| Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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|---|---|
| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni |
| Titolo: | Cittadinanza. Cenni su: Francia, Germania, Regno Unito, Spagna |
| Serie: | Progetti di legge Numero: 430/1 |
| Data: | 04/04/2025 |
| Organi della Camera: | I Affari costituzionali, Assemblea |
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Servizio Studi
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Dossier n. 462/1
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Progetti di legge n. 430/1
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
La rapida ricognizione su alcuni ordinamenti stranieri qui presentata è intesa quale integrazione del dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato avente per oggetto il decreto-legge n. 36 del 2025, il quale reca “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”.
Le schede riferite ai quattro Paesi prescelti aggiornano, sì da considerare i più recenti interventi normativi, una precedente ricerca elaborata dal Servizio della Biblioteca della Camera dei Deputati.
Riferimenti normativi
La cittadinanza (nationalité) francese è disciplinata dal Codice civile, agli articoli da 17 a 33-2. Tali norme sono state incisivamente modificate o introdotte dalla legge n. 93-933 del 22 luglio 1993.
In Francia la cittadinanza può essere acquisita in tre modi diversi:
ü il primo comprende sia l’acquisizione per filiazione (ius sanguinis) che quella per nascita (ius soli);
ü il secondo modo di acquisizione è rappresentato dal matrimonio con cittadino o cittadina francese;
ü il terzo si produce in seguito ad una decisione delle autorità francesi (naturalizzazione).
Per quanto riguarda l’attribuzione per filiazione, è francese il figlio, legittimo o naturale, di una coppia in cui almeno uno dei due genitori sia francese (art. 18 del codice civile).
Analogamente, è francese per filiazione anche il minore oggetto di adozione piena da parte di un francese (art. 20). La cittadinanza non spetta invece al minore che sia oggetto di un’adozione semplice (art. 21). Egli ha tuttavia facoltà, sino al momento della maggiore età, di reclamare la cittadinanza francese con dichiarazione, purché risieda in Francia alla data di quest’ultima. L’obbligo di residenza è sospeso qualora i genitori non risiedano in Francia.
La nazionalità può essere richiesta anche da un minore abbandonato in Francia ed allevato da un cittadino francese o affidato ai servizi di assistenza sociale per l’infanzia, purché abbia ricevuto un’educazione improntata ai valori ed alla cultura nazionale per almeno cinque anni.
Per quanto riguarda l’acquisizione per nascita, è francese il figlio, legittimo o naturale, nato in Francia quando almeno uno dei due genitori vi sia nato, qualunque sia la sua cittadinanza (art. 19-3).
La semplice nascita nel territorio nazionale non rileva ai fini dell’attribuzione della cittadinanza se non per i minori figli di apolidi o di genitori sconosciuti o che non trasmettono la loro nazionalità.
Inoltre, per effetto della legge di modifica del codice civile del 16 marzo 1998, che ha soppresso il regime della manifestazione di volontà, ogni bambino nato in Francia da genitori stranieri acquisisce automaticamente la cittadinanza francese al momento della maggiore età se, a quella data, ha la propria residenza in Francia o vi ha avuto la propria residenza abituale durante un periodo, continuo o discontinuo, di almeno 5 anni, dall’età di 11 anni in poi. Le autorità pubbliche e gli istituti di insegnamento sono tenuti ad informare le persone interessate sulle disposizioni normative in materia (art. 21-7).
L’acquisizione può essere anticipata a 16 anni dallo stesso interessato, con dichiarazione sottoscritta dinanzi all’autorità competente, o può essere reclamata per lui dai suoi genitori a partire dai 13 anni e con il suo consenso, nel qual caso il requisito della residenza abituale per 5 anni decorre dall’età di 8 anni (art. 21-11).
La cittadinanza francese è aperta, con dichiarazione da sottoscrivere dinanzi all’autorità competente, a qualunque straniero o apolide che contragga matrimonio con un cittadino o una cittadina francese, dopo il termine di 4 anni dal matrimonio (l’innalzamento del termine, da 2 a 4 anni, è stato introdotto dalla legge n. 2006-911 del 24 luglio 2006, allo scopo di contrastare il fenomeno dei matrimoni a scopo di naturalizzazione), a condizione che alla data della dichiarazione la comunione di vita non sia cessata fra gli sposi, che il coniuge francese abbia conservato la propria nazionalità e che lo straniero dimostri una residenza effettiva e non interrotta in Francia per tre anni consecutivi (art. 21-2, comma 1).
Il periodo di vita in comune, richiesto al momento della dichiarazione per l’acquisizione della cittadinanza, è portato a cinque anni quando lo straniero non provi la sua residenza ininterrotta e regolare in Francia per almeno tre anni consecutivi dopo il matrimonio o non sia in grado di fornire la prova che il suo coniuge francese sia stato iscritto, durante la loro comunione di vita, nel registro dei Francesi residenti all’estero. Inoltre il matrimonio celebrato all’estero deve essere stato in precedenza trascritto sui registri nazionali dello stato civile (art. 21-2, comma 2).
Il coniuge straniero deve in ogni caso dimostrare una conoscenza sufficiente della lingua francese, il livello e le modalità di valutazione della quale sono fissati con decreto previo parere del Consiglio di Stato. La legge n. 2011-672 del 16 giugno 2011 relativa all’immigrazione, l’integrazione e la nazionalità ha modificato le disposizioni riguardanti l’esigenza di una conoscenza sufficiente della lingua francese. Dal 1° gennaio 2012 chiunque richieda la cittadinanza francese deve produrre un diploma rilasciato da un’autorità francese (diploma universitario, diplomi certificati DELF o DALF) che attesti il possesso del livello orale B1 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Décret n°93-1362 e successive modificazioni).
La dichiarazione viene registrata, dopo un controllo di ammissibilità, dal Ministro competente per le naturalizzazioni.
Il Governo può tuttavia opporsi all’acquisizione della nazionalità da parte del coniuge straniero, per indegnità o difetto di assimilazione, nel termine di due anni dalla dichiarazione di attribuzione. In caso di opposizione del Governo si considera l’acquisizione della cittadinanza come mai avvenuta. Si prevede che la validità degli atti intervenuti tra la dichiarazione e il decreto di opposizione non possa essere contestata sulla base della mancata attribuzione della cittadinanza (art. 21-4).
Gli articoli da 21-12 a 21-14 del codice civile sono dedicati alla “dichiarazione di nazionalità” (déclaration de nationalité).
L’art. 21-12 dispone circa l’acquisizione della nazionalità francese da parte: dell’adottato prima della maggiore età; del bambino che, da almeno tre anni, è stato accolto per ordine del tribunale e cresciuto da una persona di nazionalità francese o è affidato al servizio di infanzia; del bambino accolto in Francia e allevato in condizioni che gli abbiano consentito di ricevere, per almeno cinque anni, una formazione francese da organismi pubblici o da organismi privati aventi caratteristiche individuate con apposito decreto.
L’art. 21-13 prevede che il soggetto che abbia goduto del “possesso dello stato di francese” (possession d'état de Français) ininterrottamente per dieci anni, essendo stato considerato cittadino francese dalle autorità a seguito del possesso di idonei documenti o dell’adempimento di doveri o obblighi derivanti dall’essere francese, possa formalizzare tale situazione richiedendo la cittadinanza francese.
Le persone di almeno sessantacinque anni di età che hanno risieduto legalmente e abitualmente in Francia per almeno venticinque anni e che sono gli ascendenti diretti di un cittadino francese possono richiedere la cittadinanza francese (art. 21-13-1 introdotto dalla legge n. 2015-1776 del 28 dicembre 2015).
Inoltre, i fratelli e le sorelle di bambini che hanno acquisito la cittadinanza francese in ragione della loro nascita in Francia o della loro residenza abituale in Francia, possono acquisire essi stessi la cittadinanza francese se risiedono in Francia dall'età di sei anni e se hanno seguito la scuola dell'obbligo in Francia in un istituto statale o accreditato (art. 21-13-2 introdotto dalla legge n. 2016-274 del 7 marzo 2016).
Le modalità di presentazione della dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti qui sopra sunteggiati, ai fini dell’acquisizione della cittadinanza francese, sono disciplinate dagli articoli 26 e seguenti del codice medesimo.
Gli articoli da 21-14-1 a 21-25-1 riguardano l’acquisizione della nazionalità per decisione (decreto) dell’autorità pubblica. Essa può essere concessa allo straniero maggiorenne che dimostri la propria residenza abituale in Francia nei 5 anni precedenti la sua domanda (art. 21-17), salvo che egli non abbia compiuto e ultimato due anni di studi in un istituto di istruzione universitaria francese o non abbia reso importanti servizi allo Stato, nel qual caso il criterio della residenza viene ridotto a 2 anni (art. 21-18). Inoltre, per essere naturalizzato occorre avere la residenza in Francia al momento della firma del decreto.
Con residenza si intende una residenza fissa, che presenti cioè un carattere stabile e permanente e che coincida con il centro degli interessi materiali e dei legami familiari del richiedente.
Possono essere naturalizzati prescindendo dal criterio della residenza (art. 21-19), gli stranieri incorporati nelle forze armate francesi; chi abbia reso dei servizi eccezionali allo Stato o lo straniero la cui naturalizzazione presenti per la Francia un interesse eccezionale, nel qual caso viene richiesto il parere del Consiglio di Stato su rapporto motivato del Ministro competente. La naturalizzazione può inoltre essere concessa a chi abbia lo status di rifugiato. In ogni caso è richiesta la maggiore età dell’interessato.
La cittadinanza mediante naturalizzazione non può tuttavia essere concessa a chi sia stato condannato a una pena detentiva superiore o uguale a 6 mesi senza condizionale, o sia stato oggetto di un decreto di espulsione o di una interdizione dal territorio, o si trovi in una situazione irregolare, o sia stato condannato per atti di terrorismo (art. 21-27).
In base alla citata legge n. 2011-672 del 16 giugno 2011 che ha rafforzato nel territorio nazionale il controllo sul grado di assimilazione dell’aspirante cittadino francese, anche l’acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione richiede all’interessato la dimostrazione di una conoscenza sufficiente della lingua francese, secondo le modalità descritte nel paragrafo precedente, ma anche della storia, della cultura e della società francese[1], nonché dei diritti e doveri del cittadino francese, oltre all’adesione ai principi e valori essenziali della Repubblica francese (art. 21-24). La condizione della conoscenza della lingua francese non è richiesta ai rifugiati e agli apolidi che risiedono sul territorio nazionale da almeno 15 anni ed abbiano un’età superiore ai 60 anni (art. 21-24-1).
A conclusione della procedura per la naturalizzazione e del controllo sull’assimilazione del richiedente nella comunità francese, le disposizioni del Codice prevedono inoltre, dal 1° gennaio 2012, la firma della “Carta dei diritti e doveri del cittadino francese”, contenente i principi, i valori e i simboli essenziali della Repubblica francese (art. 21-24), che sarà consegnata al nuovo cittadino durante la “Cerimonia di accoglienza nella cittadinanza francese”. La cerimonia, alla quale sono invitati anche i deputati e i senatori eletti nel dipartimento, è organizzata per i nuovi cittadini dal rappresentante dello Stato in ogni dipartimento, entro 6 mesi dall’acquisizione della nazionalità francese e (art. 21-28 e art. 21-29).
Effetto collettivo dell’acquisizione
A condizione che il suo nome sia menzionato nel decreto di naturalizzazione o nella dichiarazione di acquisizione, il figlio minore, legittimo o naturale, o il bambino oggetto di adozione piena, diventa francese di pieno diritto se uno dei due genitori ha acquisito la cittadinanza francese, purché egli abbia la stessa residenza abituale del genitore in questione. In caso di separazione o divorzio dei genitori, il bambino acquisisce la cittadinanza francese se risiede abitualmente o alternativamente con il genitore che diventa francese (art. 22-1).
Il possesso di una o più altre nazionalità non ha, in linea di principio, alcuna incidenza sulla cittadinanza francese.
La legge non richiede infatti che uno straniero diventato francese rinunci alla sua cittadinanza di origine o che un francese diventato straniero rinunci alla cittadinanza francese, salvo che fra gli Stati firmatari della Convenzione del Consiglio d’Europa, del 6 maggio 1963, sulla riduzione dei casi di nazionalità plurima. Questa convenzione prevede infatti la perdita automatica della cittadinanza precedente.
La Francia non stabilisce distinzioni fra coloro che hanno una doppia cittadinanza (non importa se straniero divenuto francese o francese divenuto straniero) e tutti gli altri francesi per quanto riguarda i diritti e i doveri legati alla cittadinanza. Tuttavia, un francese che possegga la doppia cittadinanza non può far valere la propria cittadinanza francese dinanzi alle autorità dell’altro Stato di cui possiede la cittadinanza, qualora risieda nel suo territorio.
Il codice civile disciplina anche i casi di perdita e di decadenza della cittadinanza (articoli da 23 a 23-9 e da 25 a 25-1 del codice).
La perdita della cittadinanza francese si verifica generalmente per atto volontario e deriva da una dichiarazione o da una decisione della pubblica autorità.
Casi di rinuncia alla cittadinanza francese sono previsti, in presenza di talune condizioni, a favore dei figli nati all’estero da un solo genitore francese o nati in Francia da un solo genitore nato in Francia.
Qualsiasi maggiorenne residente abitualmente all’estero, che abbia acquisito volontariamente una cittadinanza straniera, può, in presenza di talune condizioni, perdere la cittadinanza francese con dichiarazione sottoscritta davanti all’autorità competente.
In caso di matrimonio con uno straniero, il coniuge francese può rinunciare alla cittadinanza francese con dichiarazione, a condizione che abbia acquisito la cittadinanza del coniuge e che la residenza abituale della coppia sia stata fissata all’estero (art. 23-5, comma 1).
In ogni caso i francesi minori di 35 anni non possono dichiarare la perdita della cittadinanza se non sono in regola con gli obblighi del servizio militare (art. 23-2).
Le persone che non sono nelle condizioni previste dalla legge per la perdita della nazionalità per dichiarazione, possono essere autorizzate con decreto qualora abbiano acquisito la cittadinanza di un paese straniero.
Il codice civile prevede anche la decadenza della cittadinanza in caso di condanna per reati di particolare gravità, come ad esempio terrorismo o attentato agli interessi fondamentali della nazione. Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto previo parere del Consiglio di Stato, ma non deve causare casi di apolidia (art. 25 c.c.).
È possibile inoltre la reintegrazione nella nazionalità francese per le persone che l’abbiano perduta a seguito di matrimonio con uno straniero o per acquisizione di cittadinanza straniera, qualora ne facciano richiesta. La condizione per ottenere di nuovo la nazionalità è quella di aver conservato dei legami, con la Francia, di ordine culturale, professionale, economico e familiare (art. 24-2).
L’articolo 17-1 del codice civile (introdotto dalla legge n. 93-933 del 22 luglio 1993) - espressamente qualificato come norma di interpretazione autentica - stabilisce che le nuove leggi sull'attribuzione della cittadinanza d'origine si applichino alle persone ancora minorenni alla data della loro entrata in vigore.
L’articolo 17-3, anch’esso introdotto dalla legge del 1993, stabilisce che l'acquisizione e la perdita della cittadinanza francese siano regolati dalla legge in vigore al momento dell'atto o del fatto a cui la legge attribuisce tali effetti.
Prevede, altresì, in via interpretativa, che tale norma regoli l'applicazione nel tempo delle leggi sulla cittadinanza in vigore prima del 19 ottobre 1945 (data di entrata in vigore delle norme sulla cittadinanza emanate dopo la Seconda guerra mondiale).
Quadro normativo di riferimento
La disciplina tedesca in materia di cittadinanza è contenuta, oltre che nella Legge fondamentale (Grundgesetz - GG) del 1949, in un’apposita Legge federale sulla cittadinanza (Staatsangehörigkeitsgesetz– StAG) del 22 luglio 1913, da ultimo modificata nel giugno 2024. Inoltre, tutti i cittadini tedeschi sono automaticamente anche cittadini dell’Unione Europea.
A livello costituzionale, l’articolo 16, comma 1, della Legge fondamentale sancisce il principio della irrevocabilità della cittadinanza tedesca, specificando che la stessa si può perdere soltanto per effetto di una legge e, nel caso in cui il soggetto interessato manifesti una volontà contraria, solo se non diventi apolide.
Tra le disposizioni transitorie e finali della Legge fondamentale vi è poi l’articolo 116 che reca la definizione di “tedesco”, inteso come “colui che possiede la cittadinanza tedesca o colui che è stato accolto, come rifugiato o espulso di nazionalità tedesca o come suo coniuge o discendente, nel territorio del Reich tedesco secondo lo status del 31 dicembre 1937”. A coloro che sono stati privati della cittadinanza tedesca tra il 30 gennaio1933 e l’8 maggio 1945, per motivi politici, razziali o religiosi, è nuovamente concessa la cittadinanza sulla base di una richiesta di naturalizzazione. La stessa possibilità è offerta anche ai loro discendenti. Non sono considerati privati della cittadinanza coloro che dopo la fine della Seconda guerra mondiale hanno stabilito la loro residenza in Germania e non hanno manifestato una volontà contraria in merito.
La prima grande riforma del diritto sulla cittadinanza (Gesetz zur Reform des Staatsangehörigkeitsrecht del 15 luglio 1999), entrata in vigore il 1° gennaio 2000, ha introdotto, quale ulteriore condizione per l’acquisizione della cittadinanza tedesca, il principio del luogo di nascita (ius soli o Geburtsortsprinzip), in aggiunta al principio di discendenza o filiazione (ius sanguinis o Abstammungsprinzip).
Con la Legge sull’immigrazione (Zuwanderungsgesetz) del 30 luglio 2004, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, la regolamentazione del diritto alla naturalizzazione, prima contenuta nella Legge sugli stranieri (Ausländergesetz)[2], è stata trasposta quasi integralmente in alcuni articoli della Legge sulla cittadinanza.
Le modalità di acquisizione della cittadinanza tedesca sono sinteticamente elencate nel § 3 della Legge sulla cittadinanza, ai sensi del quale si può diventare cittadini tedeschi per nascita (§ 4 StAG), per dichiarazione (§ 5 StAG), per adozione di minore (§ 6 StAG), per rilascio di apposito certificato di ammissione ai reimmigrati tedeschi - i c.d. Spätaussiedler, ovvero immigrati di origine tedesca provenienti da paesi dell’ex blocco orientale - (§ 7 StAG), per naturalizzazione (§§ 8-16 e 40a StAG) e, a partire dalla riforma del 2007, nel caso in cui il soggetto interessato abbia ricevuto il trattamento di cittadino tedesco per un lungo periodo (Ersitzung). In base a quest’ultima disposizione, introdotta dall’art. 5 della Legge di attuazione delle direttive dell’Unione europea in materia di diritto d’asilo e di soggiorno (Gesetz zur Umsetzung von aufenthalts- und asylrechtlichen Richtlinien der Europäischen Union) del 19 agosto 2007, può infatti acquisire la cittadinanza tedesca anche colui che per dodici anni è stato considerato dalla Pubblica Amministrazione cittadino della Repubblica federale senza esserlo (§ 3 comma 2 StAG). L’acquisizione della cittadinanza ha in tal caso effetto retroattivo e il diritto si estende anche ai discendenti.
Gli Uffici della Pubblica Amministrazione cui la legge fa riferimento sono da individuare nelle autorità statali federali e dei Länder competenti in materia di cittadinanza (per gli affari consolari, per il rilascio del passaporto e della carta di identità, per l’anagrafe e lo stato civile). Il riconoscimento dello status di cittadino tedesco può avvenire attraverso il rilascio di documenti che attestino l’identità tedesca del titolare (il passaporto o la carta di identità), l’iscrizione nelle liste elettorali per le elezioni nazionali, regionali e comunali, l’assunzione nell’ambito del pubblico impiego o l’abilitazione ad una determinata professione.
La cittadinanza per nascita e per adozione
In base al principio di discendenza o filiazione (ius sanguinis o Abstammungsprinzip), un bambino acquisisce la cittadinanza tedesca alla nascita se almeno uno dei suoi genitori è cittadino tedesco (§ 4, comma 1). È tuttavia necessario che la filiazione sia valida ai sensi della legge federale tedesca. Di conseguenza, se la cittadinanza è trasmessa solo dal padre non coniugato con la madre del bambino, è necessario il riconoscimento (Anerkennung) o la constatazione di paternità (Festellung der Vaterschaft) ai sensi e per gli effetti del diritto tedesco, prima che il minore abbia compiuto il ventitreesimo anno di età.
Dal 1° gennaio 2000 acquisiscono automaticamente la cittadinanza tedesca non solo i figli di cittadini tedeschi, ma anche i figli di stranieri che nascono in Germania (ius soli o Geburtsortsprinzip), purché almeno uno dei genitori risieda abitualmente e legalmente nel Paese da almeno cinque anni e goda del diritto di soggiorno a tempo indeterminato (unbefristetes Aufenthaltsrecht) o, se cittadino svizzero, sia in possesso di un permesso di soggiorno (Aufenthaltserlaubnis) rilasciato sulla base dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione elvetica, dall’altra, riguardante la libertà di circolazione (§ 4, comma 3).
Un bambino di genitori ignoti (Findelkind) che viene trovato in territorio tedesco è considerato figlio di cittadini tedeschi fino a prova contraria (§ 4, comma 2).
L’acquisizione della cittadinanza tedesca viene iscritta nel registro delle nascite (Geburtenregister) nel quale è stata annotata la nascita del minore (§ 4, comma 3).
Il § 5 individua i soggetti che possono diventare cittadini tedeschi tramite dichiarazione, che sono: i figli di genitori tedeschi che non hanno acquisito la cittadinanza tedesca per nascita; i figli nati da madre che ha perso la cittadinanza tedesca per matrimonio con uno straniero prima della nascita del bambino; i bambini che hanno perso la cittadinanza tedesca acquisita per nascita a seguito di legittimazione effettuata da uno straniero ed efficace ai sensi della legge tedesca; i discendenti delle persone citate. All'atto dell'acquisizione della cittadinanza tedesca mediante dichiarazione viene rilasciato un certificato.
Infine, il § 6 disciplina l’acquisizione della cittadinanza attraverso l’adozione di un minore (Annahme als Kind) da parte di un cittadino tedesco. Tale diritto si estende anche ai suoi discendenti.
La cittadinanza per naturalizzazione
Le leggi di riforma del 2007 e del 2024[3] hanno profondamente modificato le norme riguardanti la naturalizzazione (Einbürgerung) degli stranieri residenti in Germania e ne hanno semplificato le procedure.
Le disposizioni sulla naturalizzazione sono contenute principalmente nei §§ da 8 a 16, da 35 a 38, 40a e 42 della Legge sulla cittadinanza.
Per tutti coloro che non sono tedeschi per diritto di nascita, ma che vogliono diventarlo perché stabilitisi in Germania, la naturalizzazione rappresenta la via principale per poter acquisire la cittadinanza tedesca. La naturalizzazione non avviene in modo automatico, ma previa apposita richiesta (Antrag) da parte dell’interessato. Le domande di naturalizzazione possono essere presentate alle competenti autorità locali dopo il compimento del sedicesimo anno di età e, in base al § 38, comma 2, StAG, è richiesto il pagamento di una tassa di naturalizzazione di 255 euro, che per i figli minori non economicamente indipendenti è di 51 euro.
Nella fattispecie della naturalizzazione rientrano gli stranieri residenti stabilmente e regolarmente in Germania, i coniugi e conviventi registrati stranieri di cittadini tedeschi e i figli minori.
Per ottenere la naturalizzazione, lo straniero deve possedere i seguenti requisiti ai sensi del § 10 StAG:
- cinque[4] anni di residenza stabile e legale sul territorio federale tedesco (tale termine non si applica al coniuge straniero, al convivente registrato e ai figli minori, che possono essere naturalizzati contemporaneamente al richiedente anche se risiedono legalmente in Germania da un periodo di tempo inferiore [§ 10, comma 2] e non si interrompe per soggiorni all’estero fino a sei mesi [§ 12b, comma 1)];
- il possesso della capacità di agire (minimo 16 anni ai sensi del § 34, comma 1) o una rappresentanza legale;
- l’impegno al rispetto e all’osservanza dell’ordinamento libero e democratico stabilito nella Legge fondamentale tedesca, nonché – come previsto dalla riforma del 2024 – per la pacifica convivenza dei popoli, riconoscendo la particolare responsabilità storica della Germania per il regime nazionalsocialista e le sue conseguenze, specie per quanto concerne la tutela della vita ebraica;
- il diritto di soggiorno a tempo indeterminato, la carta blu UE (rilasciata ai lavoratori stranieri altamente qualificati) o un altro regolare permesso di soggiorno;
- la capacità di assicurare il mantenimento proprio e dei familiari a carico, senza far ricorso a sussidi sociali (Sozialhilfe) o all’indennità di disoccupazione (Arbeitslosengeld II), prevedendo eccezioni a tale principio generale per i cd. ‘lavoratori ospiti’ (Gastarbeiter), entrati nella Repubblica Federale prima del 1974 e ai ‘lavoratori a contratto’ (Vertragsarbeiter) entrati nell'ex DDR prima del 1990 qualora dimostrino di aver svolto un'occupazione a tempo pieno per almeno 20 mesi negli ultimi due anni, nonché alle famiglie con figlio minore se un coniuge o un partner registrato è impiegato a tempo pieno. Per i gruppi vulnerabili di persone che non possono o non riescono a garantire pienamente il proprio sostentamento e non rientrino in una delle eccezioni definite dalla legge, esiste la possibilità di una naturalizzazione discrezionale, possibile qualora il richiedente dimostri di aver fatto quanto possibile per garantirsi sostentamento ma continui a dipendere dai sussidi pubblici;
- l’assenza di condanne penali per aver compiuto atti contrari alla legge o di misure di correzione e di sicurezza;
- la dimostrazione di una sufficiente conoscenza della lingua tedesca;
- la conoscenza dell’ordinamento sociale e giuridico tedesco nonché delle condizioni di vita in Germania a cui il candidato alla naturalizzazione deve conformarsi.
Occorre sottolineare che la riforma del 2024 ha abrogato le disposizioni che stabilivano, tra i requisiti inderogabili per l’ottenimento della cittadinanza per naturalizzazione, la rinuncia o la perdita della cittadinanza d’origine per i richiedenti provenienti da paesi diversi da quelli appartenenti all’Unione europea e dalla Svizzera. La cd. ‘disciplina delle opzioni’ non è quindi più applicabile.
Va inoltre sottolineato che la medesima riforma del 2024 ha previsto una particolare premialità a vantaggio degli stranieri che dimostrino di essersi integrati particolarmente bene nella società. In particolare, vi è la riduzione da 5 a 3 anni del periodo di soggiorno necessario in Germania per richiedere la naturalizzazione per lo straniero che:
- dimostri speciali livelli di integrazione in campo accademico, professionale o di impegno civico;
- sia in grado di sostenere economicamente sé stesso e la propria famiglia;
- abbia un’approfondita conoscenza della lingua tedesca (livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue).
A prescindere da tale fattispecie, la conoscenza della lingua tedesca rappresenta una delle condizioni fondamentali per ottenere la cittadinanza e per integrarsi nel tessuto sociale e politico della Germania. Per ottenere la naturalizzazione, il richiedente deve superare un esame scritto e orale di lingua tedesca (Sprachprüfung) del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue. Sono escluse dall’obbligo le persone impedite da malattie fisiche o mentali o dall’età e per i minori fino a 16 anni è sufficiente una conoscenza della lingua adeguata alla loro età. Dal 2024 per i lavoratori ospiti e a contratto la prova delle competenze linguistiche è limitata alla capacità di comunicare oralmente in tedesco nella vita quotidiana e il test di naturalizzazione (cfr. oltre) precedentemente previsto è annullato.
Dal 1° settembre 2008 è obbligatorio dimostrare di conoscere l’ordinamento sociale e giuridico tedesco nonché le condizioni di vita in Germania attraverso il superamento di un test di naturalizzazione (Einbürgerungstest), dal quale sono comunque esonerate le persone impedite da malattie fisiche o mentali o dall’età. Per la preparazione dell’esame sono messi a disposizione corsi di naturalizzazione (Einbürgerungskurse) la cui partecipazione, tuttavia, non è obbligatoria (§ 10, comma 5, StAG). La legge delega al competente Ministero federale (Bundesministerium des Innern und für Heimat - BMI) la disciplina concernente le modalità di esame e di verifica del test di naturalizzazione, nonché il contenuto didattico dei corsi.
Le disposizioni relative alla naturalizzazione degli stranieri si applicano anche nel caso di matrimonio o di convivenza registrata (Lebenspartnerschaft) con cittadini tedeschi, fattispecie detta della “naturalizzazione dovuta” (Soll-Einbürgerung o In-der-Regel Einbürgerung) regolata dal § 9 StAG. In base a tale disposizione, i coniugi o i partner registrati di cittadini tedeschi vengono naturalizzati alle condizioni del § 10 se hanno avuto la loro residenza abituale legale nel paese per tre anni e il matrimonio o l'unione registrata dura da due anni. Il periodo di soggiorno può essere abbreviato per motivi di interesse pubblico se il matrimonio o l'unione civile registrata dura da tre anni. Anche i figli minori dei coniugi o dei conviventi registrati stranieri possono essere naturalizzati, anche se non risiedono legalmente in Germania da tre anni.
Ai sensi del § 11 StAG, la naturalizzazione è esclusa:
- in presenza di indizi concreti circa lo svolgimento, in passato, o il proposito dello straniero di compiere atti contrari all'ordinamento democratico, anche con l’uso della violenza;
- in presenza di elementi di fatto che giustifichino l'ipotesi che la dichiarazione di impegno al rispetto e all’osservanza dell’ordinamento tedesco, resa in sede di richiesta di naturalizzazione, sia errata nel contenuto;
- sussista un interesse particolarmente serio all'espulsione;
- in caso di poligamia e qualora il comportamento del richiedente dimostri il mancato rispetto del principio di uguaglianza tra i sessi sancito dalla Costituzione.
È poi escluso dalla procedura di naturalizzazione lo straniero minore condannato alla reclusione, alla multa o alla detenzione per un atto antisemita, razzista o altro atto inumano illecito ai sensi del Codice penale tedesco e tale movente sia accertato in sentenza, nonché lo straniero condannato ad una pena pecuniaria superiore a 90 tassi giornalieri o a pene detentive di durata superiore a tre mesi (§ 12 StAG).
I §§ 13 e 14 della Legge sulla cittadinanza riguardano, infine, altre due fattispecie di “naturalizzazione discrezionale” (Kann-Einbürgerung o Ermessenseinbürgerung). Si tratta, rispettivamente, della naturalizzazione di ex cittadini tedeschi che risiedono abitualmente all’estero e dei loro figli minori legittimi e adottivi, e della naturalizzazione di cittadini stranieri che vivono all’estero e mantengono legami particolari con la Germania, tali da giustificarne la naturalizzazione.
Con vigenza dal 20 agosto 2021, il § 15 StGA - introdotto dalla Quarta legge di modifica della Legge sulla cittadinanza (Viertes Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes del 12 agosto 2021) - , ha poi previsto un nuovo diritto legale alla rinaturalizzazione a beneficio delle persone e dei relativi discendenti che hanno perso la cittadinanza tedesca o non l’hanno mai ottenuta a causa delle misure persecutorie naziste e che non ne hanno diritto ai sensi dell’art. 116, comma 2 della Legge Fondamentale.
Ai sensi del § 16, la naturalizzazione diventa effettiva con la consegna del relativo certificato da parte dall'autorità competente in materia di cittadinanza. Prima del rilascio del certificato, è necessario pronunciare una dichiarazione solenne[5]. Per sottolineare la solennità del momento, la riforma del 2024 ha previsto che il certificato di naturalizzazione venga consegnato nel corso di una cerimonia pubblica.
Si prevede la possibilità di revoca della naturalizzazione qualora l’atto amministrativo sia stato ottenuto attraverso l’inganno, la minaccia o la corruzione o mediante il rilascio di informazioni false o incomplete (§ 35 StGA). La revoca ha effetto retroattivo, può avvenire entro 10 anni dalla notifica della naturalizzazione e di norma non è preclusa dalla circostanza che l’interessato diventi apolide per effetto della stessa.
Infine, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, allo scopo di ottenere la naturalizzazione per sé o per un altro soggetto, fornisca o utilizzi informazioni false o incomplete sui requisiti essenziali per la naturalizzazione (§ 42 StAG).
La cittadinanza doppia o plurima
La riforma del 2024, entrata in vigore il 27 giugno, ha profondamente innovato il paradigma fino a quel momento vigente in materia, ovvero il principio generale secondo il quale fosse inammissibile la cittadinanza doppia o plurima (Vermeidung von Doppelter Staatsangehörigkeit - Mehrstaatigkeit).
Tale principio comportava, per coloro che intendessero acquisire la cittadinanza tedesca attraverso la naturalizzazione, la rinuncia a quella d’origine, al netto delle eccezioni previste dalla disciplina ora abrogata (§ 12 StAG).
Le eccezioni riguardavano, a titolo esemplificativo: coloro che non potessero rinunciare alla propria nazionalità perché l’ordinamento del Paese di origine non lo prevede o lo prevede a condizioni particolarmente difficili o perché lo Stato straniero regolarmente respingeva le richieste[6]; dal 2007 i richiedenti la naturalizzazione provenienti da Stati membri dell'Unione europea, dalla Svizzera o da altro Stato con il quale la Repubblica federale tedesca avesse stipulato una convenzione di diritto internazionale. Sempre sulla base delle misure introdotte nel 2007, si era previsto che anche i cittadini tedeschi non perdessero automaticamente la loro cittadinanza qualora acquisissero quella di uno Stato membro dell’Unione europea, della Svizzera o di altro Stato con il quale la Germania avesse stipulato apposita convenzione.
Poiché il previgente divieto generale di doppia o plurima cittadinanza riguardava anche i tedeschi, si prevedeva, altresì, che i cittadini tedeschi che desiderassero ottenere la cittadinanza di un altro Stato senza perdere quella del Paese di origine dovessero richiedere la cosiddetta autorizzazione al mantenimento della cittadinanza tedesca (Beibehaltungsgenehmigung), concedibile a discrezione dalle competenti autorità nazionali dopo aver ponderato gli interessi pubblici e privati (§ 25, ora abrogato).
Con la citata legge per la modernizzazione del diritto alla cittadinanza del 2024 (StARModG), la cd. procedura di mantenimento è stata abolita e di conseguenza sono state dichiarate decadute le richieste presentate ma non completate entro il 26 giugno 2024, nel presupposto che da allora in avanti ogni cittadino tedesco potrà acquisire ulteriori nazionalità (non importa quali) senza perdere la cittadinanza di origine.
La cittadinanza britannica è disciplinata principalmente dal British Nationality Act 1981, entrato in vigore il 1° gennaio 1983 e più volte modificato[7].
La legge del 1981 è dedicata alla “nazionalità britannica” che è articolata in sei diverse accezioni[8] tra le quali figura la nozione di “cittadinanza britannica” (British citizenship). L’istituto della nazionalità si articola, infatti, in modi distinti a seconda degli ambiti territoriali di provenienza della persona. Oltre alla citata cittadinanza britannica, relativa al Regno Unito, alle Isole del Canale e all’Isola di Man, la legge contempla altre forme di nazionalità, quali la British Dependent Territories Citizenship e la British Overseas Citizenship, disciplinate da disposizioni particolari. Norme specifiche si applicano, inoltre, alle peculiari condizioni di British subject e di British protected person, riconosciute ai cittadini di determinati Stati esteri per ragioni legate ai tradizionali rapporti dei loro Paesi di origine con il Regno Unito. Di seguito si farà riferimento alla suddetta nozione ristretta di “cittadinanza britannica”[9].
Filiazione o nascita
La persona nata (o adottata) nel Regno Unito acquista la cittadinanza automaticamente (attraverso l'apposita "registration") se uno dei genitori è cittadino britannico (oppure irlandese residente nel Regno Unito).
Si prevede inoltre che la cittadinanza sia acquisita automaticamente se al momento della nascita uno dei genitori, cittadino di un Paese dell’Unione Europea (o dell’Area Economica Europea), è stabilito nel Regno Unito (“settled”), ossia vi è residente a tempo indeterminato in quanto titolare di uno dei permessi di soggiorno rilevanti allo scopo (ad esempio, l’indefinite leave to remain oppure il settled status introdotto a seguito della Brexit in sostituzione del permanent residence status).
Si ha egualmente accesso alla cittadinanza se uno dei genitori è straniero (cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea o alla AEE) e ha titolo a soggiornare nel Regno Unito a tempo indeterminato.
Regole particolari, a carattere transitorio e con vigenza limitata al 30 giugno 2021 (salvo il differimento di tale termine motivato sulla base di comprovate “ragioni particolari”), hanno avuto applicazione in conseguenza del recesso del Regno Unito dall’Unione Europea.
Le Regulations adottate nel 2021 hanno a tal fine modificato il British nationality Act 1981 ponendo (alla section 10A) condizioni specifiche per i nati nel Regno Unito da genitori stranieri a partire dal 1° luglio 2021. In applicazione di un’apposita procedura (nota come EU settlement scheme) è stata prevista la possibilità di ottenere il settled status per i cittadini dell’Unione Europea (o di cittadinanza norvegese, svizzera, islandese o del Lichtenstein) regolarmente stabiliti nel Regno Unito prima del 31 dicembre 2020. In tale ipotesi, la cittadinanza è acquisita automaticamente dal figlio nato prima della regolarizzazione del soggiorno dei genitori effettuata entro il termine suddetto (salva la proroga prevista dalla legge a fronte di comprovate ragioni).
La decorrenza della cittadinanza acquisita dal figlio è pertanto determinata dal conseguimento, da parte dei genitori, dello stabilimento nel Regno Unito regolarizzato in base allo schema predetto.
Il British Nationality (Regularisation of Past Practice) Act 2023 è successivamente intervenuto su ulteriori profili inerenti all’acquisizione della cittadinanza da parte dei nati da cittadini di paesi dell’Unione europea.
La legge del 1981 prevede che requisito per qualificare un soggetto come “stabilito” nel Regno Unito, oltre a quello della residenza in via “ordinaria”, sia quello di essere liberi da restrizioni e controlli applicabili in base alla disciplina sull'immigrazione[10].
Su tale presupposto, tra il 1983 (anno di entrata in vigore della legge del 1981) e il 2000, l’Home Office britannico ha considerato i cittadini dell'Unione Europea nel Regno Unito come liberi da restrizioni, in quanto essi esercitavano il diritto di libera circolazione. Pertanto, essi non erano tenuti ad avere un permesso a tempo indeterminato. In base a questa interpretazione, i figli nati nel Regno Unito da cittadini dell'UE avrebbero diritto al passaporto britannico. Nell'ottobre 2022, l’Home Office ha modificato il proprio orientamento, stabilendo che i cittadini dell'UE non potevano essere considerati automaticamente esenti da restrizioni sull'immigrazione a meno di possedere lo status di immigrato permanente. Tale posizione è stata confermata da una pronuncia giurisprudenziale nel gennaio 2023. Il citato British Nationality (Regularisation of Past Practice) Act 2023, ha stabilito che i cittadini dell’UE non debbano essere considerati soggetti alle restrizioni imposte dalle norme sull’immigrazione nel periodo ricadente tra il 1° gennaio 1983 ed il 31 ottobre 2020[11], mira pertanto a sanare tali criticità al fine di garantire che i bambini nati da cittadini di Paesi dell'Unione europea residenti abitualmente durante il medesimo periodo 1983-2020 siano, e siano sempre stati, cittadini britannici.
Si deve sottolineare come la successione nel tempo delle riforme legislative comporti talvolta una differenziazione dei regimi applicabili, a seconda dell’anno di nascita della persona interessata. Ad esempio, si può segnalare che applicando la section 50(9) del British Nationality Act 1981, l’acquisizione della cittadinanza da parte delle persone nate tra il 1983 del 2006 è sottoposta ad ulteriori condizioni, quali la nazionalità britannica – o il regolare stabilimento - di entrambi i genitori od almeno della madre, e la sussistenza del rapporto coniugale tra i genitori qualora il genitore in possesso dei requisiti suddetti sia il padre[12]. Per i nati dopo il 2006, la normativa (modificata dal Nationality, Immigration and Asylum Act 2002, section 9) si limita a porre il requisito della cittadinanza o del settlement di entrambi i genitori, accantonando il precedente requisito matrimoniale.
Matrimonio o naturalizzazione
La legislazione disciplina i casi di acquisto della cittadinanza britannica da parte della persona non nata sul suolo nazionale. Oltre alle norme specifiche previste per casi particolari (concernenti le persone nate nei Territori individuati dalle disposizioni del 2002 - a tale scopo denominati “qualifying territories” - e da genitori di cui almeno uno sia cittadino britannico oppure stabilito nel Regno Unito), la disciplina prevede particolari procedure di naturalizzazione degli stranieri. Inoltre, con l’emanazione del British Nationality (Irish Citizens) Act 2024 sono state dettate ulteriori norme volte a stabilire un nuovo percorso di registrazione, con la finalità di semplificazione delle procedure, per tutti i cittadini irlandesi (non solo quelli nati nella Repubblica d'Irlanda) che vivono ovunque nel Regno Unito (non solo in Irlanda del Nord)[13].
Per quanto riguarda l’acquisto della cittadinanza per matrimonio, la legislazione prevede che il coniuge straniero di un cittadino britannico (così come il partner straniero di un’unione civile ai sensi del Civil Partnership Act 2004)[14] possa conseguire la cittadinanza dopo aver vissuto legalmente e in modo continuativo per almeno tre anni nel Regno Unito, purché in possesso dei requisiti prescritti per la naturalizzazione, personali e “residenziali”. Oltre alla maggiore età, alla conformità della propria condizione alle norme in materia di immigrazione e alle necessarie condizioni di salute mentale (sound mind and good character), l’aspirante cittadino deve comprovare di essere residente nel Regno Unito e di avervi soggiornato, in modo legittimo e continuativo, nel triennio precedente (con assenze non superiori a 270 giorni nel triennio e a 90 giorni nell’ultimo anno).
Più stringenti requisiti temporali sono previsti per l’acquisto della cittadinanza al di fuori di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile. Il richiedente, in tale ipotesi, oltre al possesso dei citati requisiti personali (maggiore età e buona condotta), deve dimostrare di essere stabilito nel Regno Unito da almeno un anno e di avervi vissuto regolarmente per i cinque anni precedenti senza rilevanti interruzioni (per non più di 450 giorni nel quinquennio e di 90 giorni nell’anno precedente la domanda)[15].
Dal 1° novembre 2005, inoltre, è stato introdotto per gli aspiranti cittadini l’obbligo di sottoporsi a due prove, predisposte l’una per verificare la loro sufficiente conoscenza della lingua inglese, gallese o gaelica scozzese (attestato dall’English for Speakers of Other Languages - ESOL), l’altra il possesso di nozioni sulla vita nel Regno Unito (Life in the UK Test), svolta nella forma di domande sulle istituzioni sociali e civili del Paese (i due esami possono essere sostenuti dopo aver seguito appositi corsi a pagamento tenuti da organismi abilitati). I neo-cittadini sono infine chiamati a partecipare a “cerimonie della cittadinanza” nella cui circostanza essi prestano un giuramento solenne[16].
Nel caso qui del minore nato nel Regno Unito da genitori stranieri e non stabiliti nel Paese, o abbiano conseguito una delle due condizioni successivamente alla nascita, la legge del 1981 (sections 1(3) e 1(4)) prevede la naturalizzazione – previa registration – del figlio se di età non inferiore ai 10 anni e se ha risieduto nel Regno Unito in modo continuativo senza assentarsi per più di 90 giorni in ciascuno dei primi dieci anni della sua vita (salva la valutazione dell’amministrazione competente riguardo a più lunghi periodi di assenza). Il consenso dei genitori alla presentazione della richiesta di cittadinanza, sebbene raccomandato, non ha carattere obbligatorio e la sua eventuale mancanza non osta al relativo accoglimento[17].
Nel Regno Unito, pertanto, lo ius soli opera quale criterio abilitativo per il conferimento della cittadinanza al minore straniero se nato da genitore residente nel Regno Unito (e in regola con le norme sull’immigrazione) oppure se il minore è stato residente nel Paese nei dieci anni successivi alla nascita, mentre la durata temporale della residenza necessaria alle altre forme di naturalizzazione “ordinaria” ammontano a tre oppure a cinque anni.
Perdita della cittadinanza
Il Nationality, Immigration and Asylum Act 2002 (e successive modificazioni) ha attribuito ai poteri pubblici (Secretary of State) la potestà di privare della cittadinanza britannica il soggetto che, nato nel Regno Unito e cittadino anche di altro Stato (o comunque in grado di ottenervi lo status corrispondente), l’abbia conseguita con mezzi fraudolenti, oppure attraverso la propria condotta abbia nuociuto alla sicurezza dello Stato.
Costituzione spagnola del 27 dicembre 1978, art. 11
Codice civile, artt. 17-28
La Costituzione spagnola del 1978, all’articolo 11, rinvia a una legge attuativa per quanto concerne le modalità di acquisizione, conservazione e perdita della cittadinanza (nacionalidad), limitandosi a porre il principio generale del divieto della privazione della cittadinanza nei confronti degli spagnoli d’origine. Un’ulteriore disposizione riguarda la possibilità di sottoscrivere trattati internazionali sulla “doppia cittadinanza” (doble nacionalidad) con i Paesi ispano-americani o con altri Paesi che abbiano mantenuto particolari legami con la Spagna, sulla base del principio di reciprocità[18].
La normativa specifica sul diritto di cittadinanza è contenuta nel codice civile, all’interno del Libro primo “Delle persone”, nel Titolo I “Degli spagnoli e degli stranieri” (artt. 17-28).
In particolare, sono spagnoli d’origine:
- i nati da padre o madre spagnoli;
- i nati in Spagna da genitori stranieri, se almeno uno di essi è nato in Spagna, ad eccezione dei figli di funzionari diplomatici o consolari accreditati in Spagna;
- i nati in Spagna da genitori stranieri, se entrambi non possiedono alcuna cittadinanza o la legislazione dei loro Paesi d’origine non assegna al figlio la cittadinanza;
- i nati in Spagna la cui filiazione non risulti accertata. In tal caso si considerano nati nel territorio nazionale i minori di età il cui primo luogo conosciuto di soggiorno sia la Spagna.
Nel caso in cui la filiazione o la nascita in Spagna siano accertate dopo il compimento del diciottesimo anno di età, l’interessato non acquista automaticamente la cittadinanza spagnola d’origine, ma ha due anni di tempo per optare in tal senso.
Nella circostanza opposta, cioè là dove si scopra successivamente la mancanza di uno dei requisiti fondamentali per il possesso della cittadinanza spagnola d’origine, se l’interessato, fatta salva la sua buona fede, è stato considerato cittadino spagnolo per almeno dieci anni ininterrotti, con iscrizione regolare presso i registri dello stato civile, mantiene la cittadinanza.
È infine cittadino d’origine lo straniero, minore di diciotto anni, che viene adottato da uno spagnolo.
La cittadinanza mediante opzione
In aggiunta ai casi di possesso della cittadinanza d’origine, è possibile, come già accennato (accertamento della nascita o filiazione in Spagna dopo il compimento del diciottesimo anno di età), optare per la cittadinanza spagnola; tale possibilità è prevista, infatti, anche per gli adottati nella maggiore età, purché esercitino tale opzione entro i due anni dall’adozione.
Il codice civile individua inoltre altre due categorie che possono esercitare il diritto d’opzione:
- le persone che siano, o siano state, soggette alla patria potestà di uno spagnolo;
- coloro il cui padre o madre, nato in Spagna, abbia avuto in passato la cittadinanza spagnola[19].
La dichiarazione di opzione deve essere formulata:
- dal rappresentante legale del richiedente di età inferiore ai quattordici anni (in caso di disaccordo tra i rappresentanti legali in merito al trattamento della dichiarazione di opzione, si procede con la procedura di giurisdizione volontaria a tal fine prevista);
- dall'interessato stesso, assistito dal suo legale rappresentante, quando abbia compiuto quattordici anni;
- dall'interessato, singolarmente, se emancipato o maggiorenne. L'opzione scade al compimento del ventesimo anno di età, tuttavia se il richiedente non viene emancipato al raggiungimento del diciottesimo anno di età, il periodo per l'opzione è prorogato fino a due anni dall'emancipazione;
- dall'interessato con disabilità con il supporto e gli adattamenti procedurali che, ove opportuno, si rendessero necessari;
- dall'interessato, autonomamente, entro due anni dalla scadenza delle misure di sostegno che gli avrebbero impedito in precedenza di esercitarlo.
In caso di dichiarazione effettuata direttamente dall’interessato in possesso della maggiore età, è previsto, anche per chi è stato soggetto alla patria potestà di un cittadino, il termine di due anni per far valere l’opzione, mentre tale termine non si applica nel caso di chi ha avuto un genitore nato in Spagna e che era stato, in passato, cittadino spagnolo.
Trascorso il termine di due anni è comunque ancora possibile ottenere la cittadinanza, ma attraverso la “acquisizione” della stessa e previo il requisito della “residenza legale”.
L’acquisizione della cittadinanza
La cittadinanza spagnola può anche essere acquisita con due modalità: in primo luogo attraverso il rilascio di un “certificato di cittadinanza” (carta de naturaleza) mediante “Real Decreto”, emanato a discrezione dell’autorità competente, ma soltanto nei casi in cui il richiedente si trovi in “circostanze eccezionali”[20], in secondo luogo, nella maniera più frequente, l’ottenimento della cittadinanza avviene con il requisito della “residenza in Spagna”, su concessione del Ministro della giustizia.
In entrambi i casi la domanda va inoltrata con gli stessi criteri già elencati per l’opzione a favore della cittadinanza spagnola, a seconda dell’età e della condizione del richiedente.
Il requisito fondamentale, per la richiesta in base alla residenza, è appunto quello della “residenza legale e continuata” in Spagna per un periodo di 10 anni, come regola generale.
Stabilito tale criterio di base, sono tuttavia previste alcune eccezioni favorevoli:
- per coloro che sono stati riconosciuti come rifugiati politici: 5 anni di residenza;
- per i cittadini d’origine dei Paesi ispano-americani, per quelli di Andorra, Filippine, Guinea Equatoriale, Portogallo e per i sefarditi: 2 anni di residenza;
- per coloro che sono nati in Spagna: 1 anno di residenza;
- per coloro che non abbiano esercitato tempestivamente, in passato, il diritto di opzione per la cittadinanza spagnola: 1 anno di residenza;
- per coloro che sono, o sono stati, soggetti legalmente alla tutela, alla curatela con facoltà di piena rappresentanza o alla custodia o all’affidamento di un cittadino o di un ente spagnolo per due anni consecutivi: 1 anno di residenza;
- per coloro che sono sposati con un cittadino spagnolo da almeno un anno e non sono separati legalmente o di fatto: 1 anno di residenza;
- per i vedovi o le vedove di uno spagnolo o di una spagnola, se alla morte del coniuge non vi era separazione legale o di fatto: 1 anno di residenza;
- per i nati fuori dalla Spagna da padre o madre, nonno o nonna che abbiano avuto, in passato, la cittadinanza spagnola: 1 anno di residenza.
Specifica previsione ha posto la Legge n. 20 del 2022 per i nati fuori di Spagna di padre o madre, nonno o nonna, che siano stati in origine spagnoli e abbiano perso o rinunciato alla nazionalità come conseguenza di esilio per ragioni politiche, ideologiche o di credo o di orientamento e identità sessuale. Essi possono acquisire la nazionalità per opzione. Lo stesso è previsto per i figli e le figlie nati all’estero da donne spagnole che abbiano perduto la nazionalità per matrimonio con cittadini stranieri prima dell’entrata in vigore della Costituzione del 1978, nonché per i figli e le figlie maggiorenni degli spagnoli ai quali sia stata riconosciuta la nazionalità di origine in ragione del diritto di opzione.
La domanda, rivolta al Ministro della giustizia, va presentata presso l’ufficio di stato civile dove si trova il domicilio del richiedente, corredata dai diversi certificati richiesti per le differenti fattispecie sopra elencate e, in ogni caso, da un certificato della Direzione generale di Polizia che attesti la durata della residenza legale e continuata in Spagna.
L’interessato deve inoltre attestare “buona condotta civica e sufficiente grado di integrazione nella società spagnola”.
A tale proposito sono richiesti, oltre ai certificati concernenti i precedenti penali, in Spagna e nel Paese di provenienza, anche un certificato che attesti l’iscrizione a tutti i ruoli anagrafici e tributari (certificado de empadronamiento); lo straniero deve inoltre dimostrare quali sono i suoi mezzi di sostentamento in Spagna.
Il Ministro della giustizia può respingere la richiesta di cittadinanza con decisione motivata, per ragioni di ordine pubblico o d’interesse nazionale. Tale atto è impugnabile in via amministrativa.
La concessione della cittadinanza, sia mediante opzione sia a seguito di rilascio del “certificato di cittadinanza” o per acquisizione con residenza in Spagna, decade automaticamente dopo 180 giorni se la persona interessata, nel caso sia maggiore di quattordici anni e in pieno possesso della capacità giuridica ad agire, non compie i seguenti atti:
dichiara o promette fedeltà al Re e obbedienza alla Costituzione e alle leggi;
dichiara di rinunciare alla sua cittadinanza di origine, ad eccezione di coloro che provengono dai Paesi ispano-americani e da Andorra, Filippine, Guinea Equatoriale e Portogallo, in base alla possibilità della “doppia cittadinanza”, prevista all’articolo 11 della Costituzione[21];
registra l’acquisizione della cittadinanza spagnola presso l’ufficio dello stato civile.
Infine, disposizioni speciali sull’acquisizione della cittadinanza spagnola, non inserite nel codice civile, sono state introdotte con la settima disposizione aggiuntiva della Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (tale disposizione è entrata in vigore il 27 dicembre 2008)[22].
Le disposizioni, di natura temporanea, hanno consentito infatti la richiesta di acquisizione della cittadinanza spagnola, entro un periodo di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della settima disposizione aggiuntiva, poi prorogato per un ulteriore periodo di un anno, fino al 27 dicembre 2011, con decisione del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2010, per le seguenti due categorie:
- persone con padre o madre che siano stati spagnoli di origine;
- nipoti di coloro che persero o dovettero rinunciare alla cittadinanza spagnola come conseguenza dell’esilio.
La perdita e il riacquisto della cittadinanza
In base al codice civile perdono la cittadinanza spagnola coloro che, divenuti indipendenti dalla loro famiglia di origine (emancipados), decidano di risiedere abitualmente all’estero, di acquisire volontariamente un’altra cittadinanza o di utilizzare esclusivamente una cittadinanza straniera, che avevano prima della loro emancipazione.
La perdita della cittadinanza spagnola avviene dopo tre anni, calcolati a partire dall’acquisizione della nuova cittadinanza o dall’emancipazione. Gli interessati potranno tuttavia evitare di perdere la cittadinanza spagnola se, entro il tempo indicato, dichiarano di volerla conservare innanzi all’ufficiale di stato civile[23].
L’acquisizione della cittadinanza di uno dei Paesi ispano-americani o di Andorra, Filippine, Guinea Equatoriale e Portogallo non comporta automaticamente la perdita della cittadinanza spagnola, vista la possibilità della doppia cittadinanza[24].
In ogni caso perdono la cittadinanza spagnola coloro che rinunciano espressamente ad essa, ne mantengono un’altra e risiedono abitualmente all’estero.
Coloro che sono nati e risiedono all’estero, ma sono cittadini spagnoli in quanto figli di padre o madre spagnola, seppure nati all’estero a loro volta, laddove le leggi del Paese gli attribuiscano la cittadinanza dello stesso, perderanno in ogni caso la cittadinanza spagnola, a meno che non dichiarino espressamente di volerla conservare innanzi all’ufficiale dello stato civile, entro tre anni a partire dalla maggiore età o dall’emancipazione[25].
Per gli spagnoli che non sono cittadini d’origine, ma per acquisizione, la perdita della cittadinanza avviene nei seguenti casi:
quando, per un periodo di tre anni, utilizzano esclusivamente la cittadinanza alla quale avevano dichiarato di rinunciare per acquisire quella spagnola;
quando entrano volontariamente al servizio di Forze armate straniere o rivestono cariche politiche in uno Stato straniero, contro il divieto espresso dal Governo spagnolo.
La sentenza definitiva che afferma che l’interessato è incorso nei reati di falsità, occultazione o frode, con riferimento all’acquisizione della cittadinanza spagnola, produce la nullità dell’atto stesso di acquisizione, anche se non deriveranno da ciò effetti pregiudiziali per le terze persone eventualmente coinvolte, purché sia accertata la loro buona fede. L’azione penale di annullamento può essere avviata sia d’ufficio, dal pubblico ministero, sia a seguito di denuncia personale, entro un periodo massimo di quindici anni.
Coloro che abbiano perso la cittadinanza spagnola potranno comunque recuperarla, se in possesso dei seguenti requisiti e con la procedura indicata:
- avere la residenza legale in Spagna. Tale requisito non è richiesto agli emigranti o ai loro figli. Negli altri casi è possibile, in circostanze eccezionali, ottenere la deroga rilasciata dal Ministro della giustizia;
- dichiarare, innanzi all’ufficiale dello stato civile, di voler riacquistare la cittadinanza spagnola;
- iscrivere il recupero della cittadinanza nel registro dello stato civile.
Per i casi menzionati di annullamento dell’atto di acquisizione della cittadinanza spagnola, al fine di ottenere il recupero o l’acquisizione della cittadinanza è richiesta un’apposita abilitazione rilasciata discrezionalmente dal Governo spagnolo.
[1] La legge n. 2011-672 prevede che anche il livello e le modalità di valutazione del grado di sufficiente conoscenza della storia, della cultura e della società francese, necessari per l’acquisizione della cittadinanza, siano fissati con decreto previo parere del Consiglio di Stato.
[2] In sostituzione della Legge sugli stranieri è entrata in vigore la Legge sul soggiorno (Aufenthaltsgesetz) del 30 luglio 2004.
[3] Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts – StARModG (Legge per la modernizzazione del diritto alla cittadinanza, entrata in vigore il 27 giugno 2024). Per una panoramica delle novità introdotte da tale legge, si veda il seguente comunicato stampa: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2024/06/stag-inkraft.html
[4] Termine così ridotto rispetto ai precedenti otto anni dalla riforma del 2024 (cfr. nota precedente).
[5] ‘Ich erkläre feierlich, dass ich das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland achten und alles unterlassen werde, was ihr schaden könnte’ (‘Dichiaro solennemente di rispettare la Legge fondamentale e le leggi della Repubblica Federale di Germania e di astenermi da quanto possa danneggiarle’).
[6] Tanto che il Ministero federale dell’Interno, in collaborazione con il Ministero federale degli affari esteri, provvedeva all’elaborazione periodica di una lista dei paesi che non consentono la rinuncia alla cittadinanza (ad es. l’Afghanistan).
[7] Tra i principali interventi modificative della disciplina sulla cittadinanza successivi alla legge del 1981 possono ricordarsi i seguenti: British Overseas Territories Act 2002, Nationality, Immigration and Asylum Act 2002, Immigration, Asylum and Nationality Act 2006, UK Borders Act 2007, Borders, Citizenship and Immigration Act 2009, British Nationality Act 1981 (Immigration Rules Appendix EU) (Amendment) Regulations 2021 e Nationality and Borders Act 2022.
[8] V. la pagina istituzionale Types of British nationality del sito GOV.UK.
[9] L’acquisizione della “cittadinanza britannica” – nel senso della British citizenship - è generalmente connessa al right of abode, ossia al diritto di entrare e uscire, di vivere e lavorare nel Regno Unito senza essere sottoposti a controlli o restrizioni in base alle leggi sull'immigrazione.
[10] La section 50(2) del British Nationality Act 1981 definisce il soggetto “settled” come “ordinarily resident in the United Kingdom […] without being subject under the immigration laws to any restriction on the period for which he may remain”.
[11] La legge del 2023 ha introdotto la nuova section 50B della legge sulla nazionalità del 1981 la quale dispone, al paragrafo 1: “A person exercising a freedom of movement right at any time falling within the remedial period is treated for the purposes of this Act as not subject at that time under the immigration laws to any restriction on the period for which they may remain in the United Kingdom”. Il paragrafo 2 specifica quindi il periodo cui la norma fa riferimento in relazione al territorio del Regno Unito, dell’Isola di Man o nella giurisdizione di Jersey (isola del Canale).
[12] La prova della paternità biologica (quando non vi sia matrimonio con la madre) è in questo caso disciplinata dalle British Nationality (Proof of Paternity) Regulations 2006.
[13] Per approfondimenti si veda la documentazione curata dalla House of Commons library concernente al corrispondente disegno di legge approvato dal Parlamento.
[14] Il requisito del matrimonio o dell’essere membro di una civil partnership è stato sostituito dal Borders, Citizenship and Immigration Act 2009 con il più ampio riferimento alla necessaria esistenza di una “relazione familiare” (relevant family association) che abbia legato, per l’arco temporale previsto dalla disciplina dei termini (qualifying period), l’aspirante cittadino alla persona che già detiene tale status (art. 40). Il requisito suddetto è stato ulteriormente aggiornato alla luce dell’introduzione del Marriage (Same Sex Couples) Act 2013.
[15] In relazione alla continuità del soggiorno sul territorio nazionale negli anni precedenti alla richiesta di naturalizzazione e agli altri requisiti, la disciplina di dettaglio è riassunta nella guida predisposta dallo Home Office, Naturalisation Booklet. The Requirements del luglio 2024 (cfr. Absences from the UK, p. 10 e seguenti).
[16] Riguardo alla cerimonia, cfr. la guida Naturalisation Booklet qui sopra citata, p. 41 e seguenti.
[17] Cfr. la guida dello Home Office, Registration as Britsh citizen: children (ottobre 2024). La registration è egualmente accessibile agli adulti in possesso del requisito consistente nel possesso di una delle altre forme di nazionalità britannica (British Overseas Citizen, British subject, ecc.).
[18] Art. 11 della Costituzione spagnola:
“1. La nazionalità spagnola si acquista, si conserva e si perde conformemente a quanto stabilito dalla legge.
2. Nessuna persona di origine spagnola può essere privata della sua nazionalità.
3. Lo Stato potrà stipulare trattati sulla doppia nazionalità con i paesi ibero-americani o con quelli che hanno avuto o che mantengono particolari legami con la Spagna. In questi stessi paesi, quantunque non riconoscano ai propri cittadini un diritto di reciprocità, gli spagnoli potranno naturalizzarsi senza perdere la nazionalità originaria”.
[19] Si tratta di una delle modifiche al codice civile introdotte con la legge 36/2002. La finalità dichiarata della legge è quella di “facilitare la conservazione e la trasmissione della cittadinanza spagnola”, in ottemperanza a quanto previsto nell’art. 42 della Costituzione, che impegna lo Stato nella salvaguardia dei diritti economici e sociali dei lavoratori spagnoli all’estero e nel favorire il loro rientro in Patria.
[20] Si veda ad esempio la concessione della cittadinanza spagnola alle vittime straniere, e ai loro familiari, degli attentati terroristici di Madrid dell’11 marzo 2004, disposta con il Real Decreto 453/2004, de 18 de marzo, sobre concesión de la nacionalidad española a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004.
[21] Per effetto della Convenzione sulla nazionalità sottoscritta a Montauban il 15 marzo 2021 tra il Regno di Spagna e la Repubblica francese, anche i cittadini francesi che acquisiscono la nazionalità spagnola per opzione, lettera di naturalizzazione o residenza sono esentati dall'obbligo di cui all'articolo 23.b) c.c., di rinunciare alla loro precedente nazionalità, in questo caso quella francese. Con criterio di reciprocità, si prevede che gli spagnoli emancipati che, risiedendo abitualmente all'estero, acquisiscano volontariamente la nazionalità francese, non perdano la nazionalità spagnola, come stabilito dall'Instrucción del 31 marzo 2022 della Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, recante i criteri applicativi della citata Convenzione.
[22] “Adquisición de la nacionalidad española.
1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Disposición adicional. Dicho plazo podrá ser prorrogado por acuerdo de Consejo de Ministros hasta el límite de un año.
2. Este derecho también se reconocerá a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (settima disposizione aggiuntiva della legge 52/2007).
[23] Tale possibilità è stata inserita con la legge 36/2002, al fine di consentire agli interessati di non perdere la cittadinanza spagnola in maniera, per così dire, automatica, cioè solo in conseguenza del trascorrere di un periodo di tempo determinato.
[24] Lo stesso vale per l’acquisizione della cittadinanza francese per effetto della Convenzione sulla nazionalità sottoscritta a Montauban il 15 marzo 2021 tra il Regno di Spagna e la Repubblica francese (cfr. nota 4).
[25] Anche tale disposizione è stata introdotta con la legge 36/2002, sempre con l’intento di evitare la perdita della cittadinanza in modo automatico.