Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026
Serie: Progetti di legge   Numero: 541/2
Data: 10/02/2026

10 febbraio 2026

Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026

 

D.L. 196/2025 - A.S. n. 1785

 

 

 


 

Servizio Studi

Tel. 06 6706-2451 studi1@senato.it@SR_Studi

 

Dossier n. 614/2

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento Istituzioni

Tel. 066760-9475 st_istituzioni@camera.it -  @CD_istituzioni

 

Progetti di legge n. 541/2

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fon


 

Il decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, approvato con modificazioni dalla Camera il 4 febbraio 2026, dispone il prolungamento delle operazioni di votazione delle consultazioni elettorali e referendarie relative al 2026 e reca disposizioni per disciplinare lo svolgimento contestuale di più consultazioni. Nel corso dell'esame alla Camera è stata introdotta una disposizione riguardante le elezioni comunali nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista.

I termini per la conversione del decreto-legge scadono il 25 febbraio 2026.

 

In particolare, l'articolo 1, comma 1, dispone che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie del 2026 si svolgano - oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23 - anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

La disposizione deroga, per l'anno 2026, a quanto previsto dalla normativa vigente, la quale prevede lo svolgimento delle elezioni nella sola giornata di domenica. La legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) - nell'ambito di misure volte a conseguire risparmi di spesa per le consultazioni elettorali - ha infatti disposto che, a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgano nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23 (art.1, comma 399).

 

Si ricorda che fino al 1993 la legge prevedeva che le operazioni di voto si svolgessero nella giornata di domenica, per estendersi alla mattina (fino alle 14) del lunedì successivo.

La previsione che le operazioni di voto si svolgano in una sola giornata, più precisamente dalle ore 7 alle ore 22 della domenica, è stata introdotta, una prima volta, con la riforma elettorale del 1993: legge n. 276/1993, per il Senato, legge n. 277/1993, per la Camera (Nuove norme per l'elezione della Camera) per le elezioni politiche, e legge n. 81/1993, per le elezioni amministrative in ambito comunale e provinciale. Parziali correzioni sono state apportate dal D.Lgs. n. 534/1993 (art. 3, co. 1, lettera g). Le prime elezioni successive alla riforma però si svolsero anch'esse in due giornate (27 e 28 marzo 1994) in quanto la data fissata originariamente (domenica 27) coincideva con la festività religiosa ebraica del Pesach (Pasqua).

Le elezioni politiche che si sono svolte in una unica giornata, dunque sono state quelle del 21 aprile 1996 e del 13 maggio 2001 (quest'ultime in coincidenza con il turno annuale delle elezioni amministrative, tra cui quelle per l'elezione del sindaco e per il rinnovo dei consigli comunali di Roma, Napoli, Torino e Milano).

Successivamente, la legge n. 62/2002 ha ripristinato l'orario di votazione in due giornate: la domenica dalle 8 alle 22 e il lunedì dalle 7 alle 15, fino a quando è intervenuta la citata legge n. 147 del 2013 che ha nuovamente ridotto ad un solo giorno l'orario di votazione.

Nella legislatura in corso, con provvedimenti di urgenza, è stato prolungato l'orario di votazione per le elezioni del 2023, 2024 e 2025 (si veda in dettaglio il paragrafo sui Precedenti decreti-legge in materia).

 

Nel 2026 sono previsti i seguenti appuntamenti elettorali:

·       ?referendum ex? art. 138 Cost. sul testo di legge costituzionale concernente "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" pubblicato nella G.U. del 30 ottobre 2025; con il DPR 13 gennaio 2026 il referendum è stato fissato per il 22 e 23 marzo 2026;

·       turno ordinario delle elezioni amministrative, da svolgersi, per i comuni situati nel territorio delle regioni a statuto ordinario, in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno (ai sensi della legge 182/1991); si tratta al momento di 580 comuni nelle regioni a statuto ordinario e 220 comuni in quelle a statuto speciale;

·       due elezioni suppletive nei collegi uninominali n. 1 (Rovigo) e n. 2 (Selvazzano Dentro) della circoscrizione Veneto 2 della Camera; si tratta dei seggio vacanti a seguito della cessazione del mandato parlamentare, il 9 dicembre 2025, dell'on. Stefani, eletto Presidente della regione Veneto e, il 28 dicembre 2025, dell'on. Bitonci, nominato componente della Giunta della medesima regione (per le procedure indizione delle elezioni suppletive si veda oltre il commento al comma 3); con il DPR 13 gennaio 2026 le elezioni suppletive per il 22 e 23 marzo 2026;

·       turno straordinario autunnale di elezioni amministrative: 6 comuni nelle regioni a statuto ordinario e 2 in quelle a statuto speciale;

·       elezioni amministrative nel comune di Pescara in 23 sezioni, fissate per l'8 e 9 marzo 2026, ed eventuale turno di ballottaggio il 22 e 23 marzo 2026 (il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 282 del 13 gennaio 2026, ha annullato le consultazioni amministrative svoltesi a Pescara nel giugno 2024, disponendo pertanto la ripetizione delle operazioni di voto in 23 uffici elettorali di sezione);

·       elezioni amministrative nel comune di Lesina (15-16 marzo 2026 ed eventuale ballottaggio 29-30 marzo 2026).

 

Quindi il 22 e 23 marzo 2026, si svolgeranno contestualmente il referendum costituzionale, le due elezioni suppletive della Camera e l'eventuale ballottaggio per l'elezione del sindaco di Pescara.

In considerazione del prolungamento dell'orario di votazione disposto dal comma 1, il comma 2 incrementa del 15 per cento l'importo degli onorari fissi forfettari spettanti ai componenti di seggio, ferme restando le maggiorazioni dovute nel caso di contestuale svolgimento di più consultazioni.

 

L'entità degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione è stabilita per le elezioni politiche e amministrative dall'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4 della L. 70/1980: 150 euro al presidente e 120 euro per ciascuno degli scrutatori e al segretario; per i seggi speciali presso ospedali e luoghi di detenzione, sono rispettivamente di 90 e 61 euro.

Per le consultazioni referendarie al presidente di sezione spettano 130 euro e 104 agli scrutatori e al segretario, mentre ai componenti dei seggi speciali spettano 79 euro al presidente e 53 euro agli altri componenti.

In caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni, per ogni elezione da effettuare oltre alla prima e sino alla quinta, gli onorari del presidente e degli altri componenti di sezioni sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni. Ai componenti dei seggi speciali non è dovuta alcuna maggiorazione.

 

I commi 3 e 4 recano disposizioni applicabili nell'eventualità che nel 2026 si svolgano le elezioni suppletive contestualmente con referendum o con elezioni amministrative.

 

La concentrazione delle elezioni in un'unica data qualora si svolgano nello stesso anno (cd. election day) è stato introdotta in via generale dal D.L. 98/2011 (art. 7). Vi si prevede che le consultazioni elettorali politiche e degli enti territoriali si svolgano, "compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno". Qualora nel medesimo anno si svolgano altresì le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le consultazioni di cui sopra si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

Tale disposizione che ha introdotto l'election day non ha incluso i referendum tra le consultazioni elettorali da svolgere in simultanea ma ha previsto la contestualità delle consultazioni referendarie tra loro, qualora nel medesimo anno debba tenersi più di un referendum abrogativo. Per quanto riguarda il referendum abrogativo, la legge n. 352 del 1970 pone un esplicito divieto di abbinamento con le sole elezioni politiche.

Al riguardo essa prevede che non possa essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni politiche (art. 31). E nel caso di elezioni anticipate, il referendum già indetto è rinviato all'anno successivo (art. 34).

Per il referendum costituzionale, non è previsto un analogo divieto di abbinamento.

I casi di svolgimento contestuale di referendum ed altre elezioni sono stati:

·       18 giugno 1989: referendum consultivo ed elezioni europee;

·       21 giugno 2009: referendum abrogativi in materia elettorale e ballottaggio di elezioni amministrative;

·       20-21 settembre 2020: referendum costituzionale, elezioni suppletive, elezioni regionali e turno generale delle elezioni amministrative;

·       12 giugno 2022: referendum abrogativi e turno generale delle elezioni amministrative.

Per quanto riguarda l'abbinamento di elezioni suppletive con elezioni amministrative, si ricorda che il 3 e 4 ottobre 2021 si sono svolte le elezioni della Camera dei deputati nei collegi uninominali 12-Siena della XII Circoscrizione Toscana e 11-Roma-Quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1; il turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario; le elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria e le elezioni amministrative nella Regione Friuli Venezia Giulia.

 

Il comma 3 disciplina il caso di abbinamento nel 2026 delle consultazioni referendarie con elezioni politiche suppletive in collegi uninominali della Camera e del Senato.

 

In primo luogo, si prevede che per gli adempimenti comuni alle due tipologie di consultazione si applicano le disposizioni stabilite per le elezioni suppletive, comprese quelle relative alla composizione, funzionamento e compensi dei componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali.

 

Per i referendum le sezioni elettorali sono composte di 5 unità (1 presidente e 4 componenti, L. 352/1970, art. 19), mentre per le suppletive (DPR 361/1957, art. 34) e le amministrative (DPR 570/1960, art. 20) sono composte di 6 unità (1 presidente e 5 componenti). Per tutte le tipologie di consultazioni i seggi speciali sono composti di tre unità (1 presidente e 2 componenti, L. 136/1976, art. 9).

 

Inoltre, si interviene sulla procedura di scrutinio prevedendo che, una volta completate le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per ciascuna consultazione, l'ufficio elettorale di sezione procede dapprima allo scrutinio relativo al referendum e poi, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni suppletive.

 

Il procedimento per lo svolgimento delle elezioni suppletive, cui si procede nel caso di vacanza di un seggio attribuito con sistema maggioritario nell'ambito di un collegio uninominale, è disciplinato dalla legge elettorale del Senato (D.Lgs. n. 533/1993, art. 21-ter), che si applica anche alle elezioni suppletive della Camera in virtù del rinvio recato dall'articolo 86, comma 4, della legge elettorale per la Camera (D.P.R. n. 361/1957).

Tale disciplina prevede che i comizi elettorali siano convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura (D.Lgs. n. 533/1993, art. 21-ter, comma 2).

Le elezioni sono indette entro 90 giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni (comma 3).

Se il termine di 90 giorni cade in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre 45 giorni.

Qualora invece cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre 30 giorni (comma 4).

Qualora entro 180 giorni dalla dichiarazione della vacanza siano previste altre consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo può disporre la proroga del termine di 90 giorni fino alla data necessaria per permettere lo svolgimento contestuale con tali consultazioni (comma 3-bis, introdotto dall'art. 1, comma 968, L. 145/2018).

Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di un deputato o di un senatore eletto in un collegio uninominale, rispettivamente il Presidente della Camera o il Presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

Nel caso delle elezioni suppletive del 2026 i termini decorrono dal 9 dicembre e 28 dicembre 2025 (vedi sopra).

 

Il comma 4 riguarda l'eventualità di svolgimento contemporaneo nel 2026 di elezioni suppletive ed elezioni amministrative, anche se disciplinate da norme regionali.  In questo caso si procede prima alle operazioni di scrutinio delle elezioni suppletive e successivamente, senza interruzioni, a quelle delle elezioni amministrative. In caso di elezioni circoscrizionali, lo scrutinio è rinviato alle ore 9 del martedì.

 

In proposito, si ricorda che il D.L. 3 maggio 1976 n. 161 disciplina, a regime, alcuni aspetti del procedimento elettorale nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle regionali (anche a statuto speciale) e amministrative. In particolare si prevede che per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione si applicano le disposizioni della legge elettorale della Camera (DPR 361/1957) e che le operazioni di scrutinio iniziano con le elezioni politiche, mentre quelle relative alle regionali e amministrative sono rinviate alle ore 14 del lunedì successivo.

Il comma 4-bis, introdotto alla Camera, prevede che in caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie di cui all'articolo 138 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, si applichi la normativa per le elezioni amministrative alla composizione degli uffici elettorali di sezione, mentre si applicano le disposizioni previste per i referendum relativamente ai compensi dei componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 136/1976, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 70/1980 (v. sopra). Per quanto riguarda lo scrutinio si procede prima a quello relativo alle consultazioni referendarie e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni amministrative.

 

La disposizione è stata introdotta a seguito della convocazione dei comizi elettorali nella città di Pescara dopo l'annullamento parziale delle elezioni (v. sopra). 

 

Il comma 5, modificato dalla Camera, per la copertura delle spese incrementa di 6.117.690 euro per l'anno 2026 il fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 6.107.690 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno (nelle versione vigente l'articolo 5 valuta i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame in 6.107.690 euro per l'anno 2026). I maggiori oneri sono connessi all'eventuale svolgimento del turno di ballottaggio nel comune di Pescara che è stato quantificato in via prudenziale in 10.000 euro per l'anno 2026 (Camera dei deputati, V Commissione Bilancio, seduta del 3 febbraio 2026).

 

L'articolo 1-bis, inserito nel corso dell'esame alla Camera, prevede che limitatamente all'anno 2026, in deroga all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune (in luogo del 50 per cento richiesto dal predetto articolo 71, comma 10 del TUEL). Si prevede altresì che, qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla (come stabilito in generale anche dal comma 10 citato) e che però per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto. La disposizione intende quindi agevolare il raggiungimento del quorum di partecipazione al voto per le elezioni comunali, laddove sia stata ammessa e votata una sola lista, salvaguardando la validità della consultazione elettorale e la regolare costituzione degli organi politici di governo dell'ente.

 

Si vedano, per l'anno 2025, l'articolo 1-bis del decreto legge 19 marzo 2025, n. 27, per l'anno 2024, l'articolo 4, comma 2, del decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7, e, per gli anni 2022 e 2023, l'articolo 6, comma 2, del decreto legge 4 maggio 2022, n. 41, contenenti disposizioni identiche a quella in commento. Si veda altresì, per l'anno 2021, l'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legge 5 marzo 2021, n. 25, contenente previsioni sostanzialmente corrispondenti a quella in commento.

 

Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 31 maggio 2011, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del citato articolo 71, comma 10, TUEL proprio evidenziando come il computo degli elettori AIRE ai fini del calcolo della percentuale necessaria per la validità della elezione potesse determinare un'eccessiva compromissione del diritto di voto degli elettori residenti nel comune, considerato che i residenti all'estero non partecipano alla vita locale e non subiscono direttamente gli effetti delle scelte compiute dagli organi di governo dell'ente. Con la sentenza 31 ottobre 2012, n. 242, la Corte Costituzionale ha giudicato infondata l'eccezione di costituzionalità ritenendo la norma non manifestamente irragionevole, ma la Corte ha sottolineato l'opportunità di una rimeditazione, da parte del legislatore, del bilanciamento di interessi attuato in quella norma: ossia di quello di garantire con pienezza il diritto dei non residenti iscritti all'AIRE alla appartenenza al corpo elettorale locale sì da concorrere al calcolo del quorum per la validità delle elezioni in condizioni di perfetta parità con i cittadini residenti, e quello di assicurare ampia ed incondizionata garanzia ai diritti politici di questi ultimi.

 

L'articolo 2 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: il decreto-legge è dunque vigente dal 28 dicembre 2025.

 


PRECEDENTI DECRETI-LEGGE SULLA STESSA MATERIA

 

 

 

 

Nel corso della emergenza sanitaria causata dalla epidemia di Covid-19, in occasione dei turni elettorali del 2020 e del 2021, è stato disposto, con provvedimenti di urgenza, il prolungamento dell'orario di votazione anche alla giornata di lunedì (si vedano i decreti legge n. 26/2020 e n. 25/2021).

 

L'estensione della possibilità di esercitare il voto anche al lunedì era finalizzato a diluire i tempi della consultazione, onde agevolare il distanziamento sociale in relazione alla situazione epidemiologica.

 

Nel 2022 le elezioni si sono svolte invece secondo la disciplina ordinaria in un solo giorno: il 12 giugno, per le elezioni amministrative, e il 25 settembre, per le elezioni politiche.

 

Per i turni elettorali degli anni 2023-2026 è stata, invece, reintrodotta in via transitoria la normativa derogatoria. In particolare, il decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190 ha disposto che le consultazioni elettorali e referendarie del 2023 si svolgessero - oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23 - anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

 

Il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, ha analogamente esteso alla giornata di lunedì le operazioni di voto per le consultazioni elettorali del 2024. Il provvedimento ha inoltre introdotto altre misure applicabili esclusivamente alle consultazioni del 2024, quali la disciplina dell'election-day, il rinvio delle elezioni provinciali, il voto degli studenti fuori sede e la riduzione delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste alle elezioni europee, oltre a interventi strutturali concernenti, tra l'altro, il regime di esenzione dalla presentazione delle firme per le liste europee, l'eliminazione dei limiti di mandati consecutivi dei sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e l'aumento da 2 a 3 del limite dei mandati per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e la revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.

 

Il decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27 reca anch'esso disposizioni urgenti in materia elettorale alcune delle quali riferite in via transitoria alle consultazioni del 2025, tra le quali il prolungamento delle operazioni elettorali alla giornata di lunedì nonché la validità delle elezioni nei comuni fino a 15.000 abitanti in presenza di una sola lista e, limitatamente ai referendum, il voto degli elettori 'fuori sede'. Si ricorda inoltre che ulteriori norme introdotte dal dl 27/2025 operano invece a regime intervenendo sui requisiti dei componenti degli uffici elettorali di sezione, sulla soppressione della distinzione di genere nelle liste, sulla digitalizzazione dei sistemi elettorali e sull'introduzione della firma digitale per la sottoscrizione delle liste da parte degli elettori impossibilitati alla firma autografa.