Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Attività Produttive
Titolo: Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili
Riferimenti: AC N.2758/XIX
Serie: Progetti di legge   Numero: 530/2
Data: 09/01/2026
Organi della Camera: VIII Ambiente, X Attività produttive

Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

 

D.L. 175/2025 – A.C. 2758

 

9 gennaio 2026

 

 

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Dossier n. 596/2

 

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 530/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Schede di lettura

§  Articolo 1 (Disposizioni in materia di crediti d’imposta di cui al Piano Transizione 5.0)  5

§  Articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) g), i), m) o), q), e comma 1-ter (Disposizioni urgenti per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)  14

§  Articolo 2, comma 1, lettere c), h), l) e p), e comma 1-bis (Disposizioni urgenti per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)  17

§  Articolo 2-bis  (Modifiche in materia di golden power). 41

§  Articolo 3 (Entrata in vigore). 47

 

 


Schede di lettura

 


Articolo 1
(Disposizioni in materia di crediti d’imposta
di cui al Piano Transizione 5.0)

 

 

L’articolo 1 introduce delle disposizioni in materia di crediti d’imposta Transizione 5.0. Nello specifico, fissa al 27 novembre 2025 il termine entro il quale le imprese devono presentazione al GSE le comunicazioni di prenotazione per l’accesso al credito d’imposta. Conseguentemente, si consente la possibilità di integrare entro, il termine perentorio del 6 dicembre 2025 (o altra data anteriore indicata dal GSE), le comunicazioni effettuate tra il 7 novembre e fino le ore 18 del 27 novembre 2025.

Si fornisce un’interpretazione autentica secondo cui il divieto di cumulo si interpreta nel senso che, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, l’impresa non può presentare domanda per l’accesso ad entrambi i benefici fiscali (credito d’imposta Transizione 5.0 e credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali). Pertanto, le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano presentato domanda per l’accesso ad entrambi i crediti d’imposta, devono optare, con modalità telematiche, per uno dei due crediti d’imposta entro il termine del 27 novembre 2025

Si precisa che la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni è esercitata dal GSE.

Infine, si individuano le modalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’applicazione di tale articolo, pari a 250 milioni di euro per l’anno 2025.

 

L’articolo 1 introduce delle disposizioni esplicative ed interpretative in materia di credito d’imposta Transizione 5.0 di cui all’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024.

Per un approfondimento sulla disciplina del credito d’imposta transizione 5.0 si veda il tema web pubblicato sul sito istituzionale della Camera dei deputati.

 

In particolare, il comma 1 fornisce delle indicazioni sul termine di presentazione delle comunicazioni di prenotazione per l’accesso al credito d’imposta che le imprese sono tenute a presentare, ai sensi del citato articolo 38, comma 10, al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE). Nello specifico, si precisa che tali comunicazioni possono essere presentate entro il 27 novembre 2025.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 38, comma 10, primo periodo, le imprese che intendono accedere al credito d’imposta sono tenute a presentare al GSE, in via telematica, la documentazione attestante la riduzione, ex ante, dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni strumentali nuovi agevolabili – di cui al comma 11, lettera a) – unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Si utilizza, a tal fine, il modello di comunicazione standardizzato messo a disposizione dal GSE.

Inoltre, ai sensi del secondo periodo del comma 10, il GSE provvede a trasmettere mensilmente al Ministero delle imprese e del made in Italy, con modalità telematiche e previa verifica della completezza della documentazione, l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa.

 

Per le comunicazioni presentate nel periodo compreso tra il 7 novembre e fino le ore 18 del 27 novembre 2025, si precisa che le imprese richiedenti possano integrarle, su richiesta del GSE, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque non oltre il 6 dicembre 2025, qualora siano ravvisabili le seguenti problematiche:

§  dati non correttamente caricati; o

§  presentazione di documenti o informazioni incomplete o non leggibili.

In caso di mancato adempimento alle richieste di integrazione o di sanatoria entro i suddetti termini, la procedura per la fruizione del credito d’imposta non si perfeziona in capo all’impresa inadempiente.

In ogni caso, si precisa espressamente che non possa formare oggetto di sanatoria la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale del 24 luglio 2024

 

Il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha emanato le disposizioni attuative con decreto del 24 luglio 2024.

L’articolo 15, in particolare, reca delle indicazioni con riguardo alle certificazioni del risparmio energetico ed ai requisiti dei soggetti abilitati al rilascio. Nello specifico, ai sensi del comma 1, la riduzione dei consumi è attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate che rispetto all’ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino:

a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6;

b) ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.  

Ai sensi del successivo comma 2, la certificazione tecnica ex ante si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione riferite in particolare all’individuazione della struttura produttiva e dei relativi processi, della riduzione dei consumi energetici, ivi compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati, nonché i criteri per la definizione dell’eventuale scenario controfattuale.

 

Il comma 2 fornisce un’interpretazione autentica sul divieto di cumulo di cui all’articolo 38, comma 18, del decreto-legge n. 19 del 2024. Nello specifico, il divieto di cumulo si interpreta nel senso che, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, l’impresa non può presentare domanda per l’accesso al credito d’imposta Transizione 5.0 e domanda per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020.

Si prevede, inoltre, per le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano presentato domanda per l’accesso ad entrambi i crediti d’imposta, debbano optare, con modalità telematiche, per uno dei due crediti d’imposta entro il termine del 27 novembre 2025

In caso di opzione per il credito d’imposta Transizione 5.0, qualora all’impresa non venga riconosciuto il suddetto beneficio per superamento del limite di spesa, resta ferma la possibilità di accedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nei limiti delle risorse previste, a legislazione vigente, per il suddetto credito d’imposta.

Si precisa ulteriormente che, nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l’impresa beneficiaria a seguito della comunicazione di completamento dell’investimento – e previa ricezione di richiesta dal GSE – debba comunicare, entro 5 giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d’imposta non fruito. In tal modo, il GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate.

 

Ai sensi dell’articolo 38, comma 11, il credito d’imposta Transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020.

Diversamente, il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 13, ultimo periodo, non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito d’imposta è cumulabile, alle medesime condizioni, con il credito per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2023 e nella Zona logistica semplificata (ZLS) di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241, il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

Dall’applicazione del presente comma non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto

 

Il comma 3, alle lettere a) e b), apporta delle modifiche all’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024.

Nello specifico, la lettera a), sostituendo il comma 11-ter, stabilisce che la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, di cui al comma 11, è esercitata dal GSE. A tal fine, sulla base di idonei piani di controlli, il GSE procede alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni del presente articolo ed ai relativi provvedimenti attuativi.

 

In base alla previgente formulazione dell’articolo 38, comma 11-ter, del decreto-legge n. 19 del 2024, il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, [in base alla formulazione vigente, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 175 del 2025, tali parole sono sostituite dalle seguenti “il GSE esercita”] la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, alinea [in base alla nuova formulazione tale parola viene eliminata], verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto [in base alla nuova formulazione tali parole sono sostituite con le seguenti “presente articolo”] e ai relativi provvedimenti attuativi.

Pertanto, per effetto della citata modifica, le attività di vigilanza sono svolte direttamente dal GSE e non dal Ministero delle imprese e dal made in Italy con eventuale supporto del GSE.

 

La successiva lettera b), sostituendo il comma 16, stabilisce che il GSE sia tenuto ad effettuare i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti, previsti dal presente articolo, per la fruizione del beneficio, sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici.

 

Rispetto alla formulazione vigente non è più richiesto al GSE di effettuare i controlli sopra indicati entro i termini concordati con l’Agenzia delle entrate.

 

Inoltre, la nuova disposizione definisce i compiti del GSE, qualora questi rilevi la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio nell’ambito dei controlli e dell’attività di vigilanza prevista dal comma 11-ter. In tal caso il GSE:

§  adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito d’imposta;

§  comunica i suddetti provvedimenti di annullamento all’Agenzia delle entrate, laddove sia già avvenuta la trasmissione dell’elenco delle imprese beneficiarie di cui al comma 10. Ciò al fine di permettere all’Agenzia delle entrate di adottare i conseguenti atti di decadenza del diritto all’utilizzo del credito d’imposta, ovvero di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Inoltre, si conferma che nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero, il GSE è litisconsorte necessario, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Si tratta, pertanto, di una fattispecie in cui l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti e questi devono essere tutti parte nello stesso processo, giacché la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

 

Si osserva che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l’articolo 14 del decreto legislativo n. 546 del 1992 sarà sostituito dall’articolo 58 del decreto legislativo n. 175 del 2024. Si suggerisce, pertanto, di fare riferimento anche al nuovo articolo.

 

La previgente formulazione dell’articolo 38, comma 16, del decreto-legge n. 19 del 2024, dispone che, sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, effettua, entro termini concordati con l’Agenzia delle entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui nell’ambito dei controlli di cui al primo periodo nonché delle verifiche documentali e in situ di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d’imposta in assenza dei relativi presupposti, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 175 del 2025, la formulazione vigente dell’articolo 38, comma 16, del decreto-legge n. 19 del 2024, stabilisce che “sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui nell’ambito dei controlli e dell’attività di vigilanza di cui al comma 11-ter sia rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio, il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito d’imposta, dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui sia già avvenuta la trasmissione dell’elenco delle imprese beneficiarie ai sensi del comma 10, per i conseguenti atti di decadenza del diritto all’utilizzo del credito d’imposta ovvero del recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.

 

Il comma 4 reca la quantificazione degli oneri e individua la relativa copertura finanziaria.

 

Nello specifico, per le finalità di tale articolo, si autorizza la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2025, mentre per le successive annualità (2026 e 2027) si quantificano oneri pari a 10 milioni per ciascun anno in termini di solo fabbisogno.

 

Le modalità di copertura dei suddetti oneri sono definite, nei termini che seguono, alle lettere da a) a f):

 

§  una quota-parte per l’anno 2025, pari a 89 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge n 19 del 2024 (copertura prevista alla lettera a) del comma 4);

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 19 del 2024, la spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, di cui al comma 1, pari complessivamente a 684 milioni di euro per l’anno 2024, a 785 milioni di euro per l’anno 2025, a 765 milioni di euro per l’anno 2026, a 548,8 milioni di euro per l’anno 2027, a 400 milioni di euro per l’anno 2028 e a 260 milioni di euro per l’anno 2029, è destinata, quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l’anno 2027, 285 milioni di euro per l’anno 2028 e 205 milioni di euro per l’anno 2029, all’intervento “Utilizzo dell’Idrogeno in settori hard-to-abate, alla cui realizzazione si provvede con le modalità di cui all’articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge n. 142 del 2019.

 

§  una quota-parte per l’anno 2025, pari a 40 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, come assegnate i sensi dell’articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2022 (copertura prevista dalla lettera b) del comma 4). Con riferimento ai 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di fabbisogno, si provvede alla relativa copertura mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dagli effetti della presente lettera; 

 

Ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all’insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l’ambiente e di sviluppo digitale, nonché per la concessione di incentivi all’acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

Con il citato articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2022, sono state assegnate al Ministero dello sviluppo economico le risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti, di cui sono ivi elencate le relative erogazioni/destinazioni.

 

§  una quota-parte per l’anno 2025, pari a 33 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (copertura prevista dalla lettera c) del comma 4);

 

In materia di definizione di illeciti edilizi, l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, stabilisce che al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito “Fondo per interventi strutturali di politica economica”.

 

§  una quota-parte per l’anno 2025, pari a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 519, della legge n. 213 del 2023 (copertura prevista dalla lettera d) del comma 4);

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 519, della legge n. 213 del 2023, il fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è rifinanziato di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire le risorse del predetto fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, ovvero, al fine di accelerare l’estinzione delle suddette partite, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all’istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le risorse del suddetto fondo non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell’esercizio successivo.

 

§  una parte per l’anno 2025, pari a 40 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006 (copertura prevista dalla lettera e) del comma 4);

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell’articolo 4 della legge n. 350 del 2003, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All’utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti.

 

§  la residua quota-parte per l’anno 2025, pari a 75 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (copertura prevista dalla lettera f) del comma 4).

 

Ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, in esito al riaccertamento di cui al comma 4 [ossia riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti di cui all’articolo 34 comma 2 della medesima legge], in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato è quantificato per ciascun Ministero l’ammontare dei residui passivi perenti eliminati.

Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere re-iscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

 

 


 

Articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) g), i), m) o), q), e comma 1-ter
(Disposizioni urgenti per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

 

 

L’articolo 2, comma 1, lett. a)-b), d)-g) i), m)-o) e q) dispone modifiche che hanno principalmente una funzione di coordinamento e armonizzazione della disciplina sulle aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili. In sostanza, vengono ricondotti all’interno del d.lgs. n. 190/2024 (cd. Testo unico FER) i rinvii prima contenuti in altra normativa.

Questo trasferimento aggiorna e definisce tre ambiti specifici:

1.      la nuova disciplina per l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle aree classificate agricole;

2.      la nuova disciplina generale concernente le aree idonee su terraferma;

3.      la nuova disciplina volta ad assicurare che le leggi regionali, nell’identificare le aree idonee, garantiscano il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata previsti dal PNIEC.

Completano il quadro normativo ulteriori misure di raccordo in materia di valutazioni ambientali e l’abrogazione di alcune norme del d.lgs. n. 199/2021, ora trasposte all’interno del TU FER.

 

L’articolo 2, comma 1, lett. a) g), n) ed o) del decreto in esame apporta una serie di modifiche al d.lgs. n. 190/2024 (cd. TU FER).

L’impatto normativo di queste modifiche è primariamente di coordinamento e armonizzazione. Esse trasferiscono i riferimenti normativi relativi alle aree idonee – precedentemente contenuti nell’articolo 20 del d.lgs. n. 199/2021 – all’interno delle nuove disposizioni introdotte dallo stesso decreto in esame. Si tratta, in particolare, del nuovo articolo 11-bis del d.lgs. n. 190/2024, per la cui analisi si rimanda alla successiva scheda di lettura del presente dossier.

 

Nel dettaglio:

·      le lett. a), e), n. 2) e n) intervengono rispettivamente sull’articolo 2, comma 2, sull’articolo 8, comma 4, lett. c), e sull’articolo 14, comma 8, del d.lgs. n. 190/2024: in tali sedi, il riferimento all’abrogato articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021 è sostituito dal rinvio al nuovo articolo 11-bis, comma 2 (introdotto all’interno del d.lgs. n. 190/2024 dal decreto-legge in esame), il quale reca la disciplina per l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in aree agricole;

·        la lett. g) interviene sull’articolo 11, comma 8, del d.lgs. n. 190/2024, che disciplina le sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti (sanzioni di importo compreso tra 1.000 e 100.000 euro): anche in questo caso il riferimento all’abrogato articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021 è sostituito dal rinvio al nuovo articolo 11-bis, comma 2, del d.lgs. n. 190/2024; a seguito di un emendamento approvato nel corso dell’esame parlamentare al Senato è stato altresì aggiunto che, fermo restando il ripristino dello stato dei luoghi, le sanzioni dettate dal citato comma 8 dell’articolo 11 si applicano anche agli interventi di installazione di impianti agrivoltaici che non consentano la preservazione della continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione e, a tal fine, si dispone che, nei cinque anni successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, il comune territorialmente competente verifica la persistente idoneità del sito di installazione all’uso agro-pastorale;

·      le lett. b), nn. 1) e 2) f) e o) modificano l’articolo 3, commi 1 e 3, l’articolo 9, comma 3 e l’allegato B (sez. I, lett. b)) del d.lgs. n. 190/2024. I riferimenti all’abrogato articolo 20 del d.lgs. n. 199/2021 sono sostituiti dal rinvio generale al nuovo articolo 11-bis, citato prima, recante la disciplina delle aree idonee su terraferma;

·      analogamente, le lett. d) ed e), n. 1) operano rispettivamente sugli articoli 7, comma 3, e 8, comma 3 del d.lgs. n. 190/2024. Qui, i riferimenti all’articolo 20, comma 2, del d.lgs. n. 199/2021 sono sostituiti dal rinvio al novello articolo 11-bis, comma 5 (sempre introdotto all’interno del d.lgs. n. 190/2024 dal decreto-legge in esame): tale disposizione definisce la nuova disciplina volta ad assicurare che le leggi regionali in materia di aree idonee consentano il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata previsti dal PNIEC (e ora contenuti nella nuova Tabella 1 dell’allegato C-bis).

 

L’articolo 2, comma 1, lett. i), modifica l’articolo 12 del d.lgs. n. 190/2024. Anche in questo caso, l’intervento mira a coordinare il testo sostituendo i riferimenti normativi abrogati sulle aree idonee (ex artt. 20, 22 e 23 del d.lgs. n. 199/2021) con quelli ai nuovi articoli 11-bis, 11-ter e 11-quater aggiunti al TU FER dal decreto-legge in esame.

 

La seguente tabella sintetizza le modifiche introdotte dalla lettera i):


 

Modifica

Riferimento abrogato

Nuovo riferimento

Contenuto

Impatto normativo

Art. 12, c. 5

Art. 20, c. 8 del d.lgs. n. 199/2021

Art. 11-bis, c. 1

Aree idonee ope legis

Riconduce la definizione di zone di accelerazione terrestri alle aree idonee stabilite dal nuovo art. 11-bis.

Art. 12, c. 6

Art. 23, c. 2 e 3 del d.lgs. n. 199/2021

Art. 11-ter

Aree idonee marine (off-shore)

Collega la pianificazione delle zone di accelerazione marine alla disciplina del nuovo art. 11-ter.

Art. 12, c. 10, lett. a)

Art. 22 del d.lgs. n. 199/2021

Art. 11-quater, c. 1, p. 2, 3 e 4

Semplificazioni in aree idonee

Consolida nel TU FER le riduzioni dei termini e le esenzioni (es. parere paesaggistico) previste dall’art. 11-quater.

 

La lett.  m) reca ulteriori disposizioni di coordinamento, sopprimendo il riferimento all’abrogato art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 nell’articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 190/2024 in materia di valutazioni ambientali e modifica al Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006), mantenendo fermo il richiamo sostanziale alle aree idonee.

 

Si rileva che sul comma 2 dell’articolo 13 del TU FER è intervenuto altresì il d.lgs. n. 178/2025 recante disposizioni integrative e correttive al TU FER. Il correttivo, dopo l’espressione dei pareri parlamentari, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 novembre 2025, ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 novembre 2025, entrando in vigore l’11 dicembre 2025.

 

Infine, la lett. q) dispone l’abrogazione degli articoli 18, 20, 21, 22 e 23 del d.lgs. n. 199/2021, la cui disciplina è ora trasposta all’interno del d.lgs. n. 190/2024.

 

A ulteriore coordinamento, il comma 1-ter dell’articolo 2 del decreto-legge in esame, aggiunto nel corso dell’esame parlamentare, sostituisce – all’interno dell’articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del d.lgs. n. 152/2006 (cd. Codice dell’ambiente) in materia di procedure di VIA su aree idonee – il riferimento all’abrogato articolo 22 del d.lgs. n. 199/2021 (e in particolare al comma 1, lett. a) di quell’articolo) con il riferimento al nuovo articolo 11-quater aggiunto nel d.lgs. n. 190/2024 dal decreto-legge in esame.

Articolo 2, comma 1, lettere c), h), l) e p), e comma 1-bis
(Disposizioni urgenti per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

 

 

L’articolo 2, comma 1, lett. c), h), l) e p) riconduce all’interno del d.lgs. n. 190/2024 (cd. Testo unico FER) e aggiorna la definizione e la disciplina relative a:

·        impianti agrivoltaici;

·        aree idonee all’installazione di impianti a FER su terraferma;

·        aree idonee a mare;

·        regimi amministrativi semplificati per gli impianti in aree idonee;

·        interventi realizzabili all’interno dei siti UNESCO;

·        piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione.

·        obiettivi di potenza aggiuntiva regionale per il raggiungimento dell’obiettivo di potenza complessiva da impianti a FER prevista dal PNIEC.

Il comma 1-bis, aggiunto nel corso dell’esame parlamentare al Senato, introduce una disciplina transitoria, stabilendo che le nuove regole sulla definizione di aree idonee e sui regimi semplificati nelle aree idonee non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, che continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Viene inoltre previsto che nei casi di progetti che coinvolgano aree di elevato valore agricolo, le regioni o province autonome possano ricorrere all’opposizione in conferenza di servizi.

 

Secondo la relazione illustrativa del Governo, l’articolo in esame è volto a recepire le osservazioni formulate dalla Commissione europea rispetto al raggiungimento della milestone relativa alla Riforma 1 della Missione 7 del capitolo REpowerEU, nonché a rispondere alle recenti pronunce del giudice amministrativo sulla disciplina delle aree idonee all’installazione di impianti a FER (cd. aree idonee).

L’obiettivo più ampio dichiarato dal Governo, perseguito tramite l’inserimento e l’aggiornamento della disciplina delle aree idonee all’interno del d.lgs. n. 190/2024 (cd. TU FER), è poi quello di conferire a tale decreto “le caratteristiche di testo atto a rappresentare univocamente il riferimento normativo per le procedure amministrative che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili”.

Per un inquadramento della disciplina previgente si rimanda al tema curato dal Servizio studi della Camera dei deputati sulle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.

 

L’articolo 2 del decreto-legge in esame, come modificato nel corso dell’esame parlamentare, risulta ora composto di tre commi.

Il comma 1 è suddiviso in varie lettere (da a) a q)). In questa scheda di lettura si esamineranno le disposizioni dettate dalle lettere b-bis), c), c-bis), i), l) e p).

 

Le lettere b-bis) e c-bis), introdotte in sede di esame parlamentare, apportano modifiche agli articoli 4 e 5 del d.lgs. n. 190/2024, in materia di definizioni e digitalizzazione delle procedure autorizzatorie per gli impianti a fonti rinnovabili in aree militari. In particolare:

 

La lett. c) del decreto-legge in esame introduce all’articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 190/2024 la definizione di impianto agrivoltaico. Quest’ultimo è definito come un impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. La norma chiarisce che, per garantire tale continuità, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

 

Con le lett. h) e l) vengono introdotte nel d.lgs. n. 190/2024 i nuovi articoli 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies e 12-bis.

Tali articoli disciplinano:

§  le aree idonee all’installazione di impianti a FER su terraferma (art. 11-bis);

§  le aree idonee a mare (off-shore) (art. 11-ter);

§  la disciplina dei regimi amministrativi semplificati per gli impianti in aree idonee (art. 11-quater);

§  l’individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO (art. 11-quinquies);

§  la previsione di un decreto che disciplini le modalità di funzionamento della piattaforma digitale per aree idonee (art. 12-bis).

 

Nello specifico, la lett. h) introduce il nuovo articolo 11-bis del d.lgs. n. 190/2024, che ora detta la nuova disciplina delle aree idonee su terraferma, prima di questo momento contenuta nell’articolo 20 del d.lgs. n. 199/2021, che viene contestualmente abrogato.

Nello specifico, il comma 1 del nuovo articolo 11-bis dispone che si considerano idonee per l’installazione di impianti a FER le seguenti aree:

 

a)     I siti ove sono già installati impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20 per cento.

Tale formulazione ricalca quanto già previsto dall’articolo 20, comma 8, lett. a) del d.lgs. n. 199/2021, che viene contestualmente abrogato dal decreto-legge in esame.

Nella nuova disciplina viene fatto inoltre fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. Si conferma inoltre che la variazione dell’area non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole. Tale principio era già stato introdotto al comma 1-bis dell’articolo 20 del d.lgs. n. 199/2021: sul punto, e in particolare sulle pronunce del TAR Lazio, si rinvia a quanto si dirà infra a commento del comma 2 del nuovo articolo 11-bis.

 

b)     Le aree dei siti oggetto di bonifica, come individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del Codice dell’ambiente.

La disposizione ripropone quanto previsto dall’articolo 20, comma 8, lett. b), del d.lgs. n. 199/2021.

 

c)      Le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale nonché le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

Anche tale formulazione ripropone il testo dell’articolo 20, comma 8, lett. c), del d.lgs. n. 199/2021.

 

d)     Le discariche o i lotti di discarica chiusi o ripristinati.

Sebbene tali aree non figurassero esplicitamente tra quelle idonee ope legis nel testo originario del d.lgs. n. 199/2021 (art. 20, comma 8), la loro inclusione si poteva desumere già dall’articolo 20, comma 1-bis, che ammetteva l’installazione di fotovoltaico con moduli a terra in tali siti.

 

e)      I siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dei gestori di infrastrutture ferroviarie e delle società concessionarie autostradali.

La previsione riprende l’articolo 20, comma 8, lett. c-bis), del d.lgs. n. 199/2021.

 

f)       I siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori (di cui all’Allegato I del D.M. 14 febbraio 2017). Restano ferme le necessarie verifiche tecniche da parte dell’ENAC.

La disposizione conferma quanto statuito dall’articolo 20, comma 8, lett. c-bis.1), del d.lgs. n. 199/2021.

 

g)     I beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa.

Tali beni erano già qualificati come superfici e aree idonee dall’articolo 20, comma 3, del D.L. n. 17/2022.

 

h)     I beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell’interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari.

Tali beni erano già considerati come superfici e aree idonee ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del D.L. n. 144/2022.

 

i)       I beni immobili di proprietà dello Stato non inclusi in programmi di valorizzazione o dismissione, individuati dall’Agenzia del demanio, sentito il MEF, nonché i beni statali individuati dall’Agenzia con le amministrazioni usuarie. Con modifica introdotta nel corso dell’esame parlamentare, è stato previsto che qualora i suddetti beni dello Stato abbiano una destinazione agricola debba essere sentito anche il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

 

l)       Limitatamente agli impianti fotovoltaici, oltre alle predette aree, sono individuate le seguenti ulteriori aree idonee:

1)     le aree interne agli stabilimenti[1] e agli impianti industriali[2], nonché le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dall’impianto o stabilimento.

Nel corso dell’esame parlamentare, la disposizione è stata modificata nei seguenti termini:

·        è stato specificato che non rientrano nel novero delle ulteriori aree idonee le aree interne agli stabilimenti e agli impianti destinati alla produzione zootecnica e di produzione di energia rinnovabile, oltre a non rientrarvi quelle interne a stabilimenti e impianti agricoli;

·        è stato soppresso il riferimento all’autorizzazione integrata ambientale (AIA): rispetto alla normativa previgente, continua a essere previsto un restringimento del perimetro delle aree agricole (da 500 metri a 350 metri) ma la qualifica di “area idonea” viene ora ri-estesa a tutti gli stabilimenti e impianti industriali definiti dall’articolo 268, comma 1, lett. h) e l), del d.lgs. n. 152/2006 (cd. Codice dell’ambiente), indipendentemente dal fatto che siano o meno sottoposti ad AIA. Si ricorda che l’AIA – disciplinata dalla parte II del Codice dell’ambiente, in particolare dal titolo III-bis di tale parte, costituito dagli articoli da 29-bis a 29-quattuordecies – ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività industriali elencate nell’allegato VIII alla parte seconda del Codice e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente (articolo 4, comma 4, lett. c) del Codice dell’ambiente). Sono soggette ad AIA le installazioni che svolgono attività rientranti tra quelle elencate dal citato allegato VIII, nonché le modifiche sostanziali degli impianti di tali installazioni (articolo 6, comma 13 del Codice).

L’articolo 7 del Codice dell’ambiente precisa che:

- sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all’allegato XII alla parte II del Codice e loro modifiche sostanziali. In tal caso l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (comma 4-bis);

- sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all’allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell’allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali. In sede regionale, l’autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome (comma 4-ter).

 

2)     Le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

La norma conferma la previsione dell’articolo 20, comma 8, lett. c-ter), n. 3 del d.lgs. n. 199/2021.

 

3)     Gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali.

 

4)     Le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, oppure destinate alla logistica o all’insediamento di centri di elaborazione dati.

 

5)     Le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura.

Le previsioni di cui ai punti 3), 4) e 5) appaiono innovative rispetto alla disciplina previgente, poiché ai sensi dell’abrogato articolo 20, comma 3 del d.lgs. n. 199/2021 tali aree dovevano essere solamente privilegiate dai decreti attuativi nella definizione della disciplina inerente le aree idonee. In tal senso, l’articolo 7 comma 2, del D.M. 21 giugno 2024 (cd. decreto aree idonee) aveva previsto che per l’individuazione delle aree idonee le regioni privilegiassero, tra l’altro “l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica”. Tali aree risultano ora idonee a prescindere dalla normativa regionale. Il citato decreto ministeriale, peraltro oggetto di un parziale annullamento da parte del TAR Lazio, risulta ora implicitamente abrogato in ragione dell’abrogazione della norma abilitante.

 

6)     Gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale.

Sebbene le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale fossero già menzionate tra le aree idonee ai sensi dell’articolo 20, comma 8, lett. c) del d.lgs. 199/2021, a quest’ultime vengono altresì aggiunti gli invasi idrici e i laghi di cave, ampliandone la portata rispetto alla disciplina previgente.

 

7)     Gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato.

Tale previsione ha portata innovativa rispetto alla disciplina previgente.

 

m)   Per gli impianti di produzione di biometano, oltre alle aree di cui alle lettere a)-i), sono individuate le seguenti ulteriori aree idonee:

1)     Le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale.

Tale previsione ricalca quanto già previsto dall’articolo 20, comma 8, lett. c-ter), n.1), del d.lgs. n. 199/2021.

 

2)     Le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento.

Nel corso dell’esame parlamentare, il punto 2) è stato oggetto di modifica: analogamente a quanto previsto per il fotovoltaico, è stato eliminato il riferimento che limitava l’idoneità ai soli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA): di conseguenza, la qualifica di area idonea si intende ora estesa a tutti gli stabilimenti e impianti industriali definiti dal citato articolo 268 del Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006), indipendentemente dal regime autorizzatorio cui sono soggetti.

3)     Le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

La previsione conferma quanto disposto dall’articolo 20, comma 8, lett. c-ter), n. 3 del d.lgs. n. 199/2021.

 

Il comma 2 del nuovo articolo 11-bis regolamenta poi l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone agricole.

Tale disciplina in parte riprende e in parte integra quella dettata dal comma 1-bis dell’articolo 20, d.lgs. n. 199/2021, a sua volta inserito dall’articolo 5 del decreto-legge n. 63/2024 (cd. decreto agricoltura, convertito con L. n. 101/2024). In proposito si ricorda che il TAR Lazio si è recentemente pronunciato in diverse sentenze (sentenza n. 9156/2025, sentenza n. 9157/2025 e sentenza n. 9158/2025) sulla legittimità di tale previsione, che avrebbe fortemente limitato su tutto il territorio nazionale l’installazione di impianti fotovoltaici collocati a terra in zone classificate agricole. Tale limitazione è stata considerata irragionevole e sproporzionata, nonché in contrasto con l’obiettivo europeo della massima diffusione degli impianti FER. Pertanto, i giudici amministrativi, ritenendo rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità, hanno sospeso il giudizio trasmettendo gli atti alla Corte costituzionale.

Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 11-bis, l’installazione di quegli impianti in zone agricole è ora consentita esclusivamente:

§  nelle aree dove sono già installati impianti fotovoltaici, solo per interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati (cfr. nuovo articolo 11-bis, comma 1, lett. a)), a condizione che non comportino incremento dell’area occupata: la disposizione riproduce quanto già previsto dall’articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021;

§  nelle cave e nelle miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale nonché le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento (cfr. nuovo articolo 11-bis, comma 1, lett. c)): tale previsione appare restrittiva rispetto alla disciplina previgente, che includeva altresì le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate;

§  in discariche o lotti di discarica chiusi o ripristinati (cfr. nuovo articolo 11-bis, comma 1, lett. d)): la previsione conferma quanto stabiliva l’articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021;

§  in siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dei gestori di infrastrutture ferroviarie e delle società concessionarie autostradali (cfr. nuovo articolo 11-bis, comma 1, lett. e)): anche in questo caso, la norma si pone in continuità con l’articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021;

§  in siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell’ENAC (cfr. nuovo articolo 11-bis, comma 1, lett. f)): anche in questo caso la disposizione ricalca l’articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021;

§  nelle aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali (a condizione che non siano destinati alla produzione agricola o zootecnica o né alla produzione di energia da fonte rinnovabile), nonché nelle aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dall’impianto o stabilimento: la norma ha una portata restrittiva rispetto alla disciplina previgente (che prevedeva una fascia di 500 metri); come già osservato per l’art. 11-bis, comma 1, lett. l), numero 1, l’idoneità è ri-estesa a tutti gli stabilimenti e impianti industriali definiti dall’articolo 268 del Codice dell’ambiente, indipendentemente dal fatto che siano o meno sottoposti ad AIA;

§  le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri (cfr. nuovo articolo 11-bis, comma 1, lett. l), n. 2)): la previsione conferma il limite già fissato dall’articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021.

 

I vincoli di cui al primo periodo del comma 2 appena analizzato non si applicano per:

§  i progetti che prevedono impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile (CER): per un approfondimento si rimanda al tema curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati sulle configurazioni per l’autoconsumo diffuso;

§  i progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), ovvero i progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR (a seguito di modifica introdotta in sede di esame parlamentare, è stato espunto dal testo il riferimento puntuale alle decisioni di esecuzione del Consiglio ECOFIN di approvazione e modifica del PNRR, optando per una formulazione di carattere più generale);

Rimane comunque sempre consentita l’installazione di impianti agrivoltaici (come ora definiti con la citata novella introdotta dalla lett. c) dell’articolo 2 del decreto-legge in esame, che ha conseguentemente integrato l’articolo 4 del d.lgs. n. 190/2024) con moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.

Con riferimento alla espressione “in posizione adeguatamente elevata da terra”, si valuti l’opportunità di coordinare questa previsione con quanto già previsto in materia dal D.M. 436/2023 (cd. D.M. agrivoltaico), che ha dettato le regole operative concernenti le disposizioni per l’incentivazione della realizzazione di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR.

Con modifica introdotta in sede di esame parlamentare al Senato è stata integrata integra la disciplina relativa all’installazione degli impianti agrivoltaici con la previsione secondo cui il proponente è tenuto a produrre una dichiarazione asseverata, redatta da un professionista abilitato, attestante che l’impianto garantisce la conservazione di almeno l’80% della produzione lorda vendibile (PLV). Tale documentazione deve essere allegata al progetto, qualora questo sia sottoposto al regime di autorizzazione unica (articolo 9 del d.lgs. n. 190/2024) e comunque messa a disposizione nell’ambito delle attività di controllo.

 

Di seguito si dà conto in formato sintetico delle novità introdotte rispetto alla normativa previgente.

 

Categoria

Nuova disciplina

Normativa previgente

Differenze

Aree idonee generali (FER)

a) Siti FER esistenti

Idonei per rifacimenti/potenziamenti (< 20% area). No variazione per fotovoltaico agricolo.

Art. 20, c. 8, lett. a) d.lgs.  n. 199/2021

?

Invariato

b) Aree oggetto di bonifica

Idonee

Art. 20, c. 8, lett. b) d.lgs. n. 199/2021

?

Invariato

c) Cave e miniere cessate

Idonee (cessate, non recuperate, degradate)

Art. 20, c. 8, lett. c) d.lgs. n. 199/2021

?

Invariato

d) Discariche chiuse

Idonee

Non in Art. 20, c. 8 (ma in c. 1-bis) d.lgs. n. 199/2021

?

Esplicitazione
(prima solo deducibile)

e) Aree ferrovie/ autostrade

Idonee

Art. 20, c. 8, lett. c-bis) d.lgs. n. 199/2021

?

Invariato

f) Aree aeroportuali

Idonee

Art. 20, c. 8, lett. c-bis.1) d.lgs. n. 199/2021

?

Invariato

g) Beni demanio militare

Idonei

D.L. n. 17/2022

?

Invariato

h) Beni demanio (Interno/Giustizia)

Idonei

D.L. n. 144/2022

?

Invariato

i) Beni immobili Stato

Idonei

D.L. n. 13/2023

?

Invariato

Aree idonee (solo fotovoltaico)

l.1) Stabilimenti industriali

Aree interne + agricole/zootecniche/FER entro 350 m

Art. 20, c. 8, lett. c-ter), n. 2)  d.lgs. n. 199/2021 (agricole entro 500 m)

?

Restrittivo
(distanza ridotta)

l.2) Aree autostradali

Entro 300 m

Art. 20, c. 8, lett. c-ter), n. 3 d.lgs. n. 199/2021

?

Invariato

l.3) Edifici e strutture

Idonee per legge

Art. 20, c. 3 (Aree da “privilegiare” dalle regioni) d.lgs. n. 199/2021

?

Innovativo
(ora idonee ope legis)

l.4) Aree industriali/ commerciali

Idonee per legge

Art. 20, c. 3 (Aree da “privilegiare” dalle Regioni) d.lgs. n. 199/2021

?

Innovativo
(ora idonee ope legis)

l.5) Parcheggi (coperture)

Idonee per legge

Art. 20, c. 3 (Aree da “privilegiare” dalle regioni) d.lgs. n. 199/2021

?

Innovativo
(ora idonee ope legis)

l.6) Invasi idrici/laghi di cave

Idonei

Non menzionati (solo miniere, già lett. c)

?

Innovativo

l.7) Aree servizio idrico integrato

Idonee

Non menzionate

?

Innovativo

Aree idonee (solo biometano)

m.1) Aree agricole (vicino industrie)

Entro 500m

Art. 20, c. 8, lett. c-ter), n. 1, d.lgs. n. 199/2021

?

Invariato

m.2) Stabilimenti industriali

Aree interne + agricole entro 500m

Art. 20, c. 8, lett. c-ter), n. 2, d.lgs. n. 199/2021

?

Invariato

m.3) Aree autostradali

Entro 300 m

Art. 20, c. 8, lett. c-ter), n. 3, d.lgs. n. 199/2021

?

Invariato

Installazione in aree agricole

Su impianti esistenti

Consentita (se non c’è incremento area)

Art. 20, c. 1-bis d.lgs. n. 199/2021

?

Invariato

Cave e miniere

Cessate, non recuperate, degradate

Previgente: includeva anche aree già ripristinate

?

Restrittivo

Discariche chiuse

Consentita

Art. 20, c. 1-bis, d.lgs. n. 199/2021

?

Invariato

Aree ferrovie/autostrade

Consentita

Art. 20, c. 1-bis, d.lgs. n. 199/2021

?

Invariato

Aree aeroportuali

Consentita

Art. 20, c. 1-bis, d.lgs. n. 199/2021

?

Invariato

Aree industriali

Aree interne + agricole entro 350 m

Precedente limite 500 m

?

Restrittivo

Aree autostradali

Entro 300m

Art. 20, c. 1-bis, d.lgs. n. 199/2021

?

Invariato

 

Il comma 3, riproducendo parzialmente la disciplina di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199/2021, demanda alle regioni l’individuazione – con propria legge – di aree idonee ulteriori rispetto a quelle elencate al comma 1.

Il termine per tale adempimento è fissato, per le regioni, in centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Per effetto di una modifica introdotta in sede di esame parlamentare, è stata prevista una tempistica differenziata per le province autonome: per tali enti, il termine è elevato a centottanta giorni.

 

Tale individuazione deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al comma 4 e degli obiettivi fissati al comma 5 del nuovo articolo 11-bis.

Le province autonome provvedono all’adempimento in conformità ai rispettivi Statuti speciali e alle relative norme di attuazione. Per effetto di una modifica introdotta in sede di esame parlamentare, è stato esplicitamente previsto che nell’ambito di tale procedura debba essere garantito l’opportuno coinvolgimento degli enti locali.

Nel caso di mancata adozione della legge, o di mancato rispetto dei principi, criteri od obiettivi, lo Stato può esercitare il suo potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 41 della L. n. 234/2012.

 

Si ricorda che l’articolo 41 stabilisce le condizioni in cui lo Stato può esercitare poteri sostitutivi nei confronti delle regioni e delle province autonome, specificamente per garantire l’attuazione degli atti dell’Unione europea. Questa facoltà viene attivata quando gli enti regionali dimostrano inerzia nell’adeguamento alla normativa europea nelle materie di loro competenza legislativa. Tali provvedimenti statali hanno un carattere cedevole, il che significa che perdono efficacia non appena la regione o la provincia autonoma adotta la propria normativa di attuazione. Inoltre, l’articolo prevede che lo Stato possa intervenire anche in caso di violazione della normativa europea accertata dalla Corte di Giustizia, potendo nominare un commissario straordinario per assicurare i dovuti adempimenti e rispettare i vincoli europei.

Ai fini dell’esercizio del suddetto potere, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio esercita funzioni di impulso.

 

La clausola di salvaguardia dispone che le province autonome e le regioni a statuto speciale provvedano all’individuazione delle aree idonee in conformità ai rispettivi Statuti e alle relative norme di attuazione. Il riferimento alle regioni a statuto speciale è stato inserito nel corso dell’esame parlamentare del decreto-legge.

 

Il comma 4 del nuovo articolo 11-bis elenca i principi e i criteri a cui le regioni e le province autonome devono attenersi nell’individuazione delle ulteriori aree idonee.

Nello specifico, regioni e province autonome sono tenute a:

§  Tutelare il patrimonio culturale, il paesaggio, la qualità dell’aria e dei corpi idrici, nonché le aree agricole e forestali, con particolare riguardo a quelle di pregio.

§  Salvaguardare le specificità delle aree della Rete Natura 2000, delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar, eseguita con D.P.R. n. 448/1976) e delle zone di protezione dei siti UNESCO, in conformità all’articolo 11-quinquies (per la cui analisi si veda infra).

§  Modulare la qualificazione di idoneità dell’area in funzione della specifica tecnologia o della potenza dell’impianto.

§  Escludere la previsione di divieti generali e astratti all’installazione di impianti a FER, fatto salvo quanto previsto per gli impianti agrivoltaici (ai sensi di quanto previsto dal già descritto comma 2 dell’articolo 11-bis) e per le zone UNESCO in conformità a quanto previsto dal nuovo articolo 11-quinquies (su cui v. infra).

§  Qualificare prioritariamente come idonee le superfici, le strutture edificate e le aree caratterizzate da impermeabilizzazione del suolo, al fine di incentivare l’autoconsumo individuale e collettivo.

§  Valorizzare, nella qualificazione delle aree agricole, la presenza di attività produttive e aziende agricole, favorendo l’autoconsumo e la costituzione di comunità energetiche.

§  Garantire che le aree agricole qualificate come idonee siano comprese in una forbice tra lo 0,8% e il 3% della superficie agricola utilizzata (SAU) regionale, al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli; in merito alle modalità di calcolo di tale soglia, due modifiche introdotte in sede di esame parlamentare hanno specificato che:

-      ai fini del calcolo della percentuale di suolo agricolo utilizzato devono essere computati anche i suoli impegnati da impianti agrivoltaici;

-      le regioni hanno la facoltà di includere nel calcolo del limite massimo anche le aree idonee ex lege (di cui al comma 1 dell’articolo 11-bis), qualora esse ricadano in zone agricole (ad esempio, le fasce di rispetto autostradali o le aree industriali).

§  Definire, fermi restando i limiti regionali sopra esposti, ad opera di regioni e province autonome, un differente limite massimo per ciascun comune; la disposizione è stata riformulata in sede di esame parlamentare al fine di attribuire esplicitamente tale competenza alle regioni e alle province autonome, superando così possibili incertezze interpretative della formulazione originaria circa l’ente preposto alla determinazione delle soglie a livello comunale).

§  Qualificare prioritariamente come idonee le aree caratterizzate dalla presenza di poli industriali, per agevolare la decarbonizzazione dei settori produttivi.

§  Qualificare prioritariamente come idonee le aree di crisi industriale complessa, promuovendo la riconversione industriale e la tutela occupazionale.

§  Al fine di bilanciare la diffusione delle FER con la tutela del patrimonio culturale, escludere dalla qualificazione di idoneità:

-      le aree ricomprese nel perimetro dei beni tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004);

-      le aree situate in una fascia di rispetto dal perimetro di tali beni, pari a:

o   3 chilometri per gli impianti eolici;

o   500 metri per gli impianti fotovoltaici.

-      le aree ove gli impianti contrastino con le norme di attuazione dei piani paesaggistici.

Con riferimento a quest’ultimo criterio, nella relazione illustrativa il Governo precisa che non si intende vietare in via generalizzata l’installazione di impianti a FER in aree soggette a pianificazione paesaggistica, ma consentire l’installazione di impianti con caratteristiche che si conciliano con i contenuti della pianificazione. Tale previsione appare restrittiva rispetto a quanto previsto dall’abrogato articolo 20, comma 8, lett. c-quater) del d.lgs. n. 199/2021, il quale faceva riferimento alle fasce di rispetto dei soli beni culturali di cui alla parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio e degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico.

 

 

Le previsioni del comma 4 si collocano nel contesto delle recenti pronunce del giudice amministrativo, sfociate nell’annullamento parziale del D.M. 21 giugno 2024 da parte del TAR del Lazio (sentenza n. 9155 del 13 maggio 2025).

L’annullamento è avvenuto a seguito dell’accoglimento di specifici motivi di ricorso presentati dagli operatori del settore, principalmente per motivi di eccesso di potere e violazione della delega legislativa.

Il TAR ha accolto la censura relativa al fatto che il D.M. 21 giugno 2024 non fornisse criteri adeguati e sufficientemente vincolanti per le Regioni. L’Articolo 7, comma 2, è stato ritenuto illegittimo in quanto si limitava a ripetere sostanzialmente i principi di massima già contenuti nella legge delega (articolo 5, comma 1, lett. a), della legge n. 53/2021). Il decreto inoltre non dettava il grado di specificità, anche minimo, richiesto per attuare la delega.

È stata inoltre annullata la parte dell’articolo 7, comma 3, che prevedeva la facoltà per le regioni di stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela (ai sensi del d.lgs. n. 42/2004) fino a un massimo di 7 chilometri, ritenuta sproporzionata e irragionevole.  Il TAR ha rilevato che lo stesso legislatore (con il D.L. n. 13/2023) aveva già ridotto le fasce di rispetto previste dall’art. 20, comma 8 del d.lgs. n. 199/2021 da 7 a 3 km per l’eolico e da 1 km a 500 metri per il fotovoltaico, riconoscendo implicitamente l’eccessività della misura originaria. L’aver mantenuto un limite massimo di 7 km nel decreto ministeriale, abilitando le regioni a prevedere fasce più ampie di quelle stabilite dalla legge statale, è stato dunque ritenuto illegittimo.

Infine, è stata censurata la mancata previsione di una norma transitoria che facesse salvi i procedimenti di autorizzazione già in corso al momento dell’entrata in vigore del decreto. La legge delega (L. n. 53/2021) prevedeva esplicitamente “misure di salvaguardia delle iniziative di sviluppo in corso”. Il decreto, invece, si limitava a concedere alle regioni la mera “possibilità” di far salve le aree già identificate come idonee ope legis dall’art. 20, comma 8 del d.lgs. n. 199/2021. Questa facoltà è stata ritenuta insufficiente a tutelare l’affidamento degli operatori e a garantire le iniziative avviate, che beneficiano di un regime procedurale accelerato proprio in virtù di tale qualificazione.

 

Il comma 5 del nuovo articolo 11-bis prevede che le leggi regionali (adottate ai sensi del comma 3) garantiscano il raggiungimento, entro il 2030, degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili indicati nella tabella 1 dell’allegato C-bis.

Ai fini del raggiungimento di tali obiettivi, le regioni e le province autonome possono stipulare tra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da FER.

 

Tale formulazione ricalca quanto già previsto dall’articolo 20, comma 2 del d.lgs. n. 199/2021. La tabella 1 dell’allegato C-bis traspone la tabella di cui all’articolo 2 del D.M. 21 giugno 2024 (ora implicitamente abrogato) avente lo scopo di individuare la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC 2024.

 

Sempre ai sensi del comma 5, lo schema di accordo tipo per il trasferimento statistico e le modalità di calcolo della quantità di potenza trasferita sono definiti con decreto del direttore generale competente del MASE.

 

L’articolo 3, comma 3 del citato D.M. 21 giugno 2024 prevedeva invece che lo schema di accordo tipo fosse definito con decreto ministeriale del MASE.

 

Infine, il comma 5 dell’articolo 11-bis dispone che qualora gli impianti a FER siano ubicati sul territorio di più regioni o province autonome, la ripartizione delle rispettive potenze è definita tramite accordi stipulati tra i diversi enti territoriali.

 

Tale formulazione ricalca quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 del citato D.M. 21 giugno 2024. È stata tuttavia espunta la previsione, in carenza di accordi, di attribuzione della potenza secondo i criteri di cui al punto 10.5 delle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010. La rimozione di tale rinvio lascia, di fatto, alla sola negoziazione tra le parti la risoluzione della controversia, eliminando il criterio oggettivo che assegnava la competenza (e la quota statistica) all’ente nel cui territorio ricadeva la parte prevalente dell’impianto, ovvero:

                 i.             il maggior numero di aerogeneratori (eolico);

               ii.            il maggior numero di pannelli (fotovoltaico);

             iii.            la derivazione d’acqua di maggiore entità (idroelettrico);

             iv.             il maggior numero di pozzi di estrazione (geotermoelettrico);

                v.            la collocazione dei gruppi turbina alternatore (negli altri casi);

 

Il comma 6 del nuovo articolo 11-bis disciplina l’attività di monitoraggio degli obiettivi. La norma stabilisce che il MASE provveda al monitoraggio periodico del raggiungimento dei target, avvalendosi del supporto tecnico del GSE e di Ricerca sul Sistema Energetico (RSE S.p.A.). Gli esiti di tale attività devono essere trasmessi alla Piattaforma digitale per le aree idonee e le zone di accelerazione, istituita ai sensi dell’articolo 12-bis (alla cui scheda di lettura si rinvia). La disposizione riproduce parzialmente quanto già previsto dall’articolo 4, comma 1, del D.M. 21 giugno 2024, ora abrogato.

 

Il comma 7 del nuovo articolo 11-bis regola l’affidamento delle aree idonee nelle tratte autostradali, riprendendo la disciplina dettata dall’articolo 20 del d.lgs. n. 199/2021 ai commi 8-bis e 8-ter. Al fine di conseguire gli obiettivi di potenza installata e di garantire la sicurezza della circolazione, le società concessionarie autostradali sono tenute ad affidare in concessione le aree idonee di propria competenza (cfr. comma 1, lett. e) del nuovo art. 11-bis), mediante procedure a evidenza pubblica.

La norma detta specifici criteri per lo svolgimento di tali procedure:

§  avvio e pubblicità: le procedure possono essere avviate anche su istanza di parte e prevedono l’obbligo di pubblicazione di un avviso;

§  principi: devono essere rispettati i principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità e garanzia della concorrenza effettiva;

§  contenuti dell’avviso: gli avvisi devono definire in modo non discriminatorio i requisiti di partecipazione, i criteri di selezione e la durata massima delle subconcessioni;

È consentita la subconcessione diretta a società controllate o collegate esclusivamente qualora, all’esito della procedura pubblica, non sia stata presentata alcuna offerta o nessuna offerta appropriata. Tale affidamento deve avvenire senza modifiche sostanziali delle condizioni iniziali dell’appalto. In tal caso, anche le società controllate o collegate sono tenute ad affidare i relativi lavori, servizi e forniture mediante procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei medesimi principi di concorrenza e trasparenza.

La durata dei rapporti di subconcessione è commisurata alla vita utile degli impianti e al piano di ammortamento degli investimenti e la durata della subconcessione può anche essere superiore a quella della concessione autostradale. In caso di subentro di un nuovo concessionario autostradale, quest’ultimo ha facoltà di risolvere il contratto di subconcessione, ma è tenuto a riconoscere al gestore uscente un indennizzo pari al valore degli investimenti realizzati e non ancora integralmente ammortizzati.

 

La lett. h) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge in esame introduce nel TU FER anche un nuovo articolo 11-ter, il quale reca la disciplina delle aree idonee a mare (off-shore).

 

La disciplina dell’articolo 11-ter si inserisce in un quadro normativo recentemente normalizzato a seguito di un contenzioso con l’Unione europea. Il 23 maggio 2024, la Commissione europea aveva deferito l’Italia alla Corte di Giustizia (procedura INFR(2021)2223) per il mancato recepimento della direttiva 2014/89/UE, a causa della ritardata elaborazione dei Piani di gestione dello spazio marittimo (qui il comunicato stampa). Tale vulnus è stato sanato con l’adozione del decreto ministeriale n. 237 del 25 settembre 2024, che ha approvato i suddetti piani, determinando il ritiro del ricorso da parte della Commissione. Le disposizioni sulle aree idonee ai sensi del comma 2 (piattaforme e porti), che riproducono sostanzialmente l’articolo 23, comma 3, del d.lgs. n. 199/2021, avevano inizialmente funzione suppletiva “nelle more” dell’adozione dei piani, ma vengono qui confermate come fattispecie specifiche di idoneità.

 

Nello specifico, il comma 1 del nuovo articolo 11-ter stabilisce il principio generale secondo cui si considerano idonee per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili off-shore le aree individuate dai Piani di gestione dello spazio marittimo (PGSM)[3]. Rientrano altresì tra le aree idonee i siti oggetto di interventi di modifica di impianti esistenti che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW, soggetti al regime di autorizzazione unica statale[4].

 

Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 11-ter sono considerate in ogni caso aree idonee:

a)      le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma, fatto salvo quanto stabilito dal D.M. 15 febbraio 2019;

b)     i porti, limitatamente alla realizzazione di impianti eolici con potenza installata fino a 100 MW. Per gli impianti nei porti è richiesta la previa variante del piano regolatore portuale (ove necessaria), da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione unica.

 

Il comma 3 del nuovo articolo 11-ter dispone che il MASE pubblichi sul proprio sito istituzionale un vademecum rivolto ai soggetti proponenti. Il documento dovrà contenere l’elenco degli adempimenti e le informazioni minime necessarie per l’avvio dell’iter di Autorizzazione Unica per gli impianti off-shore. La previsione traspone il contenuto dell’articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 199/2021 (in attuazione del quale era stato emanato il decreto direttoriale dell’11 marzo 2025).

 

La stessa lett. h) del comma 1 dell’articolo 2 introduce altresì l’articolo 11-quater, il quale disciplina i regimi amministrativi semplificati per gli impianti in aree idonee.

 

Il comma 1 introduce agevolazioni procedurali differenziate in base al titolo abilitativo necessario:

§  Interventi in attività libera e PAS: la realizzazione di tali interventi in aree idonee non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica. L’autorità competente in materia paesaggistica è comunque tenuta a esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante, entro i termini previsti per il rilascio degli atti di assenso (artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 190/2024).

La disposizione estende alle aree idonee il medesimo regime già previsto dall’articolo 12 del d.lgs. n. 190/2024 per le “zone di accelerazione”.

 

§  Interventi soggetti ad autorizzazione unica (AU): anche in questo caso, l’autorità paesaggistica rende un parere obbligatorio ma non vincolante. Qualora il termine decorra infruttuosamente senza l’espressione del parere, l’autorità procedente è legittimata a provvedere comunque sulla domanda. Inoltre, per i procedimenti in aree idonee, i termini procedimentali ordinari sono ridotti di un terzo (con arrotondamento per difetto all’unità).

Anche nel caso di interventi in aree idonee per cui è richiesta l’autorizzazione unica, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio e non vincolante. Qualora il termine decorra senza l’espressione del parere, l’autorità procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Il procedimento di autorizzazione unica in aree idonee ha inoltre termini ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero, se necessario.

Tali previsioni riproducono il modello di semplificazione già adottato per le zone di accelerazione (art. 12, d.lgs. n. 190/2024) e rispecchiano quanto stabilito dall’articolo 22, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021.

 

Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 11-quater il regime di semplificazione di cui al comma 1 si applica altresì agli interventi di sviluppo o potenziamento della rete di trasmissione nazionale, qualora ricadano in aree idonee. La relazione illustrativa del Governo precisa che non sono inclusi in tali interventi gli impianti di accumulo mobili di grandi estensioni (BESS).

 

Infine, il comma 3 del nuovo articolo 11-quater specifica che il regime semplificato trova applicazione esclusivamente qualora l’impianto a fonti rinnovabili ricada interamente all’interno di un’area classificata come idonea.

Si ricorda che l’abrogato articolo 22, comma 1-ter del d.lgs. n. 199/2021 prevedeva esplicitamente che il regime semplificato si applicasse altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti.

 

Infine, sempre la lett. h) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge in esame inserisce nel TU FER anche un nuovo articolo 11-quinquies, che disciplina gli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO.

La norma limita l’installazione di impianti a FER in queste zone esclusivamente agli interventi in attività libera (di cui all’Allegato A del d.lgs. n. 190/2024). La relazione illustrativa del Governo precisa che sono inclusi anche tutti gli interventi che, pur essendo compresi nell’allegato A, sono attratti nel regime di PAS ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del d.lgs. n. 190/2024.

Si tratta, in particolare, di interventi ricadenti su:

§  beni tutelati ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

§  in aree naturali protette;

§  all’interno di siti della rete Natura 2000;

§  In aree sottoposte ai vincoli di cui all’articolo 20, comma 4 della legge n. 241/1990.

 

La lett. l) del comma 1, dell’articolo 2 introduce nel d.lgs. n. 190/2024 il nuovo articolo 12-bis, rubricato “Piattaforma digitale per le aree idonee”.

Il comma 1 del nuovo articolo dispone che, al fine di supportare regioni e Province autonome nell’individuazione delle aree idonee e delle zone di accelerazione, nonché nelle attività di monitoraggio, siano definite le modalità operative della piattaforma digitale per le aree idonee  (già istituita con D.M. 17 settembre 2024) allo scopo di integrare le informazioni necessarie per la caratterizzazione del territorio, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici. La disciplina è demandata a un decreto del MASE, previa intesa in Conferenza unificata, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

È previsto che la piattaforma operi in interoperabilità con la piattaforma di monitoraggio del PNIEC (art. 48, d.lgs. n. 199/2021) e includa una sezione dedicata alla consultazione pubblica dei dati, fatti salvi i vincoli in materia di privacy, segreto commerciale e sicurezza nazionale.

Il comma 2 del nuovo articolo 12-bis specifica che la piattaforma dovrà integrare un contatore delle superfici agricole utilizzate (SAU) per impianti FER, alimentato dai dati territoriali forniti da regioni e province autonome.

 

la lett. p) inserisce il nuovo allegato C-bis, contenente la tabella 1 sulla ripartizione regionale della potenza minima aggiuntiva per anno per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC.

Di seguito si riporta la tabella 1 dell’allegato C-bis, con la ripartizione regionale degli obiettivi:


 

Tabella 1- Ripartizione regionale di potenza minima per anno espressa in MW

 

 

 

 

 

Il punto 1 disciplina i criteri per verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nella tabella 1. Il calcolo tiene conto della potenza nominale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Nello specifico, il computo include:

§  la potenza nominale degli impianti a FER realizzati sul territorio della regione;

§  la potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione realizzati sul territorio della regione;

§  Il 100% della potenza nominale degli impianti off-shore le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della regione costiera (fatta salva la disciplina di ripartizione descritta al successivo punto 2).

 

Si osserva che l’articolo 2, comma 2, lett. c) del D.M. 21 giugno 2024 limitava il conteggio ai soli impianti off-shore “di nuova costruzione”. La nuova formulazione, eliminando tale specifica, sembra estendere il calcolo anche agli interventi di modifica o potenziamento su impianti esistenti.

 

Il punto 2 ricalca quanto già previsto dall’articolo 2, comma 4 del D.M. 21 giugno 2024, prevedendo un meccanismo di correzione geografica per gli impianti off-shore, qualora il punto di connessione alla rete ricada in una regione diversa da quella costiera antistante l’impianto.

La potenza nominale viene così ripartita:

Nel caso in cui le regioni costiere interessate (antistanti l’impianto) siano più di una, la quota dell’80% viene suddivisa tra esse secondo un criterio di proporzionalità rispetto alla distanza tra la costa di ciascuna regione e l’impianto stesso.

 

 

 

Il punto 3, in continuità con l’articolo 2, comma 5, del D.M. 21 giugno 2024, stabilisce un criterio di ponderazione specifico per le fonti ad alta producibilità (geotermoelettrico e idroelettrico). Ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella Tabella 1, non si conteggia la semplice potenza nominale, bensì una potenza nominale aggiuntiva calcolata applicando un parametro di equiparazione. Il GSE pubblica i parametri di equiparazione confrontando la producibilità media rilevata della fonte geotermoelettrica o idroelettrica con la producibilità media della fonte fotovoltaica. Tali parametri sono periodicamente aggiornati sulla base dell’andamento dei dati rilevati.

 

Nel corso dell’esame parlamentare del decreto-legge è stato poi aggiunto un nuovo comma 1-bis all’articolo 2 qui in commento, che introduce una disciplina transitoria specifica per i procedimenti in corso. In particolare la norma stabilisce che le nuove regole sulla definizione di aree idonee (articolo 11-bis, comma 1) e sui regimi semplificati nelle aree idonee (articolo 11-quater) non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Per discipline in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Al secondo periodo del comma 1-bis viene inoltre previsto che nei casi di progetti che coinvolgano aree di “elevato valore agricolo”, le regioni o province autonome possono ricorrere al rimedio dell’opposizione in conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14-quinquies della legge n. 241/1990. In proposito si può osservare che, ancorché in tal caso non si faccia espresso riferimento a un periodo transitorio, tale previsione può apparire comunque riconducibile a tale ambito (quindi ai procedimenti in corso prima dell’entrata in vigore del decreto-legge in esame). Permangono tuttavia talune questioni relative a profili di natura interpretativa. In primo luogo, non viene previsto un termine per l’esercizio dell’opposizione ai sensi del citato articolo 14-quinquies: tale elemento andrebbe meglio precisato anche e soprattutto se la previsione è pensata come deroga al termine in cui, secondo l’articolo 14-quinquies, l’opposizione è attivabile, data la necessità di certezza che connota investimenti come quelli oggetto della disposizione e, in genere, lo stesso procedimento amministrativo, non essendo pensabile che essa possa essere attuata dalla regione sine die. In secondo luogo, non risulterebbe nell’ordinamento nazionale una definizione di area di “elevato valore agricolo”: potrebbero intendersi come tali i suoli agricoli di alta qualità o interesse – ad esempio terre molto fertili, aree vocate a colture di eccellenza o disciplinate da denominazioni DOP/IGP, terreni di prima classe agronomica, etc. – la cui trasformazione in sede di impianti energetici potrebbe comportare una perdita rilevante per l’agricoltura locale; una tale definizione rimarrebbe peraltro nella piena disponibilità (e discrezionalità) dell’amministrazione locale o del Consiglio dei ministri.

 

Si valutino, pertanto, i richiamati aspetti applicativi della disposizione di cui al secondo periodo del comma 1-bis, in particolar modo con riferimento al possibile rimedio dell’opposizione da parte delle amministrazioni delle regioni o delle province autonome alle procedure abilitative o autorizzatorie.

Articolo 2-bis
(Modifiche in materia di golden power)

 

L’articolo 2-bis, inserito in sede di esame parlamentare al Senato, apporta una serie di modifiche alla normativa in materia di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni nonché agli ulteriori settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione.

 

L’articolo 2 del decreto-legge n. 21/2012 disciplina i poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea. Con riferimento a tali attività strategiche, la normativa consente al Governo di esercitare:

·         il potere di veto alle delibere, atti e operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo, della disponibilità o della destinazione di attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, dando luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti (articolo 2, comma 3);

·         il potere di veto alle delibere, atti e operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo, della disponibilità degli ulteriori attivi individuati ex lege, a favore di un soggetto esterno all’Unione europea, limitatamente ai settori delle comunicazioni, dell’energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, anche a favore di un soggetto appartenente all’Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia; il cambiamento della loro destinazione, nonché a qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell’oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di specifiche clausole statutarie, dando luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti (articolo 2, comma 2-bis).

L’esercizio di tali poteri è assistito dall’obbligo per la società di fornire al Governo una informativa completa sulla delibera, atto o operazione. Il potere di veto può essere espresso imponendo specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici di cui al comma (articolo 2, comma 4);

·         l’imposizione di condizioni e impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato, in caso di acquisto da parte di un soggetto esterno all’Unione europea di partecipazioni di rilevanza tale da determinare l’assunzione del controllo di società che detengono attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti, delle comunicazioni e negli ulteriori settori strategici (articolo 2, comma 6, primo periodo). L’esercizio del potere è assistito da un obbligo di notifica dell’acquisto di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell’acquisto (articolo 2, comma 5) e anche le acquisizioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento del capitale. Sono inclusi in tale ambito gli acquisiti di partecipazioni di controllo limitatamente ai settori delle comunicazioni, dell’energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, anche qualora effettuati da un soggetto appartenente all’Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia;

·         l’opposizione all’acquisto da parte di un soggetto esterno all’Unione europea delle partecipazioni di controllo in società che detengono i suddetti attivi strategici in casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l’assunzione degli impegni (articolo 2, comma 6). L’esercizio del potere è assistito da un obbligo di notifica dell’acquisto (articolo 2, comma 5).

 

Si prevede poi che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri possano essere individuati i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati ex lege, nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

L’individuazione di beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli appena citati, è riferita ai fattori critici di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 sul controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione, che ha disciplinato, tra l’altro, il dialogo tra autorità nazionali e Commissione europea.

 

I commi da 4 a 8-bis dell’articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012 disciplinano gli obblighi di notifica e il procedimento di esercizio dei poteri.

Il comma 5-bis dell’articolo 2 reca la definizione di soggetto esterno all’Unione europea.

I poteri speciali sono esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori (articolo 2, comma 7), tenendo conto, in particolare, di elementi quali:

-          l’esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell’Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l’acquirente e Paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio, desunti dalla natura delle loro alleanze, o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati;

-          l’idoneità dell’assetto risultante dall’atto giuridico o dall’operazione, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell’acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell’acquirente, a garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l’operatività delle reti e degli impianti;

-          per le operazioni di cui al comma 5 (acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all’Unione europea di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici) è valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi pubblici (di cui al comma 3), anche il pericolo per la sicurezza o per l’ordine pubblico.

Le delibere o gli atti o le operazioni adottati o attuati in violazione del veto posto dal Governo sono nulli.

Per quanto riguarda il potere di opposizione o imposizione di condizioni all’acquisto di partecipazioni, fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso del termine per l’eventuale esercizio del potere, i diritti di voto o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate per le quali risulti determinante l’esercizio di diritti sospesi, o comunque le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. L’acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell’operazione, e comunque non inferiore all’1 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione l’acquirente non può esercitare i diritti amministrativi connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, e deve cedere le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita delle suddette azioni o quote. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote sono nulle.

 

L’articolo 2-bis del decreto-legge in esame modifica l’articolo 2 (sopra riassunto) del decreto-legge n. 21/2012. In particolare, l’articolo 2-bis, composto di un unico comma e suddiviso in quattro lettere, apporta le seguenti modifiche:

 

a)     Al comma 3 dell’articolo 2, che disciplina presupposti e modalità per l’esercizio di veto, si include tra la normativa da considerare al fine dell’individuazione delle situazioni eccezionali che diano luogo all’espressione di un veto da parte del Governo anche “fermo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, quella in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario nonché in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese”.

 

Il menzionato comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21/2012 stabilisce, nella versione attualmente vigente, che, con D.P.C.M. adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, può essere espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui ai commi 2 e 2-bis, che diano luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

 

Le lettere b) e c) dell’articolo 2-bis del decreto-legge in esame apportano modifiche simmetriche rispettivamente ai commi 4 e 6 del suddetto articolo 2, che disciplinano inter alia i termini del procedimento a fronte di notifiche per atti, delibere e operazioni (comma 4) e acquisti di partecipazione (comma 6). Le modifiche in esame dispongono che i poteri speciali nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, non sono esercitabili in pendenza di procedimenti autorizzatori dinanzi ad altre Autorità europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, ovvero rispettivamente la BCE e la Commissione europea, secondo le normative sopra richiamate. In particolare:

 

b)     il comma 4 è modificato con l’aggiunta della previsione che “Nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora la delibera, l’atto o l’operazione siano soggetti anche all’autorizzazione di Autorità europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non potranno essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità. In tal caso il termine di cui ai commi 2 e 2-bis del presente articolo per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri non decorre fino alla definizione dei procedimenti sopra richiamati.”;

 

c)      al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora l’acquisto di cui al comma 5 (cfr. la sintesi riportata all’inizio della scheda) sia soggetto anche all’autorizzazione di Autorità europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non potranno essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità e il termine di cui al comma 5 per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri non decorre fino alla definizione dei procedimenti sopra richiamati.”.

 

d)     Infine, l’articolo 2-bis del decreto-legge in esame modifica il comma 7, lettera b-bis) dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21/2012 al fine di prevedere che per le operazioni di cui al comma 5 si consideri anche, in luogo del pericolo per la sicurezza o per l’ordine pubblico, la sussistenza di pericoli per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica, ivi inclusa la sicurezza economica e finanziaria nazionale, nella misura in cui la protezione degli interessi essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore ai sensi del comma 3.

 

Nel testo vigente, la lettera b-bis) del comma 7 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 prevede che per le operazioni di cui al comma 5 è valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l’ordine pubblico.

 

 

La disciplina dei poteri speciali (cd. “golden power”) risponde all’esigenza di contemperare o bilanciare il principio di libera circolazione degli operatori economici con gli interessi nazionali nei settori strategici.

Con il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con legge 11 maggio 2012, n. 56, sono stati ridefiniti[5], anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM), l’ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei poteri speciali. Si tratta, in particolare, di poteri esercitabili nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché di taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

La disciplina della golden power è stata più volte modificata ed integrata, da ultimo con il decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Il decreto-legge n. 21 del 2022 ha apportato rilevanti novità ed estensioni della disciplina “a regime” della golden power, in particolare, con riferimento alle operazioni intra-UE.

Infatti, mentre le acquisizioni incidenti sui settori di sicurezza e difesa nazionale riguardavano sin da principio anche operazioni intra-UE, nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, il legislatore, in origine, ha limitato l’obbligo di notifica dell’acquirente solo agli operatori extra-UE.

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (l. n. 40/2022), all’articolo 15, ha esteso in via transitoria, sino al 31 dicembre 2022, il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali, assoggettando all’obbligo di notifica anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni nei settori dell’energia dei trasporti e delle comunicazioni, nonché in altri settori e infrastrutture critiche (finanziario, creditizio assicurativo, sanitario) da parte di soggetti appartenenti all’Unione europea, di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell’acquisto.

Con il decreto-legge n. 21/2022 tale estensione entra a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il decreto legge dispone che nei settori delle comunicazioni, dell’energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, sono soggetti all’obbligo di notifica anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all’Unione europea, ivi compresi quelli residenti in Italia, di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell’acquisto (articolo 25, comma 1, lett. c) n. 2 e comma 2).

Inoltre, all’interno dei beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, sono state fatte rientrare anche le concessioni, comunque affidate -incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica - nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (articolo 25, comma 1, lett. 01)).

 

Per ulteriori approfondimenti sull’evoluzione normativa, si rinvia al relativo tema della documentazione parlamentare della Camera dei deputati.

Per una analisi del più generale contesto economico, si rinvia al documento di analisi n. 28 dell’Ufficio valutazione impatto del Senato.


 

Articolo 3
(Entrata in vigore)

 

 

L’articolo 3 stabilisce che il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Il decreto-legge è dunque vigente dal 22 novembre 2025.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest’ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 

 



[1]     Di cui all’articolo 268, comma 1, lett. h), del cd. Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006), che definisce lo “stabilimento” come “il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività”.

[2]     Di cui all’articolo 268, comma 1, lett. l), del Codice dell’ambiente, che definisce l’”impianto” come “il dispositivo o il sistema o l’insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell’ambito di un ciclo più ampio”.

[3]     Di cui all’articolo 5, commi 1, lett. c) e comma 5 del d.lgs. n. 2017/2016 e del D.P.C.M. 1° dicembre 2017.

[4]     Di cui all’allegato C, sezione II, lett. v) del d.lgs. n. 190/2024.

[5]     Il decreto legge ha sostituito la precedente disciplina sulla “Golden Share” di cui al decreto-legge n. 332/1994. L’obiettivo del provvedimento è stato quello di rendere compatibile con il diritto europeo la disciplina nazionale dei poteri speciali del Governo, che si ricollega agli istituti della “golden share” e “action spécifique”, previsti nell’ordinamento inglese e francese.