma 1, del D.L. n.34/2023 – incide sulla disciplina che, a determinate condizioni, dà diritto al personale medico, fino al 31 dicembre 2026 – in precedenza 31 dicembre 2025 -, in base all’esperienza professionale acquisita, di partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina d’emergenza-urgenza, anche senza alcun diploma di specializzazione.

Esso in particolare è volto a estendere al 31 dicembre 2025 (in luogo del 31 dicembre 2024) il termine finale del periodo di maturazione, da parte del personale medico, di almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di lavoro flessibile, quale requisito di partecipazione ai concorsi sopracitati, partecipazione che viene consentita fino al 31 dicembre 2026 – in luogo del 31 dicembre 2025 -;

la lettera b) con una modifica all’articolo 12, comma 5 del citato D.L. n. 34/2023, estende fino al 31 dicembre 2026 la possibilità – in precedenza prevista fino al 31 dicembre 2025- della trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, per il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del SSN in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall’ordinamento vigente, comunque entro i limiti d’età già previsti e previa apposita autorizzazione degli enti del SSN interessati.

 

Il comma 6 dell’articolo 5 detta alcune modifiche all’articolo 12 del D.L. n.34/2023[58] (L. n. 56/2023), in particolare;

 

la lettera a), con la tecnica della novella, modifica il termine finale - portandolo al 31 dicembre 2025 in luogo del 31 dicembre 2024 -, del periodo decorrente dal 1° gennaio 2013, di maturazione, da parte del personale medico, anche non in possesso di idonea specializzazione, di almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, nel settore dell’emergenza-urgenza, con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di lavoro flessibile utile per partecipare, in base al comma 1 dell’articolo 12 del DL. n. 34/2023[59], fino al 31 dicembre 2026 – in precedenza 31 dicembre 2025 - ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza. Ciò allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e valorizzare l'esperienza professionale acquisita nel settore dell’emergenza-urgenza.

 

Tale modifica normativa determina un potenziale ampliamento della platea dei soggetti che potrebbero accedere ai concorsi banditi nei servizi di emergenza– urgenza, stante la perdurante carenza di personale in tale ambito su tutto il territorio nazionale.

 

Il periodo dei tre anni può essere maturato sia con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero anche con un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi di emergenza-urgenza.

Contestualmente all’ampliamento di tale termine la disposizione in esame porta al 31 dicembre 2026 – in luogo del 31 dicembre 2025 – il termine finale per l’ammissione alla partecipazione ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica nella disciplina Medicina emergenza e urgenza con le modalità descritte.

la lettera b), con una modifica all’articolo 12, comma 5 del D.L. n. 34/2023[60] (L. n. 56/2023),  estende fino al 31 dicembre 2026 la possibilità – in precedenza prevista fino al 31 dicembre 2025- della trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, per il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del SSN in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall’ordinamento vigente, comunque entro i limiti d’età già previsti e previa apposita autorizzazione degli enti del SSN interessati.

 

 

L’articolo 12 del sopra citato DL. n. 34/2023 ha definito particolari misure a favore del personale sanitario medico dei servizi di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2025 – ora 31 dicembre 2026 - , sia nei casi in cui lo stesso personale svolga la propria attività presso le strutture ospedaliere di pronto soccorso che in quelli in cui la svolga presso i servizi di emergenza territoriale.

Innanzitutto è stato previsto un regime temporaneo – cfr. supra - per l’ammissione - di tale personale con determinati requisiti – ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina d’emergenza e urgenza[61], ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione[62].

Il servizio prestato in base alla predetta disciplina deve essere certificato, su istanza dell’interessato, dalla struttura presso la quale è stato svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

La finalità della norma è quella di far fronte alla carenza delle professionalità mediche nella specializzazione dell’emergenza-urgenza, considerato che, come sottolinea la relazione illustrativa, negli ultimi anni si è registrata su tutto il territorio nazionale una non soddisfacente partecipazione dei medici specialisti alle procedure di reclutamento indette nella disciplina di Medicina d’emergenza e d'urgenza, e non si è riusciti pertanto a coprire gran parte dei posti relativi ai contratti di formazione specialistica in tale ramo, con difficoltà anche nell’assicurare la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

 

L’assunzione può avvenire anche in deroga alle incompatibilità previste a legislazione vigente per l’assunzione di incarichi libero-professionali presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN – purché in ambiti strettamente correlati alla specializzazione intrapresa-, per un massimo di 8 ore settimanali, con una remunerazione integrativa di 40 euro lordi, valutabile nell’ambito del curriculum formativo e professionale nei concorsi per dirigente medico del SSN. Il servizio prestato, peraltro, deve certificato, su istanza dell'interessato, dalla struttura presso la quale è stato svolto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Il personale medico in formazione può peraltro prestare la propria collaborazione volontaria e occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti, purché al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica e fermi restando gli obblighi formativi, fino all’adozione di un apposito regolamento in materia.

Si prevede inoltre la possibilità, sempre fino al 31 dicembre 2025- ora 31 dicembre 2026 -, della trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, per il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del SSN in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall’ordinamento vigente, comunque entro i limiti d’età già previsti e previa apposita autorizzazione degli enti del SSN interessati.

Peraltro, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica con un coefficiente di trasformazione pari a due mesi per ogni anno di attività effettivamente svolta nei servizi di urgenza ed emergenza presso aziende ed enti del SSN, nel limite massimo di 24 mesi.

 


 

Articolo 5, comma 7
(Norme transitorie in materia di compatibilità con altre attività per il personale non dirigenziale di enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale)

 

 

Il comma 7 dell’articolo 5 proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 – al 31 dicembre 2026 nel testo originario del decreto, così modificato in sede referente – il termine finale di applicazione della normativa transitoria[63] che consente lo svolgimento, da parte del personale (non dirigenziale) rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione[64] ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della Sanità, di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio.

 

Resta ferma, ai sensi della disciplina transitoria in esame, la condizione che le attività esterne siano previamente autorizzate dal vertice dell'amministrazione di appartenenza; quest'ultimo, in sede di rilascio dell'autorizzazione, verifica: la compatibilità con le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale e con l’obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa (nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle medesime liste); il rispetto della normativa sull'orario di lavoro.

 Si ricorda che la normativa transitoria in oggetto costituisce una deroga esplicita all'applicazione delle norme vigenti, ivi richiamate[65], che escludono la possibilità di svolgimento di altre attività lavorative da parte del personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

Si ricorda altresì che il Ministero della salute deve effettuare periodicamente, e comunque almeno ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disciplina transitoria in esame.


 

Articolo 5, comma 8
(Incarichi di lavoro autonomo a medici in formazione specialistica e incarichi a tempo determinato a professionisti sanitari e a operatori socio-sanitari)

 

 

Il comma 8 dell’articolo 5 consente che anche nell'anno 2026 gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale conferiscano incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa) a medici in formazione specialistica (iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione) nonché, mediante avviso pubblico e selezione per titoli e/o colloquio orale, incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari. Tali facoltà sono esercitabili anche mediante proroga (fino ad un termine non successivo al 31 dicembre 2026) dei rapporti omologhi già in corso, stipulati in base alle precedenti norme transitorie; le facoltà medesime sono subordinate al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e alla condizione della previa verifica delle impossibilità di utilizzare personale già in servizio e di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità. La novella di cui al presente comma 8, inoltre, pone, con riguardo al conferimento di una delle due tipologie di incarichi in esame ai medici in formazione specialistica, il principio della compatibilità con le esigenze della formazione.

 

Il comma 8 consente, come accennato, che anche nell'anno 2026 gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale conferiscano incarichi in base ad alcune disposizioni transitorie[66] nonché nel rispetto di determinate condizioni. In particolare, si consente che gli enti ed aziende suddetti conferiscano incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa) a medici in formazione specialistica (iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione) nonché, mediante avviso pubblico e selezione per titoli e/o colloquio orale[67], incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari (con disposizioni specifiche relative ai medici in formazione specialistica, iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione)[68]. Tali facoltà sono esercitabili anche mediante proroga (fino ad un termine, in ogni caso, non successivo al 31 dicembre 2026) dei rapporti omologhi già in corso, stipulati in base alle precedenti norme transitorie[69]; le facoltà medesime sono subordinate al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e alla condizione della previa verifica delle impossibilità di utilizzare personale già in servizio e di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità.

Si ricorda che la disciplina oggetto di proroga fa riferimento[70] alle finalità di rafforzare strutturalmente i Servizi sanitari regionali, anche per la riduzione delle liste d'attesa, e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale anche durante l'emergenza da COVID-19.

Riguardo ai professionisti sanitari in formazione specialistica, si ricorda che una distinta normativa transitoria[71] consente fino al 31 dicembre 2027, a determinate condizioni, l’assunzione di essi con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale, qualora tali soggetti siano utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali.  

 


 

Articolo 5, commi 8-bis ed 8-ter
(Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione)

 

 

I commi 8-bis ed 8-ter, inseriti in sede referente, recano la dotazione per l’anno 2026, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, e provvedono in ordine alla copertura del conseguente onere finanziario.

 

I commi 8-bis ed 8-ter, inseriti in sede referente, recano la dotazione per l’anno 2026, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, e provvedono in ordine alla copertura del conseguente onere finanziario.

Più nello specifico il comma 8-bis, modificando l’articolo 1, comma 688 della Legge di bilancio per il 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234), prevede che per l’anno 2026 il Fondo per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione abbia una dotazione pari a 10 milioni di euro.

 

In proposito va ricordato che la Legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 688, L. 234/2021) ha istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione[72], con una dotazione complessiva di 25 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023. L’istituzione del Fondo predetto è stata disposta “nelle more dell’aggiornamento” dei LEA diretto ad individuare la specifica area dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA), inserendo in essa le prestazioni, relative a tali disturbi, che sono inserite attualmente nell'area della salute mentale al fine espresso di “garantire il contrasto dei DNA (comma 687)”.

Al riparto del Fondo suddetto  accedono le regioni (ivi comprese quelle a statuto speciale) e le province autonome, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2021. Il riparto è definito sulla base di apposita Intesa in sede di Conferenza permanente[73] per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

La dotazione del Fondo è stata poi ulteriormente incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2024 dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione del D.L. 30 dicembre 2023 n. 215[74] (art. 4, comma 8-quinquies  citato D.L. n. 215/2023) .

In base al successivo comma 8-sexies del D.L. n. 215/2023 agli oneri derivanti dalla previsione della predetta dotazione per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni (autorizzazione di spesa di cui al richiamato art. 2, co. 361, della legge 244/2007- legge finanziaria 2008, pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008[75]).

 

Il comma 8-ter dispone sulla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma precedente prevedendo che ad essi si provveda mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni, di cui all’articolo 2, comma 361 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008, cfr. supra).

 


 

Articolo 5, comma 9
(Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario)

 

 

L’articolo 5, comma 9, proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di conferire incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario.

 

L’articolo 5, comma 9, intervenendo con la tecnica della novella, apporta modifiche testuali all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198[76]. In particolare, la disposizione proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di conferire incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale.

 

La predetta disposizione è a sua volta una norma di proroga, e nel testo previgente stabiliva la proroga dell’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18[77], fino al 31 dicembre 2024 nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35[78]. Con il decreto-legge n. 202 del 2024 (Proroga termini, L. n. 15/2025) la proroga è stata estesa al 31 dicembre 2025.

Si ricorda che il citato articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 18/2020 stabilisce che alcuni incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa), previsti dalla disciplina transitoria in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, possono essere attribuiti - da parte degli enti ed aziende del SSN - anche a tutti i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale. Gli incarichi in questione devono avere durata non superiore a sei mesi e sono conferibili in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[79], e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78[80], convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 


 

Articolo 5, comma 9-bis
(Crediti formativi per la formazione continua in medicina)

 

 

Il comma 9-bis dell’articolo 5, inserito in sede referente, interviene sulla normativa vigente in materia di disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina relativamente al triennio 2023-2025, prorogandola al 31 dicembre 2028. La disposizione specifica, inoltre, che il triennio formativo 2026-2028 e il relativo obbligo di formazione continua hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2026.

 

Il comma 9-bis dell’articolo 5, inserito in sede referente, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2028 il termine per l’assolvimento dell'obbligo formativo - ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992[81] (v. infra) - relativo all’acquisizione dei crediti formativi per ECM (attività di formazione continua in medicina) per il triennio 2023-2025.

 

In via preliminare si ricorda che l’obbligo formativo ha durata triennale e la Commissione nazionale per la formazione continua (v. infra) definisce per ciascun triennio l’obbligo di crediti e la scadenza temporale.

Per il triennio 2020-2022, l’articolo 5-bis del decreto legge n. 34 del 2020[82], al comma 1-bis, ha previsto la proroga al 31 dicembre 2025 del termine per l’assolvimento dell'obbligo formativo. Tale termine è stato oggetto di proroga ai sensi dell’art. 4, comma 5, del D.L. n. 198/2022[83] e, successivamente, ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, lettera a), del D.L. n. 202/2024.

L’art. 5-bis, prevede, inoltre, per il triennio formativo 2023-2025, la decorrenza ordinaria dal 1° gennaio 2023 e il relativo obbligo di formazione continua.

Il comma 1-ter dell’art. 5-bis, inoltre, stabilisce che la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 può essere comunque conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua.

Si ricorda che, come previsto dall’articolo 16-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, tra i compiti assegnati alla predetta Commissione rientrano:

§  la definizione degli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici;

§  la definizione dei crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo e degli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative;

§  l’individuazione, in conformità agli accordi e alle intese sancite in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, in relazione alla durata della sperimentazione, dei crediti formativi da riconoscere ai professionisti sanitari che presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie sono impegnati nella sperimentazione clinica dei medicinali;

§  la definizione dei requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche, nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e la verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

 

La disposizione in esame specifica, inoltre, che il triennio formativo 2026-2028 e il relativo obbligo di formazione continua hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2026.

 

Si ricorda inoltre che, ai sensi della disciplina prevista all’articolo 16-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, la formazione continua comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente, successivamente al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. Essa consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo.

Nell’ordinamento vigente l’ECM produce i seguenti effetti normativi (art. 16-quater del sopra citato D.Lgs. 502/1992):

§  la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie private;

§  i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale per la formazione continua;

§  per le strutture sanitarie private l’adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che operi nella struttura, dell’obbligo di partecipazione alla formazione continua e la maturazione dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per il conseguimento o la conservazione dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.

 

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, con riferimento all’obbligo formazione continua L’obbligo formativo è triennale, viene stabilito, all’inizio di ogni triennio formativo, con

deliberazione della CNFC

 

L’articolo 5-bis del DL. 34/2020 (L. 77/2020) approvato durante l’emergenza pandemica per COVID-19 ha riconosciuto, al comma 1, che i crediti formativi da conseguire nel triennio 2020-2022 per lo svolgimento di attività ECM siano già maturati nella misura di un terzo per i professionisti sanitari che abbiano continuato a svolgere la propria attività durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Rispetto alla disposizione transitoria previgente[84], sostanzialmente assorbita dalla nuova norma, si è esteso l’ambito di applicazione del riconoscimento ai professionisti sanitari diversi dai medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti e, per tutte le figure professionali considerate, facendo ora riferimento anche ai rapporti di lavoro con strutture sanitarie private non accreditate.

Si fa riferimento, infatti, alle professioni sanitarie già regolamentate in albi professionali degli ordini[85] (come i medici-chirurghi e degli odontoiatri; veterinari; farmacisti; biologi; fisici e chimici; psicologi) ai quali si aggiungono gli albi delle professioni infermieristiche e della professione di ostetricia. Inoltre presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, oltre all’albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all’albo degli assistenti sanitari, sono istituti con DM. 13 marzo 2018, i seguenti albi delle professioni sanitarie (fino ad allora regolamentate e non ordinate): albo delle professioni sanitarie di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; Tecnico audiometrista; Tecnico audioprotesista; Tecnico ortopedico; Dietista; Tecnico di neurofisiopatologia; Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; Igienista dentale; Fisioterapista; Logopedista; Podologo; Ortottista e assistente di oftalmologia; Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; Tecnico della riabilitazione psichiatrica; Terapista occupazionale; Educatore professionale; Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.


 

Articolo 5, comma 10
(Norme sulle procedure sugli animali a fini scientifici)

 

 

Il comma 10 dell’articolo 5 abroga due divieti in materia di procedure sugli animali a fini scientifici, divieti che non hanno mai trovato applicazione in virtù di termini dilatori, via via prorogati, della relativa decorrenza[86]. I divieti ora abrogati concernevano lo svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) nonché per le ricerche sulle sostanze d'abuso. In base alla formulazione della novella, resta fermo – non essendo posta, in merito, un’ulteriore norma di differimento – che dal 1° gennaio 2026 si applica la condizione[87] secondo la quale un animale già utilizzato in una o più delle procedure in oggetto può essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come “lievi” o di “non risveglio”[88]; di conseguenza, non trova più applicazione la possibilità di riutilizzo in procedure classificate come “moderate”[89].

 

I divieti e le condizioni summenzionati rientrano tra le norme del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26, in merito alle quali la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (procedura 2016/2013[90]), in quanto costituirebbero misure più restrittive o, in ogni caso, non conformi alla disciplina di cui alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 (direttiva “sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”). Al riguardo, il comma 10 in esame abroga i due divieti summenzionati, mentre resta fermo – non essendo posta, in merito, un’ulteriore norma di differimento – che dal 1° gennaio 2026 si applica la condizione secondo la quale un animale già utilizzato in una o più delle procedure in oggetto può essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come “lievi” o di “non risveglio”[91]; tenuto conto che l’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della citata direttiva 2010/63/UE consente il riutilizzo anche in procedure classificate come “moderate”, si consideri l’opportunità di una valutazione.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 15 e dell’allegato VII del citato D.Lgs. n. 26 del 2014: la procedura è classificata “moderata” qualora essa causi probabilmente dolore, sofferenza o angoscia moderati e di breve durata, ovvero dolore, sofferenza o angoscia lievi e di lunga durata, o qualora essa provochi probabilmente un deterioramento moderato del benessere o delle condizioni generali dell'animale; la procedura è classificata “lieve” qualora essa causi probabilmente dolore, sofferenza o angoscia lievi e di breve durata o qualora non provochi un significativo deterioramento del benessere o delle condizioni generali dell'animale; la locuzione “non risveglio” concerne le procedure condotte interamente in anestesia generale (da cui l'animale non possa riprendere spontaneamente coscienza).

Si ricorda altresì che, ai sensi della definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del citato D.Lgs. n. 26 del 2014, le procedure oggetto del medesimo D.Lgs. sono in generale quelle che (svolte a fini scientifici o educativi) possono causare all'animale un livello di dolore, sofferenza, distress, danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie. In tale nozione rientra esplicitamente qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita o la schiusa di un animale o la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata con fenotipo sofferente in queste condizioni, mentre è esclusa dalla definizione la soppressione di animali con il solo fine di impiegarne gli organi o i tessuti.

Si ricorda altresì che l’articolo 42, comma 2, del citato D.Lgs. n. 26 del 2014, e successive modificazioni, in relazione ai suddetti divieti (ora abrogati) e alla summenzionata condizione di riutilizzo più restrittiva, prevede che il Ministero della salute, avvalendosi del laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna[92], effettui, entro il 30 giugno di ciascun anno, un monitoraggio sulla effettiva disponibilità di metodi alternativi. In merito, anche riguardo alle valutazioni sottostanti all’abrogazione dei due divieti summenzionati, cfr. la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto[93].


 

Articolo 5, comma 10-bis
(Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza)

 

 

Il comma 10-bis – inserito in sede referente – dell’articolo 5 proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, la normativa transitoria[94] che consente il conferimento – da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale – di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

 

In base alla disciplina ora oggetto di ulteriore proroga, la durata di ciascun contratto di lavoro in esame non può essere superiore a sei mesi; i medesimi rapporti di lavoro non possono superare il termine ora oggetto di ulteriore proroga. Resta fermo che il conferimento degli incarichi in esame è subordinato alla verifica dell’impossibilità di assumere personale (la sussistenza di tale impossibilità deve essere verificata anche rispetto all’ipotesi di ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in corso di validità).

La proroga è ammessa nel rispetto dei limiti di spesa vigenti per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario regionale.

Per gli incarichi in esame non si applicano le norme[95] sul divieto di cumulo degli emolumenti lavorativi con i trattamenti pensionistici liquidati in base ad una delle cosiddette quote 100, 102 e 103[96]. Si ricorda che l’esclusione dal divieto non ha riguardato gli incarichi in esame conferiti nel corso dell’anno 2024, in base alla specifica formulazione della disposizione[97] di proroga relativa (per i medesimi incarichi) al suddetto anno.

Articolo 5, comma 10-ter
(Limiti massimi per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari)

 

 

Il comma 10-ter – inserito in sede referente – dell’articolo 5 proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine di una disciplina transitoria – posta dal comma 164-bis dell’articolo 1 della L. 30 dicembre 2023, n. 213 –in materia di limiti massimi anagrafici per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute; l’estensione temporale in oggetto non comprende i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia (i quali, fino al 31 dicembre 2025, rientravano nell’ambito della normativa transitoria in esame).

La disciplina oggetto di proroga nei termini summenzionati ammette la richiesta di prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la suddetta data del 31 dicembre 2026; una corrispondente possibilità è prevista dalla medesima disciplina, a determinate condizioni, per l’omologo personale già collocato in quiescenza, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2023, a titolo di pensionamento di vecchiaia (per tale personale si prevede infatti la possibilità di richiedere la riammissione in servizio).

 

Si ricorda che i dirigenti rientranti nelle deroghe transitorie in oggetto non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale.

La riammissione in servizio dei suddetti soggetti già in quiescenza è subordinata al rispetto dei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e alla previa opzione (da parte dei medesimi soggetti) per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa al nuovo incarico.

Per le deroghe transitorie in esame, la disciplina ora oggetto di proroga fa riferimento (oltre che alla grave carenza di personale) anche ad alcune finalità di formazione e tutoraggio di personale.

Si ricorda che il comma 164 dello stesso articolo 1 della L. n. 213, e successive modificazioni, definisce, con norma di carattere permanente, i limiti massimi di permanenza in servizio per tutti i professionisti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale; il suddetto comma prevede che tali soggetti possano presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età (la norma contempla esclusivamente quest’ultima preclusione per la possibilità in oggetto e specifica che l’eventuale maturazione di quaranta anni di servizio effettivo non costituisce una preclusione).

 


 

Articolo 5, comma 10-quater
(Rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale)

 

 

Il comma 10-quater dell’articolo 5, inserito in sede referente, proroga al 31 dicembre 2026 il termine - in precedenza fissato al 31 dicembre 2025 - entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere un contributo per gli anni 2021 e 2022 alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine di incrementare l’efficienza delle soglie minime, sia degli esami di laboratorio sia delle prestazioni specialistiche ovvero dei campioni analizzati con tecnologia NGS (sequenziamento di nuova generazione).

 

Il comma 10-bis dell’articolo 5, inserito in sede referente, intervenendo sull’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021[98], conv. con modif. dalla Legge n. 106 del 2021, proroga al 31 dicembre 2026 il termine - in precedenza fissato al 31 dicembre 2025 - entro cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere un contributo per gli anni 2021 e 2022 alle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, che si adeguano progressivamente agli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS (sequenziamento di nuova generazione).

 

Si ricorda che il contributo è previsto nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 2. In proposito, per l’attuazione della disposizione è stato assegnato uno stanziamento pari a 46 milioni di euro per il 2021 ed a 23 milioni per il 2022 (complessivamente 69 milioni di euro), al cui riparto ha provveduto il decreto interministeriale Salute – MEF del 30 dicembre 2021 (qui il link), a seguito d’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il legislatore è altresì intervenuto con una norma di interpretazione autentica, di cui all’articolo 16, comma 8-octies, del decreto-legge n. 146 del 2021[99], conv. con modif. dalla Legge n. 215 del 2021, prevedendo che l’articolo 29, del predetto d.l. n. 73/2021, si interpreta nel senso che le autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste. Il finanziamento è erogato per stati di avanzamento delle attività secondo il cronoprogramma approvato e verificato dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

In generale, si ricorda che il processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio Sanitario Nazionale è stato avviato ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera o), della Legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), e della relativa disciplina attuativa di cui, in particolare, all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 23 marzo 2011 (rep. atti n. 61/CSR).

Tale disposizione, prevista in materia di piani regionali di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate, ha stabilito che ciascuna Regione è chiamata all’adozione di un piano di riorganizzazione della rete delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate, che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, allo scopo di adeguarne gli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza, resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate.

 


 

Articolo 5, comma 10-quinquies
(Norme in materia di ricetta elettronica)

 

 

Il comma 10-quinquies dell’articolo 5, inserito in sede referente, dispone l’applicazione a regime delle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo del promemoria della ricetta elettronica presso le farmacie, previste dall’ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile.

 

Il comma 10-quinquies dell’articolo 5, inserito durante l’esame in sede referente, modifica il comma 6 dell’articolo 4 del D.L. n. 198 del 2022[100], rendendo permanente l’applicazione - prevista fino al 31 dicembre 2025 dalla disposizione oggetto di modifica - delle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo[101] della ricetta elettronica e di utilizzo del promemoria della ricetta elettronica presso le farmacie, stabilite dagli articoli 2 e 3 dell’ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022[102] del Capo del Dipartimento della protezione civile. Come previsto dal citato articolo 4, comma 6, del D.L. n. 198 del 2022, tali modalità si applicano anche all’invio del numero di ricetta elettronica (NRE) mediante posta elettronica.

 

Si ricorda che l’articolo 2 della citata ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile prevede che l’assistito, al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, può chiedere allo stesso medico il rilascio del promemoria dematerializzato[103] tramite posta elettronica certificata o tramite posta elettronica ordinaria ovvero l’acquisizione del numero di ricetta elettronica tramite SMS, tramite applicazione per telefonia mobile che consenta lo scambio di messaggi e immagini o tramite comunicazione telefonica. Il successivo articolo 3 dispone che l’assistito, per comunicare i dati della ricetta elettronica alla farmacia prescelta, può ricorrere alla posta elettronica[104], a sms o ad applicazione per telefonia mobile che consenta lo scambio di messaggi e immagini[105], oppure a mera comunicazione alla farmacia[106].

Tali modalità, in base alla citata ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022, erano applicabili fino al 31 dicembre 2022, termine prorogato al 31 dicembre 2024 dall’articolo 4, comma 6, del citato D.L. n. 198 del 2022 e, successivamente, al 31 dicembre 2025 dall’articolo 4, comma 12-bis, del D.L. n. 202 del 2024[107].

 

Si ricorda, inoltre, che le modalità di utilizzo del promemoria dematerializzato della ricetta elettronica previste dalla citata ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 (v. supra) sono aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall’articolo 3 del decreto MEF 30 dicembre 2020.

 

Si ricorda, altresì, che l’istituzione della ricetta elettronica ha consentito l’informatizzazione dell’intero processo riguardante la ricetta medica cartacea tradizionale. Le norme relative alla ricetta elettronica sono dettate dal decreto MEF 2 novembre 2011 (in attuazione dell’articolo 11, comma 16, del D.L. n. 78 del 2010[108]) e dal decreto MEF 30 dicembre 2020 (modificato dal decreto MEF 1 dicembre 2022). Con il decreto MEF 25 marzo 2020 è stata estesa la dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e con il decreto MEF 27 febbraio 2025 è stata estesa l’autenticazione a due o più fattori alle funzionalità della ricetta dematerializzata a carico del SSN.

 

Si ricorda, infine, che la legge di bilancio per il 2025 (articolo 1, commi 317-318, L. n. 207 del 2024) ha stabilito che tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, dei Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile (SASN) oltre che a carico del cittadino, siano effettuate nel formato elettronico di cui ai decreti ministeriali del MEF in materia di dematerializzazione delle ricette mediche (v. supra). Le Regioni, nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, devono assicurare, per mezzo delle autorità competenti per territorio, l’attuazione della completa alimentazione del FSE (Fascicolo sanitario elettronico) in formato elettronico.

 


 

Articolo 5, commi 10-sexies, 10-septies e 10-octies
(Sostegno agli sfollati dall’Ucraina)

 

 

I commi 10-sexies, 10-septies e 10-octies dell’articolo 5, introdotti in sede referente, prorogano l’assistenza sanitaria prevista per le persone provenienti dall’Ucraina a causa della situazione bellica ivi presente. A tal fine viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero della salute, vengono quantificati i relativi oneri e individuate le coperture.

 

Il comma 10-sexies proroga per l’anno 2026 l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022 recante norme in materia di misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso[109].

 

Si ricorda che tale decreto – già interessato, da ultimo, da una proroga per effetto dell’articolo 20 del decreto-legge n. 202/2024 – ha dato attuazione, sul piano del diritto interno, alla prima decisione di esecuzione (UE) 2022/382 sulla concessione della protezione temporanea[110] in relazione alla crisi Ucraina.

 

Il comma 3 dell’articolo 5 del d.P.C.m., oggetto della presente proroga, nell’ambito delle misure assistenziali previste per gli sfollati, dispone che sia garantita l’assistenza sanitaria sul territorio nazionale a taluni soggetti[111], a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, previa iscrizione nelle Asl di domicilio per l’attribuzione del medico di medicina generale e/o del pediatra di libera scelta. Si garantisce comunque l’assistenza sanitaria – mediante iscrizione attraverso rilascio codice STP-Straniero temporaneamente presente, da parte delle strutture abilitate[112] – fino alla presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.

 

Pe queste ragioni viene istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione pari a 45 milioni di euro per l’anno 2026 e a 9 milioni di euro per l’anno 2027. Tale Fondo, entro tali importi, è destinato alla copertura, a consuntivo e previa rendicontazione, degli oneri sostenuti dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalità.

 

Il comma 10-septies interviene sul comma 6 dell’articolo 1 del decreto legge n. 16/2023.

 

Tale norma ha disposto, fino al 31 dicembre 2023, la prosecuzione della garanzia di accesso all’assistenza sanitaria sul territorio nazionale per i cittadini richiedenti e titolari della protezione temporanea, a condizioni di parità con i cittadini italiani. La misura temporanea era già stata prevista da precedenti decreti (art. 31, co. 1, lett. c), D.L. 21 del 2022 e art. 44, co. 1, lett. c), D.L. 50 del 2022), che avevano disposto a tal fine un contributo alle regioni e alle province autonome per complessivi 120.000 posti.

 

Si ricorda che il contributo in favore delle regioni per l’erogazione dell’assistenza sanitaria ai cittadini provenienti dall’Ucraina richiedenti e titolari della protezione temporanea, è stato introdotto dal decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 31, co. 1, lett. c)), per un massimo di 100.000 unità, nel limite di 152 milioni di euro per l’anno 2022. La misura del contributo è oggetto di intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il successivo decreto-legge n. 50 del 2022 (articolo 44, comma 1, lett. c)) ha integrato lo stanziamento a tal fine previsto nel limite di 27 milioni per l’anno 2022, in modo da finanziare ulteriori 20.000 unità.

Il già richiamato comma 6 del decreto-legge n. 16/2003 prevede quindi che le Regioni e le Province autonome garantiscano nell’ambito del fabbisogno sanitario standard per l’anno 2023, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, l’assistenza sanitaria sul territorio nazionale ai profughi ucraini.

Inoltre, tale norma dispone la verifica dei costi effettivamente sostenuti per l’accesso da parte dei cittadini ucraini alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. A tale verifica provvedono, entro il 30 aprile 2023 (termine eliminato dalla presente novella), il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome, avvalendosi dei dati resi disponibili dal Ministero dell’interno e dal Dipartimento della protezione civile e dei dati aggregati delle prestazioni anche (congiunzione aggiunta dalla novella in esame) risultanti nel sistema tessera sanitaria del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Il comma 10-octies, quantificando gli oneri derivanti dall’istituzione del già richiamato Fondo nello stato di previsione del Ministero della salute (pari a 45 milioni di euro per l’anno 2026 e a 9 milioni di euro per l’anno 2027), individua le relative coperture.

In particolare, si provvede, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 202/2024[113], riferite all’annualità 2025. La norma specifica che ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento, pari a 45 milioni di euro per l’anno 2026 e a 9 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 511, della legge n. 296/2006 (Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali).

 


 

Articolo 5, commi 10-novies e 10-decies
(Peste suina africana)

 

 

Il comma 10-novies dell’articolo 5 estende il periodo di durata massima dell’incarico del Commissario straordinario per il contenimento e il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), in caso di proroga o rinnovo dello stesso, da trentasei a quarantotto mesi e fa venir meno il limite previsto della possibilità di un’unica proroga o rinnovo dell’incarico stesso. Autorizza anche per l’anno 2027 la corresponsione del compenso spettante al Commissario straordinario escludendo, invece, per i sub-commissari compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti.

Il comma 10-decies reca le norme di copertura finanziaria degli oneri previsti dal comma precedente pari a 30.000 euro per l'anno 2027, provvedendo mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti del Ministero della Salute.

 

Più specificamente, il comma 10-novies dell’articolo 5 interviene, modificandolo, sull'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9.

 

L’articolo 2 del decreto legge n. 9 del 2022 sopra citato attribuisce al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (sus scrofa) (comma 1). Il Commissario straordinario provvede con ordinanza (comma 1- bis).  Tra i compiti attribuiti al Commissario dal comma 2 si menzionano:

1) il coordinamento dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, per le finalità dell'eradicamento della peste suina africana e per il contenimento della specie cinghiale;

2) la definizione, sentite le regioni interessate, del piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale comprendente l'indicazione dei tempi e degli obiettivi numerici di cattura e, sentito l'ISPRA, di abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni;

3) l’individuazione all'interno del piano straordinario delle aree di stoccaggio degli animali catturati o abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse;

4) il monitoraggio le attività delle regioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini indicati;

5) la verifica della regolarità delle procedure dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente.

E’ poi previsto che in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle competenti autorità regionali il Commissario attivi la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'esercizio dei poteri sostitutivi con le medesime prerogative e strutture regionali, oppure affida a ditte specializzate il servizio a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 2-bis del presente articolo.

Si ricorda che sulla base del sopra richiamato articolo 2 è stato nominato un Commissario straordinario - attualmente l'incarico è ricoperto dal dott. Giovanni Filippini (DPCM 8 agosto 2024, DPCM 12 maggio 2025 proroga, a legislazione vigente, l’incarico al 28 marzo 2026 e sino al 28 marzo 2027), in precedenza era il dott. Vincenzo Caputo (DPCM 24 febbraio 2023)  - che può indire procedure di gara - ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili idonee al contenimento dei cinghiali selvatici. L'autorizzazione di spesa per la predetta misura ammonta a 10 milioni di euro per l'anno 2022 (articolo 2, comma 2-bis, D.L. n. 9/2022).

Con riferimento all'articolo 2 prima citato, il Parlamento ha approvato:

·                      il potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), nonché la nomina e l'attribuzione di specifici compiti a tre subcommissari [art. 29, comma 1, lettera b-bis), D.L. n. 75/2023];

·                      un’estensione temporanea dell'operatività del Commissario straordinario fino a 36 mesi (articolo 4, comma 8-novies, D.L. n. 215/2023);

·                      l'introduzione del compito per le società concessionarie autostradali e agli enti proprietari delle strade di attuare nelle zone infette gli interventi necessari per il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali mediante la chiusura dei varchi, autorizzando la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2025 [art. 16-bis, comma 4, lettere a) e b), D.L. n. 113/2024];

·                      un contributo, nel limite massimo di 150 euro per unità che il Commissario straordinario (PSA) può riconoscere in favore dei soggetti che conferiscono carcasse di animali infetti nelle aree di stoccaggio o nei macelli. È stata quindi autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario (art. 16-bis, comma 4, lettera c) e comma 5, D.L. n. 113/2024).

La Legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 419 della L. 199/2025) è da ultima intervenuta ulteriormente sull’articolo 2 in commento statuendo che il Commissario straordinario per il contenimento e il contrasto della diffusione della PSA, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri di ripartizione delle somme destinate alle Regioni per la realizzazione degli interventi di riduzione della popolazione dei cinghiali, nonché le misure di prevenzione e controllo della malattia e le azioni di monitoraggio sanitario, assicurando che la distribuzione avvenga in modo coerente con le finalità previste dalla legislazione vigente. A tale previsione è stato dato seguito dal Commissario Straordinario con ordinanza n. 2 del 4 febbraio 2026  in cui sono stati previsti i criteri di ripartizione somme stanziate tra le Regioni Toscana, Emilia Romagna, Liguria e Piemonte.

Infine, che con l’ordinanza n. 1 del 4 febbraio 2026 lo stesso ha adottato il Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA che aggiorna e modifica per gli anni 2026-2028 il «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028».

 

Nel dettaglio, le modifiche introdotte dal comma 10-novies all'articolo 2 del d.l. 9/2022 n. 9 sono articolate in tre lettere.

La lettera a) interviene in materia di durata e disciplina del rinnovo dell’incarico del Commissario straordinario, novellando il comma 7 del citato articolo 2. Le modifiche introdotte sopprimono la previsione che la proroga o il rinnovo dell’incarico possa intervenire una sola volta. Inoltre, ne estendono la durata massima fino a quarantotto mesi.

 

Si ricorda che il comma 7 dispone, nella formulazione vigente, che il Commissario straordinario operi per un periodo di dodici mesi, prorogabile o rinnovabile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, per una sola volta, per un ulteriore periodo fino a trentasei mesi. Del conferimento o del rinnovo dell'incarico è data immediata comunicazione alle Camere e notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

La lettera b), modificando il comma 8 dell’articolo 2, autorizza la corresponsione del compenso spettante al Commissario straordinario, già previsto per gli anni 2025 e 2026, pari a 30.000 euro annui, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, anche per l’anno 2027.

La lettera c), interviene sul comma 9-ter, precisando che, quanto a modalità di conferimento e rinnovo o proroga dell’incarico (comma 7) e compatibilità dello stesso con altri incarichi pubblici (comma 8, primo periodo), la disciplina applicabile ai sub-commissari è la medesima prevista per il Commissario. Si precisa, tuttavia, che ciò non vale per quanto attiene alle altre disposizioni previste al comma 8, in relazione alla spettanza del compenso ivi previsto riservato al Commissario straordinario. Si esplicita, invece, ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

 

Si ricorda che l’introduzione della figura dei sub-commissari è intervenuta a seguito dell’entrata in vigore dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75.

Esso ha previsto, con l’introduzione dei commi 9-bis, 9-ter e 9-quater all’interno dell’articolo 2, che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, venissero nominati tre sub-commissari, cui fossero conferiti i seguenti compiti specifici assegnati al Commissario straordinario:

a) l'attività di coordinamento dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, per le finalità dell'eradicamento della peste suina africana e per il contenimento della specie cinghiale;

b) l'attività di verifica della regolarità delle procedure dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;

c) l'attività di confronto e di concertazione con le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione e di vendita di carni, al fine di promuovere l'immissione nella relativa filiera dei capi della specie cinghiale abbattuti, previa verifica dell'idoneità al consumo alimentare.

Per l'esercizio dei suddetti compiti i sub-commissari possono avvalersi del supporto dell'Unità centrale di crisi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali (ora disciplinata all’art. 5 del d.lgs. 136/2022) nonché degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle amministrazioni competenti indicate al comma 5.

Ai sensi dell’articolo 2-bis comma 8 del d.l. 9/2022 con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definite le competenze funzionali dei sub-commissari anche rispetto all'attuazione della pianificazione commissariale. 

Per l'esercizio dei compiti ad essi assegnati nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il sopra citato decreto, i subcommissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in volta interessate dal provvedimento.

 

Il comma 10-decies dell’articolo 5 detta le disposizioni finanziarie, prevedendo che agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 30.000 euro per l'anno 2027, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

Si ricorda che la legge 31 dicembre 2009, n. 196, al comma 5 dell'articolo 34-ter, prevede che annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi dei residui passivi perenti possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

La spesa indicata è dunque a valere sul Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

Si ricorda infine, per completezza d’informazione, che  con decreto 19 dicembre 2025 sono state definisce le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per la  suinicoltura di cui all'art. 11-bis, comma 1, del  decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27  al  fine  di  attuare,  a  protezione  degli  allevamenti   suinicoli italiani, le misure e le condizioni di sostenibilità e  biosicurezza necessarie a contrastare  la  rapida  diffusione  della  peste  suina africana sul territorio italiano. Le risorse stanziate assegnate ammontano a 10.076.941,00 di cui 9.076.941 euro quali residui di esercizio del 2024 e 1 milione relativo all’ esercizio 2025.

Inoltre, con Decreto del 22 dicembre 2025, è stato previsto un ulteriore finanziamento, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2025, dell'intervento di sostegno alle imprese di allevamento suinicole che hanno subìto danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) a partire dal 1° dicembre 2023 fino al 31 ottobre 2024.


 

Articolo 6, comma 1
(Convenzione con il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche - CIMEA per il riconoscimento dei titoli di abilitazione e di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero)

 

 

L’articolo 6, comma 1, proroga per il triennio 2026-2028 l’efficacia della disposizione che consente al Ministero dell'istruzione e del merito di avvalersi, sulla base di una convenzione triennale, del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA) per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in esame, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica.

 

Come sopra anticipato, la disposizione in esame proroga, per il triennio 2026-2028, l’efficacia della disposizione di cui al comma 18, primo periodo, dell'articolo 5 del D.L. n. 44/2023 (L. n. 74/2023) - che consente al Ministero dell'istruzione e del merito di avvalersi, sulla base di una convenzione triennale, del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA) per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero.

A tal fine la disposizione in esame inserisce il comma 18-bis all'articolo 5 del D.L. n. 44/2023 (L. n. 74/2023).

 

L'articolo 5, comma 18, del D.L. n. 44/2023 (L. n. 74/2023) prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvale del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero. Gli oneri derivanti dall'attuazione della citata disposizione sono stati quantificati in 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

La convenzione è stata sottoscritta il 21 agosto 2023 e successivamente approvata con DD 1462 del 30 agosto 2023.

 

Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in esame, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica di cui all’articolo 1, comma 202, della L. n. 107/2015.

Il testo iniziale del provvedimento faceva riferimento al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006). L’attuale riferimento al Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica è stato inserito nel corso dell’esame, in sede referente, con l’approvazione dell’emendamento 6.3.

 

L’articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 202  ha previsto che fosse iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (oggi Ministero dell’istruzione e del merito) un fondo di parte corrente, denominato «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministro dell’istruzione e del merito), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto può destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.

Il Fondo in questione, più volte rideterminato, è allocato nel capitolo 1285 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione e del merito, con una dotazione, in termini di competenza e di cassa, pari a € 11.331.294 nel 2026, a € 17.936.254 nel 2027 e a € 17.936.245 nel 2028.

 

La “Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea”, nota anche come Convenzione di Lisbona, è stata approvata l’11 aprile 1997. La ratifica da parte della Repubblica italiana è avvenuta con la Legge n. 148 del 2002.

L’articolo IX.2 della suddetta Convenzione prevede che, riconosciuta la necessità di disporre di informazioni adeguate, precise ed aggiornate, ciascuna Parte istituisce o mantiene un centro di informazione e notifica, ad uno dei depositari, questa istituzione o qualsiasi modifica ad essa relativa. In ciascuna Parte, il centro nazionale di informazione: a facilita l’accesso a informazioni esatte ed affidabili sul sistema di insegnamento superiore e le qualifiche del Paese in cui esso è situato; b facilita l’accesso alle informazioni sui sistemi di insegnamento superiore e le qualifiche delle altre Parti; c fornisce consigli o informazioni in materia di riconoscimento e valutazione delle qualifiche, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali. Ciascun centro nazionale di informazione deve avere a sua disposizione i mezzi necessari per l’adempimento delle funzioni.

In attuazione di tale disposizione, l’Italia ha affidato al CIMEA - Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche, il compito di svolgere le attività di Centro nazionale di informazione sulle procedure di riconoscimento dei titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano d’istruzione superiore e sui titoli presenti a livello nazionale.

 


 

Articolo 6, comma 1-bis
(Iscrizione agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici)

 

 

L’articolo 6, comma 1-bis, proroga di un anno, dal 31 marzo 2026 al 31 marzo 2027, il termine di presentazione delle domande di iscrizione agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.

 

La disposizione in esame novella l’articolo 10, comma 2, primo periodo, della legge 15 aprile 2024, n. 55, in materia di istituzione degli ordini dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, prorogando al 31 marzo 2027, il termine di presentazione delle domande di iscrizione ai costituendi albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.

La norma novellata, al comma 2 dispone che il commissario, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2027 (e non più entro il 31 marzo 2026), indìce l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

La legge n. 55 del 2024 istituisce e disciplina l’ordinamento delle professioni di pedagogista e di educatore professionale socio-pedagogico, definendone profili, titoli richiesti e ambiti di attività. La legge citata dispone, inoltre, la formazione del Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e l’istituzione di due albi professionali: l’albo dei pedagogisti e l’albo degli educatori professionali socio-pedagogici.

A tal proposito, l’articolo 10 della citata legge, al comma 1, stabilisce che alla formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici provvede un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, dal presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il termine per la formazione dei citati albi era stato fissato originariamente entro 90 giorni dall’8 maggio 2024, data di entrata in vigore della legge n. 55 del 2024, e successivamente fissato in 90 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025 (articolo 10, comma 8-quinquies, decreto-legge n. 202 del 2024). Tale termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2026 ai sensi dell’articolo 6, comma 9 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117. Con la disposizione in commento il medesimo termine viene ulteriormente differito al 31 marzo 2027.

    Si specifica, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 10, comma 8-sexies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, fino all'istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale.

    Con una disposizione transitoria introdotta dal citato articolo 6, comma 9, del decreto-legge 117 del 2025 si prevede che, qualora non sia stata presentata domanda di iscrizione all’albo ai sensi dell’articolo 10 della citata legge n. 55 del 2024, e sino alla prima formazione dell’albo medesimo, resta ferma la possibilità di esercitare le professioni di pedagogisti, di educatori professionali socio-pedagogici e di educatori dei servizi educativi per l’infanzia.

    Si segnala, infine, che il Governo ha presentato al Senato un disegno di legge (A.S. 1712), del quale non è ancora stato avviato l’esame in Commissione, che reca modifiche molto significative alla citata legge 15 aprile 2024, n. 55, giudicata per larghi versi inapplicabile. Il provvedimento citato, tra le altre cose, sostituisce integralmente l’articolo 10 della legge n. 55 del 2024, prevedendo che la presentazione di domande di iscrizione all'albo sia possibile fino alla nomina della commissione di verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo in capo degli iscritti agli elenchi regionali provvisori formati in sede di prima applicazione.

 


 

Articolo 6, comma 1-ter
(Attività di autoriparazione per imprese di meccanica e di elettrauto)

 

 

Il comma in esame, inserito durante l'esame parlamentare, interviene prorogando, da dodici anni e sei mesi a tredici anni e sei mesi, il termine di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 224 del 2012 relativo alle attività di autoriparazione.

 

La disposizione interviene sull'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione che prevede che le imprese che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, fossero iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e fossero abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, avrebbero potuto proseguire le rispettive attività (per i dodici anni e sei mesi, termine ora divenuto di tredici anni e sei mesi) successivi alla medesima data, in deroga alla nuova disciplina prevista dalla legge n. 224 del 2012.

Tale disposizione era stata già prorogata dall’articolo 13, comma 1-quater  del decreto legge 27/12/2024, n. 202.


 

Articolo 6, commi 2 e 3
(Reclutamento dei dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione)

 

 

L’articolo 6, ai commi 2 e 3, proroga di un anno, al 31 dicembre 2026, il termine di conclusione dei contratti a tempo determinato dei dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione e del merito, stipulati nelle more dell’espletamento del concorso finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di personale inquadrabile nel medesimo profilo.

 

Il comma 2 dell’articolo 6, nel novellare l’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 126 del 2019, relativo al reclutamento dei dirigenti con funzioni tecnico-ispettive del Ministero dell’istruzione e del merito, proroga al 31 dicembre 2026 (in luogo del 31 dicembre 2025 previsto dal testo vigente fino all’entrata in vigore della presente disposizione) la durata massima dei contratti a tempo determinato relativi agli incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale per le funzioni tecnico-ispettive, di durata non superiore a tre anni, che il Ministero dell’istruzione e del merito è autorizzato a conferire, ai sensi della norma novellata, nelle more dell’espletamento del concorso per dirigenti tecnici di cui al comma 3 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 126 del 2019.

Il comma 3 della disposizione in esame, strettamente collegato al precedente, interviene sull’articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, prorogando anche in tale norma fino al 31 dicembre 2026 la durata massima degli incarichi di dirigente tecnico a tempo determinato di cui al precedente comma 2 che il Ministero è autorizzato a prorogare o conferire. È parimenti prorogata la relativa autorizzazione di spesa, prevedendo che agli oneri conseguentemente derivanti per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 (anziché solo per gli anni dal 2021 al 2025 previsti dal testo vigente fino all’entrata in vigore della presente disposizione) si provveda a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019.

 

Si ricorda che l’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 202 del 2024 (c.d. proroga termini 2024) ha già prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2025, in luogo del 31 dicembre 2024 previsto dal testo previgente, il termine di conclusione dei contratti in commento.

 

Al fine di ricostruire il quadro normativo complessivo su cui incidono le novelle di cui ai commi 2 e 3 in commento, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, il Ministero dell’istruzione e del merito è autorizzato a bandire, a decorrere dal 1° giugno 2023, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2024, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2025, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 e a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall’anno 2025, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge n. 449 del 1997 (con cui si prevede che il Consiglio dei ministri determini ogni anno il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, del decreto-legge n. 101 del 2013 (che subordina l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali all’immissione in servizio dei vincitori di precedenti concorsi).

Quanto al concorso menzionato, si segnala che a seguito del decreto ministeriale n. 109 del 12 giugno 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 agosto 2024, recante il “Regolamento concernente la disciplina dei concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione e del merito”, è stato bandito  con il decreto direttoriale n. 2269 del 09 dicembre 2024 il concorso per 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive; a questo si aggiunge, inoltre, un posto di dirigente tecnico, da attribuire mediante concorso bandito dall’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia-Giulia, per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative con lingua di insegnamento sloveno e con insegnamento bilingue sloveno-italiano.

Allo stato attuale, il Ministero ha comunicato, in data 22 dicembre 2025, il calendario e le sedi concorsuali delle prove scritte, che si svolgeranno nei giorni 19 e 20 gennaio 2026. Maggiori informazioni sullo svolgimento del concorso sono disponibili al presente link.

Il comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 126 del 2019, su cui incide l’intervento in esame, nelle more dell’espletamento del concorso sopra illustrato, autorizza il conferimento di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni tecnico-ispettive: essi avranno termine all’atto dell’immissione in ruolo dei dirigenti tecnici assunti mediante il concorso e comunque entro il 31 dicembre 2024 (successivamente divenuto 31 dicembre 2025 e che a seguito della modifica introdotta dalla disposizione in oggetto diventa il 31 dicembre 2026).

L’autorizzazione di spesa relativa al conferimento di tali incarichi è stata disposta dallo stesso articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 126 del 2019, che a tal fine ha rifinanziato, nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, l’autorizzazione di spesa già prevista all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge n. 107 del 2015, in virtù del quale, per i dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione e del merito, la percentuale di incarichi conferibili a soggetti esterni all’amministrazione (di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001) era stata rideterminata, nell'ambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018, in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno.

Alla descritta autorizzazione di spesa si è poi aggiunta quella prevista dall’articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale, dopo aver chiarito che il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a prorogare o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, gli incarichi riguardanti i contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 126 del 2019, ha previsto che agli oneri derivanti dalla proroga o dal conferimento di tali incarichi, pari a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 (che a seguito della modifica introdotta dalla disposizione in oggetto si estendono a ciascuno degli anni dal 2021 al 2026), si provveda a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019.

 

I due commi in esame sono pertanto finalizzati a prorogare al 31 dicembre 2026 la durata massima degli incarichi temporanei conferiti (o prorogati) e conferibili (o prorogabili) in attesa che il concorso che si è sopra descritto venga espletato.

 


 

Articolo 6, comma 4
(Personale in comando presso gli Uffici scolastici regionali)

 

 

L’articolo 6, comma 4, proroga, per l’anno scolastico 2026/27, la possibilità per l’Amministrazione periferica del Ministero dell’istruzione e del merito di avvalersi, in posizione di comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici.

 

Il comma 4 dell’articolo 6 in commento, mediante una doppia novella all’articolo 5, comma 4-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. proroga termini per il 2024) dispone, con la novella di cui alla lettera a), la proroga all’anno scolastico 2026/27 delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge n. 71 del 2024, ai sensi del quale – con previsione originariamente disposta per il solo anno scolastico 2024/2025, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e nelle more del completamento del piano assunzionale, l’amministrazione periferica del Ministero dell’istruzione e del merito può avvalersi, mediante l’istituto del comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici, da accantonare provvisoriamente, in misura corrispondente e senza sostituzione, nell’organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. La disposizione chiarisce poi che su tali posti accantonati non possono essere conferite supplenze.

 

Come si vede, la norma novellata dalla disposizione ora in commento non è quella originaria - l’articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge n. 71 del 2024 - che come si è visto si applicava al solo anno scolastico 2024/2025, ma l’articolo 5, comma 4-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, ossia la norma del c.d. decreto-legge proroga termini per il 2024 che aveva già disposto la proroga per l’anno scolastico 2025/2026 delle disposizioni appena descritte.

 

La disciplina posta dal comma 3-bis dell’articolo 10 del decreto-legge n. 71 del 2024 appena illustrato, ulteriormente prorogata dalla disposizione ora in commento all’anno scolastico 2026/2027, è completata dai successivi commi 3-ter e 3-quater del medesimo articolo 10 del decreto-legge n. 71 del 2024.

In particolare, il comma 3-ter demanda a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito il compito di ripartire il predetto contingente tra gli Uffici scolastici regionali, che provvedono mediante procedura selettiva, nei limiti del contingente stabilito con il medesimo decreto, a individuare le unità di ruolo presso le istituzioni scolastiche comprese nel territorio regionale di competenza da assegnare alle proprie strutture. La suddetta ripartizione è stata effettuata dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 166 dell’8 agosto 2024.

Il comma 3-quater prevede che tali assegnazioni, riferite nel testo originario all’anno scolastico 2024/2025, sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2024 e che comportano il collocamento in posizione di comando del personale interessato. Il servizio prestato durante il predetto periodo è equiparato a tutti gli effetti, giuridici ed economici, al servizio di ruolo presso le istituzioni scolastiche. Al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio nella sede di propria titolarità. Qualora il periodo di collocamento in posizione di comando ecceda, senza soluzione di continuità, il quinquennio, con conseguente perdita della sede di titolarità, al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio presso una delle istituzioni scolastiche della regione, con priorità di scelta secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.

L’articolo 5, comma 4-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, nel prorogare all’anno 2025/2026 le disposizioni in questione, aveva conseguentemente previsto che, in relazione a tale anno scolastico, le assegnazioni di cui al comma 3-quater appena sopra descritto venissero effettuate con decorrenza 1° settembre 2025.

Ora, la disposizione in commento, con la novella di cui alla lettera b), prevede che, in relazione all’anno scolastico 2026/2027, le assegnazioni determinate dagli Uffici scolastici regionali (ai sensi del comma 3-quater sopra richiamato) siano effettuate con decorrenza 1° settembre 2026.

 


 

Articolo 6, comma 5
(Assunzioni dei docenti di religione cattolica)

 

 

L’articolo 6, comma 5, dispone che le assunzioni dei docenti di religione cattolica già autorizzate possano essere effettuate anche nell’anno scolastico 2026/2027.

 

La disposizione in commento, mediante la modifica dell’articolo 1-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, estende anche all’anno scolastico 2026/2027 la possibilità di procedere alle assunzioni dei docenti di religione cattolica per un numero pari a quello dei posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1 e con la procedura straordinaria di cui al comma 2 della medesima disposizione incisa (su cui infra), tenendo conto delle assunzioni già autorizzate per l’anno scolastico 2024/2025, nel limite dei posti vacanti e disponibili.

 

Si ricorda che la disposizione di cui all’articolo 1-bis, comma 2-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, su cui incide la disposizione in commento, è stata introdotta dal comma 8-bis dell’articolo 4 del decreto-legge n. 25 del 2025.

 

Quanto alla disciplina qui prorogata, si rammenta che l’articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica, al comma 1, autorizzava il Ministro dell’istruzione e del merito a bandire, entro l’anno 2024, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso (ordinario) per la copertura del 30 per cento dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevedeva risultassero vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge n. 449 del 1997.

Il comma 2, dopo aver autorizzato, al primo periodo, il Ministero dell’istruzione e del merito a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1 precedente, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso di determinati requisiti previsti dalla medesima norma, ha stabilito al secondo periodo che alla procedura straordinaria predetta è assegnato il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, anche in tal caso ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge n. 449 del 1997.

 

Si ricorda che l’articolo 39, comma 3 della legge n. 449 del 1997 stabilisce che, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni statali compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell’anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all’indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. La medesima norma dispone espressamente che le disposizioni predette si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

Il successivo comma 3-bis chiarisce che la disciplina autorizzatoria appena descritta si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

 

Si fa presente che in attuazione delle disposizioni ora novellate, su richiesta del Ministero dell’istruzione e del merito, è intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024, che ha autorizzato il Ministero dell’istruzione e del merito all’avvio di procedure concorsuali per n. 6.428 posti di insegnante di religione cattolica per tutti gli ordini e gradi di scuola.

Tale autorizzazione ha sostituito integralmente quella precedente, rilasciata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2021, con il quale il Ministero dell’istruzione era stato autorizzato ad avviare due procedure concorsuali per la copertura di n. 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

L’autorizzazione a bandire è stata quindi esercitata dal Ministero dell’istruzione e del merito mediante l’adozione delle seguenti quattro procedure:

1.      Procedure ordinarie 2024

1.1.            concorso per titoli ed esami per l’accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e della primaria indetta con il decreto ministeriale n. 103 del 29 maggio 2024; il concorso è finalizzato alla copertura di complessivi 927 posti;

1.2.            concorso per titoli ed esami per l’accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetta con il decreto ministeriale n. 104 del 29 maggio 2024; il concorso è finalizzato alla copertura di complessivi 1.001 posti;

2.      Procedure straordinarie 2024

2.1.            concorso straordinario per insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria indetto con il decreto direttoriale n. 1327 del 29 maggio 2024; il concorso è finalizzato alla copertura di complessivi 2.164 posti;

2.2.            concorso straordinario per insegnanti di religione nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con il decreto direttoriale n. 1328 del 29 maggio 2024; il concorso è finalizzato alla copertura di complessivi 2.336 posti.

Il numero complessivo dei posti messi a concorso, come si vede, è pari ad un totale di 6.428.

Le suddette procedure sono in corso di ultimazione.

 

La norma in commento estende dunque all’anno scolastico 2026/2027 la disposizione, attualmente prevista solo per l’anno scolastico 2025/2026, in forza della quale le assunzioni dei docenti di religione cattolica di cui alle procedure sopra descritte sono effettuate al netto di quelle già effettuate nel 2024/2025 e nel limite dei posti vacanti e disponibili.

 


 

Articolo 6, comma 6
(
Cofinanziamento regionale dei piani triennali delle Fondazioni ITS Academy)

 

 

L’articolo 6, comma 6 estende anche all’anno 2026 la non obbligatorietà del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle Fondazioni ITS Academy.

 

La disposizione in commento, mediante la modifica dell’articolo 14, comma 5-bis, della legge 15 luglio 2022, n. 99, stabilisce che il cofinanziamento regionale dei piani triennali delle Fondazioni ITS Academy continua ad avere, in via transitoria, natura non obbligatoria anche per l’anno 2026.

 

Il comma 5-bis dell’articolo 14, nel testo previgente, disponeva, in via straordinaria, esclusivamente fino all’anno 2025, che il cofinanziamento di cui all’articolo 11, comma 8, non avesse natura obbligatoria.

Il comma 8 dell’articolo 11 richiamato stabilisce che resta fermo per le regioni l’obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS Academy per almeno il 30 per cento dell’ammontare delle risorse statali stanziate. A tal fine le regioni comunicano al Ministero dell’istruzione l’importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell’esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono.

 

Più in generale, quanto al sistema di finanziamento degli ITS Academy, si ricorda che l’articolo 11 della legge n. 99 del 2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, il Fondo per l’istruzione tecnologica superiore, con lo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale.

In particolare, in base al comma 2 del medesimo articolo, il Fondo è rivolto a finanziare prioritariamente:

a) la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy accreditati al fine di incrementarne significativamente l’offerta formativa in tutto il territorio nazionale, anche per i percorsi attivati all’estero previsti nell’ambito dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi relativi alle sedi degli ITS Academy e volti a potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy;

b) le misure nazionali di sistema per l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie;

c) l’anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione;

d) le borse di studio volte a sostenere gli stage aziendali e i tirocini formativi che devono costituire almeno il 35 per cento della durata del monte orario;

e) il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell’offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto ai fini del riequilibrio dell’offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere.

Il Fondo per l’istruzione tecnologica superiore è allocato al capitolo 1465 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito.

Le risorse del Fondo sono utilizzate nell’ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito.

I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito sulla base del numero degli iscritti ai percorsi formativi e tenendo conto del numero di diplomati nel triennio precedente. Le risorse sono assegnate alle regioni, che le riversano alle fondazioni che abbiano ottenuto l’accreditamento e siano incluse nei piani territoriali regionali.

Le risorse messe a disposizione dal Ministero a valere sul Fondo sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, a titolo di quota premiale tenendo conto della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto, al termine dell’anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma in relazione ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell’anno precedente a quello del finanziamento, nonché dell’attivazione di percorsi di apprendimento duale. Una quota delle risorse premiali è assegnata, fino al 5 per cento del loro ammontare complessivo, tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate. Un’ulteriore quota delle risorse premiali è assegnata, fino al 10 per cento del loro ammontare complessivo, per la promozione e il sostegno dei campus multiregionali e multisettoriali, e di forme di coordinamento e collaborazione tra fondazioni.

Resta fermo per le regioni l’obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS Academy per almeno il 30 per cento dell’ammontare delle risorse statali stanziate. A tal fine le regioni comunicano al Ministero dell’istruzione e del merito l’importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell’esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono. Per effetto dell’intervento in esame, anche per l’anno 2026 cofinanziamento regionale non è ancora obbligatorio.

Infine, gli ITS Academy possono avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati.

 

Per un approfondimento più generale sugli ITS Academy si rimanda all’apposita sezione del tema web sull’Istruzione tecnica e professionale predisposto dal Servizio studi e pubblicato sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.


 

Articolo 6, comma 6-bis
(Definizione delle modalità di valutazione dei rischi connessi agli edifici scolastici)

 

 

L’articolo 6, comma 6-bis proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l’adozione del decreto ministeriale che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.

 

La disposizione in esame modifica l’articolo 5, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, in materia di sicurezza degli edifici scolastici.

Nello specifico, il comma in esame proroga al 31 dicembre 2026 il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, volto a definire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, previsto dall'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Si ricorda che il citato articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevede che per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione dei rischi è redatto dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici.

 

 

 

 

 

 


 

Articolo 6, comma 6-ter
(Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)

 

 

L’articolo 6, comma 6-ter, introdotto in sede referente, estende l’applicazione della disciplina transitoria già prevista per l’anno scolastico 2025/2026 in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, anche all’anno scolastico 2026/2027.

 

La disposizione in esame, introdotta in sede referente, interviene sull’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, estendendo la disciplina transitoria ivi prevista per l’anno scolastico 2025/2026 anche all’anno scolastico 2026/2027.

 

Nel testo vigente, la norma novellata dispone che, in deroga alle disposizioni contrattuali sulla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2025/2026, è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale 18 dicembre 2023, n. 2788. Il secondo periodo del comma in esame precisa che dall'attuazione di tale misura non devono derivare esuberi di personale per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027.

     Per la procedura di cui al primo periodo non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il biennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima.

    L’articolo in esame conclude disponendo che rimane fermo quanto previsto dell'articolo 19-quater, comma 1, terzo periodo, e comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (su cui si veda infra).

 

    Ora, la modifica introdotta dalla norma in esame, che incide sul primo periodo dell’articolo 10-bis, come anticipato, proroga la disciplina transitoria già prevista per scolastico 2025/2026, estendendone l’applicazione anche all’anno scolastico 2026/2027.

   

 

     Si ricorda che l’articolo 10-bis, novellato dalla norma in commento, ripropone una norma analoga a quella prevista dall’articolo 19-quater del decreto-legge n. 4 del 2022 per l’anno scolastico 2024/2025, come risultante dalla modifica introdotta dall’articolo 12 del decreto-legge n. 71 del 2024 (e prima ancora per l’anno scolastico 2023/2024). Anche in tale occasione si era previsto, infatti, che nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale, e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 fosse reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito 18 dicembre 2023, n. 2788.

 

Si ricorda, inoltre, che, l'articolo 19-quater del decreto-legge n. 4 del 2022, al terzo periodo del comma 1, stabilisce che i posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 ai sensi del secondo periodo (cioè i posti resisi disponibili nel caso in cui in alcune regioni le procedure del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale n. 2788 del 2023 non si siano concluse in tempo utile per le immissioni in ruolo nel medesimo anno scolastico) sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità.

     Il comma 2 del medesimo articolo prevede poi che, per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, se i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, quinto periodo (ossia quelli dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione interessata) riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. In subordine alle procedure di cui al primo periodo, le immissioni in ruolo disposte in attuazione dell'articolo 5, comma 11-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo di dirigenti scolastici di nuova assunzione.

 

    Si ricorda, infine, che per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 la consistenza organica dei dirigenti scolastici è definita dal decreto ministeriale n.127 del 30 giugno 2023, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

 


 

Articolo 7, comma 1
(Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale)

 

 

L’articolo 7, comma 1, proroga l’esercizio delle funzioni del Consiglio nazionale universitario (CUN) nella sua attuale composizione, e il mandato degli attuali componenti, dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2026, nelle more del più ampio e complesso processo di revisione dell’organo.

 

La disposizione in esame interviene sul decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione, modificandone, in particolare, l’articolo 5, in materia di Consiglio universitario nazionale (CUN).

 

In particolare, il citato articolo 5, composto da un unico comma, prima dell’entrata in vigore della disposizione in commento stabiliva che, il Consiglio universitario nazionale (CUN) continuasse a svolgere le proprie funzioni, nella composizione in carica, sino al termine del 31 dicembre 2025 e che, parimenti, il mandato dei suoi attuali componenti fosse prorogato sino al medesimo termine. Ciò al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività istituzionali del Consiglio, nelle more della sua prevista riforma, di adeguarne l’organizzazione e il funzionamento alle esigenze di semplificazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di contenere le spese di funzionamento, per garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Ora, la norma di odierno esame posticipa il termine di cui al comma appena descritto dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2026. La modifica, quindi, consente la prosecuzione delle funzioni del CUN, nella sua attuale composizione, per un arco temporale di ulteriori 6 mesi, dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2026, prorogando al contempo, fino al medesimo termine, il mandato degli attuali componenti.

 

Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è disciplinato dalla legge 16 gennaio 2006, n. 18. È organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed è composto da:

- fino a 42 professori e ricercatori eletti in rappresentanza di fino a 14 aree di settori scientifico-disciplinari determinate con decreto ministeriale (per ciascuna area sono eletti un professore di I fascia, un professore di II fascia e un ricercatore);

- 8 studenti di differenti facoltà eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo;

- 3 membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

- 3 membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

- 1 membro designato, tra i propri componenti, dall’ Interconferenza nazionale dei dipartimenti – coordinamento delle conferenze di direttori, presidi e responsabili di strutture universitarie;

- 1 membro designato, tra i propri componenti, dal Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università.

I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e durano in carica quattro anni. I componenti elettivi non sono eleggibili consecutivamente per più di due volte.

Ove, nel corso del mandato (salvo che nell’ultimo anno), i componenti perdano o vedano modificato lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario.

Durante il mandato, i componenti con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici nelle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori.

Il presidente del CUN è eletto nell'ambito dello stesso Consiglio fra i professori di I fascia elettivi.

Quanto alle competenze, il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell'università e della ricerca sugli obiettivi della programmazione universitaria, sui criteri per l’utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università, sui criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, sui regolamenti didattici di ateneo, sui settori scientifico-disciplinari, sui principali decreti ministeriali, sugli atti delle commissioni nelle procedure di reclutamento di professori e ricercatori, oltreché su ogni altra materia che il Ministro dell'università e della ricerca ritenga di sottoporgli.

 

La composizione attuale del collegio è consultabile a questo link.

L’elenco dei decreti ministeriali di nomina è reperibile a questo link.


 

Articolo 7, comma 2
(A
bilitazione scientifica nazionale 2023-2025 del personale docente delle università)

 

 

L’articolo 7, comma 2, proroga di due mesi, dal 10 marzo al 10 giugno 2026, la conclusione dei lavori riguardanti il sesto quadrimestre nell’ambito della tornata di abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2023-2025 del personale docente delle università in attuazione del PNRR.

 

L’articolo 7, comma 2 interviene sul decreto-legge 7 aprile 2025 n. 45 e, in particolare, ne modifica l’articolo 3-novies, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, la modifica introdotta dalla norma di odierno esame riguarda l’arco temporale di conclusione dei lavori riferiti al sesto quadrimestre di abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 del personale docente delle università che viene posticipato di due mesi, dal 10 marzo 2026, al 10 giugno 2026.

 

La norma novellata è quella preposta ad istituire, appunto, il sesto quadrimestre nell’ambito della tornata dell’abilitazione scientifica nazionale 2023-2025. Ciò al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente delle università in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nelle more della revisione della legge n. 240 del 2010, ed anche in attuazione dell’articolo 18, comma 4-ter, della medesima legge, ai sensi del quale ciascuna università, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell’abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare.

La norma novellata prosegue prevedendo che la domanda di partecipazione alla procedura di cui all’articolo 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’università e della ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, a decorrere dal 4 luglio 2025 ed entro il 10 novembre 2025 e che i lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 10 marzo 2026.

L’articolo conclude disponendo che le commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale del Ministero dell’università e della ricerca n. 1211 del 28 luglio 2023 restano in carica fino al 17 agosto 2026.

 

Ora, come sopra anticipato, la modifica introdotta dalla norma in commento proroga il termine di conclusione dei lavori riferiti al sesto quadrimestre di due mesi, dal 10 marzo 2026 al 10 giugno 2026.

 

Si ricorda che l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari.

Le procedure per il conseguimento dell’abilitazione sono avviate con decreto del competente direttore generale del Ministero, adottato ogni due anni entro il mese di dicembre, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2016, le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco, sono presentate al Ministero per via esclusivamente telematica. Nella redazione del predetto elenco il candidato specifica quali sono le pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuale. L’elenco dei titoli e delle pubblicazioni di ciascun candidato è pubblicato sul sito del Ministero nella parte appositamente riservata alle procedure di abilitazione.

 

Con il decreto direttoriale n. 1796 del 2023 è stata indetta la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, per ciascun settore concorsuale di cui al decreto ministeriale n. 855 del 2015, come da Allegato 1 al decreto stesso.

La domanda di partecipazione alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale è presentata secondo i termini di seguito indicati:

- I quadrimestre: a decorrere dal giorno 2 novembre 2023 ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del giorno 4 marzo 2024;

- II quadrimestre: a decorrere dal giorno 5 marzo 2024 entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del giorno 4 luglio 2024;

- III quadrimestre: a decorrere dal giorno 5 luglio 2024 ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del giorno 5 novembre 2024.

Con il decreto direttoriale del Ministero dell’università e della ricerca n. 1211 del 2023, è stato pubblicato il bando per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell’ASN 2023-2025. Esso ha stabilito che le commissioni avessero una durata di diciotto mesi e siano composte da cinque commissari.

 

Successivamente l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, ha istituito, nell’ambito della tornata dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2023-2025, i quadrimestri quarto e quinto, prevedendo che la domanda di partecipazione alla procedura sia presentata, rispettivamente, a decorrere dal 6 novembre 2024 ed entro il 4 marzo 2025, per il quarto quadrimestre, e a decorrere dal 5 marzo 2025 ed entro il 3 luglio 2025, per il quinto quadrimestre, e che i lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025.

Il medesimo comma ha prorogato la durata delle commissioni nazionali fino al 15 aprile 2026.

Per ogni ulteriore approfondimento, si rinvia al relativo dossier.

 

Si segnala da ultimo che, quanto alla revisione della legge n. 240 del 2010 - citata espressamente dalla norma novellata – il Governo ha presentato al Senato un disegno di legge recante “Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario” (A.S. 1518). Il provvedimento in questione punta ad un vero e proprio superamento del sistema dell’ASN, in favore di un nuovo modello nel quale il possesso dei requisiti minimi richiesti in termini di produttività e qualificazione scientifica per partecipare ai concorsi sarà auto-dichiarato dai candidati su una piattaforma informatica ministeriale, mentre la selezione dei docenti non avverrà più a livello centrale, bensì sarà demandata alle singole università, tramite commissioni giudicatrici miste.

Il disegno di legge, modificato durante l’esame svoltosi presso la 7a Commissione permanente, è stato approvato dall’Assemblea del Senato in data 9 dicembre 2025 e trasmesso alla Camera dei deputati per la prosecuzione dell’iter parlamentare (AC 2735).

 

 


 

Articolo 7, comma 2-bis
(Comitato nazionale per la valutazione della ricerca)

 

 

Il comma 2-bis dell’articolo 7, aggiunto in sede referente, proroga fino al 31 luglio 2027 l’attuale composizione del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR), in carica fino al 30 luglio 2026.

 

Il comma 2-bis dell’articolo 7, inserito nel corso dell’esame in sede referente, dispone che il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR), istituito dall’articolo 21 della legge n. 240/2010, continui a svolgere le proprie funzioni nella composizione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, fino al 31 luglio 2027, al fine di garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR. Ciò, in deroga a quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 21, che prevede, al terzo periodo, che i componenti del CNVR permangano in carica per 5 anni e che l’incarico non sia rinnovabile.

Si ricorda che i membri del CNVR sono stati nominati con il decreto ministeriale n. 1004 del 30 luglio 2021 (si vedano anche i  decreti ministeriali n. 417 del 28 aprile 2023, n. 1207 del 19 ottobre 2022, n. 1026 del 9 agosto 2022 e n. 615 del 18 aprile 2024 per le successive integrazioni e sostituzioni dei componenti), e che dunque la scadenza dell’incarico è prevista per il 30 luglio 2026.

In definitiva, gli attuali membri del Comitato (la cui composizione è consultabile nella pagina dedicata del sito del MUR) manterranno l’incarico fino al 31 luglio 2027, e non più fino al 30 luglio 2026.

 

 

L’articolo 21 della legge n. 240 del 2010, come sostituito dall’articolo 64, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021, disciplina il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR), istituito in sostituzione del precedente Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR), al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione. Il CNVR - nominato con il decreto ministeriale del 30 luglio 2021 - è composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, nominati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, tra i quali tre componenti sono scelti dal Ministro dell’università e della ricerca e gli altri dodici sono designati, due ciascuno e nel rispetto del principio della parità di genere, dal Consiglio universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dall’European Research Council e dall’Accademia nazionale dei Lincei e, uno ciascuno, dalla European Science Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi. Il Comitato è regolarmente costituito con almeno dieci componenti. È previsto che il CNVR:

a)  indichi i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca di cui all’articolo 20 della medesima legge, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte;

b)  definisca gli elenchi dei componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca di cui all’articolo 20, ai fini della nomina degli stessi da parte della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita presso il Ministero dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 21-bis;

c)  se previsto dai rispettivi bandi, provveda allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi;

d)  definisca i criteri per la individuazione e l’aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l’affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca;

e)  predisponga rapporti specifici sull’attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR. Alla data odierna, l’ultima relazione annuale disponibile è quella relativa all’anno 2024.

Si stabilisce, inoltre, che il CNVR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. L’incarico di componente del CNVR è di durata quinquennale, non rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il compenso dei componenti del Comitato è stabilito nel decreto di nomina, nel limite previsto dall’articolo 1, comma 551, della legge n. 178 del 2020 (7% delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca). È previsto poi che nell’esercizio delle sue funzioni il CNVR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero dell’università e della ricerca.

 

 


 

Articolo 7, comma 2-ter
(Proroga entrata in vigore linee guida didattica a distanza per studenti impiegati all’estero nell’ambito del Piano Mattei o coinvolti in crisi belliche)

 

 

Il comma 2-ter dell’articolo 7, aggiunto in sede referente, proroga dall’anno accademico 2025/2026 all’anno accademico 2026/2027, l’applicazione delle linee guida per l’offerta formativa a distanza, con riferimento alle verifiche di profitto e all’esame finale degli studenti stabilmente impegnati all’estero nell’ambito del Piano Mattei e di quelli, in ogni caso, coinvolti in temporanee situazioni emergenziali connesse a conflitti bellici.

 

Il comma 2-ter dell’articolo 7, inserito nel corso dell’esame in sede referente, interviene sull’efficacia temporale di alcune disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 dicembre 2024 n. 1835.  Nello specifico, prevede che tale decreto, che definisce le linee guida per l’offerta formativa a distanza, si applichi, per determinate categorie di studenti, a decorrere dall’anno accademico 2026/2027 e non, come previsto dall’articolo 1, comma 2, dall’anno accademico 2025/2026. La proroga è limitata esclusivamente allo svolgimento delle verifiche di profitto e all’esame finale delle seguenti categorie di studenti:

§  coloro che sono stabilmente impegnati all’estero in Stati che partecipano al Piano Mattei;

§  coloro che, in ogni caso, sono coinvolti in temporanee situazioni emergenziali connesse a conflitti bellici.

Le linee guida per l’offerta formativa a distanza prevedono (con specifiche deroghe) che la valutazione degli studenti (tramite verifiche di profitto, ed esame finale) avvenga in presenza per tutte le tipologie dei corsi di studio. Con la disposizione in esame viene garantita maggiore flessibilità agli studenti che, in ragione della loro condizione, sono impossibilitati a sostenere verifiche o esami in presenza.

 

Il decreto ministeriale n. 1835 del 6 dicembre 2024, come precisato nell’articolo 1, definisce le linee guida per l’offerta formativa a distanza stabilendo i requisiti per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di studio che seguono questa modalità.

I destinatari del decreto sono le Università statali e non statali legalmente riconosciute e le Università telematiche già accreditate alla data del decreto.

Con riferimento alla valutazione degli studenti, l’articolo 5 del decreto ministeriale 6 dicembre 2024 n. 1835 prevede che le verifiche di profitto e l’esame finale siano svolti in presenza per tutte le tipologie dei corsi di studio (corsi convenzionali; corsi svolti con modalità mista; corsi svolti prevalentemente a distanza; corsi svolti integralmente a distanza), con alcune specifiche eccezioni. I regolamenti didattici d’Ateneo possono prevedere deroghe con riferimento a:

a) specifiche situazioni personali, relative a studenti con gravi e documentate patologie o infermità ai sensi della legge n. 104 del 1992 e della legge n. 7 del 1999 o a studenti in detenzione nel rispetto delle linee guida definite dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria d’intesa con la Conferenza nazionale dei delegati dei Rettori per i poli universitari penitenziari;

b) temporanee situazioni emergenziali che consentono l’erogazione della didattica a distanza nonché l’eventuale svolgimento a distanza delle prove d’esame, compreso l’esame finale.

In tal caso il provvedimento d’Ateneo che dispone l’attivazione temporanea della modalità a distanza della didattica ovvero delle prove d’esame e? sottoposto al preventivo nulla osta ministeriale. Inoltre, viene prevista la possibilità di integrare tali fattispecie con decreto ministeriale, sulla base del mutamento delle tecnologie a disposizione per lo svolgimento degli esami.

Le verifiche di profitto e l’esame finale dei corsi accreditati prevalentemente o integralmente a distanza sono svolte presso la sede legale dell’Ateneo oppure in sedi d’esame con commissioni di esame costituite con modalità definite dal regolamento didattico d’Ateneo, che assicurino comunque la presenza di almeno due docenti della disciplina, tra cui il titolare dell’insegnamento. L’ANVUR provvede a verificare, anche attraverso visite in loco, l’idoneità e l’organizzazione delle prove presso tali sedi d’esame nell’ambito dell’accreditamento periodico degli atenei. Infine, anche ai fini dell’accreditamento della sede e dei corsi, si prevede che la valutazione delle competenze acquisite dagli studenti comporta la verifica comparativa dei risultati formativi conseguiti dagli studenti iscritti nei medesimi ambiti disciplinari e frequentanti attività didattiche in presenza e a distanza.

 

 

Con il decreto-legge n. 161 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2024, il Governo ha adottato misure urgenti per definire la governance del cosiddetto “Piano Mattei”, finalizzato a rafforzare la collaborazione tra l’Italia e gli Stati del Continente africano secondo la “formula” del fondatore di ENI Enrico Mattei, che punta a coniugare l’esigenza italiana di rendere sostenibile la propria crescita con quella di coinvolgere le nazioni africane in un processo di sviluppo e progresso.

Le differenti ramificazioni del Piano sono state sottoposte al Parlamento attraverso l’esame dello schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del c.d. «Piano Mattei» (A.G. n. 179, ora Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2024).

Ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 161 del 2023 la collaborazione dell’Italia con i Paesi africani è attuata in conformità con il Piano strategico Mattei, di durata quadriennale e aggiornabile anche antecedentemente.

Dal punto di vista operativo, il Piano si declina attraverso progetti pilota in quattordici Nazioni (Egitto, Tunisia, Marocco e Algeria, Kenya, Etiopia, Mozambico, Repubblica del Congo e Costa d'Avorio, Angola, Ghana, Mauritania, Senegal e Tanzania).

I pilastri principali del Piano sono quelli dell’Istruzione, dell’Agricoltura, della Salute, dell’Energia e dell’Acqua, mentre la guida del progetto è affidata ad una apposita cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio, dal Ministro degli Esteri, da tutti i Ministri coinvolti nei progetti e dai dirigenti delle aziende pubbliche e delle istituzioni che collaborano al progetto.

Per quanto riguarda la direttrice dell’istruzione e formazione, il Piano punta a sviluppare nel Continente africano l’acquisizione di competenze, l’occupazione e l’indipendenza economica personale e familiare, con particolare attenzione ad un’istruzione tecnica in linea con i fabbisogni del mercato del lavoro locale, alla diffusione dell’e-learning e alla collaborazione con le imprese.

In particolare, secondo quanto emerge dal focus sul Piano Mattei elaborato dal Dipartimento per il programma di Governo, l’istruzione e la formazione professionale rappresentano uno strumento fondamentale per lo sviluppo del Continente africano, per creare migliori condizioni di sviluppo per le giovani generazioni, garantendo l’acquisizione di competenze, occupazione e indipendenza economica personale e familiare. Viene data priorità agli interventi di formazione e aggiornamento dei docenti, di avvio di nuovi corsi professionali e di formazione, in linea con il fabbisogno dei mercati del lavoro locali. Ulteriori obiettivi sono rappresentati dalla valorizzazione del ruolo delle PMI italiane che possono offrire competenze, innovazione e modelli di impresa, mediante progetti di formazione-lavoro finalizzati a favorire l’ingresso di manodopera qualificata per soddisfare i bisogni occupazionali, nonché dal potenziamento dell’istruzione tecnica e professionale e dalla valorizzazione del sistema italiano degli ITS Academy. Nel settore pubblico il Piano Mattei intende sostenere la formazione dei dipendenti pubblici delle Amministrazioni degli Stati africani, avvalendosi delle competenze del Dipartimento della Funzione Pubblica e della Scuola Nazionale di Amministrazione (SNA).

Con riferimento alle risorse, il Governo (si veda pag. 44 dello schema di DPCM) ha fatto presente che il Piano Mattei potrà avvalersi di una pluralità di canali di finanziamento ai quali attingere per l'attuazione dei progetti.

Nello specifico, nella sua prima fase il Piano Mattei ha potuto contare su una dotazione iniziale di 5,5 miliardi di euro tra crediti, operazioni a dono e garanzie, di cui circa 3 miliardi reperiti dal Fondo Italiano per il clima e 2,5 miliardi dai fondi della Cooperazione allo sviluppo.

Sullo stato di attuazione del Piano Mattei sono state trasmesse al Parlamento due Relazioni, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 161/2023: la prima Relazione, aggiornata al 10 ottobre 2024 (Doc. CCXXXIII, n. 1), trasmessa l’11 novembre 2024; la seconda Relazione, aggiornata al 30 giugno 2025 (Doc. CCXXXIII, n. 2), trasmessa il 9 luglio 2025.

Per ulteriori approfondimenti si vedano il dossier sullo Schema di DPCM di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, il dossier sulla seconda Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei e il tema dell’attività parlamentare Iniziative italiane per l'Africa (piano Mattei).

 


 

Articolo 7, comma 2-quater
(Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale)

 

 

Il comma 2-quater dell’articolo 7, aggiunto in sede referente, proroga fino al 31 dicembre 2026, l’attuale composizione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), in carica fino al 22 marzo 2026.

 

Il comma 2-quater dell’articolo 7, inserito nel corso dell’esame in sede referente, proroga il mandato degli attuali componenti del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), istituito dall’articolo 3 della legge n. 508 del 1999, fino al 31 dicembre 2026. Il fine della disposizione è quello di consentire la regolare prosecuzione delle attività istituzionali, nelle more del completamento della riforma del sistema delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Gli attuali componenti del Consiglio sono stati nominati con decreto ministeriale del 22 marzo 2022, n. 298 e l’incarico ha una durata di 4 anni.

Con successivi decreti ministeriali del 5 agosto 2022 n. 942  e del 2 dicembre 2022 n. 1320, del 22 maggio 2023 n. 680 e del 4 agosto 2023 n.1025 sono state disposte le sostituzioni dei componenti decaduti o dimissionari. 

Il mandato dei membri del Consiglio, la cui naturale scadenza è prevista per il 22 marzo 2026, è esteso per ulteriori 9 mesi, fino al 31 dicembre 2026.

 

Il sistema italiano dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) è costituito da istituti di formazione superiore, operanti sotto l'indirizzo ed il coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, aventi natura pubblicistica o privatistica, e diffusi su tutto il territorio nazionale: le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza, gli Istituti musicali pareggiati.

Per quanto attiene alla riforma del sistema AFAM, cui la disposizione in esame fa riferimento, la legge n. 508 del 1999 costituisce l’architrave normativa su cui si basa l’intera disciplina giuridica del comparto: l’articolo 2, comma 7, della legge citata demanda ad uno o più regolamenti governativi di delegificazione, adottati sentito il CNAM e le Commissioni parlamentari competenti, la disciplina di alcuni importanti aspetti concernenti le istituzioni AFAM.

In particolare, spetta a detti regolamenti la definizione:

-          dei requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti (lettera a));

-          dei requisiti di idoneità delle sedi (lettera b));

-          delle modalità di trasformazione dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici (lettera c));

-          dei possibili accorpamenti e fusioni, nonché delle modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati (lettera d));

-          delle procedure di reclutamento del personale (lettera e));

-          dei criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare (lettera f));

-          delle procedure, dei tempi e delle modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore (lettera g));

-          dei criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi (lettera h));

-          della valutazione dell'attività delle istituzioni (lettera i)).

Al successivo comma 8, sono elencati i principi e criteri direttivi sulla base dei quali dovranno essere emanati i citati regolamenti.

In attuazione di questa previsione, sono stati adottati:

-          il decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, in materia di criteri per l'adozione degli statuti di autonomia delle istituzioni AFAM e per l'esercizio della loro autonomia regolamentare;

-          il decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, attuativo della lettera h) dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999, in materia di criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi (significativamente modificato con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2024);

-          il decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, attuativo della lettera e) dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999, in materia di programmazione e reclutamento del personale, sia docente che amministrativo e tecnico. Il provvedimento non ha tuttavia mai trovato concreta attuazione e la sua efficacia è stata progressivamente rinviata, di anno accademico in anno accademico, fino a quando il testo è stato abrogato, recentemente, con l'entrata in vigore dal decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2024, recante una disciplina della materia integralmente nuova, che dovrebbe ora essere attuata a partire dall'anno accademico 2025/2026. Esso reca anche l’attuazione di una parte del principio d criterio direttivo di cui alla lettera a) dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999, ed in particolare di quella in materia di requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica dei docenti.

Il percorso di attuazione della legge n. 508 del 1999 risulta dunque ancora aperto. Si ricordano in particolare, le seguenti disposizioni ancora da attuare:

-          da una parte, quella in materia di definizione delle procedure, dei tempi e delle modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica complessiva del comparto (lettera g));

-          dall'altra, quelle tra loro strettamente connesse in materia di definizione dei requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni, nonché dei requisiti di idoneità delle sedi (lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999), e quella in materia di valutazione dell'attività delle istituzioni (lettera i)). Su questi ultimi aspetti, si tenga peraltro presente che una parte delle lacune è stata medio tempore colmata da norme e circolari di rango ministeriale, sulla base delle quali l'attività di valutazione, sia iniziale che periodica, volta ad assicurare la qualità delle istituzioni AFAM, delle loro sedi e dei corsi da esse attivati, è tuttora costantemente effettuata dall'ANVUR.

Per maggiori approfondimenti si rimanda al tema dell’attività parlamentare dedicato, curato dal Servizio Studi della Camera.

 

All’interno del sistema AFAM assumono particolare rilievo due organi di natura consultiva: il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Quest’ultima è stata istituita dall’articolo 2, commi 138-142 del decreto-legge n. 262 del 2006 e svolge, relativamente al comparto AFAM, compiti di valutazione esterna della qualità delle attività delle istituzioni, di indirizzo, di coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione delle istituzioni, di valutazione iniziale e periodica dei corsi accademici attivati dagli istituti non statali. La struttura e il funzionamento dell'Agenzia sono disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.

Il Consiglio Nazionale dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) è stato istituito dall’articolo 3 della legge n. 508 del 1999 come organo consultivo del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

In particolare, concorre all’attività di programmazione, indirizzo e coordinamento del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto dell’autonomia delle Istituzioni. Ha il compito di esprimere pareri e formulare proposte sugli schemi di regolamento di attuazione della riforma di cui alla legge n. 508 del 1999, sui regolamenti didattici degli istituti AFAM, sul reclutamento del personale docente e sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico. Il comma 2 del citato articolo 3 della legge n. 508 del 1999 ha previsto che la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM fossero disciplinati con decreto ministeriale. In attuazione di tale previsione, è stato adottato il decreto ministeriale 16 settembre 2005 n. 236, successivamente abrogato dal decreto ministeriale 19 febbraio 2021, n. 67 (come corretto dal Comunicato del 21 maggio 2021), che costituisce l’attuale Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. L’articolo 3 del Regolamento prevede che il Consiglio è composto da 27 membri, di cui 25 eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti delle Istituzioni AFAM e 2 designati dal Ministro dell’università e della ricerca. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni e possono essere confermati solo per un altro mandato consecutivo.

L’attuale Consiglio Nazionale dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM), è stato nominato con il decreto ministeriale 22 marzo 2022, n. 298

 


 

Articolo 8, comma 1
(Disponibilità delle direzioni regionali musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale)

 

 

L’articolo 8, comma 1 posticipa di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il termine entro il quale le Direzioni regionali Musei possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate.

 

L’articolo 8, comma 1 interviene sul decreto-legge 9 agosto 2024, n.113 e, in particolare, ne modifica l’articolo 14, comma 3, in materia di contabilità delle Direzioni regionali Musei.

Tale norma, in particolare, nel testo precedente all’entrata in vigore della norma in commento, stabiliva che le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici già esistenti, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, potessero esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate entro il 31 dicembre 2025.

Ora, la modifica introdotta dalla norma in commento proroga di 12 mesi, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il termine entro il quale le predette Direzioni regionali musei possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate.

 

Si ricorda che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, reca il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. L’articolo 24 del citato decreto è dedicato agli uffici dotati di autonomia speciali: esso, al comma 3, lettera b), reca un elenco di 53 uffici di livello dirigenziale non generale dotati di autonomia speciale, tra cui si segnalano le seguenti 18 “Direzioni regionali Musei nazionali”:

- le Residenze reali sabaude - Direzione regionale Musei nazionali Piemonte;

- i Musei nazionali di Genova - Direzione regionale Musei nazionali Liguria;

- il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare - Direzione regionale Musei nazionali Friuli-Venezia Giulia;

- i Musei nazionali di Bologna - Direzione regionale Musei nazionali Emilia-Romagna;

- i Musei nazionali di Perugia - Direzione regionale Musei nazionali Umbria;

- il Palazzo ducale di Urbino - Direzione regionale Musei nazionali Marche;

- il Pantheon e Castel Sant'Angelo - Direzione Musei nazionali della città di Roma;

- i Musei archeologici nazionali di Chieti - Direzione regionale Musei nazionali Abruzzo;

- il Parco archeologico di Sepino e il Museo Sannitico di Campobasso - Direzione regionale Musei nazionali Molise;

- il Castello Svevo di Bari - Direzione regionale Musei nazionali Puglia;

- i Musei nazionali di Matera - Direzione regionale Musei nazionali Basilicata;

- la Direzione regionale Musei nazionali Calabria;

- la Direzione regionale Musei nazionali Campania;

- la Direzione regionale Musei nazionali Lazio;

- la Direzione regionale Musei nazionali Lombardia;

- la Direzione regionale Musei nazionali Sardegna;

- la Direzione regionale Musei nazionali Toscana;

- la Direzione regionale Musei nazionali Veneto.

Ai sensi del medesimo articolo 24, gli uffici del Ministero dotati di autonomia speciale hanno autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile.

Esse assicurano sul territorio il coordinamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna al Ministero o al Ministero comunque affidati in gestione. Per una rassegna dettagliata dei compiti e delle funzioni delle Direzioni regionali-Musei nazionali, si veda l’articolo 4 del decreto ministeriale n. 270 del 2024.

Gli incarichi di direzione dei musei sopra citati sono conferiti dal Direttore generale Musei ai dirigenti assegnati al suo ufficio o, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, ad esperti esterni. Ai Direttori degli istituti e musei, con l'atto di conferimento dei relativi incarichi, possono essere altresì conferite le funzioni di direttore regionale Musei, senza ulteriori emolumenti accessori.

Nel quadro organizzativo del Ministero della cultura precedente all’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57 del 2024, ed in particolare ai sensi dell’articolo 42 del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2019, le Direzioni regionali Musei erano uffici di livello dirigenziale non generale costituenti articolazioni periferiche della Direzione generale Musei, ma, fatte salve quelle accorpate ad altri musei o luoghi di cultura, non dotati di autonomia speciale.

 

 

 


 

Articolo 8, comma 2
(
Contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio)

 

 

L’articolo 8, comma 2, proroga la gestione operativa della contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, al fine di consentire l'esaurimento delle relative disponibilità residue.

 

Come sopra accennato, la disposizione in esame proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la gestione operativa della contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio, al fine di consentire l'esaurimento delle relative disponibilità residue.

A tal fine, essa novella l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 201/2024 (L. n. 16/2025).

 

Tale disposizione prevedeva che la contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio continuasse a operare fino al 31 dicembre 2025, al fine di consentire l'esaurimento delle relative disponibilità residue.

Si ricorda che, in base all’articolo 39, comma 1, lettera a), del previgente regolamento di organizzazione del Ministero della cultura (DPCM n. 169/2019), abrogato dall’art. 41, comma 1, del DPCM n. 57/2024 (Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance), i Segretariati regionali erano organi periferici del Ministero della cultura. L’art. 20, comma 1, del citato DPCM n. 57/2024, ha eliminato - in conseguenza della riorganizzazione – i Segretariati regionali quali uffici periferici del Ministero.

Come si evince dalla relazione illustrativa, le funzioni del Segretariato regionale per il Lazio – in esito al completamento della riforma ministeriale avviata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 167 del 2023 e proseguita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57 del 2024 e relativi decreti attuativi – sono state trasferite alla Soprintendenza speciale di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, istituto dotato di autonomia speciale. La necessità e l’urgenza di disporre la proroga annuale risiede nella esigenza di continuare a garantire la gestione delle relative risorse e, in particolare, dei residui di spesa delegata correlati sia all’esistenza di obbligazioni giuridiche assunte a valere su finanziamenti già approvati sia a interventi già avviati che, in ragione della loro complessità, non troverebbero compimento alla scadenza del termine del 31 dicembre 2025 attualmente prevista, con conseguente perdita della disponibilità delle somme ad essi connessi.

Articolo 8, comma 3
(Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi degli istituti e luoghi della cultura)

 

 

L’articolo 8, comma 3, proroga fino al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche che gestiscono o possiedono istituti e luoghi della cultura, devono completare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

 

L’articolo 8, comma 3, proroga il termine entro il quale, il Ministero della cultura e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui all’articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, devono adeguarsi alla normativa di prevenzione degli incendi.

Nello specifico, la disposizione in commento precisa che le amministrazioni interessate, sopra citate, che al 31 dicembre 2024 non abbiano completato l’iter per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, o che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticità rilevate e adempiere alle eventuali prescrizioni impartite, provvedono, entro e non oltre il 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all’attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento adottate ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ivi compresa l’adozione del piano di limitazione dei danni.

Si ricorda che la legge di bilancio per l’anno 2019, (articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)  prevedeva  che (l’allora) Ministero per i beni e le attività culturali effettuasse una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, degli immobili soggetti al controllo di prevenzione degli incendi.

Il successivo comma 567 fissava entro e non oltre il 31 dicembre 2022, il termine ultimo per completare l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi negli istituti e luoghi della cultura da parte dell’(allora) Ministero per i beni e le attività culturali e degli altri Ministeri che avevano in uso gli immobili. Tale termine, negli anni, è stato più volte prorogato: al 31 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 7, comma 4-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228 e al 31 dicembre 2024 ai sensi dell’articolo 5, comma 5-quater del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198)

Si ricorda altresì che il codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, all’articolo 101 stabilisce che sono istituti e luoghi della cultura: i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

In particolare, la norma precisa che si intende per museo, una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio; si intende per biblioteca, una struttura permanente che raccoglie cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio.

Per archivio si fa riferimento ad una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.

Per area archeologica, si intende un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica.

Il parco archeologico è definito un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;

Il complesso monumentale è un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

Gli istituti ed i luoghi di cultura sopra elencati che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi della cultura che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.

 

Quanto alla normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L’articolo 15 del decreto legislativo n. 139 del 2006 ha previsto l’emanazione di norme tecniche di prevenzione incendi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. In attuazione di tale disposizione, con il decreto ministeriale 10 luglio 2020 sono state adottate, dal Ministro dell’interno di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), le “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi”. Chiarimenti in merito sono stati successivamente forniti con la circolare della Direzione generale sicurezza del patrimonio culturale del MIBACT 5 agosto 2020.

 

Articolo 8, commi 4 e 5
(Durata degli incarichi conferiti agli esperti della segreteria tecnica della Soprintendenza speciale PNRR)

 

 

L’articolo 8, ai commi 4 e 5, modifica la durata temporale degli incarichi conferiti agli esperti della segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), istituita presso il Ministero della cultura, stabilendo che i medesimi incarichi possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2026.

 

L’articolo 8, comma 4, modifica l’articolo 20, comma 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 che reca la disciplina concernente il compenso spettante agli esperti della segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR e la durata dei relativi incarichi.  

La modifica introdotta dalla norma di odierno esame interviene esclusivamente sulla durata degli incarichi conferiti agli esperti, stabilendo che essi possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2026.

 

Per completezza, si ricorda che il comma 2 dell’articolo 20, su cui incide la disposizione in esame, prevede che, agli esperti della segreteria tecnica, l'importo massimo riconoscibile per singolo incarico è incrementato a 80.000 euro lordi annui. Ai medesimi esperti, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche, si applica la disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impeghi e di incarichi sulla base di  quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Il comma in esame prosegue affermando che agli esperti il compenso è riconosciuto esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo parere finale.

 

Nel testo precedente all’entrata in vigore della norma in commento, con riferimento alla durata degli incarichi, si prevedeva che gli stessi fossero rinnovabili per un periodo non superiore a trentasei mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025.

Ora, la novella in commento, come anticipato, sostituisce tale previsione e stabilisce che gli incarichi sono rinnovabili fino al 31 dicembre 2026.

 

Il successivo comma 5 della disposizione in esame reca le previsioni di carattere finanziario e stabilisce che ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di  euro 1.848.777  per  l'anno  2026,  cui  si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero della cultura.

 

Si ricorda che la Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è un ufficio straordinario di livello dirigenziale generale del Ministero della cultura, istituito, ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, per assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi finanziati nel PNRR che interessano il patrimonio culturale e il paesaggio e che rimarrà operativo fino al 31 dicembre 2026. 

La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria.

Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim. Presso la Soprintendenza speciale è costituita una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I compiti principali della Soprintendenza speciale sono:

§  indirizzare, coordinare e supervisionare le attività legate alla tutela del patrimonio culturale italiano, assicurando che i progetti del PNRR siano eseguiti efficacemente e nel rispetto dei valori culturali riconosciuti;

§  fornire le linee di indirizzo necessarie al fine di una corretta interpretazione della normativa e delle prassi operative connesse;

§  rilasciare le autorizzazioni e i pareri necessari per la realizzazione di interventi su beni culturali, architettonici e paesaggistici, in conformità con le normative di tutela del patrimonio;

§  monitorare e controllare l’avanzamento delle procedure, assicurandosi che le autorizzazioni e i pareri vengano rilasciati nei tempi previsti;

§  collaborare con enti, istituzioni e soggetti pubblici e privati per garantire la coerenza degli interventi e facilitare la realizzazione dei progetti.

 

 


 

Articolo 8, comma 5-bis
(Limiti di spesa per i crediti di imposta per la produzione cinematografica e audiovisiva)

 

 

Il comma 5-bis, introdotto in sede referente, stabilisce che, limitatamente all’anno 2026, nelle more della riforma del cinema e dell’audiovisivo, le risorse in favore dei tax credit per la produzione (interna ed estera) possono essere incrementate rispetto a quelle inizialmente stanziate per tali tipologie di incentivo fiscale tramite il decreto di riparto annuale, fermo restando il limite costituito dal totale delle risorse ripartite in favore delle diverse tipologie di interventi, fiscali e non fiscali, contemplati dalla legge n. 220 del 2016.

 

La disposizione in commento, introdotta in sede referente, interviene sulla disciplina recata dalla legge n. 220 del 2016 in materia di cinema e audiovisivo.

In particolare, la disposizione introdotta dal comma in esame prevede che, limitatamente all’anno 2026, nelle more della riforma della disciplina del cinema e dell'audiovisivo, i limiti di spesa per i crediti di imposta riconosciuti alle imprese di produzione (articolo 15 della legge n. 220 del 2016) e per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi (articolo 19), possono essere incrementati rispetto a quanto stabilito con il decreto di riparto annuale del Fondo per il cinema e dell’audiovisivo ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016. 

La norma prosegue affermando che l’incremento dei predetti limiti di spesa non può, comunque, superare il limite massimo complessivo delle risorse assegnate con il decreto di riparto in favore delle diverse tipologie di interventi di cui alle sezioni II, III, IV, e V della legge n. 220 del 2016, ossia, rispettivamente, gli incentivi fiscali, i contributi automatici, i contributi selettivi e l’attività di promozione cinematografica e audiovisiva.

Infine, la norma, precisa che, in materia di credito di imposta, resta ferma la disciplina fissata dall’articolo 21, comma 1, ultimo periodo e dal comma 6 della medesima legge, i quali stabiliscono, rispettivamente, che il decreto di riparto annuale ripartisca le risorse tra le varie tipologie di credito di imposta, anche modificandole in corso d’anno, e che le risorse stanziate per il finanziamento dei crediti d'imposta, laddove inutilizzate, siano destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

 

Al fine di comprendere il quadro normativo nel quale si collocano le modifiche introdotte dalla norma in commento in materia di credito di imposta, si riepiloga la disciplina espressa dall’articolo 13 (sul decreto di riparto) e dall’articolo 21 (sul tax credit) della legge n. 220 del 2016, alla luce delle recenti modifiche apportate dalla legge di bilancio per l’anno 2026 (legge n. 199 del 30 dicembre 2025).

 In via preliminare, si ricorda che la legge 14 novembre 2016, n. 220, in vigore dal 1° gennaio 2017, costituisce lo strumento normativo cardine sulla base del quale, nel rispetto della cornice normativa di livello costituzionale rappresentata dall'articolo 117 commi 2 e 3, è regolato il sostegno pubblico al settore del cinema e dell'audiovisivo, inteso come attività culturali da promuovere per lo sviluppo e l'accrescimento del patrimonio culturale della Nazione.

L’articolo 12 della legge citata individua le tipologie di intervento di sostegno al cinema e all’audiovisivo, nelle seguenti quattro categorie: a) incentivi e agevolazioni fiscali (articoli 15-22), b) contributi automatici (articoli da 23-25), c) contributi selettivi (articolo 26) e d) contributi alla promozione cinematografica e audiovisiva (articoli da 27 a 31).

In via generale, gli interventi di cui alla lettera a) si distinguono nettamente dagli altri. Gli incentivi, infatti, come il tax credit, sono benefici fiscali che riducono il carico tributario delle imprese cinematografiche e audiovisive, mentre i contributi sono erogazioni dirette di fondi pubblici a sostegno di progetti specifici.

La disciplina di dettaglio degli interventi di sostegno appena citati è demandata a disposizioni tecniche applicative adottate con decreto ministeriale o del Presidente del Consiglio dei ministri, ivi comprese le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e dei contributi, nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano. A tali norme secondarie è demandata, altresì, la definizione di ulteriori condizioni per l’accesso agli strumenti di sostegno, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti all’ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere.

Una delle novità più significative della legge 220 del 2016 è recata dall’articolo 13, che ha previsto, a decorrere dall’anno 2017, l'istituzione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo destinato al finanziamento degli interventi di sostegno al medesimo settore.

La dotazione del Fondo, più volte modificata nel corso degli anni,  è parametrata annualmente all'11 per cento delle entrate derivanti, per lo Stato, dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili, pur essendo prefissata, nel suo importo minimo, già dalla legge. Allo stato attuale, l’ammontare minimo del fondo in questione, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio per l’anno 2026, è pari a 610 milioni di euro annui per il 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

Le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo, ai sensi del comma 4 dell’articolo 13, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In attuazione di tale previsione normativa è stato adottato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017.

Il riparto del Fondo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla legge, ai sensi del comma 5, è effettuato con decreto del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo.

 

La disciplina recata dall’articolo 13 riguarda tutte le tipologie di interventi finanziati dalla legge 220 del 2016, vale a dire sia gli incentivi fiscali che le diverse tipologie di contributi. Diversamente, la disciplina recata dall’articolo 21 riguarda soltanto gli incentivi fiscali e, in particolare, le disposizioni comuni del credito di imposta.

Entrambe le disposizioni citate, come detto, sono state modificate dalla legge di bilancio 2026. Il filo conduttore delle modifiche introdotte è rappresentato dalla necessità di assoggettare tutte le misure di sostegno al cinema, inclusi i crediti di imposta, al rispetto di determinati limiti di spesa stabiliti dal decreto di riparto delle risorse.

 

Nel dettaglio, quanto al tax credit, si ricorda che esso rappresenta un meccanismo di incentivazione che consente alle imprese del settore cinematografico e audiovisivo di recuperare una percentuale significativa dei costi sostenuti sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile per compensare debiti fiscali e previdenziali. La disciplina delle diverse tipologie di tax credit è contenuta negli articoli da 15 a 22.

 Per quel che in questa sede interessa, si ricorda che larticolo 15 disciplina il credito di imposta previsto a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva. La norma di rango secondario che, in attuazione del citato articolo 21, reca la disciplina attuativa è il decreto interministeriale del 10 luglio 2024 n. 225, come modificato dal decreto interministeriale n. 141 del 22 aprile 2025.

L’articolo 19 disciplina il credito di imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi. La norma di rango secondario che reca la disciplina attuativa è il decreto interministeriale n. 329 del 4 ottobre 2024.

Il citato articolo 21, comma 5, attribuisce ad uno o più decreti del Ministro della cultura, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, il compito di stabilire la disciplina di dettaglio del “tax credit”, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta di cui agli articoli da 15 a 20 della legge.

Il predetto articolo 21, nella formulazione antecedente all’entrata in vigore della legge di bilancio per l’anno 2026, al comma 1, prevedeva le varie tipologie di tax credit fossero riconosciute entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di riparto, ma ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e 19 (ossia, dei crediti di imposta per la produzione e per l’attrazione in Italia di investimenti nel settore). Per le tipologie di tax credit da ultimo citate era dunque espressamente riconosciuta la possibilità di superare tale tetto, c.d. splafonamento. Ora, con la legge di bilancio per l’anno 2026 si è tornati su tale disposizione, prevedendo invece che, per tutte le tipologie di credito di imposta, il limite di spesa fissato dal decreto annuale di riparto non può comunque essere superato ed istituendo un meccanismo di monitoraggio trimestrale della spesa, le cui risultanze il Ministero della cultura dovrà trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di garantire il rispetto del limite fissato.

In coerenza con tale disposizione, la legge di bilancio per il 2026 ha anche modificato l’articolo 13, comma 5 della legge, che, come sopra illustrato, disciplina il decreto di riparto, prevedendo che esso debba stabilire anche i criteri e le modalità di attuazione delle misure agevolative di cui alla sezione seconda, (cioè dei tax credit), al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.

Con la disposizione ora in commento si dispone che, per l’anno 2026, sarà possibile incrementare i limiti di spesa per i crediti di imposta di cui agli articoli 15 e 19 rispetto a quanto stabilito con il decreto di riparto annuale relativamente a tali specifiche tipologie di incentivo, fermo restando l’impossibilità di superare il limite massimo complessivo ripartito tra tutte le tipologie di intervento di cui alla legge n. 220 del 2016. Ciò significa che per il 2026 sarà possibile incrementare le risorse destinate ai tax credit produzione interno ed estero andando a ridurre corrispondentemente anche le risorse ripartite a favore delle forme di sostegno di natura non fiscale.

Per ulteriori approfondimenti si consulti il portale della documentazione della Camera dei deputati al seguente link.

 

 

 

 

 


 

Articolo 8, commi 5-ter e 5-quater
(Finanziamento della Fondazione Museo nazionale di fotografia)

 

 

I commi 5-ter e 5-quater dell’articolo 8, introdotti in sede referente, rifinanziano, per una somma pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l’autorizzazione di spesa in favore della Fondazione Museo di fotografia contemporanea, contestualmente ridenominata “Fondazione Museo Nazionale di Fotografia”.

 

I commi in esame, introdotti in sede referente, intervengono al fine di rifinanziare l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, in favore della Fondazione Museo di fotografia contemporanea.

Nel dettaglio, le modifiche introdotte riguardano: la modifica del nome della Fondazione e la previsione, per il suo funzionamento, di una spesa pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

 

L’articolo 10, comma 3, nel testo vigente, prevede che, al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione Museo di fotografia contemporanea, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025.

 

Ora, il comma 5-bis in commento interviene sul testo appena illustrato, in primo luogo, modificando la denominazione della “Fondazione Museo di fotografia contemporanea” in “Fondazione Museo nazionale di fotografia”, ed in secondo luogo rifinanziando l’autorizzazione di spesa di cui al comma novellato, destinata a contribuire al funzionamento della predetta Fondazione, per una somma pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il successivo comma 5-ter reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del predetto comma 5-bis, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, disponendo che ad essi si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma  Fondi di riserva e speciali della missione  Fondi da ripartire  dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della cultura.

 

Si fa presente che il 21 marzo 2024 è stato siglato l'accordo di valorizzazione ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e paesaggistici di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, tra il Ministero della Cultura, il Comune di Cinisello Balsamo e la Città metropolitana di Milano volto alla valorizzazione del patrimonio fotografico e artistico in possesso della Fondazione Museo di fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo (MuFoCo) e alla promozione della creatività contemporanea nel campo della fotografia, prevedendo l'ingresso del Ministero della Cultura nella compagine della fondazione e modificandone la denominazione in Fondazione Museo nazionale della fotografia (MUNAF) (si veda, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), dell'accordo).

 

Il nuovo statuto della Fondazione MUNAF, redatto in data 3 dicembre 2024, stabilisce all'articolo 2 che la missione della Fondazione è quella di promuovere e diffondere, seguendo una logica educativa e attraverso strumenti pedagogici, la conoscenza della cultura dell'arte visiva fotografica contemporanea in tutte le sue manifestazioni, implicazioni ed interazioni con le altre forme di espressioni artistiche sia contemporanee che future. La Fondazione reperisce, acquisisce e conserva fondi e materiali fotografici che costituiscono il patrimonio museale e consentono di illustrare al pubblico, di ogni fascia di età e condizione personale e sociale, il valore del linguaggio fotografico. Lo statuto individua i compiti specifici della Fondazione che sono: la ricerca e la promozione culturale; rappresentare, in Italia, il punto di eccellenza della creatività artistica nell'ambito dell'arte visiva fotografica; promuovere la conoscenza, lo studio, la ricerca nelle aree di competenza e in relazione a tutte le altre manifestazioni della creatività contemporanea; rappresentare il luogo di incontro, il punto di riferimento, soprattutto per le giovani generazioni; costituire laboratorio di sperimentazione e di ibridazione di linguaggi espressivi e di messaggi di comunicazione e di confronto fra le diverse culture; costituire uno strumento di espressione e comunicazione della creatività italiana nel mondo; facilitare contatti e scambi fra patrimoni di conoscenza e di civiltà diverse, promuovendo l'arte fotografica quale strumento di mediazione tra conflitti culturali e di integrazione. Nell'ambito di tali attività, la Fondazione provvede, in particolare, ad acquisire le risorse finanziarie funzionali al perseguimento dei suoi obiettivi, organizza nei settori scientifici di competenza, attività ed eventi culturali, promuove l'arte visiva fotografica contemporanea, la creatività e la circolazione degli artisti in collaborazione con enti ed istituzioni anche internazionali.

La Fondazione è costituita da Fondatori-promotori e Fondatori. Sono Fondatori-promotori il Ministero della cultura, il Comune di Cinisello Balsamo, e la città metropolitana di Milano.

Sono organi della Fondazione: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato scientifico e il collegio dei Revisori dei conti. Il presidente e tutti gli organi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta. La Fondazione è articolata in uffici sulla base di un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. La Fondazione si dota di un Direttore artistico che cura l'attuazione del documento programmatico pluriennale e del programma annuale degli interventi e di un Segretario generale che assicura la corretta gestione amministrativa della Fondazione medesima e coordina l'attività degli uffici. 

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

 


 

Articolo 8, comma 5-quinquies
(Semplificazioni procedimentali per interventi edilizi di lieve entità)

 

 

Il comma 5-quinquies dell’articolo 8 prevede la proroga dei termini previsti per adottare alcune disposizioni volte ad operare semplificazioni procedimentali per interventi edilizi di lieve entità.

 

Il comma 5-quinquies dell’articolo 8, introdotto all’esito dei lavori parlamentari, prevede la proroga di sei mesi del termine previsto dall'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118[114], concernente l'adozione di disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Nello specifico si fa riferimento al termine previsto per adottate disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedimentali.

Va premesso che l’art. 26 contiene la delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili. In particolare il comma 1 di tale disposizione prevede che, ai fini dell'individuazione dell'elenco dei nuovi regimi amministrativi delle attività private, della semplificazione e della reingegnerizzazione in digitale delle procedure amministrative, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l'individuazione delle attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso. Si prevede anche la possibilità di modificare la disciplina generale delle attività private non soggette ad autorizzazione espressa, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese. I regimi della segnalazione certificata di inizio attività e del silenzio assenso sono contenuti negli articoli 19 e 20 della l. n. 241 del 7 agosto 1990.

Il comma 13 dell’art. 26 sul quale la disposizione in commento interviene prevedeva che entro quarantotto mesi (termine ora prorogato di ulteriori sei mesi)  dalla data di entrata in vigore della legge fossero adottate disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedimentali, individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, nonché al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina nell'ambito del predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge.

 

La segnalazione certificata di inizio attività

Ai sensi dell’art. 19, l. n. 241 del 1990, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale è sostituito da una segnalazione dell'interessato.  La segnalazione deve essere corredata da autocertificazioni con le quali il segnalante, oppure ove occorra un tecnico incaricato e dotato di specifica abilitazione professionale, attesta la sussistenza dei presupposti di fatto e giuridici che consentono l'esercizio dell'attività che si intende intraprendere.
Nella struttura giuridica della SCIA è il segnalante che si assume la responsabilità, di fronte alla PA ed ai terzi, della rispondenza al vero di quanto segnalato, per cui l’esame preliminare in merito alla conformità alla normativa generale e di settore dell'attività intrapresa è un procedimento che si sviluppa interamente nella sfera giuridica del privato. Lo SCIA sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, permesso, nulla osta, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e dei presupposti previsti dalle norme di settore. Sono esclusi dal campo di applicazione della SCIA i casi in cui per il rilascio sono previsti contingenti numerici, ovvero ove vigono strumenti di programmazione settoriale. Sono altresì esclusi gli atti rilasciati dall’Autorità preposta a pubblica sicurezza, difesa nazionale, immigrazione, cittadinanza, amministrazione della giustizia, finanza, nonché i casi in cui sussistono vincoli di natura ambientale, paesaggistica e relativi alla tutela dei beni culturali. La SCIA è un atto ad efficacia immediata, giacché l’attività oggetto della segnalazione può essere intrapresa dal momento della sua presentazione all’Amministrazione competente. La PA, dopo aver ricevuto la SCIA, deve procedere ad accertare la presenza o l’assenza dei requisiti e dei presupposti di legge nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione. Qualora sussistano i presupposti, la PA adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.  Nell’ipotesi in cui sia possibile conformare l'attività intrapresa ed i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.  Per l’attività edilizia il termine per il controllo e per l’intervento inibitorio è ridotto a 30 giorni (art. 19, comma 6-bis). La norma fa comunque salvo il potere di autotutela della PA, richiamato dal comma 3, secondo periodo, del menzionato art. 19 che può essere esercitato anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni sopramenzionato, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 21-quinques e 21 nonies della l. n. 241 del 1990, che disciplinano in generale la potestà di revoca o annullamento d’ufficio degli atti amministrativi.

 

Il silenzio assenso

Fuori dai casi dell'articolo 19 (S.c.i.a.), nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, sempre che la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di conclusione del procedimento, il provvedimento di diniego. E’ comunque fatta salva nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, la possibilità per l'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
Tale istituto non può trovare applicazione agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

 

L'autorizzazione paesaggistica

L'autorizzazione paesaggistica è un atto previsto dall’art. 146 D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 annovera tra le innovazioni di maggiore rilevanza la procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Si tratta di un procedimento amministrativo che, iniziando con l’istanza del soggetto privato, si conclude con il rilascio o con il diniego del nulla-osta di cui si possono avvalere i proprietari, i possessori o i detentori a qualsiasi titolo di beni immobili o di aree, assoggettati a tutela paesaggistica per compiere interventi o realizzare opere senza alterare i valori ambientali oggetto di tutela e di protezione da parte dell’ordinamento giuridico. L’art. 146, comma 10, lett. c), D. Lgs. n. 42/2004 fa esplicito divieto di rilasciare il nulla-osta paesaggistico in sanatoria ovvero in epoca successiva alla realizzazione, sia pure parziale, dell’intervento o dell’opera.

Di seguito i principali riferimenti normativi dell’istituto:

D.P.C.M. 12/12/2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

DPR 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) – Relazione illustrativa e circolari MiBACT (DG-ABAP n. 42/2017 del 21 luglio 2017 e SG n. 15/2017 del 26 aprile 2017) – In vigore dal 6 aprile 2017

D.P.R. 139 del 9/07/2010 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni) – Abrogato dal 6 aprile 2017

L. n. 14 del 9-01-2006 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, Firenze 20 ottobre 2000)


 

Articolo 9, comma 1
(Sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal codice della strada)

 

 

L’articolo 9, comma 1, proroga al 2026 la sospensione dell’aumento biennale dell’importo delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della strada.

Di conseguenza, fissa al 1° dicembre 2026 il termine entro cui deve essere adottato il decreto ministeriale relativo agli importi sanzionatori, che saranno applicati dal 1° gennaio 2027 e aggiornati in base all’andamento inflattivo del biennio 2025-2026.

 

L’articolo 9, comma 1, provvede a estendere al 2026 la sospensione, già prevista per gli anni 2023, 2024 e 2025, dell’aggiornamento biennale dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 195, comma 3, del Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992).

 

Si ricorda che tale sospensione era stata prevista, inizialmente, per gli anni 2023 e 2024 dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 497, della legge n. 197 del 2022), per poi essere prorogata al 2025 dal decreto legge n. 202 del 2024, articolo 7, comma 4.

 

La norma in commento dispone altresì che il decreto ministeriale che definisce i nuovi limiti delle sanzioni applicate a decorrere dal 1° gennaio 2027, sia adottato entro il 1° dicembre 2026. Si precisa inoltre che l’entità delle sanzioni deve essere aggiornata in base all’andamento inflattivo relativo al biennio 2025-2026.

 

A tale riguardo, si rammenta che l’articolo 195 del Codice della strada dispone, al comma 3, che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al medesimo codice sia aggiornata con cadenza biennale in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

A tal fine, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia provvede, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, a fissare i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Tali limiti devono essere stabiliti seguendo i criteri di cui al comma 2, vale a dire:

§  la gravità della violazione;

§  l’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

§  la personalità del trasgressore e le sue condizioni economiche.

 

Infine, l’ultimo periodo del comma 3 dispone espressamente che i suddetti limiti possono superare quelli massimi previsti dal comma 1, a mente del quale – e premesso che la sanzione amministrativa consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di euro 21 ed il limite massimo generale di euro 9.296 (per la conversione in euro degli importi delle sanzioni originariamente stabiliti in lire, si veda il decreto legislativo n. 213 del 1998, articolo 51) – il predetto limite massimo generale può essere superato solo in tre casi:

§  nelle ipotesi di aggiornamento biennale delle sanzioni di cui al comma 3;

§  quando si tratti di sanzioni proporzionali;

§  quando si tratti di più violazioni ai sensi dell’articolo 198, nel qual caso è irrogata la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

 

 


 

Articolo 9, comma 2
(Accesso ai finanziamenti per la messa in sicurezza dei ponti nel bacino del Po)

 

 

Il comma 2 dell’articolo 9 proroga i termini previsti per l'accesso ai finanziamenti necessari per la messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po. 

 

Il comma in esame prevede la proroga dei termini previsti (originariamente entro il 31 dicembre 2025 ora prorogati al 30 giugno 2026) per l'accesso ai finanziamenti necessari per la messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po, intervenendo sull'art. 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del D.L. 202/2024, relativo alla procedura di accesso al programma di finanziamento "Ponti Sul Po".

Si prevede altresì che il mancato rispetto del termine suindicato comporti la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che verranno versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all’erario.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, finalizzato alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po. Le risorse del fondo sono state assegnate alle città metropolitane, alle province territorialmente competenti e all’ANAS S.p.A. con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2020, n. 1, che individuava, quale termine per l’aggiudicazione degli interventi, 24 mesi dalla data di erogazione della prima rata di finanziamento, decorsi i quali sarebbe intervenuta la revoca del finanziamento.

Successivamente, l’articolo 10, comma 11-sexiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, 198, ha differito al 30 giugno 2024 i termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui al citato comma 891. In attuazione di questa disposizione, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 luglio 2023, ha apportato modifiche al decreto n. 1 del 2020 al fine di prevedere che i soggetti attuatori sono tenuti ad aggiudicare i lavori entro il 30 giugno 2024. Tale termine è stato poi fissato al 31 dicembre 2024 dall’art. 5, comma 4, del D.L. 29 giugno 2024, n. 89.

In seguito, l’articolo 7, comma 4-duodecies, del D.L. 202/2024, ha individuato la procedura in base alla quale sulla scorta delle manifestazioni di interesse pervenute, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell’iter approvativo dell’opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito, secondo l’originaria graduatoria, l’elenco degli interventi che possono accedere all’erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente, a condizione che l’aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Tale termine è prorogato al 30 giugno 2026 dal comma in esame.

 

 


 

Articolo 9, comma 2-bis
(Proroga termini inizio e ultimazione lavori - permesso di costruire)

 

 

Il comma 2-bis dell’articolo 9 prevede la proroga dei termini dei lavori in materia edilizia, già prorogati in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei prezzi conseguenti alla crisi ucraina.

 

Il comma 2-bis dell’articolo 9, introdotto all’esito dei lavori parlamentari, prevede la proroga dei termini contenuti all'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo ai termini dei lavori in materia edilizia. Nello specifico:

§  il termine di trentasei mesi indicato all'alinea, è prorogato fino quarantotto mesi;

§  il termine del 31 dicembre 2024 previsto alla lettera a), primo periodo, è prorogato al 31 dicembre 2025;

§  alla lettera b), primo periodo, il termine del 31 dicembre 2024 è prorogato al 31 dicembre 2025.

La proroga del termine da trentasei a quarantotto mesi fa riferimento, tra l’altro  ai termini di inizio e di ultimazione dei lavori, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi (fino al 31 dicembre 2024, termine ora prorogato al 31 dicembre 2025), purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice dei beni culturali.

La proroga del termine da trentasei a quarantotto mesi fa, altresì, riferimento ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate contenute nella disposizione normativa oggetto di modifica.

La proroga del termine da trentasei a quarantotto mesi fa, altresì, riferimento ai termini di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi (fino al 31 dicembre 2024), purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

 

Le convenzioni di lottizzazione

Nelle convenzioni di lottizzazione (accordi ricondotti al parametro normativo dell’art. 11 della l. n. 241/1990) il nucleo centrale dell'accordo verte sull'ipotesi di assetto territoriale proposta dal proprietario e accettata dall'amministrazione. Dall'accordo discendono obbligazioni a carico sia del comune che del lottizzante: il primo è tenuto al rilascio delle concessioni edilizie, mentre il secondo si assume gli oneri relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nonché una quota parte degli oneri di urbanizzazione secondari.

Si tratta di un coacervo non sempre omogeneo di moduli operativi negoziali, ma che trova la sua essenza nella stretta finalizzazione all'esercizio della funzione pubblica di governo del territorio e di disciplina dell'attività edilizia, e la cui consistenza effettiva sta nell'esecuzione da parte del privato delle opere di urbanizzazione, in tutto o in parte, con possibilità di scomputare i costi degli oneri dovuti al Comune.

Si ricordano nella prassi le convenzioni nell'edilizia residenziale pubblica, le convenzioni edilizie alle convenzioni di recupero e le convenzioni di rigenerazione urbana.

 

Sul tema delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), e delle autorizzazioni paesaggistiche si fa rinvio al commento sub art. 8 comma 5-quinquies.

 


 

Articolo 9, comma 2-ter
(
Fondo per il trasporto pubblico locale)

 

 

L’articolo 9, comma 2-ter, introdotto in sede referente, oltre a confermare anche per l’anno 2026 l’applicazione di specifiche modalità di ripartizione del c.d. Fondo TPL, differisce al 31 dicembre 2026 il termine per l’emanazione del decreto interministeriale MIT-MEF con cui dovranno essere definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio ai fini della ripartizione del medesimo Fondo con i nuovi criteri, la quale viene conseguentemente rinviata a decorrere dall'anno 2027.

 

In dettaglio, il comma 2-ter dell’articolo 9, introdotto in sede referente, novella l'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nella parte relativa ai criteri per la ripartizione del Fondo per il concorso dello Stato al trasporto pubblico locale (c.d. Fondo TPL).

 

Si ricorda che il trasporto pubblico locale è finanziato principalmente tramite il c.d. Fondo TPL, il Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, istituito nel 2013 dalla legge di Stabilità (legge n. 228/2012, articolo 1, comma 301), in sostituzione dei numerosi interventi di riforma che si erano succeduti negli anni, a partire dal 1997. Il decreto legge n. 50/2017 (articolo 27, comma 1) ha determinato la consistenza del Fondo fissandola per legge in circa 5 miliardi di euro l’anno. Gli stanziamenti del Fondo TPL si trovano, nel Bilancio dello Stato, sul capitolo 1315 dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti (Tab. 10). Il D.L. n. 176/2022 ha previsto una riforma dei criteri di ripartizione del Fondo, che è stata più volte rinviata e modificata. Pertanto il Fondo TPL dal 2020 al 2025 è stato ripartito tra le Regioni ordinarie con le modalità e in base alle percentuali stabilite nella tabella allegata al DPCM 11 marzo 2013, come successivamente modificata dal DPCM 26 maggio 2017.
Per approfondimenti sui criteri di ripartizione del Fondo previsti dalla riforma del decreto legge n. 176/2022 e sui successivi rinvii e modifiche nell’applicazione di tali criteri, si veda l’apposito paragrafo pubblicato sul Portale della documentazione della Camera dei deputati nel Tema “Il Trasporto pubblico locale”.

 

Con il comma 2-ter in commento vengono apportate due modifiche al citato articolo 27:

Ø  Con la lettera a) si interviene sul comma 2-quater, disponendo che, anche per l'anno 2026 (in modo simile a quanto previsto per gli anni 2023 e 2024 dal D.L. n. 104/2023 e per il 2025 dalla legge di bilancio 2025), al riparto del Fondo si provveda sulla base dei seguenti criteri:

1)     una quota pari a 4.873.335.361,50 euro, è suddivisa tra tutte le Regioni a statuto ordinario secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020, cioè secondo la tabella allegata al DPCM 11 marzo 2013;

2)     una quota pari a 50 milioni di euro è ripartita proporzionalmente tra le sole Regioni a statuto ordinario che, in conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi standard presentano percentuali di accesso al Fondo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020;

3)     la quota residua del Fondo è ripartita tra tutte le Regioni a statuto ordinario in proporzione ai costi standard, previsti dal comma 2, lettera a).

 

Ø  Con la lett b) si novella il comma 6, primo periodo, dell’art. 27, differendo, dal 30 giugno 2025 al 31 dicembre 2026, il termine per l’emanazione del decreto interministeriale MIT-MEF con cui dovranno essere definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi, ai fini della ripartizione del medesimo Fondo, la quale avverrà a decorrere dall'anno 2027, anziché dall’anno 2026.


 

Articolo 9, comma 3
(Regolamento di organizzazione del MIT)

 

 

L’articolo 9, comma 3, proroga al 31 marzo 2026 la modifica del regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volta a recepire gli incrementi della dotazione organica stabiliti dalla normativa vigente.

 

L’articolo 9, comma 3, provvede a estendere dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 il termine entro cui adeguare il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli incrementi della dotazione organica previsti.

Le modifiche al regolamento sono, infatti, funzionali a recepire le autorizzazioni di assunzioni di personale di livello dirigenziale e non dirigenziale disposte per rafforzare l’operatività e l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Sotto il profilo procedurale, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge n. 173 del 2022, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri nonché previo parere del Consiglio di Stato. Ancorché non richiamato esplicitamente, si ricorda che sul D.P.C.M. è previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti in virtù della norma generale che lo estende a tutti i provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri (art. 3, co. 1, L. n. 20/1994).

Per un approfondimento inerente ai processi di riorganizzazione ministeriale tramite l’adozione di D.P.C.M., si veda la scheda di lettura dell’articolo 2, comma 1, del presente provvedimento.

 

La disposizione in commento specifica che tale proroga è prevista “esclusivamente al fine di completare la fase attuativa già in corso”. Difatti, la relazione introduttiva (pag. 33) del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame segnala che lo schema di D.P.C.M. è stato esaminato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 4 dicembre 2025 e, alla data di presentazione del provvedimento, risulta all’esame del Ministero dell’economia e delle finanze per la prevista bollinatura.

 

Si rammenta che il citato termine del 31 dicembre 2025, differito al 31 marzo 2026 dalla norma in commento, è stato originariamente previsto dall’articolo 20, comma 2-quinquies, del decreto-legge n. 25 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2025.

Tale comma fa parte di una serie di disposizioni (dai commi 2-bis a 2-sexies del medesimo articolo 20) che intervengono sulla dotazione organica del MIT, autorizzando l’assunzione di personale di livello dirigenziale e non dirigenziale per potenziare e implementare l’efficienza del Ministero stesso.

 

Nel dettaglio, il comma 2-bis istituisce presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Struttura nazionale di supporto per i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) tra le cui funzioni si annoverano le attività di supporto e assistenza per l’adozione e il monitoraggio dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile – e, a tal proposito, autorizza il Ministero a:

§  conferire un incarico di livello dirigenziale non generale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, da determinarsi nel 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia;

§  assumere 12 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cui 8 funzionari e 4 assistenti, in considerazione delle vigenti facoltà di assunzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il comma 2-ter autorizza l’assunzione di due dirigenti generali, da destinare al Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative per l’istituzione di due uffici dei Provveditorati alle opere pubbliche.

Infine, il comma 2-quater incrementa l’organico del MIT di due ulteriori unità dirigenziali non generali da destinare agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, anche in tal caso recando la deroga ai limiti previsti dal citato articolo 19, comma 6.

 

Ai sensi del comma 2-quinquies, è con riferimento a tali incrementi della dotazione organica che deve essere adeguato il regolamento di organizzazione del MIT, il cui termine per l’adozione delle relative modifiche è differito dalla novella in esame dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026.

 

 

 


 

Articolo 9, comma 3-bis
(Revisione veicoli ispettori MIT)

 

 

Il comma 3-bis dell’articolo 9, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, proroga ulteriormente – al 31 dicembre 2026 – il termine entro il quale è consentito agli ispettori autorizzati dal MIT di effettuare gli accertamenti relativi alla revisione dei veicoli a motore prevista dal codice della strada.

 

Nel dettaglio, il comma 3-bis novella il comma 1 dell’articolo 10 del decreto “proroga termini” del 2022 (decreto-legge n. 228 del 2021), al fine di prorogare al 31 dicembre 2026 la disposizione di cui all’articolo 92, comma 4-septies, del decreto-legge n. 18 del 2020, che consente agli ispettori autorizzati, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, di effettuare la revisione periodica dei veicoli a motore, prevista dall’articolo 80 del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), secondo le modalità indicate dal citato decreto ministeriale.

 

Si ricorda che, originariamente, la disposizione di cui al decreto-legge n. 18 del 2020 prevedeva, fino al 31 marzo 2021, che gli accertamenti in materia di revisioni potessero essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto MIT del 19 maggio 2017. Ad essi veniva riconosciuto, per lo svolgimento di tale attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità definite nell'articolo 19, commi l, 2, 3 e 4, della legge l° dicembre 1986, n. 870.

Tale disposizione è stata poi oggetto di successive proroghe. Nel dettaglio, nel corso degli ultimi anni sono stati disposti i seguenti differimenti:

Ø  fino al 31 dicembre 2022 (termine dello stato di emergenza) dal comma 1 dell’articolo 10 del decreto-legge “proroga termini” n. 228 del 2021;

Ø  fino al 31 dicembre 2023 dal comma 6-bis dell’articolo 10 del decreto-legge “proroga termini” n. 198 del 2022;

Ø  fino al 31 dicembre 2024 dal comma 6-bis dell’articolo 8 del decreto-legge “proroga termini” n. 215 del 2023;.

Ø  fino al 31 dicembre 2025 dal comma 4-bis dell’articolo 7 del decreto-legge “proroga termini” n. 202 del 2024.

 

 

L’articolo 80 del Codice della Strada disciplina la revisione dei veicoli a motore, che ha la finalità di “accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti”.

Le revisioni sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (Uffici della Motorizzazione civile) ovvero sono affidate (comma 8 e seguenti) a soggetti privati aventi specifici requisiti, sulla base di specifiche concessioni. In particolare le revisioni possono essere effettuate da imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 80, i criteri, i tempi e le modalità della revisione dei veicoli sono definiti da decreti ministeriali del MIT.

A tale riguardo, il decreto del MIT, di recepimento della direttiva 2014/45/UE, come modificato dal decreto del MIT dell’11 dicembre 2019, prevede le modalità di effettuazione dei controlli tecnici sui veicoli circolanti sulle strade pubbliche, stabilendo (art. 4) che i controlli tecnici periodici siano effettuati da ispettori del Ministero dallo stesso abilitati, nei centri di controllo privati, ovvero da ispettori autorizzati e prevedendo (articolo 13), disposizioni specifiche in merito all'attività svolta dagli ispettori autorizzati ad effettuare le revisioni presso centri privati, ai requisiti minimi di competenza e formazione dei medesimi ispettori abilitati (definite nell’Allegato IV), nonché al rilascio della relativa certificazione.

Le tariffe per la revisione dei veicoli a motore sono fissate dal decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 161. Ulteriori disposizioni sono previste nel decreto MIMS 3 agosto 2021, n. 129.

Con riferimento ai termini per la revisione periodica, i commi 3 e 4 dell’articolo 80 dispongono quanto segue:

·         per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni;

·         per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova.

Ai sensi del comma 14, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694. La sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste. Il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione, pena la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.998 ad euro 7.993.


 

Articolo 9, comma 3-ter
(Proroga scuole nautiche)

 

 

Il comma 3-ter dell’articolo 9, introdotto in sede referente, differisce di due anni, dunque al 31 ottobre 2027, il termine assegnato alle scuole nautiche e ai consorzi tra scuole nautiche per adeguare lo svolgimento delle rispettive attività al nuovo regolamento di disciplina delle scuole nautiche.

 

In dettaglio il comma 3-ter, introdotto in sede referente, dispone che al fine di garantire la continuità delle attività delle scuole per l’educazione marinaresca, della formazione e della preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, le scuole nautiche e i consorzi tra scuole nautiche di cui all’articolo 49-septies del codice della nautica da diporto (decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171), che fossero già in esercizio alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina delle scuole nautiche (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142), adeguino lo svolgimento della propria attività alla nuova disciplina, di cui all’articolo 49-septies del codice della nautica da diporto e alle disposizioni del medesimo decreto n. 142 del 2023, entro il 31 ottobre 2027, ovvero, se antecedente, entro la data di presentazione della prima SCIA di variazione, cui è subordinato l’esercizio dell’attività di scuola nautica, anziché entro il 31 ottobre 2025, come previsto del citato regolamento.

 

In proposito si ricorda infatti che il decreto MIT n. 142 30 agosto 2023. «Regolamento recante la disciplina delle scuole nautiche», emanato in base all’art. 49-bis del codice della nautica da diporto ed entrato in vigore il 31 ottobre 2023, ha previsto (art. 22) l’obbligo delle scuole nautiche e dei consorzi già in esercizio di adeguare lo svolgimento della propria attività alla disciplina di cui all'articolo 49-septies del codice e al regolamento stesso, entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, quindi entro il 31 ottobre 2025, ovvero, se antecedente, entro la data di presentazione della prima SCIA di variazione. Trascorso tale periodo, in mancanza di adeguamento l'amministrazione competente invia ai soggetti interessati una diffida ad adempiere entro l'ulteriore termine di due mesi, trascorso il quale adotta il provvedimento di interdizione dall'esercizio dell'attività.

Si ricorda che il nuovo regolamento prevede tra l’altro (art. 5) che la scuola nautica debba presentare una SCIA di variazione al SUAP (Sportello Unico Attività produttive) nei seguenti casi:

a) trasferimento, ampliamento di sede o modifica dei locali;

b) apertura di ciascuna ulteriore sede secondaria rispetto a quella principale, dimostrando il possesso dei requisiti prescritti, a eccezione della capacità finanziaria, che è dimostrata per la sola sede principale;

c) modifica o integrazione della tipologia di attività, dimostrando il possesso dei corrispondenti requisiti previsti dal presente regolamento;

d) inserimento, sostituzione, distoglimento delle unità da diporto adibite all'esercizio dell'attività;

e) variazione dell'organico della scuola nautica per inserimento o distrazione di insegnante, istruttore, istruttore professionale di vela, responsabile didattico.

In base all’art. 4, inoltre, ai fini dell'esercizio dell'attività, la scuola nautica è tenuta a dimostrare una capacità patrimoniale non inferiore a 50.000 euro tramite la presentazione di un'attestazione rilasciata da un revisore legale o da aziende o istituti di credito ovvero società finanziarie.

La scuola nautica deve inoltre presentare un tariffario conforme agli importi minimi indicati nell’Allegato III al regolamento.

 

 

In proposito si ricorda infine che il nuovo regolamento sulle scuola nautiche è oggetto di una ordinanza del TAR del Lazio (ordinanza n. 225 del 23 ottobre 2025) con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 160/2020 (che ha novellato l’art. 49-septies del codice), nonché delle lettere c) e i) dell'art. 49-septies, comma 21, del codice (relative ai requisiti minimi patrimoniali e all’obbligo di adozione di un tariffario minimo), in particolare sotto il profilo dell’eccesso di delega e, quindi, per violazione degli articoli 76, 77, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione.

Il TAR rileva che: «per ciò che concerne la disciplina dell’attività delle scuole nautiche, il legislatore delegante si era limitato a conferire al Governo una delega finalizzata ad operare una revisione del codice della nautica da diporto ai soli fini dell'aggiornamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche, nonché della revisione delle procedure di accertamento e certificazione di tali requisiti […]. La legge delega, per converso, non aveva delegato il Governo a innovare l'ordinamento mediante l'introduzione nel codice della nautica da diporto di ulteriori previsioni tese a disciplinare aspetti di natura più marcatamente economica dell’attività delle scuole nautiche, quali quelli inerenti ai requisiti di capacità patrimoniale delle persone giuridiche che gestiscono tali scuole, nonché quelli afferenti alla politica tariffaria delle prestazioni erogate nei confronti dell'utenza finale».

 

 


 

Articolo 9, comma 3-quater
(Contributo per operatori ferroviari in area portuale)

 

 

L’articolo 9, comma 3-quater, introdotto in sede referente, proroga fino al 31 dicembre 2030 il termine entro il quale ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare un contributo, nella misura massima di 500 mila euro annui, in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operino al servizio dell’area portuale.

 

In dettaglio, il comma 3-quater, introdotto in sede referente, novella l’articolo 1, comma 509, della legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) che, con la finalità di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, aveva previsto la facoltà delle Autorità di sistema portuale di attribuire, fino al 31 dicembre 2026, un contributo nel limite di 1 milione di euro in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operassero al servizio dell’area portuale sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale interessata.

Con la novella in commento, si operano due modifiche:

-         si consente alle Autorità di Sistema portuale di riconoscere agli operatori suddetti il contributo annuale fino al 31 dicembre 2030;

-         si riduce l’entità del contributo a 500 mila euro l’anno (anziché 1 milione).

Il contributo è finalizzato a ridurre il costo complessivo del servizio ferroviario per i treni che originano o terminano nei porti, rendendo più competitivo il collegamento con l’hinterland rispetto al trasporto stradale.

La proposta del regime di aiuto è stata inviata alla Commissione europea il 27 novembre 2025 e il 6 gennaio 2026 la Commissione europea ha autorizzato la misura (SA 120071), il c.d. “ferrobonus portuale”, per un periodo di cinque anni e nella misura massima di 500.000 euro all’anno, per un totale complessivo di 30 milioni di euro nel periodo considerato. Il contributo è destinato agli operatori di manovra, che dovranno ribaltare il 50% dell’importo alle imprese ferroviarie, secondo il modello già adottato per il Ferrobonus.

 

Si ricorda che il contributo concesso dal richiamato comma 509 dalla legge di bilancio 2025, può essere riconosciuto dalle Autorità di sistema portuale nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. La misura è volta a tutelare la competitività dei servizi di manovra ferroviaria, in considerazione delle spese sostenute dagli operatori di tali servizi per l’aumento del costo del lavoro e del costo del gasolio. Il successivo comma 510 ha imposto, ai beneficiari del contributo, l’obbligo di conferire una quota non inferiore al 50 per cento dello stesso in favore delle imprese clienti che abbiano usufruito dei servizi di manovra ferroviaria oggetto del contributo medesimo.

Il comma 511 ha rinviato ad un decreto del MIT-MEF, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 509, nonché del conferimento di cui al comma 510. Il decreto interministeriale non risulta ancora emanato.


 

Articolo 9, comma 3-quinquies
(Infrastrutture strategiche)

 

 

Il comma 3-quinquies dell’articolo 9 prevede la proroga dei termini relativi alle modalità di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche.

 

Il comma 3-quinquies dell’articolo 9, introdotto all’esito dei lavori parlamentari, prevede la proroga di un anno dei termini di cui all'articolo 1, comma 15, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, relativo alle modalità di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche. Nello specifico la disposizione comporta che, per gli anni dal 2019 al 2025 (ora per effetto della proroga di un anno, per gli anni dal 2019 al 2026) per gli interventi di cui all'articolo 225, comma 10, del codice dei contratti pubblici, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest'ultimo della Conferenza di servizi, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato. In caso contrario, sono approvate dal CIPESS. Invece in caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPESS.

L’articolo 225 del Codice dei contratti pubblici prevede le disposizioni transitorie. Il comma 10 in particolare prevede che per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (abrogato dal decreto legislativo n. 50 del 2016, codice degli appalti 2016), già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore (vale a dire il 19 aprile 2016) del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, (ormai abrogato dal codice appalti 2023), i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

 

Le infrastrutture strategiche

L’origine storica va individuata principalmente nella Legge n. 443 del 21 dicembre 2001, nota come "Legge Obiettivo". L’attuale disciplina è contenuta nell’articolo 39 del codice degli appalti pubblici (D.lgs. n. 36/2023). Sono definite come strategiche le infrastrutture la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione.
Il Governo qualifica una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale con delibera del Consiglio dei ministri, in considerazione del rendimento infrastrutturale, dei costi, degli obiettivi e dei tempi di realizzazione dell'opera. La qualificazione è operata su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti.
L'elenco delle infrastrutture strategiche è inserito nel documento di programmazione, aggiornato, di norma, con cadenza annuale, denominato "Documento di programmazione delle infrastrutture strategiche” (DPIS). Tali interventi sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi. Beneficiano di disposizioni acceleratorie dei relativi procedimenti amministrativi, sia per l'approvazione dei relativi progetti (art. 39 commi 5, 7, 8) che per quanto riguarda il relativo contenzioso cui si applica il rito speciale di cui all’art. 125 del Codice del processo amministrativo (D.lgs. n. 104/2010).

 

Per approfondimenti, si veda il documento del Dipartimento per il programma di Governo: L’attuazione del punto del programma di governo: “infrastrutture strategiche e utilizzo efficiente delle risorse europee”.

 

Competenze principali del CIPESS (Fonte: Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica Presidenza del Consiglio dei Ministri):

§  approva singoli progetti delle opere dell’ex Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS), che abbiano avviato almeno la valutazione d’impatto ambientale al momento dell’approvazione del Codice dei contratti nel 2016– assegnando le relative risorse finanziarie;

§  autorizza l’avvio per lotti costruttivi di opere Ten-T dell’ex PIS;

§  assegna finanziamenti per determinate opere pubbliche, tra i quali gli “interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa” ex legge 26 febbraio 1992, n. 211, senza approvare i progetti;

§  approva o esprime pareri, a seconda dei casi su contratti di programma e relativi aggiornamenti periodici, contenenti i piani d’investimento e l’allocazione dei finanziamenti dei principali concessionari pubblici per strade, ferrovie e trasporto aereo (RFI, ANAS, Trenitalia);

§  si esprime sugli aggiornamenti dei piani economico finanziari (PEF) e sugli atti aggiuntivi alle convenzioni dei concessionari autostradali;

§  esprime parere sulle Linee guida dei Ministeri in materia di valutazione delle opere pubbliche e approva i relativi Documenti pluriennali di pianificazione (DPP);

§  approva il riparto di risorse finanziarie del Fondo Sviluppo e coesione (FSC – già Fondo Aree sottoutilizzate- FAS) e dei Fondi da questo alimentati che operano nei settori infrastrutture e mobilità, lavoro e politiche sociali, sostegno alle imprese, ricerca, innovazione tecnologica, ambiente, agricoltura, energia, sicurezza, istruzione, beni culturali;

§  approva i Piani operativi nell’ambito dei Fondi di Sviluppo e Coesione, i Patti di competenza territoriale (Patti per il Sud, Patti per le Città metropolitane, Patti per il Centro-Nord);

§  approva i programmi finanziati con i fondi strutturali e di investimento europei;

§  approva il Programma nazionale della ricerca, il Programma statistico nazionale e altri programmi;

§  approva e/o finanzia gli strumenti di sostegno alle imprese;

§  approva misure relative all’internazionalizzazione delle imprese (SACE e SIMEST);

§  approva l’assegnazione di risorse e altre misure inerenti la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo;

§  approva il riparto di risorse finanziarie del Fondo Sanitario Nazionale, di quelle concernenti le misure compensative a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare e quelle del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca da destinare anche a Contratti di sviluppo, di distretto e di filiera;

§  approva le relazioni concernenti l’attività relativa al Monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e al Codice unico di progetto (CUP).

 


 

Articolo 9, comma 3-sexies
(Proroga assistenti bagnanti)

 

 

Il comma 3- sexies dell’articolo 9, introdotto in sede referente, proroga sino alla fine della stagione balneare 2026 la sospensione del requisito della maggiore età per lo svolgimento dell’attività di assistente bagnante.

 

In dettaglio, il comma 3-sexies, introdotto in sede referente, al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per l’anno 2026, dispone la proroga sino alla fine della stagione balneare 2026 e comunque non oltre il 1° ottobre 2026, della sospensione – che era stata già prevista lo scorso anno, per la stagione balneare 2025, dall’articolo 7, comma 4-undecies, del decreto-legge c.d. “proroga termini” del 27 dicembre 2024, n. 202 –, relativa all’efficacia del requisito della maggiore età richiesto per svolgere l’attività di assistenti bagnanti.

 

Si ricorda che il requisito della maggiore età per lo svolgimento dell’attività di assistente bagnante è stato introdotto dal D.M. 29 maggio 2024, n. 85: si tratta del nuovo regolamento (adottato ai sensi dell’articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228), per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti. Il regolamento, che ha uniformato a livello nazionale i suddetti requisiti, è entrato in vigore il 12 luglio 2024 e ha abrogato il precedente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206.

Si definisce “assistente bagnante” (art. 2 del regolamento) la persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso titolare di brevetto di salvamento mare, di brevetto di salvamento acque interne o di brevetto di salvamento piscine. Il nuovo decreto ministeriale prevede (art. 15) il requisito della maggiore età per lo svolgimento dell’attività di assistente bagnanti. Inoltre, al fine dello svolgimento dell'attività, l'assistente deve possedere i seguenti certificati e brevetti in corso di validità:

a) il certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica;

b) uno dei brevetti di salvamento previsti (mare, acque interne o piscine);

c) il brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (Basic life support defiblillation o BLSD).

In base all’art. 11 del decreto, sono ammessi ai corsi di formazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) età compresa tra il sedicesimo e il cinquantesimo anno di età;

b) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;

c) possesso del certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica, in corso di validità.

d) avere assolto l'obbligo scolastico ed essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado;

e) avere superato la prova pratica di cui all'articolo 1 dell'Allegato II, valutata da un allenatore abilitato.

Il nuovo regolamento individua inoltre i soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante.

 

Per quanto riguarda la definizione di stagione balneare, la disposizione di cui all’art. 9, comma 3-sexies, rinvia a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, il quale ha disposto, al fine di individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale e di ordinato governo del territorio, che la stagione balneare è fissata dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno. Le regioni o gli enti locali possono anticipare o posticipare l'inizio e la fine della stagione balneare di una settimana. Al di fuori della stagione balneare è sempre consentita l'apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza ai bagnanti o, in assenza di quest'ultimo, per i soli fini elioterapici.

 


 

Articolo 9, comma 3-septies
(Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità)

 

 

L’articolo 9, comma 3-septies, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, differisce l’efficacia del decreto ministeriale sulle Linee guida e autorizzazioni per i trasporti eccezionali fino alla piena operatività dell’integrazione dell’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e all’aggiornamento delle Linee guida stesse, prevedendo comunque che la sospensione non si protragga oltre il 31 dicembre 2027. Inoltre, proroga al 30 giugno 2027 il termine per l’adozione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità.

 

Il comma 3-septies dell’articolo 9, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, interviene sulla disciplina relativa ai trasporti eccezionali, di cui all’articolo 10 del Codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), oggetto, nel corso degli anni, di molteplici interventi normativi.

 

Per trasporto eccezionale, ai sensi dell’articolo 10 C.d.S., si intende la circolazione di veicoli, o complessi di veicoli, che superano per massa o per dimensioni i limiti ordinari stabiliti dagli articoli 61 e 62 del medesimo Codice, ovvero che effettuano il trasporto di carichi indivisibili tali da non consentire il rispetto di tali limiti. Questi trasporti sono ammessi esclusivamente in presenza di una specifica autorizzazione rilasciata dall’autorità competente, nel rispetto delle prescrizioni ivi previste.

Con riferimento ai limiti ordinari, l’articolo 61 stabilisce, salvo casi specifici, una larghezza massima pari a 2,55 metri, un’altezza massima pari a 4 metri e una lunghezza massima pari a 12 metri. L’articolo 62 disciplina, inoltre, i limiti di massa complessiva, differenziandoli in funzione del numero di assi e delle caratteristiche del veicolo, prevedendo anche specifiche regole per talune categorie.

 

Preliminarmente, appare opportuno ricordare che l’articolo 7-bis del decreto-legge n. 146 del 2021 (c.d. decreto fiscale-lavoro) ha in larga parte ripristinato il testo dell’articolo 10 del Codice della strada nella formulazione antecedente al decreto-legge n. 121 del 2021. Quest’ultimo intervento (art. 1, comma 1, lett. a-bis) aveva, in sostanza, ridefinito le diverse categorie per il trasporto eccezionale di blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, nonché di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, sopprimendo la possibilità di effettuare trasporti fino a 108 tonnellate con complessi di veicoli ad otto assi.

A seguito delle novelle introdotte dall’articolo 7-bis, e di successive modifiche intervenute, la vigente disciplina dell’articolo 10 del C.d.S. contempla, invece, la possibilità di effettuare trasporti eccezionali con complessi di veicoli ad otto o più assi, purché non si superino le 108 tonnellate, a meno che non venga trasportato un unico pezzo indivisibile. A tale riguardo, tuttavia, in ottica cautelare, l’articolo 10 demanda a un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione di:

·        specifiche tecniche e modalità per il rilascio di un provvedimento autorizzativo espresso per il trasporto eccezionale con veicoli aventi massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto o più assi;

·        apposite Linee guida, per tutti i trasporti eccezionali, finalizzate ad assicurare l’omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.

 

Le predette Linee guida sono state definite con decreto ministeriale n. 422 del 28 luglio 2022, entrato in vigore il 15 settembre 2022. 

 

In particolare, il decreto definisce:

a)      le procedure per verificare la compatibilità dei trasporti eccezionali con la conservazione delle sovrastrutture stradali, la stabilità dei manufatti e la sicurezza della circolazione;

b)      le modalità di rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali fino a 108 tonnellate, effettuati con complessi di veicoli a otto assi, nonché per il trasporto di un unico pezzo indivisibile di massa superiore a 108 tonnellate, definendo in particolare:

                                         i.             le attività di verifica preventiva a carico degli enti proprietari o concessionari e delle regioni,

                                       ii.            le modalità di accertamento della compatibilità con infrastrutture e manufatti,

                                     iii.            i criteri di monitoraggio e controllo in funzione del numero e della frequenza dei transiti;

                                     iv.              le specifiche modalità di svolgimento del transito.

 

Il comma 2 del citato articolo 7-bis, così come modificato dall’articolo 9-bis del decreto legge n. 115 del 2022, ha sospeso l’efficacia delle disposizioni del citato decreto (quindi il regime autorizzatorio e le linee guida per tutti i trasporti eccezionali) e ha introdotto un regime transitorio del trasporto eccezionale. Pertanto, anche a seguito di ulteriori proroghe disposte[115], fino al 30 marzo 2026 resta sospesa l’efficacia del citato decreto ministeriale e si applica:

·        ai trasporti in condizioni di eccezionalità, la disciplina di cui all’articolo 10, comma 10 del C.d.S.[116];

·        ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva oltre le 86 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli con meno di otto assi, la disciplina transitoria di cui articolo 10, comma 10-bis, lettera b-bis) del C.d.S. L’attuazione di quest’ultima disciplina è dettata dal medesimo decreto recante le citate Linee guida.

Conservano altresì efficacia, fino alla loro scadenza, le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima 15 settembre 2022 (data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale).

 

Il comma 2-bis dell’articolo 7-bis ha istituito presso il MIT un tavolo tecnico, cui partecipano le amministrazioni interessate, gli enti proprietari delle strade e le associazioni di categoria con il compito di definire il Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità e, successivamente, ridefinire i contenuti e l’operatività delle linee guida di cui all’articolo 10, comma 10-bis del C.d.S. (v. supra).

Il termine per l’adozione del piano, inizialmente previsto per il 30 ottobre 2024, è stato prorogato al 31 dicembre 2025 dall'art. 7, comma 4-septies del decreto legge n. 202 del 2024 (proroga termini).

Per maggiori approfondimenti, si rimanda all’apposito dossier relativo al provvedimento.

 

Orbene, la disposizione in rassegna differisce il dispiegare degli effetti del decreto ministeriale recante le “Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità” a:

·        la piena operatività dell’integrazione dell’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), con le funzioni specifiche per la pianificazione e il monitoraggio dei transiti, ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 13 del decreto legge n. 109 del 2018 [117];

·        l’aggiornamento delle linee guida a seguito dell’adozione del Piano nazionale per i trasporti in condizione di eccezionalità.

Ad ogni modo, la sospensione dell’efficacia è prorogata non oltre il 31 dicembre 2027.

Pertanto, è da intendersi che fino alla medesima data continua ad applicarsi il regime transitorio (per maggior approfondimento, v. supra).

 

Inoltre, differisce al 30 giugno 2027 il termine entro cui adottare il Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità.

 

 

 


 

Articolo 9, commi 3-octies e 3-novies
(Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale)

 

 

Il comma 3-octies dell’articolo 9, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, interviene sulla disciplina del buono portuale, con l’obiettivo di prorogare l’orizzonte temporale delle misure al 2027 e di rimodularne importi e finalità, oltre a introdurre un esplicito riferimento alla normativa nazionale ed europea sugli aiuti di Stato.

Il comma 3-novies reca la copertura degli oneri finanziari dell’intervento.

 

Nel dettaglio, il comma 3-octies reca una serie di modifiche all’articolo 1, comma 471, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Questo fondo è destinato a finanziare, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, un contributo denominato “buono portuale”, pari all’80 % della spesa sostenuta dall’impresa beneficiaria per determinate attività finalizzate a migliorare le competenze dei lavoratori e la gestione operativa delle imprese portuali.

 

La novella in commento interviene sul comma 471 secondo quanto si riporta di seguito:

-         alla lettera a):

§  aggiunge alla dotazione del fondo attualmente prevista quella di 2 milioni di euro per l’anno 2027;

§  estende dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il relativo periodo di operatività;

§  stabilisce che tra le imprese destinatarie del contributo rientrano anche quelle che sono titolari di concessioni rilasciate dalle Autorità di sistema portuale per l’esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali, e di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali;

§  specifica che il contributo è erogato in conformità con la normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.

-         Alla lettera b) dispone la sostituzione della lettera a) del comma 471, prevedendo che il contributo sia finalizzato agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un buono portuale di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;

 

Secondo la formulazione attuale della disposizione, il contributo è destinato ad agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un buono portuale di importo massimo pari a 2.500 euro per una sola volta per ciascun dipendente.

 

-         alla lettera c), sostituisce l’importo massimo del contributo attualmente devolvibile alle imprese – pari a 10.000 euro per ciascuna impresa – con un nuovo tetto pari a 20.000 euro e se ne specifica la destinazione a sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione, per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

 

-         alla lettera d), destina il contributo a incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG), a tal fine riconoscendo un buono portuale di importo massimo pari a 80.000 euro – in luogo dei 50.000 attualmente previsti – per ciascuna impresa, per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

 

Il comma 3-novies dispone la copertura degli oneri derivanti dal comma 3-bis, quantificati in 2 milioni di euro per l’anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del MEF per l’anno 2026, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 9, comma 3-decies
(Linea 2 metropolitana di Torino)

 

 

Il comma 3-decies dell’articolo 9, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, proroga fino al 2027 l’autorizzazione di spesa connessa alle attività del Commissario straordinario relative alla realizzazione dell'intervento "Linea 2 della metropolitana della città di Torino".

 

Nel dettaglio, il comma 3-decies modifica l'articolo 32-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 19 del 2024, prorogando di un ulteriore anno l’autorizzazione di spesa connessa alle attività del Commissario straordinario nominato per la realizzazione dell'intervento denominato "Linea 2 della metropolitana della città di Torino".

 

Si ricorda che l’articolo 32-bis del decreto-legge n. 19 del 2024 differisce di 180 giorni il termine entro cui deve essere comunicato il cronoprogramma degli interventi per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino. In parallelo, affida al Commissario straordinario a tal fine nominato il compito di trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), entro 30 giorni, una proposta di rimodulazione finalizzata a consentire la realizzazione dell’opera per lotti funzionali, in coerenza con le risorse disponibili a legislazione vigente.

A tal fine, il comma 1, al terzo periodo, prevede un’autorizzazione di spesa pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, ripartita in 100.000 euro destinati al compenso del Commissario e 50.000 euro per l’eventuale supporto tecnico.

La modifica introdotta proroga, pertanto, il finanziamento annuo di 150.000 euro di un’ulteriore annualità, estendendone gli effetti anche al 2027.

 

La disposizione reca inoltre la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’intervento – e quantificati per l’appunto in 150.000 euro per il solo 2027 –, prevedendo che vi si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire”, con utilizzo parziale dell’accantonamento riferito al MIT nell’ambito del bilancio triennale 2026-2028.

 


 

Articolo 9, comma 3-undecies
(Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi)

 

 

Il comma 3-undecies dell’articolo 9, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, dispone che le misure già previste dal c.d. “decreto rilancio” siano prorogate anche in relazione alle crisi internazionali dell’anno 2026.

Per tali finalità è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro per l’anno 2026.

 

Più in dettaglio, il comma 3-undecies, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, interviene con riferimento alle misure introdotte dall’articolo 199, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. “decreto rilancio”).

 

L’ultimo periodo della lettera b) si colloca nell’ambito di una disposizione nata come misura emergenziale a sostegno del lavoro portuale e dei traffici marittimi durante la pandemia da COVID-19 e successivamente estesa a fronte di ulteriori shock esogeni di natura geopolitica.

 

In particolare, l’articolo 199, comma 1, del decreto rilancio” riconosce alle Autorità di sistema portuale e all’Autorità portuale di Gioia Tauro, in ragione del calo dei traffici nei porti italiani derivante dall’emergenza COVID-19, la facoltà:

-          di disporre la riduzione dell’importo dei canoni concessori dovuti per il 2020 e 2021 (lettera a);

-          di corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, parametrato in misura fissa a 90 euro per ogni lavoratore e per ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese del 2019, purché la minore prestazione sia riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all’emergenza COVID-19. La disposizione consente inoltre alle medesime Autorità di riconoscere, fino a concorrenza dei limiti di spesa di cui sopra, anche alle imprese autorizzate a svolgere operazioni portuali, che operano in appalto su attività rientranti nel ciclo operativo, un contributo forfettario pari a 90 euro per ogni turno lavorativo in meno rispetto al corrispondente mese del 2019, quando la riduzione è riconducibile al peggioramento delle condizioni economiche degli scali determinato dall’emergenza COVID-19 (lettera b).

 

La previsione di cui alla lettera b), nella sua formulazione vigente, all’ultimo periodo prende atto della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto in Ucraina della recente crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso, e consente alle Autorità di sistema portuale di procedere – nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 –, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo e nel rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione delle eventuali risorse residue a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate a svolgere operazioni portuali, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo.

 

Il comma 3-undecies in esame stabilisce che tali misure siano prorogate anche in relazione alle crisi internazionali dell'anno 2026 e, per tali finalità, autorizza la spesa massima di 2 milioni di euro per il medesimo anno, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 


 

Articolo 9, comma 3-duodecies
(Alloggi per dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata)

 

 

Il comma 3-duodecies dell’articolo 9, introdotto in sede referente, differisce, fino al 31 dicembre 2026, la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Si prevede, inoltre, fino al 31 dicembre 2026, l’obbligo di notifica della proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Sono inoltre rinnovati, fino al 31 dicembre 2026, i contratti scaduti, al fine di consentire l’esercizio del diritto di prelazione, in base a determinate condizioni.

 

Il comma in esame prevede il differimento, al 31 dicembre 2026, di tutti i termini temporali (scaduti il 31 dicembre 2025) contenuti nelle disposizioni recate dall’art. 1-bis del D.L. 132/2023 in materia di politiche abitative a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Si fa notare che tali termini, inizialmente fissati al 31 dicembre 2024, sono stati prorogati al 31 dicembre 2025 dall’art. 7, comma 1, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202.

 

Di seguito si illustrano, nel dettaglio, tutti i termini interessati dal differimento succitato.

Un primo differimento, che per quanto detto opera fino al 31 dicembre 2026, riguarda la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali, realizzati in regime di edilizia agevolata dal programma straordinario (istituito dall'art. 18 del D.L. 152/1991, v. infra), ai medesimi termini e condizioni. Il differimento è riservato ai contratti di locazione o di assegnazione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 132/2023 (cioè al 29 novembre 2023) e in scadenza entro il termine del 31 dicembre 2025 (previsto dal comma 1 del succitato art. 1-bis), che viene differito dal comma in esame al 31 dicembre 2026.

L’art. 18 del D.L. 152/1991 prevede un programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, che ha l'obiettivo di costruire alloggi da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni, quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata. Gli interventi realizzati da imprese e/o loro consorzi, il cui stanziamento complessivo è di 950 miliardi di vecchie lire (euro 490,63 milioni di euro) sono finalizzati, in prevalenza, all’attuazione di interventi di nuova costruzione di edilizia residenziale e alla realizzazione di edifici commerciali e terziari ed alle relative opere di urbanizzazione.

 

Viene inoltre differito, fino 31 dicembre 2026, l’obbligo, a carico del proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le suddette unità immobiliari, di notificare la proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito un diritto di prelazione, restando, comunque, ferma la facoltà di riscatto eventualmente prevista nei suddetti contratti. È prevista, in tal caso, l’applicazione dei diritti di prelazione e di riscatto come disposti dagli articoli 38 e 39 della legge 392/1978, in quanto compatibili (comma 2 dell’art. 1-bis).

 

Il comma 3 dell’art. 1-bis del D.L. 132/2023 stabilisce, inoltre, per i contratti scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge (in vigore dal 29 novembre 2023), la possibilità di esercitare il diritto di prelazione previsto al comma 2 alle seguenti condizioni:

a) l'immobile è occupato dall'assegnatario o, in caso di decesso, dal suo nucleo familiare al momento della notificazione della volontà di alienarlo;

b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto con contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o traslativo dell'usufrutto, uso o abitazione, trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto;

c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennità di occupazione.

L’art. 1591 (Danni per ritardata restituzione) del codice civile prevede che il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.

 

Il comma in esame prevede, poi, il rinnovo, fino al 31 dicembre 2026, dei contratti scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 132/2023 (cioè al 29 novembre 2023), ai medesimi termini e condizioni, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione. Il rinnovo dei contratti scaduti non può avvenire se è intervenuto un provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile (comma 4 dell’art. 1-bis).

 

Il comma 5 dell’art. 1-bis del D.L. 132/2023 prevede che quanto disposto non pregiudica le facoltà di riscatto, eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili.

In merito all’esercizio del diritto di prelazione, ai sensi dell’art. 38 della legge 392/1978, nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione.

Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.

Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita o del contratto preliminare.

Sul diritto di riscatto, l’art. 39 della legge 392/1978 prevede che qualora il proprietario non provveda alla notificazione prevista dall’art. 38, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, l'avente diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del prezzo deve essere effettuato entro il termine di tre mesi che decorrono, quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell'atto notificato con cui l'acquirente o successivo avente causa comunichi prima di tale udienza di non opporsi al riscatto.

Se per qualsiasi motivo, l'acquirente o successivo avente causa faccia opposizione al riscatto, il termine di tre mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

 


 

Articolo 10
(Servizi in rete del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale)

 

 

L’articolo 10, modificato in sede referente, in relazione ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all’estero, proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2028, il termine per il rilascio o rinnovo di credenziali per l’identificazione e l’accesso da parte dei connazionali ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi. È altresì disposta la proroga, dal 31 marzo 2026 al 31 marzo 2029, del termine ultimo per l’utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute.

 

Nello specifico, la disposizione in esame novella l’articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, al fine di prorogare dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2028 il termine per il rilascio o rinnovo delle sopra citate credenziali di identificazione, già previsto dell’art. 24, comma 4, del decreto legge n. 76 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020). È altresì disposta la proroga, dal 31 marzo 2026 al 31 marzo 2029, del termine ultimo per l’utilizzo delle credenziali già rilasciate e non ancora scadute per l’accesso ai servizi in rete del MAECI.

 

Si ricorda, in proposito, che in precedenza l’articolo 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, aveva previsto per tutte le Amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 31 dicembre 2025, l’uso esclusivo delle identità digitali e della carta di identità elettronica, ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi in rete. A decorrere da quella stesso termine (31 dicembre 2025) era stato posto per le Amministrazioni pubbliche il divieto di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi, fermo restando l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 31 marzo 2026.

 

La relazione illustrativa precisa che al momento le credenziali SPID e le CIE risultano ancora poco diffuse tra i 6,6 milioni di italiani residenti all’estero, iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE): a novembre 2025 gli italiani residenti all’estero possessori di SPID si attestano sui 190.000, mentre solo 804.000 connazionali detengono una CIE.

Con specifico riferimento allo SPID, oltre che alla scarsa conoscenza dello strumento dell’identità digitale e della sua utilità nei rapporti con la pubblica amministrazione, la limitata diffusione delle credenziali presso gli italiani all’estero è attribuibile – secondo la relazione illustrativa - anche alle difficoltà legate all’ottenimento delle credenziali da parte dei cosiddetti Identity Providers.

Per quanto riguarda le CIE, il MAECI in collaborazione con il Ministero dell’interno sta progressivamente ampliando il servizio di acquisizione dei dati biometrici per il loro rilascio, ma permangono ancora alcune problematiche che rendono al momento complessa la diffusione delle CIE.

La piattaforma principale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è « FAST-IT », con la quale attualmente vengono gestite soprattutto le richieste di trascrizione dell’AIRE, i codici fiscali e alcuni atti di stato civile. Tale portale è diventato progressivamente un punto di riferimento per i connazionali all’estero (basti pensare che nell’ultimo anno il 91 per cento delle iscrizioni all’AIRE è già transitato su FAST-IT). A partire da dicembre 2025, il portale acquisirà ulteriori funzioni e sarà esteso in prospettiva a tutti i principali servizi agli italiani all’estero.

Il portale FAST-IT prevede già da tempo la possibilità di accedere ai servizi con le credenziali dello SPID o con la CIE; tuttavia, la quasi totalità degli utenti accede al portale tramite una semplice compilazione di un formulario di registrazione, e successiva attribuzione di credenziali che vengono inviate all’indirizzo di posta elettronica dell’utente e che restano valide per futuri accessi.

In assenza di proroga, della decorrenza, all’utenza verrebbe di fatto impedito l’accesso ai servizi del sito. Sul piano operativo, questo comporterebbe verosimilmente il rischio di esclusione digitale per la grande maggioranza degli utenti, con conseguente ricorso a canali tradizionali (email, posta, sportello) e peggioramento della qualità e tempestività del servizio. Alla luce di un tale scenario – conclude la relazione illustrativa - è essenziale un’ulteriore proroga degli attuali termini temporali per l’accesso con SPID, CIE o carta nazionale dei servizi ai servizi in rete della pubblica amministrazione.


 

Articolo 11, commi 1 e 2
(Collocamento in ausiliaria del personale militare)

 

 

L’articolo 11, comma 1, alla lettera a), proroga al 31 dicembre 2026 il termine del regime transitorio del collocamento in ausiliaria, di cui all’articolo 2229, comma 1 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito “COM”).

Il medesimo comma, alla lettera b), apporta invece modifiche all’articolo 2230 del COM, relativo alla definizione delle unità di personale da collocare in ausiliaria ai sensi dell’articolo 2229.

Il comma 2 reca la copertura finanziaria.

 

L’articolo in esame modifica il COM introducendo proroghe e aggiornamenti relativi al regime transitorio del collocamento in ausiliaria per il personale militare.

In particolare, l’articolo 11, comma 1, lettera a), proroga il termine del regime transitorio del collocamento in ausiliaria, di cui all’articolo 2229, comma 1, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026. L’articolo 2229, comma 1, consente il collocamento in ausiliaria su base volontaria per ufficiali e sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina e dell’Aeronautica militare che ne facciano richiesta e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall’articolo 2206-bis del Codice dell’ordinamento militare (COM).

 

Tale articolo è stato oggetto di modifica, da ultimo, mediante l’articolo 9, comma 1, lettera a del Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), che ne ha prorogato il termine dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025.

 

Inoltre, si ricorda che lo stesso articolo è stato precedentemente oggetto di modifiche mediante l’art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94, che ha prorogato il termine dal 2020 al 2024, coordinandone il contenuto con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, all'articolo 2230 del Codice, che quantificano, fino all'anno 2024, le unità di personale da collocare in ausiliaria.

 

Il medesimo comma 1, alla lettera b), apporta invece modifiche all’articolo 2230 del COM, relativo alla definizione delle unità di personale da collocare in ausiliaria ai sensi dell’articolo 2229.

In particolare, le modifiche prevedono:

§  al comma 1, dopo la lettera m-sexies), l’aggiunta della lettera m- septies) contenente le unità di personale da collocare in ausiliaria per il 2026. La nuova lettera m-sexies) contiene le seguenti previsioni numeriche per il collocamento in ausiliaria nel 2025:

·         Ufficiali: 16;

·         Marescialli: 38;

·         Totale: 54.

§  al comma 1-bis la parola: «m-sexies)» è sostituita dalla seguente: «m-septies)», aggiornando in tal modo il riferimento normativo per includere il nuovo anno 2026.

 

Si ricorda che l’articolo 2230 al comma 1-bis prevede che il cinquanta per cento delle posizioni destinate a unità di ufficiali di cui al comma 1, previste per gli anni dal 2020 in poi, sia riservato ai tenenti colonnelli. Qualora il numero dei tenenti colonnelli risulti inferiore alla quota riservata, le posizioni residue sono devolute a ufficiali aventi grado diverso.

 

Il comma 2 riporta la valutazione degli oneri derivanti dal comma 2 nonché la relativa copertura finanziaria.

Gli oneri complessivi sono valutati in:

§  euro 2.700.000 per l’anno 2027;

§  euro 2.431.531 per l’anno 2028;

§  euro 1.705.080 per l’anno 2029.

 

Agli stessi oneri si provvede mediante:

§  maggiori entrate derivanti dal comma 1, per i seguenti importi:

-       euro 675.000 per l’anno 2027;

-       euro 607.883 per l’anno 2028;

-       euro 426.270 per l’anno 2029.

§  riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per i seguenti importi:

-       euro 2.025.000 per l’anno 2027;

-       euro 1.823.648 per l’anno 2028;

-       euro 1.278.810 per l’anno 2029.


 

Articolo 11, comma 2-bis
(Deposito telematico degli atti nei procedimenti penali militari)

L’articolo 11, comma 2-bis proroga fino al 31 dicembre 2026 la previsione – introdotta durante l’emergenza Covid-19 – che consente il deposito in via informatica (mediante PEC) di alcuni atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari. La stessa, inoltre, fa salvi, con effetto retroattivo, i depositi effettuati secondo tali modalità dal 1° gennaio 2026 fino all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

 

L’articolo 11, comma 2-bis proroga l’articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che, nell’ambito dei procedimenti penali militari, prevede che gli atti, i documenti e le istanze di cui agli articoli 24 decreto-legge n. 137/2020 e 37-bis decreto-legge n. 76/2020, sono depositati con valore legale mediante invio da indirizzo di posta elettronica certificata a indirizzo di posta elettronica certificata del competente ufficio giudiziario.

Gli atti in questione interessati dalla proroga sono i seguenti: atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. (art. 24 decreto-legge n. 137/2020) e le istanze di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio (art. 37-bis decreto-legge n. 76/2020).

 

Al secondo periodo la norma in esame fa salvi gli effetti derivanti dall’applicazione dell’illustrato articolo 75, comma 3, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2026 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge; essa, pertanto, risultando volta ad assicurare, senza soluzione di continuità, la copertura dell’intero arco temporale interessato, convalida e stabilizza, con efficacia retroattiva, gli atti e i depositi effettuati secondo le modalità previste dalla disciplina richiamata dal prorogato articolo 73, comma 3.

 

A fini di completezza si ricorda che il medesimo articolo 75, comma 3, è stato oggetto di proroga:

         fino al 31 dicembre 2022, ex articolo 16, comma 4 del decreto-legge n. 228 del 2021 (in precedenza la disposizione era in vigore limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

         fino al 31 dicembre 2023, ex articolo 8, comma 8-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198;

         fino al 31 dicembre 2024, ex articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215;

         fino al 31 dicembre 2025, ex articolo 9, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202.


 

Articolo 12, comma 1
(Proroga di termini in materia di esclusione da procedure di mobilità per il personale del Ministero della giustizia)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 12 differisce fino al 31 dicembre 2026 l’applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia.

 

La disciplina della cosiddetta mobilità volontaria dei pubblici dipendenti (costituita dal passaggio diretto, su base volontaria, da un'amministrazione ad un'altra), prevista dall'articolo 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165[118], è stata parzialmente modificata dall’art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113/2021, che ha limitato i casi nei quali è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

 

Ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza è richiesto nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. Resta comunque ferma per l’amministrazione di appartenenza la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.

 

L’articolo 14, comma 12-ter, del medesimo d.l. n. 80/2021[119] aveva inizialmente previsto che la neo-introdotta disciplina sulla mobilità volontaria non si applicasse al personale del Ministero della giustizia fino al 31 dicembre 2022; tale termine è stato e successivamente prorogato al 31 dicembre 2023 dal decreto-legge n. 198 del 2022, al 31 dicembre 2024 dal decreto-legge n. 215 del 2023 e, da ultimo, al 31 dicembre 2025 dal decreto-legge n. 202 del 2024.

La novella in commento, attraverso una modifica del citato articolo 14, comma 12-ter differisce ulteriormente tale termine al 31 dicembre 2026.

 

Secondo quanto riporta la relazione illustrativa, la proroga in commento è motivata dalla necessità di «evitare che nel periodo rilevante per il conseguimento degli obiettivi del PNRR gli uffici giudiziari, centrali e periferici, subiscano impoverimenti di organico dovuti a trasferimenti non previamente valutati dall’Amministrazione».


 

Articolo 12, comma 2
(
Proroga del divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia)

 

 

Il comma 2 dell’articolo 12 proroga al 31 dicembre 2026 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia.

 

Il comma 2 dell’articolo 12 interviene in materia di limitazioni alla mobilità del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia. In particolare la disposizione in commento, modificando l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 168 del 2016, proroga di un ulteriore anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia, salvo che vi sia il nulla osta dell'amministrazione stessa.

 

L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 (convertito dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), ha disposto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (che obbliga le amministrazioni di appartenenza ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro 15 giorni dalla richiesta, se disposizioni di legge o regolamentari dispongono l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando), l’esclusione fino al 31 dicembre 2019 della possibilità per il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia di essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni. La previsione faceva eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, nonché per i comandi, distacchi e assegnazioni in corso e per quelli previsti presso organi costituzionali. Tale disposizione rispondeva all’esigenza di non sottrarre risorse al settore della giustizia, già esposto ad una grave carenza negli organici. L’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), ha modificato la suddetta disposizione, prorogandone gli effetti fino al 31 dicembre 2020, e specificando che essa avrebbe operato «salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia». Gli effetti della disposizione sono stati quindi prorogati fino al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge n. 183 del 2020; fino al 31 dicembre 2022 dal decreto-legge n. 228 del 2021; fino al 31 dicembre 2023 dal decreto legge n. 198 del 2022, fino al 31 dicembre 2024 dal decreto-legge n. 215 del 2023, e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2025 dal decreto-legge n. 202 del 2024.

 

Articolo 12, comma 3
(Proroga vigenza graduatoria concorso funzionari giuridico-pedagogici)

 

 

L’articolo 12, comma 3, proroga fino al 31 gennaio 2027 la validità della graduatoria del concorso per l’assunzione di funzionari giuridico-pedagogici bandito dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria con decreto direttoriale del 18 ottobre 2022.

 

L’articolo 12, comma 3 proroga, sino al 31 gennaio 2027, la vigenza della graduatoria del concorso pubblico per esami, indetto con decreto direttoriale del 18 ottobre 2022, volto all’assunzione di funzionari giuridico-pedagogici presso il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Tale proroga si giustifica allo scopo di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell’amministrazione penitenziaria, garantendo il rispetto del principio di economicità dell’azione amministrativa.

Sul punto, appare opportuno osservare che in virtù della regola generale per i concorsi banditi da amministrazioni statali, “le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione” (cfr. art. 35, comma 5-ter, D.lgs. n. 165 del 2001).

Pertanto, alla luce della citata e come precisato anche dalla relazione illustrativa, la data di scadenza ordinaria della suddetta graduatoria è prevista per il prossimo 31 gennaio 2026. Sempre la relazione illustrativa chiarisce che la proroga si rende necessaria “al fine di consentire l’ulteriore scorrimento della graduatoria a copertura delle vacanze di organico determinatesi per le cessazioni intervenute negli anni 2024-2025, che dovrebbero altrimenti essere coperte attraverso l’indizione di una nuova procedura concorsuale, che richiederebbe tempi più lunghi e ulteriori costi”.

 

Mediante il decreto direttoriale del 18 ottobre 2022, era stato bandito, il concorso per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato di n. 104 funzionari giuridico-pedagogici, da inquadrare nella III area funzionale, fascia retributiva F1, dei ruoli del personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Tale procedura concorsuale è stata bandita sulla scorta, tra le altre, delle previsioni normative contenute nell’art. 1, comma 861 della L. di bilancio del 2021 (L. n. 178 del 2020) e nella L. di bilancio del 2022 (L. n. 234 del 2021), nonché nell’art. 4 del d.p.c.m. del 22 luglio 2022, che consentono al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria di immettere nei propri ruoli le unità di personale necessarie per far fronte alle esigenze di organico, prescrivendo le pertinenti autorizzazioni all’assunzione. Si fa presente che con nota del 30 settembre 2022, n. 365677 il suddetto Dipartimento comunicava alla Presidenza del Consiglio di procedere alla procedura concorsuale in esame per il profilo professionale di Funzionario giuridico pedagogico, profilo esclusivo dell’Amministrazione Penitenziaria essendo gli appartenenti specialisti del trattamento penitenziario.

Con decreto direttoriale del 31 gennaio 2024 veniva approvata la graduatoria definitiva (a sua volta rettificato con decreto del 7 maggio 2024) del suddetto concorso. Si segnala, altresì, che al momento dell’approvazione definitiva della graduatoria i posti messi a concorso sono stati elevati da 104 a 236.

Successivamente, in data 8 ottobre 2024, è stato concesso l’utilizzo della graduatoria al Dipartimento di giustizia minorile e di comunità per coprire le relative esigenze assunzionali con i candidati idonei non vincitori del concorso, salva la successiva restituzione della graduatoria al Dipartimento competente. A tal riguardo, il Dipartimento di giustizia minorile e di comunità ha proceduto con quattro scorrimenti di graduatoria, tenuto conto delle rinunce.

Con decreto del 27 novembre 2025, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha autorizzato lo scorrimento della graduatoria per ulteriori 57 posti da parte dei candidati risultati idonei.

 

 

 

 


 

Articolo 12, comma 4
(Infrastrutture digitali per le intercettazioni)

 

 

L’articolo 12, comma 4 proroga al 31 dicembre 2026 il termine a partire dal quale dovranno essere utilizzate le cd. infrastrutture digitali interdistrettuali per compiere le operazioni di intercettazione nei procedimenti penali

 

L’articolo 12, comma 4 incide sull’art. 2 del D.L. 105 del 2023, che ha istituito le cd. infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni.

In particolare, la disposizione in commento novella il comma 8 del predetto art. 2, che regola il termine a partire dal quale tali infrastrutture digitali dovranno essere utilizzate per compiere le attività di intercettazione.

La disposizione novellata prevedeva, originariamente, che le intercettazioni inerenti ai procedimenti penali iscritti in data successiva al 28 febbraio 2025 dovessero essere effettuate ricorrendo alle suddette infrastrutture. Tuttavia, l’art. 10, comma 7, del D.L. n. 202 del 2024 ha prorogato il suddetto termine al 31 dicembre 2025.

In questa sede, il termine viene ulteriormente prorogato, prevedendo che le intercettazioni mediante infrastrutture digitali interdistrettuali siano utilizzate nei procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 2026.

 

Si ricorda che l’istituzione delle suddette infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni si è resa necessaria allo scopo di garantire più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi, funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero (art. 2, co. 1, D.L. 105/2023).

La norma ha, inoltre, attribuito alla potestà regolamentare del Ministro della giustizia la definizione di alcuni aspetti tecnici e specialistici.

In particolare, si prevede che con decreto ministeriale vengano individuate le predette infrastrutture digitali, nonché i requisiti tecnici essenziali, al fine di assicurare la migliore capacità tecnologica, il più elevato livello di sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi (art. 2, co. 2, D.L. 105/2023).

Sempre con decreto ministeriale, devono essere definiti i requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati, che assicurino l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi, nonché la regolazione del collegamento telematico tra le infrastrutture istituite ed i luoghi di ascolto nelle Procure, in modo tale da assicurare il massimo livello di sicurezza e riservatezza (art. 2, co. 3, D.L. 105/2023).

Con riferimento ai provvedimenti di fonte regolamentare, attuativi delle suddette previsioni legislative, si ricorda che con D.M. del 6 ottobre 2023 (su cui si è espresso il Garante della privacy con parere n. 460 del 28 settembre 2023) è stato attuato l’art. 2, comma 2, attraverso l’istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni, mentre con D.M. del 5 gennaio 2024 (su cui si è espresso il Garante della privacy con parere n. 637 del 29 dicembre 2023) è stato attuato l’art. 2, comma 3, mediante la definizione dei requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati presso tali infrastrutture.

 

Il nuovo termine, individuato dalla norma in commento, per la piena operatività delle infrastrutture digitali interdistrettuali si giustifica, alla luce di quanto precisato dalla relazione illustrativa, in ragione della “necessaria attività di natura tecnica tesa ad implementare il flusso telematico, che consenta di svolgere direttamente ed esclusivamente attraverso le dette infrastrutture le attività di captazione informatica e telematica di cui all’articolo 268 del codice di procedura penale (Esecuzione delle operazioni di interecettazione), tale da non consentire il rispetto del termine del 31 dicembre 2025”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Articolo 12, comma 5
(
Proroga facoltà assunzionali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

 

 

L’articolo 12, comma 5 consente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, incardinato presso il Ministero della giustizia, di esercitare le facoltà assunzionali relative alle procedure di reclutamento ordinarie e straordinarie sino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente.

 

L’articolo 12, comma 5 proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità, per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, di esercitare le facoltà assunzionali per la copertura dei posti vacanti all’interno della dotazione organica, in deroga a quanto prescritto dall’art. 35, comma 4 del D.lgs. n. 165 del 2001 e dall’art. 17, commi 2 e 4, del D.L. n. 36 del 2022.

 

A tal riguardo si ricorda che l’art. 35 del T.U.P.I. (D.lgs. n. 165 del 2001) disciplina la procedura ordinaria del reclutamento del personale all’interno della pubblica amministrazione. Nello specifico, il comma 4, come novellato dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 202 del 2024, specifica che le determinazioni relative alle procedure di reclutamento all’interno della pubblica amministrazione avvengono sulla base del cd. piano triennale dei fabbisogni, mentre l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni all’interno delle amministrazioni sono autorizzati con d.p.c.m., adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A seguito della suddetta modifica intervenuta con il D.L. n. 202 del 2024, si prevede ora che le facoltà assunzionali autorizzate con le modalità appena descritte hanno una validità non superiore a tre anni e non possono essere prorogate.

La norma ha stabilito, altresì, un regime transitorio per le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025, già autorizzate o da autorizzare, e che sarebbero giunte a scadenza il 31 dicembre 2024, prevedendo la possibilità di esercitarle entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

 

L’art. 17 del D.L. n. 36 del 2022, invece, ha dettato disposizioni urgenti in materia di potenziamento dell’esecuzione penale esterna e di rafforzamento dell’operatività del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, con conseguente rideterminazione della pianta organica. A tal fine, l’art. 17, comma 2, ha aumentato la predetta dotazione organica del Dipartimento di 1.092 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 895 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 197 unità dell'Area II, posizione economica F2. È stata, inoltre, autorizzata la spesa di euro 7.791.328 per l'anno 2022 e di euro 46.747.967 annui a decorrere dall'anno 2023. L’art. 17, comma 4, invece, ha autorizzato il Ministero della giustizia ad assumere mediante nuove procedure concorsuali ovvero attraverso lo scorrimento di graduatorie in corso di validità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e in data non anteriore al 1° novembre 2022 le risorse di personale necessarie per coprire i posti derivanti dall’ampliamento della dotazione organica. La copertura dei posti è consentita in deroga alle ordinarie capacità assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità previste dalla normativa vigente.

 

Come precisato anche dalla relazione illustrativa, mediante la deroga introdotta in questa sede, si permette al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia di evitare la perdita di capacità assunzionali residue (attualmente pari a 129 posti) e di favorire la stabilizzazione del personale a tempo determinato, in particolare presso l’ufficio per il processo.


 

Articolo 13, comma 1
(Stabilizzazione del personale per le attività dei commissari in materia di dissesto idrogeologico)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 13 proroga i termini relativi alla stabilizzazione del personale per l'attività dei commissari in materia di dissesto idrogeologico. 

 

Il comma in esame interviene sull'art. 8, comma 5, del D.L. 25/2025, relativo alla possibilità per le regioni di procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente all'Area dei funzionari, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, prorogando il termine ivi contenuto dal 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026.

 


 

Articolo 13, commi 1-bis e 1-ter
(Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo)

 

 

Il comma 1-bis dell’articolo 13, introdotto durante l’esame in sede referente, differisce al 31 dicembre 2026 il termine fino al quale la regione o la provincia autonoma competente territorialmente può autorizzare il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data del 15 aprile 2023.

Il comma 1-ter del medesimo articolo prevede l’abrogazione del Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue attualmente vigente (d.m. 12 giugno 2003, n. 185), a decorrere dall’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell’articolo 99 del d.lgs. 152/2006, recante previsioni di analogo tenore.

 

Nello specifico, il comma 1-bis dell’articolo 13 modifica l’art. 7, comma 1, del D.L. 39/2023, al fine di prorogare il termine ultimo fino al quale è autorizzato il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data del 15 aprile 2023 (data di entrata in vigore del D.L. 39/2023, cui lo stesso riferiva l’efficacia della norma).

Il termine previsto del 31 dicembre 2025 e prorogato al 31 dicembre 2026, in virtù della modifica operata in sede referente, rappresentava l’ultima modifica del termine più volte prorogato, previsto originariamente dal testo del D.L. 39/2023 al 31 dicembre 2023.

Il testo dell’articolo 7, comma 1, del D.L. 39/2023 ispirato dall’obiettivo di fronteggiare la crisi idrica attraverso una gestione razionale e sostenibile della risorsa, consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto in esame, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all’Allegato A.

 

L’Allegato A al decreto 39/2023 contiene due parti.

La Parte A, suddivisa in due sezioni, definisce gli utilizzi e le prescrizioni minime per le acque affinate.

La sezione 1 specifica che per uso irriguo in agricoltura s’intende l’irrigazione dei seguenti tipi di colture:

·         colture alimentari da consumare crude, ossia colture destinate al consumo umano a uno stato crudo o non lavorato;

·         colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano dopo un processo di trasformazione (cottura o lavorazione industriale);

·         colture per alimentazione animale (pascoli e colture da foraggio);

·         colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono destinati al consumo umano (da fibra, da sementi, da energia, da ornamento, per tappeto erboso).

La sezione 2 specifica le prescrizioni minime di qualità delle acque affinate per usi irrigui in agricoltura e controlli. La tabella 1 elenca le classi di qualità delle acque affinate a cui sono associate le tecniche di irrigazione e gli utilizzi agricoli consentiti. La tabella 2 suddivide le acque affinate in quattro classi di qualità in base al livello di specifici parametri (prescrizioni di qualità) e alla frequenza minima dei controlli.

La parte B è relativa al piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua.

 

Il riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo è autorizzato dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741.

 

L’articolo 7 precisa, nei commi seguenti, l’iter con cui viene rilasciata la citata autorizzazione prevista al comma 1 e il soggetto responsabile alla predisposizione del piano di gestione dei rischi.

Il comma 2, infatti, specifica che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalità di cui alla legge n. 241 del 1990, al quale partecipano l’agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e l’azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio dell’autorizzazione unica comprende ogni autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato. L’istanza di autorizzazione unica è presentata dal gestore dell’impianto di depurazione, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. Il termine per la conclusione del procedimento unico è pari a quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale, il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, istituito dall’art. 3 del medesimo decreto, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di trenta giorni.

Il comma 3 stabilisce, infine, che il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 sia predisposto dal gestore dell’impianto che ha presentato l’istanza, in collaborazione con i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell’Allegato A al decreto in esame.

Per ciò che riguarda il citato regolamento (UE) 2020/741, esso stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell’acqua e al relativo monitoraggio, nonché disposizioni sulla gestione dei rischi, e sull’utilizzo sicuro delle acque affinate (acque reflue urbane depurate) nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche. L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura, onde assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e animale, promuovere l’economia circolare, favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici, e contribuire agli obiettivi della direttiva 2000/60/CE affrontando in modo coordinato in tutta l’Unione il problema della scarsità idrica e le risultanti pressioni sulle risorse idriche, e contribuire di conseguenza anche al buon funzionamento del mercato interno.

Si ricorda, infine, che nel 2025 la Commissione Agricoltura della Camera dei deputati ha tenuto un ciclo di audizioni informali in merito all’attività di trattamento dei fanghi di depurazione da acque reflue per il loro utilizzo in agricoltura come fertilizzanti.

 

Il comma 1-ter dell’articolo 13 prevede l’abrogazione del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 attualmente vigente, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell’articolo 99, comma 1 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante previsioni di analogo tenore.

 

Si ricorda che il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 introduce il Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

L’articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, riscritto dall’art. 14-ter, comma 2, del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, ha previsto che con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue.

La procedura richiamata da detta disposizione è quella prevista dall’articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essa preveda che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare, tra l’altro, l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti Comunitari (lett. a)), nonché l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale (lett. b)).

Ciò configura dunque il decreto del Presidente della Repubblica quale atto di rango superiore nella gerarchia delle fonti rispetto al decreto ministeriale.

Il provvedimento previsto dalla formulazione previgente del presente comma, che prevedeva l’adozione di un decreto interministeriale, era stato emanato con D.M. 2 maggio 2006. Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata tuttavia segnalata l’inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

 


 

Articolo 13, comma 2
(Obbligo di integrazione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili)

 

 

L’articolo 13, comma 2, differisce al 1° gennaio 2026 il termine di decorrenza dell’obbligo di integrazione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) per le forniture di energia superiori a 500 TEP annui.

 

Nello specifico, la disposizione novella l’articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 199/2021, che fissava al 1° gennaio 2025 (termine già prorogato una volta dal 1° gennaio 2024) la decorrenza dell’obbligo in capo alle società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui di provvedere affinché una quota dell’energia venduta sia rinnovabile. In base a tale norma, le società che vendono a terzi energia termica per il riscaldamento e il raffrescamento – sotto forma di calore e per quantità superiori a 500 TEP annui – sono tenute a garantire che una quota dell’energia venduta sia di origine rinnovabile. Tale termine viene ora prorogato con decorso dell’obbligo a partire dal 1° gennaio 2026.

 

L’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021 demanda a un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (già Ministro della transizione ecologica) la definizione delle modalità di:

§  attuazione dell’obbligo di cui al comma 1, del medesimo articolo 27, secondo traiettorie annuali coerenti con l’articolo 3, comma 2, del medesimo decreto: tale articolo fissa un obiettivo di incremento indicativo di energia da fonti rinnovabili (nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento) pari a 1,3 punti percentuali, calcolato come media annuale per i periodi 2021-2025 e 2026-2030;

§  verifica del rispetto dell’obbligo di cui al comma 1;

§  eventuale riduzione della soglia di cui al comma 1, tenendo conto dell’evoluzione del grado di raggiungimento degli obiettivi e della sostenibilità economica degli investimenti;

§  versamento del contributo compensativo da parte dei soggetti inadempienti rispetto all’obbligo di cui al comma 1. Il contributo confluisce in un fondo appositamente costituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), finalizzato alla realizzazione di interventi con effetto equivalente per il raggiungimento degli obiettivi previsti;

§  utilizzo delle risorse confluite nel predetto fondo, secondo criteri di massima efficienza e di riduzione dei costi nell’individuazione dei contributi compensativi per i soggetti obbligati.

 

Si segnala che i suddetti obiettivi devono intendersi aggiornati alla luce della direttiva (UE) 2023/2413 (c.d. RED III), i cui traguardi sono stati integrati nel PNIEC 2024. In particolare, il PNIEC 2024 fissa la quota FER nel settore termico al 35,9% per il 2030. Al riguardo, si precisa che la direttiva RED III individua per l’Italia un obiettivo settoriale al 2030 pari al 29,6%, che sale al 39,1% computando gli incrementi indicativi previsti dall’Allegato 1a della medesima direttiva. Ai fini del conseguimento di tale target, il PNIEC 2024 prevede il ricorso al contributo del recupero di calore di scarto e della quota rinnovabile dell’energia elettrica consumata per riscaldamento, alle condizioni stabilite dalla direttiva RED III.

Per quanto concerne l’iter di adozione del decreto ministeriale, l’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021 prevedeva la pubblicazione del decreto attuativo (c.d. DM OIERT) entro il 31 dicembre 2022. Il MASE ha avviato una consultazione sullo schema di decreto il 19 dicembre 2023;  il termine della consultazione, inizialmente fissato al 15 gennaio 2024, è stato successivamente prorogato al 31 gennaio 2024.

In tale sede, riferisce la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame, la maggioranza degli operatori ha segnalato l’importanza di considerare anche il calore di scarto come fonte rinnovabile ai fini del rispetto degli imponendi obblighi, come indicato, del resto, anche nell’allegato I del d.lgs. n. 199/2021, che prevede che il calore di scarto venga incluso all’interno della contabilizzazione della quota di calore prodotta da fonti rinnovabili. Stando alla relazione, la possibilità di conteggiare il calore di scarto, al fine di adempiere all’obbligo imposto dalla norma primaria, presenta particolari criticità e complessità che hanno impedito di concludere l’istruttoria tecnica sul decreto in questione. Con ciò si dovrebbe spiegare il fatto che il decreto non risulta essere ancora adottato.

La relazione illustrativa fornita dal Governo rileva, inoltre, che la necessità della proroga è determinata dal fatto che, ai fini dell’emanazione del decreto ministeriale attuativo della disposizione medesima, si è reso opportuno attendere la pubblicazione delle linee guida della Commissione europea relative alla definizione di calore e freddo di scarto, prevista dall’articolo 2 della direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II): queste ultime sono state pubblicate con comunicazione della Commissione europea, il 2 settembre 2024, al numero C (2024) 5043.

Infine, a ulteriore sostegno della proroga in esame, la relazione illustrativa precisa che questa è volta a consentire agli operatori di programmare gli interventi e gli investimenti necessari in un arco temporale sostenibile nell’autonomia organizzativa propria di impresa

 

Stando alla relazione tecnica, la disposizione in commento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di un obbligo a carico degli operatori di mercato.

Articolo 13, commi 3-5
(Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto)

 

 

I commi 3-5 dell’articolo 13 modificano la disciplina del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto, prevedendo:

- la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2025 fino al 31 dicembre 2026) della durata dell’incarico commissariale e della possibilità per il Commissario di nominare non più di due subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie (co. 3, lett. a) e b);

- le conseguenti disposizioni per assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle proroghe citate (co. 3, lett. c), d), e), e co. 5).

- l’obbligo, per il Commissario, di provvedere, entro il 31 marzo 2026, a trasmettere il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi e un’informativa sullo stato di attuazione dei medesimi (co. 4).

 

Proroghe e copertura degli oneri finanziari conseguenti (commi 3 e 5)

Il comma 3 modifica la disciplina del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, recata dall’art. 1 del D.L. 129/2012.

In particolare le modifiche intervengono sul comma 1 del citato articolo 1 e sono volte a:

• disporre la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026) della durata dell’incarico commissariale (lettera a), che modifica il terzo periodo del comma 1 dell’art. 1 del D.L. 129/2012);

Il testo vigente del citato terzo periodo prevede, tra l’altro, che “il Commissario resta in carica per la durata di tre anni, prorogabili sino al 31 dicembre 2025 (termine prorogato al 31 dicembre 2026 dalla lettera in esame, n.d.r.) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”. In linea con tale disposizione, con il D.P.C.M. 28 febbraio 2024, Vito Felice Uricchio è stato nominato Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, in sostituzione del precedente Commissario, fino al 31 dicembre 2024. Tale incarico è stato poi prorogato fino al 31 dicembre 2025 con il successivo D.P.C.M. 27 dicembre 2024.

prorogare di un anno (vale a dire per tutto il 2026) la possibilità, per il Commissario, di provvedere alla nomina di non più di due subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie (lettera b), che modifica il nono periodo del comma 1 dell’art. 1 del D.L. 129/2012);

Il testo vigente del citato nono periodo prevede che “il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, per il biennio 2024-2025 (periodo che diviene il triennio 2024-2026 in ragione della proroga in esame, n.d.r.), non più di due subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti ai quali gli stessi sono preposti”.

In attuazione di tale disposizione, il Commissario ha provveduto alla nomina delle subcommissarie Maria Stefania Fornaro e Annamaria Basile.

• disciplinare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle proroghe succitate (lettere c), d) ed e) del comma 3 e comma 5), ammontanti complessivamente ad un importo massimo di 754.246 euro per l’anno 2026, come dettagliato di seguito.

In particolare, la lettera c) del comma 3 modifica il quindicesimo periodo del comma 1 dell’art. 1 del D.L. 129/2012, il cui testo vigente disciplina la copertura degli oneri relativi al compenso del Commissario, nel limite di 132.700 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, estendendo la medesima copertura anche per l’anno 2026.

La lettera d) del comma 3 modifica il diciassettesimo periodo del comma 1 dell’art. 1 del D.L. 129/2012 – il cui testo vigente disciplina, tra l’altro, la copertura degli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale e dei subcommissari, quantificati in 545.946 euro per l'anno 2025 – estendendo la medesima copertura anche all’esercizio 2026.

La lettera e) del comma 3 integra il disposto del diciottesimo periodo del comma 1 dell’art. 1 del D.L. 129/2012, al fine di autorizzare, per le esigenze di funzionamento della struttura commissariale, la spesa di 75.600 euro per l’anno 2026.

Il comma 5 dell’articolo in esame disciplina la copertura finanziaria degli oneri recati da tale autorizzazione di spesa stabilendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Adempimenti in capo al Commissario (comma 4)

Il comma 4 prevede che, entro il 31 marzo 2026, il Commissario in questione:

• trasmette, alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi;

• rende altresì informativa sullo stato di attuazione degli interventi medesimi al CIPESS (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile).

 

 

L’articolo 1, comma 1, del D.L. 129/2012 ha demandato a un D.P.C.M. (emanato su proposta del Ministro dell'ambiente) la nomina di un Commissario straordinario al fine di assicurare l’attuazione degli interventi previsti dal Protocollo di intesa del 26 luglio 2012 per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto (compresi quelli individuati per un importo complessivo pari a 110,2 milioni di euro dalle delibere CIPE del 3 agosto 2012, afferenti a risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione già assegnate alla regione Puglia e ricomprese nel predetto Protocollo).

L’art. 5 del D.L. 1/2015 ha disposto che, in considerazione della peculiare situazione dell'area di Taranto, l'attuazione degli interventi che riguardano detta area è disciplinata dallo specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo di Taranto (CIS Taranto). Il comma 2-ter di tale articolo ha stabilito che il CIS Taranto deve contenere, tra l’altro, anche il Programma per le bonifiche previsto dall’art. 6 del medesimo decreto-legge. Il comma 1 di tale articolo 6 ha incaricato il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto di predisporre “un Programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale[120], volto a garantire, ove possibile, mediante ricorso alle BAT (Best Available Techniques) riconosciute a livello internazionale, il più alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente”. Lo stesso articolo ha stabilito che tale Programma è attuato secondo disposizioni contenute nel CIS Taranto. Il successivo comma 2 ha disposto che alla predisposizione ed attuazione del Programma di misure in questione sono destinate, per essere trasferite sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, le risorse effettivamente disponibili di cui al D.L. 129/2012, di cui alla delibera CIPE 17/03 e delibere ad essa collegate 83/03 e successive modificazioni e 179/06, nonché le risorse allo scopo impegnate dal Ministero dell'ambiente “e ulteriori risorse che con propria delibera il CIPE può destinare nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione”, per il prosieguo di interventi di bonifiche e riqualificazione dell'area di Taranto. Il comma 3 dello stesso articolo dispone che “una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse di cui al comma 2, trasferite al Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto per le finalità del comma 1, può essere utilizzata dal Commissario stesso per tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi”.

Informazioni sullo stato di attuazione degli interventi in questione sono state fornite dal Ministro dell'ambiente in risposta all'interrogazione 3/01706, resa nella seduta dell'Assemblea della Camera del 5 febbraio 2025. In tale risposta viene in particolare evidenziato che il succitato programma di misure è attuato secondo le disposizioni del CIS Taranto, "nell'ambito del quale le risorse stanziate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per interventi a finalità ambientale ammontano a quasi 89 milioni, di cui 40 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Il predetto contratto ricomprende, complessivamente, 151 interventi, per un valore di circa 1.540 milioni, di cui una consistente parte, pari a 833 milioni, posta a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione. Alla data del 30 giugno scorso, lo stato d'avanzamento complessivo registrato sui sistemi di monitoraggio è pari al 51 per cento con riferimento agli impegni e al 38 per cento con riferimento ai pagamenti".

Ulteriori informazioni sono state fornite dal Commissario nel corso della sua audizione, svolta il 15 aprile 2025, nell’ambito della missione a Taranto della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.

 

Il comma 1 dell’art. 1 del D.L. 129/2012 dispone, tra l’altro, che con il succitato decreto di nomina è altresì individuato il compenso del Commissario, in misura non superiore a quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011 (quindi non superiore a 100.000 euro annui). Viene altresì disposto (dal terzo periodo del medesimo comma) che il Commissario resta in carica per la durata di tre anni, prorogabili sino al 31 dicembre 2025 (termine prorogato al 31 dicembre 2026 dalla lettera a) del comma 3 in esame) con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'ambiente.

Il quarto periodo del comma 1 dispone invece che con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’ambiente, è definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a 10 unità di livello non dirigenziale, e 2 unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Tale struttura, in base al disposto dell’undicesimo periodo del comma 1, cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario.

In base al disposto dei periodi nono e decimo del medesimo comma 1, il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, per il biennio 2024-2025 (periodo che diviene il triennio 2024-2026 in ragione della proroga disposta dalla lettera b) del comma 3 in esame) non più di due subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti ai quali gli stessi sono preposti. La remunerazione dei subcommissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun subcommissario, di 75.000 euro annui lordi onnicomprensivi.

La copertura degli oneri relativi al compenso del Commissario, alle spese di personale della struttura commissariale e dei subcommissari, nonché degli oneri per le esigenze di funzionamento della struttura commissariale, è disciplinata dai periodi quindicesimo, diciassettesimo e diciottesimo del comma 1 dell’art. 1 del D.L. 129/2012. Tali periodi, in ragione delle proroghe recate dal comma 3 in esame, sono modificati e integrati dalle disposizioni in esame, al fine di provvedere alla copertura degli oneri conseguenti.

Come ricordato in precedenza, l’incarico Commissariale è attualmente ricoperto da Vito Felice Uricchio che, con il D.P.C.M. 28 febbraio 2024, è stato nominato Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, in sostituzione del precedente Commissario, a decorrere dal 1° marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2024. Tale incarico è stato poi prorogato fino al 31 dicembre 2025 con il successivo D.P.C.M. 27 dicembre 2024.

Nel sito web del Commissario sono inoltre disponibili i decreti di nomina dei due subcommissari succitati e la composizione della Struttura commissariale di supporto.

 

La relazione illustrativa al presente decreto-legge evidenzia che “il Commissario per il sito di interesse nazionale (SIN) di Taranto nominato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 129 del 2012 (…) ha un ruolo fondamentale ai fini della bonifica e riqualificazione della città e dell’area di Taranto, in quanto presiede alle riunioni del Tavolo istituzionale permanente del Contratto istituzionale di sviluppo per l’area di Taranto (v. supra), sottoscritto il 31 dicembre 2015, che ha il compito di coordinare e concertare tutte le azioni in essere nell’area di Taranto nonché di definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio” e che il medesimo Commissario gestisce risorse finanziarie per un importo complessivo di circa 325 milioni di euro, di cui 158,8 milioni in capo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, “destinate al finanziamento degli interventi di bonifica attualmente in corso”.

 


 

Articolo 13, comma 4-bis
(Gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 “Marche Centro - Macerata”)

 

 

Il comma 4-bis dell’articolo 13, introdotto in sede referente, proroga al 31 dicembre 2027, subordinatamente al rispetto di una serie di condizioni, la durata dell'affidamento agli attuali gestori del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 “Marche Centro - Macerata”.

 

Il comma in esame reca una disposizione transitoria finalizzata a garantire la continuità del servizio idrico integrato (SII) nell'ambito territoriale ottimale (ATO) n. 3 “Marche Centro - Macerata”, nelle more:

- del completamento della valutazione ambientale strategica (VAS) del piano d'ambito (PdA) e della conseguente approvazione definitiva;

- nonché dell'adozione degli atti di scelta della modalità dì gestione ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (v. box seguente).

 

A tale fine, la durata dell'affidamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è prorogata, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, sino al 31 dicembre 2027, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

a) conclusione del procedimento di VAS e approvazione definitiva del PdA da parte dell'ente di governo dell'ambito entro il 30 giugno 2026;

b) adozione, entro il 31 dicembre 2026, della relazione istruttoria e degli atti presupposti ai fini della scelta della modalità di gestione del SII;

e) presentazione, entro il 30 novembre 2027, dell'eventuale proposta di affidamento diretto a società in house da parte dei gestori pubblici uscenti, corredata del piano economico-finanziario coerente con il PdA approvato.

 

In proposito si ricorda che la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 116 del 2020, per quanto concerne le disposizioni che elevano “a livello legislativo una disciplina già oggetto di un atto amministrativo” (cd. leggi provvedimento), ha osservato che “Si tratta di un esercizio del potere legislativo che in linea di principio questa Corte ha sempre ritenuto non contrario alla Costituzione, sul presupposto che le leggi-provvedimento non sono incompatibili, in sé e per sé, con l’assetto dei poteri in essa stabilito (sentenze n. 181 del 2019 e n. 85 del 2013); esse devono però soggiacere ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 182 del 2017, n. 85 del 2013 e n. 20 del 2012). La loro legittimità costituzionale «deve essere “valutata in relazione al loro specifico contenuto” (sentenze n. 275 del 2013, n. 154 del 2013 e n. 270 del 2010), “essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore (sentenza n. 288 del 2008)”» (sentenza n. 181 del 2019)”.

 

 

 

Il servizio idrico integrato

 

Il servizio idrico integrato (SII) è costituito, ai sensi della definizione recata dall'art. 141, comma 2, del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), “dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione nonché di riuso delle acque reflue”.

Secondo la disciplina recata dal Codice, l'organizzazione del SII si articola, territorialmente, per Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), definiti dalle Regioni. Viene altresì previsto che gli enti locali partecipano obbligatoriamente all'Ente di governo dell'ATO (EGATO).

L'art. 149 del Codice affida all'EGATO il compito di provvedere alla predisposizione e/o all'aggiornamento del piano d'ambito (PdA), e disciplina i contenuti del medesimo. Tale piano (che deve essere sottoposto a VAS ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 152/2006) rappresenta lo strumento programmatorio cardine dell'EGATO, risultato di un'attività di ricognizione delle infrastrutture esistenti, della stesura di un programma degli interventi infrastrutturali necessari e di un piano economico-finanziario (PEF) connesso ad un modello gestionale ed organizzativo.

L'EGATO, nel rispetto del PdA e del principio di unicità della gestione per ciascun ATO, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo e provvede, conseguentemente, all'affidamento del servizio ad un soggetto gestore, nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (da ultimo riformata con il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201).

 

La gestione del SII nell’ATO 3 “Marche Centro - Macerata”

 

Secondo quanto riportato nella relazione sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato relativa al secondo semestre del 2025, trasmessa alla Camera l’11 febbraio 2026 (Doc. CXLVI, n. 7), il territorio dell’ATO 3 “Marche Centro – Macerata” comprende 46 Comuni e ha una estensione pari a 2.521 km2, con una popolazione residente di 359.227 abitanti.

Nell’atto di segnalazione del 18 dicembre 2025 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AS2130) – con il quale l’AGCM ha evidenziato una serie di criticità concorrenziali connesse all’attuale gestione operativa del SII e al futuro affidamento in house da parte dell’ente di governo dell’ATO 3 “in favore di una società consortile quale gestore unico d’ambito, che dovrebbe avere una durata pari a 30 anni per un importo di circa 1-1,5 miliardi di euro” – viene ricordato che “l’attuale gestione del servizio, prorogata uniformemente fino al 31 dicembre 2025 dall’Ente d’ambito competente, appare particolarmente frammentata: escludendo le tre gestioni in economia e il Comune di Ussita con regime di salvaguardia, il servizio idrico nell’ambito interessato è complessivamente affidato a ben 11 società in house. Sono 3 le holding in house (SI Marche, Unidra e CMA) le quali, tuttavia, non si occupano della gestione operativa, che risulta affidata ad altre 8 società (APM, ATAC, ASSM, ASSEM, Valli Varanensi, Astea, Acquambiente Marche, SAN)”.

Utili elementi di informazione sono altresì desumibili dalla delibera della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per le Marche del 17 dicembre 2025 (delibera n. 206/2025/VSG), concernente l’operazione relativa alla costituzione del gestore unico del servizio idrico integrato nell'ATO 3, e secondo la quale l’operazione societaria nel suo complesso presenti carenze motivazionali e profili di non conformità alla normativa vigente.

 


 

Articolo 13, commi 5-bis e da 5-quinquies a 5-octies
(Tracciabilità dei rifiuti)

 

 

I commi 5-bis e da 5-quinquies a 5-octies dell’articolo 13, introdotti in sede referente, recano disposizioni modificative della disciplina in materia di tracciabilità dei rifiuti.

Il comma 5-bis prevede – per i piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) – la possibilità, fino al 15 settembre 2026, di continuare a emettere il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato cartaceo.

Solo a decorrere da tale data, in base al disposto del comma 5-septies, si applicano le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei FIR.

Il comma 5-octies prevede l’abrogazione della disposizione, rimasta finora inattuata, che ha demandato ad un apposito decreto ministeriale la proroga del termine per l’iscrizione al RENTRI da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché da parte di tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali.

I commi 5-quinquies e 5-sexies prevedono il differimento, al 30 giugno 2026, del termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali. Viene inoltre demandata al Comitato nazionale di tale Albo la disciplina dei tempi e delle modalità per l'installazione dei citati sistemi.

 

Formulario di identificazione dei rifiuti (commi 5-bis e 5-septies)

Il comma 5-bis, introdotto in sede referente, prevede – per enti e imprese di piccole dimensioni (con un numero di dipendenti pari o inferiore a 10) che sono produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e obbligati ad iscriversi al RENTRI – la possibilità di continuare ad emettere il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato cartaceo anziché, come previsto dall’art. 7, comma 8, del D.M. Ambiente 59/2023 (v. box), digitalmente.

Tale possibilità è concessa a decorrere dalla data in cui tali enti/imprese sono tenuti ad iscriversi al RENTRI (vale a dire dal 15 dicembre 2025, in base al disposto dell'art. 13, comma 1, lettera c), del citato decreto ministeriale, v. box) e fino al 15 settembre 2026.

Il comma 5-septies, introdotto in sede referente, inserisce un comma 10-bis all’art. 258 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).

Tale nuovo comma prevede che – in sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al RENTRI – le sanzioni previste dal secondo periodo del comma 10 (relative alla mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi in questione con le tempistiche e le modalità prescritte), con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei FIR, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026; vale a dire solo dopo la scadenza del termine, fissato dal precedente comma 5-bis, fino al quale è concessa, ai soggetti indicati nel medesimo comma, la possibilità di continuare ad emettere il FIR in formato cartaceo.

Si ricorda che il secondo periodo del comma 10 dell’art. 258 del Codice dell'ambiente dispone che la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati informativi con le tempistiche e le modalità prescritte “comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi”.

 

Tempistica di iscrizione al RENTRI (comma 5-octies)

Il comma 5-octies, introdotto in sede referente, prevede l’abrogazione della disposizione, rimasta finora inattuata, recata dal comma 2-bis dell'articolo 11 del D.L. 202/2024.

Tale comma 2-bis ha demandato a un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (mai emanato) la proroga del termine del 13 febbraio 2025 previsto per l’iscrizione al RENTRI da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché da parte di tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali.

 

Sistemi di geolocalizzazione dei mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi (commi 5-quinquies e 5-sexies)

Il comma 5-quinquies, introdotto in sede referente, prevede il differimento al 30 giugno 2026 del termine – fissato al 15 dicembre 2024 dall’art. 17 del D.M. 59/2023 (v. box seguente) – a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali.

Si ricorda che – come evidenziato nel sito web dell’Albo nazionale gestori ambientali – che “l’iscrizione all’Albo in categoria 5 è richiesta per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi” e che “il Comitato Nazionale con Delibera n. 5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla Delibera n. 8 del 12 settembre 2017, ha fissato i criteri e i requisiti per l’iscrizione all’Albo in tale categoria”.

 

Il comma 5-sexies, anch’esso introdotto in sede referente, prevede che il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali stabilisce, con proprie deliberazioni, nel rispetto del termine previsto dal comma precedente, i tempi e le modalità che i trasportatori di rifiuti pericolosi devono osservare per l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli adibiti a tale attività di trasporto, per le finalità di cui all'articolo 188-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il richiamato comma 3 dispone che il RENTRI, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente, è articolato in:

a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;

b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del Codice dell'ambiente (vale a dire, rispettivamente, i registri di carico e scarico e i FIR) e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto.

 

 

L’articolo 6 del D.L. 135/2018 ha previsto la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019. In sostituzione di tale sistema, il medesimo articolo ha previsto l'istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e ha disposto – fino alla definizione ed alla piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente – l'applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali (registri di carico e scarico, formulario di identificazione dei rifiuti - FIR, modello unico di dichiarazione ambientale - MUD). Successivamente, l'art. 1, comma 16, del d.lgs. 116/2020 (di recepimento delle direttive europee 2018/851/UE e 2018/852/UE su rifiuti e imballaggi) ha riportato all'interno del Codice dell'ambiente (mediante la riscrittura dell'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006) la nuova disciplina del RENTRI introdotta dal richiamato art. 6 del D.L. 135/2018.

 

In attuazione dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006, è stato emanato il regolamento di disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), recato dal D.M. Ambiente 4 aprile 2023, n. 59. Tale decreto, pubblicato nella G.U. 31 maggio 2023, n. 126, è entrato in vigore il 15 giugno 2023.

L’art. 12 di tale regolamento individua, all’art. 12, i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI, tra i quali rientrano i produttori di rifiuti pericolosi.

Si fa notare che in materia è intervenuto il comma 789 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) che ha escluso dall’obbligo di iscrizione al RENTRI i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 190, commi 5 e 6, del D.Lgs. 152/2006 (tra gli altri, gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi e i soggetti esercenti particolari attività, quali parrucchieri, istituti di bellezza, manicure/pedicure, tatuaggi/piercing, che producono taluni rifiuti pericolosi, e i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa), nonché i consorzi o i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva che gestiscono particolari categorie di rifiuti.

 

L’art. 13, comma 1, del D.M. 59/2023, disciplina invece le tempistiche di iscrizione al RENTRI prevedendo le seguenti scadenze temporali:

a) dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali. Si fa notare che il comma 2-bis dell’art. 11 del D.L. 202/2024, che viene abrogato dal comma 5-octies in esame, ha demandato a un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (mai emanato) la proroga del citato termine del 13 febbraio 2025;

b) dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;

c) dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, quindi, in particolare, per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti non superiore a 10.

 

Il D.M. 59/2023 disciplina inoltre la modulistica da utilizzare per il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) e stabilisce, tra l’altro:

- all’art. 7, comma 8, che il FIR è emesso e gestito in modalità digitale (c.d. xFIR) a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c);

- che i produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI tengono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo (art. 6, comma 1).

Come chiarito nel portale “Supporto RENTRI”, per una serie di soggetti iscritti al RENTRI, tra cui i produttori di rifiuti pericolosi, l’emissione del FIR in formato digitale (xFIR) diventa obbligatoria, ai sensi del D.M. 59/2023, a partire dal 13 febbraio 2026[121]. Per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi indicati dall’art. 13, comma 1, lettera c), del D.M. 59/2023 (quindi, in particolare, per enti e imprese con un numero di dipendenti pari o inferiore a 10), il citato termine, viene differito dal comma 5-bis in esame al 15 settembre 2026.

 

Degne di nota – in quanto interessate dalle disposizioni recate dai commi in esame – sono infine le disposizioni recate dagli articoli 16 e 17 del D.M. 59/2023.

L’articolo 16 stabilisce che – ad eccezione dei soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, che sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente – i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, ai fini di quanto previsto, in particolare, dall'art. 188-bis, comma 3, lettera b), del Codice dell'ambiente.

Il richiamato comma 3 dispone che il RENTRI, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente, è articolato in:

a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;

b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del Codice dell'ambiente (vale a dire, rispettivamente, i registri di carico e scarico e i FIR) e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto.

L’articolo 17 del D.M. 59/2023 dispone (al comma 1) che, a decorrere dal 15 dicembre 2024, la disponibilità delle tecnologie di geolocalizzazione indicate all'articolo 16 è requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il citato termine viene differito al 30 giugno 2026 dal comma 5-quinquies in esame.

 

 


 

Articolo 13, commi 5-ter e 5-quater
(Inviato speciale per il cambiamento climatico)

 

 

I commi 5-ter e 5-quater dell’articolo 13, introdotti in sede referente, estendono agli anni 2026 e 2027 l’autorizzazione di spesa prevista per la corresponsione del compenso dell’inviato speciale per il cambiamento climatico e per le spese di missione del medesimo soggetto. È altresì disciplinata la copertura finanziaria degli oneri conseguenti, pari complessivamente a circa 0,7 milioni di euro per il biennio 2026-2027.

 

Il comma 5-ter, introdotto in sede referente, prevede:

- alla lettera a), l’estensione dell’autorizzazione di spesa prevista, dal primo periodo del comma 2 dell'art. 12 del D.L. 44/2023, per la corresponsione del compenso dell’inviato speciale per il cambiamento climatico. L’autorizzazione vigente, pari a 238.380 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, viene estesa anche agli anni 2026 e 2027;

- alla lettera b), l’estensione dell’autorizzazione di spesa prevista, dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 12 del D.L. 44/2023, per far fronte agli oneri di missione dell’inviato speciale per il cambiamento climatico. L’autorizzazione vigente, pari a 110.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, viene estesa anche agli anni 2026 e 2027.

 

Il comma 5-quater, introdotto in sede referente, disciplina la copertura degli oneri derivanti dalle proroghe disposte dal comma precedente, stabilendo che agli stessi (pari a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027) si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica.

 

 

L’articolo 17-novies, comma 1, del D.L. 80/2021, come riscritto dall’art. 12, comma 1, del D.L. 44/2023, ha previsto – al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico – la nomina, da parte dei Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli affari esteri e della cooperazione internazionale – dell’inviato speciale per il cambiamento climatico.

Lo stesso articolo disciplina il supporto tecnico e organizzativo all'inviato nonché i requisiti di nomina e la durata dell’incarico del medesimo soggetto.

Oltre a riscrivere la disciplina dell’inviato speciale, l’articolo 12 del D.L. 44/2023 ha provveduto, al comma 2, a prolungare le autorizzazioni di spesa recate per il triennio 2021-2023 anche agli anni 2024 e 2025. Tale comma ha infatti autorizzato, per la corresponsione del compenso dell’inviato, la spesa di 238.380 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e, per gli oneri di missione del medesimo soggetto, la spesa di 110.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Come evidenziato nel comunicato stampa dell’8 agosto 2023, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in tale data è stato nominato inviato speciale per il cambiamento climatico il professor Francesco Corvaro.

 


 

Articolo 13, comma 5-novies
(Recupero dei rifiuti nei cementifici)

 

 

Il comma 5-novies dell’articolo 13, introdotto in sede referente, rinvia di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2026, l’efficacia della norma transitoria secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti “R1” (utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.

 

Il differimento previsto dal comma in esame interviene sull’efficacia della disposizione recata dal comma 5-bis dell’articolo 4 del D.L. 17/2022.

Tale ultima disposizione prevede – al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche, in particolare per le imprese del settore del cemento – che, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti “R1” con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.

Si ricorda che, in base all’allegato C alla parte IV del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), che elenca le operazioni di recupero dei rifiuti, l’operazione “R1” consiste nell’utilizzazione (di rifiuti) principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

 

Il citato comma 5-bis precisa che la deroga in esso prevista:

- si applica previa comunicazione all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;

- opera a condizione che vengano rispettati i limiti tecnici impiantistici previsti dalle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti (previsti dall'art. 26-bis del D.L. 113/2018);

- si applica fino al 31 dicembre 2025.

Tale termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2022, è stato differito al 31 dicembre 2023 dall’art. 11, comma 8-septies, del D.L. 198/2022, poi al 31 dicembre 2024 dall’art. 7, comma 3-bis del D.L. 132/2023, poi al 31 dicembre 2025 dall’art. 11, comma 2-septies, del D.L. 202/2024, e ora al 31 dicembre 2026 dal comma in esame.


 

Articolo 14, comma 1
(Fondo di garanzia per le PMI)

 

 

L’articolo 14, comma 1, proroga di un altro anno il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia PMI, parzialmente derogatoria di quella ordinaria, portandolo dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026.

 

L’articolo 14, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine di operatività della disciplina speciale del Fondo di cui all’articolo 15-bis del D.L. n. 145/2023, ossia il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Il Fondo è stato istituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a., ai sensi dell’art. 2, comma 100, lett. a),  della legge n. 662 del 1996.

Successivamente, l’articolo 15-bis, comma 1, del D.L. n. 145/2023, ha disposto che dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, il Fondo di garanzia per le PMI, fermo restando il limite massimo di impegni annualmente assumibile, fissato dalla legge di bilancio, operi secondo specifiche modalità, parzialmente derogatore della disciplina ordinaria. Il termine del 31 dicembre 2024 è stato prorogato al 31 dicembre 2025 dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 450, L. n. 207/2024).

L’intervento in esame proroga il termine di un ulteriore anno.

 

Secondo le relazioni governative che accompagnano la presentazione del presente disegno di legge di conversione del decreto-legge, le ragioni della proroga risiederebbero in tre considerazioni.

Da un lato, il citato articolo 15-bis, comma 1, alla lettera d), prevede che anche per gli enti del Terzo settore (ETS) iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore e al repertorio economico amministrativo (REA) presso il registro delle imprese, la possibilità di accedere al Fondo di garanzia per le PMI in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a 60.000 euro, senza l’applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo. L’accesso al fondo è previsto anche per gli ETS non iscritti al REA e per gli enti religiosi civilmente riconosciuti qualora la garanzia sia rilasciata interamente a valere su una sezione speciale istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’economia e delle finanze: tale accordo interministeriale, secondo la relazione del Governo sarebbe di “imminente sottoscrizione”.

Dall’altro, con l’articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 95/2025 (legge n. 118/2025), alla sezione speciale del Fondo di garanzia è stata assegnata una dotazione di 10 milioni di euro, al fine di sostenerne l’operatività e le finalità.

Da tale implementazione della sezione speciale del Fondo per le PMI e dall’imminente sottoscrizione del citato accordo interministeriale consegue, secondo la relazione illustrativa, che la proroga al 31 dicembre 2026 consentirebbe agli ETS non iscritti al REA e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di poter fruire della relativa garanzia per tutto il 2026.

Ulteriore ragione della proroga risiederebbe, secondo la relazione tecnica, nell’effetto di equivalenza dei fabbisogni finanziari tra lo scenario con proroga e lo scenario senza proroga: il numero di operazioni finanziarie richiedenti la garanzia pubblica è stimato in misura pressoché sovrapponibile nei due scenari, e la percentuale media garantita dei due scenari tende a coincidere, pur a fronte di discipline diverse che prevedono coperture maggiormente uniformi in caso di proroga, a fronte di coperture differenziate per classe di rischio, in caso di ripristino della normativa ordinaria.

Per maggiori approfondimenti sul funzionamento del Fondo di garanzia per le PMI si rimanda al box che segue.

 

Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a., ai sensi dell’art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662/1996, costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a garantire la liquidità delle PMI. Con l’intervento del Fondo, l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive – e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative – sugli importi garantiti dal Fondo stesso.

Il Fondo, in via ordinaria, garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad es., talune attività finanziarie e assicurative). Le condizioni di ammissibilità valide per la disciplina ordinaria del Fondo sono dettate dal D.M. 6 marzo 2017.

Alla disciplina ordinaria del Fondo, si è aggiunta – in ragione della necessità di sostenere le PMI fortemente colpite dagli effetti della crisi pandemica – una disciplina speciale, straordinaria e temporanea approntata appositamente per potenziare lo strumento ed estenderne la portata, per ciò che attiene sia agli importi garantibili, che ai beneficiari finali, nell’ottica di assicurare la necessaria liquidità al tessuto imprenditoriale italiano. Il Fondo di garanzia è rientrato, in questo senso, tra le principali misure che sono state utilizzate per controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi provocata dalla pandemia e, anche, dalla crisi energetica.

L’intervento straordinario del Fondo – introdotto in pieno periodo pandemico dall’articolo 13 del D.L. n. 23/2020 e ss. mod. e int. – è stato via via esteso, sino al 30 giugno 2022 (in linea con quanto consentito dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato) dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021) articolo 1, comma 54. Contestualmente, la stessa legge di bilancio, all’articolo 1, comma 55, ha ridimensionato l’intervento straordinario del Fondo, in una logica di un graduale phasing-out dal periodo emergenziale, introducendo una disciplina transitoria, parzialmente ripristinatoria delle modalità operative ordinarie. Il periodo di operatività di questa disciplina transitoria – inizialmente previsto dal 1 luglio 2022 sino al 31 dicembre 2022 – è stato prorogato di un anno, sino al 31 dicembre 2023 dalla legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, articolo 1, commi 392-393)[122]. La legge di bilancio 2023 ha anche introdotto disposizioni di carattere strutturale, le quali prevedono che il Fondo operi entro il limite massimo di impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla base:

- di un Piano annuale di attività, che definisce previsionalmente la tipologia e l’ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa;

- del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonché l’indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

Il Piano annuale delle attività e il sistema dei limiti di rischio per l’esercizio finanziario 2025, è stato adottato con delibera CIPESS del 25 febbraio 2025, pubblicata in G.U. del 13 maggio 2025. Il Piano annuale delle attività e del sistema dei limiti di rischio per l’esercizio finanziario 2026 è stato invece approvato con delibera del CIPESS del 10 dicembre 2025, pubblicata in G.U. del 28 gennaio 2026.

 

Successivamente, l’articolo 15-bis, comma 1, del D.L. n. 145/2023, ha disposto che dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, il Fondo di garanzia per le PMI, fermo restando il limite massimo di impegni annualmente assumibile, fissato dalla legge di bilancio, operi secondo specifiche modalità. Segnatamente, l’articolo, al comma 1, ha indicato in 5 milioni di euro l’importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa (lett. a)). La garanzia è stata concessa mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle disposizioni operative (DO) di carattere generale del Fondo, con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione (lettera b)).

L’articolo 15-bis ha indicato le seguenti percentuali massime di copertura del Fondo:

• 55% per le operazioni finanziarie riferite alle micro, piccole e medie imprese[123], rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità. La suddetta percentuale è elevata al 60 per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione;

80% nel caso di finanziamento di programmi di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione;

• 50% per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali (lettera b));

• 80% in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 40 mila euro, ovvero fino a 80 mila euro nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati, nonché in relazione alle operazioni finanziarie di micro credito di importo massimo sino a 50.000 euro. Per tali operazioni, il modello di valutazione di cui alla citata Parte IX, Par. A, delle DO di carattere generale del Fondo, è applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo (lettera c)).

Ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 15-bis,  possono accedere alla garanzia del Fondo gli enti del Terzo settore, purché iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore nonché al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000 e senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia. Gli enti del Terzo settore, anche se non iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del Fondo, qualora la predetta garanzia sia rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale, allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Lo stesso articolo 15-bis ha poi riconosciuto, previa autorizzazione della Commissione UE (comma 8), la garanzia del Fondo alle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (cd. “mid cap”) nei limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria annua del Fondo stesso. Le garanzie hanno operato, oltre che su portafogli di finanziamenti, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, con esclusione degli investimenti nel capitale di rischio. In favore di queste imprese, la garanzia del Fondo, ferma restando l’esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, è stata riconosciuta fino al 30% per il finanziamento di esigenze di liquidità e al 40% in caso di finanziamento di programmi di investimento nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo (lettera e)).

L’autorizzazione della Commissione europea è stata rilasciata a marzo 2024, ai sensi della Sezione 2.1 del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, cd. Temporary Framework[124]. L’operatività della Sezione 2.1 è scaduta il 30 giugno 2024, e per le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura, il 31 dicembre 2024.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 15-bis e per quanto non diversamente disposto, si applicano le condizioni di ammissibilità previste dalla disciplina ordinaria del Fondo (D.M. 6 marzo 2017). Si segnala al riguardo che, dal 1° gennaio 2024, il Fondo di garanzia applica il nuovo regime di aiuti di stato de minimis di cui al nuovo regolamento 2831/2023/UE della Commissione europea (si rinvia sul punto alle circolari n. 2/2024 e 3/2024 del Mediocredito Centrale).

 

Si ricorda che la legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 450, legge n. 207/2024) ha prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di operatività della disciplina speciale del Fondo di cui all’articolo 15-bis del D.L. n. 145/2023. Contestualmente, ha apportato alla stessa disciplina talune modifiche:

- la percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità viene portata al 50%, per tutte le MPMI, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono;

- si riconosce la percentuale massima di copertura del Fondo dell’80% in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 100 mila euro – anziché 80 mila euro – nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati;

- si rimuove il limite minimo dei 250 dipendenti ai fini dell’individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le cd. “mid cap”.

In attuazione di tali disposizioni, è stata adottata la circolare n. 20/2024 del Mediocredito Centrale, nella quale si evidenzia, tra l’altro, che la proroga e la modifica delle disposizioni per le mid cap opererà dopo l’autorizzazione della Commissione europea.

A legge di bilancio 2025, il capitolo 7345/MIMIT è il capitolo “di transito” relativo alle somme da assegnare al Fondo di garanzia PMI, iscritto fuori bilancio, in contabilità speciale.

 

Si ricorda poi che l’articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 95/2025 (legge n. 118/2025), alla sezione speciale del Fondo di garanzia ha assegnato una dotazione di 10 milioni di euro, al fine di sostenerne l’operatività e le finalità.

 

Con la legge di bilancio 2026, per il capitolo 7345/MIMIT sono previsti i seguenti stanziamenti: 1,1195 milioni nel 2026, 152, 1 milioni nel 2027 e 0 nel 2028. Sulle risorse non impegnate è intervenuto l'articolo 1, comma 878 della legge di bilancio 2026, riallocando risorse residue non impegnate del Fondo di garanzia PMI e destinandole alla garanzia su portafogli di finanziamenti.

 

Secondo la relazione tecnica che commenta la disposizione del decreto-legge in commento, si prevedono – anche in coerenza con quanto indicato nel citato Piano delle attività per il 2026 approvato dal CIPESS il 10/12/2025 (ma non ancora pubblicato), sulla base dell’operatività registrata nel I semestre 2025 – circa 250.000 operazioni garantite, un importo finanziato medio pari a 182 mila, in linea con la crescita del 3% riscontrata tra il 2024 e il I semestre 2025, e un livello medio di copertura (63%), in linea con il I semestre 2025. In termini di aliquota di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, il Governo stima un tasso medio in linea con la recente operatività (8,4%).

La previsione relativa alle Small Mid-Cap (SMC) riflette la diminuzione di circa il 75% dei volumi riscontrati sulle PMI tra il periodo emergenziale e il periodo successivo a normativa vigente. Pertanto, per le SMC, a fronte delle circa 12 mila accolte nel periodo emergenziale, il Governo prevede a normativa vigente circa 3 mila operazioni garantite, con un finanziamento medio pari a circa 1 milione di euro, una copertura media stimata pari al 33% e un’aliquota di accantonamento del 7,0%.

Per l’operatività su portafogli il Governo prevede un impegno di circa 294 milioni di euro a fronte della concessione della garanzia su circa 14 portafogli, di importo medio pari a circa 300 milioni, con copertura al 7% come da normativa di riferimento. Infine, si prevedono commissioni totali da versare, pari a circa 101,8 mln, in relazione agli Accordi di controgaranzia a favore del Fondo sottoscritti con CDP su risorse European Guarantee Fund e Invest EU.

Alla luce di queste previsioni, sul piano finanziario, al fine di assicurare l’operatività del Fondo di garanzia per l’annualità 2026, il Governo stima un fabbisogno di circa 2.900 milioni di euro: secondo la relazione tecnica, la copertura finanziaria di tale fabbisogno per il 2026 è assicurata, per la sua interezza, da risorse già nelle disponibilità del Fondo.

Secondo il Governo, peraltro, il predetto fabbisogno finanziario per il 2026 corrispondente alla proroga della disciplina speciale del Fondo sostanzialmente coincide con il fabbisogno finanziario che il Fondo avrebbe, per il medesimo 2026, nella distinta ipotesi di assenza della predetta proroga e di ritorno alla disciplina di funzionamento prevista dal D.M. 6 marzo 2017 (i.e., € 2.878.153.400,68).

 

Per un’ulteriore analisi del regime speciale introdotto dal D.L. n. 145/2023, si rinvia al sito istituzionale del MIMIT sul Fondo di garanzia PMI.

 

 


 

Articolo 14, commi 1-bis – 1-quater
(Proroga esoneri contributivo per assunzioni di giovani disoccupati, donne in condizioni di svantaggio e lavoratori nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno)

 

 

I commi da 1-bis a 1-quater dell’articolo 14 – introdotti in sede referente – prorogano gli esoneri contributivi riconosciuti dalla normativa vigente in favore dei datori di lavoro privati che assumono giovani con meno di 35 anni e mai occupati a tempo indeterminato (cd. bonus giovani), lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (cd. bonus ZES) o donne in condizioni di svantaggio (cd. bonus donne).

Il termine entro cui procedere alle assunzioni per fruire del beneficio è prorogato al 31 dicembre 2026 per il bonus donne e al 30 aprile 2026 per il bonus giovani e il bonus ZES. Per tali due ultimi esoneri vengono altresì modificate la misura dello sgravio e le condizioni per la sua fruizione.

 

Proroga bonus giovani

La disposizione in commento proroga dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026 il termine entro cui i datori di lavoro privati possono assumere a tempo indeterminato, o procedere alla trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, giovani con meno di 35 anni e mai occupati a tempo indeterminato, al fine di usufruire dell’esonero contributivo previsto dalla normativa vigente per un periodo massimo di 24 mesi (di cui all’art. 22 del D.L. 60/2024)[125][126] (c. 1-bis, lett. a)), n. 1).

Per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2025 si conferma la percentuale di esonero pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati[127], mentre per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva, il riconoscimento di tale esonero totale viene subordinato alla condizione che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto (c. 1-bis, lett. a)), nn. 1 e 3). Sul punto, si ricorda che il rispetto di tale condizione, pur non essendo previsto per le assunzioni o trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2025 dall’art. 22 del D.L. 60/2024 che disciplina il bonus in questione, è stato introdotto per le assunzioni o trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2025 (fino al 31 dicembre 2025). Come riportato infatti dal messaggio INPS 1935/2025, all’esito del negoziato per la riprogrammazione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 con la Commissione europea, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che la Commissione europea ha richiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all'occupazione per i giovani, l'aumento netto del numero totale di lavoratori nell'impresa.

Tale incremento occupazionale è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti e considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

Qualora non si registri tale incremento occupazionale, per le assunzioni e le trasformazioni effettuate successivamente al 31 dicembre 2025 e fino al 30 aprile 2026 la percentuale di esonero viene ora posta al 70 per cento ((c. 1-bis, lett. a)), n. 1).

Si conferma che l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore entro determinati limiti di spesa (incrementati dalla disposizione in commento - v. infra), come si conferma che tale importo è elevato a 650 euro se le assunzioni avvengono in una sede o unità produttiva ubicata in determinate regioni – Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna – alle quali la disposizione in commento aggiunge anche Marche e Umbria per le assunzioni o trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025. Anche in tali casi di misura più elevata, per la fruizione dell’agevolazione è richiesto che l’assunzione determini un incremento occupazionale netto. Tale condizione non era prevista espressamente per le assunzioni (o trasformazioni) effettuate sino al 31 dicembre 2025 nelle suddette sedi, ma è stata comunque posta già con riferimento alla decorrenza iniziale dello specifico incentivo – relativo alle assunzioni o trasformazioni effettuate dal 31 gennaio 2025 – in base al provvedimento di autorizzazione della Commissione europea (decisione C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025)[128] (c. 1-bis, lett. a)), n. 2).

Sul punto, si ricorda che Marche e Umbria sono state inserite nell’ambito della ZES unica del Mezzogiorno successivamente all’entrata in vigore dell’art. 22 del D.L. 60/2024 che disciplina il bonus giovani in questione, mentre le altre regioni menzionate già ne facevano parte[129].

Si segnala infine che la misura più elevata di esonero per le regioni summenzionate resta subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, come previsto dall’art. 22, c. 8, del D.L. 60/2024, non modificato dalla presente disposizione[130]. Tale autorizzazione per i periodi fino al 31 dicembre 2025 è stata concessa con la citata decisione C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025.

 

Proroga bonus donne

La disposizione in commento proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine entro cui i datori di lavoro privati possono assumere a tempo indeterminato[131] donne in condizioni di svantaggio al fine di poter usufruire dell’esonero contributivo totale[132] previsto dalla normativa vigente per un periodo massimo di 24 mesi (di cui all’art. 23 del D.L. 60/2024) per favorire l’occupazione femminile[133][134] (comma 1-bis, lettera b), n. 1).

Per gli altri aspetti, la presente disposizione conferma la disciplina vigente secondo cui l’esonero totale spetta ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, con un incremento occupazionale netto:

§  donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti;

§  donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea. Si ricorda che, ai sensi del DM 11 aprile 2025 che disciplina l’attuazione di tale esonero, esso è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea concessa per i periodi fino al 31 dicembre 2025 con decisione C(2025) 649 final;

§  donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, operanti nelle professioni e nei settori caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale di genere che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna (ex art. 2, punto 4, lett. f), del citato Regolamento (UE) n. 651/2014), annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali[135].

L’esonero in commento è concesso nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque entro determinati limiti di spesa – incrementati dalla disposizione in commento (v. infra) e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

Si segnala infine che l’esonero in esame è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, concessa per i periodi fino al 31 dicembre 2025 con decisione C(2025) 649 final.

 

Proroga bonus ZES (comma 1-bis, lettera c))

La disposizione in commento proroga dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026 il termine entro cui i datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti possono assumere a tempo indeterminato lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno[136], al fine di usufruire dell’esonero contributivo previsto dalla normativa vigente per un periodo massimo di 24 mesi (di cui all’art. 24 del D.L. 60/2024)[137][138] (c. 1-bis, lett. a)), n. 1).

Si confermano gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, ossia che l’assunzione deve riguardare soggetti che hanno compiuto 35 anni e che sono disoccupati  da almeno ventiquattro mesi, o che sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in questione, e che il limite massimo di importo è pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata (incrementata dalla disposizione in commento – v. infra).

Analogamente a quanto previsto per il bonus giovani (v. supra), la disposizione in commento per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2025 conferma la percentuale di esonero pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati[139], mentre per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva il riconoscimento di tale esonero totale viene subordinato alla condizione che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto. Sul punto, si ricorda che il rispetto di tale condizione, pur non essendo previsto per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2025 dall’art. 24 del D.L. 60/2024 che disciplina il bonus in questione, era comunque necessario in forza del rinvio operato dal DM 7 gennaio 2025 – che disciplina le modalità di attuazione del bonus - al rispetto dei parametri recati dal Regolamento (UE) n. 651/2014 affinché un’agevolazione sia dichiarata compatibile con il mercato interno[140] (c. 1-bis, lett. a)), nn. 1 e 2).

Le modalità di calcolo di tale incremento sono le stesse poste per il bonus giovani (v. supra).

Qualora non si registri tale incremento occupazionale, per le assunzioni e le trasformazioni effettuate successivamente al 31 dicembre 2025 e fino al 30 aprile 2026 la percentuale di esonero viene diminuita al 70 per cento (c. 1-bis, lett. a)), n. 1).

Si segnala infine che l’esonero resta subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, come previsto dall’art. 24, c. 11, del D.L. 60/2024, non modificato dalla presente disposizione. Tale autorizzazione per i periodi fino al 31 dicembre 2025 è stata concessa con decisione C(2025) 5730 del 14 agosto 2025[141].

 

Acconti sulle imposte dirette

Per tutti gli esoneri contributivi prorogati dalla disposizione in commento, viene limitata alle assunzioni (o trasformazioni in caso di bonus giovani) effettuate entro il 31 dicembre 2025 la previsione vigente secondo cui per i datori di lavoro che beneficiano degli esoneri in oggetto, gli acconti sulle imposte dirette relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 si determinano assumendo quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata dovuta in mancanza dell’applicazione del beneficio in oggetto. Per le assunzioni (o trasformazioni in caso di bonus giovani) effettuate dal 2026, dunque, gli acconti sono determinati in base al criterio ordinario e non in misura inferiore, come invece disposto dalla previsione attualmente vigente, secondo cui non si tiene conto dell’incremento transitorio della misura dell’imposta, relativo al periodo precedente e derivante dalla minore deduzione fiscale della contribuzione previdenziale versata (c. 1-bis, lett. a)), n. 4, lett. b), n. 2 e lett. c) n. 3).

 

Autorizzazione di spesa

Per effetto di quanto esposto la disposizione in commento (comma 1-ter) dispone l’incremento:

§  di 83,4 milioni di euro per il 2026, di 100,1 milioni di euro per il 2027 e di 16,7 milioni di euro per il 2028 dell’autorizzazione di spesa per il bonus giovani;

§  di 48,1 milioni di euro per il 2028 dell’autorizzazione di spesa per il bonus donne;

§  di 70,5 milioni di euro per il 2026, di 84,7 milioni di euro per il 2027 e di 14,1 milioni di euro per il 2028 dell’autorizzazione di spesa per il bonus ZES;

Ai relativi oneri - pari a 153,9 milioni di euro per il 2026, a 184,8 milioni di euro per il 2027 e a 78,9 milioni di euro per il 2028 - si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa posta dalla legge di bilancio 2026 (art. 1, c. 153, L. 199/2025) per il riconoscimento di un esonero contributivo parziale per le assunzioni a tempo indeterminato (o trasformazioni di contratti a tempo determinato) effettuate nel 2026 da parte di datori di lavoro privati al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno (comma 1-quater).

 

 

 

 


 

Articolo 14, comma 1-quinquies
(A
ccertamenti sanitari inerenti al riconoscimento di prestazioni sociali, socioassistenziali, sociosanitarie e previdenziali)

 

 

Il comma 1-quinquies dell’articolo 14, introdotto in sede referente, proroga i seguenti termini previsti dal decreto legislativo n. 62 del 2024, in materia di procedimenti di accertamento sanitari per l’invalidità e l’inabilità:

a) al comma 3-bis dell’articolo 33 del predetto decreto legislativo, il termine – precendetemente fissato al 31 dicembre 2025 - per eseguire solo sugli atti le visite di revisione delle prestazioni sociali, socioassistenziali, sociosanitarie e previdenziali, già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche è prorogato al 31 dicembre 2026;

b) al comma 1, primo periodo, dell’articolo 33-bis del predetto decreto legislativo, il termine – precendetemente fissato al 31 dicembre 2025 – entro cui l’INPS può effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita in caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità è prorogato al 31 dicembre 2026. Al secondo periodo del medesimo comma 1, la possibilità di eseguire l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita anche in caso di visite di revisione delle prestazioni già riconosciute è estesa alle visite programmate fino al 31 dicembre 2026.

 

Il comma 1-bis dell’articolo 14, introdotto in sede referente, proroga i seguenti termini previsti dal decreto legislativo n. 62 del 2024[142], in materia di procedimenti di accertamento sanitari per l’invalidità e l’inabilità:

a)     al comma 3-bis dell’articolo 33 del predetto decreto legislativo, il termine – precendetemente fissato al 31 dicembre 2025 - per eseguire solo sugli atti le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche è prorogato al 31 dicembre 2026;

 

Si ricorda che il predetto comma 3-bis, introdotto dal comma 167 dell’articolo 1, Legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio 2025)[143], prevede che, in via transitoria, le visite di revisione inerenti alle prestazioni sociali, socioassistenziali, sociosanitarie e previdenziali, già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche siano eseguite sulla base dei soli atti presentati dal diretto interessato (o da chi lo rappresenta), ferme restando sia la possibilità del medesimo istante di chiedere la visita sia la possibilità di convocazione per la visita, qualora la commissione medica ritenga che la documentazione prodotta non sia sufficiente per una valutazione obiettiva. Tale norma transitoria viene posta mediante il richiamo dell’articolo 29-ter del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, articolo che disciplina la possibilità di accertamento – da parte della commissione medica – di minorazioni civili e di condizioni di disabilità sulla base dei soli atti.

 

b) al comma 1, primo periodo, dell’articolo 33-bis del predetto decreto legislativo, il termine – precendetemente fissato al 31 dicembre 2025 – entro cui l’INPS può effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita in caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità è prorogato al 31 dicembre 2026. Al secondo periodo del medesimo comma 1, la possibilità di eseguire l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita anche in caso di visite di revisione delle prestazioni già riconosciute è estesa alle visite programmate fino al 31 dicembre 2026.

 

Si ricorda che il predetto comma 1, introdotto dal comma 168 dell’articolo 1, Legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio 2025), prevede che, in via transitoria:

- in caso di contestuale presentazione di un’istanza relativa all’accertamento di minorazioni civili (ivi comprese cecità civile, sordità e sordocecità) o di condizioni di disabilità e di un’istanza relativa all’accertamento delle condizioni di invalidità o inabilità previdenziali (inerenti, queste ultime, al riconoscimento di trattamenti di natura previdenziale e non assistenziale), l'INPS sia tenuto a effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita, integrando, ove necessario (a seconda degli specifici accertamenti in oggetto), la composizione della commissione medica;

- la suddetta modalità di visita unica sia adottata anche per le visite di revisione inerenti alle prestazioni già riconosciute (visite in programma nel suddetto anno 2025), a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi. In base a tale fattispecie, dunque, l’ambito della visita in programma di revisione per l’invalidità o inabilità previdenziali si estende anche agli accertamenti relativi alle minorazioni civili e alle condizioni di disabilità, qualora essi non siano stati già eseguiti in base al solo esame degli atti).

 


 

Articolo 14, comma 1-sexies
(Proroga del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa)

 

 

L’articolo 14, comma 1-sexies, introdotto in sede referente, è volto a prorogare, per l'anno 2026, il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, prevedendo la possibilità che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali destini anche a tale finalità, nell'anno 2026, le risorse già stanziate - nell’ambito della legge di bilancio 2026 - per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa

 

L’articolo 14, al comma 1-sexies, introdotto in sede referente, al fine di prorogare, per l'anno 2026, il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa - di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21giugno 2017, n. 96 - modifica l'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), prevedendo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa destinare, nell'anno 2026, anche a tale finalità le risorse stanziate (dal richiamato comma 165) per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale (e il completamento dei relativi piani di recupero occupazionale) in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, riconosciuti dall’art. 44, c. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, in aggiunta e in deroga ai limiti generali di durata vigenti.

 

Si ricorda, infatti, che il comma 165 dell’art. 1 della legge 199/2025 ha stanziato per il 2026 ulteriori risorse, pari a 100 milioni di euro a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, per la prosecuzione dei richiamati trattamenti straordinari di integrazione salariale (al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale), affidando all’INPS, ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, il controllo ed il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni, dandone riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente. A differenza dei precedenti interventi di proroga (si veda al riguardo, da ultimo, l’art. 1, comma 189, della legge 207/2024), tale comma 165 non ha autorizzato il trattamento di mobilità in deroga (ora invece previsto dalla disposizione in commento) e non ha previsto l’emanazione del decreto interministeriale di ripartizione delle risorse tra le Regioni (non contemplando, dunque, la possibilità di destinazione da parte delle regioni delle risorse stanziate neanche per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, per i quali si prevede, piuttosto, una gestione dello stanziamento “accentrata [144] - come chiarito nella circolare n. 3 del 10 febbraio 2026 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [145]).

Si ricorda altresì che l’articolo 44, comma 11-bis del D.Lgs. n. 148/2015 autorizza un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, previo accordo stipulato in sede governativa, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa che, a tal fine, debbono presentare un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del citato decreto, né secondo le disposizioni attuative dello stesso. Tali risorse, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, sono assegnate alle regioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede ad una ripartizione proporzionale alle esigenze rappresentate.

Ai sensi dell’articolo 53-ter del D.L. 50/2017, le suddette risorse finanziarie  potevano essere destinate, come già accennato, sino al 2025, dalle regioni (oltre che per le finalità di cui al citato art. 44), nei limiti della parte non utilizzata, per la prosecuzione - senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al DM n. 83473 del 1° agosto 2014 - del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che, alla data del 1º gennaio 2017, risultavano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori fossero contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale.


 

Articolo 15, comma 1
(Emissione nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico a fini sperimentali e scientifici - SOPPRESSO)

 

 

L’articolo 15, comma 1, soppresso a seguito dell’esame in sede referente, dispone che l’autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi ai fini dell’attività di ricerca scientifica non sia soggetta agli obblighi di pubblicazione con riguardo alla localizzazione geografica dei siti sperimentali per evitare rischi derivanti da atti vandalici.

 

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 15 dispone che, al fine di tutelare l’integrità delle prove sperimentali dai rischi derivanti da atti vandalici, l’autorizzazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, non sia soggetta, ove previsto, ad obbligo di pubblicazione della localizzazione geografica dei siti sperimentali autorizzati.

 

Si ricorda che l’articolo 9-bis del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 disciplina l’autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia. La finalità indicata dal comma 1 è quella di consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonché di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità. Il termine dal quale sarebbe cessata la disciplina transitoria, modificato dalla disposizione in esame, era fissato al 31 dicembre 2025 ed era già stato prorogato di un anno dal precedente articolo 1, comma 9-bis decreto-legge del 15 maggio 2024, n. 63. Il comma 799 dell’articolo 1 della legge di bilancio per l’anno 2026 (legge 199/2025) ha prorogato detto termine al 31 dicembre 2026.

Il comma 2 dell’articolo 9-bis prevede che la richiesta di autorizzazione sia notificata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), in qualità di Autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 224 del 2003, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM). La disciplina in oggetto, così come di quella relativa agli OGM, fa riferimento all’immissione sperimentale e controllata nell’ambiente di uno specifico organismo prodotto con tecniche di editing genomico nell’ambiente, sul quale sarà necessario mantenere un controllo finalizzato al monitoraggio dei relativi effetti, in base ad una preventiva valutazione dei rischi.

Entro 10 giorni dal ricevimento della notifica, effettuata l’istruttoria preliminare di cui all’articolo 5, comma 2 lettera a) del medesimo decreto legislativo, il MASE trasmette copia della notifica al Ministero della salute e al Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e a ogni regione e provincia autonoma interessata. Copia della notifica viene inoltre trasmessa all’ISPRA, che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all’articolo 6 del citato decreto legislativo. L’ISPRA entro i successivi quarantacinque giorni, effettua la valutazione della richiesta ed esprime il proprio parere al MASE e alle altre amministrazioni interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere dell’ISPRA, il MASE adotta il provvedimento autorizzatorio. Dell’esito della procedura viene data comunicazione alle Regioni e alle Province autonome interessate.

Il citato comma 799 dell’articolo 1 della legge di bilancio per l’anno 2026 (legge 199/2025) ha parzialmente modificato anche il comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 68/2023, precisando, infine, una deroga alla disciplina del procedimento del primo provvedimento autorizzatorio sopra illustrata in merito agli obblighi di trasparenza.

Più specificamente, ha previsto che l’ubicazione e la dimensione del sito o dei siti di emissione costituiscano informazioni riservate nella disponibilità dell’Autorità nazionale competente e degli altri soggetti coinvolti nella procedura di autorizzazione.

Le informazioni relative all’ubicazione e alla dimensione del sito o dei siti vengono ricondotte dalla disposizione introdotta a quelle di cui al punto I, lettera A, punto 5, lettera a) dell’Allegato III B del decreto legislativo 8 luglio 2023, n. 224. Quest’ultimo Allegato, insieme ad altri, è stato modificato dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, MASE) del 18 giungo 2019, n. 108.

L’Allegato III B elenca le informazioni obbligatorie per le notifiche relative alle emissioni di piante superiori geneticamente modificate (PSGM) (gimnosperme e angiosperme). Gimnosperme e angiosperme sono i due grandi gruppi di piante che producono semi (spermatofite).

Il punto I include, più in particolare, le informazioni obbligatorie per le notifiche all’Autorità nazionale competente da parte di chiunque intenda effettuare un'emissione deliberata nell'ambiente di un organismo geneticamente modificato, ai sensi dell’articolo 8 dello stesso decreto legislativo. Tali notifiche vengono rese anche nel caso in cui si renda necessaria l’attivazione di una procedura differenziata o semplificata prevista all’articolo 10.

Tra le molteplici informazioni che sono richieste nell’ambito della notifica rientrano, al numero 5, lettera a), quelle relative all’ubicazione e alla dimensione dell’impianto.

Il comma 3 dell’articolo 9-bis prevede che per ogni eventuale successiva richiesta di autorizzazione riguardante l’emissione di un medesimo organismo, già autorizzato nell’ambito di un medesimo progetto di ricerca, sia ammesso il riferimento a dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a emissioni precedenti.

Il comma 4 dell’articolo 9-bis specifica che, all'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione, il soggetto notificante trasmette una relazione al MASE e al MASAF che adottano un parere relativo ai risultati della sperimentazione da inoltrare al soggetto notificante e alle Regioni e Province autonome interessate.

I commi 5 e 6 prevedono rispettivamente:

§  la disapplicazione di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2 lettera c) e dall’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 224 del 2003;

§  l’applicazione, in quanto compatibili, degli articoli 14, 32, 33, commi 1 e 4 e 34 del medesimo decreto legislativo.

 

In particolare, l’articolo 8 del decreto legislativo n. 224 del 2003 disciplina la notifica che chiunque intenda effettuare un'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM è tenuto a trasmettere al MASE. I commi citati e, pertanto, disapplicati con riferimento al procedimento per l’autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, prevedono che notifica comprenda, tra l’altro, la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare.

Le norme applicabili, in quanto compatibili riguardano lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea (articolo 14), l’attività di vigilanza (articolo 32), il finanziamento delle spese di vigilanza e di istruttoria a carico del notificante (articolo 33), nonché il regime sanzionatorio (articolo 34).

 

Si ricorda che il comma 799 dell’articolo 1 della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) aveva già introdotto una disposizione di analogo tenore.

 

La disposizione in esame interviene sulla normativa vigente in materia di Organismi geneticamente modificati (OGM) e di piante ottenute grazie ad alcune

nuove tecniche genomiche (NGT). L’impianto della stessa è incentrata prevalentemente sulla disciplina degli Organismi geneticamente modificati ed è incentrata sul principio si precauzione. Tale quadro normativo risale, rispettivamente, al 2001 per ciò che concerne la normativa unionale (direttiva 2001/18/CE) e al 2003 per quanto concerne quella nazionale (decreto legislativo n. 224 del 2003).

Tuttavia, la Commissione Europea ha avanzato una Proposta di regolamento relativo a piante, alimenti e mangimi ottenuti mediante nuove tecniche genomiche (COM(2023) 411 final) sulla quale è stato raggiunto un accordo tra Consiglio e Parlamento per una formulazione definitiva. L’iniziativa si basa sui risultati di uno studio sulle nuove tecniche genomiche (elaborato dalla Commissione europea su richiesta del Consiglio dell’UE) e sulla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-528/16 la quale ha rilevato come la direttiva 2001/18/CE non possa essere interpretata in modo tale da escludere dal proprio ambito di applicazione gli organismi geneticamente modificati mediante nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi, che sono emersi o si sono affermati successivamente.

Le norme proposte dalla Commissione riguardano quindi solo le piante prodotte mediante mutagenesi mirata e cisgenesi, distinte dalle tecniche di ingegneria genetica utilizzate per ottenere organismi geneticamente modificati (OGM), pratica che resta oggetto della precedente normativa. L'iniziativa europea è motivata dal fatto che numerose applicazioni di ricerca e sviluppo, in stato avanzato o iniziale, riguardano piante e prodotti vegetali già presenti sul mercato o prossimi a esservi introdotti. La Commissione europea sottolinea la necessità di disciplinare le NGT e sottoporle al livello appropriato di sorveglianza regolamentare per consentire ad agricoltori e allevatori di accedere all'innovazione, nonché per sostenere l'autonomia strategica e la competitività del settore agroalimentare europeo. Essa afferma inoltre che si registra nell'UE e a livello globale una domanda significativa di piante NGT, che possono offrire un contributo importante alle attuali sfide del sistema agroalimentare, come i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità.

Dal punto di vista sostanziale, è bene precisare che le tecniche elaborate dall’evoluzione scientifica hanno oggi superato i meccanismi di transgenesi, cioè di creazione di un organismo vivente introducendo nel suo DNA sequenze di DNA diverso da quello dell’organismo stesso. Le nuove tecniche genomiche (New Genomic Techniques – NGT) alle quali gli interventi normativi in esame fanno riferimento sono la tecnica dell’editing del genoma mediante mutagenesi sito-specifica, nota anche come mutagenesi sito-diretta o mirata (di seguito denominata editing genomico) e la cisgenesi.

Alcune applicazioni della mutagenesi mirata e della cisgenesi comportano modificazioni genetiche che potrebbero essere ottenute anche mediante tecniche di selezione convenzionali, compresa la mutagenesi casuale. La prima è un metodo di ingegneria genetica che permette di modificare, eliminare o inserire sequenze di DNA in punti precisi del genoma, senza introdurre materiale genetico estraneo casuale.

La cisgenesi, in particolare, si basa su tecniche di modificazione genetica che comportano l’inserzione, in un organismo ricevente, di uno o più geni provenienti dalla stessa specie o da una specie sessualmente compatibile (ad esempio tra piante naturalmente incrociabili). In genere il gene introdotto mantiene la propria sequenza (e i relativi elementi regolatori) così come presente nel donatore, senza modifiche intenzionali. Inoltre, fenomeni come la variazione nel numero di copie di uno stesso gene e piccole differenze alleliche rientrano nella normale biodiversità presente in ogni specie. Un risultato simile può spesso essere ottenuto anche mediante incrocio e selezione, ma con tempi più lunghi e minore precisione.

Tali tecniche sono volte a consentire di migliorare le varietà tradizionali e tipiche senza ricorrere all’incrocio che, rimescolando tutti i geni, ne fa inevitabilmente perdere le caratteristiche di tipicità. Sia per l’editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta sia per la cisgenesi i prodotti ottenuti si differenziano perciò dai classici OGM. In particolare, i mutanti così ottenuti sono indistinguibili, anche analiticamente, dagli organismi che portano la stessa mutazione generatasi spontaneamente o ottenuta con metodi classici di mutagenesi.

Si ricorda che, ad oggi, la normativa UE in materia di organismi geneticamente modificati (OGM) è prevista: dalla direttiva 2001/18/UE sull’emissione deliberata nell’ambiente di OGM che stabilisce una metodologia comune tra tutti gli Stati membri. Più di recente, la direttiva 2001/18/UE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2015/412, che introduce la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio, e dalla direttiva (UE) 2018/350 che ne modifica gli allegati sulla valutazione del rischio ambientale derivante dagli OGM; dal regolamento (CE) n. 1946/2003 sui movimenti transfrontalieri degli OGM; dal regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GM); dal regolamento (CE) n. 1830/2003 concernente la tracciabilità e l’etichettatura di OGM e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da OGM,  dal regolamento (UE) (UE) 2019/1381 in materia di trasparenza e sostenibilità dell’analisi del rischio.

Il decreto legislativo n. 224 del 2003, che ha dato attuazione alla direttiva 2001/18/UE, stabilisce, nel rispetto del principio di precauzione, le misure utili a proteggere la salute umana, animale e l’ambiente nel caso di emissione deliberata nell’ambiente di OGM per scopi diversi dall’immissione sul mercato, ovvero ai fini sperimentali, e di immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti. Il Titolo III bis del decreto citato è stato introdotto dal decreto legislativo n. 227 del 2016, che ha recepito la direttiva (UE) 2015/412 introducendo un meccanismo che rende possibile limitare o vietare la coltivazione di OGM sul territorio italiano. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2 della predetta direttiva 2001/18/UE, per organismo geneticamente modificato (OGM), si intende “un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale”.

Si ricorda, infine, che il comma 800 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2026 ha previsto che, il contributo di cui all’articolo 1, comma 547 della legge n. 207/2024 sia incrementato, per il 2026 di un milione di euro.

Il comma 547 dell’articolo 1 della legge 207/2024 (legge di bilancio 2025) disponeva che, al fine di proseguire nelle attività di ricerca finalizzate alle sperimentazioni con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, sia concesso al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

I fondi stanziati, a seguito di detto intervento, risultano pertanto pari a 4 milioni di euro per il 2026 e a 3 milioni di euro per il 2027.

 


 

Articolo 15, comma 2
(Obblighi assicurativi per le imprese della pesca e dell’acquacoltura)

 

 

Il comma 2 dell’articolo 15 mira a prorogare il termine per l’adempimento dell’obbligo assicurativo per le imprese della pesca e dell’acquacoltura.

 

Nello specifico il comma 2 intende prorogare fino al 31 marzo 2026 il termine, originariamente previsto al 31 dicembre 2025, dell’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l’adempimento dell’obbligo assicurativo da parte delle imprese della pesca e dell’acquacoltura.

Più nel dettaglio, il sopra citato articolo prevede che le imprese con sede in Italia, o con una sede stabile nel Paese, debbano stipulare entro il 31 marzo 2026 (termine già prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025, nonché successivamente prorogato al 31 dicembre 2025 dall’articolo 19, comma 1-quater del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202) un'assicurazione per coprire i danni ai beni materiali causati da calamità naturali ed eventi catastrofali come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni.

La proroga del suddetto termine, dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026, è necessaria per offrire alle imprese del settore un periodo più lungo per conformarsi agli obblighi assicurativi previsti dalla normativa, tenendo conto delle specificità del comparto e delle eventuali difficoltà operative legate a scadenze più ravvicinate.

Si precisa che tale obbligo non si applica alle imprese agricole, per le quali restano valide le disposizioni relative ad AGRICAT.

 

Il Fondo AgriCat è uno strumento mutualistico nazionale istituito per fornire una copertura di base contro i danni alle produzioni agricole causati da eventi avversi di natura catastrofale, quali gelo, brina, siccità e alluvioni.

È operativo dal 2023 e si rivolge a tutte le aziende agricole beneficiarie dei pagamenti diretti della Politica Agricola Comune (PAC).

Il Fondo è costituito per il 70% da fondi pubblici, inclusi contributi europei e nazionali, e per il 30% da contributi degli agricoltori stessi.

La dotazione complessiva è di 350 milioni di euro all’anno.

Il Fondo AgriCat si inserisce nel più ampio sistema di gestione del rischio in agricoltura con l’obiettivo di offrire una protezione più completa e integrata agli agricoltori italiani.


 

Articolo 15, comma 2-bis
(Revisione macchine agricole)

 

 

Il comma 2-bis dell’articolo 15, introdotto durante l’esame in sede referente, fissa nuovi termini previsti per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate in diversi periodi.

 

Nel dettaglio, la disposizione in commento fissa nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate in diversi periodi disponendo la modifica di quelli previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015.

 

Si ricorda che il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 20 maggio 2015 reca disposizioni in materia di revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, attuando gli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). 

Il citato art. 111, indicando la finalità di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, prevedeva che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) adottasse un decreto che disponesse la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Esso doveva disporre, a far data dal 30 giugno 2016, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009 oltreché i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole.

I termini per la revisione delle macchine agricole, stabiliti dal d.m. 20 maggio 2015 e modificati dalla disposizione in commento, erano stati più volte oggetto di proroga, da ultimo dall’ultimo decreto Proroga termini 2025, d.l. 202 del 2024.  Esso, modificando il comma 5-ter dell’articolo 11, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, fissava i suddetti termini:

a)      per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2025;

b)      per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2025;

c)      per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2026;

d)      per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione

 

I nuovi termini previsti dalla disposizione in oggetto sono invece i seguenti:

a)      per i veicoli immatricolati prima del 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2026;

b)     per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2027;

c)      per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2028;

d)     per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2024, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.

 


 

Articolo 15, comma 3
(Notifiche degli atti di recupero delle somme relative
agli aiuti di Stato)

 

 

L’articolo 15, comma 3, modifica l’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, prorogando al 31 dicembre 2027 il termine per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi.

 

Più nel dettaglio il comma 3 dell’articolo 15 interviene sull’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (conv. legge n. 18 del 2024).

 

Tale disposizione, nella sua formulazione previgente, prorogava di due anni, senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attività di controllo previste dalle specifiche disposizioni di legge, i termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025, per la notifica:

·         degli atti di recupero di cui all’articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004) e di cui all’articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021);

·          degli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti di cui all'articolo 38-bis del decreto del D.P.R. n. 600 del 1973;

·          degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del medesimo D.P.R. n. 600 del 1973.

 

Lo stesso comma 6 dell’articolo 3  precisa che la finalità di tale intervento, in deroga al divieto di proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta stabilito dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), è quella di a garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

 

La disposizione in commento, al fine di concedere un maggior termine per assolvere agli adempimenti previsti dall’articolo 10, comma 6, del decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 alle autorità responsabili che non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nei pertinenti registri dei regimi di aiuto o degli aiuti ad hoc, proroga i periodi di imposta i cui termini per la notifica dei relativi atti impositivi sono in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2027 (in luogo della precedente data fissata al 31 dicembre 2025).

 

Ciò consente, come chiarisce la relazione illustrativa, nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di registrazione da parte delle autorità responsabili dei regimi di aiuto, un’azione di recupero graduale nei confronti

di coloro che hanno illegittimamente fruito degli aiuti individuali, che andrebbe altrimenti a sovrapporsi con periodi di imposta oggetto delle precedenti proroghe.

 

 


 

Articolo 15, comma 3-bis
(Specie ittiche alieutiche)

 

 

Il comma 3-bis dell’articolo 15, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, proroga al 31 dicembre 2026 la sospensione di disposizioni sull'immissione in natura di specie ittiche non autoctone, al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche.

 

L’articolo in esame proroga dal 31 maggio 2026 al 31 dicembre 2026 quanto previsto dal comma 837-bis dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), inserito dall’art. 11, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, recentemente prorogato dall'art. 12, comma 6-quinquies, lett. b), del D.L. 215/2023, e ora sostituito dalla norma in esame al fine di prorogare le disposizioni ivi contenute.

La disposizione, ora prorogata dal 31 maggio 2026 al 31 dicembre 2026, prevede di sospendere l’applicazione dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento previsto dal D.P.R. 357/1997, con riferimento all’immissione in natura nelle acque interne di specie non autoctone (indicate anche come alloctone, esotiche, non native o non indigene, comprendenti tutti quegli organismi viventi, animali, vegetali, funghi e microrganismi, introdotti al di fuori della loro area naturale di distribuzione), la cui immissione era autorizzata prima dell’applicazione del decreto direttoriale 2 aprile 2020.

 

La disposizione testé prorogata è volta a consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche (cioè l'insieme di organismi acquatici, principalmente pesci, che vengono sfruttati per fini alimentari o economici).

 

L'articolo 12, comma 1, del regolamento previsto dal D.P.R. 357/1997 prevede che il Ministero dell'ambiente, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), il Ministero della salute e la Conferenza permanente, previo parere del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), istituito dall'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, adotta con un decreto ministeriale i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone indicate all'allegato D (specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa), nonché per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone indicate al comma 3, nel rispetto delle finalità del regolamento stesso, della salute e del benessere delle specie.

In attuazione di quanto sopra disposto è stato emanato il decreto direttoriale 2 aprile 2020, che all’articolo 3 prevede, tra l’altro, che gli enti richiedenti l'autorizzazione di immissione di una specie o popolazioni non autoctone presentino richiesta al Ministero dell'ambiente corredata da uno studio del rischio che tenga comunque conto di diversi elementi.

Il richiamato comma 3 dell’art. 12 del regolamento vieta l'immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, salvo quanto previsto dal comma 4, in base al quale - su istanza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree protette nazionali - l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone può essere autorizzata per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali. Tale autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Ministero dell'ambiente, sentiti gli altri soggetti istituzionali sopra menzionati ed è subordinata alla valutazione di uno specifico studio del rischio che l'immissione comporta per la conservazione delle specie e degli habitat naturali, con comunicazione dei risultati al Comitato previsto dall'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE (cd. direttiva habitat).

Si ricorda, infine, che la disposizione era già stata modificata, prorogando la sua efficacia al 31 maggio 2026, dall’art. 69, comma 1, della legge 2 dicembre 2025, n. 182.

 


 

Articolo 15, comma 3-ter
(Fatture elettroniche relative a prodotti di filiera)

 

 

L’articolo 15, comma 3-ter, inserito nel corso dell’esame in sede referente, proroga fino al 31 dicembre 2028 l’obbligo di indicare un codice identificativo nelle fatture elettroniche concernenti prodotti che rientrano nell’ambito di competenza delle Commissioni Uniche Nazionali (si tratta, in sostanza, della filiera suinicola e dei settori dei conigli, delle uova e del grano duro).

 

La norma in esame, in particolare, proroga fino al 31 dicembre 2028 la misura di cui al comma 7-bis all’art. 3 del decreto-legge, n. 63 del 2024, che, a sua volta, era stato inserito dall’articolo 33 della legge 2 dicembre 2025, n. 182.

Il citato comma 7-bis, ha previsto come misura temporanea (fino al 31 dicembre 2026, prorogata fino al 31 dicembre 2028 dalla norma in esame) che le fatture elettroniche concernenti prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche Nazionali (CUN) riportino un codice identificativo, per ciascun prodotto oggetto di transazione, al fine del successivo invio alla segreteria unica della corrispondente Commissione, la quale ha il compito di preparare dei rapporti informativi. Lo scopo della norma è quello di garantire la trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera. Le modalità di attuazione sono demandate ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (che non risulta, allo stato, adottato).

 

Le Commissioni Uniche Nazionali (CUN) hanno il compito di formulare, in modo regolamentato e trasparente, la tendenza di mercato e i relativi prezzi indicativi dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici a livello nazionale che possono essere utilizzati dagli operatori commerciali quale riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente (art. 6-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 e D.M. 31 marzo 2017, n.72). Le CUN attive - costituite da designati dalle Organizzazioni professionali e dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore - sono indicate nel sito del MASAF.

 

Si ricorda in proposito che di recente, con Decreto direttoriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 20417 del 16 gennaio.2026 adottato di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stata istituita la Commissione Unica Nazionale Grano duro (CUN Grano duro).


 

Articolo 15, commi 3-quater e 3-quinquies
(Proroga dei controlli per le aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura )

 

 

Il comma 3-quater dell’articolo 15, inserito durante l’esame parlamentare, proroga al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale viene consentito alle amministrazioni pubbliche di posticipare al momento del saldo le verifiche, richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi, sulla regolarità contributiva e fiscale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Il comma 3-quinquies autorizza il MASAF a sottoscrivere contratti di filiera e di distretto, rinviando i controlli di regolarità contributiva e fiscale al momento dell’erogazione del finanziamento.

 

La norma in esame modifica l’articolo 78, comma 1-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha introdotto numerose una misura in materia di termini per l’esecuzione dei controlli a cura delle amministrazioni competenti in caso di erogazione di risorse pubbliche alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

Nella formulazione previgente, il comma 1-quater prevedeva, in relazione alla situazione di crisi determinata dall’emergenza da Covid-19 nonché della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina e al fine di garantire la liquidità delle aziende agricole, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di posticipare le verifiche testé richiamate a carico delle aziende agricole alla fase successiva del versamento del saldo, fino al 31 dicembre 2024. In dettaglio, le verifiche, individuate dal successivo comma 1-quinquies, riguardano:

a)      gli adempimenti connessi alla regolarità dei contributi pubblici in relazione alle regole sugli aiuti di Stato come desumibile dal Registro nazionale degli aiuti di Stato;

b)     l’obbligo di verifica, con modalità telematica, ed in tempo reale, della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL dell’azienda che svolge i lavori;

c)      l’obbligo di verifica fiscale per i pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche di importi superiori a cinquemila euro;

d)     l’obbligo di acquisire la comunicazione antimafia mediante consultazione alla banca dati nazionale unica.

 

Con la modifica in esame il termine per le verifiche viene prorogato al 31 dicembre 2026.

La norma recata dal comma 1-quater in oggetto è stata posta in considerazione del perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, dell'aumento dei tassi di interesse bancario, nonché degli eccezionali eventi metereologici, verificatisi nel corso del 2023, che hanno procurato danni alle coltivazioni, ed al fine di garantire liquidità.

Con la modifica in esame la norma si applica con riferimento anche agli eventi metereologici verificatisi nel 2024 e 2025.

 

Il comma 3-ter dispone l’autorizzazione nei confronti del MASAF a sottoscrivere contratti di filiera e distretto, di cui all’articolo 66, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rinviando i controlli indicati dal comma 1-quinquies, lettere b) e c) dell’articolo 78 del decreto legge n. 18/2020, di cui sopra, al momento dell’erogazione del finanziamento.


 

Articolo 16, comma 1
(Procedure autorizzative per gli impianti fotovoltaici presso strutture turistiche o termali)

 

 

L’articolo 16, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2026 della durata della misura di semplificazione per la realizzazione di alcuni impianti fotovoltaici fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali.

 

La norma si inserisce nell’ambito del perimetro normativo tracciato dall’articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge n. 50/2022 (legge n. 91/2022) prorogando al 31 dicembre 2026, il termine fino al quale possono essere realizzati, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW, ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali.

Originariamente tale termine era stato fissato al 16 luglio 2024 (24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 91/2022 di conversione in legge del D.L. n. 50/2022) ed è stato già prorogato, una prima volta, al 31 dicembre 2024 e, una seconda volta, al 31 dicembre 2025.

 

Si ricorda che l’articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022 prevede, inoltre, che, ove gli impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o seggette a tutela paesaggistica, la dichiarazione debba essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l’aspetto dei materiali della tradizione locale.

 

Con riferimento alla proroga dell’applicazione del regime della DILA per la fattispecie qui contemplata, si rileva che dal 30 dicembre 2024 è in vigore il d.lgs. n. 190/2024, recante il riordino della disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, a sua volta oggetto di correttivo col d.lgs. n. 178/2025. Tale disciplina non prevede più il regime amministrativo della DILA, disponendone, anzi, l’abrogazione (cfr. articolo 15 e allegato D, lettera h) del d.lgs. n. 190/2024). Per quanto qui interessa, si segnala che il d.lgs. n. 190 all’articolo 7 e all’allegato A, lettera d), sottopone ora ad attività libera gli impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza:

1) inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;

2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza a edifici esistenti cui sono asserviti.

 

 


 

Articolo 16, commi 1-bis e 1-ter
(Contributo al comune di Pietrelcina per accoglienza dei pellegrini)

 

 

I commi in esame dell’articolo 16 destinano risorse pari a 130.000 euro per l’anno 2026 in favore del Comune di Pietrelcina (BN) per sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini. Provvedono, altresì, alla copertura degli oneri.

 

Il comma 1-bis in esame, introdotto durante l’esame parlamentare, destina risorse pari a 130.000 euro per l’anno 2026 in favore del Comune di Pietrelcina (BN) per sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini e proseguire gli interventi per il miglioramento delle strutture di accoglienza dei visitatori e pellegrini, come già previsto dalla legge 14 marzo 2001, n. 80

 

Il comma 1-ter individua la copertura finanziaria a valersi sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 498, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 , che prevede un fondo fino a 6 milioni di euro per l’anno 2026 per la prosecuzione delle attività per la valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli e per la realizzazione di attività di promozione della città e del suo territorio.

 


 

Articolo 16, comma 2
(Assicurazione dei rischi catastrofali per alcune piccole e microimprese)

 

 

L’articolo 16, comma 2, differisce al 31 marzo 2026 il termine dal quale decorre l’obbligo di assicurazione per le calamità naturali ed eventi catastrofali riferito alle piccole e microimprese che esercitano somministrazione di alimenti e bevande oppure operano come imprese turistico-ricettive.

 

L’articolo 16, comma 2, del decreto-legge in esame interviene sull’obbligo di stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

La disposizione in esame proroga il termine al 31 marzo 2026, che era precedentemente fissato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 39 del 2025, al 31 dicembre 2025, per la conclusione dei contratti assicurativi per i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali riferiti alle piccole e microimprese dei seguenti settori:

§  esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

La disposizione fa riferimento per la definizione dei suddetti esercizi all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991.

§  imprese turistico-ricettive.

 

Sembra dunque che la proroga al 31 marzo 2026 riguardi soltanto le piccole e microimprese dei due settori considerati, mentre per le piccole e microimprese dei restanti settori il termine del 31 dicembre 2025 rimane inalterato.

A tale riguardo, la relazione illustrativa osserva che con la disposizione in commento viene, pertanto, accordato un periodo di tempo aggiuntivo di soli tre mesi, che mira a garantire alle imprese tenute all'assicurazione l'effettuazione di una scelta consapevole tra i prodotti assicurativi, facendo sì che in questo limitato frangente temporale siano conosciuti gli elementi necessari per individuare la soluzione assicurativa più idonea e sostenibile rispetto alle proprie esigenze.

 

L'assicurazione contro i rischi catastrofali

 

La legge di bilancio 2024 (articolo 1, ai commi 101-111) ha istituito l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, (poi prorogato al 31 marzo 2025 dal decreto-legge n. 202 del 2024) contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. L'inadempimento dell'obbligo di assicurazione viene considerato nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.

Il decreto-legge n. 39 del 2025 ha disposto un'ulteriore differimento del termine entro il quale decorre l'obbligo assicurativo, differenziando lo stesso in relazione alle dimensioni dell'impresa. In particolare l'obbligo citato è differito al:

·       1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della direttiva (UE) 2023/2775;

·       31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della direttiva (UE) 2023/2775 (differito al 31 marzo 2026 per quelle che esercitano somministrazione di alimenti e bevande oppure operano come imprese turistico-ricettive dalla disposizione in commento).

Dalle date suddette a tali imprese si applica la norma che dispone che l'inadempimento di assicurazione viene considerato ai fini dell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riguardo a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali mentre per le grandi imprese tale ultima disposizione si applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo (ossia dal 30 giugno 2025).

 

La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio. Tali valori possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, con il quale possono essere altresì stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione.

Con riferimento alle disposizioni in questione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale n. 18 del 2025.

In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.

Per contribuire all'efficace gestione del rischio da parte delle compagnie assicurative per la copertura dei danni in esame, SACE S.p.A. può concedere una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi (fino a un massimo di 5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento). Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti da tali coperture è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. Le disposizioni di cui all'articolo in esame non si applicano agli imprenditori agricoli mentre sono obbligate le imprese della pesca e dell'acquacoltura -ancorché l'obbligo per tali imprese originariamente fosse decorrente dal 31 marzo 2025, poi prorogato al 31 dicembre 2025 dal decreto-legge n. 202 del 2024, e quindi al 31 marzo 2026 dall’articolo 15, comma 2 del presente decreto-legge.

Successivamente la legge 193 del 2024 ha affidato all'IVASS la gestione di un portale il cui scopo è consentire la comparazione trasparente dei contratti assicurativi stipulati a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, anche utilizzando a tale scopo il portale concernente le assicurazioni obbligatorie auto (articolo 22).

 


 

Articolo 16, comma 3
(Termini per adempimenti catastali relativi a strutture ricettive all'aperto)

 

 

L’articolo 16, comma 3, differisce di un anno (dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026) taluni termini per la presentazione, da parte degli intestatari catastali, di atti di aggiornamento di mappe catastali e del Catasto fabbricati, relativi a strutture ricettive all'aperto.

 

Il comma in esame modifica l’articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito dalla legge n. 143 del 2024, differendo i termini ivi previsti dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026.

Si segnala che tali termini temporali erano stati già prorogati di 6 mesi (dal 15 giugno 2025 al 15 dicembre 2025) dall’articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2025 (convertito dalla legge n. 118 del 2025).

 

Il citato articolo 7-quinquies, al comma 1, prevede che gli allestimenti mobili dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati in strutture ricettive all'aperto, siano esclusi dalla stima diretta della rendita catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in quanto non rilevanti ai fini della rappresentazione e del censimento catastale.

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che, a decorrere dalla stessa data del 1° gennaio 2025, ai fini della stima della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto:

§  il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti mobili suddetti sia aumentato dell'85%

§  il valore delle aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti sia aumentato del 55%

rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari.

 

Il comma 3 dell’articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024, qui novellato, prevede che gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025 presentino, entro il 15 dicembre 2026 (non più entro il 15 dicembre 2025 come nel testo finora vigente):

§  gli atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 679 del 1969 (recante “Semplificazione delle procedure catastali”), per l'aggiornamento della mappa catastale,

§  gli atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'aggiornamento del Catasto Fabbricati.

Si applicano le sanzioni previste per la violazione degli obblighi sanciti dall’art. 20 del regio decreto-legge n. 652 del 1939 (convertito dalla legge n. 1249 del 1939).

 

Il comma 6 del medesimo articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024, anch’esso novellato dal comma in esame, stabilisce che per gli atti di aggiornamento in questione, presentati entro il 15 dicembre 2026 (in luogo del 15 dicembre 2025) le rendite catastali rideterminate abbiano effetto dal 1° gennaio 2025, limitatamente all'anno di imposizione 2025. La disposizione è posta in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019. Tale comma 745 prevede che le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

 

L’art. 8 della richiamata legge n. 679 del 1969 pone in capo ai possessori di particelle censite nel catasto terreni l'obbligo di denunciare all'Ufficio tecnico erariale il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto di edificazione di “immobili urbani”. Le denunce devono essere presentate all'Ufficio suddetto entro sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilità o agibilità dei locali. Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappale, realizzato su un estratto autentico della mappa catastale, riportante la rappresentazione grafica della avvenuta variazione. Il tipo mappale deve essere firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria e deve essere sottoscritto per accettazione dal possessore delle particelle allibrate nel catasto terreni.

Si rammenta, inoltre, che il richiamato decreto 19 aprile 1994, n. 701 contiene il “Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari”.

L’art. 20 del r.d.l. n. 652 del 1939 prevede l’obbligo di denuncia delle variazioni nello stato e nel possesso degli immobili. Nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella consistenza delle singole unità immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unità variate, conformemente alle norme applicabili. Si rammenta che il d.lgs. n. 23 del 2011 sul federalismo municipale, ha previsto, dal 1° luglio 2011, la quadruplicazione degli importi delle sanzioni amministrative previste per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili agli uffici competenti (articoli 20 e 28 del r.d.l. n. 652 del 1939), prevedendo che il 75% dell’importo delle sanzioni irrogate sia devoluto al Comune ove è ubicato l’immobile.

 

Per quanto concerne la nozione di allestimenti mobili, si rammenta che l’art. 3, comma 1, lett. e), punto e.5, del t.u. in materia edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001) include tra gli "interventi di nuova costruzione", l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili.

Fanno tuttavia eccezione i medesimi manufatti che siano diretti “a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti”.

 

Per completezza, si riporta qui di seguito una sintesi del contenuto dei commi 4, 5 e 7 del medesimo art. 7-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024.

In caso di mancata presentazione degli atti di aggiornamento, l’Agenzia delle Entrate attiva il procedimento di cui all’art. 1, comma 277, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (comma 4). Tale comma 277 prevede che gli uffici competenti dell’Agenzia delle entrate richiedono la presentazione ai soggetti titolari degli atti di aggiornamento. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il comma 5 demanda ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Turismo, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’individuazione del le eventuali ulteriori fonti informative necessarie per le attività di monitoraggio.

Il comma 7 precisa che all'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

Articolo 16, comma 3-bis
(Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli  investimenti di sviluppo nel turismo)

 

 

Il comma 3-bis  dell’articolo 16 proroga al 30 giugno 2026 la possibilità di effettuare interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo compreso tra 500 mila e 10 milioni di euro attraverso la concessione di contributi diretti per le imprese del turismo.

 

Il comma 3-bis dell’articolo 16, introdotto durante l’esame parlamentare,  proroga al 30 giugno 2026 (in luogo del 31 marzo 2026) la possibilità di effettuare interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo compreso tra 500 mila e 10 milioni di euro attraverso la concessione di contributi diretti afferenti l’attuazione della linea progettuale “Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo” (Misura M1C3, intervento 4.2.5 del PNRR, dotazione 180 milioni di euro).

Il comma in esame novella l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che concede – tramite il Fondo per gli investimenti nel settore turistico - contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale nel turismo. 

 

Per maggiori approfondimenti si rinvia al sito istituzionale del Ministero del turismo dedicato al sub-investimento 4.2.5 “Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo”.

 

Nella settima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR del 31 dicembre 2025, la misura M1C3, Investimento 4.2  (Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche), che recava uno stanziamento complessivo di 1 miliardo e 786 milioni di euro, è stata rimodulata, con il conseguente ridimensionamento degli obiettivi. La rimodulazione ha comportato una riduzione di 768 milioni di euro, mantenendo lo stanziamento a 1 miliardo e 18 milioni di euro.

 Il Fondo per la competitività delle imprese turistiche è destinato a una pluralità di interventi finalizzati a rafforzare la competitività degli operatori del settore, sostenere le imprese attive nel turismo e gli investimenti per la riqualificazione eco-sostenibile e il miglioramento degli standard dei servizi di ospitalità, nonché aumentare l’integrazione e l’unificazione tra imprese per migliorare la qualità dei servizi e ridurre le diseconomie.

Gli operatori del settore potranno accedere a diversi strumenti finanziari in base alle proprie esigenze:

§  un credito fiscale per migliorie delle strutture ricettive;

§  un fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito per le imprese del settore (tramite una speciale sezione del Fondo di garanzia per le PMI);

§  l’attivazione del Fondo tematico della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) dedicato al turismo per sostenere di investimenti innovativi nel settore.

Tali misure sono integrate da un ulteriore strumento finanziario (FRI - Fondo Rotativo Imprese) a sostegno delle imprese operanti nel settore del turismo. Gli interventi devono essere realizzati conformemente alle politiche di investimento in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/241, anche in relazione all’applicazione del principio “Do No Significant Harm” (DNSH), come ulteriormente specificato negli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio a norma del Regolamento sul Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (2021/C58/01).

 

Come sopra rilevato, nel corso dell’ultima revisione della Decisioni di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, alcuni dei sub-investimenti della misura sono stati oggetto di rimodulazione al fine di allinearli alla domanda di mercato e identificare la evidence necessaria alla rendicontazione degli obiettivi. In particolare:

• il sub-investimento 4.2.1 (IFIT, Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del tax credit) ha subito una revisione del target finale, che passa da 3.500 a 2.700 crediti di imposta concessi alle imprese

• il sub-investimento 4.2.3 (Fondo dei Fondi BEI) è stato modificato individuando come obiettivo finale il supporto del Fondo a 70 progetti, attraverso la sottoscrizione di accordi giuridicamente vincolanti, entro il 30 giugno 2026;

• il sub-investimento 4.2.6 (Fondo Nazionale Turismo) è stato portato fuori dal Piano alla luce dei tempi incompatibili con gli obblighi PNRR, anche in ragione delle difficolta oggettive di realizzazione degli interventi di riqualificazione degli edifici.

I finanziamenti di Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche sono così suddivisi sulla base del D.M. 3 maggio 2024 del Ministro dell’economia e delle finanze di rimodulazione delle risorse finanziarie:

INVESTIMENTI – codice e denominazione

Totale (milioni di €)

4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit

435

4.2.3 Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI)

350

4.2.4 Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI turismo (Sezione speciale “Turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI)

53

4.2.5 Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo

180

Totale 4.2 Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche

1018

 

 


 

Articolo 17
(Entrata in vigore)

 

 

L’articolo 17 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il decreto-legge è dunque vigente dal 31 dicembre 2025.

 

Ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, la legge di conversione (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]     Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

[2]     Infatti, l’articolo 18, comma 1, lett. a) D.L. n. 198/2022 (L. n. 14/2023 – Proroga termini legislativi) aveva disposto la proroga triennale, in luogo di quella biennale, alla realizzazione del polo ospedaliero, considerato che a quella data risultavano avviate le sole procedure espropriative e completato l’affidamento dell’incarico della redazione del Progetto definitivo. In particolare, il nuovo complesso ospedaliero rappresenta un DEA (Dipartimento di emergenza e accettazione) di II livello con una dotazione di posti letto fino ad un massino di 420 ed un investimento stimato fino a 200 milioni di euro. Successivamente, è stata disposta una seconda proroga al 31 dicembre 2024 dall’articolo 15-sexies, comma 1, lett. a), D.L. n. 132 del 2023 (L. n. 179/2023).

[3]     Anche in questo caso, il sopra richiamato articolo 18 del D.L. n. 198/2022 aveva fissato a due anni, in luogo di uno, la possibile estensione dell’incarico del Commissario straordinario nominato per la realizzazione del complesso ospedaliero della città di Siracusa. Tale nomina all’incarico, esclusivamente a titolo gratuito, è avvenuta per la prima volta con DPCM 22 settembre 2020 (qui il comunicato con cui il Prefetto della città di Siracusa, dr.ssa Scaduto, è stata nominata Commissario straordinario per la progettazione e realizzazione del nuovo complesso ospedaliero). Con DPCM del 23 novembre 2021, l’incarico è stato pertanto prorogato di un ulteriore anno senza soluzione di continuità. Successivamente, con D.P.C.M del 19 febbraio 2024 è stato nominato il nuovo Commissario, Ing. Guido Monteforte Specchi.

[4]     Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

[5]     La norma di esclusione prorogata dal presente comma non concerne le fattispecie oggetto di sanzioni penali o amministrative pecuniarie; si ricorda che tali sanzioni sono previste, per i datori di lavoro (nonché per i committenti dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa rientranti nella suddetta Gestione separata dell’INPS), nelle ipotesi in cui le ritenute contributive non siano versate (dal datore di lavoro o committente) entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento dell’inadempimento contributivo.

[6]     Nella medesima relazione illustrativa si rappresenta che il termine di proroga proposto (31 dicembre 2026 in luogo del 31 dicembre 2025) è da intendersi come termine minimo e che, pertanto, si accoglierebbe positivamente la previsione di un termine di proroga più lungo, eventualmente anche sulla base di proposte pervenute da altre amministrazioni. 

[7]     Tale categoria di permesso di soggiorno, relativa ai ministri di culto, è prevista dall’articolo 5, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

[8]     Cfr. il comma 7 dell’articolo 9 del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2024, n. 67, comma oggetto della presente novella.

[9]     La relazione illustrativa è reperibile nell’A.C. n. 2753.

[10]   Ai sensi dell’articolo 34, commi da 4 a 6-bis, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

[11]   Riguardo alla possibilità di variazione dell’importo con decreti ministeriali, cfr. infra, in nota. Si ricorda inoltre che, diversamente da quanto stabilito per i summenzionati soggiornanti per motivi di studio, per i ministri di culto in esame l’applicazione della misura ridotta non è subordinata all’assenza sia di familiari a carico soggiornanti in Italia sia di redditi diversi da borse di studio e da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani.

[12]   Tale disciplina generale trova applicazione anche per gli studenti che non rientrino nelle condizioni summenzionate (cfr. supra, in nota).

[13]   Cfr. il comma 3 del citato articolo 34 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

[14]   Cfr. i citati commi da 3 a 6-bis dell’articolo 34 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998.

[15]   Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

[16]   In particolare, il contributo (fermo restando il limite minimo) si calcola mediante l’applicazione: di un’aliquota pari al 7,5 per cento fino ad una quota di reddito pari a 20.658,28 euro; di un’aliquota pari al 4 per cento sulla quota di reddito eccedente la suddetta soglia e fino al limite di 51.645,69 euro (sulla quota di reddito ulteriore non si applica alcuna aliquota).

[17]   Per un’altra fattispecie di importo, specifico e forfettario, cfr. il comma 4, lettera b), e il comma 5 del citato articolo 34 del testo unico, e successive modificazioni.

      Si ricorda che il successivo comma 6-bis di tale articolo prevede che, con decreti annui del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possano essere adeguati tutti i valori assoluti summenzionati (previsti per le varie fattispecie suddette di iscrizione facoltativa al SSN).

[18] Il video dell’audizione è disponibile al link https://webtv.camera.it/evento/27238.

[19] Si ricorda che sono all’esame della 1a Commissione del Senato i disegni di legge A.S. 57 e abbinati in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle province e delle città metropolitane. Nel testo unificato dei disegni di legge si prevede, innovando l’assetto normativo vigente, l’elezione a suffragio universale e diretto degli organi della provincia e della città metropolitana.

[20]   Il richiamato comma 4-bis dell’articolo 17 della legge n. 400/1988, nel rinviare ai regolamenti di delegificazione di cui al comma 2 dello stesso articolo, impone la seguente scansione procedimentale: decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Il comma 4-bis specifica, inoltre, che i regolamenti adottati secondo la procedura anzidetta sono proposti dal Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro.

[21]   Il regolamento contenuto nel D.P.C.M. ha stabilito una complessiva ridefinizione delle strutture del Ministero, abrogando contestualmente il precedente regolamento di organizzazione degli uffici centrali, adottato con il d.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, che era stato più volte modificato (dapprima con d.P.R. 8 marzo 2006, n. 154 e, successivamente, con d.P.R. 24 novembre 2009, n. 210 e con d.P.R. 2 agosto 2018, n. 112).

[22]   Si segnala che, in termini generali, la disciplina sulla Corte dei conti è stata oggetto di un recente intervento normativo (legge n. 1/2026), comprensivo di una delega al Governo in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte.

[23]   Interventi successivi hanno poi interessato la pianta organica del Ministero dell’interno. Si segnalano, in particolare, i commi 5 e 6 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 145/2024, nonché i commi 1-5 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 25/2025.

[24]   La Legge 30 dicembre 2018, n. 145, reca il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

[25] “Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003”.

[26] “Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021”.

[27] Tale formulazione, in vigore fino al 2 maggio 2025, è consultabile al link: https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-18;164.

[28]   Il comma 898 prevedeva originariamente che il Fondo fosse trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; successivamente, l’articolo 12, comma 15, lettera b), del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, ha stabilito che il fondo rimanesse allocato sullo stato di previsione del MEF (capitolo 3016/MEF).

[29]   Si rammenta che nella medesima seduta dell’Assemblea della Camera (seduta n. 402, si veda il Resoconto), è stato altresì esaminato l’ordine del giorno 9/2112-bis-A/241 Comaroli e Ambrosi, accolto dal Governo (cfr. p. 140 del Resoconto), che tuttavia non recava destinazioni vincolanti.

[30]   Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33.

[31]   Il D.Lgs. n. 29 del 2024 è entrato in vigore il 19 marzo 2024. Come riportato anche nella relazione illustrativa, in base alla modifica prevista dal comma in commento, il decreto previsto dall’articolo 27, comma 7, del citato D.Lgs. n. 29 del 2024 deve essere adottato entro il 19 settembre 2026.

[32]   Delega al Governo in materia di disabilità. In attuazione della legge n. 227 del 2021, relativamente alla definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, è stato approvato il D.Lgs. n. 62 del 2024.

[33]   Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega dl cui agli articoli 3, 4, e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33.

[34]   Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale.

[35]   Per ulteriori dettagli si consulti il dossier dei Servizi Studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

[36]   Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 41 del D.Lgs. n. 29 del 2024 relativamente all’applicazione delle disposizioni recate dal medesimo D.Lgs. nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

[37]   Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

[38]   Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135 e 136, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

[39]   Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020.

[40]   Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale. La figura e i compiti del veterinario aziendale sono definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto.

[41] Disposizioni urgenti in materia di termini normativi, conv. con mod. dalla L. n. 18/2024.

[42] Disposizioni urgenti in materia di termini normativi, conv. con mod. dalla L. n. 18/2024.

[43] Così modificato in sede referente. La formulazione originaria della disposizione in commento prevedeva la sospensione fino al 31 dicembre 2026.

[44] Cfr. art. 4, comma 7, lett. b) del D.L. n. 202/2024 (L. n. 15/2025), Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

[45] Regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati

[46] Legge finanziaria 2002.

[47] Nel testo precedente alla modifica introdotta dal comma 5-ter dell’articolo 4 del D.L. proroghe 2024.

[48]   Di cui all’articolo 4, comma 8-septies e 8-octies, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, e successive modificazioni.

[49]   Una normativa simile di limitazione della responsabilità penale era stata posta per gli eventi in oggetto verificatisi durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e aventi causa nel medesimo stato di emergenza (cfr. l’articolo 3-bis del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76); la normativa di limitazione è stata poi ridefinita, sempre in via transitoria, dalla disciplina sopra richiamata in nota; quest’ultima disciplina non ha un termine iniziale di applicazione (si ricorda che, ai sensi della norma generale di cui all’articolo 2, quarto capoverso, del codice penale, quando “la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”).

[50]   In merito alle raccomandazioni previste dalle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali, cfr. l’articolo 5 della L. 8 marzo 2017, n. 24, e successive modificazioni, nonché il D.M. 27 febbraio 2018, recante “Istituzione del Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG)”.

[51]   Dossier n. 538-serie progetti di legge nella numerazione del Servizio Studi della Camera e n. 601 nella numerazione del Servizio Studi del Senato.

[52]   La relazione illustrativa è reperibile nell’A.C. n. 2753.

[53]   Nelle suddette arti ausiliare rientrano quelle di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, di odontotecnico, di ottico e di puericultrice (cfr. la relativa pagina sul sito internet istituzionale del Ministero della salute).

[54]         Per l’individuazione degli ordini, cfr. l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, nonché, per l'ordine degli psicologi, l’articolo 01 della L. 18 febbraio 1989, n. 56.   

[55]   La novella concerne l’articolo 8, comma 7-bis, della L. 11 gennaio 2018, n. 3.

[56]   Si ricorda che la professione sanitaria di chimico è regolata dal citato articolo 8 della L. n. 3 del 2018 e dal decreto del Ministro della salute del 23 marzo 2018. Secondo l'articolo 56, comma 2, del regolamento di cui al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, per il personale del Servizio sanitario nazionale in servizio al 1° febbraio 1998 non si applica il requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data al fine della partecipazione ai concorsi dirigenziali presso aziende del Servizio sanitario nazionale diverse da quella di appartenenza.

      L’articolo 1, commi 547 e 548, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, prevede che, a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi possano partecipare a concorsi per l'accesso alla dirigenza sanitaria. L’assunzione a tempo indeterminato è subordinata al conseguimento della specializzazione e all'esaurimento della graduatoria di professionisti già specialisti.

[57]   Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

[58] Cfr. D.L. 30 marzo 2023, n. 34 (L. n. 56/2023), recante  Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonchè in materia di salute e adempimenti fiscali.

[59]   Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (L. n. 56/2023)

[60] Cfr. D.L. 30 marzo 2023, n. 34 (L. n. 56/2023), recante  Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonchè in materia di salute e adempimenti fiscali.

 

 

[61]   In proposito si sottolinea che la modifica introdotta dalla Camera dei deputati inserendo la dicitura “Medicina d’Emergenza e Urgenza” tiene conto delle recenti modifiche ai decreti ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 sulle tabelle relative alle discipline, rispettivamente, equipollenti del ruolo sanitario del SSN e affini per il personale dirigenziale del SSN, considerato il parere favorevole del Consiglio superiore di Sanità che nella seduta del 20 settembre 2011 in ordine al riconoscimento dell’equipollenza della specializzazione in Medicina d’emergenza urgenza con la disciplina di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza. In conseguenza di tale parere, si è convenuto sulla successiva modifica della denominazione della disciplina “Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza” con la denominazione “Medicina d’Emergenza-Urgenza” (v. Decreto MdS 11 agosto 2020).

[62]   Va infatti ricordato che, in generale, per l'accesso alle procedure concorsuali della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del regolamento di cui al DPR n. 483/1997[62], è necessaria la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine.

 

[63]   Di cui all’articolo 3-quater del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 novembre 2021, n. 165, e successive modificazioni.

[64]   La norma di deroga in esame fa infatti riferimento alle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della L. 1° febbraio 2006, n. 43. Riguardo a tali professioni, cfr. anche l'articolo 1 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni.

[65]   Di cui all'articolo 4, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La norma in esame esclude altresì l'applicazione degli articoli 15-quater e 15-quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, relativi al rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari (queste ultime norme, in ogni caso, essendo inerenti al personale dell’area dirigenziale sanitaria e non a quello del comparto della sanità, non concernono i dipendenti oggetto della disciplina transitoria in esame). 

[66]   Il comma 8 novella l’articolo 1, comma 268, lettera a), della L. 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni. Tale lettera – che concerne (in combinato disposto con l’alinea del medesimo comma 268, e successive modificazioni) gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e, in base alla presente novella, 2026 – fa a sua volta riferimento alle norme transitorie di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), e articolo 2-ter, commi da 1 a 3 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni (si ricorda che l'applicazione di tali norme del D.L. n. 18 era stata già prorogata, nel rispetto di determinati limiti finanziari, fino al termine del 31 dicembre 2021 da parte dell'articolo 1, comma 423, della L. 30 dicembre 2020, n. 178).

      Si ricorda altresì che l'articolo 17-ter, comma 2, del citato D.L. n. 18 del 2020 reca alcune specificazioni sulle modalità di applicazione dei suddetti articoli 2-bis e 2-ter alle aziende ospedaliero-universitarie.

[67]   Per tali procedure comparative, si possono prevedere (ai sensi del comma 2 del citato articolo 2-ter del D.L. n. 18 del 2020) forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo sul sito internet istituzionale dell'ente o azienda che bandisca la selezione (per una durata minima di pubblicazione pari a cinque giorni).

[68]   Riguardo ai medici in formazione specialistica, si ricorda che, in base al comma 1, lettera a), del citato articolo 2-bis del D.L. n. 18 del 2020 e al comma 5 del citato articolo 2-ter dello stesso D.L. n. 18, e successive modificazioni: essi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il relativo trattamento economico, integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività lavorativa svolta in base ad una delle due tipologie di incarichi in esame; il periodo relativo a tale attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione; le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Inoltre, la novella di cui al presente comma 8 pone, con riguardo al conferimento di una delle due tipologie di incarichi in esame ai medici in formazione specialistica, il principio della compatibilità con le esigenze della formazione.

[69]   Si ricorda che i summenzionati incarichi di lavoro autonomo (ai medici in formazione specialistica), di cui al citato articolo 2-bis del D.L. n. 18 del 2020, non possono avere una durata superiore a sei mesi, fatte salve le possibilità di proroga in oggetto, mentre gli incarichi a termine di cui al citato articolo 2-ter dello stesso D.L. n. 18 hanno la durata di un anno, ovvero una durata non superiore a sei mesi nel caso dei medici in formazione specialistica, sempre fatte salve le possibilità di proroga in oggetto.

[70]   Cfr. il citato alinea dell’articolo 1, comma 268, della L. n. 234 del 2021.

[71]   Cfr. i commi 548-bis e 548-ter dell’articolo 1 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni.

[72] Si veda la pagina dedicata in: https://www.salute.gov.it/

[73] Intesa del 3 ottobre 2024

[74] Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

[75] Per alcune riduzioni di tale autorizzazione di spesa - stabilite, in relazione a determinati anni, da provvedimenti successivi - si vedano: l'art. 47, comma 2, L. 4 novembre 2010, n. 183, l'art. 3-ter, comma 7, lett. c), D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 2012, n. 9, l'art. 5-ter, comma 2, D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2017, n. 119, e, successivamente, l'art. 1, comma 329, L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[76]   Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

[77]   Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La disciplina recata dall'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 18/2020 era stato oggetto in precedenza di diversi interventi di proroga: v. l’art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 , l’art. 11, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, l’art. 16, comma 1, D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11, e, successivamente, l’art. 10, comma 1, D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52.

[78]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

[79]   Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[80]   Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[81]   Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.

[82]    “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (conv. con mod. dalla Legge n. 77 del 2020).

[83] Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (conv. con mod. dalla Legge n. 14 del 2023).

[84]   Di cui all’articolo 6, comma 2-ter, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2020, n. 41.

[85]   Per l’individuazione di essi, cfr. l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, nonché, per l'ordine degli psicologi, l’articolo 01 della L. 18 febbraio 1989, n. 56.

[86]   La decorrenza originaria dei divieti era fissata al 1° gennaio 2017. Riguardo agli interventi di differimento, cfr. la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto (la relazione è reperibile nell’A.C. n. 2753). Si ricorda che tali differimenti erano posti in forma di novella dell'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26, e successive modificazioni.

[87]   Si ricorda che anche per tale condizione (di cui al citato articolo 42, comma 1, del D.Lgs. n. 26 del 2014) la decorrenza originaria era fissata al 1° gennaio 2017; cfr. supra, in nota.

[88]  Riguardo a tali categorie, cfr. infra. Si ricorda che, in ogni caso, il nuovo impiego dell'animale è subordinato anche alle seguenti condizioni (articolo 16, comma 1, del citato D.Lgs. n. 26 del 2014): l'effettiva gravità delle procedure precedenti era “lieve” o “moderata” (salva la possibile deroga di cui al comma 2 del suddetto articolo 16); è dimostrato che sono stati pienamente ripristinati il benessere e lo stato di salute generale dell'animale; il veterinario designato ha espresso parere positivo, tenuto conto delle esperienze dell'animale nel corso di tutta la sua vita.

[89]   Dal punto di vista redazionale, quest’ultima possibilità risulta posta solo fino al 31 dicembre 2016 (cfr. il citato articolo 42, comma 1, del D.Lgs. n. 26 del 2014), ma ha trovato necessariamente applicazione, in virtù del differimento della condizione più restrittiva suddetta, fino al termine di decorrenza di quest’ultima (ferma restando l’esclusione di riutilizzo in procedura classificata come “grave”, esclusione prevista anche dall’ordinamento dell’Unione europea, cfr. infra riguardo a quest’ultimo).

[90]   Nell’ambito di tale procedura la Commissione europea ha emesso un parere motivato il 15 febbraio 2017.

[91]   Riguardo alle condizioni per il riutilizzo, cfr. anche supra.

[92]   Si ricorda che, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 37 del citato D.Lgs. n. 26 del 2014: il laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna costituisce il punto di contatto unico incaricato di fornire consulenza sulla pertinenza normativa e sull'idoneità degli approcci alternativi proposti per gli studi di convalida; questi ultimi studi sono effettuati da laboratori specializzati e qualificati individuati dalla Commissione europea in collaborazione con il Ministero della salute.

[93]   La relazione illustrativa è reperibile, come detto, nell’A.C. n. 2753.

[94]   Normativa di cui all’articolo 2-bis, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e di cui all'articolo 36, comma 4-bis, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, e successive modificazioni.

[95]   Norme di cui all’articolo 14, comma 3, e all’articolo 14.1, comma 3, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni.

[96]   Cfr., riguardo all’esclusione dal divieto, il paragrafo 6 della circolare dell’INPS n. 27 del 10 marzo 2023. Riguardo ad un'ipotesi in cui il cumulo non è in ogni caso ammesso (ipotesi rappresentata dal trattamento pensionistico liquidato in base ai requisiti inerenti ai cosiddetti lavoratori precoci), cfr. il messaggio dell'INPS n. 3287 del 6 settembre 2022.

[97]   Disposizione di cui all’articolo 4, comma 6, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.

[98]   Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

[99]   Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

[100] Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 14 del 2023).

[101] Il rilascio all’assistito del promemoria cartaceo della ricetta elettronica è disciplinato dall’articolo 1, comma 4, del decreto MEF 2 novembre 2011.

[102] “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Ministero della salute nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022”.

[103] In base all’articolo 1, comma 1, lett. d), del decreto MEF 25 marzo 2020 il promemoria dematerializzato è il “documento in formato non cartaceo prodotto al termine di una prescrizione di ricetta elettronica, contenente i dati delle prestazioni ivi presenti”.

[104] Inviando in allegato il promemoria, ricevuto dal medico tramite e-mail oppure estratto dal proprio fascicolo sanitario elettronico, ovvero inviando il numero di ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell'assistito a cui la ricetta stessa è intestata.

[105] Inoltrando il messaggio, ricevuto dal medico, recante il numero di ricetta elettronica.

[106] Laddove abbia ricevuto telefonicamente dal medico il numero di ricetta elettronica.

[107] Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15 del 2025).

[108] Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010).

[109] Il d.P.C.m. 28 marzo 2022, all’articolo 1, stabilisce la data di decorrenza della protezione e le categorie di sfollati beneficiari; all’articolo 2 disciplina il permesso di soggiorno per protezione temporanea; all’articolo 3 disciplina i rapporti tra protezione temporanea e domanda di protezione internazionale; all’articolo 4 prevede i casi di esclusione della protezione temporanea; all’articolo 5 individua le misure assistenziali da assicurare sul territorio nazionale; all’articolo 6 detta alcune disposizioni di favore per i cittadini ucraini presenti in Italia prima dell’inizio del conflitto; all’articolo 7 individua il Ministero dell’interno come punto di contatto nazionale; all’articolo 8 detta disposizioni finanziarie e finali.

[110] Nel diritto dell’Unione europea, la «protezione temporanea» è la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea che non possono rientrare nel loro paese d’origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d’asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione. L’obiettivo è alleviare la pressione sui sistemi nazionali di asilo e consentire agli sfollati di godere di diritti armonizzati in tutta l’UE. Tra questi diritti rientrano il soggiorno, l’accesso al mercato del lavoro e agli alloggi, l’assistenza medica e l’accesso all’istruzione per i minori.

[111] Si tratta delle persone sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, a seguito dell’invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data, e che siano: cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 (o loro familiari); apolidi e cittadini (o loro familiari) di Paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022. Sono inoltre compresi gli apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.

[112] La norma rinvia per le modalità all’articolo 35 del Testo unico immigrazione in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale.

[113] Il decreto-legge n. 202/2024 (“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”) ha previsto infatti, all’articolo 20, la proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato, nonché la proroga del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 (oggetto anche dell’intervento in esame) in conseguenza degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina.

[114] La Legge 5 agosto 2022, n. 118 è la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

[115] Nel dettaglio:

·         l’articolo 9-bis, comma 1, lettera a) del D.L. n. 115 del 2022, ha sospeso l’efficacia fino al 31 dicembre 2022 del decreto recante le linee guida per il trasporto eccezionale. Pertanto, si disponeva che, fino alla medesima data, restasse in vigore il divieto per il trasporto eccezionale fino a 108 tonnellate con complessi di veicoli ad otto assi (così come previsto dalla disciplina del comma 10 vigente al 9 novembre 2021);

·         l’articolo 10, comma 6, del decreto legge n. 198 del 2022 ha prorogato la sospensione del citato decreto al 31 dicembre 2023, prorogando, quindi, anche il regime transitorio;

·         l’articolo 10-bis, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 132 del 2023 ha prorogato la sospensione del citato decreto al 30 marzo 2025, prorogando, quindi, anche il regime transitorio; 

·         l’articolo 7, comma 4-septies, lettera a) del decreto legge n. 202 del 2024 ha prorogato la sospensione del citato decreto al 30 marzo 2026. Inoltre, la lettera b) del medesimo comma ha modificato la disciplina del regime transitorio, nella disposizione vigente.

 

[116] In sintesi, ai sensi del citato comma, l’autorizzazione al trasporto eccezionale è rilasciata solo se compatibile con infrastrutture e sicurezza della circolazione, indica le prescrizioni di sicurezza e non è soggetta all’articolo 20 della legge n. 241 del 1990. È subordinata al pagamento di spese tecniche e, in caso di maggiore usura, dell’indennizzo dovuto all’ente proprietario; non si computano nei limiti dimensionali le eccedenze dei dispositivi di fissaggio e ancoraggio.

[117] L’ AINOP è stato istituito dal decreto legge n. 109 del 2018, ma la sua integrazione con i sistemi di monitoraggio è stata introdotta dall’articolo 4, comma 3-bis, del decreto legge c.d. Infrastrutture (n. 73 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 105 del 2025. La citata misura, infatti, integra l’AINOP con funzioni aggiuntive di pianificazione e monitoraggio dei transiti prevedendo che esso opera quale infrastruttura di riferimento nazionale per la condivisione e l’aggiornamento dei dati territoriali e infrastrutturali rilevanti, anche tramite l’interoperabilità con sistemi informativi già in uso.

Per maggiori approfondimenti in merito, si rimanda all’apposito dossier relativo al provvedimento.

[118] Riguardo, alla procedura di mobilità volontaria, in generale, cfr. la disciplina di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Si ricorda che, in base al comma 2-bis del suddetto articolo 30, e fatte salve le norme speciali, le pubbliche amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, intese alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità volontaria in oggetto, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestino servizio. Il trasferimento mediante mobilità volontaria è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento, a condizione che sia assicurata la neutralità finanziaria, può essere disposto anche qualora la vacanza di organico sia presente in area funzionale diversa da quella di provenienza (fermo restando che l'area funzionale di inquadramento nella nuova amministrazione corrisponde all'area funzionale di inquadramento nell'amministrazione di provenienza).

[119] Il comma 12-ter è stato introdotto dalla legge di conversione.

[120] Nella relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, approvata alla fine della XVIII legislatura (Doc. XXIII, n. 33), viene ricordato che "con D.P.C.M. 30 novembre 1990 (reiterato con D.P.C.M. 30 luglio 1997), l'area industriale di Taranto è stata dichiarata area ad elevato rischio di crisi ambientale, con conseguente previsione di interventi di risanamento e approvazione di piani di disinquinamento. Con successivo D.P.R. 23 aprile 1998 è stato approvato il piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto, comprendente i comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola".

Si fa altresì notare che, con il D.M. Ambiente 10 gennaio 2000, è stata approvata la prima perimetrazione del SIN di Taranto, istituito con la legge n. 426/1998. Con il D.M. Ambiente 20 dicembre 2024, n. 449 si è provveduto alla riperimetrazione del SIN.

Nella sezione del sito web del Ministero dell'ambiente dedicata al SIN di Taranto viene inoltre ricordato che tale sito si estende complessivamente per più di quattromila ettari a terra e più di seimila ettari a mare "interessando una vasta porzione di territorio dei comuni di Taranto e di Statte, prospiciente l'omonimo golfo e ad 'elevato rischio di crisi ambientale', all'interno della quale ricadono sia aree di proprietà pubblica sia di proprietà privata. Nel SIN è compreso un polo industriale di grandi dimensioni con insediamenti produttivi storici riconducibili all'industria siderurgica (ArcelorMittal Italia, ex ILVA S.p.A.), alla raffinazione degli idrocarburi (raffineria ENI, ex AGIP), all'industria cementiera (CEMENTIR) ed estrattiva (Italcave S.p.A.); sono inoltre presenti numerose attività manifatturiere di dimensioni medio-piccole. Incluso nella perimetrazione del SIN e di rilevante interesse è il Porto di Taranto, situato sulla costa settentrionale del Golfo e costituito da un'ampia rada denominata Mar Grande e da un'insenatura interna minore chiamata Mar Piccolo".

Nell’audizione del Commissario, svolta il 15 aprile 2025 nell’ambito della missione a Taranto della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, viene evidenziato che l’area da bonificare si estende per 564 chilometri quadrati.

[121] Nella nota pubblicata sul succitato portale “Supporto RENTRI” viene evidenziato che “a partire dal 13/02/2026 l’emissione del FIR in formato digitale (xFIR) diventa obbligatoria, ai sensi del DM n.59/2023, per i seguenti soggetti iscritti al RENTRI: produttori/detentori di rifiuti pericolosi; produttori/detentori di rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) con più di 10 dipendenti. Si ricorda che i produttori/detentori che si iscrivono al RENTRI su base volontaria o che sono già iscritti su base volontaria possono utilizzare il  FIR digitale (xFIR) a partire dal 13 febbraio 2026. Si evidenzia inoltre che  i soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, in virtù di quanto disposto dal comma 3 bis dell’art. 188-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025, emettono il FIR in formato cartaceo anche nel caso di rifiuti pericolosi”.

[122] La legge di bilancio 2023 ha poi prorogato - dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 - il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo del Fondo di garanzia alle imprese colpite dagli effetti della crisi ucraina. Tale specifico sostegno ha trovato disciplina nei commi 55-bis e 55-ter della legge di bilancio 2022, come inseriti dall’articolo 16 del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022) e la sua legittimazione nel Quadro europeo temporaneo di aiuti di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina (2022/C 131 I/01). Il quadro, a decorrere dal 9 marzo 2023, è stato sostituito dal nuovo Quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato a seguito dell’aggressione della Russia all’Ucraina. Il nuovo Quadro è stato approvato il 9 marzo 2023 (qui il testo della Commissione europea 2023/C 101/03). Per quanto qui interessa, per il sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie (sezione 2.2, punti 65-67) il nuovo Quadro conferma il precedente: il sostegno è consentito fino al 31 dicembre 2023.

[123] Ai fini della definizione di micro, piccola e media impresa, si richiama la definizione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014. Ai sensi dell’articolo 2 dell’Allegato, la categoria delle PMI è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All’interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. All’interno della categoria delle PMI, si definisce micro-impresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

[124] La previsione è divenuta quindi operativa a decorrere dal 27 marzo 2024 (qui la circolare del Fondo).

[125] Si ricorda che, ai sensi del richiamato art. 22 del D.L. 60/2024, l'esonero de quo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

[126] Per la disciplina dettagliata di tale esonero cfr. DM 11 aprile 2025.

[127] Con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

[128] Sul punto e sul modo di calcolare l’incremento occupazionale netto cfr. il par. 7.2 della Circolare INPS 90/2025.

[129] Della quale fanno attualmente parte le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria (cfr. art. 9 del D.L. 124/2023 e art. 1 della L. 171/2025).

[130] Riguardo alla limitazione della necessità dell’autorizzazione al solo regime specifico per le regioni summenzionate, cfr. la citata circolare dell’INPS n. 90 del 2025.

[131] Come ricordato anche dalla Circolare INPS 91/2025, l’agevolazione non si applica alle assunzioni a tempo determinato, né alle trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.

[132] Con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

[133] Si ricorda che, ai sensi del richiamato art. 23 del D.L. 60/2024, l'esonero de quo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

[134] Per la disciplina dettagliata di tale esonero cfr. DM 11 aprile 2025.

[135] Per il 2026 cfr. DM 31 dicembre 2025, n. 3795.

[136] Della quale fanno attualmente parte le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria (cfr. art. 9 del D.L. 124/2023 e art. 1 della L. 171/2025).

[137] Si ricorda che, ai sensi del richiamato art. 24 del D.L. 60/2024, l'esonero de quo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

[138] Per la disciplina dettagliata di tale esonero cfr. DM 7 gennaio 2025.

[139] Con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

[140] Sul punto e sul modo di calcolare l’incremento occupazionale netto cfr. il par. 7 della Circolare INPS 10/2026.

[141] Cfr. in merito la citata circolare INPS n. 10 del 2026.

[142] Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

[143] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

[144] sia in fase di esame congiunto presso la

Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali che nella successiva fase di

autorizzazione del trattamento presso la Direzione generale degli ammortizzatori sociali.

 

[145] Tale gestione accentrata, in base alla modifica apportata dalla norma in esame, si applicherebbe, dunque, anche per la proroga del trattamento di mobilità in deroga.